notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 4 28 febbraio 2022
IN PRIMO PIANO LA GUERRA RUSSO-UCRAINA E L’INDUSTRIA DEL FVG
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
La nostra professionalità a misura delle vostre esigenze. Il laboratorio metrologico METLAB si propone di dare supporto alle imprese per la risoluzione dei problemi associati alle misure, alla taratura degli apparecchi di misurazione e monitoraggio, alla loro scelta e gestione. Grazie alla propria professionalità, è attivo nella diffusione della cultura metrologica attraverso eventi formativi. Il laboratorio è accreditato secondo la norma UNICEI ISO IEC 17025 per la grandezza temperatura in un campo da -40 a 1100 °C, ed è in grado di eseguire tarature accreditate di termometri a resistenza, termocopie a metallo nobile, termocopie a metallo comune e catene termometriche. Dotato di quattro sale metrologiche, dove vengono utilizzati apparecchi e campioni riferiti agli standard nazionali ed internazionali certificati da enti riconosciuti in ambito EA (european co-operation for accreditation) esegue inoltre tarature con riferibilità al S.I. (Sistema Internazionale di Misura). METLAB dispone di un laboratorio mobile che permette di eseguire le tarature presso la sede del cliente. La corretta esecuzione viene garantita da istruzioni tecniche sviluppate in osservanza delle principali norme nazionali, europee ed internazionali e dall’esperienza operativa acquisita dai tecnici addetti alle prove. Le attività svolte sono documentate con il rilascio del rapporto di taratura riportante i dati relativi allo strumento verificato, ai campioni e alle istruzioni tecniche utilizzate, alle misure effettuate e alle incertezze calcolate in accordo alla linea guida EA-4/02. Per poter agevolare ulteriormente il cliente, il laboratorio offre la gestione dello scadenziario delle tarature e il servizio di ritiro e riconsegna degli strumenti presso la sua sede.
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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 4 28 febbraio 2022
Sommario La guerra russo-ucraina e l’industria del FVG LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Caro materiali negli appalti pubblici
12
Misura a sostegno dell’autotrasporto c/t
13
Confapi al Ministero della transizione ecologica
18
Il credito d’imposta per gli investimenti 4.0
24
Nomine amministratori
36
Bonus pubblicità
38
Cessione crediti edilizi
42
Decreto energia
44
Inail. Incentivi alle imprese
46
Autotrasporto c/t: decreto investimenti 2020/2021
47
Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2022
48
Assegno per il nucleo familiare e assegni familiari
49
INPS, messaggio n. 197/2022
50
Formazione in materia di sicurezza. Nuove indicazioni
51
Confapi: allarme per le etichette autoadesive
54
A Cividale del Friuli arriva Smart District
55
MEPA si rinnova
56
Caro materiali nei lavori pubblici; rifinanziato il Fondo
58
UN RITARDANTE DI FIAMMA SOSTENIBILE PUÒ RENDERE PIÙ SICURI I TUOI PRODOTTI. E DA OGGI ANCHE PIÙ PERFORMANTI.
Oggi le aziende sono sempre più consapevoli di quanto sia importante integrare i propri prodotti con additivi pensati per rallentarne la combustione, con l’obiettivo di adeguarsi alle richieste del mercato e alle normative in vigore. In risposta a queste nuove esigenze, nasce ALFRIMAL®, una linea completa di ritardanti di fiamma atossici, adatta a una vasta gamma di prodotti: chimici, tessili, elettrici, in plastica e gomma. ALFRIMAL® è a base di idrossido di alluminio (ATH), un ritardante di fiamma e soppressore di fumo che non emette gas tossici. Si caratterizza per la sua azione ritardante in 3 step e per la sua particolare distribuzione granulometrica, che lo rende versatile nell’applicazione in tutti i tipi di leganti organici. Questo permette di migliorare le proprietà meccaniche e della superficie dei composti al quale viene legato. L’ottimizzazione della formulazione è resa possibile grazie all’ALFRIMAL® Analysis, un sistema di valutazione ex ante che, avvalendosi del supporto specialistico e tecnico del team di ALFRIMAL®, permette di studiare caso per caso come aumentare le prestazioni di un composto. ALFRIMAL® è un prodotto di Alpha Calcit Füllstoff Gesellschaft, un Gruppo specializzato in ritardanti di fiamma con oltre 100 anni di storia. In Italia ALFRIMAL® è distribuito dalla sede Alpha di Viale Trento, 105 - 33077 Sacile, PN
ORGANIZZAZIONE
Autotrasporto c/t
59
Scadenze aziendali marzo 2022
61
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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La guerra russo-ucraina e l’industria del FVG -
contratti in essere per i quali non sono prevedibili gli sviluppi; - merci pronte per le spedizioni ferme nei magazzini, specie nel settore del legno-arredo; - commesse in corso, per le quali sono state già sostenute significative spese difficilmente recuperabili sotto il profilo finanziario; - rischi di cambio per i contratti in valuta; - impossibilità di consegna della merce per il blocco dei maggiori porti commerciali ucraini e russi; chiusura degli uffici di armatori a Odessa; chiusura del porto di Novorossiysk in Russia (Caucaso) per tutti i traffici di quell’origine: - impossibilità per le imprese di programmare l’attività futura in assenza di garanzie nella fornitura di materie prime e semilavorati; - congelamento delle trattative commerciali in corso; - mancati incassi a fronte di merci già consegnate in Ucraina “per causa di forza maggiore”; - mancati incassi a fronte di merci già consegnate contro documenti in Russia per banche poste in black list. Sul versante delle importazioni i problemi più acuti si hanno nel reperimento di materie prime e semilavorati, per il cui approvvigionamento le imprese regionali non hanno significative alternative da altri Paesi. Qui il problema più grave, nell’immediato, è rappresentato dall’importazione delle bramme. Come si può evidenziare dalle tabelle che seguono l’Italia è il maggior importatore in assoluto di bramme dall’Ucraina nell’ambito dell’Unione europea ed è il terzo dopo il Belgio e la Danimarca, dalla Russia.
il documento di confapi fvg presentato alla regione e alla confapi nazionale
Le conseguenze della guerra Russo-Ucraina, delle sanzioni applicate dalle potenze della Nato e dall’Unione europea verso Mosca e i contraccolpi di queste sull’economia e sulla finanza occidentale, sono abbondantemente trattate in sede nazionale e coincidono in larga misura con le problematiche locali. Qui si richiama l’attenzione sugli aspetti che riguardano più da vicino l’economia e le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, così come sono state rilevate dall’osservatorio di CONFAPI FVG, senza porre più di tanto l’accento sull’esponenziale aumento dei costi di approvvigionamento energetico e sui loro riflessi produttivi. La Russia e l’Ucraina sono tradizionali partner delle piccole e medie imprese regionali in molti settori, sia nell’import che nell’export, e le attuali vicende belliche stanno avendo conseguenze gravissime in entrambe le direttrici: non solo, dunque, negli acquisti delle materie prime e dei semilavorati, interessate da forti variazioni di prezzo e da indisponibilità, ma anche nelle vendite e pagamenti di prodotti finiti. Sotto quest’ultimo profilo per l’industria regionale le maggiori criticità, al momento, possono essere sintetizzate come segue:
IMPORTAZIONI DI BRAMME (CNC 7207.12.10) DALLA UCRAINA (2021) SOGGETTO IMPORTATORE
VALORE IMPORTAZIONI
QUANTITÀ IMPORTAZIONI
UNIONE EUROPEA
1.343.324.684 €
100,00%
2.088.542.864 kg
100,00%
ITALIA
1.193.350.285 €
88,83%
1.880.350.006 kg
90,03%
42.019.021 €
3,13%
62.768.978 kg
3,00%
/
6,97%
FRANCIA GERMANIA RESTO UE
Dati non disponibili /
Fonte: Access2Markets, banca dati dell’Unione europea
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8,04 %
IMPORTAZIONI DI BRAMME (CNC 7207.12.10) DALLA RUSSIA (2021) SOGGETTO IMPORTATORE UNIONE EUROPEA
VALORE IMPORTAZIONI
QUANTITÀ IMPORTAZIONI
2.360.672.387 €
100,00%
3.747.907.466 kg
100,00%
258.661.583 €
10,95%
435.351.165 kg
11,61%
466.725 €
0,02%
1.221.742 kg
0,03%
GERMANIA
186.142.052 €
7,89%
305.641.729 kg
8,15%
PAESI BASSI
152.061.206 €
6,44%
208.385.074 kg
5,56%
BELGIO
912.009.822 €
38,63%
1.495.830.229 kg
39,91%
POLONIA
166.545.535 €
7,05%
278.011.153 kg
7,41%
DANIMARCA
446.504.067 €
18,91%
679.740.648 kg
18,13%
/
10,13 %
/
9,21%
ITALIA FRANCIA
RESTO UE Fonte: Access2Markets, banca dati dell’Unione europea
Nell’intercambio fra il Friuli Venezia Giulia e l’Ucraina addirittura il 93,90% del valore delle importazioni è occupato dai prodotti siderurgici (non sono disponibili dati disaggregati, ma la larga prevalenza riguarda le bramme). Nell’intercambio con la Russia questa percentuale scende di poco, assestandosi, comunque, all’81,96%. La gran parte delle successive lavorazioni in loco è assorbita da laminatoi regionali, tutti siti a San Giorgio di Nogaro.
Solo in misura minore dette lavorazioni sono svolte in altre parti del territorio nazionale (Veneto in primis). Ciò evidenzia quanto importante sia l’import di bramme per l’economia regionale, in quanto le lavorazioni a cascata (laminazioni a caldo e a freddo) finiscono con l’investire importantissimi settori, quali la cantieristica, la carpenteria industriale e produzione di grandi impianti nonché l’hardware della produzione degli elettrodomestici, automotive et c.
IMPORTAZIONI DI PRODOTTI SIDERURGICI IN FVG (2020) SOGGETTO ESPORTATORE
VALORE IMPORTAZIONI IN FVG
QUOTA SUL TOTALE IMPORTATO IN FVG DA UCRAINA E RUSSIA
UCRAINA
372.969.280 €
93,90%
RUSSIA
162.282.845 €
81,96%
Fonte: elaborazione dell’Ufficio Studi CCIAA PN UD su dati Istat
Come accennato il cuore del problema non risiede tanto nell’importanza di queste importazioni in sé quanto nella grande difficoltà a sostituirle. Solo in piccolissima parte possono aversi importazioni dal Brasile e dall’India; si sta sondando quali possibilità possano esserci dalla Cina. Il che può portare a riduzioni sostanziali di molte attività industriali di ogni dimensione. La situazione appare particolarmente grave per i laminatoi i quali, nell’impossibilità di sostituire le fonti di questi semilavorati, a brevissimo si troveranno costretti, una volta esaurite le scorte (1 o 2 mesi), a sospendere l’attività. Si pone un concreto problema per il ricorso, in tali frangenti, agli ammortizzatori sociali, prima tra tutti il trattamento di integrazione ordinario (CIGO).
