NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 6 31 marzo 2018
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 6 31 marzo 2018
Sommario Comunicazioni periodiche Iva
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
6
Fattura elettronica
10
Gasolio stoccato in cisternette senza autorizzazione comunale
11
Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
12
INAIL, incentivi alle imprese
14
Autotrasporto. Incentivi agli investimenti 2016
15
Contributi per nuove attività imprenditoriali
17
Investimenti in zone montane
24
Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo 2018
26
EBILOG
27
ARERA: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
28
Comunicazione annuale per i gas fluorurati
30
Possibile non utilizzare la Consip
31
Documento di gara unico europeo in formato elettronico
32
ANAC: linee guida su procedure di affidamento (2a parte)
33
Presentazione progetti in zona sismica in FVG
36
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
VIA MANIAGO, 2
|
UDINE
|
0432 481464
|
WWW.WSI.IT
ORGANIZZAZIONE
Pesatura container prima dell’imbarco
38
Autotrasporto. Limiti di massa nei trasporti combinati
40
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
41
Vettori abusivi. Confisca della merce
42
Canone di locazione immobili urbani
43
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Comunicazioni periodiche Iva ENTRO MAGGIO L’INVIO DEI DATI RIFERITI AL PRIMO TRIMESTRE PREMESSA L’articolo 4 comma 2 del D.L. 193/2016 ha introdotto l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati riferiti alle liquidazioni periodiche Iva. L’adempimento, in vigore dallo scorso anno, riguarda sia i contribuenti mensili sia quelli trimestrali ed è stato concepito per mettere all’incasso in tempi rapidi l’imposta dovuta e non versata. Il modello di comunicazione, con provvedimento delle Entrate del 21 marzo 2018, è stato oggetto di modifiche per consentire l’indicazione della modalità di calcolo dell’acconto Iva e per indicare eventuali operazioni straordinarie.
MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE La trasmissione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, pertanto l’invio relativo al primo trimestre dovrà essere eseguito entro il prossimo 31 maggio 2018. Per i semestri successivi le scadenze saranno: - 16 settembre secondo trimestre; - 30 novembre terzo trimestre; - 28 febbraio quarto trimestre. Nel caso in cui entro il termine di presentazione siano presentate più comunicazioni riferite allo stesso periodo, l’ultima sostituisce le precedenti. La comunicazione deve essere trasmessa anche nel caso in cui la liquidazione presenti un saldo a credito.
IL MODELLO L’Agenzia delle entrate con provvedimento del 21 marzo 2018 ha approvato un nuovo modello da utilizzare con le relative istruzioni. Il modello si compone di un frontespizio e di un quadro VP.
Nel frontespizio non sono state apportate modifiche rispetto al modello precedente e oltre ai dati del contribuente sono riservati due specifici campi per le società che adottano l’Iva di gruppo. Nel campo “Ultimo mese” si deve indicare l’ultimo mese di controllo nel caso in cui si esca dal regime mentre il campo “Liquidazione di gruppo” deve essere barrato qualora la comunicazione si riferisca alla liquidazione Iva del gruppo. Nel quadro VP è stata aggiunto al rigo VP1, una nuova casella, denominata “Operazioni straordinarie”, da barrare per segnalare operazioni di fusione, scissione, cessione o conferimento d’azienda, nel caso in cui l’avente causa riporti al rigo VP 8, il credito maturato dal dante causa nella sua ultima liquidazione periodica. La barratura della casella consente in questo modo di segnalare che nel rigo VP8 è inserito un credito maturato in capo al soggetto dante causa dell’operazione straordinaria. La barratura andrà eseguita anche nel caso in cui l’avente causa riporti al rigo VP 9 tutto o parte, del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva del dante causa. L’altra novità del modello è l’inserimento, al rigo VP 13 “Acconto dovuto”, di una nuova casella “Metodo” utilizzabile per indicare il criterio utilizzato per il calcolo dell’acconto Iva di dicembre. A questo proposito per la compilazione della casella sono stati previsti specifici codici. Con riferimento al quadro VP, le istruzioni precisano che per ciascuna liquidazione deve essere compilato un distinto modulo, compilando il campo “Mod. N” posto in alto a destra del modulo. In questo modo i contribuenti che eseguono esclusivamente liquidazioni mensili, saranno tenuti a compilare tre moduli, uno per ogni mese del trimestre. I contribuenti che eseguono esclusivamente liquidazioni trimestrali dovranno compilare un solo modulo per trimestre. I soggetti che eseguono sia operazioni mensili che trimestrali, dovranno compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.
SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI Obbligati alla trasmissione della comunicazione
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sono i soggetti passivi Iva, a meno che non si tratti di contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, come ad esempio i soggetti che registrano esclusivamente operazioni esenti o i soggetti forfettari. Sono esonerati anche i contribuenti che non hanno registrato alcun movimento nel periodo, non sono quindi presenti né operazioni attive né passive, a meno che non debbano riportare il credito del trimestre precedente. La comunicazione si riferisce al trimestre solare a prescindere dal regime (mensile o trimestrale) con cui il contribuente esegue le liquidazioni e i versamenti Iva. Se con riferimento ad un trimestre un contribuente che esegue liquidazioni mensili presenta dati contabili esclusivamente per uno dei mesi compresi nel trimestre, si può non includere nella comunicazione i moduli relativi ai mesi in cui non ci sono movimentazioni.
I PERIODI DI RIFERIMENTO Con riferimento al rigo VP1 “Periodo di riferimento” si dovrà indicare nelle colonne 1 e 2 rispettivamente il mese di riferimento con i numeri da 1 a 12 o il trimestre con valori da 1 a 4 cui è riferito il modulo. Le istruzioni prevedono che limitatamente ai contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/1999, vale a dire i trimestrali normali, devono indicare in colonna 2 il valore 5 con riferimento al quarto trimestre solare. Questi soggetti versano l’Iva relativa al quarto trimestre in sede di dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali speciali ex art. 74 comma 4 del DPR 633/72, come ad esempio i distributori di carburante o gli autotrasportatori, sono tenuti ad effettuare anche la liquidazione del IV trimestre e indicheranno nel campo “Trimestre” il valore 4. Per questi soggetti il versamento dell’imposta relativa al quarto trimestre rimane fissato al 16 febbraio.
OPERAZIONI STRAORDINARIE Nei casi in cui nel corso di un trimestre si verifichino delle trasformazioni societarie che prevedono il trasferimento soggettivo dell’attività, le modalità di presentazione della comunicazione differiscono a seconda che l’operazione abbia comportato o meno l’estinzione del dante causa. Nel caso in cui il dante causa si sia estinto, il soggetto avente causa dovrà presentare due distinte comunicazioni, la prima con i dati delle proprie liquidazioni e la seconda con i dati del dante cau-
sa con riferimento alla frazione di trimestre cui si riferisce la comunicazione. Nel frontespizio si deve indicare quale contribuente il dante causa indicando il valore 9 nella casella “codice carica” e quale dichiarante l’avente causa riportando sempre il valore 9. Se il dante causa non si è estinto, come ad esempio nei casi di conferimento di rami d’azienda, si deve verificare se vi sia stato o meno il trasferimento del saldo Iva. In caso di trasferimento il soggetto avente causa presenterà due distinte comunicazioni come nel caso sopra esposto riferito ai casi in cui il dante causa sia estinto. Se viceversa il saldo non viene trasferito, ogni soggetto presenterà le proprie comunicazioni in via autonoma.
LA COMPILAZIONE I dati da riportare nel quadro VP devono riportare gli importi rilevanti ai fini della liquidazione tenendo presente che questi dovranno essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale. Nel rigo VP1 è stata inserita la casella 5 “Operazioni straordinarie” che deve essere barrata dall’avente causa che riporti nella propria comunicazione: - nel rigo VP8 il credito maturato dal dante causa nell’ultima liquidazione periodica; - nel rigo VP9 una quota o l’intero credito risultante dalla dichiarazione annuale del dante causa relativa all’anno precedente a quello in cui si riferisce la comunicazione, trasferito a seguito dell’operazione straordinaria. La casella deve inoltre essere barrata dall’ex società controllante che, a seguito dell’interruzione della procedura di liquidazione di gruppo, abbia riportato nel rigo VP8 eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate, che l’ex controllante utilizza nelle liquidazioni periodiche successive. Al rigo VP2 si deve indicare l’ammontare delle operazioni attive, comprese quelle ad esigibilità differita e quelle riferite al regime di “cassa” rilevanti ai fini Iva, annotate nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Vanno indicate anche le operazioni prive del requisito della territorialità rientranti negli articoli da 7 a 7 – septies del DPR 633/72. Nel rigo vanno ricomprese anche le operazioni rientranti nel regime del reverse charge e dello split payment. Nelle ipotesi di cessioni di beni usati, andrà indicato l’importo complessivo della cessione è non solo l’eventuale margine positivo. In caso di acquisti in regime di reverse charge, in questo quadro, ovviamente, non andrà indicato l’importo annotato nel registro delle fatture emesse.
