notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 19 31 ottobre 2021
IN PRIMO PIANO AUMENTO DEI COSTI DELLE MATERIE PRIME
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
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ORGANIZZAZIONE
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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 19 31 ottobre 2021
Sommario Seconda rata di acconto delle imposte
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
SICUREZZA E AMBIENTE
8
Codice della crisi d’impresa
15
Decreto Fiscale e riscossione
16
Fatturazione elettronica
18
Dichiarazioni di intento
19
Servizio antincendio nei luoghi di lavoro
20
CONAI: riduzione del contributo ambientale
23
SOA: rinnovo per la VI.PA. srl
25
Il subappalto nei contratti pubblici
26
Aumento dei costi delle materie prime
29
EDILIZIA
ORGANIZZAZIONE
Autotrasporto domanda di lavoro in aumento
32
Codice della strada. Sanzioni pecuniarie
35
Rimborsi autostradali 2020
36
Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2022
38
Scadenze aziendali del mese di novembre 2021
40
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Seconda rata di acconto delle imposte prestare molta attenzione ai calcoli
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93 del 12 novembre ha esteso l’applicabilità delle nuove misure di acconto anche alla cedolare secca sugli affitti, all’IVIE, all’IVAFE, ai contribuenti minimi e forfettari.
IRPEF Premessa Il 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte relative al 2021. Le imposte interessate al versamento sono: Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, IVIE, IVAFE, maggiorazione Ires società di comodo e imposta sostitutiva dei contribuenti minimi e forfetari. L’articolo 58 del Collegato alla Finanziaria 2020 ha ridefinito le modalità di versamento degli acconti per i soggetti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) con ricavi non superiori a 5.164.569 euro, prevedendo il versamento di due rate di pari importo (50% ciascuna). La base di calcolo dell’acconto è il 100% delle imposte dovute per l’anno precedente e tale percentuale vale per l’Irpef, l’Ires e l’Irap. È sempre consentito utilizzare oltre al metodo storico, parametrato alle imposte dell’anno precedente, anche il metodo previsionale, basato sulla presunzione di reddito dell’anno in corso. Si evidenzia che in caso di previsione errata saranno applicabili le sanzioni per insufficiente versamento.
Le nuove regole L’art. 58 del Collegato alla Finanziaria 2020 (D.L. 124/2019) ha previsto, per i soli soggetti interessati all’applicazione degli ISA con ricavi e compensi inferiori a 5.164.569 euro, che l’acconto Irpef, Ires e Irap, deve essere versato in due rate di importo pari al 50%. Questa disposizione è applicabile anche ai soci, associati, collaboratori familiari e società trasparenti ex artt. 115 e 116 del TUIR. Si sottolinea che questa nuova percentuale riguarda esclusivamente i soggetti interessati all’applicazione degli ISA mentre per tutti gli altri contribuenti, compresi i soggetti privati, l’acconto rimane ancorato alle canoniche percentuali del 40% e 60%.
L’acconto è pari al 100% del tributo relativo al periodo d’imposta precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute alla fonte. Il dato da considerare al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto, è l’importo di rigo RN 34, campo 4 “Differenza” del modello Redditi 2021. Nell’ipotesi in cui si sia provveduto al ricalcolo dell’acconto, il dato da considerare sarà il campo 4 di rigo RN61. Qualora l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente: - non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto; - supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del suo ammontare. L’acconto così determinato deve essere versato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2021, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52; - in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52. A questo punto entrano in campo le nuove regole secondo le quali per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2021, la seconda entro il 30 novembre nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2021, la seconda entro il 30 novembre 2021 nella restante misura del 50%. Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 4034 - Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2021.
IRES Anche l’acconto relativo all’Ires, per i soggetti con
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periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve essere determinato nella misura del 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. Qualora l’ammontare d’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta precedente risulti: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto per il periodo d’imposta 2021 non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 30 novembre 2021 oppure entro l’undicesimo mese dell’esercizio. - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Anche per questi contribuenti le nuove regole modificano le percentuali di versamento a seconda si tratti di soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, in questi casi la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2021, la seconda entro il 30 novembre 2021 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2021, la seconda entro il 30 novembre 2021 nella restante misura del 50%. Il rigo da considerate al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto è l’RN 17 del modello Redditi 2021 SC o l’RN 28 di Redditi 2021 ENC. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite modello F24 telematico indicando il codice tributo 2002 - Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2021. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono barrare l’apposita casella, posta in alto a destra del modello F24, e indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati.
IRAP L’acconto Irap deve essere effettuato seguendo le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Per i contribuenti che utilizzano il metodo storico l’acconto sarà determinato secondo le modalità di seguito indicate. Persone fisiche, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il 2020 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 non è dovuto acconto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52
l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2021; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Come visto in precedenza con le nuove regole i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2021, la seconda entro il 30 novembre 2021 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2021, la seconda entro il 30 novembre 2021 nella restante misura del 50%. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2021. Società personali e soggetti equiparati, se l’ammontare d’imposta dovuta per l’anno 2020 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52, l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2021; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2021, la seconda entro il 30 novembre 2021 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2021, la seconda entro il 30 novembre 2021 nella restante misura del 50% %. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2021. Società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, in questo caso il periodo d’imposta può anche non coincidere con l’anno solare, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il periodo precedente è: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 30 novembre 2021; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Per i soggetti non interessati all’applicazione de-
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gli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2021, la seconda entro il 30 novembre 2021 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2021, la seconda entro il 30 novembre 2021 nella restante misura del 50%. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2021. Il versamento in tutti i casi deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2021.
Secondo acconto Irap Regione FVG Si ricorda che la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto il differimento del pagamento della seconda rata Irap 2020 per tutte le aziende e professionisti in scadenza lo scorso 30 novembre 2020. In questo modo le imprese hanno potuto versare il dovuto per l’intera annualità 2020 in un’unica soluzione, in sede di saldo, a giugno 2021. Questo differimento deve essere associato alla disposizione contenuta nell’art. 24 del Decreto Rilancio che oltre all’abrogazione del saldo 2019 ha abrogato, in questo caso effettivamente cancellato, il versamento del primo acconto relativo al 2020. Lo stop dell’Irap di giugno è stato limitato a imprese e professionisti con volume di ricavi riferiti al 2019 fino a 250 milioni di euro, escludendo banche, assicurazioni e pubblica amministrazione. In definitiva per il 2020 l’Irap dovuta è stata pari all’imposta determinata ordinariamente al netto di quanto si sarebbe dovuto pagare con la prima rata. L’intervento della Regione ha riguardato tutti i soggetti passivi Irap e richiede un’attenzione particolare nella determinazione dell’acconto a prescindere dal metodo di calcolo scelto, storico ovvero previsionale.
