Apinforma n. 22 del 15 dicembre 2018

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 22 15 dicembre 2018

Buon Natale ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 22 15 dicembre 2018

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

La ristrutturazione del debito

6

La disciplina degli omaggi

8

Rimborso accise

13

“Marchi +3”

14

Contributi alle imprese per i recenti eventi atmosferici

22

Buoni per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico

26

Energia. Contributi in conto capitale

27

Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2018

28

CONAI

29

Approvato il decreto per i gas fluorurati

30

Agenti chimici pericolosi

31

SOA: rinnovo per la Elettrotecnica Manzanese srl

32

Approvato il Prezziario Regionale 2018

34

Decreto sicurezza: approvata la legge di conversione

38

Marcatura CE per il perlinato ad uso strutturale

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La Maral sas acquisisce la certificazione UNI EN ISO 14001

41

Internet of Things, per le aziende vantaggi e rischi

45

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

48

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2017

49

Revisione dei veicoli. Apposizione del dato chilometrico

50

Scadenze aziendali gennaio 2019

52

ORGANIZZAZIONE

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La ristrutturazione del debito l’ottimizzazione finanziaria e gli indicatori cui prestare attenzione, gli interventi possibili e come scegliere i consulenti Ing. Stefano Castiglione – Corporate Finance Advisory La percezione da parte dell’imprenditore dell’opportunità di una ottimizzazione finanziaria o della ristrutturazione del debito avviene solitamente con tempistiche ottimali per questo tipo di progetto? Od invece nella maggior parte dei casi avviene in ritardo? Purtroppo, per nostra esperienza, nella maggior parte dei casi tale percezione è tardiva, poiché a prevalere è invece l’idea che quanto accade dipenda da una situazione momentanea. Spesso è così, ma si dovrebbe tenere presente il fatto che la “semplicità” e le probabilità di successo di un progetto di ottimizzazione finanziaria sono tanto maggiori quanto più tempestiva è la sua elaborazione. Difatti poiché tali progetti durano spesso dai 6 ai 12 mesi od addirittura 18 mesi, a causa delle lungaggini legate al processo negoziale che li caratterizza, mal si prestano ad essere affrontati in condizioni di emergenza e carenza di liquidità. Ecco allora che alcuni segnali, sia economici che patrimoniali, cui peraltro si dovrebbe prestare attenzione anche nella gestione ordinaria dell’azienda, possono tornare molto utili anche da questo punto di vista. Banalmente tra quelli economici ricordiamo la progressiva riduzione del fatturato e l’erosione dei margini, mentre tra quelli patrimoniali la crescita del capitale circolante ed in parallelo dell’indebitamento bancario corrispondente, sia a breve che a lungo termine. Ecco quindi che se i margini sono diminuiti, i tempi di pagamento dei vostri clienti si stanno allungando, e per le ragioni più svariate i capitali immobilizzati a magazzino stanno crescendo, costringendovi a ritardare alcuni pagamenti ai fornitori, o peggio

ancora al fisco, e ad aumentare l’utilizzo delle linee a breve, od addirittura di quelle a medio lungo - per supportare la gestione corrente anziché gli investimenti a lungo termine - potrebbe essere il caso di effettuare un approfondimento di analisi simulando gli effetti sull’equilibrio finanziario futuro di un eventuale persistere di tali “segnali” – che comprensibilmente si spera siano solamente temporanei - per capire se non sia prudentemente il caso di rivedere alcune modalità operative in azienda e ripensare i piani di ammortamento dei vostri impegni finanziari (in toto od in parte). Cosa fare qualora un tale supplemento di analisi suggerisse l’opportunità di un intervento correttivo (che, non può essere solamente sospendere i pagamenti di imposte, ritenute, IVA, …)? Solitamente gli interventi che vengono effettuati in merito sono di due grandi tipologie, industriale e finanziaria, e tranne in casi particolari non possono esistere gli uni senza gli altri. In questa sede vogliamo soffermarci su quegli interventi di natura finanziaria nei quali le obbligazioni dell’azienda verso il ceto creditizio (Banche, fornitori, …) vengono “riallineate” alle capacità di rimborso della stessa. A tal fine viene solitamente predisposto un piano, con relative proiezioni economico-finanziarie, nel quale per le varie tipologie di debito vengono indicate l’entità e le modalità del rimborso ed in generale tutte le operazioni tese a mettere in equilibrio finanziario l’azienda (manovra finanziaria). Sempre nel piano si esplicitano gli assunti di business (previsioni di vendita, marginalità, …) e si forniscono elementi a supporto degli stessi (indagini di mercato, andamento storico, …). Il piano è di fatto una proposta da portare ai creditori e da affinare con loro per arrivare ad un documento condiviso. Questo processo di condivisione è una vera e propria trattativa negoziale, che dura solitamente svariati mesi - soprattutto se vede coinvolti numerosi istituti di credito - durante i quali vengono messe a punto varie revisioni intermedie di piano, che devono inglobare tra l’altro l’aggiornamento dei dati consuntivi, sino ad arrivare a quella definitiva, che gode del consenso di tutti. Si tratta di un processo che porta via molto tempo - soprattutto a causa delle revisioni ed

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aggiornamenti di cui sopra, nel quale il supporto di un professionista specializzato in questo tipo di attività è quasi sempre necessario. Già in fase di finalizzazione della prima proposta di piano è necessario avere in mente – ed ancora una volta è consigliabile farsi guidare da un professionista in ristrutturazioni - l’istituto giuridico più adatto al vostro caso, poiché lo stesso piano e la manovra finanziaria in esso contenuta avranno caratteristiche diverse a seconda dell’istituto scelto. La scelta spazia dalla semplice trattativa alle soluzioni previste dalla legge fallimentare: il piano di risanamento dei debiti (ex art. 67 L.F.), l’accordo di ristrutturazione del debito (ex. Art. 182 bis L.F.), il concordato preventivo, … Poniamo quindi che vi troviate nella situazione seguente: nel corso degli anni di crisi la vostra azienda ha saputo adattarsi – da un punto di vista industriale – ma la simulazione dell’effetto nel futuro del nuovo punto di equilibrio industriale raggiunto evidenzia che la cassa generata non sarà sufficiente ad onorare i debiti ed i relativi piani di rimborso concordati in passato, e si rende pertanto consigliabile intraprendere il percorso dell’ottimizzazione finanziaria, o della ristrutturazione del debito. Come fare? Le aziende più grandi hanno spesso un management con le competenze economico finanziarie idonee a gestire in autonomia questo tipo di operazioni e risorse interne sufficienti per supportarlo, ma per la maggior parte delle volte anche in casi simili gli istituti di credito chiedono - a maggior garanzia di obiettività e trasparenza - che a predisporre il piano di ottimizzazione/ristrutturazione finanziaria siano dei soggetti terzi che affianchino poi l’azienda anche nelle trattative. Ecco quindi che l’imprenditore si trova a dover individuare chi lo possa assistere in un’attività importante e delicata per il futuro dell’azienda. Esistono varie tipologie di operatori, dalle società di advisory specializzate nella ristrutturazione del debito agli studi di commercialisti con esperienza nel campo.

Trattandosi di processi complessi che potrebbero durare un anno o più è sicuramente importante che il feeling dell’imprenditore e del management (soprattutto il responsabile amministrativo e finanziario) nei confronti dei professionisti che si occuperanno del progetto sia ottimo. In tal senso Vi ricordiamo di prestare attenzione al fatto che non è detto che questi ultimi coincidano con chi il progetto lo ha venduto e si è presentato come capo progetto. Scriviamo ciò perché le referenze, cioè altre operazioni simili portate a termine con successo in passato, sono un aspetto rilevante. Però - a giudizio di chi scrive - le referenze della società di consulenza in sé hanno importanza limitata, perché se tali referenze consistono in progetti svolti da persone che hanno lasciato la società in questione è molto probabile che l’esperienza relativa se ne sia in gran parte andata via con loro. Poco conta che sia rimasto colui che si presenta come capo progetto, se poi solitamente a fare il lavoro erano e sono altri. In questi, come in molti altri casi, a fare la differenza sono le persone. Ecco perché nella scelta di questa tipologia di fornitore - l’advisor finanziario nella fattispecie - è consigliabile prendere alcune precauzioni nella stesura del contratto di servizio, chiedendo che vengano indicati ruoli e nomi dei professionisti che saranno assegnati al progetto, ed in particolari di colui che sarà l’interfaccia operativa principale con la vostra azienda, raccogliendo le informazioni, facendo le interviste, incontrando le banche, lavorando fianco a fianco con il vostro direttore amministrativo finanziario, perché è questa persona ad essere il vero capo progetto, a prescindere da chi il progetto ve lo sta vendendo. In ragione di ciò nel contratto di servizio andrebbero indicate le referenze non della società ma di progetto, cioè le referenze declinate per ciascuno dei membri della squadra di progetto, anche al fine di poter eventualmente condurre una verifica diretta con alcuni dei clienti precedenti, prima di procedere alla firma.

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La disciplina degli omaggi per iva e imposte dirette regole diverse

Premessa Con l’avvicinarsi delle festività natalizie proponiamo un articolo di approfondimento sulla disciplina degli omaggi per una corretta gestione delle fatture relative agli acquisti dei beni oggetto di regalo a dipendenti, fornitori, clienti e agenti. Le disposizioni fiscali trattano l’argomento degli omaggi in maniera differenziata, distinguendo l’imposizione diretta da quella Iva.

Oltre a questa distinzione si deve considerare anche le diverse regole esistenti a seconda: - si tratta di dipendenti, clienti, fornitori o agenti; - si tratti di beni oggetto dell’attività d’impresa o meno.

Il trattamento ai fini delle imposte dirette Omaggi a clienti, fornitori e agenti I beni destinati a essere ceduti gratuitamente costituiscono spese di rappresentanza e sono disciplinate dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86. La norma prevede la loro deducibilità, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità, nel limite di una percentuale parametrata ai ricavi derivanti dalla gestione caratteristica come di seguito indicato:

Fino a 10 milioni di euro

Limite max deducibile 1,5%

Da 10 e fino a 50 milioni di euro

Limite max deducibile 0,6%

Oltre i 50 milioni di euro

Limite max deducibile 0,4%.

Rimangono fuori dai limiti di deducibilità sopra indicati, le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. Ai fini delle imposte dirette, la norma non distingue tra beni che rientrano nell’attività d’impresa o meno, conseguentemente i beni distribuiti gratuitamente a clienti, rappresentanti o consulenti, sono considerate tout court spese di rappresentanza. Come già accennato, la limitazione sopra indicata non si applica alle spese riferite a beni il cui valore unitario non superi 50 euro, le quali sono totalmente deducibili. Si ricorda che qualora l’omaggio sia costituito da una pluralità di beni, il valore di riferimento, è dato dal costo complessivo e non dal valore dei singoli elementi. Così la cesta natalizia dovrà essere considerata come bene unico, non potendo considerare i singoli elementi come beni aventi rilevanza autonoma. Ne consegue che se la cesta, al lordo dell’Iva, ha un valore inferiore a 50 euro, la spesa sarà integralmente deducibile, mentre se il valore è superiore, sarà deducibile come spesa di rappresentanza nei limiti delle percentuali sopra indicate.

