Anni di attività
ALPHA MICRON FESTEGGIA I 35 ANNI E GUARDA AL FUTURO.
Alpha Micron ha di recente festeggiato a Sacile i suoi 35 anni di attività, assieme a decine di imprenditori e collaboratori. Costola italiana del gruppo tedesco Alpha, nel 1987 ha stabilito la sua sede nel pordenonese, per dare una spinta importante al proprio business, e in soli due anni lo stabilimento ha incrementato la produzione di oltre il 60%
Un traguardo significativo, ma anche un momento di riflessione sui risultati raggiunti e sui progetti futuri. “Abbiamo in programma di ampliare gli impianti - racconta Oswald Zimmerhofer, Direttore di Alpha Micron - con l’obiettivo di rendere Alpha Micron lo specialista di riferimento per i ritardanti di fiamma in Italia. Siamo fieri di essere qui a Sacile e delle relazioni forti che abbiamo costruito con questo territorio. Il nostro futuro qui? All’insegna della sostenibilità, dell’attenzione verso il nostro team e dell’efficientamento energetico. Vogliamo essere sempre un’azienda che crea valore per le persone e per il territorio.”
Oltre all’intervento del sindaco Carlo Spagnol, nel corso della mattinata si sono
L’Ippogrifo
continuando a crescere, e vogliamo sottolineare per i nostri partner quanto sia
Oltre all’intervento del sindaco Carlo Spagnol, nel corso della mattinata si sono susseguiti il saluto video di Dieter Münchow, Ceo e proprietario del Gruppo Alpha, la premiazione di Ernesto Giacomin, Presidente della Filiera EstrattivaCeramica-Vetro di Confindustria Alto Adriatico, e lo speech di Andrea Zucca de L’Ippogrifo® Group, tra i massimi esperti di marketing B2B in Italia. “Abbiamo scelto di parlare di marketing oggi – spiega Oswald Zimmerhofer –perché è anche grazie a un nuovo approccio al mercato che stiamo continuando a crescere, e vogliamo sottolineare per i nostri partner quanto sia importante per una PMI lavorare continuamente sulla crescita di tutto il team.”
Per conoscere più da vicino l’azienda e scoprire le opportunità vantaggiose
Per conoscere più da vicino l’azienda e scoprire le opportunità vantaggiose che offre Alpha Micron, è possibile visitare la pagina on-line www.alphamicron-alfrimal.it
Alpha Micron - Viale Trento 105 - 33077 - Sacile (PN)Il Decreto Aiuti quater
ulterIorI InterventI Per fronteggIAre
I CoStI energetICI
pREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 è stato pubblicato il D.L. 176 del 18 novem bre 2022 recante - Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (Aiuti quater). Il provvedimento, entrato in vigore saba to 19 novembre 2022, si compone di 16 articoli e quattro allegati e stanzia risorse per un ammon tare di circa € 9,1 miliardi volte a finanziare inter venti urgenti contro il caro energia e in materia di finanza pubblica. Per gli argomenti di maggior interesse sarà nostra cura intervenire con ulteriori approfondimenti.
CREDITI ENERGETICI ANChE pER IL MESE
DI DICEMbRE 2022 (ART. 1)
Le disposizioni riferite ai bonus energetici previ sti dai decreti Sostegni, Energia, Ucraina e Aiu ti, sono state prorogate anche con riferimento al mese di dicembre 2022. Previsto, inoltre, che il contributo a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’art. 1 del D.L. Aiutiter (D.L. 114/2022) sia riconosciuto anche in re lazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022. Il contributo è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla me dia, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Imprese gasivore
Per le imprese gasivore, caratterizzate da un forte consumo di gas naturale per usi energetici diver si da quelli termoelettrici, è confermato il bonus, sottoforma di credito d’imposta, pari al 40% (in precedenza 25%) delle spese sostenute nel mese di dicembre 2022.
Possono accedere a questo credito le imprese che: - operano nei settori di cui all’Allegato 1 del De creto MITE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di ab bigliamento, fabbricazione di calzature); - hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1 del MITE 21.12.2021 (1 gW/hanno) al netto dei consumi per usi termoelettrici (per ottenere 1 gW/h è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc).
Il credito d’imposta è pari al 40% delle spese so stenute per la componente energia nel mese di di cembre 2022 ed è riconosciuto a condizione che si sia registrato un incremento di prezzo medio su periore al 30% tra il terzo trimestre 2019 e 2022.
Imprese non gasivore Anche a favore delle imprese non gasivore è stato riconosciuto un credito d’imposta. Si tratta delle imprese che non soddisfano i consumi indicati al punto precedente ai quali è comunque riconosciu to un credito d’imposta pari al 40% (in preceden za 25%) delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici. L’accesso ai benefit richiede che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del mercato Infragiornalie ro (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento su periore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.
Imprese energivore Prorogato il credito d’imposta favore delle im prese “energivore” definite dall’art. 3 del D.M. 21.12.2017 che hanno un consumo medio di ener gia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari almeno a 1 GWh/anno e che rispettano i se guenti requisiti: - operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componen ti elettronici) e 5 (agro-alimentare, abbiglia mento, farmaceutico) delle Linee guida CE; - non rientrano tra quelle al punto precedente,
ma sono ricomprese nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
È richiesto che queste imprese abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al terzo trimestre 2019. Il credito d’imposta è pari al 40% delle spese so stenute per la componente energia nel mese di di cembre 2022.
Imprese non energivore
Per tutte le imprese manifatturiere, dotate di con tatori di energia elettrica di potenza pari o superio re a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW), è confermato il credito d’imposta del 30% (in precedenza 15%) delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022.
È richiesto che queste imprese abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al terzo trimestre 2019.
Utilizzo dei crediti
Per l’utilizzo in compensazione dei crediti matura ti nel terzo e quarto trimestre 2022 ci sarà tempo fino al 30 giugno 2023.
I crediti non sono soggetti a limitazioni, non sono soggetti a tassazione e sono cumulabili con al tre agevolazioni riferite agli stessi costi. I crediti avendo natura agevolativa non richiedono la pre ventiva presentazione della dichiarazione dei red diti né il visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro.
Non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e non sono soggetti ai limiti compensativi di:
- 2.000.000 di euro ex art. 34 L. 388/2000; - 250.000 euro ex L. 244/2007.
Comunicazione all’Agenzia delle entrate
Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti energia relativi al III e IV trimestre 2022, dovran no inviare all’Agenzia delle entrate una Comuni cazione nella quale indicare l’importo del credito maturato a pena di decadenza del diritto alla fru izione del credito non ancora utilizzato. Sarà un provvedimento dell’Agenzia delle entrate a defi nire contenuti e modalità di presentazione della comunicazione.
Cedibilità dei crediti
I crediti di cui sopra possono essere ceduti dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario.
Le cessioni successive alla prima sono consentite solo a favore di istituti di credito e assicurazioni per un massimo di due cessioni.
Le imprese beneficiarie della cessione del credito devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussi stenza dei presupposti.
DISpOSIzIONI IN MATERIA DI ACCISA E IvA
(ART. 2)
Disposta la proroga, al 31 dicembre 2022, dello sconto fiscale sulle accise della benzina, del diesel e del GPL. In particolare, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti sono così rideterminate: benzi na 478,49 euro per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante 367, 40 euro per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carbu ranti 182,61 euro per mille chilogrammi; gas na turale usato per autotrazione zero euro per metro cubo.
Previsto altresì che l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione sia stabilita nella misura del 5 per cento.
La proroga in argomento non consentirà alle im prese di autotrasporto l’ordinario recupero delle accise sottoforma di credito d’imposta per i veicoli di trasporto merci superiori a 7,5 tonnellate e di categoria ecologica Euro 5 e superiori.
MISURE A SOSTEGNO DEL CARO bOLLETTE (ART. 3)
L’articolo reca una serie di disposizioni per fron teggiare il caro energia tra cui:
- la possibilità per le imprese di rateizzare le bollette per la componente energetica di elet tricità e gas naturale dei consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, per un minimo di 12 ad un massimo di 36 rate mensili. L’ade sione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, dovrà essere alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta di cui all’arti colo 1 del decreto in oggetto e all’articolo 1 del c.d. DL Aiuti-ter;
- che SACE sia autorizzata a concedere una ga ranzia pari al 90% degli indennizzi generati
dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la ra teizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo;
- l’innalzamento del tetto di esenzione fiscale dei c.d. “fringe benefit” aziendali, fino a 3 mila euro per il 2022.
- l’aumento di 10 milioni del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano estendendolo al CONI ed al Comitato Italiano Paralimpico per far fronte agli aumenti delle bollette.
- l’aumento di 50 milioni sia del Fondo dedicato al sostegno di enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a perso ne con disabilità, sia il Fondo a sostegno delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione dei registri esistenti, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Entrambi i Fondi sono stati istituti dal D. L. Aiuti-ter.
pROROGhE NEL SETTORE DEL GAS NATURALE (ART.
5)
Prorogato al 10 gennaio 2024 il servizio di tutela del gas. Inoltre, prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine per la cessione del gas stoccato da parte del GSE, nonché dal 20 dicem bre 2022 al 15 aprile 2023 il rimborso del presti to per l’acquisto del gas finalizzato allo stoccaggio concesso al GSE.
DISpOSIzIONI IN MATERIA DI AUTOTRASpORTO (ART.
7)
Previsto che i contributi destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci di cui all’art. 14 del D.L. Aiuti ter siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazio ne in Italia.
MEzzI DI pAGAMENTO (ART. 8)
Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizza zione e la trasmissione telematica dei dati dei cor
rispettivi giornalieri, per l’anno 2023, è concesso un contributo per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e tra smissione telematica complessivamente pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel li mite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del le entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno defi nite le modalità attuative, comprese le procedure per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessa ria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
SUpERbONUS DEL 110% (ART. 9)
Disposta la rimodulazione del Superbonus dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini, e introdotta la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di pri ma casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15 mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare). Previsto, inoltre, che il Superbonus si applichi al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifa miliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Per quanto concerne i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, è previsto che possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione all’Agenzia da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’an no, stando a quanto previsto, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Apposito provvedimento dovrà chiari re le modalità di fruizione della maggior rateizza zione, ossia come e su quale importo effettuare la suddivisione in 10 rate, con riferimento ai crediti sorti nel 2020 e 2021.
NORME IN MATERIA
DI pROCEDURE
DI AFFIDAMENTO
DI LAvORI (ART. 10)
Le opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, per i Comuni non capoluogo è previsto che non si applichi l’obbligo di ricorrere ad aggre gazioni per affidamenti diretti inferiori alla soglia di 139 mila euro, per servizi e forniture, e di 150
mila euro, per lavori. Il secondo comma prevede inoltre che le stazioni appaltanti rimaste escluse dalla compensazione per la variazione dei prez zi dei materiali da costruzione, per opere PNRR e PNC, possano accedere ai contributi di cui al fondo per l’avvio delle opere indifferibili, resi duali rispetto alle richieste di accesso al fondo già pervenute, nel caso in cui abbiano provveduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori en tro il 31 dicembre 2022. Infine, il terzo comma in troduce misure di semplificazioni delle procedure per la realizzazione di alcuni interventi autostra dali di preminente interesse nazionale, individua ti nell’allegato 2 del presente decreto.
ESENzIONE IMpOSTE (ART. 12)
Prevista l’esenzione della seconda rata dell’IMU per gli immobili del settore dello spettacolo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regola mento (UE) n. 1407/2013 della Commissione sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
SOSTEGNO SpORT NATURALE (ART.
13)
Al fine di sostenere le federazioni sportive nazio nali, le discipline sportive associate, gli enti di pro mozione sportiva e le associazioni e società sporti ve professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, viene previsto che i versamenti sospesi dall’artico lo 1, comma 293, lettere a), b), c) e d) della legge 234/2021, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati entro il 22 dicembre 2022 senza applicazione di sanzioni o interessi.
(pz)
Il versamento dell’acconto Iva
Il 27 dICeMbre 2022 SCAde Il terMIne
SOGGETTI
ObbLIGATI
Entro il 27 dicembre 2022 i soggetti passivi Iva sono tenuti al versamento dell’acconto Iva. Inte ressati al versamento sono i soggetti che, con ri ferimento al mese di dicembre per i contribuenti mensili o al quarto trimestre per quelli trimestrali dello scorso anno, erano a debito d’imposta. L’importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato in sede di dichiarazione annuale.
