Apinforma 21/2023

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 21 30 novembre 2023

IN PRIMO PIANO NUOVE SOGLIE COMUNITARIE IN MATERIA DI APPALTI

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 21 30 novembre 2023

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

L’acconto Iva

8

Regime sanzionztorio fatture elettroniche

12

Riqualificazione e riconversione di siti degradati

16

Autotrasporto. Decreto investimenti alta sostenibilità

20

Contributi alle imprese artigiane

22

Esoneri previdenziali e precedente riqualificazione rapporto

23

Congedo e permessi disabile per più richiedenti

24

Edilizia: sensibilizzare sul rischio silice

25

Apertura del nuovo sito per il RENTRI

28

SOA: rinnovo per la VI.PA.

29

Nuove soglie comunitarie in materia di appalti

31

Confapi Aniem News

34

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA



ORGANIZZAZIONE

Scambi fra Soci

38

Corsi di inglese finanziati. Livelli B1a - B1b - B2 - C1

40

Segnalazione truffa

50

Scadenze aziendali del mese di dicembre 2023

51

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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L’acconto Iva

versamento entro il 27 dicembre 2023

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(art. 1 comma 58 legge 190/2014) e dei nuovi minimi (art. 27 D.L. 98/2011); i produttori agricoli esonerati; i soggetti esercenti attività d’intrattenimento.

Determinazione dell’acconto Soggetti obbligati Entro il 27 dicembre 2023 i soggetti passivi Iva sono tenuti al versamento dell’acconto Iva. Interessati al versamento sono i soggetti che, con riferimento al mese di dicembre per i contribuenti mensili o al quarto trimestre per quelli trimestrali dello scorso anno, erano a debito d’imposta. L’importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato in sede di dichiarazione annuale.

Soggetti esonerati Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto: - i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2023; - i soggetti che nel mese di dicembre 2022 (per i mensili) o nel quarto trimestre 2022 (per i trimestrali) erano a credito o avevano un debito inferiore a € 117,38; - i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (per i mensili) oppure entro il 30 settembre (per i trimestrali) di quest’anno; - i contribuenti che nel periodo d’imposta in corso hanno posto in essere solo operazioni esenti o non imponibili; - i contribuenti il cui versamento, calcolato secondo le modalità di seguito esposte, sia d’importo inferiore a € 103,29; - i soggetti che in sede di dichiarazione annuale prevedono di chiudere l’anno in corso a credito o che nell’ultima liquidazione dell’anno in corso prevedono di chiudere l’ultima liquidazione con un debito d’imposta non superiore a € 117,36, (ciò perché l’88% di € 117,36 è pari a € 103,28 e quindi inferiore al minimo stabilito per l’acconto pari a € 103,29); - i soggetti che applicano il regime forfetario

Il versamento dell’acconto Iva può essere scelto liberamente tra uno dei seguenti tre metodi: storico, previsionale e delle operazioni eseguite. Metodo storico, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare del tributo risultante a debito dalla liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2022 per i mensili o della dichiarazione annuale relativa al 2022 per i trimestrali, per entrambi al lordo dell’acconto Iva precedente. Si ricorda che il quadro VH della dichiarazione annuale va compilato solo nei casi in cui si intenda correggere od integrare errori commessi nelle liquidazioni periodiche. Conseguentemente per l’individuazione della base di riferimento per il calcolo dell’acconto per i soggetti mensili, il rigo da considerare come base di riferimento è il rigo VP14 + VP13 della liquidazione di dicembre 2022 oppure, in caso di compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale, il rigo VH15 + VH17 del saldo a debito. Per i contribuenti trimestrali il riferimento è dato da VL38 – VL 36 + VP13 (VH17) del modello Iva 2023. Metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare che si presume costituirà il debito d’imposta per il mese di dicembre dell’anno in corso per i mensili, o in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali. Metodo delle operazioni eseguite, si prende in considerazione il 100% dell’importo risultante da apposita liquidazione, da effettuarsi entro il termine di versamento dell’acconto, riferita al 20 dicembre. In quest’ultimo metodo le operazioni da considerare sono: - quelle annotate sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali e dal 1° dicembre al 20 dicembre per i mensili; - quelle effettuate fino al 20 dicembre ma non ancora registrate, perché i relativi termini di fatturazione non sono ancora scaduti;

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quelle annotate sul registro degli acquisti dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i trimestrali, oppure dal 1° al 20 dicembre per i mensili. Con riferimento ai soggetti mensili, le fatture differite emesse entro il 15 dicembre 2022 relative a consegne o spedizioni riferite al mese di novembre, non rilevano ai fini del calcolo dell’acconto, mentre per i trimestrali non rilevano le differite emesse entro il 15 ottobre e riferite alle consegne o spedizioni del mese di settembre. Per i contribuenti che adottano il regime Iva per cassa si dovranno considerare le operazioni attive effettuate, anche se ancora non annotate sul registro dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), per le quali entro il 20 dicembre si verifichi l’esigibilità e conseguentemente si incassi il corrispettivo. Per le fatture passive si considereranno quelle annotate nel registro acquisti dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), pagate entro il 20 dicembre. È consigliabile annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi la liquidazione relativa alla determinazione dell’acconto con questa modalità. I contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono determinare l’acconto in misura pari al 66% (2/3) dell’Iva dovuta per la liquidazione del mese di dicembre.

adeguarsi agli indici di affidabilità fiscale ISA, l’adeguamento non rileva ai fini dell’acconto in quanto non ha modificato la liquidazione dell’ultimo mese o trimestre dello scorso anno.

Variazione della periodicità

Per i soggetti che adottano il metodo storico con riferimento alle fatture 2022 ricevute nello stesso anno ma annotate entro aprile 2023 in apposita sezione del registro Iva acquisti ai fini di beneficiare della detraibilità nel modello Iva 2023 l’Agenzia con la circolare 1/2018 ha fornito il seguente chiarimento. Per i contribuenti mensili l’acconto è calcolato sul saldo della liquidazione del mese di dicembre, non produce quindi effetti sull’acconto 2023. Per i trimestrali invece l’imposta a credito è confluita nel saldo della dichiarazione annuale e conseguentemente assume rilevanza ai fini della determinazione dell’acconto.

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Da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo d’acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (saldo più acconto). Da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente.

Versamento minimo Nessun versamento è dovuto se dai conteggi risulta un acconto d’importo inferiore a € 103,29.

Contribuenti trimestrali - interessi Non sono dovuti gli interessi dell’1% a titolo di maggiorazione per i contribuenti trimestrali. Tale maggiorazione dovuta in sede di dichiarazione dello scorso anno, non deve essere considerata al fine della determinazione dell’acconto dell’anno in corso.

Adeguamento ISA Nel caso in cui per il 2022 si sia provveduto ad

Modalità di versamento Il versamento dell’acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato e deve essere eseguito tramite modello F24. I codici tributo da utilizzare sono: - 6013 per i contribuenti mensili; - 6035 per i contribuenti trimestrali; - periodo di riferimento 2023. L’ammontare dell’acconto e il metodo utilizzato devono essere indicati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2023. L’ammontare del versamento e gli estremi del pagamento, ancorché non obbligatorio, è opportuno annotarli nel registro Iva delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. Trattandosi di acconto, l’importo versato sarà scomputato dall’Iva da versare per il mese di dicembre, per i mensili e dell’Iva annuale per i trimestrali.

Fatture 2022 annotate entro aprile 2023

Autotrasportatori L’articolo 74 del DPR 633/72 consente agli autotrasportatori di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. Nell’ipotesi in cui si utilizzi il metodo delle operazioni effettuate, si dovranno considerare le fatture emesse nel terzo trimestre 2023 e annotate nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre nonché quelle emesse in tale periodo ancorché registrate nel primo trimestre 2024. Per questi soggetti la circolare n. 328/E del 20 di-

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cembre 1995, ha consigliato di applicare il metodo previsionale perché consente di determinare l’Iva dovuta per il quarto trimestre con maggior certezza.

Soggetti con contabilità separate I soggetti che ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72 hanno contabilità separate, devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta. Questi contribuenti sono conseguentemente tenuti ad effettuare distinte liquidazioni dell’imposta. Il versamento dell’acconto deve pertanto essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.

Acconto Iva in presenza di cessione d’azienda In questa ipotesi se il cessionario ha iniziato l’attività nel corso del 2023, non è tenuto a versare l’acconto Iva, in quanto privo del riferimento o parametro storico. Qualora il cedente abbia cessato la propria attività di imprenditore nel corso del 2023, non sarà tenuto a versare l’acconto Iva se ha comunicato la cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2023 se soggetto mensile ed entro il 30 settembre 2023, se soggetto trimestrale.

Acconto Iva in presenza di scissione di società Per le operazioni di scissione di società avvenute nel corso del 2023, in relazione all’acconto Iva, determinano, come regola generale le seguenti situazioni: - la società beneficiaria che si è costituita a seguito della scissione non ha l’obbligo di versare l’acconto Iva, perché è assente il parametro storico di riferimento; - la società scissa, invece è tenuta al versamento dell’acconto. Qualora volesse utilizzare il metodo storico, non ha la possibilità di porre in essere alcuna riduzione in relazione all’operazione societaria attuata. Nelle operazioni di fusione e di scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli inerenti agli acconti d’imposta, dei soggetti che si estinguono, devono essere attuati dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione e successivamente a detta data dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.

