Apinforma 4/2020

Page 1

notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 4 29 febbraio 2020

IN PRIMO PIANO RIFLESSIONI SUGLI ANNUNCI DI CHIUSURA DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


TECNO2 SOLUTIONS

FILTRO AUTOPULENTE

FILTRAGGIO COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO PER FLUIDI INDUSTRIALI


OPENEX.IT

Rigenerazione Cilindro

Cilindro

Filtraggio

Camera di accumulo del fluido di risiaciaquo (equivalente al serbatoio di riserva)

Tempi di manutenzione estremamente ridotti Aumento della produttività Rispetto per l’ambiente Costi minimi di manutenzione

official distributor

VIA SAN GIORGIO 52/6 | 33019 TRICESIMO (UDINE) | T +39 0432 881515 | TECNO2COMMERCIALE.COM | INFO@TECNO2COMMERCIALE.IT


notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 4 29 febbraio 2020

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Coronavirus. DPCM 09.03.2020 in vigore dal 10/3 fino al 3/4

8

Riflessioni sugli annunci di chiusura delle attività produttive

9

La riforma della crisi d’impresa

10

Corrispettivi registratori cassa telematici

15

Riscritto il calendario fiscale 2020

17

Interessi di mora fermi all’8%

18

Il credito Iva annuale

20

Ripristinata l’ACE

22

L’estromissione immobiliare

24

Prenotazione bonus pubblicità

27

Inail. Incentivi alle imprese

30

Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2020

38

Contributi alla formazione di cui all’art. 61 CCNL Unionmeccanica

39

MUD 2020

46

Nuova Guida Conai

47

Trasporto rifiuti

49

SOA: rinnovo per l’Impresa Pitta & c.

50

ANAC: delibera sul conflitto di interessi

52


...E TU CHE PROGETTI HAI? Un progetto positivo ha bisogno delle giuste competenze e di una puntuale organizzazione. SKAN è in grado di creare una squadra di specialisti che valuti la fattibilità dei progetti e supporti le aziende nella loro realizzazione.

REALIZZA UN NUOVO PRODOTTO

Le grandi idee richiedono un pensiero positivo.

MIGLIORA LA TUA ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA CREA GRUPPI DI LAVORO COLLABORATIVI TROVA NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL TUO BUSINESS

Contattaci per valutare la fattibilità tecnica, economica e operativa della TUA IDEA. SKAN S.r.l. Unipersonale Piazza Libertà 12/1 33017 Tarcento (UD) ITALIA Tel. +39 0432 792976 | www.skan.it | info@skan.it Facebook: skanprogettipositivi | LinkedIn: skan-progetti-positivi


EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Emergenza COVID-19

55

Aperto Bando FAPI 1-2020(*)

58

Garante privacy e coronavirus

59

Comunicazione servizi digitali delle Camere di Commercio

61

Genova. Ponte Morandi. Domande di ristoro 2019 e 2020

62

Autorità di regolazione dei trasporti

64

Traffico su strada con l’Olanda

65

Brexit. Ratifica dell’accordo di recesso

79

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


SISTEMI DI PESATURA PESA A PONTE METALLICA


33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 - fax 0432 295922 e-mail: info@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG

CORONAVIRUS DPCM 9 MARZO 2020 IN VIGORE DAL 10 MARZO FINO AL 3 APRILE In relazione alle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, l’Associazione, pur restando aperta e attiva nell’assistenza alle Imprese, ha sospeso ogni attività che implichi un assembramento di persone, attivando il seguente protocollo: 1. 2. 3.

SONO SOSPESI: RIUNIONI DI CATEGORIA, SEMINARI, CORSI DI FORMAZIONE (IN ASSOCIAZIONE E IN AZIENDA); L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA È GARANTITA TELEFONICAMENTE E VIA POSTA ELETTRONICA; GLI APPUNTAMENTI (SIA IN

ASSOCIAZIONE CHE IN AZIENDA) PER OGNI TIPO DI CONSULENZA, NELLO SPECIFICO RELAZIONI INDUSTRIALI, VISTE LE NECESSITÀ CONTINGENTI, SONO GARANTITI E RIDOTTI ALLO STRETTO NECESSARIO E DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATI CON L’UFFICIO DI COMPETENZA DELLA MATERIA DA TRATTARE, ASSICURANDO IL COINVOLGIMENTO DEL MINOR NUMERO DI PERSONE; 4. EVITARE OGNI VISITA E CONTATTO NON PREANNUNCIATO ALMENO CON UN MINIMO DI PREAVVISO. ANCHE PER IL SERVIZIO DI

L’Associazione aggiorna costantemente tramite circolari, sito Internet, Facebook e Instagram l’evolversi della situazione e resta a disposizione 24 ore su 24 (il numero di tel. resta invariato 0432/507377) per ogni confronto e/o necessità. Restano valide sempre le seguenti precauzioni: - tenere la distanza di almeno un metro; - evitare tutti i luoghi affollati; - non portarsi le mani agli occhi e alla bocca; - lavarsi spesso le mani con sapone o gel alcoolico; - in caso di tosse e/o starnuti usare i fazzoletti monouso o proteggersi con la parte interna del braccio; - in caso di febbre o di malessere restare a casa e se necessario contattare telefonicamente il medico di base; - areare spesso i locali; - nei limiti del possibile: “io resto a casa”. Udine, 10 marzo 2020

SA 8000:2014 Certified Social Accountability System

ISO 9001:2015 Certified Quality System

Pag. 8 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 11 - 15 giugno 2019


33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 - fax 0432 295922 e-mail: info@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG

Gentili Imprenditori Associati Loro Sedi

Udine, 11 marzo 2020 Prot. n. 80 LCP/bv

Riflessioni sugli annunci di chiusura delle attività produttive In presenza delle sempre più insistenti voci di generale chiusura delle attività produttive abbiamo raccolto le opinioni di tutti i Presidenti delle nostre categorie, invitandoli a pronunciarsi su questa eventualità. Le opinioni sono discordanti, anche perché provenienti da settori diversi, alcuni dei quali hanno risentito meno rispetto ad altri che hanno risentito molto dell’attuale emergenza. Se si volesse giungere alla chiusura si evidenziano i seguenti tratti comuni: -

-

-

Non è possibile chiudere da un giorno all’altro, ma deve essere dato un minimo preavviso di alcuni giorni per consentire alle merci in circolazione di giungere a destinazione. Le esenzioni non potrebbero solo riguardare beni di prima necessità (alimentari, farmaceutici et similia), in quanto questi settori sono strettamente collegati con altri: si pensi solo ai materiali per il confezionamento dei prodotti. Si consideri ancora che da anni le nostre imprese per ineludibile necessità economica sono state costrette ad azzerare il magazzino, per cui un blocco con effetto immediato provocherebbe anche una paralisi per quei prodotti di cui si vuole garantire la circolazione. Non si dimentichi che la gravissima crisi del 2008 non è stata ancora superata e che molte sono ancora le imprese (da 1/3 alla metà a seconda dei settori) già oggi a rischio di sopravvivenza e che, se dovessero chiudere anche solo per qualche settimana, forse non sarebbero più in grado di riaprire senza un immediato sostegno finanziario. Ci sono settori produttivi che per loro natura non possono sospendere le attività, si pensi solo alle acciaierie; ci sono imprese che, parimenti, per motivi organizzativi non possono cessare la propria attività in quanto chiamate a fornire manutenzione ed assistenza 24 ore su 24 in tutto il mondo.

Nel sintetizzare le varie posizioni emerse, si può anche prendere in considerazione una chiusura di 2 settimane, con adeguato preavviso, come un Ferragosto supplementare, a condizione di essere certi di poter riprendere l’attività a questa scadenza, diversamente si pregiudicherebbe l’impresa e l’intera economia. L’Associazione resta a Vostra completa disposizione per ogni emergenza e il nostro numero telefonico (0432/507377) risponde 24 ore su 24. Un cordiale saluto.

Il Presidente Massimo Paniccia

SA 8000:2014 Certified Social Accountability System

ISO 9001:2015 Certified Quality System

Pag. 9 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 4 - 29 febbraio 2020


La riforma della crisi d’impresa nuovi oneri e adempimenti con vantaggi limitati

Il commento del Presidente della Categoria C.E.D. e Servizi alle Imprese Il Codice della crisi d’impresa rappresenta senz’altro, a livello teorico, un progetto ambizioso che, da un lato si prefigge il compito di individuare con tempestività le aziende in difficoltà e di prevenire il loro default inserendo nella gestione correttivi e strategie utili a ricostituire, se possibile, un equilibrio economico finanziario solido e dall’altro lato pretende l’adozione di un assetto organizzativo adeguato a riconoscere con tempestività le difficoltà aziendali. A livello pratico però tale impostazione non considera che in un’economia come la nostra, basata soprattutto sulla piccola e media impresa, molto spesso sottocapitalizzata e dove le situazioni di crisi vengono frequentemente risolte con l’impegno e l’apporto finanziario dello stesso imprenditore, il ricorso a soggetti estranei può determinare un trauma difficile da affrontare per l’imprenditore. Ciò implica anche costi aggiuntivi e maggiori responsabilità senza garantire all’imprenditore e al sistema risultati tangibili nella risoluzione delle difficoltà aziendali. Sono invece assolutamente convinto sull’utilità di dotare le imprese di un assetto organizzativo adeguato, ma non come una necessità emergenziale bensì come un’esigenza preliminare da favorire anche con la formazione assistita dell’imprenditore introducendolo anche alle tecniche basilari di economia aziendale.

Premessa Con il D.Lgs. 14/2019 si è data attuazione alla riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nonché delle procedure concorsuali. Si tratta di una riforma sistematica ed organica prevista dalla legge de-

lega n. 155/2017 applicabile a tutti i soggetti esercenti un’attività economica sia in forma individuale che societaria. Gli obiettivi della riforma sono quelli di superare l’idea punitiva del fallimento, riorganizzare le procedure concorsuali e da sovraindebitamento, ma soprattutto prevenire l’insolvenza con una diagnosi anticipata dello stato di crisi, al fine di attivarsi tempestivamente per affrontare la situazione contingente. Si vuole garantire quindi la prosecuzione dell’attività e la salvaguardia della capacità imprenditoriale. Molte delle disposizioni previste dal decreto saranno applicabili dal 15 agosto 2020, ma alcune sono già operative.

Soggetti interessati Interessati alle nuove regole sono tutti i soggetti che esercitano un’attività imprenditoriale. Vi rientrano conseguentemente gli imprenditori individuali, le società di persone e quelle di capitali. Vi rientrano anche le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, a prescindere dalla composizione del loro capitale sociale. Sono inoltre interessati alle nuove regole anche le persone fisiche non imprenditori e i professionisti. Questi soggetti, qualora si trovino in una situazione di sovraindebitamento, devono attivare specifiche procedure.

I diversi gradi di difficoltà Le situazioni di difficoltà si possono presentare in modi diversi, a questo proposito la norma disciplina specifiche fattispecie. La crisi d’impresa è uno stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza

Pag. 10 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 4 - 29 febbraio 2020


del debitore, si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa futuri ad onorare le obbligazioni assunte in modo regolare. Spetta all’imprenditore quindi valutare la propria situazione e prevedere l’evoluzione futura. L’insolvenza riguarda la situazione in cui l’imprenditore non è più in grado di far fronte in maniera regolare alle proprie obbligazioni e si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori. Il legislatore ha distinto la crisi dall’insolvenza soprattutto sulla base del fattore temporale, dove la prima precede la seconda. Durante la crisi è ancora possibile intervenire adottando misure in grado di riportare l’azienda in bonis, mentre con l’insolvenza non è possibile rimediare e l’unica possibilità sarà quella di trovare una soluzione concordata con i creditori. La norma disciplina anche il sovraindebitamento, includendovi sia la definizione di crisi sia quella di insolvenza, differenziandosi per lo più per il campo di applicazione soggettivo riservato alle imprese minori, imprenditori agricoli, start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziaria, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie. La differenza tra un imprenditore insolvente, assoggettabile alla liquidazione giudiziale, e un imprenditore sovra indebitato, assoggettabile alla liquidazione controllata, riguarda l’ambito penale. Nel primo caso si renderanno applicabili le fattispecie delittuose di bancarotta, mentre nel secondo caso l’imprenditore sarà esentato. In questo modo i piccoli imprenditori vengono assimilati ai consumatori privati e ai professionisti per i quali è prevista una specifica procedura di sovraindebitamento.

I nuovi obblighi in capo all’imprenditore Sono previsti specifici nuovi adempimenti in capo all’imprenditore affinché sia possibile individuare per tempo l’emersione di situazioni di crisi. In particolare l’art. 3 del decreto prevede che: - l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza ritardi le iniziative necessarie a farvi fronte; - le società e gli altri soggetti collettivi devono adottare un assetto organizzativo adeguato, per rilevare immediatamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative idonee. Più dettagliatamente e conformemente a quanto previsto dal nuovo comma 2 dell’art. 2086 del co-

dice civile, l’imprenditore che opera in forma societaria deve: - istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita di continuità aziendale; - attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. Segnaliamo che questi nuovi adempimenti sono già operativi, infatti, l’articolo 389 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 espressamente ha previsto l’entrata in vigore di queste disposizioni dal 16 marzo 2019.

La procedura di allerta La procedura di allerta si basa sul principio secondo il quale la possibilità di salvaguardare i valori delle imprese in difficoltà è direttamente proporzionale alla tempestività dell’intervento risanatore. Mentre il ritardo nel recepire i sintomi di una crisi, nella maggior parte dei casi, determina un’insolvenza irreversibile. Ecco perché alla presenza di indizi di crisi, l’organo di controllo è obbligato a segnalare immediatamente tale situazione agli amministratori. La segnalazione è stata estesa anche all’Agenzia delle entrate, all’INPS e all’Agente della riscossione i quali saranno tenuti a monitorare l’andamento dell’esposizione debitoria nei loro confronti assumendo così un ruolo attivo nella gestione della crisi. Le procedure di segnalazione interna ed esterna di cui sopra rappresentano la fase preliminare, immediatamente precedente la procedura di segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi) che viene instaurata solo quando la prima segnalazione non abbia generato in capo agli amministratori un’adeguata risposta. A questo proposito la norma prevede che gli amministratori, a seguito della segnalazione dello stato di crisi da parte dell’organo di controllo, devono attivarsi nei 30 giorni successivi per rimediare alla situazione di difficoltà. Se la segnalazione è attivata dai creditori qualificati (Entrate, INPS e Ag. riscossione), gli amministratori avranno 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione o per presentare un’istanza di composizione assistita o di regolarizzazione della crisi. In definitiva se le segnalazioni interne non attivano l’organo amministrativo, si dovrà avviare una procedura di composizione presso l’OCRI e, in

Pag. 11 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 4 - 29 febbraio 2020


caso di fallimento anche di quest’ultima, aprire la procedura di composizione assistita della crisi al fine di salvaguardare la continuità aziendale. Procedura che dovrà essere svolta in modo riservato e confidenziale. Sono esclusi dagli obblighi di segnalazione le grandi imprese, le società quotate in borsa, le banche, le società di intermediazione mobiliare, i fondi comuni d’investimento, i fondi pensione, le imprese di assicurazione e le società fiduciarie.

