notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 22 15 dicembre 2019
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ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
METLAB. Laboratorio Accreditato di Taratura Centro LAT n°280. METLAB è specializzata nella taratura e gestione delle apparecchiature per la misura della temperatura. La conoscenza della grandezza “temperatura” riveste un ruolo di primaria importanza in molti settori siano essi quelli associati alla ricerca nel campo della fisica che quelli che includono processi di trasformazioni chimiche e biochimiche fino ad arrivare a quelli che riguardano applicazioni ingegneristiche. Per la grandezza di temperatura, il Laboratorio METLAB è stato accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico di Accreditamento in Italia, il quale ha riconosciuto la competenza del Laboratorio stesso e la conformità ai requisiti definiti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il riconoscimento di Laboratorio LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) rientra negli Accordi di Mutuo Riconoscimento ILAC/MRA e quindi ha valenza internazionale. METLAB è in grado di eseguire tarature accreditate di: > Termometri a resistenza > Termocoppie a metallo nobile > Termocoppie a metallo comune > Indicatori di temperatura con termometri a resistenza > Indicatori di temperatura con termometri a termocoppia
Campi di misura e relative incertezze disponibili sul sito: www.accredia.it – Banche dati – Accreditamenti – Laboratori di taratura.
LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 22 15 dicembre 2019
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Conferimento del Cavalierato a Giordano Modonutti
8
Abrogato lo sconto in fattura dell’ecobonus
11
Da gennaio VIES obbligatorio
12
Regime sanzionatorio fatture elettroniche
15
Gli omaggi natalizi
19
Compensazione crediti con F24
24
Bollo auto
26
CONAI: in arrivo nuovo questionario
27
Classificazione dei rifiuti con codici a specchio
30
Il Ministero si pronuncia sull’affidamento diretto nei ll.pp.
31
Nuove soglie comunitarie in materia di appalti
32
ANAC, contributi dagli operatori economici
36
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Appalti in costruzioni o impiantistica in Spagna
37
Canone di locazione immobili urbani
40
Scadenze aziendali mese di gennaio 2020
41
CHIUSURA DEGLI UFFICI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE Vi comunichiamo che in occasione delle prossime festività l’Associazione sarà chiusa nelle seguenti giornate: dal pomeriggio del 20 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Conferimento del Cavalierato a Giordano Modonutti CERIMONIA CON IL PREFETTO CIUNI PER IL CONFERIMENTO DELL’ONORIFICENZA Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” a Giordano Modonutti. L’onorificenza è il riconoscimento di un’attività imprenditoriale di primo piano nella storia della sedia friulana e di impegno nel campo sportivo e sociale. Imprenditore di prima generazione, Giordano Modonutti è il titolare della Modonutti srl, impresa che opera con successo da più di 50 anni nella produzione di sedie pregiate, esportandole in tutto il mondo, anche per arredare le sedi più prestigiose di palazzi istituzionali di Stati e organizzazioni internazionali. Nativo di Cormòns, dopo aver iniziato a lavorare giovanissimo in una fabbrica di sedie, nel 1957, a soli 17 anni, idea e realizza il primo modello di sedia ispirato allo stile classico francese. Nel 1967 fonda a Cividale del Friuli l’impresa artigiana di produzione di sedie, tavoli e complementi di arredo in stile e, da autodidatta nell’apprendimento delle lingue straniere, inizia a girare il mondo, ottenendo da subito notevoli risultati commerciali in Nord America, in Russia e nel Medio Oriente, ove stipula contratti con i maggiori distributori a livello internazionale. L’impresa da lui guidata si sviluppa rapidamente,
tanto che realizza un nuovo stabilimento sempre a Cividale del Friuli. Nel 1986 si trasforma in impresa industriale, perseguendo un continuo aggiornamento e sviluppo tecnologico in impianti, processi e organizzazione del lavoro, testimoniato dallo sviluppo di propri brevetti e da modelli totalmente Made in Italy, e da un numero di addetti in costante crescita. L’impresa ha consolidato nel tempo la propria vocazione internazionale, tanto da esportare l’80% della propria produzione, occupando un mercato di nicchia di altissima qualificazione. Ne sono esempio l’arredamento negli anni della Casa Bianca, del Parlamento di San Pietroburgo, della location per il matrimonio del Principe del Bahrein, della sala consiliare dell’ONU e di altre prestigiose sedi come il Kursalon Huebner di Vienna e della sala concerti ove Johann Strauss si esibì per la prima volta nel 1868. Modonutti fu fra i soci fondatori di Promosedia e ha partecipato a tutte le edizioni del Salone internazionale della sedia di Udine e del Salone del mobile di Milano. Appassionato di sport, ha lungamente coperto incarichi nel gioco del calcio quale arbitro effettivo e dirigente della Cormonese Calcio, cogliendo nelle discipline sportive la grande funzione di scuola di vita e forma di aggregazione dei giovani attorno a valori fondanti di una solida comunità, quali la lealtà, il senso dell’impegno e del dovere e della responsabilità verso gli altri. L’Associazione, della quale l’impresa di Giordano Modonutti fa parte dal 1987 nella Categoria legno e arredo, esprime a Giordano Modonutti i più sinceri rallegramenti per il meritato riconoscimento concessogli con l’augurio di nuovi, significativi successi nell’economia e nell’impegno sociale.
Pag. 8 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 22 - 15 dicembre 2019
Pag. 9 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 22 - 15 dicembre 2019
Pag. 10 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 22 - 15 dicembre 2019
Abrogato lo sconto in fattura dell’ecobonus importante risultato di confapi fvg grazie alla sensibilizzazione dei parlamentari regionali Un emendamento alla legge di Bilancio approvato al Senato ha abrogato, dal 1° gennaio 2020, lo sconto in fattura per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e messa in sicurezza antisismica. Siamo stati parte attiva in questa abrogazione partecipando, unitamente ad altre associazioni datoriali territoriali, alla sensibilizzazione dei parlamentari e politici regionali circa i rischi che questo provvedimento avrebbe prodotto sul nostro tessuto produttivo. Come noto la norma, prevista dall’art. 10 del D.L. 34/2019, riconosce la possibilità, per i contribuenti che eseguono interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, di cedere la detrazione a cui hanno titolo al proprio fornitore. Il contribuente che esegue gli interventi può, quindi, utilizzare direttamente la relativa detrazione nella propria dichiarazione dei redditi
oppure beneficiare direttamente in fattura di uno sconto di pari ammontare. Al fornitore lo sconto concesso viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Questa misura da subito ha incontrato la contrarietà delle piccole e medie imprese perché si sarebbero trovate nella spiacevole condizione di fare da banca ai propri clienti, riconoscendo da subito una riduzione sul prezzo pari al valore della detrazione, che però sarebbe stata recuperata in un arco di cinque anni, pregiudicando in maniera significativa l’equilibrio finanziario aziendale soprattutto delle piccole realtà. L’emendamento viene quindi salutato con grande soddisfazione, perché rappresenta una garanzia per il lavoro e la salute delle imprese senza pregiudicare il beneficio fiscale della detrazione a favore dei contribuenti. Confidiamo che nell’iter di approvazione definitiva della legge di Bilancio non ci siano ripensamenti e non si ceda alle pressioni dei grandi gruppi, che nel provvedimento intravvedevano un’occasione per monopolizzare il mercato.
