Apinforma 3/2020

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 3 15 febbraio 2020

IN PRIMO PIANO MUD: PRESENTAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2020

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 3 15 febbraio 2020

Sommario Le osservazioni di Confapi FVG al d.d.l.r. 80 “SviluppoImpresa” LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

8

Cina e nuovo coronavirus 2019-nCoV

12

ISIS Legno

14

Deducibilità fiscale delle perdite su crediti

15

Sostituito il credito ricerca & sviluppo

19

Credito d’imposta Formazione 4.0

21

Recupero edilizio e riqualificazione energetica

23

Il regime forfetario

27

CCIAA di PN e UD. Misure contributive per le imprese

32

Regolamento regionale di politiche attive del lavoro 2020

33

Appalti e affidamenti di opere e servizi

39

Appalti superiori a 200.000 Euro

43

Rinnovo CCNL Autotrasporto merci e logistica: aggiornamenti

45

MUD: presentazione entro il 30 aprile 2020

46

Comunicazione annuale 2020 per pile e accumulatori

48

SOA: rinnovo per la I.C.M.

50

La Regione FVG interviene sugli obblighi di affidarsi alla CUC

51

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


IL GRASSO MOBIL POLYREX™ EM PROLUNGA LA DURATA DEI CUSCINETTI DEI MOTORI ELETTRICI* Cuscinetti a rulli per motori elettrici | Azienda metallurgica | Russia Un’azienda metallurgica russa utilizza motori elettrici da 185 kW di produzione tedesca su una linea di lavorazione dell’alluminio ad alte temperature con velocità fino a 2.900-4.500 giri/min. I cuscinetti dei motori, raggiungendo temperature fino a 120°C, sono soggetti a guasti frequenti. L’azienda si è quindi rivolta a ExxonMobil per individuare una soluzione per il grasso, al fine di prolungare la durata dei cuscinetti. Raccomandazione Gli esperti di ExxonMobil hanno consigliato il grasso Mobil Polyrex™ EM, specifico per i cuscinetti dei motori elettrici e formulato per resistere al degrado a temperature e velocità superiori. Il cliente ha deciso di provare il grasso Mobil Polyrex™ EM, parallelamente a un grasso della concorrenza, inoltre ha lubrificato altri 12 motori di potenza compresa tra 1 kW e 22 kW con Mobil Polyrex™ EM.*

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ORGANIZZAZIONE

Business News

55

CQC; corsi di qualificazione iniziale e periodica

57

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento-dicembre 2019

59

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento-gennaio 2020

60

Canone di locazione immobili urbani

61

Scadenze aziendali marzo 2020

62

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Le osservazioni di Confapi FVG al d.d.l.r. 80 “SviluppoImpresa” il testo del documento associativo presentato alla ii commissione consiliare Si riportano le osservazioni dell’Associazione al disegno di legge regionale 80, recante Disposizioni per lo sviluppo del settore manifatturiero, per la riqualificazione dell’offerta turistica e commerciale e la riforma dell’accesso al credito (SviluppoImpresa) e presentato dalla Giunta al Consiglio regionale il 29 gennaio 2020. Le osservazioni associative fanno seguito all’intervento svolto da una rappresentanza dell’Associazione intervenuta all’audizione della II Commissione consiliare il 10 febbraio 2020. Il d.d.l.r. 80 passerà all’esame del Consiglio regionale entro il prossimo mese di marzo. Quanti fossero interessati al testo possono farne richiesta all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT) Disegno di legge regionale n. 80 DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE MANIFATTURIERO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA E COMMERCIALE E RIFORMA DELL’ACCESSO AL CREDITO (SVILUPPOIMPRESE) AUDIZIONE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE DEL 10 FEBBRAIO 2020 A riassunto e completamento di quanto dichiarato da questa Associazione durante l’audizione in epigrafe si formulano le osservazioni sotto riportate.

Considerazioni preliminari In via preliminare si osserva che il d.d.l.r. 80 ri-

prende, aggiorna e perfeziona molti dei motivi già presenti nella legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (“Rilancimpresa”) e, tutto sommato, si pone in continuità con questa, ma con una maggiore aderenza ai fabbisogni concreti delle imprese. La sua efficacia dipenderà molto dall’adeguatezza delle risorse alle finalità programmate, per non generare aspettative nelle imprese che rischiano poi di andare deluse, e dalla rapidità con cui sarà data attuazione agli interventi programmati. In prima lettura per la scrivente Associazione gli aspetti maggiormente qualificanti risiedono: - nella mantenuta centralità del sistema manifatturiero regionale (ereditata da “Rilancimpresa”); - nella riforma dell’accesso al credito per le imprese; - nel ruolo assegnato all’economia circolare; - nel recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare produttivo. Un elemento di rilievo presente in numerosi passaggi del disegno di legge regionale è dato dall’assegnazione di importanti ruoli applicativi ad enti intermedi come i Consorzi di sviluppo economico locale, il DITEDI, il Cluster Legno e Arredo e lo stesso Fondo regionale di garanzia. Su queste figure e sulla loro operatività l’Amministrazione regionale dovrebbe dotarsi di uno strumento di valutazione dell’efficacia sulla ricaduta per le imprese anche attraverso un’analisi coinvolgente le associazioni di categoria. Una menzione speciale merita la promozione della partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa.

Titolo III, capo I: Riforma degli strumenti di accesso al credito Si è perfettamente concordi sul criterio introdotto di riconoscere contribuzioni integrative al credito agevolato di alcuni Fondi rotativi e della “Sabatini regionalizzata”, in maniera da renderlo più appetibile nel mercato del credito in un quadro di tassi ordinari prossimi allo “0”, almeno per le imprese di miglior rating. Questo è sicuramente un fattore che può rendere più attraente il ricorso ai finanziamenti agevolati della Regione; l’altro, forse più

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importante ancora, dovrebbe essere quello della speditezza e semplicità delle procedure di accesso e di rendiconto, tenendo conto che la strumentazione dello Stato - valga per tutti l’esempio della “Sabatini ter” via via modificata - si sta rivelando progressivamente più complicata e fiscale di quanto in origine non fosse. Si apprende con estremo favore dell’istituzione del Fondo di rotazione per il credito (art. 12) che raccoglie l’eredità delle precedenti Misure anticrisi (consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine ed esigenze di liquidità), che si sono rivelate di primaria importanza negli anni passati per la tenuta stessa dell’intero sistema produttivo e che mantengono intatta la loro valenza nell’ancora difficile quadro economico attuale. Quanto al Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi (art. 10), si concorda con l’impostazione data, in quanto abbraccia la generalità delle imprese e non solo specifici ambiti. In ogni caso, pur avendo ben presente quali sono i limiti posti dalla normativa europea in materia di aiuti a imprese in difficoltà, bisogna fare attenzione affinché il Fondo non si traduca in un surrettizio ammortizzatore sociale tendente a prolungare la vita di imprese senza possibilità di recupero, come avveniva nelle passate legislazioni con molti degli interventi straordinari di Friulia. Ciò, infatti, potrebbe tradursi in un improduttivo spreco di risorse e solleverebbe il legittimo interrogativo, se queste non avrebbero potuto essere meglio utilizzate in altre più proficue destinazioni. Deve essere fermo che l’operatività del Fondo deve essere rigorosamente circoscritta alle piccole e medie imprese. Si è concordi anche sull’istituzione di un Fondo regionale di garanzia avendo per obiettivo il rilancio di Confidi regionali verso i quali si avverte una certa disaffezione da parte delle imprese. Circa l’applicazione del regime “de minimis” si è perfettamente d’accordo con quanto previsto dall’art. 15 in ordine all’estensione dei finanziamenti agevolati dei Fondi rotativi anche a iniziative avviate prima della presentazione delle domande, non solo per rispondere a difetti di informazione, ma anche per venire incontro alla operativa delle imprese, divenuta estremamente concitata per la sfavorevole congiuntura economica di questi anni. L’auspicio è che questo opportuno criterio introdotto nei Fondi rotativi e in altri strumenti previsti dal d.d.l.r. 80, come la “Sabatini regionalizzata”, andrebbe, ove più possibile, generalizzato a tutti strumenti agevolativi regionali che prevedono l’utilizzo di un tale regime di aiuto.

Titolo IV, capo I: Interventi per la promozione della produzione industriale e per la competitività dei crediti e sulla cumulabilità delle garanzie dei confidi con gli incentivi regionali In ordine alla “Sabatini regionalizzata” per quanto già detto si concorda sulle modifiche apportate dall’art. 19, soprattutto in considerazione della concessione dell’agevolazione in forma di contributo in conto capitale e sulla retroattività delle spese ammesse in caso di applicazione del regime “de minimis”.

Titolo IV, capo II: Promozione dell’imprenditoria giovanile e delle start up e disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese L’estensione del campo operativo della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, capo VIII (art. 24) appare opportuno. Ma l’efficacia sarebbe meglio rafforzata mediante la previsione d’inserimento in azienda di un temporary export manager per la durata di almeno 6 mesi, così come analogamente accade con la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4. Più in generale si potrebbe anche pensare di riunire in un unico corpo normativo (la stessa l.r. 2/1992, capo VIII) di tutte le misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese, stante la centralità assunta dei mercati esteri per il sistema produttivo regionale per la stagnazione della domanda interna.

Titolo V, capo I: Riordino delle disposizioni in materia di consorzi di sviluppo economico locale Le norme mirano a rafforzare il ruolo dei consorzi di sviluppo come soggetti attuatori della politica industriale. Al riguardo si osserva che: - la principale condizione perché i consorzi esercitino una capacità attrattiva dell’insediamento delle imprese negli ambiti territoriali di propria competenza è che essi sappiano offrire condizioni e servizi più competitivi rispetto a insediamenti in altre aree, cosa che non sembra avvenire e che rischia di essere aggravata dall’intento espresso dal d.d.l.r. 80 di voler rendere più coercitive le disposizioni in materia di riscossioni di tariffe e corrispettivi per

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l’utilizzazione delle risorse messe a disposizione dei consorzi stessi; - è preferibile che i consorzi si occupino prioritariamente di urbanizzazione primaria e secondaria e di infrastrutturazione e sua manutenzione, senza entrare nel campo di erogazione di servizi ad alto o meno valore aggiunto, dove le imprese possono già avvalersi sul mercato di un ampio ventaglio di soggetti a ciò specificatamente deputati.

Titolo VI, capo I: Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile Si è perfettamente d’accordo sulle misure di promozione dell’economia circolare da parte delle imprese mediante incentivi ad attività di ricerca, di sviluppo, di innovazione e di investimenti, di cui all’art. 38, in quanto concorrono ad accrescere la competitività del sistema produttivo e a risolvere non pochi problemi legati allo smaltimento e riutilizzo dei rifiuti. Sotto quest’ultimo aspetto le misure previste saranno tanto più efficaci quanto meno ostacoli troveranno in sede di applicazione e interpretazione delle norme nazionali in materia ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in primis, e regionali. Inoltre, affinché le misure del d.d.l.r. 80 acquisiscano il maggiore impatto possibile, fra le tre ipotesi di premialità nei procedimenti contributivi a graduatoria di cui all’art. 38, co. 2 si propende decisamente per l’”attribuzione di punteggio aggiuntivo” rispetto alle restanti ipotesi di preferenza a parità di punteggio e di riserva di quote di risorse. Stessa cosa dicasi per le ipotesi di premialità nei procedimenti contributivi a graduatoria a sostegno delle strategie di servitizzazione, decisive per accrescere il valore aggiunto dei prodotti dell’economia regionale anche sui mercati esteri, di cui all’art. 39, co. 2.

Titolo VI, capo II: Sviluppo dell’economia del legno nella regione Friuli Venezia Giulia Premesso che si concorda sulle finalità poste dall’art. 40, si reputa che l’attività di gestione degli incentivi di cui al co. 2 del medesimo articolo possa essere assegnata agli enti camerali già attrezzati e sperimentati nello svolgimento di funzioni delegate dall’Amministrazione regionale in materia contributiva.

Titolo VI, capo III: Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa Idealmente, si concorda in pieno con la promozione della partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese, specie se questo avviene in forma diretta, in quanto non solo perché è in sintonia con l’art. 46 della Costituzione, ma, soprattutto, perché sancisce il superamento di ogni contrapposizione fra imprenditorialità e lavoro. Si tratta per questo di una previsione normativa di assoluto valore, anche solo come enunciazione di principio. Peraltro, quello che è prefigurato è in linea con quanto sta già accadendo in alcuni Paesi europei. Da un punto di vista pratico la cosa è più fattibile per la imprese quotate in borsa o di caratteristiche assimilabili meno per le piccole e medie imprese che in Friuli Venezia Giulia sono la stragrande maggioranza. Premesso quanto sopra e considerato il ruolo di significativa importanza che l’Amministrazione regionale assegna alla sottoscrizione dei Regolamenti di collaborazione e valutata la necessità di un confronto con le parti sociali, al fine di definire le concrete modalità applicative del regolamento in oggetto, si suggerisce: - di inserire al comma 2 dell’art. 41 la lettera f) con la possibilità di prevedere regolamenti di collaborazione territoriale, stipulati fra le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di garantire alle imprese prive di RSU la possibilità di utilizzare agevolmente le misure previste dal regolamento di collaborazione; detta possibilità, prevista peraltro dalla legge di stabilità n. 208 del 2015 in merito alla detassazione, ne favorirebbe di certo la diffusione; - di specificare alla lettera a) del medesimo articolo 41 che per “quota di profitto di impresa” si intendano anche i premi di risultato che, a raggiungimento dei parametri incrementali, consentano la corresponsione di quote di salario differite, dal momento che questa modalità coniuga sia la condivisione sindacale che la partecipazione ai risultati aziendali della forza lavoro.

