notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 20 15 novembre 2018
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ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
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ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 20 15 novembre 2018
Sommario LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
Assise generale per le infrastrutture a Torino
6
Entro il 17 dicembre il saldo IMU
7
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2018
12
AUA: le nuove linee guida (3a parte)
14
SOA: rinnovo per la Pre System S.p.A.
17
ANAC: indicazione per acquisti sotto i mille Euro
20
Concessioni: atto di segnalazione dell’ANAC
21
Cause di esclusione nei contratti pubblici (2a parte)
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Scadenze aziendali mese di dicembre 2018
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Assise generale per le infrastrutture a Torino il 3 dicembre 2018, alle 15, presso le officine grandi riparazioni di corso castelfidardo 22 a torino Il prossimo 3 dicembre si svolgerà a Torino un’assise generale, intitolata “Infrastrutture internazionali per l’Italia”, promossa da Confapi unitamente a Confindustria, Confesercenti, CNA, Confartigianato, ConfaAgricoltura, CIA Agricoltura, ANCE, Confcommercio, Confcooperative e Legacoop, per fare massa critica e riuscire a orientare le politiche nazionali per la crescita e lo
sviluppo del Paese. Saranno presenti i Presidenti di tutte le 11 associazioni, i quali presenteranno un documento programmatico congiunto che conterrà proposte imprenditoriali che riguardano l’intero Paese, partendo dal tema caldo delle infrastrutture. Si tratta di un’iniziativa rivolta a far sentire dal vivo la voce delle imprese e che raccoglierà la platea generale degli imprenditori italiani. Il programma provvisorio prevede: - introduzione del Prof. Roberto Zucchetti - docente nel Master universitario in Economia e Management dell’Università Bocconi; - dibattito tra i Presidenti moderato da Sebastiano Barisoni - Giornalista e conduttore radiofonico; - interventi dei Presidenti sui temi dell’Assise.
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Entro il 17 dicembre il saldo IMU
I possessori di immobili o terreni o i titolari di un diritto reale sugli stessi, sono tenuti al versamento dell’IMU. Il versamento deve essere effettuato in due rate di cui la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, quest’ultima data quest’anno cade in un giorno festivo e conseguentemente slitta al 17 dicembre. Ricordiamo che la Finanziaria 2017 ha prorogato il blocco degli aumenti impositivi, con esclusione dei Comuni in dissesto finanziario e che, come ogni anno, sono stati pubblicati i coefficienti utilizzabili per calcolare il valore contabile degli immobili rientranti nella categoria catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese.
soggettività passiva si estende, pro-quota, a tutti i contitolari. In caso di decesso di un contribuente, gli eredi diventano soggetti passivi e devono quindi provvedere al pagamento dell’imposta per conto del defunto per il periodo fino alla data del decesso, e per conto proprio per il periodo successivo e in base alle quote di proprietà loro riconosciute. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario fin dalla data di stipula del contratto stesso. Per i fabbricati posseduti da imprese e classificabili nel gruppo catastale “D”, il locatario assume la soggettività passiva a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della consegna dell’immobile. Sono inoltre interessati al versamento del tributo i concessionari d’immobili insistenti su aree demaniali nonché i gestori d’immobili pubblici. Gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali sono esenti dall’imposta qualora utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose.
Saldo per il 2017
La base imponibile
aliquote differenziate in base alle delibere comunali Premessa
Entro il 17 dicembre 2018 si deve versate il saldo dell’imposta comunale sugli immobili, come ricordato, infatti il 16 cade di domenica. La prima rata, versata lo scorso mese di giugno, è stata calcolata in misura pari al 50% dell’imposta dovuta, utilizzando aliquote e detrazioni dell’anno precedente, mentre il saldo deve essere calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno in corso, al netto di quanto già versato a titolo di acconto. Il saldo deve considerare le aliquote per l’anno in corso deliberate dai comuni e pubblicate sul sito Internet del Ministero dell’economia entro il 28 ottobre di ogni anno.
I soggetti obbligati Sono tenuti al versamento dell’imposta i proprietari di immobili e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. È dovuta anche dai soggetti non residenti che possiedono immobili in Italia. Se più soggetti vantano sul medesimo immobile i diritti di cui sopra, la
Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale risultante in Catasto in vigore al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, aumentata del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a: - 160 per le categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusi gli A/10); - 160 per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7; - 140 per le categorie catastali da B/1 a B/8; - 140 per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per le categorie catastali A/10; - 80 per la categoria catastale D/5; - 65 per le categorie catastali da D/1 a D/10, escluso il D/5; - 55 per la categoria catastale C/1. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. Per quanto riguarda la definizione di area edificabile, si ricorda che è sufficiente aver adottato il piano regolatore generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
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Per i terreni agricoli, la base imponibile è determinata dal reddito dominicale che risulta iscritto al Catasto terreni al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, moltiplicato per 135. La determinazione dell’imposta deve considerare eventuali detrazioni o riduzioni previste a livello nazionale o dal Regolamento comunale e deve essere rapportata ai mesi e alla percentuale di possesso, computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Le aliquote Sono previste due aliquote da applicare alla base imponibile come sopra determinata, che sono: - 7,6 ‰ applicabile alla generalità dei casi; - 4 ‰ applicabile all’abitazione principale e relative pertinenze. I Comuni hanno la possibilità, con propria delibera, di fissare proprie riduzione o detrazione nonché di variare in aumento o in diminuzione rispettivamente di 0,3 o 0,2 punti percentuali le aliquote del 7,6 ‰ e del 4 ‰. L’imposta versata è di competenza dei Comuni ove sono ubicati gli immobili o i fondi, ad esclusione dei fabbricati a destinazione produttiva rientranti nella categoria catastale D, per i quali l’imposta è versata allo Stato con l’aliquota del 7,6 ‰. Anche su questi immobili tuttavia, i Comuni hanno la possibilità di aumentare l’aliquota, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali, prevedendo che tale maggiorazione sia a favore delle proprie casse.
