Apinforma n. 19/2020

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 19 31 ottobre 2020

IN PRIMO PIANO ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG COVID-19

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 19 31 ottobre 2020

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

Prodotti/servizi degli Associati utili a contrastare il Covid-19

8

Il decreto Ristori

11

Il nuovo contributo a fondo perduto

15

Seconda rata di acconto delle imposte

20

Fattura con aliquota Iva errata

27

Reintroduzione in franchigia di merci esportate

28

Brexit

29

Emergenza Covid-19. Regime quadro sugli aiuti di Stato

30

Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2020

34

Esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19

36

Sottoscritto il contratto unico materiali di costruzione

38

Nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

40

Inail. OT23, riduzione tasso medio per prevenzione

41



Covid-19. Convenzione per l’erogazione di esami diagnostici

42

Ennesime modifiche al codice della strada

43

ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


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organizzativa con personale Multilingue Assistenza tecnica durante la registrazione registrazione  Servizio di diInterpretariato Interpretariato simultaneo simultaneo o consecutivo o consecutivo in intutte tuttele lelingue lingue deldelMondo Mondologhi, titoli di testa  Servizio Segreteria organizzativa con personale Multilingue Segreteria organizzativa personale Multilingue  Assistenza tecnica durantecon la registrazione Servizio di simultaneo oogestione consecutivo in tutte le lingue del Segreteria organizzativa con personale Multilingue  Invio invito invito aiInterpretariato ai partecipanti/clienti partecipanti/clienti con congestione iscrizioni, iscrizioni, comunicazioni comunicazioni e follow eMondo followupup  Invio Servizio di Interpretariato simultaneo consecutivo in tutte le lingue del Mondo  Servizio di Interpretariato simultaneo o consecutivo in tutte le lingue del Mondo Segreteria organizzativa con personale Multilingue ai partecipanti/clienti con iscrizioni, comunicazioni follow up Servizio di Interpretariato simultaneo ogestione consecutivo in tutte le lingue del eeMondo  Invio e invito raccolta e raccolta questionario questionario di digradimento gradimento  Invio Invio invito ai partecipanti/clienti con gestione iscrizioni, comunicazioni follow up Invio invito ai partecipanti/clienti con gestione iscrizioni, comunicazioni e follow up  Servizio di Interpretariato simultaneo o consecutivo in tutte le lingue del Mondo e raccolta questionario di gradimento  Invio invito ai partecipanti/clienti con gestione iscrizioni, comunicazioni e follow up  Invio e raccolta questionario di gradimento e raccolta questionario di gradimento  Invio invito ai partecipanti/clienti con gestione iscrizioni, comunicazioni e follow up  Invio e raccolta questionario di gradimento PER PERINFO: INFO:0432-755308 0432-755308  Invio e raccolta questionario di gradimento PER INFO: 0432-755308 Mail: Mail:businessvoice@businessvoice.it 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businessvoice@businessvoice.it Tel: (+39) 0432 755308 | Cell: (+39) 349 2151326 Orario ufficio: Lun-Ven 08:00 20:00 Orario ufficio: 08:00 20:0033042 Sede operativa: Via Nazionale Buttrio (UD) Tel: (+39) 0432Lun-Ven 755308 | Cell:-20/D– (+39) 349 2151326 Website: www.business-voice.it | Email:349 businessvoice@businessvoice.it Tel: (+39) 0432 755308 || Cell: 2151326 Tel: (+39) 0432Lun-Ven 75530808:00 Cell:- (+39) (+39) 2151326 Orario ufficio: 20:00 Website: www.business-voice.it | Email:349 businessvoice@businessvoice.it


Prodotti/servizi degli Associati utili a contrastare il Covid-19 per reperire sul mercato prodotti e servizi necessari a prevenire il contagio dal virus Covid-19 che trovano risposta nell’offerta degli Associati. Vi alleghiamo la nostra mappatura di potenziali fornitori che è nostra intenzione mantenere sempre aggiornata. Chi fosse interessato ad essere inserito in questo elenco è pregato di contattare la Segreteria di Direzione, signora Barbara Vergolin, al numero 0432/507377.

comunicateci le vostre proposte e/o necessità di servizi/prodotti

(LCP)

Le Imprese spesso ci chiedono indicazioni utili COVID-19 ELENCO IMPRESE ASSOCIATE CHE OFFRONO PRODOTTI/SERVIZI DISPENSER PER GEL MANI Azienda DFORM SRL PASIANO DI PORDENONE MININI & C. SRL CASSACCO PROGETTO 2 SRL DIGNANO

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Web: www.dform.it e-mail: info@dform.it referente: Michele Filippi

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Dispenser per gel mani

Web: www.mininiplastic.it e-mail: commerciale@mininiplastic.it referente: Pierpaolo Cicalè

0432 851296

Totem per gel igienizzante mani e porta salviette

Web: www.progetto2.it e-mail: c.guido@progetto2.it referente: Guido Colombino

0432 953040

Porta dispenser manuale e dispenser elettronico per gel igienizzante

SERVIZI DI SANIFICAZIONE-DISINFEZIONE-IGIENIZZAZIONE Azienda

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Prodotto/Servizio promosso

BLUE SERVICE SRL UDINE

Web: www.blueservice.it e-mail: infoblue@blueservice.it

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Attrezzature e prodotti per la pulizia, la sanificazione e l’igienizzazione degli ambienti

MONELì SRL UDINE

Web: /// e-mail: moneli.pulizie@libero.it referente: Valentina Baldo

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Servizi vari di sanificazione e disinfezione

PULISAN SANIFICAZIONE SRL BAGNARIA ARSA

Web: www.pulisanudine.com referente: Francesca

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Servizi vari di sanificazione e disinfezione

Web: www.vicentiniservizi.it e-mail: renza.rossi@friulclean.it referente: Renza Rossi

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Servizi vari di sanificazione e disinfezione

VICENTINI SERVIZI SRL TOLMEZZO

Pag. 8 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 19 - 31 ottobre 2020


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Facebook: Agraria Piu e-mail: agraria@agrariapiu.com referente: Margherita Piu

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Web: www.norton-shoes.it e-mail: info@norton-shoes.it

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Mascherine in tessuto 100% cotone filtrante e riutilizzabile

Web: www.colepol.it e-mail: paolo@colepol.it

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Mascherine protettive mod. MCP-00, tipo I, monouso per uso medicale

Instagram: printcouture.it e-mail: export@friulprint.com

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Mascherine protettive in tessuto personalizzabili

SEPARATORI DI PROTEZIONE Azienda MININI & C. SRL CASSACCO PROGETTO 2 SRL DIGNANO SIMPLA SRL TAVAGNACCO

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Web: www.mininiplastic.it e-mail: commerciale@mininiplastic.it referente: Pierpaolo Cicalè

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Separatori protettivi in plexiglass

Web: www.progetto2.it e-mail: c.guido@progetto2.it referente: Guido Colombino

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Barriera para-fiato per banco reception

Web: www.simplaudine.it e-mail: sim.pla@tiscali.it

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Pannelli protettivi parasputi in plex o policarbonato da banco

STRUMENTI DI PROTEZIONE Azienda CALZAVARA SPA BASILIANO IDEA PROTOTIPI SRL BASILIANO

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Web: www.calzavara.it e-mail: calzavara@calzavara.it

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Termoscanner per misurazione temperatura corporea

Web: www.ideaprototipi.it e-mail: info@hiquplus.it

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Termoscanner a colonna con dispenser gel mani e impianto di sanificazione con ozono

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Sistemi di rilevazione di temperatura corporea e controllo accessi con controllo dell’utilizzo della mascherina– contapersone per accessi in negozio – termocamere per rilevamento multiplo di temperatura – digital totem per rilevazione temperatura corporea e dispenser gel -

Web: www.pixelimage.it e-mail: silvia@pixelimage.it

Pag. 9 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 19 - 31 ottobre 2020


STRUMENTI DI PROTEZIONE Azienda

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Misurazione della temperatura corporea attraverso installazione di telecamere a parete e/o a soffitto anche in abbinata alla rilevazione presenze e controllo accessi. Dispositivi people counter per evitare gli assembramenti.

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Web: www.coram.it e-mail: commerciale@coram.it

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Tamponi rinofaringei e test sierologici di immunizzazione

Web: www.progetto2.it e-mail: c.guido@progetto2.it referente: Guido Colombino

Web: www.solari.it e-mail: jzuliani@solari.it referente: Jacopo Zuliani

ESAMI DIAGNOSTICI Azienda FRIULI CORAM SRL UDINE

INFORMATICA E TELEFONIA Azienda

ALFATEAM INFORMATION TECHNOLOGY SRL FIUME VENETO

OMNIAEVO SRL CODROIPO

PIXEL SRL PRADAMANO

Sito Internet

Web: www.alfateam.it e-mail: alfateam@alfateam.it

Web: www.omniaevo.it e-mail: info@omniaevo.it

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Soluzioni per accedere da remoto ai PC fisici, virtuali e terminal server per smart working e smart communications e soluzioni per videoconferenze/meeting/corsi

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Sistemi di videoconferenza per riunioni/meeting/convegni/corsi e comunicazione unificata per smart working con controllo da remoto del PC

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TV live streaming e videoconferenze – servizi professionali attraverso un canale di proprietà per la realizzazione di enti online in completa sicurezza

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Il decreto Ristori

ulteriori interventi per il sostegno dell’economia Premessa Con il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Ristori) sono state adottate ulteriori misure in materia di tutela della salute, di sostegno dei lavoratori e alle imprese nonché della sicurezza legate all’emergenza sanitaria. Il decreto è in vigore dal 28 ottobre ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 28 ottobre 2020. Di seguito gli interventi più significativi.

Il nuovo contributo a fondo perduto (art. 1) È stato adottato un nuovo contributo per le imprese interessate dalla chiusura o riduzione di attività previste dall’ultimo DPCM del 24 ottobre 2020. Le sue caratteristiche sono esaminate nell’articolo che segue.

