NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 4 28 febbraio 2018
IN PRIMO PIANO SICUREZZA
IMPRESE ENERGIVORE: ADEMPIMENTI ED AGEVOLAZIONI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
I NUMERI DI BEANTECH ANNO FONDAZIONE: 2001 SEDI: 4 COLLABORATORI: 90 CLIENTI: oltre 400 in 15 paesi diversi FATTURATO 2017: 7,5 milioni di euro CRESCITA SU 2016: + 15%
I NUMERI DI CECCARELLI GROUP ANNO FONDAZIONE: 1979 SEDI OPERATIVE: 5 ADDETTI: 140 MEZZI DI PROPRIETÀ: 65 FATTURATO 2016: 27 milioni di euro
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 4 28 febbraio 2018
Sommario La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Modelli Intrastat
11
Obblighi di trasparenza
13
Contributi per tecnologie relative all’ICT
14
Contributi digitalizzazione in provincia di Udine
24
INPS, esonero contributivo
28
Commento a sentenze varie
34
Imprese energivore
35
Autorizzazioni a carattere generale emanate dalle Province
38
MUD 2018
39
Trasporto animali vivi
41
SOA: nuova attestazione per la Progetto Friuli
42
In vigore le nuove norme tecniche delle costruzioni
43
Discrezionale ogni valutazione sull’affidabilità dell’impresa
44
ORGANIZZAZIONE
Scambi fra Soci
46
Convenzione Confapi / FCA Italy spa
47
Autotrasporto c/t. Istruzioni scritte al conducente
49
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La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni LA RIAPERTURA ASSUME INTERESSE PARTICOLARE DOPO LA MODIFICA DELLA TASSAZIONE DEL CAPITAL GAIN PREMESSA La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di Bilancio per il 2018) ha previsto all’art. 1 comma 568 e 569 la possibilità, per la quindicesima volta, di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta di una possibilità originariamente contenuta nella legge 28/12/2001 n. 448 ma che nel tempo è stata appunto oggetto di numerose proroghe. Con la riproposizione anche per l’anno in corso, sarà quindi possibile rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni versando un’imposta sostitutiva che consentirà di ridurre la tassazione della plusvalenza al momento della cessione del bene. L’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista per tutte le fattispecie agevolate è stata confermata all’8%.
SOGGETTI BENEFICIARI L’agevolazione riguarda le persone fisiche che detengono terreni o partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, le società semplici e i soggetti assimilati, gli enti non commerciali con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale e i soggetti non residenti per le plusvalenze imponibili in Italia. La norma fa riferimento, infatti, all’articolo 67, comma 1 lettere a), b), c) e c-bis) del TUIR, che disciplina i redditi diversi conseguiti fuori dal regime d’impresa.
AMBITO OGGETTIVO La disciplina è finalizzata alla rideterminazione dei valori fiscalmente rilevanti dei terreni e delle partecipazioni, in ipotesi di cessione a titolo oneroso ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione o lottizzazione. I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti al 1° gennaio 2018. Per quanto riguarda i terreni l’affrancamento deve riguardare:
- le lottizzazioni di terreni, l’esecuzione di opere tese a renderli edificabili e la successiva vendita anche parziale; - la cessione a titolo oneroso di terreni posseduti da meno di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione; - la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Con riferimento alle partecipazioni devono riferirsi a cessioni di quote non negoziate nei mercati regolamentati, comprendendo pertanto le azioni, le quote e i diritti di opzione a prescindere dal fatto che siano sottoposte al regime del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione.
COME FUNZIONA LA RIVALUTAZIONE La rivalutazione consiste nell’aumentare il valore di acquisto dei beni la cui cessione origini una plusvalenza imponibile. Mediante la fissazione di un nuovo valore di acquisto, pari a quello individuato da apposita perizia di stima riferita alla data del 1° gennaio 2018, in caso di cessione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà nulla o d’importo corrispondentemente più basso. Al momento della cessione quindi in luogo del costo di acquisto da assumere per la determinazione della plusvalenza, si prenderà come riferimento il valore di perizia. Il valore di perizia rappresenta inoltre la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva il cui versamento determina il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione. Con il versamento dell’imposta sostitutiva, il nuovo valore di perizia rappresenta la base sulla quale applicare le imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali.
LA PERIZIA La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti edili per i terreni e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti per le partecipazioni.
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Deve essere redatta entro il 30 giugno 2018 in conformità a quanto previsto dall’articolo 64 del codice di procedura civile e deve essere conservata dal contribuente. Il costo della perizia può essere portato in aumento del valore del terreno o della partecipazione, nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della stessa e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA Per il perfezionamento della rivalutazione è necessario effettuare il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata sul valore di perizia entro il 30 giugno 2018. La base imponibile pertanto non è data dal teorico incremento di valore dei terreni o delle partecipazioni risultanti dalla perizia, ma dai valori in quest’ultima indicati. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata confermata nella misura dell’8% per tutte le tipologie di partecipazioni, siano esse qualificate o non qualificate, nonché per i terreni. In pratica l’imposta sostitutiva è fissata unitariamente come segue: - 8% per le partecipazioni non qualificate; - 8% per le partecipazioni qualificate; - 8% per i terreni. Solo con il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata si perfeziona la rivalutazione. L’omesso versamento delle rate successive autorizza l’amministrazione finanziaria a provvedere alla loro iscrizione a ruolo. Si ritiene che l’imposta sostitutiva possa essere compensata con il modello F24 utilizzando crediti di altre imposte disponibili.
LA NATURA DELLE PARTECIPAZIONI Si ricorda che sono considerate partecipazioni qualificate quelle relative ad una percentuale di possesso del capitale superiore al 20% per le società di capitali e al 25% per le società di persone. Tale distinzione assume rilevanza ai fini della valutazione di convenienza alla rivalutazione, perché ai fini dell’imposizione diretta opera un regime differenziato di tassazione. Per le persone fisiche, infatti, la percentuale di plusvalenza imponibile da indicare nel reddito complessivo per le partecipazioni qualificate, se realizzate nell’anno in corso è pari al 58,14%, mentre l’imposta gra-
vante su quelle non qualificate è del 26%. Dal 2019 la percentuale del 26% sarà applicabile anche alle cessioni di partecipazioni qualificate.
I TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA Come già ricordato l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2018 e può essere anche rateizzata, in tre rate annuali di uguale importo secondo le seguenti scadenze: - prima rata entro il 30 giugno 2018; - seconda rata entro il 30 giugno 2019; - terza rata entro il 2 luglio 2020. Il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata o la prima delle tre rateizzate, rappresenta la prima delle due condizioni indispensabile per perfezionare la rivalutazione. La seconda riguarda l’obbligo di redazione della perizia giurata. Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi del 3% calcolati dal 30 giugno 2018.
GLI EFFETTI Abbiamo già ricordato che si tratta dell’ennesima riapertura dei termini per questa rivalutazione, pertanto l’interesse potrebbe essere limitato, ma siccome la legge di bilancio per il 2018 ha rivisto le regole di tassazione sia dei dividendi che del capital gain sulle partecipazione (si veda Apinforma n. 3/2018), si rende necessaria un’attenta riflessione in merito all’adesione alla rivalutazione. Se si prevede di cedere delle quote qualificate nell’anno in corso, la rivalutazione delle partecipazioni potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per ridurre il carico fiscale dell’operazione. Ricordiamo che il valore dei beni, può essere rideterminato solo qualora gli stessi siano posseduti alla data del 1° gennaio 2018. Conseguentemente, l’adeguamento non può riguardare terreni o partecipazioni acquistati in data successiva né quelli ceduti precedentemente. Segnaliamo che, limitatamente ai terreni, l’Agenzia delle entrate in merito alla possibilità di giurare la perizia di stima dopo la cessione del fondo, mutando il proprio precedente orientamento, ha chiarito che la perizia va redatta prima del rogito, anche perché il relativo valore deve essere indicato nell’atto di cessione. Solo l’asseverazione della perizia può essere eseguita dopo la firma del rogito. Il valore rivalutato assume rilevanza anche ai fini dell’imposizione indiretta, vale a dire per l’imposta di registro, ipotecarie e catastali. E’, infatti, previsto che il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche per le suddette imposte.
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TERRENI E PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATE Può accadere che vi sia l’interesse a rivalutare terreni o partecipazioni già oggetto di precedenti rivalutazioni. In questi casi è possibile compensare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni. Tale possibilità è stata introdotta dall’art. 7 comma 2 lettera ee) del D.L. 70/2011 e rappresenta una disposizione a regime. Qualora la seconda perizia giurata riporti un valore inferiore a quello della perizia precedente, è possibile compensare la sostitutiva dovuta con quanto versato nella precedente rideterminazione. L’eventuale eccedenza non è tuttavia recuperabile. Quest’ultima ipotesi può essere utilizzata qualora si voglia procedere alla cessione di un terreno
ad un valore inferiore a quello relativo alla precedente rivalutazione. Il valore di perizia, infatti, rappresenta il valore normale cui fare riferimento non solo ai fini delle imposte sui redditi ma anche ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali. L’indicazione di un valore inferiore a quello indicato in perizia potrebbe esporre il contribuente a rettifiche da parte dell’Agenzia delle entrate, ecco quindi la convenienza di redigere una nuova perizia con valori ribassati. Ricordiamo a questo proposito che le circolari n. 15 e 81 del 2002 hanno previsto che qualora l’atto di cessione riporti un valore inferiore a quello rivalutato, possono essere applicate le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze. (PZ)
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Modelli Intrastat
UNA SEMPLIFICAZIONE PASTICCIATA
Come si ricorderà con l’introduzione dello spesometro, il legislatore con il D.L. 193/2016 aveva previsto l’abrogazione dei modelli Intrastat riferiti sia agli acquisti di beni che di servizi. L’abrogazione non aveva tuttavia considerato che i modelli Intrastat, con riferimento ai soggetti mensili, contengono tutta una serie di informazioni di carattere statistico. Questa dimenticanza era stata da subito evidenziata dagli operatori economici e così, per porre rimedio, l’art. 13 comma 4-ter del D.L. 244/2016 ha reintrodotto l’obbligo per l’anno 2017. Lo stesso articolo 13 ha inoltre previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le seguenti semplificazioni: - l’abolizione dell’obbligo di presentazione del modello Intra - 1 quater e Intra - 2 quater, relativi alle prestazioni di servizi generiche rese e ricevute con controparti comunitarie; - il mantenimento dell’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat per l’acquisto e la cessione di beni anche con riferimento alla parte statistica. Per dare attuazione a queste semplificazioni l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 25 settembre 2017 prot. 194409 ha fornito le indicazioni operative da seguire, prevedendo una significativa riduzione della platea dei soggetti tenuti alla presentazione dei modelli. Recentemente l’Agenzia delle Dogane con la Nota del 20 febbraio 2018 n. 18558/RU è ritornata sull’argomento chiarendo la portata delle modifiche ai modelli Intrastat, adottata in seguito alla loro semplificazione dopo la falsa eliminazione dello scorso anno. In primo luogo la Nota ha precisato che la precedente Determinazione n. 13799/ RU dell’8 febbraio 2018 della stessa Agenzia, ha sostituito le istruzioni per la compilazione dei modelli Intrastat contenuta nell’Allegato XI della De-
terminazione del 19 febbraio 2015 n. 18979/RU. In secondo luogo l’intervento normativo è stato finalizzato alla semplificazione degli adempimenti e al miglioramento della qualità delle informazioni di carattere fiscale e statistico relative allo scambio di beni e servizi all’interno dell’unione Europea. Su quest’ultimo aspetto tuttavia ci sono delle indicazioni che proprio contrastano con il principio di semplificazione che il legislatore ha inteso adottare. La Nota infatti, con riferimento alla compilazione dei modelli Intra 2-bis stabilisce che tutte le indicazioni in esso contenute assumo valenza statistica. Si pensava che l’eliminazione della parte fiscale comportasse la compilazione delle sole colonne “natura transazione” e successive che, come noto, hanno sempre rappresentano la parte statistica del modello. Considerando invece tutte le colonne del modello deputate a fornire dati di natura statistica, e quindi cambiando le regole del gioco, gli operatori dovranno continuare a compilare tutte le colonne. La giustificazione di tale scelta è stata trovata nella: “… necessità di mantenere le procedure finora utilizzate dagli operatori economici, al fine di contenere l’impatto delle modifiche normative sulla loro operatività”. Come dire, siccome site abituati a compilarli, continuate così.