Gli imbullonati Per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare censibili nei gruppi D ed E, la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che deve considerare anche gli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità. Dallo scorso anno da tale stima vanno esclusi i macchinari, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A questo proposito si deve rideterminare la rendita catastale tramite la procedura DOCFA.
L’esonero sulla prima casa L’abitazione principale è esonerata dal pagamento dell’imposta, intendendo quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui lo stesso e i suoi familiari dimorano abitualmente. Rientrano nell’esonero anche le pertinenze dell’abitazione principale come box, garage e cantine, rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ogni categoria
durevolmente destinata al servizio dell’abitazione. Sono, infatti, un “unicum” con l’immobile di riferimento qualora esista un collegamento funzionale con l’abitazione principale e vi sia la volontà di adibirla al servizio dell’immobile di riferimento. L’esenzione non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli). Per tali immobili pertanto l’IMU è dovuta, secondo le regole ordinarie, beneficiano comunque della detrazione di 200 euro. Ricordiamo che gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado, figli o genitori, beneficiano di una riduzione della base imponibile IMU del 50%. In questi casi è richiesto che il comodante non possieda altri immobili abitativi, esclusa l’abitazione principale, che il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle entrate e sia presentata la dichiarazione IMU. Ai Comuni non è più riconosciuta la possibilità di considerare questi casi esonerati dall’imposizione assimilandoli alla prima casa. Risultano esonerate anche le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o ancora la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Immobili della categoria “D” privi di rendita Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D, privi di rendita e posseduti da imprese, la base imponibile è definita sulla base del costo storico indicato in bilancio, al lordo degli ammortamenti e delle spese incrementali, moltiplicati per specifici coefficienti riferiti ad ogni annualità fissati dal D.M. 19 aprile 2018. Questa modalità di determinazione della base imponibile si applica fino alla fine dell’anno nel corso del quale viene attribuita o notificata la rendita catastale o viene annotata negli atti catastali la rendita proposta con la procedura DOCFA.
Fabbricati esenti Sono esenti d’imposta per espressa previsione normativa e per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni i seguenti fabbricati: - classificabili nel gruppo catastale E come ad esempio stazioni, ponti o fari; - con destinazione ad usi culturali come ad esempio musei, biblioteche, archivi o altri aperti al pubblico; - con destinazione all’esercizio del culto e del-
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la cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana; - rurali strumentali; - destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. immobili merce) in questi casi è richiesta la presentazione della dichiarazione IMU; - ubicati in zone colpite da calamità naturali. Per i fabbricati permanentemente inabitabili o inagibili, se tale circostanza risulta al Catasto, vale a dire che sono registrate come F2, non sono soggetti all’imposta. Tuttavia l’area di sedime, se edificabile, deve scontare il tributo.
Immobili locati a canone concordato Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/98, in base all’art. 13 comma 6-bis del D.L. 201/2011 è riconosciuta una riduzione dell’imposta del 25%. In pratica per questa tipologia di immobili l’imposta, calcolata in base alle aliquote previste dal Comune, deve essere versata nella misura del 75%.
Termini di versamento Come ricordato il termine di versamento del saldo, è fissato al prossimo 17 dicembre 2018, e deve essere eseguito utilizzando alternativamente i bollettini postali o il modello F24 indicando gli importi arrotondati all’unità di euro. Il versamento effettuato tramite il modello F24 consente la compensazione del debito d’imposta con eventuali crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Il versamento minimo pari a 12 euro, deve essere inteso come imposta complessiva da versare, ma a questo proposito si deve ricordare che i singoli Comuni hanno la facoltà di deliberare anche importi minimi inferiori. Per i contribuenti che presentano il modello 730 e vogliono compensare l’IMU, è necessario aver compilato il quadro “I” posto in fondo al modello 730. In questi casi si deve comunque compilare il modello F24 e presentarlo in banca o in posta. Non sarà quindi il Caf a fare il versamento ma sarà lo stesso contribuente a doversi attivare per fare il pagamento dell’IMU. Limitatamente ai contribuenti titolari di partita Iva, in caso di utilizzo del modello F24, il pagamento deve essere fatto esclusivamente in via telematica. Per i pagamenti tramite modello F24 i codici tributo da utilizzare sono: - 3912 per l’abitazione principale; - 3914 per i terreni agricoli;
- 3916 per le aree fabbricabili; - 3918 per gli altri fabbricati; - 3925 immobili categoria D quota di competenza dello Stato; - 3930 immobili categoria D eventuale quota di competenza del Comune. Nel modello deve essere riportato nello spazio codice ente/codice comune il codice catastale del Comune dove sono ubicati gli immobili e, nell’apposito spazio, si deve indicare l’anno di riferimento. Alla presenza d’immobili ubicati in Comuni diversi, con il modello F24 è possibile fare un versamento unico per i diversi immobili. È previsto che per le dichiarazioni congiunte, i coniugi devono operare la scelta della compensazione ognuno nel proprio modello. I crediti di un coniuge, infatti, non possono essere usati per versare l’IMU dell’altro coniuge.
