notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 4 28 febbraio 2019
IN PRIMO PIANO SICUREZZA
MUD 2019, SIAMO ANCHE SU FACEBOOK PUBBLICATO IL DECRETO
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 4 28 febbraio 2019
Sommario Detrazione Iva e procedure concorsuali
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Esterometro e spesometro al 30 aprile 2019
11
Il credito Iva annuale
12
L’esterometro
16
Fatturazione elettronica
18
L’estromissione immobiliare
20
Acquisto veicoli a basse emissioni
23
Inps
25
Responsabile rischio amianto
26
Aggiornato il T.U. di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
28
MUD 2019, pubblicato il decreto
30
SOA: rinnovo per la B.M. Costruzioni
33
ANAC: nuove linee guida sulle clausole sociali
34
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Fiera del fashion a Las Vegas
37
Accordo di collaborazione con il CATAS spa
38
Additive FVG square
39
Autotrasporto internazionale. Graduatoria CEMT 2019
40
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
41
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Detrazione Iva e procedure concorsuali nella dichiarazione annuale ultima occasione per il 2018
di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone e Cervignano del Friuli La presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2018, da effettuarsi entro il 30 aprile 2019, rappresenta l’ultima occasione per poter recuperare l’IVA in ipotesi di procedure concorsuali od esecutive conclusesi nel 2018. Prima di presentare la dichiarazione IVA è quindi opportuno verificare lo stato delle procedure in essere, per non rischiare di perdere il diritto alla detrazione. Si vanno di seguito ad esaminare condizioni, termini e modalità per operare la detrazione di cui trattasi.
Il dato normativo La norma di riferimento è l’art. 26, comma 2, del DPR 633/1972, di cui si riporta il testo (per la parte riferibile alle procedure concorsuali ed esecutive): “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, … per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, … il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”. In estrema sintesi e con riferimento alle proce-
dure concorsuali ed esecutive, la norma prevede quindi che se si azzera o si riduce l’imponibile per il mancato pagamento in tutto o in parte a causa delle procedure stesse, il cedente dei beni o il prestatore dei servizi può emettere una nota di variazione in diminuzione al fine di adeguare l’imposta al corrispettivo effettivamente incassato.
I limiti temporali per l’emissione della nota di variazione Un aspetto particolarmente importante, ai fini di cui trattasi, è quello del momento iniziale dal quale sorge il diritto all’emissione della nota di variazione (a alla conseguente detrazione dell’IVA) ed il termine finale entro il quale tale diritto può essere esercitato. Per le procedure concorsuali l’art. 26 del DPR 633/1972 prevede espressamente, quale presupposto “iniziale” per la detrazione, l’infruttuosità delle procedure stesse. Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale presupposto è da far coincidere: - per il fallimento, con la scadenza del termine per la presentazione dei reclami al piano di riparto finale, ovvero, se il fallimento si chiude senza un piano di riparto finale, con la scadenza del termine entro il quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura; - per il concordato fallimentare, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione; - per il concordato preventivo (anche in continuità), dal momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. In caso poi di fallimento per mancato adempimento degli obblighi assunti, il diritto alla detrazione sorge secondo i principi enunciati per il fallimento; - per la liquidazione coatta amministrativa, con l’approvazione del piano di riparto. Il principio che si ricava dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con riferimento alle procedure concorsuali è quindi che il diritto alla detrazione può essere esercitato solo quando risulta definitivamente acclarata, a seguito della conclusione della procedura, l’infruttuosità del-
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la partecipazione alla procedura stessa da parte del creditore che intende avvalersi della relativa facoltà. Ciò in quanto è solo in tale ipotesi che si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore. Per completezza va segnalato che la Corte di Giustizia CE ha precisato che uno Stato non può subordinare il momento della emissione della nota di variazione all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura duri più di 10 anni (come di sovente accade); il che potrebbe, in un prossimo futuro, portare il legislatore italiano ad anticipare il termine per l’emissione (tentativo già fatto con una norma contenuta nella L. 208/2015, che però è stata successivamente abrogata da una norma contenuta nella L. 232/2016). Peraltro, anche di recente, alcune commissioni tributarie hanno sollevato dinanzi la Corte di Giustizia CE la questione di compatibilità della norma italiana rispetto alla disciplina comunitaria. Per le procedure esecutive il presupposto della infruttuosità viene, invece, ad esistenza, sempre secondo l’Amministrazione finanziaria, quando il credito del cedente o del prestatore non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni esecutati oppure quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura esecutiva l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione. Il termine ultimo per l’emissione delle note di variazione risulta, invece, dal combinato disposto degli articoli 19 e 26 del DPR 633/1972. In considerazione anche delle modifiche recate dal DL 50/2017 al richiamato art. 19 del DPR 633/1972, si ha quindi che: - laddove il presupposto per operare la variazione in diminuzione si sia verificato dal 1° gennaio 2017 in poi, la nota di variazione va (o andava) emessa e l’IVA può (o poteva) essere detratta, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto stesso; - in precedenza, invece, la nota di variazione andava emessa e l’IVA poteva essere detratta, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno in cui si era verificato il presupposto stesso. In buona sostanza, essendo ormai spirati i termini per l’emissione delle note di variazione riferibili al 2017 e agli anni precedenti, ad oggi le note di variazione possono essere emesse solo se il relativo presupposto si è verificato nel 2018 ovvero si verificherà negli anni a venire ed andranno emesse entro la data di presentazione della
dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto stesso. Pertanto, in ipotesi di fallimento del debitore, il termine ultimo per l’emissione della nota di variazione (e per la detrazione dell’IVA) sarà la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale o è scaduto il termine per la presentazione dei reclami al piano di riparto, ovvero, se il fallimento si chiude senza un piano di riparto, è scaduto il termine entro il quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura. Così se, ad esempio, il termine per la presentazione dei reclami è scaduto nel 2018, le note di variazione potranno essere emesse fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018 (il cui termine di presentazione scade il 30 aprile 2019).
Il mantenimento del diritto in ipotesi di cessione del credito Un altro aspetto, di particolare importanza, è poi quello dei soggetti che hanno la facoltà di emettere la nota di variazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria la nota di variazione può essere emessa soltanto dal cedente del bene o dal prestatore del servizio (considerato anche il tenore letterale della norma). Da ciò consegue che anche in caso di cessione del credito, il soggetto che ha ceduto il credito resta, sotto il profilo fiscale, l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione (all’ulteriore condizione, logicamente, che si tratti del soggetto che ha ceduto il bene o prestato il servizio). Con riferimento sempre al caso della cessione del credito, L’Amministrazione finanziaria ha altresì precisato (cfr. ris. 120/E/2009) che, nell’ipotesi di procedute concorsuali, il soggetto che ha emesso la fattura e ha poi ceduto il credito mantiene il diritto alla detrazione dell’IVA a condizione che: - si sia insinuato al passivo del fallimento prima di aver ceduto il credito; - sia rimasto parte processuale del fallimento, ossia che non vi sia stata estromissione del medesimo da parte del soggetto che ha acquistato il credito; - non abbia chiuso la propria posizione IVA prima della chiusura del fallimento.
Gli aspetti operativi Da evidenziare che l’IVA deve risultare da fatture regolarmente emesse e registrate (la detrazio-
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ne non è consentita per l’IVA certificata con altri mezzi, quali, in particolare, scontrini e ricevute fiscali). Per quanto concerne la redazione delle note di variazione, va segnalato che queste devono essere emesse: - per un valore pari alla differenza tra il valore nominale del credito e l’ammontare complessivo dei pagamenti parziali (comprensivi sia della quota imponibile che dell’imposta) eseguiti dal fallito; mentre non rileva il prezzo eventualmente incassato in ipotesi di cessione del credito (cfr. ris. 120/E/2009); - correlandole, da un punto di vista formale, alle fatture originarie, con indicate le genera-
lità del cliente, la quantità e la qualità dei beni ceduti o delle prestazioni rese, l’ammontare dell’imponibile e dell’IVA originariamente fatturati nonché le variazioni sia dell’imponibile che dell’IVA operate in conseguenza del mancato pagamento. Non è invece consentito emettere delle note di variazione per la sola IVA, tralasciando la variazione dell’imponibile (cfr. ris. 127/E/2008); - evidenziando che trattasi di variazione operata per mancato pagamento del corrispettivo a causa di una procedura concorsuale (o esecutiva), specificando gli estremi identificativi del procedimento e tutto quanto necessario per dimostrare l’insorgere del diritto.
