Apinforma 18/2022

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LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO SECONDA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE RELATIVE AL 2022 APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 18 15 ottobre 2022

ottobre 2022

Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio

Seconda rata di acconto

Dichiarazione degli aiuti di Stato Contributi per emergenza Covid Quadro temporaneo guerra in Ucraina

Responsabilità solidale nel contratto di logistica

Iva su trasporti beni in importazione Buono patente autotrasporto

Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2022

Comunicazioni di lavoro agile Fondi di solidarietà bilaterali Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti 150 euro Rinnovo parte economica CCNL edilizia Confapi Aniem Riduzione contributiva per l’edilizia anno 2022

CCNL logistica, trasporto e spedizione CCNL Unionchimica Confapi

MITE: nuovo decreto sui materiali inerti

Aumento costi materie prime nei lavori pubblici

L’Autorità istituisce il fascicolo virtuale per gli appalti pubblici

8 14 20 27 28 29 30 32 33 34 35 37 39 42 43 44 48 49 51 Sommario notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA
NEWS SULL’ASSOCIAZIONE LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
numero 18 15
GRAND HOTEL DONAT Superior - Zdraviliški trg 10 - 3250 Rogaška Slatina - Slovenia t. +386 (0)3 811 30 00 m. +386 (0)51 696 269 info@ghdonat.com www.ghdonat.com Esperienza di lusso nell’abbraccio dell’acqua curativa Donat
Confapi: Cristian Camisa eletto nuovo Presidente
52 53 55 Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977 Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it ORGANIZZAZIONE
Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2023 Scadenze aziendali del mese di novembre 2022
level UP I n f o s t a r A c a d e m y

Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio

dustriali attraverso il riciclo della plastica post consumo

Si è svolta lo scorso 10 ottobre, nella cornice del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la cerimonia di “Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo” or ganizzata dalla Camera di Commercio PordenoneUdine. Di seguito riportiamo l’elenco delle Impre se premiate nostre Associate e dei loro Lavoratori, completo delle motivazioni di attribuzione dei ri conoscimenti.

PREMIO LAVORATORI

1. Martinis Maria Rosa - SOLARI DI UDINE SPA 42 anni di attività alla Solari di Udine spa

2. Persoglia Massimiliano - CALZAVARA SPA

Dipendente della Calzavara spa di Basiliano 37 anni di attività

3. Santi Giuliana - AUTOTRASPORTI CHIARCOSSO SRL 32 anni di attività

4. Miano Flaviano - CANDUSSO CARPENTERIE E LATTONERIE SNC

Dipendente della Candusso Carpenterie e Lattonerie srl di Moruzzo 33 anni di attività

5. Vidoni Maurizio - NORD ASFALTI SRL

Dipendente della Nord Asfalti srl di Povoletto 43 anni di attività

PREMIO INIZIATIVA IMPRENDITORIALE

6. PRECO SYSTEM SRL - Gemona del Friuli Realizzazione arredi urbani e manufatti in

La Preco System nasce nel 1984. Dal 1989 è amministratore Raul Venier (l’acronimo Pre co System sta per “produzioni e sistemi ecolo gici”). Dal 2001 svolge l’attività di commercio di arredo urbano in plastica riciclata e succes sivamente l’attività viene incrementata con la produzione degli stessi arredi. Nel 2018 la ditta Hahn International Gmbh acquista una parte delle quote, nel 2020 completa l’acqui sto risultando attualmente unico socio.

Preco System Srl, dal 2001, persegue l’obietti vo di essere soggetto propositivo nel segmento specifico del riciclo e del riutilizzo della pla stica al fine di contribuire alla riduzione delle quantità di rifiuti che pervengono alle discari che e alla parallela e necessaria valorizzazione di un materiale strategico in termini di risor sa. Dalle plastiche post consumo recuperate attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti urbani crea arredi per spazi esterni in armonia con l’ambiente circostante.

L’azienda crede fortemente nella tecnologia e nel territorio e questo si traduce in numerosi brevetti realizzati e nelle attività svolte in tutto il mondo.

7. FRIULPARCHET SRL - San Giorgio di No garo

Produzione pavimenti in legno La storia di Friulparchet ha inizio nel 1927 quanto il capostipite della famiglia Bolzan dà inizio alle prime lavorazioni in legno per il set tore del mobile e dell’arredamento, con una

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CCIAA Pordenone udIne. l’elenCo delle IMPreSe PreMIAte noStre ASSoCIAte e deI loro lAvorAtorI

piccola realtà artigianale a conduzione fami liare, situata nell’allora italiana Circhina, ora Slovenia. A metà degli anni ’50 l’azienda av via una delle poche produzioni industriali di pavimenti in legno presenti in quel periodo in Italia. A metà anni ’70 nasce il marchio Friul parchet con il trasferimento nell’attuale sede di San Giorgio di Nogaro.

L’impresa progetta e realizza parquet destinati alla pavimentazione di ogni tipo di ambiente, sia esso moderno che classico. Costante speri mentazione e sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all’avanguardia, consentono all’im presa di proporre una vasta gamma di prodot ti di alta qualità, particolarmente riconoscibili per la spiccata impronta stilistica e l’elevato contenuto di ricerca e design. L’impronta di Friulparchet è anche artigianale: per un mi glior risultato tutte le finiture e le lavorazioni superficiali vengono eseguite a mano.

8. MORETTO GIUSEPPE SRL SOC. UNIP. - Pordenone

Demolizioni civili e industriali selettive, bo nifiche siti inquinati, trasporto e trattamento rifiuti

La filosofia aziendale: demolire significa porre le basi per ricostruire. Materiali e spazi nuovi, sostenibili, sani e funzionali all’ambiente. Il la voro dell’azienda si configura come un’azione di responsabilità, sempre. Responsabilità verso chi lavora, verso i clienti e, naturalmente, verso il mondo che abitiamo. Moretto srl opera dal 1957 nel Triveneto nel settore demolizioni, sca vi e trasporti, sempre attenta ai bisogni nascen ti e crescenti del comparto dell’edilizia pubblica e privata e oggi anche allo sviluppo dei servi zi del settore ambientale. Nata a Pordenone, è stata la prima azienda ad essere autorizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia al traspor to di rifiuti speciali conto terzi. Moretto srl ha saputo e voluto interpretare i temi emergenti del risparmio e del rispetto ambientale proce dendo, grazie al frantoio mobile autorizzato, alla trasformazione dei residui della demoli zione in sei tipi di materiali ottimi per l’utiliz zo nelle opere edili inerenti piazzali, sottofondi stradali, riempimenti e simili. Questa politica di attenzione al territorio, sostenuta da attività regolate dalle principali normative in materia ambientale e per questo sottoposte a controlli puntuali tramite procedure di qualità UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14.000 e UNI EN ISO 45.000, rende Moretto srl un’azienda di asso luta preminenza nel settore. Grazie allo svilup

po di tecniche ed attrezzature mirate alla solu zione delle più complesse situazioni operative, Moretto oggi gode di una solida reputazione nel Triveneto, eseguendo con successo molte plici interventi ed essendo scelta, in procedure d’urgenza, da varie amministrazioni pubbliche per la demolizione di strutture danneggiate da disastri naturali o crolli.

9. INNFLEX SRL - San Giovanni al Natisone Produzione imballaggi flessibili con soluzioni sostenibili Inn-Flex nasce nel 2006 da un team da tempo impegnato nel settore degli imballaggi, come risultato di un forte desiderio di innovazione e di personalità imprenditoriali profondamente creative. L’azienda avvia l’attività nel sito pro duttivo di Moraro e nel 2013 trasferisce sede legale e sito produttivo a San Giovanni al Na tisone. Inn-Flex controlla tre società, la Vopa chel srl con sede a Villesse e due aziende serbe, Vopachel Sabac Doo e Fox-Pac Doo. Ad oggi la sola Inn-Flex occupa 105 dipendenti, tutti col locati nella sede di San Giovanni al Natisone. Si occupa della produzione di imballaggi fles sibili, con soluzioni sostenibili realizzate per soddisfare le esigenze dei clienti nelle diverse applicazioni, dall’alimentare al pet food. Dispo ne di una filiera interna per quanto riguarda la produzione di FILM in PE attraverso le società controllate Vopachel srl e Vopachel D.o.o. Ser bia. Dispone inoltre di una capillare rete com merciale e consegna i propri prodotti in tutta Europa. Negli ultimi anni l’export ha infatti co stituito circa il 75% delle vendite totali.

10. TOMASELLA INDUSTRIA MOBILI SAS DI TOMASELLA DI TOMASELLA PAO LO &

C. - Brugnera

Con più di settant’anni di attività, uno sta bilimento produttivo di oltre 120.000 mq. e circa 400 dipendenti, Tomasella è un’impre sa cardine nel sistema arredo Made in Italy, che bilancia una solida storia aziendale con la propensione verso l’innovazione tecnologica e creativa, valorizzando da sempre il proprio capitale umano. L’ampio catalogo propone si stemi componibili e arredi per le zone giorno e notte, ponendo al centro della casa la persona, grazie ad una grande flessibilità e trasversali tà, unite ad un perfetto equilibrio tra forma e funzione per una casa intima ed accogliente. L’offerta di Tomasella va dunque oltre il pro dotto, oltre il catalogo, per proporre un vero e proprio stile declinabile in molte sfumature,

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grazie a un’ampia gamma di finiture e mate riali.

Personalizzazione e flessibilità sono due car dini della produzione Tomasella che, grazie alla grande esperienza maturata, è vicina alla propria clientela offrendo un servizio tecnico, funzionale ed estetico in linea con i più alti standard qualitativi.

Innovare senza dimenticare le proprie origini è la mission del figlio del fondatore Luigi To masella, Paolo, che ha saputo garantire una continuità di pensiero guidando l’azienda di famiglia nell’apertura di nuove filosofie in dustriali. L’azienda è certificata sulla gestio ne della catena di custodia in conformità agli standard FCS-STD-40 004 V3.0, 100% Made in Italy e utilizza esclusivamente pannelli Carb e certificati FSC, supportando lo sviluppo di una gestione responsabile delle foreste in tut to il mondo.

Grazie alla determinazione, alla costanza e alla dedizione della famiglia Tomasella e dei suoi collaboratori, l’azienda mira ad una cre scita etica, coerente con il patrimonio di valori dell’azienda.

11. MODULA GROUP SRL - Martignacco

Produzione e posa di serramenti in alluminio e rivestimenti di facciata

La Modula Group srl nasce nel 2009 a Mar tignacco grazie all’ing. Igor Spizzo. A segui to dell’aumento costante del fatturato e del numero dei collaboratori, nel 2019 viene ac quistata, bonificata e ristrutturata l’area exNordchem sita sempre a Martignacco. Impor tanti inoltre sono gli investimenti intrapresi a livello di efficienza energetica attraverso im pianto fotovoltaico da 150 mq. e di innovazio ne tecnologica con l’acquisto di nuovi macchi nari Schuco.

È provvista di attestazione SOA per lavori pubblici e sta implementando le norme UNI EN 1090-1:2012, UNI EN 9001:2015, UNI EN 14001:2015. È principalmente impegnata nella produzione di serramenti in alluminio, realizzati “su misura” di cui cura tutti gli aspetti dal risparmio energetico, alla sicurezza e al design. Grazie al costante aggiornamento dell’ufficio tecnico interno è in grado di realiz zare serramenti e rivestimenti estremamente personalizzati. L’intera produzione e la posa in opera viene eseguita da proprio personale qualificato la cui formazione è costantemente garantita. La filosofia aziendale si riassume nello slogan “Pensato >> Realizzato”.

PREMIO PASSAGGIO GENERAZIONALE

12. CALZAVARA SPA - Basiliano

Progettazione e costruzione chiavi in mano di reti di telecomunicazione mobile, sicurezza e impianti SOV

È il 1966 quando Lucio Calzavara avvia la sua ditta individuale nel settore della produzione di strutture metalliche, agli albori del mercato delle telecomunicazioni mobili: lavora quindi per l’allora SIP. Nel ‘76 Lucio accetta la proposta di Telettra di creare una società exnovo, con il compito di operare nei servizi “chiavi in mano”. Nasce la Master spa con il 70% di capitale sociale della famiglia Calzavara ed il 30% Fiat, dato che Telettra, nel frattempo, viene acquisita dal colosso automobilistico. L’attività decolla e nel ‘79 vengono comple tati i lavori del primo corpo di fabbrica a Ba siliano dove tuttora risiede l’azienda. Nello stesso anno Lucio conclude l’esperienza so cietaria con la Fiat: Master spa viene pertan to incorporata nella Calzavara, subito tra sformata da ditta individuale in spa: Lucio ne diviene il Fondatore e Presidente. Nel 1997 il figlio Marco, entrato in azienda sin dagli anni ’80, assume un ruolo di maggior prestigio de cisionale essendo nominato Amministratore Delegato. La Calzavara si guadagna una re putazione internazionale in diverse nicchie tecnologiche, sviluppando prodotti innovati vi e protetti da brevetti internazionali, come i mascheramenti per le stazioni radio base (alberi artificiali) e le strutture di design ed arredo urbano. A metà degli anni 2000/2010 esporta quasi il 50% del fatturato fra Messi co, Iran, Oman, Arabia Saudita, UAE, Alge ria, Tunisia, Francia, Norvegia, Inghilterra ed altri paesi. Nel 2015, in qualità di Project Ma nager, fa il suo ingresso in azienda Massimo Calzavara, figlio di Marco. Un susseguirsi di eventi positivi (risposta dei mercati esteri) e negativi (mancata risposta del mercato italia no) permettono a Massimo di apprendere ra pidamente i punti forti della realtà aziendale di famiglia: nel 2015 viene inaugurata una società in Joint Venture in Chile, espanden do così la presenza all’estero. Oggi, ai vertici dell’Azienda, sono presenti tre generazioni di Calzavara: Lucio, fondatore e vicepresidente; Marco, Presidente; Massimo, Amministrato re Delegato, a dimostrazione di come il futuro sia la più grande eredità che si possa ricevere.

