notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 20 15 novembre 2020
IN PRIMO PIANO LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT BANCARIO: COSA CAMBIA
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 20 15 novembre 2020
Sommario Il Decreto Ristori bis FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
La nuova definizione di default bancario: cosa cambia
17
Contributi per la trasformazione digitale delle imprese
21
Esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono
34
Modificato il d.lgs. 81/2008 in materia di agenti biologici
37
ANAC: senza SOA per i lavori di importo inferiore a 150.000 €
41
Possibile utilizzare procedure ordinarie negli appalti
44
Annullata l’aggiudicazione se l’Iva non è pagata
45
OPENEX.IT
#SAFETYFIRST 2021 NUOVI PROGETTI PER UN MONDO PIÙ REALE CHE MAI
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EXPORT MARKETING
Brexit e nuovo marchio UKCA
46
Catas Vi invita a “Testing the experience”
48
Operatività della Motorizzazione civile regionale
50
ORGANIZZAZIONE
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Il decreto Ristori bis
nuove misure a sostegno del paese
Premessa Il DPCM del 3 novembre 2020, ha differenziato il territorio nazionale nelle zone gialle, arancione e rosse, caratterizzandole in base alla gravità dell’emergenza sanitaria. Per ogni zona, per contenere il contagio, sono previste misure progressivamente più restrittive e diversificate appunto in base al colore. A fronte di tali nuove restrizioni il decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 ha previsto nuove misure di sostegno e potenziate quelle già esistenti a favore di famiglie e imprese. Di seguito gli interventi più significativi rimandando a futuri interventi per eventuali approfondimenti.
Contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 137/2020 (art. 1 comma 1) Per bar, ristoranti, attività commerciali e di servizi situati nelle aree di rischio sottoposte alle misure restrittive del DPCM 24 ottobre 2020, il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (DL Ristori 1) è stato esteso ad ulteriori settori. L’argomento è stato trattato in Apinforma n. 18/2020.
Contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 137/2020 (art. 1 comma 2, 3, 4 e 5) Per quattro attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancione e rosse) il contri-
buto di cui sopra è aumentato di un ulteriore 50 per cento. Le attività interessate sono quelle dei seguenti codici Ateco: - 55.10.00 Alberghi; - 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie, - 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti; - 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo inoltre, è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive. Per questi soggetti il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di apposita richiesta e quantificato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto n. 137 del 2020.
Nuovo contributo a fondo perduto (art. 2) Previsto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 del decreto e riportato in calce. Le attività devono avere il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).
Controlli antimafia (art. 3) Il protocollo sui controlli antimafia si applica anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Canoni di locazione (art. 4) Alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scena-
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rio di massima gravità, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Si tratta della possibilità di fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda pagati per i mesi da ottobre a dicembre 2020 per i soggetti che esercitano attività penalizzate dalle misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020. L’accesso al beneficio è riconosciuto indipendentemente dal volume di ricavi e dal calo di fatturato rispetto al 2019.
Cancellata seconda rata IMU (art. 5) Per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto. La cancellazione opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità (zona rossa).
Proroga secondo acconto (art. 6) L’art. 98 del D.L. 104/2020 (Agosto) per i contribuenti ISA e forfettari che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, ha differito il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto 2020 delle imposte sui redditi a fine aprile 2021. Anche il versamento della seconda o unica rata dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021. Con l’articolo in esame la proroga al 30 aprile 2021 è stata estesa, indipendentemente dalla diminuzione di fatturato, ai soggetti ISA le cui attività rientrano nei settori economici individuati nell’Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell’Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da
un livello di rischio alto, (zone rosse a arancio). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli Allegati 1 e 2 sono riportati in calce.
Sospensione versamenti (art. 7) Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancione e rosse) sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Sospesi i contributi previdenziali (art. 11) Sono stati sospesi i versamenti dei contributivi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 (competenza aprile) da parte dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Bonus baby-sitting regioni zone rosse (art. 14) I genitori lavoratori di alunni in zone rosse hanno diritto ad uno o più bonus baby-sitting per massimo € 1.000,00. La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, solo se gli stessi non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
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Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 15) Viene istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”, con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021.
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (art. 21) Il beneficio riconosciuto alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura dal D.L. Rilancio per novembre 2020 è esteso anche a dicembre 2020.
Disposizioni per le decisioni dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 23) Vengono introdotte disposizioni per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze penali di primo grado.
Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 24)
ne del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali.
Class-action (art. 26) L’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge sulla azione di classe è posticipata al 19/05/2021.
Lavoratori sportivi (art. 29) Prevede che fini dell’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 17 del D.L. Ristori, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati. Il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo art. 17 è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all’erogazione dell’indennità di cui ai Decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto.
Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 30) Incrementate le risorse di cui all’art. 218-bis del D.L. Rilancio relativo alle Associazioni sportive dilettantistiche, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito del predetto bilancio, tramite le risorse provenienti dal Fondo di cui all’articolo 3 Dl Ristori. Tale fondo assume la denominazione di “Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche”. (PZ)
Vengono introdotte disposizioni sulla sospensio-
Allegato 1 Codice Attività
Descrizione
93.29.10
Discoteche, sale da ballo night-club e simili
49.39.01
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
56.10.11
Ristorazione con somministrazione
56.10.12
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.42
Ristorazione ambulante
56.10.50
Ristorazione su treni e navi
56.21.00
Catering per eventi, banqueting
59.13.00
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00
Attività di proiezione cinematografica
Pag. 10 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2020
Codice Attività
Descrizione
74.90.94
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00
Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00
Corsi sportivi e ricreativi
85.52.09
Altra formazione culturale
90.01.01
Attività nel campo della recitazione
90.01.09
Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09
Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00
Attività di biblioteche e archivi
91.02.00
Attività di musei
91.03.00
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.09
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10
Gestione di stadi
93.11.20
Gestione di piscine
93.11.30
Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90
Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00
Attività di club sportivi
93.13.00
Gestione di palestre
93.19.10
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.92
Attività delle guide alpine
93.19.99
Altre attività sportive nca
93.21.00
Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.30
Sale giochi e biliardi
93.29.90
Altre attività di intrattenimento e divertimento nca
94.99.20
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90
Attività di altre organizzazioni associative nca
96.04.10
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20
Stabilimenti termali
96.09.05
Organizzazione di feste e cerimonie
55.10.00
Alberghi
55.20.10
Villaggi turistici
55.20.20
Ostelli della gioventù
55.20.30
Rifugi di montagna
Pag. 11 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2020
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Codice Attività
Descrizione
55.20.40
Colonie marine e montane
55.20.51
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.30
Gelaterie e pasticcerie
56.10.41
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00
Bar e altri esercizi simili senza cucina
20.51.02
Fabbricazione di articoli esplosivi
47.78.35
Commercio al dettaglio di bomboniere
49.32.10
Trasporto con taxi
49.32.20
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente
49.39.09
Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
50.30.00
Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
52.21.30
Gestione di stazioni per autobus
52.21.90
Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
74.20.11
Attività di fotoreporter
74.20.19
Altre attività di riprese fotografiche
74.30.00
Traduzione e interpretariato
85.52.01
Corsi di danza
92.00.02
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
96.01.10
Attività delle lavanderie industriali
56.10.20
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
61.90.20
Posto telefonico pubblico ed Internet Point Allegato 2
Codice ATECO
Descrizione
47.19.10
Grandi magazzini
47.19.90
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10
Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11
Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12
Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Pag. 14 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2020
Codice ATECO
Descrizione
47.59.60
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31
Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32
Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35
Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94
Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40
Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03
Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02
Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2020
Codice ATECO
Descrizione
47.99.10
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02
Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03
Servizi di manicure e pedicure
96.09.02
Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03
Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09
Altre attività di servizi per la persona nca
Pag. 16 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2020
La nuova definizione di default bancario: cosa cambia la nuova classificazione sullo stato di inadempienza delle imprese nei confronti del sistema bancario Il regolamento delegato (UE) della Commissione europea 2018/171 del 19 ottobre 2017 (sic), pubblicato sulla G.U.U.E. L 32 del 6 febbraio 2020, recante “norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato”, ha integrato e modificato in maniera sostanziale la precedente disciplina adottata con il regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 573/2013 del 26 giugno 2013. Di fatto, a norma dell’art. 6 del reg. (UE) in esame, le nuove norme diverranno pienamente operanti dal 1° gennaio 2021, data dalla quale le banche e gli altri intermediari finanziari saranno tenute ad adottarla. In sostanza, le nuove regole prevedono un’automatica classificazione di default - termine con il quale si rappresenta la situazione di un’impresa non più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni verso la banca - delle imprese (e persone fisiche) che presentano per oltre 90 giorni consecutivi arretrati di pagamento rilevanti sulle esposizioni (capitale, interessi e commissioni) nei confronti dell’istituto di credito. Di seguito si sintetizzano i tratti essenziali della nuova disciplina e un raffronto con la precedente.
