notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 2 31 gennaio 2021
IN PRIMO PIANO LUCA ROSSI, ELETTO PRESIDENTE DEL COMITATO IMPRENDITORIA GIOVANILE CAMERALE
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 2 31 gennaio 2021
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
CCIAA PNUD. Comitato Imprenditoria Giovanile
8
L’incarico a Draghi
10
“Governo: Confapi, pronti a collaborare per il rilancio del Paese”
11
Il nuovo regolamento “Default” bancario
13
Notificazione atti
14
La rivalutazione dei beni aziendali
15
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
20
Il credito Iva annuale
23
Sistema degli Esportatori Registrati (REX)
26
Proroga dei termini
28
Proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato
30
Inail. Incentivi alle imprese
31
Amianto: contributi regionali per rimozione e smaltimento
33
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2020
36
Trattamenti di integrazione salariale l. 178/2020
38
CCNL Confapi - Federmanager
40
CCNL unificato dei materiali da costruzione
41
CCNL Uniontessile Confapi
42
Albo gestori ambientali
45
Albo gestori ambientali
46
Inail: nuovo report mensile sulle infezioni di origine professionale
47
Infortuni e malattie professionali
53
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VOLLEY E BASKET INSIEME
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
SOA: rinnovo per la Maso Europe srl
57
Protocollo per l’attuazione del Codice dei Beni Culturali
58
Rinnovo delle certificazioni F-gas
60
Business News
61
Corso online “Produzione digital” - 24 ore
62
Regione FVG - Programma Specifico n. 52/20 FSE
64
Incontro online “CSR Talk...Impresa/NonProfit”
66
La Fiera apre le porte alla scuola
68
Catas SpA, il tour virtuale
69
Validità delle patenti di guida, CQC e altre abilitazioni
70
Pesatura container prima dell’imbarco
73
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CCIAA PNUD. Comitato Imprenditoria Giovanile il nostro presidente del gruppo giovani imprenditori luca rossi alla guida del comitato imprenditoria giovanile della cciaa pnud Luca Rossi il nostro Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e componente del nostro Consiglio Generale è stato recentemente eletto Presidente del Comitato Imprenditoria Giovanile della Camera di Commercio PNUD. Raccoglie il testimone da Fabio Passon (Confcommercio FVG) che aveva presieduto il Comitato nell’ultimo triennio, gestendone anche la fase di rinnovamento con l’allargamento al territorio di Pordenone in seguito all’accorpamento camerale. Luca Rossi gestisce a Percoto, insieme alla famiglia, le imprese Universal Srl nel settore legno-arredo e New Business Idea Srl nel settore energia.
Rossi
«Rinnovo il mio ringraziamento per la fiducia ai componenti del comitato - commenta Rossi - e rivolgo un sentito plauso a Passon per l’importante lavoro svolto e per aver saputo consolidare davvero un bel gruppo. Opererò senz’altro in continuità con l’azione promossa in questi anni, proseguendo nel solco della stretta collaborazione fra tutte le categorie e confidando di poter tornare quanto prima a rafforzare la rete di relazioni internazionali che con Passon abbiamo avviato molto proficuamente, soprattutto con gli Stati vicini, con
cui è fondamentale condividere azioni comuni e idee che si trasformino in proposte concrete per la diffusione armonica della cultura d’impresa tra i giovani e misure operative per lo sviluppo e la crescita dell’impresa giovane».
Passon Da parte di Passon, «l’augurio di un buon lavoro al nuovo presidente – commenta –: è un compito davvero interessante e importante per stimolare azioni positive e incidere sulle politiche che riguardano le imprese guidate da giovani. Il Fvg, come imprenditoria giovanile, è ormai fisiologicamente sempre all’ultimo posto in Italia per percentuale di imprese under 35 sul totale e dunque è necessario lavorare con costanza, come il nostro gruppo si è impegnato a fare, in collaborazione con istituzioni e scuole per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro in proprio. Viviamo in un periodo straordinario come mai, ma proprio per questo la nostra azione positiva di impulso e coinvolgimento dei giovani deve essere sempre più decisa e diffusa».
Le attività realizzate E la Cciaa, che con la riforma ha acquisito ufficialmente la competenza dell’orientamento al lavoro e all’impresa, potrà dunque proseguire sempre più incisivamente in questa direzione, approfondendo quanto fatto in questi anni «con diversi meeting internazionali – conclude Passon –, l’ultimo di grande successo realizzato proprio da noi qui a Udine, “Business meets future”, eventi di networking tra giovani imprenditori, collaborazione con la Regione per le misure a favore dell’impresa giovanile, e l’ampia serie di attività, ormai consolidata, con le scuole, per il coinvolgimento degli studenti e la loro formazione alla cultura d’impresa».
Il comitato Oltre a Rossi (Confapi Fvg) e Passon (Confcommercio Udine), il comitato è composto da presidenti e rappresentanti di Gruppi giovani delle varie associazioni di categoria: Imo Bertolla (Confartigianato Pn), Valentina Cancellier (Confindustria Ud), Lia Correzzola (Unindustria Pn), Mauro Germani (Cna), Federico Ingargiola (Confcom-
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mercio Pn), Francesco Nocente (Coldiretti Pn), Federico Mansutti (settore cooperativo), Enrico Todesco (Confartigianato Ud), Anna Turato (Coldiretti Ud).
I numeri Secondo le rilevazioni del Centro Studi della Cciaa Pn-Ud, in Friuli Venezia Giulia le imprese giovanili registrate, al 30 giugno 2020, sono 6.623 e rappresentano il 7% delle 101.110 imprese che costituiscono la base imprenditoriale della regione. Il Fvg con l’Emilia Romagna presenta la percentuale più bassa. Le regioni con la più alta percentuale sono la Campania e la Calabria con il 11,7%
e 11,6%. Sia Emilia Romagna sia Veneto presentano valori simili alla nostra regione. Le imprese under 35 si concentrano soprattutto in tre comparti: commercio con 1.230 imprese attive (20%), costruzioni (922 imprese attive - 15%), servizi alle imprese (1.119 imprese attive - 18,2%). Le imprese under 35 sono maggiormente presenti tra quelle costituite da donne: quasi una impresa su tre under 35 è “donna”. Si tratta di 1.882 unità attive, pari al 31% del totale delle imprese giovani: una percentuale significativa considerando che le circa 20mila e 500 imprese femminili attive in Friuli Venezia Giulia rappresentano il 23% del totale delle imprese regionali.
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L’incarico a Draghi
la dichiarazione di massimo paniccia, presidente di confapi fvg Per Massimo Paniccia Presidente di CONFAPI FVG l’incarico conferito dal Quirinale a Mario Draghi per la formazione di un nuovo Governo va incontro almeno ad una delle aspettative delle piccole e medie imprese, vale a dire quella di avere un esecutivo di prestigio ed autorevolezza finalmente in grado di far funzionare il Paese e
di riscuotere la più alta considerazione all’estero. Si è sbloccata una situazione inaccettabile per le imprese e per chi ha a cuore le sorti dell’economia. Resta in piedi l’altra condizione che non può essere elusa, quella della stabilità politica. In un sistema politico-istituzionale come l’italiano l’autorevolezza di un Premier non è sufficiente a sostenere a tempo indefinito un Governo tecnico che avrà, comunque, una maggioranza incerta ed eterogenea. Per questo va realisticamente preso atto dell’assoluta necessità che bisogna vivere in sistemi stabili, con l’unico obiettivo della crescita del Paese, dell’economia e del benessere dei cittadini.
Pag. 10 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 2 - 31 gennaio 2021
Udine, 3 febbraio 2021
“Governo: Confapi, pronti a collaborare per rilancio del Paese confapi apprezza l’intenzione del presidente del consiglio incaricato mario draghi di incontrare le parti sociali in questa fase di costruzione del suo governo Confapi - che dal 1947 rappresenta le piccole e medie industrie private italiane, sottoscrivendo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil 13 contratti nazionali di categoria, a cui fanno riferimento oltre 80mila imprese e quasi un milione di lavoratori, secondo i dati certificati dall’Inps in sede di accordo sulla rappresentanza - è pronta a collaborare per il rilancio del Paese discutendo non solo di Recovery Fund, ma anche di tutte le proposte utili al sistema produttivo che la Confederazione rappresenta. Potrà essere questa l’occasione per dialogare sulle indispensabili e prioritarie riforme e su come co-
niugare economia, sicurezza e lavoro, anche attraverso la proposta fatta da Confapi di incentivare le vaccinazioni in azienda e su come velocizzare e rendere più efficace la lotta alla pandemia. #confapifvg #confapi #mariodraghi #pmi #industria #regionefvg Udine, 6 febbraio 2021
Pag. 11 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 2 - 31 gennaio 2021
Il 10 febbraio 2021 Confapi, rappresentata dal Presidente Maurizio Casasco, è stata ricevuta dal Presidente incaricato Mario Draghi in un colloquio dedicato esclusivamente alla Confederazione.
Pag. 12 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 2 - 31 gennaio 2021
Il nuovo regolamento “Default” bancario confapi: per le pmi va sospeso
In una lettera al Governo Italiano e ai principali rappresentanti delle istituzioni dell’Unione Europea Confapi, Confederazione italiana delle piccole e medie industrie private, e Membro dell’Associazione degli imprenditori europei, ha espresso congiuntamente ad altre associazioni imprenditoriali e bancarie serie preoccupazioni in merito al regolamento dell’Unione Europea 171/2018 - in vigore dal 1 ° gennaio 2021 in tutti i paesi dell’UE. In effetti questo regolamento va a rendere la condizione delle imprese ancora più difficile, esacerbando l’attuale crisi economica. Nell’intento di armonizzare le regole tra i diversi Paesi della UE il nuovo regolamento finisce con lo stabilire criteri e metodi molto più restrittivi per
la classificazione del “default” bancario. Secondo le nuove disposizioni, le persone fisiche e le PMI saranno considerate in default quando avranno superato i 100 euro e l’1% dell’esposizione verso le banche, mentre il limite per le altre società (non classificate come PMI) è di 500 euro con sempre l’1% dell’esposizione. Tutti questi soggetti saranno considerati inadempienti se la violazione si protrarrà per più di 90 giorni. Per tornare in bonis, l’impresa dovrà attendere altri 90 giorni consecutivi a partire da quello in cui si sana lo stato di default. Diversamente il default permane e in via teorica riparte il calcolo dei 90 giorni. Questo nuovo regolamento interesserà non solo le singole società, ma avrà un impatto anche su tutte le società controllate o partecipate. Secondo Maurizio Casasco, Presidente CONFAPI e Primo Vicepresidente CEA-PME, è urgente sospendere subito questo regolamento con riguardo alle PMI. L’imprevedibile gravità della crisi richiede reazioni rapide e pragmatiche, per prevenire serie conseguenze economiche e sociali. Riportiamo il testo del comunicato pubblicato sulla prima edizione 2021 della Newsletter CEA-PME.
CONFAPI: New Credit “Default” Regulation Must Be Suspended for SMEs Confapi, the Italian Confederation of small and medium sized private industries and European Entrepreneurs Member, expressed serious concerns about the European Union regulation 171/2018 – in force since 1 January 2021 in all EU countries – by sending a letter to the Italian government and, together with other entrepreneurs association and banks national association, to the leading representatives of the EU institutions. Actually this regulation would make life for business even more difficult, exacerbating the current economic crisis. The new regulation establishes much more restrictive criteria and methods for the classification of the credit “default” in order to harmonize rules among different EU countries. According to the new provisions, individuals and SMEs will default when exceeding 100 euros and 1% of the bank agreement, while the limit for other companies (not classified as SMEs) is of 500 euros and still 1% of the agreement. They will be considered in default when the breach occurs for more than 90 days. To return to a performing status, the company will need to wait another 90 consecutive days starting from the one in which the default is remedied, otherwise, the default remains and theoretically the time calculation restarts. This new regulation will affect not only single companies, but it might have an impact on all subsidiaries or affiliated companies as well. According to CONFAPI President and CEA-PME First Vice-President Maurizio Casasco (left), an urgent suspension of this regulation for SMEs is urgently needed. The unpredictable severity of the crisis requires swift and pragmatic reactions, preventing severe economic and social consequences.
Pag. 13 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 2 - 31 gennaio 2021
Notificazione atti cartella esattoriale o avviso di accertamento notificato via pec da indirizzo non compreso in i.p.a. di Carlo Ferrero, avvocato in Udine e magistrato onorario Secondo un recente orientamento della S.C. (Ordinanza Sez. VI Civile n. 17346 di data 19.03.2019), seguito da molte Commissioni Tributarie conformi (per ora: CTP Perugia sent. n. 379/19 e CTP Roma sent. n. 601/20, CTP Bari sent. n. 447/2020, CTP Roma sent. 9274/2020) e basato – comunque - su un dato normativo inequivocabile (art. 26, DPR n.602/73 e art. 16-ter del D.l. 179/2012 convertito in legge n 221/2012), se il soggetto notificatore (A.D.E. o A.R.E.R.) non ha utilizzato per l’invio della pec l’indirizzo presente in I.P.A. Indice delle Pubbliche Amministrazioni (ossia ad esempio per l’A.D.E.R. protocollo@pec.agenziariscossione. gov.it, ne comunque un indirizzo pec negli elenchi pubblici assegnato al soggetto pubblico titolare del potere di emissione notifica della cartella) la notificazione è affetta da nullità insanabile-inesistenza (con tutte le conseguenze del caso). La notifica in tal caso non può dirsi sanata dal principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, ovvero dall’art. 156 cpc ultimo comma: la S.C. e varie conformi Commissioni Tributarie hanno sancito infatti la NULLITÀ INSANABILE/INESISTENZA della notificazione degli atti notificati da Agenzia Entrate Riscossione
utilizzando un indirizzo pec diverso da quello previsto e contenuto nei pubblici elenchi I.P.A., l’unico valido per scopi notificatori. Se dunque l’indirizzo PEC del soggetto notificante non è quello ad esso assegnato negli Elenchi Pubblici I.P.A. la notifica è viziata da nullità insanabile/inesistenza, e ciò significa che, solo ad esempio: - nel caso di avviso di accertamento/liquidazione non si è formata l’esecutività del medesimo ed il procedimento di accertamento non si è validamente concluso; - nel caso di cartella di pagamento non vi è diritto ad agire in esecuzione ed il procedimento di accertamento non si è validamente concluso; - in entrambi i casi potrebbe essersi verificata in capo all’A.D.E. A.D.E.R. una decadenza o una prescrizione del credito portato negli atti notificati. Le decisioni suddette si fondano sulla violazione di legge da parte del soggetto notificatore in quanto in tema di notifica a mezzo PEC, di cui all’art 26, DPR n.602/73, l’art 16-ter del D.l. 179/2012 convertito in legge n 221/2012, recita testualmente: a decorrere da/15/12/2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in maniera civile, e penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblichi elenchi quelli previsti dagli art 4 e 16 comma 12 (ovvero gli elenchi “I.P.A.”, “Reginde”, “Inipec”). Per la P.A. l’elenco è l’“I.P.A.”. Il principio di diritto dell’art 16-ter del D.l. 179/2012 convertito in legge n 221/2012 è valido ed operante per tutti i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e quindi anche ad esempio per le notificazioni della Prefettura ovvero dei Comuni, che devono essere eseguite utilizzando un indirizzo contenuto in I.P.A.
Pag. 14 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2021
La rivalutazione dei beni aziendali nuova opportunità per gli imprenditori da valutare con attenzione Premessa Il comma 83 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha esteso la possibilità di rivalutare i beni aziendali anche ai beni immateriali. La riapertura dei termini per la rivalutazione è stata, da ultimo, prevista dal comma 8 – bis dell’art. 110 del D.L. 104/2020 (decreto Agosto) dopo che diversi interventi dello scorso anno ne hanno modificato il perimetro soggettivo e oggettivo. Alla rivalutazione può essere riconosciuta esclusiva rilevanza civilistica oppure, previo versamento dell’imposta sostitutiva, fiscale. È in ogni caso importante sottolineare che la rivalutazione genera benefici immediati sul piano contabile e patrimoniale migliorando il rating delle imprese.