Il D.Lgs. 148 del 2015 e il decreto ministeriale del 15 aprile 2016, oltre che la prassi dell’INPS porta a ritenere integrabili le situazioni che, transitorie e non imputabili alla stessa impresa, sono descritte in causali ben definite e tipizzate. Purtroppo fra queste causali non figurano in maniera diretta e precisa quelle riconducibili ad un profilo bellico, le quali per una molteplicità di fattori conducono l’impresa a sospendere o ridurre la propria attività. Per questo motivo si ravvisa l’urgente necessità di garantire la certezza di richiedere le provvidenze della CIGO anche per le situazioni in cui la motivazione della riduzione/sospensione della produzione sia quella di evitare di pregiudicare, con una attività in perdita, la tenuta economica e finanziaria dell’impresa. Una tale garanzia potrebbe derivare da un provve-
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dimento normativo ovvero anche solo da una interpretazione “estensiva” da parte dell’INPS, tale da ricomprendere, senza dubbio alcuno, le attuali motivazioni all’interno delle causali codificate. Tale soluzione oltre a garantire una risposta utile alle imprese e alle maestranze contribuirebbe ad evitare incomprensioni e contenzioni con lo stesso Istituto che si troverà nelle prossime settimane a d affrontare le valutazioni sopra descritte. Né il Friuli Venezia Giulia né l’Italia possono molto in questo stato di cose. Possono però far presente quali sono gli effetti di una prosecuzione delle ostilità e di una accentuazione delle misure sanzionatorie sulla nostra economia. In generale i numerosi imprenditori intervistati hanno fatto presente questi aspetti: - vi è una maggiore dipendenza dell’Italia rispetto alle altre “potenze economiche” del G7 e, quindi, una maggiore sensibilità sugli effetti delle sanzioni; - bisogna distinguere i contraccolpi delle sanzioni applicate dagli effetti delle controsanzioni della Russia;
-
non bisogna assumere acriticamente misure proposte o applicate da altre potenze, ma cercare di far sentire la voce italiana e di salvaguardare quanto più possibile gli interessi dell’economia nazionale. In particolare gli Imprenditori intervistati hanno fatto presente che l’effetto delle sanzioni si ripercuote principalmente sui Paesi europei e solo marginalmente sugli Stati Uniti, che in questo modo possono vincere facilmente la concorrenza europea e indebolirla sui mercati internazionali. Nel momento in cui si scrive la minaccia maggiore è rappresentata dall’insorgente stagflazione per cui si rischia di avere una stagnazione economica e un regresso nelle prospettive di ripresa, contestualmente a un aumento quasi incontrollato dei prezzi. A livello regionale si potrebbe solo pensare di attivare linee di credito, meglio se a tasso agevolato, con il concorso dei confidi per l’acquisto e la formazione di scorte di materie prime.
Udine, 9 marzo 2022
Pag. 10 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 4 - 28 febbraio 2022
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Caro materiali negli appalti pubblici urgenti correttivi al dl sostegni. secondo confapi fvg è necessaria una clausola automatica di revisione prezzi Con il DL Sostegni Ter il Governo ha fatto dei passi in avanti sul caro materiali, ma non ancora sufficienti per scongiurare il rischio di blocco dei cantieri edili e delle forniture pubbliche. È questo il pensiero di Massimo Paniccia, Presidente di CONFAPI FVG per il quale “occorrono urgenti modifiche all’articolo 29 del decreto per adeguare in modo strutturale e vincolante i prezzi delle materie prime ai valori di mercato, sia per i contratti già stipulati che per le gare ancora da bandire. Nello specifico, poi, per quanto riguarda gli appalti relativi a servizi e forniture è necessario introdurre disposizioni che salvaguardino i contratti e gli accordi quadro stipulati con l’amministrazione pubblica, antecedenti alla pubblicazione della norma.” Queste le istanze dell’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia, fatte proprie dalla CONFAPI Nazionale e che saran-
no portate in Parlamento in occasione dell’avvio dell’esame del disegno di legge di conversione del Sostegni Ter. Senza misure risolutive il peso dei rincari continuerà a gravare solo sulle spalle delle imprese appaltatrici: i ristori riconosciuti finora, infatti, sono pari a meno della metà di quanto è stato pagato dalle imprese le quali, peraltro, a distanza di un anno non hanno ancora ricevuto i fondi. Tra le misure urgenti da inserire nel Decreto in fase di conversione, Paniccia segnala anche la necessità di prevedere un meccanismo obbligatorio di compensazione, semplice e automatico, con cadenza semestrale e valido fino alla fine del 2023 per tutti i contratti pubblici. È altrettanto indispensabile integrare il paniere di tutte quelle voci finora non considerate e che sono di uso comune per tutte le forniture pubbliche. Per non bloccare i contratti già in corso, occorre poi garantire che l’aggiornamento dei prezzari avvenga sulla base dei valori di mercato. Mandare in gara opere sottocosto rischia di compromettere sia la possibilità di partecipare alle imprese più serie e qualificate sia la garanzia del rispetto dei cronoprogrammi. A regime, inoltre, andrà individuato un meccanismo strutturale di revisione prezzi sulla base delle migliori esperienze, anche internazionali, con aggiornamenti dei contratti al rialzo e al ribasso in funzione dell’andamento effettivo dei costi. Senza questi correttivi nessuna impresa virtuosa sarà in grado di partecipare alle gare, con il rischio di rallentare se non di bloccare opere fondamentali per la crescita e lo sviluppo del Paese, vanificando la possibilità di utilizzare proficuamente le risorse messe a disposizione dalla UE.
Pag. 12 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 4 - 28 febbraio 2022
Misura a sostegno dell’autotrasporto c/t lettera ai parlamentari del friuli venezia giulia
Si riporta di seguito la lettera che le organizzazioni di categoria di cui all’epigrafe hanno inviato ai parlamentari del Friuli Venezia Giulia in ordine all’abnorme incremento del prezzo del gasolio. La lettera reca l’invito a sostenere nelle sedi del Parlamento italiano l’allegato emendamento al c.d. decreto legge “Energia” in sede di conversione
in legge, presentato dalle associazioni nazionali di categoria facenti parte dell’Unatras. La misura proposta nell’emendamento consiste nell’introduzione di un credito d’imposta a favore delle imprese professionali dell’autotrasporto nella misura del 30% del prezzo industriale del gasolio, quindi al netto dell’accisa e dell’Iva. Si è consapevoli che la misura proposta è insufficiente a fronteggiare la situazione in essere. Essa viene, infatti, accompagnata da altre istanze e iniziative in corso di discussione con il Governo ed è, comunque, utile a tener vivo un problema che non dipende in via esclusiva dalla guerra in corso e che per troppo tempo è stato eluso.
Pag. 13 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 4 - 28 febbraio 2022
(AdT)
AI SIGG. DEPUTATI E SENATORI ELETTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Preg.mi Senatori, Preg.mi Onorevoli Deputati,
le note e preoccupanti vicende internazionali che determinano una gravissima crisi economica, con pesanti rincari dei costi delle materie prime e dei carburanti, pongono anche il settore dell’autotrasporto in una situazione critica in quanto, non potendo ottenere un’adeguata revisione dei prezzi, le imprese vettoriali si trovano nella condizione di fermare i propri veicoli, poiché l’unica alternativa sarebbe quella di continuare a viaggiare in perdita. Allo scopo di mitigare quantomeno questa drammatica situazione emergenziale, evitare l’espulsione dal mercato di migliaia di imprese e di bloccare il sistema del traffico nazionale su strada, sottoponiamo anche alla Vostra attenzione un emendamento messo a punto dalle nostre Associazioni nazionali al cosiddetto Decreto Legge Energia, con la preghiera di sostenerlo e votarlo nelle aule parlamentari. Ciascuna delle sottoscritte Associazioni regionali è a disposizione per ogni confronto. RingraziandoVi per l’attenzione che riserverete alla nostra richiesta, inviamo i nostri migliori saluti.
Confartigianato Trasporti Friuli Venezia Giulia Confapi Friuli Venezia Giulia CNA Friuli Venezia Giulia FAI Friuli Venezia Giulia
Trieste, 14 marzo 2022
Pag. 14 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 4 - 28 febbraio 2022
EMENDAMENTO
1) In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di ….. milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell’imposta sul valore aggiunto e dell’accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto. 2) Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 3) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli
MOTIVAZIONI Nel corso dell'ultimo anno è stato registrato un aumento del costo dei prodotti energetici e, in particolare, del gasolio per autotrazione con un impatto in termini di maggiori costi sulle imprese che esercitano attività di autotrasporto. Per le imprese di autotrasporto, il gasolio per autotrazione incide per oltre il 30% dei costi di gestione. L’incremento del prezzo alla pompa di circa il 30% rispetto alla media registrata nell’anno 2020 rappresenta pertanto un incremento dei costi totali di gestione di quasi il 10%. Una condizione che erode di quasi il 50% il margine che le piccole e medie imprese di autotrasporto riescono a conseguire nella loro attività. Sono quindi più che comprensibili le enormi difficoltà che il settore sta sopportando con gravi ripercussioni anche sulla qualità del lavoro, di vita e di sicurezza e sui potenziali rischi potenziali che potrebbero scaricarsi sull’approvvigionamento delle catene logistiche e sul blocco delle consegne dei beni alimentari e di prima necessità. Rispetto ai livelli registrati nella settimana del 21 Febbraio 2022 (euro 794,37/ 1000 litri) la misura proposta consentirebbe di recuperare circa 24 centesimi sul prezzo industriale del gasolio riportandolo ai livelli dell’anno 2019 (euro 595,32/ 1000 litri), ante pandemia.
Pag. 15 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 4 - 28 febbraio 2022
Inoltre, intervenendo direttamente sul prezzo industriale del gasolio, sarebbe salvaguardato il contenuto della direttiva 2003/1996/CE sul rimborso dell’accisa. Il suo Allegato II, punto 8 , nel prevedere una riduzione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio utilizzato dagli operatori del trasporto su strada, ha infatti anche stabilito che l’imposta dovuta per accisa non può, attualmente, scendere sotto a euro 423,00 per mille litri di prodotto. La disposizione, in considerazione della forte crisi economica determinatasi dagli aumenti nel settore energetico e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto riconosce per l’anno 2022 alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto della materia prima al netto dell'imposta sul valore aggiunto del gasolio necessario per la trazione dei mezzi a motore diesel. L'acquisto del prodotto deve essere comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. La disposizione precisa che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e che ad esso non si applica il limite utilizzati annuale di 250.000 euro previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
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Confapi al Ministero della transizione ecologica tavolo PERMANENTE PER IL PARTENARIATO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE
cipato alla sesta riunione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, durante la quale il Ministro della transizione ecologica (MiTE) Roberto Cingolani ha fatto il punto sullo stato di attuazione delle misure previste dallo stesso Ministero, a valere sul PNRR. Si riportano, di seguito, le osservazioni poste dalla Confederazione.