Titolo VII: Riqualificazione del tessuto insediativo produttivo esistente, capi I e II Gli articoli 44, 45 e 46 pongono in capo all’Amministrazione regionale le iniziative volte a promuovere la riqualificazione dei “complessi produttivi degradati”, a individuare le aree e gli immobili su

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cui operare detta riqualificazione e ne affidano, poi, l’attuazione ai Consorzi di sviluppo economico locale. A tal proposito si fa presente che: - il testo di legge deve prevedere espressamente criteri univoci per tutto il territorio regionale in base ai quali vengono individuate le aree e gli immobili a uso produttivo (abbandonate, inutilizzate o degradate) su cui operare la riqualificazione; - la nozione di “complessi” non appare sufficientemente precisa (può riguardare anche singoli fabbricati o solo una loro molteplicità?); - per degrado si fa solo riferimento a un mancato utilizzo da più di 3 anni, mentre ci sono fabbricati industriali praticamente nuovi e mai utilizzati e fabbricati idonei ad alcune attività produttive, ma inidonei per altre, come nel caso dei capannoni presenti nel distretto della sedia, ma che per limiti di altezza sono inadatti alla riconversione per ospitare altre attività produttive; - considerata l’estrema frammentarietà del tessuto produttivo regionale e la disomogeneità di molte zone D (D1, D2, D3), appare opportuno non prevedere una funzione esclusiva o preva-

lente dei consorzi di sviluppo, ma solo nel caso in cui siano necessari interventi infrastrutturali complessivi, come, ad es., l’ampliamento di reti infrastrutturali, mentre nei casi più circoscritti e puntuali l’operatività dovrebbe essere direttamente riservata al soggetto privato, come già operato dalla legge regionale 4 agosto 2017, art. 5, commi 3 ss. Riguardo, poi, all’art. 47, che autorizza l’Amministrazione regionale a finanziare le imprese per interventi di riqualificazione di opere a fini produttivi, si ribadisce il concetto di voler dotare lo strumento di adeguate risorse, anche per evitare che le imprese ritardino l’esecuzione degli interventi nell’attesa del bando di gara che poi potrebbe deludere le aspettative. A tal scopo sarebbe utile eseguire un’indagine preliminare del fabbisogno che permetta eludere un tale rischio. Non è chiaro, infine, se lo stralcio 73-01, riguardante contributi per la realizzazione di interventi relativi a fabbricati a destinazione produttiva e commerciale, si ponga in alternativa agli interi capi I e II del d.d.l.r. 80 o al solo art. 47. Udine, 13 febbraio 2020

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Cina e nuovo coronavirus 2019-nCoV indagine sulle ripercussioni economiche in friuli venezia giulia

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe per segnalare che stiamo seguen-

do da vicino gli sviluppi della situazione sanitaria specie con riguardo alle ripercussioni sulle Imprese del Friuli Venezia Giulia e alla loro estensione. In tale prospettiva, allo scopo di rappresentare alle pubbliche Autorità gli effetti economici del fenomeno e proporre misure a sostegno delle Imprese, si sottopone l’allegato questionario, con la preghiera, a quanti fossero interessati, di volerlo compilare e restituire quanto prima possibile all’Associazione.

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(LCP)


RIPERCUSSIONI DEL CORONAVIRUS SUI RAPPORTI IN ESSERE DELL’IMPRESA CON LA CINA (da restituire a Confapi FVG - estero@confapifvg.it)

IMPRESA__________________________________________________________ TIPOLOGIA RAPPORTI DI VENDITA IN ESSERE

Vendite dirette in Cina

Vendite indirette

(a clienti che a loro volta vendono in Cina)

Ammontare complessivo delle vendite

Sì 

No 

Se sì indicare tipologia di beni e servizi ____________________________________ ____________________________________

Sì 

No 

Se sì indicare tipologia di beni e servizi ____________________________________ ____________________________________

€ _____________________

TIPOLOGIA RAPPORTI DI ACQUISTO IN ESSERE

Acquisti diretti in Cina

Acquisti indiretti

(da fornitori che a loro volta vendono in Cina)

Ammontare complessivo degli acquisti

Sì 

No 

Se sì indicare tipologia di beni e servizi ____________________________________ ____________________________________

Sì 

No 

Se sì indicare tipologia di beni e servizi ____________________________________ ____________________________________

€ _____________________ APPALTI DI LAVORI

Appalti di lavori

(con dipendenti o collaboratori presenti in Cina)

Sì 

No 

Se sì indicare l’ammontare complessivo: € __________________

SEDI DISTACCATE Sedi distaccate o uffici di rappresentanza in Cina

Sì 

No 

Se sì indicare il numero dei dipendenti o collaboratori presenti nelle sedi distaccate o uffici di rappresentanza _____________________________________

Altro da segnalare:

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ISIS Legno

audizione in consiglio regionale

Confapi FVG ha partecipato nelle persone di Tommaso Passoni, Presidente del Gruppo Legno e Arredo e Paolo Zorzenone, Responsabile di Categoria all’audizione in Consiglio regionale - 6a Commissione Consiliare, sulle prospettive dell’istruzione e formazione professionale nel settore del legno e arredo. All’audizione, convocata dal Presidente di Commissione Giuseppe Sibau era presente anche l’Assessore al Lavoro Alessia Rosolen. Il tema di discussione ha riguardato le criticità emerse sulla sede distaccata di San Giovanni al Natisone dell’Istituto dedicato al settore, che vede

diminuire sempre di più il numero delle iscrizioni. Il Presidente Passoni è intervenuto rimarcando l’importanza per le imprese di queste figure professionali e ha sostenuto che la presenza dell’Istituto nella zona della sedia costituisce un elemento distintivo del territorio che non può andare disperso. Resta aperto il problema di come invertire la tendenza in atto rendendo accattivante la scuola per i giovani. Su questo tema tutti hanno convenuto che ci dovrà rivedere e, l’Assessore Rosolen si impegnerà in prima persona per una soluzione del problema.

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(PZ)


Deducibilità fiscale delle perdite su crediti le condizioni da rispettare per evitare contestazioni dalle entrate

di Carlo Ferrero, avvocato in Udine e magistrato onorario L’art. 101, co. 5, del Tuir stabilisce, in termini generali, che la perdita su crediti è deducibile dal reddito d’impresa se risulta da “elementi certi e precisi” che si ritengono automaticamente sussistenti in alcuni casi specifici: · crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi; · crediti prescritti; · crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei corretti principi contabili; · crediti nei confronti di un debitore assoggettato a una procedura concorsuale, oppure che ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o ha pubblicato - presso il Registro delle Imprese - un piano attestato di risanamento, ovvero è interessato da una procedura estera equivalente, in uno Stato avente un adeguato scambio di informazioni. La soddisfazione del requisito della certa esistenza della perdita deve essere intesa in termini di probabilità di emersione della stessa; a questo proposito l’Agenzia delle Entrate assume che la deducibilità dal reddito d’impresa debba intendersi ammessa quando la perdita su crediti diviene definitiva, escludendo dunque ogni elemento valutativo/presuntivo (C.M. n. 39/E/2002, par. 3) ed in particolare, la “definitività” della perdita è rinvenibile allorché si possa escludere l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, anche soltanto parzialmente, la propria pretesa creditoria (C.M. n. 26/E/2013, par. 3). Qualora invece sia da ritenere che l’inesigibilità del credito rappresenti una condizione temporanea, allora non sussistono i requisiti di “definitività” della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite “potenziali”. Nel caso invece le perdite su crediti non siano automaticamente da ritenersi suffragate da elementi certi e precisi come sopra visto, allora sarà neces-

sario per l’azienda fornire la prova della perdita (normalmente attraverso l’esperimento di un’azione giudiziaria esecutiva). Andando più nel dettaglio: il nuovo art. 101 TUIR consente di dedurre fiscalmente le perdite su crediti inesigibili di importo inferiore ad €. 5.000 euro, per le grandi imprese (cfr. di “dimensioni rilevanti”), €. 2.500 per le altre imprese. Condizione necessaria è che i crediti siano scaduti da almeno 6 mesi ed una particolare attenzione deve essere quindi prestata nella rilevazione delle imposte anticipate e degli eventuali fondi svalutazione. L’art. 101, comma 5, TUIR è stato modificato, dapprima, dal D.L. n. 83/2012, successivamente dalla legge di Stabilità 2014. Una delle novità più interessanti è rappresentata dalla possibilità di dedurre perdite su crediti di modesto importo, senza dover rispettare vincoli particolarmente stringenti. Art. 101 TUIR: Sono deducibili: “[…] le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato […]. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione […], e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili importo”. Quindi ai fini della deducibiltà fiscale del credito inesigibile è utile distinguere subito i crediti in ragione del loro ammontare in crediti di modesta entità, ed in crediti di non modesta entità. Prima di analizzare le due categorie sopraindicate (modesta entità/non modesta entità) è necessario tener conto in generale di quanto segue:

Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2020


1) la perdita può essere dedotta anche negli esercizi successivi a quello in cui scade il termine dei 6 mesi, a condizione che ciò avvenga nell’esercizio in cui il costo viene imputato a conto economico. Al contrario, se l’imputazione del costo in conto economico avviene nell’esercizio (x) e i sei mesi scadono nell’esercizio successivo (x+1), il costo può essere dedotto dal reddito in quest’ultimo esercizio (x+1), ma non in esercizi successivi. 2) Tutti i crediti inesigibili, ai fini della deducibilità fiscale, devono essere calcolati al netto degli interessi di mora e al lordo dell’IVA (cfr. circolare n. 26E2013). 3) Ai fini del calcolo dei 6 mesi bisogna tener conto della scadenza legale per il pagamento dei crediti commerciali che è di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ovvero un termine diverso, quando pattuito espressamente dalle parti. I 30 giorni decorrono dalla data del ricevimento della merce o del servizio quando la fattura è ricevuta prima di tale data ovvero quando non sia certa la data di ricevimento del documento fiscale. Se invece è prevista l’accettazione o verifica espressa della merce, i 30 giorni decorrono da questi eventi (D.lgs. 231/02 art. 4 comma 2 lett. a) b) c) d)).

zione debitoria dell’obbligato. Per fare ciò bisogna verificare la fonte dell’obbligazione contrattuale, e dunque: a) se il creditore vanta più crediti relativi a più contratti nei confronti dello stesso debitore, di importo complessivamente superiore ad 5.000 euro o 2.500 euro ma unitariamente inferiori a detto limite, allora potrà dedurre la perdita derivante da ciascuno questi crediti, considerandoli singolarmente; b) se invece il credito è unitario e cioè deriva da una obbligazione continuativa o periodica (ad ex: unico rapporto contrattuale di somministrazione di beni o unico rapporto contrattuale di fornitura continuativa di servizi, fatturati periodicamente) il limite è relativo alla somma dei crediti della medesima obbligazione periodica, scaduti da più di sei mesi, nel medesimo periodo d’imposta. È utile riportare il concetto di obbligazione continuativa o periodica ex art. 1559 cc secondo la Cassazione: trattasi di contratti “che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti e cioè quelli in cui l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi in corrispondenza reciproca nel tempo” (sez. III civile - sentenza 15 maggio 2012, n. 7550).

oOo

oOo

Crediti di modesta entità (fino a 2500 euro/5000 euro): sono tutti i crediti scaduti da almeno 6 mesi di importo: - inferiore ad €. 5000,00 per le imprese di rilevanti dimensioni. Si considerano (ai fini fiscali) di “rilevanti dimensioni” le imprese che superano l’importo di 100milioni di Euro di ricavi. - Inferiore ad €. 2.500,00 per tutte le altre imprese. Quindi per poter legalmente dedurre a perdita un credito senza particolari formalità l’impresa dovrà verificare che esso sia o meno di modesta entità (quindi non deve superare il parametro di 2.500/5000 Eur) e sia scaduto da almeno 6 mesi. Naturalmente è necessario anche per i crediti di valore inferiore alla soglia di €. 2.500,00 dimostrare di aver almeno richiesto il pagamento al debitore inadempiente: ciò sarà possibile dimostrando di aver intimato con raccomandata a.r., ovvero con pec, il pagamento al debitore. Si chiarisce che per verificare il limite di €. 2.500/5.000 è necessario appurare se questo è riferito al singolo credito ovvero alla intera posi-

Crediti di non modesta entità Per i crediti superiori singolarmente ad €. 2500/5000 ovvero superiori alla soglia in quanto derivanti da frazionamento dei pagamenti di unica obbligazione sono previste regole diverse. In questo caso per poter essere dedotte le perdite su crediti devono essere determinate da elementi certi e precisi. A tale proposito, il legislatore ha individuato una serie di ipotesi per le quali precisione e certezza sono comunque rispettate, ed è possibile portare subito a perdita il credito: - quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo); - quando il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale; - quando il credito è prescritto: dieci anni dal momento in cui il credito stesso è sorto (ad esempio: dal momento in cui è stato sottoscritto il contratto, dal momento in cui è stato estinto un rapporto di conto corrente ecc., un anno i diritti che derivano da contratti di spedizione, trasporto (se il trasporto inizia fuori dall’UE la

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prescrizione è di 18 mesi), il diritto al pagamento delle rate dei premi assicurativi, i crediti dei commercianti per la merce venduta a soggetti che non sono a loro volta commercianti, il credito del mediatore per la provvigione);

- quando il credito è stato cancellato in seguito all’applicazione dei principi contabili. In diversa ipotesi è necessario che la perdita di non modesta entità consti da un infruttuoso esperimento dell’azione giudiziaria esecutiva.

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Sostituito il credito ricerca & sviluppo previste tre nuove misure agevolative per potenziare l’innovazione Premessa La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ai commi da 198 a 209 dell’art. 1) ha sostituito il credito d’imposta R&S previsto dal decreto legge 145/2013 con tre nuove misure agevolative. I nuovi ambiti di spese agevolate riguardano l’attività di ricerca e sviluppo; l’innovazione tecnologica in chiave 4.0 e altre attività innovative. Il vecchio credito d’imposta per attività di R&S viene quindi limitato alle spese sostenute fino al 2019.

Soggetti interessati L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. Non assume alcuna rilevanza il regime contabile adottato, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Il regime agevolato è riconosciuto anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari ex legge 190/2014. Possono accedere le imprese residenti nel territorio nazionale comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Soggetti esclusi Non possono beneficiare del credito d’imposta le imprese in stato di: - liquidazione volontaria; - fallimento; - liquidazione coatta amministrativa; - altra procedura concorsuale; - imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001.

- rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili ad ogni settore; - aver adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Comunicazione al MISE L’agevolazione è subordinata alla presentazione di un’apposita comunicazione al MISE al quale spetterà individuare le modalità e i termini di trasmissione della stessa.

I tre ambiti agevolati 1. ricerca e sviluppo deve intendersi quella fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico come definite rispettivamente alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27/6/2014, identificati tenendo conto del manuale di Frascati dell’OCSE. 2. innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano conseguentemente le attività di miglioramento routinarie e in generale quelle dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli della concorrenza, l’adeguamento dei prodotti alle richieste della clientela nonché il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Per una puntuale individuazione di queste attività si deve fare riferimento al Manuale di Oslo dell’OCSE. 3. altre attività innovative riguardano attività inerenti al design e l’ideazione estetica limitato alle imprese del settore tessile, della moda, del calzaturiero, dell’occhialeria, orafe, del mobile e arredo, della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari. La puntuale individuazione di queste attività sarà definita da un decreto del MISE.

Condizioni aggiuntive

La determinazione della base di calcolo

Per accedere al credito d’imposta è necessario inoltre:

La base di calcolo del credito d’imposta è determinata sui seguenti elementi di spesa riferiti di-

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rettamente alle attività ammissibili che possiamo riepilogare come segue: . spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o altro rapporto direttamente impiegato per la specifica attività agevolabile. Le spese di personale relative a soggetti di età inferiore a 35 anni e in possesso di una laurea differenziata in base al tipo di attività e assunti a tempo indeterminato, la base del calcolo del credito d’imposta viene considerato nella misura del 150%; b. quote di ammortamento, canoni di leasing, affitti e altre spese relative a beni materiali mobili e per attività di R & S e di innovazione tecnologica, compresi i software, nel limite dell’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo del 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività. Nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabili alle specifiche attività; c. per la sola attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali riguardanti un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, nel limite di un milione di euro purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività; d. spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento diretto da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito; e. spese per servizi di consulenza inerenti allo svolgimento dell’attività agevolabile, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale agevolabili; f. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo del 30% delle spese per il personale.

La misura del credito Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata per attività come segue: - ricerca e sviluppo - 12% della base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni di euro; - innovazione tecnologica sono previste due sottocategorie:

1) attività di innovazione tecnologica, 6% della base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; 2) attività di innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o in chiave di innovazione digitale 4.0, 10% della base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; - altre attività innovative - 6% della base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. I crediti d’imposta sono calcolati sull’intera spesa per investimenti e non sul valore incrementale rispetto alla media del triennio 2014-2016.

Utilizzo del credito Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e a condizione che sia rilasciata apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale. Per le società non obbligate alla revisione legale le spese per la certificazione rientrano nella base imponibile agevolabile nel limite massimo di 5.000 euro. Questo credito d’imposta non si applica il limite di 700.000 euro di cui all’art. 34 della legge 388/2000 né il limite di 250.000 euro di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 244/2007.

Natura dei bonus I crediti d’imposta non sono soggetti a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. Sono cumulabili con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti.

Adempimenti aggiuntivi È richiesto che il responsabile del progetto predisponga una relazione tecnica dalla quale risulti la finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili. Per le attività commissionate a terzi la relazione deve essere redatta dal soggetto che esegue le attività.

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Credito d’imposta Formazione 4.0 terà individuare le modalità e i termini di trasmissione della stessa.

bonus svincolato dai contratti collettivi aziendali

Attività formativa agevolabile La formazione deve essere dedicata all’acquisizione di conoscenze tecnologiche quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi – ciber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva o stampa tridimensionale, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Tale formazione deve riguardare i seguenti ambiti: - vendita e marketing; - informatica; - tecniche e tecnologie di produzione. Non sono agevolabili le attività riconducibili alla formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa riferita a salute e sicurezza, protezione ambientale e ogni altra normativa obbligatoria.

Premessa La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ai commi da 210 a 217 dell’art. 1) ha prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione riferita all’Industria 4.0. La proroga tuttavia ha previsto alcune modifiche alla disciplina agevolativa.

Soggetti beneficiari Possono accedere all’agevolazione in esame tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L’agevolazione spetta a prescindere dal tipo di attività esercitata, dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato.

Spese ammissibili

Condizioni aggiuntive

Sono agevolate le spese del personale dipendente impegnato nell’attività formativa come discente, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o giornate di formazione. Per spese del personale si devono intendere le retribuzioni: - al lordo di ritenute e contributi previdenziali; - comprendendo i ratei ferie, permessi, mensilità aggiuntive e rateo TFR.

Per accedere al credito d’imposta è necessario inoltre: - rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili ad ogni settore, - aver adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori; - non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

Misura del credito d’imposta

Comunicazione al MISE

La misura del credito prevede percentuali e limiti di spesa differenziate in base alla tipologia di impresa secondo la seguente tabella.

L’agevolazione è subordinata alla presentazione di un’apposita comunicazione al MISE al quale spetTipologia di impresa

Misura dell’agevolazione

Limite spesa

Piccola impresa

50%

300.000 euro

Media impresa

40%

250.000 euro

Grande impresa

30%

250.000 euro

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Per tutte le imprese la percentuale è fissata al 60% nel caso in cui i destinatari dell’attività formativa siano lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017.

scale. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato e in quelli successivi in cui il credito viene impiegato.

I formatori

La compensazione

La formazione potrà essere erogata direttamente da soggetti interni all’impresa o da soggetti accreditati per lo svolgimento dell’attività formativa finanziata presso la Regione, università o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA37. Tra i soggetti formatori sono stati inclusi anche gli istituti tecnici superiori.

Il credito d’imposta calcolato con le modalità sopra analizzate è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese esclusivamente in compensazione con il modello F24. Non sono applicabili ai fini della compensazione i limiti annuali di 700.000 e 250.000 euro.

Rilevanza fiscale Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 e non può essere ceduto o trasferito neppure all’interno del consolidato fi-

Accordo sindacale Diversamente da quanto previsto dal vecchio credito formazione, non è più richiesto un preventivo accordo con i sindacati, da adottare con i contratti collettivi aziendali o territoriali. Non è più richiesto quindi l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività formative nei contratti collettivi aziendali o territoriali.

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Recupero edilizio e riqualificazione energetica prorogate le detrazioni per l’anno in corso senza lo sconto in fattura Premessa La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha prorogato le detrazioni riferite agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico. In assenza della proroga si sarebbero applicate le disposizioni e i limiti previsti a regime dall’art. 16-bis del TUIR.

Recupero edilizio La detrazione Irpef riferita agli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata al 31 dicembre 2020 nella misura del 50%, in luogo di quella ordinaria del 36%. Inalterati anche i limiti di spesa che rimangono fissati a 96.000 euro. In questa detrazione rientrano ad esempio: - le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari abitative di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; - gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuate sulle parti comuni degli edifici residenziali; - gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; - lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto montacarichi e ascensori, nonché a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi; - interventi finalizzati a scongiurare il rischio di compimento di atti illeciti; - interventi di cablatura di edifici; - installazione di impianti fotovoltaici per i bisogni dell’abitazione;

- interventi di bonifica dell’amianto. Se gli interventi sulla singola unità immobiliare consistono nella prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti, ai fini della detrazione il limite massimo di spesa deve considerare anche le spese degli anni pregressi. I pagamenti dei lavori devono essere eseguiti esclusivamente con bonifici tracciabili e il contribuente è tenuto a conservare la relativa documentazione. Diversamente da quanto previsto per le detrazioni successive, il bonus sulle ristrutturazioni edilizie non è cedibile a terzi.

Misure antisismiche La legge di bilancio per l’anno in corso non è intervenuta in merito alle misure previste per il rischio sismico, queste infatti non hanno richiesto una dilazione in quanto le relative spese sostenute fino al 2021 possono accedere al bonus. A questo fine è opportuno ricordare che la norma riconosce una detrazione per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche per gli immobili che si trovano in aree ad alta pericolosità ricadenti nelle zone 1, 2 e 3 di cui all’OPCM n. 3274/2003. La detrazione riconosciuta sia per interventi su edifici abitativi che commerciali, è pari al 50% delle spese sostenute entro un limite massimo di 96.000 euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. È prevista una maggiorazione della detrazione nelle ipotesi in cui gli interventi in oggetto determinino una riduzione del rischio sismico. Nel dettaglio la detrazione è pari al: - 70% se l’intervento comporta una riduzione di una classe di rischio; - 80% se l’intervento comporta una riduzione di due classi di rischio. Per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche per le parti comuni condominiali che si trovano in aree ad alta pericolosità ricadenti nelle stesse zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’OPCM n. 3274/2003, la detrazione è ulteriormente aumentata al 75% o al l’85% a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari a 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro per ogni edificio.

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Queste agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni specificatamente previste per le zone sismiche.

Detrazioni risparmio energetico (comma 3) La legge di bilancio per il 2020 ha prorogato di un anno anche le detrazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico, mantenendo sostanzialmente invariati anche i limiti di spesa agevolabili. La detrazione del 65% è stata quindi confermata per le spese di riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2020. Ricordiamo che per alcuni interventi di questo tipo la detrazione è stata abbassata al 50%. In particolare le riduzioni riguardano: - l’acquisto e la posa in opera di finestre, comprensive di infissi; - l’acquisto e la posa in opera di schermature solari; - l’acquisto e la posa in opera e gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili; - la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento Ue n. 811/2013. La detrazione nella misura del 65% interessa anche l’acquisto e la posa in opera di micro – generatori, in sostituzione di impianti esistenti, con un valore massimo della detrazione pari a euro 100 mila, sempreché gli interventi realizzino un risparmio di energia primaria (PES) di almeno il 20%. Con riferimento al risparmio energetico, segnaliamo che non sono state prorogate le agevolazioni sulle parti comuni degli edifici condominiali perché sulle stesse la norma prevede già una detrazione con riferimento alle spese che saranno sostenute fino al 2021. Ricordiamo che sulle parti comuni condominiali oltre a poter beneficiare della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica è prevista una maggiorazione nella misura del: - 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; - 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale della parte comune, conseguendo almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015. Le detrazioni di cui sopra sono calcolate su un

ammontare massimo di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio. La verifica delle condizioni per l’accesso alla maggiorazione del 70% e 75% dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato.

Abrogazione sconto in fattura La legge di Bilancio ha abrogato, dal 1° gennaio 2020, lo sconto in fattura per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e messa in sicurezza antisismica. La Confapi è stata parte attiva in questa abrogazione partecipando alla sensibilizzazione dei parlamentari e politici regionali, circa i rischi che questo provvedimento avrebbe prodotto sul nostro tessuto produttivo. La norma, prevista dall’art. 10 del D.L. 34/2019, riconosceva la possibilità, per i contribuenti interessati ad interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, di cedere la detrazione a cui hanno titolo al proprio fornitore. Il contribuente avrebbe quindi potuto utilizzare direttamente la relativa detrazione nella propria dichiarazione dei redditi oppure beneficiare direttamente in fattura di uno sconto di pari ammontare. Al fornitore lo sconto sarebbe stato rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Questa misura aveva da subito incontrato la contrarietà delle piccole e medie imprese perché si sarebbero trovate nella spiacevole condizione di fare da banca ai propri clienti, riconoscendo immediatamente una riduzione sul prezzo pari al valore della detrazione, che però sarebbe stata recuperata in un arco di cinque anni, pregiudicando in maniera significativa l’equilibrio finanziario aziendale, soprattutto delle piccole realtà. L’abrogazione è stata accolta con soddisfazione, perché evita una penalizzazione del settore produttivo senza pregiudicare il beneficio fiscale della detrazione a favore dei contribuenti. In realtà il legislatore ha mantenuto una eccezione per i lavori di efficienza energetica di primo livello sulle parti comuni condominiali di importo non inferiore a 200.000 euro. Per interventi di primo livello si intendono interventi che oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale ed estivo asservito all’intero edificio. Per questi lavori i soggetti aventi diritto possono optare per il riconoscimento di uno sconto in

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fattura, pari alla detrazione spettante. Il fornitore che riconosce lo sconto lo potrà recuperare sotto forma di credito d’imposta in cinque rate annuali di pari importo in alternativa alla cessione a propri fornitori di beni e servizi.

Bonus sistema di monitoraggio È stato introdotto un nuovo credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’acquisizione e predisposizione di sistemi di monitoraggio continuo degli immobili nel limite di 1,5 milioni di euro per le annualità 2020 e 2021. Le modalità attuative del credito saranno definite da apposito provvedimento del MEF.

Bonus facciate È stata introdotta, limitatamente alle spese sostenute nel 2020, una nuova detrazione pari al 90% dei costi sostenuti e senza alcuna soglia di spesa per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. La detrazione usufruibile in 10 anni interessa quindi gli interventi edilizi compresa la manutenzione ordinaria come ad esempio la tinteggiatura finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. È richiesto che gli edifici siano ubicati nelle zone urbanistiche A e B come definite dal D.M. n. 1444/68 (centri storici e zone edificate almeno un ottavo della superficie e almeno per 1,5 mc/mq). Dovrebbe riguardare la maggior parte dei centri abitati. Per gli interventi riguardanti le caratteristiche termiche dell’edificio ovvero che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, si devono rispettare i limiti previsti dai decreti ministeriali 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008 e, ai fini del controllo, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14 del D.L. 63/2013 riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica. Si rendono applicabili tutte le disposizioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia come l’obbligo di pagamento tramite bonifico.

Detrazione acquisto mobili ed elettrodomestici (comma 3 lett. b) Esteso fino al 31 dicembre 2020 anche il bonus mobili ed elettrodomestici, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione

edilizia a partire dal 1° gennaio 2019. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione, ed è fruibile in 10 quote annuali. I pagamenti devono essere effettuati con modalità tracciabili, ad esempio con bonifico, carte di debito o di credito senza necessità di applicazione della ritenuta dell’8%. Non sono consentite altre modalità di pagamento come ad esempio assegni bancari o postali.