Soggetti interessati Possono accedere alla rivalutazione i soggetti che producono un reddito d’impresa, quindi vi rientrano: - le società di capitali e gli enti commerciali soggetti all’Ires; - le imprese individuali, anche se in contabilità semplificata; - le società di persone; - le società non residenti limitatamente ai beni di stabili organizzazioni italiane. Per le imprese in contabilità semplificata è necessario redigere un prospetto dal quale risultino il costo dei beni e la rivalutazione effettuata con riferimento a beni esistenti al 31 dicembre 2019. Quest’ultima condizione deve essere riscontrabile dal registro dei beni ammortizzabili o in mancanza dal registro Iva acquisti. Alla rivalutazione possono accedere anche i contribuenti minimi utilizzando le stesse procedure previste per i sempli-
ficati mentre sono esclusi i contribuenti forfettari. La rivalutazione è preclusa alle società che adottano i principi contabili internazionali.
Beni rivalutabili Oggetto della rivalutazione sono i beni aziendali ad esclusione degli immobili al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Sono conseguentemente rivalutabili: - i beni materiali come ad esempio i macchinari, gli impianti e le attrezzature; - i beni immateriali come ad esempio i marchi, l’avviamento, i brevetti, concessioni, licenze, il know how ecc…; - le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie quali quelle in società controllate o collegate. Come sopra accennato la legge di bilancio per l’anno in corso ha esteso la rivalutazione ai beni immateriali, questi tuttavia devono presentare le caratteristiche legali civilistiche di asset. Non possono conseguentemente essere oggetto di rivalutazione i costi pluriennali come i costi di ricerca e sviluppo, a meno che non si concretizzino in know how, e i costi di pubblicità. Non possono parimenti essere rivalutati gli immobili al cui scambio o produzione è diretta l’attività d’impresa (immobili merce) e i beni in leasing, in quanto non risultanti in bilancio, compresi quelli riscattati nel corso del 2020, mentre rientrano quelli riscattati entro il 31 dicembre 2019. Possono essere rivalutati anche i beni completamente ammortizzati Con riferimento ai beni immateriali può accadere che questi conservino un valore economico ma non figurino più nell’attivo patrimoniale perché completamente ammortizzati. In questi casi la rivalutazione non è preclusa a patto che tali beni godano ancora di una qualche tutela legale.
Categorie distinte Diversamente da quanto previsto in passato non è più richiesto che la rivalutazione riguardi tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Sarà quindi possibile procedere distin-
Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2021
tamente con riferimento a ogni singolo bene. Si potrà quindi rivalutare un singolo macchinario o brevetto e non l’intera categoria omogenea.
Quando si esegue la rivalutazione La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio d’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente al 14 ottobre 2020 e a condizione che i beni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente. Ad esempio la società con esercizio 1/7/2019 – 30/6/2020 se ha approvato il bilancio entro il 14 ottobre 2020 può effettuare la rivalutazione.
La contabilizzazione Contabilmente la rivalutazione può essere effettuata con tre metodi diversi: - la rivalutazione del solo cespite, se il coefficiente di ammortamento rimane invariato viene prolungato il periodo di ammortamento se invece il coefficiente viene incrementato, la durata rimane invariata; - la rivalutazione del cespite e del relativo fondo ammortamento, si mantiene invariato il periodo di ammortamento; - la riduzione del fondo, questo metodo è quello meno vantaggioso dal punto di vista fiscale e comporta un allungamento del periodo di ammortamento ma è anche quello che in futuro comporterà l’imputazione di quote di ammortamento minori. A prescindere da quale dei tre metodi sopra evidenziati si scelga, si determina l’evidenziazione di un “saldo attivo di rivalutazione” il cui valore è dato dal maggior valore attribuito al bene meno l’imposta sostitutiva dovuta. Il saldo attivo di rivalutazione può essere accantonato in apposita riserva oppure imputato a capitale.
Il valore di rivalutazione I beni possono essere rivalutati entro il limite del loro valore economico. Tale valore può essere determinato con due modalità alternative: - il valore interno, che valorizza la potenzialità del bene di produrre utilità all’interno del processo produttivo (caso raro e difficile da dimostrare);
- il valore esterno, rappresentato sostanzialmente dal valore di mercato del bene. Per quanto riguarda i beni immateriali la dottrina suggerisce i tre metodi riportati di seguito. - Metodo (reddituale) delle royalties presunte, si valuta l’importo in termini di canoni che sarebbero stati richiesti per autorizzare soggetti terzi allo sfruttamento del patrimonio di conoscenze. È un metodo simile alla attualizzazione entro un arco temporale di 5 anni delle royalties presunte che sarebbero pagate dal licenziatario se la risorsa immateriale non fosse di proprietà. - Metodo (reddituale) del reddito incrementale in questo caso il valore è strettamente legato ai risultati economici operativi attesi e associabili alla risorsa stessa. Si misura quindi sull’incremento del MOL o dell’EBITDA, quindi sulla redditività futura. - Metodo della stima del costo sostenuto qualora non sia possibile ricavare dati sul reddito futuro si può quantificare il costo sostenuto per creare la risorsa immateriale.
La rivalutazione La rivalutazione ha effetto ai fini civilistici e può avere efficacia anche fiscale con il versamento dell’imposta sostitutiva. Ai fini civilistici l’art. 2426 per le immobilizzazioni prevede che l’iscrizione a bilancio deve avvenire al costo di acquisto o di produzione, rispettando il limite del valore economico. Quest’ultimo non può essere superiore ai valori attribuibili in base alla consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica oppure in base ai valori correnti di mercato. La rivalutazione solo civilistica è gratuita e non richiede pertanto il versamento delle imposte sostitutive di seguito indicate. In via facoltativa la rivalutazione può assumere anche valenza fiscale in questi casi i maggiori valori assumono rilevanza a decorrere dall’esercizio successivo a quello di rivalutazione, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2021, a condizione che sia versata l’imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap del 3%. Da tale esercizio sarà così possibile dedurre maggiori quote di ammortamento e considerare il valore rivalutato al fine di determinare il plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione. La rivalutazione non assume invece rilevanza per il calcolo del credito d’imposta legato agli investimenti, sia per quelli “ordinari” che per quelli “Industria 4.0”.
Società di comodo Nel caso si attribuisca rilevanza fiscale alla rivalu-
Pag. 16 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2021
tazione, questa produrrà effetti anche ai fini della disciplina delle società di comodo. Conseguentemente i maggiori valori assumeranno rilevanza a decorrere dall’esercizio successivo a quello di rivalutazione, così nel 2020 i valori di riferimento saranno quelli ante rivalutazione, mentre dal 2021 saranno quelli post rivalutazione. La rivalutazione ha, invece, effetto immediato sulla causa di esclusione dalla disciplina delle società di comodo, contraddistinta dal codice “9” (società che presentano un ammontare della macro classe A del conto economico superiore al totale attivo dello stato patrimoniale).
L’imposta sostitutiva Come abbiamo visto al fine di dare valenza fiscale alla rivalutazione è necessario versare l’imposta sostitutiva ai fini delle imposte dirette e dell’Irap pari al 3%. L’aliquota è unica e deve essere applicata a tutte le tipologie di beni sia materiali che immateriali. L’imposta deve essere applicata alla base imponibile che si determina come differenza tra il valore rivalutato attribuito al bene e il costo non ammortizzato dello stesso. Come già ricordato ai fini fiscali i maggiori valori, ai fini dell’ammortamento e della disciplina delle società di comodo, saranno riconosciuti dall’esercizio successivo, in pratica dal bilancio relativo al 2021. La stessa valenza fiscale opera anche con riferimento alle ipotesi di assegnazione ai soci e la destinazione a finalità estranee all’impresa.
La riserva di rivalutazione Abbiamo già ricordato che l’iscrizione dei maggiori valori si effettua nel bilancio 2020, rilevando, in contropartita dell’importo attivo, una specifica riserva cui si imputa l’imposta sostitutiva. Questa riserva sarà assoggettata a tassazione in capo alla società, oltre che sui soci, in caso di distribuzione, salvo che non si proceda al suo affrancamento. L’affrancamento si concretizza mediante corresponsione di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. La base imponibile in questo caso deve essere assunta al lordo dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione, senza considerare che il saldo attivo viene esposto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva. In definitiva coincide con la base imponibile prevista per la prima rivalutazione. La scelta di affrancare o meno la riserva di rivalutazione produce delle conseguenze differenziate qualora si proceda alla sua utilizzazione.
Saldo attivo non affrancato In questo caso opera un regime di sospensione d’imposta e qualora sia distribuito ai soci, il saldo, comprensivo dell’imposta sostitutiva concorre a formare il reddito imponibile: - del soggetto che ha effettuato la rivalutazione, al quale sarà comunque riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata; - dei soci assoggettandolo, in caso di persona fisica non in regime d’impresa, alla ritenuta d’imposta del 26%. Qualora il saldo di rivalutazione sia utilizzato per coprire perdite non si produce alcun recupero di tassazione ma non sarà possibile distribuire utili fino a quando la riserva non sarà reintegrata. Saldo attivo affrancato Qualora si proceda con il versamento dell’imposta sostitutiva del 10% affrancando così la riserva si producono i seguenti effetti: - viene liberata dal regime di sospensione dal 2020; - non produce effetti sul differimento riconosciuto ai fini fiscali del maggior valore in bilancio sui beni a seguito della rivalutazione. In pratica la riserva sarà liberamente distribuibile senza conseguenze impositive in capo alla società e la tassazione in capo ai soci seguirà le regole previste per la distribuzione di dividendi. In capo ai soci di società di persone o Srl trasparenti non si determina alcuna ulteriore tassazione. La circolare n. 57 del 18 giugno 2001 in merito al saldo attivo di rivalutazione in merito ad eventuali modifiche del regime contabile alla presenza di una riserva di rivalutazione ha fornito i chiarimenti di seguito riportati. In caso di passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata la riserva di rivalutazione aumentata dell’imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito imponibile nel primo esercizio di applicazione del nuovo regime contabile. Per i passaggi da una contabilità semplificata ad una ordinaria, l’iscrizione dei beni rivalutati non determina la ricostruzione della riserva di rivalutazione.
La rivalutazione solo civilistica Qualora si opti per una valutazione esclusivamente civilistica senza versamento di alcuna imposta sostitutiva, la relativa riserva costituisce una riserva in sospensione d’imposta e come tale sarà tassata in capo ai soci in caso di distribuzione. Per i soggetti Ires la tassazione opererà al momen-
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to della distribuzione del dividendo ossia, se i soci sono persone fisiche non imprenditori, con la ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Per le società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria il prelevamento o la distribuzione del saldo non produce alcun effetto fiscale. La distribuzione effettuata da parte di una società di persone non assume alcuna rilevanza neppure ai fini del riconoscimento del costo fiscale della partecipazione.
Il versamento Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in tre rate annuali di pari importo senza maggiorazione di interessi. La prima rata scade entro il termine del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta in cui avviene la rivalutazione, vale a dire entro il 30 giugno 2021. La seconda e terza rata andranno pagate rispettivamente entro il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2023. Gli importi dovuti possono essere compensati nel modello F24 con eventuali altri crediti tributari o contributivi disponibili.
Periodo di sospensione Qualora i beni oggetto di rivalutazione siano ceduti, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo familiare o personale dell’imprenditore prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus o minusvalenza ai fini fiscali è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. Se quindi i beni rivalutati sono ceduti o estromessi prima del 31 dicembre 2024, vengono meno gli effetti fiscali della rivalutazione e il contestuale riconoscimento di un credito d’imposta pari all’am-
montare dell’imposta sostitutiva corrispondente al maggior valore rilevato sul bene ceduto. Inoltre si verrà a liberare la parte della riserva riferita ai beni oggetto di realizzo. Il saldo attivo di rivalutazione inoltre andrà incrementato dell’imposta sostitutiva corrispondente al maggior valore attribuito ai beni ceduti e la riserva di rivalutazione diventerà “libera” per la parte relativa ai beni ceduti.
Annotazione della rivalutazione È richiesto che il metodo scelto, i beni rivalutati e la rivalutazione siano indicati: - nell’inventario e nella Nota integrativa; - in apposito prospetto per i soggetti in contabilità semplificata. Gli amministratori e i sindaci devono altresì indicare nelle rispettive relazioni al bilancio i criteri utilizzati e attestare che il valore rivalutato indicato in bilancio non eccede il valore attribuibile ai beni in base ai predetti criteri.
Considerazioni conclusive La rivalutazione offre un’importante opportunità alle imprese che possono utilizzarla sia per coprire perdite sia per conteggiare maggiori quote di ammortamento in presenza di utili. La stessa però pone su amministratori e sindaci una pesante responsabilità in caso di dissesto e per il rischio annacquamento del patrimonio qualora la valutazione non rifletta un effettivo valore economico. La rivalutazione deve essere quindi valutata con molta attenzione e cautela.
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La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni la riapertura assume interesse particolare dopo la modifica della tassazione del capital gain Premessa La legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di Bilancio per il 2021) ha previsto all’art. 1 commi 1122 e 1123 la possibilità, per la diciannovesima volta, di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta di una possibilità originariamente contenuta nella legge 28/12/2001 n. 448 ma che nel tempo è stata appunto oggetto di numerose proroghe. Con la riproposizione anche per l’anno in corso, sarà quindi possibile rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni versando un’imposta sostitutiva che consentirà di ridurre la tassazione della plusvalenza al momento della cessione del bene. Per valutare la convenienza alla rivalutazione è opportuno ricordare preliminarmente, con riferimento alle partecipazioni societarie e ai terreni, le regole di tassazione del capital gain e delle plusvalenze.
Capital gain La legge di bilancio per il 2018 ha profondamente modificato il regime impositivo previsto per le plusvalenze da cessione di partecipazioni (capital gain) superando anche, per le persone fisiche, la distinzione tra partecipazioni qualificate e non. È stato quindi previsto un allineamento alle regole di tassazione delle cessioni di quote qualificate e non qualificate, detenute da persone fisiche, introducendo un unico regime impositivo che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% per qualsiasi tipologia di partecipazione. Le novità sono entrate in vigore a partire dai trasferimenti posti in essere dal 1° gennaio 2019 a prescindere dal loro periodo di maturazione. Diversamente da quanto previsto per i dividendi, non è stata adottata alcuna disposizione transitoria con la conseguenza che dal 1° gennaio 2019, le
cessioni di quote societarie, a prescindere dall’epoca di formazione e dal momento in cui si realizza l’incasso del corrispettivo, sono assoggettate alla tassazione secca del 26%.
Plusvalenze terreni Con riferimento ai terreni e alle aree fabbricabili il calcolo delle plusvalenze è più articolato perché dipende da diversi fattori quali la situazione urbanistica dell’area, il modo di acquisto dell’area e la presenza o meno di una precedente rivalutazione. L’argomento è disciplinato dagli artt. 67 e 68 del TUIR e prevede le seguenti casistiche: - cessione di un terreno agricolo acquisito da oltre cinque anni o pervenuto per successione, si determina una plusvalenza non imponibile, in caso di donazione il quinquennio decorre dall’acquisto del donante; - cessione di area fabbricabile la plusvalenza è soggetta a tassazione separata in base al reddito del contribuente nel biennio antecedente la vendita; - cessione di un terreno lottizzato, la plusvalenza si calcola a partire dal valore nominale dell’area al quinto anno anteriore all’inizio della lottizzazione ovvero al momento dell’inizio della lottizzazione in caso di acquisto a titolo gratuito.
Rivalutazione terreni e partecipazioni Fatto il richiamo ai regimi impositivi ordinari delle plusvalenze, entriamo ora nel merito dei commi 1122 e 1123 della legge di bilancio per l’anno in corso, che hanno riproposto la possibilità di rivalutare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La disposizione, originariamente prevista dalla legge 448/2001, prevede che i soggetti interessati eseguano il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima entro il prossimo 30 giugno 2021.
Soggetti beneficiari L’agevolazione riguarda le persone fisiche che detengono terreni o partecipazioni al di fuori del
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regime d’impresa, le società semplici e i soggetti assimilati, gli enti non commerciali con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale e i soggetti non residenti per le plusvalenze imponibili in Italia. La norma fa riferimento, infatti, all’articolo 67, comma 1 lettere a), b), c) e c-bis) del TUIR, che disciplina i redditi diversi conseguiti fuori dal regime d’impresa.
