Apinforma 19/2019

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 19 31 ottobre 2019

IN PRIMO PIANO CESSIONE ECOBONUS E SISMABONUS. Confapi FVG e le altre Associazioni unite per chiedere l’abrogazione

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 19 31 ottobre 2019

Sommario Cessione ecobonus e sismabonus LA NOSTRA POSIZIONE

8

Il Presidente Casasco per il rilancio dell’economia italiana

12

Audizione di Confapi nazionale sulla legge di bilancio 2020

14

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

19

Il decreto fiscale

20

Seconda rata di acconto

26

Denominazioni plurime

31

Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti per il 2019

32

Incentivi ulteriori per rottamazione veicoli industriali

39

LAVORO

CCNL logistica, trasporto e spedizione

40

SICUREZZA E AMBIENTE

Nuova circolare Albo Gestori Ambientali

41

ANAC, pubblicate due nuove rassegne

42

Manuale per operatori F-GAS

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Modalità soglia di anomalia (1a parte)

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Cessione ecobonus e sismabonus confapi fvg e le altre associazioni unite per chiedere l’abrogazione

Presso la sala Valduga della Camera di Commercio Pordenone - Udine nei giorni scorsi si è tenuto un incontro per chiedere l’abrogazione dell’art. 10 del Decreto Crescita riguardante la possibilità di cedere tramite uno sconto in fattura la detrazione relativa gli interventi di risparmio energetico e di messa in sicurezza antisismica degli edifici. L’iniziativa ha coinvolto i vertici regionali di Confapi FVG, Confartigianato, CNA, Legacoop e Confcooperative che hanno chiesto ai parlamentari del

Friuli Venezia Giulia l’abrogazione della norma perché estremamente dannosa per il sistema produttivo della filiera. Erano presenti i parlamentari Aurelia Bubisutti (Ln), Walter Rizzetto (Fdi), Luca Sut (M5S), Roberto Novelli (Fi), Tatiana Rojc (Pd), Renzo Tondo (Ar) e Debora Serracchiani (Pd) nonché i capigruppo in Consiglio regionale Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia), Mauro Bordin (Ln), Cristian Sergo (M5S), Sergio Bolzonello (Pd) e la consigliera Mariagrazia Santoro (Pd). La norma, come accennato, riconosce la possibilità, per i contribuenti che eseguono interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, invece di utilizzare direttamente la relativa detrazione nella dichiarazione dei redditi per versare meno imposte, di cederla al fornitore beneficiando immediatamente di uno sconto sul prezzo dell’intervento.

Questa opzione scarica sulle imprese appaltatrici dei lavori l’onere finanziario della detrazione perché potranno recuperarla in un arco temporale di cinque anni esclusivamente in compensazione. Questa procedura rischia di mettere in seria difficoltà tutto il tessuto produttivo delle PMI non attrezzate finanziariamente per supportare questa misura. Fi, Fdi, Lega e Pd hanno assicurato l’impegno per abrogare la norma, mentre il M5S ha anche ipotizzato il mantenimento della stessa con rimborso dello sconto alle imprese in tempi rapidissimi. Ai parlamentari è stato consegnato un documento nel quale sono state evidenziate le possibili ripercussioni negative sulle imprese che di seguito riportiamo.

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DECRETO CRESCITA ED ECOBONUS IN FATTURA

Premessa L’Agenzia delle entrate con provvedimento del 31 luglio 2019 ha reso operativa la cessione della detrazione per interventi energetici prevista dall’art. 10 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita). Si tratta della possibilità, per i contribuenti che eseguono interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, di cedere la detrazione a cui hanno titolo al proprio fornitore. Il contribuente che esegue gli interventi può, quindi, utilizzare direttamente la relativa detrazione oppure cederla al fornitore beneficiando immediatamente di uno sconto sul prezzo dell’intervento. Il fornitore viene poi rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24 in cinque quote annuali di pari importo. In alternativa al fornitore, è riconosciuta la possibilità di cedere la detrazione ai propri fornitori di beni e servizi. Gli interventi interessati riguardano la sostituzione di infissi e caldaie a condensazione, la messa in sicurezza antisismica e la riqualificazione dell’involucro dell’edificio. Non è consentito cedere il credito in argomento a banche o altri intermediari finanziari.

Osservazioni Considerata la struttura imprenditoriale delle MPMI dei settori interessati, costituita da migliaia di imprese con una capienza fiscale che esaurirebbe in pochi interventi la propria possibilità di “anticipare” al cliente lo sconto del 50% e l’onerosità dell’operazione di cessione del credito, crediamo che quanto previsto dall’art. 10 del D.L.

34/2019 sia estremamente dannoso per la salute delle nostre imprese. La norma produce infatti una importante potenziale distorsione del mercato e della concorrenza: soltanto i fornitori più strutturati e dotati di elevata capacità organizzativa e finanziaria saranno nella condizione di anticipare all’utente la liquidità necessaria ad integrare lo sconto, nonché di avere una sufficiente capienza fiscale per compensare il credito di imposta. La stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha del resto avuto modo di rendere nota la propria posizione di forte perplessità in relazione ai contenuti del provvedimento entrato in vigore il 30 giugno scorso. La formulazione vigente della disposizione produce, nella sostanza, l’effetto di escludere dal mercato molte micro e piccole imprese che, solo per una scarsa liquidità finanziaria, non saranno in grado di praticare lo sconto né di cedere il proprio credito ai fornitori. In pratica si scarica direttamente sull’impresa, quasi sempre di piccole dimensioni, che dovrebbe svolgere l’intervento, gran parte dell’onere finanziario derivante dal costo dell’intervento stesso. Le imprese, in buona sostanza, si troveranno nella spiacevole condizione di fare da banca ai propri clienti, riconoscendo da subito una riduzione sul prezzo pari al valore della detrazione, che però sarà recuperabile dall’impresa in un arco di cinque anni, andando a minare l’equilibrio finanziario aziendale. Si pongono in evidenza, in particolare, alcune criticità: 1. La norma genererà un aumento dei prezzi al consumo in quanto per permettere l’assorbimento della mancata attualizzazione del contributo riconosciuto ai clienti inevitabilmente vi sarà una lievitazione del prezzo finale del prodotto al consumatore. Lo Stato concede ai cittadini 10 anni di dilazione delle detrazioni, mentre impone alle imprese private di praticare lo sconto immediato senza la possibilità di richiedere al contribuente alcun corrispettivo per il finanziamento concesso. 2. La norma rischia altresì di alimentare una domanda che non potrà essere soddisfatta generando un problema di liquidità non facilmente superabile. Anche la prevista cessione del credito ai fornitori rischia di essere impraticabile poiché nessun fornitore si accollerà il credito, gli oneri finanziari e i relativi rischi dell’operazione: quasi nessuno ha capacità di assorbire il credito di imposta che gli verrebbe riversato dai propri clienti.

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3. Le detrazioni che matureranno in capo alle micro e piccole difficilmente saranno utilizzabili in compensazione in presenza di limitati debiti tributari e contributivi. La norma infatti determina un effetto di decrescita ‘a spirale’: se l’impresa non riesce a sostituire i lavori a cui deve rinunciare per incapienza, si riduce il fatturato e di conseguenza anche i versamenti per Iva e imposte dirette. Alcuni sconti effettuati negli anni precedenti potrebbero non essere compensati, determinando una perdita economica per l’impresa. Tale criticità si presenta anche per imprese nella fase finale del ciclo di vita, quando la riduzione fisiologica del volume d’affari riduce i versamenti all’Erario per compensare gli sconti degli anni precedenti. 4. Le imprese rinunceranno ad assumere nuovi lavori. Una micro impresa-tipo di cinque addetti appartenente alla filiera delle costruzioni, ad esempio, con una quota di fatturato sul mercato dell’ecobonus del 75% nell’arco di un quinquennio deve rinunciare al 58% lavori, in quanto a partire dal terzo anno gli sconti in fattura superano i 70 mila euro di versamenti all’erario. 5. La norma alimenterà una domanda che potrà essere soddisfatta solo dai grandi player a scapito delle numerosissime aziende di ridotte dimensioni. Le norme, nominalmente orientate alla ‘crescita’, non sostengono le piccole imprese private delle costruzioni - che a seguito della crisi del settore hanno già perso 238 mila occupati in cinque

anni pari al 17,0% in meno - e generano ulteriori spazi di rendita di posizione a grandi imprese pubbliche. 6. Un sesto elemento di criticità potrebbe essere legato all’ipotesi in cui, ammesso che ciò sia autorizzato, si addebitino in fattura gli oneri finanziari legati all’acquisizione da parte dell’impresa della detrazione. Trattandosi di oneri di natura finanziaria dovrebbero essere fatturati in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72. In questi casi l’art. 19 comma 5 dello stesso decreto prevede che ai contribuenti che nell’ambito della propria attività compiono sistematicamente operazioni con diritto alla detrazione ed esenti, la detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alle prime (pro - rata) applicando una percentuale di detrazione forfetaria a tutti gli acquisti senza distinzioni basate sull’effettivo utilizzo. Si ricorda a questo proposito che la saltuaria ma ripetuta effettuazione di operazioni esenti, rappresenta un’attività economica che obbliga l’utilizzo del pro - rata. In estrema sintesi l’impresa esecutrice dei lavori si potrebbe trovare nella condizione di dover riversare all’Erario parte dell’Iva a credito pagata su tutte le forniture dell’anno. 7. Una ulteriore criticità riguarda l’eventuale contestazione, anche parziale, da parte dell’Agenzia delle entrate della spettanza delle detrazioni in capo al committente dei lavori. Come deve essere regolato l’effetto

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a cascata che tale situazione riverserebbe sui fornitori o subfornitori che sono subentrati acquisendo la detrazione? Chi dovrebbe riversare le somme all’Erario e quale dovrebbe essere eventualmente la modalità di recupero delle stesse nei confronti degli altri interessati? O si pensa magari di fare certificare il credito da un professionista aumentando così i costi dell’operazione? 8. Non si deve dimenticare che le imprese fornitrici subiscono già, al momento del pagamento che deve essere effettuato esclusivamente con bonifico, una pesante ritenuta che da sola anticipa spesso l’intero carico impositivo che grava sul reddito dell’impresa. Sostanzialmente sono soggetti ad un prelievo anticipato già nel corso dell’anno. Ora la cessione della detrazione in argomento non può che aggravare pesantemente l’equilibrio finanziario dell’azienda, che oltre a vedersi decurtare in maniera significativa gli incassi delle proprie prestazioni, subiscono anche la beffa dell’ulteriore ritenuta sui bonifici. 9. Strettamente connesso al punto sopra è l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 che ha previsto nuovi adempimenti in capo agli imprenditori con l’istituzione del nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. Richiede che sia adottato un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di intercettare per tempo gli indizi di

crisi e di continuità aziendale. In questo quadro la gestione finanziaria dell’impresa assume una veste particolarmente importante, perché si deve dimostrare che l’impresa è in grado di far fronte ai propri impegni finanziari almeno per i successivi sei mesi. È evidente che la cessione della detrazione e il suo recupero in un arco temporale di cinque anni, può pregiudicare il rispetto di tale previsione.

Conclusioni Se il sistema delle incentivazioni fiscali era stato individuato come efficace provvedimento per rilanciare e sostenere l’economia del settore delle Costruzioni, nel suo complesso, che dal 2008 era precipitato in una recessione senza precedenti, l’attuale idea di un eco-bonus scontato direttamente in fattura a nostro avviso non si muove assolutamente nella medesima direzione. Ai parlamentari della Regione Friuli Venezia Giulia chiediamo quindi di rappresentare e garantire le nostre imprese, facendo in modo di ripristinare nel più breve tempo possibile una situazione di equilibrio e pari dignità e diritto per tutti gli operatori della filiera. Vi chiediamo dunque di farvi portavoce della nostra richiesta di abrogazione dell’art. 10 del Decreto Crescita, per tutti i motivi sopra elencati ed in ragione dalla fase di stallo che sta di fatto paralizzando interventi e investimenti da parte dell’utilizzatore finale.