Rideterminazione degli acconti In particolari casi specificatamente previsti dalla norma, si rende necessario ricalcolare gli acconti determinati con il metodo storico. I casi sono di seguito indicati. - Distributori carburanti, la deduzione forfettaria riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti non deve essere considerata per il calcolo dell’acconto con il metodo storico.
- Noleggio occasionale imbarcazioni in questi casi l’acconto deve essere calcolato includendo gli imponibili che nell’esercizio precedente sono stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%.
Calcolo dell’acconto con il metodo previsionale Oltre al criterio del metodo storico sopra descritto, è possibile determinare l’acconto in base all’ammontare del tributo presumibilmente dovuto per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. In questo caso il contribuente, qualora ritenga che l’imposta dovuta per il periodo in corso sia inferiore rispetto all’anno precedente, può: - eseguire un versamento d’acconto inferiore a quello dovuto, calcolandone l’importo in funzione della minore imposta dovuta; - non effettuare alcun versamento, qualora ritenga di non dover versare alcuna imposta per il periodo d’imposta in corso. La scelta del metodo riguarda la singola imposta, pertanto lo stesso contribuente potrà utilizzare il metodo storico per l’Irap e quello previsionale per l’Ires o viceversa. L’acconto da versare, a consuntivo dovrà corrispondere almeno alle percentuali di acconto previste per l’anno in corso. Se si utilizza il metodo previsionale, è necessario procedere con la massima cautela per evitare di incorrere in sanzioni.
Consolidato e trasparenza L’articolo 6 del decreto 9 giugno 2004, relativo alle modalità attuative del consolidato nazionale, ha trasferito sul soggetto consolidante gli obblighi di versamento degli acconti. La disciplina transitoria contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 344/2003, prevede che in caso di versamento degli acconti con il metodo previsionale, ciascun partecipante alla tassazione di gruppo deve determinare il dovuto senza considerare l’opzione per il consolidato. In pratica se l’opzione è già stata esercitata, il versamento farà capo alla consolidante, la quale dovrà considerare come imposta del periodo precedente, la sommatoria di quella indicata nelle dichiarazioni dalle società stesse. Per quanto riguarda il regime della trasparenza, per il primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata. Se si sceglie il metodo
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previsionale, si dovrà considerare l’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. Gli acconti versati dalla società trasparente saranno poi scomputati dai soci, in base alle rispettive percentuali di partecipazione agli utili. Per quanto riguarda i soci della società trasparente, potranno prendere in considerazione gli effetti della trasparenza, come ad esempio l’imputazione delle perdite della società controllata.
Cedolare secca I contribuenti che nel 2020 hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione di fabbricati ad uso abitativo “cedolare secca” sono tenuti al versamento del relativo acconto. L’acconto per la cedolare secca è unitario, vale a dire che si rende necessario sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento. Ricordiamo che la cedolare secca prevede due aliquote: - 10% per i contratti a canone concordato; - 21% per i contratti a canone libero. Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo d’imposta non è stato assoggettato a tassazione. In questi casi è possibile ricorrere al metodo previsionale in considerazione del fatto che nell’anno successivo i redditi da locazione di tali immobili non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef. Qualora nel 2021 si utilizzi la cedolare secca solo per una parte dell’anno, per il calcolo dell’acconto Irpef non si deve considerare il reddito fondiario dei relativi immobili nella corrispondente parte del 2021. In caso di fuoriuscita dalla cedolare secca nel 2021, non è richiesto il versamento dell’acconto Irpef, mentre l’acconto della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale. La percentuale dell’acconto, se calcolata con il metodo storico, dal 2021 è stata portata dal 95% al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, allineandola in questo modo alle altre imposte. L’importo da prendere in considerazione è quello indicato nel rigo LC1 colonna 5 “Differenza”, utilizzando le regole previste per l’Irpef. Considerato che si applicano le stesse regole previste per gli acconti Irpef e che l’articolo 58 del Collegato alla Finanziaria 2020 ha ridefinito le modalità di versamento degli acconti per i soggetti interessati all’applicazione degli (ISA) con
ricavi non superiori a 5.164569 euro, prevedendo il versamento di due rate di pari importo al 50% ciascuna, queste regole sono applicabili anche per la cedolare secca. Conseguentemente se l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente: - non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto; - supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del rigo LC1, campo 5. L’acconto così determinato deve essere versato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2021, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52; - in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52. A questo punto entrano in campo le nuove regole secondo le quali per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2021, la seconda entro il 30 novembre 2021 nella restante misura del 60%. Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50% (50% x 100%), andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2021, la seconda entro il 30 novembre 2021 nella restante misura sempre del 50% (50% x 100%). Il versamento deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1841 – Acconto cedolare secca - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2021.
Acconto IVIE e IVAFE Il versamento dell’acconto dell’imposta IVIE e IVAFE deve essere effettuato se l’importo di rigo RW, campo 15, per l’IVAFE, ovvero, campo 17 per l’IVIE del modello Redditi 2021 è pari o superiore a € 51.65 ed il versamento deve essere effettuato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2021 se detto importo non supera € 257,52; - in due rate, la prima del 40% e la seconda entro il prossimo 30 novembre 2021, se l’importo è superiore a € 257,52. I codici tributo per IVIE e IVAFE sono rispettivamente: - 4045 - Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero - IVIE; - 4048 - Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie estere - IVAFE. Anche per questi tributi vale quanto previsto dal Collegato alla Finanziaria 2020, conseguentemente il versamento degli acconti per i soggetti interessati
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all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, potranno versare il dovuto in due rate di pari importo.
Addizionali Irpef Per l’addizionale regionale non è previsto il versamento degli acconti. Per l’addizionale comunale l’acconto deve essere versato entro il termine per il saldo dell’Irpef è conseguentemente è stato versato entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2021.
Società di comodo Per le società di comodo è prevista una maggiorazione dell’Ires del 10,50% e sono tenute al versamento dell’acconto anche sulla stessa. Al fine della determinazione dell’acconto per il 2021 le imprese interessate dovranno tener conto anche di tale maggiorazione utilizzando il codice tributo 2019.