La dichiarazione Nelle ipotesi in cui si verifichi una variazione catastale oggettiva o soggettiva, relativa ai dati di classamento e rendita o all’intestazione catastale, si rende necessaria la presentazione della dichiarazione. In generale la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni e produce effetti anche per le annualità successive. La dichiarazione va presentata nell’apposito modello approvato dal Comune, ma è consentito prevedere sia termini che modalità di presentazione differenziate come la posta elettronica, la PEC, la raccomandata, Entratel o Fisconline. L’obbligo di dichiarazione dipende dalle scelte fatte dal Comune, è quindi necessario verificare presso il corrispondente ufficio tributi le ipotesi in cui si rende necessaria la sua presentazione. I casi più ricorrenti possono riguardare: - riduzioni d’imposta come ad esempio i fabbricati inagibili, fabbricati d’interesse storico la conduzione diretta dei fondi da parte di agricoltori professionali; - variazioni soggettive e oggettive come ad esempio l’individuazione della pertinenza legata all’abitazione principale, il riscatto del leasing, la concessione amministrativa su aree demaniali, la trasformazione in area edificabile a seguito di demolizione del fabbricato, l’assegnazione al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria, perdita o acquisto durante l’anno dell’esenzione IMU, l’intervenuta riunione di usufrutto non dichiarato in catasto o l’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale come nella multiproprietà.
Pag. 10 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2018
Acquisto e cessione nel corso del 2018 Nel caso di acquisti o vendite intervenute nel corso dell’anno, l’imposta deve essere ragguagliata ai mesi di effettivo possesso, considerando il mese intero nel caso in cui il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni. Nel caso in cui il contribuente al 30 giugno 2018 non detenesse più l’immobile perché alienato e il possesso nel primo semestre 2018 fosse stato inferiore ai sei mesi, il versamento dell’acconto andava fatto tenendo conto delle mensilità effettive di possesso del 2018, calcolato sulla base delle detrazioni e dell’aliquota del 2017. In questo caso il 18 dicembre 2017 si dovrà versare il conguaglio in base alle aliquote e alle detrazioni previste per l’anno in corso.
Ravvedimento operoso Nei casi in cui siano commesse irregolarità od omissioni relative al tributo, è possibile rimediare utilizzando il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Si sottolinea che secondo la dottrina maggioritaria, gran parte delle innovazioni apportate all’istituto negli ultimi due anni rilevano solo ai fini dei tributi erariali. Conseguentemente per i tributi comunali il termine
dei quattro anni non dovrebbe rendersi applicabile, limitando il termine per la regolarizzazione alla scadenza della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Questa tesi ha come conseguenza l’impossibilità di regolarizzare gli omessi versamenti riferiti al 2017 essendo già scaduto il termine della relativa dichiarazione. In questi casi si dovrà barrare l’apposita casella “Ravv” del modello F24 ricordando che nelle caselle relative agli immobili cui corrisponde il pagamento, si deve indicare l’importo della sola imposta. La somma complessiva da versare comprensiva oltre che del tributo, delle sanzioni e degli interessi, andrà indicata nel totale da versare. Con il ravvedimento operoso le sanzioni ridotte vanno versate come di seguito indicato: - 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno successivo alla scadenza; - 1,5% dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza; - 1,67% dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza; - 3,75% dal 91° giorno successivo alla scadenza e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione. Oltre alla sanzione ridotta si dovranno versare anche gli interessi legali nella misura dello 0,3%.
Pag. 11 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2018
(PZ)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2018 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
101,5
0,395648
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
101,5
0,546736
MARZO
15.03
14.04
0,375
101,7
0,820104
APRILE
15.04
14.05
0,500
101,7
0,945104
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,0
1,292656
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
102,2
1,566024
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
102,5
1,913576
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
102,9
2,335312
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
102,4
2,089392
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
102,4
2,214392
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 12 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2018
Nordest Servizi: l’importanza della continuità operativa Che cosa è la Business Continuity e perché è fondamentale averne una Sono 500 miliardi di dollari nel mondo e 10 miliardi di euro in Italia le perdite derivanti dai crimini informatici nel 2017, secondo il Rapporto Clusit 2018. Questi dati evidenziano la vulnerabilità informatica delle aziende e collocano il cybercrime come principale causa di discontinuità operativa, seguita solo dall’obsolescenza dei sistemi. La Business Continuity - o Continuità Operativa - è la strategia che ogni organizzazione dovrebbe avere per assicurare la “sopravvivenza” di tutte le funzioni essenziali dell’impresa e il ripristino repentino delle normali attività, in caso di attacco informatico o altro tipo di disastro. Alcune differenze
Allora voglio la Business Continuity!
