Apinforma 18/2023

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 18 15 ottobre 2023

IN PRIMO PIANO DECRETO FLUSSI TRIENNIO 2023-2025

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


Misurare è conoscere. Ma sappiamo cos’è veramente la Misura? Adeguatezza del Sistema di Misura alle tolleranze di lavorazione La norma UNI EN ISO 10012 definisce che il rapporto tra l’accuratezza del Sistema di Misura e l’ampiezza della tolleranza prevista per un prodotto, o un apparecchio di misura, deve essere almeno 1/4, preferibilmente 1/10. La stessa norma fornisce le indicazioni necessarie per creare un Processo di Misura che rappresenti l’insieme di tutte le attività aventi lo scopo di misurare grandezze e ne definisca l’accuratezza complessiva. Il Processo di Misura deve considerare: gli aspetti legati alla gestione della strumentazione di misura; la competenza del personale che esegue le misurazioni; le caratteristiche del misurando e dell’ambiente in cui si eseguono le misurazioni; l’interpretazione ed elaborazione dei dati ottenuti. Per la definizione dell’adeguatezza dei requisiti di misurazione vengono in aiuto le norme della serie UNI EN ISO 14253 “Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) – Verifica mediante misurazione dei pezzi e delle apparecchiature per misurazioni - Regole decisionali per provare la conformità o non conformità rispetto alle specifiche”. Tali norme stabiliscono le regole per determinare quando le caratteristiche di un pezzo lavorato o di una apparecchiatura di misurazione sono conformi o non conformi rispetto a una data tolleranza tenendo conto dell’incertezza di misura.

L’adozione di un approccio alla Misura secondo le norme citate, consente all’Organizzazione di valutare correttamente la conformità di un prodotto, le criticità del sistema produttivo e di sostenere confronti con fornitori e clienti in maniera obiettiva e dimostrabile.

Paradossalmente la conoscenza dell’incertezza è l’unica e vera forma di certezza attribuibile ai risultati di una misurazione”

Ing. L. Thione


Riferibilità delle misure Misurare è conoscere. La metrologia fornisce strumenti per la conoscenza oggettiva con cui poter assumere decisioni consapevoli circa la conformità o la non conformità dei prodotti. La Riferibilità metrologica, assieme a Ripetibilità e Riproducibilità, è una caratteristica fondamentale della Misura. Affermare quindi che l’indicazione fornita da uno strumento o da un campione di misura è metrologicamente riferibile, significa affermare che quel valore è riconducibile alla sua unità di misura fondamentale con la sua opportuna incertezza. Il Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM) definisce la Riferibilità come la “Proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire al Sistema Internazionale di Misura (SI) attraverso una catena ininterrotta di confronti con campioni approvati, generalmente nazionali od internazionali.” La Riferibilità viene garantita attraverso la taratura delle apparecchiature di misura da parte dei Laboratori Accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 dai Membri degli Accordi Internazionali di Mutuo riconoscimento (in Italia ACCREDIA), da Laboratori interni all’organizzazione o da Laboratori esterni non Accreditati ma in grado di dimostrare la “catena” metrologica.

Chi siamo Il Laboratorio metrologico METLAB S.r.l. nasce nel 2007 e nell’anno successivo è divenuta Laboratorio Qualificato TÜV Italia per le tarature di apparecchi di misura in dotazione alle reti assistenziali delle più prestigiose case automobilistiche. Grazie alla collaborazione con importanti realtà industriali della zona, in poco tempo il Laboratorio si è affermato anche nel mondo industriale come valido partner per il supporto in ambito metrologico. Da giugno 2019 METLAB S.r.l. è diventato Laboratorio Accreditato di Taratura per la temperatura (Centro LAT n. 280) per la taratura di termometri a resistenza, termocoppie, catene termometriche in un campo di misura da -40 °C a 1100 °C. È tutt’ora in corso l’estensione dell’accreditamento per l’umidità relativa e per lo svolgimento delle attività accreditate in situ. METLAB offre il servizio di taratura di molteplici tipi di strumenti di misura garantendo la Riferibilità delle Misure al Sistema Internazionale di Misura. Il Laboratorio è attivo nel supporto alle aziende per lo sviluppo di Sistemi di Misura e nella relativa formazione metrologica.

METLAB Srl - Via Cussignacco 78/41 - 33040 Pradamano, Udine Tel. / Fax +39 0432.655292 - info@metlab.it - www.metlab.it


notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 18 15 ottobre 2023

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Pratiche assicurative per i danni da eventi calamitosi

8

Al via il Registro dei Titolari effettivi

9

Il decreto proroghe

11

La regolarizzazione dei corrispettivi

12

Vietate le lavorazioni in Russia

14

Fattura elettronica e documento commerciale

15

Chiarimenti sulle nuove regole del contratto a termine

16

Decreto flussi triennio 2023-2025

18

Lavoratori fragili e lavoratori con figli minori di 14 anni

20

Monitoraggio della qualità dell’aria della Z.I. Alto Friuli

21

Trasporto rifiuti

24

SOA: la S.I.C.E.A. S.r.l. rinnova l’attestazione

25

Approvato il nuovo Codice dei contratti (11a parte)

28

Confapi Aniem News

32


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

36

Friulparchet, 95 anni di pavimenti in legno

38

Soppresso per l’autotrasporto di cose il contributo all’A.R.T.

40

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2022

41

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Pratiche assicurative per i danni da eventi calamitosi sportello per la gestione dei sinistri

(Agenzia Generali Italia spa) e RP Several Spa - in modo da poter prestare una valida assistenza tecnica. A tal fine le Imprese interessate possono prendere contatto con il dr. Paolo Zorzenone (tel. 0432 507377, E-mail: fisco@confapifvg.it.

Adeguamento valore assicurato di polizza Alla luce delle difficoltà riscontrate con le compagnie assicurative nella gestione dei sinistri conseguenti ai danni causati dagli eventi calamitosi del luglio 2023 e per facilitare le iniziative volte a ristorare e risarcire le imprese, ci stiamo attivati su più fronti: politico, finanziario e assicurativo. Le imprese che hanno subito i danni, dopo un immediato riscontro di solidarietà e di dichiarazioni d’intenti da parte di tutte le autorità ed enti interessati, si trovano a distanza di tre mesi in grave difficoltà. Procedono con lentezza le perizie per la fondamentale quantificazione dei danni, il che sta rallentando pesantemente la normale operatività delle imprese e lo smaltimento del materiale danneggiato. L’Associazione si è attivata sul versante finanziario, su quello pubblico e su quello assicurativo. A quest’ultimo riguardo abbiamo coinvolto le imprese Associate che operano a vario titolo nel campo delle assicurazioni - AFI Curci Family Srl, AFI Curci Spa, CST Insurance Broker Srl, London Global Srl, Roberto Sartori e Luigi Rinaldini Snc

Si evidenzia inoltre la necessità di verificare che la somma assicurata riportata sulla polizza “incendio fabbricato” corrisponda al “Valore di ricostruzione nuovo” dello stesso. Per valore a nuovo deve intendersi: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area. Infatti, nel caso in cui al momento del sinistro, il valore assicurato in polizza dovesse essere inferiore al Valore a nuovo, troverebbe applicazione il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, con conseguente riduzione proporzionale dell’indennizzo da parte dell’assicuratore. Ci permettiamo di segnalare inoltre che negli ultimi tre anni, i costi di ricostruzione sono aumentati di almeno un 20%. Pertanto si consiglia di prendete contatto con il proprio assicuratore per verificare la congruità dei valori presenti nella polizza “incendio Fabbricato”.

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Al via il Registro dei Titolari effettivi il termine per la comunicazione dei dati è fissato all’11 dicembre 2023

Entro l’11 dicembre 2023 i soggetti obbligati dovranno inviare telematicamente i dati per l’attivazione presso le Camere di Commercio del Registro dei Titolari effettivi. Con il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 si è completato l’iter di avvio del nuovo Registro che interessa anche le imprese, con un primo adempimento cui seguiranno ulteriori con cadenza annuale in concomitanza con il deposito del bilancio (si veda anche nostra circolare prot. n. 310/PZ del 12 ottobre 2023).

Soggetti interessati Interessati alla nuova comunicazione sono: - le società di capitali quali SPA, SAPA, SRL, cooperative e società di mutuo soccorso; - le persone giuridiche private come le fondazioni, le associazioni riconosciute e comitati riconosciuti; - i trust e soggetti ad essi assimilati. Le società e le persone giuridiche saranno iscritte in una sezione autonoma del nuovo Registro, i trust ed i soggetti assimilati confluiranno nella sezione speciale.

