Apinforma n. 5/2019

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 5 15 marzo 2019

IN PRIMO PIANO LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

PER I MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 5 15 marzo 2019

Sommario LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

La Via della Seta

8

Il codice della crisi d’impresa

9

L’approvazione del bilancio

11

Immobili strumentali

15

Rimborso accise I trimestre 2019

18

Bando voucher digitali Impresa 4.0

19

Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2019

24

Rinnovo CCNL Unionchimica

25

Costituzione Enfea Salute

35

Calendario formazione in materia di sicurezza

36

Sanatoria CONAI

40

SOA: rinnovo per la Canola

41

Istituita la task force per sbloccare i cantieri in FVG

42

Approvato il decreto sblocca cantieri

44



Infrazioni in materia di revisioni e copertura R.C.A.

46

Brexit. Relazioni di traffico da e per il Regno Unito

47

Canone di locazione immobili urbani

48

Scadenze aziendali mese di aprile 2019

49

ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



La Via della seta

massimo paniccia: il memorandum d’intesa è una moneta a due facce Gli accordi conclusi a Roma sulla cooperazione economica, finanziaria e commerciale fra l’Italia e la Cina schiudono prospettive di straordinaria importanza per l’Italia e anche per il Friuli Venezia Giulia, date le implicazioni con il porto di Trieste, e possono ridare slancio a un’economia ancora provata. E’ quanto dichiara Massimo Paniccia, Presidente di Confapi FVG. La Cina nel 2017 ha testualmente introdotto la Via della seta nella propria costituzione come “strumento di proiezione geopolitica”. Si tratta di un salto di qualità, perché la Cina non pensa più ad

espandere le proprie esportazioni - le quali, peraltro, rispetto al passato non puntano più solamente sul basso costo dei fattori produttivi, ma su una altissima tecnologia (come programmato nel piano China Manufacturing 2025) -, bensì a esercitare la propria influenza politica nel mondo avvalendosi della propria potenza economica. In questo genere di relazioni i rapporti di forza fra i contraenti - continua Paniccia - contano molto di più di quanto è scritto negli accordi medesimi e tutti hanno ben presente lo sbilanciamento a favore del colosso orientale. La Cina e le relazioni che si possono dischiudere tra i due Paesi sono una vera opportunità per nicchie produttive di eccellenza che possono statisticamente contare su un grandissimo moltiplicatore di domanda da gestire con prudenza cercando di preservare il know how. Opportunità che racchiudono anche rischi che è bene non sottovalutare. Udine, 1 aprile 2019

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Il codice della crisi d’impresa una novità di immediato interesse per le imprese: obbligo di nomina dell’organo di controllo di Carlo Ferrero, avvocato in Udine e magistrato onorario In data 4 febbraio 2019 è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante la riforma organica della Legge Fallimentare, che risale al lontano 1942. L’entrata in vigore della riforma organica, attesa la sua rilevanza fondamentale per il mondo delle imprese, è stata opportunamente differita di 18 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi la riforma organica entrerà in vigore solo dal mese di agosto 2020). Tuttavia vi sono delle disposizioni di immediata vigenza le quali entrano in vigore subito decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione (quindi entrano in vigore dal 16.03.2019). Queste disposizioni - al pari delle altre di più generale respiro contenute nella riforma organica - sono di grande interesse e di immediata operatività (trattasi degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa). Una tra le più rilevanti disposizioni di immediata applicazione è l’art. 379:

Nomina organi di controllo La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.» 2. All’articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.». oOo A decorrere da marzo 2019, per tutte le società di capitali (quindi per le società costituite in forma di spa, srl, e sapa e le società cooperative arl) che non siano già da prima sottoposte ad obbligo di revisione contabile ovvero non siano già dotate di organo di controllo, è necessario - quindi - valutare attentamente i nuovi limiti previsti. I nuovi limiti sono stati notevolmente ritoccati al ribasso rispetto a quelli previsti dall’art. 2435bis cc (in vigore sino al marzo 2019) e quindi l’obbligo di nomina dell’organo di controllo riguarderà da marzo 2019 verosimilmente molte società e cooperative costituite in forma di srl che prima non avevano l’obbligo. Per tutte le società di capitali (che non siano già da prima sottoposte ad obbligo di revisione contabile, ovvero non siano già dotate di organo di controllo) sarà necessario verificare il superamento delle soglie di cui al punto c): attivo patrimoniale o ricavi lordi superiori a 2milioni; 10 dipendenti di media. I valori di cui ai punti c1 e c2 sono ricavabili dal bilancio di esercizio approvato e pubblicato presso la CCIAA; il valore di cui al punto c3) è comunemente riportato nella visura camerale. Il comma 3 dell’art. 379 recita: “Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli

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organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.” Quindi mentre per le spa e le sapa l’obbligo scatta da subito (16 marzo 2019), per le srl e le società cooperative arl (sicuramente in considerazione del fatto che i nuovi limiti riguarderanno soprattutto tali categorie societarie molte delle quali prive di orano di controllo e che erano sopra i limiti previgenti) l’obbligo decorre dopo nove mesi dall’entrata in vigore della legge (quindi decorre dal 16.12.2019). Per adeguare l’atto costitutivo e lo statuto e nominare l’organo di controllo quindi le srl e le cooperative arl hanno a disposizione il maggior termine del 16.12.2019. oOo Si ricorda che l’Organo di controllo a partire dal 01.01.2012 (art. 14 comma 13° L. 12.11.2011) e normalmente costituito da un solo membro, salvo che lo Statuto sociale non preveda la nomina

del Collegio sindacale. Ai sensi del DM 29 dicembre 2004, n.320 i membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma dell’articolo 2397 del codice civile, possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia: a) Avvocati; b) Dottori commercialisti; c) Ragionieri e periti commerciali; d) Consulenti del lavoro.». Almeno un sindaco effettivo e un supplente deve essere iscritto nel registro dei revisori legali (Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39). Pertanto nel caso in cui sia prevista la nomina di un Organo di controllo costituito da un solo membro, esso dovrà essere iscritto al registro dei revisori legali. oOo Altra (collegata) novità di rilievo, che sottolinea la cogenza della nomina voluta dal legislatore, è contenuta dal comma 2 dell’art. 379: se l’assemblea che approva il bilancio rilevasse una delle condizioni che obbligano alla nomina dell’Organo di controllo, essa assemblea deve provvedere entro 30 gg alla relativa nomina. Se l’assemblea non avesse provveduto alla nomina nei trenta giorni dall’approvazione del bilancio, ora - secondo la formulazione del novellato art. 2477 quinto comma cc - provvederebbe comunque il Tribunale, direttamente su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese (formalità di segnalazione che non esisteva, e che è stata introdotta dalla novella).

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L’approvazione del bilancio i termini possono essere allungati solo in casi particolari Premessa L’articolo 2423 del codice civile impone agli amministratori l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio unitamente alla nota integrativa e al rendiconto finanziario. L’assemblea, chiamata alla sua approvazione, deve essere convocata entro il termine previsto dallo statuto e in ogni caso entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Lo statuto può prevedere un termine più ampio, che non può in ogni caso superare i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’utilizzo di questo maggior termine deve essere giustificato da situazioni particolari, quali l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato o la presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Le norme concernenti l’approvazione del bilancio sono contenute nell’art. 2364 del codice civile e, limitatamente alle SRL, nell’art. 2478-bis. L’articolo 2429 del codice civile prevede che il progetto di bilancio, predisposto dagli amministratori, deve essere consegnato al collegio sindacale o al soggetto incaricato della revisione legale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. In pratica la predisposizione del progetto di bilancio per le società con sindaci o revisori, deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio unitamente alle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dell’incaricato della revisione legale, devono poi essere depositati, presso la sede della società, nei 15 giorni che precedono l’assemblea. Le principali criticità legate alla predisposizione del bilancio riferito al 2018, riguardano il corretto recepimento del D.Lgs. 139/2015.

I termini Fatto questo breve richiamo alle norme del codice

civile relative all’approvazione del bilancio, analizziamo quali sono le date che si devono tenere presenti. Con riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2018, la data ordinaria è quella del 30 aprile 2019. Come già accennato l’assemblea, alla presenza di particolari situazioni, può essere convocata anche successivamente ma comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi entro il 29 giugno 2019. L’eventuale proroga deve avvenire con la massima cautela e gli amministratori ne devono dare notizia nella relazione sulla gestione o, in mancanza, nella nota integrativa. Si dovrà aver cura di specificare le motivazioni che hanno portato alla proroga e queste dovranno essere confermate dai sindaci, qualora sia previsto l’organo di controllo.

Il differimento del termine ordinario Le situazioni particolari che consentono il differimento del termine sono contenute nell’ultimo comma dell’art. 2364 del codice civile e riguardano: - l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; - la presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. Con riferimento a questo secondo aspetto, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcuni casi in cui è possibile il differimento. Le casistiche potrebbero riguardare le imprese di costruzioni che operano con cantieri sparsi sul territorio nazionale per le quali si rende necessaria l’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente, le società con sedi operative o commerciali distaccate e dotate di autonomia gestionale e contabile, le imprese interessate da interventi di riorganizzazione, le società che hanno adottato sistemi di tassazione consolidata, le società potenzialmente di comodo o in perdita sistematica che hanno inoltrato istanza di interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate, il riconoscimento di premi contrattuali da quantificare dopo il 30 aprile dell’anno successivo, la modifica dell’oggetto sociale, l’esistenza di patrimoni separati, il cambiamento di programmi informatici o l’adozione dei Principi contabili internazionali.

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Potrebbero giustificare il differimento dei termini anche cause di forza maggiore intese come situazioni straordinarie imprevedibili e imponderabili, quali furti, incendi, calamità naturali decesso dell’imprenditore. Si sottolinea che la possibilità di differire il termine è condizionata alla circostanza che sia prevista dallo statuto della società. Gli amministratori sono tenuti a illustrare le ragioni della dilazione all’interno della relazione sulla gestione e, in caso di bilanci in forma abbreviata, nella nota integrativa. Lo statuto può anche prevedere termini diversi ma comunque inferiori rispetto a quelli sopra indicati, in questi casi si dovranno rispettare tali minori termini. Con riferimento al bilancio 2018 il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti Contabili ha previsto la possibilità di ricorrere al termine lungo di approvazione con riferimento alle seguenti ulteriori due circostanze. - l’obbligo di indicare, in nota integrativa, i vantaggi economici ricevuti in termini di contributi o sovvenzioni dalla Pubblica amministrazione nel 2018 di importo superiore ai 10.000 euro; - la valutazione all’utilizzo della rivalutazione dei beni d’impresa.

Le convocazioni I termini di cui sopra si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea, tuttavia il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente vale a dire in seconda convocazione. Le date che stiamo analizzando si riferiscono alla mera convocazione dell’assemblea chiamata a esaminare il bilancio. I soci non sono, infatti, obbligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverle. Nel primo caso il mancato raggiungimento del quorum o l’assenza totale degli aventi diritto, imporrà una seconda convocazione con conseguente slittamento della data di discussione al massimo di altri 30 giorni. Nel caso di mancata approvazione entro il termine di cui sopra per inattività dell’assemblea, gli amministratori dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per accertare l’inattività dell’assemblea dei soci. Se invece, in sede assembleare, la situazione di dissenso della compagine sociale viene formalmente espressa, l’organo amministrativo viene invitato a riformulare una nuova bozza di bilancio. In quest’ultimo caso sarà necessaria una riconvocazione assembleare.