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Esterometro e spesometro al 30 aprile 2019 ufficializzata la proroga con un dpcm
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata ufficializzata la proroga al 30 aprile 2019 dell’esterometro e dello spesometro, anticipata lo scorso 13 febbraio 2019 dal Sottosegretario al Ministero dell’Economia (circolare Confapi n. 63 del 18 febbraio 2019). Il decreto prevede il differimento al 30 aprile 2019 dei termini per la trasmissione telematica della prima scadenza dell’esterometro, riferita cioè alle operazioni di gennaio 2019 e l’ultima dello spesometro, vale a dire la comunicazione riguardante i dati delle fatture della seconda parte del 2018, secondo semestre o terzo e quarto trimestre. ADEMPIMENTO
Per quanto riguarda lo spesometro si tratta dell’ultimo invio essendo stato soppresso con il debutto dell’e-fattura dall’anno in corso. L’esterometro invece è stato istituito dal comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, con decorrenza 1° gennaio 2019, e prevede l’obbligo d’inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni attive e passive intercorse con soggetti esteri. Per questi ultimi, infatti, è stata prevista una nuova comunicazione dei dati relativi alle operazioni attive e passive intercorse con soggetti esteri non documentate da fattura elettronica o bolla doganale. Il termine ordinario di trasmissione dell’esterometro è la fine del mese successivo a quello di emissione ricezione, conseguentemente il primo invio, con riferimento alle operazioni di gennaio, andava inviato entro lo scorso 28 febbraio. La proroga in argomento, ha posticipato quest’ultimo termine al 30 aprile 2019 sia con riferimento all’esterometro di gennaio che di febbraio. I nuovi termini possono quindi essere sintetizzati come segue:
PERIODO
NUOVO TERMINE
SPESOMETRO
Terzo e quarto trimestre 2018
30 aprile 2019
SPESOMETRO
Secondo semestre 2018
30 aprile 2019
ESTEROMETRO
Gennaio 2019
30 aprile 2019
ESTEROMETRO
Febbraio 2019
30 aprile 2019
Il decreto in argomento ha differito anche al 10 aprile 2019 il termine per la comunicazione delle liquidazioni Iva del quarto trimestre 2018 e dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. Questa proroga tuttavia è arrivata a ridosso della scadenza ordinaria, quando la maggior parte degli
operatori e studi professionali avevano già inoltrato le liquidazioni e conseguentemente interesserà una platea limitata di contribuenti. Nessuna proroga è stata prevista per la presentazione dei modelli Intrastat. (PZ)
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Il credito Iva annuale questo modo tale compensazione viene considerata di tipo orizzontale.
le regole per la compensazione
Premessa Le regole per la compensazione del credito Iva annuale sono contenute nel D.L. 78/2009, il quale prevede una serie di limitazioni legate all’ammontare dell’importo, ai termini e agli importi annuali massimi. Il credito Iva annuale di importo superiore a 5.000 euro, può essere compensato solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 5.000 euro, è necessario apporre, nella dichiarazione annuale, il “Visto di conformità” tramite soggetti abilitati. Di seguito ricordiamo le principali regole da osservare per compensare il credito Iva annuale riferito al 2018.
Compensazioni non superiori a 5.000 euro I soggetti che desiderano compensare un importo non superiore a 5.000 euro, possono presentare il relativo modello F24 già dal primo giorno successivo al periodo d’imposta in cui è sorto il credito. In questi casi era pertanto possibile utilizzare l’importo in compensazione già a partire da gennaio 2019. Questo significa che un credito annuale di 4.700 euro riferito al 2018, è liberamente compensabile dal 1° gennaio 2019. Segnaliamo che la compensazione libera fino a 5.000 euro è possibile indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica alla presenza di un credito annuale di 20.000 euro, i primi 5.000 euro, possono essere compensati orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In questo caso non è richiesta alcuna preventiva presentazione di dichiarazione o comunicazione.
Le compensazioni
Compensazioni superiori a 5.000 euro
La compensazione del credito Iva può essere di tipo verticale, vale a dire con la stessa imposta, in questo caso non sono previste limitazioni, oppure orizzontale, con altre imposte e contributi, in questo caso vanno rispettate alcune condizioni. I vincoli alle compensazioni interessano solo quelle orizzontali, mentre non riguardano le compensazioni verticali, anche nelle ipotesi in cui superino la somma di 5.000 euro. È opportuno ricordare che la circolare n. 29 del 2010 ha escluso da limitazioni le compensazioni riferite a pagamenti di debiti della medesima imposta, relativi ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Può essere il caso del saldo Iva 2018 compensato con il credito Iva del primo trimestre 2019, in questo caso il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da estinguere e pertanto, considerato che per tale compensazione non c’è la possibilità di esposizione in dichiarazione, la stessa deve essere necessariamente esposta nel modello F24. In
Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. La dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve inoltre essere munita del visto di conformità o recare la sottoscrizione dell’organo di controllo. Solo dopo tale presentazione è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Considerato che la trasmissione della dichiarazione annuale quest’anno fa effettuata da febbraio ad aprile, la compensazione del credito Iva 2018 superiore a 5.000 euro può essere effettuata a partire dall’11 febbraio, a condizione che la dichiarazione annuale sia presentata il 1° febbraio. Si ricorda che l’unica modalità di trasmissione del modello F24 con compensazioni è tramite Entratel o Fisconline, escludendo conseguentemente il canale bancario.
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I pagamenti di imposte e contributi possono essere effettuati con i servizi offerti dalle banche (home banking) esclusivamente per modelli F24 con saldo a debito senza compensazione. Se invece la delega è a saldo zero a seguito di compensazioni, la trasmissione del modello F24 deve essere eseguita esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). Per le richieste di compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione Iva deve necessariamente riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dal collegio sindacale, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. L’apposizione del visto di conformità attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli sulla correttezza del rilascio utilizzando apposite check - list. Il visto di conformità è rilasciato da parte degli intermediari indicati nell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, vale a dire professionisti iscritti all’albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro, oppure, soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti della CCIAA in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o diploma di ragioneria. In alternativa la dichiarazione oltre ad essere sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale della società, può essere firmata dai soggetti che esercitano il controllo contabile, i quali saranno tenuti alla sottoscrizione di un’attestazione nella quale certificano l’esecuzione degli stessi controlli previsti per i professionisti di cui sopra.
La sospensione del modello F24 Ricordiamo che il comma 990 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2018, ha previsto che l’Agenzia delle entrate può bloccare, fino ad un massimo di 30 giorni, gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti che presentino profili di rischio. La sospensione, che può riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo a debito, serve a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito. Se la verifica dà esito positivo e, in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento sarà assicurata dall’originario invio. Se invece l’esito è negativo, i versamenti e le compensazioni non vengono considerati effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni. L’amministrazione potrebbe quindi bloccare la compensazione
alla presenza di titolarità del credito diversa dal soggetto che effettua la compensazione o per pagare debiti iscritti a ruolo.