SOGGETTI ESONERATI
Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’ac conto:
- i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022;
- i soggetti che nel mese di dicembre 2021 (per i mensili) o nel quarto trimestre 2021 (per i tri mestrali) erano a credito o avevano un debito inferiore a € 117,38;
- i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (per i mensili) oppure entro il 30 settembre (per i trimestrali) di quest’anno;
- i contribuenti che nel periodo d’imposta in corso hanno posto in essere solo operazioni esenti o non imponibili;
- i contribuenti il cui versamento, calcolato se condo le modalità di seguito esposte, sia d’im porto inferiore a € 103,29;
- i soggetti che in sede di dichiarazione annuale prevedono di chiudere l’anno in corso a credi to o che nell’ultima liquidazione dell’anno in corso prevedono di chiudere l’ultima liquida zione con un debito d’imposta non superiore a € 117,36, (ciò perché l’88% di € 117,36 è pari a € 103,28 e quindi inferiore al minimo stabilito per l’acconto pari a € 103,29);
- i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 legge 190/2014) e dei nuovi minimi (art. 27 D.L. 98/2011); - i produttori agricoli esonerati; - i soggetti esercenti attività d’intrattenimento.
DETERMINAzIONE DELL’ACCONTO
Il versamento dell’acconto Iva può essere scelto liberamente tra uno dei seguenti tre metodi: stori co, previsionale e delle operazioni eseguite. Metodo storico, l’acconto è pari all’88% dell’am montare del tributo risultante a debito dalla li quidazione Iva relativa al mese di dicembre 2021 per i mensili o della dichiarazione annuale relati va al 2021 per i trimestrali, per entrambi al lordo dell’acconto Iva precedente.
Si ricorda che il quadro VH della dichiarazione an nuale va compilato solo nei casi in cui si intenda correggere od integrare errori commessi nelle li quidazioni periodiche.
Conseguentemente per l’individuazione della base di riferimento per il calcolo dell’acconto per i sog getti mensili, il rigo da considerare come base di riferimento è il rigo VP14 + VP13 della liquidazio ne di dicembre 2021 oppure, in caso di compila zione del quadro VH della dichiarazione annuale, il rigo VH15 + VH17 del saldo a debito.
Per i contribuenti trimestrali il riferimento è dato da VL38 – VL 36 + VP13 (VH17) del modello Iva 2022.
Metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare che si presume costituirà il debi to d’imposta per il mese di dicembre dell’anno in corso per i mensili, o in sede di dichiarazione an nuale per i trimestrali.
Metodo delle operazioni eseguite, si prende in considerazione il 100% dell’importo risultante da apposita liquidazione, da effettuarsi entro il ter mine di versamento dell’acconto, riferita al 20 di cembre. In quest’ultimo metodo le operazioni da considerare sono:
- quelle annotate sul registro delle fatture emes se o dei corrispettivi dal 1° ottobre al 20 di cembre per i trimestrali e dal 1° dicembre al 20 dicembre per i mensili;
- quelle effettuate fino al 20 dicembre ma non
ancora registrate, perché i relativi termini di fatturazione non sono ancora scaduti; - quelle annotate sul registro degli acquisti dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i trimestrali, op pure dal 1° al 20 dicembre per i mensili. Con riferimento ai soggetti mensili, le fatture dif ferite emesse entro il 15 dicembre 2021 relative a consegne o spedizioni riferite al mese di novem bre, non rilevano ai fini del calcolo dell’acconto, mentre per i trimestrali non rilevano le differite emesse entro il 15 ottobre e riferite alle consegne o spedizioni del mese di settembre.
Per i contribuenti che adottano il regime Iva per cassa si dovranno considerare le operazioni attive effettuate, anche se ancora non annotate sul regi stro dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trime strali), per le quali entro il 20 dicembre si verifichi l’esigibilità e conseguentemente si incassi il corri spettivo. Per le fatture passive si considereranno quelle annotate nel registro acquisti dal 1° dicem bre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), pagate en tro il 20 dicembre. È consigliabile annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi la liquidazione relativa alla determinazione dell’acconto con questa modalità.
I contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono determinare l’acconto in misura pari al 66% (2/3) dell’Iva dovuta per la liquidazio ne del mese di dicembre.
vARIAzIONE
DELLA pERIODICITà
- Da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo d’acconto è co stituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno prece dente (saldo più acconto).
- Da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettua ti negli ultimi tre mesi dell’anno precedente.
vERSAMENTO MINIMO
Nessun versamento è dovuto se dai conteggi risul ta un acconto d’importo inferiore a € 103,29.
CONTRIbUENTI TRIMESTRALI
- INTERESSI
Non sono dovuti gli interessi dell’1% a titolo di maggiorazione per i contribuenti trimestrali. Tale maggiorazione dovuta in sede di dichiarazione dello scorso anno, non deve essere considerata al fine della determinazione dell’acconto dell’anno in corso.
ADEGUAMENTO ISA
Nel caso in cui per il 2021 si sia provveduto ad adeguarsi agli indici di affidabilità fiscale ISA, l’adeguamento non rileva ai fini dell’acconto in quanto non ha modificato la liquidazione dell’ul timo mese o trimestre dello scorso anno.
MODALITà
DI vERSAMENTO
Il versamento dell’acconto Iva non può essere ra teizzato, ma può essere compensato e deve essere eseguito tramite modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono: - 6013 per i contribuenti mensili; - 6035 per i contribuenti trimestrali; - periodo di riferimento 2022.
L’ammontare dell’acconto e il metodo utilizzato devono essere indicati nel rigo VP13 della liquida zione periodica di dicembre 2022.
L’ammontare del versamento e gli estremi del pa gamento, ancorché non obbligatorio, è opportuno annotarli nel registro Iva delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.
Trattandosi di acconto, l’importo versato sarà scomputato dall’Iva da versare per il mese di di cembre, per i mensili e dell’Iva annuale per i tri mestrali.
FATTURE 2021 ANNOTATE
ENTRO ApRILE 2022
Per i soggetti che adottano il metodo storico con riferimento alle fatture 2021 ricevute nello stesso anno ma annotate entro aprile 2022 in apposita sezione del registro Iva acquisti ai fini di beneficia re della detraibilità nel modello Iva 2022 l’Agenzia con la circolare 1/2018 ha fornito il seguente chiari mento. Per i contribuenti mensili l’acconto è calco lato sul saldo della liquidazione del mese di dicem bre, non produce quindi effetti sull’acconto 2022. Per i trimestrali invece l’imposta a credito è con fluita nel saldo della dichiarazione annuale e con seguentemente assume rilevanza ai fini della de terminazione dell’acconto.
AUTOTRASpORTATORI
L’articolo 74 del DPR 633/72 consente agli auto trasportatori di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. Nell’ipotesi in cui si utilizzi il metodo delle opera zioni effettuate, si dovranno considerare le fattu re emesse nel terzo trimestre 2022 e annotate nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre nonché quelle emesse in tale periodo ancorché registrate nel pri mo trimestre 2023.
Per questi soggetti la circolare n. 328/E del 20 dicembre 1995, ha consigliato di applicare il me todo previsionale perché consente di determina re l’Iva dovuta per il quarto trimestre con mag gior certezza.
SOGGETTI CON CONTAbILITà SEpARATE
I soggetti che ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72 hanno contabilità separate, devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta. Questi contribuenti sono conseguente mente tenuti ad effettuare distinte liquidazioni dell’imposta. Il versamento dell’acconto deve per tanto essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli im porti a debito con quelli a credito.
ACCONTO IvA IN pRESENzA
DI CESSIONE D’AzIENDA
In questa ipotesi se il cessionario ha iniziato l’at tività nel corso del 2022, non è tenuto a versare l’acconto Iva, in quanto privo del riferimento o pa rametro storico.
Qualora il cedente abbia cessato la propria attività di imprenditore nel corso del 2022, non sarà te nuto a versare l’acconto Iva se ha comunicato la cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2022 se soggetto mensile ed entro il 30 settembre 2022, se soggetto trimestrale.
ACCONTO IvA IN pRESENzA
DI SCISSIONE DI SOCIETà
Per le operazioni di scissione di società avvenute nel corso del 2022, in relazione all’acconto Iva, determinano, come regola generale le seguenti si tuazioni:
- la società beneficiaria che si è costituita a se guito della scissione non ha l’obbligo di versa re l’acconto Iva, perché è assente il parametro storico di riferimento;
- la società scissa, invece è tenuta al versamento dell’acconto.
Qualora volesse utilizzare il metodo storico, non ha la possibilità di porre in essere alcuna riduzio ne in relazione all’operazione societaria attuata. Nelle operazioni di fusione e di scissione, gli ob blighi di versamento, inclusi quelli inerenti agli acconti d’imposta, dei soggetti che si estinguono, devono essere attuati dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione e succes sivamente a detta data dalla società incorporante,
beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.
Conseguentemente nelle ipotesi di fusione per in corporazione e di scissione di tipo totale, gli ob blighi di versamento dell’acconto Iva riferito ai soggetti che si estinguono si devono ritenere di competenza, dal momento in cui ha effetto l’ope razione, del soggetto incorporante.
ACCONTO ALLA pRESENzA DI FUSIONE
Alla presenza di operazioni di fusione, siccome la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume tutti gli obblighi delle società fuse o in corporate, la situazione degli acconti Iva, oltre a tenere presente quanto precisato nel precedente paragrafo, può essere schematizzata come segue.
- Fusioni con effetto dal 1° gennaio al 30 no vembre 2022 o dal 1° gennaio al 30 settembre 2022, se le società estinte sono soggetti trime strali: a) nel caso di fusione per incorporazione la società incorporata non deve versare l’ac conto Iva perché il soggetto non è più esi stente dal 30 novembre 2022, mentre la società incorporante è tenuta all’adempi mento in relazione al proprio dato stori co, senza considerare la società incorpo rata, oppure, nel caso di applicazione del metodo analitico, deve necessariamente comprendere anche le operazioni inerenti all’attività della società incorporata; b) nel caso di fusioni proprie, l’obbligo dell’acconto Iva non sussiste per la società fusa e per la società risultante dalla fusio ne perché vengono a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi di riferimento.
- Fusioni con effetto dal 1° dicembre al 27 di cembre 2022 o dal 1° ottobre al 27 dicembre 2022, se le società sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione aven te effetto dopo l’inizio del periodo inerente alla determinazione dell’acconto, l’obbligo dell’adempimento è già sorto anche per la società incorporata. Pertanto la società incorporata non deve versare l’acconto in quanto non più soggetto esistente, men tre, la società incorporante deve pagare l’acconto tenendo presenti sia le risultanze proprie, sia quelle delle società fuse; b) anche nel caso di fusioni proprie, le società fuse non devono versare l’acconto in modo autonomo, perché compete alla società ri sultante dalla fusione, che vi provvederà tenendo conto dei dati delle società fuse.
- Fusioni con effetto dal 28 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022:
a) nel caso di fusione per incorporazione, l’acconto d’imposta compete in modo au tonomo sia alla società incorporata, sia alla società incorporante; b) nel caso di fusioni proprie, l’acconto Iva, se ne ricorrono le condizioni, non deve es sere versato perché non esistente alla data di scadenza dello stesso.
SpLIT pAyMENT
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 27 del 7 novembre 2017 ha confermato per i soggetti passivi Iva, allorquando in qualità di cessionari o committenti effettuino acquisti di beni o servi zi nell’esercizio di attività commerciali, l’obbligo di eseguire il versamento dell’acconto Iva. Questi contribuenti pertanto entro il prossimo 27 dicem bre saranno tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto tenendo conto anche dell’imposta di venuta esigibile in regime di split payment. L’obbligo interessa sia i soggetti che versano l’im posta con il modello F24 entro il mese successi vo a quello in cui è divenuta esigibile l’Iva, sia i soggetti che usano il metodo della liquidazione in contabilità con versamento cumulativo.
OMESSO vERSAMENTO
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrati va pari al 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora il versamento non sia stato effettuato nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, an
che successivamente alla scadenza del 27 dicem bre utilizzando il ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura: - dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza; - del 1,5% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo ed entro i 30 giorni; - del 1,67% con regolarizzazione tra il 31° giorno e fino al 90° giorno successivo alla scadenza; - del 3,75% se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ma entro il termine per la presenta zione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno versati, anche gli inte ressi moratori dell’1,25% con maturazione giorno per giorno.
La sanzione ridotta dovrà essere versata con il codice tributo 8904 mentre per gli interessi, da versare distintamente, si dovrà utilizzare il codice 1991.
RILEvANzA pENALE DEGLI OMESSI vERSAMENTI IvA Si ricorda che l’omesso versamento dell’Iva as sume rilevanza penale quando supera i 250.000 euro, in questi casi è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato si consuma quando l’omis sione del versamento si protrae oltre il termine per il versamento dell’acconto relativo all’anno successivo. Entro il 27 dicembre 2022 si renderà quindi necessario verificare eventuali omissioni risultanti dal modello Iva 2022 riguardanti il 2021 e provvedere, se possibile, alla regolarizzazione. (pz)
Le fatture di fine anno
detrAzIone IvA SubordInAtA
A PreCISe regole
Le operazioni poste in essere nell’ultima frazione del 2022 possono presentare delle criticità in me rito alla corretta contabilizzazione delle relative fatture e alla detrazione dell’Iva alla luce delle re gole in vigore con la fatturazione elettronica. La detrazione dell’Iva è subordinata al rispetto di due presupposti:
- quello sostanziale dell’effettuazione dell’ope razione;
- quello formale del possesso della fattura di ac quisto.
