notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 3 15 febbraio 2021
IN PRIMO PIANO FRIULIA: SCENARIO MACROECONOMICO E ANALISI MERCATI FINANZIARI
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
ECCEZIONALI ANCHE NEL PESARE • Fornitura, assistenza, installazione e manutenzione di bilance, pese a ponte e sistemi di pesatura industriali. • Verifiche periodiche con laboratorio meteorologico accreditato. • Controlli e tarature in riferimento ai sistemi di qualità. • Preventivi a richiesta.
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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 3 15 febbraio 2021
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
Adozione di buone pratiche di sostenibilità sociale e ambientale
8
Confapi FVG a favore del vaccino in azienda
10
Vaccini in azienda. Confapi ha fatto da battistrada
11
Interessi di mora fermi all’8%
12
Stop ammortamenti
14
La dichiarazione Iva annuale
16
Bollo su fatture elettroniche
25
Ticket Welfare
29
Irap al 2,9% in caso di welfare aziendale
30
Scenario macroeconomico e analisi mercati finanziari
31
Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2021
45
Sportello per le pratiche Inail
46
Aggiornamenti in materia di esoneri contributivi
48
Circolare Inps n. 28 del 17 febbraio 2021
49
Circolare Inps n. 30 del 19 febbraio 2021
50
Esonero per assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021/22
51
Proroga stato emergenza anche per l’Albo Gestori Ambientali
53
Inail: comunicazioni solo on line
54
Pubblicato il decreto sui rifiuti di carta e cartone
56
Covid-19, tra ottobre e gennaio il 62,3% dei contagi sul lavoro
57
Trasporto rifiuti
64
Trasporto rifiuti
65
www.portfolio.is.it
Il tuo business ha un cuore. Proteggilo creando un ambiente di lavoro più sicuro.
In Italia le persone che muoiono per arresto cardiaco improvviso (A.C.I.) sono più di 200 al giorno, oltre 70 mila all’anno. Nell’80% dei casi l’arresto cardiaco colpisce in ambienti extra-ospedalieri (nelle abitazioni private, negli uffici pubblici, nelle strade e nelle piazze, sul lavoro, all’interno di impianti sportivi) senza dare segni premonitori. Per ogni minuto che passa, le probabilità di sopravvivere si abbassano del 10%. Se si considera che per l’arrivo dei soccorsi il tempo medio di attesa è superiore di 8-10 minuti, è importante che i presenti sul posto, dopo aver allertato i soccorsi, siano i primi a praticare la rianimazione cardiopolmonare e abbiano a disposizione il defibrillatore.
Conviene fare prevenzione! Tra gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta rispetto a quelli minimi previsti per legge ritenuti idonei per ottenere lo sconto per prevenzione dell’Inail, il nuovo modello OT24 ha incluso l’adozione da parte delle aziende di defibrillatori semiautomatici (DAE) e l’organizzazione di corsi Blsd (Basic life support defibrillation) per insegnare ai dipendenti le manovre da compiere in caso di arresto cardiaco, che in molti casi possono salvare una vita!
Solo quindi avviando immediatamente la macchina dei soccorsi possono essere salvate più vite! MET-LIFE, divisone medicale di METLAB, opera nella ricerca e sviluppo scientifico relativamente alla prevenzione e tutela della salute; fornisce consulenza tecnica e scientifica per la diffusione delle soluzioni dedicate al primo soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso, accessibili a tutti, strutture organizzate e persone comuni; promuove e diffonde attivamente sul territorio Regionale iniziative di carattere divulgativo e formativo per il miglioramento della salute individuale e sociale.
MET-LIFE distribuisce solo i migliori DAE. Il defibrillatore è un apparecchio salvavita e pertanto non devono esserci dubbi sulla sua affidabilità e sulla qualità delle prestazioni. Il LIFEPAK CR2 adotta le migliori tecnologie attualmente disponibili ed è stato studiato per un uso estremamente facile. L’apparecchio possiede caratteristiche di defibrillazione analoghe a quelle dei defibrillatori ospedalieri.
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EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
MIT: chiarimenti sulle procedure negoziate
66
Business News
69
Scambi fra Soci
72
Autorità di regolazione dei trasporti
73
Brexit e trasporti su strada
75
Proroghe di revisioni e di validità delle patenti
78
Scadenze aziendali marzo 2021
80
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Adozione di buone pratiche di sostenibilità sociale e ambientale PROTOCOLLO D’INTESA DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE E CONFAPI FVG
vità CONFAPI FVG), nelle persone del Presidente, dott. Massimo Paniccia, del Presidente del Comitato provinciale di Pordenone, dott. Michele Filippi e del direttore Generale di CONFAPI FVG, Dott. ssa Lucia Cristina Piu. Premesso che:
Abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con la Diocesi di Concordia - Pordenone per l’adozione di buone pratiche di sostenibilità sociale e ambientale. Si tratta dell’adesione ad un percorso della CEI - Conferenza Episcopale Italiana di sensibilizzazione alla responsabilità sociale attraverso uno strumento di autovalutazione partecipata, che propone in collaborazione con Next - Nuova economia per tutti, in vista della 49^ Settimana sociale dei cattolici di Taranto che si terrà quest’anno. Infatti, a breve trasmetteremo ai nostri Associati un questionario on line volto ad evidenziare le strategie, il posizionamento e i comportamenti adottati in ambito sociale, ambientale ed economico. Già dal 2003 operiamo secondo un sistema integrato qualità – etico sociale secondo le norme Uni En Iso 9001 ed SA 8000, abbiamo adottato il Codice Etico a cui aderiscono formalmente anche tutte le nostre Imprese Associate. (LCP) PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ADOZIONE DI BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE Il presente protocollo è stipulato fra: la Diocesi di Concordia - Pordenone, nelle persone del Vescovo, Monsignor Giuseppe Pellegrini, del responsabile dell’Ufficio Pastorale, Monsignor Dario Roncadin e del moderatore della commissione Pastorale dott. Daniele Morassut e l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG (di seguito per bre-
- la CEI - Conferenza episcopale italiana propone in collaborazione con Next - Nuova economia per tutti in vista della 49a Settimana sociale dei cattolici italiani di Taranto, un percorso di sensibilizzazione alla Responsabilità sociale territoriale per una nuova economia attraverso uno strumento di autovalutazione partecipata; - l’Ufficio sociale diocesano della Diocesi di Concordia-Pordenone aderisce al progetto denominato “buone pratiche di sostenibilità sociale e ambientale” rivolto ad aziende, amministrazioni e organizzazioni presenti sul territorio diocesano attraverso un apposito strumento di autovalutazione partecipata; - l’anzidetto strumento di autovalutazione si rivolge, in forma gratuita, a tutte le imprese di ogni ramo di attività e settore – con la sola esclusione di settori controversi quali armi, azzardo, tabacco etc. – per favorire una piena consapevolezza del ruolo sociale della libera impresa in seno ad una comunità e l’adozione di politiche di miglioramento della sostenibilità sociale e ambientale lungo tutta la filiera di approvvigionamento mediante l’individuazione di buone pratiche, in modo da integrare e consolidare le politiche aziendali verso uno sviluppo sostenibile secondo i principi della Dottrina sociale della Chiesa e gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU; - lo strumento di autovalutazione consiste nel Questionario di autovalutazione partecipata di NeXt, documento volto ad evidenziare le strategie, il posizionamento e i comportamenti adottati dai diversi soggetti (imprese, comuni, enti del terzo settore, scuole e università) in ambito sociale, ambientale ed economico, in un’ottica di semplificazione e di fiducia, in grado di consentire anche ai piccoli soggetti di “esprimersi” e di ridurre i costi della Corpora-
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te Social Responsability aziendale (CSR), definita dall’Unione europea come «l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate», nonché di certificazioni di sistema; - Confapi FVG che opera dal 2003 secondo un sistema integrato di certificazione di qualità ed etico sociale secondo le norme UNI EN ISO 9001 ed SA 8000, ha adottato un proprio codice etico, condivide le finalità dell’anzidetto progetto sul tema dello sviluppo sostenibile, atteso che già le persegue nel proprio operare; - le imprese rappresentate da Confapi FVG, Associazione delle Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia aderiscono formalmente al Codice Etico dell’Associazione all’atto stesso di adesione alla medesima; e atteso che: - la libera impresa costituisce il fondamentale fattore di sviluppo economico, coesione e stabilità sociale della comunità in cui opera e che le sue finalità sono in linea con una economia sostenibile e socialmente responsabile, anche nelle forme di: * un crescente coinvolgimento e valorizzazione del personale nella vita aziendale, così da accrescerne la consapevolezza del proprio ruolo e da condividere gli obiettivi aziendali; * una acquisizione e fidelizzazione delle fasce di mercato che scelgono prodotti di imprese orientate alla sostenibilità; * una riduzione delle conflittualità interne ed esterne all’impresa con conseguenti minori costi e maggiore concentrazione sulle attività aziendali; * un rafforzamento della reputazione azien-
dale nei confronti di clienti, fornitori, di ogni altro soggetto con il quale l’impresa si pone in relazione e dell’intera comunità in cui opera; * una maggiore capacità di innovazione e di competitività dovuta a un saldo radicamento sul proprio sistema territoriale; convengono quanto segue: - Confapi FVG s’impegna a diffondere alle proprie imprese associate, il Questionario di autovalutazione partecipata che andrà compilato entro la fine del mese di aprile, reperibile sul sito web https://www.nexteconomia.org/ buone-pratiche-per-la-sostenibilita/, completo di una guida alla compilazione, e a sensibilizzarle alla sua redazione ed invio; - l’Ufficio pastorale sociale della Diocesi di Concordia-Pordenone s’impegna a: * inserire il logo di Confapi FVG a livello diocesano nei canali multimediali della CEI (TV2000, sito web CEI, sito del quotidiano AVVENIRE) e nelle comunicazioni della Diocesi; * inserire il logo di Confapi FVG a livello nazionale sulla comunicazione che sarà fatta per la settimana sociale nazionale di cui alla premessa; * sollecitare l’invio di una rappresentanza della Confapi FVG durante i lavori della prossima settimana sociale di Taranto 2021. * chiedere il report delle risultanze relative alle imprese del territorio Diocesano e delle imprese associate a Confapi FVG che aderiranno alla compilazione del questionario. * produrre un video, che sarà proiettato nella medesima occasione, in cui potrà trovare spazio anche Confapi FVG. Pordenone/Udine, 3 febbraio 2021
Per la Diocesi di Concordia-Pordenone
Per l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG
Il Vescovo (f.to Monsignor Giuseppe Pellegrini)
Il Presidente (f.to Massimo Paniccia)
Il Responsabile Ufficio Pastorale (f.to Monsignor Dario Roncadin)
Il Presidente del Comitato prov. di Pordenone (f.to Michele Filippi)
Il Moderatore della Commissione Pastorale (f.to Daniele Morassut)
Il Direttore (f.to Lucia Cristina Piu)
Pag. 9 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 3 - 15 febbraio 2021
Confapi FVG a favore del vaccino in azienda far ripartire imprese e paese, salvaguardando la salute delle persone con una campagna di vaccinazione capillare, organizzata anche negli ambienti di lavoro Nel dicembre del 2020 Confapi nazionale ha manifestato con una lettera aperta all’allora Capo del Governo, Giuseppe Conte, ai Ministri competenti, al Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica e ai segretari generali delle organizzazioni sindacali la proposta di impegnare le aziende nella vaccinazione dei lavoratori attraverso l’operato dei medici del lavoro. La stessa disponibilità è stata, poi, confermata al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, durante le consultazioni con le parti economiche e sociali. La proposta di Confapi che ha trovato vasta adesione, muove dalla necessità di favorire la più ampia e rapida copertura della campagna vaccinale contro il Covid-19, per consentire al sistema produttivo e all’economia di ripartire il più presto possibile. A conferma di questo la prossima settimana il Ministro del lavoro, Andrea Orlando, e il Ministro della salute, Roberto Speranza, incontreranno le
parti sociali sul tema della verifica del protocollo di sicurezza e delle vaccinazioni in azienda. Per il Presidente di Confapi FVG Massimo Paniccia “è indispensabile far ripartire le imprese e il Paese, salvaguardando la salute delle persone con una campagna di vaccinazione capillare, organizzata anche negli ambienti di lavoro. Possiamo continuare - prosegue Paniccia - nel solco dell’accordo che Confapi FVG ha sottoscritto con le OO.SS. nell’aprile del 2020 per l’adozione del Protocollo di sicurezza in azienda e la costituzione del Comitato bilaterale Covid. Una rinnovata intesa con il sindacato permetterebbe l’aggiornamento del Protocollo con l’apertura alla vaccinazione in azienda, proprio allo scopo di garantire la massima sicurezza e di riprendere quella mobilità delle persone che risulta fondamentale per le relazioni commerciali”. “Per l’impresa poi è importante sapere quali sono i propri dipendenti vaccinati” continua Paniccia. “Concordo, infatti, con la tesi della Confapi nazionale, di consentire alle imprese di conoscere i nominativi di quanti si sono vaccinati o meno. Se anche si trattasse di una forzatura al diritto della privacy - come sostenuto dal Garante, che ha manifestato la sua perplessità al riguardo - l’eccezionalità della situazione e l’importanza del fine perseguito di far ripartire un’economia fortemente compromessa, giustificherebbero la rinuncia di una porzione di riservatezza personale a vantaggio del bene comune.
Pag. 10 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 3 - 15 febbraio 2021
Vaccini in azienda. Confapi ha fatto da battistrada riconoscimenti da parte di altre organizzazioni imprenditoriali e da organizzazioni sindacali Nel dicembre del 2020 il Presidente nazionale di Confapi, Maurizio Casasco aveva manifestato con una lettera aperta all’allora Capo del Governo, Giuseppe Conte, ai Ministri competenti, al Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica, Domenico Arcuri, e ai segretari generali delle organizzazioni sindacali la proposta di impegnare le aziende nella vaccinazione dei lavoratori in collaborazione con i medici del lavoro. La stessa disponibilità è stata, poi, ribadita al neo Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in sede di consultazioni con le parti economiche e sociali precedenti al suo incarico. La proposta di Casasco trae origine dalla manifesta necessità di favorire la più ampia e rapida copertura della campagna vaccinale contro il Covid-19 e consentire al sistema produttivo e alla economia nazionale di ripartire il più presto possibile. Con soddisfazione – si legge in una nota del 21 febbraio scorso – Confapi ha appreso che la sua proposta ha ricevuto più di un positivo e importante riscontro da altre organizzazioni imprenditoriali e da organizzazioni sindacali, come si legge nell’intervista al quotidiano “la Repubblica” dal Segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, il quale – citando anche il riconoscimento del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi – dà atto della primogenitura dell’idea di Casasco. Di seguito, per opportuna segnalazione, si riporta lo stralcio dell’intervista rilasciata da Bombardieri.
Bombardieri “Bene aprire le fabbriche […]” Nostra l’idea di immunizzare anche sui luoghi di lavoro. Quando le dosi arriveranno, dobbiamo farci trovare pronti di Rosaria Amato ROMA – Sì alle vaccinazioni nelle fabbriche e a tutte le iniziative che possano “accelerare le operazioni per tutta la popolazione”. Il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri rivendica anzi una “primogenitura” sindacale della proposta lanciata ieri su Repubblica dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi: “Durante l’incontro con il ministro del Lavoro, il 14 febbraio, è stato anzi proprio Casasco, il segretario [sic, rectius il Presidente] della Confapi, a proporlo a Orlando”. Sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori quindi non ci sono divergenze tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali? “Penso che la convergenza su questo progetto dimostri anzi che le parti sociali sono disposte a fare la propria parte nella gestione dell’emergenza, e che sia il momento di metterci seduti intorno a un tavolo con il governo. Ad oggi ancora i vaccini non ci sono per tutti, ma prima o poi arriveranno, e a quel punto dobbiamo farci trovare pronti per distribuirli il prima possibile”. I protocolli per la sicurezza nei posti di lavoro stanno funzionando? “Sono stati accordi molto complicati, ricordo di aver lasciato il tavolo più volte durante le trattative, ma ritengo che alla fine sul tema della sicurezza le parti sociali abbiano mostrato la capacità di interpretare i bisogni del Paese. […]”.
Pag. 11 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 3 - 15 febbraio 2021
(AdT)
Interessi di mora fermi all’8% nessuna variazione per il primo semestre 2021
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2021, ha reso noto il tasso d’interesse di mora applicabile per il primo semestre 2021 mantenendolo all’8%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. È stato così fissato allo 0% il saggio d›interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8%. I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10,35 secondo semestre 2002; 9,85 primo semestre 2003; 9,10 secondo semestre 2003; 9,02 primo semestre 2004; 9,01 secondo semestre 2004; 9,09 primo semestre 2005; 9,05 secondo semestre 2005; 9,25 primo semestre 2006; 9,83 secondo semestre 2006; 10,58 primo semestre 2007; 11,07 secondo semestre 2007; 11,20 primo semestre 2008; 11,10 secondo semestre 2008; 9,50 primo semestre 2009; 8,00 secondo semestre 2009; 8,00 primo semestre 2010; 8,00 secondo semestre 2010; 8,00 primo semestre 2011; 8,25 secondo semestre 2011; 8,00 primo semestre 2012; 8,00 secondo semestre 2012; 8,75 primo semestre 2013; 8,50 secondo semestre 2013; 8,25 primo semestre 2014; 8,15 secondo semestre 2014; 8,05 primo semestre 2015; 8,05 secondo semestre 2015; 8,05 primo semestre 2016; 8 secondo semestre 2016; 8 primo semestre 2017; 8 secondo semestre 2017; 8 primo semestre 2018; 8 secondo semestre 2018; 8 primo semestre 2019; 8 secondo semestre 2019; 8 primo semestre 2020; 8 secondo semestre 2020; 8 primo semestre 2021.
