Apinforma n. 22/2021

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 22 15 dicembre 2021

IN PRIMO PIANO UN SERENO NATALE A TUTTI

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


L’avvenire è la porta, il passato ne è la chiave. Victor Hugo

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 22 15 dicembre 2021

Sommario

NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Chiusura dell’Associazione per le festività natalizie

8

Bando ISI-INAIL 2021

9

Lettera congiunta all’Assessore Pizzimenti

10

Visita all’Interporto di Pordenone

12

Recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali

14

Nuovi requisiti per le cessioni comunitarie

20

Nuovo limite al contante

22

Il credito Iva annuale

23

Il trattamento Iva degli imballaggi

26

Somme dovute per controllo automatizzato

27

ESG e compliance aziendale

28

Reti d’impresa

40

PerMicro impresa

41

Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2021

48

Rifiuti. Sperimentazione nuovo sistema di tracciabilità

49

Contributo ambientale Conai sui pallet in legno

51

SOA: rinnovo per la Pre System spa

56

PNRR: approvato il decreto per rigenerazione urbana

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ORGANIZZAZIONE

Revisioni “veicoli pesanti” in centri privati

59

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

62

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Un sereno Natale a tutti Auguri Durante le festività natalizie i nostri uffici resteranno chiusi dal 24 dicembre al 31 dicembre compresi e dal pomeriggio del 5 gennaio al 7 gennaio compreso

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Bando ISI-INAIL 2021 individuazione dei settori beneficiari del bonus, premiata la scelta di confapi fvg Lo scorso 3 dicembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato regionale di coordinamento (CRC) Inail del Friuli Venezia Giulia, con lo scopo di individuare i due settori produttivi destinatari del punteggio bonus “Ateco” regionale previsto dall’Avviso pubblico ISI 2021, riferito al 2022. L’Associazione partecipa al Comitato consultivo provinciale (CoCoPro) di Gorizia, al Comitato consultivo provinciale di Udine ed esprimendo altresì la vicepresidenza del Comitato consultivo provinciale di Udine nella figura del Direttore Lucia C. Piu è di diritto componente del CRC Inail di Trieste. Il Comitato regionale è presieduto dal Direttore regionale INAIL Fabio Lo Faro e vede la

presenza dei Presidenti e dei Vicepresidenti di ciascun CoCoPro del Friuli Venezia Giulia. In considerazione delle peculiarità del territorio regionale, in cui le imprese edili e trasportistiche sono fortemente interessate alle tematiche della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’Associazione ha proposto di dedicare il beneficio ai settori produttivi individuati dai codici Ateco F43 “Lavori di costruzione specializzati” e H49 “Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte”. La scelta ha tenuto conto della valutazione degli indici di rischio specifici di ciascun settore produttivo, calcolati dall’INAIL sulla base dei rispettivi indicatori relativi a frequenza e gravità degli infortuni sul lavoro. All’esito del confronto, la proposta dell’Associazione ha trovato pieno appoggio da parte degli altri CoCoPro ed è stata approvata e fatta propria dalla Direzione regionale INAIL, che provvederà a redigere il bando Isi territoriale 2021.

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Lettera congiunta all’Assessore Pizzimenti operatività degli uffici della motorizzazione civile

In considerazione della carenza di personale che ne affligge gli uffici della Motorizzazione, l’Asso-

ciazione scrivente, congiuntamente alle altre associazioni di categoria regionali, ha indirizzato una lettera all’Assessore Graziano Pizzimenti. Ivi, le Associazioni hanno manifestato le proprie vive preoccupazioni ripetutamente manifestate nei mesi scorsi, circa la situazione che penalizza l’intero comparto dell’autotrasporto su strada, specie in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza pandemica. Si riporta di seguito il testo della comunicazione.

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Trieste, 10.12.2021

Gentile Assessore regionale alle infrastrutture e territorio Professor Graziano Pizzimenti Trieste

Gentile Assessore, sono giunte in questi giorni preoccupate segnalazioni riguardanti l’operatività degli uffici e degli sportelli territoriali della Motorizzazione, che, in alcuni casi, sono stati o verranno chiusi per intere settimane, principalmente per mancanza di personale. Nei mesi scorsi, le scriventi Associazioni hanno più volte rappresentato all’Amministrazione ed alla Motorizzazione regionale questo stato di cose. Ma ora la situazione è divenuta non più sostenibile per le imprese utenti dei servizi. Queste subiscono, infatti, pesanti ritardi nell’immatricolazione dei veicoli, nelle revisioni, nei collaudi, nelle procedure di rilascio/rinnovo delle patenti e ora pure nel rilascio del documento unico. La cosa penalizza l’intero comparto dell’autotrasporto, anche nella sua organizzazione aziendale, già fortemente provata da fattori precedenti alla pandemia. Questa situazione, pur nelle comprensibili difficoltà del momento, va affrontata e risolta in maniera il più possibile celere, per rimettere in efficienza un servizio che è di fondamentale importanza per tutta l’economia regionale e che le scriventi Associazioni sono convinte di dover tutelare nella sua pienezza. Restando a disposizione per ogni approfondimento o contributo, si inviano i più cordiali saluti.

CONFAPI FVG CONFARTIGIANATO-IMPRESE FVG CONFINDUSTRIA FVG CNA ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL FVG FAI – ASSOCIAZIONE REGIONALE AUTOTRASPORTATORI FVG

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Visita all’Interporto di Pordenone le potenzialità del trasporto intermodale

Lo scorso 15 dicembre le imprese di Confapi FVG si sono recate all’interporto di Pordenone con lo scopo di conoscere i servizi messi a disposizione della struttura e le modalità con cui Hupac SpA, uno dei principali gestori di rete del traffico intermodale europeo, opera al suo interno. La delegazione, guidata dal Presidente del Comitato Provinciale di Pordenone, Michele Filippi, è stata ricevuta dall’Amministratore Delegato dell’Interporto - Centro ingrosso di Pordenone SpA Giuseppe Bortolussi. La visita si qualifica come utile tappa di un percorso di collaborazione che l’Associazione ha avviato

lo scorso 13 ottobre, sotteso a portare a conoscenza delle imprese trasportistiche e del sistema di produzione i benefici, in termini economici e logistici, che lo sviluppo di una rete intermodale porta con sé. La visita ha permesso alle imprese di visionare dall’interno l’intera piattaforma intermodale di Pordenone, composta da un complesso integrato di infrastrutture e servizi sito in un’area di superficie pari a 840.000 metri quadri e attrezzato allo svolgimento delle operazioni di trasbordo. In virtù della posizione strategica della struttura, collocata nei pressi dell’Autostrada A28 ed affiancata alla linea ferroviaria Venezia-Udine, l’Interporto di Pordenone rappresenta un importante “avamposto logistico” regionale verso le floride destinazioni del nord-ovest italiano e del nord Europa. Le imprese interessate hanno potuto, infine, prendere diretto contatto con i componenti della struttura ed avviare più approfondite valutazioni.

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Recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali è necessario prestare la massima attenzione al rispetto dei termini

di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone e Palmanova (aggiornato il 9 dicembre 2021) Il Dl 73/2021 ha modificato il termine iniziale per la detrazione dell’IVA in ipotesi di clienti assoggettati a procedure concorsuali; intervenendo, nello specifico, sull’art. 26 del DPR 633/1972. Le modifiche rilevano per le procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto). Per effetto delle modifiche, i fornitori che intendono detrarre l’IVA per le suddette procedure devono emettere le note di variazione (dette anche note di credito) entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di avvio delle procedure stesse. Ad esempio, se la sentenza di fallimento è del 31 maggio 2021, la nota di variazione andrà emessa entro la data di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2021, il cui termine scade il 30 aprile 2022 (rectius il 2 maggio 2022, essendo il 30 aprile un sabato). Se emessa successivamente, l’IVA non potrà più essere portata in detrazione. Per le procedure avviate prima del 27 maggio 2021 continuano invece a valere le vecchie regole e quindi andrà fatto riferimento al momento di chiusura delle stesse. Ad esempio, se la sentenza di fallimento è datata 29 aprile 2021, la nota di credito potrà essere emessa solo dopo che è scaduto il termine per la presentazione dei reclami al piano di riparto finale, ovvero, se il fallimento si chiude senza un piano di riparto finale, con la scadenza del termine entro il quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura.

Si vanno di seguito a riepilogare i termini per l’emissione delle note di credito per le procedure concorsuali alla luce delle intervenute modifiche, ricordando che per procedure concorsuali sono da intendersi: - il fallimento; - il concordato fallimentare; - il concordato preventivo; - la liquidazione coatta amministrativa; - l’amministrazione straordinaria. Si vanno altresì a ricordare, ancorché non modificati, i termini per l’emissione delle note di credito per le altre procedure, diverse da quelle concorsuali, richiamate dall’art. 26 del decreto IVA, che sono: - l’accordo di ristrutturazione dei debiti; - il piano attestato.

Il dato normativo

I termini iniziale e finale per la detrazione dell’IVA a seguito delle procedure di cui trattasi sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 26 (commi 2 e 3-bis) e dall’art. 19 del decreto IVA (DPR 633/1972). Antecedentemente alle modifiche apportate dal DL 73/2021, il testo del comma 2 dell’art. 26 era il seguente: “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o in

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conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”. Con il DL 73/2021 è stata espunta la parte sulle procedure ed il testo del comma 2 è quindi rimasto il seguente: “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”. Per contro, il DL 78/2021 ha inserito nell’art. 26 un nuovo comma 3-bis ed un nuovo comma 10bis, che così recitano: “3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.” “10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”. Il termine finale per poter portare in detrazione l’IVA è, invece, disciplinato dall’art. 19 del decreto IVA, rimasto invariato. A norma del comma 1 di detto articolo il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato,

al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto1. Per delineare il termine iniziale e finale da rispettare per la detrazione dell’IVA per l’avvio di procedure concorsuali o delle altre procedure è quindi fondamentale individuare il momento in cui, in tali situazioni, l’imposta diviene esigibile. Va inoltre considerato che il Dl 73/2021 ha previsto anche una norma di salvaguardia per le procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021. Nello specifico è stato inserito nell’art, 26 del decreto IVA il nuovo comma 5-bis, che così dispone: “Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.”. Il perimetro temporale per procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021

Come detto, le novità introdotte dal DL 78/2021 si applicano alle procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021. Per tali procedure il momento da cui decorre il diritto alla detrazione coincide con: - la data della sentenza dichiarativa del fallimento; - la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; - la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; - la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 1

A maggiore dettaglio si riporta un passaggio della circ. 1/2018: “Per quanto riguarda la procedura di variazione da attivare ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, per effetto del combinato disposto dell’articolo 26 e dell’articolo 19 del medesimo decreto, detta procedura deve realizzarsi (e, dunque, la nota di variazione deve essere emessa) entro i termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19. In particolare, … la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.”. Va anche tenuto conto che secondo l’Agenzia delle entrate la mancata emissione della nota di variazione entro i suddetti termini non può essere “regolarizzata” avvalendosi di una dichiarazione integrativa “a favore” (Cfr. risposte a interpello n. 113 del 2018, n. 55 del 2019 e n. 663 del 2021).