Comunicazioni all’ENEA Ricordiamo che l’art. 1 comma 3 della legge n. 205/2017 ha previsto l’obbligo di inviare una specifica comunicazione all’ENEA per gli interventi di recupero edilizio che comportano un risparmio energetico. La comunicazione è stata prevista per consentire un monitoraggio degli interventi eseguiti al fine di valutarne la portata in termini di risparmio energetico. Come noto per gli interventi aventi ad oggetto interventi di risparmio energetico l’invio delle informazioni all’ENEA era già prevista, la novità in argomento interessa esclusivamente alcuni interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis del TUIR, che producono un risparmio in termini di consumo di energia. Per accedere alla compilazione della comunicazione è richiesta la registrazione al sito Internet http:// ristrutturazioni2018enea.it indicando nome, cognome, indirizzo e-mail e una password. La registrazione al portale quindi è unica sia per gli interventi di risparmio energetico sia per quelli di ristrutturazione edilizia. Dopo aver eseguito la registrazione è possibile accedere alla compilazione della Comunicazione dove vengono richiesti i seguenti dati: - dati anagrafici del beneficiario; - dati dell’immobile oggetto di intervento, quali ubicazione, dati catastali, superficie calpestabile, titolo di possesso, destinazione d’uso, e tipologia edilizia; - i dati relativi all’intervento effettuato, come numero di unità interessate all’intervento, inizio e fine lavori e il tipo di intervento. In base al tipo di intervento segnalato viene proposta una finestra nella quale indicare i dati tecnici di dettaglio dei lavori eseguiti. Una volta inseriti e validati i dati, è possibile procedere all’invio della comunicazione la quale viene completata con la stampa dell’intero modello, riportante anche i dati della data di trasmissione e il codice identificativo dell’avvenuta trasmissione. A trasmissione avvenuta all’utente registrato è sempre consentito consultare o stampare copia

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delle pratiche inviate all’interno della propria area personale. Come ricordato non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia sono oggetto di comunicazione ma esclusivamente quelli che comportano un risparmio energetico, per i quali lo stesso sito elenca i casi interessati.

Bonus verde Prorogata per il 2020 anche la detrazione Irpef del 36% nel limite massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare per uso abitativo per gli interventi “verdi”. La proroga non è contenuta nella manovra di fine anno ma è stata inserita nel “Milleproroghe”. La detrazione ripartibile in 10 quote annuali riguarda: - la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, perti-

nenze o recinzioni, impianti di irrogazione e realizzazione di pozzi; - la realizzazione di coperture a verde o di giardini pensili; - la progettazione e la manutenzione di questi interventi. La detrazione riguarda esclusivamente i soggetti Irpef, sono pertanto esclusi i soggetti Ires. La detrazione è riconosciuta per gli immobili abitativi compresi gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, in questi casi il limite è riferito alla singola unità immobiliare e spetta al singolo condomino. I pagamenti relativi dovranno essere eseguiti con strumenti tracciabili, quindi bonifici bancari o postali, carte di credito, bancomat, ma anche assegni bancari o postali. Non è prevista l’applicazione di alcuna ritenuta fiscale sui pagamenti. (PZ)

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Il regime forfetario I soggetti esclusi

rese più stringenti le regole del cumulo

Premessa La legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) all’art. 1 commi 691 e 692 ha modificato alcune disposizioni del regime forfetario riservato a imprenditori individuali e professionisti. Le novità più importanti riguardano le cause ostative di accesso e in particolare la disponibilità di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro e l’aver sostenuto costi per personale dipendente superiore a 20.000 euro. Ricordiamo che questo è un regime naturale che può essere applicato anche ai soggetti già in attività, fermo restando la possibilità di scegliere il regime ordinario. Segnaliamo che il regime della Flat Tax con imposta sostitutiva del 20% per i soggetti passivi Iva con ricavi compresi tra i 65.000 e i 100.000 euro prevista dalla legge di bilancio dello scorso anno, è stata abrogato.

Chi può aderire Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, sono conseguentemente escluse tutte le società e le associazioni professionali. Nell’esercizio precedente a quello di adesione non si deve aver conseguito ricavi o compensi per un ammontare annuo superiore a 65.000 euro. Tale limite si applica indipendentemente dall’attività svolta. Ai fini del limite di 65.000 euro non rilevano gli adeguamenti eseguiti ai fini ISA, le plusvalenze relativa a cessioni di cespiti e in caso di esercizio contemporaneo di più attività, si dovrà considerare la somma dei ricavi delle diverse attività. Con riferimento al 2020 pertanto, le condizioni di accesso dovranno essere verificate con riferimento al 2019 e così per gli anni successivi.

Non possono aderire al regime dei forfetari: - i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di altri regimi forfetari per la determinazione del reddito (ad esempio reddito agrario); - i soggetti non residenti, a meno che non producano in Italia almeno il 75% del proprio reddito; - coloro che in via esclusiva svolgono attività di cessione di fabbricati, terreni ovvero mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti comunitari; - i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, associazioni in partecipazione o che controllano direttamente o indirettamente SRL che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con il regime forfetario; - le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro. Il soggetto forfetario pertanto deve effettuare operazioni prevalentemente nei confronti di committenti diversi dal proprio datore di lavoro. Si vuole così disincentivare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che possono beneficiare di questo regime agevolato. Il concetto di prevalenza deve essere interpretato nel senso che i ricavi con i datori di lavoro presenti o passati non devono superare il 50% del totale.

I coefficienti di redditività Il reddito imponibile dei forfetari è determinato applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei corrispettivi percepiti uno specifico coefficiente di redditività. In questo regime vale il criterio di cassa pertanto ai fini della determinazione dei ricavi valgono quelli incassati, non quindi il criterio di competenza economica.

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Tale coefficiente è differenziato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività e riportati

nella tabella che segue, mentre il limite dei ricavi, come ricordato, è per tutti fissato a 65.000 euro.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ Prog.

Gruppo di settore

Codice attività ATECO 2007

1

Industrie alimentari e delle bevande

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

3

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande

4

Commercio ambulante di altri prodotti

5

Costruzioni e attività immobiliari

6

Intermediari del commercio

7

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55 – 56)

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

Altre attività economiche

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

8

9

In virtù della determinazione forfetaria del reddito, i costi effettivamente sostenuti dal contribuente non sono ammessi in deduzione. L’unica eccezione all’indeducibilità dei costi è prevista per i soli contributi previdenziali versati nell’anno che sono, quindi, interamente deducibili dal reddito determinato forfetariamente. Sono deducibili anche i contributi corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico o, se non fiscalmente a carico, sono deducibili qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

La misura dell’imposta sostitutiva Sul reddito imponibile, determinato applicando ai ricavi i coefficienti di cui sopra e dedotti i contributi previdenziali, si applica un’imposta sostituti-

(10 – 11) 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 47.81

Coefficiente redditività 40% 40% 40%

47.82 – 47.89

54%

(41 – 42 – 43) – (68)

86%

46.1

62% 40%

78%

67%

va sui redditi, sulle addizionali regionali e comunali e sull’Irap pari al 15%. Per le nuove attività “start up” la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. Sono considerate nuove attività quelle dove: - il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfettario, altra attività artistica, professionale o d’impresa; - l’attività da esercitare non sia una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; - nel caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore al limite di 65.000 euro.

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Per evitare salti o duplicazioni d’imposta, in caso di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario, se il ricavo ha già concorso, per competenza, a determinare il reddito nel periodo di applicazione del regime ordinario, la sua manifestazione finanziaria in corso di regime forfetario non assume rilevanza. Nel valutare la convenienza ad aderire al regime in argomento, si deve considerare che la percentuale di costi riconosciuta forfetariamente varia in funzione della tipologia di attività, come emerge dalla tabella di cui sopra, e conseguentemente si rende necessario valutare l’effettiva incidenza dei costi effettivi. Si deve inoltre considerare che mentre l’imposta sostitutiva rappresenta un carico fiscale effettivo, per quanto riguarda l’Irpef ordinaria, quella effettivamente dovuta non corrisponde a quella nominale perché vanno sottratte eventuali detrazioni o deduzione. In definitiva aderendo al regime forfetario le deduzioni e le detrazioni vengono perse a meno che non si disponga di altri redditi che ne consentano il recupero. Unica eccezione a questa perdita sono i contributi previdenziali che possono essere portati in deduzione dal reddito determinato forfetariamente.

Adempimenti e ritenute alla fonte I soggetti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Viene meno anche l’onere di applicare la ritenuta d’acconto ai compensi professionali e alle provvigioni. Gli agenti e i professionisti, previo rilascio ai propri clienti di apposita dichiarazione, non subiranno la ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta sull’importo loro corrisposto. Secondo i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria la dichiarazione di non assoggettamento a ritenuta può essere inserita anche direttamente all’interno della fattura. I forfetari non sono neppure tenuti ad operare le ritenute, non essendo considerati sostituti d’imposta. L’unica eccezione prevista riguarda i compensi riconosciuti a collaboratori e dipendenti per i quali devono essere operate le ritenute di legge. Rimane l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità e i termini ordinari e di conservare tutta la documentazione ricevuta ed emessa.

Contributi previdenziali Abbiamo già ricordato che i contributi previdenziali sono i soli oneri deducibili dal reddito deter-

minato con modalità forfetarie. Si deve tuttavia segnalare un ulteriore aspetto importante rappresentato dalla possibilità, per i soli contribuenti iscritti alla Gestione IVS, di usufruire di una riduzione dei contributi nella misura del 35%. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo, pertanto i contribuenti sono liberi di chiedere la riduzione o calcolare i contributi con le percentuali ordinarie. Va da sé che l’eventuale riduzione produrrà effetti sul trattamento pensionistico futuro.

La rettifica dell’Iva I soggetti forfetari non possono esercitare la rivalsa dell’Iva, vale a dire che non addebitano l’imposta ai committenti o cessionari e devono indicare sull’eventuale fattura il titolo e la norma di esonero. Non hanno il diritto a detrarre l’Iva pagata sugli acquisti e sulle importazioni che conseguentemente rappresenta un costo. In caso di effettuazione di operazioni rientranti nel regime del reverse charge, come ad esempio nel campo dell’edilizia, il committente non deve assolvere l’imposta non essendo tale meccanismo compatibile con il regime speciale adottato. Non si rendono applicabili neppure le disposizioni in materia di tassazione delle operazioni gratuite e dell’autoconsumo. Il passaggio da un regime Iva che prevede la detrazione ad uno che lo esclude, richiede la rettifica della detrazione sui beni e servizi esistenti al momento del cambio di regime per evitare vantaggi indebiti. L’obbligo della rettifica, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario, richiede il versamento dell’imposta in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi. A questa regola fanno eccezione per i beni ammortizzabili, inclusi quelli immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non sono ancora trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione ovvero dieci anni in caso di immobili. La rettifica è pari: - per i beni non ammortizzabili e per i servizi non ancora utilizzati, all’importo dell’imposta detratta al momento dell’acquisto; - per i beni mobili ammortizzabili all’importo corrispondente a tanti quinti dell’imposta detratta al momento dell’acquisto quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di sorveglianza; - per i fabbricati all’imposto corrispondente a tanti decimi dell’imposta detratta al momento dell’acquisto quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di sorveglianza.

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Nessuna rettifica deve essere eseguita con riferimento ai beni ammortizzabili di importo inferiore a 516,46 euro e per quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%. Volendo proporre un esempio si pensi ad un contribuente che dal 2020 vuole passare al regime forfetario e che ha i seguenti beni acquisiti in annualità precedenti: - autoveicolo acquistato nel 2017 per 20.000 euro più Iva, detratta nella misura del 40% pari a 1760; - merci in magazzino pari a 10.000 euro più Iva, pari a 2.200 euro detratta integralmente; - computer acquistato nel 2018 per 1.000 euro più Iva pari a 220, detratta integralmente. Per l’autoveicolo mancano due anni al decorso del quinquennio la rettifica quindi deve essere fatta per due quinti (1760 X 2/5) = 704. Per la merce in magazzino la rettifica sarà pari all’intera Iva detratta quindi 2.200. Per il computer mancando tre anni al compimento del quinquennio, la rettifica sarà di tre quinti (220 x 3/5) = 132. Complessivamente si dovrà versare per la rettifica la somma di 3.036 euro (704 + 2.200 + 132) tramite indicazione nel rigo VF70 della dichiarazione Iva annuale preceduto dal segno meno. L’importo della rettifica concorrerà all’imposta dovuta per l’anno 2019.

Altre agevolazioni I contribuenti forfetari oltre a determinare il reddito forfetariamente, non versare e detrarre l’Iva, a non subire o applicare la ritenuta d’acconto e a non tenere la contabilità sono anche: - esonerati dall’assoggettamento agli ISA; - esclusi dall’obbligo di emissione e di ricevimento della fattura elettronica; - esclusi dall’assoggettamento all’Irap; - esonerati dalla presentazione delle liquidazioni Iva e della dichiarazione annuale.