L’OCRI L’Organismo di composizione della crisi (OCRI) è un organismo collegiale in fase di istituzione in tutte le Camere di Commercio e avrà la funzione di gestire e facilitare il procedimento di allerta, nonché di assistere l’imprenditore nel procedimento di composizione della crisi. Avrà quindi il compito di ricevere le segnalazioni di cui sopra, gestire le procedure di allerta e assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. La competenza territoriale dell’OCRI è fissata dalla sede legale dell’impresa. L’Organismo è costituito e opera per il tramite delle strutture delle Camere di Commercio ed è composto dall’ufficio del referente e da professionisti accreditati. Per ogni procedura sarà nominato un collegio dedicato. Il referente OCRI, una volta ricevuta la segnalazione, nomina il collegio composto da professionisti iscritti nell’albo dei gestori della crisi. Entro 15 giorni dalla segnalazione l’OCRI convoca il collegio, il debitore e l’organo di controllo, se costituito, per un’audizione riservata e confidenziale. L’intera gestione deve essere fatta nella massima riservatezza al fine di evitare inutili allarmismi. Dopo l’audizione si possono aprire due soluzioni: - se l’organismo ritiene che non sussista una situazione di crisi, disporrà l’archiviazione; - se l’organismo ritiene fondato lo stato di crisi, individuerà con il debitore le procedure idonee al suo superamento, fissando un termine entro il quale il debitore dovrà riferire in merito alla loro attuazione. In quest’ultimo caso se il debitore non attiverà le procedure idonee adottate, il collegio dell’OCRI redigerà una relazione che trasmetterà al referente che ne darà notizia a coloro che hanno effettuato la segnalazione. A questo punto se la situazione non sarà sanabile, si darà inizio ad altre procedure di regolarizzazione della crisi o di composizione assistita, in cui saranno necessariamente coinvolti i creditori.

Gli indicatori della crisi Le situazioni di tensione o di difficoltà economica sono rappresentate da squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa nonché dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore. Queste situazioni sono rilevabili attraverso specifici indici in grado di evidenziare: - la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi; - le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, se la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi. Gli indici dovranno dimostrare la capacità dell’azienda di onorare con adeguati flussi di cassa gli impegni e gli oneri legati all’indebitamento. Gli indici da utilizzare per valutare lo stato di crisi saranno elaborati con cadenza almeno triennale dall’Ordine dei dottori commercialisti e approvati dal MISE con specifici decreti. Se l’impresa ritiene che gli indici approvati non siano adeguati alle proprie caratteristiche, ne deve indicare le ragioni nella nota integrativa indicando quali indici devono ritenersi più idonei per individuare lo stato di crisi. Questi ultimi tuttavia, dovranno essere certificati da un professionista con una specifica attestazione da allegare alla nota integrativa, ma in ogni caso produrranno effetti dall’esercizio successivo alla loro elaborazione.

Gli obblighi di imprenditori e amministratori L’art. 3 del D.Lgs. 14/2019 responsabilizza esplicitamente l’imprenditore prescrivendo l’adozione di ogni misura diretta alla tempestiva rilevazione del proprio stato di crisi, al fine di porvi rimedio immediatamente, mentre per le società impone all’organo amministrativo, e per le stesse finalità, l’adozione di specifici assetti organizzativi adeguati alle caratteristiche aziendali. La norma ha modificato anche l’articolo 2086 del codice civile, variando la definizione di direzione gerarchica dell’impresa, in gestione dell’impresa, comportando l’assunzione di un maggior grado di responsabilità. Responsabilità che viene individuata anche nell’adozione di una struttura societaria e organizzativa adeguata alle dimensioni e alla natura dell’azienda. Il senso di questa disposizione normativa è legato alla considerazione che un imprenditore attento e organizzato offre maggiori possibilità e garanzie di salvaguardare la continuità e il patrimonio aziendale. Nell’azienda

Pag. 12 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 4 - 29 febbraio 2020


disorganizzata, viceversa, la situazione di crisi può rimanere latente. Tra le novità previste dalla riforma si segnala la possibilità di proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nel caso in cui il patrimonio risulti insufficiente al soddisfacimento dei relativi crediti. In questo caso la responsabilità degli amministratori è quantificabile nella misura pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica o di apertura della procedura concorsuale e quello riferito alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

La nomina dell’organo di controllo Il decreto ha previsto un allargamento della platea di società tenute alla nomina di un organo di controllo. Per le SRL viene confermata la nomina qualora sia l’atto costitutivo a prevederla, mentre sono stati modificati al ribasso i limiti al superamento dei quali scatta l’obbligo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è ora obbligatoria quando: - la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato; - vi è un controllo su una società obbligata alla revisione dei conti; - ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: a) totale attivo dello stato patrimoniale

€ 4.000.000

b) totale ricavi delle vendite e prestazioni

€ 4.000.000

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio

20 unità

L’obbligo viene meno quando per tre esercizi con-

secutivi non viene superato alcuno dei sopra indicati limiti. Rispetto alla previgente normativa si segnala che l’obbligo decorreva al superamento di due dei tre vecchi limiti previsti dalla norma, limiti che in ogni caso erano più elevati. Si segnala che sono state variate anche le regole che ne modificano l’obbligo di nomina nel senso che, qualora l’assemblea che approva il bilancio nel quale vengono superati i limiti non provveda entro 30 giorni alla nomina dell’organo di controllo, sarà lo stesso Tribunale a provvedere o su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese. Per le società a responsabilità limitata e le cooperative esistenti al 16 marzo 2019, l’obbligo di nomina dell’organo era fissato al 16 dicembre 2019. La norma prevedeva, infatti, un periodo transitorio di 9 mesi, dal 16 marzo, per adeguare lo statuto alle novità introdotte dalla riforma. Il decreto Milleproroghe all’art. 6 - bis ha fatto slittare l’obbligo di nomina alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019. Il nuovo termine quindi è variabile, da quattro a sei mesi, legato alla data in cui sarà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio riferito al 2019. Tale obbligo può richiedere la modifica sullo statuto nell’ipotesi in cui non sia previsto nulla in merito all’organo di controllo o quando la sua nomina sia subordinata al superamento dei limiti di cui all’art. 2435-bis del codice civile. Per la prima applicazione dei nuovi limiti si dovrà fare riferimento ai parametri dimensionali dei due esercizi precedenti vale a dire il 2017 e il 2018.

LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE SULLA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA Convegni Udine, 15/5/2019 - Il nuovo codice della crisi d’impresa - Relatore dott. Pietro Del Fabbro. Udine, 18/9/2019 - La salvaguardia del patrimonio dell’imprenditore: le ultime novità - Relatore Avv. Carlo Ferrero. Udine, 27/9/2019 - La revisione legale dei conti alla luce della riforma della crisi d’impresa - Relatori Dott. Davide David e Dott. Maurizio Rossini. Udine, aprile 2020 - Il nuovo codice della crisi d’impresa: aspetti finanziari e rapporti con le banche - Relatori Dott. Eugenio Mollica e Dott. Paolo Zorzenone. Corsi Aprile 2019 - Il Controllo di gestione, la programmazione economica e finanziaria e il budget alla luce dei nuovi obblighi recati dalla riforma della crisi d’impresa (3 pomeriggi) - Relatore Dott. Daniele Vidoni. Riunioni di categoria Gruppo CED Udine, 30/05/2019 - Riunione del gruppo sul tema “La crisi d’impresa” con intervento dell’Avv. Carlo Ferrero.

Pag. 13 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 4 - 29 febbraio 2020


LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE SULLA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA Riunioni di categoria Gruppo CED Udine, aprile 2020 - Riunione del gruppo sul tema “La crisi d’impresa” con intervento del Dott. Paolo Zorzenone. Gruppo Giovani Imprenditori Udine, 6/2/2020 - Riunione del gruppo sul tema “La crisi d’impresa” con intervento del Dott. Paolo Zorzenone. Sportello È attivo lo Sportello dedicato all’assistenza delle imprese per i nuovi obblighi di revisione dei conti alla luce delle novità recate dal nuovo codice della Crisi d’impresa. Eventi pubblici Udine, 9/11/2019 - In occasione dell’incontro sulla cessione dell’Ecobonus con i parlamentari della regione, il dottor Paolo Zorzenone, cui è stata delegata la relazione tecnica, ha richiamato la riforma della Crisi d’impresa per la tenuta finanziaria delle PMI. Udine, 25/11/2019 - Indici di bilancio e ruolo del commercialista a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Udine - Il Direttore dell’Associazione Lucia C. Piu è intervenuta sul Codice della crisi di impresa e in particolare sull’OCRI l’organo collegiale di competenza della CCIAA. Udine, 20/02/2020 - OCRI, avvio delle attività, CCIAA PN UD - Il Direttore Lucia C. Piu con il collega Paolo Zorzenone dell’Ufficio fiscale hanno partecipato all’incontro tecnico organizzato dalla CCIAA sul tema. L’incontro è stato condotto dal segretario della CCIAA PN UD Maria Lucia Pilutti che è anche il Referente dell’OCRI e dal Dr. Alberto Maria Camilotti, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Udine. Articoli e pubblicazioni Apinforma 5/2019, pag. 9 - Il codice della crisi d’impresa - Una novità di immediato interesse per le imprese: obbligo di nomina dell’organo di controllo - Avv. Carlo Ferrero. Apinforma 6/2019, pag. 6 - Nuovo fardello per le PMI - Comunicato stampa del Presidente nazionale Confapi, Dott. Maurizio Casasco. Apinforma 7/2019, pag. 20 - La riforma della crisi d’impresa - Dott. Paolo Zorzenone. Apinforma 8/2019, pag. 17 - Il nuovo rapporto banca - impresa - un futuro difficile con il nuovo codice della crisi d’impresa? Dott. Eugenio Mollica e Dott. Enrico Romanutti. Apinforma 10/2019, pag. 16 - Nuove soglie per la nomina dell’organo di controllo. Apinforma n. 12/2019, pag. 18 - La crisi d’impresa - Ing. Stefano Castiglione. Apinforma n. 20/2019, pag. 8 - Codice della crisi d’impresa - A dicembre l’obbligo di nomina dell’organo di controllo - Paolo Zorzenone.

(PZ)

Pag. 14 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 4 - 29 febbraio 2020


Corrispettivi registratori cassa telematici a) Cessione di beni

primi chiarimenti in una circolare delle entrate di Silvano Meneghini - dottore Commercialista in Dignano Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate. Si ricorda che nel commercio al dettaglio e/o prestazioni a privati: - Il rilascio dello scontrino di cassa non è obbligatorio nell’ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 3 comma 2, DPR 636/1996). - L’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione (art. 22, primo comma, DPR 633/1972). Bisogna anche ricordare che ai sensi dell’articolo 6 IVA (DPR 633/72) che individua il momento di effettuazione dell’operazione, l’iva diventa esigibile nei tempi seguenti: - nelle cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione (comma 1, articolo 6). - nelle prestazioni di servizio all’atto del pagamento del corrispettivo (comma 3, articolo 6) Se in via anticipata viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo pagato (comma 4, articolo 6). Con riferimento alle operazioni di commercio al minuto ed attività assimilate la circolare n. 3 del 21.2.2020 dell’Agenzia Entrate fornisce alcuni chiarimenti in ordine all’emissione dello scontrino di cassa (documento commerciale).

Lo scontrino deve essere emesso al momento della consegna del bene, ancorché il corrispettivo non venisse riscosso. Infatti il momento impositivo ai fini dell’iva (esigibilità dell’iva) si verifica al momento della consegna dei beni. Se il pagamento avviene successivamente, non sarà necessario generare un nuovo scontrino. In buona sostanza il momento della riscossione del corrispettivo rileva esclusivamente ai fini della contabilità (aggiornamento del conto cassa), non invece ai fini dell’emissione dello scontrino. A titolo d’esempio, nel caso di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, si potrà emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale – essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA - e l’esercente potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso. La circolare dell’Agenzia Entrate non considera l’eventualità che il pagamento del corrispettivo preceda la consegna dei beni. In tale eventualità sarà necessario generare lo scontrino all’atto del pagamento. Alla successiva consegna dei beni sarà sufficiente emettere bolla di consegna (DDT) con la seguente annotazione: Pagamento effettuato anticipatamente come da scontrino n…. del …. di euro….

b) Prestazioni di servizi L’emissione dello scontrino deve avvenire contestualmente al pagamento del servizio, ancorché il pagamento sia effettuato in via anticipata. Può sorgere un problema se la prestazione non è regolata immediatamente. Stando alla circolare n. 3/2020 laddove la prestazione sia effettuata senza il contestuale pagamento del corrispettivo, si procederà ad emettere un documento commerciale evidenziando il corrispettivo non riscosso; successivamente, ricevuto il pagamento si dovrà provvedere ad emettere un nuovo documento richiamando gli elementi identificativi di quello precedente. Questo però comporta una

Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


duplicazione degli scontrini con un doppio invio telematico del corrispettivo pattuito. Fatto che non giova certo alla chiarezza della situazione. Per evitare tali complicazioni, nel caso di servizi

non pagati immediatamente sarebbe preferibile emettere fattura immediata, anziché scontrino. Così all’atto del pagamento della fattura non c’è l’obbligo di produrre altri documenti.

Pag. 16 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


Riscritto il calendario fiscale 2020 decreto del governo per mitigare gli effetti del coronavirus Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 61/ PZ del 3 marzo 2020 per ricordare che con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 sono state adottate alcune misure a sostegno di famiglie, lavoratori, turismo e imprese in seguito all’emergenza coronavirus. Sono numerose le disposizioni contenute nel provvedimento finalizzate a ridurre i disagi, tra queste segnaliamo la riscrittura del calendario delle scadenze fiscali per l’anno in corso prevedendo un differimento per tutti i contribuenti e non limitato alle zone rosse.

Certificazione Unica CU Per la consegna e l’invio telematico delle certificazioni uniche dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati i sostituti d’imposta il termine è stato posticipato al 31 marzo 2020. In assenza di proroga il termine sarebbe stato il 9 marzo (il 7 cade di sabato).

Dichiarazione modello 730 La proroga della CU impatta anche sui termini di presentazione del 730 e ciò ha indotto il legislatore ad anticipare le scadenze previste del D.L. 124/2019 che avrebbero dovuto entrare in vigore solo dal prossimo anno. Le nuove scadenze valide per tutti i contribuenti interessati al 730 saranno mobili e l’invio potrà essere fatto fino al 30 settembre 2020. Il decreto 124 ha previsto un frazionamento in 5 periodi temporali con scadenza 15 giugno, 29 giugno, 23 luglio, 15 settembre e 30 settembre 2020, periodi di invio strettamente le-

gati al momento di consegna dei documenti del contribuente all’intermediario o CAF. Differenziate saranno anche le operazioni di conguaglio a debito o a credito, non più legate alla mensilità di competenza di luglio ma mobili da luglio a ottobre a seconda del momento di ricevimento del modello da parte del sostituto d’imposta. Si sottolinea che questo differimento non determina alcun ritardo nel rimborso in busta paga qualora il contribuente presenti la dichiarazione a maggio.

Dichiarazione precompilata Spostate in avanti anche le date relative alla scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’amministrazione finanziaria. Il modello sarà messo a disposizione dei contribuenti a partire dal 5 maggio e non più dal 15 aprile.

Comunicazioni per caricare le dichiarazioni precompilate La trasmissione alle Entrate da parte di imprese e professionisti dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente che danno diritto a detrazioni o deduzioni quali spese funebri, interessi passivi su mutui, rette scolastiche, spese sanitarie necessarie per caricare i dati nelle dichiarazioni precompilate è posticipata al 31 marzo 2020.

Settore turistico alberghiero Sospesi fino al 31 maggio 2020 le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro ex artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73 e i contributi previdenziali e assistenziali. Questo differimento ha rilevanza su tutto il territorio nazionale ma interessa le sole imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator.

