Apinforma n. 2/2019 del 31 gennaio 2019

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 2 31 gennaio 2019

IN PRIMO PIANO INDAGINE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 2 31 gennaio 2019

Sommario LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Indagine sulla fatturazione elettronica

6

Rinuncia a proprietà indesiderate

8

La compensazione del credito Iva

10

Il regime forfetario

11

Iper - ammortamenti

16

Tabelle ACI

24

Definizione agevolata processi verbali di constatazione

25

Sabatini ter. Rifinanziamento e riapertura dei termini

26

Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2018

30

Welfare aziendale: modalità di erogazione per l’anno 2019

31

Reddito di cittadinanza. Misure agevolative diritto alla pensione

34

Inail. Modello OT 24

38

Inail

40

Inps e Inail

41

Modifica Regolamento EMAS

43

Nuovo decreto per i gas fluorurati

44

Esami per impiego di gas tossici

45

SOA: rinnovo per la Deltaimpianti

46

Nell’OEPV il ribasso non può avere un peso superiore al 30%

47

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Lo sportello Sace-Simest nella sede dell’Associazione

48

Accordo di partenariato tra l’UE e il Giappone

51

Consulenti del lavoro e privacy

52

Legge di bilancio 2019

53

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

56

Brexit e autotrasporto internazionale

57

Autotrasporto. Istituzione del certificato di revisione

58

Consiglio U.E.: posizioni in materia di autotrasporto

59

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Indagine sulla fatturazione elettronica costi aggiuntivi per le imprese fino a 12.000 euro benefici incerti

Abbiamo condotto un’indagine fra i nostri Associati per valutare l’impatto sulle imprese, in termini di costo, in ordine all’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica. Il nuovo adempimento ha imposto alle imprese un’implementazione delle strutture informatiche, differenziata non solo in base alle dimensioni aziendali ma anche alle tipologie di software aziendale. Anche se l’amministrazione finanziaria ha messo a disposizione un software gratuito, dall’indagine è emerso che per le aziende mediamente strutturate, l’utilizzo di questo strumento è impraticabile non solo per la sua rigidità operativa, ma soprattutto per la necessità di inserire di volta in volta il dettaglio dei beni e servizi resi, delle quantità, dei prezzi e degli importi. I software aziendali invece consentono di caricare questi dati direttamente da altri moduli, come ad esempio dai documenti di trasporto e di traslarli direttamente sulla fattura. Un altro aspetto che ha privilegiato la scelta del software aziendale, in luogo di quello delle Entrate, è stata la possibilità di collegare i dati legati al ciclo attivo e passivo di fatturazione direttamente ai gestionali delle imprese. In pratica, anche se non tutte le case di software attualmente lo consentono, le fatture passive ricevute possono essere scaricate direttamente nella contabilità e allo stesso modo quelle attive, una volta predisposte, possono essere trasmesse con un semplice click al cliente finale, per il tramite del Sistema di Interscambio, vale a dire la struttura dell’Agenzia delle entrate predisposta a gestire il flusso delle fatture tra i vari operatori nazionali. In realtà le case di software si pongono come ulteriore intermediario tra l’operatore economico e il Sistema di Interscambio. La scelta di continuare ad avvalersi delle case di software è inoltre determinata dalla possibilità di

ottenere un’assistenza dedicata e celere, elemento fondamentale soprattutto nella fase di avvio della fatturazione elettronica contrassegnata da numerosi blocchi, ritardi, errori, incertezze, tempi di consegna lunghissimi della fattura al destinatario (anche dieci giorni), che hanno sostanzialmente paralizzato la gestione amministrativa delle aziende in questa prima frazione d’anno. La rilevazione condotta dall’Associazione conferma che l’avvio della fatturazione elettronica ha traumatizzato la vita amministrativa e contabile delle aziende, soprattutto quelle di minori dimensioni, creando non poche difficoltà ed errori che potranno emergere nella loro gravità solo in futuro. Dall’indagine è anche emersa una situazione, per quanto riguarda i maggiori costi, polarizzata sostanzialmente in due gruppi: nel primo si registrano costi accettabili mentre nel secondo i costi sono lievitati di diverse migliaia di euro per il solo avvio della procedura. Non risultano marcate evidenze che accomunino l’appartenenza al primo o al secondo gruppo, in quanto in entrambi si trovano aziende di tutti i settori merceologici e di tutte le dimensioni. Probabilmente il discrimine deve essere ricercato nel livello di maturità informatica già presente all’interno dell’azienda. Il primo gruppo, caratterizzato da una dimensione aziendale con un numero di dipendenti inferiore a dieci ma dotato di una buona struttura informatica, ha denunciato un costo aggiuntivo iniziale inferiore a 1.000 euro. Per queste realtà pertanto il nuovo adempimento, al netto dell’incremento burocratico, ha inciso in maniera marginale sul fronte dei costi. Il secondo gruppo, all’interno del quale oltre ad aziende di dimensione simili a quelle del primo gruppo, sono presenti anche imprese di medie dimensioni con un numero di dipendenti superiori ai 50, ancorché dotate di una buona dotazione informatica, hanno dovuto sostenere costi, per l’avvio della fattura elettronica, da un minimo di 3.000 ad un massimo di 12.000 euro. Questi dati riguardano l’avvio della fatturazione elettronica, dove i costi erano sufficientemente certi nei loro importi, mentre per quanto riguarda il mantenimento nel tempo degli strumenti informatici legati alla fatturazione elettronica, i dati

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sono apparsi più incerti. Probabilmente le stesse case di software non hanno ancora le idee chiare sull’impatto futuro di questo strumento e molto dipenderà dell’evoluzione del mercato nei prossimi mesi e conseguentemente non si sono sbilanciate nel fornire preventivi affidabili, ma solo indicazioni generiche. Un quarto delle aziende interessate all’indagine infine, ha dichiarato di aver sostenuto costi di formazione del personale, ai quali devono essere aggiunti ovviamente quelli legati all’assenza dal posto di lavoro proprio per seguire i corsi. Tali corsi comunque in quasi tutti i casi non hanno superato le poche centinaia di euro. Alla luce dell’indagine e considerata l’inadeguatezza dello strumento per combattere la vera evasione, peraltro confermata dagli stessi funzionari

delle Entrate, sarebbe stato opportuno introdurre una sostanziosa agevolazione fiscale quantomeno per mitigare il peso dei costi relativi all’introduzione della fatturazione elettronica. In alternativa si sarebbe potuto prevedere un’introduzione graduale e su base volontaria, come peraltro suggerito dalla nostra CONFAPI nazionale in Commissione Parlamentare Bilancio. Ma come ormai abituati da qualche anno, dietro la bandiera della lotta all’evasione fiscale, si giustifica qualsiasi aggravio burocratico a carico delle aziende. Adempimenti che servono da un lato ad alleggerire l’attività di verifica dell’amministrazione finanziaria, e dall’altro, a rendere sempre meno competitivo il sistema produttivo delle PMI che, è bene ricordarlo, rappresenta la vera spina dorsale del nostro sistema produttivo.

Tipologia Imprese Campione Numero dipendenti

Percentuale

Fino a 15

55%

Da 16 a 35

25%

Oltre 36

20%

Costi sostenuti Imprese Campione Tipologia costi sostenuti per la fatturazione elettronica

% Imprese che hanno sostenuto costi Inferiori a € 1.000

% Imprese che hanno sostenuto costi da € 3.000 a € 6.500

% Imprese che hanno sostenuto costi da € 6.500 a € 12.000

Costi attivazione, canoni mantenimento, altri costi (formazione …)

50%

40%

10%

Tra le Imprese Campione non ci sono evidenze di costi sostenuti nel range € 1.000 - € 3.000 Udine, 7 febbraio 2019

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Rinuncia a proprietà indesiderate spesso conseguenza di una tassazione eccessiva

di Carlo Ferrero, avvocato in Udine e magistrato onorario Se costi, tasse e responsabilità superano i benefici collegati ad un immobile di cui si ha la proprietà (o la comproprietà), è possibile rinunciare al bene immobile (rectius: al diritto reale sul medesimo bene immobile) evitando definitivamente future tasse e costi. La rinunzia abdicativa è un negozio unilaterale non recettizio, che non richiede la conoscenza né tanto meno l’accettazione da parte di altri soggetti. La rinunzia può riguardare sicuramente anche i diritti reali (proprietà, superficie, usufrutto, abitazione, uso). Sicuramente suscettibile di rinunzia abdicativa è quindi il diritto di proprietà in quanto, in generale, diritto disponibile e trasferibile liberamente; inoltre la rinunziabilità di un diritto si deve considerare una regola generale, visto che esistono norme che - appunto - impediscono la rinunzia abdicativa in alcune ipotesi peculiari (per impedire la rinunziabilità del diritto sulle parti comuni di un edificio il legislatore è dovuto intervenire espressamente con l’art. 1118 c.c.). La rinuncia all’immobile o ad una sua quota parte è un atto che prevede l’intervento del notaio (il cui costo è da preventivare).

Rinuncia a favore dei comproprietari La rinuncia alla quota di comproprietà provoca un’espansione del diritto in favore degli altri comproprietari. La quota del rinunciante si accresce agli altri condomini per il fenomeno giuridico di espansione o accrescimento: si tratta di una conseguenza della natura della comunione e non costituisce un effetto diretto della rinunzia, bensì solo indiretto e mediato. Infatti è da escludere la

possibilità di un rifiuto dell’accrescimento da parte degli altri contitolari. Il codice civile prevede espresse ipotesi di rinunzia alla quota di comproprietà. Vi è la rinunzia liberatoria (prevista espressamente dall’art. 1104 c.c.) che si caratterizza per la circostanza che alla rinunzia al diritto reale si accompagna l’effetto legale della dismissione di una situazione debitoria collegata al diritto reale (si pensi agli effetti della rinuncia liberatoria nel condominio degli edifici, ove il condomino può estinguere così anche tutte le sue obbligazioni sia pregresse che future). Vi è poi la rinunzia abdicativa la quale comporta puramente e semplicemente l’abdicazione della quota di cui il soggetto è titolare, senza ulteriori effetti (ad esempio in materia condominiale alla siffatta rinuncia consegue che il condomino, mentre non sarà tenuto a corrispondere le spese concernenti la cosa comune per il tempo successivo alla rinunzia in quanto egli non risulterà più essere proprietario della stessa, rimarrà tenuto all’adempimento di tutte le obbligazioni inerenti la cosa sorte fino al giorno della rinunzia). Colui che rinuncia all’immobile deve pagare l’imposta di donazione: 1. se l’atto di rinuncia va a favore della coniuge e dei parenti in linea retta (figli, padri, madri) si applicherà una aliquota del 4% sul valore complessivo della donazione, con una franchigia di 1milione di euro. Ciò significa che si pagherà l’imposta del 4% solo sull’eccedenza di valore donato oltre la soglia di 1milione di euro; 2. se l’atto di rinuncia va a favore della quota di altri parenti (fratelli, cugini o altri parenti), l’imposta è pari al 6% del valore dell’immobile, con una franchigia di 100mila euro. Ciò significa che si pagherà l’imposta del 6% sull’eccedenza di valore donato oltre la soglia di 100mila euro. Nel caso di comproprietà non c’è bisogno di una specifica accettazione da parte degli altri comproprietari di quota del bene immobile alla quota del quale si rinuncia.

Rinuncia a favore dello Stato Quando il proprietario del bene è uno solo ed ovvia-

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mente non vi sono altri eredi legittimari (coniuge non divorziato, figli), l’interessato può rinunciare al suo diritto con l’effetto che lo Stato diventa proprietario senza potersi opporre all’acquisizione. All’esito della rinunzia abdicativa l’acquisto dell’immobile avviene in capo allo Stato ai sensi dell’art. 827

c.c. e si tratta di un acquisto a titolo originario, che costituisce effetto solo indiretto e mediato della rinunzia, e che trova fondamento nella legge. In questa ipotesi l’imposta di donazione è pari all’8%. Non c’è bisogno di una accettazione da parte dello Stato, che ne diventa proprietario ex lege.

IMPOSTA DI DONAZIONE: FRANCHIGIA

ALIQUOTA

€ 1.000.000

4%

€ 100.000

6%

Parenti e affini fino al 4° grado:

no

6%

Affini in linea collaterale fino al 3° grado:

no

6%

Altri soggetti:

no

8%

€ 1.500.000

4%

Coniuge e Parenti in linea retta Fratelli e sorelle:

Portatori di handicap (L. 104):

Base imponibile Il valore minimo da dichiarare e sul quale calcolare l’imposta è ottenuto moltiplicando il valore catastale (rendita) del bene (indicata nella visura catastale) per i seguenti moltiplicatori: - 110 volte la rendita catastale per la prima casa; - 120 volte per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A e C esclusi gli A10 e i C1 (negozi e botteghe); - 140 volte per i fabbricati del gruppo B; - 60 per gli A10 e gli opifici di classe catastale D;

- 40,8 per i fabbricati delle categorie C1 (negozi e botteghe); - beni culturali vincolati: imposta fissa.

Imposte ipotecaria e catastale Rispettivamente (ipotecaria) 2% e (catastale) 1%; possibilità di pagare in misura fissa (200 euro) laddove uno dei donatari dichiari di possedere i requisiti prima casa.

