notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 20 15 novembre 2019
IN PRIMO PIANO CREDITO D’IMPOSTA PER INNOVAZIONE E AGGREGAZIONI AZIENDALI
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
METLAB. Laboratorio Accreditato di Taratura Centro LAT n°280. METLAB è specializzata nella taratura e gestione delle apparecchiature per la misura della temperatura. La conoscenza della grandezza “temperatura” riveste un ruolo di primaria importanza in molti settori siano essi quelli associati alla ricerca nel campo della fisica che quelli che includono processi di trasformazioni chimiche e biochimiche fino ad arrivare a quelli che riguardano applicazioni ingegneristiche. Per la grandezza di temperatura, il Laboratorio METLAB è stato accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico di Accreditamento in Italia, il quale ha riconosciuto la competenza del Laboratorio stesso e la conformità ai requisiti definiti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il riconoscimento di Laboratorio LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) rientra negli Accordi di Mutuo Riconoscimento ILAC/MRA e quindi ha valenza internazionale. METLAB è in grado di eseguire tarature accreditate di: > Termometri a resistenza > Termocoppie a metallo nobile > Termocoppie a metallo comune > Indicatori di temperatura con termometri a resistenza > Indicatori di temperatura con termometri a termocoppia
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LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 20 15 novembre 2019
Sommario Codice della crisi d’impresa
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Entro il 16 dicembre il saldo IMU
10
Credito d’imposta per innovazione e aggregazioni aziendali
15
Tassato il rimborso del parcheggio
18
Carburante per autotrazione
20
Quotazioni di energia elettrica e gas
21
Pubblicato in G.U. il nuovo codice di prevenzione incendi
22
ITL Udine, esami di conduttori di generatori di vapore
23
SOA: rinnovo per l’impresa Valerio Sabinot
24
Modalità soglia di anomalia (2a parte)
26
L’Autorità aderisce alla piattaforma pagoPA
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Infostar
20 anni di informatica, tecnologie digitali, innovazione e servizi ICT per le imprese
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Luca Noacco COO
1999 2019
Cristian Feregotto CEO
Nel 1999 nasce Infostar S.r.l., azienda informatica friulana che ha attraversato vent’anni di storia, evoluzioni, trasformazioni delle tecnologie e del mercato. Oggi, con la sua esperienza, si propone alle aziende come partner per agevolare il loro processo di crescita tramite la digitalizzazione. Questa consente di migliorare l’efficienza, la qualità del lavoro quotidiano, la sicurezza dei dati, a tutto vantaggio del business. Infostar, come system integrator, opera su tre business unit: ICT Infrastructure, IoT Smart Factory e Trading B2B. I suoi sistemi possono essere installati fisicamente in azienda, possono operare sul cloud, oppure possono sfruttare entrambe le tecnologie, Hybrid IT; si possono acquistare, pagare «as a service» o noleggiare con formule di locazione operativa da 36 a 60 mesi.
Hewlett Packard Enterprise, Watchguard e Veeam sono i partner tecnologici con i quali collaboriamo con maggiori soddisfazioni e che ringraziamo per il loro prezioso e costante supporto. Per quanto riguarda i servizi tecnici per l’assistenza e la manutenzione di sistemi, la Infostar dispone di tre formule innovative: il Service Program, formula a pacchetto ore a scalare, l’Assistant Service, per i servizi a progetto e il nuovissimo Argo Supervisor, dal greco antico, Argo Panoptes, il dio con molti occhi che tutto vede, proprio come il nostro sistema di supervisione proattiva, che consente di erogare servizi nelle varianti: basic, competitive e full. Monitoraggio attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. A Infostar il piacere di gestire la parte IT, al nostro cliente la libertà di concentrarsi sul suo business.
InfostarGroup.com
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Conlegno: ridurre il rischio fitosanitario di imballaggi in legno
42
Ponte Morandi di Genova. Ristoro danni per il 2019 e 2020
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Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2020
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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
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Zio Pino Baskin Udine
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Scadenze aziendali mese di dicembre 2019
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Codice della crisi d’impresa a dicembre l’obbligo di nomina dell’organo di controllo
Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nonché delle procedure concorsuali riformando la vecchia legge fallimentare al fine di adottare per tempo opportuni interventi per evitare il default. Il decreto ha una portata molto ampia e introduce nuovi adempimenti e obblighi in capo alle imprese. Nel presente articolo analizzeremo le novità che riguardano gli organi di controllo societari, ai quali è stato delegato l’onere di vigilanza e segnalazione. In particolare attraverso appositi indicatori di crisi dovranno monitorare l’andamento gestionale al fine individuare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario. Gli indicatori di crisi sono elaborati, con cadenza almeno triennale, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. All’organo di controllo, vale a dire revisore contabile o società di revisione, è affidato il compito di: - verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, il suo equilibrio economico - finanziario e il prevedibile andamento della gestione; - segnalare allo stesso organo amministrativo l’esistenza di forti indizi di crisi. In questa seconda circostanza la segnalazione dovrà essere motivata e fatta per iscritto, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che ne assicurino la ricezione. Dovrà inoltre contenere un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve fornire una risposta su come uscire dalla crisi. Viene previsto che l’organo di controllo, (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) è considerato responsabile in solido con gli amministratori del dissesto societario, in caso di mancata o non tem-
pestiva segnalazione. Solo la tempestiva segnalazione e successiva eventuale denuncia all’OCRI (Organismo di composizione della crisi) esonera da responsabilità solidale l’organo di controllo. In questo quadro di incremento di responsabilità e di compiti dell’organo di controllo, è stato modificato il secondo comma dell’art. 2447 del codice civile ampliando l’obbligo di nomina nelle società a responsabilità limitata e nelle cooperative. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è richiesta quando si verifica almeno una delle seguenti situazioni: - la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - la società è controllata da una società obbligata alla revisione legale dei conti; - siano stati superati per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: a) 4.000.000 di euro di totale attivo dello stato patrimoniale; b) 4.000.000 di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 20 unità di dipendenti occupati in media nell’esercizio. Questa norma è operativa dal 16 marzo 2019, data di entrata in vigore del decreto, tuttavia è stato previsto un periodo di tolleranza di 9 mesi, durante il quale le imprese si devono adeguare alle nuove regole. A questo proposito con riferimento alle società esistenti alla data del 16 marzo 2019, si dovrà verificare se sia o meno necessario adeguare lo Statuto alle nuove regole, verifica da farsi al più tardi entro il 16 dicembre 2019. L’adeguamento si rende necessario nell’ipotesi in cui lo Statuto non preveda alcunché in termini di organi di controllo, ovvero subordini la nomina al superamento dei limiti di cui all’art. 2435 – bis del codice civile. L’adeguamento non dovrebbe invece interessare le società il cui Statuto faccia un generico richiamo all’art. 2477 del codice civile. Fino al 16 dicembre 2019, eventuali discordanze dello Statuto rispetto alle nuove disposizioni non produrranno alcuna conseguenza e continueranno ad essere pienamente efficaci. Se lo Statuto risulta essere già adeguato alle nuove
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regole, entro la data del 16 dicembre 2019 si dovrà procedere unicamente alla nomina dell’organo di controllo. Si sottolinea che la verifica del superamento dei limiti dimensionali che richiedono la nomina dell’organo di controllo, deve essere effettuata con riferimento ai parametri dei due esercizi precedenti, vale a dire il 2017 e il 2018. L’art. 2477 del codice civile con riferimento alle SRL prevede la possibilità di nominare un collegio sindacale al quale attribuire anche le funzioni di revisione contabile o del solo revisore. Se lo Statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è composto da un solo membro effettivo. In definitiva è possibile, Statuto permettendo, nominare il solo revisore, ovvero un sindaco o un
collegio sindacale affidando a questi ultimi anche la revisione legale dei conti. La mancata nomina dell’organo di controllo non prevede sanzioni particolari, tuttavia il Tribunale può provvedere su richiesta di qualsiasi interessato oppure su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese. L’organo di controllo viene meno quando per 3 esercizi consecutivi non viene superato nessuno dei limiti sopra indicati. Rimane sempre possibile scegliere di trasformare la SRL in una società di persone, questa scelta consentirà di sottrarsi all’onere dell’organo di controllo ma non alle altre novità contenute nel nuovo Codice della crisi d’impresa. (PZ)
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Entro il 16 dicembre il saldo IMU dal prossimo anno probabili nuove regole peggiorative
Premessa I possessori di immobili o terreni o i titolari di un diritto reale sugli stessi sono tenuti al versamento dell’IMU. Il versamento deve essere effettuato in due rate di cui la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. La bozza della manovra finanziaria 2020 prevede l’unificazione IMU - TASI prevedendo una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina dell’IMU. Per le abitazioni l’aliquota base sarà portata allo 0,86% con possibilità, da parte dei Comuni, di aumentare o diminuire l’aliquota fino all’1,06%. Queste nuove regole entreranno in vigore il prossimo anno, per il saldo di dicembre si applicheranno le regole vigenti che di seguito ricordiamo.