La comunicazione La comunicazione contenente i dati sulla titolarità effettiva andranno vanno trasmessi dal 10 ottobre e fino al prossimo 8 dicembre, che però essendo festivo slitta all’11 dicembre 2023. Le Camere di Commercio invieranno apposita comunicazione a tutti i soggetti obbligato al nuovo adempimento.

Il titolare effettivo La definizione del titolare effettivo è contenuta

nell’art. 1) comma 2, lett. pp) del D. Lgs. 231/2007 che lo individua come “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. La norma definisce il titolare effettivo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio e quindi interessa tutte le tipologie societarie, tuttavia l’obbligo di iscrizione al Registro interessa, come visto sopra, esclusivamente le società di capitali. Per completezza d’informazione di seguito proponiamo la definizione di titolare effettivo prevista dall’art. 20 del decreto citato, il quale lo individua a seconda della tipologia di Ente cui si riferisce, ricordando tuttavia che l’iscrizione al Registro non riguarda le società di persone. Società di capitali - si deve fare riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società ovvero il relativo controllo. Per proprietà diretta s’intende la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica. La proprietà indiretta invece riguarda la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta per il tramite di una società controllante, fiduciaria o per interposta persona. Qualora applicando le regole di cui sopra non sia possibile attribuire la proprietà diretta si dovrà fare riferimento alla persona fisica cui è attribuibile il controllo della società in base: - alla maggioranza dei voti esercitabile in assemblea ordinaria; - ai voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; - all’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante. Qualora anche queste regole siano insufficienti si dovrà fare riferimento alla o alle persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società. Società di persone - si deve fare riferimento alla

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persona fisica o alle persone fisiche che alternativamente: - hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto oppure nei casi di ripartizione di utili in misura non proporzionale ai conferimenti, hanno diritto ad una parte degli utili in misura superiore al 25%; - hanno l’amministrazione disgiuntiva/congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, qualora vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o un diritto alla ripartizione degli utili superiori al 25%.

La trasmissione Le informazioni da trasmettere devono essere acquisite a cura degli amministratori o del fiduciario dopo che gli stessi le hanno richieste ai titolari effettivi. La comunicazione sarà resa mediante autodichiarazione tramite il modello TE, approvato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 12 aprile 2023 e dovrà essere sottoscritto digitalmente attraverso “Comunica”. Non è prevista la possibilità di delegare la firma della comunicazione ad un professionista o società di servizi, questi ultimi potranno solo eventualmente provvedere all’invio telematico e fornire le informazioni sul nuovo adempimento ai propri clienti. I professionisti inoltre, previo accreditamento, potranno accedere ai dati inseriti nel Registro a supporto delle proprie valutazioni ma esclusivamente per l’adeguata verifica della clientela ex artt. 18 e 19 del D. Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio).

Decorrenze a regime Per i soggetti di nuova costituzione, ovvero la cui costituzione sia successiva al 9 ottobre 2023 data di pubblicazione del decreto che definisce l’operatività del Registro, le comunicazioni in argomento andranno trasmesse entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi Registri (Imprese, ETS ed ASD. Per i Trust i 30 giorni decorreranno dalla data della loro costituzione. Anche le eventuali variazioni dovranno essere co-

municate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che modifica la figura del Titolare effettivo. È inoltre previsto che i dati dovranno essere confermati annualmente contestualmente al deposito del bilancio. Per le iscrizioni e le variazioni dei dati è previsto il pagamento di diritti di segreteria di 30 euro. Un costo che non sarà una tantum ma visto l’obbligo annuale dovrà essere sostenuto ogni anno anche per la conferma dei dati.

Le sanzioni La mancata comunicazione da parte degli amministratori della comunicazione è prevista l’irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 2630 del codice civile e graverà su ogni amministratore nella misura che va da 103 a 1.032 euro. In caso di presenza del collegio sindacale o del sindaco unico questi dovranno attivarsi in presenza di inerzia degli amministratori, pena l’irrogazione di sanzioni. Oltre a queste sanzioni sono previste anche le sanzioni antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, non solo chi falsifica le informazioni relative al titolare effettivo ma anche chi le utilizza. Nel caso in cui gli amministratori non siano in grado di acquisire autonomamente i dati sulla titolarità effettiva, possono farne espressa richiesta ai soci, i quali in caso di inerzia o di rifiuto perdono il diritto ad esercitare il diritto di voto e se fosse comunque esercitato renderebbe impugnabile la relativa delibera.

Soggetti autorizzati all’accesso Potranno accedere al Registro il MEF, le Autorità di vigilanza del settore, Unità di informazione finanziaria UIF, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di Finanza, la Direzione nazionale antimafia DNA, l’Autorità giudiziaria e le autorità preposte al contrasto all’evasione.

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Il decreto proroghe Assegnazione agevolata (art. 4)

previsti diversi differimenti fiscali

Premessa Con il decreto legge n. 132 del 2023 sono state prorogate diverse scadenze riguardanti adempimenti amministrativi e scadenze fiscali. Di seguito una sintesi degli interventi più significativi contenuti nel decreto.

Fondo garanzia mutui prima casa (art. 1) Differito al 31 dicembre 2023 il termine per la presentazione della richiesta per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima concedibile dal Fondo garanzia prima casa di cui all’art. 1 comma 48) lett. c) della legge 14/2013. Si tratta della possibilità di ottenere la garanzia pubblica per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo di acquisto della prima casa da parte di giovani coppie con meno di 36 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro.

Proroga sanatoria cripto attività (art. 2) Differito dal 30 settembre al 15 novembre 2023 il termine di versamento dell’imposta sostitutiva del 14% dovuta dai soggetti che detengono criptoattività al 1° gennaio di quest’anno, al fine di rideterminare il valore di acquisto alla medesima data, secondo quanto previsto dall’art. 9 del TUIR. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 15 novembre 2023 ovvero in tre rate annuali di pari importo aumentate degli interessi del 3% annuo.

Prorogato al 30 novembre 2023 il termine per l’assegnazione o cessione agevolata di immobili e beni mobili registrati di cui all’art. 1 comma 100 della legge 197/2022. Anche il termine di versamento potrà essere effettuato unitariamente entro lo stesso termine o in due rate rispettivamente del 60% e 40%. Interessata alla proroga anche la trasformazione agevolata in società semplice (Apinforma n. 3/2023), mentre non riguarda l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

Quadro RS forfettari (art. 6) Dopo le polemiche sollevate da più parti sulle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate ai forfettari per la mancata compilazione del quadro RS, il termine per adempiere a tale onere è stato differito al 30 novembre 2024. Il differimento di un anno si colloca all’interno del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco e contribuente e riguarda il periodo d’imposta 2021.

Anticipo utilizzo crediti d’imposta (art. 7) Sono stati ridotti i termini per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di luce e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023 di cui, rispettivamente, alla legge 197/2022 e al D.L. 34/2023. Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 16 novembre 2023, anziché entro il 31 dicembre 2023. Ridotti anche i termini per la cessione dei predetti crediti, la nuova scadenza è ora fissata al 16 novembre 2023, anziché il 18 dicembre 2023.

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La regolarizzazione dei corrispettivi anche in presenza di violazioni già constatate dall’agenzia

Con il decreto legge n. 131 del 2023 (decreto Energia) è stata introdotta la possibilità di regolarizzare le violazioni legati ai corrispettivi nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2023 utilizzando il ravvedimento operoso. Le violazioni regolarizzabili sono: - la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi; - la memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri; - la mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali o documenti di trasporto; l’emissione di documenti per importi inferiori a quelli reali. Rientrano nel perimetro della regolarizzazione le violazioni già contestate entro il 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023. Restano invece escluse le violazioni per le quali siano già state irrogate sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate alla data di per-

fezionamento del ravvedimento. Si dovrà quindi prestare attenzione a quali atti sono stati notificati per distinguere le situazioni in cui la violazione sia stata solo constatata, come ad esempio nel caso di PVC, o sia già stata contestata, come ad esempio alla presenza di un atto di liquidazione o di un avviso di accertamento. Il contribuente avrà quindi la possibilità di beneficiare della riduzione della sanzione del 90% a: - 1/7 per le violazioni commesse nel 2022; - 1/8 per le violazioni commesse fino al 30 giugno 2023. Le violazioni regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività. L’omessa annotazione dei corrispettivi ha ripercussioni anche sul fronte delle imposte dirette. Sarà quindi necessario ravvedere anche l’omesso o insufficiente versamento dell’Irpef o Ires a saldo del 2022 e acconto 2023 con il ravvedimento operoso. Poiché il termine di presentazione del modello Redditi 2023 scade il 30 novembre 2023, è ancora possibile integrare i corrispettivi omessi evitando la sanzione per dichiarazione infedele. Infine si dovranno sanare anche gli omessi o insufficienti versamenti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche.