La copertura assicurativa I professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità, al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato, devono sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa che rispetti le seguenti condizioni: - la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità senza limitazioni a specifici modelli dichiarativi; - il massimale di polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati ed in ogni caso non inferiore a 3.000.000 di euro; - la polizza non deve contenere franchigie o scoperti a meno che la compagnia s’impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi sull’assicurato; - la polizza deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
Residuo credito 2017 Nell’ipotesi in cui non sia stato possibile compensare integralmente il credito riferito al 2017 nel corso del 2018, l’importo residuo può essere fatto confluire della dichiarazione Iva 2019. In pratica il residuo credito potrà essere utilizzato nel 2019 fino al momento dell’invio della dichiarazione Iva 2019, da quel momento si rigenererà come credito riferito al 2018. Con la trasmissione della dichiarazione Iva 2019 quindi, il credito residuo viene rigenerato come credito 2018. La rigenerazione del credito in dichiarazione annuale si estende anche ai crediti riferiti al primo, secondo e terzo trimestre 2018 con riferimento agli importi residui non utilizzati. Quindi per i crediti Iva riferiti ai primi tre trimestri 2018, per i quali è stata richiesta la compensazione tramite il modello TR, eventuali importi residui non compensati, potranno confluire nella dichiarazione Iva 2019 e rigenerarsi come crediti 2018.
Il limite alla compensazione Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 è fissato in 700.000
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euro per ogni anno solare. Questo importo è elevato a 1.000.000 di euro per i sub appaltatori che nell’anno precedente hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni
di servizi rese in esecuzione di contratti di subappalto, fatturate in regime di inversione contabile.
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(PZ)
L’esterometro
ad aprile il primo invio
Premessa Il comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2019, l’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle entrate di tutti i dati relativi alle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri. Con l’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica dal 2019, è stato eliminato l’adempimento legato alla comunicazione delle fatture emesse e ricevute (Spesometro), ma l’eliminazione non ha riguardato le operazioni con soggetti esteri. Per questa ragione è stato introdotto un nuovo adempimento legato alla comunicazione di questo tipo di fatture (Esterometro), la cui decorrenza è stata fissata al 1° gennaio 2019.
Soggetti interessati ed esclusi Interessati al nuovo adempimento sono tutti i soggetti passivi Iva obbligati alla fatturazione elettronica. L’obbligo riguarda sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Sono esclusi dall’Esterometro i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio (minimi), il regime forfetario ovvero il regime speciale degli agricoltori. Sono inoltre esclusi dall’obbligo in argomento le operazioni attive o passive documentate da fatture elettroniche, infatti, anche se nei confronti dei soggetti esteri non sussiste tale obbligo, se viene comunque inviato su base volontaria il documento elettronico, si è esonerati dall’Esterometro. In pratica se nei confronti degli operatori esteri, anche se non obbligati, si utilizza la fatturazione elettronica, automaticamente si è esonerati dalla presentazione dell’Esterometro.
Rimangono inoltre escluse le operazioni documentate da bolle doganali, in questi casi, infatti, l’amministrazione finanziaria è già in possesso di tutti i dati relativi alla transazione commerciale. La circolare n. 13 del 2 luglio 2018 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che l’adempimento interessa solo i soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma la comunicazione dovrà comprendere anche le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti identificati nel nostro paese. Non sono invece tenuti all’adempimento i soggetti non residenti direttamente identificati o che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia.
La comunicazione Devono essere comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso e da soggetti non residenti, più precisamente: - i dati identificativi del cedente/prestatore; - i dati identificativi del cessionario/committente; - la data del documento comprovante l’operazione; - la data di registrazione, limitatamente ai documenti ricevuti e alle relative note di variazione; - il numero del documento; - la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta ovvero se l’operazione è non imponibile o esente la natura dell’operazione.
Invio della comunicazione La trasmissione esclusivamente telematica deve essere effettuata tramite un file Xml, da firmare digitalmente dal responsabile dell’invio, ossia dal soggetto obbligato o dal suo delegato. In caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio “fatture e corrispettivi”, deve essere apposto il sigillo elettronico da parte dell’Agenzia delle entrate. La trasmissione del file può avvenire utilizzando: - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP; - un sistema di cooperazione applicativa su internet (con servizi) esposto tramite modello web service;
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- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il servizio “fatture e corrispettivi”, accessibile dal sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel, Fisconline, SPID o CNS registrata ai servizi telematici.
I termini di invio L’invio della comunicazione deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. L’Agenzia delle entrate con riferimento ai documenti passivi, ha chiarito che, la data di ricezione è da identificarsi nella data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione Iva. La scadenza di fine febbraio per il primo invio, come anche riportato nel precedente articolo di questo Apinforma, è stata differita al 30 aprile 2019 sia con riferimento alle operazioni di gennaio che di febbraio dell’anno in corso. Si sottolinea che l’Esterometro non ha abolito l’obbligo di invio degli elenchi Intrastat, in scadenza il giorno 25 di ogni mese, ancorché i due adempimenti siano molto simili. A questo proposito si ricordano le semplificazioni introdotte dal 2018, le quali prevedono che: - il modello Intrastat 2 - bis rimane in campo
ai soli fini statistici, per i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni comunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro; - il modello Intrastat 2 - quater rimane in campo ai soli fini statistici, per i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi comunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro. La stessa Agenzia delle entrate ha auspicato l’unificazione di Esterometro e Intrastat, ma al momento manca una norma specifica.
Sanzioni Nel caso di omessa o di errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in argomento, la norma prevede l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per trimestre. Se la violazione viene sanata entro 15 giorni dalla scadenza della trasmissione, le sanzioni sono ridotte alla metà e quindi rispettivamente 1 euro fino ad un massimo di 500 euro. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.lgs. 472/1997.
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(PZ)
Fatturazione elettronica
riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo L’imposta di bollo si applica agli atti indicati nella tariffa allegata al DPR 642/72 ed è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della formazione del documento oppure in caso d’uso. Per quanto riguarda le fatture, lo stesso decreto prevede l’alternanza del tributo, pertanto le operazioni soggette all’Iva sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto diversamente è dovuta nella misura di 2 euro se l’importo è superiore a 77,47 euro. Sono esenti dal bollo anche le fatture emesse per operazioni non imponibili relative ad esportazioni o a cessioni comunitarie. In caso di fattura emessa per importi sia imponibili che non imponibili, si applica il bollo se questi ultimi sono superiori a 77,47 euro. Con l’obbligo di fatturazione elettronica l’assolvimento dell’imposta di bollo tramite apposizione del contrassegno è stata superata risultando applicabile esclusivamente la modalità virtuale. Tale modalità normalmente prevede che l’interessato presenti preventivamente una richiesta di autorizzazione al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, alla quale allegare una dichiarazione sottoscritta dal contribuente con l’indicazione del numero presunto di atti che saranno emessi o ricevuti durante l’anno e la loro natura. L’ufficio provvede a liquidare provvisoriamente l’imposta fino al 31 dicembre dello stesso anno, sulla base del numero presuntivo di atti indicato nella richiesta. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 in rate bimestrali con scadenza alla fine di ciascun bimestre. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il contribuente trasmette telematicamente a consuntivo una nuova dichiarazione indicando il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente e, in base a tale dichiarazione, provvede a liquidare definitivamente l’imposta dell’anno precedente
nonché provvisoriamente quella per l’anno in corso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 28 dicembre 2018 è intervenuto sulle modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche prevedendo regole specifiche e più stringenti, mentre per tutti gli altri atti, documenti e registri rimangono valide le regole viste sopra. Il decreto, modificando l’art. 6 comma 2 del D.M. 17 giugno 2014, con riferimento alle sole fatture elettroniche, prevede ora che il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in ciascun trimestre solare ed entro il giorno 20 del primo mese successivo. Quindi entro il 20 del mese successivo ad ogni trimestre, si dovrà provvedere al versamento dell’imposta di bollo. Sarà la stessa Agenzia delle entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate dal soggetto passivo Iva al Sistema di Interscambio, a comunicare al diretto interessato nella sua area riservata del sito delle Entrate l’importo dovuto. Vista la tempistica di liquidazione e versamento è probabile che il calcolo venga eseguito con procedure informatiche tenendo conto dei dati presenti nelle fatture trasmesse al SDI e contenuti nel campo “Dati bollo”. In fase di avvio non sarà eseguita alcuna verifica incrociando i dati contenuti nella fattura. Molti codici “Natura” delle operazioni, infatti, sono comuni sia ad operazioni per le quali il bollo è dovuto sia ad operazioni esenti. Si pensi che con il codice N3 si contraddistinguono sia le vere esportazioni, esenti da bollo, sia le operazioni nei confronti di esportatori abituali, soggette al bollo. Il pagamento potrà avvenire tramite il servizio presente sempre all’interno della predetta area riservata, con addebito sul conto corrente bancario o postale, oppure tramite il modello F24 predisposto sempre dalle Entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatoria l’imposta di bollo, devono riportare la seguente annotazione: “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del D.M. 17/6/2014”. L’annotazione andrà inserita accedendo nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica e compilando il campo “Dati bollo”.