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La compensazione del credito Iva rinnovata la convenzione per il rilascio del visto di conformità Per la compensazione di un credito Iva d’importo superiore a 5.000 euro, l’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009, prevede il rispetto di due condizioni: - può essere fatta a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; - è necessario il rilascio del “Visto di conformità” da parte di un soggetto abilitato iscritto in apposito albo professionale. Per offrire ai nostri Associati un servizio di rilascio del “Visto di conformità” conveniente e affi-

dabile, abbiamo rinnovato, con il dottor Silvano Meneghini commercialista in Dignano, la convenzione a prezzi invariati che prevede i seguenti costi: - 350 euro fino ad un importo di credito Iva da compensare di 20.000 euro; - 350 euro + 0,5% del credito Iva da compensare per importi superiori a 20.000 euro. Tali importi s’intendono al netto dell’Iva. Ricordiamo inoltre che il rilascio del visto di conformità per compensare crediti di importo superiore a 5.000 euro, è richiesto anche per l’Ires, l’Irpef, l’Irap, le imposte sostitutive, le ritenute ecc.… Per i soggetti dotati di organo di controllo in alternativa è richiesta la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo stesso. Per ulteriori informazioni o per accedere al servizio è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.

Pag. 10 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2019

(PZ)


Il regime forfetario

più conveniente con i nuovi limiti di accesso Premessa La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) all’art. 1 commi da 54 a 89 ha rivisto le regole del regime forfetario riservato a imprenditori individuali e professionisti rendendolo particolarmente interessante. Le novità più importanti riguardano le condizioni di accesso al regime e l’innalzamento dell’importo dei ricavi per potervi accedere. E’ un regime naturale che può essere applicato anche ai soggetti già in attività, fermo restando la possibilità di scegliere il regime ordinario che però vincola il contribuente per un triennio.

Chi può aderire Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, sono conseguentemente escluse tutte le società e le associazioni professionali. Nell’esercizio precedente a quello di adesione non si deve aver conseguito ricavi o compensi per un ammontare annuo superiore a 65.000 euro. Tale limite si applica indipendentemente dall’attività svolta, essendo state abolite le precedenti soglie differenziate per tipo di attività. Ai fini del limite di 65.000 euro non rilevano gli adeguamenti eseguiti ai fini ISA, le plusvalenze relativa a cessioni di cespiti e in caso di esercizio contemporaneo di più attività, si dovrà considerare la somma dei ricavi delle diverse attività. Con riferimento al 2019 pertanto, le condizioni di accesso dovranno essere verificate con riferimento al 2018 e così per gli anni successivi. Sono stati eliminati alcuni ulteriori requisiti richiesti fino allo scorso anno, in particolare è stata eliminata la condizione che limitava a 5.000 euro la soglia di spesa per lavoro dipendente e assimilato e il limite di 20.000 euro di costo complessivo,

al lordo degli ammortamenti, di beni strumentali. I soggetti esclusi Non possono aderire al regime dei forfetari: - i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di altri regimi forfetari per la determinazione del reddito (ad esempio reddito agrario); - i soggetti non residenti, a meno che non producano in Italia almeno il 75% del proprio reddito; - coloro che in via esclusiva svolgono attività di cessione di fabbricati, terreni ovvero mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti comunitari; - i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, associazioni in partecipazione o che controllano direttamente o indirettamente SRL che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con il regime forfetario. Si sottolinea che rispetto alla previgente normativa la partecipazione all’impresa familiare non era di ostacolo all’adesione al regime forfetario e che per le SRL l’incompatibilità sussisteva solo per quelle trasparenti; - le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro. Il soggetto forfetario pertanto deve effettuare operazioni prevalentemente nei confronti di committenti diversi dal proprio datore di lavoro. Si vuole così disincentivare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che possono beneficiare di questo regime agevolato. Il concetto di prevalenza deve essere interpretato nel senso che i ricavi con i datori di lavoro presenti o passati non devono superare il 50% del totale. E’ stata eliminata la soglia minima di 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente o assimilato oltre il quale scattava l’esclusione dal regime in esame.

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I coefficienti di redditività Il reddito imponibile dei forfetari è determinato applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei corrispettivi percepiti uno specifico coefficiente di redditività. In questo regime vale il criterio di

cassa pertanto ai fini della determinazione dei ricavi valgono quelli incassati, non quindi il criterio di competenza economica. Tale coefficiente è differenziato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività e riportati nella seguente tabella.

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ Gruppo di settore

Codice attività ATECO 2007

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10 – 11)

2

Commercio all’ingrosso e 45 – (da 46.2 a 46.9) – al dettaglio (da 47.1 a 47.7) – 47.9

50.000

40%

3

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande

47.81

40.000

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 – 47.89

30.000

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 – 42 – 43) – (68)

25.000

86%

6

Intermediari del commercio

46.1

25.000

62%

7

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55 – 56)

50.000

40%

Prog.

8

9

Vecchi limiti ricavi/compensi

Nuovo limite ricavi/compensi

Coefficiente redditività

45.000

40%

Attività professionali, (64 – 65 – 66) – (69 – scientifiche, tecniche, sa70 – 71 – 72 – 73 – 74 nitarie, di istruzione, – 75) – (85) – (86 – 87 servizi finanziari ed assi– 88) curativi

30.000

78%

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

30.000

67%

Altre attività economiche

In virtù della determinazione forfetaria del reddito, i costi effettivamente sostenuti dal contribuente non sono ammessi in deduzione. L’unica eccezione all’indeducibilità dei costi è prevista per i soli contributi previdenziali versati nell’anno che sono, quindi, interamente deducibili dal reddito determinato forfetariamente. Sono deducibili anche i contributi corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico o, se non fiscalmente a carico,

65.000

sono deducibili qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

La misura dell’imposta sostitutiva Sul reddito imponibile, determinato applicando ai ricavi i coefficienti di cui sopra e dedotti i contributi previdenziali, si applica un’imposta sostitutiva sui redditi, sulle addizionali regionali e comunali e sull’Irap pari al 15%.

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Per le nuove attività “start up” la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. Sono considerate nuove attività quelle dove: - il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfettario, altra attività artistica, professionale o d’impresa; - l’attività da esercitare non sia una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; - nel caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore al limite di 65.000 euro. Per evitare salti o duplicazioni d’imposta, in caso di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario, se il ricavo ha già concorso, per competenza, a determinare il reddito nel periodo di applicazione del regime ordinario, la sua manifestazione finanziaria in corso di regime forfetario non assume rilevanza. Nel valutare la convenienza ad aderire al regime in argomento, si deve considerare che la percentuale di costi riconosciuta forfetariamente varia in funzione della tipologia di attività, come emerge dalla tabella di cui sopra, e conseguentemente si rende necessario valutare l’effettiva incidenza dei costi effettivi. Si deve inoltre considerare che mentre l’imposta sostitutiva rappresenta un carico fiscale effettivo, per quanto riguarda l’Irpef ordinaria, quella effettivamente dovuta non corrisponde a quella nominale perché vanno sottratte eventuali detrazioni o deduzione. In definitiva aderendo al regime forfetario le deduzioni e le detrazioni vengono perse a meno che non si disponga di altri redditi che ne consentano il recupero. Unica eccezione a questa perdita sono i contributi previdenziali che potranno essere portati in deduzione dal reddito determinato forfetariamente.

Le ritenute alla fonte Nel regime forfetario viene meno anche l’onere di applicare la ritenuta d’acconto ai compensi professionali o alle provvigioni. Gli agenti e i professionisti, previo rilascio ai propri clienti di apposita dichiarazione, non subiranno la ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta sull’importo loro corrisposto. Secondo i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria la dichiarazione di non assoggettamento a ritenuta può essere in-

serita anche direttamente all’interno della fattura. I forfetari non sono neppure tenuti ad operare le ritenute, non essendo considerati sostituti d’imposta. Essi devono solo indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore dei compensi per il quale non si è operata la ritenuta. Dal punto di vista lavoristico emerge la necessità di prevedere una busta paga che sia adeguata al datore di lavoro forfetario, mentre per il collaboratore/dipendente si tratterà sempre di un reddito da dichiarare e tassare.

Contributi previdenziali Abbiamo già ricordato che i contributi previdenziali sono i soli oneri deducibili dal reddito determinato con modalità forfetarie. Si deve tuttavia segnalare un ulteriore aspetto importante rappresentato dalla possibilità, per i soli contribuenti iscritti alla Gestione IVS, di usufruire di una riduzione dei contributi nella misura del 35%. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo, pertanto i contribuenti sono liberi di chiedere la riduzione o calcolare i contributi con le percentuali ordinarie. Va da sé che l’eventuale riduzione produrrà effetti sul trattamento pensionistico futuro.

La rettifica dell’Iva I soggetti forfetari non possono esercitare la rivalsa dell’Iva, vale a dire che non addebitano l’imposta ai committenti o cessionari e devono indicare sull’eventuale fattura il titolo e la norma di esonero. Non hanno il diritto a detrarre l’Iva pagata sugli acquisti e sulle importazioni che conseguentemente rappresenta un costo. In caso di effettuazione di operazioni rientranti nel regime del reverse charge, come ad esempio nel campo dell’edilizia, il committente non deve assolvere l’imposta non essendo tale meccanismo compatibile con il regime speciale adottato. Non si rendono applicabili neppure le disposizioni in materia di tassazione delle operazioni gratuite e dell’autoconsumo. Il passaggio da un regime Iva che prevede la detrazione ad uno che lo esclude, richiede la rettifica della detrazione sui beni e servizi esistenti al momento del cambio di regime per evitare vantaggi indebiti. L’obbligo della rettifica, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario, richiede il versamento dell’imposta in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi. A questa regola fanno eccezione per i beni ammortizzabili, inclusi quelli immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se

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non sono ancora trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione ovvero dieci anni in caso di immobili. La rettifica è pari: - per i beni non ammortizzabili e per i servizi non ancora utilizzati, all’importo dell’imposta detratta al momento dell’acquisto; - per i beni mobili ammortizzabili all’importo corrispondente a tanti quinti dell’imposta detratta al momento dell’acquisto quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di sorveglianza; - per i fabbricati all’imposto corrispondente a tanti decimi dell’imposta detratta al momento dell’acquisto quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di sorveglianza. Nessuna rettifica deve essere eseguita con riferimento ai beni ammortizzabili di importo inferiore a 516,46 euro e per quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%. Volendo proporre un esempio si pensi ad un contribuente che dal 2019 vuole passare al regime forfetario e che ha i seguenti beni acquisiti in annualità precedenti: - autoveicolo acquistato nel 2016 per 20.000 euro più Iva, detratta nella misura del 40% pari a 1760; - merci in magazzino pari a 10.000 euro più Iva, pari a 2.200 euro detratta integralmente; - computer acquistato nel 2017 per 1.000 euro più Iva pari a 220, detratta integralmente.

Per l’autoveicolo mancano due anni al decorso del quinquennio la rettifica quindi deve essere fatta per due quinti (1760 x 2/5) = 704. Per la merce in magazzino la rettifica sarà pari all’intera Iva detratta quindi 2.200. Per il computer mancando tre anni al compimento del quinquennio, la rettifica sarà di tre quinti (220 x 3/5) = 132. Complessivamente si dovrà versare per la rettifica la somma di 3.036 euro (704 + 2.200 + 132) tramite indicazione nel rigo VF70 della dichiarazione Iva annuale preceduto dal segno meno. L’importo della rettifica concorrerà all’imposta dovuta per l’anno 2018.

Altre agevolazioni I contribuenti forfetari oltre a determinare il reddito forfetariamente, a non versare e detrarre l’Iva, a non subire o applicare la ritenuta d’acconto sono anche: - esonerati dall’assoggettamento agli ISA; - esonerati dalla tenuta della contabilità, sono comunque tenuti a conservare le fatture di acquisto e le bolle doganali; - esclusi dall’obbligo di emissione e di ricevimento della fattura elettronica; - dall’assoggettamento all’Irap; - esonerati dalla presentazione delle liquidazioni Iva e della dichiarazione annuale.

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(PZ)


Iper - ammortamenti

l’innovazione tecnologica trova la proroga

Premessa La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) all’art. 1 commi da 60 a 65 ha confermato anche per l’anno in corso l’iper ammortamento, la misura finalizzata ad accelerare i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”. L’incentivo consiste in una maggiorazione della quota di ammortamento legata agli investimenti indicati nella tabella A, allegata alla legge di bilancio del 2017. La proroga ha tuttavia introdotto una modifica prevedendo un’agevolazione differenziata in base all’ammontare dell’investimento. Si sottolinea che i maxi ammortamenti, per i quali fino allo scorso anno era prevista una maggiorazione dell’importo ammortizzabile del 30%, non sono stati prorogati.

Soggetti interessati L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. Non assume alcuna rilevanza il regime contabile adottato, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Diversamente dai maxi – ammortamenti, la disciplina degli iper – ammortamenti non è applicabile ai soggetti che dichiarano un reddito di lavoro autonomo.

