numero 20 15 novembre 2023
IN PRIMO PIANO
Misurare è conoscere.
Ma sappiamo cos’è veramente la Misura?
Adeguatezza del Sistema di Misura alle tolleranze di lavorazione
La norma UNI EN ISO 10012 definisce che il rapporto tra l’accuratezza del Sistema di Misura e l’ampiezza della tolleranza prevista per un prodotto, o un apparecchio di misura, deve essere almeno 1/4, preferibilmente 1/10. La stessa norma fornisce le indicazioni necessarie per creare un Processo di Misura che rappresenti l’insieme di tutte le attività aventi lo scopo di misurare grandezze e ne definisca l’accuratezza complessiva. Il Processo di Misura deve considerare: gli aspetti legati alla gestione della strumentazione di misura; la competenza del personale che esegue le misurazioni; le caratteristiche del misurando e dell’ambiente in cui si eseguono le misurazioni; l’interpretazione ed elaborazione dei dati ottenuti.
Per la definizione dell’adeguatezza dei requisiti di misurazione vengono in aiuto le norme della serie UNI EN ISO 14253 “Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) – Verifica mediante misurazione dei pezzi e delle apparecchiature per misurazioni - Regole decisionali per provare la conformità o non conformità rispetto alle specifiche”. Tali norme stabiliscono le regole per determinare quando le caratteristiche di un pezzo lavorato o di una apparecchiatura di misurazione sono conformi o non conformi rispetto a una data tolleranza tenendo conto dell’incertezza di misura
L’adozione di un approccio alla Misura secondo le norme citate, consente all’Organizzazione di valutare correttamente la conformità di un prodotto, le criticità del sistema produttivo e di sostenere confronti con fornitori e clienti in maniera obiettiva e dimostrabile.
Paradossalmente la conoscenza dell’incertezza è l’unica e vera forma di certezza attribuibile ai risultati di una misurazione”
Ing. L. Thione
Riferibilità delle misure
Misurare è conoscere. La metrologia fornisce strumenti per la conoscenza oggettiva con cui poter assumere decisioni consapevoli circa la conformità o la non conformità dei prodotti. La Riferibilità metrologica, assieme a Ripetibilità e Riproducibilità, è una caratteristica fondamentale della Misura. Affermare quindi che l’indicazione fornita da uno strumento o da un campione di misura è metrologicamente riferibile, significa affermare che quel valore è riconducibile alla sua unità di misura fondamentale con la sua opportuna incertezza.
Il Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM) definisce la Riferibilità come la “Proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire al Sistema Internazionale di Misura (SI) attraverso una catena ininterrotta di confronti con campioni approvati, generalmente nazionali od internazionali.”
La Riferibilità viene garantita attraverso la taratura delle apparecchiature di misura da parte dei Laboratori Accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 dai Membri degli Accordi Internazionali di Mutuo riconoscimento (in Italia ACCREDIA), da Laboratori interni all’organizzazione o da Laboratori esterni non Accreditati ma in grado di dimostrare la “catena” metrologica.
Chi siamo
Il Laboratorio metrologico METLAB S.r.l. nasce nel 2007 e nell’anno successivo è divenuta Laboratorio Qualificato TÜV Italia per le tarature di apparecchi di misura in dotazione alle reti assistenziali delle più prestigiose case automobilistiche. Grazie alla collaborazione con importanti realtà industriali della zona, in poco tempo il Laboratorio si è affermato anche nel mondo industriale come valido partner per il supporto in ambito metrologico. Da giugno 2019 METLAB S.r.l. è diventato Laboratorio Accreditato di Taratura per la temperatura (Centro LAT n. 280) per la taratura di termometri a resistenza, termocoppie, catene termometriche in un campo di misura da -40 °C a 1100 °C. È tutt’ora in corso l’estensione dell’accreditamento per l’umidità relativa e per lo svolgimento delle attività accreditate in situ.
METLAB offre il servizio di taratura di molteplici tipi di strumenti di misura garantendo la Riferibilità delle Misure al Sistema Internazionale di Misura. Il Laboratorio è attivo nel supporto alle aziende per lo sviluppo di Sistemi di Misura e nella relativa formazione metrologica.
APINFORMA
Imposta su massa rimorchiabile di veicoli sotto le 3,5 t
Le fatture di fine anno
Risarcimenti danni
Gli omaggi di fine anno
Contributi per la certificazione di parità di genere
CCNL legno e arredamento Unital Confapi
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2023
ARIACOMPRESSA CHIMICO
LEGNO PACKAGINGO SIDERURGICOIL&GAS
PROCESSO
STRUMENTAZIONE, POMPE, VALVOLE DI CONTROLLO
TUBI TECNICI E RACCORDI
RACCORDI ALTA PRESSIONE E COLLARI, RACCORDI E VALVOLE ALIMENTARI, TUBI E RACCORDI PNEUMATICA
ORGANIZZAZIONE
Merci pericolose. Esenzione dalla nomina del consulente ADR 36
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie
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Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu
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La legge 152/2006 attraverso il D.Lgs N. 20 del 24/01/2011 obbliga chi ha locali destinati alla ricarica e/o alla sostituzione di batterie contenenti acido solforico a dotarsi di sostanza assorbente e neutralizzante al fine di prevenire l’inquinamento del suolo e di evitare danni a salute e all’ambiente derivanti dallo Chiedici come fare sversamento di acido solforico. per essere a norma !!!
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Imposta su massa rimorchiabile di veicoli sotto le 3,5 t
lA SoluzIone dell’AgenzIA delle entrAte
Facciamo seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 19/2023, pagg. 16-20, in relazione agli atti di accertamento riguardanti la massa rimorchiabile di veicoli di trasporto di massa complessiva inferiore a 3,5 t privi di gancio di traino, per informare che l’Agenzia delle Entrate ha emesso un documento che risolve positivamente la questione. Il documento delle Entrate, a firma del Direttore Provinciale, incardina la soluzione nella pratica da effettuarsi presso la Motorizzazione civile, anticipata nella nostra circolare sopra citata, che prevede l’applicazione nella carta di circolazione di un adesivo che esonera il veicolo dal traino, cui deve seguire un’istanza di autotutela. Viene riconosciuta infatti la possibilità di produrre all’Ufficio, via e-mail o via Pec, un’istanza
di autotutela per l’annullamento dell’atto ricevuto, allegando copia del libretto di circolazione e del documento di riconoscimento dopo l’apposizione del tagliando di inibizione al traino ai fini amministrativi presso la Motorizzazione. Tale adempimento è necessario affinché l’informazione sia presente anche nella banca dati informatica dell’amministrazione finanziaria e non vi sia il rischio di notifiche per le annualità successive. Il documento, sottolineando le difficoltà interpretative insorte sull’argomento di cui sopra e in via del tutto eccezionale, riconosce fiscalmente la valenza retroattiva. In questo modo, se il libretto viene modificato con le modalità sopra indicate, non saranno inviati atti di accertamento per le annualità successive al 2020.
È prevista anche una procedura alternativa per situazioni in cui siano previsti ganci alternativi o altre diciture nella carta di circolazione, dove viene richiesto un impegno di modifica per il futuro.
Per ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio fiscale e all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Le fatture di fine anno
detrAzIone IvA SubordInAtA
A PreCISe regole
Le operazioni poste in essere nell’ultima frazione del 2023 possono presentare delle criticità in merito alla corretta contabilizzazione delle relative fatture e alla detrazione dell’Iva alla luce delle regole in vigore con la fatturazione elettronica.
La detrazione dell’Iva è subordinata al rispetto di due presupposti:
- quello sostanziale dell’effettuazione dell’operazione;
- quello formale del possesso della fattura di acquisto.
Solo al verificarsi di entrambi i presupposti inizia a decorrere il termine in cui è possibile esercitare la detrazione dell’Iva, mentre il termine finale è quello della dichiarazione annuale.
Il D.L. 119/2018 ha introdotto un termine dilatorio per l’esercizio del diritto alla detrazione, prevedendo la possibilità di esercitarlo entro il termine della liquidazione periodica. Più precisamente il diritto alla detrazione dell’Iva su una fattura di acquisto ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, può essere esercitato nella liquidazione relativa al mese di esecuzione dell’operazione, mese peraltro che coincide con l’esigibilità dell’imposta in capo al cedente.