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Per gli autotrasportatori che liquidano l’imposta ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/72, vale a dire registrando le fatture emesse nel trimestre successivo a quello di emissione, devono indicare tali fatture nella comunicazione relativa al trimestre nel quale le hanno registrate e non in quello di emissione. Nel rigo VP3 vanno indicati gli acquisti interni, comunitari e le importazioni di beni e servizi annotate nel periodo di riferimento nel registro degli acquisti. In questo rigo andranno inseriti anche gli acquisti ad esigibilità differita nonché quelli con Iva indetraibile. Andranno annotate le operazioni riferite ad acquisti rientranti nel regime del margine, sia analitico che globale, nonché gli acquisti di rottami. Il rigo VP4 evidenzierà l’imposta a debito comprendendo anche l’Iva relativa a cessioni o prestazioni effettuate da soggetti che adottano il regime Iva per cassa, registrate in precedenza ma incassate nel periodo di riferimento. In caso di operazioni rientranti nel regime dell’inversione contabile l’imposta a debito andrà indicata in questo rigo e nel successivo rigo VP5 come Iva a credito. Quest’ultima impostazione dovrà essere seguita anche con riferimento alle importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e per le importazioni d’argento puro, dove l’imposta non viene versata in dogana bensì liquidata con l’inversione contabile. Il rigo VP5 è destinato ad accogliere l’Iva sugli acquisti per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nel periodo di trasmissione della comunicazione. In questo rigo deve essere indicata l’imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che applicano il regime Iva per cassa, registrati in precedenti periodi ma per i quali il diritto alla detrazione si è realizzato nel periodo di riferimento della comunicazione. In questo caso l’imponibile non deve essere indicato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti. Il rigo VP6 esprime la differenza tra il rigo VP4 e VP5 ed evidenzia l’imposta a debito o a credito risultante dalle operazioni registrate nel periodo. Il rigo VP7 accoglie eventuali importi a debito d’importo inferiore ai 25,82 euro per i quali la norma non richiede il versamento nel periodo di riferimento bensì in quello successivo. Nel rigo VP8 si deve indicare l’imposta a credito risultante dalla precedente liquidazione e riportata a nuovo. Da questo importo devono essere stornati eventuali importi richiesti a rimborso o in compensazione con il modello TR. I soggetti che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo non devono compilare il presente rigo che sarà compilato dalla sola capogruppo.
Nel rigo VP9 deve essere indicato l’ammontare del credito Iva dell’anno precedente compensabile verticalmente ai sensi del D. Lgs. 241/97, al netto delle quote già utilizzate nelle liquidazioni precedenti ma riferite allo stesso anno. L’amministrazione finanziaria ha riconosciuto al contribuente la possibilità di scegliere l’ammontare del credito Iva annuale che intende utilizzare all’interno delle liquidazioni periodiche. Non si deve mai indicare nel VP9 il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione orizzontale con il modello F24. Se si vuole estromettere dalla contabilità Iva una parte o l’intero ammontare del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, in precedenza indicato nel rigo VP9 ma non ancora utilizzato, si deve compilare lo stesso rigo VP9 della comunicazione di riferimento, riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Così alla presenza di un credito annuale Iva di 30.000 euro di cui già utilizzato in compensazione nelle liquidazioni periodiche per 17.000 euro, il credito ancora disponibile di 13.000 euro potrà essere utilizzato per compensare ad esempio contributi previdenziali per un importo di 4.000 euro. In questo caso, nella comunicazione riferita al mese precedente a quello in cui si intende effettuare la compensazione, si dovrà indicare nel rigo VP9 con segno meno l’importo che si intende estromettere, vale a dire 4.000 euro. Anche questo rigo non deve essere compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo. Nel rigo VP10 vanno indicati i versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di veicoli oggetto in precedenza di acquisto intracomunitario, utilizzando specifici codici tributo. Devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni intervenute nel periodo di riferimento anche se effettuate in periodi precedenti. Il rigo VP11 accoglie i crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione avviene tramite il modello F24. Il rigo VP12 accoglie gli interessi dell’1% dovuti dai contribuenti trimestrali, non deve essere compilato con riferimento al quarto trimestre. Nel rigo VP13 si deve indicare l’eventuale acconto dovuto con riferimento al mese di dicembre. L’indicazione deve essere fornita anche qualora il versamento non sia stato eseguito. Qualora l’importo dell’acconto risulti inferiore ai 103,29 euro lo stesso non è dovuto e conseguentemente non deve essere compilato il rigo in argomento. Tra le novità del nuovo modello si segnala l’inserimento in questo rigo di una nuova casella “Metodo”
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utilizzabile per indicare il criterio utilizzato per il calcolo dell’acconto Iva di dicembre. A questo proposito per la compilazione della casella sono stati previsti specifici codici. Per ultimo il rigo VP14 dovrà essere compilato per indicare nel campo 1 l’Iva da versare (o da trasferire alla capogruppo in caso di liquidazione di gruppo), e nel campo 2 l’Iva a credito (o anche in questo caso da trasferire alla capogruppo). Le istruzioni prevedono che questo rigo non vada compilato dai contribuenti trimestrali normali con riferimento al quarto trimestre.
