NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 2 31 gennaio 2018
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
SUPER E IPER - AMMORTAMENTI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 2 31 gennaio 2018
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
La compensazione del credito Iva
6
I super ammortamenti
7
Iper - ammortamenti
12
Dichiarazione IVA 2018
21
POR FESR 2014-2020. Anticipazione dei contributi
22
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2017
23
Distacco del lavoratore apprendista
48
Valutazioni ambientali VAS e VIA
26
Trasporto rifiuti
27
Primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione
28
Trasporto rifiuti
29
SOA: rinnovo con raddoppio della classifica per la Eucos
30
Nuove soglie comunitarie in materia di appalti
31
In vigore i nuovi CAM per l’edilizia pubblica (5a parte)
34
ORGANIZZAZIONE
Autotrasporto. CQC scaduta
38
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
40
C.d.s.: notifica verbali a mezzo PEC
41
Autotrasporto c/t. Pedaggi autostradali 2016
43
Servizi postali. Contributi annuali
44
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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La compensazione del credito Iva RINNOVATA LA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per la compensazione di un credito Iva d’importo superiore a 15.000 euro, l’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009, prevede il rispetto di due condizioni: - può essere fatta a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; - è necessario il rilascio del “Visto di conformità” da parte di un soggetto abilitato iscritto in apposito albo professionale. Per offrire ai nostri Associati un servizio di rilascio del “Visto di conformità” conveniente e affi-
dabile, abbiamo rinnovato, con il dottor Silvano Meneghini commercialista in Dignano, la convenzione a prezzi invariati che prevede i seguenti costi: - 350 euro fino ad un importo di credito Iva da compensare di 20.000 euro; - 350 euro + 0,5% del credito Iva da compensare per importi superiori a 20.000 euro. Tali importi s’intendono al netto dell’Iva. Ricordiamo inoltre che il rilascio del visto di conformità per compensare crediti di importo superiore a 15.000 euro, è richiesto anche per l’Ires, l’Irpef, l’Irap, le imposte sostitutive, le ritenute ecc. Per i soggetti dotati di organo di controllo in alternativa è richiesta la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo stesso. Per ulteriori informazioni o per accedere al servizio è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.
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(PZ)
I super ammortamenti
LA PROROGA PORTA CON SÈ LA RIDUZIONE DELL’AGEVOLAZIONE AL 30% PREMESSA La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio per il 2018) ai commi 29 e 34 dell’articolo uno ha prorogato la disciplina dei super ammortamenti anche per l’anno in corso. La proroga tuttavia presenta due importanti novità, la prima è rappresentata dalla riduzione della percentuale di maggiorazione che dal 40 passa al 30%, la seconda riferita all’esclusione dal bonus i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR. Oltre ai super, sono stati prorogati anche gli iper ammortamenti con l’obiettivo di consolidare gli investimenti in beni strumentali nuovi e migliorare la competitività del nostro sistema produttivo. Nel presente articolo analizzeremo le novità dei super ammortamenti.
SOGGETTI INTERESSATI L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. Non assume alcuna rilevanza il regime contabile adottato, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Rientrano inoltre nell’agevolazione i soggetti che dichiarano un reddito di lavoro autonomo, anche in forma associata. L’agevolazione interessa anche i contribuenti minimi mentre sono esclusi i forfetari, questi ultimi, infatti, determinano il reddito con specifici coefficienti di redditività.
BENI INTERESSATI Interessati all’agevolazione sono i beni materiali ammortizzabili nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2018. La norma si pone l’obiettivo di incentivare l’acquisto di beni strumentali nuovi tramite una maggiorazione della percentuale di ammortamento valevole sia ai fini
Ires che Irpef. L’agevolazione non assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile Irap. Rientrano nel beneficio anche i beni strumentali nuovi acquistati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione deve essere effettuata sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24 aprile 1998, ancorché tale norma sia stata abrogata. La maggiorazione riguarda esclusivamente i beni che assumono carattere di strumentalità rispetto al processo produttivo, si deve trattare quindi di beni utilizzati durevolmente nell’azienda rimanendo conseguentemente esclusi i beni merce e i materiali di consumo. I beni interessati all’agevolazione possono essere acquistati in proprietà, in leasing, realizzati in economia oppure attraverso un contratto di appalto. Il bonus in questi casi si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza la percentuale di maggiorazione va sommata al costo sostenuto dal concedente. La proroga ha confermato che l’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. Con riferimento all’acconto, il 20% deve essere calcolato con riguardo all’ordine o al contratto sottoscritto dalle parti, non rilevando l’effettivo valore dell’acquisto rilevabile in sede consuntiva. Per quanto riguarda i beni in leasing, il 20% deve essere riferito al maxi canone.
BENI ESCLUSI Sono esclusi dalla maggiorazione dell’ammortamento: - i fabbricati e le costruzioni; - i beni immateriali; - i beni strumentali nuovi la cui aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 sia inferiore al 6,5%, si tratta dei beni con un periodo di ammortamento relativamente lungo; - alcune tipologie di beni indicate in apposito allegato alla legge istitutiva che di seguito riportiamo.
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Gruppo V
Industrie manifatturiere alimentari
Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali
Industrie dell’energia Specie 2/b – produzione e distribuelettrica, del gas e zione di gas naturale dell’acqua
Gruppo XVII
Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali
Gruppo XVIII
Condutture
8%
Condotte per usi civili (reti urbane)
8%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
10%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
12%
Condutture
8%
Materiale rotabile, ferroviario e Industrie dei traspor- Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso tramviario (motrici escluse) ti e delle telecomuni- l’esercizio di binari di raccordo per cazioni conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
Sono inoltre esclusi i beni destinati alla vendita, i beni di consumo, mentre per i beni concessi a noleggio, l’agevolazione interessa esclusivamente l’impresa noleggiatrice mentre l’utilizzatore è escluso. Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti la propria attività. L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione, importante che non siano mai stati utilizzati.
I VEICOLI AZIENDALI Importante sottolineare che con riferimento alla proroga per l’annualità in corso, l’agevolazione non riguarda: - i veicoli a deducibilità illimitata esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui all’art. 164 comma 1) lett. a) del TUIR; - autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori aziendali ad uso promiscuo per quelli per i quali è prevista una deducibilità limitata al 20% di cui all’art. 164 comma 1) lett. b) del TUIR; - gli automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti deducibili al 70% di cui all’art. 164 comma 1) alla lettera b-bis) del TUIR. Analizzando la norma non era chiaro se nelle esclusioni dalla proroga, fossero ricompresi gli autocarri, che non espressamente sono richiama-
Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)
7,5%
12%
ti nell’art. 164. La perplessità è stata fugata negli incontri delle Entrate con la stampa specializzata, la quale ha confermato l’assenza nell’art. 164, degli automezzi di cui alla lettera d) del Codice della strada, vale a dire appunto gli autocarri e furgoni. Ne consegue che questi mezzi potranno accedere all’agevolazione anche per l’anno in corso.