Pag. 17 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020

(PZ)


Interessi di mora fermi all’8% nessuna variazione per il primo semestre 2020

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2020 il tasso d’interesse di mora applicabile per il prima semestre 2020 mantenendolo all’8%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. È stato così fissato allo 0% il saggio d›interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8%. I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito

nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10,35 secondo semestre 2002; 9,85 primo semestre 2003; 9,10 secondo semestre 2003; 9,02 primo semestre 2004; 9,01 secondo semestre 2004; 9,09 primo semestre 2005; 9,05 secondo semestre 2005; 9,25 primo semestre 2006; 9,83 secondo semestre 2006; 10,58 primo semestre 2007; 11,07 secondo semestre 2007; 11,20 primo semestre 2008; 11,10 secondo semestre 2008; 9,50 primo semestre 2009; 8,00 secondo semestre 2009; 8,00 primo semestre 2010; 8,00 secondo semestre 2010; 8,00 primo semestre 2011; 8,25 secondo semestre 2011; 8,00 primo semestre 2012; 8,00 secondo semestre 2012; 8,75 primo semestre 2013; 8,50 secondo semestre 2013; 8,25 primo semestre 2014; 8,15 secondo semestre 2014; 8,05 primo semestre 2015; 8,05 secondo semestre 2015; 8,05 primo semestre 2016; 8 secondo semestre 2016; 8 primo semestre 2017; 8 secondo semestre 2017; 8 primo semestre 2018; 8 secondo semestre 2018; 8 primo semestre 2019; 8 secondo semestre 2019; 8 primo semestre 2020.

Pag. 18 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020

(PZ)


IL GRASSO MOBIL POLYREX™ EM PROLUNGA LA DURATA DEI CUSCINETTI DEI MOTORI ELETTRICI* Cuscinetti a rulli per motori elettrici | Azienda metallurgica | Russia Un’azienda metallurgica russa utilizza motori elettrici da 185 kW di produzione tedesca su una linea di lavorazione dell’alluminio ad alte temperature con velocità fino a 2.900-4.500 giri/min. I cuscinetti dei motori, raggiungendo temperature fino a 120°C, sono soggetti a guasti frequenti. L’azienda si è quindi rivolta a ExxonMobil per individuare una soluzione per il grasso, al fine di prolungare la durata dei cuscinetti. Raccomandazione Gli esperti di ExxonMobil hanno consigliato il grasso Mobil Polyrex™ EM, specifico per i cuscinetti dei motori elettrici e formulato per resistere al degrado a temperature e velocità superiori. Il cliente ha deciso di provare il grasso Mobil Polyrex™ EM, parallelamente a un grasso della concorrenza, inoltre ha lubrificato altri 12 motori di potenza compresa tra 1 kW e 22 kW con Mobil Polyrex™ EM.*

RISULTATO +DURATA + RISPARMIO

6x

Durata utile superiore di 6 volte rispetto al grasso precedente Il grasso Mobil Polyrex™ EM ha consentito di prolungare la durata dei cuscinetti, migliorare la produttività complessiva e ridurre i costi di manutenzione.

* I cuscinetti lubrificati con il grasso della concorrenza hanno avuto una durata di 1,5 mesi prima di accusare guasti. I cuscinetti lubrificati con Mobil Polyrex EM hanno invece funzionato senza problemi per 9 mesi. I motori di potenza inferiore non hanno avuto problemi e non sono state necessarie riparazioni.

Advancing Productivity. Aiutarti a raggiungere gli obiettivi di sicurezza, di tutela ambientale e di produttività con le nostre innovative soluzioni di lubrificazione è una delle nostre massime priorità. Questo è quello che intendiamo per Advancing Productivity. Ed è così che vi aiutiamo a raggiungere una visione più ampia di successo.

Lubriservice è una società di

GROUP

IL FUTURO VICINO A TE

1959 - 2019

ANNIVERSARIO

LUBRISERVICE SRL Via Cussignacco, 80 - 33040 Pradamano (UD) Tel. +39 0432-671440 - info@lubriservice.it - www.lubriservice.it


Il credito Iva annuale questo modo tale compensazione viene considerata di tipo orizzontale.

le regole per la compensazione

Premessa Le regole per la compensazione del credito Iva annuale sono contenute nel D.L. 78/2009, il quale prevede una serie di limitazioni legate all’ammontare dell’importo, ai termini e a massimali annuali. Il credito Iva annuale di importo superiore a 5.000 euro, può essere compensato solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 5.000 euro, è necessario apporre, nella dichiarazione annuale, il “Visto di conformità” tramite soggetti abilitati. Di seguito ricordiamo le principali regole da osservare per compensare il credito Iva annuale riferito al 2019.

Compensazioni non superiori a 5.000 euro I soggetti che desiderano compensare un importo non superiore a 5.000 euro, possono presentare il relativo modello F24 già dal primo giorno successivo al periodo d’imposta in cui è sorto il credito. In questi casi era pertanto possibile utilizzare l’importo in compensazione già a partire da gennaio 2020. Questo significa che un credito annuale di 4.700 euro riferito al 2019, è liberamente compensabile dal 1° gennaio 2020. Segnaliamo che la compensazione libera fino a 5.000 euro è possibile indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica alla presenza di un credito annuale di 20.000 euro, i primi 5.000 euro, possono essere compensati orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In questo caso non è richiesta alcuna preventiva presentazione di dichiarazione o comunicazione.

Le compensazioni

Compensazioni superiori a 5.000 euro

La compensazione del credito Iva può essere di tipo verticale, vale a dire con la stessa imposta, in questo caso non sono previste limitazioni, oppure orizzontale, con altre imposte e contributi, in questo caso vanno rispettate alcune condizioni. I vincoli alle compensazioni interessano solo quelle orizzontali, mentre non riguardano le compensazioni verticali, anche nelle ipotesi in cui superino la somma di 5.000 euro. È opportuno ricordare che la circolare n. 29 del 2010 ha escluso da limitazioni le compensazioni riferite a pagamenti di debiti della medesima imposta, relativi ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Può essere il caso del saldo Iva 2019 compensato con il credito Iva del primo trimestre 2020, in questo caso il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da estinguere e pertanto, considerato che per tale compensazione non c’è la possibilità di esposizione in dichiarazione, la stessa deve essere necessariamente esposta nel modello F24. In

Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. La dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve inoltre essere munita del visto di conformità o recare la sottoscrizione dell’organo di controllo. Solo dopo tale presentazione è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Considerato che la trasmissione della dichiarazione annuale quest’anno va effettuata da febbraio ad aprile, la compensazione del credito Iva 2019 superiore a 5.000 euro poteva essere effettuata a partire dall’11 febbraio, a condizione che la dichiarazione annuale fosse presentata il 1° febbraio. Si ricorda che l’unica modalità di trasmissione del modello F24 con compensazioni è tramite Entratel o Fisconline, escludendo conseguentemente il canale bancario.

Pag. 20 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


Per le richieste di compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione Iva deve necessariamente riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dal collegio sindacale, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. L’apposizione del visto di conformità attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli sulla correttezza del rilascio utilizzando apposite check - list. Il visto di conformità è rilasciato da parte degli intermediari indicati nell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, vale a dire professionisti iscritti all’albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro, oppure, soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti della CCIAA in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o diploma di ragioneria. In alternativa la dichiarazione oltre ad essere sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale della società, può essere firmata dai soggetti che esercitano il controllo contabile, i quali saranno tenuti alla sottoscrizione di un’attestazione nella quale certificano l’esecuzione degli stessi controlli previsti per i professionisti di cui sopra.

La sospensione del modello F24 Ricordiamo che il comma 990 dell’art. 1 della legge 205/2017, ha previsto che l’Agenzia delle entrate può bloccare, fino ad un massimo di 30 giorni, gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti che presentino profili di rischio. La sospensione, che può riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo a debito, serve a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito. Se la verifica dà esito positivo e, in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento sarà assicurata dall’originario invio. Se invece l’esito è negativo, i versamenti e le compensazioni non sono considerati effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni. L’amministrazione potrebbe quindi bloccare la compensazione alla presenza di titolarità del credito diversa dal soggetto che effettua la compensazione o per pagare debiti iscritti a ruolo.

La copertura assicurativa

cimento dell’eventuale danno arrecato, devono sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa che rispetti le seguenti condizioni: - la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità senza limitazioni a specifici modelli dichiarativi; - il massimale di polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati ed in ogni caso non inferiore a 3.000.000 di euro; - la polizza non deve contenere franchigie o scoperti a meno che la compagnia s’impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi sull’assicurato; - la polizza deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Residuo credito 2018 Nell’ipotesi in cui non sia stato possibile compensare integralmente il credito riferito al 2018 nel corso del 2019, l’importo residuo può essere fatto confluire della dichiarazione Iva 2020. In pratica il residuo credito potrà essere utilizzato nel 2020 fino al momento dell’invio della dichiarazione Iva 2020, da quel momento si rigenererà come credito riferito al 2019. Con la trasmissione della dichiarazione Iva 2020 quindi, il credito residuo viene rigenerato come credito 2019. La rigenerazione del credito in dichiarazione annuale si estende anche ai crediti riferiti al primo, secondo e terzo trimestre 2019 con riferimento agli importi residui non utilizzati. Quindi per i crediti Iva riferiti ai primi tre trimestri 2019, per i quali è stata richiesta la compensazione tramite il modello TR, eventuali importi residui non compensati, potranno confluire nella dichiarazione Iva 2020 e rigenerarsi come crediti 2019.

Il limite alla compensazione Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 è fissato in 700.000 euro per ogni anno solare. Questo importo è elevato a 1.000.000 di euro per i sub appaltatori che nell’anno precedente hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di subappalto, fatturate in regime di inversione contabile.

I professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità, al fine di garantire il completo risar-

Pag. 21 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020

(PZ)


Ripristinata l’ACE Il funzionamento

misure per rafforzare la capitalizzazione aziendale Premessa La legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) all’art. 1 comma 287 ha ripristinato l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) e soppresso il meccanismo di tassazione agevolata degli utili reinvestiti, prevista dalla legge di bilancio dello scorso anno. Quest’ultimo dunque non entrerà mai in vigore. Non ce ne dobbiamo rammaricare, tale meccanismo anche dopo le semplificazioni, presentava livelli di difficoltà operativa particolarmente elevati. Il legislatore ha quindi fatto in modo che l’ACE riviva senza soluzione di continuità, assumendo rilevanza, per i calcoli 2019, gli incrementi patrimoniali successivi al 31 dicembre 2010. L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è stata introdotta dall’art. 1 del D.L. 201/2011 con l’obiettivo di favorire le patrimonializzazioni aziendali. È una detassazione legata agli accantonamenti a riserva e ai versamenti dei soci effettuati dal 2011 in poi, una sorta di premio alle aziende che incrementano i mezzi finanziari propri.

Soggetti interessati Interessati all’agevolazione sono le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1 lett. a) e b) del TUIR residenti in Italia, si tratta delle SPA, SAPA, SRL, società cooperative, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. L’agevolazione riguarda anche le ditte individuali, le SNC, le SAS a condizione che adottino la contabilità ordinaria. Vi rientrano anche le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti nel territorio dello Stato mentre sono esclusi gli enti non commerciali.

L’agevolazione decorre dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 ed è disciplinata per i soggetti Ires dai commi da 2 a 6 dall’ art. 1 del D.L. 201/2011, mentre per le ditte individuali e le società di persone dal comma 7. Nella sostanza l’ACE consiste in una deduzione dal reddito d’impresa di un importo pari al “rendimento nazionale” del nuovo capitale proprio. Il coefficiente di rendimento nazionale dell’incremento di capitale proprio, vale a dire la percentuale da applicare alla base ACE, al netto di riduzioni e sterilizzazioni, per calcolare la deduzione da inserire nella dichiarazione dei redditi, scende dall’1,5%, percentuale utilizzata nel 2018, all’1,3% percentuale valida per il periodo d’imposta 2019 e per quelli successivi.

Capitale di riferimento Per capitale proprio di riferimento, ai fini della determinazione dell’incremento agevolabile, si deve considerare quello dell’annualità per cui si deve calcolare l’agevolazione con quello esistente al 31.12.2010 al netto dell’utile 2010. Gli apporti effettuati nel corso dell’anno devono essere ragguagliati sulla base della data in cui gli stessi sono stati effettuati. L’agevolazione è determinata considerando gli incrementi del capitale proprio e le variazioni diminutive rilevanti del capitale proprio in essere al 31.12.2010.

Variazioni incrementative Per le imprese di nuova costituzione rileva ai fini agevolativi l’intero patrimonio conferito. Per incrementi di capitale proprio si deve intendere: - conferimenti in denaro quali aumenti di capitale sociale, versamenti sovraprezzo azioni, versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto; - accantonamenti di utili a riserva esclusi quelli relativi a riserve indisponibili come ad esempio quella legale o quella per acquisto azioni proprie ex art. 2357 - ter cc.

Pag. 22 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


Non assumono alcuna rilevanza i conferimenti in natura. Mentre per quanto riguarda i conferimenti abbiamo già detto che rilevano dalla data di versamento, per le riserve, la circolare n. 76 del 6 marzo 1996 in materia di DIT ma valida anche per l’ACE, aveva precisato che tali accantonamenti rilevano dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera la destinazione dell’utile a riserva.

Variazioni diminutive Per quanto riguarda le variazioni diminutive vanno considerate: - che determinano una riduzione del patrimonio netto come ad esempio le distribuzioni di riserve di utili, le riserve sovraprezzo azioni, di capitale sociale, di versamenti in conto capitale; - gli acquisti di partecipazioni in società controllate; - gli acquisti di aziende o rami d’azienda. Queste variazioni diminutive rilevano dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate. Si tratta di sterilizzazioni di natura per lo più antielusive, che riducono la base dell’agevolazione.

La base di calcolo Dopo aver analizzato gli aspetti generali dell’agevolazione vediamo ora quali sono i calcoli da effettuare. Per effetto del particolare meccanismo dell’incentivo, che prevede una stratificazione per anni, le imprese che hanno trattenuto utili o hanno ricevuto capitale fresco dai soci, potranno beneficiare di un’agevolazione incrementale.

In pratica gli incrementi realizzati dal 2011 in poi rilevano anche per le annualità successive realizzando in questo modo un effetto cumulo dell’agevolazione. Ovviamente con riferimento ai conferimenti realizzati nel 2018, non dovrà essere effettuato il ragguaglio temporale, che opera invece per quelli del 2019. Se ad esempio l’incremento realizzato nel 2018 era costituito dall’utile del 2017 destinato a riserva di 20.000 euro e da un versamento soci di 50.000 euro effettuato il 1° luglio 2018 (ragguagliato a sei mesi diventa 25.000 euro) la base ACE del 2018 era di 45.000 euro. Se supponiamo che l’utile 2018 portato a riserva nel 2019 sempre dal 1° luglio 2019 ammonti a 60.000 euro, la base ACE per l’anno 2019 è pari a 100.000 euro di cui 70.000 euro quale incremento 2018 e 30.000 del 2019. A questo incremento corrisponderà una variazione in diminuzione di 1.300 euro pari all’1,3% dell’incremento complessivo. Per il periodo d’imposta 2019, dopo aver conteggiato l’agevolazione secondo le modalità di cui sopra, sarà possibile aggiungere anche eventuali deduzioni non utilizzate nel modello Unico 2019 perché eccedenti il reddito imponibile. Sarà pertanto possibile sommare alla variazione in diminuzione per il periodo d’imposta 2019, la parte di deduzione non utilizzata o utilizzata parzialmente nel periodo d’imposta precedente.

Pag. 23 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020

(PZ)


L’estromissione immobiliare nuova opportunità per gli imprenditori individuali Premessa La legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) all’art. 1 comma 690 ha riproposto la possibilità di estromettere dal patrimonio dell’impresa individuale l’immobile strumentale versando un’imposta sostitutiva dell’8%. Si tratta di un’opportunità da valutare con attenzione per i vantaggi tributari riconosciuti nell’ambito dell’imposizione diretta.

Soggetti interessati Interessati all’estromissione agevolata sono i soggetti che al 31 ottobre 2019 risultavano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e l’anno mantenuta al 1° gennaio 2020. L’accesso all’estromissione è riconosciuto anche alle imprese che alle predette date risultavano in liquidazione. Si prescinde dal regime contabile adottato, conseguentemente rientrano le imprese individuali sia in contabilità semplificata che in ordinaria. L’estromissione può riguardare anche: - l’erede dell’imprenditore deceduto dopo il 31 ottobre 2019 a condizione che l’attività sia proseguita sottoforma individuale; - il donatario dell’azienda che ha proseguito in forma individuale l’attività del donante assumendo i valori contabili fiscalmente riconosciuti in capo al donante ai sensi dell’art. 58 del TUIR.