Lo scorso 16 febbraio Confapi nazionale ha parte-
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(EV)
OSSERVAZIONI PNRR SU MISURE A TITOLARITA’ MITE Di seguito delle osservazioni di carattere generale sull’importanza della Transizione Ecologica come Asset fondamentale del sistema delle nostre piccole e medie industrie private. Il cambio di paradigma e la necessità di un adeguamento anche di tipo “culturale” per la nostra classe dirigente, purtroppo non è sempre adeguatamente accompagnata da finanziamenti anche in termini di: • Informazione; • Formazione; • Consulenza primaria di accompagnamento delle Pmi. Economia Circolare Le prime bozze del PNRR riportavano maggiori risorse sull’Economia Circolare successivamente modificate e ridotte a favore dei “Cambiamenti Climatici”, dell’Ecobonus e dei “Risparmi Energetici”. Il tema dell’Economia circolare, sebbene pregnante e più volte citato anche negli atti di Governo dell’Unione europea, non è oggi adeguatamente supportato a livello di entità degli investimenti e di rilevanza delle riforme. Progetti “Faro” e “Realizzazione nuovi Impianti e Ammodernamento” I primi stanziamenti sui progetti “Faro” di Economia circolare e “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” a favore dei soggetti pubblici presentano un eccessivo squilibrio tra: • destinazione alla Pubblica Amministrazione; • destinazione al mondo delle Imprese private: tagli economici e regole di ingaggio sicuramente più orientate per le grandi imprese e meno per le Pmi. Genericamente si fa riferimento alla possibilità di incentivare l’aggregazione tra imprese ma senza prevedere strumenti facilitatori di tali aggregazioni. Si registrano oggi al MITE, a pochissimi giorni dalla chiusura della presentazione delle domande sulla piattaforma dedicata, circa 222 domande presentate per un totale di 508 milioni di euro rispetto ai 600 milioni di euro stanziati. Viste le grandi aspettative e la presentazione di richieste inferiori alla dotazione, tale dato potrebbe essere letto come una “misura” non facilmente richiedibile e non adatta a rispondere alle esigenze delle imprese più piccole. 1 Pag. 19 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 4 - 28 febbraio 2022
Principali criticità Bandi Faro e Nuovi Impianti/Ammodernamento: 1) Progetti più orientati alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento o ammodernamento di quelli esistenti e meno orientati a progetti di filiera, di vera simbiosi industriale o di progetti integrati. 2) Complessità nella verifica del rispetto del principio DNSH - Do Not Significant Harm - con particolare verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclo inteso come recupero di materia (miglioramento delle performance ambientali) e quindi criteri di selezione forse troppo complessi da soddisfare. Molto complicata è inoltre la comprensione dei documenti di DNSH per cui riteniamo necessario prevedere delle semplificazioni che vadano incontro alle imprese più piccole e ne consentano il rispetto di tale principio. 3) Nonostante l’esistenza di un sito dedicato con le principali FAQ mancano modelli di progettazione, buone prassi o benchmark da seguire. 4) Azioni specifiche talvolta ancora “molto generiche” relativamente alla creazione di reti di imprese o incubatori (es. PLASTIC and TEXTILE HUB). 5) Il caricamento sulla piattaforma informatica non è particolarmente intuitivo e risulta talvolta anche troppo generico nella costruzione del “format” di domanda. Riforme legislative e strutturali a completamento dei Bandi Un tema delicato e parallelo alla diffusione dei Bandi è quello delle Riforme. Il meccanismo di consultazione delle Associazioni maggiormente rappresentative potrebbe essere decisamente migliorato. In generale lo strumento di pubblicizzazione dei Bandi e delle Riforme avviene attraverso i siti istituzionali ma manca, a nostro avviso, un adeguato programma di incontri periodici per permettere alle Associazioni di categoria di proporre correttivi. Bisogna uniformare i momenti di confronto sul territorio per discutere sulle azioni “singole e non di sistema” portate avanti dalle Amministrazioni Regionali (es. la regione Lombardia è molto attiva con Tavoli Permanenti su bandi anche locali in parte collegati alla Programmazione europea, la regione Piemonte invece organizza dei webinar di informazione generica sui bandi).
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Riforme di accompagnamento: commenti e suggerimenti Le principali riforme di accompagnamento sono: 1.1 Strategia nazionale per l’economia circolare 1.2: Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 1.3: Supporto tecnico alle autorità locali Rispetto alla “Strategia Nazionale per l’Economia Circolare” ci sono stati diversi momenti di confronto tra il Ministero e le varie Associazioni di categoria siamo però ancora in attesa della stesura definitiva del documento programmatico nella quale auspichiamo che vengano recepite le osservazioni fatte dalle Parti sociali. Ribadiamo che la fase di consultazione deve essere maggiormente focalizzata sull’ottimizzazione dei tempi oltre ad un utilizzo maggiore del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) – che è lo strumento previsto dall’articolo 3, comma 3, del Codice ambientale per garantire la consultazione delle organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali - elemento strategico per l’analisi, l’interpretazione ed il miglioramento della normativa ambientale e conseguentemente dei Bandi e Misure del MITE all’interno del PNRR. In riferimento al “Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti” è questo sicuramente un tassello fondamentale non solo per il PNRR ma per l’intera filiera dei rifiuti e conseguentemente per tutte le imprese che Confapi rappresenta. Si sta discutendo sull’avvio di una procedura di Valutazione Ambientale Strategica sulla quale auspichiamo di avere quanto prima un documento da sottoporre alla Consultazione Pubblica su cui Confapi potrà esprimere il proprio parere. Relativamente al “Supporto tecnico alle autorità locali” pur condividendone i principi, suggeriamo di sviluppare un progetto di sinergia locale investendo sia sulle pubbliche amministrazioni locali sia sulle Associazioni territoriali di categoria. Il tutto per evitare un’applicazione disomogenea delle norme ambientali e per garantire un livello di conoscenza adeguato sull’intero territorio nazionale in tema di Transizione Ecologica. Sui temi ambientali e della transizione ecologica Confapi, attraverso le proprie associazioni territoriali, da sempre si è adoperata per sensibilizzare maggiormente le imprese sulle tematiche ambientali e sulla necessità di intraprendere un processo di transizione ecologica.
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Risorse per imprese che investono in transizione “green” per autoconsumo Tenuto conto dell’attuale scenario economico in cui si registra un’impennata senza precedenti dei costi energetici con conseguente incremento dei relativi prezzi e degli oneri per le imprese, riteniamo che occorra intervenire attraverso uno stanziamento specifico di risorse in favore di quelle aziende che decidano di investire in energia “green” per autoconsumo. In tal modo, si potrà perseguire il duplice obiettivo di evitare, da un lato, delle ipotesi di speculazione sull’impiego di tali risorse, in quanto l’investimento sarà finalizzato al solo autoconsumo, e dall’altro di stimolare le imprese medesime ad essere più competitive sul mercato ed a divenire più autonome rispetto a quelle che possono essere le fluttuazioni di mercato dovute a cause esogene, come ad esempio è dimostrato dagli effetti della “crisi ucraina” che sta incrementando in elevatissime percentuali, anche del 300%, i costi del gas e di riflesso quelli dell’energia.
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Il credito d’imposta per gli investimenti 4.0 prorogato il periodo temporale ma ridotta la percentuale di beneficio
Premessa La legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) all’art. 1 comma 44 ha prorogato gli incentivi per gli investimenti Industria 4.0 riducendo gradualmente le percentuali di beneficio. L’agevolazione interessa gli investimenti materiali e immateriali di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge di bilancio 2017. Di seguito gli aspetti normativi e operativi più significativi coordinati con i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria negli ultimi incontri con la stampa specializzata. Sottolineiamo che non è stato prorogato il credito relativo agli investimenti “ordinari”, i quali comunque potranno beneficiare del credito anche per l’anno in corso in virtù della proroga prevista dalla legge di bilancio dello scorso anno.
Soggetti interessati L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. È irrilevante il regime contabile adottato, pertanto sono agevolate sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Il regime agevolato è riconosciuto anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari ex legge 190/2014 nonché alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. I professionisti possono accedere solo al credito d’imposta per gli investimenti “ordinari” mentre le società tra professionisti STP possono accedere al credito Industria 4.0.
Soggetti esclusi Non possono beneficiare del credito d’imposta le imprese in stato di:
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liquidazione volontaria; fallimento; liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo senza continuità aziendale; altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D. Lgs. n. 14/2019 ovvero da altre leggi speciali nonché quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di dette situazioni; imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001. In questo caso l’esclusione opera per i costi sostenuti nell’arco temporale interessato dalle sanzioni.
Condizioni aggiuntive Per accedere al credito d’imposta è necessario inoltre: - rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili ad ogni settore; - aver adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori. A questo proposito è necessario esibire un DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità al momento di fruizione del credito. Se l’agevolazione è utilizzata più volte, il DURC deve risultare in corso di validità al momento di ciascuna compensazione e ciò sia nel caso in cui sia stato richiesto e ottenuto, sia nel caso in cui non sia stato richiesto ma se richiesto sarebbe risultato in regola. Diversamente il DURC irregolare preclude la fruizione del credito indipendentemente dal fatto che sia stato o meno richiesto e il suo utilizzo sarà considerato indebito con obbligo di versare quanto indebitamente compensato, comprensivo degli interessi e della sanzione ex art. 13 comma 4 del D.lgs. 471/197 pari al 30% del credito utilizzato.
Beni esclusi Sono esclusi dalle agevolazioni: - i fabbricati e le costruzioni; - i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR;
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i beni strumentali nuovi la cui aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 sia inferiore al 6,5%, si tratta dei beni con un peGruppo V
Industrie manifatturiere alimentari
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riodo di ammortamento relativamente lungo; alcune tipologie di beni indicati nei seguenti gruppi:
Specie 19 – Imbottigliamento Condutture di acque minerali naturali
8%
Condotte per usi civili (reti urbane)
Gruppo XVII
Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di proSpecie 2/b – produzione e diduzione stribuzione di gas naturale Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento Specie 4/b – stabilimenti terCondutture mali, idrotermali
Gruppo XVIII
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
8% 10%
12%
8%
Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ri- Materiale rotabile, ferroviario e storante. Tramvie interurbane, tramviario (motrici escluse) urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori
7,5%
Aereo completo di equipaggiaSpecie 1, 2 e 3 – trasporti aemento (compreso motore a terra rei, marittimi, lacuali, fluviali e e salvo norme a parte in relazione lagunari ad esigenze di sicurezza)
12%
Sono inoltre esclusi i beni gratuitamente devolvibili riguardanti le imprese concessionarie od operanti a tariffa dei settori dell’energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste e telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.
L’investimento Beni materiali Industria 4.0 Gli investimenti in beni materiali nuovi rientranti nel piano Industria 4.0 di cui alla tabella A allegata alla legge di bilancio 2017, potranno continuare a beneficare del credito d’imposta con riferimento agli investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16 novembre 2020 e: - fino al 31 dicembre 2025; ovvero - fino al 30 giugno 2026 a condizione che en-
tro il 31 dicembre 2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Si evidenzia che la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di conversione del decreto Milleproroghe, accogliendo le richieste delle associazioni di categoria, ha riconosciuto un arco temporale più ampio per la consegna dei beni. È stato, infatti, previsto che per i beni già ordinati nel 2021, il termine per la consegna slitta dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Il differimento, giustificato dalla crisi sulle forniture e privo di costi per lo Stato, riconosce un arco temporale più ampio per completare l’investimento e mantenere la misura del credito più generosa prevista lo scorso anno. La misura del credito d’imposta è sintetizzata nella seguente tabella.