INTRA 2 - BIS Per quanto riguarda gli elenchi riguardanti gli acquisti di beni in ambito comunitario, è previsto che l’obbligo di presentazione riguarda soltanto i soggetti mensili. Sono considerati soggetti mensili i contribuenti che in uno dei 4 trimestri precedenti hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare pari o superiore a 200.000 euro. Oltra a dare quindi esclusiva rilevanza statistica ai modelli è stato anche innalzato il limite oltre i quali è obbligatorio presentare l’elenco che passa dai 50.000 ai 200.000 euro. Come sopra evidenziato questi soggetti saranno tenuti a compilare tutte le colonne del modello avendo le stesse assunto valenza statistica. Rimangono eventualmente escluse le colonne “valore statistico”, “condizioni di consegna” e “modo di trasporto” per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente spedizioni estere per un valore inferiore ai 20 milioni di euro.
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A questo proposito è importante sottolineare che la compilazione della colonna “valore statistico” rimane obbligatoria anche in presenza di volumi inferiori ai 20 milioni di euro, alla presenza di operazioni di perfezionamento attivo e passivo, vale a dire lavorazione eseguite in ambito comunitario. Ai soggetti che sono al di sotto dei limiti di cui sopra è comunque riconosciuta la possibilità di presentare, su base volontaria, i modelli in argomento con periodicità mensile o trimestrale, in questo caso però dovranno compilare le sole colonne da 1 a 5. Con riferimento agli acquisti comunitari, il valore statistico dei dati raccolti, deve riguardare i beni arrivati nel territorio nazionale. Rimangono conseguentemente escluse le operazioni di acquisto di beni che non prevedono il loro ingresso in Italia come ad esempio le operazioni triangolari, dove l’operatore nazionale è il promotore della stessa.
INTRA 2 - QUATER Anche il modello riferito agli acquisti di servizi assume valenza esclusivamente statistica e l’obbligo d’invio riguarda esclusivamente i soggetti tenuti a presentare gli elenchi con periodicità mensile. A tal fine l’obbligo mensile riguarda gli operatori che in uno dei 4 trimestri precedenti hanno acquistato prestazioni di servizi rientranti nella regola generale di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro. In pratica l’ammontare totale trimestrale dei servizi intracomunitari ricevuti deve essere, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Fino al 2017 tale limite era fissato a 50.000 euro. Se il livello dei 100.000 euro di acquisti di servizi comunitari nel o nei trimestri precedenti non viene superato, il modello Intra 2 - quater potrà comunque essere presentato su base volontaria con cadenza mensile o trimestrale. Per quanto riguarda i servizi, è stata introdotta un semplificazione con riferimento al campo “Codice Servizio” CPA, presente in questo modello, ma anche in quello dei servizi resi. Il livello di dettaglio richiesto è passato da 6 a 5 cifre. Questa modifica dovrebbe ridurre i codici utilizzati della metà.
INTRA 1 - BIS Per quanto riguarda le cessioni di beni intracomunitarie è rimasto invariato l’obbligo di trasmissione dei modelli. Per questi elenchi è rimasto fermo anche il limite di 50.000 euro di scambi per individuare la periodicità di presentazione, vale a dire che sopra tale limite la scadenza è mensile mentre sotto è trimestrale. L’unica modifica riguarda la soglia per l’indicazione delle informazioni statisti-
che, le quali rimangono opzionali per i soggetti le cui cessioni comunitarie su base trimestrale non superano i 100.000 euro e obbligatorie oltre tale importo. La presentazione quindi dei modelli Intra 1 - bis rimane, ma l’informazione statistica per i soggetti mensili è facoltativa a meno che, in uno dei quattro trimestri precedenti, non si realizzino cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare uguale o superiore a 100.000 euro. I soggetti trimestrali e i mensili sotto la soglia dei 100.000 euro saranno tenuti a compilare solo le colonne da 1 a 4 più, in caso di operazioni triangolari, la colonna 5. I soggetti mensili con un volume di cessioni nei 4 trimestri precedenti superiore a 100.000 euro dovranno compilare tutte le colonne. In realtà anche in questo modello le colonne “valore statistico”, “condizioni di consegna” e “modo di trasporto” possono essere omesse dai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente spedizioni estere per un valore inferiore ai 20 milioni di euro. Anche in questo caso la compilazione della colonna “valore statistico” rimane obbligatoria anche in presenza di volumi inferiori ai 20 milioni di euro, alla presenza di operazioni di perfezionamento attivo e passivo, vale a dire lavorazione eseguite in ambito comunitario.
INTRA 1 - QUATER L’obbligo di presentazione degli elenchi relativi alle prestazioni di servizi resi in ambito comunitario è rimasta trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro e mensile per i restanti soggetti. Per questi modelli l’unica semplificazione introdotta è quella riferita al dettaglio del “codice Servizio” CPA, di cui abbiamo già detto, che passa da 6 a 5 cifre. La verifica del superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ogni tipologia di operazioni perché le nuove soglie sono indipendenti le une dalle altre. Questo significa che il superamento della soglia per una singola categoria, non modifica quella prevista per le altre tre categorie di operazioni. Si pensi al caso in cui nel corso di un trimestre siano stati realizzati acquisti di beni in ambito comunitario per 250.000 euro e nello stesso periodo siano stati acquisti servizi, sempre comunitari, per 15.000 euro. In questo caso l’obbligo di presentazione con cadenza mensile riguarderà esclusivamente l’elenco degli acquisti intracomunitari di beni, vale a dire il modello Intra 2 – bis e non l’Intra 2 - quater riferito ai servizi ricevuti. (PZ)
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Obblighi di trasparenza CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PUBBLICHE IN NOTA INTEGRATIVA La legge n. 124 del 4 agosto 2017 (legge annuale sulla concorrenza) ha introdotto specifici obblighi di trasparenza amministrativa a carico di imprese e associazioni beneficiarie di contributi o sovvenzioni da parte di pubbliche amministrazioni. Sono stati introdotti due distinti obblighi operanti a decorrere dal 2018, con riferimento a due diverse famiglie di enti. La prima famiglia riguarda i soggetti di cui all’art. 13 della legge 349/1986 vale a dire associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni. Per questi soggetti è previsto che entro il 28 febbraio di ogni anno, sui propri siti o portali digitali, pubblichino le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente. La seconda famiglia riguarda i contributi e le sovvenzioni erogati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese. In questi casi è richiesto che per tali contributi o sovvenzioni, le imprese beneficiarie degli stessi riportino i relativi importi nella nota integrativa del bilancio di eser-
cizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. In entrambi i casi sopra richiamati l’obbligo di pubblicazione o di indicazione in nota integrativa non opera, qualora i contributi, le sovvenzioni e comunque i vantaggi economici a qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario risulti inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato, vale a dire nell’anno precedente. Si sottolinea che l’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti. In merito alla decorrenza di questi nuovi adempimenti tenuto conto che la norma fa riferimento a contributi e sovvenzioni realizzati nell’anno 2018, si ritiene costituiscono l’oggetto dell’obbligo di pubblicità degli importi ricevuti. Ciò significa che dovrebbero essere compresi quelli percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018 dovendosi considerare come prima scadenza il 28 febbraio 2019 e la nota integrativa relativa al bilancio riferito al 2018 da presentare il prossimo anno. Il Ministero del Lavoro, in una lettera del 23 febbraio 2018, ha confermato tale impostazione sottolineando che: “Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge”. Lo stesso Ministero ha tuttavia anche sottolineato che la materia è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico il quale, a termini ormai scaduti, non si è ancora pronunciato.
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(PZ)
Contributi per tecnologie relative all’ICT PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 27 MARZO - 16 MAGGIO 2018
PREMESSA Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 58/AdT del 5 marzo 2018 per ricordare che con deliberazione 28 dicembre 2018, n. 2639, pubblicata sul Supplemento ordinario al B.U.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, la Giunta regionale ha approvato il bando 2.3.b.1 bis, di cui al Piano operativo regionale Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020, Asse 2, Attività 2.3.b, recante aiuti per l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information and Communications Technology, ICT) da parte di micro, piccole e medie imprese. Si tratta del secondo bando licenziato per questa tipologia di attività nell’ambito del POR FESR 20142020 - per il precedente v. Apinforma n. 6/2016, pp. 22-24 - e i termini per la presentazione delle domande, da eseguirsi esclusivamente mediante modalità telematiche attraverso il sistema Front End generalizzato (FEG), sono fissati dalle ore 10.00 del 27 marzo alle ore 16 del 16 maggio 2018. Per questa seconda tornata la dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 2.302.090.000 euro, che potranno essere, eventualmente, integrate con nuove risorse deliberate dalla Giunta regionale. Di seguito, si dà illustrazione dei suoi tratti salienti.