Conseguentemente nelle ipotesi di fusione per incorporazione e di scissione di tipo totale, gli obblighi di versamento dell’acconto Iva riferito ai soggetti che si estinguono si devono ritenere di competenza, dal momento in cui ha effetto l’operazione, del soggetto incorporante.

Acconto alla presenza di fusione Alla presenza di operazioni di fusione, siccome la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume tutti gli obblighi delle società fuse o incorporate, la situazione degli acconti Iva, oltre a tenere presente quanto precisato nel precedente paragrafo, può essere schematizzata come segue. - Fusioni con effetto dal 1° gennaio al 30 novembre 2023 o dal 1° gennaio al 30 settembre 2023, se le società estinte sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione la società incorporata non deve versare l’acconto Iva perché il soggetto non è più esistente dal 30 novembre 2023, mentre la società incorporante è tenuta all’adempimento in relazione al proprio dato storico, senza considerare la società incorporata, oppure, nel caso di applicazione del metodo analitico, deve necessariamente comprendere anche le operazioni inerenti all’attività della società incorporata; b) nel caso di fusioni proprie, l’obbligo dell’acconto Iva non sussiste per la società fusa e per la società risultante dalla fusione perché vengono a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi di riferimento. - Fusioni con effetto dal 1° dicembre al 27 dicembre 2023 o dal 1° ottobre al 27 dicembre 2023, se le società sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione avente effetto dopo l’inizio del periodo inerente alla determinazione dell’acconto, l’obbligo dell’adempimento è già sorto anche per la società incorporata. Pertanto la società incorporata non deve versare l’acconto in quanto non più soggetto esistente, mentre, la società incorporante deve pagare l’acconto tenendo presenti sia le risultanze proprie, sia quelle delle società fuse; b) anche nel caso di fusioni proprie, le società fuse non devono versare l’acconto in modo autonomo, perché compete alla società risultante dalla fusione, che vi provvederà tenendo conto dei dati delle società fuse.

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Fusioni con effetto dal 28 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023: a) nel caso di fusione per incorporazione, l’acconto d’imposta compete in modo autonomo sia alla società incorporata, sia alla società incorporante; b) nel caso di fusioni proprie, l’acconto Iva, se ne ricorrono le condizioni, non deve essere versato perché non esistente alla data di scadenza dello stesso.

Split payment L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 27 del 7 novembre 2017 ha confermato per i soggetti passivi Iva, allorquando in qualità di cessionari o committenti effettuino acquisti di beni o servizi nell’esercizio di attività commerciali, l’obbligo di eseguire il versamento dell’acconto Iva. Questi contribuenti pertanto entro il prossimo 27 dicembre saranno tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile in regime di split payment. L’obbligo interessa sia i soggetti che versano l’imposta con il modello F24 entro il mese successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’Iva, sia i soggetti che usano il metodo della liquidazione in contabilità con versamento cumulativo.

Omesso versamento Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora il versamento non sia stato effettuato nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, an-

che successivamente alla scadenza del 27 dicembre utilizzando il ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura: - dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza; - del 1,5% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo ed entro i 30 giorni; - del 1,67% con regolarizzazione tra il 31° giorno e fino al 90° giorno successivo alla scadenza; - del 3,75% se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno versati, anche gli interessi moratori del 5% con maturazione giorno per giorno. La sanzione ridotta dovrà essere versata con il codice tributo 8904 mentre per gli interessi, da versare distintamente, si dovrà utilizzare il codice 1991.

Rilevanza penale degli omessi versamenti Iva Si ricorda che l’omesso versamento dell’Iva assume rilevanza penale quando supera i 250.000 euro, in questi casi è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato si consuma quando l’omissione del versamento si protrae oltre il termine per il versamento dell’acconto relativo all’anno successivo. Entro il 27 dicembre 2023 si renderà quindi necessario verificare eventuali omissioni risultanti dal modello Iva 2023 riguardanti il 2022 e provvedere, se possibile, alla regolarizzazione.

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(PZ)


Regime sanzionatorio fatture elettroniche i termini stringenti di trasmissione aumentano i rischi di incorrere in errori

Premessa Nella gestione della fatturazione elettronica, è di fondamentale importanza rispettare i termini di emissione e invio dei documenti. L’emissione in ritardo o la mancata emissione della fattura elettronica determinano l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del D. Lgs. 471/97. Il termine di emissione della fattura elettronica al SDI, come noto, dipende dalla tipologia di documento emesso, più precisamente alla circostanza che il documento sia immediato o differito.

I termini della fattura immediata e differita La fattura immediata accompagna il bene o certifica il compenso percepito per il servizio reso. Deve essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. La fattura differita può essere emessa per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, in alternativa alla fattura immediata e si differenzia per l’emissione posticipata rispetto alla consegna dei beni o al termine di erogazione di un servizio e dal loro pagamento. Rappresenta un’importante semplificazione perché consente di riepilogare in un unico documento fiscale le operazioni eseguite nel mese precedente l’emissione. La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui vengono spediti o consegnati i beni o le prestazioni effettivamente realizzate. Si deve comunque indicare il mese di riferimento per le prestazioni di servizi perché l’operazione deve rientrare nella liquidazione periodica del mese di riferimento. Nella risposta all’interpello n. 129 del 14 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ha confermato la linea rigida sui termini da rispettare, precisando

che non è possibile spostare in avanti il termine di 12 giorni nel caso di fattura immediata, anche se la scadenza ricorre in un giorno festivo.

I termini di invio al Sistema di Interscambio Dal punto di vista operativo quindi, le fatture immediate possono essere emesse, vale a dire inviate al Sistema di Interscambio SDI entro 12 giorni dall’operazione. Così per una cessione effettuata il 20 novembre 2023, la fattura immediata: 1. può essere emessa (generata e inviata allo SDI) lo stesso giorno, in questo caso data di effettuazione e di emissione coincidono e nel campo “Data” del file fattura si indica 20.11.2023; 2. può essere generata il giorno di effettuazione e inviata nei 12 giorni successivi, ad esempio il 28 novembre 2023, in questo caso sarà il sistema SDI a determinare la data di emissione mentre nel campo “Data” si dovrà indicare la data di effettuazione dell’operazione vale a dire il 20.11.2023; 3. può essere generata e inviata in uno dei 12 giorni successivi, dal 20 novembre al 2 dicembre 2023, anche in questo caso il sistema SDI attesterà la data di emissione e nel campo “Data” si dovrà sempre indicare la data di effettuazione dell’operazione vale a dire il 20.11.2023.

Il regime sanzionatorio Tutti termini stringenti unitamente alle trasmissioni delle liquidazioni periodiche Iva, hanno da un lato incrementato il rischio di commettere errori e dall’altro accelerato i tempi di riscossione delle Entrate comprimendo significativamente la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. L’effetto combinato di questo meccanismo ha incrementato così le entrate dello Stato a danno però delle imprese. A questo punto è opportuno avere un quadro generale del regime sanzionatorio dei passaggi da seguire per regolarizzare tempestivamente eventuali irregolarità.

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Ricordiamo che le sanzioni per omessa fatturazione sono irrogabili anche in caso di scarto del file da parte dello SDI a meno che non si proceda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla notifica dello scarto stesso. Per la mancata o tardiva emissione della fattura elettronica, si rendono applicabili le sanzioni ordinarie previste dall’art. 6 del D. Lgs. 471/1997 in base al quale: -

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il soggetto che viola gli obblighi di documentazione e della registrazione di operazioni imponibili la sanzione irrogabile è compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta con un minimo di 500 euro; la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro se la violazione non incide sulla liquidazione dell’Iva; in caso di violazioni relative ad operazioni non imponibili, esenti, non soggette o in reverse charge, la sanzione è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro.

La sanzione è dovuta in misura fissa da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso ai fini della determinazione del reddito.

Il ravvedimento operoso Trovano comunque applicazione le regole sul ravvedimento operoso mentre quella sul “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del D.Lgs. 472/97 è applicabile esclusivamente dall’Ufficio. Questa circostanza alla presenza di numerose irregolarità, pone la necessità di valutare la convenienza delle due alternative. Nell’ipotesi in cui si decida di sanare le omissioni con il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97, le sanzioni ridotte possono essere sinteticamente riepilogate come segue: - 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore; - 1/8 se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione; - 1/7 se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione; - 1/6 se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Esempi di sanzioni e ravvedimenti Di seguito proponiamo alcune esemplificazioni con fatturazione immediata riguardati situazioni che si possono presentare in azienda.

Caso 1 Contribuente mensile Data operazione 28.11.2023 Invio fattura SDI 28.11.2023 Ricevimento notifica di scarto il 29.11.2023 e nuovo invio corretto il 30.11.2023. In questo caso essendo trascorsi meno di 5 giorni per il nuovo invio non sono applicabili sanzioni.

Caso 2 Contribuente mensile Data operazione 28.11.2023 Invio fattura SDI 5.12.2023 Ricevimento notifica di scarto il 6.12.2023 e nuovo invio corretto il 13.12.2023. In questo caso essendo trascorsi più di 5 giorni e decorso il termine di 12 giorni, si rende applicabile la sanzione di 250 euro a condizione che l’Iva sia confluita nella liquidazione di novembre. Se il ravvedimento viene fatto il 13.12.2023 la sanzione è pari a 250 x 1/9 = 27,78 euro.