Sostegno attività dilettantistiche (art. 3) È stato istituito un “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche” stanziando, per l’anno 2020, 50 milioni di euro. Il fondo sarà utilizzato per sostenere le attività che hanno subito una cessazione o riduzione delle attività per effetto delle disposizioni sulla sospensione delle attività sportive. Un provvedimento del Capo dipartimento dello sport stabilirà la ripartizione delle risorse e le modalità di erogazione.

Sospensione procedure esecutive immobiliari (art. 4) Modificando l’art. 54-ter, comma 1 del D.L. 18/2020 viene prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa e rende inefficaci quelle eventualmente effettuate dal 25 ottobre 2020 e fino

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in argomento.

Sostegno a turismo e cultura (art. 5 commi 1, 2 e 3) Incrementato di 100 milioni di euro la dotazione della sola parte corrente del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito con l’art. 89 comma 1 del D.L. 18/2020 presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nello stato di previsione del MIBACT, per sostenere tali settori a seguito delle misure di contenimento del Covid-19. In questo modo la dotazione complessiva sale a 435 milioni di euro. Aumentata di 400 milioni di euro anche la dotazione del fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici istituito nello stato di previsione del MIBACT, portando la dotazione complessiva a 665 milioni di euro. Previsto uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro per la dotazione del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. Tali fondi saranno destinati: - al sostegno delle librerie, dell’editoria, delle imprese e dei lavoratori della filiera di produzioni del libro, compresi coloro che ricavano redditi dai diritti d’autore, dei musei e degli altri luoghi di cultura; - al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, rinvio o ridimensionamento a seguito dell’emergenza Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Bonus vacanze (art. 5 comma 6) Esteso al 30 giugno 2021 il termine entro cui i soggetti che hanno richiesto e ottenuto il bonus vacanze ex art. 176 del D.L. 34/2020, potranno utilizzarlo, sempre nella misura dell’80%, per il pagamento di servizi offerti nell’ambito di imprese turistico ricettive, agriturismi, e bed &breakfast. Il bonus può essere corrisposto anche con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, agenzie di viaggio e tour operator. La richiesta di agevola-

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zione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020. Il bonus è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

Bonus canoni di locazione (art. 8) Il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dall’art. 28 del D.L. 34/2020 è stato esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre. L’estensione interessa esclusivamente i soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 e a prescindere dall’ammontare di ricavi realizzati nel 2019. Per il bonus è richiesta una riduzione di fatturato almeno pari al 50% degli stessi mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. Il credito spetta nella misura del: - 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo; - 30% del canone di affitto d’azienda. La relazione illustrativa chiarisce che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi. Con riferimento al canone di dicembre l’agevolazione compete anche se pagato nel 2021. I settori interessati sono quelli sottoposti a chiusure o limitazioni di orari di apertura elencati nella Tabella di cui all’allegato 1 del decreto in esame (si veda articolo successivo). Si ricorda che per il settore turismo il D.L. 104/2020 (Agosto) prevede già la stessa agevolazione fino alla fine dell’anno in corso. Il credito d’imposta trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final con il quale sono riconosciute ammissibili, fino al 31 dicembre 2020, alcune particolari tipologie di aiuti di Stato.

Cancellata la seconda rata Imu (art. 9) Il D.L. 126/2020 (Agosto) ha previsto l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’Imu, relativa al 2020 in scadenza il 16 dicembre 2020, per i seguenti casi: - immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché quelli degli stabilimenti termali; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,

degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; - immobili rientranti nelle categorie catastali D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici e manifestazioni; - immobili rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; - immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate. Con la disposizione in esame, l’esenzione dal pagamento della seconda rata Imu, per l’anno 2020 in scadenza il 16 dicembre 2020, è stata estesa anche agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività elencate nella Tabella di cui all’allegato 1 del decreto in esame (si veda articolo successivo). Il beneficio trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final con il quale sono riconosciute ammissibili, fino al 31 dicembre 2020, alcune particolari tipologie di aiuti di Stato.

Proroga 770/2020 (art. 10) Prorogata la scadenza del modello 770/2020 al 10 dicembre 2020. L’allungamento di 40 giorni è stato adottato per evitare che la scadenza per i sostituti d’imposta coincida con quella della dichiarazione dei redditi delle partite Iva. Oltre al rinvio del modello 770/2020 è stato differito, sempre al 10 dicembre 2020, anche il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche ordinarie relative esclusivamente a redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata (Mod. 730).

Sospesi i versamenti dei contributi previdenziali (art. 13) Prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di competenza novembre 2020, a favore dei datori di lavoro rientranti nei settori soggetti alle misure restrittive di cui al DPCM del 24 ottobre 2020, con attività prevalente riconducibile ai codici ATECO di cui all’Allegato 1 (si veda articolo successivo). Si sottolinea che i dati identificativi saranno co-

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municati dall’Agenzia delle entrate all’Inps e Inail consentendo in questo modo di riconoscere i beneficiari delle misure riguardanti la sospensione. Viene inoltre stabilito che il versamento dei contributi e premi sospesi avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Si decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. L’agevolazione è subordinata alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti balneari e dello spettacolo (art. 15) Per alcune tipologie di lavoratori dipendenti e autonomi che ricadono in specifiche condizioni e che, a causa del Covid – 19 si sono trovati nella condizione di dover cessare o ridurre la propria attività, viene riconosciuta una indennità di 1.000 euro. L’indennità in argomento: - non è cumulabile nel caso in cui si ricada in più fattispecie di seguito individuate e neppure con il sostegno dei nuclei familiari; - non concorre alla formazione del reddito ed e quindi detassata; - è erogata dall’INPS previa presentazione di apposita domanda entro il 30 novembre 2020. I soggetti beneficiari sono: - lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti balneari; - lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali e venditori “porta a Porta”; - lavoratori del settore dello spettacolo.

Indennità lavoratori sportivi (art. 17) Estesa al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dai decreti “Cura Italia”, “Rilancio” e “Agosto”. L’indennità per la mensilità di novembre è stata incrementata

da 600 a 800 euro. Il contributo sarà erogato da Sport e Salute SPA previa presentazione di apposita domanda entro il 30 novembre 2020 e di una autocertificazione attestante la presenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.

Processo tributario (art. 27) Fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, laddove siano presenti divieti, limiti, impossibilità di circolazione ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità personale, i soggetti che a vario titolo sono interessati ad un processo tributario dovranno seguire le regole di seguito indicate. Lo svolgimento delle udienze pubbliche, camerali e in camera di consiglio potranno avvenire, anche parzialmente, in modalità da remoto, previo decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale. Il decreto dovrà essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza o una camera di consiglio. Qualora sia prevista la discussione da remoto, la segreteria deve comunicare alle parti, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. In alternativa alla discussione da remoto, le controversie sono decise sulla base degli atti, a meno che una delle parti non insista per la discussione in presenza, con apposita istanza da notificare alle parti e da depositare almeno due giorni prima della data fissata per l’udienza. Nel caso in cui non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza, per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza, per memorie di replica. Se non è possibile garantire il rispetto dei termini di cui sopra, la controversia sarà rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

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(PZ)


Il nuovo contributo a fondo perduto interessate le attività penalizzate dalle ultime chiusure

Il decreto prevedeva inoltre la possibilità per il MISE di individuare ulteriori codici attività penalizzati dall’attuale emergenza sanitaria. Questa possibilità è stata recepita nel Ristori – bis che ha integrato la Tabella originaria con i nuovi codici attività.

Requisiti Premessa Il D.L. 137/2020 (Ristori) prevede all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto per le attività che sono state oggetto di limitazioni o chiusure da parte del DPCM del 24 ottobre 2020 che operano nel settore ricettivo, dell’intrattenimento, del divertimento, dello sport e del trasporto. Il contributo ricalca per alcuni aspetti il contributo previsto dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (Rilancio), prevedendo che chi ne ha già beneficiato riceverà quello nuovo automaticamente sul proprio conto corrente. Il contributo in argomento è stato oggetto di integrazione da parte del D.L. 149/2020 (Ristori-bis) estendendolo a nuovi settori di attività interessati dalle limitazioni previste sia dal DPCM del 24 ottobre sia da quello del 3 novembre 2020. Ricordiamo che il Ristori – bis prevede anche un nuovo contributo per le attività rientranti nelle zone arancione e rosse ma che non è trattato nel presente articolo.

Soggetti beneficiari Il contributo è riconosciuto a tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo con partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 e che ricadono in una delle attività indicate nella Tabella indicata più avanti, avendo cura di verificare che il codice attività corrisponda all’attività effettivamente esercitata e quanto desumibile dal Cassetto fiscale. È richiesto sostanzialmente di svolgere prevalentemente un’attività elencata nella Tabella e, coloro che realizzano contestualmente attività incluse ed escluse dall’elenco, dovranno misurare il requisito della prevalenza in relazione ai ricavi conseguiti. Potranno beneficiare del nuovo contributo anche i soggetti esclusi da quello precedente (ex art. 25) perché, nel 2019, hanno realizzato un volume di ricavi superiore a 5 milioni di euro.

Condizione necessaria per accedere al contributo è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019 con un calo quindi di almeno un terzo. Ai fini del fatturato si deve fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni relativa alle cessioni di beni e servizi. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 il requisito del calo di fatturato non è richiesto. Una novità importante del nuovo contributo è l’eliminazione del limite di 5 milioni di euro dei ricavi o compensi riferiti al 2019, infatti è sufficiente rientrare nelle attività agevolate e aver subito il calo di fatturato senza considerare alcun limite di ricavi.

Riconoscimento del contributo Il contributo sarà riconosciuto in maniera automatica a tutti i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo del Decreto Rilancio e l’amministrazione finanziaria procederà all’accreditamento direttamente sul conto corrente del contribuente. I soggetti che non hanno fatto richiesta in precedenza, presenteranno una apposita domanda telematica utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 10 giugno 2020 per il contributo ex art. 25 del D.L. 34/2020. Per esclusione si può quindi presumere che la richiesta andrà presentata dai contribuenti che non l’hanno presentata per il precedente contributo e da coloro che hanno avuto ricavi, nel 2019, pari o superiori a 5 milioni di euro.