Le novità della legge di Bilancio 2020 Dopo aver ricordato le principali caratteristiche del regime forfettario, vediamo ora quali sono le novità introdotte dalla manovra di fine anno. Come ricordato in apertura le novità riguardano soprattutto l’accesso e il mantenimento del regime forfettario come di seguito indicato. - Limite del costo del personale - la prima novità riguarda la reintroduzione di un limite di spesa di 20.000 euro per lavoro dipendente e assimilato. È stato elevato quindi il tetto rispetto

al precedente limite di 5.000 euro adeguandolo alla più alta soglia di ricavi. Per spesa di lavoro dipendente e assimilato si deve considerare quella sostenuta nell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfettario. Sarà conseguentemente possibile accedere al regime di vantaggio solo se nell’esercizio precedente si sono sostenuti costi per il personale inferiore al limite di 20.000 euro. - Il divieto di cumulo - la seconda modifica attiene alla reintroduzione di un divieto di cumulo. Non possono accedere al regime forfetario i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro. La decorrenza di questo limite ha suscitato una forte discussione ritenendo che nel rispetto dello Statuto del contribuente la decorrenza dovesse essere fissata al 2021. Nei recenti incontri dell’Agenzia delle entrate con la stampa specializzata è stato chiarito che le cause ostative scattano da subito, quindi dal 1° gennaio 2020 con riferimento alla situazione nel 2019. I funzionari dell’amministrazione finanziaria hanno giustificato tale scelta perché non si tratta di un nuovo adempimento fiscale ma di un mero adeguamento di una situazione preesistente. Questo chiarimento penalizzerà i dipendenti e pensionati con redditi superiori ai 30.000 euro i quali dovranno uscire dal forfettario ed entrare nell’ordinario dal 2020. - Fatturazione elettronica - questi contribuenti non sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica, tuttavia per incentivarne comunque l’uso è stato introdotto un regime premiale. Se utilizzeranno la fatturazione elettronica su base volontaria, beneficeranno di una riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui all’art. 43, primo comma del DPR 600/73. - Rilevanza reddituale - dal 1° gennaio 2020 il reddito forfettario sarà rilevante e farà eventualmente cumulo per l’ottenimento di qualsiasi tipo di beneficio. È previsto, infatti, che ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo, anche di natura non tributaria, si dovrà comunque tenere conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

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(PZ)


CCIAA di PN e UD. Misure contributive per le imprese

deliberate dalla giunta camerale il 30 gennaio 2020 Si segnala che nella seduta del 30 gennaio 2020 la Giunta della CCIAA di Pordenone e Udine ha deliberato sulle seguenti misure contributive d’interesse per le imprese. - Rifinanziamento del bando 2019 per buoni (voucher) digitali Industria 4.0 a favore delle piccole e medie imprese delle ex province di Pordenone e Udine. Il rifinanziamento ammonta complessivamente a 57.500 euro, di cui 17.500 per l’ex provincia di Pordenone e 40.000 euro per l’ex provincia di Udine, e consentirà il finanziamento di una parte delle domande ammissibili secondo l’ordine di presentazione delle stesse (procedura a sportello). - Presa d’atto del rifinanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia del bando a graduatoria 2019 ex legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, capo VIII per contributi a favore delle piccole e medie imprese per l’attuazione di programmi pluriennali di promozione all’estero.

Il rifinanziamento ammonta complessivamente a 2.364.993.16 euro, di cui 707.762,12 per l’ex provincia di Pordenone e 1.657.231,04 euro per l’ex provincia di Udine, e consentirà lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili.

- Presa d’atto del rifinanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia del bando a graduatoria ex legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, art. 2, co. 2, lett. b) per contributi a favore delle piccole e medie imprese relativamente a progetti di aggregazione in rete per l’annualità 2020, i cui termini per la presentazione delle domande decorrono dal 2 gennaio al 2 marzo 2020. Il finanziamento ammonta complessivamente a 1.155.756,11 euro, di cui 405.771,18 per l’ex provincia di Pordenone e 749.985,53 euro per l’ex provincia di Udine, e si aggiunge alle risorse già stanziate dalla Regione per detto strumento. In occasione della medesima seduta è stata anche data notizia dell’emanazione a breve di un nuovo bando camerale per voucher digitali Industria 4.0 relativamente all’annualità 2020. Per altre informazioni e aggiornamenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Regolamento regionale di politiche attive del lavoro 2020 una sintesi delle novità

Facciamo seguito a quanto comunicato con la circolare associativa prot. n. 36/FT del 5 febbraio 2020 per ricordare che dal 1° gennaio, come sempre, è entrato in vigore il Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti della legge regionale 18/2005. I contributi previsti dalla legge 18/2005 sono noti alle aziende e incentivano assunzioni a tempo indeterminato, determinato e le stabilizzazioni occupazionali. Quest’anno però l’Amministrazione ha ritenuto di apportare significative modifiche al Regolamento, tali da limitare notevolmente l’applicabilità degli incentivi e su cui, nelle sedi preposte, non è stato possibile intervenire, attesa la loro revisione in sedi interessate da iter legislativi che non prevedono l’audizione delle parti datoriali tutte. In particolare all’art. 4 si specifica che le assunzioni a tempo indeterminato, per poter essere incentivate debbono prevedere uno stato di disoccupazione almeno semestrale (fino al 31 dicembre 2019 lo stato di disoccupazione poteva essere anche di una sola giornata) e riguardare lavoratori che risiedano in Regione da almeno 5 anni. Si ricorda che per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni devono soddisfare tutti i seguenti requisiti.

1) Assunzioni a tempo indeterminato a tempo pieno o parziale non inferiore al 70% del normale orario di lavoro: a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvenPag. 33 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2020

gano per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati; b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda ad eccezione del caso in cui le assunzioni riguardino soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali donne e uomini disoccupati che hanno compiuto il sessantesimo anno di età, nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato; c) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale, sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di un evento, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro; d) rispettare i principi generali sulla fruizione degli incentivi; e) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale; f) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all’articolo 47, commi 4 bis o 5 ovvero le deroghe in caso di fallimento o crisi aziendale; g) non riguardare soggetti che siano amministratori o legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, del beneficiario ovvero in caso di trasferimento d’azienda dell’impresa cedente. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi di inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperativa. h) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.


2) ASSUNZIONI A TERMINE Debbono essere rispettati tutti i requisiti di cui sopra e le assunzioni debbono avere una durata pari almeno a 8 mesi con un orario di lavoro, se inferiore al tempo pieno, pari almeno al 70% del full time.

3) STABILIZZAZIONI OCCUPAZIONALI Sono incentivabili i nel solo caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro oggetto di trasformazione e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante dalla trasformazione: a) la trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, che scadano, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda; b) l’assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti: 1) contratto di lavoro intermittente indeterminato; 2) contratto di lavoro intermittente a tempo determinato; 3) contratto di lavoro a progetto; 4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa; c) un contratto di somministrazione di lavoro; Le assunzioni sono incentivabili a incentivo a condizione che riguardino soggetti che alla data della trasformazione risultano avere una condizione occupazionale precaria. Si ricorda che risultano sono tali le donne e gli uomini indipendentemente dall’età anagrafica, che nei cinque anni precedenti alla trasformazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 6 abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a dodici mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l’opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali: 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; 2) contratto di lavoro intermittente; 3) contratto di formazione e lavoro; 4) contratto di inserimento; Pag. 34 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2020

5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 6) contratto di lavoro a progetto; 7) contratto di lavoro interinale; 8) contratto di somministrazione di lavoro; 9) contratto di apprendistato. Al fine del computo della condizione occupazionale precaria non si tiene conto dei periodi in cui risultino svolti contemporaneamente prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a incentivo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è svolto nel territorio regionale; b) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro; c) se rispettano i principi generali sulle assunzioni. È ammissibile a incentivo l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, al momento della trasformazione, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato. È ammissibile a incentivo l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, al momento della trasformazione, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della Regione 198/2016 ovvero del Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18.

4) BENEFICIARI Possono beneficiare degli incentivi le imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria e cooperative e loro consorzi. I soggetti di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti: a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale; b) se cooperative o consorzi di cooperative con


sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative; c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia; d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all’Albo delle imprese artigiane e svolgere la propria attività nel territorio regionale; e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale; f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale; g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori; h) non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all’esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l’incentivo; h bis) la disposizione di cui alla lettera h) non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento; i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore); j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall’iscrizione al Registro delle imprese, nei settori esclusi dal campo di applicazione degli aiuti «de minimis». Se l’assunzione è effettuata in una sede Pag. 35 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2020

secondaria o in un’unità locale, quest’ultima non deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

5) REGIME DI AIUTO Gli incentivi sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei: a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre; b) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014; c) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il superamento dei massimali previsti dei regolamenti europei impedisce la concessione degli incentivi. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa europea. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento.

6) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg. it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste del Codice dell’Amministrazione digitale: SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all’atto della convalida finale. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata: a) dal legale rappresentante, dal titolare di impresa individuale, dal libero professionista, dal procuratore interno all’impresa; b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura che deve essere obbligatoriamente allegata da parte del legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato quali-


ficato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all’allegato II del Regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda siano con firma autografa, è necessario allegare copia di un documento di identità valido. Non è ammissibile e pertanto viene rigettata la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente regolamento ovvero priva di formale procura firmata dal legale rappresentante, dal titolare di impresa individuale, da libero professionista. Le istanze di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all’assunzione o all’inserimento lavorativo e alla stabilizzazione ovvero anche successivamente all’assunzione o all’inserimento lavorativo e alla stabilizzazione purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato e devono essere corredate da: a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive attestante il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento. Ai fini dell’erogazione degli incentivi nel caso in cui la domanda sia presentata in data antecedente a quella di assunzione, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell’incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. Il servizio competente in materia di lavoro verifica l’intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro.

7) REVOCA DEI BENEFICI Comportano la revoca totale degli incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato e per le stabilizzazioni occupazionali: a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di novanta giorni; b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell’erogazione dell’incentivo c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l’erogazione ed entro dodici mesi dall’assunzione. Pag. 36 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2020

c bis) la variazione del contratto di lavoro a tempo parziale con percentuale inferiore al 70 per cento; c ter) i licenziamenti, all’esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione sia stato ottenuto l’incentivo, effettuati nei tre anni successivi all’assunzione, inserimento o stabilizzazione; c quater) la disposizione di cui alla lettera c ter) non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento. Comporta la revoca parziale degli incentivi la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l’erogazione ed entro cinque anni dall’assunzione, dall’inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del regolamento. a) nella misura del 70 per cento se la cessazione si verifica dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall’assunzione, dall’inserimento o dalla stabilizzazione; b) nella misura del 60 per cento se la cessazione si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall’assunzione, dall’inserimento o dalla stabilizzazione; c) nella misura del 50 per cento se la cessazione si verifica successivamente al trentaseiesimo mesi dall’assunzione, dall’inserimento o dalla stabilizzazione. La revoca parziale dell’incentivo non si applica nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore o licenziamento per giusta causa o decesso. In relazione all’incentivo per l’assunzione a tempo determinato comporta la revoca totale dell’incentivo: a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato entro il termine perentorio di novanta giorni; b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell’erogazione dell’incentivo; c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l’erogazione ed entro otto mesi dall’assunzione. Di seguito una sintesi dell’ammontare degli incentivi alle assunzioni e stabilizzazioni occupazionali. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


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ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (almeno 8 mesi) IMPORTO BASE

MAGGIORAZIONI

DISOCCUPATO = soggetto privo di impiego + DID online + sottoscrizione PATTO DI SERVIZIO donna / uomo over 60

PRESELEZIONE CPI

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Appalti e affidamenti di opere e servizi circolare delle entrate per i primi chiarimenti

In ordine ai nuovi adempimenti previsti negli appalti/affidamenti di opere e servizi dall’art. 4 del decreto legge 124/2019 (che ha introdotto il nuovo art. 17 bis nel d.lgs. 241 del 9 luglio 1997), informiamo che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 che approfondisce gli aspetti più importanti della nuova disciplina. Di seguito una sintesi dei chiarimenti: - Le nuove disposizioni scattano per le ritenute e compensazioni nei contratti di appalto, subappalto o affidamento ad impresa, comunque denominato, di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 €, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con utilizzo di beni strumentali di proprietà del medesimo committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma. Su questo punto, l’intervento dell’Agenzia ha toccato: * La definizione di “committente” che, nei casi di subappalto o affidamento a soggetti consorziati, comprende anche l’appaltatore o il consorzio; * La verifica della soglia di 200.000 € che, al fine di evitare aggiramenti mediante il frazionamento in subaffidamenti di importo inferiore, sarà verificata unicamente nel rapporto tra il committente originario e affidatario. Inoltre, per il calcolo si prenderà a riferimento l’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), considerando tutti i contratti in vigore nell’anno (comprese le eventuali modifiche) e i nuovi contratti stipulati con ciascuna impresa. In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo determinato, il calcolo della soglia su base annua di Pag. 39 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2020