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IMPRESE IN EUROPA

13. FRIUL MOSAIC SRL - San Martino al Ta gliamento

Friul Mosaic nasce nel 1987 dalla passione di William Bertoia e dalla collaborazione con Natalina Querin, entrambi Maestri mosaicisti. Oggi l’azienda conta oltre 30 dipendenti, tutti artigiani altamente qualificati provenienti dal la storica Scuola Mosaicisti del Friuli di Spi limbergo.

Produce e commercializza prodotti dell’arte mosaica per il settore edile, lapideo e artisti co oltre al commercio di complementi di arre do in marmo e prodotti per la manutenzione e l’applicazione del marmo. Svolge attività di consulenza, progettazione e installazione in opera di tali prodotti. Ricercato da una com mittenza sempre più esigente e creativa, il mo saico è una manifestazione del proprio presti gio. Qualunque sia lo stile del committente, è la scelta simbolica a rappresentare la qualità del vivere gli spazi come esperienze artistiche quotidiane, in cui arte e vita si fondono. Le superfici musive arricchiscono di personalità i grandi ambienti tipici di ville private, sale di rappresentanza, edifici storici e istituzionali in Italia e nel mondo.

IMPRENDITRICE DONNA

14. Rampino Alessia CORAM SRL

Friuli Coram srl, New Coram srl, F.A.T.A. scarl, Criteria srl

Alessia Rampino è imprenditrice dal 2001, rap presentando le realtà aziendali del marchio Co ram: Friuli Coram, New Coram, Criteria e F.a.t.a. (2 strutture sanitarie, 1 struttura tecnica e 1 ente di formazione). Segue le orme di famiglia: Friu li Coram, azienda capofila, è stata fondata dal nonno prof. Mario Cordaro, dalla madre dott. ssa Dagmar Cordaro e dal padre dott. Antonio Rampino. Alessia rappresenta, insieme ai fra telli Emanuele e Gianluca, la terza generazione di imprenditori. Ha studiato Scienze Biologiche all’Università di Trieste e, subito dopo la laurea, ha cominciato a lavorare all’interno della Friuli Coram prima come biologa di laboratorio e poi, dopo breve tempo, ha deciso di affiancare la ma dre nella gestione dell’azienda. Nel 2004 crea due nuove linee di business per le aziende: una orientata alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, successivamente, una orientata alla formazione

dei lavoratori, attività complementari al servizio di sorveglianza sanitaria già svolto dalla Coram. All’interno delle aziende in cui opera si è sem pre occupata di gestione delle risorse umane, di qualità, autorizzazioni ed accreditamenti, dimo strando una forte attitudine per le persone e per la gestione dei flussi di lavoro. Si dichiara inna morata del proprio lavoro e crede fermamente nel valore delle persone come elemento essenziale ed imprescindibile per il successo di un’azienda.

RICONOSCIMENTI SPECIALI

15. Fazzolari Pierino - MALINA SRL - San Giovanni al Natisone

Quale figura di spicco nel settore delle sedute, ha saputo tracciare una lunga storia di professiona lità e passione

È il 1973 quando Pierino Fazzolari fonda l’impresa Malina in un capannone in affitto nel Comune di Moimacco. Nel luglio 1977 si trasferisce nel Comune di San Giovanni al Natisone su un terreno di 30.000 mq. di cui 3.000 coperti. Attualmente lo stabilimento copre circa 7.000 mq. Fin dall’inizio l’impresa fabbrica sedie finite, prima per il mercato italiano per poi lentamente posizionarsi all’estero. Attualmente esporta il 97% di cui circa il 50% negli USA. Produce per il mer cato medio-alto, 85% Retail 15% Contract sia con un suo catalogo che su disegno del cliente. Negli anni è sempre riuscita a superare le crisi ricorrenti che hanno caratterizzato il Triangolo della Sedia con bilanci sempre in utile. L’impresa ha ricevuto recentemente il premio per 40 anni di partecipa zione al Salone del Mobile di Milano. L’opera di Fazzolari come imprenditore si svilup pa in diversi settori produttivi: con Friulana Ac cessori Srl e Metaldomus Srl, nel campo dell’arre damento, con la produzione di accessori da cucina, attività di forte successo, con fatturati sempre in crescita; è inoltre proprietario dal 2020 dell’Hotel Diva di Lignano Sabbiadoro. Accanto alle iniziative economiche si segnalano anche quelle sociali: sportivo, appassionato di cal cio, è stato presidente della Società Sportiva Mon za Calcio per circa due anni, essendo fermo asser tore dell’importanza dello sport nella formazione delle persone e nella vita sociale.

16. Bortolotti Roberto - BORTOLOTTI SNC

DI ROBERTO BORTOLOTTI & C. - Codroipo Quale imprenditore esperto nel settore delle auto, con spirito innovativo ha saputo tracciare una lunga storia di successo

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L’impresa di cui oggi è titolare Roberto Bortolotti è sorta nel lontano 1934 ad opera del padre di Rober to, Giovanni, come officina di riparazione generica ed è cresciuta negli anni successivi fino al secondo dopo guerra come appaltatrice per la riparazione dei veicoli delle Forze Armate. Sono gli Anni ‘70 quando Roberto Bortolotti raccoglie il testimone ed estende l’attività meccanica anche alla commercia lizzazione dei primi Autocarri Saviem-Renault in regione, delle Gru Effer per autocarri e dei Carrelli elevatori Detas e di automobili di varie marche. Nel 1975 con il distacco dalla sede storica trasfor mata in centro residenziale, l’azienda raggiunge l’attuale sviluppo su 5.000 mq. di capannoni con un’area parcheggio di 20.000 mq. Nel 1978, con la concessionaria di automobili Renault, l’attività si indirizza maggiormente verso il campo stret tamente automobilistico, modificando e trasfor mando parte del ramo motoristico-industriale. Oggi l’azienda di Roberto opera nel campo auto mobilistico, non solo come officina e concessio naria ma anche come impresa commerciale per il ritiro e la rivendita di auto di ogni marca. Un’ulte riore specializzazione è stata introdotta con l’atti vità di noleggio di autovetture, macchine operatri ci e beni strumentali. Dietro al successo e alla longevità di questa impre sa familiare vi è senz’altro l’impegno e la collabo razione preziosa della moglie Flavia, recentemente scomparsa, il cui apporto in termini di idee e di ge stione è sempre stato decisivo per i traguardi rag giunti. La fama che Roberto Bortolotti porta con sé orgogliosamente da anni è quella di un imprendito

re serio, capace e pronto a cogliere ogni opportuni tà per la crescita e lo sviluppo dell’impresa.

17. DRIVEVOLVE SRL - Tavagnacco Quale realtà altamente innovativa e qualificata nella gestione delle flotte aziendali DRIVEvolve è il frutto di una idea, realizzata con passione e determinazione diventata un progetto imprenditoriale realizzato da Giovanni e Massimi liano Collino, assieme ad un team di collaboratori altamente professionale e motivato. Al progetto ha collaborato inizialmente anche il Laboratorio del Dipartimento del Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine, oltre ad aziende della logistica e dei servizi della Regione Friuli Venezia Giulia. L’azienda si occupa di ge stione delle flotte aziendali, finalizzata all’innova zione dei processi aziendali, alla sostenibilità am bientale e al contenimento dei costi. Obiettivi che è stato possibile raggiungere grazie alla realizzazione di due piattaforme informatiche in cloud: Fleeway per la gestione economica e lo gistica del parco veicolare e Fleerun per la gestio ne dei dati di geo localizzazione, fra loro integrate. DRIVEvolve si è distinta inoltre per la sua speci ficità nel campo della formazione dei driver con i moduli di guida Anticipativa Eco Drive Italia®, e la formazione alla guida dei mezzi elettrici ed Ibridi. Oggi DRIVEvolve è una realtà che annovera fra i suoi clienti aziende nazionali primarie dei settori dell’energia, dei servizi integrati e della logistica. Il passo successivo che avverrà nel 2023 sarà quel lo dell’internazionalizzazione.

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Seconda rata di acconto

PrevISto l’eSonero IrAP Per le PerSone fISIChe

PREMESSA

Il 30 novembre scade il termine per il versamen to della seconda rata di acconto delle imposte relative al 2022. Le imposte interessate al ver samento sono: Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, IVIE, IVAFE, maggiorazione Ires società di co modo e imposta sostitutiva dei contribuenti mi nimi e forfetari.

L’articolo 58 del Collegato alla Finanziaria 2020 ha ridefinito le modalità di versamento degli ac conti per i soggetti interessati all’applicazione de gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, prevedendo il versamento di due rate di pari importo (50% ciascuna).

La base di calcolo dell’acconto è il 100% delle im poste dovute per l’anno precedente e tale percen tuale vale per l’Irpef, l’Ires, l’Irap e cedolare secca. È consentito utilizzare oltre al metodo storico, parametrato alle imposte dell’anno precedente, anche il metodo previsionale, basato sulla presunzione di reddito dell’anno in corso. Si evidenzia che in caso di previsione errata saranno applicabili le sanzioni per insufficiente versamento.

Si ricorda che l’art. 58 del Collegato alla Finan ziaria 2020 (D.L. 124/2019) ha previsto, per i soli soggetti interessati all’applicazione degli ISA con ricavi e compensi inferiori a 5.164.569 euro, che l’acconto Irpef, Ires e Irap, deve essere versato in due rate di importo pari al 50%. Questa disposi zione è applicabile anche ai soci, associati, colla boratori familiari e società trasparenti ex artt. 115 e 116 del TUIR.

La percentuale del 50% riguarda esclusivamen te i soggetti interessati all’applicazione degli ISA mentre per tutti gli altri contribuenti, compresi i soggetti privati, l’acconto rimane ancorato alle ca noniche percentuali del 40% e 60%.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93 del 12 novembre ha esteso l’applicabilità delle nuove misure di acconto anche alla cedolare secca sugli affitti, all’IVIE, all’IVAFE, ai contribuenti minimi e forfettari.

IRPEF

L’acconto è pari al 100% del tributo relativo al pe riodo d’imposta precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute alla fonte.

Il dato da considerare al fine di verificare se è do vuto o meno l’acconto, è l’importo di rigo RN 34, campo 4 “Differenza” del modello Redditi 2022. Nell’ipotesi in cui si sia provveduto al ricalcolo dell’acconto, il dato da considerare sarà il campo 4 di rigo RN61.

Qualora l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente: - non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto; - supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del suo ammontare.

L’acconto così determinato deve essere versato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2022, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52; - in due rate, se l’importo dovuto è pari o supe riore a € 257,52.

A questo punto entrano in campo le nuove rego le secondo le quali per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2022, la seconda entro il 30 novembre nella restante mi sura del 60%.

Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2022, la seconda entro il 30 no vembre 2022 nella restante misura del 50%.

Il versamento deve essere effettuato con il model lo F24 utilizzando il codice tributo 4034 - Irpef ac conto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2022.

IRES

Anche l’acconto relativo all’Ires, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,

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deve essere determinato nella misura del 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta prece dente, al netto dei crediti d’imposta e delle ritenu te alla fonte.

Qualora l’ammontare d’imposta complessivamen te dovuta per il periodo d’imposta precedente ri sulti:

- pari o inferiore a € 20,66 l’acconto per il pe riodo d’imposta 2022 non è dovuto;

- superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 30 novembre 2022 oppure entro l’undicesimo mese dell’e sercizio.

- superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate.

Anche per questi contribuenti le nuove regole mo dificano le percentuali di versamento a seconda si tratti di soggetti non interessati all’applicazio ne degli ISA, in questi casi la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2022, la seconda entro il 30 novembre 2022 nella restante misura del 60%.

Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2022, la seconda entro il 30 no vembre 2022 nella restante misura del 50%. Il rigo da considerate al fine di verificare se è do vuto o meno l’acconto è l’RN 17 del modello Red diti 2022 SC o l’RN 28 di Redditi 2022 ENC.

Il versamento deve essere eseguito esclusivamen te tramite modello F24 telematico indicando il codice tributo 2002 - Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come perio do di riferimento il 2022.

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono barrare l’apposita casel la, posta in alto a destra del modello F24, e indica re nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati.

IRAP

L’acconto Irap deve essere effettuato seguendo le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Per i contribuenti che utilizzano il metodo storico l’acconto sarà determinato secondo le modalità di seguito indicate.

Persone fisiche, si ricorda che l’art. 1 comma 8 del la legge 234/2021 ha esonerato le persone fisiche dal versamento dell’Irap. L’esonero opera sia per gli esercenti attività d’impresa sia per i lavoratori autonomi. Con riferimento all’Irap quindi, questi

soggetti a decorrere dal 2022, non sono più tenuti al versamento di acconti e saldi. Società personali e soggetti equiparati, se l’am montare d’imposta dovuta per l’anno 2021 risul tava:

- pari o inferiore a € 51,65 l’acconto non è dovu to; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52, l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2022; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate.

Per i soggetti non interessati all’applicazione de gli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2022, la seconda entro il 30 no vembre 2022 nella restante misura del 60%.

Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2022, la seconda entro il 30 no vembre 2022 nella restante misura del 50%.

Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2022.

Società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, in questo caso il periodo d’imposta può anche non coincidere con l’anno solare, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il periodo precedente è:

- pari o inferiore a € 20,66 l’acconto non è do vuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 30 novembre 2022; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate.

Per i soggetti non interessati all’applicazione de gli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2022, la seconda entro il 30 no vembre 2022 nella restante misura del 60%.

Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2022, la seconda entro il 30 no vembre 2022 nella restante misura del 50%.

Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2022. Il versamento in tutti i casi deve essere fatto tra mite il modello F24 utilizzando il codice tributo 3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di rife rimento il 2021.

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IN REGIONE L’ESENZIONE

DEL SECONDO ACCONTO IRAP

La legge regionale n. 15 del 7 novembre 2022 all’articolo 11, comma 1 ha previsto che i soggetti passivi Irap, non debbono procedere al versamen to della seconda rata di acconto 2022. Le impre se con attività nel Friuli Venezia Giulia possono quindi omettere di versare l’acconto in scadenza il prossimo 30 novembre, e versare l’Irap dovuta per il 2022 in sede di saldo, nel 2023. In questo modo è possibile determinare puntualmente l’imposta dovuta per il 2022 senza dover calcolare l’acconto con il metodo previsionale.