Ambito oggettivo La disciplina è finalizzata alla rideterminazione dei valori fiscalmente rilevanti dei terreni e delle partecipazioni, in ipotesi di cessione a titolo oneroso ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione o lottizzazione. I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti al 1° gennaio 2021. L’affrancamento deve riguardare: - le lottizzazioni di terreni, l’esecuzione di opere tese a renderli edificabili e la successiva vendita anche parziale; - i terreni posseduti da meno di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione; - i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Con riferimento alle partecipazioni, queste devono riferirsi a cessioni di quote non negoziate nei mercati regolamentati, comprendendo pertanto le azioni, le quote e i diritti di opzione a prescindere dal fatto che siano sottoposte al regime del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione.
Come funziona la rivalutazione La rivalutazione consiste nell’aumentare il valore di acquisto dei beni la cui cessione origini una plusvalenza imponibile. Mediante la fissazione di un nuovo valore di acquisto, pari a quello individuato da apposita perizia di stima riferita alla data del 1° gennaio 2021, in caso di cessione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà nulla o d’importo corrispondentemente più basso. Al momento della cessione quindi in luogo del costo di acquisto da assumere per la determinazione della plusvalenza, si prenderà come riferimento il valore di perizia. Il valore di perizia rappresenta inoltre la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva il cui versamento determina il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione. Con il versamento dell’imposta sostitutiva, il nuovo valore di perizia rappresenta la base sulla quale
applicare le imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali.
La perizia La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti edili per i terreni e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti per le partecipazioni. Deve essere redatta entro il 30 giugno 2021 in conformità a quanto previsto dall’articolo 64 del codice di procedura civile e deve essere conservata dal contribuente. Il costo della perizia può essere portato in aumento del valore del terreno o della partecipazione, nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della stessa e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
L’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva è rimasta invariata rispetto allo scorso anno mantenendo l’aliquota decisamente elevata per tutte le fattispecie come di seguito indicato: - 11% per le partecipazioni qualificate; - 11% per le partecipazioni non qualificate; - 11% per i terreni. Nel tempo queste percentuali sono state oggetto di continui aumenti, ma eventuali rivalutazioni fatte in passato mantengono la loro efficacia. Il contribuente può, infatti, utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta. Stante l’incremento delle aliquote e tenuto conto della possibilità di scomputare l’imposta versata in passato, un’eventuale riduzione del valore di stima potrebbe comunque comportare il versamento di un conguaglio a debito di imposta sostitutiva.
I termini di versamento dell’imposta Come già ricordato l’imposta sostitutiva deve es-
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sere versata entro il 30 giugno 2021 e può essere anche rateizzata, in tre rate annuali di uguale importo secondo le seguenti scadenze: - prima rata entro il 30 giugno 2021; - seconda rata entro il 30 giugno 2022; - terza rata entro il 30 giugno 2023. Il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata o la prima delle tre rateizzate, rappresenta la prima delle due condizioni indispensabile per perfezionare la rivalutazione. La seconda riguarda l’obbligo di redazione della perizia giurata. Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi del 3% calcolati dal 30 giugno 2021. Solo con il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata si perfeziona la rivalutazione. L’omesso versamento delle rate successive autorizza l’amministrazione finanziaria a provvedere alla loro iscrizione a ruolo. Si ritiene che l’imposta sostitutiva possa essere compensata con il modello F24 utilizzando crediti di altre imposte disponibili.
Gli effetti Abbiamo già ricordato che si tratta dell’ennesima riapertura dei termini per questa rivalutazione, pertanto l’interesse potrebbe essere limitato, ma siccome le regole di tassazione del capital gain sono state oggetto di modifiche negli ultimi anni, si rende necessaria un’attenta riflessione in merito all’adesione alla rivalutazione. Se si prevede di cedere delle quote sociali nell’anno in corso, la rivalutazione delle partecipazioni potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per ridurre il carico fiscale dell’operazione. Ricordiamo che il valore dei beni, può essere rideterminato solo qualora gli stessi siano posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Conseguentemente, l’adeguamento non può riguardare terreni o partecipazioni acquistati in data successiva né quelli ceduti precedentemente. Segnaliamo che, limitatamente ai terreni, l’Agenzia delle entrate in merito alla possibilità di giurare la perizia di stima dopo la cessione del fondo, mutando il proprio precedente orientamento, ha chiarito che la perizia va redatta prima del rogito,
anche perché il relativo valore deve essere indicato nell’atto di cessione. Solo l’asseverazione della perizia può essere eseguita dopo la firma del rogito. Il valore rivalutato assume rilevanza anche ai fini dell’imposizione indiretta, vale a dire per l’imposta di registro, ipotecarie e catastali. E’, infatti, previsto che il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche per le suddette imposte.
Terreni e partecipazioni già rivalutate Può accadere che vi sia l’interesse a rivalutare terreni o partecipazioni già oggetto di precedenti rivalutazioni. In questi casi è possibile compensare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni. Tale possibilità è prevista dall’art. 7 comma 2 lettera ee) del D.L. 70/2011 e rappresenta una disposizione a regime. Qualora la seconda perizia giurata riporti un valore inferiore a quello della perizia precedente, è possibile compensare la sostitutiva dovuta con quanto versato nella precedente rideterminazione. L’eventuale eccedenza non è tuttavia recuperabile. Quest’ultima ipotesi può essere utilizzata qualora si voglia procedere alla cessione di un terreno ad un valore inferiore a quello relativo alla precedente rivalutazione. Il valore di perizia, infatti, rappresenta il valore normale cui fare riferimento non solo ai fini delle imposte sui redditi ma anche ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali. L’indicazione di un valore inferiore a quello indicato in perizia potrebbe esporre il contribuente a rettifiche da parte dell’Agenzia delle entrate, ecco quindi la convenienza di redigere una nuova perizia con valori ribassati. Ricordiamo a questo proposito che le circolari n. 15 e 81 del 2002 hanno previsto che qualora l’atto di cessione riporti un valore inferiore a quello rivalutato, possono essere applicate le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze.
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Il credito Iva annuale modello F24. In questo modo tale compensazione viene considerata di tipo orizzontale.
le regole per la compensazione
Premessa Le regole per la compensazione del credito Iva annuale sono contenute nel D.L. 78/2009, il quale prevede una serie di limitazioni legate all’ammontare dell’importo, ai termini e a massimali annuali. Il credito Iva annuale di importo superiore a 5.000 euro, può essere compensato solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 5.000 euro, è necessario apporre, nella dichiarazione annuale, il “Visto di conformità” tramite soggetti abilitati. Di seguito ricordiamo le principali regole da osservare per compensare il credito Iva annuale riferito al 2020.
Le compensazioni La compensazione del credito Iva può essere di tipo verticale, vale a dire con la stessa imposta, in questo caso non sono previste limitazioni, oppure orizzontale, con altre imposte e contributi, in questo caso vanno rispettate alcune condizioni. I vincoli alle compensazioni interessano solo quelle orizzontali, mentre non riguardano le compensazioni verticali, anche nelle ipotesi in cui superino la somma di 5.000 euro. È opportuno ricordare che la circolare n. 29 del 2010 ha escluso da limitazioni le compensazioni riferite a pagamenti di debiti della medesima imposta, relativi ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Può essere il caso del saldo Iva 2020 compensato con il credito Iva del primo trimestre 2021, in questo caso il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da estinguere e pertanto, considerato che per tale compensazione non c’è la possibilità di esposizione in dichiarazione, la stessa deve essere necessariamente esposta nel
Compensazioni non superiori a 5.000 euro I soggetti che desiderano compensare un importo non superiore a 5.000 euro, possono presentare il relativo modello F24 già dal primo giorno successivo al periodo d’imposta in cui è sorto il credito. In questi casi era pertanto possibile utilizzare l’importo in compensazione già a partire da gennaio 2021. Questo significa che un credito annuale di 4.700 euro riferito al 2020, è liberamente compensabile dal 1° gennaio 2021. Segnaliamo che la compensazione libera fino a 5.000 euro è possibile indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica alla presenza di un credito annuale di 20.000 euro, i primi 5.000 euro, possono essere compensati orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In questo caso non è richiesta alcuna preventiva presentazione di dichiarazione o comunicazione.
Compensazioni superiori a 5.000 euro Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. La dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve inoltre essere munita del visto di conformità o recare la sottoscrizione dell’organo di controllo. Solo dopo tale presentazione è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Dal 1° febbraio è quindi possibile presentare la dichiarazione annuale 2021, presupposto necessario per poter compensare, dal decimo giorno successivo, il credito d’imposta 2020 per importo superiore a 5.000 euro. Si ricorda che l’unica modalità di trasmissione del modello F24 con compensazioni è tramite Entra-
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tel o Fisconline, escludendo conseguentemente il canale bancario. Per le richieste di compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione Iva deve necessariamente riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dal collegio sindacale, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. L’apposizione del visto di conformità attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. In merito al visto di conformità si ricorda che l’art. 9 – bis comma 11 del D.L. 50/2017 prevede per i contribuenti che in applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità ISA hanno ottenuto un punteggio pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2019 oppure pari almeno a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2018 e 2019, sono esonerati dall’applicazione del visto di conformità: - ai fini della compensazione del credito maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2020 fino all’importo di 50.000 euro; - ai fini della compensazione del credito iva infrannuale maturato nei primi tre mesi dell’anno d’imposta 2021 fino all’importo di 50.000 euro.
I blocchi alle compensazioni La compensazione orizzontale è soggetta a specifiche limitazioni di seguito indicate. Il comma 990 dell’art. 1 della legge 205/2017, ha previsto che l’Agenzia delle entrate può bloccare, fino ad un massimo di 30 giorni, gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti che presentino profili di rischio. La sospensione, che può riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo a debito, serve a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito. Se la verifica dà esito positivo e, in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento sarà assicurata dall’originario invio. Se invece l’esito è negativo, i versamenti e le compensazioni non sono considerati effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni. L’amministrazione potrebbe quindi bloccare la compensazione alla presenza di titolarità del credito diversa dal soggetto che effettua la compensazione o per pagare debiti iscritti a ruolo. Allo stesso modo il comma 2-quinquies dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97 prevede che i contribuenti per i quali è stato notificato un provvedimento di
esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni comunitarie VIES, non possono avvalersi, a partire dalla notifica, della compensazione del credito Iva risultante sia dalla dichiarazione annuale che dai modelli TR riguardanti le compensazioni infrannuali. Il divieto rimane fino a quando non vengano rimosse le irregolarità che hanno causato l’esclusione dal VIES. Anche ai soggetti Iva inattivi è preclusa la compensazione, il comma 2 – quater dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 prevede che qualora ad un contribuente sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis del DPR 633/72, non possono avvalersi della compensazione. Si tratta dei cessati “d’ufficio” per i quali l’amministrazione finanziaria, a seguito di una verifica del profilo di rischio e del merito soggettivo e oggettivo della richiesta della partita Iva, possono portare a un provvedimento di cessazione per indebita richiesta. Infine la compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza è prevista una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per i quali il termine di pagamento è scaduto e fino all’ammontare indebitamento compensato.
La copertura assicurativa I professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità, al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato, devono sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa che rispetti le seguenti condizioni: - la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità senza limitazioni a specifici modelli dichiarativi; - il massimale di polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati ed in ogni caso non inferiore a 3.000.000 di euro; - la polizza non deve contenere franchigie o scoperti a meno che la compagnia s’impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi sull’assicurato; - la polizza deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
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Residuo credito 2019 Nell’ipotesi in cui non sia stato possibile compensare integralmente il credito riferito al 2019 nel corso del 2020, l’importo residuo può essere fatto confluire della dichiarazione Iva 2021. In pratica il residuo credito potrà essere utilizzato nel 2021 fino al momento dell’invio della dichiarazione Iva 2021, da quel momento si rigenererà come credito riferito al 2020. Con la trasmissione della dichiarazione Iva 2021 quindi, il credito residuo viene rigenerato come credito 2020. La rigenerazione del credito in dichiarazione annuale si estende anche ai crediti riferiti al primo, secondo e terzo trimestre 2020 con riferimento agli importi residui non utilizzati. Quindi per i crediti Iva riferiti ai primi tre trimestri 2020, per i quali è stata richiesta la compensazione tramite il modello TR, eventuali importi residui non compensati, potranno confluire nella dichiarazione Iva 2021 e rigenerarsi come crediti 2020.
I limiti di compensazione Per l’anno in corso il limite di compensazione ritorna a 700.000 euro, l’aumento a 1.000.000 di euro previsto dall’art. 147 del D.L. 34/2020 valeva infatti soltanto per il 2020. Rimane invece il limite di 1.000.000 per i sub appalti nei settori edili che nell’anno precedente hanno realizzato almeno l’80% del fatturato in regime di reverse charge.
Il limite è unico e rappresenta la soglia entro la quale devono essere contenute, nel 2021, le compensazioni orizzontali e le richieste di rimborso semplificate (ex conto fiscale). Così in caso di richiesta di rimborso semplificato del credito Iva 2020 per 300.000 euro, indicando tale importo nel campo 2 del rigo VX4 della dichiarazione annuale Iva 2021, per il 2021 si avrà una disponibilità residua di 400.000 euro per le compensazioni orizzontali. I rimborsi dei crediti Iva infrannuali fatti tramite modello TR, non si computano ai fini del limite in argomento perché erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate e non tramite la procedura semplificata. In pratica il limite riguarda le compensazioni e i rimborsi semplificati richiesti nel corso del 2021, a prescindere dalla tipologia e dall’origine del credito rimborsato o compensato. Così ad esempio ai fini della verifica del limite si dovrà cumulare: - l’importo del credito annuale Iva 2019 utilizzato in compensazione orizzontale nei primi mesi 2021 anteriormente alla presentazione della dichiarazione Iva 2021 per il 2020; - l’importo del credito annuale Iva 2020 richiesto a rimborso con procedura semplificata con la dichiarazione Iva 2021; - l’importo del credito del primo trimestre 2021 utilizzato in compensazione nel corso di quest’anno.
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Sistema degli Esportatori Registrati (REX) avvio del portale informatizzato da parte dell’agenzia delle dogane L’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 4 del 20 gennaio 2020 ha reso operativo il portale per attivare on line l’iscrizione nella banca dati degli esportatori registrati (REX). Tale iscrizione consente di autocertificare l’origine preferenziale dei beni ai fini della riduzione o azzeramento dei dazi. Il nuovo portale, operativo dal 25 gennaio 2021, è immediatamente utilizzabile anche per le esportazioni verso il Regno Unito. Si tratta di un sistema totalmente informatizzato funzionale all’ottenimento dello status di esportatore autorizzato, condizione che consente di dichiarare direttamente in fattura o in altro documento che identifichi la merce, l’origine preferenziale dei beni. La modalità automatizzata non sostituisce quella tradizionale, articolata su una richiesta scritta dell’esportatore all’ufficio doganale competente per territorio, che continuerà a coesiste fino alla seconda metà del 2021. L’iscrizione al REX consente di rilasciare diretta-
mente in fattura la dichiarazione di origine preferenziale con un notevole risparmio di tempo e costi amministrativi. La procedura informatizzata non richiede particolari formalità perché di fatto la registrazione avviene sulla base dell’autocertificazione dell’imprenditore in modo automatico qualora il controllo formale dia esito positivo. Rimane immutata la possibilità per l’Agenzia delle entrate di effettuare in seguito le verifiche circa la corretta determinazione dell’origine preferenziale dei beni. Le imprese che intrattengono rapporti commerciali con il Regno Unito devono attivarsi quanto prima per ottenere lo status di operatore REX e registrarsi con il metodo cartaceo o con quello on line per beneficiare del regime di esenzione daziaria. Le stesse devono inoltre analizzare con attenzione la rete di fornitori al fine di assicurarsi che siano rispettate le regole sull’origine preferenziale. Gli accordi raggiunti tra UE e UK prevedono che il trattamento agevolato con dazio azzerato e riconosciuto soltanto al ricorrere di due presupposti: - che i prodotti siano interamente ottenuti nella UE o che abbiano subito una lavorazione in territorio UE considerata idonea ad attribuire l’origine preferenziale; - che il bene esportato sia accompagnato da un’attestazione dell’origine preferenziale.
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Proroga dei termini
per accertamenti, riscossione, adempimenti e versamenti tributari È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 24 del 30 gennaio 2021, il decreto legge n. 7 del 30 gennaio 2021, avente ad oggetto la proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si illustra, di seguito, il contenuto dell’art. 1 del citato decreto, avente ad oggetto la proroga dei termini in materia tributaria.