Beni interessati Interessati all’agevolazione sono specifici beni ammortizzabili nuovi ad alto contenuto tecnologico individuati nella tabella A allegata alla legge di bilancio del 2017. Si tratta di impianti e macchinari innovativi atti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 4.0.

Sono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati finalizzati a migliorare l’interazione uomo macchina e per il miglioramento della sicurezza sui posti di lavoro. L’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2019, oppure entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. Con riferimento all’acconto, il 20% deve essere calcolato con riferimento all’ordine o al contratto sottoscritto dalle parti, non rilevando l’effettivo valore dell’acquisto rilevabile in sede consuntiva. Per quanto riguarda i beni in leasing, il 20% deve essere riferito al maxi canone. E’ importante osservare che i tecnici dell’amministrazione finanziaria hanno confermato l’obbligo di osservare le regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR anche per l’iper – ammortamento. Conseguentemente si dovrà verificare il momento di consegna o spedizione o, se successiva la data di trasferimento della proprietà, oppure l’ultimazione della prestazione per gli appalti oppure ancora i corrispettivi liquidati in via definitiva in base ai Sal per gli appalti che prevedono una simile ripartizione dell’opera. Non assume rilevanza il principio di derivazione rafforzata prevista dai nuovi principi contabili.

Beni esclusi La norma prevede delle esclusioni specifiche, in particolare non sono agevolabili in via generale: - i fabbricati e le costruzioni; - i beni strumentali nuovi la cui aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 sia inferiore al 6,5%; - alcune tipologie di beni indicate nei gruppi V, XVII e XVIII.

L’individuazione del costo Con riferimento ai costi di acquisto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017 ha fornito importanti chiarimenti, in particolare per quanto riguarda gli oneri accessori di

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diretta imputazione previsti dall’art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR, è stato chiarito che vanno compresi nell’investimento. Ai fini della loro corretta individuazione è richiesto di fare riferimento all’OIC 16, a prescindere dai principi contabili adottati dall’impresa. Con riferimento alle opere murarie di modeste dimensioni, è stato precisato che nei limiti in cui le stesse non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile, e non possano conseguentemente essere considerate costruzioni ai fini della disciplina catastale, possono assumere rilevanza come oneri accessori ai fini dell’investimento iper ammortizzabile. Sono considerate costruzioni e quindi non possono rientrare nel costo agevolabile i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, le opere di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi come le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne, le vasche, le torri, le ciminiere, e i pozzi posti a monte o a valle di siti produttivi. Il costo della perizia o dell’attestazione di conformità richiesta per beneficiare dell’agevolazione non può essere considerato nell’importo dell’investimento, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione in bilancio. Si tratta, infatti, di un onere burocratico richiesto esclusivamente per accedere al beneficio fiscale. Per quanto riguarda le attrezzature, normalmente non rientrano nella tabella A, tuttavia, qualora

costituiscano dotazione ordinaria del bene agevolato, possono fruire dell’iper ammortamento a condizione che: - siano assolutamente necessarie al funzionamento del macchinario; - costituiscano normale dotazione dell’investimento. Soddisfatte tali condizioni assumerà rilievo il coefficiente di ammortamento specificatamente previsto dalle tabelle ministeriali del 1988. Al fine di evitare incertezze interpretative nell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, in un’ottica di semplificazione è stata individuata una percentuale forfettaria del 5% del costo del bene principale. Sarà così possibile considerare il costo delle dotazioni, accessorie al costo di acquisto, nel limite appunto del 5% dell’investimento e a patto che sia sostenuto e debitamente documentato. L’impresa potrà considerare anche costi superiori al limite del 5%, ma in questi casi dovrà dimostrare, in sede di controllo, gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione. Non assumerà alcuna differenza la circostanza che gli elementi accessori siano acquisiti in un unico atto d’investimento, oppure siano acquisiti separatamente anche presso altri fornitori.

Il funzionamento La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti viene ora applicata secondo le seguenti misure:

Ammontare investimento

Maggiorazione

fino a 2.5 milioni

170%

da 2.5 a 10 milioni

100%

da 10 a 20 milioni

50%

oltre i 20 milioni

zero

Rispetto al passato, dove la maggiorazione era del 150% a prescindere dall’investimento effettuato è stata potenziata la percentuale riferita agli investimenti fino a 2.5 milioni di euro, con un incremento del 20% e ridotta quella per investimenti maggiori. L’iper - ammortamento sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro non sarà più applicabile. Il testo della norma favorisce una lettura “per scaglioni” del meccanismo di calcolo, in luogo di quello più semplice legato all’intervallo contenente l’importo dell’investimento. Si ritiene che ad ogni scaglione vada attribuita la quota di investimento corrispondente, così per un investimento complessivo di 12 milioni di euro, si avrà:

- una maggiorazione del 170% sui primi 2,5 milioni; - una maggiorazione del 100% su altri 7.5 milioni; - una maggiorazione del 50% sui 2 milioni residui. Questa scelta introduce una complicazione applicativa in presenza di investimenti superiori a 2.5 milioni di euro ripartiti tra più beni, cui sono applicabili percentuali di ammortamento fiscale diverse. In questi casi, infatti, andrà chiarito come vada ripartita la maggiorazione sui diversi beni. Si pensi all’acquisto di due cespiti del valore di 2.5 milioni ciascuno, non è chiaro se sia possibile maggiorare in misura pari al 170% il costo di

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acquisto di un bene e del 100% il costo dell’altro, oppure sia necessario seguire un criterio proporzionale. Di seguito l’elenco dei beni materiali agevolabili rientranti nell’allegato A. ALLEGATO A (Articolo 1, comma 9)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: - macchine utensili per asportazione, - macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, - macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, - macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, - macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, - macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), - robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, - macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, - macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, - macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici), - magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller), - interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, - integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, - interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, - rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: - sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, - monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo, - caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico), - dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: - sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

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- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, - sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, - dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive, - sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification), - sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, - strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi, - componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: - banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità), - sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore, - dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality, - interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

La maggiorazione per i beni immateriali Per le imprese che beneficano dell’iper – ammortamento la legge di bilancio 2019 ha prorogato senza modifiche l’agevolazione, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisto di alcuni beni immateriali indicati in apposito allegato B. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni di cui all’allegato A. I beni immateriali possono quindi beneficare di una maggiorazione del 40% del costo di acquisto, a condizione che siano funzionali ai beni iper ammortizzabili. Questa agevolazione non opera autonomamente ma richiede che i beni immateriali siano utilizzati per l’interconnessione. Potranno essere agevolati sia in caso di acquisto in proprietà che in leasing. Anche questi acquisti devono essere sostenuti entro il 31 dicembre 2019, oppure entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. Si sottolinea che la maggiorazione del 40% è riconosciuta ai soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento, a prescindere dalla circostanza che il bene immateriale sia collegato al bene materiale agevolato. In definitiva deve essere rispettato il requisito soggettivo, l’accesso all’iper ammortamento e non quello oggettivo, vale a dire il collegamento del singolo software agevolato al relativo bene materiale agevolato. Quindi è sufficiente che l’impresa benefici dell’iper ammortamento con riferimento ad altri beni. Così l’impresa che acquista una mac-

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china rientrante nell’allegato A, potrà beneficiare della maggiorazione del 40% per l’acquisto di uno o più software da connettere ad un macchinario diverso ma sempre iper ammortizzabile. Di seguito l’elenco dei beni immateriali agevolabili rientranti nell’allegato B. ALLEGATO B (Articolo 1, comma 10)

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» - Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,

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- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali. Ricordiamo che la legge di bilancio dello scorso anno ha ampliato la gamma di beni immateriali agevolabili, aggiungendo alla tabella B le seguenti voci: - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; - software piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

La perizia o la dichiarazione del legale rappresentante Per accedere alle agevolazioni di cui sopra, vale a dire iper - ammortamento per i beni materiali e maxi ammortamento del 40% per i beni immateriali, la norma ha introdotto alcuni particolari adempimenti. I soggetti interessati sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, nella quale si attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche previste dagli allegati alla norma che contemplano i beni agevolabili; - è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Viene richiesto sostanzialmente che il bene entri attivamente nella catena di valore dell’impresa. La dichiarazione e la perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà fruibile dal periodo d’imposta in cui si realizza l’interconnessione. Il MISE con la circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017 ha individuato le modalità e i tempi di redazione della perizia e dell’attestazione, rendendo anche noti gli schemi di perizia e quelli riferiti all’analisi tecnica. Quest’ultima, da allegare alla perizia deve riguardare l’investimento effettuato, la verifica dell’interconnessione e la rappresentazione dei flussi produttivi e informativi. Al fine di assicurare un valido supporto alle aziende in questo processo di modernizzazione abbiamo stretto con il RINA Services SPA, una collaborazione per consentire alle imprese di operare in un quadro di certezza e affidabilità, sia per quanto riguarda la pianificazione degli investimenti innovativi sia per la certificazione degli stessi in una logica 4.0. Il RINA è un ente di certificazione autorizzato da Accredia a rilasciare l’asseverazione in argomento.

L’interconnessione Si sottolinea che l’agevolazione in argomento è condizionato all’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Più precisamente affinché un bene possa essere considerato interconnesso ai fini dell’iper ammortamento è necessario che: - scambi informazioni con sistemi interni quali il gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo e/o esterni quali clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo, per mezzo di un collegamento basato su specifiche che siano documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); - sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP). Solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale è possibile accedere alla maggiorazione dell’iper ammortamento ai fini della deduzione degli ammortamenti. In assenza di interconnessione il bene non potrà beneficiare della maggiorazione ma solo dell’ammortamento ordinario.

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Il software “embedded” L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 4 del 30 marzo 2017 ha chiarito che è necessario distinguere tra software “stand alone” e software “embedded”. Questi ultimi, essendo necessari al funzionamento dei macchinari, accedono all’iper ammortamento come parte integrante del cespite. Altra sorte invece per i software “stand alone”, che hanno funzioni autonome. Per questi è prevista l’agevolazione del 40% a condizione che rientrino in un progetto d’impresa che preveda l’iper - ammortamento sui macchinari e quindi l’interconnessione di beni con il sistema di gestione.

Beni in leasing Come già ricordato rientrano nel beneficio anche i beni strumentali nuovi acquistati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione deve essere effettuata sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24/4/1998, ancorché tale norma sia stata abrogata. Il bonus in questi casi si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza la maggiorazione va sommata al costo sostenuto dal concedente. Sono esclusi dalle agevolazioni in argomento i beni destinati alla vendita, i beni di consumo, mentre per i beni concessi a noleggio, l’agevolazione interessa esclusivamente l’impresa noleggiatrice mentre l’utilizzatore è escluso. Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti alla propria attività. L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione, importante che non siano mai stati utilizzati.

La cessione del bene agevolato La legge 205/2017 ha previsto che nelle ipotesi in cui si benefici dell’iper – ammortamento, l’eventuale sostituzione del bene agevolato con uno che rientri sempre nella tabella A, non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Non si vuole quindi fare interferire il beneficio negli esercizi successivi con le scelte d’investimento dell’impresa. Se quindi nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica la cessione a titolo oneroso del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote di beneficio, così come originariamente determinate, a condizione però che nello stesso periodo d’impo-

sta del realizzo, l’impresa acquisti un nuovo bene strumentale rientrante nell’allegato A e attesti che l’investimento è interconnesso. La sostituzione non determina quindi la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia le caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito e siano soddisfatte le condizioni documentali. Qualora l’investimento del bene sostitutivo sia di costo inferiore al costo del bene sostituito, il beneficio proseguirà per le quote residue fino a concorrenza del minor costo agevolabile connesso al nuovo investimento. Si pensi ad un bene acquistato per 100.000 euro e maggiorato di 270.000 euro, se viene sostituito con un bene di 80.000 euro, quindi di valore inferiore, e maggiorato per effetto dell’iper ammortamento a 216.000 euro (170%), sarà consentito proseguire a beneficiare dell’agevolazione per le quote residue ma fino al massimo appunto di 216.000 euro complessivi. Alla luce della proroga prevista dalla legge di bilancio, l’impresa potrà valutare di rinunciare a sostituire il bene, facendo un nuovo iper ammortamento sul bene ultimo acquistato, se questo ha un valore maggiore del primo bene entrato in azienda e se i tempi lo consentono. A ben vedere quindi l’opzione della riportabilità del bonus in caso di sostituzione, può essere apprezza quando la sostituzione avvenga in periodi d’imposta in cui non sia più possibile accedere all’iper - ammortamento.

Investimenti solo in Italia L’art. 7 del D.L. 87/2018 (decreto Dignità) ha introdotto una condizione tesa ad evitare di favorire investimenti destinati all’estero e ha conseguentemente introdotto le seguenti limitazioni: - i beni agevolati devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato; - la cessione dei beni agevolati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, determina la perdita dell’agevolazione attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile per il totale delle maggiorazioni di quote di ammortamento in precedenza dedotte. Queste limitazioni sono applicabili ai soli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto Dignità.

