notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 5 15 marzo 2020
IN PRIMO PIANO EMERGENZA COVID-19. LE NOSTRE PROPOSTE PER LA RIPRESA
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
ECCEZIONALI ANCHE NEL PESARE • Fornitura, assistenza, installazione e manutenzione di bilance, pese a ponte e sistemi di pesatura industriali. • Verifiche periodiche con laboratorio meteorologico accreditato. • Controlli e tarature in riferimento ai sistemi di qualità. • Preventivi a richiesta.
Pasian di Prato (Udine) T. +39 0432 690853 info@societabilanciai.it www.societabilanciai.it
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 5 15 marzo 2020
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
Emergenza Covid-19. Raccolta fondi
8
Emergenza Covid-19. Le nostre proposte per la ripresa
9
Covid-19. Proposte del Presidente Confapi Casasco
12
Emergenza Covid-19. Intervista del Presidente Confapi Casasco
14
Patto per l’export
16
Stato di emergenza nazionale coronavirus
22
L’approvazione del bilancio
26
Art Bonus FVG
31
Rimborso accise autotrasportatori
34
Lettere d’intento
36
La dichiarazione Iva annuale
37
Riforma crisi d’impresa
45
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
47
Emergenza Covid-19; il d.l. “Salva imprese”
53
Emergenza Covid-19; erogazione anticipata incentivi regionali
55
Inail. Incentivi alle imprese ed emergenza Covid-19
56
Contributi alle imprese artigiane
58
Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio e marzo 2020
59
Proroga MUD e adempimenti ambientali al 30 giugno 2020
60
Conai: aumenti per gli imballaggi in carta e vetro
61
iopgroup
Pasian di Prato (UD)
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EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
ANAC: contratto di avvalimento
62
Indicazioni operative per le costruzioni e l’edilizia
63
Marocco
66
Webinar Paesi esteri
67
Associazione Nicopeja Onlus. Raccolta fondi
68
Coronavirus. Disposizioni per l’autotrasporto di cose c/t
70
Coronavirus. Proroga termini per esami patenti e fogli rosa
71
Emergenza Covid-19
72
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
74
Canone di locazione immobili urbani
75
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Emergenza Covid-19. Raccolta fondi donazione di letti al dipartimento di anestesia e rianimazione dell’azienda sanitaria universitaria integrata di udine L’Impresa associata PRATIC F.LLI ORIOLI SPA ha avviato un’iniziativa di solidarietà a sostegno del Dipartimento di anestesia e rianimazione dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine per l’acquisto di letti per la terapia intensiva, coinvolgendo in questo anche l’Associazione. L’atto di solidarietà consiste nella donazione di fondi per l’acquisto di 10 letti da destinare al Reparto di Terapia Intensiva, il cui Primario è il Prof. Amato De Monte. La PRATIC ha preso infatti contatto con il Prof. De Monte rappresentandogli il proprio vivo intendimento di aiutare il sistema sanitario locale e il Primario ha accolto da subito l’offerta sottolineando l’estrema necessità di poter disporre di attrezzature, ora sovraccaricate, per la terapia intensiva. Si tratta di dispositivi speciali, ad alto tasso di innovazione tecnologica, studiati specificamente per assistere il paziente e consentire al personale medico la migliore gestione anche dal punto di vista del rischio. Ogni letto ha il costo di circa 15.000 euro. Quanti fossero interessati a fare una donazione in denaro possono provvedere tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: UNICREDIT SPA Via Vittorio Veneto 20 – UDINE Codice IBAN: IT 70 J 02008 12310 000105831374 Cod.Bic/swift: UNCRITM1UN6
Intestato a: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE. Causale: donazione liberale per acquisto letti terapia intensiva Una volta eseguito il bonifico, allo scopo di indirizzare la donazione alla finalità indicata, si chiede cortesemente di compilare il modulo allegato, e trasmetterlo unitamente alla copia della contabile bancaria del bonifico al seguente indirizzo: Anna Bruno P.O. Ufficio Convenzioni SOC Affari Generali Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Tel. 0432554276 – fax 0432554933 anna.bruno@asufc.sanita.fvg.it - PEC: asufc@ certsanita.fvg.it Da ultimo, si ricorda che questa donazione rientra nelle fattispecie di cui all’art. 66 del D.L. 18/2020 “Cura Italia”, il quale prevede agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro e natura per il contrasto dell’emergenza sanitaria. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali sarà possibile beneficiare di una detrazione del 30% fino ad un massimo di 30.000 euro. Le erogazioni devono essere fatte a favore dello Stato, amministrazioni locali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. Devono inoltre essere destinate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per i titolari di reddito d’impresa è prevista la loro piena deducibilità. Ai fini IRAP sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
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(LCP)
Emergenza Covid-19. Le nostre proposte per la ripresa le proposte di confapi fvg all’amministrazione regionale per la ripresa delle attività economiche Su richiesta del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il 20 aprile 2020 l’Associazione ha sottoposto una serie di osservazioni e proposte per la ripresa delle attività economiche, focalizzata sullo stato attuale dell’industria in Friuli Venezia Giulia e sulle sue immediate prospettive, ma destinata a fornire elementi di valutazione all’Amministrazione regionale nel confronto con il Governo italiano in vista del prossimo avvio della c.d. Fase 2. Il documento, frutto di una diffusa consultazione con le imprese associate, si articola su quattro passaggi: - il primo, propedeutico, in cui si sostiene l’inderogabile necessità di riaprire tutte le attività produttive, se possibile già prima del 4 maggio 2020, in condizioni di sicurezza – per assicurare le quali viene data attuazione, d’intesa con le OO.SS., al Protocollo nazionale del 14 marzo 2020 a garanzia della salubrità dei luoghi di lavoro e di protezione sanitaria delle maestranze – e si invitano la pubblica amministrazione e i soggetti privati a onorare, per quanto possibile, i loro obblighi per garantire i flussi monetari; - il secondo, in cui si sottolinea l’importanza della riapertura dell’industria manifatturiera per mantenere le posizioni sui mercati esteri, ove la concorrenza internazionale è pronta a soppiantare le imprese italiane, e di quella delle attività commerciali per dare sostegno al mercato interno da tempo asfittico; - il terzo, recante misure per il settore della logistica e dei trasporti, quali l’applicazione del regime di reciprocità nel trattamento dei trasporti su strada in tutte le relazioni internazionali, e facilitazioni nella gestione del traffico sul mercato interno; - il quarto, recante misure per la ripartenza
dell’industria delle costruzioni con deroghe al vigente codice degli appalti mediante il riconoscimento sempre in sede di appalti dei maggiori oneri per la sicurezza, con semplificazioni contabili e con un cadenzamento mensile di stati di avanzamento lavori (SAL) per assicurare maggiore liquidità alle imprese edili. Di seguito si riporta il testo integrale del documento. oOo La prima cosa che ci attendiamo, e che è sottointesa, è la riapertura di tutte le attività manifatturiere, delle costruzioni e dei servizi all’industria. A queste però devono aggiungersi anche le attività commerciali, senza le quali il mercato interno è condannato alla paralisi. La seconda richiesta di fondo è che la pubblica amministrazione e i soggetti privati onorino i loro obblighi per quanto possibile. A tal proposito va chiesto al Governo di riconsiderare la portata dell’articolo 91 del decreto legge Cura Italia, affinché non finisca per avallare un generalizzato ricorso alla causa di forza maggiore e fornisca un ingiustificato alibi a chi non intende pagare e interrompa il vitale flusso monetario. Senza queste due premesse le imprese non saranno nemmeno in grado di restituire i finanziamenti che andranno a chiedere per alimentare la propria liquidità. In queste settimane di chiusura, ma già prima, le imprese operanti o meno avevano messo a punto misure di sicurezza, oltre a quanto stabilito dal Protocollo Nazionale per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 sottoscritto lo scorso 14 marzo, volte a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e la tutela delle maestranze. Ciò in stretta collaborazione con le RSU, RLS, RSPP e medico del lavoro; tutti hanno dato grande dimostrazione di responsabilità e di consapevolezza dell’importanza dell’aspetto economico. Questo deve essere da spunto affinché tutti gli attori dell’economia si sentano pienamente responsabili e agiscano di conseguenza, facendo la propria parte.
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Le imprese si sono già organizzate su più turni di lavoro, con ingressi scaglionati, nell’arco di 7 giorni e non di soli 5. In questa logica, si chiede all’Amministrazione regionale: 1. di monitorare il trasferimento del lavoratore dalla residenza al luogo di lavoro, evitando possibili situazioni di contagio intermedie, specie con riguardo al trasporto pubblico locale dove già l’Assessorato regionale alla Mobilità sta prendendo le misure idonee; 2. di monitorare la situazione del nucleo familiare del lavoratore, mediante autocertificazione, con cui dichiara l’inesistenza di casi positivi in famiglia; 3. di evitare ogni sorta di appesantimento burocratico-amministrativo non istituendo, ad esempio, nuove figure o nuovi adempimenti dedicati, utilizzando, invece, l’organizzazione e le figure aziendali già presenti; 4. di prendere in esame la gestione dei minori stante la chiusura di scuole e centri estivi.
Industria manifatturiera La riapertura delle imprese non sarà comunque sufficiente a far ripartire le attività. Allo stato attuale le stesse stanno evadendo ordini pregressi o richieste di interventi d’urgenza e di manutenzione. Sono venuti a mancare o sono stati annullati la maggior parte degli ordini e delle commesse programmati nel breve periodo sul mercato interno e su quello internazionale. Per questo, a maggior ragione, devono essere pronte a reinserirsi al più presto sul mercato internazionale, che non si è mai fermato o che è già ripartito, prima di correre il rischio di essere emarginate. La prima funzione aziendale da riattivare, ferma ormai da fine febbraio, è quella commerciale, anche sul mercato interno da tempo ormai asfittico. Per le imprese che operano per il settore pubblico, attraverso servizi, lavori e forniture il blocco è stato repentino, poiché sono stati annullati o sospesi gli ordini in essere, non sono stati pubblicati nuovi bandi e non vi è stata nemmeno interlocuzione per il fatto che sono venuti meno tutti i referenti. Con l’applicazione dei protocolli, le imprese e i loro cantieri aumenteranno di molto il grado di sicurezza rispetto ad altri ambienti, a cominciare da quello domestico, tanto che potrà essere più sicuro andare a lavorare che rimanere a casa. Anche per questo e, non solo per evitare le concentrazioni, si propone di rendere lavorativa l’intera settimana (7 giorni), in luogo degli attuali 5. Le imprese garantiranno la corretta turnazione.
Il trasporto e la logistica Sulla base di una ricognizione eseguita dall’Associazione risulta che tutte o quasi le imprese di trasporto su strada e della logistica hanno proseguito l’attività ma in misura fortemente ridotta, fino ad un massimo del 20%. Gli insoluti sono per ora molto limitati (6/7% più o meno in tutte le imprese) ma si riferiscono a commesse ante virus (dicembre 2019 – febbraio 2020). In materia di trasporti su strada la Regione potrebbe fare un passo nei confronti dello Stato affinché: 1. si applichi il principio di reciprocità nel trattamento dei trasporti su strada e dei conducenti dei veicoli per tutte le relazioni con l’estero per evitare misure ingiustificate o pretestuose; 2. per facilitare l’elasticità di gestione del traffico, si introduca una deroga all’osservanza dei tempi di guida, di pausa e di riposo anche nei trasporti interni, come hanno fatto numerosi Stati membri dell’UE, e analogamente a quanto fatto in ordine ai divieti di circolazione nei giorni festivi.
Industria delle costruzioni e lavori pubblici Accanto alle proposte riguardanti l’industria manifatturiera che possono trovare applicazione anche per l’industria delle costruzioni, come la turnazione su 7 giorni, si sottopongono alcune proposte specifiche per quest’ultimo ramo di attività, allo scopo di favorirne la liquidità e ridurne gli oneri. 1) Superare in deroga le regole poste dal codice degli appalti, consentendo l’affidamento dei lavori per almeno un anno in regime di “massima urgenza” mediante trattativa diretta con una sola impresa fino all’importo di 150.000 euro, in luogo degli attuali 40.000. 2) Riconoscere, anche con atto normativo, i maggiori oneri di sicurezza, che tengano conto dei costi sostenuti dalle imprese per l’applicazione dei relativi protocolli. I maggiori oneri dovranno ricomprendere l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I) e tenere conto della diminuita produttività dovuta al distanziamento sociale e alle tempistiche necessarie a rinnovare sistematicamente la salubrità dei cantieri e l’igiene degli addetti. A tal fine, l’esistente Comitato tecnico del prezziario regionale andrebbe incaricato di formulare un prezziario di tali costi, condiviso
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fra enti appaltanti, Amministrazione regionale e imprese. 3) Dare indicazione agli enti locali appaltanti di ridurre i tempi della contabilitĂ dei lavori, della successiva emissione dei certificati di pagamento e del pagamento delle fatture. 4) Negli appalti evitare stati di avanzamento la-
vori (S.A.L.) troppo distanziati nel tempo e di importi troppo elevati, sostituendoli con S.A.L. mensili, che possono meglio assicurare alle imprese la liquiditĂ necessaria per il pagamento dei fornitori. Udine, 20 aprile 2020
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Covid-19. Proposte del Presidente Confapi Casasco per le prossime misure a contrasto del fenomeno epidemiologico e per il rilancio dell’economia In vista dell’adozione dei nuovi provvedimenti, attesi prima del 3 maggio 2020, per il contrasto del Covid-19 il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha invitato le Organizzazioni nazionali di categoria a formulare osservazioni e proposte anche in funzione delle misure che dovranno essere adottate per la ripresa e il rilancio dell’economia nazionale. Per Confapi si è espresso il Presidente Maurizio Casasco, il quale l’11 aprile 2020 ha sottoposto tre proposte di fondo, riassumibili: 1. nell’assicurare la massima liquidità alle imprese attraverso una generalizzata garanzia pubblica del 100%, prolungando la durata dei finanziamenti da 6 a 15 anni, accorciando le tempistiche con la sospensione delle valutazioni del merito di credito e prorogando la sospensione del codice della crisi, 2. nell’accelerare la riapertura delle attività economiche, da abbinare e non da contrapporre alle misure di sicurezza sanitaria, atteso che ciò già accade in sede europea e che un disallineamento provocherebbe danni strutturali all’economia italiana, oltre a quelli già insiti nella sospensione delle attività produttive; 3. nell’avviare un rapido e convinto processo di sburocratizzazione dell’attività d’impresa. La burocrazia non è, infatti, più solo un freno alla competitività, bensì il fattore dirimente della tenuta del sistema economico e produttivo. Ecco di seguito il testo integrale. (AdT)
Emergenza Covid-19. Proposte Confapi decreto legge “liquidità” - È prioritario per la tenuta del sistema produttivo
assicurare liquidità immediata per tutti senza valutazione del merito creditizio. L’unico modo affinché il sistema bancario affidi le imprese a prima richiesta, evitando l’allungamento delle tempistiche delle istruttorie per la valutazione del merito creditizio e con la certezza della concessione del credito, è che la garanzia pubblica sia estesa al 100%. Diversamente le Banche non si assumeranno mai il rischio, i tempi burocratici dell’istruttoria della pratica di valutazione resteranno inevitabilmente lunghi e la probabilità di risposte negative sarà inevitabile per l’80% delle PMI. - Altrettanto indispensabile è commisurare la durata dei nuovi finanziamenti alle effettive tempistiche delle imprese di assorbire l’impatto del lockdown, portando la durata massima da 6 a 15 anni. - Parallelamente anche la proroga dei termini di sospensione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non può non essere commisurata ai tempi di reale superamento della crisi, perché è inevitabile che i bilanci delle imprese siano in sofferenza per alcuni anni. Favorire l’imminente riapertura delle attività economiche - Con grande senso di responsabilità Confapi è consapevole che l’indispensabile accelerazione della riapertura delle attività economiche, per la loro stessa sopravvivenza, non può non essere abbinata alla necessità di implementare nuove misure di sicurezza, su solide basi medico-scientifiche, nei luoghi di lavoro a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Confapi sta finalizzando il testo di un nuovo Protocollo con proposte innovative, in collaborazione con autorevoli figure di elevato profilo medico scientifico. - È tuttavia fondamentale che l’Italia, sulle tempistiche per la riapertura, mantenga un allineamento con i principali paesi europei, in quanto in una economia interconnessa, un disallineamento genererebbe condizioni di concorrenza differenziate che darebbero un danno strutturale e non congiunturale al sistema produttivo italiano. In un’ipotesi di
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riapertura graduale, è prioritaria la riapertura delle imprese che esportano per permettere l’esecuzione delle commesse per i clienti esteri, in modo da non perdere quote di mercato difficilmente recuperabili. - Spostando il focus sul problema occupazionale, si ritiene fondamentale introdurre un incentivo al reintegro in azienda della forza lavoro, sottoforma di un credito d’imposta commisurato alla quota della forza lavoro reinserita in azienda, oltre il 50%. La misura garantirebbe un minor ricorso agli ammortizzatori sociali, creando un meccanismo virtuoso sul fronte occupazionale e dei consumi. Semplificare la fase di ripresa delle attività economiche La crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria ha portato ancor più in evidenza le derive della burocrazia, che oggi non è solo più un freno alla competitività, ma diventa un elemento dirimente sulla tenuta del sistema economico e produttivo.
Oggi è necessario avviare un rapido percorso di sburocratizzazione per permettere alle imprese di riaprire e performare il più velocemente possibile. Ad esempio, un’impresa aderente alla Confapi, con un poderoso piano industriale per un investimento superiore a 100 milioni di euro con risorse proprie, che genererebbe un forte impatto sul PIL locale e in termini occupazionali, per effetto della burocrazia sui diversi livelli comunali, provinciali, regionali e nazionali, ha una proiezione di avvio dell’investimento su tempi superiori ai 12 mesi. L’iter normativo richiesto per la riduzione dei tempi di istruttoria è inevitabilmente complesso e lungo, rispetto alle attuali esigenze di rapida ripresa del sistema economico. Pertanto, Confapi ritiene indispensabile che in funzione delle opere strategiche e dei territori strategici si individuino figure di alto profilo tecnico e morale, che - al pari di quanto accaduto per la ricostruzione del Ponte Morandi e per Expo - possano assumere provvedimenti straordinari in deroga alle normative vigenti.