Saldo per il 2019 Entro il 16 dicembre 2019 si deve versate il saldo dell’imposta comunale sugli immobili, lo scorso mese di giugno, è stata calcolata in misura pari al 50% dell’imposta dovuta, utilizzando aliquote e detrazioni dell’anno precedente, mentre il saldo deve essere calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno in corso, al netto di quanto già versato a titolo di acconto. Il saldo deve considerare le aliquote per l’anno in corso deliberate dai comuni e pubblicate sul sito Internet del Ministero dell’economia entro il 28 ottobre di ogni anno.
I soggetti obbligati Sono tenuti al versamento dell’imposta i proprietari di immobili e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. È dovuta anche dai soggetti non residenti che pos-
siedono immobili in Italia. Se più soggetti vantano sul medesimo immobile i diritti di cui sopra, la soggettività passiva si estende, pro-quota, a tutti i contitolari. In caso di decesso di un contribuente, gli eredi diventano soggetti passivi e devono quindi provvedere al pagamento dell’imposta per conto del defunto per il periodo fino alla data del decesso, e per conto proprio per il periodo successivo e in base alle quote di proprietà loro riconosciute. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario fin dalla data di stipula del contratto stesso. Per i fabbricati posseduti da imprese e classificabili nel gruppo catastale “D”, il locatario assume la soggettività passiva a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della consegna dell’immobile. Sono inoltre interessati al versamento del tributo i concessionari d’immobili insistenti su aree demaniali nonché i gestori d’immobili pubblici. Gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali sono esenti dall’imposta qualora utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose.
La base imponibile Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale risultante in Catasto in vigore al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, aumentata del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a: - 160 per le categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusi gli A/10); - 160 per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7; - 140 per le categorie catastali da B/1 a B/8; - 140 per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per le categorie catastali A/10; - 80 per la categoria catastale D/5; - 65 per le categorie catastali da D/1 a D/10, escluso il D/5; - 55 per la categoria catastale C/1. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. Per quanto riguarda la definizione di area edifi-
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cabile, si ricorda che è sufficiente aver adottato il piano regolatore generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Per i terreni agricoli, la base imponibile è determinata dal reddito dominicale che risulta iscritto al Catasto terreni al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, moltiplicato per 135. La determinazione dell’imposta deve considerare eventuali detrazioni o riduzioni previste a livello nazionale o dal Regolamento comunale e deve essere rapportata ai mesi e alla percentuale di possesso, computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Le aliquote Sono previste due aliquote da applicare alla base imponibile come sopra determinata, che sono: - 7,6 ‰ applicabile alla generalità dei casi; - 4 ‰ applicabile all’abitazione principale e relative pertinenze. I Comuni hanno la possibilità, con propria delibera, di fissare proprie riduzione o detrazione nonché di variare in aumento o in diminuzione rispettivamente di 0,3 o 0,2 punti percentuali le aliquote del 7,6 ‰ e del 4 ‰. L’imposta versata è di competenza dei Comuni ove sono ubicati gli immobili o i fondi, ad esclusione dei fabbricati a destinazione produttiva rientranti nella categoria catastale D, per i quali l’imposta è versata allo Stato con l’aliquota del 7,6 ‰. Anche su questi immobili tuttavia, i Comuni hanno la possibilità di aumentare l’aliquota, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali, prevedendo che tale maggiorazione sia a favore delle proprie casse.
Gli imbullonati Per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare censibili nei gruppi D ed E, la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che deve considerare anche gli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità. Dallo scorso anno da tale stima vanno esclusi i macchinari, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A questo proposito si deve rideterminare la rendita catastale tramite la procedura DOCFA.
L’esonero sulla prima casa L’abitazione principale è esonerata dal pagamento dell’imposta, intendendo quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui lo stesso e i suoi familiari dimorano abitualmente. Rientrano nell’esonero anche le pertinenze dell’a-
bitazione principale come box, garage e cantine, rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ogni categoria durevolmente destinata al servizio dell’abitazione. Sono, infatti, un “unicum” con l’immobile di riferimento qualora esista un collegamento funzionale con l’abitazione principale e vi sia la volontà di adibirla al servizio dell’immobile di riferimento. L’esenzione non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli). Per tali immobili pertanto l’IMU è dovuta, secondo le regole ordinarie, beneficiano comunque della detrazione di 200 euro. Ricordiamo che gli immobili concessi in comodato a familiari in linea retta di primo grado, figli o genitori, beneficiano di una riduzione della base imponibile IMU del 50%. In questi casi è richiesto che il comodante non possieda altri immobili abitativi, esclusa l’abitazione principale, che il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle entrate e sia presentata la dichiarazione IMU. Ai Comuni non è più riconosciuta la possibilità di considerare questi casi esonerati dall’imposizione assimilandoli alla prima casa. Risultano esonerate anche le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o ancora la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Immobili della categoria “D” privi di rendita Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D, privi di rendita e posseduti da imprese, la base imponibile è definita sulla base del costo storico indicato in bilancio, al lordo degli ammortamenti e delle spese incrementali, moltiplicati per specifici coefficienti riferiti ad ogni annualità fissati dal D.M. 6 maggio 2019. Questa modalità di determinazione della base imponibile si applica fino alla fine dell’anno nel corso del quale viene attribuita o notificata la rendita catastale o viene annotata negli atti catastali la rendita proposta con la procedura DOCFA.
Fabbricati esenti Sono esenti d’imposta per espressa previsione normativa e per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni i seguenti fabbricati: - classificabili nel gruppo catastale E come ad esempio stazioni, ponti o fari;
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- con destinazione ad usi culturali come ad esempio musei, biblioteche, archivi o altri aperti al pubblico; - con destinazione all’esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana; - rurali strumentali; - destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. immobili merce) in questi casi è richiesta la presentazione della dichiarazione IMU; - ubicati in zone colpite da calamità naturali. Per i fabbricati permanentemente inabitabili o inagibili, se tale circostanza risulta al Catasto, vale a dire che sono registrate come F2, non sono soggetti all’imposta. Tuttavia l’area di sedime, se edificabile, deve scontare il tributo.
Immobili locati a canone concordato Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/98, in base all’art. 13 comma 6-bis del D.L. 201/2011 è riconosciuta una riduzione dell’imposta del 25%. In pratica per questa tipologia di immobili l’imposta, calcolata in base alle aliquote previste dal Comune, deve essere versata nella misura del 75%. La conformità del contratto all’Accordo territoriale deve essere certificata da un’organizzazione firmataria dello stesso.
Termini di versamento Come ricordato il termine di versamento del saldo, è fissato al prossimo 16 dicembre 2019, e deve essere eseguito utilizzando alternativamente i bollettini postali o il modello F24 indicando gli importi arrotondati all’unità di euro. Il versamento effettuato tramite il modello F24 consente la compensazione del debito d’imposta con eventuali crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Il versamento minimo pari a 12 euro, deve essere inteso come imposta complessiva da versare, ma a questo proposito si deve ricordare che i singoli Comuni hanno la facoltà di deliberare anche importi minimi inferiori. Per i contribuenti che presentano il modello 730 e vogliono compensare l’IMU, è necessario aver compilato il quadro “I” posto in fondo al modello 730. In questi casi si deve comunque compilare il modello F24 e presentarlo in banca o in posta. Non sarà quindi il Caf a fare il versamento ma sarà lo stesso contribuente a doversi attivare per fare il pagamento dell’IMU. Limitatamente ai contribuenti titolari di partita Iva, in caso di utilizzo del modello F24, il pagamento deve essere fatto esclusivamente in via telematica.
