NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 3 15 febbraio 2017
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
AUTOTRASPORTO IN AUSTRIA. SALARIO MINIMO E DISTACCO DEL PERSONALE
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
l’habitat ideale per il tuo lavoro. Il tuo ufficio è una giungla? Ioprint ha tutte le soluzioni per migliorare il tuo ambiente di lavoro.
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 3 15 febbraio 2017
Sommario Iper - ammortamenti
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
8
Spesometro e liquidazioni Iva periodiche
14
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
19
Interessi di mora all’8%
22
Splafonamento Iva
24
Sportello contributi europei
25
Registrazione differita orario di lavoro degli autisti
26
Trasportatori transfrontalieri di rifiuti
27
Pile e accumulatori
28
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
29
MUD 2017
30
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine
33
SOA: rinnovo per l’impresa Valerio Sabinot
34
Nuovo Codice dei contratti (13a parte)
36
Decreto sulla pubblicazione dei bandi
39
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
ORGANIZZAZIONE
Legislazione alimentare
42
Sportello deposito marchi
47
Mercato Internazionale della Bontà
48
Attività di call center
49
Autotrasporto Austria. Salario minimo, distacco del personale
50
Olanda. Salario minimo garantito
53
Canone di locazione immobili urbani
54
Scadenze aziendali marzo 2017
55
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
informazioni commerciali investigate indagini per recupero crediti investigazioni private e aziendali
800 911 764
Iper - ammortamenti
PER FAVORIRE PROCESSI D’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PREMESSA La legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) oltre a confermare la normativa dei maxi ammortamenti ha introdotto un nuovo incentivo finalizzato all’accelerazione dei processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”. La nuova agevolazione fiscale riguarda gli acquisti di beni ad elevato contenuto tecnologico, per i quali la maggiorazione del costo di acquisto è fissata al 150% (iper-ammortamenti). Si ritiene che relativamente ad alcuni aspetti comuni i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria in merito ai maxi – ammortamenti possano essere applicati anche agli iper – ammortamenti.
SOGGETTI INTERESSATI L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. Non assume alcuna rilevanza il regime contabile adottato, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Diversamente dai maxi – ammortamenti, la disciplina degli iper – ammortamenti non è applicabile ai soggetti che dichiarano un reddito di lavoro autonomo.
L’acquisto deve essere sostenuto dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge) al 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. Con riferimento all’acconto, il 20% deve essere calcolato con riferimento all’ordine o al contratto sottoscritto dalle parti, non rilevando l’effettivo valore dell’acquisto rilevabile in sede consuntiva. Per quanto riguarda i beni in leasing, il 20% deve essere riferito al maxi canone. E’ importante osservare che i tecnici dell’amministrazione finanziaria hanno confermato l’obbligo di osservare le regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR anche per l’iper – ammortamento. Conseguentemente si dovrà verificare il momento di consegna o spedizione o, se successiva la data di trasferimento della proprietà, oppure l’ultimazione della prestazione per gli appalti oppure ancora i corrispettivi liquidati in via definitiva in base ai Sal per gli appalti che prevedono una simile ripartizione dell’opera. Non rientrano nell’agevolazione i beni acquistati nel 2016 ma entrati in funzione nel 2017, in questi casi eventualmente si potrà accedere al maxi - ammortamento.
IL FUNZIONAMENTO La misura prevede la possibilità d’innalzare la percentuale di ammortamento del 150%, in questo modo per i beni ammessi al regime agevolativo sarà consentito calcolare quote di ammortamento pari al 250% del costo di acquisto. Di seguito l’elenco dei beni materiali agevolabili rientranti nell’allegato A.
BENI INTERESSATI Interessati all’agevolazione sono specifici beni ammortizzabili nuovi ad alto contenuto tecnologico individuati nella tabella A allegata alla legge di bilancio. Si tratta di impianti e macchinari innovativi atti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 4.0. Sono beni strumentali nuovi il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati finalizzati a migliorare l’interazione uomo macchina e per il miglioramento della sicurezza sui posti di lavoro.
ALLEGATO A (Articolo 1, comma 9) BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO «INDUSTRIA 4.0» Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: - macchine utensili per asportazione,
PAG. 8 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, - macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, - macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, - macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, - macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), - robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, - macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, - macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, - macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici), - magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: - controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller), - interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, - integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, - interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, - rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, - monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo, - caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico), - dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: - sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, - altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, - sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
PAG. 9 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive, - sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification), - sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, - strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi, - componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: - banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità), - sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore, - dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality, - interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza
ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
L’ULTERIORE MAGGIORAZIONE Per le imprese che beneficiano dell’iper - ammortamento la legge di bilancio ha previsto un’ulteriore agevolazione, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisto di alcuni beni immateriali indicati in apposito allegato B. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni di cui all’allegato A. questa ulteriore maggiorazione è una novità, in quanto con i maxi – ammortamenti, i beni immateriali erano esclusi. Ora potranno essere agevolati con una maggiorazione del 40% a condizione che siano funzionali ai beni indicati nell’allegato A. Questa agevolazione non opera autonomamente ma i beni immateriali devono essere utilizzati per la connessione ai beni di cui all’allegato A. Anche questi beni potranno essere agevolati sia in caso di acquisto in proprietà che in leasing. Su questo aspetto l’amministrazione finanziaria, in occasione degli incontri con la stampa specializzata, ha fornito un importante chiarimento. Ricordando che il beneficio della maggiorazione del 40% è riconosciuto ai soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150%, ha evidenziato che la norma mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell’iper – ammortamento e non con un specifico bene materiale. Ne consegue che il software rientrante nell’allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper – ammortamento del 150%, a prescindere dalla circostanza che il bene immateriale sia collegabile al bene materiale agevolato. In definitiva deve essere rispettato il requisito soggettivo, l’accesso all’iper – ammortamento e non quello oggettivo, vale a dire il collegamento del singolo software agevolato al relativo bene materiale agevolato. Quindi è sufficiente che l’impresa benefici dell’iper-ammortamento con riferimento ad altri beni. Così l’impresa che acquista una macchina rientrante nell’allegato A, potrà beneficiare della maggiorazione del 40% per l’acquisto di un software da connettere ad un macchinario diverso ma sempre agevolabile al 150%. Di seguito l’elenco dei beni immateriali agevolabili rientranti nell’allegato B. ALLEGATO B (Articolo 1, comma 10) BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI
PAG. 10 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
IN BENI MATERIALI «INDUSTRIA 4.0» - Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting), software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine
PAG. 11 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.
LA PERIZIA O LA DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Per accedere alle agevolazioni di cui sopra, vale a dire iper-ammortamento del 150% per i beni materiali e maxi-ammortamento del 40% per i beni immateriali, la norma ha introdotto alcuni particolari adempimenti. Queste imprese sono tenute ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o da un ente certificatore accreditato. Questi documenti dovranno attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A e B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura. Viene richiesto sostanzialmente che il bene entri attivamente nella catena di valore dell’impresa. La dichiarazione e la perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà fruibile dal periodo d’imposta in cui si realizza l’interconnessione.
L’INTERCONNESSIONE Affinché un bene possa essere considerato interconnesso ai fini dell’iper – ammortamento è necessario che: - scambi informazioni con sistemi interni quali il gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo e/o esterni quali clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo, per mezzo di un collegamento basato su specifiche che siano documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); - sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP). Solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale è utilizzabile la maggiorazione del 150% ai fini della deduzione degli ammortamenti. In assenza di interconnessione il bene sarà comunque agevolabile ma la maggiorazione sarà limitata al 40%.
IL SOFTWARE “EMBEDDED” L’Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento in riferimento all’ulteriore maggiorazione del 40% per i software “embedded” cioè integrati al bene “Industria 4.0”. Si tratta dei beni rientranti nella maggiorazione del 150% che incorporano anche il relativo software per i quali è stato previsto un acquisto unitario. In questi casi il software è agevolabile con l’iper – ammortamento. Questa interpretazione deve ritenersi coerente con l’elenco dell’allegato B che include il software “stand alone” non necessario al funzionamento del bene.
BENI IN LEASING Come già ricordato rientrano nel beneficio anche i beni strumentali nuovi acquistati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione deve essere effettuata sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24/4/1998, ancorché tale norma sia stata abrogata. Il bonus in questi casi si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza la maggiorazione va sommata al costo sostenuto dal concedente. Come per i maxi – ammortamenti sono esclusi dalle agevolazioni in argomento i beni destinati alla vendita, i beni di consumo, mentre per i beni concessi a noleggio, l’agevolazione interessa esclusivamente l’impresa noleggiatrice mentre l’utilizzatore è escluso. Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti la propria attività. L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione, importante che non siano mai stati utilizzati.