Compensazione È possibile compensare gli importi dovuti come acconti, sia con crediti Irpef, Irap e Iva risultanti dalla dichiarazione unificata dell’anno precedente sia con crediti contributivi ammessi in compensazione. Nel caso di compensazione verticale, vale a dire utilizzando imposte e contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso ente impositore, non è richiesta la presentazione del modello F24. Qualora invece si proceda attraverso la compensazione orizzontale, sarà necessario presentare il modello F24 anche nel caso non sia dovuta, a seguito della compensazione, alcuna im-posta. Si ricorda che il limite massimo di compensazione è di € 700.000 euro. Sono esclusi da tale limite le compensazioni verticali e i crediti d’imposta riconosciuti a seguito di specifiche agevolazioni. Per le imprese sub - appaltatrici che realizzano operazioni rientranti nel reverse charge per almeno l’80% del volume d’affari, il limite di un milione di euro è a regime.
Si ricorda che per compensare orizzontalmente crediti Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutiva e ritenute alla fonte di importi superiori a 5.000 euro, è necessaria l’applicazione del visto di conformità alla relativa dichiarazione e la sua trasmissione alle Entrate. La compensazione per i soggetti Iva richiede l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.
Omesso e insufficiente versamento Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora non si siano effettuati i versamenti nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del termine ordinario utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza, dell’1,5% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di trenta giorni, nella misura dell’1,67% in caso di regolarizzazione entro novanta giorni e del 3,75% se la regolarizzazione avviene dopo i novanta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione concernente l’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La regolarizzazione potrà avvenire anche successivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva o entro i termini dell’accertamento versando rispettivamente le sanzioni del 4,29% e del 5%. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno pagati, anche gli interessi moratori fissati dal 1° gennaio 2021 nella misura dello 0,01%.
Rateizzazione Si ricorda che l’acconto di novembre non è rateizzabile.
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(PZ)
Codice della crisi d’impresa le novità della conversione del d.l. 118/2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, è stata pubblicata la Legge 21 ottobre 2021, n. 147, di conversione del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, recante “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”. Gli interventi più significativi sono così sintetizzabili: - il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023. Per le disposizioni stabilite al Titolo II della parte I del Codice sulle procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), l’entrata in vigore è stata fissata al 31 dicembre 2023;
- viene previsto l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento. Il ricorso a questo istituto è su base volontaria, ed avverrà tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa; - si interviene sulla legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi. Quanto alla nomina dell’organo di controllo delle srl, segnaliamo che nel corso della conversione del d.l. è stato introdotto l’art. 1 bis che, di fatto, ne proroga l’entrata in vigore entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022 (per cui, nel 2023); per cui dette società avranno più tempo per nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, per uniformare l’atto costitutivo e lo statuto.
Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 19 - 31 ottobre 2021
(C)
Decreto Fiscale e riscossione vademecum e faq dell’agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, in data 22 ottobre 2021, ha pubblicato un vademecum relativo alle novità in tema di riscossione introdotte dal Decreto Fiscale (d.l. 146/2021) e le Faq con i chiarimenti sulle misure di favore in tema di riscossione. Tra le principali risposte fornite dall’Agenzia, segnaliamo le seguenti: - il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Per le car-
telle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica; - per chi ha piani di rateazione in essere all’8 marzo 2020, con rate scadute nel periodo emergenziale (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021; - per coloro che hanno dei piani di rateazione sempre in essere all’8 marzo 2020, che abbiano difficoltà a corrispondere tutte le rate scadute entro il 31 ottobre 2021, la FAQ ricorda che il decreto ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei medesimi piani in caso di mancato pagamento. Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.
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Fatturazione elettronica riaperti i termini per aderire al servizio di consultazione Con provvedimento direttoriale del 3 Novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dal 30 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 dei termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche
e dei loro duplicati informatici. Ciò al fine di venire incontro alle difficoltà segnalate da operatori, associazioni di categoria e ordini professionali, in ordine all’indisponibilità delle fatture pregresse e visti anche gli adempimenti fiscali previsti per lo scorso mese di settembre, legati alle agevolazioni per i contribuenti colpiti dalla pandemia. Pertanto, per chi effettua l’adesione entro il 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019, data di inizio dell’obbligo della fatturazione elettronica.
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Dichiarazioni di intento analisi di rischio e controllo per gli esportatori abituali Con provvedimento 293390/2021, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative per attuare quanto previsto dalla legge di bilancio 2021, allo scopo di prevenire l’utilizzo di falso plafond IVA. In particolare, le misure adottate dall’Agenzia operano su due fronti: - il primo prevede specifiche analisi di rischio e controllo sulle dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia in via telematica, per verificare il possesso dei requisiti necessari per rivestire la qualifica di esportatore abituale. Queste attività - si legge nel Provvedimento - saranno svolte in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private. In caso di esito irregolare di questi controlli, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emitten-
te – via PEC - una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni, con l’indicazione dell’Ufficio delle Entrate a cui è possibile presentare documentazione utile a contrastare le conclusioni dell’Agenzia. A seguito della documentazione esibita dal contribuente, l’Ufficio dell’Agenzia può decidere di agire in via di autotutela, provvedendo a rimuovere il blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente. Nel caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al contribuente viene inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; - il secondo fronte opera sulla fatturazione elettronica per operazioni non imponibili, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale. In tal caso l’Agenzia stabilisce che si utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Pertanto, dovranno essere riportare nel campo 2.2.1.14 il codice natura N3.5, mentre gli estremi della sottostante dichiarazione d’intento dovranno essere riportati in appositi campi di dettaglio del blocco «altri dati gestionali» 2.2.1.16. Se la dichiarazione d’intento risulta invalidata, il sistema invierà all’emittente ricevuta di scarto dell’e-fattura.