“È d’obbligo fare chiarezza sui termini e specificare la differenza tra Business Continuity e Disaster Recovery, spesso confusi” – spiega Massimo Bosello, amministratore delegato di Nordest Servizi. “Per Disaster Recovery si intende l’insieme di soluzioni volto a salvaguardare e a ripristinare la conoscenza dell’azienda fino al momento immediatamente prima il verificarsi di un evento critico: si applica quindi a dati e sistemi necessari a riavviare i servizi in caso di disastro. Mentre il DR aiuta a salvare e ripristinare, con un piano di Business Continuity abbiamo la garanzia che, durante il verificarsi del disastro, i sistemi continuino ad essere attivi e funzionanti, senza interruzioni.”
“Questa è la costante e sensata affermazione di ogni imprenditore che incontriamo e che riconosce il momento di un mercato che non ti perdona disservizi e che ti premia nell’essere affidabile” - commenta Massimo Bosello. Perché prevenire è meglio che curare Data la complessità della materia è bene rivolgersi a degli esperti IT in modo preventivo. “Prima del piano di Business Continuity è necessaria una Business Impact Analysis (BIA) - spiega Nicola Bosello, amministratore delegato Nordest Servizi - ovvero la mappatura dei processi più critici e l’analisi dell’impatto che un loro blocco potrebbe provocare sul business. Le varie attività vengono suddivise in ordine di importanza e a ciascuna si attribuisce un grado di protezione commisurato alla rilevanza di business. Si identificano la tempistica di ripristino e le risorse necessarie perché il servizio possa essere ricostituito e continuare a livelli accettabili”. La logica della soluzioni
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“Le soluzioni proposte per la Business Continuity sono molteplici: da quelle on premise - spiega Massimo Bosello che permettono di utilizzare sistemi installati e gestiti presso la propria azienda; a quelle off premise, che si convertono in un servizio (a canone) erogato da un datacenter esterno; a soluzioni nel cloud pubblico, dove tale servizio è erogato da uno o più provider internazionali; infine, in forme cloud ibride. Il trend del cloud riconosce inoltre una specie di contro tendenza che si sta facendo strada negli ultimi anni, l’edge computing, ossia la decentralizzazione di una parte dei servizi gestiti in cloud, quelli legati ad elaborazioni più “sensibili”, all’interno di risorse locali dedicate, tipiche dell’IOT e dell’automazione manifatturiera”. In uno scenario così variegato, Nordest Servizi può essere un partner funzionale e strategico nell’implementare un piano efficace di Business Continuty. La società di IT aiuta i clienti a scegliere con consapevolezza e, in stretta collaborazione con il vendor Nutanix, “propone una soluzione su misura, che porta molti vantaggi del cloud pur in un modello interno all’azienda” – conclude Nicola Bosello.
AUA: le nuove linee guida (3a parte) a seguito della soppressione delle province tutte le competenze in materia di ambiente sono state trasferite alla regione L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 che ricomprende tutti i titoli abilitativi in campo ambientale. Il 4 ottobre 2018 a Villa Manin di Passariano sono state presentate dagli uffici competenti della nostra Regione le linee Guida AUA 2018. A seguito della soppressione delle Province tutte le competenze in materia di ambiente che le norme nazionali e regionali assegnavano alle Province del Friuli Venezia Giulia, sono state trasferite, dal 1° gennaio 2017, all’Amministrazione regionale. Presso ogni capoluogo di provincia, allo stesso indirizzo e con i precedenti numeri di telefono, sono stati mantenuti gli uffici periferici, che però ora fanno capo alla Direzione centrale ambiente ed energia della Regione, che assume la titolarità di tutti i procedimenti amministrativi pendenti. Gli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) indirizzano le istanze telematiche di autorizzazione unica ambientale alle seguenti caselle di posta elettronica certificata: - aua.go@certregione.fvg.it - aua.ts@certregione.fvg.it - aua.pn@certregione.fvg.it - aua.ud@certregione.fvg.it in cui la sigla della provincia indica la competenza territoriale. L’autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 che ricomprende tutti i titoli abilitativi in campo ambientale di cui un’impresa ha bisogno per iniziare o e/o proseguire la sua attività.
I titoli abilitativi
assorbiti dall’AUA sono: A) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; B) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; C) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; D) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; E) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; F) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; G) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con delibera 1350 dd. 19 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida operative sul procedimento di AUA. Il documento contiene indicazioni operative in merito ai procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) disciplinati dal DPR 13 marzo 2013, n. 59, rivolte a tutti i soggetti che intervengono a diverso titolo nel procedimento, ai fini della corretta gestione delle domande/comunicazioni AUA. I criteri operativi a cui il documento fa riferimento sono riassunti in modo schematico nei due allegati alle presenti Linee guida. In questa terza e ultima parte approfondiamo le linee guida 2018, in particolare il procedimento unico per il rilascio dell’AUA e di altri titoli facenti capo al SUAP e la gestione dei procedimenti successivi al rilascio dell’AUA.