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Considerato poi che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto, si avrà quindi che il periodo in cui deve essere emessa la nota di variazione avrà come: - termine iniziale la data degli atti sopra elencati (sentenza di fallimento, ecc.); - termine finale la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione di tali atti. Così, ad esempio, se la sentenza dichiarativa di fallimento è datata 8 novembre 2021, il periodo per l’emissione della nota di variazione va da tale data fino al giorno di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2021, il cui termine scade il 2 maggio 2022 (cadendo il 30 aprile di sabato). Se però poi il fallimento (o altra procedura concorsuale) dovesse rimborsare, in tutto o in parte, il credito vantato, l’emittente la nota di credito dovrà emettere una nota di debito per la somma rimborsata e liquidare la relativa IVA; così almeno parrebbe dalla lettura del nuovo comma 5-bis dell’art. 26 del DPR 633/19722. A margine va evidenziato che il nuovo termine iniziale per la detrazione dell’IVA viene, in buona sostanza, a coincidere con il primo anno dal quale è possibile portare in deduzione la perdita su crediti (cfr. art. 101, co. 5-bis, del TUIR); salvo che per le perdite su crediti la relativa deduzione può essere rinviata, nel rispetto dei principi contabili, anche ad anni successivi. Il perimetro temporale per procedure concorsuali avviate prima del 27 maggio 2021

Per le procedure concorsuali avviate fino al 26 maggio 2021 continuano, invece, a valere le vecchie regole. A tale proposito occorre considerare che, nell’interpretare il previgente comma 2 dell’art. 26 del DPR 633/1972, l’Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto (anche dopo l’entrata in vigore del 2 In dottrina vi à però anche chi sostiene che il comma 5-bis non dovrebbe operare per le procedure concorsuali, di cui alla lettera a) del comma stesso, ma soltanto procedure esecutive di cui alla successiva lettera b); dato che altrimenti il cessionario o committente beneficerebbe di una duplice detrazione, poiché, da un lato, non sarebbe tenuto a liquidare l’imposta al momento dell’emissione della nota di credito (ai sensi del comma 5, come novellato dal DL 73/2021) e, dall’altro, potrebbe detrarre l’imposta risultante dalla successiva nota di addebito (ai sensi del nuovo comma 5-bis).

Dl 73/2021 per i procedimenti precedenti3) che il presupposto “iniziale” per la detrazione è la infruttuosità delle procedure, facendolo coincidere: - per il fallimento, con la scadenza del termine per la presentazione dei reclami al piano di riparto finale, ovvero, se il fallimento si chiude senza un piano di riparto finale, con la scadenza del termine entro il quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura; - per il concordato fallimentare, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione; - per il concordato preventivo (anche in continuità), dal momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. In caso poi di fallimento per mancato adempimento degli obblighi assunti, il diritto alla detrazione sorge secondo i principi enunciati per il fallimento; - per la liquidazione coatta amministrativa, con l’approvazione del piano di riparto. Il principio che si ricava dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con riferimento alle procedure concorsuali (avviate prima del 27 maggio 2021) è quindi che il diritto alla detrazione può essere esercitato solo quando risulta definitivamente acclarata, a seguito della conclusione della procedura, l’infruttuosità della partecipazione alla procedura stessa da parte del creditore che intende avvalersi della relativa facoltà. Ciò in quanto è solo in tale ipotesi che si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore4. Così, ad esempio, se la sentenza dichiarativa di fallimento è datata 3 maggio 2021 (quindi antecedente il 27 maggio 2021) il periodo per l’emissione della nota di variazione: - non decorrerà dalla data della sentenza, bensì dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami al piano di riparto finale, ovvero (in assenza di un piano di riparto finale) dalla scadenza del termine entro il quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura; 3 4

Vedasi la risposta ad interpello n. 801 del 3.12.2021. Secondo la Corte di Giustizia CE uno Stato non può però subordinare il momento della emissione della nota di variazione all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura duri più di 10 anni (come di sovente accade in Italia). Ancora prima del Dl 73/2021, diverse commissioni tributarie avevano pertanto sollevato dinanzi la Corte di Giustizia CE la questione di compatibilità della norma italiana (previgente le modifiche) alla disciplina comunitaria e la Corte di Cassazione si era espressa ritenendo non necessario attendere la certezza della irrecuperabilità derivante dalla infruttuosità della procedura (Cass. 25896/2020).

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- e terminerà il giorno di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno in cui sono venuti a scadere i suddetti termini. Per converso, se nel 2021 per un fallimento sentenziato in anni precedenti (o, per assurdo, nel 2021 ma prima del 27.05.2021) sono scaduti i termini per la presentazione dei reclami al piano di riparto e per la proposizione di reclami avverso il decreto di chiusura, allora il periodo per l’emissione della nota di variazione va dal giorno in cui sono scaduti detti termini al giorno di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2021, il cui termine scade il 2 maggio 2022 (cadendo il 30 aprile di sabato).

Il perimetro temporale per altre procedure

Per le altre procedure le modifiche normative non hanno comportato novità sostanziali; dato che il nuovo comma 3-bis dell’art. 26 del DPR 633/1972 riprende quanto espunto dal comma 2. Di conseguenza, indipendentemente dalla data di avvio delle procedure, il presupposto “iniziale” per la detrazione continua a coincidere con la data: - del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182bis della Legge Fallimentare; - di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare. Così, ad esempio, se l’accordo di ristrutturazione dei debiti è stato omologato il 3 maggio 2021, il periodo per l’emissione della nota di variazione va da tale data fino al giorno di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2021, il cui termine scade il 2 maggio 2022 (cadendo il 30 aprile di sabato).

Le note di variazione con salto d’anno

Con riferimento a tutte le casistiche sopra rappresentate, occorre peraltro dar conto di due interventi di prassi a riguardo di note di variazione emesse in un anno con riferimento ad un diritto alla detrazione sorto nell’anno precedente; le cui conclusioni destano non poche perplessità (oltre che preoccupazione). Nella risposta a interpello n. 192 del 24.06.2020, l’Agenzia delle entrate, con riferimento ad un fallimento chiuso nel 2019 e per il quale il diritto alla

detrazione era quindi sorto in detto anno ha dapprima affermato che “la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione”; per poi però concludere che “la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta - al più tardi entro il 30 giugno 2020 (termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2019, ndr) e, conseguentemente, come ipotizzato dall’istante, l’imposta detratta confluirà nella dichiarazione annuale IVA 2021 relativa al periodo d’imposta 2020 (posto che, come ipotizzato dall’istante, la nota di variazione verrà registrata nel 2020, ndr)”. L’Agenzia delle entrate è giunta ad analoghe conclusioni anche nella successiva risposta ad interpello n. 119 del 17.02.2021, riguardante una ipotesi di variazione in diminuzione per risoluzione per inadempimento concretizzatasi nel 2019. Anche in questo caso, rifacendosi espressamente alla precedente risposta n. 192, è stato dapprima confermato che la nota di variazione doveva essere emessa entro il 30 giugno 2020, per poi però concludere testualmente che “emessa tempestivamente la nota, l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento (ossia, nella fattispecie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d’imposta 2020)”. C’è da augurarsi che entrambe le risposte siano derivate da una svista e che l’Agenzia delle entrate vi ponga presto rimedio; dato che dovrebbe essere assodato che in entrambi i casi il diritto alla detrazione avrebbe dovuto essere esercitato, al più tardi, nella dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019, indipendentemente dal fatto che la nota di variazione fosse stata emessa nel 2019 oppure nel 2020 (prima della presentazione della dichiarazione IVA). A titolo prudenziale potrebbe, tuttavia, essere opportuno, per quanto possibile, emettere le note di variazione prima della fine dell’anno in cui si sono avverati i presupposti.

Il mantenimento del diritto in ipotesi di cessione del credito

In generale, un aspetto di particolare importanza che va considerato è quello dei soggetti che hanno la facoltà di emettere la nota di variazione.

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Secondo l’Amministrazione finanziaria la nota di variazione può infatti essere emessa soltanto dal cedente del bene o dal prestatore del servizio. Da ciò consegue che anche in caso di cessione del credito, il soggetto che ha ceduto il credito resta, sotto il profilo fiscale, l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione (all’ulteriore condizione, logicamente, che si tratti del soggetto che ha ceduto il bene o prestato il servizio). Con riferimento sempre al caso della cessione del credito, L’Amministrazione finanziaria ha altresì precisato (cfr. ris. 120/E/2009) che, nell’ipotesi di procedute concorsuali, il soggetto che ha emesso la fattura e ha poi ceduto il credito mantiene il diritto alla detrazione dell’IVA a condizione che: - si sia insinuato al passivo del fallimento prima di aver ceduto il credito; - sia rimasto parte processuale del fallimento, ossia che non vi sia stata estromissione del medesimo da parte del soggetto che ha acquistato il credito; - non abbia chiuso la propria posizione IVA prima della chiusura del fallimento.

Gli aspetti operativi

Per gli aspetti operativi va evidenziato che l’IVA deve risultare da fatture regolarmente emesse e

registrate (la detrazione non è consentita per l’IVA certificata con altri mezzi, quali, in particolare, scontrini e ricevute fiscali). Per quanto poi concerne la redazione delle note di variazione (denominate anche “note di credito”), va segnalato che queste devono essere emesse: - per un valore pari alla differenza tra il valore nominale del credito e l’ammontare complessivo dei pagamenti parziali (comprensivi sia della quota imponibile che dell’imposta) eseguiti dal fallito, mentre non rileva il prezzo eventualmente incassato in ipotesi di cessione del credito5 (situazioni che riguardano per lo più le procedure concorsuali avviate prima del 27 maggio 2021); - correlandole, da un punto di vista formale, alle fatture originarie, con indicate le generalità del cliente, la quantità e la qualità dei beni ceduti o delle prestazioni rese, l’ammontare dell’imponibile e dell’IVA originariamente fatturati nonché le variazioni sia dell’imponibile che dell’IVA operate in conseguenza del mancato pagamento. Non è invece consentito emettere delle note di variazione per la sola IVA, tralasciando la variazione dell’imponibile6; - evidenziando che trattasi di variazione operata per mancato pagamento del corrispettivo a causa di una procedura concorsuale (o altra procedura), specificando gli estremi identificativi del procedimento e tutto quanto necessario per dimostrare l’insorgere del diritto.

5 6

Cfr ris. 120/E/2009. Cfr. ris 127/E/2008.

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Nuovi requisiti per le cessioni comunitarie due nuove condizioni contenute nella “direttiva quick fixes”

La Direttiva UE n. 2018/1910 chiamata anche “quick fixes”, ha modificato l’art. 138 della Direttiva n. 2006/112, che regolamenta il regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie. L’art. 138 è stato recepito nel nostro ordinamento nell’art. 41 comma 1, lett. a) del D.L. 331/93, il quale riconosce il regime di favore al verificarsi di specifiche condizioni. In mancanza del rispetto di tali condizioni l’operazione si considera effettuata all’interno del territorio nazionale e come tale assoggettata all’Iva. Prima della direttiva in argomento ricordiamo che i requisiti da rispettare per considerare una cessione comunitaria erano i seguenti: 1) lo scambio doveva avvenire tra due soggetti dotati di partita Iva e in possesso di un valido codice identificativo comunitario; 2) la cessione doveva essere a titolo oneroso; 3) vi doveva essere il trasferimento fisico dei beni da un paese comunitario ad un altro paese comunitario. Con la Direttiva quick fixes ai tre requisiti di cui sopra, che rimangono validi, se ne aggiungono altri due inerenti: - al fatto che cedente e acquirente devono essere in possesso del numero identificativo Iva e iscritti al VIES; - all’obbligo di compilazione del modello Intrastat da parte del cedente. In tutto quindi le condizioni da osservare per considerare in regime di non imponibilità la cessione comunitaria diventano cinque. L’iscrizione al VIES assume una valenza sostanziale per l’applicazione della non imponibilità anziché un requisito formale. È inoltre essenziale, per informare lo stato Ue di arrivo, della presenza dei beni nel proprio territorio, elemento chiave per la lotta alle frodi internazionali. Per questo

motivo gli stati comunitari dovranno garantire che il mancato inserimento nel VIES dell’operatore economico, precluda l’emissione di fatture in regime di non imponibilità a meno che non agisca in buona fede. Quest’ultima può riguardare i casi in cui è possibile giustificare, alle competenti autorità fiscali, la mancata iscrizione. Anche con riferimento alla presentazione del modello Intrastat è consentito giustificare eventuali omissioni alle stesse autorità fiscali. I nuovi requisiti sono stati recepiti dal D. Lgs. 192/2021 che ha inserito, al citato art. 41, un nuovo comma 2-ter, il quale prevede, a partire dal 1° dicembre 2021 che: - l’acquirente comunitario comunichi al cedente italiano il numero identificativo Iva attribuito da un altro stato Ue; - il cedente italiano compili il modello Intrastat di cui all’art. 50, comma 6 del DPR 331/93 o ne giustifichi l’incompleta o mancata compilazione. Riassumendo il regime di non imponibilità alle cessioni di beni in ambito comunitario spediti dall’Italia in altro stato Ue, è applicabile quando sono rispettate le seguenti condizioni: 1. onerosità dell’operazione; 2. soggettività passiva del cedente e iscrizione al VIES; 3. soggettività passiva dell’acquirente e iscrizione al VIES, 4. trasferimento fisico dei beni tra due stati comunitari, 5. comunicazione del numero identificativo Iva da parte dell’acquirente Ue; 6. compilazione del modello Intrastat. Le modalità di comunicazione del numero di identificazione Iva tra le parti contraenti non sono state definiti dalla norma e sono conseguentemente lasciate alla libertà delle parti e non sono soggette ad alcun requisito formale. La Direzione Generale della Fiscalità Unionale ha stabilito che è possibile desumere che l’acquirente Ue abbia comunicato il proprio numero identificativo Iva al cedente quando quest’ultimo lo abbia indicato nella fattura. Si evidenzia che la circolare n. 39 del 1° agosto 2011 ha previsto che la mancata iscrizione al VIES comporta:

