notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 20 15 novembre 2021
IN PRIMO PIANO DECRETO “ANTIFRODI”, IL NOSTRO INTERVENTO A LIVELLO NAZIONALE
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
s a m t s i Chr
... e il segreto della fabbrica di Babbo Natale!
01.
PREVEDO LA DOMANDA e valuto quali richieste potrei ricevere per rendere tutti felici e non farmi trovare impreparato!
03.
PROGETTO e personalizzo il contenuto di ogni pacco con qualsiasi device e da ogni luogo
02.
RACCOLGO LE RICHIESTE e le assegno, condividendo le informazioni a tutti i miei elfi
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PIANIFICO e PRODUCO tutto in una notte, monitorando che sia sempre tutto ok, anche mentre viaggio
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CONTROLLO QUALITÀ e QUANTITÀ
per essere sicuro che ogni pacco sia perfetto e il prodotto sia quello giusto, per poi assegnarlo ai miei elfi
06.
SONO IN PARTENZA! Il magazzino è pronto, il sacco è pieno: che la consegna abbia inizio!
Adesso che il segreto è stato svelato, siamo certi che anche quest’anno Babbo Natale è arrivato!
Buon Natale www.beantech.it
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 20 15 novembre 2021
Sommario LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Decreto “Antifrodi”
8
Il contributo perequativo
10
Prorogato il codice della crisi d’impresa
12
Entro il 16 dicembre il saldo IMU
14
Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
20
Il decreto Anti frodi
22
Bonus sanificazione
25
Immatricolazione veicoli esteri
26
Presentazione del calendario - Bandi per le imprese
28
Contributi per attestazioni e certificazioni aziendali
31
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario
32
Contributi per start up “giovanili”
40
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2021
42
Ammessa la consegna del Green Pass al datore di lavoro
43
Agevolazioni contributive per il settore edilizia
44
Conai. Nuova procedura di rimborso (ex post)
45
SOA: rinnovo per la Costruzioni Vidoni srl
47
Il rincaro dei materiali da costruzione
49
PNEUMATIC | MOTION CONTROL | VACUUM | SOLUTIONS
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Incontro con il Consolato russo
58
ak engineering ha celebrato i venti anni di attività
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“Riforma” della CQC
66
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
70
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Decreto “Antifrodi” la segnalazione degli associati sul rischio che possano venir meno i contratti sottoscritti prima della sua pubblicazione Riportiamo il testo della nota che abbiamo redatto in seguito alla segnalazione delle imprese associate e trasmesso a Confapi nazionale per gli opportuni interventi con riferimento agli effetti delle modifiche al Decreto “Antifrodi”. Con il decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021 il Governo ha adottato una serie di misure finalizzate a scongiurare comportamenti fraudolenti in merito alla detrazione del 110% e alle altre detrazioni per i lavori edili. Le misure servono ad intensificare i controlli, compresi quelli preventivi, per verificare l’effettiva spettanza delle detrazioni e l’effettiva esistenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento e prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi. In particolare è stato esteso l’obbligo del visto di conformità e della asseverazione di congruità delle spese sostenute anche alle detrazioni diverse da quelle spettanti per il superbonus del 110%. In precedenza l’art. 119 del D.L. 34/2020 richiedeva il visto di conformità solo nel caso in cui la detrazione del 110%, in luogo della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, fosse ceduta a terzi o riconosciuta in fattura dall’impresa esecutrice dei lavori. Il decreto “Antifrodi” in argomento è intervenuto sugli articoli 119 (incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e 121 (opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali) del D.L. 34/2020 ampliando l’obbligo del visto di conformità. In pratica è stato introdotto: - l’obbligo del visto di conformità anche nel
caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante; - l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente scelga di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione, delle detrazioni spettanti in misura diversa dal 110%. Si tratta sostanzialmente delle detrazioni “ordinarie” elencate nel comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 riguardanti i seguenti interventi: - recupero del patrimonio edilizio ex art. 16 - bis comma 1 lett. a) e b) del TUIR; - efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013; - adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 commi da 1 - bis a 1 - septies del D.L. 63/2013; - recupero e restauro facciate di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della legge 160/2019; - installazione impianti fotovoltaici di cui all’art. 16 - bis, comma 1 lett. h) del TUIR; - installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16 - ter del D.L. 63/2013. Oltre all’introduzione del visto di conformità, per evitare meccanismi fraudolenti di incrementi ingiustificati degli importi fatturati, è stato esteso l’obbligo di asseverazione delle spese, prima previsto solo per la detrazione del 110%. Questo ulteriore adempimento riguarda esclusivamente i casi in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, mentre non è previsto nel caso di utilizzo diretto. I professionisti chiamati all’attestazione della congruità delle spese dovranno fare riferimento oltre agli attuali prezziari regionali e al prezziario DEI, anche ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie aggiuntive di beni, da un decreto del Ministero per la Transizione Ecologica, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Antifrodi”. Proprio in merito all’asseverazione dei prezzi, segnaliamo una criticità che potrebbe mettere a rischio reputazione e fatturato di molte aziende che operano nel campo edile.
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Per i lavori edili “ordinari” sopra descritti la norma non ha mai previsto dei prezziari calmierati come invece, fin dal suo esordio, è stato previsto per la detrazione del 110%. Negli ultimi mesi le imprese hanno continuato a rilasciare preventivi, come hanno sempre fatto, in base al loro listino prezzi differenziato per tipologia di intervento, per bene ceduto, per valore della materia prima utilizzata, per grado di tecnologia contenuta nel prodotto, per l’affidabilità, il design, ecc. I relativi prezzi sono maggiori rispetto a quelli dei prezziari regionali o del prezziario DEI, ma fino ad oggi ciò non ha mai impedito l’accesso alla detrazione, ad esempio, del 50% previsto dal bonus edilizio. L’unico limite previsto riguardava l’importo massimo di spesa e non la qualità del prodotto che poteva quindi rientrare benissimo in una gamma che potremmo definire “di lusso”. Ora il decreto “Antifrode” introducendo dei limiti di prezzo, mette a rischio i numerosi preventivi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ma i cui lavori saranno realizzati nei prossimi mesi. I preventivi, infatti, sono stati redatti senza considerare i prezziari e rassicurando i clienti sul diritto alla detrazione. È probabile che molti di questi contratti, se non ci saranno modifiche al decreto in sede di conversione, saranno annullati con grave perdita sia di credibilità delle nostre imprese associate, sia economica, visto che l’attuale difficoltà a trovare sui mercati materie prime le ha indotte a incrementare il magazzino. Allo stesso modo i committenti saranno penalizzati perché vedranno svanire la detrazione. Anche se le FAQ dell’Agenzia delle entrate dei giorni scorsi rassicurano sull’applicabilità delle nuove disposizioni solo a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021)
sarebbe opportuno prevedere un periodo transitorio più ampio per consentire di onorare i contratti già stipulati. Si deve evidenziare inoltre che l’introduzione dell’asseverazione dei prezzi per gli interventi di ristrutturazione edile nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito, escluderà dall’agevolazione gli interventi di qualità a favore di quelli “economici”. Questa detrazione ha operato egregiamente nel nostro paese per decenni e l’unico limite era quello della spesa complessiva fissata per ultimo a 48.000 euro. Veniva quindi consentito al contribuente di scegliere prodotti di qualità superiore, con prezzi più elevati, senza subire ripercussioni sul diritto alla detrazione sempre entro il limite di cui sopra. L’introduzione dell’asseverazione dei prezzi escluderà questa tipologia di interventi perché la norma viene trasformata in un’agevolazione che non soddisfa più gli interventi di ristrutturazione edile tout court, ma solamente quelli economici che stanno all’interno dei prezziari. Non sarà più possibile ottenere la detrazione per acquisti di beni di pregio i cui valori sono al di sopra di quelli stabiliti dai prezziari. Questo aspetto poco evidenziato, soprattutto per i serramenti, rischia di escludere interi comparti delle nostre imprese da sempre focalizzate su forniture di qualità e design a vantaggio delle forniture estere di bassa qualità ma in linea con i prezziari. Sostanzialmente la detrazione si è trasformata in una detrazione per soli interventi “economici”, manca solo l’ISEE. Chiediamo pertanto un Vostro interessamento per agire in sede di conversione al fine di correggere le incongruenze che si presenteranno. Udine, 26 novembre 2021
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Il contributo perequativo pubblicato il decreto con le percentuali di contributo Premessa Con decreto del Ministero dell’Economia del 12 novembre 2021 in corso di pubblicazione, sono state individuate le percentuali previste per il riconoscimento del contributo “perequativo”. Prima di entrare nel merito del decreto è opportuno ricordare che il D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis) ha previsto tre tipologie di contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il legislatore ha voluto così riconoscere dei bonus anche a coloro che non hanno potuto beneficiare dei precedenti contributi adottati per l’emergenza sanitaria. Le tre tipologie di aiuto prevedevano: - un contributo automatico riconosciuto senza necessità di alcuna richiesta a favore dei contribuenti che hanno beneficiato del contributo del decreto Sostegni; - un contributo alternativo per i soggetti che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% durante l’intero periodo dell’emergenza sanitaria rispetto al corrispondente periodo precedente; - un contributo a favore dei soggetti che hanno subito un peggioramento della situazione reddituale chiamato anche “Perequativo”. Per quest’ultimo contributo è stato necessaria l’autorizzazione da Bruxelles. Ottenuta l’autorizzazione europea, il MEF ha individuato le percentuali riconosciute ai contribuenti differenziate per classi di fatturato. Di seguito ricordiamo i profili normativi di quest’ultima agevolazione.
Il contributo perequativo La terza tipologia di contribuzione è riservata ai soggetti passivi Iva residenti in Italia che eserci-
tano attività d’impresa, a prescindere dalla forma individuale o collettiva, comprese quindi le società di persone e di capitali nonché i lavoratori autonomi. Sono ammessi anche i titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR. Sono esclusi dall’agevolazione: - i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 26 maggio 2021; - gli Enti pubblici di cui all’art. 74, comma 2 del TUIR; - gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162 – bis del TUIR. L’accesso al contributo è riservato ai soggetti con un ammontare di ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in generale quindi nel 2019. Viene richiesto un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020, almeno pari al 30% rispetto al 2019. Il contributo è calcolato applicando le percentuali individuate dal MEF con il decreto indicato in premessa al netto di eventuali contributi già ricevuti relativi: - all’art. 25 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio); - agli artt. 59 e 60 del D.L. 104/2020 (decreto Agosto); - agli artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 137/2020 (decreto Ristori); - all’art. 2 del D.L. 172/2020 (decreto Natale); - all’art. 1 del D.L. 41/2021 (decreto Sostegni); - all’art. 1 commi da 1 a 3 e da 5 a 13 del D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis) vale a dire il contributo automatico e quello alternativo indicati in premessa. Il contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro. Si ricorda che al fine di definire le percentuali di contributo spettante, la norma istitutiva ha anticipato l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 al 30 settembre 2021. A questo proposito il decreto in argomento precisa che ai fini della determinazione del contributo spettante valgono sì le dichiarazioni dei redditi correttive ed integrative per gli anni d’imposta 2019 e 2020 presentate oltre il 30
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settembre 2021, ma solo però se vanno a ridurre l’ammontare del contributo spettante. In pratica quindi solo se sono pro fisco.
Le percentuali di contribuzione Il MEF non ha adottato una percentuale fissa bensì variabile a seconda dei ricavi o compensi 2019 dei richiedenti e strutturata come di seguito indicato. - 30% per imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 fino a 100.000 euro; - 20% per imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 tra 100.000 e 400.000 euro; - 15% per imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 tra 400.000 1 milione di euro; - 10% per imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro; - 5% per imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro. Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei ristori già riscossi e riconosciuti dall’Agenzia delle entrate superino il contributo perequativo spettante.
La domanda e la fruizione Per il riconoscimento del contributo è richiesta la presentazione di un’apposita domanda telematica da trasmettere entro 60 giorni dall’attivazione della procedura sul sito del MEF. Modalità e ter-
mini di presentazione saranno definiti da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate non ancora disponibile. L’agevolazione può essere fruita con due modalità: - richiedendo direttamente l’accredito nel conto corrente del beneficiario; - in compensazione tramite modello F24 utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La scelta della compensazione è irrevocabile e riguarda l’intero ammontare del contributo. Non operano i limiti alla compensazione di: - 700.000 euro ex art. 34 della legge n. 388/2000; - 250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Unico ex comma 53 della legge 244/2007. Non opera neppure la disposizione che prevede il blocco delle compensazioni fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.
Rilevanza fiscale Tutte e tre le tipologie di contributi viste sopra non assumono rilevanza ai fini della tassazione Irpef, Ires e Irap. Non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei costi generali di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR.
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(PZ)
Prorogato il codice della crisi d’impresa nuovo rinvio anche per la nomina dell’organo di controllo nelle srl Premessa Con la legge n. 147/2021 di conversione del decreto legge n. 118/2021 è stato disposto un nuovo rinvio delle misure in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale. Il differimento è legato anche alla necessità di evitare che nell’attuale emergenza sanitaria gli indicatori di allerta comportino la segnalazione di imprese che generalmente sono in salute. La norma ha anche previsto uno slittamento della nomina dell’organo di controllo nelle SRL considerando i nuovi limiti previsti dall’art. 2477 c.c.
sto differimento non aveva però interessato le disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 389 del D. Lgs. 14/2019 riguardanti gli assetti organizzativi dell’impresa e la responsabilità degli amministratori. La legge 20/2020 ha delegato il Governo ad adottare disposizioni integrative al Codice sia per integrare il testo originario sia per allinearsi alla specifica Direttiva comunitaria UE n. 2019/1023. Tale delega è stata adottata con il D.L. 118/2021 che ha anche previsto: - un ulteriore rinvio al 16 maggio 2020 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (rimangono sempre escluse le disposizioni riguardanti gli assetti organizzativi e la responsabilità degli amministratori); - il differimento al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
Rinvio del Codice della crisi d’impresa
Rinvio della nomina dell’organo di controllo
Il D. Lgs. n. 14/2019 ha rivisto la normativa applicabile alle procedure concorsuali basandosi sostanzialmente su due aspetti fondamentali: - introdurre una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese; - salvaguardare le imprese, creando le condizioni per la continuità attraverso procedure di ristrutturazione finalizzate al risanamento. Il legislatore ha elaborato una nuova procedura di allerta e di composizione assistita della crisi che richiede una maggior responsabilizzazione del debitore e degli organi societari. Inizialmente l’entrata in vigore del Codice della crisi era prevista per il 15 agosto 2020 ma l’emergenza Covid-19 l’ha differita al 1° settembre 2021 per il tramite del D.L. 23/2020 (Liquidità). Que-
I limiti per la nomina dell’organo di controllo nelle SRL sono stabiliti dall’art. 2477 del c.c., tali limiti dopo successivi ritocchi, sono stati per ultimo definiti dall’art. 2-bis del D.L. 32/2019. I nuovi limiti ampliano in maniera significativa il numero delle SRL interessate alla nomina dell’organo di controllo rendendolo obbligatorio quando si verificano, in capo alla società, una delle seguenti situazioni: - obbligo di redigere il bilancio consolidato; - la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; - viene superato per due esercizi successivi, almeno uno dei nuovi limiti previsti dal riformato art. 2477 c.c. e riportati nella seguente tabella.