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Il Presidente Casasco per il rilancio dell’economia italiana “senza ricerca non c’è innovazione, ma non c’è ricerca senza industria” Il Presidente di Confapi nazionale Maurizio Casasco è intervenuto a “Patto per la ricerca”, l’incontro organizzato alla Camera dei Deputati dal MIUR e dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti che ha posto l’attenzione sulla necessità di modificare il modo di fare economia in Italia per creare innovazione e sviluppo sostenibile. “Senza ricerca non c’è innovazione, ma non c’è ricerca senza industria - ha sottolineato il Presidente Casasco - Oggi l’Italia soffre la concorrenza di altri continenti e paesi più giovani e con sistemi di produzione, mercato del lavoro e relative tutele, completamente differenti dai nostri. Competere in velocità e volume di produzione appare impossibile: saranno sempre più veloci di noi. Ma, dalla nostra parte abbiamo la storia, la tradizione, l’abilità, la creatività per superare questo gap”. “Tuttavia - precisa Casasco - dobbiamo unire le nostre forze per innovare non solo i sistemi di produzione, come in parte si sta già facendo grazie agli incentivi e alle agevolazioni legate al Piano Impresa 4.0, ma soprattutto i nostri prodotti. Dobbiamo

tracciare un sentiero comune che ci permetta di lanciare brevetti e prodotti innovativi”. “A tal proposito, Confapi da sempre promuove la sinergia tra Università e i Centri di ricerca pubblici e privati e il mondo dell’industria: occorre che lo stretto legame con il mondo della ricerca si tramuti in un vero e proprio progetto industriale sistemico che nel nostro Paese manca da più di 30 anni” evidenzia Maurizio Casasco.

“Con l’Università Tor Vergata abbiamo creato un ContaminAction HUB – evidenzia Casasco – un ponte fra ricerca, università e mondo imprenditoriale e allo stesso tempo un centro di ricerca e sviluppo, di innovazione a disposizione delle piccole e medie industrie italiane. La filosofia dell’HUB, pressoché unica nel suo genere, è nel concetto di valorizzazione delle competenze: vale a dire la contaminazione virtuosa fra ambiti e settori apparentemente distanti e spinta alla circolazione delle idee. Da un lato, l’Università degli Studi di “Tor Vergata”, con 18 Dipartimenti, 1.800 tra professori e ricercatori, dall’altro Confapi, spina dorsale del sistema produttivo privato italiano, con 83 mila piccole e medie industrie e oltre 800 mila addetti”. “Abbiamo anche creato un nostro Digital Innovation Hub ‘Polo d’Innovazione PMI Italia’, con il compito di diffondere la cultura, la conoscenza e le tecnologie abilitanti di Industria 4.0, attraverso una serie di attività e servizi innovativi finalizzati alla trasformazione digitale delle imprese, al trasferimento tecnologico, all’innovazione e alla ricerca” conclude Maurizio Casasco.

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Audizione di Confapi nazionale sulla legge di bilancio 2020 confapi sulla finanziaria: “plastic tax un vero e proprio dazio interno” Confapi ha partecipato il 7 novembre 2019 all’audizione presso le Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato sulla Legge di Bilancio e anche grazie alla nostra azione la Plastic Tax è superata. Riportiamo di seguito il comunicato di Confapi e la memoria depositata agli atti in audizione. Comunicato Stampa Confapi sulla FINANZIARIA: “plastic tax un vero e proprio dazio interno” Roma, 7 novembre 2019 - È ancora il tema della plastic tax ad animare, questa sera, l’audizione in commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato di Confapi sulla prossima finanziaria. “È condivisibile che il Governo abbia previsto l’istituzione di uno specifico fondo per sostenere investimenti in sostenibilità ambientale tesi a favorire il pas-

saggio verso l’economia circolare. Tutto ciò però non deve essere vanificato con provvedimenti che vanno, in questo complicato momento storico, a penalizzare le nostre industrie”. È quanto dichiara la confederazione che raccoglie oltre 83 mila pmi private italiane. “Ci riferiamo - specifica la nota - alla cosiddetta plastic tax, un vero e proprio dazio ai prodotti nazionali. Il costo medio della materia prima per la produzione di imballaggi è di circa 1,20 euro/kg. La tassa di un euro/kg raddoppia quasi questo costo, tutto a danno di imprese che da tempo stanno investendo nella ricerca proprio in un’ottica di economia circolare. In Emilia Romagna, ad esempio le aziende che fanno parte della packaging valley subirebbero delle perdite di competitività così pesanti che per molte potrebbero tradursi in una vera e propria chiusura con conseguenze devastanti per una filiera di eccellenza del Made in Italy. Ma la tassa colpirebbe diversi settori: per esempio, un’azienda del settore agroalimentare con meno di 50 dipendenti, un fatturato di circa 10 milioni di euro e che acquista circa 160 tonnellate di imballaggio l’anno avrà un incremento di tasse di circa 160mila euro anche se utilizza solo film di polipropilene, materiale altamente riciclabile, per il confezionamento di prodotti da forno. “Sosteniamo da tempo - dichiara Confapi - che il

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Governo, in questo e in altri provvedimenti che vanno ad incidere così profondamente sulle attività delle imprese, dovrebbe condividere con le associazioni di categoria l’impatto delle proprie iniziative legislative, per definire insieme dei correttivi nell’interesse dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese”. Sugli altri aspetti della finanziaria, per Confapi è positiva l’istituzione del fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, anche se rimangono poco chiare le modalità su come verrà portato avanti il taglio del cuneo fiscale. Positivo anche il mantenimento dei fondi per l’industria 4.0, nonostante l’Italia sia ancora troppo indietro in merito alla spesa per ricerca e sviluppo. oOo Commissioni riunite V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e Commissione 5° (Bilancio) Audizione sul Disegno di Legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (A.S. 1586) Senato della Repubblica Roma, 7 novembre 2019 Confapi ringrazia il Presidente della Commissione 5° (Bilancio) del Senato della Repubblica Onorevole Daniele Pesco e il Presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati Onorevole Claudio Borghi per l’invito a partecipare all’odierna audizione in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni sulla Legge di Bilancio 2020. Prima di una sintetica analisi dei principali interventi che potrebbero avere una ricaduta, diretta o indiretta, sul sistema delle piccole e medie industrie private, vorremmo fare una breve premessa di merito. Gli ultimi dati sulla crescita del nostro Paese “dipingono”, anche per il prossimo anno, un quadro a tinte fosche con un preoccupante trend di crescita quasi pari allo zero. Sappiamo bene che la manovra che il Governo si appresta a varare ha pochi margini perché vincolata sia dall’Europa sia dagli impegni presi nella precedente Legge di bilancio e principalmente volti a sterilizzare le clausole di salvaguardia. Ma aspettiamo scelte coraggiose che possano crea-

re un clima favorevole alle imprese per crescere, svilupparsi e creare lavoro, il tutto in un organico e sistemico piano industriale che riguardi l’intero Paese e che sia proiettato negli anni a venire. Malgrado la bontà di singole misure e provvedimenti passati e presenti, non possiamo dire che il nostro sia un Paese attrattivo per fare impresa. Noi piccoli e medi industriali continuiamo a dire che la vera ricetta è molto semplice: la crescita la crea il lavoro, il lavoro lo crea l’industria, sempre che questa sia liberata da quegli eterni fardelli che ne minano la competitività: tra i primi, tax burden e burocrazia. Lo ribadiamo anche in questa sede, se si vuole dare un nuovo impulso al sistema economico produttivo, si deve pensare a sburocratizzare e alleggerire gli adempimenti burocratici a carico delle imprese. Le nostre industrie molto spesso svolgono una mole di lavoro per inserire dati che sono già in possesso dell’Amministrazione pubblica. Lo Stato molte volte già possiede tutti i dati per effettuare controlli sia di natura fiscale sia di natura amministrativa, per cui non possono essere le imprese a fungere da “dipendenti pubblici” e comunicare quelle informazioni che lo Stato dovrebbe utilizzare per i controlli e gli incroci. Ma entriamo nel merito del disegno di legge. Noi piccoli e medi industriali abbiamo abbracciato da tempo l’idea di un’economia sostenibile, che rovesci il paradigma produrre-consumare-buttare in quello produrre-consumare-riciclare, non solo per considerazioni che riguardano il futuro del nostro pianeta e dei nostri figli, ma anche perché in questo modello intravediamo potenzialità di crescita e di nuovi posti di lavoro. Quindi sicuramente è condivisibile che il Governo abbia previsto l’istituzione di uno specifico fondo, con l’obiettivo di sostenere investimenti in sostenibilità ambientale tesi a favorire il passaggio verso l’economia circolare. Tutto ciò però non deve essere vanificato con provvedimenti che vanno, in questo complicato momento storico, a penalizzare le nostre industrie.

Plastic Tax Ci riferiamo all’imposta sui consumi dei manufatti in plastica con singolo impiego (articolo 79), meglio nota come Plastic Tax. È questa una misura preoccupante perché ci appare una falsa partenza in tema di economia sostenibile. Sembrerebbe che mentre Trump mette i dazi ai prodotti esteri, noi li mettiamo a quelli nazionali. Il costo medio della materia prima per la produzione di imballaggi è di circa 1,20 euro/kg. La tas-

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sa di un euro/kg raddoppia quasi il costo. A questo si devono aggiungere i contributi da versare ai Consorzi di filiera (Conai, Corepla, Polieco) che in alcuni casi si raddoppiano per lo stesso materiale. La Tassa sulla Plastica si presenta come un’iniziativa separata rispetto al cosiddetto Green New Deal perché manca del tutto una politica di investimenti per il comparto della plastica, che da tempo sta investendo nella ricerca proprio in un’ottica di economia circolare. Le nostre imprese del settore stanno lavorando proprio per aumentare le frazioni di materie riciclate e riciclabili rispetto alle materie vergini e lo stanno facendo anche in termini di ricerca e sviluppo di nuovi materiali, di recuperabilità e riciclabilità. L’allarme che ci arriva dai nostri associati del settore è forte. In Emilia Romagna, le nostre aziende, che fanno parte della “packaging valley” emiliana, subirebbero delle perdite di competitività così pesanti che per molte potrebbero tradursi in una vera e propria chiusura con conseguenze devastanti per una filiera di eccellenza del Made in Italy. Per esempio, un’azienda del settore agroalimentare, con meno di 50 dipendenti ed un fatturato di circa 10 milioni di euro e che acquista circa 160 tonnellate di imballaggio l’anno, avrà un incremento di tasse di circa 160mila euro anche se utilizza solo film di polipropilene, materiale altamente riciclabile, per il confezionamento di prodotti da forno. Da anni molte aziende utilizzano solo polipropilene 100% senza accoppiamenti di carta o poliestere proprio per poter avere un imballo totalmente riciclabile. A tali costi, penalizzanti anche per il consumatore finale, va aggiunto l’effetto moltiplicatore dettato dalla marginalità che applicheranno i vari soggetti lungo la filiera quali grossisti, ristoratori e distributori. Inoltre, per effetto della plastic tax si correrebbe il rischio che le aziende sostituiscano gli imballaggi in polipropilene con la oramai obsoleta e per nulla ecologica carta+politene producendo tonnellate di rifiuto indifferenziato, con conseguenze esattamente opposte a quelle che si propone la norma. Infine, non bisogna dimenticare che le aziende, che hanno rapporti con la grande distribuzione, non hanno piena libertà di aumentare i prezzi a listino e pertanto, tutto il costo dell’imposta si tramuterebbe in un onere ad esclusivo carico aziendale. Poi non ci si lamenti se questa scelta, solo italiana, minando la competitività, potrà indurre le aziende alla delocalizzazione. Chiediamo pertanto la immediata cancellazione della norma.