Assemblea in seconda convocazione L’art. 2369 del codice civile con riferimento alle

SPA e SAPA, prevede che qualora nella prima convocazione non sia presente almeno la metà del capitale sociale o l’assemblea sia andata deserta, si rende necessaria una seconda convocazione. In seconda convocazione, da fissare al massimo entro 30 giorni dalla prima, l’assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. La delibera deve riguardare esclusivamente l’approvazione del bilancio oppure la nomina o la revoca delle cariche sociali. Per le SRL la norma non prevede la seconda convocazione, tuttavia questa è possibile se prevista dall’atto costitutivo.

L’avviso di assemblea Limitatamente alle società per azioni, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Le SPA che fanno ricorso al mercato del credito, possono formalizzare la convocazione in modi diversi ma in ogni caso garantendo il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima. Il mancato rispetto di una delle formalità di cui sopra viene comunque sanata alla presenza di un’assemblea totalitaria. Per le società a responsabilità limitata la convocazione, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta tramite raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno dell’invio e non quello dell’assemblea). Lo statuto può, tuttavia, prevedere anche altre forme di convocazione quali fax o posta elettronica. Il potere di convocare l’assemblea, nel silenzio della legge, spetta alle persone indicate nell’atto costitutivo. Anche per le SRL l’assemblea totalitaria sana eventuali irregolarità formali di convocazione.

La mancata convocazione In caso di mancata convocazione da parte degli amministratori, autorevole dottrina ritiene che il bilancio non possa essere depositato. Per il deposito, infatti il codice civile prevede espressamente l’approvazione da parte dell’organo assembleare. In pratica in assenza di approvazione si può ritenere che il bilancio non esista e conseguentemente non esista il documento da depositare al Registro delle imprese. La CCIAA richiede comunque in questi casi il deposito della bozza. L’unico documento di cui si dispone è un “progetto di bilancio” che può assumere rilevanza esclusivamente per il versamento delle imposte da esso conseguenti.

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La mancata convocazione sconta comunque l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Questa sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per espressa richiesta da parte dei soci. Oltre alla sanzione di cui sopra, resta impregiudicata la possibilità di un controllo giudiziario e, in capo agli amministratori, la possibilità di subire azioni di responsabilità.

Il deposito al Registro Imprese Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni alla CCIAA. Quindi entro il 30 maggio 2019, nel caso di approvazione nel temine ordinario di 120 giorni, va depositato presso il Registro delle Imprese della CCIAA, corredato da: - relazione sulla gestione (se obbligatoria); - relazione del collegio sindacale (se obbligatoria); - verbale di approvazione del bilancio. In caso di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci entro i termini previsti dallo statuto, gli amministratori e i sindaci sono puniti ciascuno con una sanzione amministrativa da 1.032 euro a 6.197 euro. L’omesso deposito del bilancio ai sensi dell’art. 2630 fa scattare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascun amministratore, da 103 a 1.032 euro. In questi casi non si opera alcuna distinzione con riferimento a deleghe o competenze specifiche degli amministratori. L’omissione del deposito per mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non comporta ovviamente alcuna sanzione in capo agli amministratori e sindaci, proprio perché mancando il bilancio non si può depositare nulla. Tuttavia la prassi delle CCIAA richiede comunque il deposito del progetto e del verbale dal quale risulta la mancata approvazione. Il bilancio deve essere depositato in formato XBRL utilizzando la nuova tassonomia denominata PCI2018-11-04 che recepisce le novità soprattutto per quanto riguarda la nota integrativa. La nuova tassonomia deve essere utilizzata obbligatoriamente e consente di includere l’intero bilancio in un unico file. I documenti allegati, quali il verbale di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale devono essere prodotti in formato PDF/A. Il deposito deve essere eseguito in via telematica o su supporto informatico completo di firma digitale.

Il versamento delle imposte La data in cui viene approvato il bilancio si riflette

anche sui termini di versamento delle imposte risultanti dal modello Unico a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019. Si possono presentare le seguenti situazioni: - il bilancio viene approvato entro il termine ordinario del 30 aprile 2019, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio 30 giugno 2019. Poiché il 30 giugno quest’anno è festivo il termine slitta a lunedì 1° luglio 2019. - approvazione oltre i 120 giorni ma entro i 180 giorni, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro l’ultimo giorno mese successivo a quello di approvazione del bilancio (approvazione il 25 giugno 2019 versamento entro il 31 luglio 2019); - mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (30 giugno 2019 che quest’anno slitta al 1° luglio 2019); - mancata approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio. In tutti i casi sopra esaminati è inoltre possibile differire il versamento entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza, versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 322/1988 i soggetti Ires sono tenuti a trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, il termine generalmente cade il 30 settembre.

Distribuzione dividendi Qualora l’assemblea preveda la distribuzione di dividendi, il relativo verbale, entro il termine di 20 giorni, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e versata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro tramite il modello F23, codice tributo 109T. Ai fini della registrazione è richiesta la presentazione di due copie del verbale, con l’assolvimento dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni copia, oltre alla ricevuta di versamento dell’imposta di registro. Non sono previsti diritti di segreteria. In calce al verbale dell’assemblea per il deposito al Registro Imprese si deve anno-

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tare, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, la menzione dell’avvenuta registrazione con l’indicazione della data, numero e ufficio ricevente. Tale dichiarazione potrebbe essere del

seguente tenore: (Registrazione effettuata presso l’Agenzia delle entrate di …… in data ….. al n. …).

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(PZ)


Immobili strumentali cedolare secca e deducibilità imu

Premessa La legge n. 145 del 28 dicembre 2018 (legge di Bilancio per il 2019) ha introdotto alcune disposizioni agevolative con riferimento ad alcuni immobili di natura commerciale. Si tratta di interventi marginali ma che possono rappresentare vantaggi interessanti in termini di risparmi di imposta. Gli interventi riguardano in particolare l’introduzione della cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali e l’innalzamento della deducibilità dal reddito d’impresa dell’Imu pagata su alcuni fabbricati utilizzati nell’attività aziendale.

La cedolare secca L’art. 1 comma 53 della legge n. 145 del 28 dicembre 2018 (legge di Bilancio per il 2019) ha esteso, dal 1° gennaio 2019, l’ambito di applicazione della cedolare secca ai proprietari di negozi e botteghe. La tassa piatta può così essere applicata anche ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadri. Nella determinazione della superficie non devono essere conteggiate le pertinenze. Queste ultime tuttavia possono essere locate congiuntamente al negozio o bottega con l’applicazione della cedolare secca. Per pertinenze si possono considerare le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 / stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). Il regime della cedolare secca è alternativo a quello ordinario previsto per la tassazione del reddito fondiario ai fini della tassazione Irpef e vale solo per i contratti stipulati nel 2019. L’opzione può essere effettuata all’atto della sottoscrizione del contratto o in una delle annualità successive. Così

sarà possibile esercitare l’opzione nel 2020 sempre che il contratto sia stato fatto nel 2019. La tassa piatta può essere applicata esclusivamente ai contratti di locazione dove il locatore è una persona fisica che opera come privato e non nell’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il locatario, invece può anche operare nell’ambito di un’attività d’impresa, diversamente quindi da quanto previsto per gli immobili abitativi. Vista la natura dell’immobile, tuttavia non potrebbe essere diversamente. L’aliquota applicabile è del 21%, non sono previste aliquote ridotte come nel caso di locazioni abitative. L’aliquota del 21% deve inoltre essere applicata sul 100% del canone di locazione senza quindi poter applicare la deduzione prevista dall’art. 90 del TUIR per le spese di manutenzione ordinaria rimaste a carico del locatore. Ricordiamo che la cedolare secca sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, l’imposta di registro e di bollo. Comporta inoltre l’impossibilità, per tutta la durata del contratto, di aggiornare il canone di locazione e di ciò l’inquilino deve essere informato con lettera raccomandata. La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se, alla data del 15 ottobre 2018, risultava in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Si è voluto evitare quindi che le parti rescindano anticipatamente il contratto per beneficiare del regime agevolato. Viste le condizioni poste dal legislatore il nuovo regime è utilizzabile da una platea limitata di contribuenti. Spesso nei contratti di natura commerciale che prevedono una durata di 6 + 6 anni, i canoni sono progressivi, nel senso che si incrementano nel corso della locazione al fine di agevolare il conduttore che nella fase di avvio dell’attività è caricato di costi. Questa strutturazione del contratto, secondo l’Agenzia delle entrate non è compatibile con la cedolare secca per quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 23/2011.

Deducibilità IMU immobili strumentali L’art. 1 comma 12 della legge n. 145 del 28 dicem-

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bre 2018 (legge di Bilancio per il 2019) ha aumentato dal 20% al 40% la deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Per quanto riguarda la disciplina del reddito d’impresa la deducibilità riguarda esclusivamente gli immobili strumentali per natura o destinazione. Sono strumentali “per natura” gli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione economica senza radicali trasformazioni. Questi beni si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o sono dati in locazione o comodato. Rientrano in questa categoria gli immobili accatastati nelle categorie B, C, D, E, e A/10. Sono strumentali “per destinazione” quelli utilizzati cioè esclusivamente per l’esercizio dell’impresa. In questi casi non assume rilevanza la classificazione catastale del fabbricato, può riguardare il caso di un immobile destinato ad ufficio ma accatastato come abitativo. Rimane invece totalmente indeducibile l’IMU relativa agli immobili acquistati a fini d’investimento (immobili patrimonio) e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (immobili merce) così come quelle riferita a immobili ad uso promiscuo. Si ricorda che per le imprese individuali la strumentalità del fabbricato richiede, a norma dell’art. 65 del TUIR, l’iscrizione in contabilità. Conseguentemente se l’immobile viene utilizzato ai fini dell’impresa ma non è stato inserito in contabilità, l’imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione. Il beneficio è ugualmente per i soggetti che si sono avvalsi della procedura agevolativa di estromissione perché in questi casi gli immobili rientrano nella sfera personale dell’imprenditore. La deducibilità riguarda gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) o con-

cessi in locazione finanziaria, per i quali l’imposta è dovuta dal locatario o conduttore. Tenuto conto che la deduzione interessa anche i titolari di lavoro autonomo, si ricorda che per questi contribuenti la strumentalità riguarda solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene. Il raddoppio della percentuale di deducibilità riguarda esclusivamente l’imposizione diretta Irpef e Ires, rimane invece immutata l’indeducibilità dell’imposta ai fini Irap. La deducibilità parziale deve essere esercita in base al principio di cassa, sul punto la circolare n. 10 del 2014 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che per i titolari di reddito d’impresa, costituisce costo deducibile parzialmente l’IMU di competenza di un certo periodo d’imposta a patto che sia stata pagata dal contribuente. La nuova misura del 40% di deducibilità parziale IMU ha effetto dal periodo d’imposta 2019. L’opzione deve essere esercitata nel nuovo modello RLI appositamente modificato con Provvedimento delle Entrate n. 64442 del 19 marzo 2019. Il nuovo modello recepisce proprio la possibilità di optare per la cedolare secca anche per i contratti aventi ad oggetto immobili di categoria catastale C1 all’interno del quadro D. Il nuovo modello RLI deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione in quanto possessori di meno di 10 immobili, potranno comunque utilizzare tale modalità anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate. Il nuovo modello è entrato in vigore il 19 marzo 2019, tuttavia il provvedimento citato prevede un periodo di vigenza di entrambi i modelli che durerà fino al prossimo 19 maggio 2019. A partire dal 20 maggio invece si dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello. (PZ)