1 deve essere indicato l’eventuale importo da versare entro il termine del 16 febbraio. I contribuenti di cui all’art. 74 comma 4, devono versare l’Iva dovuta per il quarto trimestre entro l’ordinario termine del 16 febbraio. Conseguentemente, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali sia ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/1999, sia ai sensi dell’art. 74, comma 4, devono compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.
I CONTRIBUENTI TRIMESTRALI
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l’omessa, infedele o incompleta comunicazione prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, sanzione che viene ridotta alla metà qualora la trasmissione sia eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero, se nello stesso termine viene eseguita la trasmissione corretta dei dati. Sull’argomento la risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 ha fornito importanti chiarimenti precisando innanzi tutto che se la comunicazione è presentata o rettificata entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione minima da assumere quale base per il calcolo del ravvedimento operoso è di 250 euro. In sede di ravvedimento si deve rinviare la comunicazione solo se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Se invece la regolarizzazione viene eseguita direttamente nella dichiarazione annuale compilando il quadro VH, si dovranno versare solo le sanzioni ridotte. Se la regolarizzazione avviene successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale, si dovrà presentare una dichiarazione integrativa, in questi casi oltre alla sanzione riferita alla liquidazione periodica, si dovrà regolarizzare anche la dichiarazione annuale. (PZ)
Con riferimento ai contribuenti trimestrali, le istruzioni sottolineano che i contribuenti “normali”, vale a dire quelli che liquidano l’imposta ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/1999, la comunicazione riferita al quarto trimestre non deve considerare eventuali operazioni di rettifica o di conguaglio che confluiranno esclusivamente nella dichiarazione annuale, come ad esempio il calcolo del pro-rata definitivo. Ad ogni modo il versamento dell’Iva riferito a tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Conseguentemente questi contribuenti nella comunicazione del quarto trimestre non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14. Tali righi, ad eccezione del VP12, devono invece essere compilati dai subfornitori che effettuano liquidazioni trimestrali di cui all’art. 7 del DPR 542/1999, e che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all’art. 74, comma 5. Questi soggetti devono indicare al rigo VP11, i crediti speciali d’imposta eventualmente utilizzati per ridurre l’importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In tal caso nel rigo VP14, colonna
IL REGIME SANZIONATORIO
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Fattura elettronica
DA LUGLIO L’OBBLIGO PER I CARBURANTI
Dal 1° luglio 2018 entreranno in vigore una serie di adempimenti previsti dall’ultima Legge di Bilancio (vedi in particolare l’art. 1 - commi 917, 920 - 923 della Legge 205/2017) e legati agli acquisti dei carburanti per autotrazione, quali: - la fatturazione elettronica, per gli acquisti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti passivi IVA (comma 920); - l’obbligo di pagamento con moneta elettronica, ai fini della deducibilità del costo dalle imposte sui redditi e della detrazione dell’IVA (commi 922 e 923); - l’abolizione della scheda carburante (comma 921). Ad oggi, l’ambito di operatività di queste disposizioni presenta ancora molti aspetti da chiarire, come è stato evidenziato in numerosi articoli apparsi sulla stampa specialistica. A questo proposito, da una prima lettura delle norme sembrerebbe che: - l’anticipo al 1° luglio 2018 dell’avvio della fatturazione elettronica (altrimenti obbligatoria dal 1° gennaio 2019), sia circoscritto agli acquisti di carburante effettuati presso un impianto stradale di distribuzione, per cui non dovrebbe riguardare quegli acquisti effettuati da soggetti differenti;