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
VECCHI LIMITI
NUOVI LIMITI
Attivo stato patrimoniale
€ 4.400.000
€ 4.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni
€ 8.800.000
€ 4.000.000
50 unità
20 unità
Dipendenti occupati in media nell’esercizio
Pag. 12 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2021
È sufficiente superare anche uno solo dei tre limiti sopra indicati per due esercizi successivi. L’obbligo di nomina viene invece meno se, per tre esercizi successivi, non viene superato alcuni dei predetti limiti. In merito alla nomina dell’organo di controllo o del revisore contabile il termine da ultimo previsto dall’art. 1-bis del D.L. 118/2021 è quello della data di approvazione del bilancio 2022 che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il mese di aprile o giugno 2023, a seconda si
usi o meno il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Alla luce di questo nuovo quadro per la verifica del superamento dei limiti dimensionali cui è collegato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, assumono rilevanza i parametri relativi ai bilanci 2021 e 2022. Il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà quello che si chiuderà al 31 dicembre 2023.
Pag. 13 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2021
(PZ)
Entro il 16 dicembre il saldo IMU previsti esoneri per particolari categorie di contribuenti Premessa I possessori di immobili o terreni o i titolari di un diritto reale sugli stessi, sono tenuti al versamento del saldo IMU. Il versamento deve essere effettuato in due rate di cui la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. La finanziaria 2020 ha unificato l’IMU e la TASI in un unico prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina dell’IMU. L’aliquota ordinaria è fissata allo 0,86% con possibilità, da parte dei Comuni, sia di aumentarla che di diminuirla entro determinati limiti percentuali.
I soggetti esonerati per l’emergenza Covid - 19 L’emergenza Covid - 19 ha previsto diversi casi di esenzioni applicabili alla prima rata IMU 2021 e due casi per il saldo. Quindi anche i soggetti esonerati dal versamento della prima rata sono chiamati al versamento della seconda rata a meno che non ricadano nei due casi di esenzione. Ricordiamo che l’esonero della prima rata ha riguardato i seguenti casi: - i titolari di alberghi, stabilimenti balneari, e altre attività turistiche; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; - agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, affittacamere, appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; - immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di
allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici e manifestazioni; - discoteche e sale da ballo e simili a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; - immobili posseduti dai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2121 e a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate. Come anticipato per due fattispecie l’esonero riguarda anche il versamento del saldo Imu. Il primo caso riguarda gli immobili con proroga della sospensione degli sfratti, in considerazione della sospensione delle relative procedure. L’esenzione riguarda le persone fisiche che hanno locato immobili abitativi per i quali risulta emessa la convalida di sfratto per morosità: - entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 giugno 2021; - dopo il 28 febbraio 2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 ovvero fino al 31 dicembre 2021. La seconda tipologia di esonero riguarda gli immobili con categoria catastale D/3 riguardanti sale cinematografiche, teatri, sale per concerti e spettacoli a condizione che i gestori siano anche gestori della attività esercitate.
Saldo per il 2020 Dopo aver analizzato i casi di esonero ricordiamo di seguito le caratteristiche generali dell’imposta. Entro il 16 dicembre 2021 si deve versate il saldo dell’imposta comunale sugli immobili, lo scorso mese di giugno, è stata calcolata in misura pari al 50% dell’imposta dovuta, utilizzando aliquote e detrazioni dell’anno precedente, mentre il saldo deve essere calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno in corso, al netto di quanto già versato a titolo di acconto.
I soggetti obbligati Sono tenuti al versamento dell’imposta i proprietari di immobili e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. È
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dovuta anche dai soggetti non residenti che possiedono immobili in Italia. Se più soggetti vantano sul medesimo immobile i diritti di cui sopra, la soggettività passiva si estende, pro-quota, a tutti i contitolari. In caso di decesso di un contribuente, gli eredi diventano soggetti passivi e devono quindi provvedere al pagamento dell’imposta per conto del defunto per il periodo fino alla data del decesso, e per conto proprio per il periodo successivo e in base alle quote di proprietà loro riconosciute. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario fin dalla data di stipula del contratto stesso. Per i fabbricati posseduti da imprese e classificabili nel gruppo catastale “D”, il locatario assume la soggettività passiva a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della consegna dell’immobile. Sono inoltre interessati al versamento del tributo i concessionari d’immobili insistenti su aree demaniali nonché i gestori d’immobili pubblici. Gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali sono esenti dall’imposta qualora utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose.
La determinazione dell’imposta deve considerare eventuali detrazioni o riduzioni previste a livello nazionale o dal Regolamento comunale e deve essere rapportata ai mesi e alla percentuale di possesso, computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni.
La base imponibile
Per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare censibili nei gruppi D ed E, la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che deve considerare anche gli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità. Da tale stima vanno esclusi i macchinari, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A questo proposito si deve rideterminare la rendita catastale tramite la procedura DOCFA.
Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale risultante in Catasto in vigore al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, aumentata del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a: - 160 per le categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusi gli A/10); - 160 per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7; - 140 per le categorie catastali da B/1 a B/8; - 140 per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per le categorie catastali A/10; - 80 per la categoria catastale D/5; - 65 per le categorie catastali da D/1 a D/10, escluso il D/5; - 55 per la categoria catastale C/1. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. Per quanto riguarda la definizione di area edificabile, si ricorda che è sufficiente aver adottato il piano regolatore generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Per i terreni agricoli, la base imponibile è determinata dal reddito dominicale che risulta iscritto al Catasto terreni al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
Le aliquote Sono stabilite dai singoli Comuni con apposita delibera partendo da quelle base, che sono: - 8,6 ‰ applicabile alla generalità dei casi; - 5 ‰ applicabile alle abitazioni principali di lusso e relative pertinenze. I Comuni hanno la possibilità, con propria delibera, di fissare proprie riduzione o detrazione nonché di variare in aumento o in diminuzione le percentuali. L’imposta versata è di competenza dei Comuni ove sono ubicati gli immobili o i fondi, ad esclusione dei fabbricati a destinazione produttiva rientranti nella categoria catastale D, per i quali l’imposta fino allo 0,76 % è riservata allo Stato. Anche su questi immobili tuttavia, i Comuni hanno la possibilità di aumentare l’aliquota, fino ad un massimo dell’1,06%, prevedendo che tale maggiorazione sia a favore delle proprie casse.
Gli imbullonati
L’esonero sulla prima casa L’abitazione principale è esonerata dal pagamento dell’imposta, intendendo quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui lo stesso e i suoi familiari dimorano abitualmente. Rientrano nell’esonero anche le pertinenze dell’abitazione principale come box, garage e cantine, rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ogni categoria durevolmente destinata al servizio dell’abitazione. Sono, infatti, un “unicum” con l’immobile di riferimento qualora esista un collegamento funzionale con l’abitazione principale e vi sia la volontà di adibirla al servizio dell’immobile di riferimento.
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L’esenzione non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli). Per tali immobili pertanto l’IMU è dovuta, secondo le regole ordinarie, beneficiano comunque della detrazione di 200 euro. Ricordiamo che gli immobili concessi in comodato a familiari in linea retta di primo grado, figli o genitori, beneficiano di una riduzione della base imponibile IMU del 50%. In questi casi è richiesto che il comodante non possieda altri immobili abitativi, esclusa l’abitazione principale, che il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle entrate e sia presentata la dichiarazione IMU. Ai Comuni non è più riconosciuta la possibilità di considerare questi casi esonerati dall’imposizione assimilandoli alla prima casa. Risultano esonerate anche le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o ancora la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Immobili della categoria “D” privi di rendita Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D, privi di rendita e posseduti da imprese, la base imponibile è definita sulla base del costo storico indicato in bilancio, al lordo degli ammortamenti e delle spese incrementali, moltiplicati per specifici coefficienti riferiti ad ogni annualità fissati dal D.M. 7 maggio 2021. Questa modalità di determinazione della base imponibile si applica fino alla fine dell’anno nel corso del quale viene attribuita o notificata la rendita catastale.
Fabbricati esenti Sono esenti d’imposta per espressa previsione normativa e per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni i seguenti fabbricati: - classificabili nel gruppo catastale E come ad esempio stazioni, ponti o fari; - con destinazione ad usi culturali come ad esempio musei, biblioteche, archivi o altri aperti al pubblico; - con destinazione all’esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana; - rurali strumentali;
- ubicati in zone colpite da calamità naturali. Per i fabbricati permanentemente inabitabili o inagibili, se tale circostanza risulta al Catasto, vale a dire che sono registrate come F2, non sono soggetti all’imposta. Tuttavia l’area di sedime, se edificabile, deve scontare il tributo.
Fabbricati delle imprese costruttrici I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce), l’aliquota base è pari allo 0,1% fino a quando permane tale destinazione e non siano locati. I Comuni possono intervenire prevedendo un aumento fino ad un massimo dello 0,25% o una diminuzione fino all’azzeramento.
Immobili locati a canone concordato Per gli immobili locati a canone concordato ex legge 431/98, in base all’art. 13 comma 6-bis del D.L. 201/2011 è riconosciuta una riduzione dell’imposta del 25%. In pratica per questa tipologia di immobili l’imposta, calcolata in base alle aliquote previste dal Comune, deve essere versata nella misura del 75%. La conformità del contratto all’Accordo territoriale deve essere certificata da un’organizzazione firmataria dello stesso.
Termini di versamento Come ricordato il termine di versamento del saldo, è fissato al prossimo 16 dicembre 2021, e deve essere eseguito utilizzando alternativamente i bollettini postali, la piattaforma pago PA o il modello F24 telematico o cartaceo indicando gli importi arrotondati all’unità di euro. Il versamento effettuato tramite il modello F24 consente la compensazione del debito d’imposta con eventuali crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Il versamento minimo pari a 12 euro, deve essere inteso come imposta complessiva da versare, ma a questo proposito si deve ricordare che i singoli Comuni hanno la facoltà di deliberare anche importi minimi inferiori. Per i contribuenti che presentano il modello 730 e vogliono compensare l’IMU, è necessario aver compilato il quadro “I” posto in fondo al modello 730. In questi casi si deve comunque compilare il modello F24 e trasmetterlo telematicamente o presentarlo in banca o in posta. Non sarà quindi il Caf a fare il versamento ma sarà lo stesso contribuente a doversi attivare per fare il pagamento dell’IMU. Limitatamente ai contribuenti titolari di partita
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Iva, in caso di utilizzo del modello F24, il pagamento deve essere fatto esclusivamente in via telematica. Per i pagamenti tramite modello F24 i codici tributo da utilizzare sono: - 3912 per l’abitazione principale; - 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale; - 3914 per i terreni agricoli; - 3916 per le aree fabbricabili; - 3918 per gli altri fabbricati; - 3925 immobili categoria D quota di competenza dello Stato; - 3930 immobili categoria D eventuale quota di competenza del Comune. Nel modello deve essere riportato nello spazio codice ente/codice comune il codice catastale del Comune dove sono ubicati gli immobili e, nell’apposito spazio, si deve indicare l’anno di riferimento. Alla presenza d’immobili ubicati in Comuni diversi, con il modello F24 è possibile fare un versamento unico per i diversi immobili. È previsto che per le dichiarazioni congiunte, i coniugi devono operare la scelta della compensazione ognuno nel proprio modello. I crediti di un coniuge, infatti, non possono essere usati per versare l’IMU dell’altro coniuge.
La dichiarazione Nelle ipotesi in cui si verifichi una variazione catastale oggettiva o soggettiva, relativa ai dati di classamento e rendita o all’intestazione catastale, si rende necessaria la presentazione della dichiarazione. In generale la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni e produce effetti anche per le annualità successive. La dichiarazione va presentata nell’apposito modello approvato dal Comune, ma è consentito prevedere sia termini che modalità di presentazione differenziate come la posta elettronica, la PEC, la raccomandata, Entratel o Fisconline. L’obbligo di dichiarazione dipende dalle scelte fatte dal Comune, è quindi necessario verificare presso il corrispondente ufficio tributi le ipotesi in cui si rende necessaria la sua presentazione. I casi più ricorrenti possono riguardare: - riduzioni d’imposta come ad esempio i fabbricati inagibili, fabbricati d’interesse storico la conduzione diretta dei fondi da parte di agricoltori professionali; - variazioni soggettive e oggettive come ad esempio l’individuazione della pertinenza legata all’abitazione principale, il riscatto del leasing, la concessione amministrativa su aree demaniali, la trasformazione in area edificabi-
le a seguito di demolizione del fabbricato, l’assegnazione al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria, perdita o acquisto durante l’anno dell’esenzione IMU, l’intervenuta riunione di usufrutto non dichiarato in catasto o l’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale come nella multiproprietà.
Acquisto e cessione nel corso del 2020 Nel caso di acquisti o vendite intervenute nel corso dell’anno, l’imposta deve essere ragguagliata ai mesi di effettivo possesso, considerando il mese intero nel caso in cui il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni. Nel caso in cui il contribuente al 30 giugno 2021 non detenesse più l’immobile perché alienato e il possesso nel primo semestre 2021 fosse stato inferiore ai sei mesi, il versamento dell’acconto andava fatto tenendo conto delle mensilità effettive di possesso del 2021, calcolato sulla base delle detrazioni e dell’aliquota del 2020. In questo caso il 16 dicembre 2021 si dovrà versare il conguaglio in base alle aliquote e alle detrazioni previste per l’anno in corso.