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- il venir meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime di non imponibilità; - l’impossibilità per l’operatore italiano di essere considerato soggetto passivo Iva ai fini delle operazioni comunitarie. Queste limitazioni, secondo la circolare, operano non soltanto con riferimento allo scambio di beni

in ambito comunitario ma anche per le prestazioni di servizi di cui all’art. 7 - ter del DPR 633/72 soggette ad Iva nello stato di destinazione. Su quest’ultimo aspetto si attendono chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria. Da quanto sopra la casistica può essere riassunta come indicato nelle seguenti tabelle. (PZ)

CESSIONE BENI AD OPERATORE UE Iscrizione VIES cedente IT

Iscrizione VIES acquirente UE

Trattamento Iva cessione

SI

SI

Non imponibile art. 41, D.L. 331/93

SI

NO

Imponibile Iva in Italia

NO

SI

Imponibile Iva in Italia

NO

NO

Imponibile Iva in Italia

ACQUISTO DI BENI DA OPERATORE UE Iscrizione VIES cedente UE

Iscrizione VIES acquirente IT

Trattamento Iva acquisto

SI

SI

Applicazione Iva in IT con inversione contabile

SI

NO

Imponibile Iva in stato UE

NO

SI

Imponibile Iva in stato UE

NO

NO

Imponibile Iva in stato UE

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Nuovo limite al contante a decorrere dal 1° gennaio 2022

L’articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), andando a modificare l’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha stabilito la riduzione della soglia per l’utilizzo del denaro contante in Italia. In base a tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite (dunque superiore a 999,99 euro), indipendentemente dalla causa o dal titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

In materia di sanzioni, la soglia per i pagamenti in contanti rileva non solo per chi paga, ma anche per chi riceve il denaro. I n base a quanto previsto dall’art. 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alle violazioni che riguardano importi fino a 250.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite gli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato in base ai criteri previsti dall’art. 67 del decreto legislativo n. 231 del 2007. I soggetti di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007, inclusi coloro che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, i quali nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività, pur avendo notizia di infrazioni non adempiono all’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 3.000 ed i 15.000 euro.

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(C)


Il credito Iva annuale modello F24. In questo modo tale compensazione viene considerata di tipo orizzontale.

le regole per la compensazione

Premessa Le regole per la compensazione del credito Iva annuale sono contenute nel D.L. 78/2009, il quale prevede una serie di limitazioni legate all’ammontare dell’importo, ai termini e a massimali annuali. Il credito Iva annuale di importo superiore a 5.000 euro, può essere compensato solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 5.000 euro, è necessario apporre, nella dichiarazione annuale, il “Visto di conformità” tramite soggetti abilitati. Di seguito ricordiamo le principali regole da osservare per compensare il credito Iva annuale riferito al 2021.

Compensazioni non superiori a 5.000 euro I soggetti che desiderano compensare un importo non superiore a 5.000 euro, possono presentare il relativo modello F24 già dal primo giorno successivo al periodo d’imposta in cui è sorto il credito. In questi casi è quindi possibile utilizzare l’importo in compensazione già a partire da gennaio 2022. Questo significa che un credito annuale di 4.700 euro riferito al 2021, è liberamente compensabile dal 1° gennaio 2022. Segnaliamo che la compensazione libera fino a 5.000 euro è possibile indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica alla presenza di un credito annuale di 20.000 euro, i primi 5.000 euro, possono essere compensati orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In questo caso non è richiesta alcuna preventiva presentazione di dichiarazione o comunicazione.

Le compensazioni

Compensazioni superiori a 5.000 euro

La compensazione del credito Iva può essere di tipo verticale, vale a dire con la stessa imposta, in questo caso non sono previste limitazioni, oppure orizzontale, con altre imposte e contributi, in questo caso vanno rispettate alcune condizioni. I vincoli alle compensazioni interessano solo quelle orizzontali, mentre non riguardano le compensazioni verticali, anche nelle ipotesi in cui superino la somma di 5.000 euro. È opportuno ricordare che la circolare n. 29 del 2010 ha escluso da limitazioni le compensazioni riferite a pagamenti di debiti della medesima imposta, relativi ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Può essere il caso del saldo Iva 2021 compensato con il credito Iva del primo trimestre 2022, in questo caso il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da estinguere e pertanto, considerato che per tale compensazione non c’è la possibilità di esposizione in dichiarazione, la stessa deve essere necessariamente esposta nel

Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione orizzontale è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. La dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve inoltre essere munita del visto di conformità o recare la sottoscrizione dell’organo di controllo. Solo dopo tale presentazione è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Considerato che la trasmissione della dichiarazione annuale riferita al 2021 andrà effettuata da febbraio ad aprile, la compensazione del credito Iva 2021 superiore a 5.000 euro potrà essere effettuata a partire dall’11 febbraio, a condizione che la dichiarazione annuale sia presentata il 1° febbraio 2022. Si ricorda che l’unica modalità di trasmissione del modello F24 con compensazioni è tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, escludendo conseguentemente quello bancario.

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Per le richieste di compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione Iva deve necessariamente riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dall’organo che esercita il controllo contabile, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. L’apposizione del visto di conformità attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli sulla correttezza del rilascio utilizzando apposite check - list. Il visto di conformità è rilasciato da parte degli intermediari indicati nell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, vale a dire professionisti iscritti all’albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro, oppure, soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti della CCIAA in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o diploma di ragioneria. In alternativa la dichiarazione oltre ad essere sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale della società, può essere firmata dai soggetti che esercitano il controllo contabile, i quali saranno tenuti alla sottoscrizione di un’attestazione nella quale certificano l’esecuzione degli stessi controlli previsti per i professionisti di cui sopra.

La sospensione del modello F24 Ricordiamo che il comma 990 dell’art. 1 della legge 205/2017, ha previsto che l’Agenzia delle entrate può bloccare, fino ad un massimo di 30 giorni, gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti che presentino profili di rischio. La sospensione, che può riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo a debito, serve a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito. Se la verifica dà esito positivo e, in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento è assicurata dall’originario invio. Se invece l’esito è negativo, i versamenti e le compensazioni non sono considerati effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni. L’amministrazione potrebbe quindi bloccare la compensazione alla presenza di titolarità del credito diversa dal soggetto che effettua la compensazione o per pagare debiti iscritti a ruolo.

La copertura assicurativa I professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità, al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato, devono

sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa che rispetti le seguenti condizioni: - la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità senza limitazioni a specifici modelli dichiarativi; - il massimale di polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati ed in ogni caso non inferiore a 3.000.000 di euro; - la polizza non deve contenere franchigie o scoperti a meno che la compagnia s’impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi sull’assicurato; - la polizza deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Residuo credito 2020 Nell’ipotesi in cui non sia stato possibile compensare integralmente il credito riferito al 2020 nel corso del 2021, l’importo residuo può essere fatto confluire della dichiarazione Iva 2022. In pratica il residuo credito potrà essere utilizzato nel 2022 fino al momento dell’invio della dichiarazione Iva 2022, da quel momento si rigenererà come credito riferito al 2021. Con la trasmissione della dichiarazione Iva 2022 quindi, il credito residuo viene rigenerato come credito 2021. La rigenerazione del credito in dichiarazione annuale si estende anche ai crediti riferiti al primo, secondo e terzo trimestre 2021 con riferimento agli importi residui non utilizzati. Quindi per i crediti Iva riferiti ai primi tre trimestri 2021, per i quali è stata richiesta la compensazione tramite il modello TR, eventuali importi residui non compensati, potranno confluire nella dichiarazione Iva 2022 e rigenerarsi come crediti 2021.

Il limite alla compensazione Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 è fissato in 700.000 euro per ogni anno solare. Questo importo è elevato a 1.000.000 di euro per i sub appaltatori che nell’anno precedente hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di subappalto, fatturate in regime di inversione contabile. Ricordiamo che l’emergenza sanitaria limitatamente alle annualità 2020 e 2021 ha incrementato questi limiti. (PZ)

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Il trattamento Iva degli imballaggi entro la fine di gennaio la fattura per quelli non restituiti

L’articolo 15, comma 1, n. 4 del DPR 633/72, prevede che l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa, non concorre alla formazione della base imponibile Iva. Nelle cessioni di beni gli imballaggi non sono assoggettati all’imposta anche nel caso in cui il patto di resa non sia indicato in fattura. È sufficiente che la previsione contrattuale dell’accordo sia previsto alla stipula del contratto, nelle condizioni generali di vendita, nell’ordine della fornitura o nella corrispondenza commerciale intercorsa con la clientela. L’addebito in fattura della cauzione, quale garanzia per la restituzione degli imballaggi, costituisce anch’esso un ammontare non imponibile Iva. Sono viceversa soggetti al tributo gli imballaggi che non vengono restituiti nei termini convenuti e quelli a perdere. In questi casi, rappresentando

una cessione accessoria, ai sensi dell’articolo 12 del DPR 633/72, sono assoggettati alla stessa aliquota Iva prevista per i beni ai quali si riferiscono. Nel caso in cui gli imballaggi per i quali è stata pattuita la restituzione non vengono resi, il cedente dovrà addebitare al cliente l’importo degli stessi, tramite regolare fattura con Iva ordinaria. In alternativa, è possibile emettere una fattura globale. Il DM 11 agosto 1975 prevede, infatti, la possibilità di emettere un’unica fattura relativa alle cessioni poste in essere nell’anno precedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Per utilizzare questa possibilità, è necessario che le consegne e le restituzioni siano annotate in apposito registro tenuto ai sensi dell’articolo 39 del DPR 633/72. Il quantitativo da fatturare sarà dato dalla differenza tra il numero degli imballaggi consegnati e quelli restituiti nell’anno solare precedente. La fattura non dovrà indicare il cessionario bensì il riferimento al DM dell’11 agosto 1975. Non sarà possibile rivalersi sui clienti per incassare l’imposta applicata sugli imballaggi e pertanto rappresenterà un costo a carico del cedente, peraltro non deducibile.

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(PZ)


Somme dovute per controllo automatizzato provvedimento delle entrate sulla definizione agevolata

In merito alla definizione agevolata per operatori economici che hanno subìto una grave perdita di fatturato (prevista dal c.l. 41 del 21 marzo 2021 cd. decreto “Sostegni”), segnaliamo che lo scorso 3 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha emesso un nuovo Provvedimento che segue quello del 18 ottobre. La misura, ricordiamo, consiste in una definizione agevolata per gli operatori economici con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto all’anno precedente In particolare, oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative: - al periodo di imposta 2017 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione, ex art. 157 decreto Rilancio); - al periodo di imposta 2018 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021).

Con il provvedimento del 3 dicembre, l’Agenzia ha stabilito che le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l’ammontare dei ricavi e compensi, sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. In questo modo possono accedere alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Inoltre, si prevede di considerare l’ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi. Per agevolare i contribuenti, il provvedimento contiene anche un allegato che specifica i campi delle dichiarazioni riferite ai periodi d’imposta 2019 e 2020, necessari per ricostruire l’ammontare dei ricavi e compensi relativi alle due annualità. L’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato. Il provvedimento dell’Agenzia stabilisce che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (che avverrà con successivo provvedimento direttoriale) ovvero, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.