Per i pagamenti tramite modello F24 i codici tributo da utilizzare sono: - 3912 per l’abitazione principale; - 3914 per i terreni agricoli; - 3916 per le aree fabbricabili; - 3918 per gli altri fabbricati; - 3925 immobili categoria D quota di competenza dello Stato; - 3930 immobili categoria D eventuale quota di competenza del Comune. Nel modello deve essere riportato nello spazio codice ente/codice comune il codice catastale del Comune dove sono ubicati gli immobili e, nell’apposito spazio, si deve indicare l’anno di riferimento. Alla presenza d’immobili ubicati in Comuni diversi, con il modello F24 è possibile fare un versamento unico per i diversi immobili. È previsto che per le dichiarazioni congiunte, i coniugi devono operare la scelta della compensazione ognuno nel proprio modello. I crediti di un coniuge, infatti, non possono essere usati per versare l’IMU dell’altro coniuge.
La dichiarazione Nelle ipotesi in cui si verifichi una variazione catastale oggettiva o soggettiva, relativa ai dati di classamento e rendita o all’intestazione catastale, si rende necessaria la presentazione della dichiarazione. In generale la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni e produce effetti anche per le annualità successive. La dichiarazione va presentata nell’apposito modello approvato dal Comune, ma è consentito prevedere sia termini che modalità di presentazione differenziate come la posta elettronica, la PEC, la raccomandata, Entratel o Fisconline. L’obbligo di dichiarazione dipende dalle scelte fatte dal Comune, è quindi necessario verificare presso il corrispondente ufficio tributi le ipotesi in cui si rende necessaria la sua presentazione. I casi più ricorrenti possono riguardare: - riduzioni d’imposta come ad esempio i fabbricati inagibili, fabbricati d’interesse storico la conduzione diretta dei fondi da parte di agricoltori professionali; - variazioni soggettive e oggettive come ad esempio l’individuazione della pertinenza legata all’abitazione principale, il riscatto del leasing, la concessione amministrativa su aree demaniali, la trasformazione in area edificabile a seguito di demolizione del fabbricato, l’assegnazione al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria, perdita o acquisto durante l’anno dell’esenzione IMU,
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Grazie ai suoi 25 anni di esperienza nel campo della progettazione di macchine e impianti industriali OREB Sistemi Industriali è in grado di offrire ai propri clienti non solo consulenza ma anche soluzioni complete chiavi in mano per la messa in sicurezza di macchinari singoli o linee di produzione. Il tutto nel rispetto delle norme più rigorose. Interventi forniti completi delle certificazioni obbligatorie e realizzati nell’ottica di migliorare gestione ed efficienza nella produzione. OREB Sistemi Industriali opera in tutti i settori, dalla meccanica pesante all’automazione leggera.
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l’intervenuta riunione di usufrutto non dichiarato in catasto o l’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale come nella multiproprietà.
Acquisto e cessione nel corso del 2019 Nel caso di acquisti o vendite intervenute nel corso dell’anno, l’imposta deve essere ragguagliata ai mesi di effettivo possesso, considerando il mese intero nel caso in cui il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni. Nel caso in cui il contribuente al 30 giugno 2019 non detenesse più l’immobile perché alienato e il possesso nel primo semestre 2019 fosse stato inferiore ai sei mesi, il versamento dell’acconto andava fatto tenendo conto delle mensilità effettive di possesso del 2019, calcolato sulla base delle detrazioni e dell’aliquota del 2018. In questo caso il 16 dicembre 2019 si dovrà versare il conguaglio in base alle aliquote e alle detrazioni previste per l’anno in corso.
Ravvedimento operoso Nei casi in cui siano commesse irregolarità od omissioni relative al tributo, è possibile rimediare utilizzando il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Si sottolinea che secondo la dottrina maggio-
ritaria, gran parte delle innovazioni apportate all’istituto negli ultimi due anni rilevano solo ai fini dei tributi erariali. Conseguentemente per i tributi comunali il termine dei quattro anni non dovrebbe rendersi applicabile, limitando il termine per la regolarizzazione alla scadenza della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. In questi casi si dovrà barrare l’apposita casella “Ravv” del modello F24 ricordando che nelle caselle relative agli immobili cui corrisponde il pagamento, si deve indicare l’importo della sola imposta. La somma complessiva da versare comprensiva oltre che del tributo, delle sanzioni e degli interessi, andrà indicata nel totale da versare. Con il ravvedimento operoso le sanzioni ridotte vanno versate come di seguito indicato: - 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno successivo alla scadenza; - 1,5% dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza; - 1,67% dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza; - 3,75% dal 91° giorno successivo alla scadenza e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione. Oltre alla sanzione ridotta si dovranno versare anche gli interessi legali nella misura dello 0,8%.
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(PZ)
Credito d’imposta per innovazione e aggregazioni aziendali presentazione delle domande dalle ore 10 del 28 novembre 2019 fino alle ore 16 del 10 dicembre 2019 Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 343/ DIR/PZ del 22 novembre e n. 344/LCP-MCS del 25 novembre per comunicare che con decreto del Presidente della Regione n. 197 del 30 ottobre 2019 è stato approvato il Regolamento che riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo; investimenti in cyber security, big data e sviluppo competenze digitali; operazioni di fusione e acquisizione aziendale.
Beneficiari Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, a prescindere quindi dalla loro struttura societaria e le imprese individuali, iscritte nel Registro delle imprese che hanno la sede legale o almeno una unità produttiva nel territorio della nostra Regione. È richiesto che l’impresa richiedente: - non si trovi in stato di scioglimento, liquidazione volontaria o sia sottoposta a procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo in continuità aziendale; - non sia destinataria di sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001; - rispetti le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il contributo Sono ammissibili al contributo le iniziative la cui spesa ammissibile sia almeno pari o superiore a 10.000 euro. Il limite massimo di contributo concedibile è invece di 150.000 euro. Per tutte e tre le iniziative agevolate il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili. Il contributo è cumulabile esclusivamente con altre agevolazioni concesse in regime “de minimis” o con misure di incentivazione che non sono aiuti di Stato.
Attività di ricerca e sviluppo Il primo gruppo di spese oggetto dell’incentivo riguarda la ricerca e sviluppo, attività che deve necessariamente essere fatta sul territorio regionale. Possono essere agevolate le seguenti spese: - spese per la ricerca contrattuale, realizzata anche in collaborazione con enti di ricerca, per servizi di consulenza, per prestazioni di servizi necessari all’attività di ricerca e sviluppo e alla realizzazione di prototipi; - acquisto di Know how e brevetti per la realizzazione del progetto, - spese per l’acquisto di strumentazione, attrezzature, licenze e software, specificatamente utilizzati per la realizzazione del progetto, nel limite massimo del 30% della spesa complessiva sostenuta e ritenuta ammissibile; - spese connesse all’attività di certificazione della spesa rendicontata.
Cyber security, big data e competenze digitali Nella seconda famiglia di interventi agevolati rientrano le attività di cyber security, big data e competenze digitali, attività che devono essere realizzate sul territorio regionale. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese: a - spese per l’attività di consulenza, servizi e formazione del personale in ambito cyber security, inteso come l’insieme di mezzi e tecnologie tesi per la protezione dei sistemi informatici in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni o asset informatici: 1 - attività di assestment diretta all’individuazione delle minacce, della vulnerabilità e dei rischi dell’organizzazione dal punto di vista tecnico, organizzativo, giuridico; 2 - attività consulenziale di adeguamento diretta a sanare le criticità rilevate dopo l’attività di assestment in ambito organizzativo e giuridico; 3 - attività sistemistica di adeguamento diretta a sanare le criticità rilevate dopo l’attività di assestment in ambito tecnologico; 4 - attività di check e VA periodici, diretta a
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verificare se gli adempimenti posti in essere mantengono la loro efficacia ovvero a verificare se sono occorse modifiche organizzative o tecniche; b - consulenza e formazione del personale in ambito big – data; c - consulenza per lo sviluppo delle competenze digitali; d - acquisto ed installazione di hardware, nonché acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete; e - acquisto di software e licenze, anche a canone periodico o a consumo, specificatamente utilizzati per le attività di cui al comma 1; f - spese connesse all’attività di certificazione della spesa rendicontata.
Attività di fusione e acquisizione aziendale Al fine di incentivare le aggregazioni aziendali è stata introdotta un’agevolazione per le operazioni di fusione o acquisizione aziendale. In questi casi il contributo è concesso ai soggetti che risultano dalle operazioni di cui sopra avvenute prima della presentazione della domanda, a fronte delle spese ammissibili a contributo sostenute dalle imprese partecipanti. Sono ammissibili le spese legali, notarili e per consulenze, relative all’attività di fusione e acquisizione aziendale, nonché le spese connesse all’attività di certificazione della spesa rendicontata. Per tutte e tre le tipologie di contributo non possono essere oggetto di agevolazione: - l’Iva, a meno che non sia indetraibile e ogni altra imposta o tassa; - le spese per l’acquisto di beni usati; - le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi ai sensi del Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso (LR 7/2000).