Il contributo spettante Il contributo è calcolato in maniera differenziata a seconda che sia stata presentata o meno la richiesta per il precedente contributo. In ogni caso l’importo

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spettante non può superare i 150.000 euro. La percentuale di ristoro è inoltre differenziata in base ai codici Ateco indicati nella seguente Tabella. Codice Attività

Come accennato la Tabella riporta anche i nuovi codici attività introdotti dal D.L. 149/2020 (Ristori -bis) e segnalati con “nuovo”.

Descrizione

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

49.39.01

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.10.50

Ristorazione su treni e navi

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

59.13.00

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

74.90.94

Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

77.39.94

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

85.51.00 nuovo

Corsi sportivi e ricreativi

85.52.09

Altra formazione culturale

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00 nuovo

Attività di biblioteche e archivi

91.02.00 nuovo

Attività di musei

91.03.00 nuovo

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00 nuovo

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

92.00.09

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.12.00

Attività di club sportivi

93.13.00

Gestione di palestre

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Percentuale di ristoro 400%

200%


Codice Attività

Descrizione

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.92 nuovo

Attività delle guide alpine

93.19.99

Altre attività sportive nca

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.30

Sale giochi e biliardi

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e divertimento nca

94.99.20

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

94.99.90

Attività di altre organizzazioni associative nca

96.04.10

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20

Stabilimenti termali

96.09.05

Organizzazione di feste e cerimonie

55.10.00

Alberghi

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.90.20

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

20.51.02 nuovo

Fabbricazione di articoli esplosivi

47.78.35 nuovo

Commercio al dettaglio di bomboniere

49.32.10

Trasporto con taxi

49.32.20

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente

49.39.09 nuovo

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

50.30.00 nuovo

Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)

52.21.30 nuovo

Gestione di stazioni per autobus

52.21.90 nuovo

Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

74.20.11 nuovo

Attività di fotoreporter

74.20.19 nuovo

Altre attività di riprese fotografiche

74.30.00 nuovo

Traduzione e interpretariato

85.52.01 nuovo

Corsi di danza

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Percentuale di ristoro

200%

150%

100%


Codice Attività

Descrizione

92.00.02 nuovo

Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

96.01.10 nuovo

Attività delle lavanderie industriali

56.10.20 nuovo

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

61.90.20 nuovo

Posto telefonico pubblico ed Internet Point

Percentuale di ristoro

100%

50%

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25 del D.L. 34/2020 Per questi contribuenti il contributo è determinato come quota del contributo già erogato, di fatto è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito e il cui ammontare è stato calcolato in proporzione al calo di fatturato e secondo le percentuali di seguito indicate: - 20% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 400.000 euro; - 15% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 1.000.000 di euro; - 10% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 5.000.000 di euro. Su quel contributo si devono applicare le nuove percentuali di ristoro per definire il nuovo contributo spettante. Si pensi ad una gelateria con codice Ateco 56.10.30 che nel 2019 ha realizzato un fatturato di 300.000 euro. Nel mese di aprile 2019 il fatturato è stato di 25.000 mentre quello di aprile 2020, per effetto della chiusura totale dell’attività, è stato pari a zero. In questo caso il bonus ex art. 25 del D.L. 34/2020 è stato determinato come segue: 25.000 (differenza tra fatturato di aprile 2019 su 2020) X 20% = 5.000 euro Il nuovo contributo previsto dal decreto Ristori prevede di applicare a questo importo le percentuali di ristoro previste nella Tabella di cui sopra, di conseguenza il nuovo contributo sarà pari a: 5.000 X 150% = 7.500 Come accennato in precedenza per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 il requisito del calo di fatturato non è richiesto. Per questi contribuenti è prevista una misura fissa di contributo pari a: - 1.000 euro per le persone fisiche, - 2.000 euro per gli altri soggetti.

Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo

ex art. 25 del D.L. 34/2020 Per questi soggetti il contributo è calcolato quale quota del valore calcolato sulla base dei criteri previsti dall’art. 25 comma 5 da indicare nella richiesta. Anche in questo caso si devono applicare specifiche percentuali individuate in base ai ricavi del 2019 e applicati alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019 e secondo le stesse percentuali di cui sopra che di seguito riproponiamo: - 20% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 400.000 euro; - 15% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi da 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro; - 10% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi superiori a 1.000.000 di euro. Come si può notare nell’ultimo scaglione il vecchio contributo dell’art. 25 prevedeva la percentuale del 10% per ricavi che andavano da 1 a 5 milioni di euro. Ora, eliminando il limite dei 5 milioni di euro, la percentuale del 10% è applicabile anche per ricavi superiori a tele importo. Per conteggiare il contributo si dovrà quindi confrontare il fatturato di aprile 2020 con aprile 2019, se la perdita di fatturato è superiore a un terzo, la differenza viene moltiplicata per le percentuali differenziate per scaglioni di ricavi e ulteriormente moltiplicato per le percentuali di ristoro della Tabella. Come già ricordato il riconoscimento del contributo in questo secondo caso non sarà automatico, ma condizionato alla presentazione della domanda telematica. Si pensi ad un albergo con codice Ateco 55.10.00 che nel 2019 ha realizzato ricavi per 5.500.000 di euro, che i ricavi di aprile 2019 sono stati di 520.000 euro mentre quelli aprile 2020 di 120.000 euro. Questo contribuente avendo realizzato nel 2019 ricavi superiori a 5 milioni di euro non ha potuto presentare richiesta di contributo ex art. 25, mentre ora può farlo in base al decreto Ristori. Esso, infatti rispetta la condizione del calo di ricavi superiore a 1/3 e sulla differenza, vale a dire 520.000 – 120.000 = 400.000

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si applicherà prima la percentuale del 10% 400.000 X 10% = 40.000 e successivamente quella del 150% 40.000 X 150% = 60.000 L’importo di 60.000 euro sarà il contributo a fondo perduto che spetterà in base al decreto Ristori.

La richiesta di contributo L’Agenzia delle entrate in una memoria consegnata alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato ha annunciato l’apertura del canale telematico per l’invio delle richieste di contributo già dal 20 novembre 2020. I soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex art. 25 avranno 60 giorni per la trasmissione delle richieste sia direttamente sia tramite intermediari. Per i soggetti con un fatturato superiore a 5 milioni la domanda non presenta significative novità ma solo una specifica casella. In pratica le nuove richieste dovranno essere presentate dai contribuenti che non avevano trasmesso la domanda pur avendone i requisiti e da quelli con un fatturato superiore a 5 milioni di euro, precedentemente esclusi dagli indennizzi. Nel frattempo, per i soggetti destinatari del con-

tributo ex art. 25 per i quali il nuovo bonus viene riconosciuto automaticamente senza necessità di presentare alcuna richiesta, l’Agenzia ha già provveduto ad erogare oltre 7 miliardi di euro.

Natura del contributo Il contributo - non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’Irap; - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR; - è corrisposto direttamente da parte dell’Agenzia delle entrate sul conto del beneficiario. È erogato nel rispetto del limite e delle condizioni previste dalla Commissione UE nella Comunicazione 13.3.2020 C (2020) 1863 final. Si segnala infine che la sanzione per il contributo ricevuto ma non spettante in base a quanto previsto dall’art. 13 comma 5 del D. Lgs. 471/97 ammonta dal 100% al 200% del contributo, oltre agli interessi del 4% annuo. Risulta inoltre applicabile la reclusione da 6 mesi a 3 anni per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato ex art. 316-ter C del codice penale. (PZ)

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Seconda rata di acconto delle imposte IMPOSTE 2020 CON NUOVE SCADENZE

Premessa Il 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte relative al 2020. Le imposte interessate al versamento sono: Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, IVIE, IVAFE, maggiorazione Ires società di comodo e imposta sostitutiva dei contribuenti minimi e forfetari. L’articolo 58 del Collegato alla Finanziaria 2020 ha ridefinito le modalità di versamento degli acconti per i soggetti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, prevedendo il versamento di due rate di pari importo al 50% ciascuna. L’art. 98 del D.L. 104/2020 (Agosto) ha previsto per l’anno in corso la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata di acconto sempre a favore dei soggetti ISA che hanno subito una riduzione di fatturato nel primo semestre 2020 almeno del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019. L’articolo 6 del D.L. 149/2020 (Ristori bis) ha differito sempre al 30 aprile 2021 il termine di versamento, indipendentemente dal calo di fatturato, a favore di soggetti ISA che rientrano nei seguenti ambiti di attività: - con codici attività indicati nell’Allegato 1 del D.L. 137/2020 e dell’Allegato 2 del D.L. 149/2020 aventi domicilio fiscale o sede operativa in una zona rossa; - esercenti attività di gestione di ristoranti rientranti nelle zone arancio. Non è ancora chiaro la tempistica da seguire, vale a dire se l’individuazione della zona vada individuata alla data di versamento dell’acconto o seguendo modalità differenti. Si evidenzia che per questi soggetti il differimento del versamento al 30 aprile 2021 consente, di fat-

to, di determinare l’acconto 2020 con il metodo previsionale, avendo a disposizione la situazione definitiva di fine anno. La base di calcolo dell’acconto è rimasta ferma al 100% delle imposte dovute per l’anno precedente e tale percentuale vale per l’Irpef, l’Ires e l’Irap. È sempre consentito utilizzare oltre al metodo storico, parametrato alle imposte dell’anno precedente, anche il metodo previsionale, basato sulla presunzione di reddito dell’anno in corso. Si evidenzia che in caso di previsione errata saranno applicabili le sanzioni per insufficiente versamento. A questo proposito si ricorda che l’art. 20 del D.L. n. 23/2020 (Liquidità) ha previsto che per il solo 2020 non sarà sanzionato l’insufficiente versamento dell’acconto Irpef, Ires, Irap, IVIE, IVAFE, imposte sostitutive e cedolare secca qualora quanto versato risulti non inferiore all’80% di quanto dovuto.