Caso 3 Contribuente mensile con fattura inviata in ritardo con 600 euro di Iva a debito Data operazione 1.12.2023 Invio fattura SDI 15.12.2023 In questo caso la fattura è inviata oltre i 12 giorni ma se l’imposta a debito confluisce correttamente nella liquidazione di dicembre, è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro. Se il ravvedimento operoso viene eseguito nei 90 giorni, ad esempio il 5 gennaio 2024, la sanzione ridotta sarà pari a 250 x 1/9 = 27,78 euro.

Caso 4 Contribuente mensile con fattura inviata in ritardo con 800 euro di Iva a debito Data operazione 28.11.2023 Invio fattura SDI 20.12.2023 In questo caso la fattura è inviata oltre i 12 giorni e l’imposta a debito non è confluita nella liquidazione di novembre, è applicabile la sanzione dal 90% al 180%, pari a 800 x 90% = 720 euro. Se il ravvedimento operoso viene eseguito nei 90 giorni dalla data ultima di emissione della fattura, ad esempio il 25 gennaio 2024, la sanzione ridotta sarà pari a 720 x 1/9 = 80 euro.

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Sarà inoltre necessario regolarizzare l’eventuale tardivo versamento dell’Iva di novembre, applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (15 % x 1/9).

Caso 5 Contribuente mensile con fattura inviata in ritardo con 500 euro di Iva a debito Data operazione 10.10.2023 Invio fattura SDI 20.1.2023 In questo caso la fattura è inviata oltre i 12 giorni e l’imposta a debito non è confluita nella liquidazione di ottobre, è applicabile la sanzione teorica dal 90% al 180%, pari a 500 x 90% = 450 euro. In questo caso però la sanzione è inferiore al minimo pertanto si deve applicare quella minima pari a 500 euro. Se il ravvedimento operoso viene eseguito oltre i 90 giorni dalla data ultima di emissione della fattura, ad esempio il 25 gennaio 2024, la sanzione per la tardiva fatturazione sarà pari a 500 x 1/8 = 62,50 euro. Sono infatti decorsi più di 90 giorni dal termine ultimo di emissione della fattura e si rende applicabile la lett. b) del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97. Sarà inoltre necessario regolarizzare l’eventuale tardivo versamento dell’Iva di ottobre, applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (15% x 1/9).

Caso 6 Contribuente mensile ha ritardato l’invio di una fattura esente Iva di 2.500 euro.

Data operazione 5.11.2023 Invio fattura SDI 20.11.2023 In questo caso la fattura è stata emessa oltre i 12 giorni. Se il ravvedimento è eseguito il 20.11.2023 la sanzione applicabile va dal 5% al 10%. La sanzione per la tardiva emissione della fattura teorica ammonta a 2.500 x 5% = 125 ma siccome è inferiore al minimo la sanzione applicabile è appunto la minima di 500 euro. Essendo trascorsi meno di 90 giorni dal termine di emissione della fattura la sanzione sarà di 500 x 1/9 = 55,56 euro.

Caso 7 Contribuente mensile ha ritardato l’invio di una fattura in reverse charge di 11.800 euro. Data operazione 5.12.2023 Invio fattura SDI 29.12.2023 In questo la fattura è stata emessa oltre i 12 giorni. Se il ravvedimento è eseguito il 29.12.2023 la sanzione applicabile va dal 5% al 10%. La sanzione per la tardiva emissione della fattura teorica ammonta a 11.800 x 5% = 590 euro. Essendo trascorsi meno di 90 giorni dal termine di emissione della fattura la sanzione sarà di 590 x 1/9 = 65,56 euro.

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Riqualificazione e riconversione di siti degradati procedura valutativa a graduatoria. domande dal 16 novembre 2023 al 29 febbraio 2024, ore 16.00 Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 375/ AdT del 29 novembre 2023 per rammentare che, con decreto del Direttore del Servizio sviluppo economico locale (di seguito Servizio) - Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2023, n. 53051/GRFVG è stato emanato il nuovo bando per la concessione di contributi in conto capitale a sostegno di interventi per la riqualificazione e la riconversione produttiva sostenibile di cui all’art. 84 della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia, c.d. SviluppoImpresa). Per complessi produttivi degradati si intendono gli edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di 3 anni e ricompresi nelle zone D1, D2 e D3, come definite dal Piano urbanistico regionale generale (PURG, rispettivamente aree destinate a insediamenti industriali, artigianali e commerciali di completamento, aree destinate a nuovi insediamenti industriali, artigianali e commerciali di interesse intercomunale e aree destinate a nuovi insediamenti industriali, artigianali e commerciali) o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione, rientranti nei 180 complessi produttivi degradati su tutto il territorio regionale, contenuti nel c.d. Masterplan approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1370 (http://mtom.regione.fvg.it/ storage//2022_1370/Allegato%201%20alla%20 Delibera%201370-2022.pdf), riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2022 del 24 novembre 2022 e aggiornato con l’inserimento di 2 nuovi siti. Il bando contenente i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande è stato reso

pubblico sul sito web della Regione (https://www. regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/sviluppoimpresa/FOGLIA2/) il 15 novembre 2023. A tal proposito serve subito ricordare che la domanda per la concessione dei benefici va rivolta alla Regione Friuli Venezia Giulia (v. infra) all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) economia@certregione.fvg.it dal 16 novembre 2023, ore 09.00 al 29 febbraio 2024, ore 16.00 e che i contributi sono concessi con procedura valutativa a graduatoria nei limiti delle risorse stanziate. Per il 2023 queste ammontano a 1.490.000 euro. Il bando ricalca, con alcune importanti differenze quali la data di decorrenza delle spese ammesse (v. infra), quello già espedito nel dicembre 2022. Se ne dà di seguito sommaria illustrazione, rinviando per gli approfondimenti alla lettura del testo.

Beneficiari Sono beneficiari dei contributi le imprese, i soggetti privati e i consorzi di sviluppo economico locale, titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su edifici e immobili qualificati come complessi produttivi degradati. Qui ci si occupa delle sole imprese.

Finalità, interventi e spese ammissibili Gli interventi devono essere finalizzati: - allo sviluppo di nuove realtà produttive e di nuova occupazione; - alla riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato; - all’innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l’efficientamento energetico. Sono agevolabili gli interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l’allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati. Gli interventi per la riqualificazione e la riconversione produttiva sostenibile sono ammessi a bene-

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ficio solo se realizzati all’interno del perimetro dei 180+2 complessi produttivi degradati, di cui si è fatto cenno. Nel caso di interventi su immobili esistenti, quelli devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei seguenti parametri: a) qualità architettonica; b) qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica e della tecnologia; c) efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento atmosferico; d) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche; e) incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico; f) qualità paesaggistica. L’intervento può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi. Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dai beneficiari dal 1° gennaio 2023 con riguardo ai lavori, alle forniture e relative pose in opera, comprensive di eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo.

Forma e misura dei contributi I contributi sono concessi secondo il regime “de minimis” nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e non sono cumulabili con altri contributi, salvo quelli concessi dalla Direzione centrale della regione FVG in materia di ambiente, a condizione che questi non insistano sulle medesime spese.

Presentazione delle domande Le domande per la concessione dei benefici, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, o con firma autografa sul formato cartaceo successivamente scansito, e redatte secondo il modello dell’allegato A del bando, vanno rivolte alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive e turismo, Servizio sviluppo economico locale, Via Sabbadini n. 31, 33100 Udine, all’indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it dal 16 novembre 2023, ore 09.00 al 29 febbraio 2024, ore 16.00.

Criteri di valutazione per la graduatoria I contributi sono assegnati con procedura valutativa a graduatoria.

Ai fini della formazione della graduatoria, alle domande è assegnato un punteggio in relazione a: 1) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi, 15 punti; 2) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali, 5 punti; 3) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell’intervento finanziato, - di classe A, 5 punti, - di classe B, 2 punti; 4) classificazione dell’intervento secondo la disciplina del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle “Norma tecniche per le costruzioni”) - per miglioramento sismico, 10 punti, - per adeguamento sismico, 15 punti; 5) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo - di almeno l’80% della spesa prevista a carico del beneficiario, 6 punti, - di almeno il 70% della spesa prevista a carico del beneficiario, 4 punti, - di almeno il 60% della spesa prevista a carico del beneficiario, 2 punti; 6) attribuzione al fabbricato oggetto di intervento, a conclusione dell’intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale, 5 punti; 7) interventi di bonifica del sito quali operazioni di rimozione di fabbricati, trasporto e smaltimento di rifiuti, 5 punti; 8) interventi di bonifica dall’amianto presente negli edifici, 5 punti. I punteggi attribuiti sono cumulabili fra loro; in caso di parità di punteggio è data precedenza alle domande pervenute secondo ordine cronologico.

Istruttoria delle domande e adozione della graduatoria L’istruttoria delle domande è svolta dal citato Servizio, il quale entro 120 giorni dal termine del 29 febbraio 2024 per la presentazione delle domande adotta la graduatoria di quelle ammesse a beneficio, approvata con decreto del Direttore del Servizio. Il contributo è concesso con decreto del medesimo entro 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria ed è riconosciuto ai beneficiari entro 60 giorni dalla data di comunicazione del decreto di approvazione della graduatoria nei limiti delle risorse stanziate; qualora dovessero rendersi disponibili nuove risorse, si procederà allo scor-

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rimento della stessa. Nel decreto di concessione sono fissati i termini per l’avvio e per la conclusione dell’iniziativa nonché le modalità e i termini per la presentazione del rendiconto, salvo eventuali, motivate richieste di variazioni e proroghe della conclusione preventivamente autorizzate. Le variazioni, alla cui richiesta il Servizio è tenuto a dare risposta entro 60 giorni dalla ricezione, devono, comunque, mantenere gli obiettivi originali e l’impianto complessivo dell’iniziativa, incluse le modalità di esecuzione. In nessun caso possono determinare un aumento del contributo concesso.