Soggetti esclusi Non possono accedere all’estromissione: - i contribuenti forfetari; per questi contribuenti è errato parlare di esclusione in quanto il passaggio dell’immobile alla sfera privata non comporta il realizzo di una plusvalenza; - i contribuenti che al 1° gennaio 2020 hanno

perso la qualifica di imprenditore individuale o hanno chiuso la partita Iva al 31 dicembre 2019; - l’imprenditore individuale che ha concesso in affitto o usufrutto l’unica azienda prima del 1° gennaio 2020 essendo in questi casi sospesa la qualifica di imprenditore; - gli enti non commerciali; - l’unico socio di una società di persone che non ha ricostruito la pluralità dei soci, a meno che non abbia trasformato la società in ditta individuale entro il 31 ottobre 2019.

Immobili interessati Sono interessati all’estromissione i beni immobili strumentali posseduti dall’imprenditore alla data del 31 ottobre 2019 e precisamente gli immobili: a) strumentali “per destinazione”, utilizzati cioè esclusivamente per l’esercizio dell’impresa. In questi casi non assume rilevanza la classificazione catastale del fabbricato bensì l’utilizzo. Si pensi ad un immobile utilizzato come ufficio ma accatastato come abitativo; b) strumentali “per natura” vale a dire gli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione economica senza radicali trasformazioni. Questi beni si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o sono dati in locazione o comodato. Rientrano in questa categoria gli immobili accatastati nelle categorie B, C, D, E, e A/10. La strumentalità deve sussistere al 31 ottobre 2019, se successivamente a tale data e rispettate le altre condizioni, l’immobile strumentale per destinazione viene concesso a qualsiasi titolo a terzi (uso, affitto o comodato) potrà comunque beneficiare dell’estromissione.

Immobili esclusi Non possono beneficiare dell’estromissione gli immobili merce né gli immobili che, pur appartenendo all’impresa non sono strumentali. Sono esclusi anche gli immobili che prima del 1° gennaio 2020 sono stati ceduti o autoconsumati. Non rientrano tra i beni agevolabili gli immobili di civile abitazione utilizzati promiscuamente per

Pag. 24 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


l’esercizio dell’impresa e per le esigenze personali o familiari dell’imprenditore. Possono essere oggetto di esclusione invece gli immobili posseduti dall’imprenditore individuale in comunione, ovviamente per la sola quota di pertinenza dell’imprenditore. Sono esclusi anche gli immobili in leasing, in questi casi infatti si ha solo la detenzione a meno che il bene non sia stato riscattato entro il 31 ottobre 2019.

Beni relativi all’impresa I beni immobili strumentali per natura o per destinazione si considerano relativi all’impresa individuale solo se annotati nel libro inventario o, per le imprese in contabilità semplificata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro Iva acquisti. I beni immobili che non soddisfano tale requisito non possono essere oggetto di estromissione. L’indicazione nell’inventario dei beni per il riconoscimento della strumentalità non è, tuttavia, richiesto per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1992. In questi casi gli immobili strumentali per destinazione si considerano sempre relativi all’impresa, e conseguentemente è possibile accedere all’estromissione anche se non indicati nell’inventario.

Il funzionamento L’estromissione si perfeziona con il comportamento concludente e il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%. Il perfezionamento dell’estromissione è fissato al 31 maggio 2020 ed ha effetto dal 1° gennaio 2020. Si realizza quindi con contabilizzazione dell’estromissione nel libro giornale per i soggetti in contabilità ordinaria oppure nel registro dei beni ammortizzabili per quelli in semplificata. Con l’estromissione, a partire dal 2020 il regime fiscale applicabile all’immobile diviene quello dei privati sia per quanto concerne l’imposizione diretta che per quella indiretta, con l’indicazione dell’immobile nel quadro RB della dichiarazione dei redditi.

L’imposta sostitutiva L’estromissione, come visto, richiede il versamen-

to di un’imposta sostitutiva Irpef e Irap dell’8% da applicare sulla differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile. Nel caso di valore normale inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, sarà possibile estromettere senza versare alcuna imposta sostitutiva. Per l’individuazione del valore normale sarà possibile considerare alternativamente: - il valore di mercato - il valore catastale determinato applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori: CATEGORIA CATASTALE

MOLTIPLICATORE

A (escluso A/10) e C (escluso C/1)

120

B

168

A/10 e D

60

C/1 e

40,8

Il valore fiscalmente riconosciuto è dato dal costo storico di acquisto al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al 2019, considerando anche eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Si ricorda che l’estromissione ha effetto dal 1° gennaio 2020 e conseguentemente si dovrà procedere al calcolo della quota di ammortamento riferita al 2019 riducendo conseguentemente il valore fiscalmente riconosciuto.

Il trattamento ai fini Iva Ai fini dell’imposizione Iva non sono previste disposizioni agevolative con la conseguenza che si renderanno applicabili le ordinarie regole sull’autoconsumo diversificate in base ai soggetti e all’oggetto di estromissione. Ad esempio le imprese che hanno acquistato senza addebito dell’Iva all’acquisto o con indetraibilità dell’imposta, tratteranno l’operazione come fuori campo Iva se riferita a immobili strumentali. Se invece al momento dell’acquisto si è detratta l’imposta, l’estromissione sarà esente o imponibile. A questo proposito si riporta la seguente tabella.

BENE ESTROMESSO

TRATTAMENTO IVA

Acquisto ante 1973

Fuori campo Iva

Acquisto da privato

Fuori campo Iva

Apportato dall’imprenditore

Fuori campo Iva

Acquisito con Iva non detratta al 100%

Esente ex art. 10, comma 1 n. 27- quinquies DPR 633/72

Acquisito con Iva detratta in tutto o parzialmente

Soggetto Iva se estromesso da impresa che ha costruito entro 5 anni Esente, salvo opzione per imponibilità

Pag. 25 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


Se l’estromissione rientra nel campo di applicazione dell’Iva, anche se esente, si renderà necessario emettere una fattura elettronica per autoconsumo entro il prossimo 31 maggio 2020. L’estromissione non comportando un passaggio di proprietà, non richiede il versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile sul fronte Iva, non è previsto l’utilizzo del metodo dei moltiplicatori ma si dovrà fare riferimento esclusivamente al prezzo di acquisto attualizzato al momento della cessione. Esso deve inoltre comprendere tutte le spese sostenute per riparare e completare il bene considerando comunque il deprezzamento che ha subito nel tempo. Schematizzando quindi la base imponibile Iva sarà determinata dal costo di acquisto più le spese incrementative e dedotto il deprezzamento. Si ricorda che in caso di estromissione per la quale sia previsto il regime di esenzione Iva, sarà necessario procedere con la rettifica della detrazione ex art. 19-bis 2 del DPR 633/72 in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto.

Il versamento dell’imposta sostitutiva Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere eseguito in due rate rispettivamente entro il 30 novembre 2020, nella misura del 60%, e il 30

giugno 2021 nella misura del residuo 40%. Sulla seconda rata non sono dovuti interessi. Il codice tributo da utilizzare è il 1127 mentre l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 è il 2020. L’imposta sostitutiva può essere compensata con altri crediti tributari. Non essendo prevista alcuna deroga per l’Iva, alla presenza di un debito, il versamento dovrà essere effettuato nei termini ordinari di emissione della fattura. L’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva non pregiudica l’estromissione, che come visto si perfeziona con il comportamento concludente, ma ne comporta l’iscrizione a ruolo. Rimane comunque possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso. Come già ricordato l’opzione per l’estromissione si effettua con il comportamento concludente, quindi con l’annotazione dell’operazione nelle scritture contabili e l’indicazione nel quadro RB della dichiarazione dei redditi. A questo proposito si ricorda che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi potrà essere sanata al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Decorso il termine dei 90 giorni, la dichiarazione non è più ravvedibile ed eventuali ripensamenti di scelte già operate o correzioni di errori non saranno più praticabili.

Pag. 26 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020

(PZ)


Prenotazione bonus pubblicità domande per l’anno in corso da presentare entro marzo Premessa Entro il 31 marzo i soggetti interessati a fruire del bonus pubblicità devono presentare la richiesta di prenotazione. Il bonus, previsto dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017 è stato reso strutturale dall’art. 3-bis del D.L. 59/2019 consentendo in questo modo alle imprese interessate di programmare gli investimenti pubblicitari in un arco pluriennale. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che hanno realizzato o realizzeranno investimenti di tipo pubblicitario. L’obiettivo è quello di agevolare le imprese nell’attività di comunicazione e divulgazione dei propri servizi o prodotti attraverso l’utilizzo dei media.

Soggetti interessati Il credito è riconosciuto a tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica nonché agli enti non commerciali. Interessa quindi le imprese individuali, tutte le società di persone che esercitano attività commerciale e tutte le tipologie di società di capitali. L’agevolazione riguarda anche i liberi professionisti che pubblicizzano la tipologia di attività esercitata, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi richiesti per le diverse tipologie di prestazioni fornite. Non assume alcuna rilevanza quindi la dimensione aziendale o il regime contabile adottato, rientrando quindi anche i soggetti in semplificata.

Gli investimenti agevolabili Il credito d’imposta è riconosciuto con riferimento agli investimenti effettuati attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici nazionali, e locali, ovvero

nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Il collegato fiscale alla manovra 2018 ha esteso il beneficio anche alle testate on line. Il credito è riconosciuto sulle campagne pubblicitarie da effettuare nel 2020 che superano di almeno l’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nel 2019. Gli investimenti incrementali devono riguardare l’acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali effettuate sulla stampa quotidiana o periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate, in ogni caso, della figura del direttore responsabile. Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali per esempio televendite, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo. Il costo deve essere assunto al netto delle spese accessorie come ad esempio le intermediazioni e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale.

Il calcolo Per aver diritto al credito è necessario che l’investimento presenti un incremento, ancorché modesto, rispetto a quello effettuato con gli stessi mezzi nel periodo d’imposta precedente. L’incremento deve essere superiore all’1% rispetto a quello dell’anno precedente, ciò significa che per beneficiare del bonus pubblicità 2020 si devono effettuare investimenti in campagne pubblicitarie in misura maggiore almeno dell’1% rispetto all’anno precedente. Per cui se nel 2019 si sono investiti 20.000 euro in costi di pubblicità, per accedere al bonus sarà necessario spendere almeno 20.200 (l’1% in più) nel 2020. L’incremento percentuale deve essere riferito agli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente. Sono conseguentemente esclusi dall’agevolazione i soggetti che nell’anno precedente non

Pag. 27 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria mancando il parametro di raffronto. I limiti di spesa sono distinti per investimenti sulla stampa e sulle emittenti radio – televisive. Così se gli investimenti riguardano sia la stampa che la diffusione a mezzo televisione, i cosi nella relativa richiesta andranno esposti distintamente per le due tipologie di media. Si dovranno inoltre indicare i costi complessivi degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente e l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due mezzi pubblicitari. Per media analoghi si intendono da una parte la stampa e dall’altra le emittenti radio televisive e non il singolo giornale o la singola emittente.

La domanda La richiesta del credito deve avvenire esclusivamente con modalità telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate. E’ previsto l’invio di due comunicazioni, una per prenotare il bonus e una, a consuntivo, per confermare gli investimenti. Il modello è reperibile sui siti del Dipartimento e dell’Agenzia delle entrate e deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica. È stato adottato con il provvedimento del 31 luglio 2018 ed è unico, nel senso che lo stesso modello deve essere utilizzato sia per la prenotazione che per il consuntivo barrando le relative caselle del frontespizio. Il MISE ha comunicato che sarà disponibile un’apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare” accessibile con le credenziali Entratel, Fisconline, Spid o Cns. La trasmissione esclusivamente telematica della comunicazione di prenotazione deve essere fatta nella finestra temporale tra il 1° marzo e il 31 marzo di ogni anno. La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente, il costo complessivo degli investimenti effettuati o che si intende effettuare nel corso dell’anno e quelli degli analoghi investimenti dell’anno precedente ai fini del calcolo della media. Entro il 30 aprile il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi, con l’importo teoricamente spettante. Successivamente se il totale delle richieste sarà inferiore al budget, ogni beneficiario potrà ricevere l’intero importo. In caso di incapienza, invece, scatterà un taglio proporzionale, al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa. Non opera pertanto il click day ma tutte le richieste presentate nell’arco temporale sopra indicato e in regola con le condizioni richieste, troveranno accoglienza.

La comunicazione a consuntivo Una volta eseguiti gli investimenti come già ricordato, nell’anno successivo si deve trasmettere una seconda comunicazione per confermare o modificare l’importo degli investimenti realizzati nell’anno precedente. La seconda comunicazione conterrà quindi i dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati e dovrà essere effettuata, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2020 entro il 31 gennaio 2021.

La fruizione del bonus Il bonus è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare in via telematica con i servizi dell’Agenzia (Entratel/Fisconline). Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno di maturazione dello stesso e in quelli successivi fino al completo utilizzo. Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il 6900.

Il credito d’imposta La misura del benefit è pari al 75% del valore incrementale di cui sopra. Così un’impresa che nel 2019 ha effettuato investimenti in pubblicità per 20.000 euro e nel corso del 2020 sostiene 30.000 euro di spese pubblicitarie, potrà beneficiare di un credito d’imposta pari al valore incrementale moltiplicato per la percentuale del 75% vale a dire: 30.000 – 20.000 = 10.000 X 75% = 7.500 euro.

Cumulabilità Il bonus in argomento non è cumulabile per le medesime voci di spesa con altre agevolazioni statali, regionali, europee, a meno che disposizioni successive non ne prevedano espressamente la cumulabilità. Il credito è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis”.

Il trattamento contabile e fiscale Per quanto riguarda la deduzione dal reddito delle spese sostenute, il decreto richiama le disposizioni previste dall’art. 109 del TUIR in materia di competenza economica. Con riferimento alle prestazioni di servizi viene previsto che il criterio da seguire per l’imputazione a conto economico del costo è quello dell’ultimazione della prestazione. Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione non dispone alcuna esenzione da tassazione, il credito d’imposta concorre alla formazione della

Pag. 28 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

L’attestazione

formità sulle dichiarazioni fiscali. In alternativa l’attestazione può essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione contabile dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.