Nuova soglia di rilevanza Mentre in precedenza per risultare inadempiente era necessario avere un arretrato di pagamento che rappresentasse almeno il 5% del totale delle esposizioni verso la banca protrattosi per 90 giorni consecutivi, con le nuove regole la soglia di rilevanza si abbassa drasticamente. Dal 2021, infatti, si può essere classificati automaticamente in una situazione di default bancario con un arretrato di oltre 90 giorni - o con un arretrato di cui la banca giudica improbabile il re-
cupero senza far ricorso alle garanzie - che risulti essere contemporaneamente: - superiore ai 100 euro; la soglia aumenta a 500 euro solo per le imprese affidate dalla banca per importi superiori a un milione di euro; - superiore all’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.
Compensazione non ammessa Le nuove regole non ammettono più la compensazione tra diverse posizioni del debitore. Quindi, superate queste soglie di rilevanza, la banca dovrà classificare l’impresa in default anche se questa dispone nello stesso istituto di altre linee di credito adeguate a sanare il debito. La norma sembra non lasciare spazio ad interpretazioni: si è segnalati a default anche se a fronte di rate di scadenza del finanziamento impagate vi è una disponibilità nel fido di conto corrente sufficiente a pagare la rata.
Contagio di default La classificazione in default ha, poi, un effetto domino sulle altre esposizioni dell’impresa. Infatti, se questa dovesse essere classificata in default per una singola esposizione, in automatico lo sarebbero tutte le altre esposizioni nei confronti della stessa banca. Diverso è, invece, il caso delle piccole e medie imprese, per le quali la banca può applicare il default solo sulla linea di credito in cui si verifica il credito sconfinato da più di 90 giorni (past due). In entrambi i casi, però, la situazione di default potrebbe avere conseguenze negative verso i soggetti connessi all’impresa, soprattutto nel caso di cointestatari di mutui o di società partecipate. Sarà la stessa banca a effettuare le verifiche per identificare i casi in cui il default possa inficiare la capacità di rimborso di un altro nominativo collegato. In ogni caso, va tenuto in conto che una segnalazione di default potrebbe propagarsi anche agli altri soggetti collegati, quali, ad esempio, i soci.
Maggiori tempi per rientrare
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dal default bancario Un altro cambiamento importante riguarda il rientro dal default bancario, per il quale si allungano i tempi. Mentre fino ad ora è stato sufficiente sanare i propri arretrati per far decadere lo stato di default, dal 2021 sarà necessario attendere almeno 90 giorni dal momento in cui si è regolarizzato lo sconfinamento per poter uscire da questa posizione. Passati i tre mesi, se la banca reputerà la situazione di nuovo stabile con un miglioramento permanente della qualità creditizia, potrà riclassificare l’impresa fuori dallo stato di default. Nel caso ancora di imprese classificate in default dopo aver ricevuto misure di “tolleranza” – come modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali o rifinanziamento parziale o totale del debito – il periodo di monitoraggio prima di uscire dallo stato di default durerà almeno un anno.
Nuove regole di default bancario: tempi di applicazione e soggetti interessati Queste nuove regole dovranno essere applicate dal 1° gennaio 2021, anche se alcuni istituti bancari già lo fanno. La nuova definizione in materia di default però non riguarderà solo le banche con rilevanza europea, e quindi soggette alla vigilanza della Banca centrale europea (BCE), ma anche tutti gli intermediari finanziari non bancari, come per esempio le società di leasing. Per quanto riguarda invece le banche vigilate direttamente da Banca d’Italia - che non hanno, quindi, una rilevanza europea -, potrebbero essere applicati parametri diversi. In particolare, con riferimento alla componente relativa della soglia di rilevanza, pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del debitore verso la banca, la Banca d’Italia potrebbe individuare una percentuale diversa, compresa nell’intervallo da 0 a 2,5%, qualora sulla base di solide evidenze stati-
stiche si possa sostenere che l’1% non corrisponda a un livello ragionevole di rischio in Italia. Inoltre, a prescindere dalle conseguenze della nuova definizione di default, ci sono poi gli effetti sulle segnalazioni in Centrale rischi della Banca d’Italia e nelle altre centrali rischi private.
Come comportarsi con le nuove regole Viste le più stringenti regole di default, diverrà ancora più importante tenere sott’occhio il piano di rimborso dei debiti ed essere puntuali con le scadenze di pagamento previste, anche quando si tratta di importi modesti. Per questo motivo si può suggerire di: - controllare di frequente il saldo dei conti correnti e delle carte di credito; - tenere un bilancio aggiornato, pianificando mensilmente entrate e uscite; - prestare sempre attenzione alle condizioni dei prestiti, specie se più d’uno; - controllare la situazione dei rapporti cointestati, anche quelli non gestiti in prima persona. Ma al di là di queste formali raccomandazioni, è evidente che la nuova disciplina avrà conseguenze gravose su una vasta platea di imprese e rovinose su tutto il sistema economico per effetto dell’attuale emergenza sanitaria. Per questi motivi l’Associazione è già intervenuta in sede centrale e in sede europea, affinché si tenga conto dell’attuale stato delle cose e si proroghi la precedente disciplina almeno fino al definitivo superamento dell’emergenza Covid-19. Si confida, quindi, di ritornare presto sull’argomento. Infine, si sottopone una tavola riepilogativa, nella quale sono riprese le principali differenze fra le nuove e le vecchie regole. Altre informazioni possono essere richieste agli uffici economico e fiscale dell’Associazione. Dove è disponibile anche una guida curata dall’Associazione bancaria italiana. (AdT)
BREVE SINTESI SULLA NUOVA NOZIONE DI DEFAULT BANCARIO PUNTI ESSENZIALI
DEFINIZIONE DI DEFAULT
REGOLE IN ESSERE FINO AL 31.12.2020 Si ha default quando si verifica una delle seguenti condizioni: 1) la banca giudica improbabile il recupero del credito senza l’escussione delle gaInvariata ranzie; 2) il debitore presenta insolvenze da > 90 giorni su esposizioni “rilevanti” che superano le soglie sotto indicate.