Sosteniamo da tempo che il Governo, in questo e in altri provvedimenti che vanno ad incidere così profondamente sulle attività delle imprese, dovrebbe condividere con le associazioni di categoria l’impatto delle proprie iniziative legislative, per definire insieme dei correttivi nell’interesse dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese.

Cuneo fiscale Una delle misure principali contenute del testo del provvedimento è l’istituzione del fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (articolo 5) finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale con una dotazione di risorse pari a 3 miliardi per il 2020 e 5 miliardi di euro per il 2021. A parte lo stanziamento delle risorse, appare abbastanza strano che non ci siano altri dettagli di come avverrà il taglio. La riduzione del cuneo fiscale per lavoratori, e non dimentichiamoci delle imprese, è uno dei tasselli fondamentali per rendere nuovamente dinamico il mercato del lavoro. Riducendo il costo del lavoro, le imprese potranno offrire sul mercato prodotti e servizi a prezzi più competitivi rispetto ai concorrenti esteri e saranno anche più incentivate ad assumere. Si potrebbe partire dalla detassazione degli aumenti retributivi definiti a livello di contrattazione nazionale aziendale anche per legare le politiche alle esigenze dei territori. È questa una nostra proposta, a impatto zero sul bilancio dello Stato, che pensiamo possa essere concretamente attuata. Con tale misura si prevede infatti lo scorporo dell’aumento contrattuale rispetto al reddito imponibile che, nel triennio di vigenza del Ccnl, risulterà al netto di tasse e oneri. Seguendo tale percorso, il gettito annuale dell’Inps non subirebbe variazioni rispetto agli anni precedenti, gli aumenti andrebbero direttamente a beneficio dei lavoratori, crescerebbero i consumi, la domanda e il mercato interno che è ancora molto importante per le nostre industrie che avrebbero anche loro un alleggerimento del carico fiscale.

Deducibilità IMU Apprezziamo la previsione che anticipa, al 2022 la deducibilità integrale IMU con la conferma della progressività nel 2020 al 50%, che sale al 60% nel 2021. Da tempo però sosteniamo sia indispensabile una profonda rivisitazione dell’imposta che grava in maniera considerevole sul settore manifatturiero che, come si sa, necessita di strumentazioni importanti e di spazi molto ampi per l’esercizio dell’attività d’impresa, a differenza di aziende che spesso generano notevoli fatturati a fronte di beni

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strumentali e di spazi esigui. Oltre alla deducibilità dell’imposta, sarebbe necessario pertanto rimodularla prendendo come base di calcolo sia il fatturato sia il settore merceologico. Un altro intervento dovrebbe prevedere un’esenzione parziale dall’imposta per quei capannoni industriali che, a seguito di un ridimensionamento dell’attività d’impresa, non vengono più utilizzati nell’esercizio corrente.

Ace Guardiamo con favore alla reintroduzione dell’ACE (articolo 30) che abbiamo da sempre sostenuto e che riteniamo uno strumento efficace per ricapitalizzare le piccole e medie industrie anche se la percentuale individuata è marginale rispetto a quella originariamente prevista nel 2011. A nostro avviso, l’agevolazione dovrebbe prevedere un rendimento nozionale riconosciuto sul capitale immesso nell’impresa di diversa entità a seconda della dimensione aziendale, premiando il capitale investito dalla piccola e media industria dove l’investimento ha evidentemente un costo marginale superiore.

Lavoro Sicuramente il rifinanziamento degli incentivi per la crescita occupazionale al Sud è apprezzabile, lamentiamo però l’assenza di un piano strategico più articolato in materia di lavoro. Nel nostro Paese registriamo un tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti d’Europa e, nelle nostre industrie, il ricambio generazionale è frenato da politiche che non agevolano la fuoriuscita dal mercato del lavoro e il contemporaneo ingresso di nuove risorse. Nonostante tassi di disoccupazione così elevati non riusciamo a coprire i fabbisogni di manodopera e di tecnici specializzati nelle nostre aziende manufatturiere.

Formazione e nuove skill professionali Una delle più efficaci misure di contrasto alla perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero, causata dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale, è sicuramente la formazione continua rivolta soprattutto alla fascia degli over 40, i quali dovranno lavorare per almeno altri venti anni con un deficit di conoscenze che invece le trasformazioni del mercato del lavoro richiedono già oggi. Sono infatti queste carenze che mettono maggiormente a rischio i posti di lavoro e costituiscono un fattore di possibile decremento della produttività. Auspichiamo quindi misure che facilitino politiche di riqualificazione dei lavoratori attraverso dei percorsi di formazione specifica che consentano di

arricchire le skills di questi ultimi. Anche i Fondi di formazione interprofessionale, selezionati quelli veramente qualificati, dovrebbero essere gli attori principali per aiutare e spingere le imprese a reggere la competitività e permettere all’industria Italiana di rimanere la seconda manifattura d’Europa.

R&S Condividiamo la previsione che istituisce un’apposita Agenzia per coordinare i fondi tesi ad incentivare le attività di ricerca e sviluppo anche alla luce degli ultimi dati scoraggianti relativi agli investimenti nel settore. Come ha certificato di recente Eurostat, ci posizioniamo in Europa al 9° posto in termini di spesa pro capite, corrispondente ad un investimento di appena 385 euro per ogni residente. Si pensi che in Austria la spesa pro capite è di 1.331 euro, in Germania di 1.200 euro e in Lussemburgo di 1.176 euro. La spesa in ricerca e sviluppo di Berlino l’anno sorso è stata pari a poco più di 99 miliardi di euro. La Francia ne spende 50 e l’Italia meno della metà, solo 23,3 miliardi, nonostante abbia più o meno lo stesso numero di abitanti della Francia. Quindi è evidente la necessità di uno sforzo concreto per poterci collocare alla pari degli altri competitors europei. Noi di Confapi qualcosa stiamo facendo, abbiamo creato con un ContaminAction Hub con l’Università di Tor Vergata, uno spazio fisico e virtuale dove aziende e ricercatori collaborano alla ricerca di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e processi avvalendosi di ricercatori universitari qualificati con la prospettiva ultima di realizzare nuovi brevetti. La filosofia della neocostituita società, pressoché unica nel suo genere, è incardinata nel concetto di valorizzazione delle competenze, contaminazione virtuosa fra ambiti e settori apparentemente distanti e spinta alla circolazione delle idee.

Edilizia Apprezziamo la proroga anche per il 2020 delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica (articolo 19). Sosteniamo che tali misure debbano essere l’apripista per interventi più strutturali che riguardino il settore dell’edilizia. È questo un settore fondamentale, strategico per il rilancio di qualunque economia e quindi bisogna facilitare sia l’ammodernamento sia l’efficientamento dell’intero sistema infrastrutturale ed anche del patrimonio immobiliare del Paese. Sotto altro aspetto, al fine di migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale, diviene fondamentale la manutenzione e la

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pulizia di questi ultimi. Vista anche la difficoltà ad individuare risorse per finanziare opere di bonifica, proponiamo di compensare i costi delle attività inerenti alla sistemazione dei corsi d’acqua attraverso la cessione dei materiali legnosi estratti. Per far ciò è però necessario equiparare le biomasse legnose estratte, ottenute da questi lavori di bonifica, a quelle previste dal Decreto ministeriale del 2 marzo 2010.

Incentivi 4.0 Con favore rileviamo che sono stati confermati le agevolazioni e gli incentivi legati al piano Industria 4.0 ivi compresi il credito d’imposta per la formazione 4.0 e soprattutto il super ammortamento per beni strumentali nuovi. La maggior parte delle nostre imprese sono manifatturiere e devono investire oggi, per fronteggiare la competizione, anche in impianti e macchinari rientranti

in questo tipo di ammortamento. Aver confermato la misura gioverà sicuramente ad un rilancio degli investimenti puntando sull’ammodernamento strutturale delle imprese. Rileviamo che è stato inserito un ulteriore incentivo dedicato alle Pmi che investono nella transizione ecologica e in linea con i principi dell’economia circolare. Visto l’attualità del tema, ci aspettavamo che il credito d’imposta previsto fosse in percentuale più sostanzioso rispetto al 10% previsto, anche se apprendiamo dal Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli che verrà varato a breve un progetto per introdurre delle agevolazioni con aliquote tripartite per tale tipo di investimenti. Riteniamo che le proposte e le osservazioni formulate possano contribuire a stimolare l’apertura di una stagione di riforme che ci consentano di competere, di crescere e di non perdere il confronto con gli altri Paesi.

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Versamenti in conto futuro aumento di capitale i profili di diritto societario

a cura dello Studio Legale Colla Di Piazza Nel corso della “vita” di una società, accade frequentemente che i soci effettuino versamenti (talvolta anche ingenti) a favore della stessa. Nell’ambito di tali versamenti è opportuno distinguere: (i) i versamenti riconducibili ai conferimenti di capitale in senso tecnico (effettuati in sede di aumento del capitale sociale oltreché al momento della costituzione); (ii) i versamenti qualificabili come “finanziamenti soci”, soggetti all’obbligo di rimborso (che tuttavia, in determinate fattispecie, è postergato rispetto al rimborso dei crediti verso soggetti diversi dai soci); e (iii) versamenti di diversa natura, “fuori capitale”, identificabili come apporti di risorse finanziarie che incrementano il patrimonio netto senza variazioni del capitale sociale nominale. All’interno di quest’ultima categoria sono compresi i versamenti “in conto futuro aumento capitale”, ossia erogazioni alla società, da parte dei soci, funzionali all’esecuzione di un aumento di capitale non ancora deliberato (i.e. futuro) ma verosimilmente programmato. Tali tipi di versamenti vanno a costituire una riserva “personalizzata” o “targata”, in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che hanno effettuato i relativi apporti (cosa che non avviene, per esempio, per i versamenti a fondo perduto, la cui posta di patrimonio netto correlata è imputabile a tutti i soci, in base alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale). Di qui l’assoluta im-

portanza, nell’ambito di tali versamenti, di dettagliare nel modo corretto la natura di ogni singola disposizione a favore della società, onde evitare di attribuire, indirettamente, patrimonio personale anche agli altri soci e di non poterne pretendere il relativo rimborso. Ma cosa succede agli importi versati in conto di futuro aumento di capitale se non viene deliberato alcun aumento di capitale entro il termine programmato o, in assenza di tale programmazione, entro un termine da considerarsi ragionevole? Il socio può pretendere il relativo rimborso? In detta situazione, non essendosi verificata la condizione per la quale è stato effettuato il versamento, in capo alla società sorge un obbligo di restituzione del corrispondente importo (salvo che il socio erogante intenda mutarne la destinazione, con una manifestazione espressa di volontà). Tuttavia, non pochi hanno sostenuto che in relazione a tale obbligo di rimborso si debba applicare la postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ai sensi dell’art. 2467 cod. civ. Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione (con sentenza n. 31186 del 3 dicembre 2018), la quale ha statuito che, in virtù della mera provvisorietà dell’apporto (conseguita al mancato perfezionamento dell’aumento di capitale programmato) le erogazioni in conto futuro aumento di capitale non possono essere attratte dalla regola della postergazione. Conseguentemente, in assenza di una delibera di aumento di capitale entro il termine (programmato o “ragionevole” che sia) il socio avrà diritto di richiedere alla società l’immediato rimborso di quanto versato a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale. È infine evidente che per escludere ogni contestazione circa la correttezza del rimborso, assume non poca rilevanza la precisa individuazione (in fase di versamento) del termine entro il quale l’aumento programmato deve essere deliberato. Diversamente bisognerà rimettersi all’incerto criterio della “ragionevolezza” del termine per valutare la legittimità dell’eventuale rimborso.