SOGGETTI BENEFICIARI E VARIAZIONI SOGGETTIVE Beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operativa in FriuliVenezia Giulia; nel caso in cui al momento della presentazione della domanda l’impresa non vi abbia sede legale o unità operativa si obbliga ad attivare in Regione la sede ove sarà realizzato il progetto di investimento entro la data di presenta-
zione del rendiconto. Le imprese dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti: - essere regolarmente costituite e registrate nel Registro delle imprese ed essere attive; - nel caso in cui l’aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) della commissione europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014, non essere imprese in difficoltà; - non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; - non essere sottoposte a procedure concorsuali né avere in corso iniziative per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale; - rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; - possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa (v. all. 2 al bando); - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). - possedere il requisito di regolarità contributiva (regolarità del DURC). Sono escluse le attività di imprese operanti nella produzione e nel commercio del tabacco nonché quelle escluse dal campo di applicazione del reg. (UE) 651/2014 e del regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (regime “de minimis”), ove ricorra questo regime di aiuto. Sono ammesse variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte. I questi casi i contributi assegnati concessi o erogati possono esse-
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re confermati in capo al subentrante a fronte di specifica domanda di subentro e a condizione che sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso al contributo in capo al beneficiario originario, prosegua l’attività dell’impresa originariamente beneficiaria, vi mantenga, anche parzialmente, l’occupazione dei lavoratori già impiegati e si impegni a rispettare gli obblighi e i vincoli a carico dell’originale beneficiario. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima.
INIZIATIVE AMMISSIBILI E VARIAZIONI DEL PROGETTO D’INVESTIMENTO Possono essere ammessi agli aiuti i progetti di investimento in ICT volti alla realizzazione: a) di soluzioni tecnologiche innovative per l’operatività di sistemi di informazione integrati, quali i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali e pianificazione dei fabbisogni di materiali (enterprise resource planning and material requirement planning, ERP/MPR), i sistemi di gestione documentali, i sistemi di customer relationship management (CRM), la tracciabilità del prodotto, le piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli strumenti di business intelligence e di business analytics nonché per il commercio elettronico, la manifattura digitale, la sicurezza informatica e il cloud computing; b) di soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell’Internet of Things consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti; c) da parte delle imprese turistiche servizi innovativi a favore della clientela. I progetti di investimento di cui alle lett. a) e c) sono diretti al miglioramento dei processi aziendali, quali forniture alla produzione e distribuzione, marketing ed erogazione di servizi e accrescimento della capacità di penetrare in nuovi mercati. I progetti di investimento di cui alla lett. b), sono diretti all’automazione dei processi aziendali. I progetti, inoltre, devono sostanziarsi nella realizzazione di un nuovo stabilimento, nell’estensione di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente o nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Non sono agevolabili investimenti di mera sostituzione.
L’iniziativa può essere avviata a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e deve essere conclusa e rendicontata entro i 12 mesi successivi alla data di notificazione della concessione del contributo. Nel caso in cui per la concessione del contributo ci si avvalga del regime “de minimis”, l’avvio dell’iniziativa può essere retroattiva e decorrere a partire dal 16 giugno 2017. Il progetto di investimento conformemente a quanto previsto nell’atto di concessione del contributo (v. infra), ma sono ammesse variazioni previa presentazione alla CCIAA competente di richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell’iniziativa. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del progetto ammesso all’aiuto ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione. La comunicazione dell’esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni ammesse non comportano un aumento del contributo concesso.
SPESE AMMISSIBILI Ai fini della realizzazione dei progetti di investimento di cui sopra sono ammissibili le spese concernenti: a) l’acquisto e l’installazione di hardware, apparati di networking, inclusa la fornitura della tecnologia wi-fi, attrezzature, strumentazioni e dispositivi tecnologici e interattivi di comunicazione e per la fabbricazione digitale nonché l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete; b) l’acquisto di software e licenze, anche a canone periodico o a consumo limitato al periodo di durata del progetto; c) l’acquisizione di servizi di cloud computing, di registrazione di domini e di caselle di posta elettronica, limitatamente al periodo di durata del progetto, acquisizione di servizi informatici concernenti i sistemi di cui alla lett. d), incluse le attività di controllo e monitoraggio; d) l’acquisto di sistemi informatici e telematici di gestione aziendali e per applicazioni mobili; e) l’acquisizione di servizi di consulenza concernenti l’analisi, la progettazione e lo sviluppo dei sistemi di cui alla lett. d), forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza
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professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente; i servizi di consulenza possono essere resi anche da università ed enti pubblici e di ricerca. f) altri servizi di consulenza inerenti al progetto presentato, compresi la consulenza di avviamento ed affiancamento qualificato all’attuazione del sistema gestionale e i servizi di traduzione dei testi dei siti web, nel limite del 30% della spesa ammessa di cui alle lett. a), b) e c), forniti dagli stessi soggetti indicati alla lett. e). Nel caso in cui l’aiuto sia concesso ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013 o dell’art. 14 del reg. (UE) n. 651/2014 (v. infra) sono altresì ammissibili le spese concernenti la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui alle lett. a) e b), alla condizione che il contratto di locazione finanziaria preveda l’obbligo per il beneficiario di acquisire i beni alla scadenza; in questo caso l’importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene in locazione. Sono, invece, escluse la quota interessi e le spese accessorie. Sono ammissibili le sole spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ma qualora il contributo sia concesso secondo il regime “de minimis” sono considerate ammissibili anche le spese pagate e quietanzate a partire dal 16 giugno 2017, a condizione che non costituiscono la totalità delle spese complessive per la realizzazione dell’iniziativa, la cui conclusione deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda. In presenza di spese relative a canoni di operazioni di locazione finanziaria, il contratto deve essere di data successiva al 16 giugno 2017. E’ posto un limite minimo di spesa in funzione delle dimensioni dell’impresa richiedente e, cioè: - 3.000 euro, nel caso di microimpresa; - 6.000 euro, nel caso di piccola impresa; - 9.000 euro, nel caso di media impresa. Qualora in sede di istruttoria le spese complessivamente ammesse fossero inferiori ai suddetti limiti, le domande non sono ammesse a contributo.
SPESE NON AMMISSIBILI Non sono ammesse le spese diverse da quelle sopra elencate e, in particolare, le spese per: - personale; - beni immobili e opere edili; - materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo; - beni usati;
- noleggio; - servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità; - consulenza avente ad oggetto la predisposizione della domanda di aiuto e del rendiconto; - canoni di manutenzione e assistenza; - garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari; Sono, altresì, escluse l’IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall’impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, i valori bollati e altre imposte e tasse nonché interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO E POSSIBILITÀ DI CUMULO L’intensità del contributo varia a seconda del regime di aiuto applicato e dalle dimensioni dell’impresa: a) nel caso di contributo richiesto secondo il regime “de minimis”: - 50% della spesa ammissibile; b) nel caso di contributo richiesto a norma dell’art. 17 (aiuti agli investimenti) del reg. (UE) n. 651/2014: - 20% della spesa ammissibile nel caso di micro e piccole imprese; - 10% della spesa ammissibile nel caso di medie imprese; c) nel caso di contributo richiesto a norma dell’art. 14 (aiuti a finalità regionale) del reg. (UE) n. 651/2014: - 30% della spesa ammissibile nel caso di micro e piccole imprese; - 20% della spesa ammissibile nel caso di medie imprese; d) nel caso di contributo richiesto a norma dell’art. 18 (aiuti a servizi di consulenza) del reg. (UE) n. 651/2014: - 50% della spesa ammissibile. Il limite massimo di aiuto concedibile per domanda (e impresa) è pari a 200.000 euro. Per quanto riguarda la fattispecie sub b) si rammenta che le aree ammesse agli aiuti a finalità regionale in Friuli-Venezia Giulia sono le seguenti (v. all. 1 al bando): - Provincia di Pordenone: Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini; - Provincia di Gorizia: Cormòns;
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VIA MANIAGO, 2
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UDINE
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0432 481464
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WWW.WSI.IT
- Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa. La variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell’aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell’aiuto concesso. E’ ammesso il cumulo con altri aiuti nei limiti posti dalle normative europee di riferimento, per le quali gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. SUOI ELEMENTI ESSENZIALI La domanda va presentata dalle 10.00 del 27 marzo 2018 fino alle ore 16.00 del 16 maggio 2018 per via telematica esclusivamente tramite il sistema informatico FEG, disponibile sul sito web dell’Amministrazione regionale (www.regione. fvg.it) nella sezione dedicata al bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale (SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all’atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora della convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Non sono ammesse domande presentate con altre modalità. La domanda va presentata alla CCIAA competente per territorio nel quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa nella quale è realizzato il progetto di investimento. Nel caso di domanda presentata da un’impresa non avente sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale, la domanda va presentata alla CCIAA competente per il territorio dove sarà ubicata la sede legale o l’unità operativa che l’impresa si è obbligata ad attivare in ambito regionale e nella quale sarà realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda. Può essere presentata una sola domanda di contributo. Non sono ammesse le domande presentate successivamente alla prima ritenuta istruibile, ma l’impresa può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione alla CCIAA e
presentarne poi un’altra, fermo restando il rispetto del termine di scadenza. La domanda, soggetta al pagamento del bollo, si compone di una serie di elementi definiti essenziali secondo appositi schemi riportati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando e, precisamente: - frontespizio contenente l’elenco degli altri elementi che compongono la domanda; - istanza di aiuto, con dati sintetici del richiedente e del progetto nonché indicazione degli elementi utili alla valutazione del requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell’impresa richiedente (per quest’ultima v. all. 2); - dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti sopra illustrati e l’assunzione degli obblighi del beneficiario; - relazione dettagliata del progetto; - piano delle spese relative al progetto. - la sottoscrizione della domanda secondo le modalità sopra indicate; - la presentazione della domanda di aiuto secondo le modalità ed i termini prescritti. La presenza di detti elementi costituisce fattore di ammissibilità della domanda e la loro mancanza non può essere successivamente sanata in sede di istruttoria e ne comporta l’archiviazione. E’, però, possibile la regolarizzazione e integrazione delle informazioni mancanti o errate.
PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA PRELIMINARE DELLE DOMANDE I contributi sono concessi tramite procedimento a bando di gara. Preliminarmente, in sede d’istruttoria la CCIAA verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all’interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, nel qual caso si procede alla sospensione dei termini del procedimento istruttorio. Le domande che in questa fase risultino ammissibili sono sottoposte alla valutazione di merito. Se, invece, la domanda non risulta ammissibile, la CCIAA, prima della formale adozione del provvedimento di rigetto, comunica all’impresa richiedente i motivi ostativi, assegnando un termine di 10 giorni per presentare controdeduzioni. Del loro eventuale mancato accoglimento è data ragione nella motivazione finale di rigetto.