La domanda Con decreto del Vice Direttore centrale attività produttive n. 3256/PROTUR del 25 novembre 2019, pubblicato il medesimo giorno sul proprio sito web, la Regione FVG ha stabilito che il termine per la presentazione delle domande decorre dalle ore 10.00 di giovedì 28 novembre 2019 alle ore 16.00 di martedì 10 dicembre 2019.
Ricordiamo che siamo intervenuti con la Regione FVG per chiedere il differimento della data di apertura di presentazione delle domande, precedentemente fissata alle ore 10 del 25 novembre 2019, in considerazione del ridotto preavviso con cui sono stati comunicati i termini per l’invio. Le domande devono essere trasmesse alla Direzione centrale attività produttive tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, oppure con firma digitale contenente un certificato di autenticazione CNS – Carta Nazionale dei Servizi compatibile. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, redatti secondo i modelli pubblicati nella sezione modulistica, reperibile sul sito della Regione FVG (http://www.regione.fvg.it/rafvg/ cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA13/). Per i contributi relativi alle fusioni e acquisizioni aziendali, la domanda deve essere presentata dal soggetto risultante dall’operazione straordinaria. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o titolare dell’impresa individuale deve contenere: - gli elementi indicativi dell’impresa; - il costo complessivo per la realizzazione dell’iniziativa. Può essere presentata una sola domanda di contributo per ciascun anno solare e per una sola tra le tre tipologie di contributo.
Concessione del contributo Il contributo sarà concesso tramite procedura automatica secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La concessione dei contributi sarà disposta con decreto del Vicedirettore centrale entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. I contributi sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti de minimis). Il contributo è concesso in forma di credito d’imposta, non può essere chiesto a rimborso e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 tramite F24 da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Può essere usufruito a partire dal mese successivo alla comunicazione di
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concessione ed entro la data di presentazione della rendicontazione della spesa.
Adempimenti e obblighi dei beneficiari I beneficiari del contributo dovranno: - mantenere i requisiti che danno diritto all’agevolazione fino alla data di presentazione della rendicontazione che dovrà essere trasmessa entro 30 mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, fatte salve eventuali proroghe autorizzate; - rispettare le prescrizioni in materia di cumulo;
- rispettare il vincolo di destinazione per la durata di 3 anni per le PMI e di 5 per le grandi imprese, decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione; - mantenere la sede o l’unità operativa sul territorio della Regione; - mantenere sul territorio della Regione e non cedere o alienare a qualsiasi titolo i beni oggetto di contributo, fatta eccezione dei prototipi realizzati nell’attività di ricerca e sviluppo. Le imprese per ogni informazione e assistenza possono rivolgersi al nostro Ufficio fiscale. (LCP-PZ)
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Tassato il rimborso del parcheggio non rientra tra le spese di vitto, alloggio e trasporto
Le imprese si possono trovare nella situazione di dover rimborsare le spese o le indennità ai propri dipendenti e collaboratori che si recano per motivi di lavoro in trasferta. Si tratta di tutti quei casi in cui il dipendente presta temporaneamente la propria attività lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, vale a dire quello previsto dal contratto di lavoro. Elemento distintivo della trasferta è rappresentato dalla temporaneità dell’attività. Dal punto di vista fiscale, e analizzando la situazione dal lato del dipendente o collaboratore, si deve distinguere a seconda che la trasferta sia nell’ambito del territorio comunale o fuori dal territorio comunale. Per le trasferte nell’ambito del territorio comunale ove si trova la sede di lavoro, l’art. 51 comma 5 del TUIR prevede che le relative indennità concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile. L’unica eccezione all’assoggettamento a tassazione riguarda le spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dai vettori, mentre sono soggette a tassazione le indennità chilometriche. Se la trasferta è fatta fuori dal territorio comunale, il datore di lavoro può riconoscere ai dipendenti tre diverse modalità di rimborso che di seguito ricordiamo. 1 - L’indennità forfetaria, in questo caso viene esclusa da tassazione in capo al lavoratore fino alla somma giornaliera di 46,48 euro, elevata a 77.47 per le trasferte effettuate all’estero. Questi importi non sono soggetti a variazione se la trasferta dura meno di 24 ore o non viene effettuato il pernottamento. Deve essere inoltre considerata al netto dei rimborsi analitici delle spese di trasporto, comprese le indennità chilometriche opportunamente documentate. 2 - Rimborso analitico o a piè di lista, in questi casi il rimborso delle spese di trasporto, vitto
e alloggio sostenute dal dipendente, comprese quelle riconosciute come indennità chilometriche, sono escluse da tassazione a patto che siano analiticamente documentate. In questi casi il rimborso prescindere dall’ammontare complessivo delle stesse. Non concorre inoltre alla formazione del reddito imponibile il rimborso di altre spese non documentabili, quali la lavanderia, telefono, parcheggio o mance, fino ad un importo di 15,49 euro al giorno elevato a 25,82 euro per le trasferte all’estero. Queste ultime devono essere analiticamente attestate dal dipendente andato in trasferta. 3 - Rimborso misto in questi casi viene riconosciuta l’indennità forfetaria di trasferta in aggiunta al rimborso analitico di vitto o alloggio o di entrambe. In questi casi le franchigie giornaliere di 46,48 e 77,47 euro sono ridotte di 1/3 nell’ipotesi di rimborso delle spese di vitto o alloggio e di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di vitto che di alloggio. Fatto questo breve richiamo alle regole previste per le trasferte dei dipendenti, vogliamo evidenziare che l’Agenzia delle entrate nella risposta ad un’istanza di consulenza giuridica n. 5 del 31 gennaio 2019 è intervenuta con riferimento ai rimborsi spese relativi ai parcheggi effettuati fuori dal territorio comunale. La risposta, fortemente criticata dagli operatori, ha qualificato tali rimborsi come spese diverse da quelle di trasporto, vitto e alloggio e ha conseguentemente ritenuto di doverle assoggettarle a tassazione in capo al dipendente. L’Agenzia ha stabilito che se non sono inquadrabili come rimborsi di altre spese non documentabili, per le quali la detassazione è prevista nel solo rimborso analitico, risultano interamente tassabili. Per l’Agenzia delle entrate quindi i rimborsi delle spese di parcheggio: - sono interamente tassati quando il datore di lavoro abbia adottato il rimborso forfetario o misto; - rientrano tra le altre spese escluse da tassazione nel rimborso analitico, a patto però che siano analiticamente attestate dal dipendente e fino ad un importo di 15,49 euro al giorno elevato a 25,82 euro per le trasferte all’estero.
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Alcune nostre referenze
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Carburante per autotrazione obbligo di tracciabilità dei pagamenti
Con la risposta n. 19 del 14 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sugli obblighi di tracciabilità legati agli acquisti di carburante eseguiti dalla struttura associativa (cooperativa, consorzio) nell’interesse delle imprese di trasporto associate che, a loro volta, lo acquistano per rifornire i loro mezzi a prezzi inferiori a quelli di mercato senza procedere al contestuale pagamento, ma utilizzando a tal fine un contratto di conto corrente per la regolazione delle partite di debito e di credito reciproche. In particolare, l’istante ha chiesto di conoscere se questo sistema fosse conforme con gli obblighi di tracciabilità vigenti dal 1° luglio 2018 anche per gli acquisti di carburante ed in forza dei quali, ai fini della deducibilità della relativa spesa dalle imposte dirette e della detrazione IVA, occorre uti-
lizzare strumenti di pagamento diversi dal denaro contante (carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti individuati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 aprile 2018). L’Agenzia delle Entrate ha dato il suo benestare ma a determinate condizioni, dirette proprio a preservare gli obblighi di tracciabilità di cui sopra: 1. l’acquisto dell’ente associativo deve avvenire con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica; 2. gli acquisti delle imprese associate, a loro volta, devono anch’essi essere documentati da fattura elettronica; 3. i rapporti di debito e di credito tra ente associativo e singole imprese, derivanti dal contratto di conto corrente, devono risultare da chiare e dettagliate evidenze contabili; 4. alla scadenza, i pagamenti degli importi eventualmente non compensati devono effettuarsi con mezzi tracciabili. A queste condizioni, l’impresa associata può dedurre la spesa del carburante dalle imposte sui redditi e detrarre l’Iva, nonostante il pagamento all’ente associativo non avvenga contestualmente all’acquisto. (C)
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Quotazioni di energia elettrica e gas per le forniture nel 2020
ne le quotazioni dell’energia elettrica e del gas valide per le forniture per l’anno 2020. Con la collaborazione dei fornitori A2A, BLUENERGY GROUP, ENEL ENERGIA, HERA COMM, REPOWER, SKY GAS & POWER le quotazioni vengono costantemente aggiornate in ragione delle continue variazioni di prezzo. Le imprese interessate a richiedere i prezzi attuali possono inviare un’e-mail all’indirizzo sicurezza@confapifvg.it.