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Per quanto riguarda la responsabilità relativa all’obbligo di versamento dell’imposta di bollo, l’art. 22 del DPR 642/72 non è stato modificato e conseguentemente rimane la responsabilità solidale. A livello di sistema, con le nuove modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche, le regole sulla responsabilità del versamento dell’imposta di bollo, non sembrano più adeguate. Se chi riceve la fattura elettronica si accorge che sulla stessa non è contenuta l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, nonostante la stessa risulti dovuta, potrebbe essere sanzionato nella misura dal 100% al 500% del tributo. La
procedura prevede la possibilità di regolarizzazione entro 15 giorni dal ricevimento del documento per evitare le sanzioni, ma la procedura prevede la presentazione del documento da regolarizzare alle Entrate. È evidente che tale procedura non è più adeguata alla disciplina della fatturazione elettronica richiedendo conseguentemente un nuovo intervento legislativo Le novità di cui sopra si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, pertanto il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 23 aprile 2019 essendo il 20 festivo. (PZ)
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L’estromissione immobiliare nuova opportunità per gli imprenditori individuali
Premessa La legge n. 145 del 28 dicembre 2018 (legge di Bilancio per il 2019) ha riproposto con l’art. 1 comma 66, la possibilità di estromettere dal patrimonio dell’impresa individuale l’immobile strumentale versando un’imposta sostitutiva dell’8%. Si tratta di un’opportunità da valutare con attenzione per i vantaggi tributari riconosciuti nell’ambito dell’imposizione diretta.
Soggetti interessati Interessati all’estromissione agevolata sono i soggetti che al 31 ottobre 2018 risultavano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e l’anno mantenuta al 1° gennaio 2019. L’accesso all’estromissione è riconosciuto anche alle imprese che alle predette date risultavano in liquidazione. Si prescinde dal regime contabile adottato, conseguentemente rientrano le imprese individuali sia in contabilità semplificata che in ordinaria. L’estromissione può riguardare anche: - l’erede dell’imprenditore deceduto dopo il 31 ottobre 2018 a condizione che l’attività sia proseguita sottoforma individuale; - il donatario dell’azienda che ha proseguito in forma individuale l’attività del donante assumendo i valori contabili fiscalmente riconosciuti in capo al donante ai sensi dell’art. 58 del TUIR.
Soggetti esclusi Non possono accedere all’estromissione: - i contribuenti forfetari, in quanto per questi contribuenti il passaggio dell’immobile alla sfera privata non comporta il realizzo di una plusvalenza; - i contribuenti che al 1° gennaio 2019 hanno
perso la qualifica di imprenditore individuale o hanno chiuso la partita Iva al 31 dicembre 2018; - l’imprenditore individuale che ha concesso in affitto o usufrutto l’unica azienda prima del 1° gennaio 2019 essendo in questi casi sospesa la qualifica di imprenditore; - gli enti non commerciali; - l’unico socio di una società di persone che non ha ricostruito la pluralità dei soci, a meno che non abbia trasformato la società in ditta individuale entro il 31 ottobre 2018.
Immobili interessati Sono interessati all’estromissione i beni immobili strumentali posseduti dall’imprenditore alla data del 31 ottobre 2018 e precisamente gli immobili: a) strumentali “per destinazione”, utilizzati cioè esclusivamente per l’esercizio dell’impresa. In questi casi non assume rilevanza la classificazione catastale del fabbricato, può riguardare il caso di un immobile destinato ad ufficio ma accatastato come abitativo; b) strumentali “per natura” vale a dire gli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione economica senza radicali trasformazioni. Questi beni si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o sono dati in locazione o comodato. Rientrano in questa categoria gli immobili accatastati nelle categorie B, C, D, E, e A/10. La strumentalità deve sussistere al 31 ottobre 2018, se successivamente a tale data e rispettate le altre condizioni, l’immobile strumentale per destinazione viene concesso a qualsiasi titolo a terzi (uso, affitto o comodato) potrà comunque beneficiare dell’estromissione.
Immobili esclusi Non possono beneficiare dell’estromissione gli immobili merce né gli immobili che, pur appartenendo all’impresa non sono strumentali. Sono esclusi anche gli immobili che prima del 1° gennaio 2019 sono stati ceduti o autoconsumati. Non rientrano tra i beni agevolabili gli immobili di civile abitazione utilizzati promiscuamente per
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l’esercizio dell’impresa e per le esigenze personali o familiari dell’imprenditore. Possono essere oggetto di esclusione invece gli immobili posseduti dall’imprenditore individuale in comunione, ovviamente per la sola quota di pertinenza dell’imprenditore. Sono esclusi anche gli immobili in leasing, in questi casi infatti si ha solo la detenzione a meno che il bene non sia stato riscattato entro il 31 ottobre 2018.
Beni relativi all’impresa I beni immobili strumentali per natura o per destinazione si considerano relativi all’impresa individuale solo se annotati nel libro inventario o, per le imprese in contabilità semplificata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro Iva acquisti. I beni immobili che non soddisfano tale requisito non possono essere oggetto di estromissione. L’indicazione nell’inventario dei beni per il riconoscimento della strumentalità non è, tuttavia, richiesto per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1992. In questi casi gli immobili strumentali per destinazione si considerano sempre relativi all’impresa, e conseguentemente è possibile accedere all’estromissione anche se non indicati nell’inventario.
Il funzionamento L’estromissione si perfeziona con il comportamento concludente e il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%. Il perfezionamento dell’estro-
missione è fissato al 31 maggio 2019 ed ha effetto dal 1° gennaio 2019 e si realizza quindi con l’indicazione del valore dei beni estromessi e della relativa imposta nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2019 (Modello redditi 2020). Ciò richiede inoltre la contabilizzazione dell’estromissione nel libro giornale per i soggetti in contabilità ordinaria oppure nel registro dei beni ammortizzabili per quelli in semplificata. Con l’estromissione, a partire dal 2019 il regime fiscale applicabile all’immobile diviene quello dei privati sia per quanto concerne l’imposizione diretta che per quella indiretta, con l’indicazione dell’immobile nel quadro RB della dichiarazione dei redditi.
L’imposta sostitutiva L’estromissione, come visto, richiede il versamento di un’imposta sostitutiva Irpef e Irap dell’8% da applicare sulla differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile. Nel caso di valore normale inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, sarà possibile estromettere senza versare alcuna imposta sostitutiva. Per l’individuazione del valore normale sarà possibile considerare alternativamente: - il valore di mercato - il valore catastale determinato applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:
CATEGORIA CATASTALE
MOLTIPLICATORE
A (escluso A/10) e C (escluso C/1)
120
B
168
A/10 e D
60
C/1 e
40,8
Il valore fiscalmente riconosciuto è dato dal costo storico di acquisto al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al 2018, considerando anche eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Si ricorda che l’estromissione ha effetto dal 1° gennaio 2019 e conseguentemente si dovrà procedere al calcolo della quota di ammortamento riferita al 2018 riducendo conseguentemente il valore fiscalmente riconosciuto.