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VALUTAZIONE DEI PROGETTI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PARZIALI E REGIONALE Superata la verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della domanda, la CCIAA competente per territorio entra nel merito dei progetti e applica i criteri di valutazione riportati all’all. 3 al bando e ne attribuisce i relativi punteggi, peraltro già indicati dall’impresa in sede di doCRITERIO 1.
manda. Per comodità di consultazione li si riporta qui di seguito. Si avverte che le Aree delle attività economiche di specializzazione intelligente (S3) classificate con codici ATECO 2007 e le Traiettorie di sviluppo, appresso richiamate, sono rispettivamente riportate negli allegati 5 e 6 al bando. Le imprese turistiche, là dove richiamate, sono quelle parimenti classificate con i codici ATECO 2007 nell’all. 5 al bando.
DESCRIZIONE DEL CRITERIO
Coerenza dell’investimento con la Strategia di specializzazione intelligente
Il progetto di investimento si riferisce: a) a una o più Traiettorie di sviluppo oppure b) a uno o più Traiettorie di sviluppo e riguarda lo svolgimento di attività economica compresa nella pertinente area S3.
PUNTI 15
20
Il progetto d’investimento concerne gli ambiti relativi alle tecnologie Investimenti in tec- abilitanti (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali nologie abilitanti avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate)
20
Progetti presentati Il progetto deve comportare l’incremento del livello qualitativo dei serda imprese del setvizi forniti alla clientela nell’ambito dell’esercizio dell’attività. tore turistico
15
4a. Capacità dell’investimento di deter- Il progetto di investimento è volto all’utilizzo di materiali ecocompatiminare una ridu- bili, alla riduzione e al riciclo dei rifiuti, alla riduzione e all’abbattimento zione dell’impatto degli agenti inquinanti. ambientale
6
2.
3.
4b. Capacità dell’investimento di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche 5.
Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse energetiche e all’efficienza energetica. Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse idriche. Il progetto d’investimento è volto all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
Minori dimensioni Microimpresa aziendali Piccola impresa
5 5 4 5 2 Microimprese:
6.
Nel caso in cui l’impresa richiedente abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro, il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda, la medesima impresa, eventualmente beneficiaria, s’impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori a fianco indicati. L’incremento occupazionale deve essere attinente all’investimento e Incremento occu- determinato dal completamento del progetto. E’ espresso in termini pazionale dell’im- di personale registrato nel Libro unico del lavoro con luogo di prestapresa al termine del zione in Friuli Venezia Giulia dalla data della domanda alla data del rendiconto. progetto Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro con luogo di prestazione in Friuli Venezia Giulia, l’impresa, eventualmente beneficiaria, s’impegna a garantire un livello occupazionale nei valori riportati a fianco alla data del rendiconto.
20 per incrementi = o > 3;
15 per incrementi = 2;
10 per incrementi = 1.
Piccole imprese: 20 per incrementi = o > 10;
15 per incrementi = o > 7;
10 per incrementi = o > 5;
5 per incrementi = o > 2.
7.
Imprenditoria femProgetto presentato da impresa femminile minile
4
8.
Imprenditoria vanile
4
gio-
Progetto presentato da impresa giovanile
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CRITERIO 9.
DESCRIZIONE DEL CRITERIO
Investimento in Progetto realizzato nelle aree riportate nell’all. 7 al bando* aree di crisi diffusa
10. Partecipazione reti d’impresa
PUNTI 4
a Progetto realizzato da imprese aderenti a uno o più contratti di rete regolarmente iscritti nel Registro delle imprese
3
Il progetto è presentato e realizzato da impresa in possesso di rating di legalità
2
Ipotesi 1): a) Impresa richiedente che abbia acquisito nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda l’azienda a cui è riferito il progetto d’investimento; b) quest’ultima, prima dell’acquisizione da parte dell’impresa richiedente sia stata interessata, nel corso del triennio precedente alla data di presentazione della domanda, da stato di liquidazione o di cessazione dell’attività o di sottoposizione a procedure concorsuali; c) alla data di presentazione della domanda il livello occupazionale 12. Interventi realizzadi quest’ultima azienda non sia inferiore a 10 unità e almeno pari ti da imprese che al 70% di quello sussistente alla data precedente alla data in cui abbiano riattivato o si è verificato il primo degli stati di cui alla lett. b). continuato attività produttive in FVG, Ipotesi 2): garantendo una a) impresa richiedente che abbia acquisito nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda l’azienda a cui è riferito significativa tutela, il progetto d’investimento; anche parziale, dei b) quest’ultima, prima dell’acquisizione dell’impresa richiedente sia livelli occupaziostata interessata nel corso del triennio precedente alla data di nali. presentazione della domanda da sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro del personale di almeno il 20 con ricorso ad ammortizzatori sociali; c) alla data di presentazione della domanda il livello occupazionale di tale azienda non sia inferiore a 10 unità sia pari ad almeno l’80% del livello sussistente alla data precedente alla data di prima sospensione o riduzione dell’orario di lavoro del personale nella stessa impiegato con ricorso ad ammortizzatori sociali, verificatasi nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda.
7
11. Rating di legalità
(*) Le aree territoriali in questione sono quelle “colpite da crisi diffusa” (all. 7 al bando) e, precisamente: Provincia di Pordenone: Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Chions, Polcenigo, Sacile, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento. Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Moimacco, Premariacco, Trivignano Udinese. Provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.
Perché la domanda sia ammessa è necessario raggiungere almeno 15 dei 124 punti totali disponibili. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell’ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG. In esito alla fase istruttoria di merito, le CCIAA competenti, entro 140 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, approvano le quattro graduatorie parziali delle domande ammissi-
bili all’aiuto nonché gli elenchi delle domande non ammesse all’aiuto e li notifica alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione. Sulla base delle graduatorie parziali la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro 10 giorni dalla notificazione dell’ultima graduatoria parziale, elabora la graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all’aiuto e l’elenco regionale unico delle domande non ammesse all’aiuto e li notifica alle CCIAA. La graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all’aiuto e l’elenco regionale unico
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delle domande non ammesse all’aiuto sono pubblicati sul B.U.R. e sui siti web di ciascuna delle CCIAA competenti.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Entro 10 giorni dalla notificazione, la CCIAA competente adotta il provvedimento di concessione dell’aiuto alle imprese le cui domande si sono meglio classificate nella predetta graduatoria unica regionale nei limiti delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultima domanda cui spetta l’aiuto, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo derivanti dalle risorse aggiuntive. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare: - il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione; - gli obblighi del beneficiario; - i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo. La CCIAA competente notifica alle imprese beneficiarie l’adozione del provvedimento di concessione entro i 30 giorni successivi alla sua adozione.
RENDICONTO DEL PROGETTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Ai fini dell’erogazione del contributo l’impresa beneficiaria presenta il rendiconto attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione (entro 12 mesi dalla data di quest’ultimo atto), utilizzando lo schema approvato con decreto dirigenziale e pubblicato sul sito web della Regione. Il rendiconto è sottoscritta e trasmessa, dai medesimi soggetti e con le medesime modalità previsti per l’inoltro della domanda di contributo, esclusivamente per via telematica tramite il FEG. Il rendiconto si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all’atto della convalida finale. Per la rendicontazione l’impresa beneficiaria presenta, in particolare: a) relazione sulla realizzazione del progetto con-
tenente la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti e dei tempi di attuazione; b) elenco delle spese sostenute, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, recante la lista delle fatture pagate e l’indicazione per ciascuna di esse di numero, data di emissione, descrizione, denominazione del fornitore, data di pagamento, importo e i dati relativi ad altri eventuali aiuti pubblici ottenuti a valere sui costi di cui alla fattura; c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di loro acquisizione, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i giustificativi di spesa devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto oggetto di aiuto; d) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della spesa; e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lett. c); f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano acquisti tra soggetti non indipendenti. g) In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera è necessario allegare la traduzione in lingua italiana. La CCIAA competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione ai sensi del presente articolo. Ove il rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. In tal caso si ha la sospensione del termine del procedimento.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo può essere erogato in via anticipata, nella misura massima del 70% dell’importo concesso entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo lo schema predisposto dalle CCIAA e pubblicato sui siti web delle medesime. La richiesta di anticipazione va presentata entro il termine massimo di 6 mesi dalla notificazione al beneficiario della concessione dell’aiuto. L’erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi
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legali, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati ex art. 107 del testo unico della legge bancaria. L’erogazione a saldo del contributo ha luogo a conclusione dell’istruttoria del rendiconto entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo da parte della CCIAA, previa verifica la regolarità contributiva dell’impresa della regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria. L’erogazione dell’aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all’impresa beneficiaria.
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO. CONTROLLI E REVOCHE La CCIAA competente, la Regione, lo Stato e l’Unione Europea possono disporre in qualsiasi momento di ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario nonché l’attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e relativa regolarità. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi: a) realizzare il progetto approvato con l’atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti; b) mantenere i principali requisiti soggettivi (iscrizione al registro delle imprese, essere attive, non essere destinatarie di ordini di recupero per decisione della Commissione europea, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere soggette a procedure concorsuali, non essere destinatarie di azioni interdittive) nonché avere sede legale o unità operativa in Friuli-Venezia Giulia all’atto di approvazione della rendicontazione; c) utilizzare la PEC per la trasmissione alla CCIAA di tutte le comunicazioni che riguardano i procedimenti relativi al contributo, salvo i casi in cui sia richiesta la trasmissione tramite il sistema FEG; d) garantire la separata tracciabilità delle spese relative al progetto finanziato nel proprio sistema contabile nonché contribuire ad implementare l’apposito fascicolo informatico di progetto; e) conservare presso la propria sede, per 6 anni dalla data dell’atto di approvazione del rendiconto, gli originali della documentazione del progetto trasmessa in copia e dell’altra documentazione rilevante ai fini dei procedimenti relativi all’aiuto;
f) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di sintesi del progetto d’investimento; g) consentire e agevolare le ispezioni e i controlli e fornire ogni informazione ritenuta necessaria dalla CCIAA competente per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e valutazione prevista dal POR FESR; h) comunicare eventuali variazioni soggettive e quelle al progetto d’investimento; i) nel caso delle imprese che abbiano ottenuto in fase di selezione delle domande il punteggio di cui al criterio di valutazione inerente l’incremento occupazionale riferito al punto 6 dell’all. 3, mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione del rendiconto almeno per i 12 mesi successivi a tale data; j) nel caso di imprese che abbiano ottenuto il punteggio di cui ai criteri di valutazione circa la riduzione dell’impatto ambientale e il miglior uso delle risorse energetiche, dimostrare in sede di rendiconto l’effettivo raggiungimento dei pertinenti obiettivi; k) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni nei 3 anni successivi al pagamento finale dell’aiuto, ossia: - mantenere l’iscrizione al Registro delle imprese; - mantenere la sede legale o l’unità produttiva attiva nel territorio regionale; - non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale; - mantenere sul territorio regionale e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo ovvero, nel caso di operazioni di locazione finanziaria, conservare il godimento degli stessi; l) non delocalizzare nei 5 anni successivi alla data di concessione dell’aiuto l’unità locale dove è stato realizzato l’investimento in uno Stato non appartenente all’Unione europea con riduzione del personale di almeno il 30%, pena la revoca del contributo; a tal fine il legale rappresentante dell’impresa è chiamato a inviare entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’osservanza dell’obbligo. A questi si aggiungono gli obblighi di pubblica informazione, per il dettaglio dei quali si rinvia alla diretta lettura del bando.
