Apinforma 3/2023

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LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO AIUTI PER PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIE RINNOVABILI APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 3 15 febbraio 2023

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notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe

APINFORMA

Sommario

Assegnazione agevolata beni ai soci

La trasformazione in società semplice

numero 3

15 febbraio 2023

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

La dichiarazione Iva annuale

Dichiarazione precompilata Iva

Definizione agevolata liquidazione Iva

Indici sintetici di affidabilità (ISA) 2023

Aiuti per produzione e autoconsumo di energie rinnovabili

Invitalia: bonus export digitale

Avviso pubblico Isi Inail 2021. Nuovi aggiornamenti

Pubblicato l’avviso pubblico Isi Inail 2022

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

Incentivi regionali alle assunzioni per il 2023

Inps, valore del ticket di licenziamento

Inps, aggiornati i valori per il 2023

Lavoro agile per lavoratori fragili

CCNL piccole e medie industrie metalmeccaniche Confapi

Check-up gratuito in materia di sicurezza

Comunicazione annuale 2023 per pile e accumulatori

Nuova modulistica per prevenzione incendi

EDILIZIA

SOA: rinnovo per la I.C.M. srl

Disposizioni su appalti nella legge di bilancio 2023

8 13 15 19 29 30 31 32 50 51 52 53 57 60 62 63 66 68 69 70 72

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Assegnazione agevolata beni ai soci

oPPortunItà IMPortAnte Per SoCIetà ConSIderAte non oPerAtIve

PREMESSA

L’art. 1 commi da 100 a 105 della legge 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha riproposto la possibilità di assegnare i beni aziendali ai soci in regime semplificato. Questa possibilità, già prevista dalla legge di Stabilità per il 2016, ripropone un’opportunità che in determinate situazioni dovrà essere valutata con attenzione.

L’assegnazione, infatti, può risultare vantaggiosa soprattutto per sottrarre al regime impositivo ordinario le plusvalenze legate all’autoconsumo di specifici beni. L’opzione inoltre consente con l’estromissione di sottrarsi così dalla morsa della disciplina delle società non operative. Nel presente articolo analizzeremo i profili generali dell’assegnazione agevolata ai soci.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati alla disciplina dell’assegnazione agevolata di beni ai soci in generale tutte le società, con esclusione delle cooperative.

In pratica rientrano nella disciplina in argomento:

- le società in nome collettivo;

- le società in accomandita semplice;

- le società a responsabilità limitata;

- le società per azioni;

- le società in accomandita per azioni.

L’assegnazione dei beni ai soci può essere effettuata anche in fase di liquidazione della società, in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso, in fase di riduzione del capitale mediante attribuzione di beni nonché nei casi di distribuzione di utili in natura.

REqUISITO SOGGETTIVO SOCI

È richiesto il rispetto di uno specifico requisito

soggettivo in capo ai soci, devono risultare tali con l’iscrizione nel libro soci alla data del 30 settembre 2022. In alternativa è richiesto che l’iscrizione sia avvenuta entro il 31 gennaio 2023 in virtù però, di un atto di trasferimento avente data precedente al 30 settembre 2022. Per le società dove non è prevista la tenuta del libro soci, si dovrà fare riferimento al Registro delle Imprese, mentre nei casi di società di persone farà fede qualsiasi atto idoneo, avente data certa sempre anteriore al 30 settembre 2022.

L’ingresso nella compagine societarie di nuovi soci successivamente a quest’ultima data, non preclude l’accesso all’assegnazione agevolata ma ne limita la portata esclusivamente a quelli vecchi. La percentuale di partecipazione del socio è quella esistente alla data dell’assegnazione.

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili le assegnazioni di:

- immobili, ancorché strumentali per natura (A10, B, C ed E), che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa da parte del loro possessore, come ad esempio quelli locati, concessi in comodato a terzi, ecc.…;

- immobili merce oggetto di produzione e scambio;

- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa;

- immobili patrimonio a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività, come ad esempio abitazioni o terreni locati a terzi o comunque non utilizzati direttamente;

- immobili di società di gestione qualora locati a terzi, sia abitativi che commerciali;

- terreni agricoli a meno che non siano utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per la coltivazione e/o l’allevamento.

BENI ESCLUSI

DALL’AGEVOLAZIONE

Non possono essere assegnati gli immobili strumentali per natura rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E A/10, utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività d’impresa.

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Da quanto sopra per le immobiliari di famiglia l’assegnazione può rappresentare, come già accennato, un’opportunità da non perdere perché ad essa viene riconosciuto un regime fiscale di vantaggio.

Le caratteristiche degli immobili devono essere verificate con riferimento al momento dell’assegnazione, pertanto fino a quel momento sarà possibile modificare la destinazione dei beni al fine di rispettare i requisiti oggettivi posti dalla norma.

L’AGEVOLAZIONE

L’assegnazione in realtà prevede diversi interventi agevolativi che di seguito riportiamo:

1. applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap calcolata sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione in società semplice. Il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale. L’imposta sostitutiva è fissata nelle seguenti misure:

- 8% per le società operative;

- 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti;

2. riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;

3. applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;

4. assoggettamento ad un’imposta sostitutiva del 13% alle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione.

VALORE NORMALE

Come accennato per gli immobili il valore normale può essere assunto su base catastale. Su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura parti a quello risultante dall’applicazione, all’ammontare delle rendite risultanti dal catasto, dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro.

Moltiplicatori che di seguito ricordiamo, precisando che la rendita catastale va assunta al netto della rivalutazione del 5%, in quanto già compresa nel valore:

- 63 per le categorie D e A/10;

- 42,84 per le categorie C/1 ed E;

- 126 per le categorie A (escluso l’A/10) e C (escluso il C/1);

- 147 per le categorie B.

Per i beni mobili iscritti in pubblici registri, il valore normale va individuato in base alle ordinarie disposizioni previste dall’art. 9 del TUIR.

L’opzione per l’assegnazione è consentita anche nell’ipotesi in cui il valore normale sia inferiore al relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’assenza di base imponibile, infatti, non preclude l’accesso al beneficio perché in tali casi il valore dei beni assegnati ha già concorso alla formazione del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie, senza alcuna necessità di versamento di imposte sostitutive.

In caso di cessione, è possibile considerare il corrispettivo, se però questo è inferiore al valore normale del bene determinato secondo le regole ordinarie del TUIR, o in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori, il valore da considerare non può essere inferiore a uno dei due valori (valore normale o valore catastale).

Il costo fiscalmente riconosciuto da contrapporre al valore normale si ottiene sottraendo al costo storico, eventualmente aumentato delle spese incrementative e degli oneri di diretta imputazione, il relativo fondo ammortamento.

Per i beni merci, qualora non sia possibile utilizzare il metodo del costo specifico perché ad esempio si utilizza il LIFO, il FIFO o il costo medio, si farà riferimento al valore risultante dalla situazione di magazzino riferita alla data dell’assegnazione.

LA SITUAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETà

Tassazione diretta e Irap

Per comprendere meglio il meccanismo è opportuno analizzare gli effetti dell’assegnazione prima in capo alla società e successivamente in capo ai soci. In capo alla società potremmo pensare che si tratti di una situazione simile ad una cessione, dove sostanzialmente contro la cessione dell’immobile la società incassa un corrispettivo. Nell’assegnazione anche se il corrispettivo manca, apparentemente si producono gli stessi effetti. Tuttavia sulla tassazione della plusvalenza o dei ricavi, per i beni merce, in luogo delle ordinarie aliquote impositive si applica l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’8% o del 10,5 per le società di comodo.

La disciplina Iva

Per evitare censure da parte della UE, l’estromissione non prevede agevolazioni particolari per l’Iva e conseguentemente si rendono applicabili le regole ordinarie. In prima battuta si deve verificare se l’immobile sia entrato nella sfera dell’impresa in regime Iva oppure no.

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Non rientrano nel regime Iva gli acquisti precedenti il 1973, gli acquisti da soggetti privati e gli apporti dei soci. In questi casi l’assegnazione, ma anche la trasformazione in società semplice è fuori campo di applicazione Iva.

Se il fabbricato è entrato nella società con Iva detratta, l’assegnazione entra nel campo di applicazione dell’Iva. L’obbligo di applicazione di questa imposta sussiste solo nel caso di impresa di costruzioni che assegna o cede il fabbricato entro cinque anni dall’ultimazione, mentre negli altri casi l’assegnazione o cessione è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 punto 8-bis o 8-ter del DPR 633/72, salvo opzione per l’imponibilità.

Rettifica della detrazione

Nei casi in cui l’estromissione del fabbricato abbia generato la detrazione dell’imposta e l’assegnazione rientri nel campo di applicazione Iva, ancorché esente in base all’art. 10, si rederà necessario operare la rettifica della detrazione.

Se non sono ancora decorsi dieci anni dall’acquisto o nello stesso arco temporale su questi immobili siano state sostenute spese di ristrutturazione o incrementative con imposta detratta, dovrà essere eseguita la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19 bis 2, comma 2 del DPR 633/72, versando l’Iva in rapporto ai decimi mancanti al compimento del decennio.

Imposte di registro e ipo-catastali

Abbiamo ricordato che l’assegnazione dei beni comporta la riduzione del 50% dell’imposta di registro qualora sia dovuta in misura proporzionale e l’applicazione delle ipo-catastali in misura fissa. Per i fabbricati strumentali sia in caso di applicazione dell’Iva sia in caso di esenzione, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (200 euro) così come le ipo-catastali, 200 euro ciascuna.

Per i fabbricati abitativi qualora l’assegnazione sia soggetta ad Iva l’imposta di registro è dovuta nella misura di 200 euro mentre se l’operazione è esente l’imposta di registro è prevista nella misura proporzionale. Quest’ultima viene ridotta del 50%, passando dal 9% al 4,5% o all’1% in caso di prima casa. Le ipo-catastali sono dovute in misura fissa paria 50 euro ciascuna.

LA SITUAZIONE IN CAPO AI SOCI

Il momento in cui si esegue l’assegnazione assume rilevanza anche ai fini della successiva cessione del bene assegnato e della rilevanza della plusvalenza ex art. 67 del TUIR. Si pensi all’immobile assegna-

to al socio e successivamente ceduto, in questi casi il quinquennio di decorrenza per considerare non soggetta a tassazione la cessione decorre dall’assegnazione.

La norma in argomento prevede:

- che nei confronti dei soci non si rendono applicabili le disposizioni di cui di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell’art. 47 del TUIR;

- che il valore normale dei beni ricevuti riduce corrispondentemente il valore fiscale della partecipazione;

- che non si presumono inoltre prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili, conseguentemente l’assemblea può deliberare, ai fini dell’assegnazione, di distribuire riserve di capitale.

Sulla base dei chiarimenti forniti in occasione di precedenti assegnazioni il costo fiscalmente riconosciuto del bene in capo al socio, corrisponde a quello assunto dalla società ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Si tratta di una sorta di bilanciamento che potrebbe indurre, qualora vi sia l’intenzione di cedere a breve il bene assegnato, ad assumere il valore di mercato qualora questi sia più alto di quello catastale, in modo da ridurre la plusvalenza da assoggettare a tassazione al momento della cessione da parte del socio.

In capo ai soci la tassazione riguarda la differenza tra il valore normale dei beni assegnati e l’importo su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva. Per valore normale s’intende quello di mercato o quello catastale, conformemente a quanto scelto dalla società. In questo modo il socio non pagherà imposte sulla parte in cui la società ha versato l’imposta sostitutiva.

Abbiamo visto che solamente la differenza tra il valore normale del bene assegnato e l’importo su cui la società ha pagato l’imposta sostitutiva assumerà rilevanza ai fini della tassazione in capo al socio. Ma questa stessa differenza assumerà rilevanza in capo al socio:

- quale riduzione del costo della partecipazione qualora siano annullate riserve di capitale;

- come utile in natura se vengono annullate riserve di utili limitatamente pero ai soci di società di capitali.

Per le società di persone, infatti, in capo si soci non si determina alcuna tassazione essendo per questi previsto il regime d’imposizione per trasparenza. Per le società di persone, pertanto, l’assegnazione non comporta alcuna tassazione in capo ai soci, l’unica eccezione può riguardare il caso in cui il valore del bene assegnato sia superiore al valore fiscale della partecipazione.

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Il meccanismo di cui sopra riconosce una sorta di franchigia in capo al socio ai fini della tassazione della plusvalenza, dato dalla differenza appunto tra il valore normale e la base imponibile su cui la società ha versato l’imposta sostitutiva.

ANNULLAMENTO RISERVE DI CAPITALE

Per le società di capitali in linea generale vi sarà tassazione qualora l’assegnazione comporti la distribuzione di riserve di utili, mentre nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di capitali non ci sarà alcuna tassazione ma il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sarà corrispondentemente ridotto.

Con l’uscita del bene dal patrimonio aziendale, si verifica una riduzione del patrimonio della società e conseguentemente del valore della partecipazione del socio. Sul punto la circolare 40/2002 delle Entrate, per evitare una doppia tassazione in capo al socio, ha previsto che il valore della partecipazione deve essere aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva, prima di diminuirlo del valore normale del bene assegnato.

ANNULLAMENTO RISERVE DI UTILI

Per le società di capitali, qualora si decida di attribuire ai soci una riserva di utili, il valore della partecipazione non viene modificato. Il valore normale del bene assegnato è assimilato ad un utile in natura che rappresenta un reddito per il socio per la sola parte eccedente quanto già tassato in capo alla società. Reddito che sarà tassato secondo le ordinarie modalità vale a dire con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

TERMINI E VERSAMENTI

L’assegnazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2023 mentre l’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate come di seguito indicato:

- 60% entro il 30 settembre 2023;

- 40% entro il 30 giugno 2024.

ESEMPLIFICAZIONE

Si pensi al caso di una SRL produttrice di mobili con due soci, Alfa e Beta con quote paritarie al 50%, la società possiede un capannone che inten-

de assegnare ai soci con la procedura agevolata in quanto non più utilizzabile dalla società. Ipotizzando che non si tratti di una società di comodo, potremmo pensare ai seguenti dati:

tipologia immobile capannone

categoria catastale

anno di acquisto

costo di acquisto

fondo ammortamento

rendita catastale netta

D8

2005

500.000

210.000

13.000

moltiplicatore catastale 63

valore di mercato

850.000

In base ai dati di cui sopra possiamo ricavare:

il valore catastale

valore fiscalmente riconosciuto

13.000 x 63 = 819.000

500.000 – 210.000 = 290.000

I soci, non avendo necessità di vendere a breve il capannone, optano per l’assegnazione agevolata valutando il bene al valore catastale, pari a 819.000 e contemporaneamente annullano riserve di utili per 290.000 euro.

Avremo il seguente risultato:

imposta sostitutiva (819.000 – 290.000) x 8% = 42.320

imposta di registro e ipo-catastali 200 x 3 = 600

TOTALE COSTO ASSEGNAZIONE = 42.920

In capo ai soci opererà la tassazione della riserva di utili annullata secondo le regole ordinariamente previste per le partecipazioni, che nel nostro caso sono entrambe qualificate.

La base imponibile per ciascun socio sarà data da:

valore normale immobile - base imponibile imposta sostitutiva = 321.000

850.000 - 529.000

Tale importo da dividere tra i due soci (321.000:2) = 160.500 sarà imponibile in capo a ciascun socio nella misura del 26%, nel nostro caso (160.500 X 26%) per 41.730 euro.

Essendo trascorsi più di dieci anni dall’acquisto non è dovuta la rettifica della detrazione Iva ai sensi dell’art. 19 bis 2, comma 2 del DPR 633/72.

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(PZ)

La trasformazione in società semplice

oPzIone Per fuggIre dAllA norMAtIvA Sulle SoCIetà dI CoModo

PREMESSA

L’art. 1 commi da 100 a 105 della legge 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio per il 2023) oltre all’assegnazione agevolata dei beni ai soci, ha riproposto anche la possibilità di trasformare in società semplici le immobiliari di gestione. Questa possibilità dovrà essere valutata con attenzione perché consentirà di sottrarsi sia alla normativa sulle società di comodo, sia alla tassazione ordinaria in presenza di immobili di prossima cessione con plusvalenze significative. Di seguito i profili generali della trasformazione agevolata.

SOGGETTI E BENI INTERESSATI

Le agevolazioni fiscali previste per l’assegnazione o cessione dei beni ai soci (si veda l’articolo che precede) vengono estese alle SNC, SAS, SRL, SPA e SAPA aventi ad oggetto gli stessi beni, a condizione che si trasformino, entro il 30 settembre 2023, in società semplici.

L’oggetto della società commerciale deve riguardare quindi la gestione di:

- immobili strumentali per natura (A10, B, C ed E) non utilizzati direttamente perché locati o concessi in comodato a terzi;

- immobili merce oggetto di produzione e scambio;

- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa;

- immobili patrimonio a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività, come ad esempio abitazioni o terreni locati a terzi;

- immobili di società di gestione qualora locati a terzi, sia abitativi che commerciali;

- terreni agricoli a meno che non siano utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per la coltivazione e/o l’allevamento.