Presentazione del rendiconto I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare il rendiconto dell’iniziativa ammessa a beneficio entro 6 mesi dal termine di sua conclusione posto dall’atto di concessione del contributo, salvo eventuale, motivata proroga per un massimo di 30 giorni. Il rendiconto va redatto sul modello di cui all’allegato C del bando e va inviato esclusivamente mediante PEC al citato indirizzo PEC economia@ certregione.fvg.it della Direzione centrale delle attività produttive e turismo. Per i dettagli della sua predisposizione si rinvia al testo del bando, salvo rammentare che entro il termine della presentazione del rendiconto devono essere stati effettuati tutti i pagamenti relativi alle spese in questione, pena l’inammissibilità delle medesime. L’istruttoria del rendiconto è svolta dal citato Servizio, il quale procede alla verifica della sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto per l’erogazione del contributo e può richiedere documentazione integrativa.

Erogazione del contributo Il contributo è erogato con decreto del Servizio entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto salvo proroga per la richiesta di documentazione integrativa. L’ammontare del contributo non può, in ogni caso, essere superiore all’importo massimo stabilito nel decreto di concessione, anche a fronte di maggiori spese ammissibili, mentre può essere rideterminato verso il basso, qualora esse comportino una riduzione del valore complessivo concesso. È ammessa l’erogazione anticipata nella misura massima del 70% dell’importo concesso a fronte di richiesta redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it)

nell’area tematica dedicata alle imprese, alla sezione “Riqualificazione produttiva sostenibile”. L’erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari sottoposti a vigilanza dalla Banca d’Italia e redatta secondo il fac-simile disponibile sul medesimo sito.

Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo. Obblighi a carico dei beneficiari Per i casi di annullamento, revoca e rideterminazione del contributo si rinvia alla lettura del testo. Si ricorda solo che i relativi provvedimenti sono adottati entro 120 giorni decorrenti dalla data in cui il Servizio ha notizia del fatto da cui sorge l’obbligo ovvero dalla richiesta del beneficiario per rinuncia. Il beneficiario ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per 5 anni decorrenti dalla conclusione dell’iniziativa oggetto del contributo. Il mantenimento del vincolo riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivo; il vincolo è ridotto, qualora l’immobile oggetto del contributo sia interessato da iniziative finanziabili ai sensi dell’art. 6 della l.r. 3/2015 (contratti regionali d’insediamento); in tal caso esso si applica fino alla data di presentazione della relativa domanda di incentivo. Ai fini dell’osservanza del vincolo di destinazione, entro il 28 febbraio di ogni anno il beneficiario deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti il permanere. In caso di inosservanza, il Servizio procede a effettuare ispezioni e controlli. La violazione degli obblighi di cui sopra comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione. Per gli atti citati, inclusa la modulistica, e altre informazioni e necessità gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)



Autotrasporto. Decreto investimenti alta sostenibilità termini per la presentazione delle domande: 1° dicembre 2023, ore 10.00 15 gennaio 2024, ore 16.00 Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe e, da ultimo, alle circolari associative prot. n. 88/AdT del 6 marzo 2023 e prot. n. 377/AdT del 30 novembre 2023, per ricordare che dalle ore 10.00 di venerdì 1° dicembre 2023 si aprono i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi sugli autoveicoli ad alta sostenibilità, come indicato nel d.m. 18 novembre 2021, n. 461 e nel relativo decreto direttoriale attuativo 7 aprile 2022, n. 148. A riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha diramato due comunicazioni relativamente agli incentivi per l’acquisto di veicoli ad alta sostenibilità ambientale, di cui si dà conto. Le risorse stanziate per questa tornata ammontano a 8 milioni di euro, mentre le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 del 1° dicembre 2023 alle ore 16.00 del 15 gennaio 2024. Per la compilazione della domanda ci si può avvalere del modello messo a disposizione dalla RAM spa (società che per conto del Ministero gestisce tutta l’istruttoria delle richieste), reperibile al seguente link: https://www.ramspa.it/sites/default/files/2022-07/MODELLO%20DOMANDA%20 investimenti%20alta%20sostenibilita%20pdf.pdf Una volta compilata, la domanda va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa e inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Incentivi per favorire

l’acquisto di veicoli ad alta sostenibilità La misura, disciplinata dal d.m. 18 novembre 2021 e dal successivo decreto direttoriale 7 aprile 2022, incentiva le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, delle seguenti tipologie di veicoli effettuate dal 22 gennaio 2022: a) autoveicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa pari a 3,5 t e fino a 7 t, e di veicoli a trazione elettrica di massa complessiva superiore a 7 t; il contributo è pari a: - 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida; - 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t; - 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t, vista la notevole differenza di costo con i veicoli alimentati a diesel; b) autoveicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e LNG di massa complessiva superiore a 7 t; il contributo è pari a: - 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa tra le 7 t e le 16 t; - 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/ elettrico) di massa superiore a 16 t. È riconosciuta una maggiorazione del contributo del 10% alle piccole e medie imprese. In caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad euro VI, è previsto un incremento degli importi sopra riportati di 1.000 euro per ciascun veicolo rottamato.

Periodi di ammissibilità delle domande Il d.d. 7 aprile 2022 prevede 6 periodi di presentazione della domanda, che per opportuna conoscenza si riportano integralmente di seguito: I. periodo, dalle ore 10.00 del 1° luglio 2022 alle ore 16.00 del 16 agosto 2022;

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II. periodo, dalle ore 10.00 del 15 marzo 2023 alle ore 16.00 del 28 aprile 2023; III.periodo, dalle ore 10.00 del 1° dicembre 2023 alle ore 16.00 del 15 gennaio 2024; IV. periodo, dalle ore 10.00 del 26 agosto 2024 alle ore 16.00 dell’11 ottobre 2024; V. periodo, dalle ore 10.00 del 5 maggio 2025 alle ore 16.00 20 giugno 2025; VI. periodo, dalle ore 10.00 del 12 gennaio 2026 alle ore 16.00 20 febbraio 2026.

Il modello riporta anche l’elenco della documentazione da allegare all’istanza.

Presentazione delle domande e rendiconto

la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo del veicolo oggetto di investimento attraverso la produzione delle relative fatture, da cui risulti il prezzo del bene. La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al link:

La procedura per la richiesta di contributo si suddivide in due fasi: 1. la presentazione della domanda, che consiste sostanzialmente in una prenotazione di risorse, finalizzata all’accantonamento dell’importo di contributo potenzialmente spettante all’impresa sulla base del contratto di acquisizione del veicolo oggetto dell’investimento e da allegare all’istanza; 2. la fase di rendiconto, nella quale i beneficiari devono fornire l’analitica rendicontazione dei costi sostenuti per i veicoli oggetto dell’investimento. 1. Presentazione delle domande All’interno di ogni “finestra” l’impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche per più di una tipologia. È possibile annullare l’istanza precedentemente inoltrata ed, eventualmente, contestualmente, presentare una nuova domanda riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento istanza” oppure “annullamento istanza e nuova presentazione”, ma con la conseguenza del riposizionamento della domanda in coda all’elenco. Le istanze, firmate esclusivamente in forma digitale dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore e compilate in ogni loro parte, vanno presentate tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa alla RAM spa e indirizzate a:

2. Rendiconto delle spese Nella fase di rendicontazione le imprese che hanno presentato domanda devono fornire la prova del perfezionamento dell’investimento, trasmettendo dal 1° febbraio 2024, ore 10.00 fino al 15 luglio 2024, ore 16.00

http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione/autotrasportomercicontributi-ed-incentivi-per-lanno-2021-formazione-e-investimenti nonché sul sito web della RAM all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilita. Le domande non rendicontate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.