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Emergenza Covid-19. Intervista del Presidente Confapi, Casasco l’intervista del presidente di confapi, maurizio casasco, rilasciata al “corriere della sera” Si riporta il testo integrale dell’intervista rilasciata dal Presidente di Confapi, Maurizio Casasco, al “Corriere della Sera” incentrata sui prossimi
interventi dello Stato in favore delle imprese per contrastare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. La proposta che, anche nell’intervista, Casasco fa al Governo è di orientare le misure dello Stato a interventi a fondo perduto o, per meglio dire, in conto capitale. Lo Stato verrebbe ripagato con il pagamento delle tasse da parte delle imprese, per la cui inattività rischia di non percepire. I contributi in conto capitale dovrebbero rimpiazzare i finanziamenti “agevolati” che manifestamente sono tardivi e non funzionano, paralizzati dalla burocrazia.
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Patto per l’export
le proposte di confapi per il rilancio del “made in italy”
A conclusione delle consultazioni operata nelle settimane scorse dal Ministero degli esteri con le associazioni nazionali di categoria per il rilancio del “Made in Italy” sui mercati internazionali, denominate Patto per l’export, Confapi ha formulato un documento riepilogativo delle proprie proposte, già sottoposto alla Farnesina la quale si è fatta promotrice dell’iniziativa nell’ambito delle proprie potestà e delle competenze. Il documento recepisce anche le osservazioni e proposte formulate da Confapi FVG per bocca del Presidente del Gruppo legno-arredo, Tommaso Passoni, il quale ha partecipato ai lavori, riportano i concetti generali a cui dovrebbe ispirarsi il Ministero degli esteri, l’individuazione degli strumenti più idonei per la promozione del “Made in Italy”, il ruolo delle rappresentanze italiane all’estero, i nodi della logistica, della grande distribuzione organizzata (GDO) e della formazione nonché una serie di indicazioni specifiche per i settori dell’agroalimentare, dell’abbigliamento-moda-persona e del sistema abitare. Si riporta di seguito il testo integrale del documento in cui sono racchiuse le proposte in oggetto.
UNITAL CONFAPI Unione Industrie Italiane Arredi Legno Sughero e Forestazione. Dimensioni aziende associate Vanno da un minimo di 5 ad un massimo di 120 dipende principalmente collocate nelle aree distretto (media 14 dipendenti) posizionate sul mercato come segue: - 10% circa esportano circa il 50% della loro produzione. - 5% circa esportato il 10% della produzione con rapporti occasionali.
- 45% circa operano per il mercato interno. - 40% sono subfornitrici delle più grandi aziende italiane.
Settori dell’arredo italiano - Mobili e cucine in legno massello stile classico. - Mobili e cucine in materiali diversi stile moderno. - Arredi in legno per esterno e il tempo libero. - Mobili e arredi per uffici. - Arredi su misura compreso il montaggio. - Divani e poltrone in materiali diversi. - Porte e finestre di ogni tipo e materiali diversi. - Pavimenti in legno di ogni tipo e materiale. - Arredi per stand fieristici e manifestazioni di ogni tipo. - Produzione di pallet e imballaggi in legno. - Componenti per strutture abitative in edilizia. - Produzione di pannelli e compensati per l’industria. - Arredi navali, barche e strutture per il mare. - Segherie e produzione di elementi per l’industria.
Presidente Unital Confapi Riccardo Montesi
Proposte Confapi per l’internazionalizzazione e il rilancio del Made in Italy
Premessa Confapi ritiene necessario stabilire subito regole chiare ed elaborare un cronoprogramma per avviare la riapertura di tutte le attività produttive, garantendo la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Liquidità, finanziamenti, assicurazione del credito e burocrazia È necessario che per tutti gli strumenti che lo Stato, e in particolare il Maeci, decide di mettere in campo, la parte procedurale sia attivata in tempi rapidissimi, eliminando inutili adempimenti burocratici.
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OPENEX.IT
il destino centra poco
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Confapi chiede che siano definiti: - strumenti di finanziamento a fondo perduto per la partecipazione delle Mpmi a missioni commerciali, fiere all’estero e progetti di internazionalizzazione, anche di piccoli importi; - strumenti di finanziamento con copertura da parte dello Stato del 100% per far fronte sia alle scadenze ordinarie sia ad impegni e costi futuri; - strumenti di finanziamento ad hoc per progetti di comunicazione di Mpmi, anche di aziende di nicchia nella produzione del Made in Italy di qualità; - misure per favorire i pagamenti delle forniture in tempi rapidi, in particolare per i servizi resi alle amministrazioni pubbliche e all’UE, e modifica della direttiva “Late Payment” dell’UE, obbligando anche le società private a pagare i loro fornitori di servizi e subappaltatori entro al massimo 30 giorni; - procedure più snelle per aggregazione di imprese che intendono affacciarsi sui mercati esteri; - rifinanziamento dei vouchers per i Temporary export manager, non solo per singole imprese, ma anche per aggregazione di imprese; - strumenti di assicurazione sul credito: visto il sempre maggiore coinvolgimento di Sace, si ritiene opportuno avere un supporto più consistente attraverso coperture più alte ed estese anche ad aree considerate a maggior rischio ma importanti per lo sviluppo del nostro export; inoltre è fondamentale estendere la garanzia pubblica al 100% degli importi finanziati; - credito d’imposta per l’assicurazione sul credito a copertura di eventuali perdite in misura del 60% circa per dare possibilità alle aziende di concedere dilazioni di pagamento ai clienti esteri; - un sistema di tassazione agevolata per le imprese che hanno una quota di fatturato estero consistente o che dimostrino concreti progetti di internazionalizzazione attraverso un sistema che possa agevolare il regime IVA e preveda aliquote fiscali agevolate per dar modo all’impresa di recuperare liquidità e capacità di investimento.
Strumenti di promozione Visti i tempi incerti, sia per la ripresa di contatti diretti con clienti e fornitori all’estero sia per l’incoming di buyers in visita in Italia, sarebbe utile uno strumento finanziario finalizzato a supportare le aziende nell’adeguamento delle tecnologie
di comunicazione web per realizzare trasmissioni in streaming, video in diretta e format digitali di presentazione. Tali strumenti potranno essere di valido supporto ai promoters o testimonial locali, da identificare con l’aiuto delle Ambasciate se non sono già inseriti nelle strutture aziendali. Confapi riconosce l’importanza della commercializzazione e della promozione online del Made in Italy, ma ritiene che tale canale non debba sostituire le forme tradizionali di promozione e di commercio. Confapi manifesta alcune perplessità sul programma delle “mini ferie” ipotizzate dal Ministero da realizzarsi in autunno, ritenendo, invece, più utile ripartire con le manifestazioni principali da settembre 2020, nel rispetto delle misure di sicurezza e contenimento che saranno disposte per la fase 2. In relazione agli strumenti di promozione, si evidenzia l’importanza, in questa fase, di organizzare missioni in entrata di operatori stranieri per incrementare la possibilità di contatti commerciali.
Comunicazione e rappresentanza all’estero Confapi condivide il progetto di una campagna di comunicazione strategica e ben indirizzata sui mercati esteri come strumento fondamentale per rilanciare e consolidare l’immagine italiana. Occorrono, pertanto, tempi rapidi di realizzazione per garantire un intervento efficace e tempestivo. Si ritiene, altresì, utile una campagna di comunicazione destinata ai consumatori ed al mercato italiano, incluse le grandi catene distributive, al fine di aumentare la consapevolezza che “acquistare italiano” è utile per sostenere le aziende e l’economia del Paese. Risulta necessario favorire anche progetti di comunicazione di Mpmi come aziende di nicchia nella produzione del Made in Italy di qualità. Rappresentanza all’estero: le Ambasciate dovrebbero essere l’unico coordinatore per la difesa e la presentazione del Made in Italy, senza dispersione di competenze e divisioni di territorio e puntando a rappresentare le eccellenze italiane in modo adeguato ed univoco. Potrebbe essere interessante anche avere dalle rappresentanze diplomatiche all’estero informazioni relative alle gare bandite dalle pubbliche amministrazioni in loco.
Logistica e GDO Si ritiene utile una rivalutazione del ruolo logistico e strategico degli aeroporti di Fiumicino e Malpen-
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sa, fondamentali per lo sviluppo e la promozione del Sistema Italia, al fine di evitare interruzioni e ritardi nelle spedizioni che, altrimenti, rischiano di essere gestite da sistemi aeroportuali stranieri. In relazione alla GDO, sarebbe auspicabile favorire rapporti di collaborazione a misura di Pmi, basandosi sulla loro capacità di risposta su quantità e tempi. Le rappresentanze diplomatiche italiane presenti nei vari paesi potrebbero favorire rapporti di collaborazione con le varie GDO esistenti in loco.
Formazione La realizzazione di corsi di formazione per le Pmi interessate all’export e ai progetti di internazionalizzazione, con particolare riferimento ai temi della digitalizzazione e della commercializzazione online, potrebbe rappresentare uno strumento utile anche alle imprese meno strutturate per sviluppare la vocazione all’export. Confapi ritiene utile anche l’organizzazione di corsi di formazione per agenti di commercio.
Agroalimentare Certificazioni e Dazi Attuazione di un piano di accordi bilaterali con i paesi extra UE affinché riconoscano le nostre procedure di certificazione (sanitarie, sicurezza, biologiche) contrastando in modo efficace il tentativo dei competitors stranieri di squalificare il Made in Italy, prendendo a pretesto il COVID 19 per inserirsi con marchi Italian Sounding in quote di mercato a sostituzione dei nostri prodotti di eccellenza. A quanto sopra, va affiancata un’azione da parte del Maeci finalizzata all’abbattimento delle barriere costituite dai dazi che attualmente limitano il nostro export ed anche a snellire le operazioni doganali favorendo la movimentazione delle merci. Promozione e finanziamenti Avendo spesso la necessità di muoversi insieme, le piccole imprese chiedono anche di vedere snellite al massimo le procedure per la realizzazione di ATI (annullando i costi della burocrazia) e di poter ottenere micro e piccoli finanziamenti (fino a 10.000 Euro) in tempi ristrettissimi per essere in grado di realizzare, in modo autonomo o sotto il coordinamento delle associazioni datoriali, programmi di promozione e sviluppo idonei e mirati al recupero dei contatti esistenti ed alla sensibilizzazione di nuovi mercati. Con lo stesso criterio devono essere velocemente accessibili i finanziamenti per progetti di comunicazione che evidenzino con forza e chiarezza la relazione indissolubile tra Mpmi e Made in Italy di Alta Qualità.
Certificazione Etica È fondamentale porre in prima linea il concetto, peraltro vero ed a volte riconosciuto a malincuore dai competitors esteri, che il nostro sistema produttivo ed i nostri prodotti sono tra i più sicuri al mondo dal punto vista sanitario e della qualità: la legislazione antifrode è tra le più rigide al mondo e la sicurezza alimentare è un vanto delle nostre imprese. A tal fine, si potrebbe realizzare, con l’aiuto di un team di professionisti certificati Accredia, una Certificazione Etica che attesti il 100% made in Italy, la sicurezza alimentare, il rispetto dell’ambiente e le condizioni di salute e sicurezza dei nostri addetti sul posto di lavoro.
Abbigliamento/ moda/ persona E-commerce L’e-commerce sicuramente rappresenta un ottimo canale di promozione ma per alcuni settori, come quello del tessile e dell’abbigliamento, non può sostituire i canali tradizionali. L’Italia è infatti un paese a vocazione turistica, in cui il settore moda svolge una funzione importante di “attrazione”, con milioni di viaggiatori che visitano l’Italia anche per acquistare i nostri prodotti fashion; inoltre, il negozio consente di toccare e provare ogni singolo prodotto valorizzando l’impatto sensoriale del “prodotto moda”, che l’e-commerce non consente di apprezzare. Riteniamo che eventuali risorse economiche disponibili debbano invece essere piuttosto concentrate sulle misure di sostegno e di liquidità. Chiediamo, inoltre, contributi a fondo perduto per la partecipazione delle aziende a missioni commerciali e fiere all’estero (come avviene, per esempio, per le aziende turche che ricevono un rimborso dallo stato fino al 95% dei costi sostenuti per fiere).
Sistema Abitare E-commerce, comunicazione e fiere Confapi condivide il progetto di un market place del “Made in Italy”, finanziato dal governo, come mercato virtuale per le Pmi limitato alla presentazione dei prodotti e dei servizi, in cui ogni azienda potrà avere una propria vetrina gestita in modo autonomo. Tale progetto, infatti, potrebbe facilitare la presenza delle imprese che non riescono ad accedere alle piattaforme e-commerce sui mercati internazionali. Si ritiene utile, tuttavia, creare un meccanismo di selezione delle imprese per accedere al market place. Liquidità, finanziamenti, assicurazione del credito e burocrazia Confapi ritiene utile introdurre un credito d’imposta oppure incentivi per le Pmi che creano un proprio sito, anche in rete con altre imprese, a con-
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dizione che il promotore sia un’impresa Italiana. Inoltre, sarebbe opportuno creare misure di finanziamento per l’acquisto e/o l’anticipo su contratti di acquisto delle materie prime in quanto il migliore prezzo è determinante per la competitività del prodotto. Promozione Sarebbe utile creare convenzioni con Alitalia o
altre compagnie destinate agli imprenditori che si recano all’estero in occasione di fiere e missioni di lavoro, sia con Ice sia con le associazioni di imprese. In alcuni paesi, dove l’import Italiano è largamente superiore all’export, le Ambasciate potrebbero verificare la possibilità di accordi per acquisti in compensazione oppure favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali con le nostre Pmi.
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Ripartire dopo l’emergenza richiede risposte rapide e sicure basate su poche informazioni rilevanti in grado di indicare una direzione da prendere
“
In questo scenario, SKAN vuole:
Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare (T.S. Eliot).
Fornire alle direzioni aziendali strumenti, tecniche e la sua esperienza per valutare le opportunità e pianificare una nuova operatività. Dare alle aziende informazioni e supporto per costruire i nuovi progetti positivi ed essere pronti a ripartire competitivi sui mercati.
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Stato di emergenza nazionale coronavirus Effetti sui rapporti contrattuali in essere
di Carlo Ferrero, avvocato in Udine e magistrato onorario Lo scoppio della pandemia da Coronavirus, responsabile della malattia respiratoria denominata COVID-19 ed il costante incremento dei contagi sul territorio nazionale è un evento straordinario che ha causato lo stato di emergenza nazionale - ufficialmente dichiarato con delibera del Consiglio Dei Ministri dd 31.01.2020 (GU serie generale n. 26 dd 01.02.2020) - ed una situazione “mai conosciuta dal dopoguerra a oggi”. E’ noto che la pandemia ha portato il Governo ad emanare diversi provvedimenti per fronteggiare l’emergenza. I diversi interventi normativi che si sono susseguiti a partire dal mese di febbraio 2020 hanno introdotto limitazioni alle libertà costituzionali di circolazione delle persone e disposto la sospensione di gran parte delle attività produttive. La normativa emergenziale emanata dal governo comprime infatti i diritti costituzionali di cui all’artt. 16 e 17 Cost. (diritto di libera circolazione e di riunione), e di cui agli artt. 35 e ss Cost. (rapporti economici e libertà di esercizio d’’impresa). Pertanto è stata espressamente riconosciuta dalla legge la rilevanza delle misure di contenimento della pandemia contenute nella normativa emergenziale quale possibile causa di esclusione della responsabilità del debitore (art. 91, comma 1 ed art 88 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia” esecutivo ed in attesa di conversione in Legge). L’impatto che le misure di contenimento della pandemia attualmente in corso avranno sui contratti pendenti, nei più diversi settori, è evidente e molto grave. La natura delle misure adottate comporta, pertanto, anche la necessità di capire quali possano essere gli effetti sui rapporti contrattuali in essere.
Per queste evenienze - davvero eccezionali (e per fortuna rare) - esistono anche istituti giuridici tradizionali che possono essere invocati:
1. L’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore L’art. 1218 cc (richiamato espressamente dall’art 91, comma 1, DL n. 18/20) dispone che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. L’art. 1256, comma 1 c.c. dispone che “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Secondo consolidata giurisprudenza, la causa non imputabile consiste in un “impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza”. Più precisamente, deve trattarsi di un “evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio e alle condizioni del mercato” che trascende la sfera del debitore, e cioè “non dipendente da dolo o da colpa” dello stesso. Se, da un lato, è vero che “l’impossibilità sopravvenuta che libera dall’obbligazione deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso”. Solo l’impossibilità definitiva determina l’estinzione dell’obbligazione: ai sensi dell’art. 1256, comma 2 c.c., l’impossibilità temporanea esonera il debitore da ogni responsabilità per il ritardo nell’adempimento, salvo che l’impossibilità perduri “fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”. Una volta cessata la causa di impossibilità temporanea, il debitore è quindi tenuto ad adempiere. Nell’ipotesi in cui l’impossibilità sia solo parziale, e cioè la prestazione sia divenuta impossibile solo in parte, dovranno trovare applicazione gli artt. 1258 e 1464 c.c.. Secondo l’art 1258 cc “il debitore si libera dall’obbliga-
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zione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile” ; tuttavia in caso di contratto a prestazioni corrispettive l’art. 1464 c.c. introduce un correttivo al fine di salvaguardare il sinallagma contrattuale prevedendo che in tale ipotesi “l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”. Al di là degli specifici casi è evidente comunque che per le obbligazioni scadenti nel periodo di vigenza delle note misure restrittive (ed anche nei mesi immediatamente successivi) la prova della impossibilità sopravvenuta (a pagare, a consegnare, a restituire, ecc) è più semplice se non in alcuni casi già raggiunta per fatto notorio ai sensi dell’art. 115 cpc rientrando la fase attuale nella comune esperienza che - quindi- non vi è bisogno di provare in quanto fatto vero per sua diffusione ed oggettività (fatto notorio che può essere posto dal giudice a fondamento della propria decisione). Prendendo ad esempio un contratto di affitto di locali commerciali o di affitto di azienda, l’affittuario imprenditore che ha dovuto chiudere l’attività ovvero che – ancorchè non abbia chiuso l’attività – ha visto comunque ridursi in percentuale molto rilevante il proprio fatturato a causa delle note limitazioni, potrà evidentemente invocare l’impossibilità sopravvenuta quale causa di giustificazione per il mancato o ritardato pagamento dei canoni contrattualmente previsti (art 1218 cc ed art 91, comma 1, DL n. 18/20).