LA TRASFORMAZIONE

Da un punto di vista civilistico l’operazione si qualifica come eterogenea regressiva, da società commerciale in semplice. Questa trasformazione comporta due conseguenze:

- la perdita della qualifica di imprenditore commerciale;

- la fuoriuscita dei beni sociali dalla sfera d’impresa, risultando destinati a finalità estranee. La società ante trasformazione deve presentare quale oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili, l’erogazione eventuale di servizi aggiuntivi, tipici ad esempio dei villaggi turistici o dei centri commerciali, preclude l’accesso alla trasformazione agevolata.

LE CONSEGUENZE FISCALI

La trasformazione in argomento e in assenza delle disposizioni agevolative previste dalla legge di Bilancio per il 2023, non potrebbe considerarsi neutra fiscalmente. Si dovrebbero applicare le disposizioni di cui all’art. 171 comma 1 del TUIR, con conseguente emersione dei valori latenti in capo alla società trasformata e il loro successivo riconoscimento, sotto forma di costo fiscale dei beni, in capo alla società semplice.

L’agevolazione contenuta nella legge di Bilancio invece, esonera da imposizione sia la plusvalenza derivante dalla cessione di beni immobili posseduti da oltre cinque anni da parte di società semplici, precedentemente oggetto di trasformazione agevolata, sia la successiva distribuzione del ricavato ai propri soci. Di fatto viene ereditata l’anzianità di detenzione dell’immobile, così in caso di superamento del quinquennio permetterà alla società semplice di detassare ogni eventuale plusvalenza.

È tuttavia richiesto che la compagine sociale al momento dell’atto di trasformazione sia la stessa alla data del 30 settembre 2022, a prescindere che sia variata, nel frattempo, la percentuale di partecipazione degli stessi.

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L’IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’agevolazione è rappresentata dalla possibilità di tassare le plusvalenze emergenti dalla trasformazione, con un’imposta sostitutiva dell’8%, aumentata all’11,5% per le società di comodo in almeno due dei tre periodi precedenti la trasformazione. La base imponibile su cui applicare l’imposta è data dalla differenza tra il valore normale dei beni posseduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Il valore normale più essere determinato su opzione considerando i valori catastali e riportando tale scelta nell’atto notarile. In presenza di riserve in sospensione d’imposta, inoltre, le stesse saranno assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13%.

L’imposta sostitutiva andrà versata secondo le stesse modalità previste per l’assegnazione ai soci agevolata. (PZ)

PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2023

rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

PoSSIbIlItà eSteSA

AI tItolI QuotAtI

MA Con IMPoStA SoStItutIvA

Al 16%

PREMESSA

L’art. 1 comma 107 e seguenti della legge 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha confermato la possibilità di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta di una possibilità originariamente contenuta nella legge n. 448/2001 ma che nel tempo è stata puntualmente prorogata ogni anno. Con la riproposizione anche per l’anno in corso, sarà quindi possibile rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni versando un’imposta sostitutiva che consentirà di ridurre la tassazione della plusvalenza al momento della futura cessione.

Due sono le novità contenute nel provvedimento di fine anno, la prima riguarda l’innalzamento dell’imposta sostitutiva al 16% e la seconda l’estensione della rivalutazione alle quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati.

Per valutare la convenienza alla rivalutazione è opportuno ricordare il regime impositivo del capital gain e delle plusvalenze su terreni.

CAPITAL GAIN

Non viene fatta alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non, il regime impositivo previsto per le persone fisiche prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% per qualsiasi tipologia di partecipazione. Questo nuovo regime è entrato in vigore a partire dai trasferimenti posti in essere dal 1° gennaio 2019 a prescindere dal periodo di maturazione.

Di conseguenza dal 1° gennaio 2019, le cessioni di quote societarie, a prescindere dall’epoca di formazione e dal momento in cui si realizza l’incasso del corrispettivo, sono assoggettate alla tassazione secca del 26%.

PLUSVALENZE TERRENI

Con riferimento ai terreni e alle aree fabbricabili il calcolo delle plusvalenze dipende da diversi fattori quali la situazione urbanistica dell’area, il modo di acquisto dell’area, la presenza o meno di una precedente rivalutazione.

L’argomento è disciplinato dagli artt. 67 e 68 del TUIR e prevede le seguenti casistiche:

- cessione di un terreno agricolo acquisito da oltre cinque anni o pervenuto per successione, si determina una plusvalenza non imponibile, in caso di donazione il quinquennio decorre dall’acquisto del donante;

- cessione di area fabbricabile la plusvalenza è soggetta a tassazione separata in base al reddito del contribuente nel biennio antecedente la vendita;

- cessione di un terreno lottizzato, la plusvalenza si calcola a partire dal valore nominale dell’area al quinto anno anteriore all’inizio della lottizzazione, ovvero al momento dell’inizio della lottizzazione in caso di acquisto a titolo gratuito.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’agevolazione le persone fisiche che detengono terreni o partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, le società semplici e i soggetti assimilati, gli enti non commerciali con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale e i soggetti non residenti per le plusvalenze imponibili in Italia. La norma fa riferimento, infatti, all’articolo 67, comma 1 lettere a), b), c) e c-bis) del TUIR, che disciplina i redditi diversi conseguiti fuori dal regime d’impresa.

AMBITO OGGETTIVO

La prima novità rilevante è rappresentata dall’inserimento delle partecipazioni quotate nel regime in argomento. Tutte le rivalutazioni precedenti hanno puntualmente escluso questi titoli, mentre la manovra di bilancio di quest’anno li comprende. La misura è finalizzata alla rideterminazione dei valori fiscalmente rilevanti di carico, in modo che

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La

in caso di cessione a titolo oneroso la plusvalenza si riduca.

I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti al 1° gennaio 2023.

L’affrancamento deve riguardare:

- le lottizzazioni di terreni, l’esecuzione di opere tese a renderli edificabili e la successiva vendita anche parziale;

- i terreni posseduti da meno di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione;

- i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Con riferimento alle partecipazioni, queste devono riferirsi a cessioni di quote sia negoziate che non negoziate nei mercati regolamentati, comprendendo pertanto le azioni, le quote e i diritti di opzione. Ciò a prescindere dal fatto che siano sottoposte al regime del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione.

COME FUNZIONA LA RIVALUTAZIONE

La rivalutazione consiste nell’aumentare il valore di acquisto dei beni la cui cessione origini una plusvalenza imponibile. Mediante la fissazione di un nuovo valore di acquisto, pari a quello individuato da apposita perizia di stima riferita alla data del 1° gennaio 2023, in caso di cessione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà nulla o d’importo corrispondentemente più basso. Al momento della cessione quindi in luogo del costo di acquisto da assumere per la determinazione della plusvalenza, si prenderà come riferimento il valore di perizia.

Il valore di perizia rappresenta inoltre la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva il cui versamento determina il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione. L’imposta sostitutiva si applica quindi sul valore lordo di perizia e non sulla plusvalenza.

Con il versamento dell’imposta sostitutiva, il nuovo valore di perizia rappresenta la base sulla quale applicare le imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali.

LA PERIZIA

La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti edili per i terreni e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti per le partecipazioni. Per i titoli negoziati in mercati re-

golamentati non deve essere redatta la perizia. Altra novità di quest’anno è che diversamente dagli anni passati dove il termine era sempre fissato alla fine del mese di giugno, quest’ anno il termine per la redazione della perizia è fissato al 15 novembre 2023. Questa deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall’articolo 64 del codice di procedura civile e conservata dal contribuente. Il costo della perizia può essere portato in aumento del valore del terreno o della partecipazione, nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della stessa e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

I TITOLI NEGOZIATI

Abbiamo già evidenziato che per i titoli negoziati non deve essere redatta la perizia. Per questi titoli l’affrancamento non si basa sulla frazione del valore di perizia riferito al patrimonio netto dell’ente partecipato, ma sul valore normale determinato in base all’art. 9 comma 4 del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022.

Quest’ultima norma prevede che il valore normale sia determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

Questa modalità di determinazione del valore normale potrà creare qualche difficoltà soprattutto ai contribuenti con portafogli dinamici.

Per i titoli detenuti in regime di risparmio amministrato o gestito, negli incontri con la stampa specializzata l’Agenzia delle entrate ha precisato che il nuovo costo fiscale potrà essere preso in considerazione dagli intermediari solo dopo che il contribuente avrà fornito la prova dell’avvenuto versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata.

L’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Come anticipato l’imposta sostitutiva è stata incrementata passando dal 14% alla percentuale di seguito indicato:

- 16% per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;

- 16% per le partecipazioni non quotate;

- 16% per i terreni.

Nel tempo queste percentuali sono state oggetto di continui aumenti, ma eventuali rivalutazioni fatte in passato mantengono la loro efficacia. Il contribuente può, infatti, utilizzare la riapertura

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dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta.

Stante l’incremento delle aliquote e tenuto conto della possibilità di scomputare l’imposta versata in passato, un’eventuale riduzione del valore di stima potrebbe comunque comportare il versamento di un conguaglio a debito di imposta sostitutiva.

I TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

Oltre al termine della perizia è stato differito anche quello per il versamento dell’imposta sostitutiva che slitta al 15 novembre 2023 e può essere anche rateizzato, in tre rate annuali di uguale importo. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata o la prima delle tre rateizzate, rappresenta la prima delle due condizioni indispensabile per perfezionare la rivalutazione. La seconda riguarda l’obbligo di redazione della perizia giurata. Solo con il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata si perfeziona la rivalutazione. L’omesso versamento delle rate successive autorizza l’amministrazione finanziaria a provvedere alla loro iscrizione a ruolo. L’imposta sostitutiva va applicata sull’intero valore di perizia e versata con il modello F24 indicando 2023 come anno di riferimento e codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni.

LA CONVENIENZA

L’incremento dell’imposta sostitutiva modifica i calcoli di convenienza, la plusvalenza di equilibrio tra imposizione ordinaria e sostitutiva per le partecipazioni raggiunge il 160% rispetto al costo storico. Se la plusvalenza insita nel valore di mercato non supera il 160% del costo, non conviene affrancare. Ragionando in termini di rapporto tra valore di mercato e costo fiscale, la convenienza all’affrancamento si ha quando il costo è minore del 38,5% del valore di mercato, con una plusvalenza latente quindi superiore al 61,5 del valore di mercato.

Si pensi ad una partecipazione acquistata a 40, con un valore di mercato di 100, plusvalenza quindi di 60. Il rapporto costo/valore è di 40%, superiore alla soglia di convenienza. La rivalutazione

comporterebbe un costo di 16 mentre la cessione con tassazione ordinaria porterebbe ad un costo di (60 x 26%) = 15,6 rendendo non conveniente l’affrancamento.

Per i terreni i calcoli sono più complessi, perché l’imposizione ordinaria è influenzata dalla tassazione separata e dalle aliquote del contribuente.

GLI EFFETTI

Abbiamo già ricordato che si tratta dell’ennesima riapertura dei termini per questa rivalutazione, pertanto l’interesse potrebbe essere limitato, considerato anche l’incremento della soglia di convenienza, ma siccome le regole di tassazione del capital gain sono state oggetto di modifiche negli ultimi anni, si rende necessaria un’attenta riflessione in merito all’adesione alla rivalutazione. Se si prevede di cedere delle quote sociali nell’anno in corso, la rivalutazione delle partecipazioni potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per ridurre il carico fiscale.

Ricordiamo che il valore dei beni, può essere rideterminato solo qualora gli stessi siano posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Conseguentemente, l’adeguamento non può riguardare terreni o partecipazioni acquistati in data successiva né quelli ceduti precedentemente.

Per i soli terreni, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di giurare la perizia di stima dopo la cessione del fondo, ma deve essere redatta prima del rogito, anche perché il relativo valore deve essere indicato nell’atto di cessione. Solo l’asseverazione della perizia può essere eseguita dopo la firma del rogito.

Il valore rivalutato assume rilevanza anche ai fini dell’imposizione indiretta, vale a dire per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. E’, infatti, previsto che il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche per le suddette imposte.

Può accadere che vi sia l’interesse a rivalutare terreni o partecipazioni già oggetto di precedenti rivalutazioni. In questi casi è possibile compensare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni. Tale possibilità è prevista dall’art. 7 comma 2 lettera ee) del D.L. 70/2011 e rappresenta una disposizione a regime.

Qualora la seconda perizia giurata riporti un valore inferiore a quello della perizia precedente, è possibile compensare la sostitutiva dovuta con quanto versato nella precedente rideterminazione. L’eventuale eccedenza non è tuttavia recuperabile.

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(PZ)

La dichiarazione Iva annuale

superiore a 5.000 euro è possibile a partire dall’11 febbraio, a condizione che la dichiarazione annuale sia stata presentata il 1° febbraio.

APProvAto In vIA defInItIvA

Il Modello e le IStruzIonI

PREMESSA

Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva/2023 e le relative istruzioni. Il modello, strutturato con la consueta forma modulare, può essere presentato già dal mese di febbraio per anticipare la compensazione dell’eventuale credito Iva. Di seguito le novità di maggior interesse introdotte nel modello.

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO ANNUALE

Il credito Iva annuale pari o inferiore a 5.000 euro può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione. In pratica la compensazione del credito Iva relativo al 2022 fino a 5.000 euro, poteva essere fatta già dal 1° gennaio 2023.

Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Si ricorda che l’unica modalità di trasmissione del modello F24 con compensazioni è tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, escludendo conseguentemente quello bancario.

La dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve inoltre essere munita del visto di conformità o recare la sottoscrizione dell’organo di controllo.

Solo dopo la presentazione della dichiarazione è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Tenuto conto che la trasmissione della dichiarazione annuale poteva essere effettuata a partire da febbraio, la compensazione del credito Iva 2022

Il termine ultimo di trasmissione della dichiarazione è fissato al 30 aprile 2023, ma poiché festivo, slitta a martedì 2 maggio 2023.

Per le compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione deve riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dal collegio sindacale, in difetto, il modello viene scartato dal sistema.

La possibilità di trasmettere la dichiarazione annuale nel mese di febbraio è riconosciuta anche ai contribuenti che presentano un saldo Iva a debito, in questi casi comunque non è possibile beneficare del differimento del termine per il versamento dell’imposta.

Sostanzialmente ai soggetti con imposta a debito, se presentano la dichiarazione a febbraio, sono esonerati dalla presentazione della liquidazione Iva, ma saranno tenuti al versamento dell’imposta a partire dal 16 marzo. Rimane salva comunque la possibilità di rateizzazione.

Ricordiamo che l’Agenzia delle entrate può bloccare, fino ad un massimo di 30 giorni, gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti con profili di rischio. La sospensione può riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle a debito, ed è finalizzata a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito.

Se la verifica dà esito positivo e in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento viene assicurata dall’invio originario. Se invece l’esito è negativo, i versamenti e le compensazioni non sono considerati effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni.

IL MODELLO

L’Agenzia delle entrate con il citato provvedimento del 13 gennaio 2023 ha approvato i seguenti modelli di dichiarazione:

- Mod. Iva ordinario;

- Mod. Iva BASE vale a dire la versione semplificata utilizzabile dai contribuenti con situazioni poco complesse.

Non si segnalano particolari modifiche alla strut-

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tura del modello, è stato inserito il nuovo Quadro CS per assolvere gli adempimenti dichiarativi legati al contributo straordinario di cui all’art. 37 del D.L. 21/2022. Il modello deve essere trasmesso anche dai soggetti non residenti che si sono identificati direttamente o si sono avvalsi del rappresentante fiscale.

LE MODALITà DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata unicamente attraverso il canale telematico. L’eventuale presentazione del modello cartaceo in banca o posta, è considerata nulla. La trasmissione telematica interessa anche le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente utilizzare il servizio Internet o Entratel in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE

Abbiamo già visto in base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2022 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.

La dichiarazione trasmessa entro il mese di febbraio esonera dalla presentazione della comunicazione LIPE relativa al 4° trimestre. In questi casi si devono indicare i dati delle liquidazioni periodiche del 4° trimestre nella dichiarazione annuale in luogo della LIPE.

Come ricordato la data di presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data di decorrenza del termine per iniziare ad effettuare le compensazioni con il modello F24 per importi superiori a 5.000 euro.

Sono considerate valide a tutti gli effetti le dichiarazioni presentate nei 90 giorni successivi alla scadenza, fatta salva l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo, riducibile ad un decimo del minimo con il ravvedimento operoso. I 90 giorni vanno conteggiati dalla scadenza di legge quindi dal 30 aprile e non dal 2 maggio 2023.

I TERMINI DI VERSAMENTO

Il termine di versamento dell’imposta per la generalità dei contribuenti è fissato al 16 marzo 2023. Il versamento è dovuto solo nel caso in cui superi l’importo di 10,33 euro.

È possibile eseguire il versamento anche successivamente, ma comunque entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi 2023, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023.

Rimane salva inoltre la possibilità di rateizzare, in questi casi le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati nella misura dello 0,33% mensile.

SOGGETTI ESONERATI DELLA PRESENTAZIONE

Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale:

- i contribuenti che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti;

- i contribuenti che si avvalgono del regime dei forfetari ex legge 190/2014 e i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2012;

- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34 comma 6 del DPR 633/72;

- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda;

- i soggetti che hanno optato per l’esonero degli adempimenti ai fini Iva ai sensi della legge n. 398/1991;

- i soggetti passivi d’imposta in altri stati dell’Unione Europea nel caso in cui abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette e comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

- i soggetti che esercitano particolari attività d’intrattenimento e di spettacolo;

- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini Iva;

- i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per

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l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali

- soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito Comunitario ma che hanno una posizione Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro stato membro; - i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ex art. 3 del D. Lgs. n. 75/2018.