Pag. 11 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2019
(PZ)
Da gennaio VIES obbligatorio riviste alcune procedure comunitarie in materia di iva Premessa L’Unione Europea al fine di contrastare l’evasione dell’Iva ha avviato un programma di modifiche della normativa comunitaria. Le modifiche, che incidono direttamente sulla Direttiva n. 2006/112/ CE, prevedono diverse fasi di decorrenza per completarsi nel 2022. La novità più significativa è legata al superamento del principio di tassazione delle cessioni transfrontaliere di beni nello stato membro di origine delle stesse. Viene quindi messo a sistema l’attuale regime che prevede la tassazione nel paese di destinazione dei beni. In definitiva il regime transitorio, durato oltre venti anni viene formalmente trasformato in definitivo. Le prestazioni di servizi disciplinate dagli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72 non dovrebbero subire significative variazioni. Come abbiamo detto sono previste decorrenze graduali per completarsi nel corso del 2022, tuttavia per alcuni interventi (Vat quick fixes) la Direttiva n. 2018/1910/UE ha anticipato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2020. Si tratta di alcuni aspetti particolari quali: - l’obbligo di iscrizione al VIES; - le operazioni in regime di “call of stock”; - le operazioni a catena.
Iscrizione al VIES L’intervento più significativo e d’impatto generalizzato è il primo, legato all’identificativo Iva del soggetto acquirente. In realtà nel nostro paese l’obbligo di identificazione e di iscrizione nel VIES ha sempre rappresentato una condizione sostanziale e non formale per l’identificazione delle operazioni comunitarie. Questo convincimento tuttavia, in anni recenti, è stato sconfessato sia dalla Corte Europea che dalla nostra Cassazione, che l’ha derubricato a condizione formale.
Dal 1° gennaio 2020 il numero identificativo Iva valido e l’iscrizione al VIES diventano requisiti sostanziali a livello europeo per qualificare un’operazione comunitaria e beneficiare del regime di non imponibilità. Tecnicamente l’intervento ha riformulato il paragrafo 1 dell’art. 138 della Direttiva 2006/112/Ce per il tramite dell’art. 1, par. 3 della citata Direttiva 2018/1910/UE, prevedendo appunto l’iscrizione al VIES per beneficiare del regime di non imponibilità per le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati a essere introdotti in altro stato membro da parte del venditore, del compratore o di terzi per loro conto. Il regime di non imponibilità è riconosciuto a condizione che: - i beni siano ceduti ad altro soggetto passivo o ad un soggetto ad esso assimilato, che agisce in quanto tale in uno stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto ha avuto inizio; - il destinatario sia un operatore economico identificato ai fini Iva in uno stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio; - siano inviati i dati dell’operazione alle competenti autorità, in Italia Agenzia delle Dogane, tramite gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie (Intrastat).
Le operazioni in regime di “call off stock” Riguarda le operazioni dove i beni sono trasportati in altro stato membro in previsione di una successiva cessione ad altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistare la proprietà dei beni in base ad un accordo contrattuale solo al momento del prelievo della merce. Viene introdotto un adempimento volto al costante monitoraggio della movimentazione dei beni oggetto del contratto, con la tenuta di un registro sia da parte di chi trasferisce i beni sia dal destinatario degli stessi. Questo adempimento in Italia non è nuovo, atteso che l’art. 50 del D.L. 331/93 già prevede l’obbligo della tenuta di un registro per i beni trasferiti in altro paese comunitario senza il trasferimento della proprietà.
Pag. 12 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2019
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La norma Unionale non definisce le caratteristiche del registro, ma in forza delle norme vigenti, si ritiene possa essere tenuto anche con modalità elettronica aggiornato ad ogni prelievo sulla base di un gestionale che monitora costantemente la condizione delle merci oggetto del contratto. Altro adempimento previsto per queste operazioni è la trasmissione dei modelli Intrastat che dovranno riportare il numero identificativo Iva del soggetto individuato come acquirente nello stato di destinazione dei beni. Il regime call off stock regolamentato dal nuovo art. 17 – bis della Direttiva 2018/1910 esclude che si configuri la fattispecie del trasferimento a sé stessi, con tutte le conseguenze che essa implica, consentendo di trattare l’operazione come una cessione intracomunitaria a manifestazione differita, i cui effetti restano momentaneamente congelati in attesa che si realizzi, entro un determinato arco temporale, il passaggio del diritto di disporre dei beni come proprietario. In definitiva l’invio dei beni da un paese comunitario ad un altro paese membro, configura una cessione comunitaria solo al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario da parte del destinatario e a condizione che il trasferimento sia realizzato entro 12 mesi dall’arrivo dei beni. Se entro quest’ultimo termine i beni non sono ceduti al soggetto passivo indicato come destinatario o rispediti al mittente, l’operazione viene considerata come un trasferimento a sé stessi, con conseguente obbligo per il cedente di assumere un numero di identificazione Iva nello stato membro in cui i beni sono stati inviati.
Le operazioni a catena Sono le operazioni in cui intervengono tre soggetti passivi situati in diversi paesi membri che effettuano più cessioni in successione di un bene oggetto di un unico trasporto comunitario. Il problema è individuare la cessione all’interno della catena alla quale imputare il trasporto comunitario. Questa cessione, infatti, è quella che potrà beneficiaria del regime di non imponibilità. La normativa co-
munitaria disciplina solo le operazioni triangolari con tre soggetti di tre diversi paesi membri, dove il destinatario finale viene individuato come debitore dell’imposta. L’assenza di una previsione omogenea a livello comunitario, crea salti d’imposta o di doppia imposizione. La Direttiva 2018/1910/UE con effetto dal 1° gennaio 2020 ha previsto che la cessione con trasporto, alla quale è riconosciuto il regime di non imponibilità, coincide in generale con quella effettuata nei confronti dell’operatore intermedio. Le altre cessioni della catena seguiranno le disposizioni in materia di territorialità previste per le cessioni di beni senza trasporto e si qualificheranno come cessioni interne nello stato membro di partenenza dei beni (in caso di triangolazione interna all’origine: IT1 vende a IT2 che vende a F1) ovvero nello stato membro di arrivo dei beni (in caso di triangolazione interna a destino IT1 vende a F1 che vende a F2). Si pensi a F1 (primo cedente) che vende a IT2 (operatore intermedio promotore della triangolazione) che venda a IT2 (ultimo cessionario), in questo caso il regime di non imponibilità sarà applicabile solo se F1 spedisce i beni a IT2 ovvero se IT1 effettua la spedizione o il trasporto. In quest’ultimo caso la cessione tra F1 e IT1 è considerata cessione comunitaria mentre la cessione tra IT1 e IT2 è un’operazione interna soggetta ad Iva. Se invece è IT2 ad effettuare il trasporto andando a prelevare la merce presso F1, il trasporto è imputabile a chi esegue lo spostamento della merce e quindi la cessione comunitaria sarebbe quella tra IT1 e IT2. Ciò significa che la precedente cessione tra F1 e IT1 si considera interna allo stato di partenza con la necessita che IT1 si identifichi in tale stato al fine di effettuare la successiva cessione comunitaria nei confronti di IT2, oltre che poter recuperare l’Iva addebitata da F1. Viste le criticità riscontrabili, è auspicabile che il legislatore nazionale intervenga per chiarire meglio le procedure da seguire da parte degli operatori.
