Apinforma 21/2021

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 21 30 novembre 2021

IN PRIMO PIANO IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 21 30 novembre 2021

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Confapi FVG incontra FvgStrade

8

PNRR: 1,3 miliardi di Euro al Friuli Venezia Giulia

18

Da gennaio anche le operazioni comunitarie nello SDI

10

Il versamento dell’acconto Iva

13

Le fatture di fine anno

18

Gli omaggi di fine anno

20

Aiuti “de minimis” non indicati nel Registro Nazionale

25

Equiparazione quarantena a malattia fino al 31.12.2021

28

Nuovo sistema di codificazione CCNL nel flusso Uniemens

29

Chiusi i portali per trasmettere il MUD 2021

30

Inail: denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 in FVG

32

SOA: rinnovo per la Elettrotecnica Manzanese srl

38

Nuove soglie comunitarie in materia di appalti

40

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


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Decreto Infrastrutture e trasporti

44

Scadenze aziendali del mese di dicembre 2021

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Confapi FVG incontra FvgStrade in vista dell’istituzione dei nuovi enti di decentramento regionale

Lo scorso 23 novembre l’Associazione ha incontrato Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nella sede di Udine, alla presenza del presidente Raffaele Fantelli e di Igor Treleani, responsabile della comunicazione, per discutere sulle implicazioni che l’istituzione degli Enti di decentramento regionale (EDR) produrrà con riferimento alla competenza in materia di viabilità. Stante quanto previsto dalla l.r. 12 agosto 2021 n. 14, la gestione di circa 2.200 km di strade ex provinciali, poi passate a FvgStrade, sarà trasferita, su base territoriale e con decorrenza 1° gennaio 2022, ai quattro neocostituiti EDR. Complessivamente, gli EDR di Gorizia e Trieste gestiranno poco più di 300 chilometri di strade ex provinciali, l’EDR di Udine 1332 chilometri e quello di Pordenone 626. A FvgStrade, che oggi ha competenza su più di

3.200 km di strade, rimarrà dunque in via residuale la gestione delle strade statali (SS) e regionali (SR), e quindi a seconda dei casi, delle relative opere di progettazione, realizzazione, manutenzione e vigilanza. In ogni caso, fa eccezione al decentramento l’intera materia dei trasporti eccezionali, che rimane perciò di competenza della S.p.A. controllata dalla Regione. La scelta, dettata da logiche di razionalizzazione delle risorse e dall’esigenza di favorire una maggior prossimità del soggetto gestore rispetto al territorio, implicherà la necessità di perseguire un elevato livello di coordinamento tra il livello regionale e quello decentrato. Fantelli, sul punto, si è dimostrato fiducioso, facendo sapere che i rapporti tra i due soggetti si svilupperanno nell’ottica di garantire continuità e collaborazione, specie in considerazione del fatto che molti dei futuri funzionari degli EDR verranno trasferiti proprio da FvgStrade. Si segnala infine che l’Associazione sta organizzando un incontro collettivo, di cui si darà tempestivo avviso, nel quale FvgStrade e rappresentanti delle EDR avranno modo di illustrare alle imprese associate la nuova suddivisione della viabilità regionale.

Pag. 8 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 21 - 30 novembre 2021

(EV)


PNRR: 1,3 miliardi di Euro al Friuli Venezia Giulia le dichiarazioni del presidente di confapi fvg, massimo paniccia

La destinazione di circa 1,3 miliardi di euro al Friuli Venezia Giulia, derivanti dai riparti delle risorse del PNRR, è un evento straordinario e incoraggiante. Lo dichiara Massimo Paniccia, Presidente di Confapi FVG. Un primo dato positivo deriva dal fatto che le risorse del PNRR provengono in buona misura dall’emissione di titoli a livello europeo; il che segna un significativo cambio di atteggiamento dell’Unione Europea nei confronti delle politiche economiche dei Paesi che la costituiscono, Italia in primis, non più solo segnate da rigidità di bilancio. Un secondo aspetto, a livello nazionale e locale, è

dato dalle larghissime opportunità per una forte modernizzazione del Paese e della nostra Regione, fermo restando un impiego corretto ed efficace, tenuto conto delle ristrette tempistiche. Le imprese e l’economia nazionale e locale non potranno che trarre importantissimi effetti dalla ricaduta degli investimenti pubblici e consolidare la crescita in atto. Non secondario - conclude il Presidente di Confapi FVG - è l’implicito impulso che ne viene dato allo Stato italiano e alla stessa Regione a procedere a una modernizzazione ed efficientamento dell’apparato amministrativo, l’attore principale per la realizzazione dei progetti del Piano e dal quale dipenderà in larga misura la sua riuscita.

Pag. 9 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 21 - 30 novembre 2021


Da gennaio anche le operazioni comunitarie nello SDI le nuove regole mandano in archivio l’obbligo di inserire queste operazioni nell’esterometro Premessa La legge di bilancio per l’anno in corso ha previsto, dal 1° gennaio 2022, l’abolizione dell’esterometro per le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Questi documenti dovranno essere registrati in forma elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio - SDI nel rispetto di termini specifici. Gli operatori nazionali che acquisteranno beni o servizi da soggetti esteri, in relazione ai quali sono tenuti al versamento dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile, dovranno trasmettere allo SDI i dati dell’operazione con le modalità della fattura elettronica. In contropartita tali operatori non dovranno più trasmettere l’esterometro. Cambiano quindi le regole per l’invio delle informazioni all’Erario perché per le operazioni comunitarie non si dovranno più utilizzare i codici “Tipo documento” riservato all’esterometro bensì quelli previsti per le fatture elettroniche. Non si dovranno più utilizzare i codici TD10 per le fatture di acquisto comunitario e TD11 per gli acquisti di servizi in ambito Ue. Al loro posto si dovranno utilizzare rispettivamente i codici TD18 e TD17. Allo stesso modo non si utilizzeranno più i codici TD10, TD01 e TD12.

Gli acquisti comunitari soggetti allo SDI Dal 1° gennaio cambiano quindi le modalità di assolvere l’Iva in Italia per le operazioni interessate all’applicazione dell’inversione contabile, non più attraverso l’integrazione della fattura del fornitore bensì attraverso lo SDI. Il nuovo obbligo interessa le operazioni in cui l’acquirente è un soggetto passivo residente in Italia e il fornitore un soggetto stabilito all’estero. Sono interessati i soggetti pas-

sivi stabiliti nel territorio dello stato e tenuti alla fatturazione elettronica. Siccome quest’ultimo obbligo dal prossimo anno interesserà anche i contribuenti forfettari, con ogni probabilità la nuova procedura interesserà anche questi contribuenti. Secondo quanto previsto dal provvedimento del 29 ottobre 2021, la procedura da seguire per le operazioni passive, i tipi di documento utilizzabili in fase di trasmissione sono: - TD17 integrazione/autofattura per acquisto di servizi da soggetti esteri; - TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari; - TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 secondo comma del DPR 633/72 (acquisto presso soggetti esteri di beni che si trovano sul territorio nazionale). Il codice TD18 andrà utilizzato anche nel caso in cui i beni oggetto di acquisto intracomunitario siano introdotti in un deposito Iva. Il file XML nel dettaglio andrà compilato come segue: - Cedente Prestatore, i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza; - Cessionario/Committente i dati del cessionario residente che effettua l’integrazione; - Data della sezione “Dati Generali” la data di ricezione o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero; - per ogni operazione si dovrà compilare la sezione Dettaglio Linee rispettando l’obbligatorietà dei campi con l’indicazione dell’imponibile presente nella fattura, della relativa imposta calcolata dal cessionario o del codice Natura qualora l’operazione non sia imponibile. Può essere il caso, poco probabile, dell’N3.5 nell’ipotesi di acquisti non imponibili con utilizzo del plafond, dell’N3.6 nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva o ancora dell’N4 nel caso di acquisti esenti; - Dati fatture collegate andranno indicati gli estremi delle fatture di riferimento e, se disponibile, il numero identificativo attribuito alla stessa SDI (ipotesi poco probabile perché significherebbe che il fornitore ha emesso la fattura tramite lo SDI, circostanza che esclu-

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derebbe l’obbligo della comunicazione da parte del cessionario); - Numero andrà indicato il numero attribuito al documento, preferibilmente nell’ambito di una numerazione progressiva dedicata. I dati di cui sopra andranno trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

Gli acquisti comunitari non soggetti allo SDI L’operazione non deve transitare dallo SDI qualora l’acquisto sia effettuato da un’impresa estera, identificata in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale. Allo stesso modo non deve coinvolgere lo SDI l’acquisto effettuato da un’impresa italiana presso un fornitore anch’esso italiano, può essere il caso del trasferimento di beni che l’operatore italiano introduce in Italia da un proprio magazzino comunitario oppure ancora in caso di triangolazione. In questi casi si potrà continuare con l’integrazione manuale perché l’invio allo SDI è solo facoltativo.