Le nuove regole Come accennato l’art. 58 del Decreto Fiscale ha previsto, per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA con ricavi e compensi inferiori a 5.164.569 euro, che l’acconto Irpef, Ires e Irap, deve essere versato in due rate di pari importo pari al 50%. Questa disposizione è applicabile anche ai soci, associati, collaboratori familiari e società trasparenti ex artt. 115 e 116 del TUIR. Si sottolinea che questa nuova percentuale riguarda esclusivamente i soggetti interessati all’applicazione degli ISA mentre per tutti gli altri contribuenti, compresi i soggetti privati, l’acconto rimane ancorato alle canoniche percentuali del 40 e 60%. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93 del 12 novembre ha esteso l’applicabilità delle nuove misure di acconto anche alla cedolare secca sugli affitti, all’IVIE, all’IVAFE, ai contribuenti minimi e forfettari.

IRPEF L’acconto è pari al 100% del tributo relativo al periodo d’imposta precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute alla fonte. Il dato da considerare al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto, è l’importo di rigo RN 34, campo 4 “Differenza” del modello Unico 2020. Nell’ipotesi in cui si sia provveduto al ricalcolo

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dell’acconto, il dato da considerare sarà il campo 4 di rigo RN61. Qualora l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente: - non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto; - supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del suo ammontare. L’acconto così determinato deve essere versato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52; - in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52. A questo punto entrano in campo le nuove regole secondo le quali per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2020, la seconda entro il 30 novembre nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, è stata versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2020, la seconda entro il 30 novembre 2020 nella restante misura del 50%, ovvero entro il 30 aprile 2021 per i contribuenti interessati dalla proroga. Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 4034 - Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2020.

si tratti di soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, in questi casi la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2020, la seconda entro il 30 novembre 2020 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, è stata versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2020, la seconda entro il 30 novembre 2020 nella restante misura del 50%, ovvero entro il 30 aprile 2021 per i soggetti che possono beneficiare della proroga. Il rigo da considerate al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto è l’RN 17 di Unico 2020 SC o l’RN 28 di Unico 2020 ENC. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite modello F24 telematico indicando il codice tributo 2002 - Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2019. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono barrare l’apposita casella, posta in alto a destra del modello F24, e indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati.

IRAP

IRES

L’acconto Irap deve essere effettuato seguendo le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Per i contribuenti che utilizzano il metodo storico l’acconto sarà determinato secondo le modalità di seguito indicate.

Anche l’acconto relativo all’Ires, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve essere determinato nella misura del 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. Qualora l’ammontare d’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta precedente risulti: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto per il periodo d’imposta 2020 non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 30 novembre 2020 oppure entro l’undicesimo mese dell’esercizio ovvero entro il 30 aprile 2021 per i soggetti ISA che possono beneficiare della proroga; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Anche per questi contribuenti le nuove regole modificano le percentuali di versamento a seconda

Persone fisiche, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il 2019 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 non è dovuto acconto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2020; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Come visto in precedenza con le nuove regole i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2020, la seconda entro il 30 novembre 2020 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, è stata versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2020, la seconda entro il 30 novembre 2020 nella restante misura del 50%, ovvero entro il 30 aprile 2021 per i contribuenti interessati dalla proroga.

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Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2020. Società personali e soggetti equiparati, se l’ammontare d’imposta dovuta per l’anno 2019 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52, l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2020; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2020, la seconda entro il 30 novembre 2020 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, è stata versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2020, la seconda entro il 30 novembre 2020 nella restante misura del 50% %, ovvero entro il 30 aprile 2021 per i contribuenti interessati dalla proroga. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2020. Società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, in questo caso il periodo d’imposta può anche non coincidere con l’anno solare, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il periodo precedente è: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 30 novembre 2020; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2020, la seconda entro il 30 novembre 2020 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, è stata versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2020, la seconda entro il 30 novembre 2020 nella restante misura del 50% %, ovvero entro il 30 aprile 2021 per i contribuenti interessati dalla proroga. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2020.

Il versamento in tutti i casi deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2019.

Secondo acconto IRAP Regione Fvg Si ricorda che la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto il differimento del pagamento della seconda rata Irap 2020 per tutte le aziende e professionisti in scadenza il prossimo 30 novembre 2020. In questo modo le imprese potranno versare il dovuto per l’intera annualità 2020 in un’unica soluzione, in sede di saldo, a giugno 2021. Questo differimento deve essere associato alla disposizione contenuta nell’art. 24 del Decreto Rilancio che oltre all’abrogazione del saldo 2019 ha abrogato, in questo caso effettivamente cancellato, il versamento del primo acconto relativo al 2020. Lo stop dell’Irap di giugno è stato limitato a imprese e professionisti con volume di ricavi riferiti al 2019 fino a 250 milioni di euro, escludendo banche, assicurazioni e pubblica amministrazione. Il Decreto Rilancio non ha previsto un differimento ma un vero e proprio annullamento del versamento della prima rata di acconto per il 2020. In definitiva per il 2020 l’Irap da pagare per i contribuenti di cui sopra è pari all’imposta determinata ordinariamente al netto di quanto si sarebbe dovuto pagare con la prima rata. Gli stessi soggetti non erano quindi tenuti al versamento della prima rata, pari al 40% dell’acconto dovuto per l’anno in corso, ovvero pari al 50% per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto viene comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare per il 2020; pertanto l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolata con il metodo storico, ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale. L’intervento della Regione riguarda tutti i soggetti passivi Irap, richiedendo quindi un calcolo complessivo da farsi esclusivamente in sede di saldo e, per i soggetti interessati dall’abrogazione del Decreto Rilancio, al netto della prima rata.

Rideterminazione degli acconti In particolari casi specificatamente previsti dalla norma, si rende necessario ricalcolare gli acconti determinati con il metodo storico. I casi sono di seguito indicati. - Distributori carburanti, la deduzione forfettaria riconosciuta agli esercenti impianti di

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distribuzione di carburanti non deve essere considerata per il calcolo dell’acconto con il metodo storico. - Noleggio occasionale imbarcazioni in questi casi l’acconto deve essere calcolato includendo gli imponibili che nell’esercizio precedente sono stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%. - Liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive. Per i maxi e iper ammortamenti per il versamento degli acconti riferiti al 2020 è necessario rifare il calcolo dell’imposta 2019.

Calcolo dell’acconto con il metodo previsionale Oltre al criterio del metodo storico sopra descritto, è possibile determinare l’acconto in base all’ammontare del tributo presumibilmente dovuto per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. In questo caso il contribuente, qualora ritenga che l’imposta dovuta per il periodo in corso sia inferiore rispetto all’anno precedente, può: - eseguire un versamento d’acconto inferiore a quello dovuto, calcolandone l’importo in funzione della minore imposta dovuta; - non effettuare alcun versamento, qualora ritenga di non dover versare alcuna imposta per il periodo d’imposta in corso. La scelta del metodo riguarda la singola imposta, pertanto lo stesso contribuente potrà utilizzare il metodo storico per l’Irap e quello previsionale per l’Ires o viceversa. L’acconto da versare, a consuntivo dovrà corrispondere almeno alle percentuali di acconto previste per l’anno in corso. Se si utilizza il metodo previsionale, è necessario procedere con la massima cautela per evitare di incorrere in sanzioni.

Consolidato e trasparenza L’articolo 6 del decreto 9 giugno 2004, relativo alle modalità attuative del consolidato nazionale, ha trasferito sul soggetto consolidante gli obblighi di versamento degli acconti. La disciplina transitoria contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 344/2003, prevede che in caso di versamento degli acconti con il metodo previsionale, ciascun partecipante alla tassazione di gruppo, deve determinare il dovuto senza considerare l’opzione per il consolidato. In pratica se l’opzione è già stata esercitata, il

versamento farà capo alla consolidante, la quale dovrà considerare come imposta del periodo precedente, la sommatoria di quella indicata nelle dichiarazioni dalle società stesse. Per quanto riguarda il regime della trasparenza, per il primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata. Se si sceglie il metodo previsionale, si dovrà considerare l’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. Gli acconti versati dalla società trasparente saranno poi scomputati dai soci, in base alle rispettive percentuali di partecipazione agli utili. Per quanto riguarda i soci della società trasparente, potranno prendere in considerazione gli effetti della trasparenza, come ad esempio l’imputazione delle perdite della società controllata.

Cedolare secca I contribuenti che nel 2019 hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione di fabbricati ad uso abitativo “cedolare secca” sono tenuti al versamento del relativo acconto. L’acconto per la cedolare secca è unitario, vale a dire che si rende necessario sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento. Ricordiamo che la cedolare secca prevede due aliquote: - 10% per i contratti a canone concordato; - 21% per i contratti a canone libero. Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo d’imposta non è stato assoggettato a tassazione. In questi casi è possibile ricorrere al metodo previsionale in considerazione del fatto che nell’anno successivo i redditi da locazione di tali immobili non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef. Qualora nel 2020 si utilizzi la cedolare secca solo per una parte dell’anno, per il calcolo dell’acconto Irpef non si deve considerare il reddito fondiario dei relativi immobili nella corrispondente parte del 2020. In caso di fuoriuscita dalla cedolare secca nel 2020, non è richiesto il versamento dell’acconto Irpef, mentre l’acconto della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale. La percentuale dell’acconto della cedolare secca è del 95%, considerando l’importo di rigo LC1 colonna 5 “Differenza”, utilizzando le regole previste per l’Irpef.

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Considerato che si applicano le stesse regole previste per gli acconti Irpef e che l’articolo 58 del Collegato alla Finanziaria 2020 ha ridefinito le modalità di versamento degli acconti per i soggetti interessati all’applicazione degli (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, prevedendo il versamento di due rate di pari importo al 50% ciascuna, si ritiene che queste regole vadano applicate anche per la cedolare secca. Conseguentemente se l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente: - non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto; - supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 95% del rigo LC1, campo 5. L’acconto così determinato deve essere versato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52; - in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52. A questo punto entrano in campo le nuove regole secondo le quali per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 38% (40% x 95%), andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2020, la seconda entro il 30 novembre 2020 nella restante misura del 57% (60% x 95%). Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 47,50% (50% x 95%), è stata versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2020, la seconda entro il 30 novembre 2020 nella restante misura sempre del 47,50% (50% x 95%), ovvero entro il 30 aprile 2021 per i contribuenti interessati dalla proroga. Il versamento deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1841 – Acconto cedolare secca - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2020.