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SISTEMI DI PESATURA PESA A PONTE METALLICA

• Fornitura sistemi di pesatura conformi alle agevolazioni previste da Industria 4.0, completi di relazione tecnica. • Assistenza, installazione e manutenzione di bilance, pese a ponte, linee di etichettatura e peso-prezzatura. • Verifiche periodiche di Legge con il Laboratorio Metrologico Accreditato. • Consulenza metrologica, controlli e tarature con pesi certificati LAT in riferimento ai sistemi di qualità


Vietate le lavorazioni in Russia lo prevede l’undicesimo pacchetto di sanzioni europee

Dal 30 settembre 2023 sono operative le nuove restrizioni nei confronti della Russia che interessano soprattutto il settore siderurgico. Le restrizioni riguardano soprattutto le lavorazioni e sono contenute nell’undicesimo pacchetto di sanzioni previste dal Regolamento Ue 2023/1214. Più precisamente viene imposto un maggior rigore nell’inquadrare correttamente il bene dal punto di vista della classificazione doganale e richiedere ai fornitori una prova dell’origine di tutti i fattori impiegati nella lavorazione. Gli operatori dovranno dimostrare che, durante la lavorazione, non sono stati utilizzati fattori produttivi provenienti dalla Russia. I beni interessati da questa nuova due diligence riguardano le barre di ferro, tubi e accessori, serbatoi, viti, bulloni, stufe e radiatori. La prova non è di facile dimostrazione, la Commissione Europea ha chiarito che questa non è richiesta per i beni immessi in libera pratica nella Ue prima del 30 settembre 202, così come i beni già in territorio Ue prima di tale data. Previste scadenze differite al prossimo anno per

alcuni semiconduttori di ferro e di acciaio compresi nella voce doganale 72007 11 e per i codici 72 07 12 e 72 24 90. Le imprese dovranno quindi inquadrare dal punto di vista doganale correttamente il bene e richiedere ai propri fornitori la prova dell’origine di tutti i fattori impiegati nella lavorazione. Per agevolare gli operatori la Commissione europea e l’Agenzia delle Dogane ha consentito che la prova dell’origine del prodotto sia fornita attraverso il Mill Test Certificate MTC, vale a dire il certificato di conformità delle qualità chimico - fisiche dei prodotti, il quale andrà compilato secondo precise specifiche tecniche. Per l’Agenzia delle Dogane l’origine potrà essere dimostrata anche tramite una dichiarazione dell’esportatore o del produttore nella quale, dopo attenta analisi, si attesta che il prodotto importato non contiene acciaio o ferro russo. Ovviamente tutta la documentazione a corredo dell’impostazione quali fatture, bolle di consegna, dichiarazione a lungo termine del fornitore, corrispondenza commerciale, certificazioni di qualità e le clausole contenute negli ordini di acquisto saranno utilizzabili per fornire la prova, a condizione che contengano le informazioni sull’origine delle merci. Al momento dell’importazione nella dichiarazione doganale sarà necessario indicare il codice documento Y824.

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Fattura elettronica e documento commerciale la consegna entro il momento dell’ultimazione dell’operazione commerciale L’emissione della fattura immediata può sostituire il documento commerciale solo se contestuale all’erogazione del servizio o del bene. Con l’avvento della fattura elettronica le procedure di certificazione dei corrispettivi hanno subito significative modifiche. In particolare per quanto riguarda l’invio del file xml al SDI il termine è di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. In precedenza il termine era fissato alle ore 24 dello stesso giorno. Per le cessioni da assoggettare a documento commerciale l’invio della fattura elettronica entro il termine dei 12 giorni dall’operazione è stato con-

siderato corretto fino al 30 giugno 2019. Durante l’evento di Telefisco 2020 è stato infatti chiarito che la fattura elettronica immediata sostituiva l’emissione del documento commerciale e la stessa poteva comunque essere emessa nei termini ordinari dei 12 giorni. Tale regola è stata modificata dal 2021 prevedendo che per i soggetti tenuti all’emissione del documento commerciale, lo stesso può essere omesso solo emettendo la fattura elettronica immediata tramite lo SDI non oltre il momento di ultimazione dell’operazione. La copia di cortesia deve inoltre essere consegnata al cliente entro lo stesso termine. È quindi necessario non solo emettere e consegnare una copio della fattura elettronica entro il termine di ultimazione dell’operazione, ma si deve procedete negli stessi termini anche alla trasmissione allo SDI, senza quindi poter beneficare del più ampio termine di 12 giorni ordinariamente previsto per questa tipologia di fattura.

Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 18 - 15 ottobre 2023

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Chiarimenti sulle nuove regole del contratto a termine pubblicata la circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 9 ottobre 2023 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 fornendo i primi chiarimenti in ordine alle modifiche all’istituto del contratto a tempo determinato operate dal D.L. nr. 48 del 2023, cd. “Decreto Lavoro”. Le nuove regole riguardano le causali, il regime del rinnovo, l’introduzione di un periodo “neutro” e i limiti quantitativi della somministrazione.

L’istituto del contratto a termine - regole immutate Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante apposizione di un termine che deve risultare per iscritto (artt. 19-29 del D.lgs. n. 81 del 2015, cd. “Testo unico dei contratti di lavoro”). La circolare precisa che il “Decreto Lavoro” non ha modificato la durata massima dei rapporti a tempo determinato, che rimane fissata in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, in presenze delle causali. Sono fatte salve le eventuali deroghe contenute dai contratti collettivi e la possibilità di stipulare un’ulteriore proroga o rinnovo di dodici mesi presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Ai fini del computo della durata massima si ricorda che devono essere considerati tutti i rapporti di lavoro determinati intercorsi tra datore di lavoro e lavoratore, per effetto di una successione di contratti aventi ad oggetto un rapporto di lavoro con le medesime mansioni, categoria legale e livello, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. Nel computo dovranno essere considerati anche eventuali periodi in somministrazione. Pag. 16 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2023

Non sono stati modificati né il numero massimo di proroghe consentite, pari a quattro per la totalità dei rapporti a tempo determinato, né il regime del cd. “Stop & Go” tra un contratto e l’altro.

Le nuove causali Il “Decreto Lavoro” ha eliminato le causali del D.L. 87/2018, cd. “Decreto Dignità”, che si riferivano a “esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività” e a “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”, prevedendo quindi due nuove condizioni che legittimano l’apposizione di termine superiore ai 12 mesi: a) “nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51”; b) “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”. La prima causale valorizza il ruolo della contrattazione collettiva - nazionale, territoriale o aziendale - nell’individuare i casi in cui si può apporre un termine di durata superiore ai 12 mesi, purché detti contratti collettivi siano stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle rappresentanze sindacali aziendali, anche unitarie, delle suddette organizzazioni sindacali. Detta causale, però, non è ancora utilizzabile poiché i contratti collettivi, nazionali e territoriali, alla data attuale non hanno previsto nulla in materia di causali. La seconda causale, applicabile solo in assenza di specifiche previsioni contrattuali, permette alle parti di individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. Le parti potranno avvalersi di questa causale fino al 30 aprile 2024, data da intendersi ai fini della stipula e non ai fini della durata del contratto, che potrà quindi andare oltre il 30 aprile 2024. Infine, la causale, inserita nel contratto individuale, dovrà rispettare i requisiti provenienti dalla giurisprudenza di concretezza e specificità. Alle due causali si aggiunge quella della “sostituzione di altri lavoratori”, lettera b-bis), che, anche se


riformulata dall’ultimo intervento normativo, nella sostanza non è mutata. Sul punto si ricorda che il datore di lavoro deve precisare le ragioni della sostituzione, che devono essere concrete ed effettive.

Regime del rinnovo Il “Decreto Lavoro” è intervenuto anche sull’istituto del rinnovo, parificandolo con quello della proroga. Questo significa che in caso di rinnovo non è più necessaria l’apposizione della causale per periodi di lavoro inferiori ai dodici mesi.