Periodi di presentazione dei rendiconti

Il modello d’istanza informatico di tipo “pdf editabile” è reperibile al link:

Il d.d. 7 aprile 2022 prevede anche 6 periodi di presentazione del rendiconto, che per opportuna conoscenza si riportano integralmente di seguito: I. periodo, dalle ore 10.00 del 1° settembre 2022 alle ore 16.00 del 1° luglio 2023; II. periodo, dalle ore 10.00 del 15 maggio 2023 alle ore 16.00 del 30 dicembre 2023; III. periodo, dalle ore 10.00 del 1° febbraio 2024 alle ore 16.00 del 15 luglio 2024; IV. periodo, dalle ore 10.00 del 28 ottobre 2024 alle ore 16.00 dell’11 aprile 2025; V. periodo, dalle ore 10.00 del 7 luglio 2025 alle ore 16.00 del 19 dicembre 2025; VI. periodo, dalle ore 10.00 del 9 marzo 2026 alle ore 16.00 del 28 agosto 2026.

https://www.ramspa.it/sites/default/files/2022-07/MODELLO%20DOMANDA%20 investimenti%20alta%20sostenibilita%20pdf.pdf

Copia degli atti citati e altre informazioni o delucidazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

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Contributi alle imprese artigiane proroga termine per la presentazione delle domande: 31 dicembre 2023 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 109/AdT del 17 marzo 2023 di pari argomento, per segnalare che, con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2023 n. 1841, in corso di pubblicazione sul B.U.R., è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle domande in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano di cui al decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33 in applicazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Il nuovo termine per l’annualità 2023 è fissato al 31 DICEMBRE 2023. Entro tale data le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) potranno presentare domanda di contributo al Centro assistenza tecnica artigianato (CATA), unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022. I canali contributivi operanti sono i medesimi di

quelli del 2022, così come di seguito riportato (fra parentesi i riferimenti alla l.r. 12/2002): a) ammodernamento tecnologico (art. 55 bis); b) commercio elettronico (art. 57); c) consulenze in tema di innovazione, qualità, certificazione, organizzazione, sicurezza e tutela ambientale (art. 56, co. 1, lett. a); d) partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni svolte al di fuori del territorio regionale (art. 56, co. 1, lett. c); e) miglioramento dei laboratori per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (art. 54); f) imprese artigiane di piccolissime dimensioni (art. 60 bis); g) nuove imprese artigiane (art. 42 bis). Gli incentivi sono concessi e liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo. Le domande devono essere presentate tramite front end regionale con accreditamento al Sistema pubblico d’identità regionale (SPID) e Carta nazionale dei servizi (CNS), allegando la documentazione prevista. L’ufficio economico dell’Associazione è a disposizione per ogni altra informazione, come pure per l’assistenza nella predisposizione delle domande.

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(AdT)


Esoneri previdenziali e precedente riqualificazione rapporto messaggio inps n. 4178 del 24 novembre 2023

L’INPS, con il messaggio n. 4178 del 24 novembre u.s., ha ribadito la non spettanza dell’agevolazione giovani (Under 30 o Under 36) qualora l’Istituto venga a conoscenza che, a seguito di accertamento ispettivo, un precedente rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. Si ricorda infatti che una condizione per la fruizione di detti esoneri contributivi è l’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell’intera vita lavorativa del lavorato-

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re per cui è riconosciuto il beneficio. L’INPS, nel Messaggio in oggetto, chiarisce che la restituzione della decontribuzione fruita in caso di assunzione di giovane under 30 o under 36 opera solo nel caso in cui l’attuale datore di lavoro sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo. Tenuto conto della ratio della misura, precisa l’Istituto che, laddove invece il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione. Con riserva di ulteriori informazioni, di seguito il link del Messaggio in commento: Messaggio numero 4178 del 24-11-2023 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS (EI)


Congedo e permessi disabile per più richiedenti messaggio inps n. 4143 del 22 novembre 2023

Si informa che l’INPS, con messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, ha fornito indicazioni sul riconoscimento del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità. L’Istituto precisa che, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile au-

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torizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni. Pertanto viene specificato che può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità. Di seguito il link al Messaggio in commento: Messaggio numero 4143 del 22-11-2023 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS (EI)


Edilizia: sensibilizzare sul rischio silice è importante ridurre il livello di esposizione

Nei giorni scorsi si è svolto un evento formativo, organizzato da ASUGI (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina), volto a promuovere la conoscenza e a sensibilizzare sul rischio cancerogeno correlato all’esposizione a Silice Cristallina Respirabile (SCR) nel settore dell’edilizia, e a come ridurre al più basso valore tecnicamente possibile l’esposizione. Già dal 24 giugno 2020 è in vigore il D.Lgs. n. 44/2020 che ha modificato gli ALLEGATI XLII e XLIII del D.Lgs. 81/0, la normativa ha inserito tra gli agenti cancerogeni i “Lavori comportanti esposizione a polvere di Silice Cristallina Respirabile generata da un procedimento di lavorazione”, inoltre, è stato introdotto un valore limite di esposizione a polvere di Silice Cristallina Respirabile pari a 0,1 mg/m³. Silice è il nome comune per il biossido di silicio (SiO2), composto di silicio (Si) e ossigeno (O), i due elementi più abbondanti della crosta terrestre. La silice può essere trovata in natura allo stato cristallino e/o amorfo. Allo stato cristallino, gli atomi sono organizzati come strutture ordinate ben definite (quarzo, cristobalite e tridimiti), mentre queste strutture non si trovano nella silice amorfa (silice colloidale, gel di silice e opale). La forma più comune di silice cristallina è il quarzo. La silice cristallina è presente in natura sotto diverse distribuzioni granulometriche ed è uno dei principali costituenti delle sabbie naturali (ad es. sabbie desertiche, sabbie da spiaggia, ecc.). Le particelle più piccole di silice cristallina (c.d. silice cristallina inalabile) possono penetrare nel nostro sistema respiratorio per inalazione; la loro capacità di penetrazione cresce con il calare della dimensione delle particelle stesse. La frazione più fine di silice cristallina inalabile (secondo la norma EN 481:1993, con un diametro mediano di 4,25 µm e

una dimensione massima inferiore a 10 µm) è definita come silice cristallina respirabile (SCR) ed è costituita da particelle che rimangono a lungo nell’aria e sono in grado di penetrare negli alveoli polmonari, dove avviene lo scambio di ossigeno e di anidride carbonica nel sangue. Gli studi epidemiologici condotti nel corso degli anni evidenziano che l’effetto principale dell’esposizione alla polvere di silice respirabile è la silicosi; altre patologie correlate all’inalazione di polvere di silice cristallina respirabile sono l’infiammazione, la fibrosi linfonodale, la limitazione cronica del flusso d’aria, l’enfisema e la “silicosi extra polmonare”. Gli studi epidemiologici rivelano un’associazione tra l’esposizione alla polvere di silice cristallina e una maggiore probabilità di sviluppare un cancro ai polmoni. Gli studi epidemiologici condotti evidenziano che l’incidenza del cancro ai polmoni è aumentata soprattutto nei lavoratori con silicosi Nella maggior parte delle lavorazioni edili è prevista la presenza di Silice respirabile, e in questo caso è necessario valutare il rischio e provvedere alla sua gestione, abbattendo o comunque limitando la diffusione in aria delle polveri contenenti tale sostanza per ridurne il suo effetto nocivo. Tenuto conto dell’attuale classificazione della Silice cristallina, le istanze relative alla tutela della salute in ambito lavorativo e agli aspetti di prevenzione, trovano oggi rispondenza nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. agli artt. 224 e 225 del Capo I “Protezione da agenti chimici”, Titolo IX, dove si fa riferimento esplicito: 1) alle misure e ai principi generali per la prevenzione dai rischi di esposizione a sostanze pericolose e 2) alle misure specifiche di prevenzione e protezione da adottare per limitare tale rischio (ad es.: sostituzione della sostanza, progettazione di processi produttivi, misure organizzative e di protezione collettiva ed individuale e sorveglianza sanitaria). Già dal giugno 2020 in cui è entrato in vigore il D.Lgs. n. 44/2020, le imprese edili che effettuano lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura,

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levigatura, ecc., si troveranno a dover modificare il documento di valutazione dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni, nonché la formazione e l’informazione dei lavoratori e l’adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dell’esposizione all’agente, tenendo conto delle lavorazioni, della durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, dovrà mettere in atto le adeguate misure preventive e protettive e provvedere, inoltre: - ad adottare, laddove tecnicamente possibile, un sistema chiuso; - a ridurre il livello di esposizione al più basso possibile, laddove non tecnicamente possibile l’adozione di un sistema chiuso;

-

a fornire DPI adeguati; ad assicurare le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dalla norma (articolo 237 del D.Lgs. n. 81/2008); a fornire servizi igienici appropriati ed adeguati; a fornire idonei indumenti protettivi da riporre separati dagli abiti civili; a predisporre luoghi per stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale; a fornire formazione ed informazione; a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; compilare il registro di esposizione da aggiornare con cadenza triennale (salvo modifiche sostanziali nel processo produttivo). (CS)

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Apertura del nuovo sito per il RENTRI definite le modalità operative per la trasmissione dei dati al rentri

Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato ufficialmente, in occasione del Convegno organizzato nell’ambito di Ecomondo, l’apertura del sito per la gestione del nuovo sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti, denominato RENTRI. Su tale sito, www.rentri.gov.it, le imprese interessate possono già trovare la normativa relativa alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del relativo registro elettronico nazionale, introdotta con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, la tempistica sulle iscrizioni al RENTRI delle imprese obbligate, di cui al Decreto Direttoriale 22 settembre 2023, n. 97, nonché il recente Decreto Direttoriale 6 novembre 2023, n. 143 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI,

le modalità di accesso e di iscrizione da parte dei soggetti obbligati, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori. Nel riportare il testo del nuovo provvedimento in allegato alla presente, insieme al relativo documento con le menzionate modalità operative, si ricorda che l’iscrizione al RENTRI da parte delle imprese specializzate nel trasporto dei rifiuti avverrà, in base al DM 59/23, dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 e quindi le modalità operative (indicate ai punti 1-3 del citato documento) saranno sicuramente ribadite dal Ministero nei mesi precedenti all’adempimento; la vidimazione e l’emissione del nuovo documento FIR cartaceo, obbligatorie anch’esse tra più di un anno (indicate ai punti 5-7), saranno ugualmente oggetto di specifiche e più aggiornate disposizioni ministeriali. Per il FIR digitale, invece, occorrerà attendere i primi mesi del 2026, quando, in base all’articolo 7 del DM 59/23, potrà essere utilizzato detto documento.