Così il contribuente mensile che il 30 novembre 2023 ha acquistato dei beni consegnati nello stesso mese, può ricevere la relativa fattura differita entro il 15 dicembre 2023 facendola confluire nella liquidazione di novembre 2023. Questo differimento però secondo la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018 non è riconosciuto per le operazioni a cavallo d’anno. Lo slittamento, infatti, non opera per gli acquisti effettuati nell’anno precedente, per questi la detrazione rimane legata all’anno di ricevimento della fattura.
Così una fattura relativa ad una operazione effet-
tuata e datata dicembre 2023, ricevuta il 5 gennaio 2024 non potrà confluire nella liquidazione di dicembre 2023.
Alla luce di questi chiarimenti per le operazioni poste in essere a cavallo d’anno per i contribuenti mensili, si possono presentare le seguenti situazioni.
1. Ricevimento di fatture di acquisto per operazioni effettuate nel 2023, ricevute e registrate entro la fine dell’anno. In questo caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2023, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2024.
2. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2023, ricevute nel 2024. In questi casi il diritto alla detrazione dell’Iva può essere esercitato solo nel 2024, a partire dalla liquidazione riferita a gennaio da effettuarsi entro il 16 febbraio 2024. Ciò anche se le fatture sono pervenute e registrate entro il 15 gennaio 2024, attesa la preclusione per le operazioni a cavallo d’anno sopra analizzata.
3. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2023 ricevute nello stesso mese, ma registrate a gennaio 2024. Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2023. In questi casi si renderà necessario predisporre un registro sezionale Iva per escludere queste operazioni dalle liquidazioni Iva relative al mese di registrazione, che necessariamente saranno del 2024.
4. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nel 2024, ricevute e annotate il 15 del mese successivo a quello in cui sono state eseguite le operazioni. In questi casi la detrazione potrà essere esercitata nei mesi di esecuzione dell’operazione ritornando applicabile la dilazione di cui al D.L. 119/2018 sopra analizzata.
5. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2023, registrate dopo il 30 aprile 2024. Per detrarre l’imposta si renderà necessario presentare una dichiarazione annuale integrativa. Rimane a carico del cessionario o committente l’onere di verificare nella propria Area riservata il ricevimento delle fatture.
Se si riceve in ritardo una fattura la detrazione spetta entro la dichiarazione relativa all’anno di ricezione, anche se non si è provveduto alla regolarizzazione nei 4 mesi dal termine di emissione. A questo proposito si ricorda che l’art. 6 commi 8) e 9) del D. Lgs. 471/97 prevedono che in caso di mancato ricevimento della fattura entro quat-
tro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, l’acquirente nei trenta giorni successivi deve versare con F24 la relativa imposta e trasmettere all’Agenzia delle entrate un’autofattura in formato elettronico.
InRail S .p. A . ww w.inr ail.it
UDINE | GENOVA | NOVA GORICA | Z AGABRIA
on the right traCk
InRail è la prima Impresa Ferroviaria privata attiva, grazie al proprio Certi cato di Sicurezza, su tutto il territorio italiano, sloveno e croato. Con una media di circa 150 treni a settimana, la Società è in grado di fornire servizi di trasporto per tutti i tipi di merce, come materie prime, rottami ferrosi, prodotti siderurgici, prodotti chimici, cereali, legname, auto e merci RID sia gas che liquidi. Con sede legale a Genova e sedi operative a Udine,
Nova Gorica e Zagabria, InRail si avvale oggi di un organico di oltre 230 dipendenti tra Istruttori accreditati per la formazione del Personale, agenti esperti per le attività di veri ca tecnica, di condotta e di formazione treno, nonché di una sala operativa multilingue incaricata di organizzare e presidiare il trafco che si interfaccia costantemente con le reti ferroviarie italiane ed estere, clienti, fornitori e altre Imprese. Controllata da S.T.R. 2 S.p.A. e soggetta alla Direzione e Coordinamento
di Autostrada del Brennero S.p.A., InRail è partner delle Imprese Ferroviarie RTC e Lokomotion.
Risarcimenti danni
Il trAttAMento
ContAbIle e fISCAle
I risarcimenti danni sono disciplinati sotto il profilo fiscale dagli articoli 85 e 86 del TUIR mentre da quello contabile dall’OIC 16. I risarcimenti assicurativi o di altra natura vanno contabilizzati come sopravvenienza attive alla voce A5 “Altri ricavi”. Il danno o la perdita del cespite per fatti estranei all’attività d’impresa genera una sopravvenienza passiva da rilevare alla voce B14 “Oneri diversi di gestione”.
Con riferimento ai beni merce gli indennizzi generano ricavi se conseguiti nello stesso esercizio in cui si è subito il danno, se invece sono conseguiti successivamente saranno contabilizzate come sopravvenienze attive.
In questi casi non si procede ad alcuna svalutazione perché il danno viene automaticamente conteggiato al momento della rilevazione delle rimanenze finali che saranno inferiori proprio in ragione del sinistro patito. All’interno di questa casistica vanno considerate anche le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.
Per quanto riguarda i cespiti la liquidazione del danno non sempre è immediata e alla fine dell’esercizio possono presentarsi le seguenti situazioni:
- l’importo del danno che sarà liquidato è noto, in questo caso si procede con l’iscrizione del ricavo nel conte economico;
- l’importo del danno non è ancora noto ma si è certi che il risarcimento sarà pagato, anche in questo è possibile procedere con l’iscrizione del ricavo nel conto economico, previa stima dell’indennizzo che verosimilmente si incasserà;
- non si è certi né che l’indennizzo sarà liquidato né dell’importo, in questi casi ai sensi dell’art. 101 comma 5 del TUIR, si procede alla svalutazione del bene.
Si evidenzia che nel primo caso l’indennizzo deve
essere imputato a conto economico nell’esercizio in cui viene liquidato il sinistro, nel senso che l’assicurazione lo quantifica non assumendo rilevanza l’esercizio di effettivo pagamento dello stesso.
L’indennizzo è comunque imponibile anche nel caso in cui sia correlato ad un costo indeducibile. Ai sensi dell’art. 15 comma 1 del DPR 633/72 le somme liquidate a titolo di risarcimento sono escluse dall’Iva.
Per i cespiti si può verificare la perdita totale del bene o la perdita parziale.
In caso di perdita totale del cespite l’OIC 16 lo assimila ad una alienazione e il valore non ancora ammortizzato fa emergere una sopravvenienza passiva da iscrivere alla voce B14 “oneri diversi di gestione”. L’eventuale indennizzo assicurativo farà sorgere un credito verso la compagnia assicurativa nell’esercizio in cui il danno viene liquidato. Fiscalmente il risarcimento costituisce una plusvalenza rateizzabile in 5 anni ai sensi dell’art. 86 comma 4 del TUIR se il bene era posseduto da almeno 3 anni. Lo stesso trattamento viene riconosciuto anche nel caso in cui l’indennizzo assicurativo sia riconosciuto in un esercizio successivo a quello del danneggiamento, in questo caso però il riferimento normativo è il comma 2 dell’art. 88 del TUIR.
In caso di perdita parziale con possibilità di riparazione del cespite, non si rileva alcuna sopravvenienza passiva.
Se dopo la riparazione il valore del bene aumenta, le spese di riparazione devono essere capitalizzate, diversamente vanno spesate a conto economico. Qualora si decida di non riparare il bene, l’OIC 9 prevede di registrare la perdita a conto economico alla voce B10 c).
Se è previsto un indennizzo assicurativo si deve annotare il credito verso la compagnia una volta che questo sia liquidato.
In caso di risarcimenti diversi da quelli relativi alle merci o ai beni strumentali, l’art. 83 comma 3 del TUIR li qualifica come sopravvenienze attive. Possono riguardare interruzioni della produzione per guasti, concorrenza sleale, ritardi contrattuali, ritardata consegna di beni locati e più in generali quelli legati a specifiche azioni giudiziarie.
Nel caso di danni subiti su beni in locazione finan-
ziaria, l’utilizzatore deve versare al concedente un indennizzo pari alla somma attualizzata dei canoni successivi al sinistro e del riscatto. La nota di addebito emessa dalla società di leasing è fuori campo Iva ed assoggettata ad imposta di bollo. Per l’utilizzatore l’indennizzo costituisce un costo,
fiscalmente deducibile, quando presenti i requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità. L’eventuale risarcimento pagato dalla compagnia di assicurazione costituisce una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione.