Solo al verificarsi di entrambi i presupposti inizia a decorrere il termine in cui è possibile esercitare la detrazione dell’Iva, mentre il termine finale è quello della dichiarazione annuale.
Il D.L. 119/2018 ha introdotto un termine dilato rio per l’esercizio del diritto alla detrazione, pre vedendo la possibilità di esercitarlo entro il termi ne della liquidazione periodica. Più precisamente il diritto alla detrazione dell’Iva su una fattura di acquisto ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’opera zione, può essere esercitato nella liquidazione re lativa al mese di esecuzione dell’operazione, mese peraltro che coincide con l’esigibilità dell’imposta in capo al cedente.
Così il contribuente mensile che il 30 novembre 2022 ha acquistato dei beni consegnati nello stes so mese, può ricevere la relativa fattura differita entro il 15 dicembre 2022 facendola confluire nel la liquidazione di novembre 2022. Questo differimento però secondo la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018 non è riconosciuto per le operazioni a cavallo d’anno. Lo slittamento, infat ti, non opera per gli acquisti effettuati nell’anno precedente, per questi la detrazione rimane legata all’anno di ricevimento della fattura. Così una fattura relativa ad una operazione effet
tuata e datata dicembre 2022, ricevuta il 5 genna io 2023 non potrà confluire nella liquidazione di dicembre 2022.
Alla luce di questi chiarimenti per le operazioni poste in essere a cavallo d’anno per i contribuenti mensili, si possono presentare le seguenti situa zioni.
1. Ricevimento di fatture di acquisto per opera zioni effettuate nel 2022, ricevute e registrate entro la fine dell’anno. In questo caso il dirit to alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2022, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2023.
2. Fatture di acquisto relative ad operazioni ef fettuate a dicembre 2022, ricevute nel 2023. In questi casi il diritto alla detrazione dell’Iva può essere esercitato solo nel 2023, a partire dalla liquidazione riferita a gennaio da effet tuarsi entro il 16 febbraio 2023. Ciò anche se le fatture sono pervenute e registrate entro il 15 gennaio 2023, attesa la preclusione per le operazioni a cavallo d’anno sopra analizzata.
3. Fatture di acquisto relative ad operazioni ef fettuate a dicembre 2022 ricevute nello stesso mese, ma registrate a gennaio 2023. Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relati va al 2022. In questi casi si renderà necessa rio predisporre un registro sezionale Iva per escludere queste operazioni dalle liquidazioni Iva relative al mese di registrazione, che ne cessariamente saranno del 2023.
4. Fatture di acquisto relative ad operazioni ef fettuate nel 2023, ricevute e annotate il 15 del mese successivo a quello in cui sono state ese guite le operazioni. In questi casi la detrazione potrà essere esercitata nei mesi di esecuzione dell’operazione ritornando applicabile la dila zione di cui al D.L. 119/2018 sopra analizzata.
5. Fatture di acquisto relative ad operazioni ef fettuate a dicembre 2022, registrate dopo il 30 aprile 2023. Per detrarre l’imposta si renderà necessario presentare una dichiarazione an nuale integrativa. Rimane a carico del cessio nario o committente l’onere di verificare nella propria Area riservata il ricevimento delle fat ture.
Se si riceve in ritardo una fattura la detrazione spetta entro la dichiarazione relativa all’anno di ricezione, anche se non si è provveduto alla rego larizzazione nei 4 mesi dal termine di emissione. A questo proposito si ricorda che l’art. 6 commi 8) e 9) del D. Lgs. 471/97 prevedono che in caso di mancato ricevimento della fattura entro quat
tro mesi dalla data di effettuazione dell’operazio ne, l’acquirente nei trenta giorni successivi deve versare con F24 la relativa imposta e trasmettere all’Agenzia delle entrate un’autofattura in formato elettronico.
Gli omaggi di fine anno
regIMI fISCAlI dIverSI Per IvA e dIrette
pREMESSA
Gli omaggi di fine anno rappresentano una tradi zione ormai consolidata utile anche per fidelizzare i rapporti con clienti, fornitori, collaboratori e sog getti terzi. Per le aziende è importante conoscere il corretto trattamento contabile e fiscale da riserva re a questi acquisti. Le disposizioni fiscali trattano l’argomento degli omaggi in maniera differenziata,
distinguendo l’imposizione diretta da quella Iva. Oltre a questa distinzione si deve considerare an che le diverse regole esistenti a seconda si tratti: - di dipendenti, clienti, fornitori o agenti; - di beni oggetto dell’attività d’impresa o meno.
IL TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMpOSTE DIRETTE
Omaggi a clienti, fornitori e agenti I beni destinati a essere ceduti gratuitamente a clienti, fornitori e agenti costituiscono spese di rappresentanza e sono disciplinate dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86. Le spese di rappresen tanza sono deducibili, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità, nel limite di una percentuale parametrata ai ricavi della gestione caratteristica come di seguito indicato:
fino a 10 milioni di euro limite max deducibile 1,5% da 10 e fino a 50 milioni di euro limite max deducibile 0,6% oltre i 50 milioni di euro limite max deducibile 0,4%.
Rimangono fuori dai limiti di deducibilità sopra indicati, le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. Ai fini delle imposte dirette, la norma non distin gue tra beni che rientrano nell’attività d’impresa o meno, conseguentemente i beni distribuiti gra tuitamente a clienti, rappresentanti o consulenti, sono considerate tout court spese di rappresen tanza.
Come già accennato, gli omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro sono totalmente deducibili. Si ricorda che qualora l’omaggio sia costituito da una pluralità di beni, si deve considerare il costo complessivo e non il valore dei singoli elementi. Così la cesta natalizia dovrà essere considerata come bene unico, non potendo considerare i sin goli elementi come beni aventi rilevanza autono ma. Ne consegue che se la cesta, al lordo dell’Iva, ha un valore inferiore a 50 euro, la spesa sarà in tegralmente deducibile, mentre se il valore è su periore, sarà deducibile come spesa di rappresen tanza nei limiti delle percentuali sopra indicate. Per i soggetti in contabilità semplificata che adot tano il regime “per cassa” è prevista la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza nel rispetto
delle percentuali di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR considerando il periodo d’imposta in cui av viene il pagamento. Per i soggetti che optano per il regime di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73, per i quali con la registrazione della fattura si pre sume realizzato il pagamento, la deduzione ope rerà nell’esercizio di registrazione del documento nel registro Iva.
Per quanto riguarda l’Irap i costi relativi ad acqui sti di beni da destinare a omaggi sono differenziati a seconda del metodo utilizzato per la determina zione della relativa base imponibile.
Se si utilizza il metodo del bilancio queste spese ri entrano nella voce B14 (Oneri diversi di gestione) e come tali risultano deducibili ai fini Irap.
Se viceversa si utilizza il metodo fiscale queste spese non rientrano tra quelle espressamente ri levanti e conseguentemente, ai fini Irap, sono in deducibili.
Omaggi ai dipendenti
Una disciplina speciale è riservata agli omaggi concessi ai dipendenti. L’art. 95 del DPR 917/86 prevede che per l’impresa, il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio ai di
pendenti è totalmente deducibile, in quanto rien trante tra le spese di lavoro dipendente sostenute in natura a titolo di liberalità, salvo quanto pre visto dall’art. 100, comma 1. In generale quindi il costo di tali omaggi non subisce le limitazioni previste dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86, ma gode della deducibilità integrale in capo alla società, indipendentemente dall’ammontare. L’art. 100 comma 1 dello stesso decreto pone tuttavia dei limiti per le spese riferite ad opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per scopi educativi, ri creativi, assistenziali, sanitari o d’istruzione. Per queste spese la deducibilità è limitata al 5 per mil le del costo del personale dipendente. Ne consegue che la cena di Natale organizzata dall’impresa esclusivamente a favore dei pro pri lavoratori dipendenti sarà deducibile, ai fini dell’imposizione diretta, nel limite del 75% e del 5 ‰ del costo del personale dipendente, mentre ai fini Iva l’imposta sarà indetraibile. Se alla stessa cena partecipano anche clienti, consulenti o for nitori, il costo sarà considerato di rappresentanza e conseguentemente la spesa, nel limite del 75% sarà deducibile sulla base degli scaglioni di ricavi sopra indicati e l’Iva sarà indetraibile. Analizzando la questione dalla prospettiva del di pendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR, permette di non tassare e di non assoggettare a contributi, le erogazioni liberali, di beni, servizi e per il paga mento delle bollette fatte nei confronti dei lavora tori entro il limite che per l’anno in corso è stato portato dal decreto Aiuti – quater a 3.000 euro. Questa norma esclude quindi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, escluso il denaro, se complessivamente d’importo non superiore, nel 2022 a 3.000 euro. Se però il benefit in natura erogato supera tale importo, l’intero ammontare concorrerà alla formazione del reddito di lavo ro dipendente. Per beneficiare dell’esenzione da tassazione, si rende quindi necessario monitora re il valore dei benefit in natura erogati nel cor so dell’intero anno, e non solamente in occasione delle festività natalizie.
Sotto il profilo Irap gli omaggi da destinare ai di pendenti rientrano nel costo del personale e come tali non concorrono alla formazione della base im ponibile Irap, anche se vengono contabilizzate in voci diverse dal B.9 del conto economico. Queste spese tuttavia potrebbero risultare deducibili ai fini Irap a seguito dell’applicazione della deduzio ne per il costo residuo del personale di cui all’art. 11, comma 4-octies del D.lgs. 446/97.
IL TRATTAMENTO
AI FINI IvA
Per quanto riguarda l’Iva si deve distinguere a seconda si tratti di beni rientranti nell’attività dell’impresa o meno.
Beni rientranti nell’attività dell’impresa Gli acquisti che rientrano nell’attività dell’impresa offerti a terzi sotto forma di omaggi, sono sottopo sti a un regime particolare. Si pensi ad un negozio di abbigliamento che, in occasione delle festivi tà natalizie, regala dei capi ai migliori clienti. In questi casi l’acquisto dei beni non può essere trat tato come una spesa di rappresentanza e al con tribuente è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta trattandosi di beni oggetto della pro pria attività con la necessità però di assoggettare a tassazione la successiva cessione. È tuttavia possibile, al momento dell’acquisto, non esercitare la detrazione dell’imposta, in questo modo la successiva cessione gratuita del bene sarà esclusa da tassazione ai sensi dell’articolo 2 secondo comma n. 4 del DPR 633/72.
La normativa Iva considera imponibili le cessioni gratuite di beni, con le seguenti eccezioni: a) quelle la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impre sa, se di costo unitario non è superiore a € 50; b) quelle per le quali non è stata operata, al mo mento dell’acquisto o dell’importazione, la de trazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19. Conseguentemente con riferimento al caso a), non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva le conse gne di beni propri di valore inferiore a € 50.
Il regime Iva delle cessioni gratuite è dunque re golato dal principio secondo cui se l’imposta è sta ta detratta al momento dell’acquisto deve essere addebitata al momento della cessione, ancorché la stessa sia avvenuta a titolo gratuito. Allo stes so modo se al momento dell’acquisto non si è de tratta l’imposta, la successiva cessione non viene tassata.
Eccezione a questo principio è rappresentata dai piccoli omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro rientranti nella definizione di spese di rappresentanza. Per questi ultimi è riconosciuta la detrazione al momento dell’acquisto ai sensi dell’articolo 19 – bis 1, lett. h) e la successiva ces sione non è considerata imponibile ai sensi dell’ar ticolo 2 comma secondo, n. 4) del decreto Iva.
Sui piccoli omaggi si realizza pertanto una com pleta detassazione limitatamente ai beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’im presa, diversamente la cessione gratuita è imponi bile indipendentemente dal costo unitario.
La detrazione dell’Iva è consentita anche sui pic coli omaggi di prodotti alimentari o bevande, ossia di beni per il cui acquisto o importazione il dirit to alla detrazione è normalmente precluso in base alla lettera f) dell’articolo 19-bis1. La circolare n. 54 del 19/6/2002 delle Entrate ha, infatti, precisato che questa tipologia di piccoli omaggi è conside rata spesa di rappresentanza e come tale si rende applicabile la disposizione di cui alla lettera h) che ammette la detrazione per i beni sotto i 50 euro. Di fatto opera un vincolo gerarchico dove le spese di rappresentanza hanno un grado di valenza maggio re rispetto alle limitazioni riguardanti gli alimenti e bevande per quanto riguarda la detrazione dell’Iva. Ritornando agli omaggi non rientranti tra quelli di piccole dimensioni, abbiamo detto che la loro cessione è soggetta a Iva e a questo proposito l’im presa può scegliere tra le seguenti alternative: a) emissione della fattura per ogni singola opera zione con rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indi cherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 con rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. Il cliente, che pagherà al fornitore l’imposta avrà la pos sibilità di portare in detrazione l’Iva pagata qualora detraibile;
b) emissione della fattura per ogni singola ope razione senza rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 senza rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”.