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(C)


ESG e compliance aziendale sostenibilità aziendale al centro DI UN incontro con friulia

L’attenzione e l’interesse nei confronti degli investimenti sostenibili e responsabili è in costante crescita all’interno del panorama internazionale, con conseguenze che si ripercuotono sull’intero tessuto piccolo e medio imprenditoriale, elemento caratterizzante del Friuli Venezia Giulia. L’incontro con Friulia S.p.A. del 2 dicembre scorso, parte del ciclo “Fare impresa: appunti di un investitore” organizzato nella sede dell’Associazione, ha permesso così ai partecipanti di approfondire l’importanza dei fattori ambientali, sociali e di governance all’interno dell’impresa (da cui l’acronimo ESG – environmental, social, governance), nonché di comprenderne la portata in vista delle sfide future. L’accesso alle fonti di finanziamento europee, d’altronde, comincia ad essere sempre più frequentemente subordinato alla presentazione di report di sostenibilità e alla presenza di strutture organizzative rispondenti agli standard ESG. A quest’onere di carattere normativo poi, si affianca anche un’esigenza “di mercato”, in considerazione del fatto che le grandi multinazionali operano da tempo secondo questi standard ed impongono così, di riflesso, un adeguamento all’intera catena di approvvigionamento.

Il concetto Il concetto di ESG nasce nei primi anni Duemila, in relazione al tema degli investimenti socialmente responsabili, ma si sviluppa come modello per perseguire, in ambito aziendale, gli obiettivi di sostenibilità mirati a ridurre l’impatto su ambiente e territorio, a considerare con maggior attenzione le iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori (prevedere, ad esempio, forme di welfare aziendale o stimolare la creazione di una comunità per migliorare il benessere dei dipendenti) e a presta-

re attenzione agli aspetti più strettamente interni e amministrativi dell’azienda (es. premiando il merito o definendo in maniera chiara i ruoli ed i principi etici aziendali). I vantaggi in termini remunerativi di questo atteggiamento sono tangibili. In primis perché una pronunciata sostenibilità aziendale rafforza la reputazione dell’impresa stessa: il cliente finale finisce così per percepirla come best choice rispetto ai competitor, ed il titolo azionario si propone come maggiormente solido. In secondo luogo, si arricchisce anche il valore del capitale umano, in considerazione del fatto che la forza lavoro del futuro ritiene prioritari aspetti quali il welfare aziendale ed il rapporto con territorio e innovazione. Infine, la sostenibilità di scelte aziendali orientate ai parametri ESG aiuta a ridurre i costi e ad aumentare la produttività, in conseguenza di un miglior benessere aziendale e di una maggior disponibilità nei confronti delle richieste aziendali. Importante, in ogni caso, è riuscire a portare efficacemente a conoscenza degli stakeholder il rispetto dei valori ESG attraverso la rendicontazione non finanziaria, che trova massima esplicazione nel bilancio di sostenibilità. Allo stato attuale, ai sensi del decreto legislativo n. 254 del 2016, la rendicontazione delle informazioni non finanziarie è obbligatoria per le sole aziende quotate e del settore bancario-assicurativo di grandi dimensioni. Per le imprese operanti in tali settori, è espressamente previsto l’obbligo di rendicontare le strategie aziendali attuate e le performance realizzate con riferimento ad ambiente, comunità locale, personale, rispetto dei diritti umani e lotta alla corruzione. Per misurare in maniera univoca e uniforme gli impatti in ambito ESG, è possibile adottare gli standard di rendicontazione del Global Reporting Initiative (GRI), rinvenibili nel sito web www.globalreporting.org.

Le società benefit La manifestazione all’esterno della vocazione ESG può essere concretamente effettuata attraverso l’acquisizione della qualifica di Società Benefit (S.B.), di cui alla legge n. 208 del 2015. Si tratta di una qualifica che integra la denominazione sociale d’impresa ed ha lo scopo indicare il fatto

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che, nell’esercizio dell’attività economica, vengono perseguite una o più finalità di beneficio comune mediante un operato responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente e portatori di interesse. Necessaria, a tal riguardo, è l’indicazione nell’oggetto sociale dello specifico interesse meritevole che la società intende tutelare e sostenere. Ad ogni modo, non necessariamente quest’ultimo dev’essere connesso all’attività principale realizzata dall’impresa: è sufficiente che sia efficacemente perseguito in maniera bilanciata rispetto all’interesse sociale, a fronte della nomina di un responsabile che garantisca quanto dichiarato nell’oggetto sociale e della presentazione di una “relazione di impatto”, da allegare al bilancio societario e pubblicata sul sito internet della società, che illustri gli aspetti salienti dell’attività esercitata.

Il progetto ESG di Friulia

sentati i servizi offerti da Friulia alle imprese nello specifico settore ESG. Nel novero di tali attività, alla luce del suo obiettivo di promozione dello sviluppo economico del territorio regionale, la Finanziaria regionale ha fatto sapere di aver da poco attivato un’azione di supporto e di consulenza strategica in materia ESG, adoperandosi per rilevare forze e debolezze delle aziende al fine di delineare il piano d’azione per raggiungere adeguati livelli di sostenibilità. Al contempo, Friulia agisce perseguendo lo sviluppo sostenibile anche nelle imprese partecipate, poiché consapevole del fatto che nessun piano industriale può, oggigiorno, non attenzionare le tematiche ESG. L’obiettivo, con riferimento a ciò, è quello di adottare una strategia che diffonde gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 incentivando l’adozione di best practices nelle imprese del territorio e sensibilizzando al contempo i founder e i top manager delle aziende interessate.

Nell’ultima parte dell’incontro, si sono poi pre-

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(EV)


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POSTA IN GIOCO ALTA

✓ DIMOSTRARE DI ESSERE SOSTENIBILI, implementando un’informativa «non finanziaria»

✓ DIVENTARE SOSTENIBILI, operando sulla Governance, sulla struttura organizzativa e sui processi aziendali

per accedere alle fonti di finanziamento: ✓ sono stati stanziati miliardi di Euro per finanziare PMI sostenibili con progetti di investimento in economia circolare… ma non ci sono abbastanza PMI finanziabili perché sono poche quelle che hanno una Governance e una struttura organizzativa rispondenti agli standard ESG e un Report di Sostenibilità

DIREZIONE CHIARA

per essere fornitori delle grandi aziende (che già da tempo operano secondo standard ESG…): ✓ alcune direttive europee in fase di valutazione prevedono la certificazione di sostenibilità della supply chain ovvero la certificazione che le aziende che ne fanno parte operino nel rispetto degli standard ESG ✓ tutti i piccoli fornitori delle grandi aziende saranno chiamati a rispettare gli stessi standard

La sostenibilità per le PMI non è più una scelta. Il rispetto degli standard ESG risulterà determinante:

ESG: LA VIA OBBLIGATA ANCHE PER LE PMI

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Essere sostenibili permette di avere un capitale umano di alto valore. I millenials e la generazione Z – la forza lavoro del futuro – reputano prioritari aspetti quali il welfare aziendale, il rapporto con il territorio e l’innovazione di prodotto e di processo (contro «si è sempre fatto così»).

Essere sostenibili aiuta a ridurre i costi (e non solo in termini di riduzione degli sprechi ed efficientamento energetico). La sostenibilità genera un aumento della produttività anche grazie alla riduzione dell’assenteismo, maggiore disponibilità nei confronti dell’azienda a fronte di richieste eccezionali (viaggi improvvisi, guasti, etc.), soluzioni bottom-up relative a inefficienze di processo.

Essere sostenibili rende l’azienda più resiliente e garantisce un titolo azionario più solido.

(E. de Rothschild Asset Management, ESG Business review, Bloomberg ottobre 2021, Harvard Business Review)

Essere sostenibili rafforza la reputazione aziendale. Le aziende che hanno investito in sostenibilità – e l’hanno comunicata correttamente – sono percepite dal cliente finale come «best choice» rispetto ai competitor (Ikea). Anche le Big Corp hanno incorporato i temi ESG nelle loro scelte strategiche, adottando ESG Supply Chain Assessment, ovvero la valutazione del rischio di sostenibilità del proprio parco fornitori lungo la propria filiera di approvvigionamento.

PERCHE’ ESSERE SOSTENIBILI?

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SOCIAL: comprende tutte le iniziative con impatto sociale che riguardano sia i dipendenti dell’azienda che il territorio in cui questa opera

ENVIRONMENTAL: riguarda l’impatto su ambiente e territorio

Fonte: https://www.empoweryourlifethinktank.com/newsletter/evoluzione-nel-tempo-degli-investimenti-responsabili/

COS’E’ ESG?

GOVERNANCE: riguarda gli aspetti più interni all’azienda e alla sua amministrazione

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E’ l’«interesse meritevole» che la Società Benefit intende tutelare e sostenere Deve essere specificatamente indicato nell’oggetto sociale e deve essere concretamente perseguito mediante una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra l’interesse dei soci e quello dei soggetti su cui l’attività della società può andare ad impattare Non deve necessariamente essere connesso all’attività principale realizzata dall’impresa ma può trattarsi anche di un interesse generico (es. crescita del benessere sociale di una comunità, conservazione e recupero dei beni del patrimonio artistico e culturale, il sostentamento di associazioni del territorio, la protezione dell’ambiente,…) ▪

La relazione deve essere allegata al bilancio societario e pubblicata sul sito internet della società (L. 208/15, art.1 c.382 e 383)

✓ grado di trasparenza e responsabilità della Governance nel perseguimento delle finalità del beneficio comune ✓ rapporti con i dipendenti ✓ rapporti con gli altri portatori di interesse ✓ impatti della società sull’ambiente

Deve nominare un «responsabile dell’impatto» ovvero un «responsabile dell’ambito benefit» che ha il compito di assicurare che la società persegua il beneficio comune dichiarato nell’oggetto sociale (L. 208/15, art.1 c.380) Deve presentare una relazione di impatto che illustri:

OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ BENEFIT

Hanno la possibilità di inserire accanto alla denominazione sociale la specificazione «società benefit» o la sigla «SB» e «utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi» (L. 208/15, art.1 c.379) rendendosi immediatamente riconoscibili a tutti gli stakeholders (anche esteri).

COS’E’ IL BENEFICIO COMUNE?

Sono una particolare forma giuridica di impresa che «nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse» (L. 208/15, art.1 c.376)

LE SOCIETA’ BENEFIT

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Pag. 35 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2021

▪ La rendicontazione non finanziaria è generalmente redatta secondo gli standard di rendicontazione del Global Reporting Initiative (GRI) che permettono di misurare in maniera univoca e uniforme gli impatti in ambito ESG

▪ Il d.lgs. 246/2016 inserisce un richiamo alla materialità, per cui l’azienda aziende deve rendicontare anche su temi per questa specifici e rilevanti. L’azienda deve inoltre rendicontare sul proprio modello di business.

▪ Il d.lgs. 246/2016 richiama cinque ambiti di rendicontazione non finanziari considerati rilevanti (ambiente, comunità locale, personale, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione attiva o passiva) rispetto ai quali l’azienda è tenuta a rendicontare le strategie aziendali attuate e le performance realizzate con attenzione agli impatti generati nei confronti degli stakeholder

▪ Attualmente, nell’ambito profit, la rendicontazione delle informazioni non finanziarie è obbligatoria per le aziende quotate e del settore bancarioassicurativo di grandi dimensioni (d.lgs. n. 254/2016 che recepisce la direttiva europea 2014/95/UE) mentre è volontaria per la restante platea di aziende.

▪ E’ un documento rivolto a tutti gli stakeholder (o portatori d’interesse verso l’azienda) che comunica gli impegni e i risultati presi nell’ambito della Responsabilità d’Impresa – o Corporate Social Responsibility (CSR)

▪ Il bilancio di sostenibilità porta nelle aziende i valori sociali e ambientali dell'attività: il suo scopo è rendere conto degli impatti non finanziari dell’azienda verso tutti i soggetti con cui viene a contatto.