Gli omaggi di fine anno
regIMI fISCAlI dIverSI
Per IvA e dIrette
PREMESSA
Gli omaggi di fine anno rappresentano una tradizione ormai consolidata utile anche per fidelizzare i rapporti con clienti, fornitori, collaboratori e soggetti terzi. Per le aziende è importante conoscere il corretto trattamento contabile e fiscale da riservare a questi acquisti. Le disposizioni fiscali trattano l’argomento degli omaggi in maniera differenziata, distinguendo l’imposizione diretta da quella Iva.
Oltre a questa distinzione si deve considerare anche le diverse regole esistenti a seconda si tratti: - di dipendenti, clienti, fornitori o agenti; - di beni oggetto dell’attività d’impresa o meno.
IL TRATTAMENTO
AI FINI
DELLE IMPOSTE DIRETTE
Omaggi a clienti, fornitori e agenti
I beni destinati a essere ceduti gratuitamente a clienti, fornitori e agenti costituiscono spese di rappresentanza e sono disciplinate dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86. Le spese di rappresentanza sono deducibili, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità, nel limite di una percentuale parametrata ai ricavi della gestione caratteristica come di seguito indicato:
fino a 10 milioni di euro: limite max deducibile 1,5% da 10 e fino a 50 milioni di euro: limite max deducibile 0,6%
oltre i 50 milioni di euro: limite max deducibile 0,4%
Rimangono fuori dai limiti di deducibilità sopra indicati, le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. Ai fini delle imposte dirette, la norma non distin-
gue tra beni che rientrano nell’attività d’impresa o meno, conseguentemente i beni distribuiti gratuitamente a clienti, rappresentanti o consulenti, sono considerate tout court spese di rappresentanza.
Come già accennato, gli omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro sono totalmente deducibili. Si ricorda che qualora l’omaggio sia costituito da una pluralità di beni, si deve considerare il costo complessivo e non il valore dei singoli elementi. Così la cesta natalizia dovrà essere considerata come bene unico, non potendo considerare i singoli elementi come beni aventi rilevanza autonoma. Ne consegue che se la cesta, al lordo dell’Iva, ha un valore inferiore a 50 euro, la spesa sarà integralmente deducibile, mentre se il valore è superiore, sarà deducibile come spesa di rappresentanza nei limiti delle percentuali sopra indicate.
Per i soggetti in contabilità semplificata che adottano il regime “per cassa” è prevista la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza nel rispetto delle percentuali di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR considerando il periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. Per i soggetti che optano per il regime di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73, per i quali con la registrazione della fattura si presume realizzato il pagamento, la deduzione opererà nell’esercizio di registrazione del documento nel registro Iva.
Per quanto riguarda l’Irap i costi relativi ad acquisti di beni da destinare a omaggi sono differenziati a seconda del metodo utilizzato per la determinazione della relativa base imponibile.
Se si utilizza il metodo del bilancio queste spese rientrano nella voce B14 (Oneri diversi di gestione) e come tali risultano deducibili ai fini Irap.
Se viceversa si utilizza il metodo fiscale queste spese non rientrano tra quelle espressamente rilevanti e conseguentemente, ai fini Irap, sono indeducibili.
Omaggi ai dipendenti
Una disciplina speciale è riservata agli omaggi concessi ai dipendenti. L’art. 95 del DPR 917/86 prevede che per l’impresa, il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio ai di-
pendenti è deducibile, in quanto rientrante tra le spese di lavoro dipendente sostenute in natura e a titolo di liberalità, salvo quanto previsto dall’art. 100, comma 1. In generale quindi il costo di tali omaggi non subisce le limitazioni previste dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86, ma gode della deducibilità integrale in capo alla società, indipendentemente dall’ammontare.
L’art. 100 comma 1 dello stesso decreto pone tuttavia dei limiti per le spese riferite ad opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per scopi educativi, ricreativi, assistenziali, sanitari o d’istruzione. Per queste spese la deducibilità è limitata al 5 per mille del costo del personale dipendente.
Ne consegue che la cena di Natale organizzata dall’impresa esclusivamente a favore dei propri lavoratori dipendenti sarà deducibile, ai fini dell’imposizione diretta, nel limite del 75% e del 5 ‰ del costo del personale dipendente, mentre ai fini Iva l’imposta sarà indetraibile. Se alla stessa cena partecipano anche clienti, consulenti o fornitori, il costo sarà considerato di rappresentanza e conseguentemente la spesa, nel limite del 75% sarà deducibile sulla base degli scaglioni di ricavi sopra indicati e l’Iva sarà indetraibile.
Analizzando la questione dalla prospettiva del dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR, permette di non tassare e di non assoggettare a contributi, le erogazioni liberali di beni e servizi entro il limite che per l’anno in corso è fissato a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico e a 258,23 negli altri casi. Questa norma esclude quindi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, escluso il denaro, se complessivamente d’importo non superiore 3.000/258,23 euro. per i soli dipendenti con figli a carico i benefit possono riguardare anche le utenze domestiche di luce, gas e acqua.
Se però il benefit in natura erogato supera tale importo, l’intero ammontare concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per beneficiare dell’esenzione da tassazione, si rende quindi necessario monitorare il valore dei benefit in natura erogati nel corso dell’intero anno, e non solamente in occasione delle festività natalizie. Sotto il profilo Irap gli omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nel costo del personale e come tali non concorrono alla formazione della base imponibile Irap, anche se vengono contabilizzate in voci diverse dal B.9 del conto economico. Queste spese tuttavia potrebbero risultare deducibili ai fini Irap a seguito dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale di cui all’art. 11, comma 4-octies del D.lgs. 446/97.
IL TRATTAMENTO
AI FINI IVA
Per quanto riguarda l’Iva si deve distinguere a seconda si tratti di beni rientranti nell’attività dell’impresa o meno.
Beni rientranti nell’attività dell’impresa
Gli acquisti che rientrano nell’attività dell’impresa offerti a terzi sotto forma di omaggi, sono sottoposti a un regime particolare. Si pensi ad un negozio di abbigliamento che, in occasione delle festività natalizie, regala dei capi ai migliori clienti. In questi casi l’acquisto dei beni non può essere trattato come una spesa di rappresentanza e al contribuente è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta trattandosi di beni oggetto della propria attività con la necessità però di assoggettare a tassazione la successiva cessione.
È tuttavia possibile, al momento dell’acquisto, non esercitare la detrazione dell’imposta, in questo modo la successiva cessione gratuita del bene sarà esclusa da tassazione ai sensi dell’articolo 2 secondo comma n. 4 del DPR 633/72.
La normativa Iva considera imponibili le cessioni gratuite di beni, con le seguenti eccezioni: a) quelle la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, se di costo unitario non è superiore a € 50; b) quelle per le quali non è stata operata, al momento dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19. Conseguentemente con riferimento al caso a), non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva le consegne di beni propri di valore inferiore a € 50.
Il regime Iva delle cessioni gratuite è dunque regolato dal principio secondo cui se l’imposta è stata detratta al momento dell’acquisto deve essere addebitata al momento della cessione, ancorché la stessa sia avvenuta a titolo gratuito. Allo stesso modo se al momento dell’acquisto non si è detratta l’imposta, la successiva cessione non viene tassata.
Eccezione a questo principio è rappresentata dai piccoli omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro rientranti nella definizione di spese di rappresentanza. Per questi ultimi è riconosciuta la detrazione al momento dell’acquisto ai sensi dell’articolo 19 – bis 1, lett. h) e la successiva cessione non è considerata imponibile ai sensi dell’articolo 2 comma secondo, n. 4) del decreto Iva.
Sui piccoli omaggi si realizza pertanto una completa detassazione limitatamente ai beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, diversamente la cessione gratuita è imponibile indipendentemente dal costo unitario.