Mancato ricevimento fattura comunitaria

codice destinatario, secondo le modalità già in vigore. Si evidenzia comunque che questa modalità non rappresenta la procedura legale di trasmissione della fattura. Per le operazioni con soggetti esteri, infatti, il documento legale valido rimane la copia direttamente inviata al cliente estero (cartacea o in formato pdf) mentre il file XML è un rigo dell’esterometro. Questo aspetto ha come conseguenza che nell’ipotesi in cui la fattura debba essere assoggettata ad imposta di bollo, la stessa non dovrebbe essere liquidata tramite SDI, ma in modo tradizionale, cioè con apposizione della marca temporale sulla copia cartacea del documento o con una richiesta di pagamento virtuale. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuarsi come ricordato con il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi, vale a dire: - entro 12 giorni dall’effettuazione della prestazione di servizi o della cessione con fatturazione immediata; - entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.

In caso di mancato ricevimento di una fattura legata ad un acquisto comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, l’art. 46 comma 5 del D.L. 331/93 prevede che il cessionario deve regolarizzare l’operazione mediante emissione di un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Per questo adempimento, il cessionario soggetto passivo stabilito in Italia, deve emettere e trasmettere il file con tipo documento TD20.

Intrastat

Operazioni comunitarie attive

A seguito della modifica dell’obbligo comunicativo delle operazioni transfrontaliere, la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 400 euro mensili, che si riduce a metà se la trasmissione viene eseguita entro 15 giorni successivi alla scadenza. (PZ)

Per le operazioni attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà fare una comunicazione adottando il formato XML attualmente utilizzato per l’invio delle e-fatture. La fattura elettronica sarà di tipo TD01 con la stringa “XXXXXXXX” come

L’obbligo di trasmissione allo SDI per le operazioni sopra ricordate non fa venir meno l’obbligo di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat da parte dei soggetti obbligati, sia per le operazioni attive sia per quelle passive. Si ricorda che l’obbligo riferito agli acquisti riguarda gli operatori con volumi di acquisti di almeno 200.000 euro in uno dei quattro trimestri precedenti.

Regime sanzionatorio

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Il versamento dell’acconto Iva il 27 dicembre 2021 scade il termine per i soggetti passivi iva Soggetti obbligati Entro il 27 dicembre 2021 i soggetti passivi Iva sono tenuti al versamento dell’acconto Iva. Interessati al versamento sono in generale i soggetti che, con riferimento al mese di dicembre per i contribuenti mensili o al quarto trimestre per quelli trimestrali dello scorso anno, erano a debito d’imposta. L’importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato in sede di dichiarazione annuale.

Soggetti esonerati Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto: - i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021; - i soggetti che nel mese di dicembre 2020 (per i mensili) o nel quarto trimestre 2020 (per i trimestrali) erano a credito o avevano un debito inferiore a € 117,38; - i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (per i mensili) oppure entro il 30 settembre (per i trimestrali) di quest’anno; - i contribuenti che nel periodo d’imposta in corso hanno posto in essere solo operazioni esenti o non imponibili; - i contribuenti il cui versamento, calcolato secondo le modalità di seguito esposte, sia d’importo inferiore a € 103,29; - i soggetti che in sede di dichiarazione annuale prevedono di chiudere l’anno in corso a credito o che nell’ultima liquidazione dell’anno in corso prevedono di chiudere l’ultima liquidazione con un debito d’imposta non superiore a € 117,36, (ciò perché l’88% di € 117,36 è pari a € 103,28 e quindi inferiore al minimo stabilito per l’acconto pari a € 103,29); - i soggetti che applicano il regime forfetario

(art. 1 comma 58 legge 190/2014) e dei nuovi minimi (art. 27 D.L. 98/2011); - i produttori agricoli esonerati; - i soggetti esercenti attività d’intrattenimento.

Determinazione dell’acconto Il versamento dell’acconto Iva può essere scelto liberamente tra uno dei seguenti tre metodi: storico, previsionale e delle operazioni eseguite. Metodo storico, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare del tributo risultante a debito dalla liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2020 per i mensili o della dichiarazione annuale relativa al 2020 per i trimestrali, per entrambi al lordo dell’acconto Iva precedente. Si ricorda che il quadro VH della dichiarazione annuale va compilato solo nei casi in cui si intenda correggere o integrare errori commessi nelle liquidazioni periodiche. Conseguentemente per l’individuazione della base di riferimento per il calcolo dell’acconto per i soggetti mensili, il rigo da considerare come base di riferimento è il rigo VP14 + VP13 della liquidazione di dicembre 2020 oppure, in caso di compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale, il rigo VH15 + VH17 del saldo a debito. Per i contribuenti trimestrali il riferimento è dato da VL38 – VL 36 + VP13 (VH17) del modello Iva 2021. Metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare che si presume costituirà il debito d’imposta per il mese di dicembre dell’anno in corso per i mensili, o in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali. Metodo delle operazioni eseguite, si prende in considerazione il 100% dell’importo risultante da apposita liquidazione, da effettuarsi entro il termine di versamento dell’acconto, riferita al 20 dicembre. In quest’ultimo metodo le operazioni da considerare sono: - quelle annotate sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali e dal 1° dicembre al 20 dicembre per i mensili; - quelle effettuate fino al 20 dicembre ma non ancora registrate, perché i relativi termini di fatturazione non sono ancora scaduti;

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- quelle annotate sul registro degli acquisti dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i trimestrali, oppure dal 1° al 20 dicembre per i mensili. Con riferimento ai soggetti mensili, le fatture differite emesse entro il 15 dicembre 2020 relative a consegne o spedizioni riferite al mese di novembre, non rilevano ai fini del calcolo dell’acconto, mentre per i trimestrali non rilevano le differite emesse entro il 15 ottobre e riferite alle consegne o spedizioni del mese di settembre. Per i contribuenti che adottano il regime Iva per cassa si dovranno considerare le operazioni attive effettuate, anche se ancora non annotate sul registro dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), per le quali entro il 20 dicembre si verifichi l’esigibilità e conseguentemente si incassi il corrispettivo. Per le fatture passive si considereranno quelle annotate nel registro acquisti dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), pagate entro il 20 dicembre. È consigliabile annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi la liquidazione relativa alla determinazione dell’acconto con questa modalità. I contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono determinare l’acconto in misura pari al 66% (2/3) dell’Iva dovuta per la liquidazione del mese di dicembre.

adeguarsi agli indici di affidabilità fiscale ISA, l’adeguamento non rileva ai fini dell’acconto in quanto non ha modificato la liquidazione dell’ultimo mese o trimestre dello scorso anno.

Variazione della periodicità

Per i soggetti che adottano il metodo storico con riferimento alle fatture 2020 ricevute nello stesso anno ma annotate entro aprile 2021 in apposita sezione del registro Iva acquisti ai fini di beneficiare della detraibilità nel modello Iva 2021 l’Agenzia con la circolare 1/2018 ha fornito il seguente chiarimento. Per i contribuenti mensili l’acconto è calcolato sul saldo della liquidazione del mese di dicembre, non produce quindi effetti sull’acconto 2021. Per i trimestrali invece l’imposta a credito è confluita nel saldo della dichiarazione annuale e conseguentemente assume rilevanza ai fini della determinazione dell’acconto.

- Da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo d’acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (saldo più acconto). - Da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente.

Versamento minimo Nessun versamento è dovuto se dai conteggi risulta un acconto d’importo inferiore a € 103,29.

Contribuenti trimestrali - interessi Non sono dovuti gli interessi dell’1% a titolo di maggiorazione per i contribuenti trimestrali. Tale maggiorazione dovuta in sede di dichiarazione dello scorso anno, non deve essere considerata al fine della determinazione dell’acconto dell’anno in corso.

Adeguamento ISA Nel caso in cui per il 2020 si sia provveduto ad

Modalità di versamento Il versamento dell’acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato e deve essere eseguito tramite modello F24. I codici tributo da utilizzare sono: - 6013 per i contribuenti mensili; - 6035 per i contribuenti trimestrali; - periodo di riferimento 2021. L’ammontare dell’acconto e il metodo utilizzato devono essere indicati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2021. L’ammontare del versamento e gli estremi del pagamento, ancorché non obbligatorio, è opportuno annotarli nel registro Iva delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. Trattandosi di acconto, l’importo versato sarà scomputato dall’Iva da versare per il mese di dicembre, per i mensili e dell’Iva annuale per i trimestrali.