Procedimento unico per il rilascio dell’AUA e di altri titoli
Pag. 14 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 20 - 15 novembre 2018
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facenti capo al SUAP Nel caso in cui oltre all’AUA la domanda contenga anche altri titoli abilitativi, quali ad esempio quelli edilizi, l’Autorità procedente, responsabile della gestione della CdS, è il SUAP. In questo caso l’AUA costituisce uno degli endoprocedimenti che compongono il procedimento unico disciplinato dall’art. 7 del DPR 160/2010, e confluisce nella determinazione motivata di conclusione positiva della CdS di cui all’art. 14-bis, comma 5, L. 241/1990. Il SUAP quindi, conclusa la verifica di completezza formale della domanda (cfr. punto 1.1 del CAP. II - Procedimento per il rilascio della sola AUA) ed eventualmente espletata la fase della sua regolarizzazione (cfr. punto 1.2 del medesimo capitolo), comunica l’avvio del procedimento unico ed indice la CdS entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda completa e corretta sotto il profilo formale. La CdS decisoria si svolge in forma semplificata ed in modalità asincrona secondo l’art.14-bis L. 241/1990, salvo il caso in cui il SUAP, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, proceda direttamente in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art.14-ter L. 241/90 convocando la riunione in una data fissata ai sensi dell’art.14-bis, comma 7, L.241/1990. Con l’avvio del procedimento il SUAP trasmette: 1) l’indizione della CdS all’Autorità Competente AUA, nonché alle Amministrazioni competenti per gli altri titoli abilitativi diversi dall’AUA compresi nel procedimento unico; 2) l’istanza/documentazione ai destinatari di cui al punto precedente ed anche ai Soggetti Competenti ed agli altri Enti coinvolti nel procedimento di AUA (cfr. allegata Tabella Enti, colonna “Enti a cui il SUAP trasmette l’istanza/ documentazione”). L’indizione della CdS deve stabilire termini per il procedimento unico tali da garantire all’Autorità Competente di adottare l’AUA avendo a disposizione i tempi inderogabili di 90/120 gg. (art. 14-bis, comma 2, lett. c, in c.d. con l’art. 4, commi 4 e 5, DPR 59/2013). Per quanto concerne l’AUA, il SUAP si rapporta esclusivamente con l’Autorità Competente; questa promuove il coordinamento dei Soggetti Competenti in materia ambientale, adotta l’AUA e la trasmette al SUAP che la fa confluire nel provvedimento unico di sua competenza. L’efficacia dell’AUA e la sua durata decorrono dalla data espressamente indicata nella riga “Validità” Tabella procedura AUA. Il provvedimento unico viene trasmesso dal SUAP per conoscenza a tutte le Amministrazioni competenti, all’Autorità Competente, nonché a tutti i Soggetti Competenti ed agli altri Enti coinvolti nel procedimento.
Gestione dei procedimenti successivi al rilascio dell’AUA Interruzione dell’attività In caso di interruzione dell’attività oggetto di AUA, comunicata dal Gestore o constatata d’ufficio, l’Autorità Competente avvia un procedimento volto a modificare l’efficacia dell’AUA. Ad avvenuta esecuzione o in assenza di prescrizioni particolari indicate dai Soggetti Competenti (riga “Enti che si esprimono” Tabella procedura AUA), al termine del procedimento (riga “durata del procedimento” Tabella procedura AUA), l’Autorità Competente adotta un provvedimento di “cessazione o sospensione dell’efficacia” dell’AUA e trasmette il relativo decreto al Gestore, ai Soggetti Competenti e, per conoscenza, al SUAP (riga “Modalità di rilascio” Tabella procedura AUA). Adempimenti alle prescrizioni Il Gestore trasmette tutta la documentazione prescritta nell’AUA o comunque ad essa connessa, direttamente a: - nel caso di titoli abilitativi di competenza regionale (emissioni in atmosfera, scarichi industriali fuori fognatura, rifiuti, fanghi di depurazione in agricoltura, utilizzazione agronomica di cui all’art. 112 D.Lgs. 152/2006) all’Autorità Competente, che la archivia in un unico fascicolo predisposto per ciascuna attività autorizzata, e ne porta a conoscenza il Soggetto competente per lo specifico titolo autorizzativo interessato; - per gli altri titoli autorizzativi sostituiti dall’AUA al Soggetto competente (Comune, Gestore del S.I.I.). I Soggetti Competenti intraprendono in autonomia tutte le iniziative connesse alle rispettive autorizzazioni settoriali (a seguito della ricezione della documentazione di cui sopra, oppure in sua assenza) gestendo i procedimenti di diffida, sospensione o revoca, ovvero di asseverazione ex art. 318bis D.lgs. 152/2006, o ancora di segnalazione in Procura di un’ipotesi di reato, e così via. Dell’esito di dette procedure viene informata p.c. l’Autorità Competente che interviene modificando il provvedimento di AUA qualora: - dalla valutazione dei Soggetti Competenti emerga la necessità di aggiornare uno o più allegati dell’Autorizzazione (ad es.: concessione di una proroga rispetto a tempistica prescritta in AUA o modifica di altri aspetti prescrittivi); - a seguito di sospensione o revoca dell’autorizzazione settoriale per cui si ponga il problema del mantenimento in essere dell’intera AUA. (fine)
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(CS)