RIDETERMINAZIONE

DEGLI ACCONTI

In particolari casi specificatamente previsti dalla norma, si rende necessario ricalcolare gli acconti qualora si utilizzi il metodo storico. In pratica di considerare quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe ottenuta senza considerare specifiche disposizioni.

I casi in cui si deve procedere al ricalcolo dell’im posta dell’anno precedente sono di seguito indi cati.

- Distributori carburanti, la deduzione forfet taria riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti non deve essere considerata per il calcolo dell’acconto con il metodo storico.

- Noleggio occasionale imbarcazioni in questi casi l’acconto deve essere calcolato includen do gli imponibili che nell’esercizio precedente sono stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%.

CALCOLO DELL’ACCONTO CON IL METODO PREVISIONALE

Oltre al criterio del metodo storico sopra descritto, è possibile determinare l’acconto in base all’am montare del tributo presumibilmente dovuto per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. In questo caso il contribuente, qualora ritenga che l’imposta dovuta per il periodo in corso sia infe riore rispetto all’anno precedente, può:

- eseguire un versamento d’acconto inferiore a quello dovuto, calcolandone l’importo in fun zione della minore imposta dovuta;

- non effettuare alcun versamento, qualora ri tenga di non dover versare alcuna imposta per il periodo d’imposta in corso.

La scelta del metodo riguarda la singola imposta, pertanto lo stesso contribuente potrà utilizzare il

metodo storico per l’Irap e quello previsionale per l’Ires o viceversa.

L’acconto da versare, a consuntivo dovrà corri spondere almeno alle percentuali di acconto pre viste per l’anno in corso. Se si utilizza il metodo previsionale, è necessario procedere con la mas sima cautela per evitare di incorrere in sanzioni.

CONSOLIDATO

E TRASPARENZA

L’articolo 6 del decreto 9 giugno 2004, relativo alle modalità attuative del consolidato nazionale, ha trasferito sul soggetto consolidante gli obblighi di versamento degli acconti. La disciplina transi toria contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 344/2003, prevede che in caso di versamento degli acconti con il metodo previsionale, ciascun partecipante alla tassazione di gruppo, deve determinare il dovuto senza con siderare l’opzione per il consolidato.

In pratica se l’opzione è già stata esercitata, il versamento farà capo alla consolidante, la quale dovrà considerare come imposta del periodo pre cedente, la sommatoria di quella indicata nelle di chiarazioni dalle società stesse.

Per quanto riguarda il regime della trasparenza, per il primo periodo d’imposta di efficacia dell’op zione, gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata. Se si sceglie il metodo previsionale, si dovrà considerare l’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione.

Gli acconti versati dalla società trasparente saran no poi scomputati dai soci, in base alle rispettive percentuali di partecipazione agli utili.

Per quanto riguarda i soci della società trasparen te, potranno prendere in considerazione gli effetti della trasparenza, come ad esempio l’imputazione delle perdite della società controllata.

CEDOLARE

SECCA

I contribuenti che nel 2021 hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione di fabbricati ad uso abitativo “cedolare secca” sono tenuti al versamento del relativo ac conto. L’acconto per la cedolare secca è unitario, vale a dire che si rende necessario sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata eserci tata la relativa opzione nel periodo di riferimento. Ricordiamo che la cedolare secca prevede due ali quote:

- 10% per i contratti a canone concordato; - 21% per i contratti a canone libero. Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della

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cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto, considera to che il relativo reddito nel precedente periodo d’imposta non è stato assoggettato a tassazione. In questi casi è possibile ricorrere al metodo pre visionale in considerazione del fatto che nell’anno successivo i redditi da locazione di tali immobili non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef. Qualora nel 2022 si utilizzi la cedolare secca solo per una parte dell’anno, per il calcolo dell’acconto Irpef non si deve considerare il reddito fondiario dei relativi immobili nella corrispondente parte del 2022.

In caso di fuoriuscita dalla cedolare secca nel 2022, non è richiesto il versamento dell’acconto Irpef, mentre l’acconto della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale. La percentuale dell’acconto, se calcolata con il me todo storico, è del 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, allineandola in questo modo alle altre imposte. L’importo da prendere in considera zione è quello indicato nel rigo LC1 colonna 5 “Dif ferenza”, utilizzando le regole previste per l’Irpef. Considerato che si applicano le stesse regole pre viste per gli acconti Irpef e che l’articolo 58 del Collegato alla Finanziaria 2020 ha ridefinito le modalità di versamento degli acconti per i sog getti interessati all’applicazione degli (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, prevedendo il versamento di due rate di pari importo al 50% ciascuna, queste regole sono applicabili anche per la cedolare secca.

Conseguentemente se l’imposta complessivamen te dovuta per il periodo precedente:

- non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto; - supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del rigo LC1, campo 5. L’acconto così determinato deve essere versato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2022, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52;

- in due rate, se l’importo dovuto è pari o supe riore a € 257,52.

A questo punto entrano in campo le nuove rego le secondo le quali per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2022, la seconda entro il 30 novembre 2022 nella restante misura del 60%.

Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50% (50% x 100%), andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2022, la seconda

entro il 30 novembre 2022 nella restante misura sempre del 50% (50% x 100%).

Il versamento deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1841 – Acconto cedolare secca - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2022.

ACCONTO IVIE E IVAFE

Il versamento dell’acconto dell’imposta IVIE e IVAFE deve essere effettuato se l’importo di rigo RW, campo 15, per l’IVAFE, ovvero, campo 17 per l’IVIE del modello Redditi 2022 è pari o superiore a € 51.65 ed il versamento deve essere effettuato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2022 se detto importo non supera € 257,52; - in due rate, la prima del 40% e la seconda en tro il prossimo 30 novembre 2022, se l’impor to è superiore a € 257,52.

I codici tributo per IVIE e IVAFE sono rispettiva mente:

- 4045 - Acconto imposta patrimoniale immo bili all’estero - IVIE; - 4048 - Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie estere - IVAFE.

Anche per questi tributi vale quanto previsto dal Collegato alla Finanziaria 2020, conseguente mente il versamento degli acconti per i soggetti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, potranno versare il dovuto in due rate di pari importo.

ADDIZIONALI IRPEF

Per quanto riguarda l’addizionale regionale non è previsto il versamento degli acconti. Per l’addizionale comunale l’acconto deve essere versato entro il termine per il saldo dell’Irpef è conseguentemente è stato versato entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2022.

SOCIETà

DI COMODO

Con riferimento alle società di comodo per le quali è prevista una maggiorazione dell’Ires del 10,50%, sono tenute al versamento dell’acconto anche sul la stessa. Al fine della determinazione dell’acconto per il 2022 le imprese interessate dovranno tener conto anche di tale maggiorazione utilizzando il codice tributo 2019.

COMPENSAZIONE

È possibile compensare gli importi dovuti come

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acconti, sia con crediti Irpef, Irap e Iva risultanti dalla dichiarazione unificata dell’anno precedente sia con crediti contributivi ammessi in compensazione. Nel caso di compensazione verticale, vale a dire utilizzando imposte e contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso ente impositore, non è richiesta la presentazione del modello F24. Qualora invece si proceda attraverso la compensazione orizzontale, sarà necessario presentare il modello F24 anche nel caso non sia dovuta, a seguito della compensazione, alcuna imposta.

Si ricorda che il limite massimo di compensazione di 2 milioni di euro.

Sono esclusi da tale limite le compensazioni ver ticali e i crediti d’imposta riconosciuti a seguito di specifiche agevolazioni. Si ricorda che per compensare orizzontalmente crediti Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutiva e rite nute alla fonte di importi superiori a 5.000 euro, è necessaria l’applicazione del visto di conformità alla relativa dichiarazione e la sua trasmissione alle Entrate. Tale limite è elevato a 20.000 euro per i soggetti ISA che hanno ottenuto un punteg gio 2021 almeno pari a 8 oppure un punteggio me dio 2020 e 2021 pari a 8,5. La compensazione per i soggetti Iva richiede l’u tilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.

OMESSO

E INSUFFICIENTE VERSAMENTO

Nel caso di omesso o insufficiente versamento

dell’acconto è dovuta una sanzione amministrati va nella misura del 30% dell’ammontare non ver sato, oltre agli interessi moratori. Qualora non si siano effettuati i versamenti nei ter mini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del termine ordina rio utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza, dell’1,5% qualora il versa mento sia eseguito dal 15° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di trenta giorni, nella misura dell’1,67% in caso di regolarizzazione entro novanta giorni e del 3,75% se la regolarizzazione avviene dopo i novanta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione concernente l’anno nel corso del quale è stata commessa la vio lazione. La regolarizzazione potrà avvenire anche successivamente entro il termine di presentazio ne della dichiarazione successiva o entro i termi ni dell’accertamento versando rispettivamente le sanzioni del 4,29% e del 5%. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno pagati, anche gli interes si moratori fissati dal 1° gennaio 2022 nella misu ra dell’1,25%.

RATEIZZAZIONE

Si ricorda che l’acconto di novembre non è rateiz zabile.

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Dichiarazione degli aiuti di Stato

entro Il 30 noveMbre Per Il MonItorAggIo deglI AIutI CovId

Entro il 30 novembre 2022 tutti gli operatori eco nomici devono trasmettere all’amministrazione finanziaria l’autodichiarazione di monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti che costituiscono aiuto di Stato. Le modalità attuative sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 143438 del 27 aprile 2022, si tratta di un adempi mento volto sia a verificare eventuali sforamenti dei limiti imposti dal Temporary framework della UE (TF) sia a riallocare gli incentivi e incrementare l’ammontare eventualmente utilizzabile. L’adempi mento è figlio della pandemia che ha generato una enorme quantità di provvedimenti agevolativi non accompagnata da un coordinamento tra i diver si enti erogatori dei contributi. Questa situazione a scaricato sulle imprese l’onere di segnalare tutti gli aiuti di Stato ricevuti, non solo quelli ricompre si nel cosiddetto “regime ombrello” di cui all’art. 1 commi 13 – 17 del D.L. 41/2021, ma anche quelli previsti da misure diverse, a condizione che siano ricompresi, per scelta dell’ente concedente o per la natura dell’aiuto, nelle Sezioni 3.1 o 3.12 del TF. Le imprese dovranno porre particolare attenzione a tre aspetti.

Il primo riguarda il perimetro soggettivo cui rife rire il plafond disponibile, richiamando a questo proposito la nozione unionale di impresa unica, con la conseguenza che in presenza di gruppi non si dovrà considerare la singola impresa ma l’intero gruppo.

Il secondo aspetto riguarda il momento di con cessione dell’aiuto mentre il terzo riguarda l’ente concedente e le scelte operate in merito all’inseri mento dell’aiuto in una delle sezioni sopra indi cate.

I MASSIMALI

Come accennato la Commissione Ue ha approvato

un set di disposizioni volte a ridurre i vincoli agli aiuti di stato, denominate Temporary framework on state aid (TF), con riferimenti a quelli adotta ti per la pandemia. Sotto questa denominazione sono entrate tutte le disposizioni di tipo emergen ziale adottate dai singoli Stati, compresa l’Italia. Il Temporary framework riconosce contributi di importo limitato alle imprese, infatti per la Sezio ne 3.1, tale limite nel periodo dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021 era di 800.000 euro, elevato a 1.800.000 euro dal 28 gennaio 2021 e a 2.300.000 euro dal 1° gennaio 2022 con riferimento ai settori diversi dall’agricoltura e pesca.

Per quanto riguarda invece la Sezione 3.12, gli sta ti membri possono contribuire ai costi fissi per le imprese per le quali il Covid ha determinato la so spensione o la riduzione dell’attività in termini di calo di fatturato.

I costi fissi non devono essere coperti da forme di assicurazione e l’intensità di aiuto non deve supe rare il 70% dei costi fissi non coperti, tranne che per le micro imprese dove l’intensità di aiuto non può superare il 90% dei costi fissi non coperti.

Il Temporary framework ha quindi consentito al nostro paese di riconoscere ai soggetti economici colpiti dalla pandemia diverse forme di sostegno al fine di alleviare gli effetti negativi. Diversi sono stati i soggetti che hanno supportato le imprese con propri aiuti come ad esempio Inps, Agenzia entrate, Enti locali, Camere di Commercio, Regio ni e Comuni.

AIUTI DA INDICARE “REGIME OMbRELLO”

L’autodichiarazione deve essere presentata con ri ferimento agli aiuti di cui all’art. 1 commi da 13 a 15 del D.L. 41/2021 chiamati “regime ombrello” di seguito indicati:

- crediti a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate;

- credito d’imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo o affitto di azien da;

- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

- esclusione dai versamenti Irap; - esenzione IMU;

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- disposizioni in materia di imposte dirette e ac cise nel Comune di Campione d’Italia; - definizione agevolata degli avvisi bonari; - esonero tariffa speciale canone Rai. Vista la molteplicità di interventi agevolativi, fare un elenco di tutte le misure adottate risulta qua si impossibile e non esiste un elenco riepilogativo ufficiale. Questa situazione nel futuro è destinata a complicarsi ulteriormente perché la Commissione Europea il 23 marzo scorso ha adottata un nuo vo Temporary framework per garantire aiuti per porre rimedi ai danni causati dal conflitto Russia – Ucraina.

Si deve tuttavia rilevare che la dichiarazione da trasmettere all’amministrazione finanziaria è fi nalizzata al monitoraggio di un numero definito e ben preciso di aiuti. In particolare vanno moni torati esclusivamente quelli rientranti nel “regime ombrello” e riportati nel quadro A della dichiara zione sostitutiva.

La compilazione della dichiarazione è complicata dalla circostanza che per poter dichiarare di non aver superato i limiti si devono considerare anche gli altri aiuti, diversi da quelli elencati, incassati dai contribuenti e che rientrano nelle due Sezio ni 3.1 e 3.12. Ciò richiede la conoscenza di tutte le misure di sostegno ricevute nell’ultimo biennio e la loro collocazione nell’articolata disciplina degli aiuti comunitari. Molte delle norme agevolative, soprattutto all’inizio, non solo non facevano riferi mento al Quadro temporaneo, ma non indicavano neppure la Sezione di appartenenza. Si pensi al credito d’imposta “Sanificazione” di cui all’art. 125 del D.L. 34/2020 (Rilancio) così come il bonus affitti negozi di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020, che non erano da considerarsi aiuto di Stato.