Acconto IVIE e IVAFE Il versamento dell’acconto dell’imposta IVIE e IVAFE deve essere effettuato se l’importo di rigo RW, campo 15, per l’IVAFE, ovvero, campo 17 per l’IVIE del modello Unico 2020 è pari o superiore a € 51.65 ed il versamento deve essere effettuato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2020 se detto importo non supera € 257,52; - in due rate, la prima del 40% e la seconda entro il prossimo 30 novembre 2020, se l’importo è superiore a € 257,52. I codici tributo per IVIE e IVAFE sono rispettivamente:

- 4045 - Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero - IVIE; - 4048 - Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie estere - IVAFE. Anche per questi tributi vale quanto previsto dal Collegato alla Finanziaria 2020, conseguentemente il versamento degli acconti per i soggetti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, potranno versare il dovuto in due rate di pari importo al 50% ciascuna e la seconda rata dell’acconto può essere differita al 30 aprile 2021 per i soggetti interessati alla proroga.

Addizionali Irpef Per quanto riguarda l’addizionale regionale non è previsto il versamento degli acconti. Per l’addizionale comunale l’acconto deve essere versato entro il termine per il saldo dell’Irpef è conseguentemente è stato versato entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2020.

Società di comodo Con riferimento alle società di comodo per le quali è prevista una maggiorazione dell’Ires del 10,50%, sono tenute al versamento dell’acconto anche sulla stessa. Al fine della determinazione dell’acconto per il 2020 le imprese interessate dovranno tener conto anche di tale maggiorazione utilizzando il codice tributo 2019.

Compensazione È possibile compensare gli importi dovuti come acconti, sia con crediti Irpef, Irap e Iva risultanti dalla dichiarazione unificata dell›anno precedente sia con crediti contributivi ammessi in compensazione. Nel caso di compensazione verticale, vale a dire utilizzando imposte e contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso ente impositore, non è richiesta la presentazione del modello F24. Qualora invece si proceda attraverso la compensazione orizzontale, sarà necessario presentare il modello F24 anche nel caso non sia dovuta, a seguito della compensazione, alcuna imposta. Si ricorda che il limite massimo di compensazione di € 700.000 euro, per il solo 2020 è stato elevato a un milione di euro dal D.L. 34/2020 (Rilancio). Sono esclusi da tale limite le compensazioni verticali e i crediti d’imposta riconosciuti a seguito di specifiche agevolazioni. Per le imprese sub – appaltatrici che realizzano operazioni rientranti nel reverse charge per almeno l’80% del volume d’affari, il limite di un milione di euro è a regime. Si ricorda che per compensare orizzontalmente

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...dal 1980 al Vostro servizio con Solidarietà, Lavoro e Recupero

“Mi avevano detto che la cooperativa aveva come scopo l’integrazione lavorativa e sociale di alcune persone diversamente abili, ma per quanto mi guardassi intorno non mi pareva di vederne; tutti mi parevano abili, anzi abilissimi. Se c’era qualcosa a distinguerli, ma lo scoprii a fatica, era forse qualcosa nel loro sguardo: quella luce di gioia di vivere che non si trova più nel mondo imbronciato in cui viviamo.” PAOLO MAURENSIG

Stampa e grafica Impostazione grafica_Stampe digitali_Stampati commerciali_buste, carte intestate, cartelline_Servizi copisteria_Partecipazioni nozze_Album_Libretti liturgici_Stampa e rilegatura dispense_Biglietti da visita Locandine_Flyer_Cartoline

Rilegature, lavorazioni manuali e assemblaggi Tesi_Restauro volumi_Rillegatura raccolte volumi_Imbustaggi_Mailing_Spiralature e calendari_Incollaggi e assemblaggi manuali_Pesature di precisione_Packaging _Postalizzazione con tariffe ridotte_Posta target Etichettatura

Legatoria Industriale Depliantistica_Cordopieghe_Pieghevoli vari formati_ Libri a filo-refe_Libri in brossura fresata_Volumi cartonati_Volumi colla PUR_ Riviste e opuscoli_Accoppiature_Cucitura a punto metallico_Cellofanatura_ Cucitura Singer Via D’ Antoni 26 -33037 Pasian di Prato (Ud) tel. 0432.652113 fax. 0432.652115 legotecnica@tin.it commerciale@lalegotecnica.com www.lalegotecnica.it


crediti Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutiva e ritenute alla fonte di importi superiori a 5.000 euro, è necessaria l’applicazione del visto di conformità alla relativa dichiarazione e la sua trasmissione alle Entrate. La compensazione per i soggetti Iva richiede l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, vale a dire Fisconline o Entratel.

Omesso o insufficiente versamento Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora non si siano effettuati i versamenti nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del termine ordinario utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14°

giorno dalla scadenza, dell’1,5% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di trenta giorni, nella misura dell’1,67% in caso di regolarizzazione entro novanta giorni e del 3,75% se la regolarizzazione avviene dopo i novanta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione concernente l’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La regolarizzazione potrà avvenire anche successivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva o entro i termini dell’accertamento versando rispettivamente le sanzioni del 4,29% e del 5%. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno pagati, anche gli interessi moratori fissati dal 1° gennaio 2020 nella misura dello 0,05%.

Rateizzazione Si ricorda che l’acconto di novembre non è rateizzabile. (PZ)

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Fattura con aliquota Iva errata alla luce delle recenti modifiche normative possibile la detrazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23817 del 28 ottobre 2020 è intervenuta in merito alla possibilità di detrarre l’Iva erroneamente addebitata in eccesso, anche per i casi antecedenti le modifiche apportate dal decreto legge n. 34/2020 (Rilancio). Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava una società esercente la gestione di un complesso sportivo polivalente che si era vista rettificare l’Iva detratta e indicata in fattura con un’aliquota superiore a quella dovuta. I servizi fatturati riguardavano opere di urbanizzazione primaria e secondaria su di un impianto sportivo comunale per le quali era stata erroneamente applicata l’aliquota Iva del 20% in luogo del 10%. A fronte dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria non veniva riconosciuta la detrazione

dell’imposta e ripresa conseguentemente a tassazione con irrogazione di sanzione e interessi. L’atto veniva impugnato ma i due giudici di merito confermavano l’operato dell’Ufficio. La società ricorreva così in Cassazione ribadendo la spettanza della detrazione mentre l’Ufficio confermava l’indetraibilità invitando in subordine a richiedere il rimborso al percettore. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, confermando la detrazione dell’Iva da parte del committente anche nel caso in cui la fattura riporti un’aliquota maggiore di quella prevista. La sentenza conferma che l’art. 1 comma 935 della legge 205/2017 ha aggiunto all’art. 6 comma 6 del D. Lgs. 471/97, un periodo in base al quale il cessionario o committente in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta, poteva e può detrarre la maggiore somma versata. Il D.L. 34/2020 (Rilancio) ha inserito il comma 3-bis al predetto articolo 6 prevedendo la retroattività rispetto all’iniziale modifica. Conseguentemente l’indetraibilità deve essere riconosciuta essendo superato il precedente assetto normativo.

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(PZ)


Reintroduzione in franchigia di merci esportate determina dell’agenzia delle dogane sulla procedura telematica Con determinazione direttoriale del 31 ottobre 2020, l’Agenzia delle Dogane ha ridotto a 50 il limite minimo delle operazioni mensili, per beneficiare dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia di merci già esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate. I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce RETRELIEF (Returned goods - Relief from import duty). Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo: - effettuare un numero minimo pari a 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese; - essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”; - identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato; - identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione;

- utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b) del CDU; - tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo; - possibilità per l’Ufficio delle Dogane di cui all’articolo 3 di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto presenta istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L’Ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni mediante l’analisi della documentazione e i sopralluoghi presso il soggetto. La procedura si conclude con l’eventuale accoglimento dell’istanza che comporta l’inserimento del soggetto nell’elenco di cui sopra. A seguito del rilascio dell’autorizzazione, i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali. Inoltre, i benefici di cui della procedura possono essere riconosciuti, anche quando le operazioni di export e di successiva re-introduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato, da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.

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(C)


Brexit

i primi chiarimenti

Con l’avvicinarsi dell’uscita della Gran Bretagna dalla U.E., in assenza di accordo, il Ministero dei Trasporti ha inviato due documenti che possono essere utili per comprendere lo scenario che, da qui a poco, gli operatori economici che hanno rapporti con il Regno Unito si troveranno ad affrontare. I documenti in questione si intitolano: - Brexit - prepararsi alla svolta; - Checklist Brexit. Il primo documento - predisposto sulla base di una comunicazione della Commissione U.E del 9 luglio 2020 - analizza per punti le implicazioni che avrà la Brexit su una serie di tematiche, che includono lo scambio di merci, quello di servizi, viaggi e turismo, ecc. Per quanto riguarda lo scambio di merci, viene evidenziato che: - le formalità doganali prescritte dal diritto dell’Unione si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito, o che lo lasceranno dirette nel Regno Unito. Ciò anche nel caso in cui si giungesse all’istituzione di una zona di libero scambio con il Regno Unito; - dal 1° gennaio 2021, le imprese dell’UE che desiderano importare dal Regno Unito o esportare nel Regno Unito, dovranno essere in possesso di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) per i rapporti con le amministrazioni doganali; - inoltre, nell’Unione cesseranno di essere validi lo status di operatore economico autorizzato accordato dal Regno Unito e le altre autoriz-

zazioni rilasciate sempre dalla GB. Se desiderano ottenere autorizzazioni in Stati U.E, gli operatori economici dovranno richiederle in uno Stato membro dell’UE; - dal 1° gennaio 2021 sarà necessario dimostrare il carattere originario delle merci oggetto di scambio, affinché abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell’ambito di un eventuale accordo futuro tra l’UE e il Regno Unito. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine saranno soggette alle regole generali per l’ingresso nell’UE, quindi anche a possibili dazi doganali anche in presenza di un accordo commerciale; - l’imposta sul valore aggiunto sarà esigibile al momento dell’importazione dal Regno Unito di merci introdotte nel territorio IVA dell’Unione europea, all’aliquota applicabile alle cessioni degli stessi beni all’interno dell’Unione; - per quanto riguarda lo scambio di servizi, dal 1° gennaio 2021 la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi previste dai trattati dell’Unione non saranno più aperte alle persone e alle imprese del Regno Unito che operano nell’Unione europea, né ai cittadini e alle imprese dell’UE che operano nel Regno Unito. La checklist, invece, riassume i concetti evidenziati nel primo documento, con in più un paragrafo dedicato ai trasportatori su strada. In breve, si afferma che “Gli operatori dei trasporti e della logistica saranno interessati da cambiamenti nelle formalità necessarie per l’attraversamento della frontiera tra il Regno Unito e l’UE. Le formalità di frontiera riguarderanno anche autisti, passeggeri e lavoratori transfrontalieri. Vi rientrano le verifiche di frontiera sulle persone, che comportano il controllo dei requisiti di ingresso e soggiorno, la timbratura del passaporto e, se del caso, il rispetto dell’obbligo del visto”.