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Il decreto fiscale

provvedimento collegato alla manovra per il 2020 Premessa È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 avente ad oggetto l’anticipazione di alcune disposizioni legate alla manovra per il 2020. Diversi interventi di natura fiscale hanno un impatto significativo sulla gestione amministrativa delle imprese. Di seguito in sintesi i provvedimenti di maggiore interesse, riservandoci di ritornate su singoli argomenti in successivi articoli di approfondimento.

Accollo debito d’imposta altrui e compensazione (art. 1) L’accollo del debito d’imposta altrui ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge 212/2000 non consente all’accollante di compensare le somme dovute all’erario con propri crediti. Si deve quindi procedere al pagamento secondo le modalità ordinarie senza possibilità di compensazione, pena il disconoscimento del versamento e l’irrogazione delle relative sanzioni. Con gli atti di recupero dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi, da notificare entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24 sono irrogate: - all’accollante le sanzioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 471/97: a) comma 4, pari al 30% del credito utilizzato; b) comma 5, dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente; - all’accollato la sanzione del 30% dell’importo non versato ex art. 13 comma 1 dello stesso decreto. Accollante e accollato rispondo solidalmente delle imposte e degli interessi. Uno specifico provvedimento delle Entrate individuerà le modalità operative da seguire.

Cessazione partite Iva e compensazione (art. 2) Esclusa la possibilità di utilizzare crediti in compensazione nel caso in cui sia notificato un provvedimento di: - cessazione della partita Iva, a prescindere dalla natura del credito vantato e opera fino a quando la stessa rimane cessata; - esclusione della partita Iva dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni comunitarie (VIES). Ancorché sia preclusa la compensazione, è comunque possibile richiedere a rimborso i crediti o riportarli nella dichiarazione successiva.

Compensazione crediti tributari (art. 3) Per i crediti Irpef, Ires e Irap collegati a dichiarazioni annuali, conformemente a quanto previsto per l’Iva, la compensazione tramite F24 per importi superiori a 5.000 euro annui potrà essere eseguita solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Queste nuove disposizioni riguardano esclusivamente i crediti maturati a decorrere dal 2019. Conseguentemente i crediti 2019 potranno essere utilizzati in compensazione non più dal 1° gennaio 2020, ma solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione. L’Agenzia delle entrate può sospendere fino a 30 giorni le compensazioni dei contribuenti “a rischio” per finalità di controllo. A questo proposito qualora i crediti indicati nel modello F24 risultino non utilizzabili: - l’Agenzia delle entrate comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24; - irroga una sanzione di 1.000 euro per ogni modello F24 non eseguito senza possibilità di applicare il cumulo giuridico. Questa nuova previsione sanzionatoria sarà applicabile a decorrere dai modelli F24 presentati dal mese di marzo 2020.

Ritenute appalti (art. 4 commi 1 e 2) Nei contratti di appalto e sub appalto il commit-

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tente sostituto d’imposta che affida i lavori ad un’impresa, è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o servizio. Si ripristina la responsabilità solidale nei contratti di appalto anche per quanto riguarda le ritenute fiscali con un pesante aggravio burocratico. L’obbligo riguarda le retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera. La somma necessaria al versamento delle ritenute dovrà essere messa a disposizione dell’impresa committente da parte dell’impresa esecutrice dei lavori oppure, in alternativa, può essere scontata dai corrispettivi dovuti e già maturati. L’impresa appaltatrice deve quindi versare all’impresa committente, almeno 5 giorni prima la scadenza dei versamenti, l’importo delle ritenute applicare sulle retribuzioni e versarle in uno specifico conto corrente. Le somme così ricevute devono essere versate, in luogo del datore di lavoro che ha effettuato le ritenute, dall’impresa committente tramite F24 riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito e senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti. Oltre a questa alchimia, è richiesto che l’impresa appaltatrice almeno 5 giorni prima la scadenza del versamento tramite PEC, comunichi all’impresa committente: - l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’appalto, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun soggetto, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alla specifica prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali; - i dati utili alla compilazione del modello F24 da parte del committente; - i dati identificativi del bonifico. Se l’impresa appaltatrice ha maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente, può richiedere di compensare quanto dovuto per il versamento delle ritenute. Le imprese committenti sono responsabili del versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici: - entro il limite delle somme dei bonifici ricevuti nei termini previsti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici e non corrisposti alla stessa data; - integralmente nel caso in cui non abbiano comunicato all’impresa appaltatrice gli estremi del c/c su cui versare la provvista o abbiano

eseguito pagamenti a favore di imprese affidatarie inadempienti. Se le imprese appaltatrici: - non trasmettono i dati richiesti; - non versano la provvista per i versamenti; - non richiedono al committente di compensare quanto necessario al versamento ovvero chiedono di compensare con crediti inesistenti o non esigibili; il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme dovuta al pagamento delle ritenute, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle entrate. Il committente che effettua il pagamento delle ritenute dell’appaltatore, deve dare comunicazione a quest’ultimo tramite PEC entro 5 giorni. Le imprese appaltatrici possono effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per il versamento della provvista ed allegando una certificazione, corrispondente ad una sorta di DURC fiscale, dei seguenti requisiti: - essere in attività da almeno 5 anni ovvero aver eseguito nei 2 anni precedenti versamenti registrati nel conto fiscale per un ammontare superiore a 2 milioni di euro; - assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per non siano stati accordati provvedimenti di sospensione. Le modalità di rilascio del c.d. DURC fiscale saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate e sarà riferito all’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza. Le imprese appaltatrici o affidatarie non possono avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative ai contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti impegnati nell’opera o appalto e per l’intera durata degli stessi.

Reverse charge somministrazione manodopera (art. 4 commi 3 e 4) Per i contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, utilizzando beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili, si rende applicabile il reverse charge. Si tratta quindi di un’estensione del regime di inversione contabile riservato ai contratti dove l’apporto di manodopera risulta essere rilevante

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rispetto al totale della prestazione. È stata quindi inserita la nuova lett. a-quinquies) al comma 6 dell’art. 17 del DPR 633/72. Questa norma, soggetta all’autorizzazione del Consiglio Europeo non sarà applicabile alle operazioni interessate allo split payment.

nella loro interezza, quindi anche con i dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni, fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. L’estensione è funzionale ai controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.

Prevenzione frodi nel settore dei carburanti (art. 6)

Fattura elettronica e Sistema Tessera Sanitaria (art. 15)

Per i carburanti per motori o combustibili introdotti in un deposito fiscale, l’immissione in consumo dal deposito fiscale viene subordinato al versamento dell’Iva con il modello F24, senza possibilità di compensazione. Tale regola può essere derogata solo alla presenza di soggetti che presentano specifici indici di affidabilità e prestino idonea garanzia. Introdotto anche il divieto di utilizzo della dichiarazione d’intento per gli acquisti o importazioni di benzina o gasolio e destinati ad essere utilizzati come carburanti. Tale divieto non opera per gli autotrasportatori che acquistano il carburante presso un deposito commerciale.

Le fatture che devono essere inviate al Sistema Tessera Sanitaria anche per il 2020 non potranno essere emesse in modalità elettronica. Gli stessi soggetti possono adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate tramite l’invio dei corrispettivi giornalieri al STS.

Accisa su gasolio commerciale (art. 8) Ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, a partire dal 1° gennaio 2020, è stato introdotto un rapporto minimo Km percorsi/litri consumati di 1/1, al disotto del quale l’Agenzia delle Dogane non rimborserà il beneficio.

Acquisto comunitario di veicoli usati (art. 9) L’Agenzia delle entrate prima di immatricolare un veicolo usato di provenienza comunitaria è tenuta a verificare il corretto versamento dell’Iva tramite il modello F24 ELIDE. Tale verifica sarà estesa anche ai soggetti privati che acquistano mezzi usati in ambito comunitario.

Trust (art. 13) Per i Trust trasparenti, per i quali i soggetti beneficiari sono individuati, l’art. 73 comma 2 del TUIR dispone che i redditi sono imputati ai beneficiari in ogni caso, indipendentemente dall’effettiva percezione. Questa previsione è stata estesa anche ai percipienti residenti non trasparenti di Trust esteri.

Dati fatture elettroniche (art. 14) I file delle fatture elettroniche sono memorizzati

Dichiarazioni precompilate (art. 16) Dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva le bozze: - dei registri iva; - delle liquidazioni iva periodiche. Dall’anno successivo anche la bozza della dichiarazione Iva annuale.

Bollo fatture elettroniche (art. 17) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate comunicherà telematicamente l’imposta da versare, la sanzione e gli interessi dovuti. Se il contribuente non versa il dovuto entro 30 giorni l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Utilizzo del contante (art. 18) Ridotto l’attuale limite di utilizzo del denaro contante (inferiore a 3.000 euro) che passerà a 2.000 euro dal 1° gennaio 2020 e a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.

Lotteria corrispettivi (art. 19 comma 1, lett. a) e 20) Riproposta per l’ennesima volta la lotteria nazionale dei corrispettivi riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia. Al momento dell’acquisto si dovrà comunicare all’esercente il proprio codice fiscale che a sua volta sarà comunicato alle Entrate. Le modalità di adesione saranno definite da futuri provvedimenti.

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Premi “cashless” (art. 19 comma 1 lett. b) Per incentivare l’utilizzo delle carte elettroniche saranno istituiti premi speciali da attribuire in aggiunta alla lotteria di cui sopra riservati a coloro che effettueranno le transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico. Le modalità di attuazione saranno definite da futuri provvedimenti.

Credito d’imposta pagamenti elettronici (art. 22) Introdotto un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito o prepagate a favore degli esercenti. A condizione però che questi ultimi non superino 400.000 euro di ricavi. Le modalità di attuazione saranno definite da futuri provvedimenti.

Mancata accettazione carta di credito (art. 23) Tutti i soggetti esercenti attività economiche, compresi i professionisti, sono obbligati ad accettare pagamenti tramite almeno una carta di debito o credito. Dal 1° luglio 2020 è prevista l’irrogazione di una specifica sanzione in caso di mancata accettazione di un pagamento elettronico, a prescindere dall’importo dovuto. La sanzione sarà pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione.

Assoggettamento a Iva (art. 32) Al fine di adeguarsi al dettato della Corte di Giustizia UE C-449/17, è stato specificato che l’insegnamento della guida automobilistica per l’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, sarà assoggettate ad Iva dal 1° gennaio 2020. Andrà chiarito il trattamento Iva da riservare alle patenti di categoria diversa quali AM, A, C, D, ecc. Sono fatti salvi i comportamenti seguiti fino al 31 dicembre 2019. Dal 1° luglio 2020 inoltre queste prestazioni saranno certificate esclusivamente tramite fattura, venendo meno la possibilità di utilizzare lo scontrino o ricevuta fiscale.

Compartecipazione gettito erariale (art. 34) Prorogata fino al 2021 la compartecipazione al gettito accertato a favore di Comuni che partecipano all’attività di accertamento nella misura pari al 100% delle somme relative a tributi statali riscossi e delle sanzioni.

Riapertura termini Rottamazione Ter (art. 37) La scadenza per il pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018 è stata prorogata al 30 novembre 2019 in luogo del 31 luglio 2019.

Inasprimento pene per reati tributari (art. 39) Inasprite le pene detentive relative a reati tributari riguardanti le imposte dirette e l’Iva. Le nuove sanzioni sono rimodulate come di seguito. La dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punita con la reclusione da 4 a 8 anni (in luogo da 1,6 a 6 anni); la pena è attenuata se l’ammontare della violazione è inferiore a 100.000 euro. In caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è prevista la detenzione da 3 a 8 anni (in luogo da 1,6 a 6 anni). Per la dichiarazione dei redditi e Iva infedele, indicando cioè elementi attivi inferiori o elementi passivi inesistenti, si prevede la reclusione da 2 a 5 anni (in luogo da 1 a 3 anni) quando l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore a 2 milioni di euro o al 10% degli elementi attivi. La mancata presentazione delle dichiarazioni, quando l’imposta evasa risulta maggiore a 50.000 euro per singola imposta viene punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in luogo da 1,6 a 4 anni). La stessa pena di cui all’ultimo punto è prevista anche per i sostituti d’imposta che non presentano il modello 770 qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore 50.000 euro. Per l’occultamento o distruzione di documenti contabili la pena va da 3 a 7 anni (in luogo da 1,6 a 6 anni). Abbassate le soglie di punibilità per i mancati versamenti di ritenute e Iva, passando da 150.000 a 100.000 euro per le ritenute e da 250.000 a 150.000 euro per l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. Per le violazioni superiori a 100.000 euro è stata prevista anche la confisca dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti essere titolare, anche attraverso interposta persona, in valore sproporzionato rispetto al reddito prodotto. Il nuovo regime sanzionatorio è in vigore dal 27 ottobre 2019, data di pubblicazione del decreto.

