Apinforma n. 5 del 15 marzo 2018

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 5 15 marzo 2018

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

FONDO CENTRALE DI GARANZIA, SEZIONE SPECIALE FVG

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 5 15 marzo 2018

Sommario Il credito Iva annuale

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

6

L’approvazione del bilancio

10

Liquidazioni periodiche Iva

13

Fondo centrale di garanzia

14

Buoni per digitalizzazione e ammodernamento tecnologico

17

Contributi per fiere alle imprese dell’Isontino

19

Buoni per l’internazionalizzazione imprese dell’Isontino

24

Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2018

29

Lavoro intermittente. Obbligo della valutazione dei rischi

30

Esonero contributivo per assunzioni di giovani

32

Solidarietà nella subfornitura e nel distacco

33

ECHA: l’Agenzia europea per le sostanze chimiche

35

SOA: rinnovo per Candusso Carpenterie e Lattonerie

38

ANAC: contributi gare per il 2018 invariati

39

ANAC: linee guida su procedure di affidamento (1a parte)

41



ORGANIZZAZIONE

Scambi fra Soci

43

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

44

Scadenze aziendali aprile 2018

45

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Il credito Iva annuale COMPENSAZIONI NON SUPERIORI A 5.000 EURO

RIVISTE LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE

PREMESSA Il D.L. 78/2009 ha modificato le regole per compensare il credito Iva annuale, individuando procedure differenziate in base all’importo. L’utilizzo del credito Iva annuale di importo superiore a 5.000 euro, può essere effettuato solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 5.000 euro, è necessario apporre, nella dichiarazione annuale, il “Visto di conformità” tramite soggetti abilitati. Di seguito le regole da osservare per compensare il credito Iva annuale riferito al 2017 alla luce delle modifiche introdotte dalla Manovra correttiva.

LE COMPENSAZIONI La compensazione del credito Iva può essere di tipo verticale, vale a dire con la stessa imposta, in questo caso non sono previste limitazioni, oppure orizzontale, con altre imposte e contributi, in questo caso vanno rispettate alcune condizioni. I vincoli alle compensazioni interessano solo quelle orizzontali, mentre non riguardano le compensazioni verticali, anche nelle ipotesi in cui superino la somma di 5.000 euro. E’ opportuno ricordare che la circolare n. 29 del 2010 ha escluso da limitazioni quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Può essere il caso del saldo Iva 2017 compensato con il credito Iva del primo trimestre 2018, in questo caso il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da estinguere e pertanto, considerato che per tale compensazione non c’è la possibilità di esposizione in dichiarazione, la stessa deve essere necessariamente esposta nel modello F24. In questo modo tale compensazione viene considerata di tipo orizzontale.

I soggetti che desiderano compensare per l’anno 2018, un importo non superiore a 5.000 euro, possono presentare il relativo modello F24 già dal primo giorno successivo al periodo d’imposta in cui è sorto il credito. In questi casi è pertanto possibile utilizzare l’importo in compensazione già a partire da gennaio 2018. Questo significa che un credito annuale di 4.700 euro riferito al 2017, è liberamente compensabile dal 1° gennaio 2018. Segnaliamo che la compensazione libera fino a 5.000 euro è possibile indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica i primi 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In questo caso non è richiesta alcuna preventiva presentazione di dichiarazione o comunicazione.

COMPENSAZIONI SUPERIORI A 5.000 EURO Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Da quest’anno la dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve essere munita del visto di conformità. Solo dopo tale presentazione è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Considerato che la trasmissione della dichiarazione annuale quest’anno fa effettuata da febbraio ad aprile, la compensazione del credito Iva 2017 superiore a 5.000 euro poteva essere effettuata a partire dall’11 febbraio, a condizione che la dichiarazione annuale fosse stata presentata il 1° febbraio. Si ricorda che l’unica modalità di trasmissione del modello F24 con compensazioni è tramite Entratel o Fisconline, escludendo conseguentemente il canale bancario. I pagamenti di imposte e contributi possono essere effettuati con i servizi offerti dalle banche (home banking) esclusivamente per modelli F24 con saldo a debito senza compensazione. Se in-

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vece la delega è a saldo zero la trasmissione del modello F24 deve essere eseguita esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). Per le richieste di compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione Iva deve necessariamente riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. L’apposizione del visto di conformità attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli sulla correttezza del rilascio utilizzando apposite check - list. Il visto di conformità può essere rilasciato da parte degli intermediari indicati nell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, vale a dire professionisti iscritti all’albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro oppure, soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti della CCIAA in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o diploma di ragioneria. In alternativa la dichiarazione oltre ad essere sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale della società, può essere firmata dai soggetti che esercitano il controllo contabile, i quali saranno tenuti alla sottoscrizione di un’attestazione nella quale certificano l’esecuzione degli stessi controlli previsti per i professionisti di cui sopra.

LA SOSPENSIONE DEL MODELLO F24 Il comma 990 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2018 ha previsto che l’Agenzia delle entrate può bloccare, fino ad un massimo di 30 giorni, gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti che presentino profili di rischio. La sospensione, che può riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo a debito, serve a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito. Se la verifica dà esito positivo e, in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento sarà assicurata dall’originario invio. Se invece l’esito è negativo, i versamenti e le compensazioni non vengono considerati effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni. L’amministrazione potrebbe quindi bloccare la compensazione alla presenza di titolarità del credito diversa dal soggetto che effettua la compensazione o per pagar debiti iscritti a ruolo.

LA COPERTURA ASSICURATIVA I professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità, al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato, devono sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa che rispetti le seguenti condizioni: - la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità senza limitazioni a specifici modelli dichiarativi; - il massimale di polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati ed in ogni caso non inferiore a 3.000.000 di euro; - la polizza non deve contenere franchigie o scoperti a meno che la compagnia s’impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi sull’assicurato; - la polizza deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

RESIDUO CREDITO 2016 Nell’ipotesi in cui non sia stato possibile compensare integralmente il credito riferito al 2016 nel corso del 2017, l’importo residuo può essere fatto confluire della dichiarazione Iva 2018. In pratica il residuo credito potrà essere utilizzato nel 2018 fino al momento dell’invio della dichiarazione Iva 2018, da quel momento si rigenererà come credito riferito al 2017. Con la trasmissione della dichiarazione Iva 2018 quindi, il credito residuo viene rigenerato come credito 2017. Considerato che da quest’anno il limite per l’apposizione del visto di conformità nella dichiarazione è stato ridotto da 15.000 a 5.000 euro, in caso trasformazione del credito residuo 2016 in credito 2017, questo sarà liberamente compensabile fino a 15.000 euro, e senza limiti per importi superiori avendo già ottenuto il visto nella dichiarazione dello scorso anno. La rigenerazione del credito in dichiarazione annuale si estende anche ai crediti riferiti al primo, secondo e terzo trimestre 2017 con riferimento agli importi residui non utilizzati. Quindi per i crediti Iva riferiti ai primi tre trimestri 2017, per i quali è stata richiesta la compensazione tramite il modello TR, eventuali importi residui non compensati, potranno confluire nella dichiarazione Iva 2018 e rigenerarsi come crediti 2017.

IL LIMITE ALLA COMPENSAZIONE Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei con-

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tributi compensabili in F24 è fissato in 700.000 euro per ogni anno solare. Questo importo è elevato a 1.000.000 di euro per i sub appaltatori che nell’anno precedente hanno registrato un volume

d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di subappalto, fatturate in regime di inversione contabile. (PZ)

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L’approvazione del bilancio I TERMINI

I TERMINI POSSONO ESSERE ALLUNGATI SOLO IN CASI PARTICOLARI PREMESSA L’articolo 2423 del codice civile impone agli amministratori l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio unitamente alla nota integrativa e al rendiconto finanziario. L’assemblea, chiamata alla sua approvazione, deve essere convocata entro il termine previsto dalla statuto e in ogni caso entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Lo statuto può prevedere un termine più ampio, che non può in ogni caso superare i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’utilizzo di questo maggior termine deve essere giustificato da situazioni particolari, quali l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato o la presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Le norme concernenti l’approvazione del bilancio sono contenute nell’art. 2364 del codice civile e, limitatamente alle SRL, nell’art. 2478-bis. L’articolo 2429 del codice civile prevede che il progetto di bilancio, predisposto dagli amministratori, deve essere consegnato al collegio sindacale o al soggetto incaricato della revisione legale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. In pratica la predisposizione del progetto di bilancio per le società con sindaci o revisori, deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio unitamente alle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dell’incaricato della revisione legale, devono poi essere depositati, presso la sede della società, nei 15 giorni che precedono l’assemblea. Le criticità della predisposizione del bilancio riferito al 2017, anche quest’anno sono legate al recepimento, con il D.Lgs. 139/2015, delle regole contabili comunitarie.