Vi ricordiamo che sono disponibili in Associazio-
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(LCP)
Pubblicato in G.U. il nuovo codice di prevenzione incendi il quadro sarà completato nei mesi seguenti con l’emanazione delle prossime regole tecniche Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 31 ottobre 2019 è stato pubblicato il DM 18 ottobre 2019 che apporta modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» L’allegato tecnico del suddetto decreto contiene la revisione del DM 3/8/2015, resasi necessaria a 4 anni dall’entrata in vigore del codice, ed approvata nella versione definitiva in seno al Comitato Centrale Tecnico per la Prevenzione Incendi del giugno 2019, al fine di risolvere alcune criticità che sono emerse nel periodo di applicazione a far data dal 18/11/2015. Secondo quanto appare sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco lo scopo dell’aggiornamento è stato quello di: - migliorare la leggibilità del testo (spostamento
di parti di testo, accorpamento di argomenti affini, aggiunta di ulteriori definizioni e richiamo delle definizioni negli argomenti pertinenti); - migliorare la comprensibilità del testo (aggiunta di note esplicative, esempi per l’illustrazione dei casi più complessi, disegni esplicativi); - articolare maggiormente le soluzioni conformi in modo da renderle più aderenti alle reali necessità e quindi meno onerose; - fornire sistematici indirizzi circa il ricorso alle soluzioni alternative; - applicare il metodo prestazionale (FSE) anche senza fare ricorso alla procedura di deroga; - risolvere alcune criticità riscontrate; - inserire alcuni elementi per un migliore raccordo con le RTV pubblicate e quelle in via di approntamento. L’entrata in vigore è prevista dal 20 ottobre 2019. Il quadro sarà completato nei prossimi mesi con l’emanazione delle prossime Regole Tecniche Verticali in fase di preparazione (ospedali, locali pubblico spettacolo, edifici pregevoli, …). Il testo del Decreto può essere consultato sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco al link: www. vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=61642.
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(CS)
ITL Udine, esami per conduttori di generatori di vapore indetta a udine una sessione di esami per il conferimento dei patentini Facciamo seguito a quanto anticipato con circolare associativa prot. n. 340/CS del 19 novembre 2019 per ricordare che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone ha comunicato che è stata indetta a Udine una sessione di esami per il conferimento dei patentini (D.P.R. 403/98 art. 13) di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Gli esami si terranno indicativamente nel mese di dicembre 2019/gennaio 2020, nel giorno che verrà fissato dal Presidente della Commissione esaminatrice.
Per essere ammessi agli esami è necessario aver compiuto i 18 anni di età alla data di scadenza del 2 dicembre 2019 e aver eseguito il tirocinio come fuochista. Le domande di ammissione agli esami , redatte su carta resa legale con marca da bollo da 16,00 euro, devono pervenire all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine - Pordenone - via Morpurgo n. 22 - 33100 UDINE - improrogabilmente entro il 2 DICEMBRE 2019 e devono contenere tutti gli elementi e documenti previsti nel bando, che può essere consultato al link https://www.ispettorato. gov.it/it-it/notizie/Documents/Bando-2020.pdf Il modulo della domanda di ammissione agli esami (mod. INL 29) è reperibile al seguente link: https:// www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/ Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx
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(CS)
SOA: rinnovo per l’impresa Valerio Sabinot estensione dell’attività agli appalti di restauro rientranti nella categoria og2
La ditta VALERIO SABINOT S.R.L. ha le sue origini nel 1965 quando il Sig. Sabinot Valerio ha fondato l’allora ditta individuale che operava nel settore delle pitturazioni edili. Oggi, a 54 anni di distanza, l’attuale società a responsabilità limitata è amministrata dal sig. Sabinot Valerio e dai figli Nicola e Michela ed è specializzata in: - opere edili e di restauro edifici civili e monumentali; - ripasso manti di copertura; - opere di impermeabilizzazione; - pitturazioni murarie interne ed esterne; - pitturazione di superfici metalliche con smalti e con prodotti ignifughi (REI); - revisione funzionali serramenti in legno e pitturazione di superfici in legno; - realizzazione rivestimenti termo acustici (cappotto); - realizzazione strutture in cartongesso, pareti divisorie, contropareti in cartongesso coibentate con materassini in lana minerale, controsoffitti in cartongesso e in fibra con caratteristiche ignifughe (REI); - posa di pavimenti in laminato, PVC o linoleum; - posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle di ceramica; - bonifica di materiali compatti contenenti amianto. Ha sede nella zona artigianale di Basiliano (UD) in via Malignani n. 54/13 in una nuova struttura costituita da mq. 100 di uffici e mq. 1000 adibiti a deposito. L’azienda ha in dotazione 5.000 mq. di ponteggi metallici, 9 autocarri di cui due ribaltabili ed uno con gru idraulica, 1 gru edile, 1 ascensore di cantiere oltre a varia attrezzatura minuta. Pag. 24 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2019
L’organico è composto da due impiegate amministrative, un impiegato tecnico e 18 operai tra muratori, pittori, cartongessisti, piastrellisti, bonificatori. La Valerio Sabinot Srl è anche in possesso di certificazione di qualità ISO9001 del 2004 e la ISO 14001 dal 2018. Ha rinnovato l’attestazione per le categorie: OG1 classifica IV bis per un importo di 3.500.000 euro, OG2 classifica IV per un importo di 2.580.000, OS6 e OS 7 classifica III bis per un importo di 1.500.000, e OG12 classifica I per un importo di 258.000 euro. Questa qualificazione, le consente di eseguire edifici civili e industriali (OG1) fino ad un importo massimo di 4.200.000 euro. Potrà eseguire inoltre: il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2), importante categoria che riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie fino ad un importo massimo di 3.096.000 euro. Per poter mantenere la possibilità di eseguire appalti di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali rientranti nella categoria OG2, come previsto dall’articolo 248 del DPR 207/2010 ha dovuto affidare la direzione tecnica ad un architetto con cui ha stipulato un contratto d’opera. Inoltre, è qualificata per le finiture di opere generali di natura edile (OS7); e finiture di opere generali di natura tecnica (OS6) fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro. E’ abilitata anche all’esecuzione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (OG 12), categoria che riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione
della bonifica e della protezione ambientale che comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazio-
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ne e di sicurezza fino ad un importo massimo di 309.600 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Modalità soglia di anomalia (2a parte) esempi pratici nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per le infrastrutture, sistemi informativi e statistici Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici, con la Circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 prevede le modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. La circolare, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce delle recenti disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (di seguito decreto “sblocca cantieri”), con particolare riferimento alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
La disciplina relativa al calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia L’articolo 1, comma 20, lettera u), del decreto “sblocca cantieri” modifica l’articolo 97 del codice dei contratti pubblici (di seguito codice) in tema di offerte anomale con particolare riferimento al calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, sostituendo i precedenti cinque metodi di calcolo con due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15 (che tratteremo in questa seconda parte) e introducendo delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il richiamato calcolo della soglia di anomalia. Pag. 26 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2019
Ai sensi del comma 3-bis, dell’articolo 97, del codice, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. E’ necessario che nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero nel disciplinare di gara siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando, in particolare, se si procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso) ovvero mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata. Inoltre, ai fini della determinazione del rapporto (R) di cui all’articolo 97, comma 2-bis, del codice, tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali, si ritiene che tale valore (R) debba essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15. Negli esempi che seguono è stato applicato l’arrotondamento alla terza cifra decimale.
Caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (articolo 97, comma 2-bis) L’algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (e, precisamente, comprese tra 5 e 14 ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 97, commi 2-bis e 3-bis, del codice) prevede una variazione della metodologia di calcolo legata al valore risultante dal rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico (Sc) e la media aritmetica dei ribassi (M). Con riguardo alle operazioni di calcolo di cui alle lettere a) e b), del comma 2-bis, si rinvia alle operazioni sopra effettuate in ordine alle lettere a) e b), del comma 2 relativamente al taglio delle ali, al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse (al netto delle offerte accantonate in virtù del taglio delle ali) e al calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percen-
tuali delle offerte (al netto delle offerte accantonate in virtù del taglio delle ali) che superano detta media. Ai sensi del comma 2-bis, lettera c), dell’articolo 97 del codice si procede poi a calcolare il rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-bis e la media aritmetica di cui alla lettera a) dello stesso comma 2-bis.
2) 11,110 3) 11,213 4) 11,431 5) 11,541 6) 12,751 7) 12,961 8) 13,471 9) 13,581
A) Caso in cui il valore del rapporto “R” tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali è ≤ 0,15.
Si procede quindi a calcolare la somma delle suddette offerte (al netto del taglio delle ali), che risulta pari a (∑) 98,059 e a calcolare poi la media dei ribassi (M) che risulta pari a 12,257 (98,059/8). Ai sensi del comma 2-bis, lettera b), dell’articolo 97 del codice si procede a calcolare lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media (M), calcolata in precedenza ai sensi della lettera a) del medesimo comma 2-bis, senza tener conto delle offerte accantonate a seguito del taglio delle ali. All’esito di detta operazione, le offerte che superano la media (M) risultano 4 e precisamente:
Di seguito si illustra l’algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, ai sensi dell’articolo 97, comma 2-bis del codice, in cui il valore del rapporto “R” tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali è ≤ 0,15. Si descrive il metodo di calcolo mediante un esempio esplicativo ipotizzando 10 offerte ammesse e disponendo i relativi ribassi in ordine crescente: 1) 10,011 2) 11,110 3) 11,213 4) 11,431 5) 11,541 6) 12,751 7) 12,961 8) 13,471 9) 13,581 10) 13,910 Ai sensi del comma 2-bis, lettera a) dell’articolo 97 del codice si effettua il taglio delle ali ovvero l’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Pertanto si accantonano le 2 offerte di minor e maggior ribasso: 1) 10,011 10) 13,910 All’esito di detta operazione risulta che le offerte (al netto del taglio delle ali) da prendere in considerazione ai fini del calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali sono in totale 8 (10 - 2) e precisamente: Pag. 28 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2019
6) 12,751 scarto: 0,494 7) 12,961 scarto: 0,704 8) 13,471 scarto: 1,214 9) 13,581 scarto: 1,324 totale: 3,736 Lo scarto medio aritmetico (Sc) è pari a 0,934 (3,736/4). Ai sensi del comma 2-bis, lettera c), dell’articolo 97 del codice si procede poi a calcolare il rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico (Sc), di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-bis, e la media aritmetica (M), di cui alla lettera a) dello stesso comma 2-bis. All’esito di detta operazione risulta: R = Sc / M ovvero 0,934/12,257=0,076 Ai sensi del comma 2-bis, lettera d), dell’articolo 97 del codice poiché il rapporto sopra calcolato è inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica, di cui alla precedente lettera a), incrementata del 20% della medesima media aritmetica. All’esito di detta operazione la soglia di anomalia Sa risulta pari a: 12,257 + (12,257 * 20/100) = 14,708 In sintesi, l’algoritmo di cui al comma 2-bis dell’articolo 97 del codice in caso di offerte inferiori a 15 e il cui valore del rapporto R è ≤ 0,15 si può esprimere come segue:
Sa = M + (M * 20/100)
B) Caso in cui il valore del rapporto “R” tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali è > 0,15. Di seguito si illustra l’algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del codice in cui il valore del rapporto “R” tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali è > 0,15. Si descrive il metodo di calcolo mediante un esempio esplicativo, ipotizzando 10 offerte ammesse e disponendo i relativi ribassi in ordine crescente: 1) 1,250 2) 1,331 3) 2,365 4) 11,431 5) 11,541 6) 12,751 7) 12,961 8) 13,471 9) 29,000 10) 30,000. Ai sensi del comma 2-bis, lettera a), dell’articolo 97 del codice si effettua il taglio delle ali ovvero l’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Pertanto si accantonano le 2 offerte di minor e maggio ribasso: 1) 1,250 10) 30,000 All’esito di detta operazione risulta che le offerte (al netto del taglio delle ali) da prendere in considerazione ai fini del calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali sono in totale 8 (10 - 2) e precisamente: 2) 1,331 3) 2,365 4) 11,431 5) 11,541 6) 12,751 7) 12,961 Pag. 29 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2019
8) 13,471 9) 29,000 Si procede, quindi, a calcolare la somma delle suddette offerte (al netto del taglio delle ali), che risulta pari a (∑) 94,851, e a calcolare poi la media dei ribassi (M) che risulta pari a 11,856 (94,851/8). Ai sensi del comma 2-bis, lettera b), dell’articolo 97 del codice si procede a calcolare lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media (M), calcolata in precedenza ai sensi della lettera a) del medesimo comma 2-bis senza tener conto delle offerte accantonate a seguito del taglio delle ali. All’esito di detta operazione, le offerte che superano la media (M) risultano 4 e precisamente: 6) 12,751 scarto: 0,895 7) 12,961 scarto: 1,105 8) 13,471 scarto: 1,615 9) 29,000 scarto: 17,144 totale: 20,759 Lo scarto medio aritmetico (Sc) è pari a 5,190 (20,759/4). Ai sensi del comma 2-bis, lettera c), dell’articolo 97 del codice si procede poi a calcolare il rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico (Sc), di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-bis, e la media aritmetica (M) di cui alla lettera a) dello stesso comma 2-bis. All’esito di detta operazione risulta: R = Sc / M ovvero 5,190/11,856 = 0,438 Ai sensi del comma 2-bis, lettera d), dell’articolo 97 del codice poiché il rapporto sopra calcolato è superiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari alla somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico. All’esito di detta operazione la soglia di anomalia Sa risulta pari a (11,856+5,190) = 17,046. In sintesi, l’algoritmo di cui al comma 2-bis, dell’articolo 97, in caso di offerte inferiori a 15 e in cui il valore del rapporto R è > 0,15 si può esprimere come segue: Sa = M + Sc (fine)
(CS)
L’Autorità aderisce alla piattaforma pagoPA dall’11 novembre 2019 si può pagare per partecipare alle gare
L’Autorità, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Pertanto il contribuente operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, deve generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio “Portale dei pagamenti dell’A.N.AC.” I servizi saranno disponibili on line nella sezione omonima del portale a partire dall’11 novembre 2019. Per le stazioni appaltanti, non è disponibile il pagamento dei bollettini MAV tramite il sistema pagoPA, quindi rimangono invariate le attuali modalità di pagamento che saranno accessibili attraverso il nuovo servizio GCG. Per tutte le altre tipologie di pagamento dovuto all’Autorità, quali ad esempio contribuzione SOA, accesso agli atti, sanzioni, arbitrati, rimangono invariate le attuali modalità di versamento. (CS)
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Conlegno: ridurre il rischio fitosanitario di imballaggi in legno il decalogo per limitare il respingimento della merce presso i punti di entrata dei paesi importatori Conlegno - Consorzio Servizi Legno Sughero - è un Consorzio senza scopo di lucro che nasce con l’intento di tutelare il patrimonio forestale e la biodiversità favorendo l’impiego del legno, dalla materia prima all’imballaggio, al legno strutturale. Fanno parte di Conlegno i Consorziati ordinari (singole imprese) e i Consorziati aderenti (Associazioni di categoria). La nostra categoria nazionale del legno UNITAL - Unione Industrie Italiane Arredi Legno di Confapi - è Associazione fondatrice insieme alle altre Associazioni: - CNA - Unione Produzione Legno Arredo - Confartigianato Legno Arredo - IFA - Imprese Fumigatici Associate - Federlegno-Arredo: - Assoimballaggi - Assolegno - Fedecomlegno - Verolegno - Aiel - Assocarta - Assografici. Confapi FVG esprime, nella persona dell’imprenditore Serafino Bicciato dell’impresa Bicciato Serafino srl Unipersonale, membro del Consiglio Generale dell’Associazione, un componente dei Comitati Tecnici FITOK e LegnOK di Conlegno. Riportiamo di seguito un contributo di Conlegno sul tema del miglioramento della qualità fitosanitaria degli imballaggi in legno al fine di ridurre i respingimenti della merce esportata presso i punti di entrata dei paesi importatori.