- l’obbligo di pagamento con strumenti elettronici non ricorra ai fini della deducibilità del costo dalle imposte sui redditi, visto che la norma del TUIR dove è stata inserita (in particolare l’art. 164 del DPR 917/1986 e ss. modifiche) cita tipologie di veicoli diverse dagli autocarri (autovetture, autocaravan, veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, ciclomotori e motocicli). Diversamente, l’obbligo in esame sussiste ai fini della detrazione dell’IVA, visto che la norma (l’art. 19 bis1, lettera d del DPR 633/1972 - T.U. IVA) si riferisce all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli stradali a motore. Gli strumenti di pagamento consentiti, sono rappresentati da carte di credito, carte di debito o prepagate emesse da operatori finanziari abilitati, nonché da altri mezzi che dovranno essere individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. E’ auspicabile che l’Agenzia delle Entrate chiarisca al più presto la portata esatta di queste disposizioni, visti gli effetti che la Legge vi fa discendere. Tornando alla fatturazione elettronica, sempre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nota del 22 marzo in cui informa che il processo da utilizzare a tal fine è quello già in vigore dal 2013 per le fatture verso le Pubbliche Amministrazioni e, dal 2017, per le fatture tra privati e prevede l’utilizzo del formato XML e del Sistema di interscambio (Sdi), nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal D.M. n. 55/2013.
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(C)
Gasolio stoccato in cisternette senza autorizzazione comunale L’AGENZIA DELLE DOGANE CHIARISCE I RIFLESSI IN MATERIA DI RECUPERO DELLE ACCISE Importante passo in avanti per chiarire la questione dell’ammissibilità al recupero delle accise (e, di conseguenza, dell’utilizzo in compensazione del relativo credito d’imposta), in ordine al gasolio per autotrazione regolarmente acquistato dall’impresa di autotrasporto e da quest’ultima stoccato in cisterne di capacità fino a 10 metri cubi (cd. cisternette), prive tuttavia dell’autorizzazione comunale all’installazione prevista dalla normativa regionale in materia. La questione è sorta l’estate scorsa in virtù di una serie di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza nei confronti di imprese di autotrasporto del Nord Italia, nei quali era emersa la mancanza della predetta autorizzazione; pertanto, la Gdf aveva ritenuto illegittimo il recupero delle accise effettuato dall’impresa sul gasolio come sopra stoccato, trasmettendo di conseguenza i relativi verbali all’Agenzia delle Entrate e alla Procura della Repubblica competente (per il reato di indebita compensazione di credito non spettante, previsto dall’art. 10 quater, comma 1 del d.lgs. 74/2000 per importi annui superiori a 50.000 €). Le imprese avevano immediatamente contestato queste conclusioni, sostenendo che la mancanza dell’autorizzazione comunale, pur configurando un illecito amministrativo da sanzionare secondo le norme vigenti, non potesse tuttavia compromettere il diritto dell’impresa ad ottenere il beneficio per gli acquisti di gasolio regolarmente comprovati da fatture.
A distanza di qualche mese è finalmente giunta la nota di chiarimento dell’Agenzia delle Dogane del 28 marzo 2018 (prot. 35900/RU) che, di fatto, condivide il ragionamento delle imprese, concludendo che la mancanza dell’autorizzazione comunale in esame “non produca di per sé la decadenza del beneficio fiscale ed il conseguente recupero dell’imposta qualora essa non influenzi la realizzazione delle (tre) condizioni di consumo prescritte per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa”, come in appresso elencate: 1. indicazione del possesso dell’impianto di distribuzione per uso privato di capacità non superiore a 10 cubi, mediante compilazione del quadro B della domanda trimestrale di recupero delle accise; 2. gestione dell’impianto di distribuzione carburante nei termini fissati dalla legge regionale di competenza per l’utilizzo ad uso privato, che consenta comunque la ricostruzione dei consumi rilevanti per l’agevolazione; 3. adempimento integrale degli obblighi tributari a tutela del corretto impiego del gasolio nella destinazione d’uso agevolata. L’esistenza di tutte queste tre condizioni, comprova “l’effettivo e regolare consumo del gasolio commerciale usato come carburante nell’esercizio dell’attività di trasporto (e) può valere a giustificare la permanenza dell’avvenuto riconoscimento del credito di accisa”. Ovviamente, l’impresa di autotrasporto dovrà comunque regolarizzare l’impianto adeguandolo alle prescrizioni regionali in materia e, a tal fine, l’Ufficio delle Dogane provvederà a segnalare le irregolarità riscontrate all’autorità competente per i provvedimenti del caso.