Fatto questo breve richiamo alle norme del codice civile relative all’approvazione del bilancio, analizziamo quali sono le date che si devono tenere presenti. Con riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2017, la data ordinaria è quella del 30 aprile 2018. Come già accennato l’assemblea, alla presenza di particolari situazioni, può essere convocata anche successivamente ma comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi entro il 29 giugno 2018. L’eventuale proroga deve avvenire con la massima cautela e gli amministratori ne devono dare notizia nella relazione sulla gestione o, in mancanza, nella nota integrativa. Si dovrà aver cura di specificare le motivazioni che hanno portato alla proroga e queste dovranno essere confermate dai sindaci, qualora sia previsto l’organo di controllo.

IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO Le situazioni particolari che consentono il differimento del termine sono contenute nell’ultimo comma dell’art. 2364 del codice civile e riguardano: - l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; - la presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. Con riferimento a questo secondo aspetto, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcuni casi in cui è possibile il differimento. Le casistiche potrebbero riguardare le imprese di costruzioni che operano con cantieri sparsi sul territorio nazionale per le quali si rende necessaria l’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente, le società con sedi operative o commerciali distaccate e dotate di autonomia gestionale e contabile, le imprese interessate da interventi di riorganizzazione, le società che hanno adottato sistemi di tassazione consolidata, le società potenzialmente di comodo o in perdita sistematica che hanno inoltrato istanza di interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate, il riconoscimento di premi contrattuali da quantificare dopo il 30 aprile dell’anno successivo, la modifica dell’oggetto sociale, l’esistenza di patrimoni separati, il cambiamento di programmi informatici o l’adozione dei Principi contabili internazionali.

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Potrebbero giustificare il differimento dei termini anche cause di forza maggiore intese come situazioni straordinarie imprevedibili e imponderabili, quali furti, incendi, calamità naturali decesso dell’imprenditore. Si sottolinea che la possibilità di differire il termine è condizionata alla circostanza che sia prevista dallo statuto della società. Gli amministratori sono tenuti a illustrare le ragioni della dilazione all’interno della relazione sulla gestione e, in caso di bilanci in forma abbreviata, nella nota integrativa. Lo statuto può anche prevedere termini diversi ma comunque inferiori rispetto a quelli sopra indicati, in questi casi si dovranno rispettare tali minori termini.

LE CONVOCAZIONI I termini di cui sopra si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea, tuttavia il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente vale a dire in seconda convocazione. Le date che stiamo analizzando si riferiscono alla mera convocazione dell’assemblea chiamata a esaminare il bilancio. I soci non sono, infatti, obbligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverle. Nel primo caso il mancato raggiungimento del quorum o l’assenza totale degli aventi diritto imporrà una seconda convocazione con conseguente slittamento della data di discussione al massimo di altri 30 giorni. Nel caso di mancata approvazione entro il termine di cui sopra per inattività dell’assemblea, gli amministratori dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per accertare l’inattività dell’assemblea dei soci. Se invece, in sede assembleare, la situazione di dissenso della compagine sociale viene formalmente espressa, l’organo amministrativo viene invitato a riformulare una nuova bozza di bilancio. In quest’ultimo caso sarà necessaria una riconvocazione assembleare.

ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE L’art. 2369 del codice civile con riferimento alle SPA e SAPA, prevede che qualora nella prima convocazione non sia presente almeno la metà del capitale sociale o l’assemblea sia andata deserta, si rende necessaria una seconda convocazione. In seconda convocazione, da fissare al massimo entro 30 giorni dalla prima, l’assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. La delibera deve riguardare esclusivamente l’approvazione del bilancio oppure la nomina o la revoca delle cariche sociali.

L’AVVISO DI ASSEMBLEA Limitatamente alle società per azioni, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Le SPA che fanno ricorso al mercato del credito, possono formalizzare la convocazione in modi diversi ma in ogni caso garantendo il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima. Il mancato rispetto di una delle formalità di cui sopra viene comunque sanata alla presenza di un’assemblea totalitaria. Per le società a responsabilità limitata la convocazione, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta tramite raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno dell’invio e non quello dell’assemblea). Lo statuto può, tuttavia, prevedere anche altre forme di convocazione quali fax o posta elettronica. Il potere di convocare l’assemblea, nel silenzio della legge, spetta alle persone indicate nell’atto costitutivo. Anche per le SRL l’assemblea totalitaria sana eventuali irregolarità formali di convocazione.

LA MANCATA CONVOCAZIONE In caso di mancata convocazione da parte degli amministratori, autorevole dottrina ritiene che il bilancio non possa essere depositato. Per il deposito, infatti il codice civile prevede espressamente l’approvazione da parte dell’organo assembleare. In pratica in assenza di approvazione si può ritenere che il bilancio non esista e conseguentemente non esista il documento da depositare al Registro delle imprese. La CCIAA richiede comunque in questi casi il deposito della bozza. L’unico documento di cui si dispone è un “progetto di bilancio” che può assumere rilevanza esclusivamente per il versamento delle imposte da esso conseguenti. La mancata convocazione sconta comunque l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Questa sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per espressa richiesta da parte dei soci. Oltre alla sanzione di cui sopra, resta impregiudicata la possibilità di un controllo giudiziario e, in capo agli amministratori, la possibilità di subire azioni di responsabilità.

IL DEPOSITO AL REGISTRO IMPRESE Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni alla CCIAA. Quindi entro il 30 maggio 2018, nel caso di approvazione nel temine ordinario di 120 gior-

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ni, va depositato presso il Registro delle Imprese della CCIAA, corredato da: - relazione sulla gestione (se obbligatoria); - relazione del collegio sindacale (se obbligatoria); - verbale di approvazione del bilancio. In caso di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci entro i termini previsti dallo statuto, gli amministratori e i sindaci sono puniti ciascuno con una sanzione amministrativa da 1.032 euro a 6.197 euro. L’omesso deposito del bilancio ai sensi dell’art. 2630 fa scattare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascun amministratore, da 103 a 1.032 euro. In questi casi non si opera alcuna distinzione con riferimento a deleghe o competenze specifiche degli amministratori. L’omissione del deposito per mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non comporta ovviamente alcuna sanzione in capo agli amministratori e sindaci, proprio perché mancando il bilancio non si può depositare nulla. Tuttavia la prassi delle CCIAA richiede comunque il deposito del progetto e del verbale dal quale risulta la mancata approvazione. Il bilancio deve essere depositato in formato XBRL utilizzando la nuova tassonomia denominata 201707-6 che recepisce le novità contenute nell’OIC 12 e OIC 25 in materia di imposte anticipate. La nuova tassonomia deve essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2018 e consente di includere l’intero bilancio in un unico file. I documenti allegati, quali il verbale di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale devono essere prodotti in formato PDF/A. Il deposito deve essere eseguito in via telematica o su supporto informatico completo di firma digitale.

IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE La data in cui viene approvato il bilancio si riflette anche sui termini di versamento delle imposte risultanti dal modello Unico a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018. Si possono presentare le seguenti situazioni: - il bilancio viene approvato entro il termine ordinario del 30 aprile 2018, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (30 giugno 2018); - approvazione oltre i 120 giorni ma entro i 180 giorni, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro l’ultimo giorno mese successivo a quello di approvazione del bilancio

(approvazione il 25 giugno 2018 versamento entro il 31 luglio 2018); - mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (30 giugno 2018); - mancata approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio. In tutti i casi sopra esaminati è inoltre possibile differire il versamento entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza, versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 322/1988 i soggetti Ires sono tenuti a trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, il termine generalmente cade il 30 settembre. La legge di bilancio 2018 al comma 932 dell’art. 1 ha previsto il differimento al 31 ottobre del termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e fintantoché sarà obbligatorio l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro).