CREDITO D’IMPOSTA - TABELLA “A”
INVESTIMENTO
Investimento fatto dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 31.12.2022 con 20% di acconto entro il 31.12.2021)
Investimento fatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con 20% di acconto entro il 31.12.2022)
Investimento fatto dal 1.1.2023 al 31.12.2025 (o entro il 30.6.2026 con 20% di acconto entro il 31.12.2025)
fino a 2.5 milioni
50%
40%
20%
da 2.5 a 10 milioni
30%
20%
10%
da 10 a 20 milioni
10%
10%
5%
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Per ogni periodo d’investimento il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è di 20 milioni di euro. Di seguito l’elenco dei beni materiali agevolabili rientranti nell’allegato A. ALLEGATO A (Articolo 1, comma 9)
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: - macchine utensili per asportazione, - macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, - macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, - macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, - macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, - macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), - robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, - macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, - macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, - macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici), - magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: - controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller), - interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, - integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, - interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, - rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: - sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, - monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo, - caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico), - dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: - sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera
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documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive, sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification), sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo
e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi, - componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: - banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità), - sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore, - dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality, - interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica. Beni immateriali Industria 4.0 Il secondo credito d’imposta è quello previsto per i software, vale dire per i beni immateriali inseriti nella tabella B allegata alla legge di bilancio 2017. La misura del credito è indicata nella tabella che segue:
CREDITO D’IMPOSTA - TABELLA “B” Investimento fatto dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (o entro il 30.6.2024 con 20% di acconto entro il 31.12.2023)
Investimento fatto dal 1.1.2024 al 31.12.2024 (o entro il 30.6.2025 con 20% di acconto entro il 31.12.2024)
Investimento fatto dal 1.1.2025 al 31.12.2025 (o entro il 30.6.2026 con 20% di acconto entro il 31.12.2025)
20%
15%
10%
Il limite massimo annuale di costi ammissibili è di 1.000.000 euro.
ALLEGATO B (Articolo 1, comma 10)
Di seguito l’elenco dei beni immateriali agevolabili rientranti nell’allegato B.
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)
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connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» -
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Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
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software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting), software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando
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virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali. Ricordiamo che la legge di bilancio per il 2019 ha ampliato la gamma di beni immateriali agevolabili, aggiungendo alla tabella B le seguenti voci: - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; - software piattaforme e applicazioni per la ge-
stione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). Beni materiali “ordinari” Nessuna modifica è stata prevista per il credito d’imposta per gli investimenti ordinari i quali rimangono conseguentemente ancorati alle disposizioni previste lo scorso anno. Ricordiamo che questo credito d’imposta è l’unico riconosciuto anche ai professionisti.
CREDITO D’IMPOSTA - ORDINARIO (NON PROROGATO) Investimento fatto dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 31.12.2022 con 20% di acconto entro il 31.12.2021)
Investimento fatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con 20% di acconto entro il 31.12.2022)
10%
6%
Il limite massimo di spesa è di 2.000.000 di euro per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e di 1.000.000 di euro per quelli immateriali non rientranti nella tabella B allegata alla Legge di Bilancio 2017. La percentuale del credito è stata ribassata ma anche in questo caso il decreto Milleproroghe, per i beni già ordinati nel 2021 e per i quali al 31 dicembre 2021 sia stato versato un acconto del 20%, ha differito dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per completare l’investimento e mantenere la misura più vantaggiosa.
L’individuazione del costo Con riferimento ai costi di acquisto valgono i chiarimenti forniti per iper e maxi ammortamenti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017, comprendendo gli oneri accessori di diretta imputazione previsti dall’art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR. Per le opere murarie di modeste dimensioni che non presentano una consistenza volumetrica apprezzabile, e non possano conseguentemente essere considerate costruzioni ai fini della disciplina catastale, possono assumere rilevanza come oneri accessori ai fini dell’investimento. Sono considerate costruzioni e quindi non possono rientrare nel costo agevolabile i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, le opere di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi come le dighe
e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne, le vasche, le torri, le ciminiere, e i pozzi posti a monte o a valle di siti produttivi. Il costo della perizia o dell’attestazione di conformità richiesta per beneficare dell’agevolazione in chiave industria 4.0 non può essere considerato nell’importo dell’investimento, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione in bilancio. Si tratta, infatti, di un onere burocratico richiesto esclusivamente per accedere al beneficio fiscale. Per quanto riguarda le attrezzature, normalmente non rientrano nella tabella A, tuttavia, qualora costituiscano dotazione ordinaria del bene agevolato, possono rientrare nel costo agevolabile a condizione che: - siano assolutamente necessarie al funzionamento del macchinario; - costituiscano normale dotazione dell’investimento. Al fine di evitare incertezze interpretative nell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, in un’ottica di semplificazione è stata individuata una percentuale forfettaria del 5% del costo del bene principale. Sarà così possibile considerare il costo delle dotazioni, accessorie al costo di acquisto, nel limite del 5% dell’investimento e a patto che sia sostenuto e debitamente documentato. L’impresa potrà considerare anche costi superiori al limite del 5%, ma in questi casi dovrà dimostrare, in sede di controllo, gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione. Non assumerà alcuna differenza la circostanza che
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Sposa, sposo, testimoni, mamme e papà, damigelle e paggetti. Perchè tutto, quel giorno, deve essere perfetto. Ognuno dei nostri capi è garanzia di assoluta originalità. Le tecniche di lavorazione e i nostri piccoli segreti vengono ogni volta rinnovati per dar vita a abiti unici e personali. Indossare uno Stefanutti significa portare un capo che esprime la qualità Stefanutti e lo stile unico di chi lo indossa. Tessuti rigorosamente made in Italy, 100% naturali che dureranno nel tempo, senza spreco di materiali e risorse. Ogni creazione evidenzia il carattere, lo stile, la personalità di chi lo indossa. Ogni Stefanutti è una creazione preziosa, unica e personale.
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gli elementi accessori siano acquisiti in un unico atto d’investimento, oppure siano acquisiti separatamente anche presso altri fornitori. Come anticipato, l’agevolazione consiste in tre distinti crediti d’imposta come di seguito indicato.
Beni in leasing Hanno accesso a tutte e tre le tipologie di credito d’imposta anche gli investimenti realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione deve essere effettuata sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24/4/1998, ancorché tale norma sia stata abrogata. Il bonus in questi casi si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza si considera il costo sostenuto dal concedente. Sono esclusi dalle agevolazioni in argomento i beni destinati alla vendita, i beni di consumo, mentre per i beni concessi a noleggio, l’agevolazione interessa esclusivamente l’impresa noleggiatrice mentre l’utilizzatore è escluso. Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti alla propria attività. L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione, importante che non siano mai stati utilizzati.
Utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni o, per i beni rientranti nelle Tabelle A e B dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione. È importante sottolineare che la compensazione decorre da subito, senza necessità di aspettare l’anno successivo l’entrata in funzione del bene o dell’interconnessione. L’utilizzo immediato non richiede conseguentemente neppure la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi. È invece richiesto che i documenti che certificano la sussistenza dell’interconnessione, vale a dire la dichiarazione del legale rappresentante ovvero la perizia, devono essere acquisiti entro la fine del periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, a quello a quello in cui il bene è interconnesso. Se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, per il primo anno si applicherà la percentuale del 6% prevista per gli investimenti “ordinari”.
Per tutte le fattispecie di credito d’imposta di cui sopra non si applica il limite di 2.000.000 euro di cui all’art. 34 della legge 388/2000 né il limite di 250.000 euro di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 244/2007. Il credito d’imposta non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. È cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti. Negli incontri dell’Agenzia delle entrate con la stampa specializzata è stato precisato che la rateizzazione in tre quote da un terzo, rappresenta il limite massimo di fruizione del credito. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo, l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi. Così per un credito d’imposta di 30.000 euro da utilizzare in compensazione in tre quote da 10.000 euro nel 2022, 2023 e 2024, l’impresa che nel 2022 utilizza il bonus solo per 8.000 euro, potrà utilizzare l’eccedenza di 2.000 aggiungendola alla quota del 2023 arrivando in tale annualità a 12.000 euro.
Cessione del bene agevolato Nelle ipotesi in cui si benefici del credito d’imposta, l’eventuale cessione a titolo oneroso del bene agevolato o la sua destinazione all’estero, anche in strutture appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31.12 del secondo anno successivo all’interconnessione (per i beni ordinari all’entrata in funzione), il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il credito eventualmente utilizzato in compensazione deve essere restituito entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si è verificato l’evento, senza versare sanzioni e interessi. La sostituzione del bene agevolato con uno che rientri sempre nella tabella A, non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Anche in questo caso è necessario produrre l’attestazione e provvedere all’interconnessione. Con riferimento a quest’ultimo caso, qualora il nuovo investimento abbia un costo inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio continua con riferimento alle quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento.
Comunicazione al MISE Per i crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” rientranti
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nelle Tabelle A e B, è necessario inviare un’apposita comunicazione al MISE utilizzando lo specifico modello per finalità esclusivamente informative e non condiziona l’efficacia del bonus. La comunicazione serve esclusivamente per valutare l’andamento e la diffusione delle misure agevolative sul territorio. Con decreto del 6 ottobre 2021 è stato adottato il modello per la comunicazione dei dati relativi ai crediti d’imposta “Industria 4.0”. tale modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@ pec.mise.gov.it.
La perizia o la dichiarazione del legale rappresentante Per accedere alle agevolazioni di cui sopra, vale a dire i crediti d’imposta per i beni materiali e per quelli immateriali rientranti nel piano industria 4.0, la norma prevede particolari adempimenti. I soggetti interessati sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per gli acquisti di costo superiori a 300.000 euro, una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato, nella quale si attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche previste dagli allegati A e B alla norma che contemplano i beni agevolabili; - è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Viene richiesto sostanzialmente che il bene entri attivamente nella catena di valore dell’impresa. La norma prevede che la perizia sia asseverata e non semplice. La dichiarazione e la perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà fruibile dal periodo d’imposta in cui si realizza l’interconnessione. Il MISE con la circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017 ha individuato le modalità e i tempi di redazione della perizia e dell’attestazione, rendendo anche noti gli schemi di perizia e quelli riferiti all’analisi tecnica. Quest’ultima, da allegare alla perizia deve riguardare l’investimento effettuato, la verifica dell’interconnessione e la rappresentazione dei flussi produttivi e informativi.
Ricordiamo che al fine di assicurare un valido supporto alle aziende in questo processo di modernizzazione abbiamo stretto con il RINA Services SPA, una collaborazione per consentire alle imprese di operare in un quadro di certezza e affidabilità, sia per quanto riguarda la pianificazione degli investimenti innovativi sia per la certificazione degli stessi in una logica 4.0. Il RINA è un ente di certificazione autorizzato da Accredia a rilasciare l’attestazione in argomento.