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Il provvedimento di concessione dell’aiuto è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito anche indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. E’, invece, revocato, nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiario; b) qualora il rendiconto delle spese non sia stato presentato o lo sia stato oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o l’eventuale termine di proroga; c) nel caso in cui le imprese beneficiarie alla data di presentazione del rendiconto non abbiano la sede legale o l’unità operativa, nella quale è stato realizzato il progetto di investimento, attiva nel territorio regionale; d) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi circa le modalità e i termini di realizzazione del progetto, gli obblighi soggettivi, la tracciabilità delle spese e la conservazione per 6 anni della documentazione relativa la progetto; e) nel caso in cui non siano stati rispettati gli obblighi d’informazione pubblica, previa diffida ad adempiervi entro il termine stabilito dalla CCIAA competente, comunque non inferiore a 30 giorni dalla notificazione della diffida; f) qualora non siano rispettati i vincoli di mantenimento di beni e dell’unità locale in territorio regionale; g) qualora in sede di rendiconto sia stata accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell’impianto complessivo del progetto ovvero la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto dell’atto di concessione, come da eventuale variazione approvata; h) qualora il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione e alla restituzione entro il termine di 60 giorni; i) qualora i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda. Se in sede di istruttoria del rendiconto risultano variazioni relative agli elementi valutati per l’at-
tribuzione del punteggio, si procede alla rideterminazione del punteggio. Non si procede alla rideterminazione del punteggio nel caso in cui le variazioni riguardino il criterio dell’incremento dell’occupazione (punto 6 dell’all. 3), se il mancato conseguimento dell’incremento occupazionale garantito sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili all’impresa, in particolare sulla base dell’inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale. In questa eventualità il contributo è revocato qualora le predette variazioni comportino un punteggio inferiore al punteggio minimo previsto (15 punti). Nella medesima ipotesi il contributo è, inoltre, revocato nel caso in cui il punteggio rideterminato sia inferiore al punteggio dell’ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria. Il contributo complessivo, concesso ed erogato, è rideterminato con una sanzione pari al 20% dello stesso, qualora non sia stato rispettato l’obbligo del mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendiconto del progetto, dell’incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al punto 6 dell’all. 3, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all’ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione. Anche in questa fattispecie l’inosservanza dell’obbligo non è oggetto di sanzione se afferente a casi motivati e documentati non imputabili all’impresa, in particolare sulla base dell’inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale. La revoca, parziale o completa, dell’aiuto comporta la restituzione delle somme erogate, con maggiorazione degli interessi legali. Alle revoche adottate per il mancato rispetto del vincolo di stabilità nei 3 anni successivi al pagamento finale del contributo si procede alla rideterminazione del medesimo. Per il testo del bando, altre informazioni e approfondimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Contributi digitalizzazione in provincia di Udine PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 7 MARZO - 6 APRILE 2018
Facciamo seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 63/AdT del 6 marzo 2018 per ricordare che la Giunta della CCIAA di Udine con deliberazione n. 21 del 1° marzo 2018 ha approvato un bando che concede contributi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di formazione relativi a tecnologie digitali ricadenti negli ambiti tecnologici di innovazione digitale denominati Industria 4.0. Il bando è stato pubblicato sul sito camerale (www.ud.camcom.it) il 6 marzo 2018 e si avvale di uno stanziamento complessivo di 175.000 euro. Le domande vanno presentate esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) alla CCIAA di Udine dalle ore 09.00 del 7 marzo al 6 aprile 2018. Lo scopo è di diffondere la “cultura digitale” fra le piccole e medie imprese, di accrescerne la consapevolezza circa le soluzioni e i benefici offerti dal sistema digitale e di sostenere le iniziative di digitalizzazione rientranti nel Piano nazionale Industria 4.0. Data la ristrettezza dei tempi si procede a un’illustrazione dello strumento agevolativo nei soli tratti salienti, rinviando per i dettagli al testo del bando che può anche essere richiesto, unitamente alla relativa modulistica, all’ufficio economico dell’Associazione.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le imprese, le cooperative ed i consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria, aventi sede o unità locale destinataria dell’investimento nella provincia di Udine, iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Udine.
INIZIATIVE AGEVOLABILI E’ agevolabile l’acquisizione di consulenza e servizi di formazione finalizzati all’introduzione delle
tecnologie digitali ricadenti negli ambiti tecnologici di innovazione digitale Industria 4.0 e suddivisi in due elenchi: Elenco 1. Servizi di consulenza e di formazione: Utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, precisamente: - soluzioni per la manifattura avanzata; - manifattura additiva; - realtà aumentata e virtual reality; - simulazione; - integrazione verticale e orizzontale; - Industrial Internet e IoT; - cloud; - cybersicurezza e business continuity; - Big data e analytics. Elenco 2: Limitatamente ai servizi di consulenza, utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste all’Elenco 1 e, secondo quanto previsto nel “Piano di innovazione digitale dell’impresa”: - sistemi di e-commerce; - sistemi di pagamento mobile o via internet; - sistemi electronic data interchange (EDI); - geolocalizzazione; - sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM); - tecnologie per l’in-store customer experience; - RFID, barcode, sistemi di tracking; - system integration applicata all’automazione dei processi. L’iniziativa deve essere riferita prevalentemente all’attività svolta dall’impresa nella sede o unità operativa localizzata in provincia di Udine. È ammissibile a contributo una sola domanda per ciascuna impresa e sono ammesse le sole iniziative avviate dopo la presentazione della domanda, ove per avvio si intende la data di inizio della prima fornitura di servizi all’impresa, come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; qualora, poi, tale specificazione non risulti da detta documentazione, rileva la data della prima fattura.
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SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente: - le spese sostenute per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste dal bando; - le spese sostenute per l’acquisizione di percorsi di formazione con durata minima di 40 ore, esclusivamente se essa riguardanti una o più tecnologie tra quelle previste dall’Elenco 1 del bando. L’importo minimo della spesa ammissibile deve essere almeno pari a 7.142,86 al netto dell’IVA. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine massimo previsto per il rendiconto. Perché le spese siano ammissibili le imprese dovranno avvalersi esclusivamente di uno o più dei seguenti fornitori: - relativamente ai servizi di consulenza e di formazione, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali; - relativamente ai servizi di consulenza e di formazione, incubatori certificati di cui all’art. 25 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e incubatori regionali accreditati; - relativamente ai servizi di consulenza e di formazione, FabLab, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/); - relativamente ai servizi di consulenza e di formazione, centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2017; - relativamente ai soli servizi di formazione, agenzie formative accreditate dalle Regioni, università e scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Istituti tecnici superiori; - relativamente ai soli servizi di consulenza, start-up innovative di cui all’art. 25 della legge 221/2012 e piccole e medie imprese innovative di cui all’art. 4 della legge 24 marzo 2015, n. 33; - relativamente ai soli servizi di consulenza, ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre at-
tività per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui Elenco 1. Inoltre le spese per consulenze o forniture sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza o di fornitura di servizi svolga un’attività classificata secondo i codici ATECO, risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze ammissibili di cui al presente articolo. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato, tra il soggetto promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito contratto scritto, di cui sarà parte il curriculum della società di consulenza o del consulente. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere: - l’assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, et c.); - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico; - formazione obbligatoria ai sensi della normativa in vigore.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO L’agevolazione consiste in un contributo sulle spese ammissibili, denominato voucher, nella misura massima del 70% e precisamente: 1. Voucher “A” dell’importo di euro 5.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima ammissibile a finanziamento pari ad euro 7.142,86 IVA esclusa, regolarmente fatturata; 2. Voucher “B” dell’importo di euro 10.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima ammissibile a finanziamento pari ad euro 14.285,72, IVA esclusa, regolarmente fatturata Il contributo non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate presentano una domanda alla CCIAA di Udine, completa di marca da bollo, redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati previsti dal bando. La domanda dovrà essere presentata a partire dalle ore 09.00.00 del 7 marzo 2018 ed entro il 6 aprile 2018 e comunque prima dell’avvio dell’iniziativa. Le domande vengono esclusivamente inviate me-
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diante PEC al seguente indirizzo: contributi@ ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di posta elettronica certificata; - firmata in originale, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. Data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda, redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si chiede il contributo;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del regime “de minimis”; - preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi; - documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente).
PROCEDURE I contributi sono concessi mediante procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento dei fondi. Il termine per la concessione dell’incentivo è di 90 giorni - a meno delle interruzioni e sospensioni previste dal bando e dalla normativa vigente - dalla data di presentazione delle domande con determinazione del Segretario generale. Il contributo verrà erogato entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto, il quale dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2018. Per ogni altra informazione e approfondimento gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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INPS, esonero contributivo I CHIARIMENTI FORNITI DALL’ISTITUTO
L’INPS ha emanato la circolare n. 40 del 2 marzo 2018, con la quale fornisce le istruzioni operative e contabili sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Se ne fornisce una sintesi operativa. Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’art. 1, commi 100- 108 e 113114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”) ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. La suddetta disposizione, in forza di quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, trova applicazione per le assunzioni dei lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati. Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, la norma prevede che il limite di età del soggetto da assumere sia innalzato fino ai trentacinque anni. Pertanto, per le assunzioni, effettuate nel corso dell’anno 2018, di lavoratori che non abbiano ancora compiuto i trentacinque anni di età PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2018
(da intendersi come 34 anni e 364 giorni), sempre a condizione che i medesimi lavoratori non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, è possibile fruire del beneficio. La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Nella suddetta fattispecie, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro. L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 è rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
1. BENEFICIARI L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore,
ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
2. FATTISPECIE INCENTIVABILI L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, fermo il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico. L’esonero non si applica ai contratti di lavoro intermittente e ai lavoratori inquadrati con la qualifica dirigenziale ma spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. L’incentivo pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, spetta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato realizzatosi successivamente al 31 dicembre 2017, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Il beneficio è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile e il previsto requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio: a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuolalavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore (o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del numero dei crediti formativi) previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; b) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Al PAG. 29 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2018
riguardo, si fa presente che, per i giovani che abbiano effettuato un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l’assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.
3. CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2018. In particolare l’esonero contributivo, di cui si tratta, non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni: 1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto; 2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Fra i principi di carattere generale che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, si sottolinea come gli stessi non spettino se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione ad eccezione della misura in esame. Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato si può fruire dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costitui-
scano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze. Parimenti, l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 68/1999, di lavoratori disabili. Analoga conclusione deve ritenersi, altresì, valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda. Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, delle condizioni di seguito elencate: - regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale; - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; - rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In relazione, infine, ai vincoli introdotti dalla legge di Bilancio 2018, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni: PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2018
a) il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trenta anni ovvero il limite di età del giovane va individuato nei trentaquattro anni e 364 giorni. Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Nella diversa ipotesi in cui un lavoratore, successivamente al 31 dicembre 2017, venga mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato, il requisito anagrafico da rispettare è, invece, che, alla data della prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia compiuto trenta anni di età; b) il lavoratore, ad eccezione di quanto previsto nel successivo paragrafo, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; c) l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva; d) il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.
4. MISURA DELL’INCENTIVO L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione: - come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017, dei premi e i contributi dovuti all’INAIL; - del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006; Pertanto si precisa che non sono soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria: - il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014; - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in mi-
sura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000; - il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991; - il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997; - il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 166/1997. La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in massimo trentasei mesi, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, e decorre dalla data di assunzione del lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. Si ribadisce, inoltre, che nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione spetta per 12 mesi, che decorrono dal mese successivo rispetto all’ulteriore periodo agevolato previsto dall’articolo 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici. L’esonero riguarda il 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
5. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, l’Istituto ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instauPAG. 31 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2018
rati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data. In particolare, attraverso l’utilizzo di detta utility, gli interessati potranno indicare il codice fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato. Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI/NO) risultante sulla base dell’analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Istituto e dalle comunicazioni obbligatorie. L’applicativo - fruibile dal sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al percorso “Tutti i servizi - Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” - può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali ed, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati.
6. DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON IL SISTEMA UNIEMENS. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL’ESONERO Come già chiarito, sussistono tre distinte agevolazioni. Pertanto, nell’esposizione dei denunce mensili, il datore di lavoro interessato dovrà attenersi alle seguenti indicazioni, distinte in base allo specifico beneficio. a) Esonero contributivo pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui al comma 100 I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: - nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GECO” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”; - nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L472” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”; - con il codice “L473” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2018 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”. b) Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: - nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GAPP” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”; - nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2018
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L474” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”; - con il codice “L475” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2018 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”. c) Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: - nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GALT” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”; - nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L476” avente il significato
di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”; - con il codice “L477” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2018 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”. I datori di lavoro che hanno diritto alla fruizione
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del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Il servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)
Commento a sentenze varie ALCUNE RECENTI SENTENZE DI INTERESSE PER LE IMPRESE
1. PASSAGGIO DA IMPRESA ARTIGIANA A IMPRESA INDUSTRIALE. ASSENZA DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DELL’INPS Con Sentenza n. 3459 del 13 febbraio 2018, la sezione Lavoro della Cassazione ha escluso che l’impresa sia obbligata a comunicare, all’Inps, la variazione del numero dei dipendenti che ne determini la trasformazione da artigiana ad industriale; ciò, tenuto conto che l’Inps può conoscere questo dato attraverso i modelli Dm 10 ed E-mens che, nel caso deciso dalla Corte, erano stati regolarmente inviati dall’impresa. Nel rigettare il ricorso proposto dall’Istituto, la Corte ha evidenziato che l’art. 3, comma 8 della Legge 335/1995 (sui provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro, adottati dall’Inps d’ufficio o su richiesta dell’azienda interessata), “non prevede comunque in obbligo di comunicare all’Inps qualsivoglia variazione a seguito del mutamento dell’attività svolta. Né in particolare prevede l’obbligo delle aziende di effettuare specifiche dichiarazioni preventive appositamente destinate al fine esclusivo di consentire all’Inps la verifica dei presupporti per la classificazione dell’impresa”.
2. OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI IN PRESENZA DI SITUAZIONI DI CRISI DI LIQUIDITÀ DELL’AZIENDA Con Sentenza n. 6737 del 12 febbraio 2018, la III sezione penale della Cassazione ha stabilito che il reato previsto dall’art. 10 bis del d.lgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), non scatta in automatico verso l’imprenditore che non abbia provveduto ai versamenti in esame nei termini e nella misura stabilita dalla norPAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2018
ma (importo superiore a 150.000 € per ciascun periodo di imposta). Più precisamente, qualora l’imprenditore motivi la sua decisione con una crisi di liquidità aziendale tale da averlo portato a dare precedenza al pagamento degli stipendi dei dipendenti in luogo del versamento delle ritenute fiscali, il reato in esame scatta solo se venga dimostrato che costui era pienamente consapevole di commettere un illecito penale.
3. STUPEFACENTI. ILLEGITTIMA LA REVOCA AUTOMATICA DELLA PATENTE Con la Sentenza n. 22 del 9 febbraio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2 del c.d.s., nella parte in cui, con riguardo alle ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.p.r. 309/1990 (Testo Unico delle leggi sull’abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope), prevede che il Prefetto pronunci sempre la revoca della patente di guida, con conseguente divieto per il diretto interessato di ottenerne una nuova prima che siano trascorsi almeno 3 anni. In particolare, la Corte ha rilevato una ingiustificata disparità di trattamento tra la disposizioni prima citata e l’art. 85 del predetto Testo Unico, ai sensi del quale il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione, può disporre il ritiro motivato della patente per un periodo non superiore a 3 anni. Ad avviso della Corte Costituzionale, ci troviamo davanti ad una contraddizione visto che lo stesso fatto - reato determina conseguenza diverse sul piano pratico: per il Prefetto, l’obbligo di revocare la patente di guida; per il giudice penale, la facoltà di disporre il ritiro del documento, ove lo ritenga opportuno. Pertanto la Corte, tenuto conto che si tratta di fatti che possono essere stati commessi anche a notevole distanza di tempo rispetto alla pronuncia della condanna definitiva, ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell’art. 120 del c.d.s. nella parte in cui, per le condanne per i reati prima indicati intervenute dopo il rilascio della patente, dispone che il Prefetto “provvede” invece che “può provvedere” alla revoca della patente. (C)
Imprese energivore
ADEMPIMENTI ED AGEVOLAZIONI
Per giovedì 5 aprile p.v. alle ore 10.30, abbiamo organizzato, in Associazione, un incontro tecnico su adempimenti e agevolazioni per le imprese cosiddette energivore. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con il Rina Services SpA nella persona della dott.ssa Laura Marti. Parteciperà inoltre l’ing. Ivan Lion di ALI Energia srl di Varmo. Di seguito si anticipano gli elementi essenziali della disciplina che verrà illustrata in ogni suo aspetto nell’incontro sopra definito. A norma del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 le imprese a forte consumo di energia, dette anche “energivore”, sono soggette all’obbligo di diagnosi energetica se iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), e sono nel contempo destinatarie di benefici in termini di riduzioni di accisa da applicarsi direttamente in bolletta. Il decreto citato recepisce la direttiva 2012/27/UE recante misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrano al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico. Il decreto, inizialmente, obbligava alla diagnosi energetica: - le grandi imprese secondo la definizione comunitaria; - le imprese a forte consumo di energia che già a norma del decreto ministeriale 5 aprile 2013 n. 2 consumavano almeno 2.4 GWh/anno di energia (elettrica o di diversa fonte) il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del volume d’affari non risultava inferiore al 3%. Questi valori sono stati modificati con il decreto del Mise del 21 dicembre 2017, con effetto dal 1° gennaio 2018 come segue: la soglia minima di consumo è stata ridotta a 1.0 GWh/anno di energia elettrica alle imprese che operino nei settori:
- dell’Allegato 3 delle Linee Guida Comunitarie (si tratta di un elenco di settori di attività d’impresa individuati sulla base dei Codici NACE. Solo a titolo di esempio rientrano: imprese siderurgiche C. NACE 2410; fabbricazione di preparati farmaceutici C. NACE 2120; …); - dell’Allegato 5 delle Linee Guida Comunitarie (si tratta di un elenco di settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3 con una intensità di scambi extra-UE di almeno il 4%. Solo a titolo di esempio rientrano: la fabbricazione di macchine utensili C. NACE 2849; distillazione di alcolici C. NACE 1101; fabbricazione di motori, generatori, trasformatori elettrici C. NACE 2711; …). Oltre ad essere ricomprese nell’Allegato 5 le imprese devono essere caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in funzione di un valore aggiunto lordo VAL non inferiore al 20%; Inoltre anche per le imprese ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti da CSEA per gli anni 2013-2014, vale la soglia minima di consumo ridotta a 1.0 GWh/anno di energia elettrica.
IL CALCOLO DEL VAL (VALORE AGGIUNTO LORDO) Con il termine VAL per l’impresa si intende il valore aggiunto determinato al costo dei fattori, ossia il valore aggiunto a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi. Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato: - sulla base del fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione; in alternativa - aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. I proventi e gli oneri finanziari o straordinari sono esclusi dal VAL. Il VAL al costo dei fattori è calcolato a livello lordo poiché le rettifiche di valore
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come ad esempio gli ammortamenti non sono defalcate. In alternativa al VAL si può assumere il rapporto tra il costo dell’energia e il volume d’affari che deve essere almeno pari al 2%. Le imprese energivore che rientrano nei suddetti parametri e, che si sottopongono ad una procedura di diagnosi energetica, possono iscriversi nell’e-
lenco delle imprese a forte consumo di energia tenuto dalla CSEA, sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e godere di agevolazioni sulla tariffa energetica (A3) secondo i sistemi da calcolo stabiliti dal decreto MISE 21 dicembre 2017, all’art. 4.