La detrazione dell’Iva è consentita anche sui piccoli omaggi di prodotti alimentari o bevande, ossia di beni per il cui acquisto o importazione il diritto alla detrazione è normalmente precluso in base alla lettera f) dell’articolo 19-bis1. La circolare n. 54 del 19/6/2002 delle Entrate ha, infatti, precisato che questa tipologia di piccoli omaggi è considerata spesa di rappresentanza e come tale si rende applicabile la disposizione di cui alla lettera h) che ammette la detrazione per i beni sotto i 50 euro. Di fatto opera un vincolo gerarchico dove le spese di rappresentanza hanno un grado di valenza maggiore rispetto alle limitazioni riguardanti gli alimenti e bevande per quanto riguarda la detrazione dell’Iva. Ritornando agli omaggi non rientranti tra quelli di piccole dimensioni, abbiamo detto che la loro cessione è soggetta a Iva e a questo proposito l’impresa può scegliere tra le seguenti alternative:
a) emissione della fattura per ogni singola operazione con rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 con rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. Il cliente, che pagherà al fornitore l’imposta avrà la possibilità di portare in detrazione l’Iva pagata qualora detraibile;
b) emissione della fattura per ogni singola operazione senza rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 senza rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. In questo caso l’Iva addebitata in fattura e non richiesta al cliente sarà un costo indeducibile per il cedente, mentre il cessionario registrerà la fattura nel registro degli acquisti senza detrarsi l’Iva;
c) emissione di un’autofattura in formato elettronico per ogni singola cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese. L’autofattura deve essere trasmessa al SDI con tipologia di documento TD27 indicando come data, quella di effettuazione dell’operazione oppure, nel caso di fatturazione cumulativa, una data ricadente nel mese di effettuazione dell’operazione. La fattura sarà poi annotata solo nel registro delle fatture emesse; d) annotazione giornaliera nel registro degli omaggi delle consegne effettuate con l’indicazione del cessionario, del valore dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta.
Le prime due ipotesi trovano scarsa applicazione sia per motivi di garbo sia per ragioni operative.
L’opzione della tenuta del registro degli omaggi sembra preclusa per i commercianti al minuto in base alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella risposta alla richiesta di consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022.
Segnaliamo che la base imponibile per le cessioni gratuite non è rappresentata dal valore normale bensì dal prezzo di acquisto. La base imponibile sarà pertanto definita dal costo di acquisto o in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si compie la consegna.
Beni non rientranti nell’attività dell’impresa
La lettera h) dell’articolo 19-bis-1 del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva sulle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi, escluse quelle sostenute per acquistare beni di costo unitario non superiore a € 50.
In generale quindi, l’Iva per l’acquisto di beni da dare in omaggio non è detraibile, salvo che il costo sia contenuto nel predetto limite, nel qual caso la detrazione è consentita purché gli omaggi siano qualificabili come spese di rappresentanza.
Le spese di costo unitario superiore a € 50 e destinate all’acquisto di beni da distribuire gratuitamente, sono considerate spese di rappresentanza e come tali non consentono la detrazione dell’imposta.
Qualora i beni siano consegnati ai dipendenti, questi sono considerati costi del personale e valgono le limitazioni previste dall’art. 19 bis 1 comma 1 lett. f).
La successiva cessione gratuita è un’operazione esclusa da Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72. Pertanto alla consegna del bene non sarà necessario emettere alcun documento fiscale. Al fine di evitare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, si consiglia comunque l’emissione di un DDT o la predisposizione di un documento attestante la destinazione dei beni. Per individuare il momento impositivo dal punto di vista Iva, momento rilevante sia per l’esigibilità dell’imposta che per la sua detraibilità, si dovrà fare riferimento all’art. 6 del DPR 633/72 per le operazioni nazionali e all’art. 39 del D.L. 331/93 per quelle comunitarie. In pratica per le cessioni interne si farà riferimento al momento della consegna o spedizione, mentre per quelle comunitarie si dovrà considerare l’inizio del trasporto o spedizione.
BUONI ACqUISTO
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 21 del 22 febbraio 2011 ha chiarito che i buoni acquisto non assumono rilevanza ai fini Iva in quanto fuori campo ai sensi dell’art. 2 comma 3, lett. a) del DPR 633/72. Questi buoni, infatti, non costituiscono cessioni di beni in quanto aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro.
Sul fronte della deduzione del costo in capo all’impresa ai fini dell’imposizione diretta, l’acquisto dei buoni da omaggiare ai dipendenti subirà lo stesso trattamento previsto sopra per i costi sostenuti per i beni non rientranti nell’attività dell’impresa. In capo ai dipendenti come già visto, il comma 3-bis dell’art. 51 del TUIR li considera erogazioni liberali in natura non soggetti a tassazione se l’importo annuale non supera i 3.000 o i 258,23 euro. Possono essere, infatti, considerati erogazioni effettuate mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale.
LE CESSIONI GRATUITE
IN AMBITO UE
Le cessioni a titolo gratuito non costituiscono operazioni intracomunitarie per mancanza del requi-
sito dell’onerosità previsto dal D.L. 331/93. Conseguentemente si rende applicabile la disciplina interna prevista del DPR 633/72 così come sopra indicato.
LE CESSIONI GRATUITE
ExTRA UE
Le cessioni di beni a titolo gratuito verso paesi non appartenenti all’Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione a norma dell’art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72. Ai fini della non imponibilità occorre che l’esportazione sia supportata dalla relativa documentazione doganale. A tal fine gli uffici doganali accettano fatture con l’indicazione “unicamente ad uso doganale” o “fattura pro forma”.
Contributi per la certificazione di parità di genere
terMInI Per lA PreSentAzIone
delle doMAnde: dAlle ore 10.00
del 6 dICeMbre 2023 Alle ore
16.00 del 28 MArzo 2024
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 359/ AdT del 14 novembre 2023 per comunicare che l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere, in veste di soggetto attuatore della misura in epigrafe, ha reso noto l’Avviso pubblico (di seguito avviso) per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione della Parità di genere di cui alla certificazione UNI/PdR 125:2022 - PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 (“Sistema di certificazione della parità di genere”), dalla quale hanno origine le misure contributive in parola. L’avviso, reperibile dal 6 novembre 2023 sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità al link https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/, è rivolto alle imprese che intendano ricevere assistenza tecnica e opera di accompagnamento per ridurre il divario di genere in azienda e arrivare a ottenere la menzionata Certificazione di parità di genere. Esso definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi forniti sotto forma di tutoraggio e per i servizi di certificazione. La misura ha una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, 8 dei quali destinati al supporto alle piccole e medie imprese. Con l’avviso in esame viene messa a disposizione una prima tranche di 4 milioni di euro. A seguire si riprendono i tratti essenziali, rinviando per i dettagli alla lettura dell’avviso.
BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi le imprese che alla data di presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa, presentino i seguenti requisiti:
a) siano micro, piccole o medie imprese;
b) abbiano in pianta organica almeno un dipendente;
c) abbiano sede legale e operativa in Italia;
d) siano regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e attive (non è sufficiente la mera iscrizione al REA);
e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedura concorsuale, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente;
f) non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione secondo la vigente normativa antimafia;
g) siano in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
h) non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
i) siano in regola con l’adempimento previsto dal “Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile” (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti);
j) siano in regola con le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in materia di collocamento mirato ai disabili;
k) non svolgano attività descritte nell’allegato 1 dell’avviso, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo”, in coerenza con il dispositivo per la ripresa e resilienza di cui all’art. 2 del medesimo avviso;
l) abbiano concluso positivamente il pre-screening (autovalutazione) attraverso l’apposito test gestito da Unioncamere e pubblicato sul sito https://certificazioneparitadigenere. unioncamere.gov.it/.
I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono disponibili all’all. 2 dell’avviso.
I requisiti di cui alle lettere da b) a k), devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che al momento della presentazione della domanda, anche al momento dell’erogazione dei servizi di assistenza tecnica e di certificazione (v. infra).
FORMA E MISURE
DEL CONTRIBUTO
Tutti i contributi sono concessi secondo il regime “de minimis”.
La misura prevede due grandi linee di contribuzione:
1. contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento nei processi di certificazione;
2. contributi per i servizi di certificazione.
1. Contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento
Questi contributi sono erogati da Unioncamere per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher per tutoraggio e supporto tecnico-gestionale, mediante incontri tra la singola impresa e l’esperto incaricato da Unioncamere secondo le modalità indicate al sito https://www. unioncamere.gov.it. Tali servizi sono volti a trasferire alle imprese competenze specialistiche e strategiche e, a tale scopo, prevedono il supporto: a) per l’analisi dei processi, allo scopo di individuare i gap esistenti fra lo stato attuale e i requisiti richiesti dalla UNI/PdR 125:2022, di personalizzare i documenti/strumenti del Sistema di gestione della Parità di genere messi a disposizione da Unioncamere, di implementare il Sistema di gestione per la parità di genere, di monitorare gli indicatori di performance e definire gli obiettivi strategici; per tali attività sono previste fino a 4 giornate di assistenza;
b) per la pre-verifica della conformità del Sistema di gestione adottato dall’impresa alle prescrizioni della prassi della UNI/PdR 125:2022; per tale attività è prevista una giornata di assistenza.
Per i servizi di cui alla lett. a) vengono riconosciuti contributi nella misura massima di: 1.639,34 euro al netto di IVA, mentre per i servizi di cui alla lettera b) vengono riconosciuti contributi nella misura massima di 409,84 euro al netto di IVA. L’impresa può richiedere il contributo per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento per le attività di cui alle lettere a) e b) o solo per le attività di cui alla lett. b).
Con il provvedimento di concessione del contributo, l’impresa beneficiaria riceve le indicazioni per usufruire dei servizi di assistenza tecnica e accompagnamento. La stessa deve usufruire dei servizi agevolati entro 6 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo, pena la decadenza di tutte le agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell’impresa,
pervenuta a pena di inammissibilità prima della scadenza, Unioncamere può autorizzare una proroga di 3 mesi.
2. Contributi per i servizi di certificazione della parità di genere
I contributi per i servizi di certificazione della parità di genere sono erogati in conformità alla UNI/ PdR 125:2022, rilasciata da parte degli organismi di certificazione (OdC) iscritti in un apposito elenco, pubblicato sul sito https://certificazione.pariopportunita.gov.it.
A tal fine l’impresa acquisisce un preventivo dell’OdC per i servizi prestati e lo presenta congiuntamente alla richiesta di contributo. Successivamente al conseguimento della certificazione Unioncamere eroga direttamente il contributo all’OdC, senza che l’impresa debba sostenere alcun costo per i servizi di certificazione nei limiti del contributo concesso.
Per ogni giornata di audit dell’OdC il contributo ammonta a un massimo di 1.200 euro al netto dell’IVA. Tale importo è omnicomprensivo di tutte le competenze e spese per il rilascio della prima certificazione (trasferte, attivazione della pratica, esame della domanda; verifica documentale; verifica in sede e osservazione diretta dell’attività dell’organizzazione certificata, rilascio del certificato et c.) sostenute dall’OdC.
L’importo massimo complessivo per i servizi agevolati, per singola impresa, è, comunque, fissato in 10.245 euro al netto di IVA, determinato sulla base dei tempi di audit e del numero di “addetti equivalenti” dell’impresa, vale a dire gli addetti coinvolti nei processi ritenuti più critici nell’ambito del Sistema di gestione, e non del numero effettivo degli addetti.
L’impresa beneficiaria deve completare il percorso di certificazione entro 12 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.
Sulla base di motivata richiesta dell’impresa, pervenuta, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei 12 mesi, Unioncamere può autorizzare una proroga di 2 mesi.
In caso di mancato rilascio della certificazione nei termini sopra prescritti i contributi non saranno erogati e il corrispettivo dell’OdC dovrà essere sostenuto interamente dall’impresa.
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Le domande di contributo, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, potranno essere presentate
dalle ore 10.00 del 6 dicembre 2023 fino alle ore 16.00 del 28 marzo 2024,
fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
Le domande devono essere compilate e inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione in un’apposita sezione del sito https:// certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/, accessibile tramite Sistema pubblico d’identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) e carta d’identità elettronica (CIE). La procedura informatica rilascia una ricevuta di presentazione della domanda.
Per quanto riguarda la strutturazione della domanda e i documenti da allegare si rimanda alla lettura dell’avviso, richiedibile anche all’ufficio economico dell’Associazione. Gli allegati, anch’essi da sottoscrivere digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, sono, comunque, i seguenti:
- allegato 1: lista di esclusione delle attività e di rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH), il quale prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino alcun danno significativo all›ambiente per le attività esercitate dalle imprese ammesse a contributo;
- allegato 2: test di pre-screening;
- allegato 3: modulo dichiarazioni;
- allegato 4: rinuncia alle agevolazioni;
- allegato 5: informativa sul trattamento dei dati personali.
ISTRUTTORIA
DELLE DOMANDE
E CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI
I contributi sono concessi sulla base di procedura valutativa a sportello. In caso di insufficienza dei fondi, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
L’istruttoria delle domande è svolta da Unioncamere secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’orario di invio telematico, entro 90 giorni dall’invio, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale richiesta di integrazioni. In quest’ultimo caso il termine si intende sospeso fino alla produzione di quanto richiesto.
Al termine dell’istruttoria, in caso di esito positi-
vo, Unioncamere determina l’importo del voucher per l’assistenza tecnica e l’accompagnamento e l’importo del contributo per i servizi di certificazione e, dopo aver verificato il rispetto da parte dell’impresa dei massimali previsti dal regime “de minimis”, adotta il provvedimento di concessione. In caso di esito negativo, Unioncamere ne dà comunicazione all’impresa indicando i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
EROGAZIONE DEL VOUCHER
PER I SERVIZI
DI ASSISTENZA TECNICA
E DEL CONTRIBUTO
PER I SERVIZI
DI CERTIFICAZIONE
Unioncamere provvede al saldo delle somme dovute dall’impresa agli esperti per i servizi agevolati di assistenza tecnica e di accompagnamento, previo ricevimento da parte degli stessi del verbale di servizio sottoscritto digitalmente dal legale responsabile della stessa, con l’evidenza dell’erogazione dei servizi, nonché al saldo delle somme dovute agli OdC per i servizi di certificazione forniti alle imprese beneficiarie certificate, nei limiti del contributo concesso, con l’evidenza dell’erogazione dei servizi.
Decadenze, revoche, rinunce delle imprese beneficiarie
L’impresa beneficiaria può rinunciare totalmente o parzialmente ai contributi, inviando a Unioncamere l’apposito allegato di “Rinuncia alle agevolazioni” (all. 4 all’avviso) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. Può anche rinunciare a una o più delle giornate di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione, qualora si accerti, con l’ausilio di Unioncamere, che è stato già conseguito un adeguato livello di conformità ai requisiti della UNI/PdR 125:2022 per l’ottenimento della certificazione.
Il contributo concesso è soggetto a revoca qualora si abbia inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall’avviso o vi siano false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria in fase di presentazione della domanda. Il provvedimento di decadenza o revoca viene notificato da Unioncamere all’impresa interessata e contiene le motivazioni della decisione adottata.
Copia dell’avviso e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
(AdT)
CCNL legno e arredamentoUnital Confapi
tabella allegata all’accordo). Si evidenzia che detto adeguamento, considerata anche l’una tantum, è comunque inferiore a quello che sarebbe stato, per lo stesso 2023, un adeguamento sulla base del dato IPCA dell’anno precedente (come noto per il 2022 pari al 6,56%).
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 366/ EI del 22 novembre 2023 per informare le Aziende del settore che Unital Confapi e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno sottoscritto in data 15 novembre u.s. l’ipotesi di accordo per la definizione della parte economica del CCNL a valere per l’anno 2023, riservandosi di proseguire il confronto anche sulla parte normativa.
In sintesi, l’intesa prevede l’erogazione di un importo una tantum, a copertura del periodo marzo-novembre 2023 che andrà erogato in due tranches: € 450 con la retribuzione del mese di novembre 2023 e ulteriori € 450 con la retribuzione del mese di aprile 2024.
Con decorrenza 1° dicembre 2023, in relazione a quanto previsto dall’art. 30 del CCNL, le parti hanno quindi proceduto all’adeguamento dei minimi retributivi (euro 95,00 al parametro 100 come da
Si è quindi previsto entro il mese di marzo 2024 di definire gli incrementi dei minimi contrattuali a valere per l’anno 2024 sulla base del dato IPCA con decorrenza 1° marzo 2024. Previste le stesse modalità per l’anno 2025, con decorrenza da gennaio dello stesso anno.