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(PZ)
Regime sanzionatorio fatture elettroniche terminato il regime sanzionatorio attenuato operano le regole ordinarie L’art. 10 del D.L. 119/2018 per il primo periodo di avvio della fatturazione elettronica ha previsto un regime sanzionatorio attenuato. Per la mancata o tardiva emissione della fattura riferita al primo semestre o fino al 30 settembre 2019 rispettivamente per i contribuenti trimestrali e mensili, era prevista l’esclusione da sanzioni se la fattura veniva emessa entro il termine della liquidazione Iva di riferimento o ridotta fino all’80% se emessa entro la liquidazione successiva. Per il secondo trimestre il termine ultimo per accedere alle riduzioni delle sanzioni è stato il 18 novembre 2019 termine di liquidazione del terzo trimestre e del mese di ottobre. Venuto meno il periodo transitorio tornano applicabile le sanzioni ordinarie previste dall’art. 6 del D.Lgs. 471/97. A questo proposito si deve ricordare che le fatture immediate, dal 1° luglio 2019, possono essere emesse, vale a dire inviate allo SDI entro 12 giorni dall’operazione. Così per una cessione effettuata il 20 novembre 2019, la fattura immediata: 1. può essere emessa (generata e inviata allo SDI) lo stesso giorno, in questo caso data di effettuazione e di emissione coincidono e nel campo “Data” del file fattura si indica 20.11.2019; 2. può essere generata il giorno di effettuazione e inviata nei 12 giorni successivi, ad esempio il 28 novembre 2019, in questo caso sarà il sistema SDI a determinare la data di emissione mentre nel campo “Data” si dovrà indicare la data di effettuazione dell’operazione vale a dire il 20.11.2019; 3. può essere generata e inviata in uno dei 12 giorni successivi, dal 20 novembre al 2 dicembre 2019, anche in questo caso il sistema SDI attesterà la data di emissione e nel campo “Data” si dovrà sempre indicare la data
di effettuazione dell’operazione vale a dire il 20.11.2019. Tutte queste nuove scadenze unitamente alle trasmissioni delle liquidazioni periodiche Iva, hanno da un lato incrementato il rischio di commettere errori e dall’altro accelerato i tempi di riscossione delle Entrate comprimendo significativamente la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. L’effetto combinato di questo meccanismo ha incrementato così le entrate dello Stato a danno però delle imprese, già in tensione finanziaria. A questo punto è opportuno fare un quadro del regime sanzionatorio vigente e di quali siano le modalità da seguire per regolarizzare tempestivamente eventuali irregolarità. Ricordiamo che le sanzioni per omessa fatturazione sono irrogabili anche in caso di scarto del file da parte dello SDI a meno che non si proceda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla notifica dello scarto stesso. Venuto meno il periodo transitorio per la mancata o tardiva emissione della fattura elettronica, si rendono applicabili le sanzioni ordinaria previste dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 in base al quale: - il soggetto che viola gli obblighi di documentazione e della registrazione di operazioni imponibili la sanzione irrogabile è compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta con un minimo di 500 euro; - la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro se la violazione non incide sulla liquidazione dell’Iva; - in caso di violazioni relative ad operazioni non imponibili, esenti, non soggette o in reverse charge, la sanzione è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro. La sanzione è dovuta in misura fissa da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso ai fini della determinazione del reddito. È sempre possibile utilizzare il ravvedimento operoso per sanare eventuali irregolarità mentre il cumulo giuridico, come noto è applicabile esclusivamente dall’Ufficio. Questa circostanza alla presenza di numerose irregolarità, pone la necessità di valutare la convenienza delle due alternative. Di seguito proponiamo alcune esemplificazioni
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riguardati situazioni che si possono presentare in azienda.
Caso 1 Contribuente mensile Data operazione 28.11.2019 Invio fattura SDI 28.11.2019 Ricevimento notifica di scarto il 29.11.2019 e nuovo invio corretto il 30.11.2019 In questo caso essendo trascorsi meno di 5 giorni per il nuovo invio non sono applicabili sanzioni
Caso 2 Contribuente mensile Data operazione 28.11.2019 Invio fattura SDI 5.12.2019 Ricevimento notifica di scarto il 6.12.2019 e nuovo invio corretto il 13.12.2019 In questo caso essendo trascorsi più di 5 giorni e decorso il termine di 12 giorni, si rende applicabile la sanzione di 250 euro a condizione che l’Iva sia confluita nella liquidazione di novembre. Se il ravvedimento viene fatto il 13.12.2019 la sanzione è pari a 250x1/9 = 27,78 euro.
Caso 3 Contribuente mensile con fattura inviata in ritardo con 600 euro di Iva a debito Data operazione 1.12.2019 Invio fattura SDI 15.12.2019 In questo caso la fattura è inviata oltre i 12 giorni ma se l’imposta a debito confluisce correttamente nella liquidazione di dicembre, è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro. Se il ravvedimento operoso viene eseguito nei 90 giorni, ad esempio il 5 gennaio 2020, la sanzione ridotta sarà pari a 250x1/9 = 27,78 euro.
Caso 4 Contribuente mensile con fattura inviata in ritardo con 800 euro di Iva a debito Data operazione 28.11.2019 Invio fattura SDI 20.12.2019 In questo caso la fattura è inviata oltre i 12 giorni e l’imposta a debito non è confluita nella liquidazione di novembre, è applicabile la sanzione dal 90% al 180%, pari a 800x90% = 720 euro. Se il ravvedimento operoso viene eseguito nei 90 giorni dalla data ultima di emissione della fattura, ad esempio il 25 gennaio 2020, la sanzione ridotta sarà pari a 720x1/9 = 80 euro. Sarà inoltre necessario regolarizzare l’eventuale tardivo versamento dell’Iva di novembre, applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (15%x1/9).
Caso 5 Contribuente mensile con fattura inviata in ritardo con 500 euro di Iva a debito Data operazione 10.10.2019 Invio fattura SDI 20.1.2020 In questo caso la fattura è inviata oltre i 12 giorni e l’imposta a debito non è confluita nella liquidazione di ottobre, è applicabile la sanzione teorica dal 90% al 180%, pari a 500x90% = 450 euro. In questo caso però la sanzione è inferiore al minimo pertanto si deve applicare quella minima pari a 500 euro. Se il ravvedimento operoso viene eseguito oltre i 90 giorni dalla data ultima di emissione della fattura, ad esempio il 25 gennaio 2020, la sanzione per la tardiva fatturazione sarà pari a 500x1/8 = 62,50 euro. Sono infatti decorsi più di 90 giorni dal termine ultimo di emissione della fattura e si rende applicabile la lett. b) del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97. Sarà inoltre necessario regolarizzare l’eventuale tardivo versamento dell’Iva di ottobre, applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (15%x1/9).
