notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 17 30 settembre 2020
IN PRIMO PIANO APERTO BANDO FAPI 4-2020; DISPONIBILITà FVG: € 118.300
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 17 30 settembre 2020
Sommario Il design di prodotto di Piaval srl NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
L’Eurolls di Attimis firma commessa da 12 milioni negli USA
10
Speciale Autotrasporto
12
I crediti d’imposta per gli investimenti
20
Deducibilità IMU fabbricati strumentali
32
Interessi di mora fermi all’8%
33
Salta la seconda rata Irap
34
Versamenti acconti Irap
36
Il riporto delle perdite per i soggetti Irpef
38
Bonus sanificazione
40
Rilascio certificati EUR 1
41
Contributi per veicoli ad alimentazione alternativa/euro VI
42
Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2020
43
Eventi Covid-19: tutela previdenziale della malattia
44
Durata e termine dell’isolamento e della quarantena
47
CONAI: aumenti per acciaio, plastica e vetro
49
Esame Responsabile Tecnico trasporto rifiuti
50
SOA: rinnovo per la Idir srl
51
OPENEX.IT
il destino c’entra poco
#SAFETYFIRST
L’UNICA PAURA DEL FUTURO È DI NON ESSERCI
SALUTE E SICUREZZA: UN REQUISITO FONDAMENTALE NEL MONDO DEL LAVORO CON SERVIZI MIRATI A 360°. LA NOSTRA MISSION È PROPORRE UNA GAMMA DI SERVIZI COMPLETA CHE ESPLORA TUTTI I TEMI E LE FIGURE PRESENTI NEL SETTORE DELLA MEDICINA E SICUREZZA SUL LAVORO. I NOSTRI CORSI SONO STRUTTURATI PER ESSERE SVOLTI SIA IN AULA SIA A DISTANZA COME DA NORMATIVA VIGENTE.
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Business News
52
Catas SpA
54
Aperto bando FAPI 4-2020; disponibilità FVG: € 118.300
57
Convenzione FCA Italy spa
58
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Il design di prodotto di Piaval srl la collezione macaron della piaval srl si aggiudica la “best furniture 2020”
Con la collezione di sedute MACARON l’Impresa Associata PIAVAL SRL di San Giovanni al Natisone (UD) (www.piaval.it) si è aggiudicata il premio BEST FURNITURE al Cruise Ship Interiors Awards 2020. Si tratta di un riconoscimento internazionale che premia le eccellenze dell’interior design per navi da crociera e yatch. La giuria composta da dieci esperti del settore ha scelto la collezione disegnata per PIAVAL da Laura Silvestrini perché con la seguente motivazione: “unisce all’italian design uno straordinario livello di comfort ed è progettata per rispondere alle esigenze specifiche degli interiors navali”. La nomination dell’azienda friulana è arrivata da Miami dove lo scorso giugno avrebbe dovuto svolgersi la seconda edizione di Cruise Ship Interiors Expo America e la notizia è stata ripresa dalla maggiore stampa italiana ed internazionale. E’ un vero e proprio progetto che unisce ricerca estetica e tecnologica e che conferma la sapienza artigiana dell’impresa Piaval, che da un secolo ha fatto della lavorazione del legno massello la sua specializzazione. La collezione Macaron porta
con sé le caratteristiche di ogni prodotto sviluppato per il contract: la solidità della struttura, il comfort avvolgente dello schienale, il piacere di stare accomodati su una morbida seduta, la versatilità di un’estetica ricercata e contemporanea che ne determina la libertà di utilizzo in ogni ambiente. La collezione è versatile e può soddisfare diverse esigenze. Include tre modelli: un’elegante e allo stesso tempo confortevole poltroncina, un divano a due posti e un’ampia e avvolgente lounge. Il modello si configura come un progetto in due volumi, distinti ma perfettamente calibrati. Unen-
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dosi, danno vita al raffinato disegno di linee che compongono il suo particolare profilo. Il primo è costituito dalla scocca – imbottita, intima e avvolgente – sorretta alla base da un profilo in legno curvato che caratterizza l’estetica dell’intera seduta e traccia un segno che termina nelle gambe anteriori. Il secondo è composto dalla seduta, al cui centro si innestano le gambe posteriori: la sua struttura è un cerchio perfetto su cui poggia un morbido cuscino, anch’esso tondo. È proprio la sovrapposizione di questi due strati a richiamare l’immagine del pasticcino francese che dà il nome alla seduta. Ogni modello della collezione è caratterizzato da dettagli di lavorazione che contraddistinguono l’artigianalità Made in Italy del brand e il percorso di ricerca progettuale
con cui l’azienda indaga le potenzialità espressive e tecniche del legno, fino al raggiungimento di nuovi traguardi, resi possibili dalla profonda conoscenza della materia che si somma a processi produttivi all’avanguardia. Macaron è stata concepita come un progetto capace di generare una dualità estetica fatta di linee semplici ma con una grande attenzione al dettaglio strutturale dando così evidenza alla qualità e alla precisione della lavorazione ebanistica. Strutturando la poltroncina in due elementi distinti che consentono di razionalizzare l’imballo e ottimizzare la spedizione, si è voluto anche sottolineare la sensibilità e l’attenzione che da sempre Piaval dedica al tema della sostenibilità. (LCP)
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L’Eurolls di Attimis firma commessa da 12 milioni negli USA eccellenza del territorio in controtendenza agli stop pandemici Positività, attenzione alle novità, flessibilità ed apertura al mondo è l’aria che si respira alla Eurolls SpA, azienda con sede legale ad Attimis (UD), ma con sedi staccate a Villa Santina (Ud) e nei pressi di Milano, associata a Confapi Friuli Venezia Giulia. Una realtà industriale che vanta inoltre, uffici e stabilimenti in Messico e Brasile e clienti sull’intero pianeta. A capo del gruppo, che realizza un fatturato di 27 milioni (solo per il segmento definito “attrezzature”) con 180 addetti, è il poliedrico friulano Renato Railz; un 71enne che 30 anni fa, ha deciso di fare l’imprenditore. L’azienda che per molti anni ha servito il settore Oil&Gas con attrezzature di grosse dimensioni, ha modificato la propria offerta sviluppandosi anche nel settore delle costruzioni. Eurolls oggi è una realtà unica nel suo settore, vende prodotti come i rulli per la formazione del tubo saldato strutturale più grande al mondo (28 pollici di diametro e spessore di un pollice), indispensabili per l’industria delle costruzioni di ultima generazione.
“L’idea della laminazione dell’acciaio è stata vincente – afferma Railz. Da lì siamo partiti e oggi stiamo portando avanti investimenti per nuovi impianti produttivi da 6 milioni. Abbiamo una dinamica produttiva integrata: la sola materia prima che acquistiamo è l’acciaio, per il resto del materiale, come il metallo duro, lo produciamo dalle polveri attraverso il nostro processo di sinterizzazione”.
L’azienda ha appena firmato una commessa da 12 milioni di euro negli Stati Uniti. “E’ la prima volta che accade di avere un ordine di queste proporzioni dall’America - spiega Railz - diciamo che la pandemia, nel nostro settore, non ha per ora provocato un calo di ordini, anzi, sta accadendo il contrario”. Energia e dinamismo vengono anche dal braccio destro di Railz, Matteo Querini, ingegnere mecca-
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nico, nato e cresciuto in azienda il quale spiega la filosofia aziendale “Dobbiamo rimanere competitivi, per noi è fondamentale l’attività di ricerca e sviluppo. Godiamo di collaborazioni con diverse Università, con l’INFN di Padova, il CFR di Ferrara, Università di Udine e PMI di Minsk. Studiamo il comportamento dei metalli, ricercando il modo migliore per innovare e crescere in un mercato globale estremamente competitivo anche per il nostro settore di riferimento”. A conferma dell’attenzione dedicata all’attività di ricerca e sviluppo, l’Eurolls attualmente vi occupa sei persone. “Ho creduto nelle mie idee - conclude Railz - e ora sono qui: dalla vergella d’acciaio, titanio e acciai alto resistenziali di ultima generazione, siamo passati dalla trafilatura alla laminazione per la
produzione di fili sottili. Pur con limitato numero di brevetti, per determinate lavorazioni dell’acciaio, siamo leader incontrastati. Le facciamo solo noi nel mondo con garanzie qualitative e di risultato sul processo”. Una nota di amarezza viene espressa nei confronti di una buona parte di imprenditori locali e italiani. “Manca una cultura del fare sistema e i miei colleghi pensano al loro orticello. Diventa difficile raggiungerli e interloquire, anche solo per uno scambio di pareri. Cosa che non accade invece Oltreoceano dove, è possibile parlare facilmente con i Ceo di aziende enormi. Peccato. È sinonimo di provincialismo questo atteggiamento, tutto italiano, purtroppo”.
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(PZ)
Speciale Autotrasporto
le ultime iniziative dell’associazione a sostegno della categoria
In questi mesi, indipendentemente dalle iniziative legate all’emergenza sanitaria - le quali hanno investito la generalità delle categorie imprenditoriali -, l’Associazione, anche con azioni coordinate e congiunte con le altre associazioni regionali di categoria, allo scopo di garantire la massima efficacia, ha sviluppato una serie di iniziative di carattere politico a sostegno dell’autotrasporto professionale e della logistica. Di seguito se ne dà per punti brevemente conto con corredo di documenti e con l’avvertenza che le iniziative non sono certo esaurite. Ci si riserva, quindi, di ritornare tempo per tempo sugli specifici argomenti in funzione degli sviluppi.
Decontribuzione previdenziale per le imprese del Mezzogiorno d’Italia e dell’Umbria Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), al dichiarato fine di favorire la coesione
territoriale in Italia, ha previsto all’art. 27 una riduzione del 30% del totale dei contributi previdenziali dovuti per lavoro dipendente a favore delle imprese site nelle Regioni, che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media europea a 27 (EU 27) o, comunque, compreso fra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Tali parametri individuano l’intero Mezzogiorno d’Italia nonché la Regione Umbria. L’agevolazione è operante per il mese di ottobre - dicembre 2020. In ragione del fatto che la norma genera una disparità di trattamento all’interno del mercato nazionale, ancorché limitata a un trimestre, il Presidente del Gruppo Trasporti e Logistica dell’Associazione, Denis Durisotto, ha inviato il 3 settembre 2020 ai parlamentari del Friuli Venezia Giulia la lettera che si può leggere integralmente appresso. Successivamente, nonostante il favorevole interessamento di alcuni parlamentari della maggioranza e dell’opposizione, il Parlamento ha convertito il decreto con legge 14 ottobre 2020, n. 126 senza variazioni. Ma, in considerazione delle insistenti voci, alcune di origine governativa, di rendere il beneficio strutturale, il Presidente di categoria ha inviato una seconda lettera, questa volta ai parlamentari europei del collegio del Nord-est d’Italia, visto che il provvedimento è soggetto all’autorizzazione della Commissione europea. Anche il testo di questa lettera si può leggere testualmente in calce.
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33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 - fax 0432 295922 e-mail: info@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/
Il Presidente Gruppo Trasporti e Logistica
Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG
Udine, 3 settembre 2020 Gentili Onorevoli, il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), al dischiarato fine di favorire la coesione territoriale, introduce all’art. 27 una riduzione del 30% del totale dei contributi previdenziali dovuti per lavoro dipendente a favore delle imprese site nelle Regioni, che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media europea a 27 (EU 27) o, comunque, compreso fra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Tali parametri individuano l’intero Mezzogiorno d’Italia nonché la Regione Umbria. Dal beneficio restano esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestici. L’agevolazione è riconosciuta per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020. Nonostante quest’ultima condizione, la quale rende operante la decontribuzione per “soli” 3 mesi, non ci si può nascondere che essa costituisca un fattore di squilibrio nella struttura dei costi aziendali e, perciò, distorsivo nella concorrenza fra imprese italiane, a tutto svantaggio di quelle del Centro-Nord e, in linea di principio, un precedente per ulteriori interventi discriminatori in campo contributivo e in altri campi ancora. Le più preoccupate in Friuli Venezia Giulia sono le imprese di trasporto su strada, le quali già devono subire lo svantaggio competitivo delle omologhe imprese dell’Est europeo, sostenuta proprio dalla più favorevole struttura di costi (impositiva, previdenziale, contributiva et c.) vigente nei rispettivi Paesi. A questa verrebbe ora ad aggiungersi quella delle imprese dell’Italia meridionale che operano diffusamente nelle relazioni di traffico interno. Nel terreno della concorrenza l’Italia e l’Europa dovrebbero marciare nel verso dell’omogeneità e non degli squilibri territoriali. Per questo sottopongo alla Sua attenzione l’opportunità di rimodulare la norma in sede di conversione in legge del decreto in parola, nel senso di non prevedere nessuna differenziazione nel caso si voglia concedere un beneficio ovvero di eliderlo del tutto. Quanto meno, da una tale discriminazione andrebbe escluso, oltre ai settori richiamati (agricoltura e lavoro domestico), anche quello dell’autotrasporto di cose in conto terzi, riconosciuto, formalmente anche in sede europeo, come uno dei più sensibili sotto il profilo della concorrenza. Vi ringrazio per l’attenzione che vorreTe riservare a queste riflessioni e per quanto vorreTe fare nel senso indicato e Vi invio i più cordiali saluti. - Denis Durisotto -
************************ Ai Signori Onorevoli della Camera dei Deputati
SA 8000:2014 Certified Social Accountability System
ISO 9001:2015 Certified Quality System
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Il Presidente Gruppo Trasporti e Logistica
Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG
Udine, 22 ottobre 2020 Gentile Onorevole, il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito con legge 13 ottobre 2020, al dichiarato fine di favorire la coesione territoriale in Italia, introduce all’art. 27 una riduzione del 30% del totale dei contributi previdenziali dovuti per lavoro dipendente a favore delle imprese site nelle Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media europea a 27 (EU 27) o, comunque, compreso fra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Tali parametri individuano l’intero Mezzogiorno d’Italia nonché la Regione Umbria. Dal beneficio restano esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestici. L’agevolazione è riconosciuta per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020. Nonostante quest’ultima condizione, la quale rende operante la decontribuzione per “soli” 3 mesi, non ci si può nascondere che essa costituisca un fattore di squilibrio nella struttura dei costi aziendali e, perciò, distorsivo nella concorrenza fra imprese italiane, a tutto svantaggio di quelle del Centro-Nord nonché un precedente per ulteriori interventi discriminatori in campo contributivo e in altri campi ancora. Infatti, secondo insistenti fonti, anche di origine governativa, l’obiettivo ultimo sarebbe rendere la misura strutturale (fino a 10 anni), finanziandola con risorse del recovery fund. Le più preoccupate in Friuli Venezia Giulia sono le imprese di trasporto su strada, le quali già devono subire lo svantaggio competitivo delle omologhe imprese dell’Est europeo, sostenute proprio dalla più favorevole struttura di costi (impositiva, previdenziale, contributiva et c.) vigente nei rispettivi Paesi. A questa verrebbe ora ad aggiungersi quella delle imprese dell’Italia meridionale che operano diffusamente nelle relazioni di traffico interno e che, non di rado, hanno sì sede nel Mezzogiorno d’Italia, ma anche numerose filiali nel Nord del Paese. Nel terreno della concorrenza l’Italia e l’Europa dovrebbero marciare nel verso dell’omogeneità e non degli squilibri territoriali e in tale logica il 3 settembre scorso sottoposi tale grave discrasia ai parlamentari del Friuli Venezia Giulia. In quella sede evidenziai la necessità di rimodulare la norma in sede di conversione in legge, nel senso di non prevedere nessuna differenziazione nel caso si voglia concedere un beneficio o di eliderlo del tutto ovvero, quanto meno, che da una tale discriminazione andasse escluso, oltre ai settori richiamati (agricoltura e lavoro domestico), anche quello dell’autotrasporto di cose in conto terzi, riconosciuto, formalmente anche in sede europea, come uno dei più sensibili sotto il profilo della concorrenza.
SA 8000:2014 Certified Social Accountability System
ISO 9001:2015 Certified Quality System
Pag. 15 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 17 - 30 settembre 2020
Purtroppo, nonostante le favorevoli prese d’atto di alcuni parlamentari della maggioranza e dell’opposizione, la citata legge di conversione ha lasciato le cose invariate. Per questo sottopongo ora anche alla Sua attenzione l’opportunità che la Commissione europea - qualora non vi abbia già provveduto – subordini l’autorizzazione di detta agevolazione, come previsto dallo stesso art. 27, alle richiamate condizioni. La ringrazio per quanto vorrà fare nel senso indicato nei confronti della Commissione europea e, nel restare a sua disposizione per tutti gli approfondimenti del caso, Le invio i più cordiali saluti. - Denis Durisotto -
********************************* Ai Signori Onorevoli Parlamentari Europei Circoscrizione Nord Orientale d’Italia
Pag. 16 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 17 - 30 settembre 2020
Iniziative a contrasto del cabotaggio abusivo in Friuli Venezia Giulia In presenza della recrudescenza del fenomeno del cabotaggio abusivo esercitato da vettori dell’Europa centro-orientale e dei gravi effetti prodotti sulla concorrenza In Italia e, in primis, in Friuli Venezia Giulia in ragione della sua dislocazione geografica, il Presidente della categoria, congiuntamente ai rappresentanti delle altre Associazioni regionali dell’autotrasporto, ha preso parte il 21 ottobre 2020 a una video conferenza con il Commissario di Governo di Trieste per rappresentare la situazione e fornire indicazioni utili al contrasto del fenomeno. Le argomentazioni della categoria saranno formalizzate per iscritto in un documento congiunto – ora in corso di redazione - che si concluderà con la richiesta di costituire un tavolo permanente di consultazione, in cui rappresentare gli sviluppi della cosa, le misure più efficaci adottabili e scambiare le pertinenti informazioni. Nel corso della conferenza il Prefetto si è già espresso favorevolmente a quest’ultima ipotesi. In attesa di produrre il documento definitivo, se ne sottopone una bozza di lavoro, in cui sono già esplicitati i punti di vista delle Associazioni e, in particolare, della scrivente. BOZZA
Osservazioni e proposte sui controlli su strada di vettori esteri in Friuli Venezia Giulia A seguito della videoconferenza del 21 ottobre 2020 si riassumiamo le principali osservazioni ed istanze manifestate dalle Associazioni delle imprese professionali dell’autotrasporto di cose del Friuli Venezia Giulia. Premessa In via preliminare occorre ricordare la situazione di difficoltà, via via aggravatasi, in cui versa l’autotrasporto di cose in conto terzi del Friuli Venezia Giulia. In estrema sintesi il settore è pesantemente colpito da una crisi quasi ventennale che ha dimezzato il numero delle imprese regionali, ridotte dalle oltre 2500 unità attive nell’anno 2000 alle poco più di 1200 attive nel 2019, sulle quali si andata a sommare l’inattesa e gravissima emergenza epidemiologica. Le cause di questa flessione sono molteplici ed articolate ed in passato sono state rappresentate alle competenti autorità dello Stato, come pure alla Regione FVG. Quella che ha avuto - e ha -, però, avuto un’incidenza maggiore è la concorrenza “sleale” portata dei vettori esteri, per lo più dell’Europa centro orientale, i quali si possono avvalere di costi di esercizio mediamente inferiori del 30% di quelli dei vettori italiani. Tali vantaggi, dunque, non discendono da una migliore gestione aziendale, ma da discipline fiscali, del lavoro (retributive), previdenziali et c. meno impattanti sui costi aziendali.
In Friuli Venezia Giulia la discrasia maggiormente sentita per la dislocazione geografica della regione è quella derivante dall’esercizio del cabotaggio stradale, il quale ha avuto un effetto rovinoso, dal momento che le imprese locali subiscono, a partire dal 2004, l’impatto dei concorrenti sloveni e, a seguire, polacchi, rumeni, ungheresi, croati et c. Lo Stato italiano, similmente a quanto accaduto in altri Stati dell’Europa centro-occidentale, ha adottato nel tempo varie misure per contrastare il fenomeno degli squilibri nella concorrenza; solo per citare alcune, si ricordano le disposizioni sull’esercizio abusivo del cabotaggio sanzionate dall’art. 46 bis della legge 298/1974, la disciplina sul distacco transnazionale, parimenti riferita alle operazioni di cabotaggio, al divieto del riposo settimanale ordinario (quello di 45 ore) in cabina. Ma è evidente che tali misure tanto sono efficaci quanto sono accompagnate da una calibrata opera di controllo da parte delle Forze dell’ordine e di altri organismi dello Stato. Le scriventi Associazioni restano sempre dell’avviso che ii controlli vadano concentrati nelle aree del territorio nazionale di maggior flusso o circolazione dei vettori dell’Europa centroorientale (zone di confine ad Est, porti et c.) e che siano proporzionati al rapporto fra veicoli nazionali ed esteri, avendo anche presente che non si tratta solo di garantire un mercato, ma anche una fondamentale fonte di reddito per il Paese. Le principali linee di intervento nei controlli Su questo tema desideriamo soltanto evidenziare alcune misure di controllo: 1) Occorre verificare l’osservanza della norma del regolamento (CE) 1072/2009, per la quale il vettore comunitario non può effettuare più di 3 viaggi nell’arco di 7 giorni dall’ingresso a carico in Italia ed è tenuto a produrre la documentazione relativa (lettera di vettura CMR controfirmata dal destinatario italiano di merce proveniente dall’estero) di data non antecedente ai 7 giorni a quello del controllo, nonché i documenti di cabotaggio che giustifichino al massimo 3 viaggi nazionali in questo lasso di tempo, facendo un raffronto anche con i dati registrati dal tachigrafo. In caso di violazioni, si applicano le disposizioni dell’art. 46-bis della legge 298/1974. 2) Occorre verificare l’osservanza della norma regolamento (UE) 1054/2020 sul divieto di effettuare il riposo regolare settimanale nella cabina dell’autoveicolo. Questa stabilisce, infatti, il divieto del riposo regolare settimanale in cabina (45 ore). Considerato, poi, che la violazione può essere accertata solo quando viene commessa in flagranza, è altamente auspicabile intensificare i controlli dei veicoli esteri che sostano nei fine settimana nelle aree di servizio autostradali (specie sull’A 4), in aree portuali o comunque negli spazi di sosta adeguati per veicoli industriali, così da verificare che tipo di riposo stiano effettuando (se ridotto o regolare). La violazione è sanzionata dall’art. 174, co. 7 del codice della strada. 3) Occorre verificare l’obbligo di comunicazione preventiva di distacco dei conducenti per le imprese estere che operano in regime di cabotaggio, comunicazione da tenersi a bordo del veicolo. L’eventuale assenza deve essere segnalata dall’agente accertatore al competente Ispettorato territoriale del lavoro. La violazione della norma comporta due sanzioni previste dal decreto legislativo 126/2016: la prima (art. 10, co. 1 ter) punisce la mancanza della comunicazione a bordo del veicolo; la seconda (art. 12, co. 1) è, invece, di competenza dell’Ispettorato. 4) Occorre, in via generale, verificare il rispetto dei tempi di guida, di pausa e di riposo, la cui mancata osservanza ha conseguenze di non poco sulla concorrenza nel mercato.
Pag. 17 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 17 - 30 settembre 2020
L’introduzione della lettera di vettura elettronica internazionale (e-CMR) In Europa – non strettamente comunitaria – 27 Stati, di cui 17 dell’Unione europea, hanno aderito al protocollo aggiuntivo della convenzione CMR che introduce la gestione elettronica della lettera di vettura internazionale, la e-CMR. Al momento l’Italia e il Portogallo sono i soli Stati che non hanno nemmeno proceduto a sperimentazioni in tal senso. La e-CMR, oltre a essere più pratica dal punto di vista della sua gestione, sarebbe elemento utile per migliorare i controlli sul rispetto della normativa del trasporto stradale, in quanto non si presterebbe alle alterazioni oggi possibili con la versione cartacea (produzione di CMR false, per lo più dirette a occultare viaggi in regime di cabotaggio oltre la misura concessa, svolgimento di trasporti internazionali in luogo di trasporto in regime di cabotaggio). La e-CMR permetterebbe, invece, una tracciabilità completa degli spostamenti dei vettori esteri sul territorio nazionale e, quindi, di produrre una prova certa e immutabile di quanto il vettore è arrivato a destino in Italia. La cosa avrebbe positivi risvolti anche dal punto di vista fiscale per la dimostrazione dell’arrivo della merce ai fini delle fatture non imponibili Iva nelle vendite intracomunitarie. Pur trattandosi di una misura non ancora adottata in Italia, anche al fine di rendere più efficaci i controlli sui movimenti dei vettori esteri e, quindi, sui trasporti abusivi in territorio nazionale, le scriventi Associazioni reputano opportuno farne segnalazione in questa sede, per sollecitarne una sua adozione a livello nazionale. Costituzione di un tavolo di confronto con le Associazioni regionali di categoria A coronamento di quanto esposto e degli esiti stessi della videoconferenza del 21 ottobre 2020, le scriventi Associazioni di categoria chiedono, come già avvenuto in passato, la costituzione di un tavolo di confronto con codesto Com-
missario di Governo per scambi di informazioni, vedute, suggerimenti e verifiche sullo stato dei controlli su strada e loro andamento, nei tempi e nelle modalità che vorrà accordare. data Seguono le sigle delle Associazioni
Operatività della Motorizzazione civile del Friuli Venezia Giulia Il consigliere del Gruppo trasporti e logistica dell’Associazione, Giuseppe Valoppi, è intervenuto 22 ottobre 2020 assieme ai rappresentanti delle altre Associazioni regionali di categoria a una videoconferenza con il nuovo Direttore regionale della Motorizzazione civile, Guglielmo Galasso, per rappresentare congiuntamente una serie osservazioni e suggerimenti in fatto di operatività degli uffici regionali della medesima con precipuo riguardo allo svolgimento delle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli industriali e relative tempistiche. Nel prenderne atto e nel dichiarare il proprio massimo impegno collaborativo, il Direttore regionale si è accordato con le Associazioni per un nuovo incontro di verifica dei risultati raggiunti. Anche di tale incontro sarà data tempestiva informazione.
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2 novembre 2020
Grazie ai suoi 25 anni di esperienza nel campo della progettazione di macchine e impianti industriali OREB Sistemi Industriali è in grado di offrire ai propri clienti non solo consulenza ma anche soluzioni complete chiavi in mano per la messa in sicurezza di macchinari singoli o linee di produzione. Il tutto nel rispetto delle norme più rigorose. Interventi forniti completi delle certificazioni obbligatorie e realizzati nell’ottica di migliorare gestione ed efficienza nella produzione. OREB Sistemi Industriali opera in tutti i settori, dalla meccanica pesante all’automazione leggera.
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I crediti d’imposta per gli investimenti agevolabili quelli rientranti nel piano nazionale “industria 4.0”
adottato, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Il regime agevolato è riconosciuto anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari ex legge 190/2014. I professionisti possono accedere solo alla terza tipologia di credito d’imposta.
Premessa
Soggetti esclusi
Le imprese che hanno in programma investimenti rientranti nel Piano nazionale “Industria 4.0” devono valutare con attenzione i tempi per la loro esecuzione, perché l’orizzonte temporale per accedere ai relativi bonus attualmente è limitato al 2020. Limite che inevitabilmente ha condizionato la pianificazione pluriennale degli investimenti, peraltro accentuata a seguito del lockdown. Auspicando una stabilizzazione o almeno una proroga delle misure previste dal Piano nazionale, si ricorda che la finanziaria per l’anno in corso (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) all’art. 1 commi da 184 a 197 ha ridefinito le disposizioni a sostegno degli investimenti innovativi prevedendo nuovi crediti d’imposta in sostituzione degli iper e maxi ammortamenti. Più precisamente sono stati introdotti tre distinti crediti d’imposta differenziati per tipologia di investimenti: - il primo interessa quelli altamente innovativi rientranti nella tabella A allegata alla legge di bilancio del 2017 (vecchio iper ammortamento); - il secondo è riservato agli investimenti immateriali elencati nella tabella B allegata alla legge di bilancio del 2017 (vecchio maxi ammortamento beni immateriali); - il terzo riguarda i beni strumentali nuovi (vecchio maxi ammortamento beni materiali). I requisiti soggetti ed oggettivi sono tuttavia comuni per tutti i tre crediti d’imposta come di seguito indicato.
Soggetti interessati L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. Non assume alcuna rilevanza il regime contabile
Non possono beneficiare del credito d’imposta le imprese in stato di: - liquidazione volontaria; - fallimento; - liquidazione coatta amministrativa; - concordato preventivo senza continuità aziendale; - altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 ovvero di altre leggi speciali nonché quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di dette situazioni; - imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001.
Condizioni aggiuntive Per accedere al credito d’imposta è necessario inoltre: - rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili ad ogni settore, - aver adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
Comunicazione al MISE Per l’accesso ai crediti rientranti nel piano “Industria 4.0” è richiesto l’invio di apposita comunicazione telematica al MISE al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento e la diffusione delle misure agevolative. Con apposito decreto ministeriale non ancora pubblicato saranno individuati il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolata.
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La comunicazione interessa i crediti d’imposta relativi ai beni rientranti nelle tabelle A e B allegate alla legge di bilancio del 2017, è esclusa quindi per gli altri beni. Non è quindi richiesta la comunicazione per il credito d’imposta del 6% relativo agli investimenti generici di cui al successivo punto 3). Si segnala comunque che l’amministrazione finanziaria ha chiarito che la comunicazione ha una funzione esclusivamente di acquisizione delle informazioni per misurare l’andamento dell’agevolazione. Non costituisce pertanto né condizione preventiva per l’accesso ai benefici, né la sua Gruppo V
Industrie manifatturiere alimentari
omissione può rappresentare motivo di diniego dell’agevolazione spettante.
Beni esclusi Sono esclusi dalle agevolazioni: - i fabbricati e le costruzioni; - i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR; - i beni strumentali nuovi la cui aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 sia inferiore al 6,5%, si tratta dei beni con un periodo di ammortamento relativamente lungo; - alcune tipologie di beni indicati nei seguenti gruppi
Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali
Condutture
Specie 2/b – produzione e Condotte per usi civili (reti urbane) distribuzione di gas natuCondotte dorsali per trasporto a rale grandi distanze dai centri di produzione Gruppo XVII
Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento Specie 4/b – stabilimenti Condutture termali, idrotermali
Gruppo XVIII
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
8% 8%
10%
12%
8%
Specie 4 e 5 – ferrovie, Materiale rotabile, ferroviario e tramcompreso l’esercizio di bi- viario (motrici escluse) nari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori
7,5%
Specie 1, 2 e 3 – trasporti Aereo completo di equipaggiamenaerei, marittimi, lacuali, flu- to (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenviali e lagunari ze di sicurezza)
12%
Sono inoltre esclusi i beni gratuitamente devolvibili riguardanti le imprese concessionarie od operanti a tariffa dei settori dell’energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste e telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti. Esclusi inoltre gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2020 per i quali entro il 31 dicembre 2019 è stato effettuato l’ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% per i quali è fruibile l’iper o il maxi ammortamento. Per questi ultimi è possibile quindi beneficare della maggiorazione delle quote di ammortamento che per l’iper ammortamento sono pari al 170% per investimenti fino a 2.5 milioni di euro, 100% per investimenti da 2.5
a 10 milioni di euro e 50% per investimenti da 10 a 20 milioni di euro.
L’investimento Deve riguardare beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, il cui acquisto deve essere effettuato: - dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; - oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia accettato dal venditore il relativo ordine e sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. L’acconto del 20% deve essere calcolato con riferimento all’ordine o al contratto sottoscritto dalle parti, non rilevando l’effettivo valore dell’acquisto rile-
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vabile in sede consuntiva. Per quanto riguarda i beni in leasing, il 20% deve essere riferito al maxi canone. È importante osservare che si devono rispettare le regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR, conseguentemente si deve verificare il momento di consegna o spedizione o, se successiva la data di trasferimento della proprietà, oppure l’ultimazione della prestazione per gli appalti oppure ancora i corrispettivi liquidati in via definitiva in base ai Sal per gli appalti che prevedono una simile ripartizione dell’opera. Non assume rilevanza il principio di derivazione rafforzata prevista dai nuovi principi contabili.
L’individuazione del costo Con riferimento ai costi di acquisto valgono i chiarimenti forniti per iper e maxi ammortamenti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017, comprendendo gli oneri accessori di diretta imputazione previsti dall’art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR. Per le opere murarie di modeste dimensioni che non presentano una consistenza volumetrica apprezzabile, e non possano conseguentemente essere considerate costruzioni ai fini della disciplina catastale, possono assumere rilevanza come oneri accessori ai fini dell’investimento. Sono considerate costruzioni e quindi non possono rientrare nel costo agevolabile i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, le opere di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi come le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne, le vasche, le torri, le ciminiere, e i pozzi posti a monte o a valle di siti produttivi. Il costo della perizia o dell’attestazione di conformità richiesta per beneficare dell’agevolazione relativa agli investimenti rientranti nelle Tabelle A e B, non può essere considerato nell’importo dell’investimento, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione in bilancio. Si tratta, infatti, di un onere burocratico richiesto esclusivamente per accedere al beneficio fiscale. Per quanto riguarda le attrezzature, queste normalmente non rientrano nella tabella A, tuttavia, qualora costituiscano dotazione ordinaria del bene agevolato, possono rientrare nel costo agevolabile a condizione che: - siano assolutamente necessarie al funzionamento del macchinario; - costituiscano normale dotazione dell’investimento.
Al fine di evitare incertezze interpretative nell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, in un’ottica di semplificazione è stata individuata una percentuale forfettaria del 5% del costo del bene principale. Sarà così possibile considerare il costo delle dotazioni, accessorie al costo di acquisto, nel limite del 5% dell’investimento e a patto che sia sostenuto e debitamente documentato. L’impresa potrà considerare anche costi superiori al limite del 5%, ma in questi casi dovrà dimostrare, in sede di controllo, gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione. Non assumerà alcuna differenza la circostanza che gli elementi accessori siano acquisiti in un unico atto d’investimento, oppure siano acquisiti separatamente anche presso altri fornitori. Dopo aver analizzato le caratteristiche comuni dei tre crediti d’imposta vediamo ora le loro peculiarità.
1 - CREDITO D’IMPOSTA PER I BENI MATERIALI NUOVI DI CUI ALL’ALLEGATO A DELLA L. 232/2016 (vecchi iper ammortamenti) Il primo credito d’imposta interessa gli investimenti altamente innovativi rientranti nella tabella A allegata alla legge di bilancio del 2017, che fino allo scorso anno rientravano negli iper ammortamenti. La legge di bilancio dello scorso anno aveva previsto percentuali di maggiorazione dell’ammortamento che come indicato in precedenza, andavano dal 50% al 170% a seconda dell’ammontare dell’investimento. La legge di bilancio per l’anno in corso li ha trasformati in credito d’imposta prevedendo sempre percentuali differenziate in base al valore dell’investimento e come di seguito riportato. INVESTIMENTO
CREDITO D’IMPOSTA
Fino a 2.5 milioni di euro
40%
Da 2.5 a 10 milioni di euro
20%
Oltre 10 milioni di euro
zero
L’investimento deve riguardare impianti e macchinari innovativi, atti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 4.0. Deve trattarsi di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, il cui funzionamento sia controllato da sistemi computerizzati finalizzati a migliorare l’interazione uomo macchina e il miglioramento della sicurezza sui posti di lavoro.
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Segnaliamo che tra le novità principali previste dal Documento programmatico di bilancio per il 2021, è prevista una proroga che prevede anche che gli importi agevolabili di spesa salgono fino a 20 milioni di euro e il primo scaglione, per il quale il credito è pari al 40% arrivi fino a 4 milioni di euro. Di seguito l’elenco dei beni materiali agevolabili rientranti nell’allegato A. ALLEGATO A (Articolo 1, comma 9)
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: - macchine utensili per asportazione, - macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, - macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, - macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, - macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, - macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), - robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, - macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, - macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, - macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: - controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller), - interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, - integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, - interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, - rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: - sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, - monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo, - caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico), - dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: - sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e traccia-
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re la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive, sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification), sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi, componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene
al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: - banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità), - sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore, - dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality, - interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
2 – CREDITO D’IMPOSTA PER BENI IMMATERIALI NUOVI DI CUI ALL’ALLEGATO B DELLA L. 232/2016 (vecchi maxi ammortamenti) Il secondo credito d’imposta interessa gli investimenti immateriali rientranti nella tabella B allegata alla legge di bilancio del 2017, sostanzialmente quelli che rientravano nei maxi ammortamenti con la percentuale di maggiorazione dell’ammortamento del 40%. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni produttivi. I beni immateriali possono quindi beneficare di un credito d’imposta del: - 15% del costo di acquisto fino al tetto massimo di 700.000 euro. Anche questi investimenti devono essere sostenuti entro il 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. Si sottolinea che questo credito d’imposta non è più legato all’obbligo di aver effettuato investimenti in beni materiali rientranti nell’allegato A. Rispetto al precedente quadro normativo quindi, il credito d’imposta per i beni immateriali potrà
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essere usufruito anche in assenza di investimenti in beni materiali. Di seguito l’elenco dei beni immateriali agevolabili rientranti nell’allegato B. - ALLEGATO B (Articolo 1, comma 10)
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» - Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, - software, sistemi, piattaforme e applicazio-
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ni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting), software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
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- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali. Ricordiamo che la legge di bilancio dello scorso anno ha ampliato la gamma di beni immateriali agevolabili, aggiungendo alla tabella B le seguenti voci: - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; - software piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). Il beneficio spetta inoltre anche per le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei sopra indicati beni mediante soluzioni “cloud computing”, per la quota imputabile per competenza. Si segnala che con riferimento all’annualità 2017, per la quale era possibile fruire del bonus 4.0 sul software beneficiando della maggiorazione degli ammortamenti, dalle analisi del MEF e del MISE sulle dichiarazioni sono emerse numerose irregolarità che saranno oggetto di attenzione e controlli da parte delle Entrate.
La perizia o la dichiarazione del legale rappresentante Per accedere alle agevolazioni di cui sopra, vale a dire i crediti d’imposta per i beni materiali e per quelli immateriali rientranti nel piano industria 4.0, la norma prevede particolari adempimenti.
I soggetti interessati sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo unitario superiore a 300.000 euro, una perizia tecnica semplice e non asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o da una attestazione di conformità di un ente di certificazione accreditato, nella quale si attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche previste dagli allegati A e B alla norma che contemplano i beni agevolabili; - è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Viene richiesto sostanzialmente che il bene entri attivamente nella catena di valore dell’impresa. La dichiarazione e la perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà fruibile dal periodo d’imposta in cui si realizza l’interconnessione. Il MISE con la circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017 ha individuato le modalità e i tempi di redazione della perizia e dell’attestazione, rendendo anche noti gli schemi di perizia e quelli riferiti all’analisi tecnica. Quest’ultima, da allegare alla perizia, deve riguardare l’investimento effettuato, la verifica dell’interconnessione e la rappresentazione dei flussi produttivi e informativi. Ricordiamo che al fine di assicurare un valido supporto alle aziende in questo processo di modernizzazione abbiamo stretto con il RINA Services SPA, una collaborazione per consentire alle imprese di operare in un quadro di certezza e affidabilità, sia per quanto riguarda la pianificazione degli investimenti innovativi sia per la certificazione degli stessi in una logica 4.0. Il RINA è un ente di certificazione autorizzato da Accredia a rilasciare l’asseverazione in argomento.
L’analisi tecnica Oltre alla perizia o all’attestazione si deve anche redigere un’analisi tecnica realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente certificatore, la quale deve essere custodita presso la sede del beneficiario. Questa potrà essere richiesta dagli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria. I suoi contenuti dovrebbero riguardare: - la descrizione tecnica dell’investimento oggetto dell’agevolazione e la sua inclusione nelle cate-
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gorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo e dei suoi componenti accessori; descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni strumentali e delle loro dotazioni tecniche; verifica dei requisiti di interconnessione; descrizione delle modalità con cui si è realizzata l’interconnessione dell’impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura; rappresentazione dei flussi di materiali e informazioni che vanno a definire l’integrazione dell’impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore.
L’interconnessione Entrambi i crediti di cui ai punti 1 e 2 devono assolutamente soddisfare la condizione dell’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Più precisamente affinché un bene possa essere considerato interconnesso è necessario che: - scambi informazioni con sistemi interni quali il gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo e/o esterni quali clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo, per mezzo di un collegamento basato su specifiche che siano documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); - sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP). Solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale è possibile beneficiare del credito d’imposta. In assenza di interconnessione il bene non potrà usufruire del credito maggiorato per l’Industria 4.0 ma solo di quello residuale indicato di seguito.
Conservazione e indicazione in fattura L’impresa deve conservare, pena la perdita del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili La norma richiede che i documenti e le fatture relative a tutti e tre i crediti d’imposta devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame Il comma 195 dell’art. 1 della L. 160/2019 prevede, infatti, espressamente quanto segue: “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono
del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolabili devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”. Al fine di evitare contestazioni e in attesa di chiarimenti sul punto è opportuno richiedere al fornitore, al momento dell’acquisto, di inserire una frase del seguente tenore:” Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 commi da 184 a 194 della legge 160/2019”. Con l’introduzione della fattura elettronica, l’inserimento delle informazioni di cui sopra potrebbero far parte della sezione 2.2 (dai beni e servizi). Potrebbero essere utilizzati i seguenti campi, per i quali riportiamo le indicazioni fornite dal tracciato record delle Entrate: - 2.2.1.4 descrizione (natura e qualità dell’oggetto della cessione o prestazione); - 2.2.1.16 altri dati gestionali (blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi e gestionali. In considerazione degli spazi a disposizione, quest’ultima seconda opzione sembra la più semplice da adottare. In merito all’obbligo di indicazione in fattura del riferimento normativo, due risposte a istanze di interpello all’Agenzia delle entrate, la 438 e la 439 del 5 ottobre 2020, sono intervenute individuando i rimedi da seguire in caso di omissione dell’indicazione. Richiamando una FAQ rilasciata in merito alla Nuova Sabatini sono state individuate due possibili soluzioni alternative. La prima prevede di stampare il documento di spesa apponendo la predetta dicitura indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata fino allo spirare del termine per l’accertamento. La seconda prevede di realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare unitamente allo stesso, con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare 14 del 2019. In pratica alla fattura elettronica transitata per lo SDI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può, senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, allegarlo al file della fattura in questione, indicando sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento deve quindi essere inviato allo SDI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
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Le procedure di cui sopra sono applicabili anche nel caso di acquisizioni mediante contratti di leasing e mancata indicazione del riferimento normativo sul contratto nonché sulle fatture relative ai canoni. La regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data di avvio di eventuali attività di controllo. Si evidenzia che la mancata regolarizzazione a posteriori con una delle modalità di cui sopra, comporta la perdita dell’agevolazione. Per beneficare delle agevolazioni quini la regolarizzazione è obbligatoria.
3 – CREDITI D’IMPOSTA PER BENI MATERIALI NUOVI NON RIENTRANTI NEGLI ALLEGATI A E B DELLA L. 232/2016 (vecchi maxi ammortamenti) Il terzo credito d’imposta interessa gli investimenti in beni materiali non rientranti nelle tabelle A e B allegata alla legge di bilancio del 2017. Si tratta sostanzialmente dei vecchi maxi ammortamenti per investimenti generici in beni materiali nuovi. Anche questi investimenti devono essere sostenuti entro il 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. Per questi investimenti il credito d’imposta è pari al: - 6% del costo di acquisto fino al tetto massimo di 2.000.000 euro. Per beneficiare dell’agevolazione è richiesto che il bene sia entrato in funzione. Solo quest’ultima tipologia di credito d’imposta può essere utilizzata oltre che dai titolari di reddito d’impresa (come le precedenti due agevolazioni) anche dai lavoratori autonomi. Come già anticipato eventuali investimenti effettuati entro il 30 giugno 2020 per i quali entro il 31 dicembre 2019 sia stato eseguito l’ordine e pagato un acconto pari almeno al 20%, rimane aperta la possibilità di applicare i maxi ammortamenti nella misura del 30%. Anche per questo credito segnaliamo che il Documento programmatico di bilancio per il 2021, oltre alla proroga prevede un incremento dell’aliquota al 10%.
Beni in leasing Hanno accesso a tutte e tre le tipologie di credito
d’imposta anche gli investimenti realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione deve essere effettuata sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24/4/1998, ancorché tale norma sia stata abrogata. Il bonus in questi casi si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza si considera il costo sostenuto dal concedente. Sono esclusi dalle agevolazioni in argomento i beni destinati alla vendita, i beni di consumo, mentre per i beni concessi a noleggio, l’agevolazione interessa esclusivamente l’impresa noleggiatrice mentre l’utilizzatore è escluso. Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti alla propria attività. L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione, importante che non siano mai stati utilizzati.
Fruizione del credito Tutti e tre i crediti d’imposta di cui sopra saranno utilizzabili esclusivamente in compensazione con il modello F24 in: - 5 quote annuali di pari importo; - 3 quote annuali di pari importo per gli investimenti immateriali (2° caso). La compensazione decorre: - dall’anno successivo all’entrata in funzione dei beni; ovvero - dall’anno successivo a quello in cui si è realizzata l’interconnessione per gli investimenti di cui agli allegati A e B. Se l’interconnessione interviene in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione, si potrà beneficiare del credito d’imposta residuale riservato per gli altri investimenti nella misura del 6% fino all’esercizio dell’interconnessione. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la decorrenza del diritto alla fruizione del credito è legata all’anno solare. Conseguentemente alla presenza di un esercizio non coincidente con l’anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene. Per la compensazione non è richiesto che sia preventivamente presentata la dichiarazione dei redditi. Tale obbligo, come precisato dalla risoluzione delle Entrate n. 110 del 31 dicembre 2019, interessa esclusivamente i tributi identificati dai codici riportati nell’allegata tabella al documento di prassi nella categoria: “imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva”.
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In generale non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione tutti i crediti d’imposta che transitano nel quadro RU. Questi crediti conseguentemente possono essere fruiti dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene l’entrata in funzione o l’interconnessione, in generale quindi dal 16 gennaio 2021. Sarà possibile usufruirne per un quinto senza necessità di attendere la presentazione della dichiarazione, anche se poi sarà verosimilmente evidenziato nel quadro RU. Tutti e tre i crediti d’imposta visti sopra non sono soggetti: - al limite annuale di utilizzazione dei crediti da quadro RU, pari a 250.000 euro ex art. 1 comma 53 della legge 244/2007; - al limite generale annuale di compensazione tramite F24 pari a 700.000 euro ex art. 34 della legge 388/2000; - al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del D.L. 78/2010.
Coordinamento con le precedenti agevolazioni Come già ricordato i nuovi crediti d’imposta non sono applicabili agli investimenti aventi ad oggetto beni per i quali entro lo scorso 31 dicembre 2019 sia stato accettato l’ordine dal venditore e versato un acconto almeno pari alla misura del 20% del costo di acquisizione. Per questi beni sarà possibile utilizzare esclusivamente iper e maxi ammortamento se sono soddisfatte le altre condizioni.
Cessione e sostituzione del bene agevolato Sono state mantenute le regole previste per iper e maxi ammortamenti, pertanto la sostituzione del bene agevolato con uno che rientri sempre nella tabella A, non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Non si vuole quindi fare interferire il beneficio negli esercizi successivi con le scelte d’investimento dell’impresa. Se quindi nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica la cessione a titolo oneroso del bene agevolato, non viene meno la fruizione del beneficio così come originariamente determinato, a condizione però che nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa acquisti un nuovo bene strumentale rientrante nell’allegato A e attesti che l’investimento è interconnesso. La sostituzione non determina quindi la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia le caratteri-
stiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito e siano soddisfatte le condizioni documentali. Qualora l’investimento del bene sostitutivo sia di costo inferiore al costo del bene sostituito, il beneficio sarà parametrato al corrispondente valore più basso. Se invece il bene agevolato viene ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto nella misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, deve essere riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi senza sanzioni e interessi.
La cumulabilità L’agevolazione in argomento non presenta limitazioni al cumulo con altre agevolazioni, a meno che queste ultime non dispongano diversamente. In linea generale i crediti di cui sopra sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni come ad esempio il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il patent box o le start up. Oltre alle agevolazioni di natura fiscale sarà possibile accedere anche incentivi di natura diversa come ad esempio la Sabatini-ter. Le agevolazioni del piano Industria 4.0 avendo portata generale, sono escluse dal calcolo degli aiuti “de minimis” e sono quindi cumulabili tra loro salvo divieto espresso. Unico limite da rispettare quello previsto dalla circolare 5/2016 e dalla risoluzione 66/2016 che vietano di superare il costo complessivo dell’investimento.
Rilevanza fiscale I crediti d’imposta: - non possono essere ceduti anche nell’ambito del consolidato fiscale; - non sono tassati ai fini Irpef, Ires e Irap; - non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.
Trattamento contabile I crediti d’imposta di cui sopra dal punto di vista contabile devono essere iscritti tra i crediti tributari come contributo in conto impianti. Secondo il principio OIC 16 i contributi in conto impianti devono essere rilevati in bilancio al momento in cui
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esiste una ragionevole certezza del riconoscimento. In pratica l’iscrizione in bilancio avviene quando il contributo risulta acquisito in via definitiva nel rispetto delle condizioni poste dalla normativa. Per i contributi in conto impianti sono previsti due metodi alternativi il primo prevede che i contributi siano portati direttamente a riduzione del costo di acquisto, mentre con il secondo sono imputati a conto economico alla voce A.5 “Altri ricavi e proventi” e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi. Questo secondo metodo per i contributi in argomento sembra il più conveniente. In
ogni caso si deve ricordare che il contributo dovrà essere oggetto di ripresa fiscale con una variazione in diminuzione attesa l’irrilevanza fiscale. Come accennato l’iscrizione del contributo deve essere effettuata nel momento in cui sorge il diritto al credito, vale a dire quando gli investimenti sono effettuati, a prescindere dalla compensazione che scivola nell’anno successivo. Ciò determina che una volta iscritto il credito questo dovrebbe essere sospeso fino all’anno successivo e successivamente riscontato in cinque quote annuali.
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(PZ)
Deducibilità IMU fabbricati strumentali previsto un progressivo aumento delle percentuali fino al 2023 Il D.L. 34/2019 ha ridisegnato le percentuali di deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’Imu pagata sugli immobili strumentali. Successivamente anche la legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) ha confermato le percentuali per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021; e incrementato al 100% quella a partire dal 2022. Le percentuali di deducibilità Imu sono quindi determinate come indicato nella tabella che segue. Anno
Percentuale
2019
50%
2020
60%
2021
60%
2022 e seguenti
100%
La deducibilità riguarda esclusivamente l’imposizione diretta Irpef e Ires mentre è indeducibile ai fini Irap. Per le imprese, a prescindere dalla loro organizzazione in società o ditte individuali, la deducibilità parziale dell’Imu per gli immobili strumentali per natura riguarda quelli accatastati nelle categorie A/10, B, C ed E nonché quelli utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa a prescindere dalla loro classificazione. Per i lavoratori autonomi la strumentalità è legata all’utilizzo esclusivo per l’attività professionale a prescindere dalla classificazione catastale. Sono esclusi dalla deducibilità gli immobili pa-
trimonio e quelli cui è diretta l’attività d’impresa, vale a dire i beni merce. Per gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività d’impresa o lavoro autonomo e all’uso personale non è riconosciuta la deducibilità. Per gli immobili abitativi detenuti dalle immobiliari di gestione l’Imu è indeducibile per quelli locati, mentre per quelli non locati la deducibilità è riconosciuta limitatamente a quelli utilizzati direttamente dalla società. L’art. 99 comma 1 del TUIR per le imposte e tasse deducibili prevede l’applicazione del principio di cassa. La deducibilità parziale o integrale pertanto, è collegata all’imposta effettivamente pagata nel periodo d’imposta. Per la deducibilità dal reddito d’impresa l’Imu di competenza 2019 rappresenta un costo parzialmente deducibile solo se effettivamente versata entro il 31 dicembre 2019. Sul punto l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 10 del 14 maggio 2014 ha precisato che il criterio di cassa, in deroga a quello di competenza, rappresenta una norma di cautela per gli interessi erariali richiedendo conseguentemente il versamento dell’imposta. Conseguentemente l’Imu di competenza del 2019 versata tardivamente nel 2020 utilizzando il ravvedimento operoso sarà deducibile nella misura del 50% nel modello Unico 2021. È quindi deducibile nel periodo in cui viene eseguito il pagamento ma nella percentuale prevista per l’anno di competenza. Nella compilazione della dichiarazione dei redditi in caso di pagamento regolare con riferimento al periodo d’imposta 2019 si dovrà operare una variazione in aumento per l’intero importo dell’Imu al rigo RF16 e una variazione in diminuzione nel rigo RF55, utilizzando il codice 38, nella misura del 50% dell’imposta pagata.
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(PZ)
Interessi di mora fermi all’8% nessuna variazione per il secondo semestre 2020
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 31 luglio 2020 il tasso d’interesse di mora applicabile per il secondo semestre 2020 mantenendolo all’8%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. È stato così fissato allo 0% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8%. I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito
nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014; - 8,05 primo semestre 2015; - 8,05 secondo semestre 2015; - 8,05 primo semestre 2016; - 8 secondo semestre 2016; - 8 primo semestre 2017; - 8 secondo semestre 2017; - 8 primo semestre 2018; - 8 secondo semestre 2018; - 8 primo semestre 2019; - 8 secondo semestre 2019; - 8 primo semestre 2020; - 8 secondo semestre 2020.
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(PZ)
Salta la seconda rata Irap la regione differisce il pagamento al prossimo anno
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 395/ PZ del 13 ottobre scorso per ricordare che la Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato il blocco del pagamento della seconda rata Irap 2020 per tutte le aziende e professionisti in scadenza il prossimo 30 novembre 2020. In questo modo le imprese potranno versare il dovuto per l’intera annualità 2020 in un’unica soluzione, in sede di saldo, a giugno 2021. Si tratta di un differimento che vuole dare ossigeno finanziario alle attività produttive regionali colpite dall’emergenza sanitaria. Questo differimento deve essere associato alla disposizione contenuta nell’art. 24 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che oltre all’abrogazione del saldo 2019 ha cancellato il versamento del primo acconto relativo al 2020. Lo stop dell’Irap di giugno è stato limitato a imprese e professionisti con volume di ricavi riferiti
al 2019 fino a 250 milioni di euro, escludendo banche, assicurazioni e pubblica amministrazione. Il Decreto Rilancio non ha previsto un differimento ma un vero e proprio annullamento del versamento della prima rata di acconto per il 2020. In definitiva per il 2020 l’Irap da pagare per i contribuenti di cui sopra è pari all’imposta determinata ordinariamente al netto di quanto si sarebbe dovuto pagare con la prima rata. Gli stessi soggetti non erano quindi tenuti al versamento della prima rata, pari al 40% dell’acconto dovuto per l’anno in corso, ovvero pari al 50% per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità). L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto viene comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare per il 2020; pertanto l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolata con il metodo storico, ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale. L’intervento della Regione riguarda tutti i soggetti passivi Irap senza quindi limiti di tipologia o di fatturato, richiedendo quindi un calcolo complessivo da farsi esclusivamente in sede di saldo e, per i soggetti interessati dall’abrogazione del Decreto Rilancio, al netto della prima rata.
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(PZ)
Versamenti acconti Irap dell’imposta da versare a saldo per lo stesso anno
chiarimenti delle entrate in una circolare
Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020, n. 27/E sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulla disposizione dettata dall’art. 24 del DL n. 34 del 2020, che riconosce alle imprese e ai lavoratori autonomi - con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni - l’esenzione dal versamento: - del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando - per il predetto periodo d’imposta - il versamento dell’acconto suddiviso nelle rate legislativamente previste; - della prima rata, pari al 40 per cento (50% per i soggetti Isa) dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto, è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. La circolare in esame, si sofferma su due principali aspetti: - il calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; - la possibilità, qualora il saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito. Si riportano, di seguito, i principali chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, rinviando per gli approfondimenti alla lettura della nota dell’Agenzia.
Operatività dell’esclusione della prima rata dell’acconto dell’IRAP 2020, dal calcolo
Come noto, l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è escluso, per espressa previsione normativa, dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; l’esclusione, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto Rilancio, opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il calcolo dell’acconto può essere effettuato sia applicando il metodo storico (sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi) che il metodo previsionale (sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto). Secondo queste regole generali, coordinate con le nuove previsioni del citato art. 24, il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto. Invece, il contribuente che utilizza il metodo “previsionale” è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020, e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto. La circolare precisa che in entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato in linea generale secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un
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meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).
Ambito applicativo dell’articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020 La circolare, inoltre, precisa l’estensione dell’art. 20 del DL n. 23 del 2020, includendo nella “moratoria” anche le addizionali Irpef, Ires e Irap in scadenza al 30 giugno 2020. Come noto, la suddetta disposizione prevede, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in cor-
so al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto Irpef, Ires e Irap, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso. Dall’ambito di applicazione del citato art. 20, è invece esclusa l’addizionale regionale IRPEF, non essendo previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma soltanto del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019. (C)
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Il riporto delle perdite per i soggetti Irpef le regole da seguire per i soggetti in ordinaria e in semplificata
- ai soci di società di persone in contabilità semplificata e ordinaria. Per questi soggetti è quindi prevista la compensazione esclusivamente con redditi d’impresa e la possibilità di riporto ai periodi d’imposta successivi, e senza limitazioni temporali, in misura non superiore all’80% del reddito conseguito nel periodo d’imposta in cui la perdita viene compensata.
Premessa
Il regime transitorio per i semplificati
La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha introdotto nuove regole per la compensazione delle perdite fiscali per i soggetti Irpef. Tali regole riprendono quelle previste per i soggetti Ires e si rendono applicabili a tutti i soggetti Irpef, indipendentemente dal regime contabile adottato. In questo modo è stata superata la penalizzazione riservata a questi contribuenti che impediva di riportare le perdite senza alcuna limitazione temporale.
La normativa previgente Si ricorda che fino al periodo d’imposta 2017 il legislatore aveva previsto un regime differenziato per i contribuenti in contabilità ordinaria rispetto a quelli in semplificata. Per gli ordinari era prevista la possibilità di compensare le perdite fino ad un limite massimo di cinque periodi d’imposta mente i semplificati potevano utilizzare le perdite a scomputo di ulteriori redditi, anche non d’impresa, ma solo nello stesso anno senza alcuna possibilità di riporto in anni successivi.
Il nuovo regime A seguito delle novità introdotte dalla nuova normativa tutte le perdite conseguite nell’ambito del reddito d’impresa, comprese quelle derivanti da partecipazioni, devono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’80% dei redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. Si applicano quindi regole analoghe a quelle previste per le società di capitali: - alle imprese in contabilità semplificata e ordinaria;
Per le imprese in regime semplificato, dal 2017 la determinazione del reddito è passata dal criterio di competenza ad uno improntato prevalentemente alla cassa. Nel primo anno di applicazione del nuovo regime era prevista l’integrale rilevanza delle rimanenze iniziali e l’irrilevanza di quelle finali determinando in moltissimi casi la chiusura del periodo d’imposta con rilevanti perdite spesso non recuperabili. A questa situazione i commi da 23 a 26 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2019 hanno posto rimedio introducendo un regime transitorio per consentire il recupero graduale di queste perdite. Il regime transitorio interessa il riporto delle perdite maturate nel triennio 2017 – 2019 ed utilizzate dal 2018 al 2020. Per le perdite maturate nel periodo d’imposta 2017 sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito dell’anno e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito dell’anno. Per le perdite maturate nel periodo d’imposta 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di tale anno, mentre nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno. Per le perdite maturate nel periodo d’imposta 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno. È previsto che in ogni caso le perdite del triennio 2017 – 2019 non compensate nel triennio 2018 – 2020 sono comunque compensabili negli esercizi successivi nella misura ordinaria dell’80%. Il regime di cui sopra previsto per le imprese in contabilità semplificata è applicabile anche nel caso in cui l’impresa abbia optato per il regime ordinario.
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Qualora durante il periodo transitorio un’impresa in contabilità semplificata dovesse cessare l’attività le perdite sono interamente compensabili in detto periodo senza dover rispettare la modulazione triennale di cui sopra. Questa misura consente anche di equilibrare l’intero realizzo delle rimanenze finali a causa della cessazione dell’attività. La gestione delle perdite quindi andrà a regime nel 2021 nel quale, a prescindere dall’anno di formazione della perdita riportata, l’utilizzo potrà essere effettuato nei limiti dell’80% del reddito d’impresa del periodo.
I soggetti in ordinaria Per i soggetti in contabilità ordinaria non sono state previste disposizioni transitorie, conseguentemente le perdite esistenti nel periodo d’imposta 2018 sono riportabili senza limiti di tempo. La nuova regola del riporto trova applicazione anche per tutte le perdite maturate negli anni precedenti e ancora ripartibili in forza della disciplina previgente, quindi dal 2013.
I lavoratori autonomi La norma non è stata modificata con riferimento alle perdite realizzate dai liberi professionisti. Per questi conseguentemente la compensazione continua ad essere fatta con altri redditi di qualsiasi natura nello stesso periodo d’imposta senza possibilità di riportare l’eventuale eccedenza nei periodi d’imposta successivi. L’amministrazione finanziaria ha previsto che la
perdita emersa in seguito ad un accertamento relativa a periodi d’imposta precedenti l’entrata in vigore delle nuove regole, non può essere compensata senza limitazioni temporali. In definitiva quindi la conoscenza della perdita solo a seguito dell’accertamento, non consente di spostare in avanti la competenza della stessa.
Regime forfettario Le perdite relative a periodi d’imposta precedenti l’ingresso nel regime forfettario di cui alla legge 190/2014 sono utilizzabili per compensare il reddito forfettario secondo le regole del TUIR. Per questi contribuenti che in precedenza erano in ordinaria, le perdite sono utilizzabili solo a riduzione del reddito d’impresa senza limitazioni temporali nel limite dell’80% dei redditi. Per quelli che in precedenza erano in semplificata, devono riportate le perdite applicando le nuove regole e nel rispetto del regime transitorio, ma solamente se maturate dal 2017.
Perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta Invariata la norma che prevede, anche per i soggetti Irpef, la possibilità di riportare illimitatamente le perdite conseguite nei primi tre periodi d’imposta nella misura del 100%. Per le perdite dei primi tre periodi d’imposta l’utilizzo in compensazione non è soggetto al limite dell’80%.
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(PZ)
Bonus sanificazione
le entrate escludono i test sierologici
L’Agenzia delle Entrate ha emesso la risposta ad interpello n. 510/2020, su un quesito relativo alla possibilità di includere le spese sostenute dal datore di lavoro per i test sierologici eseguiti sul personale dipendente, nel bonus sanificazione previsto dall’art. 125 del d.l Rilancio (d.l 34/2020). L’Agenzia ha risposto negativamente, in quanto le spese relative a questi test non rientrano tra quelle
agevolabili ai sensi del comma 1, art. 125, del menzionato d.l, ovvero: - la sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel paragrafo 2.2.1 della circolare n. 20/E della stessa Agenzia; - l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti – vedi paragrafo 2.2.2 sempre della circolare n. 20/E. Pertanto le predette spese, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrano tra quelle ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio.
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(C)
Rilascio certificati EUR 1 provvedimento delle dogane proroga a gennaio 2021
L’Agenzia delle Dogane ha emesso la nota n. 42 del 28 ottobre 2020, con la quale ha prorogato le attuali disposizioni per il rilascio dei certificati EUR 1 fino al 31 gennaio 2021 (dal 31 ottobre u.s.). La precedente proroga al 31 ottobre era finalizzata, da un lato, all’implementazione di soluzioni tecnologiche per agevolare il rilascio dei certificati di circolazione nel rispetto della normativa vigente; dall’altro, ad assicurare agli esportatori nazionali la possibilità di ottenere il rilascio dell’autorizzazione allo status di esportatore autorizzato. Tuttavia, il prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, ha fatto sì che l’Agenzia decidesse di posticipare l’uso delle attuali proce-
dure previste nella circolare prot. 91956 del 26 luglio 2019. La nuova procedura digitalizzata, fruibile tramite il portale AIDA, consente di acquisire i dati utili alla compilazione dei suddetti certificati direttamente dalla dichiarazione doganale di esportazione di riferimento, e la stampa del certificato richiesto sui modelli tipografici previsti dalla normativa vigente. Infatti, essa interviene soltanto sulle modalità di richiesta della certificazione e su quelle di compilazione da parte dell’operatore economico, restando invariati i modelli ed i formulari attualmente previsti in materia di certificazione dell’origine delle merci e le modalità - ordinaria o “previdimata” - di rilascio del certificato da parte dell’Ufficio delle Dogane. La nuova procedura sarà resa disponibile, in via sperimentale, a partire dal 10 novembre 2020 secondo le modalità operative che saranno pubblicate sul portale dell’Agenzia - e potrà essere usata facoltativamente, diventando obbligatoria solo a partire dal 19 gennaio 2021.
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(C)
Contributi per veicoli ad alimentazione alternativa/euro VI da tenere distinti dal “decreto investimenti” del ministero delle infrastrutture e dei trasporti Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 366/C del 25 settembre 2020 di pari argomento, per segnalare che sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato diffuso il testo del decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità n. 0000187 del 21 ottobre 2020, che dà attuazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 14 agosto 2020 sulla concessione di contributo agli investimenti per l’acquisto di mezzi di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t ad alimentazione alternativa o euro VI, previa rottamazione di altro veicolo di categoria ecologica fino all’euro IV inclusa. Le risorse stanziate ammontano a 12.900.000 euro. Giova ribadire che i contributi in oggetto vanno tenuti distinti da quelli del “decreto investimenti” del medesimo ministero e già oggetto di commenti da parte dell’Associazione. Il d.d. 21 ottobre 2020 è in attesa di pubblicazione sulla G.U. ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla stessa. Nel frattempo si evidenziano i tratti salienti. - Beneficiarie sono le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi e loro aggregazioni. - Soggetto gestore è la RAM - Logistica, Infrastrutture, Trasporti spa. - Gli investimenti agevolabili sono quelli avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 157/2019 e, quindi, dal 25 dicembre 2019 e nel termine del 30 settembre 2020, data fissata nell’art. 53 del d.l. 124/2019.
- Sono previsti due periodi distinti per la prenotazione della domanda: a) il primo dalle ore 10.00 dell’11 novembre 2020 sino alle 08.00 del 30 novembre 2020; b) il secondo dalle ore 10.00 del 1° giugno 2021 alle ore 08.00 del 21 giugno 2021; All’interno di ciascuna finestra, l’impresa può presentare una sola domanda. - La prenotazione va presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram. rinnovoparcoveicolare@legalmail.it, secondo procedura a sportello (di fatto un click-day). - Successivamente alla richiesta di contributo, per le istanze ritenute ammissibili sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, si andrà a rendicontare gli investimenti in due differenti periodi di rendicontazione sulla base dell’ordine di presentazione delle richieste, e precisamente: a) per il primo periodo - dall’11 al 30 novembre 2020 - il rendiconto andrà eseguito entro il 20 maggio 2021; b) per il secondo periodo - dal 1° al 21 giugno 2021 - il rendiconto andrà eseguito entro il 30 novembre 2021. - Ai fini della rendicontazione, le imprese dovranno produrre la fattura debitamente quietanzata, la documentazione tecnica relativa al bene acquisito e il numero di targa del veicolo rottamato, detenuto in proprietà o altro titolo per almeno i 3 anni antecedenti all’entrata in vigore del d.m. 14 agosto 2020 (23 settembre 2020). Si fa riserva di tornare sull’argomento una volta che il d.d. 21 ottobre 2020 sarà stato pubblicato sulla G.U. Frattanto, altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
Pag. 42 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 17 - 30 settembre 2020
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2020 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,7
0,271341
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
102,5
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
102,6
0,448171
APRILE
15.04
14.05
0,500
102,5
0,500000
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,3
0,625000
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
102,4
0,750000
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
102,3
0,875000
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
102,5
1,000000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
101,9
1,125000
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 43 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2020
Eventi Covid-19: tutela previdenziale della malattia messaggio inps n. 3653 del 9 ottobre 2020
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 393/EI del 12 ottobre scorso per ricordare che, con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, l’INPS ha fornito indicazioni operative per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. Come noto, l’art. 26 sopra citato aveva disposto che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, comma 2, lett. h) e i) del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, e di cui all’art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, fosse equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e che tale periodo non fosse computabile ai fini del periodo di comporto. Di seguito le casistiche analizzate:
QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E LAVORO AGILE Spiega l’Istituto nel messaggio in parola che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali Pag. 44 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2020
fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera. Pertanto, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. Diversamente, in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6), e quindi in caso di accertata positività, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
QUARANTENA PER ORDINANZA AMMINISTRATIVA L’INPS chiarisce che, in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
QUARANTENA ALL’ESTERO Il Messaggio in commento chiarisce che, dalla lettura testuale dell’articolo 26, commi 1 e 3, del D.L. n. 18 del 2020, e dei diversi D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, considerato il costante riferimento ai provvedimenti dell’operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL, l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
AMMORTIZZATORE SOCIALE E MALATTIA Da ultimo viene precisato che, considerata l’equiparazione al trattamento di malattia operata dal
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legislatore, per i casi di quarantena/sorveglianza precauzionale, in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale [cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito
Pag. 46 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2020
dai fondi di solidarietà ], quest’ultimo, secondo le regole generali, prevale rispetto la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. (EI)
Durata e termine dell’isolamento e della quarantena emergenza covid-19. indicazioni del ministero della salute Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 401/ EI-CS del 16 ottobre scorso per ricordare che il Ministero della Salute ha emanato una circolare con data del 12 ottobre 2020, che aggiorna le indicazioni riguardo la durata ed il termine dell’isolamento e quarantena. Si chiarisce che l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. Per la quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, il Ministero fa una nuova valutazione che di seguito si riporta.
CASI POSITIVI ASINTOMATICI Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
CASI POSITIVI SINTOMATICI Le persone sintomatiche risultate positive alla riPag. 47 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2020
cerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI I contatti stretti di casi con infezione da SARSCoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: - un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure - un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Si raccomanda di: - far eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; - prevedere accessi al test differenziati per i bambini; - non prevedere quarantena né esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risul-
ti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità; - promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
Pag. 48 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2020
L’ufficio Edilizia e Territorio e l’ufficio Relazioni Industriali restano a disposizione per ogni ulteriore informazione. (EI-CS)
CONAI: aumenti per acciaio, plastica e vetro gli aumenti avranno effetto dal 1° gennaio 2021 Con una comunicazione del 7 ottobre 2020 (disponibile anche sul sito internet www.conai.org) il CONAI ha disposto in merito alle variazioni del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, plastica e vetro, che avranno effetti dal 1° gennaio 2021, e che saranno: - Acciaio: da 3,00 a 18,00 €/t; - Plastica: per la fascia B2, da 436,00 a 560,00 €/t, e per la fascia C, da 546,00 a 660,00 €/t. Resteranno invece invariati i valori del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica
di fascia A (150,00 €/t) e di fascia B1 (208,00 €/t); - Vetro: da 31,00 a 37,00 €/t. Tali aumenti avranno effetto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare: - le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) passeranno da 0,18 a 0,20% per i prodotti alimentari imballati e da 0,09 a 0,10% per i prodotti non alimentari imballati; - il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 92 a 107 €/t. I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI.
Pag. 49 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 17 - 30 settembre 2020
(CS)
Esame Responsabile Tecnico trasporto rifiuti eliminazione dei quiz non più attuali
Con circolare n. 10 del 5 ottobre 2020, il Comitato Nazionale ha aggiornato il listato dei quiz da sottoporre agli esami da responsabile tecnico (RT), eliminando quelli che sono stati superati dalle modifiche legislative introdotte con i recenti
decreti legislativi ambiente nn. 116, 118 e 121 del 2020, in vigore dal 26 e 27 settembre 2020. Complessivamente sono stati eliminati 115 quiz, relativi a quattro dei cinque moduli in cui sono è articolati gli esami. Per quanto riguarda il modulo specialistico delle categorie 1, 4 e 5 (Trasporti), si segnala che sono stati tolti 23 quesiti sui 818. Si riporta una tabella, con il complessivo dei quiz precedenti, il numero di quelli eliminati ed il totale aggiornato, evidenziando che il nuovo listato viene già somministrato agli esami in corso, sebbene i candidati sia siano iscritti prima dell’emanazione della circolare in parola. (C)
Pag. 50 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 17 - 30 settembre 2020
SOA: rinnovo per la Idir srl potrà eseguire opere strutturali speciali (os21)
La IDIR srl è un’impresa specializzata per i lavori relativi a opere per garantire la stabilità dei pendii, il consolidamento di terreni e i lavori relativi alle protezioni stradali. La sua attività, viene svolta soprattutto per committenti pubblici e l’impresa opera su tutto il territorio nazionale. I.D.I.R. s.r.l., rappresentata dal geom. Marcon Gabriele, ha sede a Tricesimo (UD) in via Matteotti n. 4/3, in fase di rinnovo ha potuto qualificarsi per le categorie: OS12B per la classifica IV pari a 2.580.000 euro, OG3 e OS12A per la classifica III bis pari a 1.500.000 euro, OG8 e per la III classifica pari a per 1.032.000 euro e OS21 per la I classifica pari a 258.000 euro. Potrà eseguire appalti pubblici fino ad un importo massimo di 3.096.000 euro per barriere paramassi, ferma neve e simili (OS 12-B) categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. Potrà eseguire anche fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro per lavori di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3) e barriere stradali di sicurezza (OS12-A) categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale. Inoltre, fino ad un importo massimo di 1.238.400 euro, lavori della categoria OG8 che riguarda le opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica e in particolare la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari; Infine, è abilitata ad eseguire opere strutturali speciali (OS21) categoria che riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni fino ad un importo massimo di 309.600 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Pag. 51 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2020
Business News le ultime informazioni per l’internazionalizzazione ricevute da informest consulting srl PROGETTO DI INSERIMENTO COMMERCIALE IN FEDERAZIONE RUSSA (MECCANICA LEGGERA, COMPONENTISTICA, AUTOMAZIONE, EDILIZIA ABITATIVA) E INCENTIVI FINANZIARI RAFFORZATI DAL COVID19 INFORMEST Consulting, nell’ambito delle proprie iniziative finalizzate allo sviluppo dell’export delle PMI italiane, propone un programma di inserimento commerciale nel mercato della FEDERAZIONE RUSSA. Anche durante il corso di quest’anno e nonostante le sanzioni in essere, sono proseguite e cresciute da parte delle aziende russe e dei loro Buyer le richieste di attrezzature, soluzioni e componenti meccanici, soluzioni di meccatronica (automazione, impianti, packaging, componenti come pompe, valvole, caldaie, ricambistica), soluzioni e materiali per l’edilizia. I campi applicativi più importanti su cui si concentra il progetto sono la trasformazione industriale legata alla meccanica leggera, l’elettrotecnica, l’edilizia costruttiva, i settori della cosmetica/farmaceutica, la trasformazione agroalimentare. L’Italia è infatti al 5° posto tra i Paesi importatori in Federazione Russa; il sistema distributivo russo è cresciuto e si è ramificato anche nelle regioni russe, le PMI italiane sono molto ricercate in quanto gli interlocutori russi hanno dimensione e tipologia adatti alla collaborazione commerciale con i produttori italiani. INFORMEST Consulting fornisce inoltre una assistenza e consulenza complete nella “certificazione di prodotti per il mercato russo”, avendo attivato un accesso diretto con gli enti di certificazione, che garantisce un servizio professionale, semplificato, certo ed economico (in quanto gestito nel Paese con
fonte diretta). Il progetto può essere sostenuto da incentivi pubblici a supporto della liquidità della durata di 4 anni e rafforzati finanziariamente dalle misure derivanti dal Covid19. Le aziende interessate possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.
PROGRAMMA DI PENETRAZIONE COMMERCIALE IN GERMANIA AUSTRIA SVIZZERA PER AZIENDE DELLA SUBFORNITURA E INCENTIVI FINANZIARI RAFFORZATI DAL COVID19 INFORMEST Consulting, nell’ambito delle proprie iniziative finalizzate allo sviluppo dell’export delle PMI italiane, prosegue con il programma di inserimento commerciale nel mercato di area tedesca nel settore della subfornitura; il servizio è diretto ad aziende italiane impegnate nel comparto della subfornitura meccanica, della plastica, aziende produttrici di componenti per prodotti finiti. La Germania in particolare è specializzata nello sviluppo e nella produzione di beni industriali complessi; i più importanti settori industriali sono l’edilizia costruttiva, l’industria automobilistica, l’industria meccanica, l’elettrotecnica, l’industria chimica. Le richieste delle aziende tedesche si concentrano su componenti e/o lavorazioni nei settori della meccanica, degli autoveicoli, della metallurgia e dei prodotti chimici; i maggiori fornitori della Germania sono i Paesi Bassi, la Cina, la Francia, il Regno Unito e l’Italia. L’iniziativa di sviluppo commerciale è indirizzata ad imprese impegnate nelle lavorazioni/produzioni di settore, ha lo scopo di ottenere economie di scala nella realizzazione delle attività operative di sviluppo export ed una conseguente significativa riduzione dei costi di inserimento commerciale. Il progetto può essere sostenuto da incentivi pubblici a supporto della liquidità della durata di 4 anni e rafforzati finanziariamente dalle misure derivanti dal Covid19.
IL PARTNERING OPPORTUNITIES DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Informest Consulting è partner locale del Consor-
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zio Friend Europe (www.friendeurope.it) nell’ambito della rete Enterprise Europe Network (EEN) e promuove i servizi del Network alle PMI del Triveneto. Il Network EEN è la più grande rete a supporto delle PMI a livello mondiale, presente in più di 60 Paesi e composta da oltre 600 membri, e mette a disposizione delle aziende informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Partnering Opportunities Database (POD) della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato giornalmente. In qualità di partner EEN, Informest Consulting offre alle aziende un servizio gratuito di inserimento nel database europeo delle PMI, il quale consente alle aziende iscritte di avere una visibilità nell’intera Area Europea e anche in altri Paesi extra UE aderenti al progetto. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. Le aziende interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito ed anonimo del proprio profilo nel database, richiedendo il modulo ed inviandolo all’indirizzo office@informestconsulting.it.
APPALTI INTERNAZIONALI (ANCHE SOTTO “SOGLIA”, INFERIORI A 120.000 USD per PMI) RICHIESTE D’OFFERTA
INTERNAZIONALI PER AZIENDE DEL SETTORE ILLUMINAZIONE, MATERIALI MEDICI, ANCHE DI CONSUMO, ATTREZZATURE EDILI PER LAVORI, ICT, ARREDO PUBBLICO INFORMEST Consulting gestisce la distribuzione e il servizio tecnico per l’ITALIA del più grande strumento informativo al mondo (https://appalti.dgmarket.com/) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati da enti pubblici ed aziende private, locali ed internazionali. Chi è interessato può iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo https://appalti.dgmarket.com/ per ricevere gratuitamente gli ALERT automatici sulle notifiche di bandi nel settore di proprio interesse; è possibile inoltre individuare i partecipanti alle richieste di offerta/gare, capire le loro offerte, proporsi come subfornitori agli aggiudicatari anche per lotti/parti di fornitura. La collaborazione tra dgMarket ed INFORMEST Consulting si è ulteriormente consolidata per incentivare la partecipazione delle aziende italiane, soprattutto PMI, al sistema di procurement internazionale. Il procurement internazionale offre opportunità concrete e direttamente visionabili: oltre 1 mil. di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Per maggiori informazioni, inviare un’e-mail a consulenza@informestconsulting.it.
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Catas SpA catas e confapi fvg al fianco delle imprese per promuovere qualità e innovazione nei prodotti d’arredo Una nuova, intensa stagione si è aperta quest’anno per Catas, il più importante laboratorio italiano ed europeo di prove per il settore legno-arredo. Lo scorso mese di maggio, infatti, è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2020-2023. Alla guida del prestigioso istituto la nuova presidente Lucia Cristina Piu, direttore di Confapi Friuli Venezia Giulia. Piu sarà affiancata dai consiglieri Franco Buttazzoni, Federica Di Fonzo, Stefano Petris e Paola Veronese, imprenditori che non mancheranno di portare la propria esperienza. La presidente Piu ha subito delineato quali saranno le linee di indirizzo, nel solco del più che cinquantennale impegno di Catas: continuità nella missione e sviluppo delle attività a servizio delle imprese, dentro e fuori i confini regionali. Catas e Confapi FVG sono da sempre legate da un intento comune: promuovere la cultura della qualità e della sicurezza dei prodotti, favorire l’innovazione e lo sviluppo di nuove soluzioni tecniche. Da diversi anni sono i soggetti promotori di una “convenzione quadro” congiunta che consente a tutte le aziende associate un accesso privilegiato e facilitato ai servizi offerti dall’istituto: dall’assi-
stenza telefonica gratuita da parte degli esperti di laboratorio alle tariffe agevolate per i test su materiali, componenti e prodotti di arredo, in special modo se richiesti per prodotti in fase di concept e prototipazione. Il catalogo prove a disposizione delle imprese copre l’intera filiera produttiva dell’arredo: prove meccaniche sui prodotti finiti, prove sulle superfici, prove fisico-meccaniche su materiali e semilavorati, analisi chimiche e prove biologiche, prove di reazione al fuoco. Grazie alla rafforzata sinergia tra i due enti prenderà presto avvio una nuova opportunità per le aziende associate a Confapi FVG: un servizio informativo a loro dedicato, di aggiornamento tecnico esteso a tutti i settori in cui Catas opera; dunque non solo legno-arredo, ma anche ambiente e alimenti. News e articoli tecnici redatti dagli esperti di laboratorio presenteranno le novità legislative e normative, informando tecnici e imprenditori su requisiti e metodi per valutare la sicurezza e conformità dei prodotti.
Per informazioni e contatti: Catas SpA Serena Petaccia 0432 747260 petaccia@catas.com
CATAS Catas è nato nel 1969 nel distretto allora conosciuto in tutto il mondo come la patria della sedia e dei compoPag. 54 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 17 - 30 settembre 2020
nenti per l’arredo. L’istituto fu fondato dalla Camera di Commercio di Udine per rispondere principalmente all’esigenza delle aziende locali di svilupparsi sui nuovi mercati esteri e adeguarsi alle norme nazionali e straniere. Catas è considerato oggi il principale laboratorio europeo di prove per il settore legno-arredo. Nel 2009 Catas acquisisce il laboratorio chimico-merceologico (ASA) della CCIAA di Udine divenendo un polo di eccellenza anche per la ricerca e l’analisi nei settori alimentare e ambientale, attraverso proprie sezioni dedicate Catas Ambiente e Catas Alimenti. I numeri dell’istituto oggi contano 2 sedi, a San Giovanni al Natisone (UD) e a Lissone (MB), 50.000 prove di laboratorio commissionate ogni anno da circa 2.000 clienti. Catas è laboratorio accreditato da ACCREDIA secondo ISO/IEC 17025 e vanta i seguenti ulteriori riconoscimenti: - laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno ad emettere le certificazioni per l’omologazione nel settore della reazione al fuoco, - primo Istituto italiano ad essere riconosciuto dal governo della California (CARB) e dall’agenzia americana EPA (Environmental Protection Agency) quale ente certificatore di terza parte autorizzato alla certificazione dell’emissione di formaldeide dai pannelli a base legno; - primo organismo di certificazione di prodotto in Italia a essere accreditato secondo la norma ISO/ IEC 17065 per gli schemi di certificazione di pro-
dotto Formaldehyde CARB e Formaldeide TSCA Title VI (EPA); - organismo notificato per attività di valutazione dei prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento UE N. 305/2011 (marcatura CE), con riferimento alla verifica dei requisiti relativi all’emissione di sostanze pericolose e composti organici volatili (VOC). Le attività che il laboratorio Catas svolge oggi si riferiscono ai seguenti settori:
Legno-arredo (Catas) - Prove di sicurezza, resistenza e durata per ogni tipologia di prodotto d’arredo - Prove di resistenza e durata sulle superfici - Prove fisico-meccaniche ed analisi chimiche sui materiali - Analisi delle emissioni di sostanze nocive da materiali e prodotti (formaldeide e composti organici volatili) - Prove sull’efficacia dei trattamenti biocidi per il legno - Identificazione delle specie legnose - Prove di reazione al fuoco (laboratorio riconosciuto dal Ministero degli Interni).
Ambiente (Catas Ambiente) - Campionamenti e analisi delle emissioni a camino e in ambiente di lavoro - Valutazione strumentale e analitica della qualità dell’aria indoor, nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita - Analisi delle acque (acque reflue di stabilimento, acque di piscina, …) e ricerca della legionella - Assistenza nella gestione degli adempimenti in materia di rifiuti.
Alimenti (Catas Alimenti) -
Caratterizzazione chimico-merceologica di prodotti alimentari
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- Controlli analitici su alimenti, cereali e granaglie, oli e acque. Anche in questo settore, le prove sugli alimenti sono accreditate da ACCREDIA secondo la norma ISO/IEC 17025.
Catas è anche inserito nell’elenco regionale dei laboratori autorizzati a svolgere analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di aziende che producono e commercializzano alimenti e bevande disciplinati dai Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004.
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Aperto bando FAPI 4-2020; disponibilità FVG: € 118.300 segue con professionalità, dedizione, trasparenza, correttezza e impegno le aziende che vogliono migliorare la propria Impresa con la formazione.
da sempre confapi fvg al fianco delle imprese per ottenere e gestire i finanziamenti
SGRAVIAMO LE IMPRESE DA TUTTI GLI ONERI (DI GESTIONE DELLA PRATICA, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI) SENZA RICHIEDERE ALCUN COSTO: ANCHE I DOCENTI VENGONO DIRETTAMENTE PAGATI DA NOI.
FAPI è il fondo interprofessionale vicino alle Imprese attraverso il quale si può finanziare la formazione dei lavoratori per far crescere la competitività dell’Azienda. La nostra Associazione CONFAPI FVG da sempre, in qualità di ente formativo accreditato dalla nostra Regione, in collaborazione con ENAIP FVG, ENFAP FVG, IAL FVG ed IRES FVG,
Approfittate dei fondi a disposizione dell’impresa. Ci sono diverse opportunità per finanziare la formazione dei dipendenti, inviateci quanto prima la scheda allegata e contattate la nostra dott.ssa Emanuela De Faccio, che è per tutti questi aspetti a Vostra disposizione, telefono 0432507377 - mail formazione@confapifvg.it. (EDF)
--------------------------------------------------------------------------------------------------da restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it
APERTO BANDO FAPI 4-2020 - CORSI AZIENDALI FINANZIATI Impresa _________________________________________________________________________________________________________ Settore _________________________________________ N° Addetti ____________ Indirizzo __________________________________ E-mail ____________________________________________________ Referente _____________________________________________ Impresa iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 denuncia aziendale flusso UNIEMENS: sì q
no q
Titolo del corso o area di interesse per la formazione
indicare a qualeFondo aderisce _______________________________________
N. ore corso (min. 8 ore – max 40)
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N. dipendenti corso (minimo 3 dipendenti)
Inquadramento: Quadri, Impiegati, Operai
Convenzione FCA Italy spa condizioni speciali d’acquisto riservate agli associati
Confapi nazionale ha ripristinato la convenzione con FCA Italy Spa, allo scopo di offrire un trattamento di miglior favore ai Soci per l’acquisto di
autovetture e di veicoli commerciali. L’accordo nazionale prevede che gli sconti riservati agli Associati siano aggiornati mensilmente. Le imprese interessate all’acquisto di un mezzo dovranno far richiesta della tabella sconti aggiornata e della Certificazione di adesione alla Confapi FVG da trasmettere al Concessionario di fiducia contattando il Servizio Relazioni Esterne dell’Associazione, sig.ra Sandra Cividini, ai seguenti recapiti: tel. 0432.507377 – e-mail relazioniesterne@confapifvg.it.
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(SC)