SOA: rinnovo per la Pre System S.p.A. azienda LEADER che opera nell’ambito dell’edilizia industrializzata La Pre System S.p.A., rappresentata dai signori Giuliani rag. Tiziano, Parussini p.i. Adriano, e Zuliani arch. Ermacora Paolo, con sede in Sedegliano (UD) zona industriale Pannellia sulla S.S. n. 463 ha provveduto al rinnovo quinquennale dell’attestazione, mantenendo le iscrizioni per le categorie: OG1 e OS13 entrambe per 10.329.000 Euro e per la categoria OG3 per 1.033.000 Euro. Nello specifico le categorie di cui sopra prevedono: - OG1 realizzazione di edifici civili e industriali, le opere di manutenzione e ristrutturazione, la realizzazione delle opere connesse e complementari e di finitura fino ad un importo massimo di 12.394.800 Euro; - OS13 produzione in stabilimento e montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale e precompresso per la realizzazione di edifici civili e industriali fino ad un importo massimo di 12.394.966 Euro; - OG3 costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma” “ferro” e “aerea” nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. Pre System S.p.A. è azienda che opera nell’ambito dell’edilizia industrializzata, proponendosi anche per soluzioni chiavi in mano gestite con propria struttura operativa. L’azienda oltre al possesso dell’attestazione SOA è certificata UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 rilasciata da SGS ITALIA. È certificata CE per tutta la gamma dei suoi prodotti strutturali e di pannelli di tamponamento. Questi ultimi, nel caso della tipologia a taglio termico, sono certificati secondo il D.M. dell’Industria e Artigianato del 2 aprile 1998. L’organizzazione e l’esperienza aziendale, anche Pag. 17 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2018
nel settore edile tradizionale, consente di associare le tecnologie relative ai manufatti prefabbricati in cemento armato precompresso alle tecnologie tradizionali dell’edilizia. Pre System si propone quindi come interlocutore unico per la realizzazione di edifici prefabbricati in c.a. ed opere infrastrutturali provvedendo alla progettazione e realizzazione dei manufatti prefabbricati nonché al trasporto ed al montaggio eseguito nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza. Il fatturato annuo medio aziendale ammonta a circa 20.000.000,00 di Euro. L’azienda ha al suo interno un ufficio tecnico di progettazione composto da un ingegnere strutturista e da cinque disegnatori, in grado quindi di realizzare tutti i disegni tecnici necessari all’esecuzione delle opere sia prefabbricate sia realizzate in opera. Per quanto riguarda lo stabilimento di produzione è situato in adiacenza alla sede dell’azienda, su un’area di circa 60.000 mq. di cui coperti circa 15.000,00 mq. Le tipologie strutturali prodotte sono varie, utilizzando sia la tecnologia del calcestruzzo ad armatura precompressa sia con armatura in acciaio lento. Il volume prodotto annualmente si attesta intorno ai 30.000 mc di calcestruzzo interamente prodotto da impianto di betonaggio presente all’interno dello stabilimento di produzione. L’azienda è particolarmente attenta allo sviluppo tecnologico del settore investendo in continuità in nuove attrezzature. Le tipologie prodotte dedicate alle opere infrastrutturali si possono riassumere in: - muri di sostegno prefabbricati: rivestimenti in pannelli prefabbricati con finitura varie (in matrice, in pietra, blocchi di laterizio ecc.); - impalcati da ponte: impalcati di intradosso piano a travi accostate, impalcati a travi distanziate; Le tipologie prodotte dedicate opere di edilizia civile ed industriale si possono riassumere in: - Sistema WING composto da travi principali, coppelle in cls curve e rette, travi con varie sezioni e dimensioni, pilastri. Il sistema prende nome dalla sezione della trave principale, avente sagoma ad ala, tale trave ha larghezza
pari a ml. 2,50 e lunghezze fino a 32.00 ml. È possibile realizzare la copertura sia con coppelle di chiusura in calcestruzzo sia con coppelle leggere realizzate in lamiera di acciaio o alluminio. Nel primo caso il manto di impermeabilizzazione può essere realizzato con guaine bituminose sul 100% della superficie di copertura naturalmente con idonei isolamenti termici oppure con manto in guaine impermeabilizzanti per il canale della trave principale e lastre in metallo sovrastanti le coppelle in cls. Naturalmente i vari sistemi adottano idonei pacchetti di isolamento termico. Il sistema consente inoltre varie tipologie di illuminazione/aereazione, dallo shed al lucernario zenitale. - Sistema copertura a doppia pendenza composto da tegoli TT di copertura, capriate doppia pendenza, pilastri, pannelli di tamponamento in cls. In questo caso il manto di copertura viene realizzato con lastre metalliche sovrastanti i tegoli TT di copertura o con lastre in fibrocemento senza amianto. Anche in questo sistema si adottano idonei pacchetti di isola-
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mento e diverse tipologie di illuminazione/ aereazione. - Sistema copertura piana composta da tegoli TT, travi principali, pilastri, pannelli di tamponamento in cls. Il sistema di impermeabilizzazione prevede la realizzazione di manti di copertura composti da diversi strati di guaine bituminose. L’illuminazione dalla copertura viene garantita mediante l’utilizzo di varie tipologie di lucernari. I pannelli di tamponamento possono essere scelti tra una ampia gamma di tipologie a taglio termico integrale composta da pannelli con finitura in calcestruzzo liscio fondo cassero sia in cemento grigio sia in cemento bianco, con finiture esterne in graniglie di marmo di vari colori o con ghiaino lavato di fiume o con finiture in matrice. L’Azienda opera in tutto il Nord Italia oltre che in Austria, Slovenia e Croazia Tra i lavori più significativi segnaliamo: il nuovo Stadio Friuli, i Centri Commerciali Terminal Nord, Bennet Pradamano e Città Fiera. (CS)
ANAC: indicazione per acquisti sotto i mille Euro permane la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche Con comunicato del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone del 30 ottobre 2018 sono state date indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro. Su questo argomento sono giunte all’Autorità richieste di chiarimento in merito all’applicabilità,
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in particolare, dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici che dispone le procedure di acquisti di importo inferiore a 1.000 euro. In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione sopra citata, sia consentito, per gli affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici. (CS)
Concessioni: atto di segnalazione dell’ANAC l’anac HA riscontrato E SEGNALATO A GOVERNO E PARLAMENTO la presenza di fenomeni particolarmente gravi L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato un Atto di segnalazione a Governo e Parlamento in tema di affidamenti dei concessionari e adempimenti dei concessionari autostradali. All’esito di una ampia attività di vigilanza, l’Anac
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ha infatti riscontrato la presenza di fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di distorta applicazione della normativa di settore, inclusi alcuni fenomeni sintomatici di singolari criticità e anomalie. Con l’Atto trasmesso a Governo e Parlamento l’Anac segnala la necessità di un intervento per affidare, tramite procedure ad evidenza pubblica, le concessioni scadute; sollecita più puntuali verifiche da parte dei concedenti nei confronti degli adempimenti dei concessionari, allo stato carenti; invita i concedenti a rivisitare le concessioni in essere, anche esercitando le prerogative di monitoraggio previste dalla normativa. (CS)
Cause di esclusione nei contratti pubblici (2a parte) la stazione appaltante deve valutare i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti Autorità Nazionale Anticorruzione con le linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Queste linee guida sono state approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
Premessa L’art. 80, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede che l’ANAC, con proprie linee guida, possa precisare i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di esclusione in esame e individuare quali carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini della medesima disposizione. Sulla base di tale previsione, l’Autorità ha predisposto le linee guida recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Al fine di pervenire all’individuazione dei mezzi di prova adeguati, l’Autorità intende fornire indicazioni operative e chiarimenti in merito alle fattispecie esemplificative indicate in via generica dal Codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni di competenza. Ciò nell’ottica di assicurare l’adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire certezza agli operatori economici. Il verificarsi delle fattispecie esemplificative indiPag. 22 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2018
viduate nelle presenti Linee guida non dà luogo all’esclusione automatica del concorrente, ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell’esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni fornite nel presente documento. Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle Linee guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi. In questa seconda e ultima parte affrontiamo la questione relativa all’ambito soggettivo, ai mezzi di prova adeguati, alla rilevanza temporale, ai criteri di valutazione degli illeciti professionali e le misure di self-cleaning.
Ambito soggettivo I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice. Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante deve verificare l’assenza della causa ostativa prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice in capo: - all’operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica; - ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche; - al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 6, del Codice.
I mezzi di prova adeguati Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all’Autorità, ai fini dell’iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 213, comma 10, del codice: a. i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice;
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b. i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto non contestati in giudizio o confermati con sentenza esecutiva all’esito di un giudizio e i provvedimenti di escussione delle garanzie; c. i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto; d. i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale e gli altri provvedimenti idonei a incidere sull’integrità e l’affidabilità dei concorrenti, di cui siano venute a conoscenza, che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati. L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del codice. La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del codice: a) la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del codice; b) la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza. La verifica della sussistenza dei carichi pendenti è effettuata dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti Pag. 24 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2018
provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso. La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche in ordine all’accertamento della veridicità dei fatti. Le verifiche riguardanti gli operatori economici di uno Stato membro sono effettuate mediante accesso alle banche dati o richiesta dei certificati equivalenti, contemplati dal sistema e-certis. Gli operatori non appartenenti a Stati membri devono produrre, su richiesta della stazione appaltante, la certificazione corrispondente o, in assenza, una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti. Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Autorità, ai fini dell’iscrizione nel Casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull’integrità e l’affidabilità dei concorrenti. L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del Codice. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.