L’ACQUISTO DEI BENI Per la corretta applicazione della norma si rende necessario individuare l’esatto momento in cui l’acquisto si considera effettuato. A differenza di quanto previsto per altre forme agevolative, incidendo sugli ammortamenti, per iniziare a beneficiare dell’agevolazione è richiesto che il bene entri in funzione. Si rende pertanto necessario rispettare due condizioni, la prima riferita al momento dell’acquisto, che come già ricordato deve essere effettuato entro la fine dell’anno in corso, o comunque entro questo termine deve essere accettato l’ordine ed effettuato il pagamento di un acconto di almeno il 20% del prezzo di acquisto. La seconda condizione serve per individuare il momento a partire dal quale è possibile calcolare le quote di ammortamento maggiorate, ed è rappresentato dall’effettiva utilizzazione del bene. In pratica è necessario che il bene sia entrato in funzione, non rilevando il periodo d’imposta in cui l’acquisto è posto in essere. Alle stesse conclu-
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sioni si deve pervenire anche nelle ipotesi in cui l’acquisto avvenga tramite contratti di locazione finanziaria, per i quali l’agevolazione consente di maggiorare la deduzione della sola quota capitale del canone. L’amministrazione finanziaria ha precisato che per definire agevolato un investimento è necessario che lo stesso sia effettuato nel periodo temporale stabilito dalla norma, mentre l’ordinaria condizione dell’entrata in funzione rileva per determinare il momento in cui l’agevolazione produce i suoi effetti. Conseguentemente se un bene viene consegnato nel 2018, per accedere al maxi ammortamento nello stesso periodo d’imposta, deve entrare in funzione entro lo stesso anno, e tale condizione deve essere debitamente documentata.
IL FUNZIONAMENTO L’agevolazione prevede la possibilità di maggiorare l’ammortamento e i canoni di leasing deducibili fiscalmente del 30% rispetto a quanto imputato a conto economico. Come ricordato la proroga ha previsto una riduzione dal 40 al 30% della maggiorazione, tuttavia con riferimento al primo semestre 2018, la percentuale rimane al 40% qualora che entro il 31 dicembre 2017, sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% e vi sia stata la conferma dell’ordine. Per gli investimenti eseguiti dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, opererà la maggiorazione del 30% a condizione che, entro il 31 dicembre 2018, sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia stata la conferma d’ordine entro la fine dell’anno in corso. La norma non impatta sul processo di ammortamento civilistico le cui norme richiedono la spalmatura del costo del bene ammortizzabile lungo la sua vita utile e considerando l’eventuale valore di realizzo. Pertanto la maggiorazione della deduzione non transita a conto economico ma si concretizza in una variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi. In particolare nel quadro RF per le imprese in ordinaria, nel quadro RG per quelle in semplificata. Si pensi ad un investimento di 100.000 euro con un aliquota di ammortamento del 10%, nel conto economico di ciascun esercizio sarà imputato l’ammortamento contabile di 10.000 euro mentre nel modello Unico si apporterà una variazione in diminuzione di 3.000 euro. In questo modo al termine del periodo decennale di ammortamento l’impresa avrà dedotto 130.000 euro, di cui 100.000 imputati a conto economico e 30.000 extra-contabilmente. L’autonomia della maggior deduzione ai fini fiscali non deve quindi in via di principio tener conto dell’ammortamento imputato a conto economico
il quale non necessariamente deve corrispondere alla quota deducibile conteggiata in base ai coefficienti di cui al D.M. 21 dicembre 1988. A questo punto si possono presentare tre distinte situazioni. 1. La quota di ammortamento stanziata a conto economico è uguale alla quota deducibile fiscalmente, l’agevolazione fiscale è fruita operando una variazione in diminuzione nel modello Unico pari al 30% della quota deducibile fiscalmente, pari a quella indicata a conto economico, senza alcuna ripercussione sotto il profilo delle fiscalità differita. 2. La quota di ammortamento indicata a conto economico è maggiore di quella deducibile fiscalmente, in questi casi nel modello Unico devono essere operate due variazioni, una prima in aumento pari alla differenza tra l’ammortamento civilistico e quello fiscale, e una seconda in diminuzione pari al 30% dell’ammortamento deducibile fiscalmente e non alla quota iscritta nel conto economico. 3. La quota di ammortamento contabile è inferiore a quella fiscalmente deducibile, in questi casi in applicazione del principio di derivazione, l’ammortamento contabile è anche quello deducibile fiscalmente, mentre il super ammortamento sarà fruito apportando una variazione in diminuzione nel modello Unico pari al 30% della quota deducibile fiscalmente, e quindi considerando l’ammortamento tabellare di cui al D.M. 31 dicembre 1988. In pratica quindi la percentuale del 30% non va calcolata sulla quota di ammortamento effettivamente dedotta ma su quella prevista dal DM 1988. Nel primo esercizio di entrata in funzione del bene, sia la maggiorazione che la quota di ammortamento ordinariamente deducibile deve essere ridotta alla metà. Ricordiamo che il maxi-ammortamento opera anche con riferimento ai beni strumentali nuovi di costo unitario non superiore a 516,46 euro, anche se in virtù della maggiorazione quest’ultimo valore venga superato. Con riferimento ai beni utilizzati promiscuamente la maggiorazione del 30% rileverà nella misura del 50%.
MOMENTO DI RILEVANZA DELL’INVESTIMENTO Come sopra ricordato oltre all’acquisto del bene è richiesto che lo stesso entri in funzione per poter accedere al bonus. A questo proposito la circolare n. 4/2017 delle Entrate, ha confermato l’applicazione delle regole previste dall’art. 109 del TUIR, ovvero:
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- alla consegna o spedizione in caso di acquisto diretto, ovvero successivamente in presenza di clausole che differiscono il passaggio di proprietà; - alla consegna del bene per i beni acquisiti in leasing o al successivo esito positivo del collaudo; - per i beni realizzati in economia rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato; - per i contratti di appalto alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o una sua porzione, risulta verificata e accettata dal committente. In quest’ultimo caso sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base al SAL. Non assume rilevanza il principio di derivazione rafforzata prevista dai nuovi principi contabili.
BENI IN LEASING L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 132 del 24 ottobre 2017 è intervenuta con riferimento al caso in cui un imprenditore, dopo aver pagato entro il 31 dicembre 2017 l’acconto del 20% al venditore per l’acquisto diretto di un bene agevolato, decida, nel 2018, di concludere diversamente l’investimento sottoscrivendo un contratto di locazione finanziaria. Non era chiaro se l’accesso al bonus era comunque garantito e quale doveva essere la sorte dell’acconto. Il documento di prassi ha chiarito che il maxi ammortamento (lo stesso principio vale anche per l’iper ammortamento) spetta anche qualora entro la fine del 2017, sia eseguito l’ordine e pagato il 20% del prezzo di acquisto di un bene, ma successivamente si decida di stipulare per lo stesso bene un leasing. E’ richiesto che l’acconto versato sia compensato con il maxicanone da versare alla società di leasing oppure, in alternativa, sia restituito l’acconto e versato alla società di leasing un maxicanone pari all’acconto e nel contratto sia citato l’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene. La posizione tiene conto del principio di non discriminazione degli investimenti.
PLUS E MINUSVALENZE Le deduzioni extracontabili in argomento non assumono rilevanza ai fini della determinazione della minus o plusvalenza al momento della cessione dei beni. Essendo la maxi deduzione di natura squisitamente tributaria, il costo fiscale del bene rimane ancorato all’effettivo costo di acquisto. All’atto della cessione pertanto i maggiori ammortamenti non impattano sulla determinazione della plusvalenza o minusvalenza, la cui entità sarà data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo fiscale del bene. In caso di cessione o eliminazione del bene stesso dal processo produttivo non sarà consentito utilizzare eventuali quote non dedotte della maggiorazione che conseguentemente saranno perse.
RILEVANZA DEI MAXI-AMMORTAMENTI L’agevolazione non impattando sul valore del cespite, non rileva ai fini del conteggio delle spese di manutenzione ordinarie deducibili nei limiti del 5% del costo dei beni all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR. La maggiorazione non rileva inoltre ai fini dell’applicazione degli studi di settore e del test di operatività previsto per le società non operative. Per i contribuenti forfetari il limite triennale degli acquisti di beni strumentali entro i 15.000 euro dovrà essere valutato al netto della maggiorazione in argomento.
CUMULABILITÀ La norma non prevede divieti di cumulo dei maxi ammortamenti con altre agevolazioni a meno che, queste ultime, non lo prevedano espressamente. Nei recenti interventi con la stampa specializzata è stata confermata la possibilità di cumulo, precisando tuttavia che la somma delle agevolazioni non può superare il costo sostenuto per l’investimento.