Per i soggetti in contabilità semplificata che adottano il regime “per cassa” è prevista la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza nel rispetto delle percentuali di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR considerando il periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. Per i soggetti che optano per il regime di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73, vale a dire che con la registrazione della fattura si presume realizzato il pagamento, la deduzione opererà nell’esercizio di registrazione del documento nel registro Iva. Per quanto riguarda l’Irap i costi relativi ad acquisti di beni da destinare a omaggi è differenziato a seconda del metodo utilizzato per la determinazione della relativa base imponibile. Se si utilizza il metodo del bilancio queste spese rientrano nella voce B14 (Oneri diversi di gestione) e come tali risultano deducibili ai fini Irap. Se viceversa si utilizza il metodo fiscale queste spese non rientrano tra quelle espressamente rilevanti e conseguentemente, ai fini Irap, risultano indeducibili. Omaggi ai dipendenti Una disciplina speciale è riservata agli omaggi

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concessi ai dipendenti. L’art. 95 del DPR 917/86 prevede che per l’impresa, il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio ai dipendenti risulta totalmente deducibile, in quanto rientrante tra le spese di lavoro dipendente sostenute in natura a titolo di liberalità, salvo quanto previsto dall’art. 100, comma 1. In generale quindi il costo di tali omaggi non subisce le limitazioni previste dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86, ma gode della deducibilità integrale in capo alla società, indipendentemente dall’ammontare. L’art. 100 comma 1 dello stesso decreto pone poi dei limiti per le spese riferite a opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per scopi educativi, ricreativi, assistenziali, sanitari o d’istruzione. Per queste spese la deducibilità è limitata al 5 per mille del costo del personale dipendente. Ne consegue che la cena di Natale organizzata dall’impresa esclusivamente a favore dei propri lavoratori dipendenti sarà deducibile, ai fini dell’imposizione diretta, nel limite del 75% e del 5 per mille del costo del personale dipendente, mentre ai fini Iva l’imposta sarà indetraibile. Se alla stessa cena partecipano anche clienti, consulenti o fornitori, il costo sarà considerato di rappresentanza e conseguentemente la spesa, nel limite del 75% sarà deducibile sulla base degli scaglioni di ricavi sopra indicati e l’Iva sarà indetraibile. Analizzando la questione dalla prospettiva del dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR, permette di non tassare e di non assoggettare a contributi, le erogazioni liberali, di beni e servizi fatte nei confronti dei lavoratori entro il limite annuo di 258,23 euro. Questa norma esclude quindi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, escluso il denaro, se complessivamente d’importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. Tuttavia se il benefit in natura erogato supera la franchigia dei 258,23 euro, l’intero ammontare concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per beneficiare dell’esenzione da tassazione, si rende quindi necessario monitorare il valore dei benefit in natura erogati nel corso dell’intero anno, e non solamente in occasione delle festività natalizie. Sotto il profilo Irap gli omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nel costo del personale e come tali non concorrono alla formazione della base imponibile Irap, anche se vengono contabilizzate in voci diverse dal B.9 del conto economico. Queste spese tuttavia potrebbero risultare deducibili ai fini Irap a seguito dell’applicazione della deduzio-

ne per il costo residuo del personale di cui all’art. 11, comma 4-octies del D.lgs. 446/97.

Il trattamento ai fini Iva Per quanto riguarda l’Iva si deve distinguere a seconda si tratti di beni rientranti nell’attività dell’impresa o meno. Si ricorda che il D.Lgs. 175/014 ha innalzato da 25,82 a 50 euro il costo unitario dell’omaggio per il quale è ammessa la detrazione dell’Iva. Tali modifiche come vedremo avranno maggior impatto sugli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati non rientranti nell’attività esercitata dal cedente. Beni rientranti nell’attività dell’impresa Gli acquisti che rientrano nell’attività dell’impresa offerti a terzi sotto forma di omaggi, sono sottoposti a un regime particolare. Si pensi ad un negozio di abbigliamento che, in occasione delle festività natalizie, regala dei capi ai migliori clienti. In questi casi l’acquisto dei beni non può essere trattato come una spesa di rappresentanza e al contribuente è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta trattandosi di beni oggetto della propria attività con la necessità però di assoggettare a tassazione la successiva cessione. E’ tuttavia possibile, al momento dell’acquisto, non esercitare la detrazione dell’imposta, in questo modo la successiva cessione gratuita del bene sarà esclusa da tassazione ai sensi dell’articolo 2 secondo comma n. 4 del DPR 633/72. La normativa Iva considera imponibili le cessioni gratuite di beni, con le seguenti eccezioni: a) quelle la cui produzione o il cui commercio non rientri nell’attività propria dell’impresa, se il costo unitario non è superiore a € 50; b) quelle per le quali non è stata operata, al momento dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19. Conseguentemente con riferimento al caso a), non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva le consegne di beni propri di valore inferiore a € 50. Il regime Iva delle cessioni gratuite è dunque regolato dal principio secondo cui se l’imposta è stata detratta al momento dell’acquisto deve essere tassata al momento della cessione ancorché la stessa sia avvenuta a titolo gratuito. Allo stesso modo se al momento dell’acquisto non si è detratta l’imposta, la successiva cessione non viene tassata. Eccezione a questo principio è rappresentata dai piccoli omaggi di costo unitario non superiore a € 50 rientranti nella definizione di spese di rappresentanza. Per questi ultimi è riconosciuta la detrazione al momento dell’acquisto ai sensi dell’arti-

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colo 19 – bis 1, lett. h) e la successiva cessione non è considerata imponibile ai sensi dell’articolo 2 comma secondo, n. 4). Sui piccoli omaggi si realizza pertanto una completa detassazione limitatamente ai beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, diversamente la cessione gratuita è imponibile indipendentemente dal costo unitario. La detrazione dell’Iva è consentita anche sui piccoli omaggi di prodotti alimentari o bevande, ossia di beni per il cui acquisto o importazione il diritto alla detrazione è normalmente precluso in base alla lettera f) dell’articolo 19-bis1. La circolare n. 54 del 19/6/2002 delle Entrate ha, infatti, precisato che questa tipologia di piccoli omaggi è considerata spesa di rappresentanza e come tale si rende applicabile la disposizione di cui alla lettera h) che ammette la detrazione per i beni sotto i 50 euro. Pensando ad un ordine gerarchico delle norme, quella relativa alle spese di rappresentanza è di grado superiore a quella concernente gli alimenti e bevande. Ritornando agli omaggi non rientranti tra quelli di piccole dimensioni, abbiamo detto che la loro cessione è soggetta a Iva e a questo proposito l’impresa può scegliere tra le seguenti alternative: a) emissione della fattura per ogni singola operazione con rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 con rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. Il cliente, che pagherà al fornitore l’imposta avrà la possibilità di portare in detrazione l’Iva pagata qualora detraibile; b) emissione della fattura per ogni singola operazione senza rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 senza rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. In questo caso l’Iva addebitata in fattura e non richiesta al cliente sarà un costo indeducibile per il cedente, mentre il cessionario registrerà la fattura nel registro degli acquisti senza detrarsi l’Iva; c) emissione di un’autofattura singola per ciascuna cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese. A questo proposito si segnala che anche le autofatture per omaggi dal prossimo anno dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse al Sistema di Interscambio; d) annotazione giornaliera nel registro degli omaggi delle consegne effettuate con l’indicazione del cessionario, del valore dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta. Le prime due ipotesi trovano scarsa applicazione sia per ragioni di cortesia sia per motivi operativi.

Segnaliamo che alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 88 del 2009, la base imponibile per le cessioni gratuite non è più rappresentata dal valore normale bensì dal prezzo di acquisto. La base imponibile sarà pertanto rappresentata dal costo di acquisto o in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si compie la consegna. Beni non rientranti nell’attività dell’impresa La lettera h) dell’articolo 19-bis-1 del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva sulle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi, escluse quelle sostenute per acquistare beni di costo unitario non superiore a € 50. In generale quindi, l’Iva per l’acquisto di beni da dare in omaggio non è detraibile, salvo che il costo sia contenuto nel predetto limite, nel qual caso la detrazione è consentita purché gli omaggi siano qualificabili come spese di rappresentanza. Le spese di costo unitario superiore a € 50 e destinate all’acquisto di beni da distribuire gratuitamente, sono considerate spese di rappresentanza e come tali non consentono la detrazione dell’imposta. Qualora i beni da destinare a omaggio non siano classificabili tra le spese di rappresentanza, perché ad esempio sono consegnati ai dipendenti e quindi sono considerati costi del personale, valgono le limitazioni previste dall’art. 19 bis 1 comma 1 lett. f). La successiva cessione gratuita è un’operazione esclusa da Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72. Pertanto alla consegna del bene non sarà necessario emettere alcun documento fiscale. Al fine di evitare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, si consiglia comunque l’emissione di un DDT o la predisposizione di un documento attestante la destinazione dei beni. Per individuare il momento impositivo dal punto di vista Iva, momento rilevante sia per l’esigibilità dell’imposta che per la sua detraibilità, si dovrà fare riferimento all’art. 6 del DPR 633/72 per le operazioni nazionali e all’art. 39 del D.L. 331/93 per quelle comunitarie. In pratica per le cessioni interne si farà riferimento al momento della consegna o spedizione, mentre per quelle comunitarie si dovrà considerare l’inizio del trasporto o spedizione.

Buoni acquisto L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 21 del 22 febbraio 2011 ha chiarito che i buoni acquisto non assumono rilevanza ai fini Iva in quanto fuori campo ai sensi dell’art. 2 comma 3, lett. a) del DPR 633/72. Questi buoni, infatti, non costitui-

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scono cessioni di beni in quanto aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro. Sul fronte della deduzione del costo in capo all’impresa ai fini dell’imposizione diretta, l’acquisto dei buoni da omaggiare ai dipendenti subiranno lo stesso trattamento previsto sopra per i costi sostenuti per i beni non rientranti nell’attività dell’impresa. In capo di dipendenti il comma 3-bis dell’art. 51 del TUIR li considera erogazioni liberali in natura non soggetti a tassazione se l’importo non supera l’importo annuale di € 258,83. Possono essere, infatti, considerati erogazioni effettuate mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale.

Le cessioni gratuite in ambito UE

razioni intracomunitarie per mancanza del requisito dell’onerosità previsto dal D.L. 331/93. Conseguentemente si rende applicabile la disciplina interna prevista del DPR 633/72 così come sopra indicato.