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Rimborso accise I trimestre 2019 entro fine aprile la trasmissione delle domande Con nota prot. 33989/RU, l’Agenzia delle Dogane ha informato che per i consumi di gasolio effettuati nel I trimestre 2019 (1° gennaio/31 marzo), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta per il rimborso delle accise potrà essere presentata dal 1° al 30 aprile 2019. Tenuto conto del decreto legge n. 193/2016 (convertito con legge 225 del 1° dicembre 2016, in vigore dal 3 dicembre 2016), che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1.000 litri di prodotto, l’ammontare rimborsabile per i consumi effettuati nel I trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto. Al seguente indirizzo internet https://www.adm. gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione1-trimestre-2019 è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I., da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD - rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. I crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inol-

tre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In merito agli adempimenti legati alla fatturazione elettronica, ricordiamo che l’indicazione delle targhe dei veicoli riforniti non è richiesta per il gasolio acquistato in extrarete e stoccato dall’impresa di autotrasporto (che lo utilizza per i suoi mezzi) in un suo distributore privato. Diversamente, la targa deve sempre comparire nella fattura elettronica rilasciata dal gestore dell’impianto stradale in cui il camion ha fatto rifornimento, pena l’impossibilità di richiedere l’agevolazione in esame. In merito ai crediti relativi ai consumi di gasolio del IV trimestre 2018, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2020 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2021. Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A questo proposito, l’Agenzia ha ricordato che “qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.” Infine, sul sito internet delle Dogane (all’indirizzo https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ portale/dogane/operatore/accise/faq-accise) è presente una sezione FAQ accise, dove è possibile leggere anche dei chiarimenti sulle domande di recupero presentate dagli autotrasportatori.

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(C)


Bando voucher digitali Impresa 4.0 contributi della cciaa della venezia giulia per l’acquisizione di consulenze e formazione. presentazione delle domande: 10 aprile - 15 luglio 2019 Premessa Come anticipato con circolare associativa prot. n. 12/VG/AdT del 1° aprile 2019 e facendo seguito alla circolare prot. n. 114/AdT del 28 marzo 2019, inerente ai contributi per investimenti e consulenza nell’area dell’Impresa 4.0, definiti da Unioncamere con il concorso delle CCIAA territoriali nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0 e nel quadro del progetto Punto Impresa Digitale (PID), segnaliamo che il 18 marzo 2019 la CCIAA della Venezia Giulia (ex CCIAA di Gorizia e di Trieste, di seguito CCIAA) ha licenziato il bando per il 2019 volto alla concessione di contributi per l’acquisizione di consulenze e percorsi formativi focalizzati sulle tecnologie digitali in attuazione dell’anzidetto Piano Industria 4.0. Possono presentare domanda le micro, le piccole imprese e le medie imprese di qualunque ramo di attività, aventi sede legale o unità locali nella circoscrizione territoriale delle province di Gorizia e Trieste. I contributi verranno erogati secondo il regime “de minimis” sotto forma di buoni (voucher) a copertura del 70% delle spese ammissibili al netto dell’IVA. L’importo massimo del voucher ottenibile non potrà superare l’importo di 6.000 euro. Sono ammesse a beneficio tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2019. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 156.170 euro. Le domande firmata digitalmente, devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cciaa@pec.vg.camcom.it, dalle ore 09.00 del 10 aprile e sino alle ore 23.00 del 15 luglio 2019, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili, e verranno esaminate secondo procedura a sportello.

Di seguito si dà dettagliata illustrazione del bando, di cui si raccomanda sempre attenta lettura ai fini della presentazione della domanda, della realizzazione dell’iniziativa, del rendiconto nonché dell’osservanza degli obblighi che ne discendono.

Imprese beneficiarie Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese secondo la definizione comunitaria aventi sede legale o unità locali, quanto meno al momento della rendicontazione delle spese sostenute, nella circoscrizione territoriale della CCIAA della Venezia Giulia, e in regola con il pagamento del diritto annuale. A tal riguardo, nel caso di imprese che non abbiano sede o unità locali nell’anzidetta circoscrizione territoriale è sufficiente che al momento della domanda sia presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale ci si impegni ad ottenere tale condizione entro la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese. Sono escluse le imprese che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con la CCIAA della Venezia Giulia. 4.

Iniziative agevolabili: consulenza e formazione nell’ambito dell’Industria 4.0 L’obiettivo del bando è di favorire le imprese ad acquisire servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle nuove competenze e sulle tecnologie digitali in attuazione del Piano Impresa 4.0. A titolo esemplificativo, il voucher può permettere all’impresa di: - misurare la propria maturità digitale (digital maturity assessment) ed identificare i propri bisogni di innovazione; - ottenere consulenza specialistica relativa all’impiego nella propria realtà produttiva delle tecnologie previste dall’Industria 4.0; - ricevere formazione specialistica strettamente complementare all’utilizzo delle anzidette tecnologie.

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Gli ambiti tecnologici entro i quali devono collocarsi i servizi di consulenza e formazione sono così elencati. Elenco 1: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente: - soluzioni per la manifattura avanzata, - manifattura additiva; - soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); - simulazione; - integrazione verticale e orizzontale; - Industrial internet e internet of things IoT (neologismi riferito all’estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti); - Cloud computing (erogazione di servizi offerti a richiesta da un fornitore ad un cliente finale attraverso internet, come l’ archiviazione, l’elaborazione o la trasmissione dati, a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili in remoto); - cybersicurezza e business continuity (capacità dell’impresa di continuare ad esercitare il proprio business a fronte di eventi avversi); - Big data e analytics (processo di raccolta e analisi di grandi volumi di dati per estrarre informazioni per comportamenti futuri); - Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping (modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino), di “azzeramento di magazzino” e di just in time); - Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field, incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento). Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, limitatamente ai servizi di

consulenza e secondo quanto previsto nel “Piano di innovazione digitale dell’impresa”, quali: - sistemi di e-commerce; - sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica; - sistemi EDI, electronic data interchange (interscambio di dati tra sistemi informativi); - geolocalizzazione); - tecnologie per l’in-store customer experience (modo in cui i clienti percepiscono l’interazione con l’impresa); - system integration applicata all’automazione dei processi. Al momento della presentazione della domanda i progetti possono essere sia già terminati, sia trovarsi in fase di realizzazione, sia non ancora iniziati, a condizione che le relative spese siano state sostenute a partire dal 1° gennaio 2019.

I fornitori dei servizi Perché le spese per servizi di consulenza e formazione possano essere ammesse a beneficio l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori fra quelli di seguito riportati: - Digital Innovation Hub (DHI) ed Ecosistema digitale per l’innovazione (EDI), di cui al Piano Nazionale Industria 4.0; - centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli (sic), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali; - incubatori certificati di cui all’art. 25 dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e incubatori regionali accreditati; - FabLab, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/); - centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal decreto del Ministro per lo sviluppo economico 22 maggio 2017; - relativamente ai soli servizi di formazione, agenzie formative accreditate dalle Regioni, università e scuole di alta formazione riconosciute dal MIUR, istituti tecnici superiori e i Centri di assistenza tecnica (CAT) riconosciuti dalla Regione FVG; - relativamente ai soli servizi di consulenza, start-up innovative di cui all’art. 25 della leg-

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ge 17 dicembre 2012, n. 221 e piccole e medie imprese innovative di cui all’art. 4 della legge 24 marzo 2015, n. 33; - ulteriori fornitori attivi da almeno un anno, che siano in grado di fornire consulenza e formazione nelle tematiche di Industria 4.0 di cui all’Elenco 1; il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher (modulo “autodichiarazione ulteriori fornitori”). I fornitori non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura in cui si presentano come fornitori. Inoltre non possono essere fornitori imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Spese ammissibili Sono ammissibili spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle sopra indicate. Il servizio può prevedere anche un’attività di formazione specialistica complementare alla consulenza. Le spese per formazione sono ammissibili esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle indicate all’Elenco 1. Sono ammissibili solo le spese al netto dell’IVA e sostenute a partire dal 1° gennaio 2019direttamente relative alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Bando, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie del voucher. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività: - assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS et c.); - in via generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico; - formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. In sede di presentazione della domanda andrà

specificato il riferimento a quali ambiti tecnologici fra quelli indicati all’Elenco 1 si riferisce l’intervento e riportato il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e la partita IVA dei fornitori.

Forma e misura del contributo. Divieto di cumulo salvo super e iperammortamento L’agevolazione consiste nella concessione secondo il regime “de minimis” di un voucher d’importo pari al 70% della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta al netto dell’IVA nel limite massimo di 6.000 euro. La percentuale contributiva è del 70% dell’importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute al netto dell’IVA. I voucher sono erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%. L’agevolazione non è cumulabile per le stesse spese con altri contributi pubblici di qualsiasi natura, ad eccezione delle misure previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (superammortamento ed iperammortamento), le quali, essendo di portata generale, non rientrano fra gli aiuti di Stato.

Presentazione delle domande Le richieste dei voucher, redatte utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica allegata al bando e firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, vanno trasmesse dalle ore 09.00 del a10 aprile alle ore 23.00 del 15 luglio 2019 esclusivamente al seguente indirizzo PEC della CCIAA della Venezia Giulia: cciaa@pec.vg.camcom.it, indicando quale oggetto del messaggio: “Bando Voucher Digitali”. Alla domanda va applicata e annullata la marca da bollo ovvero allegato il modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di accettazione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xml” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno ammesse altre modalità di trasmissione delle domande. Ogni impresa può presentare una sola domanda e ogni messaggio PEC non potrà contenere più di una domanda. L’invio della domanda può, tuttavia, essere delegato ad un intermediario. E’ obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le

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comunicazioni successive all’invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura. A pena di esclusione, al modulo di domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista nell’allegato A del bando e, precisamente: - relazione illustrativa dell’iniziativa per la quale si chiede il voucher (all. 1); - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del regime “de minimis” (all. 2); - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese (all. 3); - eventuali curriculum vitae o documentazione equipollente dei consulenti; - preventivi o fatture relativi ai servizi di consulenza/formazione; - copia del self-assessment realizzato nel portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it. Il self-assessment è un modello di autovalutazione che consente all’impresa di ottenere una situazione del suo livello di “maturazione digitale” attraverso l’analisi dei progetti interni. La CCIAA si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Istruttoria delle domande e concessione del contributo Le domande sono istruite secondo procedimento valutativo a sportello, seguendo l’ordine cronologico di arrivo. La valutazione attiene alla verifica di attinenza dell’intervento con le tematiche dell’Industria 4.0 all’appartenenza del fornitore di servizi a quanto previsto dal bando, alla coerenza dell’eventuale intervento consulenziale e formativo con le tecnologie dell’Industria 4.0. E’ facoltà della CCIAA richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 30 giorni di calendario [nell’allegato A del bando il termine risulta essere di 15 giorni, per cui, prudentemente, si suggerisce di attenersi a quest’ultimo, n.d.r.] dalla ricezione della richiesta comporta il rigetto dell’istanza. A conclusione dell’istruttoria, la CCIAA procederà con la concessione del contributo, sempre seguendo ordine cronologico di ricezione delle domande.