Periodo “neutro” La circolare si sofferma sul comma 1-ter, inserito in fase di conversione del decreto, con il quale

si prevede che ai fini del computo di termine dei dodici mesi si tiene conto solo dei contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto in esame. Si chiarisce inoltre che per “contratti stipulati” si intendono sia le proroghe che i rinnovi dei contratti già in essere a quella data. Questa previsione ha l’effetto di consentire ulteriori contratti di lavoro a termine senza l’apposizione della causale, indipendentemente da eventuali rapporti intercorsi con il medesimo datore di lavoro prima del 5 maggio 2023. Il contratto non potrà comunque avere una durata complessiva superiore ai 24 mesi. Per chiarezza riportiamo alcune casistiche di proroghe e rinnovi a-causali.

1)

Lavoratore assunto il 1° dicembre 2022, con scadenza al 31 agosto 2023. Si può prorogare per un massimo di 12 mesi.

2)

Lavoratore assunto il 1° dicembre 2022 con scadenza al 31 gennaio 2023, poi nuovamente prorogato fino al 30 maggio 2023. Si può prorogare per un massimo di 12 mesi.

3)

Lavoratore assunto il 1° gennaio 2022, con scadenza al 31 dicembre 2022. Dal 5 maggio posso rinnovare il contratto per una durata massima di 12 mesi.

4)

Lavoratore assunto il 1° settembre 2022, con scadenza al 29 febbraio 2024, con causale per sostituzione di lavoratore assente (totale 18 mesi). Si può fare un’ulteriore proroga di massimo 6 mesi.

5)

Lavoratore assunto il 1° marzo 2023, con scadenza 31 maggio 2023, prorogato poi fino al 30 settembre. Si può fare un’ulteriore proroga di massimo 8 mesi (poiché si ha già beneficiato del periodo “neutro” prima del 5 maggio).

6)

Lavoratore assunto il 1° maggio 2023, con scadenza 31 luglio 2023, prorogato poi fino al 30 settembre. Si può fare un’ulteriore proroga di massimo 10 mesi.

Limiti quantitativi In fase di conversione del “Decreto Lavoro” è stata inserita anche una deroga per quanto concerne il numero massimo dei lavoratori somministrati con contratto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore. Sono infatti esclusi dal computo del 20%, previsto dall’art. 31 del D.lgs. 81/2015, i lavoratori somministrati: - con contratto di apprendistato;

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che all’assunzione fruivano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione; - appartenenti alle categorie dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell’art. 2, numeri 4 e 99, del Regolamento (UE) n. 651/2014. Con riserva di ulteriori integrazioni, l’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (AG)


Decreto flussi triennio 2023-2025 aggiornate le date per l’invio delle richieste di nulla osta da parte dei datori di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 27 settembre 2023 relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Il provvedimento definisce i criteri per la determinazione dei flussi, le quote e le procedure di ingresso. Per motivi di lavoro subordinato, non stagionale, sono ammessi in Italia i lavoratori stranieri residenti all’estero per i settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti, degli idraulici. Le quote complessive per i lavoratori subordinati non stagionali sono: - 52.700, per il 2023; - 61.250, per il 2024; - 70.720, per il 2025. I termini per l’invio delle richieste di nulla osta per l’anno 2023 sono: a) Il 2 dicembre, dalle ore 9.00, e fino al 31 dicembre 2023, per i cittadini residenti in Alba-

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nia, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. b) Il 4 dicembre, dalle ore 9.00, e fino al 31 dicembre 2023, per i cittadini residenti nei Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. Per il 2024 le richieste di nulla osta potranno essere inviate a partire dal 5 febbraio 2024 per i lavoratori di cui alla lettera a) e dal 7 febbraio 2024 per i soggetti di cui alla lettera b). Si attendono le disposizioni attuative che saranno definite con una circolare congiunta del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le Imprese Associate a CONFAPI FVG che sono interessate alla procedura di istanza di nulla osta, per l’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero, potranno rivolgersi all’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali.

(AG)



Lavoratori fragili e lavoratori con figli minori di 14 anni smart working prorogato fino al 31 dicembre 2023 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 132/2023, contenente disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Tra le varie misure incluse, è presente anche la proroga fino al 31 dicembre 2023 per l’accesso e il ricorso al lavoro in modalità agile previsto, a favore di lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, rientranti nella definizione di fragili, secondo quanto indicato dall’apposito Decreto del Ministero della salute. Nei confronti della platea di lavoratori appena indicata, quindi, sussiste l’onere a carico del datore di lavoro di garantire, laddove richiesto, lo svolgimento della prestazione in modalità agile, anche attraverso la temporanea assegnazione ad una diversa mansione, ma al tempo stesso rientrante tra quelle comprese nella medesima classificazione del contratto collettivo applicato. Sul punto si

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ricorda che anche per i genitori con figli minori di 14 anni è stata prevista, dal Decreto Lavoro all’art. 42, comma 3 bis, la proroga dell’accesso allo smart working fino al 31 dicembre 2023. Questo significa che i genitori che hanno almeno un figlio convivente sotto i 14 anni hanno il diritto di richiedere lo smart working al proprio datore di lavoro, a condizione che: - entrambi i genitori siano lavoratori e che nessuno dei due sia disoccupato o percepisca strumenti di sostegno al reddito; - solo un genitore per volta possa usufruire dello smart working; - la prestazione lavorativa sia compatibile con lo smart working. Per fare richiesta di smart working, i genitori devono presentare una domanda scritta al proprio datore di lavoro, indicando il periodo e la modalità di lavoro agile. Il datore di lavoro deve rispondere entro sette giorni dalla ricezione della domanda, accettando o motivando il rifiuto. Con riserva di ulteriori integrazioni, l’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (AG)


Monitoraggio della qualità dell’aria della Z.I. Alto Friuli i dati sono stati forniti dall’arpa fvg

Nei giorni scorsi CONFAPI FVG ha partecipato a un incontro organizzato dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia) per la presentazione dati relativi ai monitoraggi ambientali svolti nell’intorno della Zona Industriale pedemontana di Rivoli di Osoppo e Saletti di Buja. La zona industriale Alto Friuli è una delle 4 aree industriali più importanti dell’ex provincia di Udine. Essa si sviluppa su una superficie di 3 milioni di metri quadrati fra i comuni di Gemona del Friuli, Osoppo, Buja e Majano ed ospita ben 46 diverse realtà industriali in cui trovano impiego 1850 addetti. Il sito di monitoraggio della qualità dell’aria presso il comune di Osoppo ha una storia quasi trentennale, esso fu attivato negli anni ’90 dall’Amministrazione Provinciale dell’epoca e, a partire dal 2000, venne inglobato nella rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria gestita da ARPA FVG la quale, negli anni a seguire, ha attuato varie modifiche del sistema di rilevamento in ottemperanza alla nuova normativa in materia di qualità dell’aria (D.Lgs. 155/2010) ed in base alle evidenze sperimentali acquisite nel tempo. Per questi motivi, a partire dal 2014, la stazione di Rivoli di Osoppo monitora i parametri. Dall’esame dei dati acquisiti nel corso dell’anno 2022 l’ARPA trae alcune considerazioni, in merito alle criticità presenti ed all’evoluzione del fenomeno per ogni singolo inquinante monitorato: - Biossido di azoto: i valori rilevati si collocano su livelli che sono risultati sempre inferiori anche ai limiti del D.Lgs. 155/2010. - Ossidi di azoto: i valori del 2022 per questo parametro presentano un comportamento analogo a quello del biossido di azoto - Materiale Particolato PM10: allo stato attuale questo risulta l’inquinante che, in generale,