VALORE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA: IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

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Pag. 36 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2021

Definire criteri di valutazione della sostenibilità delle partecipate (rating)

Adattare le strategie di investimento all’ESG compliance

Definire limiti agli investimenti e premi per le realtà altamente sostenibili

INVESTIRE IN IMPRESE ESG COMPLIANCE

Adottare i principi ESG nell’organizzazione Friulia

INNOVAZIONE INTERNA E SVILUPPO RATING ESG

Stato attuale di attenzione verso le tematiche ESG

Smuovere le coscienze di imprenditori attraverso esempi virtuosi

ANALISI PARTECIPATE E SENSIBILIZZAZIONE

Sistema delle Sistema di remunerazione deleghe

Quadrant 1 KPI Key Business Performance Plan Indicators Quadrant 3 Quadrant

Strumenti di Governance

Friulia accompagna l’imprenditore nella governance e nello sviluppo dell’impresa supportandolo con consulenza strategica.

FRIULIA: PROGETTO ESG

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Pag. 37 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2021

▪ maggiore sensibilizzazione delle tematiche nei confronti dei founder e top manager delle aziende partecipate

▪ Incentivazione dell’adozione delle best practices nelle imprese del territorio, apportando un contributo all’intero sistema economico locale

▪ Friulia adotta quindi la Impact Investing Strategy, ovvero contribuisce a diffondere gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile nelle imprese partecipate. Nessun piano industriale oggi può non comprendere le tematiche ESG.

▪ ESG nasce come modello di analisi per gli investimenti ma con il tempo si è capito che la strategia d’investimento ESG compliance non può essere univoca; nel caso di Friulia definire un target di investimenti che rispondano a un livello minimo di ESG non è applicabile sia per la dimensione del territorio d’investimento che per la sua mission.

▪ Il territorio del FVG ha 88.940 imprese attive, di cui 18.459 società di capitale, che rappresentano le possibili target d’investimento di Friulia (la provincia di Treviso da sola ne conta 20.473…). (dati Regione in Cifre 2020 e Infocamere, anno di riferimento 2019)

▪ Friulia è la Finanziaria Regionale della regione Friuli Venezia Giulia, costituita nel 1967, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico del territorio

IL RUOLO DI FRIULIA: IMPACT INVESTING STRATEGY

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Pag. 38 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2021

Il rating ESG può essere utilizzato come punto di partenza di un percorso volto all’introduzione della sostenibilità in azienda.

▪ Considerata la necessità di integrare aspetti quantitativi con altri qualitativi, i modelli di rating applicati dai principali player rischiano di essere troppo complessi e time-consuming per una tipica PMI italiana (più piccola che media). Esistono, tuttavia, modelli di rating che meglio si adattano a questa tipologia d’imprese in quanto svolgono l’assessment mediante un confronto diretto con l’impresa (imprenditore e dipendenti). Questi modelli permettono di rilevare le forze e le debolezze delle aziende al fine di delineare il piano d’azione per raggiungere un nuovo livello di sostenibilità.

▪ Non esiste ancora una regolamentazione specifica e un’autorità che autorizza le agenzie di Rating a poter emettere valutazioni; tuttavia, a maggio 2021 la European Banking Association ha pubblicato le linee guida sul monitoraggio dei crediti focalizzando l’attenzione sulle tematiche ESG.

▪ Il Rating ESG (o Rating di sostenibilità) è un giudizio sintetico che certifica la solidità di un emittente, di un titolo o di un fondo dal punto di vista degli aspetti ambientali, sociali e di governance. Non sostituisce il rating tradizionale ma è complementare e il suo scopo è quello di aumentare le informazioni disponibili e quindi migliorare le valutazioni e le scelte. Così come gli score (algoritmi statistici) e i rating creditizi (valutazioni da parte di un analista o di un team di analisti) misurano l’affidabilità di un’impresa o di uno strumento finanziario, gli score e i rating ESG sono da poco nati proprio per sintetizzare il grado di sostenibilità dell’impresa, nelle tre dimensioni ambientali, sociali e di governance (Cerved).

RATING ESG: UN PUNTO DI PARTENZA E NON DI ARRIVO

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Pag. 39 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2021

▪ I criteri ESG sono al centro del discorso pubblico e rappresentano una bussola che orienterà le scelte di sviluppo mondiale e comporterà nel breve l’impegno di ogni singola impresa verso uno sviluppo sostenibile

▪ Molte aziende già da tempo hanno iniziato ad operare secondo criteri ESG ma questi comportamenti virtuosi non vengono efficacemente comunicati agli stakeholders ▪ E’ pertanto necessario strutturare un approccio efficace che consenta una progressiva integrazione dei criteri di sostenibilità nel proprio core business

▪ Le future opportunità di business dipenderanno anche dalla capacità di comunicare risultati conseguiti e obiettivi futuri con riferimento alla sostenibilità

ANCHE PER LE PMI IL RISPETTO DEI CRITERI ESG E’ DIVENTATO UN DOVERE

ALCUNE RIFLESSIONI

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Reti d’impresa

contributi per progetti di aggregazione

La Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione FVG ha pubblicato sul proprio sito web (www.regione.fvg.it) il bando relativo all’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione di incentivi a favore di PMI, nonché di reti con soggettività giuridica, per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete. Tali contributi, previsti dalla legge regionale 4 aprile 2013 n. 4 e regolamentati dal decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014 n. 42, sono volti alla realizzazione di progetti di aggregazione in rete aventi a oggetto lo sviluppo di una rete d’impresa già costituita ovvero la stipulazione di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione dell’incentivo. Si tratta, più in particolare, di contributi in conto capitale erogati in regime de minimis per un’intensità pari al 50% delle spese ammissibili, che possono riferirsi alla fase propedeutica, alla fase di predisposizione o alla fase di realizzazione del progetto di aggregazione in rete.

L’importo massimo dell’incentivo per ciascuna domanda è pari a € 150.000,00, mentre l’importo minimo della spesa ammissibile per singolo progetto ammonta a € 20.000,00. Sotto il profilo temporale, le spese relative alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione in rete possono risultare sostenute anche nei 12 mesi precedenti rispetto alla presentazione della domanda, mentre per quanto concerne la fase di realizzazione, è necessario che le spese siano sostenute a partire dal giorno successivo. La domanda di incentivo è da presentarsi, a seconda del caso, a cura di almeno una delle PMI partecipanti al progetto di aggregazione in rete ovvero della rete dotata di soggettività giuridica, esclusivamente via PEC all’indirizzo mail della CCIAA territorialmente competente, sulla base dell’apposita modulistica pubblicato nel sito web della Regione e consultabile al presente link. La domanda può essere inoltrata a partire dalle ore 10.00 del 1° febbraio 2022 e sino alle ore 16.00 del 1° marzo 2022. Più dettagliate informazioni tecniche e operative circa i contributi in oggetto e le relative procedure, possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

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(EV)


PerMicro impresa PerMicro Impresa

operatività della filiale di udine

Negli scorsi giorni l’Associazione ha incontrato Gianluca Loffredo, responsabile per la filiale di Udine di PerMicro, intermediario finanziario che opera a favore delle microimprese. La società è nata a Torino nel 2007 con l’obiettivo di creare occupazione attraverso l’erogazione professionale di crediti e microcrediti a soggetti che intendono sviluppare iniziative economiche in mancanza di garanzie reali o di un adeguato storico creditizio. Vi partecipano una serie di investitori sia privati che pubblici, tra cui figura anche Servizi e Finanza FVG S.r.l., partecipata per il 25% dalla Finanziaria regionale Friulia S.p.A. Nello specifico, PerMicro offre un prodotto specifico per le imprese (PerMicro Impresa) ed uno per privati (PerMicro Famiglia), oltre a numerose attività e progetti sul territorio, tra cui il progetto “women to be free”, volto a fornire supporto finanziario a donne vittime di violenza attraverso percorsi di formazione e tutoraggio.

Il servizio si rivolge a soggetti che intendono avviare o sviluppare un’attività imprenditoriale e che sono disponibili a collaborare per la realizzazione sommaria di un business plan. Il finanziamento erogato da PerMicro consiste in una somma compresa tra € 5.000,00 e € 25.000,00, con restituzione in rate mensili e durata compresa tra 24 e 72 mesi. Il fine specifico è quello di fare fronte alle spese per l’avvio e lo sviluppo dell’attività, l’affitto dei locali e l’acquisto dei beni strumentali all’attività d’impresa. La somma viene erogato a fronte della presentazione di un progetto di impresa chiaro e sostenibile, di un’idea chiara e documentata dell’investimento da sostenere e di una minima disponibilità ad apportare mezzi propri, indicativamente pari al 20% dell’investimento totale. Da segnalare, in ogni modo, la possibilità di richiedere la garanzia da parte del Mediocredito centrale per gli investimenti di entità superiore a € 10.000,00. Lo strumento può rivelarsi particolarmente utile anche in considerazione dei servizi ausiliari offerti a corredo dei finanziamenti, che accompagnano l’impresa sia nella fase precedente all’erogazione del finanziamento, attraverso l’assistenza e l’aiuto nella redazione del business plan, che in quella successiva, per mezzo di costanti monitoraggi sull’andamento gestionale. (EV)

Pag. 41 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2021


MISSION Creiamo occupazione e inclusione sociale attraverso l’erogazione professionale di crediti e microcrediti, l’educazione finanziaria e l’offerta di servizi di avviamento e accompagnamento all’impresa. Ci rivolgiamo a persone motivate e competenti con una buona idea imprenditoriale e a soggetti con esigenze finanziarie primarie (casa, salute, formazione) escluse dai tradizionali canali del credito per insufficiente storia creditizia o precaria posizione lavorativa.

In Italia, dopo un lungo cammino, si è giunti a un decreto legislativo che così definisce il microcredito: «Finanziamento con le seguenti caratteristiche: importo max 40.000 euro; non assistito da garanzia reale; finalizzato all'avvio o sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; accompagnati da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.»

MICROCREDITO

Definizione ex art. 111 TUB (con revisione DLGS 8 aprile 2020) • • •

Imprese già titolari di partita IVA da non più di 5 anni Professionisti e Imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti; Società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità;

Imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta finanziamento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro; Imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta finanziamento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro; Imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento non superiore a 100.000 euro; Non rientrano tra i beneficiari le persone fisiche.

• • •

DEFINIZIONE

Il microcredito è uno strumento finanziario rivolto a chi non riesce ad accedere al credito tradizionale a causa di mancanza di garanzie reali oppure per insufficiente storico creditizio. Tale strumento offre a soggetti deboli e a rischio di emarginazione una valida opportunità di inclusione finanziaria e sociale.

PerMicro è un intermediario finanziario ex art. 106 vigilato da Banca D’Italia: quotidianamente eroga sia microcrediti che crediti per favorire l’inclusione finanziaria in Italia.

Pag. 42 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2021


I SOCI Partner industriale

Investitori istituzionali 9,2% Società di private equity

9% 7,4%

12,3% 21,6%

Investitori privati 1,9%

6,7% 12,2%

Servizi e Finanza FVG S.r.l.

6% 4,8%

4,1%

3,6% 1,2%

PERSONE

Pag. 43 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2021


PRODOTTI IMPRESA

FAMIGLIA

Per i soggetti che vogliono avviare o sviluppare una piccola attività imprenditoriale e che, sebbene privi di garanzie reali e storico creditizio: • • •

hanno una buona idea d’impresa; possiedono capacità professionali, tecniche ed imprenditoriali; dimostrano collaborazione e supporto nella fase di istruttoria e di costruzione del business plan.

Prestito personale per rispondere alle esigenze legate alla famiglia, casa (anche al paese d'origine), al lavoro, alla salute e alla formazione, per soggetti in difficoltà economiche temporanee privi di storico creditizio o esclusi dal credito per caratteristiche sociologiche (nazionalità, ridotta anzianità lavorativa/tipo di contratto etc). Per accedere al prestito non è necessaria la cittadinanza italiana, è comunque obbligatoria la residenza/domicilio in Italia e il permesso/ carta di soggiorno validi.