È previsto che l’investimento sia attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di con-

Pag. 29 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020

(PZ)


Inail. Incentivi alle imprese l’avviso isi inail 2019 per investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro Premessa Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento (v. da ultimo la circolare associativa prot. n. 51/AdT del 19 febbraio scorso e Apinforma n. 2/2020, p. 41), per fornire un riepilogo dell’Avviso pubblico Isi Inail 2019 (di seguito Avviso), recante incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, pubblicato per estratto sulla G.U. n. 297 del 19 dicembre 2019. L’Avviso completo degli allegati è riportato sul sito web dell’Inail (www.inail.it). Ricalca nei contenuti e nelle procedure il precedente del 2018, ma con una minore dotazione finanziaria. Lo stanziamento complessivo ammonta, infatti, a 261.226.450 euro, mentre nell’Avviso 2018 fu di 369.726.206 euro, sempre ripartiti su singoli Avvisi a base regionale. Al Friuli Venezia Giulia sono complessivamente destinati 4.204.674 euro rispetto ai 6.332.733 euro dell’Avviso 2018. La riduzione sarebbe imputabile alla riforma delle tariffe Inail che ha comportato una riduzione generale dei tassi a carico delle imprese. Comunque, sarebbe stata contenuta recuperando risorse finanziarie non utilizzate nelle pregresse edizioni. La modulazione delle tipologie di progetto dell’Avviso 2019 è quasi identica quella dell’Avviso 2018, come si va ora a specificare assieme al dettaglio degli stanziamenti previsti per il Friuli Venezia Giulia: - Asse 1, 1.537.456 euro ripartiti in: * Asse 1.1, 1.498.980 euro per i progetti di investimento (all. 1.1) * Asse 1.2, 38.476 euro per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 1.2); - Asse 2, 551.604 euro per i progetti volti alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (all. 2);

- Asse 3, 954.496 euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (all. 3); - Asse 4, 450.200 euro per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (codice Ateco 2007 A 03.1, codice Ateco 2007 C 31, all. 4); - Asse 5, 710.918 euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (all. 5), così suddivisi: * Asse 5.1, 610.918 euro per la generalità delle imprese agricole; * Asse 5.2, 100.000 euro riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria. Per gli Assi 1, 2 e 3 l’entità dell’incentivo in conto capitale è mantenuto al 65% sui costi ammessi nel limite massimo di 130.000 euro per ciascuna impresa e in quello minimo di 5.000 euro; per le imprese fino a 50 dipendenti che presentino progetti di cui all’Asse 1.2 non è fissato un limite minimo d’incentivazione. Per l’Asse 4 i limiti, massimo e minimo, dell’incentivo scendono, rispettivamente, a 50.000 e a 2.000 euro, mentre per l’Asse 5 (Assi 5.1 e 5.2) è concesso un incentivo nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole (Asse 5.1) e del 50% per i giovani agricoltori (Asse 5.2). La procedura informatica preliminare per accedere all’avviso decorre dal 16 aprile 2020 e resta aperta fino al 29 maggio 2020. Di seguito si riportano gli elementi essenziali dell’Avviso per il Friuli Venezia Giulia, rinviando alla lettura del testo per i dettagli e gli approfondimenti. È il caso di rammentare che gli Avvisi regionali, al di là della ripartizione delle risorse, si differenziano per l’assegnazione di bonus di punteggi in funzione dell’appartenenza delle imprese a determinati settori Ateco 2007. Per il Friuli Venezia Giulia è attribuito un bonus di 5 punti alle imprese attive nei settori C 28 [fabbricazione di macchinari e attrezzature NCA] e I 55 [attività dei servizi di alloggio].

Imprese beneficiarie Beneficiarie sono le imprese aventi unità produttiva, nella quale s’intenda realizzare il progetto, in

Pag. 30 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


Friuli Venezia Giulia, distinte per Assi, come appresso indicato. Asse 1. Progetti d’investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, ma con esclusione: - delle micro e piccole imprese operanti nel settore della pesca (codice Ateco 2007 A 03.1) e nel settore del della fabbricazione dei mobili (codici Ateco 2007 C 31), alle quali sono riservate le agevolazioni dell’Asse 4 e - delle micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, che operano nella produzione agricola primaria, alle quali sono riservate le agevolazioni dell’Asse 5. Asse 2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane nonché alcune categorie di enti del Terzo settore, anche non iscritte al Registro delle imprese, ma iscritte nell’omonimo Registro unico nazionale, delle quali, però, qui non ci si occupa. Restano escluse micro e piccole imprese operanti nel settore della pesca (codice Ateco 2007 A 03.1) e nel settore della fabbricazione dei mobili (codici Ateco 2007 C 31), e quelle operanti nella produzione agricola primaria, alle quali sono riservate le agevolazioni dell’Asse 5. Asse 3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, con esclusione delle imprese operanti nella produzione agricola primaria per le ragioni anzidette. Sono escluse le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali sono riservate le agevolazioni dell’Asse 5. Asse 4. Progetti per sole micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività Micro e piccole imprese esclusivamente operanti nel settore della pesca (codice Ateco 2007 A 03.1) e nel settore della fabbricazione dei mobili (codice Ateco 2007 C 31). Asse 5. (progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli)

Micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, imprese agricole) del Registro delle imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 c.c. e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come impresa individuale, società agricola e società cooperativa. Sono escluse dall’incentivo le imprese di cui agli Assi 1, 2, 3, 4 che abbiano ottenuto un provvedimento di concessione di contributo per uno degli Avvisi 2016, 2017 e 2018, fatta esclusione per gli incentivi riguardanti l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per quanto riguarda le imprese agricole di cui all’Asse 5, l’esclusione riguarda l’Avviso Isi Agricoltura 2016 e gli Avvisi 2017 e 2018. Dei progetti di cui all’Asse 3 riguardanti le imprese del c.d. Terzo settore e di quelli dell’Asse 5 non ci si occupa oltre. Tuttavia, gli eventuali interessati possono sempre rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione per ogni specifica informazione. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola unità produttiva in una sola Regione o provincia autonoma, riguardante una sola tipologia di progetto fra quelle ammesse.

Forma e misura dell’incentivo. Divieto di cumulo L’incentivo è concesso secondo il regime di aiuto “de minimis”, che per la generalità delle imprese (diverse dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacultura) è quello dettato dal regolamento (UE) della Commissione n. 1407 del 18 dicembre 2013. Per gli Assi 1, 2 e 3 l’incentivo consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi del progetto al netto dell’IVA. L’importo contributivo massimo è pari a 130.000 euro, quello minimo a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 1.2) non è fissato un limite minimo di contributo. Per l’Asse 4 l’intensità percentuale del beneficio è sempre pari al 65%, ma il limite massimo e minimo sono posti, rispettivamente, a 50.000 e a 2.000 euro. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione fino al 50% del finanziamento, previa presentazione di garanzia fideiussoria. La garanzia ha durata di 12 mesi e sarà d’importo

Pag. 31 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


pari all’ammontare dell’anticipazione richiesta, maggiorato del 10%. I contributi di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo “de minimis”, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatta eccezione per gli interventi pubblici di garanzia sul credito e, con riserva di verifica di compatibilità da parte dell’Inail con l’Amministrazione finanziaria, per le agevolazioni fiscali.

Progetti ammissibili L’Avviso ha l’obiettivo di incentivare la realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per tali si intende il miglioramento documentato rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali (DVR) o, in mancanza, da relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. I progetti devono rispondere, caso per caso, alle condizioni e requisiti posti negli allegati all’Avviso, del quale formano parte integrante e che riportano: - le tipologie di intervento ammissibili con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendiconto finale; - le spese ammissibili che concorrono a formare l’importo totale del progetto; - i parametri, associati sia a caratteristiche proprie delle imprese sia al progetto oggetto di domanda a cui sono attribuiti punteggi, utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti. I progetti devono osservare i seguenti criteri generali e, precisamente: - devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; l’eventuale variazione del luogo di lavoro è ammissibile solo qualora sia motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi che hanno consentito il raggiungimento della soglia di ammissione; - non possono determinare un ampliamento della sede produttiva; - non possono comportare l’acquisto di beni usati; - devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive alla data di pubblicazione dell’Avviso (19 dicembre 2019), con esclusione dei progetti dell’Asse 5. In più, i progetti di cui all’all. 1.2 (adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) non

possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e i soci; inoltre, la tipologia di intervento e) del medesimo all. 1.2, riguardante l’adozione di un modello organizzativo e gestionale non asseverato, può essere richiesta solo se l’impresa non dispone già di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Nei casi in cui le tipologie di intervento ammissibili, così come definite negli allegati 1, 4 o 5, prevedano la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori o di macchine agricoli o forestali, questi devono essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2017. Per i dettagli si rinvia al testo degli allegati, raccomandando una loro attenta lettura in funzione della fattispecie d’interesse dell’impresa.

Spese ammissibili Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione del medesimo e indispensabili alla sua completezza nonché le eventuali spese tecniche, così come previsto negli allegati all’Avviso. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente, i cui lavoratori o il titolare beneficiano del progetto. Sono ammesse anche le eventuali spese tecniche, entro i limiti fissati nei citati allegati. Le spese devono essere riferite a progetti non realizzati o in corso di realizzazione alla data del 29 maggio 2020, data di chiusura della procedura informatica ai fini della compilazione della domanda. Per progetto in corso di realizzazione s’intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti obbligazioni contrattuali in data anteriore al 30 maggio 2020 con il soggetto che dovrà realizzarlo; non rientra in questa fattispecie la firma del preventivo per accettazione. Solo per i progetti di bonifica dall’amianto la data di presentazione del “piano di lavoro” può essere antecedente alla data di chiusura dell’anzidetta procedura informatica (29 maggio 2020). Non sono invece ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di: - dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio; - veicoli per il trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili; - ponteggi fissi. Sono, del pari, escluse le spese per: - trasporto del bene acquistato; - consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di contributo;

Pag. 32 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


- adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; - adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso del datore di lavoro; - manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; - compensi ai componenti degli organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. 231/2001; - acquisizioni tramite locazione finanziaria, ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore agricolo di cui all’Asse 5; - costi del personale interno (ad es., personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci); - costi autofatturati; - spese fatturate dai soci (persone fisiche o giuridiche) dell’impresa richiedente il contributo; - interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune; - costi connessi al contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese agricole di cui all’Asse 5. Per i progetti di cui agli allegati 1.1 (con esclusione degli interventi di cui alle lett. c, d, h), 2 o 4, nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto, il 65% del contributo dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita o con la permuta e quello della quota del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Domanda e procedure. L’accesso alla compilazione delle domande Come per i bandi precedenti, la procedura di presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà esclusivamente in modalità telematica. A partire dal 16 aprile 2020 le imprese interessate avranno tempo fino al 29 maggio 2020 per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi on line” del sito web dell’Inail (www.inail.it), dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il raggiungimento della soglia

di ammissibilità, che resta fissata in 120 punti. Per accedere alla sezione l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell’Istituto almeno due giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. L’accesso alla compilazione delle domande dei diversi Assi di incentivazione è disciplinato sulla base della gestione del rapporto assicurativo, come di seguito specificato: - domanda associata a rapporto assicurativo gestito da Inail. Se la domanda è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese nell’art. 1 di cui al Titolo I del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n.1124 (testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) il soggetto che deve essere titolare di una posizione assicurativa attiva presso Inail può accedere, esclusivamente, agli Assi da 1 a 4; per quest’ultimo deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l’appartenenza allo specifico settore (Codici Ateco 2007 A 03.1, C 31). Per le domande associate alla posizione assicurativa Inail è esclusa la partecipazione all’Asse 5; - domanda associata a rapporto assicurativo gestito da Inps (gestione Agricoltura), omissis. La procedura è del tipo valutativo a sportello e la domanda può essere presentata alla sede Inail competente per territorio avendo riguardo alla sede legale dell’impresa o all’unità locale ove opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’iniziativa. Per la presentazione della domanda è necessario osservare la seguente calendarizzazione: 1) Accesso alla procedura telematica (prerequisito) Prerequisito per accedere alla procedura on line di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Inail (nome utente e password). Per ottenerli è necessario effettuare la registrazione sul portale dell’Inail almeno 2 giorni prima della scadenza del termine per la compilazione e il salvataggio on line della domanda (v. infra). Le relative istruzioni sono pubblicate sul citato sito web dell’Inail. 2) Compilazione e salvataggio on line della domanda: dal 16 aprile al 29 maggio 2020 Dal 16 aprile al 29 maggio 2020 sul sito web dell’Inail (www.inail.it - sezione “accedi ai servizi on line”) le imprese registrate avranno

Pag. 33 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


a disposizione la procedura informatica che consentirà loro attraverso la compilazione di campi obbligatori di: - effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; - verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità; - salvare la domanda inserita; - effettuare la registrazione della domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”. La procedura non consentirà la registrazione della domanda nel caso di non corretta associazione della stessa alla tipologia di rapporto assicurativo così come sopra definito. Il punteggio minimo di ammissibilità è pari a 120 punti (punteggio soglia). Dopo il 29 maggio 2020 le domande salvate non saranno più modificabili. 3) Download del codice identificativo: dal 5 giugno 2020 Dal 5 giugno 2020 le imprese, la cui domanda salvata in via definitiva tramite il tasto “invia” abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista (120 punti), e che abbiano soddisfatto i requisiti prescritti per il rilascio del codice identificativo, potran-

no accedere alla procedura informatica per il download di detto codice che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura mediante un’apposita funzionalità rilascerà un documento contenente il codice che dovrà essere conservato dall’impresa e utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. 4) Pubblicazione della data di invio telematico della domanda: dal 5 giugno 2020 Le domande inserite, alle quali sia stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on line utilizzando il codice identificativo attribuito. La data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro telematico delle domande (c.d. click day) saranno pubblicate sul citato sito web www.inail.it a partire dal 5 giugno 2019, eventualmente con cadenze differenziate per ambiti territoriali o Assi. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul medesimo sito almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello telematico. Le sedi Inail competenti a ricevere la domanda per il territorio del Friuli Venezia Giulia sono le seguenti:

Sede Inail

Indirizzo

PEC

Trieste

Via del Teatro Romano, 18/20

trieste@postacert.inail.it

Udine

Piazza Duomo, 7

udine@postacert.inail.it

Pordenone

Via della Vecchia Ceramica, 3

pordenone@postacert.inail.it

Formazione degli elenchi cronologici provvisori e definitivi Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici dell’Inail. Al termine di ogni singola registrazione l’impresa troverà visualizzato un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio. Gli elenchi con l’ordine cronologico di arrivo di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito web dell’Inail entro 14 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio on line, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissione al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva, nonché di quelle provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi. Detti elenchi, ancorché provvisori, costituiscono a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti e in occasione della loro pubblicazione sarà comunicata la data prevista per la

pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi. Dal giorno successivo a quello della formale comunicazione degli esiti, le imprese collocate in posizione utile avranno a disposizione 30 giorni per trasmettere alla sede Inail competente per territorio: - la copia della domanda telematica generata dal sistema informatico (modulo A), sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di un documento d’identità valido del medesimo (si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio); - la documentazione di completamento richiesta negli allegati al bando, utilizzando in via esclusiva la posta elettronica certificata (PEC); i facsimili di tale modulistica saranno resi disponibili nella procedura informatica per la compilazione della domanda nonché pubblicati sul sito web dell’Inail prima dell’apertura della suddetta procedura. Ai fini del rispetto del termine di 30 giorni fa fede

Pag. 34 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


Dolomiti - Monte BorgĂ


la data d’invio della PEC (data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente). Scaduto invano tale termine la domanda è considerata decaduta. A conclusione di questa fase c.d. preistruttoria, sul sito web dell’Inail verranno pubblicati gli elenchi definitivi che evidenzieranno le domande: - collocate in posizione utile ai fini della contribuzione; - decadute per mancato invio del modulo di domanda (modulo A) e dalla documentazione di completamento; - subentrate in posizione utile ai fini della contribuzione, ma da convalidarsi tramite l’invio del modulo di domanda e della documentazione di completamento; - risultate definitivamente non ammissibili per carenza di fondi. Gli elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento. I soggetti subentranti in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento dovranno, a loro volta, provvedere entro 30 giorni dal giorno successivo a quello della formale comunicazione degli esiti all’invio della propria domanda (Modulo A) insieme alla documentazione a suo completamento sempre mediante via PEC. Scaduto invano tale termine la domanda è considerata decaduta.