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Iper - ammortamenti
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA TROVA LA PROROGA
PREMESSA La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio per il 2018) ai commi da 30 a 33, 35 e 36 dell’articolo uno, ha confermato anche per l’anno in corso l’iper ammortamento, la misura finalizzata ad accelerare i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”. L’agevolazione fiscale riguarda gli acquisti di beni ad elevato contenuto tecnologico, per i quali la maggiorazione del costo di acquisto è fissata al 150% (iper - ammortamenti). Diversamente dai maxi ammortamenti, per i quali la proroga ha portato una riduzione del 10% del bonus, gli iper ammortamenti non hanno subito modifiche. La proroga riconosce l’accesso all’agevolazione anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione però che entro la fine dell’anno in corso risulti accettato il relativo ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
SOGGETTI INTERESSATI L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. Non assume alcuna rilevanza il regime contabile adottato, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Diversamente dai maxi - ammortamenti, la disciplina degli iper - ammortamenti non è applicabile ai soggetti che dichiarano un reddito di lavoro autonomo.
BENI INTERESSATI Interessati all’agevolazione sono specifici beni ammortizzabili nuovi ad alto contenuto tecnologico individuati nella tabella A allegata alla legge di bilancio dello scorso anno. Si tratta di impian-
ti e macchinari innovativi atti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 4.0. Sono beni strumentali nuovi il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati finalizzati a migliorare l’interazione uomo macchina e per il miglioramento della sicurezza sui posti di lavoro. L’acquisto deve essere sostenuto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, oppure entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. Si sottolinea come la proroga, in quest’ultimo caso, consideri come termine ultimo di consegna del bene il 31 dicembre 2019, mentre la precedente versione dell’agevolazione richiedeva la consegna entro il 30 settembre. Con riferimento all’acconto, il 20% deve essere calcolato con riferimento all’ordine o al contratto sottoscritto dalle parti, non rilevando l’effettivo valore dell’acquisto rilevabile in sede consuntiva. Per quanto riguarda i beni in leasing, il 20% deve essere riferito al maxi canone. E’ importante osservare che i tecnici dell’amministrazione finanziaria hanno confermato l’obbligo di osservare le regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR anche per l’iper - ammortamento. Conseguentemente si dovrà verificare il momento di consegna o spedizione o, se successiva la data di trasferimento della proprietà, oppure l’ultimazione della prestazione per gli appalti oppure ancora i corrispettivi liquidati in via definitiva in base ai Sal per gli appalti che prevedono una simile ripartizione dell’opera. Non assume rilevanza il principio di derivazione rafforzata prevista dai nuovi principi contabili.
BENI ESCLUSI La norma prevede che le esclusioni previste in materia di maxi ammortamenti, valgono anche per gli iper ammortamento, conseguentemente non sono agevolabili in via generale: - i fabbricati e le costruzioni; - i beni strumentali nuovi la cui aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31 dicembre 1988 sia inferiore al 6,5%;
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- alcune tipologie di beni indicate nei gruppi V, XVII e XVIII.
L’INDIVIDUAZIONE DEL COSTO Con riferimento ai costi di acquisto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017 ha fornito importanti chiarimenti, in particolare per quanto riguarda gli oneri accessori di diretta imputazione previsti dall’art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR, è stato chiarito che vanno compresi nell’investimento. Ai fini della loro corretta individuazione è richiesto di fare riferimento all’OIC 16, a prescindere dai principi contabili adottati dall’impresa. Con riferimento alle opere murarie di modeste dimensioni, è stato precisato che nei limiti in cui le stesse non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile, e non possano conseguentemente essere considerate costruzioni ai fini della disciplina catastale, possono assumere rilevanza come oneri accessori ai fini dell’investimento iper ammortizzabile. Sono considerate costruzioni e quindi non possono rientrare nel costo agevolabile i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, le opere di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi come le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne, le vasche, le torri, le ciminiere, e i pozzi posti a monte o a valle di siti produttivi. Il costo della perizia o dell’attestazione di conformità richiesta per beneficare dell’agevolazione non può essere considerata nel costo dell’investimento, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione in bilancio. Si tratta, infatti, di un onere burocratico richiesto esclusivamente per accedere al beneficio fiscale. Per quanto riguarda le attrezzature normalmente non rientrano nella tabella A, tuttavia qualora costituiscano dotazione ordinaria del bene agevolato, possono fruire dell’iper ammortamento a condizione che: - siano assolutamente necessarie al funzionamento del macchinario; - costituiscano normale dotazione del macchinario. Soddisfatte tali condizioni assumerà rilievo il coefficiente di ammortamento specificatamente previsto dalle tabelle ministeriali del 1988. In considerazione che le condizione di cui sopra potrebbero generare incertezze interpretative nella loro applicazione pratica e in un’ottica di semplificazione è stata individuata una percentuale
forfettaria del 5% del costo del bene principale. Sarà così possibile considerare il costo delle dotazioni, accessorie al costo di acquisto, nel limite appunto del 5% dell’investimento e a patto che sia sostenuto e debitamente documentato. L’impresa potrà considerare anche costi superiori al limite del 5%, ma in questi casi dovrà dimostrare, in sede di controllo, gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione. Non assumerà alcuna differenza la circostanza che gli elementi accessori siano acquisiti in un unico atto d’investimento, oppure siano acquisiti separatamente anche presso altri fornitori.
IL FUNZIONAMENTO La misura riconosce la possibilità d’innalzare la percentuale di ammortamento del 150%, in questo modo per i beni ammessi al regime agevolativo sarà consentito calcolare quote di ammortamento pari al 250% del costo di acquisto. Di seguito l’elenco dei beni materiali agevolabili rientranti nell’allegato A. ALLEGATO A (Articolo 1, comma 9)
BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO «INDUSTRIA 4.0» Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: - macchine utensili per asportazione, - macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, - macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, - macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, - macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, - macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), - robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
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- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, - macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, - macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici), - magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: - controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller), - interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, - integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, - interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, - rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: - sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, - monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo, - caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico), - dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’effi-
cienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: - sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, - altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, - sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, - dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive, - sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification), - sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, - strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei
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prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi, - componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: - banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità), - sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore, - dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality, - interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
L’ULTERIORE MAGGIORAZIONE PER I BENI IMMATERIALI Per le imprese che beneficano dell’iper - ammortamento la legge di bilancio ha previsto un’ulteriore agevolazione, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisto di alcuni beni immateriali indicati in apposito allegato B. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni di cui all’allegato A. I beni immateriali possono quindi beneficare di una maggiorazione del 40% del costo di acquisto, a condizione che siano funzionali ai beni iper ammortizzabili. Questa agevolazione non opera autonomamente ma richiede che i beni immateriali siano utilizzati per l’interconnessione. Anche
questi beni potranno essere agevolati sia in caso di acquisto in proprietà che in leasing. Anche questi acquisti devono essere sostenuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, oppure entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. Si sottolinea che la maggiorazione del 40% è riconosciuta ai soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150%, a prescindere dalla circostanza che il bene immateriale sia collegato al bene materiale agevolato. In definitiva deve essere rispettato il requisito soggettivo, l’accesso all’iper - ammortamento e non quello oggettivo, vale a dire il collegamento del singolo software agevolato al relativo bene materiale agevolato. Quindi è sufficiente che l’impresa benefici dell’iper-ammortamento con riferimento ad altri beni. Così l’impresa che acquista una macchina rientrante nell’allegato A, potrà beneficiare della maggiorazione del 40% per l’acquisto di uno o più software da connettere ad un macchinario diverso ma sempre agevolabile al 150%. Di seguito l’elenco dei beni immateriali agevolabili rientranti nell’allegato B. ALLEGATO B (Articolo 1, comma 10)
BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI «INDUSTRIA 4.0» - Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
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- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi
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specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.