L’incapienza del reddito Come già anticipato l’iper ammortamento si concretizza con una variazione in diminuzione del

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reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi, non è previsto alcun transito in contabilità dell’agevolazione. Dal punto di vista fiscale l’agevolazione porta ad una riduzione del reddito imponibile (non di quello civilistico), con una conseguente riduzione del carico fiscale che può arrivare al 40,8% per il primo scaglione di investimenti per i soggetti Ires. L’iper ammortamento assume rilevanza esclusivamente ai fini Irpef e Ires mentre non produce effetti per quanto riguarda l’Irap. Nell’ipotesi in cui il reddito non sia capiente il beneficio fiscale non viene perso ma solamente rinviato negli esercizi successivi. Questo meccanismo può generare una perdita fiscale se l’impresa consegue un reddito inferiore alle maggiori deduzioni derivanti dall’iper ammortamento. Perdita che, anche con le nuove regole introdotte dalla stessa legge di bilancio, potrà essere compensata negli esercizi successivi.

La cumulabilità L’agevolazione in argomento non presenta limitazioni al cumulo con altre agevolazioni, a meno che queste ultime non dispongano diversamente. In linea generale l’iper ammortamento è cumulabile con eventuali altre agevolazioni come ad esempio il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il patent box o le start up. Oltre alle agevolazioni di natura fiscale sarà possibile accedere anche incentivi di natura diversa come ad esempio la Sabatini-ter. Le agevolazioni del piano Industria 4.0 avendo portata generale, sono escluse dal calcolo degli aiuti “de minimis” e sono quindi cumulabili tra loro salvo divieto espresso. Si pensi all’investimento in un bene rientrante nell’allegato A, connesso a un bene immateriale super-ammortizzabile, come ad esempio un’applicazione informatica acquistata tramite l’erogazione di contributi in conto interessi per i quali si usufruisce della Sabatini – ter, utilizzato per attività di ricerca e sviluppo in relazione alla quale spetta il credito d’imposta. Tutte e quattro le agevolazioni risultano essere cumulabili tra loro, salva la necessità di rispettare il limite che impone di calcolare il costo dei beni ammortizzabili al netto dei contributi in conto interessi. Se poi la ricerca è finalizzata allo sviluppo di un bene immateriale si potrebbe anche aggiungere la detassazione dei redditi da esso ritraibili in base al patent box. Unico limite da rispettare quello previsto dalla circolare 5/2016 e dalla risoluzione 66/2016 che

vietano di superare il costo complessivo dell’investimento. Tale principio è stato ribadito anche nei recenti incontri delle Entrate con la stampa specializzata dove è stato sottolineato che l’importo risultante dal cumulo non potrà mai essere superiore al costo sostenuto per l’investimento. Questo anche per significare l’ampia apertura offerta dal legislatore agli operatori.

Plus e minusvalenze Le deduzioni extracontabili in argomento non assumano rilevanza ai fini della determinazione della minus o plusvalenza al momento della cessione dei beni. Essendo l’iper – ammortamento una deduzione di natura squisitamente tributaria, il costo fiscale del bene rimane ancorato all’effettivo costo di acquisto. All’atto della cessione pertanto i maggiori ammortamenti non impattano sulla determinazione della plusvalenza o minusvalenza, la cui entità sarà data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo fiscale del bene inteso come differenza tra costo storico e fondo ammortamento. In caso di cessione o eliminazione del bene stesso dal processo produttivo non sarà consentito utilizzare eventuali quote non dedotte della maggiorazione che conseguentemente saranno perse.

Rilevanza degli iper - ammortamenti L’agevolazione non impattando sul valore del cespite, non rileva ai fini del conteggio delle spese di manutenzione ordinarie deducibili nei limiti del 5% del costo dei beni all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR. La maggiorazione non rileva inoltre ai fini dell’applicazione degli ISA e del test di operatività previsto per le società non operative. Il costo del bene agevolato deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione degli stessi, vale a dire la riduzione del costo di acquisto o l’utilizzo dei risconti passivi.

Calcolo acconti E’ stato previsto che con riferimento agli acconti dovuti per il 2019 e il 2020, questi dovranno essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

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(PZ)


Tabelle ACI

definiti i costi chilometrici per il 2019

Sul S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre u.s., è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con allegate le tabelle aggiornate ACI sui costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, valide per il 2019. Tali tabelle devono essere utilizzate per determinare in via forfettaria l’ammontare della retribuzione in natura del dipendente e dei collaboratori coordinati e continuativi (compresi gli amministratori) da assoggettare a contributi e imposte, a

seguito dell’uso promiscuo – sia per lavoro che per motivi personali - del veicolo aziendale (cd fringe benefit). Ricordiamo in proposito, che il valore di questa retribuzione è pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza chilometrica convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio evidenziato nelle predette tabelle ACI per ciascuna vettura, dal quale vanno dedotte le somme eventualmente trattenute al dipendente - o da questi corrisposte nello stesso periodo di imposta - per questa finalità. Le nuove tabelle ACI possono essere prelevate direttamente dal seguente link al sito della Gazzetta Ufficiale: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto. dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-20&atto.cod iceRedazionale=18A08001&elenco30giorni=false (C)

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Definizione agevolata processi verbali di constatazione prime disposizioni attuative in un provvedimento delle entrate Con il provvedimento del 23 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, prevista dall’art. 1 del decreto fiscale (d.l. 119/2018, convertito con legge 136/2018). La misura interessa i processi verbali consegnati entro il 24 ottobre u.s. per violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributo previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap e Iva. Il contribuente che decide di definire in maniera agevolata il processo verbale deve presentare, entro il 31 maggio 2019, le dichiarazioni per i periodi d’imposta per i quali, al 31 dicembre 2018, non sono ancora scaduti i termini di decadenza dell’accertamento. Per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei Pvc definibili, i termini per l’accertamento sono prorogati di due anni, limitatamente ai tributi per i quali sono state constatate le viola-

zioni, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione per la regolarizzazione. Inoltre, possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta oggetto del processo verbale che si intende definire, anche se, per le eventuali successive attività di controllo, la dichiarazione non presentata è comunque considerata omessa. Infine, sono definibili anche le violazioni relative a indebite compensazioni di crediti agevolativi. La definizione agevolata si perfeziona mediante presentazione di apposita dichiarazione e pagamento delle imposte, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019. In particolare, il versamento delle somme può essere rateizzato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive, sulle quali sono dovute gli interessi, vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Per le somme dovute non è possibile fruire della compensazione e il versamento va effettuato con apposito modello F24 utilizzando i codici tributo individuati con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 gennaio 2019.

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(C)


Sabatini ter. Rifinanziamento e riapertura dei termini dal 7 febbraio 2019 si possono nuovamente presentare le domande di finanziamento e contributo

prese alle banche o intermediari finanziari entro il 3 dicembre 2018 possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti già a partire dal 1° febbraio 2019. Tutto ciò premesso, appare utile riepilogare i tratti salienti della Sabatini ter, che resta uno dei principali strumenti disponibili per l’ammodernamento tecnico e tecnologico delle piccole e medie imprese.

Premessa

Beneficiari

Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 47/AdT del 7 febbraio 2019 per ricordare che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62/L alla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, all’art. 1, co. 200 ha rifinanziato la legge 9 agosto 2013, n. 98, altrimenti nota come Sabatini ter, la quale riconosce contributi alle piccole e medie imprese a fronte di finanziamenti per l’acquisizione di beni strumentali di nuova produzione (impianti, macchinari, attrezzature) nonché beni immateriali e tecnologie digitali anche riconducibili alla c.d. Industria 4.0. Gli stanziamenti ammontano complessivamente a 480 milioni di euro, ripartiti in 48 milioni per il 2019, 96 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni per il 2024. Contestualmente con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) 28 gennaio 2019, n. 1338 è disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi. I contributi sono concessi secondo le già note modalità, senza altre novità. Tuttavia, a fronte del nuovo stanziamento, con decreto del medesimo Direttore generale direttoriale del 28 gennaio 2019, n. 1337 è disposto l’accoglimento delle domande di agevolazione pervenute al Ministero dello sviluppo economico fino al 3 dicembre 2018, data antecedente alla chiusura dei termini e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili (cfr. la circolare associativa prot. n. 328/AdT del 4 dicembre 2018). L’accoglimento di dette prenotazioni, che ammontano in tutto a 70, non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le domande inviate dalle im-

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) di tutti i rami produttivi, incluse l’agricoltura e la pesca, che alla data di presentazione della domanda: - siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese della pesca; - siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovino in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; - non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà secondo la definizione comunitaria; - abbiano sede in Italia o anche in uno Stato membro dell’Unione europea, purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento. Restano sempre escluse le attività finanziarie e assicurative nonché le attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Beni agevolabili Sono agevolabili i beni di nuova produzione riferiti alle immobilizzazioni materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e “altri beni” ovvero le spese classificate nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del c.c. nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, a

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beni usati o rigenerati, nonché riferibili a immobilizzazioni in corso e acconti. Gli investimenti devono soddisfare i requisiti dell’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari, e della correlazione con l’attività svolta dall’impresa.

Forma e misura delle agevolazioni Per le attività diverse dai settori dell’agricoltura, della pesca e acquacultura, per i quali vigono gli specifici regolamenti, il contributo ministeriale è riconosciuto secondo il “regime di esenzione”. L’agevolazione presuppone la concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti alla convenzione fra il Ministero, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e la Cassa depositi e prestiti spa (CDP), di finanziamenti per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, e consiste nella concessione di un contributo da parte del Ministero rapportato ai predetti finanziamenti. L’investimento può essere interamente coperto da finanziamento bancario o da operazione di locazione finanziaria. Può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso e deve essere: - di durata non superiore a 5 anni; - di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro; - interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato, in via convenzionale, in misura pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: - 2,75% per gli investimenti ordinari; - 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie della c.d. Industria 4.0). I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare ministeriale 15 febbraio 2017 n. 14036.

Procedure Le procedure per la presentazione delle domande

di finanziamento, di contributo e per la richiesta delle relative erogazioni possono schematizzarsi come segue. - L’impresa presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. - La banca o l’intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dall’impresa, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. - La banca o intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento all’impresa mediante l’utilizzo della provvista costituita presso la CDP o anche mediante diversa provvista. - La banca o l’intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa impresa in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. - Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla banca o intermediario finanziario. - La banca o l’intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con l’impresa e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva; la stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. - L’impresa, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma elettronica, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e

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le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. - L’impresa trasmette al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l’ulteriore documentazione richiesta.

Tutta la documentazione e relativa modulistica è reperibile sul sito web del Ministero (www.mise. gov.it), ma può essere anche richiesta unitamente a ogni altra informazione e assistenza all’ufficio economico dell’Associazione.

Pag. 29 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2019

(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2018 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

101,5

0,395648

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

101,5

0,546736

MARZO

15.03

14.04

0,375

101,7

0,820104

APRILE

15.04

14.05

0,500

101,7

0,945104

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

102,0

1,292656

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

102,2

1,566024

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

102,5

1,913576

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

102,9

2,335312

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

102,4

2,089392

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

102,4

2,214392

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

102,2

2,191024

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

102,1

2,241840

(C)

Pag. 30 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2019


Welfare aziendale: modalità di erogazione per l’anno 2019 CCNL unionmeccanica confapi 3 luglio 2017

Vi ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 52 del CCNL Unionmeccanica Confapi del 3/07/2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2019 le aziende debbono mettere a disposizione dei propri addetti strumenti di welfare da utilizzare entro il 31/12/2019 per un importo pari a €. 150. Detto valore, per espressa previsione contrattuale, è escluso dalla base di calcolo del TFR e dovrà essere corrisposto a tutti i lavoratori in forza dal 1/01/2019 al 31/12/2019 che abbiano superato il periodo di prova e che risultino in forza in ragione di un contratto a tempo indeterminato ovvero a termine ma con un’anzianità aziendale di almeno 3 mesi (anche non consecutivi), nell’anno di riferimento. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa ovvero in sospensione dal lavoro senza diritto alla retribuzione. I suddetti valori non vanno riproporzionati per il part time e sono comprensivi di eventuali oneri a carico aziendale. Le aziende si dovranno confrontare con le RSU solo nel caso in cui le Rappresentanze sindacali

siano presenti in azienda mentre nel caso in cui non vi siano Rsu l’azienda provvederà a mettere a disposizione lo strumento che riterrà più idoneo alle esigenze della propria azienda. Le modalità di erogazione del welfare sono esemplificate in maniera esaustiva all’articolo 52 del CCNL e suddivise, in relazione alla specifica fattispecie in quattro aree:

1) Opere e servizi per finalità sociali 1. Riferimento normativo: art. 51, comma 2 lett. f del TUIR. 2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti. 3. Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico. 4. Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro): 4.1. Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati. 4.2. Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore). 4.3. Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica. 4.4. Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

FINALITÀ EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

RICREAZIONE

SERVIZI -

Corsi extraprofessionali.

-

Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue).

-

Servizi di orientamento allo studio.

-

Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, ...

-

Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa, ...

-

Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, ...

-

Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza.

-

Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze.

-

Attività culturali (mostre e musei).

-

Biblioteche

-

Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, ...).

Pag. 31 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2019


FINALITÀ

ASSISTENZA SOCIALE

ASSISTENZA SANITARIA

CULTO

SERVIZI -

Assistenza domiciliare.

