Apinforma n. 3 del 15 febbraio 2018

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 3 15 febbraio 2018

IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 3 15 febbraio 2018

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Dividendi e capital gain

6

Recupero edilizio e riqualificazione energetica

9

Il valore dei beni significativi

13

Interessi di mora all’8%

15

Comune di Pradamano. Incentivi alle imprese

16

Contributi per l’area di crisi dell’Isontino

17

Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2018

19

Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi 3 luglio 2017

20

Rinnovo CCNL autotrasporto

23

Accordo di collaborazione con il CATAS spa

25

Trasporto rifiuti; d.m. ambiente 1° febbraio 2018

26

SOA: rinnovo per l’Elettrica Friulana

27

L’ANAC si esprime sulla richiesta di lavori analoghi

29

Nuove linee guida sul calcestruzzo

32


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Confermata la crescita del legno - arredo

34

CONLEGNO, il Comitato FITOK e LegnOK

37

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

40

Autorità di regolazione dei Trasporti

42

Scadenze aziendali marzo 2018

44

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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Dividendi e capital gain DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGGETTI IRPEF

LA LEGGE DI BILANCIO HA RIVISTO IL REGIME IMPOSITIVO

PREMESSA La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio per il 2018) ai commi da 999 a 1006 ha rivisto il regime impositivo dei dividendi e del capital gain con riferimento alle partecipazioni detenute da persone fisiche. In realtà tale regime è stato oggetto di variazioni già lo scorso anno, a seguito della riduzione dell’imposizione Ires operata dalla Finanziaria, che ha ridotto l’aliquota dal 27,5 al 24% a decorrere dal 2017. Tale riduzione ha comportato un conseguente incremento dell’imposizione del capital gain e dei dividenti al fine di mantenere invariato il gettito erariale. A fronte quindi di una riduzione della tassazione in capo alla società, è stata aumentata la tassazione in capo ai soci. La legge 205/2017 è nuovamente intervenuta, con riferimento alle partecipazioni detenute da persone fisiche, introducendo un’imposta sostitutiva unica del 26% ed eliminando la differenziazione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON Prima di entrare nel merito dell’argomento è opportuno definire le partecipazioni qualificate da quelle che non lo sono. Con riferimento alle società non negoziate nei mercati regolamentati, le partecipazioni qualificate sono quelle dove il socio detiene una quota di capitale o di patrimonio superiore al 25% ovvero, una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto in assemblea. Le partecipazioni non qualificate riguardano i casi di detenzione inferiore al 25% del capitale o del patrimonio oppure esprimano una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea.

Le modifiche dello scorso anno Come accennato, il D.M. 26 maggio 2017 a seguito della riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24%, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, in generale quindi dal 2017, ha ridefinito le percentuali di partecipazione al reddito complessivo dei dividendi riferiti a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche. Tale percentuale è stata aumentata dal 49,72% al 58,14% e ha interessato solo le partecipazioni qualificate. Per quelle non qualificate detenute da persone fisiche, il regime impositivo dei dividendi è rimasto invariato, mantenendo una ritenuta a titolo d’imposta del 26% La stessa percentuale di partecipazione al reddito complessivo del 58,14 è stata prevista anche per le partecipazioni detenute nell’esercizio d’impresa, da parte di imprese individuali o società di persone. In questi ultimi casi non si distingue tra partecipazioni qualificate e non qualificate, perché il regime impositivo è uguale. La nuova percentuale impositiva è applicabile agli utili prodotti nel 2017, mentre per quelli formatesi in periodi d’imposta precedenti, si continueranno ad applicare le vecchie percentuali. La nuova percentuale di imponibilità del 58,14% si rende conseguentemente applicabile: - agli utili e proventi finanziari derivanti da partecipazioni qualificate e contratti di associazione in partecipazione detenuti da persone fisiche non in regime d’impresa; - agli utili legati a partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell’esercizio d’impresa, società in nome collettivo e in accomandita semplice. E’ stata mantenuta ferma al 26% la percentuale dell’imposta sostitutiva su capital gain e dividendi legati a partecipazioni non qualificate. Come accennato per i dividendi formati con utili prodotti in esercizi precedenti e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, sono state confermate le vecchie percentuali di imponibilità che sono: - 40% per gli utili formati fino al 2007; - 49,72% per gli utili formati dal 2008 al 2016; - 58,14% per utili formati nel 2017.

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Come vedremo in seguito, per gli utili formati a partire dal 2018 sono state nuovamente modificate le regole introducendo un’imposta del 26%. Il D.M. 26/5/2017 ha anche introdotto una disposizione antielusiva, prevedendo che si considerano distribuiti prioritariamente gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e successivamente quelli formatesi fino al 31 dicembre 2016. In precedenza il contribuente se aveva a disposizione riserve di utili formatesi in periodi con imponibilità diverse, poteva scegliere quale attribuire ai soci fissando in questo modo anche il regime fiscale conseguente. Le modifiche della legge di bilancio La legge di bilancio per il 2018 è nuovamente intervenuta sull’argomento e con riferimento ai soggetti persone fisiche, che non agiscono quindi in un regime d’impresa, ha introdotto una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, a prescindere dalla tipologia di partecipazione detenuta. Due sono state quindi le modifiche introdotte dalla manovra di fine anno, l’eliminazione della distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate e l’introduzione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Queste novità interessano esclusivamente gli utili prodotti dal 1° gennaio 2018, mentre per quelli precedenti è stata prevista una disposizione transitoria. La norma transitoria prevede che per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, continueranno ad applicarsi le vecchie percentuali viste sopra. Come ricordato il nuovo regime interessa esclusivamente le persone fisiche, conseguentemente per i dividendi corrisposti a ditte individuali e società di persone, si continueranno ad applicare le percentuali d’imposizione sopra ricordate. Per questi ultimi soggetti al fine di evitare l’applicazione della ritenuta, all’atto della percezione dei dividendi dovranno limitarsi a dichiarare che la partecipazione è detenuta in regime d’impresa, senza necessità d’indicare anche la natura della partecipazione detenuta. Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate, eventuali distribuzioni di utili durante il periodo transitorio (2018 - 2022), saranno tassate ai fini Irpef come segue: - utili formati fino al 2007, concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro ammontare; - utili formati dal 2008 al 2016 concorreranno

alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare; - utili formati nel 2017 concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare; - utili formati a partire dal 2018 saranno soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%, senza necessità di indicarli nella dichiarazione die redditi. Come ricordato la disposizione transitoria, fino al 2022, cristallizza la situazione evitando la corsa alla distribuzione di utili formati in esercizi passati per fruire del regime più favorevole perché questo effetto si conseguirà automaticamente con l’applicazione del metodo FIFO, il quale considera distribuiti per primi gli utili formati in periodi più lontani. A partire dal 2023 tutte le riserve eventualmente non distribuite saranno gestite unitariamente assoggettandole alla ritenuta del 26% a titolo d’imposta.

DIVIDENDI PERCEPITI DA SOCIETÀ DI CAPITALI Si pone in evidenza che non sono state modificate le regole di tassazione previste per le partecipazioni detenute dai soggetti Ires, i quali continueranno a mantenere un regime di esclusione da tassazione nella misura del 95% dei dividendi percepiti.

DIVIDENDI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI Non è stato modificato neppure il regime previsto per i dividendi incassati da enti non commerciali, questi soggetti, tra i quali rientrano anche i Trust, continueranno ad assoggettare a tassazione i dividendi secondo le regole di seguito indicate: - per le somme distribuite dal 2014 la percentuale d’imponibilità è del 77,74%; - per gli utili prodotti dal 2017 la percentuale di imponibilità è del 100%.

CAPITAL GAIN Le modifiche dello scorso anno Anche con riferimento al regime impositivo previsto per le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (capital gain) il citato decreto ministeriale del 26 maggio 2017 ha previsto: - l’innalzamento dal 49,72% al 58,14% della percentuale di concorrenza della plusvalenza al reddito complessivo delle partecipazioni qualificate non detenute in regime d’impresa; - l’innalzamento dal 49,72% al 58,14% della percentuale di concorrenza della plusvalenza al reddito complessivo sia delle partecipazioni

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qualificate che non qualificate, detenute in regime d’impresa da imprenditori individuali in regime di partecipation exemption PEX. Per i casi di cui sopra, le stesse percentuali devono essere considerate anche per la deduzione della minusvalenza. Eventuali plusvalenze riferite a partecipazioni non in regime d’impresa, e solo per queste, realizzate entro il 31 dicembre 2017 per le quali non si è ancora realizzato l’incasso del corrispettivo, si rende ancora applicabile la vecchia percentuale del 49,72%. Non è stata adottata alcuna modifica in merito alla tassazione del capital gain delle società di persone, per le quali è stata mantenuta la percentuale al 49,72% a patto che siano soddisfatte le condizione della partecipation exemption PEX. Come noto le condizione previste dal regime PEX sono quattro, vale a dire: - possesso ininterrotto dal primo giorno del 12° mese precedente a quello della cessione; - iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; - la residenza della partecipata in uno stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato; - esercizio da parte della società partecipata di un’attività commerciale. Qualora non siano soddisfatti i requisiti PEX, la plusvalenza sarà assoggettata all’ordinario regime impositivo previsto dall’art. 86 del TUIR. Tale regime assoggetta a tassazione ordinaria l’intera plusvalenza in base alle aliquote marginali del percipiente, oppure, in caso di possesso non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente nell’esercizio stesso del realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Con riferimento alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche non in regime d’impresa, non è stata prevista alcuna modifica rimanendo conseguentemente assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%. Questo quadro impositivo è applicabile alle plusvalenze realizzate nel 2018, mentre per quelle successive, vale a dire dal 1° gennaio 2019 il quadro sarà ulteriormente modificato come indicato di seguito. Le modifiche della legge di bilancio La legge di bilancio per l’anno in corso ha allineato le regole di tassazione delle cessioni di quote qualificate e non qualificate, detenute da persone fisiche. E’ stato introdotto un unico regime impo-

sitivo che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% per qualsiasi tipologia di partecipazione. Le novità entreranno in vigore a partire dai trasferimenti che saranno posti in essere dal prossimo 1° gennaio 2019 a prescindere dal loro periodo di maturazione. Diversamente da quanto previsto per i dividendi, non è stata adottata alcuna disposizione transitoria con la conseguenza che dal 1° gennaio 2019, le cessioni di quote qualificate, a prescindere dall’epoca di formazione e dal momento in cui avverrà l’incasso del corrispettivo, saranno assoggettate alla tassazione secca del 26%. Volendo riepilogare il quadro complessivo, con riferimento alle quote qualificate detenute dai privati, avremo: - plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2017, quota imponibile nella misura del 49,72%; - plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2018, quota imponibile nella misura del 58,14% - plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, tassazione con imposta sostitutiva del 26%. Come previsto dalla circolare n. 11/2012 delle Entrate, si deve fare riferimento al momento in cui si perfeziona la cessione, mentre l’incasso del corrispettivo non assume rilevanza ai fini dell’individuazione del regime impositivo, ma solo ai fini della tassazione. Così per la cessione fatta nel 2017 il cui corrispettivo viene incassato nel 2018, la tassazione avverrà nel 2018 nella misura del 49,72%. Con il nuovo regime, le plusvalenze e le minusvalenze riferite a partecipazioni qualificate e non, potranno essere compensate. Non sarà più richiesta la separata indicazione in dichiarazione delle plus e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate. E’ importante evidenziare che la stessa legge di bilancio 2018 ha, per l’ennesima volta, offerto l’opportunità di rideterminare il costo delle partecipazioni in società non quotate, possedute al 1° gennaio 2018, versando l’imposta sostitutiva dell’8% sul valore di perizia, entro il prossimo 30 giugno 2018. Si ricorda infine che le modifiche non hanno interessato le plusvalenze realizzate da società di capitali che detengono partecipazioni in altre società di capitali, le quali, se soddisfano i requisiti PEX, sono escluse da tassazione nella percentuale del 95%. Se non soddisfano i requisiti PEX la plusvalenza è totalmente imponibile.