Il trattamento ai fini Iva Ai fini dell’imposizione Iva non sono previste di-
sposizioni agevolative con la conseguenza che si renderanno applicabili le ordinarie regole sull’autoconsumo diversificate in base ai soggetti e all’oggetto di estromissione. Ad esempio le imprese che hanno acquistato senza addebito dell’Iva all’acquisto o con indetraibilità dell’imposta, tratteranno l’operazione come fuori campo Iva se riferita a immobili strumentali. Se invece al momento dell’acquisto si è detratta l’imposta, l’estromissione sarà esente o imponibile. A questo proposito si riporta la seguente tabella.
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BENE ESTROMESSO
TRATTAMENTO IVA
Acquisto ante 1973
Fuori campo Iva
Acquisto da privato
Fuori campo Iva
Apportato dall’imprenditore
Fuori campo Iva
Acquisito con Iva non detratta al 100%
Esente ex art. 10, comma 1 n. 27- quinquies DRP 633/72
Acquisito con Iva detratta in tutto o parzialmente
Soggetto Iva se estromesso da impresa che ha costruito entro 5 anni Esente, salvo opzione per imponibilità
Se l’estromissione rientra nel campo di applicazione dell’Iva, anche se esente, si renderà necessario emettere una fattura elettronica per autoconsumo entro il prossimo 31 maggio 2019. L’estromissione non comportando un passaggio di proprietà, non richiede il versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile sul fronte Iva, non è previsto l’utilizzo del metodo dei moltiplicatori ma si dovrà fare riferimento esclusivamente al prezzo di acquisto attualizzato al momento della cessione. Esso deve inoltre comprendere tutte le spese sostenute per riparare e completare il bene considerando comunque il deprezzamento che ha subito nel tempo. Schematizzando quindi la base imponibile Iva sarà determinata dal costo di acquisto più le spese incrementative e dedotto il deprezzamento. Si ricarda che in caso di estromissione per la quale sia previsto il regime di esenzione Iva, sarà necessario procedere con la rettifica della detrazione ex art. 19-bis 2 del DPR 633/72 in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto.
Il versamento dell’imposta sostitutiva Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere eseguito in due rate rispettivamente entro il 30 novembre 2019 (differito al 2 dicembre in quanto festivo), nella misura del 60%, e il 16 giugno 2020
nella misura del residuo 40%. Sulla seconda rata non sono dovuti interessi. Il codice tributo da utilizzare è il 1127 mentre l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 è il 2019. L’imposta sostitutiva può essere compensata con altri crediti tributari. Non essendo prevista alcuna deroga per l’Iva, alla presenza di un debito, il versamento dovrà essere effettuato nei termini ordinari di emissione della fattura. L’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva non pregiudica l’estromissione, che come visto si perfeziona con il comportamento concludente, ma ne comporta l’iscrizione a ruolo. Rimane comunque possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso. Come già ricordato l’opzione per l’estromissione si effettua con il comportamento concludente, quindi con l’annotazione dell’operazione nelle scritture contabili e l’indicazione nel quadro RB della dichiarazione dei redditi. A questo proposito si ricorda tuttavia che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi potrà essere sanata al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Decorso il termine dei 90 giorni, la dichiarazione non è più ravvedibile ed eventuali ripensamenti di scelte già operate o correzioni di errori non saranno più praticabili.
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(PZ)
Acquisto veicoli a basse emissioni primi chiarimenti delle entrate su incentivi ed ecotassa Com’è noto, la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145 del 30 dicembre 2018) ha previsto una serie di incentivi e di penalizzazioni legate all’acquisto di autovetture di categoria M1, rappresentate: 1. dalla cd ecotassa, ovvero da un’imposizione prevista per gli acquisti (anche in locazione finanziaria) e le immatricolazioni effettuate in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di autovetture nuove che emettano più di 160 grammi di CO2 per chilometro, parametrata al livello delle emissioni e variabile da un minimo di euro 1.100 (auto con emissioni tra 161 e 175 grammi CO2/Km) fino ad euro 2.500 per le auto con emissioni superiori a 250 grammi di CO2/Km: 2. da un contributo (corrisposto dal venditore sotto forma di sconto sul prezzo finale) per chi immatricola, sempre dal 1° marzo 2019 al 31.12.2012 (anche in locazione finanziaria), un’autovettura nuova di prezzo ufficiale inferiore a 50.000 € (Iva esclusa). L’importo dell’agevolazione ammonta ad euro 6.000 (per emissioni pari o inferiori a 20 grammi) e ad euro 2.500 (per emissioni di CO2 comprese tra 21 e 70 grammi al chilometro), purché contestualmente venga rottamato un veicolo della stessa categoria, di classe ambientale Euro 1, 2, 3 o 4. In assenza della rottamazione, l’importo scende, rispettivamente, a 4.000 € e a 1.500 €. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 28 febbraio 2018 ha fornito alcuni chiarimenti su entrambe queste misure, ed in particolare: - sulla prima, sia l’acquisto che l’immatricolazione del veicolo devono entrambe intervenire nell’arco temporale individuato dalla legge (1° marzo 2019 - 31 dicembre 2021), per cui l’imposta non è dovuta per i contratti conclusi fino al 28 febbraio 2019. Il versamento è effettua-
to tramite F24, da parte dell’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente, entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso; a questo proposito, con la Risoluzione n. 31 del 26 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “3500”, denominato “Ecotassa imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/Km - articolo 1, comma 1042, della legge 145 del 2018” - sul contributo per l’acquisto di veicoli meno inquinanti: * è rimborsato al venditore da parte delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, le quali provvedono poi a recuperarlo sotto forma di credito d’imposta; * in presenza di prezzo espresso in valuta diversa dall’euro, al fine di verificare il rispetto della soglia limite di 50.000 € (Iva esclusa) si potrà tener conto del cambio valute estere accertato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, nel mese precedente a quello di acquisto dell’autovettura; * nell’ipotesi di rottamazione contestuale, il venditore, unitamente alla copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, dovrà trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, o, in sostituzione, la copia dell’estratto cronologico e dell’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione; * qualora il venditore non avvii a rottamazione o non chieda la cancellazione per demolizione del veicolo usato, la previsione del “non riconoscimento del contributo” è da intendersi nel senso che, per quanto di competenza, l’impresa costruttrice o importatrice del veicolo non potrà beneficiare del corrispondente credito di imposta. Inoltre, sempre la Legge di Bilancio 2019 prevede - sempre per il periodo 1° marzo 2019 - 31 dicembre 2021 - una detrazione fiscale per le spese documentate per l’acquisto e la posa in opera di
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infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW (comma 1039 art. 1 legge 145/2019). La detrazione viene ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. L’Agenzia ha precisato che l’ambito applicativo va inteso in senso ampio,
visto che la norma si riferisce genericamente ai “contribuenti” senza porre nessun vincolo soggettivo; pertanto, possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES), che sostengano le spese per gli interventi agevolabili, quando queste ultime siano rimaste a loro carico e possiedano o detengano l’immobile o l’area in base a titolo idoneo. (C)
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Inps
novità nel flusso uniemens legata al versamento dell’indennità di malattia
Con il messaggio n. 803 del 27 febbraio 2019 l’Inps ha comunicato che a partire dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia è richiesta la compilazione del nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens, avente il seguente significato: “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”. Detto elemento dovrà essere valorizzato dal datore di lavoro in tutti i flussi Uniemens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior
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favore, del contratto individuale, indicando uno dei seguenti valori: - “0” (zero): qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro; - “1”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS. L’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’INPS non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore; - “2”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria. L’introduzione di questa novità - spiega l’Inps - è legata all’esigenza di conoscere il tipo di trattamento retributivo che viene percepito dal lavoratore in caso di malattia, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva o da quella individuale (se di miglior favore). (C)
Responsabile rischio amianto comunicazione dell’a.a.s. n. 2 “bassa friulana - isontina”