Le domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili possono essere successivamente finanziate qualora si rendessero disponibili risorse in seguito a rinunce o revoche o in caso di rifinanziamento della misura entro il 31 dicembre 2019.

Rendiconto ed erogazione del contributo. Il Piano d’innovazione digitale dell’impresa L’erogazione del voucher è subordinata alla verifica dell’osservanza degli obblighi posti a carico delle imprese beneficiarie e a fronte dell’invio del rendiconto via PEC al medesimo indirizzo utilizzato per la presentazione della domanda e, cioè, cciaa@pec.vg.camcom.it. Al rendiconto andrà allegata la seguente documentazione: - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa secondo apposito modello; - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui sopra, debitamente quietanzati; - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie tracciabili (ri. ba., assegno, bonifico et c.); - nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza comprendente almeno l’80% del monte ore complessivo; - dichiarazione della realizzazione del self-assessment (v. sopra) nel portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it; - il Piano di innovazione digitale dell’impresa firmato digitalmente dal legale rappresentante. Il Piano d’innovazione digitale dell’impresa, messo a punto a livello nazionale dal PID, reca: - il digital self assessment (v. sopra); - la descrizione delle attività realizzate e dei risultati ottenuti; - la descrizione delle ulteriori azioni eventualmente previste ai fini dell’attuazione dell’iniziativa e del successivo sviluppo aziendale. In particolare, la valutazione del grado di “maturità digitale” dell’impresa deve evidenziare il collegamento fra gli interventi realizzati e l’utilizzo di almeno una delle tecnologie fra quelle indicate nell’Elenco 1.

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Il rendiconto, completo di documentazione dovrà essere inviato nella forma sopra indicata entro 180 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del contributo pena la decadenza. La CCIAA potrà richiedere tutte le integrazioni reputate necessarie per un corretto esame del rendiconto. In tale eventualità le integrazioni vanno trasmesse entro il termine di 30 giorni [ovvero 15 secondo l’Allegato A al bando, n.d.r.] dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del voucher.

Obblighi del beneficiario e controlli I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale del beneficio: - al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando; - ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata; - a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste; - ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando; - ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell’impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio; - ad avere sede legale o unità locali, almeno al momento della presentazione del rendiconto, nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Venezia Giulia; - a sostenere, nella realizzazione degli interven-

ti, un investimento pari o superiore all’importo minimo richiesto e previsto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo; - ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso; - a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate; - a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all’intervento o alle spese indicate nella domanda presentata; a tale proposito si precisa che non saranno accolte le richieste di variazione delle spese pervenute alla CCIAA successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione. Tali obblighi vanno tenuti bene presenti in tutte le fasi della procedura e fino alla decennale conservazione dei documenti di realizzazione, in quanto spesso anche da una piccola dimenticanza può discendere la mancata erogazione o revoca del contributo. La CCIAA potrà, infine, svolgere, anche a campione, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. Il bando e tutta la documentazione annessa, inclusa la modulistica, possono essere reperiti sul più volte citato sito della CCIAA della Venezia Giulia o anche richiesti, unitamente a ogni altra informazione, all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2019 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

102,2

0,198457

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

102,3

0,396915

MARZO

15.03

14.04

0,375

APRILE

15.04

14.05

0,500

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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Rinnovo CCNL Unionchimica circolare di commento con primi adempimenti

È stata sottoscritta in data 8 marzo 2019 l›ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi. In sintesi le principali novità.

PARTE NORMATIVA

1) Decorrenza e durata (art.77) In linea con quanto previsto con l’A.I. in materia di assetti contrattuali del 26 luglio 2016, il CCNL avrà validità 4 anni con decorrenza dalla data del 1.1.2019 e scadenza alla data del 31.12.2022 sia per la parte normativa che per la parte economica.

2) Relazioni Industriali Formazione Continua Viene prevista nelle aziende con almeno 100 dipendenti, qualora sia presente una RSU composta da almeno 3 componenti e nell’ambito della stessa, la figura del “delegato alla formazione” in possesso di adeguate competenze, con il compito di essere il referente per l’azienda nella condivisione dei piani formativi aziendali. Per tale figura non sono previste particolari agevolazioni in termini di permessi, fermo restando il monte ore contrattuale a disposizione delle RSU per le attività sindacali.

3) Mercato del lavoro Contratto a termine e somministrazione a tempo determinato Si è proceduto, ai fini dell’attuazione delle previsioni di legge, al completamento ed integrazione degli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva. Pertanto è stato previsto che le percentuali di asPag. 25 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2019

sunzione dei lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato e in somministrazione a tempo determinato saranno le seguenti: a) Media annua. L’impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell’anno solare, non superiore al 25%, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Un ulteriore incremento su base media annua pari al 5% potrà essere utilizzato per l’assunzione con contratto a termine. b) Singolo mese. Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese, per le tipologie di assunzione sopra riportate (l’utilizzo disgiunto e/o congiunto dei due istituti), un numero di lavoratori superiore al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato. Un ulteriore incremento in ogni singolo mese pari al 5% potrà essere utilizzato per l’assunzione con contratto a termine. Esemplificando la casistica: Media annua 25% + ulteriore 5% per i soli contratti a tempo determinato a) Somministrazione 25% + ulteriori 5% ma per i soli contratti a tempo determinato. b) Tempo determinato 25% + ulteriore 5% per i soli contratti a tempo determinato. c) Somministrazione + tempo determinato 25% + ulteriore 5% per i soli contratti a tempo determinato. Utilizzo mensile (nel rispetto della media annua) 30% + ulteriore 5% per i soli contratti a tempo determinato a) Somministrazione 30% + ulteriore 5% per i soli contratti a tempo determinato. b) Tempo determinato 30% + ulteriore 5% per i soli contratti a tempo determinato. c) Somministrazione + tempo determinato 30%


+ ulteriore 5% per i soli contratti a tempo determinato La media annua riguarda l’utilizzo dei due istituti (congiuntamente o disgiuntamente) + 5% di ulteriore per i soli contratti a tempo determinato. c) Casi particolari. Nelle aziende dove l’applicazione delle percentuali previste dai punti a e b di cui sopra dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi. In tema di intervalli temporali è stato pattuito: a) In caso di rinnovo dei contratti a termine con durata fino a 6 mesi l’intervallo temporale è ridotto da 10 giorni a 5 giorni. b) L’assenza di intervalli temporali nei casi di contratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo (quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici in maternità, ferie, malattia, ecc..). Oltre a quanto sopra la normativa contrattuale ha confermato che: - in caso di dimissioni precedenti la scadenza naturale del contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il preavviso previsto per i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento, entro il limite massimo di durata del rapporto; - per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all’assenza; - ferma restando la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato alla scadenza prevista, il periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova, è pari a un quarto della durata del contratto, fino a un massimo di 6 mesi di comporto.

4) Diritto alle prestazioni della bilateralità (ENFEA/ENFEA SALUTE) A seguito della costituzione del Fondo Sanitario Enfea Salute avvenuta in data 11 ottobre tra CONFAPI e CGIL, CISL, UIL, UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC hanno proceduto in data 25 ottobre 2018 alla sottoscrizione dell’accordo di recepimento della sanità integraPag. 26 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2019

tiva secondo le modalità e le condizioni previste. Pertanto il rinnovo del CCNL ha previsto che: - la contribuzione annua dovuta ad Enfea Salute è fissata in euro 120 (euro 10 mese) per ciascun lavoratore a carico dell’azienda. - Tale contribuzione è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2019 tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate. - Sono iscritti ad Enfea Salute i lavoratori dipendenti - superato il periodo di prova - rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali: * contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part-time o a domicilio; * contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione; * apprendistato. La sussistenza dei requisiti di adesione, mantenimento e/o perdita del diritto alle prestazioni sono definite da Enfea Salute con apposito regolamento. Con l’occasione della presente circolare si precisa che a tutt’oggi non sono ancora pervenuti i codici per il versamento della contribuzione ad Enfea Salute, e ciò comporta l’impossibilità di dare avvio alla suddetta contribuzione. È rimasto confermato, nelle misure e modalità già in essere, il versamento alla bilateralità Enfea e Opnc, previsto dai precedenti CCNL, per l’erogazione alle aziende e ai lavoratori delle prestazioni oggi operative. Si ricorda che secondo quanto previsto dal vigente CCNL: - le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro; - i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti; - che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità (ENFEA/ENFEA SALUTE) dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità; - tale elemento aggiuntivo è comunque dovuto anche in caso di mancata adesione anche ad



uno solo degli Enti bilaterali (ENFEA /ENFEA SALUTE); - tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta; - per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l’elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente alinea, è forfettariamente compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato.

5) Classificazione del personale (Art. 11) In materia l’accordo di rinnovo ha previsto: - Costituzione Commissione revisione Inquadramento Con effetto dalla data di sottoscrizione del rinnovo Unionchimica/Filctem-Femca-Uiltec hanno convenuto di dare avvio alla costituzione di una Commissione per la revisione e l’unificazione degli attuali inquadramenti contrattuali che dovrà terminare i propri i lavori entro la scadenza del CCNL. I lavori della Commissione avranno inizio entro la data del 30/06/2019 e dovranno concludersi entro la data del 30/06/2021. - Classificazione del personale - settore PLASTICA E GOMMA I AREA - 1 livello Declaratoria Con decorrenza dalla data di rinnovo la declaratoria è stata modificata come segue: Appartengono a questo livello a) I lavoratori che compiono lavori di trasporto, carico e scarico a mano, pulizia ed analoghi, anche se compiuti in reparti di produzione, non partecipanti al ciclo produttivo. Pag. 28 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2019

b) I lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali capacità e fanno parte del ciclo produttivo. Tali lavoratori, limitatamente alla durata di 18 mesi di effettivo svolgimento delle loro mansioni, passeranno al II livello secondo alinea.

6) Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori) (Art. 46) L’attuale normativa contrattuale è stata integrata richiamando “per il solo congedo parentale di cui all’art.32, 1° comma, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.” le disposizioni dettate per il caso di modalità di fruizione del congedo su base oraria. Tale fruizione è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui all’art.32, 1° comma, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro per iscritto, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso pari a 2 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Si è convenuto inoltre che “sono fatti salvi accordi tra le parti per una diversa fruizione del congedo su base oraria in relazione alla distribuzione settimanale dell’orario di lavoro e alle giornate in cui è previsto un orario di lavoro ridotto.”