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Recupero edilizio e riqualificazione energetica PREVISTE MODIFICHE IMPORTANTI E L’INSERIMENTO DI NUOVE FATTISPECIE AGEVOLATIVE PREMESSA La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio per il 2018) al comma 3 ha prorogato le detrazioni riferite agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico, ma ha anche apportato alcune modifiche al quadro normativo previgente. In particolare per alcuni interventi la detrazione è stata ridotta, sono state inserite nuove fattispecie agevolate ed è stata generalizzata la possibilità di cedere la detrazione al soggetto che esegue l’intervento a tutti i contribuenti e non solo agli incapienti.

RECUPERO EDILIZIO La detrazione Irpef riferita agli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata al 31 dicembre 2018 nella misura del 50%, in luogo di quella ordinaria prevista dall’art. 16-bis del TUIR. Inalterati anche i limiti di spesa che rimangono fissati a 96.000 euro. In questa detrazione rientrano ad esempio: - le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari abitative di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; - gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuate sulle parti comuni degli edifici residenziali; - gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; - lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto montacarichi e ascensori, nonché a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi; - interventi finalizzati a scongiurare il rischio di compimento di atti illeciti;

- interventi di cablatura di edifici; - installazione di impianti fotovoltaici per i bisogni dell’abitazione; - interventi di bonifica dell’amianto. Se gli interventi sulla singola unità immobiliare consistono nella prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti, ai fini della detrazione il limite massimo di spesa si deve considerare le spese degli anni pregressi. I pagamenti dei lavori devono essere eseguiti esclusivamente con bonifici tracciabili e il contribuente è tenuto a conservare la relativa documentazione. Diversamente da quanto previsto per le detrazioni successive, il bonus sulle ristrutturazione edilizie non è cedibile a terzi.

MISURE ANTISISMICHE Il comma 3 lett. b) dell’art. 1 della legge di bilancio ha confermato anche la detrazione per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche per gli immobili che si trovano in aree ad alta pericolosità ricadenti nelle zone 1, 2 e 3 di cui all’OPCM n. 3274/2003. La detrazione riconosciuta sia per interventi su edifici abitativi che commerciali, è pari al 50% delle spese sostenute entro un limite massimo di 96.000 euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. E’ prevista una maggiorazione della detrazione nelle ipotesi in cui gli interventi in oggetto determinino una riduzione del rischio sismico. Nel dettaglio la detrazione è pari al: - 70% se l’intervento comporta una riduzione di una classe di rischio; - 80% se l’intervento comporta una riduzione di due classi di rischio. Per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche per le parti comuni condominiali che si trovano in aree ad alta pericolosità ricadenti nelle stesse zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’OPCM n. 3274/2003, la detrazione è ulteriormente aumentata al 75% o al l’85% a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari a 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro per ogni edificio. In tutti i casi è possibile cedere la detrazione al

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fornitore degli interventi. Queste agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni specificatamente previste per le zone sismiche.

DETRAZIONI RISPARMIO ENERGETICO (COMMA 3) La legge 205/2017 ha prorogato di un anno anche le detrazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico, mantenendo sostanzialmente invariati anche i limiti di spesa agevolati. La detrazione del 65% è stata quindi confermata per le spese di riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2018, ma non per tutti gli interventi. Per alcuni interventi, infatti, è stata prevista la riduzione al 50% della detrazione, tali riduzioni si riferiscono: - all’acquisto e alla posa in opera di finestre, comprensive di infissi; - all’acquisto e alla posa in opera di schermature solari; - all’acquisto e alla posa in opera e gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili; - alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento Ue n. 811/2013. Per gli interventi di cui sopra realizzati nel corso del 2018 si deve quindi sottolineare che la detrazione non è più del 65% bensì nella misura ridotta del 50%. Da quest’anno, la detrazione nella misura del 65% è stata estesa anche all’acquisto e alla posa in opera di micro - generatori, in sostituzione di impianti esistenti, con un valore massimo della detrazione pari a euro 100 mila, sempreché gli interventi realizzino un risparmio di energia primaria (PES) di almeno il 20%. Con riferimento al risparmio energetico, segnaliamo che non sono state prorogate le agevolazioni sulle parti comuni degli edifici condominiali perché sulle stesse la norma prevede già una detrazione con riferimento alle spese che saranno sostenute fino al 2021 (come previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno). Ricordiamo che sulle parti comuni condominiali oltre a poter beneficiare della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica è prevista una maggiorazione nella misura del: - 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

- 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale della parte comune, conseguendo almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015. Le detrazioni di cui sopra sono calcolate su un ammontare massimo di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio. La verifica delle condizioni per l’accesso alla maggiorazione del 70% e 75% dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato. Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, viene riconosciuta la possibilità di cedere il credito relativo alla detrazione non solo dai soggetti incapienti, ma anche da quelli capienti. Tale cessione viene quindi estesa a tutti i contribuenti, perché oltre a poter essere effettuata nei confronti dei fornitori che hanno eseguito gli interventi, potrà essere ceduta anche ad altri soggetti.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (COMMA 3 LETT. B) Esteso fino al 31 dicembre 2018 il bonus mobili ed elettrodomestici, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia a decorrere dal 2017. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione, ed è fruibile in 10 quote annuali. I pagamenti devono essere effettuati con modalità tracciabili, ad esempio con bonifico, carte di debito o di credito senza necessità di applicazione della ritenuta dell’8%. Non sono consentite altre modalità di pagamento come ad esempio assegni bancari o postali.

COMUNICAZIONI ALL’ENEA E’ stato introdotto per gli interventi di ristrutturazione edilizia un obbligo di trasmissione all’ENEA di dati relativi agli interventi eseguiti. In definitiva per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di messa in sicurezza statica degli edifici, di adozione di misure antisismiche e di acquisto di immobili, le relative informazioni andranno trasmesse in forma telematica all’ENEA, allineandosi a quanto già previsto per gli interventi energetici. A questo proposito la modulistica per la trasmissione dovrà essere aggiornata per recepire le novità della legge di bilancio, a meno che non intervenga un ripensamento in merito a tele nuovo aggravio burocratico.

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BONUS VERDE (COMMA DA 12 A 15) Introdotto per il 2018 una nuova detrazione Irpef del 36% nel limite massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare per uso abitativo per gli interventi “verdi”. La detrazione ripartibile in 10 quote annuali riguarda: - la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrogazione e realizzazione di pozzi; - la realizzazione di coperture a verde o di giardini pensili; - la progettazione e la manutenzione di questi interventi. La detrazione riguarda esclusivamente i soggetti Irpef, sono pertanto esclusi i soggetti Ires. Si tratta di situazioni che abbracciano una vasta gamma di casi, che saranno comunque meglio de-

finiti da una circolare dell’Agenzia delle entrate. Il concetto di sistemazione dovrebbe comprendere anche le piante per balcone, le aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. La detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, in questi casi il limite è riferito alla singola unità immobiliare e spetta al singolo condomino. L’amministrazione finanziaria nelle risposte di inizio anno alla stampa specializzata ha escluso dalla detrazione gli interventi di manutenzione annuale e i lavori fatti in economia. I pagamenti relativi dovranno essere eseguiti con strumenti tracciabili, quindi bonifici bancari o postali, carte di credito, bancomat, ma anche assegni bancari o postali. Non è presta l’applicazione di alcuna ritenuta fiscale sui pagamenti.

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Il valore dei beni significativi quello che esegue la prestazione o acquisiti direttamente dal committente i lavori.

INDIVIDUATO IL VALORE MINIMO DA INDICARE IN FATTURA

PREMESSA La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio per il 2018) al comma 19 ha chiarito il valore da attribuire ai beni significativi ai fini dell’applicazione dell’Iva al 10% negli interventi di manutenzione sui fabbricati. Il chiarimento, che fa salvi i comportamenti adottati per il passato, si pone come interpretazione autentica di una disposizione che ha causato numerose criticità applicative. Prima di entrare nel merito dell’intervento legislativo, è opportuno chiarire l’ambito di applicazione dello stesso.

LE MANUTENZIONI SUI FABBRICATI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 comma 1) del DPR 380/2001, beneficiano dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10% se realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata con esclusione quindi di quelli strumentali. L’aliquota ridotta è applicabile solo nei confronti del consumatore finale e non alle operazioni precedenti, vale a dire alla filiera dell’intervento. L’agevolazione si applica alle prestazioni di servizi complessivamente intesa, inglobando quindi anche eventuali forniture di materie e semilavorati a condizione che non rappresentino una parte significativa del valore dell’intervento. Nell’ambito degli interventi in argomento possono rientrare i contratti d’opera, di appalto e di cessione con posa in opera. Non beneficiano dell’aliquota ridotta e conseguentemente scontano l’Iva al 22%, le prestazioni professionali i subappalti e le cessioni con posa in opera di beni forniti da un soggetto diverso da

I BENI SIGNIFICATIVI Come abbiamo visto sopra l’intera prestazione beneficia dell’aliquota Iva ridotta a meno che all’interno dell’intervento non siano presenti dei beni significativi. A questo proposito il D.M. 29 dicembre 1999 ha espressamente individuato i beni significativi e qualora siano presenti nell’intervento, la fattura deve rispettare particolari regole. E’ previsto, infatti, un particolare calcolo per individuare la parte della prestazione che può beneficiare dell’aliquota del 10% e la parte da assoggettare all’aliquota ordinaria del 22%. I beni significativi sono: - ascensori e montacarichi; - infissi esterni ed interni; - caldaie; - videocitofoni; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; - sanitari e rubinetterie da bagno; - impianti di sicurezza. Come accennato qualora l’intervento preveda anche la fornitura di beni rientranti nell’elenco di cui sopra, l’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo. Più precisamente: - se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni; - se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto dei beni significativi stessi. Volendo fare un esempio si pensi ad un intervento di 5.000 euro di cui 3.000 di beni significativi e 3.000 di prestazione. In questo caso l’Iva al 10% si applicherà sull’intero valore della prestazione (2.000) ma, con riferimento al bene solo su 2.000, vale a dire sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello del bene significativo (5.000 - 3.000) = 2.000. Quindi l’aliquota del 10% sarà applicata su 4.000 euro mentre sui rimanenti 1.000 euro si applicherà l’Iva ordinaria del 22%.