Rilevanza temporale La durata dell’interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all’accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell’art. 80 del codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell’interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto individuata ai sensi delle presenti linee guida, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna. Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso o del bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell’avviso o del bando e l’aggiudicazione.
I criteri di valutazione
dei gravi illeciti professionali L’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato. 6.2 La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell’esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che: 1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità; 2. l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; 3. l’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata. Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato. La valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto. Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati ai precedenti. Gli organismi di attestazione, ai fini delle valutazioni di competenza ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a) del codice, accertano, mediante consultazione del casellario informatico, la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all’impresa e valutano l’idoneità delle condotte ad incidere sull’integrità e/o sulla moralità della stessa in relazione alla qualificazione richiesta. Valutano, altresì, l’idoneità delle misure di self - cleaning eventualmente adottate dall’impresa a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione di affidamenti nelle categorie e classifiche di quali-
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ficazione richieste, nonostante l’esistenza di una pertinente causa ostativa.
Le misure di self-cleaning Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l’operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. L’adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Nel DGUE o nel contratto di attestazione l’operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate. Possono essere considerati idonei a evitare l’esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall’illecito: 1. l’adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative; 2. l’adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale; 3. la rinnovazione degli organi societari; 4. l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l’affidamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento; 5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell’esclusivo interesse dell’agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure di self-cleaning sono effettuate in contraddittorio con l’operatore economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata. La stazione appaltante valuta con massimo rigore le misure di self-cleaning adottate nell’ipotesi di violazione del principio di leale collaborazione con l’Amministrazione. (fine) (CS)
Revisioni. Apposizione del dato chilometrico “semplificazioni” ministeriali
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) con circolare prot. 28543 del 16 novembre 2018 ha introdotto alcune “semplificazioni” alle istruzioni diramate con la circolare U 0026868 del 30 ottobre 2018 in materia di revisioni, legate all’applicazione del decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale 18 maggio 2018, n. 211 (v. circolare associativa prot. n. 296/AdT del 12 novembre 2018). Con la circolare del 30 ottobre 2018 il Ministero aveva fornito delle indicazioni operative, fra cui l’introduzione, a partire dal 19 novembre 2018, della controfirma del chilometraggio rilevato dall’ispettore abilitato attraverso la lettura del contachilometri, da parte del proprietario del veicolo o da persona da questi delegata. Ora - anche a seguito delle critiche avanzate dalle Associazioni di categoria, fra cui la scrivente, per questo ennesimo aggravio burocratico a carico dell’utenza -, con la circolare del 16 novembre 2018 il Ministero ha ricordato che la novità è stata introdotta allo scopo “di tutelare l’operato degli
ispettori e di responsabilizzare l’utenza sulle nuove disposizioni [sic]”, e ha precisato che, al fine di semplificare l’adempimento, in sostituzione del proprietario del veicolo gli ispettori potranno accettare la firma anche di una serie di altri soggetti e, precisamente: - gli abilitati alla prenotazione delle operazioni di revisione presso i concessionari ai sensi dell’art. 80, co.8 del codice della strada, individuati dalla circolare ministeriale n. A15/2000/ MOT, prot. 261/MN del 21 aprile 2000; - l’utilizzatore in caso di leasing o noleggio a lungo termine; - un familiare che autodichiari tale rapporto; - l’autista in caso di imprese di trasporto o flotte aziendali con autodichiarazione del rapporto di lavoro. In quest’ultima fattispecie l’autista dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il modello ministeriale allegato, attestante il rapporto di lavoro e la titolarità a controfirmare il dato numerico riportato sul contachilometri del veicolo revisionato. Per i centri di revisione privati - spiega il Ministero - viene fatta salva la possibilità di adottare procedure interne differenti dalle predette indicazioni, ferma restando la gestione in autonomia di eventuali contestazioni. Per ogni altra informazione o chiarimento gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali mese di dicembre 2018 il calendario delle scadenze per il mese di dicembre 2018 Sabato 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di novembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Domenica 16 (posticipa a lunedì 17) IMU - SALDO SECONDA RATA 2018 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2018. TASI - SALDO SECONDA RATA 2018 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2018. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di novembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e inte-
ressi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare le ultime rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addi-
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zionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2017. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare l’ultima rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2018. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. TFR - Scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva applicata sulla rivalutazione del T.F.R. con codice F24 1712. Si ricorda che l’aliquota dell’imposta ammonta al 17%. Il saldo è previsto entro il 16 febbraio 2019.
Martedì 25 (posticipa a giovedì 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di novembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.
La presentazione deve essere fatta in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Si possono utilizzare alternativamente il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.
Domenica 30 (posticipa a lunedì 31) UNICO 2017 RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare la mancata presentazione del modello Unico 2017 utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2018 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 novembre 2018. RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio ai propri committenti, da parte degli agenti e dei rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per usufruire nel 2019 dell’applicazione della ritenuta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle provvigioni. La dichiarazione deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o telematicamente solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regime rispetto alla prima comunicazione o a quella dell’anno precedente.
lunedì 31 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.
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