LA CUMULABILITÀ L’agevolazione in argomento non presenta limitazioni al cumulo con altre agevolazioni, a meno che queste ultime non dispongano diversamente. In linea generale le norme sui maxi e iper ammortamenti sono quindi cumulabili con eventuali altre agevolazioni come ad esempio il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il patent box, start up e ACE. Oltre alle agevolazioni di natura fiscale sarà possibile accedere anche incentivi di natura diversa come ad esempio la Sabatini-ter. Le agevolazioni del piano Industria 4.0 avendo portata generale, sono escluse dal calcolo degli aiuti “de minimis” e sono quindi cumulabili tra loro salvo divieto espresso. Si pensi all’investimento in un beni rientrante nell’allegato A, connesso a un bene immateriale su-
PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
per-ammortizzabile, come ad esempio un applicazione informatica acquistato tramite l’erogazione di contributi in conto interessi per i quali si usufruisce della Sabatini – ter, utilizzato per attività di ricerca e sviluppo in relazione alle quali spetta il credito d’imposta. Tutte e quattro le agevolazioni risultano essere cumulabili tra loro, salva la necessità di rispettare il limite che impone di calcolare il costo dei beni ammortizzabili al netto dei contributi in conto interessi. Se poi la ricerca è finalizzata allo sviluppo di un bene immateriale si potrebbe anche aggiungere la detassazione dei redditi da esso ritraibili in base al patent box. Unico limite da rispettare quello previsto dalla circolare 5/2016 e dalla risoluzione 66/2016 che vietano di superare il costo complessivo dell’investimento.
PLUS E MINUSVALENZE Le deduzioni extracontabili in argomento non assumano rilevanza ai fini della determinazione della minus o plusvalenza al momento della cessione dei beni. Essendo l’iper – ammortamento una deduzione di natura squisitamente tributaria, il costo fiscale del bene rimane ancorato all’effettivo costo di acquisto. All’atto della cessione pertanto i maggiori ammortamenti non impattano sulla determinazione della plusvalenza o minusvalenza, la cui entità è data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo fiscale del bene.
In caso di cessione o eliminazione del bene stesso dal processo produttivo non sarà consentito utilizzare eventuali quote non dedotte della maggiorazione che conseguentemente saranno perse.
RILEVANZA DEGLI IPER - AMMORTAMENTI L’agevolazione non impattando sul valore del cespite, non rileva ai fini del conteggio delle spese di manutenzione ordinarie deducibili nei limiti del 5% del costo dei beni all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR. La maggiorazione non rileva inoltre ai fini dell’applicazione degli studi di settore e del test di operatività previsto per le società non operative. Per i contribuenti forfetari il limite triennale degli acquisti di beni strumentali entro i 15.000 euro dovrà essere valutato al netto della maggiorazione in argomento.
ACCONTI D’IMPOSTA La norma prevede inoltre che per la determinazione degli acconti d’imposta per il 2017 e il 2018, periodi interessati dall’agevolazione, non si dovrà considerare l’agevolazione. Si renderà pertanto necessario ricalcolare il reddito 2016 senza considerare le maggiorazioni del 40% e del 150%.
PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
(PZ)
Spesometro e liquidazioni Iva periodiche SONO DESTINATI AD APPESANTIRE GLI ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
ria, in occasione degli incontri con la stampa specializzata, considerata la finalità della norma, ha ritenuto di poter escludere dall’adempimento anche i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1 della legge 190/2014, nonché di quelli che fino al 2015 hanno aderito al regime dei minimi e lo manterranno fino a scadenza.
LA PERIODICITÀ
PREMESSA L’art. 4 del D.L. 193/2016 (decreto fiscale) ha integralmente sostituito l’art. 21 del D.L. 78/2010 prevedendo un obbligo generalizzato, in capo ai soggetti passivi Iva, di trasmissione telematica all’amministrazione finanziaria, dei dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute. Sostanzialmente sono state riscritte le regole previste per lo spesometro, prevedendo una maggior analiticità dei dati da comunicare e un cambio di periodicità di presentazione che da annuale diventa trimestrale. Oltre a questo trasmissione trimestrale dello spesometro, il legislatore ha introdotto un nuovo obbligo rappresentato dall’invio, sempre telematico, dei dati riferiti alle liquidazioni periodiche Iva. L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sui nuovi adempimenti con la circolare n. 1 del 7 febbraio 2017. Come di consueto la giustificazione dell’introduzione di questi nuovi appesantimenti burocratici e il contrasto all’evasione.
SPESOMETRO CHI DEVE TRASMETTERLO I contribuenti interessati alla trasmissione dello spesometro sono tutti i soggetti passivi Iva. Rimangono esclusi i produttori agricoli marginali operanti nelle zone montane. L’esenzione riguarda unicamente gli agricoltori con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della Tabella A, allegata al DPR 633/72, a condizione che operino in zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73 (oltre i 700 metri sul livello del mare). Ancorché la norma preveda solo un caso di esclusione, l’amministrazione finanzia-
Come accennato lo spesometro che fino allo scorso anno aveva una cadenza annuale è diventato trimestrale, ma per il primo anno di applicazione, il 2017, il decreto Milleproroghe (di prossima approvazione) prevede una cadenza semestrale. I dati del primo semestre saranno inviati entro il 18 settembre 2017, mentre quelli del secondo semestre entro il 28 febbraio 2018. Dal prossimo anno e per gli anni successivi la nuova comunicazione assumerà cadenza trimestrale con invio dei dati entro la fine del secondo mese successivo al periodo di riferimento.
COSA TRASMETTERE Dovranno essere comunicati i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute, delle bolle doganali e delle note di variazione. I dati dovranno essere comunicati in forma analitica, questo significa che dovranno contenere i riferimenti identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero di fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta nonché la tipologia dell’operazione. Sostanzialmente i dati da trasmettere sono quelli che il contribuente deve annotare nei registri Iva ma non è escluso che in futuro siano richiesti ulteriori informazioni. Come si può dedurre il peso del nuovo adempimento è rappresentato non solo dalla periodicità delle trasmissioni telematiche ma anche dalla quantità di informazioni richieste. Il tutto senza prevedere clausole di salvaguardia come previsto in passato con l’introduzione del vecchio spesometro. Dovrà quindi essere comunicata anche una piccola fatturina, magari di un pranzo aziendale di pochi euro. La norma non prevede, infatti, alcun limite minimo d’importo e richiede la trasmissione anche delle fatture inferiori ai 300 euro registrate mediante documento riepilogativo.
PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
I dati oggetto di trasmissione sono comunque esclusivamente le fatture e dunque gli altri documenti contabili, ancorché rilevanti ai fini Iva, non dovranno essere trasmessi, come ad esempio le ricevute fiscali, gli scontrini o le carte carburanti. La comunicazione dei dati interessa anche le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti esteri, sia con riferimento ai beni che ai servizi. Devono essere incluse le fatture comunitarie e quelle extra – comunitarie nonché quelle che non soddisfano il presupposto territoriale.
ADEMPIMENTI SOPPRESSI L’introduzione del nuovo spesometro ha abrogato, a far data dal 2017, diversi adempimenti previgenti quali: - la comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione finanziaria e di noleggio; - la presentazione della comunicazione “Black list”; - la comunicazione dati Iva. Avrebbero dovuto essere abrogati anche i modelli Intrastat acquisti riferiti sia ai beni che ai servizi, ma il decreto Milleproroghe con ogni probabilità li manterrà in vita per tutto il 2017. Dal 2018 questi modelli dovrebbero subire un processo di semplificazione. Si ricorda che la dichiarazione Iva annuale riferita al 2016 andrà presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 28 febbraio, mentre dal 2018, il termine di presentazione sarà posticipato al 30 aprile.
CREDITO D’IMPOSTA Ai fini di supportare i contribuenti nelle spese che incorreranno nel porre in essere il nuovo adempimento telematico, limitatamente ai soggetti in attività nel 2017 ma che nell’anno precedente al sostenimento di tali costi, hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a 50.000 euro, avranno accesso ad un credito d’imposta di 100 euro. Il credito spetterà una sola volta e non concorrerà né alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né del valore della produzione. I pochi fortunati avranno l’onere di indicare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sorge, vale a dire quello in cui sono sostenuti i costi per l’adeguamento tecnologico, e nelle dichiarazioni successive fino al suo completo utilizzo. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018. La norma richiede di provare il sostenimento di costi per l’adeguamento tecnologico, i produttori di software dovranno necessariamente specifica-
re nelle loro fatture le implementazioni eseguite sugli applicativi aziendali proprio per offrire tale prova. Dovendo aver sostenuto dei costi di adeguamento tecnologico, tutti coloro che affideranno a terzi l’invio dei nuovi dati delle liquidazioni Iva o dello spesometro, non sostenendo tali costi, non potranno beneficiare del credito d’imposta.
SANZIONI L’omesso o il ritardato invio dello spesometro comporterà l’irrogazione di una sanzione di 2 euro per ogni fattura con un limite massimo di 1.000 euro. Per espressa previsione normativa non è possibile applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 472/97. La sanzione sarà ridotta alla metà se la trasmissione è eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, viene eseguita la trasmissione corretta dei dati.
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA Si segnala che l’adempimento di cui sopra è obbligatorio ma è possibile esercitare l’opzione per l’adesione al regime opzionale introdotto dal D.Lgs. 127/2015. I contribuenti che esercitano l’opzione per questo regime, ricordiamo che il vincolo in questi casi è quinquennale, è tenuto a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi e i dati delle fatture attive e passive. Questi soggetti non sono tenuti alla trasmissione dello spesometro perché l’amministrazione finanziaria è già in possesso dei corrispondenti dati. Questi contribuenti, infatti, sono tenuti all’invio dei dati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Rimane inteso che comunque questi soggetti saranno tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni Iva di cui si dirà più oltre. I contribuenti che optano per la fatturazione elettronica sono previsti specifici vantaggi quali la riduzione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti sulle imposte sui redditi e sull’Iva e l’erogazione dei rimborsi Iva in via prioritaria, vale a dire entro tre mesi dalla trasmissione della dichiarazione Iva annuale. Per quest’anno il termine per esercitare l’opzione a questo regime scadrà il 31 marzo 2017, mentre a regime la scadenza è il 31 dicembre dell’anno precedente. Anche se i dati da inviare con questo particolare regime sono sostanzialmente identici a quelli previsti per lo spesometro, l’opzione deve essere valutata con attenzione. Tutte le fatture di vendita e di acquisto nonché i corrispettivi devono essere, infatti, inviati telematicamente, le fatture inoltre devono essere riprodotte in formato elettronico con un impegno informatico significativo.
PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI SOGGETTI OBBLIGATI Come se non bastasse l’invio dei dati trimestrali dello spesometro, il D.L. 193/2016 ha introdotto, sempre con decorrenza 1° gennaio 2017, l’obbligo di trasmissione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. Questo nuovo adempimento burocratico obbligatorio, è disciplinato dal nuovo articolo 21-bis del D.L. 78/2010 e sarà integrato da un provvedimento direttoriale che definirà meglio le modalità e delle informazioni da trasmettere. L’obbligo interessa tutti i soggetti passivi Iva, sia mensili che trimestrali e a prescindere dal risultato della liquidazione (a credito a debito o a saldo zero). L’adempimento, concepito sempre per contrastare l’evasione, è quindi mirato a verificare in corso d’anno i valori delle posizioni creditorie e debitorie dei singoli contribuenti. Questo nuovo invio è stato sollecitato dal Fondo Monetario Internazionale, il quale ha ritenuto che la sola dichiarazione annuale fosse debole e inefficace per l’attività di riscossione dell’imposta.
SOGGETTI ESONERATI Non sono tenuti alla trasmissione telematica delle liquidazioni Iva i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale o dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Si tratta sostanzialmente dei contribuenti minimi, dei forfetari, dei soggetti dispensati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 633/72, di coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti, dei produttori agricoli in regime di esonero, dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l’Iva in base all’art. 74, comma 6 del DPR 633/72.
I DATI DA INDICARE Anche se non è ancora disponibile il citato provvedimento direttoriale, alcune bozze disponibili sembrerebbero richiedere, sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali, le seguenti informazioni: - il totale delle operazioni attive e passive, al netto dell’imposta; - l’Iva esigibile e quella detratta e, per differenza l’imposta dovuta o a credito del periodo di competenza.
Per le operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile, l’imposta esigibile sarà dichiarata dal cessionari/committente, il quale includerà inoltre l’imponibile del totale delle operazioni passive, mentre il fornitore si limiterà ad includere l’imponibile nel totale delle operazioni attive. La comunicazione dovrà inoltre riportare: - il debito del periodo precedente non versato perché d’importo inferiore a 25,82 euro; - il credito riportato dal periodo precedente; - i crediti d’imposta utilizzati a scomputo dell’imposta dovuta; - gli interessi dell’1% dovuti dai contribuenti trimestrali; - l’acconto versato per l’ultimo periodo dell’anno. L’amministrazione potrebbe comunque richiedere ulteriori elementi o di segnalare se il contribuente si avvale di speciali disposizioni Iva.
LA PERIODICITÀ La legge 225/2016 di conversione del D.L. 193/2016, diversamente da quanto previsto per lo spesometro non ha introdotto deroghe ai termini di trasmissione delle liquidazione. Questi rimangono conseguentemente ancorati alla fine del secondo mese successivo a quello del trimestre di riferimento. Anche in questi casi tuttavia è possibile che le scadenze siano ridefinite in quanto oggetto di discussione con le categorie professionali. Allo stato attuale le scadenze dell’invio possono essere riassunte come segue: - primo trimestre 2017 entro il 31 maggio 2017; - secondo trimestre 2017 entro il 18 settembre 2017; - terzo trimestre 2017 entro il 30 novembre 2017; - quarto trimestre 2017 entro il 28 febbraio 2018. La scadenze relativa al secondo trimestre è posticipata al 18 settembre in luogo del 31 agosto 2017. Non vengono modificati i termini per i versamenti dell’imposta dovuta sulla base delle liquidazioni. Le bozze a disposizione prevedono che i contribuenti mensili, ad ogni scadenza trimestrale, trasmettano tre distinte comunicazioni, una per ogni mensilità. Alla presenza di più attività gestite con contabilità separata ex art. 36 del DPR 633/72, andrà inviata invece un’unica comunicazione riepilogativa.
SANZIONI L’omesso o il ritardato invio della comunicazione comporterà l’irrogazione di una sanzione da 500 a 2.000. La sanzione sarà ridotta alla metà se la trasmissione è eseguita entro i 15 giorni successi-
PAG. 17 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
vi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, viene eseguita la trasmissione corretta dei dati.
ALERT PREVENTIVI L’amministrazione finanziaria con l’incrocio dei dati tra spesometro e liquidazione metterà a disposizione dei contribuenti o dei consulenti i risultati dei controlli. Qualora da tali verifiche risultino delle incongruenze, il contribuente sarà
raggiunto da un messaggio di Alert preventivo al quale il contribuente potrà replicare fornendo eventuali chiarimenti o segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati in maniera errata. Se invece l’errore è effettivamente legato ad un omesso o errato versamento, il contribuente avrà la possibilità di ravvedersi ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97. (PZ)
PAG. 18 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ENNESIMA RIAPERTURA DEI TERMINI PER RIVALUTARE IL COSTO DI ACQUISTO CON COSTI RADDOPPIATI PREMESSA La legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di Bilancio per il 2017) ha previsto all’art. 1 comma 554 e 555 la possibilità, per la quindicesima volta, di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta di una possibilità contenuta nella legge 28/12/2001 n. 448 ma che nel tempo è stata appunto oggetto di numerose proroghe. Sarà quindi ancora possibile rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni versando un’imposta sostitutiva che consentirà di ridurre la tassazione della plusvalenza al momento della cessione del bene. L’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista per tutte le fattispecie agevolate è stata confermata all’8%.
SOGGETTI BENEFICIARI L’agevolazione riguarda le persone fisiche che detengono terreni o partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, le società semplici e i soggetti assimilati, gli enti non commerciali con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale e i soggetti non residenti per le plusvalenze imponibili in Italia. La norma fa riferimento, infatti, all’articolo 67, comma 1 lettere a), b), c) e c-bis) del TUIR, che disciplina i redditi diversi conseguiti fuori dal regime d’impresa.
AMBITO OGGETTIVO La disciplina è finalizzata alla rideterminazione dei valori fiscalmente rilevanti dei terreni e delle partecipazioni, in ipotesi di cessione a titolo oneroso ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione o lottizzazione. I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti al 1° gennaio 2017 e devono riguardare: - le lottizzazioni di terreni, l’esecuzione di opere tese a renderli edificabili e la successiva vendita anche parziale;
- la cessione a titolo oneroso di terreni posseduti da meno di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione; - la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; - le cessioni di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, comprendendo pertanto le azioni, le quote e i diritti di opzione a prescindere dal fatto che siano sottoposte al regime del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione.
COME FUNZIONA LA RIVALUTAZIONE La rivalutazione consiste nell’aumentare il valore di acquisto dei beni la cui cessione origini una plusvalenza imponibile. Mediante la fissazione di un nuovo valore di acquisto, pari a quello individuato da apposita perizia di stima riferita alla data del 1° gennaio 2017, in caso di cessione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà nulla o d’importo corrispondentemente più basso. Al momento della cessione quindi in luogo del costo di acquisto, da assumere per la determinazione della plusvalenza, si prenderà come riferimento il valore di perizia. Il valore di perizia rappresenta inoltre la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva il cui versamento determina il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione. A seguito del versamento dell’imposta sostitutiva, il nuovo valore di perizia rappresenta la base sulla quale applicare le imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali.
LA PERIZIA La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti edili per i terreni e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti per le partecipazioni. Deve essere redatta entro il 30 giugno 2017 in conformità a quanto previsto dall’articolo 64 del codice di procedura civile e deve essere conservata dal contribuente.
PAG. 19 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
Il costo della perizia può essere portato in aumento del valore del terreno o della partecipazione, nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della stessa e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA Per il perfezionamento della rivalutazione è necessario effettuare il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata sul valore di perizia entro il 30 giugno 2017. La base imponibile pertanto non è data dal teorico incremento di valore dei terreni o delle partecipazioni risultanti dalla perizia, ma dai valori in quest’ultima indicati. Il legislatore dallo scorso anno ha allineato l’aliquota all’8% per tutte le tipologie di partecipazioni, siano esse qualificate o non qualificate, nonché per i terreni. In pratica l’imposta sostitutiva è fissata unitariamente come segue: - 8% per le partecipazioni non qualificate; - 8% per le partecipazioni qualificate; - 8% per i terreni. Il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata perfeziona la rivalutazione. L’omesso versamento delle rate successive autorizza l’amministrazione finanziaria a provvedere alla loro iscrizione a ruolo. Si ritiene che l’imposta sostitutiva possa essere compensata con il modello F24 utilizzando crediti di altre imposte disponibili.
LA NATURA DELLE PARTECIPAZIONI Si ricorda che sono considerate partecipazioni qualificate quelle relative ad una percentuale di possesso superiore al 20% per le società di capitali e al 25% per le società di persone. Tale distinzione assume rilevanza ai fini della valutazione convenienza alla rivalutazione, perché ai fini dell’imposizione diretta opera un regime differenziato di tassazione. Per le persone fisiche, infatti, la percentuale di plusvalenza imponibile da indicare nel reddito complessivo per le partecipazioni qualificate è pari al 49,72%, mentre l’imposta gravante su quelle non qualificate è del 26%.
I TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA Come già ricordato l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2017 e può essere
anche rateizzata, in tre rate annuali di uguale importo secondo le seguenti scadenze: - prima rata entro il 30 giugno 2017; - seconda rata entro il 30 giugno 2018; - terza rata entro il 2 luglio 2019. Il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata o la prima delle tre rateizzate, rappresenta la prima delle due condizioni indispensabile per perfezionare la rivalutazione. La seconda riguarda l’obbligo di redazione della perizia giurata. Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi del 3% calcolati dal 30 giugno 2017.
GLI EFFETTI Abbiamo già ricordato che si tratta dell’ennesima riapertura dei termini per questa rivalutazione, pertanto l’interesse potrebbe essere limitato a pochissimi casi. Le ragioni dello scarso interesse alla rivalutazione sono legate sostanzialmente a due motivi: il primo, chi aveva interesse probabilmente l’ha già effettuata; il secondo, negli ultimi anni abbiamo assistito ad un significativo deprezzamento di valore di questi beni e non viceversa. Ricordiamo che il valore dei beni, può essere rideterminato solo qualora gli stessi siano posseduti alla data del 1° gennaio 2017. Conseguentemente, l’adeguamento non può riguardare terreni o partecipazioni acquistati in data successiva né quelli ceduti precedentemente. Segnaliamo che limitatamente ai terreni, l’Agenzia delle entrate (circolare n. 15/2002) ritiene che la perizia di stima deve essere asseverata prima di vendere il fondo; la Cassazione (Ordinanza 23660/2013) non è dello stesso parere ritenendo che possa essere anche successiva. Il valore rivalutato assume rilevanza anche ai fini dell’imposizione indiretta, vale a dire per l’imposta di registro, ipotecarie e catastali. E’, infatti, previsto che il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche per le suddette imposte.
TERRENI E PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATE Può accadere che vi sia l’interesse a rivalutare terreni o partecipazioni già oggetto di precedenti rivalutazioni. In questi casi è possibile compensare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni. Tale possibilità è stata introdotta dall’art. 7 comma 2 lettera ee) del D.L. 70/2011 e rappresenta una disposizione a regime. Qualora la seconda perizia giurata riporti un valore inferiore a quello della perizia precedente, è possibile compensare la sostitutiva dovuta con quanto
PAG. 20 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
versato nella precedente rideterminazione. L’eventuale eccedenza non è tuttavia recuperabile. Quest’ultima ipotesi può essere utilizzata qualora si voglia procedere alla cessione di un terreno ad un valore inferiore a quello relativo alla precedente rivalutazione. Il valore di perizia, infatti, rappresenta il valore normale cui fare riferimento non solo ai fini delle imposte sui redditi ma anche ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali. L’indicazione di un valore inferiore a quello
indicato in perizia potrebbe esporre il contribuente a rettifiche da parte dell’Agenzia delle entrate, ecco quindi la convenienza di redigere una nuova perizia con valori ribassati. Ricordiamo a questo proposito che le circolari n. 15 e 81 del 2002 hanno previsto che qualora l’atto di cessione riporti un valore inferiore a quello rivalutato, possono essere applicate le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze. (PZ)
PAG. 21 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
Interessi di mora all’8% NESSUNA VARIAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2017 il tasso d’interesse di mora applicabile per il primo semestre 2017, mantenendolo all’8%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. E’ stato così fissato allo 0% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8%. I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi.
Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014; - 8,05 primo semestre 2015; - 8,05 secondo semestre 2015; - 8,05 primo semestre 2016; - 8 secondo semestre 2016; - 8 primo semestre 2017.
PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
(PZ)
Splafonamento Iva
LE ENTRATE SPIEGANO COME REGOLARIZZARLO
Con la Risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle operazioni internazionali di acquisto o importazione di beni e servizi senza l’applicazione dell’Iva, effettuate oltre il limite del plafond disponibile. Dopo aver ricordato che, nei confronti del cessionario/committente, si applica una sanzione che va dal cento al duecento per cento dell’imposta, oltre al recupero dell’Iva non assolta e degli interessi, l’Agenzia delle entrate ha affermato che è possibile regolarizzare la violazione in argomento mediante una delle procedure seguenti: - Procedura A): Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’Iva, restando comunque a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento. * Emissione di un’autofattura, in duplice esemplare, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata; * versamento dell’imposta e degli interessi; * annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;
* presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate; * indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all’IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione; * versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione in misura ridotta. - Procedura C): 1. Emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento; 2. assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti; 3. presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate; 4. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista. L’Amministrazione finanziaria, infine, evidenzia che la presentazione dell’autofattura al competente ufficio costituisce l’adempimento finale della procedura di regolarizzazione; tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell’imposta (e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisiti), purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA.
PAG. 24 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
(C)
Sportello contributi europei È OPERANTE LO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A VALERE SU FONDI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA È operante lo sportello per la presentazione delle domande di contributo a valere su fondi comunitari a gestione diretta (Commissione Europea) e a gestione indiretta (POR e PON).
La consulenza per la fattibilità è gratuita. Se l’impresa deciderà di procedere con il progetto, il costo sarà poi stabilito in base alle caratteristiche dello strumento, all’entità del contributo e alla tipologia di domanda e successive procedure. ORARIO DELLO SPORTELLO: coincide con l’orario di apertura dell’Associazione ed è attivabile a semplice chiamata. Per fissare l’appuntamento o per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare l’ufficio economico dell’Associazione (tel. 0432/507377 e-mail: economia@confapifvg.it).
PAG. 25 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2017
(AdT)
Registrazione differita orario di lavoro degli autisti L’ISPETTORATO DEL LAVORO INTERVIENE SUL TERMINE DI CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DEL CRONOTACHIGRAFO Con lettera circolare n. 1 del 9 febbraio 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è soffermato sul termine di conservazione obbligatoria delle registrazioni del cronotachigrafo, quando l’impresa di autotrasporto registri in via differita l’orario di lavoro dell’autista nel Libro unico del lavoro (LUL), annotandone nel frattempo la presenza giornaliera sul posto di lavoro tramite la lettera “P”. In merito, occorre ricordare che questa agevolazione è stata espressamente riconosciuta dal Ministero del Lavoro in una serie di atti ufficiali (l’ultimo dei quali, in ordine cronologico, è rappresentato dall’interpello n. 63/2009), tenuto conto della par-
PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2017
ticolarità del rapporto di lavoro del personale mobile e della possibile multiperiodalità dell’orario di lavoro. L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che, nella fattispecie in esame, l’impresa è tenuta a conservare le registrazioni del tachigrafo fino a quando l’orario di lavoro dell’autista non venga annotato nel LUL; annotazione alla quale, ricorda la nota dell’Ispettorato, le imprese di autotrasporto che applicano un orario di lavoro multiperiodale devono provvedere entro quattro mesi dallo svolgimento della prestazione lavorativa. Di conseguenza, l’Ispettorato ha escluso che alle registrazioni del tachigrafo si applichi il termine di conservazione più lungo di 5 anni, stabilito per il LUL dall’art. 6 del dm 9 luglio 2008. Ovviamente - ha concluso l’Ispettorato - questo periodo massimo di conservazione delle registrazioni tachigrafiche NON VA CONFUSO con quello di almeno un anno, fissato dalla specifica regolamentazione del settore autotrasporto (vedi l’art. 33, par 2 del Regolamento CE 165/2014), che risponde ad altre finalità. (C)
Trasportatori transfrontalieri di rifiuti PROROGATO IL TERMINE DI ADEGUAMENTO PER LA CATEGORIA 6 DELL’ALBO Con la Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha definito criteri, requisiti e modalità di iscrizione per
le imprese estere che, svolgendo esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero su suolo italiano, devono iscriversi alla categoria 6 dell’Albo. Il Comitato aveva inoltre stabilito che le imprese già registrate all’Albo gestori ambientali per tale attività prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera avevano tempo fino al 13 febbraio 2017 per adeguare la propria posizione secondo i nuovi criteri, requisiti e modalità di iscrizione. Una nuova delibera, diffusa il 23 gennaio scorso, sposta invece questa scadenza al 15 maggio 2017. (C)
PAG. 27 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2017
Pile e accumulatori APERTO IL PORTALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE 2017 Dal 16 gennaio è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2016 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2017.
La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori. L’accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile. Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione sono rimaste immutate rispetto al 2016. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.
PAG. 28 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2017
(C)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche APERTO IL PORTALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE 2017 IMMESSE SUL MERCATO Dal 16 gennaio è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel corso del 2016 da parte dei produttori e dei sistemi collettivi di finanziamento iscritti al Registro nazionale apparecchiature elettriche ed elettroniche. La scadenza per la presentazione della comunicazione, che è parte del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale previsto dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2015, è il 30 aprile 2017. Essendo un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno festivo seguente, ovvero il 2 maggio. Le informazioni contenute nella Comunicazione verranno utilizzati dal Comitato di vigilanza e controllo ai fini del calcolo delle quote di mercato e delle tariffe.