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I CHIARIMENTI Dopo aver brevemente ricordato il regime applicabile agli interventi per i quali è riconosciuta l’aliquota del 10%, entriamo nel merito dei chiarimenti previsti dalla Legge di Bilancio. In realtà tali chiarimenti erano già stati previsti dalla circolare delle Entrate n. 12 del 2016 ma non erano supportati da un testo normativo. - Innanzi tutto è stato chiarito che nel calcolo del valore del bene significativo non devono essere considerate le parti staccate, le quali andranno individuate sulla base della loro autonomia funzionale rispetto al bene principale. In questo modo nel bene significativo riferito alla caldaia ad esempio, non si dovrà considerato il bruciatore che rappresenta un componente staccato. - In secondo luogo il bene significativo è quello che risulta dall’accordo contrattuale stipulato tra le parti, ma tale valore non può essere inferiore a determinati importi. A questo proposito si deve distinguere a seconda che il bene sia: 1) prodotto dal prestatore stesso, in questo caso il valore minimo da indicare è rappresentato dal valore di produzione inteso come valore delle materie prime e della manodopera di produzione; 2) acquistato da terzi, in questo caso l’importo minimo è costituito dal relativo valore di acquisto. In definitiva il valore minimo deve essere inteso come costo sostenuto a monte dell’intervento, considerando appunto il costo di produzione o di acquisto. Non si deve quindi considerare il ricarico che eventualmente viene applicato sul bene ceduto. L’individuazione di una soglia minima vuole evitare che si possa trarre vantaggio dall’applicazione della normativa sui beni significativi. Si vuole cioè evitare che dalla contrattazione tra le parti, possa essere fissato un valore del bene significativo particolarmente basso, in modo da aumentare la parte dell’intervento assoggettabile all’Iva agevolata del 10%. - La terza precisazione attiene all’obbligo di indicare in fattura oltre al valore del servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi. Questo obbligo era già previsto dalla circolare delle Entrate n. 71 del 2000, ora tale previsione viene supportata anche da una legge.

- Il quarto punto da sottolineare è quello che fa salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della norma. Questo significa che eventuali comportamenti difformi tenuti fino al 2017 non saranno oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria. In ogni caso non è previsto il rimborso dell’Iva relativa alle operazioni già eseguite in passato nel rispetto delle indicazioni fornite dai documenti di prassi, come circolari o risoluzione delle Entrate.

CONSIDERAZIONI FINALI Dal punto di vista della correntezza dei rapporti commerciali, l’obbligo di indicare il valore del bene significativo, potrebbe essere fonte di equivoci con il cliente finale. Indirettamente, infatti, si rileva al cliente il ricarico praticato sul bene significativo. Se ad esempio per la sostituzione di una porta che l’installatore cede al prezzo di listino di 1.000 euro ma che acquista a 700 euro e per la cui installazione e trasporto chiede un compensa di 300 euro, la fattura dovrà indicare: - la parte dell’intervento soggetto all’aliquota del 10% pari a 1.200 euro; - la parte dell’intervento soggetto all’aliquota del 22% pari a 100 euro; - il valore del bene significativo pari a 700 euro. Dall’analisi della fattura il cliente finale potrebbe facilmente risalire al ricarico fatto sulla cessione della porta e questa rilevazione potrebbe causare equivoci in sede apprezzamento della fornitura del bene e dei servizi connessi. Le cose si complicano ulteriormente poi, qualora i beni significativi non siano acquistati da terzi, ma prodotti in proprio in maniera industriale; per ogni fornitura si dovranno individuare i costi di produzione di riferimento, dato non facile da ricavare soprattutto nelle piccole realtà produttive. Sarebbe, quindi, quantomeno opportuno un intervento ulteriore da parte del legislatore per garantire le più elementari regole di riservatezza commerciale e rimuovere i possibili fraintendimenti che l’applicazione delle regole sopra viste potrebbero innescare tra operatori economici e loro clienti.

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(PZ)


Interessi di mora all’8% NESSUNA VARIAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE 2018

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 il tasso d’interesse di mora applicabile per il primo semestre 2018 mantenendolo all’8%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. E’ stato così fissato allo 0% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8%. I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al

principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014; - 8,05 primo semestre 2015; - 8,05 secondo semestre 2015; - 8,05 primo semestre 2016; - 8 secondo semestre 2016; - 8 primo semestre 2017; - 8 secondo semestre 2017; - 8 primo semestre 2018.

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(PZ)


Comune di Pradamano. Incentivi alle imprese TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30 MARZO 2018

In attuazione del regolamento comunale per la disciplina degli incentivi e delle agevolazioni alle piccole imprese operanti nel Comune di Pradamano il Servizio amministrativo di quel comune con deliberazione n. 150 del 13 dicembre 2017 ha licenziato un bando di gara per l’assegnazione di contributi a fronte di iniziative nel territorio comunale. Beneficiarie sono le piccole imprese, in qualsiasi forma costituite e operanti in tutti i rami di attività (industria, artigianato, commercio, agricoltura e dei servizi): - che si insedino sul territorio comunale come nuova impresa, ovvero siano costituite e operative da non più di 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando; - aventi sede legale e operativa nel territorio comunale che effettuino investimenti volti allo

sviluppo e all’ammodernamento delle attività esistenti; - aventi sede legale e operativa nel territorio comunale che incrementino il proprio personale di almeno una unità assumendo lavoratori disoccupati o inoccupati residenti nel Comune di Pradamano. L’agevolazione consiste in un contributo nella misura massima di 5.000 euro per investimenti volti all’insediamento di nuove imprese, allo sviluppo e all’ammodernamento di imprese già insediate nel territorio comunale come pure all’assunzione di personale disoccupato o inoccupato residente nel medesimo comune. Le domande vanno inviate all’Ufficio protocollo del Comune di Pradamano, Piazza della Chiesa, 3, 33040 Pradamano entro le 12.45 del 30 marzo 2018 per il tramite di posta elettronica certificata (comune.pradamano@certgov.fvg.it), raccomandata a.r. oppure recapitata personalmente. Per maggiori informazioni, per il testo del bando e relativa modulistica gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Contributi per l’area di crisi dell’Isontino PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 1° MARZO AL 12 APRILE 2018

Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 9/AdT del 23 febbraio 2018 per ricordare che con deliberazione 28 dicembre 2017, n. 2641, pubblicata sul Supplemento ordinario al B.U.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, la Giunta regionale ha approvato il bando sulla linea d’intervento 2.2.a.1 di cui al Piano operativo regionale Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020, Asse 2, Attività 2.2.a, recante interventi a sostegno dei settori della nautica da diporto e dell’industria metalmeccanica dell’Area di crisi dell’Isontino. Si tratta del secondo bando licenziato per queste tipologia di attività nell’ambito del POR FESR 2014-2020 per il precedente v. Apinforma n. 6/2017, pp. 22-24 - e i termini per la presentazione delle domande, da eseguirsi esclusivamente mediante modalità telematica attraverso il sistema Front End generalizzato (FEG), sono fissati dalle ore 10.00 del 1° marzo alle ore 16.00 del 12 aprile 2018. Per questa seconda tornata la dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 1.498.741,75 euro, che potranno essere, eventualmente, integrate con nuove risorse deliberate dalla Giunta regionale. Di seguito si dà illustrazione dei tratti salienti del bando. Il bando concede incentivi alle micro, piccole e medie imprese già insediate o di nuovo insediamento nell’Area di crisi dell’Isontino (comuni di Capriva del Friuli, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse) per progetti riguardanti: a) investimenti nel settore della nautica da diporto (codice ATECO 2007 30.12.00), del suo

indotto (codice ATECO 2007, Sezione C con fatturato rilevato dall’ultimo bilancio approvato derivante per almeno il 30% da imprese del settore della nautica) e nel settore della metalmeccanica (codice ATECO 2007, Divisioni 25 e 28); b) consulenze a favore delle piccole e medie imprese industriali. Sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione delle domande. Qualora, però, l’impresa opti per il regime “de minimis” (v. infra) sono ammissibili anche le spese per investimenti fatturate e pagate in data successiva al 1° aprile 2017 a condizione che almeno una parte delle spese progettuali sia sostenuta dopo la presentazione della domanda. E’ da notare che fra le spese ammissibili sono riconosciuti anche i costi salariali di nuove assunzioni nella misura dell’importo netto per un periodo massimo di 24 mesi, se legate a investimenti, e di 12 mesi, se legate a consulenze. Il limite minimo di spesa è di 10.000 euro. I contributi sono articolati nel modo che segue. 1) Per gli investimenti nel settore della nautica da diporto e nel suo indotto e nel settore della metalmeccanica: a) nel caso in cui l’impresa opti per il contributo in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 del 14 giugno 2014: - 10% delle spese ammissibili per le medie imprese; - 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese. b) nel caso in cui l’impresa opti per il contributo in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013: 35%. 2) Per le consulenze a favore delle piccole e medie imprese industriali, esclusivamente in base al regime d’esenzione: 50% dei costi ammissibili. 3) Per i costi salariali relativi a nuove assunzioni che determinano incremento occupazionale, esclusivamente in base al regime “de minimis”: 50% dell’importo netto elevabile al 75% nel caso di rioccupazione nell’ambito dell’impresa al termine del progetto, laddove per

PAG. 17 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2018


rioccupazione si intende l’assunzione, per la quale è prevista la comunicazione obbligatoria agli enti previdenziali e assistenziali, di soggetti percettori di ammortizzatori sociali o di disoccupati che risultino essere stati occupati con rapporto di lavoro subordinato presso unità locali ubicate nell’area di crisi interessata. La procedura di concessione del contributo è a bando di gara con istruttoria preliminare di ammissibilità e formazione della graduatoria sulla base dei punteggi assegnati secondo criteri di valutazione predefiniti. Può essere presentata una sola domanda di contributo per impresa e per progetto d’investimento, il quale può, comunque, può comprendere più iniziative. La domanda va presentata esclusivamente in for-

mato elettronico mediante il sistema FEG, accessibile al sito web www.regione.fvg.it, dalle ore 10.00 del 1° marzo alle ore 16.00 del 12 aprile 2018 alla Direzione centrale delle Attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato. Il progetto deve essere concluso e rendicontato nei seguenti termini: - 24 mesi nel caso di investimenti - 9 mesi nel caso di consulenze, elevabili a 12 mesi in presenza di incrementi occupazionali. Per il testo del bando, altre informazioni e assistenza nella predisposizione delle domande, le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 18 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2018

(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2018 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

101,50

0,395648

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

MARZO

15.03

14.04

0,375

APRILE

15.04

14.05

0,500

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 19 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2018


Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi 3 luglio 2017 SLITTAMENTO EROGAZIONE PRESTAZIONI WELFARE AL 30 MARZO 2018 A decorrere dal 30 marzo, come stabilito dall’accordo di data 20 febbraio 2018, le aziende dovranno mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori un’offerta di beni e servizi di welfare del valore di 150 euro da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2018. Per gli anni 2019 e 2020, l’offerta di beni e servizi è fissata sempre in euro 150 all’anno e dovrà essere messa a disposizione a decorrere dal 15 gennaio di ogni singolo anno e usufruita dal lavoratore entro il 31 dicembre di ogni singolo anno. Eventuali modalità applicative che potranno essere disciplinate dall’Ente Bilaterale Metalmeccanici (di seguito anche “EBM”) saranno essere definite e comunicate successivamente.