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(C)
Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) SARANNO UTILIZZABILI A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018, con cui sono stati approvati i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) istituiti dall’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 i quali, in un’ottica di rafforzamento della collaborazione tra le imprese e l’Amministrazione finanziaria, sostituiranno i parametri e gli studi di settore a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018. Come previsto dalla norma prima citata, gli ISA “... rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale…ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo…l’accesso al regime premiale di cui al comma 11”. Questo regime pre-
miale consiste in una serie di agevolazioni, tra cui: - l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA, IRAP e imposte dirette, e dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per importi fino a 50.000 euro annui; - l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici; - l’anticipo di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, Il programma informatico dell’Agenzia delle entrate, oltre a segnalare il punteggio degli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale, permette al contribuente di segnalare l’inattendibilità delle informazioni in possesso della medesima Agenzia, con l’inserimento dei dati da questi ritenuti corretti. I casi esclusi dall’applicazione degli ISA sono previsti dall’art. 2 del decreto, tra cui compaiono i contribuenti con ricavi dichiarati di ammontare superiore a 5.164.569 €.
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(C)
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INAIL, incentivi alle imprese AVVISO ISI 2017. PUBBLICAZIONE DELLA GUIDA ALLA COMPILAZIONE TELEMATICA Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sui contributi per investimenti nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’Avviso Isi INAIL 2017 (v., in particolare Apinforma n. 1/2018, pp. 24-29), per segnalare che, in questi giorni, nella sezione dedicata del sito web dell’Inail (www.inail.it) è stata pubblicata la guida alla compilazione on line della domanda di accesso. La compilazione in via telematica è possibile dal 19 aprile u.s. fino alle ore 18 del 31 maggio 2018, anche in più riprese, “eseguendo simulazioni relative al progetto da presentare, verificando il raggiungimento della soglia di ammissibilità e, quindi, procedendo al salvataggio definitivo della domanda inserita, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto – INVIA-” Dal 31 maggio 2018, ore 18.00, le domande salvate non saranno più modificabili.
Dal 7 giugno 2018, le imprese che abbiano almeno raggiunto la soglia minima di ammissibilità (120 punti), salvata in via definitiva la propria domanda e soddisfatti i requisiti per il rilascio del codice identificativo, dovranno attivarsi per il download del predetto, indispensabile ai fini del successivo invio, tramite lo sportello informatico, delle domande di ammissione al contributo. Lo sportello telematico, a sua volta, collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo, tenuto conto dell’orario registrato dai sistemi informatici dell’INAIL. Si rammenta che date e orari di apertura e chiusura dello sportello citato saranno pubblicati sul citato sito web dell’INAIL a partire dal 7 giugno 2018, fermo restando che potrebbero subire delle differenziazioni per ambiti territoriali o assi di finanziamento, in base al numero delle domande pervenute e alla loro distribuzione. Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena saranno stati resi noti gli anzidetti termini, avvertendo, una volta di più, che il sistema del c.d. click day li renderà effettivamente praticabili per pochi secondi dopo il termine di apertura e ricordando che l’Associazione è a disposizione per ogni assistenza anche in questa fase della procedura.
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(AdT)
Autotrasporto. Incentivi agli investimenti 2016 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
(LNG) o elettrica (full electric), l’erogazione sarà effettuata in misura piena (si va dai 3.500 euro per i veicoli a metano CNG di massa compresa tra 3,5 e 7 t ai 20.000 euro per i veicoli LNG di massa complessiva superiore a 7 t), in quanto le risorse stanziate, pari a 7 milioni di euro, si sono rivelate capienti.