In sede di accordo si è anche proceduto ad una ridefinizione dei parametri per le categorie comprese tra la AD3 e la AC4 apportando una riduzione del valore in precedenza previsto e di conseguenza un minor “peso” ai fini degli incrementi retributivi.
Su richiesta delle OO.SS. è stata poi definita, come da prassi, la procedura, prevista a gennaio 2024, per la riscossione delle quote di servizio sindacale in occasione del rinnovo del CCNL.
Con riserva di ulteriori informazioni, per tutti i dettagli si rinvia al testo dell’ipotesi di accordo e alla Circolare esplicativa UNITAL, disponibili sul nostro sito web. (EI)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2023
Nuovo applicativo per richiedere i servizi PED
Per le verIfIChe
Sulle AttrezzAture o InSIeMI
A PreSSIone
L’INAIL, con Avviso del 23 ottobre 2023 pubblicato sul proprio sito, informa che dal 3 novembre 2023 è disponibile il nuovo applicativo online per l’inserimento delle richieste di certificazione PED all’Organismo Notificato INAIL ON0100. La direttiva 2014/68/UE PED si applica alle attrezzature o insiemi di attrezzature a pressione (recipienti, generatori di vapore, tubazioni, accessori a pressione).
Il servizio di certificazione è effettuato dall’Inail in qualità di organismo notificato. I tecnici dell’Istituto eseguono, in accordo al relativo modulo di valutazione della conformità, adeguati esami e verifiche sulle attrezzature o insiemi a pressione fabbricati in accordo alla direttiva 2014/68/ UE destinati a essere immessi sul mercato e messi in servizio all’interno dell’Unione Europea. Il cliente richiede il servizio di certificazione all’Organismo Notificato 0100 e, per conoscenza, all’Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca competente, attraverso la compilazione delle richieste di prestazione PED.
Dal 3 novembre 2023 è disponibile il nuovo applicativo online per l’inserimento delle richieste di certificazione PED all’Organismo Notificato INAIL ON0100, che consente ai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, ecc.) di richiedere online tutti i servizi PED per cui l’organismo è notificato.
Dalla data sopraindicata, i servizi devono essere richiesti esclusivamente tramite l’applicativo accessibile dal portale dell’Istituto.
I certificati, gli attestati di ispezione e i verbali di qualificazione rilasciati dall’Organismo notificato 0100 sono emessi, come previsto dalla normativa vigente, con evidenza del logo INAIL, del marchio Accredia e dei nominativi e delle firme del tecnico incaricato o del rappresentante legale delegato. I contenuti di tali documenti sono definiti all’interno del regolamento specificamente riferito al tipo di certificazione, attestazione e qualifica, oppure della norma di riferimento in base alla quale sono rilasciati.
La presenza e la leggibilità di tutti questi elementi costituiscono il presupposto per la regolarità e l’autenticità delle certificazioni stesse.
Il manuale operativo per il funzionamento del servizio online è disponibile nella sezione Supporto > Guide e manuali operativi dell’INAIL al link: alg-manuale-organismo-notificato-on0100. pdf (inail.it). (CS)
SOA: rinnovo per la Pre System spa
o gettati in opera fino ad un importo massimo di 1.239.000 Euro.
è un’AzIendA
Che oPerA nell’AMbIto dell’edIlIzIA InduStrIAlIzzAtA
La Pre System S.P.A., rappresentata dai signori Giuliani rag. Tiziano e Zuliani arch. Ermacora Paolo, con sede in Sedegliano (UD) zona industriale Pannellia sulla S.S. n. 463 ha provveduto alla verifica triennale dell’attestazione, mantenendo le iscrizioni per le categorie: OG1 e OS13 entrambe per 10.329.000 Euro e per la categoria OG3 per 1.033.000 Euro.
Nello specifico le categorie di cui sopra prevedono:
- OG1 realizzazione di edifici civili e industriali, le opere di manutenzione e ristrutturazione, la realizzazione delle opere connesse e complementari e di finitura fino ad un importo massimo di 12.394.800 Euro;
- OS13 produzione in stabilimento e montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale e precompresso per la realizzazione di edifici civili e industriali fino ad un importo massimo di 12.394.966 Euro;
- OG3 costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma” “ferro” e “aerea” nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati
Pre System S.p.A. è azienda che opera nell’ambito dell’edilizia industrializzata, proponendosi anche per soluzioni chiavi in mano gestite con propria struttura operativa. L’azienda oltre al possesso dell’attestazione SOA è certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001 rilasciata da SGS ITALIA. È certificata CE per tutta la gamma dei suoi prodotti strutturali e di pannelli di tamponamento. Questi ultimi, nel caso della tipologia a taglio termico, sono certificati secondo il D.M. dell’Industria e Artigianato del 02.04.1998.
L’organizzazione e l’esperienza aziendale, anche nel settore edile tradizionale, consente di associare le tecnologie relative ai manufatti prefabbricati in cemento armato precompresso alle tecnologie tradizionali dell’edilizia. Pre System si propone quindi come interlocutore unico per la realizzazione di edifici prefabbricati in cemento armato e opere infrastrutturali provvedendo alla progettazione e realizzazione dei manufatti prefabbricati nonché al trasporto ed al montaggio eseguito nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza.
Il fatturato annuo medio aziendale ammonta a circa 35.000.000,00 di Euro.
L’azienda ha al suo interno un ufficio tecnico di progettazione composto da un ingegnere strutturista e da cinque disegnatori, in grado quindi di realizzare tutti i disegni tecnici necessari all’esecuzione delle opere sia prefabbricate sia realizzate in opera.
Per quanto riguarda lo stabilimento di produzione è situato in adiacenza alla sede dell’azienda, su
un’area di circa 90.000 mq. di cui coperti circa 25.000 mq.
Le tipologie strutturali prodotte sono varie, utilizzando sia la tecnologia del calcestruzzo ad armatura precompressa sia con armatura in acciaio lento. Il volume prodotto annualmente si attesta intorno ai 50.000 mc di calcestruzzo interamente prodotto da impianto di betonaggio presente all’interno dello stabilimento di produzione. L’azienda è particolarmente attenta allo sviluppo tecnologico del settore investendo in continuità in nuove attrezzature.
Le tipologie prodotte dedicate alle opere infrastrutturali si possono riassumere in:
- muri di sostegno prefabbricati: rivestimenti in pannelli prefabbricati con finitura varie (in matrice, in pietra, blocchi di laterizio ecc.);
- impalcati da ponte: impalcati di intradosso piano a travi accostate, impalcati a travi distanziate;
Le tipologie prodotte dedicate opere di edilizia civile ed industriale si possono riassumere in:
- Sistema WING composto da travi principali, coppelle in cls curve e rette, travi con varie sezioni e dimensioni, pilastri. Il sistema prende nome dalla sezione della trave principale, avente sagoma ad ala, tale trave ha larghezza pari a ml. 2,50 e lunghezze fino a 32.00 ml. E’ possibile realizzare la copertura sia con coppelle di chiusura in calcestruzzo sia con coppelle leggere realizzate in lamiera di acciaio o alluminio. Nel primo caso il manto di impermeabilizzazione può essere realizzato con guaine bituminose sul 100% della superficie di copertura naturalmente con idonei isolamenti termici oppure con manto in guaine impermeabilizzanti per il canale della trave principale e lastre in metallo sovrastanti le coppelle in cls. Naturalmente i vari sistemi adottano idonei pacchetti
di isolamento termico. Il sistema consente inoltre varie tipologie di illuminazione/aereazione, dallo shed al lucernario zenitale.
- Sistema copertura a doppia pendenza composto da tegoli TT di copertura, capriate doppia pendenza, pilastri, pannelli di tamponamento in cls. In questo caso il manto di copertura viene realizzato con lastre metalliche sovrastanti i tegoli TT di copertura o con lastre in fibrocemento senza amianto. Anche in questo sistema si adottano idonei pacchetti di isolamento e diverse tipologie di illuminazione/aereazione.
- Sistema copertura piana composta da tegoli TT, travi principali, pilastri, pannelli di tamponamento in cls. Il sistema di impermeabilizzazione prevede la realizzazione di manti di copertura composti da diversi strati di guaine bituminose. L’illuminazione dalla copertura viene garantita mediante l’utilizzo di varie tipologie di lucernari.