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI Qualora l’assemblea preveda la distribuzione di dividendi, il relativo verbale, entro il termine di 20 giorni, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e versata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro tramite il modello F23, codice tributo 109T. Ai fini della registrazione è richiesta la presentazione di due copie del verbale, con l’assolvimento dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni copia, oltre alla ricevuta di versamento dell’imposta di registro. Non sono previsti diritti di segreteria. In calce al verbale dell’assemblea per il deposito al Registro Imprese si deve annotare, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, la menzione dell’avvenuta registrazione con l’indicazione della data, numero e ufficio ricevente. Tale dichiarazione potrebbe essere del seguente tenore: (Registrazione effettuata presso l’Agenzia delle entrate di … in data ... al n. …). (PZ)

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Liquidazioni periodiche Iva DA MAGGIO SI DOVRÀ UTILIZZARE IL MODELLO AGGIORNATO L’Agenzia delle entrate con un provvedimento del 21 marzo 2018 ha aggiornato il modello relativo alla “Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva” comprese le relative istruzioni. Le modifiche hanno riguardato il quadro VP destinato ad accogliere i dati riferiti alla liquidazione dell’imposta del periodo. Nel rigo VP1 è stata aggiunta una nuova casella, denominata “Operazioni straordinarie”, da barrare per segnalare operazioni di fusione, scissione, cessione o conferimento d’azienda, nel caso in cui l’avente causa riporti al rigo VP 8, il credito maturato dal dante causa nella sua ultima liquidazione periodica. In pratica la barratura della casella consentirà di segnalare che nel rigo VP8 è inserito un credito maturato in capo al soggetto dante causa dell’operazione straordinaria. La barratura andrà eseguita anche nel caso in cui l’avente causa riporti al rigo VP 9 tutto o parte, del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva del dante causa. L’altra novità del modello è l’inserimento, al rigo VP 13 “Acconto dovuto”, di una nuova casella

“Metodo” utilizzabile per indicare il criterio utilizzato per il calcolo dell’acconto Iva di dicembre. A questo proposito per la compilazione della casella sono stati previsti specifici codici. Con riferimento alle istruzioni allegate al modello, sono stare recepite alcune indicazioni già fornite dall’amministrazione finanziaria nell’ambito delle FAQ. È stato previsto che in caso di assenza di operazioni nel periodo di riferimento il modello non deve essere trasmesso, mentre deve essere trasmesso nel caso in cui si debba riportare il credito del trimestre precedente. Viene confermata la possibilità di correggere eventuali errori inviando una nuova comunicazione nel rispetto dei chiarimenti forniti con la risoluzione n. 104 del 27 luglio 2017. La comunicazione rettificativa, previo versamento delle sanzioni ridotte, deve essere trasmessa prima della dichiarazione annuale, diversamente le correzioni andranno effettuate direttamente nella dichiarazione annuale. Per le operazioni per le quali l’Iva è liquidata con l’inversione contabile l’imposta esigibile va indicata nel rigo VP 4 mentre quella detratta nel VP5. Il nuovo modello deve essere utilizzato per le liquidazioni relative al primo trimestre 2018, da presentare entro il prossimo 31 maggio 2018. Il vecchio modello potrà essere utilizzato fino al 30 aprile 2018 per correggere eventuali errori od omissioni relative alle comunicazione del 2017.

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(PZ)


Fondo centrale di garanzia COSTITUITA LA SEZIONE SPECIALE FVG PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PREMESSA In attuazione dell’accordo perfezionato il 22 dicembre 2017 fra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dal 17 aprile 2018 è attiva la Sezione speciale FVG (di seguito Sezione) nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Ministero dello sviluppo economico di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 622 (di seguito Fondo). La Sezione ha durata fino al 31 dicembre 2023, è alimentata con risorse del Piano operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020 ed è gestita dal raggruppamento temporaneo di impresa composto dal Mediocredito centrale spa, in veste di mandatario, e, in veste di mandanti, da Artigiancassa spa, Monte dei Paschi di Siena Capital Services banca per le imprese spa, Mediocredito Italiano spa e dall’Istituto centrale delle Banche popolari italiane. Lo scopo della Sezione è di favorire attraverso la concessione di garanzie, sostitutive o integrative, l’accesso al credito di piccole e medie imprese e di professionisti operanti in Friuli Venezia Giulia.

FORME D’INTERVENTO DELLA SEZIONE La Sezione interviene attraverso l’incremento della garanzia rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo sotto due forme: - mediante garanzia diretta all’istituto finanziatore, con la quale la Sezione garantisce direttamente la banca o l’intermediario finanziario, che sono compensati in caso di inadempimento dell’impresa finanziata; - mediante controgaranzia verso i consorzi di garanzia fidi, con la quale garantisce i confidi, garante in prima istanza dell’impresa finan-

ziata, compensandoli in caso di attivazione della garanzia consortile. Al fine, inoltre, di agevolare maggiormente l’accesso al credito di imprese e professionisti, la commissione una tantum da corrispondere al Fondo è posta a carico della Sezione nella misura del 100%, ogni qual volta la Sezione intervenga a copertura delle operazioni finanziarie.

FINANZIAMENTI GARANTIBILI

Gli interventi di garanzia della Sezione sono diretti a sostenere qualsivoglia operazione finalizzata a finanziare investimenti o esigenze di capitale circolante, connessi a un progetto di sviluppo aziendale. Gli investimenti o i progetti di sviluppo devono essere riferiti alla sede principale del soggetto beneficiario ovvero all’unità locale ubicata in Friuli Venezia Giulia. La Sezione garantisce le operazioni di finanziamento, in forma diretta o in controgaranzia, fino a una copertura massima dell’80% nel limite di 2,5 milioni di euro.

BENEFICIARI Beneficiari sono: - le micro, piccole e medie imprese, iscritte al Registro delle imprese aventi sede principale ovvero unità locale in Friuli Venezia Giulia; - i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, aventi sempre sede o unità locale nel territorio regionale.

LA RICHIESTA DELLA GARANZIA La domanda di concessione della garanzia del Fondo e della maggiorazione della Sezione speciale FVG è presentata direttamente dall’istituto finanziatore o dal confidi prescelto dall’impresa. Quindi, per godere della garanzia del Fondo e della maggiorazione regionale, l’impresa può rivolgersi o all’istituto al quale richiede il finanziamento oppure al confidi al quale richiede la garanzia consortile per accedere al finanziamento. Saranno la

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banca o il confidi, a seconda del caso, ad occuparsi di tutti gli adempimenti amministrativi necessari. Oltre che alle banche ed ai confidi convenzionati per informazioni sulla procedura di concessione della garanzia o della controgaranzia del Fondo e della maggiorazione assicurata dalla Sezione, gli

interessati possono contattare il team di assistenza i cui riferimenti sono disponibili sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it) o all’ufficio economico dell’Associazione, al quale ci si può rivolgere anche per altre informazioni. (AdT)

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Buoni per digitalizzazione e ammodernamento tecnologico MODIFICAZIONI ALLE PROCEDURE E NUOVI TERMINI PER L’EROGAZIONE DEI BENEFICI PREMESSA Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe (v. in particolare la circolare associativa prot. n. 5/AdT del 10 gennaio 2018) per segnalare che il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero), contestualmente all’approvazione dell’elenco delle imprese beneficiarie dei buoni (voucher) per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica delle imprese, con decreto 14 marzo 2018, pubblicato in pari data sul proprio sito web (www.mise.gov.it), ha provveduto a modificare le procedure per l’erogazione dei voucher, al dichiarato scopo di procedere a una loro semplificazione considerato il gran numero di domande ammesse a beneficio. Si illustra il nuovo assetto derivante dalle principali modificazioni apportate dal decreto direttoriale 14 marzo 2018, rammentando preliminarmente che: - ai fini dell’erogazione del voucher le spese devono essere avviate successivamente alla data del 14 marzo 2018 (pubblicazione sul sito web ministeriale dell’elenco delle imprese beneficiarie), ove per spesa avviata s’intende la data del primo titolo di spesa ammissibile; - le spese devono essere ultimate entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul citato sito web delle imprese beneficiarie (14 marzo 2018) e, cioè, entro il 14 settembre 2018, ove per data di ultimazione s’intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, “ancorché pagato successivamente” (sic), ma, comunque, effettuato prima della richiesta di erogazione; - la richiesta dell’erogazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato (14 settembre 2018) e, cioè, entro il 13 dicem-

bre 2018, ma a partire dal 14 settembre 2018 (v. infra).

VARIAZIONI INTERVENUTE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le variazioni intervenute inerenti alle condizioni di svolgimento del progetto di digitalizzazione successive alla data di presentazione delle domande devono essere comunicate al Ministero esclusivamente in sede di richiesta di erogazione del voucher e non possono riguardare, a pena di decadenza, la Regione nell’ambito della quale è dislocata l’impresa beneficiaria, in ragione del riparto regionale delle risorse stanziate.