EXPORT, DA CONLEGNO IL DECALOGO PER RIDURRE IL RISCHIO FITOSANITARIO DI IMBALLAGGI IN LEGNO
E FAR CRESCERE IL MADE IN ITALY Sono dieci i consigli forniti dal Consorzio Servizi Legno Sughero per migliorare la qualità fitosanitaria delle spedizioni riducendo il respingimento della merce presso i punti di entrata dei paesi importatori […] L’[…]export verso destinazioni non europee rende l’Italia più propensa a restrizioni protezionistiche, trattandosi spesso di aree non soggette al libero scambio. La sfida da vincere per le aziende del Bel Paese consiste nel migliorare la qualità fitosanitaria delle spedizioni riducendo il respingimento della merce presso i punti di entrata dei paesi importatori. […] Conlegno, attraverso il Comitato Tecnico FITOK, si impegna a far crescere il Made in Italy nel mondo certificando l’avvenuto trattamento fitosanitario degli imballaggi in legno attraverso l’apposizione del marchio IPPC/FAO FITOK, obbligatorio per gli imballi che trasportano le merci in viaggio verso i paesi Extra UE […]. La mancata applicazione di adeguati requisiti igienici durante il carico del container e l’utilizzo di imballaggi non correttamente trattati o gestiti sono, infatti, una delle più frequenti cause di diffusione di organismi nocivi che determinano il respingimento della merce. Per migliorare la qualità fitosanitaria delle spedizioni è fondamentale adottare particolari accorgimenti nelle fasi di accettazione degli imballaggi, gestione delle aree di stoccaggio, preparazione e chiusura del container. In fase di accettazione degli imballaggi in legno, bisogna verificare sempre la conformità allo Standard ISPM n. 15 attraverso la presenza del marchio IPPC/FAO e la relativa documentazione. Inoltre, è fondamentale fare ispezioni a campione al momento della consegna e assicurarsi che non ci siano organismi nocivi o segni di infestazioni come fori o gallerie. Per quanto riguarda invece la gestione dell’area di stoccaggio, la pavimentazione deve essere ido-
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nea e integra nonché facilmente pulibile e i piazzali devono essere liberi da vegetazione e fango. Occorre poi stabilire le modalità di controllo dei confini del sito, utilizzando dispositivi di monitoraggio e cattura e, se necessario, programmando disinfestazioni periodiche. Infine, è bene mantenere gli imballaggi al coperto in magazzini areati, applicando il principio FIFO (First IN, First OUT) secondo il quale il primo carico introdotto in magazzino deve essere il primo ad uscire. Un altro momento in cui occorre prestare estrema attenzione è quello della preparazione del carico e al carico: innanzitutto bisogna assicurarsi che non ci siano organismi nocivi sugli imballaggi e sulla merce e si deve verificare la presenza dei marchi IPPC/FAO, riportando in un apposito registro quali imballaggi sono stati utilizzati per la spedizione. Al momento della chiusura del container è essenziale controllare che gli imballaggi siano stati posti in modo tale da consentire ai marchi IPPC/ FAO di essere immediatamente visibili e non dimenticare di verificare la tenuta dei sistemi di chiusura. È utile controllare nuovamente che non ci siano residui del carico precedente, materiale di fissaggio o fango. Pulire sempre il container con spazzole o getti a pressione ed effettuare un’adeguata documentazione fotografica degli imballi e del carico prima di chiudere il container sono le azioni che completano l’iter. Fondamentale è poi formare il personale coinvolto con cadenza periodica affinché tutti conoscano e rispettino queste importanti linee guida che permettono di diminuire il rischio fitosanitario ed evitare il respingimento della merce nei punti di entrata dei paesi importatori. Infine, da Conlegno il decalogo per ridurre il rischio fitosanitario di pallet e container, evitando la ricontaminazione della Cargo Transport Unit
durante la sua movimentazione nella catena di distribuzione: 1. In fase di accettazione degli imballaggi in legno, verificare sempre la conformità allo Standard ISPM n. 15 attraverso la presenza del marchio IPPC/FAO e la relativa documentazione. 2. Fare ispezioni a campione al momento della consegna e assicurarsi che non ci siano organismi nocivi o segni di infestazioni come fori o gallerie. 3. Effettuare lo stoccaggio della CTU a una distanza adeguata da habitat infestati o da colonie di parassiti e in aree esenti da rischio di contaminazione da vegetazione, terreno e acqua stagnante. 4. Verificare la presenza di una pavimentazione idonea, integra e facilmente pulibile. 5. Stabilire modalità di controllo dei confini del sito, se confinanti con prati, aiuole e zone incolte, utilizzare dispositivi di monitoraggio e cattura e, se necessario, programmare disinfestazioni periodiche. 6. Adottare misure specifiche sulle specie in caso sia segnalata la quarantena per organismi nocivi da paesi d’importazione. 7. Applicare il principio FIFO (First IN, First OUT). 8. Verificare l’efficienza e la tenuta dei sistemi di chiusura dei container e assicurarsi che gli imballaggi siano stati posti in modo tale da consentire ai marchi IPPC/FAO di essere immediatamente visibili e che siano privi di organismi nocivi. 9. Effettuare un’adeguata documentazione fotografica degli imballi e del carico completo al momento della chiusura. 10. Formare il personale.
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Ponte Morandi di Genova. Ristoro danni per il 2019 e 2020 avvio della procedura da parte dell’autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 342/LCP del 20 novembre 2019 per rammentare che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2019 sono stati stanziati 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il ristoro delle maggiori spese affrontate dalle imprese di autotrasporto a seguito delle problematiche alla viabilità originatesi dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. Ora, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito Adsp) ha diffuso un primo avviso che, oltre a riepilogare i contenuti del suddetto decreto ministeriale, precisa che per i soggetti che hanno già preso parte alla procedura di ristoro 2018, rimangono validi l’accreditamento sul sistema e le credenziali di accesso a suo tempo rilasciate. Per il resto, l’avviso riepiloga le informazioni già note sulla misura, tra cui quelle relative ai temi in riassunto.
Tipologia delle “missioni” ammesse a ristoro Le “missioni” ammesse a ristoro sono le seguenti: A1) missioni relative a consegna e/o prelievo di merci con origine e/o destinazione il porto di Genova e missioni di trasferimento merci tra i bacini portuali di Voltri-Prà e Sampierdarena e viceversa. Sono incluse anche le missioni relative a consegna e/o prelievo di merce da/per i depositi connessi al ciclo portuale; A2) missioni di viaggio interne del medesimo bacino (Genova Sampierdarena o Voltri-Prà); sono incluse le missioni tra i depositi di cornice connessi al ciclo portuale e il Bacino portuale di Sampierdarena; A3) missioni di viaggio urbane con origine o destinazione il Comune di Genova;
B) missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato tratte stradali/autostradali aggiuntive, ivi incluse le missioni che hanno comportato tratte stradali/ autostradali del Comune di Genova con origine o destinazione i Comuni dell’Alta Val Polcevera (Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò); C) missioni che abbiano comportato tempi di sosta nelle aree portuali, a norma del d.m. 7 agosto 2019.
Presentazione delle domande da parte degli aventi diritto Come per il 2018, le domande potranno essere presentate direttamente dall’impresa interessata (singola impresa) oppure tramite un “soggetto titolato” (società di servizi di associazioni aventi come finalità prevalente l’attività di servizio alle imprese di autotrasporto), a cui l’impresa, mediante procura speciale, abbia conferito il potere di agire a suo nome per suo conto per lo svolgimento degli annessi adempimenti.
Fasi di presentazione delle domande di ristoro Le fasi ricalcano quelle del 2018, e comprendono le seguenti attività: - registrazione e accreditamento dei soggetti che intendono operare come soggetti titolati; - accreditamento delle imprese non ancora accreditate alla piattaforma di gestione delle richieste, ed eventuale scelta del soggetto titolato da parte delle imprese richiedenti; - inserimento anagrafica dei veicoli; - caricamento sulla piattaforma di specifici formulari (uno per ciascuna delle missioni di cui sopra A1, A2, A3 e B) di compilazione che definiscono le informazioni e la documentazione necessaria per espletare la domanda; - sottomissione della richiesta tramite firma digitale del richiedente (singola Impresa o soggetto titolato); - in ordine alla missione C), il riconoscimento del ristoro è legato all’adozione di un regola-
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mento dell’Adsp sui tempi operativi all’interno delle aree portuali, e alla messa in esercizio del sistema di rilevazione e certificazione dei tempi operativi. L’Adsp si è riservata di procedere con le determinazioni conseguenti ai predetti provvedimenti. Ci si riserva di ritornare sull’argomento, una volta
che l’Adsp avrà divulgato le linee guida relative al biennio 2019-2020. Frattanto, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione per altre informazioni ed eventuale assistenza nell’espletamento delle procedure.