Proroghe di termini in materia tributaria (art. 1) Con l’articolo in esame, mediante modifica dell’art. 157 del decreto c.d. Rilancio, viene stabilito che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, emessi entro il 31 dicembre 2020 saranno notificati, non più nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (come stabilito dal D.L. n. 3 del 2021), ma nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Inoltre, sempre mediante modifica del citato art. 157, viene ulteriormente prorogato il termine per la notifica dei seguenti atti e comunicazioni: 1. comunicazioni relative all’attività di liquidazioni delle imposte e all’attività di controllo formale delle dichiarazioni; 2. inviti all’adempimento, in relazione alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.; 3. atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica; 4. atti di accertamento delle tasse automobilistiche;
5. atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari. In specie, viene stabilito che gli atti, le comunicazioni e gli inviti suelencati saranno notificati, inviati o messi a disposizione, non più nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (come stabilito con D.L. n. 3 del 2021), ma nel periodo compreso tra 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Vengono ulteriormente prorogati, di 14 mesi (anziché di 13 mesi) i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento. Trattasi delle cartelle di pagamento relative: 1. alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione; 2. alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, presentate nell’anno 2017; 3. alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale. Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati entro il nuovo termine del 28 febbraio, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto. Mediante modifica dell’art. 68 del decreto c.d. Cura Italia, viene stabilito che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (anziché dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, come stabilito dal D.L. n. 3 del 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi. Viene ulteriormente prorogata, al 28 febbraio 2021, la ripresa dei pignoramenti presso terzi, da parte dell’agente di riscossione, del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Infine, viene introdotta una norma di chiusura, in base alla quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente
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della riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano, altresì, acquisiti, relativamente
ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora e le sanzioni.
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(C)
Proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato emergenza covid-19. comunicazione della commissione europea del 28 gennaio 2021 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 39/ AdT del 3 febbraio 2021 per rammentare che, alla luce del protrarsi dell’epidemia di cui all’oggetto e dei gravi effetti sull’economia, con comunicazione C2021 564 final del 28 gennaio 2021 la Commissione europea ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2021 del Quadro temporaneo (c.d. Temporary Framework) per le misure di aiuti di Stato, adottato il 19 marzo 2020 a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia da Covid-19. Con la medesima comunicazione la Commissione europea ha adottato anche altre significative modifiche al suddetto quadro. Le nuove disposizioni prevedono: 1. la proroga, appunto, del Quadro temporaneo al 31 dicembre 2021 per tutte le misure previste, comprese le misure di ricapitalizzazione; la precedente scadenza era stata fissata al 30 giugno 2021 (al 30 settembre 2021 per le misure di ricapitalizzazione); 2. il massimale relativo agli aiuti di importo limitato - inteso come totale degli incentivi concessi a tale titolo dal 19 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (par. 3.1 del Quadro temporaneo) - è elevato da 800.000 a 1.800.000 euro; per la produzione agricola e la pesca i massimali sono portati rispettivamente a 225.000 e 270.000 euro per impresa (precedentemente erano 100.000 e 120.000 euro); 3. per le imprese con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può concedere aiuti sui costi fissi sostenuti che non sono coperti da utili (par. 3.12 del Quadro temporaneo); il massimale dell’aiuto passa da 3 a 10 milioni di euro; 4. la possibilità degli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del Quadro
temporaneo (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro temporaneo; con la conversione non si possono comunque superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato del par. 3.1 del Quadro temporaneo, come riportati al precedente punto 2.; 5. la proroga fino al 31 dicembre 2021 - prima il termine era fissato al 30 giugno 2021 - dell’esclusione temporanea di tutti i Paesi dall’elenco dei Paesi “con rischi assicurabili sul mercato” ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Riguardo al punto 3.1 del Quadro temporaneo si ricorda inoltre che: - la proroga della scadenza e dell’importo massimo del par. 3.1 non implica modifiche automatiche ai singoli incentivi; è necessario il recepimento da parte dell’ente pubblico competente (Stato, regioni, CCIAA, et c.) e la comunicazione alla Commissione europea, o far riferimento ad un regime quadro comunicato alla Commissione e da questa approvato; - gli aiuti concessi sempre a norma del par. 3.1 devono essere tenuti distinti dal plafond del regime “de minimis”; - non è stato, invece, ancora specificato se il plafond di 1.800.000 euro faccia capo a una singola impresa o al suo gruppo di riferimento; per prudenza si può fare riferimento al concetto di “impresa unica” operante per il regime “de minimis”, in attesa di precisazioni. Gli Stati membri che intendono prorogare le misure di aiuto relative al Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021 e aumentare la loro dotazione di bilancio in virtù dei nuovi massimali, possono notificare tali modifiche in una “notifica in blocco” che consentirà di ridurre l’onere amministrativo per gli Stati membri. Infine la Commissione europea ha fatto presente che valuterà in via prioritaria tutte le notifiche di aiuti di Stato ricevute dagli Stati membri nell’ambito del dispositivo per la tenuta e la ripresa. Per tutti gli atti citati e altre informazioni le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Inail. Incentivi alle imprese emanato l’avviso isi 2020 per investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 20/ AdT del 22 gennaio 2021 per rammentare che, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza), art. 11, co. 5 e della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), art. 1, commi 862 ss., il 19 dicembre 2020 l’Inail ha licenziato l’Avviso pubblico Isi 2020 (di seguito Avviso), pubblicato per estratto sulla G.U. n. 297 del 30 novembre 2020, recante incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. L’Avviso completo degli allegati è pubblicato sul sito web dell’Inail (www.inail.it). Ricalca nei contenuti e nelle procedure il precedente del 2019 – poi sospeso per le vicende legate all’emergenza sanitaria del Covid-19 –, ma con una minore dotazione finanziaria. Lo stanziamento complessivo ammonta, infatti, a 211.226.450 euro, mentre nell’Avviso 2019 sarebbe stato di 261.226.450 euro, sempre ripartiti su singoli Avvisi a base regionale. Al Friuli Venezia Giulia sono complessivamente destinati 3.493.756,00 euro rispetto ai 4.204.674 euro del 2019. La riduzione delle risorse è principalmente riconducibile allo stralcio delle imprese agricole, alle quali è specificatamente destinata l’iniziativa Isi Agricoltura 2019-2020. Al momento non è stato ancora reso noto il calendario delle scadenze e, precisamente, della: - apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande; - chiusura della suddetta procedura informatica - acquisizione (download) del codice identificativo per l’invio in forma telematica; - comunicazione relativa alle date di invio telematico. Lo sarà entro il 26 febbraio 2021 e in quell’occa-
sione si procederà a una illustrazione più estesa dello strumento. Frattanto se ne fornisce un’anticipazione. Rispetto alle precedenti edizioni la principale novità risiede nel fatto che, qualora l’entità del contributo richiesto – a titolo “de minimis” – comporti un superamento del massimale riconosciuto per questa forma di contribuzione, è data facoltà all’impresa di richiedere una riduzione del contributo nella misura tale da rispettare detto limite, senza per questo perdere totalmente il contributo, come accadeva in passato. Un’altra novità è che il numero degli Assi delle tipologie di progetto si riducono a 4.
Beneficiari Beneficiarie sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alle CCIAA, ad esclusione delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore primario per quanto detto sopra. Per l’Asse 2 di finanziamento (v. infra) anche agli enti del terzo settore. Ai fini dell’ammissibilità per tutte le imprese è mantenuta la soglia minima di 120 punti.
Progetti ammessi a contribuzione Sono agevolabili le seguenti tipologie di progetto articolate in 4 Assi di finanziamento: 1. Asse 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 2. Asse 2, progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC); 3. Asse 3, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 4. Asse 4, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Agevolazione L’agevolazione consiste sempre nella concessione di un contributo in conto capitale secondo il regime “de minimis” calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come sotto specificato: a) Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, entro un massimo di 130.000 euro e un minimo di 5.000 euro; per le imprese fino a 50 dipendenti che
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presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è posto alcun limite minimo di finanziamento; b) Asse 4 fino a un massimo di 50.000 euro e un minimo di 2.000 euro.
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda La domanda, compilata e registrata esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche”. Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/ caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali (nel caso del Friuli Venezia Giulia). Sul sito web dell’Inail (www.inail.it - Accedi ai servizi on line) le imprese avranno a disposizione la
procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Inail nella sezione dedicata all’Avviso Isi 2020 entro il 26 febbraio 2021. Per informazioni e assistenza è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente. È, inoltre, possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale Inail. Chiarimenti e informazioni sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti alla chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda on line. Si fa riserva di ritornare sull’argomento, una volta reso noto il cronoprogramma della procedura per la presentazione delle domande. (AdT)
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Amianto: contributi regionali per rimozione e smaltimento presentazione delle domande dal 1° al 28 febbraio 2021
Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 17/ AdT-SCh del 19 gennaio 2021 per ricordare che dal 1° al 28 febbraio 2021 è possibile presentare le domande per il contributo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, art. 4, commi 30-34 per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di imprese situati sul territorio regionale. Con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017 n. 0168/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 2017, è stato poi, adottato il regolamento di esecuzione. Successivamente, la legge regionale 6 febbraio 2018 n. 3, ha modificato l’art. 4, co. 30 della citata l.r. 25/2016, estendendo l’accesso ai contributi alle imprese che non sono proprietarie dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento. A tal fine, è necessario ottenere e allegare alla domanda l’autorizzazione del proprietario dell’immobile a realizzare l’intervento stesso. Infine, la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019), art. 4, co.7, modificando l’art. 4, co. 30 della l.r. 25/2016 consente di contribuire anche il solo smaltimento dell’amianto, purché riconducibile ad edifici sede di imprese. Per comodità di consultazione si riassumono nuovamente i contenuti dello strumento agevolativo.
Beneficiari Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento: - le microimprese e medie imprese; - le grandi imprese. Sono escluse: - le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concorda-
to preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; - le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); - le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.
Iniziative agevolabili e spese ammissibili Sono agevolabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese, intendendosi con questo termine anche le imprese non proprietarie dell’immobile in cui sono insidiate e sul quale viene eseguito l’intervento. Sono ammesse a contributo le spese: - necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; - necessarie anche al solo smaltimento di materiali contenenti amianto; - relative ad analisi di laboratorio; - per la redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Sono ammesse anche le spese connesse all’attività di certificazione per l’importo massimo di euro 500. Le spese, al netto dell’I.V.A., devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Non sono ammesse le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e a interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto. Nemmeno sono ammesse le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino
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al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (divieto generale di contribuzione).
Forma e misura dell’agevolazione Il contributo è concesso secondo il regime “de minimis” nelle seguenti misure: a) microimprese: 50% della spesa ammessa nel limite massimo di euro 15.000; b) piccole e medie imprese: 40% della spesa ammessa nel limite massimo di euro 30.000; c) grandi imprese: 20% della spesa ammessa nel limite massimo di euro 40.000. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell’importo dell’agevolazione e salvo che questi non ne interdicano il cumulo, come nel caso dei contributi di cui all’avviso pubblico Isi Inail 2020 per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.
Presentazione della domanda La domanda in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto autorizzato (sic) è presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti (ambiente@certregione.fvg.it) dal 1° al 28 febbraio di ogni anno e quindi anche per il 2021 -, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato A al regolamento, disponibile sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it). Si evidenzia che la graduatoria delle domande sarà formata secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle stesse. La domanda va corredata dalla seguente documentazione: a) relazione descrittiva dell’intervento da realizzare con indicazione della quantità di materiale da rimuovere, completa del cronoprogramma di esecuzione dell’intervento; b) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle spese ammissibili a contributo (v. sopra); c) due fotografie dell’immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto; c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante: - sede legale o unità operativa nella quale si realizza l’intervento; - la proprietà dell’edificio oggetto dell’intervento ovvero, qualora l’impresa non sia proprietaria dell’immobile, la dichiarazio-
ne del proprietario dell’immobile che autorizza l’intervento; - il possesso dei requisiti di micro – piccola e media impresa; - l’inesistenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso; - il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003 n. 18; - il non avere l’impresa riportato sanzione interdittive (v. sopra); - l’autonomia dell’impresa e l’insussistenza di rapporti di associazione o collegamento con altre imprese ovvero l’indicazione di tali rapporti; - l’insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo; - di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” oppure di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” con l’indicazione dell’importo; e) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda. È possibile presentare più domande in ragione della sede legale e di ciascuna unità operativa oggetto di intervento. Nel caso in cui nella medesima sede o unità operativa sia necessario rimuovere e smaltire sia amianto compatto che friabile, vanno presentate due distinte domande.
Istruttoria delle domande e concessione del contributo In via preliminare il Servizio verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, ed eventualmente, richiede le necessarie integrazioni fissando un termine, a pena di decadenza, non superiori a 15 giorni. Il contributo viene concesso con procedimento valutativo a graduatoria nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento. La graduatoria delle domande di contributo è formata secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato, dalla marcatura temporale del messaggio PEC attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale compe-
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tente in materia di ambiente. È in ogni caso data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto friabile. La graduatoria delle domande ammesse e l’elenco delle domande non ammesse a contributo è pubblicato sul B.U.R. e sul citato sito web della Regione. Il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell’intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo. Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro 120 giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande. La domanda ammessa a beneficio, ma non totalmente finanziabile a causa dell’insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.
Rendiconto ed erogazione del contributo Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendiconto entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima. L’impresa beneficiaria, a pena di decadenza dal contributo è tenuta a presentare entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo – prorogabili per una volta al massimo di 6
mesi, prima della scadenza del termine originario, a pena di inammissibilità – la seguente documentazione giustificativa della spesa: a) fatture intestate al beneficiario, corredate dai documenti attestanti l’avvenuto pagamento; b) due fotografie attestanti lo stato dell’immobile dopo l’intervento; c) copia del piano di lavoro e documentazione attestante l’avvenuto invio all’Azienda sanitaria territorialmente competente; d) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l’invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento. In luogo della documentazione sub a) il rendiconto della spesa può essere assolto mediante attività di certificazione, presentando, altresì, i documenti giustificativi della spesa relativa alla medesima. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa all’agevolazione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.
Controlli Il servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell’intervento, sia attraverso verifiche documentali. Copia del regolamento e ogni altra informazione e assistenza possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT-SCh)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2020 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,7
0,271341
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
102,5
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
102,6
0,448171
APRILE
15.04
14.05
0,500
102,5
0,500000
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,3
0,625000
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
102,4
0,750000
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
102,3
0,875000
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
102,5
1,000000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
101,9
1,125000
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
102,0
1,250000
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
102,0
1,375000
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
102,3
1,500000
(C)
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Trattamenti di integrazione salariale l. 178/2020 messaggio inps 406/2021
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 34/EI del 2 febbraio 2021 per ricordare che l’INPS, con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, ha fornito le prime informazioni sulle novità normative e le istruzioni per la presentazione delle domande, rimandando a una prossima circolare ulteriori dettagli. La legge di bilancio 2021 nell’articolo 1, comma 300 detta, come noto, nuove disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’Istituto sottolinea che è stato introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO) e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA). Il periodo aggiuntivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili al Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020. È possibile richiedere la concessione della Cassa Integrazione e dell’assegno ordinario per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. L’INPS ricorda che i trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, quelli di assegno ordinario e CIGD tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021. L’ultimo periodo del comma 300 della legge di bilancio 2021 stabilisce che gli eventuali periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi Pag. 38 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2021
successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Si evidenzia che l’impianto normativo delineato dalla legge di bilancio 2021 introduce un’importante novità riguardo all’articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19. I trattamenti di cassa integrazione salariale in parola trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020). Viene precisato che per detti trattamenti la legge di bilancio 2021 non ha previsto il versamento di un contributo addizionale a carico delle Aziende. Con il Messaggio in commento viene evidenziato che nel sito internet dell’Istituto sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze che, in relazione alla previsione contenuta nella menzionata legge n. 178/2020, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021. Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”. Viene precisato che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020. Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’articolo 1, comma 301, della legge n. 178/2020 conferma la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’ultimo periodo del citato comma 301 e il penultimo periodo del comma 304 stabiliscono altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020. Considerato che la legge di bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista, che dunque, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, rimane il 28 febbraio 2021. Da ultimo l’Istituto precisa che i termini decaden-
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ziali sopra richiamati non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge. Ci si riserva di tornare sull’argomento. (EI)
CCNL Confapi - Federmanager accordo di rinnovo 17 dicembre 2019. nuovi minimi contrattuali dal 1° gennaio 2021 In attuazione dell’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, sottoscritto in data 17 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2021 decorre il nuovo minimo contrattuale mensile base, definito in 5.312,25 Euro (art. 3, comma 1, CCNL).