I pannelli di tamponamento possono essere scelti tra una ampia gamma di tipologie a taglio termico integrale composta da pannelli con finitura in calcestruzzo liscio fondo cassero sia in cemento grigio sia in cemento bianco, con finiture esterne in graniglie di marmo di vari colori o con ghiaino lavato di fiume o con finiture in matrice.
L’Azienda opera in tutto il Nord Italia oltre che in Austria, Slovenia e Croazia
Tra gli ultimi lavori più significativi segnaliamo: Il nuovo Stadio Friuli (UD), Palazzetto dello Sport (Pieve di Soligo, TV), inoltre tra i fabbricati industriali ILCAM (Cormons, GO), vetreria VDN (San Giorgio di Nogaro, UD), Thélios (Longarone, UD) e Carnia Industrial Park (Tolmezzo, UD). (CS)
Approvato il nuovo Codice dei contratti (13a parte)
AntICIPAzIone, PenAlI e PreMI dI ACCelerAzIone
Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.
Il Decreto ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.
Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs. 50/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 78/2022.
Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa ottava parte approfondiamo la parte VI relativa all’esecuzione e in particolare: l’anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo; penali e premi di accelerazione.
ANTICIPAZIONE, MODALITà
E TERMINI DI PAGAMENTO
DEL CORRISPETTIVO
L’articolo 125 dispone che sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza.
Nei documenti di gara la Stazione Appaltante può prevedere un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento.
Per i contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle presta-
zioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L’importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l’esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP.
In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, archivia la comunicazione sopra-
citata oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.
Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento.
L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
All’esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini sopracitati o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni in tema di interessi moratori.
Le piattaforme digitali, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l’in-
teroperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.
PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE
L’articolo 126 I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevisti’, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. (continua) (CS)
Confapi Aniem News
lA newSletter
dell’unIone nAzIonAle
delle IMPreSe edIlI
MAnIfAtturIere e SettorI AffInI
APERTO IL TAVOLO
PER IL RINNOVO
DEL CCNL MATERIALI EDILI
Lo scorso 8 novembre si è svolto il primo incontro per il rinnovo del CCNL dei materiali da costruzione.
Le Organizzazioni sindacali hanno auspicato un rinnovo contrattuale in tempi celeri, volto principalmente al miglioramento dell’impianto normativo, puntando su alcuni temi rilevanti, come la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e il welfare, oltre che a una piena armonizzazione dei tre testi già unificati nell’ultimo rinnovo (lapidei, laterizi, cemento).
Confapi Aniem ha ribadito la necessità di definire un CCNL “a misura di Pmi” in un comparto in cui molto evidenti sono le differenze e le esigenze tra piccola e grande industria.
Infine, le parti hanno condiviso di impegnarsi per un’azione congiunta e capillare volta a garantire la piena applicazione del CCNL Confapi Aniem in tutti i territori, al fine di ripristinare la piena regolarità contrattuale di quelle aziende che risultano ancora applicare il CCNL Anier-Confimi, ormai estinto ed inefficace a seguito della confluenza nel CCNL Confapi Aniem.
In vista del prossimo incontro, previsto il 30 novembre a Roma, le associazioni territoriali interessate possono inviare proposte, segnalare priorità e istanze da rappresentare nella trattativa di rinnovo.
CONFAPI ANIEM
CONTRO INDICAZIONE
UNICO CCNL
NEGLI APPALTI PUBBLICI
Nei giorni scorsi Confapi Aniem ha contestato ad un ente appaltante veneto l’indicazione dell’ob-
bligo di applicazione del CCNL Edile Industria e l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di una nostra azienda associata al fine di attestare che il CCNL Edile Confapi garantisse le medesime tutele economiche e normative di quello indicato nei documenti di gara.
Si tratta, purtroppo, di un comportamento ormai diffuso che trae origine da un’interpretazione restrittiva del nuovo Codice Appalti.
L’art. 11 prevede infatti che “nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile ....... e gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente…… prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele”.
Altre norme richiamano la legittimità di applicazione dei CCNL stipulati dalle organizzazioni più rappresentative; in particolare, l’art. 110 dispone che “nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di ……. garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Confapi Aniem ritiene che tali disposizioni debbano essere contestualizzate nel quadro dei principi generali esplicitamente indicati nel Codice: concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità (art. 3) e principio di massima partecipazione (art. 10).
L’Associazione ha inoltre evidenziato come il riconoscimento della pari dignità dei CCNL stipulati
dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative e la tutela dell’autonomia contrattuale costituiscano elementi ormai consolidati nel nostro sistema giuridico. Si ritiene, pertanto, che non risulti conforme a tale quadro d’insieme l’indicazione da parte della stazione appaltante di uno solo dei Contratti sottoscritti da associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, come se questo garantisse maggiori tutele economiche e normative ai lavoratori. Considerata l’importanza della questione, che non coinvolge solo il settore edile ma l’intero sistema degli appalti pubblici, è stata avviata un’azione di interlocuzione nei confronti delle Istituzioni interessate finalizzata a ripristinare una situazione che ripristini pari dignità tra i diversi CCNL.
SUPERBONUS:
INCONTRO
CON IL SEN. FINA
A seguito delle sollecitazioni e delle pressioni esercitate dalle Associazioni di settore per richiedere urgentemente una proroga del superbonus per i lavori condominiali, il 7 novembre si è svolto un incontro promosso dal Sen. Fina (componente VIII Commissione Senato) con tutte le Organizzazioni Imprenditoriali della filiera costruzioni.
Le parti sociali hanno evidenziato gli effetti devastanti che scaturirebbero da una mancata proroga, sia sull’attività produttiva che sui livelli occupazionali.
Un prolungamento temporale della disciplina sui lavori condominiali consentirebbe di terminare gli interventi con qualità e nel rispetto delle norme sulla sicurezza. Inoltre, il passaggio dal 1° gennaio 2024 dal 110% al 70% determinerà inevitabili contenziosi; senza il pagamento del 30% a carico dei committenti verrà meno anche il restante 70% perché senza il bonifico propedeutico della restante parte non maturerà il credito d’imposta con il serio rischio di interruzione dei cantieri e di un forzoso recupero dei crediti maturati. È stata anche ribadita l’urgenza di sbloccare i crediti incagliati.
I Parlamentari presenti hanno garantito massimo impegno per un’azione politica e istituzionale volta a venire incontro alle richieste della filiera e a ricostruire una legislazione di medio e lungo periodo sulla rigenerazione urbana. Hanno ribadito che un tema centrale è anche quello degli immobili pubblici e delle case popolari che hanno visto negli ultimi mesi un blocco generalizzato dei progetti di ristrutturazione a causa delle eccessive incertezze normative ed economiche.
EMENDAMENTI
AL D.L. ANTICIPI
RICHIEDONO PROROGA
SUPERBONUS
Un emendamento di Forza Italia nell’iter di conversione del decreto Anticipi, (d.l. n. 145 del 18 ottobre 2023), presentato alla Commissione Bilancio del Senato, prevede di prorogare al 30 giugno 2024 la detrazione del Superbonus per i lavori realizzati dai condomini e dai singoli nelle abitazioni, a condizione che entro la fine del 2023 siano stati eseguiti almeno il 60% dei lavori.
Per il finanziamento della misura viene proposto un rialzo della web tax dal 3 al 15%.
Anche un emendamento presentato dal M5s, sempre nella fase di conversione del decreto Anticipi, ripropone i medesimi requisiti per la proroga al 30 giugno 2024.
In un altro emendamento, però, lo stesso Movimento ha previsto una percentuale più bassa, appena il 30% dei lavori conclusi.
CODICE APPALTI: NECESSARIO AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLATO
PER LE GARE BANDITE
DOPO IL 1° LUGLIO 2023
Il Servizio Giuridico del Ministero Infrastrutture (parere n. 2128/2023) ha precisato che occorre aggiornare il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto per tutte le gare di appalto bandite dopo il 1° luglio 2023 e progettate entro il 30 giugno 2023: a tale fattispecie dovrà essere applicato il nuovo Codice d.lgs. 36/2023.
Il Ministero ha specificato che in linea generale il nuovo Codice è divenuto efficace a far data dal 1° luglio 2023 e le disposizioni del previgente d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. Per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il nuovo codice acquista efficacia.