In questo caso l’Iva addebitata in fattura e non richiesta al cliente sarà un costo indeducibile per il cedente, mentre il cessionario registrerà la fattura nel registro degli acquisti senza de trarsi l’Iva;
c) emissione di un’autofattura in formato elet tronico per ogni singola cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese. L’autofattura deve essere trasmessa al SDI con tipologia di documento TD27 indicando qua le data quella di effettuazione dell’operazione oppure, nel caso di fatturazione cumulativa, una data ricadente nel mese di effettuazione dell’operazione. La fattura sarà poi annotata solo nel registro delle fatture emesse; d) annotazione giornaliera nel registro degli omaggi delle consegne effettuate con l’indica zione del cessionario, del valore dei beni, dell’a liquota applicabile e della relativa imposta. Le prime due ipotesi trovano scarsa applicazione sia per motivi di garbo sia per ragioni operative. L’opzione della tenuta del registro degli omaggi sembra preclusa per i commercianti al minuto in base alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella risposta alla richiesta di consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022.
Segnaliamo che la base imponibile per le cessioni gratuite non è rappresentata dal valore normale bensì dal prezzo di acquisto. La base imponibile sarà pertanto definita dal costo di acquisto o in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si compie la consegna.
Beni non rientranti nell’attività dell’impresa La lettera h) dell’articolo 19-bis-1 del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva sulle spese di rap presentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi, escluse quelle sostenute per acquistare beni di costo unitario non superiore a € 50.
In generale quindi, l’Iva per l’acquisto di beni da dare in omaggio non è detraibile, salvo che il costo sia contenuto nel predetto limite, nel qual caso la detrazione è consentita purché gli omaggi siano qualificabili come spese di rappresentanza.
Le spese di costo unitario superiore a € 50 e de stinate all’acquisto di beni da distribuire gratuita mente, sono considerate spese di rappresentanza e come tali non consentono la detrazione dell’im posta.
Qualora i beni da destinare a omaggio non siano classificabili di rappresentanza, perché ad esem pio sono consegnati ai dipendenti e quindi sono considerati costi del personale, valgono le limita zioni previste dall’art. 19 bis 1 comma 1 lett. f).
La successiva cessione gratuita è un’operazione esclusa da Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72. Pertanto alla consegna del bene non sarà necessario emettere alcun documento fiscale.
Al fine di evitare contestazioni da parte dell’am ministrazione finanziaria, si consiglia comunque l’emissione di un DDT o la predisposizione di un documento attestante la destinazione dei beni.
Per individuare il momento impositivo dal punto di vista Iva, momento rilevante sia per l’esigibilità dell’imposta che per la sua detraibilità, si dovrà fare riferimento all’art. 6 del DPR 633/72 per le ope razioni nazionali e all’art. 39 del D.L. 331/93 per quelle comunitarie. In pratica per le cessioni inter ne si farà riferimento al momento della consegna o spedizione, mentre per quelle comunitarie si dovrà considerare l’inizio del trasporto o spedizione.
bUONI ACQUISTO
L’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 21 del 22 febbraio 2011 ha chiarito che i buoni acquisto non assumono rilevanza ai fini Iva in quanto fuo ri campo ai sensi dell’art. 2 comma 3, lett. a) del DPR 633/72. Questi buoni, infatti, non costitui scono cessioni di beni in quanto aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro.
Sul fronte della deduzione del costo in capo all’im presa ai fini dell’imposizione diretta, l’acquisto dei buoni da omaggiare ai dipendenti subirà lo stes so trattamento previsto sopra per i costi sostenuti per i beni non rientranti nell’attività dell’impresa. In capo di dipendenti il comma 3-bis dell’art. 51 del TUIR li considera erogazioni liberali in natura non soggetti a tassazione se l’importo annuale non supera nel 2022, i 3.000 euro, mentre a regime il limite è di 258,83 euro. Possono essere, infatti, considerati erogazioni effettuate mediante docu menti di legittimazione in formato cartaceo o elet tronico riportanti un valore nominale.
LE CESSIONI GRATUITE IN AMbITO UE
Le cessioni a titolo gratuito non costituiscono ope
razioni intracomunitarie per mancanza del requi sito dell’onerosità previsto dal D.L. 331/93. Con seguentemente si rende applicabile la disciplina interna prevista del DPR 633/72 così come sopra indicato.
LE CESSIONI GRATUITE ExTRA UE
Le cessioni di beni a titolo gratuito verso paesi non appartenenti all’Unione Europea costituiscono ces sioni all’esportazione a norma dell’art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72. Ai fini della non imponibilità occorre che l’esportazione sia supportata dalla re lativa documentazione doganale. A tal fine gli uffici doganali accettano fatture con l’indicazione “unica mente ad uso doganale” o “fattura pro forma”. (pz)
Comunicazioni di lavoro agile
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 459/ AG del 25 novembre 2022 per ricordare che il Mi nistero del lavoro e delle Politiche Sociali, con no tizia del 24 novembre 2022, ha comunicato che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le comunicazioni di lavoro agile se condo le modalità definite dal D.M. 149/2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 23, comma 1, L. 81/2017, il termine per l’adempimento è stato differito al 1° gennaio 2023.
Il Ministero inoltre informa che dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alterna tiva per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce. Si ricorda inoltre che la modalità semplificata di comunicazione è ancora in vigore fino al 31 dicem bre 2022, per effetto della conversione in legge del Dl 144/2022 cd. “Decreto Aiuti-bis, e che può es sere utilizzata solo per i periodi di lavoro agile che terminano entro il 31 dicembre 2022.
pRECISAzIONI DEL MINISTERO DEL LAvORO SULLE COMUNICAzIONI DI LAvORO AGILE
Il Ministero del lavoro, con notizia del 25 novembre 2022, ha precisato che nella predisposizione delle comunicazioni di lavoro agile, prevista dall’articolo 23, comma 1, L. 81/2017, sarà necessario valorizza re i campi “Pat Inail” e “Voce di tariffa Inail” anche per le Amministrazioni Statali e altri soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria, ma con forme spe ciali non gestite direttamente dall’INAIL.
La procedura prevede che detti soggetti dovranno valorizzare il campo “Pat Inail” (sezione “Rappor to di lavoro”) come segue:
- 99992000 Ministeri
- 99990000 Ditta Estera
- 99990001 Studi Professionali/Altro
Nei casi di costituzione di nuova ditta, per la qua le l’Inail non ha attribuito ancora un numero di Pat, potrà essere inserito, nel campo “Pat Inail” il codice “00000000” indicante “in attesa di codice Pat”, mentre per il campo “Voce di tariffa si può utilizzare il codice “0000”.
I datori di lavoro che assolvono all’obbligo assicu rativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori con un soggetto di verso da Inail, come Inpgi o Enpaia, nella comuni cazione di smart working devono inserire i valori “000000000” nel campo “Pat Inail” e “0000” nel campo “Voce di tariffa Inail”.
Aspetti fiscali del welfare aziendale
sono state sostenute dalle imprese soggette all’im posta regionale. Detta riduzione non è, in generale, cumulabile con altre misure agevolative regionali in materia di IRAP (unica eccezione attualmente prevista è la cumulabilità con le misure atte con trastare la dipendenza da gioco d’azzardo).
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 467/ AG del 1° dicembre 2022 per ricordare che la legge regionale 13/2022, “Assestamento di bilancio per gli anni 2022-2024”, ha mantenuto la riduzione dell’uno per cento dell’aliquota dell’imposta regio nale IRAP per il periodo di imposta 2022. Inoltre è stato aggiornato il Regolamento regionale 28 ot tobre 2019, n. 195/Pres. FVG, che ne disciplina i criteri e le modalità di applicazione. L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’a liquota IRAP ridotta di 1 (uno) punto percentuale per le imprese che applicano o sottoscrivono con tratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali contenenti disposizioni in materia di welfare, per l’arricchimento del benessere organizzativo dei dipendenti, da realizzare attraverso l’adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo. Detta agevolazione è rivolta alle imprese che occu pano stabilmente lavoratori a tempo indetermina to, anche a tempo parziale, sul territorio regionale e che applicano contratti collettivi nazionali, territo riali stipulati dalle associazioni sindacali compara tivamente più rappresentative sul piano nazionale e che sottoscrivono contratti collettivi aziendali sti pulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione non è necessa rio che il contratto collettivo sia stipulato nel 2022, purché sia ancora vigente e che l’impresa sostenga le spese entro il periodo di imposta 2022.
Le spese per l’arricchimento del sistema del be nessere organizzativo dei dipendenti sono quelle previste a favore della generalità dei dipendenti e per le quali è prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente. La riduzione dell’aliquota IRAP opera con riferi mento al singolo periodo d’imposta in cui le spese
L’agevolazione soggiace alla normativa europea in materia di aiuti di stato “de minimis” in relazione al settore di attività del beneficiario. Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea nr. 1407/2013 l’importo complessivo di “de minimis” concessi ad un’impresa non può superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, salvo l’applica zione di importi diversi in base al settore di ap partenenza (es. settore trasporto merci su strada importo massimo 100.000 euro). È tuttora attuale la nostra Circolare nr. 213 del 25 maggio 2021 in cui si approfondiva la disposizio ne dell’art. 52 del CCNL Piccola e Media Industria Unionmeccanica Confapi, in cui è previsto il ri conoscimento di strumenti welfare, del valore di 200 euro, da mettere a disposizione ai lavoratori entro il mese di febbraio di ciascun anno. Sentita la Regione FVG è stato confermato l’accesso di tali spese all’agevolazione IRAP, anche nell’ipotesi di riconoscimento di welfare sotto forma di “Beni e servizi in natura”.
La deducibilità delle spese sostenute in materia di welfare, come detto sopra, è un requisito per l’accesso al beneficio. Sul punto si ricorda che l’e rogazione di strumenti di welfare in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regola mento che configuri l’adempimento di un obbli go negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR. Differentemente, in assenza di accordo o regolamento, le medesime spese sono deducibili per un ammontare comples sivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art. 100 TUIR).
Per approfondimenti sulla normativa IRAP le im prese possono prendere contatto con il dott. Paolo Zorzenone del Servizio Fiscale dell’Associazione.
Welfare aziendale
acquisti per lo sport, acquisti per la casa e spese per viaggi.
tICket
CoMPlIMentS: erogAbIlI fIno A 3.200 euro eSentASSe Per Il 2022
Siamo ad informarVi che il limite di esenzione fiscale e contributivo per i pacchetti Ticket Com pliments di Edenred è stato aumentato a 3.200 euro. Si tratta di una novità introdotta dal Decreto Aiuti quater, DL 176/2022, che si applica solo per l’anno d’imposta 2022 (per approfondimento ve dasi circolare Confapi FVG nr. 458 del 24 novem bre 2022).
Le tipologie di servizi/prodotti di Edenred che beneficiano del valore esentasse di 3.000 euro sono: “Top Premium”, “Selection”, “Selection Easy” e “Spesa”.
Ai 3.000 euro si possono sommare i buoni carbu rante “Shopping Fuel” dal valore di 200 euro, esenti da oneri fiscali e previdenziali e integral mente deducibili, portando a 3200 euro l’importo erogabile a titolo di welfare in regime di esenzione fiscale e contributiva.
Di seguito riepiloghiamo le 5 tipologie di servizio/ prodotto Ticket Compliments:
1. SELECTION EASy
Si tratta di un buono acquisto dedicato alla spesa al supermercato (12.000 punti shopping) e al pie no di carburante presso distributori autorizzati.
2. SpESA
La scelta ideale per la spesa quotidiana utilizzabile in 13.000 punti shopping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato e in piccole catene alimentari locali.
3. TOp pREMIUM
Offre la massima libertà di scelta grazie ad un net work selezionato di 24.000 punti shopping in tut ta Italia per poter fare la spesa al supermercato, lo shopping per abbigliamento e accessori, elettro nica, ottica, arredamento, profumeria, cosmetici,
4. SELECTION
È l’alternativa al buono acquisto Top Premium per conciliare lo shopping con la possibilità di fare il pieno di carburante presso distributori convenzionati.
Selection è utilizzabile anche per la spesa alimen tare, gli acquisti di elettronica, la profumeria e l’arredamento in 18.000 punti vendita.
5. ShOppING FUEL
Si tratta di un buono carburante accettato nelle stazioni di servizio Q8 in tutta Italia.
Oltre ai Ticket Compliments sono disponibili altri due prodotti/servizi ticket Edenred:
TICKET RESTAURANT
Sono servizi sostitutivi di mensa in formato carta ceo (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 4 euro al giorno con iva al 4% detraibile) o elettro nico (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 8 euro al giorno con IVA al 4% detraibile).
TICKET WELFARE
I ticket Welfare sono utilizzabili dalla piattafor ma Welfare associativa con ingresso dal nostro sito Internet www.confapifvg.it e permettono di ampliare la rete di spendibilità per l’istruzione dei figli (testi scolastici, rette, tasse di frequenza, mense) le prestazioni sanitarie (servizi sanitari in centri medici e dentistici), la cura dei familia ri (baby-sitter, badanti, campus scolastici, case di cura), sport e benessere (palestre, piscine, centri sportivi e termali), tempo libero (viaggi, parchi te matici, spettacoli), cultura e formazione (corsi di lingue e per il tempo libero, formazione personale e professionale).