Pag. 12 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2021
(PZ)
Stop ammortamenti portare a scegliere un criterio a quote costanti, decrescenti o legate ai volumi di produzione.
per non incidere sul bilancio 2020
Premessa L’art. 60 del D.L. 104/2020 (Agosto) ha riconosciuto la possibilità di non effettuare in tutto o in parte gli ammortamenti per non appesantire ulteriormente i bilanci relativi al 2020. Tale possibilità assume rilevanza esclusivamente civilistica rimanendo garantita la deducibilità fiscale ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap. Il blocco degli ammortamenti interessa esclusivamente i soggetti che applicano i principi contabili nazionali mentre sono esclusi quelli che adottano i principi internazionali. Si tratta di una misura che vuole aiutare le imprese evitando di chiudere i bilanci 2020 con numeri troppo “pesanti” ma che può presentare dei rischi per le deroghe ai principi che regolano il documento annuale. Sono interessati i soggetti tenuti al deposito del bilancio, a prescindere dalle dimensioni, mentre sarebbero esclusi i soggetti Irpef, vale a dire persone fisiche e società di persone ma su questo aspetto si attendono chiarimenti dalle Entrate.
Le regole civilistiche Il codice civile prevede all’articolo 2426 che le immobilizzazioni materiali e immateriali devono essere iscritti al costo di acquisto o di produzione ed essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche inoltre, dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere indicate nella Nota Integrativa. La norma civilistica richiede quindi una procedura di imputazione del costo del cespite nel tempo da farsi in modo sistematico, considerando anche il valore residuo. La sistematicità è legata alle finalità cui è destinato l’acquisto, dal processo produttivo, dallo storico e da altre variabili che possono
Il blocco degli ammortamenti Come accennato il decreto Agosto ha previsto la possibilità di sospendere in tutto o in parte l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e immateriali per non “appesantire” i bilanci 2020. In pratica con l’introduzione di una deroga ai principi civilistici e ai principi contabili nazionali, il bilancio relativo allo scorso anno potrà essere chiuso senza l’annotazione degli ammortamenti. Spetterà agli amministratori decidere quali ammortamenti sospendere, nel senso che non tutti i cespiti devono sottostare alle stesse regole, ad esempio può accadere che certi cespiti siano stati utilizzati in modo continuativo e altri invece siano stati fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria, ecco che l’impresa potrà calcolare gli ammortamenti “ordinari” per i primi e ridotti o non contabilizzarli affatto per i secondi. Sarà quindi consentito, in via facoltativa, non imputare in contabilità fino al 100% della quota annuale di ammortamento, mantenendo il relativo valore di iscrizione dell’anno precedente. La quota di ammortamento non contabilizzata dovrà essere imputata a conto economico nel bilancio relativo al 2021, differendo così indirettamente l’originario piano di ammortamento di un anno. Questa deroga riguarda anche i soggetti con esercizio “a cavallo” perché può essere adottata per l’esercizio in corso al 15 agosto 2020. Devono inoltre ritenersi compresi anche i beni acquistati nel corso dell’anno per i quali la quota sospesa viene recuperata al termine del piano di ammortamento e non nell’anno immediatamente successivo.
Conseguenze operative La sospensione degli ammortamenti è facoltativa ma qualora si decida di aderire si rende necessario: - costituire una riserva indisponibile di utili per un ammontare pari all’ammortamento non effettuato. Se l’utile risulta inferiore alla quota di ammortamento sospesa la riserva deve essere costituita utilizzando altre riserve di utili o pa-
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trimoniali disponibili. Se anche queste ultime riserve sono assenti si dovranno accantonare gli utili degli esercizi futuri; - nella Nota Integrativa si deve giustificare le ragioni che hanno portato alla sospensione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicando i riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. L’obbligo di segnalazione in Nota Integrativa riguarda sia i soggetti che redigono i bilanci in forma ordinaria sia quelli che provvedono alla redazione in forma abbreviata. Per le “micro imprese”, non tenute alla redazione della Nota Integrativa autorevole dottrina ritiene che non possano essere escluse potendo l’obbligo formativo richiesto essere assolto in calce allo stato patrimoniale.
Conseguenze fiscali Come anticipato la sospensione degli ammortamenti non si riflette sulla determinazione del reddito e sul valore della produzione ai fini Irap. In deroga al principio dell’imputazione a conto economico è riconosciuta la deduzione fiscale degli ammortamenti alle condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR e 5, 5-bis, 6 e 7 del D. Lgs. 446/97. In pratica si rende applicabile la disposizione prevista dall’art. 109, comma 4 lett. b) del TUIR che prevede la deducibilità di componenti negativi anche in assenza di imputazione a conto economico qualora ciò sia previsto da disposizioni di legge. In sede di dichiarazione dei redditi si dovrà conseguentemente apportare una variazione in diminuzione pari alla quota di ammortamento, relativa al 2020, non imputata a conto economico.
Quota che non necessariamente dovrà interessare il 100% dell’ammortamento essendo consentito considerare anche percentuali inferiori. Queste procedure portano ad un disallineamento dei valori civilistici rispetto a quelli fiscali con la necessità di apportare le imposte differite passive da utilizzare nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico. A conclusioni analoghe si giunge con riferimento all’Irap considerando che la norma consente la deduzione anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
La riserva indisponibile La riserva costituita con le modalità descritte in precedenza non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma potrà essere utilizzata per coprire perdite. Il suo utilizzo eventuale comporterà l’obbligo del suo reintegro in via prioritaria con gli utili futuri. La blindatura della riserva cesserà solo quando le quote transiteranno nuovamente a conto economico, vale a dire al termine del periodo di ammortamento.
Considerazioni finali Le disposizioni di cui sopra dovranno essere valutate con molta attenzione perché a fronte di disposizioni che consentono di derogare alle regole civilistiche di redazione del bilancio la sostanza dei numeri non può essere nascosta. Tale circostanza può diventare particolarmente critica alla presenza di un organo di controllo e vista male da parte degli istituti di credito.
Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2021
(PZ)
La dichiarazione Iva annuale approvato in via definitiva il modello e le istruzioni
Premessa Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva/2021 e le relative istruzioni. Il modello è strutturato con la consueta forma modulare e può essere presentato già dal mese di febbraio per anticipare la compensazione dell’eventuale credito Iva. Di seguito le novità di maggior interesse introdotte nel modello.
La compensazione del credito annuale Il credito Iva annuale pari o inferiore a 5.000 euro può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione. In pratica la compensazione del credito Iva relativo al 2020 fino a 5.000 euro, poteva essere fatta già dal 1° gennaio 2021. Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. La dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve inoltre essere munita del visto di conformità o recare la sottoscrizione dell’organo di controllo. Solo dopo tale presentazione è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Considerato che la trasmissione della dichiarazione annuale anche quest’anno poteva essere effettuata a partire da febbraio, la compensazione del credito Iva 2020 superiore a 5.000 euro poteva essere effettuata a partire dall’11 febbraio, a condizione che la dichiarazione annuale fosse presentata il 1° febbraio.
Il termine ultimo di trasmissione della dichiarazione è fissato al 30 aprile 2021. Per le compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione Iva deve riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dal collegio sindacale, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. La possibilità di trasmettere la dichiarazione annuale nel mese di febbraio è riconosciuta anche ai contribuenti che presentano un saldo Iva a debito senza tuttavia poter beneficare del differimento del termine per il versamento dell’imposta. Sostanzialmente ai soggetti con imposta a debito, se presentano la dichiarazione a febbraio, sono esonerati dalla presentazione della liquidazione Iva, ma saranno tenuti al versamento dell’imposta a partire dal 16 marzo (anche quest’ultimo termine è stato oggetto di proroga da parte del Cura Italia). Rimane salva comunque la possibilità di rateizzazione.
Il modello L’Agenzia delle entrate con il citato provvedimento del 15 gennaio 2021 ha approvato i seguenti modelli di dichiarazione: - Mod. Iva ordinario; - Mod. Iva BASE vale a dire la versione semplificata utilizzabile dai contribuenti con situazioni poco complesse. Non si segnalano particolari modifiche alla struttura del modello, è stata mantenuta la consueta struttura modulare. Si ricorda che il modello deve essere trasmesso anche dai soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente o si sono avvalsi del rappresentante fiscale.
Le modalità di presentazione La dichiarazione deve essere presentata unicamente attraverso il canale telematico. L’eventuale presentazione del modello cartaceo in banca o posta, è considerata nulla. La trasmissione telematica interessa anche le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamen-
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te la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi del: - servizio Entratel, qualora il contribuente abbia l’obbligo di presentare il modello 770 in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20; - servizio Internet (Fisconline) nel caso di obbligo di presentazione del modello 770 per un numero di soggetti non superiore a 20.
I termini di presentazione Le istruzioni ministeriali prevedono che la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 30 aprile 2021. La dichiarazione trasmessa entro il mese di febbraio sostituisce la presentazione della comunicazione LIPE relativa al 4° trimestre. In questi casi si devono indicare i dati delle liquidazioni periodiche del 4° trimestre nella dichiarazione annuale in luogo della LIPE. Per beneficiare di questa agevolazione però, la dichiarazione annuale deve essere trasmessa entro febbraio. La data di presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data di decorrenza del termine per iniziare ad effettuare le compensazioni con il modello F24 per importi superiori a 5.000 euro. Così nei casi in cui si presenti la dichiarazione annuale il 3 marzo 2021, il diritto alla compensazione inizierà a decorrere dal 13 marzo 2021.
I termini di versamento Il termine di versamento dell’imposta per la generalità dei contribuenti è stato fissato al 16 marzo 2021. Il versamento è dovuto solo caso in cui superi l’importo di 10,33 euro. È possibile eseguire il versamento anche successivamente, ma comunque entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico 2021, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2021. Rimane salva inoltre la possibilità di rateizzare, in questi casi le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati nella misura dello 0,33% mensile.
Soggetti esonerati della presentazione Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale: - i contribuenti che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti; - i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi art. 27 D.L. 98/2011, i forfetari ex Legge 190/2014 e i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2012; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34 comma 6 del DPR 633/72; - le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda; - i soggetti che hanno optato per l’esonero degli adempimenti ai fini Iva ai sensi della legge n. 398/1991; - i soggetti passivi d’imposta in altri stati dell’Unione Europea nel caso in cui abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette e comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; - i soggetti che esercitano particolari attività d’intrattenimento e di spettacolo; - soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito Comunitario ma che hanno una posizione Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro stato membro.
Il frontespizio Nel quadro firma della dichiarazione la casella “Esonero dall’applicazione del visto di conformità” deve essere barrata dai contribuenti interessati all’applicazione degli ISA per il 2019 che hanno conseguito un punteggio pari almeno a 8. In questi casi si è esonerati dall’applicazione del visto di conformità per le compensazioni fino a 50.000 euro. Il riquadro “Sottoscrizione organo di controllo” deve essere firmato dai sindaci delle società di capitali al fine di utilizzare in compensazione crediti Iva d’importo superiore a 5.000 euro senza la necessità di apporre il visto di conformità. La sottoscrizione da parte dei revisori, attesta che gli stessi hanno eseguito i controlli previsti dall’articolo 2, comma 2 del DM 164/1999. Nel quadro “Firma della dichiarazione” la casella
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“Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” va barrata nei casi in cui le richieste di chiarimenti a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 633/72 vadano trasmesse direttamente all’intermediario. La casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” va barrata qualora si richieda che all’intermediario siano inviate anche eventuali altre anomalie riscontrate nella dichiarazione. Qualora l’intermediario accetti una delle due richieste di cui sopra, sarà tenuto a sua volta a barrare le corrispondenti caselle presente nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
Quadro VA Nella sezione 2 è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno beneficiato dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria. Sono previsti un campo 1 dove indicare il codice che individua la natura della sospensione, e il campo 2 per indicare l’importo dei versamenti sospesi. Il rigo VA11, denominato “Gruppo IVA art. 70bis”, è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2021 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA. Rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime. Si evidenzia che l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2.
Quadro VB È il quadro destinato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, 6° comma del DPR 605/73. Indicando i dati degli intermediari finanziari, limitatamente ai contribuenti con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro e che utilizzano solo strumenti d’incasso e pagamento diversi dal contante, è possibile beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni.
Quadro VC Questo quadro deve essere compilato dagli esportatori abituali che si sono avvalsi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Le istruzioni sottolineano che al fine dell’utilizzo del plafond, non si deve tenere conto del momento di registrazione delle fatture d’acquisto bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DPR 633/72. Si ricorda che le colonne da 1 a 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti, mentre le colonne 5 e 6 solo da quelli che adottano il metodo mensile. Le istruzioni ministeriali precisano che qualora, in ossequio alla circolare 50/E del 2002, si sia regolarizzato lo splafonamento, tramite l’emissione di autofattura e conseguente versamento dell’imposta tramite F24 e codice tributo relativo al periodo dell’acquisto senza applicazione dell’Iva, si deve indicare l’imposta regolarizzata nel rigo VE25 e comprendere tale versamento nel rigo VL30 campi 2 e 3. Ai fini della detrazione, invece, l’imponibile e l’imposta dell’autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. Conseguentemente l’importo della fattura del fornitore o della bolla doganale non devono essere indicate nel rigo VF15. Segnaliamo che le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 ancorché rientranti nel volume d’affari, non vanno considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Di conseguenza nella colonna 3 si deve indicare il volume d’affari mensile al netto delle citate operazioni.
Quadro VD È un quadro specialistico che deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio SGR che hanno ceduto il credito Iva da parte di fondi immobiliari chiusi, non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno.
Quadro VE Ricordiamo che il rigo VE3 accoglie la percentuale di compensazione del 6% riservato alle cessioni di legno compreso quello da ardere. Nel rigo VE30, riservato alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, il campo 5 “Operazioni assimilate” è destinato ad accogliere le operazioni non imponibili diverse da quelle indicate nei campi da 2 a 4. Il rigo VE34 è destinato ad accogliere le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, quindi prive del requisito territo-
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riale, per le quali è stata comunque emessa fattura ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis DPR 633/72. Il rigo VE38 è destinato ad accogliere le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici per le quali è stato applicato il regime dello “split payment”. Con riferimento al rigo VE32 per i soggetti che applicano il regime del margine, deve essere indicata la parte che pareggia il costo. Ad esempio nel caso di cessione di un bene per 1.200, precedentemente acquistato per 1.000, l’importo di 200 (imponibile scorporato dell’imposta) andrà indicato nel VE23 e 1.000 nel VE32. Se vendo a 800, tutto l’importo andrà indicato nel VE32. Le cessioni di mascherine e altri DPI assoggettate al regime di esenzione di cui all’art. 124 del D.L. 34/2020 devono essere indicate nel rigo VE33 mentre gli acquisti nel rigo VF16, campo 2.
Quadro VF Anche in questo quadro il rigo VF4 è destinato ad accogliere la nuova percentuale di compensazione del 6% riservato alle cessioni di legno compreso quello da ardere. Nel rigo VF16 il campo 1 accoglie gli “Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali” mentre il campo 2 gli “Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta”. Nel rigo FV30 la casella 9 deve essere barrata dai produttori agricoli che esercitano anche attività di enoturismo con l’applicazione del regime forfetario ex legge 413/91. Per questi soggetti è prevista la detrazione forfetaria del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, similmente a quanto previsto per le attività di agriturismo. Nello stesso rigo è stata aggiunta la casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato alle attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019. Nella sezione 3-A, rigo VF34 è stato inserito un nuovo campo 9 per tener conto, in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni esenti di beni di cui all’articolo 124 del D.L. 34/2020. Si ricorda che il rigo VF34 serve per la determinazione del pro-rata di detrazione dell’Iva, ricordiamo che il campo 8 è destinato ad accogliere le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione. Per gli acquisti per i quali è ammessa la detrazione parziale, come ad esempio le autovetture, si deve indicare soltanto la quota imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La rimanente parte di imponibile e imposta vanno indicati nei righi da VF1 a VF14.