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NUOVE REGOLE DAL 01.01.2021
BREVE SINTESI SULLA NUOVA NOZIONE DI DEFAULT BANCARIO PUNTI ESSENZIALI
SOGLIA DI RILEVANZA DELLO SCONFINO
REGOLE IN ESSERE FINO AL 31.12.2020
NUOVE REGOLE DAL 01.01.2021
Il cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi: - in termini assoluti: 100 euro per le espoIl cliente viene classificato a default se presizioni al dettaglio (persone fisiche e picsenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi cole e medie imprese) e 500 euro per le pari ad almeno il 5% del totale delle esposialtre esposizioni; zioni del cliente verso la banca. -
COMPENSAZIONI TRA DIVERSE ESPOSIZIONI
DURATA DEL DEFAULT
ESTENSIONE DEL DEFAULT A TUTTE LE ESPOSIZIONI
“EFFETTO CONTAGIO” SU ALTRI NOMINATIVI COLLEGATI
in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca.
La compensazione su iniziativa della banca È consentita la compensazione degli importi non è più consentita. Di conseguenza, la banscaduti con le disponibilità presenti su altre ca è tenuta a classificare il cliente a default anlinee di credito non utilizzate o parzialmente che in presenza di disponibilità su altre linee di utilizzate dal cliente. credito non utilizzate. Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.
Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.
Il default su una singola esposizione comporta l’estensione automatica anche a tutte le altre esposizioni nella stessa banca. L’estensione può non essere automatica per Invariata le piccole e medie imprese con esposizione complessiva inferiore a un milione di euro verso la banca. Le banche sono tenute a censire collegamenti economici e giuridici tra la propria clientela, Soggetto alla valutazione della singola banca per identificare situazioni in cui il default di un’impresa può avere ripercussioni negative sulle altre.
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Contributi per la trasformazione digitale delle imprese presentazione delle domande a decorrere dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020 Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 460/ AdT del 25 novembre 2020 per rammentare che, in applicazione della legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e, in particolare, dell’articolo 29, commi 5-8, il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico con decreto 9 giugno 2020, pubblicato sulla G.U. n. 164 del 1° luglio 2020, ne ha disciplinato l’intervento agevolativo volto a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso progetti diretti di implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie digitali di filiera. Successivamente, con decreto del medesimo Direttore generale 1° ottobre 2020, riportato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it, di seguito Ministero), sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, i criteri per la valutazione dei progetti, le modalità di rendiconto dell’iniziativa svolta e ogni altro elemento utile all’attuazione dell’intervento agevolativo. Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni ammontano a 100 milioni di euro. Di seguito si dà sinteticamente conto dello strumento agevolativo nel suo insieme, in prevalenza per gli aspetti procedurali, rinviando per gli opportuni approfondimenti alla lettura dei due decreti dirigenziali reperibili sul citato sito web del Ministero o, a richiesta, all’ufficio economico dell’Associazione.
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole
e medie imprese, singole o in forma aggregata (v. infra) che alla data di presentazione della domanda risultino: - iscritte come attive nel Registro delle imprese; - operanti in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere o nel settore turistico o nel settore del commercio; - aver conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro; - disporre di almeno due bilanci approvati e depositati nel Registro delle imprese; - non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. Le imprese in possesso dei predetti requisiti possono presentare detti progetti anche in forma congiunta, purché in numero non superiore a 10, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato, in cui figuri, come soggetto promotore capofila, un digital innovation hub (DIH) o un ecosistema digitale (EDI) per l’innovazione di cui al Piano nazionale Impresa 4.0.
Iniziative ammesse
Nel dettaglio le attività economiche ammesse sono riportate nell’all. 1 del d.d. 9 giugno 2020 che qui si unisce per comodità di consultazione. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di: a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) o b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
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1) all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori; 2) al software; 3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio; 4) ad altre tecnologie, quali sistemi di ecommerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things. A tal fine i progetti devono prevedere la realizzazione di: 1. attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione, ovvero 2. investimenti. I progetti di spesa devono, inoltre, essere realizzati nell’ambito di una unità locale dell’impresa proponente ubicata sul territorio nazionale, prevedere un importo di spesa non inferiore a 50.000 e non superiore a 500.000 euro, essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda e prevedere una realizzazione non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’agevolazione, fatta salva la facoltà da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi. I progetti agevolabili nell’ambito dell’intervento Digital Transformation possono essere cofinanziati nell’ambito del Piano operativo nazionale (PON) imprese e competitività 2014-2020.
Forma e misura delle agevolazioni
Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio (punti 1. e 2.) le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, così ripartite: a. 10% sotto forma di contributo in conto capitale; b. 40% sotto forma di finanziamento agevolato a tasso 0 (zero). Fermo restando l’intensità agevolativa e la ripartizione dei benefici sopra indicate, le agevolazioni per i progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione sono concesse alle condizioni ed entro le intensità massime di aiuto previste dall’art.
29 del regolamento (UE) di esenzione, mentre le agevolazioni per i progetti di investimento vengono concesse nei limiti e secondo i massimali dal regime “de minimis”. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.
Termini e modalità di presentazione delle istanze
I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico giornaliero di presentazione e nel limite delle risorse stanziate. Le domande vanno presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020 e devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) e su quello dell’Agenzia nazionale dello sviluppo d’impresa spa (Invitalia) www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili on line e riportati agli allegati n. Aa e Ab 2 del d.d. 1° ottobre 2020. Ai fini dell’accesso alla procedura informatica è richiesta l’identificazione del compilatore (legale rappresentante del soggetto beneficiario o della capofila in caso di una forma aggregata o associata) della domanda on line tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la Carta nazionale dei servizi (CNS) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia. La domanda va firmata digitalmente, pena l’improcedibilità della stessa, dal legale rappresentante della singola impresa e, nel caso di aggregazioni, da ciascun soggetto facente parte di una forma aggregata o associata. Le domande presentate in modalità difformi non saranno prese in esame. Può essere presentata una sola domanda di agevolazioni che può riguardare unicamente: - un progetto di innovazione di processo o - un progetto di innovazione dell’organizzazione o - un progetto di investimenti. Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione, anch’essa firmata digitalmente, di cui ai sotto riportati allegati al d.d. 1° ottobre 2020: a) scheda progetto (all. A1); b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni (all. A2);
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c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea (all. A3); d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attribuzione del rating di legalità, se presente (all. A4); e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante le informazioni finalizzate all’acquisizione della certificazione antimafia (all. A5); f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla determinazione della dimensione aziendale e del rating di legalità (all. A6); g) dichiarazioni sostitutive di atto notorio riguardanti le norme di prevenzione dell’antiriciclaggio (all. A7); h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i valori di bilancio necessari per la determinazione dei punteggi (all. A8); i) in caso di aggregazioni, contratto sottostante ai rapporti tra le parti; j) statuto ed atto costitutivo.