L’interconnessione L’agevolazione in argomento è condizionata all’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Più precisamente affinché un bene possa essere considerato interconnesso è necessario che: - scambi informazioni con sistemi interni quali il gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo e/o esterni quali clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo, per mezzo di un collegamento basato su specifiche che siano documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); - sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP). Solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale è possibile beneficiare del credito d’imposta. In assenza di interconnessione il bene non può beneficiare del credito per l’Industria 4.0.
La cumulabilità L’agevolazione in argomento non presenta limitazioni al cumulo con altri benefici, a meno che questi ultimi non dispongano diversamente. In linea generale i crediti di cui sopra sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni come ad esempio il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il nuovo patent box o le start up. Oltre alle agevolazioni di natura fiscale è possibile accedere anche a incentivi di natura diversa come ad esempio la Sabatini-ter. Le agevolazioni del piano Industria 4.0 avendo portata generale, sono escluse dal calcolo degli aiuti “de minimis” e sono quindi cumulabili tra loro salvo divieto espresso. Unico limite da rispettare quello previsto dalla circolare 5/2016 e dalla risoluzione 66/2016 che vietano di superare il costo complessivo dell’investimento. A questo proposito si deve considerare anche il beneficio connesso alla non concorrenza
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del credito d’imposta alla formazione del reddito imponibile. A questo proposito può essere utile un esempio, si pensi ad una società che in data 01/02/2022 ha acquistato un bene strumentale 4.0, per il quale ha ricevuto un incentivo pubblico. Il costo storico del bene strumentale è 80.000 € e l’importo dell’incentivo collegato è 42.000 €. I passaggi da seguire sono: 1. Individuare l’importo totale del bene strumentale: 80.000 € 2. Calcolare credito d’imposta spettante sull’importo del bene strumentale: 80.000,00 x 40% = 32.000,00 3. Calcolare il risparmio d’imposta computabile al credito d’imposta (IRES + IRAP): IRES = (32.000,00 x 24%) = 7.680,00 €; Irap = (32.000 x 3,9%) = 1.248,00 €; Totale delle imposte teoriche = 8.9280,00 € 4. Individuare l’importo degli incentivi pubblici ricevuti: 42.000€ 5. Sommare il totale: Credito d’Imposta + Risparmio d’Imposta Imposte Teorico + Altri Incentivi Concessi sugli investimenti ammissibili (32.000,00 + 8.928,00 + 42.000,00) = 82.928,00 € 6. Controllare il superamento del costo sostenuto: Importo totale del bene strumentale = 80.000,00 € Somma totale precedentemente calcolata = 82.928,00 € 7. Il costo sostenuto risulta superato, pertanto non è possibile beneficiare dell’intero credito d’imposta. 8. Diventa necessario diminuire il credito d’imposta per non eccedere il massimale: 80.000,00 x ≃37% = 29.600,00 € 9. Sommare il nuovo totale: Credito d’Imposta + Risparmio d’Imposta Imposte Teorico + Altri Incentivi Concessi sugli investimenti ammissibili (29.600,00 + 8.258,420 + 42.000,00) = 79.858,40 € 10. Il costo sostenuto risulta non superato, è quindi possibile beneficiare del credito d’imposta ridotto.
Trattamento contabile I crediti d’imposta di cui sopra dal punto di vista contabile devono essere iscritti come contributi in conto impianti, nel bilancio dell’esercizio in cui sono effettuati gli acquisti. Secondo l’OIC 16 non rileva quindi il momento in cui il credito viene
compensato con il modello F24. Il credito d’imposta deve essere rilevato nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CII 5-bis al momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni poste dalla norma sono state rispettate e che coincide con l’esecuzione dell’investimento. A fronte dei crediti si dovrà rilevare un provento alla voce A5 del conte economico, da rilasciare in proporzione all’ammortamento del bene, con la tecnica dei risconti passivi, oppure iscrivendo l’importo a riduzione dell’investimento, ammortizzando la differenza. Quest’ultimo metodo pone qualche problema di coordinamento. Nel primo caso, infatti, l’impresa ammortizza e deduce le quote calcolate sul costo lordo e contemporaneamente effettua una variazione in diminuzione del provento iscritto alla voce A5; nel secondo caso lo stanziamento delle quote ridotte non può essere integrato per via della mancata imputazione a conto economico e la detassazione non ha formalmente alcun provento cui riferirsi. I due metodi, entrambi consentiti, non possono portare a risultati fiscali differenti e conseguentemente dovrebbe essere consentita una variazione in diminuzione. Sul punto si attendono conferme da parte dell’amministrazione finanziaria.
Indicazione in fattura La norma richiede che i documenti e le fatture riportino l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. È infatti, previsto quanto segue: “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolabili devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della norma”. È importante quindi richiedere al fornitore, al momento dell’acquisto, l’inserimento in fattura di una frase del seguente tenore:” Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, comma 44 della legge 234/2021”. L’Agenzia delle entrate con le risposte agli interpelli numero 438 e 439 del 5 ottobre 2020 ha chiarito come comportarsi qualora la fattura manchi dello specifico riferimento alla norma agevolativa. La fattura sprovvista del riferimento normativo è considerata documentazione non valida e determina, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione.
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La regolarizzazione della mancata indicazione della norma può essere sanata come di seguito indicato. Per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. Con riferimento alle fatture elettroniche, il riferimento normativo può essere inserito dal beneficiario come segue: - stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973; - realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Le fatture elettroniche veicolate tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può, senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, allegarlo al file della fattura in questione, con-
tenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa e inviare tale documento allo SdI.
Requisiti da mantenere nel tempo Il credito d’imposta 4.0 come abbiamo visto è molto generoso, ma esso non è un mero contributo al costo sostenuto bensì un aiuto il cui obiettivo è di rendere più competitivo l’intero tessuto produttivo. Deve quindi portare ad un processo di automazione spinto all’interno delle imprese e soprattutto tale processo deve essere mantenuto nel tempo. E proprio su questo aspetto, spesso sottovalutato, è intervenuta la risposta n. 71 del 3 febbraio 2022 dell’Agenzia delle entrate, la quale ha previsto che non è sufficiente che il bene abbia le caratteristiche 4.0 al momento dell’interconnessione, ma è necessario che tali caratteristiche permangano per l’intero periodo in cui il beneficiario fruisce dell’agevolazione. A carico di quest’ultimo è posto l’onere di documentare il mantenimento dei requisiti per l’intero periodo di osservanza. (PZ)
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Nomine amministratori -
nuovi adempimenti per le società di capitali
Premessa Il D. Lgs. 183/2021 ha recepito la Direttiva UE n. 2019/1151 riguardante strumenti e processi digitali nel diritto societario. Le novità contenute nel decreto sono operative dal 14 dicembre 2021 e riguardano: - la possibilità di costituire una SRL o SRL semplificata utilizzando una specifica piattaforma predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato; - l’introduzione di un nuovo adempimento in capo ai soggetti che assumono l’incarico di amministratore nelle società di capitali.
La costituzione digitale delle SRL L’art. 2 del decreto 183/2021 prevede che l’atto costitutivo della SRL e della SRL semplificata con versamento di denaro, sia ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. Si supera in questo modo l’obbligo della presenza fisica delle parti. Per la costituzione online della società è richiesto: - che la società abbia sede in Italia; - il conferimento siano effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario su conto dedicato intestato al notaio rogante (esclusi quindi conferimenti in natura e prestazioni d’opera). Il notaio può interrompere la videoconferenza e richiedere la presenza fisica superando così l’utilizzo della piattaforma digitale qualora:
dubiti dell’identità del richiedente; rilevi il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società. Consentita la costituzione con alcuni soci in presenza e altri collegati in videoconferenza, questi ultimi sono chiamati a firmare i documenti mediante firma elettronica. Specifico decreto del MISE renderà disponibili i modelli standard il cui utilizzo ridurrà della metà l’onorario del notaio.
Dichiarazione degli amministratori L’articolo 6 del citato decreto ha introdotto anche un nuovo adempimento per gli amministratori di SPA integrando il comma 1 dell’articolo 2383 del codice civile. Viene richiesta la presentazione, da parte dell’amministratore, di una dichiarazione contenente l’inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 e di interdizione dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno stato membro dell’Unione Europea. Tale dichiarazione deve essere presentata anche in sede di nomina di amministratori di SRL e SAPA per il richiamo normativo alla disciplina della SPA. La dichiarazione deve essere presentata anche per la nomina di liquidatori delle stesse società. La dichiarazione, anche se non espressamente richiesto, è consigliabile sia fatta in forma scritta per fini probatori. La dichiarazione deve essere predisposta in sede di costituzione della società per i primi amministratori e successivamente al momento della nomina di nuovi amministratori. Deve inoltre essere menzionata nell’atto costitutivo e nel verbale dell’assemblea di nomina. Di seguito proponiamo una traccia di dichiarazione.
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(PZ)
DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ AI SENSI DEL D. LGS. N. 183/2021 “Recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”
Il/La sottoscritto/a ………………………….. nato/a …………………… il ………….. in qualità di ……………………………………….. presa visione della normativa introdotta dal D. Lgs. 29.11.2021 n. 284, indicato in epigrafe e visto in particolare l’art. 6, comma 2 del Decreto medesimo DICHIARA 1.
l’inesistenza nei propri confronti di una delle cause di ineleggibilità e di decadenza dell’amministratore di spa ex art. 2382, Codice civile;
2.
l’insussistenza nei propri confronti di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato dell’Unione Europea.
In particolare dichiara:
di non essere sottoposto a interdizione;
di non essere sottoposto ad inabilitazione;
di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale;
di non essere stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Luogo e data ………………………
Firma
.....………………
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Bonus pubblicità entro il 31 ottobre la prenotazione degli investimenti
Premessa Entro il 31 marzo 2022 i soggetti che hanno effettuato o intendo effettuare nell’anno in corso investimenti pubblicitari, devono presentare una comunicazione di prenotazione del bonus, cui seguirà una seconda comunicazione di conferma. L’art. 57-bis del D.L. 50/2017 ha previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari fatti tramite giornali, periodici ed emittenti radio e televisive al fine di agevolare le imprese nell’attività di comunicazione e divulgazione dei propri servizi o prodotti attraverso l’utilizzo dei media. Il bonus è stato oggetto di diverse modifiche ed integrazioni, da ultimo la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus per 2021 e il 2022, nella misura teorica unica del 50%.
Soggetti interessati Il credito è riconosciuto a tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica nonché agli enti non commerciali e ai liberi professionisti. Non assume alcuna rilevanza quindi la dimensione aziendale o il regime contabile adottato, rientrando quindi anche i soggetti in semplificata.
Gli investimenti agevolabili Il credito d’imposta è riconosciuto con riferimento agli investimenti effettuati attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici nazionali, locali, comprese le testate on line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Il credito è riconosciuto sulle campagne pubblicitarie effettuate, o da fare, nel 2022 nella misura teorica unica del 50% degli investimenti effettuati.