7) Permessi ed assenze (normativa comune a tutti i settori) (Art. 57) - Permessi non retribuiti (lett. C) All’attuale normativa contrattale che prevede la possibilità di concedere permessi non retribuiti per determinate situazioni del lavoratore sono state aggiunte le seguenti casistiche: * figli di età inferiore ai sei anni; * minori di cui il lavoratore abbia assunto la tutela a termini di legge; * figli in malattia di età compresa tra i tre e i dodici anni fino a un massimo di 8 giorni comprensivi di quelli eventualmente riconosciuti dalla legislazione in materia e fatti salvi ulteriori giorni definiti dalla contrattazione aziendale. - Permessi parzialmente retribuiti (lett. D) Per il lavoratore titolare dei permessi mensili previsti dall’art 33 della Legge n. 104/1992,


è stato previsto l’obbligo di comunicare “per iscritto” al datore di lavoro i periodi dì fruizione degli stessi, di norma su base mensile, con un preavviso di almeno 10 gg., al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell’impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare la data comunicata per comprovate e documentate ragioni. Sono fatti salvi accordi tra le parti di differimento della calendarizzazione dei permessi programmati

assenze non retribuite durante le malattie del bambino nei primi 3 anni di vita (art. 47 comma 1 del Dlgs 151/2001); - la definizione di linee guida per le materie relative agli istituti della banca ore solidale e del lavoro agile; - il recepimento nel CCNL dell’accordo interconfederale del 22 dicembre 2016 in materia di apprendistato ex artt. 43, 45 d.lgs. 281/2015.

8) Rinvii contrattuali

PARTE ECONOMICA

Unionchimica e Filctem-Femca-Uiltec hanno concordato di procedere nella fase di stesura del testo contrattuale a: - la definizione di avvisi comuni per la richiesta di prestazioni economiche da parte di Enfea in materia di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 D.Lgs.80/2015 e per le

9) Premio per obiettivi (art.32) Rivalutazione delle indennità sostitutive del premio per obiettivi per i settori interessati. Le tabelle di cui all’art.32 del vigente CCNL sono state incrementate come segue:

SETTORE CHIMICA - CONCIA E SETTORI ACCORPATI Livelli

Importi annui fino alla data del 31/12/2018

Importi annui a far data dal 1/1/2019

A

€ 102,00

€ 106,00

B

€ 111,00

€ 122,00

C

€ 128,00

€ 133,00

D

€ 149,00

€ 155,00

E

€ 166,00

€ 173,00

F

€ 179,00

€ 186,00

G

€ 199,00

€ 207,00

H

€ 220,00

€ 229,00

I suddetti valori possono essere corrisposti su base mensile dividendo l’importo previsto per 12. In tal caso il suddetto importo non ha alcuna incidenza sulla retribuzione diretta, indiretta o differita. SETTORE PLASTICA-GOMMA Livelli

Importi mensili fino alla data del 31/03/2019

Importi mensili dal 1/4/2019

I

€ 10,74

€ 11,20

II

€ 11,38

€ 11,84

III

€ 11,60

€ 12,00

IV

€ 11,98

€ 12,50

V

€ 12,62

€ 13,12

VI

€ 13,98

€ 14,54

VII

€ 16,14

€ 16,79

VIII

€ 17,66

€ 18,37

Quadri

€ 19,22

€ 20,00

Pag. 29 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2019


SETTORE CERAMICA E ABRASIVI Categoria

Importi fino alla data del 31/3/2019

Importi mensili dal 1/4/2019

A

€ 30,16

€ 31,37

B

€ 27,04

€ 28,12

C

€ 24,96

€ 25,96

D

€ 22,88

€ 23,80

E

€ 18,72

€ 19,47

F

€ 15,60

€ 16,22

SETTORE VETRO SETTORE DELLE PRIME LAVORAZIONI MECCANIZZATE Indennità sostitutiva del premio di partecipazione ex art. 32 Livello

In vigore fino al 31 marzo 2019

Importi dal 1° aprile 2019

F1

€ 48,96

€ 50,92

E1

€ 55,02

€ 57,22

E2

€ 61,48

€ 63,94

E3

€ 63,37

€ 65,91

D1

€ 64,67

€ 67,26

D2

€ 69,87

€ 72,66

D3

€ 72,44

€ 75,34

C1

€ 75,03

€ 78,03

C2

€ 76,99

€ 80,07

B1

€ 86,19

€ 89,63

B2

€ 89,17

€ 92,73

A1

€ 99,38

€ 103,35

A2

€ 102,41

€ 106,50

SETTORE VETRO SETTORE DELLE SECONDE LAVORAZIONI Indennità sostitutiva del premio di partecipazione ex art. 32 Livello

In vigore fino al 31 marzo 2019

Importi dal 1° aprile 2019

F1

€ 77,33

€ 80,42

E1

€ 83,34

€ 86,68

E2

€ 89,38

€ 92,96

E3

€ 91,27

€ 94,92

D1

€ 93,22

€ 96,95

D2

€ 98,55

€ 102,49

D3

€ 101,13

€ 105,18

C1

€ 103,74

€ 107,89

C2

€ 105,77

€ 110,00

B1

€ 115,23

€ 119,84

B2

€ 118,21

€ 122,94

A1

€ 128,64

€ 133,79

A2

€ 131,68

€ 136,95

Pag. 30 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2019


SETTORE VETRO SETTORE DELLE PRIME LAVORAZIONI (A SOFFIO, A MANO, PRESSA E SEMIAUTOM.) Indennità sostitutiva del premio di partecipazione ex art. 32 Livello

In vigore fino al 31 marzo 2019

Importi dal 1° aprile 2019

F1

€ 77,33

€ 80,42

E1

€ 83,24

€ 86,57

E2

€ 89,84

€ 93,44

E3

€ 91,26

€ 94,91

D1

€ 93,59

€ 97,34

D2

€ 99,94

€ 103,93

D3

€ 102,23

€ 106,31

C1

€ 104,84

€ 109,03

C2

€ 106,87

€ 111,14

B1

€ 116,32

€ 120,97

B2

€ 119,30

€ 124,07

A1

€ 128,64

€ 133,79

A2

€ 131,68

€ 136,95

10) Previdenza integrativa Dal 1° gennaio 2021 è previsto un aumento dello 0,10 per la contribuzione a carico azienda. Fino alla data del 31 dicembre 2020

Dalla data del 1.1.2021

Lavoratore

Azienda

Lavoratore

Azienda

Settore Chimico Concia e Settori Accorpati

1,06

1,36

1,06

1,46

Settore Gomma Plastica

1,60

1,70

Settore Ceramica

Settore Vetro

Settore Abrasivi

1

1

1,60

1

1,80 1

1,70

2,00

1,7

2,10

1,80 1

2,10 1

1,80 1

2,20 1

1,40

1,70

1,4

1,8

1,50

1,80

1,50

1

2

1

1,90 2

1,20

1,95

1,2

2,05

1,30

2,05

1,3

2,15

1 - A condizione che il lavoratore contribuisca con pari aliquota 2 - La quota di iscrizione al Fondo è fissata in € 11,00 complessive di cui € 4,00 a carico del lavoratore e € 7,00 a carico dell’impresa.

11) Trasferta - Norma particolare per il settore coibenti (Art. 37) Dal 1/4/2019 l’importo della diaria giornaliera di cui alla lettera C. è fissato in € 35,00 con esclusione del pernottamento che rientra nel rimborso delle spese qualora sia necessario per la natura della trasferta.

12) Salario Per effetto dei recuperi inflattivi relativi al rinnovo precedente e in considerazione dell’avvio dell’asPag. 31 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2019

sistenza sanitaria integrativa, gli aumenti salariali riconosciuti per tutta la vigenza contrattuale sono stati stabiliti nella misura media del 4,5% sui livelli medi di addensamento e determinati sulla base della retribuzione di riferimento prevista per ogni singolo settore. Quindi a titolo esemplificativo: Settore plastica gomma, livello V: aumento a regime di € 83. Settore chimica-concia e settori accorpati, livello D: aumento a regime di € 95.


Settori Abrasivi, Ceramica e vetro: aumento a regime di € 80. Gli aumenti sono stati scaglionati in 4 tranche con decorrenza dal 1° maggio 2019, 1° maggio 2020, 1° settembre 2021, 1° ottobre 2022.

Le tabelle retributive, in vigore dal 1° maggio 2019 e alle scadenze convenute, sono riportate a seguire. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (C)