In alcuni casi potrebbe presentarsi la necessità di risalire all’autorizzazione comunitaria, non sem pre di facile accesso e reperibilità. Per questo motivo il modello dichiarativo alla fine del quadro A, Sezione II, presenta un quadro de nominato “Altri aiuti” nel quale indicare quelli ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 e 3.12, com presi quelli di natura non fiscali. A questo propo sito le istruzioni forniscono delle esemplificazioni sicuramente non esaustive di due bonus: il raffor zamento patrimoniale ex art. 26 del D.L. 34/2020 e il bonus tessile moda di cui all’art. 43-bis dello stesso decreto.

LA VERIFICA

DEL LIMITE

Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato è nato per certificare il rispetto dei limiti agli aiuti a livello

comunitario. Il Temporary framework ha incre mentato l’importanza del Registro costringendo molte imprese a confrontarsi con i limiti di mas simale ottenibili. Le imprese tenute a presentare l’autodichiarazione in argomento devono ricerca re quali tipi di aiuti sono stati qualificati 3.1 e qua li 3.12. Successivamente devono verificare di non aver superato i massimali.

Il Registro è incrementato dall’autorità responsa bile dell’erogazione dei contributi prima della ero gazione dello stesso. Ricordiamo che ora le impre se hanno la possibilità di restituire eventuali aiuti ricevuti sopra soglia.

LA COMPENSAZIONE DELLO SFORAMENTO

Le istruzioni ministeriali consentono di allocare la medesima misura agevolativa in parte all’interno della sezione 3.1 e in parte all’interno della sezione 3.12, ricordando che i massimali sono cumulabili tra loro. È una possibilità significativa perché in alcune circostanze potrebbe evitare la restituzione dell’agevolazione.

Si pensi ad un soggetto che nel periodo 1° mar zo 2020 – 27 gennaio 2021 abbia ricevuto aiuti di Stato Covid riferiti alla Sezione 3.1 superiori al massimale, ad esempio 850.000 euro, tra cui un credito d’imposta da locazione immobili (ex art. 28 del D.L. 34/2020) per 100.000 euro. In que sto caso saremmo di fronte ad uno sforamento di 50.000 euro. Se il credito d’imposta riguardas se il mese di maggio e giugno 2020 e fosse stato immediatamente compensato nel mese di luglio 2020 e fosse stato riportato per intero nella di chiarazione dei redditi 2021 per l’anno 2020. La misura rientrerebbe all’interno dell’elenco previ sto dal comma 13 dell’art. 1 del decreto, per cui sarebbe applicabile il “regime ombrello”. In pre senza delle condizioni previste dalla sezione 3.12, l’impresa potrebbe allocare in questa sezione par te o tutto il credito d’imposta, rispettando le con dizioni della riduzione del fatturato e nel limite del 70% o del 90% dei costi fissi non coperti. Il beneficiario a questo punto dovrebbe scegliere, ri spetto al credito d’imposta, la data di concessione dell’aiuto valutando tra la data di presentazione della dichiarazione e la data di maturazione o di compensazione. Si dovrebbe valutare se c’è spa zio per allocare almeno i 50.000 euro del credito d’imposta all’interno della sezione 3.12 andando a vedere se con riferimento alla data di maturazio ne (maggio e/o giugno 2020) o di compensazione (luglio 2020) sussistono le condizioni della Sezio ne 3.12 (riduzione del fatturato) e successivamen te andando a calcolare i costi fissi non coperti del

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periodo per vedere se vi sia spazio per coprire il credito utilizzato.

In alternativa si potrà scegliere di considerare come data di concessione la dichiarazione dei red diti, novembre 2021, e soggiacere al limite di 1.8 milioni in quanto, in tale caso, andrebbe conside rato ricevuto dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Entrambe le soluzioni consentono di evitare la restituzione del contributo.

L’INVIO IN RITARDO

Il modello dichiarativo si compone di tre facciate contenenti le dichiarazioni richieste e di quattro quadri, da A a D dove vengono dettagliate le in formazioni relative ai singoli contributi. La tra smissione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica entro il 30 novembre 2022. Sono interessati alla trasmissione gli operatori economici che hanno beneficiato di una delle mi sure di aiuto previste dal “regime ombrello” e che: - non abbiano già indicato tutti gli aiuti di tale natura in un modello presentato ai fini della loro fruizione, come ad esempio il contributo perequativo, senza aver successivamente frui to di altri aiuti monitorati; - non abbiano fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver mai compilato in passato il quadro C della dichiarazione; - non siano nelle condizioni di allocare l’ecce denza rispetto al massimale di periodo ad un altro periodo della medesima Sezione o ad altra Sezione ovvero non debbano dichiarare aiuti eccedenti da restituire o trattenere.

I MODELLI

REDDITI 2022

Non assume rilevanza la circostanza di aver già compilato i righi RS401 e 402 e IS201 e IS202 pre sentando i modelli Redditi e Irap 2021, né i mo delli dichiarativi IMU per i relativi aiuti. Se si rientra in questa situazione e vi rientra la stragrande maggioranza delle imprese, si devono leggere in primo luogo le prime due facciate della comunicazione, perché contengono le dichiarazio ni da rendere, per l’assunzione della relativa re sponsabilità.

Le difficoltà maggiori riguardano: - la corretta attribuzione temporale dei vari be nefici fruiti;

- l’individuazione delle condizioni necessarie per fruire della Sezione 3.12.

Le istruzioni ministeriali dei modelli redditi 2022 chiariscono che.

- il dichiarante deve compilare il prospetto

“Aiuti di Stato” del quadro RS con riferimento agli aiuti specificati nella tabella codici “Aiu ti di Stato” già indicati nei relativi quadri (ad esempio nel quadro RF), compreso il quadro RU (ad esclusione dei contributi a fondo per duto erogati dall’Agenzia nonché dall’aiuto identificato dal codice 42 e dal codice 73 che vanno dichiarati nel prospetto Aiuti di stato anche se non hanno trovato evidenziazione negli altri quadri della dichiarazione);

- l’indicazione degli aiuti nel prospetto è neces saria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi e il prospetto RS deve es sere compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della di chiarazione, ma non fruiti nello stesso perio do;

- nel prospetto degli Aiuti di Stato (rigo RS401) non vanno indicati gli aiuti di Stato che rien trano nell’ambito della Comunicazione del Temporary framework, i cui dati necessari per consentirne la registrazione nel RNA sono già stati comunicati all’Agenzia mediante auto certificazione.

LE DATE

Una volta individuati gli aiuti da inserire nelle se zioni, questi vanno indicati per data di fruizione al fine di verificare i massimali. A tal fine il momento rilevante è rappresentato dalla data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, vale a dire alla data:

- di approvazione della domanda di aiuto, qualo ra questo fosse subordinato ad una autorizza zione (è il caso dei contributi a fondo perduto); - di presentazione della dichiarazione dei reddi ti o di approvazione della compensazione per i crediti d’imposta;

- di entrata in vigore della normativa di riferi mento negli altri casi, si pensi all’esclusione dai versamenti Irap.

Per i crediti d’imposta la data di concessione va individuata tra:

- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi purché effettuata entro il 30 no vembre 2022;

- la data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:

1. data della maturazione;

2. data del rilascio della ricevuta dell’Agenzia delle entrate di presa in carico;

3. la data di presentazione del modello F24. La data di concessione dovrebbe essere considera ta anche al fine di decidere con quale misura si è superato il limite massimo.

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In allegato al modello è presente una “Tabella aiu ti” in cui sono riportati, per ogni misura, la data di concessione o, comunque, la modalità per la sua individuazione. Le istruzioni prevedono, a pagina 4, che “Il control lo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12 attraverso la presente dichiarazione, anche per le misure non ri comprese nel regime ombrello, sia effettuata limita tamente ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary framework. Significa che i massimali cui fare riferimento e cumulabili tra loro, sono quel li richiamati dalle istruzioni e già descritti in prece denza, senza che possa essere in alcun modo con siderata l’estensione di cui alla Sesta modifica del TF, intervenuta a novembre 2021 con cui la Com missione Europea ha portato a 2.3 milioni di euro la Sezione 3.1 e a 12 milioni di euro la Sezione 3.12.

CUMULAbILITà

MASSIMALI

In linea di principio i massimali previsti per le Se zioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili e questa caratteri stica può essere di fondamentale importanza per evitare di superare i limiti. A questo scopo è de dicato il quadro D della dichiarazione sostitutiva. Innanzi tutto si deve comprendere quando è pos sibile sfruttare il massimale della Sezione 3.12, a questo proposito si devono rispettare le seguenti condizioni:

- l’aiuto oggetto di monitoraggio deve essere stato concesso entro il 30 giugno 2022;

- la verifica dei limiti va operata tenendo conto di tutti gli aiuti ricevuti nell’ambito della im presa unica;

- l’ammontare del fatturato deve aver subito una riduzione di almeno il 30%;

- l’intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti (per le PMI la per centuale sale al 90%).

Sono considerati costi fissi quelli sostenuti indi pendentemente dal livello di produzione, come ad esempio gli affitti, i quali per essere definiti come non coperti, devono eccedere i ricavi del periodo e gli introiti derivanti da assicurazioni, altri aiuti di Stato e misure di sostegno. A questo scopo le perdite subite nel periodo ammissibile sono con siderate costi fissi non coperti. Nelle istruzioni è allegato uno schema di calcolo dei costi fissi non coperti utilizzabili.

Per alcuni aiuti non è possibile utilizzare il plafond della Sezione 3.12, le istruzioni richiamano il con tributo perequativo e quello per le start up. Viene inoltre specificato che gli aiuti ricevuti non pos sono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

Esaminando il modello di dichiarazione nella par te dedicata al superamento dei limiti, emerge che l’eventuale eccedenza degli aiuti “ombrello” della Sezione 3.1 nel primo periodo (fino al 27 gennaio 2021) può essere allocato in tre direzioni: - a valere sul massimale della stessa sezione per il periodo successivo; - a valere sul massimale della Sezione 3.12 ante 28 gennaio 2021; - a valere sul massimale della Sezione 3.12 post 28 gennaio 2021.

Dovrebbe essere il caso dell’eccedenza dovuta ai mancati versamenti Irap che di cui all’art. 24 del D.L. 34/2020 (dati di riferimento 19 maggio 2020) che secondo il comma 5 dell’art. 42 – bis del D.L. 104/2020 dovrebbe essere restituita sen za sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2022.

L’eccedenza della Sezione 3.1 del secondo periodo (dal 28 gennaio 2021) può essere collocata solo a valere sul massimale della Sezione 3.12 dello stes so periodo.

L’eccedenza della sezione 3.12 ante 28 gennaio 2021, può solo essere allocata sul massimale del periodo successivo, un’eventuale eccedenza, veri ficatesi dopo il 27 gennaio 2021, deve essere resti tuita entro il termine di presentazione del modello Redditi 2022, maggiorata degli interessi.

IMPRESA UNICA

I massimali di contribuzione devono essere va lutati considerando il concetto di impresa unica, in cui più realtà aziendali soggiacciono allo stesso limite su tutti gli aiuti fruiti, anche se la comunica zione va compilata singolarmente. L’art. 2, comma 2 del Regolamento UE 1407/2013 definisce impresa unica l’insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

2. un’impresa ha il diritto di nominare o revo care la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, della direzione oppure di un’altra impresa;

3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’in fluenza dominante su un’altra impresa in vir tù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

4. un’impresa azionista o socia di un’altra im presa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra im presa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti di quest’ultima.

Le imprese tra le quali intercorre una delle rela zioni di cui ai punti 1) e 4) per il tramite di una o

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più altre imprese, sono anch’esse considerate una impresa unica.

Il codice fiscale di tutte queste imprese va ripor tato nel quadro B del modello di comunicazione. Ai fini dell’utilizzo del limite della Sezione 3.12, il calcolo del fatturato nelle ipotesi di impresa uni ca deve essere fatto in capo alla singola impresa e non in capo al gruppo di imprese, ancorché il mas simale complessivo previsto dalla Sezione 3.12 sia riferito proprio al gruppo di imprese. Se il dichia rante si trova in una relazione di controllo con al tre imprese, nel modello si deve barrare la casella di cui al punto F) (Sezione 3.1 del TF) o di cui al punto M) (Sezione 3.12 del TF) e va compilato il quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.

Nel quadro A vanno invece barrate le caselle corri spondenti agli aiuti di cui ha beneficiato solamen te il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

LA CORRELAZIONE CON IL MODELLO REDDITI

Esistono delle correlazioni con i modelli dichia rativi ma non sovrapposizioni. Le istruzioni alla compilazione del modello precisano che non è ne cessario inserire:

- gli aiuti soggetti a monitoraggio per i quali, nel quadro A della comunicazione, sono presen ti e debitamente compilati i campi “Settori” e “Codice attività” e risultano compilati i campi “Forma giuridica” e “dimensioni impresa” del frontespizio;

- l’aiuto è stato fruito in un solo settore di at tività tra quelli esercitati, in caso contrario si dovrà compilare il prospetto “Aiuti di stato” dei modelli Redditi 2022.