2. il caso fortuito e la forza maggiore Art. 45 cp. In ambito civilistico le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili”. Le nozioni ed i concetti di forza maggiore nati in ambito penalistico sono stati richiamati dalla giurisprudenza civile, che afferma che la forza maggiore e il caso fortuito “si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria”. La forza maggiore consiste in un evento “eccezionale ed imprevedibile, tale da superare qualsiasi accorgimento da parte del soggetto”. Per fare un esempio l’azienda che si è vista obbligata a chiudere lo stabilimento non potrà essere chiamata responsabile della mancata produzione/consegna di un determinato prodotto secondo i termini contrattualmente previsti. E’ evidente comunque che l’istituto della forza maggiore (forza maggiore che ha impedito di pa-
gare, di consegnare, di restituire, ecc) può essere invocabile in varie evenienze di questi giorni.
3. Il “Factum prìncipis” La giurisprudenza individua tra le cause di esclusione della responsabilità anche cause che discendono da un atto della pubblica autorità (legislativa, amministrativa o giudiziaria) il quale impedisce al debitore di eseguire la prestazione dovuta. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza il debitore non può ritenersi esonerato da responsabilità laddove il medesimo vi abbia colposamente dato causa: è “necessario che l’ordine o il divieto dell’autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell’obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, il che vuoi dire che, di fronte all’intervento dell’autorità, il debitore non deve restare inerte né porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti segnati dal criterio dell’ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per vincere e rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità”. Inoltre, il debitore “non può invocare l’impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell’autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza”. In tale fattispecie potrebbero ad esempio rientrare gli asili nido che, chiusi per ordine dell’Autorità, non sono in condizione di adempiere alle obbligazioni assunte al momento dell’iscrizione dei minori. Analogamente bar e ristoranti chiusi per ordine governativo potrebbero legittimamente rifiutarsi di acquistare i quantitativi minimi di caffè o bevande, tipicamente previsti nei contratti di somministrazione di settore. Parimenti l’azienda manifatturiera che rimane chiusa per un periodo su disposizione dell’Autorità potrebbe rifiutarsi di acquistare i semilavorati che necessitino la produzione sino a quando non sia ripristinata la piena operatività degli impianti. E’ evidente comunque che attualmente esistono norme eccezionali che incidono addirittura su principi cardine della Costituzione e che possono essere quindi invocate come legittimo impedimento ad eseguire, ovvero ad eseguire nei precisi termini e con le modalità precisamente pattuite, la prestazione.
4. Eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione Artt. 1467 e ss. c.c. Con riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive con effetti destinati a durare nel tempo (si tratta, in particolare, dei con-
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tratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita), la legge consente di sciogliere il vincolo contrattuale al “verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili” che ne alterino in maniera significativa l’equilibrio economico originario in quanto non rientranti “nell’alea normale del contratto” e quindi non tenuti presenti dai contraenti al momento della stipulazione. In particolare, la parte la cui prestazione sia per tali fattori eccezionali divenuta “eccessivamente onerosa” non è in questo caso automaticamente liberata, ma può domandare la risoluzione del contratto; la controparte potrà evitarla “offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”, così ripristinando l’originario equilibrio tra le prestazioni. Se la crescente svalutazione della moneta o le normali fluttuazioni del mercato sono considerate dalla giurisprudenza eventi che rientrano nella comune alea contrattuale (che quindi non legittimano la risoluzione del rapporto) ben potrebbero invece rivestire il carattere della straordinarietà e imprevedibilità richiesto dalla norma le misure imposte con la normativa volta a fronteggiare l’emergenza, sia la stessa situazione di pandemia. Questi fattori potrebbero pertanto assumere rilevanza laddove la necessità di rispettare le disposizioni di legge o, in generale, il pericolo del contagio comporti, nel caso specifico, un’alterazione dell’assetto concordato dalle parti tale da svantaggiare eccessivamente, dal punto di vista economico, uno dei due contraenti. In tale fattispecie potrebbero ad esempio rientrare tutte quelle attività produttive inserite in una determinata catena del valore, impossibilitate a reperire sul mercato materie prime o semilavorati, se non a prezzi eccessivamente costosi, in ragione di una scarsità determinata improvvisamente dall’emergenza sanitaria. Oppure potrebbe rientrare in questa fattispecie il canone di affitto di una unità produttiva (ad ex. bar o ristorante) che, a causa del perdurare delle misure di contenimento e delle mutate abitudini della clientela conseguenti alla pandemia si vede azzerato -ovvero notevolmente limitato- il fatturato, tale da squilibrare il contratto di affitto medesimo solo in favore del locatore.
5. Verifica di specifiche clausole contrattuali eventualmente attivabili Le “clausole hardship”. Vi sono rimedi convenzionali quali clausole di forza maggiore che potrebbero essere state inserite nei contratti e che contemplano e disciplinano fattispecie come quelle che oggi si stanno verificando: in tal caso le clausole hanno forza di legge tra le parti e prevalgono su
quanto previsto in generale dall’ordinamento. In particolare tra le c.d. clausole di rinegoziazione (nella cui categoria rientrano sia le clausole contrattuali di forza maggiore che quelle di “hardship” o di eccessiva onerosità) e che sono frequenti nei contratti commerciali internazionali, soprattutto quelli di durata, vi sono quelle che obbligano i contraenti ad iniziare una nuova trattativa ed a discutere dell’opportunità di apportare varianti al contratto laddove intervengano fattori sopravvenuti che comportino l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali precedentemente concordate. Tali clausole indicano in modo specifico in presenza di quali eventi le parti sono tenute a rinegoziare le condizioni contrattuali e gli eventuali criteri da seguire nello svolgimento delle trattative. E’ stata appunto anche emanata dal Governo una norma ad hoc contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.d. “Cura Italia”). L’art. 91, comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) che aggiunge all’art. 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6-bis, prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. La norma è finalizzata a chiarire che “il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 c.c., nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Pertanto è ora espressamente riconosciuta dalla legge la rilevanza delle misure di contenimento della pandemia contenute nella normativa emergenziale quale possibile causa di esclusione della responsabilità del debitore; inoltre, l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di cui al Decreto Legge potrà essere invocata al fine di impedire la maturazione di decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Sempre nella medesima ottica si pone anche l’art. 88 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) (rubricato “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”), volto a regolare i contratti di soggiorno e quelli di acquisto di biglietti per spettacoli,
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musei e altri luoghi della cultura. Il comma 1, in particolare, estende ai “contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti” emanati ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, vale a dire le misure di contenimento adottate dalle autorità competenti (all’epoca con riferimento a specifiche aree del territorio nazionale), l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9. La norma richiamata (rubricata “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici”) prevede esplicitamente, al comma 1, che “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati” dai soggetti, elencati in maniera dettagliata, che per effetto delle misure di contenimento o della stessa diffusione del virus non abbiano potuto usufruire della prestazione. Il comma 5 aggiunge che i medesimi soggetti “possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi” interessati dalle misure finalizzate a contenere l’emergenza sanitaria. Il comma 2 del Decreto c.d. “Cura Italia” prevede, ancora, che a seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020, con cui è stata disposta la sospensione delle attività culturali di seguito
menzionate, e a decorrere dalla data di adozione del medesimo Decreto, “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”. Il comma 3 disciplina le modalità di rimborso mentre il comma 4, infine, statuisce che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicheranno fino alla data di efficacia delle misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6. Fuori dei casi espressamente disciplinati dall’art 88 ogni situazione concreta dovrà essere valutata caso per caso, essendo escluso dello stesso art. 91 del Decreto, qualsiasi automatismo. In conclusione per tutte le ipotesi che non siano direttamente interessate dalle disposizioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 è ragionevole ritenere che possano trovare applicazione i generali principi normativi e giurisprudenziali sopra esaminati e cioè la possibilità di invocare la stessa situazione di pandemia-lo stato dichiarato di emergenza nazionale quale causa non imputabile del ritardo o della mancata esecuzione della prestazione.
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L’approvazione del bilancio il cura italia ha riscritto il calendario Premessa L’art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha prorogato i termini di convocazione delle assemblee societarie allungando conseguentemente tutti gli adempimenti legati all’approvazione del bilancio. Viene previsto che, in deroga alle ordinarie disposizioni codicistiche, le assemblee ordinarie e straordinarie siano convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’articolo 2423 del codice civile impone agli amministratori l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio unitamente alla nota integrativa e al rendiconto finanziario. L’assemblea, chiamata alla sua approvazione, deve essere convocata in prima convocazione entro il termine previsto dallo statuto e in ogni caso entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questo termine, alla luce della proroga, risulta rideterminato in 180 giorni e quindi la data ultima utile è il 29 giugno 2020. In realtà il termine sarebbe il 28 giugno ma cadendo di domenica slitta a lunedì 29. Lo statuto può prevedere un termine più ampio, che non può in ogni caso superare i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’utilizzo di questo maggior termine deve essere giustificato da situazioni particolari, quali l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato o la presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Alla luce della proroga di cui sopra il maggior termine statutario di 180 giorni quest’anno potrà rimanere inutilizzato, atteso che come sopra ricordato, si potrà arrivare a fine giugno senza necessità di richiamare le situazioni particolari. Le norme concernenti l’approvazione del bilancio sono contenute nell’art. 2364 del codice civile e, limitatamente alle SRL, nell’art. 2478-bis. L’articolo 2429 del codice civile prevede che il progetto di bilancio, predisposto dagli amministrato-
ri, deve essere consegnato al collegio sindacale o al soggetto incaricato della revisione legale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. In pratica la predisposizione del progetto di bilancio per le società con sindaci o revisori, deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio unitamente alle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dell’incaricato della revisione legale, devono poi essere depositati, presso la sede della società, nei 15 giorni che precedono l’assemblea.
I termini Fatto questo breve richiamo alle norme del codice civile relative all’approvazione del bilancio e alla proroga prevista dal decreto “Cura Italia”, analizziamo quali sono le date che si devono tenere presenti. Con riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019, la data ordinaria diventa quella del 29 giugno 2020. Il comma 7 del citato art. 106 prevede che le disposizioni relative al differimento generalizzato a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, in cui sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale. Anche se si attendono chiarimenti sul punto la disposizione che consente, alla presenza di particolari situazioni, di convocare l’assemblea anche successivamente ma comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dovrebbe essere intesa che al massimo si può arrivare a fine luglio. L’eventuale proroga deve avvenire con la massima cautela e gli amministratori ne devono dare notizia nella relazione sulla gestione o, in mancanza, nella nota integrativa. Si dovrà aver cura di specificare le motivazioni che hanno portato alla proroga e queste dovranno essere confermate dai sindaci, qualora sia previsto l’organo di controllo.
Il differimento del termine ordinario Le situazioni particolari che consentono il diffe-
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Alcune nostre referenze
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rimento del termine sono contenute nell’ultimo comma dell’art. 2364 del codice civile e riguardano: - l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; - la presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. Con riferimento a questo secondo aspetto, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcuni casi in cui è possibile il differimento. Le casistiche potrebbero riguardare le imprese di costruzioni che operano con cantieri sparsi sul territorio nazionale per le quali si rende necessaria l’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente, le società con sedi operative o commerciali distaccate e dotate di autonomia gestionale e contabile, le imprese interessate da interventi di riorganizzazione, le società che hanno adottato sistemi di tassazione consolidata, le società potenzialmente di comodo o in perdita sistematica che hanno inoltrato istanza di interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate, il riconoscimento di premi contrattuali da quantificare dopo il 30 aprile dell’anno successivo, la modifica dell’oggetto sociale, l’esistenza di patrimoni separati, il cambiamento di programmi informatici, l’adozione dei Principi contabili internazionali, l’obbligo di indicare, in nota integrativa, i vantaggi economici ricevuti in termini di contributi o sovvenzioni dalla Pubblica amministrazione di importo superiore ai 10.000 euro o la valutazione all’utilizzo della rivalutazione dei beni d’impresa. Potrebbero giustificare il differimento dei termini anche cause di forza maggiore intese come situazioni straordinarie imprevedibili e imponderabili, quali furti, incendi, calamità naturali decesso dell’imprenditore. Questa disposizione che consente il differimento del termine di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta avrà uno scarso utilizzo. Per le società con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, infatti, il termine di 180 giorni è riconosciuto automaticamente senza necessità quindi di alcuna giustificazione in nota integrativa. Quest’ultima, dovrà considerare la situazione straordinaria legata al coronavirus e gli effetti sulla operatività aziendale. Si sottolinea che la possibilità di differire il termine è condizionata alla circostanza che sia prevista dallo statuto della società. Gli amministratori sono tenuti a illustrare le ragioni della dilazione all’interno della relazione sulla gestione e, in caso di bilanci in forma abbreviata, nella nota integrativa. Lo statuto può anche prevedere termini diversi ma comunque inferiori rispetto a quelli sopra
indicati, in questi casi si dovranno rispettare tali minori termini.
Le convocazioni I termini di cui sopra si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea, tuttavia il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente vale a dire in seconda convocazione. Le date che stiamo analizzando si riferiscono alla mera convocazione dell’assemblea chiamata a esaminare il bilancio. I soci non sono, infatti, obbligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverle. Nel primo caso il mancato raggiungimento del quorum o l’assenza totale degli aventi diritto, imporrà una seconda convocazione con conseguente slittamento della data di discussione al massimo di altri 30 giorni. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui sopra per inattività dell’assemblea, gli amministratori dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per accertare l’inattività dell’assemblea dei soci. Se invece, in sede assembleare, la situazione di dissenso della compagine sociale viene formalmente espressa, l’organo amministrativo viene invitato a riformulare una nuova bozza di bilancio. In quest’ultimo caso sarà necessaria una riconvocazione assembleare.
Assemblea in seconda convocazione L’art. 2369 del codice civile con riferimento alle SPA e SAPA, prevede che qualora nella prima convocazione non sia presente almeno la metà del capitale sociale o l’assemblea sia andata deserta, si debba procedere con una seconda convocazione. In seconda convocazione, da fissare al massimo entro 30 giorni dalla prima, l’assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. La delibera deve riguardare esclusivamente l’approvazione del bilancio oppure la nomina o la revoca delle cariche sociali. Per le SRL la norma non prevede la seconda convocazione, tuttavia questa è possibile se prevista dall’atto costitutivo.
L’avviso di assemblea Limitatamente alle società per azioni, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Le SPA che non fanno ricorso al mercato del credito, possono formalizzare la convocazione in modi diversi ma in ogni caso garantendo il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima. Il mancato rispetto di una delle
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formalità di cui sopra viene comunque sanata alla presenza di un’assemblea totalitaria. Per le società a responsabilità limitata la convocazione, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta tramite raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno dell’invio e non quello dell’assemblea). Lo statuto può, tuttavia, prevedere anche altre forme di convocazione quali fax o posta elettronica. Il potere di convocare l’assemblea, nel silenzio della legge, spetta alle persone indicate nell’atto costitutivo. Anche per le SRL l’assemblea totalitaria sana eventuali irregolarità formali di convocazione. A questo proposito si ricorda che il citato art. 106 del “Cura Italia” ha stabilito che anche in assenza di una specifica previsione statutaria, fino al 31 luglio 2020 sono legittime le riunioni da remoto dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi, dei collegi sindacali e delle assemblee societarie. Viene conseguentemente meno l’obbligo della compresenza di presidente e segretario nello stesso luogo. Devono comunque essere soddisfatte le esigenze informative inviando a tutti i partecipanti a riunioni e assemblee, tutti i supporti documentali che consentono la partecipazione informata.
Voto a distanza Altra novità prevista dal decreto “Cura Italia” è rappresentata dalla possibilità per tutte le società di capitali, di tenere le assemblee a porte chiuse. Ad esse, in deroga ai relativi statuti, viene consentito utilizzare le modalità di voto a distanza, vale a dire per corrispondenza o elettronico. Ai soci inoltre, è consentita la partecipazione in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione a patto che sia garantita l’identificazione dei partecipanti.
La mancata convocazione In caso di mancata convocazione da parte degli amministratori, autorevole dottrina ritiene che il bilancio non possa essere depositato. Per il deposito, infatti il codice civile prevede espressamente l’approvazione da parte dell’organo assembleare. In pratica in assenza di approvazione si può ritenere che il bilancio non esista e conseguentemente non esista il documento da depositare al Registro delle imprese. La CCIAA richiede comunque in questi casi il deposito della bozza. L’unico documento di cui si dispone è un “progetto di bilancio” che può assumere rilevanza esclusivamente per il versamento delle imposte da esso conseguenti. La mancata convocazione sconta comunque l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.032 a
6.197 euro. Questa sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per espressa richiesta da parte dei soci. Oltre alla sanzione di cui sopra, resta impregiudicata la possibilità di un controllo giudiziario e, in capo agli amministratori, la possibilità di subire azioni di responsabilità.