Il ticket Welfare, come da normativa, è fiscalmen te deducibile ed è spendibile presso una rete di strutture già convenzionate o da convenzionarsi su segnalazione del dipendente. L’importo assegnato dall’Azienda viene convertito in voucher e utilizzato dal dipendente attraverso tre semplici passaggi:
- si seleziona il servizio che si desidera; - la piattaforma genera il voucher che è spendi bile per la specifica prestazione e per l’importo esatto della prestazione stessa; - il dipendente utilizza il voucher che può essere stampato o utilizzato direttamente online. È possibile trovare i propri punti vendita attraverso il motore di ricerca dovecompro. edenred.it per scoprire dove e come utilizzare i ticket.
Di seguito i nostri referenti per i diversi prodotti/ servizi:
- dott. Enrico Iaquinta e dott. Alessandro Gia chin per gli aspetti normativi e contrattuali dell’istituto e per i ticket Welfare (tel. 0432 507377 – mail: lavoro@confapifvg.it; - Barbara Vergolin per gli ordini dei Ticket
Compliments e Ticket Restaurant (tel. 0432 507377 – mail: welfare@confapifvg.it); - dott. Francesca Bresolin per la piattaforma as sociativa (Tel. 0432 507377 – e-mail: ammini strazione@confapifvg.it).
Gli interessati possono contattare l’Associazione, signora Barbara Vergolin – tel. 0432/507377 – email: welfare@confapifvg.it
Al fine di non incorrere in ritardi nella consegna dei Ticket Compliments si invitano le Imprese ad inol trare le richieste di ordini al più presto all’indirizzo e-mail: welfare@confapifvg.it
dovecompro.edenred.it ”, cliccare sulla tipologia di ticket desiderato, inserire la località e scorrere per
Q-81 HSE LA PIATTAFORMA SOFTWARE FRIULANA CHE COMPETE CON I GRANDI PLAYER MONDIALI PER LA GESTIONE DI SALUTE, SICUREZZA LAVORO E AMBIENTE
Lo sviluppo sostenibile sta spingendo e stimolando le imprese a dotarsi di soluzioni software gestionali specifiche per la salute, sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale. La digitalizzazione di questi processi è uno dei grandi temi presenti nella maggior parte dei report di sostenibilità di enti privati e pubblici.
Il software Q 81 HSE è un progetto nato nel 2012 da Nord Pas 14000 srl, azienda pordenonese che ha avuto l’intuizione di sfruttare il proprio know how tecnico in tema di sicurezza e ambiente, per sviluppare una soluzione all’avanguardia per quest’ambito, tanto da competere con le piattaforme europee e statunitensi leader mondiali di settore.
Già molte top aziende friulane lo utilizzano per la gestione della sicurezza dei propri lavoratori o dei loro luoghi di lavoro: Fantoni, Palazzetti, Thermokey, LTL, Gruppo ILCAM, Colussi Ermes, Jacuzzi, Siliconature, Livenza Tagliamento Acque, SMS Group, per citarne alcune ma anche Enti Pubblici come la Regione Friuli Venezia Giulia, ARPA FVG ed Insiel hanno scelto Q 81 HSE per la sua flessibilità e specificità d’impiego.
Con oltre 200.000 lavoratori gestiti e 30.000 aziende, il sistema già disponibile in modalità multilingua e multiazienda è stato adottato anche da prestigiosi brand internazionali e si appresta ad affrontare un ulteriore step evolutivo nel 2023
Soglia esenzione fringe benefit a € 3.000 per il 2022
PubblICAto
In gAzzettA uffICIAle Il “deCreto AIutI QuAter”
È stato pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2022 il D.L. 176/2022, cd. “Decreto Aiuti quater”, con misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Come anticipato dalla circolare Confapi FVG nr. 435 dell’11 novembre 2022, è stato previsto, dall’articolo 3, comma 10, limitatamente al pe riodo d’imposta 2022, un innalzamento del limi te di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile fino a valore di 3.000,00 euro (tre mila//00) per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate o rim borsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Detta modifica all’art. 51, comma 3, del TUIR è successiva a quella operata dal Decreto Aiuti bis, che aveva portato il limite di esenzione dal 258,23 a 600 euro e aveva introdotto la possibilità di erogare somme o rimborsare il pagamento delle utenze domestiche. Sul punto è intervenuta l’A genzia delle Entrate con la circolare nr 35/E del 4 novembre 2022 e si ritiene che indicazioni fornite siano ancora valide (vedasi circolare Confapi FVG nr. 427 del 7 novembre 2022); di seguito si vuo le riproporre un approfondimento alla luce delle modifiche operate.
A) AMbITO
DI AppLICAzIONE
Il “Decreto Aiuti quater” ha modificato l’art. 51, comma 3, solo nella parte del valore della soglia di esenzione; rimane quindi immutata la possibi lità di corrispondere fringe benefit ad personam e non alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi. Non è stato modificato il funzionamento del regime
di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza, con la conseguenza che laddove il valore dei fringe benefit dovesse risultare superiore al valore citato, il datore di lavoro dovrà assoggetta re a tassazione l’intero importo corrisposto.
I lavoratori beneficiari dell’art. 51, comma 3, del TUIR, sono i titolari di redditi di lavoro dipenden te e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipen denti. Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore ai familiari.
La misura in oggetto è riferita esclusivamente all’anno d’imposta 2022, quindi dovranno es sere corrisposti ai lavoratori entro il 12 gennaio 2023 per effetto del principio di cassa allargato. Il momento che rileva ai fini della determinazio ne dell’anno di competenza è l’effettiva percezione dell’importo di fringe benefit da parte del lavora tore. Se il benefit viene erogato tramite voucher il momento di percezione coincide con il momento in cui il benefit entra nella disponibilità del lavora tore anche se il servizio viene fruito in un momen to successivo.
b) ALLARGAMENTO DELLA QUOTA DI NON CONCORRENzA ALLE UTENzE DOMESTIChE
Novità per il 2022 è la possibilità per il datore di lavoro di erogare somme o rimborsi ai propri la voratori per il pagamento delle utenze domestiche. Esse devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo ido neo (es. contratto di locazione), dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari. Non è necessario l’aver stabilito la residenza o il domicilio, a condi zione che sostengano effettivamente le spese.
Si possono ricomprendere anche le utenze per uso domestico intestate al condominio, che vengono poi ripartite fra i condomini, e le utenze intesta te al proprietario dell’immobile (locatore), se nel contratto di locazione è prevista una forma di ad debito analitico e non forfetario a carico del lavo ratore (locatario).
La relativa documentazione di spesa dovrà essere acquisita dal datore di lavoro e conservata per 5 anni per eventuali controlli, per giustificare la som
ma erogata/rimborsata e per dimostrare l’inclusio ne di tali importi nel limite di esenzione fiscale e contributiva. In alternativa il datore di lavoro può richiedere al lavoratore una dichiarazione sostituti va di atto di notorietà che attesti di essere in posses so della documentazione comprovante il pagamen to delle utenze domestiche. Le utenze rimborsate devono fare riferimento ai consumi effettati tra il 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Il datore di lavoro inoltre deve acquisire una di chiarazione sostitutiva di notorietà che attesti che le medesime spese non siano già state oggetto di rimborso presso altri datori di lavoro o presso il medesimo datore di lavoro, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese.
DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE DOMESTICHE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE (ai sensi dell’art. 12 del DL 09.08.2022 n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.09.2022 n. 142) DIChIARAzIONE SOSTITUTIvA DELL’ATTO DI NOTORIETà (Art. 47 D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
di lavoro sopra indicato, ma anche presso altri. (luogo, data) Il dichiarante 1 L’intestatario delle utenze per uso domestico può essere un soggetto diverso dal lavoratore dipendente, ovvero: il coniuge o un familiare indicati nell’articolo 12, Tuir: in questo caso è necessario indicare il rapporto intercorrente con il lavoratore, il locatore, nel caso in cui le fatture riguardano immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari di quest’ultimo, e solo nel caso in cui il locatore abbia provveduto al riaddebito analitico al locatario, delle spese relative alle utenze: in questo caso è neces sario riportare l’elenco analitico delle spese addebitate. il condominio, per la quota rimasta a carico del singolo condomino.
Decreto Energy Release, elettricità a prezzi calmierati
del GSE la comunicazione di apertura del portale per l’accreditamento prevista dal 22 novembre al 5 dicembre 2022.
Con questa modalità il Gestore dei Servizi Energe tici (GSE) cede energia elettrica nella sua disponi bilità derivante da impianti a fonti rinnovabili, il prezzo dell’energia ceduta dal GSE mediante que sta procedura è pari a 210 €/MWh, il volume mi nimo di energia elettrica richiedibile è di 1 GWh/ anno.
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 452/CSC del 21 novembre 2022 per rammentare che il 10 ottobre scorso è stato pubblicato il DM 341/2022 cosiddetto “Decreto Energy Release” che attua quanto previsto dall’articolo 16-bis del DL Energia n. 17/2022 convertito con la legge n. 34/2022 in materia di cessione dell’energia da fonte rinnovabile a prezzi calmierati.
Il Decreto prevede, per l’attuazione del meccani smo della Energy Release, che il GSE predispon ga lo schema contrattuale di cessione dell’energia elettrica e determini le garanzie che l’aggiudica tario è tenuto a presentare e la definizione delle modalità mediante le quali i clienti finali, anche in forma aggregata, potranno partecipare alla proce dura di assegnazione. Il 17 novembre, invece, è stata pubblicata sul sito
In ogni caso, ogni singolo partecipante non può ri chiedere un volume superiore al 30% del consumo medio che ha avuto negli ultimi 3 anni. Possono pertanto partecipare le imprese che han no avuto negli ultimi tre anni un consumo medio di almeno 3.340.000 kWh/anno. È possibile partecipare alla procedura anche in forma aggregata, in pratica, i clienti finali possono partecipare congiuntamente mediante sottoscrizione di un contratto di aggregazione individuando un soggetto aggregatore, purché l’offerta sia riferita a gruppi omogenei di clienti finali in possesso dei medesimi requisiti di priorità. L’Associazione è a disposizione per ulteriori chia rimenti.
Albo gestori ambientali
ModIfICAtA lA dISCIPlInA del reSPonSAbIle teCnICo
La nuova delibera ha poi precisato (con un’inte grazione al comma 5, dell’articolo 2, della prece dente n. 6 del 2017), che:
Con due provvedimenti adottati nella seduta del 16 novembre scorso, il Comitato Nazionale ha modificato la disciplina del Responsabile Tecni co delle imprese iscritte all’Albo dei Gestori Am bientali.
Si tratta della: - delibera n. 7, pubblicata ed in vigore dal 21 no vembre 2022, con la quale modifica ed integra due precedenti delibere in materia di dispensa dalle verifiche per il RT, che sia anche Lega le rappresentante dell’impresa, nonché sullo svolgimento delle verifiche iniziali e di aggior namento per gli stessi RT; - circolare n. 9 del 21 novembre 2022, applica tiva della disciplina aggiornata in materia di RT.
DISpENSA
DALLE vERIFIChE
Viene stabilito che: “È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al mo mento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenu to negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continua tamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.” Ciò a completa modifica della precedente delibera n. 6 del 2017, che richiedeva la contemporaneità di 20 anni, sia nel ruolo di legale rappresentante che in quello di RT.
La modifica - si legge nei considerando della deli bera - è stata assunta anche sulla base della Sen tenza del TAR Lombardia del 2 luglio 2022 che ha rilevato una lettura contradditoria delle di sposizioni relative al rilascio della dispensa ed ha quindi determinato l’esigenza di ridefinizione dei criteri medesimi.
- il soggetto dispensato dalle verifiche può svol gere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata e che la ces sazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento, entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante, mentre oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale;
- “Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato A, corredato da dichiarazio ne sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato B (alla stessa delibera - ndr). e che “la Sezio ne regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato C ovvero il provve dimento di diniego di cui all’allegato D. Su quest’ultimo punto la circolare applicativa chiarisce che la domanda di dispensa va a mezzo PEC alla Sezione Regionale dove ha sede l’impresa di cui si ha la legale rappresentanza e che questa nuova disciplina si applica alle domande presen tate dal 22 novembre 2022 (mentre quelle presen tate prima sono disciplinate in forza della prece dente delibera n.6 del 2017).