Caso 6 Contribuente trimestrale con fattura inviata in ritardo con 600 euro di Iva a debito Data operazione 27.6.2019 Invio fattura SDI 20.11.2020 In questo caso il 27.6.2019 rientrava nel periodo di tolleranza ma la fattura non è stata emessa entro il termine di liquidazione del terzo trimestre (18.11), non è stata inserita nella liquidazione del secondo trimestre risultando conseguentemente applicabile la sanzione ordinaria dal 90% al 180%, pari a 600x90% = 540 euro. Se il ravvedimento operoso viene eseguito oltre i 90 giorni dalla data ultima di emissione della fattura, ad esempio il 28 novembre 2019, la sanzione per la tardiva fatturazione sarà pari a 540x1/8 = 67,50 euro. Essendo applicabile la lett. b) del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97. Sarà inoltre necessario regolarizzare l’eventuale tardivo versamento dell’Iva del secondo trimestre che scadeva il 20.8, applicando la sanzione ridotta dell’3,75%, (30%x1/8) essendo decorsi più di 90 giorni dal 20.8. Si dovrà infine regolarizzare anche la liquidazione Iva del secondo trimestre versando la sanzione ridotta di 500x1/9 =55,56 euro essendo decorsi meno di 90 giorni dal 16.9.2019.
Caso 7 Contribuente trimestrale con fattura inviata in ritardo.
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Alcune nostre referenze
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Data operazione 27.7.2019 Invio fattura SDI 10.12.2019 In questo il 27.7.2019 non rientrava nel periodo di tolleranza e la fattura è stata emessa oltre i 12 giorni. Se il ravvedimento è eseguito il 20.12.2019 e l’imposta è confluita nella liquidazione del terzo trimestre del 18.11, la sanzione applicabile va da 250 a 2.000 euro. La sanzione per la tardiva emissione della fattura è pari a 250x1/8 = 31,25 euro essendo trascorsi più di 90 giorni dal termine di emissione della fattura. Non si rende necessario regolarizzare la liquidazione del terzo trimestre perché già contenente l’imposta a debito.
Caso 8 Contribuente mensile ha ritardato l’invio di una fattura esente Iva di 2.500 euro. Data operazione 5.11.2019 Invio fattura SDI 20.11.2019 In questo la fattura è stata emessa oltre i 12 giorni. Se il ravvedimento è eseguito il 20.11.2019 la sanzione applicabile va dal 5% al 10%.
La sanzione per la tardiva emissione della fattura teorica ammonta a 2.500x5% = 125 ma siccome è inferiore al minimo la sanzione applicabile è appunto la minima di 500 euro. Essendo trascorsi meno di 90 giorni dal termine di emissione della fattura la sanzione sarà di 500x1/9 = 55,56 euro.
Caso 9 Contribuente mensile ha ritardato l’invio di una fattura in reverse charge di 11.800 euro. Data operazione 5.12.2019 Invio fattura SDI 29.12.2019 In questo la fattura è stata emessa oltre i 12 giorni. Se il ravvedimento è eseguito il 29.12.2019 la sanzione applicabile va dal 5% al 10%. La sanzione per la tardiva emissione della fattura teorica ammonta a 11.800x5% = 590 euro. Essendo trascorsi meno di 90 giorni dal termine di emissione della fattura la sanzione sarà di 590x1/9 = 65,56 euro.
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(PZ)
Gli omaggi natalizi
trattamento fiscale differenziato per iva e dirette Premessa È consuetudine a fine anno scambiarsi degli omaggi per fidelizzare i rapporti con clienti, fornitori, collaboratori e soggetti terzi. Per le aziende è importante conoscere il corretto trattamento contabile e fiscale da riservare a questi acquisti. Le disposizioni fiscali trattano l’argomento degli omaggi in maniera differenziata, distinguendo l’imposizione diretta da quella Iva.
Oltre a questa distinzione si deve considerare anche le diverse regole esistenti a seconda si tratti: - di dipendenti, clienti, fornitori o agenti; - di beni oggetto dell’attività d’impresa o meno.
Il trattamento ai fini delle imposte dirette Omaggi a clienti, fornitori e agenti I beni destinati a essere ceduti gratuitamente a clienti, fornitori e agenti costituiscono spese di rappresentanza e sono disciplinate dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86. Le spese di rappresentanza sono deducibili, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità, nel limite di una percentuale parametrata ai ricavi della gestione caratteristica come di seguito indicato:
fino a 10 milioni di euro
limite max deducibile 1,5%
da 10 e fino a 50 milioni di euro
limite max deducibile 0,6%
oltre i 50 milioni di euro
limite max deducibile 0,4%
Rimangono fuori dai limiti di deducibilità sopra indicati le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. Ai fini delle imposte dirette, la norma non distingue tra beni che rientrano nell’attività d’impresa o meno, conseguentemente i beni distribuiti gratuitamente a clienti, rappresentanti o consulenti, sono considerate tout court spese di rappresentanza. Come già accennato, la limitazione di cui sopra non si applica agli omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, i quali risultano quindi totalmente deducibili. Si ricorda che qualora l’omaggio sia costituito da una pluralità di beni, si deve considerare il costo complessivo e non il valore dei singoli elementi. Così la cesta natalizia dovrà essere considerata come bene unico, non potendo considerare i singoli elementi come beni aventi rilevanza autonoma. Ne consegue che se la cesta, al lordo dell’Iva, ha un valore inferiore a 50 euro, la spesa sarà integralmente deducibile, mentre se il valore è superiore, sarà deducibile come spesa di rappresen-
tanza nei limiti delle percentuali sopra indicate. Per i soggetti in contabilità semplificata che adottano il regime “per cassa” è prevista la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza nel rispetto delle percentuali di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR considerando il periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. Per i soggetti che optano per il regime di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73, per i quali con la registrazione della fattura si presume realizzato il pagamento, la deduzione opererà nell’esercizio di registrazione del documento nel registro Iva. Per quanto riguarda l’Irap i costi relativi ad acquisti di beni da destinare a omaggi sono differenziati a seconda del metodo utilizzato per la determinazione della relativa base imponibile. Se si utilizza il metodo del bilancio queste spese rientrano nella voce B14 (Oneri diversi di gestione) e come tali risultano deducibili ai fini Irap. Se viceversa si utilizza il metodo fiscale queste spese non rientrano tra quelle espressamente rilevanti e conseguentemente, ai fini Irap, sono indeducibili.