A) LAVORATORI AVENTI DIRITTO Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: - con contratto a tempo indeterminato; - con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento. Per i lavoratori a part-time il valore dei suddetti strumenti di welfare non è riproporzionabile in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione di cui all’art. 35, primo comma, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall’Accordo di rinnovo in materia di welfare. PAG. 20 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2018

La normativa contrattuale ha previsto che i valori indicati dalla presente disciplina in materia di welfare sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

B) TIPOLOGIA DEL WELFARE Al fine di una più semplice applicazione della norma contrattuale, le parti hanno condiviso, a titolo esemplificativo, un elenco di strumenti di welfare e relative condizioni per fruire della normativa fiscale e contributiva di vantaggio. Nel contempo si è prevista espressamente la possibilità che i 150 euro, stabiliti rispettivamente per il 2018, 2019 e 2020, possano essere destinati, anche per un solo anno, al Fondo di previdenza Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo. In tale ipotesi ma anche in previsione di possibili modifiche delle attuali condizioni normative, si è precisato che i suddetti valori devono essere comprensivi degli eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Al contrario, non possono essere scomputati eventuali costi, commerciali o amministrativi, derivanti dall’attivazione o gestione dei servizi di welfare. L’offerta di beni e servizi di welfare prevista dal CCNL si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi. In tali casi si suggerisce di verificare l’eventuale superamento e/o cumulabilità tra le voci di esclusione dal reddito di lavoro dipendente ex comma 2 dell’art. 51 del TUIR. Nel caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal CCNL. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto in materia di Welfare/flexible benefits le aziende si confronteranno con le RSU (ove esistenti) per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi privilegiando quelli con finalità sociale.


Authorized Distributor


A tal fine, le aziende terranno opportunamente in considerazione le indicazioni delle RSU senza, però, che sia necessario uno specifico accordo. Secondo la logica partecipativa che caratterizza le intese sul welfare, le organizzazioni stipulanti, sia in sede territoriale che nazionale, svolgeranno un ruolo di informazione, analisi e monitoraggio sull’applicazione della disciplina contrattuale. La nostra Associazione si sta attivando al fine di

PAG. 22 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2018

garantire alle proprie Associate e ai loro dipendenti uno strumento semplice e fruibile per ottemperare a questa disposizione contrattuale. Il testo dell’accordo sottoscritto in data 20 febbraio 2018 e lo schema delle tipologie di welfare rientranti nella normativa contrattuale possono essere richiesti all’Associazione unitamente ad ogni altro chiarimento. (FT)


Rinnovo CCNL autotrasporto PERSONALE NON VIAGGIANTE

EROGAZIONE ACCONTO SU FUTURI AUMENTI

Riceviamo da Conftrasporto indicazioni in merito all’accordo di rinnovo del CCNL di data 3 dicembre 2017 che, come noto, è stato sottoscritto dalla nostra confederazione con riserva. Le OO.SS. hanno sciolto positivamente la loro riserva, come previsto, nel mese di gennaio. Gli organi direttivi appartenenti a Conftrasporto oltreché di altre Associazioni, che rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese di autotrasporto, valutata l’ipotesi di accordo suddetta, hanno deciso di subordinarne la eventuale sottoscrizione ad una ulteriore verifica con le controparti, essendo emerse, tra l’altro, gravi perplessità su due specifici punti dell’accordo che riguardano gli appalti nella logistica e la sezione artigiana, non condivise con le tutte Associazioni dell’autotrasporto durante la trattativa. Peraltro, i riconoscimenti concessi alle Associazioni Artigiane hanno diretto impatto sulla concorrenza tra le imprese e sulle relazioni sindacali, e, soprattutto, ledono gli interessi delle aziende associate alla nostra Federazione. A oggi - nonostante una continuativa interlocuzione con le OO.SS. - tale verifica è ancora in corso; ne consegue che non è ancora stata sciolta la riserva. Ciò detto, al fine di fornire alle imprese associate le necessarie indicazioni per gestire l’attuale periodo transitorio - da oggi allo scioglimento della riserva - si ritiene che le stesse imprese possano erogare con la busta paga del mese di febbraio le somme riportate nelle tabelle che seguono, come anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

PAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2018

LIVELLO

1.2.2018

Quadri

(+32,01)

2.140,40

(+30,11)

2.009,82

(+27,65)

1.846,42

3° Super

(+25,00)

1.667,37

(+24,24)

1.623,02

(+23,11)

1.543,53

4° Junior

(+22,54)

1.503,11

(+21,97)

1.472,03

(+20,64)

1.375,19

6° Junior

(+18,94)

1.265,29

PERSONALE VIAGGIANTE 1 LIVELLO

1.2.2018

C3 (ex 3° Super)

(+25,09)

1.667,46

B3 (ex 3° Super)

(+25,00)

1.667,37

A3 (ex 3° Super)

(+24,91)

1.667,28

F2 (ex 3°)

(+24,34)

1.623,12

E2 (ex 3°)

(+24,25)

1.623,03

D2 (ex 3°)

(+24,15)

1.622,93

PERSONALE VIAGGIANTE 2 LIVELLO

1.2.2018

H1 (ex 4°)

(+23,40)

1.543,82

G1 (ex 4°)

(+23,31)

1.543,73

Il suggerimento di procedere con l’erogazione della prima tranche di aumenti, così come quantificata nell’accordo di rinnovo del CCNL si basa sulla convinzione che, considerata l’articolazione del CCNL, di fatto contratto di comparto, la mancata erogazione degli aumenti costituisca un inadempimento contrattuale con conseguente possibilità di verifiche di regolarità contributiva da parte degli Organi Ispettivi. L’erogazione invece degli stessi a titolo di acconto, pur non inficiando la possibilità di ridiscutere alcuni punti dell’accordo di rinnovo,


garantisce il rispetto delle diposizioni in materia di definizione degli imponibili previdenziali. Rimane inteso che sarà cura dell’Associazione for-

PAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2018

nire in modo tempestivo i necessari aggiornamenti sul tema. (FT)


Accordo di collaborazione con il CATAS spa RINNOVATO L’ACCORDO PER IL 2018

La nostra Associazione ha rinnovato l’accordo di collaborazione con il CATAS spa per lo sviluppo di attività di ricerca, di supporto sperimentale, di servizio, di formazione e di consulenza nell’area di interesse delle nostre aziende. Attraverso l’accordo, CATAS spa si impegna ad applicare agli Associati Confapi FVG, per le attività di prova, escluse le certificazioni di prodotto CQA CATAS Quality Award, le prove a queste associate e le prove di reazione al fuoco inerenti le procedure di omologazione ministeriale, le seguenti condizioni: - per le aziende che sono nuovi clienti CATAS: (questa categoria di aziende comprende quelle aziende che non hanno mai eseguito prove, o comunque non hanno ottenuto servizi ad opera del CATAS, e non risultano, pertanto, già registrati all’interno del database di CATAS in qualità di clienti) come primo contatto saranno applicate le tariffe previste nel tariffario annuale per le aziende abbonate (ovvero lo sconto del 50% sulla tariffa non abbonati), senza che le stesse debbano sottoscrivere la quota di abbonamento per l’anno relativo; - assistenza telefonica negli ambiti afferenti

alle attività di CATAS e accesso al MaterialConnexion Point FVG presso CATAS, punto di consultazione della materioteca fisica e del database di - materiali innovativi di MaterialConnexion Italia; - alle aziende già clienti CATAS, ma non abbonate saranno applicate le tariffe delle prove scontate al: * 20% rispetto le tariffe previste per i non abbonati; * 25% rispetto alle tariffe previste per i non abbonati quando le prove siano effettuate su prodotti in fase di prototipi e non ancora in commercio. Al fine dell’applicazione del presente punto sarà sufficiente una dichiarazione dell’azienda che il prodotto da provare è un prototipo o, comunque, è un prodotto non ancora in commercio; - alle aziende abbonate CATAS, saranno applicate le tariffe delle prove scontate di un ulteriore 2% rispetto alle tariffe previste dagli abbonati. Le tariffe per le prove, abbonamento ed altri servizi offerti si intenderanno quelle in corso di validità. Eventuali aggiornamenti o revisioni annuali delle stesse saranno debitamente comunicati. Per l’applicazione delle condizioni sopra indicate le aziende dovranno dimostrare di essere associate a Confapi FVG in fase di definizione dell’ordine. Per ulteriori informazioni e i chiarimenti che fossero necessari vi potrete rivolgere all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione: 0432 507377 - sicurezza@confapifvg.it. (AB)

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Trasporto rifiuti; d.m. ambiente 1° febbraio 2018 MODALITÀ SEMPLIFICATE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI Il Ministero dell’Ambiente, in attuazione della legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ed in particolare della disposizione che consente di stabilire modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (art. 1, comma 123), ha ora emanato il relativo decreto attuativo 1° febbraio 2018, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2018. Con tale decreto, immediatamente vigente, vengono definite modalità semplificate sia per la compilazione del formulario, in particolare nel caso di raccolta presso più produttori o detentori dei citati rifiuti con lo stesso veicolo, sia per la tenuta del conseguente registro di carico e scarico; mentre la menzionata legge 124/2017 prevede anche possibili modalità semplificate d’iscrizione all’albo gestori ambientali dei soggetti che svolgono dette attività. Riguardo alla compilazione del formulario, l’articolo 3 del decreto stabilisce un particolare modello (allegato A), diverso da quello tradizionale previsto dal DM 145 del 1998, che si può utilizzare per la raccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi o non ferrosi fino ad un massimo di 10 produttori (o detentori dei rifiuti stessi), a condizione che l’attività di micro-raccolta si concluda nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio. Detto formulario, a differenza di quello tradizionale, viene emesso in quattro copie direttamente dal trasportatore. In esso vanno indicati, nell’ordine cronologico in cui avvengono, i ritiri con i dati dei produttori/ detentori dei rifiuti, fino ad un massimo di dieci (per raccolte con oltre 10, va emesso un formulario per ogni gruppo di 10 produttori/detentori), con l’ora del ritiro presso ciascuno degli stessi. Le modalità di compilazione di questo formulario sono le stesse previste dal citato