RICHIESTA DI EROGAZIONE; DATA DI PRESENTAZIONE Ai fini dell’assegnazione definitiva del voucher l’impresa beneficiaria deve presentare una richiesta di erogazione. Questa va compilata, previa identificazione e autenticazione tramite procedura informatica utilizzando la firma digitale (Carta nazionale dei servizi), dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto specificatamente delegato secondo un nuovo schema allegato al d.d. 14 marzo 2018 (nuovo all. A). Alla richiesta, che include il rendiconto della spesa, vanno uniti: - la documentazione di spesa, i cui titoli devono riportare la dicitura “spesa di euro … dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014”; - gli estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti relativi alla realizzazione del progetto agevolato; - le liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni o servizi, utilizzando l’apposito modello; - il resoconto sulla realizzazione del progetto con il riepilogo delle spese sostenute. Richiesta di erogazione e allegati vanno sottoscritti digitalmente dal beneficiario (legale rappresentante o suo delegato ad hoc), pena la decadenza dall’agevolazione. Fermo restando che le richieste di erogazione devono essere inviate entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 6 mesi per l’ultimazione del proget-

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to agevolato (14 settembre 2018) e, cioè entro il 13 dicembre 2018, il Ministero con decreto direttoriale 29 marzo 2018, pubblicato sul proprio sito il 29 marzo 2018, ha stabilito che la richiesta di erogazione possa essere inviata solo a partire dal 14 settembre 2018. Le imprese che non avranno presentato la richiesta di erogazione entro il 13 dicembre 2018 decadono automaticamente dall’agevolazione.

EROGAZIONE DEL VOUCHER Il Ministero, ricevuta la richiesta di erogazione e verificata la regolarità documentale e contributiva dell’impresa beneficiaria (acquisizione d’ufficio del DURC), provvede all’assegnazione definitiva del voucher. Qualora al progetto siano state apportate significative variazioni o siano intervenute variazioni soggettive dell’impresa beneficiaria per operazioni societarie o cessione di attività, il Ministero interrompe i termini per l’adozione del provvedimento e provvede allo svolgimento di verifiche sull’organicità e funzionalità del progetto, sul raggiungi-

mento degli obiettivi definiti in sede di domanda e sulla sussistenza dei requisiti soggettivi. Solo alla positiva conclusione della verifica, il Ministero provvederà all’erogazione del beneficio. Nel caso infine non sussistano le condizioni per l’assegnazione definitiva del voucher, il Ministero comunicherà i motivi ostativi alla sua erogazione. Giunti a questo punto, data la relativa complessità delle scadenze esaminate, se ne riepilogano i termini. Avvio progetto (data del primo titolo di spesa)

dal 14 marzo 2018

Ultimazione del progetto (data dell’ultimo titolo di spesa)

entro il 14 settembre 2018

Invio richiesta erogazione con dal 14 settembre 2018 rendiconto e relativa documenal 13 dicembre 2018 tazione

Per gli atti citati e ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Contributi per fiere alle imprese dell’Isontino PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 26 FEBBRAIO - 31 OTTOBRE 2018

Con deliberazione n. 5/ZF del 26 febbraio 2018 la CCIAA della Venezia Giulia (di seguito CCIAA) ha approvato il regolamento per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese rivolto alla partecipazione individuale a fiere, mostre ed esposizioni per l’anno 2018. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 80.000 euro così ripartiti: - 30.000 euro per iniziative con svolgimento in Italia; - 50.000 euro per iniziative con svolgimento all’estero.

IMPRESE BENEFICIARIE Beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese, così definite dalla normativa comunitaria, di tutti i rami di attività economica (agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi), aventi sede legale o unità operativa nella provincia di Gorizia e i seguenti altri requisiti: - iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA della Venezia Giulia al momento della concessione del contributo e in regola con il pagamento del diritto camerale; all’uopo è posto il termine di 10 giorni per l’eventuale sua regolarizzazione, scaduto il quale, il contributo non viene più riconosciuto; - essere attive al momento della presentazione della domanda; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; - essere in regola con il regime “de minimis”; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive a norma dell’art. 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; - osservare, ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

- rispettare le condizioni previste dall’art 4 co. 6, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che interdicono anche alle imprese che forniscono servizi a favore dell’amministrazione in oggetto, anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. - non essere inadempiente nei confronti degli enti organizzatori o co-organizzatori in relazione alla partecipazione a iniziative di promozione congiunta con l’Azienda Speciale Zona Franca (di seguito Azienda), avvenute nel corso degli ultimi 2 anni solari. Sono escluse dall’incentivo le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune nonché quelle non ammissibili agli aiuti secondo il regime “de minimis”.

INIZIATIVE AGEVOLABILI E’ agevolata la partecipazione a: - fiere, mostre ed esposizioni a carattere regionale, nazionale e internazionale in Friuli Venezia Giulia; - fiere, mostre ed esposizioni nel resto d’Italia; - fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale all’estero. La CCIAA, a suo insindacabile giudizio, valuta la rilevanza delle manifestazioni prescelte ai fini dell’ammissione al contributo. L’agevolazione è concessa per un massimo di due iniziative per impresa, di cui una in Italia e una all’estero; non è ammesso il cumulo di due iniziative aventi entrambe svolgimento in Italia o all’estero. L’iniziativa deve essere riferita all’attività svolta dall’impresa nella sede o unità operative localizzate nella provincia di Gorizia. Non è ammessa a contributo la partecipazione alle fiere e manifestazioni organizzate dalla CCIAA della Venezia Giulia e dall’Azienda, anche se in collaborazione con altri enti, né a quelle fiere per le quali la partecipazione è organizzata in forma collettiva da qualsivoglia organizzatore. Sono, altresì, escluse le mere visite delle manifestazione fieristica, senza la realizzazione di uno stand o altra promozione comportante costi.

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SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI Sono ammissibili le seguenti spese: - tassa d’iscrizione; - affitto della superficie espositiva, anche preallestita; - allestimento della superficie espositiva, compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi; - le spese di gestione dello stand espositivo (energia elettrica, pulizia, smaltimento rifiuti); - la cartellonistica e grafica strettamente connessa all’iniziativa; - spedizione di materiale e campioni. Circa i termini temporali delle spese ammissibili il testo del bando (art. 6) appare contraddittorio, in quanto, prima (al co. 2), ammette le spese anche sostenute prima della presentazione delle domande, ma, poi (al co. 4) esclude le “spese riferite ad iniziative realizzate prima della presentazione della domanda o precedentemente al 1° gennaio 2017 o successivamente al 31 dicembre 2017.” In passaggi successivi del bando questa seconda lettura appare confermata. Il problema è risolto dalla citata deliberazione di approvazione del bando, la quale recita testualmente: “la Giunta Camerale Integrata … delibera… di consentire eccezionalmente, alle aziende che hanno aderito e partecipato a fiere, mostre ed esposizioni già svoltesi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di presentare la domanda di contributo con effetto retroattivo a partire dall’01.01.2018, e con riconoscimento delle spese già sostenute.” Sono ammissibili esclusivamente le spese fatturate all’impresa beneficiaria e da questa sostenute, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, anche aventi data antecedente la domanda di contributo - per quanto sopra indicato -, regolarmente emessi agli effetti fiscali, pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati. La quietanza dovrà essere rilasciata in una delle seguenti diverse forme: a) estratto conto bancario aziendale o estratto conto di carta di credito aziendale, oppure b) quietanza a saldo (liberatoria) rilasciata dal rivenditore in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da fotocopia di documento d’identità dello stesso, oppure c) fattura con timbro della ditta fornitrice, data e firma leggibile del rivenditore. Non sono ammessi i pagamenti in contanti.

La soglia minima di spesa è di 1.200 euro, IVA e altri oneri esclusi. Sono esclusi dall’agevolazione: - spese per acquisto di beni; - spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti all’iniziativa; - materiale promozionale e di comunicazione realizzato dall’impresa; - i costi del personale; - spese che abbiano già beneficiato di altri contributi pubblici; - IVA ed altri oneri accessori; - spese sostenute oltre i 60 giorni dalla data dalla chiusura ufficiale della fiera; I contributi non possono essere concessi per iniziative che si realizzano attraverso rapporti giuridici fra persone fisiche o giuridiche, legate da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell’incentivo.

FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO L’agevolazione consiste in un contributo, concesso secondo il regime “de minimis” per la realizzazione delle iniziative nella misura del 40% del totale delle spese sostenute nei limiti di: - 1.000 euro per iniziative in Italia; - 3.000 euro per iniziative all’estero; Detti importi sono al lordo della ritenuta d’acconto del 4%. Il contributo non è cumulabile con altri interventi agevolativi pubblici ottenuti per le stesse iniziative e per le medesime spese. Qualora, poi, l’eventuale assegnazione del contributo porti l’impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dal regime “de minimis”, il contributo non può essere concesso neppure in quota parziale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di contributo vanno presentate all’Azienda, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica pubblicata sul sito camerale www. vg.camcom.gov.it, sezione Zona Franca, Contributi per l’internazionalizzazione e la partecipazione a fiere. Le domande possono essere presentate dall’entrata in vigore del regolamento (26 febbraio 2018) sino al 31 ottobre 2018 con riferimento alle iniziative relative al 2018. Le domande presentate al di fuori dei predetti termini sono archiviate d’ufficio.