La legge di bilancio 2018 ha ampliato la gamma di beni immateriali agevolabili, aggiungendo alla tabella B le seguenti voci: - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; - software piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
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LA PERIZIA O LA DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Per accedere alle agevolazioni di cui sopra, vale a dire iper-ammortamento del 150% per i beni materiali e maxi-ammortamento del 40% per i beni immateriali, la norma ha introdotto alcuni particolari adempimenti. I soggetti interessati sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o da un Ente di certificazione accreditato, nella quale si attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche previste dagli allegati alla norma che contemplano i beni agevolabili; - e interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Viene richiesto sostanzialmente che il bene entri attivamente nella catena di valore dell’impresa. La dichiarazione e la perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà fruibile dal periodo d’imposta in cui si realizza l’interconnessione. Il MISE con la circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017 ha individuato le modalità e i tempi di redazione della perizia e dell’attestazione, rendendo anche noti gli schemi di perizia e quelli riferiti all’analisi tecnica. Quest’ultima, da allegare alla perizia deve riguardare l’investimento effettuato, la verifica dell’interconnessione e la rappresentazione dei flussi produttivi e informativi. Al fine di assicurare un valido supporto alle aziende in questo processo di modernizzazione abbiamo stretto con il RINA Services SPA, una collaborazione per consentire alle imprese di operare in un quadro di certezza e affidabilità, sia per quanto riguarda la pianificazione degli investimenti innovativi sia per la certificazione degli stessi in una logica 4.0. Il RINA è un ente di certificazione autorizzato da Accredia a rilasciare l’asseverazione in argomento.
L’INTERCONNESSIONE Diversamente da quanto previsto per il maxi ammortamento, dove l’accesso richiede solo che l’investimento venga eseguito nell’arco temporale agevolabile ed entro in funzione, per l’iper ammortamento è richiesto un ulteriore requisito.
L’accesso è, infatti, condizionato all’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Più precisamente affinché un bene possa essere considerato interconnesso ai fini dell’iper - ammortamento è necessario che: - scambi informazioni con sistemi interni quali il gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo e/o esterni quali clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo, per mezzo di un collegamento basato su specifiche che siano documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); - sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP). Solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale è possibile accedere alla maggiorazione del 150% ai fini della deduzione degli ammortamenti. In assenza di interconnessione il bene sarà comunque agevolabile ma la maggiorazione sarà limitata al 30%.
IL SOFTWARE “EMBEDDED” L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 4 del 30 marzo 2017 ha chiarito che è necessario distinguere tra software “stand alone” e software “embedded”. Questi ultimi, essendo necessari al funzionamento dei macchinari, accedono al contributo del 250% come parte integrante del cespite. Altra sorte invece per i software “stand alone”, che hanno funzioni autonome. Per questi è prevista l’agevolazione del 40% a condizione che rientrino in un progetto d’impresa che preveda l’iper ammortamento sui macchinari e quindi l’interconnessione di beni con il sistema di gestione.
BENI IN LEASING Come già ricordato rientrano nel beneficio anche i beni strumentali nuovi acquistati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione deve essere effettuata sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24 aprile 1998, ancorché tale norma sia stata abrogata. Il bonus in questi casi si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza la maggiorazione va sommata al costo sostenuto dal concedente. Come per i maxi - ammortamenti sono esclusi dalle agevolazioni in argomento i beni destinati alla vendita, i beni di consumo, mentre per i beni concessi a noleggio, l’agevolazione interessa esclusi-
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vamente l’impresa noleggiatrice mentre l’utilizzatore è escluso. Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti la propria attività. L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione, importante che non siano mai stati utilizzati.
LE CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO La legge 205/2017 ha previsto che nelle ipotesi in cui si benefici dell’iper - ammortamento, l’eventuale sostituzione del bene agevolato con uno che rientri sempre nella tabella A, non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Non si vuole quindi fare interferire il beneficio negli esercizi successivi con le scelte d’investimento dell’impresa. Se quindi nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica la cessione a titolo oneroso del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote di beneficio, così come originariamente determinate, a condizione però che nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa acquisti un nuovo bene strumentale rientrante nell’allegato A e attesti che l’investimento è interconnesso. La sostituzione non determina quindi la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia le caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito e siano soddisfatte le condizioni documentali. Qualora l’investimento del bene sostitutivo sia di costo inferiore al costo del bene sostituito, il beneficio proseguirà per le quote residue fino a concorrenza del minor costo agevolabile connesso al nuovo investimento. Si pensi ad un bene acquistato per 100.000 euro e maggiorato di 250.000 euro, se viene sostituito con un bene di 80.000 euro, quindi di valore inferiore, e maggiorato per effetto dell’iper ammortamento a 200.000 euro, sarà consentito proseguire a beneficiare dell’agevolazione per le quote residue ma fino al massimo appunto di 200.000 euro complessivi. Alla luce della proroga prevista dalla legge di bilancio, l’impresa potrà valutare di rinunciare a sostituire il bene, facendo un nuovo iper ammortamento sul bene ultimo acquistato, se questo ha un valore maggiore del primo bene entrato in azienda e se i tempi lo consentono. A ben vedere quindi l’opzione della riportabilità del bonus in caso di sostituzione, può essere apprezza quando la sostituzione avvenga in periodi d’imposta in cui non sia più possibile accedere all’iper ammortamento.
L’INCAPIENZA DEL REDDITO Come già chiarito, sia per i maxi che per gli iper ammortamenti è previsto, in sede di dichiarazione dei redditi, l’applicazione di specifiche variazioni in diminuzione del reddito imponibile non essendo previsto alcun transito in contabilità dell’agevolazione. Dal punto di vista fiscale le due agevolazioni portano ad una riduzione del reddito imponibile (non di quello civilistico), con una conseguente riduzione del carico fiscale che può arrivare al 36% nel caso di società di capitali. Nell’ipotesi in cui il reddito non sia capiente il beneficio fiscale non viene perso ma solamente rinviato negli esercizi successivi. Questo meccanismo può generare una perdita fiscale se l’impresa consegue un reddito inferiore alle maggiori deduzioni derivanti dal super e iper ammortamento. La perdita per le imprese in contabilità ordinaria potrà essere riportata a nuovo, consentendo così di rinviare sotto forma di perdita o di maggior perdita compensabile. Per le imprese Irpef, come le ditte individuali e le società di persone, la perdita può essere utilizzata entro il quinquennio successivo senza limiti di importo. Per le società di capitali non esiste un limite temporale, ma il recupero non può superare l’80% del reddito di ciascun esercizio. Non opera alcuna limitazione temporale o d’importo per le perdite nei primi tre periodi d’imposta.
LA CUMULABILITÀ L’agevolazione in argomento non presenta limitazioni al cumulo con altre agevolazioni, a meno che queste ultime non dispongano diversamente. In linea generale le norme sui maxi e iper ammortamenti sono quindi cumulabili con eventuali altre agevolazioni come ad esempio il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il patent box, start up e ACE. Oltre alle agevolazioni di natura fiscale sarà possibile accedere anche incentivi di natura diversa come ad esempio la Sabatini-ter. Le agevolazioni del piano Industria 4.0 avendo portata generale, sono escluse dal calcolo degli aiuti “de minimis” e sono quindi cumulabili tra loro salvo divieto espresso. Si pensi all’investimento in un beni rientrante nell’allegato A, connesso a un bene immateriale super-ammortizzabile, come ad esempio un applicazione informatica acquistato tramite l’erogazione di contributi in conto interessi per i quali si usufruisce della Sabatini - ter, utilizzato per attività di ricerca e sviluppo in relazione alle quali spetta il credito d’imposta. Tutte e quattro le agevolazioni risultano essere cumulabili tra loro, salva la neces-
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sità di rispettare il limite che impone di calcolare il costo dei beni ammortizzabili al netto dei contributi in conto interessi. Se poi la ricerca è finalizzata allo sviluppo di un bene immateriale si potrebbe anche aggiungere la detassazione dei redditi da esso ritraibili in base al patent box. Unico limite da rispettare quello previsto dalla circolare 5/2016 e dalla risoluzione 66/2016 che vietano di superare il costo complessivo dell’investimento. Tale principio è stato ribadito anche nei recenti incontri delle Entrate con la stampa specializzata dove è stato sottolineato che l’importo risultante dal cumulo non potrà mai essere superiore al costo sostenuto per l’investimento. Questo anche per significare l’ampia apertura offerta dal legislatore agli operatori.