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(LCP)
Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2020 il versamento va eseguito per via telematica o anche con bollettino postale entro il 31 dicembre 2019 Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 337/LCP del 15 novembre 2019 per ricordare che con deliberazione n. 6 del 16 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 256 del 31 ottobre 2019, il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato centrale e Albo), ha fissato la quota di iscrizione dovuta dalle imprese di autotrasporto di cose c/t per il 2020 e le relative modalità di
versamento, telematico e con c.c.p. prepagato, in maniera analoga all’anno precedente. Anche gli importi sono rimasti invariati rispetto al contributo per il 2019. Il versamento per la quota d’iscrizione del 2020 e per le eventuali quote pregresse non corrisposte va eseguito entro il 31 dicembre 2019.
Importi delle quote La quota per il 2020 è identica a quella del 2020 e si articola nelle seguenti componenti: 1) una quota fissa di 30,00 euro, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo; 2) una variabile, che si somma alla precedente, il cui ammontare è determinato in relazione al numero di veicoli in dotazione dell’impresa, qualunque sia la massa, secondo la sottostante tabella:
NUMERO DI VEICOLI
IMPORTI IN EURO
da 2 a 5
5,16
da 6 a 10
10,33
da 11 a 50
25,82
da 51 a 100
103,29
da 101 a 200
258,23
oltre 200
516,46
3) un’ulteriore componente variabile, che si somma alle precedenti, per ogni veicolo in dotazione di massa complessiva superiore a 6,0
t, compresi i veicoli trattori con massa rimorchiabile maggiore di detto limite, secondo la sottostante tabella:
TIPO DI VEICOLO
IMPORTO IN EURO
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 6,001 t e 11,5 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 a 11,5 t
5,16
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 11,501 t e 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26,0 t
7,75
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva superiore a 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile oltre 26,0 t
10,33
In caso di mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre 2019, l’impresa potrà essere sospesa dall’Albo secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Versamento
del contributo
Dal 4 novembre e fino al 31 dicembre 2019 le imprese possono accedere al sito web dell’Albo (www.alboautotrasporto.it), entrare nella sezione “Pagamento quote”, visualizzare l’importo relativo all’anno 2020 e scegliere una delle seguenti
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modalità di versamento alternative: 1. pagamento telematico, attraverso l’apposita funzione informatica con cui sarà possibile versare tramite carta di credito VISA, Mastercard, carta prepagata PostPay o Poste Pay Impresa, oppure con conto corrente BancoPosta online; 2. pagamento con bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l’importo dovuto, che l’impresa dovrà stampare e versare presso un qualsiasi Ufficio postale. La ricevuta di pagamento (rilasciata telematicamente dal sistema o quella postale) dovrà essere conservata dall’impresa per qualsiasi controllo delle Autorità competenti. 1. Pagamento telematico Attraverso l’apposito servizio di “Pagamento quote” presente sul citato sito web dell’Albo sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online. 2. Pagamento con bollettino postale cartaceo precompilato Il bollettino di c.c.p. precompilato è generato automaticamente dal sistema con l’importo dovuto per l’anno 2020 e per gli eventuali anni pregressi, che l’impresa dovrà pagare in un qualsiasi ufficio postale. Il versamento va eseguito sul c.c.p. n. 34171009 intestato al Comitato centrale dell’Albo. Anche nel caso di pagamento tramite bollettino postale cartaceo,
gli estremi dell’avvenuto versamento saranno automaticamente trasferiti sul Portale dell’Albo senza alcun altro onere per l’impresa.
Modalità di accesso al portale Le credenziali di accesso al Portale sono valide per 6 mesi. Le imprese già registrate per le quali le credenziali di accesso siano scadute ovvero che dopo il primo accesso, non abbiano modificato, come d’obbligo, la password generata ed inviata dal sistema informatico o che abbiano smarrito le precedenti credenziali potranno chiedere le nuove credenziali di accesso inviando una e-mail all’indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it, nella quale dovranno indicare numero di iscrizione all’Albo, numero di matricola, un indirizzo e-mail – non di posta elettronica certificata (PEC) – e un recapito telefonico. Allo stesso indirizzo potrà essere sempre essere inviata ogni altra richiesta di assistenza tecnica – non PEC –, avendo cura di specificare numero di iscrizione all’Albo, numero di matricola, un indirizzo e-mail – non PEC – e un recapito telefonico e, ove possibile, una immagine o la descrizione dell’errore segnalato dal sistema. Copia della deliberazione può essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione, a cui ci si può rivolgere anche per ogni altra necessità.
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(LCP)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per l’ottobre 2019
Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 18/2019, p. 40, per segnalare che il 13 novembre 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di ottobre 2019. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’ottobre 2019 (pari a 1.471,85 euro in lieve aumento rispetto al mese di settembre 2019, quando ammontava 1.471,41 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,206 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,992 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es., il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(LCP)
Zio Pino Baskin Udine
il baskin... uno sport per tutti!
Il 20 febbraio 2019 è stata costituita l’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta “Zio Pino Baskin Udine Associazione Sportiva Dilettantistica”. L’Associazione, che ha sede legale nel Comune di Udine, in via Marano Lagunare n. 3, non ha finalità di lucro, ha lo scopo di sensibilizzazione la popolazione ed in particolare i giovani allo sviluppo ed all’organizzazione di attività sportive e ricreative atte alla diffusione ed alla promozione della cultura dello sport orientata all’integrazione fra persone “normodotate” e persone “diversamente abili”. L’Associazione in particolare intende perseguire le seguenti finalità: - promuovere e diffondere lo sport del “Baskin” (basket inclusivo) con relative partecipazioni a competizioni, gare, tornei e campionati nel quadro, con la finalità e l’osservanza delle norme e delle direttive delle eventuali Federazioni sportive e dei suoi organi;
- attivare iniziative sportive, progetti di educazione motoria ed interventi di inclusione, anche nell’ambito scolastico, a favore di persone con disabilità psico-fisica, persone non autosufficienti e minori in condizioni di disagio; - promuovere e diffondere lo sport della “pallacanestro” nell’ambito esclusivamente giovanile ed altresì amatoriale in ogni fascia di età, con partecipazioni a competizioni, gare, tornei e campionati nel quadro, con la finalità e l’osservanza delle norme e delle direttive delle eventuali Federazioni sportive e dei suoi organi; - favorire una fruibilità dello sport promuovendo l’abbattimento di barriere e rendendo accessibili i luoghi. Quanti apprezzassero il progetto e volessero sostenerlo possono farlo con una donazione: IBAN: IT30V0548412300CC0361000386 Nel prossimo futuro l’Associazione si attiverà anche per l’accreditamento per il 5‰.
Contatti Zio Pino Baskin Udine A.S.D. Via Marano Lagunare 3 – Udine ziopinobaskinudine@gmail.com Presidente: Alberto Andriola
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(C)
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Scadenze aziendali mese di dicembre 2019 il calendario delle scadenze per il mese di dicembre 2019
Domenica 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di novembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Lunedì 16 IMU - SALDO SECONDA RATA 2019 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2019. TASI - SALDO SECONDA RATA 2019 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2019. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di novembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
- provvigioni; - bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare le ultime rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addi-
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zionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2018 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - Scade il termine per versare l’ultima rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2019 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. TFR - Scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva applicata sulla rivalutazione del T.F.R. con codice F24 1712. Si ricorda che l’aliquota dell’imposta ammonta al 17%. Il saldo è previsto entro il 17 febbraio 2020
Mercoledì 25 (posticipa a venerdì 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di novembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’IN-
TRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Si possono utilizzare alternativamente il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.
Martedì 31 DICHIARAZIONE IMU/TASI - Scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi relative a variazioni intervenute nell’anno precedente. CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2019 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 novembre 2019. RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio ai propri committenti, da parte degli agenti e dei rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per usufruire nel 2020 dell’applicazione della ritenuta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle provvigioni. La dichiarazione deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o telematicamente solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regime rispetto alla prima comunicazione o a quella dell’anno precedente. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente
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