Le cessioni gratuite extra UE Le cessioni di beni a titolo gratuito verso paesi non appartenenti all’Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione a norma dell’art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72. Ai fini della non imponibilità occorre che l’esportazione sia supportata dalla relativa documentazione doganale. A tal fine gli uffici doganali accettano fatture con l’indicazione “unicamente ad uso doganale” o “fattura pro forma”.

Le cessioni a titolo gratuito non costituiscono ope-

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(PZ)


Rimborso accise

per il iv trimestre 2018 domande entro gennaio 2019

Con nota prot. 137938/RU del 17 dicembre u.s., l’Agenzia delle Dogane ha informato che per i consumi di gasolio effettuati nel IV trimestre 2018 (1° ottobre /31 dicembre), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta per il rimborso delle accise potrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2019. Tenuto conto del decreto legge n.193/2016 (convertito con legge 225 del 1° dicembre 2016, in vigore dal 3 dicembre 2016), che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l’ammontare rimborsabile per i consumi effettuati nel IV trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto. Al seguente indirizzo internet https://www.adm. gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione4-trimestre-2018 è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, deve essere trasferita su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. I crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inoltre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in

esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In merito agli adempimenti legati a questa agevolazione a seguito dell’avvio della fatturazione elettronica, ricordiamo che l’indicazione delle targa dei veicoli riforniti sul documento fiscale non è richiesta per il gasolio acquistato in extrarete e stoccato dall’impresa di autotrasporto (che lo utilizza per i suoi mezzi) in un suo distributore privato; ciò in quanto, come hanno chiarito le Dogane, questo dato viene inserito dall’impresa all’interno del Quadro A1 del modello per il recupero delle accise. Diversamente, la targa deve sempre comparire nella fattura elettronica rilasciata dal gestore dell’impianto stradale dove il camion ha fatto rifornimento di gasolio, pena l’impossibilità di richiedere l’agevolazione in esame. In merito ai crediti relativi ai consumi di gasolio del III trimestre 2018, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2019 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2020. Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A questo proposito, l’Agenzia ha ricordato che “qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.” Infine, sul sito internet delle Dogane (all’indirizzo https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ portale/dogane/operatore/accise/faq-accise) è presente una sezione FAQ accise, dove è possibile leggere anche dei chiarimenti sulle domande di recupero presentate dagli autotrasportatori. (C)

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“Marchi +3” agevolazioni per la registrazione di marchi dell’unione europea e internazionali Premessa Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 339/AdT dell’11 dicembre 2018 per ricordare che con avviso pubblicato sulla G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018 il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la lotta alla contraffazione, Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) ha riaperto i termini per la presentazione delle domande a valere sul bando per la concessione delle agevolazioni volte alla registrazione di marchi dell’Unione europea e internazionali denominati “Marchi+3”, con una dotazione aggiuntiva di 2.202.640,02 euro e una riserva del 5% a favore delle imprese titolari di rating di legalità. Tale riserva tornerà nella disponibilità complessiva, qualora non pervengano o non risultino finanziabili domande di agevolazione presentate da queste imprese alla data di esaurimento dei fondi. “Marchi+3” è uno strumento che promuove l’estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario e internazionale e a tutelare i marchi italiani all’estero attraverso le due seguenti misure: - Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) attraverso l’acquisto di servizi specialistici. - Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) sempre attraverso l’acquisto di servizi specialistici. Soggetto gestore dell’intervento agevolativo è l’Unione delle camere di commercio d’Italia (Unioncamere) anche per il tramite di Si.Camera scrl, sua struttura in house. Dell’agevolazione si dà di seguito illustrazione.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la dimensione di micro, piccola o media impresa secondo la disciplina comunitaria; b) avere sede legale e operativa in Italia; c) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale; d) non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non e) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione della normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 67); f) essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione; g) aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per la misura B e di aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito (v. infra). I requisiti di cui alle lettere da b) a f) devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione. La misura agevolativa non si applica alle imprese escluse dagli aiuti in regime “de minimis”.

Iniziative agevolabili Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del/i marchio/i oggetto della domanda in possesso degli anzidetti requisiti e che, a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività: A) per la misura A (agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici): - deposito della domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse di deposito.

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Nordest Servizi per favorire lo smart working in azienda La collaboration 4.0 facilita il lavoro agile, l’IT security lo protegge Sono 300 mila i lavoratori coinvolti nello smart working (lavoro agile) nel 2017, + 6% rispetto all’anno precedente (Osservatorio Smart Working Politecnico di Milano). L’interesse per il lavoro agile aumenta anche tra le pmi, ma con un approccio più informale: il 22% ha in corso progetti di smart working, ma solo il 7% con iniziative strutturate. Lo smart working, secondo le parole del CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development), è un approccio all’organizzazione del lavoro che vuole incrementare l’efficienza e l’efficacia nel raggiungimento dei risultati lavorativi, con una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione che sfrutta l’ottimizzazione degli strumenti e degli ambienti lavorativi dei dipendenti. Una rivoluzione culturale “Il lavoro agile è un cambio di paradigma culturale – racconta Massimo Bosello, amministratore delegato dell’azienda di IT Nordest Servizi – che trasforma il rapporto tra datore di lavoro e collaboratore, e dove al controllo si sostituisce la fiducia. La collaboration 4.0 mette d’accordo diversi aspetti di questo nuovo approccio, l’integrazione, l’accessibilità, la disponibilità degli strumenti di lavoro e la condivisione. A questi si aggiunge

la sicurezza. Due, infatti, i temi fondamentali dello smart working: la qualità del lavoro svolto fuori dall’ufficio ma per l’azienda stessa e la sicurezza del know how aziendale che si sposta fuori dalla sede tradizionale del business”. Qualità del lavoro fuori dall’azienda Lavorare fuori dalla sede fisica dell’azienda significa avere la garanzia di farlo in totale efficienza. Nordest Servizi propone soluzioni tecnologiche per il mobile working che ricreano vere e proprie “stanze aziendali virtuali” e permettono di: •

disporre in mobilità e in sicurezza del medesimo ambiente di dati e applicativi di cui si dispone quando si è in azienda;

condividere velocemente il miglior orario per una riunione e parteciparvi in audio-video da ovunque;

condividere progetti, documenti, task e modificarli in tempo reale da luoghi diversi con sistemi di gestione del lavoro in team;

comunicare più velocemente e informalmente con soluzioni di chat e messaggistica aziendale che viaggiano anche su dispositivi mobili.

La sicurezza dei dati fuori dall’azienda L’aspetto dell’IT security è senz’altro molto delicato perché, quando si lavora fuori dall’ufficio con connessioni di rete magari “casalinghe” e con device più vulnerabili alle incursioni esterne, si rischia di mettere a repentaglio il patrimonio dei dati aziendali. L’uso di una piattaforma protetta e consulenti in grado di consigliare al meglio rendono anche questo aspetto dello smart working totalmente sicuro. Con Nordest Servizi la comunicazione è più smart “In Nordest Servizi prima testiamo, poi utilizziamo, ed infine proponiamo. – afferma Nicola Bosello, amministratore delegato della società insieme al fratello Massimo – Le nostre soluzioni, accreditate da partner quali Citrix, Microsoft e Praim, permettono a noi e ai nostri clienti di essere più performanti nell’erogazione di un qualsiasi servizio. Per l’azienda significa una comunicazione più smart e la grande possibilità di velocizzare le proprie decisioni di business”.


B) Per la misura B (agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici): - deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito; - deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale sia già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito; - deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e pagamento delle tasse di deposito. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per la Misura B deve essere avvenuta, pena la non ammissibilità della domanda di agevolazione, a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

Tipologia delle spese ammissibili Misura A Sono ammissibili le spese per: - la progettazione del marchio (ideazione elemento verbale – ad esclusione dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o progettazione elemento grafico) effettuata da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione; - l’assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro Patent Library (Patlib); - le ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare, effettuate da un consulente o avvocato o centro Patlib di cui sopra; - l’assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione effettuata da un consulente o avvocato di cui sopra; l’agevolazione per tale servizio potrà

essere richiesta - nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio - anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul bando in esame presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di agevolazione; - le tasse di deposito presso EUIPO. Ai fini dell’ammissione tutte le spese, comprese le tasse di deposito, devono essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2016 e, comunque, in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione. Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno 2016 e, comunque, sempre in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione. Misura B Sono ammissibili le spese per: - la progettazione del marchio nazionale/EUIPO (ideazione elemento verbale – ad esclusione dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO; l’attività di progettazione del marchio deve essere effettuata da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione; - l’assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro Patlib; - le ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare, effettuate da un consulente o da un avvocato o da un centro di cui sopra; - l’assistenza legale per azioni di tutela del marchio a fronte di opposizioni o rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione effettuata da un consulente o da un avvocato di cui sopra; l’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul bando in esame presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una successiva domanda di agevolazione;

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- tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale. Come per la misura A, ai fini dell’ammissione tutte le spese, comprese le tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale, devono essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2016 e, comunque, in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno 2016 e, comunque, in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriori-

tà l’Unione Europea è considerata come un singolo Paese. Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione Europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa.