Ravvedimento operoso Nei casi in cui siano commesse irregolarità od omissioni relative al tributo, è possibile rimediare utilizzando il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. In questi casi si dovrà barrare l’apposita casella “Ravv” del modello F24 ricordando che nelle caselle relative agli immobili cui corrisponde il pagamento, si deve indicare l’importo della sola imposta. La somma complessiva da versare comprensiva oltre che del tributo, delle sanzioni e degli interessi, andrà indicata nel totale da versare. In pratica quindi in caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all’imposta dovuta. Con il ravvedimento operoso le sanzioni ridotte vanno versate come di seguito indicato: - 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno successivo alla scadenza; - 1,5% dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza; - 1,67% dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza; - 3,75% dal 91° giorno successivo alla scadenza e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
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- 4,29% entro 2 anni dalla violazione; - 5% oltre 2 anni dalla violazione. Oltre alla sanzione ridotta si dovranno versare
anche gli interessi legali nella misura dello 0,01%.
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(PZ)
Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) 15 certificati scaricabili gratuitamente con un click senza andare in comune Con il varo dell’Anagrafe della popolazione residente ANPR è possibile richiedere quindici certificati on line direttamente dal computer di casa senza recarsi nelle sedi dei Comuni. I dati riguardano la popolazione residente in oltre 7.800 Comuni (mancano ancora poco più di 60) compresi quelli dell’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero). Rimane operativo il canale di accesso ai certificati on line attraverso i siti dei singoli Comuni ma la nuova iniziativa evita di dover compiere il giro d’Italia a coloro che necessitano di certificati che si trovano in Comuni distanti. Il nuovo servizio è operativo dal 15 novembre 2021 e consente ai cittadini italiani di scaricare dal proprio computer, senza bisogno di andare presso uno sportello, alcuni certificati anagrafici on line in maniera autonoma e gratuita. La nuova Anagrafe raccoglie i dati di tutti i cittadini italiani in un archivio informatico unico in luogo di 8.000 archivi di altrettanti uffici separati Per ottenere i certificati si deve entrare nel portale
dell’Anagrafe (anpr.interno.it), andare nella sezione (Servizi al cittadino) e accedere con una delle tre credenziali consentite che sono: SPID, Carta nazionale dei Servizi e Carta di identità elettronica. I certificati a disposizione sono 15, possono essere visionati anche per verificare la correttezza dei dati e scaricarli in formato Pdf o chiedere di riceverli via mail. Per i Comuni che adottano una o più lingue è possibile ottenerli tradotti. I certificati possono riguardare il diretto interessato ma anche componenti del proprio nucleo familiare. Il servizio di acquisizione così come i certificati è gratuito e beneficia dell’esenzione da bollo. Di seguito l’elenco dei certificati disponibili: 1. Anagrafico di nascita 2. Anagrafico di matrimonio 3. di cittadinanza 4. di Esistenza in vita 5. di Residenza 6. di Residenza Aire 7. di Stato civile 8. di Stato di famiglia 9. di Stato di famiglia e di stato civile 10. di Residenza in convivenza 11. di Stato di famiglia in Aire 12. di Stato di famiglia con rapporti di parentela 13. di Stato libero 14. Anagrafico di unione civile 15. di Contratto di convivenza
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(PZ)
Il decreto “Antifrodi” i nuovi adempimenti rischiano di penalizzare le aziende del territorio e favorire quelle estere Premessa Con il decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021 il Governo ha adottato una serie di misure finalizzate a scongiurare comportamenti fraudolenti in merito alla detrazione del 110% e alle altre detrazioni per i lavori edilizi. Su questo provvedimento la CONFAPI si è attivata con un proprio documento per apportare delle modifiche in sede di conversione in legge per evitare di penalizzare l’intero comparto produttivo. Anche se l’intento del legislatore è condivisibile, soprattutto per gli interventi inerenti alla detrazione del 110%, la stretta sul resto delle detrazioni e l’obbligo di adeguarsi ai prezziari, rischia di favorire le produzioni estere. Le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie negli ultimi decenni hanno funzionato bene garantendo gettito all’erario ed evitato il sommerso. Non era quindi necessario intervenire con una stretta che rischia di soffocare le aziende del territorio.
Le finalità Le misure previste dal D.L. 157/2021 servono ad intensificare i controlli, compresi quelli preventivi, per verificare l’effettiva spettanza delle detrazioni e l’effettiva esistenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento e prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi. In particolare è stato esteso l’obbligo del visto di conformità e della asseverazione di congruità delle spese sostenute anche alle detrazioni diverse dal superbonus del 110%. In precedenza l’art. 119 del D.L. 34/2020 richiedeva il visto di conformità solo nel caso in cui la detrazione del 110%, in luogo della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, fosse ceduta a terzi o riconosciuta in fattura dall’impresa esecutrice dei lavori. Il decreto “Antifrodi” in argomento è intervenuto sugli articoli 119 (incentivi per l’efficienza ener-
getica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e 121 (opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali) del D.L. 34/2020 ampliando l’obbligo del visto di conformità.
Detrazione del 110% Il decreto in argomento ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110%. Si evidenzia comunque che sono esclusi da questo nuovo adempimento i contribuenti che presentano il modello 730/REDDITI: - direttamente all’Agenzia delle entrate (utilizzando quindi la dichiarazione precompilata); - tramite il sostituto d’imposta nel caso in cui questo presti direttamente l’assistenza fiscale (settore pubblico e grandi imprese). L’Agenzia, con riferimento a questi due ultimi casi, nella Relazione illustrativa al decreto ha precisato che può effettuare i controlli preventivi autonomamente sulla base della documentazione in proprio possesso. Di fatto quindi l’obbligo del visto di conformità, anche nel caso di utilizzo diretto della detrazione del 110% da parte del contribuente, riguarda le dichiarazioni presentate tramite CF, professionisti o società di servizi.
Sconto in fattura e cessione del credito per le altre detrazioni Il secondo intervento ha riguardato l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente scelga di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione, delle detrazioni spettanti in misura diversa dal 110%. Si tratta sostanzialmente delle detrazioni “ordinarie” elencate nel comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 riguardanti i seguenti interventi: - recupero del patrimonio edilizio ex art. 16 – bis comma 1 lett. a) e b) del TUIR; - efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013;
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- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 commi da 1 – bis a 1 – septies del D.L. 63/2013; - recupero e restauro facciate di cui all’art. 1 comma 219 e 220 della legge 160/2019; - installazione impianti fotovoltaici di cui all’art. 16 – bis, comma 1 lett. h) del TUIR; - installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16 – ter del D.L. 63/2013.
Asseverazione congruità delle spese Per evitare meccanismi fraudolenti di incrementi ingiustificati degli importi fatturati, è stato inoltre esteso l’obbligo di asseverazione delle spese. Più precisamente quest’ultimo adempimento, già previsto per la detrazione del 110%, è stato esteso agli interventi con detrazione “ordinaria” sopra elencati. Questo ulteriore adempimento dell’asseverazione, riguarda solo i casi in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, mentre nel caso di utilizzo diretto da parte del contribuente in dichiarazione non dovrebbe essere necessario. I professionisti chiamati all’attestazione della congruità delle spese dovranno fare riferimento oltre agli attuali prezzari regionali e al prezzario DEI, anche ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie aggiuntive di beni, da un decreto del Ministero per la Transizione ecologica, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Antifrodi”.
Rafforzamento controlli preventivi Il decreto in argomento ha inserito un nuovo art. 122 – bis nel D.L. 34/2020 introducendo una nuova procedura di controllo che consente di sospendere gli effetti delle Comunicazioni per lo sconto in fattura o di cessione del credito. Per comprendere la portata di questa affermazione si deve ricordare che per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito si deve inoltrare all’Agenzia delle entrate l’apposita Comunicazione a seguito della quale il fornitore, cessionario del credito deve manifestare la relativa accettazione. Il citato art. 122 – bis introduce la possibilità, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della Comunicazione di opzione, di sospendere per un periodo di 30 giorni gli effetti della Comunicazione. L’Agenzia delle entrate potrà quindi sospendere, fino a 30 giorni, gli effetti delle Comunicazioni delle cessioni, anche quelle successive alla prima, e delle
opzioni che presentano “profili di rischio”. Durante questo arco temporale l’amministrazione finanziaria potrà intraprendere adeguate attività di controllo in merito alla correttezza delle operazioni poste in essere. I profili di rischio andranno individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti alla coerenza e regolarità dei dati indicati con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria oppure ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti. Ultimata l’attività di verifica se non vengono riscontrate irregolarità la Comunicazione produrrà gli effetti previsti dalla norma. Se invece vengono individuate difformità o situazioni di rischio, la Comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato telematicamente al soggetto che ha trasmesso la Comunicazione.
Normativa antiriciclaggio Tutti i soggetti ordinariamente tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, non dovranno procedere all’acquisizione dei crediti, se ricorrono i presupposti per operazioni sospette per le quali sussistono gli obblighi di segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (artt. 35 e 42 del D.lgs. n. 231/2007). A titolo di esempio potrebbero riguardare crediti fittizi, la presenza di cessionari che pagano con capitali di possibile origine illecita, lo svolgimento abusivo di attività finanziaria da parte di soggetti non autorizzati che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.
Entrata in vigore Nelle FAQ fornite dall’Agenzia delle entrate è stato stabilito che gli obblighi inerenti al visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei prezzi non si applicano ai contribuenti che hanno optato prima del 12 novembre per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche senza inviare la comunicazione.
L’iniziativa CONFAPI Il nostro documento solleva alcune questioni d’interesse per le nostre Associate, che in sede di conversione del decreto si auspica vengano considerate. In primo luogo anche se le FAQ dell’Agenzia delle entrate dei giorni scorsi rassicurano sull’applicabilità delle nuove disposizioni solo a decorrere
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dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021) sarebbe opportuno prevedere un periodo transitorio più ampio per consentire di onorare i contratti in corso di definizione ma le cui trattative sono iniziate prima dell’entrata in vigore del decreto. Secondariamente si deve evidenziare che l’introduzione dell’asseverazione dei prezzi per gli interventi di ristrutturazione edile nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito, escluderà dall’agevolazione gli interventi di qualità a favore di quelli “economici”. Questa detrazione ha operato egregiamente nel nostro paese per decenni e l’unico limite era quello della spesa complessiva fissata per ultimo a 48.000 euro. Veniva quindi consentito al contribuente di scegliere prodotti di qualità superiore, con prezzi più elevati, senza subire ripercussioni sul diritto alla detrazione sempre entro il limite di
cui sopra. L’introduzione dell’asseverazione dei prezzi, oltre a pesare per il suo costo sul beneficiario, escluderà questa tipologia di interventi perché la norma viene trasformata in un’agevolazione che non soddisfa più gli interventi di ristrutturazione edile tout court, ma solamente quelli economici che stanno all’interno dei prezziari. Non sarà più possibile ottenere la detrazione per acquisti di beni di pregio i cui valori sono al di sopra di quelli stabiliti dai prezziari. Questo aspetto poco evidenziato, soprattutto per i serramenti, rischia di escludere interi comparti delle nostre imprese da sempre focalizzate su forniture di qualità e design a vantaggio delle forniture estere di bassa qualità ma in linea con i prezziari. Sostanzialmente la detrazione si è trasformata in una detrazione per soli interventi “economici”, manca solo l’ISEE. (PZ)
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Bonus sanificazione fissata la misura percentuale
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021 sono state definite le modalità di accesso al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”). La citata disposizione, si ricorda, ha introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19,
fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021. Secondo il predetto Provvedimento, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. Ciò è avvenuto con il nuovo Provvedimento del 10 novembre 2021 che prevede la piena fruibilità della suddetta percentuale, in quanto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è risultato pari a 83.076.075 euro, importo di gran lunga inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro. Pertanto, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, gli interessati potranno beneficiare interamente del credito d’imposta richiesto (30% delle spese comunicate), senza alcuna defalcazione.
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(C)
Immatricolazione veicoli esteri procedura iva differenziata a seconda della provenienza
Con la risposta n. 778 del 12 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul corretto adempimento degli obblighi IVA per l’immatricolazione in Italia di veicoli provenienti dall’estero (da Paesi U.E. ed extra U.E.). L’occasione è stata fornita da un quesito rivolto all’Agenzia delle Entrate da un’azienda che svolge attività di commercio all’ingrosso, importazione ed esportazione di autovetture, autocarri, rimorchi e semirimorchi, autoambulanze, autotreni, autobus, nuovi ed usati e di parti di ricambio. L’azienda sosteneva che a fronte di una richiesta di immatricolazione di un veicolo di provenienza extra U.E, l’Ufficio della Motorizzazione riteneva che la procedura di assolvimento dell’IVA fosse identica ai veicoli di provenienza comunitaria: ovvero il versamento tra-
mite “F24 immatricolazione auto UE”. Questa conclusione è stata respinta dall’Agenzia delle Entrate (concordando, in ciò, con la tesi della società istante) che, nella risposta in oggetto, ha ricordato che la documentazione necessaria ad attestare il corretto adempimento degli obblighi IVA relativi alla prima cessione interna o all’importazione del veicolo, è differente a seconda che si tratti di veicoli di provenienza intracomunitaria o non comunitaria: - nel primo caso è prevista la presentazione del modello F24 con elementi identificativi (“F24 immatricolazione auto UE”), in relazione all’IVA assolta sulla prima cessione interna del bene. Detto modello F24 prevede l’indicazione del numero di telaio del veicolo oggetto della cessione alla quale il versamento dell’imposta si riferisce (art. 1, comma 9 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262); - nel secondo caso è invece richiesta la certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’imposta o l’utilizzazione di idonea dichiarazione d’intento (art. 1, comma 10, del d.l. n. 262 del 2006).