PerMicro Impresa • • •

importo finanziato da € 5.000 a € 25.000 (solo multipli di 1000 €) rate: mensili durata: 24 – 72 mesi (solo multipli di 12 mesi)

Servizi inclusi Consulenza e supporto nelle fasi di stesura del business plan, piano di investimenti e cash flow. Accompagnamento e monitoraggio per tutta la durata del finanziamento. Requisiti • progetto di impresa chiaro e sostenibile (sostenibilità situazione debitoria complessiva esposizione equilibrata con reddito percepito/generato); • idea chiara e documentata dell’investimento da sostenere e dell’utilizzo del microcredito (preventivi, documenti utili); • capacità tecniche ed imprenditoriali; • disponibilità ad apportare capitale/mezzi propri (indicativamente il 20% dell’investimento totale).

Finalità finanziabili • • • • •

spese per avvio attività spese per sviluppo attività caparra affitto locale acquisto arredamento/attrezzature auto/furgone/moto

Profili consigliati • start up • imprese avviate prive di garanzie reali e storico creditizio • clienti extracomunitari con buon radicamento Attività non finanziabili • soggetti con protesti/ pregiudizievoli/ insoluti non sanati • attività di “Compro Oro” e pegni • centri scommesse e/o sale Bingo • casinò e altri esercizi con gioco d’azzardo

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PerMicro Famiglia • • •

importo erogato da € 3.000* a € 15.000 (solo multipli di 1000 €) rate: mensili durata: 12 – 72 mesi (solo multipli di 12 mesi)

*Importo minimo solo per nuova finanza

Servizi inclusi: educazione finanziaria di base, predisposizione ed analisi del bilancio familiare. Finalità • spese urgenti legate alla famiglia, casa, salute, formazione e lavoro; • il luogo di utilizzo può essere anche il paese di origine (es. spese acquisto terreno, ristrutturazione/acquisto casa, per aiuto familiari, etc.). Profili consigliati • colf, badanti anche con contratto a tempo determinato; • lavoratori dipendenti, operai anche con contratto a tempo determinato; • clienti stranieri con buon radicamento nel territorio (in Italia da almeno 2 anni, famiglia in Italia etc.) • reddito minimo 600€ mensili. Soggetti non finanziabili • soggetti con protesti/ pregiudizievoli/ insoluti non sanati; • persone residenti presso terzi, residence, alberghi o senza fissa dimora; • persone senza reddito proprio e non documentabile.

I NUMERI

Società nata a Torino e specializzata in crediti e microcrediti, PerMicro è un intermediario finanziario ex art. 106 vigilato da Banca D’Italia. Ha concesso fino ad oggi 28.921 crediti, per un totale erogato di 216.101.370 euro, di cui 3.850 crediti all'impresa e 25.071 crediti alla famiglia. Dati al 31.12.20

TOTALE

2007-2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Impresa

3.850

590

332

434

507

447

433

422

396

289

Erogato

€ 63.483.802

€ 4.334.163

€ 4.450.954

€ 7.240.717

€ 9.186.188

€ 8.786.326

€ 8.352.167

€ 8.397.475

€ 7.286.397

€ 5.449.415

2.584

2.565

2.692

2.873

4.479

2.715

€ 14.135.652 € 15.010.092

€ 17.126.852

€ 18.973.908

€ 28.777.399

€ 22.024.244

Famiglia

25.071

2.643

2.044

2.476

Erogato

€ 152.617.567

€ 12.817.254

€ 10.314.166

€ 13.438.000

Totale Tot. erogato

28.921

3.233

2.376

2.910

€ 216.101.370

€ 17.151.417

€ 14.765.120

€ 20.678.717

3.012

3.125

3.295

4.875

3.004

€ 23.321.840 € 23.796.418

3.091

€ 25.479.019

€ 27.371.383

€ 36.063.796

€ 27.473.659

Pag. 45 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2021


COLLABORAZIONI PerMicro collabora attraverso degli accordi di segnalazione con alcune delle realtà più importanti presenti in Italia: attraverso questa partnership, siamo in grado di raggiungere l’intero territorio nazionale e permettere l’accesso al credito a soggetti esclusi dai canali tradizionali.

COME OPERIAMO INSIEME Verifica dei prerequisiti

• Valutazione dei prerequisiti per la segnalazione (clienti già correntisti e nuovi clienti): − Finalità, profili e requisiti di accesso

Invio email segnalazione

• Invio email a Filiale PerMicro di riferimento (vedi slide 26) contenente le seguenti informazioni: ❖ Tipologia di richiesta (privato o business) ❖ Denominazione cliente ❖ Importo richiesto e finalità

Attività Partner Attività PerMicro

Approfondimento richiesta, istruttoria

Delibera e erogazione

• Confronto telefonico referente Filiale PerMicro e gestore Partner di competenza per eventuali approfondimenti

• Delibera

• Contatto ed incontro con il cliente per istruttoria della richiesta

• Accompagnamento cliente per apertura c/c Banca (se nuovo cliente)

❖ Contatti dell’agenzia della • In caso di esito negativo istruttoria, Banca e del gestore di PerMicro comunica via riferimento email al Partner l’esito e le motivazioni per il ❖ Eventuale rifiuto documentazione già disponibile da allegare

Pag. 46 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2021

• PerMicro comunica via email al Partner e cliente l’esito della delibera

• Erogazione del finanziamento



Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2021 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

102,9

0,564883

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

103,0

0,763196

MARZO

15.03

14.04

0,375

103,3

1,108138

APRILE

15.04

14.05

0,500

103,7

1,526393

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

103,6

1,578079

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

103,8

1,849707

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

104,2

2,267962

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

104,7

2,759531

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

104,5

2,737903

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

105,1

3,302786

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

105,7

3,867669

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

Pag. 48 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2021


Rifiuti. Sperimentazione nuovo sistema di tracciabilità la piattaforma è stata predisposta da ecocerved

Com’e noto, dal 1° gennaio 2019 è stato definitivamente abolito il vecchio sistema di tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI (cfr. art. 6 DL 135/2018, convertito in legge 11 febbraio 2019, n.12 - testo coordinato qui allegato) e, dalla stessa data, è stato istituito il R.E.N.T.R.I. (Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti), cui devono iscriversi le imprese che trasportano rifiuti a titolo professionale oltre ad altri operatori che gestiscono il ciclo di trattamento, recupero o smaltimento degli stessi rifiuti. Con successivo decreto interministeriale si sarebbero dovute emanare disposizioni sull’iscrizione al R.E.N.T.R.I., sul diritto annuale da versare per l’iscrizione ed in particolare sulle modalità di funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti da questo realizzato. Sino ad oggi detto decreto non è stato mai emanato, e quindi le imprese di trasporto dei rifiuti non hanno mai versato alcuna quota d’iscrizione. La tracciabilità dei rifiuti è stata invece assicurata – come indicato nello stesso comma 3-ter, dell’articolo 6 della legge 12/2019 – con gli adempimenti “cartacei” del Registro di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di accompagnamento dei rifiuti durante il trasporto (FIR), nonché del MUD (Modello Unico di Denuncia ambientale annuale) di cui agli articoli 188, 190 e 193 del Testo unico ambientale (cd. TUA - D. Lgs. 152/2006). Nel 2020 è stato poi emanato il Decreto Legislativo n. 116, che ha tra l’altro: - modificato l’articolo 188-bis del TUA, sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, che ha previsto come sarà organizzato il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, demandando ad uno o più decreti attuativi la sua piena operatività, dopo un congruo periodo preliminare di sperimentazione. La nuova

disposizione ha anche stabilito che il sistema che sarà gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale Gestori ambientali; - riscritto l’articolo 190 TUA, sul Registro di carico e scarico dei rifiuti da gestire in modalità telematica, non appena vi sarà un apposito decreto attuativo e fino ad allora ancora in via cartacea secondo il DM 148/1998 ed infine - rivisto l’articolo 193 TUA, sul trasporto dei rifiuti, con la previsione del Formulario in formato digitale (anche questo da attuare secondo le specifiche di un nuovo decreto e sino ad allora ancora in formato cartaceo secondo il DM 145/1998). Tutte queste novità, non ancora attuate, necessitano di un congruo periodo di sperimentazione che lo stesso Albo gestori si è preso cura di avviare, stipulando con le maggiori Associazioni operanti nel settore (presenti o non nel suo Comitato Nazionale) apposite convenzioni, oltre che con le maggiori software House. Nel frattempo la piattaforma, su cui dovranno essere realizzati gli adempimenti telematici del nuovo sistema di tracciabilità, è stata predisposta (per ora come prototipo) da Ecocerved (società che gestisce gli adempimenti telematici di UnionCamere e delle Camere di Commercio e che opera in convenzione con il Ministero della Transizione Ecologica - già Ambiente) ed è raggiungibile al seguente link: https://prototipo.rentri.it/ Contemporaneamente è stata avviata la sperimentazione, con le imprese di produzione dei rifiuti, quelle di trasporto e gli impianti di loro destinazione finale, che nel corso del corrente anno si sono dichiariate disponibili a testare il nuovo sistema. La sperimentazione sta muovendo i suoi primi passi. Dopo aver registrato le anagrafiche delle imprese, spiegato loro che devono entrare nel sistema esclusivamente con lo SPID (acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale), il sistema propone ora alle stesse di provare a caricare i dati dei rifiuti da movimentare relativi ai Registri di carico e scarico.

Pag. 49 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 22 - 15 dicembre 2021


Al riguardo è stato realizzato, dall’Albo e da Ecocerved un tutorial (come inviare i dati tramite excel) scaricabile al seguente link: https://prototipo.rentri.it/videos in cui si illustra chiaramente come effettuare questa parte della sperimentazione. Nei prossimi mesi si passerà alla sperimentazione del Formulario, che simulerà la movimentazione dei rifiuti, con tutte le situazioni anomale che in tale attività si possono verificare (percorso diverso, cambio autista, cambio mezzo, trasbordo dei

rifiuti su altro veicolo, intermodale, carico accettato parzialmente; nuova destinazione, ecc…). Si suggerisce quindi a tutte le imprese interessate di partecipare alla sperimentazione, poiché solo attraverso questa sarà possibile trovare le soluzioni alle principali problematiche che si possono verificare durante le normali fasi del trasporto dei rifiuti a destino ed evitare future problematiche. Tutto ciò, prima della partenza ufficiale del nuovo sistema R.E.N.T.R.I., che verosimilmente avverrà nel corso del secondo semestre del 2022.

Pag. 50 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 22 - 15 dicembre 2021

(C)


Contributo ambientale Conai sui pallet in legno viene diminuita la percentuale del peso dei pallet da assoggettare a contributo

Conai, su proposta del Consorzio Rilegno, ha deciso di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet in legno, sia nuovi sia reimmessi al consumo, nell’ambito di circuiti produttivi controllati noti, per i quali restano comunque validi i requisiti minimi per l’accesso, così come riportati nelle precedenti circolari Conai-Rilegno del 10 dicembre 20121 e del 14 giugno 20192, aggiornate con la presente3. In particolare, si è scelto di diminuire la percentuale del peso dei pallet da assoggettare a Contributo ambientale Conai (di seguito anche CAC), dal 20% al 10%, con decorrenza 1.1.2022; ciò attraverso l’incremento dall’80% attuale al

90% della correlata percentuale di abbattimento. Nulla cambia sia per le altre tipologie di pallet sia per le procedure di applicazione e dichiarazione del CAC, indicate nelle precedenti circolari e riportate nella presente per completezza di trattazione.

a. Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati Su tali tipologie di pallet - a prescindere dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio (documento di trasporto o formulario) nonché dall’effettiva riparazione4 eseguita sugli stessi, se reimmessi al consumo da parte di operatori del settore dei pallet che svolgono attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria) - a prescindere dalla eventuale e contestuale attività di produttore di imballaggi o di commerciante di imballaggi nuovi/usati in legno, sono previste formule agevolate, diversificate come da seguente tabella di sintesi:

Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati, ceduti: Dal 2013 al 2018

CASISTICHE

Dal 2019 al 2021

Dall’1.1.2022

Percentuale del peso da assoggettare a CAC CASO 1: a prescindere dall’attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto)

60%

60%

60%

Percentuale di abbattimento del peso 40%

40%

40%

Percentuale del peso da assoggettare a CAC CASO 2: se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell’ambito di circuiti produttivi “controllati” noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al seguente paragrafo b

40%

Con effetti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2018. Con effetti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

3 4

10%

Percentuale di abbattimento del peso 60%

1 2

20%

80%

90%

Con effetti dal 1° gennaio 2022. Sia direttamente sia attraverso i cosiddetti contoterzisti.