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Omaggi ai dipendenti Una disciplina speciale è riservata agli omaggi concessi ai dipendenti. L’art. 95 del DPR 917/86 prevede che per l’impresa, il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio ai dipendenti è totalmente deducibile, in quanto rientrante tra le spese di lavoro dipendente sostenute in natura a titolo di liberalità, salvo quanto previsto dall’art. 100, comma 1. In generale quindi il costo di tali omaggi non subisce le limitazioni previste dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86, ma gode della deducibilità integrale in capo alla società, indipendentemente dall’ammontare. L’art. 100 comma 1 dello stesso decreto pone tuttavia dei limiti per le spese riferite a opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per scopi educativi, ricreativi, assistenziali, sanitari o d’istruzione. Per queste spese la deducibilità è limitata al 5 per mille del costo del personale dipendente. Ne consegue che la cena di Natale organizzata dall’impresa esclusivamente a favore dei propri lavoratori dipendenti sarà deducibile, ai fini dell’imposizione diretta, nel limite del 75% e del 5 per mille del costo del personale dipendente, mentre ai fini Iva l’imposta sarà indetraibile. Se alla stessa cena partecipano anche clienti, consulenti o fornitori, il costo sarà considerato di rappresentanza e conseguentemente la spesa, nel limite del 75% sarà deducibile sulla base degli scaglioni di ricavi sopra indicati e l’Iva sarà indetraibile. Analizzando la questione dalla prospettiva del dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR, permette di non tassare e di non assoggettare a contributi, le erogazioni liberali, di beni e servizi fatte nei confronti dei lavoratori entro il limite annuo di 258,23 euro. Questa norma esclude quindi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, escluso il denaro, se complessivamente d’importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. Tuttavia se il benefit in natura erogato supera la franchigia dei 258,23 euro, l’intero ammontare concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per beneficiare dell’esenzione da tassazione, si rende quindi necessario monitorare il valore dei benefit in natura erogati nel corso dell’intero anno, e non solamente in occasione delle festività natalizie. Sotto il profilo Irap gli omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nel costo del personale e come tali non concorrono alla formazione della base imponibile Irap, anche se vengono contabilizzate in voci diverse dal B.9 del conto economico. Queste spese tuttavia potrebbero risultare deducibili ai
fini Irap a seguito dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale di cui all’art. 11, comma 4-octies del D.lgs. 446/97.
Il trattamento ai fini Iva Per quanto riguarda l’Iva si deve distinguere a seconda si tratti di beni rientranti nell’attività dell’impresa o meno. Beni rientranti nell’attività dell’impresa Gli acquisti che rientrano nell’attività dell’impresa offerti a terzi sotto forma di omaggi, sono sottoposti a un regime particolare. Si pensi ad un negozio di abbigliamento che, in occasione delle festività natalizie, regala dei capi ai migliori clienti. In questi casi l’acquisto dei beni non può essere trattato come una spesa di rappresentanza e al contribuente è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta trattandosi di beni oggetto della propria attività con la necessità però di assoggettare a tassazione la successiva cessione. È tuttavia possibile, al momento dell’acquisto, non esercitare la detrazione dell’imposta, in questo modo la successiva cessione gratuita del bene sarà esclusa da tassazione ai sensi dell’articolo 2 secondo comma n. 4 del DPR 633/72. La normativa Iva considera imponibili le cessioni gratuite di beni, con le seguenti eccezioni: a) quelle la cui produzione o il cui commercio non rientri nell’attività propria dell’impresa, se il costo unitario non è superiore a € 50; b) quelle per le quali non è stata operata, al momento dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19. Conseguentemente con riferimento al caso a), non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva le consegne di beni propri di valore inferiore a € 50. Il regime Iva delle cessioni gratuite è dunque regolato dal principio secondo cui se l’imposta è stata detratta al momento dell’acquisto deve essere tassata al momento della cessione ancorché la stessa sia avvenuta a titolo gratuito. Allo stesso modo se al momento dell’acquisto non si è detratta l’imposta, la successiva cessione non viene tassata. Eccezione a questo principio è rappresentata dai piccoli omaggi di costo unitario non superiore a € 50 rientranti nella definizione di spese di rappresentanza. Per questi ultimi è riconosciuta la detrazione al momento dell’acquisto ai sensi dell’articolo 19 – bis 1, lett. h) e la successiva cessione non è considerata imponibile ai sensi dell’articolo 2 comma secondo, n. 4) del decreto Iva. Sui piccoli omaggi si realizza pertanto una completa detassazione limitatamente ai beni che non
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rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, diversamente la cessione gratuita è imponibile indipendentemente dal costo unitario. La detrazione dell’Iva è consentita anche sui piccoli omaggi di prodotti alimentari o bevande, ossia di beni per il cui acquisto o importazione il diritto alla detrazione è normalmente precluso in base alla lettera f) dell’articolo 19-bis1. La circolare n. 54 del 19/6/2002 delle Entrate ha, infatti, precisato che questa tipologia di piccoli omaggi è considerata spesa di rappresentanza e come tale si rende applicabile la disposizione di cui alla lettera h) che ammette la detrazione per i beni sotto i 50 euro. Sotto il profilo gerarchico quindi le spese di rappresentanza beneficiano di un grado superiore a quella concernente gli alimenti e bevande per quanto riguarda la detrazione dell’Iva. Ritornando agli omaggi non rientranti tra quelli di piccole dimensioni, abbiamo detto che la loro cessione è soggetta a Iva e a questo proposito l’impresa può scegliere tra le seguenti alternative: a) emissione della fattura per ogni singola operazione con rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 con rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. Il cliente, che pagherà al fornitore l’imposta avrà la possibilità di portare in detrazione l’Iva pagata qualora detraibile; b) emissione della fattura per ogni singola operazione senza rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 senza rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. In questo caso l’Iva addebitata in fattura e non richiesta al cliente sarà un costo indeducibile per il cedente, mentre il cessionario registrerà la fattura nel registro degli acquisti senza detrarsi l’Iva; c) emissione di un’autofattura in formato elettronico per ogni singola cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese; d) annotazione giornaliera nel registro degli omaggi delle consegne effettuate con l’indicazione del cessionario, del valore dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta. Le prime due ipotesi trovano scarsa applicazione sia per ragioni di cortesia sia per motivi operativi. Segnaliamo che alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 88 del 2009, la base imponibile per le cessioni gratuite non è più rappresentata dal valore normale bensì dal prezzo di acquisto. La base imponibile sarà pertanto rappresentata dal costo di acquisto o in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si compie la consegna.
Beni non rientranti nell’attività dell’impresa La lettera h) dell’articolo 19-bis-1 del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva sulle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi, escluse quelle sostenute per acquistare beni di costo unitario non superiore a € 50. In generale quindi, l’Iva per l’acquisto di beni da dare in omaggio non è detraibile, salvo che il costo sia contenuto nel predetto limite, nel qual caso la detrazione è consentita purché gli omaggi siano qualificabili come spese di rappresentanza. Le spese di costo unitario superiore a € 50 e destinate all’acquisto di beni da distribuire gratuitamente, sono considerate spese di rappresentanza e come tali non consentono la detrazione dell’imposta. Qualora i beni da destinare a omaggio non siano classificabili tra le spese di rappresentanza, perché ad esempio sono consegnati ai dipendenti e quindi sono considerati costi del personale, valgono le limitazioni previste dall’art. 19 bis 1 comma 1 lett. f). La successiva cessione gratuita è un’operazione esclusa da Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72. Pertanto alla consegna del bene non sarà necessario emettere alcun documento fiscale. Al fine di evitare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, si consiglia comunque l’emissione di un DDT o la predisposizione di un documento attestante la destinazione dei beni. Per individuare il momento impositivo dal punto di vista Iva, momento rilevante sia per l’esigibilità dell’imposta che per la sua detraibilità, si dovrà fare riferimento all’art. 6 del DPR 633/72 per le operazioni nazionali e all’art. 39 del D.L. 331/93 per quelle comunitarie. In pratica per le cessioni interne si farà riferimento al momento della consegna o spedizione, mentre per quelle comunitarie si dovrà considerare l’inizio del trasporto o spedizione.