Aver presentato la dichiarazione dei redditi lo scorso anno non esonera dalla presentazione dell’autodichiarazione in esame, anche se le in formazioni sono in parte le stesse. Le istruzioni all’autodichiarazione citano la dichiarazione dei redditi presentata per il periodo in corso al 31 dicembre 2021, precisamente nella parte in cui viene consentito di allocare l’eventuale ecceden za di una Sezione in un determinato periodo di fruizione dell’aiuto al periodo successivo o a una diversa Sezione. In questo caso compilando il quadro D della comunicazione si deve indicare, ai campi 3 e 5, la quota degli importi ecceden ti e riposizionati già eventualmente indicati nel prospetto aiuti di Stato dei modelli dichiarativi riferiti al 2020. Siccome il modello di autodichiarazione ricalca

in molti punti quelli già presentati in occasione delle istanze per la richiesta dei contributi a fon do perduto erogati fra gli ultimi mesi del 2021 e i primi del 2022, ci si chiedeva se fosse ipotizzabile un meccanismo che evitasse di ripetere i medesi mi dati più volte. In parte ciò è avvenuto perché le istruzioni dell’autodichiarazione consentono di evitare la duplicazione ma solo quando:

- il soggetto non ha fruito di altri aiuti soggetti a monitoraggio dopo la presentazione dell’i stanza;

- non si è fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU, senza aver mai compilato in passato il quadro C della dichiarazione (presente solo nelle istanze più recenti);

- il contribuente non si trovi nelle condizioni di allocare l’eccedenza rispetto al massimale di periodo ad un altro periodo della medesima Sezione o ad altra Sezione ovvero di dover di chiarare aiuti eccedenti da restituire.

La correlazione della dichiarazione sostitutiva si incrocia con la dichiarazione dei redditi in scaden za a novembre.

Le istruzioni al modello Redditi 2022 fanno pre sagire un esonero completo dei dati già comuni cati: sia con riferimento ai righi RS 401/402 che IS 201/202. Si legge infatti che non devono essere indicati gli aiuti che rientrano nel quadro tempo raneo e già comunicati all’Agenzia delle entrate mediante l’autodichiarazione.

La situazione tuttavia sembra più complessa, per ché si evita la duplicazione solo nelle seguenti di chiarazioni:

- per gli aiuti soggetti a monitoraggio per i quali nel quadro A della comunicazione, sono pre senti e debitamente compilati i campi “Setto re” e “Codice attività” e risultano compilati i campi “Forma giuridica” e “Dimensione im presa” nel frontespizio; - l’aiuto è stato fruito in un solo settore di atti vità tra quelli esercitati, in caso contrario, in fatti, si deve compilare il prospetto “Aiuti di Stato” della dichiarazione dei redditi.

LA RESTITUZIONE

In caso di utilizzo in compensazione di importi ec cedenti i massimali, i contribuenti sono tenuti alla restituzione della parte in eccesso.

Lo sforamento può essere dovuto ad errori di cal colo o da un’errata interpretazione della norma, compresa la definizione di impresa unica.

La restituzione deve essere fatta con F24 aggiun gendo gli interessi o, in alternativa, sottraendo l’importo dagli aiuti spettanti successivamente. È evidente che qualora non sia possibile percorrere

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quest’ultima via, l’unica possibilità sarà quella del riversamento. L’autodichiarazione contiene apposita colonna dove indicare l’importo eccedente i massimali e, nella colonna successiva, gli interessi da resti tuire. Nelle colonne successive, con riferimento all’importo da restituire, l’impresa dichiara se l’importo va scomputato dalla sezione Temporary framework fino al 27 gennaio 2021 oppure dalle soglie previste dal 28 gennaio 2021 nelle Sezioni 3.1 e 3.12, come modificate dalla Commissione Europea.

Nel caso in cui il beneficiario dovesse sforare il li mite del massimale stabilito nel corso del primo periodo che ammontava a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021 e non avesse la possibilità di alloca re l’eccedenza all’interno della Sezione 3.12, detta eccedenza potrebbe trovare capienza all’interno del nuovo e differente massimale della stessa Se zione non interamente coperto. Il passaggio dalla Sezione 3.1 alla 3.12 è precluso per i contributi a fondo perduto per le start up di cui all’art. 1 - ter del decreto 41/2021.

LA RECENTE SEMPLIFICAZIONE

Per venire incontro alle richieste di semplifica zione della dichiarazione in argomento, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del 25 ottobre 2022 ha approvato una modalità semplificata di compilazione, aggiornando il modello a partire dal 27 ottobre 2022. Coloro che a tale data ave vano già inviato la comunicazione con il vecchio modello, non devono fare un nuovo invio. Il nuovo modello prevede una casella denominata “ES” presente nel riquadro “Dichiarazione sosti tutiva di atto notorio…” È possibile omettere la compilazione del quadro A senza quindi indicare il dettaglio degli aiuti ricevuti.

Con la barratura della casella “ES” il contribuente dichiara di rispettare le seguenti condizioni: - dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 ha rice vuto uno o più aiuti tra quelli indicati nel qua dro A; - per nessuno degli aiuti ricevuti intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del TF; - l’ammontare complessivo degli aiuti rice vuti non supera i massimali della Sezione 3.1 (800.000 euro fino al 27 gennaio 2021 e 1.800.000 euro dal 28 gennaio 2021).

Non rientrano nell’esonero gli aiuti IMU elencati nel quadro A, conseguentemente i corrispondenti righi andranno compilati qualora si sia beneficato di tale agevolazione.

In caso di compilazione della casella “ES” resta fermo l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di stato” del quadro RS presente nel modello Redditi 2022.

In tal caso non dovendo compilare il quadro A (salvo i righi per l’IMU) non possono essere forni te le informazioni relative ai campi 5 “Settore” e 6 “Codice attività” del quadro A. Si deve evidenziare che a ogni informazione ri sparmiata con la barratura del quadro “ES” non corrisponde un rigo aggiuntivo da compilare nella dichiarazione dei redditi. L’autodichiarazione ri chiede l’indicazione di due tipologie di aiuti che non andrebbero comunque riportati nel modello Redditi e Irap 2022, vale a dire quelli già indicati nei modelli 2021 e quelli già presenti nel Registro nazionale degli aiuti RNA. I righi RS401 e RS402 hanno una funzione integrativa del RNA e non devono duplicare informazioni già presenti. Nel modello dichiarativo gli “Altri aiuti” di natura non fiscale non richiedono alcuna barratura o indica zione.

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Contributi per emergenza Covid

valore della produzione ai fini dell’imposta regio nale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva no ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Tanto premesso, nel caso analizzato nell’interpel lo, una Provincia chiede di sapere il termine ulti mo da considerare per l’applicazione del beneficio fiscale e, nello specifico, se le somme erogate dopo la fine dello stato d’emergenza godano o meno dell’esenzione.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a inter pello n. 516 del 18 ottobre 2022, ha fornito chia rimenti in merito al trattamento fiscale dei sussi di concessi alle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Come noto, l’articolo 10-bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”), ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’e mergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emer genza, non concorrono alla formazione del reddi to imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del

L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente: in particolare, ritiene che i sussidi in oggetto, an che se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza, non assumano rilevanza fiscale, laddove, come richie sto espressamente dal citato articolo 10-bis, siano erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, e sia no diversi da quelli esistenti prima della medesi ma emergenza.

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(C)
regIMe dI eSenzIone
AnChe doPo
fIne dell’eMergenzA
Il
IMPoSItIvA
lA

Quadro temporaneo guerra in Ucraina

La Commissione Europea ha prorogato al 31 di cembre 2023 (dal 31.12.2022) il quadro tempora neo degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia legato alla guerra in Ucraina, elevando inoltre a 2 mln di € il massimale previsto per gli aiuti di im porto limitato (ovvero quelli per i quali, in prece denza, vigeva il limite di 500.000 € ad impresa). Le novità appena descritte sono contenute al pa ragrafo 55 (sezione 2.1 “aiuti di importo limitato”) della Comunicazione della Commissione Europea del 28 ottobre 2022, di cui si riporta uno stralcio di seguito: “La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’ar ticolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agri coltura primaria e della pesca e dell’acquacoltu ra sono stabilite al punto 56): a. l’importo complessivo dell’aiuto non supera in alcun momento 2 milioni di EUR per im presa. L’aiuto può essere concesso sotto for ma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anti cipi rimborsabili, garanzie, prestiti e parteci pazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 2 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; b. gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con budget previsionale; c. l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 di cembre 2023;

d. l’aiuto è concesso a imprese colpite dalla crisi;”

Per quanto riguarda gli aiuti legati ai costi supple mentari causati dagli aumenti dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, è stato completa mente rivisto il meccanismo di calcolo del costo massimo ammissibile. In particolare, per quanto riguarda il gas naturale (LNG), il costo ammissi bile si ricava come differenza tra il prezzo pagato in ciascun mese del periodo 1° febbraio 2022 – 31 dicembre 2023, e il prezzo medio pagato dall’im presa nel 2021, moltiplicata per 1,5 volte (1 volta e mezza) e non più per 2 (cioè il doppio, come pre vedeva la precedente comunicazione). Inoltre, il beneficio può raggiungere il 50% del costo ammis sibile (dal 30% della precedente comunicazione), e l’importo complessivo degli aiuti può arrivare fino a 4 mln € (dai precedenti 2 mln €). Anche in questo caso, l’aiuto è concesso entro il 31 dicem bre 2023.

Infine, il capitolo sulle “disposizioni finali”, preve de quanto segue:

- la nuova comunicazione della Commissione è efficace dal 28 ottobre 2022, e si applica a tutte le misure notificate a partire sempre dal 28 ottobre e a quelle notificate prima di questa data (par. 82);

- il precedente quadro temporaneo di crisi, di cui alle comunicazioni della Commissione U.E. del 23 marzo e 20 luglio 2022, è revocato a decorrere dal 27 ottobre 2022 (par. 83).

- Nel complesso, gli aiuti concessi a norma delle sezioni da 2.1 a 2.3 del precedente qua dro temporaneo di crisi e gli aiuti concessi a norma delle stesse sezioni della presente co municazione non possono superare in alcun momento i massimali di aiuto previsti nelle rispettive sezioni della presente comunica zione. Per quanto riguarda la sezione 2.4, gli aiuti concessi a norma del precedente quadro temporaneo di crisi e gli aiuti concessi a nor ma della presente comunicazione non posso no superare i massimali di aiuto previsti dalla presente comunicazione per lo stesso periodo ammissibile.

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(C)
lA CoMMISSIone euroPeA lo hA AllungAto Al 31 dICeMbre 2022

Responsabilità solidale nel contratto di logistica

lificato come un sottotipo del contratto di appalto di servizi.

Con l’interpello n. 1 del 17 aprile 2022 il ministe ro del lavoro è intervenuto in merito alla respon sabilità solidale del committente con l’appalta tore ed eventuali sub appaltatori previsto per i contratti di appalto. La norma, da ultimo modifi cata dall’art. 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003, è applicabile ai contratti di appalto e prevede una responsabilità solidale per le retribuzioni e i contributi dei committenti, appaltatori e sub appaltatori per il periodo di esecuzione del con tratto di appalto per una durata di due anni dal la cessazione del contratto stesso. Da subito tale normativa ha creato degli interrogativi in merito alla sua applicabilità ai contratti di servizi logisti ci disciplinato dal nuovo art. 1677 bis del codice civile. Quest’ultimo prevede che “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le nor me relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

La nuova norma è incentrata quindi sull’operatore di logistica, il quale, tipicamente, svolge un’attivi tà che abbraccia la prestazione di tutti o gran parte dei servizi elencati all’interno del nuovo articolo. Il contratto di logistica, nato nella prassi commer ciale ma mai tipicizzato prima, è stato quindi qua

Nella risposta del ministero è stato confermato che il contratto di logistica come sopra descritto costituisce un appalto di servizi, tenuto conto: sia della scelta del legislatore di inserire l’art. 1677 bis C.C. all’interno del titolo III, Capo VII del codice civile in materia di appalto; sia della circostanza che sempre l’art. 1677 bis citato, prevede l’appli cazione delle norme sul contratto di trasporto solo in quanto compatibili.

A questo proposti il Ministero ricorda che già con la circolare n. 17 dell’11 luglio 2012 aveva ritenuto applicabile il regime di solidarietà nei casi in cui si accerti il compimento, da parte del trasportatore, di attività aggiuntive rispetto al trasporto quali cu stodia, deposito, carico e scarico merci, che esula no dallo schema tipico del contratto di trasporto. Queste conclusioni sono state confermate dopo l’introduzione dell’art. 1677 bis, introdotta dalla legge 234/2021, visto che il contratto di servizi lo gistici come già ricordato rientra nell’ambito del contratto di appalto. Conseguentemente se tra le prestazioni del contratto di servizi logistici rientra anche il trasferimento di cose da un luogo ad un altro, anche a quest’ultima attività si applica il re gime di solidarietà del contratto di appalto. Se così non fosse opererebbe una irragionevole riduzione di tutele per il lavoratore impegnato nelle sole at tività di trasferimento dei beni.

La risposta del Ministero conferma quindi che an che in caso di appalti di più servizi di logistica re lativi alle attività di trasformazione, deposito, cu stodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione la re sponsabilità solidale di cui al citato art. 29 comma 2 del D. Lgs. 276/2003, al fine di garantire le tutele dei dipendenti per queste categorie di appalti.

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norMAtIvo
I ChIArIMentI del MInIStero del lAvoro doPo l’InQuAdrAMento

Iva su trasporti beni in importazione

Con la risposta n. 514 del 14 ottobre 2022, l’Agen zia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti circa il trattamento IVA del trasporto commissionato da un operatore economico autorizzato (A.E.O.) per conto di un destinatario finale con sede in Italia, al quale detto operatore provvede in un secondo momento ad addebitare le spese. L’Agenzia ha accolto la tesi prospettata dalla so cietà istante (l’A.E.O.), circa la non imponibilità ai fini IVA del servizio di trasporto reso ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 633/1972, nella nuova for mulazione prevista dal d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 (convertito con legge 215 del 17 dicembre 2021). Come noto, questa disposizione esclude la non imponibilità per i servizi di trasporto resi a sogget ti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni e dal prestatore di servizi di cui al numero 4, comma 1 sempre dell’art. 9 (tra cui sono com presi, tra l’altro, i servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di beni e i servizi relativi alle operazioni doganali). Di conseguenza, dal 1° gennaio 2022, i servizi di trasporto internazionale risultano non imponibili ai fini IVA solamente se resi direttamente ai soggetti di cui sopra mentre,

viceversa, sono diventati imponibili i servizi resi da un sub-vettore al primo vettore. L’Agenzia ha concluso che il servizio di trasporto dal porto di sbarco fino al luogo di destinazione beneficia della non imponibilità IVA, tenuto conto che:

- i corrispettivi della merce, comprensivi del costo del trasporto, sono stati assoggettati ad IVA all’atto dello sdoganamento della merce; - il servizio di trasporto è reso dall’A.E.O. (sia pure per il tramite di un terzo fornitore – os sia l’’impresa di autotrasporto) direttamente al destinatario finale della merce (vale a dire direttamente nei confronti di uno dei sogget ti prima indicati, ai sensi dell’art. 9 del D.PR 633/1972).