Il deposito al Registro Imprese Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni alla CCIAA. Quindi entro il 28 luglio 2020, nel caso di approvazione nel temine di 180 giorni, va depositato presso il Registro delle Imprese della CCIAA, corredato da: - relazione sulla gestione (se obbligatoria); - relazione del collegio sindacale (se obbligatoria); - verbale di approvazione del bilancio. In caso di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci entro i termini previsti dallo statuto, gli amministratori e i sindaci sono puniti ciascuno con una sanzione amministrativa da 1.032 euro a 6.197 euro. L’omesso deposito del bilancio ai sensi dell’art. 2630 fa scattare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascun amministratore, da 103 a 1.032 euro. In questi casi non si opera alcuna distinzione con riferimento a deleghe o competenze specifiche degli amministratori. L’omissione del deposito per mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non comporta ovviamente alcuna sanzione in capo agli amministratori e sindaci, proprio perché mancando il bilancio non si può depositare nulla. Tuttavia la prassi delle CCIAA richiede comunque il deposito del progetto e del verbale dal quale risulta la mancata approvazione. Il bilancio deve essere depositato in formato XBRL utilizzando la nuova tassonomia che recepisce le novità soprattutto per quanto riguarda la nota integrativa. La nuova tassonomia deve essere utilizzata obbligatoriamente e consente di includere l’intero bilancio in un unico file. I documenti allegati, quali il verbale di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale devono essere prodotti in formato PDF/A. Il deposito deve essere eseguito in via telematica o su supporto informatico completo di firma digitale.
Il versamento delle imposte Il versamento delle imposte da autoliquidazione non è stato oggetto di modifiche o proroghe da
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parte del decreto “Cura Italia” e conseguentemente salvo novità valgono i termini ordinari. Tuttavia in alcune circostanze la data di approvazione del bilancio si riflette anche sui termini di versamento delle imposte risultanti dal modello Unico a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020. Si possono presentare le seguenti situazioni: - il bilancio viene approvato entro il termine ordinario del 29 giugno 2020, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30 giugno 2020. - approvazione oltre i 180 giorni ma entro i 30 giorni successivi, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro l’ultimo giorno mese successivo a quello di approvazione del bilancio (approvazione il 27 luglio 2020 versamento entro il 31 agosto 2020); - mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 180 giorni, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, vale a dire il 30 giugno 2020; - mancata approvazione del bilancio entro i 30 giorni successivi al termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio. In tutti i casi sopra esaminati è inoltre possibile differire il versamento entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza, versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 322/1988 i soggetti Ires sono tenuti a trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, il termine generalmente cade il 30 novembre.
Distribuzione dividendi Qualora l’assemblea preveda la distribuzione di dividendi, il relativo verbale, entro il termine di 20 giorni, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e versata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro tramite il modello F23, codice tributo 109T. Ai fini della registrazione è richiesta la presentazione di due copie del verbale, con l’assolvimento dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni copia, oltre alla ricevuta di versamento dell’imposta di registro. Non sono previsti diritti di segreteria. In calce al verbale dell’assemblea per il deposito al Registro Imprese si deve annotare, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, la menzione dell’avvenuta registrazione con l’indicazione della data, numero e ufficio ricevente. Tale dichiarazione potrebbe essere del seguente tenore: (Registrazione effettuata presso l’Agenzia delle entrate di …… in data ….. al n. …).
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Art Bonus FVG
agevolazione che si aggiunge a quella nazionale
Premessa La Regione FVG con la L.R. n. 13 del 6 agosto 2019 art. 7 commi da 21 a 31 ha introdotto l’Art Bonus FVG che riconosce un beneficio fiscale alle imprese che si dedicano al mecenatismo in ambito culturale. Il 5 marzo 2020 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Art Bonus Fvg che ha apportato alcune modifiche soprattutto in merito ai soggetti che possono accedere al bonus. L’Art Bonus FVG è un’agevolazione che si aggiunge a quella nazionale prevista dal D.L. 83/2014, pari al 65% della somma erogata e riconosciuta non solo a favore delle imprese ma anche delle persone fisiche (si veda Apinforma n. 17/2019).
L’Art bonus FVG Il bonus regionale prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale. Anche se richiama alcuni fondamenti del bonus nazionale, quello regionale presenta caratteristiche diverse.
Soggetti interessati Possono accedere al bonus esclusivamente le imprese, a prescindere dalla loro organizzazione, riguarda quindi: - le ditte individuali, a prescindere dal regime contabile adottato; - le società di persone, anche in questi casi prescindendo dal regime contabile adottato; - le società di capitali nonché le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti. Sono espressamente escluse le fondazioni bancarie.
È richiesto che i soggetti beneficiari del credito d’imposta abbiano la sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. Viene inoltre richiesto che le imprese: - siano regolarmente iscritte alla CCIAA; - non si trovino in stato di liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali escluso il concordato preventivo in continuità aziendale; - non siano destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001; - rispettino le norme in materia di sicurezza sul lavoro, - non si trovino nelle condizioni ostative alla concessione di contributi in base alla normativa antimafia.
Interventi agevolabili Il bonus riguarderà le erogazioni liberali destinate a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale della Regione. Potranno quindi riguardare sia interventi di supporto ad azioni di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici sia di manifestazioni culturali organizzate da enti della nostra Regione.
Versamenti minimi La norma prevede il versamento esclusivamente di somme di denaro che non possono essere inferiori a: - 10.000 euro per le grandi e medie imprese nonché per le fondazioni, escluse quelle bancarie; - 5.000 euro per le micro e piccole imprese. Le erogazioni devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: - bonifico bancario; - versamento su conto corrente intestato al soggetto promotore.
Il bonus Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un credito
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d’imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato in regime de minimis. L’intensità del contributo è pari al: - 40% per le erogazioni liberali destinate a favore dei progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi finalità di promozione e organizzazione di attività culturali o di valorizzazione del patrimonio culturale promossi dai promotori accreditati; - 20% per le erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo e più in generale quelle che rientrano nell’Art Bonus nazionale.
Domanda di contributo La dotazione finanziaria per il 2020 è di 1.000.000 di euro, i beneficiari, vale a dire le imprese che intendono finanziarie i programmi culturali con le modalità di cui sopra, dovranno trasmettere le domande dalle ore 8.00 del 1° marzo alle ore 16.00 del 30 ottobre di ogni anno. Può essere presentata una sola domanda di contributo per ogni progetto finanziabile. Le domande devono essere presentate tramite l’utilizzo del sistema informatico dedicato cui si accede dal sito istituzionale della Regione www. regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cultura. Più precisamente le domande devono essere trasmesse attraverso il sistema “Istanze On Line”, che richiede un accesso qualificato quali SPID o Login FVG forte. Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda sarà data al richiedente la comunicazione di prenotazione del contributo nella forma del credito d’imposta. Nei successivi 30 giorni, il richiedente presenta alla Regione la documentazione attestante l’avvenuta erogazione della somma liberale tramite bonifico o versamento sul c/c del soggetto promotore. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il contributo sarà concesso con decreto del Direttore centrale competente per materia.
Accreditamento promotori È richiesto che i promotori devono accreditare i progetti localizzati in Friuli Venezia Giulia. Oltre ai Comuni i promotori possono essere i soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, con sede legale o operativa nella nostra Regione, che
nello statuto o nell’atto costitutivo prevedano l’esplicita indicazione di finalità prevalentemente o esclusivamente finalizzata alla promozione e/o organizzazione e/o gestione di attività culturali, o la valorizzazione del patrimonio culturale. Con delibera n. 214 del 14 febbraio 2020 tra i soggetti promotori sono state incluse anche le società cooperative con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia che nello statuto riportano la finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione gestione di attività culturali o di valorizzazione del patrimonio culturale. I promotori devono accreditarsi presentando apposita domanda accessibile nella pagina modulistica del sito regionale. Dovranno indicare i progetti che intendono candidare ai finanziamenti per l’anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno tramite posta elettronica certificata PEC. Qualunque modifica dello statuto o dell’atto costitutivo deve essere tempestivamente comunicato alla Direzione regionale competente in materia di cultura. I progetti presentati sono sottoposti al vaglio di una Commissione di valutazione. I promotori che soddisfano le condizioni di legge sono inseriti in un elenco regionale, con decreto del Direttore centrale competente, da adottarsi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cultura.
Cumulabilità Come già ricordato il contributo regionale è cumulabile con altre misure comunitarie o nazionali a condizione però che tale cumulo non superi il limite massimo di spesa effettivamente sostenuta.
Fruizione del credito Il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso ma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Compensazione da effettuarsi tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate indicando il codice tributo 6911. Il credito d’imposta è fruibile dal mese successivo a quello del decreto di concessione ed entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato adottato il decreto medesimo.
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Rimborso accise autotrasportatori modificato il quadro a del modello
L’Agenzia delle Dogane, con provvedimento del 12 marzo 2020, ha dettato alcune prescrizioni ed introdotto delle modifiche nel quadro A del modello di recupero delle accise, che tengono conto della nuova soglia minima di 1 litro al Km al di sotto della quale il beneficio non può essere riconosciuto, che è stata prevista dal 1° gennaio di quest’anno dall’art. 8, comma 1 del d.l 124/2019 (convertito in legge 157/2019). Per effetto di questa disposizione, l’Agenzia ha introdotto alcune novità nel Quadro A della dichiarazione, tra cui segnaliamo le seguenti: - nel campo “TARGA” non vanno più indicati i dati (targa, titolo di possesso, ecc..) riferiti a semirimorchi e rimorchi, eccettuati i mezzi speciali più avanti descritti; - nella colonna “KM PERCORSI”, vanno indicati i Km effettivamente percorsi dal mezzo nel trimestre di riferimento, e quindi la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto della domanda di recupero delle accise, e quello rilevato alla fine del trimestre precedente. Non occorre più riportare il totale dei chilometri registrato dal contachilometri alla fine del trimestre, fermo restando che l’esercente deve tenerne contabilizzazione da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane. Qualora l’inizio e/o la fine del possesso non coincidano con la durata del trimestre, nella colonna in questione andranno riportati i Km effettivamente percorsi nel periodo di riferimento. - Nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente continua ad indicare i litri effettivamente riforniti nel periodo. L’introduzione del rapporto 1/1 ha inoltre determinato l’inserimento, sempre nel Quadro A, di
una nuova colonna denominata “MEZZO SPECIALE”, riservata ai semirimorchi o rimorchi per trasporti specifici, muniti di attrezzature permanentemente installate alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o da idonea documentazione. In questo caso, il possessore del rimorchio/semirimorchio ed intestatario delle fatture di acquisto del gasolio utilizzato per azionare queste attrezzature, è chiamato a compilare il Quadro A riportando nella colonna “MEZZO SPECIALE” uno dei seguenti valori: 1. Per ciascun veicolo con gruppo frigorifero dotato di motore ausiliario e serbatoi autonomi; 2. Per ogni veicolo attrezzato con motore ausiliario e serbatoio autonomi ad uso di sistemi pneumatici atti al carico e/o scarico della merce trasportata. Sempre per i mezzi speciali, all’interno della colonna “KM PERCORSI”, al posto del dato Km sulla percorrenza, andranno specificate le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, registrate dal contatore di cui è fornito l’impianto speciale; anche in questo caso occorrerà riportare la differenza tra la fine del trimestre attuale e la fine di quello precedente oppure, in caso inizio/ fine possesso nel corso del trimestre, le ore di funzionamento nel periodo di effettivo possesso. Per i mezzi speciali privi del contatore, l’esercente dovrà darne notizia all’Ufficio delle dogane competente a ricevere la domanda di rimborso, al fine di adottare un sistema di rilevazione anche indiretta dei consumi fino al termine accordato dallo stesso Ufficio. Se non già presentate, alla dichiarazione occorre allegare le carte di circolazione dei mezzi speciali, insieme agli eventuali attestati (es. certificati ATP) che ne sono parte integrante. Infine, l’esercente è chiamato alla tenuta, nella contabilità aziendale, di un prospetto riepilogativo trimestrale da esibire a richiesta dell’Ufficio delle dogane, con le seguenti informazioni relative rimorchio/semirimorchio speciale: a) targa b) capacità del serbatoio c) lettura del contatore registrata alla fine del trimestre solare
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Per i semirimorchi/rimorchi trainati da veicoli di altro esercente:
d) targhe dei trattori o unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre. (C)
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Lettere d’intento
superato l’obbligo di invio ai fornitori
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2020, è stato previsto che dal 2 marzo 2020 gli esportatori abituali comunicano i dati relativi alle lettere d’intento esclusivamente all’Agenzia delle entrate, senza necessità di inviare alcuna copia al fornitore. I fornitori destinatari delle dichiarazioni d’intento da parte degli esportatori abituali, devono consultare il proprio “Cassetto fiscale” sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate. È questa la nuova modalità da seguire per conoscere la richiesta fatta dal cliente e l’importo del plafond per forniture da fatturare senza addebitare l’Iva ex art. 8 1° comma lettera c) del DPR 633/72. Questa procedura è prevista dall’art. 12 septies del D.L. 34/2019 (Decreto crescita), che ha completato, con ritardo, la riforma delle lettere d’intento. L’esportatore abituale deve quindi predisporre la dichiarazione d’intento e trasmetterla telematicamente esclusivamente all’Agenzia delle entrate, che rilascerà apposita ricevuta, ma non dovrà più
inviare copia al fornitore (a meno che non lo faccia volontariamente). Con l’invio il sistema attribuisce automaticamente un numero di protocollo e lo inserisce nel cassetto fiscale del fornitore. Il fornitore prima di emettere la fattura senza imposta, deve entrare nel proprio cassetto fiscale e scaricare la lettera d’intento trasmessa dall’esportatore abituale. La consultazione del cassetto fiscale è fondamentale per conoscere non solo l’esistenza della richiesta del cliente ma anche l’ammontare del plafond prima di emettere la fattura senza addebito dell’imposta. La fattura emessa dal fornitore deve riportare gli estremi del protocollo di ricezione attribuito dal sistema dell’Agenzia alla dichiarazione d’intento (il numero di protocollo deve essere riportato per intero comprensivo delle cifre che indicano il progressivo). Non dovranno più essere elencate le dichiarazioni d’intento ricevute nel quadro VI della dichiarazione annuale, che dal prossimo anno sarà soppresso. È abrogato anche l’onere per i fornitori di annotare le dichiarazioni d’intento in un registro. Prevista anche una versione aggiornata della dichiarazione d’intento, fermo restando che l’utilizzo della versione attuale approvata nel 2016 sarà consentita fino al 27 aprile 2020 (60 giorni successivi alla pubblicazione del nuovo modello).
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La dichiarazione Iva annuale approvato in via definitiva il modello e le istruzioni
Premessa Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva/2020 e le relative istruzioni. L’art. 62 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” ha differito il termine di presentazione della dichiarazione annuale al 30 giugno 2020 con conseguente scivolamento della compensazione. Di seguito andremo ad analizzare le novità di maggior interesse introdotte nel modello.
La compensazione del credito annuale Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. La dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve inoltre essere munita del visto di conformità o recare la sottoscrizione dell’organo di controllo. Solo dopo tale presentazione è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Considerato che la trasmissione della dichiarazione annuale anche quest’anno poteva essere effettuata da febbraio, la compensazione del credito Iva 2019 superiore a 5.000 euro poteva essere effettuata a partire dall’11 febbraio, a condizione che la dichiarazione annuale fosse presentata il 1° febbraio. Il termine ultimo, fissato ordinariamente al 30 aprile 2020, come anticipato in premessa quest’anno è stato posticipato al 30 giugno 2020 da parte dell’art. 62 del D.L. 18/2020. Per le compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione Iva deve riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o
dal collegio sindacale, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. La possibilità di trasmettere la dichiarazione annuale nel mese di febbraio è riconosciuta anche ai contribuenti che presentano un saldo Iva a debito senza tuttavia poter beneficare del differimento del termine per il versamento dell’imposta. Sostanzialmente ai soggetti con imposta a debito, se presentano la dichiarazione a febbraio, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione Iva, ma saranno tenuti al versamento dell’imposta a partire dal 16 marzo (anche quest’ultimo termine è stato oggetto di proroga da parte del Cura Italia). Rimane salva comunque la possibilità di rateizzazione.
Il modello L’Agenzia delle entrate con il citato provvedimento del 15 gennaio 2020 ha approvato i seguenti modelli di dichiarazione: - Mod. Iva ordinario; - Mod. Iva BASE vale a dire la versione semplificata utilizzabile dai contribuenti con situazioni poco complesse. Non si segnalano particolari modifiche alla struttura del modello, è stata mantenuta la consueta struttura modulare. Si ricorda che il modello deve essere trasmesso anche dai soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente o si sono avvalsi del rappresentante fiscale.
Le modalità di presentazione La dichiarazione deve essere presentata unicamente attraverso il canale telematico. L’eventuale presentazione del modello cartaceo in banca o posta, è considerata nulla. La trasmissione telematica interessa anche le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi del: - servizio Entratel, qualora il contribuente abbia l’obbligo di presentare il modello 770 in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
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- servizio Internet (Fisconline) nel caso di obbligo di presentazione del modello 770 per un numero di soggetti non superiore a 20.
I termini di presentazione Le istruzioni ministeriali prevedono che le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 aprile 2020 (quest’anno 30 giugno 2020). La dichiarazione trasmessa entro il mese di febbraio sostituisce la presentazione della comunicazione LIPE relativa al 4° trimestre. In questi casi si devono indicare i dati delle liquidazioni periodiche del 4° trimestre nella dichiarazione annuale in luogo della LIPE. Per beneficiare di questa agevolazione però, la dichiarazione annuale deve essere trasmessa entro febbraio. La data di presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data di decorrenza del termine per iniziare ad effettuare le compensazioni con il modello F24 per importi superiori a 5.000 euro. Così nei casi in cui si presenti la dichiarazione annuale il 3 marzo 2020, il diritto alla compensazione inizierà a decorrere dal 13 marzo 2020.
I termini di versamento Anche i termini di versamento dell’imposta sono stati posticipati dal decreto Cura Italia, per la generalità dei contribuenti il termine è stato fissato al 20 marzo 2020. Per i contribuenti rientranti in specifici settori di attività particolarmente colpiti dal coronavirus e i contribuenti con ricavi inferiori a due milioni le scadenze di marzo sono posticipate ad aprile. Il versamento è dovuto solo caso in cui superi l’importo di 10 euro. È possibile eseguire il versamento anche successivamente, ma comunque entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico 2020, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20 marzo 2020. Rimane salva inoltre la possibilità di rateizzare, in questi casi le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati nella misura dello 0,33% mensile.