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Dispositivo antiabbandono (art. 52)

Modifica acconti d’imposta (art. 58)

Per il 2019 e il 2020 introdotto un contributo per l’acquisto del dispositivo antiabbandono collegati a seggiolini per il trasporto in auto di bambini. Il contributo per ogni dispositivo è di 30 euro riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Dalla data di decorrenza del decreto, quindi dal 27 ottobre 2019, per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA, l’acconto Irpef, Ires e Irap è versato in due rate di pari importo (50%). Questa disposizione è applicabile anche ai soci, associati, collaboratori familiari, e società trasparenti ex artt. 115 e 116 del TUIR. Per l’acconto 2019 è fatto salvo quanto già versato con la prima rata (40%) e conseguentemente il secondo acconto sarà pari al 50%, con un versamento di acconti complessivi per l’anno del 90% (40 + 50%). Rimane valida la possibilità di utilizzare il metodo previsionale. (PZ)

Rottamazione veicoli industriali (art. 53) Previsti incentivi per la rottamazione dei veicoli pesanti fino a euro 4 e contestuale acquisizione di mezzi euro 6. Per un approfondimento di veda lo specifico articolo in questo numero di Apinforma.

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Seconda rata di acconto per i soggetti isa ridotto il versamento

Premessa Il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte relative al 2019. Le imposte interessate al versamento sono: Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, IVIE, IVAFE, maggiorazione Ires società di comodo e imposta sostitutiva dei contribuenti minimi e forfetari. L’articolo 58 del Decreto Fiscale (si veda l’articolo che precede) ha introdotto un’importante novità per gli acconti, prevedendo un doppio binario. Per i soggetti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), infatti, la seconda rata sarà del 50% mentre per gli altri contribuenti la percentuale rimane invariata nella misura del 60%. La base di calcolo dell’acconto è rimasta ferma al 100% delle imposte dovute per l’anno precedente e tale percentuale vale per l’Irpef, l’Ires e l’Irap. È sempre consentito utilizzare oltre al metodo storico, parametrato alle imposte dell’anno precedente, anche il metodo previsionale, basato sulla presunzione di reddito dell’anno in corso. Si evidenzia che in caso di previsione errata saranno applicabili le sanzioni per insufficiente versamento.

Le nuove regole Come accennato l’art. 58 del Decreto Fiscale ha previsto, per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA con ricavi e compensi inferiori a 5.164.569 euro, che l’acconto Irpef, Ires e Irap, deve essere versato in due rate di pari importo pari al 50% dell’acconto dovuto. Questa disposizione è applicabile anche ai soci, associati, collaboratori familiari e società trasparenti ex artt. 115 e 116 del TUIR. Con riferimento all’acconto dovuto per il 2019, la norma fa salvi i versamenti già eseguiti, senza

quindi necessità di conguagli sul secondo acconto. Questo significa che si potrà versare il secondo acconto nella nuova misura prevista del 50% realizzando per l’anno in corso versamenti complessivi di acconti pari al 90% (40 + 50%). Rimane valida la possibilità di utilizzare il metodo previsionale. La norma prevede l’entrata in vigore immediata della disposizione, vale a dire dal 27 ottobre 2019, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. Avendo escluso in maniera esplicita il divieto di conguaglio del primo acconto, di fatto per l’anno in corso l’acconto complessivo sarà pari al 90%. L’intento del legislatore è quello di diminuire quantitativamente gli acconti versati nel 2019 e incrementare il saldo previsto per il 2020, facendo in questo modo slittare 1,46 miliardi di euro nel bilancio del prossimo anno. Si sottolinea che questa nuova percentuale riguarda esclusivamente i soggetti interessati all’applicazione degli ISA mentre per tutti gli altri contribuenti, compresi i soggetti privati, l’acconto rimane ancorato alle canoniche percentuali del 40 e 60%. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93 del 12 novembre ha esteso l’applicabilità delle nuove misure di acconto anche alla cedolare secca sugli affitti, all’IVIE, all’IVAFE, ai contribuenti minimi e forfettari.

IRPEF L’acconto è pari al 100% del tributo relativo al periodo d’imposta precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute alla fonte. Il dato da considerare al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto, è l’importo di rigo RN 34, campo 4 “Differenza” del modello Unico 2019. Nell’ipotesi in cui si sia provveduto al ricalcolo dell’acconto, il dato da considerare sarà il campo 4 di rigo RN61. Qualora l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente: - non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto; - supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del suo ammontare. L’acconto così determinato deve essere versato: - in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52;

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- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52. A questo punto entrano in campo le nuove regole secondo le quali per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2019, la seconda entro il 2 dicembre 2019 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, è stata versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2019, la seconda entro il 2 dicembre 2019 nella restante misura del 50%. Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 4034 - Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2019.

IRES Anche l’acconto relativo all’Ires, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve essere determinato nella misura del 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. Qualora l’ammontare d’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta precedente risulti: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto per il periodo d’imposta 2019 non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 2 dicembre 2019 ovvero entro l’undicesimo mese dell’esercizio nella misura del 90% per i soggetti ISA e del 100% per gli altri soggetti; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Anche per questi contribuenti le nuove regole modificano le percentuali di versamento a seconda si tratti di soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, in questi casi la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2019, la seconda entro il 2 dicembre 2019 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, è stata versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2019, la seconda entro il 2 dicembre 2019 nella restante misura del 50%. Il rigo da considerate al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto è l’RN 17 di Unico 2019 SC o l’RN 28 di Unico 2019 ENC. Il versamento deve essere eseguito esclusivamen-

te tramite modello F24 telematico indicando il codice tributo 2002 - Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2019. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono barrare l’apposita casella, posta in alto a destra del modello F24, e indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati.

IRAP L’acconto Irap deve essere effettuato seguendo le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Per i contribuenti che utilizzano il metodo storico l’acconto sarà determinato secondo le modalità di seguito indicate. Persone fisiche, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il 2018 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 non è dovuto acconto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Come visto in precedenza con le nuove regole i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2019, la seconda entro il 2 dicembre 2019 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, è stata versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2019, la seconda entro il 2 dicembre 2019 nella restante misura del 50%. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2019. Società personali e soggetti equiparati, se l’ammontare d’imposta dovuta per l’anno 2018 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52, l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2019, la seconda entro il 2 dicembre 2019 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA

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la prima rata, pari al 40%, è stata versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2019, la seconda entro il 2 dicembre 2019 nella restante misura del 50%. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2019. Società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, in questo caso il periodo d’imposta può anche non coincidere con l’anno solare, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il periodo precedente è: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 2 dicembre 2019; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2019, la seconda entro il 2 dicembre 2019 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, è stata versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2019, la seconda entro il 2 dicembre 2019 nella restante misura del 50%. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2019. Il versamento in tutti i casi deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2019.

Rideterminazione degli acconti In particolari casi specificatamente previsti dalla norma, si rende necessario ricalcolare gli acconti determinati con il metodo storico. I casi sono di seguito indicati. - Distributori carburanti, la deduzione forfettaria riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti non deve essere considerata per il calcolo dell’acconto con il metodo storico. - Noleggio occasionale imbarcazioni in questi casi l’acconto deve essere calcolato includendo gli imponibili che nell’esercizio precedente sono stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%. - Liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive.

Per i maxi e iper ammortamenti per il versamento degli acconti riferiti al 2019 non è necessario rifare il calcolo dell’imposta 2018.

Calcolo dell’acconto con il metodo previsionale Oltre al criterio del metodo storico sopra descritto, è possibile determinare l’acconto in base all’ammontare del tributo presumibilmente dovuto per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. In questo caso il contribuente, qualora ritenga che l’imposta dovuta per il periodo in corso sia inferiore rispetto all’anno precedente, può: - eseguire un versamento d’acconto inferiore a quello dovuto, calcolandone l’importo in funzione della minore imposta dovuta; - non effettuare alcun versamento, qualora ritenga di non dover versare alcuna imposta per il periodo d’imposta in corso. La scelta del metodo riguarda la singola imposta, pertanto lo stesso contribuente potrà utilizzare il metodo storico per l’Irap e quello previsionale per l’Ires o viceversa. L’acconto da versare, a consuntivo dovrà corrispondere almeno alle percentuali di acconto previste per l’anno in corso. Se si utilizza il metodo previsionale, è necessario procedere con la massima cautela perché l’eventuale minor versamento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa e il versamento degli interessi.

Consolidato e trasparenza L’articolo 6 del decreto 9 giugno 2004, relativo alle modalità attuative del consolidato nazionale, ha trasferito sul soggetto consolidante gli obblighi di versamento degli acconti. La disciplina transitoria contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 344/2003, prevede che in caso di versamento degli acconti con il metodo previsionale, ciascun partecipante alla tassazione di gruppo, deve determinare il dovuto senza considerare l’opzione per il consolidato. In pratica se l’opzione è già stata esercitata, il versamento farà capo alla consolidante, la quale dovrà considerare come imposta del periodo precedente, la sommatoria di quella indicata nelle dichiarazioni dalle società stesse. Per quanto riguarda il regime della trasparenza, per il primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata. Se si sceglie il metodo previsionale, si dovrà considerare l’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione.

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Gli acconti versati dalla società trasparente saranno poi scomputati dai soci, in base alle rispettive percentuali di partecipazione agli utili. Per quanto riguarda i soci della società trasparente, potranno prendere in considerazione gli effetti della trasparenza, come ad esempio l’imputazione delle perdite della società controllata.

Cedolare secca I contribuenti che nel 2018 hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione di fabbricati ad uso abitativo “cedolare secca” sono tenuti al versamento del relativo acconto. L’acconto per la cedolare secca è unitario, vale a dire che si rende necessario sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento. Ricordiamo che la cedolare secca prevede due aliquote: - 10% per i contratti a canone concordato; - 21% per i contratti a canone libero. Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo d’imposta non è stato assoggettato a tassazione. In questi casi è possibile ricorrere al metodo previsionale in considerazione del fatto che nell’anno successivo i redditi da locazione di tali immobili non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef. Qualora nel 2019 si utilizzi la cedolare secca solo per una parte dell’anno, per il calcolo dell’acconto Irpef non si deve considerare il reddito fondiario dei relativi immobili nella corrispondente parte del 2019. In caso di fuoriuscita dalla cedolare secca nel 2019, non è richiesto il versamento dell’acconto Irpef, mentre l’acconto della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale. La percentuale dell’acconto della cedolare secca è del 95%, considerando l’importo di rigo LC1 colonna 5 “Differenza”, utilizzando le solite regole previste per l’Irpef, vale a dire che se l’imposta sostitutiva: - è pari o inferiore a € 51,65 non si versa l’acconto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 271,07 l’acconto, pari al 95%, è dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019; - superiore a € 271,07 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% dell’95%. Il versamento deve essere fatto tramite il model-

lo F24 utilizzando il codice tributo 1841 - Acconto cedolare secca - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2019. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93 del 12 novembre ha esteso l’applicabilità delle nuove misure di acconto anche alla cedolare secca sugli affitti.