Fatture 2020 annotate entro aprile 2021

Autotrasportatori L’articolo 74 del DPR 633/72 consente agli autotrasportatori di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. Nell’ipotesi in cui si utilizzi il metodo delle operazioni effettuate, si dovranno considerare le fatture emesse nel terzo trimestre 2021 e annotate nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre nonché quelle emesse in tale periodo ancorché registrate nel primo trimestre 2022. Per questi soggetti la circolare n. 328/E del 20 di-

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cembre 1995, ha consigliato di applicare il metodo previsionale perché consente di determinare con certezza l’Iva dovuta per il quarto trimestre 2021.

Soggetti con contabilità separate I soggetti che ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72 hanno contabilità separate, devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta. Questi contribuenti sono conseguentemente tenuti ad effettuare distinte liquidazioni dell’imposta. Il versamento dell’acconto deve pertanto essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.

Acconto Iva in presenza di cessione d’azienda In questa ipotesi se il cessionario ha iniziato l’attività nel corso del 2021, non è tenuto a versare l’acconto Iva, in quanto privo del riferimento o parametro storico. Qualora il cedente abbia cessato la propria attività di imprenditore nel corso del 2021, non sarà tenuto a versare l’acconto Iva se ha comunicato la cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2021 se soggetto mensile ed entro il 30 settembre 2021, se soggetto trimestrale.

Acconto Iva in presenza di scissione di società Per le operazioni di scissione di società avvenute nel corso del 2021, in relazione all’acconto Iva, determinano, come regola generale le seguenti situazioni: - la società beneficiaria che si è costituita a seguito della scissione non ha l’obbligo di versare l’acconto Iva, perché è assente il parametro storico di riferimento; - la società scissa, invece è tenuta al versamento dell’acconto. Qualora volesse utilizzare il metodo storico, non ha la possibilità di porre in essere alcuna riduzione in relazione all’operazione societaria attuata. Nelle operazioni di fusione e di scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli inerenti agli acconti d’imposta, dei soggetti che si estinguono, devono essere attuati dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione e successivamente a detta data dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.

Conseguentemente nelle ipotesi di fusione per incorporazione e di scissione di tipo totale, gli obblighi di versamento dell’acconto Iva riferito ai soggetti che si estinguono si devono ritenere di competenza, dal momento in cui ha effetto l’operazione, del soggetto incorporante.

Acconto alla presenza di fusione Alla presenza di operazioni di fusione, siccome la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume tutti gli obblighi delle società fuse o incorporate, la situazione degli acconti Iva, oltre a tenere presente quanto precisato nel precedente paragrafo, può essere schematizzata come segue. - Fusioni con effetto dal 1° gennaio al 30 novembre 2021 o dal 1° gennaio al 30 settembre 2021, se le società estinte sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione la società incorporata non deve versare l’acconto Iva perché il soggetto non è più esistente dal 30 novembre 2021, mentre la società incorporante è tenuta all’adempimento in relazione al proprio dato storico, senza considerare la società incorporata, oppure, nel caso di applicazione del metodo analitico, deve necessariamente comprendere anche le operazioni inerenti all’attività della società incorporata; b) nel caso di fusioni proprie, l’obbligo dell’acconto Iva non sussiste per la società fusa e per la società risultante dalla fusione perché vengono a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi di riferimento. - Fusioni con effetto dal 1° dicembre al 27 dicembre 2021 o dal 1° ottobre al 27 dicembre 2021, se le società sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione avente effetto dopo l’inizio del periodo inerente alla determinazione dell’acconto, l’obbligo dell’adempimento è già sorto anche per la società incorporata. Pertanto la società incorporata non deve versare l’acconto in quanto non più soggetto esistente, mentre, la società incorporante deve pagare l’acconto tenendo presenti sia le risultanze proprie, sia quelle delle società fuse; b) anche nel caso di fusioni proprie, le società fuse non devono versare l’acconto in modo autonomo, perché compete alla società risultante dalla fusione, che vi provvederà tenendo conto dei dati delle società fuse. - Fusioni con effetto dal 28 dicembre 2021 al 31

Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 21 - 30 novembre 2021


dicembre 2021: a) nel caso di fusione per incorporazione, l’acconto d’imposta compete in modo autonomo sia alla società incorporata, sia alla società incorporante; b) nel caso di fusioni proprie, l’acconto Iva, se ne ricorrono le condizioni, non deve essere versato perché non esistente alla data di scadenza dello stesso.

Split payment L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 27 del 7 novembre 2017 ha confermato per i soggetti passivi Iva, allorquando in qualità di cessionari o committenti effettuino acquisti di beni o servizi nell’esercizio di attività commerciali per le quali sono soggetti passivi d’imposta, l’obbligo di eseguire il versamento dell’acconto Iva. Questi contribuenti pertanto entro il prossimo 27 dicembre saranno tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile in regime di split payment. L’obbligo interessa sia i soggetti che versano l’imposta con il modello F24 entro il mese successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’Iva, sia i soggetti che usano il metodo della liquidazione in contabilità con versamento cumulativo.

Omesso versamento Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora il versamento non sia stato effettuato nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, an-

che successivamente alla scadenza del 27 dicembre utilizzando il ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura: - dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza; - del 1,5% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo ed entro i 30 giorni; - del 1,67% con regolarizzazione tra il 31° giorno e fino al 90° giorno successivo alla scadenza; - del 3,75% se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno versati, anche gli interessi moratori dello 0,01% con maturazione giorno per giorno. La sanzione ridotta dovrà essere versata con il codice tributo 8904 mentre per gli interessi, da versare distintamente, si dovrà utilizzare il codice 1991.

Rilevanza penale degli omessi versamenti Iva Si ricorda che l’omesso versamento dell’Iva assume rilevanza penale quando supera i 250.000 euro, in questi casi è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato si consuma quando l’omissione del versamento si protrae oltre il termine per il versamento dell’acconto relativo all’anno successivo. Entro il 27 dicembre 2021 si renderà quindi necessario verificare eventuali omissioni risultanti dal modello Iva 2021 riguardanti il 2020 e provvedere, se possibile, alla regolarizzazione.

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LE AREE DI EMOTIONHALL COS’È EMOTIONHALL EmotionHall è un’esperienza immersiva unica e coinvolgente, supportata da tecnologie multimediali audio e video di ultima generazione, con una superficie di quasi 2000 metri quadri che può ospitare tutto quello che hai in mente: dalle convention, passando per i workshop ed i team building, alle cene di gala e gli eventi b2b, dai concerti alle mostre.

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Le fatture di fine anno detrazione iva subordinata a precise regole

Le operazioni poste in essere nell’ultima frazione del 2021 possono presentare delle criticità in merito alla corretta contabilizzazione delle relative fatture e alla detrazione dell’Iva alla luce delle regole in vigore con la fatturazione elettronica. La detrazione dell’Iva è subordinata al rispetto di due presupposti: - quello sostanziale dell’effettuazione dell’operazione; - quello formale del possesso della fattura di acquisto. Solo al verificarsi di entrambi i presupposti inizia a decorrere il termine iniziale da cui è possibile esercitare la detrazione dell’Iva, mentre il termine finale è quello previsto per la presentazione della dichiarazione annuale. Il D.L. 119/2018 (Collegato alla Finanziaria 2019) ha introdotto un termine dilatorio per l’esercizio del diritto alla detrazione, prevedendo la possibilità di esercitarlo entro il termine della liquidazione periodica. Più precisamente il diritto alla detrazione dell’Iva su una fattura di acquisto ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, può essere esercitato nella liquidazione relativa al mese di esecuzione dell’operazione, mese peraltro che coincide con l’esigibilità dell’imposta in capo al cedente. Così il contribuente mensile che il 30 novembre 2021 ha acquistato dei beni consegnati nello stesso mese, può ricevere la relativa fattura differita entro il 15 dicembre 2021 facendola confluire nella liquidazione di novembre 2021. Questo differimento però, la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018 non lo riconosce per le operazioni a cavallo d’anno. Lo slittamento, infatti, non opera per gli acquisti effettuati nell’anno precedente, per questi la detrazione rimane legata all’anno di ricevimento della fattura.