IL FRONTESPIZIO

Nel quadro firma della dichiarazione la casella “Esonero dall’applicazione del visto di conformità” deve essere barrata dai contribuenti interessati all’applicazione degli ISA che hanno conseguito un livello di affidabilità pari a quello individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022.

Questi contribuenti sono esonerati dall’applicazione del visto di conformità per le compensazioni fino a 50.000 euro.

Il riquadro “Sottoscrizione organo di controllo” deve essere firmato dai sindaci delle società di capitali al fine di utilizzare in compensazione crediti Iva d’importo superiore a 5.000 euro senza la necessità di apporre il visto di conformità. La sottoscrizione da parte dei revisori, attesta che gli stessi hanno eseguito i controlli previsti dall’articolo 2, comma 2 del DM 164/1999.

Nel quadro “Firma della dichiarazione” la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” va barrata nei casi in cui le richieste di chiarimenti a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 633/72 vadano trasmesse direttamente all’intermediario. La casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” va barrata qualora si richieda che all’intermediario siano inviate anche eventuali altre anomalie riscontrate nella dichiarazione. Qualora l’intermediario accetti una delle due richieste di cui sopra, sarà tenuto a sua volta a barrare le corrispondenti caselle presente nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

qUADRO VA

Nel rigo VA10 sono stati inseriti il nuovo codice 2 per i soggetti che al 26 novembre 2022 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei Comu-

ni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno; e il nuovo codice 3 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della suina africana. Con riferimento al VA15 si evidenzia che dal 2022 è stata soppressa la disciplina delle società in perdita sistematica.

Il rigo VA16 è riservato ai soggetti che hanno beneficiato dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria. Sono interessate le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e associazioni professionistiche e dilettantistiche con sede o domicilio in Italia, sale da concerto, teatri e attività sospese fino al 31 marzo 2022. In questo rigo vanno indicati gli importi dei versamenti sospesi. A questo proposito è stato inserito uno specifico campo nel quale evidenziare il “codice” del soggetto beneficiario della sospensione dei versamenti.

Il rigo VA11, denominato “Gruppo IVA art. 70bis”, è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2023 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA.

Rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime. Si evidenzia che l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2.

qUADRO VB

È il quadro destinato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, 6° comma del DPR 605/73. Indicando i dati degli intermediari finanziari, limitatamente ai contribuenti con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro e che utilizzano solo strumenti d’incasso e pagamento diversi dal contante, è possibile beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni.

qUADRO VC

Questo quadro deve essere compilato dagli espor-

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tatori abituali che si sono avvalsi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Le istruzioni sottolineano che al fine dell’utilizzo del plafond, non si deve tenere conto del momento di registrazione delle fatture d’acquisto bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DPR 633/72.

Si ricorda che le colonne da 1 a 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti, mentre le colonne 5 e 6 solo da quelli che adottano il metodo mensile.

Le istruzioni ministeriali precisano che qualora, in ossequio alla circolare 50/E del 2002, si sia regolarizzato lo splafonamento, tramite l’emissione di autofattura e conseguente versamento dell’imposta tramite F24 e codice tributo relativo al periodo dell’acquisto senza applicazione dell’Iva, si deve indicare l’imposta regolarizzata nel rigo VE25 e comprendere tale versamento nel rigo VL30 campi 2 e 3. Ai fini della detrazione, invece, l’imponibile e l’imposta dell’autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. Conseguentemente l’importo della fattura del fornitore o della bolla doganale non deve essere indicato nel rigo VF17.

Segnaliamo che le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 ancorché rientranti nel volume d’affari, non vanno considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Di conseguenza nella colonna 3 si deve indicare il volume d’affari mensile al netto delle citate operazioni.

qUADRO VD

È un quadro specialistico che deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio SGR che hanno ceduto il credito Iva da parte di fondi immobiliari chiusi, non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno.

qUADRO VE

Il rigo VE30 è riservato alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, il campo 5 “Operazioni assimilate” è destinato ad accogliere le operazioni non imponibili diverse da quelle indicate nei campi da 2 a 4.

Nel rigo VE33 vanno inserite le cessioni di vendite di beni effettuate da un operatore extraUe nei confronti del soggetto passivo che si considera acquirente/rivenditore degli stessi beni esenti in base al nuovo art. 10 comma 3, in materia di marketplace.

Il rigo VE34 è destinato ad accogliere le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, quindi prive del requisito territoriale, per le quali è stata comunque emessa fattura

ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis DPR 633/72. Il rigo VE38 è destinato ad accogliere le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici per le quali è stato applicato il regime dello “split payment”.

Con riferimento al rigo VE32 per i soggetti che applicano il regime del margine, deve essere indicata la parte che pareggia il costo. Ad esempio nel caso di cessione di un bene per 1.200, precedentemente acquistato per 1.000, l’importo di 200 (imponibile scorporato dell’imposta) andrà indicato nel VE23 e 1.000 nel VE32. Se vendo a 800, tutto l’importo andrà indicato nel VE32.

qUADRO VF

Nel rigo FV30 la casella 9 deve essere barrata dai produttori agricoli che esercitano anche attività di enoturismo con l’applicazione del regime forfetario ex legge 413/91. Per questi soggetti è prevista la detrazione forfetaria del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, similmente a quanto previsto per le attività di agriturismo.

Nello stesso rigo è stata aggiunta la casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato alle attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019.

Nella sezione 3-A, nel rigo VF34:

- nel campo 7 vanno indicate le operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 3 che consente la detrazione dell’Iva ex art. 19 comma 3 lett. d – bis);

- nel campo 9 per tener conto delle predette operazioni esenti ex art. 1 commi 452 e 453 della Finanziaria 2021 che consentono la detrazione dell’Iva.

Si ricorda che il rigo VF34 serve per la determinazione del pro-rata di detrazione dell’Iva, ricordiamo che il campo 8 è destinato ad accogliere le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione. Per gli acquisti per i quali è ammessa la detrazione parziale, come ad esempio le autovetture, si deve indicare soltanto la quota imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La rimanente parte di imponibile e imposta vanno indicati nei righi da VF1 a VF13.

Il rigo VF28 è riservato ai contribuenti che hanno effettuato acquisti intracomunitari, importazioni e operazioni con la Repubblica di San Marino. Per questi ultimi acquisti quelli documentati da fattura con addebito d’imposta vanno indicati nel campo 5, mentre per quelli senza addebito d’imposta per i quali l’acquirente nazionale ha liquidato l’imposta ai sensi dell’articolo 17 con l’integrazione della fattura, gli importi andranno segnalati nel campo 6. Ai fini della determinazione dell’im-

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posta tale ammontare e l’imposta vanno compresi nel rigo VJ1.

La sezione 3 è riservata ai soggetti che applicano regimi speciali Iva o che effettuano operazioni esenti. Si sottolinea che su uno stesso modulo non può essere barrata più di una casella. Alla presenza di due o più regimi di determinazione dell’Iva detraibile sarà necessario compilare un modulo per ciascun regime.

La sezione 3 è divisa in ulteriori sottosezioni:

- Sez. 3-A operazioni esenti;

- Sez. 3-B imprese agricole;

- Sez. 3-C casi particolari.

Non devono compilare il VF30 bensì i righi da VF60 a VF62, i contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato:

- operazioni esenti occasionali;

- esclusivamente operazioni esenti previste dai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10, non rientranti nell’attività propria d’impresa o accessorie a operazioni imponibili;

- cessioni occasionali di beni usati;

- operazioni agricole occasionali.

In questi casi non opera il pro-rata di detraibilità. La casella 2 del rigo VF60 deve essere barrata da parte dei contribuenti che esercitano un’attività sostanzialmente esente ma che occasionalmente realizzano operazioni imponibili. La casella deve essere barrata dai contribuenti che non hanno eseguito acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, alla presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali, ai fini della relativa detrazione, deve essere compilato il rigo VF31. Le caselle 1 e 2 sono alternative, nel senso che non possono essere barrate entrambe.

qUADRO VJ

Il presente quadro è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Nel quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro devono essere comprese nel quadro VF. Il quadro raccogliere le operazioni per le quali è stato applicato il meccanismo del “reverse charge”. La registrazione di questi acquisti nel registro delle fatture emesse non dà luogo a operazioni rilevanti ai fini del volume d’affari e pertanto l’imponibile e l’imposta non vanno indicate nel quadro VE. L’imposta relativa a queste operazioni deve co-

munque confluire, al fine della determinazione dell’Iva annuale, nel rigo VL1.

Nel rigo VJ3 vanno inseriti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Nel rigo devono essere indicati sia gli acquisti per i quali si sia proceduto all’emissione dell’autofattura sia quelli per i quali sia stata effettuata l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente.

Nel rigo VJ13 devono essere indicati gli acquisti di immobili in reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-bis).

Il quadro chiude con tre righi che accolgono particolari operazioni. Il primo è il VJ16 riguardante le prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici indicati nell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72. Il secondo è il VJ17 riguardanti gli acquisti in reverse charge del settore energetico di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72. L’ultimo rigo è il VJ18 riservato agli enti pubblici titolari di partita Iva, tenuti al versamento dell’Iva per gli acquisti per i quali si rende applicabile la scissione dei pagamenti “split payment”.

qUADRO VH

Questo quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Solo in questi casi si devono indicare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato.

Righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi VH15 e VH16, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto. L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto

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trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16. Quest’ultimo rigo non va, invece, compilato dai contribuenti di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999, in quanto l’IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale.

Se l’importo dovuto non supera i 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere, comunque, indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo VP7 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA).

Rigo VH17 riportare l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13, colonna 2, del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: – “1” storico; – “2” previsionale; – “3” analitico - effettivo; – “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

qUADRO VK

Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti e società controllanti e alle controllate di cui all’articolo 73, che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’Iva di gruppo.

qUADRO VP

In merito alla trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva l’art. 12-quater del D.L. 34/2019 ha previsto la possibilità di indicare i dati relativi al IV trimestre direttamente nella dichiarazione annuale. I contribuenti che desiderano utilizzare questa possibilità devono compilare il quadro VP, a patto però che la dichiarazione sia presentata entro il mese di febbraio.

qUADRO VN

Il quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2022 una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo

d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa IVA 2020, relativa al 2019, presentata nel 2022). Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati:

- colonna 1, l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa IVA 2020, indicare 2019);

- colonna 2, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora il credito, da indicare nella colonna 3, emerga dal prospetto IVA 26 PR di una dichiarazione integrativa presentata nel 2022 relativa alla medesima procedura;

- colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11 oppure nel rigo VW28, colonna 1, se è barrata la colonna 2;

- colonna 4, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa qualora diverso dal soggetto che l’ha presentata (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante);

- colonna 5, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive il primo dei moduli.

qUADRO Vq

Questo quadro è relativo alla determinazione del credito maturato collegabile ai versamenti Iva periodici, non spontanei, relativi ad anni precedenti il 2022, di fatto quindi relativi al 2021, 2020 e 2019. Nel quadro il campo 7 “Versamenti sospesi per eventi eccezionali” riguarda l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2021 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta.

qUADRO Vq

Il quadro è stato previsto per consentire la deter-

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minazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione. Nel campo 4 del rigo VQ1 si deve indicare l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Tale importo è pari alla somma dei versamenti indicati nelle colonne 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del modello precedente, riferiti al medesimo anno di colonna 1.

qUADRO VL

Questo quadro non ha subito modifiche, ricordiamo che nel rigo VL41 si deve indicare al campo 1, la differenza, se positiva, tra l’Iva periodica dovuta e quella versata. Nel campo 2 la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.

qUADRO VT

Il quadro serve per l’indicazione separata delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva. Limitatamente ai consumatori finali viene anche richiesta la ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili.

qUADRO VX

Il quadro VX contiene i dati relativi all’IVA da versare o a credito e deve essere compilato unicamente nel modulo n. 01. Il quadro non ha subito modifiche sostanziali rispetto allo scorso anno.

qUADRO VO

Si ricorda che questo quadro per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, rappresenta una dichiarazione autonoma, nel senso che dovranno comunicare le opzioni o le revoche attraverso il quadro VO, allegandolo alla dichiarazione dei redditi.

I righi VO10 e VO11 sono stati rinominati per recepire le novità previste dal D. Lgs. 83/2021, in particolare.

- il VO10 è riservato agli operatori che effettuano vendite a distanza di beni comunitari e che hanno superato la soglia dei 10.000 euro

e hanno optato, dal 2022, per l’applicazione dell’Iva nello Stato Ue di destinazione dei beni;

- il VO11 si deve utilizzare per comunicare la revoca dal 2022 dell’opzione precedentemente esercitata sulle stesse operazioni.

Questa opzione è riconosciuta anche agli operatori che effettuano tali cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino e hanno superato la soglia di 28.000 euro.

Il VO16 è riservato ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi indicate nell’art. 7 – octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri della UE diversi dall’Italia, per comunicare l’opzione dal 2022 per l’applicazione dell’imposta nel paese del committente. La revoca d quest’ultima opzione deve essere esercitata nel rigo VO17.

qUADRO CS

Il nuovo quadro CS è riservato ai contribuenti tenuti al versamento del contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle attività indicate nei primi due periodi del comma 1 dell’articolo 37 del D.L. 21/2022. Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, indicate nelle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è non inferiore al 10 per cento e superiore a euro 5.000.000. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022 sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo straordinario.

OMESSO

O RITARDATO VERSAMENTO

L’omesso versamento è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 13 del D. Lgs. 471/97 pari:

- all’1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo;

- al 15% se il versamento è eseguito tra il 15° e il 90° giorno successivo la scadenza;

- al 30% se il versamento è omesso o eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza.

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Tali sanzioni possono essere ridotte qualora si utilizzi il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/97.

Il mancato versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale di importo superiore a 250.000 euro, entro il termine di pagamento dell’acconto del periodo successivo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni,

ai sensi dell’art. 10 – ter del D. Lgs. n. 74/2000. L’applicazione concorrente della sanzione penale e di quella amministrativa può essere evitata qualora il debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, venga estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

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(PZ)

Dichiarazione precompilata Iva

si dell’art. 74, comma 4 del DPR 633/1972, tra i quali rientrano anche le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi.

dISPonIbIle lA bozzA del Modello

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 63/C del 16 febbraio 2023 per ricordare che, con un comunicato stampa del 10 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha informato che sono a disposizione di imprese e professionisti le bozze del modello di dichiarazione precompilata IVA, con i dati relativi all’anno d’imposta 2022.

Il nuovo servizio è elaborato dall’Amministrazione finanziaria con i dati dei registri Iva precompilati, anche se non validati, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, quelli della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente e le altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).

La dichiarazione annuale si aggiunge, in un’ottica di semplificazione, agli altri documenti precompilati per le Partite IVA resi disponibili a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 quali:

- le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA;

- le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9562 del 12 gennaio 2023, la platea dei soggetti interessati alla precompilata IVA è stata ampliata, includendo anche coloro che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA ai sen-

È possibile visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia entrando con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, per poi accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati nella nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA”.

A partire dal 15 febbraio 2023 è possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri che non sono precompilati, inviare la dichiarazione ed effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto o, in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Per tutte le informazioni sulle nuove funzionalità, è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti Iva precompilati disponibile sempre all’interno del portale.

Nel comunicato stampa viene ricordato che è consentito modificare, integrare e inviare i dati riportati nei differenti quadri e righi della dichiarazione, ma anche scaricare la dichiarazione elaborata per poterla confrontare con i dati presenti nei propri applicativi.

È possibile, inoltre, procedere al pagamento dell’Iva a debito scegliendo la data di versamento, il numero delle rate in cui suddividere il pagamento, calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate. Il nuovo servizio consente, eventualmente, l’invio di una dichiarazione correttiva o di una dichiarazione integrativa.

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(C)

Definizione agevolata liquidazioni Iva

PrIMI ChIArIMentI

Con la Risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’applicabilità della definizione agevolata - introdotta dall’articolo 1, commi da 153 a 159, della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) - alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), che i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, con cadenza trimestrale (ai sensi dell’art. 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). Viene ricordato, innanzitutto, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 153, della Legge di Bilancio per il 2023, è prevista la riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente previsto) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. La riduzione di cui sopra si applica con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi

d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data, oppure per quelle somme richieste allo stesso titolo il cui pagamento rateale è ancora in corso sempre al 1° gennaio 2023.

L’Amministrazione finanziaria precisa che, ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto legge n. 78 del 2010, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli anche con riferimento alle comunicazioni periodiche in argomento e, nel caso in cui siano riscontrate incoerenze, sono messe a disposizione del contribuente le risultanze del controllo eseguito, al fine di favorire la “compliance”.

Tuttavia, laddove persistano scostamenti tra l’imposta versata e quella risultante dalle comunicazioni periodiche, le stesse sono sottoposte a controllo automatizzato per verificare la congruità dei versamenti effettuati.

Il controllo eseguito su tali comunicazioni è, quindi, analogo a quello effettuato sulla dichiarazione IVA annuale e, pertanto - conclude l’Agenzia - anche rispetto a queste comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.