Non è più previsto che l’investimento sia incrementale rispetto all’anno precedente come previsto in passato, consentendo in questo modo l’accesso al bonus anche ai soggetti che non hanno fatto investimenti di questa natura lo scorso anno o che iniziano l’attività nel 2022. Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate, in ogni caso, della figura del direttore responsabile. Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali per esempio televendite, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo, grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei, pubblicità su autovetture, annunci su schermi di sale cinematografiche e portali on line. Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Se le fatture non sono state emesse da imprese editoriali ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere specificato l’importo delle spese sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario. Il costo deve essere assunto al netto delle spese accessorie come ad esempio le intermediazioni e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale.
Il calcolo Il credito d’imposta è calcolato sia per gli investimenti pubblicitari su giornali che per quelli sulle emittenti televisive, nella misura del 50% del loro valore. Si evidenzia che la spesa deve essere calcolata unitariamente sommando quella per la stampa e le emittenti radio - televisive.
La prenotazione La richiesta del credito deve avvenire esclusivamente con modalità telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate. È previsto l’invio di due comunicazioni, una per prenotare
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il bonus e una, a consuntivo, per confermare gli investimenti. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica utilizzando le proprie credenziali. La trasmissione della comunicazione di prenotazione deve essere fatta nella finestra temporale tra il 1° marzo e il 31 marzo di ogni anno. La comunicazione contiene i dati identificativi del richiedente e il costo complessivo degli investimenti effettuati e quelli programmati per l’anno in corso.
La comunicazione a consuntivo Una volta eseguiti gli investimenti come già ricordato, nell’anno successivo si deve trasmettere una seconda comunicazione per confermare o modificare l’importo degli investimenti prenotati nell’anno precedente. Operativamente i soggetti interessati devono inviare una dichiarazione sostitutiva resa per attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione di prenotazione sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato. Detta istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa entro gennaio dell’anno successivo.
La fruizione del bonus Il bonus è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare in via telematica con i servizi dell’Agenzia (Entratel/Fisconline), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi che analizzeremo di seguito. Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno di maturazione dello stesso e in quelli successivi fino al completo utilizzo. Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il 6900.
Il credito d’imposta La misura del benefit è pari al 50% dell’investimento pubblicitario effettuato, così un’impresa che nel 2022 spende 30.000 euro, potrà beneficiare di un credito d’imposta pari a 15.000 euro. In realtà tale percentuale è teorica perché non rilevando l’ordine di presentazione cronologica delle domande, le somme messe a disposizione dallo Stato (pari a 90 milioni di euro) saranno ripartite pro quota. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, si procede con una ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini le comunicazioni telematiche. Operativa-
mente il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria formerà un primo elenco dei soggetti che hanno prenotato il bonus con l’indicazione del credito teoricamente fruibile e successivamente, a valle delle dichiarazioni sostitutive a consuntivo, pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito e la percentuale effettivamente spettante.
Cumulabilità Il bonus in argomento non è cumulabile per le medesime voci di spesa con altre agevolazioni statali, regionali, europee, a meno che disposizioni successive non ne prevedano espressamente la cumulabilità. Il credito è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis”.
Il trattamento contabile e fiscale Per quanto riguarda l’aspetto contabile l’eliminazione, per effetto del D. Lgs. 139/2015, dei costi di pubblicità dalla voce dello stato patrimoniale B.I 2 ha fatto venir meno la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità. Le spese legate al credito d’imposta in argomento sono da contabilizzare quali costi di periodo da esporre nella voce B. 7 del conto economico. Il credito d’imposta è configurabile quale contributo in conto esercizio e, secondo l’OIC 12, detto contributo deve essere rilevato nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlo. Il momento di rilevazione in contabilità di tale contributo, quindi, deve coincidere con il momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per l’agevolazione siano soddisfatte e che il contributo sia erogato. Conseguentemente i contributi corrisposti a fronti di ricavi o costi dell’attività caratteristica devono essere classificati nella voce A.5 del conto economico con separata indicazione in apposita sottovoce. Fiscalmente le spese per gli investimenti in esame si considerano sostenute secondo le regole generali della competenza richiamate dall’art. 109 del TUIR. Con riferimento alle prestazioni di servizi viene previsto che il criterio da seguire per l’imputazione a conto economico del costo è quello dell’ultimazione della prestazione. Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione non dispone alcuna esenzione da tassazione, il credito d’imposta concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
L’attestazione È previsto che l’investimento sia attestato da un
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soggetto abilitato attraverso il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. In alternativa l’attestazione può essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione contabile dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile. Tale attestazione costituisce un documento necessario per l’accesso al credito e pertanto deve essere prodotta solo in relazione alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati a consuntivo. L’attestazione deve essere conservata dal beneficiario per le verifiche successive ed esibita su richiesta dell’amministrazione finanziaria.
Antimafia
dichiarazione sostitutiva concernente l’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia. Nessun documento dovrà invece essere allegato alla comunicazione telematica né alla dichiarazione sostitutiva contenuta nel modello e rese telematicamente.
Controlli Qualora sia accertata la carenza di uno dei requisiti richiesti dalla normativa in argomento e sia accertata l’indebita fruizione del bonus, l’amministrazione finanziaria provvederà al recupero delle relative somme e all’irrogazione della relativa sanzione.
Per accedere al beneficio è inoltre necessario presentare, se il credito supera i 150.000 euro, una
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(PZ)
Cessione crediti edilizi sono consentite due ulteriori cessioni
Con il decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022 è stato abrogato l’art. 28 del decreto legge 4/2022 che ha previsto pesanti restrizioni per le cessioni dei crediti edilizi e introdotta una disciplina meno restrittiva. Come si ricorderà il decreto 4/2022 (Sostegni - ter) aveva previsto che in caso di cessione del credito, colui che lo riceveva non poteva cederlo ulteriormente e allo stesso modo i fornitori che praticavano lo sconto in fattura, potevano cederlo ad altri soggetti (banche, assicurazione o finanziarie), ma questi ultimi non avrebbero potuto cederlo a loro volta. In pratica veniva preclusa ogni cessione successiva alla prima. Tali restrizioni erano state adottate per arginare le truffe e gli abusi registrati dall’amministrazione finanziaria, ma da subito avevano destato vibranti proteste da parte di tutte le associazioni datoriali perché avrebbero privato della liquidità necessaria ai lavori e bloccato non solo i lavori in essere ma anche quelli programmati. Anche la CONFAPI era intervenuta chiedendo il ripristino delle cessioni plurime riconoscendo ai bonus edilizi un forte impulso al settore edilizio. Avevamo evidenziato che eventuali distorsioni del mercato non potevano trovare risoluzione con provvedimenti indiscriminati e penalizzanti destinati alla stragrande maggioranza di un settore, rappresentato da imprese che operano nel rispetto delle norme. Eventuali abusi andavano combattuti da parte dell’amministrazione finanziaria utilizzando gli strumenti informatici, le banche dati e le informazioni a sua disposizione perfettamente in grado di verificare tempestivamente tutte le cessioni dubbie successive alla prima, evitando così ogni abuso. Opportunamente il comma 1 dell’art. 1 del D.L. 13/2022 è intervenuto prevedendo che, ferma restando l’impossibilità di successiva cessione del credito già oggetto di una cessione verso la gene-
ralità dei soggetti, è fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e altri soggetti finanziari. In base alle nuove regole se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata e titolare della detrazione: - opta per lo sconto in fattura, in capo al fornitore scaturisce un credito che lo stesso può cedere ad un qualsiasi soggetto; - opta per la cessione del credito, tale cessione può essere effettuata a favore di un qualsiasi soggetto. In entrambi i due casi, il cessionario, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel modello F24: - può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti autorizzati (banca, intermediario finanziario e imprese di assicurazioni) e tale credito può essere oggetto di una sola ulteriore cessione ed esclusivamente a favore degli stessi soggetti autorizzati. Il credito quindi può circolare esclusivamente all’interno del circuito bancario o assicurativo, controllato e soggetto alla normativa antiriciclaggio; - non può cedere il credito ricevuto ad un soggetto diverso dai soggetti autorizzati di cui al punto precedente. Le nuove regole sono operative dal 26 febbraio 2022. Il credito fiscale può quindi essere oggetto di una sola cessione ovvero fino ad un massimo di 3, se le due successive alla prima sono effettuate a banche, finanziarie e compagnie assicurative. Per consentire un maggiore controllo alla circolazione di questi crediti è previsto che a seguito dell’invio della prima Comunicazione di opzione all’Agenzia delle entrate: - al credito è attribuito un codice identificativo univoco; - il credito così individuato, se oggetto di cessione, può essere ceduto soltanto per l’intero importo e non parzialmente. È stato inoltre previsto un inasprimento delle sanzioni, in particolare il tecnico abilitato che nelle asseverazioni espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti o attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la
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reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è ulteriormente aumentata. Infine i soggetti che rilasciano le attestazioni e asseverazioni necessarie alla fruizione delle de-
trazioni edilizie e del risparmio energetico, sono tenuti ad adeguare i massimali delle polizze assicurative RC professionali agli importi delle loro prestazioni.
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(PZ)
Decreto energia
disposizioni di interesse per l’autotrasporto
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 105/EV del 3 marzo 2022 per segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. decreto energia), che contiene una serie di disposizioni volte al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale. Il decreto prevede, in via generale, misure per l’efficienza energetica e la riconversione non-
ché altri interventi a favore delle imprese e delle utenze domestiche. Per quanto attiene all’autotrasporto, all’art. 6 del predetto decreto è stato inserito un pacchetto di misure per un ammontare di circa 80 milioni di euro, finalizzato ad alleviare l’impatto sui bilanci delle imprese di autotrasporto dei rincari dei prodotti energetici. Tale stanziamento, si precisa, va ad aggiungersi ai 240 milioni di euro già stanziati per il settore relativamente all’anno 2022. Riportiamo, nella tabella che segue, gli interventi in questione. L’ufficio trasporti dell’Associazione rimane disponibile per qualsiasi chiarimento o informazione sul tema. (EV)
ART. 6 - INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO Pedaggi autostradali
Viene incrementata di 20 milioni di euro, per il 2022, l’autorizzazione di spesa prevista per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali.
Deduzioni forfettarie delle spese non documentate
Sono aggiunti 5 milioni di euro all’autorizzazione di spesa per il 2022, per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore.
AdBlue (Diesel exaust fluid)
Nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro per l’anno 2022, è introdotto un credito di imposta del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente AdBlue, utilizzato sui veicoli Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti. L’acquisto deve essere comprovato tramite fatture. La misura è prevista a favore delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi. È utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza tetti massimi di impiego, e non concorre né alla formazione del reddito di impresa né alla base imponibile Irap. È prevista la cumulabilità con altre agevolazioni relative agli stessi costi purché tale cumulo, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. La misura è applicata nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e ai relativi adempimenti europei provvederà il MIMS. I criteri e le modalità di attuazione saranno indicati con decreto del MIMS, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e quello dell’Economia e Finanza, da adottare entro 60 gg. Il decreto si occuperà delle procedure di concessione (anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto), della documentazione richiesta, delle condizioni di revoca e dello svolgimento dei controlli.