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(C)
Presentazione del calendario - Bandi per le imprese anche confapi fvg alla conferenza stampa
Lo scorso 11 novembre abbiamo partecipato alla conferenza stampa organizzata dalla Regione, dedicata alla presentazione del calendario dei bandi dedicati a commercio, turismo, accesso al credito, artigianato e industria per il 2021-2022. L’incontro, presieduto dall’Assessore alle attività produttive e al turismo Sergio E. Bini, accompagnato dai propri collaboratori competenti per materia, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni di categoria e di più di 300 imprese, tutte collegate in modalità telematica. Nell’occasione, sono stati sommariamente presentati i canali contributivi relativi ai 24 bandi previsti nelle prossime 14 mensilità. Di questi, 17 risultano già aperti o in fase di apertura entro l’anno, mentre i restanti sono programmati per il 2022. Con riferimento ai canali contributivi attualmente aperti inerenti ai settori dell’industria e dell’artigianato, si segnalano il bando relativo allo sviluppo delle capacità manageriali delle PMI; il bando per la brevettazione di prodotti propri e acquisizione di brevetti, marchi e know-how; gli aiuti relativi alla promozione della responsabilità sociale d’impresa; i contributi gestiti dal CATA per le imprese artigiane; gli incentivi all’insediamento e le sempre aperte linee di accesso al credito attraverso FRIE e Fondo per lo sviluppo. La Regione ha espresso la propria soddisfazione per l’ampia partecipazione all’evento, sottolineando come questa calendarizzazione a medio-lungo termine possa costituire uno strumento di fonda-
mentale importanza per le imprese, in grado così di programmare i propri investimenti in maniera oculata e coordinata. Quanto alla dotazione economica per le attività produttive e il turismo, l’Assessore Bini ha fatto sapere che sarà quantomeno pari a quella del 2021 (107 milioni di euro), a cui andranno ad aggiungersi la programmazione del POR FESR 2021-2027 (125 milioni di euro per il FVG), i fondi statali destinati ai ristori (15,5 milioni di euro) e possibili ulteriori stanziamenti. Di seguito il calendario, ricordando che l’ufficio economico dell’Associazione si rende disponibile a qualsiasi richiesta o precisazione.
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(EV)
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Dicembre 2021
LINEE IN CHIUSURA
Contributi per attività Incentivi insediamento: promozionale turismo o Misura ordinaria (fino (mirate e dirette) (fino al al 25/02/22) 14/01/22) Startup giovanili (fino al 27/01/22) Valorizzazione Cammini FVG (fino al 31/01/22)
LINEE IN CHIUSURA
Progetti di aggregazione di rete (fino al 01/03/22) Ricerca & Sviluppo POR FESR (bando ponte), (fino al 14/03/2022)
LINEE IN CHIUSURA
Ristori, sostegno attività economiche colpite da emergenza COVID19 Ristori imprese turistiche all’interno dei comprensori sciistici Misure a sostegno delle KIBS
LINEE IN APERTURA I TRIMESTRE
Progetti di aggregazione di Economia circolare, effic. rete energetico (01/02/21 – 01/03/22) (08/03/21 – 12/04/22)
Incentivi insediamento: o Attrazione investimenti Ricerca & Sviluppo POR FESR (bando ponte), (13/01/2022 – 14/03/2022)
LINEE IN APERTURA
Marzo 2022
LINEE IN APERTURA
Febbraio 2022
LINEE IN APERTURA
Gennaio 2022
LINEE SEMPRE APERTE: Accesso al credito: FRIE, Fondo per lo sviluppo
Ammodernamento appartamenti turistici (fino al 06/12/21) Misure artigianato (fino al 31/12/21) Incentivi insediamento o Attrazione investimenti (fino al 31/12/21)
LINEE IN CHIUSURA
Startup giovanili (09/12/21 – 27/01/22) Contributi per attività promozionale turismo (mirate e dirette) (15/12/21 – 14/01/22)
LINEE IN APERTURA
Direzione centrale attività produttive e turismo
Sostegno negozi di vicinato (fino al 22/11/21) Occupazione spazi commerciali nei centri cittadini (fino al 30/11/21) Riqualificazione centri storici, frazioni e borghi (fino al 30/11/21) Valorizzazione Cammini FVG (fino al 31/01/22) Ammodernamento appartamenti turistici (fino al 06/12/21) Sviluppo capacità manageriali PMI (fino al 20/04/22) Brevetti, marchi, know-how (fino al 15/06/22) Promozione responsabilità sociale di impresa (fino al 30/11/21) Misure artigianato (fino al 31/12/21) Incentivi insediamento: o Misura ordinaria (fino al 25/02/22) o Attrazione investimenti (fino al 31/12/21)
LINEE APERTE
Sostegno micro, piccole e medie imprese del terziario (art. 100, LR 29/2005) Fondo turismo (art. 59, LR 21/2016) Ristori / Maestri di sci
LINEE IN APERTURA IV TRIMESTRE
Novembre 2021
Calendario incentivi alle imprese del FVG 2021/2022
Pag. 30 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2021
LINEE IN APERTURA
Incentivi insediamento: o Attrazione investimenti
LINEE IN CHIUSURA
Economia circolare, effic. energetico (fino al 12/04/22) Sviluppo capacità manageriali PMI (fino al 20/04/22)
Lug. 2022
Ago. 2022
Incentivi insediamento: o Attrazione investimenti
LINEE IN APERTURA
Settembre 2022
LINEE SEMPRE APERTE: Accesso al credito: FRIE, Fondo per lo sviluppo
Brevetti, marchi, know-how (fino al 15/06/22)
LINEE IN CHIUSURA
Giugno 2022
Direzione centrale attività produttive e turismo
Misure artigianato (fino al 31/12/21)
LINEE IN APERTURA
Maggio 2022
Aprile 2022
Incentivi insediamento: o Misura ordinaria
LINEE IN APERTURA
Ottobre 2022
Nov. 2022
Calendario incentivi alle imprese del FVG 2021/2022 Dic. 2022
Contributi per attestazioni e certificazioni aziendali domande a partire dalle ore 9.00 del 22 novembre 2021
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 394/EV del 15 novembre 2021 per segnalare che, a seguito della Delibera della Giunta Camerale n. 142 del 19 ottobre 2021, è stato pubblicato, Iniziative finanziabili
sul sito web della Camera di Commercio Pordenone-Udine (https://www.pnud.camcom.it/), il bando relativo alla concessione di contributi per l’acquisizione di attestazioni di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici e per l’acquisizione di certificazioni di sistema e di prodotto da parte delle PMI delle ex province di Pordenone e Udine (di seguito “Bando”). Tali contributi, concessi in regime de minimis, sono finalizzati alla promozione e al sostegno della competitività delle PMI aventi sede e/o unità locale destinataria dell’investimento nelle ex province di Pordenone e Udine, con riferimento alle seguenti tipologie di spese: Spese ammissibili
Spese sostenute per l’ottenimento della qualificazione rilasciate da 1. Iniziative concernenti la prima acquisizione delle una delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate, sottoqualificazioni per gli esecutori di lavori pubblici e forma di corrispettivo pagato alla SOA per l’ottenimento dell’attestaper il primo rinnovo zione di qualificazione. 2. Iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze e la relativa prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica per l’acquisizione di certificazioni di sistema
Spese sostenute per le consulenze esterne compresi l’addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l’ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
3. Iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze e la relativa prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica/rinnovo per la conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale
Spese sostenute per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all’emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell’esame «CE» di tipo, rilasciato dall’organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore e le spese per l’ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
L’aiuto concesso per ciascuna domanda consiste in un contributo in conto capitale nella percentuale massima del 50% delle spese sostenute, ferma restando l’esclusione dei progetti con spesa ammissibile inferiore a € 4.000,00 e la previsione di un tetto massimo all’ammontare del contributo concesso, pari a € 5.000,00. Le imprese interessate devono presentare una domanda di contributo in bollo alla CCIAA competente utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica reperibile sul sito camerale www. pnud.camcom.it. Tali domande, si specifica, possono essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 22 novembre 2021, fino al 24 gennaio 2022, attraverso l’invio di una PEC alla CCIAA territorialmente competente (contributi.ud@pec.pnud. camcom.it per le imprese con sede destinataria
dell’iniziativa nell’ex provincia di Udine; contributi.pn@pec.pnud.camcom.it per le imprese con sede destinataria dell’iniziativa nell’ex provincia di Pordenone). Si segnala infine che sono considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute - fatturate e pagate - dopo la presentazione della domanda di contributo, e che le risorse stanziate ammontano a € 140.000,00, di cui € 100.000,00 sono riservati alle imprese site nel territorio dell’ex provincia di Udine ed i restanti € 40.000,00 a quelle dell’ex provincia di Pordenone, Più dettagliate informazioni tecniche e operative circa il contributo in oggetto, la relativa procedura e la modulistica, possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (EV)
Pag. 31 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2021
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario analisi della camera di commercio pn-ud rispetto al periodo pre-covid19 Si segnala che la Camera di Commercio Pordenone-Udine ha pubblicato, sul proprio sito web (https://www.pnud.camcom.it/), uno studio relativo allo stato di sofferenza delle imprese operanti a livello nazionale, nonché un focus specifico sulla situazione in Friuli Venezia Giulia. L’analisi opera un raffronto tra il primo semestre del 2019, assunto a parametro di riferimento come indicatore della situazione economica nel periodo pre-Covid19, ed il primo semestre 2021.
In Italia L’analisi illustra una situazione complessivamente positiva a livello nazionale, con un aumento dello 0,2% delle imprese registrate nelle Camere di Commercio, ora a quota 6.104.280. L’84,9% di queste, non avendo procedure concorsuali in atto a proprio carico, sono considerate attive (in aumento dello 0,7% rispetto al 2019), a fronte di una diminuzione dell’8% di quelle con procedure concorsuali in corso. In calo anche gli indicatori percentuali relativi alle imprese sospese, inattive e in scioglimento/liquidazione, che misurano rispettivamente -1,4%, -0,6% e -4,6%. Sul totale, le imprese in stato di sofferenza ammontano al 6,1%, in diminuzione rispetto al dato del primo semestre 2019 (6,5%). Si registra un forte calo rispetto al 2019 anche sul fronte delle procedure concorsuali (-12,9%) e degli scioglimenti/liquidazioni volontarie (-22,2%), con diminuzioni che interessano tutte le forme giuridiche d’impresa e tutti i settori produttivi. L’unica eccezione è costituita dal settore dei servizi alle imprese, su cui pesa un aumento dei concordati e degli accordi di ristrutturazione dei debiti per un valore del 6,5%. Da ultimi, l’analisi riporta il dato sulla variazione percentuale a 12 mesi dei prestiti bancari alle so-
cietà non finanziarie, nonché quello relativo alle moratorie e alle garanzie nei confronti di famiglie e imprese, realizzati a cura della Banca d’Italia.
In FVG Nel medesimo periodo di riferimento, la situazione in Friuli Venezia Giulia registra risultati di segno contrapposto. In particolare, le imprese attive rappresentano l’87,8% (in calo dell’1,1%) su un totale di 100.704 imprese registrate, a loro volta in calo di 1.462 unità rispetto al dato pre-pandemico (-1,4%). Per ciò che riguarda la restante quota, il 7,3% delle imprese risultano inattive, il 3,1% in scioglimento/liquidazione, l’1,5% con procedure concorsuali e lo 0,3% sospese. Quanto allo stato di sofferenza, emerge una situazione migliore rispetto a quella nazionale, poiché solo il 4,6% delle imprese regionali è alle prese con procedure concorsuali e di scioglimento/liquidazione, a fronte di una diminuzione del 12,4% rispetto al primo semestre 2019. Gli scioglimenti e le liquidazioni volontarie aperti nel primo semestre 2021 ammontano a 497, in decremento del 26% rispetto al medesimo periodo del 2019. Lievissimo invece il calo delle procedure concorsuali (-0,1%). Le procedure fallimentari aperte nel settore delle attività manifatturiere, pur rappresentando la maggioranza del totale (26,9%), non presentano alcuna variazione rispetto al 2019. In calo, invece, tutti gli altri settori considerati nell’analisi, sia per quanto riguarda i fallimenti, sia per quanto concerne gli scioglimenti e le liquidazioni. Con riferimento all’accesso al credito, dall’analisi operata da parte della Banca d’Italia, emerge come in FVG si possa registrare un andamento simile a quello nazionale, per il quale complici le misure di finanza agevolata introdotte per contrastare la pandemia, il ricorso al credito è cresciuto considerevolmente nel 2020, salvo poi scendere nell’anno in corso. In chiusura, lo studio si sofferma sulla fruizione da parte delle imprese regionali di moratorie e garanzie, fotografando una situazione non dissimile da quella di livello nazionale.
Pag. 32 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2021
(EV)
Studi Statistica e Prezzi
Le imprese registrate in Italia al 30.06.2021 per status
STATUS D’IMPRESA
30.06.2021
VAR. % PRIMO SEM. 2021-2019
Attive
5.180.318
+0,7%
Sospese
8.265
-1,4%
Inattive
542.868
-0,6%
Con Procedure concorsuali
115.457
-8,0%
In Scioglimento o Liquidazione
257.372
-4,6%
TOTALE REGISTRATE
6.104.280
+0,2%
Le imprese registrate in Italia al 30.06.2021 sono 6.104.280, di cui l’84,9% attive, l’8,9% inattive, il 4,2% in scioglimento o liquidazione, l’1,9% con procedure concorsuali e lo 0,1% sospese. Rispetto al 2019 sono aumentate le imprese attive dello 0,7% e scese quelle di tutte le altre categorie. Nel complesso le imprese registrate sono cresciute dello 0,2% (+11.906 imprese rispetto al 30.06.2019).
Fonte: elaborazione del Centro studi di statistica della CCIAA di Pordenone Udine su dati InfoCamere.
3
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Studi Statistica e Prezzi
Le imprese in stato di sofferenza al 30.06.2021 sul totale delle imprese registrate
6,1%
Il totale delle imprese in stato di sofferenza è costituito dalla somma di quelle con procedure concorsuali e di quelle in scioglimento/liquidazione. Al 30.06.2021 sono 372.829, il 6,1% del totale delle imprese registrate, il valore è in calo rispetto a quello del primo semestre 2019 (6,5%). 100% Imprese in stato di sofferenza
Totale imprese registrate
Fonte: elaborazione del Centro studi di statistica della CCIAA di Pordenone Udine su dati InfoCamere.