Soggetti esonerati dAlla presentazione Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale: - i contribuenti che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti; - i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi art. 27 D.L. 98/2011, i forfetari ex Legge 190/2014 e i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2012; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34 comma 6 del DPR 633/72; - le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda; - i soggetti che hanno optato per l’esonero degli adempimenti ai fini Iva ai sensi della legge n. 398/1991; - i soggetti passivi d’imposta in altri stati dell’Unione Europea nel caso in cui abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette e comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; - i soggetti che esercitano particolari attività d’intrattenimento e di spettacolo; - soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito Comunitario ma che hanno una posizione Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro stato membro.
Il frontespizio Nel quadro firma della dichiarazione è stata inserita una nuova casella “Esonero dall’applicazione del visto di conformità”. Questa casella deve essere barrata dai contribuenti interessati all’applicazione degli ISA per il 2018 che hanno conseguito un punteggio pari almeno a 8. In questi casi si è esonerati dall’applicazione del visto di conformità per le compensazioni fino a 50.000 euro. Il riquadro “Sottoscrizione organo di controllo” deve essere firmato dai sindaci delle società di capitali al fine di utilizzare in compensazione crediti Iva d’importo superiore a 5.000 euro senza la necessità di apporre il visto di conformità. La sottoscrizione da parte dei revisori, attesta che gli stessi hanno eseguito i controlli previsti dall’articolo 2, comma 2 del DM 164/1999. Nel quadro “Firma della dichiarazione” la casella
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“Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” va barrata nei casi in cui le richieste di chiarimenti a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 633/72 vadano trasmesse direttamente all’intermediario. La nuova casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” va barrata qualora si richieda che all’intermediario siano inviate anche eventuali altre anomalie riscontrate nella dichiarazione. Qualora l’intermediario accetti una delle due richieste di cui sopra, sarà tenuto a sua volta a barrare le corrispondenti caselle presente nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
Quadro VA Nella sezione 2 il rigo VA11 quest’anno è denominato “Gruppo IVA art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70bis e seguenti. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA. Conseguentemente è stato eliminato il rigo VA16 dello scorso anno che aveva contenuto analogo. Rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime. Si evidenzia che l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2.
Quadro VB È il quadro destinato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, 6° comma del DPR 605/73. Indicando i dati degli intermediari finanziari, limitatamente ai contribuenti con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro e che utilizzano solo strumenti d’incasso e pagamento diversi dal contante, è possibile beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni.
Quadro VC Questo quadro deve essere compilato dagli esportatori abituali che si sono avvalsi della facoltà di ac-
quistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Le istruzioni sottolineano che al fine dell’utilizzo del plafond, non si deve tenere conto del momento di registrazione delle fatture d’acquisto bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DPR 633/72. Si ricorda che le colonne da 1 a 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti, mentre le colonne 5 e 6 solo da quelli che adottano il metodo mensile. Le istruzioni ministeriali precisano che qualora, in ossequio alla circolare 50/E del 2002, si sia regolarizzato lo splafonamento, tramite l’emissione di autofattura e conseguente versamento dell’imposta tramite F24 e codice tributo relativo al periodo dell’acquisto senza applicazione dell’Iva, si deve indicare l’imposta regolarizzata nel rigo VE25 e comprendere tale versamento nel rigo VL30 campi 2 e 3. Ai fini della detrazione, invece, l’imponibile e l’imposta dell’autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. Conseguentemente l’importo della fattura del fornitore o della bolla doganale non deve essere indicato nel rigo VF15. Segnaliamo che le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 ancorché rientranti nel volume d’affari, non vanno considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Di conseguenza nella colonna 3 si deve indicare il volume d’affari mensile al netto delle citate operazioni.
Quadro VD È un quadro specialistico che deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio SGR che hanno ceduto il credito Iva da parte di fondi immobiliari chiusi, non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno.
Quadro VE Il rigo VE3 è destinato ad accogliere la nuova percentuale di compensazione del 6% riservato alle cessioni di legno compreso quello da ardere. Nel rigo VE30, riservato alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, il campo 5 “Operazioni assimilate” è destinato ad accogliere le operazioni non imponibili diverse da quelle indicate nei campi da 2 a 4. Il rigo VE34 è destinato ad accogliere le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, quindi prive del requisito territoriale, per le quali è stata comunque emessa fattura ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis DPR 633/72. Il rigo VE38 è destinato ad accogliere le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici per le
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quali è stato applicato il nuovo regime dello split payment. Con riferimento al rigo VE32 per i soggetti che applicano il regime del margine, deve essere indicata la parte che pareggia il costo. Ad esempio nel caso di cessione di un bene per 1.200, precedentemente acquistato per 1.000, l’importo di 200 (imponibile scorporato dell’imposta) andrà indicato nel VE23 e 1.000 nel VE32. Se vendo a 800, tutto l’importo andrà indicato nel VE32.
Quadro VF Anche in questo quadro è stato introdotto il rigo VF4 destinato ad accogliere la nuova percentuale di compensazione del 6% riservato alle cessioni di legno compreso quello da ardere. Nel rigo VF16 sono state accorpati i righi VF15 e VF16 rispettivamente riguardanti gli “Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali” e gli “Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta” che trovano collocazione in due distinti campi. Nel rigo FV30 è stata aggiunta la casella 9 da barrare da parte dei produttori agricoli che esercitano anche attività di enoturismo con l’applicazione del regime forfetario ex legge 413/91. Per questi soggetti è prevista la detrazione forfetaria del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, similmente a quanto previsto per le attività di agriturismo. Il rigo VF34 serve per la determinazione del prorata di detrazione dell’Iva, ricordiamo che il campo 8 è destinato ad accogliere le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione. Per gli acquisti per i quali è ammessa la detrazione parziale, come ad esempio le autovetture, si deve indicare soltanto la quota imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La rimanente parte di imponibile e imposta vanno indicati nei righi da VF1 a VF14. Il rigo VF24 è riservato ai contribuenti che hanno effettuato acquisti intracomunitari, importazioni e operazioni con la Repubblica di San Marino. Per questi ultimi acquisti documentati da fattura con addebito d’imposta vanno indicati nel campo 5, mentre se la fattura è arrivata senza addebito d’imposta e l’acquirente nazionale ha liquidato l’imposta ai sensi dell’articolo 17, vale a dire con l’integrazione della fattura, gli importi andranno segnalati nel campo 6. Ai fini della determinazione dell’imposta tale ammontare e l’imposta vanno compresi nel rigo VJ1. La sezione 3 è riservata ai soggetti che applicano alcune regole Iva speciali o che effettuano operazioni esenti. Si sottolinea che su uno stesso modu-
lo non può essere barrata più di una casella. Alla presenza di due o più regimi di determinazione dell’Iva detraibile sarà necessario compilare un modulo per ciascun regime. La sezione 3 è divisa in ulteriori sottosezioni: - Sez. 3-A operazioni esenti; - Sez. 3-B imprese agricole; - Sez. 3-C casi particolari. Non devono compilare il VF30 bensì i righi da VF60 a VF62, i contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato: - operazioni esenti occasionali; - esclusivamente operazioni esenti previste dai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10, non rientranti nell’attività propria d’impresa o accessorie a operazioni imponibili; - cessioni occasionali di beni usati; - operazioni agricole occasionali. In questi casi non opera il pro-rata di detraibilità. Nel rigo VF34 campo 7, denominato “Operazioni esenti art. 19, comma 3 lett. a-bis”, vanno indicate le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 numeri da 1 a 4 del DPR 633/72 fatte nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla UE o i beni destinati a essere esportati. La casella 2 del rigo VF60 deve essere barrata da parte dei contribuenti che esercitano un’attività sostanzialmente esente ma che occasionalmente realizzano operazioni imponibili. La casella deve essere barrata dai contribuenti che non hanno eseguito acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, alla presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali, ai fini della relativa detrazione, deve essere compilato il rigo VF31. Le caselle 1 e 2 sono alternative, nel senso che non possono essere barrate entrambe.
Quadro VJ Il presente quadro è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Nel quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro devono essere comprese nel quadro VF. Il quadro raccogliere le operazioni per le quali è stato applicato il meccanismo del “reverse charge”. La registrazione di questi acquisti nel registro delle fatture emesse non dà luogo a operazioni rilevanti ai fini del volume d’affari e pertanto l’imponibile e l’imposta non vanno indicate nel quadro VE.
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L’imposta relativa a queste operazioni deve comunque confluire, al fine della determinazione dell’Iva annuale, nel rigo VL1. Nel rigo VJ3 vanno inseriti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Nel rigo devono essere indicati sia gli acquisti per i quali si sia proceduto all’emissione dell’autofattura sia quelli per i quali sia stata effettuata l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente. Nel rigo VJ13 devono essere indicati gli acquisti di immobili in reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-bis). Questo quadro è stato implementato di tre nuovi righi. Il primo è il VJ16 riguardante le prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici indicati nell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72. Il secondo è il VJ17 riguardanti gli acquisti in reverse charge del settore energetico di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72. L’ultimo rigo è il VJ18 riservato agli enti pubblici titolari di partita Iva, tenuti al versamento dell’Iva per gli acquisti per i quali si rende applicabile la scissione dei pagamenti “split payment”.
Quadro VI Questo quadro dal prossimo anno sarà eliminato alla luce delle nuove regole previste per le dichiarazioni d’intento. È riservato ai fornitori di esportatori abituali ed è finalizzato all’acquisizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute. Nel campo 1 si indica la partita Iva dell’esportatore abituale, nel campo 2 il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle entrate alla dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente.
Quadro VH Questo quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Solo in questi casi si devono indicare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato.
Righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi VH15 e VH16, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto. L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16. Quest’ultimo rigo non va, invece, compilato dai contribuenti di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999, in quanto l’IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale. Se l’importo dovuto non supera i 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere, comunque, indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo VP7 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA). Rigo VH17 riportare l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13, colonna 2, del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: – “1” storico; – “2” previsionale; – “3” analitico - effettivo; – “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.
Quadro VK Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti e società controllanti e alle controllate di cui all’articolo 73, che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’Iva di gruppo.
Quadro VP In merito alla trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva l’art. 12-quater del D.L. 34/2019 ha previsto la possibilità di indicare i dati relativi
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al IV trimestre direttamente nella dichiarazione annuale. I contribuenti che desiderano utilizzare questa possibilità devono compilare il quadro VP, a patto però che la dichiarazione sia presentata entro il mese di febbraio.
Quadro VQ Questo quadro è nuovo e non è presente nel modello Base, ha la funzione di segnalare i crediti potenziali che non possono essere indicati nel rigo VL33 a causa del mancato versamento dell’Iva periodica nonché per far emergere tali crediti quando maturano e possono conseguentemente essere scomputati ed essere utilizzati, per effetto del pagamento dei debiti a seguito di comunicazioni di irregolarità o di cartelle di pagamento. Il quadro è composto da cinque righi da VQ1 VQ5 di identico contenuto al fine di riportare cinque periodi d’imposta differenti e ogni rigo si divide in dieci campi. Le informazioni da indicare sono le seguenti: - campo 1 si indica l’anno d’imposta al quale si riferiscono i dati dei campi successivi; - campo 2 si deve indicare la differenza, qualora positiva, tra l’Iva periodica dovuta e quella versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione; - campo 3 si deve indicare la differenza, qualora positiva, tra il credito potenziale che si sarebbe generato se l’Iva periodica fosse stata versata entro la presentazione della dichiarazione, e quello effettivamente indicato nel rigo VL33 della dichiarazione annuale in ossequio al vincolo di non considerare i versamenti non effettuati; - campo 4 ammontare dell’Iva periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità o cartelle di pagamento fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa d’imposta precedente, risultante dalla somma dei versamenti indicati nei campi 4, 5 e 6 del quadro VQ del modello precedente, questo campo non deve essere compilato nella dichiarazione di quest’anno non potendo verificarsi l’ipotesi considerata; - campo 5 si deve indicare l’ammontare dell’Iva periodica versata a seguito della comunicazione di irregolarità utilizzando il codice 9001 nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e quella per il 2019; - campo 6 si deve indicare l’ammontare dell’Iva periodica versata, a seguito di notifica della cartella di pagamento nel periodo compreso
tra il giorno successivo la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e la dichiarazione per il 2019; - campo 7 si deve indicare l’importo del credito derivante per effetto dei versamenti indicati nelle colonne 5 e 6 che scaturisce dalla formula indicata nelle istruzioni (campo 5 + campo 6) il maggiore tra (campo 2 – campo 3) e 0 (zero). Tale importo rappresenta il credito maturato da riportare nel rigo VL12. I campi 5, 6 e 7 se l’anno d’imposta indicato al campo 1 è il 2019 non devono essere compilati. I successivi campi 8, 9 e 10 devono essere utilizzati per segnalare situazioni soggettive particolari.
Quadro VL In questo quadro è stato inserito il VL12 “Versamenti periodici omessi” e corrisponde all’importo indicato nel campo 7 del quadro VQ. Il rigo accoglie il credito non evidenziato nel rigo VL33 della corrispondente dichiarazione a causa della presenza di debiti periodici non pagati che si libera per effetto dell’esecuzione di tali pagamenti. Nel rigo VL30 sono stati aggiunti i campi 4 e 5 per evidenziare l’ammontare dei saldi Iva periodici 2019, versati entro la data di presentazione della dichiarazione Iva 2020 a seguito di ricevimento di comunicazioni di irregolarità ex art. 54-bis del DPR 633/72 o di notifica di cartelle di pagamento.
Quadro VT Il quadro serve per indicare la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva. Limitatamente ai consumatori finali viene anche richiesta la ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili.
Quadro VX Il quadro VX4 nel campo 3 prevede l’utilizzo del codice 11 per i soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2020 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari. Nella stessa posizione è stato aggiunto il codice 13 da utilizzare da parte dei soggetti passivi che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti e intendono chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla presente dichiarazione, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo
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medesimo. L’ammontare di tale eccedenza non può essere superiore alla differenza tra l’importo riportato nel campo 1 e quello indicato nel campo 2 del rigo VX2.
Quadro VO Si ricorda che questo quadro per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, rappresenta una dichiarazione auto-
noma, nel senso che dovranno comunicare le opzioni o le revoche attraverso il quadro VO, allegandolo alla dichiarazione dei redditi. Il nuovo VO35 serve per gli esercenti attività di enoturismo per comunicare l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari in luogo del regime forfetario ex legge 413/91.
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(PZ)
Riforma crisi d’impresa differiti i termini per le segnalazioni di allerta e di nomina dell’organo di controllo Premessa Il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha prorogato al 15 febbraio 2021 l’obbligo di segnalazione all’OCRI da parte dell’organo di controllo contabile e dei creditori pubblici. Il differimento interviene nelle disposizioni previste dal D.Lgs. 14/2019 relativo alla crisi d’impresa e dell’insolvenza, nonché delle procedure concorsuali. Il decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019) ha previsto il differimento anche della nomina dell’organo di controllo. Entrambe le misure intervengono in un momento particolarmente critico per il paese e non possono che essere accolte con favore, soprattutto per evitare di appesantire le imprese di nuovi costi e adempimenti burocratici.
Il differimento delle misure di allerta a febbraio del prossimo anno Le disposizioni previste dal D. Lgs. 14/2019 pone a carico degli imprenditori nuovi adempimenti utili per individuare tempestivamente l’emersione di situazioni di crisi. In particolare l’art. 3 del decreto prevede che: - l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza ritardi le iniziative necessarie a farvi fronte; - le società e gli altri soggetti collettivi devono adottare un assetto organizzativo adeguato, per rilevare immediatamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative idonee. Più dettagliatamente e conformemente a quanto previsto dal nuovo comma 2 dell’art. 2086 del codice civile, l’imprenditore che opera in forma societaria deve:
- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita di continuità aziendale; - attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. Segnaliamo che questi nuovi adempimenti sono già operativi, infatti, l’articolo 389 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 espressamente ha previsto l’entrata in vigore di queste disposizioni dal 16 marzo 2019. Dopo aver attivato gli strumenti di cui sopra la riforma prevede delle procedure di allerta le quali si basano sul principio che la salvaguardia delle imprese in difficoltà è direttamente proporzionale alla tempestività dell’intervento risanatore. Le procedure di allerta in merito alla presenza di indizi di crisi sono poste a carico degli organi di controllo, i quali sono tenuti a segnalare immediatamente tali situazioni agli amministratori. La segnalazione è posta anche a carico di creditori istituzionali quali l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’agente della riscossione al superamento di specifici parametri. Le procedure di segnalazione interna ed esterna di cui sopra rappresentano la fase preliminare, immediatamente precedente la procedura di segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi) che viene instaurata solo quando la prima segnalazione non abbia generato in capo agli amministratori un’adeguata risposta. A questo proposito la norma prevede che gli amministratori, a seguito della segnalazione dello stato di crisi da parte dell’organo di controllo, devono attivarsi nei 30 giorni successivi per rimediare alla situazione di difficoltà. Se la segnalazione è attivata dai creditori qualificati (Entrate, INPS e Ag. Riscossione), gli amministratori avranno 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione o per presentare un’istanza di composizione assistita o di regolarizzazione della crisi. In definitiva se le segnalazioni interne non attivano l’organo amministrativo, si dovrà attivare una procedura di composizione presso l’OCRI e, in
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caso di fallimento anche di quest’ultima, aprire la procedura di composizione assistita della crisi al fine di salvaguardare la continuità aziendale. Proprio su quest’ultimo aspetto è intervenuto il decreto legge 9/2020 il quale ha appunto differito al 15 febbraio 2021 le procedure di segnalazione di allerta all’OCRI. Questo differimento al 15 febbraio 2021 esonera l’organo di controllo da un lato, dall’onere di segnalare al CdA l’eventuale non adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile e dall’altro, dalla segnalazione all’OCRI in caso di mancate o carenti risposte da parte dell’organo amministrativo.