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Servizio antincendio nei luoghi di lavoro piano di emergenza obbligatorio dove sono occupati almeno 10 lavoratori Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha emesso la nota prot. 15472 del 19 ottobre 2021, con la quale ha chiarito alcuni aspetti del D.M. del 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” Il provvedimento si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e definisce in particolare i seguenti aspetti: - gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza; - informazione e formazione dei lavoratori; - designazione degli addetti al servizio antincendio; - formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza Su questi aspetti, la nota fornisce una serie di chiarimenti tra i quali segnaliamo i seguenti: - la redazione del Piano di emergenza è obbligatoria in una serie di casi: a) luoghi di lavoro dove sono occupati almeno 10 lavoratori; b) luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di 50 persone, a prescindere dal numero di lavoratori; c) luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al dpr 151 del 1° agosto 2011), Rispetto all’ipotesi della lettera b), la valutazione della necessità del Piano non viene più fatta solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualunque titolo presenti nell’attività. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno
dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell’emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell’Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche). Quanto all’informazione e formazione antincendio dei lavoratori da parte del datore di lavoro, la nota sottolinea che si tratta di un adempimento fondamentale per la gestione della sicurezza antincendio sul luogo di lavoro, comunque distinto dalla formazione degli addetti antincendio (che, invece, attiene alla qualificazione di figure specifiche previste dall’art. 18, comma 1, lett. b del d.lgs. 81/2008). Sugli addetti antincendio, il decreto stabilisce che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III. Le principali novità su questo tema riguardano l’introduzione della periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento, e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio. In particolare, fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, è previsto l’aggiornamento quinquennale della formazione, secondo i contenuti minimi riportati nel medesimo allegato III. Inoltre, per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a strumenti multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi. Per l’organizzazione delle attività formative sono
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individuati tre percorsi in funzione del differente livello di rischio (classificato in modo crescente da 1 a 3), modulando la durata in ore e i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione o di aggiornamento.
Per gli ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della nota Ministeriale, disponibile al seguente link: https://amblav.it/wp-content/uploads/2021/10/DCPREV_15472_19_10-21.pdf
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CONAI: riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e cartone e plastica. a partire dal 2022 Il Consiglio di amministrazione CONAI ha deliberato un’ulteriore riduzione del contributo ambientale (o CAC) per gli imballaggi in carta e cartone e per quasi tutti quelli in plastica, a partire dal 2022. La riduzione si aggiunge a quelle già decise nel corso del 2021 per i contributi relativi a pack sia a base cellulosica sia in acciaio, alluminio, plastica e vetro. È legata essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche, i cui valori di mercato continuano a mantenersi a livelli molto alti. Anche in questa occasione il sistema conferma la sua tempestività di intervento nel contemperare le esigenze economiche con quelle tipicamente ambientali in contesti sia positivi, come quello attuale, sia negativi, come nel recente passato: una tendenza cui CONAI dovrà sempre più ispirarsi in futuro. Le nuove variazioni saranno in vigore dal 1° gennaio 2022.
La riduzione per gli imballaggi in carta e cartone Il valore del CAC per carta e cartone diminuirà da 25 €/tonnellata a 10 €/tonnellata. Da inizio anno, quando ammontava a 55 €/tonnellata, una riduzione complessiva dell’81%. Una diminuzione legata a tre fattori concomitanti: l’incremento dei volumi dell’immesso al consumo di imballaggi cellulosici, con conseguenti maggiori ricavi da CAC; i minori costi, correlati a una quantità di raccolta gestita inferiore rispetto alle previsioni; e l’incremento dei ricavi per i materiali a riciclo per effetto delle quotazioni dei maceri. La diminuzione del CAC non incide sulle operazioni di raccolta e riciclo della carta e cartone differenziati. Comieco infatti continuerà a garantire l’avvio a ri-
ciclo delle circa 2,5 milioni di tonnellate, gestite attraverso 946 convenzioni, a copertura dell’impegno del 93% dei cittadini, che ha consentito al nostro Paese di raggiungere l’87% di riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con ben 10 anni di anticipo rispetto agli obiettivi UE. Rimangono inalterati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi (in vigore dal 1° gennaio 2019), a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto dal 1° gennaio 2022 i valori complessivi saranno per i primi 30 €/tonnellata, per quelli di tipo C 120 €/tonnellata e per quelli di tipo D 250 €/tonnellata.
Le riduzioni per gli imballaggi in plastica La conferma dell’andamento positivo nei valori delle materie prime seconde ha permesso anche al consorzio Corepla di migliorare i ricavi dalle vendite all’asta delle frazioni valorizzabili, in particolare per gli imballaggi di fascia B1, che comprende bottiglie, flaconi e altri contenitori rigidi in PET o in HDPE. Questa situazione ha consentito di ridurre il CAC per quasi tutti i pack in materiali plastici e in particolare per quelli che hanno portato al miglioramento dei risultati economici. Per la fascia A1 (imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio&industria) il contributo si riduce dagli attuali 150 a 104 €/tonnellata. Il contributo della fascia B1 (imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico) si riduce dagli attuali 208 a 149 €/tonnellata. La fascia B2 (altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria) passa dagli attuali 560 a 520 €/tonnellata. La riduzione del CAC interesserà anche la fascia C (imballaggi con attività sperimentali di selezione/ riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo
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stato delle tecnologie attuali): dagli attuali 660 a 642 €/tonnellata. Per quanto riguarda gli imballaggi compresi nella fascia A2 (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&industria, ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana) si conferma il continuo incremento dei volumi presenti nella raccolta differenziata urbana, con costi crescenti per la gestione consortile. Fino al 30 giugno 2022 il contributo di questa fascia resterà invariato, pari a 150 €/tonnellata. Dal 1° luglio 2022 aumenterà a 168 €/tonnellata, coerentemente con i maggiori costi di avvio a riciclo. Il Consiglio di amministrazione ha ribadito la volontà di proseguire il percorso di analisi per rafforzare ulteriormente la diversificazione contributiva, in particolare per legare in misura sempre più rilevante i valori del CAC di ogni fascia agli effettivi costi, prevedendo possibili rivalutazioni e ulteriori segmentazioni a partire dalle fasce B1 e B2.
Procedure semplificate per l’import Le ulteriori riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiranno conseguentemente da 0,20 a 0,17% per i prodotti alimentari imballati e da 0,10 a 0,08% per i prodotti non alimentari imballati. Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 101 a 90 €/tonnellata. I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI. Per domande e chiarimenti è a disposizione delle aziende consorziate il numero verde 800337799.