-

Badanti.

-

Case di riposo (R.S.A.).

-

Checkup medici.

-

Visite specialistiche.

-

Cure odontoiatriche.

-

Terapie e riabilitazione.

-

Sportello ascolto psicologico.

-

Pellegrinaggi (pacchetti completi).

2) Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti 1. Riferimento normativo: art. 51 comma 2 lett. f-bis, f-ter del TUIR. 2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti. 3. Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico. 4. Modalità di erogazione: 4.1. Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati:

4.2. In questi casi è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione. 4.3. Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica. 4.4. Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

FINALITÀ

SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, ANCHE IN ETÀ PRESCOLARE

SERVIZI INTEGRATIVI, DI MENSA E DI TRASPORTO CONNESSI ALL’EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LUDOTECHE E CENTRI ESTIVI E INVERNALI

BORSE DI STUDIO

SERVIZI -

Asili nido.

-

Servizi di babysitting.

-

Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore.

-

Università e Master.

-

Libri di testo scolastici e universitari.

-

Doposcuola o Pre-scuola.

-

Buono pasto mensa scolastica.

-

Scuolabus, gite didattiche.

-

Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/ lingua italiana per bambini stranieri, ...).

-

Spese per frequentazione di campus estivi e invernali.

-

Spese per frequentazione di ludoteche.

-

Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio.

-

Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti.

-

Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni)

-

Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua - è richiesta certificazione medica)

-

Badanti.

-

Assistenza domiciliare.

-

Case di riposo (R.S.A.).

-

Case di cura.

Pag. 32 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2019


3) Beni e servizi in natura

per il raggiungimento del posto di lavoro

1. Riferimento normativo: art. 51, comma 3 del TUIR. 2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui. ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell’anno tale limite, l’intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione. 3. Soggetti beneficiari: dipendenti 4. Modalità di erogazione: 4.1 Beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati. 4.2 Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica. 4.3 Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi. Esemplificazioni - Buoni spesa per generi alimentari. - Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico). - Buoni spesa per acquisti vari. - Buoni carburante. - Ricariche telefoniche.

1. Riferimento normativo: art. 51, comma 2, lett. d) del TUIR. 2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti. 3. Soggetti beneficiari: dipendenti. 4. Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro): 4.1. Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.

4) Servizi di trasporto collettivo

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Al fine di garantire efficacemente l’applicazione delle previsioni del CCNL Unionmeccanica Confapi ma, in ogni caso, per tutte le imprese che intendono corrispondere ai propri dipendenti porzioni di salario aggiuntivo senza oneri contributivi e fiscali, l’Associazione Vi propone una soluzione rapida e fruibile e riferita al punto 3) di cui sopra con la società EDENRED Spa e già illustrata con specifica circolare (80/FT del 16 marzo 2018) cui rimandiamo, disponibile sul nostro sito. Nel caso in cui intendiate adottare questa soluzione potete inoltrare l’ordine alla sig.ra Barbara Vergolin con le modalità già utilizzate lo scorso anno. Per la parte normativa e contrattuale il Servizio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni informazione. (FT)


Reddito di cittadinanza. Misure agevolative diritto alla pensione pubblicazione in gazzetta ufficiale

Sulla G. U. n. 23 del 28 gennaio u.s. è stato pubblicato il decreto legge 28 gennaio 2019 n.4 che detta le disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e quota 100.

Reddito di cittadinanza Il reddito di cittadinanza scatterà dal mese di aprile 2019 (con domanda presentabile on line dal prossimo 5 marzo), e verrà riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei requisiti previsti dall’articolo 2 del provvedimento in merito: - alla cittadinanza italiana o europea (per gli extra U.E è richiesto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo) e alla residenza in Italia da almeno 10 anni (di cui gli ultimi 2 continuativi); - ai requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare del richiedente (ISEE inferiore a 9.360 euro annui; patrimonio immobiliare come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro; patrimonio mobiliare, sempre a fini ISEE, non superiore a 6.000 euro, con incrementi previsti per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di 10.000 euro); - al godimento di beni durevoli, per cui nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo, o avere la piena disponibilità: * di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli Pag. 34 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2019

autoveicoli e i motoveicoli per i quali sono stabilite delle agevolazioni fiscali in favore di persone con disabilità; * di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Sull’importo del reddito di cittadinanza, il decreto non ne stabilisce uno fisso visto che, ai sensi dell’articolo 3, occorre tenere conto della situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In ogni caso, il beneficio è formato da una componente diretta ad integrare il reddito del predetto nucleo (fino a 6.000 euro annui) ed una per aiutare le famiglie a pagare il canone di locazione dell’abitazione in cui vivono (massimo 3.360 euro annui); per chi risiede in una casa di proprietà, detto importo ammonta a 1.800 euro annui. In ogni caso, il beneficio economico complessivo non può superare i 9.360 euro annui (780 euro al mese), né essere inferiore a 480 euro annui; sono previste delle maggiorazioni per i nuclei familiari numerosi. La misura non può avere una durata superiore ai 18 mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione per un mese. L’erogazione del reddito di cittadinanza (art. 4) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che preveda attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Entro 30 giorni dalla data di accesso al reddito di cittadinanza, il richiedente sarà convocato dal centro per l’impiego per la sottoscrizione del: - patto per il lavoro, se l’individuo è già formato, con l’impegno di impegnarsi attivamente nella ricerca di un impiego e di accettare una delle prime tre offerte di lavoro congrue che gli saranno sottoposte; - patto per la formazione, qualora fosse necessaria un’attività formativa con Enti di formazione bilaterale, Enti interprofessionali o aziende.



Il reddito di cittadinanza dovrà essere richiesto su una modulistica predisposta dall’Inps, da presentare ad un Ufficio postale o, in alternativa, tramite CAF convenzionati con l’Istituto oppure on line. Ricevuta la domanda, entro 5 giorni l’Inps valuta la presenza dei requisiti richiesti tramite le banche dati a sua disposizione e, in caso di accoglimento dell’istanza, provvederà ad assegnare il beneficio economico attraverso la carta reddito di cittadinanza emessa da Poste Italiane (art. 5). L’articolo 8 prevede un incentivo per le imprese che assumano (a tempo pieno e indeterminato) un soggetto titolare del reddito di cittadinanza: si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza (ad esclusione di quello dovuto a giusta causa o giustificato motivo), il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, L’incentivo datoriale spetta, a condizione che l’assunzione generi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato. All’atto dell’assunzione del beneficiario di reddito di cittadinanza, il datore può stipulare un patto di formazione presso il centro per l’impiego, con il quale garantisce un percorso formativo al nuovo assunto. Qualora venga assunto un soggetto che ha seguito un percorso formativo o di riqualificazione professionale presso un ente di formazione accreditato (che ha stipulato un Patto di Formazione), il datore beneficerà dell’agevolazione contributiva sopradescritta ma nel limite della metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza ed entro un massimale di 390 euro mensili; l’altra metà è invece riconosciuta all’ente di formazione. I predetti incentivi sono compatibili e aggiuntivi rispetto alle agevolazioni per le assunzioni previste dall’articolo 1 c. 247 della legge n.145/2018 Pag. 36 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2019

(sgravi per le assunzioni nel Mezzogiorno). Il Ministero del Lavoro ha inoltre reso noto che è on line il sito internet dedicato alla nuova misura sociale nota come “reddito di cittadinanza”, introdotta dal decreto legge 4/2019 e richiedibile dal 6 marzo 2019. Ricordiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 4/2019, l’agevolazione datoriale: - è riconosciuta solo se l’assunzione realizza un incremento occupazione netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).; - ricade tra gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE 1407/2013.

Quota 100 e altre misure per agevolare il diritto alla pensione Il provvedimento inserisce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità di pensionamento anticipato al raggiungimento della cosiddetta “quota 100” per i lavoratori con almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione. Tali requisiti non sono soggetti all’adeguamento alla speranza di vita. Pur essendo la sperimentazione legata al triennio, coloro i quali conseguiranno il diritto entro il 31 dicembre 2021, potranno in ogni caso esercitarlo anche successivamente alla predetta data. Fino al momento della maturazione degli ordinari requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia (dal 1° dicembre 2019 pari a 67 anni di età), la pensione percepita con “quota 100” non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente e autonomo, con esclusione dei soli redditi occasionali da lavoro autonomo entro il limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori che entro il 31 dicembre 2018 abbiano maturato i requisiti necessari all’accesso al pensionamento con “quota 100”, conseguono il diritto al relativo trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019; in caso di maturazione dei requisiti dal 1° gennaio 2019, la pensione scatterà trascorsi tre mesi dal momento di detta maturazione. A questo proposito, in attesa di una circolare esplicativa da parte dell’Inps, segnaliamo che l’Istituto ha emanato il messaggio n.395 del 29 gennaio 2019 sulle modalità di presentazione delle domande (valide anche la pensione anticipata ordinaria e per la cd opzione donna), che prevedono le seguenti forme: - tramite PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi, in via telematica, mediante il sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;


- tramite Patronati o altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS; - tramite i servizi del Contact center Inps. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli per l’accesso al pensionamento. Peraltro, l’articolo 22 del decreto prevede una forma di anticipo di tre anni sull’età minima utile ai fini della quota 100: 59 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione, in caso di coinvolgimento dei fondi di solidarietà bilaterali per l’erogazione di un assegno straordinario per il sostegno al reddito a favore di coloro che, entro il 31 dicembre 2021, siano destinati a raggiungere l’età minima prevista per la quota 100. Questa possibilità è tuttavia legata alla stipula di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali, a garanzia dei livelli occupazionali, venga stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. Per quanto concerne le altre forme di pensionamento agevolato oggetto del provvedimento in esame, evidenziamo quanto segue.

Pensione anticipata ordinaria (art. 15) I requisiti per l’accesso alla pensione anticipata con il solo requisito contributivo vengono bloccati a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza ulteriori adeguamenti alla speranza di vita. L’accesso al trattamento, anche in questo caso, avviene a tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito e, in sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2019 per chi ha maturato il requisito dal 1° gennaio 2019 al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame).

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Opzione donna (Art. 16) E’ ripristinata la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici donne tramite la cosiddetta “opzione donna”, al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2018, di 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 35 anni di contribuzione e 59 anni di età per le lavoratrici autonome, previa opzione di accesso al pensionamento tramite sistema contributivo e con applicazioni delle finestre mobili (12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome). Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato alla speranza di vita.

Ape sociale (art. 18) E’ prorogata di un anno, per tutto il 2019, la sperimentazione dello strumento dell’APE sociale di cui alla legge n. 232/2016, con i medesimi requisiti. A questo proposito ricordiamo che: - tra le attività gravose che danno diritto a questa agevolazione, rientra anche quella di “conduttori di mezzi pesanti e camion” - il soggetto deve avere un’anzianità contributiva di almeno 36 anni e, al momento della presentazione della domanda di accesso all’Ape sociale, deve svolgere attività gravose da almeno 6 negli ultimi 7 anni (o 7 negli ultimi 10). - la domanda per il riconoscimento del diritto all’Ape sociale va presentata all’Inps in via telematica entro il 31 marzo 2019 o, al più tardi, entro il 15 luglio 2019, anche da parte di coloro che matureranno i requisiti di accesso durante il 2019. Le domande presentate dopo il 15 luglio 2019 ed entro il 30 novembre 2019 saranno accettate solo in presenza di fondi disponibili. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (C)


Inail. Modello OT 24 anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:

compilazione per l’anno 2019

Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 44/FT del 6 febbraio scorso per ricordare che l’Inail ha pubblicato sul proprio sito il modello OT 24 per l’anno 2019 con la guida alla compilazione per poter accedere, a determinate condizioni, alla riduzione del tasso dovuto dai datori di lavoro per il calcolo dell’autoliquidazione e del relativo premio assicurativo. In pratica il modello OT 24 per il 2019 è utile per le istanze di riduzione presentate nel 2019 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2018. Le imprese dovranno quindi trasmettere telematicamente all’Inail il modello OT 24 per la richiesta di riduzione del tasso per l’autoliquidazione del premio dovuto nel rispetto delle condizioni che andiamo a vedere in seguito.