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Il contratto è entrato in vigore il 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023. Si ricorda che continuerà ad essere riconosciuto l’elemento di maggiorazione previsto in misura fissa pari a 226,21 Euro, di cui all’art. 4 del vigente CCNL.
CONTRIBUTO DOVUTO ALLA FONDAZIONE IDI (ALLEGATO ART. 9, LETTERA B) Con decorrenza dal 2021 e per gli anni successivi l’importo complessivamente dovuto a titolo di contributo alla Fondazione IDI, pari a 350 Euro, sarà ripartito al 50% fra dirigente e azienda. (EI)
CCNL unificato dei materiali da costruzione verbale di accordo del 12 gennaio 2021
A seguito del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Unico per i materiali da costruzione, stipulato in data 10 novembre 2020, con il quale sono stati unificati i CCNL dei settori lapidei, cemento e laterizi (circolari associative prot.
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n. 440/2020 e n. 480/2020), in data 12 gennaio 2021 Confapi Aniem e Feneal UIL-Filca CISL-Fillea CGIL hanno sottoscritto un verbale integrativo a chiarimento di alcune previsioni introdotte con l’unificazione. Il verbale, unitamente al testo del CCNL 10 novembre 2020 e alle tabelle retributive definitivamente ratificati dalle parti sono disponibili sul nostro sito web www.confapifvg.it. Con l’occasione si ricorda che dal 1° febbraio 2021 decorre la seconda tranche dell’aumento dei minimi contrattuali. (EI)
CCNL Uniontessile Confapi IL CCNL HA VALIDITà 4 ANNI CON DECORRENZA DAL 01.04.2019 E SCADENZA ALLA DATA DEL 31.03.2023 1. Minimi retributivi con decorrenza dal 1° gennaio 2021 Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 261/C/2020 per rammentare che l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola
e media industria dei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli, sottoscritto da Uniontessile Confapi e Femca Cisl - Filctem Cgil - Uiltec Uil in data 24 gennaio 2020, dispone che dal 1° gennaio 2021 decorra il secondo aumento retributivo dei minimi contrattuali. In linea con quanto previsto con l’A.I. in materia di assetti contrattuali del 26 luglio 2016, il CCNL ha validità 4 anni con decorrenza dal 01.04.2019 e scadenza alla data del 31.03.2023 sia per la parte normativa che per la parte economica. Nelle tabelle sottostanti si evidenziano gli incrementi retributivi e i nuovi valori mensili dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
TESSILI ABBIGLIAMENTO MODA Livelli
Minimi al 31.12.2020 €
Incrementi dal 01.01.2021 €
Minimi dal 01.01.2021 €
8
2.228,92
32,71
2.261,63
7
2.104,59
30,57
2.135,16
6
1.974,22
29,00
2.003,22
5
1.850,05
27,28
1.877,34
4
1.751,14
25,71
1.776,86
3 bis
1.711,29
25,00
1.736,28
3
1.671,47
24,28
1.695,75
2 bis
1.622,48
23,28
1.645,76
2
1.580,09
22,14
1.602,23
1
1.251,40
14,28
1.265,69
CALZATURE Livelli
Minimi al 31.12.2020 €
Incrementi dal 01.01.2021 €
Minimi dal 01.01.2021 €
8
2.238,96
32,71
2.271,67
7
2.080,97
30,57
2.111,54
6
1.924,64
29,00
1.953,64
5
1.827,89
27,28
1.855,18
4
1.751,39
25,71
1.777,11
3 bis
1.711,29
25,00
1.736,28
3
1.671,69
24,28
1.695,97
2 bis
1.622,54
23,28
1.645,82
2
1.580,27
22,14
1.602,41
1
1.250,96
14,28
1.265,24
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PELLI E CUOIO Livelli
Minimi al 31.12.2020 €
Incrementi dal 01.01.2021 €
Minimi dal 01.01.2021 €
6
2.129,24
32,37
2.161,60
5
1.931,61
30,05
1.961,66
4s
1.804,86
27,74
1.832,60
4
1.752,13
25,86
1.777,99
3
1.682,46
25,00
1.707,45
2
1.592,15
23,12
1.615,26
1
1.252,07
14,45
1.266,52
OCCHIALI Livelli
Minimi al 31.12.2020 €
Incrementi dal 01.01.2021 €
Minimi dal 01.01.2021 €
6
2.175,47
32,37
2.207,83
5
1.986,16
30,05
2.016,21
4s
1.839,21
27,74
1.866,95
4
1.756,33
25,86
1.782,19
3
1.679,01
25,00
1.704,00
2
1.584,17
23,12
1.607,28
1
1.250,96
14,45
1.265,41
PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI Livelli
Minimi al 31.12.2020 €
Incrementi dal 01.01.2021 €
Minimi dal 01.01.2021 €
7
2.191,06
33,67
2.224,74
6
2.007,52
31,47
2.038,99
5
1.906,26
29,85
1.936,11
4s
1.810,81
28,09
1.838,90
4
1.750,86
26,47
1.777,33
3
1.666,69
25,00
1.691,68
2
1.572,81
22,79
1.595,60
1
1.252,77
14,70
1.267,48
GIOCATTOLI Livelli
Minimi al 31.12.2020 €
Incrementi dal 01.01.2021 €
Minimi dal 01.01.2021 €
7
2.189,16
33,67
2.222,84
6
2.025,07
31,47
2.056,54
5
1.923,95
29,85
1.953,80
4s
1.816,89
28,09
1.844,98
4
1.769,00
26,47
1.795,47
3
1.690,61
25,00
1.715,60
2
1.598,37
22,79
1.621,16
1
1.266,19
14,70
1.280,90
Pag. 43 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2021
2. Verbale di incontro 25 gennaio 2021 su posticipo tranche di aumento dei minimi retributivi prevista per gennaio 2021 In relazione all’emergenza pandemica legata al Covid-19, Uniontessile Confapi e Femca Cisl Filctem Cgil - Uiltec Uil hanno siglato lo scorso 25 gennaio un verbale di incontro con il quale sono state definite le procedure operative per consentire alle imprese di posticipare l’erogazione dell’aumento contrattuale previsto con decorrenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, a seguito di richiesta motivata indirizzata alla RSU e a tutte le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL Uniontessile Confapi e con la sottoscrizione di un accordo con le medesime. Il posticipo, che - in considerazione dell’eccezionalità della situazione - non avrà carattere di ripetibilità, riguarderà esclusivamente la data di erogazione della seconda tranche, la quale, se definita in azienda con la RSU e le OO.SS., viene fissata al 1° luglio 2021, rimanendo convenzionalmente e figurativamente concordata tra le parti la data del 1° gennaio 2021. Gli effetti retributivi relativi alla mancata erogazione della tranche maturata nel periodo gennaio-giugno 2021 sulla retribuzione e sugli istituti diretti, indiretti e differiti saranno oggetto di conguaglio secondo le linee guida definite
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nel documento sottoscritto, disponibile sul nostro sito www.confapifvg.it.
Accordo di rinnovo del 24 gennaio 2020, parte economica. Disposizioni in vigore dal 2021 Nel richiamare la circolare prot. n. 261/C/2020 ricordiamo che: * Previdenza integrativa In applicazione dell’art. 33 del CCNL, dal 1° gennaio 2021 le aliquote contributive a carico dell’azienda vengono incrementate dello 0.10%. * Elemento di garanzia retributiva (art. 12 bis CCNL) L’accordo di rinnovo del CCNL del 24 gennaio 2020 ha previsto che l’attuale Elemento di Garanzia contributiva dall’anno 2021 sarà corrisposto con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno anziché nel mese di gennaio come oggi previsto. Non subiscono variazioni le condizioni e le modalità per l’erogazione del suddetto elemento retributivo. (EI)
Albo gestori ambientali
proroga iscrizioni fino al 3 maggio 2021
Con circolare n. 14 del 10 dicembre scorso, il Comitato Nazionale, in applicazione delle ultime disposizioni legislative sulla proroga di validità degli atti amministrativi (art. 3-bis della legge 159/2020 di conversione del decreto legge 125/2020) ha stabilito che tutte le iscrizioni all’albo nazionale dei gestori ambientali “in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 30 gennaio 2020 ed il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto”. Pertanto tutte le imprese di trasporto rifiuti, iscrit-
te all’albo con provvedimenti d’iscrizione aventi scadenza tra il 30 gennaio scorso ed il prossimo 31 gennaio 2021, vedranno prorogate di validità dette iscrizioni sino al 3 maggio 2021. “Resta inteso” - aggiunte la circolare del Comitato Nazionale - “che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve: a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni; b) prestare, per i casi previsti (iscrizione nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fidejussione, o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione a quella del 3 maggio 2021; c) comunicare la variazione dell’iscrizione.”
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(C)
Albo gestori ambientali trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi ove divenuti urbani Com’è noto, il recente decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 ha modificato la definizione di rifiuti urbani, introducendo nel novellato articolo 183 del testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006) anche i “rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diversa dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati” negli allegati allo stesso testo unico. A questi rifiuti si applica dal 1° gennaio 2021 la qualifica di rifiuti urbani ed ai fini del trasporto le imprese, che sino ad ora li trasportano come speciali non pericolosi, dovranno essere iscritte
all’Albo gestori ambientali anche per la categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani), altrimenti si troverebbero nella impossibilità di proseguire nella loro attività di vezione. Per evitare tale dannosa conseguenza e garantire la continuità del servizio, il Comitato Nazionale con delibera n. 4 del 22 dicembre 2020 ha stabilito espressamente che: “I soggetti iscritti nelle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti) che dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute – negli allegati al testo unico ambientale – possono effettuare la raccolta ed il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione”.
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(C)
Inail: nuovo report mensile sulle infezioni di origine professionale al 31.12.2020 denunciati all’inail 131mila contagi sul lavoro da covid-19 Fonte: Inail Roma, 22 gennaio 2021 Il nuovo report mensile dell’Istituto sulle infezioni di origine professionale, pubblicato oggi insieme alle schede regionali aggiornate, rileva un incremento di quasi 27mila casi rispetto al monitoraggio di fine novembre (+25,7%). Oltre la metà delle denunce è concentrata nel trimestre ottobre-dicembre. I decessi sono 423 (+57) Le infezioni da nuovo Coronavirus di origine professionale denunciate all’Inail alla data dello scorso 31 dicembre sono 131.090, pari al 23,7% delle denunce di infortunio pervenute all’Istituto nel 2020 e al 6,2% dei contagiati nazionali totali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. A rilevarlo è il 12esimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19 elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, da cui emerge un incremento di 26.762 casi (+25,7%) rispetto al monitoraggio precedente al 30 novembre, di cui 16.991 riferiti a dicembre, 7.901 a novembre e altri 1.599 a ottobre, complice la seconda ondata dell’epidemia, che ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo. Oltre 75mila denunce, pari al 57,6% del totale, sono concentrate nel trimestre ottobre-dicembre contro le circa 50mila (38,5%) del trimestre marzo-maggio. Novembre, in particolare, con quasi 36mila denunce è il mese del 2020 col maggior numero di casi segnalati all’Istituto. Nei mesi estivi tra la prima e la seconda ondata si era invece registrato un ridimensionamento del fenomeno,
con giugno, luglio e agosto al di sotto dei mille casi mensili, anche in considerazione delle ferie per molte categorie di lavoratori, e una leggera risalita a settembre (poco più di 1.800 casi, pari all’1,4%), che lasciava prevedere la ripresa dei contagi dei mesi successivi. I casi mortali denunciati al 31 dicembre sono 423, 57 in più rispetto alla rilevazione del mese precedente e pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all’Inail dall’inizio dell’anno, con un’incidenza dello 0,6% rispetto ai morti da Covid-19 comunicati dall’Iss alla data del 31 dicembre. A differenza del complesso delle denunce, per i casi mortali è la prima ondata dei contagi ad avere avuto un impatto più significativo della seconda. Quasi otto decessi su 10 (79,0%), infatti, sono avvenuti nel trimestre marzo-maggio contro il 18,0% del trimestre ottobre-dicembre. I casi mortali riguardano soprattutto gli uomini (83,2% del totale) e le fasce di età 50-64 anni (70,2%) e over 64 anni (19,9%). Prendendo in considerazione il complesso delle denunce, il rapporto tra i generi si inverte. Il 69,6% dei contagiati, infatti, sono donne, la cui quota nel mese di dicembre sale al 71,6%. L’età media dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni per entrambi i sessi. Il 42,2% delle infezioni di origine professionale denunciate riguarda la classe 50-64 anni. Seguono le fasce 35-49 anni (37,0%), under 34 anni (19,0%) e over 64 anni (1,8%). L’85,7% dei contagi riguarda lavoratori italiani. Il restante 14,3% sono stranieri (otto su 10 donne), concentrati soprattutto tra i lavoratori rumeni (pari al 20,9% dei contagiati stranieri), peruviani (14,0%), albanesi (7,9%), ecuadoregni (4,7%) e moldavi (4,2%). Rispetto alle attività produttive coinvolte dalla pandemia, il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – con il 68,8% delle denunce e un quarto (25,2%) dei decessi codificati precede l’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), in cui ricadono il 9,1% delle infezioni denunciate e il 10,7% dei decessi.
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Gli altri settori più colpiti sono i servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il manifatturiero (tra cui gli addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il commercio, il trasporto e magazzinaggio, le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale) e altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…). L’analisi per professione dell’infortunato evidenzia la categoria dei tecnici della salute come quella più coinvolta da contagi con il 38,7% delle denunce (in tre casi su quattro sono donne), l’82,2% delle quali relative a infermieri, e il 10,0% dei casi mortali codificati. Seguono gli operatori sociosanitari con il 19,2% delle denunce (l’80,9% sono donne), i medici con il 9,2% (il 48,0% sono donne), gli operatori socio-assistenziali con il 7,4% (l’85,1% donne) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,7% (tre su quattro sono donne). Il restante personale coinvolto riguarda, tra le prime categorie professionali, impiegati amministrativi (4,1%, di cui il 68,9% donne), addetti ai servizi di pulizia (2,3%, il 78,3% donne), conduttori di veicoli (1,2%, con una preponderanza di contagi maschili pari al 91,9%) e direttori e dirigenti amministrativi e sanitari (0,9%, di cui il 45,8% donne). Con riferimento all’analisi dei dati per mese di accadimento, si osserva una progressiva riduzione dell’incidenza dei casi di contagio per le professioni sanitarie tra le prime due fasi dell’epidemia e una risalita nella terza. La categoria dei tecnici della salute (prevalentemente infermieri), per esempio, dal 39,2% del primo periodo è passata al 23,5% del trimestre giugno-settembre, per poi ritornare al 39,2% nel trimestre ottobre-dicembre, così come i medici, scesi dal 10,1% nella fase di “lockdown” (fino a maggio compreso) al 5,4% in quella “post lockdown” (da giugno a settembre),
per poi registrare l’8,8% nella seconda ondata dei contagi tra ottobre e dicembre. Altre professioni, come gli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione, gli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia o gli artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, hanno invece visto aumentare l’incidenza dei casi di contagio tra le prime due fasi e registrato una riduzione nella terza. L’analisi territoriale conferma che le denunce ricadono soprattutto nel Nord del Paese: il 47,5% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 28,4%), il 23,0% nel Nord-Est (Veneto 9,7%), il 13,8% al Centro (Lazio 5,6%), l’11,5% al Sud (Campania 5,4%) e il 4,2% nelle Isole (Sicilia 2,7%). Le province con il maggior numero di contagi da inizio pandemia sono Milano (11,1%), Torino (7,5%), Roma (4,5%), Napoli (3,8%), Brescia e Varese (2,8%), Genova e Verona (2,6%), Bergamo, Cuneo e Monza e Brianza (2,1%). La provincia di Milano è anche quella con il maggior numero di contagi professionali denunciati nel mese di dicembre, seguita da Torino, Roma, Verona e Varese. Sono però le province meridionali di Vibo Valentia, Oristano e Sud Sardegna a registrare i maggiori incrementi percentuali rispetto alla rilevazione di novembre. Limitando l’analisi ai soli casi mortali, la percentuale del Nord-Ovest sale al 51,3% (prima la Lombardia con il 37,6%), mentre il Sud con il 18,9% dei decessi (Campania 9,5%) precede il Centro (13,9%), il Nord-Est (12,1%) e le Isole (3,8%). Le province che contano più decessi dall’inizio della pandemia sono quelle di Bergamo (10,4%), Milano (9,2%), Napoli (6,6%), Brescia (6,1%), Roma (5,4%), Cremona (4,3%), Torino e Genova (entrambe 3,5%). - Scheda nazionale - I dati sulle denunce da Covid-19 (.pdf - 312 Kb) - Schede regionali
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute all'Inail (periodo di accadimento gennaio – 31 dicembre 2020) FRIULI V. G. Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19
GORIZIA
% FRIULI V. G.