Plastica Gomma Livelli

Parametri

Minimi al 01/01/2018

Aumenti dal 01/05/2019

dal 01/05/2020

dal 01/09/2021

dal 01/10/2022

Aumento a regime

I

100,00

1.432,52

18,25

14,60

10,95

16,79

60,58

II

113,00

1.567,01

20,62

16,50

12,37

18,97

68,46

III

117,00

1.615,69

21,35

17,08

12,81

19,64

70,88

IV

126,00

1.681,53

22,99

18,39

13,80

21,15

76,34

V

137,00

1.776,64

25,00

20,00

15,00

23,00

83,00

25,00

20,00

15,00

23,00

83,00

137,00 VI

150,95

1.906,92

27,55

22,04

16,53

25,34

91,45

VII

174,19

2.121,66

31,79

25,43

19,07

29,24

105,53

VIII

194,49

2.315,09

35,49

28,39

21,29

32,65

117,83

Q

203,85

2.397,65

37,20

29,76

22,32

34,22

123,50

Chimica Aumento a regime

Livelli

Parametri

Minimi al 01/10/2018

Aumenti

A

100,00

1.451,38

17,24

13,79

13,79

20,69

65,52

B

109,84

1.565,33

18,94

15,15

15,15

22,73

71,96

C

126,23

1.728,79

21,76

17,41

17,41

26,12

82,70

D

145,00

1.920,00

25,00

20,00

20,00

30,00

95,00

25,00

20,00

20,00

30,00

95,00

27,98

22,39

22,39

33,58

106,33

145,00 E

162,30

2.060,42

F

177,05

2.286,79

30,53

24,42

24,42

36,63

116,00

G

196,72

2.512,64

33,92

27,13

27,13

40,70

128,89

H

218,03

2.663,24

37,59

30,07

30,07

45,11

142,85

Abrasivi Livelli

Parametri

Minimi al 01/10/2018

A1

220,00

2.459,80

40,44

32,35

24,26

32,35

129,41

B1

175,00

2.235,31

32,17

25,74

19,30

25,74

102,94

B2

160,00

2.097,66

29,41

23,53

17,65

23,53

94,12

C1

150,00

1.938,02

27,57

22,06

16,54

22,06

88,24

C2

145,00

1.895,10

26,65

21,32

15,99

21,32

85,29

C3

140,00

1.843,66

25,74

20,59

15,44

20,59

82,35

D1

136,00

1.799,50

25,00

20,00

15,00

20,00

80,00

D2

123,00

1.686,17

22,61

18,09

13,57

18,09

72,35

D3

118,00

1.647,41

21,69

17,35

13,01

17,35

69,41

E1

117,00

1.596,86

21,51

17,21

12,90

17,21

68,82

E2

104,00

1.521,62

19,12

15,29

11,47

15,29

61,18

E3

101,00

1.469,60

18,57

14,85

11,14

14,85

59,41

F

100,00

1.445,42

18,38

14,71

11,03

14,71

58,82

Aumento a regime

Aumenti

Pag. 32 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2019


Ceramica Livelli

Parametri

Minimi al 01/10/2018

Aumenti

Aumento a regime

A1

200,00

2.394,96

34,72

27,78

20,83

27,78

111,11

B1

175,00

2.202,79

30,38

24,31

18,23

24,31

97,22

B2

164,00

2.075,94

28,47

22,78

17,08

22,78

91,11

C1

157,00

1.923,68

27,26

21,81

16,35

21,81

87,22

C2

152,00

1.882,52

26,39

21,11

15,83

21,11

84,44

C3

148,00

1.833,47

25,69

20,56

15,42

20,56

82,22

D1

144,00

1.788,50

25,00

20,00

15,00

20,00

80,00

D2

130,00

1.676,72

22,57

18,06

13,54

18,06

72,22

D3

124,00

1.637,08

21,53

17,22

12,92

17,22

68,89

E1

121,00

1.581,84

21,01

16,81

12,60

16,81

67,22

E2

108,00

1.509,76

18,75

15,00

11,25

15,00

60,00

E3

103,00

1.468,49

17,88

14,31

10,73

14,31

57,22

F

100,00

1.426,28

17,36

13,89

10,42

13,89

55,56

Vetro - prime lavorazioni Livelli

Parametri

Minimi al 01/10/2018

F1

100,00

1.479,97

Aumenti 18,66

14,93

11,19

Aumento a regime 14,93

59,70

E1

112,00

1.592,48

20,90

16,72

12,54

16,72

66,87

E2

125,00

1.717,06

23,32

18,66

13,99

18,66

74,63

E3

128,00

1.752,42

23,88

19,10

14,33

19,10

76,42

D1

134,00

1.804,15

25,00

20,00

15,00

20,00

80,00

D2

147,00

1.930,50

27,43

21,94

16,46

21,94

87,76

D3

152,00

1.978,96

28,36

22,69

17,01

22,69

90,75

C1

157,00

2.028,03

29,29

23,43

17,57

23,43

93,73

C2

161,00

2.066,13

30,04

24,03

18,02

24,03

96,12

B1

179,00

2.243,66

33,40

26,72

20,04

26,72

106,87

B2

184,00

2.299,39

34,33

27,46

20,60

27,46

109,85

A1

201,00

2.494,37

37,50

30,00

22,50

30,00

120,00

A2

207,00

2.551,48

38,62

30,90

23,17

30,90

123,58

Vetro - seconde lavorazioni Livelli

Parametri

Minimi al 01/10/2018

Aumenti

1

100,00

1.479,97

18,66

14,93

11,19

14,93

59,70

2

112,00

1.592,48

20,90

16,72

12,54

16,72

66,87

3

125,00

1.717,08

23,32

18,66

13,99

18,66

74,63

4

134,00

1.804,15

25,00

20,00

15,00

20,00

80,00

5

147,00

1.930,50

27,43

21,94

16,46

21,94

87,76

5a

152,00

1.978,97

28,36

22,69

17,01

22,69

90,75

6

157,00

2.028,03

29,29

23,43

17,57

23,43

93,73

6a

161,00

2.066,12

30,04

24,03

18,02

24,03

96,12

7

179,00

2.243,67

33,40

26,72

20,04

26,72

106,87

8

201,00

2.454,37

37,50

30,00

22,50

30,00

120,00

8a

207,00

2.551,48

38,62

30,90

23,17

30,90

123,58

Pag. 33 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2019

Aumento a regime


Vetro - soffio e semiautomatiche Livelli

Parametri

Minimi al 01/10/2018

Aumenti

1

100,00

1.478,45

18,52

14,81

11,11

14,81

59,26

2

108,00

1.550,66

20,00

16,00

12,00

16,00

64,00

3

116,00

1.627,21

21,48

17,19

12,89

17,19

68,74

4

124,00

1.707,59

22,96

18,37

13,78

18,37

73,48

5

135,00

1.811,95

25,00

20,00

15,00

20,00

80,00

6

148,00

1.939,26

27,41

21,93

16,44

21,93

87,70

7

157,00

2.026,31

29,07

23,26

17,44

23,26

93,04

8

179,00

2.240,75

33,15

26,52

19,89

26,52

106,07

8a

181,00

2.257,99

33,52

26,81

20,11

26,81

107,26

9

201,00

2.451,08

37,22

29,78

22,33

29,78

119,11

9a

207,00

2.508,08

38,33

30,67

23,00

30,67

122,67

Pag. 34 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2019

Aumento a regime


Costituzione Enfea Salute recepimento dell’accordo interconfederale per l’avvio della contribuzione dal 1° gennaio 2019. differimento versamenti A seguito della costituzione del Fondo Sanitario Enfea Salute avvenuta in data 11 ottobre u.s. CONFAPI e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. hanno proceduto in data 25 ottobre 2018 alla sottoscrizione dell’A.I. per le modalità di recepimento, da parte delle Unioni di categoria datoriali del Sistema Confapi e le Federazioni di categoria sindacale CGIL, CISL, UIL nei CCNL richiamati nell’intesa del 5 giugno 2018 e nello Statuto di Enfea Salute. Sono stati quindi sottoscritti da parte delle Unioni di categoria datoriali del Sistema Confapi (Unionchimica, Unigec, Unimatica, Uniontessile e Unionalimentari) e le Federazioni di categoria sindacale CGIL, CISL, UIL i relativi accordi di recepimento nei rispettivi CCNL. In particolare i suddetti accordi prevedono quanto segue: 1. la contribuzione annua dovuta ad Enfea Salute è fissata in euro 120 (euro 10 mese) per ciascun lavoratore a carico dell’azienda. Tale contribuzione è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2019. 2. Sono iscritti ad Enfea i lavoratori dipendenti superato il periodo di prova - rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali: - contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part - time o a domicilio; - contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione; - apprendistato. 3. La sussistenza dei requisiti di adesione, mantenimento e/o perdita del diritto alle prestazioni sono definite da Enfea Salute con apposito regolamento.

Pag. 35 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2019

Nel richiamare l’Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL del 28 dicembre 2012 è stato, altresì, confermato che: - Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro. - I trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti. - A far data dal 1° gennaio 2019, le imprese, in caso di mancata adesione al sistema della bilateralità (Enfea ed Enfea Salute), dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo nella misura stabilita di 25,00 (venticinque/00) Euro mensili per 13 mensilità. - Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità (Enfea ed Enfea Salute) ed in regola con i versamenti tale aumento è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato. - Si precisa altresì che considerata la mancata assegnazione del codice Inps necessario all’effettuazione dei versamenti, con sottoscrizione di specifico accordo, il primo versamento è stato differito alla prima scadenza utile successiva alla comunicazione da parte dell’Inps del codice di assegnazione. Detto versamento comprenderà anche il conguaglio delle mensilità arretrate dal mese di gennaio 2019 e non ancora corrisposte. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni non appena sarà comunicato dall’Inps il codice attribuito ad Enfea Salute per il versamento della contribuzione mensile prevista. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


Calendario formazione in materia di sicurezza a Udine la programmazione valida per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019 In questi giorni stiamo definendo il calendario delle attività di formazione in programma per il periodo aprile-maggio-giugno-luglio 2019. Nella tabella sottostante riportiamo le nostre proposte in materia di sicurezza. Vi ricordiamo che sul no-

stro sito www.confapifvg.it il primo riquadro della sezione “In evidenza” è dedicato alla programmazione completa, suddivisa per argomento, delle iniziative organizzate nelle diverse forme di corsi, seminari, incontri. Tutte le attività, salvo diversamente indicato, si svolgono nella sede di Confapi FVG, in viale Ungheria 28 a Udine. Stiamo invece ultimando il calendario dei corsi che si terranno a Pordenone. Per ogni informazione o chiarimento potete fare riferimento alla dott.ssa Emanuela De Faccio, tel. 0432.507377, e-mail: formazione@confapifvg.it. (MCS)

ADDETTI PRIMO SOCCORSO Ore

Date

Quote di Partecipazione

16

9-17 maggio 2019 8.30-12.30 e 13.30-17.30

Imprese Associate: € 160 + IVA Imprese NON Associate: € 240 + IVA

Addetti al primo soccorso aziendale “Aziende Gruppo B e C - D.M. 388/2003”

12

9 maggio 2019 8.30-12.30 e 13.30-17.30 17 maggio 2019 8.30-12.30

Imprese Associate: € 120 + IVA Imprese NON Associate: € 180 + IVA

Addetti al primo soccorso aziendale “Aziende Gruppo A - D.M. 388/2003”

16

10-18 luglio 2019 8.30-12.30 e 13.30-17.30

Imprese Associate: € 160 + IVA Imprese NON Associate: € 240 + IVA

Addetti al primo soccorso aziendale “Aziende Gruppo B e C - D.M. 388/2003”

12

10 luglio 2019 8.30-12.30 e 13.30-17.30 18 luglio 2019 8.30-12.30

Imprese Associate: € 120 + IVA Imprese NON Associate: € 180 + IVA

Aggiornamento per addetti al primo soccorso aziendale “Aziende Gruppo A - D.M. 388/2003”

6

21 giugno 2019 8.30-12.30 e 13.30-15.30

Imprese Associate: € 60 + IVA Imprese NON Associate: € 80 + IVA

Aggiornamento per addetti al primo soccorso aziendale “Aziende Gruppo B e C - D.M. 388/2003”

4

21 giugno 2019 8.30-12.30

Imprese Associate: € 40 + IVA Imprese NON Associate: € 60 + IVA

Addetti al primo soccorso aziendale “Aziende Gruppo A - D.M. 388/2003”

N. Partecipanti

ADDETTI ANTINCENDIO Ore

Date

Quote di Partecipazione

Corso antincendio e gestione delle emergenze per addetti alla prevenzione incendi rischio basso/medio

8

13 maggio 2019 8.30-12.30 e 13.30-17.30

Imprese Associate: € 120 + IVA Imprese NON Associate: € 140 + IVA

Corso antincendio e gestione delle emergenze per addetti alla prevenzione incendi rischio basso/medio