In caso di perdita della qualifica di Legale rappre sentante l’impresa è tenuta a darne comunicazio ne alla Sezione entro 30 giorni dal suo verificarsi.
vERIFIChE D’IDONEITà
DEL RESpONSAbILE TECNICO
Dopo aver ribadito che la verifica iniziale è “co stituita dal superamento del modulo obbligatorio e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente, la nuova delibera stabilisce espressamente che: “La verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e al meno un modulo specialistico, che possono esse
re superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità”. Al riguardo, la circolare applicativa precisa che alle verifiche di aggiornamento il RT già esercente l’attività (cd. RT Transitorio) può accedere anche se non è in possesso del diploma dui scuola se condaria di secondo grado. Ciò è ammesso anche in caso di verifica iniziale, sostenuta dal RT per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d’iscrizione. La circolare contiene infine alcune precisazioni: - sull’affiancamento al RT (che com’è noto con sente ad un soggetto di maturare l’esperienza necessaria per poi assumere - al superamen to della verifica iniziale - l’incarico di RT elle classi superiori delle categorie d’iscrizione all’albo dell’impresa, - sul ruolo del Rt (cfr. punti 2 e 5) che conserva l’idoneità per la categoria e classe d’iscrizione
che aveva alla data del 16 ottobre 2017 (inizio del periodo transitorio) indipendentemente dalle variazioni che intervengono nell’iscrizio ne dell’impresa per la quale svolge l’incarico o di eventuali variazioni nello svolgimento del proprio incarico sino al 16 ottobre 2023 (ter mine del periodo transitorio); - sulla conferma che il responsabile tecnico “transitorio” che alla data dell’entrata in vi gore della delibera n.6/2017 (16 ottobre 2017) ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (catego ria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4), purché gli anni di esperienza richiesti non siano supe riori a quelli previsti per la classe di apparte nenza della categoria 5. (C)
CONAI: scendono ancora i contributi ambientali
Per ACCIAIo, legno, PlAStICA, bIoPlAStICA e vetro
CONAI, valutati lo scenario attuale della filiera del riciclo degli imballaggi e i pareri dei Consorzi RI CREA, RILEGNO, COREPLA, BIOREPACK e CO REVE, ha stabilito nuove riduzioni del contributo ambientale (o CAC) per gli imballaggi in acciaio, legno, plastica, plastica biodegradabile e compo stabile e vetro.
Tutti i Consorzi di filiera che hanno la responsabi lità sui materiali oggetto delle riduzioni si trovano oggi nella condizione di poter attingere alle loro riserve economiche. Inoltre, i valori dei materiali riciclati sul mercato, pur presentando in alcuni casi una prima signifi cativa flessione, si mantengono ancora alti, e conti nuano a generare effetti positivi per il Sistema con sortile, in particolare per acciaio, plastica e vetro. Una situazione che permette così a CONAI di ap provare nuove diminuzioni dei CAC per cinque materiali di imballaggio. Le riduzioni saranno in vigore dal 1° gennaio 2023. Si stima che le riduzioni appena approvate porte ranno alle aziende risparmi da CAC per quasi 170 milioni di euro nel corso del 2023. «Il contesto economico vede ovunque aumenti generalizzati, e i costi di produzione continua no a crescere per tutte le aziende del Paese» commenta il presidente CONAI Luca Ruini. «Pur in una congiuntura di mercato così delicata, un Consorzio di natura privata che persegue obiet tivi pubblici riesce a ridurre i contributi ambien tali per cinque materiali di imballaggio su set te. CONAI è garante del raggiungimento degli obiettivi di riciclo nazionali imposti dall’Europa, ed è un Consorzio sussidiario al mercato: inter viene quando il mercato non ha interesse o non riesce ad avviare gli imballaggi a riciclo. Le va riazioni dei contributi ambientali, quindi, sono fortemente influenzate dal mercato. Ma, quando
il mercato lo consente, CONAI fa la sua parte in sieme ai Consorzi di filiera per andare incontro alle aziende: è quello che stiamo facendo oggi con queste riduzioni dei CAC».
I NUOvI vALORI DEL CAC
DAL 1° GENNAIO
Gli imballaggi in acciaio
Il valore del CAC per l’acciaio si abbassa da 8 a 5 euro/tonnellata.
Pur in presenza di un raffreddamento dei valori del rottame rispetto ai valori molto sostenuti del primo semestre, la politica di valorizzazione del prezzo di vendita da un lato e il ricorso al mercato da parte dei soggetti convenzionati dall’altro, per i primi mesi del 2022, hanno consentito un’ulterio re riduzione del contributo per l’anno prossimo.
Dal 1° gennaio 2023 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in acciaio si stima in cir ca un milione e 600mila euro.
Gli imballaggi in legno Il valore del CAC per il legno si riduce da 9 a 8 euro/tonnellata.
Una variazione legata alla positiva situazione pa trimoniale del Consorzio RILEGNO.
Dal 1° gennaio 2023 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in legno si stima in 2 mi lioni e 700mila euro.
Gli imballaggi in plastica Entra in vigore dal 1° gennaio 2023 la classifica zione degli imballaggi in plastica in nove fasce con differenti valori contributivi, come annunciato lo scorso giugno.
Prosegue così il duplice impegno di CONAI per le gare sempre più i valori del contributo ambientale sia all’effettiva riciclabilità e al circuito di destina zione sia al deficit di catena, ossia al rapporto fra costi e ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo degli imballaggi.
La vecchia fascia A1, il cui CAC era pari a 60 euro/ tonnellata, sarà divisa in due: A1.1 e A1.2, per se parare gli articoli sui quali COREPLA riconosce un corrispettivo per le attività di rigenerazione e riciclo (fusti e cisternette IBC, che saranno in fa scia A1.2).
Per la A1.2 il CAC resta invariato. Per la A1.1, inve ce, scende a 20 euro/tonnellata. Invariata la fascia A2, e invariato anche il suo CAC (150 euro/tonnellata).
Segmentata in due fasce anche la B1: si divide in B1.1 e B1.2, con l’obiettivo di separare gli articoli in PET (in B1.2) dagli articoli in HDPE (che saran no in B1.1).
Per entrambe le fasce il CAC rimane pari a 20 euro/tonnellata. Si scompone in tre fasce la vecchia fascia B2. I contenitori rigidi in polipropilene rientreranno in B2.1, per cui il CAC passa da 410 a 350 euro/ tonnellata.
Gli articoli riciclabili a base poliolefinica passano nella fascia B2.2, il cui CAC resta pari a 410 euro/ tonnellata.
Nasce invece la fascia B2.3 per accogliere quegli imballaggi con filiere di riciclo sperimentali e in consolidamento, che escono dalla fascia C. Per loro, un passaggio dai 560 euro/tonnellata della fascia C a 555 euro/tonnellata. La fascia C, pur assottigliata, resta in vigore per gli imballaggi non ancora selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali. Per loro il CAC non varia: 560 euro/tonnellata.
Un percorso complesso, ma che vuole allinearsi ai criteri di modulazione del contributo ambien tale indicati dalla legge, in particolare durevolez za, riparabilità, selezionabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e presenza di eventuali sostanze pe ricolose.
Dal 1° luglio 2023 sono previsti aumenti per tre fasce del CAC plastica al fine di correlarne i valori sempre di più ai costi necessari per avviare a rici clo le tipologie di imballaggi in plastica incluse in quelle fasce.
Il CAC della fascia A1.2 passerà da 60 a 90 euro/ tonnellata. Il CAC della A2 da 150 a 220 euro/ tonnellata. E il CAC della B2.2 da 410 a 477 euro/ tonnellata.
Nonostante questi aumenti il contributo medio per gli imballaggi in plastica nel 2023 si conferma in diminuzione rispetto al 2022.
«Tre aumenti che abbiamo deciso di far entra re in vigore solo nel secondo semestre» spiega il presidente Ruini. «Sono costi già necessari per avviare correttamente a riciclo quei polimeri plastici, ma abbiamo voluto questa dilazione per dare alle aziende un piccolo aiuto in vista dell’in verno complicato che ci aspetta».
Ecco i valori dei CAC per le plastiche in sintesi:
Le liste degli imballaggi in plastica nelle fasce con tributive sono disponibili sulla pagina dedicata del sito conai.org
GLI IMbALLAGGI
IN pLASTICA bIODEGRADAbILE
E COMpOSTAbILE
Il valore del CAC per la bioplastica compostabile si riduce da 294 a 170 euro/tonnellata. Il Consorzio BIOREPACK, riconosciuto nel novembre 2020, alla luce del primo biennio di attività, è entrato nel pieno dell’operatività; ciò consente una riduzione del contributo ambientale per le bioplastiche.
Dal 1° gennaio 2023 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in bioplastica composta bile si stima in circa 9 milioni e 400mila euro.
GLI IMbALLAGGI
IN vETRO
Il valore del CAC per il vetro passa da 29 a 23 euro/tonnellata. Continua la forte richiesta di rottame di vetro, i cui valori di mercato rimangono molto alti. E, come per gli altri Consorzi coinvolti nelle nuove riduzio ni dei contributi ambientali, anche per COREVE le riserve patrimoniali sono sufficienti a permet
tere una rimodulazione al ribasso del CAC per gli imballaggi in vetro. Dal 1° gennaio 2023 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in vetro si stima in circa 16 milioni di euro.
ENTRA NEL vIvO IL NUOvO pROGETTO DI SEMpLIFICAzIONE
Come annunciato durante i mesi estivi, parte con il 2023 il progetto di semplificazione che consen tirà, dopo una prima fase sperimentale, l’abolizio ne delle dichiarazioni periodiche del contributo ambientale, qualora si mettano a disposizione di CONAI alcuni dati contenuti nelle fatture elettro niche emesse dai produttori e dai commercianti di imballaggi.
Saranno preventivamente divulgate le modalità tecniche e operative per accedere, su base volon taria dei consorziati, al nuovo modello dichiara tivo.
LE pROCEDURE SEMpLIFICATE pER L’IMpORT
Le riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imbal laggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023. L’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) diminuirà da 0,13 a 0,12% per i prodotti alimentari imballati; resterà invece invariata quella relativa ai prodotti non ali mentari imballati (0,06%).
Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 61 a 59 euro/tonnellata.
I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI. Per domande e chiarimenti è a disposizione il nu mero verde 800337799 e la casella email infocon tributo@conai.org
Direttive vincolanti FVG: compensazioni prezzi
Il PrezzArIo regIonAle
CoStItuISCe rIferIMento obblIgAtorIo Per lA reAlIzzAzIone dI oPere In regIone
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale infrastrutture e territorio con nota del 15 ottobre 2022 prot. n. 0185746 ha adottato l’aggiornamento alle Direttive vincolanti in materia di lavori.
In questo ultimi anni diversi sono stati gli inter venti legislativi che si sono succeduti in materia di lavori pubblici e che hanno inciso a vario titolo nella materia.
La nostra Regione ha ritenuto necessario aggior nare le Direttive vincolanti emanate dalla Dire zione centrale infrastrutture e territorio in data 7 agosto 2015, integrate con nota del 25 maggio 2016 e successivamente confermate con nota del 16 agosto 2017 proprio per cercare di fare chiarez za alle stazioni appaltanti che usufruiscono delle risorse regionali per la realizzazione di opere pub bliche oltre ad offrire a tutte uno strumento inter pretativo efficace della disciplina in vigore. Con questo aggiornamento la Regione ha intro dotto anche l’argomento, molto attuale, relativo agli aumenti dei prezzi e costi dell’energia e delle materie prime.
pREMESSE
La Regione prende atto che in questo periodo sono divenute quasi “fisiologiche” specifiche richieste degli operatori economici, rivolte ai committenti, per trovare rimedi al fine di far fronte a: a) eccezionali aumenti dei prezzi di specifici materiali (soprattutto acciaio, cemento, pro dotti petroliferi, rame, materiali plastici e de rivati);
b) rincaro straordinario dei costi dell’energia elettrica, gas e petrolio; c) difficoltà di reperire le materie prime o anche irreperibilità delle stesse; d) ulteriori riflessi negativi, discendenti dal con
flitto russo-ucraino, che hanno aggravato dif ficoltà già preesistenti.
Con le direttive la Regione intende offrire uno strumento di risoluzione di tutte quelle ipotesi di squilibrio in cui:
A) non siano applicabili le norme in materia di compensazione dei prezzi per l’anno 2021 e per il primo semestre 2022, B) non sia possibile ricorrere alla revisione dei prezzi poiché tale clausola non è stata previ sta nel bando/avviso/invito ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, facoltà della stazione appaltante suc cessivamente divenuta obbligo con l’entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto sostegni-ter) convertito con mo dificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
La Direzione centrale infrastrutture si riserva co munque di valutare i singoli casi e analizzare le possibili soluzioni anche in tema di maggiori costi di esecuzione delle opere.
Per l’Amministrazione Regionale, pur a fronte della sussistenza del principio di vincolatività del contratto, sussiste, contrapposto, un principio di efficacia ed efficienza dell’azione della pubbli ca amministrazione che informa le attività delle stazioni appaltanti, nel caso di specie, finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico e della finalizzazione dell’individuazione del contraente per l’esecuzione di un lavoro di pubblico inte resse, che verrebbe mortificato dalla applicazio ne pedissequa del principio di cui all’art. 1372, comma 1, del Codice civile (“Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge...”) in quanto negherebbe la ricerca di ogni soluzione ed imporrebbe il prosieguo dello stesso alle condizioni messe in gara ed oggetto dell’of ferta.