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SOA: rinnovo per la VI.PA. srl l’azienda gestisce direttamente anche un punto vendita Rinnovo quinquennale per la VI.PA. srl, rappresentata dai periti Maurizio Vicentini e Emanuel Collavin con sede a Porpetto in via dell’Artigianato n. 8. L’azienda opera soprattutto nel settore dell’impiantistica in ambito residenziale, industriale e pubblico, è specializzata nella realizzazione di impianti elettrici civili e industriali, cabine di media tensione, automazione cancelli, sbarre e serrande, Impianti domotici civili e automazione industriale. Esegue, inoltre, la fornitura di impianti fotovoltaici chiavi in mano, sistemi di accumulo (batterie) su impianti nuovi e esistenti con dimensionamento e studio piani di rientro personalizzati. VI.PA. srl gestisce direttamente anche un punto vendita con show room di materiale elettrico, dove è possibile acquistare attrezzatura e materiale elettrico per impianti civili e industriali con un’accurata assistenza e consulenza. Di recente VI.PA. srl ha rinnovato l’attestazione per le categorie OG10 per la prima classifica pari a 258.000,00 euro e OS30 per la seconda classifica pari a 516.000,00 euro. Questo importante traguardo, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 309.600,00 Euro: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG10) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ri-
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strutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. La categoria OG10 comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. Potrà, inoltre, eseguire fino ad un importo massimo di 619.200,00 Euro: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (OS30), questa categoria riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Il subappalto nei contratti pubblici le nuove regole in vigore dal 1° novembre 2021
Dal 1° novembre 2021 è entrata in vigore la nuova disciplina sul subappalto introdotta dal Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Decreto legge 77/2021, convertito con la Legge 108/2021 - si veda la nostra circolare del 25 ottobre 2021 n. 377/CSC/tt). Di seguito approfondiamo le novità più impattanti: l’eliminazione del limite al subappalto e l’applicazione dei contratti collettivi nazionali per i subappaltatori.
Eliminazione limite subappalto La revisione del limite al subappalto si è resa necessaria per rispondere pienamente alle direttive europee e chiudere quindi la procedura di infrazione della Commissione Europea. In particolare, viene eliminato per il subappalto il limite del 30 % (modificato in due fasi successive prima con il 40% e poi con il 50%) dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Con il 1° novembre le Stazioni appaltanti prima di affidare un appalto devono necessariamente individuare nei documenti di gara le prestazioni e le categorie per i lavori, indicando le opere e le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario. Viene ribadito il divieto di cessione dell’appalto di cui all’art. 105, comma 1 del Codice, rafforzato anche dall’art. 49 comma 1 del D.L. 77/2021 prevedendo espressamente: “A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.” Pag. 26 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2021
Quanto alla possibilità da parte delle Stazioni Appaltanti di prevedere l’eventuale divieto di subappalto, questo dovrà essere espressamente previsto nei documenti di gara e adeguatamente motivato. Il limite massimo di opere subappaltabili dovrà essere calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era precedentemente) tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni. Le Stazioni Appaltanti saranno chiamate a indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalti non subappaltabili che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario. Sull’eliminazione del tetto al subappalto era intervenuto anche di recente il Ministero delle Infrastrutture con il parere n. 998/2021, ribadendo che, “prima di affidare un appalto, occorre necessariamente che siano individuate le prestazioni, le categorie per i lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario”.
Applicazione contratti collettivi nazionali di lavoro La norma introduce la responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Anche l’Ispettorato Nazionale del lavoro con circolare del 6 ottobre 2021 ha ricordato che l’articolo 49 del D.L. n. 77/2021 (convertito dalla Legge n. 108/2021) ha modificato il comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, introducendo un periodo ai sensi del quale: “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.
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In altri termini, con le condizioni previste dal nuovo comma 14, è stata introdotta una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgano determinate attività in ragione dell’appalto. Precisamente, le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato, oppure far parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall’art. 3 comma 1 lett. oo-bis), “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara”. In questo ultimo caso, tuttavia, le lavorazioni devo essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Ricorrendo le predette condizioni la norma assicura quindi, ai lavoratori in questione, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato. Questa disposizione va letta in stretta connessione con quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), in tema di principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, secondo il quale “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto
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dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”. Anche il Consiglio di Stato, sezione III con sentenza 25/02/2020, n. 1406, aveva affermato che l’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, “nell’imporre l’applicazione al personale impiegato nel servizio oggetto di gara un contratto collettivo (in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché) “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”, intende riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la singola commessa pubblica e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica”. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1507/2021, indirizzata a tutte le proprie sezioni territoriali, ha evidenziato, che laddove nell’ambito dell’attività di vigilanza si riscontrino, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, sia possibile adottare provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 inteso a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto. L’adeguamento retributivo naturalmente comporta una rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi che dà luogo ai conseguenti recuperi. L’Ispettorato ricorda, inoltre, che sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consolida il regime di responsabilità solidale, di cui agli artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., espressamente richiamato dal comma 8 dello stesso art. 105. (CS)
Aumento dei costi delle materie prime rimborsi alle imprese. istanza entro il 24 novembre 2021
Nell’attesa che il Ministero pubblichi il Decreto volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, la Regione ha provveduto ad emanare una sua norma. Con Decreto n. 4612 del 9 novembre 2021 del Direttore Centrale alle Infrastrutture e Territorio sono stati definiti i requisiti, parametri, modalità, termini e modulistica per la concessione di finanziamenti a copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti nel 2021 per l’aumento dei costi delle materie prime (L.R. 13/2021, articolo 5, commi da 17 a 20). I finanziamenti sono concessi alle Stazioni Appaltanti per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L.R. 13/2021 che coincide con il 12 agosto 2021 e per i quali sia accertata dal Responsabile Unico del Procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico. Le Stazioni appaltanti devono richiedere il finanziamento alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, entro il 15 dicembre 2021, sulla base della modulistica disponibile al link: www. regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutturelavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA32/. La concessione dei finanziamenti riguarda gli interventi di opere pubbliche finanziati dalla Regione FVG per l’anno 2021, a condizione che: 1. le opere pubbliche siano finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali. In caso di finanziamento parziale, l’erogazione del finanziamento avverrà in forma proporzionale; 2. i lavori siano in corso di esecuzione al 12 agosto 2021, data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 13/2021; 3. il finanziamento richiesto non riguardi gli oneri per la sicurezza; Pag. 29 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2021
4. il finanziamento richiesto riguardi articoli dell’Elenco Prezzi del Progetto posto a base di gara (o nuovi prezzi stipulati in corso d’opera tra il 1° gennaio 2021 e il 12 agosto 2021) per cui le variazioni percentuali in aumento siano superiori all’8 per cento; 5. a pena di decadenza, l’Appaltatore presenti alla Stazione Appaltante (ovvero la ripresenti qualora già trasmessa) l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Decreto n. 4612 del 9 novembre 2021, dunque entro il 24 novembre 2021; 6. sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico, intesa come impossibilità di destinare al finanziamento dei maggiori oneri fondi “nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente” e “le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa”, come espressamente previsto dal comma 6 dell’art. 1-septies “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” della citata L. 106/2021 e senza precludere il completamento dell’opera. Gli importi oggetto di compensazione siano determinati come di seguito indicato: a. il Direttore dei Lavori su indicazione del R.U.P. dovrà applicare la presente procedura alle voci di Elenco Prezzi e alle nuove voci stipulate in corso d’opera, contabilizzate tra il 1° gennaio 2021 e la data di
b.
c.
d.
e.