Entità dell’agevolazione L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il seguente prospetto:

QUADRO SERVIZI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI

a. PROGETTAZIONE DEL MARCHIO 1 - Elemento verbale 2 - Progettazione elemento grafico

b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO Assistenza per il deposito del marchio

c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ 1 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione Europea e internazionali estesi all’Italia* 2 - Ricerca di anteriorità UE (28 Paesi)* 3 - Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE

IMPORTO MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE

IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE SE DESIGNATI ALMENO USA O CINA

€ 500,00

€ 550,00

€ 1.500,00

€ 1.650,00

IMPORTO MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE

IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE SE DESIGNATI ALMENO USA O CINA

€ 300,00

€ 350,00

IMPORTO MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE

IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE SE DESIGNATI ALMENO USA O CINA

€ 550,00

€ 630,00

€ 1.500,00

€ 1.800,00

€ 600,00

€ 700,00

* Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca. d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO

IMPORTO MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE

IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE SE DESIGNATI ALMENO USA O CINA

1 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione

€ 500,00

€ 600,00

2 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione

€ 1.500,00

€ 1.800,00

e. TASSE DI DEPOSITO/REGISTRAZIONE

PER OGNI DOMANDA DI AGEVOLAZIONE LE TASSE DI REGISTRAZIONE SONO RICONOSCIUTE FINO ALL’80% DEL COSTO SOSTENUTO (90% PER USA O CINA) E CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE PER MARCHIO

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L’importo massimo complessivo dell’agevolazione per la misura A è pari a 6.000 euro per domanda relativa ad un marchio depositato presso l’EUIPO. Quanto alla misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2016 l’importo massimo dell’agevolazione è pari a: - 6.000 euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un solo Paese; - 7.000 euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi due o più Paesi. Nel caso in cui la designazione interessi gli USA e/o la Cina l’agevolazione sarà pari al 90% delle spese ammissibili sostenute sempre nei limiti previsti per l’acquisto dei servizi riportati nel prospetto sopra indicato, ma con un importo massimo così rimodulato: - 7.000 euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi USA o Cina; - 8.000 euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi USA e/o Cina e uno o più Paesi. Sempre in relazione alle domande depositate dal 1° giugno 2016 per uno stesso marchio è possibile effettuare delle designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di 7.000 euro. Nel caso in cui la designazione successiva interessi gli USA e/o la Cina, senza che nessuno dei due Paesi sia stato designato in precedenti richieste di agevolazione, le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di 8.000 euro. Per domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2016 è possibile richiedere agevolazioni solo per le designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno 2016; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni è pari a: - 2.000 euro per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata presso l’OMPI; - 3.000 euro per domande di designazione successiva di due o più Paesi depositate presso l’OMPI. Nel caso di designazioni di due o più Paesi effettuate in momenti diversi l’importo massimo cumulabile delle agevolazioni sarà di 3.000 euro. Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la misura A che per la misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di 20.000 euro. Le agevolazioni del bando in esame non sono cumulabili, per le stesse spese ammesse, con altri

aiuti di Stato o aiuti concessi in regime “de minimis”. L’importo risultante dall’eventuale cumulo con benefici di natura diversa dagli aiuti di Stato o “de minimis” non potrà in ogni caso superare le spese effettivamente sostenute.

Presentazione della domanda Per accedere all’agevolazione è necessario, a pena della non ammissibilità, va eseguita la seguente procedura: - compilare il c.d. form on line, il quale consente l’attribuzione per via telematica del numero di protocollo, che andrà riportato nella domanda di agevolazione; il form on line è disponibile sul sito www.marchipiu3.it a partire dalle ore 09.00 dell’11 dicembre 2018 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili; - presentare la domanda di agevolazione entro 5 giorni dalla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form on line, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: marchipiu3@ legalmail.it; i 5 giorni vanno calcolati a partire dal giorno successivo a quello di assegnazione del protocollo; se il 5° giorno utile per l’invio della domanda di agevolazione cade nei giorni di sabato o festivi, il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione. La domanda, redatta secondo i modelli allegati (Allegati 1 e 2), è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da copia di documento d’identità valido, e reca: - le dimensioni di impresa; - la sede legale e operativa in Italia; - la certificazione d’iscrizione nel Registro delle imprese, dello stato di attività e di regolarità del pagamento del diritto annuale; - il non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento né sottoposta a procedure concorsuali e la regolarità con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal DURC; - la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla citata normativa antimafia; - l’essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; - la titolarità del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione e l’avvenuta pubblicazione della domanda di registrazione del/i

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marchio/i sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per la Misura B e l’ottemperanza al pagamento delle relative tasse di deposito; - il non essere destinatari di altri aiuti di Stato o concessi in regime “de minimis” sulle medesime spese ammissibili; - gli eventuali aiuti già ricevuti dall’impresa unica a titolo “de minimis” nell’arco dell’ultimo triennio; - la non sussistenza di rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. fra l’impresa richiedente e le imprese fornitrici; - la non prestazione dei servizi oggetto della domanda di agevolazione da parte di amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente; - la conformità all’originale delle fatture quietanzate allegate alla domanda di agevolazione. La domanda di agevolazione reca, inoltre: - la dichiarazione di presa visione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di aver ottemperato ad analogo adempimento nei confronti di fornitori i cui dati saranno acquisiti ai fini della valutazione della domanda di agevolazione; - la dichiarazione in merito alla eventuale iscrizione nell’elenco delle imprese con rating di legalità. In funzione dei servizi acquisiti la domanda di agevolazione (Allegato 3A/3B4) deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. Lo schema riepilogativo dei servizi acquisiti per la registrazione di ciascun marchio (Allegati 3A e/o 3B) e relativi output, come di seguito elencati per ciascuna tipologia di servizio: - progettazione del marchio: è necessario allegare il curriculum professionale del professionista grafico (indicando la partita IVA relativa all’attività in oggetto) o dell’azienda di progettazione grafica/comunicazione che ha svolto il servizio; inoltre è necessario allegare i prototipi di marchio sottoposti all’impresa evidenziando il prototipo scelto e, per la progettazione grafica, il manuale d’uso del marchio; - assistenza per il deposito: è necessario allegare la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività da parte del consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Or-

dine degli avvocati o dal centro Patlib (breve relazione delle attività svolte/copia dell’incarico per il deposito o, in alternativa, il fornitore del servizio di assistenza al deposito deve essere indicato quale rappresentante nella copia della pubblicazione della domanda); - ricerche di anteriorità: è necessario allegare il parere sottoscritto dal consulente in proprietà industriale o da un avvocato o dal responsabile del centro Patlib, unitamente ai risultati delle singole ricerche effettuate; - assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione: è necessario allegare la relazione del consulente in proprietà industriale o da un avvocato in merito alle attività svolte in risposta alle opposizioni/rilievi seguenti al deposito, con in allegato il dettaglio della documentazione prodotta. 2. La documentazione relativa alle spese sostenute per l’ottenimento di servizi specialistici: - copia delle fatture quietanzate contenenti la descrizione dei servizi svolti in conformità alle tipologie di servizi; - attestazione di pagamento che dovrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o RIBA, da cui si evinca l’avvenuto pagamento della spesa, la data, l’importo e il nominativo del ricevente, a pena della non ammissibilità della spesa stessa; - attestazione di versamento della ritenuta di acconto mediante modello F24 relativa al professionista che ha svolto il servizio; in caso di pagamento cumulativo è necessario allegare un prospetto analitico firmato dal legale rappresentante che dettagli la composizione del pagamento stesso. 3. La copia del documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse presso l’EUIPO per la misura A e/o documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse da assolvere presso UIBM/EUIPO e OMPI per la misura B. 4. copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per la misura B. Nel caso in cui il marchio per il quale si chiede l’agevolazione sia stato depositato da una pluralità di titolari, la domanda di agevolazione dovrà essere presentata congiuntamente dai medesimi titolari, redatta secondo il modello allegato (Allegato 2).

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Ai fini del calcolo relativo al raggiungimento del valore complessivo di 20.000 euro per impresa, l’agevolazione erogata per un marchio con pluralità di imprese titolari verrà imputata pro-quota a ciascuna impresa contitolare. La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF unicamente dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In questo caso occorre allegare la relativa procura speciale, in formato PDF, come da modello allegato (Allegato 4). Nell’oggetto della PEC si deve riportare il nome dell’impresa richiedente l’agevolazione e il numero di protocollo online assegnato. Non è presa in considerazione la domanda: - per la quale non si sia proceduto alla compilazione del form on line per l’attribuzione del protocollo; - presentata prima dell’11 dicembre 2018; - presentata oltre il 5° giorno dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line; - presentata da soggetti privi dei requisiti prescritti (v. sopra); - priva dell’Allegato 1 o Allegato 2; - non sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa; - priva della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa; - non inviata da PEC dell’impresa e carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di procura speciale (Allegato 4) o priva della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del procuratore speciale. Nell’ambito della misura B, a fronte di una agevolazione già concessa, è possibile presentare - entro i termini di vigenza del Bando e con una successiva richiesta (Allegato 1 o 2 e Allegato 3B) - una integrazione alla domanda di agevolazione. L’integrazione potrà essere richiesta, nel rispetto dei limiti previsti per il singolo marchio, per designazioni in Paesi la cui normativa prevede al momento del deposito il pagamento di una sola parte delle tasse. In tal caso è necessario presentare una nuova successiva domanda di agevolazione per le sole tasse residue.

Concessione dell’agevolazione L’agevolazione è concessa secondo procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino a esaurimento delle stesse. In caso di esaurimento delle

risorse disponibili, il soggetto gestore provvederà a darne opportuna e tempestiva comunicazione sul citato sito web www.marchipiu3.it. Ai fini della definizione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande si farà riferimento al numero di protocollo assegnato al momento della compilazione del form on line. In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L’istruttoria delle domande è effettuata dal soggetto gestore che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità nonché sulla base della documentazione prodotta, la coerenza e congruità delle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi previsti dalle singole misure. L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento comunicato all’impresa entro il termine di 120 giorni dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line. Il soggetto gestore può richiedere precisazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell’istruttoria. Al fine di consentire un più agevole completamento dell’istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall’impresa entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal soggetto gestore. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione all’impresa interessata.

Erogazione dell’agevolazione L’agevolazione è erogata dal soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario indicato dalla impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione dell’agevolazione stessa.

Revoca e rinuncia delle agevolazioni Il soggetto gestore provvederà alla revoca dell’agevolazione e al recupero delle somme già eventualmente erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, qualora le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie, documentazione o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti. Qualora intendano rinunciare all’agevolazione concessa, i soggetti beneficiari devono darne immediata comunicazione al soggetto gestore tra-

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mite PEC al seguente indirizzo: marchipiu3@legalmail.it, riportando nell’oggetto della e-mail la dicitura “Rinuncia” e il numero di protocollo della domanda. Nel caso di avvenuta erogazione del contributo i soggetti beneficiari che hanno rinunciato all’agevolazione devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione della rinuncia senza ulteriore richiesta da parte del soggetto gestore. Alla scadenza del predetto termine, il soggetto gestore provvederà al recupero coattivo delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento. In ogni caso l’impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi acquisiti previsti dalle singole Misure.

In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli, anche a campione.

Comunicazioni Tutte le comunicazioni dal soggetto gestore alle imprese che presenteranno domanda di agevolazione e viceversa avverranno attraverso PEC. Le comunicazioni al soggetto gestore da parte delle imprese dovranno essere inviate all’indirizzo: marchipiu3@legalmail.it. Le comunicazioni da parte del soggetto gestore alle imprese saranno inviate all’indirizzo PEC dal quale è stata trasmessa la domanda di agevolazione. Per informazioni relative al bando e alle procedure di presentazione della domanda ci si può rivolgere a info@marchipiu3.it o anche all’ufficio economico dell’Associazione, al quale può essere anche richiesto il testo del bando completo di allegati.