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(C)
In unA rISoluzIone delle entrAte

Indici sintetici di affidabilità (ISA) 2023

IndIvIduAtI I dAtI dA dIChIArAre Per Il 2023

Con il Provvedimento del 30 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i dati economici, contabili e strutturali, che il contribuente deve dichiarare per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), con riferimento al periodo di imposta 2023.

Al riguardo, viene stabilito che i dati da dichiarare da parte dei contribuenti interessati sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2022, e quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA utilizzati per il periodo d’imposta 2021 (approvati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022).

Inoltre, nella fase di elaborazione degli ISA, viene previsto l’utilizzo delle seguenti ulteriori informazioni che, se significative, saranno richieste per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023. Si tratta dei seguenti dati:

- forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022;

- consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022;

- età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022. Inoltre, l’allegato 2 del Provvedimento individua le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA da applicare, a seguito di approvazione con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, a partire dall’annualità di imposta 2023.

Il Provvedimento in esame definisce, infine, le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti, oppure ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il

periodo di imposta 2022. In particolare, i soggetti incaricati alla trasmissione telematica già delegati all’accesso al cassetto fiscale inviano all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

Il file deve contenere il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, la dichiarazione di possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

L’Agenzia delle Entrate, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega e, in caso di sua assenza, è necessario seguire il procedimento previsto nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 maggio 2022, con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata.

Pertanto, i soggetti incaricati della trasmissione telematica sprovvisti di delega devono acquisirla unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico Successivamente, trasmettono all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta dei dati, indicando il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi:

- codice fiscale del contribuente e/o dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;

- numero e data della delega;

- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;

- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2022 - anno d’imposta 2021 (ossia, l’importo corrispondente al volume d’affari e gli importi corrispondenti all’imposta a debito e all’imposta a credito) o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli ISA 2022, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in allegato 3 al provvedimento.

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(C)

Aiuti per produzione e autoconsumo di energie rinnovabili

PubblICAto Il bAndo regIonAle.

PreSentAzIone delle doMAnde:

15 febbrAIo - 15 gIugno 2023

PREMESSA

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 52/ AdT del 7 febbraio 2023 per rammentare che, con deliberazione del 3 febbraio 2023, n. 182, pubblicata sul sito web della Regione (www.regione.fvg. it), ma non ancora sul B.U.R., la Giunta regionale ha licenziato il bando denominato “Finanziamenti a fondo perduto per l’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese – bando 2023” (di seguito bando) a favore delle piccole e medie imprese ai fini della produzione e dell’autoconsumo dell’energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Il bando è stato approvato in attuazione del Programma operativo 2021-2027 cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), obiettivo specifico RSO 2.1. “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra” - Azione b2.1 “Sostegno all’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese”. I contributi sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 55 milioni di euro di fonte europea e regionale. Di questa somma 5 milioni sono destinati a impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 12 kWp (kWp, kilowatt picco: unità di misura della potenza di un impianto fotovoltaico).

Le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 del 15 febbraio alle ore 16.00 del 15 giugno 2023.

Di seguito si dà una sommaria illustrazione del bando con allegata una sintesi tabellare del medesimo prodotta dall’Amministrazione regionale. Il testo del bando è reperibile sul citato sito web della Regione può essere in ogni caso richiesto all’ufficio economico dell’Associazione. Si raccomanda

da subito una attenta lettura del medesimo ai fini della progettazione ed esecuzione dell’investimento aziendale e della presentazione delle domande di contributo.

BENEFICIARI

Beneficiarie sono le piccole e medie imprese dei settori manifatturiero, del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio, delle attività professionali, scientifiche e tecniche, del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, delle attività sportive, di intrattenimento e di divertimento e le altre attività di servizi (per i dettagli v. le definizioni di cui all’art. 2, co. 1, lettere a), b), c) d), e), f), g) e h) del bando), aventi sede legale o unità locale (sede secondaria) attiva nel territorio regionale, anche costituite in forma di consorzio, società consortile o rete di impresa con soggettività giuridica. Attività e settori esclusi sono riportati nell’all. C del bando. Si tratta dei settori e delle attività escluse da aiuti dal FESR e dal Fondo di coesione. Tra i requisiti previsti per le sole imprese la cui attività non rientra tra i codici ATECO 2007 riportati nell’all. F del bando – vale a dire, per le imprese a forte consumo di energia, quindi soggetti per i quali vige la presunzione di essere colpiti dalla crisi – vi è l’essere state colpite dalla crisi a seguito della guerra russo-ucraina per aver subito, direttamente o indirettamente, almeno uno dei seguenti effetti:

- rincaro dei costi di energia e dei carburanti;

- difficoltà di approvvigionamento o rincaro dei costi delle materie prime;

- contrazione della domanda o interruzione di contratti e progetti esistenti;

- mancata disponibilità o insostenibilità economica di altri fattori produttivi.

È richiesto, inoltre, il possesso di un’adeguata capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto accertata sulla base dei criteri riportati nell’all. B.

INIZIATIVE AMMISSIBILI.

GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI NON DI PROPRIETà

Sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto la re-

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alizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti già esistenti, finalizzati alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 1.000 kWp, comprendenti l’acquisto ed installazione di almeno uno dei seguenti impianti da installare nella sede o unità locale dell’impresa (art. 6, co. 1 del bando):

- impianti fotovoltaici;

- impianti di solare termico.

Sono inoltre finanziabili i seguenti sistemi strettamente connessi agli impianti sopra indicati (art. 6, co. 2 del bando):

- sistemi di accumulo funzionali allo stoccaggio di energia prodotta dagli impianti finanziati;

- sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia intelligenti inclusa la domotica al fine di ridurre l’impronta energetica delle imprese.

Sono ammessi esclusivamente i progetti:

- realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; l’intervento finanziabile deve riguardare un’unica sede o unità locale; la sede o l’unità locale in cui viene realizzato l’investimento può comprendere anche più unità immobiliari;

- aventi una produzione attesa dell’impianto non superiore al fabbisogno energetico del vettore considerato, con una tolleranza 15%, in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato;

- che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 12 punti su 35 disponibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’all. D; L’impianto di produzione di energia e l’eventuale sistema di accumulo devono essere installati su un’unità immobiliare o pertinenza che al momento della presentazione della domanda di incentivo sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di 3 anni, decorrenti dal pagamento finale al beneficiario (art. 25, co. 1 del bando), previa autorizzazione scritta del proprietario.

Il progetto non può essere avviato in data antecedente al 24 novembre 2022 (data di notifica del Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022); deve essere concluso e la spesa sostenuta e rendicontata entro il termine di 15 mesi dal ricevimento del decreto di concessione, prorogabile per un massimo di 3 mesi.

SPESE AMMISSIBILI

Per l’acquisizione degli impianti fotovoltaici o di solare termico e relativi sistemi sono ammissibili

le seguenti spese, comprensive di eventuali spese accessorie – quali, ad esempio, dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo - e strettamente attinenti alla realizzazione del progetto e al corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno energetico annuo:

- fornitura e installazione degli impianti nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica e oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti;

- fornitura e installazione dei sistemi di accumulo nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti, nel limite di 1.000 euro/kWh;

- fornitura ed installazione dei componenti strettamente necessari al funzionamento degli impianti e sistemi quali, a titolo esemplificativo, inverter, quadri elettrici, cablaggi, strutture di supporto e fissaggio, trasformatori, dispositivi di sicurezza;

- acquisto e installazione di hardware, software e cablaggi necessari al funzionamento dei sistemi di monitoraggio e gestione;

- servizi complementari strettamente connessi alla realizzazione degli investimenti, quali servizi per la progettazione, relazioni tecniche, direzione lavori e collaudo, oneri per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica compresi gli eventuali oneri associati a spese tecniche per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete, nei seguenti limiti percentuali rispetto alle precedenti voci di spesa ammissibile:

a) 20% per gli impianti di potenza nominale fino a 50 kWp;

b) 15% per gli impianti di potenza nominale oltre a 50 kWp fino a 100 kWp;

c) 10% per gli impianti di potenza nominale sopra i 100 kWp.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 24 novembre 2022, fermo restando che il progetto non può essere materialmente completato prima che sia presentata la domanda di contributo.

Il limite minimo di spesa ammissibile è di 25.000 euro.

FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO. DIVIETO GENERALE DI CUMULO

L’aiuto consiste nella concessione di un contributo in conto capitale sulle spese ammesse nelle misure del:

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- 50% per le piccole imprese;

- 40% per le medie imprese.

La spesa relativa all’impianto fotovoltaico, al netto delle spese per il sistema di accumulo e delle spese per i servizi complementari, è ritenuta ammissibile nel limite di 1.800 euro/kWp.

Il limite massimo di contributo concedibile è di 250.000 euro.

I contributi previsti dal bando non sono cumulabili con altri aiuti di Stato, anche in regime “de minimis”, e con finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.

I contributi del bando sono cumulabili con aiuti erogati sotto forma di garanzia concessi in regime “de minimis” o anche ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Sulle medesime spese è, comunque, consentito il concorso con misure agevolative fiscali, anche nella forma del credito d’imposta, aventi carattere di generalità ed uniformità e non costituenti aiuti di Stato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. La domanda deve riguardare un unico progetto comprendente uno o più impianti fotovoltaici o di solare termico, eventualmente combinati con uno dei sistemi di accumulo e monitoraggio, da realizzare in un’unica sede o unità locale.

La domanda deve essere presentata attraverso il sistema dedicato on line a cui si accede dalla presente sezione del sito (colonna a destra) alla Direzione centrale attività produttive e turismo (Struttura regionale attuatrice, SRA) esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede previa autenticazione tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando. La domanda va sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell’impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all’impresa;

- da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell’impresa o titolare di impresa individuale Alla domanda va allegata la documentazione prevista redatta secondo i fac-simili pubblicati nella mo-

dulistica accessibile dalla sezione dedicata nel sito web www.regione.fvg.it. Per quanto riguarda detta documentazione si rinvia alla lettura dell’art. 13, co. 2 del bando, invitando a prestarvi la massima attenzione, specie con riguardo alla relazione tecnica. I termini di presentazione delle domande sono i seguenti:

dalle ore 10.00 del 15 febbraio alle ore 16.00 del 15 giugno 2023.

Si fa presente che al momento in cui si scrive la modulistica necessaria alla presentazione delle domande non è stata ancora pubblicata sul sito web della Regione. Essa potrà, al pari di ogni altra documentazione, essere anche richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo e, in via generale, entro il 31 dicembre 2023, con procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande devono raggiungere il punteggio minimo di 12 punti, secondo i criteri di valutazione di cui all’all. D bando.

OBBLIGO E VINCOLI DEI BENEFICIARI

Gli obblighi e i vincoli dei beneficiari sono elencati al capo VIII del bando, a cui si rinvia.

Qui si rammenta che i beneficiari sono tenuti a realizzare i progetti conformemente al preventivo approvato sia per quanto concerne l’aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi, comunicando nei termini precisati dal bando le eventuali necessarie variazioni.

Si evidenzia che l’impresa beneficiaria è tenuta a non cessare l’attività o ad essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni, decorrenti dal pagamento finale del contributo.

Per quanto riguarda le altre disposizioni (realizzazioni e variazioni dei progetti, subentri societari, procedure di rendicontazione, anticipazioni a fronte di fideiussione e liquidazione del contributo, verifiche, controlli e revoche et c.) si rinvia alla lettura del bando e alla lettura della qui allegata sintesi tabellare.

L’ufficio economico dell’Associazione è a disposizione per ogni altra informazione e assistenza nella predisposizione delle domande.

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(AdT)
WWW.CREDIFRIULI.IT

Programma regionale (PR) FESR 2021 –2027 “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”

(approvato con Decisione della CE n. C(2022) 9122 final del 2 dicembre 2022)

Il bando «rinnovabili»: inquadramento

Obiettivo strategico 2 Regolamento (UE) 2021/1060: «Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio»

Obiettivo specifico da Accordo di Partenariato: «Promuovere le energie rinnovabili in conformità della Direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti»

Obiettivo specifico 2.2 “Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti.”

Azione b2.1 “Sostegno all’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese”

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Focus: imprese maggiormente energivore

I settori produttivi che maggiormente contribuiscono al PIL regionale sono attività energivore, trattandosi di attività manifatturiere quali, in particolare, la fabbricazione di prodotti in metallo, di macchinari e apparecchiature, di mobili e la metallurgia, oltre al commercio, alle riparazioni di autoveicoli e motocicli, al trasporto, alla cantieristica, alle cartiere e alle imprese del settore terziario, a cui si riferiscono attività come il turismo, la ristorazione e l’intrattenimento

L’azione è finalizzata ad una progressiva transizione verso un nuovo sistema energetico regionale che minimizzi il ricorso alle fonti fossili, contribuisca a ridurre le emissioni di gas climalteranti e inquinanti, nonché diversifichi l'approvvigionamento energetico, riducendo la dipendenza energetica soprattutto delle imprese maggiormente energivore

Gli interventi sono finalizzati alla produzione ed all’autoconsumo di energia elettrica e termica, anche mediante l’utilizzo di sistemi di accumulo/stoccaggio di media e piccola taglia

L’azione promuove interventi volti alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come solare fotovoltaico, solare termico, impianti a pompa di calore, impianti geotermici, implementando anche sistemi di monitoraggio e controllo intelligenti come anche le soluzioni domotiche, per massimizzare l’autoconsumo in maniera totalmente automatizzata, al fine di ridurre l’impronta energetica delle imprese del manifatturiero e del terziario.

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Azione 2b.1 “Sostegno all’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese”

Dotazione finanziaria

Risorse: 55 Meuro (di cui 24 Meuro PR FESR e 31 Meuro risorse PAR)

Riserva: 5 Meuro per il finanziamento dei progetti riguardanti impianti fotovoltaici con potenza nominale inferiore a 12 kWp o esclusivamente impianti di solare termico

La dotazione finanziaria del bando è definita con il Piano finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023 n…….

Le risorse finanziarie così individuate possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

Beneficiari

Microimprese, piccole e medie imprese (PMI) dei settori manifatturiero, del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio limitatamente al trasporto di merci su strada e servizi di trasloco e al magazzinaggio e custodia, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), anche in forma di consorzio, società consortile o rete di impresa con soggettività giuridica, con attività primaria o secondaria riferita alla sede legale o unità locale/sede secondaria in cui viene realizzato l’intervento

Sezioni C, G, I, H - limitatamente al codice 49 4 e 52 1- ATECO 2007, come risultante dalla visura camerale

Le attività e i settori esclusi sono riportati nell’allegato C del bando

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Notifica ai sensi dell’articolo 108, par. 3

Cornice normativa: regime di aiuto

Regime quadro FVG per la sezione 2.1 “Aiuti di importo limitato”, del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina del 28 ottobre 2022»

Notifica: in data 24/11/2022

Decisione di autorizzazione della CE: xxxxxx / attesa a stretto giro

Entrata in vigore: coincide con la data di adozione della DGR, successiva alla decisione di autorizzazione della CE

Caratteristiche del regime

Obiettivi: concedere aiuti alle imprese “colpite dalla crisi” in quanto interessate da almeno uno dei seguenti effetti avversi: rincaro dei costi di energia e dei carburanti; difficoltà di approvvigionamento e/o rincaro dei costi delle materie prime; contrazione della domanda e/o interruzione di contratti e progetti esistenti; mancata disponibilità o insostenibilità economica di altri fattori produttivi Intensità aiuto:

50% per le piccole imprese

40 % per le medie imprese

Limite minimo di spesa ammissibile:25.000,00 euro

Importo massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa: 250.000,00 euro, fermo restando che l’importo complessivo degli aiuti concessi a valere sulla sezione 2.1 del ”Quadro temporaneo di crisi” non può superare in alcun momento il massimale di 2.000.000,00 di euro per impresa

Durata gli aiuti potranno essere concessi fino al 31/12/2023, Il progetto deve essere concluso e la spesa sostenuta e rendicontata entro 15 mesi dalla data di concessione, salvo possibili proroghe.