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente Decreto coincidente con il 9 novembre 2021; le voci di Elenco Prezzi da esaminare sono quelle per cui l’incremento tra la voce del Prezzario Regionale 2020 e l’analoga voce del Prezzario Regionale 2021 sia superiore all’8%; in caso di ricorso a voci non presenti nel Prezzario Regionale F.V.G. il R.U.P. dovrà dichiarare che per la redazione del Progetto posto a base di gara, a pena di inammissibilità, tali voci sono state desunte da altro Prezzario ufficiale ovvero dettagliate in apposite Analisi dei Prezzi allegate al Progetto posto a base di gara, come previsto dall’art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018. L’indicazione del Prezzario di riferimento ovvero l’Analisi dei Prezzi di Progetto, o delle nuove voci concordate in corso d’opera, dovrà essere allegata all’istanza di finanziamento a pena di inammissibilità al finanziamento. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere alla verifica dell’aumento delle voci sul Prezzario di riferimento, ovvero all’aggiornamento delle Analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando unicamente il prezzo dei materiali oggetto di aumento nel corso dell’anno 2021 mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell’analisi. Tali verifiche dovranno essere allegate all’istanza a pena di inammissibilità al finanziamento; il Direttore dei lavori dovrà identificare le voci contrattuali per cui l’incremento tra l’anno 2020 e l’anno 2021 risulta superiore all’8%, secondo le metodologie indicate ai precedenti punti b e c. Il presente finanziamento non si applica a incrementi relativi alle annualità antecedenti al 2020; le sole voci individuate dal Direttore dei lavori di cui al precedente punto d. dovranno essere valutate al netto del ribasso d’asta e degli oneri per la sicurezza e per le sole quantità contabilizzate tra il 01 gennaio 2021 e il 9 novembre 2021. Non do-
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vranno essere considerate e non saranno oggetto di valutazione le voci per cui l’incremento risulta inferiore all’8%; f. per tali somme il Direttore dei Lavori dovrà determinare l’importo complessivo e comunicarlo al R.U.P.; 7. in esito alle determinazioni del Direttore dei Lavori, le parti stipulino apposito Atto Aggiuntivo redatto secondo lo schema allegato Decreto 4612/2021 reperibile sul link: www. regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/ FOGLIA32/, che dovrà prevedere da parte dell’Appaltatore l’accettazione dell’importo indicato a saldo e a stralcio di tutte le richieste formulate, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto alle condizioni contrattuali per tali titoli, dal 1° gennaio 2021 fino alla data di sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo; 8. l’Atto Aggiuntivo preveda che il ristoro delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l’aumento dei costi per l’approvvigionamento delle materie prime non costituisce aggiornamento dei prezzi contrattuali, che pertanto continueranno ad essere applicati per la contabilizzazione dei lavori realizzati; 9. la domanda di finanziamento sia corredata dalla documentazione indicata nel modello di domanda messo a disposizione dall’Amministrazione regionale e riguardi l’importo definito dal Direttore dei lavori, oltre all’IVA di legge (qualora la stessa costituisca un costo per l’Amministrazione); 10. la domanda di finanziamento per le Stazioni Appaltanti sia inoltrata alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio all’indirizzo territorio@certregione.fvg.it sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione regionale; 11. la domanda di finanziamento per le Stazioni Appaltanti sia inoltrata entro il 15 dicembre 2021. Riportiamo un fac-simile di istanza di compensazione prezzi materie prime da inviare a mezzo PEC alla Stazione Appaltante. L’ufficio edilizia e territorio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. (CS)
CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA da trasmettere via PEC
ALLA STAZIONE APPALTANTE _____________________________
OGGETTO: Decreto n. 4612 del 9 novembre 2021 del Direttore Centrale alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia. Istanza per maggiori oneri intervenuti per l’aumento dei costi per l’approvvigionamento delle materie prime.
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….…………………..…………………….. in qualità di legale rappresentante dell’impresa: ……….........………………………………………………………………..………….. con sede legale a …………………….………………………………………………………………….…………………….……………… P. I.V.A.: ………………………………………………………………..................................................................………………………. Indirizzo PEC: ………………………………………………………….………………………........................................................…….
In riferimento al contratto d’appalto stipulato con il ..…………………… (Ente Pubblico) …………….....……………………. del … rep. n. ……...............….. relativo ai lavori di ……………………………………………………………………………………………….. CUP: …………………… – CIG: ………………… CHIEDE LA COMPENSAZIONE DELLE MAGGIORI SPESE RELATIVE AI MAGGIORI ONERI INTERVENUTI PER L’AUMENTO DEI COSTI PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIME.
DICHIARA che: -
l’intervento per cui si richiede il finanziamento è stato finanziato con fondi regionali del Friuli Venezia Giulia;
-
i lavori relativi all’intervento per cui si chiede la compensazione sono stati consegnati all’Appaltatore in data ........................... e risultavano in corso di esecuzione alla data del 12 agosto 2021, giorno di entrata in vigore della L.R. n. 13/2021;
-
il finanziamento richiesto non riguarda gli oneri per la sicurezza.