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(AdT)


Contributi alle imprese per i recenti eventi atmosferici presentazione delle domande: 1° dicembre 2018 31 gennaio 2019 Come comunicato con nostra circolare prot. n. 342/ AdT del 12 dicembre 2018, con deliberazione 19 novembre 2018, n. 25 la Giunta della CCIAA di Pordenone e Udine (di seguito CCIAA) ha approvato un bando per il sostegno alle piccole e medie imprese delle ex province di Pordenone e Udine danneggiate dalle avversità atmosferiche occorse dal 28 al 30 ottobre 2018. Il bando e relativa modulistica sono riportati sui seguenti due siti web camerali www. ud.camcom.it e www.pn.camcom.it. Le domande possono essere presentate alla CCIAA secondo le modalità appresso indicate dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 secondo il procedimento valutativo a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse fino a esaurimento dei fondi stanziati. Questi ammontano complessivamente a 532.000 euro di cui 500.000 euro per le imprese della ex provincia di Udine e 32.000 euro per le imprese della ex provincia di Pordenone. Di seguito se ne illustrano i tratti essenziali del bando.

Imprese beneficiarie Sono beneficiarie le imprese, le cooperative e i consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria, colpite dagli eventi meteorologici del 28-30 ottobre 2018 e in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Pordenone - Udine; b) sede legale e/o operativa in uno dei comuni delle ex province di Pordenone e di Udine colpito dagli eventi meteorologici avversi e aver subito danni dimostrati mediante compilazione della “scheda accertamento danni” allegata alla domanda di contributo; la localizzazione

deve risultare da visura camerale (già alla data dell’evento); c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; d) non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; e) essere in regola con il regime “de minimis” e non trovarsi dai settori di attività da questo esclusi; f) rispettare, ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; g) rispettare le condizioni previste dall’ art 4, co. 6 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica); h) non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), b), d), f), g) e h) devono essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione del contributo; i requisiti previsti dalle lett. c), e) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo. Anche a tal fine le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell’iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Iniziative e spese ammissibili Sono ammesse tutte le spese connesse allo svolgimento dell’attività di impresa riconducibili alle seguenti tipologie: 1. ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato a seguito dell’evento calamitoso, nel quale ha sede l’attività d’impresa; 2. ripristino dei macchinari e delle attrezzature, comprensiva degli arredi funzionali alle attività d’impresa, danneggiati a seguito dell’evento calamitoso;

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3. acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso. Tra le spese ammesse sono compresi inoltre i costi di trasporto, montaggio, smontaggio, nonché le spese di pulizia del sito produttivo e le spese per la rimozione e smaltimento dei detriti. Sono escluse tutte le spese non strettamente rientranti nelle sopra menzionate categorie. Per le prestazioni tecniche quali: progettazione, direzione lavori, etc., connesse con i danni di cui al punto 1), la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell’importo al netto dell’aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi. Potrà essere ammessa a finanziamento per ciascuna impresa solamente una domanda di contributo, per localizzazione (ex provincia di appartenenza) delle sedi/unità operative danneggiate. Pertanto, potranno, al massimo essere ammesse a beneficio 2 domande di contributo per ogni impresa se le sedi /unità locali danneggiate sono localizzate nelle due ex province di Pordenone e Udine. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute - fatturate e pagate - dall’impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti regolarmente emessi agli effetti fiscali, pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati, dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il termine massimo previsto per la rendicontazione.

Intensità del contributo L’agevolazione è concessa secondo il regime “de minimis” e consiste in un contributo in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per gli investimenti di cui sopra nella percentuale massima dell’80%. L’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad euro 4.000 euro IVA e analoghe imposte estere escluse. Il contributo massimo è pari ad euro 20.000 euro per domanda. Il contributo concesso con il presente bando è cumulabile con altre agevolazioni di fonte pubblica, fino alla concorrenza del costo complessivo documentato. L’eventuale aiuto cumulato non potrà comunque superare l’ammontare del valore dei beni acquistati, detratti eventuali rimborsi assicurativi.

Presentazione delle domande Le imprese interessate presentano domanda di

contributo in bollo alla CCIAA di Pordenone-Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al bando, pubblicata sui siti camerali www.ud.camcom.it e www.pn.camcom.it. La domanda dovrà essere presentata: dalle ore 09.00 del 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 Le domande vanno esclusivamente inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) ed esclusivamente ai seguenti indirizzi: - per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di Udine: contributi.ud@pec.pnud.camcom.it; - per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di Pordenone cciaa@pn.legalmail.camcom.it; Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La domanda, si considera validamente inviata se: - inviata da casella di posta elettronica certificata - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si chiede il contributo; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese (dichiarazione PMI); - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del regime “de minimis”; - “scheda accertamento danni”; - preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi; - documento di identità del legale rappresentante, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Sull’originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scansita viene inviata tramite PEC. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La CCIAA di Pordenone - Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento del Segretario generale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

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La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.

Concessione ed erogazione del contributo L’istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà eseguita: - dall’ufficio “Contributi” dell’Azienda Speciale Funzioni Delegate della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento localizzata nella ex provincia di Udine; - dall’ufficio Agevolazioni” dell’Azienda Specia-

le ConCentro della CCIAA di Pordenone - Udine, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone. I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento dei fondi. Il termine per la concessione dell’incentivo è di 90 giorni - a meno delle interruzioni e sospensioni previste dal bando e dalla normativa vigente - dalla data di presentazione delle domande con determinazione del Segretario Generale. Il contributo verrà erogato sulla base del rendiconto che l’impresa dovrà presentare entro 12 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. Per copia del bando e relativi allegati unitamente a ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Buoni per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico chiarimenti del ministero dello sviluppo economico

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe, (v., da ultimo, Apinforma n. 21/2018, p. 50-51) per segnalare che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 dicembre 2018, reso noto con avviso di pari data sul sito ministeriale (www.

mise.gov.it), ha prorogato il termine per l’ultimazione delle spese connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico dal 14 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019. Il Ministero ha anche specificato che per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto e che i pagamenti di detti titoli essere anche successivi alla data di ultimazione, a condizione, comunque, che siano effettuati prima dell’invio della richiesta di erogazione il cui termine finale rimane fissato al 14 marzo 2019. Conseguentemente i termini riguardanti l’applicazione del beneficio in parola sono così rimodulati:

Avvio progetto (data del primo titolo di spesa)

dal 14 marzo 2018

Ultimazione progetto (data dell’ultimo titolo di spesa)

entro il 31 gennaio 2019

Invio richiesta erogazione con rendiconto e relativa documentazione

dal 14 settembre 2018 al 14 marzo 2019

Erogazione da parte del Ministero

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione

Si fa riserva di ritornare sull’argomento ogni qualvolta intervengano elementi di novità. Frattanto, per ogni altra informazione gli interessati

possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

Pag. 26 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2018


Energia. Contributi in conto capitale per diagnosi energetiche e per l’adozione di sistemi di gestione dell’energia. termine per la presentazione delle domande: 31 dicembre 2018 Su Apinforma n. 2/2017, p. 39 e, più diffusamente, con circolare associativa prot. n. 187/AdT del 19 luglio 2017 era stata data notizia del bando concedente contributi per la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole o medie imprese o per l’adozione da parte delle medesime di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme UNI EN ISO 50001 nella misura massima del 50% della spesa ammissibile e con il limite, rispettivamente, di 10.000 euro e 20.000 euro. In particolare, con la circolare del 19 luglio 2017 veniva data notizia della comunicazione della Direzione regionale ambiente ed energia del 30 giugno 2017, che prorogava sine die il termine per la presentazione delle domande. Ora la Giunta regionale con deliberazione n. 2280 del 30 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R. n. 51

del 19 dicembre 2018, ha posto il termine ultimo per la presentazione delle domande al 31 dicembre 2018. Nel rimandare alle citate note associative per i contenuti del bando e le modalità per la presentazione delle domande, si ricorda che queste vanno presentate alle CCIAA territorialmente competenti e precisamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: - CCIAA di Pordenone e Udine * per il territorio dell’ex provincia di Pordenone, sede di Pordenone: cciaa@pec. pnud.camcom.it; * per il territorio dell’ex provincia di Udine, sede di Udine: contributi.ud@pec.pnud. camcom.it; - CCIAA Venezia Giulia * per il territorio dell’ex provincia di Gorizia, sede di Gorizia: agevolazioni@pec. fondogorizia.it; * per il territorio dell’ex provincia di Trieste, sede di Trieste: cciaa@pec.vg.camcom.it. Per il testo del bando e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

Pag. 27 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2018

(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2018 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

101,5

0,395648

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

101,5

0,546736

MARZO

15.03

14.04

0,375

101,7

0,820104

APRILE

15.04

14.05

0,500

101,7

0,945104

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

102,0

1,292656

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

102,2

1,566024

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

102,5

1,913576

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

102,9

2,335312

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

102,4

2,089392

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

102,4

2,214392

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

102,2

2,191024

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

Pag. 28 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2018


CONAI

Produttori o utilizzatori di imballaggi

tenuto da caso a caso, e che richiamano l’attenzione su alcuni adempimenti in relazione al fatto che l’Impresa sia già consorziata al CONAI o meno. Chi avesse dei dubbi o l’interesse a confrontarsi su quanto richiesto dal CONAI in relazione al tipo di attività dell’Impresa stessa può contattare i nostri Uffici e fare riferimento al collega Claudio Scialino, tel. 0432507377 - e-mail: sicurezza@confapifvg.it

Nelle ultime settimane le Imprese hanno ricevuto delle comunicazioni dal CONAI, diverse per con-

Pag. 29 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 22 - 15 dicembre 2018

(DIR-CSC)


Approvato il decreto per i gas fluorurati in attuazione del regolamento (ue) n. 517/2014 Approvato dal Consiglio dei Ministri, il documento che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas) utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche. Nel testo del nuovo Regolamento, che dovrà comunque essere adottato mediante decreto del Presidente della Repubblica, si pone il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità competente a interloquire con gli operatori e le imprese. Al Ministero viene assegnato un ruolo importante, tra cui segnaliamo: 1) la modalità di gestione del sistema di formazione e certificazione di persone fisiche ed imprese;

2) la realizzazione e implementazione del registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese; 3) il riconoscimento degli “organismi di controllo competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con gas fluorurati”; 4) l’istituzione di una nuova Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra; 5) per quanto riguarda l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese avrà un compito di controllo e verifica. In riferimento alla nuova banca dati per i Gas fluorurati (F-gas) sarà uno strumento gestito dalle Camere di Commercio, che imporrà ad imprese e persone certificate di comunicare determinate informazioni su installazioni, manutenzioni e smantellamento di impianti che contengono più di 5 tonnellate di CO2 equivalenti e avrà lo scopo di raccogliere e censire tutte le attività di distribuzione del gas.