Istruttoria delle domande Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione, nel limite delle disponibilità finanziarie. Del loro esaurimento il Ministero darà tempestiva comunicazione mediante avviso sulla G.U. Se quelle saranno insufficienti, verranno ammessi alla fase istruttoria i progetti che otterranno il maggior punteggio secondo quanto previsto nell’all. “A10 – Criteri di valutazione”. A parità di punteggio, le domande sono ammesse secondo l’ordine cronologico di arrivo. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute. Ai fini della concessione delle agevolazioni, Invitalia verifica la completezza e la regolarità delle domande, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e procede all’istruttoria sulla scorta dei criteri di valutazione di cui all’all. A10 (v. infra). L’istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni o chiarimenti. Preliminarmente, Invitalia verifica la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto proponente nonché l’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
Concessione
del contributo Per le domande per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero con il supporto di Invitalia procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti gli impegni e gli obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati a valere sulle eventuali risorse del PON IC 2014-2020. Per i progetti congiunti la registrazione dell’aiuto viene effettuata con riferimento a ciascun soggetto partecipante al progetto, sulla base dei costi a carico dei partecipanti e delle conseguenti agevolazioni concedibili. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste dal citato all. A10, ovvero reputate non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi il Ministero comunica i motivi ostativi al loro accoglimento. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione (accettazione) da parte dell’impresa beneficiaria del provvedimento di concessione Invitalia procede alla stipulazione del contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico dell’impresa beneficiaria.
I criteri di valutazione dei progetti, punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità La valutazione della validità e fattibilità tecnica dell’iniziativa è finalizzata ad accertare la puntuale definizione dei progetti, l’ammissibilità e la pertinenza delle spese presentate. Si valuterà in particolare: a) la qualità e la chiarezza del progetto, ovvero l’esaustività e chiarezza della documentazione fornita e coerenza dell’intervento con gli obiettivi dello strumento agevolativo; b) la definizione delle milestone (stati di avanzamento) e dei parametri di performance connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurabilità in sede di monitoraggio degli stati di avanzamento; c) il costo del progetto, ovvero la valutazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto; d) la solidità economico-patrimoniale dei soggetti beneficiari valutata sulla base della possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati
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alla realizzazione del progetto e, in particolare, la copertura finanziaria delle immobilizzazioni e l’indipendenza finanziaria. Ai fini del calcolo degli indicatori, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile sulla piattaforma, trasmessa unitamente alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due bilanci approvati e depositati alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso di società in contabilità semplificata, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. La definizione degli indicatori per ciascun criterio di valutazione, i punteggi assegnabili nonché i punteggi minimi richiesti per l’ammissibilità alle agevolazioni per le due categorie di soggetti sono specificati sempre nell’all. A10. Le agevolazioni concedibili, calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), saranno quantificate secondo quanto riportato all’all. A9.
Erogazione delle agevolazioni Il soggetto beneficiario deve comunicare la data di ultimazione del progetto entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. L’erogazione delle agevolazioni avviene in due quote, sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate. L’erogazione va richiesta a Invitalia secondo le modalità e gli schemi resi disponibili sui siti web del Ministero (www.mise.gov.it) e di Invitalia (www.invitalia.it). Per l’erogazione delle agevolazioni relative ai progetti di innovazione di processo o di organizzazione e di investimenti il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attività svolte e alle spese e costi sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione. 1. Erogazione della 1a quota La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Per i progetti di investimento è possibile presentare fatture di acconto nel limite massimo del 30% della fornitura e qualora sia contrattualmente previsto. Il soggetto beneficiario può ri-
chiedere l’erogazione della prima quota entro 12 mesi dal provvedimento di concessione, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese pari ad almeno il 50% dell’importo totale ammesso o, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore pari all’anticipazione concessa. L’anticipazione sarà recuperata in misura proporzionale alle agevolazioni maturate sui singoli stati di avanzamento lavori (SAL). 2. L’erogazione del saldo L’erogazione del saldo va richiesta entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto di cui al comma precedente, successivamente al pagamento delle relative spese. A tal fine il soggetto beneficiario trasmette, nell’ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica finale concernente il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto di trasformazione tecnologica e digitale indicando eventuali scostamenti, le cause e l’eventuale impatto sugli obiettivi citati. Invitalia ricevuta la domanda di erogazione, provvedono, fra l’altro, a verificare: - la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nonché della documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione; - la vigenza, la regolarità contributiva dei singoli beneficiari e l’assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la “visura Deggendorf”, se i singoli soggetti beneficiari rientrano o meno nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero; - il pagamento e la corretta registrazione delle spese richieste sui libri contabili, il raggiungimento delle milestone indicate in sede di progetto, la pertinenza e congruità dei relativi costi relativamente allo stato di avanzamento raggiunto; - nel caso di richiesta di erogazione a saldo, l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi complessiva. Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione Invitalia procede all’erogazione delle agevolazioni spettanti e il Ministero adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni. Oltre al rispetto degli adempimenti previsti per la
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determinazione delle spese ammissibili il soggetto beneficiario è tenuto a effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. Inoltre, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento riportano rispettivamente nell’oggetto o nella causale la dicitura: “Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.D. 9 giugno 2020 – Programma Digital Transformation – ID ………….. CUP ……………”. Ad eccezione, poi, dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni rela-
tivi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento. Per quanto riguarda le variazioni soggettive e di localizzazione dell’iniziativa, la revoca delle agevolazioni e gli oneri a carico delle imprese beneficiarie si rinvia alla lettura dei due decreti dirigenziali. Copia di tutti gli atti citati e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Allegato n. 1 (articolo 4, comma 1, lettera b)
Elenco delle attività riconducibili ai settori ammissibili Le singole attività fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.
Settore manifatturiero Riferimento
Descrizione
Note
C
Attività manifatturiere
Intera sezione
Settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere Riferimento
Descrizione Classe
Note
37.00.0
Raccolta e depurazione delle acque di scarico
Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
38.1
Raccolta dei rifiuti
Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.2
Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
Riferimento
Descrizione
Note
38.3
Recupero dei materiali
Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
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52
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto
Intera divisione
53
Servizi postali e attività di corriere
Intera divisione
56.29
Mense e continuativo contrattuale
58.12
Pubblicazione di elenchi e mailing list
58.2
Edizioni di software
61
Telecomunicazioni
Intera divisione
62
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
Intera divisione
63.1
Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
69
Attività legali e contabilità
Intera divisione
70
Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
Intera divisione
71
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
Intera divisione
72
Ricerca sviluppo
Intera divisione
73
Pubblicità e ricerche di mercato
Intera divisione
74
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Intera divisione
82.20
Attività dei call center
catering su base
scientifica
e
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82.92
Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi
95.1
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.
96.01.01
Attività delle industriali
lavanderie
Settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili Riferimento
Descrizione
Note
55
Alloggi
Intera divisione
79
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
Intera divisione
91.02.00
91.03.00
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Settore commercio Riferimento
Descrizione
Note
G
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Intera sezione
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Allegato n. 2 (articolo 5, comma 1) Indicazioni sulle tecnologie da implementare nell’ambito delle iniziative agevolabili con il presente intervento
a) Tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0 Tipologia
1
Advanced solutions
manufacturing
Descrizione Soluzioni che consentono l’evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con aumentate capacità cognitive; applicata all’industria per migliorare la produttività, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori.
Additive manufacturing
Processi per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza sprechi, a partire da un modello digitale, che consente un’ottimizzazione dei costi in tutta la catena logistica e del processo distributivo.
Realtà aumentata
Impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e informazioni alla visione della realtà e agevolare, ad esempio, la selezione di prodotti e parti di ricambio, le attività di riparazione e in generale ogni decisione relativa al processo produttivo al fine dell’arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.