PREMESSA
RADIAZIONE DI AUTOVEICOLI CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE DI AUTOVEICOLI EURO 6
Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 101/AdT del 13 aprile 2018 per ricordare che con nota U.0006799 dell’11 aprile 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (di seguito Ministero) ha fornito informazioni sulle modalità di erogazione dei contributi agli investimenti delle imprese di autotrasporto cose in conto terzi per l’annualità 2016, le cui domande (1.565) sono state presentate entro il 15 aprile 2017. Preliminarmente, il Ministero ha comunicato: - che le attività istruttorie sono ormai concluse e che dal mese di aprile 2018 darà corso ai pagamenti scaglionati secondo le modalità appresso indicate; - di aver preso atto della sentenza nr. 09624/2017 con la quale il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dell’Associazione italiana delle imprese di rottamazione (A.I.R.A.), dichiarando l’illegittimità del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 e del decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità 7 settembre 2016 per la parte riguardante la concessione di incentivi per la radiazione di veicoli per esportazione extra UE, avverso la quale ha proposto ricorso al Consiglio di Stato. Sulla base di queste premesse, il Ministero ha delineato il seguente quadro sulle erogazioni dei contributi.
AUTOVEICOLI A TRAZIONE ALTERNATIVA Per i contributi relativi alle acquisizioni di autoveicoli a trazione alternativa, quali gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa pari o superiore a 3,5 t a metano (CNG), a gas naturale liquefatto
Per i contributi relativi alla radiazione per rottamazione di vecchi autoveicoli di massa complessiva pari o superiore ad 11.5 t con contestuale acquisizione di nuovi autoveicoli di categoria ecologica Euro 6 di analoga massa, il pagamento dei contributi: - avverrà in forma parziale, in caso di rottamazione del vecchio autoveicolo radiato, per la quale è previsto un contributo pari a 7.000 euro in attesa della sentenza definitiva che dichiari la legittimità o meno della norma contributiva in ordine alla radiazione per esportazione extra-UE; - sarà, invece, sospeso completamente in caso di rottamazione per esportazione extra UE, fino a quando il Consiglio di Stato non si sarà pronunciato sull’appello proposto dal Ministero avverso la citata sentenza del TAR del Lazio; la sospensione opera anche per le istanze che presentino tipologie di investimenti miste comprendenti, cioè, radiazioni per esportazioni e radiazioni per rottamazioni.
ACQUISIZIONI DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI Per i contributi relativi alle acquisizioni di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato strada-mare o strada-ferrovia, l’erogazione sarà effettuata in misura ridotta, preso atto dell’insufficienza delle risorse, pari a 9 milioni di euro, rispetto alle richieste presentate. Sull’entità della riduzione il Ministero non si è ancora pronunciato, ma si riserva, in caso di avanzo di residui finanziari e di rimodulazione degli stanziamenti, di operare conguagli finali.
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GRUPPI DI CASSE MOBILI Per i contributi relativi ai gruppi di 8 casse mobili ed un portacasse (pari a 8.500 euro a “pacchetto”), anche mediante locazione finanziaria, l’erogazione del contributo sarà effettuata in forma integrale, in quanto le risorse stanziate di 2,5 milioni di euro sono risultate capienti. L’erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie avverrà, previa comunicazione delle risultanze istruttorie via posta elettronica certificata (PEC) alle imprese interessate, a pagamenti scaglionati secondo le modalità appena descritte.
Il Ministero ha infine comunicato che in caso di istanze miste, comprendenti anche richieste di contributi per autoveicoli euro 6 e contestuali radiazioni per esportazioni, l’erogazione dei contributi viene sospesa, in attesa dei menzionati esiti giurisdizionali della vicenda. Per il testo della nota, altre informazioni e aggiornamenti le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Contributi per nuove attività imprenditoriali PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 19 APRILE - 21 DICEMBRE 2018
PREMESSA Come comunicato con nostra circolare prot. n. 102/AdT del 12 aprile 2018, con deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 660, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 4 aprile 2018 è stato approvato il bando per il supporto alle nuove realtà imprenditoriali a valere sul Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020, Asse II, Attività 2.1.a. Il bando prevede la concessione di incentivi ad “aspiranti imprenditori” e piccole e medie imprese di nuova costituzione che sviluppino un’idea progettuale, da realizzarsi in Friuli-Venezia Giulia e definita da un business plan, allo scopo di promuovere nuova imprenditorialità, anche nel campo del lavoro autonomo. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 8.577.652,09 euro e le domande vanno presentate alla Struttura regionale attuatrice (SRA, v. infra) esclusivamente per via telematica tramite il sistema Front End generalizzato (FEG), dal 19 aprile al 21 dicembre 2018. La procedura adottata è definita a sportello, ma è in sostanza, a bando di gara, con chiusura intermedia dei termini che rileva ai fini dell’istruttoria delle domande e della formazione di corrispondenti graduatorie, e, cioè: - con prima chiusura il 30 giugno; - con seconda chiusura il 30 settembre; - con terza chiusura il 21 dicembre 2018. Dei tratti salienti del bando si dà di seguito illustrazione.