Concessione ed erogazione del contributo Pubblicati gli elenchi definitivi, nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione utile, l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella graduatoria sotto indicata: 1. contributo richiesto minore; 2. importo del progetto maggiore; 3. data iscrizione alla CCIAA meno recente; 4. possesso del rating di legalità di cui al d.m. 20

febbraio 2014 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro. Beneficeranno del contributo le imprese che, in base a questi aggiuntivi criteri, rientreranno nella capienza delle risorse disponibili. L’istruttoria della domanda (c.d. verifica tecnica amministrativa) tiene conto dell’ordine del ricevimento della domanda on line, dell’effettivo raggiungimento della soglia iniziale di ammissione (120 punti) sulla scorta della rispondenza dei parametri dichiarati e dell’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati. Qualora l’Inail ravvisi la non conformità o corrispondenza dei documenti richiesti ai requisiti posti dall’Avviso, invita l’impresa a integrare la documentazione o a fornire chiarimenti. L’Inail si riserva, inoltre, di richiedere altra documentazione riguardante il progetto, se funzionale alla verifica di conformità dei requisiti. Le risposte dovranno essere fornite entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’invito. Entro 120 giorni decorrenti dal termine di 30 giorni per la presentazione della domanda (modulo A) e della correlata documentazione, fatta salva la loro sospensione per integrazione della documentazione o chiarimenti, la sede dell’Inail competente per territorio dà comunicazione dell’esito dell’istruttoria e della concessione o meno dell’incentivo. Nel caso di ammissione all’incentivo l’intervento deve essere realizzato e rendicontato entro 365 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, salvo proroga di 6 mesi a fronte di richiesta motivata. Entro 90 giorni dal ricevimento del rendiconto, salvo sospensione del termine per non più di 30 giorni per integrazione o chiarimenti della documentazione di spesa, e in presenza di esito positivo della verifica della rendicontazione, ha luogo l’erogazione del contributo. Infine, si rammenta che tutte le comunicazioni fra l’Inail e l’impresa devono avvenire mediante PEC e si riepilogano le principali scadenze relative alla presentazione delle domande.

16 aprile 2020

Apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande

29 maggio 2020

Chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande

5 giugno 2020

Acquisizione (download del codice identificativo) per l’inoltro telematico

dal 5 giugno 2020

Comunicazione dell’Inail relativa alle date dell’inoltro telematico

Per gli altri obblighi e adempimenti (conformità del progetto a quanto dichiarato in domanda, obblighi dei beneficiari, verifiche, et c.) si rinvia alla lettura dell’Avviso. Questo con tutta la documentazione connessa è riportato sul più volte citato sito web dell’Inail, con l’avvertenza che, al

momento i facsimili della modulistica non sono ancora disponibili; lo saranno prima dell’apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande (16 aprile 2019). Per informazioni e assistenza sull’Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06-

Pag. 36 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


6001 del Contact center Inail. Copia del tutto, comunque, può essere richiesta, unitamente a ogni altra informazione, all’ufficio economico dell’Associazione. L’Associazione è a disposizione delle imprese per

ogni altra informazione o assistenza, come pure per l’eventuale ottenimento del punteggio previsto per condivisione del progetto con le parti sociali. (AdT)

Pag. 37 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2020


Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2020 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

102,7

0,271341

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

MARZO

15.03

14.04

0,375

APRILE

15.04

14.05

0,500

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

Pag. 38 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2020


Contributi alla formazione di cui all’art. 61 CCNL Unionmeccanica presentazione della domanda entro il 30 aprile 2020

Si fa seguito a quanto comunicato con la circolare associativa prot. n. 64/FT del 3 marzo 2020 per rammentare che l’art. 61 del CCNL metalmeccanico prevede l’obbligo per il datore di lavoro di erogazione di 24 ore di formazione obbligatoria. L’articolato contrattuale prevede anche da parte dell’ente Bilaterale di settore (E.B.M.) un sussidio alle imprese ottemperanti nei termini previsti e con le modalità indicate nel CCNL e negli accordi successivi integrativi delle citate disposizioni contrattuali. Riceverete se non avete già ricevuto pertanto dall’E.B.M. informativa relativa all’avvenuta pubblicazione di un bando a sportello per ricevere un contributo Una tantum pari a €. 40 cadauno, per ogni lavoratore che entro il prossimo 30 dicembre abbia effettuata la formazione contrattualmente prevista, sulla base della programmazione aziendale contenuta nel relativo piano formativo. Riassumiamo pertanto i contenuti del bando.

1. Beneficiari Tutte le aziende iscritte all’E.B.M. e in regola con i versamenti (che non abbiano cioè optato per l’elemento retributivo pari a €. 25) che abbiano effettuato, stiano effettuando o abbiano programmato la formazione prevista dall’art. 61 del CCNL.

2. Ammontare del contributo - Adesione Il contributo è pari a €. 40 per ogni lavoratore coinvolto nei programmi formativi e cha abbia ricevuto da un soggetto formatore (anche qualora coincida con l’azienda datrice di lavoro), attestazione della formazione svolta e registrata tramite il modello approvato dalla Commissione nazionale che si allega. La formazione si deve riferire a quanto previsto al Pag. 39 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2020

comma 1° del CCNL e vertere sulle aree definite dalla Commissione Nazionale allegate alla presente. La formazione potrà essere realizzata da: 1. Enti di cui all’art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro; 2. Enti accreditati presso la Regione FVG; 3. Enti in possesso delle certificazioni di qualità in base alla Normativa Uni EB ISO 9001 2008 settore EA 37 in corso di validità; 4. Università pubbliche e private e istituti tecnici superiori; 5. Azienda. La formazione potrà essere erogata con le modalità ritenute utili in relazione alla fattispecie dei lavoratori in formazione: aula, e-learning, corsi interni o esterni all’azienda, training on the job, work shop …

3. Assegnazione delle risorse Le risorse disponibili saranno assegnate a seconda dell’ordine cronologico di ricezione, corredate del piano formativo attestante l’avvenuta formazione, ovvero la formazione in essere o programmata. Le risorse assegnate saranno distribuite entro il 31 dicembre 2020 solo alle aziende i cui lavoratori abbiano completato la formazione nella corrente annualità.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande La domanda di contributo redatta compilando il modello allegato debitamente firmato, dovrà essere presentata telematicamente tramite il portale E.B.M. dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 e contenere in allegato: a) Aziende che abbiano completato la formazione Piano formativo aziendale per tutti i lavoratori in forza Modulo di registrazione individuale Elenco presenze dell’Ente formatore attestante la formazione eseguita b) Aziende che non abbiano concluso la formazione Piano formativo aziendale per tutti i lavorato-


ri in forza da concludersi entro il 31 dicembre 2020 Elenco presenze dell’Ente formatore attestante la formazione eseguita da inserirsi a formazione effettuata entro il 31/12. La pratica in questo caso sarà congelata e presa in esame solo ad integrazione effettuata, consentendo una sorta di prenotazione della disponibilità.

Alla domanda caricata telematicamente sul sito nell’area aziendale di cui solo l’azienda possiede le credenziali, corredata degli allegati di cui sopra (Modulo, Piano Formativo, registrazione individuale e registro delle presenze) verrà assegnato un numero di protocollo. All’azienda sarà notificata in primis la ricezione della pratica e poi l’accoglimento, l’eventuale ricezione o istanza di integrazione.

5. Modalità e tempistiche di erogazione del contributo Le aziende che stanno effettuando o effettueranno la formazione dopo il 30/04 e entro a quello data o comunque successivamente alla data di presentazione della domanda, potranno integrarla entro il 31 dicembre 2020. In assenza del modulo di registrazione e del registro delle presenze la domanda non sarà ritenuta accoglibile. L’esito della procedura di assegnazione verrà notificato all’azienda sulla base della graduatoria definita dal Comitato esecutivo dell’E.B.M. Avverso il provvedimento è ammessa un’istanza

Pag. 40 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2020

di riesame della pratica da presentarsi entro 15 gg dalla data di notifica del provvedimento di reiezione a mezzo pec al seguente indirizzo: ebm@ sicurezzapostale.it I contributi verranno liquidati a mezzo bonifico bancario alle coordinate inserite dall’aziende nel modulo di richiesta ed erogati al netto della ritenuta fiscale pari al 4% entro 30 gg. dalla data di approvazione della domanda da parte del Comitato esecutivo e del tesoriere.

6. Esclusioni Si ribadisce come la formazione obbligatoria in materia di sicurezza di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 non è computabile ai fini della formazione di cui all’art 61 del CCNL. L’E.B.M. potrà effettuare i controlli ritenuti opportuno in qualunque momento al fine di verificare la congruità della formazione e la modalità di erogazione con quanto contrattualmente previsto ed è disponibile sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it/pdf/1-Bando-Formazione-Continua-pdf Per ricevere ulteriori informazioni sul CCNL e sulle modalità di presentazione della domanda è possibile rivolgersi alla dott.ssa Federica Tessitori del Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione; per informazioni sulla redazione del piano formativo le imprese possono contattare la dott. ssa Emanuela De Faccio dell’Ufficio Formazione e Risorse Umane dell’Associazione. (FT)


MODULO RICHIESTA

1° BANDO FORMAZIONE CONTINUA del 01 Marzo 2020 (FONDO SVILUPPO BILATERALITA') DA PRESENTARE ENTRO IL 30/04/2020

VERRANNO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE LE DOMANDE INVIATE TRAMITE L'AREA AZIENDA DEL PORTALE www.entebilateralemetalmeccanici.it IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE. LA SUA MANCATA O PARZIALE COMPILAZIONE NON CONSENTIRA' LA LAVORAZIONE DELLA RICHIESTA.

DATI AZIENDA Ragione Sociale Matricola INPS Indirizzo Sede Comune

CAP

Telefono

email

PROV

NOMINATIVO DA CONTATTARE Cognome

Nome

Telefono

Ruolo

SI RICHIEDE di conseguire una PRESTAZIONE per la FORMAZIONE CONTINUA con riferimento al dipendente: Cognome

Nome

Codice Fiscale DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE Piano formativo azienda

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A FORMAZIONE CONCLUSA > ENTRO IL 31/12/2020

Modulo registrazione individuale della formazione continua (allegato 3 del Bando) unitamente al registro presenze dell'Ente Formatore attestante la formazione eseguita (ALLEGARE UN UNICO PDF)

SI RICHIEDE che la prestazione venga liquidata sul Conto Corrente Aziendale con le seguenti COORDINATE BANCARIE Codice IBAN (Compilare INTEGRALMENTE)

COD PAESE

COD CONTR

CIN

ABI

(5 CARATTERI NUMERICI)

CAB

(5 CARATTERI NUMERICI)

NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI ALFANUMERICI)

CON LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO: 1. SI DICHIARA di aver letto il Bando Formazione Continua disponibile anche sul sito E.B.M.: www.entebilateralemetalmeccanici.it 2. SI DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta e di essere consapevoli, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Data di Compilazione

/

/

Timbro e Firma

E.B.M. Ente Bilaterale Metalmeccanici | Via della Colonna Antonina, 52 | 00186 | ROMA Tel: +39.06.89229201 | Mail: info@entebilateralemetalmeccanici.it | PEC: ebm@sicurezzapostale.it

Pag. 41 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2020


BANDO FORMAZIONE CONTINUA 01 MARZO 2020 ALLEGATO 1: ELENCO COMPETENZE CHIAVE7AREE TEMATICHE E ARGOMENTI DELLA FORMAZIONE

COMPETENZE CHIAVE

AREE TEMATICHE

ARGOMENTI Public Speaking Leadership Gestione del tempo Team working e team building Negoziazione e gestione dei conflitti Problem solving e decisione making Lean Thinking

Area Soft skills

Formare i formatori Comunicazione digitale (utilizzo social, web analyrics, elaborazioni e presentazioni grafice, etc.) La consapevolezza del ruolo e lo sviluppo delle competenze La gestione del denaro Interculturalità

Competenze trasversali

Conoscere il CCNL Conoscere la busta paga … Programmi di videoscrittura Foglio elettronico Presentazioni Programmi di posta elettronica

Area informatica

Database Project management per l'ICT Alfabetizzazione digitale (anche ai fini della fruizione degli istituti contrattuali: Ebm, Ebm Salute e Welfare contrattuale) … Base, intermedio, avanzato, business

Competenze linguistiche

Area lingue straniere

Comunicazione di base in lingua italiana per stranieri …

Pag. 42 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2020


BANDO FORMAZIONE CONTINUA 01 MARZO 2020 ALLETGATO 1: ELENCO COMPETENZE CHIAVE7AREE TEMATICHE E ARGOMENTI DELLA FORMAZIONE

COMPETENZE CHIAVE

AREE TEMATICHE

ARGOMENTI Tecnologie a servizio dell'Industria 4.0 Introduzione alla tecnologia additiva (Stampa 3D) Big Data Analysis

Competenze digitali

Area Industria 4.0

Cyber Security Come gestire la manutenzione Linguaggi di programmazione ‌ Progettazione integrata CAD-CAM Lettura del disegno tecnico Lettura del disegno elettrico Programmazione dei controlli numerici (PLC, MU, CNC, etc.) Elettronica Elettrotecnica Oleodinamica Pneumatica

Competenze tecniche

Area Produzione

Tecniche di produzione (Metrologia, lettura schemi elettrici, processi di saldatura, movimentazioni materiali, controlli non distruttivi, etc.) Gestione tecnica e normativa di un cantiere Programmazione della produzione Approccio alla manutenzione preventiva e predittiva Organizzazione del posto di lavoro (5S, ergonomia, etc.) Impianti elettrici - gestione e manutenzione Impianti termoidraulici - gestione e manutenzione Normativa tecnica di settore La gestione dell'energia e le fonti rinnovabili ‌

Pag. 43 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2020


BANDO FORMAZIONE CONTINUA 01 MARZO 2020 ALLETGATO 1: ELENCO COMPETENZE CHIAVE7AREE TEMATICHE E ARGOMENTI DELLA FORMAZIONE

COMPETENZE CHIAVE

AREE TEMATICHE

ARGOMENTI Strumenti e tecniche di analisi di bilancio Costruzione del budget Redazione del piano finanziario

Area Contabilità e finanza

Pagamenti internazionali Fiscalità internazionali Bilancio per non addetti … Paghe e contributi Controllo di gestione Project e risk management

Area amministrazione

Adempimenti fiscali Adempimenti doganali Privacy e GDPR Strumenti e tecniche dei processi formativi … Gestire la relazione di vendita con efficacia

Competenze gestionali

Customer care e assistenza post vendita

Area marketing e vendite

La gestione dei clienti attraverso piattaforme CRM Social media marketing Strumenti e tecniche SEO-SEM … Direttiva macchine

Area qualità e ambiente

Gestione del sistema della qualità (ISO 9001-2015; ISO 140001; ISO 450001; IAFT 16949, etc.) Cultura della qualità e i costi della non qualità … Approccio alla Lean Production Approccio alla gestione Supply Chain Gestione delle merci (aree magazzino, aree di produzione)

Area Produzione

Visual management Change Management Il ruolo del capo intermedio …

Pag. 44 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2020


Pag. 45 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2020 Matricola INPS Azienda: _______________________________________________

INTERVENTO FORMATIVO / FORNITORE

________

________

____________

____________

________

________

________

AL

Action Learning

Convegni, seminari, workshop esterni all'azienda

Convegni, seminari, workshop interni all'azienda

Testimonianze

Coaching

FAD

Affiancamento

E-Learning

Training on the job

Aula esterna all’azienda

Aula interna all’azienda

Action Learning

Convegni, seminari, workshop esterni all'azienda

Convegni, seminari, workshop interni all'azienda

Testimonianze

Coaching

FAD

Affiancamento

E-Learning

Training on the job

Aula esterna all’azienda

Aula interna all’azienda

Action Learning

Convegni, seminari, workshop esterni all'azienda

Convegni, seminari, workshop interni all'azienda

Testimonianze

Coaching

FAD

Affiancamento

E-Learning

Training on the job

Aula esterna all’azienda

Aula interna all’azienda

MODALITA’ ADOTTATA

____________________________________________

FIRMA REFERENTE AZIENDALE

____________________________________________

FIRMA LAVORATORE

____________________________________________

FIRMA REFERENTE AZIENDALE

____________________________________________

FIRMA LAVORATORE

____________________________________________

FIRMA REFERENTE AZIENDALE

____________________________________________

FIRMA LAVORATORE

FIRME

La presente scheda individuale di tracciabilità della formazione andrà replicata fino a concorrenza del monte ore formativo individuale.