Su Apinforma n. 3/2019, pp. 42-43, è stata pubblicata una nota di sintesi sulle procedure relative alla individuazione e funzione del responsabile del rischio amianto in azienda ex decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994. Sull’argomento riceviamo ora e pubblichiamo volentieri la seguente comunicazione del Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Virginio Bergamasco, dell’Azienda Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”: “Buon giorno, da molto tempo con piacere ricevo il Vs. periodico Apinforma. In riferimento all’articolo ‘RESPONSABILE RISCHIO AMIAN-
TO’ dell’ultimo numero, mi permetto, considerato l’ottima informazione inerente le tematiche ambientali e della sicurezza negli ambienti di lavoro che fate ai Vs. associati, di integrare detto articolo facendo menzione degli obblighi per chi detiene detto materiale in matrice friabile, previsti al punto 4a ‘programma di controllo’ del D.M. 06/09/94 che prevede al termine delle varie verifiche da attuarsi almeno una volta all’anno, la redazione di un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica da inviare alla USL competente territorialmente. Cordiali saluti. T.d.P. Virginio BERGAMASCO A.A.S. n. 2 ‘Bassa Friulana - Isontina’ Dipartimento di Prevenzione SOC Prevenzione e Sicurezza ambienti di Lavoro Via Molin 21 - 33057 Palmanova (UD)”
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(CS)
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Aggiornato il T.U. di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è consultabile sul sito dell’ispettorato del lavoro
E’ stato pubblicato sul sito dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, il testo aggiornato a gennaio 2019, del D.Lgs. n. 81/2008, “Testo unico di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”. Diverse le modifiche apportate rispetto all’ultima versione del 2018, in quanto il nuovo testo tiene conto dei diversi provvedimenti entrati in vigore, come ad esempio la Legge di bilancio o il Decreto sicurezza approvati alla fine del 2018. Il testo aggiornato può essere consultato sul sito dell’ispettorato del lavoro al Link: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-eservizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Gennaio-2019.pdf Le principali novità si possono riassumere: - nella modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) dalla Legge 1° dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. - è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 - Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 che prevede che “il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”. - A partire dal 1° gennaio 2019, aumentano del 10% gli importi dovuti per tutte le violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D. Lgs. n. 81/2008. Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Qui il Legislatore ha indicato il fatto che, nel triennio antecedente, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative, senza specificare che la maggiorazione scatta in presenza di una avvenuta definizione delle stesse in via amministrativa o giudiziaria. - Rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato
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destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. - Ă&#x2C6; stata inserita lâ&#x20AC;&#x2122;Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiora-
zione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dellâ&#x20AC;&#x2122;art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio). (CS)
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MUD 2019, pubblicato il decreto spostato al 22 giugno il termine ultimo per la presentazione Spostata al prossimo 22 giugno per la presentazione del MUD, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Infatti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018, recante “ Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019” Con questo decreto è stato approvato il nuovo modello della dichiarazione annuale obbligatoria, che sostituisce integralmente quello dello 2018. Per questo, ai sensi dell’art. 6 della legge 70 del 1994, il termine ultimo per la presentazione slitta dal tradizionale 30 aprile a 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, quindi, si ritiene opportuno considerare il 22 giugno 2019 come termine ultimo per la presentazione del MUD 2019. Diverse le modifiche rispetto al modello dello scorso anno, riguardanti in primo luogo i rifiuti movimentati da e per l’estero: i produttori di rifiuti inviati a trattamento fuori dai confini nazionali vengono infatti esclusi dal novero dei soggetti autorizzati a compilare la comunicazione rifiuti semplificata, mentre diventa obbligatorio per tutte le comunicazioni indicare nel modulo RT (ricevuto da terzi) il tipo di trattamento previsto per i rifiuti provenienti dall’estero. “Nel solo caso in cui il rifiuto abbia provenienza estera, il dichiarante dovrà ripartire la quantità complessivamente ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in base all’attività”.
Altre novità riguardano poi i le comunicazioni per rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, per i Raee e per gli imballaggi. Resta invece confermata anche nel nuovo modello l’articolazione in una sezione anagrafica, composta dalla Scheda SA1 (obbligatoria per tutte le sezioni tranne la “Comunicazione Rifiuti” semplificata) e dalla scheda autorizzazioni (obbligatoria per tutti i soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione dei rifiuti), più sei comunicazioni: - comunicazione rifiuti; - comunicazione veicoli fuori uso; - comunicazione imballaggi; - comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; - comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione; - comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’invio telematico del MUD dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il portale www.mudtelematico.it. Sul medesimo portale sarà resa disponibile un’applicazione che consente a chiunque di eseguire il controllo della correttezza del formato del file da inviare telematicamente. I soggetti dichiaranti che intendono, o che devono avvalersi di questa modalità di invio, debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio. Fanno eccezione: - Comunicazione rifiuti semplificata: la presentazione della comunicazione di cui in Allegato 2 avviene via PEC all’indirizzo comunicazione mud@pec.it - Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione: la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www. mudcomuni.it - Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il portale dedicato raggiungibile dal sito www.registroaee.it - Comunicazione imballaggi, Sezione Consorzi la compilazione deve avvenire esclusivamen-
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te tramite il software MUD predisposto da Unioncamere. La comunicazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it.
Il nostro servizio di compilazione e presentazione della dichiarazione annuale Come ogni anno garantiamo il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2018. Ricordiamo che la presentazione del MUD deve essere eseguita dai seguenti soggetti, identificati sulla base del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dal DPCM del 17 dicembre 2014: - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; - commercianti e intermediari senza detenzione; - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettere c, d e g). Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Le Imprese che vorranno presentare la dichiarazione
con la nostra assistenza sono pregate di contattare il perito Claudio Scialino tel. 0432/507377 email: edilizia@confapifvg.it, possibilmente entro il prossimo 12 aprile, per fissare l’appuntamento. Il costo del servizio di compilazione della dichiarazione con un solo rifiuto è di 90 Euro + IVA, mentre per ogni ulteriore rifiuto il costo aggiuntivo è di 20 Euro + IVA. L’importo dei diritti di segreteria camerali ammonta a 10 euro. Le Imprese interessate al servizio dovranno predisporre la seguente documentazione, indispensabile ai fini della compilazione della denuncia: - copia della denuncia presentata nel 2018 per l’anno 2017; - registri di carico e scarico dei rifiuti da dicembre 2017 a gennaio 2019 aggiornati con le indicazioni in chilogrammi o tonnellate dei rifiuti prodotti e smaltiti; - copia dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti conferiti con il peso verificato a destino (4a copia) divisi per codice rifiuto; - giacenze espresse in Kg al 31 dicembre 2018; - numero medio dei dipendenti nell’anno 2018; - nominativo del legale rappresentante; - numero di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte); - codice fiscale della ditta; - codice ISTAT attività. Chiediamo alle Imprese interessate al nostro servizio di farci pervenire l’allegata delega in originale all’atto della compilazione, corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante, e la scheda compilata con i dati utili alla fatturazione. (CS)