Modello OT 24 2019 Inail requisiti agevolazione Per poter presentare il Modello OT 24 2019 e accedere così a questa agevolazione INAIL le aziende devono inoltre avere diversi requisiti: a) essere avviate da almeno due anni; b) devono essere in regola con il pagamento dei contributi; c) essere in regola con le disposizioni minime in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilite dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; d) devono poter dimostrare di aver effettuato nell’anno precedente interventi di miglioramento nel campo della prevenzione infortuni (in questo caso nel corso del 2018). Attraverso la presentazione del suddetto modello, le imprese potranno richiedere la riduzione del premio da versare all’INAIL. Ciò avviene tramite la riduzione del tasso medio di tariffa, che viene determinata in relazione al numero di lavoratori/ Pag. 38 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2019

Lavoratori /anno

Riduzione

Fino a 10

28%

Da 11 a 50

18%

Da 51 a 200

10%

Oltre 200

5%

Per poter presentare il Modello OT 24 per la richiesta degli sgravi INAIL gli interventi migliorativi devono comunque essere: 1. di carattere generale; 2. di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale; 3. trasversali; 4. settoriali generali; 5. settoriali. All’interno di tali sezioni gli interventi sono classificati in funzione della loro applicabilità all’intera azienda oppure alla singola Pat. In generale gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settori Generali (SG), compresi solo nella sezione D, che si possono realizzare solo da parte di aziende appartenenti a determinati settori. Inoltre per ogni intervento, l’Inail ha stabilito la documentazione ritenuta probante, che dovrà essere presentata unitamente alla domanda, pena l’inammissibilità della richiesta. In ogni caso il punteggio minimo da raggiungere con gli interventi di miglioramento, è pari a 100: tale cifra può essere raggiunta anche mediante l’effettuazione di più interventi. In generale per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare sia interventi relativi a diverse sezioni che a una sola sezione del modulo, tranne che in caso di attuazione di interventi ispirati alla responsabilità sociale. Con riferimento a tal interventi, esclusivamente previsti nella sezione B del modello OT 24 2019, ai fini del raggiungimento del punteggio 100, le aziende devono selezionare interventi unicamente in questa sezione. Qualora l’azienda abbia effettuato interventi solo su singole posizioni assicurative (sezioni C e E), il punteggio è calcolato per ciascuna Pat e quindi


per ogni Pat è necessario raggiungere il punteggio indicato. La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Modello OT 24 2019”, disponibile nei servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio 2019. L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2019, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online. All’interno del modulo, nei campi “Note” e “Documentazione ritenuta probante”, sono riportati alcuni chiarimenti e definizioni per una migliore interpretazione degli interventi proposti. Vengono, altresì, elencate le evidenze documentali (campo “Descrizione documentazione probante”) che dovranno essere allegate all’istanza contestualmente all’inoltro della stessa, a pena di inammissibilità. Il riferimento temporale per l’attuazione degli interventi è stato definito come “anno di riferimento” o direttamente come anno 2018. In generale si evidenzia che alcuni interventi possono avere valenza pluriennale; essi, infatti, mantengono la loro validità negli anni sin quando l’azienda continua a mantenere ed attuare quanto previsto dall’intervento (procedure, modalità operative, codici di pratica, adozione di un sistema di gestione, ecc.). È però necessario che l’azienda ripresenti annualmente l’istanza e dimostri, anno per anno, tale continuità di attuazione mediante la documentazione probante indicata, relativa, appunto, all’”anno di riferimento” 2018. La documentazione prodotta dall’azienda che evidenzia l’effettuazione dell’intervento migliorativo selezionato nell’anno di riferimento deve riportare: data; firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, ecc.). In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata. Con riferimento ai sistemi di gestione della salute e

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sicurezza sul lavoro certificati di cui agli interventi A1 e A2 nonché a quelli di responsabilità sociale di cui all’intervento A9 e al codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell’autotrasporto di cui all’intervento D11 si precisa che non sono ritenuti validi certificati che riportino una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2018. Limitatamente agli interventi A1 e A2, qualora la data di scadenza dei certificati cada nell’anno 2018 e non sia presente documentazione attestante il rinnovo della certificazione, l’azienda che abbia comunque mantenuto il sistema di gestione fino alla fine dell’anno non dovrà selezionare detti interventi, bensì l’intervento A3 relativo ai SGSL non certificati, producendo la relativa documentazione. È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo. La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti di legge, oggetto di specifiche dichiarazioni contenute nel modulo di domanda. È fatta salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, è comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni. In caso di selezione di un intervento definito “Trasversale Generale” o “Settoriale Generale”, la definizione della domanda (accoglimento o rigetto) riguarda tutte le Pat dell’azienda. In caso di selezione di interventi definiti “Trasversali” o “Settoriali” la definizione della domanda esplica effetti solo sulla Pat o sulle Pat interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


Inail

fissata la misura della riduzione dei premi per l’annualità 2019 Nella sezione “Pubblicità Legale” del sito internet del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov. it) è stato pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro e Economia) che, nell’approvare la determina del Presidente dell’Inail n. 356 dell’8 agosto 2018, per il 2019 ha fissato la misura della ridu-

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zione generalizzata del premio Inail al 15,24% (dal 15,81% del 2018). Da evidenziare che dalla lettura dei considerando del decreto emerge che la predetta determina presidenziale, nel lasciare immutati i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo stabiliti con d.m. del 22 aprile 2014, dispone tuttavia che in caso di approvazione dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi delle gestioni assicurative, con decorrenza 1° gennaio 2019, la riduzione per la predetta annualità verrà applicata ai soli settori/ gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato. (C)


Inps e Inail

varie

1. Inps - Limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2019 Con circolare n. 6 del 25 gennaio u.s., l’Inps ha rivalutato il limite minimo della retribuzione giornaliera e aggiornato le altre voci per il calcolo dei contributi dovuti in materia di previdenza ed assistenza sociale, per l’anno 2019. Com’è noto, per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento, i quali vincolano anche i datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La variazione percentuale accertata dall’Istat, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, è stata pari all’1,1%; i limiti riportati nelle tabelle Inps devono essere ragguagliati a € 48,74 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2019, pari a 513,01 mensili), se di importo inferiore.

2. Inps - calcolo aliquote contributive per le aziende con lavoratori dipendenti Con messaggio n. 356 del 25 gennaio u.s., l’Inps Retribuzione (euro) Inferiore o uguale a 2.148,74 Superiore a 2.148,74

ha comunicato il rilascio della nuova funzionalità “Calcolo aliquote contributive”, utilizzabile da aziende e intermediari. Sulla base delle caratteristiche contributive dell’aziende e del profilo contributivo del lavoratore, l’applicazione permette di simulare il calcolo dell’aliquota contributiva per i lavoratori del settore privato; in particolare, il programma permette di visualizzare l’aliquota associata ad un lavoratore sulla base del periodo di competenza, la tipologia di azienda e le caratteristiche del dipendente, espresse secondo i costrutti Uniemens. È inoltre possibile visualizzare il dettaglio delle voci contributive che concorrono alla formazione dell’aliquota contributiva complessiva, con la relativa quota a carico del lavoratore. I risultati dell’applicazione – come puntualizzato dall’Istituto – non hanno natura certificativa per quantificare i contributi dovuti, ma sono soltanto uno strumento di supporto per l’azienda.

3. Inps - Importi massimi 2019 dei trattamenti di integrazione salariale Con la circolare n. 5 del 25 gennaio u.s., l’Inps ha aggiornato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di disoccupazione NASpI e dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.: - Trattamento di integrazione salariale La circolare Inps ha riportato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2019, e la retribuzione lorda mensile (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive) oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Tetto

Importo lordo

Importo netto

Basso

993,21

935,21

Alto

1.193,75

1.124,04

- Indennità di disoccupazione NASpI La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI, per il 2019 è pari a € 1.221,44. Pag. 41 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2019

Analogamente, sempre per il 2019, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso


superare, € 1.328,76. - Indennità di disoccupazione DIS-COLL La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL, per il 2019 è pari a € 1.221,44. L’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, sempre per il c.a., € 1.328,76.

4. Inail - Proroga termine ripresa versamenti per il terremoto nel Centro Italia del 2016 L’Inail ha emanato la circolare n.3 del 25 gennaio che, dando seguito a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019, ha comunicato che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi nei Comuni di cui agli allegati 1,

Pag. 42 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2019

2 e 2-bis al d.l. 189/2916, (a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (in particolare,) devono effettuarsi entro il 1° giugno 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi. È prevista anche la possibilità di rateizzazione del dovuto fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo (non inferiore a 50,00 € cadauna), con prima rata da versare entro il 1° giugno 2019. Per accedere alla rateizzazione, l’interessato dovrà presentare domanda alla sede territoriale Inail competente, utilizzando il modello allegato 1 alla circolare in esame dell’Istituto (all.1). Il Servizio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (C)


Modifica Regolamento EMAS sistema volontario di eco gestione

È stato pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 325/18 del 20 dicembre 2018 il Regolamento

(UE) 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS). La modifica riguarda i nuovi criteri che devono essere utilizzati per l’elaborazione della Dichiarazione Ambientale.

Pag. 43 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 2 - 31 gennaio 2019

(C)


Nuovo decreto per i gas fluorurati riguarda le apparecchiature contenenti i cosiddetti f-gas ad effetto serra Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R. n.43 del 27 gennaio 2012. Il Decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2019. Questa norma riguarda i manutentori e gli installatori di impianti termici che operano su apparecchiature di uso domestico e industriale contenenti i cosiddetti F-gas ad effetto serra, quali: pompe di calore, gruppi frigoriferi, condizionatori d’aria, impianti di climatizzazione in abitazioni sulle automobili e sui mezzi di trasporto, ecc. Le novità introdotte dal decreto, che ricordiamo, abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati, gestita dalle Camere di Commercio competenti su indicazione del Ministero dell’Ambiente, che dovrà raccogliere i dati relativi

alle quantità di F-gas vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantire una maggiore tracciabilità. Alla Banca dati, imprese e persone certificate dovranno comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzione e smaltimento degli impianti Fgas che verranno effettuati. L’introduzione di strumenti di monitoraggio circa l’uso degli F-gas dovrebbe eliminare la possibilità del loro utilizzo da parte degli operatori non certificati. Nel nuovo DPR sono state eleminate alcune criticità del vecchio decreto come l’obbligo della redazione di un piano di qualità secondo la norma UNI 10005 previsto dall’allegato A del vecchio DPR 43/2012, ma non dal Regolamento Europeo. Vale a dire una procedura più semplice e mano burocratica. A decorrere dall’ottavo mese dall’entrata in vigore del Decreto, a seguito di intervento che prevede l’utilizzo di F-gas, di qualsiasi natura, gli operatori dovranno, entro 30 giorni, comunicare in via telematica alla Banca Dati informazioni inerenti al tipo di installazione, le credenziali del personale certificato e la quantità di F-gas contenuto nel circuito.

Pag. 44 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 2 - 31 gennaio 2019

(CS)


Esami per impiego di gas tossici la domanda dovrà essere presentata entro il 1° marzo 2019

Trieste ci comunica che con Determinazione del Responsabile della S.O. Dipartimento di Prevenzione, ha pubblicato il Provvedimento per l’indizione della sessione di esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all’impiego dei gas tossici per l’anno 2019. La domanda dovrà essere presentata entro il 1° marzo 2019.

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di

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SOA: rinnovo per la Deltaimpianti è abilitata anche all’esecuzione della categoria os 18-a relativa a componenti strutturali in acciaio La DELTAIMPIANTI srl, rappresentata dal perito Fabio Picogna con sede a Nimis (UD) in via Merano n. 14, ha rinnovato l’attestazione SOA, ottenendo le iscrizioni per le categorie OG6 per 1.500.000 (classifica III bis) e la categoria OS 18-A per 516.000 euro (classifica II). Potrà eseguire la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamen-

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to. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro. Inoltre è abilitata all’esecuzione della categoria OS 18-A, che rientra tra le categorie superspecializzate, e che è relativa a componenti strutturali in acciaio e riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Nell’OEPV il ribasso non può avere un peso superiore al 30% DELIBERA ANAC SUL peso del punteggio della componente economica quando viene applicata l’offerta economicamente più vantaggiosa Con delibera n. 7 del 9 gennaio 2019 l’ANAC in riferimento ad un’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da un operatore economico, relativamente alla fornitura di materiale di osteosintesi per un ASL, ha deliberato in merito ai punteggi applicati nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’istanza acquisita dall’Autorità contestava la legittimità della procedura di gara in quanto la Stazione appaltante, in violazione dell’art. 95, comma 10-bis del Codice, ha quantificato nel 40% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica dell’offerta in luogo del tetto massimo del 30%, indicato nella norma appena citata. L’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal d.lgs. n. 56/2017 (recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”), prevede che «La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento». Secondo l’ANAC la disposizione in parola trova applicazione, ratione temporis, anche all’appalto in esame. Secondo quanto eccepito dalla Stazione appaltante, alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa, «la scelta di prevedere una soglia massima del 30 per cento, per l’attribuzione del punteggio economico, non ha trovato fondamento negli orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorru-

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zione, apparendo eccessivamente limitante per la valorizzazione dell’offerta economica, in particolare in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di omogeneità» e che sulla base di questa considerazione «…questa Azienda, per la procedura in discussione, al fine di garantire un raffronto obiettivo delle offerte […] ha ritenuto, in un contesto di omogeneità dei prodotti sul mercato, di dare maggiore peso all’offerta economica, nell’intendimento di assicurare maggiore risparmio di spesa, a tutto vantaggio del bilancio aziendale». Per l’ANAC tale eccezione è del tutto infondata, atteso che le citate Linee Guida, nel precisare che «In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del 30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga», partono dal preliminare e inequivocabile presupposto che la ponderazione dell’elemento prezzo può essere calibrata, in ogni caso, all’interno del limite massimo, inderogabile, del 30%. Pertanto, che la percentuale del 40% per l’offerta economica prevista dal bando di gara è da ritenere illegittima e che, supponendo fondato il presupposto secondo cui le forniture oggetto di affidamento presentano un elevato grado di omogeneità (qualitativa), nel caso di specie era possibile utilizzare anche esclusivamente il criterio del minor prezzo, trattandosi appunto – come dichiarato dalla Stazione appaltante, di «forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato» ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b). Dunque, il Consiglio dell’Autorità Anticorruzione ha ritenuto, per le motivazioni che precedono e limitatamente alla questione esaminata, l’operato della Stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore. (CS)