DM 145/98 (allegato C), illustrate con la circolare interministeriale 4 agosto 1998 e con le precisazioni indicate nell’allegato B al decreto in oggetto (cioè che il destinatario annota nel suo registro di carico/scarico il peso totale da lui accettato, con l’elenco dei singoli conferitori ed i relativi pesi/volumi dei rifiuti conferiti, e con le eventuali caratteristiche di pericolo inserite solo nel caso di rifiuti non pericolosi ma sottoposti a normativa ADR). Una copia del formulario è conservata dal trasportatore ed una dal destinatario, che provvede a trasmettere la quarta copia in originale all’ultimo produttore del percorso di micro-raccolta effettuato. Una fotocopia del formulario viene trasmessa dal destinatario (anche tramite PEC) agli altri produttori/detentori dei rifiuti intervenuti. Ogni soggetto conserva la copia del formulario per cinque anni. In merito alla tenuta dei registri di carico e scarico, l’articolo 4 del decreto stabilisce che i trasportatori dei citati rifiuti possono effettuarla con la semplice conservazione, in ordine cronologico e per cinque anni, dei formulari sopra indicati. Riguardo all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, oltre all’ordinaria iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), la legge 124/17 prevede che entro 30 giorni dal decreto di semplificazione ora emanato, l’Albo gestori individua specifiche modalità semplificate e determina quantitativi annui massimi (dell’attività di raccolta e trasporto) per poter usufruire di detta iscrizione semplificata. Nel rimandare quindi a quando verrà adottata la relativa delibera da parte del Comitato Nazionale Albo Gestori, si fa fin da ora presente che per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi di rottami ferrosi e non ferrosi da parte delle Associazioni di volontariato e degli Enti religiosi che svolgono attività occasionale (non oltre 100 tonnellate annue, per massimo 4 giornate l’anno) le stesse devono operare d’intesa con i Comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo gestori, con modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.

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(C)


SOA: rinnovo per l’Elettrica Friulana POTRÀ ESEGUIRE IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA Rinnovo quinquennale per l’Elettrica Friulana snc di Tonizzo Ugo & C., con sede a Gradisca di Sedegliano (UD) in via Maggiore n. 34, che ha ottenuto l’attestazione per le categorie OG10 prima classifica di importo pari a 258.000 euro e OS30 per la seconda classifica d’importo pari 516.000 euro. Nel specifico settore degli impianti ad uso religioso sicuramente l’Elettrica Friulana snc di Gradisca di Sedegliano è l’azienda leader nel settore. L’esperienza trentennale del titolare Ugo Tonizzo permette alla sua ditta, fondata nel lontano 1978, di riuscire a dare voce, suono e canto alle liturgie di tutta Europa. Pioniera assoluta dell’audio digitale con la prima installazione di questo genere realizzata nel 1994, l’Elettrica Friulana unisce la capacità di innovarsi assieme alla precisione certosina dei suoi lavori che vengono realizzati su misura dopo un attento progetto condiviso e si integrano perfettamente agli ambienti ecclesiastici, risultando da sempre discreti e poco appariscenti (assecondando in questo modo anche le rigide normative in materia di Conservazione delle Belle Arti). Il fiore all’occhiello dell’azienda è sicuramente il rivoluzionario diffusore a colonna digitale, un capolavoro di innovazione tecnologica, qualità costruttiva e semplicità d’uso. Tra gli innumerevoli interventi basti ricordare l’impianto del Santuario della Madonna di Fatima in Portogallo, la Basilica di Lichen Stary in Polonia e il Duomo di Colonia in Germania. Gli ultimi impianti audio, videosorveglianza, elettrico, illuminazione artistica, antintrusione e antincendio sono stati installati al Santuario di Castelmonte, Duomo di Udine, Chiesa di Pieve di Cadore, Santuario Monte Grisa a Trieste, Basilica di Aquileia. In Trentino Alto Adige i lavori più significativi sono stati: PAG. 27 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 15 febbraio 2018

- Duomo di Merano - Chiesa di Dobbiaco - Duomo di Bressanone - Chiesa di Selva Val Gardena - Chiesa di S. Michele Appiano - Duomo di Bolzano - Chiesa di Sesto - Chiesa S. Andrea - Chiusa - Abbazia Monte Maria - Malles - Convento dell’Abbazia di Novacella - Varna - Convento Padri Francescani - Caldaro - Chiesa S. Margherita - Monguelfo In Veneto i lavori più significativi sono stati: - Duomo di Verona - Duomo di Vittorio Veneto TV - Chiese di Conegliano TV - Duomo di Motta di Livenza TV - Duomo di Oderzo TV - Chiesa di Pieve di Cadore BL - Chiesa di Auronzo di Cadore - Chiesa di Belluno - Chiesa S. Pietro di Cadore BL - Chiesa S. Michele - Vicenza - Istituti religiosi Bassano del Grappa VI - Chiesa del Redentore - Venezia - Chiese di Murano - Venezia - Chiesa di Burano - Venezia In Lombardia i lavori più significativi sono stati: - Seminario Arcivescovile di Milano - Chiesa di Rescalda - Rescaldina MI - Chiesa di Caorso PC - Chiesa di Buguggiate VA In Provincia di Udine i lavori più significativi sono stati: - Chiesa Beata Vergine delle Grazie - UDINE - Chiesa S. Maria Annunziata nella Chiesa Metropolitana - Duomo - UDINE - Chiesa S. Nicolò al tempio Ossario - UDINE - Chiesa San Giorgio Maggiore - Udine - Seminario Arcivescovile Beato Luigi Scrosoppi - Udine - Monastero S. Maria degli Angeli - Abbazia S. Gallo - Moggio Udinese - Chiesa S. Maria oltre But e S. Martino Vescovo - Tolmezzo - Chiesa S. Martino Vescovo - Cercivento - Chiesa Decanale dei SS. Pietro e Paolo Ap. Tarvisio


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Chiesa del Santuario della B.V. di Castelmonte - Prepotto - Chiesa Santa Maria Assunta - Gemona del Friuli - Chiesa San Lorenzo Martire - Buja - Chiesa S. Silvestro - Premariacco - Chiesa S. Maria Maggiore - Codroipo In Provincia di Pordenone i lavori più significativi sono stati: - Chiesa di S. Marco - Duomo - Pordenone - Diocesi di Concordia - Pordenone - Pordenone - Seminario Diocesano di Concordia - Pordenone - Pordenone - Chiesa Don Bosco - Pordenone - Chiesa di S. Michele Arcangelo - Sacile - Chiesa di S. Pietro Apostolo - Travesio - Chiesa Arcipretale S. Maria Maggiore - Spilimbergo - Santuario Madonna di Rosa - San Vito al Tagliamento - Chiesa Gesù Crocifisso - Vajont - Chiesa di Roveredo in Piano In Provincia di Trieste i lavori più significativi sono stati: - Chiesa Ns. Signora della Provvidenza e di Sion - Trieste - Cattedrale S. Giusto Martire - Trieste - Chiesa S. Giovanni Bosco - Trieste - Chiesa S. Lorenzo - Servola - Trieste - Comunità Religiosa Serbo - Ortodossa - Trieste - Chiesa San Luigi Gonzaga - Trieste - Chiesa di Monte Grisa - Trieste - Chiesa S. Maria Maggiore - Trieste - Chiesa Immacolato Cuore di Maria - Trieste In provincia di Gorizia i lavori più significativi sono stati: - Chiesa Santi Ilario e Tiziano - Duomo - Gorizia - Chiesa S. Andrea Apostolo - Gorizia - Chiesa Arcipretale S. Eufemia - Grado - Chiesa Maria Madre della Chiesa - Ronchi dei Legionari In totale sono oltre 2.000 le installazioni dell’Elettrica Friulana dalla sua fondazione e continuano ad aumentare di anno in anno. Importante sottolineare come oltre all’aspetto acustico venga curato anche quello inerente alla sicurezza: moderni impianti di videosorveglianza ed allarme antintrusione in tempo reale e controllabili direttamente dai tablet, sono un vero deterrente per i malintenzionati e un ottimo sistema per preservare gli edifici storici e talvolta anche quelli privati.

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In ultimo la trasmissione della messa in diretta streaming audio e video, tramite utilizzo dello smartphone o tablet o PC, che permette a chi impossibilitato ad andarci di persona di seguire la celebrazione da qualsiasi posto si trovi purché dotato di connessione internet. L’Elettrica Friulana grazie alla qualità delle sue installazioni è un perfetto biglietto da visita di un eccellenza artigiana del nostro Medio Friuli. Con il rinnovo dell’attestazione SOA potrà eseguire fino ad un importo di 309.600 euro: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata e continua, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. Questa categoria comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione. Inoltre, sempre fino ad un importo di 619.200 Euro, potrà eseguire impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


L’ANAC si esprime sulla richiesta di lavori analoghi LA SOA COSTITUISCE CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’ESISTENZA DEI REQUISITI TECNICI, FINANZIARI ED ECONOMICI Con Delibera n. 1362 del 20 dicembre 2017 l’ANAC ha dato il proprio parere in merito alla Costituzione di un elenco di imprese qualificate per l’affidamento di un lavoro pubblico, in particolare, per una procedura negoziata relativa a per lavori sistemazione idraulico-ambientale da eseguirsi nella Regione Veneto. In pratica, veniva contestata ad una Stazione Appaltante la legittimità dell’avviso di costituzione di un elenco di imprese qualificate, mediante indagine di mercato, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate nella parte in cui prevedeva, quali requisiti di partecipazione, oltre all’attestazione SOA, anche la presentazione di un elenco dettagliato di lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, chiedendo pertanto un ulteriore requisito di qualificazione, in violazione del principio della sufficienza dell’attestazione SOA. La documentazione di gara, in particolare, prevedeva che «Saranno considerate le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti così come definiti all’articolo 45 del Codice, in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice e di idoneità professionale e qualificazione ai sensi degli articoli 83 e 84 del Codice, secondo la categoria indicata nel bando» (Requisiti di ammissione). Inoltre, un altro punto dell’avviso, relativo alle modalità e al termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, in cui è previsto che gli operatori che intendono far parte dell’elenco dovranno presentare specifica manifestazione di interesse, allegando l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti in appalto, e un elenco dettagliato dei lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 di euro, ultimati nel triennio 2014-2015-2016, «di PAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 15 febbraio 2018