Così una fattura relativa ad una operazione effettuata e datata dicembre 2021, ricevuta il 5 gennaio 2022 non potrà confluire nella liquidazione di dicembre 2021. Alla luce di questi chiarimenti per le operazioni poste in essere a cavallo d’anno per i contribuenti mensili, si possono presentare le seguenti situazioni. 1. Ricevimento di fatture di acquisto per operazioni effettuate nel 2021, ricevute e registrate entro la fine dell’anno. In questo caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2021, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2022. 2. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2021, ricevute nel 2022. In questi casi il diritto alla detrazione dell’Iva può essere esercitato solo nel 2022, a partire dalla liquidazione riferita a gennaio da effettuarsi entro il 16 febbraio 2022. Ciò anche se le fatture sono pervenute e registrate entro il 15 gennaio 2022, attesa la preclusione per le operazioni a cavallo d’anno sopra analizzata. 3. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2021 ricevute nello stesso mese, ma registrate a gennaio 2022. Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2021. In questi casi si renderà necessario predisporre un registro sezionale Iva per escludere queste operazioni dalle liquidazioni Iva relative al mese di registrazione, che necessariamente saranno del 2022. 4. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nel 2022, ricevute e annotate il 15 del mese successivo a quello in cui sono state eseguite le operazioni. In questi casi la detrazione potrà essere esercitata nei mesi di esecuzione dell’operazione ritornando applicabile la dilazione di cui al D.L. 119/2018 sopra analizzata. 5. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2021, registrate dopo il 30 aprile 2022. Per detrarre l’imposta si renderà necessario presentare una dichiarazione annuale integrativa. Rimane a carico del cessionario o committente l’onere di verificare nella propria Area riservata il ricevimento delle fatture.

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Se si riceve in ritardo una fattura la detrazione spetta entro la dichiarazione relativa all’anno di ricezione, anche se non si sia provveduto alla regolarizzazione nei 4 mesi dal termine di emissione. A questo proposito si ricorda che l’art. 6 commi 8) e 9) del D.Lgs. 471/97 prevedono che in caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazio-

ne, l’acquirente nei trenta giorni successivi deve versare con F24 la relativa imposta e trasmettere all’Agenzia delle entrate un’autofattura in formato elettronico. La presentazione elettronica della fattura ha sostituito l’obbligo di presentare all’Ufficio delle Entrate l’autofattura.

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Gli omaggi di fine anno regimi fiscali diversi per iva e imposte dirette

Premessa Gli omaggi di fine anno rappresentano una tradizione ormai consolidata utile anche per fidelizzare i rapporti con clienti, fornitori, collaboratori e soggetti terzi. Per le aziende è importante conoscere il corretto trattamento contabile e fiscale da riservare a questi acquisti. Le disposizioni fiscali trattano l’argomento degli omaggi in maniera differenziata, distinguendo l’imposizione diretta da quella Iva. Oltre a questa distinzione si deve considerare anche le diverse regole esistenti a seconda si tratti: - di dipendenti, clienti, fornitori o agenti; - di beni oggetto dell’attività d’impresa o meno.

Il trattamento ai fini delle imposte dirette Omaggi a clienti, fornitori e agenti I beni destinati a essere ceduti gratuitamente a clienti, fornitori e agenti costituiscono spese di rappresentanza e sono disciplinate dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86. Le spese di rappresentanza sono deducibili, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità, nel limite di una percentuale parametrata ai ricavi della gestione caratteristica come di seguito indicato: fino a 10 milioni di euro

limite max deducibile 1,5%

da 10 e fino a 50 milioni di limite max deducibile 0,6% euro oltre i 50 milioni di euro

gue tra beni che rientrano nell’attività d’impresa o meno, conseguentemente i beni distribuiti gratuitamente a clienti, rappresentanti o consulenti, sono considerate tout court spese di rappresentanza. Come già accennato, la limitazione di cui sopra non si applica agli omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, i quali risultano quindi totalmente deducibili. Si ricorda che qualora l’omaggio sia costituito da una pluralità di beni, si deve considerare il costo complessivo e non il valore dei singoli elementi. Così la cesta natalizia dovrà essere considerata come bene unico, non potendo considerare i singoli elementi come beni aventi rilevanza autonoma. Ne consegue che se la cesta, al lordo dell’Iva, ha un valore inferiore a 50 euro, la spesa sarà integralmente deducibile, mentre se il valore è superiore, sarà deducibile come spesa di rappresentanza nei limiti delle percentuali sopra indicate. Per i soggetti in contabilità semplificata che adottano il regime “per cassa” è prevista la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza nel rispetto delle percentuali di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR considerando il periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. Per i soggetti che optano per il regime di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73, per i quali con la registrazione della fattura si presume realizzato il pagamento, la deduzione opererà nell’esercizio di registrazione del documento nel registro Iva. Per quanto riguarda l’Irap i costi relativi ad acquisti di beni da destinare a omaggi sono differenziati a seconda del metodo utilizzato per la determinazione della relativa base imponibile. Se si utilizza il metodo del bilancio queste spese rientrano nella voce B14 (Oneri diversi di gestione) e come tali risultano deducibili ai fini Irap. Se viceversa si utilizza il metodo fiscale queste spese non rientrano tra quelle espressamente rilevanti e conseguentemente, ai fini Irap, sono indeducibili.

limite max deducibile 0,4%.

Rimangono fuori dai limiti di deducibilità sopra indicati le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. Ai fini delle imposte dirette, la norma non distin-

Omaggi ai dipendenti Una disciplina speciale è riservata agli omaggi concessi ai dipendenti. L’art. 95 del DPR 917/86 prevede che per l’impresa, il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio ai di-

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pendenti è totalmente deducibile, in quanto rientrante tra le spese di lavoro dipendente sostenute in natura a titolo di liberalità, salvo quanto previsto dall’art. 100, comma 1. In generale quindi il costo di tali omaggi non subisce le limitazioni previste dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86, ma gode della deducibilità integrale in capo alla società, indipendentemente dall’ammontare. L’art. 100 comma 1 dello stesso decreto pone tuttavia dei limiti per le spese riferite ad opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per scopi educativi, ricreativi, assistenziali, sanitari o d’istruzione. Per queste spese la deducibilità è limitata al 5 per mille del costo del personale dipendente. Ne consegue che la cena di Natale organizzata dall’impresa esclusivamente a favore dei propri lavoratori dipendenti sarà deducibile, ai fini dell’imposizione diretta, nel limite del 75% e del 5 ‰ del costo del personale dipendente, mentre ai fini Iva l’imposta sarà indetraibile. Se alla stessa cena partecipano anche clienti, consulenti o fornitori, il costo sarà considerato di rappresentanza e conseguentemente la spesa, nel limite del 75% sarà deducibile sulla base degli scaglioni di ricavi sopra indicati e l’Iva sarà indetraibile. Analizzando la questione dalla prospettiva del dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR, permette di non tassare e di non assoggettare a contributi, le erogazioni liberali, di beni e servizi fatte nei confronti dei lavoratori entro il limite annuo di 258,23 euro. In realtà, anche per il periodo d’imposta 2021, tale importo è stato raddoppiato dalla legge n. 69 del 2021. Per il 2020 e il 2021 il valore dei beni ceduti o servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, non concorre alla formazione del reddito imponibile fino all’importo di 516,46 euro. Questa norma esclude quindi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, escluso il denaro, se complessivamente d’importo non superiore, nel 2021, a 516,46 euro. Se però il benefit in natura erogato supera la franchigia dei 516,46 euro, l’intero ammontare concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per beneficiare dell’esenzione da tassazione, si rende quindi necessario monitorare il valore dei benefit in natura erogati nel corso dell’intero anno, e non solamente in occasione delle festività natalizie. Sotto il profilo Irap gli omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nel costo del personale e come tali non concorrono alla formazione della base imponibile Irap, anche se vengono contabilizzate in voci diverse dal B.9 del conto economico. Queste spese tuttavia potrebbero risultare deducibili ai

fini Irap a seguito dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale di cui all’art. 11, comma 4-octies del D.lgs. 446/97.