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(C)


Emergenza Covid-19. Regime quadro sugli aiuti di Stato la proroga al 30 giugno 2021 e circolare del dipartimento per le politiche europee Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 450/ AdT del 18 novembre 2020 per rammentare che il 20 maggio 2020 il Dipartimento per le politiche europee ha notificato alla Commissione europea il Regime quadro sugli aiuti di Stato contenuto nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articoli da 53 a 64, di seguito Regime quadro), pubblicato nella G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, e convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020. Il Regime quadro prevede, in conformità con il Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. Temporary Framework Covid-19, di seguito Temporary Framework) - approvato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile, l’8 maggio 2020 e il 13 ottobre -, misure di aiuto, quali sovvenzioni dirette, garanzie, prestiti a tassi agevolati, aiuti per la lotta al COVID-19, sostegno per i lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria e altro. Il 21 maggio 2020, la Commissione europea con propria decisione n. C(2020)3482 del 21 maggio 2020 ha autorizzato, nell’ambito del Temporary Framework, il Regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato italiana, contenuto nella legge 77/2020. Il Regime quadro consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e CCIAA l’adozione di misure di aiuto in conformità alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del Temporary Framework, volta a garantire alle imprese liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo

l’epidemia da Covid-19, senza obbligo di notifica dell’aiuto alla Commissione europea. L’obbligo di notifica preventiva dell’aiuto alla Commissione europea permane, invece, per le Amministrazioni centrali in quanto non rientrano nel Regime quadro in oggetto. La legge 77/2020 prevede, in particolare, la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e ampliamento tecnologico (c.d. upscaling) e per la produzione di prodotti connessi al Covid-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (v. infra). L’ammontare complessivo del Regime quadro si attesta attorno ai 9 miliardi di euro dei quale 6 relativi ad aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Tutto ciò premesso, il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPE) con circolare DPE-0005531-P-18/06/2020 del 18 giugno 2020 ha fornito alle amministrazioni interessate una serie di chiarimenti in merito all’applicazione del Regime quadro a valere sul Temporary Framework – di cui si dà brevemente conto data la vastità e complessità della materia, ma anche del potenziale interesse operativo per le imprese –, premettendo che per poter essere considerate adottate ai sensi del Regime quadro, le misure di aiuto devono rispettare cumulativamente: - tutte le condizioni di cui al Regime quadro; - tutte le condizioni pertinenti del Temporary Framework; - tutte le condizioni della decisione C(2020)3482 di autorizzazione della Commissione europea. Gli enti che adottano le misure di aiuto devono provvedere ad adempiere sotto la propria responsabilità agli obblighi di registrazione dell’aiuto concesso nei registri di riferimento per settore, quindi al registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), per le imprese che non rientrano nell’agricoltura e nella pesca, al SIAN per le imprese agricole e al SIAP (per le imprese di pesca e acquacoltura.

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Proroga del Temporary Framework e del Quadro temporaneo al 30 giugno 2021 Originariamente il Temporary Framework e il Regime quadro avevano scadenza il 31 dicembre 2020, ma con comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 il Temporary Framework - e, per conseguenza, il Regime quadro - è stato prorogato al 30 giugno 2021, mentre le misure a sostegno della ricapitalizzazione delle imprese, presenti nel solo Temporary Framework (v. infra), sono state prorogate dall’originaria scadenza del 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021. Con la stessa comunicazione la Commissione europea ha apportato anche alcune modifiche, sulle quali qui, però, non ci si trattiene, essendo di scarso interesse per le piccole e medie imprese.

Aiuti del Regime quadro Come previsto dalla legge 77/2020, gli aiuti che rientrano nel Regime quadro e, quindi, non soggetti a notifica sono: - sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento, anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni (art. 54). - garanzie su prestiti (art. 55). - tassi d’interesse agevolati per i prestiti (art. 56). - aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19 (art. 57). - aiuti agli investimenti per la ricostruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling (art. 58). - aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59) - aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti che sarebbero altrimenti licenziati (art. 60). Non sono, invece, incluse nel Regime quadro le seguenti misure di aiuto: - debiti subordinati (sezione 3.3 del Temporary Framework). - assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (sezione 3.5 del Temporary Framework). - differimento delle imposte e/o contributi previdenziali (sezione 3.9 del Temporary Framework). - ricapitalizzazione (sezione 3.10 del Temporary Framework).

Beneficiari Gli aiuti del Temporary Framework possono essere concessi a tutte le imprese rientranti nella

definizione di imprese europee: piccole, medie e grandi imprese, lavoratori autonomi, imprese familiari, società di persone e associazioni che svolgono regolarmente attività economica. Gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari non possono beneficiare degli aiuti salvo per: - i vantaggi indiretti ottenuti per aver convogliato gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie (articoli 54, 55, 56 del Regime quadro); - i vantaggi indiretti ottenuti per aver convogliato gli aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti (art. 60 del Regime quadro), a condizione che il regime di aiuto non sia destinato ai solo dipendenti del settore finanziario. Le misure di aiuto del Temporary Framework sono applicabili anche alle imprese in difficoltà secondo la definizione comunitaria. Tra i beneficiari degli aiuti del Temporary Framework rientrano anche le imprese c.d. “Deggendorf”, cioè le imprese obbligate al rimborso di aiuti di stato ricevuti, in obbligo ad una esecuzione di una decisione (UE) di recupero. Tali imprese, considerata la straordinarietà e temporaneità delle misure per l’emergenza sanitaria da Covid-19, possono ricevere gli aiuti del Temporary Framework ma le autorità concedenti devono sempre sottrarre, dall’importo da erogare, l’importo da rimborsare in base alla Decisione (UE) di recupero. La circolare in esame evidenzia che la nozione di “impresa” richiamata nel Temporary Framework è quella generalmente applicata nel diritto della concorrenza a livello UE. Pertanto il calcolo delle soglie e del cumulo deve essere effettuato rispetto al concetto di “unità economica” e non alla singola impresa. L’unità economica, infatti, può ricomprendere diversi soggetti giuridici se è rilevante l’esistenza di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato n. 2016/C 262/01).

Soglie di aiuto Il Regime quadro prevede specifiche soglie per la concessione degli aiuti: - qualora l’impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi, bisogna rispettare il rispettivo massimale previsto per la singola attività esercitata (punto 22, lett. a) e punto 23, lett. a) del Temporary Framework); in ogni caso, non deve essere superato l’importo massimo complessivo di 800.000 euro per impresa; - qualora l’impresa operi contemporaneamente

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nel settore dell’agricoltura (massimale 100.000 euro) e della pesca (massimale 120.000 euro), l’importo massimo applicabile è di 120.000 euro per impresa. Nel calcolo di dette soglie vanno considerati anche gli aiuti concessi su altre fonti di finanziamento o concessi da diversi enti. Per questo le autorità che concedono l’aiuto devono verificare il rispetto delle soglie massime consentite (punto 6.1 della circolare DPE 5531-P). I massimali previsti dal Regime quadro si applicano, quindi, indipendentemente dalla fonte finanziaria, sia essa proveniente da risorse statali o da fondi europei.

Cumulo degli aiuti Le misure di aiuto previste dal Regime quadro possono essere cumulate con altri strumenti agevolativi e, più precisamente: - l’impresa può cumulare gli aiuti “de minimis” con gli aiuti in sovvenzione diretta di cui all’art. 54 del Regime quadro (massimo 800.000 euro); se si cumulano costi ammissibili differenti, si può totalizzare al massimo un milione di euro di aiuti, mentre se si cumulano gli stessi costi ammissibili la soglia massima è di 800.000 euro. - nel caso di cumulo con aiuti previsti dal regolamento di esenzione, si devono rispettare le intensità massime previste dal regolamento di esenzione sugli aiuti oggetto di cumulo. Le misure di aiuto del Regime quadro possono essere cumulate anche fra loro, conformemente alle disposizioni di cui alle specifiche sezioni del Temporary Framework e, in particolare: - gli aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti (art. 55) non sono cumulabili con gli aiuti concessi sullo stesso prestito sotto forma di interesse a tasso agevolato (art. 56), e viceversa; - gli aiuti previsti dagli articoli 55 e 56 posso-

no essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi rispettivamente i massimali previsti dal punto 25 lett. d) e dal punto 27 lettera d) del Temporary Framework; - gli aiuti per ricerca e sviluppo (art. 57), gli aiuti alle infrastrutture di prova e upscaling (art. 58), gli aiuti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19 (art. 59) non possono essere concessi per gli stessi costi ammissibili. - gli aiuti per ricerca e sviluppo (art. 57) possono essere combinati con altre fonti finanziarie sugli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali previsti dal punto 35 lett. d) ed e) del Temporary Framework; - gli aiuti previsti dagli articoli 58 e 59 non possono essere combinati con altre fonti finanziarie sugli stessi costi ammissibili. Nell’ultima parte della circolare del Dipartimento per le politiche europee sono stati riportati i chiarimenti specifici per singola misura relativi a: intermediari finanziari, aiuti sotto forma di garanzie su prestiti, aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per prestiti, aiuti per la ricerca e sviluppo, aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling, aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti. Copia della circolare del Dipartimento per le politiche europee, a cui si rinvia per gli approfondimenti del caso, e tutti gli atti citati possono esser richiesti all’ufficio economico dell’associazione, al quale ci si può rivolgere anche per altre informazione. E’, inoltre, disponibile una approfondita nota sul Temporary Framework, sempre richiedibile al medesimo ufficio. (AdT)