La proroga della nomina dell’organo di controllo Dopo due mesi dalla scadenza originaria il decreto Milleproroghe ha previsto il differimento del termine di nomina dell’organo di controllo fino alla data di approvazione del bilancio 2019. Ricordiamo che la riforma ha previsto un allargamento della platea di società tenute alla nomina di un organo di controllo. Per le SRL viene confermata la nomina qualora sia l’atto costitutivo a prevederla mentre sono stati ribassati i limiti al superamento dei quali scatta l’obbligo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è ora obbligatoria quando: - la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato; - vi è un controllo su una società obbligata alla revisione dei conti; - ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: a) totale attivo dello stato patrimoniale: € 4.000.000
b) totale ricavi delle vendite e prestazioni: €4.000.000 c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità L’obbligo viene meno quando per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei sopra indicati limiti. Rispetto alla previgente normativa si segnala che l’obbligo decorreva al superamento di due dei tre vecchi limiti previsti dalla norma, limiti che in ogni caso erano più elevati. Si ricorda che qualora l’assemblea che approva il bilancio, nel quale vengono superati i limiti, non provveda entro 30 giorni alla nomina dell’organo di controllo, sarà lo stesso Tribunale a provvedere o su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese. Il differimento della nomina dell’organo di controllo è positivo non solo per il delicato momento che attraversano le imprese ma anche perché utile a conciliare le querelle che si sono create tra le possibili interpretazioni delle disposizioni codicistiche. Le società avranno così più tempo per ottemperare alla nomina e il differimento deve essere legato anche alla proroga prevista dall’art. 106 del D.L. 18/2020 il quale prevede che l’assemblea ordinaria, solo quest’anno, sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La nomina conseguentemente, essendo legata alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, slitta a 180 giorni come previsto dall’art. 2364 secondo comma del C.C. Di conseguenza la nomina andrà effettuate entro la data di approvazione del bilancio 2019, che per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare è il 28 giugno 2020.
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(PZ)
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ennesima possibilità da valutare con attenzione per l’aggravio dell’imposta sostitutiva La legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) all’art. 1 commi 693 e 694 ha riproposto per la diciassettesima volta la possibilità di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta di una possibilità originariamente contenuta nella legge 28 dicembre 2001 n. 448 ma che nel tempo è stata appunto oggetto di numerose proroghe. Con la riproposizione anche per l’anno in corso, sarà quindi possibile rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni versando un’imposta sostitutiva che consentirà di ridurre la tassazione della plusvalenza al momento della cessione del bene. Prima di entrare nel merito della rivalutazione è opportuno ricordare, con riferimento alle partecipazioni societarie, le nuove regole di tassazione dei dividendi e del capital gain.
Partecipazioni qualificate e non Anche se poco significativo essendo l’imposta sostitutiva resa uguale per tutte le partecipazioni è opportuno definire quelle qualificate da quelle che non lo sono. Con riferimento alle azioni o quote delle società non negoziate nei mercati regolamentati, le partecipazioni qualificate sono quelle dove il socio detiene una quota di capitale o di patrimonio superiore al 25% ovvero, una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto in assemblea. Le partecipazioni non qualificate riguardano i casi di detenzione inferiore al 25% del capitale o del patrimonio oppure esprimano una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea.
Dividendi percepiti da soggetti Irpef Il D.M. 26 maggio 2017 a seguito della riduzione
dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24%, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ha ridefinito le percentuali di partecipazione al reddito complessivo dei dividendi riferiti a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche. Tale percentuale è stata aumentata dal 49,72% al 58,14% e ha interessato solo le partecipazioni qualificate. Per quelle non qualificate detenute da persone fisiche, il regime impositivo dei dividendi è rimasto invariato, mantenendo la ritenuta a titolo d’imposta del 26% La stessa percentuale di partecipazione al reddito complessivo del 58,14 è stata prevista anche per le partecipazioni detenute nell’esercizio d’impresa da parte di imprese individuali e società di persone. La nuova percentuale impositiva è applicabile agli utili prodotti nel 2017, mentre per quelli formatesi in periodi d’imposta precedenti, si continueranno ad applicare le vecchie percentuali. Successivamente la legge di bilancio per il 2018, è nuovamente intervenuta sull’argomento e con riferimento ai soggetti persone fisiche, che non agiscono quindi in un regime d’impresa, ha introdotto una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, a prescindere dalla tipologia di partecipazione detenuta. Due sono state quindi le modifiche introdotte dalla manovra dello scorso anno, l’eliminazione della distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate e l’introduzione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Novità che hanno interessato esclusivamente gli utili prodotti dal 1° gennaio 2018, mentre per quelli precedenti è stata prevista una disposizione transitoria. La norma transitoria prevede che per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, continueranno ad applicarsi le vecchie percentuali. Come ricordato il nuovo regime interessa esclusivamente le persone fisiche, conseguentemente per i dividendi corrisposti a ditte individuali e società di persone, si continueranno ad applicare le percentuali d’imposizione sopra ricordate. Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle persone fisiche che detengono partecipazioni qualifi-
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cate, eventuali distribuzioni di utili durante il periodo transitorio (2018 – 2022), saranno tassate ai fini Irpef come segue: - utili formati fino al 2007, concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro ammontare; - utili formati dal 2008 al 2016 concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare; - utili formati nel 2017 concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare; - utili formati a partire dal 2018 saranno soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%, senza necessità di indicarli nella dichiarazione dei redditi. La disposizione transitoria operativa fino al 2022, cristallizza la situazione evitando la corsa alla distribuzione di utili formati in esercizi passati per fruire del regime più favorevole perché questo effetto si conseguirà automaticamente con l’applicazione del metodo FIFO, il quale considera distribuiti per primi gli utili formati in periodi più lontani. A partire dal 2023 tutte le riserve eventualmente non distribuite saranno gestite unitariamente, assoggettandole alla ritenuta d’imposta del 26%. Non state modificate le regole di tassazione previste per le partecipazioni detenute dai soggetti Ires, i quali continueranno a mantenere un regime di esclusione da tassazione nella misura del 95% dei dividendi percepiti.
Capital gain Anche con riferimento al regime impositivo previsto per le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (capital gain) il citato decreto ministeriale del 26 maggio 2017 ha previsto: - l’innalzamento dal 49,72% al 58,14% della percentuale di concorrenza della plusvalenza al reddito complessivo delle partecipazioni qualificate non detenute in regime d’impresa; - l’innalzamento dal 49,72% al 58,14% della percentuale di concorrenza della plusvalenza al reddito complessivo sia delle partecipazioni qualificate che non qualificate, detenute in regime d’impresa da imprenditori individuali in regime di partecipation exemption PEX. Non è stata adottata alcuna modifica in merito alla tassazione del capital gain delle società di persone, per le quali è stata mantenuta la percentuale al 49,72% a patto che siano soddisfatte le condizioni della partecipation exemption PEX. Come noto le condizioni previste dal regime PEX sono quattro, vale a dire:
- possesso ininterrotto dal primo giorno del 12° mese precedente a quello della cessione; - iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; - la residenza della partecipata in uno stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato; - esercizio da parte della società partecipata di un’attività commerciale. Qualora non siano soddisfatti i requisiti PEX, la plusvalenza sarà assoggettata all’ordinario regime impositivo previsto dall’art. 86 del TUIR. Tale regime assoggetta a tassazione ordinaria l’intera plusvalenza in base alle aliquote marginali del percipiente, oppure, in caso di possesso non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente nell’esercizio stesso del realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Con riferimento alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche non in regime d’impresa, non è stata prevista alcuna modifica rimanendo conseguentemente assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%. Questo quadro impositivo è applicabile alle plusvalenze realizzate nel 2018, mentre per quelle successive, vale a dire dal 1° gennaio 2019, il quadro è stato ulteriormente modificato dalla legge di bilancio per il 2018. Quest’ultimo provvedimento ha allineato le regole di tassazione delle cessioni di quote qualificate e non qualificate, detenute da persone fisiche, introducendo un unico regime impositivo che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% per qualsiasi tipologia di partecipazione. Le novità sono entrate in vigore a partire dai trasferimenti posti in essere dal 1° gennaio 2019 a prescindere dal loro periodo di maturazione. Diversamente da quanto previsto per i dividendi, non è stata adottata alcuna disposizione transitoria con la conseguenza che dal 1° gennaio 2019, le cessioni di quote qualificate, a prescindere dall’epoca di formazione saranno assoggettate alla tassazione secca del 26%. Volendo riepilogare il quadro complessivo, con riferimento alle quote qualificate detenute dai privati, avremo: - plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2017, quota imponibile nella misura del 49,72%; - plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2018, quota imponibile nella misura del 58,14% - plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, tassazione con imposta sostitutiva del 26%. Come previsto dalla circolare n. 11/2012 delle En-
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1980-2020 La Legotecnica Onlus compie 40 anni di attività 40
anni di impegno non soltanto lavorativo, ma anche e soprattutto sociale. È la Onlus La Legotecnica, con sede a Colloredo di Prato, realtà nata il 21 marzo 1980 per volontà di 19 persone diversamente abili, la maggioranza delle quali residente nella struttura della Comunità Piergiorgio di Udine in quanto portatrici di gravi svantaggi fisici. Oggi, quell’ideale di solidarietà reciproca è intatto e ha consentito a molte persone di ritagliarsi un posto di lavoro, assicurandosi un inserimento sociale ancor più compiuto. La Legotecnica, che si poggia su 12 soci lavoratori e quattro soci volontari, è qualcosa di più di una semplice legatoria. Oltre alla rilegatura e stampa dei volumi, si occupa di confezione di depliants, cuciture a punto metallico, restauro e recupero volumi, rilegature di manuali, raccolte e fascicoli, oltre alla stampa digitale di numerosi prodotti. Ne ha fatta di strada, la cooperativa che dal 1992 ha trovato casa a Pasian di Prato: nei suoi quattro decenni ha rilegato oltre 20 milioni di volumi, con 45 inserimenti lavorativi di persone diversamente abili e 95 posti di lavoro creati; sono 38, invece, gli stage o tirocini riservati a studenti diversamente abili o in stato di svantaggio. Il fatturato si attesta su circa 380 mila euro.
Particolare importanza la riveste il progetto So.la.re (Solidarietà-Lavoro-Recupero), nato nel 2009 con la posa della prima pietra e inaugurato nel 2015 grazie all’impegno della Legotecnica e finanziato in parte grazie al sostegno della Regione Fvg, della provincia di Udine e della Fondazione Friuli. L’iniziativa consiste nella realizzazione di un Centro Diurno e di un Laboratorio Protetto ove accogliere persone che si trovano in stato di svantaggio psico-fisico e/o sensoriale o legate ad una pregressa dipendenza da sostanze e che non sono in grado di affrontare e gestire autonomamente un reinserimento lavorativo.
Tra le novità più recenti, invece, c’è quella dell’assemblaggio: «Abbiamo avviato questo settore circa quattro anni fa - racconta Nicola Valent, presidente della cooperativa La Legotecnica - e per questo recentemente abbiamo preso in affitto una porzione di capannone. Intendiamo acquistare questi nuovi spazi entro cinque anni, anche perché il settore che sta dando ottimi risultati e vogliamo rafforzarlo». Packaging, etichettature, pesature di precisione e insacchettamento sono alcune delle pratiche di assemblaggio capaci di offrire riscontri incoraggianti. E poi, nel 2017 sono arrivati nuovi investimenti, con l’acquisto di due macchinari per la brossura grazie anche al sostegno della Regione Fvg e della Fondazione Friuli, «mentre l’anno scorso - aggiunge il presidente - abbiamo cominciato a utilizzare la cucitura punto Singer, una tecnica “di nicchia” in grado di nobilitare la stampa. Sta piacendo sempre più!». La clientela principale oggi è composta da tipografie, per il 90% localizzate in regione (ma non manca qualche commessa dal Veneto). Ma quali sono i punti di forza de La Legotecnica? «Oltre all’aspetto etico e sociale -conclude Valent- possiamo assicurare puntualità nelle consegne e qualità nel lavoro, soprattutto dopo gli ultimi investimenti, oltre al rapporto diretto con il cliente».
“Mi avevano detto che la cooperativa aveva come scopo l’integrazione lavorativa e sociale di alcune persone diversamente abili, ma per quanto mi guardassi intorno non mi pareva di vederne: tutti mi sembravano abili, anzi abilissimi. Se c’era qualcosa a distinguerli, ma lo scoprii a fatica, era qualcosa nel loro sguardo: quella luce di gioia di vivere che non si trova più nel mondo imbronciato in cui viviamo.”
“E’ una bella storia di impresa che pone al centro non solo lo sviluppo economico e del territorio ma soprattutto l’integrazione sociale GIUSEPPE MORANDINI PRESIDENTE FONDAZIONE FRIULI
PAOLO MAURENSIG
Via D’ Antoni 26 -33037 Pasian di Prato (Ud) tel. 0432.652113 fax. 0432.652115 legotecnica@tin.it commerciale@lalegotecnica.com www.lalegotecnica.it
trate, si deve fare riferimento al momento in cui si perfeziona la cessione, mentre l’incasso del corrispettivo non assume rilevanza ai fini dell’individuazione del regime impositivo, ma solo ai fini della tassazione. Così per la cessione fatta nel 2018 il cui corrispettivo viene incassato nel 2020, la tassazione avverrà nel 2020 nella misura del 58,14%. Con il nuovo regime, le plusvalenze e le minusvalenze riferite a partecipazioni qualificate e non, possono essere compensate. Le modifiche non hanno interessato le plusvalenze realizzate da società di capitali che detengono partecipazioni in altre società di capitali, le quali, se soddisfano i requisiti PEX, sono escluse da tassazione nella percentuale del 95%, mentre se non soddisfano tali requisiti, la plusvalenza è totalmente imponibile.
- le lottizzazioni di terreni, l’esecuzione di opere tese a renderli edificabili e la successiva vendita anche parziale; - i terreni posseduti da meno di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione; - i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Con riferimento alle partecipazioni, queste devono riferirsi a cessioni di quote non negoziate nei mercati regolamentati, comprendendo pertanto le azioni, le quote e i diritti di opzione a prescindere dal fatto che siano sottoposte al regime del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
La rivalutazione consiste nell’aumentare il valore di acquisto dei beni la cui cessione origini una plusvalenza imponibile. Mediante la fissazione di un nuovo valore di acquisto, pari a quello individuato da apposita perizia di stima riferita alla data del 1° gennaio 2020, in caso di cessione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà nulla o d’importo corrispondentemente più basso. Al momento della cessione quindi in luogo del costo di acquisto da assumere per la determinazione della plusvalenza, si prenderà come riferimento il valore di perizia. Il valore di perizia rappresenta inoltre la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva il cui versamento determina il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione. Con il versamento dell’imposta sostitutiva, il nuovo valore di perizia rappresenta la base sulla quale applicare le imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali.
Come ricordato i commi 693 e 694 della legge di bilancio per l’anno in corso hanno riproposto la possibilità di rivalutare per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La disposizione prevede che i soggetti interessati eseguano il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima entro il prossimo 30 giugno 2020. Come accennato le percentuali di imposta sostitutiva da versare per l’affrancamento sono state allineate in un’unica misura dell’11%.
Soggetti beneficiari L’agevolazione riguarda le persone fisiche che detengono terreni o partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, le società semplici e i soggetti assimilati, gli enti non commerciali con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale e i soggetti non residenti per le plusvalenze imponibili in Italia. La norma fa riferimento, infatti, all’articolo 67, comma 1 lettere a), b), c) e c-bis) del TUIR, che disciplina i redditi diversi conseguiti fuori dal regime d’impresa.
Ambito oggettivo La disciplina è finalizzata alla rideterminazione dei valori fiscalmente rilevanti dei terreni e delle partecipazioni, in ipotesi di cessione a titolo oneroso ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione o lottizzazione. I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti al 1° gennaio 2020. L’affrancamento deve riguardare:
Come funziona la rivalutazione
La perizia La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti edili per i terreni e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti per le partecipazioni. Deve essere redatta entro il 30 giugno 2020 in conformità a quanto previsto dall’articolo 64 del codice di procedura civile e deve essere conservata dal contribuente. Il costo della perizia può essere portato in aumento del valore del terreno o della partecipazione, nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto.
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La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della stessa e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
L’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva è stata allineata ad un’unica percentuale dell’11%. La tassazione per tipologia di bene è conseguentemente la seguente: - 11% per le partecipazioni qualificate; - 11% per le partecipazioni non qualificate; - 11% per i terreni. È possibile utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta. Stante l’incremento delle aliquote e tenuto conto della possibilità di scomputare l’imposta versata in passato, un’eventuale riduzione del valore di stima potrebbe comunque comportare il versamento di un conguaglio a debito di imposta sostitutiva.
I termini di versamento dell’imposta L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2020 e può essere anche rateizzata, in tre rate annuali di uguale importo secondo le seguenti scadenze: - prima rata entro il 30 giugno 2020; - seconda rata entro il 30 giugno 2021; - terza rata entro il 30 giugno 2022. Il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata o la prima delle tre rateizzate, rappresenta la prima delle due condizioni indispensabile per perfezionare la rivalutazione. La seconda riguarda l’obbligo di redazione della perizia giurata. Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi del 3% calcolati dal 30 giugno 2020. Solo con il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata si perfeziona la rivalutazione. L’omesso versamento delle rate successive autorizza l’amministrazione finanziaria a provvedere alla loro iscrizione a ruolo. Si ritiene che l’imposta sostitutiva possa essere compensata con il modello F24 utilizzando crediti di altre imposte disponibili.