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(C)


SOA: rinnovo per la VI.PA. l’impresa gestisce anche un punto vendita

Rinnovo quinquennale per la VI.PA. srl, rappresentata dai periti Maurizio Vicentini e Emanuel Collavin ha sede a Porpetto in Via dell’Artigianato n. 8. - L’azienda opera soprattutto nel settore dell’impiantistica in ambito residenziale, industriale e pubblico, è specializzata nella realizzazione di impianti elettrici civili e industriali, cabine di media tensione, Impianti elettrici industriali, home and building automation; - Cabine elettriche di trasformazione Mt/bt; - Quadri elettrici di potenza e automazione; - Impianti di protezione antincendio; - Impianti di trasmissione e distribuzione dati; - Installazione impianti di ricezione TV e SAT; - Impianti in fibra ottica; - Impianti Fotovoltaici e di energie rinnovabili; - Impianti antintrusione e TV-CC; - Impianti di illuminazione Pubblica e di grandi aree; - automazione cancelli, sbarre e serrande, Impianti domotici civili e automazione industriale. Esegue, inoltre, la fornitura di impianti fotovoltaici chiavi in mano, sistemi di accumulo (batterie)

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su impianti nuovi e esistenti con dimensionamento e studio piani di rientro personalizzati. VI.PA. gestisce direttamente anche un punto vendita e uno show room di materiale elettrico, dove è possibile acquistare attrezzatura e materiale elettrico per impianti civili e industriali avendo anche una accurata assistenza e consulenza diretta al cliente. Anche il punto vendita si trova in via dell’Artigianato 8 a Porpetto.


In questo periodo VI.PA. ha rinnovato l’attestazione per le categorie OG10 per la prima classifica pari a 258.000,00 euro e OS30 per la seconda classifica pari a 516.000,00 euro. Questo importante traguardo, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 309.600,00 Euro: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG10) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura

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e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. Potrà, inoltre, eseguire fino ad un importo massimo di 619.200,00 Euro: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (OS30), questa categoria riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Nuove soglie comunitarie in materia di appalti saranno in vigore dal 1° gennaio 2024

Il regolamento delegato numero 2495 del 15 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. n. 398 del 16 novembre 2023, riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti. Con le modifiche introdotte, dall’1 gennaio 2024, le soglie di cui all’articolo 14, del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 360/2023 saranno le seguenti: 1. euro 5.538.000 (in luogo dei 5.382.000 euro) per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 2. euro 143.000 (in luogo dei 140.000 euro) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE; 3. euro 221.000 (in luogo dei 215.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell’’allegato III alla direttiva 2014/24/UE; 4. euro 750.000 (resta inalterato importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. Mentre nei settori speciali: Pag. 31 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2023

1. euro 5.350.000 per gli appalti di lavori; 2. euro 431. 000 (in luogo dei 428.000 euro) per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 3. euro 1.000.000 (resta inalterato importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX. Le soglie sopracitate sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell’importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell’importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all’importo attribuito dall’unità operativa distinta. La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. L’importo stimato dell’appalto o concessione è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l’ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.


Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. L’importo delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all’importo dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del codice. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie per lavori e servizi, le disposizioni del Codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto. In deroga a quanto sopra, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando l’importo stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l’importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell’importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto: a) l’importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) l’importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successiPag. 32 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2023

vi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, l’importo da assumere come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto è il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l’importo stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l’importo complessivo, ivi compreso l’importo stimato di quello residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l’importo mensile moltiplicato per quarantotto. Per gli appalti pubblici di servizi, l’importo da porre come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l’importo complessivo stimato per l’intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l’importo mensile moltiplicato per 48. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull’importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l’importo delle operazioni di posa e di installazione. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Nel caso di partenariati per l’innovazione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.


I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l’oggetto principale. L’oggetto principale è determinato in base all’importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo oggetto. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a più attività, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi è determinato in base all’attività cui è strumentale. La decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione del codice.

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A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all’esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui la prestazione è destinata. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue: a) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali; b) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni; c) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l’altra non è soggetta a tali disposizioni, né a quelle relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. (CS)


Confapi Aniem News la newsletter dell’unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini Circolare MIT: possibile applicare procedure ordinarie nel sottosoglia Con una Circolare del 20 novembre 2023 firmata dal Ministro Salvini, il Ministero delle Infrastrutture ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle procedure ordinarie negli appalti sottosoglia. Dopo aver richiamato le disposizioni del Codice sulle modalità di affidamento che consentono di adottare forme semplificate, come la procedura negoziata senza bando, viene precisato che è comunque “fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”. In tale contesto, la Circolare richiama i principi contenuti nel Codice evidenziando, in particolare, “il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia”. Pertanto “si ribadisce che le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice (procedure per l’affidamento) vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE”.

ANAC: applicazione del codice appalti per lavori privati finanziati in misura superiore al 50% L’Anac, con un atto di segnalazione trasmesso a Pag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2023

Parlamento e Governo a seguito di un parere richiesto alla stessa Autorità, ha dichiarato che le regole del Codice appalti vanno applicate anche in caso di lavori svolti da privati con finanziamenti pubblici in percentuali superiori al 50% e per importi superiori al milione di euro. Ciò in conformità a quanto stabilito dall’articolo 13 della Direttiva 24/2014. In questo contesto l’Autorità ha segnalato “l’opportunità di apportare le necessarie modifiche al codice dei contratti pubblici volte a ripristinare il contenuto dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016”. Nel parere emerge anche la richiesta di prevedere un sistema di qualificazione ad hoc per i soggetti privati tenuti all’applicazione del codice. Nell’immediato, sulla base di quanto previsto anche per le altre stazioni appaltanti pubbliche non qualificate (quando superino la soglia di 500.000 euro), di rivolgersi a stazioni appaltanti qualificate per lo svolgimento delle procedure. Per il futuro, Anac suggerisce di conseguire la qualificazione, se già in possesso di specifiche competenze e know how che il privato intende conservare e valorizzare, tramite criteri di qualificazione snelli e definiti appositamente dall’Autorità. Ciò fermo restando che tale scelta dovrebbe rimanere facoltativa potendosi, in termini generali, mantenere la possibilità di rivolgersi sempre ad una stazione appaltante qualificata.

ANAC: chiarimenti su conflitto interessi in gara e modifiche soggettive al contratto Con il parere n. 52 del 25 ottobre 2023, l’Anac ha fornito alcuni chiarimenti sulla costituzione della fattispecie del conflitto d’interessi nelle procedure di gara ai fini dell’esclusione dalla procedura. L’ipotesi, secondo Anac, matura quando un operatore economico viene a conoscenza di informazioni ignote agli altri concorrenti grazie al suo rapporto diretto con la stazione appaltante: in tale circostanza, si è in presenza di un potenziale conflitto di interessi, tanto più se lo stesso si aggiudica l’affidamento.


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I rapporti fra il soggetto incaricato dalla stazione appaltante e l’operatore economico, costituiscono quindi indizi presuntivi di un conflitto d’interesse, per cui, conclude ANAC, spetta ai soggetti coinvolti fornire prove concrete che non vi sia stata violazione del principio delle pari opportunità per gli offerenti nella formulazione delle offerte e che non si sia determinato alcun rischio reale di pratiche atte a falsare la concorrenza. Con un comunicato reso lo scorso 8 novembre, Anac è anche intervenuta sui casi di modifiche soggettive al contratto, invitando le stazioni appaltanti ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso per accertare che la modifica non sia finalizzata a eludere il principio di rotazione degli affidamenti. L’Autorità ha ricordato che il nuovo codice appalti, all’articolo 120, consente la modifica soggettiva del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, quando “all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice”. Allo stesso modo Anac ha evidenziato il dettato dell’articolo 49 che ribadisce il principio di rotazione degli affidamenti, quale necessario contrappeso alla discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nei casi in cui possono mettere limiti al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Entrambi gli articoli devono essere valutati dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup) e dalla stazione appaltante al momento del giudizio sull’ammissibilità della modifica soggettiva del contratto.

Focus appalti ANAC 1° quadrimestre 2023: affidamenti per 5,2 miliardi Dal recente focus promosso dall’Anac, emerge che nel quadrimestre gennaio-aprile 2023, i comuni italiani con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno espletato circa 9.100 procedure di affidamento per un valore di circa 5,2 miliardi di euro. In termini di importo, il 19,0% del valore complessivo è rappresentato da appalti avviati dai Comuni del Lazio, dovuto in particolare da un appalto di importo significativo esperito dal Comune di Roma in Project Financing per la gestione, conduzione e manutenzione di infrastrutture della Pag. 36 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2023

Capitale, seguito dai Comuni della Lombardia con il 15,2% e dai Comuni della Campania e della Puglia con rispettivamente il 9,1% e il 6,7% del valore degli appalti. Mentre a livello di numerosità i Comuni della Lombardia risultato essere quelli che espletano più appalti fra i Comuni italiani, con il 11,9% del numero complessivo degli appalti esaminati. A seguire i Comuni della Sicilia con il 10,6% e subito dopo quelli della Campania e della Puglia con rispettivamente il 9,6% e l’8,9% del numero degli appalti. Dalla distribuzione delle procedure per tipologia di contratto, emerge che i 745 Comuni esaminati hanno espletato, a livello di importo, appalti soprattutto nel settore dei lavori (circa 2,6 miliardi di euro, il 49,5% del valore complessivo degli appalti) seguiti dal settore dei servizi (circa 2,4 miliardi di euro, il 46,5% del valore degli appalti).