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Pag. 33 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2021
4
Studi Statistica e Prezzi
Aperture di procedure concorsuali, scioglimenti/liquidazioni nel primo semestre 2021
PROCEDURE CONCORSUALI
Da gennaio a giugno 2021 sono state aperte complessivamente 4.975 procedure concorsuali (di cui il 93,8% fallimenti e il 6,2% concordati e accordi di ristrutturazione dei debiti), valore in calo rispetto al primo semestre 2019 (-12,9%).
4.975
SCIOGLIMENTI E LIQUIDAZIONI VOLONTARIE
36.232
36.232 sono stati invece gli scioglimenti e le liquidazioni volontarie aperti nel primo semestre (-22,2%).
Fonte: elaborazione del Centro studi di statistica della CCIAA di Pordenone Udine su dati InfoCamere.
5
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Studi Statistica e Prezzi
Apertura di procedure concorsuali, scioglimenti/liquidazioni per forma giuridica nel primo semestre 2021
SCIOGLIMENTI E LIQUIDAZIONI VOLONTARIE
FALLIMENTI 5%
6,6%
7,5%
8,4%
33,8%
59,6% 79,1%
Altre forme
Imprese individuali
Società di persone Società di capitali
Altre forme
Società di persone
Società di capitali
Il 79,1% delle procedure fallimentari aperte nel primo semestre 2021 ha riguardato le società di capitali, l’8,4% le società di persone il 7,5% le imprese individuali. Le procedure fallimentari aperte sono in calo per tutte le forme giuridiche rispetto al periodo pre-pandemia: -12,8% per le società di capitali, -27% per le società di persone, -3,6% per le imprese individuali. Il 59,6% degli scioglimenti e delle liquidazioni aperti nel primo semestre ha riguardato le società di capitali, il 33,8% le società di persone. Anche in questo caso i valori sono in calo rispetto al 2019, rispettivamente -13,2% e -33,7%.
Fonte: elaborazione del Centro studi di statistica della CCIAA di Pordenone Udine su dati InfoCamere.
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Pag. 34 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2021
6
Studi Statistica e Prezzi
Settori con maggiore incidenza di aperture di procedure, scioglimenti/liquidazioni nel primo semestre 2021
FALLIMENTI PER SETTORE
% SUL TOTALE DEGLI EVENTI
VAR. % PRIMO SEM. 2021-2019
Commercio
25,3%
-16,3%
Costruzioni
19,6%
-8,1%
Attività manifatturiere
17,3%
-24,1%
CONCORDATI, ACCORDI R.D. PER SETTORE
% SUL TOTALE DEGLI EVENTI
VAR. % PRIMO SEM. 2021-2019
Attività manifatturiere
32,1%
-18,3%
Commercio
24,6%
-1,4%
Servizi alle imprese
16,7%
+6,5%
SCIOGLIMENTI E LIQUIDAZIONI PER SETTORE
% SUL TOTALE DEGLI EVENTI
VAR. % PRIMO SEM. 2021-2019
Servizi alle imprese
25,9%
-18,1%
Commercio
23,4%
-26,8%
Costruzioni
13,4%
-19,0%
Nel primo semestre 2021 le procedure fallimentari aperte nel settore del Commercio hanno costituito il 25,3% del totale degli eventi della categoria, seguono per numero di eventi il settore delle Costruzioni (19,6%) e le Attività manifatturiere (17,3%). I concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel settore Manifattura hanno contato per il 32,1% del totale, a seguire il Commercio (24,6%) e i Servizi alle imprese (16,7%). Quanto a scioglimenti e liquidazioni, il maggior numero di eventi si è verificato nei Servizi alle imprese con il 25,9% del totale, seguono il Commercio (23,4%) e le Costruzioni (13,4%).
Fonte: elaborazione del Centro studi di statistica della CCIAA di Pordenone Udine su dati InfoCamere.
7
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Studi Statistica e Prezzi
Il credito alle imprese: variazioni % a 12 mesi dei prestiti bancari alle società non finanziarie
10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0%
Il numero di eventi e procedure aperte nel primo semestre 2021 è rimasto al di sotto dei livelli prepandemia. Uno dei principali fattori che ha aiutato a contenerne il numero è stata l’ampia offerta di credito alle imprese, accompagnata dalla discesa dei tassi di interesse. Il grafico, su dati Banca d’Italia, riporta i tassi di variazione a 12 mesi dei prestiti erogati alle imprese (incluse le famiglie produttrici) da banche e società finanziarie. Sono aumentati su base annua in maniera consistente nel corso di tutto il 2020, per poi rallentare il tasso di crescita nel 2021. L’incremento in genere è stato più alto della media per le aziende di maggiore dimensione e per quelle dei settori della manifattura e dei servizi.
-4,0% Fonte: Banca d’Italia. Il dato tiene conto dei seguenti fattori: prestiti cartolarizzati e cessioni diverse dalle cartolarizzazioni, riclassificazioni, rettifiche di valore intervenute nel periodo, variazioni del cambio.
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Pag. 35 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2021
8
Studi Statistica e Prezzi
Moratorie e garanzie secondo i dati Banca d’Italia al 06.10.2021
Moratorie ancora attive e non più attive sul totale di quelle accordate da marzo 2020
Secondo i dati Banca d’Italia, sono ancora attive nei confronti di famiglie e imprese moratorie (ex lege e volontarie) per un valore complessivo di circa 68 miliardi, pari al 25% del totale delle moratorie accordate da marzo 2020 (parte di esse sono scadute). Le moratorie attive a favore delle imprese riguardano prestiti per circa 54 miliardi.
25%
Superano quota 202 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. 75%
Ancora attive
Attraverso «Garanzia Italia» di SACE, strumento ideato per sostenere le imprese colpite dall’emergenza Covid-19, i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 28,8 miliardi di euro, su 3.231 richieste ricevute.
Non più attive
Fonte: Banca d’Italia, comunicato stampa «Credito e liquidità per famiglie e imprese», 6 ottobre 2021.
9
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Studi Statistica e Prezzi
Le imprese registrate in Friuli Venezia Giulia al 30.06.2021 per status
STATUS D’IMPRESA
30.06.2021
VAR. % PRIMO SEM. 2021-2019
Attive
88.397
-1,1%
Sospese
306
+0,7%
Inattive
7.400
+2,8%
Con Procedure concorsuali
1.534
-15,7%
In Scioglimento o Liquidazione
3.067
-10,7%
TOTALE REGISTRATE
100.704
-1,4%
Le imprese registrate in Friuli Venezia Giulia al 30.06.2021 sono 100.704, di cui l’87,8% attive, il 7,3% inattive, il 3,1% in scioglimento o liquidazione, l’1,5% con procedure concorsuali e lo 0,3% sospese. Rispetto al 2019 sono scese le imprese attive dell’1,1%, le registrate sono calate dell’1,4% (-1.462 imprese rispetto al 30.06.2019).
Fonte: elaborazione del Centro studi di statistica della CCIAA di Pordenone Udine su dati InfoCamere.
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Pag. 36 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2021
11
Studi Statistica e Prezzi
Le imprese in stato di sofferenza in FVG al 30.06.2021 sul totale delle imprese registrate
4,6%
Il totale delle imprese in stato di sofferenza è costituito dalla somma di quelle con procedure concorsuali e di quelle in scioglimento/liquidazione. Al 30.06.2021 in Friuli Venezia Giulia sono 4.601, il 4,6% del totale delle imprese registrate (dato più basso di quello medio nazionale), il valore è in calo rispetto a quello del primo semestre 2019 (-12,4%).
95,4% Imprese in stato di sofferenza
Totale imprese registrate
Fonte: elaborazione del Centro studi di statistica della CCIAA di Pordenone Udine su dati InfoCamere.
12
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Studi Statistica e Prezzi
Aperture di procedure concorsuali, scioglimenti/liquidazioni in FVG nel primo semestre 2021
PROCEDURE CONCORSUALI
54
SCIOGLIMENTI E LIQUIDAZIONI VOLONTARIE
497
Da gennaio a giugno 2021 sono state aperte complessivamente 54 procedure concorsuali (di cui il 96,3% fallimenti e il 3,7% concordati e accordi di ristrutturazione dei debiti), valore leggermente in calo rispetto al primo semestre 2019 (-0,1%). 497 sono stati invece gli scioglimenti e le liquidazioni volontarie aperti nel semestre ( -26% ).
Fonte: elaborazione del Centro studi di statistica della CCIAA di Pordenone Udine su dati InfoCamere.
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Pag. 37 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2021
13
Studi Statistica e Prezzi
Apertura di procedure concorsuali, scioglimenti/liquidazioni per forma giuridica nel primo semestre 2021
SCIOGLIMENTI E LIQUIDAZIONI VOLONTARIE
FALLIMENTI 3,8%
L’88,5% delle procedure fallimentari aperte nel primo semestre 2021 ha riguardato le società di capitali, il 7,7% le società di persone il 3,8% le imprese individuali. Le procedure fallimentari aperte rispetto al periodo pre-pandemia sono stabili per le società di capitali, in calo per le società di persone e per le imprese individuali con valori assoluti però molto contenuti.
5,4%
7,7%
46,1%
48,5%
88,5% Imprese individuali
Società di persone
Altre forme
Società di capitali
Società di persone
Società di capitali
Il 48,5% degli scioglimenti e delle liquidazioni aperti nel primo semestre ha riguardato le società di capitali, il 46,1% le società di persone. Anche in questo caso i valori sono in calo rispetto al 2019, rispettivamente -17,5% e -35,1%.
Fonte: elaborazione del Centro studi di statistica della CCIAA di Pordenone Udine su dati InfoCamere.
14
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Studi Statistica e Prezzi
Settori con maggiore incidenza di aperture di procedure, scioglimenti/liquidazioni nel primo semestre 2021
FALLIMENTI PER SETTORE
% SUL TOTALE DEGLI EVENTI
VAR. % PRIMO SEM. 2021-2019
Attività manifatturiere
26,9%
-
Costruzioni
19,2%
-16,7%
Commercio
15,4%
-11,1%
SCIOGLIMENTI E LIQUIDAZIONI PER SETTORE
% SUL TOTALE DEGLI EVENTI
VAR. % PRIMO SEM. 2021-2019
Servizi alle imprese
29,5%
-19,4%
Commercio
22,2%
-27%
Attività manifatturiere
12,4%
-13,8%
Nel primo semestre 2021 le procedure fallimentari aperte nel settore delle Attività manifatturiere hanno costituito il 26,9% del totale degli eventi della categoria, seguono per numero di eventi i settori delle Costruzioni (19,2%) e del Commercio (15,4%). I concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel periodo sono solamente due, uno nel settore Costruzioni e uno nei Servizi alle imprese. Quanto a scioglimenti e liquidazioni, il maggior numero di eventi si è verificato nei Servizi alle imprese con il 29,5% del totale degli eventi, seguono il Commercio (22,2%) e le Attività manifatturiere (12,4%).
Fonte: elaborazione del Centro studi di statistica della CCIAA di Pordenone Udine su dati InfoCamere.
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Pag. 38 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2021
15
Studi Statistica e Prezzi
Il credito alle imprese in FVG: variazioni % a 12 mesi dei prestiti bancari alle società non finanziarie
20,0% Anche in Friuli Venezia Giulia il ricorso al credito bancario è considerevolmente cresciuto a partire dal 2020, sostenuto dalle misure di finanza agevolata introdotte per contrastare la pandemia.
15,0%
A giugno 2020 i prestiti alle imprese con sede in regione sono aumentati del 7,7% rispetto all’anno precedente, a settembre il dato ha registrato un +11,1% e a dicembre un +17,0%. Al netto di alcune operazioni di importo particolarmente rilevante che hanno riguardato il settore dei mezzi di trasporto, i prestiti sarebbero cresciuti del 6,6%. L’aumento ha interessato il comparto manifatturiero (a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie), le costruzioni e i servizi, molto colpiti dalla pandemia.
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
Il tasso di crescita dei prestiti è poi sceso nel corso del 2021. -10,0% Fonte: Banca d’Italia. Il dato tiene conto dei seguenti fattori: prestiti cartolarizzati e cessioni diverse dalle cartolarizzazioni, riclassificazioni, rettifiche di valore intervenute nel periodo, variazioni del cambio.
16
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
Studi Statistica e Prezzi
Moratorie e garanzie in Friuli Venezia Giulia secondo i dati regionali Banca d’Italia
VOCI
FRIULI VENEZIA GIULIA Dicembre 2021
ITALIA Dicembre 2021
Prestiti in moratoria, incidenza sulle consistenze di fine periodo
12,5%
14,5%
Prestiti con garanzie «Covid-19», incidenza sulle consistenze di fine periodo
21,5%
16,4%
Prestiti con garanzie «Covid-19», incidenza sulle nuove erogazioni nel trimestre
35,1%
27,4%
A fine 2020, più della metà delle imprese del Friuli Venezia Giulia aveva usufruito di moratorie o garanzie pubbliche, il 20% le aveva utilizzate entrambe, valori simili a quelli medi nazionali (dati Banca d’Italia, Ana Credit). Le due misure nel complesso hanno interessato di più le imprese di minore dimensione e del settore dei servizi, soprattutto nel comparto del turismo. In Friuli Venezia Giulia i finanziamenti in moratoria hanno costituito a fine 2020 il 12,5% del totale, due punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale. A dicembre 2020 l’incidenza dei prestiti con garanzie «Covid—19» sui prestiti in essere era del 21,5%, valore superiore a quello medio nazionale. Infine, i prestiti con garanzie «Covid-19» hanno rappresentato più di un terzo dei nuovi finanziamenti erogati nell’ultimo trimestre del 2020, anche questo valore supera quello medio nazionale.
Fonte: Banca d’Italia, Economie regionali - L’economia del Friuli Venezia Giulia, rapporto annuale giugno 2021.