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Le domande vanno esclusivamente inviate tramite Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia al seguente indirizzo: promozione@pec.zonafrancagorizia.it. La domanda, si considera validamente inviata se: - inviata dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente, corrispondente a quella presente su visura camerale o anche da quello di un professionista indicato dall’impresa; - firmata in originale, successivamente scansionata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; la trasmissione della domanda senza il documento di identità valido allegato costituisce motivo di archiviazione; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda va corredata dalla seguente documentazione: - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione di aiuti “de minimis”; tale dichiarazione è ricompresa nel modello di domanda; - documento di identità del legale rappresentante, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente; - preventivo dettagliato dell’iniziativa riferito alle spese ammissibili al contributo, corredato da documentazione a supporto (preventivi); l’elenco delle spese è ricompreso nella domanda; - copia scansionata del versamento dell’imposta di bollo effettuato tramite modello F23. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. L’Azienda può chiudere anticipatamente il bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l’avvenuta spedizione del messaggio.

L’Azienda procede all’istruttoria delle domande e alla relativa concessione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Vengono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa: - le domande presentate al di fuori dei termini indicati; - le domande non firmate in originale o non accompagnate da documento di identità scansionato ovvero non firmate digitalmente dal legale rappresentante; - le domande presentate mediante casella di PEC diversa da quella dell’impresa richiedente, risultante da visura camerale, in base agli adempimenti normativi attualmente vigenti, fatta salva la possibilità che le stesse vengano presentate da professionista indicato dall’impresa; - le domande non inviate all’indirizzo PEC promozione@pec.zonafrancagorizia.it; - le domande trasmesse con lo stesso messaggio di PEC, non essendo ammissibile la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC; - le domande non aventi sede o unità locale operative, oggetto dell’investimento, in provincia di Gorizia; - qualora dall’esame delle stesse risultino situazioni incompatibili con il regime “de minimis”, il mancato possesso dei requisiti per i soggetti beneficiari. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all’interessato, indicando le cause e assegnando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione o integrazione della stessa, che dovrà avvenire con le stesse modalità di presentazione dell’istanza. La richiesta di integrazioni interrompe il termine per l’istruttoria. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente. L’Azienda, prima dell’adozione del provvedimento negativo dovuto all’insussistenza dei requisiti comunica ai soggetti interessati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza. All’istante è assegnato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti. I contributi sono concessi in base alle disponibilità stanziate fino all’esaurimento dei fondi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. L’Azienda comunica ai soggetti beneficiari la con-

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cessione dell’incentivo i termini e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell’istruttoria.

RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è erogato a fronte della presentazione del rendiconto delle spese sostenute. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno far pervenire all’Azienda entro 60 giorni dalla chiusura ufficiale dell’iniziativa la seguente documentazione: - richiesta di erogazione, secondo il modello all’uopo predisposto; - fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario camerale; - copia della documentazione di spesa e quella comprovante il pagamento delle spese effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio; - relazione sui risultati conseguiti al termine della fiera. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l’Azienda ne dà comunicazione all’interessato indicando le cause e assegnando un termine di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. L’erogazione del contributo è, infine, subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal regolamento. Il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto e il suo importo non potrà essere superiore al contributo concesso

ANNULLAMENTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto al beneficio per rinuncia del beneficiario, ovvero qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal bando e, in particolare: - se l’impresa non ha partecipato alla fiera; - se l’impresa non ha effettuato alcun rendiconto; - se il rendiconto è stato presentato oltre i 60

giorni dalla data di chiusura ufficiale della manifestazione fieristica ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto decorra inutilmente; - se la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime è di data posteriore (spese fatturate e liquidate) ai 60 giorni dalla chiusura ufficiale della fiera; - se la rendicontazione delle spese è relativa ad iniziative realizzate prima della presentazione della domanda o successivamente al 31 dicembre 2018; - se è accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; - se è accertata la difformità sostanziale tra l’iniziativa programmata e ammessa a contributo e quella rendicontata, qualora l’azienda non abbia chiesto preventivamente l’autorizzazione a variazioni nelle iniziative; - se l’impresa è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria ovvero sia stata oggetto di cancellazione della stessa dal Registro delle imprese in data anteriore al rendiconto del contributo; - se è stata sostenuta una spesa minima ammissibile inferiore a 1.200 euro al netto di IVA; - se, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, si accertano elementi di falsità nelle dichiarazioni rese. - se l’impresa risulta inadempiente nei confronti degli enti organizzatori o co-organizzatori in relazione alla partecipazione ad iniziative di promozione congiunta con l’Azienda, avvenute dopo la concessione dell’incentivo. L’Azienda comunica tempestivamente ai soggetti interessati l’annullamento o la revoca del provvedimento di concessione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato. Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana. Copia della deliberazione, del regolamento e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


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Buoni per l’internazionalizzazione imprese dell’Isontino PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 26 FEBBRAIO - 31 OTTOBRE 2018

Con deliberazione n. 4/ZF del 26 febbraio 2018 la CCIAA della Venezia Giulia (di seguito CCIAA) ha approvato il regolamento per la concessione di buoni (voucher) per promuovere e sostenere la competitività delle imprese della provincia di Gorizia attraverso la partecipazione a iniziative di internazionalizzazione. Le risorse stanziate ammontano a 35.000 euro.

IMPRESE BENEFICIARIE Beneficiarie sono le imprese di tutti i rami di attività economica (agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi), incluse le cooperative e i consorzi, aventi sede legale o unità operativa nella provincia di Gorizia e i seguenti altri requisiti: - iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA della Venezia Giulia al momento della concessione del contributo e in regola con il pagamento del diritto camerale; all’uopo è posto il termine di 10 giorni per l’eventuale sua regolarizzazione, scaduto il quale, il contributo non viene più riconosciuto; - essere attive al momento della presentazione della domanda; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; - essere in regola con il regime “de minimis”; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive a norma dell’art. 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; - osservare, ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; - rispettare le condizioni previste dall’ art 4 co. 6, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che interdicono anche alle imprese che forniscono servizi a favore dell’amministrazione in oggetto,

anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche; - non essere inadempienti nei confronti degli enti organizzatori o co-organizzatori in relazione alla partecipazione a iniziative di promozione congiunta con l’Azienda Speciale Zona Franca, avvenute nel corso degli ultimi 2 anni solari. Sono escluse dall’incentivo le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune nonché quelle non ammissibili agli aiuti secondo il regime “de minimis”.

INIZIATIVE AGEVOLABILI E’ agevolata la partecipazione a una o più iniziative di internazionalizzazione promosse e attivate al raggiungimento di un numero minimo previsto di aziende partecipanti, e coordinate da: - CCIAA della Venezia Giulia o dalle proprie aziende speciali (Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia ed Azienda Speciale ARIES); - altre CCIAA e loro aziende speciali, Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere), dalle Unioni regionali delle Camere di commercio, nonché loro organismi strumentali, ovvero da tutti gli Enti che costituiscono il Sistema camerale italiano, purché organizzate congiuntamente alla Camera di Commercio Venezia Giulia e/o all’Azienda Speciale Zona Franca (di seguito Azienda). L’iniziativa di internazionalizzazione deve essere riferita all’attività svolta dall’impresa nella sede e/o unità operative localizzate in provincia di Gorizia. Le iniziative organizzate dai soggetti sopra citati riguardano: - missioni economiche all’estero; - partecipazione a fiere all’estero; - partecipazione a esposizioni all’estero, anche a carattere temporaneo.

SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese per i servizi connessi alle predette iniziative, che possono comprendere: - check up preliminare con esperto paese;

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interpretariato; organizzazione incontri B to B; organizzazione visite individuali; organizzazione visite conoscitive collettive, catalogo manifestazione; tassa d’iscrizione alla fiera; affitto superficie espositiva; allestimento; spazio preallestito; spedizioni materiale e campioni; spese di trasporto, alloggio e trasferimenti in loco dei partecipanti; - altre spese o servizi strettamente connessi all’iniziativa. Le suddette spese sono ammissibili solo se fatturate dai soggetti organizzatori sopra indicati. In aggiunta, per alcuni dei servizi elencati - quali interpretariato, spedizione materiali e trasferimenti in loco - saranno eventualmente ammissibili anche le fatture emesse dall’ICE e dalle Camere di commercio italiane all’estero di riferimento per la singola iniziativa. Per quanto riguarda le spese di viaggio e alloggio, di materiali e analisi chimiche (secondo le normative previste e necessarie per l’ingresso dei campioni di prodotto nei paesi interessati dall’iniziativa), sono ammesse pure le spese fatturate da fornitori anche diversi dai precedenti, purché riferite strettamente a iniziative di internazionalizzazione promosse dall’Azienda Speciale Zona Franca, anche in coordinamento con la CCIAA della Venezia Giulia. Per le spese di viaggio e trasferimenti in loco, se non predisposti dai soggetti organizzatori sono ammissibili solo i servizi di trasporto organizzati da agenzie di viaggio, e con itinerari desumibili dal documento di spesa. Circa i termini temporali delle spese ammissibili la delibera di approvazione del bando “consente eccezionalmente, alle aziende che hanno aderito a quelle iniziative già pubblicizzate dall’Ente camerale, per le quali sia scaduto il termine di adesione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di presentare la domanda di contributo con effetto retroattivo a partire dall’01.01.2018, e con riconoscimento delle spese già sostenute.” Ciò detto, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute - fatturate dopo la presentazione della domanda - e pagate entro 60 giorni dal 31 dicembre dell’anno di riferimento della domanda, ad esclusione di acconti e tasse per l’iscrizione a fiere, esposizioni e manifestazioni economiche, che possono avere data antecedente. La quietanza dovrà essere rilasciata in una delle seguenti forme:

- estratto conto bancario aziendale o estratto conto di carta di credito aziendale; oppure - quietanza a saldo (liberatoria) rilasciata dal rivenditore in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da fotocopia di documento d’identità dello stesso; oppure - fattura con timbro della ditta fornitrice, data e firma leggibile del rivenditore. Non sono ammessi pagamenti in contanti. Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad eccezione di quelle in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola) le stesse devono essere accompagnate da una traduzione a cura dell’impresa richiedente il contributo, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante. Sono escluse dall’agevolazione: - le spese non fatturate dai soggetti di cui sopra con le eccezioni evidenziate; - le spese di trasporto, quali taxi, metropolitana, autobus, mezzi pubblici in genere, autonoleggio, et c.; - i costi del personale; - le spese di vitto; - le spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari; - l’IVA ed altri oneri accessori; - le spese sostenute (anche solo fatturate) prima della presentazione della domanda, fermo restando le eccezioni sopra evidenziate, e oltre i 60 giorni a far data dal 31 dicembre dell’anno di riferimento della domanda; - le spese riferite a iniziative realizzate prima della presentazione della domanda o dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento della domanda; - le spese che hanno già beneficiato di altri contributi pubblici di qualsiasi natura. Il voucher non può essere riconosciuto per iniziative che si realizzano attraverso rapporti giuridici fra persone fisiche o giuridiche, legate da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell’incentivo.

FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO. DIVIETO DI CUMULO L’agevolazione consiste in un voucher, concesso secondo il regime “de minimis”, per la realizzazione delle iniziative nella misura massima del 70%

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del totale delle spese sostenute ammissibili nei limiti di 3.500 euro al lordo della ritenuta d’acconto del 4%. Il contributo non è cumulabile con altri interventi agevolativi pubblici ottenuti per le stesse iniziative e per le medesime spese. Qualora l’eventuale assegnazione del voucher porti l’impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dal regime “de minimis”, il voucher non può essere concesso neppure in quota parziale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di contributo vanno presentate all’Azienda, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica pubblicata sul sito camerale www. vg.camcom.gov.it, sezione Zona Franca, Contributi per l’internazionalizzazione e la partecipazione a fiere. Le domande possono essere presentate dall’approvazione del regolamento (26 febbraio 2018) sino al 31 ottobre 2018 con riferimento alle iniziative relative al 2018. Le domande vanno esclusivamente inviate tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia al seguente indirizzo: promozione@pec.zonafrancagorizia.it. La domanda, si considera validamente inviata se: - inviata dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente, corrispondente a quella presente su visura camerale o anche da quello di un professionista indicato dall’impresa; - firmata in originale, successivamente scansionata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; la trasmissione della domanda senza il documento di identità valido allegato costituisce motivo di archiviazione; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda va corredata dalla seguente documentazione: - una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la concessione di aiuti “de minimis”; tale dichiarazione è ricompresa nel modello di domanda;

- documento di identità del legale rappresentante, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente; - copia della scheda di adesione all’iniziativa ovvero di una attestazione dell’Ente organizzatore della partecipazione dell’impresa all’iniziativa; - copia scansionata del versamento dell’imposta di bollo effettuato tramite modello F23. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. L’Azienda può chiudere anticipatamente il bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l’avvenuta spedizione del messaggio. L’Azienda procede all’istruttoria delle domande e alla relativa concessione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Vengono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa: - le domande presentate al di fuori dei termini indicati; - le domande non firmate in originale o non accompagnate da documento di identità scansionato ovvero non firmate digitalmente dal legale rappresentante; - le domande presentate mediante casella di PEC diversa da quella dell’impresa richiedente, risultante da visura camerale, in base agli adempimenti normativi attualmente vigenti, fatta salva la possibilità che le stesse vengano presentate da professionista indicato dall’impresa; - le domande non inviate all’indirizzo PEC promozione@pec.zonafrancagorizia.it; - le domande trasmesse con lo stesso messaggio di PEC, non essendo ammissibile la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC; - le domande non aventi sede o unità locale operative, oggetto dell’investimento, in provincia di Gorizia; - qualora dall’esame delle stesse risultino situazioni incompatibili con il regime “de minimis”, il mancato possesso dei requisiti per i soggetti beneficiari. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all’interessato,

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indicando le cause e assegnando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione o integrazione della stessa, che dovrà avvenire con le stesse modalità di presentazione dell’istanza. La richiesta di integrazioni interrompe il termine per l’istruttoria. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente. L’Azienda, prima dell’adozione del provvedimento negativo dovuto all’insussistenza dei requisiti comunica ai soggetti interessati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza. All’istante è assegnato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti. I contributi sono concessi in base alle disponibilità stanziate fino all’esaurimento dei fondi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. L’Azienda comunica ai soggetti beneficiari la concessione dell’incentivo, i termini e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell’istruttoria.

RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è erogato a fronte della presentazione del rendiconto delle spese sostenute. A tal fine i beneficiari dovranno far pervenire all’Azienda entro 60 giorni dalla chiusura ufficiale dell’iniziativa la seguente documentazione: - richiesta di erogazione, secondo il modello all’uopo predisposto; - fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario camerale; - copia della documentazione di spesa e quella comprovante il pagamento delle spese effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio; - relazione sui risultati conseguiti al termine dell’iniziativa. Ove il rendiconto sia ritenuto irregolare o incompleto l’Azienda ne dà comunicazione all’interessato indicando le cause e assegnando un termine di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. L’erogazione del contributo è, infine, subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal regolamento. Il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla

data di presentazione del rendiconto e il suo importo non potrà essere superiore al contributo concesso.

ANNULLAMENTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto al beneficio per rinuncia del beneficiario, ovvero qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal bando e, in particolare: - la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore alla presentazione della domanda, ad eccezione di quanto già evidenziato; - il rendiconto delle spese sia presentato oltre i 60 giorni dal 31 dicembre dell’anno di riferimento dell’iniziativa ovvero oltre il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto ovvero che il rendiconto non sia presentato affatto; - il rendiconto delle spese sia relativo a iniziative realizzate prima della presentazione della domanda o successivamente al 31 dicembre dell’anno in cui ha avuto luogo l’iniziativa; - sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; - sia stata sostenuta una spesa minima ammissibile inferiore a 1.500 euro al netto di IVA; - le spese siano state sostenute per iniziative non organizzate dagli enti indicati e da questi non fatturati e non risulti in fase di rendiconto la certificazione dei medesimi enti; - sia accertata la difformità sostanziale tra l’iniziativa programmata ed ammessa a contributo e quella rendicontata, qualora l’azienda non abbia chiesto preventivamente l’autorizzazione a variazioni nelle iniziative; - l’impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero sia stata oggetto di cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore al rendiconto del contributo; - qualora, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate si accertino elementi di falsità. L’Azienda comunica tempestivamente ai soggetti interessati l’annullamento o la revoca del provvedimento di concessione la cui decisione viene

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adottata con provvedimento motivato. Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana.