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(LCP-AdT)
Una comunicazione efficace non è un gioco da ragazzi
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ufficio@scriptamanent.sm www.scriptamanent.sm
Autorizzazioni a carattere generale emanate dalle Province COMUNICAZIONE RELATIVA AI TERMINI DI VALIDITÀ
La Regione FVG, con decreto del Direttore del Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, acustico ed elettromagnetico n. 385/AMB del 29
gennaio 2018, comunica che sono stati estesi i termini di validità della autorizzazioni a carattere generale adottate dalle diverse Provincie della Regione Autonoma FVG, ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. In particolare, i termini di validità dei provvedimenti sono stati estesi in anni quindici dalla data di formale approvazione delle singole autorizzazioni generali e il termine delle singole adesioni, presentate dalle aziende, è stato anch’esso esteso ad anni quindici. (AB)
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MUD 2018
PRESENTAZIONE ENTRO IL 30 APRILE
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017, stabilisce la modulistica e le istruzioni per la compilazione e l’invio della comunicazione, entro il prossimo 30 aprile, del Modello Unico di dichiarazione ambientale 2018 con riferimento ai dati dell’anno 2017. I produttori di rifiuti soggetti all’obbligo di presentazione del MUD sono: - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; - commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (Legge 28 dicembre 2015). La dichiarazione deve essere compilata e spedita esclusivamente in modalità telematica accedendo al sito www.mudtelematico.it secondo le specifiche riportate nell›Allegato 4 al DPCM. Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere mud.ecocerved. it o con altri software che rispettino le specifiche
dell’Allegato 4 del DPCM. Non sono valide, ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici.
COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.
COME VA PRESENTATA LA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA Le modalità di compilazione e trasmissione sono variate rispetto al 2017. Il dichiarante dovrà: - compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo così il file in formato PDF stampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata; - la comunicazione MUD in formato documento cartaceo dovrà riportare la firma autografa del dichiarante, e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata. - creare, con scansione, un SOLO documento elettronico in formato PDF (chiamato, ad esempio mud2017.pdf) contenente: * copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante; * copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente; * copia del documento di identità del sottoscrittore. Se l’unico file PDF ottenuto dalla scansione è firmato digitalmente con la firma elettronica, non è necessario inserire anche la copia del documento d’identità; - trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it il file in formato pdf ottenuto.
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Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante. La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto. La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta e soggetta a sanzioni. Non è quindi più possibile: - compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente; - inviare la Comunicazione Rifiuti semplificata con spedizione postale.
SCADENZA La scadenza è il 30 aprile 2018.
DIRITTI DI SEGRETERIA È previsto il pagamento dei diritti di segreteria pari a: - euro 10,00 per la dichiarazione telematica - euro 15 per la dichiarazione semplificata. Ricordiamo che come ogni anno l’Associazione garantisce il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2017. Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Alle
imprese che vorranno avvalersi del nostro servizio si raccomanda di fissare l’appuntamento presso i nostri uffici. Il costo del servizio di compilazione della dichiarazione con un solo rifiuto è di 90 € + IVA, mentre per ogni ulteriore rifiuto il costo aggiuntivo è di 20 € + IVA. L’importo dei diritti di segreteria camerali ammonta a 10 €. Le imprese interessate al servizio dovranno predisporre la seguente documentazione, indispensabile ai fini della compilazione della denuncia: - copia della denuncia presentata nel 2017 per l’anno 2016; - registri di carico e scarico dei rifiuti da dicembre 2016 a gennaio 2018 aggiornati con le indicazioni in chilogrammi o tonnellate dei rifiuti prodotti e smaltiti; - copia dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti conferiti con il peso verificato a destino (4a copia) divisi per codice rifiuto; - giacenze espresse in Kg al 31 dicembre 2017; - numero medio dei dipendenti nell’anno 2017; - nominativo del legale rappresentante; - numero di iscrizione R.E.A. (ex registro ditte); - codice fiscale della ditta; - codice ISTAT attività. Chiarimenti in merito al MUD 2018 potranno essere richiesti direttamente all’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione. (AB)
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Trasporto animali vivi RINNOVO CERTIFICATI D’IDONEITÀ PER CONDUCENTI/GUARDIANI
Il Ministero della Salute è intervenuto nuovamente sul tema del rinnovo dei certificati d’idoneità dei conducenti/guardiani per il trasporto di animali vivi (cd. patentini). A seguito della posizione assunta dalle principali Regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) - cui com’è noto compete la funzione della Sanità ed a cui fanno capo le ASL - le quali hanno continuato a rinnovare i certificati senza pretendere alcun corso di formazione, né alcun esame di merito, il Ministero della Salute ha poi emanato, a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità animale, Silvio Borrello: - la nota prot. n. 1923 del 26 gennaio 2018, con cui “precisa che il rinnovo dei certificati di idoneità per il trasporto degli animali per conducenti e guardiani deve essere concesso previo svolgimento, con esito positivo, dei corsi di formazione di cui all’art. 14, c.3, del d.lgs. n. 151/2007 (che peraltro non parla di corsi di rin-
novo - ndr.). In tale nota viene altresì previsto che: “Per quanto riguarda coloro che avessero già richiesto e eventualmente ottenuto il rinnovo dei certificati di idoneità, il corso deve essere obbligatoriamente frequentato e positivamente superato entro settembre 2018”; - la nota prot. n. 5180 del 1° marzo 2018, con cui: “si conferma che la durata dei corsi di formazione per il rinnovo dei certificati di idoneità per conducenti e guardiani, precedentemente scaduti, è di almeno 4 ore” (mentre per quelli di primo rilascio è di 12 ore). Rispetto a tali “istruzioni ministeriali” non sembra, al momento, che le Regioni e le ASL competenti abbiano dato piena attuazione, tanto che nelle già richiamate Regioni il rinnovo avviene sempre in base ad una semplice domanda in bollo da parte dell’interessato e senza alcun corso di formazione e successivo esame. Per le vie brevi, siamo peraltro venuti a conoscenza che la Conferenza Stato Regioni ha chiesto al Ministero della Salute di diramare opportuni chiarimenti, soprattutto per regolare la situazione di coloro che hanno già rinnovato il certificato e che dovrebbero successivamente sottoporsi ad una breve corso di aggiornamento, la cui definizione dei contenuti e le modalità di richiamo dovrebbero avvenire entro il prossimo mese di aprile. (C)
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SOA: nuova attestazione per la Progetto Friuli ESEGUE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELL’ABRUZZO E DELL’EMILIA, IN SEGUITO AL SISMA Entra nel settore dei lavori pubblici anche la Progetto Friuli srl, rappresentata dal perito Maurizio Peres, con sede legale in via Passons n. 2/ b a Pasian di Prato e sede operativa a Tavagnacco in via Paderno n. 9, che ha ottenuto l’attestazione per le categorie OG1 la seconda classifica d’importo pari 516.000 euro. La Progetto Friuli srl (Impresa di Costruzioni Generali) è una persona giuridica costituita nel 2003 i cui tecnici hanno maturato le proprie esperienze nel settore edile e si sono prefissati l’ottenimento di scopi ed appalti difficilmente concretizzabili come singole unità, offrendo al cliente un pacchetto di servizi chiavi in mano. La reale operatività della medesima inizia con alcuni contratti di manutenzione per privati, industrie ed una nuova urbanizzazione. I lavori vengono svolti attraverso proprie maestranze e quelle di associati che la Progetto Friuli Coordina ed organizza al fine di ottimizzare la resa e rendere le opere complete in ogni parte appaltata. L’azienda sta prestando le proprie capacità anche negli interventi di consolidamento e ricostruzione dell’Abruzzo e dell’Emilia, in seguito al sisma del 2009 e del 2012. Le ristrutturazioni ed i restauri conservativi sono il settore in cui l’azienda si è distinta nel corso degli anni, grazie alla continua ricerca di materiali innovativi e soprattutto alla professionalità dei collaboratori, i quali rendono possibile il recupero di quelle situazioni architettoniche ed artistiche che caratterizzano i fabbricati storici e tutelati. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono organizzate tramite squadre di intervento automunite e disponibili che, alla richiesta, affrontano le svariate problematiche messe in luce dalla vetustà delle strutture immobiliari che circondano. L’attrezzatura utilizzata permette un approccio alla risoluzione dei problemi in maniera non invaPAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2018
siva, al fine di provocare il minor disturbo possibile alla clientela. Lo studio è caratterizzato da una struttura semplice e dinamica che, grazie alla presenza di professionisti abilitati, fornisce una visione completa a qualsivoglia esigenza del cliente. I principi su cui si fonda l’azienda sono: la redazione di un preciso computo metrico estimativo e l’attenzione per la scelta tipologica dell’intervento, premesse senza le quali nessuna realizzazione può iniziare. La costruzione di immobili formati da una o più unità sono il risultato dell’elevata esperienza del personale, il quale riesce, sia in fase progettuale che esecutiva, a realizzare gli spazi e i volumi accoglienti di un tempo. I punti di forza sono: l’utilizzo di tecnologie innovative odierne, la particolare attenzione agli isolamenti termo acustici e l’alto livello delle finiture. Da febbraio 2018 ha acquisito l’attestazione per la categoria OG1 relativa agli edifici civili e industriali, e potrà eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
In vigore le nuove norme tecniche delle costruzioni DAL 22 MARZO 2018. IL DECRETO È COMPOSTO DA UN ALLEGATO DI 12 CAPITOLI A 10 anni di distanza dall’uscita delle Norme Tecniche delle Costruzioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto 17 gennaio 2018 ha approvato un nuovo aggiornamento. Le norme pubblicate il 20 febbraio 2018 sul Supplemento ordinario n. 8 alla gazzetta ufficiale serie generale n. 42 sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Le norme tecniche entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che corrisponde al 22 marzo 2018. Il Decreto è composto da tre articoli e contiene anche le indicazioni sull’applicazione delle regole tecniche nella fase transitoria, a seconda dello stato di avanzamento del progetto. Sono ancora applicabili le vecchie norme del 2008, a progetti affidati e contratti firmati, solo per le opere pubbliche che si concludono entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche (22 marzo 2018). Per le opere relative a lavori non pubblici le cui parti strutturali sono ancora in corso di esecuzione o per le quali, prima della data di entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, è stato depositato il progetto esecutivo, si possono continuare ad applicare le vecchie Norme tecniche per le costruzioni del 2008, fino alla fine dei lavori e al collaudo statico. Il decreto è composto da di 12 capitoli che riguardano: 1. Oggetto