GLI STRUMENTI ORDINARI
1. La sospensione dell’esecuzione dell’opera pub blica totale o parziale Fatte salve disposizioni specifiche (art. 5 della leg ge 120/2020) il legislatore offre lo strumento or dinario della sospensione dei lavori, disciplinato
dall’art. 107 del Codice, che deve ritenersi legitti ma per i seguenti motivi:
- circostanze speciali (comma 1), - ragioni di necessità o di pubblico interesse (comma 2), - cause imprevedibili o di forza maggiore ovve ro circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei (comma 4).
In tale ultima circostanza, per la Regione, si collo cano tutte quelle ragioni conseguenti agli attuali aumenti dei prezzi, non contrattualmente regola ti, che impediscono parzialmente il regolare svol gimento dei lavori.
Pertanto, è legittimo che la stazione appaltante so spenda completamente ovvero solo parzialmente i lavori per la circostanza sopra riferita con l’obbiet tivo di attendere il superamento della situazione sopra indicata.
In tale caso è opportuno, qualora non previsto, inserire espressamente una clausola che preveda la sospensione parziale o totale nel caso si verifi chino situazioni future che possano incidere sulle condizioni di realizzabilità del progetto.
2. Le modifiche contrattuali per riportare ad equità il sinallagma
Le stazioni appaltanti, per appalti indetti in prece denza all’entrata in vigore del Decreto sostegni-ter sopra richiamato, non hanno uno strumento con trattuale per procedere all’adeguamento dei mag giori costi e qualora lo introducano (attraverso ap posita perizia di variante che inserisca la clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice)non sono in grado di poterlo attivare se non decorso un anno dall’introduzione , poiché la perizia deve riguar dare lavorazioni non ancora eseguite e a nulla può valere per il pregresso.
Nel caso di opere finanziate con il PNRR è sta to introdotto l’art. 7 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79 che prevede espressamente che tra le cir costanze indicata al primo periodo (“circostanze impreviste e imprevedibili”) che legittimano la re dazione di una perizia di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) numero 1 del Codice sono incluse “anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”. Inoltre, il fatto che sempre per le opere finanziate con il PNRR, “senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’o
pera che assicuri risparmi, rispetto alle previsio ni inziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali”.
La Regione ritiene che tale previsione possa essere estesa anche per le opere finanziate con fondi di versi da quelli previsti nel PNRR nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina.
È bene chiarire che la disposizione normativa prevede che la variante venga redatta “senza maggiori oneri per la finanza pubblica” e quindi la sua applicazione non consente di realizzare gli stessi lavori aggiudicati ad un prezzo maggiore legato all’alterazione dei prezzi dei materiali.
Il rapporto contrattuale tuttavia può essere ripor tato ad equità attraverso la presentazione di prove documentali idonee.
L’avvio di tale soluzione dovrà essere conseguente all’iniziativa dell’impresa che attraverso una do cumentazione rafforzata dimostri lo squilibrio so stanziale del contratto e ne chieda o la risoluzione per eccessiva onerosità ovvero il riequilibrio del sinallagma contrattuale.
Tale indicazione deve necessariamente essere va lutata caso per caso e va gestita dalla stazione ap paltante e dal RUP con particolare attenzione: la Direzione centrale infrastrutture è a disposizione per valutare i singoli casi e analizzare le possibili soluzioni.
GLI STRUMENTI STRAORDINARI
Diametralmente opposta è la disciplina introdotta nel 2022 per fare fronte all’eccezionale aumento dei prezzi e che si pone come strumento straor dinario di risposta all’aumento dei prezzi ma che non richiede nessuna modifica contrattuale.
Decreto Sostegni - ter Un primo meccanismo è stato individuato dall’art. 29 del Decreto Sostegni –ter prima citato, me diante l’obbligo di introduzione circa le clausole di revisione prezzi, in deroga all’art.106, comma 1, lettera a, quarto periodo, del Codice, fino al 31 dicembre 2023.
In particolare, per i lavori la norma prevede che la clausola revisionale si applichi alle lavorazioni con tabilizzate nei 12 mesi precedenti il decreto con cui il MIMS rileva le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione (semestralmen te) e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Si procede a compensazione per la percentuale ec cedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse della stazione appaltante.
Le risorse da impiegare per le compensazioni sono quelle accantonate per:
- imprevisti;
- ulteriori somme derivanti da ribassi d’asta; - somme disponibili relative ad altri interventi ultimati purché riguardanti interventi collau dati o con certificato di regolare esecuzione. Sono esclusi dal meccanismo compensativo i lavo ri contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
La norma prevede la presentazione di istanza da parte dell’appaltatore, a pena di decadenza. Per il dettaglio dell’applicazione di tale meccani smo di compensazione si rimanda alla tabella in allegato 3, che rappresenta uno schema di lettura dell’articolo in parola.
Decreto aiuti
Un secondo meccanismo è stato introdotto con l’art. 26, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 (c.d. “Decreto aiuti”) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91. A supporto della presente trattazione la Regione rimanda alla tabella riepilogativa dell’articolo in allegato 4.
La finalità è sempre quella di fronteggiare gli au menti eccezionali dei prezzi dei materiali da co struzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.
La norma si applica ai soli appalti di lavori aggiu dicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021. Il perimetro temporale per il riconoscimento di tali maggiori prezzi è che le lavorazioni siano ese guite e contabilizzate dalla Direzione lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 01.01.2022 al 31.12.2022.
Precisamente, la norma prevede un meccanismo straordinario di adeguamento prezzi mediante adozione del SAL, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando il prezzario re gionale aggiornato ai sensi del comma 2 (si farà quindi riferimento al prezzario approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1052 dd. 15.07.2022).
Tale norma si applica d’ufficio e non prevede alcu na istanza da parte dell’appaltatore bensì l’imme diata rivalutazione del SAL prima della sua emis sione.
Le risorse da utilizzare per fare fronte a questo ri conoscimento di maggiori costi sono le seguenti: a) risorse della stazione appaltante: - nel limite del 50% delle risorse accantona te per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nonché le ulteriori somme
a disposizione del quadro economico di ciascun intervento - somme derivanti da ribassi d’asta purché ne sia prevista una diversa destinazione - somme disponibili relative ad altri inter venti ultimati per i quali siano stati esegui ti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione; b) in via residuale, nel caso in cui le somme di sponibili di cui al punto a) non si rivelassero sufficienti, le risorse dei due fondi apposita mente istituiti dal MIMS allo scopo, a cui la stazione appaltante potrà accedere mediante istanza su piattaforma telematica dedicata: - “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR e PNC ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 32/2019 conv. con mod. dalla legge 55/2019; - “Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione”, di cui all’arti colo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 (c.d. Decreto Soste gni bis), conv. con mod. dalla legge 23 lu glio 2021, n.106, per interventi diversi da quelli di cui al punto precedente.
Per le modalità di accesso ai fondi ministeriali si rimanda ai decreti emanati allo scopo.
Gli extra-costi derivanti dalla valorizzazione del SAL utilizzando i prezzati aggiornati in corso d’o pera (che saranno comunque riconosciuti nella misura del 90%), calcolati secondo il meccanismo compensativo previsto dal comma 1, non determi nano automaticamente un diritto in capo all’ap paltatore a vedersi riconosciuti i maggiori oneri così calcolati, in quanto le risorse pubbliche di sponibili costituiscono comunque un limite alla liquidazione di detti oneri.
Pertanto, la stazione appaltante procederà all’im pegno e al pagamento delle somme come sopra calcolate solo nei limiti delle risorse a sua disposi zione e provvederà a formulare istanza di accesso al fondo ministeriale dedicato per le ulteriori ri sorse necessarie.
Il riconoscimento dei maggiori oneri all’appal tatore da parte della stazione appaltante assume natura onerosa ed è soggetto all’IVA in quanto tra le parti intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, dove i maggiori oneri costituisco no il compenso per i lavori svolti. Sul tema è inter
venuta l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022.
pREzzARIO REGIONALE
Il prezzario regionale, sulla base di quanto previ sto dall’art. 23, comma 16, del Codice, rappresenta lo strumento di riferimento per la determinazio ne del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni e pertanto costituisce riferimento ob bligatorio per le amministrazioni che realizzano opere sul territorio regionale. Pertanto, come anche confermato dalla Delibera ANAC n. 768 del 4/09/2019, gli unici prezziari le gittimamente riconosciuti risultano quelli aggior nati annualmente dalle Regioni e a tali prezzari le singole stazioni appaltanti devono far riferimento per l’individuazione del costo delle lavorazioni e dei materiali ai fini della determinazione degli im porti da porre a base di gara. Si evidenzia che resta comunque compito del pro gettista valutare criticamente le singole voci di
prezzario da utilizzare ed il relativo prezzo, rite nendo possibile sopperire ad eventuali carenze del prezzario regionale e provvedendo ad individuare nuove voci attraverso analisi puntuali del prezzo di applicazione, come anche stabilito dall’32, com ma 2, del d.PR. 5 ottobre 2010, n. 207.
Si ritiene utile richiamare, in riferimento all’appli cazione dell’art. 26 del Decreto Aiuti e al relativo meccanismo compensativo, il parere del MIMS che ha fornito delucidazione nel caso in cui la voce di computo non sia presente nel prezzario regio nale locale “…il prezzario da utilizzare è esclusi vamente quello vigente nell’ambito della Regione di riferimento, non potendosi, dunque, utilizzare il prezzario di una Regione differente, né un prez zario privato. Per le voci di computo non presenti all’interno del prezzario regionale, si potrà pro cedere all’analisi dei prezzi sulla scorta di un’ag giornata indagine di mercato, da documentare e motivare adeguatamente”.
(CS)Business News
InforMAzIonI
Per l’InternAzIonAlIzzAzIone A CurA dI InforMeSt ConSultIng Srl
Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i re ferenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondi mento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.
pROGRAMMA STRUTTURATO DI INSERIMENTO COMMERCIALE IN USA pER L’ARREDAMENTO MADE IN ITALy FASCIA ALTA
L’arredo di fascia alta italiano si attesta tra i seg menti più performanti del mondo del lusso. No nostante la contrazione pre-covid, seppur infe riore rispetto ad altri settori del luxury, la ripresa del settore arredo di fascia alta è stata più decisa. La ricerca Altagamma-Bain 2022, a tal proposi to, indica un ulteriore margine di sviluppo dagli attuali 40 miliardi ad un valore di mercato stimato di circa 60 miliardi di euro nel 2026. Il mercato statunitense rappresenta una delle principali destinazioni dell’arredamento di fascia alta italiano, con un enorme potenziale legato al significativo sviluppo immobiliare e alla trasfor mazione delle abitudini di consumo, come il cre scente ruolo “ibrido” dell’ambiente domestico. Il mercato USA rappresenta quindi un’eccellen te opportunità per le PMI italiane appartenenti alla filiera abitare ed affini che si contraddistin guono per le produzioni creative, innovative e con design accattivante.
INFORMEST Consulting conta relazioni con nu merosi buyers interessati ad incontrare imprese del settore arredamento ed affini, con realizza zioni Made in Italy e personalizzabili, esclusive o
a catalogo a seconda del canale distributivo (in terior designer e architetti, distributori e dealers con showroom, progettisti e costruttori di yacht) per la realizzazione di residenze e ville di pre gio nella East Coast e in Florida.
Viste le numerose manifestazioni di interesse rac colte, INFORMEST Consulting attiva un nuovo programma strutturato di inserimento e sviluppo commerciale per un gruppo di 4-5 imprese italia ne non concorrenti tra loro ed appartenenti alla “filiera abitare”: arredo personalizzato, interior & outdoor design come pavimentazioni di pregio e parquet, accessori e decorazioni, soluzioni per l’arredo di residenze di pregio e per il contract di hall e suite di strutture ricettive di alto livello. Il programma, che prevede un percorso per sonalizzato di inserimento commerciale per ciascuna azienda partecipante, è finalizzato allo sviluppo di collaborazioni commerciali, alla diluizione dei costi, all’acquisizione di ordini in modo continuativo da parte dei buyers americani concretamente interessati ai prodotti Made in Italy di fascia alta. Per ulteriori informazioni potete inviare una e-mail di richiesta a: marketing@ informestconsulting.it, oppure telefonare al n. 0421 280440.