bacini di fitodepurazione in linea o fuori linea su canali di bonifica di pianura, con sezione in terra e di carattere non torrentizio»; nonché un’ulteriore punto dell’avviso che, relativamente al procedimento per la selezione dei soggetti da invitare, stabilisce che «si procederà ad invitare alla procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, almeno dieci operatori economici ammessi, ove esistenti, sulla base dell’esperienza ritenuta qualificante, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, maturata dal concorrente così come dichiarata dallo stesso a corredo della manifestazione di interesse». Infine, dai verbali di gara risulta che avevano presentato manifestazione di interesse 124 imprese e che il responsabile del procedimento, dopo aver esaminato le istanze pervenute, ne ammetteva 115, in quanto 9 concorrenti avevano dichiarato il possesso di una attestazione SOA con classifica insufficiente e disponeva di invitarne 25 per favorire la concorrenza; a tal fine venivano definite quali esperienze qualificanti «quelle, per tipologia e importo, più attinenti ai lavori oggetto dell’affidamento» delineando i seguenti criteri: «le ditte da invitare dovranno aver esplicitato in sede di istanza almeno un lavoro eseguito, nel triennio 2014-2016, di importo compreso tra € 150.000 e €1.000.000; tra le ditte che soddisfano il precedente punto, saranno individuate quelle che hanno indicato uno o più lavori ritenuti maggiormente qualificanti perché assimilabili, per tipologia ed importo, ai lavori oggetto di affidamento». Nello specifico, la memoria difensiva dell’amministrazione che ha sostenuto la legittimità del proprio operato, specificando che nell’avviso è chiarito che l’unico requisito di ammissione richiesto ai fini della presentazione della candidatura sia il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG8 e che, al fine di poter individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara, la stazione appaltante predeterminava nell’avviso la modalità di selezione come sopra citato; nello specifico, la richiesta descrizione di lavori analoghi realizzati «non assurgeva a requisito di qualificazione, ma è stata utilizzata dal Consorzio quale requisito premiale volto a selezionare, tra tutti i concorrenti interessati alla procedura, i migliori


operatori da invitare alla presentazione dell’offerta economica». Con specifico riferimento al requisito dell’attestazione SOA, ferma restando la vigenza del regime transitorio di cui all’articolo 216 del Codice, secondo cui, fino all’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 83 sul sistema di qualificazione, trovano applicazione le disposizioni del d.p.r. n. 207/2010 e, nello specifico, quanto sancito dall’articolo 60 del citato decreto secondo cui la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti di importo superiore a 150.000 euro e, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 61, comma 6 (concernente la qualificazione per gli appalti di importo superiore a 20.658.000) e dall’articolo 62 (relativo alle imprese stabilite negli altri Stati), l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici e le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal regolamento. Il citato principio per il quale il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione (cfr. parere n. 108 del 9 giugno 2011) ed è confermato dall’Autorità nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, nel quale è stato precisato che l’attestazione di qualificazione costituisce situazione abilitante alla partecipazione ad una procedura di gara, pertanto l’impresa deve essere in possesso dell’attestazione di qualificazione all’atto della presentazione delle offerte e la stessa deve valere alla scadenza della presentazione delle offerte e permanere per l’intera durata del procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione, per l’intera durata dell’appalto. Nelle linee guida n. 4, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, in corso di aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, è ulteriormente precisato che «l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2018

capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti». Nel caso di specie, la stazione appaltante, come risulta dalla memoria difensiva depositata, ha inteso prevedere quale unico requisito di partecipazione il possesso dell’attestazione SOA nella classifica prevista e che, sotto tale profilo, il suo operato appare conforme ai principi generali in materia di contrattualistica pubblica. Con riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di gara, l’Autorità ha precisato che «la selezione deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi, che garantiscano tempi rapidi di scelta, la par condicio e l’indeterminatezza a priori dei soggetti da invitare» (documento di consultazione di aggiornamento delle linee guida n. 4/2017) e che «la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto», precisando altresì che «nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere per sorteggio, a condizione che ciò sia debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco» (linee guida n. 4/2017). Al riguardo, la stazione appaltante ha previsto nell’avviso quale criterio di selezione dei concorrenti «l’esperienza ritenuta qualificante, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, maturata dal concorrente così come dichiarata dallo stesso a corredo della manifestazione di interesse» e che solo nel verbale del 10 maggio 2017 sono stati indicati i criteri di selezione dei concorrenti da invitare alle procedure, specificando che «le ditte da invitare dovranno aver esplicitato in sede di istanza almeno un lavoro eseguito, nel triennio 2014-2016, di importo compreso tra € 150.000 e €1.000.000; tra le ditte che soddisfano il precedente punto, saranno individuate quelle che hanno indicato uno o più lavori ritenuti maggiormente qualificanti perché assimilabili, per tipologia ed importo, ai lavori oggetto di affidamento». Poiché tale modalità operativa può, in ragione di quanto indicato dall’Autorità nelle menzionate linee guida, aver determinato una possibile lesione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché di non discriminazione e par condicio dei concorrenti, il Consiglio dell’ANAC ha ritenuto che la modalità di selezione dei soggetti da invitare alle procedure utilizzata dalla stazione appaltante non sia conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici, rendendo praticamente illegittima l’applicazione di questa procedura da parte delle Stazioni Appaltanti. (CS)


OSTERIA ALLE VOLTE la cucina antica diventa moderna

E’ uno dei rari posti in cui, assieme all’OSTERIA della tradizione, dove si beve il tajut e si spizzica un boccone, gustando dal semplice crostino fino a un delizioso piatto caldo. Il locale dispone di una doppia entrata, quella principale dell’osteria è situata al n. 6 di via Mercerie, che collega via Mercato Vecchio con piazza San Giacomo o anticamente conosciuta come piazza delle Erbe, mentre per accedere al ristorante si va al n. 4 di via Mercatovecchio. L’ambiente che lo ospita è particolarmente suggestivo, fatto di volte a vela sostenute da tre colonne di pietra, risalente alla fine del 1400 e adibito a rifugio antiaereo per gli abitanti della zona durante la Seconda guerra mondiale.

E’ gestito dal 1993 dal signor Claudio Trinco, originario delle valli del Natisone, che vanta un passato ben glorioso nel settore dell’accoglienza. Questo posto trasuda decisamente il suo fascino dalle pareti della piccola corte fino alla cucina sotto gli archi di pietra, toccate dalla storia della città. Su queste tavole, la cucina antica diventa moderna e quindi di moda. Il segreto dei MENU proposti sta nella creatività che fa da giusto e necessario contrasto con l’antichità, rendendo sublime il gusto di ogni portata. Potrete gustare dai piatti di pesce, che arriva freschissimo ogni giorno esclusivamente dall’Alto Adriatico, ai piatti di carne, in umido o alla piastra e nel periodo pasquale il rinomato capretto, con l’aggiunta di speciali dessert, il tutto accompagnato da dell’ottimo vino (ampia carta dei vini, friulani e non). Osteria alle Volte via Mercatovecchio n°4 - Udine Telefono +39.0432.502800 Fax +39.0432.502800 www.osteriaallevolte.it 50 posti nel Ristorante giorno di chiusura domenica

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Realtà Industriale # 1


Nuove linee guida sul calcestruzzo LE LINEE GUIDA SONO DOCUMENTI TECNICI CON FINALITÀ INFORMATIVE E DIVULGATIVE Con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 361 del 26 settembre 2017, sono stati approvati gli aggiornamenti delle Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e le Linee Guida per la messa in opera e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito, positivamente licenziati con Parere dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 80/2016, espresse nell’adunanza del 30 marzo 2017. Approfondiamo di seguito le generalità dei due documenti.

LINEE GUIDA PER LA MESSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO STRUTTURALE Nel contesto di un’azione normativa tesa a migliorare la sicurezza strutturale, nonché l’affidabilità dei materiali e dei relativi sistemi costruttivi non poteva mancare una Linea Guida sulla messa in opera del calcestruzzo strutturale. Il documento ha l’obiettivo di evitare errori riconducibili a procedure improprie che possano pregiudicare le attese, in termini di resistenza e di durabilità, alla base del progetto. Il documento illustra ed esamina l’insieme delle lavorazioni e dei processi finalizzati ad una corretta messa in opera, intendendo con tale accezione l’insieme delle specifiche operazioni di movimentazione, getto, compattazione e maturazione, atte a realizzare un calcestruzzo strutturale con le caratteristiche di resistenza e di durabilità previste dal progetto. Il documento proposto tocca, quindi, aspetti fondamentali per la sicurezza delle opere, nella utilizzazione di un materiale versatile e, per questo, a volte manipolato con eccessiva confidenza trascurando i necessari accorgimenti. PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2018

Le Linee Guida sono documenti tecnici a carattere monografico con finalità informative e divulgative che concretizzano altresì un’azione normativa di indirizzo, sviluppata su contenuti tecnico-scientifici, di ausilio a progettisti ed operatori del settore delle costruzioni. L’azione divulgatrice delle Linee Guida in questione assume poi particolare importanza se si tiene conto dell’innovativo indirizzo “prestazionale” assunto dalle più recenti normative tecniche. Come è noto, una norma prestazionale fissa gli obiettivi ovvero i requisiti finali dell’opera, lasciando maggiore spazio e responsabilità alle figure professionali incaricate della progettazione e realizzazione dell’opera. In tal senso, infatti, le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti prevedono l’impiego di calcestruzzo a prestazione garantita, limitando l’utilizzo a composizione richiesta a casi particolari, casi in cui il progettista si assuma la responsabilità delle prestazioni. Il campo di applicazione delle presenti Linee Guida si applicano prevalentemente al calcestruzzo per uso strutturale, armato e non, ordinario e precompresso, usualmente impiegato nelle costruzioni. Restano comunque valide talune disposizioni, laddove applicabili, ai numerosi altri tipi di calcestruzzo conosciuti ed utilizzati, che potranno essere oggetto di future specifiche Linee Guida, quali ad esempio: calcestruzzo leggero, calcestruzzo ad alta resistenza, calcestruzzo fibro-rinforzato, calcestruzzo autocompattante (SCC), calcestruzzo proiettato, ecc.