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b. Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo

Si tratta della stessa tipologia di pallet richiamati al precedente CASO 2 ma di nuova produzione, per i quali sono previste le analoghe agevolazioni, così come riepilogate nella seguente tabella:

Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo: Dal 2013 al 2018

Dal 2019 al 2021

Dall’1.1.2022

Percentuale del peso da assoggettare a CAC Se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell’ambito di circuiti produttivi “controllati” noti e validati, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati di seguito

40%

10%

Percentuale di abbattimento del peso 60%

Requisiti minimi, essenziali per l’accesso all’agevolazione: - l’istituzione di un Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo (di seguito “Sistema”), gestito da un soggetto appositamente individuato e riconosciuto da Conai e Rilegno, che assicuri e si faccia carico del funzionamento del sistema stesso; - il suddetto Sistema e la gestione del medesimo sono sottoposti al controllo coordinato di Conai e Rilegno: il gestore del sistema è obbligato altresì a garantire in via continuativa a Conai e Rilegno l’accesso a tutte le informazioni quali/ quantitative indispensabili per l’espletamento delle verifiche sulla efficacia/fattibilità del Sistema; - i consorziati che provvedono alla produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono essere identificati e devono aver aderito espressamente al Sistema; - l’accesso al Sistema è garantito a tutti i consorziati che possiedano i requisiti da esso previsti; - la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono avvenire nel rispetto di definiti capitolati, specificatamente validati da Conai e Rilegno, che identifichino chiaramente le caratteristiche (ad es. dimensioni, portata) che i pallet medesimi dovranno avere; - i pallet nuovi e usati che accedono alle formule agevolative devono essere identificati in modo univoco con un marchio o altro metodo preventivamente riconosciuto (ad es. graffa, chiodo, etichetta inamovibile); - la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolate devono essere sottoposte al controllo di un ente terzo indipendente, sia sotto il profilo del rispetto dei requisiti minimi di qualità e sicurezza dei pal-

20%

80%

90%

let nuovi e usati, sia sotto il profilo della correttezza delle operazioni svolte dai consorziati produttori e riparatori. Per effetto delle procedure introdotte dalla Circolare Conai del 29 novembre 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, i commercianti di imballaggi vuoti5 (e, quindi, anche i meri commercianti di pallet in legno, nuovi o usati6 ai soli fini dell’applicazione del CAC sono stati equiparati ai produttori di imballaggi e, pertanto, tenuti: - ad acquistare gli imballaggi vuoti da commercializzare, senza applicazione del CAC da parte dei fornitori, previo rilascio di un’apposita attestazione di esenzione agli stessi fornitori (mod. 6.23); - ad applicare il CAC sulle prime cessioni7 di imballaggi ad utilizzatori; - a dichiarare (mediante presentazione del modulo 6.1 legno) e versare il CAC direttamente al Conai. Il modulo 6.1 legno, nella colonna “Tipologia imballaggio”, riporta anche le specifiche voci con le relative percentuali del peso da assoggettare al CAC. 5. Sono previste alcune agevolazioni per i cosiddetti “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti (vale a dire quei soggetti che nell’anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale) che possono continuare a riconoscere il CAC ai fornitori previa comunicazione apposita al Conai. 6. Per i pallet rotti o danneggiati, vgs. precedente lettera a. e seguente punto 2. 7. Si considera prima cessione il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale: - dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti; - del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale (art. 4, comma 4 del Regolamento Conai).

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CASI PARTICOLARI (PER I QUALI SI CONFERMANO LE PROCEDURE GIÀ INDICATE NELLA CIRCOLARE CONAI-RILEGNO DEL 14 GIUGNO 2019) 1. Trasferimenti di pallet vuoti (nuovi o usati, dopo la “prima cessione”) tra utilizzatori, diversi dai commercianti8 Nei casi di trasferimenti di pallet vuoti, nuovi o usati, sui quali l’utilizzatore9 ha già assolto il CAC direttamente al fornitore (degli stessi imballaggi vuoti), lo stesso utilizzatore in fattura deve indicare la dicitura “corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”. In buona sostanza, questa dicitura deve essere utilizzata laddove il cedente (già diretto utilizzatore del pallet) sia in grado di dimostrare che il CAC su quell’imballaggio sia stato effettivamente assolto e quantificabile; negli altri casi10in cui il CAC è assolto ma non quantificabile, la dicitura dovrà essere la seguente: “corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”. 2. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad altri produttori di imballaggi. Nei trasferimenti di semilavorati e/o di materie prime ricavati dal recupero di pallet usati ad un’impresa che produce imballaggi (produttore), non si realizza la cosiddetta Prima Cessione, con la conseguenza che il cedente (ad esempio il riparatore di pallet) non deve versare il Contributo Ambientale, poiché tali adempimenti sono posti in capo al produttore e/o al commerciante di imballaggi vuoti al momento in cui effettua la prima cessione.

semilavorati o materia prima ad un autoproduttore di imballaggi in legno si verifica la cosiddetta “Prima Cessione”; in tal caso, il riparatore deve applicare il Contributo ambientale in fattura nonché dichiararlo (con modulo 6.1 legno) e versarlo al Conai, qualora si verifichino entrambe le seguenti condizioni: - che i semilavorati e/o la materia prima siano utilizzati dal soggetto acquirente per produrre o riparare imballaggi in legno; - che gli imballaggi in legno prodotti o riparati siano adibiti al confezionamento delle merci dell’acquirente. 4. Riparazione di pallet di proprietà di terzi Per la riparazione di pallet di proprietà di terzi (rientranti nella casistica degli autoproduttori di imballaggi), il riparatore addebita il CAC, limitatamente ai quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell’attività di riparazione e, conseguentemente, dichiarerà e verserà il Contributo al Conai, nelle seguenti misure, in funzione di ciascuna casistica: - 10%12 del peso per la riparazione di pallet, prodotti in conformità a capitolati codificati, nell’ambito di circuiti produttivi “controllati” noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al precedente paragrafo b. Restano valide le condizioni di cui al medesimo paragrafo anche con riferimento al riparatore; - 100% del peso negli altri casi. 5. Trasferimenti di pallet a clienti esportatori Nei trasferimenti a clienti esportatori che si avvalgono del plafond di esenzione (procedura exante, modulo 6.5), il fornitore del pallet applica l’esenzione da plafond proporzionalmente al peso assoggettato/assoggettabile a Contributo ambientale, al netto della percentuale di abbattimento spettante.

3. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad autoproduttori10. Nell’ipotesi in cui il riparatore di pallet trasferisca

6. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, destinati al recupero (energetico o di materia) o allo smaltimento. Il riparatore che destina i pallet non più riparabili

8 9

e utilizzatore industriale. 10 Ad esempio, nel caso di acquisto di merci imballate e rivendita degli imballaggi usati delle stesse merci. 11 È definito “autoproduttore” il soggetto che acquista materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti. 12 In vigore dal 1° gennaio 2022.

Paragrafo C 3. della Circolare Conai del 29.11.2018. Si tratta dell’utilizzatore che ha acquistato imballaggi vuoti per riempirli e successivamente li cede ad altri utilizzatori che li impiegano per il trasporto delle proprie merci. Non rientrano, dunque, in tale casistica i trasferimenti da o verso i commercianti di imballaggi nuovi o usati o tra utilizzatore industriale e commerciante di imballaggi vuoti o tra commerciante di imballaggi vuoti

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alla termovalorizzazione o al recupero di materia o allo smaltimento non è tenuto a versare il Contributo Ambientale e non deve nemmeno indicare in fattura il Contributo già versato, dal momento che l’imballaggio ha cessato di esistere come tale nel momento in cui è divenuto rifiuto. Per eventuali approfondimenti e per istruzioni sulle modalità di autorizzazione da parte di Conai e Rilegno per usufruire delle agevolazioni sub a.

(caso 2) e sub b. contattare il numero verde Conai 800.337799, oppure scrivere a infocontributo@ conai.org, citando la presente circolare. Per le altre procedure di applicazione/esenzione/ dichiarazione del CAC si fa rinvio alla Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo ambientale, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Download documenti/Guida al Contributo. (C)

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SOA: rinnovo per la Pre System spa EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA A 360°

Pre System S.p.A., con sede a Sedegliano (UD) nella Z.I. di Pannellia, da 25 anni produce strutture prefabbricate in calcestruzzo per edifici industriali e opere infrastrutturali. Grazie alla struttura organizzativa, alla direzione manageriale di Giuliani rag. Tiziano e Zuliani arch. Ermacora Paolo e al proprio staff di professionisti qualificati è in grado di rispondere alle più diverse necessità progettuali ed esecutive, dalla progettazione architettonica e statica alla realizzazione dell’edificio chiavi in mano. La società è attestata per le categorie OG1 VI, OS13 VI e per la OG3 III: - OG1 realizzazione di edifici civili e industriali, le opere di manutenzione e ristrutturazione, la realizzazione delle opere connesse e complementari e di finitura fino ad un importo massimo di 12.394.800 Euro; - OG3 costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma” “ferro”

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e “aerea” nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera fino ad un importo massimo di 1.239.000 Euro. - OS13 produzione in stabilimento e montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale e precompresso per la realizzazione di edifici civili e industriali fino ad un importo massimo di 12.394.966 Euro; È anche in possesso delle certificazioni: - UNI EN ISO 9001 rilasciata da SGS ITALIA; - OHSAS 18001 rilasciata da SGS ITALIA; - CE per tutta la gamma dei suoi prodotti strutturali e di pannelli di tamponamento. Questi ultimi, nel caso della tipologia a taglio termico, sono certificati secondo il D.M. dell’Industria e Artigianato del 02.04.1998. Pre System, grazie agli ultimi ampliamenti, dispone di un’area attrezzata per la produzione di elementi prefabbricati di 25.000 mq coperti ed un’area scoperta a disposizione per lo stoccaggio, di altri 65.000 mq; la produzione media giornaliera è di 200 mc di calcestruzzo per manufatti ad armatura lenta e precompressa. Grazie alla propria rete commerciale opera in tutto il Nord Italia oltre che in Austria, Slovenia e Croazia. (CS)


PNRR: approvato il decreto per rigenerazione urbana investimenti dedicati al miglioramento di aree urbane degradate e per la rigenerazione economica Con decreto del Ministero dell’Interno del 6 dicembre 2021, è stato approvato il modello con il quale le Città Metropolitane interessate potranno individuare gli interventi finanziabili per la rigenerazione urbana e smart city, nel limite massimo delle risorse che verranno assegnate dal PNRR. Approfondiamo, di seguito, le disposizioni più significative previste da Decreto.

Città metropolitane Individuazione progetti e soggetti attuatori Per il periodo 2022-2026 le Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuano i progetti finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati, con valore non inferiore a 50 milioni di euro, e nel limite massimo delle risorse assegnate dal decreto legge n. 152/2021, aventi ad oggetto la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, ed i relativi soggetti attuatori nell’ambito dell’area metropolitana, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno.

Tipologie di progetti I progetti oggetto di finanziamento, devono riguardare investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell’accessibilità e delle Pag. 57 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2021

infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili, attraverso: a) la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico; b) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive; c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità: a) intervenire su aree urbane; b) avere un livello progettuale che assicuri, in ogni caso, i requisiti non inferiori alla progettazione preliminare o studio di fattibilità tecnico economica; c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l’incremento di almeno due classi energetiche; d) assicurare l’equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonché potenziare l’autonomia delle persone con disabilità e l’inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all’accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie; e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH -Do Not Significant Harm- (è il nuovo principio comunitario di sostenibilità ambientale che ogni impresa è obbligata a rispettare qualora fosse beneficiaria di un’agevolazione cofinanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);


f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all’intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell’intervento. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere: a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell’intervento; b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale; c) la co-progettazione con il terzo settore.