PLUS E MINUSVALENZE Le deduzioni extracontabili in argomento non assumano rilevanza ai fini della determinazione della minus o plusvalenza al momento della cessione dei beni. Essendo l’iper - ammortamento una deduzione di natura squisitamente tributaria, il costo fiscale del bene rimane ancorato all’effettivo costo di acquisto. All’atto della cessione pertanto i maggiori ammortamenti non impattano sulla determinazione della plusvalenza o minusvalenza, la cui entità è data dalla differenza
tra il prezzo di cessione e il costo fiscale del bene inteso come differenza tra costo storico e fondo ammortamento. In caso di cessione o eliminazione del bene stesso dal processo produttivo non sarà consentito utilizzare eventuali quote non dedotte della maggiorazione che conseguentemente saranno perse.
RILEVANZA DEGLI IPER - AMMORTAMENTI L’agevolazione non impattando sul valore del cespite, non rileva ai fini del conteggio delle spese di manutenzione ordinarie deducibili nei limiti del 5% del costo dei beni all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR. La maggiorazione non rileva inoltre ai fini dell’applicazione degli studi di settore e del test di operatività previsto per le società non operative. Per i contribuenti forfetari il limite triennale degli acquisti di beni strumentali entro i 15.000 euro dovrà essere valutato al netto della maggiorazione in argomento. Il costo del bene agevolato deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione degli stessi, vale a dire la riduzione costo acquisto o l’utilizzo dei risconti passivi.
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(PZ)
Dichiarazione IVA 2018 APPROVATI IL MODELLO E LE ISTRUZIONI
Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello della dichiarazione IVA alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2018 è stato approvato il modello di dichiarazione IVA/2018, con le relative istruzioni. Il nuovo modello si compone: - del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; - dei quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VM, VK, VN, VL, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ.
Inoltre, al fine di rendere disponibile anche una versione semplificata per i contribuenti che hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA, con il medesimo Provvedimento è stato approvato il Modello IVA BASE/2018, da impiegare in alternativa al Modello IVA/2018. Questo modello si compone dei soli quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VX e VT. I nuovi modelli sono disponibili gratuitamente sul portale web dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Inoltre, con lo stesso provvedimento è stato disposto che i soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, devono trasmettere i dati contenuti nei predetti modelli secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento dell’Agenzia.
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(C)
POR FESR 2014-2020. Anticipazione dei contributi AUMENTO DAL 40% AL 70% DELL’IMPORTO RICHIEDIBILE ENTRO IL 14 MARZO 2018 La Giunta regionale con deliberazione 14 dicembre 2017, n. 2535, pubblicata sul B.U.R. n. 52 del 27 dicembre 2017, ha elevato dal 40% al 70% la misura dell’importo concedibile a titolo di anticipo a valere sui bandi già approvati del Piano operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020. L’incremento può essere richiesto entro 90 giorni dalla data di approvazione della delibera (non, dunque, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.) e,
cioè, entro il 14 marzo 2018 e opera nei medesimi termini anche per le imprese beneficiarie che avessero già chiesto l’anticipo nella misura del 40%, a condizione che presentino una richiesta nel limite del 70%, previa integrazione della garanzia già rilasciata. I successivi bandi, terranno, invece, già conto dell’aumento in oggetto. La decisione è stata assunta, da un lato, per rendere più appetibile l’anticipo, essendosi rivelato quello del 40% scarsamente attrattivo, dall’altro, correlato al primo, di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di spesa da parte della Regione entro il 31 dicembre 2018 in sede di applicazione del POR FESR 2014-2020. Copia della deliberazione e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2017 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
100,6
0,349327
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
101,0
0,773430
MARZO
15.03
14.04
0,375
101,0
0,898430
APRILE
15.04
14.05
0,500
101,3
1,247757
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
101,1
1,223205
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
101,0
1,273430
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
101,0
1,398430
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
101,4
1,822532
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
101,1
1,723205
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
100,9
1,698654
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
100,8
1,748878
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
101,1
2,098205
(C)
PAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2018
Distacco del lavoratore apprendista CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 12 gennaio 2018, n. 290 emessa in risposta ad un quesito formulato dall’ITL di Pordenone, ha chiarito che anche i lavoratori assunti con la formula dell’apprendistato possono essere distaccati presso altro datore di lavoro, ferma restando la necessità (affinché l’operazione sia legittima) che ricorrano i presupposti di Legge, in relazione: alla sussistenza
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dell’interesse del distaccante; all’espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore; alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro. La responsabilità della formazione rimane in capo al datore di lavoro distaccante, anche nel periodo in cui il lavoratore viene utilizzato da altra impresa. A questo proposito l’Ispettorato, dopo aver richiamato la circolare n. 40/2004 sulla formazione a distanza, ha evidenziato che il tutor deve essere in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo egli assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dall’apprendista. (C)
Valutazioni ambientali VAS e VIA ONLINE IL NUOVO PORTALE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
E’ in linea dal 31 gennaio la nuova versione del portale delle valutazioni ambientali VAS e VIA. Il sito è stato radicalmente rinnovato nella veste grafica per favorire la comunicazione istituzionale, la condivisione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, la fruibilità delle informazioni e degli strumenti a disposizione del pubblico, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese sulle procedure di VAS e di VIA di competenza statale. La nuova veste grafica, mantenendo la struttura delle sezioni tematiche già esistenti, è stata studiata per dare maggiore evidenza e facilità di accesso
alle informazioni sui temi e le attività risultate di maggiore interesse in base all’analisi degli accessi al portale effettuati negli ultimi quattro anni, che sono passati da circa 163.000 nel 2014 a 312.000 nel 2017. I contenuti relativi alle procedure sono stati aggiornati in modo conforme alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 104/2017: è stata quindi realizzata la nuova pagina dedicata agli avvisi al pubblico delle procedure di VIA avviate dopo il 16 maggio 2017, ai sensi degli articoli 24 e 27 del decreto legislativo 152/2006. Per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, è stata invece mantenuta la pagina dedicata agli avvisi al pubblico relativi alle procedure avviate prima del 16 maggio 2017. La pagina sarà pertanto destinata alla pubblicazione, in via residuale, degli avvisi al pubblico relativi ad eventuali nuove pubblicazioni che continueranno ad essere effettuate ai sensi delle disposizioni previgenti.
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(C)
Trasporto rifiuti
ESAME PER RESPONSABILI TECNICI
Con circolare prot, n. 143 del 29 gennaio 2017, il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha cancellato taluni quiz dalla lista di quelli da somministrare alle prove d’esame, in quanto ritenuti errati, imprecisi o fuorvianti. Detti quiz, peraltro, non sono stati mai proposti ai candidati nelle prime quattro prove d’esame fin qui svolte, per cui tutte le prove d’esame calenda-
rizzate saranno della stessa difficoltà di quelle già effettuate. Il numero dei quiz cancellati è pari a 172 e vengono singolarmente individuati dalla circolare in esame, per cui il numero totale dei quiz scende da 4.027 a 3.855, così ripartiti: - Parte generale, da 1.018 a 971; - Parte specifica trasporto (cat. 1, 4 e 5), da 820 a 807; - Parte specifica intermediazione (cat. 8), da 612 a 578; - Parte specifica bonifiche siti (cat. 9), da 763 a 712; - Parte specifica bonifiche beni contenenti amianto (cat. 10), da 814 a 787.