SETTORE AGROALIMENTARE E vITIvINICOLOpROGETTO DI pARTECIpAzIONE CONGIUNTA A UNA FIERA INTERNAzIONALE UE CON CONTRIbUTO
A FONDO pERDUTO E AzIONI DI DIGITAL ExpORT MARKETING
INFORMEST Consulting propone ad aziende agroalimentari e vitivinicole che producono spe cialità enogastronomiche anche artigianali o re gionali un progetto che prevede la partecipazione ad una fiera internazionale all’estero o in Italia (ad es. Tuttofood, maggio 2023) o ad un evento internazionale mirato nel 2023, con la presenza di buyers del Centro e Nord Europa selezionati che cercano prodotti enogastronomici italiani. Le aziende potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto a supporto delle attività. Il proget
to prevede la partecipazione congiunta di aziende che offrono prodotti agroalimentari complemen tari ed interessate ad entrare in contatto con nuo vi Clienti esteri; l’obiettivo è infatti quello di otti mizzare i canali commerciali proponendo ai Buyer esteri un’offerta completa di prodotti e specialità italiane. Il progetto e la copertura a fondo perduto hanno l’obiettivo di supportare la promozione, la visibilità e la presenza delle imprese produttrici di specialità enogastronomiche regionali sul merca to internazionale. Saranno previste azioni di pro mozione di marketing digitale, preliminari agli in contri B2B con i buyers; tali azioni permetteranno di aumentare la visibilità delle aziende e dei pro dotti Made in Italy nei canali online e nei mercati esteri. Inoltre, saranno organizzate campagne di promozione digitale a livello internazionale trami te mail marketing con invito di potenziali buyers presso lo stand della fiera o all’evento. Le aziende interessate ad approfondire e alla partecipazione possono inviare una richiesta all’indirizzo con sulenza@informestconsulting.it, (oppure 0432 629743).
STATI UNITI E CANADA: MERCATI IN CONTINUA CRESCITA pER IL FOOD&WINE ITALIANOSELEzIONE bUyERS E pROGRAMMA DI SvILUppO ExpORT pER LE pMI ITALIANE DEI SETTORI AGROALIMENTARE E vITIvINICOLO
La rete commerciale di INFORMEST Consulting presente operativamente negli Stati Uniti ed in Canada, e già inserita nei canali distributivi del food&wine in attività di sviluppo commerciale di aziende italiane nei due mercati, ha individuato una crescente domanda e quindi concrete opportunità export per i prodotti tipici Made in Italy.
Secondo i dati ufficiali, la regione del Nord Ame rica è uno dei principali mercati di sbocco per il food&wine italiano, seconda solo a Cina e Corea; nel 2021 l’export verso Stati Uniti e Canada è aumentato del +20% rispetto al periodo prepandemico. Il dato riflette l’apprezzamento dei consumatori per la qualità e l’eccellenza produttiva italiana, ma anche la forte presenza di italiani residenti nei due Paesi, la diffusione di ristorazione italiana e di negozi specializzati, e la capacità d’acquisto della popolazione. Altri elementi a supporto dell’export italiano sono l’accordo commerciale CETA in essere tra UE e Canada che
riduce i dazi facilitando l’esportazione anche di prodotti dell’agrofood, e la recente sospensione dei dazi tra UE e USA. I dati dimostrano che l’export italiano verso Stati Uniti e Canada ha importanti margini di miglioramento nel settore, con quote di mercato ancora libere. L’in teresse dei consumatori locali individuato dalla nostra rete commerciale attraverso i propri con tatti di settore riguarda tutti i prodotti italiani: pa sta, riso, olio, salumi, formaggi, panificati, dolc i, sughi, conserve e marmellate, bevande e vino, inclusi gli spumanti. Con il supporto della propria rete commerciale in loco, INFORMEST Consulting attiva un nuovo programma strutturato di inserimento e sviluppo commerciale per un gruppo di 5-6 imprese italiane non concorrenti tra loro ed appartenenti alla “filiera agrolimentare e vitivinicola”, interessate ad inserirsi in modo duraturo in questi mercati di sbocco. L’attività operativa di sviluppo commer ciale sarà svolta direttamente nei due Paesi dagli esperti commerciali locali, includendo: selezione dei canali distributivi e buyers più adeguati alla tipologia di prodotti, eventuali canali/soluzioni digitali, incontri diretti con i buyers, avvio delle relazioni commerciali, supporto nell’invio di ca mpionature, preventivi, ordini di prova, ecc. Du rante tutta la durata del progetto, le aziende ita liane saranno in contatto e potranno approfondi re direttamente con gli esperti commerciali esteri mercato, settore, risultati, profili buyers, ecc. In fase di avvio, potranno essere valutati strumenti finanziari agevolati attualmente disponibili. Le aziende interessate a ricevere maggiori informa zioni e/o ad un’analisi gratuita di prefattibilità possono scrivere a: consulenza@informestcon sulting.it.
GARANzIA SUppORTITALIA pER NUOvI FINANzIAMENTI
È disponibile la misura straordinaria Garanzia SupportItalia per finanziamenti a condizioni age volate controgarantite dallo Stato (come previsto dal Decreto Aiuti e nei limiti dei 200 miliardi di euro di garanzie di Stato già stanziati dal Decreto Liquidità); i finanziamenti sono diretti a sostegno delle imprese colpite dagli effetti economici nega tivi derivanti dalla crisi.
Il finanziamento ha l’obiettivo di aiutare le PMI a reperire la liquidità necessaria per fronteggiare gli impatti generati dal rincaro dell’energia e dal con flitto in Ucraina; sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti destinati a coprire costi del perso nale, investimenti, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, capitale circolante per stabili
Auguri
menti produttivi e attività imprenditoriali localiz zati in Italia. Il credito con garanzia sovrana con sente di non intaccare le linee di fido; di ottenere un finanziamento di media durata (6-8 anni) con pre-ammortamento di 36 mesi, erogato in tempi veloci e con una burocrazia minima. Il limite di importo dei finanziamenti ottenibili ammonta al maggiore fra: il 15% del fatturato an nuo totale medio in Italia degli ultimi 3 esercizi conclusi come da bilanci e il 50% dei costi soste nuti per fonti energetiche nei 12 mesi preceden ti la richiesta di finanziamento. Le garanzie di Stato sui finanziamenti concessi potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2022. Le condizio
ni del finanziamento sottostanno anche al rating finanziario dell’azienda e alle relative Convenzio ni in essere relativamente alla Garanzia sovrana. INFORMEST Consulting, soggetto accreditato presso SACE SIMEST e presso il Ministero Svi luppo Economico, fornisce alle imprese assisten za tecnica e professionale nell’analisi preliminare, elaborazione progetto e gestione dell’istruttoria dello strumento finanziario. Le aziende interessa te ad approfondire possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting. it (oppure 0432 629743).
Confapi FVG ha partecipato a “Visionaria” a Pescara
C’era anche una rappresentanza del Comitato im prenditoria femminile della Camera di Commercio Pordenone-Udine al 12° Congresso dell’imprendi toria femminile dell’area adriatica e ionica, ospitato in questi giorni nel contesto di “Visionaria”, Forum Adriatico sull’Innovazione, organizzato a Pescara dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara e dalla sua Agenzia di Sviluppo. Il Congresso ha dedicato grande attenzione alle testimonianze di imprese guidate da donne e ha toccato in particolare le te matiche della sostenibilità e dell’innovazione, per fornire una prospettiva interregionale sulle mi gliori pratiche e sulle sfide prevalenti nell’aumento dell’emancipazione economica delle donne e delle attività imprenditoriali nella macroregione adria tico-ionica. Per Pordenone-Udine, accompagnate dal segretario generale della Cciaa Lucia Pilutti e dalla presidente del Comitato imprenditoria fem
minile Cécile Vandenheede, c’erano le imprenditri ci e componenti del Comitato Fabiana Bon titola re dell’Hotel Ai Dogi di Palmanova e Raffaella De Sabbata di Atomat Spa di Remanzacco. De Sabbata ha portato la sua testimonianza al Convegno par lando della sua esperienza alla guida di Atomat, re altà aziendale molto ramificata e specializzata nella produzione di macchine per l’industria siderurgica, metallurgica e meccanica. «Abbiamo affrontato il problema della concorrenza internazionale basata su lavoro a basso costo non con la delocalizzazio ne, ma scegliendo la via dell’eccellenza tecnologica, degli investimenti, della crescita commerciale – ha raccontato al Forum –. Abbiamo puntato sulla col laborazione con imprese di altri Paesi, con al cen tro e sopra tutto lo spirito di squadra che riunisce tutte le persone che, in ogni ruolo, operano nella nostra impresa. Scelte che ci consentono di mante nerci un passo avanti nell’innovazione tecnologica e nell’ottimizzazione dei processi e di mantenere il vantaggio tecnologico sulla concorrenza estera». E scelte che si qualificano anche dal punto di vista della sostenibilità. «Siamo in un momento decisi vo per prendere coscienza dei consumi energetici – ha aggiunto De Sabbata –. Atomat ha concluso l’installazione di un parco fotovoltaico di 380 KW che alimenterà il 70% della produzione della divi sione dei rulli, garantendo una parziale autosuffi cienza energetica a partire proprio da questo mese di novembre. Indipendenza che non rappresenta solo un obiettivo da perseguire, ma anche un valo re aggiunto che Atomat è orgogliosa di condividere con dipendenti, clienti e fornitori».
Anche Fabiana Bon è in prima linea sul fronte del la sostenibilità: assieme alla Cciaa, peraltro, sta facendo un percorso per ottenere la certificazione di impresa turistica sostenibile, nell’ambito del progetto europeo Etgg2030 che l’ente camerale sta portando avanti con un gruppo di aziende del territorio. Un percorso che Bon sta promuovendo con convinzione e impegno assieme a tutto il team che opera assieme a lei in azienda.
A Pescara è stata dunque occasione per aprire nuove collaborazioni tra imprese femminili, al cui sviluppo la Cciaa Pn-Ud sta lavorando con atten zione, anche attraverso l’attività del suo Comitato composto da una ventina di imprenditrici di tutti
i settori, di entrambe le province. E il Friuli Ve nezia Giulia, secondo le elaborazioni del Centro Studi Cciaa Pn-Ud su dati Infocamere, si colloca leggermente sopra alla media italiana per presen za di imprese guidate da donne: con le sue 22.526 imprese, ossia il 22,4% del totale delle registrate, supera il 22,1% di media-Paese. Se in regione si sono registrate -44 imprese femminili tra il 2021 e il 2020, va segnalato un recupero per i territori di Udine e Pordenone dove il saldo si è riportato in positivo. Nel 2021 in Fvg sono nate 1.283 impre se femminili, 190 in più del 2020. I settori dove si sono creati maggiori spazi per nuove imprese femminili sono stati il commercio (16,3%), altre attività di servizi (10,7%), attività dei servizi di al loggio e ristorazione (8,2%). Seguono il primario, le attività manifatturiere e le attività professiona li, scientifiche e tecniche. Complessivamente, il
92,4% delle imprese femminili ha fino a 5 addetti. Quanto al peso che hanno le imprese femminili nei singoli settori, in regione, il 53,7% delle imprese attive nei servizi alle famiglie è femminile. Signifi cativo anche il peso che hanno nei servizi di allog gio e ristorazione (35,6%), nel primario (27,6%) e nel commercio (24,2%). A scendere si trovano i servizi alle imprese (20%), l’industria (15%) e le costruzioni (3,8%). Delle 20.508 imprese femmi nili attive il 9,6% è guidata da under 35 - contro il 6,8% delle non femminili. In Friuli Venezia Giulia ci sono 3.169 società di capitale femminili, il 16,1% delle società di capitale attive della regione. Sono in crescita rispetto al 2020, quando le società di capitale femminili erano 3.026 (+4,7%) e rispetto al 2019 quando si attestavano a 2.964 (+6,9%).
Scadenze aziendali del mese di dicembre 2022
- redditi di capitale diversi da dividendi e inte ressi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazio ne edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il model lo F24.
GIOvEDì 15
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di novembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
vENERDì 16
IMU - SALDO SECONDA RATA 2022 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta do vuta per il 2022.
RIVALUTAZIONE TFR - Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2022 sulla rivalutazione del Fondo TFR.
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il ter mine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di novembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse es sere superiore a € 25,82 il relativo versamento do vrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazio ne in partecipazione;
- obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente;
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:
- 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di par tita Iva; - 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbli gatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.
Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei com pensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il model lo F24.
DOMENICA 25 (pOSTICIpA A MARTEDì 27)
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilo gativi delle cessioni e degli acquisti intracomuni tari di beni e servizi relativi al mese di novembre.
I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’IN TRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;
- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’IN TRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.
La presentazione deve essere fatta in via telema tica.
Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018.
IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termi ne per il versamento dell’acconto Iva pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Si possono utilizzare alter nativamente il metodo storico, il metodo previsio nale e il metodo delle operazioni effettuate. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.
SAbATO 31
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’in vio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distan za di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.
SAbATO 31 (pOSTICIpA A LUNEDì 2 GENNAIO 2023)
DICHIARAZIONE IMU/TASI - Scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi relative a variazioni intervenute nel corso del 2021.
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazio ne di immobili con decorrenza 1° dicembre 2022 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 novembre 2022.
RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio ai propri committenti, da parte degli agenti e dei rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per usufruire nel 2023 dell’applicazione della ritenu ta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle provvigioni. La dichiarazione deve essere spedi ta con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regi me rispetto alla prima comunicazione o a quella dell’anno precedente. (pz)