Inoltre, sempre secondo l’Agenzia, fruisce della non imponibilità anche il servizio di trasporto che l’impresa di autotrasporto fornisce direttamente a favore dell’A.E.O., dal porto di sbarco fino al luogo di destinazione.

La qualità di A.E.O. dell’istante è risultata decisi va per giungere a questa conclusione: infatti, nel presupposto che questi provvede - in qualità di rappresentante doganale diretto del destinatario della merce - ad espletare gli atti e le formalità doganali relative all’importazione della merce, “il servizio di trasporto è reso dal terzo fornitore nei confronti di un soggetto (l’A.E.O.) che si qualifica prestatore di servizi di cui al numero 4) del primo comma dell’art. 9, tra i quali sono compresi i ser vizi relativi alle operazioni doganali.”

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(C)
l’AgenzIA IntervenutA In un CASo dI Sub-vezIone

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Buono patente autotrasporto

e ModAlItà

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 411/ AdT del 24 ottobre 2022 per rammentare che, in attuazione del Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto (di seguito Programma), isti tuito con l’art. 1, co. 5-bis, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il Ministro delle infrastrutture e del la mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con decreto 30 giu gno 2022, ha fissato i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del c.d. Buono patente autotrasporto.

Il buono consiste in un contributo a favore di gio vani di età compresa fra 18 e 35 anni a fronte delle spese da sostenere per conseguire patenti necessa rie alla guida di veicoli per trasporto di cose (di ca tegoria C1, C1E, C e CE) e di passeggeri (di categoria D1, D1E, D e DE) e della carta di qualificazione del conducente (CQC) nella misura dell’80% dell’im porto totale e nel limite massimo di 2.500 euro. A tale finalità, la legge 156/2021 attribuisce risor se pari a 24,3 milioni di euro, da distribuirsi fino al 2026, con la seguente ripartizione annuale: - 2,7 milioni per l’anno 2022; - 5,4 milioni per ciascun anno successivo. Il contributo sarà riconosciuto agli aventi diritto secondo l’ordine cronologico della presentazione delle domande fino a esaurimento delle risorse. Le domande dovranno essere presentate su un’appo sita piattaforma informatica denominata “Buono Patenti”; piattaforma che, al momento in cui si scrive, non è ancora aperta e operativa. Ciò detto, si reputa utile, per l’importanza che rive ste il Programma, informare sin da ora le imprese sui contenuti di dette disposizioni le quali, orien tativamente, consentiranno di avere dai 1.100 ai 2.200 conducenti per l’autotrasporto in più ogni anno, per un totale di quasi 10.000 nuovi condu centi nel prossimo quinquennio, contribuendo in

tal modo a risolvere, almeno in parte, il dramma tico problema della loro carenza. Dunque, in base al menzionato decreto i cittadini italiani e comunitari di età compresa fra i 18 e i 35 anni possono chiedere un contributo per le spese necessarie al conseguimento delle patenti supe riori e della CQC, nella misura pari all’80% della spesa con un limite massimo di 2.500 euro. Per farlo, i candidati dovranno registrarsi sulla piattaforma informatica “Buono Patenti”, attra verso il proprio Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID) ovvero la carta d’identità elettro nica (CIE) o ancora la carta nazionale dei servizi (CNS) e compilare il modello di richiesta per l’ot tenimento del buono, che andrà utilizzato entro 60 giorni dal suo rilascio in una delle autoscuole o degli enti abilitati allo svolgimento di corsi per CQC (di seguito autoscuole) ed elencati nella stes sa piattaforma. Decorso il termine dei 60 giorni senza alcun utilizzo, il beneficiario potrà richiede re l‘emissione di un nuovo buono, nei limiti delle risorse annuali disponibili. Sarà cura delle autoscuole attivare la piena frui zione del buono, che da parte del beneficiario pre vede solo il conseguimento delle patenti superiori o della CQC entro 18 mesi dall’attivazione dello stesso e il pagamento del 20% del corrispettivo to tale ovvero dell’eccedenza rispetto ai 2.500 euro. La richiesta del buono e l’erogazione del contributo saranno gestiti dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili attraverso le seguenti due società informatiche a partecipazione pubblica:

- Società generale d’informatica spa (SOGEI), per le attività di monitoraggio delle richieste e la rendicontazione degli importi dei buoni nei limiti delle risorse annue disponibili;

- Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (CONSAP), per le attività di riscontro del conseguimento delle patenti e CQC e la liqui dazione delle autoscuole.

Si fa riserva di dare notizia dell’apertura della piattaforma, suggerendo fin d’ora alle imprese interessate di divulgare l’opportunità di avvalersi del contributo a tutti i potenziali interessati. Nel frattempo altre informazioni e i testi degli atti ci tati possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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CrIterI dI ConCeSSIone ed erogAzIone deI ContrIbutI dello StAto

Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2022

GENNAIO

15.01 14.02 0,125 107,7 1,184322

FEBBRAIO 15.02 14.03 0,250 108,8 2,086158

MARZO 15.03 14.04 0,375 109,9 2,987994

APRILE

15.04 14.05 0,500 109,7 2,971751

MAGGIO 15.05 14.06 0,625 110,6 3,732345

GIUGNO 15.06 14.07 0,750 111,9 4,775424

LUGLIO 15.07 14.08 0,875 112,3 5,182910

AGOSTO 15.08 14.09 1,000 113,2 5,943503

SETTEMBRE 15.09 14.10 1,125 113,5 6,280367

OTTOBRE

15.10 14.11 1,250

NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375

DICEMBRE 15.12 14.01 1,500

PAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2022
RAPPORTI CESSATI MESE DAL AL RIVAL. FISSA INDICE RIVALUTAZIONE
(C)

Comunicazioni di lavoro agile

ProrogA

Al 1° dICeMbre 2022

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 419/ AG del 28 ottobre 2022 per informare che il Mini stero del lavoro e delle Politiche Sociali, con noti zia del 25 ottobre 2022, ha comunicato che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di ef fettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità definite dal D.M. 149/2022, per assol vere agli obblighi previsti dall’articolo 23, comma 1, L. 81/2017, il termine per l’adempimento fissato al 1° novembre è differito al 1° dicembre 2022. L’adempimento della comunicazione decorre dal

1° settembre nel caso di nuovi accordi o di modi fiche di precedenti, comprese le proroghe (si veda la nostra circolare prot. n. 322/AG del 26 agosto 2022).

Viene, inoltre, precisato che, per richieste di sup porto sull’attivazione della modalità massiva REST, è necessario inoltrare una richiesta tramite il form disponibile nell’URP on-line del Ministe ro del lavoro, secondo le modalità comunicate dal D.M. 149/2022.

Si ricorda inoltre che la modalità semplificata di comunicazione è ancora in vigore fino al 31 dicem bre 2022, per effetto della conversione in legge del D.l. 144/2022, cd. “Decreto Aiuti-bis, e che può essere utilizzata solo per i periodi di lavoro agile che terminano entro il 31 dicembre 2022.

Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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(AG)

Fondi di solidarietà bilaterali

AdeguAMento entro Il 31 dICeMbre 2022. IndICAzIonI del MInIStero del lAvoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare nr. 20 del 21 ottobre 2022 è inter venuto sul tema dei fondi di solidarietà, alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla Legge 234/2021, fornendo le prime indicazio ni operative sugli obblighi di adeguamento. La legge 234/2021 ha previsto un periodo transi torio per i fondi di solidarietà bilaterali, di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. 148/2015, già costitu iti dal 31 dicembre 2021, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale (F.I.S.), ove vengo no trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

A) ADEGUAMENTO

PLATEA DATORI DI LAVORO

La riforma degli ammortizzatori sociali ha pre visto l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro che occupa no anche solo un lavoratore dipendente (art. 26, c. 7-bis, D.Lgs. n. 148/2015, introdotto dall’art. 1, c. 204, L. n. 234/2021).

I fondi di solidarietà che prevedono una soglia di mensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, devono stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprendi toriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.

In assenza di tale adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo

di integrazione salariale (F.I.S.) a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comun que dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.

Con la sottoscrizione dell’accordo di adeguamen to sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei me desimi Fondi nel medio periodo (8 anni). Infatti, l’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo può deter minare anche un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo qualo ra il medesimo dovesse risultare non sostenibile finanziariamente nel medio periodo.

Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politi che sociali, di concerto con il Ministro dell’econo mia e delle finanze, d’intesa, nel caso di Fondi di solidarietà territoriali, con il Presidente della Pro vincia Autonoma.

b) ADEGUAMENTO PRESTAZIONE ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I Fondi di solidarietà bilaterali erogheranno, a par tire dal 1° gennaio 2022, le prestazioni dell’assegno di integrazione salariale con riferimento alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. La durata delle prestazioni sarà almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensio nale dell’impresa e della causale invocate.

Le parti sociali comparativamente più rappresen tative relativamente a ciascun Fondo di solidarie tà dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario.

In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicem bre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’ero gazione dei trattamenti di integrazione salariale. Acquisito l’accordo di adeguamento sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel

PAG. 35 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2022

medio periodo (8 anni). Terminato l’iter istrut torio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Mini stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’in

tesa con i Presidenti delle Province Autonome nel caso dei Fondi territoriali.

Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. (AG)

PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2022

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti 150 euro

dIChIArAzIone del lAvorAtore

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 407/ AG del 21 ottobre 2022 per ricordare che l’INPS, con il messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022, ha reso disponile un suo fac-simile di dichiarazione, al fine di agevolare gli adempimenti tra lavoratore e datore di lavoro, per l’erogazione dell’indennità una tantum prevista dall’art. 18 del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144. Il datore di lavoro, per procedere all’erogazione di detta indennità nel mese di competenza di no

Essere in forza nel mese di novembre 2022.

Lavoratore dipendente non domestico.

vembre 2022, deve acquisire dal lavoratore una dichiarazione con la quale afferma: - di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma pre videnziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civi li, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decor renza entro il 1° ottobre 2022; - di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; - di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamen to dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta.

Imponibile previdenziale non superiore a 1.538 euro nel mese di novembre di 2022.

In presenza di eventi tutelanti coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS, che riducono o azzerano l’imponibile previdenziale, la cd. “retribuzione teorica” deve essere inferiore a 1.538 euro nel mese di novembre di 2022.

Dichiarazione del lavoratore in cui risulta di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordo muti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare benefi ciario del Reddito di cittadinanza.

PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2022
(AG)
RIEPILOGO REqUISITI PER bENEFICIARE DELL’INDENNITà UNA TANTUM 150 EURO Ex DL 144/2022

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro) (Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

DIChIARAZIONE DI NON ESSERE TITOLARE DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 19, COMMI 1 E 16, DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMbRE 2022, N. 144

Io sottoscritto/a Cognome ……………………………………………………………… Nome …………………………..………………………………… Nato/a il ………………… a ……………………………………… prov. ………..…… CF ………………………….…………………. in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso ……………………………………………………………, codice fiscale (p. IVA) ………………………………….., con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pen sione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompa gnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022; - di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gen naio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; - di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto con sapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta; - che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità; - di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità. Data ……………………… Firma .................................................

PAG. 38 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2022

Aniem

Medie imprese del settore dell’Edilizia che preve de due tranche di aumento. La prima, pari a 60 euro (operaio comune), scatta a partire dal 1° ot tobre di quest’anno. La seconda tranche è prevista a partire dal 1° gennaio 2023.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i nuovi mi nimi contrattuali a livello nazionale e regionale. Con riserva di ulteriori informazioni, il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. (AG)

PAG. 39 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2022 In data 11 ottobre 2022 è stata la rinnovata la par te economica del CCNL Confapi Aniem, Piccole e tAbelle retrIbutIve dAl 1° ottobre 2022 e dAl 1° gennAIo 2023 Rinnovo parte economica CCNL edilizia
Confapi
MINIMI RETRIbUTIVI DAL 1° OTTObRE 2022 Livelli Aumenti 01/10/2022 Minimo contr. 01/10/2022 Contingenza Premio prod. Int. terr. EDR TOTALE Impiegati 7° imp. 1° super 120,00 1.911,96 535,12 372,08 10,33 2.829,49 6° imp. 1° 108,00 1.720,76 530,79 339,84 10,33 2.601,72 5° imp. 2° 90,00 1.433,98 524,31 283,02 10,33 2.251,64 4° ass. tecnico 84,00 1.338,37 522,15 257,45 10,33 2.128,30 3° imp. 3° 78,00 1.242,78 520,00 237,25 10,33 2.010,36 2° imp. 4° 70,20 1.118,50 517,16 214,05 10,33 1.860,04 1° imp. 4° primo imp. 60,00 955,99 513,46 183,89 10,33 1.663,67 Operai 23,45% 4° op. superspec. 0,49 7,74 3,02 1,58 0,06 12,39 2,91 15,30 3° op. specializz. 0,45 7,18 3,01 1,48 0,06 11,73 2,75 14,48 2° op. qualificato 0,41 6,47 2,99 1,33 0,06 10,84 2,54 13,39 1° op. comune 0,35 5,53 2,97 1,14 0,06 9,69 2,27 11,97
PAG. 40 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2022 MINIMI RETRIbUTIVI DAL 1° GENNAIO 2023 Livelli Aumenti 01/01/2023 Minimo contr. 01/01/2023 Contingenza Premio prod. Int. terr. EDR TOTALE Impiegati 7° imp. 1° super 64,00 1.975,96 535,12 372,08 10,33 2.893,49 6° imp. 1° 57,60 1.778,36 530,79 339,84 10,33
5° imp. 2° 48,00 1.481,98 524,31 283,02 10,33 2.299,64 4° ass. tecnico 44,80 1.383,17 522,15 257,45 10,33 2.173,10 3° imp. 3° 41,60 1.284,38 520,00 237,25 10,33 2.051,96 2° imp. 4° 37,44 1.155,94 517,16 214,05 10,33 1.897,48 1° imp. 4° primo imp. 32,00 987,99 513,46 183,89 10,33 1.695,67 Operai 23,45% 4° op. superspec. 0,26 8,00 3,02 1,58 0,06 12,65 2,97 15,62 3° op. specializz. 0,24 7,42 3,01 1,48 0,06 11,97 2,81 14,78 2° op. qualificato 0,22 6,68 2,99 1,33 0,06 11,06 2,59 13,65 1° op. comune 0,18 5,71 2,97 1,14 0,06 9,88 2,32 12,20
2.659,32

La comunicazione avviene quando oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima.