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(CS)


Agenti chimici pericolosi La diffusione del rischio chimico

pubblicazione dell’inail

Segnaliamo che l’INAIL ha reso disponibile sul proprio sito internet, alla pagina https://www. inail.it/cs/internet/docs/pubb-agenti-chimicipericolosi-2018-allegato_6443124855992.pdf l’opuscolo “Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori”. La pubblicazione, di carattere divulgativo e generale, è stata realizzata da Inail - Contarp (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) e mira ad illustrare i rischi derivanti dall’utilizzo di agenti chimici pericolosi, anche alla luce delle recenti emanazioni normative nazionali ed europee. Il testo contiene una semplice sintesi dei regolamenti REACH, CLP, UE n. 830/215, fa riferimento al Titolo IX, Capo I del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e punta a costituire materiale informativo da utilizzare per l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei RLS sul tema del rischio chimico, delle schede dati di sicurezza e della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in base al regolamento CLP. Di seguito riepiloghiamo i contenuti della pubblicazione.

- Agenti chimici e possibili danni per i lavoratori - Gli agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro - a valutazione del rischio da agenti chimici - Misure di prevenzione e protezione - Valori limite di esposizione professionale - DPI - Segnaletica di sicurezza - Informazione e formazione - Sorveglianza sanitaria

Il regolamento REACH e la circolazione di sostanze chimiche in Unione europea (UE) - Descrizione del regolamento REACH - Autorizzazione delle sostanze altamente preoccupanti - La partecipazione di tutti: importanza della comunicazione delle informazioni

Il regolamento CLP - Come si legge un’etichetta - La classificazione delle sostanze chimiche pericolose secondo il regolamento CLP

Scheda dati di sicurezza - Schede di sicurezza - Elenco delle indicazioni di pericolo - Elenco dei consigli di prudenza

Pag. 31 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 22 - 15 dicembre 2018

(C)


SOA: rinnovo per la Elettrotecnica Manzanese srl è specializzata nella costruzione di impianti industriali La società Elettrotecnica Manzanese srl ha iniziato la sua attività a Manzano (UD) nel mese di gennaio 1979 come società di persone, trasformandosi nel settembre del 1989 nell’attuale natura giuridica di società a responsabilità limitata.Tre sono i legali rappresentati: Tambozzo Denis, Tambozzo Raffaele, e Grattoni Maurizio che svolge anche l’incarico di Direttore Tecnico.L’azienda ha sede in via Maroncelli n. 1 a Manzano, è in possesso in certificazione del sistema di qualità aziendale ISO 9001:2015 per le attività di progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali, di cabine MT e BT, di quadri elettrici di automazione e distribuzione e per la progettazione, manutenzione ed installazione di impianti fotovoltaici. La certificazione è stata rilasciata dall’ente certificatore Kiwa Cermet Italia Spa. L’attività dell’Elettrotecnica Manzanese Srl consiste nella realizzazione di impianti: tecnologici, speciali, fotovoltaici, di automazione, dei quali svolge l’attività di assistenza tecnica e di progettazione, inoltre, è dotata di un negozio per la fornitura materiale elettrico. È specializzata nella costruzione di impianti industriali, quali: cabine di trasformazione MT/bt, power center, quadri elettrici di distribuzione in bassa tensione, impianti di distribuzione forza motrice in blindosbarra, impianti di illuminazione con blindolux, installazione di canali portacavi, installazione calate per collegamento macchine, installazione calate e prese forza motrice, impianti bordo macchine, impianti di illuminazione interna, impianti di illuminazione perimetrale, impianti di riscaldamento e condizionamento, idrico-sanitari e gas, inoltre, torri faro, impianti di messa a terra ed equipotenziali e impianti di rifasamento Esegue anche impianti civili, quali: impianti elettrici, di riscaldamento, condizionamento e imPag. 32 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2018

pianti idrico-sanitari e impianti di illuminazione giardini. Si propone ed esegue anche l’illuminazione di nuove aree e lottizzazioni, uffici direzionali, centri commerciali, banche, istituti scolastici e strutture alberghiere. È specializzata anche nell’esecuzione di impianti speciali, quali: impianti di rilevazione fumi e incendio, antintrusione, videocontrollo (TVCC), di cablaggio strutturato, di videocitofonia e telefonia integrata, di automazione cancelli elettrici, di filodiffusione, di aspirapolvere centralizzati, fotovoltaici, automazione e illuminazione pubblica. Attualmente l’Azienda conta un numero di dipendenti pari a 24 unità distribuiti tra i vari settori di pertinenza, quali: Area ufficio tecnico settore impiantistico, area ufficio tecnico settore automazione, area amministrativa e cantiere. La società Elettrotecnica Manzanese srl ha rinnovato l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici (SOA) per le categorie: OG9 classifica III, OG10 classifica II e OG11 classifica I. Questo rinnovo, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di euro 1.238.400: Impianti per la produzione di energia elettrica (OG 9) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 619.200 euro impianti per la trasformazione alta/ media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG 10) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costru-


zione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. Infine, potrà eseguire fino ad un importo di 309. 600 euro Impianti tecnologici (OG 11) categoria che riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione

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e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Approvato il Prezziario Regionale 2018 approvato dalla commissione tecnica il documento che ha visto coinvolta anche la nostra associazione Con delibera n. 2257 del 30 novembre 2018, pubblicata sul primo Supplemento Ordinario n. 45 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 19 dicembre 2018, la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l’aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici - edizione 2018. Già nel 2003 la Regione ha avviato la formazione di un prezziario regionale in attuazione dell’articolo 40 della LR 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici”, volto a promuovere la realizzazione di lavori pubblici d’interesse regionale e locale mediante una serie d’attività di supporto, quali la consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi e l’organizzazione di un prezzario regionale. L’ultima versione risale al 2017 e l’edizione 2011 del prezzario, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 2049 dd. 15 ottobre 2010, era il risultato di due successivi aggiornamenti della prima versione, edita nell’anno 2003, ed operati con le edizioni 2006 e 2011, limitatamente ai prezzi finali dei magisteri e delle cosiddette “opere compiute”. Gli aggiornamenti si erano infatti concretizzati nell’applicazione di indici di rivalutazione, differenziati per categorie o articoli. Nel 2015 da un’analisi dei dati a disposizione e delle esigenze riscontrate, è maturata nell’ambito della Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, la nuova proposta metodologica, condivisa dal tavolo tecnico allargato al quale è stata chiamata la nostra Associazione CONFAPI FVG. Il percorso metodologico individuato e avviato con l’edizione 2015, può così sintetizzarsi: - creazione di una banca dati aggiornata e gestibile in via informatica; - individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee; Pag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2018

- individuazione di una serie di prezzi-campione; - monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato; - analisi dei dati nell’ambito del gruppo tecnico e individuazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare alle voci elementari; - rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute; - progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche. Dal 2015, su proposta della nostra Associazione, l’Amministrazione regionale, ha individuato quattro gruppi di lavoro specifici a cui ogni Associazione, Ordine professionale o rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni, hanno provveduto a nominare esperti per ogni categoria, in particolare: - impianti meccanici (siamo rappresentati dal perito Alberto del Vecchio della Eucos srl di Tavagnacco); - strade e infrastrutture a rete (siamo rappresentati dal dott. Mirko Zannier della SO.C.MAS srl di Pasian di Prato); - impianti elettrici (siamo rappresentati dal dott. Denis Tambozzo della Elettrotecnica Manzanese srl di Manzano) - opere edili (siamo rappresentati dal Presidente del Gruppo Edili dott. Denis Petrigh della B.M. Costruzioni di Premariacco) I quattro rappresentanti, coordinati da Claudio Scialino, si sono incontrati più volte in quest’anno, per mettere a punto la versione del 2017. È stato utilizzato un sistema di codifica derivato dal Piano di Classificazione SfB (sigla dell’organizzazione svedese “Comitato di Coordinamento per i Problemi Edilizi”), ideato dall’architetto Lars Magnus Giertz nei tardi anni ’40 per risolvere i problemi di classificazione relativi all’aspetto tecnico della progettazione e della costruzione dei fabbricati. Esso è ritenuto a livello internazionale una solida base per il coordinamento dell’informazione tecnica e commerciale nel processo edilizio grazie alla sua particolare struttura estremamente flessibile. In Italia il sistema SfB è stato introdotto nel 1983 dall’arch. Giuseppe Vetriani, professore di Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la collaborazione



dell’arch. Maria Cristina Marolda, attraverso la pubblicazione del Piano di Classificazione PC|SfB (ITEC editrice – Milano, prima edizione ottobre 1983). La classificazione proposta è un adattamento del sistema originario, che utilizza tre tavole attraverso le quali si definisce la singola voce del prezzario. I magisteri vengono identificati con una sigla alfanumerica composta da 8 o 9 caratteri. La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire o a realizzare, contiene l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e quelli esclusi. È stata posta particolare cura nell’individuare tutti gli oneri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri; questi vengono autonomamente indicati in specifiche voci del prezzario. La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire o a realizzare, contiene l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e di quelli esclusi. Con riferimento ai contenuti delle singole voci i valori di prezzo pubblicati nel prezzario regionale rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell’Impresa. È stata posta particolare cura nell’individuare i magisteri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, autonomamente indicati in specifiche voci del Prezzario nella classe 99 - impianti e attrezzature per la tutela della salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere. Per un adeguato supporto agli operatori in ordine alle valutazioni dei costi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, senza qui rappresentare il complesso quadro normativo vigente, si rammenta che i costi relativi alla sicurezza, nell’ambito di un contratto pubblico, si distinguono in: - costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo allegato XV); per i magisteri non reperibili all’interno di questo prezzario regionale, l’indicazione di tali costi dovrà essere congrua, Pag. 36 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2018

analitica (per singole voci a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, calcolati tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato; questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante; - costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l’appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell’ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I, sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante. Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell’unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche. Per la predisposizione del prezzario sono state utilizzate le norme di misurazione correntemente in uso nei Capitolati Tipo. L’analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata utilizzando il costo dei materiali in fornitura a piè d’opera, il costo della manodopera pubblicata dal Ministero con cadenza annuale e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali e dall’utile d’impresa. I prezzi in fornitura a piè d’opera sono stati determinati aggiungendo al costo di fornitura i trasporti, la manodopera e gli altri costi diretti, oltre a spese generali e utile d’impresa. Per il costo della mano d’opera, sono state individuate le ore/uomo per l’unità di misura, a cui è stato applicato il costo orario medio della manodopera ricavato dalle Tabelle dei costi della manodopera edile predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle quattro Province della Regione. Relativamente a tutti i riferimenti legislativi e normativi inseriti nelle descrizioni delle varie voci, ai


fini della formulazione del prezzo finale, essi sono stati riferiti alla loro ultima modifica e integrazione vigente alla data della pubblicazione dell’aggiornamento del prezzario. I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge, del Capitolato Speciale e del progetto; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. Vengono richiamate, espressamente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I., D.I.N. e le altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione; qualora prescritto da disposizioni anche di carattere generale i materiali dovranno avere il marchio “CE” anche se ciò non risulta espressamente specificato nel prezzario. Tutti i materiali, i componenti e gli impianti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti emanati dalle Autorità competenti e dovranno essere posti in opera e dati funzionanti come raccomandato dal produttore. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura o a corpo, in relazione a quanto previsto nel Capitolato d’Appalto. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura o a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La classificazione delle voci del prezzario si basa sulle seguenti tre tavole, riferite rispettivamente alle classi e sottoclassi di opere (Tavola 1), alla forma di utilizzo del materiale (Tavola 2) e alle categorie dei materiali della costruzione (Tavola 3). In dette tavole la sequenza numerica risulta alle volte interrotta, consentendo così l’inserimento di eventuali gruppi, non contemplati nel prezzario, che si rivelassero necessari nello sviluppo dell’applicazione di questo strumento nell’ambito dei lavori pubblici regionali. In particolare possono risultare vacanti le classi e