4
Simulation
Soluzioni finalizzate, in ottica di integrazione, alla modellizzazione e/o alla simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) facendo riferimento al concetto di digital twin, ovvero alla disponibilità di un modello virtuale o digitale di un sistema generico (macchina, impianto, prodotto, etc.) al fine di analizzarne il comportamento con finalità predittive e di ottimizzazione.
5
Integrazione orizzontale e verticale
Soluzioni che consentono l’integrazione automatizzata con il sistema logistico dell’impresa con finalità quali il tracciamento automatizzato
2
3
28 Pag. 30 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2020
di informazioni di natura logistica, con la rete di fornitura, con altre macchine del ciclo produttivo (integrazione Machine-to-Machine). Rientrano tra queste anche le soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, le piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, i sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI).
6
7
8
9
Industrial internet
Implementazione di una rete di oggetti fisici (things) che dispongono intrinsecamente della tecnologia necessaria per rilevare e trasmettere, attraverso internet, informazioni sul proprio stato o sull’ambiente esterno in un contesto produttivo (declinazione ‘industriale’ della tecnologia Internet of Things).
Cloud
Implementazione di un’infrastruttura Cloud IT comune, flessibile, scalabile e open by design per condividere dati, informazioni e applicazioni attraverso internet (raccolti da sensori e altri oggetti, e dal consumatore stesso) in modo da seguire la trasformazione dei modelli di business con la capacità necessaria abilitando flessibilità, rilasci continui di servizi con cicli di vita ridotti a mesi, innovazione progressiva e trasversalità, l’interoperabilità di soluzioni, anche eterogenee, sia aperte che proprietarie, con un eventuale slancio a nuovi processi digitali e a nuove modalità di interazione tra aziende, cittadini e PA.
Cybersecurity
Tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere collegamenti, dispositivi e dati da accessi non autorizzati, garantendone la necessaria privacy e preservandoli da attacchi e minacce informatiche ricorrendo a servizi di risk e vulnerabilty assessment.
Big data e Analytics
Tecnologie digitali in grado di raccogliere e analizzare, con strumenti che trasformano in informazioni, enormi quantità di dati eterogenei (strutturati e non) generati dal web, dai dispositivi mobili e dalle app, dai social media e dagli oggetti connessi, al fine di rendere i processi decisionali e le strategie di business più veloci, più flessibili e più efficienti abilitando analisi real time, predittive e anche attraverso l’utilizzo di innovazioni di frontiera quali i Sistemi Cognitivi. 29
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b) Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche di filiera
1
Ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori
2
Implementazione di software
3
Utilizzo di piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio
4
Utilizzo di altre tecnologie
4.1
Sistemi di e-commerce: acquisizione di strumenti, programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico che consentano la gestione completa di una transazione o di un ordine, fino alla gestione del pagamento
4.2
Sistemi di pagamento mobile e via internet: soluzioni che abilitano “pagamenti o trasferimenti di denaro tramite telefono cellulare”, modello composito che racchiude servizi di pagamento con dispositivi portatili da remoto (mobile remote payment), di commercio su dispositivi portatili (mobile commerce), di trasferimento di denaro tramite dispositivi portatili (mobile money transfer) e di pagamento in prossimità su dispositivi portatili (mobile proximity payment)
4.3
Fintech: innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione tecnologica, che può concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull’offerta di servizi
4.4
Sistemi elettronici per lo scambio di dati: sistemi software che si compongono di strumenti e metodi che puntano a migliorare e automatizzare l'approvvigionamento riducendo gli stock e i tempi di consegna, si tratta di sistemi quali gli EDI (electronic data interchange)
4.5
Geolocalizzazione: identificazione della posizione geografica nel mondo reale di un qualsiasi oggetto come device mobile, computer, e altri dispositivi che siano connessi o meno alla Rete
4.6
Tecnologie per l'in-store customer experience: sistemi per l’accettazione di pagamenti innovativi, sistemi per l’accettazione di couponing e loyalty, chioschi, totem e touchpoint, sistemi di cassa evoluti e Mobile POS, Electronic Shelf Labeling, digital signage, vetrine intelligenti, specchi e camerini smart, realtà aumentata, sistemi di sales force automation, sistemi di in store mobility, sistemi CRM, proximity marketing, sistemi di self-scanning 30
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4.7
System integration applicata all'automazione dei processi: sistemi integrati con lo scopo di far dialogare impianti diversi tra di loro al fine di creare una nuova struttura funzionale che possa utilizzare sinergicamente le potenzialità degli impianti d'origine e creando quindi funzionalità originariamente non presenti.
4.8
Blockchain: tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili
4.9
Intelligenza artificiale: sistema tecnologico capace di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e dell’abilità umana.
4.10
Internet of things: l’ Internet of things (IoT) è composto da un ecosistema che include gli oggetti, gli apparati e i sensori necessari per garantire le comunicazioni, le applicazioni e i sistemi per l’analisi dei dati introducendo una nuova forma di interazione, non più limitata alle persone, ma tra persone e oggetti, denotata anche come Man-Machine Interaction (MMI), e pure tra oggetti e oggetti, Machine to Machine (M2M).
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Esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono circolare inps n. 133/2020
Si informa che l’INPS, con la Circolare n. 133 del 24 novembre 2020, ha fornito le indicazioni relative all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 6 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del D.L. (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, detto esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato. L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità. Spiega l’INPS che la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di Pag. 34 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2020
21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile. In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. L’Istituto precisa che: 1. l’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tale ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro. 2. La misura è, per giunta, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. 3. Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui alla norma in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Pertanto, spiega l’Istituto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta. Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva. Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esone-
ro trovano applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015. Con riferimento alla modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione del flusso Uniemens la Circolare informa che i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 6 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato devono esporre, a partire dal flusso Uniemens
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di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. (EI)
Modificato il d.lgs. 81/2008 in materia di agenti biologici il sars-cov-2 rientra tra gli agenti che costituiscono un serio rischio per i lavoratori Con il Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche (e al sostegno dei lavoratori) interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute. Questo decreto, e in particolare all’articolo 17 si introduce una nuova modifica al decreto legislativo 81/2008 in materia di agenti biologici, indicando
che “gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti” da due nuovi allegati. Con la sostituzione dei due allegati il legislatore ribadisce che SARS-CoV-2 rientra tra gli agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e che costituiscono un serio rischio per i lavoratori. L’agente biologico di questo tipo può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Entrambi gli allegati sono corredati da tabelle e nell’articolo viene chiarito il termine “raccomandato”, citato in corrispondenza dei Livelli di contenimento. Ciò significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. Le misure previste nelle seguenti tabelle devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione. (CS)
ALLEGATO XLVII (INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO) Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione. Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. B. Livelli di contenimento
A. Misure di contenimento 2
3
4
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio
No
Raccomandato
Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione
No
Raccomandato
Sì
Se del caso
Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea
Sì
No
Sì, per l’aria in entrata e in uscita
Sì, per l’aria in uscita
Luogo di lavoro
Impianti 3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento Attrezzature 4. L’aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile
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ALLEGATO XLVII (INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO) Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione. Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. B. Livelli di contenimento
A. Misure di contenimento 2
3
4
Sì, per bancone e pavimento
Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio
Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica
No
Raccomandato
Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti
Raccomandato
Sì
Sì
8. L’accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti
Raccomandato
Sì
Sì, attraverso una zona filtro (airlock)(2)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti
Raccomandato
Sì
Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione
Sì
Sì
Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell’agente biologico
Sì
Sì
Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall’area di contenimento
No
Raccomandato
Raccomandato
Raccomandato
Sì, sul sito o fuori sito
Sì, sul sito
No
Raccomandato
Sì
Raccomandato
Raccomandato
Sì
5. Superfici impermeabili all’acqua e facili da pulire
Sistema di funzionamento
Rifiuti 13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali Altre misure 14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura 15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (2) Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti”.