Acconto IVIE e IVAFE Il versamento dell’acconto dell’imposta IVIE e IVAFE deve essere effettuato se l’importo di rigo RW, campo 15, per l’IVAFE, ovvero, campo 17 per l’IVIE del modello Unico 2019 è pari o superiore a € 51.65 ed il versamento deve essere effettuato: - in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 se detto importo non supera € 257,52; - in due rate, la prima del 40% e la seconda entro il prossimo 2 dicembre 2019, se l’importo è superiore a € 257,52. I codici tributo per IVIE e IVAFE sono rispettivamente: - 4045 - Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero - IVIE; - 4048 - Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie estere - IVAFE. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93 del 12 novembre ha esteso l’applicabilità delle nuove misure di acconto anche all’IVIE e IVAFE.

Società di comodo Con riferimento alle società di comodo per le quali è prevista una maggiorazione dell’Ires del 10,50%, sono tenute al versamento dell’acconto anche sulla stessa. Al fine della determinazione dell’acconto per il 2019 le imprese interessate dovranno tener conto anche di tale maggiorazione utilizzando il codice tributo 2019.

Compensazione È possibile compensare gli importi dovuti come acconti, sia con crediti Irpef, Irap e Iva risultanti dalla dichiarazione unificata dell›anno precedente sia con crediti contributivi ammessi in compensazione. Nel caso di compensazione verticale, vale a dire utilizzando imposte e contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso ente impositore, non è richiesta la presentazione del modello F24. Qualora invece si proceda attraverso la compensazione orizzontale, sarà necessario presentare il modello F24 anche nel caso non sia dovuta, a seguito della compensazione, alcuna imposta. Si ricorda che il limite massimo di compensazione è pari a € 700.000.

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Sono esclusi da tale limite le compensazioni verticali e i crediti d’imposta riconosciuti a seguito di specifiche agevolazioni. Per le imprese sub - appaltatrici che realizzano operazioni rientranti nel reverse charge per almeno l’80% del volume d’affari, il limite di cui sopra è elevato a un milione di euro. Si ricorda che per compensare orizzontalmente crediti Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutiva e ritenute alla fonte di importi superiori a 5.000 euro, è necessaria l’applicazione del visto di conformità alla relativa dichiarazione e la sua trasmissione alle Entrate. La compensazione per i soggetti Iva richiede l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, vale a dire Fisconline o Entratel.

Omesso e insufficiente versamento Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora non si siano effettuati i versamenti nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del termine ordina-

rio utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza, dell’1,5% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di trenta giorni, nella misura dell’1,67% in caso di regolarizzazione entro novanta giorni e del 3,75% se la regolarizzazione avviene dopo i novanta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione concernente l’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La regolarizzazione potrà avvenire anche successivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva o entro i termini dell’accertamento versando rispettivamente le sanzioni del 4,29% e del 5%. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno pagati, anche gli interessi moratori fissati nella misura dello 0,3%.

Rateizzazione Si ricorda che l’acconto del 2 dicembre 2019 non è rateizzabile. (PZ)

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Denominazioni plurime precisazione della cciaa di pordenone-udine

L’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, in applicazione delle norme del Codice Civile, ritiene iscrivibile nel Registro medesimo un’unica denominazione in riferimento ad ogni società. L’applicazione di alcune disposizioni normative comunitarie, combinata con l’esigenza di alcune imprese vitivinicole di imbottigliare, produrre, vendere sotto diversi marchi commerciali, aveva

ingenerato nelle prassi di vari uffici del registro imprese la possibilità per le imprese, in particolare per le società, di depositare atti di modifica della denominazione sociale originaria aggiungendo talvolta alla stessa più “forme abbreviate” fino a rendere nei fatti la denominazione non più univoca, bensì multipla. Il Giudice del Registro della Camera di Commercio unificata di Pordenone - Udine, nella valutazione di un caso concreto, si è espresso a favore dell’unicità della denominazione, in coerenza con la funzione identificativa dell’impresa che è affidata alla denominazione sociale. Recentemente il Tribunale di Udine ha confermato condividendo la decisione assunta dal Giudice del Registro.

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(C)


Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti per il 2019 adottati i provvedimenti che disciplinano la concessione degli incentivi agli investimenti nel settore per il 2019 Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 328/LCP del 5 novembre 2019 per ricordare che, in applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019), che autorizza per l’anno 2019 la spesa di 240 milioni di euro per interventi in vari ambiti del settore del trasporto su strada, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha adottato i provvedimenti che disciplinano la concessione degli incentivi agli investimenti nel settore per il 2019. Si tratta: - del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019 recante le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2019, integrato dal decreto del medesimo Ministro 27 agosto 2019; - del decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità 11 ottobre 2019 recante le disposizioni di attuazione dell’anzidetto d.m. 22 luglio 2019. Entrambi i decreti sono stati pubblicati sulla G.U. n. 250 del 24 ottobre 2019 e sono entrati in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione (25 ottobre 2019). Lo stanziamento previsto per il 2019 è di 25.000.000 euro rispetto ai 33.600.000 euro del 2018, mentre il periodo in cui si possono effettuare gli investimenti è compreso fra le ore 10.00 del 26 ottobre 2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore di entrambi i decreti) al 15 giugno 2020 nel rispetto delle scadenze intermedie indicate dal d.d. 11 ottobre 2019 per la presentazione della domanda. Di seguito si illustra nel dettaglio la disciplina, involuta sotto il profilo procedurale e di non agevole lettura, derivante dal combinato disposto dei due decreti.

La principale complicazione deriva dal ritardo con cui sarà approntata la piattaforma telematica per la presentazione delle domande, di cui si dirà, e dall’introduzione di una propedeutica procedura a guadagno di tempo per la formazione degli elenchi delle domande agevolabili.

Imprese beneficiarie (art. 1 del d.m. 22 luglio 2019) Beneficiarie sono le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, inclusi consorzi e cooperative, iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Albo).

Iniziative agevolabili e ripartizione delle risorse (art. 1 del d.m. 22 luglio 2019) In via generale gli incentivi sono rivolti al rinnovo e all’adeguamento tecnologico del parco veicolare e all’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale. Nel dettaglio, i contributi riguardano le seguenti iniziative: A. acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 t a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel + elettrico) ed elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per trasporto merci a propulsione termica in veicoli a trazione elettrica; risorse destinate: 9,5 milioni di euro; B. radiazione per rottamazione di (auto)veicoli industriali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli industriali nuovi di fabbrica di massa complessiva pari o superiore a 7,0 t di categoria ecologica Euro 6; B.1 di veicoli commerciali leggeri di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7,0 t di categoria ecologica Euro 6 D TEM con contestuale rottamazione di veicolo della stessa massa;

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risorse complessivamente destinate per B. e B.1.: 9 milioni di euro; C. acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo muniti di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo volto a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica (dispositivi individuati nell’all. 1 al d.m. 22 luglio 2019, che si riporta in calce al presente testo), nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7,0 t allestiti per trasporti in regime di temperatura controllata (ATP), rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale; risorse destinate 6 milioni di euro; D. acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed un rimorchio o semirimorchio portacasse, tale da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico; risorse destinate 500.000 euro. I contributi per ciascuna tipologia d’investimento sono erogabili fino a concorrenza delle risorse stanziate. In caso di superamento del totale dello stanziamento in una o più tipologie, il Ministero potrà effettuare una o più rimodulazioni (art. 1, co. 5). Per le stesse tipologie di investimenti e gli stessi costi ammissibili, è esclusa la cumulabilità dei contributi in parola con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle concesse a titolo “de minimis” (art.1, co. 7 del d.m. 22 luglio 2019). Così, anche alla luce dei chiarimenti già forniti dal Ministero nel 2016, la cumulabilità è esclusa rispetto alla Sabatini ter, mentre viene consentito il c.d. superammortamento, non costituendo quest’ultimo aiuto di Stato. Per ciascuna impresa la soglia massima del contributo è stata fissata in 550.000 euro; eventuali, maggiori, importi verranno ridotti entro questo limite (art. 1, co. 6). I beni sopra elencati devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario fino al 31 dicembre 2022, a pena di revoca del beneficio né l contributo verrà erogato in caso di trasferimento della disponibilità dei beni per i quali è stato ottenuto nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di erogazione (art. 1, co. 8).

Importi dei contributi, costi ammissibili

ed eventuali maggiorazioni (art. 3 del d.m. 22 luglio 2019) Gli investimenti agevolabili sono unicamente quelli avviati in data successiva all’entrata in vigore del d.m. 22 luglio 2019 (cioè, 26 ottobre 2019, art. 2, co. 1) e ultimati entro il 15 aprile 2019. Quanto all’importo del contributo e ai costi ammissibili, si hanno le seguenti misure: a) per gli investimenti della precedente lett. A), autoveicoli ecologici nuovi a trazione alternativa, gli importi sono differenziati tenendo conto della fascia di peso del veicolo e del tipo di alimentazione (art. 3, co. 2); in particolare si ha: - per gli autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7,0 t, il contributo ammonta a 4.000 euro a veicolo per quelli alimentati a metano CNG o con motorizzazione ibrida (diesel + elettrico) e a 10.000 euro a veicolo per quelli ad alimentazione elettrica (full-electric); - per gli autoveicoli nuovi di massa complessiva superiore a 7,0 t e fino a 16,0 t il contributo ammonta ad 8.000 euro a veicolo per quelli a trazione elettrica ibrida (diesel + elettrico) e per quelli alimentati a metano CNG e a 20.000 euro a veicolo per quelli alimentati a gas naturale liquefatto LNG e CNG o con motorizzazione ibrida (diesel+elettrico) per quelli di massa complessiva superiore a 16,0 t; - per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la conversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo ammonta al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo di 1.000 euro. b) Per gli investimenti di cui alla precedente lettera B) - veicoli industriali di categoria ecologica Euro 6 nuovi di fabbrica, di massa complessiva pari o superiore a 7,0 t - il contributo può essere richiesto soltanto se, contestualmente all’acquisizione del veicolo, anche mediante locazione finanziaria, si procede alla radiazione per rottamazione di altro veicolo di massa complessiva non inferiore alle 11,5 t (art. 2, co. 3). La contestualità è soddisfatta se la rottamazione e la nuova acquisizione avvengono nel periodo valido per l’esecuzione degli investimenti, indipendentemente da ogni ordine di priorità, e, cioè, dal 26 ottobre al 1° giugno 2020 (art. 6, co. 2 del d.d. 11 ottobre 2019). Non è ammessa la radiazione per esportazione al di fuori dalla Unione europea

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del veicolo sostituito. L’importo del contributo è stato poi differenziato, in funzione della massa complessiva dell’autoveicolo 6 acquisito e ammonta a: - 5.000 euro per ciascun autoveicolo Euro 6 di massa complessiva da 7,0 a 16,0 t; - 10.000 euro per ciascun autoveicolo Euro 6 di massa superiore a 16,0 t. Per gli investimenti di cui alla precedente lettera B.1 - veicoli commerciali leggeri di categoria ecologica Euro 6 D TEM di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7,0 - l’importo del contributo ammonta a 2.000 euro. c) Per gli investimenti della precedente lettera C) (per il dettaglio v. sopra) il contributo previsto è stato determinato nel limite del 10% del costo di acquisizione per le medie imprese, e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro per ogni semirimorchio. Peraltro, le acquisizioni di questi beni “sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente” (art. 7, co. 2, lett. a del d.d. 11 ottobre 2019). Per le acquisizioni effettuate da grandi imprese, il beneficio è stato determinato in 1.500 euro; somma che, secondo la valutazione ministeriale, rappresenta il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali (art. 3, co. 6, lett. b). Sono comprese in questa tipologia d’investimento anche le sostituzioni nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7,0 t allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multitemperatura, “purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (stage V) del reg. UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegate al motore del veicolo trainante; tutte le predette unità devono essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500”: Per quest’ultima fattispecie è previsto un beneficio identico a quello dei rimorchi o semirimorchi per il trasporto combinato sopra indicato (art. 3, co. 6, lett. a) e b).

d) Per gli investimenti della precedente lettera D) - gruppo di 8 casse mobili e un rimorchio o semirimorchio portacasse - il contributo è di 8.500 euro (art. 3, co. 7). A favore delle piccole e medie imprese, su espressa richiesta delle stesse, è applicabile una maggiorazione del contributo del 10%, nelle seguenti ipotesi: - per gli investimenti delle precedenti lettere A), B), D); in tal caso, in allegato alla domanda, gli interessati dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale; - per tutti gli investimenti, se effettuati da imprese aderenti ad una rete di imprese. In questo caso, alla domanda occorrerà allegare anche il contratto di rete di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 33. Queste maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo. I beni di cui sopra non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario fino al 31 dicembre 2022, pena la revoca del contributo. Non si procede all’erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni agevolabili nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del contributo (art. 3, co. 8).