Il trattamento ai fini Iva Per quanto riguarda l’Iva si deve distinguere a seconda si tratti di beni rientranti nell’attività dell’impresa o meno. Beni rientranti nell’attività dell’impresa Gli acquisti che rientrano nell’attività dell’impresa offerti a terzi sotto forma di omaggi, sono sottoposti a un regime particolare. Si pensi ad un negozio di abbigliamento che, in occasione delle festività natalizie, regala dei capi ai migliori clienti. In questi casi l’acquisto dei beni non può essere trattato come una spesa di rappresentanza e al contribuente è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta trattandosi di beni oggetto della propria attività con la necessità però di assoggettare a tassazione la successiva cessione. È tuttavia possibile, al momento dell’acquisto, non esercitare la detrazione dell’imposta, in questo modo la successiva cessione gratuita del bene sarà esclusa da tassazione ai sensi dell’articolo 2 secondo comma n. 4 del DPR 633/72. La normativa Iva considera imponibili le cessioni gratuite di beni, con le seguenti eccezioni: a) quelle la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, se di costo unitario non è superiore a € 50; b) quelle per le quali non è stata operata, al momento dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19. Conseguentemente con riferimento al caso a), non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva le consegne di beni propri di valore inferiore a € 50. Il regime Iva delle cessioni gratuite è dunque regolato dal principio secondo cui se l’imposta è stata detratta al momento dell’acquisto deve essere addebitata al momento della cessione, ancorché la stessa sia avvenuta a titolo gratuito. Allo stesso modo se al momento dell’acquisto non si è detratta l’imposta, la successiva cessione non viene tassata. Eccezione a questo principio è rappresentata dai piccoli omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro rientranti nella definizione di spese di rappresentanza. Per questi ultimi è riconosciuta la detrazione al momento dell’acquisto ai sensi dell’articolo 19 – bis 1, lett. h) e la successiva cessione non è considerata imponibile ai sensi dell’articolo 2 comma secondo, n. 4) del decreto Iva. Sui piccoli omaggi si realizza pertanto una com-

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pleta detassazione limitatamente ai beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, diversamente la cessione gratuita è imponibile indipendentemente dal costo unitario. La detrazione dell’Iva è consentita anche sui piccoli omaggi di prodotti alimentari o bevande, ossia di beni per il cui acquisto o importazione il diritto alla detrazione è normalmente precluso in base alla lettera f) dell’articolo 19-bis1. La circolare n. 54 del 19 giugno 2002 delle Entrate ha, infatti, precisato che questa tipologia di piccoli omaggi è considerata spesa di rappresentanza e come tale si rende applicabile la disposizione di cui alla lettera h) che ammette la detrazione per i beni sotto i 50 euro. Di fatto opera un vincolo gerarchico dove le spese di rappresentanza hanno un grado di valenza maggiore rispetto alle limitazioni riguardanti gli alimenti e bevande per quanto riguarda la detrazione dell’Iva. Ritornando agli omaggi non rientranti tra quelli di piccole dimensioni, abbiamo detto che la loro cessione è soggetta a Iva e a questo proposito l’impresa può scegliere tra le seguenti alternative: a) emissione della fattura per ogni singola operazione con rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 con rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. Il cliente, che pagherà al fornitore l’imposta avrà la possibilità di portare in detrazione l’Iva pagata qualora detraibile; b) emissione della fattura per ogni singola operazione senza rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 senza rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. In questo caso l’Iva addebitata in fattura e non richiesta al cliente sarà un costo indeducibile per il cedente, mentre il cessionario registrerà la fattura nel registro degli acquisti senza detrarsi l’Iva; c) emissione di un’autofattura in formato elettronico per ogni singola cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese; d) annotazione giornaliera nel registro degli omaggi delle consegne effettuate con l’indicazione del cessionario, del valore dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta. Le prime due ipotesi trovano scarsa applicazione sia per motivi di garbo sia per ragioni operative. Segnaliamo che alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 88 del 2009, la base imponibile per le cessioni gratuite non è più rappresentata dal valore normale bensì dal prezzo di acquisto. La base imponibile sarà pertanto rappresentata dal costo di acquisto o in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si compie la consegna.

Beni non rientranti nell’attività dell’impresa La lettera h) dell’articolo 19-bis-1 del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva sulle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi, escluse quelle sostenute per acquistare beni di costo unitario non superiore a € 50. In generale quindi, l’Iva per l’acquisto di beni da dare in omaggio non è detraibile, salvo che il costo sia contenuto nel predetto limite, nel qual caso la detrazione è consentita purché gli omaggi siano qualificabili come spese di rappresentanza. Le spese di costo unitario superiore a € 50 e destinate all’acquisto di beni da distribuire gratuitamente, sono considerate spese di rappresentanza e come tali non consentono la detrazione dell’imposta. Qualora i beni da destinare a omaggio non siano classificabili di rappresentanza, perché ad esempio sono consegnati ai dipendenti e quindi sono considerati costi del personale, valgono le limitazioni previste dall’art. 19 bis 1 comma 1 lett. f). La successiva cessione gratuita è un’operazione esclusa da Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72. Pertanto alla consegna del bene non sarà necessario emettere alcun documento fiscale. Al fine di evitare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, si consiglia comunque l’emissione di un DDT o la predisposizione di un documento attestante la destinazione dei beni. Per individuare il momento impositivo dal punto di vista Iva, momento rilevante sia per l’esigibilità dell’imposta che per la sua detraibilità, si dovrà fare riferimento all’art. 6 del DPR 633/72 per le operazioni nazionali e all’art. 39 del D.L. 331/93 per quelle comunitarie. In pratica per le cessioni interne si farà riferimento al momento della consegna o spedizione, mentre per quelle comunitarie si dovrà considerare l’inizio del trasporto o spedizione.

Buoni acquisto L’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 21 del 22 febbraio 2011 ha chiarito che i buoni acquisto non assumono rilevanza ai fini Iva in quanto fuori campo ai sensi dell’art. 2 comma 3, lett. a) del DPR 633/72. Questi buoni, infatti, non costituiscono cessioni di beni in quanto aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro. Sul fronte della deduzione del costo in capo all’impresa ai fini dell’imposizione diretta, l’acquisto dei buoni da omaggiare ai dipendenti subirà lo stesso trattamento previsto sopra per i costi sostenuti per i beni non rientranti nell’attività dell’impresa. In capo di dipendenti il comma 3-bis dell’art. 51 del TUIR li considera erogazioni liberali in natura non soggetti a tassazione se l’importo annuale non supera nel 2021, i 516,46 euro mentre, a regime,

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i 258,83 euro. Possono essere, infatti, considerati erogazioni effettuate mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale.

Le cessioni gratuite in ambito UE Le cessioni a titolo gratuito non costituiscono operazioni intracomunitarie per mancanza del requisito dell’onerosità previsto dal D.L. 331/93. Conseguentemente si rende applicabile la disciplina interna prevista del DPR 633/72 così come sopra indicato.

Le cessioni gratuite extra UE Le cessioni di beni a titolo gratuito verso paesi non appartenenti all’Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione a norma dell’art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72. ùAi fini della non imponibilità occorre che l’esportazione sia supportata dalla relativa documentazione doganale. A tal fine gli uffici doganali accettano fatture con l’indicazione “unicamente ad uso doganale” o “fattura pro forma”.

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Aiuti “de minimis” non indicati nel Registro Nazionale promosso l’adempimento spontaneo in caso di splafonamento Con il provvedimento del 22 novembre 2021 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, vengono definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza - anche con modalità informatiche - le informazioni relative alla mancata registrazione nel Registro degli aiuti de minimis indicati nella dichiarazione Irap 2019 (relativa al periodo di imposta 2018), per consentire ai contribuenti di fornire elementi utili per rimediare spontaneamente all’anomalia riscontrata e regolarizzare la propria posizione. In particolare, il provvedimento fornisce le istruzioni con le quali i beneficiari degli aiuti possono, anche mediante gli intermediari incaricati, richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni Secondo le indicazione dell’Agenzia, nella comunicazione i soggetti interessati troveranno gli elementi utili a individuare, tra l’altro: la dichiarazione presentata; le anomalie riscontrate da regolarizzare; gli aiuti di Stato de minimis relativi al 2018 indicati nella dichiarazione Irap 2019, per i quali non è stato possibile procedere alla registrazione nel Registro; i dati relativi all’impresa unica dichiarati nel rigo IS202 del modello Irap, utilizzati per verificare il rispetto della normativa Ue in materia di cumulo di aiuti de minimis; la visura “Aiuti de minimis” rilasciata dal Registro. La comunicazione sarà recapitata al domicilio digitale dei singoli contribuenti e nel caso in cui l’indirizzo Pec non sia attivo o non registrato nell’e-

lenco Ini-Pec, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico, per posta ordinaria. La comunicazione e i relativi allegati sono comunque disponibili nel “cassetto fiscale” dell’interessato, nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”, raggiungibile dall’area riservata del sito delle Entrate.

Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti Il contribuente può richiedere all’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario abilitato, maggiori informazioni rispetto all’anomalia riscontrata o evidenziare eventuali inesattezze riguardanti le informazioni in possesso dell’amministrazione e/o elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che hanno determinato l’anomalia rilevata.

Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse Qualora il superamento dell’importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione IRAP 2019, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato de minimis sono iscritti nel Registro nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati. Qualora invece, il superamento dell’importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Sta-

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to”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. Se l’iscrizione nel Registro è stata rifiutato a ragione, ossia se è stato superato l’importo de minimis concedibile, il contribuente può regolarizzare la sua posizione con una dichiarazione integrativa e

restituendo integralmente l’aiuto de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. In entrambi i casi sono dovute le sanzioni stabilite, con la possibilità di usufruire della riduzione prevista dal ravvedimento operoso in funzione della tempestività con cui la situazione viene regolarizzata secondo le modalità sopra descritte. (C)

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Equiparazione quarantena a malattia fino al 31.12.2021 chiarimenti nel messaggio inps n. 4027

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 406/LOP del 24 novembre 2021 per comunicare che l’art. 8, comma 1, D.L. 146/2021, che integra e modifica l’art. 26, D.L. 18/2020 ha previsto l’estensione al 31 dicembre 2021 della equiparazione della quarantena alla malattia, riconoscendo la tutela previdenziale per gli eventi di quarantena riferiti all’anno 2021. Sul punto è intervenuto recentemente l’INPS con il messaggio n. 4027 specificando che fronte della nuova formulazione del comma 5 del citato articolo 26 “dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell’INPS, connessi con il riconoscimento delle tutele [..] per i lavoratori in quarantena […] sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”. Pertanto, l’INPS riconoscerà la prestazione di malattia anche per gli eventi che si sono verificati dal

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1° gennaio 2021 e che erano tenuti sospesi dall’Istituto. Rimangono, tuttavia, a carico del datore di lavoro i giorni di carenza e la retribuzione integrativa dell’indennità di malattia. L’art. 8 del D.L. n. 146/2021 istituisce, inoltre, un rimborso forfetario di 600 euro per ogni lavoratore che non ha diritto a ricevere l’indennità dall’INPS, a favore dei datori di lavoro del settore privato, esclusi quelli domestici. Il rimborso spetta, però, solo nel caso in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non potesse essere svolta in modalità agile. Il pagamento dell’una tantum è effettuato dall’INPS dietro presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele previste. La domanda dovrà essere trasmessa nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Istituto. Inoltre, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, a campione, l’INPS effettuerà dei controlli, anche acquisendo e trattando dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l’anno 2021, anche in questo caso dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)


Nuovo sistema di codificazione CCNL nel flusso Uniemens circolare inps n. 170 del 12 novembre 2021

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 410/LOP del 30 novembre 2021 per comunicare che, con la circolare n. 170 del 12 novembre 2021, l’INPS ha previsto a partire dal mese di competenza di dicembre 2021 l’inserimento di un nuovo codice alfanumerico per i CCNL secondo l’attribuzione data dal CNEL in sostituzione dei precedenti codici attribuiti dall’INPS. In particolare, a partire dalla competenza dicembre 2021, nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens potrà essere esposto nel campo <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> il valore attribuito dal CNEL a ciascun contratto, a seguito del relativo deposito nell’Archivio nazionale.

Nel flusso sarà presente un nuovo elemento <TipoCodiceContratto>, in cui si potrà scrivere: - “01” - codifica Inps - “02” - codifica CNEL Nel caso si scriva “02”, ma il relativo codice CNEL non esista - possibilità dovuta al fatto che il CCNL non è ancora presente negli archivi del Consiglio - si dovrà valorizzare l’elemento <CodiceContratto> con “CDIV”. L’Inps informa che l’elenco dei CCNL vigenti e valorizzabili sul flusso Uniemens con il relativo codice CNEL è disponibile sul sito www.inps. it al seguente percorso: Prestazioni e servizi> Trasmissione Uniemens per datori di lavoro di aziende private.

Periodo Transitorio Al fine di agevolare aziende e intermediari, il passaggio alla nuova codifica sarà definitivo dalla competenza di febbraio 2022. Fino ad allora è data la possibilità di operare una scelta tra le due codifiche. Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)

Tabella dei codici CCNL Confapi per il passaggio dal sistema dell’Inps a quello del CNEL CCNL CONFAPI

CODIFICA INPS

CODIFICA CNEL

Unionmeccanica

115

C018

Unionchimica

037

Unionchimica

089

Uniontessile

002

Uniontessile

129

Uniontessile

192

Uniontessile

194

Uniontessile

027

Unionalimentari

014

E018

Unital

023

F058

Unigec-Unimatica

029

Unigec-Unimatica

091

Confapi Aniem

096

Confapi Aniem

098

Confapi Aniem

189

Pag. 29 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2021

B018

D018

G029

F020


Chiusi i portali per trasmettere il MUD 2021 dal 13 dicembre 2021

Al fine di consentire alle amministrazioni competenti l’analisi e l’elaborazione dei dati, a partire dal

13 dicembre prossimo non sarà più possibile trasmettere il MUD 2021, relativo ai rifiuti prodotti, raccolti, trasportati e gestiti nel 2020, attraverso i portali www.mudtelematico.it (Comunicazione Rifiuti, RAEE, VFU e Imballaggi), mudsemplificato.ecocerved.it (Comunicazione Rifiuti semplificata) e www.mudcomuni.it (Comunicazione Rifiuti urbani). L’accesso ai portali sarà riattivato per l’invio delle Comunicazioni 2022 (dati relativi al 2021).

Pag. 30 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 21 - 30 novembre 2021

(CS)



Inail: denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 in FVG periodo di accadimento: gennaio 2020 - 31 ottobre 2021

È online il 21esimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19 elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali. Di seguito approfondiamo i dati del Friuli Venezia Giulia. (C)

Pag. 32 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 21 - 30 novembre 2021


SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute all'Inail (periodo di accadimento gennaio 2020 – 31 ottobre 2021) FRIULI V. G. Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 di cui con esito mortale Genere Donne Uomini Classe di età fino a 34 anni da 35 a 49 anni da 50 a 64 anni oltre i 64 anni Totale incidenza sul totale Variazione % rispetto rilevazione precedente di cui con esito mortale

GORIZIA 251 104

PORDENONE 667 196

ITALIA

% FRIULI V. G.

4.524

183.147

2,5%

10

782

1,3%

FRIULI V. G. 3.321 1.203

73,4% 26,6%

TRIESTE 824 337

UDINE 1.579 566

96 129 125 5 355 7,8%

188 338 326 11 863 19,1%

277 406 458 20 1.161 25,7%

479 790 844 32 2.145 47,4%

1.040 1.663 1.753 68 4.524 100,0%

0,3%

1,3%

1,3%

0,6%

0,9%

-

2

3

5

%

23,0% 36,8% 38,7% 1,5% 100,0%

10

Nota: i dati al 31 ottobre 2021 aggiornano, integrano e in alcuni casi rettificano i dati elaborati precedentemente. La rilevazione delle denunce di infortunio da Covid-19 è per mese e luogo del contagio. L’analisi delle denunce di infortunio con esito mortale da Covid-19 è per mese di decesso dell’infortunato e luogo del contagio.

-

Rispetto alla data di rilevazione del 30 settembre 2021, le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono aumentate di 40 casi (+0,9%, in linea con il dato nazionale pari a +0,8%), di cui 17 avvenuti ad ottobre, 4 a settembre e 2 ad agosto 2021, con i restanti casi riconducibili ai mesi precedenti. L’aumento ha interessato più in particolare le province di Trieste e Pordenone.

-

L’analisi nella regione evidenzia che le 4.524 denunce pervenute dall’inizio della pandemia afferiscono per il 74,9% al 2020 e per il 25,1% ai primi dieci mesi del 2021. In linea con quanto osservato a livello nazionale, otre la metà dei casi si concentra ancora nell’ultimo trimestre del 2020. Il 2021 è caratterizzato, sia a livello regionale che nazionale, da un andamento tendenzialmente decrescente, con numeri contenuti nei mesi estivi e prosieguo.

-

Gli eventi mortali restano 10 da inizio pandemia: nessun nuovo decesso rispetto alla scorsa rilevazione; 4 i decessi nel 2020 e 6 nel 2021.