Il rigo VF26 è riservato ai contribuenti che hanno effettuato acquisti intracomunitari, importazioni e operazioni con la Repubblica di San Marino. Per questi ultimi acquisti documentati da fattura con addebito d’imposta vanno indicati nel campo 5, mentre se la fattura è arrivata senza addebito d’imposta e l’acquirente nazionale ha liquidato l’imposta ai sensi dell’articolo 17, vale a dire con l’integrazione della fattura, gli importi andranno segnalati nel campo 6. Ai fini della determinazione dell’imposta tale ammontare e l’imposta vanno compresi nel rigo VJ1. La sezione 3 è riservata ai soggetti che applicano alcune regole Iva speciali o che effettuano operazioni esenti. Si sottolinea che su uno stesso modulo non può essere barrata più di una casella. Alla presenza di due o più regimi di determinazione dell’Iva detraibile sarà necessario compilare un modulo per ciascun regime. La sezione 3 è divisa in ulteriori sottosezioni: - Sez. 3-A operazioni esenti; - Sez. 3-B imprese agricole; - Sez. 3-C casi particolari. Non devono compilare il VF30 bensì i righi da VF60 a VF62, i contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato: - operazioni esenti occasionali; - esclusivamente operazioni esenti previste dai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10, non rientranti nell’attività propria d’impresa o accessorie a operazioni imponibili; - cessioni occasionali di beni usati; - operazioni agricole occasionali. In questi casi non opera il pro-rata di detraibilità. Nel rigo VF34 campo 7, denominato “Operazioni esenti art. 19, comma 3 lett. a-bis”, vanno indicate le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 numeri da 1 a 4 del DPR 633/72 fatte nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla UE o i beni destinati a essere esportati. La casella 2 del rigo VF60 deve essere barrata da parte dei contribuenti che esercitano un’attività sostanzialmente esente ma che occasionalmente realizzano operazioni imponibili. La casella deve essere barrata dai contribuenti che non hanno eseguito acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, alla presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali, ai fini della relativa detrazione, deve essere compilato il rigo VF31. Le caselle 1 e 2 sono alternative, nel senso che non possono essere barrate entrambe.
Quadro VJ Il presente quadro è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali
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l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Nel quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro devono essere comprese nel quadro VF. Il quadro raccogliere le operazioni per le quali è stato applicato il meccanismo del “reverse charge”. La registrazione di questi acquisti nel registro delle fatture emesse non dà luogo a operazioni rilevanti ai fini del volume d’affari e pertanto l’imponibile e l’imposta non vanno indicate nel quadro VE. L’imposta relativa a queste operazioni deve comunque confluire, al fine della determinazione dell’Iva annuale, nel rigo VL1. Nel rigo VJ3 vanno inseriti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Nel rigo devono essere indicati sia gli acquisti per i quali si sia proceduto all’emissione dell’autofattura sia quelli per i quali sia stata effettuata l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente. Nel rigo VJ13 devono essere indicati gli acquisti di immobili in reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-bis). Il quadro chiude con tre righi che accolgono particolari operazioni. Il primo è il VJ16 riguardante le prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici indicati nell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72. Il secondo è il VJ17 riguardanti gli acquisti in reverse charge del settore energetico di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72. L’ultimo rigo è il VJ18 riservato agli enti pubblici titolari di partita Iva, tenuti al versamento dell’Iva per gli acquisti per i quali si rende applicabile la scissione dei pagamenti “split payment”.
Quadro VI Questo quadro è stato eliminato alla luce delle nuove regole previste per le dichiarazioni d’intento. Non è più necessario quindi riportare gli estremi delle dichiarazioni d’intento ricevute.
Quadro VH Questo quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Solo in questi casi si devono indicare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, in-
tegrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato. Righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi VH15 e VH16, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto. L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16. Quest’ultimo rigo non va, invece, compilato dai contribuenti di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999, in quanto l’IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale. Se l’importo dovuto non supera i 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere, comunque, indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo VP7 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA). Rigo VH17 riportare l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13, colonna 2, del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: – “1” storico; – “2” previsionale; – “3” analitico - effettivo; – “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.
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Quadro VK Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti e società controllanti e alle controllate di cui all’articolo 73, che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’Iva di gruppo.
Quadro VP In merito alla trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva l’art. 12-quater del D.L. 34/2019 ha previsto la possibilità di indicare i dati relativi al IV trimestre direttamente nella dichiarazione annuale. I contribuenti che desiderano utilizzare questa possibilità devono compilare il quadro VP, a patto però che la dichiarazione sia presentata entro il mese di febbraio.
Quadro VN Il quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2020 una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa IVA 2018, relativa al 2017, presentata nel 2020). Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati: - colonna 1, l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa IVA 2018, indicare 2017); - colonna 2, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora il credito, da indicare nella colonna 3, emerga dal prospetto IVA 26 PR di una dichiarazione integrativa presentata nel 2020 relativa alla medesima procedura; - colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11 oppure nel rigo VW28, colonna 1, se è barrata la colonna 2; - colonna 4, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa qualora diverso dal soggetto che l’ha presentata (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante);
- colonna 5, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive il primo dei moduli.
Quadro VQ Questo quadro è relativo alla determinazione del credito maturato collegabile ai versamenti Iva periodici, non spontanei, relativi ad anni precedenti il 2020, di fatto quindi relativi al 2019 e 2018. Nel quadro è stato inserito il nuovo campo 7 “Versamenti sospesi per eventi eccezionali” riguardante l’ammontare dell’Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso.
Quadro VL In questo quadro è stato inserito il VL41, per indicare al campo 1, la differenza, se positiva, tra l’Iva periodica dovuta e quella versata. Nel campo 2 la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
Quadro VT Il quadro serve per indicare la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva. Limitatamente ai consumatori finali viene anche richiesta la ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili.
Quadro VX Il quadro VX4 nel campo 3 prevede l’utilizzo del codice 11 per i soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2021 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari. Nella stessa posizione è stato aggiunto il codice 13 da utilizzare da parte dei soggetti passivi che a partire dal 1° gennaio 2021 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti e intendono chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla presente dichiarazione, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo. L’ammontare di tale eccedenza non
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può essere superiore alla differenza tra l’importo riportato nel campo 1 e quello indicato nel campo 2 del rigo VX2.
Quadro VO Si ricorda che questo quadro per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, rappresenta una dichiarazione autonoma, nel senso che dovranno comunicare le opzioni o le revoche attraverso il quadro VO, allegandolo alla dichiarazione dei redditi. Il nuovo VO16 è riservato ai soggetti che effet-
tuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7 – octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri della UE diversi dall’Italia. Nella sezione 2 del VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione comunicata in precedenza. Nella sezione 3 è stato introdotto il VO36 riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.
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(PZ)
Bollo su fatture elettroniche provvedimento delle entrate sulle nuove regole Premessa L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 febbraio 2021 ha dato esecuzione alle nuove regole previste per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il MISE con decreto del 4 dicembre 2020 ha rivisto le modalità di liquidazione del tributo prevedendo, per le fatture che transitano nel Sistema di Interscambio SDI, nuove scadenze e procedure per il conteggio del dovuto.
Le nuove scadenze Dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2021 che transitano dallo SDI il pagamento deve essere assolto: per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre; per quelle del secondo trimestre, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo. Qualora l’importo dovuto per il primo trimestre dell’anno non supera i 250 euro, il contribuente può differire il pagamento al termine previsto per il secondo trimestre. Se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il pagamento può essere differito al termine previsto per il terzo trimestre.
Gli allegati AeB Il provvedimento delle Entrate in allegato contiene delle specifiche tecniche che spiegano le modalità con cui sarà liquidata l’imposta. È prevista l’elaborazione di due elenchi A e B che trimestralmente l’amministrazione finanziaria metterà a disposizione dei contribuenti o loro intermediari delegati nell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi”.
Tali elenchi saranno messi a disposizione entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre. Nell’elenco A saranno indicate le fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento virtuale dell’imposta, tale elenco non è modificabile ed è costruito sulla base delle indicazioni fornite in sede di trasmissione della fattura elettronica dal contribuente. L’elenco B riporta invece le fatture per le quali l’amministrazione finanziaria ritiene dovuta l’imposta. Se il contribuente ritiene non dovuta l’imposta in relazione alle fatture indicate nell’allegato B o ancora la ritiene dovuta in relazione a fatture non indicate dall’Agenzia, potrà modificare o integrare l’elenco entro la fine del mese successivo al trimestre ovvero entro il 10 settembre per le fatture del secondo trimestre. Entro questi termini l’elenco B può essere modificato più volte, ma per il calcolo del tributo assumerà rilevanza l’ultima modifica. Per la predisposizione dell’elenco B saranno prese in considerazione le fatture che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: - importo totale superiore a 77,47 euro; - indicazione dei codici natura N2.1 e N2.2 riguardanti le operazioni non soggette ad Iva; - indicazione del codice natura N3.5 per operazioni non imponibili a seguito dichiarazione d’intento; - indicazione del codice natura N3.6 per altre operazioni non imponibili che non formano plafond; - indicazione dei codici natura N4 per operazioni esenti. Non saranno inoltre considerate le fatture con tipo documento: - TD16, TD17, TD18 e TD19 per le quali si rende applicabile il reverse charge da parte del committente o cessionario; - quelle rientranti nei codici di regime fiscale RF05, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10 e RF11 (editoria, tabacchi, ecc…); - quelle tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo Iva.
Esenzioni specifiche Il provvedimento sottolinea che eventuali opera-
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zioni che eventuali operazioni che formalmente rientrano nell’ambito di applicazione del bollo, ne sono escluse in base a specifiche disposizioni, vanno segnalate allo SDI indicando nel blocco 2.2.1.16 del tracciato fattura uno dei codici dell’allegato.
Il versamento dell’imposta L’Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre (entro il giorno 20 per il secondo trimestre) il calcolo dell’imposta dovuta. Il pagamento sarà eseguito utilizzando la funzione
di addebito in conto corrente del servizio web, oppure tramite F24 telematico. Per i pagamenti tardivi il servizio calcola anche gli interessi legali e la sanzione del 30% ridotta secondo le disposizioni del ravvedimento operoso. In caso di omesso pagamento, prima dell’iscrizione a ruolo, l’Agenzia invierà una comunicazione al contribuente per un’eventuale adesione bonaria da attuarsi entro 30 giorni con la riduzione della sanzione a un terzo.
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(PZ)
Ticket Welfare
mutato il regime fiscale iva
Si fa seguito ad APIFLASH n. 13/2020 e alla circolare associativa prot. n. 48/PZ dell’11 febbraio 2021 per rammentare che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 338 del 10 settembre 2020 ad una domanda di interpello, è intervenuta in merito al trattamento Iva dei servizi di welfare aziendale erogati tramite ticket welfare (ad esclusione dei tickets Top Premium e Selection). I chiarimenti contenuti nella corposa risposta sono importanti per il corretto trattamento del welfare aziendale da parte delle imprese che utilizzano i tickets welfare Edenred. Il documento dell’Agenzia conferma la possibilità di erogare prestazioni di welfare tramite tickets purché identifichino il soggetto avente diritto alla prestazione e diano diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare. Non concorrendo a formare il reddito di lavoro dipendente, è necessario che quest’ultimo rimanga estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e la società erogatrice del servizio.
I tickets si distinguono in monouso (Welfare) e multiuso (Top Premium e Selection): - se al momento dell’emissione è conosciuto o conoscibile il regime Iva del servizio scelto dal lavoratore, il buono dovrà essere considerato monouso e l’imposta dovrà essere versata al momento dell’emissione; - se il regime Iva non è conoscibile al momento dell’emissione del buono, il ticket è considerato multiuso e l’imposta sarà versata al momento dell’utilizzo presso il fornitore del servizio. L’azienda che riceve le fatture dal provider per i tickets welfare non può detrarre l’Iva sui servizi acquistati. Questi principi enunciati nella risposta all’interpello determinano come conseguenza che: - per l’emissione di tickets welfare al momento dell’emissione sia addebitata l’Iva; - il datore di lavoro non può detrarre l’Iva sulle prestazioni di servizi acquistate per erogarle gratuitamente ai dipendenti, trattandosi di costi che non presentano il necessario nesso con l’attività economica. I servizi di welfare aziendale, infatti, essendo utilizzati per l’erogazione gratuita dei benefit ai dipendenti in regime di esclusione d’imposta, non sono elementi costitutivi del prezzo di vendita, né possono inquadrarsi nelle spese generali.
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(PZ)
Irap al 2.9% in caso di welfare aziendale la regione conferma l’agevolazione per le imprese del comparto della meccanica L’art. 14 commi 11 - 15 della L. R. n. 29 del 28 dicembre 2018 prevede una riduzione dell’aliquota Irap a favore delle imprese che hanno sottoscritto contratti o accordi collettivi al livello nazionale (ad es. il CCNL Metalmeccanica PMI – Unionmeccanica prevede strumenti di welfare contrattuale) e al livello territoriale e/o aziendale ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, per l’arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale. Si tratta di accordi che prevedono un sistema di welfare aziendale finalizzato al benessere dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e riferito al profilo sanitario, sociale ed educativo. Il welfare
in argomento è estensibile anche ai componenti del nucleo familiare dei dipendenti. L’agevolazione consiste nella riduzione dell’aliquota Irap dell’1% che in questo modo scende dal 3,9% al 2,9%, può essere utilizzata per i periodi d’imposta 2020 e 2021 ed è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis”. La conferma dell’agevolazione è stata ribadita in un recente chiarimento della Regione rintracciabile al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ GEN/tributi/FOGLIA16/FOGLIA31/ ma deve essere valutato con attenzione il CCNL applicato, compresi gli accordi collettivi aziendali e territoriali contenenti previsioni di welfare. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l’Associazione o inviare una e-mail ai seguenti indirizzi: lavoro@confapifvg.it oppure a fisco@ confapifvg.it.
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(PZ-LOP)
Scenario macroeconomico e analisi mercati finanziari un’analisi comparata di friulia spa
dell’analisi condotta da FRIULIA SpA dell’attuale scenario macroeconomico e finanziario. La relazione è stata presentata al Consiglio di Amministrazione dello scorso 23 febbraio ed è accompagnata da una serie di prospetti comparativi sul contesto di riferimento, sull’economia reale e dei mercati finanziari, sulla situazione e le prospettive economiche.
Pubblichiamo l’aggiornamento di febbraio 2021
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(LCP)
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Aggiornamento a febbraio 2021
SCENARIO MACROECONOMICO E ANALISI MERCATI FINANZIARI 1
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Disclaimer
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• Allegati
Analisi situazione e prospettive economiche Analisi situazione dei mercati finanziari
Crescita economica e inflazione Economia reale e mercati finanziari … che divergenza! Recap
• Contesto di riferimento
• Executive Summary
Indice
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• l’abbondante liquidità immessa nel sistema potrebbe essere foriera di nuove bolle finanziarie: in tal senso si evidenzia la corsa quasi ininterrotta degli indici azionari e l’esplosione dell’attività di trading di nuove attività finanziarie quali le criptovalute.
• la sfida principale a livello economico e finanziario sarà quella di ammortizzare gli impatti che verosimilmente si verificheranno quando le misure straordinarie adottate saranno ritirate, con le conseguenti potenziali difficoltà per i sistemi bancari più fragili e le imprese meno patrimonializzate;
• parimenti, le Banche Centrali dovrebbero proseguire con le strategie di politica monetaria ultra-accomodante al fine di mantenere bassi i tassi di interesse in una situazione, sia a livello pubblico sia privato, di maggior leva finanziaria accumulata durante la pandemia;
• l’eccezionale incertezza del contesto economico generale dovrebbe far proseguire le politiche fiscali di sostegno che hanno finora parzialmente attutito l’impatto della crisi;
• l’economia globale è attesa in contrazione del 3,5% nel 2020 ed è prevista in crescita del 5,5% nel 2021 per poi attestarti al 4,2% nel 2022;
• a tali aspetti positivi si contrappongono ancora le incognite legate all’efficacia e alla rapidità delle campagne di vaccinazione e delle possibili nuove ondate di infezioni o di nuove varianti di Covid-19;
• le più recenti stime economiche riflettono tuttavia i primi positivi effetti i) dell’inizio delle vaccinazioni e ii) delle massicce misure di politica monetaria e fiscale implementate nelle maggiori economie;
• L’economia globale continua ad essere dominata dall’incertezza derivante dalla diffusione della pandemia Covid-19 e dalle tempistiche relative alla distribuzione dei vaccini;
Executive summary
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• Allegati
Analisi situazione e prospettive economiche Analisi situazione dei mercati finanziari
Crescita economica e inflazione Economia reale e mercati finanziari … che divergenza! Recap
• Contesto di riferimento
• Executive Summary
Indice
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Pag. 37 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2021
Il grafico rappresenta l’andamento delle attese future di inflazione in area Euro e si nota come dai minimi della scorsa primavera vi sia stato un costante incremento delle aspettative di inflazione.
Fonte: Bloomberg
Fonte: Bloomberg
Inflaton Swap Index Euro 5Y5Y
Fonte: Bloomberg
U.S. 10 Years yield breakeven
Previsioni di assenza inflazione: eppure il mercato ... Il grafico evidenzia l’andamento del rendimento «breakeven» decennale USA (i.e. differenza tra rendimenti del titolo di Stato nominale e quello protetto dall’inflazione), in costante aumento negli ultimi mesi tanto da raggiungere i massimi dal 2014.
Dopo il rimbalzo della scorsa estate quando il PIL europeo è cresciuto di oltre il 12% nel terzo trimestre del 2020, gli effetti della nuova ondata autunnale di Covid-19 e delle conseguenti nuove chiusure di attività si sono evidenziati già nel corso dell’ultimo trimestre del 2020 con il PIL europeo sceso dello 0,7%. Con tutta probabilità, tali effetti avranno delle ricadute anche nel primo trimestre del 2021 quando si prevede un’ulteriore contrazione del PIL (- 1,7%). Le previsioni indicano una ripresa duratura solo a partire dal secondo trimestre del 2021.