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Riduzione contributiva per l’edilizia anno 2022

InPS, IndICAzIonI oPerAtIve

L’INPS, con Circolare nr. 123 del 28 ottobre 2022, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazio ne della riduzione contributiva prevista dall’arti colo 29 del decreto-legge n. 244/1995, e successi ve modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contri buti dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assi curazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a setti mana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

I datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici con tributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909, hanno diritto all’agevolazione contributiva per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022. L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- possesso dei requisiti di regolarità contributi va, attestata tramite DURC;

- rispetto delle disposizioni contrattuali in ma teria di retribuzione imponibile;

- assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di si curezza e salute nei luoghi di lavoro nel quin quennio precedente la data di applicazione dell’agevolazione.

La riduzione contributiva non spetta per quei la voratori per i quali sono previste specifiche age volazioni contributive ad altro titolo, che non am mettono il cumulo con altre riduzioni.

Le istanze finalizzate all’applicazione della ridu zione contributiva relativamente all’anno 2022 devono essere inviate esclusivamente in via te lematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, di sponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuo va comunicazione”.

Le domande presentate saranno sottoposte a con trollo automatizzato da parte dei sistemi infor mativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta ri duzione e verranno definite entro il giorno succes sivo l’invio.

In caso di definizione delle istanze con esito posi tivo, al fine di consentire il godimento del bene ficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previ denziale del contribuente.

Contrariamente, nel caso in cui dovesse essere ac certata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giu diziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potran no esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: - il beneficio corrente potrà essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; - per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022 dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

PAG. 42 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2022
(AG)

gio 2021 con scadenza al 31 marzo 2024, con la retribuzione di ottobre 2022 verrà corrisposta la seconda tranche di aumenti.

L’aumento contrattuale è di 25,00 euro da ripara metrare in funzione del livello di inquadramento avendo come parametro il 3° livello super del per sonale non viaggiante e il livello B3 del personale viaggiante.

Di seguito le tabelle retributiva in vigore dal 1° ot tobre.

PAG. 43 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2022 Come previsto dal CCNL LOGISTICA, TRASPOR TO MERCI E SPEDIZIONE, rinnovato il 18 mag erogAzIone dellA SeCondA trAnChe dI AuMento
logistica, trasporto e spedizione
CCNL
(AG) PERSONALE NON VIAGGIANTE LIVELLO AUMENTO MINIMO CONTRATTUALE DAL 1/10/2022 Quadri 32,01 2.297,87 1° 30,11
2° 27,65
3° Super 25,00 1.790,37 3° 24,24 1.742,30 4° 23,11 1.657,21 4° Junior 22,54 1.613,99 5° 21,97 1.580,12 6° 20,64 1.476,76 6° Junior 18,94 1.358,47 PERSONALE VIAGGIANTE LIVELLO AUMENTO MINIMO CONTRATTUALE DAL 1/10/2022 C3 25,09 1.790,93 B3 25,00 1.790,37 A3 24,91 1.789,81 F2 24,34 1.742,89 E2 24,25 1.742,33 D2 24,15 1.741,78 H1 23,40 1.688,36 G1 23,31 1.681,58
2.157,98
1.982,46

CCNL Unionchimica Confapi

nuovI MInIMI retrIbutIvI dAl 1° ottobre 2022 SettorI ChIMICA, PlAStICA goMMA, vetro

Come previsto dall’accordo per il rinnovo del

CCNL per i lavoratori della piccola e media indu stria dei comparti chimica, concia e settori accor pati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, sottoscritta da Unionchimica Confapi e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil in data 8 marzo 2019, dal 1° ottobre 2022 decorre l’erogazione della quarta tranche dell’aumento retributivo.

Pertanto i minimi retributivi mensili vengono incrementati, rispettivamente per ogni settore, come da tabelle seguenti. ChIMICA,

2.806,08 160,00 G 40,70 2.641,52 F 36,63 2.402,79 E 33,58 2.166,76 D 30,00 2.015,00 C 26,12 1.811,49 B 22,73 1.637,30 A 20,69 1.516,89 Livelli E, F e G: il liv. E non è previsto nei settori Concia e Coibenti, il liv. G non è previsto nel settore Coibenti. Ai lavoratori dei livelli E, F e G spetta inoltre un elemento aggiuntivo ad personam - pari, rispettivamente, ad € 5,16, € 15,49 ed € 25,82 - derivante dalla trasformazione, a decorrere dal 6 febbraio 1987, dell’E.A.R. di cui all’art. 17 del CCNL 7 aprile 1983. GOMMA PLASTICA

PAG. 44 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2022
Q
8
7
6
5
4
3
2
1
CONCIA, COIbENTI, SETTORI ACCORPATI LIVELLO AUMENTO DAL 01/10/2022 MINIMO AL 01/10/2022 INDENNITà DI FUNZIONE H 45,11
LIVELLO AUMENTO DAL 01/10/2022 MINIMO AL 01/10/2022 INDENNITà DI FUNZIONE
34,22 2.521,15 100,00
32,65 2.432,91
29,24 2.227,19
25,34 1.998,38
23,00 1.859,64
21,15 1.757,86
19,64 1.686,57
18,97 1.635,47
16,79 1.493,11

AbRASIVI

LIVELLO AUMENTO DAL 01/10/2022 MINIMO AL 01/10/2022

E.A.R.

A1 32,35 2.589,20 172,00 B1 25,74 2.338,26 B2 23,53 2.191,78 C1 22,06 2.026,25 C2 21,32 1.980,38 C3 20,59 1.926,02 D1 20,00 1.879,50 D2 18,09 1.758,53 D3 17,35 1.716,81 E1 17,21 1.665,69 E2 15,29 1.582,79 E3 14,85 1.529,01 F 14,71 1.504,25

LIVELLO

CERAMICA

AUMENTO DAL 01/10/2022 MINIMO AL 01/10/2022 E.A.R.

A1 27,78 2.506,07 77,47 B1 24,31 2.300,02 B2 22,78 2.167,05 C1 21,81 2.010,91 C2 21,11 1.966,96 C3 20,56 1.915,70 D1 20,00 1.868,50 D2 18,06 1.748,95 D3 17,22 1.705,97 E1 16,81 1.649,07 E2 15,00 1.569,76 E3 14,31 1.525,72 F 13,89 1.481,84

PAG. 45 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2022

VETRO – SETTORI MECCANIZZATI

LIVELLO

AUMENTO DAL 01/10/2022 MINIMO AL 01/10/2022 A2 30,90 2.675,07 A1 30,00 2.614,37 B2 27,46 2.409,24 B1 26,72 2.350,54 C2 24,03 2.162,25 C1 23,43 2.121,75 D3 22,69 2.069,71 D2 21,94 2.018,27 D1 20,00 1.884,15 E3 19,10 1.828,83 E2 18,66 1.791,69 E1 16,72 1.659,36 F1 14,93 1.539,68

LIVELLO

VETRO – SETTORI A SOFFIO

AUMENTO DAL 01/10/2022 MINIMO AL 01/10/2022

29,78 2.570,19

26,81 2.365,24

26,52 2.346,83

23,26 2.119,34

21,93 2.026,97

20,00 1.891,95

18,37 1.781,07

17,19 1.695,96

16,00 1.614,66

14,81 1.537,70

PAG. 46 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2022
9
9
8
8
7
6
5
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3
2
1
A 30,67 2.630,75
A

VETRO - SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE

LIVELLO

AUMENTO DAL 01/10/2022 MINIMO AL 01/10/2022 8 A 30,90 2.635,07 8 30,00 2.574,37 7 26,72 2.350,55 6 A 24,03 2.162,24 6 23,43 2.121,75 5 A 22,69 2.069,72

21,94 2.018,27 4 20,00 1.884,15 3 18,66 1.791,71 2 16,72 1.659,36 1 14,93 1.539,68

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(AG)
5

MITE: nuovo decreto sui materiali inerti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre il decreto del 27 settembre 2022, n. 152 del Ministro della Transizione Ecologica, re cante il “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costru zione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Con questo provvedimento il Ministero per incen tivare l’economia circolare, ha introdotto in pra tica una nuova norma “end of waste” relativa ai rifiuti da cantiere.

Si tratta di un provvedimento rilevante, con criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente).

Le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del Decreto sono finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto e sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte se conda del medesimo decreto legislativo 152/2006. Il provvedimento stabilisce che i rifiuti inerti pro venienti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l‘aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

L’aggregato recuperato deve quindi soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (art. 184 ter, comma 1 lett. c) Testo Unico Ambientale.

In totale ci sono 29 parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazione limite, indicati nel punto d.1) dell’allegato 1. Gli aggregati recuperati potranno essere utilizza ti per: - ingegneria civile; - sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali civili ed industriali; - strati di fondazione delle infrastrutture di tra sporto e di piazzali civili ed industriali; - recuperi ambientali, riempimenti e colmate; - strati accessori aventi funzione anti capillare, antigelo, drenante; - confezionamento di calcestruzzi e miscele le gate con leganti idraulici.

Il produttore del rifiuto destinato alla produzio ne di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.

l rispetto dei criteri è attestato dal produttore del materiale edile recuperato tramite una dichiara zione sostitutiva di atto di notorietà, che dovrà es sere conservata per 5 anni, e redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, da invia re all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, territorialmente competente.

All’interno del provvedimento si evidenzia poi che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè dal 4 novembre, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attua zione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il MITE valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

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(CS)
defInISCe QuAndo CeSSAno dI eSSere un rIfIuto

Aumento costi materie prime nei lavori pubblici

Con il Decreto della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n° 12669 GRFVG del 13 settembre 2022, pubblicato sul BUR n. 39 del 28 settembre 2022, in applicazione della L.R. 13/2022, art. 5, comma 53 sono stati definiti i requisiti, parame tri, modalità, termini e modulistica per i finanzia menti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l’aumento dei costi per l’approvvigionamento delle materie pri me nel 2022.

L’Amministrazione Regionale concede per l’anno 2022 per gli interventi di opere pubbliche di lavori finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l’aumento dei costi per l’approvvigionamento delle materie prime.

I finanziamenti sono concessi alle Pubbliche Am ministrazioni per gli interventi i quali sia accertata la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico, in particolare: a) lavori avviati successivamente al 13 agosto 2021 e aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 di cembre 2021; b) interventi aventi, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2022 (9 agosto 2022), proget ti esecutivi validati ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e per cui non sia stato dato l’av vio dei lavori alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Decreto del Direttore Cen trale emesso ex art. 5 comma 53 L.R. 13/22.

LAVORI AGGIUDICATI 2021

Per i lavori rientranti nella sopraindicata lettera a), deve essere accertata dal responsabile unico

del procedimento la motivata mancanza di suf ficiente disponibilità finanziaria nel quadro eco nomico, intesa come impossibilità di destinare al finanziamento dei maggiori oneri fondi “nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente ac cantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione del la stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente” e “le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una di versa destinazione sulla base delle norme vigen ti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesi ma stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa”. Sia accertata, inoltre, dal responsabile unico del procedimento l’impossibilità di prevedere una variante che assicuri risparmi, rispetto alle pre visioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, senza che sia al terata la natura generale del contratto e ferma re stando la piena funzionalità dell’opera. Sempre per i lavori rientranti nella sopraindicata lettera a), gli importi oggetto di adeguamento sia no determinati come di seguito indicato:

1) per le voci di contratto, andrà applicata la dif ferenza, tra i prezzi del Prezzario anno 2021 e quelle relative all’anno 2022, alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei la vori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, tra il 1/1/2022 e la data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friu li Venezia Giulia del Decreto (28 settembre 2022). I maggiori importi saranno riconosciu ti, al netto dei ribassi d’asta, nella misura del 90 per cento;

2) in caso le voci di contratto non siano dedotte dal Prezzario Regionale F.V.G., il R.U.P. dovrà dichiarare, a pena di inammissibilità, che per la redazione del Progetto posto a base di gara tali voci sono state desunte da altro Prezzario

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I
dellA regIone fvg Per le StAzIonI APPAltAntI
fInAnzIAMentI

ufficiale ovvero dettagliate in apposite Anali si dei Prezzi allegate al Progetto approvato e posto a base di gara, come previsto dall’art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018. L’in dicazione del Prezzario di riferimento, ovvero, l’Analisi dei Prezzi di Progetto, o delle nuove voci concordate in corso d’opera, dovrà es sere allegata all’istanza di finanziamento a pena di inammissibilità al finanziamento. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere alla ve rifica dell’aumento delle voci sul Prezzario di riferimento, ovvero, all’aggiornamento del le Analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando le voci elementari di prezzo che hanno subito un incremento tra l’anno 2021 e l’anno 2022, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell’analisi. Tali verifiche dovranno essere allegate all’istanza a pena di inammis sibilità al finanziamento;

3) agli importi suddetti va aggiunta la relativa I.V.A., qualora la stessa costituisca un costo per l’Amministrazione;

4) il finanziamento sia determinato al netto di eventuali compensazioni già riconosciute o li quidate;

5) nell’istanza va inoltre indicato l’eventuale con tributo già richiesto al MIMS ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.L. 50/2022, che in caso venga accolto ed accettato, verrà detratto dal contributo regionale per l’importo erogato dal MIMS, ai fini della non cumulabilità dei con tributi.