Le scrivanie telematiche sono accessibili, con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato, dal portale www.registroaee.it. Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, è necessario scegliere la voce di menù COMUNICAZIONE ANNUALE. Si ricorda che: 1. Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2016 2. Sarà possibile comunicare i dati relativi alle sole apparecchiature per le quali il produttore è iscritto al registro. 3. La comunicazione va presentata, indicando il valore pari a 0, anche se il produttore, nel corso del 2016 non ha immesso alcuna quantità. 4. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina. Sul sito www.registroaee.it, nell’area Manuali, potete trovare il manuale aggiornato per l’utilizzo del portale.
PAG. 29 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2017
(C)
MUD 2017
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI ANNUALI DI CUI ALLA LEGGE 70/94 L’articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ha modificato il Decreto Legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, n. 101, stabilendo che, fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. L’articolo 189 c.3 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare entro il 30 aprile 2017, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015. La presentazione del MUD avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016. La scadenza è il
30 aprile: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio. Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Il Decreto del Presidente del Consiglio del 27 dicembre 2014 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2017, con riferimento all›anno 2016, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati: 1. Comunicazione Rifiuti - Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; - Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; - Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; - Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). - Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. 2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso - Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
PAG. 30 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2017
3. Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c). - Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014. 5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione - soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. 6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. Ricordiamo che, nel 2016, ISPRA ha predisposto istruzioni aggiuntive rispetto alla presentazione del MUD che sono tuttora valide. Il software per la compilazione della dichiarazione MUD 2017 è scaricabile dal sito: www.ecocerved.it
ANCHE PER QUEST’ANNO È OPERANTE IL NOSTRO SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DEI MUD. LE IMPRESE INTERESSATE POSSONO RIVOLGERSI AL COLLEGA ALAN BERTOLI.
PAG. 32 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2017
(C)
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO PREVENZIONE INCENDI Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine comunica che, a seguito di una avvenuta riorganizzazione interna degli uffici amministrativi e considerato il continuo incremento di atti e documenti relativi ai procedimenti di Prevenzione Incendi che pervengono in via telematica, l’orario
di apertura al pubblico dell’Ufficio Prevenzione Incendi, ubicato presso la sede centrale del Comando in via Popone n. 55 a Udine, a partire da mercoledì 1° marzo 2017 sarà così articolato: - - - -
martedì 9.00 - 12.00; mercoledì 14.00 - 16.00; giovedì 9.00 - 12.00; venerdì 9.00 - 12.00.
In tali orari sarà anche possibile contattare telefonicamente il personale dell’Ufficio Prevenzione Incendi chiamando il n. 0432.538811.
PAG. 33 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2017
(AB)
SOA: rinnovo per l’impresa Valerio Sabinot APPALTI DI RESTAURO CATEGORIA 0G2 CON AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE TECNICA AD UN ARCHITETTO La ditta VALERIO SABINOT S.R.L. ha le sue origini nel 1965, quando il sig. Sabinot Valerio ha fondato l’allora ditta individuale che operava nel settore delle pitturazioni edili. Oggi, a 52 anni di distanza, l’attuale società a responsabilità limitata è amministrata dal sig. Sabinot Valerio e dai figli Nicola e Michela ed è specializzata in: - Opere edili e di restauro edifici civili e monumentali; - Ripasso manti di copertura; - Opere di impermeabilizzazione; - Pitturazioni murarie interne ed esterne; - Pitturazione di superfici metalliche con smalti e con prodotti ignifughi (REI); - Revisione funzionali serramenti in legno e pitturazione di superfici in legno; - Realizzazione rivestimenti termo acustici (cappotto); - Realizzazione strutture in cartongesso, pareti divisorie, contropareti in cartongesso coibentate con materassini in lana minerale, controsoffitti in cartongesso e in fibra con caratteristiche ignifughe (REI); - Posa di pavimenti in laminato, PVC o linoleum; - Posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle di ceramica; - Bonifica di materiali compatti contenenti amianto. Ha sede nella zona artigianale di Basiliano (UD) in via Malignani n. 54/13 in una nuova struttura costituita da mq. 100 di uffici e mq. 1000 adibiti a deposito. L’azienda ha in dotazione 5.000 mq. di ponteggi metallici, 9 autocarri di cui due ribaltabili ed uno con gru idraulica, 1 gru edile, 1 ascensore di cantiere oltre a varia attrezzatura minuta. PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2017
L’organico è composto da due impiegate amministrative e 14 operai tra muratori, pittori, cartongessisti, piastrellisti, bonificatori. La Valerio Sabinot Srl è anche in possesso di certificazione di qualità ISO9001. Ha rinnovato l’attestazione per le categorie: OG1 classifica IV bis per un importo di 3.500.000 euro, OG2 classifica III bis per un importo di 1.500.000, OS 7 classifica III per un importo di 1.033.000, OS 8 classifica II per un importo di 1.500.000 per 1.033.000 euro, OS6 classifica II per un importo di 516.000 euro e OG12 classifica I per un importo di 258.000 euro. Questa qualificazione le consente di eseguire edifici civili e industriali (OG1) fino ad un importo massimo di 4.20.000 euro. Potrà eseguire inoltre: il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2), importante categoria che riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro. Per poter mantenere la possibilità di eseguire appalti di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali rientranti nella categoria OG2, come previsto dall’articolo 248 del DPR 207/2010 ha dovuto affidare la direzione tecnica ad un architetto con cui ha stipulato un contratto d’opera. Inoltre, è qualificata per le finiture di opere generali di natura edile (OS7) fino ad un importo massimo di 1.239.600 euro; finiture di opere generali di natura tecnica (OS6) fino ad un importo massimo di 619.200 euro. E’ abilitata anche all’esecuzione di opere ed
impianti di bonifica e protezione ambientale (OG 12), categoria che riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale che comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori
PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2017
e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza fino ad un importo massimo di 309.600 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Nuovo Codice dei contratti (13a parte) AVVALIMENTO (ART. 89)
È AMMESSO L’AVVALIMENTO DI PIÙ IMPRESE AUSILIARIE
Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondire le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in particolare gli articoli dall’89 al 92. PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2017
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di ordine generale, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali (di cui all’articolo 80 del Codice) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia e segnala all’Autorità. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell’o-
peratore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. La stazione appaltante verifica, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione sui requisiti generali. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento dePAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2017
gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni dell’appalto e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. L’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E’ considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, è definito l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ECONOMICI RICONOSCIUTI E CERTIFICAZIONI (ART. 90) Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d’iscrizione o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l’iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonché la relativa classificazione. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia i propri dati entro tre mesi dall’istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresì all’aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre società del raggruppamento, l’iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente
i mezzi di cui si avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni contrattuali. L’iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d’idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall’elenco o dal certificato. I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione, per i quali opera la presunzione di idoneità, possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l’iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell’amministrazione o ente che redige l’elenco o dell’organismo di certificazione competente. L’iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell’ANAC.
RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI ALTRIMENTI QUALIFICATI DA INVITARE A PARTECIPARE (ART. 91) Nelle procedure ristrette, nelle procedure compe-
PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2017
titive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, come illustrato in seguito, di candidati qualificati. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l’innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.
RIDUZIONE DEL NUMERO DI OFFERTE E SOLUZIONI (ART. 92) Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, o di soluzioni da discutere, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati. (continua) (CS)
Decreto sulla pubblicazione dei bandi GLI AVVISI E I BANDI SONO PUBBLICATI, NON OLTRE DUE GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE, SULLA PIATTAFORMA ANAC Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 avente per oggetto “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Il suddetto decreto, in attuazione dell’art. 73, comma 4, del nuovo Codice degli appalti, definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il decreto individua, inoltre, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
PUBBLICAZIONE SULLA PIATTAFORMA ANAC Il Ministero dispone che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi e bandi di gara con le modalità di cui agli articoli 72 e 73 del codice. La pubblicazione sulla piattaforma ANAC è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorità e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l’indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2017
sul profilo del committente, non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e sono liberamente accessibili in via telematica. Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza. Ai sensi dell’art. 29 del codice, gli stessi sono altresì pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. L’ANAC definisce le soglie d’importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini sopracitati con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, la pubblicazione avviene nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino al funzionamento della piattaforma, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.
PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici gior-
ni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia comunitaria (oltre cinque milioni di euro), entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale: a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l’importo di cui alla soglia comunitaria, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l’oggetto dell’appalto e nell’ambito del quale si esplicano le competenze dell’amministrazione aggiudicatrice.
TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI POST-INFORMAZIONE Gli avvisi di post-informazione, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati: a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla G.U. della C.E.;
PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2017
b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto; c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione.
EFFETTI GIURIDICI E SPESE DI PUBBLICAZIONE Gli effetti giuridici che il presente decreto o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente decreto. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l’ANAC e la Conferenza unificata sono definite le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle comunitarie. (CS)
concessionaria esclusiva per la pubblicitĂ su questa testata 0432 505 900 / ufficio@scriptamanent.sm / www.scriptamanent.sm
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Export Kosovo Il Ministero della Salute ha pubblicato il chiarimento sul certificato sanitario per l’esportazione di prodotti a base di carne dall’Italia nel Kosovo. Esportazione verso al Corea del Sud Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di prodotti a base di carne suina e altri prodotti di origine animale verso la Corea del Sud. Certificazione in duplice copia. Esportazione carni fresche verso Hong- Kong Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di carni fresche bovine e suine verso Hong-Kong. Elenco Stati membri UE autorizzati. Prodotti derivati dalla Foca La Commissione ha pubblicato la decisione che include il governo dei Territori del Nord-ovest del Canada come organismo riconosciuto nell’elenco di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca. Export ovoprodotti verso la Corea del Sud Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di ovoprodotti verso la Corea del Sud. Allargamento della gamma. Export prodotti a base di pollame e mangimi in Russia Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota
concernente l’influenza aviaria. Nello specifico l’introduzione delle restrizioni alle importazioni di prodotti a base di pollame e mangimi per il pollame dall’Italia verso la Federazione Russa.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Panel Assaggiatori olio di oliva vergini Il Ministero delle Politiche agricole ha pubblicato l’elenco nazionale dei panel di assaggiatori, competenti all’accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 2568/91. Cancellazione varietà Il Ministero delle Politiche alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la cancellazione di varietà su richiesta del responsabile. Iscrizione varietà cereali a paglia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale. Conservazione in purezza Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale. Iscrizione varietà di girasole Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di girasole ai relativi registri nazionali. Varietà Mais Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale. Varietà ortive Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.