GNL
Entro il limite massimo di spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2022, è previsto un credito di imposta del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA), per l’acquisto di gas naturale liquefatto (comprovato con fattura) da parte di imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Anche per questa misura si applicano le agevolazioni prima descritte per il credito di imposta per l’acquisto di AdBlue e la condizione del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Anche in questo caso è prevista l’emanazione di un decreto MIMS (di concerto con Transizione ecologica e MEF), entro 60 gg, per definire criteri e modalità di attuazione della misura, le procedure di concessione, la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e lo svolgimento dei controlli.
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SISTEMI DI PESATURA PESA A PONTE METALLICA
• Fornitura sistemi di pesatura conformi alle agevolazioni previste da Industria 4.0, completi di relazione tecnica. • Assistenza, installazione e manutenzione di bilance, pese a ponte, linee di etichettatura e peso-prezzatura. • Verifiche periodiche di Legge con il Laboratorio Metrologico Accreditato. • Consulenza metrologica, controlli e tarature con pesi certificati LAT in riferimento ai sistemi di qualità
Inail. Incentivi alle imprese reso noto il calendario delle scadenze per l’accesso alle agevolazioni
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 2/EV del 4 gennaio 2022 - pubblicata altresì su Apinfor-
ma n. 1/2022, pp. 56-57 - e n. 102/EV del 2 marzo 2022, relative all’Avviso pubblico Isi Inail 2021, per segnalare che sul sito dell’Inail è stato reso noto il calendario per la compilazione e l’invio telematico delle domande di partecipazione all’Avviso, prevedendo nello specifico quanto riportato nella sottostante tabella. L’Ufficio economico dell’Associazione rimane disponibile per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva. (EV)
AVVISO ISI INAIL 2021 - CALENDARIO DELLE SCADENZE Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
2 maggio 2022
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
16 giugno entro le ore 18.00
Download codici identificativi
Dal 23 giugno 2022
Regole tecniche per l’inoltro della domanda online e data di apertura dello sportello informatico
12 settembre 2022
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
Entro 14 giorni dall’apertura dello sportello informatico
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli am- Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblimessi agli elenchi pena la decadenza della domanda) cazione degli elenchi cronologici provvisori Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi
Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori
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Autotrasporto c/t: decreto investimenti 2020/2021 proroga rendicontazione delle domande al 14 settembre 2022
Facciamo seguito alle circolari prot. n. 351/AdT del 9 settembre 2020, n. 190/AdT del 10 maggio 2021 e n. 109/EV del 9 marzo 2022 per segnalare che, a seguito delle sollecitazioni pervenute da parte delle principali Associazioni dell’autotrasporto, il Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, ing. Vito Di Santo, con
decreto direttoriale 18 febbraio 2022 n. 31, ha prorogato di sei mesi il termine per rendicontare le domande di contributo presentate dalle imprese nella seconda finestra di cui al decreto ministeriale 203/2020 (maggio 2021). Detto termine risulta pertanto spostato dal 14 marzo 2022 al 14 settembre 2022. Entro questa nuova data si dovrà quindi presentare la rendicontazione degli investimenti in autoveicoli, rimorchi o semirimorchi o gruppi di 8 casse mobili sulla piattaforma informatica gestita dalla RAM, a pena della revoca del contributo previsto. L’ufficio trasporti dell’Associazione rimane disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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(EV)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2022 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
107,7
1,184322
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
MARZO
15.03
14.04
0,375
APRILE
15.04
14.05
0,500
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
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Assegno per il nucleo familiare e assegni familiari nuove disposizioni dal 1° marzo 2022 derivanti dall’istituzione dell’assegno unico e universale di cui al d.lgs. 230/2021 Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 103/EI del 2 marzo 2022 per ricordare che l’Inps, con la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, fornisce le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione all’abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfanili, delle prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari. L’assegno unico universale spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale a prescindere dalla condizione lavorativa ed è attribuito mensilmente, a partire dal mese di marzo 2022, ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). A partire dal 1° gennaio 2022 possono essere presentate le domande di erogazione della misura, spettante ai nuclei familiari anche in assenza di ISEE. L’assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
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4) svolga il servizio civile universale; c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, si produrranno i seguenti effetti: a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico; b) continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare. Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF. Per approfondimenti si rinvia alla citata Circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2022. Con riserva di ulteriori indicazioni. (EI)
INPS, messaggio n. 197/2022 esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 104/ EI del 2 marzo 2022 per ricordare che l’INPS, con il messaggio n. 197/2022, ha dettato le regole per la richiesta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che, dopo aver beneficiato dei trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza Covid nei mesi di maggio e/o giugno 2020, non abbiano richiesto per la stessa unità produttiva i trattamenti di cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previsti - sempre per l’emergenza Covid - dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). La misura era condizionata all’autorizzazione della Commissione europea, autorizzazione che è arrivata l’8 dicembre 2021. L’esonero in parola riguarda il versamento dei contributi previdenziali a carico datoriale, a norma dell’articolo 3 del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite
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nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L’Inps ha ricordato che, in conformità al comma 307, art. 1 della legge di bilancio 2021, l’esonero può essere ottenuto anche dai datori di lavoro che avevano chiesto lo sgravio contributivo previsto dal d.l. 137/2020 (cd. decreto Ristori), purché intervenga la rinuncia alla frazione di esonero non goduto. A questo proposito, visti i ritardi accumulati nel rilascio dell’autorizzazione della Commissione U.E., l’Inps rileva che numerosi datori di lavoro hanno già integralmente fruito dell’esonero del d.l. Ristori, ed è per questo motivo che il messaggio chiarisce che anche in questo caso si può richiedere il beneficio in esame, rinunciando ad una quota dell’esonero del d.l. Ristori fruito - anche per un solo lavoratore. Gli interessati dovranno richiedere la misura all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, selezionando alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi” il campo “Az. beneficiaria sgravio art. 1 c. 306 L. 178/2020”, per l’assegnazione del codice di autorizzazione 2Q. Nell’istanza, l’impresa dovrà dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale Covid-19, indicando inoltre l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi. Il Messaggio Inps citato è consultabile qui. Con riserva di ulteriori indicazioni. (EI)
Formazione in materia di sicurezza. Nuove indicazioni per il preposto la formazione deve essere svolta interamente in presenza
Con circolare del 16 febbraio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti. Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo. Invece, per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti l’Ispettorato ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”. In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza. Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
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A fronte di tale nuovo quadro normativo l’Ispettorato formula alcune osservazioni: - la sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. - in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. Con specifico riferimento alla figura del preposto, occorre inoltre specificare quanto segue: - i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza. - tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”). Gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuo-
vo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v. Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994. Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
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(CS)
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Confapi: allarme per le etichette autoadesive il problema riguarda ogni settore produttivo
La nostra Associazione Nazionale Confapi ha chiesto al Governo interventi immediati che coinvolgano le istituzioni e tutti gli addetti ai settori interessati alla produzione e utilizzo delle etichette autoadesive. All’impennata dei costi della energia e delle materie prime che sta minando la ripresa di tutto il nostro sistema produttivo, si sta aggiungendo la possibile prossima carenza delle etichette autoadesive, un prodotto trasversale necessario al funzionamento di tutte le filiere produttive e commerciali. Lo stato di agitazione che da gennaio sta interes-
sando il colosso finlandese Upm, realtà che detiene il 40% del mercato internazionale nella produzione di carta e in particolare di quella adesiva destinata alla produzione di etichette, sta provocando, infatti, anche in Italia forti ripercussioni, finora sottovalutate. In enorme difficoltà non sono solo le imprese del settore carta che producono etichette, ma anche altre filiere dal momento che verrebbe a mancare un prodotto, considerato da “mercato secondario”, ma in realtà strategico per far arrivare nei punti vendita i prodotti finiti. Per dare l’idea delle dimensioni del problema, basti ricordare che in Europa vengono trasformati ogni anno 8 miliardi di metri quadrati di materiale autoadesivo, pari a circa 240 miliardi di etichette necessarie. Etichette applicate per identificare come imballo primario prodotti alimentari, vini e alcolici, medicinali, prodotti per la detergenza e per l’igiene personale. Ma anche per veicolare tutte le spedizioni logistiche.
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(C)
A Cividale del Friuli arriva Smart District per confapi fvg ha partecipato il dott. nicola bosello dell’azienda associata nordest servizi srl Si è svolta l’8 marzo la prima tappa in Friuli Venezia Giulia del progetto “Smart District” di TIM che si propone di accompagnare la trasformazione digitale dei distretti industriali del Triveneto. Protagonista il distretto industriale di Cividale del Friuli che insiste su un bacino di 18 comuni caratterizzati dalla presenza di aziende ad alta specializzazione tecnologica e di grande importanza per il tessuto produttivo del Paese. Obiettivo del progetto è sostenere lo sviluppo delle realtà produttive locali con servizi e tecnologie di ultima generazione per accelerare la trasformazione digitale delle imprese e aumentarne la competitività. Si tratta del terzo distretto industriale del Triveneto coinvolto da questa iniziativa, dopo Schio e Villafranca. Il progetto, incentrato sulle nuove opportunità di sviluppo offerte alle imprese del territorio grazie alle potenzialità delle nuove tecnologie, è stato presentato nella Sala Consiliare del comune di Cividale del Friuli nel corso di un incontro a cui ha preso parte anche la nostra Associazione CONFAPI FVG con la partecipazione del dott. Nicola Bosello dell’Azienda Associata Nordest Servizi srl di Tavagnacco (UD) che è intervenuto con una relazione sulla digitalizzazione delle imprese associate
e sul percorso di accompagnamento messo in atto dall’Associazione. Oltre alle infrastrutture di rete, dalla fibra al 5G, dal Fixed Wireless Access (FWA) alla connettività satellitare, il Gruppo TIM, metterà a disposizione delle aziende del distretto industriale di Cividale del Friuli (composto dai comuni di Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna e Torreano) i migliori servizi di ultima generazione, indispensabili per promuoverne la competitività.