Lo sportello Sace-Simest nella sede dell’Associazione gli interventi per l’assicurazione, il finanziamento e la gestione dei crediti all’estero Premessa L’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero spa (SACE) e la Società italiana per le imprese miste all’estero spa (SIMEST) costituiscono assieme il Polo italiano delle esportazioni e dell’internazionalizzazione (di seguito Gruppo). La SACE, controllata al 100% dalla Cassa depositi e prestiti, offre servizi di credito all’export, assicurazione dei rischi di mancato pagamento, protezione degli investimenti all’estero, garanzie su finanziamenti di capitale circolante e attività di sviluppo internazionale, cauzioni, factoring e recupero crediti. La SIMEST, controllata al 76% da SACE e partecipata da importanti banche italiane e associazioni imprenditoriali, offre finanziamenti a tasso agevolato a sostegno dell’internazionalizzazione, contributi agli interessi a supporto dell’export e partecipazione al capitale di imprese. Il Gruppo offre alle imprese italiane strumenti finanziari e assicurativi per inserirsi, competere e crescere sui mercati internazionali. Si tratta di strumenti concepiti per soggetti sufficientemente strutturati o con una certa vocazione all’internazionalizzazione e che, in effetti, hanno visto un prevalente utilizzo da parte di imprese di grandi e medie dimensioni. Ciò nonostante, possono essere utilmente approcciati, in tutto o in parte, anche da imprese di dimensioni minori o che per la prima volta si affacciano sui mercati esteri, tenuto anche conto del beneficio che queste ultime possono trarre dalla grande esperienza e organizzazione del Gruppo. Proprio per tale finalità l’Associazione ha di recente concluso un accordo con SACE-SIMEST per favorire la conoscenza dei loro strumenti operativi, in primis attraverso l’apertura di uno sportello nella sede associativa, al quale le imprese potranno rivolgersi per incontrare individualmente i suoi

referenti, come di seguito si va a riassumere, avvertendo sin da ora che ciascuna società del Gruppo costituisce punto di accesso a tutti gli strumenti finanziari e assicurativi messi a disposizione. Lo sportello è attivo già dal gennaio 2019 e gli interessati possono da subito prendere contato con l’ufficio estero dell’Associazione per fissare gli incontri. A breve sarà, comunque, organizzato, sempre in Associazione, un incontro collettivo con SACE-SIMEST per illustrare in dettaglio gli strumenti del Gruppo. Della cosa le imprese saranno tempestivamente informate.

Il ruolo di SACE 1. Assicurazione del credito all’estero La SACE assicura i crediti all’estero per mancati pagamenti allo scopo di favorire la dilazione dei pagamenti e tassi d’interesse più bassi da parte della clientela, riducendone il ricorso alle linee di credito ordinarie per operazioni di breve (0-24 mesi) e di medio e lungo termine (fino a 10 anni). Gli eventi assicurati sono quelli commerciali, per insolvenza di diritto e di fatto e revoca delle commesse, e quelli politici, quali espropri, restrizioni valutarie, forza maggiore. La copertura giunge fino al 100% tanto su rischi globali o fasce di clientela, quanto su rischi singoli. Gli importi minimi contrattuali sono relativamente bassi e, cioè: - fino a 3 anni di credito, $ 100.000; - fino a 4 anni di credito, $ 200.000; - fino a 5 anni di credito, $ 400.000. 2. Concessione di garanzie e rilascio di cauzioni e fidejussioni Allo scopo di ampliare le linee di credito disponibili dell’impresa, assicurare liquidità e di accedere a finanziamenti di più lunga durata, la SACE concede garanzie o rilascia cauzioni e fidejussioni per: - finanziamenti destinati a sostenere “investimenti” per l’internazionalizzazione (fusioni o acquisizioni di società all’estero, joint-venture, accordi distributivi, start up et c.); - la partecipazione a gare d’appalto volte a ottenere lavori e commesse; - per capitale circolante, anche in valuta locale; - a protezione dei rischi di costruzione di opere e nei relativi lavori;

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- per rimborsi anticipati dell’IVA e per diritti doganali. La SACE controgarantisce, inoltre, le fidejussioni del sistema bancario emesse direttamente a favore dell’impresa beneficiaria e riassicura anche le fidejussioni emesse localmente da primarie compagnie di assicurazioni. 3. Recupero dei crediti all’estero e in Italia La SACE fornisce, inoltre, un servizio di assistenza o gestione di tutte le attività giudiziali e stragiudiziali, delle procedure concorsuali, piani di risanamento e accordi di ristrutturazione in funzione del recupero dei crediti insoluti anche non oggetto di copertura assicurativa all’estero e in Italia. Le attività di recupero giudiziale sono gestite in loco da studi legali senza il concorso di intermediari. Sul mercato il servizio appare competitivo per effetto di un tariffario strutturato su base success fee e per avere un unico referente in tutte le fasi di recupero dei crediti con aggiornamenti costanti. Più in generale la SACE è in grado di assumere la gestione di tutto il ciclo del credito, dalla revisione dei contratti di vendita alle azioni di remarketing (riposizionamento commerciale del prodotto o del servizio) fino alla cessione del credito.

Il ruolo di SIMEST SIMEST affianca l’impresa lungo tutto il ciclo di suo sviluppo di internazionalizzazione, dalla prima valutazione di apertura a un nuovo mercato fino all’espansione attraverso investimenti diretti. 1. Partecipazione di capitale per costituzione di una società all’estero (extra U.E.) La SIMEST può partecipare alla costituzione di una società all’estero, fuori dall’Unione europea, per accrescere il capitale sociale della società estera partecipata da una società italiana ai fini di un suo potenziamento nonché per fusioni o per acquisizioni di una o più società all’estero alle seguenti condizioni: - partecipazione della SIMEST nella misura massima del 49% dei mezzi propri dell’impresa (capitale + finanziamento soci + eventuale finanziamento, v. infra) per una durata massima di 8 anni (3 di preammortamento + 5 di ammortamento); - riacquisto della partecipazione della SIMEST sulla base di quotazioni ufficiali o, in mancanza, del valore patrimoniale dell’impresa; - attivazione di un contributo in conto interessi a fronte di un finanziamento eventualmente ottenuto dalla società italiana per l’acquisizione della società estera (fino a 40 ml. di euro

per impresa e a 90 ml. di euro per gruppo d’imprese). 2. Partecipazione di capitale per costituzione di una società all’estero nella U.E. (Italia inclusa) La SIMEST può partecipare alla costituzione di una società nell’Unione europea, per accrescere il capitale sociale della società estera partecipata da una società italiana ai fini di un suo potenziamento nonché per fusioni o per acquisizioni di una o più società nell’U.E. alle seguenti condizioni: - partecipazione della SIMEST nella misura massima del 49% dei mezzi propri dell’impresa (capitale + finanziamento soci + eventuale finanziamento, v. infra) per una durata massima di 8 anni (3 di preammortamento + 5 di ammortamento); - riacquisto della partecipazione della SIMEST sulla base di quotazioni ufficiali o, in mancanza, del valore patrimoniale dell’impresa; - non è previsto un contributo in conto interessi su eventuali finanziamenti correlati. 3. Patrimonializzazione delle imprese esportatrici La SIMEST può partecipare al capitale di piccole e medie imprese esportatrici, costituite in forma di società di capitali, le quali abbiano destinato all’estero nell’ultimo triennio almeno il 35% del proprio fatturato. Il finanziamento è finalizzato a migliorare o mantenere il livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento («livello d›ingresso») ed ha le seguenti caratteristiche basilari: - importo massimo di 400.000 euro; - durata di 7 anni, di cui 1 o 2 di preammortamento; - rimborso a tasso agevolato nella misura del 10% del tasso di riferimento U.E., ora dello 0,84% (il tasso agevolato è, dunque, dello 0,084%). 4. Finanziamenti agevolati per: I finanziamenti agevolati sono concessi a un tasso del 10% del tasso di riferimento U.E. ora dello 0,84% (il tasso agevolato è, dunque, dello 0,084%) per le seguenti iniziative e condizioni: - partecipazione a fiere, mostre e missioni all’estero; fino a 100.000 euro con durata di 3 o 5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento; - studi di fattibilità (spese di personale, viaggi e soggiorni per la redazione degli studi); fino a 150.000 euro per studi collegati a iniziative di commercializzazione e fino a 300.000 euro per studi collegati a investimenti produttivi

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con una durata di 4 o 5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento; - programmi d’inserimento in Paesi extra U.E. (realizzazione di uffici, show room, negozi, corner e connesse attività promozionali), fino a 2,5 ml. di euro con durata di 6 anni, di cui 2 di preammortamento e con garanzie variabili a seconda del rating d’impresa, - programmi di assistenza tecnica (spese di personale, viaggi, soggiorni e consulenze in funzione di un programma di formazione del

personale operativo), fino a 300.000 euro con una durata di 4 o 5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento. Oltre a quanto detto in premessa sull’utilizzo dello sportello SACE-SIMEST in Associazione, per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio estero dell’Associazione, al quale possono richiedere anche specifico materiale documentario.

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Accordo di partenariato tra l’UE e il Giappone in vigore dal 1° febbraio per sviluppare l’interscambio commerciale Dal 1° febbraio 2019 è entrato in vigore l’accordo di partenariato economico tra l’UE e il Giappone una tra i più innovativi nel suo genere, anche in considerazione dell’iter negoziale durato oltre 8 anni. Favorirà il commercio internazionale prevedendo l’eliminazione di circa il 90% di tutti i dazi doganali e il 99% di essi dopo un periodo transitorio di

15 anni. Prevede inoltre l’armonizzazione di regolamenti, certificazioni, standard e norme tecniche costituenti barriere non tariffarie, che spesso ostacolano l’interscambio più dei dazi. L’accordo aprirà pertanto importanti opportunità per il Made in Italy e favorirà la crescita dell’export delle imprese italiane verso il Giappone, in particolare per le PMI. Il Giappone attualmente ospita il G20, ospiterà le olimpiadi nel 2020 e l’Expo nel 2025, una serie di eventi significativi, inoltre è stato identificato come uno dei mercati con maggior tassi di crescita potenziale. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Estero presso l’Associazione allo 0432 507377. (C)

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Consulenti del lavoro e privacy il garante chiarisce ruolo e responsabilità

Nella newsletter del 7 febbraio u.s. è stata pubblicata la nota con la quale il Garante per la privacy ha precisato ruolo e responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela, alla luce del nuovo Regolamento europeo sulla privacy (Regolamento 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018). In particolare, rispondendo ai quesiti sottoposti dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro e da numerosi professionisti, il Garante ha chiarito che il predetto Regolamento sulla privacy si pone in linea di continuità con quanto già prefigurato dalla Direttiva 95/46/CE, confermando le definizioni di titolare e responsabile del trattamento dove il primo resta il soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”, mentre il secondo è colui che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Pertanto i consulenti del lavoro sono: - “titolari del trattamento” quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti oppure dei propri clienti quando siano persone fisiche;

- “responsabili del trattamento” quando, invece, trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti sulla base dell’incarico ricevuto, che contiene anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare. E’ il caso, ad esempio, dei consulenti che curano per conto di datori di lavoro la predisposizione delle buste paga, delle pratiche relative all’assunzione e al fine rapporto, o quelle previdenziali e assistenziali, trattando una pluralità di dati personali, anche sensibili, dei lavoratori. Si tratta di informazioni raccolte e utilizzate dai datori di lavoro in base al contratto e a norme di legge e di regolamento (come quelle in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale), e che vengono gestite dai consulenti cui sono esternalizzati i servizi sulla base delle discipline di settore e delle regole deontologiche pertinenti. Ed è sul contratto di affidamento dell’incarico e di designazione a responsabile del trattamento da parte del cliente, che si basa la legittimità dei trattamenti realizzati dal consulente. Il Garante ha chiarito infine che ai consulenti, pur in qualità di “responsabili” del trattamento, viene riconosciuto un apprezzabile margine di autonomia e correlativa responsabilità anche con riguardo alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati.