200.000 € avverrà attraverso un meccanismo di pro - rata temporis, mentre per quelli che non abbiano un prezzo o una scadenza predeterminata si seguirà un criterio di cassa (per cui l’anno scatterà al superamento della soglia di 200.000 €). * Il “prevalente utilizzo di manodopera”, per cui - come era già stato evidenziato nella relazione illustrativa del decreto fiscale - la tematica tocca da vicino i contratti labour intensive, tra cui quello di logistica; * La “sede di attività del committente” (secondo l’accezione prima citata del termine committente), che coincide con la sede legale, le sedi operative, ed ogni altro luogo comunque riconducibile al committente e destinato allo svolgimento dell’attività d’impresa; * “L’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma”, per cui si richiede una disponibilità dei beni in capo al committente a titolo di proprietà, possesso, detenzione, con la conseguenza che i nuovi adempimenti non scattano quando vengano impiegati beni riconducibili agli appaltatori, subappaltatori, affidatari, ecc., né in caso di utilizzo saltuario di beni del committente. - L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, è obbligata a versare le ritenute operate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione (sull’argomento, vedi anche la risoluzione n. 109 delle Entrate). Su questo aspetto, gli approfondimenti dell’Agenzia hanno riguardato in particolare il divieto di compensazione, il quale non si applica ai crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta (rimborsi conseguiti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, o crediti derivanti da eccedenze di versamento


delle ritenute). Per gli altri crediti non sono ammesse eccezioni (es. per i crediti tributari – IVA, imposte dirette – crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori), per cui in nessun caso potranno utilizzarsi per il pagamento delle ritenute dei lavoratori impiegati nell’appalto/affidamento, ma dovranno essere compensati con altri debiti tributari e contributivi dell’impresa. - il committente, a sua volta, deve richiedere copia delle predette deleghe di pagamento all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice che, a sua volta, deve provvedere al rilascio entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (comma 2, art. 17 bis). Inoltre, i predetti soggetti devono trasmettere al committente anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato. Su questa parte della disposizione, l’Agenzia ha approfondito: * gli adempimenti richiesti alle imprese appaltatrici o affidatarie e a quelle subappaltatrici, le quali sono tenuti ad inviare al committente, entro i 5 gg. lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute: ° copia delle deleghe di pagamento, relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Le imprese subappaltatrici devono inviare le suddette deleghe sia al committente originario sia all’impresa appaltatrice. Qualora il pagamento della retribuzione sia avvenuto il mese successivo alla prestazione dell’opera, il predetto termine di 5 gg. scadrà ordinariamente il secondo mese successivo a quello di riferimento della busta paga (es. per lo stipendio di gennaio 2020, pagato a febbraio, le ritenute devono essere versate entro il 16 marzo, per cui l’appaltatore o il subappaltatore hanno tempo fino al 21 marzo p.v. per consegnare la documentazione al committente). L’Agenzia delle Entrate, inoltre, rende disponibili queste deleghe sia nel cassetto fiscale dell’impresa che Pag. 40 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2020

ha eseguito il versamento, sia in quello del committente identificato con il codice fiscale riportato nel campo dedicato nel mod. F24; ° l’elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’appalto/affidamento. Anche in questa evenienza, in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento della “busta paga”, occorrerà riferirsi al secondo mese precedente; ° il dettaglio delle ore lavorate e l’ammontare della retribuzione collegata alla prestazione (imponibile ai fini fiscali, come risultante dalla busta paga del lavoratore), con indicazione separata di quella attribuibile al committente; ° il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con indicazione separata di quelle riferite alla prestazione affidata dal committente. Per le retribuzioni pagate il mese successivo a quello oggetto della busta paga, il riferimento è al secondo mese precedente. La quota di retribuzione e di ritenute da attribuire al committente viene determinata: ▪ escludendo le retribuzioni arretrate o differite e l’indennità di fine rapporto; ▪ rapportando l’orario ordinario e straordinario di lavoro prestato a favore del committente, all’orario complessivo di lavoro retribuito (comprese, quindi, eventuali assenze retribuite come ferie, malattie e permessi retribuiti). La predetta quota è versata compilando un distinto mod. F24 per ciascun committente, secondo le istruzioni che sono state fornite dalle Entrate con la risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019; * gli obblighi del committente, al quale spetta il compito di riscontrare le informazioni e le deleghe trasmesse dall’esecutore dell’opera/servizio. In particolare, questi deve verificare: ° la retribuzione oraria corrisposta al lavoratore, che deve essere coerente con quella prevista dal CCNL applicabile; ° l’effettiva presenza di lavoratori presso la sede del committente; ° che le ritenute fiscali operate dall’ap-


paltatore/affidatario nei confronti del lavoratore, non siano manifestamente incongrue con la retribuzione corrisposta; diversamente, il committente dovrà chiedere agli affidatari i motivi dell’eventuale scostamento. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno considerate manifestamente incongrue se superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali. - In presenza di irregolarità riscontrate dal committente nel corso della verifica dei sopraindicati adempimenti (es. per la mancata trasmissione, nei termini, delle deleghe di pagamento o per omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali), questi deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. Nel caso queste irregolarità siano state commesse dalle imprese subappaltatrici, i pagamenti saranno sospesi dal soggetto (committente originario o appaltatore) presso il quale si sono verificati i presupposti applicativi delle nuove disposizioni. Ad esempio, se detti presupposti si sono verificati verso l’originario committente, questi sospenderà i pagamenti verso l’appaltatore che, a sua volta, sarà legittimato a fare altrettanto nei confronti dei subappaltatori inadempienti, fino a quando questi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi. - In caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti verso il committente in presenza delle sopra citate irregolarità, questi è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle riPag. 41 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2020

tenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. L’applicazione della sanzione verso il committente richiede che, a sua volta, l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice sia stata sanzionata per le irregolarità commesse in materia di versamento delle ritenute e divieto di compensazione. Al contrario, la sanzione non è dovuta nei confronti del committente quando, nonostante non abbia osservato quanto richiesto dalla normativa, l’impresa appaltatrice abbia sanato le irregolarità anche tramite ravvedimento operoso. Peraltro, si prevede un periodo transitorio fino al 30 aprile p.v. nel quale, nonostante il mancato utilizzo di deleghe di pagamento distinte per ciascun committente (e fermo restando, comunque, il divieto di compensazione e la corretta determinazione e versamento delle ritenute fiscali da parte dell’appaltatore/ affidatario), il questi non verrà sanzionato.

Infine, la circolare ricorda la causa di esclusione (prevista dal nuovo comma 5, art. 17 bis del d.lgs. 241/1997) per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate e valida 4 mesi dalla data di rilascio, la sussistenza di determinati requisiti (si veda anche l’articolo di seguito): - l’esistenza in vita da almeno un triennio, verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo poi indietro di tre anni; - la regolarità degli obblighi dichiarativi, per cui si richiede la presentazione delle dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, andando poi a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta; - i versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e dei compensi, per i quali si considerano i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio; - l’assenza di debiti non soddisfatti per cui, ai fini del requisito, rilevano soltanto i debiti riferiti ad imposte, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ai 50.000 €, escludendo sanzioni, interessi ed oneri diversi. Il requisito è valutato con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta. La certificazione potrà essere chiesta presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in


base al domicilio fiscale dell’impresa, e viene messa a disposizione dell’impresa o di un suo delegato a partire dal 3° giorno lavorativo di ogni mese. Al

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termine dei 4 mesi di validità, l’impresa interessata dovrà richiedere nuovo certificato. (C)


Appalti superiori a 200.000 Euro approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti Si fa seguito a quanto comunicato con la circolare associativa prot. n. 39/C dell’11 febbraio 2020 per rammentare che il decreto legge fiscale (art. 4 del d.l 124/2019, che ha introdotto l’art. 17 bis del d.lgs. 241/1997), ha stabilito nuovi obblighi in materia di ritenute e compensazioni nei contratti di appalto, subappalto o affidamento, comunque denominato, di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 €, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con utilizzo di beni strumentali di proprietà del medesimo committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma. In sintesi, le predette disposizioni prescrivono obblighi specifici per le parti coinvolte, ed in particolare: - il comma 1 obbliga l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, a versare le ritenute operate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, “con distinte deleghe per ciascun committente” (sull’argomento, vedi anche la risoluzione n. 109 delle Entrate), mentre il comma 2, specularmente, obbliga il committente a verificarne il versamento; - il committente, a sua volta, deve richiedere copia delle predette deleghe di pagamento all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice che, a sua volta, deve provvedere al rilascio entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (comma 2, art. 17 bis). Inoltre, i predetti soggetti devono trasmettere al committente anche un “elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciaPag. 43 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2020

scun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”. La decorrenza delle nuove disposizioni è stata fissata al 1° gennaio 2020, per cui le stesse si applicano alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio c.a. (interessando, quindi, anche i versamenti effettuati lo scorso 17 febbraio - il 16 cadeva, infatti, di domenica), coinvolgendo anche i contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2020. Peraltro, la norma ha introdotto un meccanismo che prevede il rilascio di una certificazione dell’Agenzia delle Entrate grazie alla quale le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici che ne vengano in possesso, potranno evitare questi adempimenti. Per ottenerla, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento e dell’elenco dei lavoratori, detti soggetti devono dimostrare la sussistenza di 4 requisiti: - esistenza in vita da almeno 3 anni; - regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi; - versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e dei compensi; - assenza di debiti fiscali e contributivi non soddisfatti. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 54730/2020, ha ora reso diffuso il modello di certificazione, che sarà messo a disposizione dell’impresa presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al suo domicilio fiscale, a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese ed avrà una validità di 4 mesi dalla data di rilascio. è prevista anche la possibilità di far correggere eventuali errori presenti nel certificato, con conseguente emissione di uno nuovo. La certificazione è inoltre esente da bollo e da tributi speciali. L’allegato B del provvedimento riporta le modalità con le quali andranno verificati i requisiti utili al rilascio della certificazione, prima citati. Tra questi, si evidenziano in particolare: - l’esistenza in vita da almeno un triennio, verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, andando poi indietro di tre anni;


- la regolarità degli obblighi dichiarativi, per cui si richiede la presentazione delle dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendosi a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta; - i versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e dei compensi, per i quali si considerano i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio; - l’assenza di debiti non soddisfatti per cui, ai fini del requisito, rilevano soltanto i debiti riferiti ad imposte, ritenute e contributi pre-

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videnziali per importi superiori ai 50.000 €, escludendo sanzioni, interessi ed oneri diversi. Il requisito è valutato con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta. Il provvedimento dell’Agenzia, insieme al modello di certificazione e agli allegati possono essere prelevati direttamente sul sito internet delle Entrate, alla pagina https://www.agenziaentrate. gov.it/portale/web/guest/-/approvazione-delloschema-di-certificato-di-sussistenza-dei-requisiti-previsti-dall-articolo-17-bis-comma-5-del-decreto-legislativo-9-luglio-1997-n-24 (C)


Rinnovo CCNL Autotrasporto merci e logistica: aggiornamenti trattativa complessa ad oggi ancora bloccata alle tematiche politiche di carattere generale i.v.c. congelata Come comunicato con circolare associativa prot. n. 40/FT dell’11 febbraio 2020, in data 10 febbraio in rappresentanza di Unitai, che a tal fine ci ha delegati, abbiamo partecipato alla riunione di verifica delle istanze da presentarsi al tavolo di rinnovo del CCNL ad oggi scaduto. Il tavolo negoziale è composito e presenta parti datoriali molto frazionate e divise per interessi, necessità e visione politica del comparto che, come noto, riunisce l’Autotrasporto su strada, gli spedizionieri, la logistica, la cooperazione e tutto il comparto artigiano. In questo senso anticipiamo che la trattativa è agli inizi e Conftrasporto/Unitai non ha interesse all’accelerazione del negoziato che, ad oggi, si trova in una fase di interlocuzione tra le parti e ha sancito la ricostituzione di un Osservatorio nazionale, con finalità politiche e consultive per condividere tra parti sociali i temi caldi del settore e se del caso favorire azioni di lobby a livello europeo. A detto tavolo parteciperanno i vertici di Conftrasporto e i segretari generali delle categorie sindacali firmatarie del CCNL. Fino ad oggi non si è discusso di parti normative essenziali e neppure, in assoluto, di possibili aumenti economici che, anticipiamo, abbiamo condiviso di evitare ovvero contenere al massimo, se del caso all’indice inflattivo, suggerendo piuttosto di vagliare l’ipotesi della corresponsione di importi in welfare nei limiti della tasca fiscale di esenzione, come previsto da altri CCNL. Ma, come sopra riportato, al momento risultano ragionamenti sterili e privi di basi concrete. Sui temi di carattere generale si è riflettuto sui seguenti punti: 1. NEUTRALITÀ CONTRATTUALE: la posizione di Unitai è ferma sulla neutralità contrattuale ovvero sulla necessità di garantire a tutti i firmatari parità di condizioni economiche e normative evitando differenze correlate alle dimensioni Pag. 45 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2020

aziendali ovvero all’adesione a un’Associazione piuttosto che un’altra al fine di rivedere sostanzialmente tutte le concessioni ottenute dal comparto artigiano nell’ultimo rinnovo; 2. FLESSIBILITÀ: correlata soprattutto all’incremento dell’attività notturna riconducibile alla presenza sul territorio dei magazzini di grandi players dell’e-commerce che richiedono prestazioni su 24H e coinvolge anche il personale impiegatizio addetto al traffico. Questa tipologia di trasporto interessa fattispecie diverse da quelle che caratterizzano la nostra base associativa ma costituiscono spunti di ragionamento che debbono necessariamente essere considerati; 3. CONTROLLO A DISTANZA: si è ragionato sull’estensione contrattuale alla definizione di strumento da lavoro non solo dei satellitari ma anche delle eventuali telecamere presenti sui mezzi finalizzate alla sicurezza degli autisti e alla difesa del patrimonio aziendale. Questo in estrema sintesi il contenuto dell’incontro, ancora a livello embrionale, come Unitai abbiamo sottolineato essenziale il contenimento dei costi del personale e della difesa del comparto anche tramite la ri-stesura di istituti contrattuali che evitino il dumping tra le categorie. Se ci sono esigenze particolari da definire in sede di CCNL i nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento. (FT) COMUNICAZIONE DI SERVIZIO Il nostro CCNL prevede l’obbligo di corresponsione dell’I.V.C. ossia l’Indennità di Vacanza Contrattuale correlata alla carenza contrattuale ossia al mancato rinnovo del CCNL. L’importo di tale elemento risulta pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Le parti datoriali della categoria hanno più volte richiesto l’eliminazione di questo istituto che, in ogni caso risulterebbe pari a circa 5 euro al mese e nei prossimi giorni verrà sottoscritta un’intesa finalizzata al suo congelamento. Vi suggeriamo pertanto, se non lo avete già fatto, di sospenderne l’erogazione ovvero, nel caso in cui non la abbiate corrisposta, di sospenderne la corresponsione.


MUD: presentazione entro il 30 aprile 2020 come ogni anno assistiamo le imprese nella compilazione e nell’invio del mud

Il Ministero dell’Ambiente ha confermato che il modello da utilizzare per la dichiarazione ambientale (MUD), rimane quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019. Mantenendo invariato il modello, le dichiarazioni andranno presentate entro il 30 aprile 2020 con riferimento all’anno 2019. Per quest’anno non è slittata la presentazione come era successo nel 2019, quando la data definita come termine ultimo per la presentazione del MUD era stata il 22 giugno 2019. Nel 2019 diverse erano state le modifiche rispetto al modello dello scorso anno, e sono state mantenute anche per il 2020, e riguardanti in primo luogo i rifiuti movimentati da e per l’estero: i produttori di rifiuti inviati a trattamento fuori dai confini nazionali vengono infatti esclusi dal novero dei soggetti autorizzati a compilare la comunicazione rifiuti semplificata, mentre diventa obbligatorio per tutte le comunicazioni indicare nel modulo RT (ricevuto da terzi) il tipo di trattamento previsto per i rifiuti provenienti dall’estero. “Nel solo caso in cui il rifiuto abbia provenienza estera, il dichiarante dovrà ripartire la quantità complessivamente ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in base all’attività”. Altre novità riguardano poi le comunicazioni per rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, per i Raee e per gli imballaggi.

