Pesatura container prima dell’imbarco adeguamento alle procedure di pesatura entro il 26 aprile 2021
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe (v., da ultimo, Apinforma n. 6/2018, pp. 38-39), per segnalare che il 27 ottobre 2020 il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha emanato la circolare n. 160/2020 allo scopo di chiarire taluni aspetti applicativi della normativa sulla pesatura dei container posta dalla regola VI/2 della convenzione Solas 74 – Safety of life at Sea, come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014. In particolare, alla luce dell’esperienza maturata, la nota detta dei chiarimenti sul c.d. Metodo 2 di pesatura dei container, come previsto nelle Linee guida allegate al decreto dirigenziale n. 367/2018 e in particolare sulla certificazione che lo shipper - soggetto indicato nella polizza di carico che deve verificare la massa lorda del container trasportato (Verified Gross Mass, VGM) - deve produrre per poter essere inserito nell’elenco di coloro che possono ricorrere a questa modalità di pesatura. In particolare, tra i chiarimenti offerti si evidenziano i seguenti: - la previsione del punto 4.1 delle Linee guida si intende rispettata quando la procedura in parola sia certificata da un organismo accreditato e la relativa certificazione contenga esplicito richiamo alla procedura di pesatura per la determinazione della VGM, Metodo 2 del contenitore; - l’obbligo di certificazione è ristretto alla sola procedura di pesatura e non all’intero processo produttivo; pertanto, la certificazione de-
gli shipper deve espressamente richiamare la procedura di pesatura per la determinazione della VGM secondo il Metodo 2 previsto dagli emendamenti al cap. VI, regola 2 dalla Convezione Solas 74 come emendata; gli shipper già iscritti hanno 6 mesi di tempo per adeguarsi, a partire dal 27 ottobre 2020; - al positivo completamento dell’iter istruttorio si procederà all’inserimento dello shipper nel più volte citato elenco tenuto dal Comando generale (consultabile sul sito web della Guardia Costiera al seguente link: https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/Enti%20riconosciuti.aspx, comunicando l’esito agli interessati per posta elettronica certificata; - allo scopo di chiarire ulteriormente i contenuti della documentazione che lo shipper deve al Comando generale delle Capitanerie di porto - per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal d.d. 367/2018, ai fini dell’inserimento nell’elenco degli shipper Metodo 2 - è stato predisposto il modello di comunicazione da inviare (all. 1 alla circolare); detto modello dovrà pervenire corredato dai seguenti allegati: a) copia del certificato rilasciato da un organismo accreditato, in seno al quale si evinca quanto previsto al punto 4 della circolare; b) visura camerale in corso di validità. - per quanto concerne le informazioni dello shipping document (punto 2.5 delle Linee guida), la circolare suggerisce l’utilizzo del fac simile riportato all’all. 2 alla medesima. La circolare in oggetto può essere rinvenuta sul sito web del Comando generale delle Capitanerie di porto (www.guardiacostiera.gov.it) o essere richiesta, al pari di tutti gli atti e documentazione citata, all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 73 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 2 - 31 gennaio 2021
(AdT)