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(CS)
MEPA si rinnova
per le imprese procedura di abilitazione entro maggio 2022
La piattaforma di approvvigionamento elettronico MEPA di proprietà di CONSIP, utilizzata dalle Pubbliche Amministrazioni per la gestione delle gare d’appalto, si rinnova per garantire una maggiore integrazione e operabilità con i sistemi esterni. In particolare, l’aggiornamento riguarda le procedure legate all’abilitazione degli utenti, Pubblica Amministrazione, Imprese e tutte le aree dei diversi strumenti di acquisto: Convenzioni, Accordi Quadro, Mercato Elettronico e Sistema dinamico d’acquisto (SDA). L’attuale sistema rimarrà attivo fino al 31 maggio 2022 successivamente, gli acquisti e le negoziazioni faranno riferimento esclusivamente alla nuova piattaforma con i nuovi Bandi. Quindi, entro il mese di maggio tutti gli operatori economici che risultano già abilitati ad una delle iniziative presenti nel Portale degli Acquisti in rete PA avranno la possibilità di potenziare e rinnovare la propria presenza eseguendo la nuova procedura definita di pre-abilitazione. Con la pre-abilitazione, le Imprese saranno pronte a ricevere gli ordini e gli inviti alle negoziazioni delle Pubbliche Amministrazioni, sin dal primo giorno di apertura del sistema rinnovato, fino a tale momento tutti gli acquisti delle P.A. continueranno ad avvenire sull’attuale sistema ma, al momento del “go-live” del nuovo sistema di e-procurement, gli operatori economici che avranno già effettuato la pre-abilitazione potranno operare sul Mercato Elettronico e sul Sistema dinamico in assoluta continuità, così da poter negoziare immediatamente dal momento dell’attivazione dei nuovi bandi. Gli operatori economici che invece non avranno effettuato la procedura di pre-abilitazione entro maggio 2022, dovranno effettuare una nuova abilitazione e attenderne l’esito secondo le nuove modalità operative e i tempi di valutazione, nel frattempo però Pag. 56 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2022
non risulteranno abilitati e le Pubbliche Amministrazioni non potranno né inviare loro nuovi ordini né invitarli alle negoziazioni. Nell’ambito della nuova procedura, le categorie di abilitazione sono ancora più numerose rispetto a quelle degli attuali bandi e sono qualificate in modo da consentire una migliore identificazione di una impresa nel mercato, favorendone così la corretta visibilità e consentendo poi una selezione più mirata da parte delle stazioni appaltanti. Altra novità è la durata delle dichiarazioni rese in sede di abilitazione, che non hanno una scadenza temporale, ma che l’operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente qualora dovessero intervenire cambiamenti. La procedura di pre-abilitazione è semplice e facile da seguire, si tratta di un percorso completamente guidato per il quale è disponibile anche un apposito strumento di supporto che accompagna l’impresa dal primo all’ultimo step è scaricabile al link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/ opencms/preabilitazione.html Sono in ogni caso a disposizione ulteriori strumenti di aiuto, come un video tutorial, un prototipo navigabile, la guida operativa e una mappa di corrispondenza tra le attuali e le nuove categorie di abilitazione dei diversi bandi, tutti raccolti e consultabili al link: https:// www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/minisite/Home.html dedicato al progetto di evoluzione di Acquisti in rete. Praticamente la procedura di pre-abilitazione deve essere effettuata dal Legale Rappresentante, registrato su Acquisti in rete. Ecco di seguito i passi da compiere: 1. Consultazione documentazione dei nuovi bandi MePA e SDA - Nelle schede riassuntive dei nuovi bandi è presente la documentazione, firmata e non firmata digitalmente, e l’elenco delle categorie per le quali l’impresa o il libero professionista può richiedere la pre-abilitazione. Prima di avviare la procedura vera e propria, è bene quindi visionare tale documentazione e individuare le categorie per le quali fare domanda di abilitazione. 2. Avvio procedura - È possibile iniziare la procedura dalla scheda dei singoli bandi o dal Cruscotto del Legale Rappresentante.
3. Scelta categoria - Il primo passo da compiere all’interno della procedura vera e propria è la scelta della categoria di abilitazione. Nel caso siano più di una, è possibile aggiungere le altre nel corso della procedura. 4. Dati e dichiarazioni amministrative - Si inseriscono o confermano, a seconda dei casi, i dati dell’impresa, le dichiarazioni amministrative e i dati e le dichiarazioni del Legale Rappresentante. 5. Dichiarazioni specifiche categoria - Si compi-
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lano le dichiarazioni merceologiche relative alle categorie selezionate. 6. Riepilogo, conferma e invio - Dopo un riepilogo di tutte le informazioni immesse è possibile inviare la domanda di abilitazione, che può poi essere monitorata attraverso un’apposita sezione del Cruscotto. L’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento. (CS)
Caro materiali nei lavori pubblici; rifinanziato il Fondo previsti 150 milioni di euro per compensare i prezzi per il primo semestre 2022
Pubblicato il 1° marzo 2022 in Gazzetta Ufficiale il Decreto Energia, Decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Obiettivo della norma è far fronte anche nel primo semestre dell’anno 2022 agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il meccanismo di compensazione già utilizzato nel 2021. All’ articolo 25 del Decreto viene previsto l’incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Infatti, per fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni per l’anno 2022. In relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data del 1 marzo 2022, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procederà alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazio-
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ni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto del Ministero con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero Infrastrutture. Invece, per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all’anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati in precedenza dalla legge n. 106 del 2021. Ciascuna stazione appaltante provvederà alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di insufficienza delle risorse alla copertura degli oneri si provvederà con le risorse del Fondo che proprio questo Decreto ha rifinanziato con 150 milioni di euro per il primo semestre del 2022. (CS)
Autotrasporto c/t
aggiornamento al gennaio 2022 dei valori indicativi di riferimento costi di esercizio
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha diffuso i nuovi valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto merci conto terzi, aggiornando al gennaio 2022 la tabella dei costi unitari per chilometro che era stata allegata al decreto direttoriale n. 206 del 27 novembre 2020. La valutazione degli incrementi dei costi di acquisto dei mezzi, degli pneumatici e dei pezzi di ricambio, nonché delle spese per bollo, assicurazioni, ammortamento, pedaggi e costi dei dipendenti, è stata compiuta sulla base del tasso di inflazione registrato dall’ISTAT da novembre 2020 a oggi. La valutazione dell’incremento delle spese per l’energia è stata invece compiuta sulla base dell’aumento del costo del gasolio, sempre dal novembre
2020 a gennaio 2022, come risultante dai dati riportati nella pagina del Ministero della transizione ecologica (MITE). Si ricorda che le quattro classi a cui si riferisce la tabella sono le seguenti: A. fino a 3,5 ton B. oltre 3,5 ton e fino a 12 ton C. oltre 12 ton e fino a 26 ton D. oltre 26 ton Per ciascuna delle predette classi, in corrispondenza delle singole voci di costo è previsto un valore minimo e uno massimo. Le voci di costo, a loro volta, sono state raggruppate in tre sezioni: 1. Veicolo - rimorchi e semirimorchi inclusi (acquisto; manutenzione; revisioni; pneumatici; bollo; assicurazioni; ammortamento); 2. Altri costi (stipendio; trasferte; straordinari; energia); 3. Pedaggiamento. Il costo chilometrico unitario è determinato come somma delle predette sezioni, da determinare sull’ipotesi di una percorrenza media di 100.000 km/anno. Si allega la tabella, così come riportata dal MIMS.
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(EV)
CATEGORIA A Costo km unitario
min
B
C
D
max
min
max
min
max
min
max
ACQUISTO Acquisto veicolo
0.0261
0.1700
0.0480
0.2368
0.0939
0.5164
0.1951
0.6238
Acquisto rimorchio
0.0031
0.0240
0.0073
0.0605
0.0115
0.1064
0.0355
0.1064
Acquisto semirimorchio
0.0063
0.0083
0.0125
0.0396
0.0146
0.0918
0.0177
0.0918
Manutenzione veicolo
0.0156
0.0887
0.0271
0.0887
0.0365
0.0887
0.0438
0.1095
Manutenzione rimorchio
0.0010
0.0031
0.0042
0.0052
0.0063
0.0104
0.0104
0.0209
Manutenzione semirimorchio
0.0031
0.0031
0.0042
0.0052
0.0063
0.0104
0.0104
0.0209
REVISIONI
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Pneumatici veicolo
0.0052
0.0282
0.0146
0.0720
0.0751
0.1377
0.0835
0.1377
Pneumatici rimorchio
0.0042
0.0063
0.0271
0.0824
0.0542
0.1346
0.0542
0.0949
Pneumatici semirimorchio
0.0177
0.0542
0.0271
0.1001
0.0355
0.1408
0.0542
0.1460
Bollo veicolo
0.0000
0.0136
0.0000
0.0063
0.0010
0.0073
0.0000
0.0104
Bollo massa rimorchiabile
0.0000
0.0104
0.0000
0.0094
0.0010
0.0104
030000
0.0104
Assicurazioni
0.0005
0.0261
0.0052
0.0282
0.0104
0.0365
0.0146
0.0417
Ammortamento veicolo
0.0104
0.0709
0.0198
0.0981
0.0386
0.2138
0.0803
0.2577
Ammortamento rimorchio
0.0010
0.0083
0.0021
0.0209
0.0042
0.0365
0.0146
0.0417
Ammortamento semirimorchio
0.0021
0.0031
0.0042
0.0136
0.0052
0.0313
0.0063
0.0313
STIPENDIO
0.3651
0.4027
0.3776
0.4141
0.3881
0.4277
0.3881
0.4277
TRASFERTE
0.0008
0.0730
0.0083
0.0730
0.0083
0.0730
0.0083
0.0730
STRAORDINARI
0.0000
0.0292
0.0000
0.0303
0.0000
0.0313
0.0000
0.0313
ENERGIA
0.1449
0.2122
0.2355
0.2924
0.3804
0.4141
0.4309
0.5305
2.696
1.622
2.979
MANUTENZIONE
V E I C O L O
PNEUMATICI
BOLLO
AMMORTAMENTO
A L T R O
PEDAGGIAMENTO
0.1763 0.784
1.412
1.001
Pag. 60 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 4 - 28 febbraio 2022
1.854
1.347
Scadenze aziendali del mese di marzo 2022 il calendario delle scadenze per il mese di marzo 2022
Martedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di febbraio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Mercoledì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali devono versare, oltre all’imposta, anche la somma dovuta a titolo di interessi, pari all’1% dell’imposta stessa. È possibile effettuare il versamento del saldo Iva anche successivamente al 16 marzo, ma entro il termine del 30 giugno, maggiorando la somma da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. Il saldo può anche essere rateizzato fino a novembre. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LE VIDIMAZIONI - Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per la vidimazione dei libri e registri previsti dal codice civile.
La misura della tassa è di: - € 309,87 per le società che, al 1° gennaio 2022, risultavano avere un capitale non superiore a € 516.456.90; - € 516,46 per le società che, al 1° gennaio 2022, risultavano avere un capitale superiore a € 516.456,90. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello è il 7085 e il periodo di riferimento è il 2022. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
Pag. 61 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 4 - 28 febbraio 2022
CERTIFICAZIONE UTILI - Scade il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2021. CESSIONE E SCONTO IN FATTURA - Scade il termine per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione del credito o lo sconto in fattura relativo alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. La comunicazione riguarda gli investimenti agevolabili ai fini della maxi detrazione del 110% e degli altri interventi per i quali è ammessa l’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura.
Venerdì 25 IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di febbraio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.
Ricordiamo che i modelli riferiti agli acquisti di beni e servizi rilevano esclusivamente per la parte statistica. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
Mercoledì 30 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2022 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 28 febbraio 2022.
Giovedì 31 BONUS PUBBLICITÀ - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della comunicazione di prenotazione del credito d’imposta pubblicità per il 2022. LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.
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(PZ)