2.703
131.090
2,1%
2
423
0,5%
FRIULI V. G.
%
di cui con esito mortale Genere
ITALIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE
Donne
146
386
598
876
2.006
74,2%
Uomini
53
120
246
278
697
25,8%
fino a 34 anni
44
107
204
271
626
23,2%
da 35 a 49 anni
75
207
299
440
1.021
37,8%
da 50 a 64 anni
76
189
327
432
1.024
37,9%
4
3
14
11
32
1,1% 100,0%
Classe di età
oltre i 64 anni Totale incidenza sul totale
1.154
2.703
7,4%
199
18,7%
506
31,2%
844
42,7%
100,0%
42,1%
82,7%
22,0%
69,2%
50,9%
Variazione % rispetto rilevazione mese precedente di cui con esito mortale
-
1
1
-
2
Nota: i dati al 31 dicembre 2020 aggiornano, integrano e in alcuni casi rettificano i dati elaborati precedentemente. La rilevazione delle denunce di infortunio da Covid-19 è per mese e luogo di accadimento degli infortuni. L’analisi delle denunce di infortunio con esito mortale da Covid-19 è per mese di decesso dell’infortunato e luogo del contagio.
-
-
-
Rispetto alla data di rilevazione del 30 novembre le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono aumentate di 912 casi (+50,9%), di cui 636 avvenuti a dicembre, 257 a novembre e i restanti riconducibili a ottobre. Il notevole aumento ha interessato tutte le province ma più intensamente quelle di Pordenone e, in particolare, di Udine ora in testa ai contagi denunciati regionali al posto di Trieste. L’analisi nella regione per mese dell’evento individua novembre come il mese più critico per le denunce, concentrando un terzo (33,4%) dei 2.703 casi pervenuti da inizio epidemia, seguito da dicembre e marzo. L’andamento regionale dei contagi denunciati è analogo a quello nazionale con un’intensità maggiore negli ultimi due mesi. Gli eventi mortali sono aumentati di un caso (a novembre).
Le professioni - tra i tecnici della salute il 79,5% sono infermieri, il 17,3% tra assistenti sanitari, fisioterapisti e tecnici sanitari di radiologia; - tra le professioni qualificate nei servizi sanitari, tutti operatori socio sanitari; - tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 54,6% sono operatori socio assistenziali, il 18,1% assistenti socio sanitari con funzioni di sostegno, il 14,0% assistentiaccompagnatori per disabili; - tra i medici oltre il 50% è composta da medici internisti, generici, geriatri e anestesisti; - tra il personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli, più di 1/4 sono addetti alle pulizie negli ospedali e ambulatori; - tra gli impiegati, soprattutto amministrativi; - tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari, oltre la metà è costituita da ausiliari ospedalieri e portantini, seguiti dagli inservienti in case di riposo. Consulenza Statistico Attuariale
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22 gennaio 2021
1
SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19 L’attività economica - la gestione Industria e servizi registra il 98,6% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato (1,0%), l’Agricoltura (0,4%) e un caso nella Navigazione; - il 72,4% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda i settori della “Sanità e assistenza sociale” (70,1% delle denunce) e degli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” (2,3%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio assistenziali; - il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 7,2% delle denunce codificate, tra i più colpiti gli addetti alle pulizie e disinfezione di locali e attrezzature. - il settore "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” registra il 6,0% delle denunce codificate. - le “Attività manifatturiere, settore ampio e articolato, contano per il 5,5%; - nei “Servizi di informazione e comunicazione” (2,4%) si rilevano numerosi contagi a novembre nell’ambito delle produzioni cinematografiche e televisive. I decessi Un decesso fa riferimento alla gestione Industria e servizi, l’altro a quella dei dipendenti del conto Stato.
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
(Denunce in complesso: 2.703, periodo di accadimento gennaio – 31 dicembre 2020)
Nota: il valore di dicembre è da intendersi provvisorio e soggetto ad aumentare nelle prossime rilevazioni per effetto del consolidamento particolarmente influente sull’ultimo mese della serie.
Consulenza Statistico Attuariale
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22 gennaio 2021
2
SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
Consulenza Statistico Attuariale
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22 gennaio 2021
3
Infortuni e malattie professionali online gli open data inail del 2020 Fonte: Inail Roma, 29 gennaio 2021 Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e dicembre sono state 554.340 (-13,6% rispetto allo stesso periodo del 2019), 1.270 delle quali con esito mortale (+16,6%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 45.023 (-26,6%). I dati del 2020 sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di dicembre. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (dicembre 2019 vs dicembre 2020) e “di periodo” (gennaio-dicembre 2019 vs gennaio-dicembre 2020). Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Istituto, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2020, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia. In occasione della presentazione della Relazione annuale dell’Istituto di metà anno, sarà disponibile, infatti, anche l’informazione sugli esiti della definizione amministrativa dei casi denunciati (riconosciuti, negativi e in istruttoria), non presente nelle rilevazioni mensili.
Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Il confronto tra il 2020 e il 2019 risente principalmente di alcuni fattori che hanno fortemente condizionato l’andamento infortunistico dell’anno scorso: la sospensione su tutto il territorio nazionale tra il 9 marzo e parte del mese di maggio, ai fini del contenimento dell’epidemia da nuovo Coronavirus, di ogni attività produttiva considerata non essenziale, la contemporanea chiusura dei plessi scolastici e la difficoltà incontrata dalle imprese nel riprendere la produzione a pieno regime nel periodo post-lockdown, che si sono tuttavia rivelati determinanti solo per il calo delle denunce di infortunio in complesso, e l’inclusione, a partire dalla rilevazione del marzo 2020, delle denunce di infortunio relative alle infezioni da Covid-19 avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa e in itinere, alle quali sono dedicati specifici comunicati mensili, che ha avuto un impatto significativo sull’andamento dei decessi finora registrati, che risultano per questo motivo in deciso aumento.
DENUNCE DI INFORTUNIO Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di dicembre sono state 554.340, in diminuzione di oltre 87mila casi rispetto alle 641.638 del 2019 (-13,6%). Il calo si è registrato pur in presenza nel 2020 delle denunce di infortunio sul lavoro a seguito dei contagi da Covid-19 segnalate all’Inail fino al 31 dicembre, che rappresentano circa un quarto del totale delle denunce di infortunio pervenute, e di una ripresa degli infortuni nell’ultima parte dell’anno. A influenzare la flessione è stato, infatti, solo l’andamento registrato nei primi nove mesi del 2020 (-21,6% rispetto all’analogo periodo del 2019), mentre nell’ultimo trimestre 2020 si registra un
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incremento delle denunce del 9,1%, rispetto all’analogo trimestre del 2019. I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 540.733 a 492.123 (-9,0%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, che registrano un calo percentuale più sostenuto, pari al -38,3%, da 100.905 a 62.217. Mentre per questi ultimi il segno è rimasto negativo sia nei primi tre trimestri (-37,1%) che nell’ultimo (-42,2%), per gli infortuni in occasione di lavoro si passa dal -18,6% del periodo gennaio-settembre al +18,0% di quello ottobre-dicembre. Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2020 è diminuito su base annua del 2,8% nella gestione Industria e servizi (dai 501.496 casi del 2019 ai 487.369 del 2020), del 19,6% in Agricoltura (da 32.692 a 26.287) e del 62,1% nel conto Stato (da 107.450 a 40.684). L’analisi di periodo conferma decrementi per tutte e tre le gestioni nei primi tre trimestri, mentre nell’ultimo trimestre dell’anno solo l’Industria e servizi presenta un segno positivo (+31,1%), sintesi di un +45,6% per gli infortuni in occasione di lavoro e di un -40,7% per quelli in itinere. Tra i settori economici della gestione Industria e servizi, il settore Ateco “Sanità e assistenza sociale” si distingue per il forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro durante quasi tutto l’anno: +206% su base annua (dai più di 27.500 casi del 2019 agli oltre 84.000 del 2020), con punte di oltre il +750% a novembre e tra il +400% e il +500% a marzo, aprile, ottobre e dicembre, nel confronto con i mesi dell’anno precedente. Solo a gennaio e nel periodo estivo si rilevano decrementi compresi in un intervallo tra il -5% e il -17%. Nel 2020, inoltre, quasi i tre quarti delle denunce di questo settore hanno riguardato il contagio da Covid-19. La gestione Agricoltura, a parte un incremento registrato a febbraio (+2,6%), ha presentato cali infortunistici in tutti gli altri mesi del 2020, come anche la gestione Conto Stato che, tranne un modesto +0,1% rilevato a gennaio, negli altri mesi ha mostrato sempre decrementi significativi rispetto al 2019. Per quest’ultima gestione il calo maggiore si è avuto tra marzo e giugno (-93%), dalle oltre 41.500 denunce del 2019 alle 2.800 del 2020, per effetto dell’utilizzo della prestazione lavorativa in modalità agile da parte della quasi totalità dei dipendenti statali durante il primo lockdown e dell’assenza degli studenti nelle scuole/università statali, che sono state chiuse per evitare il propa-
garsi del contagio. La diminuzione si è poi attenuata nel periodo estivo, per riprendere più decisamente nell’ultimo trimestre (-64%). Tra gennaio e dicembre del 2020 l’analisi territoriale evidenzia un calo delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese. Questa flessione risulta decisamente più contenuta nel Nord-Ovest (-4,1%) e più accentuata al Centro (-19,3%), nelle Isole (-18,8%), al Sud (-17,3%) e nel Nord-Est (-16,5%). Le regioni con il minore decremento annuale sono la Lombardia (-6,3%), la Campania (-6,8%) e la Liguria (-8,2%), mentre quelle con cali maggiori sono la Calabria (-27,7%), l’Umbria (-25,2%) e il Molise (-24,8%). La Valle d’Aosta, il Piemonte e la provincia autonoma di Trento sono le uniche regioni che nel 2020 presentano rispetto all’anno precedente un incremento delle denunce (pari, rispettivamente, al +16,7%, +2,9% e +0,9%). Rispetto all’analogo periodo del 2019, nell’ultimo trimestre del 2020 spiccano gli incrementi di Valle d’Aosta (+85,6%), Campania (+56,8%) e Piemonte (+43,6%). La flessione che emerge dal confronto del 2019 e del 2020 è legata esclusivamente alla componente maschile, che registra un calo del 22,1% (da 411.773 a 320.609 denunce), mentre quella femminile presenta un +1,7% (da 229.865 a 233.731). Per i lavoratori il calo si è registrato in tutti i mesi, mentre per le lavoratrici i primi incrementi si erano già registrati a marzo (+23,8%) e ad aprile (+2,4%), amplificandosi negli ultimi tre mesi dell’anno (+45,2%). Tra gennaio e dicembre la diminuzione delle denunce ha interessato sia i lavoratori italiani (-14,3%), sia quelli comunitari (-4,5%) ed extracomunitari (-11,9%), con cali percentuali più sostenuti nel mese di maggio (rispettivamente -52%, -38% e -41%) e incrementi, invece, nel periodo ottobre-dicembre (+9,4%, +26,0% e +2,4%). Dall’analisi per classi di età emergono decrementi generalizzati (più contenuti per i lavoratori tra i 45-49 anni e 65-69 anni), tranne per la fascia 5064 anni che presenta un aumento, contenuto su base annua (+3,2%) e più consistente nell’ultimo trimestre (+39,9%).
CASI MORTALI
Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nel 2020 sono state 1.270. Pur nella provvisorietà dei numeri, questo dato evidenzia un aumento di 181 casi rispetto ai 1.089 registrati nel 2019 (+16,6%). L’incremento è influenzato soprattutto dai decessi avvenuti e protocollati al 31 dicembre 2020 a causa dell’infezione da Covid-19 in ambito lavorativo, che rap-
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presentano circa un terzo dei decessi denunciati all’Inail da inizio anno. A livello nazionale si registra nel 2020 una riduzione solo degli infortuni mortali in itinere, passati da 306 a 214 (-30,1%), mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono aumentati del 34,9% (da 783 a 1.056). L’incremento ha riguardato la gestione Industria e servizi (da 921 a 1.106 denunce) e il Conto Stato (da 17 a 51), mentre l’Agricoltura ha registrato 38 casi in meno (da 151 a 113). Al 31 dicembre scorso risultano 13 incidenti plurimi avvenuti nel 2020, per un totale di 27 decessi: il primo in gennaio costato la vita a due lavoratori vittime di un incidente stradale a Grosseto, il secondo in febbraio con due macchinisti morti nel deragliamento ferroviario avvenuto in provincia di Lodi, il terzo in marzo con due vittime in un incidente stradale in provincia di Torino, il quarto e il quinto in giugno, uno su strada con due vittime in provincia di Bologna e l’altro con due operai travolti dal crollo di un muro a Napoli, il sesto e il settimo in luglio, con due operai caduti da un ponteggio in un cantiere edile di Roma e altre due vittime in un incidente stradale a Bologna, l’ottavo in settembre con i due fratelli morti a causa delle esalazioni all’interno di un silos in provincia di Cuneo, il nono e il decimo a ottobre con due operai schiacciati da un escavatore in provincia di Imperia e altre due vittime in un incidente stradale sempre in provincia di Cuneo. Due gli incidenti plurimi di novembre, con due operai folgorati in provincia di Vibo Valentia e altre due vittime in un incidente stradale a Foggia, mentre nell’ultimo incidente del 2020, avvenuto a Chieti in dicembre, tre operai sono morti a causa dell’esplosione avvenuta all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio. Nel 2019, invece, gli incidenti plurimi erano stati 19, con 44 casi mortali denunciati (30 dei quali stradali). Dall’analisi territoriale emerge una diminuzione di nove casi mortali nel Nord-Est (da 251 a 242) e di due al Centro (da 217 a 215). Il Nord-Ovest si contraddistingue, invece, per un incremento di 136 decessi (da 289 a 425), complice soprattutto l’aumento registrato in Lombardia (+85). Il Sud registra un aumento di 50 casi (da 233 a 283), 31 dei quali avvenuti in Campania, e le Isole di sei casi (da 99 a 105). L’incremento rilevato nel confronto tra il 2020 e il 2019 è legato soprattutto alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 995 a 1.132 (+137 decessi), mentre quella femminile ha fatto registrare 44 casi in più, da 94 a 138. Aumentano le denunce di infortunio mortale dei lavoratori italiani (da 884 a 1.080), mentre cala-
no quelle dei lavoratori extracomunitari (da 144 a 129) e rimangano invariate quelle dei comunitari (61 in entrambi gli anni). Dall’analisi per fasce d’età si contraddistingue per un incremento dei decessi quella degli over 50, rispetto alla diminuzione registrata nelle altre.
DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE
Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel 2020 sono state 45.023, 16.287 in meno rispetto al 2019 (-26,6%). A parte gli incrementi di febbraio (+17%) e agosto (+1%), a influenzare la flessione è stato soprattutto il numero di denunce presentate ad aprile (-87%), maggio (-69%) e marzo (-40%). Seguono i mesi di giugno (-29%), novembre (-22%), luglio (-18%), ottobre (-16%) e dicembre (-14%), mentre settembre, al pari di gennaio, ha presentato un calo superiore al 5%. Tra gennaio e dicembre si sono rilevate diminuzioni delle denunce nell’Industria e servizi (-25,0%, da 49.378 a 37.052 casi), in Agricoltura (-33,6%, da 11.294 a 7.504) e nel conto Stato (-26,8%, da 638 a 467). Dall’analisi territoriale emergono cali delle patologie denunciate in tutte le aree del Paese: -40,7% nel Nord-Ovest, -29,0% nel Nord-Est, -19,6% al Centro, -29,0% al Sud e -23,2% nelle Isole. In ottica di genere emerge una flessione di 11.705 denunce di malattia professionale per i lavoratori, da 44.656 a 32.951 (-26,2%), e di 4.582 per le lavoratrici, da 16.654 a 12.072 (-27,5%). Il decremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (passate da 56.993 a 41.882, pari a un calo del 26,5%), sia quelle di comunitari (da 1.452 a 1.052, -27,5%) ed extracomunitari (da 2.865 a 2.089, -27,1%). Le prime cinque malattie professionali denunciate tra gennaio e dicembre del 2020 continuano a essere quelle del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (28.164 casi), del sistema nervoso (5.060), dell’orecchio (2.919), del sistema respiratorio (1.808) e dei tumori (1.584). Tutte registrano diminuzioni nei periodi in esame.
TABELLE DI DETTAGLIO
- Infortuni sul lavoro: tabelle nazionali e regionali con cadenza mensile - Malattie professionali: tabelle nazionali e regionali con cadenza mensile oOo
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PUBBLICATO IL NUOVO BOLLETTINO TRIMESTRALE In concomitanza con la pubblicazione degli open data Inail del 2020, sul sito dell’Istituto è disponibile anche il nuovo bollettino trimestrale sulle denunce di infortunio e malattie professionali, che esamina l’andamento del fenomeno infortunistico e tecnopatico rilevato tra gennaio e dicembre dello scorso anno, confrontato con l’analogo periodo del 2019.
Il bollettino – corredato da glossario, nota metodologica, grafici e tabelle – analizza in particolare l’andamento delle denunce di infortunio nel complesso e con esito mortale per genere, regione e modalità di accadimento, mentre il trend delle denunce di malattia professionale è declinato per genere e regione. - Bollettino trimestrale
Pag. 56 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 2 - 31 gennaio 2021
(C)
SOA: rinnovo per la Maso Europe srl può eseguire impianti tecnologici (og11) Continuano i rinnovi delle imprese Associate, è il caso della Maso Europe srl, rappresentata dal signor Maso Stefano, con sede in Tolmezzo (UD) via Torre Picotta n. 10. La Maso Europe, ha mantenuto l’attestazione per le categorie relativa agli impianti tecnologici (OG11) per 516.000 Euro (II classifica). Potrà eseguire gli impianti tecnologici (OG11) ca-
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tegoria che riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 fino ad un importo massimo di 619.200 Euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Protocollo per l’attuazione del Codice dei Beni Culturali per i lavori di valore superiore ai 150mila euro le imprese esecutrici devono possedere la soa La nostra Associazione CONFAPI FVG rappresentata dal Presidente Gruppo Edili ed affini Denis Petrigh ha firmato con le altre Associazioni datoriali ANCE FVG e CONFARTIGIANATO FVG e il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG dott.ssa Simonetta Bonomi il Protocollo per l’attuazione del Codice dei Beni Culturali. L’accordo è stato sottoscritto per rendere omogenea su tutto il territorio regionale l’applicazione delle norme previste dal D.lgs. 22.01.2004 n. 42 ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, e soprattutto per garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal Codice dei beni culturali e la necessaria attenzione alle particolari esigenze di tutela di un patrimonio particolarmente sensibile. Sul protocollo si è convenuto che ai sensi dell’art. 10 comma 3 e art. 13 Codice dei beni culturali e del paesaggio, i beni mobili e immobili di proprietà privata vincolati della Soprintendenza sono sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte II, in quanto dichiarati di “interesse culturale”. Inoltre, che la normativa vigente prevede che l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni immobili soggetti a tutela, anche di proprietà privata, sia subordinata ad autorizzazione del Soprintendente territorialmente competente. E soprattutto, per l’interesse delle imprese, che i lavori sui beni tutelati richiedono specifica qualificazione ai sensi degli artt. 9 bis, 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004 e del D.M. n. 154/2017, qualificazione che riguarda sia la ditta esecutrice (SOA) sia i progettisti sia i direttori tecnici che gli interventi sulle superfici architettoniche decorate e sui beni mobili devono essere eseguiti da operatori inseriti nell’elenco degli abilitati all’esercizio della professione di “Restauratore di beni culturali” ai sensi dei Decreti della Direzione Generale Pag. 58 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2021
Educazione e Ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali, n. 183 del 21.12.2018 e n. 192 del 28.12.2018. E inoltre che per i lavori di valore superiore ai 150 mila euro le imprese esecutrici devono dimostrare un’idoneità tecnica, organizzativa ed economico finanziaria attestata dalle SOA nell’ambito delle procedure di qualificazione con il possesso dell’iscrizione alla qualifica OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) per un importo adeguato all’intervento e che per gli interventi di importo inferiore ai 150 mila euro le parti, come sopra rappresentate, condividono che venga comunque richiesta all’impresa una dichiarazione di lavori eseguiti (o diretti in qualità di direttore dei lavori) di importo complessivo pari a quelli posti a base contrattuale. Il protocollo ricorda anche che la giurisprudenza amministrativa si è uniformata disponendo, in particolare, che: “l’art. 146 del d.lg. n. 50/2016 in conformità a quanto disposto dagli artt. 9 bis e 29 del d.lg. n. 42/2004 ha stabilito il principio che ad eseguire i lavori sui beni culturali possono essere solo i soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni e che tale previsione è ragionevole e proporzionata in quanto gli eventuali danni recati al patrimonio culturale sono irreversibili. In tema di interventi sui beni culturali si è espresso recentemente anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6114/2018 confermando che, considerata la specificità del settore e dei lavori in esame, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento. Valutata, anche, l’importanza qualitativa e quantitativa in FVG del patrimonio culturale di proprietà di soggetti privati e di enti e istituzioni religiose considerata, inoltre, la responsabilità penale del committente per il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nelle normative, le parti firmatarie hanno convenuto di predisporre e condividere, sentita anche la Federazione regionale degli Architetti, le modalità di controllo più adeguate e significative affinché sia rispettata, assicurata e controllata l’idoneità tecnica dell’impresa scelta dal committente privato per l’esecuzione dei lavori e, di chiedere, alla Regione, di inserire nella modulistica regionale unificata di inizio lavori un quadro di prescrizioni mirate a verificare le competenze
del Direttori lavori e le adeguate qualificazioni possesso da parte dell’impresa, con particolare riferimento all’iscrizione nella categoria OG2 per
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importo congruo ai lavori da eseguire e al possesso del relativo certificato SOA. (CS)
Rinnovo delle certificazioni F-gas prolungata la validità al 3 maggio 2021
Con la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108897 del 24 dicembre 2020 in materia di rinnovo delle certificazioni a seguito dell’emergenza COVID-19 è stato disposto che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 , conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi sino al 3 maggio 2021. La circolare chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra. L’estensione delle certificazioni verrà comunicata
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al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate dagli Organismi di certificazione accreditati. Si ricorda che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese sui gas fluorurati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e di cinque anni per le imprese e devono essere rinnovati, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi. Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione devono: - presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018; - presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati; - nel caso delle persone fisiche, sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008; - nel caso delle imprese, dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall’Allegato B 2.1 del D.P.R. n. 146/2018. (CS)
Business News informazioni per l’internazionalizzazione a cura di informest consulting srl Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.
COPERTURA RISCHIO COMMERCIALE PER FORNITURE EXPORT DEL MADE IN ITALY VALUTAZIONI GRATUITE CLIENTE
Il sistema pubblico Italiano mette a disposizione delle aziende (soprattutto PMI) che esportano merci ed erogano servizi all’estero una serie di strumenti agevolativi, finanziari ed assicurativi, che talvolta sono poco conosciuti e poco utilizzati dal nostro sistema imprenditoriale. Tra questi, l’assicurazione Credito Fornitore che si rivolge alle aziende italiane che concedono dilazioni di pagamento ai propri clienti esteri, e che copre il rischio di credito legato ad eventi di natura politica e commerciale. I benefici per l’azienda italiana esportatrice sono quindi diversi: offerta commer-
ciale più competitiva sul mercato; certezza di incasso del credito anche in caso di insolvenza del debitore; possibilità di monetizzare i crediti tramite voltura di polizza presso le banche; possibilità di ribaltare sul buyer estero tutti gli oneri (assicurativi e finanziari) sostenuti. Il cliente straniero invece beneficia della dilazione di pagamento evitando l’utilizzo di linee bancarie. L’assicurazione del credito può essere utilizzata quindi come leva commerciale, oltre che come neutralizzazione dei rischi. Gli importi ammissibili a copertura raggiungono il 100% del valore del contratto commerciale per operazioni a breve termine (entro 24 mesi); per operazioni a mediolungo termine fino all’85% del valore del contratto, a fronte di un anticipo del 15%. L’assicurazione credito fornitore offre inoltre la possibilità all’impresa di richiedere un’appendice di voltura della polizza stessa che permette la cessione pro-soluto del credito a istituti bancari o società finanziarie, per ottenere liquidità, senza l’obbligo di usare le cambiali. In questo modo l’impresa, da un lato, smobilizza il credito ottenendo il pagamento della fornitura e, dall’altro, cede il rischio di insolvenza legato al pagamento differito e rateizzato. Sulla base dell’esperienza già maturata nella gestione dello strumento assicurativo Credito Fornitore, INFORMEST Consulting fornisce alle imprese tutta l’assistenza tecnica e professionale per la corretta impostazione e gestione dell’istruttoria fino alla fase di voltura presso le banche, e dell’applicazione dello strumento alle operazioni di export. Le aziende interessate possono inviare un’email a: consulenza@informestconsulting.it.
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Corso online “Produzione digital” - 24 ore catalogo regionale delle competenze digitali “da tuta blu a tuta blu” Il corso Produzione Digital è organizzato nell’ambito del catalogo regionale delle competenze digitali “DA TUTA BLU A TUTA BLU” dedicato ai lavoratori delle imprese manifatturiere della Regione Friuli Venezia Giulia. Il Catalogo delle competenze digitali nasce su iniziativa dell’Amministrazione Regionale e di IP4FVG, il Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia. Il catalogo è gestito in qualità di ente capofila dal Consorzio Friuli Formazione assieme anche alla nostra Associazione in qualità di ente formativo e altri enti accreditati. Il corso “Produzione Digital” ha come obiettivo quello di favorire l’introduzione e l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie in azienda attraverso il confronto attivo con chi opera quotidia-
namente con le tecnologie 4.0. Grazie all’impostazione formativa peer-to-peer, infatti, il corso vede impiegati nel ruolo di docenti, operai e tecnici provenienti da importanti aziende del Friuli Venezia Giulia che hanno già implementato soluzioni tecnologiche 4.0. In particolare, saranno presentate le testimonianze di tecnici e operatori delle seguenti aziende: Brovedani, Danieli Automation, Limacorporate, Premek High Tech, SCM Zanussi e Wartsila Italia. Per favorire la partecipazione attiva di tutti il corso viene presentato in 3 edizioni con identico piano formativo, ma diversa calendarizzazione. La partecipazione al corso è gratuita: il contributo rientra nella disciplina degli aiuti di Stato, l’operazione è cofinanziata dal FSE nell’ambito del PORFVG. A seguire la locandina del corso e di seguito il link dove trovare ulteriori informazioni e dove procedere all’iscrizione https://www.ip4fvg.it/eventi/ produzione-digital/ Per ogni ulteriore informazione la dott.ssa Emanuela De Faccio è a disposizione allo 0432507377.
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(EDF)
PRODUZIONE DIGITAL
CONTENUTI DIDATTICI
OBIETTIVI
C ATA L O G O R E G I O N A L E D E L L E C O M P E T E N Z E D I G I TA L I - D A T U TA B L U A T U TA B L U
L’introduzione e l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e l’ampliamento del ricorso al digitale rappresentano un elemento ormai imprescindibile per vincere le sfide del mercato e alzare l'asticella qualitativa del lavoro, in particolare in ambito produzione nel settore manifatturiero. Il corso consentirà ai lavoratori partecipanti di: Conoscere esperienze positive di digitalizzazione dei processi produttivi ed interagire in modo costruttivo con colleghi di altre imprese che già hanno vissuto la digital transformation Valutare i benefici derivanti dal ricorso alle tecnologie abilitanti 4.0 nella propria realtà aziendale, consapevoli dei cambiamenti organizzativi necessariamente correlati La rivoluzione digitale e il 4.0 dal punto di vista delle aziende Brovedani, Danieli Automation, Limacorporate, Premek High Tech, SCM Zanussi e Wartisila:
Industry 4.0 e le sue ricadute sulla catena del valore Le tecnologie abilitanti e il loro impatto sui processi produttivi La fabbrica digitale L’operatore digitale e l’interazione uomo-macchina KPIs, approccio Lean e miglioramento continuo Casi di Machine Learning e Intelligenza Artificiale (applicati al contesto produttivo) Analisi di casi, storytelling di cambiamento, visite aziendali (virtuali in caso di online learning)
Destinatari: Dipendenti di aziende manifatturiere del FVG - in accordo con le imprese d’appartenenza in particolare: operai e tecnici con esperienza nei processi gestiti con tecnologie tradizionali Docenti:
Lavoratori delle imprese FARO MANIFATTURIERO Brovedani, Danieli Automation, Limacorporate, Premek High Tech, SCM Zanussi e Wartisila che operano in ambiente 4.0 e mettono le loro conoscenze e la loro esperienza a disposizione di altri lavoratori
Durata:
24 ore
Modalità:
online learning, sino alla conclusione delle misure di contenimento della pandemia
Iscrizione:
gratuita - il contributo all’impresa rientra nella disciplina degli aiuti di Stato - Temporary Framework
Il corso, articolato in 6 sessioni da 4 ore (con orario 9:00-13:00 o 14:00-18:00), sarà realizzato in tre edizioni: Produzione Digital 1: 23-feb, 02-mar, 09-mar, 16-mar, 23-mar, 30-mar Produzione Digital 2: 01-mar, 05-mar, 08-mar, 15-mar, 19-mar, 22-mar Produzione Digital 3: 30-mar, 01-apr, 06-apr, 08-apr, 13-apr, 20-apr Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Per informazioni e iscrizioni visita il sito www.ip4fvg.it/tuteblu Attestato di frequenza con partecipazione > 70% delle ore corso e superamento dell’esame finale L a p a r t e c i p a z i o n e a l c o r s o è g r a t u i t a . L ’ o p e r a z i o n e è c o f i n a n z i a t a d a l FSE n e l l ’ a m b i t o d e l P O R FV G
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Regione FVG - Programma Specifico n. 52/20 FSE partecipa all’avviso attraverso il nostro ente di formazione accreditato confapi fvg SI FINANZIANO: “Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati” La nostra Regione, nell’ambito degli investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, mette a disposizione 1 milione di euro per finanziare la formazione nelle Imprese e ha pubblicato un Avviso che, attraverso anche il nostro ente formativo accreditato CONFAPI FVG, permette di coprire i costi delle docenze, tutti o in quota parte. La nostra Associazione da sempre, in qualità di ente formativo accreditato dalla Regione FVG, segue con professionalità, dedizione, trasparenza, correttezza e impegno le aziende che vogliono migliorare la propria impresa con la formazione. Sgraviamo le Imprese da tutti gli oneri - di gestione della pratica, organizzativi ed economici - senza richiedere alcun costo; anche i docenti vengono direttamente pagati da noi. Di seguito indichiamo le principali informazioni dell’Avviso P.S. 52/20 FSE.