Gli effetti Abbiamo già ricordato che si tratta dell’ennesima riapertura dei termini per questa rivalutazione, pertanto l’interesse potrebbe essere limitato, ma siccome sono state modificate le regole di tassazione sia dei dividendi che del capital gain sulle partecipazioni, si rende necessaria un’attenta riflessione in merito all’adesione alla rivalutazione. Se si prevede di cedere delle quote qualificate nell’anno in corso, la rivalutazione delle partecipazioni potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per ridurre il carico fiscale dell’operazione. Ricordiamo che il valore dei beni, può essere rideterminato solo qualora gli stessi siano posseduti alla data del 1° gennaio 2020. Conseguentemente, l’adeguamento non può riguardare terreni o partecipazioni acquistati in data successiva né quelli ceduti precedentemente. Segnaliamo che, limitatamente ai terreni, l’Agenzia delle entrate in merito alla possibilità di giurare la perizia di stima dopo la cessione del fondo, mutando il proprio precedente orientamento, ha chiarito che la perizia va redatta prima del rogito, anche perché il relativo valore deve essere indicato nell’atto di cessione. Solo l’asseverazione della perizia può essere eseguita dopo la firma del rogito. Il valore rivalutato assume rilevanza anche ai fini dell’imposizione indiretta, vale a dire per l’imposta di registro, ipotecarie e catastali. E’, infatti, previsto che il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche per le suddette imposte.
Terreni e partecipazioni già rivalutate Può accadere che vi sia l’interesse a rivalutare terreni o partecipazioni già oggetto di precedenti rivalutazioni. In questi casi è possibile compensare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni. Tale possibilità è stata introdotta dall’art. 7 comma 2 lettera ee) del D.L. 70/2011 e rappresenta una disposizione a regime. Qualora la seconda perizia giurata riporti un valore inferiore a quello della perizia precedente, è possibile compensare la sostitutiva dovuta con quanto versato nella precedente rideterminazione. L’eventuale eccedenza non è tuttavia recuperabile. Quest’ultima ipotesi può essere utilizzata qualora si voglia procedere alla cessione di un terreno ad un valore inferiore a quello relativo alla precedente rivalutazione. Il valore di perizia, infatti, rappresenta il valore normale cui fare riferimento non solo ai fini delle imposte sui redditi ma anche
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ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali. L’indicazione di un valore inferiore a quello indicato in perizia potrebbe esporre il contribuente a rettifiche da parte dell’Agenzia delle entrate, ecco quindi la convenienza di redigere una nuova perizia con valori ribassati. Ricordiamo a questo
proposito che le circolari n. 15 e 81 del 2002 hanno previsto che qualora l’atto di cessione riporti un valore inferiore a quello rivalutato, possono essere applicate le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze. (PZ)
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Emergenza Covid-19; il d.l. “Salva imprese” decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. le MISURE finanziarie per le imprese Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 158/AdT/tt per rammentare che, allo scopo di fronteggiare la grave emergenza di cui all’epigrafe, il Consiglio dei ministri ha licenziato il decreto legge n.23 dell’8 aprile 2020, n. 23, c.d. Salva imprese, pubblicato sulla G.U. n. 23 dell’8 aprile 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito, rinvio di adempimenti per le imprese, poteri speciali dello Stato in campi di rilevanza strategica, di disciplina dei termini in tema di consultazioni elettorali e di giustizia. Il d.l. 23/2020 è entrato in vigore il 9 aprile 2020, giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U. Qui di seguito si offre una prima illustrazione degli interventi finanziari di maggior interesse per le Imprese, con la riserva di ritornare, volta per volta, sull’argomento per approfondimenti o in presenza di disposizioni attuative e avvertendo, da subito, che gli interventi di natura finanziaria e garantistica si articolano su due “canali di liquidità”: - uno assistito dalle garanzie poste in essere dalla Sace spa; - uno sul potenziamento ed estensione delle funzioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Entrambi gli interventi avvengono in osservanza della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Per molte disposizioni presenti in entrambi si attende il perfezionamento del processo di notifica e di autorizzazione da Commissione europea, che dovrebbe comunque concludersi in tempi brevi.
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1). Le garanzie della Sace La Sace spa, controllata da Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre
2020, garanzie per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese aventi sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19. Le imprese che utilizzeranno questo strumento non potranno distribuire utili nei 12 mesi successivi all’erogazione del credito e dovranno assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. L’art. 1 prevede un impegno finanziario di 200 miliardi di euro di cui almeno 30 destinati alle piccole e medie imprese e dispone, in particolare, che: - la garanzia sia rilasciata, a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con un eventuale preammortamento di 24 mesi; - l’importo del finanziamento assistito non superi il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto nello stesso periodo; - la garanzia copra: * il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 addetti in Italia e un fatturato non superiore a 1.500 milioni di euro; * l’80% dell’importo di finanziamento per imprese con fatturato compreso fra 1.500 e 5.000 milioni di euro; * il 70% dell’importo di finanziamento per imprese con fatturato superiore a 5.000 milioni di euro; - siano corrisposte commissioni in funzione dell’importo garantito secondo le seguenti misure: * piccole e medie imprese: 0,25% primo anno, 0,5% secondo e terzo anno, 1% quarto e quinto anno; * grandi imprese: 0,5% primo anno, 1% secondo e terzo anno, 2% quarto, quinto e sesto anno; - il finanziamento assistito sia destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante in attività imprenditoriali localizzate in Italia; - l’impresa beneficiaria della garanzia “assuma l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;” Quanto al rilascio della garanzia, è prevista la sot-
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tostante procedura semplificata per le imprese con meno di 5.000 addetti e con fatturato inferiore a 1.500 milioni di euro sulla base dell’ultimo bilancio approvato ovvero, in mancanza del primo bilancio approvato, sulla base dei dati certificati al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del d.l. 23/2020): a) l’impresa interessata presenta a un soggetto finanziatore (banca), che può operare eventualmente di concerto con altri, la domanda di finanziamento garantita dalla Sace; b) in caso di deliberazione positiva da parte della banca questa trasmette la richiesta della garanzia alla Sace spa, la quale provvede a istruirla, emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) la banca procede all’erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia Sace.
Misure a sostegno dell’esportazione, dell’internazionalizzazione e degli investimenti delle imprese (art. 2) Il d.l. 23/2020 prevede un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti per il 90% dallo Stato e per il restante 10% dalla stessa Sace. Per tale misura è previsto un impegno di 200 miliardi di euro. In questo modo la Sace viene messa nelle condizioni di rispondere alla domanda di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, che altrimenti non avrebbe potuto coprire per mancanza di capacità finanziaria.
Potenziamento e ruolo del Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese (art. 13) L’altro canale di liquidità per le imprese è dato dall’introduzione di una straordinaria operatività del Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese (di seguito Fondo) e sostituisce l’art. 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia. Qui se ne richiamano i tratti fondamentali. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina che lo regola, il Fondo adotta le seguenti misure per imprese fino a 499 addetti: - concessione della garanzia a titolo gratuito; - limite massimo d’importo garantito 5 milioni di euro con copertura, in caso di garanzia diretta, fino al 90%; - durata massima del finan-
ziamento assistito da garanzia del Fondo pari a 6 anni; - importo massimo del finanziamento assistito non superiore, alternativamente: * il doppio della spesa salariale annua dell’impresa, compresi gli oneri sociali, per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile; nel caso di imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, pari ai costi salariali annui previsti per il primo biennio di attività; * il 25% del fatturato totale nel 2019; * il fabbisogno di capitale d’esercizio e di investimento, attestato da autocertificazione, nei successivi 18 mesi nel caso di piccole e medie imprese (fino a 249 addetti) e di 12 mesi con maggior numero di addetti fino a 499; - la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione. - la banca è tenuta ad applicare un tasso d’interesse che tenga conto dei costi della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria, nei limiti di determinati parametri finanziari, maggiorati dello 0,20%. Per finanziamenti fino a 25.000 euro di durata non superiore a 6 anni e con rimborso della quota capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione del finanziamento, la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione di merito di credito da parte del Fondo. La banca eroga il finanziamento senza attendere l’esito dell’istruttoria da parte del Fondo con sola verifica formale del possesso dei requisiti. Per le imprese con un ammontare di ricavi fino a 3.200.000 euro e per finanziamenti fino a un massimo di 800.000 euro (25% di 3.200.000 euro) la garanzia del Fondo può essere cumulata con garanzie concesse da confidi o altri soggetti garanti fino a copertura del 100% del finanziamento concesso dalla banca. La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su finanziamenti già perfezionati ed erogati da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. Per il testo del d.l. 23/2020, altre informazioni e approfondimenti le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. A questo proposito si tenga presente che l’Associazione bancaria Italiana (A.B.I.) ha appena licenziato una circolare di commento alle banche, che può essere parimenti richiesta al citato ufficio associativo.
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(AdT)
Emergenza Covid-19; erogazione anticipata incentivi regionali erogazione dei contributi concessi fino al 90%
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 161/AdT/tt per ricordare che la legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, pubblicata sul B.U.R. n. 15 di pari data ed entrata in vigore il giorno stesso, recante nuove misure per contrastare l’emergenza di cui all’epigrafe dispone all’art. 2 che “l’Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate [incluse, quindi, le CCIAA con riferimento agli strumenti agevolativi a esse delegati, n.d.r.] sono autoriz-
zati a disporre l’erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020, entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie.” Questa prescrizione consente, dunque, a fronte di richiesta all’ente competente, di ottenere anticipazioni fino al 90% del contributo concesso entro il 1° aprile incluso, anche integrando anticipi già erogati a intensità minori e senza la necessità di presentare garanzie. In considerazione dell’elevato numero degli strumenti agevolativi in questione si invitano le imprese interessate a prendere contatto con l’ufficio economico dell’Associazione per le precisazioni del caso in specie.
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(AdT)
Inail. Incentivi alle imprese ed emergenza Covid-19 sospensione dei termini per la presentazione delle domande dell’avviso isi inail 2019 Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’Avviso Isi Inail 2019 e, da ultimo, ad Apinforma n. 4/2020, pp. 30-34, per segnalare che l’Istituto con
nota pubblicata il 1° aprile 2020 sul proprio sito web (www.inail.it) ha rinviato a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 Coronavirus tutti i termini della procedura informatica per la presentazione delle domande e ha fissato al 31 maggio 2020 la data per l’aggiornamento delle informazioni. Nella tabella sottostante riportiamo il quadro dei nuovi termini per la presentazione delle domande. Si fa riserva di ritornare sull’argomento, non appena saranno intervenute novità e si inviano i migliori saluti. (AdT) Termine originario
Stato attuale
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
16 aprile 2020
sospesa
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
20 maggio 2020
sospesa
Acquisizione (download) del codice identificativo per l’inoltro telematico
5 giugno 2020
sospesa
dal 5 giugno 2020
sospesa
Procedure
Comunicazione dell’Inail relativo alle date dell’incontro telematico
Pag. 56 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2020
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Contributi alle imprese artigiane apertura dei termini per la presentazione delle domande: 25 marzo - 31 ottobre 2020 Come comunicato con circolare associativa prot. n. 102/AdT del 19 marzo 2020, si ricorda che con decreto del Direttore centrale attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia n. 643/PROTUR del 04 marzo 2020, pubblicato sul B.U.R. n. 12 del 18 marzo 2020, sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese artigiane al Centro di assistenza tecnica per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (CATA), relativamente ai seguenti strumenti contributivi, tutti ricadenti nella legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (legge quadro per l’artigianato): - incentivi alle imprese di nuova costituzione ex art. 42 bis.; - finanziamenti a favore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura ex art. 54;
- finanziamenti per sostenere l’adeguamento di strutture e impianti ex art. 55; - contributi per l’ammodernamento tecnologico ex art. 55 bis; - incentivi per le consulenze concernenti l’innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, ex art. 56, co. 1, lett. a); - incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all’art. 56, co. 1, lett. c); - contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 60 bis. Gli schemi di domanda per accedere ai contributi sono resi disponibili dalle ore 15.30 del 19 marzo 2020 sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) e sul sito web del CATA (www.cata.fvg.it). Le domande di contributo al CATA vanno presentate, esclusivamente per via telematica e posta elettronica certificata (PEC), dalle ore 09.15 del 25 marzo e fino alle ore 16.30 del 31 ottobre 2020. Per altre informazioni e assistenza le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
Pag. 58 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2020
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio e marzo 2020 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,7
0,271341
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
102,5
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
102,6
0,448171
APRILE
15.04
14.05
0,500
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 59 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2020
Proroga MUD e adempimenti ambientali al 30 giugno 2020 a seguito dell’emergenza covid-19
Facciamo seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 109/CSC/tt per ricordare che è stato rinviato al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione del MUD 2020 - Modello Unico di Dichiarazione ambientale - la cui scadenza originaria era il 30 aprile 2020, e degli altri adempimenti ambientali prossimi alla scadenza. È quanto previsto dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto decreto “Cura Italia”, che dedica l’intero articolo 113 al “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti”. Nello specifico, sono prorogati al 30 giugno p.v. i termini: - per la presentazione del modello unico di di-
chiarazione ambientale (MUD); - per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli; - per la presentazione al Centro di Coordinamento Raee della comunicazione sui rifiuti trattati dagli impianti autorizzati; - per il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Una proroga che concede agli operatori di settore due mesi di tempo per far fronte alle difficoltà determinate dall’emergenza coronavirus. L’Associazione, che garantisce la compilazione e l’invio della denuncia annuale, riorganizzerà gli appuntamenti in funzione della nuova scadenza. L’ufficio edilizia dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.
Pag. 60 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2020
(CS)
Conai: aumenti per gli imballaggi in carta e vetro l’aumento è determinato dalle maggiori quantità di materiale della raccolta differenziata Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ci comunica in data 6 marzo che il Consiglio di amministrazione CONAI, valutate le richieste dei consorzi di filiera Comieco e Coreve, ha deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e in vetro. La decisione è stata presa per continuare a garantire un equilibrio economico che assicuri le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale. Il contributo per gli imballaggi in carta passerà da 35 EUR/tonnellata a 55 EUR/tonnellata a partire dal 1° giugno 2020. Resterà invece invariato il contributo aggiuntivo (20 EUR/tonnellata) per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, per i quali il contributo ambientale sarà quindi di 75 EUR/tonnellata.
La rimodulazione del contributo è dovuta principalmente a due fattori: l’incremento delle quantità previsionali del 20% nel 2020 degli imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata comunale e affidati a Comieco, con conseguenti ricadute sui costi di raccolta e trattamento, e la forte diminuzione dei valori economici del macero, in alcuni casi addirittura azzerati. Il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro passerà da 27 EUR/tonnellata a 31 EUR/tonnellata a partire dal 1° luglio 2020. L’aumento è determinato dalle maggiori quantità di materiale proveniente dalla raccolta differenziata, soprattutto dalle aree del Sud, con le inevitabili conseguenze economiche dovute principalmente ai costi di trasporto e trattamento per l’avvio a riciclo del materiale negli impianti, situati prevalentemente nel nord del Paese. Tali aumenti avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate, i cui valori saranno comunicati entro la fine di marzo. Per il 2020, in Italia il sistema rappresentato da CONAI e dai Consorzi di filiera prevede di recuperare l’83% dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo. Di questi, la parte avviata a riciclo dovrebbe superare il 71%.
Pag. 61 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2020
(CS)
ANAC: contratto di avvalimento l’elencazione degli automezzi appare sufficiente anche se manca la targa dei veicoli L’ANAC Con Delibera n. 121 del 12 febbraio 2020 a seguito di Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da un’azienda giunta seconda in una gara, contesta l’aggiudicazione a favore di altra impresa in quanto ritiene che essa avrebbe prodotto un contratto di avvalimento generico e quindi invalido. A sostegno di tale tesi, l’istante evidenzia che l’elenco delle attrezzature messe a disposizione dall’ausiliaria a favore dell’aggiudicataria non sarebbe sufficientemente specifico e dettagliato, essendo privo di elementi quali, ad esempio, la targa dei veicoli o il numero di matricola degli stessi. La memoria della Stazione Appaltante, sulla scorta delle pronunce della giurisprudenza in materia, ribadisce l’idoneità del contratto di avvalimento prodotto dall’aggiudicataria in sede di gara. Il contratto di avvalimento con il quale l’ausiliaria si impegna a mettere a disposizione della aggiudicataria la propria attestazione SOA nella categoria OG3/IV bis nonché tutte le risorse connesse con tale attestazione, e reca una elencazione specifica degli automezzi messi a disposizione dall’impresa ausiliaria, ancorché non dettagliata con riferimento alla targa o al numero di matricola. La delibera Anac n. 413 del 2 maggio 2018, riferita ad un caso analogo in cui il contratto di avvalimento prodotto dall’istante recava una indicazione degli automezzi e del personale prestati dall’impresa ausiliaria, ancorché non dettagliata con riferimento al numero di matricola o alla targa dei veicoli. Il citato parere richiamava l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4 novembre 2016, n. 23, secondo la quale non è possibile invocare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi in cui una parte dell’oggetto del contratto, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli Pag. 62 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2020
artt. 1346, 1363 e 1367 c.c.; richiamava poi ulteriore giurisprudenza sull’argomento (TAR Emilia-Romagna sez. II, sent. 1° febbraio 2017, n. 62) secondo la quale «posto che il contratto di avvalimento ha carattere atipico, il livello di “specificità” dell’oggetto del contratto (ovvero della indicazione delle risorse e dei mezzi aziendali messi a disposizione dell’impresa concorrente dall’impresa ausiliaria), specificità per cui, notoriamente, si rinvia al principio di determinatezza imposto dall’art. 1346 c.c., va modulato alla luce della funzione cui tale requisito di “determinatezza” è richiesto, che è quella di rendere concreto e verificabile dalla stazione appaltante il prestito del requisito, allo scopo di consentire alla medesima stazione appaltante, in caso di patologia del rapporto contrattuale oggetto di appalto, di far leva sulla diretta responsabilità solidale (T.A.R. Lazio, sez. I, 6 maggio 2015 n. 6479; Cons. di St., sez. V, 25 gennaio 2016, 242)», ed evidenziava altresì che «…l’obbligo di specificità non debba spingersi sino all’identificazione dei mezzi d’opera, all’indicazione delle qualifiche professionali e al numero del personale, quando sia comunque soddisfatto il fine che costituisce la ratio della normativa in materia, che è quello di rendere coercibile l’impegno formalmente assunto dall’ausiliaria» (Cons. Stato, sez. V, sent. 27 aprile 2015, n. 2063). L’ANAC ritiene che, nel caso di specie, l’elencazione degli automezzi allegata al contratto di avvalimento appare sufficientemente determinata, ancorché non dettagliata con riferimento alla targa o al numero di matricola dei veicoli, e quindi essa non appare in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia. In conclusione il Consiglio dell’Autorità ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che: nel caso di specie, l’elencazione degli automezzi allegata al contratto di avvalimento appare sufficientemente determinata, ancorché non dettagliata con riferimento alla targa o al numero di matricola dei veicoli, e quindi essa non appare in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, secondo cui non è possibile invocare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi in cui una parte dell’oggetto del contratto, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento. (CS)
Indicazioni operative per le costruzioni e l’edilizia emergenza covid-19
Resta inteso che in caso di mancata sospensione dei lavori e/o di comprovato danno riconducibile all’emergenza “Covid-19”, l’impresa avrà cura di iscrivere tempestivamente riserva nel primo atto contabile utile.