Buoni acquisto L’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 21 del 22 febbraio 2011 ha chiarito che i buoni acquisto non assumono rilevanza ai fini Iva in quanto fuori campo ai sensi dell’art. 2 comma 3, lett. a) del DPR 633/72. Questi buoni, infatti, non costituiscono cessioni di beni in quanto aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro. Sul fronte della deduzione del costo in capo all’impresa ai fini dell’imposizione diretta, l’acquisto dei buoni da omaggiare ai dipendenti subirà lo stesso trattamento previsto sopra per i costi sostenuti per i beni non rientranti nell’attività dell’impresa. In capo di dipendenti il comma 3-bis dell’art. 51
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del TUIR li considera erogazioni liberali in natura non soggetti a tassazione se l’importo non supera l’importo annuale di € 258,83. Possono essere, infatti, considerati erogazioni effettuate mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale.
Le cessioni gratuite in ambito UE Le cessioni a titolo gratuito non costituiscono operazioni intracomunitarie per mancanza del requisito dell’onerosità previsto dal D.L. 331/93. Conseguentemente si rende applicabile la disciplina
interna prevista del DPR 633/72 così come sopra indicato.
Le cessioni gratuite extra UE Le cessioni di beni a titolo gratuito verso paesi non appartenenti all’Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione a norma dell’art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72. Ai fini della non imponibilità occorre che l’esportazione sia supportata dalla relativa documentazione doganale. A tal fine gli uffici doganali accettano fatture con l’indicazione “unicamente ad uso doganale” o “fattura pro forma”. (PZ)
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Compensazione crediti con F24 esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici delle entrate A seguito del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Collegato Fiscale”), pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 252, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», sono stati ampliati i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, e la platea dei soggetti a ciò tenuti. Scendendo nel merito della modifica, il comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto ha rivisto le modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 per coloro che intendano effettuare la compensazione di crediti. Per effetto della predetta modifica, allo stato attuale, si dispone che: «I soggetti (...), che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle
attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (...)». Con il successivo comma 3, inoltre, è stato previsto che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. In ragione di quanto precede, pertanto: - tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione sono tenuti, sin da subito, ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero sia con saldo positivo); - la nuova disposizione si applica sia ai titolari di partita IVA che ai privati; - non è, dunque, più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti; - l’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”).
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(C)
Bollo auto
attivazione del pagamento cumulativo
Con Provvedimento direttoriale dello scorso 3 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto il pagamento cumulativo del bollo auto nelle due Regioni, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, in cui gestisce questo tributo. Il nuovo servizio on line sarà operativo a partire dal 9 gennaio 2020 (anche per pagamenti tardivi, con scadenza antecedente), e potrà essere utilizzato in alternativa alle ordinarie modalità di versamento (che restano comunque in vigore) dai soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate con partita Iva attiva al momento dell’accesso, che siano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di veicoli di competenza delle summenzionate Regioni. Quanto alle modalità di pagamento, una volta eseguito l’accesso nell’area autenticata, gli interessati potranno avvalersi della funzione on line “Pagamento cumulativo tassa automobilistica”, per inserire le informazioni dei veicoli interessati al versamento della tassa. Il pagamento sarà effettuato tramite addebito su un conto corrente intestato all’utente ed aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia; a tal fine, in caso di esito positivo il sistema rilascerà un’attestazione di avvenuto pagamento con gli estremi del versamento che costituisce prova del buon esito dell’operazione mentre, in caso di esito negativo, l’attestazione riporterà il motivo del mancato addebito. (C)
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CONAI: in arrivo nuovo questionario lo scopo è la ricollocazione di alcuni imballaggi in una fascia agevolata Vi informiamo che a breve Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) invierà ad alcune migliaia di aziende interessate la comunicazione riguardante l’aggiornamento (al 26 novembre 2019) delle liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive, in vigore dal 1° gennaio 2020, con contestuale invito ai dichiaranti/richiedenti l’esenzione del contributo ambientale di fascia C, a segnalare, mediante apposita scheda (fac-simile che verrà allegato) eventuali tipologie di imballaggi da sottoporre alle valutazioni dei competenti organi consortili del Conai, ai fini di una loro futura riallocazione in una fascia agevolata, sempre che sia dimostrata l’esistenza di una filiera di selezione e riciclo già efficace e consolidata o in fase di concreto consolidamento e sviluppo. Nel contempo il Conai chiede alla nostra Associazione di segnalare: - il documento “Appendice al Manuale Esplicativo” disponibile al link http://www.conai. org/wp-content/uploads/2019/12/Appendice_Manuale_Esplicativo_variazioni_liste_2019_2020.pdf, in cui sono descritte le principali modifiche alle citate liste per il 2020; - l’apposita sezione “F.A.Q.” dedicata al tema in argomento, raggiungibile direttamente attraverso il seguente link http://www.conai.org/ faq/, al fine di rendere noti i chiarimenti del Conai in merito ai principali quesiti formulati da aziende e associazioni. Alle aziende Consorziate verrà trasmessa una comunicazione del Conai che ha per oggetto il contributo diversificato plastica, liste imballaggi aggiornate al 26.11.2019 e Segnalazioni di imballaggi di fascia C per verifica filiera di riciclo – ID CDPC/_____. Inoltre, il Consorzio informa che a seguito dell’analisi delle casistiche segnalate da aziende e asso-
ciazioni rappresentative di settori produttivi e del commercio, il Cda Conai del 26 novembre scorso ha valutato positivamente e accolto le proposte del Comitato Tecnico Permanente di Valutazione (CTPV) di riclassificare varie tipologie di imballaggi in plastica. Sono state dunque aggiornate le liste per l’anno 2020 (disponibili nella pagina del sito internet di Conai dedicata al “Contributo Diversificato Plastica”, al seguente link http://www.conai.org/ wp-content/uploads/2019/12/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2020.pdf) posizionando in una fascia agevolata quelle tipologie per le quali è stata dimostrata una filiera di selezione e riciclo già efficace e consolidata (fascia A e B1) o in fase di concreto consolidamento e sviluppo (fascia B2). Con specifico riferimento alle dichiarazioni dei Consorziati del Contributo ambientale Conai, si ricorda che la lista degli imballaggi di fascia C per l’anno 2019 comprende un elenco esemplificativo e non esaustivo di “imballaggi non selezionabili/ riciclabili allo stato delle tecnologie attuali”, consultabile al seguente link http://www.conai.org/ wp-content/uploads/2019/07/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2019.pdf. Nell’ambito del monitoraggio dell’evoluzione tecnologica della selezionabilità e riciclabilità degli imballaggi in plastica, il Conai ritiene opportuno coinvolgere i consorziati per invitarli a segnalare se tra gli imballaggi in plastica oggetto di dichiarazione in fascia C, vi siano ulteriori casistiche di interesse del Comitato Tecnico ai fini di una loro futura riallocazione in una fascia agevolata, sempre che ricorrano le condizioni di riciclo di cui sopra. In particolare, per agevolare le valutazioni da parte del Comitato Tecnico, le segnalazioni (da inviare all’indirizzo email contributodiversificato@conai.org, compilando l’apposita scheda allegata alla comunicazione) dovranno essere opportunamente motivate e documentate, con indicazione delle tecnologie e dei flussi/circuiti di riciclo (a fine vita - post consumo) degli imballaggi segnalati nonché - ove disponibili - dei dati di immesso complessivo (espresso in tonnellate) sul mercato nazionale degli stessi imballaggi (vuoti o pieni), comprensivo anche dei quantitativi di provenienza estera, e dei