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presenta le maggiori criticità anche perché risente particolarmente delle condizioni meteorologiche “sfavorevoli” alla dispersione delle sostanze inquinanti. Rispetto al contesto industriale indagato, la media annua registrata presso la stazione di Rivoli nel 2022 equivale a quella degli anni precedenti. Relativamente a questo parametro l’ARPA dice che esso presenta una variabilità interannuale ben più consistente rispetto al dato della media annua, in quanto fortemente condizionato dall’andamento meteoclimatico che può caratterizzare in particolare i mesi invernali. Pur sottolineando il fatto che i risultati del monitoraggio del PM10 si collocano ben al di sotto degli attuali limiti normativi, per l’ARPA risulta opportuno vengano valutati per tempo tutti quegli interventi volti a contenere le emissioni, intervenendo sulle sorgenti, al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli di concentrazione. Piombo, Arsenico, Cadmio e Nichel nel Materiale Particolato PM10: le medie annuali di questi metalli presentano un ampio margine di rispetto del valore limite o dei valori obiettivo stabiliti dalla normativa. Confronto con gli altri metalli nel Materiale Particolato PM10: l’analisi dei metalli non si è limitata alla quantificazione dei 4 metalli normati ma ha compreso anche altri metalli (Cromo, Ferro, Manganese, Vanadio e Zinco) per i quali non sussiste limite di legge ma che possono essere o meno associati a talune attività antropiche. Ferro, Manganese e Zinco sono risultati ben quantificabili nei campioni raccolti presso la stazione di Rivoli. Per essi si è osservato un certo fattore di arricchimento rispetto alla stazione di riferimento di fondo urbano (via Cairoli, Udine) con rapporto quasi doppio per il Ferro e superiore a tre per Piombo, Manganese e Zinco. La matrice di correlazione ha indicato buona correlazione fra Piombo, Manganese e Zinco ed in parte Cadmio e Ferro che sono tutti sintomatici della locale attività metallurgica. Come nelle indagini precedenti, viene confermata la mancanza di nesso fra la locale acciaieria e la presenza di altri metalli come il Cromo,

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il Vanadio e il Nichel che non presentano correlazione coi metalli “sitospecifici” sopradescritti. Formaldeide: dalla campagna di monitoraggio con campionatori passivi di tipo Radiello® effettuata nel 2022 nell’intorno della ZIAF (quattro siti nei comuni di Osoppo e Buia) l’ARPA ha potuto osservare che le concentrazioni medie annue di formaldeide in aria ambiente sono dell’ordine delle unità di microgrammi al metro cubo, similmente a quanto riscontrato negli anni precedenti. Non essendoci un limite di legge per la formaldeide in aria ambiente questa evidenza non porta di per sé un’informazione riferibile. L’Agenzia Regionale evidenzia che è che i siti più impattati sono quelli che giacciono sottovento

rispetto alla zona industriale (soprattutto Saletti e in parte Rivoli) mentre gli altri due siti (collocati nell’abitato di Osoppo) sono meno impattati trovandosi sopravento rispetto alla zona industriale. Comunque, secondo l’ARPA, tali concentrazioni sono confrontabili, se non inferiori, rispetto a quelle individuate nel centro urbano di Udine durante alcune campagne di monitoraggio effettuate anni addietro. Chi fosse interessato all’opuscolo sui dati sulla qualità dell’aria della zona industriale Alto Friuli può richiederlo all’ufficio edilizia dell’Associazione (telefono 0432 507377 - email: edilizia@confapifvg.it).

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(CS)


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Trasporto rifiuti

termine del regime transitorio del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023

Il 16 ottobre 2023 è terminato il periodo transitorio stabilito dal Regolamento dell’Albo Gestori (art. 13, comma 4, DM 120/2014), durante il quale il responsabile tecnico (RT) delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017 (entrata in vigore della disciplina sulle verifiche dell’idoneità professionale degli RT) può continuare a svolgere la propria attività senza sottoporsi alla necessaria verifica d’idoneità professionale di aggiornamento. Considerato il significativo numero di RT coinvolti (ancora più di 8mila), nonché le ricadute per le imprese derivanti dalla perdita dell’idoneità del proprio RT, il Comitato Nazionale ha emanato una nuova delibera ed una specifica circolare applicativa. Con la delibera n. 5, dell’11 ottobre 2023, ha esteso da 90 a 180 giorni il periodo in cui il ruolo di RT (che ricordiamo è indispensabile che un’impresa abbia per operare regolarmente nel trasporto dei rifiuti) viene assunto provvisoriamente dal Legale rappresentante dell’impresa. In tale periodo (dal 17 ottobre 2023 al 14 aprile 2024) le funzioni di RT, quali ad esempio la redazione delle perizie sull’idoneità dei mezzi, le variazioni dei veicoli con cui l’impresa esercita, i rinnovi di validità delle iscrizioni, l’estensione dei codici dei rifiuti trasportabili, saranno quindi svolte dal legale rappresentante dell’impresa. Con la circolare n. 3 del 10 ottobre 2023, vengono invece precisati tre aspetti: 1) la decadenza del RT provvisorio: dal 17 otto-

bre 2023 le Sezioni dell’Albo “provvederanno ad inviare una comunicazione automatica a mezzo PEC, che notificherà all’impresa l’avvenuta decadenza del proprio responsabile tecnico e che la stessa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per il periodo temporaneo” di 180 giorni “durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa, salvo diversa indicazione. Durante il periodo di prosecuzione dell’attività dell’impresa, l’idoneità del responsabile tecnico verrà ripristinata in automatico a seguito dell’eventuale superamento della verifica da parte dello stesso. Resta inteso che l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio”. 2) L’eventuale dispensa del legale rappresentante: “Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico (cioè i 180 gg. – ndr.) … è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità”. Si ricorda difatti che – in forza della delibera n. 4 del 26 luglio 2023- per la dispensa dalle verifiche è necessario che un soggetto sia legale rappresentante da 5 anni e contemporaneamente RT da 16 anni. 3) Nuove verifiche degli RT temporanei decaduti. A queste nuove verifiche, gli RT temporanei, decaduti il 16 ottobre 2023, potranno comunque accedere anche se non titolari di un diploma di scuola media superiore.

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(C)


SOA: la S.I.C.E.A. S.r.l. rinnova l’attestazione potrà eseguire il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela L’impresa S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini S.r.l., con sede in via Faedis n. 54 a Attimis (UD), ha recentemente rinnovato l’attestazione S.O.A. ed è ora qualificata a concorrere a gare d’appalto ed eseguire opere pubbliche per le seguenti categorie e classifiche: - categoria OG 1 “ Edifici civili e industriali” class. V; - cat. OG 2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” - class. V; - cat. OG 3 “Strade” - class. III; - cat. OS 6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” - class. II; - cat. OS 7 “Finiture di opere generali di natura edile e tecnica” - class. I. L’azienda, rappresentata dal dott. Paolo Tracogna, svolge la propria attività di costruzioni e ristrutturazioni edili e lavori stradali da oltre trentacinque anni, operando prevalentemente nel settore pubblico su tutto il territorio regionale. Fondata nel 1987 da Renato Tracogna, vero e proprio decano dell’edilizia in regione e ancora attivo nella direzione dell’impresa, la S.I.C.E.A. S.r.l. ha saputo, nel corso degli anni, adeguarsi alla costante evoluzione normativa delle leggi sugli appalti pubblici e si è dimostrata capace di assorbire e fronteggiare le crisi del settore. Dal 2003 si è trasferita nell’attuale ampia sede, con magazzino e deposito annesso, situata nella zona artigianale di Racchiuso di Attimis, dotandosi di un ampio parco macchine e attrezzature. L’azienda applica un sistema di gestione per la Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015; nell’ultimo quinquennio ha avuto un organico medio di 10 dipendenti, oltre ai due dirigenti-amministratori. Tra le numerose opere eseguite dall’impresa ricorPag. 25 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2023

diamo in particolare gli interventi su edifici tutelati di interesse storico e artistico, quali ad esempio: - ripristino, consolidamento e messa in sicurezza della cinta muraria dell’Educandato Statale “Uccellis” di Udine - riconversione ex asilo di Farla da adibire a residenza innovativa - messa in sicurezza della parete in elevazione residua della chiesa di San Giovanni e realizzazione camminamento sul barbacane delle mura sud-ovest a Venzone; - ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso dell’edificio di proprietà denominato “Stali Dal Maestri” in Comune di Raveo;

Restauro sito fortificato di Partistagno e della chiesa di S. Osvaldo ad Attimis


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interventi vari di conservazione, restauro e riuso del sito fortificato di Partistagno e della chiesa di S. Osvaldo a Attimis; restauro e risanamento conservativo per l’adeguamento dell’Auditorium B. Marin a Grado; recupero della ex casa del Balilla come sede municipale - VI lotto ad Aiello del Friuli; interventi su Casa del Giardiniere, copertura vari fabbricati e muro di cinta del complesso di Villa Correr-Dolfin a Porcia; intervento di restauro alla chiesa di San Mattia Ap.lo in Taipana; restauro della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo Ap. di Rigolato; ristrutturazione della chiesa dei SS. Pietro apostolo e Vito martire di Givigliana; restauro della chiesa della SS. Trinità in Ovaro; manutenzione straordinaria per il restauro della chiesa di SS. Ilario e Taziano a Rizzolo; restauro e conservazione di Villa Ciceri a Tricesimo; straordinaria manutenzione della chiesa di San Leopoldo a Cormons; valorizzazione della Villa Romana a Ronchi dei Legionari; restauro del campanile e della chiesa parrocchiale di San Silvestro Papa in Racchiuso; sistemazione della facciata principale del Cir-