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sottoclassi a completamento delle grandi categorie che vengono così definite: 0. Opere provvisionali 1. Suolo, strutture di fondazione 2. Strutture di elevazione (al rustico) 3. Strutture di elevazione (completamenti) 4. Strutture di elevazione (finiture) 5. Impianti tecnici canalizzati 6. Impianti tecnici elettrificati 7. Attrezzature fisse 8. Arredi e attrezzature mobili 9. Sicurezza In questo anno di lavoro dei comitati tecnici, non si è riusciti a verificare e aggiornare tutte le voci del prezzario 2017, ogni gruppo di lavoro si è focalizzato su alcune parti specifiche, nei prossimi anni si provvederà a migliorare costantemente altre parti del prezzario. L’intendimento è quello di arrivare in due-tre anni a pubblicare uno strumento che potrà essere d’esempio per tutte le altre Regioni d’Italia. Ricordiamo l’importanza che potrà avere il Prezzario Regionale anche in riferimento al nuovo Codice dei Contratti approvato il 18 aprile 2016 D.Lgs. n. 50 che all’articolo 23 comma 7 (confermato anche dal correttivo D.Lgs. 56/2017) prevede che: “ Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.” (CS)


Decreto sicurezza: approvata la legge di conversione inasprimento sanzioni per subappalti illeciti

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre la legge 1 dicembre2018, n. 132: conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata». Confermata la conversione del reato di subappalto illecito da contravvenzione a delitto e l’obbligo di trasmissione al prefetto della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del decreto legislativo n. 81.

Notifica preliminare L’articolo 99 del decreto legislativo n. 81 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 (nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione); b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; Pag. 38 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2018

c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Subappalto L’articolo 25 comma 1 della nuova Legge n. 132 del 1 dicembre 2018 modifica sostanzialmente le disposizioni relative al subappalto contenute nella Legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale e...). Infatti, l’articolo 21 viene modificato disponendo che chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all’amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti soggettivi per l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori (che dal 2000 è stato sostituito dalle SOA). L’autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 che prevede: «Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che


consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall›articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno». Per i rapporti di subappalto e cottimo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione deve intervenire entro

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90 giorni dalla data anzidetta. L’ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite dalla nuova norma e sopracitate ferma restando la facoltà dell’amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto. (CS)


Marcatura CE per il perlinato ad uso strutturale le aziende italiane prime in europa grazie al via libera dell’ue “La pubblicazione dell’ETA 18/0288 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rappresenta il tassello finale per l’entrata in vigore della Valutazione Tecnica Europea che consentirà alle realtà coinvolte, prime a livello comunitario, di poter marcare CE il tavolato maschiato ad uso strutturale, godendo di un esclusivo vantaggio competitivo sul mercato”, spiega Alberto Cavalli dell’Area Tecnica Legno Strutturale di Conlegno. Si conclude con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il percorso normativo iniziato più di un anno fa da Conlegno per permettere alle aziende italiane, prime in Europa, di poter produrre e marcare CE perlinato ad uso strutturale. Un traguardo fondamentale che consentirà alle imprese dello Stivale di gestire e superare le barriere tecnico-normative al commercio internazionale godendo di un importante vantaggio nell’accesso ai mercati. “Si tratta di un passo importante non solo per Conlegno ma per tutte le aziende che hanno aderito all’iniziativa – spiega Alberto Cavalli, Area Tec-

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nica Legno Strutturale di Conlegno – La pubblicazione dell’ETA 18/0288 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rappresenta il tassello finale per l’entrata in vigore della Valutazione Tecnica Europea che consentirà alle realtà coinvolte, prime a livello nazionale e comunitario, di poter marcare CE il tavolato maschiato ad uso strutturale, godendo di un esclusivo vantaggio competitivo sul mercato essendo le sole a poter fornire un prodotto conforme alla normativa europea e nazionale. Infatti, l’ETA è oggi l’unico modo per poter marcare CE il perlinato ad uso strutturale, prodotto non coperto da alcuna norma armonizzata. Ma cosa significa marcare CE un prodotto da costruzione? Attraverso l’apposizione del Marchio CE, il fabbricante, il suo rappresentante o l’importatore assicurano che il prodotto fabbricato per essere incorporato permanentemente in opere di costruzione sia conforme ai requisiti richiesti dalle direttive UE applicabili. In particolare il Marchio CE consente l’accesso al mercato interno dell‘Unione europea ed è garanzia di sicurezza per la salute e l’ambiente. Un importante passo avanti per l’industria italiana del legno strutturale che si aggiunge agli altri significativi traguardi raggiunti negli anni da Conlegno e Assolegno attraverso l’attivazione delle Valutazioni Tecniche Europee per marcare CE il legno di Castagno Uso Fiume e il legno di Abete e Larice Uso Fiume ed Uso Trieste. (C)


La Maral sas acquisisce la certificazione UNI EN ISO 14001 importante traguardo che si aggiunge alle altre certificazioni sin qui ottenute La Maral sas di Castions di Strada ha acquisito nel novembre 2018 la certificazione UNI EN ISO 14001 per l’adozione di un sistema di certificazione ambientale, attraverso la quale s’impegna a intraprendere ogni azione rivolta a far sì che le proprie lavorazioni e prodotti non presentino rischi significativi per le persone e l’ambiente. Si tratta di un significativo traguardo di politica aziendale raggiunto da un’impresa familiare che, dalla sua fondazione nell’aprile 1995, opera nel campo della produzione di componenti in ferro e rame per impianti di condizionamento industriale e domestico (climatizzazione, refrigerazione e riscaldamento). La gamma dei prodotti comprende distributori, collettori, evaporatori a serpentina, tubi di collegamento e, su commessa, assiemi scambiatori e assiemi gruppi aspirazione, assiemi gruppi condensatori e kit di ventilconvettori fan coil per riscaldamento e raffreddamento. In poco più di 20 anni l’impresa, che ha oggi 40

addetti, si è affermata sul mercato italiano e sui mercati esteri grazie alla sua flessibilità e capacità di interpretare le esigenze della propria clientela offrendo le risposta che, caso per caso, questa si aspetta: dalla progettazione collaborativa - mettendo a disposizione la propria capacità di progettazione CAD/CAM in stretta collaborazione con la committenza - alla produzione su commessa, dalle tempistiche just in time all’eccellenza ottenuta attraverso la supervisione costante di ogni lavorazione. L’elevata qualità del prodotto, la professionalità e la flessibilità del servizio offerto, certificati con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 e per la brasatura UNI EN 13133, ha portato la Maral a stringere accordi di collaborazione con alcuni dei più importanti gruppi operanti nel settore del condizionamento. La Maral è un’impresa familiare, fondata da Marco Fasso e Gemma Lando. Dell’impresa familiare ha dispiegato quella passione e dedizione, che ne fanno il principale fattore di successo. Ma è stata in grado di garantire con altrettanto successo la continuità generazionale ai figli Gianfranco e Stefania, già ora pienamente inseriti nella compagine sociale e con i genitori alla guida dell’azienda.

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(LCP)


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Internet of Things, per le aziende vantaggi e rischi “la sicurezza? dev’essere ‘by design’”

Ufficio Stampa securbee: Eo Ipso Gli esperti di Securbee avvertono: in tema security siamo indietro, soprattutto nelle PMI. Per proteggere i dati della propria impresa occorre scegliere il giusto provider di software e servizi, in base alle proprie esigenze, al budget e all’architettura adottata per la propria infrastruttura Sensori che monitorano l’usura dei macchinari, segnalandone guasti e programmandone la manutenzione; dispositivi di tracciamento per la logistica; sistemi di distribuzione di contenuti multimediali su migliaia di schermi sparsi per il pianeta; e ancora, device che raccolgono ed elaborano ogni tipo di dato per migliorare prestazioni, ridurre i consumi, fornire analisi predittive. L’Internet of Things ha innumerevoli applicazioni ed è ormai realtà nel campo industriale, anche in Italia, e lo sarà se mpre di più. Gli ultimi dati dell’Osservatorio IoT della School of Management del Politecnico di Milano, relativi al 2017, evidenziano che solo l’8% delle imprese dichiara di non sapere nulla di questo tema (contro il 25% dell’anno precedente), che un terzo circa ha partecipato a eventi sul tema e il 28% prevede di intraprendere azioni in questo ambito. Tuttavia c’è ancora molto da fare per sfruttare tutti i vantaggi dell’IoT e, per partire davvero con il piede giusto, le aziende, soprattutto le PMI, devono adottare un approccio che metta al centro un tema spesso sottovalutato: quello della sicurezza. A sottolinearlo è Nicola Bosello, presidente dell’impresa nostra Associata Nordest Servizi srl e di Securbee, società di Udine specializzata in consulenza e servizi in ambito information & cyber security: «L’Internet of Things è una tecnologia che cambierà il nostro modo di vivere e

che porterà sotto i riflettori il tema della sicurezza informatica, sul quale nel nostro Paese siamo drammaticamente indietro – afferma Bosello –. Dobbiamo partire dalla consapevolezza che i dati sono un valore e un asset fondamentale per qualsiasi azienda, e vanno protetti con un approccio di “security by design”, cioè progettando sistemi, prodotti e servizi nell’ottica di garantire sicurezza, privacy e protezione dai rischi». Rischi che, non dimentichiamolo, possono essere consistenti: non è un caso che alcuni degli attacchi informatici più gravi del recente passato abbiano sfruttato proprio dispositivi IoT. Come nel caso del DDoS record lanciato nell’agosto 2016 dalla botnet Mirai, che interessò 2,5 milioni di dispositivi connessi e rese internet irraggiungibile per alcune ore negli USA: un danno da milioni di dollari che ebbe però il merito di far balzare il tema security fra le priorità. Ma quali sono i punti da presidiare con più attenzione quando si parla di IoT in azienda? «Innanzitutto occorre considerare l’architettura e i protocolli utilizzati – spiega Mattia Parise, collaboratore di Securbee specializzato in sicurezza delle reti IoT –. Due sono le tendenze prevalenti al momento: architetture Point-To-Point, dove i singoli nodi comunicano tra di loro, e architetture di tipo Cloud, dove i nodi sono connessi a internet tramite Wi-Fi o cavo Ethernet». Nel primo caso le informazioni passano da dispositivo a dispositivo, mentre nel secondo occorre costruire una rete in grado di gestire una grande mole di dati. «Quest’ultimo scenario è quello che oggi viene proposto dai maggiori vendor, grazie alle possibilità offerte dal Cloud, dal 4G e in futuro anche dal 5G» spiega Parise. La scelta del modello di rete IoT aziendale dipende da diversi fattori: budget (consistente per le soluzioni dei vendor, più basso se si opta per l’open source), dislocamento fisico dei dispositivi, copertura tecnica della rete, esigenze di personalizzazione. Ciascuna opzione presenta specifici problemi di sicurezza che vanno valutati attentamente assieme al proprio provider di servizi. «L’importante è che questo sia fatto fin dall’inizio – sottolinea Mattia Parise –. Non è raro, quando un’azienda decide