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL CALCESTRUZZO INDURITO MEDIANTE PROVE NON DISTRUTTIVE Nel contesto di un’azione normativa tesa a migliorare la sicurezza strutturale, nonché l’affidabilità dei materiali e dei relativi sistemi costruttivi, non poteva mancare una Linea Guida sulla valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera mediante prove distruttive e non distruttive. Il documento ha l’obiettivo di fornire indi-


cazioni finalizzate a normalizzare le procedure, evitare errori riconducibili a procedure improprie che possano pregiudicare le attese, in termini di resistenza e di durabilità, alla base del progetto nonché di scongiurare gli errori derivanti dalla inappropriata interpretazione dei risultati delle prove distruttive e non. Sono illustrati i sistemi di valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera effettuata, sia con metodi diretti (carotaggio), che con metodi indiretti; in particolare si citano i seguenti metodi indiretti: metodo sclerometrico, metodo a ultrasuoni, metodo basato sulla forza di estrazione di inserti (pull-out) e metodo basato sulla profondità di penetrazione di sonde. Sono altresì indicati, per ogni metodo, i relativi principi di funzionamento, la taratura della strumentazione utilizzata, le modalità di esecuzione delle prove, nonché l’idonea elaborazione delle misure, per la quale sono necessarie appropriate curve di correlazione. Nello spirito di fornire agli operatori del settore uno strumento conoscitivo e operativo il più possibile organico, funzionale e corretto sotto il profilo tecnico-scientifico, sono stati evidenziati i limiti e le precauzioni nell’applicazione di ciascuno dei metodi indiretti per la valutazione della resistenza meccanica in situ che a volte, nell’uso corrente, viene affidata a generici grafici di correlazione forniti dal fabbricante a corredo delle apparecchiature di prova. Al riguardo, con riferimento alle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, si richiama l’attenzione sul paragrafo

relativo alle prescrizioni generali per il collaudo statico che, tra gli accertamenti discrezionali “utili per formarsi il convincimento della sicurezza di un’opera”, cita il ricorso alle prove non distruttive. Il documento proposto tocca, quindi, aspetti fondamentali per la sicurezza delle opere realizzate in calcestruzzo, materiale versatile e per questo, a volte, manipolato con eccessiva confidenza trascurando i necessari accorgimenti. Queste Linee Guida si applicano prevalentemente al calcestruzzo per uso strutturale, armato e non, ordinario e precompresso, usualmente impiegato nelle costruzioni. Talune disposizioni, laddove applicabili, restano comunque valide anche per numerosi altri tipi di calcestruzzo conosciuti ed utilizzati, che potranno essere oggetto di future specifiche Linee Guida, quali ad esempio: calcestruzzo leggero, calcestruzzo fibrorinforzato, calcestruzzo autocompattante, calcestruzzo proiettato, ecc. Per i calcestruzzi ad alta resistenza si applicano le specifiche Linee Guida già esistenti Dette Linee Guida, proposte nell’ambito dell’Osservatorio per il calcestruzzo ed il calcestruzzo armato, rientrano fra le numerose iniziative adottate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. finalizzate ad una sempre migliore garanzia della qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia pubbliche che private, della prevenzione del rischio sismico e della valutazione e messa in sicurezza del patrimonio costruito esistente. (CS)

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Confermata la crescita del legno - arredo PRESENTATO LO STUDIO DEL CLUSTER ARREDO IN COLLABORAZIONE CON REGIONE E CASSA DI RISPARMIO DEL FVG Si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione dello studio organizzato dal Cluster Arredo in collaborazione con la Regione FVG e la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, sull’andamento del settore arredo e sistema casa. L’evento ha offerto l’opportunità, non solo di presentare i dati numerici estremamente positivi del settore, ma anche di tracciare le prospettive di crescita nei mercati globali. Il Focus ha confermato il consolidamento della ripresa dell’intera filiera italiana del legnoarredo, ripresa iniziata nel 2014 e proseguita negli anni successivi. Per la nostra Regione il trend è stato estremamente positivo, facendo registrare addirittura un + 9,34%, nel periodo gennaio settembre 2017, sull’anno precedente. L’andamento positivo ha interessato non solo il comparto del mobile e arredamento ma anche di quello dei prodotti in legno. Per quest’ultimo, infatti, l’incremento è stato del 9,10%. Da qualche anno quindi l’intero comparto è uscito dalla crisi, trainato non solo dalle esportazioni ma anche dai consumi interni. La ragione può essere attribuita, per quanto riguarda le operazioni con l’estero, al contesto internazionale favorevole e dal forte interesse per il Made in Italy. Il mercato domestico ha beneficiato delle detrazioni fiscali che hanno sostenuto le vendite del mercato dell’arredamento e la proroga delle stesse anche per l’anno in corso, fanno ben sperare per il futuro. Significativi anche i dati del Distretto del mobile di Pordenone che insieme alle sedie di Manzano hanno fatto segnare un +8,7%. Per quanto riguarda l’export in valori assoluti, nei primi 9 mesi dell’anno, il mobile di Pordenone ha esportato 566,4 milioni di euro mentre le sedie e tavoli di Manzano hanno fatturato all’estero 335,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda le operazioni con l’estero i paesi che nel 2017 si sono dimostrati più dinamici sono stati la Francia, gli Stati Uniti, la Spagna, la Polonia, la Svezia e la Slovenia. Una lieve contrazione degli scambi si è invece registrata in Germania e negli Emirati Arabi Uniti. Nel complesso le aziende attive nel comparto a livello regionale sono 2.545 con 19800 occupati, pari al 17,0% del totale. Le esportazioni sono tornate sostanzialmente ai livelli pre-crisi, vale a dire che per l’arredamento hanno superato i 12 miliardi di euro e questa performance è stata realizzata grazie al sistema delle PMI, le quali realizzano il 70% delle esportazioni collocando il nostro paese al primo posto come paese europeo esportatore. Il 48% delle imprese esportatrici ha meno di 10 collaboratori e il 43 si ferma sotto i 50. L’intera filiera ha saputo innovarsi anche durante gli anni di crisi riuscendo così a proporre nuovi prodotti di design, nuove essenze, materiali ecologici e sostenibili nonché servizi post vendita attenti. Grazie a questa ripresa si stima che entro il 2020 saranno creati oltre 24 mila nuovi posti di lavoro caratterizzati da un profilo professionale capace di affrontare le sfide dell’Industria 4.0. Durante l’incontro sono stati forniti alcuni consigli pratici di esperti che hanno illustrato con chiarezza le dinamiche di accesso in paesi complessi come la Cina, il Vietnam, la Russia e Singapore. Per questi paesi la strategia di business non può che essere di lungo termine e non può quindi essere improvvisata. E’ necessario creare show-room, dove si respiri “ambiente Italia”, prendere accordi con partner locali, fornire servizi post vendita e creare propri canali distributivi. Si tratta di mercati che possono rappresentare una grandissima opportunità per le imprese del settore per le quali è tuttavia necessario dotarsi di una rete commerciale capace di gestire il mercato globale.

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(PZ)


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CONLEGNO, il Comitato FITOK e LegnOK IL RUOLO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Confapi FVG esprime, nella persona dell’imprenditore Serafino Bicciato - SERAFINO BICCIATO SRL - membro del Consiglio Generale dell’Associazione, un componente del Comitato Tecnico FITOK e LegnOK di CONLEGNO, nella Sezione Produzione. CONLEGNO è il Consorzio Servizi Legno Sughero, ha sede a Milano e promuove la qualità delle imprese del comparto legno e comparti affini o complementari e dei loro prodotti, così come la produzione e la prestazione di servizi relativi ad una o più fasi produttive delle imprese consorziate. Conlegno acquisisce nell’interesse dei consorziati e, in funzione delle attività d’impresa degli stessi, in via originaria come anche da terzi, sia la proprietà che la concessione di licenze e di sub-licenze, esclusive e non esclusive, di marchi, brevetti e di segni distintivi delle opere dell’ingegno in generale, compresi i disegni ornamentali ed industriali e marchi di qualità. Conlegno esercita anche un’azione di controllo, in collaborazione con gli Enti preposti, sul rispetto, da parte delle imprese consorziate, di specifiche normative italiane o comunitarie o internazionali, predisponendo, altresì, gli strumenti giuridici e tecnici necessari.

FITOK La tutela della biodiversità e del patrimonio forestale è una delle grandi sfide da vincere. Le strategie internazionali, individuate dalla FAO e dal WTO, prevedono anche politiche di riduzione del rischio fitosanitario connesso alla movimentazione transfrontaliera di imballaggi in legno. Il Consorzio Servizi Legno-Sughero è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il Decreto 13 luglio 2005 n. 175/2005, quale Soggetto Gestore, a livel-

lo nazionale, del Marchio IPPC/FAO, che garantisce la conformità fitosanitaria degli imballaggi in legno allo Standard ISPM n. 15. Il Comitato Tecnico FITOK è un organismo del Soggetto Gestore che, sotto la sorveglianza del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), organizza e controlla la filiera produttiva relativa agli imballaggi in legno e ai componenti in legno degli imballaggi per garantire il corretto trattamento fitosanitario previsto dallo standard internazionale ISPM 15 della FAO.

LEGNOK L’Europa dice di no all’immissione sul mercato UE di legno e/o prodotti derivati di origine illegale “Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l’offerta di servizi ambientali essenziali per l’umanità, quali la conservazione della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche, nonché la tutela del sistema climatico”. È da questo assunto che comincia la stesura da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio del Regolamento (UE) n. 995/2010 rivolto, seppur in modo diverso, agli Operatori ed ai Commercianti del legno e/o prodotti derivati. Il Regolamento (UE) n. 995/2010 e la successiva legislazione secondaria sono anche denominati, per brevità, EUTR (European Timber Regulation) o, a livello nazionale, “Regolamento sulla due diligence” o “Regolamento Legno”. Dal 3 marzo 2013 il Regolamento è entrato in vigore in tutti i 28 stati membri dell’Unione Europea con l’obbiettivo, attraverso l’adozione di sistemi di due diligence, di innalzare il livello generale di legalità di tutto il mercato europeo del legno e prodotti da esso derivati. L’obbligo di adottare misure e procedure atte a rendere trascurabile il rischio che il legno immesso in Europa sia di origine illegale (due diligence) è in capo ai soggetti che il Regolamento qualifica “Operatori”, vale a dire coloro che immettono per la prima volta legno o prodotti derivati (compresa carta e pasta di carta) sul mercato comunitario (ad esempio imprese boschive europee, importatori da paesi extra-UE etc.). Il commercio di legname all’interno dell’Unione deve semplicemente essere tracciato, pertanto i commercianti che acquistano

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per rivendere legno e/o prodotti derivati già immessi sul mercato europeo devono registrare da chi acquistano e a chi rivendono (solo se il loro acquirente non è il consumatore finale). Conlegno fin da subito ha fatto propria la sfida del Regolamento comunitario: contrastare la deforestazione illegale e promuovere il mercato del legno che non distrugge l’ambiente e non sfrutta illegalmente le risorse ed il lavoro delle popolazioni dei Paesi a più alto rischio di taglio illegale. Conlegno il 19 agosto 2013 è stato riconosciuto dalla Commissione Europea come Organismo di Controllo. oOo