Servizio di compilazione e presentazione dichiarazione annuale MUD 2019 Il/la sottoscritto/a …………….......………………………………..............……… nato/a a … …….….......…..……………………...… il ...…………………………………….. e residente a … ………....…….…………………… in via ………………..…………………………. in qualità di legale rappresentante della ditta …....…….……………………………………….. con sede a . ..…………………………. via ............................................................. CAP ......................... codice fiscale ………………… partita IVA ….………..…………… DELEGA APISERVIZI srl con unico socio, con sede a Udine in Viale Ungheria n. 28 - P. IVA 01793740307, all’inoltro della dichiarazione MUD 2019 relativa all’anno 2018, per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, fermo restando a carico dello scrivente la responsabilità della comunicazione di dati incompleti od inesatti contenuti nelle schede consegnate. Luogo e data ………………………………………… Il legale rappresentante …………………………………………………… (firma leggibile) Informativa Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 sulla privacy, i dati acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea e telematica ai fini dell’inoltro del MUD. Letta l’informativa, con la consegna e la sottoscrizione della presente scheda il sottoscritto consente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate. Luogo e data ………………………………… Il legale rappresentante ……………………………………………………. (firma leggibile)
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MUD 2019 SERVIZIO DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE RICHIESTA DATI PER LA FATTURAZIONE da restituire a APISERVIZI SRL e-mail: edilizia@confapifvg.it - fax 0432/295922
Denominazione Impresa _________________________________________________________ Indirizzo sede legale ____________________________________________________________ Città ______________________________________________ Cap __________ Prov _______ Partita Iva ________________________ Codice fiscale _________________________________ Codice destinatario SDI/PEC ______________________________________________________ Split payment:
⃝ Sì
⃝ No
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SOA: rinnovo per la B.M. Costruzioni può eseguire edifici civili e industriali (og1) La B.M. Costruzioni srl, con sede a in via Manzano n. 12/a in Località Ipplis a Premariacco (UD), rappresentata dal dottor Denis Petrigh, Vice Presidente della nostra Associazione e Presidente del gruppo edili, viene fondata nel 1969 con il nome di Edil Artigiana di Bernard & C. Snc. L’attività di questa azienda si è prevalentemente svolta nelle zone del Cividalese e Manzanese, occupandosi sia di lavori pubblici, lavori privati ed industriali; nel corso del tempo la realtà è progressivamente cresciuta, provvedendo, ad integrare l’esperienza dei soci fondatori con lo spirito imprenditoriale dei propri figli, raggiungendo un perfetto connubio di esperienza, tradizione ed attenzione per le nuove tecnologie costruttive. L’attuale B.M. Costruzioni srl, che prende forma nel 1992, al momento, si avvale di 12 collaboratori/dipendenti, 4 soci lavoratori, 1 socio amministratore delegato, ed è dotata di tutte le più moderne attrezzature necessarie a svolgere qualsiasi tipo di lavoro edile. L’attività dell’Impresa si caratterizza, per l’assunzione e gestione integrale dell’appalto: dalle opere strutturali a quelle di finitura, avvalendosi di un idoneo e collaudato servizio tecnico interno, capace di coniugare esperienza ed innovazione e nell’utilizzo di materiali innovativi e con l’ausilio di attrezzature sempre all’avanguardia. L’Impresa, inoltre, si avvale di una collaudata e consolidata equipe di aziende in grado di realizzare, nel rispetto della migliore tecnica, anche le parti
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tecnologiche ed impiantistiche (impianto idraulico, termico, sanitario, gas, climatizzazione ed aspirazione; impianto elettrico, serramenti, ecc.). La B.M. Costruzioni negli anni è diventata l’Impresa di riferimento per molti studi tecnici e di progettazione della zona, nonché di architetti e ingegneri, soprattutto grazie ad una sempre più collaudata capacità di gestire l’opera “chiavi in mano”. Nella costante crescita, adesso l’azienda opererà anche nel settore dei Lavori Pubblici. Infatti si è attestata presso la SOA di riferimento della nostra Associazione, l’Argenta SOA, per eseguire fino ad un importo di 619.200 euro: edifici civili e industriali (OG1): categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
ANAC: nuove linee guida sulle clausole sociali le stazioni appaltanti inseriscono, nella lex specialis di gara, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato Con Delibera numero 114 del 13 febbraio 2019 il Consiglio dell’ANAC ha approvato le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”. Vediamo nel particolare le indicazioni operative di queste linee guida.
Premessa Le Linee guida n. 13/2019 sono adottate ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (cosiddetto decreto correttivo) e contengono indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale, da considerare non vincolanti.
Finalità e contesto normativo Ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti inseriscono, nella lex specialis di gara, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Ulteriori clausole sociali, diverse da quelle oggetto di queste Linee guida, sono consentite in base all’articolo 3, comma 1 lettera qqq) del Codice dei contratti pubblici.
Ambito di applicazione La disciplina recata dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera. Pag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2019
Per servizi di natura intellettuale, si intendono i servizi che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio il brokeraggio assicurativo e la consulenza. Tale condizione si verifica nei casi in cui, anche eventualmente in parallelo all’effettuazione di attività materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse. Il servizio, pertanto, non ha natura intellettuale per il solo fatto di essere prestato da personale soggetto all’obbligo di iscrizione in albi professionali. Le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale): - degli appalti di fornitura; - degli appalti di natura occasionale. Laddove l’oggetto del contratto comprenda in modo scindibile sia prestazioni afferenti ad attività assoggettate all’obbligo di previsione della clausola sociale, sia prestazioni non soggette a tale obbligo, la clausola sociale si applica limitatamente alle attività ricadenti nell’obbligo di previsione della clausola sociale. Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di estendere l’applicazione della clausola sociale alle attività non assoggettate all’obbligo, purché non escluse ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti esplicitano i presupposti per l’applicazione della clausola sociale, nei casi in cui sussiste l’obbligo di previsione, ovvero motivano in ordine alla scelta effettuata negli altri casi. Ai sensi dell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, le clausole sociali possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia. La disciplina delle clausole sociali è inoltre applicabile ai settori speciali, in considerazione del richiamo operato dall’articolo 114, comma 1, del Codice dei contratti pubblici alla disciplina contenuta negli articoli da 1 a 58. La clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al perso-
nale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici.
L’applicazione delle clausole sociali La stazione appaltante, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, inserisce la clausola sociale all’interno della lex specialis di gara. L’operatore economico accetta espressamente la clausola sociale e l’obbligo è riportato nel contratto. L’obbligo richiede, in ogni caso, che siano rispettate le seguenti condizioni: - il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere. L’inserimento di clausole volte alla tutela dei livelli occupazionali non è legittimo qualora non sussista, per la stazione appaltante, alcun contratto in essere nel settore di riferimento, ovvero il contratto in essere presenti un’oggettiva e rilevante incompatibilità rispetto a quello da attivare, L’incompatibilità è oggettiva quando pertiene alle prestazioni dedotte nel contratto e non deriva da valutazioni o profili meramente soggettivi attinenti agli operatori economici. Non sussiste di regola incompatibilità laddove il contratto di cui si tratta preveda prestazioni aggiuntive rispetto a quello precedente, salvo il caso in cui, per l’entità delle variazioni e per i conseguenti effetti sulle prestazioni dedotte, risulti complessivamente mutato l’oggetto dell’affidamento; - l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici). Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento. Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazioPag. 35 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2019
ne appaltante indica gli elementi rilevanti per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all’operatore uscente, prestando particolare attenzione all’anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti. Le stazioni appaltanti valutano inoltre la possibilità di inserire, negli schemi contrattuali, specifiche clausole che obbligano gli appaltatori a fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell’esecuzione contrattuale. La stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.
Il rapporto con i contratti collettivi Le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento, tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di quanto stabilito dall’articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. L’operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. È comunque fatta salva l’appli-
cazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico.