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di implementare un progetto IoT, che la security sia lasciata per ultima, perché ci sono pressioni per essere operativi subito e non si percepisce la gravità del rischio. In realtà, essere superficiali sulla sicurezza vuol dire trovarsi in un secondo momento a rifare, riscrivere, aggiungere, eccetera». Chi opta per un modello P2P deve prepararsi a gestire la sicurezza su ogni dispositivo, mentre per i servizi in cloud oggi la security è “by design”, cioè i sistemi sono progettati fin dall’inizio con l’obiettivo di proteggere dai rischi, centralizzando la sicurezza in applicazioni che gestiscono da remoto i dispositivi e li escludono se risultano compromessi (rendendo di fatto inutile, per chi attacca, “bucare” un singolo dispositivo). Ciò non toglie che bisogna sempre porre attenzione ad accessi, criptazione dei dati e aggiornamenti per ridurre al minimo i rischi. «Sono tutti argomenti su cui c’è ancora poca consapevolezza, soprattutto nelle PMI, che sono poi l’ambito dove oggi, e ancora di più nel prossimo futuro, l’introduzione dell’IoT potrà fare la differenza in termini di competitività – torna a sottolineare con forza Nicola Bosello –. Si parla molto di smart factory e di Industria 4.0 ed è determinante per le piccole e medie imprese italiane en-

trare in questo mondo. Ma per coglierne i vantaggi è fondamentale cominciare con l’approccio giusto, quello che riconosce il valore del dato e l’importanza della sua protezione». securbee (www.securbee.com) è una società nata nel 2017 che si occupa di consulenza e servizi nell’ambito della information & cyber security, raggruppando al suo interno alcuni dei maggiori specialisti del settore. Con sedi a Udine, Treviso, Trieste, Bologna e Bergamo, securbee è un punto di riferimento per numerosi clienti che operano nel mercato dei servizi finanziari, della sicurezza e della tecnologia, a conferma dell’autorevolezza che la giovane società ha già acquisito anche presso aziende partner e di settori affini. Nicola Bosello, presidente di securbee, è cresciuto in un’azienda informatica specializzata in servizi IT, anche nell’ambito della security, e ha un’esperienza ventennale nel campo della tecnologia. Nel suo percorso professionale ha ricoperto la carica di responsabile commerciale e amministratore delegato e oggi è presidente di securbee srl, una tra le prime società in Italia per l’information security e la compliance normativa.

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Auguri


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il novembre 2018 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 19/2018, p. 62, per segnalare che il 17 dicembre 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di novembre 2018. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel novembre 2018 (pari a 1.537,65 euro per 1.000 litri di gasolio, in diminuzione rispetto al mese di ottobre 2018, quando ammontava a 1.561,65 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:

- 1,260 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 1,046 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2017 pubblicate le percentuali effettive di sconto Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe e, in particolare, a quanto riportato su Apinforma n. 28/2018, pp. 29-30, ove si dava notizia della presentazione delle domande per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per il 2017 e delle percentuali teoriche di riduzione, per segnalare che con deliberazione n. 6/20018 del 4 dicembre 2018 il Presidente del Co-

mitato centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi ha fissato il coefficiente di rideterminazione al ribasso delle suddette percentuali di riduzione. Il coefficiente è pari all’11,86% ed è stato determinato dalla necessità di ridurre l’ammontare delle richieste delle imprese, pari a 185 milioni di euro, rispetto ai 163 milioni di euro disponibili. Ciò detto, si riportano di seguito le percentuali effettive di riduzione così aggiornate, in funzione dello scaglione di fatturato annuo e alla categoria ecologica dei veicoli con cui sono stati effettuati i pedaggi autostradali. Copia della deliberazione e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

FATTURATO (IN EURO)

CATEGORIA ECOLOGICA DEL VEICOLO

PERCENTUALE DI RIDUZIONE TEORICA

PERCENTUALE DI RIDUZIONE EFFETTIVA

200.000-400.000

Euro V o superiore

4%

3,5255%

200.000-400.000

Euro IV

3%

2,6441%

200.000-400.000

Euro III

2%

1,7627%

400.000-1.200.000

Euro V o superiore

6%

5,2882%

400.000-1.200.000

Euro IV

5%

4,4068%

400.000-1.200.000

Euro III

3%

2,6441%

1.200.000-2.500.000

Euro V o superiore

8%

7,0510%

1.200.000-2.500.000

Euro IV

7%

6,1696%

1.200.000-2.500.000

Euro III

5%

4,4068%

2.500.000-5.000.000

Euro V o superiore

10%

8,8137%

2.500.000-5.000.000

Euro IV

9%

7,9323%

2.500.000-5.000.000

Euro III

6%

5,2882%

Oltre 5.000.000

Euro V o superiore

13%

11,4578%

Oltre 5.000.000

Euro IV

10%

8,8137%

Oltre 5.000.000

Euro III

7%

6,1696%

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Revisione dei veicoli. Apposizione del dato chilometrico il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del servizio regionale di motorizzazione civile Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in ordine all’argomento in epigrafe (v., da ultimo, Apinforma n. 20/2018, p. 26, per segnalare che il Servizio della Motorizzazione civile della Regione

Friuli-Venezia Giulia ha pubblicato sul proprio sito web (www.regione.fvg.it) il modello della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini della controfirma del dato chilometrico da allegare alla domanda di revisione. Il modello ha valenza su tutto il territorio regionale - e, cioè, è unico per tutti gli uffici regionali della Motorizzazione civile - e per la sua importanza documentaria lo si riporta di seguito, mentre per ogni altra informazione si rinvia al testo del citato numero di Apinforma e all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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CONTROFIRMA DEL DATO CHILOMETRICO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI REVISIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

Io sottoscritto ________________________________________ nato a _______________________________ il ____________ con documento n° _____________________________rilasciato il _______________ con scadenza il ____________________ consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali, DICHIARA IN QUALITA’ DI: 

Intestatario del veicolo

Legale rappresentante della Società/Ente intestataria/locataria del veicolo

Utilizzatore del veicolo per di noleggio a lungo termine

Locatario

Personale dello Studio di consulenza che ha prenotato la revisione e presente in sede di revisione

Familiare con il seguente rapporto di parentela con l’intestatario _____________________________________

Autista della ditta di autotrasporto (o della flotta aziendale) a cui è intestato il veicolo, avente con la ditta il seguente rapporto di lavoro __________________________________________________________________

Altro: ____________________________________________________________________________________

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO TARGA _________________________________ sottoposto a revisione in data odierna, DI ESSERE TITOLATO a controfirmare il dato numerico riportato sul contachilometri e che il dato indicato sull’attestato (tagliando) di revisione apposto sulla carta di circolazione corrisponde al dato chilometrico TOTALE del contachilometri Data: ____________________

__________________________________ il dichiarante

Il dichiarante è stato riconosciuto mediante presentazione del documento innanzi indicato ____________________ L’Ispettore che ha effettuato la revisione

dichia_delegato 2018 11 26

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Scadenze aziendali mese di gennaio 2019 I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.

il calendario delle scadenze per il mese di gennaio 2019

Giovedì 10 FASDAPI - Scade il termine del versamento delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Quadri ai sensi dell’art. 89 del Ccnl Unionmeccanica - Confapi e delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Dirigenti e ai Quadri superiori ai sensi dell’art. 12 CCNL Confapi – Federmanager. INPS - Versamento contributi lavoratori domestici.

Sabato 12 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE - Scade il termine per la liquidazione ai dipendenti delle retribuzioni del mese di dicembre. Il pagamento di salari e stipendi effettuato oltre il termine del 12 gennaio comporta lo spostamento al 2019 della competenza del mese di dicembre.

Martedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di dicembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Mercoledì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi pagati nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre novembre/dicembre 2018. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il

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codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2018 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2018. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. INPS FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

Lunedì 21 PREVINDAPI - Scadenza del versamento dei contributi Previndapi relativi al quarto trimestre 2018 ovvero per i mesi di ottobre, novembre, dicembre. FONDAPI - Scade il termine per il versamento FONDAPI per il bimestre novembre/dicembre 2018.

Venerdì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il

termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di dicembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al quarto trimestre 2018. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

Mercoledì 30 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2019 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 dicembre 2018.

Giovedì 31 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Scade il termine per il pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità. L’imposta non è dovuta se entro lo stesso termine viene presentata denuncia di cessazione. IVA - IMBALLAGGI NON RESTITUITI - Scade il termine per l’emissione, ai sensi del D.M. 11 agosto 1975, della fattura “globale” relativa agli imballaggi e recipienti di cui all’art. 15 primo comma n. 4 del D.P.R. 633/1972 non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali. REGISTRI CONTABILI - Scade il termine per la stampa del libro giornale, degli inventari, delle schede di mastro e dei registri Iva. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDEN-

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TI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente INVALIDI - PROSPETTO INFORMATIVO - Ai sensi dell’art. 40 della L. 133/2008 il prospetto informativo sui disabili non deve più essere inviato annualmente alla fine del mese di gennaio, ma solo qualora vi siano stati cambiamenti nell’organico tali da giustificare l’obbligo o incidere sulla

quota di riserva. In caso di invio, la legge prevede la semplificazione attraverso la trasmissione telematica agli uffici competenti. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - Inoltro alle Rappresentanze sindacali del prospetto relativo al ricorso al contratto di somministrazione a termine UNIONMECCANICA CONFAPI - Scadenza contrattuale relativa alla messa a disposizione da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti degli strumenti di Welfare aziendale.

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(PZ - FT)


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