Andamento ciclo economico europeo a W?
Crescita economica ed inflazione
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Spiegazioni alla base delle attese di futura inflazione
Tale premio è ritornato sui livelli precedenti alla scoppio della crisi pandemica della scorsa primavera e risulta pari a ca. 40 bps tra il trentennale e il decennale.
Ad ulteriore conferma di attese di futura inflazione, nelle ultime settimane si è verificato anche un incremento della differenza tra i rendimenti a lungo termine rispetto a quelli a breve termine (i.e. «risk premium»).
* = indica l’extra rendimento richiesto per detenere obbligazioni a lungo termine rispetto a quelle a breve
** = si consideri, ad esempio, che negli USA gli stimoli fiscali di dicembre 2020 e gli attuali in fase di definizione equivarrebbero ad una manovra pari al 15% del PIL
1. Politiche ultra-espansive a sostegno dell’economia Per la prima volta sia la politica monetaria sia quella fiscale sono espansive ** mentre nel recente passato lo era solo quella monetaria. 2. Sistema bancario Le banche, diversamente dal decennio scorso, non sono più in «cura dimagrante» a causa della regolamentazione e potrebbero pertanto aumentare il credito al sistema in modo più vigoroso rispetto al passato.
Fonte: Bloomberg
Il ritorno del «term premium»*
Crescita economica ed inflazione
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Il grafico mette in relazione gli attivi della Fed (i.e. strategia di politica monetaria adottata) con l’andamento della capitalizzazione delle Borse mondiali negli ultimi 10 anni. Si evidenzia l’andamento dell’ultimo anno e la correlazione tra la politica monetaria e gli indici azionari.
Il grafico indica la differenza, nelle varie aree economiche globali, del PIL atteso nel 2022 rispetto alle stesse previsioni del PIL nel 2022 diffuse dal FMI a gennaio 2020 (i.e. prima della diffusione della pandemia Covid-19). Fonte: Bloomberg
I grafici evidenziano la significativa difformità tra l’economia reale e i mercati finanziari. Grazie soprattutto alla liquidità immessa nel sistema, gli indici azionari hanno da tempo intrapreso un percorso di crescita nonostante la recessione economica in atto.
Fonte: Bloomberg
Mercati azionari ai massimi, seppur con qualche eccezione …
Fonte: Bloomberg
Fonte: FMI
Ciclo economico globale non atteso ai livelli pre-Covid fino al 2022-2023
Economia reale e mercati finanziari … che divergenza!
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Il grafico indica l’evoluzione negli ultimi 20 anni di qualche indice azionario. Si noti come l’indice della Borsa Italiana abbia avuto un andamento difforme rispetto a quello tedesco e a quelli americani e non abbia ancora recuperato (al lordo dei dividendi) i livelli della precedente crisi finanziaria 2009.
Il grafico rappresenta l’andamento della produzione industriale italiana e di quella europea. La produzione industriale italiana risulta ancora inferiore di oltre il 20% rispetto al 2000 mentre quella europea è leggermente superiore.
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Il grafico indica l’andamento del prezzo del rame. Il significativo incremento registrato dai prezzi fin dalla scorsa primavera ha riportato le quotazioni del rame ai massimi degli ultimi 8 anni, a livelli che non si registravano dal 2013.
Il grafico indica l’andamento dello spread BTP/Bund dal 2010 ad oggi. I rendimenti a scadenza dei titoli di Stato italiani sono attualmente negativi fino a durate di ca. 4 anni. Lo spread è sceso sotto 100 bps, ai minimi degli ultimi 10 anni. Fonte: Bloomberg
Fonte: Bloomberg
La liquidità immessa nel sistema dalle politiche monetarie ultra-espansive, oltre ad avere attutito gli impatti economici negativi derivanti dalla pandemia, ha avuto un ruolo primario nell’andamento di molte asset class sui mercati finanziari
Fonte: Bloomberg
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Il grafico indica l’evoluzione delle quotazioni del «bitcoin» negli ultimi due anni e l’esponenziale crescita registrata dalla scorsa estate. In meno di un anno le quotazioni sono passate da ca. 10K USD ad oltre 50K USD.
… anche le materie prime ai massimi … e gli investitori scommettono sulle «criptovalute» …..
Fonte: Bloomberg
Il grafico indica l’andamento dell’indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Index. La maggior parte dei titoli obbligazionari, con scadenza fino a 4 – 5 anni, di emittenti corporate «Investment Grade» sono contraddistinti da rendimenti negativi.
Liquidità in cerca di una destinazione …. BTP e corporate bonds con rendimenti negativi …
Economia reale e mercati finanziari … che divergenza!
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Economia caratterizzata da significativa incertezza
primi segnali positivi derivanti dall’inizio campagna vaccinazioni MA
potenziali nuovi lockdown a causa di nuovi focolai e/o varianti;
politiche economiche che dovrebbero restare accomodanti fino a quando non si avrà maggior visibilità su ripresa;
previsioni di assenza di inflazione, seppur qualche indicatore sui mercati finanziari ...
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dovuta a diffusione della pandemia Covid-19:
Recap
In caso di inflazione le Banche Centrali si troverebbero di fronte a un dilemma: raffreddare l’aumento dei prezzi sacrificando la ripresa oppure tollerare l’inflazione? 10
In tal senso, oltre alla pandemia, un fattore di rischio per la ripresa potrebbe essere il ritiro prematuro delle politiche monetarie espansive, scenario attualmente quasi non considerato dai mercati finanziari.
Seppur la maggior parte degli operatori prevede l’assenza di pressioni inflattive nei prossimi anni, vi sono dei primi indicatori nei mercati finanziari che ipotizzano un ritorno dell’aumento dei prezzi al consumo.
La liquidità immessa nel sistema ha avuto un ruolo rilevante nell’andamento di molte attività finanziarie che è stato difforme rispetto alla crisi economica in corso: il PIL delle principali economie è infatti atteso ad un ritorno ai livelli pre-Covid non prima del 2022-2023.
Le politiche fiscali e monetarie intraprese hanno consentito di attenuare gli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione della pandemia Covid-19.
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• Allegati
Analisi situazione e prospettive economiche Analisi situazione dei mercati finanziari
Crescita economica e inflazione Economia reale e mercati finanziari … che divergenza! Recap
• Contesto di riferimento
• Executive Summary
Indice
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• seppur sia previsto il mantenimento delle attuali politiche economiche accomodanti a sostegno del ciclo, un’eventuale graduale ma prematuro ritiro di tali politiche economiche espansive potrebbero minare sul nascere la ripresa economica. 12
• Covid-19: il principale rischio per l’economia globale è collegato alla diffusione di nuovi contagi e/o di nuovi varianti del Covid-19 con conseguenti blocchi delle attività produttive e lockdown, ovvero ad una lenta campagna di vaccinazioni che procrastina l’incertezza economica complessiva;
• la disoccupazione, dopo ha raggiunto negli Stati Uniti livelli non si registravano dai tempi della Grande Depressione degli anni ‘30 con il tasso di disoccupazione salito al 14,8% (aprile 2020) è gradualmente sceso per attestarsi al 6,3% a gennaio 2021; in Italia, grazie alle politiche fiscali adottate, il tasso di disoccupazione è rimasto pressoché stabile a ca. il 10% nel corso del 2020.
• nonostante l’atteso rimbalzo economico previsto nel 2021, l’inflazione è pronosticata debole anche nel prossimo biennio e dovrebbe permanere, nei paesi industrializzati, a livelli comunque inferiori rispetto ai target delle Banche Centrali dell’1,5%; anche nei paesi emergenti l’aumento dell’inflazione è atteso inferiore alle medie storiche e dovrebbe assestarsi in media al 4% nel 2021.
• la Cina, grazie a rigorose politiche di contenimento della diffusione della pandemia Covid-19 e a rilevanti stimoli economici pubblici dovrebbe essere l’unico, tra i maggiori paesi a livello globale, a registrare un’espansione del PIL nel 2020, considerando che la prima stima diffusa ha evidenziato un incremento del 2,3% con il consensus degli operatori che prevedono un’accelerazione del PIL di oltre l’8% nel 2021.
• i principali paesi emergenti dovrebbero registrare una contrazione del 2,4% nel 2020 e riprendersi ad un tasso superiore al 6% nel corso del 2021;
• il PIL dell’Italia è previsto al ribasso di ca. il 9% nel 2020 per poi recuperare parzialmente nel 2021 quando il PIL dovrebbe aumentare di circa il 3%. Un ritorno dell’economia italiana a livelli pre-Covid non è atteso almeno fino al 2023 seppur sia ipotizzabile che, nel corso del prossimo biennio, un importante fattore di sostegno possa arrivare da misure di rilancio finanziate con il ricorso ai fondi comunitari;
• l’area Euro è attesa ad un calo più marcato degli Stati Uniti e per il 2020 il PIL dovrebbe crollare ad un tasso di ca. il 7% per poi espandersi al 4% nel 2021; il maggior calo del PIL europeo nel 2020 è riconducibile al rallentamento economico dell’ultimo trimestre del 2020 a seguito degli incrementi di nuovi contagi in molti paesi con conseguenti nuovi lockdown;
• il PIL degli Stati Uniti dovrebbe registrare un calo pari al 3,4% nel 2020 e una ripresa di oltre il 5% nel 2021 grazie anche ai massicci stimoli fiscali di fine 2020 con l’attività economica che dovrebbe ritornare ai livelli pre-Covid nel primo semestre del 2022;
• La contrazione dell’economia mondiale è attesa pari al 3,5% nel 2020 e, seppur tale dato rappresenti un calo quasi senza precedenti, risulta migliore rispetto alle attese della scorsa estate grazie alla miglior performance in molte economie durante il terzo trimestre del 2020; il PIL globale è atteso rimbalzare nel corso del 2021 ad un tasso del 5,5% e poi attestarsi al 4,2% nel 2022;
Analisi situazione e prospettive economiche
andamento PIL principali economie
disoccupazione e inflazione
principali rischi
Pag. 43 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2021
• tra le commodities si segnala l’andamento del prezzo del rame che, sospinto dalle attese di un rimbalzo economico nel corso del 2021 e anche grazie alla domanda proveniente dalla Cina ha raggiunto quotazioni che si verificavano dal 2013. 13
• tra le principali valute si evidenzia come il dollaro USA, considerando il rapporto nei confronti un paniere delle principali valute (i.e. «Dollar Index») abbia iniziato con la diffusione della pandemia a marzo 2020 una tendenza di debolezza mentre la sterlina inglese ha tratto beneficio negli ultimi mesi dall’accordo raggiunto con l’EU sulla Brexit;
• tra gli indicatori del mercato monetario, pare opportuno evidenziare come attualmente i contratti future sull’euribor a tre mesi non prevedono un ritorno dei tassi interbancari in terreno positivo nei prossimi anni.
• parimenti gli spread delle obbligazioni societarie stanno testando nuovi minimi, traendo beneficio dalle politiche monetarie della BCE che, oltre che di titoli governativi, prevede anche acquisti sul mercato anche di obbligazioni societarie;
• lo spread dei titoli di stato italiani rispetto ai bund tedeschi è recentemente crollato ai minimi dell’ultimo decennio (i.e. circa 90 bps) con un’accelerazione verificatasi ad inizio febbraio 2020 e dettato dalle attese di un possibile nuovo governo presieduto dall’ex Presidente della BCE Draghi;
• la curva dei tassi di interesse sia a livello Euro sia a livello statunitense è stata caratterizzata nel corso degli ultimi 4 mesi da un cd. movimento di steepening: nel dettaglio i tassi fino a 3 anni sono rimasti stabili o in leggero calo mentre quelli a media e lunga scadenza sono stati contraddistinti da un rialzo;
• anche negli Stati Uniti i tassi di interesse, seppur positivi, permangono su livelli storicamente molto bassi con il rendimento dei Treasury a due anni pari a ca. 10 bps e il decennale appena superiore all’1%. La Federal Reserve è attesa proseguire nell’azione di politica monetaria accomodante e non rimuovere gli stimoli fino a quando non vi sarà maggior visibilità sull’uscita dalla pandemia;
• in particolare, i tassi di interesse risultano negativi nell’Area Euro fino a scadenze oltre i 12 anni. La BCE continua a mantenere i tassi di riferimento nell’Area Euro allo 0% e grazie alla politica monetaria non convenzionale di acquisto titoli sul mercato permette di mantenere bassi i tassi di interesse anche sui titoli di paesi altamente indebitati quali l’Italia;
• I tassi di interesse nelle principali economie globali permangono su livelli prossimi ai minimi storici;
• la corsa degli indici azionari ha interessato quasi tutte le aree geografiche con l’eccezione dell’indice della Borsa Italiana che ha registrato invece una performance negativa del 5% nel 2020.
• Gli indici azionari stanno proseguendo nella tendenza di crescita iniziata dopo il brusco crollo della primavera del 2020, sospinti dall’abbonante liquidità immessa nel sistema finanziario dalle Banche Centrali con l’indice globale MSCI salito del 14% nel 2020 e di quasi il 60% dai minimi di metà marzo 2020;
Analisi situazione dei mercati finanziari
azioni
tassi di interesse
mercato fixed income
valute commodities
Pag. 44 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2021
Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2021 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,9
0,564883
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
MARZO
15.03
14.04
0,375
APRILE
15.04
14.05
0,500
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 45 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2021
Sportello per le pratiche Inail è attivo in associazione uno sportello dedicato all’assistenza per lo svolgimento operativo di pratiche e adempimenti legati all’inail È attivo in Associazione uno sportello specificatamente dedicato all’assistenza per lo svolgimento operativo di tutte le pratiche e adempimenti legati all’INAIL. Ci siamo organizzati per dare la possibilità alle imprese di verificare o gestire in materia puntuale: - la posizione Inail in relazione alla propria PAT, l’appropriatezza delle voci di tariffa applicate;
Pag. 46 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2021
- l’integrazione di nuove voci di tariffa; - le denunce di malattia professionale e infortunio sul lavoro; - le domande di riduzione del tasso Inail; - … ed ogni altra necessità di dovesse presentare. Questo sportello va ad aggiungersi al Servizio Relazioni Industriali che proseguirà come prima la sua attività anche in queste materie. Il servizio, a cui si può accedere su appuntamento con prenotazione al n. di telefono 0432 507377 o via mail all’indirizzo lavoro@confapifvg.it, sarà erogato in presenza e consisterà in un primo incontro gratuito, in cui sarà esaminata la pratica e la sua fattibilità e nella predisposizione di un preventivo in funzione dell’eventuale attività a seguire, fermo restando che l’Impresa sarà sempre libera di valutare se accettare. (LCP)
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Aggiornamenti in materia di esoneri contributivi
L’INPS, con la Circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale (articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). Occorre precisare che l’applicazione del beneficio in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. La Circolare in commento precisa pertanto che, all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione dell’esonero, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. Di seguito riportiamo i punti essenziali della Circolare.
noscimento delle agevolazioni contributive sia subordinato al rispetto dei seguenti requisiti: 1. al fine di poter accedere all’esonero contributivo, il datore di lavoro deve avere ricevuto la autorizzazione di 9 settimane di integrazione salariale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 senza fare richiesta di ulteriori trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art.12, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020 per una durata massima di sei settimane, da collocare nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 (c.d. “Regime di alternatività”). 2. Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3. Il datore di lavoro deve inoltre attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020.
Destinatari
Ammontare dell’esonero
circolare inps n. 24 - 11 febbraio 2021
L’esonero si applica nei confronti di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (ad eccezione del settore agricolo), che hanno usufruito nel mese di giugno 2020 degli interventi di integrazione salariale. I beneficiari dell’esonero sono identificati sulla base delle singole matricole INPS attribuite a ciascun datore di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale. L’esonero si applica a prescindere dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.
Requisiti di accesso La Circolare in commento chiarisce come il ricoPag. 48 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2021
L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020. Precisa l’Istituto che l’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel citato mese di giugno 2020. L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione. Tale importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. (LOP)
Circolare Inps n. 28 del 17 febbraio 2021 L. 178/2020. principali novità in materia di ammortizzatori sociali Vi segnaliamo che il giorno 17 febbraio 2021 è stata pubblicata la Circolare n. 28 da parte dell’INPS nell’ottica di sintetizzare le principali novità giuslavoristiche e amministrative in materia di ammortizzatori sociali previsti dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021). Più in particolare, la Circolare in commento, oltre a fornire una descrizione sintetica ed esaustiva dell’attuale quadro normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro riconducibili alla emergenza epidemiologica da COVID-19, fornisce anche importanti istruzioni operative sulla corretta gestione delle domande da sottoporre all’Istituto da un punto di vista amministrativo. La Cassa Integrazione Guadagna Ordinaria (CIGO), la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e l’Assegno ordinario (ASO) sono prorogati di ulteriori dodici settimane. Tuttavia, a differenza della disciplina previgente, la Legge di bilancio 2021 stabilisce un arco temporale di autorizzazione differenziato per i diversi trattamenti: - 1° gennaio 2021 - 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO; - 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021 per i trattamenti di CIGD e ASO. Si chiarisce inoltre come i periodi di integrazione già autorizzati sul mese di gennaio 2021 relativi alle precedenti sei settimane previste con causale “COVID 19 DL 137” (ex art. 12, D.L. 137/2020 convertito con modificazioni in L. 176/2020) sono da ricomprendersi (e non da aggiungere) nelle nuove dodici settimane previste dalla Legge di bilancio.