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ALLEGATO XLVIII CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. Agenti biologici del gruppo 1 Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte. A. Misure di contenimento
B. Livelli di contenimento 2
3
4
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall’ambiente
Sì
Sì
Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:
minimizzare la dispersione
impedire la dispersione
impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l’aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:
minimizzare la dispersione
impedire la dispersione
impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:
inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
minimizzare la dispersione
impedire la dispersione
impedire la dispersione
6. L’area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l’intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita
No
Raccomandato
Sì
7. L’area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione
No
Raccomandato
Sì
Sì
Sì
Sì
9. L’aria in entrata e in uscita dall’area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1)
No
Raccomandato
Sì
10. L’area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica
No
Raccomandato
Sì
11. L’area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell’aria
Raccomandato
Raccomandato
Sì
12. I sistemi chiusi(2) devono essere situati all’interno di un’area controllata
Raccomandato
Raccomandato
Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico
Raccomandato
Sì
Sì
14. L’accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto
Raccomandato
Sì
Sì, attraverso una zona filtro (airlock)(3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall’area controllata
No
Raccomandato
Sì
Sì, indumenti da lavoro
Sì
Sì, cambio completo di indumenti
Informazioni generali
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:
Impianti 8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio Attrezzature
Sistema di funzionamento
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi
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ALLEGATO XLVIII CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. Agenti biologici del gruppo 1 Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte. A. Misure di contenimento
B. Livelli di contenimento 2
3
4
No
Raccomandato
Sì
Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
Rifiuti 17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico 18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter) (2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall’ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.). (3) Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.”.
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ANAC: senza SOA per i lavori di importo inferiore a 150.000 € si rispettano i principi di proporzionalità, ragionevolezza e di massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici Con Delibera numero 919 del 3 novembre 2020 l’ANAC a seguito di Istanza di parere congiunta per la soluzione delle controversie, in relazione ai requisiti di qualificazione per lavori riconducibili a categoria prevalente OG1 e alle categorie scorporabili OS3 e OS30. Secondo l’Autorità l’attestazione di qualificazione nelle procedure di gara per l’affidamento di appalti di lavori pubblici è obbligatoria se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore ai 150.000 euro, ma se l’importo delle singole lavorazioni è inferiore a 150.000 euro, l’esecutore delle stesse non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto ai sensi dell’art. 90, d.P.R. n. 207/2010, dimostrando la qualificazione nelle categorie per i relativi importi. L’istanza dell’impresa contesta l’operato della stazione appaltante per avere riammesso alla gara, due operatori economici, in precedenza esclusi per carenza di attestazione SOA richiesta dall’art. 5 del disciplinare di gara in relazione alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG1 di importo inferiore a 150.000 euro distingueva le opere in lavori edili e strutturali (OG1), lavori per il rifacimento dell’impianto idrico sanitario e di antincendio (OS3), e in lavori di diffusione sonora (OS30), specificando che i predetti lavori, per un valore a base d’asta di importo complessivo pari a € 156.863,70, inclusi gli oneri di sicurezza, dovevano ricondursi rispettivamente alle seguenti categorie e importi: - categoria prevalente OG1 classifica I per un importo pari a € 109.791,41; - categoria scorporabile OS3 classifica 1 per un importo pari a € 27.991,33; categoria scorporabile OS30 classifica 1 per un importo pari a € 19.180,96. Pag. 41 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2020
L’interpretazione compiuta dalla stazione appaltante in ordine alla possibilità di comprovare la qualificazione nella categoria prevalente OG1 di importo inferiore a 150.000 euro con il possesso dei requisiti di cui all’art. 90, d.P.R. n. 207/2010 in alternativa alla attestazione SOA, in presenza della qualificazione anche nelle categorie scorporabili per i relativi importi; ciò in linea con l’interpretazione già espressa dall’Autorità nella delibera n. 753/2018 secondo cui «per poter affermare l’obbligatorietà dell’attestazione di qualificazione e ritenere legittimi eventuali provvedimenti di esclusione, occorre avere riguardo all’importo dei lavori, nel senso che solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore a 150.000 euro l’attestazione in capo all’esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria. Ma se l’importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, l’esecutore delle stesse non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto in forza dell’art. 90 del dPR 207/2010; ciò con riferimento alle singole lavorazioni e anche se la lex specialis di gara richiede il possesso di attestazione SOA, poiché l’obbligo di presentare la SOA deve intendersi sussistente in quanto non sia applicabile l’art. 90 del dPR 207/2010 e l’eventuale interpretazione del bando nel senso di impedire l’applicazione della norma citata ne determinerebbe la nullità per violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione» (cfr. Delibera ANAC n. 753/2018; conformi: Delibera n. 898 del 6 settembre 2017; Delibera n. 682 del 28 giugno 2017; parere n. 86/2012); Considerato che tale orientamento trova riscontro nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3541/2017 che si è così espresso rispetto a una gara espletata nella vigenza del decreto legislativo n. 163/2006: «Soprattutto, nessuna disposizione normativa prevede che, ai fini della determinazione del valore dei lavori rilevante per il regime di qualificazione, gli importi delle singole categorie debbano essere sommati tra loro, ed anzi, dall’ art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, che demanda al regolamento la disciplina del sistema di qualificazione, unico per
tutti gli esecutori dei lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro, “articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori stessi”, sembra potersi desumere il contrario. Pertanto, deve escludersi la sommatoria degli importi dei lavori afferenti a diverse categorie, ai fini della insorgenza dell’obbligo di qualificazione, dovendosi invece attribuirsi rilievo alle singole categorie di lavorazioni, per le quali, appunto, la normativa prevede una autonoma e separata attestazione»; Secondo l’ANAC, quindi, con riferimento alla partecipazione di un operatore economico singolo, ai sensi dell’art. 92, comma 1, d.P.R. n. 207/2010, sia consentito di partecipare anche dimostrando la qualificazione nella categoria prevalente per l’importo relativo alla categoria prevalente nonché nelle categorie scorporabili per i relativi importi; inoltre, con riferimento alla partecipazione di un operatore economico nella forma di RTI di tipo verticale, ai sensi dell’art. 92, comma 3, d.P.R.