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2. Sicurezza e prestazioni attese 3. Azioni sulle costruzioni 4. Costruzioni civili e industriali 4.1. Costruzioni in calcestruzzo 4.2. Costruzioni in acciaio 4.3. Costruzioni composte acciaio-calcestruzzo 4.4. Costruzioni in legno 4.5. Costruzioni in muratura 4.6. Costruzioni di altri materiali 5. Ponti 6. Progettazione geotecnica 7. Progettazione per azioni sismiche 8. Costruzioni esistenti 9. Collaudo statico 10. Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo 11. Materiali e prodotti ad uso strutturale 12. Riferimenti tecnici Le nuove norme tecniche delle Costruzioni porteranno ad una semplificazione delle regole sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti, che saranno diverse, in alcune situazioni, rispetto a quelle per le nuove costruzioni. In pratica i progettisti, per mettere a norma una struttura già esistente, otterranno uno “sconto” del 20% in particolare in caso di cambi di destinazione d’uso, principalmente per evitare limiti irrealizzabili per le operazioni di ristrutturazione e rendere più applicabile il sisma-bonus. Per gli interventi di miglioramento, cioè quelli durante i quali non si mette mano alla struttura dell’edificio la novità consiste nel fatto che, relativamente alla messa in sicurezza, è previsto il rispetto di livelli minimi, con standard che cambieranno in base alla tipologia dell’edificio. Inoltre, per quanto riguarda i materiali utilizzati per uso strutturale ci sono novità, come per esempio la previsione di calcestruzzi fibrorinforzati. (CS)
Discrezionale ogni valutazione sull’affidabilità dell’impresa L’ANAC: IL CONCORRENTE È TENUTO A DICHIARARE TUTTI I PROVVEDIMENTI IDONEI A ESSERE VALUTATI Con delibera n. 72 del 24 gennaio 2018 l’ANAC ha motivato un’istanza congiunta di parere di precontenzioso presentata da una Costituenda ATI e da Centrale unica di committenza in cui l’impresa seconda in graduatoria, chiede se sia da ritenere quale grave errore professionale, a carico dell’aggiudicataria provvisoria, l’aver rifiutato di sottoscrivere un precedente contratto di appalto, e se quindi tale circostanza, peraltro non dichiarata, sia tale da legittimare l’esclusione della concorrente stessa dalla gara. La seconda classificata evidenzia in particolare che l’aggiudicataria provvisoria dichiarava, nella gara in oggetto, di non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali, mentre in realtà era stata destinataria di un provvedimento di escussione in danno della cauzione provvisoria per mancata sottoscrizione del contratto, all’esito di una gara d’appalto indetta da altra stazione appaltante. L’impresa ricorrente, nel sottolineare la rilevanza dei soli comportamenti tenuti con dolo o colpa grave, rappresenta che, nel precedente in questione, il preventivo di un proprio fornitore recava un errore materiale e ciò aveva inciso in maniera determinante sulla possibilità di eseguire l’appalto. Riferisce poi che, in quel caso, la S.A., preso atto della rinuncia alla stipula, aveva ritenuto solamente di incamerare la polizza fideiussoria senza neppure procedere a comunicare il fatto all’Anac come dovrebbe essere di prassi. La questione oggetto dell’istanza di parere riguarda la valutazione di eventuali precedenti comportamenti gravi e significativi del concorrente, ai fini dell’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso di specie, la concorrente dichiarava in sede di gara di non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali e tuttavia emergeva, a suo carico, un precedente episodio di escussione della PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2018
cauzione per mancata sottoscrizione del contratto. L’art. 80, co. 5, lett. c), d.lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora: «c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione». L’ANAC, con le Linee guida di attuazione n. 6, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con deliberazione n. 1008 dell’11 ottobre 2017, ha specificato, con particolare riferimento alle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto, che «la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente: a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio; b) la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni quali l’applicazione di penali o l’escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103
e 104 del Codice o della previgente disciplina». Ha fornito poi indicazione delle situazioni che possono assumere rilevanza a tal fine, fra le quali l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte, o l’adozione di comportamenti scorretti. Con riferimento, inoltre, ai comportamenti gravi posti in essere invece durante lo svolgimento della procedura di gara, la S.A. è chiamata a valutare, ai fini di un’eventuale esclusione, i comportamenti, posti in essere con dolo o colpa grave, volti a ingenerare nell’amministrazione un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione, come ad esempio la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti. Le Linee guida rammentano che la sussistenza delle cause di esclusione in parola deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante il DGUE, con dichiarazione recante tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. «E’ infatti rimesso in via esclusiva alla S.A. il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione […] La stazione appaltante che venga a conoscenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previa verifica in ordine alla veridicità dei fatti». Infine, l’esclusione dalla gara va disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato, e la rilevanza delle situazioni accertate, ai fini dell’esclusione, deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che: 1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità; 2. l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; 3. l’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata. La valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionaPAG. 45 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2018
torie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto. In conclusione, al quesito posto dalla S.A. se il rifiuto, da parte dell’aggiudicataria, di sottoscrivere un precedente contratto per «impossibilità di poter realizzare l’opera secondo l’offerta presentata» integri gli estremi del grave illecito professionale, e costituisca legittimo motivo di esclusione in una successiva procedura di gara d’appalto, non può che rinviarsi ai criteri dettati nelle richiamate Linee guida, essendo rimesso in via esclusiva alla S.A. il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. Si rileva tuttavia che, come specificato nelle sopra citate Linee guida, il concorrente era tenuto a dichiarare tutti i provvedimenti astrattamente idonei a essere valutati dalla S.A. a tal fine, e pertanto la S.A. era legittimata a richiedere l’integrazione documentale, fatta salva ogni valutazione successiva sull’affidabilità dell’impresa (Parere n. 125 del 15 luglio 2015). Come già nel regime previgente, infatti, l’apprezzamento discrezionale della gravità degli episodi di negligenza addebitati all’impresa concorrente non può che restare riservato alla competenza della stazione appaltante, cui non può surrogarsi con valutazioni di merito dell’Autorità di Vigilanza (Parere n. 124 del 19 luglio 2012). Anche la giurisprudenza ha specificato che l’ipotesi di esclusione per “grave illecito professionale”, di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), richiede che la sussistenza del presupposto in presenza del quale deve essere disposta l’esclusione debba essere valutato dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità (Cons. Stato Sez. III, Sent., 23 novembre 2017, n. 5467). L’eventuale provvedimento di esclusione «deve recare un’adeguata motivazione circa l’incidenza della gravità del pregresso inadempimento sull’affidabilità del concorrente in rapporto alla diversa e futura prestazione oggetto della gara» (Tar Campania sez. IV 5 gennaio 2018, n. 99). In base a quanto sopra considerato, il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione che: - il concorrente era tenuto a dichiarare tutti i provvedimenti astrattamente idonei a essere valutati dalla S.A., e pertanto la S.A. era legittimata a richiedere l’integrazione documentale, fatta salva ogni valutazione successiva sull’affidabilità dell’impresa; - l’apprezzamento discrezionale della gravità degli episodi di negligenza addebitati all’impresa concorrente è riservato alla competenza della stazione appaltante. (CS)
Scambi fra Soci
LE ULTIME SEGNALAZIONI RICEVUTE
cevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.
VENDITA BOBINATRICE PER FILO COTTO AD USO EDILIZIO, NUOVA L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ri-
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Convenzione Confapi / FCA Italy spa OFFERTA PER LE AZIENDE ASSOCIATE ALLA CONFAPI
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Ricordiamo a tutte le Imprese associate che è stata rinnovata la Convenzione con FCA Italy Spa per l’acquisto di autovetture e veicoli commerciali del gruppo. Di seguito descriviamo le condizioni dell’accordo e le modalità operative per ottenere gli sconti a favore delle Imprese Associate per l’Acquisto di vetture a marchio Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional.
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Marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep, sulla base del valore di mercato.
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Autotrasporto c/t. Istruzioni scritte al conducente GLI ASPETTI PIÙ RILEVANTI AI FINI DELLA CORRESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COSTITUENTI LA CATENA DEL TRASPORTO In considerazione delle frequenti richieste di informazioni circa le istruzioni che i vari soggetti costituenti la catena del trasporto sono tenuti a impartire al conducente in sede di esecuzione di servizi di trasporto su strada, anche allo scopo di evitare la corresponsabilità sotto il profilo sanzionatorio per violazioni delle norme del codice della strada (c.d.s.), poste a tutela della sicurezza stradale e sociale, si rammentano di seguito i punti salienti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 in merito. a) Ai fini dell’accertamento della corresponsabilità dei soggetti in questione rilevano le violazioni delle seguenti norme del c.d.s.: - art. 61 (sagoma limite del veicolo); - art. 62 (massa limite del veicolo); - art. 142 (limiti di velocità); - art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli); - art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi). - art. 174 (durata della guida dei veicoli ovvero tempi di guida, di pausa e di riposo) b) In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta - e, cioè, a norma del d.legs. 286/2005, art. 6 -, laddove il conducente del veicolo abbia violato le suddette norme del c.d.s., il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario delle merci sono obbligati in concorso con il conducente, solo qualora le modalità di esecuzione del trasporto previste dalla documentazione contrattuale risultino incompatibili con il rispetto da parte del conducente delle citate
norme del c.d.s., una volta che la responsabilità sia stata accertata dagli organi di controllo su strada. c) Qualora il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta a norma del d.legs. 286/2005, art. 6, gli organi di controllo su strada, i quali abbiano accertato la violazione da parte del conducente del veicolo, sono tenuti a verificare la compatibilità delle istruzioni scritte fornite dal committente al vettore in ordine all’esecuzione del trasporto con il rispetto della norma del c.d.s. di cui è stata contestata la violazione. Dette istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e, in loro mancanza, si applicano al vettore e al committente le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni si applicano tanto al vettore quanto al committente, anche qualora le istruzioni di trasporto siano incompatibili con le medesime norme. d) Sempre qualora il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, il d.legs. 286/2005, art. 7, co. 5, prevede che il committente sia tenuto a riportare o allegare alla documentazione di trasporto (ad es. il Documento di trasporto) il numero d’iscrizione del vettore all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi ovvero una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altro documento da cui risulti il numero d’iscrizione all’Albo. Tuttavia, in sua mancanza il committente non è soggetto ad alcuna sanzione, in quanto l’art. 7 bis (scheda di trasporto), a cui rimanda l’art. 7, co. 5 ai fini sanzionatori è stato integralmente abrogato. Per altre informazioni e casi specifici gli interessati possono sempre fare riferimento all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)