PAG. 42 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
Specie ortaggi La Commissione europea ha pubblicato il catalogo comune delle varietà delle specie fi ortaggi. Primo complemento alla 35a edizione integrale. Piante agricole La Commissione Europea ha pubblicato il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, primo complemento della 35a edizione integrale. Varietà ortive Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. Varietà piante da frutto Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. Cancellazione varietà ortive Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale.
COMMERCIO Commercio prodotti - Svizzera È stata pubblicata la decisione relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell’allegato 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/169]. Tassi interesse La Banca Centrale ha pubblicato il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Eventi meteorologici Foggia Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato la delibera concernente la proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall’11 al 18 marzo 2016 nel territorio della Provincia di Foggia. Eventi calamitosi Molise Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Molise.
Fondo nazionale contro gli sprechi Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le disposizioni generali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166.
ETICHETTATURA Chiarimenti origine latte Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le disposizioni applicative del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011. Question and Answers Part II La Commissione Europea ha pubblicato la seconda parte della questions and answers relativamente all’applicazione del Reg. 1169/2011. Origine latte in etichetta Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Indicazioni sulla salute non autorizzate La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Rattafia Ciociara Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la richiesta di registrazione della indicazione geografica della “Ratafia Ciociara” o “Rattafia Ciociara”. Salame d’oca Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente il riconoscimento del Consorzio di tutela del Salame d’oca di Mortara IGP e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Salame d’oca di Mortara». Oliva di Gaeta Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
PAG. 43 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
forestali ha pubblicato il decreto concernente la rettifica al decreto 20 dicembre 2016 relativo all’iscrizione della denominazione «Oliva di Gaeta» nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette. Limone Femminello del Gargano Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano». Elenco Consorzi Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99. Riferimento ad una DOP e IGP nei prodotti composti, elaborati o trasformati Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato la nota concernente i criteri per l’utilizzo del riferimento ad una denominazione d’origine protetta o ad una indicazione geografica protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato. Modulo richiesta autorizzazione impiego DOP e IGP nei prodotti composti, elaborato o trasformato Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il modulo relativo alla richiesta di utilizzo ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo n. 297/04, del riferimento nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato con una DOP o IGP. Formaggio Ragusano DOP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto a conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP, in Ragusa, a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ragusano». Olio extravergine di Oliva Vulture Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto a conferma dell’incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta per l’olio extravergine di oliva Vulture, in Rapolla, a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Vulture».
Vino Soave Superiore Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che modifica il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Soave Superiore”.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifentrin, carbetamide, cinidon etile, fenpropimorf e triflusulfuron in o su determinati prodotti. Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiralid, azossistrobina, cyantraniliprole, ciflufenamid, ciproconazolo, dietofencarb, ditiocarbammati, fluazifop-P, fluopyram, alossifop, isofetamid, metalaxil, proesadione, propaquizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride ceppo SC1 e zoxamide in o su determinati prodotti.
SOTTOPRODOTTI Sottoprodotti di origine animale in biogas o compost La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l’importazione di alimenti per animali da compagnia e per l’esportazione di stallatico trasformato. Residui di produzione Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pubblicato il decreto concernente il regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Xylella fastidiosa Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il con-
PAG. 44 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
trollo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana. Disposizioni transitorie igiene degli alimenti La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
Contaminazione microbiologica La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che stabilisce condizioni specifiche applicabili all’introduzione nell’Unione di partite da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009. Influenza Aviaria Ucraina La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all’Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità. Peste suina africana La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. Gruppo esperti scientifici La Commissione ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni e i settori di competenza dei gruppi di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. oOo
DATI DI MERCATO 4a SETTIMANA (DAL 23 AL 29 GENNAIO), 5a SETTIMANA (DAL 30 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO), 6a SETTIMANA (DAL 6 AL 12 FEBBRAIO 2017) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e
RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 5, dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 61 notifiche, di cui 20 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due allerte avviate dall’Italia, una relativa a bastoncini di pesce congelati provenienti dalla Germania per presenza di corpi estranei (pezzi di cartone 8x2 cm), la seconda per presenza di soia non dichiarata in etichetta, in prosciutto cotto prodotto in Italia e distribuito in Italia e Germania. Un’allerta avviata dalla Germania ha interessato semi di canapa biologici, distribuiti in molti paesi europei, inclusa l’Italia, per contaminazione da Salmonella. Dati relativi alla settimana n. 6, dal 6 al 12 febbraio 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 66 notifiche, di cui 14 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due allerte avviate dall’Italia, entrambe nel comparto ittico per presenza di mercurio oltre i limiti, una per palombo dalla Francia ed una per pesce spada dalla Spagna. Rileviamo anche due allerte avviate dalla Germania, una ha interessato della pasta di nocciole prodotta in Italia da destinare alla produzione di gelati, contenente tracce di anacardi non dichiarati in etichetta, l’altra invece relativa all’impiego di Rodamina B come colorante non consentito in barbabietole rosse in salamoia, provenienti dal Libano e distribuite anche in Italia. Dati relativi alla settimana n. 7, dal 13 al 19 febbraio 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 56 notifiche, di cui 17 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due allerte avviate dall’Italia, una nel comparto ittico per presenza di Salmonella Typhimurium in cannolicchi freschi
PAG. 45 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
provenienti dall’Olanda, la seconda relativa a filetti d’anatra congelati provenienti dall’Ungheria contaminati da Salmonella Enteritidis.
La Svezia ha invece avviato un’allerta per fiocchi di cereali prodotti in Italia contaminati da soia, senza avvertenze in etichetta.
PAG. 46 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
Sportello deposito marchi SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE Abbiamo implementato e potenziato il servizio di assistenza per la tutela della proprietà industriale. Gli interessati potranno rivolgersi ai nostri Uffici per ogni esigenza in materia e, in particolare anche per la registrazione del marchio, deposito brevetti,
registrazione di disegni e modelli di utilità; per l’accesso a contributi a fronte delle relative spese. Usufruire in modo efficace di questi strumenti significa proteggere adeguatamente i propri diritti, monitorarli costantemente e sorvegliarli. Il servizio è a pagamento, sarà fatturato da APISERVIZI SRL, e includerà diritti e tasse previsti da legge maggiorati delle spese per l’organizzazione del servizio. L’Ufficio Economico (tel. 0432507377, email: economia@confapifvg.it) è Vostra disposizione per ogni necessità del caso.
PAG. 47 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
(LCP)
Mercatino Internazionale della Bontà CITTÀ FIERA SOSTIENE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS
Il “Mercatino Internazionale della Bontà” è un’iniziativa benefica che coinvolge bambini e ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia, Austria, Croazia e Slovenia che per un giorno vestono i panni di imprenditori etici. Domenica 5 marzo i giovani protagonisti vendono piccoli oggetti realizzati a mano o giocattoli non più usati e suddividono poi il profitto raccolto tenendo per sé il 70% dei proventi e devol-
vendo il 30% alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, così come la cifra simbolica di 10 euro necessari per affittare lo spazio espositivo e di vendita. Anche in questa quattordicesima edizione il “Mercatino Internazionale della Bontà” propone le esibizioni degli “Ambasciatori Junior”, curate dai ragazzi delle scuole e le life experiences curate da The Groove Factory, scuola di musica del centro commerciale, dall’Associazione NEST per le video produzioni, da CafèTV24 per la realizzazione del TG del Mercatino 2017 e dal Science Center Naturama per sperimentare le attività ed i laboratori dei Science Clubs. L’iniziativa rientra nelle attività di responsabilità sociale che Città Fiera organizza con regolarità ponendo grande attenzione ai progetti proposti dalle associazioni del territorio. Ciò si concretizza mettendo a disposizione delle associazioni significativi spazi di esposizione per la realizzazione di una fattiva crescita consapevole di Città Fiera con tutto il territorio. Per ulteriori approfondimenti visita il sito web www.mercatinodellabonta.eu e la pagina “impegno sociale” del sito di Città Fiera www.cittafiera.it
PAG. 48 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
(C)
Attività di call center
OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE
La Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016, art. 1, comma 243) ha introdotto disposizioni che riformano l’attività di call center, applicabili anche alle imprese che pur non svolgendo tale attività in via principale (avendo un oggetto sociale differente), tuttavia gestiscano direttamente (con risorse umane appositamente dedicate e strutture proprie) un servizio telefonico di interfaccia con la clientela (es. numero verde, customer service, ecc.). Nei confronti di questi soggetti che svolgano attività di call center su numerazioni nazionali, il nuovo art. 24 bis del decreto legge n. 83/12 (come modificato dalla predetta Legge di Bilancio) ha previsto l’obbligo di iscriversi entro il 2 marzo 2017 al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’AGCOM, fornendo altresì (con il modello 25/ROC telematico) tutte le utenze telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i servizi di call center. L’iscrizione si effettua in modalità telematica, accedendo all’indirizzo www. impresainungiorno.gov.it mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L’inosservanza dell’obbligo comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 €. Qualora l’impresa abbia affidato l’attività di call center a società esterne, evitando quindi di gestirla direttamente, l’obbligo di iscrizione al Registro grava solamente sul soggetto terzo affidatario del servizio. Peraltro, occorre evidenziare che la norma in esame prevede una serie di prescrizioni ulteriori, legati all’attività di call center: - nei confronti degli operatori economici che, anche mediante società terze, localizzino questa attività in un Paese extra U.E., l’obbligo di
darne comunicazione almeno 30 gg. prima al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato del Lavoro, al MISE e al Garante per la protezione dei dati personali. E’ prevista una sanzione amministrativa pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Gli operatori che, alla data del 1° gennaio scorso, avevano già delocalizzato l’attività di call center in uno Stato extra U.E. (anche tramite affidamento a terzi), devono eseguire la comunicazione entro il 2 marzo p.v., pena una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo. Per assolvere a questi obblighi di comunicazione limitatamente al MISE, questo Dicastero ha predisposto un modello da inviare tramite PEC all’indirizzo comunicazioni.callcenter@pec.mise.gov.it; - l’obbligo di informare preliminarmente l’utente del servizio, circa il Paese (Italia, Stati U.E. o extra U.E.) dal quale risponde l’operatore del call center. Inoltre, dal 1° aprile p.v., e sempre per i call center situati in Paesi extracomunitari, l’utente deve essere preventivamente informato della possibilità di parlare con un operatore collocato in Italia o in uno Stato della U.E., con immediato trasferimento nel corso della medesima chiamata. L’inosservanza di questi obblighi è punita con una sanzione amministrativa pari a 50.000 € per ogni giornata di violazione. E’ importante evidenziare che in merito alle violazioni previste dalla normativa in esame, anche in caso di affidamento dell’attività di call center ad una società esterna, l’impresa committente è comunque responsabile in solido con il soggetto affidatario del servizio (art. 24 bis, comma 8 del d.l. 83/2012). Per ulteriori ragguagli sull’adempimento, si rinvia alla lettura delle pagine dedicate all’interno del sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index. php/it/198-notizie-stampa/2035951-nuove-regole-per-i-call-center
PAG. 49 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
(C)
Autotrasporto Austria. Salario minimo, distacco del personale ISTRUZIONI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI SOCIALI AUSTRIACO. IL PROBLEMA DELL’AUTOTRASPORTO
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 6/ AdT del 12 gennaio 2017 di pari argomento, per segnalare che il Ministero degli affari sociali austriaco ha diramato una nota chiarimenti in lingua inglese (di seguito nota) in merito alla compilazione del modello di notificazione del distacco ZK0 3 e alla conservazione della documentazione inerente alla notifica del medesimo e alla retribuzione di lavoratori esteri distaccati sul territorio austriaco. La nota preannuncia che, per i lavoratori mobili (personale conducente), sarà presto disponibile un modello specifico che terrà conto delle peculiarità che caratterizzano detta professione. Nel frattempo, fornisce importanti delucidazioni su alcuni importanti aspetti, anche con riguardo compilazione del modello ZK0 3. Fra questi si segnalano i sottostanti.
TRASPORTO IN CONTO PROPRIO Il trasporto di cose in conto proprio è espressamente escluso dal campo di applicazione dai nuovi adempimenti.
TRASPORTO IN TRANSITO Anche i trasporti in transito sono esclusi dal campo di applicazione dalla nuova disciplina. Tuttavia, qualora il transito in Austria venga interrotto per eseguire un trasporto di cabotaggio o un trasporto internazionale, si ha l’applicazione della nuova normativa. Il transito successivo allo scarico di un trasporto di cabotaggio, non è soggetto, invece, a notifica;
SALARIO MINIMO Ai fini dell’individuazione del salario minimo occorre far riferimento al CCNL austriaco di settore. Lo stesso dicasi per i trasporti eseguiti con veicoli fino alle 3,5 t, per i quali il riferimento è al CCNL
specifico per il trasporto di piccoli carichi. Per conoscere gli importi di entrambi i contratti, si consiglia di cliccare sulle scritte “collective agreement for the road haulage sector” e “collective agreement for the transport trade for small loads”, presenti nel capitolo “Compliance with the austrian minimum wage as stipulated in the collective agreement”, della nota. Altre informazioni sul salario minimo sono reperibili al seguente link: www.entsendeplattform.at/cms/Z04/ Z04_10_999.10.a/1453954829322/faqs/whatlevel-of-remuneration-is-to-be-paid-to-workersposted-to-austria.
COMPILAZIONE DEL MODELLO DI NOTIFICA ZK0 3 In relazione alla compilazione del modello ZKO 3, per i lavoratori mobili sono state fornite le seguenti precisazioni: - nella sezione 3 (referente), è possibile inserire il nominativo del conducente che deve eseguire il trasporto; in alternativa, si può indicare una persona autorizzata a fungere da rappresentante delle parti con studio professionale avente sede in Austria (es. consulente fiscale, avvocato, amministratore fiduciario, notaio); - nella sezione 4 (datore di lavoro) vanno indicate le generalità del committente (“party commissioning the work”, nel documento), anche quando non fosse stabilito in Austria; - nella sezione 6 (luogo di impiego in Austria), nel campo indirizzo è possibile inserire la scritta “veicolo”, mentre il campo località può essere valorizzato inserendo “Austria”; - nella sezione 7 (dati inerenti alla conservazione della documentazione relativa alla notifica e alla retribuzione), si può scegliere l’opzione “luogo di impiego”, visto che tale documentazione deve trovarsi sul veicolo; in alternativa, è possibile che la documentazione sulla retribuzione e sulle ore di lavoro venga conservata presso una filiale registrata in Austria o una consociata indipendente o la società capogruppo, barrando sul modello le relative opzioni; - nelle sezioni 8.11 e 8.12, il periodo specificato deve coincidere con quello di durata del distacco, riportato nella sezione 5;
PAG. 50 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
- nella sezione 8.13, va indicato il normale orario di lavoro effettuato dal conducente, compreso quello svolto fuori dall’Austria.
FORME SEMPLIFICATE DI NOTIFICAZIONE Sono previste due forme semplificate di notificazione, da eseguire sempre con il modello ZKO 3, utilizzabili in presenza di determinati presupposti. Si tratta della notifica quadro e della notifica collettiva. a) La notificazione quadro (“framework notifications”) si ha in presenza di trasporti ripetitivi da eseguire per conto dello stesso committente. La notifica è valida fino ad un periodo di 3 mesi. Se i trasporti devono effettuarsi per conto di più clienti, occorre procedere ad una notifica separata per ciascuno di essi. L’agevolazione legata a questa modalità, consiste nell’evitare la notifica per ciascuna ipotesi di distacco. Sono inoltre consentite notifiche quadro ripetute. Tra le istruzioni specifiche legate a questa modalità si segnalano: - nella sezione 3 (referente) l’indicazione di uno degli autisti che verranno utilizzati; - nella sezione 4, l’indicazione delle generalità di uno dei committenti per conto dei quali viene svolto il trasporto, mentre quelle degli altri committenti possono riportarsi in un file pdf da inviare insieme al modello; - nella sezione 5 (durata del distacco), si può indicare un periodo non superiore ai 3 mesi; - nella sezione 8 vanno elencati i nominativi degli autisti di cui l’impresa si avvarrà nel periodo di validità della notifica. b) La notificazione collettiva (“collective notifications”) si ha quando l’impresa di autotrasporto debba eseguire delle commesse in Austria per conto di almeno due committenti, in tempi e in luoghi correlati tra loro e i relativi contratti siano noti alla data della notifica del modello. La correlazione include l’intero territorio austriaco a condizione che il conducente non esca dai confini durante lo svolgimento delle prestazioni; per cui se, al termine del primo viaggio, questi fa ritorno nel suo Paese di provenienza, tale notifica non è utilizzabile. Inoltre, per essere considerati correlati, è necessario che i lavori si completino nel giro di una settimana.
DOCUMENTAZIONE A BORDO DEL VEICOLO Quanto alla documentazione da portare sul veicolo, si tratta:
- del modello A1, nella lingua del Paese di emissione; - della notifica del modello ZKO 3. Se, per motivi tecnici, non è possibile avere la copia di questa notifica sul veicolo, è sufficiente mostrare il numero di transazione o di riferimento rilasciato all’atto dell’invio del modello; - della documentazione sulla retribuzione percepita dal lavoratore, in lingua tedesca; questa documentazione comprende essenzialmente la busta paga (tradotta in tedesco in tutte le sue componenti), la prova del pagamento dello stipendio (o il bonifico bancario) per il periodo di durata del distacco specificato nella sezione 5 del modello e, sempre per il predetto periodo, le registrazioni dell’orario di lavoro; la prova del pagamento dello stipendio può non fornirsi in tedesco purché chi controlla sia in grado di comprendere ogni periodo di paga, l’ammontare della remunerazione e il destinatario; per quanto riguarda le registrazioni dell’orario di lavoro, è sufficiente fornire quelle del tachigrafo (analogico o digitale), purché riportino le ore di lavoro necessarie ai fini del pagamento secondo la normativa del CCNL austriaco di settore.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA NOTIFICA E SULLA RETRIBUZIONE La regola generale è che detta documentazione si trovi a bordo del veicolo. Le uniche eccezioni riguardano la documentazione sulla retribuzione e le registrazioni dell’orario di lavoro che, come detto, possono essere conservate anche in una filiale registrata in Austria o in una consociata indipendente o nella società capogruppo, barrando sul modello le relative opzioni. Laddove questi documenti non vengano messi a disposizione su carta ma in formato elettronico, è indispensabile che questi ultimi e il device (ad es., lo smartphone) si trovino sul veicolo sin dall’ingresso in Austria; non è consentito, quindi, l’invio di queste informazioni dal Paese di provenienza, quando il veicolo è già entrato in territorio austriaco. Altre informazioni sono disponibili (sempre in lingua inglese) al seguente link: www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_10/home Il modello ZKO3 si può compilare dal seguente indirizzo web: www.formularservice.gv.at/formularserver/user/ formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826 701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573 d81a&lang=it.