Copia della deliberazione, del regolamento e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2018 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

101,50

0,395648

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

101,50

0,546736

MARZO

15.03

14.04

0,375

APRILE

15.04

14.05

0,500

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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Lavoro intermittente. Obbligo della valutazione dei rischi CHIARIMENTO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Con lettera circolare del 15 marzo 2018, prot. 49, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti sulle conseguenze legate alla violazione dei divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza del documento di valutazione dei rischi (DVR), posto dall’art. 14 del d.lgs. 81/2015. L’Ispettorato ha ricordato che già con due circolari emanate nel 2012 (nn. 18 e 20), il Ministero del Lavoro si era espresso a favore della conversione in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, del rapporto di lavoro intermittente siglato in assenza di DVR; infatti, nonostante la normativa

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sopracitata non prevedesse espressamente questa conseguenza, la Cassazione aveva affermato che “..la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro atipico ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella forma comune di contratto di lavoro subordinato”. Ora l’INL, nel confermare questo orientamento, ha tuttavia effettuato un’ulteriore precisazione alla luce delle più recenti sentenze pronunciate in tema da alcuni Tribunali (in particolare, quelli di Vicenza e Milano): poiché la trasformazione in rapporto di lavoro ordinario non può confliggere con il principio di effettività delle prestazioni (per il quale i trattamenti retributivi e contributivi devono essere commisurati al lavoro realmente effettuato - in termini quantitativi e qualitativi sino al momento della conversione), di norma la stessa avverrà nella forma del contratto a tempo parziale. (C)


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Esonero contributivo per assunzioni di giovani I CHIARIMENTI DELL’INPS SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Con circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’Inps ha dettato le istruzioni operative per richiedere l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 100 - 108 e 113 - 114 della Legge 205/2017), diretto a favorire le assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti a partire dal 1° gennaio 2018. In particolare, l’incentivo in esame consiste: - nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (premi Inail esclusi), per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000 € annui (da riparametrare e applicare su base mensile), per le assunzioni operate dal 1° gennaio 2018 di soggetti di età inferiore ai 30 anni (35 anni non compiuti, fino al 31 dicembre 2018), non occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro. L’incentivo spetta anche in caso di mantenimento in servizio del lavoratore, al termine del periodo di apprendistato realizzatosi successivamente al 31 dicembre 2017 purché, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età; in questa ipotesi, l’agevolazione si applica a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza

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dell’ulteriore beneficio previsto dall’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015, e per un periodo massimo di 12 mesi; - nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (sempre premi Inail esclusi, per un periodo massimo di 36 mesi ed entro i 3.000 € annui, da riparametrare e applicare su base mensile), per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Tra i rapporti incentivabili, l’Inps ha escluso l’applicabilità della misura: - alle assunzioni con contratto di lavoro intermittente e a chiamata (artt. 13 - 18 del d.lgs. 81/2015); - ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale. Di conseguenza, la misura è applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri. Si evidenzia che l’agevolazione sarà fruibile a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018; per quanto riguarda le mensilità di gennaio e febbraio 2018, la valorizzazione dell’elemento “ImportoArrIncentivo” andrà effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018. (C)


Solidarietà nella subfornitura e nel distacco L’ISPETTORATO DEL LAVORO INTERVIENE CON DUE CIRCOLARI

Lo scorso 29 marzo, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha emesso due circolari (nn. 6 e 7), in materia di applicazione: 1. alla subfornitura, del regime di solidarietà per gli appalti e i subappalti (previsto dall’art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003) alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017; 2. nell’ambito del contratto di rete, delle regole sul distacco e sulla codatorialità. Quanto alla prima tematica, la nota n. 6 dell’INL ha ricordato i passaggi fondamentali della citata Sentenza della Corte Costituzionale che, ricordiamo, ha ampliato il perimetro della responsabilità in solido tra committente/appaltatore/subappaltatore prevista dall’art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003 (relativamente, com’è noto, al pagamento dei trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi per i lavoratori dell’azienda appaltatrice/subappaltatrice utilizzati nell’esecuzione del contratto), estendendola al contratto di subfornitura come definito all’art. 1 della legge 192/1998. Peraltro, al termine della predetta nota, l’INL ha ricordato che la regola appena vista si applica anche ai distacchi di personale tra società estere distaccanti e società italiane utilizzatrici, nonché a quelle fattispecie in cui, tenuto conto delle specificità presenti, la normativa sulla responsabilità in solido ha subito degli adattamenti; a tale proposito, l’INL ha ricordato quella del contratto di trasporto dove, com’è noto, la solidarietà tra il vettore e il committente viene disciplinata dall’art. 83 bis, commi da 4 bis a 4 sexies del d.l. 112/2008 e successive modifiche. Rispetto alla seconda tematica l’INL è interPAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2018

venuta per fare chiarezza a seguito di alcuni annunci pubblicitari che propongono forme di utilizzo improprie dei dipendenti (sottolineando anche alcuni, presunti, vantaggi economici per l’impresa utilizzatrice come, ad esempio, la mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa), legandole al ricorso del contratto di rete. Tra i chiarimenti forniti dall’INL, segnaliamo i seguenti: - l’utilizzo di personale distaccato o in codatorialità nell’ambito di un contratto di rete, non può avvenire in pregiudizio del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore; - il contratto di rete previsto dall’art.3, comma 4 ter del d.l. 5/2009, può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese, per cui non possono parteciparvi soggetti privi della qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c. (ad es professionisti e associazioni); - in merito al ricorso al distacco, l’interesse del distaccante è insito nel fatto stesso della costituzione di una rete di imprese; - in ordine alla cd “codatorialità” (ovvero la possibilità per ciascuna impresa della rete, di avvalersi delle prestazioni di alcuni o di tutti i dipendenti delle altre imprese), essa presuppone la preventiva iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete, sul quale deve essere indicata la “platea” dei lavoratori coinvolti in questa peculiarità. Questi lavoratori ha precisato l’INL - devono essere formalmente assunti da una delle imprese partecipanti alla rete, anche quando si tratti di socio di cooperativa; 3. sia nella codatorialità che nel distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato dall’impresa datoriale e, in caso di omessi versamenti retributivi e contributivi, scatta la più volte citata responsabilità solidale degli appalti/subappalti. A questo proposito, l’INL ha ricordato che “assumono rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino


dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore secon-

PAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2018

do quanto previsto dall’art. 1, comma 1 del d.l. 338/1989”. (C)


ECHA: l’Agenzia europea per le sostanze chimiche PUBBLICATO ON LINE IL NUOVO SITO “LE SOSTANZE CHIMICHE NELLA NOSTRA VITA” DEDICATO AI CONSUMATORI Dal 15 marzo 2018 è possibile consultare il nuovo sito dell’ECHA all’indirizzo https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/it/ rivolto ai cittadini e ai consumatori europei e che fornisce informazioni sui benefici e sui rischi connessi all’uso di sostanze chimiche. Il sito è disponibile in 23 lingue dell’Unione europea e contiene, oltre alla normativa di riferimento, numerose notizie di attualità su diversi temi: salute, ambiente, lavoro, nanomateriali, primo soccorso per l’esposizione a sostanze chimiche, su come avvalersi del diritto di chiedere informazioni sulle sostanze chimiche pericolose e tutto ciò che riguarda l’utilizzo delle sostanze chimiche nella vita quotidiana. Dal sito è inoltre possibile accedere alla banca dati dell’ECHA contenente le informazioni su circa 140.000 sostanze chimiche e all’Osservatorio europeo sui nanomateriali.

ECHA E-NEWS È stata pubblicata la relazione 2017 relativa all’attività di valutazione nell’ambito del Regolamento REACH.

REACH 2018 Consigli pratici per condividere i dati e presentarli congiuntamente con i co-dichiaranti Le imprese che registrano la stessa sostanza (codichiaranti) devono compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo sulla condivisione dei dati, sulla presentazione congiunta e la condivisione dei costi in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Entro il 23 febbraio, l’ECHA ha ricevuto 16175 dossier di registrazione per 6875 sostanze fabbricate o importate da 1 a 100 tonnellate all’anno. Queste registrazioni coprono circa 4500 sostanze

che non sono mai state registrate prima. Dal 2008, sono state ricevute complessivamente 69162 registrazioni per oltre 18016 sostanze. Quasi 13000 imprese hanno registrato ai sensi del regolamento REACH. L’ECHA ha aggiornato l’elenco dei registranti capofila in REACH-IT. Attualmente la lista comprende 13800 sostanze per le quali è stata dichiarata una trasmissione congiunta del dossier di registrazione. L’elenco consente di vedere per quali sostanze è già stata presentata una registrazione o sarà presentata entro il 31 maggio 2018.