Termini e modalità per la presentazione delle domande. Le due fasi: prenotazione e conferma delle risorse (art. 3 del d.d. 24 ottobre 2019) Rispetto alle tornate degli ultimi anni lo strumento agevolativo per il 2019 presenta una significativa novità data dalla reintroduzione del meccanismo di prenotazione delle risorse, per effetto del quale le domande hanno valore di istanza di prenotazione. Le domande devono obbligatoriamente essere presentate a decorrere dalle ore 10.00 del 26 ottobre 2019 e fino alle ore 16 del 31 marzo 2020 (art. 3, co. 2), salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili, la quale sarà eventualmente comunicata dal Ministero con avviso pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it). Le domande trasmesse dopo detta pubblicazione o, comunque, a risorse esaurite, verranno esaminate secondo l’ordine di prenotazione solo in caso di disponibilità di “economie” dovute al mancato rendiconto entro la scadenza del 15 giugno 2020.

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Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia. Si ha, in particolare, che la richiesta di contributo si articola in due fasi: la prenotazione e la conferma delle risorse. 1a fase: prenotazione delle risorse Fino alle ore 16.00 del 12 dicembre 2019, le domande vanno presentate esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo telematico ram.investimenti2019@legalmail.it allegando, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione (art. 3, co.3): - modello di istanza debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa; è possibile scaricare il suddetto modello dal sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione; - copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa; - copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del d.m. 22 luglio 2019 (quindi, non prima del 26 ottobre 2019) e debitamente sottoscritto dalle parti; il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi. Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione, faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite PEC. La prenotazione rileva ai fini dell’inserimento in elenco dell’istanza, inserimento che dovrà essere confermato nella seconda fase. 2a fase: conferma delle risorse Dalle ore 10.00 del 16 dicembre 2019 sarà attiva una piattaforma informatica raggiungibile al link pubblicato sul sito web del Ministero, nella sezione dedicata all’autotrasporto: www.mit.gov.it/ documentazione/autotrasporto-merci-contributied-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti) e sul sito web del soggetto gestore (come in passato, è la Rete Autostrade Mediterranee spa, RAM, www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione), dove verrà messa a disposizione anche una guida per l’uso (art. 3 co. 3).

All’interno della piattaforma, previo inserimento delle apposite credenziali, rilasciate sempre dalla RAM, si ha che: - chi ha già richiesto il beneficio nei termini, sarà chiamato a confermare la domanda entro le ore 16.00 del 31 gennaio 2020 tramite la piattaforma informatica, utilizzando il codice identificativo che verrà inviato all’interessato all’indirizzo PEC di trasmissione della domanda; solo dopo tale adempimento, la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata, facendo salvi gli effetti della posizione acquisita; decorso tale termine, le domande che non verranno confermate decadranno automaticamente, liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti (art.3, co.4) - chi, invece, non avrà fatto richiesta negli anzidetti termini via PEC, potrà richiedere la misura entro il 31 marzo 2020, compilando la domanda sulla piattaforma informatica del Ministero al link www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-edincentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti oppure sul sito web della RAM www. ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione ed allegando la documentazione richiesta per questa prima fase (modello di istanza generato dal sistema informativo, con firma digitale del legale rappresentante; copia del documento del legale rappresentante; copia del contratto di acquisizione dei beni per i quali è chiesto l’ incentivo (art. 3, co.3.); sul medesimo sito della RAM è disponibile una guida all’utilizzo della piattaforma informatica.

Rendicontazione degli investimenti (articoli 4 -11 del d.d. 11 ottobre 2019) In sede di rendicontazione, tutte le imprese che hanno presentato domanda hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento (art. 4, co. 1). Pertanto, a decorrere dal 1° aprile al 15 giugno 2020, le imprese devono trasmettere, utilizzando l’applicazione che sarà diffusa sul sito web del Ministero, nella sezione dedicata all’autotrasporto, nella pagina: www.mit.gov. it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2019-formazione-einvestimenti e sul sito della RAM: - la documentazione tecnica richiesta per la tipologia prescelta di investimento come indicata agli articoli da 5 a 9 del d.d. 11 ottobre 2019;

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- la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’art. 3, comma 5 lett. a) del d.m. 22 luglio 2019 (art. 4, co. 1 del d.d. 11 ottobre 2019). Per le acquisizioni in leasing occorre comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. Per gli atti comprovanti l’acquisizione dei beni redatti in lingua straniera, a pena di esclusione, dovrà essere fornita la traduzione in lingua italiana a norma dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa (art. 4, co. 2 del d.d. 11 ottobre 2011).

Attività istruttoria (art. 11 del d.d. 11 ottobre 2019)

me successivamente un’apposita commissione da costituirsi con decreto direttoriale. Le domande accolte vengono inserite in un apposito elenco e alle imprese interessate viene notificato il provvedimento di ammissione, a cui seguirà l’erogazione del contributo. La mancanza dei requisiti previsti comporta l’esclusione dal beneficio, che sarà comunicata con provvedimento motivato. Qualora in fase istruttoria si verifichino lacune, comunque, sanabili vengono richieste all’impresa le opportune integrazioni, alle quali la stessa è chiamata a rispondere entro 15 giorni. In assenza o in presenza di riscontro insufficiente, la domanda sarà istruita sulla sola base della documentazione valida disponibile. Viceversa, nessuna integrazione verrà richiesta per mancanza della documentazione da inviare al momento della presentazione della domanda, causa di esclusione dal contributo. Per ogni altro dettaglio si rinvia alla lettura dei due decreti, che possono anche essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione unitamente a ogni informazione.

Le domande vengono istruite dal Ministero che si avvale per lo scopo della RAM e su di esse si espri-

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(LCP)


24-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 250 ALLEGATO 1

19A06622

— 10 —

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Incentivi ulteriori per rottamazione veicoli industriali disposti con il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale)

Si segnala che il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “decreto fiscale”), già oggetto di illustrazione in altra parte del presente Apinforma, prevede all’art. 53 la concessione di nuovi incentivi per favorire il ricambio del parco di veicoli industriali mediante rottamazione di veicoli di categoria ecologica fino a Euro 4 inclusa con veicoli nuovi. L’incentivo va ad aggiungersi a quello previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (contributi agli investimenti dell’autotrasporto 2019), già oggetto di commento con circolare associativa prot. n. 328/ LCP del 5 novembre 2019, ma senza possibilità di cumulo sulle medesime voci di spesa. In particolare, l’art. 53 stanzia 12.900.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, allo scopo di sostenere gli investimenti, a decorrere dall’entrata in vigore del d.l. 124/2019 (27 ottobre 2019) e fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica di categoria ecologica fino a Euro 4, adibiti al trasporto di cose e di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 3,5 t a fronte di contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria delle seguenti tipolo-

gie di autoveicoli di nuova produzione di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t: - ad alimentazione alternativa a metano (CNG); - ad alimentazione alternativa a gas naturale liquefatto (GNL); - a trazione ibrida (diesel/elettrico); - a trazione elettrica (full diesel); - a motorizzazione termica di categoria ecologica Euro 6. L’incentivo è concesso secondo il regime “de minimis” e consiste in un contributo compreso da un minimo di 2.000 a un massimo di 20.000 euro in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione o trazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. 124/2019 – e, quindi, in linea teorica entro l’11 novembre 2019 -, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle medesime, l’entità del contributo massimo riconoscibile e le modalità di erogazione. I criteri di valutazione delle domande dovranno assicurare la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti e, pertanto, in valore decrescente dall’Euro 4 in giù. Si fa riserva di ritornare sull’argomento, una volta che sarà stato emanato il decreto attuativo. Frattanto per aggiornamenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(LCP)


CCNL logistica, trasporto e spedizione dell’erogazione della quarta tranche di aumento previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL, tranches che non è stata oggetto di modifica o revisione, nonostante i numerosi solleciti effettuati dalla nostra Associazione in materia. Pertanto con la retribuzione del mese di ottobre i nuovi minimi saranno i seguenti.

nuovi importi in vigore dal 1° ottobre 2019

(FT)

Si riceve da Unitai/Conftrasporto comunicazione LIVELLO PERSONALE NON VIAGGIANTE

LIVELLO PERSONALE VIAGGIANTE 1

Quadri

(+42,25)

2.246,66

C3 (ex 3° Super)

(+33,12)

1.750,78

(+39,75)

2.109,80

B3 (ex 3° Super)

(+33,00)

1.750,37

(+36,50)

1.938,22

A3 (ex 3° Super)

(+32,88)

1.749,96

3° Super

(+33,00)

1.750,37

F2 (ex 3°)

(+32,13)

1.703,94

(+32,00)

1.703,51

E2 (ex 3°)

(+32,01)

1.703,53

(+30,50)

1.620,24

D2 (ex 3°)

(+31,88)

1.703,13

4° Junior

(+29,75)

1.577,93

(+29,00)

1.544,97

(+27,25)

1.443,73

LIVELLO PERSONALE VIAGGIANTE 2

6°Junior

(+25,00)

1.328,17

H1 (ex 4°)

(+30,89)

1.650,92

G1 (ex 4°)

(+30,77)

1.644,29

LIVELLO PERSONALE VIAGGIANTE/RIDER I

(+27,29)

1.447,68

I

(+28,78)

1.526,63

L

(+27,29)

1.447,68

L

(+28,78)

1.526,63

L

(+29,53)

1.566,13

Pag. 40 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2019


Nuova circolare Albo Gestori Ambientali per svolgere la funzione di responsabile tecnico

Pubblicata al link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/138Circ10_16.10.2019.pdf la Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019 del Comitato Nazionale dell’Albo

Nazionale Gestori Ambientali in riferimento ai chiarimenti richiesti per quanto riguarda i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017. In particolare la circolare chiarisce che l’esclusione di cui all’art. 2 c. 5 della Delibera n. 6/2017 comporta, per il Legale Rappresentante, l’obbligo di sostenere comunque la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, qualora intenda svolgere la funzione di Responsabile Tecnico in altri settori di attività. (CS)

Pag. 41 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 19 - 31 ottobre 2019


ANAC, pubblicate due nuove rassegne pareri di precontenzioso sulla verifica dell’anomalia e requisiti speciali nelle gare di servizi e forniture Sono disponibili on line al seguente link: http:// www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=1781fce90a77804 22557a66e21c57c5a due nuove pubblicazioni in materia di contratti pubblici. Si tratta della Rassegna ragionata dei pareri di precontenzioso in tema di verifica dell’anomalia, 2017-2019, e della Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture. Il documento dell’Anac sul precontenzioso in tema di ‘verifica dell’anomalia’ ricostruisce molte pronunce dell’Autorità riferite al periodo 20172019, fornendo un quadro sistematico e organico degli orientamenti assunti in materia nel corso del tempo al fine di assicurare la corretta valutazione delle offerte, funzionale all’individuazione del miglior offerente.