PROGETTI VALIDATI E NON AVVIATI

Invece, per gli interventi rientranti nella soprain dicata lettera b), deve essere accertata dal respon sabile unico del procedimento l’impossibilità di procedere alla rimodulazione delle somme a di sposizione e indicate nel quadro economico non ché di utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle me

desime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spe sa disponibile.

Gli importi oggetto di adeguamento saranno de terminati come di seguito indicato:

1) il finanziamento si riferisca esclusivamente alla differenza tra le voci del Prezzario anno 2021 e quelle relative all’anno 2022, applicata alle lavorazioni previste nel progetto validato;

2) con riferimento ai prezzi non desunti da prez zario FVG o altro prezzario ufficiale, dovranno essere aggiornate le analisi dei Prezzi utiliz zando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando le voci elementari di prezzo che hanno subito un incremento tra l’anno 2021 e l’anno 2022, mantenendo tassativa mente invariati gli altri elementi dell’analisi;

3) nel caso le voci di elenco prezzi del progetto validato si riferiscano a prezzari antecedenti all’anno 2021, la Stazione appaltante dovrà impegnarsi a garantire la copertura residua, necessaria all’adeguamento del progetto al prezzario vigente anno 2022;

4) il finanziamento sarà concesso a fonte del la presentazione della verifica tecnica, di cui all’art. 26 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, da cui emer ga la congruità nei contenuti economici del progetto.

La domanda di finanziamento deve essere inol trata alla Direzione Centrale infrastrutture e ter ritorio, all’indirizzo territorio@certregione.fvg.it e sulla base di apposita modulistica messa a dispo sizione dall’Amministrazione regionale e accessi bile dal link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/ FOGLIA29/, entro e non oltre il 15 dicembre 2022. Le domande di finanziamento saranno finanziate secondo procedimento a sportello ai sensi dell’art. 36, comma 4, della L.R. 7/2000, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

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L’Autorità istituisce il fascicolo virtuale per gli appalti pubblici

gneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professio nisti (Inarcassa); la Comunicazione di regolari tà fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate; - Comunicazione Antimafia fornita dal Ministe ro dell’Interno.

Presso la Banca Dati ANAC è operativo il Fascico lo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) che consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici delle imprese. Lo scorso 24 ottobre è stata pubblicata in Gazzet ta ufficiale la Delibera dell’ANAC numero 464 del 27 luglio 2022, ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U., quindi l’uso del Fvoe dal 9 novembre 2022 sarà obbligatorio per parteci pare alle gare d’appalto. Tre le principali novità, rispetto al siste ma Avcpass precedente, segnaliamo:

- la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei re quisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori;

- il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le proce dure di affidamento; verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati. Attra verso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risul ta già stato verificato in una precedente gara. Tra i dati che comprovano il possesso dei requisiti messi disposizione attraverso il Fascicolo ci sono:

- la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;

- l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, for nita dal Ministero della Giustizia;

- il Certificato di regolarità contributiva di inge

Il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Econo mico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-fi nanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. L’Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle pro cedure per l’affidamento di contratti pubblici.

La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’inter faccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione compro vante il possesso dei requisiti di carattere genera le, tecnico-organizzativo ed economico-finanzia rio per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 464/2022.

Per poter accedere al servizio è necessario: - essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità come descritto nella sezione Re gistrazione e Profilazione Utenti.

- Richiedere il profilo di “Amministratore OE” associato al soggetto rappresentato “Operatore economico” dalla pagina di creazione profili.

- Procedere con l’attivazione del profilo secon do le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione de gli utenti.

- Accedere al servizio.

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(CS) è obblIgAtorIo dAl 9 noveMbre 2022

Confapi: Cristian Camisa eletto nuovo Presidente

Cristian Camisa è stato eletto nuovo Presidente di Confapi dall’Assemblea generale svoltasi l’8 novembre a Roma. Piacentino, 48 anni, Camisa è presidente e amministratore delegato della T.T.A., azienda che opera nel settore meccanico. È stato presidente di ConfapiIndustria Piacenza e vice presidente di Confapi nazionale. Camisa succede a Maurizio Casasco che ha guidato la Confederazio ne Italiana della Piccola e Media Industria Privata per dieci anni e che si è dimesso dopo essere stato eletto alla Camera dei Deputati. “Sono onorato e felice - le prime parole del neopre sidente Camisa - Farò tesoro della preziosa eredità di credibilità, efficienza e tenacia che il Presiden te Casasco ci lascia. Sento, allo stesso tempo, una grande responsabilità nel rappresentare in un mo mento storico così difficile una parte così importan te del nostro sistema produttivo, con più di 116mila aziende e un milione di lavoratori. Porteremo avan ti con grande forza le istanze delle nostre imprendi trici e dei nostri imprenditori, staremo loro vicini, saremo il megafono delle loro necessità”.

“Anche a fronte delle criticità passate e attuali –continua Camisa - la Piccola e Media Industria Privata Italiana ha dimostrato ancora una volta flessibilità e resilienza e continua a lavorare con coraggio per la crescita del Paese. La priorità in questo momento è il caro energia perché ne va della sopravvivenza stessa delle aziende. Occorre immediatamente arrivare ai crediti di imposta per le industrie, fissando come parametro non il valo

re assoluto di spesa, ma quanto incide percentual mente sul fatturato dell’azienda, con premialità aggiuntive per chi non ricorrerà ad ammortizzatori sociali in modo da aiutare concretamente il maggior numero possibile di Pmi. Occorrerà poi rivedere il sistema dell’energy release sia in termini di tem pistiche di adesione sia a livello di prezzo. Devono essere messi in atto anche gli interventi per arriva re a medio termine all’autosufficienza energetica”. “Lascio una Confapi unita, rafforzata e ben patri monializzata - sottolinea Maurizio Casasco che è stato eletto Presidente Emerito della Confedera zione. È stato questo il mondo al quale mi sono dedicato e per il quale mi sono battuto negli ultimi dieci anni. Sono sicuro che Confapi saprà affron tare al meglio e con responsabilità le tante sfide che attendono il nostro sistema. Continuerò a es sere l’anello di congiunzione tra l’economia reale, rappresentata dai nostri imprenditori, le Istituzio ni e la politica”.

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(C)
CASASCo

Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2023

verSAMento: 8 noveMbre - 31

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 420/ AdT del 2 novembre 2022 per comunicare che con deliberazione n. 10/2022 del 21 ottobre 2022, pubblicata sulla G.U. n. 250 del 25 ottobre 2022, il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle im prese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Albo) ha fissato la quota di iscrizione dovuta dalle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi per il 2023 e le relative modalità di ver samento telematico con la novità dell’effettuazio ne attraverso la piattaforma pagoPA. Gli importi sono rimasti invariati rispetto al con tributo del 2022. Il versamento per la quota d’i

scrizione del 2023 e per le eventuali quote pregres se non corrisposte va eseguito a decorrere dall’8 novembre ed entro il 31 dicembre 2022. Succes sivamente, con nota pubblicata il 26 ottobre 2022 sul proprio sito web (www.alboautotrasporto.it), il Comitato ha diramato le istruzioni per il paga mento della quota d’iscrizione per il 2023. Si dà di seguito conto di entrambi i provvedimenti.

IMPORTI DELLE qUOTE

Premesso che il calcolo della quota 2023 è effet tuato d’ufficio sulla base del parco veicolare in di sponibilità delle imprese alla data del 1° novembre 2022, la quota e le sue componenti restano così articolate:

1) una quota fissa di 30,00 euro, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo;

2) una variabile, che si somma alla precedente, il cui ammontare è determinato in relazione al numero di veicoli in disponibilità dell’impre sa, qualunque sia la massa, secondo la sotto stante tabella:

NUMERO DI VEICOLI IMPORTI IN EURO da 2 a 5 5,16 da 6 a 10 10,33 da 11 a 50 25,82 da 51 a 100 103,29 da 101 a 200 258,23 oltre 200 516,46

3) un’ulteriore componente variabile, che si som ma alle precedenti, per ogni veicolo in dispo nibilità di massa complessiva superiore a 6,0

TIPO DI VEICOLO

t, compresi i veicoli trattori con massa rimor chiabile maggiore di detto limite, secondo la sottostante tabella:

IMPORTO IN EURO

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 6,001 t e 11,5 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 a 11,5 t 5,16

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 11,501 t e 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26,0 t 7,75

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva superiore a 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile oltre 26,0 t 10,33

In caso di mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre 2022, l’impresa potrà essere sospesa

dall’Albo secondo quanto previsto dall’art. 19 del la legge 6 giugno 1974, n. 298.

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dICeMbre 2022

MODALITà

DI VERSAMENTO DELLA qUOTA

Il pagamento va effettuato attraverso la piattafor ma pagoPA - ormai obbligatoria per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione e accessibile previa registrazione - con le seguenti modalità al ternative, entrambe attivabili nell’apposita sezione “Pagamento quote” del citato sito web dell’Albo: - pagamento online, attraverso l’apposita fun zione informatica che consente di pagare in tempo reale utilizzando canali on-line predi sposti al pagamento; - pagamento previa realizzazione della posizio ne debitoria (PD) con modalità differita.

La PD nasce già abbinata alla specifica quota an nuale che l’impresa deve pagare. Ciò rende auto matica l’associazione del pagamento con la quota dovuta. La PD è collegata al c.c. dell’Albo e viene identificata univocamente da una sequenza di nu meri detta Identificativo univoco di pagamento, concettualmente simile al doppio codice a barre

dei bollettini postali utilizzati fino ad ora per i pa gamenti dell’Albo.

In pratica, con la PD l’utente stampa e visualizza il pdf. dell’avviso di pagamento e procede a paga re con una delle modalità presentata da uno dei c.d. prestatori dei sevizi di pagamento (PSP, come banche, Poste, istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamen to, quali tabaccai, aderenti su base volontaria al sistema pagoPA, per erogare i propri servizi di pa gamento a cittadini e imprese) sia tramite canale fisico (ad es. bollettino postale), che virtuale (ad es. home banking).

La ricevuta di pagamento (rilasciata telematica mente dal sistema o quella postale) dovrà essere conservata dall’impresa per qualsiasi controllo delle Autorità competenti.

Per il testo della deliberazione e dell’avviso, come pure per il manuale recante le istruzioni di paga mento gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione

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Scadenze aziendali del mese di novembre 2022

MERCOLEDì 16

Il CAlendArIo delle SCAdenze Per Il MeSe dI noveMbre 2022

GIOVEDì 10

MODELLO 730/2022 INTEGRATIVO - Scade il termine per la consegna da parte del CAF al di pendente/collaboratore/pensionato della copia del modello 730/2022 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione.

MARTEDì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferi te a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di ottobre. Le stesse fatture devono essere regi strate entro il termine di emissione e con riferi mento al mese di consegna o spedizione.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIO

NI AL 1° LUGLIO 2020 - Scade il termine per il versamento della terza rata dell’imposta sostituti va dell’11% dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° luglio 2020 non in regime d’impresa.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIO

NI AL 1° GENNAIO 2021 - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sosti tutiva dell’11% dovuta per la rivalutazione dei ter reni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2021 non in regime d’impresa.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIO

NI AL 1° GENNAIO 2022 - Scade il termine per la redazione e asseverazione della perizia, nonché per il versamento della prima o unica rata dell’im posta sostitutiva dell’14% dovuta per la rivaluta zione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2022 non in regime d’impresa.

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il ter mine per la liquidazione ed il versamento dell’I va relativa al mese di ottobre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai pe riodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettua to il prossimo mese unitamente a quello dell’im posta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2022. Sull’ammon tare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi del 1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere ef fettuato il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versa menti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il ter mine per il versamento della 9^ rata dell’Iva, rela tiva al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2022 uti lizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazio ne in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e inte ressi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazio ne edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il model lo F24.

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INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di par tita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbli gatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei com pensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il model lo F24.

VENERDì 25

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilo gativi delle cessioni e degli acquisti intracomuni tari di beni e servizi relativi al mese di ottobre. I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’IN TRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’IN TRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.

La presentazione deve essere fatta in via telema tica.

Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018.

LUNEDì 28

REVOCA RIVALUTAZIONE/RIALLINEAMEN TO ATTIVITÀ IMMATERIALI - Scade il termine per la presentazione del modello Redditi 2021, re lativo al 2020, integrativo ai fini della revoca della rivalutazione o riallineamento dele attività imma teriali di cui all’art. 110 del D.L. 104/2020.

MERCOLEDì 30

SECONDA RATA D’ACCONTO IRPEF, IRES, IRAP - Scade il termine per il versamento della seconda rata degli acconti per l’anno 2022 pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto (50% per i soggetti ISA). I versamenti vanno effettuati utiliz zando il modello F24.

CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termi ne per la registrazione dei nuovi contratti di lo

cazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2022 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 ottobre 2022.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva rela tive al III trimestre sia per i contribuenti mensili che trimestrali.

UNICO 2022 - TELEMATICO - Scade il termine per la trasmissione telematica del modello Unico 2022 delle persone fisiche, dei soggetti titolari di partita Iva, delle società di persone e delle socie tà di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

COMUNICAZIONE AL MISE INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 – Scade il termine per l’invio tra mite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec. mise.gov.it del modello firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa degli investi menti effettuati nel 2021.

DICHIARAZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Irap.

OPZIONE TRASPARENZA - Scade il termine per la trasmissione telematica dell’opzione per il re gime di trasparenza per le neo società costituite nel 2022 che vogliono scegliere tale regime per il triennio 2022 - 2024.

OPZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmis sione telematica da parte delle ditte individuali e società di persone, costituite nel 2022, per eserci tare l’opzione per il regime “di bilancio” previsto per le società di capitali con riferimento al trien nio 2022 - 2024.

IMPOSTA DI BOLLO

FATTURE ELETTRONI

CHE - Scade il termine per il versamento dell’im posta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nel terzo trimestre 2022. Se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre è inferiore a 250 euro il versamento può essere effettuato entro oggi.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’in vio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO - Scade il ter

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mine per l’invio telematico della dichiarazione so stitutiva di atto notorio per il rispetto degli aiuti di Stato dell’emergenza Covid-19, da parte dei sog

getti che hanno beneficiato di aiuti che ricadono nel “regime ombrello”.

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(PZ)

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