Modello presentazione proposte progettuali integrate È approvato il Fac-simile di modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, riportato nell’allegato 1 al Decreto, con il quale le Città Metropolitane interessate comunicano le proposte progettuali, complete dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma dei lavori, dei relativi soggetti attuatori nonché dei target di riferimento (metri quadri area oggetto di rigenerazione e risparmio energetico in tep annuo), per la realizzazione degli interventi integrati, attraverso le tipologie individuate alle sopracitate lettere a), b) e c)

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del precedente capitolo dove sono indicate le “tipologie di progetti”. Le proposte progettuali sono trasmesse da parte delle Città Metropolitane interessate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al Ministero dell’Interno. Ciascuna proposta progettuale è completa di: a) una relazione dettagliata delle finalità dell’intervento e dei benefici attesi, completa di precipua specificazione delle iniziative volte al risparmio energetico, nonché del target obiettivo relativo ai mq dell’area urbana oggetto di intervento, firmata digitalmente dal legale rappresentante della Città Metropolitana; b) un’autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto attuatore relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR; c) gli atti amministrativi attestanti le modalità e le procedure attraverso le quali sono stati selezionati i progetti presentati.

Modalità e termini di trasmissione Per la validità della comunicazione, le Città Metropolitane, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 7 marzo 2022 sono tenute a trasmettere le proposte progettuali, esclusivamente tramite PEC. (CS)


Revisioni “veicoli pesanti” in centri privati disposizioni attuative delle modifiche apportate all’art. 80 del codice della strada

Premessa Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23 novembre 2021, è stata data attuazione ai nuovi commi 8 e 9 dell’art. 80 del codice della strada (c.d.s.) relativa alla revisione dei “veicoli pesanti”, in ordine all’affidamento a centri privati delle operazioni di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 t. (v. Apinforma n. 21/2021, pp. 44-46). Il d.m. 15 novembre 2021 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U. Il decreto in esame è di prioritario interesse per quanti intendono diventare “operatori autorizzati” e solo in seconda battuta per le imprese di autotrasporto che ne saranno utenti. Se ne dà, comunque, illustrazione per opportuna conoscenza e in ragione della portata che avrà sulla disciplina delle revisioni dei c.d. veicoli pesanti per il trasporto di cose e di persone. Il decreto (art. 2) disciplina una serie di aspetti collegati a questa tipologia di revisioni, tra i quali: - il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati, specifici per l’attività di revisione dei veicoli pesanti; - le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati e l’istituzione di un registro generale dei predetti operatori; - il regime autorizzativo degli ispettori, con la composizione e la nomina delle commissioni d’esame e le modalità di svolgimento del medesimo; - la definizione delle tariffe per le operazioni di revisione e i controlli periodici sulle officine (queste per tutte le categorie di veicoli a motore). Con successivi decreti dirigenziali del medesimo Ministero sarà disciplinata una serie di aspetti fra i

quali la struttura minima organizzativa del centro di revisione, le tariffe delle operazioni di revisione, i corrispettivi degli ispettori per la loro attività.

L’operatore autorizzato e i suoi requisiti L’art. 1, co. 1, lett. h) del d.m. 15 novembre 2021 detta la definizione di operatore autorizzato all’esecuzione di queste revisioni. Testualmente è “l’operatore economico privato incaricato, ai sensi dell’articolo 80, comma 8, del codice della strada, e degli articoli da 239 a 241 del regolamento di esecuzione del medesimo codice, delle attività di revisione ai sensi del presente decreto, mediante autorizzazione avente durata quinquennale rilasciata dalla competente Provincia [per il Friuli Venezia Giulia la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, n.d.r.], appartenente alle seguenti categorie di imprese: 1) imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; 2) imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; 3) consorzi ai sensi degli articoli 2602 del codice civile, e società consortili di cui all’articolo 2615-ter del medesimo codice, anche in forma di società cooperative, appositamente costituite tra le imprese iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.” Gli articoli dal 3 al 14 disciplinano una serie di aspetti relativi agli operatori autorizzati, di cui si segnalano i sottostanti. - L’individuazione dei soggetti competenti a svolgere i controlli tecnici. Per quanto riguarda gli operatori di cui ai precedenti punti 1)

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e 2), questi devono essere iscritti in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122; i consorzi e le società consortili di cui al n. 3) devono essere iscritte almeno in una diversa sezione del registro, onde garantire al consorzio o alla società consortile l’iscrizione in tutte le sezioni. Il rilascio delle autorizzazioni da parte delle province [per il Friuli Venezia Giulia v. sopra, n.d.r.] (art. 4). I requisiti di idoneità professionale, economica, tecnica e strutturale degli operatori autorizzati (art. 7). I requisiti di imparzialità ed obiettività degli operatori (art. 8); a tal fine è richiesto il possesso: a) della certificazione dell’impresa ISO IEC 9001/2015, rilasciata nel rispetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa ISO IEC 17020 parte C; b) fino al 1° gennaio 2023, prova della presentazione della domanda per l’accreditamento ISO IEC 17020, parte A o parte C e successiva presentazione della certificazione; c) effettuazione dei controlli tecnici in locali destinati esclusivamente a detta attività, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l’autoriparazione; d) preposizione ai controlli tecnici di un numero di ispettori proporzionato al volume giornaliero medio di operazioni da eseguire, e in ogni caso non inferiore a un ispettore per 24 veicoli giornalieri; Le dotazioni tecniche minime dei centri autorizzati (art. 9), fra le quali si segnalano. a) il possesso di locali con superficie destinata ad ogni linea di revisione non inferiore a 250 m2; b) una superficie totale dei locali non inferiore a 600 m2, larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m, area di manovra esterna al locale non inferiore a 1.000 m2. Le modalità tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei veicoli e dei dispositivi di equipaggiamento (art. 10); oggetto del controllo sono almeno le aree di cui all’all. I, punto 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 0000214 del 19 maggio 2017, in materia di esecuzione di controlli tecnici dei veicoli circolanti su strade pubbliche, e, per ogni area, il controllo tecnico è eseguito sugli elementi di cui all’all. I, punto 3 dell’appena citato decreto (disponibile uni-

tamente agli allegati al link: www.mit.gov.it/ normativa/decreto-ministeriale-protocollo214-del-19052017). - L’istituzione presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero del registro dei centri di controllo autorizzati alla revisione sui mezzi pesanti; l’iscrizione del centro consegue all’accoglimento dell’istanza da parte della provincia territorialmente competente (art. 11). - La vigilanza da parte delle Direzioni generali territoriali del Ministero sui centri di controllo (artt. 12 e 13), e i casi di revoca e sospensione delle autorizzazioni (art. 14).

Gli ispettori autorizzati per l’esecuzione dei controlli tecnici Gli articoli da 15 a 18 del d.m. 15 novembre 2021 si occupano delle figure degli ispettori autorizzati a eseguire i controlli tecnici presso gli operatori autorizzati. L’art. 15 fissa i requisiti di cui deve essere in possesso l’ispettore autorizzato (di seguito ispettore). Qui si richiama l’attenzione sulla sola lett. d), per la quale questi soggetti devono essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale per singolo sinistro non inferiore a 500.000 euro. L’ispettore deve presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità, e non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività da esercitare. L’art. 16 disciplina la Commissione per l’esame per gli ispettori. L’art. 17 prevede il regime giuridico degli ispettori autorizzati. In particolare la norma prescrive quanto sotto riportato. - I candidati a ispettori autorizzati devono aver frequentato il corso di formazione di cui all’all. IV del citato d.m. 19 maggio 2017 e superato l’esame di cui all’art. 5 dell’accordo della Conferenza Stato e Regioni 17 aprile 2019. Dopo di che il candidato al ruolo diventa ispettore autorizzato ad eseguire le prove di revisione sui veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi, e viene iscritto nel registro unico degli ispettori istituito al Dipartimento della mobilità sostenibile (co. 1). Le modalità dell’esame verranno fissate con apposito decreto entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento (co. 7). - Il co. 3 regola i casi di incompatibilità, per cui “gli ispettori autorizzati a svolgere attività di revisione sui mezzi di cui all’articolo 3, comma 1, non possono in alcun caso opera-

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re presso un operatore autorizzato in base a rapporto di lavoro dipendente e vengono individuati dall’organismo di supervisione territorialmente competente all’interno del registro degli ispettori per ogni singola seduta di revisione prenotata, anche per il tramite degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, ed autorizzata dal medesimo organismo di supervisione.” Questa limitazione, secondo il successivo co. 4, non si applica qualora l’ispettore intrattenga un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, in un centro di controllo che non svolga attività di revisione dei veicoli pesanti (co. 4). - Identiche limitazioni si applicano agli ispettori che abbiano la titolarità giuridica dell’impresa che gestisce il centro di controllo o, qualora il centro abbia forma societaria, che abbiano la rappresentanza legale o che siano componenti degli organi societari o siano titolari di partecipazioni societaria, anche minoritarie (co. 5). - Per lo svolgimento dei controlli tecnici, all’ispettore spetta un corrispettivo da versare anticipatamente da chi chiede il controllo, anche in via forfettaria, secondo le modalità previste all’art. 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e commisurato al tempo necessario per svolgere l’attività e ai costi di trasporto per raggiungere la sede di servizio assegnata (co. 6). La determinazione del corrispettivo avverrà comunque con successivo decreto dirigenziale. - L’art. 18 disciplina la sospensione e la revoca dell’ispettore. - L’art. 19 rinvia ad un decreto del Ministro, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione delle tariffe per le operazioni di revisione svolte dagli uffici periferici dei Dipartimento per la mobilità sostenibile e dagli operatori autorizzati. Lo stesso dicasi per le tariffe collegate ai controlli a campione e periodici previsti dall’art. 80, co. 10 del c.d.s.

Disposizioni transitorie (art. 20)

vince [per il Friuli Venezia Giulia v. sopra, n.d.r.] possono rilasciare autorizzazioni temporanee valide fino al 31 dicembre 2022 alle imprese che utilizzano locali autorizzati ai sensi della legge 870/1986. Pertanto, fino alla fine del 2022, le officine già autorizzate ai sensi dell’appena citata legge, potranno continuare ad operare anche con locali non conformi ai requisiti fissati dal decreto in esame. Fino al 31 dicembre 2022, gli operatori autorizzati possono dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto tramite la presentazione della domanda di accreditamento ISO IEC 17020, parte A o parte C e la successiva presentazione della certificazione. Dal 1° gennaio 2023 decadranno automaticamente le autorizzazioni degli operatori autorizzati non ancora adeguatisi ai requisiti e alle dotazioni minime indicate all’art. 9 del decreto. Dalla data di pubblicazione del decreto, quindi dal 23 novembre 2021, cessa il regime transitorio previsto dall’art. 13 bis dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 sulla prosecuzione dell’utilizzo del responsabile tecnico ex decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003 (individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore) e art. 9 dell’accordo del 17 aprile 2019. Pertanto, in caso di temporanea assenza o impedimento del responsabile tecnico del centro revisioni, non ne è più consentita la sostituzione in conformità al predetto decreto. L’art. 21 prevede che sempre dall’entrata in vigore del decreto (23 novembre 2021) non sia possibile sostituire l’ispettore in caso di sua temporanea assenza o impedimento. In questi casi, ai fini dell’operatività del centro di controllo, è richiesta la nomina di un secondo ispettore autorizzato. L’emanazione del presente decreto non rende ancora pienamente operativa la revisione dei veicoli pesanti in centri privati, essendo necessario attendere altri provvedimenti attuativi. Si fa riserva, pertanto, di ritornare sull’argomento ogni qualvolta saranno stati adottati.

In fase di prima applicazione del decreto, le pro-

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per novembre 2021

Si fa seguito a quanto riportato in Apinforma n. 20/2021 p. 70 per segnalare che il 13 dicembre 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di novembre 2021. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’novembre 2021 (pari a 1.610,48 euro per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di ottobre 2021, quando ammontava a 1.589,65 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce di costo risulta essere di: - 1,320 euro/l al netto dell’IVA, per i veicoli

esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio (veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t nonché i veicoli, a prescindere dalla massa complessiva, di categoria ecologica pari o inferiore a Euro 4); - 1,105 euro/l al netto dell’IVA e del rimborso delle accise sul gasolio, per i veicoli ammessi alla restituzione delle accise di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t; a questo proposito, si ribadisce che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere richiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4. Si rammenta ancora che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(EV)


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