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relativi circuiti di destinazione (C&I e/o Domestico). Con l’occasione, il Conai invita anche a verificare la corretta imputazione delle tipologie di imballaggi nelle rispettive fasce dichiarative previste per gli
anni 2018 e 2019, in modo da procedere quanto prima alle rettifiche di eventuali errori commessi sia in sede di fatturazione ai Vostri clienti sia nelle dichiarazioni conseguenti. (CS)
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Classificazione dei rifiuti con codici a specchio la raccolta delle informazioni non prevede esclusivamente il campionamento e l’analisi chimica La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 47288 del 21 novembre 2019, si è espressa sulla classificazione dei rifiuti con codice a specchio, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dello scorso 28 marzo. Nella sentenza la Cassazione recepisce le indicazioni fornite dalla Corte europea sugli obblighi del detentore del rifiuto e prende le distanze dalla “presunzione di pericolosità”, stabilendo il conseguente obbligo per il detentore del rifiuto di dimostrarne, attraverso analisi, la non pericolosità, dovendo in alternativa classificare comunque il rifiuto come pericoloso. La Cassazione precisa che se la composizione del rifiuto non è immediatamente nota il detentore deve raccogliere informazioni tali da consentirgli una sufficiente conoscenza della composizione e l’attribuzione al rifiuto del codice appropriato. La raccolta delle informazioni va necessariamente effettuata secondo la precisa metodologia specificata nella pronuncia della Corte di giustizia UE, che
non prevede esclusivamente il campionamento e l’analisi chimica. I metodi indicati per la raccolta di tali informazioni dalla Corte europea ed espressamente richiamati sono: - i “metodi di prova” indicati nell’Allegato III della Direttiva 98/2008; - le informazioni sul processo chimico e sul processo di fabbricazione che generano rifiuti nonché sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, compresi pareri di esperti; - le informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell’oggetto prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza, etichette del prodotto o schede di prodotto; - informazioni contenute nelle banche dati sull’analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri; - il campionamento e l’analisi chimica dei rifiuti. La sentenza specifica che l’analisi del rifiuto a specchio, al fine di determinarne la pericolosità, non deve riguardare solo le sostanze che, in base al processo produttivo, è possibile possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo, in quanto riduttiva rispetto alla metodologia individuata nella pronuncia della Corte di giustizia UE.
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(CS)
Il Ministero si pronuncia sull’affidamento diretto nei ll.pp. per i lavori l’affidamento diretto può avvenire senza avviso pubblico Il servizio di supporto giuridico del Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 21 novembre 2019 prot. n. 525 ha definito le modalità operative per attuazione per l’affidamento diretto alla luce dello sblocca cantieri. Il quesito chiedeva chiarimenti riguardo la corretta applicazione dell’art.36 c.2 lett. b) del Codice dei Contratti alla luce della L. 55/2019 sbloccacantieri. Si chiedeva tre risposte al Ministero: 1) se è corretto per l’affidamento di lavori procedere alla richiesta di tre preventivi contattando direttamente tre operatori economici, ovviamente nel rispetto del principio di rotazione, senza preventivamente fare una manifestazione di interesse ma ricercandoli sul mercato; 2) se l’esito dell’affidamento va comunque pubblicato sul sito; 3) per quanto riguarda l’affidamento dei servizi/ forniture/servizi ingegneria-architettura è necessario ricercare i cinque operatori economici previa indagine di mercato (manifestazione di interesse con avviso)?
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La risposta da parte del Ministero ai tre quesiti posti è stata positiva, infatti, relativamente alla nuova formulazione della lettera b) dell’art. 36 a seguito delle modifiche di cui alla legge 14/06/2019 n. 55, la disposizione prevede: 1) per i lavori un’ipotesi di affidamento diretto senza necessità di avviso pubblico, disponendo la valutazione di tre preventivi, ove esistenti. 2) L’esito dell’affidamento va pubblicato sul profilo del committente, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs n. 50/2016 in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza. 3) Relativamente ai servizi e forniture, la stessa disposizione di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b), al fine di individuare almeno cinque operatori economici prevede il ricorso alle indagini di mercato o agli elenchi di operatori, e pertanto la necessità di ricorrere a preventive forme di pubblicità (avviso pubblico) oppure il ricorso ad elenchi di operatori economici già costituiti e gestiti dalla stazione appaltante. Per quanto riguarda i servizi tecnici, ai sensi dell’art. 157 comma 2 del d. lgs. 50/2016 gli incarichi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal Rup con la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) mediante invito rivolto ad almeno cinque soggetti. Resta fermo il rispetto del principio di rotazione in tutte le tre fattispecie sopra richiamate (cfr. ex multis Sentenza 06/06/2019, n. 3831 - Consiglio di Stato - Sez. V.) (CS)
Nuove soglie comunitarie in materia di appalti saranno in vigore dal 1° gennaio 2020
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (31 ottobre 2019 n. L279) i regolamenti che definiscono le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti in vigore dal 1° gennaio 2020. I regolamenti numero 1827, 1828, 1829 e 1830 tutti sono datati 20 ottobre 2019 e modificano la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti. Con le modifiche introdotte, dal 1° gennaio 2020, le soglie di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 saranno le seguenti: Nei settori ordinari: 1) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 2) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII; 3) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; 4) euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di serPag. 32 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2019
vizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. Mentre nei settori speciali: 1) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori; 2) euro 428. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 3) euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX. L’articolo 35 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 prevede che le soglie di sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea come avvenuto in questo caso. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unità operativa distinta. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario all’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del Codice. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie sopracitate, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie sopracitate è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie sopracitate, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto. In deroga a quanto previsto per gli appalti di servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è Pag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2019
posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considera-
zione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. L’articolo 35 del Codice, prevede anche in materia di soglie comunitarie che: sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
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cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. (CS)
ANAC, contributi dagli operatori economici dismissione delle funzionalità di pagamento mediante il servizio riscossione contributi L’ANAC sul proprio sito informa che dal 16 dicembre 2019 le funzionalità di pagamento del vecchio Servizio Riscossione Contributi disponibili per gli
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operatori economici verranno dismesse a favore del nuovo servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG), già attivo dall’11 novembre 2019. Pertanto, a decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG resta l’unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente. Il nuovo servizio GCG è disponibile al seguente link: www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi (CS)