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(C)
Primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO. CHIARIMENTO INL Con circolare n. 1/2018 dell’11 gennaio u.s., l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti sulla corretta applicazione dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. 81/2008, in merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione. In particolare, con l’abrogazione del comma 1 bis, art. 34 del d.lgs. 81/2008 (avvenuta nel 2015 a cura dell’art. 20, comma 1, lett. g del d.lgs. 151/2015), il datore di lavoro può svolgere direttamente i predetti compiti anche nelle imprese o unità produttive con più di 5 lavoratori, fermo restando l’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione previsti per addetti antiincendio e per addetti al primo soccorso. Questa facoltà - come ha ora precisato l’INL - non significa che il datore possa provvedervi da solo né che sia esonerato dal rispetto degli obblighi
previsti, nei suoi confronti, dall’art. 18 del d.lgs. 81/2008. Infatti, il datore è tenuto a “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t)”. Va inoltre rilevato che, come previsto dall’art. 43 comma 2, “ai fini delle designazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…” Pertanto - conclude l’INL - nello svolgimento dei suddetti compiti il datore di lavoro dovrà comunque avvalersi dei lavoratori incaricati dell’attuazione di queste misure, da designare in modo adeguato e sufficiente tenendo conto delle dimensioni aziendali, dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. (C)
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Trasporto rifiuti
REQUISITI E VERIFICHE DEL RESPONSABILE TECNICO: CHIARIMENTI Con circolare 12 gennaio 2018, prot. n. 59, il Comitato Nazionale ha chiarito alcune disposizioni della propria delibera n. 6/2017, sui requisiti del Responsabile Tecnico (RT) delle imprese di trasporto e di gestione dei rifiuti. In primo luogo, il Comitato precisa che il RT di un’impresa di trasporto rifiuti pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4), purché gli anni di esperienza richiesti per la classe di questi ultimi non siano superiori a quelli maturati nella classe di appartenenza della categoria 5.
Successivamente la circolare specifica come vanno interpretate le disposizioni del nuovo istituto dell’affiancamento al RT (data dalla quale decorre l’esperienza; validità dell’esperienza maturata nella categoria 5 anche per la 4; caso di variazione del RT di un’impresa; dimostrazione dell’affiancamento, ecc.) e quelle per la dispensa dalle verifiche d’esame, valida solo per RT che siano stati contemporaneamente anche legali rappresentati delle imprese in cui hanno operato per almeno venti anni. Per tale dispensa viene anche fornito il modulo di richiesta (allegato A), la dichiarazione di atto notorio che la deve accompagnare (allegato B), nonché il modello di Attestato stesso (allegato C). Il Comitato nazionale risolve infine due dubbi sulla validità della verifica iniziale per RT, chiarendo anche la portata delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 3 della delibera 6/2017.
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(C)
SOA: rinnovo con raddoppio della classifica per la Eucos AZIENDA FONDATA NEL 1903
Nuove imprese entrano nel settore dei Lavori Pubblici; è questo il caso della EUCOS srl, con sede a Tavagnacco (UD), in via Galileo Galilei n. 3. La EUCOS opera nel campo delle installazioni impiantistiche del settore civile, terziario ed industriale, nella costruzione di impianti di riscaldamento, condizionamento, idraulici, antincendio, elettrici, automazione e regolazione di impianti speciali, energie rinnovabili e cogenerazione. La capacità e la duttilità del suo servizio la pone nelle condizioni di proporre soluzioni tecnologiche all’avanguardia ed integrate con servizi di consulenza e progettazione. Esercita sia nel settore privato che nel pubblico, ed è specializzata nel settore dell’installazione e costruzione di impianti ma anche nella manutenzione e conduzione degli stessi. L’azienda è stata fondata nel lontano 1903 a Udine come ditta Saltarini, e per quattro generazioni ha proseguito la sua attività nel settore degli impianti termoidraulici. Negli ultimi anni ha ampliato la propria attività estendendo le competenze a tutti i settori dell’impiantistica moderna. Entrano quindi nella Società due nuovi soci che si affiancano alla proprietà e viene sviluppato un progetto imprenditoriale volto ad incrementare le cooperazioni, rafforzando così la competitività e la qualità dei servizi offerti. La Società attualmente è amministrata da tre giovani professionisti con esperienza nel settore: Marco Saltarini Modotti, Alberto Del Vecchio e Guido Casarin. L’azienda si trasforma e cresce, adattando la com-
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petitività dei servizi in conformità con le richieste di un mercato in continua evoluzione. La differenziazione dell’offerta consente alla Società di ripresentarsi sul mercato con una nuova immagine, il rebranding porta alla nascita di EUCOS (EU dal greco “ben fatto” e COS da “costruzioni”). EUCOS provvede inoltre al coordinamento di numerose collaborazioni esterne per l’espletamento di mansioni tecniche specifiche, sia di progettazione che di costruzione, potendo così offrire alla propria clientela prestazioni “chiavi in mano”. Nel 2017 l’azienda ha raggiunto un altro importante traguardo, infatti, si è certificata qualità secondo la norma ISO 9001:2015 con il TUV Rheinland per l’installazione e manutenzione di impianti termo-sanitari, trasporto ed utilizzazione del gas, climatizzazione, antincendio ed elettrici. Con l’esecuzione di consistenti lavori di realizzazione di impianti ha potuto incrementare l’attestazione SOA nella categoria OS28 portandola dalla I alla II classifica pari a 516.000 euro. L’azienda da adesso potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro impianti termici e di condizionamento categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Nuove soglie comunitarie in materia di appalti IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (19 dicembre 2017 n. L337/21) i regolamenti che definiscono le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti in vigore dal 1° gennaio 2018. I regolamenti numero 2364, 2365, 2366 e 2367 sono datati 18 dicembre 2017 e modificano la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti. Con le modifiche introdotte, dal 1° gennaio 2018, le soglie di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 saranno le seguenti: a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII; c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; d) euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2018
Mentre, nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria, sempre dall’1 gennaio 2018, diventeranno le seguenti: a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori; b) euro 443. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX. L’articolo 35 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 prevede che le soglie di sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea come avvenuto in questo caso. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unità operativa distinta. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario all’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del Codice. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie sopracitate, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie sopracitate è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie sopracitate, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto. In deroga a quanto previsto per gli appalti di servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2018
posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considera-
zione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. L’articolo 35 del Codice, prevede anche in materia di soglie comunitarie che: sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
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cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. (CS)
In vigore i nuovi CAM per l’edilizia pubblica (5a parte) L’APPALTATORE DEVE DIMOSTRARE LA PROPRIA CAPACITÀ DI APPLICARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE Con il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 sono stati definiti i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Fanno eccezione gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B». In riferimento a tali interventi, le stazioni appaltanti potranno applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, i criteri definiti dal decreto per la riduzione del consumo di suolo, il mantenimento della permeabilità dei suoli e per l’illuminazione naturale. Tra i criteri ambientali minimi previsti per la riqualificazione energetica, segnaliamo: - l’acquisizione di diagnosi energetiche; - sistemi di approvvigionamento energetico in grado di coprire in parte o in toto il fabbisogno energetico con la produzione di energia da fonti rinnovabili; - garanzia di determinate prestazioni energetiche. I nuovi CAM sono riportati nell’Allegato al decreto, che integra e sostituisce l’Allegato al Dm Ambiente 11 gennaio 2017. Il decreto, che è parte integrante del Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica Amministrazione – Green Public Procurement (PAN GPP), potrà contribuire in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico previsto dal decreto legislativo 102/2014. Vediamo nel particolare cosa prevede l’aggiornamento dell’allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi
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per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016).
SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE
DEMOLIZIONI E RIMOZIONE DEI MATERIALI Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione ( coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell’edificio deve prevedere che: Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio. Il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni: - individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; - una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione; - una stima della percentuale di riutilizzo e il
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potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione; - una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione. L’offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.
PRESTAZIONI AMBIENTALI Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni: - per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato); Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo: - accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private; - tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero. - eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali. Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee: - gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali. Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche l’individuazione puntuale delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovrà inoltre contenere: PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2018
- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell’area del cantiere; - le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); - le misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda, etc.); - le misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica; - le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l’uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque; - le misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere; - le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato; - le misure idonee per ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana; - le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di
cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive: - rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l’individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow); - protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi per l’infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, ecc.; - i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri). L’offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel seguito indicata: - relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell’impatto ambientale nel rispetto dei criteri; - piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere; - piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere. L’attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazione della conformità. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione
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risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.
PERSONALE DI CANTIERE Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a: - sistema di gestione ambientale, - gestione delle polveri - gestione delle acque e scarichi, - gestione dei rifiuti. L’offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.
SCAVI E RINTERRI Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali opere). Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1. Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato. L’offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell’attività di cantiere. (fine)
(CS)
Autotrasporto. CQC scaduta ISTRUZIONI MINISTERIALI INTERENTI ALLA SCADENZA DELLA CQC DA OLTRE 2 ANNI Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 18/2017, p. 51 sulle conseguenze della scadenza della Carta di qualificazione del conducente (CQC) da oltre 2 anni, per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è diffusamente ritornato sull’argomento con la circolare prot. 26681/8.3 del 21 dicembre 2017 (di seguito circolare), che abroga le precedenti istruzioni, e della quale di seguito si riportano i tratti salienti, un po’ complicati per le fattispecie delle CQC cumulative (trasporto cose e trasporto persone).
DUPLICATO DI PATENTE CON QUALIFICAZIONE CQC SCADUTA Nel caso in cui venga richiesto il duplicato di una patente che contiene anche la qualificazione CQC, comprovata dal codice unionale “95”, scaduta di validità, sarà rilasciata una nuova patente di guida sulla quale non sarà annotata la qualificazione CQC.
L’ESAME “DI RIPRISTINO” Il rinnovo della CQC scaduta da più di 2 anni, obbliga l’interessato a frequentare il corso di formazione periodica e a sostenere l’esame, definito dalla circolare “di ripristino”, sia sulla parte comune che su quella specialistica (se trasporto cose o trasporto persone). La domanda per sostenere l’esame “di ripristino” è valida per un anno e, trascorso invano questo periodo, il conducente che abbia ancora intenzione di rinnovare la CQC dovrà presentarne una nuova. L’istanza può essere presentata anche a un Ufficio della motorizzazione civile di provincia differente da quella in cui ha sede l’ente che ha tenuto il corso di formazione periodica. All’istanza devono essere allegate le seguenti attestazioni di versamento:
- 16 euro sul c.c.p. 4028, sull’assolvimento del bollo sulla domanda; - 16 euro sul c.c.p. 4028 sull’assolvimento del bollo sulla CQC rilasciata in caso di esito positivo dell’esame; - 16,20 euro sul c.c.p. 9001 per i diritti di Motorizzazione. La CQC ottenuta come sopra è valida per 5 anni dalla data dell’esame esame. Nel caso di esame “di ripristino” di CQC cumulativa (cose e persone), in cui sia scaduta l’abilitazione di una sola delle due tipologie di trasporto, un eventuale giudizio di non idoneità alla prova comune non comporta la revoca della qualificazione specialistica della CQC in corso di validità. Così, ad esempio, un conducente titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di persone scaduta da oltre 2 anni, sia della qualificazione CQC per il trasporto di cose in corso di validità, dovrà sì sostenere la prova d’esame relativa alla parte comune che a quella specialistica, ma un eventuale giudizio di inidoneità alla prova comune non comporterà la revoca della qualificazione CQC per il trasporto di cose.
SOGGETTO TITOLARE DI CQC CUMULATIVA (COSE E PERSONE) CON SCADENZA DI UNA DELLE QUALIFICAZIONI DA OLTRE 2 ANNI Il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza dal corso di formazione periodica per l’altra tipologia di trasporto. Resta comunque fermo l’obbligo di sottoporsi all’esame “di ripristino” nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre 2 anni. In caso di richiesta sia per sostenere l’esame “di ripristino” e sia di per rinnovare la qualificazione CQC scaduta da meno di 2 anni, l’utente deve presentare due distinte domande. Nel caso di rinnovo, all’istanza devono essere allegate: l’attestazione di pagamento di 32 euro su c.c.p. 4028 e l’attestazione di pagamento di euro
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10,20 sul c.c.p. 9001 per i diritti di Motorizzazione. Nel caso di esame “di ripristino”, 2 distinte attestazioni di versamento di 16 euro cadauna sul c.c.p. 4028, nonché l’attestazione di 16 euro sul c.c.p. 9001 per i diritti di Motorizzazione. La qualificazione CQC ottenuta con ordinaria procedura di rinnovo, avrà validità di 5 anni dalla data di presentazione dell’istanza all’Ufficio Motorizzazione civile, mentre la qualificazione CQC ottenuta con a seguito di esame “di ripristino” avrà validità di cinque anni dalla data esame. Occorre evidenziare che nel caso in cui un conducente sia titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di merci che della qualificazione CQC per il trasporto di persone, a prescindere dall’ordine in cui viene presentata la richiesta le due scadenze saranno diverse, ovvero calcolate come sopra specificato e solo al successivo rinnovo di entrambe riporteranno la stessa scadenza ossia, 5 anni dalla data richiesta.
SOGGETTO TITOLARE DI CQC CUMULATIVA (MERCI E PERSONE), SCADUTE ENTRAMBE DA OLTRE 2 ANNI Per questa fattispecie, la circolare ritiene sufficiente la frequenza di un solo corso di formazione periodica, a scelta tra CQC cose o persone, ma è necessario che per entrambe le categorie vengano superati i relativi esami “di ripristino”. In particolare, il conducente “dovrà presentare prima l’istanza per sostenere l’esame di ripristino per una delle due abilitazioni CQC; dopodiché potrà presentare una successiva istanza di ripristino per l’altra CQC utilizzando lo stesso corso e sostenendo, in ogni caso, sia la parte comune che quella specialistica.”
DECORRENZA DEI DUE ANNI DALLA SCADENZA DI VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE CQC Premesso che il rinnovo ordinario della CQC con la sola frequenza di un corso di formazione periodica, è possibile anche per quelle scadute da meno di 2 anni. La circolare specifica che detto rinnovo è possibile purché il predetto corso termini “al massimo, entro il giorno di scadenza della qualificazione CQC, anche se l’istanza di rinnovo è presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile, in data successiva”. Diversamente, laddove il corso di formazione periodica termini dopo la scadenza della CQC, “il titolare potrà ottenere il rinnovo solo dopo essersi sottoposto ad esame di ripristino.”