REACH È disponibile una guida pratica sulla valutazione delle sostanze che illustra quali azioni possono intraprendere i registranti nel fornire le informazioni richieste. La guida affronta anche la condivisione dei dati e la comunicazione tra i registranti. L’ECHA sta preparando una restrizione per i silossani D4 e D5 nei prodotti per la cura personale e in altri prodotti destinati al consumatore e a uso professionale. La Commissione ha chiesto di inserire anche il dodecametilcicloesasilossano (D6). La presentazione della proposta di restrizione è prevista il 13 gennaio 2019. La Commissione europea ha concesso le autorizzazioni per le sostanze: - chromium trioxide (EC 215-607-8). Le imprese che ne richiedono l’uso sono Hoogovens Court Roll Surface Technologies V.O.F., WAVEC GmbH; Trattamento Cilindri Laminazione S.r.l., Walzen-Service-Center GmbH; NORD CHROME SAS, RHENAROLL SA, Texturing Technology Limited e NC POLONIA Sp.z. o.o.. La scadenza del periodo di revisione è il 21 settembre 2029; - trichloroethylene (CE 201-167-4). L’impresa che ne richiede l’uso è Microporous GmbH. La scadenza del periodo di revisione è il 21 aprile 2023. A oggi sono state concesse un totale di 129 autorizzazioni.

CLP Intenzioni di presentare proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate per:

PAG. 35 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2018


- pethoxamide (ISO) (CAS 106700-29-2); - tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate (CE 432-770-2; CAS 139189-303); - daminozide (ISO) (CE 216-485-9; CAS 159684-5); - florpyrauxifen-benzyl (CE 815-125-3; CAS 1390661-72-9). Proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per pyridalyl (CE 605-845-4, CAS 17910181-6). A partire dal 2020 sull’etichetta delle miscele apparirà un codice di 16 caratteri chiamato identificatore unico di formula (UFI). Entro il 2025, l’UFI sarà obbligatorio sull’etichetta di tutti i prodotti classificati pericolosi per pericoli fisici e per la salute umana. Le imprese - principalmente gli importatori e gli utilizzatori a valle

- immettendo tali prodotti sul mercato dovranno fornire ai centri antiveleno informazioni specifiche, compreso l’UFI.

UTILIZZATORI A VALLE Stai utilizzando una sostanza preregistrata che il tuo fornitore non registrerà? Se non è possibile sostituire la sostanza, è possibile individuare un fornitore alternativo che la registrerà. Se non riesci a trovare un fornitore alternativo, puoi considerare di assumere il ruolo di importatore e di presentare un dossier di registrazione o di coinvolgere un altro importatore per farlo a tuo nome. Se il dossier non risponde pienamente ai requisiti REACH a causa di circostanze impreviste, le imprese sono invitate a contattare l’ECHA.

PAG. 36 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2018

(C)


Non affidare al caso la comunicazione della tua azienda

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SOA: rinnovo per Candusso Carpenterie e Lattonerie OPERA DA OLTRE QUARANTA ANNI NEL CAMPO DELLA CARPENTERIA E DELLA LATTONERIA La Candusso Carpenterie e Lattonerie srl rappresentata dal signor Roberto Candusso, con sede in Moruzzo (UD) via Divisione Julia n. 3/2, ha provveduto al rinnovo quinquennale dell’attestazione, mantenendo tutte le iscrizioni possedute, ed in particolare, per le categorie OG 1, OS 6, OS 18A e OS 33 per 516.000 Euro. L’azienda opera da oltre quaranta anni nel campo della carpenteria e della lattoneria civile ed industriale. E’ in grado di fornire in opera: strutture metalliche, capannoni, soppalchi, tettoie agricole, scale in ferro, portoni, ringhiere e opere fabbrili su misura. Esegue la lavorazione artigianale del ferro ed installazione di lattonerie, grondaie, rivestimenti in pannelli metallici, coperture in rame a doppia aggraffatura. E’ specializzata anche nella bonifica e sovraccopertura di tetti in eternit e coperture metalliche in genere. La ditta ha un Ufficio Tecnico all’avanguardia per la ricerca di soluzioni innovative per il settore specifico, e dispone di personale altamente specializzato e di ed adeguate attrezzature a garanzia di lavorazioni che alla fine dell’opera risultano di elevata qualità per dare concrete risposte alle esigenze della clientela sia essa privata che pubblica. Con il rinnovo la qualificazione ha potuto qualifi-

PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2018

carsi fino ad un importo massimo di 619.200 Euro per la categoria OG 1 che comprende: edifici civili e industriali e riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie Può eseguire fino allo stesso importo: la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili (OS 6); e potrà eseguire anche la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio (OS 18A). Ha potuto qualificarsi fino ad un importo massimo di 619.200 Euro anche per la categoria OS 33, posseduta da pochissime imprese specializzate, che comprende le coperture speciali e riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


ANAC: contributi gare per il 2018 invariati GLI OPERATORI ECONOMICI SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE Con Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017, l’ANAC ha deliberato la necessità di coprire, per l’anno 2017, i costi di funzionamento dell’Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello

Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero; b) gli operatori economici (imprese), che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle Stazioni Appaltanti; c) le società organismo di attestazione (SOA). Le stazioni appaltanti e gli operatori economici (imprese), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara: QUOTA STAZIONI APPALTANTI

QUOTA OPERATORI ECONOMICI

Inferiore a € 40.000

Esente

Esente

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

€ 30,00

Esente

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 Uguale o maggiore a € 20.000.000

Le SOA, invece, sono tenute a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario. Le Stazioni Appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2018

€ 225,00

€ 375,00 € 600,00 € 800,00

€ 20,00 € 35,00 € 70,00 € 80,00 € 140,00 € 200,00 € 500,00

Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005. Le SOA sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2017.


Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta. Il mancato pagamento della contribuzione da parte delle Stazioni Appaltanti e SOA, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi

PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2018

legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Inoltre, in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa. Questo provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. (CS)


ANAC: linee guida su procedure di affidamento (1a parte) LE STAZIONI APPALTANTI TENGONO CONTO DELLE REALTÀ IMPRENDITORIALI DI MINORI DIMENSIONI Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 ha approvato l’aggiornamento delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

PREMESSA Le presenti linee guida sono redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti) che affida all’ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice, che intendono affidare lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice: a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX; b) nei settori speciali, in quanto compatibili. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2018

forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice). Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicità dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere. Le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice e le presenti Linee guida si applicano agli affidamenti di lavori servizi e forniture posti in essere dalle stazioni appaltanti.


Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.

PRINCIPI COMUNI L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza: a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2018

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice). Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte, (si vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”). L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs. 50/2016. Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016 ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte. (segue) (CS)


Scambi fra Soci

LE ULTIME SEGNALAZIONI RICEVUTE

cevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

IMPRESA FRIULANA INTERESSATA AD ACQUISIRE UN’AZIENDA DI PULIZIE L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ri-

Un’Azienda con sede in Friuli Venezia Giulia che opera nel settore delle pulizie dal 2012 e, in tutto il territorio della regione, è interessata a valutare l’acquisizione di un’azienda, o ramo d’azienda, di pulizie di piccole o medie dimensioni ed eventualmente anche un accorpamento. (CS)

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL FEBBRAIO 2018 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 3/2018, p. 40, per segnalare che il 15 marzo 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di febbraio 2018. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel febbraio 2018 (pari a 1431,05 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,172 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 0,958 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Scadenze aziendali aprile 2018 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI APRILE 2018 VENERDÌ 6 ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica dello spesometro riferito alle operazioni effettuate nel secondo semestre 2017.

MARTEDÌ 10 INPS – contributi lavoro domestico. Scade il termine per il versamento da parte dei datori di lavoro di personale domestico dei contributi mediante bollettino di c/c/p rilasciato dall’INPS presso le Agenzie Postali, on-line, tramite addebito in conto corrente Bancoposta o utilizzo di carta prepagata o con carta di credito.

DOMENICA 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di marzo. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

LUNEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di marzo. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Iva annuale relativa al 2017 con la maggiorazione dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2018 utilizzando il codice tributo 6099. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme

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alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2017 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenute ai dipendenti sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2018 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

VENERDÌ 20

acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al primo trimestre 2018. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria.

LUNEDÌ 30 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione d’immobili con decorrenza 1° aprile 2018 e versamento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 marzo 2018. RIMBORSO ACCISE AUTOTRASPORTATORI - Scade il termine per la presentazione della richiesta di rimborso delle accise da parte degli autotrasportatori con riferimento agli acquisti di carburante del primo trimestre.

PREVINDAPI - Scade il termine per il versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti relativi al primo trimestre 2018 e comunicazione dei nominativi dei dirigenti.

RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica della richiesta di rimborso/compensazione dell’Iva a credito relativa al primo trimestre 2018.

MERCOLEDÌ 25 (POSTICIPA A GIOVEDÌ 26)

DICHIARAZIONE IVA - Scade il termine per la trasmissione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017.

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di marzo. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli

DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese del mese precedente. AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine ex art. 16 AA.EE.CC. per l’invio all’agente, da parte della ditta mandante, del riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell’ENASARCO e

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di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell’anno precedente.

RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE - Parità uomo /donna. Invio del rapporto entro il 30 aprile 2018.

LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

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(PZ - FT)


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