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Da un punto di vista amministrativo, le nuove domande devono essere presentate con la dicitura “COVID -19 L. 178/20”. Con riferimento ai destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, la Circolare specifica come le nuove tutele, che si applicano a tutti i settori di attività, riguardano i lavoratori che risultano in forza alle dipendenze dei datori di lavoro al 4 gennaio 2021. Si conferma altresì l’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, 33 del D.Lgs. 148/2015 anche nei confronti delle nuove dodici settimane di integrazione salariale riconducibili alla causale “COVID – 19 L. 178/20”. Del pari, rimane inalterata la modalità di pagamento delle prestazioni nella misura in cui l’azienda può richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS (con la possibilità di un anticipo del 40 per cento a carico dell’Istituto), oppure può anticipare l’erogazione dei trattamenti nel cedolino di riferimento. Oltretutto, si ribadisce come il termine di presentazione delle domande di integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo. Con la specificazione, tuttavia, che se tali domande insistono su intervalli di tempo plurimensili, il regime di decadenza riguarda solo il periodo su quale interviene detta scadenza, mentre per il periodo residuo si procederà con accoglimento parziale. Un ulteriore aspetto di rilievo su cui interviene la Legge di bilancio 2021 è la previsione, nel solo biennio 2021-2022, della proroga dei periodi aggiuntivi relativi ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) in deroga ai limiti prevista dalla normativa ordinaria. Da ultimo, la Circolare in commento fornisce nel dettaglio le istruzioni operative sulle modalità di esposizione a conguaglio dei codici nell’ambito del flusso Uniemens e le istruzioni contabili con i relativi codici per ciascun tipo di trattamento di integrazione salariale vigente. (LOP)
Circolare Inps n. 30 del 19 febbraio 2021 legge di bilancio 2021 ed esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale Con la Circolare n. 30 pubblicata il 19 febbraio 2021, l’INPS è intervenuta nuovamente in materia di esonero dei contributi previdenziali per le aziende che non accedono a trattamenti di integrazione salariale riconducibili alla emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta, in questo caso, delle misure di sgravio contributivo previste dall’articolo 1, commi da 306 a 308, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), che prevedono la possibilità per le aziende di fruire fino a un massimo di ulteriori 8 settimane di decontribuzione entro il 31 marzo 2021. Il regime di sgravio contributivo, nella sostanza, è pressoché analogo a quello previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 già illustrato nella nostra Circolare n. 52/2021 (per cui si rinvia al seguente link: https:// www.confapifvg.it/it/circolare#4039). Al pari della precedente misura di sgravio contributivo, infatti, l’Istituto specifica come la decontribuzione in commento operi in regime di alternatività nella misura in cui l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 comporta l’impossibilità di beneficiare dell’esonero contributivo, e viceversa. In termini di requisiti soggettivi, oltre a non dover richiedere accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” previsti dalla Legge di Bilancio 2021, la disposizione richiede anche che il datore di lavoro abbia ricevuto autorizzazione, anche parzialmente, di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020. A tal riguardo, è bene specificare come il rispetto di tale requisito non presuppone che il datore abbia fruito dei trattamenti di integrazione salariale sia nel mese
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di maggio, sia nel mese di giugno 2020. È previsto infatti che, per accedere all’esonero contributivo, sia sufficiente aver ricevuto autorizzazione anche in uno solo di questi due mesi e non necessariamente in entrambi. Oltretutto, la Circolare chiarisce come il riconoscimento delle agevolazioni contributive sia subordinato al rispetto dei seguenti requisiti: 1. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. Il datore di lavoro deve inoltre attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020. Resta confermato il criterio di calcolo dell’esonero, che è pari alla contribuzione datoriale non versata per il numero di ore di integrazione salariale fruite nei sopracitati mesi maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Tale importo può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. Si precisa, altresì, che l’applicazione del beneficio, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. La Circolare in commento conclude pertanto che, all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione dell’esonero, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. (LOP)
Esonero per assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021/22 circolare inps n. 32 del 22 febbraio 2021
Nell’ottica di fornire le prime indicazioni operative alle aziende e agli operatori del mercato del lavoro, l’INPS ha pubblicato il 22 febbraio la Circolare n. 32 sul tema degli esoneri contributivi nei confronti delle donne lavoratrici assunte nel corso del biennio 2021-2022 ai sensi dell’articolo 1, comma da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021). Più in particolare, la misura di decontribuzione prevede uno sgravio pari al 100 per cento dei contributi previdenziali nel limite di un massimale annuo pari a 6.000,00 euro e si rivolge, a ben guardare, alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”. Con tale espressione deve intendersi ai sensi dell’articolo 4, comma da 8 a 11, della legge n. 92/2012: 1. donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi; 2. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. In ogni caso, la misura si applica, in linea generale, nei confronti delle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate” a tempo determinato, a tempo indeterminato nonché in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato; l’ammontare di decontribuzione è riproporzionato nelle ipotesi di rapporti a tempo parziale. Pag. 51 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2021
La Circolare n. 32 chiarisce come il riconoscimento delle agevolazioni contributive sia subordinato al rispetto, tra l’altro, dei seguenti requisiti: 1. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. Incremento occupazionale netto del numero di dipendenti calcolato in termini di Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). L’incremento è misurato come differenza tra il numero medio di U.L.A. dell’anno precedente e il numero medio di U.L.A. dell’anno successivo all’anno di assunzione mediante una verifica “a consuntivo” sui dodici mesi successivi alla data di assunzione. Al tal riguardo, la Circolare precisa come le aziende possano richiedere in anticipo l’esonero contributivo rispetto alla verifica “a consuntivo” del requisito di incremento occupazionale, beneficiando delle quote mensili di incentivo sul singolo rapporto di lavoro. Al termine dei dodici mesi, una volta verificata la sussistenza del rispetto del requisito dimensionale, il datore di lavoro può “consolidare” le quote mensili già godute oppure restituirle nel caso di mancato raggiungimento del requisito con restituzione delle quote medesime attraverso procedure di regolarizzazione. Occorre precisare, altresì, che l’applicazione del beneficio in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. La Circolare in commento chiarisce pertanto che, all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione dell’esonero, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
In attesa delle istruzioni operative a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, stando all’interpretazione letterale della norma e al rinvio della stessa all’articolo 4, comma da 8 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, gli sgravi contributivi si dovrebbero applicare in modo differenziato a seconda della tipologia contrattuale da un minimo di 12 mesi (ad es., assunzione a
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tempo determinato) a un massimo di 18 mesi (ad es., assunzione a tempo indeterminato, oppure trasformazione a tempo indeterminato al netto degli eventuali dodici mesi di sgravio contributivo già fruito) nell’arco temporale del biennio 2021-2022. (LOP)
Proroga stato emergenza anche per l’Albo Gestori Ambientali le iscrizioni all’albo gestori ambientali in scadenza confermano la loro validità fino al 29 luglio 2021 Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con la Circolare n. 3 dell’11 febbraio 2021 conferma che tutti gli atti autorizzativi o abilitativi, comprese le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali, in scadenza confermano la loro validità fino al 29 luglio 2021. In particolare, l’art. 103, comma 2, , della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si disponeva che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichia-
razione di cessazione dello stato di emergenza”. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 sino al 30 aprile 2021. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto. Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve: a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni; b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categoria 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 luglio 2021; c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.
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(CS)
Inail: comunicazioni solo on line dal 10 febbraio 2021 on line le comunicazioni registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici L’Inail, a decorrere dal 10 febbraio 2021, potrà ricevere invii delle comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici esclusivamente on line. La circolare n. 36 del 19 ottobre 2020 dell’Inail relativa “Accesso ai servizi in rete dell’Inail esclusivamente tramite le identità digitali è consultabile al link: https://www.inail.it/cs/internet/attie-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/ circolare-inail-n-36-del-19-ottobre-2020.html Di seguito approfondiamo i contenuti della circolare.
Premessa Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni), ha previsto al titolo III importanti Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale. L’articolo 24 ha modificato il Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ha previsto al comma 4 l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di utilizzare esclusivamente le identità digitali per identificare i cittadini che accedono ai servizi in rete e per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai medesimi servizi. Ai fini del Codice dell’amministrazione digitale, per servizio in rete o online si intende qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica. In proposito, per favorire la diffusione dei servizi in rete e agevolarne l’accesso da parte di cittadini e imprese, l’articolo 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ha istituito il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID).
Inoltre l’articolo 66 ha regolamentato la carta d’identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS). Secondo quanto stabilito dall’articolo 64, comma 3-bis, la transizione verso le identità digitali di tutti gli utenti dei suddetti servizi deve concludersi entro il 28 febbraio 2021 data in cui è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021 come disposto dall’articolo 24, comma 4, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per rispettare la predetta scadenza del 30 settembre 2021 e dare comunque ai propri utenti il tempo necessario per procurarsi le credenziali previste dalla legge, l’Inail ha messo a punto un piano per l’attuazione graduale delle nuove modalità di identificazione e accesso ai servizi in rete. Si ricorda che l’autenticazione e l’accesso ai servizi in rete dell’Inail tramite SPID, CIE o CNS sono comunque già operativi da tempo, in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale italiana ed europea e con le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). Piano di progressiva transizione per l’autenticazione e l’accesso ai servizi in rete dell’Inail esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. Per la transizione verso l’uso esclusivo di SPID, CIE e CNS sono previste diverse fasi in base alla categoria di utenti (cfr. allegato). La prima fase riguarda gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, gli utenti legittimati ad accedere ai servizi dell’Inail ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e i soggetti registrati nei seguenti gruppi/profili: a) Agronomi e dottori forestali b) Agrotecnici e agrotecnici laureati c) Avvocati d) CAF imprese e) Centro servizi per il volontariato f) Consorzi Società Cooperative g) Consulenti del lavoro
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h) Dottore commercialista ed esperti contabili i) Periti agrari e periti agrari laureati j) Raccomandatari marittimi k) Servizi di associazione - Non società l) Servizi di associazione – Società m) Società capogruppo n) Società tra professionisti (STP) o) Tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti. Dal 1° dicembre 2020 questi utenti e i loro delegati, compresi i Patronati zonali delegati dai Patronati nazionali, dovranno accedere ai servizi in rete e online dell’Inail esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Per tali categorie di utenti, l’obbligo riguarderà sia coloro che richiederanno per la prima volta l’abilitazione, sia i soggetti già in possesso di credenziali Inail. In quest’ultimo caso, le credenziali Inail già emesse non permetteranno più, dalla data indicata, di operare con i ruoli sopra elencati. Per le restanti categorie di utenti, l’accesso ai servizi in rete dell’Inail continuerà a essere consentito con le credenziali già in uso. Con riguardo ai consulenti del lavoro, si precisa che in virtù della convenzione siglata il 20 dicembre 2018 con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, è stato attivato lo scambio in cooperazione applicativa delle informazioni relative agli iscritti agli albi provinciali. L’Inail accede quindi direttamente, nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite, ai dati in possesso del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro relativi all’iscrizione, alla sospensione, alla cancellazione e alla radiazione dei professionisti e provvede all’automatica abilitazione del consulente del lavoro nell’apposito gruppo, nel momento in cui il professionista effettua l’accesso al portale Inail. Sotto questo aspetto nulla cambia. Dal 28 febbraio 2021 non saranno più rilasciate nuove credenziali Inail a nessuna categoria di utenti.
I nuovi soggetti che richiederanno a qualunque titolo l’abilitazione ai servizi online Inail dovranno utilizzare come esclusiva modalità di accesso SPID, CIE e CNS. Anche in questa fase, per i soggetti già registrati e non appartenenti alle categorie indicate nella fase 1, rimarranno valide le credenziali precedentemente rilasciate fino a nuova data stabilita da Inail e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2021 come previsto dalle disposizioni di legge. La terza fase programmata dal 1° marzo 2021 riguarda gli utenti registrati nel profilo Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato. Gli utenti appartenenti a tale categoria, sia nuovi che già registrati, dal 1° marzo 2021 dovranno accedere ai servizi in rete e online dell’Inail esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. In base all’andamento del piano di transizione, l’Istituto si riserva la possibilità di individuare nel mese di maggio 2021 una o più ulteriori fasi che riguarderanno le altre categorie di utenti. A seguito del completamento delle fasi di transizione, dal 1° ottobre 2021 sarà operativo esclusivamente l’accesso con SPID, CIE e CNS per tutti gli utenti. In prossimità della scadenza delle singole date sopra indicate, si procederà, laddove necessario, alla diffusione di specifiche note operative o circolari. Informazioni e assistenza agli utenti Tutte le informazioni circa le iniziative intraprese dall’Istituto per la transizione verso l’utilizzo obbligatorio di SPID, CIE e CNS saranno oggetto di specifiche campagne informative sul portale istituzionale www.inail.it e sui canali di comunicazione social istituzionali. Per eventuali richieste di assistenza è possibile rivolgersi al Contact center Inail raggiungibile esclusivamente al numero 06.6001 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 o in alternativa al servizio online “Inail risponde” disponibile nella sezione “Supporto” del portale www.inail.it. (CS)
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Pubblicato il decreto sui rifiuti di carta e cartone i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il decreto del Ministero dell’Ambiente 188 del 22 settembre 2020, recante “Regolamento sui criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone” cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006. Il regolamento si suddivide in 7 articoli e 3 allegati. L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, l’articolo 2 opera un rinvio alle definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152 integrate con le definizioni specifiche; l’articolo 3 dispone che all’esito di operazioni di recupero la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata come inerti recuperati. L’articolo 4 individua gli usi specifici di utilizzo dei materiali end of waste; l’articolo 5 introduce la dichiarazione di conformità; l’articolo 6 prevede che il produttore applichi un sistema di gestione della qualità, ed infine, l’articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali. Per quanto riguarda gli allegati: - l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto; - l’allegato 2 dispone gli scopi specifici per cui sono utilizzati gli inerti recuperati e le relative norme UNI di riferimento; - l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC)
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(CS)
Covid-19, tra ottobre e gennaio il 62,3% dei contagi sul lavoro COMUNICATO STAMPA INAIL
Fonte: Inail Roma, 18 febbraio 2021 Il nuovo report mensile della Consulenza statistico attuariale conferma il maggiore impatto della seconda ondata della pandemia anche in ambito lavorativo. Alla data dello scorso 31 gennaio segnalate all’Istituto 147.875 infezioni di origine professionale, 16.785 in più rispetto al mese precedente (+12,8%). I casi mortali sono 461 (+38 rispetto al 31 dicembre) I contagi sul lavoro da nuovo Coronavirus denunciati all’Inail alla data dello scorso 31 gennaio sono 147.875, pari a circa un quarto delle denunce complessive di infortunio sul lavoro pervenute dall’inizio del 2020 e al 5,8% dei contagiati nazionali totali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla fine di gennaio. I casi in più rispetto ai 131.090 del mese precedente sono 16.785 (+12,8%). La seconda ondata della pandemia, come rileva il 13esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo e non solo per la presenza di un mese in più. Il quadrimestre ottobre 2020-gennaio 2021, con oltre 92mila contagi, incide infatti per il 62,3% sul totale delle infezioni di origine professionale denunciate dall’inizio della pandemia, rispetto agli oltre 50mila casi registrati nel trimestre marzomaggio 2020, pari al 34,2%. I casi denunciati sono concentrati soprattutto nei mesi di novembre (25,3%), marzo (19,2%), ottobre (15,9%), dicembre (15,1%), aprile (12,4%) e gennaio 2021 (6,0%), per un totale del 93,9%,
mentre il rimanente 6,1% riguarda gli altri mesi del 2020: maggio (2,6%), settembre (1,3%), febbraio (0,7%), giugno e agosto (0,6% per entrambi) e luglio (0,3%), oltre alle 16 denunce del gennaio 2020. Come emerge anche da questi dati, nel periodo estivo tra la prima e la seconda ondata era stato registrato un consistente ridimensionamento del fenomeno, fino alla leggera risalita rilevata a settembre, che lasciava presagire la ripresa dei contagi che ha caratterizzato i mesi successivi. I casi mortali rilevati al 31 gennaio sono 461, circa un terzo del totale dei decessi denunciati dal gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,5% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da Covid-19 comunicati dall’Iss alla stessa data. L’aumento rispetto ai 423 casi rilevati al monitoraggio del 31 dicembre è di 38 casi, di cui 13 avvenuti a gennaio 2021, 16 a dicembre e sette a novembre 2020. I restanti due decessi risalgono a marzo e aprile. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire le informazioni non disponibili nei mesi precedenti. A differenza del complesso delle denunce, i casi mortali sono concentrati soprattutto nella prima ondata dei contagi. Il 72,9% dei decessi da Covid-19 denunciati all’Inail, infatti, sono avvenuti nel trimestre marzo-maggio 2020, con un picco del 40,8% nel solo mese di aprile, contro il 24,3% del periodo ottobre 2020-gennaio 2021. I casi mortali riguardano soprattutto gli uomini (82,9%) e le fasce di età 50-64 anni (71,1%) e over 64 anni (19,1%). Il rapporto tra i generi si inverte prendendo in considerazione il complesso delle denunce. La quota femminile sul totale, infatti, è pari al 69,6% e sale al 70,4% per i casi avvenuti in gennaio. L’età media dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni (59 per i casi mortali). Il 42,1% delle infezioni di origine professionale denunciate riguarda la classe 50-64 anni. Seguono le fasce 35-49 anni (36,8%), under 34 anni (19,3%) e over 64 anni (1,8%). L’86,0% delle denunce riguarda lavoratori italiani. Il restante 14,0% sono stranieri, concentrati soprattutto tra i lavoratori rumeni (pari al 20,9% dei contagiati stranieri), peruviani (13,5%), albanesi (8,0%), ecuadoregni (4,5%) e moldavi (4,3%). Concentrando l’analisi sui casi mortali, la quota