RINUNZIA ALLA QUALIFICAZIONE DELLA CQC La rinuncia alla CQC comporta la revoca dell’abilitazione, per cui il soggetto che intendesse nuovamente conseguirla dovrà ripetere l’iter dall’inizio (frequenza di un corso di qualificazione iniziale e superamento dell’esame di idoneità); la rinuncia sarà annotata nel sistema informatico, inserendo una “revoca per altri motivi”. La patente CQC deve essere restituita all’Ufficio della motorizzazione e il conducente, a meno che non intenda rinunciare anche alla patente di guida, dovrà richiedere un duplicato della patente dove, ovviamente, non sarà riportato il codice unionale “95” della CQC revocata. Per il testo della nota e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL DICEMBRE 2017 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 22/2017, p. 39, per segnalare che il 16 gennaio 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di dicembre 2017. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel dicembre 2017 (pari a 1421,13 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,164 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);
- 0,950 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
C.d.s.: notifica verbali a mezzo PEC RESA OPERANTE LA PROCEDURA PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI D’INFRAZIONE MEDIANTE PEC In applicazione della legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 20 il Ministro dell’interno di concerto con in Ministri della giustizia, delle Infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione con decreto 18 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018, ha reso operativa la notifica dei verbali di infrazione del codice della strada (c.d.s.) mediante la posta elettronica certificata (PEC). La notificazione a mezzo PEC avviene secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (c.a.d.), di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2005, n. 82 e nel rispetto dei termini di notificazione previsti dall’art 201 del c.d.s. Si esegue nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo o di altro obbligato in solido che, al momento dell’accertamento dell’illecito, forniscano un indirizzo di PEC valido o che abbiano un domicilio digitale indicato ai sensi dell’art. 3 bis del c.a.d. In mancanza di comunicazione dell’indirizzo PEC da parte dell’autore della violazione o in caso di contestazione differita, l’indirizzo PEC del proprietario del mezzo o dell’obbligato in solido “deve essere ricercato, dall’Ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione… nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.” Il contenuto del documento informatico da notificare è disciplinato dall’art. 4 del d.m. 18 dicembre 2017 il quale stabilisce il contenuto minimale dell’oggetto del messaggio di PEC da indirizzare al destinatario del verbale, recante la dizione di “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada” e la documentazione da allegare al predetto messaggio informatico, con annesse specifiche tecniche e precisamente: a) la relazione di notificazione su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale, riportante, a sua volta, almeno le seguenti informazioni: - la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto; - l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato; - l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso; - l’indirizzo di PEC a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario; b) copia per immagine su supporto informatico del verbale di contestazione, se l’originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale; c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato. Sotto il profilo procedurale, ai fini dell’applicazione delle forme e dei termini posti dal c.d.s., l’art. 5 del d.m. 18 dicembre 2017 stabilisce che il verbale si considera: - spedito nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione fornita dal gestore della PEC; - notificato al soggetto destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC, la quale viene rilasciata indipendentemente dall’avvenuta lettura del messaggio da parte del destinatario; questa ricevuta “fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.” In caso, poi, di impossibilità ad eseguire la notifica
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tramite PEC per cause imputabili al destinatario o per ogni altra causa, l’art. 5 stabilisce ancora che la procedura di notificazione avvenga nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
Per il testo degli atti citati e ogni atra informazione le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Pedaggi autostradali 2016 AVVIATO DAL 5 GENNAIO 2018 IL PAGAMENTO DELLE RIDUZIONI COMPENSATE Si comunica che con nota riportata il 5 gennaio 2018 sul sito dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (www.alboautotrasporto.it) il Comitato Centrale ha dato notizia dell’avvio del pagamento delle riduzioni compenFATTURATO (EURO)
CLASSE ECOLOGICA DEL VEICOLO
sate dei pedaggi autostradali per il 2016. La somma definitiva destinata all’agevolazione è pari a 131.636.373,35 euro e le riduzioni sono pagate in un’unica soluzione e non, come gli anni precedenti, in un acconto e in successivo saldo, potendo ora contare sull’intera disponibilità. Le percentuali di riduzione sono quelle sotto riportate e risultano leggermente più elevate rispetto al 2015 in quasi tutte le fasce di fatturato per effetto del sistema premiale di pagamento in funzione della classe ecologica degli autoveicoli con i quali si sono effettuati i transiti autostradali. (AdT) PERCENTUALE DI RIDUZIONE TEORICA
PERCENTUALE DI RIDUZIONE EFFETTIVA
200.000-300-000
Euro V o superiore
4%
3,1117%
200.000-400.000
Euro IV
3%
2,3338%
200.000-400.000
Euro III
2%
1,5559%
400.001-1.200.000
Euro V o superiore
6%
4,6676%
400.001-1.200.000
Euro IV
5%
3,8897%
400.001-1.200.000
Euro III
4%
3,1117%
1.200.001-2.500.000
Euro V o superiore
8%
6,2235%
1.200.001-2.500.000
Euro IV
7%
5,4455%
1.200.001-2.500.000
Euro III
6%
4,6676%
2.500.001-5.000.000
Euro V o superiore
10%
7,7793%
2.500.001-5.000.000
Euro IV
9%
7,0014%
2.500.001-5.000.000
Euro III
7%
5,4455%
Oltre 500.000
Euro V o superiore
13%
10,1131%
Oltre 500.000
Euro IV
11%
8,5572%
Oltre 500.000
Euro III
9%
7,0014%
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Servizi postali. Contributi annuali SCADENZA PAGAMENTO ALL’AGCOM: 20 APRILE 2018 CONTRIBUTO ALL’AGCOM L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato sul proprio sito web (www.agcom.it) la deliberazione n. 427/17/CONS, con la quale ha fissato misura e modalità di versamento del contributo dovuto alla medesima Autorità per il 2018, dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali in forza di un’autorizzazione o di una licenza individuale. Non sono tenuti al versamento le imprese il cui imponibile sia pari o inferiore a 100.000 euro, quelle in stato di crisi con attività sospesa, in liquidazione oppure soggette a procedura concorsuale e quelle che hanno iniziato l’attività nel 2017. Si rammenta, inoltre, che l’attività di solo autotrasporto di corrispondenza o di pacchi postali intendendosi per tale, quella che non prevede lo svolgimento di operazioni riconducibili al servizio postale, quali la raccolta, lo smistamento e il recapito - non necessita delle predette abilitazioni, anche quando venga svolta in nome e per conto di un operatore postale; per cui, in questo caso, le imprese non devono corrispondere né il contributo all’AGCOM in esame né quello annuale al Ministero dello sviluppo economico (MISE v. infra) per l’attività di controllo e verifica. L’importo del contributo all’AGCOM è determinato applicando l’aliquota contributiva dell’1,4 per mille ai ricavi per servizi postali, come risultanti
dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’esercizio finanziario 2016. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio, applicano la citata aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2016. Il versamento all’Autorità deve essere effettuato entro il 20 aprile 2018, sul conto corrente che sarà pubblicato sul sito web dell’AGCOM entro il febbraio 2018, unitamente alle istruzioni operative e al modello telematico per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici da parte di ciascuna impresa contribuente.
CONTRIBUTO AL MISE In merito al contributo annuale dovuto al MISE per attività di verifica e controllo dai titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale ai servizi postali - in scadenza il 31 gennaio 2018 -, il MISE ha comunicato sul proprio sito web (www.sviluppoeconomico.gov.it) che il decreto sui contributi dovuti per l’anno 2018 è stato inviato al Ministero dell’economia e delle finanze per la controfirma e verrà poi inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione e che, appena possibile, saranno pubblicati sul citato sito web i nuovi importi da versare. Ci si riserva, pertanto, di ritornare sull’argomento, non appena il MISE avrà comunicato i nuovi importi, e si consiglia a questo punto alle imprese interessate che non avessero provveduto al versamento entro il 31 gennaio 2018 di attendere la pubblicazione del decreto prima di procedere al versamento. Le altre, probabilmente, saranno chiamate a eseguire un’integrazione. Il contributo, ovviamente, non è dovuto dalle imprese che svolgono attività di solo trasporto.
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(AdT)