Retroattività spese: aiuto concedibile per investimenti da avviare dopo la domanda, ovvero già avviati

Nonostante il regime quadro FVG per la sezione 2.1 non preveda la retroattività delle spese, eccezionalmente per i progetti del presente bando è possibile ammettere spese sostenute a decorrere dal 24 novembre 2022, fermo restando che il progetto non può essere materialmente completato prima che sia presentata la domanda di contributo, pena l’inammissibilità o la revoca del contributo

Interpretazione del principio di efficienza energetica

Secondo il principio dell'efficienza energetica evidenziato dalla Commissione europea, le politiche di efficienza energetica devono essere prioritarie nella pianificazione energetica, in modo che le energie rinnovabili siano impiegate nell'ambito dell’Azione b2 1 solo per la frazione restante di energia che non può essere ulteriormente ridotta

Nell’ambito dell’azione b2 1 è stata accolta la possibilità di garantire il rispetto di tale principio esclusivamente tramite apposito criterio di valutazione dei progetti di investimento, mirato a valorizzare i progetti in rinnovabili operanti in siti produttivi in cui siano stati già effettuati interventi di efficientamento (es nell’ambito del processo produttivo, nell’ambito dei sistemi di climatizzazione o nell’ambito della gestione dei sistemi di illuminazione), senza necessità di ricorrere allo strumento della diagnosi energetica

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TFUE
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Criteri di selezione dei progetti a valere sul bando «rinnovabili» (1/2)

Criteri generali di ammissibilità (validi per tutte le azioni del Programma regionale )

Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione (bando)

Rispetto della procedura di attivazione di riferimento (bando) e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative

Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall’ambito di applicazione del FESR

Criteri di selezione dei

progetti

a valere sul bando «rinnovabili» (2/2)

Criteri di valutazione

Allegato D – art. 6, co. 3 lett. c

1. Tipologia della fonte rinnovabile (fotovoltaico, solare termico, fotovoltaico e solare termico)

2. Presenza di sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile (accumulatore di energia)

3. Precedenti interventi di efficientamento energetico (realizzati dall’impresa nell’ultimo quinquennio nella medesima unità immobiliare oggetto dell’intervento Per la definizione di “interventi di efficientamento energetico”)

4. Capacità del progetto di generare output/risultati previsti dall’OS (rapporto fra produzione annuale attesa per l’impianto e costo complessivo ammissibile dell’impianto)

5. Possesso di certificazione ambientale del beneficiario (ISO 14001, ISO 50001 o EMAS)

6. Investimento in aree interne

7. Rating di legalità

I criteri generali di ammissibilità e di valutazione sono stati presentati al Comitato di Sorveglianza del Programma il 19/12 p v per l’approvazione definitiva

È ammissibile all’istruttoria il progetto di investimento che abbia raggiunto il punteggio minimo di 12 punti

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Fabbisogno energetico annuo: definizione

Articolo 2, lettera h) bando

Fabbisogno energetico in energia primaria delle utenze elettriche e termiche che insistono sulla medesima sede legale o unità locale in cui è ubicata l’unità immobiliare o le unità immobiliari oggetto dell’intervento

Tale fabbisogno è quantificato in kilowattora (kWh/anno); per individuare i fattori di conversione da applicare ai diversi combustibili, trovano applicazione le disposizioni riportate, per estratto dalla normativa europea applicabile, nell’Allegato A

I consumi di energia dovranno essere attestati da bollette energetiche e/o da altri documenti probanti il consumo riferite all’intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) in cui si è verificato il valore di consumo più significativo degli ultimi 5 anni Qualora per l’unità immobiliare oggetto dell’intervento non siano disponibili bollette energetiche o altri documenti probanti per una annualità, è consentita una stima del fabbisogno energetico da parte di un tecnico abilitato

Impianto fotovoltaico: definizione

Articolo 2, lettera j) bando

impianto che sfrutta l’energia del sole convertendo la radiazione solare in energia elettrica attraverso il fenomeno fotoelettrico

Articolo 2, lettera k) bando

potenza nominale impianto fotovoltaico: potenza di picco complessiva (espressa in kWp) determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25

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Impianto solare termico: definizione

Articolo 2, lettera l) bando impianto che sfrutta l’irraggiamento solare per produrre energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento

Articolo 2, lettera m) bando potenza nominale Impianto solare termico: potenza complessiva determinata dalla somma delle singole potenze di ciascun modulo costituente il campo solare, della producibilità specifica, espressa in termini di potenza solare prodotta per unità di superficie lorda AG, calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark per una temperatura media di funzionamento di 50°C con riferimento alla località Wurzburg

Progetti ammissibili (1/3)

Articolo 6 bando

1 Sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti preesistenti, finalizzati alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 1000 kWp, comprendenti l’acquisto ed installazione di almeno uno dei seguenti impianti da installare nella sede o unità locale dell’impresa:

a) impianti fotovoltaici;

b) impianti di solare termico

2. Sono inoltre finanziabili i seguenti sistemi, se strettamente connessi e realizzati congiuntamente agli impianti di cui al comma 1:

a) sistemi di accumulo di energia funzionali allo stoccaggio di energia prodotta;

b) sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia intelligenti inclusa la domotica al fine di ridurre l’impronta energetica delle imprese

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Progetti ammissibili (2/3)

3 Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti aventi i seguenti requisiti:

a) sono realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; l’intervento finanziabile riguarda un’unica sede o unità locale; la sede o l’unità locale in cui viene realizzato l’investimento può comprendere anche più unità immobiliari;

b) la produzione attesa dell’impianto non è superiore al fabbisogno energetico del vettore considerato, con una tolleranza 15%, in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato;

c) ottengono un punteggio di almeno 12 punti su 35 disponibili, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Allegato D

Progetti ammissibili (3/3)

4. Al fine del rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021, ed in particolare dell’obiettivo ambientale “Prevenzione e riduzione dell’inquinamento” i beneficiari hanno l’obbligo di:

a) osservare la normativa vigente in materia urbanistica e paesaggistica;

b) installare i pannelli esclusivamente sulle coperture dell’unità immobiliare o relative pertinenze;

c) non installare gli impianti in aree naturali protette e in siti designati nella rete Natura 2000 (www regione fvg it> Aree tematiche> Ambiente, territorio, energia> Tutela dell’ambiente, sostenibilità e gestione delle risorse naturali> AREE NATURALI);

d) impiegare dispositivi elettrici ed elettronici nuovi di fabbrica e pertanto dotati delle migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili attualmente sul mercato;

e) rispettare le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 2008 n 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE) e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

f ) rispettare le previsioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Reach) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e della direttiva 2002/95/CE (ROHS) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o equivalenti per impianti prodotti fuori dall'UE e importati

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Spese ammissibili 1/2

Articolo 7 bando

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell’arco di durata del progetto, come precisato all’articolo 10.

2. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 24 novembre 2022 fermo restando che il progetto non può essere materialmente completato prima che sia presentata la domanda di contributo.

3. Per l’acquisizione degli impianti fotovoltaici o di solare termico e relativi sistemi sono ammissibili le seguenti spese, comprensive di eventuali costi accessori (quali ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo) e strettamente attinenti alla realizzazione del progetto e al corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno energetico annuo:

a) fornitura e installazione degli impianti nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti;

b) fornitura e installazione dei sistemi di accumulo nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti, nel limite di 1 000€/kWh;

c) fornitura ed installazione dei componenti strettamente necessari al funzionamento degli impianti e sistemi quali, a titolo esemplificativo, inverter, quadri elettrici, cablaggi, strutture di supporto e fissaggio, trasformatori, dispositivi di sicurezza;

d) acquisto e installazione hardware, software e cablaggi necessari al funzionamento dei sistemi di monitoraggio e gestione;

Spese ammissibili 2/2

Articolo 7 bando

e) servizi complementari strettamente connessi alla realizzazione degli investimenti, quali servizi per la progettazione, relazioni tecniche, direzione lavori e collaudo, oneri per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica compresi gli oneri per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete eventualmente necessario nei seguenti limiti percentuali rispetto alle precedenti voci di spesa ammissibile:

1) 20% per gli impianti di potenza nominale fino a 50 kWp;

2) 15% per gli impianti di potenza nominale oltre a 50 kW fino a 100 kWp;

3) 10% per gli impianti di potenza nominale sopra i 100 kWp

4 La spesa relativa all’impianto fotovoltaico, al netto delle spese per il sistema di accumulo e delle spese per i servizi complementari è ritenuta ammissibile nel limite di 1 800 €/kWp

5 Non sono ammissibili le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che, rispetto al beneficiario, siano in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o siano società con cui il beneficiario si trovi in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado rispetto a soci o amministratori o sia egli stesso socio o amministratore, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 7/2000.

6. Non sono ammissibili giustificativi di spesa il cui costo imputabile totale relativo ai beni inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro.

7.Le ulteriori condizioni per l’ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese sono riportati nell’allegato E e devono essere rispettate pena l’inammissibilità delle stesse

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Spese non ammissibili

Articolo 8 bando

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all’articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:

a) acquisto di beni usati, minuteria, attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;

b) interventi meramente sostitutivi di impianti preesistenti;

c) acquisizioni di lavori, beni e servizi non strettamente necessari agli investimenti ammissibili;

d) rimozione dell’amianto e eternit;

e) acquisto di terreni e fabbricati;

f) costruzione di fabbricati;

g) acquisto di arredi;

h) operazioni di lease-back, di leasing o noleggio;

i) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;

j) riferite a fatture non integralmente pagate entro la data di scadenza della rendicontazione;

k) lavori in economia;

l) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;

m) IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario;

n) spese accessorie quali interessi debitori, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

2. Sono da considerarsi in generale non ammissibili tutte le spese non conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi comunitari, alle altre norme comunitarie, nazionale e regionali pertinenti 19

Limiti di spesa e di contributo

Articolo 9 bando

1. Il limite minimo di spesa ammissibile è di 25.000,00 euro Il rispetto di tale limite deve essere assicurato sia in fase di richiesta di eventuale variazione che in fase di rendicontazione delle spese sostenute; in caso contrario il contributo è revocato.

2. L’importo massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 250.000,00 euro, fermo restando il limite del massimale disponibile al momento della concessione ai sensi della sezione 2.1. (aiuti di importo limitato) del Quadro temporaneo di crisi

3. L’importo complessivo degli aiuti concessi a valere sulla sezione 2.1. (aiuti di importo limitato) del ”Quadro temporaneo di crisi” non può superare in alcun momento il massimale di 2.000.000,00 di euro per impresa

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Durata e termini di realizzazione del progetto

Articolo 10 bando

1. Il progetto deve essere avviato in data non antecedente al 24 novembre 2022, pena l’inammissibilità della domanda di contributo. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo contratto ovvero, in mancanza, la data della prima fattura riferita alla fornitura di beni o servizi, ai sensi dell’articolo 2, punto 23), del Regolamento (UE) n 651/2014 della Commissione

2 Il progetto deve essere concluso e la spesa sostenuta e rendicontata entro 15 mesi dal ricevimento del decreto di concessione, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, commi 2 e 3 Il termine è prorogabile per un massimo di 3 mesi secondo le modalità di cui al comma 6

3 Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un’ulteriore proroga rispetto alla conclusione e rendicontazione del progetto già prorogato ai sensi del comma 2, entro il limite massimo complessivo di 3 mesi, su autorizzazione dell’AdG, tenuto conto dell’avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi finanziari e fisici del PR FESR 2021-2027

4 Il progetto si intende concluso al verificarsi dell’ultimo dei seguenti eventi:

a) attestazione di regolare installazione dell’impianto, rilasciata da un tecnico abilitato;

b) ultimo pagamento di un giustificativo riferito al progetto

5 Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine per rendicontare è ridotto a 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, eventualmente prorogabile ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione e rendicontazione del progetto, entro il limite massimo complessivo di 3 mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine per la rendicontazione di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Le proroghe sono autorizzate dalla SRA entro 60 giorni dalla richiesta.

Intensità dell’agevolazione

Articolo 11 bando

Per gli investimenti previsti dal presente bando, l’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è del 50% per le piccole imprese e del 40 % per le medie imprese, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, commi 2 e 3

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L’importo massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 250.000,00 euro, fermo restando il limite del massimale disponibile al momento della concessione ai sensi della sezione 2.1. (aiuti di importo limitato) del Quadro temporaneo di crisi

L’importo complessivo degli aiuti concessi a valere sulla sezione 2.1. (aiuti di importo limitato) del ”Quadro temporaneo di crisi” non può superare in alcun momento il massimale di 2.000.000,00 di euro per impresa.

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Divieto di cumulo

Articolo 12 bando

1 I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”, e con i finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia concessi in regime “de minimis” o ai sensi del regolamento (UE) n 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo previste da tali regolamenti Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR

3. Sulle medesime spese è consentito il concorso con misure agevolative fiscali, anche nella forma del credito d’imposta, aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato

Domanda di contributo e relativa documentazione a pena di inammissibilità

Articolo 13 bando

2 Costituiscono parte integrante della domanda, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente la descrizione dettagliata del progetto, corredata da planimetria generale ed elaborati grafici necessari per permettere la localizzazione dell’intervento, le porzioni di edificio sulle quali si interviene, le caratteristiche dimensionali e di potenza, funzionali e tecnologiche degli impianti da installare, supportati da elementi dimensionali e di calcolo che evidenzino, in particolare:

1) il fabbisogno energetico annuo suddiviso per vettore energetico dell’unità immobiliare o delle unità immobiliari, nell’anno di riferimento significativo individuato dall’impresa;

2) la quantificazione dell’energia rinnovabile annualmente producibile dall’impianto oggetto del progetto espressa in kWh/annua e della correlata riduzione stimata di emissioni di gas a effetto serra espressa in TCo2 equivalente/a);

3) la dimostrazione del requisito di “autoconsumo” in relazione al fabbisogno energetico annuo di cui al punto 1 e che il beneficiario rientri nella definizione di autoconsumatore di energia rinnovabile;

4) il rispetto delle condizioni di ammissibilità di merito tecnico attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

b) il quadro di spesa dettagliato;

c) l’elenco, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), delle dichiarazioni sostitutive, attestanti in particolare i requisiti soggettivi e oggettivi e delle attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e della informativa sul trattamento dei dati personali di cui al comma 4, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 24

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23
24

f

Documentazione per la rendicontazione del progetto 1/2

Articolo 20 bando

1 La rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:

a) modulo di rendicontazione, che si genera dalla compilazione on line, contenente i dati di sintesi del beneficiario e dell’intervento e il quadro spese riepilogativo;

b) relazione riepilogativa finale del progetto realizzato, sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata dall’attestazione di regolare installazione dell’impianto e contenente la descrizione dettagliata dell’investimento effettuato, con evidenziazione degli elementi tecnici e dei risultati prestazionali raggiunti in termini di energia rinnovabile annualmente prodotta dall’impianto e della correlata riduzione di emissioni di gas a effetto serra;

c) dichiarazione di conformità resa dall’impresa installatrice contenente le informazioni e gli allegati obbligatori ai sensi del D M 22 gennaio 2008, n 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

d) l’elenco, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), delle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti e delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi;

Documentazione per la rendicontazione del progetto 2/2

e) documentazione comprovante il collaudo e l’entrata in esercizio degli impianti; qualora tale documentazione non sia disponibile alla data di rendicontazione, il beneficiario dovrà dichiarare, entro in termine massimo di 2 anni dal pagamento finale al beneficiario, il collaudo e l’avvenuto esercizio degli impianti;

) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l’eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b);

g) procura riportante i poteri di firma dell’eventuale procuratore firmatario di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), qualora non siano riportati in visura, se non già agli atti;

h) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell’allegato E (contratti di cessione di credito, documenti di trasporto, ecc )

2. I fac-simili dei documenti di cui al comma 1 lettere b), d) e f) sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione

PAG. 48 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2023
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26

Invitalia: bonus export digitale

- iscrizione o abbonamento a piattaforme Software as a Service (SaaS) per la gestione della visibilità nonché spese di content marketing Come premesso i servizi devono essere acquisiti da società abilitate, utilizzando esclusivamente lo SPID del rappresentante legale dei soggetti interessati.

FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO

Il Bonus export digitale è un progetto realizzato dal Ministero degli Esteri e dell’Agenzia ICE in collaborazione con Invitalia spa volto a sostenere le micro e le piccole imprese manifatturiere, costituite anche in forma di reti e consorzi, nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali acquisite solo da imprese iscritte nell’elenco delle società abilitate, rinvenibile alla pagina web https://padigitale.invitalia.it

BENEFICIARI

La misura si rivolge alle micro e piccole imprese manifatturiere italiane, rientranti nella sezione C del Codice Ateco 2007, anche costituite in forma di reti o consorzi di almeno 5 imprese.

INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono agevolabili le attività di internazionalizzazioni attraverso soluzioni digitali, quali:

- la realizzazione di siti e-commerce o app mobile;

- la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per ampliare la presenza telematica attraverso attività di digital marketing (e-commerce, campagne, presenza sui social), congrue con il settore di appartenenza;

- servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano;

Il beneficio consiste in un contributo a fondo perduto di 4.000 euro a fronte di spese ammissibili non inferiori a 5.000 euro per l’acquisto di soluzioni digitali ovvero di 22.500 euro a fronte di spese ammissibili non inferiori a 25.000 euro nel caso di reti e consorzi di imprese.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande – non più di una per soggetto – vanno presentate dal rappresentante legale dei soggetti richiedenti esclusivamente per via telematica tramite il sito web di Invitalia spa https://padigitale.invitalia.it. I termini per la presentazione delle domande sono aperti.

Per richiedere le agevolazioni è necessario essere in possesso di SPID, casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, firma digitale.

Una volta effettuato l’accesso con SPID al link https://sso-padigitale.invitalia.it/Account/Login, va selezionata la misura “Bonus per l’Export Digitale” per accedere alla procedura informatica interamente guidata.

In ogni caso, nella sezione “Presenta la domanda” nel medesimo sito sono reperibili i manuali per la compilazione della medesima.

Altre informazioni possono essere richieste a Invitalia spa (tel. n. 848.886.886) o allo stesso ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 50 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2023
(AdT) ContrIbuto Alle MICro e PICCole IMPreSe

Avviso pubblico Isi Inail 2021. Nuovi aggiornamenti

CAlendArIo delle SCAdenze. nuovo AggIornAMento upload dellA doCuMentAzIone

Si fa seguito alle precedenti circolari associative sull’argomento in oggetto e, da ultimo, alla circolare associativa prot. n. 67/AdT del 16 febbraio 2023, in ordine al calendario delle scadenze per l’accesso alle agevolazioni di cui all’Avviso pub-

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

blico Isi Inail 2021, per segnalare che, l’Inail con nota pubblicata sul proprio sito web (www.inail. it) il 7 febbraio 2023 ha prorogato dal 10 al 27 febbraio 2023 il termine per l’upload (invio) della documentazione e dal 21 marzo al 20 aprile 2023 il termine per la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi sul citato sito. Di conseguenza, il calendario risulta aggiornato come da tabella sottostante.