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Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2020 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

102,7

0,271341

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

102,5

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

102,6

0,448171

APRILE

15.04

14.05

0,500

102,5

0,500000

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

102,3

0,625000

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

102,4

0,750000

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

102,3

0,875000

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

102,5

1,000000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

101,9

1,125000

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

102,0

1,250000

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

Pag. 34 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2020



Esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19 definite le modalità e istruzioni operative

L’INPS, con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, ha comunicato che il 10 novembre u.s. la Commissione Europea ha approvato il regime di aiuti di Stato relativo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta, come noto, dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), che aveva previsto per le Aziende un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge. Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 degli interventi di integrazione salariale riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni). L’Istituto, preso atto della positiva decisione della Commissione Europea, ha quindi dato indicazione delle modalità e istruzioni operative per la fruizione dell’esonero in parola. In particolare le Aziende dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020”. Occorrerà quindi autocertificare: Pag. 36 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2020

- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola; - la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate; - la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente; - l’importo dell’esonero. La richiesta di attribuzione del predetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’Istituto attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale. Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’INPS ricorda che: - lo stesso esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL; - la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive; - ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità; - l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi (oppure anche in un mese ove sussista la capienza). È importante precisare che, qualora un’Azienda decida di accedere all’esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 nella stessa unità produttiva.


L’INPS precisa infine che le Aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo. Le Aziende che abbiano sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno

Pag. 37 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2020

avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura. Ci si riserva di tornare sul tema. (EI)


Sottoscritto il contratto unico materiali di costruzione il nuovo testo unifica in un solo contratto i VIGENTI ccnl dei settori lapidei, cemento e laterizi In data 10 novembre 2020 è stato sottoscritto tra Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil il primo Contratto Nazionale di lavoro unico per i materiali da costruzione, che unifica in un solo contratto i vigenti CCNL dei settori lapidei, cemento e laterizi. Il nuovo contratto unico: - armonizza ed aggiorna la parte normativa comune ai tre comparti, tutelando al contempo le specificità tecniche ed economiche di ciascun contratto;

Pag. 38 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2020

- allinea alle nuove normative vigenti istituti come quello del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione; - adegua i costi di sanità integrativa e previdenza complementare, introducendo altresì un contributo contrattuale al Fondapi. Istituisce inoltre una Commissione Bilaterale del settore dei materiali da costruzione che avrà il compito di rafforzare il sistema di relazioni sindacali del comparto, attraverso un confronto su tutte le tematiche strategiche del settore e sui fattori di criticità. La parte economica prevede un aumento complessivo sul parametro medio di 94,50 euro per i lapidei, 88,90 euro per il cemento e 72,50 euro per i laterizi, la cui prima tranche decorre dal mese di settembre 2020. (EI)


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Nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza precisazioni dell’inail sulle modalità di utilizzo del servizio Si riporta di seguito il testo della comunicazione ricevuta dall’INAIL - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia con riguardo all’utilizzo dell’applicativo “Dichiarazione RLS” ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  In considerazione delle segnalazioni pervenute in merito all’utilizzo dell’applicativo “Dichiarazione RLS” da parte delle aziende e delle Istituzioni interessate, si ritiene utile fornire alcune precisazioni in merito alle modalità di utilizzo del servizio. Come noto, al fine di consentire ai datori di lavoro l’adempimento dell’obbligo di comunicazione del nominativo del RLS di cui all’art. 18 comma 1 lettera aa) del d. lgs. 81/2008 e smi, l’Istituto ha realizzato il servizio “Dichiarazione Rls”, disponibile sul portale www.inail.it, nella sezione “Servizi Online”. Nel rispetto della richiamata previsione normativa, l’applicativo consente l’inserimento del nominativo del RLS nelle ipotesi di nuova elezione o designazione e le successive variazioni. Risulta preclusa la possibilità di cancellare o eliminare i nominativi inseriti. Il servizio è disponibile per le Aziende assicurate Inail e per le Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto stato, secondo le istruzioni di cui alla circolare n. 29 dell’11/7/2018 pubblicata sul sito. L’invio telematico costituisce l’unica modalità possibile per effettuare la comunicazione in ar-

gomento, anche in caso di temporanei malfunzionamenti o indisponibilità del servizio, tenuto conto che non è previsto un termine perentorio per l’adempimento dell’obbligo. Si precisa che le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado facenti capo al Ministero dell’istruzione e i relativi Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica procedono all’inoltro telematico della comunicazione del nominativo del RLS in “cooperazione applicativa”, tramite l’area funzionale SIDI dedicata. Si precisa inoltre che, per il settore della navigazione marittima, nelle more del rilascio delle implementazioni all’applicativo “Dichiarazione RLS”, le comunicazioni dei nominativi dei rappresentanti (Rls/Rasal) eletti su ogni nave o unità mercantile andranno effettuate tramite l’inoltro dell’apposito “Modulo Rls Navigazione” pubblicato sul Portale all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della sede Inail competente, individuata in base alla sede legale dell’azienda. Infine, si conferma che l’applicativo riguarda la sola comunicazione del nominativo del RLS aziendale (art. 47). Nel caso in cui l’impresa si avvalga del Rappresentante della sicurezza territoriale RLST (art. 48), in attesa del completamento del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla previsione di cui all’art. 52 relativa al “Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e alla pariteticità”, l’impresa risulta sollevata dall’obbligo di comunicazione (v. circolari Inail del 21 maggio 2009, n.26 e del 25 agosto 2009, n. 43). Circolari, moduli e guide applicative concernenti l’argomento sono accessibili nel portale Inail e nell’area dedicata, al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-nominativo-rls. html

Pag. 40 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 19 - 31 ottobre 2020

(C)


Inail. OT23, riduzione tasso medio per prevenzione Novità e semplificazioni dell’iter

novità e supporto informativo

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 370/CSC/EI del 28 settembre scorso per riportare di seguito la nota pervenuta dall’Inail - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia con riferimento alla richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (modello OT23) per il 2021.  L’Inail sostiene le aziende che investono in azioni volte al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei propri lavoratori consentendo uno sconto sulla Tariffa dei Premi che si ottiene scegliendo e attuando nel corso del 2020 specifici interventi fra quelli previsti nel Modello OT23 2021 (All. 2) e nella relativa Guida alla compilazione (All. 1) come pubblicato sul sito istituzionale (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ot23-2021-aggiornamento.html)

Interventi per accedere alla riduzione

Nel nuovo modello, cui si rimanda per la lettura integrale, gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti categorie: 1. prevenzione degli infortuni mortali (non stradali); 2. prevenzione del rischio stradale; 3. prevenzione delle malattie professionali; 4. formazione, addestramento e informazione; 5. misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza; 6. gestione delle emergenze e DPI (vedi anche la scheda di sintesi in All. 3 per maggior comodità)

Rispetto al modello dell’anno scorso, sono semplificate le modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario, introdotti nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale ed eliminati altri di minore efficacia prevenzionale. Il modello OT23 2021, inoltre, non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale. Per il 2021 viene meno, quindi - salvo che per la categoria delle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza - la condizione per la quale determinati interventi (generali) devono essere attuati su tutte le Posizioni assicurative territoriali (Pat) dell’azienda. Infine, viene riconosciuta a un maggior numero di casi l’estensione a più anni dell’arco di validità di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di attuazione degli stessi nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

FAQ Quest’anno sono state anche redatte e pubblicate delle FAQ ufficiali per quesiti che hanno già richiesto un particolare approfondimento (v. All.4).

Tempistica È bene agire per tempo e non oltre il 31 dicembre 2020, in quanto finché l’anno non è ancora concluso è ancora possibile attuare o completare le azioni di miglioramento richieste, così come specificato nei diversi interventi premiati nel modello aggiornato OT23 2021. Per la presentazione della domanda, come ogni anno, si hanno a disposizione i primi due mesi del 2021 (scadenza termini presentazione 1° marzo 2021). I documenti citati nel testo sono allegati alla circolare associativa prot. n. 445/2020, disponibile sul nostro sito web. (C)

Pag. 41 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 19 - 31 ottobre 2020


Covid-19. Convenzione per l’erogazione di esami diagnostici condizioni vantaggiose per le imprese associate

Abbiamo sottoscritto con l’Associato Friuli Coram una convenzione per offrire alle Imprese Associate la possibilità di accedere a condizioni vantaggiose agli esami diagnostici per COVID-19.