Le professioni - tra i tecnici della salute l’82% sono infermieri, il 7% assistenti sanitari, il 6% fisioterapisti e il 2% tecnici sanitari di radiologia; - tra le professioni qualificate nei servizi sanitari, tutti operatori socio sanitari; - tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 60% sono operatori socio assistenziali, il 18% assistenti socio sanitari con funzioni di sostegno, l’11% assistentiaccompagnatori per disabili; - tra i medici oltre il 50% è composto da medici internisti, generici, psichiatri, ortopedici e anestesistirianimatori; - tra gli impiegati, soprattutto amministrativi; Consulenza Statistico Attuariale

Pag. 33 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 21 - 30 novembre 2021

25 novembre 2021

1


SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19 - tra il personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli, il 46% è addetto alle pulizie negli ospedali e ambulatori; - tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari, il 64% è costituito da ausiliari sanitari, ospedalieri e portantini, seguiti dagli inservienti in case di riposo (17%). L’attività economica - la gestione Industria e servizi registra il 98,1% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato (1,2%), l’Agricoltura (0,7%) e due casi nella Navigazione; - il 64,8% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda i settori della “Sanità e assistenza sociale” (62,2% delle denunce) e degli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” (2,6%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio assistenziali; - il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 7,7% delle denunce codificate, tra i più colpiti gli addetti alle pulizie e disinfezione di locali e attrezzature; - il settore "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” registra il 6,6% delle denunce codificate; - il “Trasporto e magazzinaggio”, incide per il 6,2% (soprattutto servizi postali e di corriere); - le “Attività manifatturiere”, settore ampio e articolato, contano per il 3,5%; - nei “Servizi di informazione e comunicazione” (1,7%) si rilevano numerosi contagi a novembre nell’ambito delle produzioni cinematografiche e televisive. I decessi Dei 10 casi complessivi, 7 decessi fanno riferimento alla gestione Industria e servizi, 2 a quella dei dipendenti del Conto Stato, 1 all’Agricoltura.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (Denunce in complesso: 4.524, periodo di accadimento gennaio 2020 – 31 ottobre 2021)

Mese evento 30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

lug-20 ago-20 set-20

ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 magg-21 giu-21

lug-21 ago-21 set-21

ott-21

Italia

gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 0,0%

0,6%

15,7%

10,0%

2,1%

0,5%

0,3%

0,5%

1,1%

13,8%

22,1%

14,3%

8,0%

3,0%

3,5%

2,0%

0,6%

0,1%

0,4%

0,7%

0,5%

0,3%

Friuli V.G.

0,0%

0,1%

11,7%

5,2%

1,5%

0,1%

0,1%

0,2%

0,8%

6,8%

24,7%

23,9%

15,1%

3,1%

4,1%

1,3%

0,2%

0,1%

0,1%

0,3%

0,4%

0,4%

Nota: il valore di ottobre 2021 è da intendersi provvisorio e soggetto ad aumentare nelle prossime rilevazioni per effetto del consolidamento particolarmente influente sull’ultimo mese della serie.

Consulenza Statistico Attuariale

Pag. 34 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 21 - 30 novembre 2021

25 novembre 2021

2


SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19

Genere

Classe di età/Genere

0,9% oltre i 64 anni

0,6%

26,6% da 50 a 64 anni

29,9%

da 35 a 49 anni

73,4%

27,7%

14,9%

fino a 34 anni

0%

Donne

8,8% 9,1%

8,1%

10%

20%

Uomini

Donne

30%

40%

50%

Uomini

Provincia dell'evento 47,4%

25,7% 19,1% 7,8%

GORIZIA

TRIESTE

UDINE

Industria e Servizi - principali settori Ateco (casi codificati)

62,2%

7,7%

Sanità e assistenza sociale

PORDENONE

6,6%

Noleggio e servizi Attività dei servizi di alle imprese alloggio e ristorazione

Consulenza Statistico Attuariale

6,2%

Trasporto e magazzinaggio

9,5%

3,5%

2,6%

1,7%

Attività manifatturiere

Amministrazione pubblica

Servizi di informazione e comunicazione

25 novembre 2021

Pag. 35 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 21 - 30 novembre 2021

Altro

3


SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19

Professioni (CP2011 casi codificati) 36,0%

3.2.1 - Tecnici della salute

25,0%

5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

10,4%

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

6,5%

2.4.1 - Medici

3,1%

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

2,5% 1,9%

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

14,6%

Altro

0%

Consulenza Statistico Attuariale

10%

20%

30%

25 novembre 2021

Pag. 36 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 21 - 30 novembre 2021

40%

4


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SOA: rinnovo per la Elettrotecnica Manzanese srl è specializzata nella costruzione di impianti industriali La società Elettrotecnica Manzanese srl ha iniziato la sua attività a Manzano (UD) nel mese di gennaio 1979 come società di persone, trasformandosi nel settembre del 1989 nell’attuale natura giuridica di società a responsabilità limitata. Tre sono i legali rappresentati: Tambozzo Denis, Tambozzo Raffaele, e Grattoni Maurizio che svolge anche l’incarico di Direttore Tecnico. L’azienda ha sede in via Maroncelli n. 1 a Manzano, è in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ISO 9001:2015 per le attività di progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali, di cabine MT e BT, di quadri elettrici di automazione e distribuzione e per la progettazione, manutenzione ed installazione di impianti fotovoltaici. La certificazione è stata rilasciata dall’ente certificatore Kiwa Cermet Italia Spa. L’attività dell’Elettrotecnica Manzanese Srl consiste nella realizzazione di impianti tecnologici, speciali, fotovoltaici, di automazione, insieme all’attività di assistenza tecnica e di progettazione; inoltre è dotata di un negozio per la fornitura di materiale elettrico. L’Impresa è specializzata nella costruzione di impianti industriali, quali: cabine di trasformazione MT/bt, power center, quadri elettrici di distribuzione in bassa tensione, impianti di distribuzione forza motrice in blindosbarra, impianti di illuminazione con blindolux, installazione di canali portacavi, installazione calate per collegamento macchine, installazione calate e prese forza motrice, impianti bordo macchine, impianti di illuminazione interna, impianti di illuminazione perimetrale, impianti di riscaldamento e condizionamento, idrico-sanitari e gas, inoltre, torri faro, impianti di messa a terra ed equipotenziali e impianti di rifasamento. La Elettrotecnica Manzanese srl esegue anche imPag. 38 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2021

pianti civili, quali impianti elettrici, di riscaldamento, condizionamento e impianti idrico-sanitari, impianti di illuminazione di giardini e di nuove aree e lottizzazioni, uffici direzionali, centri commerciali, banche, istituti scolastici e strutture alberghiere. È specializzata anche nell’esecuzione di impianti speciali, quali: impianti di rilevazione fumi e incendio, antintrusione, videocontrollo (TVCC), di cablaggio strutturato, di videocitofonia e telefonia integrata, di automazione cancelli elettrici, di filodiffusione, di aspirapolvere centralizzati, fotovoltaici, automazione e illuminazione pubblica. Attualmente l’Azienda conta un numero di dipendenti pari a 24 unità distribuiti tra l’area ufficio tecnico settore impiantistico, l’area ufficio tecnico settore automazione, l’area amministrativa e cantiere. La società Elettrotecnica Manzanese srl ha da poco rinnovato l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici (SOA) per le categorie: OG9 classifica III, OG10 classifica II e OG11 classifica I. Questo rinnovo, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di euro 1.238.400: Impianti per la produzione di energia elettrica (OG9) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 619.200 euro impianti per la trasformazione alta/ media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG10) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costru-


zione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. Infine, potrà eseguire fino ad un importo di 309. 600 euro Impianti tecnologici (OG11) categoria che riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione

Pag. 39 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2021

e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Nuove soglie comunitarie in materia di appalti saranno in vigore dal 1° gennaio 2022

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (11 novembre 2021 n. 398) i regolamenti che definiscono le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti in vigore dal 1° gennaio 2022. I regolamenti delegati numero 1950, 1951, 1952 e 1954 sono datati 11 novembre 2021 e modificano rispettivamente le direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti. Dall’1 gennaio 2022 le soglie di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 saranno le seguenti: - nei settori ordinari: 1) euro 5.382.000 (in luogo dei 5.350.000 euro) per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 2) euro 140.000 (in luogo dei 139.000 euro) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII; 3) euro 215.000 (in luogo dei 214.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della diPag. 40 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2021

fesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; 4) euro 750.000 (resta inalterato importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. - Nei settori speciali: 1) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori; 2) euro 431.000 (in luogo dei 428.000 euro) per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 3) euro 1.000.000 (resta inalterato importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX. L’articolo 35 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 prevede che le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea come avvenuto in questo caso. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unità operativa distinta. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di


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applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario all’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del Codice. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie sopracitate, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie sopracitate è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie sopracitate, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto. In deroga a quanto previsto per gli appalti di servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle Pag. 42 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2021

forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei


servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. L’articolo 35 del Codice, prevede anche in materia di soglie comunitarie che: sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. (CS)

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Decreto Infrastrutture e trasporti conversione in legge

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 415/AdT del 3 dicembre 2021 per rammentare che, con legge 9 novembre 2021, n. 156, pubblicata sulla G.U. n. 267 del 9 novembre 2021, è stato convertito il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 recante norme in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale. Di seguito si riepilogano le principali disposizioni riguardanti il settore dell’autotrasporto di cose, alcune delle quali estremamente significative, da come si potrà leggere.