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dei lavoratori italiani sale all’89,8%, mentre la comunità straniera più colpita risulta essere quella peruviana (con il 19,1% dei decessi dei lavoratori stranieri), seguita da quelle rumena (12,8%) e albanese (10,6%). Dall’analisi territoriale emerge una distribuzione delle denunce del 45,6% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 27,1%), del 23,9% nel Nord-Est (Veneto 10,4%), del 14,2% al Centro (Lazio 5,9%), dell’11,8% al Sud (Campania 5,4%) e del 4,5% nelle Isole (Sicilia 2,9%). Le province con il maggior numero di contagi da inizio pandemia sono quelle di Milano (10,5%), Torino (7,2%), Roma (4,7%), Napoli (3,8%), Brescia, Varese e Verona (2,7%), Genova (2,5%), Bergamo e Cuneo (2,0%). Milano è anche la provincia che registra il numero più alto di contagi di origine professionale nel mese di gennaio, seguita da Roma, Torino, Verona e Palermo. Sono però le province di Fermo, Sud Sardegna, Campobasso, Lecce e Gorizia quelle che registrano i maggiori incrementi percentuali rispetto alla rilevazione del mese precedente. Prendendo in considerazione i soli casi mortali, la percentuale del Nord-Ovest sale al 48,9% (prima la Lombardia con il 35,4%), mentre il Sud con il 20,8% dei decessi (contro l’11,8% riscontrato sul complesso delle denunce) precede il Centro (14,3%), il Nord-Est (11,7% rispetto al 23,9% del totale delle denunce) e le Isole (4,3%). Le province che contano più decessi dall’inizio della pandemia sono quelle di Bergamo (9,5%), Milano (8,9%), Napoli (6,9%), Roma (6,1%), Brescia (5,6%), Cremona (4,1%), Torino (3,7%) e Genova (3,3%). Tra le attività produttive, il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – si conferma al primo posto con il 68,8% del totale delle denunce e il 25,9% dei decessi codificati, seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), con il 9,2% dei contagi e il 10,7% dei casi mortali. Gli altri settori più colpiti sono i servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il manifatturiero (tra cui gli addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), al secondo posto per numero di decessi con il 13,2% del totale, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il trasporto e magazzinaggio e le altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…), le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale)
e il commercio all’ingrosso e al dettaglio. Dividendo l’intero periodo di osservazione in tre intervalli - fase di “lockdown” (fino a maggio 2020 compreso), fase “post lockdown” (da giugno a settembre 2020) e fase di “seconda ondata” dei contagi (ottobre 2020-gennaio 2021) - si riscontrano significative differenze in termini di incidenza del fenomeno. Per l’insieme dei settori della sanità, assistenza sociale e amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità - Asl - e amministratori regionali, provinciali e comunali) si osserva, infatti, una progressiva riduzione dell’incidenza delle denunce tra le prime due fasi e una risalita nella terza, comunque inferiore a quella osservata nella prima fase anche, probabilmente, per una migliore gestione del rischio (si è passati dall’80,4% dei casi codificati nel primo periodo al 54,7% del periodo giugno-settembre, per poi risalire al 77,7% nel quadrimestre ottobre-gennaio). Viceversa l’incidenza di altri settori, con la graduale ripresa delle attività, in particolare nel periodo estivo, è aumentata tra le prime due fasi e si è ridotta nella terza. È il caso, per esempio, dei servizi di alloggio e ristorazione (passati dal 2,5% del primo periodo al 5,8% del secondo e al 2,4% del terzo) o i trasporti (passati, rispettivamente, dall’1,2% al 5,5% al 2,2%). Il decremento in termini di incidenza osservato nell’ultimo quadrimestre nei servizi di alloggio e ristorazione e nei trasporti non deve però trarre in inganno. A partire dal mese di ottobre in questi settori, come in tutti gli altri, il numero dei casi è aumentato sensibilmente. A diminuire è la loro quota sul totale, a fronte del più consistente aumento che caratterizza, sia in valore assoluto che relativo, la sanità. Con il 39,2% delle denunce, l’82,7% delle quali relative a infermieri, e l’11,2% dei casi mortali codificati (il 68,0% infermieri), la categoria dei tecnici della salute è quella più coinvolta dai contagi. Seguono gli operatori socio-sanitari con il 19,3% delle denunce (e il 5,1% dei decessi), i medici con il 9,2% (6,7% dei decessi), gli operatori socio-assistenziali con il 7,3% (3,3% dei decessi) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,8% (4,2% dei decessi). Tra le altre professioni spiccano quelle degli impiegati amministrativi, con il 3,9% delle denunce e il 10,7% dei casi mortali, degli addetti ai servizi di pulizia, dei conduttori di veicoli e dei direttori e dirigenti amministrativi e sanitari. 1. Scheda nazionale - I dati sulle denunce da Covid-19 (.pdf - 354 Kb) 2. Schede regionali (C)
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute all'Inail (periodo di accadimento gennaio 2020 – 31 gennaio 2021) FRIULI V. G. Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19
GORIZIA
% FRIULI V. G.
3.317
147.875
2,2%
3
461
0,7%
di cui con esito mortale Genere
ITALIA
UDINE
FRIULI V. G.
%
PORDENONE
TRIESTE
Donne
206
498
695
1.059
2.458
74,1%
Uomini
76
149
283
351
859
25,9%
76
139
242
331
788
23,8%
da 35 a 49 anni
105
258
350
529
1.242
37,4%
da 50 a 64 anni
97
245
369
537
1.248
37,6%
Classe di età fino a 34 anni
oltre i 64 anni Totale incidenza sul totale
4
5
17
13
39
1,2%
282
647
978
1.410
3.317
100,0%
8,5%
19,5%
29,5%
42,5%
100,0%
41,7%
27,9%
15,9%
22,2%
22,7%
Variazione % rispetto rilevazione mese precedente di cui con esito mortale
-
1
1
1
3
Nota: i dati al 31 gennaio 2021 aggiornano, integrano e in alcuni casi rettificano i dati elaborati precedentemente. La rilevazione delle denunce di infortunio da Covid-19 è per mese e luogo di accadimento degli infortuni. L’analisi delle denunce di infortunio con esito mortale da Covid-19 è per mese di decesso dell’infortunato e luogo del contagio.
-
Rispetto alla data di rilevazione del 31 dicembre 2020 le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono aumentate di 614 casi (+22,7%), di cui 369 avvenuti a gennaio 2021, 198 a dicembre scorso, 38 a novembre e i restanti riconducibili a ottobre. Il sensibile aumento ha interessato tutte le province ma più intensamente, in termini percentuali, quella di Gorizia; la provincia di Udine resta in testa ai contagi denunciati regionali.
-
L’analisi nella regione per mese dell’evento individua novembre 2020 come il mese più critico per le denunce, concentrando il 28,3% dei 3.317 casi pervenuti da inizio epidemia, seguito da dicembre e marzo 2020; gennaio 2021 è comunque il quarto mese per numero di contagi. L’andamento regionale dei contagi denunciati è analogo a quello nazionale con un’intensità maggiore negli ultimi tre mesi.
-
Gli eventi mortali sono aumentati di un caso (a novembre) totalizzando 3 casi.
Le professioni - tra i tecnici della salute l’81,2% sono infermieri, il 13% tra assistenti sanitari e fisioterapisti, il 3% tecnici sanitari di radiologia; - tra le professioni qualificate nei servizi sanitari, tutti operatori socio sanitari; - tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 55,4% sono operatori socio assistenziali, il 20,2% assistenti socio sanitari con funzioni di sostegno, il 12,3% assistentiaccompagnatori per disabili; - tra i medici oltre il 50% è composto da medici internisti, generici, geriatri e anestesisti; Consulenza Statistico Attuariale
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1
SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
- tra il personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli, oltre il 40% sono addetti alle pulizie negli ospedali e ambulatori; - tra gli impiegati, soprattutto amministrativi; - tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari, oltre la metà è costituita da ausiliari ospedalieri e portantini, seguiti dagli inservienti in case di riposo. L’attività economica - la gestione Industria e servizi registra il 98,5% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato (1,1%), l’Agricoltura (0,4%) e un caso nella Navigazione; - il 70,5% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda i settori della “Sanità e assistenza sociale” (68,4% delle denunce) e degli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” (2,1%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio assistenziali; - il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 7,9% delle denunce codificate, tra i più colpiti gli addetti alle pulizie e disinfezione di locali e attrezzature. - il settore "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” registra il 6,5% delle denunce codificate. - le “Attività manifatturiere, settore ampio e articolato, contano per il 4,9%; - il “Trasporto e magazzinaggio”, incide per il 2,8% (soprattutto servizi postali e di corriere); - nei “Servizi di informazione e comunicazione” (2,1%) si rilevano numerosi contagi a novembre nell’ambito delle produzioni cinematografiche e televisive. I decessi Due decessi fanno riferimento alla gestione Industria e servizi, il terzo a quella dei dipendenti del conto Stato.
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (Denunce in complesso: 3.317, periodo di accadimento gennaio 2020 – 31 gennaio 2021)
Nota: il valore di gennaio 2021 è da intendersi provvisorio e soggetto ad aumentare nelle prossime rilevazioni per effetto del consolidamento particolarmente influente sull’ultimo mese della serie.
Consulenza Statistico Attuariale
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
Consulenza Statistico Attuariale
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
Consulenza Statistico Attuariale
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18 febbraio 2021
4
Trasporto rifiuti
iscrizione all’albo delle macchine operatrici e loro utilizzo Con le circolari n. 11 del 17 dicembre 2019 e 2 del 9 febbraio 2021, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disciplinato la possibilità d’iscrivere all’Albo gestori i veicoli classificati come macchine operatrici, nonché il loro utilizzo limitato alle sole strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto dei rifiuti. Con la circolare n. 11 del 2019, in particolare, il Comitato, dopo avere ricordato che in base all’articolo 58 del codice della strada le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri ed equipaggiate con speciali attrezzature che possono circolare su strada solo per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, ha chiarito che le macchine operatrici possono essere iscritte nelle seguenti categorie: - 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani) o per lo svolgimento delle attività di spazzamento meccanizzato effettuato dalle macchine operatrici identificate come “spazzatrici” e per i rifiuti classificati con i codici EER 200302 e 200303; o per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane o au-
tostrade o dei rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua (qui non è prevista l’indicazione di specifiche tipologie di rifiuti); - 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg. o 30 litri al giorno), qualora i rifiuti da trasportare si configurino come “cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere. Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo dette macchine operatrici verranno identificate o con il numero di targa o (in assenza) con il numero apposto dal costruttore sulla targhetta identificativa della macchina. Con circolare n. 2 del 2021, invece, il Comitato, dopo aver chiarito che la macchina operatrice non è atta al trasporto dei rifiuti su strada, ha tuttavia ammesso il loro utilizzo per l’attività di prelevamento dei rifiuti, in quelle strade che per il loro fondo stradale o l’ampiezza della carreggiata presentano difficoltà di accesso ai normali veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, “fermo restando che gli stessi rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicoli autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena le caratteristiche dimensionali, strutturale e funzionali della strada lo consentono”. Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo gestori dovrà essere annotato che “l’uso è limitato alle sole strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto”. (C)
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Trasporto rifiuti
iscrizione all’albo dei gestori ambientali delle carrozzerie mobili In base alla delibera n. 3/2020 dell’Albo Gestori Ambientali, dallo scorso 2 febbraio 2021 le imprese di trasporto devono identificare per tipo le carrozzerie mobili che equipaggiano ciascun veicolo adibito al trasporto rifiuti, con i codici EER dei rifiuti movimentati, in modo da poter garantire per ciascuna di tali tipologie l’abbinamento puntuale tra la carrozzeria mobile ed i rifiuti trasportati. Le tipologie di carrozzerie mobili individuate dalla citata delibera sono le seguenti sei: - Containers; - Casse mobili; - Cisterne; - Compattatori; - Cassoni e - Pianali. Per ciascuna tipologia, ovviamente, deve essere redatta un’attestazione d’idoneità dal Responsabile Tecnico dell’impresa, secondo il modello alle-
gato A alla menzionata delibera 3 del 2020, come modificata da ultimo dalla circolare Albo gestori n. 1 del 4 febbraio 2021. Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo viene quindi riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate, evidenziando i codici EER dei rifiuti abbinati con la carrozzeria stessa (nel caso di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate al veicolo). Da ultimo la delibera 3 del 2020 stabilisce, con disposizione di carattere transitorio, che i provvedimenti d’iscrizione già in vigore verranno aggiornati subito in caso di variazioni o integrazioni chieste dalle imprese e in assenza durante il corso del 2021, con scadenza 31 dicembre 2021. Per facilitare il compito alle imprese che chiedono variazioni o integrazioni ai loro provvedimenti d’iscrizione, l’albo gestori ha diramato un’utile guida per la nuova gestione dei veicoli scarrabili e delle carrozzerie mobili (di 4 pagine) e un tutorial video di tre minuti e mezzo, visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=6YM6gpwln Lk&feature=youtu.be
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(C)
MIT: chiarimenti sulle procedure negoziate per gli inviti le stazioni appaltanti devono rispettare un criterio di rotazione Con Nota n. 523 del 13 gennaio 2021 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti, ai Provveditorati Interregionali per le Opere pubbliche, all’ANAS s.p.a. e a R.F.I. s.p.a., inerenti agli obblighi di pubblicità connessi con le procedure di affidamento derogatorie disciplinate all’art. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 7 (D.L. “Semplificazioni” - convertito in L. n. 120/2020). Il Ministero chiarisce che in relazione all’utilizzo delle procedure negoziate, per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, oltre alla riduzione dei termini procedimentali, sarà possibile il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento sotto soglia, il MIT ritiene opportuno ricordare che l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020 subordina l’utilizzo della procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del codice dei contratti pubblici alla consultazione di un numero di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell’importo dell’affidamento. Al contempo, viene precisato che gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi e che le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti devono rispettare un criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese. La disposizione, nella sua originaria formulazione, prevedeva che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento dovesse contenere anche Pag. 66 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2021
l’indicazione dei soggetti invitati. Durante i lavori parlamentari di conversione del decreto-legge, la disposizione è stata integrata mediante l’inserimento di un periodo del seguente tenore testuale: “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali”. E’, dunque, evidente per il Ministero la “ratio legis” che, al fine di garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa e come necessario contrappeso all’innalzamento delle soglie di riferimento e alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare, impone specifici obblighi in capo alle stazioni appaltanti, che devono dare evidenza sia dell’avvio delle procedure negoziate di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge in oggetto, sia dei risultati della procedura di affidamento, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati. Quanto alle modalità di espletamento delle procedure negoziate, il MIT evidenzia che esse si articoleranno in due fasi: 1) una prima fase di scelta, da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori da invitare al confronto competitivo mediante lo svolgimento di indagini di mercato (preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento) oppure previa consultazione di elenchi di operatori economici; 2) una seconda fase, che vede il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e che si conclude con la scelta dell’affidatario. Nel caso in cui la stazione appaltante decida di fare ricorso ad indagini di mercato, le linee guida n. 4 dell’ANAC prevedono che “la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contrat-
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ti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.”. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Pertanto, ribadisce il Ministero, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, la pubblicazione dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, di cui alle cennate Linee Guida, deve ritenersi, anche in ossequio alla finalità di semplificazione amministrativa che ispira l’intero decreto legge n. 76 del 2020, necessaria in quanto satisfattiva dell’obbligo di pubblicazione di avvio della procedura. Laddove, invece, la stazione appaltante decida di utilizzare elenchi, la stessa, è tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le
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imprese sono state scelte. Ciò, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco. A tale riguardo, il MIT richiama l’attenzione sulla necessità di provvedere, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui alle predette Linee Guida 4, all’aggiornamento degli elenchi di operatori economici preesistenti all’entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2020, stante l’innalzamento delle soglie per le quali è de iure condito consentito il ricorso alle procedure negoziate ex art. 63 del codice dei contratti e l’ineludibile esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici. Da ultimo, il Ministero coglie l’occasione per rammentare che l’articolo 2bis del decreto–legge n. 76 del 2020 prevede che: “Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”. Conseguentemente, in forza di detta disposizione, non solo gli operatori economici invitati potranno partecipare alle procedure negoziate anche sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), ovvero, per analogia, delle altre figure plurisoggettive, di cui al Codice dei contratti, ma ancor prima potranno, anche in forma di R.T.I., rispondere all’indagini di mercato ovvero chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate. (CS)
Business News informazioni per l’internazionalizzazione a cura di informest consulting srl Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.
VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE INVITALIA - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI 20.000 EURO
Informiamo che è disponibile il Voucher INTERNAZIONALIZZAZIONE di INVITALIA rivolto alle micro e piccole imprese (MPI) che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri. Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri. Informest Consulting già accreditata presso il MISE, Regione del Veneto, Regione Lombardia, con TEM certificati Microsoft Advertising Certified Professional, segue sia l’istruttoria per l’ottenimento del contributo sia soprattutto l’introduzione dell’azienda presso nuovi clienti esteri (http://www.informestconsulting.it/it/dicono-di-noi). La consulenza deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso analisi e ricerche sui mercati esteri, individuazione e acquisizione di nuovi clienti, assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione, incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce, integrazione dei canali di marketing online, gestione evoluta dei flussi logistici. Il contributo è concesso in regime “de minimis”: 20.000 euro alle micro e
piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000 euro; 40.000 euro alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 60.000 euro. È possibile ricevere un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se si raggiungono i seguenti risultati sui volumi di vendita all’estero: incremento di almeno il 15% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell’esercizio 2022, rispetto allo stesso volume d’affari registrato nell’esercizio 2021; incidenza - nell’esercizio 2022 - almeno pari al 6% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale volume d’affari. Per partecipare sono previste due fasi: Una finestra temporale dal 9 marzo 2021 al 22 marzo 2021 per compilare la domanda, firmarla digitalmente e caricarla sul sistema. Una successiva finestra temporale dal 25 marzo al 15 aprile 2021 per la presentazione. Informest Consulting opera con la propria rete commerciale estera da oltre quindici anni, (la rete è competente nel settore, referenziata e testata nel lavoro e nei risultati). Dal punto di vista dei PAESI target, sulla base delle indicazioni e della nostra esperienza nel settore, svolgiamo una prefattibilità preliminare gratuita, con i potenziali clienti con i quali abbiamo e abbiamo avuto varie richieste per lo specifico prodotto. La definizione dei Paesi potrà essere graduale e decisa in collaborazione, anche sulla base di verifiche preliminari dei nostri corrispondenti presso la clientela estera. Le aziende interessate possono inviare una e-mail di conferma di partecipazione all’indirizzo consulenza@ informestconsulting.it (0432 629743).
PROGRAMMA DI PENETRAZIONE COMMERCIALE IN GERMANIA AUSTRIA SVIZZERA PER AZIENDE DELLA SUBFORNITURA E INCENTIVI FINANZIARI RAFFORZATI DAL COVID-19 INFORMEST Consulting, nell’ambito delle proprie iniziative finalizzate allo sviluppo dell’export delle PMI italiane, sulla base dell’interesse che i produttori tedeschi continuano a manifestare
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verso i fornitori italiani, molto apprezzati per qualità e flessibilità di forniture di componenti conformi a disegno su lotti medi, prosegue con il programma di inserimento commerciale nel mercato di area tedesca nel settore della subfornitura; il servizio è diretto ad aziende italiane impegnate nel comparto della subfornitura meccanica, della plastica, aziende produttrici di componenti per prodotti finiti. La Germania in particolare è specializzata nello sviluppo e nella produzione di beni industriali complessi; i più importanti settori industriali sono l’edilizia costruttiva, l’industria automobilistica, l’industria meccanica, l’elettrotecnica, l’industria chimica. Le richieste delle aziende tedesche si concentrano su componenti e/o lavorazioni nei settori della meccanica, degli autoveicoli, della metallurgia e dei prodotti chimici; i maggiori fornitori della Germania sono i Paesi Bassi, la Cina, la Francia, il Regno Unito e l’Italia. L’iniziativa di sviluppo commerciale è indirizzata ad imprese impegnate nelle lavorazioni/produzioni di settore, ha lo scopo di ottenere economie di scala nella realizzazione delle attività operative di sviluppo export ed una conseguente significativa riduzione dei costi di inserimento commerciale. Il progetto può essere sostenuto da incentivi pubblici a supporto della liquidità della durata di 4 anni e rafforzati finanziariamente dalle misure derivanti dal Covid19. Le aziende interessate possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.
PROGETTI DI SVILUPPO ABITATIVO IN SERBIA - RICHIESTE PER AZIENDE ITALIANE DEL SETTORE ARREDO INTERNI ED ESTERNI, COMPLEMENTI, FINESTRE, PORTE ACCESSORI INFORMEST Consulting propone alle aziende operanti nel settore arredamento, complementi d’arredo, oltre che finestre, porte e accessori, un’opportunità d’affari concreta e a breve termine in Serbia. Attualmente solo nella città di Belgrado si stanno costruendo centinaia di condomini ad uso abitativo, che per tipo di utenza, dovranno essere arredati con soluzioni di alto livello. Localmente non è presente un’offerta in linea con quanto ricercato, né in termini di qualità né di design. In generale, i cittadini serbi possono acquistare il loro primo appartamento partecipando con solo 10% di valore del primo immobile, che secondo la legge non viene tassato fino a 60 mq della superficie. Questo incentivo ha avviato una
notevole domanda e l’avvio di numerosi progetti di costruzione in tutta la Serbia. Si menzionano alcuni progetti a titolo esemplificativo, ma ve ne sono attivi, in costruzione, ed in completamento, numerose decine che abbiamo a disposizione: per esempio: https://www.galens.rs/ - https://www. west65.rs/sr/home. Si evidenzia inoltre la conversione industriale di una ex fabbrica, dove su oltre 72 ettari sono previsti quartieri residenziali per più di 20.000 abitanti: si tratta della più grande costruzione negli ultimi 50 anni a Nuova Belgrado. Oltre agli investimenti delle aziende private, sono aumentati in modo significativo gli investimenti diretti da parte dallo Stato Serbo, attualmente presente su più di 62.000 diversi cantieri attivi. Lo Stato sta già costruendo edifici per i membri delle forze di sicurezza in una dozzina di città, e attualmente solo a Belgrado oltre 1.000 appartamenti ad uso civile, a Novi Sad più di 500, ed altri nelle principali città; il completamento è previsto per il 2021. Il Governo ha inoltre lanciato un’iniziativa per ampliare il progetto affermando che tali appartamenti potrebbero essere acquistati da operatori sanitari e scolastici a prezzi preferenziali. Pertanto, il numero di unità abitative dovrebbe aumentare in modo significativo nel prossimo periodo. La maggior parte degli appartamenti viene venduta già durante la costruzione. INFORMEST Consulting con la propria struttura in Serbia è in grado di seguire le aziende italiane dalla fase di primo contatto commerciale, durante la trattativa fino alla conclusione dei contratti, sia per le soluzioni di arredo interni ed esterni su misura (interior designers, architetti), sia per i prodotti a catalogo con fornitura stabile (buyer, distributori che forniscono i costruttori). Le aziende interessate possono inviare una richiesta all’indirizzo: consulenza@informestconsulting.it.
IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network (EEN), rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli
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Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato con giornalmente da più di 600 punti di contatto della rete appartenenti a Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. In qualità di partner EEN, Informest Consulting inserirà gratuitamente il profilo dell’azienda all’interno del database e
raccoglierà le richieste ad essa orientate e provenienti dai partner Esteri. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. L’iscrizione ha durata di un anno. Le aziende di Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, compilando il modulo allegato ed inviandolo all’indirizzo informestconsulting@friendeurope.it.
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Scambi fra Soci p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.
LE ULTIME SEGNALAZIONI RICEVUTE
L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione le Imprese interessate possono contattare il
Locazione fabbricato Azienda Associata cede in locazione fabbricato ubicato in Udine, Via Oderzo 2, angolo Viale Sen. Tiziano Tessitori. L’ufficio ha una superficie di mq 325. L’immobile è costruito con gli accorgimenti più moderni, ha un ottimo isolamento ed un alto grado di confort, è fornito di lampade led ed alcuni arredi. La zona scoperta di pertinenza, riservata, recintata e pavimentata con linea verde, consente il parcheggio di 30 automezzi. Di seguito vengono pubblicate le foto dell’immobile.
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(CS)
Autorità di regolazione dei trasporti l’autorità l’ha spuntata nella richiesta dei contributi al consiglio di stato Premessa Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe (v. da ultimo circolare associativa prot. n. 135/AdT del 15 aprile 2019) per segnalare che dopo reiterati e falliti tentativi l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) è riuscita a spuntarla davanti al Consiglio di Stato circa la richiesta di contributi per il proprio funzionamento alle imprese di autotrasporto di cose, almeno per gli anni 2020 e 2021. Ma procediamo con ordine. Nonostante che nel corso degli ultimi anni il TAR Piemonte abbia riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell’autotrasporto merci, annullando le parti delle delibere dell’Autorità in cui questo settore veniva compreso tra gli obbligati al pagamento, questa, imperterrita, ha proseguito sulla sua linea di condotta continuando, anche per il 2020, ad includere l’autotrasporto tra i settori tenuti a corrispondere il contributo in esame. Infatti, l’art.1, co. 2, lett. a) della delibera include tra gli obbligati anche coloro che effettuino “servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti” i quali, come gli anni passati, vengono individuati nelle imprese di trasporto merci su strada che, al 31 dicembre 2019, avessero avuto in disponibilità veicoli dotati di capacità di carico con massa complessiva superiore a 26 t nonché trattori con massa rimorchiabile superiore a 26 t. Contestualmente, però, in via cautelativa l’Autorità decise di sospendere la richiesta di versamento del contributo 2020 da parte delle imprese di autotrasporto cose teoricamente obbligate, in attesa della definizione dei giudizi pendenti davanti ai giudici amministrativi, impugnando, quindi, la pronuncia del TAR del Piemonte davanti al Consiglio di Stato. Lo stesso dicasi anche per l’obbli-
go per le imprese della categoria di dichiarare in via telematica i dati amministrativi ed economici richiesti nel modello telematico da essa predisposto. Identica decisione è stata presa anche per i servizi di trasporto merci via mare e per vie navigabili interne, e per quelli di trasporto aereo di passeggeri e/o merci. Agli inizi del 2021 il Consiglio di Stato ha adottato una serie di pronunce che, inaspettatamente, hanno accolto le argomentazioni dell’Autorità, sostenendo che essa è titolata a pretendere il contributo al funzionamento anche dalle imprese dell’autotrasporto di cose, a partire dal 2019, anno in cui è entrata in vigore la legge 16 novembre 2018, n. 130 (c.d. decreto “Genova”). Questo, sempre a giudizio del Consiglio di Stato, autorizza l’Autorità a richiedere il contributo al funzionamento a tutti coloro che operano nel mercato di riferimento (nel caso: porti, interporti, autostrade, et c.), dove la stessa Autorità ha esercitato le sue competenze o compiuto le attività previste dalla legge.
Le deliberazioni dell’Autorità Alla luce dei favorevoli pronunciamenti del Consiglio di Stato l’Autorità ha adottato due deliberazioni e, precisamente: - la deliberazione 20/2021 dell’11 febbraio 2021, pubblicata in pari data sul sito web dell’Autorità (www.autorita-trasporti.it) sulla cessazione degli effetti della cennata clausola sospensiva sul pagamento del contributo da parte delle imprese che svolgono servizi di trasporto di cose su strada, connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti, e conseguente rimessione in termini dei soggetti obbligati; - la deliberazione 225/2020 del 22 dicembre 2020, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicata sempre l’11 febbraio 2021 sul citato sito web dell’Autorità, sul pagamento del contributo al funzionamento per il 2021. Di seguito se ne riassumono i contenuti.
La delibera 20/2021 La deliberazione 20/2021 fissa al 29 ottobre 2021
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il termine entro cui procedere al pagamento del contributo 2020. Il contributo è pari allo 0,6 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 12 febbraio 2020 – data di pubblicazione sul sito dell’Autorità della deliberazione 172/2019, sul contributo 2020 – ed è dovuto dalle imprese che, al 31 dicembre 2019, avevano nella loro disponibilità veicoli dotati di capacità di carico di massa complessiva superiore alle 26 t e trattori con massa rimorchiabile superiore sempre a 26 t. Il contributo non è dovuto qualora l’importo da pagare non superi i 1.800 euro, con soglia di esenzione per un fatturato non superiore a 3 milioni di euro. Il testo della delibera 20/2021 è disponibile al link: https://www.autorita-trasporti.it/delibere/ delibera-n-20-2021/.
La deliberazione 225/2020 La deliberazione 225/2020 riguarda il pagamento del contributo al funzionamento per il 2021. Infatti, la deliberazione 20/2021 ha sciolto la riserva relativamente al pagamento del contributo di funzionamento per il 2021, il quale a questo punto, secondo la deliberazione 225/2020, è dovuto dai soggetti obbligati. Questi, per quanto riguarda l’autotrasporto merci, consistono nelle imprese che al 31 dicembre 2020 avevano nella propria disponibilità veicoli dotati di capacità di carico con massa complessiva superiore a 26 t e trattori con peso rimorchiabile superiore a 26 t. L’importo rimane confermato nello 0.6 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera (11 febbraio 2021), ed è prevista l’esenzione per importi pari o inferiori a 1.800 euro. Anche per il 2021 la soglia di esenzione legata al fatturato ammonta a 3 milioni di euro. Quanto ai termini di pagamento, le scadenze sono: - 1/3 dell’importo entro il 30 aprile 2021; - i rimanenti 2/3, entro il 29 ottobre 2021. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l’avvio
della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito all’attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto. Sempre entro il 30 aprile 2021, il legale rappresentante del soggetto obbligato dichiara all’Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul citato sito web dell’Autorità, dando notizia a quest’ultima dell’avvenuto versamento. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 37, co. 3, lett. l) della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (1% del fatturato). Il testo della deliberazione 225/2021 è disponibile al link: https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-225-2020/.
L’azione delle associazioni nazionali di categoria A fronte della nuova situazione generata dai pronunciamenti del Consiglio di Stato il Coordinamento unitario delle associazioni nazionali di categoria dell’autotrasporto di cose in conto terzi - Unatras ha già chiesto un urgente intervento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’avvio di un’interlocuzione immediata con l’Autorità per escludere, una volta per tutte, la categoria in oggetto dal novero dei soggetti obbligati al versamento del contributo. Si fa riserva di ritornare quanto prima sull’argomento e, frattanto, si raccomanda alle imprese di rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione per ogni necessità e, in particolare, prima di procedere a pagamenti e comunicazioni.
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(AdT)
Brexit e trasporti su strada punto della situazione
Brexit. Autorizzazioni al trasporto su strada da e per il Regno Unito e cabotaggio Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 56/ AdT del 19 febbraio 2021 per rammentare che l’accordo commerciale e di cooperazione firmato tra l’Unione Europea e la Gran Bretagna – già in vigore in via provvisoria e già ratificato dal Regno Unito, mentre gli organismi comunitari (Parlamento e Consiglio europeo) vi provvederanno a breve –, contiene importanti risvolti anche in materia di trasporti (per il testo dell’accordo v. https://ec.europa. eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM2020-857-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF-). In particolare, per effetto delle intese raggiunte, la licenza comunitaria continuerà ad essere utilizzata dalle imprese di trasporto delle due Parti, per effettuare viaggi da/per il Regno Unito. Di ciò si trova traccia nell’art. ROAD.5 (p. 252 del file sopra citato), il quale prescrive che gli operatori del trasporto merci su strada devono essere in possesso di una licenza rilasciata ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 (i cui modelli sono richiamati a pp. 823 ss. dell’accordo). E’ opportuno ricordare che, come già avviene in ambito comunitario, anche nei trasporti nel Regno Unito eseguiti con licenza comunitaria, una copia conforme della medesima deve trovarsi sul veicolo (v. anche co. 3 dell’art. ROAD.5). Peraltro, l’accordo prevede la possibilità di svolgere viaggi in regime di cabotaggio all’interno del Regno Unito. Più precisamente, l’art. ROAD.4, par. 7 (v. sempre p. 252 dell’accordo) stabilisce che gli operatori di trasporto di merci su strada dell’Unione europea possono effettuare fino a 2 viaggi a pieno carico nel territorio del Regno Uni-
to (quindi, in regime di cabotaggio), a condizione che tali operazioni seguano ad un trasporto internazionale in entrata, e siano effettuate entro sette giorni dallo scarico nel territorio del Regno Unito delle merci trasportate durante il predetto trasporto in entrata. Per gli autotrasportatori del Regno Unito, invece, si prevede la possibilità di eseguire fino a 2 trasporti internazionali da uno Stato membro a un altro Stato membro, senza passare per il Regno Unito, purché sia successivo a un trasporto internazionale di ingresso in un Paese membro proveniente dal Regno Unito; dopodiché, gli stessi devono far ritorno in Patria. Fra le due operazioni di trasporto aggiuntive, è consentita al massimo un’operazione di cabotaggio, purché nell’arco di 7 giorni dallo scarico del trasporto internazionale di ingresso nella U.E. dalla GB. vedi par. 3 e 4, ROAD.4 – p. 251).