Le imprese in stato di sofferenza e il credito bancario – novembre 2021
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17
Contributi per startup “giovanili” presentazione delle domande dalle ore 10.00 del 9 dicembre 2021 Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 389/EV del 12 novembre 2021 per segnalare che la Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione FVG ha pubblicato sul proprio sito web (www.regione.fvg.it) il bando relativo alla presentazione delle domande per la concessione di contributi a sostegno di startup costituite da soggetti che non hanno ancora compiuto 40 anni di età (di seguito “giovani”) ivi comprese le spinoff di ricerca. Tali contributi, previsti in attuazione dell’art. 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021 n. 3 e regolamentati dal decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021 n. 114 (di seguito “Regolamento”), sono finalizzati a mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e a promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale. Si tratta di contributi a fondo perduto a favore di “startup giovanili”, intese come imprese che al momento della presentazione della domanda sono costituite da non più di 60 mesi e che possono altresì risultare: - costituite in forma di società, se al momento della presentazione della domanda la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani; - costituite in forma di società di persone composta da due soci, se al momento della presentazione della domanda, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di s.a.s. e nel caso di s.n.c., il legale rappresentante è giovane; - costituite in forma di società cooperativa, se al momento della presentazione della domanda la maggioranza dei soci è composta da giovani;
- costituite in forma di impresa individuale, se al momento della presentazione della domanda il titolare è un giovane. L’intensità massima dell’aiuto, concesso in regime de minimis, è pari al 50% delle spese ammissibili, individuate specificatamente dall’art. 8 del Regolamento e inerenti a investimenti relativi ad acquisizioni e locazioni finanziarie; a brevetti e altri attivi immateriali; al primo impianto; alla certificazione e all’acquisizione di servizi fornite da centri di coworking. Queste, in ogni caso, devono essere connesse alla realizzazione di progetti di creazione e sviluppo di importo superiore a € 10.000,00, salvo che la startup stessa non ne richieda un’intensità minore. Si specifica inoltre che, dette spese, sono ammissibili sia se sostenute dopo la presentazione della domanda, sia se sostenute nei 36 mesi antecedenti alla stessa, e che le risorse stanziate da parte della Giunta regionale sono ripartite su base provinciale, per un ammontare complessivo pari a € 2.500.000,00. La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatico dedicato fruibile sul sito web www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla misura contributiva, a partire dalle ore 10.00 del 9 dicembre 2021 e fino alle ore 16.00 del 27 gennaio 2022. Nel medesimo sito internet è peraltro già possibile reperire un fac-simile della domanda. La gestione amministrativa relativa ai contributi è delegata alle Camere di commercio territorialmente competenti, che avranno cura di attribuire un punteggio a ciascuna domanda sulla base dei criteri di cui all’allegato B al Regolamento e di pubblicare la relativa graduatoria. Più dettagliate informazioni tecniche e operative circa i contributi in oggetto, le spese ammissibili, le procedure e la relativa modulistica, possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
Pag. 40 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2021
(EV)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2021 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,9
0,564883
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
103,0
0,763196
MARZO
15.03
14.04
0,375
103,3
1,108138
APRILE
15.04
14.05
0,500
103,7
1,526393
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
103,6
1,578079
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
103,8
1,849707
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
104,2
2,267962
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
104,7
2,759531
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
104,5
2,737903
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
105,1
3,302786
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
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Ammessa la consegna del Green Pass al datore di lavoro novità nella legge di conversione 165/2021 del d.l. 127/2021 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 402/LOP del 22 novembre 2021 per comunicare che la Legge di conversione n. 165/2021 del D.L. 127/2021, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 novembre 2021, ha introdotto alcune novità importanti in materia di Green Pass finalizzate a semplificare le modalità di verifica delle certificazioni verdi anche nel settore privato. Nello specifico, il D.L. 127/2021, come modificato dalla Legge di conversione 165/2021, introduce le seguenti novità, a decorrere dal 21 novembre scorso: 1. i lavoratori potranno richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. In tal caso,
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nei confronti di questi lavoratori non sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di verificare le certificazioni per tutta la durata di validità del Green Pass. 2. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso del Green Pass compete all’utilizzatore, mentre è onere dell’agenzia di somministrazione informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni. 3. Per i lavoratori dipendenti la scadenza del Green Pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni amministrative previste dal D.L. 127/2021 per tutto il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. 4. Per le imprese con meno di 15 dipendenti è possibile sottoscrivere contratti a termine di sostituzione dei lavoratori sprovvisti di Green Pass senza limiti con riferimento al numero di rinnovi possibili entro il 31 dicembre 2021. Restano confermate le altre disposizioni in materia di Green Pass, per le quali si rinvia alle nostre circolari. Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)
Agevolazioni contributive per il settore edilizia confermato per il 2021 lo sgravio pari a 11,50 punti percentuali Con Decreto Direttoriale del 30 settembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro l’11 novembre 2021, la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l’anno 2021 è stata fissata, come lo scorso anno, nella misura dell’11,50%. In particolare, l’art. 29 del D.L. n. 244/1995 prevede per i datori di lavoro nel settore edile una disciplina di favore che si sostanzia nell’applicazione di una riduzione percentuale sull’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’INPS e all’INAIL. Per poter beneficiare dello sgravio le aziende edili
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devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. regolarità contributiva attestata tramite il DURC; 2. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e locali laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 3. i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30%, della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. (LOP)
Conai. Nuova procedura di rimborso (ex post) riservata a sfridi (di materie prime/semilavorati). circolare conai 21 ottobre 2021 Secondo le vigenti regole generali consortili, il Contributo ambientale Conai (di seguito CAC) si applica al momento della cosiddetta “prima cessione” (vale a dire il trasferimento dall’ultimo produttore o commerciante al primo utilizzatore effettivo dell’imballaggio/materiale di imballaggio) tenendo conto del peso dell’imballaggio finito o della materia prima/semilavorato trasferiti all’utilizzatore che, in quest’ultimo caso, “autoproduce” l’imballaggio per confezionare le proprie merci. Ne deriva che il CAC viene riconosciuto dall’autoproduttore(1) anche sulla parte di sfridi generati dalla trasformazione in imballaggio finito della materia prima o del semilavorato acquistato. Tale meccanismo operativo è da collocarsi in un più ampio contesto di semplificazioni procedurali nell’applicazione, dichiarazione e versamento del CAC, valido fin dall’avvio del sistema consortile per ridurre i pesi amministrativi e organizzativi a carico delle imprese. A seguito di alcune sollecitazioni pervenute da aziende, anche per il tramite delle associazioni di categoria di riferimento, il Gruppo di Lavoro Semplificazione del Consorzio, su incarico del Consiglio di Amministrazione del CONAI, ha svolto articolate ed approfondite analisi in merito alle varie realtà operative riguardanti il fenomeno dell’autoproduzione di imballaggi, coinvolgendo diversi soggetti, tra cui associazioni, imprese, consorzi di filiera, in possesso di dati e informazioni utili. In base agli elementi acquisiti dal Gruppo di Lavoro e su proposta dello stesso, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 ottobre scorso, anche tenendo conto della evoluzione nel tempo del sistema regolatorio di determinazione e applicazione del contributo ambientale, ha deliberato a favore di una maggiore equità contributiva tra utilizzatore e autoproduttore di imballaggi introdu-
cendo, per le imprese che autoproducono imballaggi per il confezionamento delle proprie merci, nuove regole a partire dal 1° gennaio 2022, con i limiti e le condizioni di seguito specificate.
Nuova procedura in vigore dal 1° gennaio 2022 La nuova procedura è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione dell’imballaggio, gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall’autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per diventare altri prodotti diversi dagli imballaggi. La stessa procedura non riguarda conseguentemente gli scarti che si generano al momento del confezionamento delle merci né gli sfridi da autoproduzione che ridiventano imballaggi presso la stessa azienda o altre.
Modalità e termini per accedere alla procedura La richiesta di rimborso del Consorziato: - dovrà essere presentata mediante una specifica modulistica(2), entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello solare di riferimento del rimborso. Le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante; - deve essere anticipata al CONAI con una comunicazione specifica, entro il 30/9 dell’anno precedente (a quello per il quale intende chiedere il rimborso), con una stima delle quantità/tipologie di imballaggi autoprodotti e delle quantità dei relativi sfridi (vgs. Allegato 1). Per il primo anno di decorrenza della procedura (2022), il termine per l’invio della comunicazione preventiva è stato prorogato al 31/12/2021. Alla suddetta comunicazione preventiva deve essere allegata una relazione peritale (da intendersi, nel caso di specie, come un documento tecnico e non una perizia giurata) con la descrizione dei criteri di stima degli sfridi
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e altri dettagli sul flusso di autoproduzione di imballaggi. Nella stessa relazione devono essere fornite specifiche informazioni circa la gestione a fine vita degli sfridi. La relazione peritale deve essere allegata solo il primo anno o in caso di successive sostanziali variazioni riguardanti i flussi di imballaggi autoprodotti e/o il processo industriale di autoproduzione.
Condizioni e parametri - l’importo minimo è fissato in 200 Euro per materiale, al di sotto del quale il CONAI non riconoscerà il rimborso; - la soglia massima di sfridi è fissata al 10% del peso delle materie prime/semilavorati (già assoggettati al CAC) impiegati per l’autoproduzione di imballaggi, per ciascun materiale. Pertanto, il CONAI non riconoscerà il rimborso sulla quota di sfridi eventualmente eccedente il 10%; - è prevista una validazione e un’analisi di congruità - da parte del CONAI - dei dati risultanti dalla richiesta di rimborso. In particolare, per i rimborsi con un importo annuo superiore a 10.000(3) Euro, il relativo riconoscimento è subordinato ad un’analisi contabile affidata ai revisori scelti dal Consorziato in base ad una lista di revisori proposta dal CONAI stesso; i costi dell’audit saranno a carico
del Consorziato che ha richiesto il rimborso. Per i rimborsi di importo fino a 10.000(4) Euro, il CONAI potrà eseguire controlli di congruità anche successivamente al riconoscimento dei rimborsi medesimi. Costituisce parte integrante della circolare Conai 21 ottobre 2021 l’Allegato 1 – facsimile della “Comunicazione preventiva della richiesta di rimborso del CAC sugli sfridi da autoproduzione di imballaggi” con le relative istruzioni per la compilazione. Il CONAI si riserva la possibilità, per gli anni successivi, di rivalutare o rimodulare la procedura stessa anche in funzione di eventuali segnalazioni da parte delle aziende interessate nell’applicazione della circolare. (1) Impresa che acquista materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare e/o riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio) - vgs. Guida CONAI 2021, Volume 1, Terminologia. (2) Il modulo per la richiesta di rimborso sarà reso disponibile in tempo utile per la rispettiva scadenza. (3) Intesi come totale dei contributi ambientali richiesti a rimborso anche se ottenuti dalla somma di più materiali. (4) Vedi nota precedente.
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(C)
SOA: rinnovo per la Costruzioni Vidoni srl può eseguire opere strutturali speciali (os21)
Rinnovo per l’impresa Costruzioni Vidoni srl, rappresentata dal perito Corrado Vidoni e gestita insieme alla moglie Cinzia Ceconi e ai due figli Elia ed Elisa, con sede a Majano sulla strada Provinciale del Sottobosco numero 104 a Tiveriacco. L’impresa Costruzioni Vidoni srl negli ultimi anni è cresciuta molto, rinnovando l’attestazione e qualificandosi per le categorie OG1 per la classifica III bis, OG3 per la classifica III bis, OG6 e OG8 per la classifica IV bis, OG13 e OS21 per la classifica II. Potrà eseguire fino ad un importo di 1.800.000 Euro edifici civili e industriali (OG1): categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 3.098.400 Euro: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3), categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”. E’ abilitata ad eseguire fino ad un importo di Pag. 47 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2021
4.200.000 Euro: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi; e opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (OG8) categoria che riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Potrà eseguire opere di ingegneria naturalistica (OG13) fino ad un importo di 619.200 Euro, categoria che riguarda: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. Infine, potrà eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro: opere strutturali speciali (OS21), categoria che riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Questa categoria comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofonda-
zioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione
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alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Il rincaro dei materiali da costruzione la revisione dei prezzi nei contratti pubblici. l’istanza entro il 7 dicembre 2021 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2021 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021 che rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020. Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del Ministero, contenute nelle tabelle allegate alla circolare (allegato 1 e 2), sono state approvate a maggioranza dalla “Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione”. Sulla base della legge del 23 luglio 2021, n. 106 e del decreto ministeriale del 23 novembre, le imprese presenteranno alla stazione appaltante l’istanza di compensazione (allegato 3) entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 23 novembre 2021, dunque entro il 7 dicembre 2021 indicando la quantità dei materiali impiegati. Le stazioni appaltanti dovranno provvedere al pagamento dei relativi oneri e qualora dovessero dichiarare di non disporre delle risorse sufficienti potranno usufruire dell’apposito Fondo costituito presso il MIMS con una dotazione di 100 milioni di euro. L’articolo 1-septies della legge 106/2021 del 23 luglio 2021 disponeva che: - per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, il MIMS rileverà le variazioni percentuali in aumento o in diminuzione superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi; - la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione, in aumento o in diminuzione, Pag. 49 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2021
nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; - le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni. Pertanto, a fini applicativi, occorrerà distinguere tra offerte presentate nel 2020 (variazioni percentuali rilevabili allegato 1) e offerte presentate in anni antecedenti (variazioni percentuali rilevabili allegato 2), in quanto, per le prime, la compensazione andrà conteggiata e richiesta per le variazioni che superano l’8%, mentre per le seconde per le variazioni che superano il 10% complessivo. - ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nel seguente modo: 1. nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; 2. in aggiunta si possono utilizzare le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente; 3. inoltre, si possono utilizzare le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; 4. se ciò non fosse sufficiente si possono utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata e al 25 luglio; 5. si precisa inoltre che nel caso di incapienza di tali fondi, la stazione appaltante, ad esclusione dei concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi, potrà provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere allo specifico Fondo revisionale con una dotazione di 100 milioni di euro.