________

DAL

PERIODO

____________

DURATA IN ORE

Nome e Cognome lavoratore ________________________________________________________________________ Numero Matricola Lavoratore: __________________________________________

RAGIONE SOCIALE AZIENDA _________________________________________________________________________

ALLEGATO 3: REGISTRAZIONE INDIVIDUALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

BANDO FORMAZIONE CONTINUA 01 MARZO 2020


MUD 2020

servizio di compilazione e presentazione della dichiarazione annuale Come ogni anno garantiamo il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2019. Il MUD va presentato entro il 30 aprile 2020 dai seguenti soggetti, identificati sulla base del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dal DPCM del 17 dicembre 2014: - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; - commercianti e intermediari senza detenzione; - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettere c, d e g). Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Le

Imprese che vorranno presentare la dichiarazione con la nostra assistenza, sono pregate di contattare il perito Claudio Scialino tel. 0432/507377 email: edilizia@confapifvg.it, possibilmente entro il prossimo 13 marzo, per fissare l’appuntamento. Il costo del servizio di compilazione della dichiarazione con un solo rifiuto è di 90 Euro + IVA, mentre per ogni ulteriore rifiuto il costo aggiuntivo è di 25 Euro + IVA. L’importo dei diritti di segreteria camerali ammonta a 10 euro. Le Imprese interessate al servizio dovranno predisporre la seguente documentazione, indispensabile ai fini della compilazione della denuncia: - copia della denuncia presentata nel 2019 per l’anno 2018; - registri di carico e scarico dei rifiuti da dicembre 2018 a gennaio 2020 aggiornati con le indicazioni in chilogrammi o tonnellate dei rifiuti prodotti e smaltiti; - copia dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti conferiti con il peso verificato a destino (4a copia) divisi per codice rifiuto; - giacenze espresse in Kg al 31 dicembre 2019; - numero medio dei dipendenti nell’anno 2019; - nominativo del legale rappresentante; - numero di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte); - codice fiscale della ditta; - codice ISTAT attività. Per soli motivi organizzativi chiediamo alle Imprese interessate al nostro servizio di farci pervenire l’allegata delega in originale all’atto della compilazione, corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

Pag. 46 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 4 - 29 febbraio 2020

(CS)


Nuova Guida Conai

le novità introdotte nel 2020

Il CONAI ha reso disponibile sul proprio sito www. conai.org la nuova Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale in due volumi. In particolare i due volumi son disponibili ai seguenti link: - http://www.conai.org/download/guida-alcontributo-ambientale-2020-primo-volume/ - http://www.conai.org/download/guida-alcontributo-ambientale-2020-secondo-volume/ Ricordiamo che tra le principali novità esplicate nella Guida e che riguardano il 2020 si segnalano: - la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica, la ridefinizione delle 4 liste relative alle tipologie di imballaggi e i nuovi valori unitari del Contributo ambientale per tonnellata: € 436,00 per la Fascia B2 e € 546,00 per la fascia C. Restano invariati i Contributi per la Fascia A (€ 150,00) e per la Fascia B1 (€ 208,00); - le variazioni del Contributo per gli imballaggi in carta da 20,00 a 35,00 €/t; per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi da 40,00 a 55,00 €/t; per gli imballaggi in legno da 7,00 a 9,00 €/t; - l’aumento della soglia di Contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da 3.000 a 4.000 Euro per accedere al rimborso del Contributo (con il Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2019, con ulteriore estensione della platea dei consorziati che potranno usufruire della particolare semplificazione; - l’introduzione di 4 nuove semplificazioni o aggiornamenti di procedure che interessano particolari flussi di imballaggi e/o aziende di piccole dimensioni: * procedura di dichiarazione semplificata

del Contributo ambientale CONAI, basata sul fatturato dell’anno precedente, riservata alle imprese di piccole dimensioni importatrici di imballaggi pieni; * aumento (raddoppio) delle soglie per l’”esenzione” e per la dichiarazione “annuale” del Contributo ambientale CONAI con contestuale introduzione di una soglia minima di dichiarazione (se gli imballaggi immessi al consumo superano le 10 tonnellate); * procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale CONAI per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti”, con conseguente aggiornamento del modulo 6.18; * procedura agevolata di fatturazione e dichiarazione del Contributo ambientale CONAI già riservata ai “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti. Estensione (facoltativa) ai produttori che acquistano imballaggi o componenti di imballaggio a “completamento di gamma o dell’imballaggio”. La procedura agevolata può riferirsi solo ad imballaggi in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione (conseguente aggiornamento del modulo 6.24); - l’aggiornamento delle procedure di esenzione e rimborso del Contributo per attività di esportazione con riferimento, in particolare, alla documentazione da allegare ai moduli 6.5, 6.6, 6.6 Bis, Rimborso da 6.10; - le seguenti novità in merito all’adesione al CONAI: * la modalità di invio esclusivamente on line sia per l’adesione al CONAI sia per le successive variazioni anagrafiche con decorrenza dal 1° luglio 2020; * le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione, l’importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l’associazione di categoria alla quale partecipano (cosiddetta ammissione semplificata). Questa possi-

Pag. 47 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 4 - 29 febbraio 2020


bilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI. - i nuovi provvedimenti giurisprudenziali in

merito alla natura di imballaggio/non imballaggio di alcuni articoli in polietilene.

Pag. 48 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 4 - 29 febbraio 2020

(CS)


Trasporto rifiuti disciplina della cessazione dell’incarico di responsabile tecnic0 (rt) Con delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, il Comitato Nazionale ha definito le ipotesi e le modalità operative da seguire per i casi di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa iscritta all’albo gestori ambientali, compresa la perdita dell’idoneità professionale. La relativa disciplina, che entrerà in vigore da lunedì 4 maggio 2020, prevede che in tutti i casi di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico (RT), l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo transitorio massimo di 90 giorni, durante i quali le funzioni di RT sono esercitate provvisoriamente dal suo legale rappresentante (art. 1). I 90 giorni decorrono dalla data in cui giunge alla Sezione regionale la comunicazione, inviata in via telematica, della cessazione. Comunicazione che la delibera pone come obbligatoria a carico dell’impresa e da farsi nei 30 giorni

successivi al verificarsi della cessazione (pena l’avvio del procedimento per la sospensione della sua iscrizione), ed in via complementare allo stesso RT che con PEC può comunicare la sua cessazione alla Sezione ed all’impresa, al fine di escludere (dalla data della cessazione) qualsiasi responsabilità derivante dall’incarico svolto (art. 2). Decorsi i 90 giorni, l’impresa non potrà presentare domande di variazione o di rinnovo dell’iscrizione all’albo gestori e la stessa Sezione avvierà il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo (artt. 4 e 5). La delibera esamina inoltre i casi di sopravvenuta perdita dell’idoneità professionale da parte del RT per mancato superamento delle verifiche di aggiornamento (verifiche che – com’è noto - inizieranno da gennaio 2021 e andranno fatte e superate entro ottobre 2022). In tali casi, la delibera stabilisce che la Sezione regionale comunichi all’impresa, a mezzo PEC, la data di scadenza dell’idoneità professionale del suo RT almeno 60 giorni prima (e poi una seconda volta 30 giorni prima). Alla scadenza, il responsabile Tecnico decade immediatamente dall’incarico e inizia automaticamente a decorre il termine dei 90 giorni di svolgimento provvisorio dell’incarico di RT da parte del legale rappresentante dell’impresa (art. 3). (C)

Pag. 49 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 4 - 29 febbraio 2020


SOA: rinnovo per l’Impresa Pitta & c. è qualificata per il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela in materia di beni culturali e ambientali (og2) Nel 2001 fu tra le prime aziende ad acquisire l’attestazione SOA; in questo periodo ha provveduto a rinnovare l’attestazione qualificandosi anche per la categoria OS6. È questo il caso della Pitta & C. srl con sede a S. Giorgio di Nogaro (UD) in Zona Industriale, via Enrico Fermi n. 16, rappresentata dal nostro Consigliere e già Presidente del gruppo Edili, cav. Ferrante Pitta. L’impresa Pitta & C. ha dunque potuto qualificarsi per le seguenti categorie: OG1 per 3.500.000 euro (IV bis classifica); OG2 e OG3 per 1.033.000 euro (III classifica); OG6 per 516.000 (II classifica), OS6 per 258.000 euro (I classifica). Queste qualificazioni le consentono di eseguire edifici civili e industriali (OG1) fino ad un importo massimo di 4.200.000 euro, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 1.239.600: il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle dispoPag. 50 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 4 - 20 febbraio 2020

sizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2) categoria che riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Sempre per lo stesso importo potrà eseguire strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari (OG3). E’ qualificata anche acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Inoltre, fino ad un importo di 309.600 euro ha l’abilitazione per eseguire finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (OS6) categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di


altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Pag. 51 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2020

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


ANAC: delibera sul conflitto di interessi l’amministrazione ha dichiarato l’assoluta impossibilità per il gestore della piattaforma di accedere ai documenti di gara L’ANAC con Delibera n. 80 del 29 gennaio 2020 su istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da una ditta mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, ha affrontato il tema del Conflitto d’interessi in merito alle persone che siano chiamate a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d’appalto. Il raggruppamento di imprese ha chiesto all’Autorità di esprimersi in merito al rispetto dei principi di segretezza delle offerte e della par condicio competitorum nella procedura di gara, nonché sulla correttezza dell’ammissione alla gara del raggruppamento composto imprese concorrenti in merito di un potenziale conflitto di interessi della mandante in ragione del suo contemporaneo ruolo di concorrente alla gara ed appaltatrice del servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa del sistema informatico, ove dovevano essere caricate le offerte da parte degli operatori economici partecipanti alla gara. Dalla documentazione versata in atti, risulta che, l’istante ha trasmesso una richiesta di chiarimenti alla Stazione appaltante in merito alle tutele predisposte per garantire la riservatezza, durante tutte le fasi di espletamento della gara, delle informazioni prodotte in sede di partecipazione dai concorrenti nonché sulle procedure di sicurezza informatica atte ad evitare che il fornitore della piattaforma telematica potesse avere accesso, anche solo a fini di manutenzione tecnica, ai contenuti pubblicati dalle imprese concorrenti in gara. La richiesta di chiarimenti veniva giustificata dall’assenza di meccanismi di crittografia dei files inseriti dai partecipanti alle procedure di gara nel Portale appalti ed in ragione del potenziale conflitto di interessi in cui verserebbe la società aggiudicataria del “Servizio di manutenzione adePag. 52 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 4 - 20 febbraio 2020

guativa e correttiva al sistema informativo Portale Appalto in uso servizio di Call Center al personale - servizio di help Desk agli operatori economici, supporto operativo di affiancamento tecnico agli uffici e formazione all’uso del sistema informativo dedicato al personale, nel caso in cui decidesse di partecipare alla gara. Nella prima seduta pubblica di gara, la Commissione, preso atto delle richieste di chiarimento pervenute, ha rappresentato, quanto al primo profilo, che il sistema informativo Portale Appalti è implementato in linea con l’Allegato XI del D.lgs. 50/2016 che assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare sui documenti inviati, garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema. In merito alla seconda questione sollevata, la Stazione appaltante ha segnalato che, un mese prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, in via cautelativa, tutte le utenze di accesso ai server (Web Server, Application server) del sistema informativo Appalti erano state disabilitate e le password di accesso, relative al profilo di root (amministratore) erano state modificate da un funzionario della SUA-RB, che ne deteneva il possesso: pertanto, tutte le attività di manutenzione tecnica e l’accesso agli applicativi web di backoffice potevano essere effettuate solo ed esclusivamente dalla postazione informatica del suddetto funzionario, alla sua presenza. Secondo l’istante, le risposte fornite dalla Stazione appaltante in merito alla riservatezza degli atti di gara prodotti dai concorrenti sarebbero insufficienti da un punto di vista tecnico e di contenuto. In particolare, non sarebbe stata fornita alcuna risposta sul tema della crittografia dei documenti e delle modalità di decriptazione degli stessi, la cui mancanza si evincerebbe anche dalla lettura del verbale della seduta di gara, ove la Commissione non avrebbe fornito alcuna indicazione sull’inserimento di eventuali codici di sblocco delle buste e sul relativo contenuto ma avrebbe direttamente proceduto all’estrazione dei documenti caricati. Peraltro, la misura adottata in via cautelativa dall’amministrazione dimostrerebbe che, nonostante il Portale Appalti sia stato concepito come


QUESTI SIMBOLI TI CONFONDONO?

ALLA COMUNICAZIONE PER LA VOSTRA AZIENDA

E’ MEGLIO CHE CI PENSIAMO NOI

per la tua promozione su contatta:

ufficio@scriptamanent.sm | 0432 505 900


conforme all’Allegato XI del D.lgs. 50/2016, prima della disabilitazione, era consentito accedere al sistema e a tutti i suoi contenuti con la password di amministratore e quindi anche al manutentore/ amministratore di sistema. Non sarebbe stata, invece, fornita alcuna risposta in merito al potenziale conflitto d’interessi sollevato. La Stazione appaltante, nelle proprie memorie, ha preliminarmente rappresentato che, è stata data contezza di tutte le specifiche tecniche del Portale Appalti che garantiscono la segretezza delle offerte dalla fase di predisposizione della gara fino alla sua conclusione; al contenuto di tale documento si fa rinvio ai fini della dimostrazione dell’assoluta impossibilità per il gestore della piattaforma di accedere ai documenti caricati da parte degli altri concorrenti alla gara. In merito al profilo del potenziale conflitto di interessi, la Stazione appaltante rileva l’inconferenza del richiamo all’art. 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016, atteso che la norma si riferisce all’ipotesi in cui il lavoratore del prestatore di servizi, in virtù di legami contrattuali con la Stazione appaltante, partecipi in modo rilevante all’attività decisionale riferita alle varie fasi della gara; pertanto, con riferimento alla posizione della Società, l’eventuale conflitto di interessi sarebbe da circoscrivere all’esecuzione del contratto di manutenzione del Portale appalti mentre l’assenza di qualsiasi apporto ed intervento nella procedura di gara in oggetto esclude, in radice, l’esistenza del conflitto di interessi. La Stazione appaltante rap-

Pag. 54 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 4 - 20 febbraio 2020

presenta, ancora, che l’istanza della Società sarebbe destituita di ogni fondamento in ragione della tempistica di presentazione delle offerte. Infine, chiede che l’istanza sia archiviata ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d) del vigente ‘Regolamento in materia di pareri precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’, approvato Acclarato, pertanto, che il ricorso a strumenti telematici per la gestione delle procedure di gara costituisce un obbligo per le stazioni appaltanti e che tale modalità di espletamento della gara presenta degli indiscutibili vantaggi con riferimento ai profili della segretezza ed immodificabilità delle offerte, si rileva, con riferimento al caso di specie, gli Uffici interni alla Stazione appaltante pervengono a divergenti conclusioni in merito all’esistenza di procedure che garantiscano, in maniera inoppugnabile e inequivocabile, che le offerte precedentemente caricate sul Portale Appalti non siano lette da personale addetto alla gestione e manutenzione sia applicativa che sistemistica delle procedure e dei server ospitanti le stesse. Il Consiglio dell’Autorità ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, riportate in sintesi, che, nella procedura di gara in oggetto, non sia stato violato il principio della riservatezza delle offerte e che non sussistesse alcun potenziale conflitto d’interessi in capo alla mandante del raggruppamento di imprese. (CS)


Emergenza COVID-19

ice: misure urgenti per imprese italiane

Pubblichiamo la lettera a firma del Direttore Generale di ICE in merito alle misure per le imprese in considerazione dell’emergenza sanitaria:

- ampliamento servizi gratuiti a partire dal 1° aprile; - annullamento quote di adesione ad iniziative promozionali; - rimborso forfettario per spese già sostenute per la partecipazione ad iniziative promozionali (tetto massimo pari a € 6.000); - gratuità modulo espositivo per iniziative che si svolgeranno da marzo 2020 a marzo 2021; - partecipazione gratuita per le altre attività (sulla base della spazio/posto disponibile).