Edilizia privata
Alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 la nostra Associazione Nazionale CONFAPI - ANIEM ha predisposto un documento con le indicazioni operative per le costruzioni e l’edilizia, che riportiamo di seguito.
Opere pubbliche Fase di gara Ove vi siano delle procedure di gara bandite ancora pendenti – ossia i cui termini per la presentazione dell’offerta non siano ancora scaduti – e nell’ipotesi in cui si ritenesse che, dall’eventuale continuazione della gara in simili circostanze si generi un nocumento ai principi di massima concorrenza, l’impresa interessata potrebbe chiedere alla stazione appaltante di adottare formalmente la sospensione della procedura in itinere invocando la facoltà consentita dall’art. 2 del decreto 6/2020, ovvero una proroga del termini di gara (relativi, ad esempio, alla presa visione dei luoghi, alla presentazione delle offerte o al procedimento di “soccorso istruttorio”, ecc...). Ciò, naturalmente, ove non si sia già proceduto in tal senso. Fase di esecuzione dei contratti I cantieri potrebbero essere sospesi dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 1, lettere n) e o) del DL n. 6 del 2020. In ogni caso, ove così non fosse, e laddove le misure di emergenza adottate dalla stazione appaltante dovessero influire sulla regolare esecuzione dei lavori, l’impresa, al fine di evitare l’addebito di eventuali penali per la maggiore durata dell’esecuzione dei lavori, può sollecitare l’adozione di un provvedimento di sospensione, anche parziale, da parte della stazione appaltante, ex art. 107 del Codice dei Contratti, per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Pag. 63 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2020
Sospensione dei lavori - comunicazione al Comune Con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie si suggerisce di: - presentare al Comune una comunicazione finalizzata, a seconda dei casi, a: * rinviare l’inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l’effettivo avvio dei lavori); * sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione); * chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione; * indicare nella comunicazione i motivi della sospensione (es. impossibilità alle maestranze di iniziare i lavori, accedere al cantiere o comunque difficoltà di accesso, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.) finalizzati ad ottenere una successiva proroga del termine da richiedere comunque prima della sua scadenza. - In ogni caso alla ripresa delle attività inoltrare al Comune una ulteriore comunicazione. Attenzione! Se non vi saranno specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali, la sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica.
Opere eseguite per conto di committente privato Laddove i lavori in corso siano stati commissionati da un soggetto privato: - è necessario comunicare subito la sospensione dei lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chie-
dendone l’annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente). - Nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente. - Nella comunicazione occorre indicare: * il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all’impresa); * la motivazione (es. impossibilità alle maestranze di accedere al cantiere o comunque difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.).
Pag. 64 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2020
- La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione. - Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l’esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione. (C)
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Marocco
semplificate le formalità doganali
Il Ministero degli affari esteri ha segnalato che le autorità marocchine hanno deciso l’introduzione di procedure semplificate con l’obiettivo di facilitare gli scambi commerciali, in considerazione dell’attuale contesto di crisi sanitaria. Al fine di non ostacolare la fluidità degli scambi commerciali tra il Marocco e l’UE, la Dogana marocchina ha convenuto di accettare le copie in formato elettronico dei certificati EUR1 o EUR-MED (che danno luogo al trattamento preferenziale previsto dall’Accordo di Associazione Marocco-UE), corredati di timbro e firma manoscritta o digitale,
o anche privi di timbri e firme, a condizione che le autorità doganali del Paese di esportazione ne assicurino a distanza l’autenticità. Resta comunque salva la possibilità di un controllo a posteriori: le dogane marocchine potranno dunque esigere la presentazione dei certificati originali una volta che la situazione sarà tornata alla normalità. Con la stessa finalità, l’Amministrazione delle Dogane ha altresì introdotto una procedura dematerializzata per le richieste di franchigia doganale da parte dei transitari e degli importatori marocchini, le quali dovranno pervenire agli Uffici competenti attraverso lo sportello unico online “PORTNET” (https://www.portnet.ma/). Infine, il locale Servizio Fitosanitario (ONSSA) si è a sua volta impegnato ad accettare in formato elettronico i certificati sanitari e fitosanitari che devono accompagnare i prodotti vegetali e di origine animale importati nel Paese.
Pag. 66 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 5 - 15 marzo 2020
(C)
Webinar Paesi esteri a supporto aziende esportatrici
Si segnala che ICE, in collaborazione il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sta organizzando un ciclo di webinar
live sui Paesi di maggior interesse per il nostro export. I mercati “focus” di tali seminari virtuali, che hanno la durata di un’ora, sono: Svizzera, Cina, Regno Unito, Canada, Russia, India, Spagna, Germania, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Giappone, USA, Francia. I corsi si terranno fino al 15 maggio. Per partecipare in diretta ai lavori dei prossimi webinar, le aziende interessate potranno iscriversi a pag: https://www.ice.it/it/riparticoniceapprofondimenti
Pag. 67 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 5 - 15 marzo 2020
(C)
Associazione Nicopeja Onlus. Raccolta fondi “emergenza covid-19. proteggiamo chi ci protegge; proteggiamo il nostro futuro” Abbiamo dato il nostro patrocinio all’Associazione Nicopeja Onlus per la raccolta fondi “EMERGENZA COVID 19 - Proteggiamo chi ci protegge; proteggiamo il nostro futuro” che trae ispirazione dalla gestione dell’esperienza post - terremoto in Friuli Venezia Giulia. Nell’emergenza COVID19 le nostre imprese di allora sono oggi gli ospedali e le strutture sanitarie, che necessitano del sostegno di tutti per fermare la diffusione del COVID 19 e consentire a tutti noi di riprendere in mano al più presto le nostre vite, i nostri affetti e il nostro lavoro.
Obiettivo della raccolta La raccolta è finalizzata principalmente ad incrementare gli strumenti diagnostici e di ricerca delle strutture sanitarie di alto livello del Friuli Venezia Giulia. In questo modo sarà anche possibile definire più rapidamente un profilo di rischio della popolazione che permetta di sviluppare approcci preventivi sia all’attuale coronavirus che ad altri virus emergenti della stessa famiglia, oltre ad aiutare lo sviluppo di terapie efficaci nel medio-lungo termine. Le donazioni verranno quindi utilizzate: - per l’acquisto di macchinari e dispositivi (ad es. tamponi), da devolvere alle strutture sanitarie regionali preposte per aumentare la loro capacità di screening e di diagnosi; - per consentire, in conformità alle linee-guida regionali, una estensione delle campagne di screening a partire dagli operatori sanitari, dalle residenze sanitarie, dai lavoratori oggi impegnati nei servizi pubblici/privati indispensabili per poi coprire, quanto più possibile, il resto dei lavoratori e della popolazione.
Organizzazione La campagna di raccolta è stata promossa e sarà organizzata da un Comitato Promotore/Organiz-
zatore, che si avvale del supporto di un Comitato Tecnico-Scientifico per individuare le strutture ed i progetti destinatari dei fondi raccolti. Comitato promotore/organizzatore: Adriano Luci (imprenditore) Gianattilio Usoni (dottore commercialista) Loris Basso (Pres. Ente Friuli nel Mondo) Antoniomaria Bardelli (imprenditore) Comitato tecnico-scientifico: Fabio Barbone (Prof. di Igiene Generale e Applicata)** Francesco Curcio (Prof. di Patologia Clinica)* Gianluca Tell (Prof. di Biologia Molecolare)* Carlo Ennio Michele Pucillo (Prof. di Patologia Generale)* Laura Rizzi (Ricercatrice di Econometria)* Luca Grassetti (Ricercatore di Statistica economica)* Felice Pietro Fanizza (Ingegnere/Innovation Manager) **: IRCCS BURLO GAROFOLO *: Università degli Studi di Udine
Patrocinio L’iniziativa si avvale del patrocinio di: - Ente Friuli nel Mondo - Confapi FVG - Altri Enti in fase di definizione Le donazioni sono raccolte attraverso l’Associazione Nicopeja Onlus, messa a disposizione dalla Famiglia Bardelli (www.nicopeja.org). SOSTIENI LA RACCOLTA FONDI “EMERGENZA COVID 19 - Proteggiamo chi ci protegge” Intestatario c/c: ASSOCIAZIONE NICOPEJA ONLUS IBAN: IT 58J 05336 12304 000035734961 BIC: BPPNIT2P601 Causale: “EMERGENZA COVID 19 - Proteggiamo chi ci protegge” oppure sulla piattaforma GoFundMe copiando il seguente indirizzo gf.me/u/xrxnhu
Pag. 68 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2020
NB: La donazione è deducibile e detraibile ai sensi della normativa fiscale vigente. Coloro che intendono beneficiare di tale agevolazione dovranno indicare il proprio nominativo, indirizzo
di residenza, codice fiscale ed e-mail nel modulo di donazione.
Pag. 69 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2020
(LCP)
Coronavirus. Disposizioni per l’autotrasporto di cose c/t autorizzazioni bilaterali, proroghe cqc e “patentini adr”
Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 86/AdT del 12 marzo 2020 per riportare due segnalazioni urgenti per l’autotrasporto di cose in conto terzi relative all’emergenza in epigrafe.
Autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale merci su strada con utilizzo del servizio ferroviario Per la situazione di emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19, alcuni Paesi comunitari hanno sospeso i servizi di trasporto viaggiatori su ferrovia verso l’Italia, rendendo di fatto inutilizzabili le autorizzazioni al trasporto internazionale previste in alcuni accordi bilaterali con Paesi extra U.E., per l’utilizzo della cd “autostrada viaggiante” (navetta ferroviaria RO-LA). Pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per il trasporto
stradale e l’intermodalità con circolare n. 1-2020 dell’11 marzo 2020 ha disposto che, in via eccezionale fino al 3 aprile 2020, le autorizzazioni bilaterali che prevedano l’uso del servizio ferroviario in entrata e in uscita dall’Italia, possano utilizzarsi come autorizzazioni ordinarie valide per il percorso stradale.
CQC e “patentini ADR” in scadenza. Proroga al 30 giugno 2020 Con decreto prot. n. 0000106-10/03/2020, in corso di pubblicazione sulla G.U., il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vista l’impossibilità di seguire i necessari corsi di formazione, ha prorogato la validità delle Carte di qualificazione del conducente (CQC) e del certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (c.d. patentini ADR) in scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020 al 30 giugno 2020. La proroga opera per il solo territorio nazionale. Il decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla G.U., circostanza di cui si darà tempestiva notizia. I testi degli atti citati sono disponibili all’ufficio trasporti dell’Associazione, al quale ci si può rivolgere anche per ogni altra informazione.
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(AdT)
Coronavirus. Proroga termini per esami patenti e fogli rosa fino al 30 giugno 2020
Facciamo seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 85/AdT del 13 marzo 2020 per rammentare che con decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. U 0000050 del 10 marzo 2020 è stata data attuazione alla disposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che si sono susseguiti in quest’ultimo periodo in ordine all’emergenza Coronavirus (v., da ultimo, circolare associativa prot. n. 82/AdT del 12 marzo 2020), in cui è prevista la proroga dei termini per gli esami di teoria della patente e di validità del foglio rosa.
In particolare, il decreto dirigenziale stabilisce quanto segue: - le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall’art. 122, co. 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente ufficio della Motorizzazione civile; - le autorizzazioni per esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020; su dette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente ufficio della Motorizzazione civile, l’indicazione “AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020”. Il testo del decreto dirigenziale e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 71 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2020
(AdT)
Emergenza Covid-19 sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del coronavirus. nota ministeriale Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 145/AdT del 3 aprile 2020 per ricordare che il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, art. 4 prevede che tutti i comportamenti che violino le misure di contenimento del Coronavirus siano puniti con sanzioni amministrative e non più penali. Infatti, il d.l. 19/2020 sostituisce la precedente sanzione ex art. 650 del codice penale con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, aumentata di 1/3 qualora la violazione sia commessa alla guida di un veicolo. La depenalizzazione riguarda anche le infrazioni accertate prima di questa modifica, essendosi stabilita l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima ridotta della metà (v. circolare associativa prot. n. 129/AdT/tt del 27 marzo 2020).
La nota ministeriale. Applicazione della sanzione anche all’eventuale passeggero a bordo del veicolo Ciò premesso, sul punto è intervenuto il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero), il quale con nota prot. 300/A/2416/20/115/28 del 27 marzo 2020, ha fornito le istruzioni operative sulle sanzioni amministrative di cui sopra. Ha precisato che la norma consente il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della somma di 400 euro con applicazione della riduzione del 30% disciplinata dall’art. 202, co. 1 del codice della strada (c.d.s.) per i pagamenti eseguiti entro 30 giorni, in luogo degli ordinari 5 (termine che resterà in vigore fino al 31 maggio 2020), per effetto della quale l’importo si riduce a 280 euro.
Quanto alla maggiorazione di 1/3 prevista nell’ipotesi di utilizzo del veicolo, il Ministero ha precisato che si applica anche nei confronti del passeggero eventualmente responsabile dell’illecito. Di conseguenza, per effetto della maggiorazione l’importo in misura ridotta sale a 533 euro (massimo 4.000 €) che, con la decurtazione del 30% prima descritta, si riduce a 373,34 euro. La competenza ad irrogare le sanzioni spetta al Prefetto (applicandosi le procedure della legge 24 novembre 1981, 689 (Modifiche al sistema penale) o, per le violazioni legate ad ordinanze regionali o comunali, rispettivamente, al Presidente della Regione o al Sindaco. alle stesse autorità, il presunto trasgressore può presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica. Peraltro, il procedimento sanzionatorio rimane sospeso fino al prossimo 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe), ad esclusione, ovviamente, dell’attività di accertamento e contestazione immediata delle violazioni. Il pagamento delle sanzioni può avvenire con le modalità poste dall’art. 202 c.d.s, compresi i mezzi di pagamento elettronici, qualora l’agente accertatore ne sia fornito. Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia con proventi destinati allo Stato, l’unica modalità di versamento consentita è il bonifico bancario, utilizzando le coordinate riportate nella nota del Ministero. Infine, il Ministero ha preannunciato una nota specifica per la depenalizzazione degli illeciti intervenuti prima del 25 marzo 2020
Le ulteriori chiarimenti ministeriali Si segnala che con due successive note il Ministero dell’interno ha fornito altri chiarimenti sulla competenza ad accertare le anzidette violazioni e sulle modalità di pagamento della sanzione amministrativa. In particolare: - con la prima del 29 marzo 2020 (di cui al momento non si dispone del numero di protocollo), è stato precisato che il potere di applicare la sanzione compete a tutto il personale titolare della qualifica di agente di Pubblica sicurezza, compreso il corpo delle Polizie municipali o locali;
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- con la seconda nota (di cui al momento non si hanno gli estremi) ha chiarito che, trattandosi di sanzione i cui proventi sono destinati allo Stato e che prevede l’adozione di un’ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto, a prescindere da chi accerti l’illecito - comprese, quindi, le Polizie municipali o locali - il pagamento può avvenire soltanto a mezzo bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma. Viceversa, i proventi delle violazioni da chiunque accertate relative ad inosservanza di prov-
vedimenti temporanei adottati dalle Regioni o da Sindaci, sono destinati agli stessi Enti che hanno adottato i provvedimenti e dovranno essere pagate con le modalità dagli stessi determinate. Per il testo della nota del 27 marzo 2020 e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il febbraio 2020 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 3/2020, p. 60, per segnalare che il 23 marzo 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di febbraio 2020. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel febbraio 2020 (pari a 1.443,14 euro in diminuzione rispetto al mese di gennaio 2020, quando ammontava 1.485,18 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,182 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,968 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es., il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2019 e 2020 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
indice istat mese di gennaio e febbraio 2020
(C)
ANNI E MESI 2019
INDICI (Base 2015=100)
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Gennaio
102,2
0,7
1,6
Febbraio
102,3
0,8
1,3
n. 74 del 28 marzo 2019
Marzo
102,5
0,8
1,5
n. 102 del 3 maggio 2019
Aprile
102,6
0,9
1,3
n. 124 del 29 maggio 2019
Maggio
102,7
0,7
1,6
n. 149 del 27 giugno 2019
Giugno
102,7
0,5
1,7
n. 177 del 30 luglio 2019
Luglio
102,7
0,2
1,7
n. 197 del 23 agosto 2019
Agosto
103,2
0,3
1,8
n. 227 del 27 settembre 2019
Settembre
102,5
0,1
1,4
n. 255 del 30 ottobre 2019
Ottobre
102,4
0,0
1,5
n. 280 del 29 novembre 2019
Novembre
102,3
0,10
1,5
n. 7 del 10 gennaio 2020
Dicembre
102,5
0,40
1,4
n. 24 del 30 gennaio 2020
2019
Media
102,6
2020
Gennaio
102,7
0,5
1,2
Febbraio
102,5
0,2
1,0
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