Apinforma 2/2021

Page 73

Pesatura container prima dell’imbarco adeguamento alle procedure di pesatura entro il 26 aprile 2021

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe (v., da ultimo, Apinforma n. 6/2018, pp. 38-39), per segnalare che il 27 ottobre 2020 il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha emanato la circolare n. 160/2020 allo scopo di chiarire taluni aspetti applicativi della normativa sulla pesatura dei container posta dalla regola VI/2 della convenzione Solas 74 – Safety of life at Sea, come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014. In particolare, alla luce dell’esperienza maturata, la nota detta dei chiarimenti sul c.d. Metodo 2 di pesatura dei container, come previsto nelle Linee guida allegate al decreto dirigenziale n. 367/2018 e in particolare sulla certificazione che lo shipper - soggetto indicato nella polizza di carico che deve verificare la massa lorda del container trasportato (Verified Gross Mass, VGM) - deve produrre per poter essere inserito nell’elenco di coloro che possono ricorrere a questa modalità di pesatura. In particolare, tra i chiarimenti offerti si evidenziano i seguenti: - la previsione del punto 4.1 delle Linee guida si intende rispettata quando la procedura in parola sia certificata da un organismo accreditato e la relativa certificazione contenga esplicito richiamo alla procedura di pesatura per la determinazione della VGM, Metodo 2 del contenitore; - l’obbligo di certificazione è ristretto alla sola procedura di pesatura e non all’intero processo produttivo; pertanto, la certificazione de-

gli shipper deve espressamente richiamare la procedura di pesatura per la determinazione della VGM secondo il Metodo 2 previsto dagli emendamenti al cap. VI, regola 2 dalla Convezione Solas 74 come emendata; gli shipper già iscritti hanno 6 mesi di tempo per adeguarsi, a partire dal 27 ottobre 2020; - al positivo completamento dell’iter istruttorio si procederà all’inserimento dello shipper nel più volte citato elenco tenuto dal Comando generale (consultabile sul sito web della Guardia Costiera al seguente link: https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/Enti%20riconosciuti.aspx, comunicando l’esito agli interessati per posta elettronica certificata; - allo scopo di chiarire ulteriormente i contenuti della documentazione che lo shipper deve al Comando generale delle Capitanerie di porto - per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal d.d. 367/2018, ai fini dell’inserimento nell’elenco degli shipper Metodo 2 - è stato predisposto il modello di comunicazione da inviare (all. 1 alla circolare); detto modello dovrà pervenire corredato dai seguenti allegati: a) copia del certificato rilasciato da un organismo accreditato, in seno al quale si evinca quanto previsto al punto 4 della circolare; b) visura camerale in corso di validità. - per quanto concerne le informazioni dello shipping document (punto 2.5 delle Linee guida), la circolare suggerisce l’utilizzo del fac simile riportato all’all. 2 alla medesima. La circolare in oggetto può essere rinvenuta sul sito web del Comando generale delle Capitanerie di porto (www.guardiacostiera.gov.it) o essere richiesta, al pari di tutti gli atti e documentazione citata, all’ufficio trasporti dell’Associazione.

Pag. 73 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 2 - 31 gennaio 2021

(AdT)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.