Parere MIT: obbligo iscrizione alla white list anche per i subcontraenti Con un recente parere (n. 2273/2023) il Servizio Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture e Trasporti ha precisato che la verifica dell’iscrizione alla white list per attività a rischio di infiltrazione mafiosa deve essere effettuata dalla stazione appaltante anche nel caso di subcontraenti non appaltatori. Secondo il Ministero “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici”. Il quesito posto da una stazione appaltante riguardava i subcontratti diversi dal subappalto che non prevedono alcuna stipula da parte dell’ente appaltante e non sono soggetti né ad approvazione né ad autorizzazione, ma solo a comunicazione da parte dell’operatore economico; l’obbligo di iscrizione alla white list riguarda pertanto anche tali fattispecie qualora rientranti nelle attività a rischio menzionate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012: - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; - noli a freddo di macchinari;


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fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; ristorazione, gestione delle mense e catering; guardianìa dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Contratto di avvalimento SOA non deve essere generico La giurisprudenza torna a pronunciarsi contro la genericità dell’avvalimento. In particolare, il Tar Campania (Sent. n. 6417 del

Pag. 37 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2023

21 novembre 2023) è intervenuto sul contratto di avvalimento avente ad oggetto l’attestazione Soa, affermando che deve necessariamente contenere in modo dettagliato le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il trasferimento dell’attestazione non può avere un valore astratto; deve invece valutarsi l’effettivo passaggio dell’intero apparato organizzativo del soggetto avvalso nella misura necessaria all’esecuzione del contratto e ciò deve risultare dal contratto di avvalimento, non essendo sufficiente che risulti dalla dichiarazione resa dall’ausiliaria all’Amministrazione. Nel caso esaminato dal Tar, il contratto di avvalimento non individuava le risorse oggetto del prestito: il Tribunale, pertanto, non ha ravvisato il possesso dei requisiti tecnico-operativi e ha provveduto all’annullamento dell’aggiudicazione. (C)


Scambi fra Soci azienda si propone per eseguire lavorazioni meccaniche, elettriche, elettroniche e di assemblaggio

Azienda Associata con sede a Tolmezzo cerca collaborazione con altre aziende proponendosi per l’esecuzione di lavorazioni per le quali è specializzata, quali: -

L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

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saldobrasatura componenti (ad esempio: scambiatori di calore); lavorazioni nell’ambito Automotive (ad esempio: assemblaggio/imballaggio fanali, gestione magazzino e componentistica); rifiniture per attrezzature dentali; preparazione schede elettroniche per contatori; preparazione astucci per occhiali; cavi per videocitofoni (compresa la scheda elettronica) macchinette del caffè.

Per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.



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(CS)


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ufficio@scriptamanent.sm 0432 505900

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Corsi di inglese finanziati. Livelli B1a - B1b - B2 - C1 gennaio - maggio 2024. ISCRIZIONI ENTRO DICEMBRE 2023

Attraverso i nuovi finanziamenti del Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 e del PNRR, possiamo proporre una serie di corsi COMPLETAMENTE GRATUITI rivolti a tutte le persone maggiorenni residenti o domiciliate in FVG. Le attività rientrano nel Programma regionale Piazza GOL che permette di realizzare corsi rivolti a occupati e disoccupati. In qualità di Ente formativo accreditato dalla Regione FVG possiamo formare delle classi composte da persone occupate: imprenditori, lavoratori dipendenti e liberi professionisti.

Si tratta di corsi di breve o media durata che hanno l’obiettivo di aggiornare le competenze professionali; la durata dei corsi è definita dal finanziamento, i corsi si terranno presso la nostra sede a Udine in Viale Ungheria n. 28, in orario diurno. Gli incontri avranno la durata di 4 ore con frequenza bi-settimanale; i formatori saranno professionisti esperti con consolidata esperienza e con i quali collaboriamo abitualmente. Agli iscritti è richiesto l’obbligo di frequenza ad almeno il 70% della durata del corso. In allegato trovate i calendari dei 4 corsi e le schede corsi così come definite dal programma finanziato; tutti gli interessati possono restituirci a mezzo e-mail la scheda allegata, possibilmente entro il 13 dicembre 2023. Per ulteriori informazioni la dott.ssa Emanuela De Faccio è contattabile al n. 0432.507377 - formazione@confapifvg.it. (EDF)

PIANO DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

Operazione cofinanziata:

Operazione cofinanziata:

dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale.

dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Pag. 40 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 21 - 30 novembre 2023


- Manifestazione di interesse da restituire a CONFAPI FVG - formazione@confapifvg.it

CORSI DI INGLESE FINANZIATI LIVELLI B1a – B1b – B2 – C1 gennaio – maggio 2024

Impresa _________________________________________________ Tel. _____________________________ Referente __________________________ Indirizzo e-mail ________________________________________ TITOLO CORSO N.B. Il livello del corso definisce la competenza da acquisire

DURATA

COMPETENZE LINGUISTICHE – INGLESE B1.a (propedeutico a Inglese B1 b)

40 ore

COMPETENZE LINGUISTICHE – INGLESE B1.b

40 ore

COMPETENZE LINGUISTICHE – INGLESE B2

50 ore

COMPETENZE LINGUISTICHE – INGLESE C1

40 ore

PARTECIPANTI NOME E COGNOME maggiorenni residenti o domiciliati in FVG

Se interessati apponete una crocetta nel riquadro: 

si richiede l’invio del test (utilizzato all’interno dei corsi finanziati) per determinare il livello di conoscenza della lingua inglese e la successiva iscrizione al corso appropriato.

Operazione cofinanziata: - dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale. - dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Pag. 41 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 21 - 30 novembre 2023


PIANO DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

LINGUA STRANIERA B1.a (INGLESE) Perché partecipare

Il corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA e mira a fornire competenze linguistico-comunicative per un uso autonomo della lingua da poter spendere nei diversi contesti di vita: personale, lavorativa, di studio, di relazione, in aderenza ai principi della competenza chiave europea multilinguistica. Nel corso B1a vengono acquisiti gli elementi base del livello di riferimento che potranno essere successivamente consolidati con la frequenza del corso “Lingua straniera B1b (INGLESE)” fruibile in uscita al corso in oggetto. Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o

Chi può il domicilio in Friuli Venezia Giulia. La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: conoscenza partecipare della lingua INGLESE di livello A2 del Quadro comune europeo per l’apprendimento delle lingue.

Che cosa si farà

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per utilizzare la lingua INGLESE a livello intermedio di soglia (B1) come di seguito descritto: “Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua INGLESE su argomenti familiari affrontati normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc.; gestire molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione, produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse personale; descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.” Contenuti del corso: - Funzioni comunicative: Comprensione (ascolto e lettura), Interazione e Produzione orale, Produzione scritta - Contenuti grammaticali - Contenuti lessicali - Elementi di sociolinguistica e pragmatica. Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa

Quanto dura (almeno 6). La durata totale è di 40 ore. Il corso si terrà in presenza. Dove

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG Viale Ungheria n.28 – 33100 Udine Tel. 0432 507377 e-mail: formazione@confapifvg.it

Come Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi partecipare al Centro per l’impiego. Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. Referente Dott.ssa Emanuela De Faccio - CONFAPI FVG del corso e-mail: formazione@confapifvg.it Tel. 0432 507377 Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito:

Info https://formazione.fvg.it/PiazzaGol

Operazione cofinanziata: − dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale. − dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Pag. 42 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 21 - 30 novembre 2023


PIANO DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

LINGUA STRANIERA B1.a (INGLESE) – 40 ore CALENDARIO mercoledì 31 gennaio 2024 lunedì 5 febbraio 2024 mercoledì 7 febbraio 2024

TUTTI GLI INCONTRI si terranno CON ORARIO 9 - 13

lunedì 12 febbraio 2024 mercoledì 14 febbraio 2024 lunedì 19 febbraio 2024 mercoledì 21 febbraio 2024

nella sede dell’Associazione In Viale Ungheria n. 28 a Udine

lunedì 26 febbraio 2024 mercoledì 28 febbraio 2024 lunedì 4 marzo 2024

Docente: Dott.ssa Barbara Turchetto Referente: Dott.ssa Emanuela De Faccio - CONFAPI FVG 0432507377 - formazione@confapifvg.it

Pag.Operazione 43 - ApiNFORMA cofinanziata: / Organizzazione - numero 21 - 30 novembre 2023

− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale.


PIANO DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

LINGUA STRANIERA B1.b - INGLESE Perché partecipare

Il corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA e mira a fornire competenze linguistico-comunicative per un uso autonomo della lingua da poter spendere nei diversi contesti di vita: personale, lavorativa, di studio, di relazione, in aderenza ai principi della competenza chiave europea multilinguistica. Il corso viene proposto in continuità con il corso “Lingua straniera B1a INGLESE e consente di consolidare e completare la formazione di livello.

Chi può partecipare

Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia. La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: conoscenza della lingua INGLESE di livello A2 del Quadro comune europeo per l’apprendimento delle lingue potenziata con alcuni elementi di competenza già riferibili al livello B1 acquisiti attraverso la frequenza del corso di livello B1a o anche grazie a precedenti esperienze di studio/lavoro.