Appalti in costruzioni o impiantistica in Spagna “come muoversi in totale sicurezza nei cantieri” tra iscrizione al rea e comunicazione del distacco di dipendenti a cura dell’avv. Roberto Bosco, partner dello Studio Lawants - Madrid e Barcellona Sempre più frequentemente imprenditori italiani attivi nel settore delle costruzioni, dell’impiantistica e degli appalti svolgono la propria attività anche in Spagna. Questo avviene grazie alla ripresa crescita esponenziale degli ultimi anni delle relazioni commerciali tra imprese italiane e imprese straniere, soprattutto spagnole. Siamo di fronte ad una casistica davvero ricorrente e importante, pertanto è bene che gli imprenditori italiani nel settore delle costruzioni e degli appalti abbiano chiare la normativa e la burocrazia spagnole vigenti in materia. Infatti, quando l’attività da realizzare in Spagna ha ad oggetto lavori di costruzione, montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati, sistemi di aria condizionata, trasformazione, riabilitazione, mantenimento, conservazione di edifici ed altre attività relazionate con il settore della costruzione, sussiste l’obbligo di iscrizione al REA (Registro de Empresas Acreditadas), secondo quanto previsto dal Real Decreto 1109/2007. Accanto a tale obbligo, vige contemporaneamente anche quello di comunicare il distacco dei propri dipendenti presso il cantiere in Spagna per la realizzazione delle opere commissionate, seguendo scrupolosamente la procedura richiesta con l’indispensabile assistenza di uno studio professionale esperto in materia, che conosca bene i requisiti e le condizioni da rispettare per legge. La finalità della normativa è che l’impresa straniera distaccante dimostri il possesso dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul posto di lavoro imposti dalla Direttiva 89/391/CEE. Una volta ottenuta l’iscrizione, questa sarà valida su tutto il territorio nazionale e per un periodo di 3 anni. Ulteriori eventuali obblighi e/o adempi-
menti a carico dell’impresa distaccante potranno poi derivare dalla specifica tipologia di attività a realizzare in Spagna o da altre normative specifiche di settore. Seppure la procedura per richiedere l’iscrizione al REA in Spagna sia la stessa a livello nazionale, ci sono Regioni che richiedono specifici documenti e altre regioni ove la procedura è molto più snella. Per questo, in caso di necessità di iscriversi al REA in Spagna, sarà importantissimo verificare la Regione competente per verificare gli specifici documenti richiesti. Nonostante l’obbligatorietà di detta iscrizione al REA, ci stiamo rendendo conto che molte imprese italiane sono presenti sul territorio spagnolo per svolgere attività per conto di soggetti appaltanti o committenti terzi, svolgendo anche attività potenzialmente pericolose (opere edili, impianti di vario genere, installazioni ecc..), senza avere la minima idea di che cosa sia il REA e senza conoscere le altre norme dettate per la prevenzione dei rischi e della sicurezza sul lavoro o per il procedimento della comunicazione del distacco di propri dipendenti in Spagna. Da questo scenario è derivato un inasprimento della normativa e dei controlli spagnoli e la richiesta stringente alle imprese (straniere) operanti sul territorio di rispettare le regole e di ottenere le certificazioni richieste (tra le quali il REA, appunto). E non è tutto. Vi è infatti un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione, soprattutto in relazione alle conseguenze che può portare, e riguarda il fatto che molte imprese straniere svolgono attività con proprie risorse e propri mezzi in Spagna per periodo prolungati, anche superiori ai 12 mesi. Ebbene, questa presenza prolungata comporta delle conseguenze piuttosto rilevanti a carico di detti imprenditori, i quali infatti corrono il rischio di essere considerati quali “stabili organizzazioni” sul territorio spagnolo con la conseguente applicazione degli obblighi fiscali e contributivi, nonché le relative sanzioni tributarie in caso di inadempimento. All’interno di questi rapporti internazionali, molto spesso, accade che l’imprenditore si ritrovi ad affrontare realtà normative e burocratiche molto diverse dalle proprie e, per questa non conoscen-
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za, sovente si rischia di incorrere in sanzioni importanti. Ăˆ del tutto evidente che con un minimo di diligenza e con l’assistenza professionale adeguata determinate conseguenze e sanzioni possono
essere previste ed evitate, pertanto occorre che l’imprenditore italiano che desideri ampliare il proprio business operando all’estero sia preparato e consigliato da professionisti in loco esperti in materia.
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Auguri
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
indice istat mese di ottobre 2019
(C)
ANNI E MESI
INDICI
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
(Base 2015=100) 2018
Ottobre
102,4
1,5
2,4
n. 281 del 3 dicembre 2018
Novembre
102,2
1,4
2,2
n. 4 del 5 gennaio 2019
Dicembre
102,1
1,0
1,8
n. 25 del 30 gennaio 2019
2018
Media
102,1
2019
Gennaio
102,2
0,7
1,6
Febbraio
102,3
0,8
1,3
n. 74 del 28 marzo 2019
Marzo
102,5
0,8
1,5
n. 102 del 3 maggio 2019
Aprile
102,6
0,9
1,3
n. 124 del 29 maggio 2019
Maggio
102,7
0,7
1,6
n. 149 del 27 giugno 2019
Giugno
102,7
0,5
1,7
n. 177 del 30 luglio 2019
Luglio
102,7
0,2
1,7
n. 197 del 23 agosto 2019
Agosto
103,2
0,3
1,8
n. 227 del 27 settembre 2019
Settembre
102,5
0,1
1,4
n. 255 del 30 ottobre 2019
Ottobre
102,4
0,0
1,5
n. 280 del 29 novembre 2019
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Scadenze aziendali mese di gennaio 2020 I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.
il calendario delle scadenze per il mese di gennaio 2020
Venerdì 10 FASDAPI - Scade il termine del versamento delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Quadri ai sensi dell’art. 89 del Ccnl Unionmeccanica - Confapi e delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Dirigenti e ai Quadri superiori ai sensi dell’art. 12 CCNL Confapi - Federmanager. INPS - Versamento contributi lavoratori domestici.
Domenica 12 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE - Scade il termine per la liquidazione ai dipendenti delle retribuzioni del mese di dicembre. Il pagamento di salari e stipendi effettuato oltre il termine del 12 gennaio comporta lo spostamento al 2020 della competenza del mese di dicembre.
Mercoledì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di dicembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Giovedì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre novembre/dicembre 2019. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio
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di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2019 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2018 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2019. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. INPS FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
Martedì 21 PREVINDAPI - Scadenza del versamento dei contributi Previndapi relativi al quarto trimestre 2019 ovvero per i mesi di ottobre, novembre, dicembre. FONDAPI - Scade il termine per il versamento FONDAPI per il bimestre novembre/dicembre 2019.
Sabato 25 (posticipa a lunedì 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di dicembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al quarto trimestre 2019. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
Venerdì 31 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2020 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 dicembre 2019. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Scade il termine per il pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità. L’imposta non è dovuta se entro lo stesso termine viene presentata denuncia di cessazione. IVA - IMBALLAGGI NON RESTITUITI - Scade il termine per l’emissione, ai sensi del D.M. 11 agosto 1975, della fattura “globale” relativa agli imballaggi e recipienti di cui all’art. 15 primo comma n. 4 del D.P.R. 633/1972 non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente.
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LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. INVALIDI - PROSPETTO INFORMATIVO - Ai sensi dell’art. 40 della L. 133/2008 il prospetto informativo sui disabili non deve più essere inviato annualmente alla fine del mese di gennaio, ma solo qualora vi siano stati cambiamenti nell’organico tali da giustificare l’obbligo o incidere sulla quota di riserva. In caso di invio, la legge prevede la semplificazione attraverso la trasmissione telematica agli uffici competenti.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - Inoltro alle Rappresentanze sindacali del prospetto relativo al ricorso al contratto di somministrazione a termine. UNIONMECCANICA CONFAPI - Scadenza contrattuale relativa alla messa a disposizione da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti degli strumenti di Welfare aziendale.
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(PZ-FT)