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n. 207/2010, la qualificazione può essere comprovata dalla mandataria nella categoria prevalente per il corrispondente importo e dalle mandanti nella categoria scorporabile per i corrispondenti importi (si legge nel parere n. 86/2012: « Nel raggruppamento di tipo verticale infatti, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori riconducibili alla categoria prevalente, mentre, per i lavori scorporati, ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per la categoria scorporabile e nella misura indicata per il concorrente singolo»); L’Autorità sottolinea che quanto sopra sia in linea con il quadro normativo e regolamentare richiamato e con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e di massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, che devono essere garantiti nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. (CS)
IL FUTURO È ANCORA DI PIÙ NELLE NOSTRE MANI
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Possibile utilizzare procedure ordinarie negli appalti decreto semplificazioni: il ministero consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere n. 735 del 24/09/2020 a seguito di un quesito affronta un tema di particolare interesse per tutte le Stazioni appaltanti chiamate ad applicare le previsioni in deroga al Codice appalti a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), così come convertito con modificazioni dalla L. 120/2020. Il Quesito chiedeva, a seguito della conversione in Legge del Decreto Semplificazioni, di conoscere se le modalità di affidamento degli appalti in deroga all’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 (affidamenti diretti e procedure negoziate), previste dall’art. 1, comma 2, del decreto, siano da intendersi come obbligatorie o come facoltative, residuando in quest’ultimo caso la facoltà per la stazione appaltante di fare comunque
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ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte). La risposta del MIT con riferimento a quanto richiesto rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, il Ministero ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, consiglia il MIT di dar conto di tale scelta mediante motivazione. (CS)
Annullata l’aggiudicazione se l’Iva non è pagata la revoca è stata disposta in assenza di un accertamento definitivo sull’omesso pagamento dell’iva Il TAR Campania, con la sentenza del 4 novembre 2020, n. 5022, ha respinto il ricorso di una cooperativa, risultata aggiudicataria della gara, che lamentava l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione adottata dalla Stazione appaltante successivamente alla stipula del contratto a causa di alcune irregolarità sui pagamenti dell’Iva dell’anno 2017. In particolare, secondo il ricorrente la revoca dell’aggiudicazione non sarebbe potuta intervenire dopo la stipula del contratto, perché “si incide sull’aggiudicazione non più efficace, a cui si è sovrapposto il contratto di appalto, per cui l’Amministrazione non poteva più esercitare il potere di revoca, ma operare il diritto di recesso”, inoltre “la revoca è stata disposta in assenza di un accertamento definitivo sull’omesso pagamento dell’I-
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va relativa all’anno 2017, dovendosi trattare di violazioni gravi definitivamente accertate”. Tuttavia, secondo il Collegio, nel caso di specie non può trovare applicazione quanto disposto dalla sentenza n. 14/2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, perché si deve prescindere dal nomen juris attribuito al provvedimento, in quanto “la determinazione impugnata non si basa su una sopravvenienza ma è fondata su una ragione (preesistente) di esclusione, cosicché configura piuttosto un’ipotesi di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione”. Inoltre, “se la cartella di pagamento è mero strumento della riscossione che segue una notifica di un precedente avviso di accertamento (contenente una pregressa richiesta di pagamento di debito tributario), la definitività dell’accertamento decorre non già dalla notifica della cartella di pagamento, bensì da quella dell’avviso di accertamento”. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, l’accertamento del debito tributario deve ritenersi definitivo e costituisce causa di esclusione dalla gara. (C)
Brexit e nuovo marchio UKCA dal prossimo anno in sostituzione della marcatura ce
A seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, e di una Brexit priva di accordo, dal prossimo anno per esportare in quel paese determinati prodotti, si renderanno applicabili nuove leggi e nuovi regolamenti. Le imprese che vorranno esportare alcuni beni sul mercato della Gran Bretagna, dal prossimo anno dovranno apporre sui loro prodotti la marcatura UKCA (United Kingdom Conformity Assessed che potremmo tradurre in valutazione di conformità United Kingdom) in sostituzione della marcatura CE. Il nuovo marchio UKCA dovrà essere usato per l’esportazione di specifici beni in Gran Bretagna e attesta la conformità degli stessi a tutti i requisiti normativi previsti in quel paese nonché che le procedure di valutazione della conformità sono state completate con successo. I requisiti tecnici per l’ottenimento della marcatura UKCA per il momento sono sostanzialmente gli stessi previsti per la marcatura europea, ma è molto probabile che nel giro di poco tempo le regole saranno progressivamente differenziate. Il Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 è l’equivalente della nostra Direttiva Macchine e rappresenta il riferimento tecnico per la nuova marcatura. Nel 2019 sono stati effettuati degli emendamenti per prepararsi alla Brexit (EU Exit Regulations 2019 introducendo all’interno dell’atto citato il marchio UKCA. Sarà utilizzato a partire dal 1° gennaio 2021 per contrassegnare le merci immesse sul mercato della Gran Bretagna, cioè Inghilterra, Galles e Scozia. Le merci immesse nel mercato dell’Irlanda del Nord saranno assoggettate a regole differenti, nel frattempo sarà accettata la marcatura CE.
Le aree di prodotto maggiormente interessate alla nuova marcatura sono: - giocattoli; - prodotti alimentari; - veicoli a motore; - macchinari; - strumenti di misura; - sostanze chimiche; - elettrodomestici; - nautica; - ascensori; - cosmetici; - detergenti; - biocidi; - prodotti farmaceutici. Per consentire alle aziende di adeguarsi ai nuovi requisiti solo per alcuni prodotti sarà ancora possibile utilizzare la marcatura CE fino al 31 dicembre 2021. Ad esempio per i macchinari è previsto un periodo transitorio di un anno durante il quale in Gran Bretagna verrà ancora riconosciuto il marchio Ce mentre per le sostanze chimiche già dal 2021 sarà necessario dotarsi della nuova marcatura. In generale nel periodo transitorio i fornitori potranno continuare a fornire il marchio CE e iniziare a utilizzare anche il marchio UKCA. Dal 1° gennaio 2022 terminato il periodo transitorio, la marcatura CE non sarà più riconosciuta e il marchio UKCA sarà l’unico obbligatorio. Attualmente gli Enti presenti nel Regno Unito che possono eseguire la certificazione UKCA sono quelli accreditati UKAS. Gli organismi notificati del Regno Unito attualmente operativi per la marcatura CE diventeranno automaticamente organismi approvati per la marcatura UKCA. Solo gli organismi approvati potranno effettuare attività di valutazione della conformità per gli standard designati. Le regole generali da seguire per l’utilizzazione del marchio sono: - i marchi UKCA devono essere apposti su un prodotto solo dal produttore o rappresentante autorizzato;
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- quanto di applica il marchio UKCA ci si assume la piena responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti della legislazione pertinente; - si deve utilizzare il marchio UKCA solo per dimostrare la conformità del prodotto alla legislazione del Regno Unito; - non si deve apporre alcun contrassegno o segno che possa far interpretare erroneamente il significato o la forma del marchio a terzi; - non si deve applicare altri contrassegni sul prodotto, esse possono influire sulla visibilità, leggibilità o significato del contrassegno UKCA; - il marchio non può essere opposto sui prodotti a meno che non espressamente richiesto. L’azienda o il rappresentante autorizzato nel Regno Unito deve conservare la documentazione atta a dimostrare che il prodotto è conforme ai requisiti di legge. Queste informazioni possono essere richieste in ogni momento dalla vigilanza del mercato o dalle autorità di contrasto per verificare che il prodotto è conforme ai requisiti di legge e
fino ad un massimo di 10 anni dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato. Le informazioni da conservare variano a seconda della legislazione specifica relativa al prodotto tenendo registri generali su: - come il prodotto è progettato e realizzato, - come il prodotto è conforme ai requisiti pertinenti; - gli indirizzi del produttore e di eventuali strutture di stoccaggio. Si devono conservare le informazioni sotto forma di fascicolo tecnico che può essere fornito su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato. Lo stock esistente, vale a dire i beni totalmente prodotti entro dicembre 2020, pronti per essere immessi sul mercato e recanti già il marchio ed i dettagli dell’ente certificatore, possono essere venduti in Gran Bretagna con marchio CE sino a tutto il 2021, anche se il marchio era stato, in precedenza, rilasciato da un ente certificatore UK notificato UE.