Per altre informazioni e assistenza negli ultimi adempimenti le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

2 maggio 2022

16 giugno 2022, ore 18.00

Download dei codici identificativi dal 23 giugno 2022

Regole tecniche per l’inoltro della domanda e data di apertura dello sportello informatico

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Upload della documentazione (vincolante per gli ammessi agli elenchi provvisori, pena la decadenza della domanda)

12 settembre 2022 tabella temporale

7 dicembre 2022

dal 10 febbraio al 27 febbraio 2023 (annullata la scadenza del 10 febbraio 2023)

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi entro il 20 aprile 2023 (annullata la scadenza del 21 marzo 2023)

PAG. 51 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2023
(AdT)
AVVISO ISI INAIL 2021 – CALENDARIO DELLE SCADENZE

Pubblicato l’avviso pubblico Isi Inail 2022

messe gli investimenti delle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

le rISorSe StAnzIAte

Per Il frIulI venezIA gIulIA

AMMontAno A 5.266.922 euro

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 54/ AdT del 9 febbraio 2023 per rendere noto che l’Inail ha pubblicato il 1° febbraio 2023 sul proprio sito web (www.inail.it) l’Avviso Isi 2022, di cui è stata data comunicazione anche sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2023. Come per il passato l’Avviso finanzia con contributi in conto capitale del 65% (40% o 50% per il settore agricolo) le spese am-

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 333,33 milioni di euro, di cui 5.266.922 euro per il Friuli Venezia Giulia.

L’Inail rende anche noto che entro il 21 febbraio 2023 saranno riportate le date di apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande e le successive scadenze fino alla pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena saranno state rese note le scadenze in parola. Frattanto, le imprese possono fare riferimento per altre informazioni all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 52 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2023
(AdT)

Incentivi regionali alle assunzioni per il 2023

regolAMento PAl 2023

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 59/ AG del 14 febbraio 2023 per rammentare che la Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione per le Imprese, anche per l’anno 2023, gli incentivi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, per le stabilizzazioni e le trasformazioni a tempo indeterminato. Le domande di incentivo vanno inviate dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 agosto 2023.

La fonte normativa che disciplina detti incentivi è il Regolamento del D. P. Reg. nr. 157 del 7 dicembre 2022 che attua la Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 – Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro. Si tratta di una serie di incentivi sotto forma di contributi a fondo perduto i cui beneficiari sono le Imprese, i consorzi, le associazioni, le fondazioni, le cooperative, i soggetti che esercitano le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, con sede principale, sede secondaria o unità locale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

I beneficiari inoltre devono sottostare ai seguenti requisiti:

1. il rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa disciplinante il diritto al lavoro delle persone con disabilità, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all’esito di procedure di licenziamento collettivo, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento, stabilizzazione o

trasformazione del rapporto di lavoro viene richiesto l’incentivo. Detta previsione non si applica se le procedure sono state definite, in fase sindacale o in ITL, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

Gli interventi incentivabili si suddividono in tre gruppi:

1) INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

I contributi sono rivolti ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time non inferiore al 70%, i lavoratori che rientrano nelle seguenti casistiche:

- donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi;

- persone disoccupate da almeno 12 mesi consecutivi;

- persone disoccupate da almeno mesi consecutivi che abbiano aderito al Programma nazionale GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e che siano state assegnate ad uno dei percorsi da 2 a 5 di cui al Piano Attuativo regionale del Programma GOL (DGR 467/2022);

- soggetti a rischio di disoccupazione che alla data di assunzione siano disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio regionale;

- persone disoccupate che abbiano richiesto l’anticipo della NASPI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (solo per inserimento in qualità di socio – lavoratore).

Per disoccupato si intende la persona, priva di impiego, che ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l’impiego regionali. L’anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego e non dall’inizio del periodo senza impiego lavorativo.

PAG. 53 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2023

L’ammontare dell’incentivo è di 5.000 euro che può essere incrementato di:

- 2.000 euro, per l’assunzione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti,

* ulteriormente incrementato di 2.000 euro nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari: a) flessibilità dell’orario di lavoro o banca delle ore; b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato;

- 2.000 euro, per l’assunzione di persona a rischio disoccupazione;

- 2.500 euro, per l’assunzione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età.

In caso di assunzione di più di 10 lavoratori l’importo viene incrementato del 10% se il numero di assunzioni è compreso tra 10 e 14; b) del 20% se il numero di assunzioni è compreso tra 15 e 30; c) del 25% se il numero di assunzioni è compreso tra 31 e 50; d) del 30% se il numero di assunzioni è superiore a 50.

In caso di part time non inferiore al 70% l’importo è riproporzionato sull’orario lavorativo.

Il requisito deve essere posseduto alla data di trasformazione o stabilizzazione qualora l’evento si verifichi anteriormente alla presentazione della domanda. In alternativa il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda qualora la trasformazione o la stabilizzazione si verifichi successivamente alla presentazione della domanda.

2) INCENTIVI

PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Possono fruire dell’incentivo il datore di lavoro che assume con contratto a tempo determinato con durata di almeno 6 mesi, anche part time non inferiore al 70%, il lavoratore – over 60 – disoccupato da almeno 6 mesi.

L’ammontare dell’incentivo è di 2.500 euro, incrementato di ulteriori 2.500 euro in caso di soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età. In caso di part time non inferiore al 70% l’importo è riproporzionato sull’orario lavorativo.

3) INCENTIVI PER LE TRASFORMAZIONI

DI CONTRATTO

DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO, STABILIZZAZIONI DI LAVORATORI

CON CONTRATTI

DI LAVORO PRECARI

Detti incentivi sono rivolti ai datori di lavoro che:

A. trasformano il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato con data di scadenza entro il 24 mesi, anche a tempo parziale non inferiore al 70%;

B. stabilizzano con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale che lavora presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti:

- lavoro intermittente indeterminato,

- lavoro intermittente determinato,

- lavoro a progetto,

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa,

- contratto di somministrazione di lavoro,

- contratto di apprendistato,

- tirocinio conforme alla regolamentazione vigente in materia.

Il contributo è ammissibile inoltre solo se riguarda lavoratori che al momento della stabilizzazione o della presentazione della domanda risultano essere in una condizione occupazionale precaria, che sussiste se nei 5 anni precedenti siano stati per almeno 360 giorni impegnati nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l’opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell’ambito di applicazione della regolamentazione regionale vigente in materia o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

- contratto di lavoro intermittente;

- contratto di formazione e lavoro;

- contratto di inserimento;

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

- contratto di lavoro a progetto;

- contratto di lavoro interinale;

- contratto di somministrazione di lavoro;

- contratto di apprendistato.

Ai fini della verifica del requisito della condizione occupazionale precaria si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.

PAG. 54 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2023

L’ammontare dell’incentivo è di 5.000 euro che può essere incrementato di:

- 2.000 euro, per l’assunzione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti, * ulteriormente incrementato di 2.000 euro nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari: a) flessibilità dell’orario di lavoro o banca delle ore; b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.

- 2.000 euro, per l’assunzione di persona a rischio disoccupazione.

- 2.500 euro, per l’assunzione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età.

In caso di part time non inferiore al 70% l’importo è riproporzionato sull’orario lavorativo.

Il requisito deve essere posseduto alla data di trasformazione o stabilizzazione qualora l’evento si verifichi anteriormente alla presentazione della domanda. In alternativa il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda qualora la trasformazione o la stabilizzazione si verifichi successivamente alla presentazione della domanda.

I documenti da allegare alla domanda sono:

1. dichiarazione del lavoratore.

2. Copia della documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00 o dichiarazione sostitutiva che ne giustifichi l’esenzione.

Eventuali documenti da allegare sono:

- procura speciale in caso di domanda sottoscritta e inoltrata da soggetto delegato, corredata da carta identità del sottoscrittore se firma autografa;

- procura o in alternativa dichiarazione sostitutiva in caso di domanda sottoscritta e inoltrata da procuratore interno, corredata da carta di identità del sottoscrittore se firma autografa;

- permesso di soggiorno in corso di validità, se il lavoratore è cittadino extra UE.

La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente all’assunzione o all’inserimento lavorativo o successivamente all’assunzione o all’inserimento lavorativo, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, dalle ore 10:00 del 2 gennaio alle ore 12:00 del 31 agosto 2023.

MODALITà DI PRESENTAZIONE, TERMINI E CONTENUTI DELLA DOMANDA

La domanda di incentivo va presentata solo ed esclusivamente on-line tramite l’applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione (link: Accedi ai servizi FVG). Può essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante o da un soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda.

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

DELLA COMMISSIONE

DEL 18 DICEMBRE 2013

L’importo massimo concedibile non può superare i:

• 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari

• 100.000,00 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.

La domanda di incentivo può essere presentata anche prima di assumere, stabilizzare e trasformare, purché ai fini dell’erogazione dell’incentivo il soggetto beneficiario stipuli il contratto di lavoro o la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell’incentivo. In questo modo possono essere accolte le domande di incentivo relative a periodi successivi al 31 agosto 2023.

REGIME DI AIUTI DE MINIMIS E CUMULABILITà

DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi regionali per le assunzioni e trasformazioni/stabilizzazioni sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei in materia:

REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014

DELLA COMMISSIONE

DEL 27 GIUGNO 2014SETTORE DELLA PESCA

E DELL’ACqUACOLTURA

L’importo massimo concedibile non può superare i 30.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013

DELLA COMMISSIONE

DEL 18 DICEMBRE 2013SETTORE AGRICOLO

L’importo massimo concedibile non può superare i 25.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

PAG. 55 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2023


Qualora l’importo dell’incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l’importo dell’incentivo viene conseguentemente ridotto. Detti incentivi regionali sono cumulabili con gli incentivi nazionali relativi alle assunzioni, come per esempio l’esonero “under 36”. Non sono in-

vece cumulabili con quelli disciplinati dai regolamenti regionali di cui all’art. 39 comma 3 bis, della legge regionale 18/2005, relativa alle categorie protette (fondi regionali per l’occupazione delle persone con disabilità).

PAG. 56 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2023
(AG)

Inps, valore del ticket di licenziamento

AggIornAMento

Per Il 2023

L’INPS con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023 ha aggiornato il valore dell’importo massimo della NASPI per l’anno 2023 – pari a euro 1.470,99 –da cui si ricava il valore del ticket di licenziamento che le imprese sono tenute a versare in caso di interruzione del rapporto di lavoro indeterminato per le causali che configurano il diritto alla NASPI.

(Massimale NASPI * 41%)

Detto valore corrisponde al 41% dell’importo massimale mensile della NASPI, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale fino a un massimo di 36 mesi, senza alcuna distinzione tra rapporti a tempo pieno e rapporti a tempo parziale; per i periodi inferiori all’anno, il ticket va determinato in proporzione al numero dei mesi, il cui computo scatta al superamento dei 15 giorni.

Per il 2023 il ticket di licenziamento è pari a 603,11 euro (41% di 1.470,99 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (valore mensile 50,26 euro). L’importo massimo del contributo è pari a 1.809,32 euro. Di seguito la formula per il calcolo per un lavoratore con anzianità di servizio inferiore a 3 anni:

----------------------------- ×mesi di anzianità di servizio (max 36 mesi)

12 mesi

Il ticket di licenziamento deve essere corrisposto, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il recesso. Si riepilogano i casi in cui è dovuto il ticket di licenziamento:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

- Licenziamento per giusta causa.

- Licenziamento durante o al termine del periodo di prova.

- Licenziamento per superamento del periodo di comporto.

- Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale).

- Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.

- Dimissioni per giusta causa.

- Dimissioni nel periodo tutelato per maternità.

- Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non

si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.

- Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore. Non è dovuto invece il ticket di licenziamento nei seguenti casi:

- Licenziamento personale domestico.

- Dimissioni volontarie.

- Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.)

- Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.).

- Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal CCNL.

- Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

- Decesso del lavoratore.

Per i licenziamenti collettivi la quantificazione dell’importo del ticket di licenziamento cambia: la percentuale rispetto al trattamento di NASPI, con la quale va effettuato il calcolo del ticket rispetto al massimale NASPI, è dell’82% e non del 41%.

PAG. 57 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2023

Di conseguenza, per ogni 12 mesi, il valore del ticket è pari a 1.206,21 euro (valore mensile 100,52), mentre per gli ex dipendenti che presentano una anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo da versare è pari a 3.618,63 euro. Questi importi, però, riguardano soltanto l’ipotesi

in cui la procedura collettiva di riduzione di personale ex articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 si sia conclusa con un accordo sindacale: se ciò non dovesse avvenire la misura del contributo è moltiplicata per 3 per ogni lavoratore interessato. (AG)

FORMULA TICKET DI LICENZIAMENTO NELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

(Massimale NASPI × 82%)

CON ACCORDO SINDACALE

SENZA ACCORDO SINDACALE

------------------------------- × mesi di anz. di servizio (max 36 mesi)

12 mesi

(Massimale NASPI × 82%)

------------------------------ × mesi di anz. di servizio (max 36 mesi) x 3

12 mesi

PAG. 58 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2023

Un'area che evolve verso il nuovo manifatturiero

Un Sistema territoriale competitivo e integrato di Imprese, Istituzioni e Servizi per lo sviluppo industriale in un contesto ambientale di pregio, con una collocazione geografica ideale per i mercati dell’Europa settentrionale e orientale. Infrastrutture, servizi per l’industrializzazione e lo sviluppo per imprese con forte vocazione alla crescita. Oggi, il Carnia Industrial Park è un’area nella quale sono insediate oltre 200 aziende e lavorano 5.000 persone.

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Inps, aggiornati i valori per il 2023

ni lavorativi, il calcolo della retribuzione minima oraria è:

MInIMAlI e MASSIMAlI dI retrIbuzIone, MASSIMAlI CIgo-CIgS-fIS e nASPI

L’INPS con le circolari n. 11 del 1° febbraio 2023 e n. 14 del 3 febbraio 2023 ha aggiornato i valori per il 2023 dei minimali e massimali di retribuzione, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, SOLIDARIETÀ, FIS) e dell’importo massimo della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI.

MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA

Per l’anno 2023 la misura del limite di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori viene confermata in euro 53,95 (pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2023 che corrisponde a € 567,94 mensili).

Per i lavoratori a tempo parziale i contributi devono essere calcolati su una retribuzione oraria non inferiore all’importo che si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero di euro 53,95 per le giornate lavorative settimanali ad orario normale (cinque o sei), e dividendo il risultato ottenuto per le ore settimanali previste dai contratti nazionali di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Ad esempio, nell’ipotesi di un orario contrattuale a tempo pieno di 40 ore a settimana, su 6 gior-

ALIqUOTA AGGIUNTIVA DELL’1%

La quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%, per l’anno 2023, è determinata nella misura di 52.190,00 euro annui, che rapportata su dodici mesi è 4.349,00 (arrotondato per l’imponibile previdenziale).

MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18 della Legge 335/1995 per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l’anno 2023, a € 113.519,64, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 113.520,00.

IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO – CIGS – SOLIDARIETà – FIS)

Nella tabella che segue si riporta l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023 indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.

Per le Imprese del settore edile e lapideo l’importo di cui sopra viene incrementato nella misura del

20% per i trattamenti di integrazione salariale in caso di intemperie stagionali.

PAG. 60 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2023
6 53,95 * ---- = 8,09 40
Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 1.321,53 1.244,36
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 5-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 148/2015

INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASPI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto: -

IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Vengono confermati anche per l’anno 2023 gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e dall’articolo 51 del TUIR, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, che di seguito vengono riepilogati in tabella:

PAG. 61 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2023
(AG) TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – SETTORE EDILE E LAPIDEO (INTEMPERIE STAGIONALI) IMPORTO LORDO (EURO) IMPORTO NETTO (EURO) 1.585,84 1.493,23 ANNO 2023 IMPORTI IN EURO
rese
rese
elettronica - Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione 4,00 8,00 5,29 Fringe benefit 258,23 Indennità di trasferta intera Italia 46,48 Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99 Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49 Indennità di trasferta intera estero 77,47 Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65 Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82 Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37 Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11 Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83
in formato cartaceo -
in forma

Lavoro agile per lavoratori fragili

ProrogAto

fIno Al 30 gIugno 2023

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. Con la conversione in Legge del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, “Decreto Milleproroghe”, è stato prorogato al 30 giugno 2023 il diritto per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cd “fragili” di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Si tratta dei lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. del Ministero della Salute del 4 febbraio 2023, di cui all’art. 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221: pazienti

con marcata compromissione della risposta immunitaria, pazienti che presentino tre o più delle individuate condizioni patologiche - cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica e obesità.

È da ritenere che per tali soggetti rimane comunque necessaria la condivisione di un’intesa con il lavoratore, per individuare le modalità di svolgimento del lavoro agile, fermo restando l’esercizio del diritto in capo al lavoratore nei limiti della norma di cui sopra.

Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai lavoratori “fragili” dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria con l’applicativo disponibile su sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, denominato “Lavoro agile”.

PAG. 62 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2023
(AG)

CCNL piccole e medie industrie metalmeccaniche Confapi

zare entro il 31 dicembre 2023, così come previsto dall’articolo 52.

erogAzIone

welfAre ContrAttuAlefebbrAIo 2023

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 51/ AG del 7 febbraio 2023 per ricordare che, in base all’accordo sottoscritto da UNIONMECCANICA CONFAPI con le OO.SS. del 26 maggio 2021, le aziende che applicano il CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica CONFAPI, entro il 28 febbraio 2023, dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro da utiliz-

Il valore di 200 euro dovrà essere riconosciuto, senza riproporzionamento per i lavoratori part-time, una sola volta all’anno in caso di reiterazione del rapporto di lavoro con il lavoratore presso la medesima azienda.

Hanno diritto al welfare contrattuale i lavoratori, non in prova, in forza al 1° gennaio 2023 o successivamente entro il 31 dicembre, con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nell’anno di riferimento.

A titolo esemplificativo si riportano le tabelle degli strumenti welfare estratte dal CCNL.

OPERE E SERVIZI PER FINALITà SOCIALI

1. Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f del TUIR.

2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti.

3. Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico.

4. Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):

4.1. Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati.

4.2. Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore).

4.3. Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.

4.4. Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

FINALITà SERVIZI

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

- Corsi extraprofessionali.

- Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue).

- Servizi di orientamento allo studio.

- Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, ...

- Abbonamenti o ingressi a palestre, impianti sciistici, Spa, ...

- Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, ...

- Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza.

RICREAZIONE

- Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze.

- Attività culturali (mostre e musei).

- Biblioteche

- Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, ...).

- Assistenza domiciliare.

ASSISTENZA SOCIALE

- Badanti.

- Case di riposo (R.S.A.).

PAG. 63 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2023
(AG)

OPERE E SERVIZI PER FINALITà SOCIALI FINALITà SERVIZI

ASSISTENZA SANITARIA

- Checkup medici.

- Visite specialistiche.

- Cure odontoiatriche.

- Terapie e riabilitazione.

- Sportello ascolto psicologico.

CULTO - Pellegrinaggi (pacchetti completi).

1. Riferimento normativo: Art. 51 comma 2 lett. f-bis, f-ter del TUIR.

2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti.

3. Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico.

4. Modalità di erogazione:

4.1. Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati:

4.2. In questi casi è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione.

4.3. Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.

4.4. Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

FINALITà SERVIZI

- Asili nido.

SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, ANCHE IN ETÀ PRESCOLARE

SERVIZI INTEGRATIVI, DI MENSA E TRASPORTO CONNESSI ALL’EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

- Servizi di baby-sitting.

- Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore.

- Università e Master.

- Libri di testo scolastici e universitari.

- Doposcuola o Pre-scuola.

- Buono pasto mensa scolastica.

- Scuolabus, gite didattiche.

- Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/ lingua italiana per bambini stranieri, ...).

LUDOTECHE E CENTRI ESTIVI E INVERNALI - Spese per frequentazione di campus estivi e invernali.

- Spese per frequentazione di ludoteche.

BORSE DI STUDIO - Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio.

SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI

- Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni)

- Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua - è richiesta certificazione medica)

- Badanti.

- Assistenza domiciliare.

- Case di riposo (R.S.A.).

- Case di cura.

PAG. 64 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2023
E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI
SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

BENI E SERVIZI IN NATURA

1. Riferimento normativo: Art. 51, comma 3 del TUIR.

2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui.

ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell’anno tale limite, l’intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione.

3. Soggetti beneficiari: dipendenti

4. Modalità di erogazione:

4.1 Beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati.

4.2 Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.

4.3 Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi. ESEMPLIFICAZIONI

- Buoni spesa per generi alimentari.

- Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico).

- Buoni spesa per acquisti vari.

- Buoni carburante.

- Ricariche telefoniche.

SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO DI LAVORO

1. Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. d) del TUIR.

2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti.

3. Soggetti beneficiari: dipendenti.

4. Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):

4.1. Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.

PAG. 65 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2023

in materia di sicurezza

ServIzIo Per lA vAlutAzIone dellA ConforMItà

In collaborazione con l’Impresa associata Vistra Srl mettiamo a disposizione un servizio strategico, gratuito e permanente per valutare il livello di conformità legislativo e normativo della propria organizzazione in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro e qualità.

Si tratta di un check up sia documentale che degli ambienti di lavoro e si articola in tre semplici fasi:

1) la prima vede l’applicazione di un potente strumento d’analisi: QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) MONITOR®, un audit che evidenzia in modo chiaro e comprensibile l’insieme dei complessi (e talvolta nebulosi) requisiti collegati all’attività nazionale e internazionale in ambito di gestione della qualità, sicurezza sul lavoro e ambiente;

2) sulla base delle informazioni raccolte viene quindi sviluppato un report e viene calcolato il QHSE RISK INDEX®: il rating del rischio di incorrere in problemi normativi;

3) dopo i primi 2 step avviene l’applicazione del metodo: si sviluppa un master plan completo delle attività da implementare per garantire la massima tutela all’operatività dell’azienda in

conformità ai requisiti cogenti di legge ed alle normative.

I plus del servizio sono i seguenti:

- immediato riscontro sullo stato di conformità legislativa in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro e qualità per attività in Italia ed all’estero;

- immediato riscontro sullo stato di riscontro di conformità alla norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;

- presenza di master plan con l’indicazione delle misure di adeguamento/miglioramento.

L’output documentale è un report strutturato che può essere utilizzato:

- in occasione della riunione periodica della sicurezza o del riesame della direzione;

- come report di audit da condividere con l’Ente di Certificazione (in caso di azienda certificata);

- come documento da condividere con il management, il datore di lavoro, il CDA per valutare lo stato di conformità dell’organizzazione alla normativa in materia di QHSE e le eventuali azioni di adeguamento da implementare.

Il QICA® è dunque un processo completo e un valore aggiunto per tutte quelle aziende che cercano un supporto operativo concreto per il benessere del proprio business.

Per ricevere ulteriori informazioni e attivare il check up gratuito le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino al n. 0432.507377 o inviare un’e-mail a edilizia@confapifvg.it.

PAG. 66 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2023
(CS)
legISlAtIvA e norMAtIvA
AnChe Per AMbIente e QuAlItà Check-up gratuito
Concessionaria esclusiva per la pubblicità su Apinforma La comunicazione è parte essenziale della tua azienda. Non affidarla al caso ufficio@scriptamanent.sm 0432 505900 @

Comunicazione annuale 2023 per pile e accumulatori

Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall’allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

È attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulla quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2019 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori.

La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2023.

Ricordiamo che l’articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 prevede l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All’interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

La scrivania personale è accessibile al link: www. registropile.it.

L’accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato.

Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è “Comunicazione Pile”.

PAG. 68 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2023
(CS) lA SCAdenzA Per lA PreSentAzIone dellA CoMunICAzIone è Il 31 MArzo 2023

Nuova modulistica per prevenzione incendi

è obblIgAtorIA

A PArtIre dAl 1° MArzo 2023

Il Comando Provinciale di Udine ci comunica che l’Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha recentemente modificato parte della modulistica normalmente utilizzata nella attività di prevenzione incendi. L’utilizzo della nuova modulistica sarà obbligatorio a partire dalla data del 1° marzo 2023.

La nuova modulistica è già stata pubblicata ed è presente in formato word e pdf nell’apposita sezione del sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al seguente indirizzo: http:// www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737 .

Con riferimento al contenuto del decreto, le principali modifiche riguardano la sezione “distinta di versamento” dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto.

Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione che preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico.

Si aggiunge che:

- l’implementazione della modulistica, coordi-

nata con la struttura dell’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consentirà un monitoraggio statistico più puntuale sull’applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e delle relative RTV;

- è stato inoltre previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 che prevede, sino al 31 dicembre 2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici. Relativamente al modello Cert REI, si segnala che la modifica apportata, pur avendo carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i..

A tale riguardo, si osserva che:

- in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16 febbraio 2007;

- resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato.

PAG. 69 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2023
(CS)

SOA: rinnovo per la I.C.M. srl

QuAlIfICAtA Per og3 e og6

ClASSIfICA II e og8 ClASSIfICA I

La I.C.M. srl, rappresentata dal sig. Morassi Edi Mario ha rinnovato l’attestazione SOA, ottenendo le iscrizioni per le categorie OG3 e OG6 per 516.000 euro e per la categoria OG8 per 258.000 euro.

L’Impresa I.C.M. srl è attiva nel campo delle costruzioni da oltre 50 anni, prima come Impresa Artigiana MORASSI ETTORE SILVANO E FIGLI snc e poi, a seguito cessione ramo d’azienda, dal 2000 nasce l’attuale denominazione, a guida dei due soci Morassi Edi Mario e Morassi Ezio; gli stessi gestiscono altresì la storica attività di noleggio e vendita di articoli sportivi per le attività invernali e di bici ed e-bike nel periodo estivo presso la sede di Ravascletto.

La società si è specializzata negli ultimi venti anni nelle lavorazioni inerenti le opere stradali, quali ad esempio la costruzione di nuove viabilità, la

manutenzione delle esistenti e, particolare punto di forza, le opere di asfaltatura, nonché la realizzazione di condotte idriche e fognarie e tutti gli altri magisteri connessi ai lavori affidati.

Nel periodo invernale inoltre la stessa è impegnata da oltre un decennio in servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio, presso reti viabili locali. La I.C.M. srl dispone di una vasta quantità e tipologia di mezzi specifici (tra cui autocarri in conto proprio e in conto terzi, scarificatrici, vibro-finitrici, rulli, escavatori e pale meccaniche, spargitori salgemma e mezzi sgombero neve), che permettono alla scrivente la completa realizzazione in maniera autonoma di tutte le opere sopra citate. Ogni anno l’impresa effettua degli investimenti per mantenere un parco macchine sempre efficiente ed aggiornato.

Nel 2022 l’impresa ha realizzato un importante investimento con l’acquisto di un capannone con annessi uffici, locali manutenzione mezzi e ampi spazi esterni (foto allegata) presso il quale, a seguito lavori di ristrutturazione e ammodernamento, ha trasferito la propria sede Legale ed Amministrativa, portando a compimento l’obiettivo che i due soci si erano prefissati nell’ultimo decennio. Oltre alla sede Legale, la ditta dispone di una sede operativa sita in comune di Cercivento (UD) –già precedente sede della ditta Morassi – presso

PAG. 70 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2023
La nuova sede di Villa Santina (UD)

cui è ubicato il proprio impianto di trattamento e recupero dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni di fresatura e/o scarifica dei manti stradali e dalle attività varie di costruzione e demolizione, nonché un impianto mobile per il confezionamento di conglomerati cementizi e/o bituminosi a freddo, sfruttando il materiale derivante dai propri cantieri una volta lavorato e certificato CE, in maniera da completare il ciclo produttivo autonomamente.

Con questo rinnovo dell’attestazione SOA potrà eseguire: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”(OG3), qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Ha confermato l’abilitazione per quanto riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete (OG6) che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli

impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti fino ad un importo massimo di 619.200 euro.

Infine, è qualificata nella categoria OG8, fino ad un importo massimo di 309.600 euro, per l’esecuzione di opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, categoria che riguarda: la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

PAG. 71 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2023
(CS)

Disposizioni su appalti nella legge di bilancio 2023

obblIgo dI AggIornAMento deI PrezzArI entro MArzo

Per tutte le regIonI

Nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, Supplemento Ordinario n. 43, è pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 20232025” (Legge di bilancio 2023) che è in vigore dal 1° gennaio 2023.

Questa Legge è intervenuta anche sulle norme del c.d. decreto aiuti, ossia il D.L. 50/2022 e in particolare sull’art. 26 in tema di appalti pubblici e aumento dei costi delle materie prime, apportando alcune significative modifiche sia per gli appalti ancora da bandire che per gli appalti in corso di esecuzione.

Vediamo brevemente le novità più importanti.

APPALTI DA BANDIRE (ART. 1 COMMI 369-378)

Per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del PNC (Piano Nazionale Complementare), si incrementa il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui al comma 7 dell’art. 26 del D.L. 50/2022 per le procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordo quadro o contraente generale. Tale aumento è pari a: 500 milioni di euro per l’anno 2023; 1.000 milioni di euro per il 2024; 2.000 milioni di euro per l’anno 2025; 3.000 milioni di euro per l’anno 2026; 3.500 milioni di euro per l’anno 2027.

Inoltre, si prevede che al Fondo posso accedere anche interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR e dal PNC i quali, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, ottengono un contributo calcolato nella misura del 10% dell’importo in-

dicato nel decreto di assegnazione. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. La norma disciplina poi le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari e le modalità di accesso al contributo.

Si individuano anche una scala di priorità degli interventi che, in caso di somme residue disponibili, possono comunque accedere al predetto Fondo, nonché le relative modalità di accesso.

Si prospetta l’adozione di un nuovo decreto del MEF, che dovrà disciplinare le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo e l’erogazione delle relative risorse.

Per le nuove gare, dunque, si prevede che entro il 31 marzo 2023, le Regioni devono procedere con l’aggiornamento dei prezzari così come previsto dal Codice.

Si ricorda che con delibera n. 5 del 13 gennaio 2023 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l’aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici edizione 2023. Per le Regioni che non avranno aggiornato il loro prezzario, i prezzari verranno aggiornati automaticamente nei successivi 15 giorni dalle articolazioni territoriali del Ministero. Nelle more dell’adozione dei nuovi prezzari 2023, possono essere utilizzati i prezzari infrannuali, aggiornati al 31 luglio 2022, disposti dalle regioni ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del decreto aiuti.

Il comma 372 prevede, inoltre, che: “ i prezzari regionali aggiornati si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale”.

Per fare fronte alla spesa derivante dall’aggiornamento dei prezzari, il comma 373 impone alle stazioni appaltanti di procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nei qua-

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dri economici degli interventi, facendo uso delle somme a propria disposizione, più precisamente: “le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Si specifica, inoltre. che l’accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce “lavori” del quadro economico dell’intervento “ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali. L’accesso alle risorse del Fondo è consentito, anche, con riguardo all’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera”.

APPALTI IN CORSO (ART. 1 COMMA 458)

Con il comma 458 all’art. 26 del decreto aiuti si apportano delle rilevanti novità, infatti, viene aggiunto all’art. 26 il comma 6-bis che proroga il meccanismo di adozione dei SAL aggiornati per tutto il 2023. La norma prevede che per gli appalti pubblici di lavori o accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, i SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono adottati applicando l’ultimo prezzario adottato (prezzario regionale infrannuale aggiornato al 31.7.2022) o, una volta adottato, il prezzario regionali 2023).

Si prevede, inoltre, che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei suddetti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% tramite proprie risorse (50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, somme derivanti da ribassi d’asta, altre somme a disposizione dell’amministrazione per interventi già conclusi), nonché tramite il Fondo di cui al comma 8 dell’art. 1-septies d.l. 73/2021 e il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Per quest’ultimo, il nuovo comma 6-quater, oltre ad incrementarne la capienza, prevede che le relative risorse saranno assegnate alle stazioni appaltanti in ordine cronologico, in base alle richieste pervenute. Le modalità di utilizzo e di ripartizione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ai fini dell’aggiornamento dei SAL saranno contenute in un decreto del MIT di prossima adozione.

Il comma 6-ter prevede invece, che per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, i SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono adottati applicando l’ultimo prezzario adottato (prezzario regionale infrannuale aggiornati al 31.7.2022) e, una volta adottati, i prezzari regionali 2023. In questo caso, tuttavia, le maggiorazioni sono corrisposte nella misura dell’80% (e non del 90%).

Infine, il comma 6-sexies prevede che per gli appalti che beneficiano del meccanismo di adozione dei SAL con i prezzari aggiornati anche per il 2023 non trova applicazione il c.d. meccanismo di compensazione ordinaria di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) d.l. 4/2022.

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(CS)

Iscrizione Registro Imprese legno

di pallet usati aver assolto gli adempimenti previsti dalla normative nazionale per la specifica operatività aziendale.

In base a specifici chiarimenti dell’Autorità competente FLEGT/EUTR, chi importa da Paesi extracomunitari (compresa la Svizzera e gli altri Stati europei che non fanno parte dell’UE) pallet ed altri manufatti in legno usati è tenuto ad iscriversi al Registro Imprese Legno (RIL), ideato e gestito dal MASAF (https://www.politicheagricole.it/flex/ cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%25 2F3%252F3%252FD.53fc6296b0f29809ef6f/P/ BLOB%3AID%3D17202/E/pdf?mode=download) e a effettuare la due diligence EUTR, sebbene in modalità “semplificata”.