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Il perito Claudio Scialino dell’Ufficio Edilizia e territorio dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento. (CS)
23-11-2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 279 ALLEGATO 1
0$7(5,$/, '$ &26758=,21( &21 9$5,$=,21( 3(5&(178$/( '(/ 35(==2 683(5,25( $// 9(5,),&$7$6, 1(/ 35,02 6(0(675( '(// $112 5,63(772 $/ 35(==2 0(',2 '(// $112 8QLWj GL PLVXUD
0$7(5,$/, )HUUR DFFLDLR WRQGR SHU FHPHQWR DUPDWR 5HWH HOHWWURVDOGDWD /DPLQDWL LQ DFFLDLR SURILODWL D IUHGGR /DPLHUH LQ DFFLDLR GL TXDOVLDVL VSHVVRUH OLVFLH SLDQH VWULDWH /DPLHUH LQ DFFLDLR &RUWHQ /DPLHUH LQ DFFLDLR ]LQFDWH SHU ODWWRQHULD JURQGH SOXYLDOL H UHODWLYL DFFHVVRUL 1DVWUL LQ DFFLDLR SHU PDQXIDWWL H SHU EDUULHUH VWUDGDOL DQFKH ]LQFDWL &KLXVLQL H FDGLWRLH LQ JKLVD VIHURLGDOH *DEELRQL ILOR IHUUR ]LQFDWR
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23-11-2021 Serie generale - n. 279 ALLEGATO 2
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23-11-2021 Serie generale - n. 279
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23-11-2021 Serie generale - n. 279
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1RWD 4XDORUD OD YDULD]LRQH VLD LQIHULRUH DO R LQ GLPLQX]LRQH QRQ VSHWWD DOFXQD FRPSHQVD]LRQH
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23-11-2021 Serie generale - n. 279
Raccomandata via Pec Spett.le Committente ……………………… c.a.: Il Responsabile del Procedimento …………………………………. Spett.le c.a. Il Direttore dei Lavori …………………………………
Oggetto: Lavori di ……........................................................................................................................................……………..
CIG ………….. CUP …………..
- Istanza di compensazione comma 4 dell’art. 1 septies del D.L. 106 del 23 luglio 2021 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2021 n. 279)
La Scrivente Impresa/A.T.I. …………………., con sede legale in …………………, nella persona del Legale Rappresentante, ………………………, in qualità di affidataria del contratto di appalto avente ad oggetto l’affidamento di ……………………., stipulato con Codesta Spettabile Amministrazione in data …… (repertorio n. ….), per un importo complessivo di euro ………., con la presente, stante le disposizioni di legge emanate in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici - leggasi comma 4 dell’art. 1-septies della D.L. 106 del 23 luglio 2021 -, formula
ISTANZA a Codesto Spett.le Responsabile del Procedimento di richiesta di compensazione dell’avvenuto aumento del prezzo dei materiali da costruzioni, come gli stessi valutati nel Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 11 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23.11.2021, “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. I materiali da costruzione, con le relative quantità, per cui si chiede la compensazione del prezzo sono i seguenti: Materiale
Unità di misura
Quantità
Kg
…………………….
Numero
…………………….
Membrana impermeabilizzante……..
Mq
…………………….
………………………………………….
…………………….
…………………….
Ferro………………… Tegole in laterizio
Restiamo a disposizione di Codesta Committenza/Direzione dei Lavori per tutte le eventuali richieste e informazioni. Distinti Saluti. Il Rappresentante Legale
Pag. 57 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2021
Incontro con il Consolato russo in camera di commercio
Lo scorso 9 novembre l’Associazione ha partecipato all’Incontro ufficiale, in Camera di Commercio a Udine, con una delegazione della Federazione Russa composta da Alexander Markov, vice rappresentante commerciale della Rappresentanza Commerciale Russa in Italia, e da Dmitry Shtodin, Console Generale della Federazione Russa, plenipotenziario per l’area del Nord Italia. L’iniziativa, promossa dal nostro Associato e Console Onorario della Federazione Russa in Udine Carlo Andrea Dall’Ava, è stata un’occasione per rinsaldare i rapporti tra le due nazioni e per dar conto alle imprese interessate delle potenzialità del mercato russo. La Rappresentanza Commerciale della Federazione Russia, denominata “Torgpredstvo”, è gestita direttamente dal Ministero dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa con lo scopo di accrescere lo sviluppo della cooperazione economico-commerciale tra le imprese italiane e quelle russe, nonché la creazione di condizioni favorevoli per l’attività imprenditoriale, fornendo l’assistenza giuridica e finanziaria richiesta. La Russia, ha ricordato Markov, nonostante un
calo del PIL pari a 3,1 punti percentuali rispetto al periodo pre-Covid19, può contare su una previsione di crescita da parte del FMI del 3% per il 2021 e del 3,9% per il 2022. Una previsione particolarmente florida, suffragata da un rating in forte ascesa nel rapporto Doing Business, pubblicato annualmente dalla Banca Mondiale, che nella sua ultima edizione colloca la Russia al 28° posto a livello mondiale (rispetto al 92° posto del 2014), a seguito di una stagione di riforme che semplificano l’accesso al mercato. Attualmente la Federazione Russa può contare più di 500 aziende italiane dislocate su tutto il suo territorio, con condizioni particolarmente favorevoli da un punto di vista fiscale e burocratico, soprattutto nelle 36 zone economiche speciali. La presenza sul mercato russo, inoltre, consente l’accesso diretto nel mercato dell’Unione Economica Eurasiatica (UEE), aprendo le porte a buona parte dei paesi del CSI. Benché le esportazioni italiane siano state colpite dall’embargo del 2014 per via della questione ucraina, il Made in Italy è ancora fortemente ricercato in Russia. Il Paese, fa sapere la delegazione, è pronto ad accogliere le eccellenze italiane, specie ove costituite da know-how, innovazione e tecnologie in grado di sviluppare settori chiave quali la farmaceutica, la chimica, l’agricoltura, la meccanica e l’industria del mobile, sulle quali le imprese del Friuli Venezia Giulia rivestono un ruolo importante a livello nazionale. Al contempo, anche le Autorità locali russe si dicono pronte a favorire i processi di insediamento produttivo, stante l’importanza strategica di questi investimenti.
Pag. 58 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2021
L’Italia, ricorda infine Shtodin, oltre a essere una “superpotenza culturale”, costituisce uno dei principali partner commerciali della Russia, e lo sviluppo di una proficua collaborazione non può che giovare ad entrambe le economie e accelerare la ripresa post-pandemica. A margine dell’iniziativa, abbiamo avuto un momento di dialogo con i membri della delegazione, che hanno manifestato il loro interesse verso i prodotti locali e la loro disponibilità a essere contattati per qualsiasi richiesta di informazioni in merito a possibili investimenti o esportazioni nel territorio russo.
La Rappresentanza commerciale della Federazione Russa in Italia ha sede a Roma, in via Clitunno 46, e può essere contattata telefonicamente ai numeri: 068555456; 068842187; 068413469, nonché via email all’indirizzo rus.trade.ita@mail.ru. Il sito web di riferimento è invece www.italy.ved. gov.ru. Le tabelle e i grafici che seguono, benché riferiti al 2019, ultima serie disponibile, illustrano l’interscambio commerciale tra FVG e Federazione Russia, alla luce delle periodiche rilevazioni statistiche della CCIAA Pordenone-Udine. (EV)
Pag. 59 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2021
Pag. 60 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2021
aggiornamento al 06/07/2020
Italia Italia Nord-orientale Friuli-Venezia Giulia Udine Gorizia Trieste Pordenone
Italia Italia Nord-orientale Friuli-Venezia Giulia Udine Gorizia Trieste Pordenone
-13,07%
Variazione % rispetto al 2018 -18.019.599,00
-44,37%
2,87% 9.a posizione
Graduatoria
233.327.308,00 % sul totale
Variazione % rispetto al 2018
1,40% 18.a posizione
Graduatoria
215.307.709,00 % sul totale
2020 provvisorio import export 3.136.626.930 1.753.828.798 163.427.896 751.815.374 38.654.692 53.632.286 25.962.948 21.178.963 4.316.069 4.969.904 6.117.691 1.478.321 2.257.984 26.005.098
import 14.969.909.640 1.038.812.955 419.464.239 214.348.001 33.973.093 165.752.126 5.391.019
2018
export 7.566.701.758 3.063.338.038 247.669.767 103.583.307 54.910.812 14.867.787 74.307.861
2019 provvisorio import export 14.324.183.148 7.917.775.588 844.589.341 3.124.385.932 233.327.308 215.307.709 166.700.494 93.204.819 31.869.662 17.416.275 27.051.519 15.315.459 7.705.633 89.371.156
RUSSIA: anni 2018 e 2019 (valori in euro)
2019 provvisorio import export 3.611.564.314 1.708.254.526 264.812.894 673.386.039 51.294.518 43.077.075 33.780.865 18.218.257 11.721.815 1.907.207 4.270.948 2.542.464 1.520.890 20.409.147
RUSSIA: primo trimestre 2019 e 2020 (valori in euro)
Saldo commerciale (in Euro)
Importazioni (in Euro)
Esportazioni (in Euro)
Fonte: Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone-Udine su dati Istat
Var % import export -4,31% 4,64% -18,70% 1,99% -44,37% -13,07% -22,23% -10,02% -6,19% -68,28% -83,68% 3,01% 42,93% 20,27%
Var % import export -13,15% 2,67% -38,29% 11,65% -24,64% 24,50% -23,14% 16,25% -63,18% 160,59% 43,24% -41,85% 48,46% 27,42%
INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA IL FRIULI VENEZIA GIULIA E LA RUSSIA (anno 2019)
Pag. 61 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2021
aggiornamento al 06/07/2020
Trieste 7,1%
Gorizia 8,1%
Pordenone 41,5%
Udine 43,3%
ESPORTAZIONI DAL FRIULI VENEZIA GIULIA VERSO LA RUSSIA NEL 2019: DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER PROVINCIA
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
SALDO NORMALIZZATO
Esportazioni
Importazioni
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA IL FRIULI VENEZIA GIULIA E LA RUSSIA, E SALDO NORMALIZZATO (valori in euro correnti)
Pag. 62 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2021
9.408.392,00 8.750.267,00 8.581.979,00 6.509.564,00
CH251-Elementi da costruzione in metallo
CH257-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta
CK281-Macchine di impiego generale (3)
CJ271-Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
6
7
8
9
166.418.751,00 48.888.958,00
5.033.929,00
11.114.988,00
12.939.594,00
27.810.697,00
77,29% 22,71%
2,34%
3,02%
3,99%
4,06%
4,37%
5,16%
6,01%
12,92%
15,51%
% 19,91%
Importazioni
CA102-Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie CC162-Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio TOTALE primi 10 prodotti importati Altri prodotti importati
EE381-Prodotti di recupero dell'industria
CC161-Legno tagliato e piallato CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari CF211-Prodotti farmaceutici di base CD192-Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
BB051-Antracite
Merci CH241-Prodotti della siderurgia
230.225.043,00 3.102.265,00
764.505,00
843.042,00
1.318.189,00
1.620.197,00
1.632.902,00
1.859.290,00
2.435.761,00
4.699.781,00
28.613.629,00
in Euro 186.437.747,00
98,67% 1,33%
0,33%
0,36%
0,56%
0,69%
0,70%
0,80%
1,04%
2,01%
12,26%
% 79,90%
aggiornamento al 06/07/2020
Fonte: elaborazioni dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Pordenone-Udine su dati Istat
(4) Altri Prodotti alimentari: Caffè e Tè, Zucchero, Cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie, Condimenti e spezie, Pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati), Preparati omogeneizzati e alimenti dietetici
(3) Macchine di impiego generale: Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli), Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche, Fabbricazione di altre pompe e compressori, Fabbricazione di altri rubinetti e valvole, Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
(2) Altre macchine di impiego generale: Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento, Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), Fabbricazione di utensili portatili a motore, Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
(1) Macchine per impieghi speciali: Fabbricazione di macchine per la metallurgia, Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere, Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone, Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma, Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca
TOTALE primi 10 prodotti esportati Altri prodotti esportati
10 CA108-Altri prodotti alimentari (4)
5
4
CK282-Altre macchine di impiego generale (2) CK284-Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili CJ275-Apparecchi per uso domestico
33.401.299,00
CK289-Macchine per impieghi speciali (1)
2
3
in Euro 42.868.042,00
CM310-Mobili
Esportazioni
1
Merci
PRIME DIECI MERCI DELL'INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA FRIULI VENEZIA GIULIA E RUSSIA: anno 2019
Pag. 63 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2021
aggiornamento al 06/07/2020
37.590.893,00 34.365.477,00
Belgio
Polonia
8
9
10 100,00%
23,84%
1,89%
2,33%
2,55%
2,90%
3,33%
4,16%
8,44%
13,65%
17,11%
quota mercato 19,79%
+3,20%
-4,75%
-0,12%
+23,27%
-0,54%
-3,70%
-3,64%
+11,73%
+6,11%
-2,78%
+21,57%
Var. % 2019/18 +2,81%
Fonte: elaborazioni dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Pordenone-Udine su dati Istat
1.476.447.159,00
42.868.042,00
Russia
7
TOTALE export nel Mondo
49.237.665,00
Austria
6
27.880.325,00
61.477.721,00
Spagna
5
352.040.538,00
124.550.411,00
Stati Uniti
4
resto del Mondo
201.568.733,00
Germania
3
Svizzera
252.659.212,00
Regno Unito
Francia
2
in Euro 292.208.142,00
Esportazioni di Mobili
1
Paesi
FRIULI VENEZIA GIULIA
PRIMI 10 Mercati di esportazione del prodotto "MOBILI": anno 2019
ak engineering ha celebrato i venti anni di attività in una partecipata manifestazione tenutasi nei giorni scorsi a tricesimo Tagliare il traguardo di venti anni di attività rappresenta una tappa fondamentale per AK engineering srl, studio di architettura e interior design di Feletto Umberto (Tavagnacco), che, il 12 novembre scorso, ha celebrato a Tricesimo l’importante anniversario con il proprio staff, i collaboratori esterni, i clienti e i fornitori continuativi e i tanti amici che in questi anni sono stati a lui vicino. L’esperienza dello studio nasce a Percoto di Pavia di Udine nella prima metà degli Anni ’80, ma vive il momento di svolta quando nel 2001 i fondatori – il perito Franco Bertossi e il fratello, architetto Valter Bertossi – si pongono come nuovo obiettivo il mondo della progettazione e ingegnerizzazione. Da questo passaggio ha tratto origine AK engineering, studio di progettazione e consulenza per l’ideazione di immobili, curati dalla struttura portante al interior design personalizzato, a uso civile, industriale e direzionale, come pure di siti dedicati all’ospitalità (hotel), nonché banche, uffici e abitazioni private, “cucendo” ogni progetto a misura di ciascun contesto. Le sue capacità lo hanno portato a essere presente, oltre che sul mercato interno, anche su quello internazionale, specie in Russia e in Medio Oriente, con opere
dalla forte componente estetica e tecnologica. A titolo d’esempio, in Friuli Venezia Giulia merita menzione l’hotel Palace Moderno di Pordenone e il nuovo stabilimento e palazzina uffici di Biofarma Group di Mereto di Tomba in provincia di Udine e, fuori regione, l’ingegnerizzazione dei rivestimenti interni della sala da 1.000 posti del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze e il progetto delle aree comuni di Hyatt Regency e Sheraton in Algeria e a Malta. “Se ora ricorre il 20° anniversario di AK engineering, la storia e l’esperienza partono da più lontano – dichiara l’amministratore delegato Franco Bertossi – e, cioè, dal febbraio 1982. Quindi nel 2022 compiremo i 40 anni di carriera. E’ una storia lunga da raccontare con numerosi e importanti passi avanti, che hanno portato AK engineering a essere una realtà imprenditoriale di spicco e riconosciuta per i successi sin qui conseguiti e per quelli che si delineano all’orizzonte.”