Pag. 55 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 4 - 29 febbraio 2020

(C)


Pag. 56 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 4 - 29 febbraio 2020


Pag. 57 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 4 - 29 febbraio 2020


Aperto Bando FAPI 1-2020(*) stra Regione, in collaborazione con ENAIP FVG, ENFAP FVG, IAL FVG ed IRES FVG, segue con professionalità, dedizione, trasparenza, correttezza e impegno le aziende che vogliono migliorare la propria Impresa con la formazione.

disponibilità per 118.300,00 euro. corsi aziendali totalmente finanziati

SGRAVIAMO LE IMPRESE DA TUTTI GLI ONERI (DI GESTIONE DELLA PRATICA, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI) SENZA RICHIEDERE ALCUN COSTO: ANCHE I DOCENTI VENGONO DIRETTAMENTE PAGATI DA NOI.

Fondo Formazione PMI

da sempre CONFAPI FVG al fianco delle Imprese per OTTENERE e GESTIRE i finanziamenti

Approfittate dei fondi a disposizione dell’impresa, ci sono diverse opportunità per finanziare la formazione dei dipendenti; inviateci quanto prima la scheda allegata e chiamateci, la nostra dott.ssa Emanuela De Faccio è per tutti questi aspetti a Vostra disposizione:

FAPI è il fondo interprofessionale vicino alle Imprese attraverso il quale si può finanziare la formazione dei lavoratori per far crescere la competitività dell’Azienda. La nostra Associazione CONFAPI FVG da sempre, in qualità di ente formativo accreditato dalla no-

CONFAPI FVG tel. 0432.507377 mail formazione@confapifvg.it. (EDF)

" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it - fax n. 0432/295922

BANDO APERTO FAPI 1-2020(*) - CORSI AZIENDALI FINANZIATI Impresa __________________________________________________________________________________________________ Settore ________________________________ N° Addetti ____________ Indirizzo ____________________________________ e-mail __________________________________________ Referente _______________________________________________ (*) PRIORITÀ ALLE IMPRESE NEO ADERENTI E ALLE IMPRESE CHE NON HANNO PARTECIPATO AGLI AVVISI FAPI DEL 2019

Titolo del corso o area di interesse per la formazione

N. ore corso (min. 8 ore – max 40)

Pag. 58 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 4 - 29 febbraio 2020

N. dipendenti corso (minimo 4 dipendenti)

Inquadramento: Quadri, Impiegati, Operai


Garante privacy e coronavirus non è consentito raccogliere informazioni sui dipendenti Il Garante della Privacy ha pubblicato un comunicato in cui, tra l’altro, chiarisce che in relazione all’emergenza dettata dal Coronavirus, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in maniera sistematica e generalizzata (anche mediante specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite), informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o, comunque, rientranti nella sfera extra lavorativa. Infatti, alla luce degli ultimi provvedimenti governativi, l’accertamento e la raccolta di queste informazioni spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato della Protezione civile. Di seguito, riportiamo il testo integrale della nota del Garante:

“Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti L’Ufficio sta ricevendo numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Analogamente, datori di lavoro pubblici e privati hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata. Al riguardo, si segnala che la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato

nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario. I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato. L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l’obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a

Pag. 59 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 4 - 29 febbraio 2020


una visita straordinaria i lavoratori più esposti. Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati. Le autorità competenti hanno, inoltre, già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare dovrà attenersi per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al

pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate. Pertanto, il Garante, accogliendo l’invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.”

Pag. 60 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 4 - 29 febbraio 2020


Comunicazione servizi digitali delle Camere di Commercio presso l’ufficio punto impresa digitale delle cciaa della regione è possibile chiedere il rilascio gratuito dello spid Si informa che presso gli Uffici Punto Impresa Digitale (PID) delle Camere di Commercio della regione è possibile chiedere gratuitamente il rilascio dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). SPID consente di accedere in modo sicuro e veloce ai siti delle Pubbliche Amministrazioni, italiane

ed europee, mediante un’unica chiave di accesso formata da username e password e da un codice OTP. Per richiederne l’attivazione occorre essere in possesso di uno dei seguenti supporti: - Carta Nazionale dei Servizi (CNS); - Tessera Sanitaria (attiva e in corso di validità con possesso del codice PIN fornito in fase di attivazione dall’ente che ha erogato la carta); - Carta d’Identità Elettronica; - Firma Digitale Il dispositivo viene rilasciato su appuntamento. Per informazioni e per richiedere l’appuntamento si rimanda ai siti web degli Enti camerali. (C)

Pag. 61 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 4 - 29 febbraio 2020


Genova. Ponte Morandi. Domande di ristoro 2019 e 2020 pubblicate le linee guida per la presentazione delle domande Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 62/AdT del 2 marzo 2020 per segnalare che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha pubblicato le Linee guida e le tempistiche per la presentazione delle domande di ristoro legate alle maggiori spese sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi a seguito del crollo del Ponte Morandi, come pure tutta la documentazione necessaria per la loro presentazione. Sono ammesse a ristoro le “missioni di viaggio” (di seguito missioni) effettuate da imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi (di seguito Albo) o al Registro elettronico nazionale, come di seguito indicato.

“Missioni” eseguite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Procedure Per le missioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 si hanno le seguenti fasi: - richiesta accreditamento soggetti titolati (diversi dalle singole imprese), dal 19 al 25 febbraio 2019; - accreditamento nuove imprese (precedentemente non accreditate), dal 27 febbraio al 17 maggio 2019; - scelta della modalità di presentazione delle richieste (tramite soggetto titolato o meno), dal 27 febbraio al 17 maggio 2019; - inserimento/aggiornamento anagrafica veicoli dal 27 febbraio al 17 maggio 2019; - caricamento a sistema delle richieste di ristoro, dal 10 marzo al 17 maggio 2019; - sottomissione a sistema delle richieste di ristoro, dal 15 aprile al 24 maggio 2019.

Missioni eseguite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Procedure Le “missioni” effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, verranno riconosciute con tempistiche che saranno definite più avanti. Ai fini della sottomissione delle richieste, da effettuarsi tramite piattaforma telematica raggiungibile dal link https://genova.pcspln.cloud/web/ portale-adsp/, si ha che: - per le imprese che hanno già partecipato alla procedura di ristoro nel 2018, rimangono validi l’accreditamento sul sistema e le credenziali di accesso a suo tempo ottenute; - diversamente, i soggetti titolati (associazioni di imprese autotrasporto di cose in conto terzi presenti nel Comitato centrale dell’Albo e loro società di servizi) che hanno preso parte alla procedura del 2018, avranno dovuto ripetere l’accreditamento entro il 25 Febbraio 2019, inviando una posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo logisticadigitale@ legalmail.it, allegando la documentazione richiesta nelle linee guida; costoro, peraltro, manterranno le credenziali già utilizzate lo scorso anno.

Missioni ammesse a ristoro Le missioni ammesse a ristoro sono quelle rientranti nelle categorie di seguito elencate: - A1: Missioni relative a consegna e/o prelievo di merce con origine o destinazione il porto di Genova, e missioni di trasferimento merce tra i bacini portuali di Prà-Voltri e Sampierdarena (e viceversa). Sono incluse anche le missioni relative a consegna e/o prelievo di merce da/per i depositi di cornice connessi al ciclo portuale. - A2: Missioni interne al medesimo Bacino Portuale (Sampierdarena o Prà-Voltri). Sono incluse le missioni tra i depositi di cornice connessi al ciclo portuale e il Bacino portuale di Sampierdarena. - A3: Missioni urbane con origine e/o destinazione il Comune di Genova.

Pag. 62 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 4 - 29 febbraio 2020


- B: Missioni compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato tratte stradali/autostradali aggiuntive, ivi incluse le missioni che hanno comportato tratte stradali/autostradali del Comune di Genova con origine o destinazione i Comuni dell’Alta Val Polcevera (Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò). - C: Missioni che abbiano comportato tempi di sosta all’interno delle aree portuali come individuati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2019, n. 376. Sono altresì ammessi al ristoro, i riposizionamenti delle unità di carico (contenitori, casse mobili e semirimorchi, questi ultimi per le attività di imbarco e/o sbarco dal porto di Genova). Come avvenuto per il 2018, per tutte le missioni viene stabilito un limite massimo di 5 ristori al giorno per singola targa; per le missioni A2 ed A3 che comportino più di 5 consegne, inoltre, il rimborso verrà maggiorato di una volta e mezza fermo restando, comunque, il limite giornaliero di 5 ristori per targa.

Presentazione delle domande Per le formalità legate alla presentazione delle domande si rinvia alla lettura delle Linee guida, che possono essere reperite al link: www.portsofgenoa.com/it/component/content/article/1154-comunicazione/in-primopiano/2508-ristoro-alle-imprese-2019-2020. html?Itemid=104, dove son reperibili in formato excel anche i formulari delle missioni di categoria A1, A2, A3, B, utilizzabili in alternativa all’inserimento delle informazioni attraverso i format guidati della piattaforma telematica. La documentazione può anche essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione. Si ribadisce, infine, che la sottomissione delle richieste di ristoro inserite e completate dovrà avvenire dal 15 aprile al 24 maggio 2020 a pena di nullità delle stesse che, pertanto, non daranno diritto ad alcun ristoro.

Pag. 63 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 4 - 29 febbraio 2020


Autorità di regolazione dei trasporti ennesima richiesta di contributo al funzionamento, ora per il 2020 Nonostante le ripetute e sonore bocciature ricevute dalla giustizia amministrativa e dalla stessa Corte costituzionale l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) ha diffuso sul proprio sito web al link www.autorita-trasporti.it/ contributi-per-il-funzionamento/contributo-peril-funzionamento-art-2020/ i testi dei provvedimenti sul pagamento del contributo al proprio funzionamento per l’anno 2020. Si tratta della deliberazione n. 172/2019 del 5 dicembre 2019 (approvata con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 gennaio 2020) e della determina del Segretario generale n. 77/2020, includenti le richieste di contributo anche alle imprese di autotrasporto cose in conto terzi. Infatti, l’art. 1, co. 2, lett. a) della citata deliberazione include fa gli obbligati anche coloro che effettuino “servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti”, i quali, come gli anni passati, vengono individuati nelle imprese professionali di trasporto cose su strada che, al 31 dicembre 2019, abbiano avuto in disponibilità veicoli dotati di capacità di carico con massa complessiva oltre le 26 t nonché trattori con peso rimorchiabile sempre oltre le 26 t. Rispetto alle precedenti deliberazioni figura, però, una significativa novità. Infatti in via cautelativa,

l’Autorità ha deciso di sospendere la richiesta di versamento del contributo per il 2020 da parte delle imprese di autotrasporto cose c/t, in attesa della definizione dei giudizi pendenti davanti ai giudici amministrativi, con il che manifestando l’intenzione di impugnare le pronunce del TAR Piemonte davanti al Consiglio di Stato (cfr. circolare associativa prot. n. 30/AdT del 31 gennaio 2020). Lo stesso dicasi anche per l’obbligo di dichiarare on line, i dati amministrativi ed economici richiesti nel modello telematico predisposto dall’Autorità. Identica decisione è stata presa anche per i servizi di trasporto merci via mare e per vie navigabili interne nonché per quelli di trasporto aereo di passeggeri e/o merci. Solo per informazione si segnala che a proposito dell’autotrasporto merci, l’obbligo di pagamento sussisterebbe verso le imprese che al 31 dicembre 2019 avevano in disponibilità veicoli - dotati di capacità di carico - di massa complessiva superiore a 26 t e trattori con massa rimorchiabile superiore sempre a 26 t. Queste imprese sono soggette al contributo, fissato nella misura dello 0,6 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera, qualora l’importo da pagare superi i 1.800 euro (dai 3.000 euro del 2019), con la conseguenza che per il 2020 la soglia di esenzione legata al fatturato diminuisce a 3 milioni di euro dai 5 milioni del 2019. Allo stato delle cose si raccomanda alle imprese interessate di non procedere a pagamento alcuno e per ogni evenienza di prendere contatto con l’ufficio trasporti dell’Associazione. Il testo della deliberazione dell’Autorità e gli altri atti sono reperibili al link sopra indicato o possono essere richiesti al medesimo ufficio associativo.

Pag. 64 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 4 - 29 febbraio 2020

(AdT)


Traffico su strada con l’Olanda obblighi di notifica di distacco dal 1° marzo 2020

Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 65/AdT del 3 marzo 2020 per rammentare che dal 1° marzo 2020 anche nei Paesi Bassi si applica un nuovo sistema di notifica elettronico per il distacco di lavoratori provenienti da altro Stato membro dell’ Unione Europea (o dello Spazio economico europeo) che, per quanto attiene al trasporto di cose su strada, alla stregua di quanto accade già da qualche anno in altri Paesi europei - come Francia, Germania ed Austria - interesserà i viaggi con origine o destinazione i Paesi Bassi nonché quelli in regime di cabotaggio, con esclusione, quindi, dei soli trasporti in transito. Il Ministero degli Affari sociali e del lavoro olandese ha aperto un sito web (www.postedworkers. nl), dal quale è possibile scaricare tutte le informazioni utili ad assolvere il nuovo adempimento. La registrazione on line è operativa e le informa-

zioni che dovranno essere inserite nel portale web, sono le seguenti: - identità della persona che sottomette la notificazione; - i dettagli dell’azienda distaccante; - la persona di contatto nei Paesi Bassi, come indicato nell’articolo 7 normativa olandese, ad eccezione dei lavoratori autonomi; - i dettagli del cliente (il destinatario del servizio); - il settore di attività nei Paesi Bassi; - l’indirizzo / luogo in cui verrà eseguito il lavoro; - la durata prevista del lavoro; - generalità della persona responsabile del pagamento del salario / stipendio; - generalità dei dipendenti distaccati; - la presenza di una dichiarazione A1 o simile, che dimostri dove sono pagati i contributi di sicurezza sociale per voi o i vostri dipendenti, a causa del contributo per il relativo regime di sicurezza sociale. Per i trasporti su strada la notificazione ha durata annuale della notifica. Copia dell’intera check list in lingua inglese può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente ad altre informazioni.

Pag. 65 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 4 - 29 febbraio 2020

(AdT)


Brexit. Ratifica dell’accordo di recesso periodo transitorio. la situazione del trasporto

Con la ratifica da parte del Parlamento europeo, dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, dal 1° febbraio 2020 la c.d. Brexit diventa operativa a tutti gli effetti. L’accordo prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 che dovrà servire alle parti per evitare la c.d. hard Brexit e, quindi, l’uscita della Gran Bretagna dalla U.E. senza aver prima sottoscritto intese sui futuri rapporti in ambito doganale, commerciale, circolazione delle persone e delle merci et c. E’ importante evidenziare che fino al 31 dicembre 2020 nulla cambierà nelle relazioni con il Regno

Unito, per cui continueranno ad applicarsi le regole attuali anche per gli aspetti doganali e dei trasporti. Di conseguenza, fino a quella data: - non saranno ripristinati i controlli doganali; - il conducente non dovrà dotarsi di permessi e visti di ingresso; - continuerà ad essere valida la licenza comunitaria mentre, in ordine al cabotaggio stradale, si applicheranno ancora le regole stabilite agli artt. 8 e 9 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 sul mercato internazionale del trasporto merci su strada. Altro aspetto da evidenziare riguarda la possibilità che il periodo transitorio subisca un ulteriore slittamento, fino ad un massimo di due anni - quindi, fino al 2022 -, a condizione che la decisione venga presa entro il 30 giugno 2020. Seguiranno, volta per volta, gli aggiornamenti.

Pag. 66 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 4 - 29 febbraio 2020

(AdT)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.