INTERVENTI FINANZIABILI - INNOVAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE Corsi aziendali finalizzati al riallineamento delle competenze e delle conoscenze a favore dei lavoratori di MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, degli imprenditori di microimprese e dei soci di cooperative. Le operazioni riguardano imprese aventi unità produttive sul territorio regionale, devono essere attive, non sottoposte a procedure concorsuali, in regola con il pagamento del diritto camerale annuale e con il DURC. I corsi devono essere realizzati per lo sviluppo della competitività d’impresa e devono riguardare i temi dell’in-
novazione e dello sviluppo sostenibile. Di seguito l’elenco: - Innovazione di processo e innovazione di prodotto - Innovazione organizzativa - Digitalizzazione e impresa 4.0 - Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma FVG (S3) - Sviluppo sostenibile - Economia circolare - Innovazione sociale - Internazionalizzazione - Green economy - Blue economy
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI I corsi, da realizzarsi sempre in orario di lavoro, possono essere erogati in 2 modalità: A) Formazione collettiva aziendale - della durata compresa tra le 24 e 60 ore - con un numero di allevi compreso tra i 5 e i 25 - aiuti di Stato Regolamento UE n. 651/2014 art. 31 aiuti alla formazione B) Formazione individuale - della durata compresa tra le 12 e le 24 ore - un numero di allievi compreso tra 1 e 3 - aiuti de minimis Regolamento UE n. 1407/2013 Ricordiamo che la formazione collettiva aziendale (A) al momento può essere erogata esclusivamente ONLINE in forma sincrona, mentre la formazione individuale può essere erogata anche in presenza. Tale condizione sarà aggiornata in base alle disposizioni previste e adottate a seguito dei DPCM e ordinanze in vigore al fine di contenere i contagi COVID-19.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO Il contributo copre, interamente o in parte, i costi della docenza dei professionisti che andranno ad
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erogare il corso, e i costi di organizzazione del corso. La parte finanziaria a carico dell’Impresa può essere coperta attraverso l’imputazione del costo orario del salario dei partecipanti alla formazione per le ore di effettiva presenza all’attività formativa medesima certificata sull’apposito registro.
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO - SPORTELLO MENSILE Presenteremo alla Regione FVG la richiesta di finanziamento su delega dell’Impresa e ogni Impresa, su ogni singolo sportello mensile, può ri-
chiedere al massimo due corsi “Formazione collettiva” (A) e due corsi “Formazione individuale” (B). Comunque ogni Impresa può essere destinataria di un contributo pubblico complessivo a valere su questo avviso non superiore a 30.000 euro. Le Imprese interessate possono contattare quanto prima la nostra dott.ssa Emanuela De Faccio 0432.507377 – formazione@confapifvg.it per ricevere ulteriori informazioni e per procedere alla presentazione della domanda di finanziamento. (EDF)
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Incontro online “CSR Talk...Impresa/NonProfit” per le imprese che vogliono innovare le strategie di responsabilità sociale d’impresa Il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia - CSV, ente attivo nella nostra regione dal 2000 a sostegno e qualificazione del volontariato, in collaborazione con AnimaImpresa, associazione per la promozione e diffusione della RSI – Responsabilità Sociale d’Impresa e dello sviluppo sostenibile, cui aderiscono Aziende, Professionisti ed Enti, con il patrocinio della nostra Associazione, di Confcommercio FVG e di Confindustria FVG, ha organizzato “CSR Talk...Impresa/NonProfit”, un incontro online in programma per venerdì 19 febbraio 2021 a partire dalle ore 16.00 tramite la piattaforma Zoom
L’appuntamento è rivolto a tutte le imprese del Friuli Venezia Giulia, di qualunque settore merceologico e dimensione, che intendono sviluppare e innovare le proprie strategie di Responsabilità Sociale d’Impresa. Nonostante in regione ci siano
iniziative che hanno sviluppato progettualità innovative tra aziende e associazioni del territorio, una migliore e più strategica collaborazione tra profit e no profit porterebbe maggiori vantaggi per le imprese: benefici fiscali, rafforzamento del legame con il territorio, miglioramento del benessere organizzativo, sperimentazione di nuove modalità e strumenti di lavoro, accrescimento del valore reputazionale, inserimento in un sistema di relazioni generativo di valore condiviso. L’evento sarà inoltre l’occasione per presentare il percorso di seminari dedicato alle imprese al quale sarà possibile partecipare gratuitamente, finanziato dal CSV FVG nell’ambito di una convenzione con la Regione Autonoma Fvg: quattro appuntamenti informativi/formativi che, a partire dal 19 marzo 2021, approfondiranno i diversi aspetti legati alla realizzazione di iniziative di volontariato d’impresa: dai vantaggi economici a quelli fiscali, dalle diverse opportunità di relazione con i soggetti del Terzo Settore, alla gestione del rapporto con i dipendenti. La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione online su: https://bit.ly/3tjQdHV Per ulteriori informazioni sull’evento potete contattare Francesca De Luca, Servizio di Promozione del Volontariato del CSV FVG, francesca.deluca@ csvfvg.it.
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(BV)
Evento promosso da:
In collaborazione con:
Con il patrocinio di:
Partner:
Invita al:
Prima parte ore16,00
Apertura dell’evento – a cura di Centro Servizi Volontariato FVG e Animaimpresa
ore16,15
Impresa e Terzo Settore, ecco perché conviene collaborare intervento di Luciano Zanin - CEO Fundraiserperpassione s.r.l. Imprese e Associazioni raccontano alcune esperienze di volontariato d’impresa in Friuli Venezia Giulia
Seconda parte ore 17,15
“Perchè non l’abbiamo fatto prima?” Confronto aperto tra i presenti conduce Laura Lugli - Fundraiserperpassione s.r.l.
ore 18,15
Conclusioni – a cura di Centro Servizi Volontariato FVG e Animaimpresa
per iscrizioni vai su: https://bit.ly/3tjQdHV
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La Fiera apre le porte alla scuola presentazione tecnica del progetto “campus” agli istituti scolastici Si è svolto martedì 26 gennaio, un incontro, indetto dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e da Udine e Gorizia Fiere Spa, con i Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado udinesi per la presentazione tecnica del progetto di riconversione di alcune aree del quartiere fieristico di Torreano di Martignacco in un “campus scolastico”. Dopo l’introduzione del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo, che ha confermato l’apprezzamento per la strategia avviata da Udine e Gorizia Fiere che punta a dare una multifunzionalità al quartiere fieristico, l’Amministratore Unico di Udine e Gorizia Fiere Spa Lucio Gomiero ha illustrato il progetto di massima del “campus” che è stato studiato e definito anche sulla base di esperienze di recupero di spazi di archeologia industriale a destinazione scolastica avvenuti in altre città d’Europa, come Rotterdam e Siviglia e, in Italia, a Reggio Emilia.
La vocazione dell’area fieristica udinese ben si presta a questa funzione, considerati i plus che contiene in termini di contesto ambientale unico e di inserimento in una macro zona in cui insistono un polo formativo, quale è la sede UniUD dei Rizzi, un polo sportivo-ricreativo, composto da Stadio, Palasport e Parco ed un centro commerciale e di servizi come il Città Fiera. Il tutto con collegamenti viari urbani ad extraurbani di notevole accessibilità: vi sono già contatti con i gestori dei servizi di mobilità per studiare un’idonea implementazione e potenziamento degli stessi. La nuova destinazione di parte delle aree della fiera è stata definita fin dal suo inizio con l’EDR udinese, con il quale da mesi il lavoro è molto intenso per arrivare a prevedere che, con l’avvio del nuovo anno scolastico, le nuove strutture siano già operative, pronte ad accogliere gli studenti ed i docenti, anche con standard di sicurezza anticontagio e con una progettazione che guardi al futuro in termini di fruizione degli spazi. Ora si tratta di giungere alle intese definitive per procedere: i fondi sono già a disposizione e non resta che partire con i lavori. A tal fine si continua il lavoro con EDR, con gli assessorati regionali di competenza e con le Istituzioni locali socie di Fiera. (C)
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Catas SpA, il tour virtuale Testing the experience, un vero e proprio viaggio nei laboratori
spazi e strutture dei laboratori di San Giovanni al Natisone (Udine) e Lissone (Monza e Brianza) in occasione dell’evento online “Catas Testing the experience” (Apinforma n. 20 del 15 novembre 2020). Ora il Laboratorio segnala che il video completo dell’evento è disponibile on line sul proprio canale YouTube al seguente link diretto: CATAS “Testing the experience” - The virtual tour.
Lo scorso 10 dicembre 2020 il Catas ha mostrato
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(C)
Validità delle patenti di guida, CQC e altre abilitazioni proroga al 29 luglio 2021. d.l. 14 gennaio 2021, n. 2 e istruzioni ministeriali Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 31/ AdT del 1° febbraio 2021 per rammentare che il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. n. 10 di pari data, e recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, fra le altre misure, all’art. 1, co. 1 ha prorogato al 30 aprile 2021 la scadenza dello stato di emergenza sanitaria, originariamente fissata al 31 gennaio 2021 dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, art. 1, co. 1. Detta proroga determina anche l’aggiornamento delle scadenze riguardanti le patenti di guida, le Carte di qualificazione del conducente (CQC), i certificati ADR per il trasporto di merci pericolose e altre abilitazioni, stabilendo che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, … [omissis] …in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.” Pertanto, alla luce della nuova scadenza del 30 aprile 2021 tutte le proroghe che si basano su questa disposizione andranno a scadere il 29 luglio 2021. Ciò detto, alla luce della proroga il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) ha diramato la circolare U. 0002143 del 21 gennaio 2021 con la quale aggiorna scadenze e istruzioni per le abilitazioni in parola. Occorre evidenziare che in questi giorni, a livello comunitario, la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di regolamento la quale,
sulla falsariga del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio europeo 2020/698 del 25 maggio 2020 (sulla proroga di validità, in ambito U.E., delle patenti, CQC et c. con scadenza nel periodo 1° febbraio - 31 agosto 2020, per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza), assoggetta a una nuova proroga di 7 mesi i titoli con scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021. Tuttavia al momento in cui si scrive, questa proposta deve essere tradotta in un nuovo regolamento per cui fino ad allora rimangono ancora in vigore le disposizioni del reg. (UE) 2020/698 che, infatti, sono state prese in esame dal MIT nella circolare in commento, per coordinarle con le proroghe stabilite dal d.l. 2/2021. Va aggiunto che, per quanto riguarda i certificati ADR di formazione dei conducenti e di consulente per la sicurezza, è ancora in vigore l’accordo M330, ai sensi del quale tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade fra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021, rimangono validi fino al 28 febbraio 2021 per i trasporti effettuati tra gli Stati firmatari ed a condizione che vengano superati entro il 1° marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità. La materia è piuttosto intricata. Per questo si riporta integralmente di seguito il nuovo assetto delle scadenze in questione.
Patenti di guida Su tutto il territorio dell’Unione europea, Italia compresa, la validità delle patenti rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo fra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi a partire dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione). In Italia la validità delle patenti italiane con scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 Luglio 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo 1° febbraio - 31 agosto 2020, sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i 7 mesi successivi alla data di scadenza. Sempre in Italia per la validità della patente come
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documento di riconoscimento, la proroga è fino al 30 aprile 2021 per quelle con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021. Il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall’art. 122, co. 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida: - qualora in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, decreto dirigenziale n. 268 del 12 agosto 2020); - è prorogato di altri 6 mesi, per tutte le domande presentate e accettate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (art.12, co. 6 del d.l. 283/2020). Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, scadranno il 29 luglio 2021 sempre che nel frattempo non siano già state rinnovate.
più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, della legge 27/2020. Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/ CE (per il primo ottenimento della CQC) in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021 conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021. Fra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 sono rimasti sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della CQC. Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC - da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 29 Luglio 2021. Il titolare di CQC per il quale la scadenza del termine biennale ricade nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, con proroga al 29 luglio 2021, può procedere a rinnovare la CQC nei 545 successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.
Carta di qualificazione del conducente (CQC)
Certificati ADR
Su tutto il territorio della UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo fra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione. Per le CQC rilasciate in Italia, il Ministero distingue fra: - CQC con scadenza compresa dal 31 gennaio al 28 dicembre 2020: queste mantengono la validità per il solo territorio italiano sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, della legge 24 aprile 2020, n. 27, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal reg. (UE) 2020/698; - CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 [sic]: per queste il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della decisione della Commissione europea C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale; la validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa; - CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2021: queste mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni
Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, sono validi fino al 29 luglio 2021. Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere: - per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano validità fino al 29 luglio 2021; - solo per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza fra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021, rimangono validi fino al 28 febbraio 2021; tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto; in tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale, se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° marzo 2021. Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre ancora distinguere: - per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021; - se in scadenza fra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al
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28 febbraio 2021, ai sensi dell’Accordo multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle parti contraenti dell’ADR; in tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° marzo 2021.
Per rendere il tutto più comprensibile, si propone di seguito una tabella riassuntiva aggiornata con le principali scadenze. Il testo della circolare e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
Patenti di guida Scadenza originaria
Proroga
Note
dal 31 gennaio al 30 aprile 2021
29 luglio 2021
come abilitazione alla guida in Italia
dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021
30 aprile 2021
come documento di riconoscimento
dal 1° febbraio al 31 agosto 2020
7 mesi dalla scadenza
nella UE (ad es., scadenza 01.08, proroga al 28.02.2021); esclusi i paesi che non applicano detta proroga
CQC Scadenza originaria
Proroga
Note
dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 29 luglio 2021 2020
proroga valida solo in Italia; nella UE 7 mesi dalla scadenza
dal 29 al 31 dicembre 2020 [sic]
7 mesi dalla scadenza
vale a dire al 29 - 31 luglio 2021
dal 1° gennaio al 30 aprile 2021
29 luglio 2021
/
dal 1° febbraio al 31 agosto 2020
7 mesi dalla scadenza
Nella UE (ad es., scadenza 01.08, proroga al 28.02.2021)
“Patentino” ADR Scadenza originaria
Proroga
Note
dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021
29 luglio 2021
proroga valida solo in Italia
dal 1° marzo al 1° febbraio 2021
28 febbraio 2021
In tutti i Paesi aderenti all’accordo ADR
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Pesatura container prima dell’imbarco adeguamento alle procedure di pesatura entro il 26 aprile 2021
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe (v., da ultimo, Apinforma n. 6/2018, pp. 38-39), per segnalare che il 27 ottobre 2020 il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha emanato la circolare n. 160/2020 allo scopo di chiarire taluni aspetti applicativi della normativa sulla pesatura dei container posta dalla regola VI/2 della convenzione Solas 74 – Safety of life at Sea, come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014. In particolare, alla luce dell’esperienza maturata, la nota detta dei chiarimenti sul c.d. Metodo 2 di pesatura dei container, come previsto nelle Linee guida allegate al decreto dirigenziale n. 367/2018 e in particolare sulla certificazione che lo shipper - soggetto indicato nella polizza di carico che deve verificare la massa lorda del container trasportato (Verified Gross Mass, VGM) - deve produrre per poter essere inserito nell’elenco di coloro che possono ricorrere a questa modalità di pesatura. In particolare, tra i chiarimenti offerti si evidenziano i seguenti: - la previsione del punto 4.1 delle Linee guida si intende rispettata quando la procedura in parola sia certificata da un organismo accreditato e la relativa certificazione contenga esplicito richiamo alla procedura di pesatura per la determinazione della VGM, Metodo 2 del contenitore; - l’obbligo di certificazione è ristretto alla sola procedura di pesatura e non all’intero processo produttivo; pertanto, la certificazione de-
gli shipper deve espressamente richiamare la procedura di pesatura per la determinazione della VGM secondo il Metodo 2 previsto dagli emendamenti al cap. VI, regola 2 dalla Convezione Solas 74 come emendata; gli shipper già iscritti hanno 6 mesi di tempo per adeguarsi, a partire dal 27 ottobre 2020; - al positivo completamento dell’iter istruttorio si procederà all’inserimento dello shipper nel più volte citato elenco tenuto dal Comando generale (consultabile sul sito web della Guardia Costiera al seguente link: https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/Enti%20riconosciuti.aspx, comunicando l’esito agli interessati per posta elettronica certificata; - allo scopo di chiarire ulteriormente i contenuti della documentazione che lo shipper deve al Comando generale delle Capitanerie di porto - per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal d.d. 367/2018, ai fini dell’inserimento nell’elenco degli shipper Metodo 2 - è stato predisposto il modello di comunicazione da inviare (all. 1 alla circolare); detto modello dovrà pervenire corredato dai seguenti allegati: a) copia del certificato rilasciato da un organismo accreditato, in seno al quale si evinca quanto previsto al punto 4 della circolare; b) visura camerale in corso di validità. - per quanto concerne le informazioni dello shipping document (punto 2.5 delle Linee guida), la circolare suggerisce l’utilizzo del fac simile riportato all’all. 2 alla medesima. La circolare in oggetto può essere rinvenuta sul sito web del Comando generale delle Capitanerie di porto (www.guardiacostiera.gov.it) o essere richiesta, al pari di tutti gli atti e documentazione citata, all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)