8

13 giugno 2019 8.30-12.30 e 13.30-17.30

Imprese Associate: € 120 + IVA Imprese NON Associate: € 140 + IVA

Aggiornamento antincendio rischio basso - medio

5

13 maggio 2019 8.30-12.30 e 13.30-14.30

Imprese Associate: € 75 + IVA Imprese NON Associate: € 90 + IVA

Aggiornamento antincendio rischio basso - medio

5

13 giugno 2019 8.30-12.30 e 13.30-14.30

Imprese Associate: € 75 + IVA Imprese NON Associate: € 90 + IVA

Pag. 36 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2019

N. Partecipanti


FORMAZIONE DEI LAVORATORI Ore

Date

Quote di Partecipazione

Corso per la formazione generale dei lavoratori

4

15 aprile 2019 8.30-12.30

Imprese Associate: € 40 + IVA Imprese NON Associate: € 60 + IVA

Corso per la formazione generale dei lavoratori

4

10 giugno 2019 8.30-12.30

Imprese Associate: € 40 + IVA Imprese NON Associate: € 60 + IVA

Corso per la formazione specifica dei lavoratori – Rischio Basso

4

10 giugno 2019 13.30-17.30

Imprese Associate: € 40 + IVA Imprese NON Associate: € 60 + IVA

Aggiornamento formazione dei lavoratori

6

8 maggio 2019 8.30-12.30 e 13.30-15.30

Imprese Associate: € 60 + IVA Imprese NON Associate: € 80 + IVA

Aggiornamento formazione dei lavoratori

6

8 luglio 2019 8.30-12.30 e 13.30-15.30

Imprese Associate: € 60 + IVA Imprese NON Associate: € 80 + IVA

N. Partecipanti

FORMAZIONE RLS - RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Ore

Date

Quote di Partecipazione

Corso formazione rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

32

Da aprile 2019

Aggiornamento periodico per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Imprese con oltre 50 dipendenti

4

10 aprile 8.30-12.30

Imprese Associate: € 50 + IVA Imprese NON Associate: € 70 + IVA

Aggiornamento periodico per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

4

12 giugno 8.30-12.30

Imprese Associate: € 40 + IVA Imprese NON Associate: € 60 + IVA

Aggiornamento periodico per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Imprese con oltre 50 dipendenti

4

19 giugno 8.30-12.30

Imprese Associate: € 50 + IVA Imprese NON Associate: € 70 + IVA

N. Partecipanti

FORMAZIONE PREPOSTI Ore

Date

Quote di Partecipazione

Corso Formazione dei preposti

8

28 maggio 2019 8.30-12.30 e 13.30-17.30

Imprese Associate: € 100 + IVA Imprese NON Associate: € 120 + IVA

Aggiornamento per la formazione dei preposti

6

11 giugno 2019 8.30-12.30 e 13.30-15.30

Imprese Associate: € 80 + IVA Imprese NON Associate: € 95 + IVA

N. Partecipanti

FORMAZIONE RSPP – DATORE DI LAVORO

Formazione per RSPP Datori di lavoro RISCHIO ALTO

Formazione per RSPP Datori di lavoro RISCHIO MEDIO

Formazione per RSPP Datori di lavoro RISCHIO BASSO

Ore

Date

Quote di Partecipazione

48

18-25 marzo 2019 1-8-15 aprile 2019 6 maggio 2019 8.30-12.30 e 13.30-17.30

Imprese Associate: € 480 + IVA Imprese NON Associate: € 500 + IVA

13 maggio 2019 Ore 8.30-10.30

32

18-25 marzo 2019 1-8 aprile 2019 8.30-12.30 e 13.30-17.30 13 maggio 2019 Ore 10.30-12.30

16

18-25 marzo 2019 1-8 aprile 2019 Ore 8.30-12.30 13 maggio 2019 Ore 10.30-12.30

Pag. 37 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2019

Imprese Associate: € 320 + IVA Imprese NON Associate: € 360 + IVA

Imprese Associate: € 160 + IVA Imprese NON Associate: € 200 + IVA

N. Partecipanti


FORMAZIONE RSPP – DATORE DI LAVORO

Aggiornamento per RSPP Datori di lavoro RISCHIO ALTO

Aggiornamento per RSPP Datori di lavoro RISCHIO MEDIO

Aggiornamento per RSPP Datori di lavoro RISCHIO BASSO

Ore

Date

16

18-25 marzo 2019 1-8 aprile 2019 Ore 13.30-17.30 13 maggio 2019 10.30-12.30

12

18-25 marzo 2019 1° aprile 2019 Ore 13.30-17.30 13 maggio 2019 10.30-12.30

8

18-25 marzo 2019 Ore 13.30-17.30 13 maggio 2019 10.30-12.30

Quote di Partecipazione

N. Partecipanti

Imprese Associate: € 160 + IVA Imprese NON Associate: € 180 + IVA

Imprese Associate: € 120 + IVA Imprese NON Associate: € 140 + IVA

Imprese Associate: € 80 + IVA Imprese NON Associate: € 90 + IVA

Impresa ______________________________________________________________________ Scheda di manifestazione interesse

Indirizzo ______________________________________________________________________

da restituire a

Indicare altra formazione sul tema della sicurezza di Vostro Interesse

sicurezza@confapifvg.it fax 0432 295922

_____________________________________________________________________________

Referente ______________________Telefono _________ e-mail _______________________

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Pag. 38 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2019


Nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci PER LA TUA PUBBLICITA’ SU APINFORMA

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Sanatoria CONAI una procedura agevolata di regolarizzazione per le aziende che intendano regolarizzare la loro posizione CONAI ha introdotto, con effetto dal 20 febbraio 2019, una procedura agevolata di regolarizzazione per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili. Tale procedura prevede in particolare: - che l’accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti alla data di invio dell’autodenuncia, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell’art. 11 del Regolamento consortile; - la possibilità di rateizzare le somme dovute al Conai (per contributo e interessi di mora) fino a 36 mesi. Restano altresì fermi sia il termine per l’invio delle dichiarazioni dopo l’autode-

nuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI. Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del CONAI al Contributo ambientale CONAI dovuto dall’impresa nell’ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse: - invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia; - regolare pagamento delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo. La suddetta procedura agevolata può essere applicata anche alle aziende sottoposte a controlli (di cui all’art. 11 del Regolamento consortile), previa accettazione dei risultati degli stessi controlli senza riserve e contestazioni e fatte salve: - le altre condizioni innanzi indicate per l’autodenuncia (come la rateizzazione e il pagamento delle somme dovute); - l’applicazione della sanzione, commisurata però alle sole somme accertate con il limite temporale suddetto. (CS)

Pag. 40 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2019


SOA: rinnovo per la Canola si è qualificata per la categoria og3 per la i classifica Rinnovo triennale per l’impresa Canola Lino e Figli di Canola Dario & C. snc, con sede a Magnano in Riviera (UD) località Bueriis via Curià 5, che ha mantenuto la categoria OG3 per 258.000 euro (I classifica). Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 euro: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per

Pag. 41 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2019

la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Istituita la task force per sbloccare i cantieri in FVG il rup può scegliere, come proprio assistente, un giovane professionista La Direzione Centrale Infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con il Decreto n. 1366 del 19 marzo 2019, ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. 14/2002 art. 44, come da ultimo modificato dalla L.R. 28/2018 istituendo una “task force” per l’espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici nella nostra Regione Friuli Venezia Giulia. Con questo Decreto sono adottati i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione nell’Elenco dei soggetti idonei a svolgere queste funzioni, nonché, vengono individuati i parametri oggettivi con riguardo al compenso che le amministrazioni dovranno corrispondere ai professionisti esterni, questi vengono contenuti nell’allegato A) al presente decreto di cui forma parte integrale e sostanziale. Di seguito analizziamo le disposizioni più significative riportate nel citato allegato A.

Ambito di applicazione Il presente Regolamento, nell’ambito della Rete di stazioni appaltanti, in relazione all’art. 44, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) regola criteri oggettivi e orienta l’ambito di discrezionalità delle amministrazioni, ed in attuazione del principio di trasparenza, definisce criteri, requisiti, modalità, per l’iscrizione nell’Elenco nonché fornisce parametri oggettivi anche con riguardo al compenso che le amministrazioni dovranno corrispondere ai professionisti esterni.

Oggetto della prestazione Oggetto della prestazione è lo svolgimento dell’attività di Responsabile Unico del Procedimento all’interno di un Gruppo di Lavoro con personale Pag. 42 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2019

tecnico - amministrativo dell’Ente destinatario del finanziamento, sulla base della convenzione tra Ente destinatario, appartenente alla Rete di stazioni appaltanti, e Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio.

Requisiti di ammissibilità Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione nell’Elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 ter dell’art. 44 della L.R. 14/2002, i professionisti regolarmente iscritti, da almeno cinque anni, agli Ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, ai Collegi professionali dei Geometri e dei Periti Industriali, aventi specifiche competenze tecnico - amministrative nel settore dei lavori pubblici, in regola con la formazione continua obbligatoria, con il versamento dei contributi previdenziali ed in possesso di polizza RC professionale, in corso di validità, con massimale adeguato. Non sono ammesse le domande di iscrizione di soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti generali).

Requisiti speciali Si richiede di aver svolto, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, almeno una delle funzioni o attività di seguito indicate: - Responsabile Unico del Procedimento; - supporto al Responsabile Unico del Procedimento; - attività di progettazione; - direzione lavori; - coordinamento per la sicurezza; - collaudo tecnico-amministrativo ed altri servizi compresi nel settore degli appalti pubblici. Aver inoltre partecipato, superando la verifica di apprendimento, ai corsi di formazione, in materia di procedimento amministrativo, per complessive venti ore, organizzati da Ordini e Collegi professionali in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia. I requisiti necessari per la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, sono validati dai rispettivi Ordini o Collegi professionali. Per favorire l’accesso dei giovani professionisti al


mercato del lavoro pubblico del territorio regionale, il Responsabile Unico del Procedimento può scegliere come proprio assistente, nell’attività di supporto, un giovane professionista che non ha maturato i requisiti necessari all’iscrizione nell’Elenco.

Compenso

b) ricevuta attestante l’avvenuta iscrizione ai corsi di formazione di cui al punto precedente. In sede di sottoscrizione del contratto disciplinare d’incarico è necessario produrre l’attestato di partecipazione e superamento della verifica di apprendimento relativamente ai corsi sopracitati.

L’importo del compenso a base d’asta per lo svolgimento dell’attività in argomento verrà valutato per i liberi professionisti secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e ss. mm. e ii., per l’attività di supporto al RUP, utilizzando per gli eventuali correttivi i criteri di cui all’art. 6 del citato decreto, utilizzando un fattore moltiplicativo tra 1 e 1,6, in relazione alla complessità della prestazione.

Criteri di selezione

Modalità di presentazione della domanda

L’Elenco verrà aggiornato ogni sei mesi con l’inserimento delle nuove domande presentate nel frattempo da candidati in possesso dei requisiti richiesti. È onere dei soggetti iscritti nell’Elenco comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni e dei requisiti che incidano sull’iscrizione nell’Elenco.

I soggetti interessati devono far pervenire la loro richiesta all’ indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale infrastrutture e territorio. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata: a) la distinta dei lavori e degli incarichi per i quali il richiedente ha svolto le attività qualificanti sopra elencate;

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L’Amministrazione si riserva di interpellare i soggetti valutati più rispondenti alle necessità delle singole opere pubbliche interessate e comunque nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza nell’affidamento degli incarichi.

Aggiornamento dell’Elenco

(CS)


Approvato il decreto sblocca cantieri eliminato l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, norme per la semplificazione dell’attività edilizia in generale e scolastica in particolare e misure per eventi calamitosi. Il Decreto introduce modifiche incisive sul sistema degli appalti pubblici, che con ogni probabilità anticipano l’ampia riforma degli appalti pubblici, in discussione in Parlamento. Vediamo quali sono le principali novità di maggior interesse per le imprese.