Ristrutturazione “Stati Dal Maestri” in Comune di Raveo

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colo Ufficiali di Presidio (Palazzo Zacco) in Prato della Valle a Padova; - straordinaria manutenzione della chiesa di S. Anna in località Subit di Attimis (UD). L’impresa, che riconosce in generale negli interventi di ristrutturazione il proprio punto di forza e l’attività più rappresentativa, ha eseguito nell’ultimo decennio anche numerosi interventi di rinforzo strutturale e adeguamento antisismico di edifici scolastici e sportivi. Il rinnovo dell’attestazione SOA consentirà alla ditta di eseguire lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali (OG1) fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro. Inoltre, potrà eseguire il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2), questa importante categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complemen-


Sede dell’impresa a Racchiuso di Attimis

tari e accessorie, fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro. Poi, strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari (OG3), fino ad un importo massimo di 1.239.600 euro. Inoltre, è abilitata ad eseguire la categoria OS 6, finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Infine, può eseguire la categoria OS 7, finiture di opere generali di natura edile e tecnica, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione

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o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco fino ad un importo massimo di 309.600 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione e assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Approvato il nuovo Codice dei contratti (11a parte) modifica e sospensione dei contratti in corso di esecuzione

Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12. Il Decreto ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo. Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs 50/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 78/2022. Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa ottava parte approfondiamo la parte VI relativa all’esecuzione e in particolare: la modifica dei contratti in corso di esecuzione e la sospensione dell’esecuzione.

Modifica dei contratti in corso di esecuzione L’articolo 120 dispone che i contratti di appalto possono essere modificati (salvo le clausole di revisione dei prezzi) senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle sotto indicate lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali; b) per la sopravvenuta necessità di lavori, serPag. 28 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2023

vizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; d) se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. Comunque nei casi sopracitati alle lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione del codice. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dalle lettere sopracitate a), d), c), d), senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se



il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate comunitarie per lavori servizi e forniture; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto; d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante o dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell’opera: a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera. Il contratto è sempre modificabile nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a Pag. 30 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2023

formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP. Per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie la pubblicità avviene in ambito nazionale. In relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d’opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all’ANAC sono a cura del RUP. Nel caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata, esercita i poteri dati dal Codice dei Contratti. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle


varianti in corso d’opera, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice.

Sospensione dell’esecuzione L’articolo 121 dispone che quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata,

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nel qual caso è sufficiente l’iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito. L’esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate, l’esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14. Tutte le disposizioni sopracitate si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell’esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. (continua) (CS)


Confapi Aniem News la newsletter dell’unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

Nominati i Vice Presidenti di Confapi Aniem In settimana, il Presidente nazionale di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano ha nominato i tre Vice Presidenti che lo affiancheranno alla guida dell’Unione di categoria: Andrea Bottai (Confapi Pisa) Luca Tagliente (Confapi Matera) e Marco Razzetti (Confapi Torino). Nelle prossime settimane si procederà alla costituzione del Direttivo e della Giunta di Presidenza.

CONTRATTI PUBBLICI

Codice appalti: primi interventi correttivi entro fine anno. Sotto attenzione il meccanismo della revisione prezzi Nel corso di un evento svoltosi a Roma lo scorso 19 settembre (“Le buone leggi: semplificare per far ripartire l’Italia”) il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha preannunciato un primo intervento correttivo al nuovo Codice Appalti (Dlgs 36/2023). Non dovrebbe trattarsi di modifiche destabilizzanti, ma di interventi su alcuni articoli per favorirne efficacia e funzionalità: “Sicuramente al 31 dicembre verificheremo l’andamento dei lavori – ha dichiarato il Ministro -. E siamo disponibilissimi a fare dei correttivi a fine anno”. Uno degli aspetti oggetto di interventi potrebbe essere il meccanismo di revisione prezzi sul quale il nuovo Codice ha introdotto una riforma strutturale prevedendo che “nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi”. Il sistema di riferimento è basato sugli indici Istat, ma permangono ancora dubbi sull’attendibilità del metodo di rilevamento degli aumenti. Pag. 32 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2023

Negli anni scorsi, come noto, si è proceduto con il meccanismo delle compensazioni, oggetto di contestazione proprio sul sistema di rilevamento dei prezzi e rimasto bloccato per diversi mesi. In settimana, Fausta Bergamotto, Sottosegretaria di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo in Senato per rispondere ad interrogazioni parlamentari sull’argomento, ha precisato che l’erogazione delle risorse è ricominciata a inizio maggio per le opere relative al 2022. Il DM 1° febbraio 2023, attuativo della Legge di Bilancio per il 2023, (con cui sono stati rifinanziati i Fondi per la compensazione dei rincari subìti dai materiali edili) ha previsto, come noto, quattro finestre temporali: - 1° aprile 2023 - 30 aprile 2023 (ammesse a contributo istanze per 245 milioni); - 1° luglio 2023 - 31 luglio 2023 (ammesse a contributo istanze per 458 milioni - 1° ottobre 2023 - 31 ottobre 2023; - 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024. Da segnalare, infine, che l’Istat, in audizione al Senato, ha sostenuto che l’incremento dei prezzi delle costruzioni dal 2021 ad oggi ammonterebbe solo al 12%: “Dopo i forti incrementi del 2021 e 2022, l’evoluzione dei prezzi alla produzione nelle costruzioni ha mostrato, per l’indice generale degli edifici non residenziali, una progressiva riduzione delle variazioni tendenziali a partire da gennaio 2023, fino a registrare la prima flessione ad aprile, confermata anche nei dati di maggio e giugno. Analoga dinamica si rileva per i prezzi di “Strade e ferrovie” con una prima flessione a maggio, confermata il mese successivo. L’evoluzione degli indici dei costi delle costruzioni nel periodo gennaio-maggio 2023 ha confermato questa tendenza. Nel complesso, i prezzi del settore sono, a giugno 2023, su un livello superiore di circa 12 punti rispetto a quelli di gennaio del 2021, agli esordi del PNRR”. Restano, secondo l’Istituto, prospettive molto incerte nel breve termine. Anac contro inerzia della PA: inammissibili ritardi sui lavori del Policlinico di Roma L’Anac, con una delibera del 6 settembre 2023, ha contestato l’inerzia delle amministrazioni coin-


volte nei lavori di ristrutturazione del Policlinico Umberto I° di Roma che si pone “in generale contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché con i principi sanciti dal Codice degli Appalti”. Il caso in esame riguarda il progetto di ristrutturazione del Policlinico, finanziato nel 1998 con uno stanziamento di oltre 241 milioni di euro, e che in 23 anni non ha visto il concreto avvio di alcun lavoro. I fondi, in origine previsti per la ristrutturazione di tutti i 46 edifici che compongono il complesso ospedaliero, sono oggi appena sufficienti per la ristrutturazione di 17 edifici. Sui lavori di ristrutturazione sono stati previsti anche ulteriori finanziamenti dal Pnrr. L’Anac, dopo aver ripercorso tutte le tappe procedurali della vicenda già oggetto di interesse da parte della Corte dei Conti, ha evidenziato i ritardi sia nella progettazione che nell’attuazione degli interventi, così come nell’attivazione delle specifiche procedure di appalto. L’Anac raccomanda alla Stazione Appaltante il rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma degli interventi finanziati con fondi PNRR e dà mandato all’Ufficio di Vigilanza di inoltrare la delibera all’Azienda ospedaliero – universitaria Policlinico Umberto I e alla Regione Lazio invitandoli a presentare entro 120 giorni, una prima proposta di risoluzione delle problematiche in essere, con particolare riferimento all’ottimale utilizzo dei fondi residui e ai primi interventi da porre in essere per il rispetto del cronoprogramma.

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Sale il tasso di mora per i mancati versamenti agli enti previdenziali Sono scattati dal 20 settembre u.s. gli aumenti dei tassi di mora per i mancati versamenti contributivi a Inps, Inail e Casse Edili/Edilcasse. L’adeguamento dei tassi scaturisce dal rialzo deliberato dalla Banca centrale europea la scorsa settimana con l’innalzamento di 25 punti del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento. Per Inps e Inail, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile viene fissata al 10%, per le casse edili/edilcasse la percentuale degli interessi di mora è del 5%.