RIFERIMENTO DI RINTRACCIABILITÀ FITOSANITARIA: CRESCONO DEL 3% LE AZIENDE ITALIANE CHE HANNO SCELTO DI PRODURRE A MARCHIO FITOK, CON QUASI 2.550.000 M3 DI LEGNO TRATTATO SOLO NEL 2017 Nell’ultimo anno quasi 1.500 imprenditori hanno visto nel Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria un’opportunità di sviluppo, consolidando il loro posizionamento sul mercato internazionale. “Produrre a marchio FITOK significa godere di significativi margini di vantaggio della propria capacità di penetrazione nei mercati mondiali, riducendo il rischio di utilizzo delle barriere fitosanitarie da parte dei Paesi importatori”, afferma Daniela Frattoloni, Coordinatrice del Comitato Tecnico FITOK Quando si parla di rintracciabilità il primo pensiero va al cibo e alla sicurezza alimentare. Tale procedura consente infatti ai consumatori di effettuare scelte consapevoli avendo la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. La stessa attenzione deve essere riservata non solo al contenuto ma anche al contenitore che permette alle merci di arrivare integre e puntuali sugli scaffali dei supermercati di tutto il mondo. Un’attenzione che sta riscuotendo un interesse crescente da parte degli imprenditori italiani a causa dell’intensificarsi degli scambi commerciali e dell’aumento del rischio della diffusione di organismi nocivi. Lo confermano i dati forniti da Conlegno, Consorzio Servizi Legno Sughero, che sotto la sorveglianza del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN) dal 2005 ricopre il ruolo di Soggetto Gestore in Italia

del Marchio IPPC/FAO per l’ISPM n. 15. Attraverso il Comitato Tecnico FITOK, infatti, il Consorzio organizza e controlla la filiera produttiva relativa agli imballaggi in legno per garantire il corretto trattamento fitosanitario. Con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente, sono 1.486 le aziende licenziatarie del marchio FITOK, di cui 1019 Soggetti Autorizzati, 375 commercianti e 92 commercianti conto terzi. 2.547.637 sono invece i metri cubi di legno complessivamente trattato solo nel 2017, di cui il 63% (1.615.799 m3) lavorato dai Soggetti 7.1 (operatori che eseguono il trattamento termico), mentre il restante 37% (931.838 m3) realizzato dai Soggetti 7.2 (operatori che producono imballaggi in legno con materiale precedentemente trattato). Numeri che evidenziano un leggero calo complessivo del -1,9%, rispetto ai 2.595.954 m3 di materiale trattato nel 2016, dovuto principalmente a un aumento dell’utilizzo di materiali esenti dall’applicazione dello standard ISPM n.15, come per esempio tavole di compensato e pannelli di OSB. “Tutti gli imballaggi destinati a esportazioni extraUE devono uscire dall’Italia con il marchio IPPC/ FAO-FITOK affiancato dal Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria, garantendo quotidianamente qualità e sicurezza fitosanitaria grazie alle oltre 3.500 ispezioni all’anno effettuate presso le aziende autorizzate FITOK - spiega Daniela Frattoloni, Coordinatrice del Comitato Tecnico FITOK - Un obbligo che si è rivelato un’importante opportunità di crescita per le aziende italiane in quanto, a livello internazionale, si traduce in significativi margini di vantaggio della propria capacità di penetrazione nei mercati, riducendo il rischio di utilizzo delle barriere fitosanitarie da parte dei Paesi importatori e, di conseguenza, abbattendo gli ostacoli che quotidianamente i prodotti devono superare.”

I Servizi Fitosanitari Regionali ed il Soggetto Gestore hanno infatti ritenuto che l’inserimento di un numero di lotto (Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria), in grado di creare un collegamento

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univoco tra trattamento fitosanitario e imballaggi in legno trattati, o prodotti con materia prima già trattata, fosse essenziale per garantire la massima rintracciabilità e sicurezza di avvenuto trattamento. Di fianco al logo IPPC/FAO, simbolo internazionale riconosciuto, si posiziona infatti il codice identificativo dell’azienda che ha effettuato il trattamento o che ha prodotto l’imballaggio con materia prima già trattata, mentre sotto è presente il Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria formato da sei cifre: le prime quattro rappresentano il numero progressivo con cui viene identificato il lotto di produzione, mentre le ultime due corrispondono all’anno in cui è stato effettuato il trattamento o la produzione con materia prima già trattata. Ad oggi, solo in Italia e in pochi altri paesi è obbligatorio l’inserimento di un RRF essenziale alle

aziende per dimostrare, in caso di contestazione, l’esecuzione del trattamento e la sua efficacia e, in caso di contraffazione del marchio, l’estraneità della ditta a quanto accaduto. Tale obbligo di legge rappresenta in realtà un vantaggio per le aziende perché permette di valorizzare le realtà che scelgono la strada della trasparenza privilegiando sistemi produttivi certificati, in grado di garantire imballaggi di qualità, sicuri e dall’origine controllata. Così facendo il Consorzio si assume la responsabilità della salvaguardia ambientale difendendo la biodiversità e facendo un passo importante verso la riduzione dei rischi che minacciano il patrimonio forestale mondiale.

Fonte: Espresso Communication Srl, Agenzia Stampa di Conlegno

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL GENNAIO 2018 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 2/2018, p. 40, per segnalare che il 14 febbraio 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di gennaio 2018. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel gennaio 2018 (pari a 1443,27 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,183 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 0,968 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


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Autorità di regolazione dei Trasporti CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO PER IL 2018

Con deliberazione n. 145 del 15 dicembre 2017, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2018 e integrata dalla determinazione del Segretario generale n. 12 del 31 gennaio 2018, l’Autorità di regolazione dei Trasporti (di seguito Autorità) ha determinato il contributo al proprio funzionamento per l’anno 2018. È il caso di ricordare che su questa vicenda sono intervenute due pronunce autorevoli: - quella della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 69/2017 ha sancito che, ferma restando la legittimità dell’Autorità di richiedere il pagamento di un contributo al funzionamento, i soggetti ai quali può rivolgersi tale richiesta sono soltanto quelli “che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART (l’Autorità) ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatrici istituzionali”; - quella del TAR del Piemonte la quale, nel decidere su un ricorso presentato da un’associazione nazionale di categoria contro la deliberazione dell’Autorità n. 139/2016, inerente al contributo 2017, ha affermato che “quanto agli autotrasportatori, rappresentati dall’associazione ricorrente, costoro non possono annoverarsi tra i legittimi destinatari del contributo dovuto all’ART per l’anno 2017, non risultando alcuna concreta attività di intervento dell’ART in questo settore (neppure allegata dall’amministrazione).” Nella delibera in esame, l’Autorità - con argomentazioni, invero, di non agevole comprensione - ha reintrodotto all’art. 1, co. 1, lett. l) l’obbligo del pagamento del contributo a carico delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, sia pure limitatamente ai “servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti”. Questi servizi, secondo

quanto stabilito dal successivo co. 2, includono “le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2017, nella propria disponibilità almeno 10 veicoli, ciascuno di massa complessiva superiore a 16.000 (sedicimila) chilogrammi).” Sarebbero, quindi, escluse dal pagamento le imprese di autotrasporto cose che, al 31 dicembre 2017, non presentavano dette caratteristiche. L’ammontare del contributo è fissato nello 0,6 per mille del fatturato dell’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera 145/2017, con l’esonero per importi fino a 3.000 euro; di conseguenza, per le imprese di autotrasporto appena citate, l’obbligo di pagamento scatta soltanto in presenza di un fatturato superiore a 5.000.000 euro. Le formalità connesse al pagamento e agli adempimenti successivi sono riportate sul sito dell’Autorità (www.autorita-trasporti.it/contributo-funzionamento-autorita), qui rammentando che: - i primi due terzi del contributo devono essere versati entro il 30 aprile 2018, mentre per il saldo la scadenza ultima è quella del 31 ottobre 2018; - in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo è versato dal consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata può escludere i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto; - il pagamento deve effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000. Nella causale del versamento devono essere specificati l’anno di riferimento (“CONTRIBUTO 2018”), la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento; - il mancato o parziale pagamento entro le citate scadenze comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate - Riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine. Sempre entro il 30 aprile 2018, i soggetti tenuti al

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pagamento devono accedere all’area riservata del sito dell’Autorità (secure.autorita-trasporti.it/autorita_trasporti), per comunicare estremi, misura e data del versamento. La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto obbligato al versamento con firma digitale o autografa, con allegata copia del documento di identità. L’Associazione è già intervenuta in sede naziona-

le per impugnare l’atto dell’Autorità che intende reintrodurre surrettiziamente un onere a carico di un’importante parte delle imprese di trasporto su strada, pagamento, peraltro, già bocciato dalla Corte Costituzionale, e di chiederne da subito al tribunale competente la sospensiva. Si fa riserva di ritornare sull’argomento in presenza di novità. (AdT)

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Scadenze aziendali marzo 2018 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI MARZO 2018

MERCOLEDÌ 7 CERTIFICAZIONE UNICA DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA - Scade il termine per l’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2016 ordinaria; la versione sintetica dovrà essere consegnata ai lavoratori dipendenti e collaboratori entro il 31 marzo 2018. ASSISTENZA FISCALE - Scade il termine per effettuare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 per il 2017, con il quadro CT della Certificazione Unica, per i sostituti d’imposta che non abbiano già effettuato la comunicazione con il mod. CSO dal 2011 o il quadro CT della certificazione unica 2017.

GIOVEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di febbraio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

VENERDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali devono versare, oltre all’imposta, anche

la somma dovuta a titolo di interessi, pari all’1% dell’imposta stessa. E’ possibile effettuare il versamento del saldo Iva anche successivamente al 16 marzo, ma entro il termine del 30 giugno, maggiorando la somma da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. Il saldo può anche essere rateizzato fino a novembre. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LE VIDIMAZIONI - Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per la vidimazione dei libri e registri previsti dal codice civile. La misura della tassa è di: - € 309,87 per le società che, al 1° gennaio 2018, risultavano avere un capitale non superiore a € 516.456.90; - € 516,46 per le società che, al 1° gennaio 2018, risultavano avere un capitale superiore a € 516.456,90. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello è il 7085 e il periodo di riferimento è il 2018. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazioni in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

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- 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2017 – Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2014 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2016. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telema-

tico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. IRPEF - CONGUAGLIO FISCALE 2017 - Termine ultimo per il versamento delle ritenute per le aziende che hanno effettuato il conguaglio dell’IRPEF per il 2017 entro il 28 febbraio 2018. Il codice tributo è il 1013. FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre gennaio/febbraio 2018, codice di riferimento 116.

MERCOLEDÌ 21 FONDAPI - Scadenza versamento Fondapi per il bimestre gennaio/febbraio 2018, codice di riferimento 116.

DOMENICA 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 26) IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di febbraio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. Segnaliamo che i modelli riferiti agli acquisti di beni e servizi dall’anno in corso rilevano esclusivamente per la parte statistica. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

VENERDÌ 30 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2018 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 28 febbraio 2018.

SABATO 31 (POSTICIPA A MARTEDÌ 3) MODELLO EAS - Scade il termine per comunica-

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re eventuali variazioni soggettive ed oggettive riguardanti gli enti non commerciali.

tenuto conto se l’agente è monomandatario o plurimandatario.

CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI - Scade il termine per la consegna delle certificazioni relative agli utili e ai proventi equiparati corrisposti nel 2017.

LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

LAVORI USURANTI (D.LGS. 67/2011) - Scade il termine per la presentazione annuale telematica del Modello LAV - US per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto attività lavorative usuranti con riferimento all’anno precedente (comprese quelle notturne, quelle a catena e gli autisti di mezzi con più di nove passeggeri). AGENTI RAPPRESENTANTI VERSAMENTI ANNUALI AL FIRR - Scade il termine per il versamento annuale del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) all’ENASARCO. Il versamento varia a seconda degli scaglioni di provvigioni e

CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. CU 2018 - Scade il termine per la consegna ai lavoratori dipendenti e parasubordinati della certificazione dei redditi relativi all’anno 2017. CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI - Scade il termine per la consegna ai percettori della certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel 2017. (PZ-FT)

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