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Legge di bilancio 2019 (Accisa gasolio commerciale)

disposizioni di interesse per l’autotrasporto

Premessa Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 1/2019, pp. 15-27 sulla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la legge di bilancio 2019, per richiamare l’attenzione su una serie di provvedimenti riguardanti il trasporto di cose su strada e le infrastrutture viarie, parte delle quali riflette le istanze di Conftrasporto, a cui aderisce il Gruppo trasporti e logistica dell’Associazione, espresse nei mesi scorsi al Governo. Esse riguardano, in particolare: - l’eliminazione del taglio del 15% del credito di imposta sulle accise per il gasolio per autotrazione; - l’incremento del personale delle Motorizzazioni civili; - l’affidamento delle revisioni dei veicoli pesanti alle officine private; - il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori a causa del crollo del viadotto Polcevera; - la conferma, per il triennio 2019 - 2021, dello stanziamento strutturale di 240 milioni di euro, per finanziare interventi a sostegno del settore (riduzione compensata dei pedaggi, investimenti, formazione, spese non documentate per le trasferte degli artigiani), inserito nel capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1337. Queste istanze hanno trovato delle risposte soprattutto in relazione alle accise, che si traducono per le imprese del settore in un beneficio immediato, visto che, in assenza di interventi, dal 1° gennaio 2019 il credito di imposta sarebbe andato incontro ad una riduzione del 15%. Nel dettaglio, le disposizioni che recepiscono le istanze del settore, sono le seguenti:

Art. 1, commi 57 e 58

La disposizione chiarisce che il paventato taglio del 15% del credito di imposta sulle accise non avrà luogo, in quanto la disposizione che lo aveva introdotto (l’art.1 co. 234, secondo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015) deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la quale ha riunificato in un nuovo articolo, il 24 ter, del T.U. sulle accise.

Art. 1, commi 134 – 138 (contributi alle Regioni a statuto ordinario, anche per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti) Per questa misura, sono stati previsti stanziamenti nel limite complessivo di: 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025; 270 milioni di euro per l’anno 2026; 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032; 360 milioni di euro per l’anno 2033. Per almeno il 70% per ciascun anno, i contributi vengono assegnati dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio, entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento. Il comune beneficiario, a sua volta, deve affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi dalla data di attribuzione delle risorse.

Art. 1, commi 234 – 235 (Ecobonus vie navigabili interne) L’ecobonus per l’utilizzo delle autostrade del mare, è stato esteso al trasporto per le vie navigabili interne, con uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro dal 2021.

Art. 1, commi dal 291 al 295 (Avvicinamento alla professione di conducente di veicoli industriali) E’ previsto un incentivo per favorire l’avvicina-

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mento alla professione di conducente di veicolo industriale. L’incentivo, che sarà reso operativo con un successivo decreto del Ministero del lavoro, si articola: - per il conducente, nel rimborso del 50% delle spese sostenute e documentate per conseguire la patente e le abilitazioni professionali; a tal fine, deve trattarsi di soggetti assunti con regolare contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, che non abbiano compiuto il 35° anno d’età alla data del 1° gennaio 2019, inquadrati in imprese regolarmente iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e al Registro elettronico nazionale (REN), con le qualifiche Q1, Q2 e Q3 del CCNL Logistica trasporto merci e spedizione; il rimborso sarà erogato direttamente dal datore di lavoro; - per l’impresa di autotrasporto, in una detrazione d’imposta pari all’ammontare dei rimborsi erogati, nei limiti di 1.500 euro complessivi per ciascun periodo d’imposta.

Art. 1, Commi 372-374 (Assunzioni Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) Al fine di svolgere le necessarie attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, viene autorizzata l’assunzione, nel 2019, di 50 unità di personale al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 1, co. 891 (Messa in sicurezza ponti bacino Po) Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi, in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2019 al 2023. Un successivo decreto interministeriale disporrà l’assegnazione delle risorse in favore delle città metropolitane, delle province competenti e dell’ANAS, quali soggetti attuatori.

Art. 1, comma 1019 (Ristoro maggiori spese per autotrasporto a causa del crollo del viadotto Polcevera a Genova)

Anche per gli anni 2019 e 2020, resterà operativa la misura già introdotta per il 2018 dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per indennizzare gli autotrasportatori delle maggiori spese affrontate a seguito del crollo del viadotto Polcevera a Genova. Sono state infatti stanziati 80 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di ristorare l’autotrasporto dei costi legati alla forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi ed alle difficoltà logistiche per l’ingresso e l’uscita dalle aree urbane e portuali. Collegati alla cosa, vi sono anche gli interventi previsti ai commi dal 1023 al 1027, relativi al finanziamento di 50 milioni di euro per l’Autorità di sistema portuale di Genova e all’ottimizzazione della logistica nella città di Genova.

Art. 1, commi 1031 – 1043 (Ecotassa per le autovetture e detrazioni fiscali per acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica) In via sperimentale, gli acquisti, anche in locazione finanziaria, e le immatricolazioni effettuate in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di autovetture nuove che emettano più di 160 grammi di ossido di carbonio (CO2) per chilometro, saranno assoggettati al pagamento di un’imposta parametrata al livello delle emissioni, come segue: - fra 161 e 175 grammi di CO2 al km, l’imposta sarà di 1.100 euro; - fra 175 e 200 grammi/km, sarà di 1.600 euro; - fra 201 e 250 grammi/km, sarà di 2.000 euro; Per emissioni superiori a 250 grammi di CO2 per chilometro, l’imposta sarà pari a 2.500 euro. La tassa sarà dovuta anche in caso di reimmatricolazione, in Italia di un’autovettura già immatricolata in altro Stato, mentre dalla stessa sono stati esentati i veicoli speciali (camper, ambulanze, veicoli blindati, autofunebri) di cui al punto 5 dell’allegato II della direttiva CE 46/2007. Contestualmente, a chi acquisterà - sempre dal 1° marzo 2019, al 31 dicembre 2021 - anche in locazione finanziaria e immatricolerà in Italia un’autovettura nuova di prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro - Iva esclusa, verrà riconosciuto un contributo economico parametrato ai grammi di CO2 per chilometro emessi dal veicolo, pari ad euro 6.000 per emissioni pari o inferiori a 20 grammi/km e ad euro 2.500 per emissioni di CO2 comprese tra 21 e 70 grammi/km, purché contestualmente venga rottamato un veicolo della medesima categoria,

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di categoria ecologica Euro1, 2, 3 o 4; in assenza di rottamazione, l’importo scenderà, rispettivamente, a 4.000 euro e a 1.500 euro. Il contributo sarà corrisposto all’acquirente direttamente dal venditore mediante compensazione del prezzo d’acquisto, e non potrà cumularsi con altro incentivo nazionale. Un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico detterà le necessarie disposizioni applicative. Infine, il co. 1039 prevede detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Art. 1, commi 1049-1050 (Affidamento revisioni veicoli pesanti ad officine private) Con una modifica all’art. 80 del codice della strada (c.d.s.), viene estesa ai veicoli di massa superiore alle 3,5 t, a esclusione di quelli destinati al trasporto di merci pericolose (regime ADR) e al trasporto di prodotti deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di affidare le revisioni ad officine private. La novella sarà resa operativa con un successivo decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà dettare le necessarie disposizioni attuative.

Art. 1, co. 1135 (Documento unico di proprietà, rinvio entrata in vigore) È differita dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di documento unico di circolazione e proprietà. Si tratta delle norme ex art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 per effetto delle quali non si ha più il rilascio del certificato di proprietà da parte del P.R.A, con la conseguenza che la carta di circolazione costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà dei veicoli ricadenti nel regime dei beni mobili registrati. Del pari, anche le modifiche che adeguano il regolamento di esecuzione del c.d.s. all’entrata in vigore del documento unico per effetto della citata proroga non saranno operativi prima del 1° gennaio 2020. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il dicembre 2018 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 22/2018, p. 48, per segnalare che il 10 gennaio 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di dicembre 2018. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel dicembre 2018 (pari a 1.451,15 euro per 1.000 litri di gasolio, in diminuzione rispetto al mese di novembre 2018, quando ammontava a 1.537,65 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:

- 1,189 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,975 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Brexit e autotrasporto internazionale il problema della licenza comunitaria

In vista dell’ipotizzata scadenza del 29 marzo 2019 per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, la c.d. Brexit, si fa presente che, se così si verificasse, da tale data i vettori europei non potranno più utilizzare la licenza comunitaria nelle relazioni di traffico con quel Paese.

Peraltro, non è ancora chiaro quali titoli autorizzativi sostituiranno la predetta licenza. Al momento l’ipotesi più verosimile e che si arrivi all’assegnazione di “CEMT bilaterali speciali” valide esclusivamente per la relazione di traffico con il Regno Unito e che non diano titolo di esecuzione di trasporti su strada con altri Paesi. È da considerarsi, altresì, esclusa la possibilità di eseguirvi trasporti in regime di cabotaggio. Si riserva di ritornare sull’argomento non appena vi saranno elementi di novità. Frattanto, l’ufficio trasporti dell’Associazione è a disposizione per quanto possa essere necessario.

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Autotrasporto. Istituzione del certificato di revisione anticipazione dell’entrata in vigore. istruzioni ministeriali Su Apinforma n. 9/2018, pp. 34-35 è stata data informazione del differimento dal 20 maggio 2018 al 31 marzo 2019 per ragioni tecniche dell’adozione del Certificato di revisione. Ora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione ha comunicato con il file avviso n. 2/12019, prot. RU1815 del 21 gennaio 2019 (di seguito file avviso) alcuni aggiornamenti circa l’applicazione informatica “Revisioni e collaudi” che, di fatto, anticipano l’entrata a regime del Certificato di revisione. Il file avviso prescrive che dopo aver inserito l’esito di una revisione, le officine e gli Uffici della motorizzazione civile (UMC), oltre alla stampa dell’attestato di revisione, devono stampare il Certificato di revisione, sul quale sono riportati i seguenti dati: - data della revisione; - codice antifalsificazione; - dati dell’officina/UMC;

- dati responsabile dell’officina o dati operatore UMC; - esito della revisione; - chilometri rilevati; - data prossima scadenza; - aree in cui sono state riscontrate le carenze in caso di revisione con esito Ripetere o Sospeso. Il certificato è firmato digitalmente dall’operatore che ha effettuato la revisione, mentre per le officine, è richiesta la firma olografa del responsabile tecnico dell’officina. Il file avvisi affronta anche altre due tematiche di sicuro interesse: - lo spostamento fuori sede delle prenotazioni: è consentito all’UMC di spostare prenotazioni, effettuate nella propria sede a sedute fuori sede prenotate da agenzia, impresa o allestitore”; - lo spostamento delle prenotazioni nell’ambito dell’UMC e sue sezioni: è consentito all’UMC di spostare una prenotazione di revisione o revisione con ADR prenotata presso la propria sede, in uno degli slot disponibili nella sede delle sezioni dell’ufficio dirigenziale di cui fa parte. Copia del file avviso e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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Consiglio U.E.: posizioni in materia di autotrasporto in materia di cabotaggio, cronotachigrafo, riposo settimanale e distacco dei conducenti Il Consiglio dell’Unione europea ha definito il 3 dicembre 2018 la propria posizione (c.d. orientamento generale) in ordine a una “riforma essenziale del settore dei trasporti su strada” inerente alla modifica di alcune normative in materia di autotrasporto incluse nel primo pacchetto mobilità che era stato presentato dalla Commissione europea nel giugno 2017. L’intesa arriva dopo che in quello stesso giugno il Parlamento Europeo aveva respinto le proposte avanzate dalla Commissione trasporti del medesimo organismo. Dalla lettura del comunicato stampa emesso a fine seduta (disponibile in allegato, in lingua inglese), emerge che l’intesa del Consiglio dell’Unione europea è stata raggiunta sui seguenti punti: - l’obbligo di montare il tachigrafo satellitare di seconda generazione su tutti i veicoli industriali utilizzati in operazioni di trasporto internazionale a partire dalla fine del 2024; - in materia di cabotaggio, la conferma delle disposizioni attualmente in vigore che prevedono lo svolgimento di un massimo di 3 operazioni nell’arco di 7 giorni, con la novità - per prevenire il cabotaggio sistematico - di un periodo di raffreddamento (“cooling off”) di 5 giorni prima che altre operazioni di cabotaggio possano essere effettuate nello stesso paese con lo stesso veicolo; - l’obbligo, per l’impresa, di organizzare l’orario

di lavoro degli autisti in maniera tale da poter tornare a casa almeno ogni 4 settimane o, se l’autista sceglie di effettuare 2 pause settimanali ridotte, dopo 3 settimane di viaggio; - il divieto di prendere il riposo settimanale regolare nella cabina del veicolo; - in materia di distacco dei conducenti, l’applicazione del principio “stessa paga per lo stesso lavoro nello stesso posto”. Pertanto, con riguardo a quest’ultimo alinea, nei confronti del conducente di impresa di autotrasporto estera è prefigurata l’applicazione delle stesse condizioni lavorative stabilite per i conducenti dello Stato in cui è effettuato il trasporto: - per le operazioni di cabotaggio, senza nessuna eccezione; - per i trasporti internazionali, con l’eccezione di quelli bilaterali dal momento che, secondo la valutazione del Consiglio, in questi casi non si interrompe il legame del conducente con il suo Paese di stabilimento. Inoltre, dalla lettura del comunicato stampa, l’applicazione dell’anzidetto principio sembra esclusa anche per le operazioni intermedie di carico e scarico effettuate durante il tragitto di andata e in quello di ritorno, nel limite di una operazione per ciascuna direzione oppure, in alternativa, di nessuna attività intermedia nel percorso di andata e fino a 2 durante il ritorno. I testi così definiti vanno a formare la posizione del Consiglio per i prossimi negoziati con il Parlamento europeo, al fine di giungere a un accordo sui testi finali che formeranno oggetto di confronto con la Commissione europea. Il citato comunicato stampa e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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