FISCO

Dopo la Basilicata, anche il Lazio propone legge per consentire agli enti regionali di acquistare crediti Lo scorso 21 settembre la Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio ha approvato una proposta di legge che intende favorire lo sblocco Pag. 33 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2023

dei crediti da bonus consentendo alle imprese ed agli enti controllati dalla stessa Regione “di acquisire crediti fiscali dal mercato, mediante l’utilizzo e il supporto di banche ed istituzioni finanziarie”. La proposta legislativa, che prevede anche l’attivazione di un portale dei crediti acquistabili, dovrebbe essere sottoposta al voto del Consiglio regionale nei prossimi giorni. L’iniziativa legislativa, sottoscritta da tutti i partiti della maggioranza, segue l’esempio della legge regionale Basilicata dello scorso luglio (“Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio”) che è stata ritenuta dal Governo compatibile con la legislazione nazionale e che consente agli enti pubblici economici regionali di acquistare i crediti di imposta relativi a Superbonus, bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni. Agenzia Entrate su cessione credito superbonus: spese allineate allo stato dei lavori L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di superbonus oggetto di cessione del credito, le spese sostenute devono essere allineate e corrispondenti al Sal e ai lavori realizzati entro il prossimo 31 dicembre. Rispondendo ad un quesito specifico sull’asseverazione di lavori pagati entro il 31 dicembre 2023, l’Agenzia ha evidenziato che l’attuale normativa (comma 13 dell’art. 119 del decreto-legge n. 34/2020) stabilisce che il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione e l’asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, attestante che l’intervento realizzato sia conforme ai requisiti tecnici richiesti e che le spese sostenute siano congrue in relazione agli interventi oggetto dell’agevolazione. Le asseverazioni dovranno essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori; pertanto, nel caso esaminato dall’Agenzia, sarà possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un SAL riferito al 31 dicembre 2023. In risposta ad altro quesito, l’Agenzia delle Entrate ha concesso la possibilità di cedere il credito riferito dall’intero importo pagato nel 2023, nel limite dell’importo del Sal certificato nel 2023, anche se costituito da lavori effettuati nel 2022; per l’Agenzia, sembra essere fondamentale il rispetto del principio della coincidenza tra bonifici e lavori effettuati.

GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato su anomalia offerte Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 8536 del 15 set-


tembre u.s.), respingere un ricorso, ha evidenziato i principi fondamentali in materia di valutazione dell’anomalia delle offerte. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha pertanto affermato che: - il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell’offerta rispetto al fine da raggiungere; - nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta; - il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione; - nell’ambito del contraddittorio sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché

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l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione; le singole voci di costo possono essere modificate per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni; in sede di verifica di anomalia dell’offerta i valori indicati nelle relative Tabelle ministeriali sono utilizzabili dalla stazione appaltante come indici valutativi dell’adeguatezza economica dell’offerta privi di inderogabile vincolatività: pertanto, non può essere dichiarato il carattere anomalo di un’offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali; le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, assolvendo a una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di verifica, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento; un pur esiguo margine positivo impedisce di considerare antieconomica e dunque anomala l’offerta; eventuali scostamenti tra i dati reali e quelli previsionali possono essere infatti coperti con il margine di utile previsto, tenendo conto che anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo per l’impresa derivante dall’esecuzione di un appalto pubblico. (C)


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Business News informazioni per l’internazionalizzazione a cura di informest consulting srl Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

ITALIA-SERBIA PARTNERSHIP COMMERCIALE DESK COMMERCIALE BALCANI OCCIDENTALI E NUOVI COLLEGAMENTI FERROVIARI TRA L’INTERPORTO DI CERVIGNANO E BELGRADO Considerate le crescenti potenzialità dei Paesi dei Balcani Occidentali per le imprese italiane, INFORMEST Consulting organizza per le aziende interessate un desk di inserimento commerciale con incontri one-to-one con il proprio corrispondente commerciale di Belgrado. È stato presentato nei giorni scorsi il nuovo corridoio logistico-ferroviario promosso dalla società di logistica Alpe Adria per collegare il Nord-Est italiano con la Serbia; in un’ottica di partnership, l’obiettivo del corridoio italo-serbo è quello di sostenere gli scambi commerciali tra le imprese dei due Paesi che intrattengono già importanti rapporti di interscambio. Storicamente, il Nord Est italiano e in particolare la regione Friuli Venezia Giulia, ha una forte vocazione verso i Balcani; l’interscambio economico tra Italia e Serbia è tradizionalmente forte e stabile, e si aggira intorno ai 5 miliardi di Euro. Il nuovo servizio è stato illustrato in occasione di un incontro organizzato il 15 settembre 2023 a Capriva del

Friuli (Gorizia) dalla società Alpe Adria alla presenza del ministro italiano per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, del Segretario di Stato Serbo Mihajlo Mišić, e dell’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante. Il progetto è inserito all’interno della rete trans-europea di trasporto (TEN-T), costituita da infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali e fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti, interporti e aeroporti) che compongono i diversi corridoi riconosciuti dall’Ue, e va di pari passo con il piano di investimenti che la Regione FVG sta attuando sul sistema portuale, interportuale e delle connessioni ferroviarie. Il corridoio ferroviario permetterà di offrire un collegamento intermodale con servizi logistici integrati e potenzierà lo sviluppo dei flussi commerciali tra i due Paesi; inoltre la modalità di trasporto su rotaia assicurerà una maggiore capacità di carico rispetto al trasporto su gomma, una razionalizzazione dei costi e un abbattimento delle emissioni di CO2. Attraverso l’hub di Cervignano, i tre collegamenti settimanali previsti al momento consentiranno di collegare la Serbia (e più in generale i Balcani Occidentali) a destinazioni italiane ed europee con una maggiore efficienza nei trasporti su rotaia. Forte dell’esperienza diretta acquisita sul mercato dei Balcani Occidentali con progetti di inserimento commerciale in Serbia, INFORMEST Consulting promuove gli incontri individuali gratuiti (in presenza e/o online) tra le aziende e l’esperto commerciale che possiede lunga e comprovata esperienza nell’inserimento commerciale stabile e nella rappresentanza di aziende italiane. Le aziende interessate ad approfondire possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it (0432 629743).

STATI UNITI - ARREDAMENTO MADE IN ITALY FASCIA ALTA PROGRAMMA STRUTTURATO DI INSERIMENTO COMMERCIALE IN FLORIDA E TEXAS L’arredo di fascia alta italiano si attesta tra i segmenti più performanti del mondo del lusso, nonostante la contrazione pre-Covid, seppur inferiore rispetto ad altri settori del luxury, la ripresa del

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settore arredo di fascia alta è stata più decisa. La ricerca Altagamma-Bain 2022, a tal proposito, indica un ulteriore margine di sviluppo dagli attuali 40 miliardi ad un valore di mercato stimato di circa 60 miliardi di euro nel 2026. Il mercato statunitense rappresenta una delle principali destinazioni dell’arredamento di fascia alta italiano, con un enorme potenziale legato al significativo sviluppo immobiliare e alla trasformazione delle abitudini di consumo, come il crescente ruolo “ibrido” dell’ambiente domestico. Il mercato USA rappresenta quindi un’eccellente opportunità per le PMI italiane appartenenti alla filiera abitare e affini che si contraddistinguono per le produzioni creative, innovative e con design accattivante.

INFORMEST Consulting, attraverso il proprio agente commerciali che opera a Miami, conta relazioni attive con numerosi buyers interessati a proporre progetti e ad incontrare imprese del settore arredamento e affini, con realizzazioni Made in Italy e personalizzabili, esclusive o a catalogo, a seconda del canale distributivo (interior designer e architetti, distributori e Dealers con Showroom, progettisti e costruttori di Yacht) per la realizzazione di residenze e ville di pregio nella East Coast e in Florida. Per ulteriori informazioni potete inviare una email di richiesta a: consulenza@informestconsulting.it oppure telefonare allo 0432 629743.