Pertanto, quanto già progettato sulla base del d.lgs. 50/2016 può rimanere invariato, mentre alla gara di lavori bandita dopo il 1° luglio 2023 deve applicarsi il nuovo Codice d.lgs. n. 36/2023, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara.
AGCOM: SERVIZI PUBBLICI IN HOUSE SOLO CON MOTIVAZIONE RAFFORZATA
L’Agcm, Autorità Garante per la Concorrenza e il
ufficio@scriptamanent.sm
Mercato, ha affermato che l’affidamento in house di servizi pubblici locali deve essere supportato da una motivazione “rafforzata” o “qualificata”. Nel parere, reso in merito alla costituzione di una società per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, l’Autorità contesta la motivazione relativa al presunto minor onere economico per la collettività facendo rilevare la necessità di garantire comunque un equilibrio economico finanziario: copertura di tutti i costi e riconoscimento di un utile ragionevole a prescindere dalla modalità di affidamento. In particolare, rileva l’Agcm, la mancata copertura dei costi di capitale comporterebbe conseguenze anche a carico della collettività.
L’Autorità ha pertanto ritenuto illegittime le deliberazioni dell’ente territoriale (proponendo anche ricorso al Tar) per la significativa carenza di motivazione qualificata circa la forma di affidamento scelta, le ragioni del mancato ricorso al mercato e la carenza di evidenze circa la proporzionalità della durata dell’affidamento.
SONO 3370
LE STAZIONI APPALTANTI qUALIFICATE
Anac ha comunicato che sono attualmente 3370 le stazioni appaltanti qualificate nei primi quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (2287 singole e 483 centrali di committenza).
Sta via via consolidandosi il sistema della qualificazione, previsto come requisito obbligatorio per bandire le gare di lavori sopra i 500.000 euro e quelle di servizi sopra i 140.000.
La qualificazione è indispensabile per le stazioni appaltanti per potere operare dal 1° gennaio prossimo con l’entrata in vigore a pieno regime degli appalti totalmente in digitale.
Dalla suddivisione territoriale emerge che risultano qualificati il 14% delle stazioni appaltanti in Lombardia, l’11% nel Lazio, il 9% in Campania, il 7% in Veneto, a seguire con percentuali inferiori le altre Regioni.
ANAC PREDISPONE
DOMANDA TIPO
DI PARTECIPAZIONE
Anac ha predisposto uno schema di domanda di partecipazione tipo (in consultazione sul sito dell’Autorità per eventuali osservazioni fino a lunedì 13 novembre 2023) in collaborazione con Consip, IFEL Fondazione ANCI, Invitalia e ITACA per agevolare la preparazione dei documenti di gara da parte delle stazioni appaltanti.
La domanda di partecipazione contiene le dichia-
razioni che i concorrenti devono rendere per la partecipazione alle gare. Le dichiarazioni sono state raggruppate in sezioni omogenee, con l’intento di evitare la duplicazione di informazioni e di semplificare gli obblighi dichiarativi, utilizzando formulazioni chiare e univoche.
Le dichiarazioni sono state raggruppate in sezioni omogenee, con l’intento di evitare la duplicazione di informazioni e di semplificare gli obblighi dichiarativi, utilizzando formulazioni chiare e univoche.
EDILIZIA PENITENZIARIA:
166 MILIONI
PER MANUTENZIONE
DI 21 CARCERI
Il Comitato interministeriale sull’edilizia carceraria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), in una riunione svoltasi il 6 novembre u.s., ha approvato la ripartizione di 166 milioni per 21 interventi finalizzati alla manutenzione di penitenziari: 125 milioni sono destinati ai penitenziari del nord, 7 milioni a quelli del centro e 34 milioni al sud.
Le attività saranno affidate ai provveditorati interregionali, che avranno il ruolo di soggetti attuatori. Di seguito l’elenco delle carceri:
San Vito al Tagliamento (Pordenone), BresciaVerziano, Forlì, Poggioreale (Napoli), Reggio Calabria, Milano Bollate, Milano San Vittore, Bari, IPM Triveneto ex casa circondariale di Rovigo, IPM Quartucciu (Cagliari), IPM Lecce, Enna, Volterra (Pisa), Gorgona (Livorno), Porto Azzurro (Livorno), Spoleto (Perugia), Prato (2 interventi), Firenze Sollicciano (realizzazione nuovo edificio), Pisa e Potenza.
CONSIGLIO DI STATO:
LA DISTINZIONE
TRA REqUISITI
DI PARTECIPAZIONE
E REqUISITI
DI ESECUZIONE
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 9255 del 26 ottobre 2023) è tornato ad occuparsi della distinzione tra “requisiti di partecipazione alla gara” e “requisiti per l’esecuzione del contratto”, spesso fonte di incertezze interpretative.
La giurisprudenza colloca tra i requisiti di esecuzione gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio così distinguendoli dai primi, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione. La regolazione dei requisiti di esecuzione deve es-
sere rinvenuta nella lex specialis; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario (Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n. 1617).
Secondo un principio giurisprudenziale posto a salvaguardia dell’attendibilità delle offerte e della
serietà della competizione, nonché dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, in caso di incertezza interpretativa va preferita una interpretazione delle clausole del bando nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, devono essere individuati già al momento della presentazione dell’offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità, a carattere vincolante.
Merci pericolose. Esenzione dalla nomina del consulente ADR
deCreto del MInIStro delle InfrAStrutture e deI trASPortI 7 AgoSto 2023
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 350/ AdT del 9 novembre 2023 per rammentare che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 20 settembre 2023 ed entrato in vigore il 5 ottobre 2023, è stata aggiornata la disciplina sull’esenzione dalla nomina del consulente ADR per la spedizione e il trasporto di merci pericolose su strada. Di conseguenza a partire dal 5 ottobre 2023 la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 4 luglio 2000 viene abrogata insieme alle altre disposizioni attuative.
Il provvedimento individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR).
Le esenzioni previste ricadono nelle sottostanti tipologie.
ESENZIONI LEGATE
A NATURA DEL TRASPORTO, LIMITI qUANTITATIVI
O DISPOSIZIONI SPECIFICHE
L’art. 3 del decreto prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:
a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
b) rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
- al cap. 3.3 dell’ADR, Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti; - al cap. 3.4 dell’ADR, Merci pericolose imballate in quantità limitate; - al cap. 3.5 dell’ADR, Merci pericolose imballate in quantità esenti.
ESENZIONE PER TRASPORTI IN COLLI
L’art. 4 del decreto prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per la sicurezza delle imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno che dia traccia di tutte le informazioni legate alla merce e al servizio di trasporto; il registro dovrà essere archiviato per un tempo minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).
ESENZIONI PER SPEDIZIONI OCCASIONALI
L’art. 5 del decreto prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per la sicurezza delle imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al III gruppo di imballaggio (i gruppi d’imballaggio indicano il grado di pericolo presentato da vari articoli e sostanze all’interno di una classe o divisione; i numeri romani I, II e III rappresentano, rispettivamente, “alto pericolo”, “pericolo medio” e “pericolo basso”) o alle “categoria di trasporto 3 o 4”;
c) il numero massimo di operazioni è di 12 per
anno solare e di 2 per mese solare, con il limite massimo di 50 t di merci pericolose trasportate per anno solare; d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno che dia traccia di tutte le informazioni legate alla merce e al servizio di trasporto; il registro dovrà essere archiviato per un tempo minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).
ESENZIONI
PER ESCLUSIONE
DAL CAMPO
DI APPLICAZIONE
Le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci sono esentate dalla nomina del consulente ADR. Rientrano tra queste le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli e le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.
SICUREZZA
DELLE OPERAZIONI
Con riferimento alla sicurezza delle operazioni il
legale rappresentante dell’impresa esentata dalla nomina del consulente è tenuto ad assicurare che tutte le altre disposizioni dell’ADR siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne. Inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno 5 anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta. Infine, il legale rappresentante dell’impresa coinvolta in eventuale incidente deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, riportante la condizione di esenzione dalla nomina del consulente. La versione in vigore dal gennaio 2023 dell’ADR, in inglese, è disponibile ai seguenti link: https://unece.org/sites/default/files/2023-01/ ADR2023_Vol1e.pdf https://unece.org/sites/default/files/2023-01/ ADR2023_Vol2e.pdf
Copia del decreto può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione.