notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 21 30 novembre 2019
IN PRIMO PIANO NUOVA RIDUZIONE REGIONALE DELL’IRAP
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 21 30 novembre 2019
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Nuova riduzione regionale dell’Irap
6
Il versamento dell’acconto Iva
9
La riforma della “Sabatini” regionalizzata
14
Contributi per la trasformazione tecnologica e digitale
19
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2019
20
Riduzione contributiva edili
22
Appalto: prescrizione quinquennale per l’Inps
24
Inps. Fruizione dei riposi giornalieri di paternità
25
Obblighi per energivori e grandi imprese
26
MUD: raccolte quasi 350.000 dichiarazioni nel 2019
28
SOA: rinnovo per la F.lli Candusso Termoidraulica srl
29
SOA: rinnovo per la F.lli Candusso Termoidraulica srl
29
ANAC: indicazioni su CIG e tassa Autorità
30
Approvato il prezziario regionale 2019
34
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Catalogo online “Export Directory”
37
Due diligence dei metalli
38
Esami per la carta di qualificazione dei conducenti (CQC)
40
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Nuova riduzione regionale dell’Irap riconosciuta alle aziende che accrescono il benessere dei dipendenti Premessa Con decreto del Presidente della Regione n. 194 del 28 ottobre 2019 è stato approvato il Regolamento che riconosce la riduzione dell’1% dell’Irap alle aziende che sottoscrivono contratti o accordi per l’arricchimento del sistema del benessere organizzativo, attraverso l’adozione di iniziative di aiuto sociale individuale e familiare dei lavoratori sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo. Viene così data attuazione all’art. 14 comma 11 della legge regionale 28/12/2018 n. 29 (legge di Stabilità 2019).
Beneficiari Possono accedere alla riduzione tutte le società, sia di capitali che di persone, le imprese individuali e i professionisti residenti nel territorio regionale. Sono compresi anche gli enti pubblici e privati, i Trust nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio.
L’agevolazione L’agevolazione consiste in una riduzione dell’aliquota Irap dell’1% ed opera a favore dei soggetti passivi che alla chiusura del periodo d’imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali per l’arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l’adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo. Deve trattarsi di spese a favore della generalità dei dipendenti deducibili dal reddito d’impresa, compresi i benefici ascrivibili alle finalità prescritte che vengano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme dovute a titolo di premi di risultato nei limiti in cui è prevista la deducibilità.
La misura regionale prevede quindi la possibilità di fruizione della riduzione da parte delle aziende che abbiano sottoscritto anche accordi qualificati come “premi di risultato” e nell’intesa abbiano altresì regolamentato la possibilità di conversione del premio stesso in welfare. La possibilità di conversione non costituisce di per sé condizione di accesso al beneficio, poiché l’azienda dovrà fornire evidenza (nel caso in cui non sia previsto dall’accordo sindacale stesso), che almeno un lavoratore abbia utilizzato le misure di welfare sopra evidenziate. Nel caso più comune l’impresa, anche per il tramite della Confapi, si rivolge a una società che gestisce le cosiddette “Piattaforme Welfare”, le quali prevedono varie possibilità di utilizzo del welfare reso disponibile dal datore di lavoro. E’ importante capire come non tutte le possibilità previste possano dar adito alla riduzione dell’IRAP, ad esempio risulta esclusa tutta la famiglia delle spese correlabili alla ricreazione. Inoltre nella gestione del welfare aziendale e delle possibilità riconducibili alla conversione del premio, spesso si prevede l’inserimento in piattaforma dei buoni multiacquisto nell’ambito della tasca fiscale di esenzione e ove ne ricorrano i presupposti. Per far collimare la possibilità di riduzione dell’Irap con le esigenze di spesa dei lavoratori, è necessario che una parte di essi utilizzi prestazioni di welfare per le finalità sopra evidenziate (basta cioè che un lavoratore utilizzi il welfare per il dentista o per pagare l’asilo dei propri figli e la possibilità di accesso al beneficio è garantita). Tutte le più note società di settore vi forniranno quindi evidenza anche tramite specifica reportistica, delle prestazioni utilizzate dai vostri dipendenti nel rigoroso rispetto della loro privacy, al fine di poter facilmente esibire prova delle modalità di spesa dei vostri addetti.
Decorrenza e durata La riduzione dell’aliquota Irap è applicabile per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021. In definitiva ha una durata triennale ed opera con riferimento al singolo periodo d’imposta in cui le spese vengono sostenute. Un tanto indipendentemente dalla data di sot-
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toscrizione dell’accordo sindacale. Si potrebbe quindi prospettare l’eventualità di sottoscrizione nel 2019 ed erogazione nel 2020. In tal caso ai fini della possibilità di utilizzo della misura, si farà riferimento periodo d’imposta 2020.
Esclusioni Non possono accedere all’agevolazione le attività in cui sono presenti apparecchi per il gioco lecito. Non è inoltre cumulabile con le misure regionali che prevedono altre riduzioni di aliquota Irap, fatta eccezione per l’agevolazione prevista per la disinstallazione volontaria dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito.
Regime di aiuto La riduzione è concessa nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti “de minimis”).
Adempimenti e obblighi dei beneficiari I beneficiari dell’agevolazione dovranno presentare all’Amministrazione regionale, sino alla data del 1° luglio 2020, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti “de minimis” concessi nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica.
Considerazioni conclusive Come sopra espresso la riduzione dell’Irap è condizionata alla condivisione in sede sindacale delle finalità e delle modalità di erogazione del welfare, mentre, ai fini dell’ esclusione dalla base imponibile, è sufficiente anche la mera regolamentazione da parte aziendale. La nostra Regione, a differenza di quanto prevede il Tuir, ha privilegiato quindi alcune misure di welfare rispetto ad altre, ed escluso la fonte regolamentare da quelle che consentono la possibilità di gestione degli strumenti di welfare in regime di esenzione. Al di là di considerazioni che esulano dal merito del provvedimento, si suggerisce in ogni caso di valutare la possibilità, per il prossimo biennio, di condividere propedeuticamente in sede sindacale ogni atto finalizzato alla corresponsione di provvidenze in welfare, sia tramite una piattaforma, che tramite una convenzione con un soggetto terzo, con le modalità che si ritengono opportune per le proprie realtà. (PZ-FT)
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Il versamento dell’acconto Iva il 27 dicembre 2019 scade il termine per il pagamento Soggetti obbligati Entro il 27 dicembre 2019 i soggetti passivi Iva sono tenuti al versamento dell’acconto Iva. Sono interessati al versamento in generale i soggetti che, con riferimento al mese di dicembre per i contribuenti mensili o, al quarto trimestre per quelli trimestrali, dello scorso anno, erano a debito d’imposta. L’importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato in sede di dichiarazione annuale.
Soggetti esonerati Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto: - i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019; - i soggetti che nel mese di dicembre 2018 (per i mensili) o nel quarto trimestre 2018 (per i trimestrali) erano a credito o avevano un debito inferiore a € 117,38; - i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (per i mensili) oppure entro il 30 settembre (per i trimestrali) di quest’anno; - i contribuenti che nel periodo d’imposta in corso hanno posto in essere solo operazioni esenti o non imponibili; - i contribuenti il cui versamento, calcolato secondo le modalità di seguito esposte, sia d’importo inferiore a € 103,29; - i soggetti che in sede di dichiarazione annuale prevedono di chiudere l’anno in corso a credito o che nell’ultima liquidazione dell’anno in corso prevedono di chiudere l’ultima liquidazione con un debito d’imposta non superiore a € 117,36, (ciò perché l’88% di € 117,36 è pari a € 103,28 e quindi inferiore al minimo stabilito per l’acconto pari a € 103,29); - i soggetti che applicano il regime forfetario
(art. 1 comma 58 legge 190/2014) e dei nuovi minimi (art. 27 D.L. 98/2011); - i produttori agricoli esonerati; - i soggetti esercenti attività d’intrattenimento.
Determinazione dell’acconto Il versamento dell’acconto Iva può essere scelto liberamente tra uno dei seguenti tre criteri: metodo storico, metodo previsionale e metodo delle operazioni eseguite. Metodo storico, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare del tributo risultante a debito dalla liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2018 per i mensili o della dichiarazione annuale relativa al 2018 per i trimestrali, per entrambi al lordo dell’acconto Iva precedente. Si ricorda che il quadro VH della dichiarazione annuale va compilato solo nei casi in cui si intendeva correggere od integrare errori commessi nelle liquidazioni periodiche. Conseguentemente per l’individuazione della base di riferimento per il calcolo dell’acconto per i soggetti mensili, il rigo da considerare come base di riferimento è il rigo VP14 + VP13 della liquidazione di dicembre 2018 oppure, in caso di compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale, il rigo VH15 + VH17 del saldo a debito. Per i contribuenti trimestrali il riferimento è dato da VL38 – VL 36 + VP13 (VH17) del modello Iva 2019. Metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare che si presume costituirà il debito d’imposta per il mese di dicembre dell’anno in corso per i mensili, o in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali. Metodo delle operazioni eseguite, si prende in considerazione il 100% dell’importo risultante da apposita liquidazione, da effettuarsi entro il termine di versamento dell’acconto, riferita al 20 dicembre. In quest’ultimo metodo le operazioni da considerare sono: - quelle annotate sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali e dal 1° dicembre al 20 dicembre per i mensili; - quelle effettuate fino al 20 dicembre ma non
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ancora registrate, perché i relativi termini di fatturazione non sono ancora scaduti; - quelle annotate sul registro degli acquisti dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i trimestrali, oppure dal 1° al 20 dicembre per i mensili. Con riferimento ai soggetti mensili, le fatture differite emesse entro il 15 dicembre 2019 relative a consegne o spedizioni riferite al mese di novembre, non rilevano ai fini del calcolo dell’acconto, mentre per i trimestrali non rilevano le differite emesse entro il 15 ottobre e riferite alle consegne o spedizioni del mese di settembre. Per i contribuenti che adottano il regime Iva per cassa si dovranno considerare le operazioni attive effettuate, anche se ancora non annotate sul registro dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), per le quali entro il 20 dicembre si verifichi l’esigibilità e conseguentemente si incassi il corrispettivo. Per le fatture passive si considereranno quelle annotate nel registro acquisti dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), pagate entro il 20 dicembre. È consigliabile annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi la liquidazione relativa alla determinazione dell’acconto con questa modalità. I contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono determinare l’acconto in misura pari al 66% (2/3) dell’Iva dovuta per la liquidazione del mese di dicembre.
Adeguamento ISA
Variazione della periodicità
Versamento minimo
Per i soggetti che adottano il metodo storico con riferimento alle fatture 2018 ricevute nello stesso anno ma annotate entro aprile 2019 in apposita sezione del registro Iva acquisti ai fini di beneficiare della detraibilità nel modello Iva 2019 l’Agenzia con la circolare 1/2018 ha fornito il seguente chiarimento. Per i contribuenti mensili l’acconto è calcolato sul saldo della liquidazione del mese di dicembre, non produce quindi effetti sull’acconto 2019. Per i trimestrali invece l’imposta a credito è confluita nel saldo della dichiarazione annuale e conseguentemente assume rilevanza ai fini della determinazione dell’acconto.
Nessun versamento è dovuto se dai conteggi risulta un acconto d’importo inferiore a € 103,29.
Autotrasportatori
- Da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo d’acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (saldo più acconto). - Da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente.
Contribuenti trimestrali - interessi Non sono dovuti gli interessi dell’1% a titolo di maggiorazione per i contribuenti trimestrali. Tale maggiorazione dovuta in sede di dichiarazione dello scorso anno, non deve essere considerata al fine della determinazione dell’acconto dell’anno in corso.
Nel caso in cui per il 2018 si sia provveduto ad adeguarsi agli indici di affidabilità fiscale ISA, l’adeguamento non rileva ai fini dell’acconto in quanto non ha modificato la liquidazione dell’ultimo mese o trimestre dello scorso anno.
Modalità di versamento Il versamento dell’acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato e deve essere eseguito tramite modello F24. I codici tributo da utilizzare sono: - 6013 per i contribuenti mensili; - 6035 per i contribuenti trimestrali; - periodo di riferimento 2019. L’ammontare dell’acconto e il metodo utilizzato devono essere indicati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2019. L’ammontare del versamento e gli estremi del pagamento, ancorché non obbligatorio, è opportuno annotarli nel registro Iva delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. Trattandosi di acconto, l’importo versato sarà scomputato dall’Iva da versare per il mese di dicembre, per i mensili e dell’Iva annuale per i trimestrali.
Fatture 2018 annotate entro aprile 2019
L’articolo 74 del DPR 633/72 consente agli autotrasportatori di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. Nell’ipotesi in cui si utilizzi il metodo delle operazioni effettuate, si dovranno considerare le fatture emesse nel terzo trimestre 2019 e annotate nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre nonché quelle emesse in tale periodo ancorché registrate nel primo trimestre 2020.
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Per questi soggetti la circolare n. 328/E del 20 dicembre 1995, ha consigliato di applicare il metodo previsionale perché consente di determinare con certezza l’Iva dovuta per il quarto trimestre 2019.
blighi di versamento dell’acconto Iva riferito ai soggetti che si estinguono si devono ritenere di competenza, dal momento in cui ha effetto l’operazione, del soggetto incorporante.
Soggetti con contabilità separate
Acconto alla presenza di fusione
I soggetti che ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72 hanno contabilità separate, devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta. Questi contribuenti sono conseguentemente tenuti ad effettuare distinte liquidazioni dell’imposta. Il versamento dell’acconto deve pertanto essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.
Alla presenza di operazioni di fusione, siccome la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume tutti gli obblighi delle società fuse o incorporate, la situazione degli acconti Iva, oltre a tenere presente quanto precisato nel precedente paragrafo, può essere schematizzata come segue. - Fusioni con effetto dal 1° gennaio al 30 novembre 2019 o dal 1° gennaio al 30 settembre 2019, se le società estinte sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione la società incorporata non deve versare l’acconto Iva perché il soggetto non è più esistente dal 30 novembre 2019, mentre la società incorporante è tenuta all’adempimento in relazione al proprio dato storico, senza considerare la società incorporata, oppure, nel caso di applicazione del metodo analitico, deve necessariamente comprendere anche le operazioni inerenti all’attività della società incorporata; b) nel caso di fusioni proprie, l’obbligo dell’acconto Iva non sussiste per la società fusa e per la società risultante dalla fusione perché vengono a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi di riferimento. - Fusioni con effetto dal 1° dicembre al 27 dicembre 2019 o dal 1° ottobre al 27 dicembre 2019, se le società sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione avente effetto dopo l’inizio del periodo inerente alla determinazione dell’acconto, l’obbligo dell’adempimento è già sorto anche per la società incorporata. Pertanto la società incorporata non deve versare l’acconto in quanto non più soggetto esistente, mentre, la società incorporante deve pagare l’acconto tenendo presenti sia le risultanze proprie, sia quelle delle società fuse; b) anche nel caso di fusioni proprie, le società fuse non devono versare l’acconto in modo autonomo, perché compete alla società risultante dalla fusione, che vi provvederà tenendo conto dei dati delle società fuse. - Fusioni con effetto dal 28 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019: a) nel caso di fusione per incorporazione, l’acconto d’imposta compete in modo au-
Acconto Iva in presenza di cessione d’azienda In questa ipotesi se il cessionario ha iniziato l’attività nel corso del 2019, non è tenuto a versare l’acconto Iva, in quanto privo del riferimento o parametro storico. Qualora il cedente abbia cessato la propria attività di imprenditore nel corso del 2019, non sarà tenuto a versare l’acconto Iva se ha comunicato la cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2019 se soggetto mensile ed entro il 30 settembre 2019, se soggetto trimestrale.
Acconto Iva in presenza di scissione di società Per le operazioni di scissione di società avvenute nel corso del 2019, in relazione all’acconto Iva, determinano, come regola generale le seguenti situazioni: - la società beneficiaria che si è costituita a seguito della scissione non ha l’obbligo di versare l’acconto Iva, perché è assente il parametro storico di riferimento; - la società scissa, invece è tenuta al versamento dell’acconto. Qualora volesse utilizzare il metodo storico, non ha la possibilità di porre in essere alcuna riduzione in relazione all’operazione societaria attuata. Nelle operazioni di fusione e di scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli inerenti agli acconti d’imposta, dei soggetti che si estinguono, devono essere attuati dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione e successivamente a detta data dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione. Conseguentemente nelle ipotesi di fusione per incorporazione e di scissione di tipo totale, gli ob-
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tonomo sia alla società incorporata, sia alla società incorporante; b) nel caso di fusioni proprie, l’acconto Iva, se ne ricorrono le condizioni, non deve essere versato perché non esistente alla data di scadenza dello stesso.
Split payment L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 27 del 7 novembre 2017 ha confermato per i soggetti passivi Iva, allorquando in qualità di cessionari o committenti effettuino acquisti di beni o servizi nell’esercizio di attività commerciali per le quali sono soggetti passivi d’imposta, l’obbligo di eseguire il versamento dell’acconto Iva. Questi contribuenti pertanto entro il prossimo 27 dicembre saranno tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile in regime di split payment. L’obbligo interessa sia i soggetti che versano l’imposta con il modello F24 entro il mese successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’Iva, sia i soggetti che usano il metodo della liquidazione in contabilità con versamento cumulativo.
Omesso versamento Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora il versamento non sia stato effettuato nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del 27 dicembre utilizzando il ravvedimento operoso.
In questo caso la sanzione è ridotta nella misura: - dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza; - del 1,5% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo ed entro i 30 giorni; - del 1,67% con regolarizzazione tra il 31° giorno e fino al 90° giorno successivo alla scadenza; - del 3,75% se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno versati, anche gli interessi moratori dello 0,3% con maturazione giorno per giorno. La sanzione ridotta dovrà essere versata con il codice tributo 8904 mentre per gli interessi, da versare distintamente, si dovrà utilizzare il codice 1991.
Rilevanza penale degli omessi versamenti Iva Si ricorda che l’omesso versamento dell’Iva assume rilevanza penale quando supera i 250.000 euro, in questi casi è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato si consuma quando l’omissione del versamento si protrae oltre il termine per il versamento dell’acconto relativo all’anno successivo. Entro il 27 dicembre 2019 si renderà quindi necessario verificare eventuali omissioni risultanti dal modello Iva 2019 riguardanti il 2018 e provvedere, se possibile, alla regolarizzazione.
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(PZ)
La riforma della “Sabatini” regionalizzata emanato il nuovo regolamento per la concessione di contributi per l’acquisizione di macchinari Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 345/LCP del 26 novembre 2019 per rammentare che con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 0175/Pres., pubblicato sul BUR n. 42 del 16 ottobre 2019, è stato adottato il nuovo regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l’acquisizione di nuove macchine utensili o di produzione tramite operazioni di finanziamento ai sensi della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere incentivi a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329 anche in forma di contributi in conto capitale (di seguito “Sabatini regionalizzata”). Il nuovo regolamento della “Sabatini regionalizzata” è entrato in vigore il 17 ottobre 2019 e sostituisce, semplificandolo, il precedente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004/Pres. n. 205, dettando disposizioni transitorie per le domande presentate prima del 17 ottobre 2019.
Imprese beneficiarie Soggetti beneficiari sono le imprese aventi sede o unità locale attiva in Friuli Venezia Giulia iscritte nel Registro delle imprese. Qualora, al momento della presentazione della domanda le imprese non dispongano di sede legale o unità operativa ovvero questa non sia attiva, possono, comunque, presentare domanda, a condizione di attivarla entro il termine posto per il rendiconto (v. infra), pena la revoca dell’incentivo. Sono escluse dalla concessione degli incentivi: - le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali ovvero che hanno in corso nei propri confronti un’iniziativa per la sottoposizione a
procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale; - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive secondo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono ammesse le variazioni soggettive dell’impresa beneficiaria, anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda. In tal caso gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che questo: - presenti domanda di subentro; - sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’incentivo; - prosegua l’attività dell’impresa originariamente beneficiaria; - mantenga, anche parzialmente, l’occupazione dei lavoratori già impiegati nell’impresa originariamente beneficiaria; - si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli previsti nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all’impresa originariamente beneficiaria.
Regimi di aiuto E’ bene subito dire che gli incentivi sono concessi in alternativa sulla base di tre regimi di aiuto e precisamente: - art. 17 del regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (c.d. regime di esenzione); - art. 14 del citato reg. (UE) 651/2014 (aiuti a finalità regionale), qualora si tratti di iniziative realizzate nei settori e nelle aree ammissibili a detta categoria di aiuti in base a quando stabilito dalla Carta regionale degli aiuti di Stato al momento della concessione dell’incentivo (per il Friuli Venezia Giulia si tratta dei comuni di Cormòns in provincia di Gorizia; Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini e Porcia in provincia di Pordenone; dei comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito
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al Torre, Torviscosa in provincia di Udine); in questo caso possono godere del beneficio anche le grandi imprese; - del regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”); in questo caso possono godere del beneficio anche le grandi imprese. Occorre ricordare che ciascuno di questi regimi prevede dei campi di esclusione, per i quali si rimanda alle norme appena citate.
Iniziative e spese ammissibili Sono ammesse all’incentivo ogni singola operazione finanziaria (v. infra) finalizzata all’acquisizione di macchinari (macchine utensili e di produzione in genere) di nuova produzione, ubicate in territorio regionale, funzionalmente legate all’attività dell’impresa e che copra almeno il 25% dei costi dei medesimi. Nel costo dei macchinari possono essere ricomprese nei limiti del 15% del costo totale le spese sostenute per il montaggio, il collaudo, il trasporto, l’imballaggio, le opere murarie indispensabili al funzionamento dei macchinari stessi e la formazione propedeutica del personale al loro uso. Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli. Sono, altresì, esclusi l’IVA e qualsiasi altro onere fiscale o finanziario. La spesa ammissibile è data dalla quota del costo dei macchinari compresa fra un minimo di 1.000 e un massimo di 500.000 euro. Qualora il costo dei macchinari superi la soglia di 500.000 euro, si considera ammissibile ai fini del calcolo dell’incentivo l’importo fino a 500.000 euro. Nel caso di locazione finanziaria la spesa ammissibile è compresa fra 1.000 e 5.000.000 euro. Qualora il costo dei macchinari coperto dal leasing finanziario sia superiore a 5.000.000 euro si considera ammissibile ai fini del calcolo dell’incentivo l’importo fino a 5.000.000 euro. Possono essere oggetto di accoglimento più operazioni finanziarie riferite ad una stessa sede o unità locale fino a complessivi 5.000.000 euro di spese ammissibili, da calcolare in relazione alle domande di attivazione dell’intervento incentivante presentate nel corso dello stesso anno solare. Altre condizioni circa le iniziative dipendono dall’applicazione dei regimi di aiuto di cui si è detto sopra e, più precisamente: a) nel caso in cui gli incentivi siano concessi ai sensi del reg. (UE) 651/2014, ai fini della loro ammissibilità le iniziative devono altresì sostanziarsi: - nella realizzazione di un nuovo stabilimento; o
- nell’estensione di uno stabilimento esistente; o - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi; o - nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell’art. 14 del reg. (UE) 651/2014 a favore di grandi imprese, ai fini della loro ammissibilità le iniziative devono sostanziarsi nella realizzazione di un nuovo stabilimento o nella diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento esistente, ove per stabilimento va intesa una struttura produttiva operante su un territorio delimitato, costituita da un complesso organizzato ed utilizzato in modo unitario e coordinato, di beni mobili ed immobili, nonché di persone alla stessa addette, nell’ambito della quale ha luogo l’attività economica d’impresa od un ciclo autonomo di quest’ultima.
Operazioni finanziarie ammesse Le operazioni finanziarie ammesse ai fini dell’applicazione della “Sabatini regionalizzata” devono avere una durata superiore a 12 mesi e sono: a) finanziamento mediante sconto di effetti; b) finanziamento bancario; c) locazione finanziaria, solo se con obbligo di riscatto finale da parte dell’impresa. Ai fini del procedimento contributivo (v. infra) rileva sia l’avvio dell’iniziativa sia la sua realizzazione. Per quanto riguarda l’avvio dell’iniziativa, questo si ha in funzione dell’evento che si realizza per primo secondo ordine cronologico: - emissione della fattura di acquisto dei macchinari oppure - stipulazione del contratto di acquisizione degli stessi oppure - pagamento a qualsiasi titolo a eccezione della costituzione di cauzione. Per quanto riguarda la realizzazione dell’iniziativa, questa è soddisfatta a fronte delle seguenti condizioni cumulative: a) finanziamento mediante sconto di effetti - il contratto di acquisto stipulato; - consegna dei macchinari nella sede legale o nell’unità locale; - fatturazione dei macchinari; - emissione degli effetti;
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- intera erogazione del netto ricavo dell’operazione di sconto; b) finanziamento bancario: - stipulazione del contratto di acquisto; - consegna dei macchinari nella sede legale o nell’unità locali; - fatturazione e pagamento dei macchinari; - erogazione del finanziamento; c) leasing: sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: - stipulazione del contratto di leasing; - verbale di consegna dei macchinari nella sede o nell’unità locale sottoscritto dall’utilizzatore. La banca o la società di leasing è tenuta ad applicare all’operazione finanziaria un tasso di interesse onnicomprensivo non superiore a: - se variabile, Euribor maggiorato al massimo di 400 punti base (4%) al netto delle imposte; - se fisso: IRS (Interest Rate Swap) maggiorato al massimo di 400 punti base (4%) al netto delle imposte.
Misura del contributo e cumulabilità Fermo restando quanto detto sopra sul regime degli aiuti, l’incentivo consiste in un contributo in conto capitale secondo le seguenti misure: - 6% dell’importo della spesa ammissibile, nel caso in cui questa sia pari o inferiore a 500.000 euro; - 5,5% dell’importo della spesa ammissibile, nel caso in cui questa sia superiore a 500.000 euro e non superiore a 2.500.000 euro; - il 5% dell’importo della spesa ammissibile, nel caso in cui questa sia superiore a 2.500.000 euro. Il contributo è cumulabile con altri incentivi nei limiti posti dall’art. 17 del citato reg. (UE) 651/2014. In particolare, il contributo della Sabatini regionalizzata è cumulabile con finanziamenti agevolati quali il FRIE, il Fondo per lo sviluppo, i finanziamenti delle Sezioni anticrisi, e “Nuova Sabatini”.
Presentazione delle domande e successive procedure Si premette che la gestione della “Sabatini regionalizzata” è affidata al Mediocredito centrale - Invitalia in associazione con Artigiancassa spa (di seguito soggetto gestore). Le domande di attivazione dell’intervento incentivante sono presentate dalle imprese alle banche, alle società di locazione finanziaria e ai confidi di cui sono socie, convenzionati con il soggetto ge-
store, definiti soggetti richiedenti, prima dell’avvio dell’iniziativa (v. sopra). Successivamente al ricevimento della domanda i soggetti richiedenti fanno pervenire la richiesta di intervento incentivante al soggetto gestore, utilizzando un’apposita procedura telematica messa a disposizione da quest’ultimo, anche senza la preventiva stipulazione dell’operazione finanziaria, entro 12 mesi dall’avvio dell’iniziativa da parte dell’impresa, a pena di inammissibilità. Ultimata l’istruttoria della domanda, entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del soggetto richiedente il soggetto gestore attraverso il proprio apposito comitato delibera l’accoglimento o meno della domanda ed entro i successivi 20 giorni comunica al richiedente l’esito conclusivo.
Realizzazione dell’iniziativa ed erogazione del contributo L’iniziativa deve essere realizzata dal soggetto beneficiario entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, fatta salva motivata richiesta di proroga di 6 mesi, da presentarsi prima della scadenza del termine anzidetto. Entro i medesimi termini il soggetto richiedente deve presentare al soggetto gestore la richiesta di erogazione, corredata dal rendiconto attestante le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa. Verificata la regolarità e completezza della documentazione di rendiconto, l’incentivo è accreditato in un’unica soluzione al soggetto richiedente, tenuto conto della disponibilità di risorse, e, in conclusione, da questo all’impresa beneficiaria.
Obblighi delle imprese beneficiarie. Annullamento e revoca dell’atto di concessione Sulle imprese beneficiarie gravano gli obblighi di: - realizzare l’iniziativa secondo le modalità e i termini previsti dal provvedimento di concessione dell’incentivo; - mantenere l’attività economica e l’iscrizione al Registro delle imprese della sede o dell’unità operativa nel territorio regionale per la durata di 3 anni, nel caso di piccole e medie, e di 5 anni, in quello di grandi imprese, dalla data di realizzazione dell’iniziativa; - rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di delocalizzazione da parte di soggetti beneficiari di incentivi pubblici;
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- non alienare, cedere, distrarre o delocalizzare in altra Regione i macchinari oggetto dell’incentivo nei 2 anni successivi alla data di acquisizione; - consentire e agevolare le ispezioni e i controlli da parte del soggetto gestore; - procedere al riscatto del macchinario in ipotesi di acquisizione mediante locazione finanziaria. Sulle cause di annullamento e revoca, integrale o parziale, dell’atto di concessione e relative procedure si rinvia alla lettura del regolamento. Di dette cause qui si rammenta ancora quella relativa alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria, salvo il caso in cui questa abbia luogo decorsi 3
anni dalla realizzazione dell’iniziativa, fermo restando l’obbligo di riscatto. Copia del regolamento in esame e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione, come pure la documentazione sin qui predisposta dal soggetto gestore, reperibile al link https://www.mcc.it/agevolazione/sabatini-friuli-venezia-giulia/, che, tuttavia, non comprende la documentazione di richiesta del contributo da parte dell’impresa al soggetto richiedente. Ci si riserva di ritornare su quest’argomento non appena saranno intervenuti chiarimenti. (LCP)
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Contributi per la trasformazione tecnologica e digitale aggiornamenti sui termini e sull’elenco dei manager qualificati delle società di consulenza Si fa seguito alle circolari associative prot. 347/ LCP del 28 novembre 2019 e prot. 312/LCP del 25 ottobre 2019 sull’argomento in epigrafe per segnalare le sottostanti novità sulle agevolazioni poste dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, co. 228 e successivi decreti attuativi in materia di “consulenza per l’innovazione”.
Proroga dei termini Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 novembre 2019, riportato in pari data sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it, di seguito Ministero), è stato prorogato alle ore 12.00 del 6 dicembre 2019 il termine finale per la predisposizione delle istanze di accesso alle agevolazioni per i buoni (voucher) a sostegno della consulenza per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, originariamente fissato al 26 novembre 2019. Conseguentemente, con il medesimo atto il ter-
mine iniziale per l’invio delle domande di accesso alle agevolazioni, originariamente fissato al 3 dicembre 2019, è stato posticipato alle ore 10.00 del 12 dicembre 2019. Per contro, le reti d’impresa non dotate di soggettività giuridica ovvero i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche possono presentare le richieste di accreditamento per l’accesso alla procedura informatica esclusivamente entro il 29 novembre 2019.
Elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza Si rende, altresì, noto che sul medesimo sito web del Ministero il 27 novembre 2019 è stato pubblicato l’elenco aggiornato dei manager qualificati e delle società di consulenza a cui rivolgersi per poter accedere ai benefici, originariamente adottato con decreto del citato Direttore generale 6 novembre 2019. L’elenco in ordine alfabetico si compone di ben 120 pagine. Per il resto le disposizioni attuative riassunte nella citata circolare associativa sono rimaste invariate. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
Pag. 19 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 21 - 30 novembre 2019
(LCP)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2019 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,2
0,198457
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
102,3
0,396915
MARZO
15.03
14.04
0,375
102,5
0,668830
APRILE
15.04
14.05
0,500
102,6
0,867287
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,7
1,065744
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
102,7
1,190744
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
102,7
1,315744
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
103,2
1,808031
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
102,5
1,418830
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
102,4
1,470372
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
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Riduzione contributiva edili la circolare inps n. 145 fornisce le istruzioni operative Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 349/FT del 2 dicembre 2019 per ricordare che con il decreto 24 settembre 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato per il 2019, nella misura dell’11,5%, la riduzione contributiva prevista per gli operai a tempo pieno del settore edile introdotta dall’articolo 29 del D.L. 23/06/1995, b.244. La circolare Inps n. 145 del 28/11/2019 fornisce le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato a favore delle imprese edili.
a) CARATTTERISTICHE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019 hanno diritto all’agevolazione i datori di lavoro classificati nel settore industria con i CSC da 11301 a 11305 e nel settore artigianato da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva nella misura dell’11,5% per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore settimanali. Non spetta né viene riproporzionato per i part-time. Inoltre l’agevolazione non trova applicazione sul contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
b) CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1 c.1175 della legge 296/2006 che impone ai datori di lavoro il possesso del Durc, il rispetto degli accordi e CCNL, degli accordi territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e Pag. 22 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2019
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La norma impone altresì il rispetto delle disposizioni in materia di determinazione della base imponibile e l’assenza per i datori di lavoro di condanne passate in giudicato correlate alla violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
c) MODALITÀ OPERATIVA. INVIO E GESTIONE DELLE ISTANZE E COMPILAZIONE FLUSSO UNIEMENS Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2019 dovranno pervenire all’Inps solo in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto Previdenziale aziende sul sito internet dell’istituto, nella sezione “Comunicazioni on line, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Le domande saranno soggette a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi Inps e in caso di definizione dell’istanza con esito positivo, alla posizione contributiva analizzata verrà attribuito il codice di autorizzazione 7N, attivo per l’anno di riferimento 2019 e per il periodo 11/2019-02/2020. Nel caso in cui l’Inps accertasse la non veridicità delle dichiarazioni rese, le Strutture competenti oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite. I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con la modalità seguente: - L206: esposizione beneficio corrente nell’elemento “AltreACredito” di “Dati retributivi”; - L207: recupero arretrati esposizione nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “Denuncia Aziendale” Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni e il calendario giornaliero.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2020. I datori potranno inviare le domande per l’appli-
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cazione della riduzione 2019 fino al 15/03/2020. Il Servizio Relazioni industriali è a disposizione per ogni chiarimento. (FT)
Appalto: prescrizione quinquennale per l’Inps l’INL si pronuncia sui termini prescrizionali
Con nota del 19 novembre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recepito gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione (non ultimo, quello della Sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019), in materia di prescrizione del termine per la richiesta di pagamento, da parte dell’Inps, dei contributi non versati per i lavoratori occupati nell’e-
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secuzione di un appalto. In particolare, l’INL ha richiamato le conclusioni della Cassazione secondo le quali il termine di decadenza biennale previsto per far valere la responsabilità in solido del committente dell’appalto anche in relazione ai debiti contributivi (a norma dell’art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003), riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore; esso, pertanto, NON si estende anche all’azione di cui è titolare l’ente previdenziale per il recupero dei contributi dovuti dal datore la quale, invece, si prescrive in 5 anni (art.3, comma 9 della Legge 335/1995). (C)
Inps. Fruizione dei riposi giornalieri di paternità indicazioni dell’istituto nel caso di madre lavoratrice autonoma Con circolare n 140 del 18 novembre u.s., l’Inps si è adeguata al dispositivo della Sentenza della Corte di Cassazione - sez. lavoro - n. 22177 del 12 settembre 2018 in materia di utilizzo, da parte del padre lavoratore dipendente, dei riposi giornalieri previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 151/2001 nel primo anno di vita del figlio, in presenza di madre lavoratrice autonoma che percepisca indennità di maternità. Sulla falsariga di detta Sentenza, l’Inps ha affermato che la circostanza che la madre svolga attività di lavoro autonomo per la quale percepisce la summenzionata indennità, non rappresenta per il padre un impedimento alla fruizione dei predetti riposi a partire dalla nascita del bambino o, in caso di adozioni o affidamenti nazionali o interna-
Pag. 25 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2019
zionali del minore, dall’ingresso in famiglia/Italia. In tal senso, le uniche incompatibilità che resistono anche dopo l’intervento della Cassazione, sono le seguenti: - il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri, nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale; - il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs. n.151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri. Il nuovo orientamento verrà applicato alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione o per i quali non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. (C)
Obblighi per energivori e grandi imprese il 5 dicembre 2019 è il termine ultimo per effettuare la diagnosi energetica Come comunicato con circolare associativa prot. n. 350/C del 3 dicembre 2019, il Decreto Legislativo n. 102/2014, recependo la normativa europea sull’efficienza energetica n. 2012/27/UE, ha previsto l’obbligo di diagnosi energetiche (audit) per le grandi imprese e per le imprese energivore. Tali soggetti sono tenuti ad effettuare la diagnosi energetica ogni quattro anni, a decorrere dal 5 dicembre 2015, ultima data utile per la redazione del primo audit. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico adeguato. Le imprese energivore dovranno, in tempi ragionevoli, dare progressiva attuazione agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche eseguite o, in alternativa, adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.
Ricordiamo alle imprese interessate che hanno inviato un audit energetico entro il mese di dicembre dell’anno 2015 che il 5 dicembre 2019 è il termine ultimo per effettuare la diagnosi energetica, i cui risultati dovranno essere trasmessi ad ENEA entro e non oltre il 22 dicembre 2019. Il medesimo termine è valido anche per le aziende classificate per la prima volta grandi imprese dall’anno 2018 e per le aziende divenute energivore dall’anno 2018; in quest’ultimo caso il termine per eseguire l’audit dipende dal momento in cui è stato pubblicato l’elenco definitivo in cui è presente l’azienda: se tale elenco è stato pubblicato nel secondo semestre dell’anno 2018 il termine per eseguire l’audit è fissato al 5 dicembre 2019, se l’elenco è stato pubblicato nell’anno 2019, l’audit deve essere eseguito entro il 5 dicembre 2020. I risultati degli audit energetici devono essere comunicati attraverso il portale Audit102 ad ENEA, l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica che opera attraverso il Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica (DUEE). Ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 102/14, le diagnosi energetiche possono essere eseguite esclusivamente da organismi accreditati (SSE, EGE o auditor energetici accreditati in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339). (C)
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MUD: raccolte quasi 350.000 dichiarazioni nel 2019 dal 2002 si trasmettono per via telematica Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è la comunicazione che enti e imprese presentano annualmente alle Camere di commercio, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e gestito durante il corso dell’anno precedente. La nostra Associazione da molti anni offre questo servizio alle aziende associate, per le quali viene compilato il MUD e successivamente trasmesso telematicamente. Dall’introduzione del MUD, tramite la Legge n. 70/1994, in materia di rifiuti si sono succeduti 3 testi unici, 3 direttive europee, 3 cataloghi e un sistema informatico di tracciabilità (abrogato nel 2018). In circa 25 anni quasi 10 milioni, tra enti e imprese, hanno comunicato dati quantitativi e
qualitativi sui rifiuti prodotti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché informazioni sulla localizzazione di tali attività. I dati, che dapprima venivano inviati su carta o supporti magnetici, dal 2002 si trasmettono per via telematica: è stato così possibile costituire, senza oneri per la finanza pubblica e con oneri limitati per le imprese, un archivio informatizzato ed elaborabile, omogeneo per contenuto e copertura territoriale, accessibile da chiunque sia interessato (secondo quanto previsto dalle norme in materia di accesso ai dati ambientali). Nel 2019 il termine per presentare il MUD è scaduto il 22 giugno e, con sanzioni ridotte, il 21 agosto. Complessivamente quest’anno sono state inviate quasi 350.000 dichiarazioni: esclusi i Comuni che trasmettono i dati sui rifiuti urbani, le dichiarazioni provengono da: produttori fino a 10 addetti nel 64% dei casi, produttori con più di 10 addetti nel 28%, gestori nel 4%, trasportatori nel 4% e intermediari in meno dell’1%. Come ogni anno, i dati MUD raccolti vengono sottoposti ad attività di validazione e bonifica da parte di Ecocerved, per conto di Unioncamere.
Pag. 28 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 21 - 30 novembre 2019
(CS)
SOA: rinnovo per la F.lli Candusso Termoidraulica srl l’attestazione soa le consente di eseguire impianti tecnologici (og11) Rinnovo quinquennale per la F.lli Candusso Termoidraulica S.r.l., con sede in Moruzzo (UD), in via Divisione Julia 5/A. L’azienda, ha ottenuto il rinnovo dell’attestazione per la categoria OG11, classifica III e per la categoria OS28, classifica IV. L’azienda fin dal 1969 svolge l’attività di installazione, adeguamento e manutenzione di impianti meccanici di tipo civile ed industriale sia nel settore pubblico sia nel settore privato ed è in grado di realizzare ed adeguare a regola d’arte impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitario, del gas ed antincendio di qualsiasi dimensione e tipo essendo strutturata in maniera flessibile con maestranze altamente qualificate e disponendo di adeguate attrezzature. Nel corso della sua lunga storia l’azienda ha realizzato e adeguato impianti oltre che di civili abitazioni, di complessi edilizi e condomini con varie destinazioni, centri commerciali, stabilimenti adibiti alle più diverse produzioni, banche, scuole ed altri pubblici edifici. Tra gli impianti più significativi troviamo quelli installati nel complesso commerciale “Citta Fiera” di Martignacco, nell’istituto Sincrotrone di Trieste, nella struttura sanitaria “Gravi Gravissimi” di Udine, nella scuola media di Tavagnacco. La notevole esperienza acquisita grazie a quasi cinquant’anni di attività fa sì che la F.lli Candusso Termoidraulica S.r.l. sia tra le aziende più affida-
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bili ed affermate nel settore impiantistico, in grado di offrire all’ utenza un prodotto di qualità con l’utilizzo di componenti ed apparecchiature tra i più evoluti sul mercato e secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti. L’azienda possiede anche la certificazione di Sistema di Qualità conforme alla norma europea UNI EN ISO 9001:2015. L’attestazione SOA le consente di eseguire impianti tecnologici (OG11) categoria che riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 fino ad un importo di 1.238.400 Euro. Potrà eseguire inoltre la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima (OS28), qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione fino ad un importo di 3.096.000 Euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
ANAC: indicazioni su CIG e tassa Autorità le indicazioni fornite entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020
Con comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019 l’ANAC ha dato indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. L’articolo 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici ha rimesso all’Autorità la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. L’articolo 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici afferma che, per la gestione della BDNCP, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
trasmettere allo stesso, mantenendo salva la facoltà di irrogare sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere. L’articolo 213, comma 3, del codice dei contratti pubblici attribuisce all’Autorità il potere di vigilare sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice. Ciò posto, nell’esercizio delle attività istituzionali di competenza, è emersa l’esigenza di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell’Autorità escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici. Per l’effetto, nelle more dell’adozione del Regolamento sul funzionamento dell’Osservatorio ai sensi dell’articolo 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici, con il presente Comunicato sono ridefiniti gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell’Autorità per alcune tipologie di affidamento. Restano ferme le indicazioni fornite nella determinazione 556 del 31 maggio 2017 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Nella tabella che segue sono riportati gli obblighi aggiornati, con riferimento alle fattispecie escluse dall’applicazione del Codice interessate dall’intervento, ad eccezione dell’in-house sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti da parte dell’ANAC.
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE
SMART CIG
CIG
CONTRIBUTO ANAC
Art. 5 commi 5-8
Accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici
No
No
No
Art. 5 comma 9
Scelta del socio privato per le so- Per importi inferiori a € Per importi pari o supecietà miste 40.000 riori a € 40.000
Sì
Art. 6
Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente Senza limiti di importo aggiudicatore facente parte di una joint venture
No
Art. 7
Appalti e concessioni aggiudicati Senza limiti di importo ad un’impresa collegata
No
Pag. 30 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2019
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE
SMART CIG
CIG
CONTRIBUTO ANAC
Art. 9 Commi 1 e 2
Appalti e concessioni di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo compatibile con il Trattato UE
No
No
No
Art. 10
Contratti nel settore dell’acqua, Per importi inferiori a € Per importi pari o supedell’energia, dei trasporti e dei ser40.000 riori a € 40.000 vizi postali
Sì
Art. 11
Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l’acquisto di Per importi inferiori a € Per importi pari o supeacqua e per la fornitura di energia o 40.000 riori a € 40.000 di combustibili destinati alla produzione di energia
Sì
Art. 12
Esclusioni specifiche per le con- Per importi inferiori a € Per importi pari o supecessioni nel settore idrico 40.000 riori a € 40.000
Sì
Art. 13
Appalti nei settori speciali aggiudiPer importi inferiori a € Per importi pari o supecati a scopo di rivendita o di loca40.000 riori a € 40.000 zione a terzi
Sì
Art. 14
Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diSenza limiti di importo versi dal perseguimento di un’attività in un Paese terzo
No
Art. 15
Contratti nei settori delle comunica- Per importi inferiori a € Per importi pari o supezioni elettroniche 40.000 riori a € 40.000
Sì
Art.16
Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base Senza limiti di importo a norme internazionali
No
Art. 17, comma 1, lett. a
Acquisto o locazione di beni immoSenza limiti di importo bili
No
Art. 17, comma 1, lett. b
Contratti nei settori media audiovi- Per importi inferiori a € Per importi pari o supesivi o radiofonici 40.000 riori a € 40.000
Sì
Art. 17, comma 1, lett. c
Servizi di arbitrato e conciliazione
Per importi inferiori a € Per importi pari o supe40.000 riori a € 40.000
Sì
Art. 17, comma 1, lett. d
Servizi legali esclusi dall’applicazio- Per importi inferiori a € Per importi pari o supene del codice 40.000 riori a € 40.000
Sì
Art. 17, comma 1, lett. e
Acquisto titoli e strumenti finanziari
No
Art. 17, comma 1, lett. f
Prestiti
Per importi inferiori a € Per importi pari o supe40.000 riori a € 40.000
Sì
Art. 17, comma 1, lett. h
Servizi di difesa e protezione civile Per importi inferiori a € Per importi pari o supeforniti da organizzazioni e associa40.000 riori a € 40.000 zioni senza scopo di lucro
Sì
Art. 17, comma 1, lett. i
Servizi di trasporto pubblico di pas- Per importi inferiori a € Per importi pari o supeseggeri per ferrovia o metropolitana 40.000 riori a € 40.000
Sì
No
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No
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE
SMART CIG
CIG
CONTRIBUTO ANAC
Art. 17, comma 1, lett. l
Servizi connessi a campagne politiche aggiudicati da un partito poli- Per importi inferiori a € Per importi pari o supetico nel contesto di una campagna 40.000 riori a € 40.000 elettorale
Sì
Art. 17-bis
Appalti per l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari fino a € 10.000 annui da parte di imprese agricole Senza limiti di importo situate nei comuni individuati dal codice
No
Art. 18, comma 1, lett. a
Concessioni di servizi di trasporto aereo a norma del Reg CE 1008/2008 del Parlamento europeo Per importi inferiori a € Per importi pari o superiori a € 40.000 e concessioni di servizi di trasporto 40.000 pubblico di passeggeri ai sensi del Reg CE 1370/2007
Sì
Art. 18, comma 1, lett. b
Concessioni di servizi di lotteria agPer importi inferiori a € Per importi pari o supegiudicate ad un operatore economi40.000 riori a € 40.000 co sulla base di un diritto esclusivo
Sì
Art. 18, comma 1, lett. c
Concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l’esercizio delle loro attività in un paese terzo in circostanze che non comportino lo Senza limiti di importo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’unione europea
No
Art. 19, comma 2
Contratti di sponsorizzazione tec- Per importi inferiori a € Per importi pari o supenica 40.000 riori a € 40.000
Sì
Art.20
Opera pubblica realizzata a spese Per importi inferiori a € Per importi pari o supedel privato 40.000 riori a € 40.000
Sì
Art. 36, comma 4
Opere di urbanizzazione primaria di Per importi inferiori a € Per importi pari o supeimporto inferiore alla soglia di cui 40.000 riori a € 40.000 all’art. 36, comma 4
Sì
Contratti secretati
No
Art. 162
Senza limiti di importo
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, gli obblighi di comunicazione attualmente in essere per i settori ordinari si intendono estesi a tutte le altre
Pag. 33 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2019
fattispecie, ivi comprese quelle elencate in tabella. Le indicazioni fornite con il presente comunicato entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. (CS)
Approvato il prezziario regionale 2019 approvato dalla commissione tecnica il documento che ha visto coinvolta anche la nostra associazione Con delibera n. 2005 del 22 novembre 2019 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l’aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici - edizione 2019. Già nel 2003 la Regione ha avviato la formazione di un prezziario regionale in attuazione dell’articolo 40 della LR 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici”, volto a promuovere la realizzazione di lavori pubblici d’interesse regionale e locale mediante una serie d’attività di supporto, quali la consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi e l’organizzazione di un prezzario regionale. L’ultima versione risale al 2017 e l’edizione 2011 del prezzario, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 2049 dd. 15 ottobre 2010, era il risultato di due successivi aggiornamenti della prima versione, edita nell’anno 2003, ed operati con le edizioni 2006 e 2011, limitatamente ai prezzi finali dei magisteri e delle cosiddette “opere compiute”. Gli aggiornamenti si erano infatti concretizzati nell’applicazione di indici di rivalutazione, differenziati per categorie o articoli. Nel 2015 da un’analisi dei dati a disposizione e delle esigenze riscontrate, è maturata nell’ambito della Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, la nuova proposta metodologica, condivisa dal tavolo tecnico allargato al quale è stata chiamata la nostra Associazione CONFAPI FVG. Il percorso metodologico individuato e avviato con l’edizione 2015 può così sintetizzarsi: - creazione di una banca dati aggiornata e gestibile in via informatica; - individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee; - individuazione di una serie di prezzi-campione; Pag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2019
- monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato; - analisi dei dati nell’ambito del gruppo tecnico e individuazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare alle voci elementari; - rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute; - progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche. Dal 2015, su proposta della nostra Associazione, l’Amministrazione regionale ha individuato quattro gruppi di lavoro specifici, per i quali ogni Associazione, Ordine professionale o rappresentante delle pubbliche Amministrazioni ha provveduto a nominare esperti per ogni categoria, in particolare: - Impianti meccanici (siamo rappresentati dalla nostra Associata Eucos srl di Tavagnacco); - Strade e infrastrutture a rete (siamo rappresentati dal dott. Mirko Zannier dell’impresa nostra Associata SO.C.MAS. srl di Pasian di Prato); - Impianti elettrici (siamo rappresentati dal dott. Denis Tambozzo dell’impresa nostra Associata Elettrotecnica Manzanese srl di Manzano) - Opere edili (siamo rappresentati dal nostro Presidente del Gruppo Edili dott. Denis Petrigh della B.M. Costruzioni di Premariacco). I quattro rappresentanti, insieme a Claudio Scialino dell’Ufficio Edilizia e Territorio, si sono incontrati per mettere a punto la versione del 2019. È stato utilizzato un sistema di codifica derivato dal Piano di Classificazione SfB (sigla dell’organizzazione svedese “Comitato di Coordinamento per i Problemi Edilizi”), ideato dall’architetto Lars Magnus Giertz nei tardi anni ’40 per risolvere i problemi di classificazione relativi all’aspetto tecnico della progettazione e della costruzione dei fabbricati. Esso è ritenuto a livello internazionale una solida base per il coordinamento dell’informazione tecnica e commerciale nel processo edilizio grazie alla sua particolare struttura estremamente flessibile. In Italia il sistema SfB è stato introdotto nel 1983 dall’arch. Giuseppe Vetriani, professore di Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la collaborazione dell’arch. Maria Cristina Marolda, attraverso la pubblicazione del Piano di Classificazione PC|SfB
(ITEC editrice – Milano, prima edizione ottobre 1983). La classificazione proposta è un adattamento del sistema originario, che utilizza tre tavole attraverso le quali si definisce la singola voce del prezzario. I magisteri vengono identificati con una sigla alfanumerica composta da 8 o 9 caratteri. La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire o a realizzare, contiene l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e quelli esclusi. È stata posta particolare cura nell’individuare tutti gli oneri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri; questi vengono autonomamente indicati in specifiche voci del prezzario. La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire o a realizzare, contiene l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e di quelli esclusi. Con riferimento ai contenuti delle singole voci i valori di prezzo pubblicati nel prezzario regionale rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell’Impresa. È stata posta particolare cura nell’individuare i magisteri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, autonomamente indicati in specifiche voci del Prezzario nella classe 99 - impianti e attrezzature per la tutela della salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere. Per un adeguato supporto agli operatori in ordine alle valutazioni dei costi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, senza qui rappresentare il complesso quadro normativo vigente, si rammenta che i costi relativi alla sicurezza, nell’ambito di un contratto pubblico, si distinguono in: - costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo allegato XV); per i magisteri non reperibili all’interno di questo prezzario regionale, l’indicazione di tali costi dovrà essere congrua, analitica (per singole voci a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o specializPag. 35 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2019
zati, calcolati tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato; questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante; - costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l’appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell’ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I, sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante. Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell’unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche. Per la predisposizione del prezzario sono state utilizzate le norme di misurazione correntemente in uso nei Capitolati Tipo. L’analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata utilizzando il costo dei materiali in fornitura a piè d’opera, il costo della manodopera pubblicata dal Ministero con cadenza annuale e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali e dall’utile d’impresa. I prezzi in fornitura a piè d’opera sono stati determinati aggiungendo al costo di fornitura i trasporti, la manodopera e gli altri costi diretti, oltre a spese generali e utile d’impresa. Per il costo della mano d’opera, sono state individuate le ore/uomo per l’unità di misura, a cui è stato applicato il costo orario medio della manodopera ricavato dalle Tabelle dei costi della manodopera edile predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle quattro Province della Regione. Relativamente a tutti i riferimenti legislativi e normativi inseriti nelle descrizioni delle varie voci, ai fini della formulazione del prezzo finale, essi sono stati riferiti alla loro ultima modifica e integrazio-
ne vigente alla data della pubblicazione dell’aggiornamento del prezzario. I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge, del Capitolato Speciale e del progetto; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. Vengono richiamate, espressamente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I., D.I.N. e le altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione; qualora prescritto da disposizioni anche di carattere generale i materiali dovranno avere il marchio “CE” anche se ciò non risulta espressamente specificato nel prezzario. Tutti i materiali, i componenti e gli impianti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti emanati dalle Autorità competenti e dovranno essere posti in opera e dati funzionanti come raccomandato dal produttore. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura o a corpo, in relazione a quanto previsto nel Capitolato d’Appalto. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura o a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La classificazione delle voci del prezzario si basa sulle seguenti tre tavole, riferite rispettivamente alle classi e sottoclassi di opere (Tavola 1), alla forma di utilizzo del materiale (Tavola 2) e alle categorie dei materiali della costruzione (Tavola 3). In dette tavole la sequenza numerica risulta alle volte interrotta, consentendo così l’inserimento di eventuali gruppi, non contemplati nel prezzario, che si rivelassero necessari nello sviluppo dell’applicazione di questo strumento nell’ambito dei lavori pubblici regionali. In particolare possono risultare vacanti le classi e sottoclassi a completamento delle grandi categorie che vengono così definite:
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0 - Opere provvisionali 1 - Suolo, strutture di fondazione 2 - Strutture di elevazione (al rustico) 3 - Strutture di elevazione (completamenti) 4 - Strutture di elevazione (finiture) 5 - Impianti tecnici canalizzati 6 - Impianti tecnici elettrificati 7 - Attrezzature fisse 8 - Arredi e attrezzature mobili 9 - Sicurezza In questo anno di lavoro dei comitati tecnici, non si è riusciti a verificare e aggiornare tutte le voci del prezzario 2017, ogni gruppo di lavoro si è focalizzato su alcune parti specifiche, nei prossimi anni si provvederà a migliorare costantemente altre parti del prezzario. L’intendimento è quello di arrivare in due-tre anni a pubblicare uno strumento che potrà essere d’esempio per tutte le altre Regioni d’Italia. Ricordiamo l’importanza che potrà avere il Prezzario Regionale anche in riferimento al nuovo Codice dei Contratti approvato il 18 aprile 2016 D.Lgs. n. 50 che all’articolo 23 comma 7 (confermato anche dal correttivo D.Lgs. 56/2017) prevede che: “Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.” (CS)
Catalogo online “Export Directory” è in corso di pubblicazione l’edizione 2020
a cura del Centro Studi - Ufficio Statistica e Prezzi della CCIAA di Pordenone - Udine Si comunica che è in corso di pubblicazione nel prossimo mese di gennaio l’edizione 2020 di Export Directory, il catalogo online che dal 2008 sul
sito della Camera di Commercio raccoglie i profili delle imprese locali che operano con l’estero. Le imprese già inserite nel .pdf pubblicato alla pagina web: http://www.ud.camcom.it/ P42A1304C3520S42/Export-Directory.htm possono controllare i dati aziendali e inviare eventuali aggiornamenti entro il 15 gennaio 2020 utilizzando la Scheda adesione pubblicata per invio diretto o alla mail statistica@ud.camcom.it Entro tale data e con la trasmissione della medesima scheda si raccolgono inoltre nuove adesioni da parte di aziende locali. Si ricorda che l’inserimento è gratuito e può essere cancellato o aggiornato con richiesta a: statistica@ud.camcom.it
Pag. 37 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 21 - 30 novembre 2019
Due diligence dei metalli per garantire l’approvvigionamento responsabile Con il Regolamento Ue 2017/821 del 17 maggio 2017 il Parlamento Europeo ha introdotto nuovi obblighi di verifica nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio, tungsteno e oro, nonché dei minerali contenenti tali metalli. Il Regolamento si pone l’obiettivo di tutelare gli approvvigionamenti soprattutto per gli acquisti provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio. Vengono poste a carico degli importatori dell’Unione Europea dei metalli sopra indicati e al superamento di determinati volumi annuali, specifici obblighi di diligenza operativa e documentale. Il Regolamento è già in vigore, ma le norme per gli importatori dell’UE, comprese le PMI, inizieranno ad applicarsi dal 1° gennaio 2021. Per la predisposizione di un sistema di controllo efficace (dovuta diligenza o Due Diligence) possono aiutare le linee guida dell’OCSE, che permettono alle imprese di individuare e gestire i rischi
associati ai minerali nelle loro catene di approvvigionamento. Queste si articolano in 5 fasi: - predisposizione di sistemi di gestione efficaci; - individuazione e valutazione dei rischi nella catena di approvvigionamento; - ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi individuati; - esecuzione di un audit di terza parte indipendente sull’esercizio del dovere di diligenza della catena di approvvigionamento in punti identificati di tale catena; - pubblicazione annuale di una relazione sull’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Le linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza hanno poi un supplemento per stagno, tantalio e tungsteno e uno separato per l’oro. Anche se le disposizioni relative alla Due Diligence entreranno come ricordato nel 2021, la Commissione Europea ha già messo a disposizione degli operatori un portale online (https://ec.europa. eu/growth/sectors/rawmaterials/due-diligenceready), per accedere a strumenti e materiale informativo utili per rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento.
Pag. 38 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 21 - 30 novembre 2019
(PZ)
Auguri
Esami per la carta di qualificazione dei conducenti (CQC) riepilogo ministeriale delle disposizioni vigenti
Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 16/2019, p. 46 sulle modifiche procedurali apportate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2019 in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC), per segnalare che la Direzione centrale per la Motorizzazione del medesimo ministero (di seguito Ministero), in occasione dell’entrata in vigore del predetto decreto (20 novembre) ha emanato la circolare prot. 35677 del 19 novembre 2019 riepilogativa delle disposizioni su detti corsi, sui soggetti loro erogatori e sulle procedure d’esame. La circolare è a disposizione di quanti intendano prenderne visione. Qui si richiamano soltanto alcuni passi salienti. a) Per le qualificazioni ottenute all’estero, la conversione in CQC italiana può essere realizzata solo per quelle conseguite in uno Stato dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo (SEE: UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia) o in Svizzera. b) I veicoli utilizzati per le esercitazioni dei corsi di formazione iniziale non devono obbligatoriamente “prevedere la selezione manuale delle marce da parte del conducente”, ma possono anche essere dotati di cambio automatico. c) Il nuovo esame si presenta abbreviato sia come sessione (una al posto delle precedenti due), sia come numero di domande (70 quiz anziché 120). La prova è superata se non sono commessi più di 7 errori. Per i titolari di CQC per il trasporto persone che intendano ottenere la qualificazione anche per il trasporto di cose (e viceversa), il questionario si articola in 30 quesiti sulla parte specialistica e non sono ammessi più di 3 errori. Agevolata è altresì
la prova per i titolari di attestato di idoneità professionale in materia di autotrasporto, che intendano ottenere la CQC per lo stesso settore; la prova si articola in 40 quesiti sulla parte comune, con non più di 4 errori consentiti. d) In caso di mancato superamento della prova, il candidato può presentare una nuova istanza (corredata dai relativi versamenti e dall’attestato di frequenza) e sostenere l’esame quando siano trascorsi almeno trenta giorni dalla precedente prova. e) La richiesta di ammissione all’esame deve essere presentata nel termine di validità dell’attestato di frequenza (un anno) e, in questo caso, la prova può svolgersi anche dopo questa scadenza. Viceversa, la richiesta presentata una volta scaduto l’attestato di frequenza, obbliga il candidato a frequentare di nuovo il corso. f) Quanto alla formazione periodica, il Ministero ha ribadito le tempistiche di svolgimento dei corsi: - a partire dai 3 anni e 6 mesi precedenti la scadenza, con rinnovo che decorre dal giorno di presentazione dell’istanza al competente ufficio della Motorizzazione civile; - oppure nei 2 anni successivi alla scadenza di validità della CQC posseduta, con rinnovo a partire dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica; dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di superamento dell’esame, è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose Se la CQC posseduta è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza del corso di formazione periodica è richiesto anche il superamento dell’esame di ripristino. g) Al termine del corso di formazione periodica: - i soggetti erogatori rilasciano al conducente l’attestato di frequenza e comunicano, all’ufficio della Motorizzazione civile competente, l’elenco dei partecipanti che hanno frequentato proficuamente la formazione periodica con non più di tre assenze totalizzate; per assenze tra le 3 e le 10 ore vi è l’obbligo di recupero entro un
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mese dalla fine del corso (oltre le 10 ore di assenza, occorre invece ripetere l’intero corso di 35 ore); l’elenco dei partecipanti che hanno proficuamente frequentato il corso, deve essere inviato al medesimo ufficio solo una volta terminate le ore di recupero degli allievi iscritti al corso stesso; - l’allievo potrà chiedere il rinnovo della CQC all’ufficio della Motorizzazione civile competente in base al luogo in cui ha sede il soggetto erogatore del corso; il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patente/CQC in corrispondenza del codice unionale “95” o sulla CQC, viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. h) Il conducente titolare di CQC scaduta da più di due anni con obbligo di sostenere l’esame di revisione per l’azzeramento dei punti sulla medesima CQC, svolge solamente l’esame di ripristino che, una volta superato, determina l’assegnazione alla CQC del punteggio iniziale di venti punti; la procedura informatica che renderà possibile quanto sopra, sarà operativa a partire dal 10 dicembre 2019. i) Il titolare di CQC che, dopo aver frequentato un corso di formazione periodica, non chieda il rinnovo nei due anni dalla scadenza della predetta qualificazione, sarà costretto a soste-
nere l’esame di ripristino. Analogamente, il titolare di una CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che presenti l’istanza di rinnovo dopo cinque anni, dovrà sostenere un nuovo corso di formazione periodica e l’esame di ripristino; l) Quanto all’esame di ripristino il Ministero ribadisce che: - dal 20 novembre 2019, il titolare di una CQC persone o merci in corso di validità, può sostenere questo esame per l’altra tipologia di trasporto limitatamente alla parte specialistica; - in caso di esito negativo, in nessun caso si procede alla revoca della CQC, ma il conducente può ripresentare una nuova istanza per sostenere l’esame trascorsi almeno 30 giorni dal precedente; - il conducente che faccia trascorrere altri 5 anni dalla data di fine corso di formazione periodica senza superare l’esame di ripristino, sarà costretto a frequentare un nuovo corso di formazione periodica. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
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(LCP)