Resta invece confermata anche nel nuovo modello l’articolazione in una sezione anagrafica, composta dalla Scheda SA1 (obbligatoria per tutte le sezioni tranne la “Comunicazione Rifiuti” semplificata) e dalla scheda autorizzazioni (obbligatoria per tutti i soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione dei rifiuti), più sei comunicazioni: - comunicazione rifiuti; - comunicazione veicoli fuori uso; - comunicazione imballaggi; - comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; - comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione; - comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’invio telematico del MUD dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il portale www.mudtelematico.it. Sul medesimo portale sarà resa disponibile un’applicazione che consente a chiunque di eseguire il controllo della correttezza del formato del file da inviare telematicamente. I soggetti dichiaranti che intendono, o che devono avvalersi di questa modalità di invio, debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Token USB) valido al momento dell’invio. Fanno eccezione: - comunicazione rifiuti semplificata: la presentazione della comunicazione di cui in Allegato 2 avviene via PEC all’indirizzo comunicazione mud@pec.it - comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione: la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www. mudcomuni.it - comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il portale dedicato raggiungibile dal sito www.registroaee.it - comunicazione imballaggi, Sezione Consorzi la compilazione deve avvenire esclusivamente tramite il software MUD predisposto da Unioncamere. Come ogni anno garantiremo il servizio per la com-

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pilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2019. Quest’anno il MUD andrà presentato entro il 30 aprile 2020. La presentazione del MUD deve avvenire dai seguenti soggetti, identificati sulla base del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dal DPCM del 17 dicembre 2014: - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; - commercianti e intermediari senza detenzione; - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettere c, d e g). (CS)

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Comunicazione annuale 2020 per pile e accumulatori la scadenza per la presentazione della comunicazione è il 31 marzo 2020 Dal 20 gennaio è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulla quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2019 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2020. Ricordiamo che l’articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 prevede l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All’interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Ca-

mera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall’allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. La scrivania personale è accessibile al link: www. registropile.it. L’accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile. Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2019. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

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(CS)


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SOA: rinnovo per la I.C.M. è qualificata anche per la categoria og8

La I.C.M. srl, rappresentata dal sig. Edi Morassi, con sede a Arta Terme (UD) in via Nazionale n. 6, ha rinnovato l’attestazione SOA per i prossimi cinque anni, ottenendo le iscrizioni per le categorie OG3 e OG6 per 516.000 euro, e qualificandosi anche per la categoria OG8 per 258.000 euro. Potrà eseguire la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”(OG3), qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Ha confermato l’abilitazione per quanto riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete (OG6) che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamen-

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to. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Inoltre, si è qualificata nella categoria OG8 per l’esecuzione di opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, categoria che riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


La Regione FVG interviene sugli obblighi di affidarsi alla CUC fissate soglie per semplificare procedure ai comuni per importi inferiori a 40.000 e 214.000 euro Come illustrato nei precedenti articoli (vedi Apinforma n. 10/2019 e n. 13/2019) la CUC (Centrale unica di committenza) nell’esercizio dell’attività di centralizzazione della committenza, con bandi europei pubblicati nel dicembre 2017 (l’Assessorato alle Autonomie Locali era stato affidato al dott. Panontin) ha indetto delle gare per i servizi di manutenzione che si sono concluse solo a maggio del 2019. Già a quel tempo, in merito a questa iniziativa la nostra Associazione ha denunciato le conseguenze negative sul tessuto locale della normativa sull’affidamento degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni sui soggetti aggregatori. Con questo affidamento tutti gli enti Regionali, erano obbligati ad affidare la manutenzione degli edifici pubblici alle aziende vincitrici del bando, non potevano cioè decidere a chi affidare il servizio con effetti devastanti sulle piccole e medie imprese locali, alle quali finora facevano invece spesso ricorso grazie alla capacità delle stesse di rispondere con maggiore prontezza alle necessità dell’ente pubblico, vista anche la prossimità con quest’ultimo. La centralizzazione del servizio, con il suo elevato grado di standardizzazione, non era riuscita a soddisfare efficacemente i bisogni operativi di molte amministrazioni locali, e rappresentava un potente fattore di decrescita a carico delle piccole e medie imprese e, più in generale, del mondo del lavoro che ruota attorno all’affidamento degli appalti pubblici. Inizialmente, con questo affidamento, non sono state previste neppure “soglie di salvaguardia” per le assegnazioni dei lavori di importi non elevati. Il dott. Denis Petrigh, Presidente del gruppo edili della nostra Associazione Confapi Fvg, avendo raccolto le preoccupazioni delle imprese Associate, molte a rischio di chiusura per effetto delPag. 51 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2020

la centralizzazione dell’affidamento degli appalti pubblici, aveva portato avanti molte iniziative che denunciavano la problematica emersa con gli affidamenti dei servizi, e incontrato molti Consiglieri Regionali sia della maggioranza che dell’opposizione per valutare le iniziative da fare e per cercare di limitare la portata di questi accordi quadro stipulati dalla Regione con queste importanti aziende di fuori Regione. Di seguito approfondiamo i temi che avevano portato all’obbligo di adesione, da parte degli Enti locali della Regione, ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale.

La normativa di riferimento Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, prevede all’articolo 9, comma 1, l’istituzione dell’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’articolo 3, comma 1, lettera n), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) definisce come «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell’elenco, istituito ai sensi dell’articolo 9, del D.L. n. 66/2014. Il sistema è stato confermato dal Codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/ 2016, che all’articolo 213, comma 16, ha affidato all’ANAC il compito di gestire tale elenco. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 ha istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 la Centrale unica di committenza regionale (CUC regionale), precisandone attività e finalità. Alla stessa è stata attribuita anche la qualifica di soggetto aggregatore che, a seguito dell’iscrizione nell’elenco di cui sopra, la legittima a partecipare al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Va quindi da subito chiarito che la CUC regionale rappresenta per la Regione il modello di centralizzazione della committenza individuato dal legislatore nazionale per dare at-


tuazione agli obiettivi di finanza pubblica del sistema Paese. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle analisi compiute dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, con apposito DPCM, vengono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, gli enti locali, oltre che i loro consorzi e associazioni, sono obbligati a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori di riferimento, per lo svolgimento delle procedure ivi indicate. Conseguentemente, per le categorie di beni e servizi individuate annualmente dal DPCM predetto, la legge prevede che l’ANAC non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla normativa citata, non ricorrano al soggetto aggregatore di riferimento o a Consip. Il Tavolo è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 14 novembre 2014, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, del predetto D.L. n. 66/2014. La Regione aveva precisato che anche il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza del 26 febbraio 2019, n. 1329, ha chiarito che secondo principi di carattere generale, ricavabili dall’interpretazione letterale delle norme, i sistemi di centralizzazione (della committenza) regionale prevalgono rispetto a quelli di Consip S.p.A. che, in ogni caso, conservano un ruolo suppletivo. La qualifica di soggetto aggregatore della CUC regionale le attribuisce a livello statale un ruolo specifico anche in materia di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività. In questo senso, l’articolo 1, commi 512-517, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così come modificato e, in particolare il comma 512, dispone: “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”. In aggiunta, secondo la Regione, vanno considerate anche le previsioni finalizzate alla riduzione della spesa previste dall’articolo 1 del D.L. n. 95/2012, in merito all’obbligo di approvvigionaPag. 52 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2020

mento attraverso le modalità e per le categorie merceologiche indicate ai commi 7, 8 e 9 (energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto) per gli effetti che hanno sull’autonomia degli enti locali. Per ciò che attiene alla dimensione operativa, la CUC regionale, in virtù delle funzioni attribuite dalla LR 26/2014 nonché dal Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale, provvede all’attività di raccolta dei fabbisogni entro il 30 settembre di ogni anno e, sulla base dell’analisi di quest’ultimi e delle indicazioni fornite con DPCM, entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione adotta e pubblica il programma delle proprie iniziative.

Iniziative programmate dalla CUC regionale in qualità di soggetto aggregatore Secondo la normativa nazionale sopracitata, gli Enti locali della Regione sono tenuti ad aderire alle iniziative inserite nel DPCM citato. In caso di fabbisogni di beni e servizi, che afferiscono alle categorie merceologiche indicate dal DPCM, gli enti locali della Regione devono sempre verificare sul sito istituzionale dei Soggetti aggregatori il Piano delle iniziative della CUC regionale e, in subordine, di Consip.

Indicazioni operative date dalla Regione prima dell’intervento legislativo di gennaio 2020 Iniziative presenti nel dpcm ma non programmate dalla CUC regionale Secondo la Regione qualora l’iniziativa non sia presente nella programmazione della CUC regionale e il valore stimato dell’appalto da affidare superi le soglie indicate dal DPCM, gli enti locali devono verificare se la stessa è presente nella programmazione di Consip. Qualora l’iniziativa sia presente nella programmazione di Consip, gli enti locali sono obbligati ad aderirvi. Tuttavia, nelle more della stipulazione del contratto quadro da parte di Consip ed in caso di motivata urgenza, gli enti locali possono: a) prorogare ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice, nel caso in cui vi fosse espressa previsione negli atti di gara, i contratti in essere fino alla data di attivazione del contratto quadro Consip, sempre che le circostanze lo consentono (procedura di gara di Consip in fase conclusiva);


b) svolgere autonome procedure di acquisto ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, dl 66/2014, dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (c.d. contratti ponte); c) attivare l’opzione di rinnovo, nel caso in cui vi fosse espressa previsione negli atti di gara. Il rinnovo deve comunque avere durata e misura strettamente necessaria. Iniziative presenti nel dpcm programmate dalla CUC regionale, ma non ancora attive La Regione, confermava che qualora l’iniziativa sia presente nella programmazione della CUC regionale, indipendentemente dalle soglie indicate nel DPCM, gli enti locali sono obbligati ad aderirvi. Tuttavia, nelle more della stipulazione del contratto quadro da parte della CUC regionale ed in caso di motivata urgenza, gli enti locali possono: a) prorogare ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice, nel caso in cui vi fosse espressa previsione negli atti di gara, i contratti in essere fino alla data di attivazione del contratto quadro da parte della CUC regionale, sempre che le circostanze lo consentono (procedura di gara della CUC in fase conclusiva); b) svolgere autonome procedure di acquisto ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, dl 66/2014, dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (c.d. contratti ponte); c) attivare l’opzione di rinnovo, nel caso in cui vi fosse espressa previsione negli atti di gara. Il rinnovo deve comunque avere durata e misura strettamente necessaria. Iniziative presenti nel dpcm attivate dalla cuc regionale durante l’esecuzione di contratti autonomamente stipulati dagli enti locali. In caso di attivazione da parte della CUC regionale di un’iniziativa contenuta nel DPCM, nell’arco di durata di un contratto già autonomamente stipulato dall’ente locale non è consentito attivare proroghe, ancorché prestabilite negli atti di gara, né rinnovi. La Regione, riteneva invece applicabile anche alle iniziative della CUC regionale quanto previsto dall’articolo 1, comma 13 del dl 95/2012, che tratta del diritto di recesso dal contratto già autonomamente stipulato dall’ente. Fabbisogni che non superano le soglie di importo previste dal dpcm per ciascuna iniziativa. Secondo le indicazioni date a suo tempo dalla Regione, in caso di fabbisogni di beni e servizi, che afferiscono alle categorie merceologiche indicate dal DPCM: Pag. 53 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2020

- se l’iniziativa è presente nella programmazione della CUC ed è attiva, gli enti locali della Regione sono obbligati ad aderirvi. La normativa regionale, infatti, al contrario di quella statale, non pone una soglia minima per aderire alle iniziative della CUC regionale. Va sottolineato tuttavia che in merito possono essere fissate dalla Regione delle soglie minime di valore per i contratti attuativi (anche nella forma di ordini di fornitura), esplicitamente indicate nei contratti quadro. Solo in questo caso, se il valore dell’appalto da affidare non supera la soglia minima, prevale la facoltà sull’obbligo di adesione. - se l’iniziativa non è presente nella programmazione della CUC e il valore stimato dell’appalto da affidare non supera le soglie indicate del DPCM, gli enti locali della Regione, indipendentemente dalla presenza di tali iniziative nella programmazione di Consip, NON sono obbligati ad aderirvi e possono svolgere autonome procedure nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione.

L’intervento della Giunta regionale del gennaio 2020 Anche a seguito delle proteste delle imprese e soprattutto della nostra Associazione Confapi FVG, la Giunta Regionale con Delibera n. 84 del 24 gennaio 2020 ha approvato un provvedimento che risolve una delle principali criticità relative all’istituzione della Centrale unica di committenza regionale del Friuli Venezia Giulia, che ricordiamo, è stata generata nella precedente legislatura, e che è quella di non aver originariamente definito per i Comuni una soglia minima entro cui potevano muoversi in autonomia, senza dover ricorrere alla gestione centralizzata della stazione appaltante. La delibera approvata dalla Giunta regionale definisce le soglie sotto le quali i Comuni non sono obbligati a fare contratti in convenzione e chiarisce per quali realtà merceologiche non è necessario ricorrere a gare d’appalto. La delibera fissa il tetto di 40 mila euro per alcune realtà merceologiche e per altre in cui si sono registrate i maggiori disagi, come il settore delle manutenzioni, recepisce le disposizioni europee in materia, alzando la soglia a 214 mila euro. Si tratta di un intervento che dà seguito ai correttivi introdotti con la legge di assestamento che ha modificato la legge 26/14, e che prosegue nell’obiettivo di semplificare ulteriormente le procedure legate al mercato degli appalti e dei servizi, ma


soprattutto di risolvere le problematiche registrate dai Comuni e dalle imprese locali. In molte riunioni a cui avevamo partecipato i Comuni avevano segnalato che per affidare alcuni servizi si trovavano a spendere il doppio degli anni precedenti, con la possibilità di essere chiamati a rispondere anche dalla Corte dei Conti per danno erariale.