Conseguenze del mancato adempimento La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara. L’esclusione, viceversa, non è fondata nell’ipotesi
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in cui l’operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa. L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano l’articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. (CS)
Fiera del fashion a Las Vegas l’associazione a supporto delle aziende interessate
Dall’11 al 14 agosto 2019 presso il Convention Center di Las Vegas, Nevada USA, si terrà il Sourcing@ MAGIC, il più grande e completo evento fieristico del “fashion” in Nord America. La fiera interessa principalmente i settori dell’abbigliamento e delle calzature intese come filiere di produzione di valore. Coinvolgendo annualmente oltre 1.200 aziende del settore provenienti da tutto il mondo è d’interesse sia per i produttori diretti sia per gli operatori che operano nell’ambito della subfornitura. Si
tratta pertanto di un’opportunità importante per le aziende del territorio che fanno produzioni per marchi, rivenditori o forniscono servizi di “private label”, anche perché partecipando p possibile contribuire a rafforzare il “Made in Italy”. Sono tantissimi i marchi che approfittano di questo evento anche per ricercare nuove realtà produttive capaci di offrire soluzioni innovative in questo settore. Sourcing@MAGIC è la fiera che raggruppa il meglio del “fashion” mondiale”, visitata da 65.000 operatori di settore provenienti da oltre 125 paesi. Per le imprese interessate a maggiori informazioni sulla fiera o intenzionate a partecipare, è possibile contattare l’ufficio estero dell’Associazione allo 0432 507377 oppure inviare una e-mail a estero@ confapifvg.it.
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(PZ)
Accordo di collaborazione con il CATAS spa rinnovata la convenzione a beneficio delle imprese
La nostra Associazione ha rinnovato l’accordo di collaborazione con il CATAS spa a beneficio delle Imprese Associate. L’accordo prevede la possibilità per le imprese di sottoscrivere un “Abbonamento sostenitore”, la cui decorrenza va dal 1° gennaio al 31 dicembre e il quale offre i seguenti vantaggi: - sconto del 50% sulle tariffe delle prove come da proprio Tariffario in corso di validità; - accesso all’area MyCATAS del sito web dell’istituto (www.catas.com) con servizi esclusivi per gli abbonati; - partecipazione a condizioni agevolate alle periodiche riunioni informative sullo stato della normazione nazionale ed europea ed a tutte le altre riunioni e seminari organizzati da CATAS; - assistenza tecnica telefonica gratuita; - utilizzo del logo CATAS Member all’interno del proprio materiale promozionale. CATAS si impegna ad applicare agli Associati di Confapi FVG, per le attività di prova - escluse le certificazioni di prodotto, le prove a queste associate e le prove di reazione al fuoco inerenti alle procedure di omologazione ministeriale - le seguenti condizioni: - per le aziende che sono nuovi clienti CATAS (questa categoria di aziende comprende quelle aziende che non hanno mai eseguito prove, o che comunque non hanno ottenuto servizi ad opera del CATAS e non risultano, pertanto, già registrate all’interno del database di CATAS in qualità di Clienti), per i soli servizi offerti in
occasione del primo contatto, saranno applicate le tariffe previste nel tariffario annuale per le aziende abbonate (sconto del 50% sulla tariffa non abbonati), senza che le stesse debbano sottoscrivere la quota di abbonamento per l’anno relativo; - assistenza tecnica telefonica negli ambiti afferenti alle attività di CATAS e accesso al MaterialConnexion Point FVG presso CATAS; - alle aziende già clienti CATAS, ma non abbonate saranno applicate le tariffe delle prove scontate al: * 20% rispetto alle tariffe previste per i non abbonati; * 25% rispetto alle tariffe previste per i non abbonati quando le prove siano effettuate su prodotti in fase di prototipi e non ancora in commercio. Al fine dell’applicazione del presente punto sarà sufficiente una dichiarazione dell’azienda che il prodotto da provare è un prototipo o, comunque, è un prodotto non ancora in commercio. - alle aziende abbonate Catas saranno applicate le tariffe delle prove scontate di un ulteriore 2% rispetto alle tariffe previste per gli abbonati. Le tariffe per le prove, abbonamento ed altri servizi offerti si intenderanno quelle in corso di validità. Eventuali aggiornamenti o revisioni annuali delle stesse saranno debitamente comunicati. Per l’applicazione delle condizioni sopra indicate le aziende dovranno dimostrare di essere associate a Confapi FVG in fase di definizione dell’ordine. Le condizioni sopra indicate non saranno cumulabili con eventuali altre convenzioni stipulate separatamente con CATAS o con altre politiche di sconto in corso di validità. Per ulteriori informazioni e i chiarimenti che fossero necessari Vi potrete rivolgere all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione: 0432 507377 - sicurezza@confapifvg.it.
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(LCP)
Additive FVG square in friuli venezia giulia il primo caso italiano di open innovation e additive manufacturing Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione italiana ad aver realizzato uno spazio condiviso (open innovation) per la sperimentazione della stampa 3D industriale su materiali metallici nell’ottica della trasformazione delle imprese verso l’Industria 4.0, denominato Additive FVG Square. La produzione additiva o processo additivo o tecniche additive o produzione a strati è un processo di unione dei materiali per fabbricare oggetti da modelli 3D computerizzati, di solito uno strato sopra l’altro, in opposizione alle metodologie di produzione sottrattiva. In altre parole, si tratta di una tecnica di produzione che, utilizzando nuove tecnologie, permette di ottenere prodotti e manufatti dalla generazione e successiva addizione di successivi strati di materiale. Si tratta, cioè, di una netta inversione di tendenza rispetto alle tecnologie di produzione tradizionali che partono dalla tecnica della sottrazione dal pieno, come avviene, ad esempio, con la fresatura o la tornitura. Grazie a questo strumento di produzione si è compiuta una digitalizzazione dell’attività manifatturiera realizzata attraverso il dialogo continuo tra computer e impianti produttivi. Ciò premesso, l’Additive FVG Square è nata per iniziativa di Friuli Innovazione, nel cui parco scientifico è ospitata, in collaborazione con CO-
MET Cluster Metalmeccanica FVG, con l’Università di Udine, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e con il sostegno del Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF). L’iniziativa si colloca entro il più ampio Progetto Additive FVG, avviato sempre da Friuli Innovazione sulla base di tre principi: - le nuove competenze, in quanto le tecnologie additive non servono a replicare o sviluppare l’esistente e, quindi, abbisognano di progettisti che pensino in modo del tutto diverso rispetto al passato; - la partecipazione di imprese, che possono sperimentare queste tecnologie più rapidamente; - le nuove idee di business, che Friuli Innovazione ha iniziato a stimolare in collaborazione con Unicorn Trainers Club. All’interno di questo spazio diverse imprese regionali hanno intrapreso un percorso collettivo di formazione e sperimentazione, utilizzando la macchina EOS M290, che rappresenta l’ultima frontiera della stampa 3D industriale, ancora con il concorso dell’Università di Udine. Per sua natura l’Additive FVG Square è aperta a qualsiasi impresa o soggetto intenzionati a collaborare nel campo dell’additive e per questo gli interessati possono rivolgersi a Friuli Innovazione - Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico Società consortile a r.l., Via Jacopo Linussio 51, 33100 Udine (tel. 0432-629911, e-mail: info@friulinnovazione.it). Gli interessati possono, comunque, sempre rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione per ogni altra utile informazione.
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(AdT)
Autotrasporto internazionale. Graduatoria CEMT 2019 approvata la graduatoria di merito per l’assegnazione delle autorizzazioni multilaterali cemt Con decreto del Dirigente della Divisione 3 (autotrasporto internazionale merci) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2019, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14 marzo 2019, è stata approvata la graduatoria di merito per l’assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT (Conferenza europea ministri dei trasporti) valide per il 2019.
Alle 63 imprese ammesse in graduatoria, di cui 6 del Friuli Venezia Giulia, sono state assegnate 178 autorizzazioni CEMT annuali, così ripartite: - 18 senza limitazioni territoriali, utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore; - 4 utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore non valide per la Grecia; - 156 utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore non valide per la Grecia, per l’Austria e per la Federazione Russa. Copia del decreto e allegato elenco e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il febbraio 2019 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 3/2019, p. 53, per segnalare che il 13 marzo 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di febbraio 2019. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel febbraio 2019 (pari a 1.465,66 in aumento rispetto al mese di gennaio 2019 quando ammontava 1.434,73 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,201 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,987 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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