Luogo e data ___________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________
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Autotrasporto: domanda di lavoro in aumento +105% rispetto ai livelli pre-pandemici
L’aumento della domanda di beni e materie prime legata alla ripresa economica post-pandemica sta avendo importanti riflessi anche sul mercato del lavoro relativo all’autotrasporto su strada, con le imprese che sono sempre più alla ricerca di personale conducente. È quanto emerge da un’analisi condotta da Indeed, portale per la ricerca del lavoro, basata sulla totalità degli annunci pubblicati nei vari paesi d’Europa a fine settembre. Ponendo in confronto la situazione attuale con quella pre-pandemica, emerge infatti come in Italia la ricerca di autisti di
mezzi pesanti sia in aumento del 105%. Un trend che si manifesta in misura simile anche nelle altre quattro principali economie europee (Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), alle prese con aumenti compresi tra il 45% e il 95%. Quanto all’Italia, uno dei principali fattori che incidono sulla carenza di interesse verso la professione è lo scarso livello retributivo medio, inferiore di quasi il 60% rispetto a quello di Germania e Regno Unito: ciò, come si evince dalla ricerca, attira molti cittadini italiani a esplorare i mercati esteri, su tutti quello inglese. Complice l’annuncio del governo britannico sul rilascio di visti temporanei per autisti e lavoratori, i click sugli annunci di lavoro per la posizione di autista da parte dei cittadini stranieri su Indeed sono infatti aumentati del 307% rispetto al febbraio 2020, con il nostro Paese che si colloca al secondo posto in Europa per provenienza.
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(EV)
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Codice della strada. Sanzioni pecuniarie aggiornamento biennale del quadro sanzionatorio
Il Ministro della giustizia, di concerto con quelli di economia e finanze e delle infrastrutture e trasporti, con decreto del 31 dicembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020, ha provveduto al biennale aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada, sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo. In particolare,
stante la variazione percentuale degli stessi negli ultimi due anni, che si attesta a - 0,2%, si segnala una lieve diminuzione delle sanzioni con riferimento ai minimi e ai massimi edittali di entità superiore a 250 euro. Fermo restando che il pagamento delle sanzioni entro cinque giorni dalla comminazione consente una riduzione del 30% del minimo da pagare, nella tabella che segue si riporta una generale riepilogazione delle principali infrazioni in materia di autotrasporto, con i rispettivi nuovi importi sanzionatori. Il testo del decreto può essere richiesto, insieme a ulteriori informazioni, all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Norma violata Art. 142 (superamento limiti di velocità con autocarri, autotreni e autoarticolati) - Comma 7, fino a 10 km/h oltre il limite - Comma 8, da 10 a 40 km/h oltre il limite - Comma 9, da 40 a 60 km/h oltre il limite - Comma 9-bis, oltre 60 km/h oltre il limite Art. 164 (errata sistemazione del carico) Art. 167 (sovraccarico) a) Trasporti effettuati con veicoli di massa superiore a 10 t: - Sovraccarico fino a 1 t - Sovraccarico fino a 2 t - Sovraccarico fino a 3 t - Sovraccarico oltre 3 t b) Trasporti effettuati con mezzi di massa complessiva fino a 10 t: - Eccedenza non superiore a 10% - Eccedenza non superiore a 20% - Eccedenza non superiore a 30% - Eccedenza superiore a 30% Art. 174 (Mancato rispetto dei tempi di guida, di pausa o di riposo) a) Superamento dei tempi di guida - fino al 10% - dal 10 al 20% - oltre il 20% b) Inosservanza interruzioni di 45 minuti c) Inosservanza periodi di riposo giornalieri: - fino al 10% - dal 10 al 20% - oltre il 20% d) Inosservanza periodi di riposo settimanale: - Fino al 10% - Dal 10 al 20% - Oltre il 20%
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(EV) Vecchi importi in euro
Nuovi importi 2021 in euro
Da 42 a 173 Da 173 a 695 Da 544 a 2.174 Da 847 a 3.389
Da 42 a 173 (invariato) Da 173 a 694 Da 543 a 2.170 Da 845 a 3.382
Da 87 a 345
Da 87 a 345 (invariato)
Da 41 a 196 Da 85 a 338 Da 173 a 695 Da 431 a 1.734
Da 42 a 173 Da 87 a 344 Da 173 a 694 Da 430 a 1.731
Da 42 a 173 Da 87 a 345 Da 173 a 695 Da 431 a 1.734
Da 42 a 173 (invariato) Da 87 a 344 Da 173 a 694 Da 430 a 1.731
Da 41 a 165 Da 326 a 1.304 Da 434 a 1.738 Da 168 a 673
Da 41 a 165 (invariato) Da 325 a 1.301 Da 433 a 1.735 Da 168 a 672
Da 218 a 870 Da 380 a 1.522 Da 434 a 1.738
Da 218 a 868 Da 379 a 1.519 Da 433 a 1.735
Da 272 a 1.086 Da 380 a 1.522 Da 434 a 1.738
Da 271 a 1.084 Da 379 a 1.519 Da 433 a 1.735
Rimborsi autostradali 2020 fissate le percentuali effettive di riduzione
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 386/ EV dell’8 novembre 2021 per rammentare che con Fatturato (in euro)
deliberazione n. 7 del 25 ottobre 2021, adottata d’urgenza dal Presidente, il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporti di cose in conto terzi ha fissato le percentuali effettive delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali riferiti ai transiti eseguiti nel 2020. Tenuto conto dello stanziamento disponibile, pari a € 146.739.165,53, e delle domande presentate dalle imprese, dalle cooperative e dai consorzi aventi titolo alla riduzione, la tabella che segue riporta le effettive riduzioni:
Categoria ecologica del veicolo
Percentuale di riduzione nominale
Percentuale di riduzione effettiva
200.000-400.000
Euro V o superiore o con alimentazione alternativa
5%
3,6378%
200.000-400.000
Euro IV
2%
1,4551%
200.000-400.000
Euro III
1%
0,7276%
400.001-1.200.000
Euro V o superiore o con alimentazione alternativa
7%
5,0929%
400.001-1.200.000
Euro IV
4%
2,9102%
400.001-1.200.000
Euro III
2%
1,4551%
1.200.001-2.500.000
Euro V o superiore o con alimentazione alternativa
9%
6,5480%
1.200.001-2.500.000
Euro IV
6%
4,3653%
1.200.001-2.500.000
Euro III
3%
2,1827%
2.500.001-5.000.000
Euro V o superiore o con alimentazione alternativa
11%
9,0031%
2.500.001-5.000.000
Euro IV
8%
5,8204%
2.500.001-5.000.000
Euro III
4%
2,9102%
oltre 5.000.000
Euro V o superiore o con alimentazione alternativa
13%
9,4582%
oltre 5.000.000
Euro IV
9%
6,5480%
oltre 5.000.000
Euro III
5%
3,6378%
(EV)
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Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2022 il versamento va eseguito entro il 31 dicembre 2021 per via telematica o anche con bollettino postale Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 382/EV del 2 novembre 2021 per comunicare che, con deliberazione n. 5/2021 del 19 ottobre 2021, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021, il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato e Albo), ha fissato la quota di iscrizione dovuta dalle imprese di autotrasporto di cose c/t per il 2022 e le relative modalità di versamento, telematico e con c.c.p., in maniera analoga al 2021. Anche gli importi sono rimasti invariati rispetto al contributo del 2021. Il versamento per la quota d’iscri-
zione del 2022 e per le eventuali quote pregresse non corrisposte va eseguito entro il 31 dicembre 2022. Successivamente, con avviso pubblicato il 29 ottobre 2021 sul proprio sito web (www.alboautotrasporto.it), il Comitato ha diramato le istruzioni per il pagamento della quota d’iscrizione per il 2022. Si dà di seguito conto di entrambi i provvedimenti.