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Prima dell’approvazione definitiva, specifica la Delibera, il provvedimento verrà sottoposto al parere del Consiglio per le autonomie locali. E’ possibile consultare la Delibera e gli allegati al link: http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout1.asp?pag=3 (CS)


Business News informazioni per l’internazionalizzazione a cura di informest consulting srl Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

LE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO KAZAKO E IL PROGRAMMA DI INSERIMENTO COMMERCIALE PER AZIENDE ITALIANE DEI SETTORI AGRO-FOOD PROCESSING, AGRO-MECCANICA, MECCANICA STRUMENTALE, IMPIANTISTICA, ARREDO E SISTEMA CASA

INFORMEST Consulting, attraverso l’expertise del proprio corrispondente e della propria rete commerciale in Kazakhstan, ha individuato concrete opportunità di inserimento sul mercato kazako per aziende italiane nei settori agro-food processing, agro-meccanica, meccanica strumentale, impiantistica, arredo e sistema casa. Il Kazakhstan è un Paese tradizionalmente non produttore, ma in grado di acquistare dall’estero strumenti, tecnologia e prodotti finiti, per soddisfare la domanda interna. Nel Paese sono richiesti impianti di processo, macchinari e tecnologie avanzate per l’industria, di cui il Paese non dispone in proprio ma di cui necessita per l’ammodernamento del proprio parco tecnico (ad es. macchine e attrezzature per pastifici, impianti di inscatolamento, macchinari ed attrezzature per la lavorazione dei cereali ed il foraggio, macchinari agricoli, attrezzature

e impianti per l’industria meccanica in genere, ecc.). In generale, i macchinari e le tecnologie di provenienza italiana, ancora poco presenti, sono ben considerati dal punto di vista tecnico e dotati di un buon rapporto qualità/prezzo rispetto ad altri di concorrenza europea. Inoltre, INFORMEST Consulting ha disponibili concrete richieste da parte di general contractor, studi di progettazione, studi di architettura, importatori e distributori operanti nella filiera sistema casa collegate a progetti di costruzione in avvio. Sulla base delle numerose esperienze acquisite direttamente sul mercato kazako, INFORMEST Consulting predispone ed implementa programmi personalizzati di sviluppo commerciale a beneficio di aziende italiane interessate ad inserirsi in modo stabile sul mercato. L’attività operativa sul mercato estero (che include l’individuazione di canali distributivi/buyers appropriati e compatibili con la tipologia di prodotti proposti, incontri diretti con i buyers kazaki nonché l’attività di rappresentanza commerciale continuativa sul mercato) sarà svolta direttamente in Kazakhstan dagli esperti locali di INFORMEST Consulting solo dopo un’analisi gratuita di prefattibilità sul mercato locale. Le modalità operative del progetto saranno approfondite dall’azienda italiana con L’ESPERTO KAZAKO IN OCCASIONE DI INCONTRI DIRETTI nel corso della durata del programma, utili per l’impostazione dell’inserimento commerciale, del metodo di ingresso sul mercato e dell’avanzamento lavori. Le aziende interessate a ricevere maggiori informazioni possono inviare un’email all’indirizzo: consulenza@informestconsulting.it

IL PARTNERING OPPORTUNITIES DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Informest Consulting è partner locale del Consorzio Friend Europe (www.friendeurope.it) nell’ambito della rete Enterprise Europe Network (EEN) e promuove i servizi del Network alle PMI del Triveneto. Il Network EEN è la più grande rete a supporto delle PMI a livello mondiale, presente in più di 60 Paesi e composta da oltre 600 membri, e mette a disposizione delle aziende informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di

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collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Partnering Opportunities Database (POD) della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende europee ed internazionali che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato giornalmente. In qualità di partner EEN, Informest Consulting offre alle aziende un servizio gratuito di in-

serimento nel database cerco-offro europeo delle PMI, il quale consente alle aziende iscritte di avere una visibilità nell’intera Area Europea e anche in altri Paesi extra UE aderenti al progetto. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. Le aziende interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito ed anonimo del proprio profilo nel database, richiedendo il modulo ed inviandolo all’indirizzo office@informestconsulting.it

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CQC; corsi di qualificazione iniziale e periodica circolare ministeriale riepilogativa delle disposizioni

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- Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulle nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento e mantenimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC, v. Apinforma n. 15/2019, p. 46), per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) con la circolare prot. 35677 del 19 novembre 2019, a seguito dell’entrata in vigore del d.m. 5 luglio 2019 (20 novembre 2019), ha inteso dettagliatamente riepilogare le disposizioni in materia. Di seguito si evidenziano gli aspetti principali della nota ministeriale. - Per le qualificazioni ottenute all’estero, la conversione in CQC italiana può essere realizzata solo per quelle conseguite in uno Stato dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica. - I veicoli utilizzati per le esercitazioni dei corsi di formazione iniziale, non devono obbligatoriamente prevedere la selezione manuale delle marce da parte del conducente, ma possono anche essere dotati di cambio automatico. - Il nuovo esame si presenta abbreviato sia come sessione (una al posto delle precedenti due), sia come numero di domande (70 quiz, anziché 120). La prova è superata se non sono stati commessi più di 7 errori. Per i titolari di CQC per il trasporto persone che intendano ottenere la qualificazione anche per il trasporto di cose (e viceversa), il questionario si articola in 30 quesiti sulla parte specialistica e non sono ammessi più di 3 errori. Agevolata è altresì la prova per i titolari di attestato di idoneità professionale in materia di autotrasporto, che intendano ottenere la CQC per lo stesso settore (la prova si articola in 40 que-

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siti sulla parte comune, con non più di 4 errori consentiti). In caso di mancato superamento della prova, il candidato può presentare una nuova istanza, corredata dai relativi versamenti e dall’attestato di frequenza, e sostenere l’esame quando siano trascorsi almeno 30 giorni dalla precedente prova. La richiesta di ammissione all’esame deve essere presentata nel termine di validità dell’attestato di frequenza (un anno) e, in questo caso, la prova può svolgersi anche dopo questa scadenza; viceversa, la richiesta presentata una volta scaduto l’attestato di frequenza, obbliga il candidato a frequentare di nuovo il corso. Quanto alla formazione periodica, il Ministero ha ribadito le tempistiche di svolgimento dei corsi: a) a partire dai 3 anni e 6 mesi precedenti la scadenza, con rinnovo che decorre dal giorno di presentazione dell’istanza al competente Ufficio Motorizzazione civile (UMC); b) oppure nei 2 anni successivi alla scadenza di validità della CQC posseduta, con rinnovo a partire dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica; dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di superamento dell’esame, è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose. Se la CQC posseduta è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza del corso di formazione periodica è richiesto anche il superamento dell’esame di ripristino. Al termine del corso di formazione periodica: a) i soggetti erogatori rilasciano al conducente l’attestato di frequenza e comunicano, all’UMC competente, l’elenco dei partecipanti che hanno frequentato proficuamente la formazione periodica con non più di 3 assenze totalizzate; per assenze tra le 3 e le 10 ore vi è l’obbligo di recupero entro un mese dalla fine del corso; oltre le 10 ore di assenza, occorre invece ripetere l’intero corso di 35 ore; l’elenco dei partecipanti che hanno pro-


ficuamente frequentato il corso, deve essere inviato all’UMC competente solo una volta terminate le ore di recupero degli allievi iscritti al corso stesso; b) l’allievo potrà chiedere il rinnovo della CQC all’UMC competente in base al luogo in cui ha sede il soggetto erogatore del corso; il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patente CQC (in corrispondenza del codice unionale “95”) o sulla CQC, viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. - Il conducente titolare di CQC scaduta da più di 2 anni con obbligo di sostenere l’esame di revisione per l’azzeramento dei punti sulla medesima CQC, svolge solamente l’esame di ripristino che, una volta superato, determina l’assegnazione alla CQC del punteggio iniziale di venti punti; la procedura informatica che renderà possibile quanto sopra è attiva dal dicembre 2019. - Il titolare di CQC che, dopo aver frequentato un corso di formazione periodica, non chieda il rinnovo nei 2 anni dalla scadenza della predetta qualificazione, sarà costretto a sostenere l’esame di ripristino; analogamente, il titolare di una CQC che abbia frequentato un corso di

formazione periodica ma che presenti l’istanza di rinnovo dopo cinque anni, dovrà sostenere un nuovo corso di formazione periodica e l’esame di ripristino. - Quanto all’esame di ripristino, il Ministero ribadisce che: a) dal 20 novembre 2019 (data di entrata in vigore del d.m. 5 luglio 2019), il titolare di una CQC persone o merci in corso di validità, può sostenere questo esame per l’altra tipologia di trasporto limitatamente alla parte specialistica; b) in caso di esito negativo, in nessun caso si procede alla revoca della qualificazione CQC, ma il conducente può ripresentare una nuova istanza per sostenere l’esame trascorsi almeno 30 giorni dal precedente; c) il conducente che faccia trascorrere ulteriori 5 anni dalla data di fine corso di formazione periodica senza superare l’esame di ripristino, sarà costretto a frequentare un nuovo corso di formazione periodica. Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il dicembre 2019

Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 2/2020, p. 66, per segnalare che il 15 gennaio 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di dicembre 2019. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel dicembre 2019 (pari a 1.482,48 euro in aumento rispetto al mese di novembre 2019, quando ammontava 1.471,31 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:

- 1,215 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 1,000 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es., il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il gennaio 2020

Si fa seguito a quanto riportato sul presente numero di Apinforma, p. *******, per segnalare che il 10 febbraio 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di gennaio 2020. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel gennaio 2020 (pari a 1.485,18 euro in aumento rispetto al mese di dicembre 2019, quando ammontava 1.482,48 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:

- 1,217 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 1,003 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es., il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

indice istat mese di dicembre 2019

(C)

ANNI E MESI

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO INDICI DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

1,0

1,8

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

(Base 2015=100) 2018

Dicembre

102,1

2018

Media

102,1

2019

Gennaio

102,2

0,7

1,6

Febbraio

102,3

0,8

1,3

n. 74 del 28 marzo 2019

Marzo

102,5

0,8

1,5

n. 102 del 3 maggio 2019

Aprile

102,6

0,9

1,3

n. 124 del 29 maggio 2019

Maggio

102,7

0,7

1,6

n. 149 del 27 giugno 2019

Giugno

102,7

0,5

1,7

n. 177 del 30 luglio 2019

Luglio

102,7

0,2

1,7

n. 197 del 23 agosto 2019

Agosto

103,2

0,3

1,8

n. 227 del 27 settembre 2019

Settembre

102,5

0,1

1,4

n. 255 del 30 ottobre 2019

Ottobre

102,4

0,0

1,5

n. 280 del 29 novembre 2019

Novembre

102,3

0,10

1,5

n. 7 del 10 gennaio 2020

Dicembre

102,5

0,40

1,4

n. 24 del 30 gennaio 2020

Media

102,6

2019

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n. 25 del 30 gennaio 2019


Scadenze aziendali mese di marzo 2020 il calendario delle scadenze per il mese di marzo 2020

Lunedi 2 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese di gennaio 2020.

Lunedì 9 CERTIFICAZIONE UNICA DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA - Scade il termine per l’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2020 ordinaria; la versione sintetica dovrà essere consegnata ai lavoratori dipendenti e collaboratori entro il 31 marzo 2020. ASSISTENZA FISCALE - Scade il termine per effettuare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 per il 2017, con il quadro CT della Certificazione Unica, per i sostituti d’imposta che non abbiano già effettuato la comunicazione con il mod. CSO dal 2011 o il quadro CT della Certificazione unica 2020.

Domenica 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di febbraio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Lunedì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali devono versare, oltre all’imposta, anche la somma dovuta a titolo di interessi, pari all’1% dell’imposta stessa. È possibile effettuare il versamento del saldo Iva anche successivamente al 16 marzo, ma entro il termine del 30 giugno, maggiorando la somma da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. Il saldo può anche essere rateizzato fino a novembre. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LE VIDIMAZIONI - Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per la vidimazione dei libri e registri previsti dal codice civile. La misura della tassa è di: - € 309,87 per le società che, al 1° gennaio 2020, risultavano avere un capitale non superiore a € 516.456.90; - € 516,46 per le società che, al 1° gennaio 2020, risultavano avere un capitale superiore a € 516.456,90. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello è il 7085 e il periodo di riferimento è il 2020. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

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INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ Inps/regioni (modello F24).

Lunedì 23

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2019 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2019 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2019. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente.

INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. IRPEF - CONGUAGLIO FISCALE 2019 - Termine ultimo per il versamento delle ritenute per le aziende che hanno effettuato il conguaglio dell’IRPEF per il 2019 entro il 29 febbraio 2020. Il codice tributo è il 1013. FONDAPI - Scadenza versamento Fondapi per il bimestre gennaio/febbraio 2019, codice di riferimento 116.

Mercoledì 25 IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di febbraio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. Ricordiamo che i modelli riferiti agli acquisti di beni e servizi rilevano esclusivamente per la parte statistica. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

Lunedì 30 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2020 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 29 febbraio 2020.

Martedì 31 CERTIFICAZIONE UTILI - Scade il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2019. LAVORI USURANTI (D.LGS. 67/2011) - Scade il termine per la presentazione annuale telematica

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del Modello LAV - US per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto attività lavorative usuranti con riferimento all’anno precedente (comprese quelle notturne, quelle a catena e gli autisti di mezzi con più di nove passeggeri).

CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente.

AGENTI RAPPRESENTANTI VERSAMENTI ANNUALI AL FIRR - Scade il termine per il versamento annuale del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) all’ENASARCO. Il versamento varia a seconda degli scaglioni di provvigioni e tenuto conto se l’agente è monomandatario o plurimandatario.

CU 2020 - Scade il termine per la consegna ai lavoratori dipendenti e parasubordinati della certificazione dei redditi relativi all’anno 2019. CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI Scade il termine per la consegna ai percettori della certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel 2019.

LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

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(PZ-FT)


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