In altri termini, l’operatore che importa pallet usati da Paesi extracomunitari(1) deve raccogliere (e, in caso di controllo, esibire) adeguate evidenze documentali del fatto che i suddetti pallet siano effettivamente usati(2) e deve tracciarne la provenienza. Alla luce di quanto sopra, si raccomanda di:

- acquisire fatture d’acquisto recanti l’esplicita menzione della condizione usata della merce eventualmente scortate da esplicite dichiarazioni del fornitore dei pallet;

- scattare e conservare (insieme alla fattura e al CRM o altro documento di trasporto dei pallet usati) una fotografia dei pallet in oggetto con data sopraimpressa e inquadratura della targa del mezzo di trasporto al momento dell’arrivo in azienda;

- essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, che il proprio oggetto sociale prevede la commercializzazione di imballaggi e in caso

Inoltre, si ricorda che gli elementi essenziali della due diligence, basata sulle suddette informazioni e conclusasi con l’evidenza di un rischio trascurabile nei termini previsti dall’EUTR, devono essere annotati nei registri definiti dal Reg. UE 607/2012 (di cui si riporta un esempio a fine documento), puntualmente controllati dai Carabinieri forestali nelle verifiche di conformità normativa.

In ultimo, per quanto riguarda la già citata iscrizione al RIL, si evidenzia che l’Autorità competente suggerisce di segnalare il Paese di provenienza dei pallet usati anche nella casella riservata all’indicazione dell’origine del legno di base. Ciò alla luce del fatto che la stessa è normalmente sconosciuta a chi importa prodotti usati.

1) Le imprese (definite Commercianti EUTR) che acquistano pallet usati da soggetti aventi sede in Italia o in altri Stati membri UE non sono tenute né ad effettuare la due diligence, né ad iscriversi al RIL. Esse devono comunque ottemperare alle prescrizioni dell’art. 5 del Regolamento UE n. 995/2010 e quindi essere sempre in grado di identificare i propri fornitori e gli eventuali commercianti a cui hanno, a loro volta, rivenduto i pallet. Tale dimostrazione è generalmente assicurata dall’ordinaria contabilità aziendale (fatture, registri degli acquisti e delle vendite, ecc.).

2) Le imprese che acquistano, anche occasionalmente, pallet nuovi da soggetti aventi sede in Paesi extra UE devono effettuare la due diligence del legno in maniera esaustiva (dimostrare l’origine del legno di base e considerare gli altri parametri elencati nell’articolo 6 del Regolamento UE 995/2010).

Queste imprese (definite Operatori EUTR) sono tenute ad iscriversi al RIL.

PAG. 74 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2023
obblIgo AnChe Per l’IMPortAzIone dI PAllet uSAtI

ESEMPIO DI REGISTRO (EX REGOLAMENTO UE 607/2012)

UTILIZZABILE PER I PALLET USATI SOTTOPOSTI A DUE DILIGENCE SEMPLIFICATA

Data bolla doganale Estremi della bolla (n. identificativo) Estremi della valutazione del rischio effettuata

Descrizione della merce

Codice TARIC Paese di provenienza quantità (n. pezzi) Fornitore Cliente Note

Il registro è obbligatorio, non rigidamente schematizzato (nota MIPAAF prot. 26984 dell’11 dicembre

2015) e può essere tenuto in formato elettronico ai sensi dell’art. 2215 bis del Codice civile. (C)

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Scambi fra Soci

AttrezzAturA e ArredAMento

Per negozIo dI AbbIglIAMento

Un Centro Elaborazione Dati Associato ci segnala che un suo cliente ha dismesso l’attività di un elegante negozio di abbigliamento sito nella peri-

feria di Udine. Per tale motivo vende attrezzature e elementi di arredo quali: sedie e poltrone, arredi e scaffali, carrelli per vestiario, tavoli tappeti, mobili, specchi, lampade e faretti, impianto telefonico, PC e iPod, registratore di cassa, gruppo di continuità, ecc.

I beni sono in ottimo stato e possono essere visti senza impegno.

Chi è interessato può contattare l’ufficio edilizia dell’Associazione.

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(CS)

Convenzione servizi Aeroporto di Venezia anno 2023

S.p.A. - Convenzione Servizi Aeroporto di Venezia anno 2023.

le ProMozIonI Sono rIvolte

Alle IMPreSe ASSoCIAte

Abbiamo rinnovato la Convenzione con SAVE

SOGGETTI DESTINATARI

DELLE PROMOZIONI

Tutte le imprese Associate.

PERIODO DI VALIDITà

01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023.

SERVIZI CONVENZIONATI

La presente convenzione riguarda l’acquisto a condizione agevolata della Card Milione dell’Aeroporto di Venezia nella configurazione “Corporate”.

CARD

MILIONE

La Card Milione è ottenibile solo a pagamento, si articola su tre livelli (Traveler, Voyager, Globetrotter) e funziona per pacchetti di benefit a prezzi crescenti, rispettivamente pari a 30€, 145€ e 999€, Iva inclusa. Con la presente Convenzione proponiamo l’acquisto agevolato delle Card Voyager Corporate o Globetrotter Corporate, pensate per chi utilizza l’aeroporto di Venezia per motivi lavorativi o professionali, le uniche acquistabili da soggetti dotati di Partita IVA. L’acquisto è possibile sul sito www.clubilmilione.it e l’accesso al proprio profilo è possibile sia da sito che dall’App “Il Milione Club”, scaricabile sia da store Android che IOS. Tutti i livelli prevedono l’emissione di card in formato digitale su App e solo per i livelli Voyager e Globetrotter è prevista anche l’emissione della Card in versione plastificata.

ELENCO BENEFIT CARD MILIONE

• Varco di sicurezza “Fast Track” illimitato per il titolare della Card (+1 ospite + minori di 12 anni)

PRIORITà ALLE CODE

• Imbarco prioritario al gate, valido per i voli delle compagnie aderenti

• Self Check-in (solo bagaglio a mano) presso la Lounge Milione landside, valido per i voli delle compagnie aderenti

• 15 accessi al varco di sicurezza “Fast Track”

• 50% di sconto su ogni acquisto successivo di accessi Fast Track

ACCESSO LOUNGE

SERVIZI VIP

• Ingressi illimitati in Lounge “Marco Polo Club” (zona airside) (+1 ospite + minori di 12 anni)

• Ingressi illimitati in Lounge “Milione” (zona landside) (+1 ospite + minori di 12 anni)

• Trasporto Sottobordo privato da terminal all’aereo e viceversa (solo per voli a remoto), previa prenotazione (+ 1 ospite + 2 minori di 12 anni)

• Prime 48h gratuite per ciascuna sosta presso i parcheggi P1 e P Milione

PARKING

• Sconto aggiuntivo del 5% sulle tariffe delle prenotazioni effettuate on-line sul sito marcopolopark.it

• 15 Ingressi alla VIP Lounge “Marco Polo Club”

• 30% di sconto su ogni acquisto successivo di ingressi in VIP Lounge “Marco Polo Club”

• Sconto del 25% sulle tariffe del parcheggio P1 e P Milione

• Sconto aggiuntivo del 5% sulle tariffe delle prenotazioni effettuate on-line sul sito marcopolopark.it

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MILIONE GLOBETROTTER
MILIONE VOyAGER
CARD
CARD
X

Sconti Retail

• Sconto 20% su acquisti presso negozi partner in aeroporto, applicabile su acquisti di valore pari o superiore a 40€.

Quota sottoscrizione annuale Card Milione

Globetrotter: 999,00 Euro

Sconto per Associati: 30%

Prezzo scontato per Associati: 699,00 Euro

Validità della card: 12 mesi dalla data di acquisto

MODALITà OPERATIVE ACqUISTO

CARD MILIONE

L’acquisto (o il rinnovo) di una o più Card Il Milione avviene attraverso i seguenti step:

1) L’impresa associata che intende acquistare una o più Card Milione crea un account Milione Corporate registrando un account con i dati del proprio referente (Admin) collegandosi al sito www.clubilmilione.it

2) L’impresa associata chiede a Confapi FVG (Sig.ra Clara Ferro via mail segreteria@confapifvg.it o telefonando allo 0432/507377) di usufruire dello sconto per l’acquisto di Card

• Sconto 20% su acquisti presso negozi partner in aeroporto, applicabile su acquisti di valore pari o superiore a 40€.

Quota sottoscrizione annuale Card Milione

Voyager: 145,00 Euro

Sconto per Associati: 30%

Prezzo scontato per Associati: 101,00 Euro

Validità della card: 12 mesi dalla data di acquisto

Milione previsto per l’anno in corso in base alla convenzione SAVE.

3) Confapi FVG richiede a SAVE l’attribuzione dello sconto previsto precisando gli estremi dell’account del richiedente (ragione sociale e partita IVA).

4) SAVE attribuisce il codice sconto nel sistema gestionale Il Milione e ne dà conferma via email a Confapi FVG.

5) Confapi FVG informa l’impresa associata via e-mail che da quel momento in poi può godere dello sconto previsto, fino a scadenza della convenzione SAVE. (CF)

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MILIONE GLOBETROTTER
MILIONE VOyAGER
ELENCO BENEFIT CARD MILIONE
CARD
CARD
Prezzi (Iva Inclusa)

Autorità di regolazione dei trasporti

ContrIbuto Al funzIonAMento

Per Il 2023 e AzIone PolItICA

verSo Il MInIStro delle

InfrAStrutture e deI trASPortI

Con deliberazione n. 242/2022 del 6 dicembre 2022 (di seguito deliberazione), resa pubblica il 27 gennaio 2023 sul proprio sito web (www.autoritatrasporti.it), l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) ha dato notizia sulle misure e modalità di versamento del contributo al funzionamento dovuto alla medesima Autorità nel 2023. A tal fine, il pagamento del dovuto va eseguito: - per i 2/3 dell’importo entro il 28 aprile 2023; - per la parte restante (il residuo terzo) entro e non oltre il 31 ottobre 2023. Altre istruzioni sulle modalità di versamento saranno diramate dall’Autorità sul citato sito web.

SOGGETTI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE

Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla contribuzione, l’art.1, co. 1, lett. l) continua ad includere le imprese che svolgono “servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti”, che vengono individuati in via presuntiva (art.1, co. 2), nelle “imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2022, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.” Peraltro, come riportato anche nelle premesse alla deliberazione, il contributo non è dovuto qualora l’impresa, quand’anche abbia in disponibilità mezzi di massa superiore a 26 t, non svolga il servizio di trasporto in connessione con le suddette infrastrutture (autostrade, porti, ecc.). Per quanto, poi, riguarda i consorzi e la sub-vezione si ha:

- per i consorzi, l’art. 1, co. 4 stabilisce che “in caso di ricavi generati da imprese riunite in

Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza” e che “le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo”;

- per la sub-vezione, invece, l’art. 2, co. 8 prevede che dal totale dei ricavi vadano esclusi i proventi derivanti dallo “[ ] svolgimento, in qualità di sub-vettore, di prestazioni di subvezione, a patto che vengano documentate e che il contributo venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione.”

MISURA

DEL CONTRIBUTO

Quanto alla misura del contributo (art. 2), per il 2023 è stato fissato nello 0,5 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera (ovvero il 27 gennaio 2023). Rispetto allo scorso anno (quando la percentuale ammontava allo 0,6 per mille), la soglia di esenzione dal pagamento del contributo scende a 2.500 euro (dai precedenti 3.000 euro), per cui l’importo del fatturato che fa scattare l’obbligo di pagamento è superiore a 5 milioni di euro, identico al 2022.

Per fatturato (art. 2 co. 2) continua ad intendersi “l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.”

Dal totale dei ricavi occorre escludere, fra gli altri, quelli conseguiti per attività svolte all’estero (art. 2 co. 3), nonché quelli riportati all’art. 2 co. 5, fra i quali figurano: “[…] i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi esercenti servizi di trasporto; negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall’addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo.

Per i ricavi “derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto“, la novità introdotta è che l’esclusione dal computo del fatturato rilevante è legata alla “previa comunicazione,

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rispettivamente, degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo e a patto che il contributo venga corrisposto da questi ultimi.”

Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel nostro Stato (art. 2 co. 4), “il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.”

SCADENZA DEL VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

DEI DATI AZIENDALI

Le scadenze per il versamento restano quelle del 28 aprile per i 2/3 dell’importo e del 31 ottobre 2023 per il saldo (restante terzo).

L’art. 3 prescrive l’obbligo per il legale rappresentante dell’impresa (o, per le imprese non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione nel nostro Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta), con fatturato superiore a 5 milioni di euro - al netto di eventuali esclusioni, scomputi o partecipazione a consorzi - di dichiarare all’Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico reso disponibile dalla medesima, dando notizia a quest’ultima dell’avvenuto versamento.

Qualora gli stessi soggetti di cui sopra invochino delle esclusioni relativamente al fatturato, sono chiamati a sottoscrivere e depositare un prospetto analitico per dettagliarle meglio. Peraltro, l’art. 3, co. 2 prevede che qualora le esclusioni superino il 20% del fatturato e quest’ultimo, al lordo degli scomputi, sia pari o superiore a 10 milioni di euro, occorrerà produrre un’attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’impresa.

La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, o l’indicazione nel modello di dati incom-

pleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 22 dicembre 2011, n. 214 (sanzione pecuniaria pari all’1% del fatturato).

Quanto al mancato o parziale pagamento del contributo nelle scadenze sopra indicate, comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva, oltre all’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito all’attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.

AZIONE POLITICA

VERSO IL MINISTRO

DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Fermo restando l’obbligo dichiarativo per le imprese con fatturati superiori ai 5 milioni di euro da assolvere entro il 28 aprile 2023, per quanto riguarda il pagamento del contributo si consiglia di attendere, dal momento che le Associazioni nazionali di categoria, fra cui Conftrasporto, sono già intervenute nei confronti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affinché anche per il 2023 sia confermata l’esclusione dal versamento delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi.

Si fa, comunque, riserva di ritornare sull’argomento in presenza di novità e una volta emanata la determina dell’Autorità recante le istruzioni di versamento.

Data la delicatezza della questione, prima di procedere a qualunque atto e per aggiornamenti si invitano caldamente le imprese a prendere preventivo contatto con l’ufficio trasporti dell’Associazione, al quale può anche essere richiesto il testo della delibera.

PAG. 80 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2023
(AdT)

Buono ministeriale per le patenti dell’autotrasporto

sita piattaforma informatica denominata “Buono patenti”.

APerturA dellA PIAttAforMA teleMAtICA Per l’erogAzIone deI buonI PAtentI

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 50/ AdT del 7 febbraio 2023 per ricordare che, con comunicato stampa del 27 gennaio 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha annunciato anche sul proprio sito (www.mit.gov.it) l’apertura della piattaforma per l’erogazione dei buoni patente, rispettivamente, dal:

- 6 febbraio 2023, per le autoscuole che intendono aderire all’iniziativa e quindi accreditarsi come soggetti presso i quali attivare i buoni (voucher);

- 13 febbraio 2023, per tutti i soggetti che intendono utilizzare il voucher per ridurre le spese di ottenimento delle patenti superiori e delle relative Carte di qualificazione dei conducenti per trasporto cose e per trasporto persone (CQC trasporto cose o trasporto persone).

Il “Buono patente autotrasporto”, istituito con la legge 22 febbraio 2022, n. 15, prevede che i soggetti interessati possano chiedere un contributo per le spese da sostenere per conseguire le patenti necessarie per la guida degli automezzi per trasporto di merci (C, CE) o di passeggeri (D, DE) e della relativa carta di qualificazione del conducente (CQC), pari all’80% dell’importo totale, con un tetto massimo di 2.500 euro.

A tale finalità la legge 15/2022 ha attribuito risorse pari a 24,3 milioni di euro, da distribuirsi fino al 2026, con la seguente suddivisione annuale: 2,7 milioni per l’anno 2022 e 5,4 milioni per ciascun anno successivo; risorse che saranno distribuite ai richiedenti in ordine cronologico fino a esaurimento, in base alle domande presentate sull’appo-

Con decreto interministeriale 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2022, sono stati, poi, dettati i criteri e le modalità di concessione del menzionato buono, secondo i quali i cittadini italiani ed europei di età compresa tra i 18 ed i 35 anni dovranno registrarsi presso la piattaforma informatica “Buono Patenti”, attraverso il proprio Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID) e compilare il modello di richiesta per l’ottenimento del voucher.

Il voucher andrà utilizzato entro 60 giorni dal suo rilascio in una delle autoscuole accreditate (elencate nella stessa piattaforma). Decorso il termine dei 60 giorni senza alcun utilizzo, il beneficiario potrà richiedere l‘emissione di un nuovo voucher, nei limiti delle risorse annuali disponibili.

Sarà cura delle Autoscuole attivare la piena fruizione del voucher, che da parte del beneficiario prevede solo il conseguimento delle patenti o delle CQC entro 18 mesi dall’attivazione dello stesso e il pagamento del 20% del corrispettivo totale ovvero dell’eccedenza rispetto ai 2.500 euro.

In considerazione del fatto che la piattaforma viene aperta con almeno 7 mesi di ritardo, da quando la legge istituiva del voucher consentiva di fare domanda e stanziava le relative risorse, cioè, dal 1° luglio 2022 è verosimile che vi si potranno accreditare non solo i soggetti interessati ad iniziare i corsi per le patenti superiori e le CQC, ma anche coloro che si sono iscritti in autoscuola nel 2022 e hanno conseguito detti titoli dopo il 1° luglio o che sono in procinto di conseguirli.

Si suggerisce, infine, a tutte le imprese interessate di divulgare al massimo questa opportunità, in quanto misura utile per colmare la grave carenza di conducenti di veicoli pesanti da molti anni lamentata in Friuli Venezia Giulia, come in tutta Italia.

L’ufficio economico dell’Associazione è a disposizione degli interessati per ogni altra informazione. (AdT)

PAG. 81 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2023

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