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(PZ)
Catas Vi invita a “Testing the experience” giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 10.00
Un virtual tour che permetterà non solo di mostrare spazi e strutture dei laboratori di San Giovanni al Natisone (Udine) e Lissone (Monza e Brianza), ma anche di poter dialogare con i tecnici e gli operatori che risponderanno in diretta, attraverso una chat dedicata, a domande e curiosità di quanti saranno in collegamento. È questa la risposta di Catas, il più importante laboratorio europeo per il legno-arredo, all’impossibilità di ricevere visite a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia di “Covid-19”. “Siamo abituati ad accogliere centinaia di persone nei nostri laboratori - racconta il direttore Andrea Giavon - e molto spesso si tratta di aziende e gruppi che arrivano in Friuli da tutto il mondo, clienti ma anche realtà che vogliono lavorare con noi e vogliono soprattutto vedere chi e cosa siamo, cosa possiamo offrire.
Ancora per qualche tempo - speriamo molto poco - tutto questo non sarà possibile ed è nata l’idea di tenere aprire le porte di Catas “on line”, con immagini e conversazioni, in lingua inglese, grazie alle quali mostrare come siamo organizzati, di quali attrezzature e tecnologie disponiamo per realizzare in modo preciso e veloce i nostri test. Non solo: il nostro “Testing the experience”, questo il titolo che abbiamo scelto per il nostro web event, impegna tutti noi a raccontare qual è lo stato dell’arte a livello normativo, di certificazioni, di metodologie di prova per i tanti comparti nei quali siamo impegnati”.
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Un vero e proprio viaggio nei laboratori di Catas, accompagnati da Franco Bulian, vicedirettore del laboratorio, che incontrerà le persone che vi operano, il vero patrimonio della realtà italiana, invitandole a raccontare il loro lavoro e a condividere le loro competenze. L’appuntamento è per giovedì 10 dicembre alle 10. Per partecipare basta registrarsi al seguente link: https://catas.com/it-IT/news/catas-testingthe-experience (C)
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Operatività della Motorizzazione civile regionale l’accesso agli sportelli con prenotazione telefonica Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 452/ AdT del 19 novembre 2020 per rammentare che, con nota apparsa il 6 novembre 2020 sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it/rafvg/cms/ RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/motorizzazione-civile/FOGLIA01/) la Motorizzazione civile della Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato che tutte le prenotazioni prese nel mese di ottobre per il mese di novembre 2020 sono confermate e ha reso note le nuove modalità operative di accesso ai propri sportelli, valide sia per l’utenza privata sia per quella professionale (autoscuole e studi di consulenza), di cui si dà di seguito conto.
Accesso agli sportelli Per richiedere l’accesso agli sportelli degli uffici della Motorizzazione civile regionale è necessario chiamare il Contact Center della Motorizzazione al numero 848 000 388, operativo dalle 08.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì, indicando prima di tutto l’Ufficio presso il quale si vuole prendere appuntamento: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine. Si deve, poi, specificare all’operatore il tipo di servizio richiesto (rilascio patenti, revisioni, collaudi et c.), cognome e nome dell’intestatario della domanda, numero di telefono e indirizzo e-mail. Gli utenti professionali devono specificare, oltre al proprio cognome e nome, anche l’azienda di appartenenza. A conclusione della sessione di prenotazione, l’utente riceverà una e-mail di conferma della prenotazione con le indicazioni utili per ricevere il servizio richiesto nella maniera più diretta e semplice possibile. Il Contact Center è a disposizione anche per cambi o annullamenti di appuntamenti già presi. La nota precisa che la modalità di prenotazione
per l’accesso agli sportelli della Motorizzazione civile è conforme a quanto prescritto dalla circolare ministeriale “Linee guida” del 20 maggio 2020 e dal “Protocollo - Fase 2” emanato dalla Regione Friuli Venezia Giulia il 26 maggio 2020.
Prescrizioni specifiche La nota prescrive, inoltre: - il rispetto dell’orario prescritto, presentandosi puntualmente agli sportelli; in caso di ritardo superiore ai 5 minuti, l’appuntamento sarà considerato disdetto e bisognerà richiamare il Contact Center per una nuova prenotazione; - in caso d’impedimento a venire allo sportello all’ora prescritta, di chiamare il Contact Center per disdire o rinviare l’appuntamento. - in caso di effettuazione di pagamenti, di presentarsi allo sportello muniti di una carta di pagamento, bancomat o carta di credito/debito; per le operazioni eseguite in tempo reale allo sportello (c.d. modalità “front-office”) non sono accettati pagamenti in contanti o con bonifico; in caso di pagamenti già effettuati con bonifico, la pratica sarà evasa in tempo differito (c.d. modalità “back office”), previa verifica dell’avvenuto pagamento; per l’utenza professionale, che presenta le pratiche in modalità “back office”, le modalità di pagamento restano, al momento, invariate. Il tempo a disposizione allo sportello è prestabilito, in funzione del tipo di sportello e del tipo di servizio richiesto. Se si prevede di prenotare un appuntamento, per trattare simultaneamente più veicoli (per esempio motrice più rimorchio), o più pratiche dello stesso tipo, bisogna avvisare il Contact Center al momento della prenotazione. Diversamente, allo sportello sarà trattata solamente una pratica.
Gli sportelli della Motorizzazione civile del Friuli Venezia Giulia In funzione dei diversi tipi di servizi che possono essere richiesti sono disponibili su prenotazione nei quattro Uffici territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine) i seguenti sportelli:
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1. sportello PATENTI: per tutte le pratiche che riguardano le abilitazioni alla guida di guida; 2. sportello VEICOLI: per tutte le pratiche che riguardano veicoli, di ogni genere, inclusi motocicli e quadricicli; sono esclusi, solo per gli uffici territoriali di Trieste e di Udine, i veicoli agricoli trattati da uno sportello a parte; 3. sportello MACCHINE AGRICOLE; questo sportello è operativo solo negli Uffici di Trieste e di Udine; 4. sportello REVISIONI e COLLAUDI: per richiedere revisioni e collaudi (non sono prenotabili i veicoli < 3,5 t, motoveicoli e ciclomotori); 5. sportello AUTOTRASPORTO: per tutte le pratiche inerenti Al trasporto di merci e di persone (inclusi autobus, taxi et c.); 6. sportello CONTENZIOSO: per la gestione di tutti i procedimenti amministrativi riguardanti revisioni, sospensioni e revoche di titoli abilita-
tivi alla guida, sospensioni delle carte di circolazione e revisione straordinaria di veicoli. Per i primi 5 sportelli la prenotazione è fatta direttamente dal Contact Center. Per lo sportello 6. CONTENZIOSO, invece, la chiamata è trasferita all’omonimo ufficio della Motorizzazione civile che provvederà - se del caso - a fissare l’appuntamento.
Ritiro di documenti
Per il semplice ritiro dei documenti (carte di circolazioni, patenti, et c.) è sufficiente presentarsi senza prenotazione allo sportello INFORMAZIONI, dalle 09.00 alle 12.00 da lunedì a venerdì. Le imprese interessate sono invitate a sottoporre proprie, eventuali osservazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione circa le modalità indicate e l’effettiva loro operatività.
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(AdT)