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Friulparchet, 95 anni di pavimenti in legno l’esperienza del passato timone per la ricerca dell’unicità

Gli alberi sono tra gli organismi viventi più longevi della Terra, con alcuni straordinari esemplari che possono vivere anche migliaia di anni. La nostra Associata Friulparchet Srl sembra aver ereditato dalla sua materia prima, il legno, l’abilità a perdurare nel tempo. Sono infatti 95 anni che questa Impresa, sotto la guida della famiglia Bolzan, con Elia e sua moglie Paola di Bert al comando, e l’ingresso della figlia Arianna alla quarta generazione, riveste di pregiate specie lignee i pavimenti di case, negozi ed edifici in tutto il mondo. L’esperienza del passato è stata il timone per la ricerca dell’unicità, combinando le moderne tecnologie alle conoscenze artigianali in un prodotto sensibile alle tendenze e al design contemporaneo nel rispetto di alti standard qualitativi e delle normative vigenti come la marcatura CE e la applicazione della Timber Regulation usando solo legname proveniente da riforestazione. Punto di

riferimento per il comparto della produzione di pavimentazioni in legno, Friulparchet è stata anche la prima azienda del settore a ricevere la certificazione ISO 9001. Nel corso degli anni la produzione si è evoluta dalla realizzazione del classico parquet massello a quello prefinito. Oltre ai prodotti standard, la produzione di Friulparchet riesce a fornire anche parquet su misura, partendo da un progetto spe-

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cifico, per poter soddisfare le richieste dei clienti più esigenti; ed è proprio questa caratteristica che ha permesso all’Impresa di essere particolarmente apprezzata dai mercati esteri. La clientela, presente sia sul mercato nazionale che in circa 35 Paesi esteri, è composta in prevalenza da professionisti del settore, da rivenditori e posatori specializzati, showroom di materiali edili, fino ad arrivare al settore contract, con importanti collaborazioni con costruttori del settore navale, alberghiero e culturale (nel portfolio dell’azienda, spicca il progetto realizzato per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, fiore all’occhiello della nostra regione). Per le Imprese edili, poi, sono disponibili soluzioni più economiche che, senza rinunciare alla qualità, consentono un risparmio apprezzabile. La varietà delle proposte si basa sull’impiego delle più pregiate specie legnose provenienti da tutto il mondo e, data la grande e crescente richiesta di finiture eseguite manualmente, per certi progetti si è ripreso ad utilizzare la pialla a mano. Tra i pun-

ti di forza vi sono infatti sicuramente l’esperienza, l’affidabilità, la ricerca di processi innovativi ma anche la disponibilità a soddisfare tutte le richieste dei clienti e il desiderio di trovare una soluzione per ciascuno, ascoltando le esigenze di mercato. In particolare, sta riscuotendo molto successo la collezione BioLinea, che conferisce agli ambienti il sapore d’altri tempi e l’eleganza tradizionale. Ma il vero valore aggiunto è che sono in linea con le più moderne esigenze della bioarchitettura. Le finiture, infatti, vengono realizzate con colle e vernici a bassissima emissione di formaldeide, uno dei più diffusi inquinanti di interni. Nel caso specifico del parquet BioLinea tavolato monoplancia sono tante le lavorazioni possibili, dal prelevigato, spazzolato, al finto tarlato e piallato a mano. Per maggiori informazioni su tutte le Collezioni, soluzioni disponibili (formati, essenza, colori e lavorazioni) e contatti, è possibile consultare il sito web dell’azienda: www.friulparchet.it (SF)

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Soppresso per l’autotrasporto di cose il contributo all’A.R.T. a carico delle imprese del settore; poi, dopo la sfavorevole sentenza del Consiglio di Stato, per reciderlo alla radice con un provvedimento di legge. confermato Nemmeno va scordato l’impegno della scrivente con la legge di conversione Associazione profuso nello stesso lasso di tempo in ogni sede pubblica (incontri e convegni), del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 Codice Fiscale: 80181850589 nei confronti dei parlamentari del Friuli Venezia Giulia, come pure, sotto il profilo politico, verso Sede operativa nazionale Sede Legale la stessa Amministrazione 20139 MILANO 00153 ROMA regionale, quantunque non competente in G.G. materia. Viale Bacchiglione, 16 P.zza Belli, 2 V’è ora d’augurarsi Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 244/ Tel. 02/53.93.539 r.a. Tel.sia 06/58.300.213 r.a. che la questione completamente chiusa e che Fax 02/53.97.381 Fax 06/58.16.389 AdT del 23 agosto 2023 di pari oggetto, per segnanessun’altra incombenza da parte dell’A.R.T. vada lare che con legge 9 ottobre 2023, n. 136, pubbliancora a gravare sull’autotrasporto professionale. cata sulla G.U. n. 236 di pari data, È stato conSempre con riguardo all’autotrasporto cose in Roma, 10 ilOttobre vertito in legge decreto 2023 legge 104 del 10 agosto conto terzi, la legge 136/2023, all’art. 17 ha recu2023, n. 104 (c.d. decreto legge “Omnibus”), conperato lo stanziamento di 37 milioni di euro per il NOR23335 fermando all’art. 20 l’esclusione delle imprese di pagamento degli investimenti effettuati dalle imSM autotrasporto di cose in conto terzi dal pagamento prese del settore nel biennio 2020-2021 (c.d. indel contributo al funzionamento dell’Autorità di vestimenti VII). Questi fondi, infatti, in un primo Oggetto: Conversione in legge del dl 104/2023 – disposizioni per l’autotrasporto. regolazione dei trasporti (A.R.T.). Detta esclusiomomento erano stati erroneamente decurtati dalne opera dall’entrata in vigore del d.l. 104/2023 e, lo stanziamento complessivo per9laottobre misura2023, (paridi Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre u.s è stata pubblicata la legge n. 136 del quindi dal 10 agosto 2023, data di sua pubblicaa 122.225.624 euro), in occasione della spending conversione del decreto legge 104 del 10 agosto u.s (cd decreto “Omnibus”). zione sulla G.U. review avviata dal Ministero dell’economia e fiAi fini del risultato raggiunto va riconosciuto il nanze lo scorso mese di settembre. La conversione in legge ha confermato (art. 20) l’esclusione degli operatori economici operanti ruolo decisivo svolto dalle Associazioni nazionali Data l’importanza, si riporta dialseguito il testo innel settore dell’autotrasporto merci dal pagamento del contributo funzionamento di categoria, in primis in tutti que- (ART). tegrale delesclusione citato art.opera 20 della legge 136/2023. dell’Autorità di Conftrasporto, regolazione dei trasporti Detta “dalla data di entrata in sti anni: prima, per escludere, anno,u.s, suldata di pubblicazione del d.l 104 in Gazzetta Ufficiale). vigore del decreto ” (quindianno dal 10per agosto piano giurisdizionale il pagamento del contributo (AdT) Di seguito riportiamo il testo integrale dell’art. 20: LEGGE 9 OTTOBRE 2023 N. 136

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Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2022 rimodulazione delle percentuali di riduzione dei pedaggi. deliberazione del comitato centrale dell’albo Si fa seguito alle precedenti comunicazioni associative sull’argomento in epigrafe e, in particolare, alla circolare prot. n. 270/AdT del 15 settembre 2023, per segnalare che con deliberazione n. 8 Fatturato (in euro)

dell’11 ottobre 2023 il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto per conto di terzi (di seguito Comitato centrale) ha rideterminato con lieve ribasso le percentuali di riduzione effettive dei pedaggi autostradali per l’anno 2022, precedentemente deliberate con procedura d’urgenza dal Presidente del Comitato centrale nel settembre scorso. La rimodulazione si è resa necessaria a causa di alcuni errori commessi dal sistema informatico nella fase di rielaborazione delle richieste. Ora, le nuove percentuali di riduzione per il 2022, che sostituiscono integralmente le precedenti, sono quelle sotto riportate.

Categoria ecologica

Percentuale teorica

Percentuale effettiva

200.000 - 400.000

Euro VI o trazione alternativa

5%

2,9695%

200.000 - 400.000

Euro V

3%

1,7817%

400.001 - 1.200.000

Euro VI o trazione alternativa

7%

4,1573%

400.001 - 1.200.000

Euro V

5%

2,9695%

1.200.001 - 2.500.000

Euro VI o trazione alternativa

9%

5,3451%

1.200.001 - 2.500.000

Euro V

7%

4,1573%

2.500.001 - 5.000.000

Euro VI o trazione alternativa

11%

6,5329%

2.500.001 - 5.000.000

Euro V

9%

5,3451%

> 5.000.000

Euro VI o trazione alternativa

13%

7,7206%

> 5.000.000

Euro V

11%

6,5329%

Si fa, infine, presente che i pagamenti dei pedaggi riparte dalla delibera in oggetto e che, quindi, il beneficio alle imprese è previsto per il prossimo mese di novembre. Si ritornerà sull’argomento qualora dovessero in-

tervenire novità. Copia della deliberazione e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

Pag. 41 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2023

(AdT)


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