La convenzione copre il percorso di screening per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con metodica rRT-PCR su tamponi rinofaringei e l’indagine sierologica per la determinazione dello stato anticorpale IgG ed IgM per SARS-CoV-2 in aderenza a quanto previsto con delibera della Regione Friuli Venezia Giulia n. 776 del 29 maggio 2020. Le Imprese Associate interessate a conoscere le modalità di adesione e le condizioni del servizio potranno contattare i nostri uffici, sig.ra Sandra Cividini, tel. 0432/507377, email: relazioniesterne@confapifvg.it (SC)

Pag. 42 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 19 - 31 ottobre 2020


Ennesime modifiche al codice della strada proroga dei termini per l’esecuzione delle revisioni. nota ministeriale Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. del 18 novembre 2020 per rammentare che, con una nutrita nota prot. 300//7923/20//101/3/3/9 del 22 ottobre 2020 il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) ha diramato direttive in ordine alle principali novità apportate al codice della strada (c.d.s.) dalla conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) nella legge 11 settembre 2020, n. 120 (v. circolare associativa n. 362/AdT/tt del 25 settembre). La nota ministeriale dedica a ciascun argomento una specifica scheda illustrativa, per un totale di ben 16, fra le quali qui si evidenziamo le schede riguardanti: - l’ampliamento delle violazioni accertabili tramite l’uso di dispositivi di controllo (scheda 4); - la possibilità di rilevare a distanza, con dispositivi o apparecchi omologati, le violazioni dei limiti di velocità su tutte le tipologie di strade e, quindi, anche su quelle urbane (scheda 5); - l’attività di visita e prova, laddove i veicoli siano stati modificati (scheda 6); - proroghe dei termini entro cui sottoporre i veicoli alle operazioni di revisione e alle attività di visita e prova (omologazioni e collaudi) (scheda 7); - aggiornamento dei dati, in caso di cambio di residenza o di sede del proprietario (scheda 8); - cancellazione del veicolo per esportazione (scheda 10); - estensione ai veicoli immatricolati con facoltà di acquisto in leasing, della possibilità di circolare solo con la fotocopia autenticata della carta di circolazione (scheda 11).

Qui di seguito ci si occupa solo ad alcune di esse, di maggior diretto interesse per le imprese, con particolare riguardo delle proroghe applicabili alle attività revisioni e all’attività di visite e prove per omologazioni e circolazione e per collaudi (scheda 7).

Proroghe dei termini entro cui sottoporre i veicoli alle operazioni di revisione (scheda 7) In materia di revisioni (art. 80 del c.d.s.), alla luce delle nuove scadenze individuate dall’art. 49, co. 5 septies della legge 120/2020, il Ministero ha fatto un po’ d’ordine nel dedalo di scadenze, anche in combinazione con l’art. 5 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2020/698 del 15 maggio 2020, il quale in ambito comunitario considera valide per un periodo di 7 mesi successivi alla scadenza le revisioni scadute tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020. Il coordinamento è avvenuto sempre applicando il criterio della soluzione più favorevole per l’utente: per cui, il Ministero ha chiarito che per i veicoli adibiti al trasporto di cose e loro rimorchi con revisione in scadenza fra il 1° aprile e il 31 agosto 2020 in tutto il territorio della U.E., Italia compresa, “risultano più favorevoli le norme di cui all’art. 5 del Reg. 2020/698 che consentono di circolare su tutto il territorio dell’UE fino ai 7 mesi successivi alla scadenza (pertanto, le scadenze di aprile 2020 sono prorogate a novembre 2020, quelle di maggio 2020 a dicembre 2020, quelle di giugno 2020 a gennaio 2021, quelle di luglio 2020 a febbraio 2021 e quelle di agosto 2020 a marzo 2021)”. Per le revisioni in scadenza dal settembre 2020, limitatamente all’Italia si applicano le proroghe del decreto semplificazioni, per cui: - quelle con scadenza dal 1° settembre al 30 settembre 2020, sono state prorogate al dicembre 2020; - quelle in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 sono state prorogate al 28 febbraio 2021. I veicoli immatricolati in Italia con revisione scaduta il 28 febbraio 2020 rimangono sottoposti per

Pag. 43 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 19 - 31 ottobre 2020


la sola circolazione sul territorio nazionale, alla più favorevole disciplina prevista dall’art. 92, che consente la circolazione fino al 31 ottobre 2020. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle

varie proroghe in relazione della norma di riferimento e della categoria di appartenenza del veicolo (ex art. 47 del c.d.s., a cui si rinvia per l’individuazione del veicolo).

Scadenza della revisione

Proroga

Categorie dei veicoli

Territorialità della proroga

Norma di riferimento

31 luglio 2020 senza dies a quo

31 ottobre 2020*

tutte

solo in Italia

art. 92 legge 27/2020

dal 1° febbraio al 31 agosto 2020

7 mesi successivi alla scadenza**

M, N, O3, O4, T5

in tutta l’UE

reg. (UE) 2020/698

dal 1° al 30 settembre 2020

31 dicembre 2020

M, N, O3, O4, T5

solo in Italia

art. 92 legge 27/2020

dal 1° agosto al 30 settembre 2020

31 dicembre 2020

L, O1, O2

solo in Italia

art. 92 legge 27/2020

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020

28 febbraio 2021

tutte

solo in Italia

art. 92 legge 27/2020

* Tuttavia per i soli veicoli a motore appartenenti a queste categorie, i cui termini di revisione scadono fra il 1° aprile e il 31 agosto 2020, risultando più favorevoli le norme dell’art. 5 del reg. (UE) 2020/698, le scadenze di aprile sono prorogate a novembre 2020, quelle di maggio a dicembre 2020, quelle di giugno a gennaio 2021, quelle di luglio a febbraio 2121 e quelle di agosto a marzo 20221. ** I veicoli immatricolati in Italia, i cui termini di revisione scadevano il 28 febbraio 2020, sono rimasti sottoposti per la sola circolazione in territorio nazionale alla più favorevole disciplina prevista dall’art. 92 della legge 27/2020 che consentiva la circolazione fino al 31 ottobre 2020.

Proroga dei termini entro cui sottoporre i veicoli a visita e prova (scheda 7) Per quanto riguarda l’attività di visita e prova a norma degli articoli 75 (omologazione e circolazione) e 78 (collaudi) del c.d.s., il Ministero chiarisce che, ai fini della determinazione dei termini di effettuazione dell’operazione: - per le operazioni che prevedono una scadenza periodica, si faccia riferimento a tale scadenza; è il caso del certificato c.d. Barrato rosa per i veicoli che trasportano merci in regime ADR, del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP, delle prove tecniche di tenuta ed efficacia delle cisterne nell’intervallo di 3 o 6 anni; - per le operazioni di allestimento o modifica delle caratteristiche costruttive - le quali, invece, impongono la visita e prova al momento dell’immissione in circolazione (ad es. nuovo allestimento di veicolo, aggiunta di accessori che richiedono aggiornamento della carta di circolazione, modifica a caratteristiche costruttive o funzionali et c.) -, vada tenuto presente che il termine sopraindicato coincide, di fatto, con il momento in cui il veicolo è “sorpreso” a circolare (sic). Di conseguenza, per tutte le categorie di veicoli e

limitatamente alla circolazione in Italia, le proroghe all’attività di visita e prova risultano così articolate: - le operazioni in scadenza al 31 luglio sono state prorogate al 31 ottobre 2020; - le operazioni in scadenza dal 1° agosto al 30 settembre 2020, sono prorogate al 31 dicembre 2020; - le operazioni in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, sono prorogate al 28 febbraio 2021.

Cambio di residenza o di sede del proprietario del veicolo (scheda 8) Circa l’aggiornamento dei dati in caso di cambio di residenza o di sede del proprietario, il Ministero evidenzia la modifica inserita al co. 2 dell’art. 94 del c.d.s., per la quale in caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione o di sede, se si tratta di persona giuridica, è il Dipartimento trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a procedere all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui all’art. 226 del c.d.s. Pertanto, visto che l’aggiornamento non riguarda più la carta di circolazione ma l’Archivio nazione dei veicoli, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non emetterà più il tagliando adesivo da applicare sulla carta di circolazione.

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L’art. 94, co. 4 del c.d.s. sanziona invece la circolazione con un veicolo per il quale, nei casi previsti, non sia stato richiesto l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione. In particolare, nel corso di un controllo stradale, per verificare il trasferimento di proprietà o la costituzione dell’usufrutto o la stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l’agente accertatore dovrà eseguire una verifica sulla carta di circolazione; per il trasferimento di residenza o di sede, invece, si dovrà verificare l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli tramite la banca dati della Motorizzazione civile, prescindendo da quanto riportato nella carta di circolazione. Nell’ipotesi di cambio di sede per la persona giuridica, occorre procedere all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli entro 60 giorni dal fatto, direttamente all’Ufficio della Motorizzazione civile che, senza rilasciare alcun tagliando adesivo da applicare sulla carta di circolazione, provvederà al solo aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta la sanzione stabilita al co. 4 dell’art. 94 del c.d.s. (sanzione pecuniaria da 384 a 1.817 euro e ritiro della carta di circolazione). Per il cambio di residenza della persona fisica, è invece prevista una procedura semplificata che prevede la comunicazione dell’anagrafe del Comune all’Ufficio centrale operativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, a sua volta, aggiorna l’Archivio nazionale dei veicoli senza inviare nessun tagliando adesivo all’interessato. Nel trasferimento di proprietà o costituzione dell’usufrutto o stipulazione di locazione con facoltà di acquisto del veicolo, si procede con il rilascio di una nuova carta di circolazione; in tal caso, l’inadempimento delle formalità richieste com-

porta le sanzioni stabilite al citato co. 4 (vedi sopra) e al co. 3 (sanzione pecuniaria da 728 a 3.636 euro) dell’art. 94 del c.d.s.

Obblighi di revisione ai fini della cancellazione per definitiva esportazione dei veicoli (scheda 10) Nella scheda 10, dove si analizzano le modifiche all’art.103, co. 1 del c.d.s. sugli obblighi di revisione ai fini della definitiva esportazione dei veicoli, il Ministero evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 120/2020, non è più richiesto il superamento della revisione da non oltre 6 mesi prima della data di richiesta della cancellazione, ma è sufficiente che il veicolo sia risultato in regola in sede di revisione senza il limite temporale di 6 mesi.

Casi di sostituzione della carta di circolazione con fotocopia della medesima (scheda 11) Nella scheda 11, che approfondisce la modifica dell’art. 180, co. 4 del c.d.s., per cui, per i veicoli adibiti in locazione finanziaria (alla stregua di quelli concessi in locazione senza conducente), la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario. In questo caso, come nelle altre ipotesi previste dal co. 4 dell’art. 180 del c.d.s., la fotocopia della carta di circolazione deve essere autenticata e sottoscritta dal proprietario. Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


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