Pag. 42 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2019

Molti i profili che emergono dalla rassegna: l’individuazione delle offerte anomale e l’avvio della verifica di congruità; le prime decisioni assunte in merito dall’Autorità dopo l’entrata in vigore del decreto c.d. “sblocca cantieri”; l’istruttoria nell’ambito della verifica di anomalia e l’oggetto della verifica di anomalia; l’esito della verifica e l’obbligo di motivazione; l’esclusione automatica delle offerte e la sindacabilità del giudizio di anomalia. Le molteplici pronunce dell’Autorità in merito ai requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture hanno consentito di elaborare una rassegna che, muovendo dalle più recenti determinazioni dell’Anac post-Codice del 2016, ripercorre i principali aspetti connessi alla disciplina dei requisiti speciali di partecipazione, evidenziando gli indirizzi espressi nonché la continuità e i mutamenti di orientamento rispetto al previgente Codice del 2006. La rassegna è ripartita nelle tre marco-aree dei requisiti speciali - idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa, capacità economicofinanziaria - e illustra i principali profili affrontati dall’Autorità. (CS)


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Manuale per operatori F-GAS le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione e smantellamento su apparecchiature contenenti f-gas sono tenute a comunicare i dati relativi a tali intervENTI Ecocamere, il portale delle Camere di Commercio che specifica gli obblighi e opportunità in campo ambientale, ha pubblicato in data 29 ottobre sul proprio sito www.ecocamere.it sezione Banca dati F-GAS, il manuale che illustra come operare nell’area Comunicazione interventi sul portale Banca Dati F-gas. Le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione e smantellamento su apparecchiature contenenti F-gas sono tenute a comunicare i dati relativi a tali interventi. Il Decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018 istituisce presso il Ministero dell’Ambiente, la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati. L’articolo 16 del medesimo provvedimento stabilisce che, al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri previsti dal regolamento dell’Unione Europea n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di

Pag. 44 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2019

dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente. La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni: A) dall’installazione delle apparecchiature; B) dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate; C) dallo smantellamento delle apparecchiature. La comunicazione è relativa ai soli interventi svolti a partire dal 25 settembre 2019. Lo stesso D.P.R. prevede, al comma 10 dell’articolo 16, che gli operatori delle apparecchiature verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca dati e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni. L’accesso alla Banca Dati FGAS per la comunicazione degli interventi avviene con credenziali rilasciate dal Registro FGAS oppure con CNS o SPID. Le persone devono essere preliminarmente abilitate attraverso la richiesta di abilitazioni, richiesta presentata al sito www.fgas.it. Gli utenti potranno accedere all’area riservata dopo aver ricevuto dalla banca dati la notifica (via email) di avvenuta abilitazione. La email conterrà anche le informazioni per effettuare il primo accesso. L’accesso avviene dal portale Banca Dati FGAS, raggiungibile dal sito https://bancadati.fgas.it, rappresenta il punto di accesso unico per tutti gli adempimenti legati alla Banca Dati. (CS)


Modalità soglia di anomalia (1a parte) esempi pratici nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per le infrastrutture, sistemi informativi e statistici Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici, con la Circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 prevede le modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. La circolare, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce delle recenti disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (di seguito decreto “sblocca cantieri”), con particolare riferimento alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

La disciplina relativa al calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia L’articolo 1, comma 20, lettera u), del decreto “sblocca cantieri” modifica l’articolo 97 del codice dei contratti pubblici (di seguito codice) in tema di offerte anomale con particolare riferimento al calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, sostituendo i precedenti cinque metodi di calcolo con due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse rispettivamente pari o superiore a 15 (che trattiamo in questa prima parte) oppure inferiore a 15 e introducendo delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il richiamato calcolo della soglia di anomalia. Pag. 45 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2019

Ai sensi del comma 3-bis, dell’articolo 97, del codice, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. E’ necessario che nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero nel disciplinare di gara siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando, in particolare, se si procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso) ovvero mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata. Inoltre, ai fini della determinazione del rapporto (R) di cui all’articolo 97, comma 2-bis, del codice, tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali, si ritiene che tale valore (R) debba essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15. Negli esempi che seguono è stato applicato l’arrotondamento alla terza cifra decimale.

Caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (articolo 97, comma 2, del codice) L’algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15, presenta una formulazione che ha la funzione di rendere non predeterminabile ex ante la soglia di anomalia. Di seguito si illustra il metodo di calcolo mediante un esempio esplicativo, ipotizzando 20 offerte ammesse e disponendo i relativi ribassi in ordine crescente: 1) 10,011 2) 11,110 3) 11,110 4) 11,431 5) 11,691


6) 12,751 7) 12,961 8) 13,471 9) 13,581 10) 13,910 11) 14,721 12) 14,812 13) 15,220 14) 15,627 15) 16,142 16) 16,352 17) 16,460 18) 16,752 19) 16,875 20) 16,992 Ai sensi del comma 2, lettera a), dell’articolo 97 del codice si effettua il taglio delle ali ovvero l’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, tenendo conto che le offerte con uguale valore di ribasso vanno prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori e che, se nell’effettuare il calcolo del dieci per cento sono presenti offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, le stesse sono da accantonare. Pertanto si accantonano le seguenti 3 offerte di minor ribasso: 1) 10,011 2) 11,110 3) 11,110 e le 2 offerte di maggior ribasso: 19) 16,875 20) 16,992

14) 15,627 15) 16,142 16) 16,352 17) 16,460 18) 16,752 Si procede quindi a calcolare la somma delle suddette 15 offerte (al netto del taglio delle ali), che risulta pari a (∑) 215,882, e a calcolare poi la media dei ribassi (M) che risulta pari a 14,392 (215,882/15). Ai sensi del comma 2, lettera b), dell’articolo 97 del codice si procede a calcolare lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media (M), calcolata in precedenza ai sensi della lettera a) del medesimo comma 2, senza tener conto delle offerte accantonate a seguito del taglio delle ali. All’esito di detta operazione le offerte che superano la media (M) risultano 8 e precisamente: 11) 14,721 scarto: 0,329 12) 14,812 scarto: 0,420 13) 15,220 scarto: 0,828 14) 15,627 scarto: 1,235 15) 16,142 scarto: 1,750 16) 16,352 scarto: 1,960 17) 16,460 scarto: 2,068 18) 16,752 scarto: 2,360 totale: 10,950 Lo scarto medio aritmetico (Sc) risulta pari a 1,369 (10,950/8). Ai sensi del comma 2, lettera c), dell’articolo 97 del codice si procede al calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b). All’esito di detta operazione risulta: M + Sc= S ovvero 14,392 + 1,369 = 15,761 (S)

All’esito di detta operazione risulta che le offerte (al netto del taglio delle ali) da prendere in considerazione ai fini del calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali sono in totale 15 (20 - 5) e precisamente: 4) 11,431 5) 11,691 6) 12,751 7) 12,961 8) 13,471 9) 13,581 10) 13,910 11) 14,721 12) 14,812 13) 15,220 Pag. 46 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2019

Ai sensi del comma 2, lettera d), dell’articolo 97 del codice si procede ora a decrementare la soglia, calcolata in precedenza ai sensi della lettera c) del medesimo comma 2, di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b): - le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi (∑) 215,882 sono 8 e 8, il cui prodotto è pari a 64 (8 * 8); - si procede, quindi, ad applicare tale valore percentuale (64%) allo scarto (Sc) 1,369; il risultato X è 0,876 (1,369 * 64 / 100) - si procede poi a decrementare la soglia S (15,761) del valore X (0,876)


All’esito di detta operazione la soglia di anomalia Sa risulta pari a 14,885 (15,761 - 0,876). In sintesi l’algoritmo di cui al comma 2 dell’articolo 97 si può esprimere come segue: Sa = M + Sc - Sc * (C1 * C2/100) dove:

all’unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; Sc è lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (senza tener conto delle offerte accantonate) che superano la media sopra calcolata; C1 e C2 sono la prima e la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali calcolata senza tener conto delle offerte accantonate. (continua)

M è la media dei ribassi percentuali - senza tener conto dell’accantonamento del 10% arrotondato

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(CS)


Sistemazione del carico sui veicoli industriali nota del ministero dell’interno

Con circolare prot. 300/A/9133/19/108/5/1 del 29 ottobre 2019, il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) ha fornito alcuni chiarimenti in materia di accertamento della corretta sistemazione del carico sui veicoli commerciali di massa superiore alle 3,5 t, ma con possibilità per l’Autorità competente di eseguire le verifiche anche sui veicoli al di sotto di questo tonnellaggio, a seguito dell’entrata in vigore - dal 20 maggio 2018 - del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 215, di recepimento della direttiva U.E 2014/47, in materia di controlli tecnici su strada (vedi per precedenti Apinforma n. 9/2018, pp. 34-35). Il Ministero ha ricordato che, oltre al corretto posizionamento del carico rispetto agli assi (sia longitudinalmente che trasversalmente), gli interventi che contribuiscono alla riduzione dello spostamento del carico sono collegati all’utilizzo di moderne soluzioni tecnologiche (tappetini antisdrucciolevoli per usi industriali), da integrare con più moderni sistemi di ancoraggio (cinghie e catene omologate), che consentono di aumentare l’attrito tra la superficie del pianale e la merce. In ogni caso, il Ministero evidenzia che l’impiego di sistemi di ancoraggio non omologati, privi di etichetta di certificazione, equivale al mancato uso del dispositivo. Quanto ai controlli, fermo restando che le verifiche richieste dall’allegato III del d.m. 215 sono di competenza degli ispettori autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (stante l’elevato contenuto specialistico dell’accertamento), sulla base degli articoli 11 e 12 del codice della strada (c.d.s.), gli organi di Polizia possono accertare e sanzionare le infrazioni di questo tipo, “ove

venga individuata una macroscopica violazione della norma (es. carico disposto su un lato e non bilanciato, assenza di cinghie o catene dove previste, cinghie o catene prive di etichetta di omologazione, etichette non leggibili, ecc..)”. Pertanto, in questi casi si applicherà la sanzione dell’art. 79, commi 1 e 4 del c.d.s. (sanzione pecuniaria da 87 euro e 345 euro) fatta salva, in ogni caso, la possibilità di contestare una delle violazioni dell’art. 164 del c.d.s. (per la non corretta sistemazione del carico) in presenza dei presupposti. La nota in commento evidenzia, altresì, la necessità che vengano accertate le responsabilità eventuali degli altri soggetti della filiera dell’autotrasporto, come richiesto dall’art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Ad esempio, le violazioni in materia di sistemazione del carico inquadrate nell’ambito dell’art. 164 del c.d.s., renderanno applicabili le relative sanzioni non solo nei confronti del conducente, ma anche - a titolo di responsabilità concorsuale - verso il caricatore (se diverso dal conducente) e, qualora si accertino responsabilità specifiche, delle altre figure previste dall’art. 2, co. 1 del d.lgs. 286/2005 (vettore, committente e proprietario della merce). Di conseguenza, una volta accertata l’infrazione dell’art. 164 del c.d.s. ed acquisita la prova documentale (documento di trasporto o altra documentazione da cui emergano gli altri soggetti della filiera del trasporto), si potrà procedere a redigere un distinto verbale a carico della persona giuridica individuata quale “caricatore” per la inidonea sistemazione del carico. Nelle perdite del carico durante gli incidenti stradali, trattandosi di una possibile causa del sinistro la nota prescrive agli agenti di acquisire la prova fotografica e descrittiva dello stato della merce e dei sistemi adottati per l’ancoraggio (tappetini, cinghie, catene, con indicazione per ciascuno della marca, modello, tipo e omologazione, se presenti). Per agevolarli in questo compito, il Ministero ha redatto una scheda sintetica (allegata alla nota) contenente schemi riepilogativi di immediata consultazione. Copia della nota e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

Pag. 48 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 19 - 31 ottobre 2019

(LCP)


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