Pag. 64 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2021
“Questa celebrazione – continuano i fratelli Bertossi –, più che salutare un punto di arrivo, segna il trampolino di lancio per nuovi traguardi grazie ai continui aggiornamenti, a una ricerca costante e al concorso di validissimi professionisti esterni. L’impresa ha, infatti, raggiunto questo traguardo insieme a un team di collaboratori che oggi conta più di 10 professionisti interdisciplinari, in prevalenza composto da donne.” Venti anni di attività hanno, infine, messo in luce la capacità di affrontare momenti difficili, quale la pandemia in atto, che ne ha determinato una forzata pausa e riduzione di attività. “In questo fran-
gente – conclude Valter Bertossi – AK engineering ha tratto profitto dall’anomala situazione per suscitare nuove energie nel proprio interno, aggiornando le politiche aziendali e il metodo di lavoro, così da dare risposte più puntuali, concrete e creative alla propria clientela già nella fase di ripartenza.” La cerimonia del 12 novembre è stata coronata da una significativa iniziativa umanitaria, consistente nella donazione di un aiuto, attraverso la Signora Nicoletta Rossi, per la realizzazione dei bagni alla scuola primaria nella circoscrizione rurale di Kiberashi in Tanzania. (EV)
Pag. 65 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2021
“Riforma” della CQC la nuova disciplina e il manuale della cqc. il punto sul campo di applicazione della cqc Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 388/ AdT dell’11 novembre 2021 per rammentare che, con il decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 50, lo Stato italiano ha recepito la direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2018/645 del 18 aprile 2018 che modifica la disciplina sul conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC), posta dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Successivamente, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con decreto 30 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 15 settembre 2021 ed entrato in vigore il 15 ottobre 2021, ha dato attuazione al citato d.lgs. 50/2020, apportando numerose modifiche alla disciplina sui corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica della CQC, dettata dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, mentre per altre disposizioni introduce una disciplina transitoria di più lungo respiro temporale (per maggiori dettagli v. Apinforma n. 17/2021, p. 53). Dopo di che, il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, recante norme in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, convertito in legge 9 novembre 2021, n. 156, pubblicata sulla G.U. n. 267 di pari data, all’art. 1, co. 5 ha apportato nuove modifiche al d.lgs. 286/2005 in materia di CQC. Contestualmente il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero della mobilità) con circolare prot. n. 0028444 del 14 settembre 2021 ha fornito una serie di delucidazioni sulle intersecate modifiche apportate alla materia, di cui qui si dà conto per quanto di più diretto interesse delle imprese.
Il d.m. 30 luglio 2021. Il manuale della CQC Sulle disposizioni del d.m. 30 luglio 2021 il Mini-
stero della mobilità ha emanato in successione tre corpose circolari esplicative, tutte recanti un vero e proprio manuale sul conseguimento e mantenimento della CQC e ciascuna sostitutiva della precedente. In primo luogo, il manuale passa in rassegna il diritto comunitario, da cui discende l’obbligo della qualificazione professionale per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose, per i quali sia necessario possedere la patente di categoria C e superiori (il recepimento della direttiva 2003/59 e la successiva 2018/654), l’ambito di applicazione della disciplina CQC, inclusi i diritti acquisiti dai “vecchi” conducenti, che ottennero la CQC per documentazione e senza esami, nonché i diversi decreti applicativi dello Stato italiano. Si occupa, poi, dei requisiti soggettivi (tipologia dei docenti) ed oggettivi (aule, materiale didattico, dispositivi) dei soggetti organizzatori dei corsi, e dei relativi provvedimenti autorizzativi (nulla osta per le autoscuole; autorizzazioni per gli enti di formazione), prevedendo un nuovo regime di gestione dei corsi con lo strumento della rilevazione della presenze su base biometrica (particolare tipo di sistema informatico che ha la funzionalità e lo scopo di identificare una persona sulla base di una o più caratteristiche fisiologiche e/o comportamentali), connesso con l’applicativo di cui si doterà la Motorizzazione civile, non solo per registrare i corsisti, ma anche per le comunicazioni con gli uffici della Motorizzazione civile e la produzione degli attestati finali. Dedica ampio spazio alle disposizioni sull’accesso ai corsi dei candidati al conseguimento o al rinnovo della CQC, con i connessi programmi di formazione, alle comunicazioni da farsi agli uffici della Motorizzazione civile e alle Direzioni generali territoriali competenti e al rilascio degli attestati di frequenza. Riporta, infine, le istruzioni ministeriali recanti i chiarimenti sulle procedure d’esame per l’ottenimento della CQC, la gestione dei punti sulla medesima, anziché sulla patente di guida, nonché le attività di vigilanza, ispezione e controlli sulla regolarità dei corsi stessi e sulle relative sanzioni. Il manuale può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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Il d.lgs. 50/2020 e il d.l. 121/2021. Il punto sul campo di applicazione della CQC e sulle sue deroghe In merito, poi, al d.lgs. 50/2020 e al d.l. 121/2021, che hanno apportato in successione le più recenti modifiche al “testo base” del d.lgs. 286/2006, si precisa che in materia di CQC riguardano: - il campo di applicazione (art. 14); - le deroghe (art. 16); - le modalità che comprovano la qualificazione della CQC merci da parte di un titolare di patente italiana di titolari di patenti rilasciate da uno Stato extra UE o extra SEE, dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro, ivi compresa l’Italia, o in forza presso di essa (art. 22, co. 7); - i contenuti del programma di qualificazione iniziale e di formazione periodica (all. I); - la previsione della possibilità di erogare una parte della formazione, sia qualificazione iniziale che periodica, con tecnologie della informazione e comunicazione, come l’e-learning, da disciplinarsi con apposito decreto ministeriale (all. I). Qui ci si trattiene sul campo di applicazione, sulle deroghe e sulle modalità che comprovano la qualificazione della CQC merci da parte di un conducente titolare di patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, dipendente da un’impresa stabilita in uno Stato membro, inclusa l’Italia. 1. Il campo di applicazione La nuova formulazione dell’art. 14 del d.lgs. 286/2006 dispone che “l’attività di guida su strada aperta all’uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e all’obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.” Inserendo le parole “adibiti al trasporto di cose e di passeggeri”, prevede che un’attività di guida svolta su veicoli per i quali sia richiesta una patente di categoria superiore richieda la qualificazione CQC solo se rientra nell’esercizio di un’attività di trasporto di cose o passeggeri. Ne deriva che il campo di applicazione oggettivo, salvo quanto si dirà per le deroghe: - non è più esteso fino a ricomprendere, quasi con automatismo, la mera guida di veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, ma dispone che i
veicoli siano adibiti a un’attività di trasporto; ne discende che non è più soggetto all’obbligo della CQC il conducente di veicoli la cui guida, pur richiedendo il possesso di una patente di categoria superiore, non sia qualificabile come “attività di trasporto”; - non riguarda solo l’attività di trasporto professionale (conto terzi), come era previsto nella precedente formulazione dell’art. 14, ma anche l’attività di trasporto in conto proprio, essendo certamente questa definibile come “attività di trasporto di cose e passeggeri”. In sede di commento, si può osservare che, in via generale, già da prima, l’attività di trasporto in conto proprio era fatta ricadere nell’ambito di applicazione dell’obbligo della CQC. 2. Le deroghe dall’obbligo della CQC. La questione del conto proprio Per quanto riguarda il regime delle deroghe, in via preliminare, si distinguono quelle della precedente formulazione dell’art. 16 del d.lgs. 286/2005, da quelle introdotte dal d.lgs. 50/2020 (il d.l. 121/2021 non modifica il regime delle deroghe). Le prime riguardano i seguenti veicoli: - veicoli ad uso delle Forze Armate, della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e delle forze di polizia, veicoli relativi ai servizi di trasporto sanitario e veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni sin qui elencate. Chiamando, poi, in soccorso in sede interpretativa la circolare del Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia dello Stato prot. n. 300/A/006220/20/111/2/2 del 4 settembre 2020 i predetti veicoli possono anche essere veicoli immatricolati in capo a imprese di autotrasporto, ma utilizzati in appalto, in comodato o requisizione e sempre a condizione che siano destinati nell’ambito di funzioni e compiti di dette entità; - veicoli utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; rispetto all’analoga deroga dell’alinea precedente sono stati aggiunti quelli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali, anche fuori dall’ambito di specifiche operazioni di salvataggio; - veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a fini non commerciali (senza scopo di lucro), anche se svolto non per fini personali (ad es. trasporti eseguiti dalle Onlus, il cui conducente non svolga l’attività per suoi fini, ma essendo il trasporto privo di fini commer-
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ciali, in quanto società senza scopo di lucro, può considerarsi derogato dalla CQC); - veicoli che trasportano materiali, attrezzature e macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente, intendendo come “attività principale” quella che occupa più del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo. Richiamandosi ancora alla citata circolare del Ministero dell’interno, il Ministero della mobilità concorda con l’anzidetto criterio interpretativo del più del 30% “per risolvere quelle casistiche molto frequenti nella prassi, in cui il conducente che è stato assunto dall’impresa con mansione diversa da autista (ad es. operaio o magazziniere) di fatto, dall’esame dei documenti che registrano la sua attività, risulta che svolge in modo continuativo l’attività di guida in modo assolutamente prevalente o esclusivo.” In sede di commento e rifacendosi ancora alla più volte citata circolare del Ministero dell’interno, la quale si rifà, a sua volta, al considerata n. 6 della direttiva (UE) 2018/645, è lecito concludere che in un’impresa di trasporto di cose in conto proprio la guida non è ritenuta l’attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo, fermo restando che “la deroga non trova applicazione se il conducente è stato assunto dall’impresa con la specifica mansione di autista, anche quando lo stesso non ha un contratto di lavoro da autista.” Quanto alle nuove deroghe, quelle, cioè, introdotte dal d.lgs. 50/2020, esse riguardano le seguenti fattispecie - di formulazione, a dir poco, involuta prevalentemente orientate a favorire i trasporti di cose eseguiti nell’ambito di attività delle imprese agricole: - conducenti di veicoli che operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa del conducente o da cui egli dipende; dove per zona rurale - secondo la specificazione della circolare del Ministero dell’interno - va intesa un’estesa superficie di terreno aperto, fuori o lontano da centri urbani o da importanti centri abitati, caratterizzata da una bassa intensità di popolazione e abitata per lo più da qualche piccola comunità rurale, insediata in borgate o case sparse; - conducenti che non offrono servizi di trasporto; vi rientrano tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano veicoli normalmente destinati al trasporto di persone o di cose, quando detti veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggiano scarichi al di
fuori di attività di trasporto; è il caso di conducenti delle concessionarie di vendita che movimentano autobus o veicoli commerciali destinati alla clientela oppure i conducenti di imprese di trasporto di persone che movimentano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo a un altro, dove iniziano il servizio, o ancora i conducenti che movimentano veicoli in operazioni di carico e scarico da navi, traghetti et c.; - trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale, intendendo per occasionale il viaggio di un veicolo per la cui guida sia richiesta una patente di categoria superiore, svolto da conducenti che non siano professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito; - veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività d’impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale dell’impresa o superi la distanza di 50 km dalla sede dell’impresa che ha in disponibilità il veicolo; - conducenti di veicoli che trasportano apparecchiature scanner finalizzate al controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e di sostanze stupefacenti. 3. La comprovazione della qualifica CQC Con le modifiche apportate all’art. 22 del d.lgs. 286/2005 si ha che: - i conducenti titolari di patente di guida italiana comprovano l’avvenuta qualificazione iniziale e la formazione periodica esclusivamente attraverso la patente/CQC, cioè, con una patente nella quale, in corrispondenza della categoria presupposta dall’abilitazione CQC è apposto il codice unionale “95”, seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa; - i titolari di patente rilasciata da altri Stati comprovano, invece, l’avvenuta qualificazione o con la CQC rilasciata dallo Stato membro di appartenenza ovvero per i conducenti di Stati extra UE o extra SEE in forza ad imprese italiane, con l’attestato del conducente previsto dal reg. (UE) 1071/2009 con sopra apposto il citato codice unionale “95”; al riguardo la circolare specifica che, siccome l’apposizione di tale codice è stata prevista solo dal 23 maggio 2018 - data di recepimento della più volte citata direttiva (UE) 645/2018 -, gli attestati precedenti, privi di tale codice, vanno ritenuti validi sino alla loro naturale scadenza.
Pag. 68 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2021
Si ritornerà sugli argomenti trattati in presenza delle istruzioni da parte dei Ministeri competenti. Si fa riserva, inoltre ritornare sulla legge 156/2021 per una sua complessiva illustrazione.
Frattanto, il testo di tutti gli atti qui citati può essere richiesto unitamente ad altre informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per ottobre 2021
Si fa seguito a quanto riportato in Apinforma n. 18/2021 p. 54 per segnalare che il 16 novembre 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di ottobre 2021. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’ottobre 2021 (pari a 1.589,65 euro per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di settembre 2021, quando ammontava a 1.517,29 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce di costo risulta essere di:
- 1,302 euro/l al netto dell’IVA, per i veicoli esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio (veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t nonché i veicoli, a prescindere dalla massa complessiva, di categoria ecologica pari o inferiore a Euro 4); - 1,088 euro/l al netto dell’IVA e del rimborso delle accise sul gasolio, per i veicoli ammessi alla restituzione delle accise di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t; a questo proposito, si ribadisce che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere richiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4. Si rammenta ancora che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(EV)