PAG. 51 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
Il testo della nota in lingua inglese è allegato alla nostra circolare prot. n. 44 del 17 febbraio 2017, disponibile sul nostro sito www.confapifvg.it, menu Aree tematiche – Trasporti e logistica – circolari.
Ci si riserva di ritornare sull’argomento non appena saranno state emanate le istruzioni speciali per l’autotrasporto. (AdT)
PAG. 52 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
Olanda. Salario minimo garantito INTRODUZIONE DI UNA DISCIPLINA SUL DISTACCO DI PERSONALE E SUL SALARIO MINIMO GARANTITO
Si segnala che tra i Paesi europei che hanno recepito la normativa europea sul distacco transnazionale di lavoratori (direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2014/67/UE del 14 maggio 2014, c.d. enforcement), figura già dal giugno 2016 anche l’Olanda, la quale ha emanato una legge, la c.d. WagwEU - Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de UE, applicabile anche ai conducenti esteri di veicoli che eseguono attività di cabotaggio. Al momento, i restanti trasporti internazionali - da e per l’Olanda e di transito - sono esenti da queste disposizioni anche se non è escluso che, in futuro possano essere ugualmente assoggettati alle disposizioni in parola. Dalle informazioni sin qui acquisite tra gli aspetti più importanti della normativa compaiono quelli sotto indicati. a) Obbligo di corrispondere ai lavoratori distaccati, un trattamento retributivo non inferiore al salario minimo olandese; per il settore trasporti su strada, occorre far riferimento al salario stabilito nel CCNL olandese di settore per i conducenti internazionali, pari a 13,91 euro/ora lordi; ma se, in qualsiasi momento, il CCNL non fosse più in vigore (ad es., nel periodo compreso tra la scadenza di un CCNL e quello di applicazione del nuovo CCNL), si applica il salario minimo generale che ammonta a 8,96 euro/ora lordi; b) Obbligo di conservare la seguente documentazione, da esibire su richiesta dell’ispettorato del lavoro olandese (di seguito ispettorato): - buste paga, tra cui la prova del pagamento effettivo dello stipendio al conducente; - contratto di lavoro;
- i tracciati delle ore di lavoro (per i periodi in cui i conducenti hanno lavorato in Olanda); - la prova del pagamento dei contributi relativi alla sicurezza sociale. Detti documenti non devono trovarsi necessariamente a bordo del veicolo e possono essere messi a disposizione dell’Ispettorato locale anche in formato elettronico. c) Obbligo, dal 1° gennaio 2018, di notificare le generalità dei conducenti utilizzati in operazioni di cabotaggio, prima dell’inizio dell’operazione, attraverso un registro elettronico attualmente in corso di predisposizione. d) Obbligo di designare un referente in Olanda, al quale l’ispettorato possa rivolgersi per richiedere la documentazione prima elencata; il referente deve poter accedere immediatamente a questa documentazione, al fine di poterla girare all’Ispettorato richiedente. e) Sanzione fino a 20.500 euro a violazione, per l’inadempimento degli obblighi di cui sopra. f) Corresponsabilità tra il datore di lavoro e il committente, in ordine al pagamento del salario minimo. Infatti, il committente può essere chiamato a rispondere del pagamento quando, ad esempio, il datore di lavoro non soddisfi gli standard salariali ai quali ha diritto il conducente. g) Applicazione della normativa in esame, entro certi limiti, anche ai trasportatori autonomi; questi ultimi, su richiesta dell’Ispettorato, sono tenuti a consegnare, anche in formato elettronico, la documentazione diretta a dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo. Inoltre, non appena sarà attivo il registro di notifica elettronica, anche i trasportatori autonomi dovranno registrarsi. Si fa riserva di ritornare sull’argomento, non appena saranno intervenute novità o precisazioni, in particolare con riguardo all’estensione della disciplina ai trasporti di destino (da e per l’Olanda).
PAG. 53 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI DICEMBRE 2016
(C)
ANNI E MESI
INDICI
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
0,0
-0,1
n. 23 del 29 gennaio 2016
(Base 2010 = 100) 2015
Dicembre
107,0
Media
107,1 (Base 2015 = 100)
2016
Coefficiente di raccordo tra le basi
1,071
Gennaio
99,7
0,3
-0,5
n. 65 del 18 marzo 2016
Febbraio
99,5
-0,2
-0,6
n. 75 del 31 marzo 2016
Marzo
99,6
-0,3
-0,5
n. 99 del 29 aprile 2016
Aprile
99,6
-0,4
-0,7
n. 126 del 31 maggio 2016
Maggio
99,7
-0,4
-0,5
n. 143 del 21 giugno 2016
Giugno
99,9
-0,3
-0,4
n. 184 dell’8 agosto 2016
Luglio
100,0
-0,1
-0,2
n. 214 del 13 settembre 2016
Agosto
100,2
-0,1
-0,2
n. 239 del 12 ottobre 2016
Settembre
100,0
0,1
0,0
n. 261 dell’8 novembre 2016
Ottobre
100,0
-0,1
-0,1
n. 279 del 29 novembre 2016
Novembre
100,0
0,1
0,1
n. 299 del 23 dicembre 2016
Dicembre
100,3
0,4
0,4
n. 25 del 31 gennaio 2017
PAG. 54 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
Scadenze aziendali marzo 2017 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI MARZO 2017
MARTEDÌ 7 CERTIFICAZIONE UNICA DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA - Scade il termine per l’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2016 ordinaria; la versione sintetica dovrà essere consegnata ai lavoratori dipendenti e collaboratori entro il 31 marzo 2017. ASSISTENZA FISCALE – Scade il termine per effettuare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 per il 2016, con il quadro CT della Certificazione Unica, per i sostituti d’imposta che non abbiano già effettuato la comunicazione con il mod. CSO dal 2011 o il quadro CT della certificazione unica 2016.
E’ possibile effettuare il versamento del saldo Iva anche successivamente al 16 marzo, ma entro il termine del 30 giugno, maggiorando la somma da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LE VIDIMAZIONI - Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per la vidimazione dei libri e registri previsti dal codice civile. La misura della tassa è di: - € 309,87 per le società che, al 1° gennaio 2017, risultavano avere un capitale non superiore a € 516.456.90; - € 516,46 per le società che, al 1° gennaio 2017, risultavano avere un capitale superiore a € 516.456,90. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello è il 7085 e il periodo di riferimento è il 2014.
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazioni in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali devono versare, oltre all’imposta, anche la somma dovuta a titolo di interessi, pari all’1% dell’imposta stessa.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 32,72% (prima fascia) per i soggetti che non
MERCOLEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di febbraio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
GIOVEDÌ 16
PAG. 55 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2014 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2016. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
INPS – FONDO DI TESORERIA – Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. IRPEF - CONGUAGLIO FISCALE 2016 - Termine ultimo per il versamento delle ritenute per le aziende che hanno effettuato il conguaglio dell’IRPEF per il 2015 entro il 28 febbraio 2017. Il codice tributo è il 1013. FONDAPI - scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre gennaio/febbraio 2017, codice di riferimento 116.
MARTEDÌ 21 FONDAPI - Scadenza versamento Fondapi per il bimestre gennaio/febbraio 2017, codice di riferimento 116.
SABATO 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 27) IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di febbraio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. Dal mese di febbraio i modelli Intrastat – 2 riferiti agli acquisti di bene e servizi sono stati ripristinati. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
GIOVEDÌ 30 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2017 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 28 febbraio 2017.
VENERDÌ 31 MODELLO EAS - Scade il termine per comunicare eventuali variazioni soggettive ed oggettive riguardanti gli enti non commerciali. ROTTAMAZIONE RUOLI - Scade il termine per la per la presentazione del modello DA1 per l’ade-
PAG. 56 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017
sione alla definizione agevolata dei ruoli relativi al periodo 2000 - 2016. LAVORI USURANTI (D.LGS. 67/2011) – Scade il termine per la presentazione annuale telematica del Modello LAV – US per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto attività lavorative usuranti con riferimento all’anno precedente (comprese quelle notturne, quelle a catena e gli autisti di mezzi con più di nove passeggeri). AGENTI RAPPRESENTANTI VERSAMENTI ANNUALI AL FIRR - Scade il termine per il versamento annuale del FIRR (Fondo Indennità Riso-
luzione Rapporto) all’ENASARCO. Il versamento varia a seconda degli scaglioni di provvigioni e tenuto conto se l’agente è monomandatario o plurimandatario. LIBRO UNICO – Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI – Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. (PZ - FT)
PAG. 57 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2017