Aumento delle dimensioni di autoarticolati e autosnodati (art. 1, co. 1, lett. b) È modificato l’art. 61, co. 2 del codice della strada (c.d.s.), portando la lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati da 16,50 a 18,75 metri, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione del c.d.s. e ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada rotaia e strada mare.

Revisione dei complessi veicolari in officine private (art. 1, co. 1, lett. c) È modificato l’art. 80, co. 8 del c.d.s. in materia di revisioni, estendendo la possibilità di svolgere la revisione dei complessi veicolari, con inclusione, quindi, dei rimorchi e dei semirimorchi, nelle officine private. La norma per diventare operativa deve attendere l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulle modalità tecniche e amministrative di svolgimento delle re-

visioni dei veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t nei centri privati. Vi si è provveduto con il decreto di detto Ministro 15 novembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 15 novembre 2021, su cui si avrà a breve modo di ritornare. Sempre collegato al tema delle revisioni, il co. 6 dell’art. 1 della legge 156/2021 introduce un serie di commi aggiuntivi (dal 4 octies al 4 undecies) all’art. 92 della legge 24 aprile 2020, n. 27), che rimandano ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’istituzione delle commissioni d’esame per l’abilitazione degli ispettori abilitati a svolgere gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, figura, questa, prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017.

Utilizzo della targa prova su veicoli non immatricolati (art. 1, co. 3) La targa prova sui veicoli immatricolati “può – ora – essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’art. 97 del medesimo codice, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [c.d.s. n.d.r.], qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.”

Veicoli e trasporti eccezionali (art. 1, co. 1, lett. a bis) Viene modificato il co. 2, lett. b) dell’art.10 del c.d.s., fissando il principio che l’utilizzo del veicolo eccezionale richiede l’indivisibilità della cosa trasportata. Nelle ipotesi ammesse dalla medesima disposizione, l’integrazione del carico è possibile – ferma restando l’indivisibilità di almeno una delle cose trasportate, purché la massa complessiva non superi rispettivamente le 38 t (autoveicoli isolati a 3 assi), 48 t (autoveicoli isolati a 4 o più assi), 72 t (complessi veicolari a 5 assi), 86 t

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(complessi veicolari a 6 o più assi). Questi limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile. Ad ogni buon conto, si riporta testualmente la nuova formulazione della disposizione in esame: “Il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.”

Carta di qualificazione del conducente (art. 1, co. 5) Il co. 5 dell’art. 1 modifica l’art. 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, precisando meglio che il possesso della Carta di qualificazione del conducente (CQC) è obbligatorio per i possessori di patenti di guida superiori (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), quando si mettano alla guida di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri. Inoltre, viene modificato l’art. 22 del medesimo d.lgs. 286/2005 con riguardo al codice unionale “95”, atto a comprovare la qualificazione iniziale e

la formazione periodica del conducente. Ora, per i titolari di patente di guida rilasciata in Italia, il codice viene apposto sulla medesima patente. La qualificazione iniziale e la formazione periodica conseguite in Italia ai sensi dell’art. 21 da conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio della CQC formato card recante il codice unionale “95”. Sull’argomento v. anche Apinforma n. 20 /2021, p. 66-69.

Incentivi per l’acquisizione della patente (art. 1, co. 5 bis) Con l’art. 1, co. 5 bis è stata introdotta fino al 30 giugno 2022, la previsione di un contributo di 1.000 euro ai giovani fino al 35° anno d’età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero qualsivoglia ammortizzatore sociale, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di cose in conto terzi e, comunque, non superiore al 50% dell’importo di dette spese. Ai fini del riconoscimento del contributo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro 3 mesi dal conseguimento della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di cose in conto di terzi, per un periodo di almeno 6 mesi. Per tale finalità è stanziata la somma di un milione di euro per l’anno 2022. Termini e modalità di presentazione delle domande verranno fissati con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della citata legge di conversione. Sempre nell’ottica di favorire l’avvio alla professione di conducente di personale neoassunto, il co. 5 quinquies dell’art. 1 prevede che in deroga a quanto disposto dall’art. 54, co. 1, lett. d), del c.d.s. sugli autocarri è consentita la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di 3 mesi.

Autorità di regolazione dei trasporti (art.3, co. 9 bis) In considerazione degli effetti negativi determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sui fatturati degli operatori economici operanti nel

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settore del trasporto registrati nell’esercizio 2020, il co. 9 bis art. 1 prevede che l’Autorità possa far fronte alle minori entrate derivanti dalla riduzione degli introiti connessi al contributo per il funzionamento (previste nella misura di 3,7 milioni di euro), utilizzando la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2020. È in corso una valutazione in termini quantitativi dell’impatto della nuova norma sul contributo in oggetto e quindi il concreto costo per le imprese interessate. Tra le altre disposizioni da segnalare sempre con riguardo al c.d.s, si richiamano sommariamente anche le seguenti: - all’art. 105, come modificato dall’art.1, co. 1, lett. c) quinquies della legge 156/2021), si stabilisce che la lunghezza massima dei convogli formati da macchine agricole semoventi e delle macchine agricole trainate passa da 16,5 m a 18,75 m. - All’art. 126 bis sul punteggio della patente, il co. 3 è sostituito dall’art.1, co. 1, lett. d) quinquies della legge 156/2021, allo scopo di adeguare la norma all’operatività del nuovo portale dell’automobilista (in luogo dell’anagrafe degli abilitati alla guida), attraverso il quale le variazioni di punteggio sono comunicate agli automobilisti. Sono poi apportate modifiche anche alla tabella dei punteggi allegata all’art. 126-bis, col fine di inasprire le sanzioni. - All’art. 173, viene ampliato il novero degli strumenti il cui uso è vietato alla guida (sono espressamente menzionati smartphone, computer portatili et similia), onde garantire che il conducente tenga entrambe le mani sul volante (art.1, co. 1, lett. e ter) della legge 156/2021). - All’art. 180, circa il possesso dei documenti necessari alla circolazione su strada, viene aggiunto il comma 8-bis, in virtù del quale l’invito al conducente a presentarsi presso un Comando di Polizia per l’esibizione della documentazione mancante non si applica quando l’esistenza e la validità della medesima documentazione possano essere accertate tramite

consultazione di archivi o banche dati pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di Polizia stradale, a eccezione dei casi in cui l’accesso ai relativi archivi non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione (art.1, co. 1, lett. e) sexies della legge 156/2021). - L’art. 196, co. 1 in tema di responsabilità solidale per le infrazioni, è modificato al secondo periodo, nel senso di prevedere che il locatario - e non il proprietario - risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione, nei casi di locazione senza conducente (art.1, co. 1, lett. g) ter della legge 156/2021). - L’art. 203 prevede ora che i ricorsi contro i verbali per la violazione del codice della strada, possono essere presentati anche per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato secondo le modalità previste dall’art. 65 del codice dell’amministrazione digitale (art.1, co. 1, lett. g) quater della legge 156/2021). - L’art. 213 sulla misura cautelare del sequestro del veicolo viene parzialmente riscritto. Tra le novità, quella per cui la comunicazione di deposito del veicolo deve altresì contenere l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, lo stesso verrà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione (art.1, co. 1, lett. g) quinquies della legge 156/2021). Il testo coordinato del decreto legge e della legge di conversione in esame può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente ad altre informazioni. Si fa riserva di ritornare, volta per volta, sulle specifiche norme in occasione dell’emanazione delle disposizioni applicative e dell’emanazione delle circolari emanate dai Ministeri per quanto di loro competenza. (AdT)

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Scadenze aziendali del mese di dicembre 2021 il calendario delle scadenze per il mese di dicembre 2021

Mercoledì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di novembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Giovedì 16 IMU - SALDO SECONDA RATA 2021 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2021. RIVALUTAZIONE TFR - Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2021 sulla rivalutazione del Fondo TFR. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di novembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

Sabato 25 (posticipa a lunedì 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di novembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018.

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IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Si possono utilizzare alternativamente il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.

Venerdì 31 DICHIARAZIONE IMU/TASI - Scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi relative a variazioni intervenute nel corso del 2020. CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2021 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 novembre 2021.

RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio ai propri committenti, da parte degli agenti e dei rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per usufruire nel 2022 dell’applicazione della ritenuta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle provvigioni. La dichiarazione deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regime rispetto alla prima comunicazione o a quella dell’anno precedente. LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

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(PZ)


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