Che cosa si farà

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per -Utilizzare la lingua INGLESE a livello intermedio di soglia (B1) - come di seguito descritto: “Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua INGLESE su argomenti familiari affrontati normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc.; gestire molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione, produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse personale; descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.” Contenuti del corso: - Funzioni comunicative: Comprensione (ascolto e lettura), Interazione e Produzione orale, Produzione scritta - Contenuti grammaticali - Contenuti lessicali - Elementi di sociolinguistica e pragmatica. Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla

Quanto dura normativa (almeno 6). La durata totale è di 40 ore. Il corso si terrà in presenza. Dove

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG Viale Ungheria n.28 – 33100 Udine Tel. 0432 507377 e-mail: formazione@confapifvg.it Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i

Come recapiti indicati qui sotto. Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL partecipare rivolgendosi al Centro per l’impiego.

Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. Referente Dott.ssa Emanuela De Faccio - CONFAPI FVG del corso e-mail: formazione@confapifvg.it Tel. 0432 507377 Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito:

Info https://formazione.fvg.it/PiazzaGol/

Operazione cofinanziata: − dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale. − dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Pag. 44 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 21 - 30 novembre 2023


PIANO DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

LINGUA STRANIERA B1.b (INGLESE) – 40 ore CALENDARIO lunedì 25 marzo 2024 mercoledì 27 marzo 2024 mercoledì 3 aprile 2024 TUTTI GLI INCONTRI si terranno CON ORARIO 9 - 13

martedì 9 aprile 2024 mercoledì 10 aprile 2024 lunedì 15 aprile 2024 mercoledì 17 aprile 2024

nella sede dell’Associazione In Viale Ungheria n.28 a Udine

lunedì 22 aprile 2024 mercoledì 24 aprile 2024 lunedì 29 aprile 2024

Docente: Dott.ssa Barbara Turchetto Referente: Dott.ssa Emanuela De Faccio - CONFAPI FVG 0432507377 - formazione@confapifvg.it

Pag. 45 - ApiNFORMA Operazione cofinanziata: / Organizzazione - numero 21 - 30 novembre 2023

− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale.


LINGUA STRANIERA B2 (INGLESE) Il corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA

Perché e mira a fornire competenze linguistico-comunicative di livello intermedio superiore da spendere nei diversi contesti di vita, lavoro, studio e relazione e per una crescita partecipare poter professionale, in aderenza ai principi della competenza chiave europea multilinguistica. Chi può partecipare

Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia. La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: conoscenza della lingua INGLESE di livello B1 del Quadro comune europeo per l’apprendimento delle lingue.

Che cosa si farà

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per utilizzare la lingua INGLESE a livello intermedio superiore (B2) - come di seguito descritto: “Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione; interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione; produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.” Contenuti del corso: - Funzioni comunicative: Comprensione (ascolto e lettura), Interazione e Produzione orale, Produzione scritta - Contenuti grammaticali - Contenuti lessicali - Elementi di sociolinguistica e pragmatica. Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla

Quanto dura normativa (almeno 6). La durata totale è di 50 ore. Il corso si terrà in presenza. Dove

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG Viale Ungheria n.28 – 33100 Udine Tel. 0432 507377 e-mail: formazione@confapifvg.it Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i

Come recapiti indicati qui sotto. Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL partecipare rivolgendosi al Centro per l’impiego. Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. Referente Dott.ssa Emanuela De Faccio – CONFAPI FVG del corso e-mail: formazione@confapifvg.it Tel. 0432 507377 Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito:

Info https://formazione.fvg.it/PiazzaGol

Operazione cofinanziata: − dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale. − dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Pag. 46 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 21 - 30 novembre 2023


LINGUA STRANIERA B2 (INGLESE) – 50 ore CALENDARIO mercoledì 31 gennaio 2024 lunedì 5 febbraio 2024 mercoledì 7 febbraio 2024 lunedì 12 febbraio 2024 mercoledì 14 febbraio 2024 lunedì 19 febbraio 2024

dalle ore 14 alle ore 18

mercoledì 21 febbraio 2024 lunedì 26 febbraio 2024 mercoledì 28 febbraio 2024 lunedì 4 marzo 2024 mercoledì 6 marzo 2024 lunedì 11 marzo 2024

dalle ore 14 alle ore 17

mercoledì 13 marzo 2024

dalle ore 14 alle ore 17

TUTTI GLI INCONTRI si terranno nella sede dell’Associazione in Viale Ungheria n. 28 a Udine Docente: Dott.ssa Barbara Turchetto Referente: Dott.ssa Emanuela De Faccio - CONFAPI FVG 0432507377 - formazione@confapifvg.it

Operazione cofinanziata: / Organizzazione - numero 21 - 30 novembre 2023 Pag. 47 - ApiNFORMA

− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale.


PIANO DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

LINGUA STRANIERA C1 (INGLESE) Il corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA

Perché e mira a fornire competenze linguistico-comunicative per un uso autonomo della lingua poter spendere nei diversi contesti di vita: personale, lavorativa, di studio, di relazione, partecipare da in aderenza ai principi della competenza chiave europea multilinguistica. Chi può partecipare

Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia. La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: conoscenza della lingua INGLESE di livello B2 del Quadro comune europeo per l’apprendimento delle lingue.

Che cosa si farà

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per utilizzare la lingua INGLESE a livello avanzato (C1) come di seguito descritto: “Comprendere un discorso lungo anche se non è chiaramente strutturato e le relazioni non vengono segnalate, ma rimangono implicite, inclusi gli articoli specialistici e istruzioni tecniche piuttosto lunghe, anche quando non appartengono al proprio settore, esprimersi in modo sciolto e spontaneo senza dover cercare troppo le parole ed usando la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali, sa produrre descrizioni chiare ed articolate e testi chiari e ben strutturati sviluppando analiticamente il proprio punto di vista e scegliendo lo stile adatto ai lettori ai quali ci si rivolge”. Contenuti del corso: Funzioni comunicative: Comprensione (ascolto e lettura), Interazione e Produzione orale, Produzione scritta - Contenuti grammaticali - Contenuti lessicali Elementi di socio-linguistica e pragmatica. Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla

Quanto dura normativa (almeno 6). La durata totale è di 40 ore. Il corso si terrà in presenza. Dove

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG Viale Ungheria n.28 – 33100 Udine Tel. 0432 507377 e-mail: formazione@confapifvg.it Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i

Come recapiti indicati qui sotto. persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL partecipare Le rivolgendosi al Centro per l’impiego. Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. Referente Dott.ssa Emanuela De Faccio – CONFAPI FVG del corso e-mail: formazione@confapifvg.it Tel. 0432 507377 Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito:

Info https://formazione.fvg.it/PiazzaGol/

Operazione cofinanziata: − dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale. − dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Pag. 48 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 21 - 30 novembre 2023


PIANO DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

LINGUA STRANIERA C1 (INGLESE) – 40 ore CALENDARIO lunedì 25 marzo 2024 mercoledì 27 marzo 2024 mercoledì 3 aprile 2024 TUTTI GLI INCONTRI si terranno CON ORARIO 14 - 18

martedì 9 aprile 2024 mercoledì 10 aprile 2024 lunedì 15 aprile 2024 mercoledì 17 aprile 2024 lunedì 22 aprile 2024

nella sede dell’Associazione In Viale Ungheria n.28 a Udine

mercoledì 8 maggio 2024 mercoledì 15 maggio 2024

Docenti: Dott.ssa Isaivanie Pillay - Dott.ssa Barbara Turchetto Referente: Dott.ssa Emanuela De Faccio - CONFAPI FVG 0432507377 - formazione@confapifvg.it

Pag. 49 - ApiNFORMA Operazione cofinanziata: / Organizzazione - numero 21 - 30 novembre 2023

− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale.


Segnalazione truffa attenzione alle pec ricevute

di un sedicente ente denominato EURO AMBIENTE, il pagamento della tassa sui rifiuti per le annualità 2022 - 2023. Si tratta di una truffa per la quale la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Udine sta provvedendo al blocco a monte della PEC. Si raccomanda vivamente di non dare seguito alla richiesta di pagamento.

Sono giunte segnalazioni di PEC recapitate alle Imprese Associate nelle quali si chiede, da parte

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(PZ)


Scadenze aziendali del mese di dicembre 2023 -

il calendario delle scadenze per il mese di dicembre 2023

Venerdì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di novembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. REGOLARIZZAZIONE CORRISPETTIVI - Scade il termine per regolarizzare tramite ravvedimento operoso le violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 - 30.6 2023 anche se già constatate entro il 31 ottobre 2023.

Sabato 16 (posticipa a lunedì 18) ILIA - SALDO SECONDA RATA 2023 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2023. RIVALUTAZIONE TFR - Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2023 sulla rivalutazione del Fondo TFR. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di novembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

redditi di lavoro autonomo; redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

Lunedì 25 (posticipa a mercoledì 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di novembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’IN-

Pag. 51 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 21 - 30 novembre 2023


TRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Si possono utilizzare alternativamente il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.

Domenica 31 (posticipa a martedì 2 gennaio 2024) CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2023 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 novembre 2023.

RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio ai propri committenti, da parte degli agenti e dei rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per usufruire nel 2024 dell’applicazione della ritenuta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle provvigioni. La dichiarazione deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regime rispetto alla prima comunicazione o a quella dell’anno precedente. LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

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(PZ)


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