Linee guida ANAC Viene proposto l’abbandono delle linee guida vincolanti dell’ANAC, infatti, si prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sostituisca le Linee Guida ANAC in una serie di materie, tra cui: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; Pag. 44 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2019

h) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; i) lavori riguardanti i beni culturali.

Subappalto Il Decreto Sblocca Cantieri elimina del tutto l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, disposizione a carico delle imprese che spesso aveva sollevato molte contraddizioni interpretative sia da parte degli operatori economici che dalle Stazioni Appaltanti. Non trova più riscontro, invece, l’abolizione del limite del 30 per cento del subappalto, questa abrogazione era prevista dalle prime bozze del decreto e aveva avuto la forte contrapposizione dai sindacati dei lavoratori.

Verifica delle offerte prima dell’analisi dei requisiti È previsto, a fini di semplificare e accelerare le procedure di gara, che le Stazioni Appaltanti possano decidere di selezionare la migliore offerta prima, e verificare il possesso dei requisiti di carattere generale solo successivamente. Tale facoltà, che accelera di molto le procedure di gara, può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se le Stazioni appaltanti, utilizzeranno tale facoltà, potranno verificare in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 del Codice stabiliti dalla stazione appaltante nei documenti di gara, inoltre chiarisce il decreto, tale controllo deve essere esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti.

Estensione del minor prezzo come regola dei contratti sotto-soglia Le modifiche si riferiscono all’art. 95 del codice, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione, nell’ottica della semplificazione, estende la facoltà di utilizzo del criterio prezzo più basso per i lavo-


ri di importo inferiore alla soglia comunitaria (euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori) quando l’affidamento degli stessi avviene, in generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori

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di manutenzione ordinaria: infatti, in tali ipotesi appare oneroso e anti economico l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (CS)


Infrazioni in materia di revisioni e copertura R.C.A. utilizzo dello strumento “targa system” per accertare da remoto infrazioni in materia di revisioni e copertura r.c.a. Con nota prot. 300/A/1223/19/105/2 dell’8 febbraio 2019 il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale e ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) ha chiarito le procedure da seguire, in presenza di violazioni in materia di revisioni (art. 80 del codice della strada, c.d.s.) e di copertura R.C.A. (art. 193 del c.d.s.) accertate da remoto con lo strumento denominato “targa system”. Si tratta di un sistema che attraverso la lettura della targa permette di verificare la regolarità della circolazione del veicolo rispetto a queste due disposizioni del c.d.s. In via preliminare, il Ministero ha ribadito che, in materia di accertamento delle infrazioni del c.d.s, il principio cardine, posto dall’art. 200 del c.d.s., resta sempre quello della contestazione immediata in tutti i casi in cui è materialmente possibile effettuarla, e che la motivazione dell’impossibilità di procedervi “deve essere adeguatamente circostanziata attraverso la documentazione esauriente delle situazioni concrete presenti al momento del fatto.” Tuttavia, laddove tale contestazione non fosse possibile, la segnalazione proveniente dall’apparecchio di controllo costituisce una semplice allerta per l’operatore di Polizia, dal momento che il “targa system” non è stato omologato per accer-

tare da remoto queste violazioni. A questo punto, l’agente accertatore dovrà cercare dei riscontri, prima di emettere il verbale di contestazione: a) nei casi di irregolarità nella revisione del veicolo, effettuando una verifica successiva attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; qualora la verifica confermasse la mancanza della revisione, l’operatore potrà contestare la violazione dell’art. 80 del c.d.s. redigendo un verbale in cui ripoterà anche i motivi alla base della mancata contestazione immediata; non è, invece, prevista l’attivazione della procedura dell’invito ex art. 180, co. 8 del c.d.s; b) nell’ipotesi di mancanza della copertura assicurativa del veicolo, effettuando una ricerca nelle banche dati delle compagnie assicuratrici; in caso di esito positivo, porterà a redigere il relativo verbale di infrazione da notificare al trasgressore, anche in questo caso, senza la preventiva attivazione della procedura dell’invito ex art. 180, co. 8 del c.d.s. In entrambe le fattispecie resta impregiudicata la possibilità che l’interessato, una volta ricevuto il verbale di contestazione di dimostrare attraverso l’esibizione della carta di circolazione che il veicolo al momento del transito registrato dal “targa system” era in regola con la revisione periodica ovvero attraverso l’esibizione del certificato di assicurazione che il veicolo era in regola con la copertura assicurativa. In entrambi i casi si procederà all’archiviazione del verbale di contestazione. Copia della nota e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Brexit. Relazioni di traffico da e per il Regno Unito misure transitorie per effetti del differimento del termine di uscita del regno unito dall’unione europea Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 116/ AdT del 29 marzo 2019, per segnalare anche in questa sede che con la decisione (UE) del Consiglio europeo n. 475 del 22 marzo 2019, adottata d’intesa con il Regno Unito e pubblicata sulla G.U.U.E. L 89 in pari data, è stato preso atto che il termine di uscita di quel Paese dall’Unione europea non avverrà più entro il 29 marzo 2019 e che sono state definite due scadenze distinte a seconda se, entro il 29 marzo 2019, la Camera dei Comuni approvi o meno l’accordo di recesso licenziato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018. Le date così concordate per l’uscita sono il: - 22 maggio 2019, in caso di approvazione dell’accordo di recesso entro il 29 marzo 2019; - 12 aprile 2019, in caso di uscita dalla U.E senza accordo approvato entro la predetta scadenza. Ciò premesso, allo scopo disciplinare le relazioni di traffico merci su strada fra il Regno Unito e l’Unione europea durante la fase transitoria e in mancanza di un accordo di recesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019, il Consiglio ha dato notizia sul proprio sito web (www.consilium.europa.eu) dell’approvazione di un regolamento che, nel presupposto della parità di trattamento che il Regno Unito deve garantire ai vettori europei nel suo territorio, prevede per i vettori britannici: - la possibilità di effettuare trasporti internazionali con i Paesi della Unione europea senza limitazioni quantitative sul numero di viaggi (alla stregua di quanto accade ora con la licenza comunitaria), e di eseguire operazioni in regime di cabotaggio fino ad un massimo:

1) di due in 7 giorni dallo scarico del trasporto internazionale, per i primi quattro mesi dalla uscita della G.B dalla U.E; 2) di una in 7 giorni per i successivi tre mesi; - l’applicazione, sempre nella fase transitoria, della disciplina europea sul trasporto in materia sociale, di lavoro e sicurezza stradale, quali la direttiva (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2002/15/CE dell’11 marzo 2002 sull’orario di lavoro dei conducenti, il regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006/CE del 15 marzo 2006 sui tempi di guida, di pausa e di riposo, il regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 165/2014/UE del 4 febbraio 2014 sul tachigrafo digitale di nuova generazione. Quanto ai vettori dell’Unione europea, quando eseguono trasporti in territorio britannico, è stabilito il principio della reciprocità dei rapporti. Pertanto, laddove la Commissione europea riscontrasse una discriminazione, di diritto o di fatto, ai danni dei trasportatori comunitari, essa “senza indugi e al fine di ripristinare l’equivalenza” potrà adottare contromisure fino a quella più estrema di sospendere le regole di favore prima ricordate. Infine, trova anche applicazione il regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1072/2009/UE del 21 ottobre 2009 sull’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada anche nel caso di operazioni c.d. “paese terzo” consistenti, nella fattispecie, nell’effettuazione di trasporti da o per l’Unione europea e il Regno Unito e un paese terzo, e viceversa, senza obbligo di attraversamento del territorio del paese di immatricolazione del veicolo. Ci si riserva di ritornare sull’argomento non appena si avranno avuti elementi di novità. Frattanto, per altre informazioni e aggiornamenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

indice istat mesi di gennaio e febbraio 2019

(C)

ANNI E MESI

INDICI

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

(Base 2015=100) 2018

Febbraio

101,5

0,5

2,0

n. 75 del 30 marzo 2018

Marzo

101,7

0,7

2,1

n. 139 del 18 giugno 2018

Aprile

101,7

0,4

2,1

n. 145 del 25 giugno 2018

Maggio

102,0

0,9

2,3

n. 145 del 25 giugno 2018

Giugno

102,2

1,2

2,3

n. 188 del 14 agosto 2018

Luglio

102,5

1,5

2,5

n. 203 del 1° settembre 2018

Agosto

102,9

1,5

2,7

n. 229 del 2 ottobre 2018

Settembre

102,4

1,3

2,4

n. 264 del 13 novembre 2018

Ottobre

102,4

1,5

2,4

n. 281 del 3 dicembre 2018

Novembre

102,2

1,4

2,2

n. 4 del 5 gennaio 2019

Dicembre

102,1

1,0

1,8

n. 25 del 30 gennaio 2019

2018

Media

102,1

2019

Gennaio

102,2

0,7

1,6

Febbraio

102,3

0,8

1,3

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n. 74 del 28 marzo 2019


Scadenze aziendali mese di aprile 2019 il calendario delle scadenze per il mese di aprile 2019

Mercoledì 10 INPS - CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO Scade il termine per il versamento da parte dei datori di lavoro di personale domestico dei contributi mediante bollettino di c/c/p rilasciato dall’INPS presso le Agenzie Postali, on-line, tramite addebito in conto corrente Bancoposta o utilizzo di carta prepagata o con carta di credito.

Lunedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di marzo. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Martedì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di marzo. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni;

- redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Iva annuale relativa al 2018 con la maggiorazione dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2019 utilizzando il codice tributo 6099. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2018

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ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenute ai dipendenti sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2019. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

Martedì 23 PREVINDAPI - Scade il termine per il versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti relativi al primo trimestre 2019 e comunicazione dei nominativi dei dirigenti.

Giovedì 25 (posticipa a venerdì 26) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di marzo. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli

Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al primo trimestre 2018. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che l’obbligo e i contenuti dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e cessioni di beni e servizi sono stati modificati dal 1° gennaio 2018. I modelli Intra 2 trimestrali sono stati abrogati, ma è consentito trasmetterli su base volontaria.

Martedì 30 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione d’immobili con decorrenza 1° aprile 2019 e versamento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 marzo 2019. RIMBORSO ACCISE AUTOTRASPORTATORI - Scade il termine per la presentazione della richiesta di rimborso delle accise da parte degli autotrasportatori con riferimento agli acquisti di carburante del primo trimestre. RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica della richiesta di rimborso/compensazione dell’Iva a credito relativa al primo trimestre 2019. DICHIARAZIONE IVA - Scade il termine per la trasmissione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2018. ESTEROMETRO - Scade il termine per la trasmissione telematica della prima scadenza dell’esterometro, riferita cioè alle operazioni di gennaio 2019. SPESOMETRO - Scade il termine per l’ultimo invio dello spesometro, vale a dire la comunicazione riguardante i dati delle fatture della seconda parte

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del 2018, secondo semestre o terzo e quarto trimestre. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese del mese precedente.

te della ditta mandante, del riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell’ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell’anno precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine ex art. 16 AA.EE.CC. per l’invio all’agente, da par-

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(PZ-FT)


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