Importi delle quote Premesso che il calcolo della quota 2022 è effettuato in base al parco veicolare in disponibilità delle imprese alla data del 24 ottobre 2021, la quota e le sue componenti restano così articolate: 1) una quota fissa di 30,00 euro, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo; 2) una variabile, che si somma alla precedente, il cui ammontare è determinato in relazione al numero di veicoli in dotazione dell’impresa, qualunque sia la massa, secondo la sottostante tabella:
NUMERO DI VEICOLI
IMPORTI IN EURO
Da 2 a 5
5,16
Da 6 a 10
10,33
Da 11 a 50
25,82
Da 51 a 100
103,29
Da 101 a 200
258,23
Oltre i 200
516,46
3) un’ulteriore componente variabile, che si somma alle precedenti, per ogni veicolo in dotazione di massa complessiva superiore a 6,0
t, compresi i veicoli trattori con massa rimorchiabile maggiore di detto limite, secondo la sottostante tabella:
TIPO DI VEICOLO
IMPORTO IN EURO
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 6,001 t e 11,5 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 a 11,5 t
5,16
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 11,501 t e 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26,0 t
7,75
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva superiore a 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile oltre 26,0 t
10,33
Pag. 38 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 19 - 31 ottobre 2021
In caso di mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre 2021, l’impresa potrà essere sospesa dall’Albo secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Modalità di versamento del contributo Il versamento del contributo va effettuato esclusivamente attraverso l’apposito applicativo “Pagamento quote” del portale dell’Albo (www.alboautotrasporto.it). A tal fine è necessario collegarsi al portale, accedere con le proprie credenziali, visualizzare l’importo specifico da versare, procedere al pagamento. Poiché le credenziali di accesso sono valide per 6 mesi, il Comitato centrale chiarisce che le imprese già registrate, per le quali dette credenziali siano scadute o le abbiano smarrite, potranno chiedere le nuove credenziali, inviando una e-mail all’indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it, nella quale devono indicare il numero di iscrizione all’Albo, il numero di matricola, un indirizzo e-mail non PEC ed un recapito telefonico. Allo stesso indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it può essere, comunque, inviata ogni richiesta di assistenza tecnica, avendo cura di specificare sempre il numero di iscrizione all’Albo, il numero di matricola, un indirizzo e-mail non PEC e un recapito telefonico nonché, ove possibile, una immagine o la descrizione dell’errore segnalato dal sistema. Riguardo, poi, al versamento della quota, il Comitato precisa testualmente che: “Dal 4 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 si può pagare la quota 2022 e le quote relative
agli anni precedenti eventualmente non pagate tramite due modalità alternative sempre previa registrazione ed accesso al portale: 1) direttamente online, attraverso l’apposito servizio di “pagamento quote” presente su questo portale www.alboautrasporto.it ove sarà possibile pagare tramite carta di credito visa, Mastercard, carta prepagata Postepay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online. 2) Con bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dal sistema con l’importo dovuto per l’anno 2021 e per gli eventuali anni pregressi, che l’utente dovrà pagare presso un qualsiasi Ufficio postale. Anche nel caso di pagamento tramite bollettino postale cartaceo, gli estremi dell’avvenuto versamento saranno automaticamente trasferiti sul portale dell’albo senza alcun altro onere per l’impresa.” Per quanto riguarda la seconda opzione il Comitato richiama l’attenzione sul fatto che se il pagamento del bollettino postale generato dal sistema viene effettuato al di fuori del circuito Poste Italiane (es.: tabaccai e/o banche ecc.) il dato del pagamento non verrà riversato sul portale albo e la posizione dell’impresa risulterà irregolare. La ricevuta di pagamento (rilasciata telematicamente dal sistema o quella postale) dovrà essere conservata dall’impresa per qualsiasi controllo delle Autorità competenti. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 39 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 19 - 31 ottobre 2021
(EV)
Scadenze aziendali del mese di novembre 2021 il calendario delle scadenze per il mese di novembre 2021
riodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
Lunedì 15 novembre 2021
IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2021. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi del 1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di ottobre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 9^ rata dell’Iva, relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2021 utilizzando il codice tributo 6099.
Mercoledì 10 novembre 2021 MODELLO 730/2021 INTEGRATIVO - Scade il termine per la consegna da parte del CAF al dipendente/collaboratore/pensionato della copia del modello 730/2021 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° LUGLIO 2020 - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° luglio 2020 non in regime d’impresa. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2021 - Scade il termine per il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2021 non in regime d’impresa.
Martedì 16 novembre 2021 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di ottobre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai pe-
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo
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INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
Giovedì 25 novembre 2021 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di ottobre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018.
Martedì 30 novembre 2021 SECONDA RATA D’ACCONTO IRPEF, IRES, IRAP - Scade il termine per il versamento della seconda rata degli acconti per l’anno 2021 pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto (50% per i soggetti ISA). I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
cazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2021 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 ottobre 2021. COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al III trimestre sia per i contribuenti mensili che trimestrali. UNICO 2021 - TELEMATICO - Scade il termine per la trasmissione telematica del modello Unico 2021 delle persone fisiche, dei soggetti titolari di partita Iva, delle società di persone e delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. DICHIARAZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Irap. OPZIONE TRASPARENZA - Scade il termine per la trasmissione telematica dell’opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2021 che vogliono scegliere tale regime per il triennio 2021 - 2023. OPZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica da parte delle ditte individuali e società di persone, costituite nel 2021, per esercitare l’opzione per il regime “di bilancio” previsto per le società di capitali con riferimento al triennio 2021 - 2023. IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nel terzo trimestre 2021. Se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre è inferiore a 250 euro il versamento può essere effettuato entro oggi. LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di lo-
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(PZ)