Requisiti dei conducenti. CQC e patenti di guida Per quanto riguarda i requisiti per i conducenti (v. ROAD 7, pp. 253 e 254), l’accordo richiede il possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC) (per approfondimenti, v. p. 836 dell’accordo), e il rispetto delle disposizioni sui tempi di guida, di pausa e di riposo e in materia di cronotachigrafi. Per quanto concerne le altre formalità legate al trasporto, si consiglia sempre di leggere la guida predisposta dal Governo inglese, che è in costante aggiornamento (https://www.gov.uk/guidance/ transporting-goods-between-great-britain-andthe-eu-from-1-january-2021-guidance-for-hauliers). La guida conferma che: - prima del 1 ° ottobre 2021, i cittadini dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo e svizzeri possono entrare nel Regno Unito con un passaporto o una carta d’identità nazionale, come avviene ora; - dal 1 ° ottobre 2021, i cittadini di cui sopra avranno bisogno di un passaporto per viaggiare nel Regno Unito, ad eccezione di coloro i cui diritti sono protetti dagli accordi di recesso (compresi quelli coperti dal regime di regolamento dell’Unione europea) e ai la-
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voratori frontalieri, che potranno comunque utilizzare le carte d’identità nazionali per viaggiare almeno fino al 31 dicembre 2025. gli operatori dell’Unione europea che operano da, verso o attraverso il Regno Unito dovranno esibire una prova dell’assicurazione auto per il loro veicolo e rimorchio; nel Regno Unito verrà riconosciuta una Green Card o altra prova di assicurazione auto.
Patenti di guida In merito alle patenti di guida, il 21 dicembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato una circolare (reperibile al link http://lnx.dgtnordovest.it/joomla/images/file_ pdf/0248736_22-12-2020) in cui, a proposito di quelle rilasciate dal Regno Unito, prevede che possano ancora utilizzarsi in Italia visto che i due Paesi hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell’8 novembre 1968, in base alla quale gli Stati aderenti riconoscono reciprocamente la validità delle patenti di guida rilasciate in un altro Stato della Convenzione, purché conformi all’all. 6 dell’accordo. A questo punto, lo stesso dovrebbe valere per le patenti italiane, relativamente alla circolazione nel Regno Unito. Per quanto riguarda le formalità legate allo spostamento di merci nel Regno Unito, si rinvia alla attenta lettura delle istruzioni riportate nella guida, dove si evidenzia tra l’altro che prima di entrare o uscire in o dalla GB, il conducente deve ricevere tutta la documentazione doganale del trasporto.
Movimentazione delle merci e adempimenti doganali Per quanto riguarda l’ingresso di merci nel Regno Unito, dal gennaio 2021 e per un periodo di 6 mesi, ci saranno diversi requisiti doganali per le merci controllate e per le merci non controllate: - saranno richieste dichiarazioni doganali per tutte le merci presenti nell’elenco delle merci controllate, per cui l’autista deve avere il numero di riferimento del movimento (MRN); - per le merci non controllate, il trasportatore deve avere il numero di registrazione e identificazione dell’operatore economico (EORI). Se il movimento della merce avviene tramite convenzione ATA, al confine della Unione europea il conducente deve presentare il carnet ATA, assicurandosi che sia timbrato dalle autorità doganali della U.E.; la presentazione deve avvenire anche alle autorità del Regno Unito, seguendo le procedure locali del porto; se, invece, avviene tramite convenzione TIR si ha che:
a) prima di lasciare l’U.E., il trasportatore deve essere in possesso del carnet TIR e il veicolo che trasporta le merci deve avere il certificato di approvazione; b) l’impresa di trasporto deve: - consegnare all’autista il carnet TIR; - garantire che siano state prese disposizioni, sia dagli operatori commerciali che dall’impresa di trasporto, per dichiarare il movimento al Nuovo Sistema di Transito Comunitario (NCTS) e disporre dei numeri di riferimento (numero di riferimento locale, LRN, o MRN) necessari per presentare le merci alle autorità doganali dell’Unione europea; - incaricare l’autista di presentare le merci e il carnet TIR alle autorità doganali dell’Unione europea a un ufficio di partenza dell’Unione europea; c) al confine con l’Unione europea, il conducente deve presentare il carnet TIR e assicurarsi che sia timbrato dalle autorità doganali dell’Unione europea in linea con le procedure della medesima; d) al confine con il Regno Unito, il conducente deve presentare il carnet TIR all’ufficio doganale situato nel porto per aprire il movimento di transito per la tratta Regno Unito. La dogana verificherà i documenti, il sigillo, apporrà un timbro sulla relativa pagina del carnet TIR e lo staccherà. Sempre dal 1° gennaio 2021, per le merci in uscita dall’Unione europea sono richieste le dichiarazioni di sicurezza e protezione (EXS), mentre la dichiarazione sommaria di entrata e di sicurezza e protezione (ENS) sarà in vigore dal 1° luglio 2021. Per le merci importate nel Regno Unito, i vettori hanno la responsabilità legale di fornire, all’autorità doganale del Regno Unito, le informazioni di sicurezza e protezione prima dell’arrivo tramite le dichiarazioni ENS. Per il traffico Ro Ro, il vettore è l’operatore del traghetto per le merci non accompagnate e il trasportatore per quelle accompagnate. Il vettore può accettare di trasferire i requisiti di sicurezza e protezione al commerciante, ma il vettore mantiene comunque la responsabilità legale per la sicurezza e la protezione. La dichiarazione ENS deve essere il più possibile completa (con l’indicazione del mittente, destinatario, descrizione del trasporto, modalità di arrivo nel Regno Unito e ora di arrivo), ma può essere comunque modificata in corsa fino al punto di arrivo nel Regno Unito. Per Eurotunnel, le dichiarazioni ENS di sicurezza devono essere presentate almeno un’ora prima dell’arrivo (questo tempo è dettato
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dall’arrivo a Coquelles). La Francia ha comunque progettato un sistema di frontiera intelligente per il trattamento dei veicoli industriali che utilizzano i traghetti e gli attraversamenti dell’Eurotunnel; esso infatti associa i dati della dichiarazione in dogana, al numero di immatricolazione del veicolo che trasporta la o le spedizioni. Al momento del check-in ai terminal dei traghetti o al pitstop dell’Eurotunnel, l’autista consegnerà l’MRN, che verrà scansionato e abbinato al numero di immatricolazione del veicolo (VRN) o al numero di immatricolazione del rimorchio (TRN). Per gli invii di più operatori commerciali, l’esportatore o l’autista possono scansionare tutti i codici a barre dai documenti separati, utilizzando l’app “Prodouanes”; ciò creerà una busta MRN, per cui l’autista potrà presentare solo un singolo MRN dal carico che sta trasportando. Questi dati vengono analizzati dal sistema doganale francese mentre l’autista e la spedizione si trovano sul traghetto o sul treno che attraversano la Manica, al fine anche di preselezionare i veicoli per ulteriori controlli doganali o sanitari e fitosanitari (SPS). Il conducente verrà informato durante il viaggio se: - può procedere; - deve dichiarare per dogana o SPS; - se ci sono problemi che devono essere affrontati prima che possano proseguire il viaggio. Le autorità francesi hanno, inoltre, predisposto alcune guide rapide, per agevolare i conducenti e le imprese di trasporto nella verifica della documentazione necessaria al trasporto fra la Francia e il Regno Unito, reperibili ai seguenti link: - https://file-eu.clickdimensions.com/eurotunnelfreightcom-aijgd/files/get-ready-for-pitstops-26112020.pdf; - https://www.douane.gouv.fr/sites/default/ files/uploads/files/Brexit/Other_languages/ import-export-IT-29.10.2020.pdf Per il trasporto dalla Gran Bretagna all’Unione europea si rammenta che, oltre alle formalità doganali, i conducenti di veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t) devono utilizzare il sistema di controllo denominato Verifica che un camion sia pronto ad attraversare il servizio di frontiera, allo scopo di ottenere un permesso di accesso Kent (KAP), se utilizzano il porto di Dover, o l’Eurotunnel. Questo per prevenire la congestione del traffico nel Kent, assicurando che i mezzi pesanti non siano fermati nei porti.
Test per gli autisti legati all’emergenza Covid-19 Si rammenta inoltre che a seguito dell’emergenza Covid-19 i conducenti dei veicoli industriali diretti a qualsiasi porto francese, sono tenuti a dare prova SPSS di un test Covid-19 negativo autorizzato condotto entro 72 ore prima del viaggio. I siti di consulenza per gli autotrasportatori si trovano nelle stazioni di servizio autostradali e nelle fermate dei camion, e la maggior parte è aperta dalle 06.00 alle 22.00, 7 giorni su 7 (l’elenco completo è disponibile al link https://www.gov.uk/ guidance/haulier-advice-site-locations). Peraltro, il Dipartimento dei trasporti britannico ha comunicato che dal 1° gennaio 2021 è disponibile una “corsia preferenziale” per i camionisti internazionali che si spostano verso il tunnel sotto la Manica e Dover, che arrivano nel Kent con la prova di un test Covid-19 negativo valido. L’autista deve avere evidenza di un test negativo nelle precedenti 72 ore, per accedere alla corsia preferenziale. Se i conducenti arrivano nel Kent senza un test, sarà comunque possibile ottenerne uno a Manston, per coloro che entrano in Francia attraverso Dover, ovvero sulla M20 per coloro che utilizzano il tunnel sotto la Manica. Il Governo britannico ha altresì fornito un elenco di centri privati dove rivolgersi per effettuare i test anti Covid-19, ed è disponibile su: https://www. gov.uk/government/publications/list-of-privateproviders-of-coronavirus-testing/list-of-privateproviders-of-coronavirus-testing
La guida dell’ICE L’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) ha diffuso una guida pratica che riepiloga i principali adempimenti previsti per gli operatori europei che trasportino per o dalla Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021 in conseguenza della Brexit. La guida, utile per orientarsi in questa intricata materia non ancora stabilizzata, può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione. Si fa riserva di ritornare sull’argomento in presenza dei prossimi sviluppi, essendo la materia ancora in evoluzione.
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Proroghe di revisioni e di validità delle patenti emergenza covid-19. nuove proroghe disposte dall’unione europea Premessa Si fa seguito alle precedenti, numerose comunicazioni sull’argomento in epigrafe - ma, in particolare, alla circolare associativa prot. n. 291/AdT del 3 luglio 2020 - per segnalare che con il regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2021/267 del 16 febbraio 2021, pubblicato sulla GUUE L 60 del 22 febbraio 2021, l’Unione europea ha introdotto nuove proroghe in materia di validità delle Carte di qualificazione del conducente (CQC), patenti di guida, revisioni e altre abilitazioni. Il regolamento è entrato in vigore il 23 febbraio 2021 (giorno successivo alla pubblicazione sulla GUUE) ed è applicabile dal 6 marzo 2021. Il reg. (UE) 2021/267 va a integrare temporalmente le precedenti proroghe comunitarie adottate con il regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 698/2020 del 25 maggio 2020, il quale ha interessato il periodo 1° febbraio 2020 – 31 agosto 2020, lasciando scoperto il periodo successivo. Il reg. (UE) 2021 si propone di colmare colma questa lacuna e, come dettagliato più avanti, stabilisce una proroga di 10 mesi per le scadenze ricadenti del periodo 1° settembre 2020 - 30 giugno 2021. A questo punto sono da attendersi le eventuali disposizioni integrative dello Stato italiano e le istruzioni operative da parte dei competenti ministeri italiani, anche per un coordinare le norme del regolamento in esame con le parallele disposizione di proroga adottate dallo Stato italiano nelle varie materie, fermo restando il principio che in presenza di difformità si applicano le disposizioni più favorevoli all’utente finale. Si riportano ora di seguito le proroghe in oggetto.
Carte di qualificazione del conducente (art. 2) I termini per il completamento della formazione
periodica altrimenti scaduti fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogati di 10 mesi (con conseguente estensione di validità della formazione in essere). La validità della marcatura del codice armonizzato “95”, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla CQC, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data indicata sul documento. La validità della marcatura del codice armonizzato “95” la cui proroga, ai sensi del precedente reg. (UE) 2020/698 era in scadenza fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021. Le stesse proroghe si applicano alla CQC formato card.
Patenti di guida (art. 3) La validità delle patenti di guida scadute o in scadenza fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di dieci mesi dalla data di scadenza. La validità delle patenti la cui proroga ai sensi del precedente reg. (UE) 2020/698 era in scadenza nel periodo fra il 1° settembre e il 30 giugno 2021 è estesa di altri 6 mesi e, comunque, non oltre il 1° luglio 2021
Ispezione periodica dei tachigrafi (art. 4, par.1) Le ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi (previste all’ art. 23, par. 1 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 165/2014 del 4 febbraio 2014), in scadenza fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, sono da effettuarsi entro 10 mesi dalla data in cui avrebbero dovuto svolgersi.
Carte tachigrafiche del conducente (art 4, par. 2 e art. 4, par. 6) Qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente, a norma del par. 1, art. 28 del reg. (UE) 165/2014, fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, le autorità competenti degli Sta-
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ti membri rilasciano una nuova carta entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Nel frattempo, fino a quando l’autista non entri in possesso della nuova carta, deve riconoscersi l’applicazione della procedura di stampa prevista dall’art. 35, par. 2 del citato regolamento, per le carte sottratte, danneggiate o smarrite, a condizione che il conducente sia in grado di dimostrare di aver richiesto il rilascio della nuova carta nei termini, vale a dire, entro i 15 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta. Per le richieste di sostituzione della carta presentate fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In deroga al par. 5, art. 29 del reg. (UE) 164/2015, il conducente è autorizzato a guidare fino al ricevimento di una nuova carta del conducente, purché possa dimostrare di aver restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.
Controlli tecnici e revisioni (art. 5) I termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni dell’art.5, par.1 e all’art.10, par.1, della direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2014/45 e all’all. II, punto 8 della medesima direttiva, che avrebbero dovuto o dovrebbero svolgersi fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi. Identica proroga è prevista per i certificati di revisione (art. 8 e all. II, punto 8 della citata direttiva) con data di scadenza compresa sempre fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
Accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi (art. 6) In merito al requisito dello stabilimento, se la condizione relativa ai veicoli in disponibilità non può essere soddisfatta nel periodo 1° settembre 2020
– 30 giugno 2021, l’Autorità competente può concedere all’impresa un termine non superiore a 12 mesi per il reintegro del requisito. Lo stesso dicasi per l’idoneità finanziaria, per gli esercizi ricadenti in tutto o in parte sempre nel periodo di cui sopra. Se la decisione dell’autorità competente sul mancato rispetto dei suddetti requisiti è intervenuta tra il 28 maggio e l’entrata in vigore del nuovo regolamento (23.2.2021), dando all’impresa un termine per provvedere alla regolarizzazione, l’autorità può prorogare questo termine sempre che non fosse già scaduto alla data di entrata a regime del medesimo regolamento. Il termine così prorogato, non potrà comunque superare i 12 mesi.
Licenza comunitarie e attestato del conducente (art. 7) La validità delle licenze comunitarie scadute o in scadenza Fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di dieci mesi. Identica proroga è prevista per le copie certificate conformi e agli attestati del conducente; Per le misure di cui sopra il regolamento dà facoltà a ciascun Stato membro: - di chiedere entro il 31 maggio 2021, alla Commissione europea un’ulteriore proroga di non oltre 6 mesi a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid-19; ciò potrà avvenire per le scadenze relative a CQC, patenti di guida, tachigrafi, revisioni e licenze comunitarie; - di decidere di non usufruire delle proroghe, previa informativa alla Commissione; in questo caso, tuttavia, lo Stato dovrà comunque riconoscere al proprio interno, le proroghe applicate dagli altri Paesi in applicazione del regolamento in testé esaminato. Copia del regolamento in esame può essere richiesta unitamente a informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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Scadenze aziendali marzo 2021 il calendario delle scadenze per il marzo 2021
Lunedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di febbraio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Martedì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali devono versare, oltre all’imposta, anche la somma dovuta a titolo di interessi, pari all’1% dell’imposta stessa. È possibile effettuare il versamento del saldo Iva anche successivamente al 16 marzo, ma entro il termine del 30 giugno, maggiorando la somma da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. Il saldo può anche essere rateizzato fino a novembre. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LE VIDIMAZIONI - Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per la vidimazione dei libri e registri previsti dal codice civile. La misura della tassa è di: - € 309,87 per le società che, al 1° gennaio 2021,
risultavano avere un capitale non superiore a € 516.456.90; - € 516,46 per le società che, al 1° gennaio 2021, risultavano avere un capitale superiore a € 516.456,90. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello è il 7085 e il periodo di riferimento è il 2020. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva. - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. CESSIONE E SCONTO IN FATTURA - Scade il termine per comunicare all’Agenzia delle entrate la
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cessione del credito o lo sconto in fattura relativo alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. La comunicazione riguarda gli investimenti agevolabili ai fini della maxi detrazione del 110% e degli altri interventi per i quali è ammessa l’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura.
Ricordiamo che i modelli riferiti agli acquisti di beni e servizi rilevano esclusivamente per la parte statistica. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
Giovedì 25
CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2021 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 28 febbraio 2021.
IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di febbraio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1- quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.
Mercoledì 31
CERTIFICAZIONE UTILI - Scade il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2020.
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