BENEFICIARI Beneficiari sono: a) gli “aspiranti imprenditori”; b) le piccole e medie imprese di nuova costituzione, dove per tali s’intendono le imprese iscritte al Registro delle imprese in una delle CCIAA
regionali competenti per territorio da non più di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda nonché i lavoratori autonomi che abbiano ricevuto dall’Agenza delle entrate la dichiarazione di inizio attività da non oltre 24 mesi. Quanto ai lavoratori autonomi di cui alla lett. b), equiparati alle piccole e medie imprese, si tratta dei lavoratori autonomi, come definiti al titolo III del libro quinto del codice civile. I beneficiari devono avere sede legale o unità locale destinataria dell’incentivo nel territorio regionale alla data di avvio del progetto (v. infra); nel caso di “aspirante imprenditore”, questo dovrà essere il legale rappresentante dell’impresa che andrà a costituire. Requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono: - l’aver sviluppato un’idea progettuale definita in un business plan; - non essere soggetti né avere in corso procedure concorsuali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale; - non essere impresa in difficoltà secondo la normativa europea; - non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; - rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; - non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; - possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da realizzare, come indicato nell’all. B del bando; - non usufruire di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto, fatte salve le specifiche deroghe (v. infra); - rispettare quanto previsto dalla specifica normativa sugli aiuti di Stato; - rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti “de minimis”; - rispettare la dimensione d’impresa prevista dalla normativa comunitaria;
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- trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali ai sensi della vigente normativa in materia.
INIZIATIVE AGEVOLABILI Non vi sono particolari preclusioni circa il progetto imprenditoriale, fatta eccezione per i settori esclusi dal regime “de minimis” elencati nell’all. A al bando e fermo restando che l’iniziativa deve integralmente realizzarsi nel territorio regionale. I soggetti interessati devono avviare il progetto e darne comunicazione in data successiva al 14 dicembre 2017 ed entro 60 giorni dal decreto di approvazione della graduatoria, utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando. Pertanto anche nel caso di “aspiranti imprenditori” la nuova piccola o media impresa andrà costituita nei detti termini. Per data di avvio del progetto si intende: a) per gli “aspiranti imprenditori” l’iscrizione al Registro delle imprese o, ove non ne sussiste l’obbligo (lavoratori autonomi), la dichiarazione dell’inizio attività; b) per le nuove imprese il verificarsi della prima delle seguenti circostanze: - nel caso di fornitura di beni, la data del documento di trasporto; in assenza, la data della prima fattura; - nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data di inizio della fornitura, come indicato nel contratto, o documentazione equipollente ovvero, in assenza del contratto, la data della prima fattura; - nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell’art. 4 del codice regionale dell’edilizia, la data di inizio lavori specificata nella documentazione trasmessa all’Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura. Il progetto va concluso - e la spesa deve essere pagata - entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione. In nessun caso i progetti devono essere ultimati alla data di presentazione della domanda.
SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese sostenute e pagate fra il 14 dicembre 2017 e i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione del contributo e, in particolare, le seguenti, come risultanti dal business plan: a) spese finalizzate alla costituzione dell’impresa relative a prestazioni notarili e del commercialista;
b) spese per consulenze specialistiche finalizzate all’avvio dell’attività di impresa, non relative all’ordinaria amministrazione; c) spese di consolidamento e primo impianto per: 1. la realizzazione di opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di impresa o necessarie all’installazione di impianti, macchinari e attrezzature; 2. la progettazione, direzione lavori e collaudo e altre spese tecniche relative alle opere di cui sopra; d) realizzazione o ampliamento del sito internet; e) spese relative a operazioni di credito destinate alla realizzazione dell’attività aziendale e, cioè, spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie in forma di fideiussione o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e consorzi garanzia fidi, f) spese per investimenti relativi all’acquisto e all’installazione dei seguenti beni strettamente funzionali all’esercizio dell’attività produttiva: - impianti specifici, consistenti nei beni materiali che, singolarmente presi o funzionalmente aggregati, costituiscono beni strumentali all’attività di impresa; - arredi (mobili funzionali all’attività di impresa con esclusione di suppellettili e complementi di arredo); - macchinari e attrezzature, impianti, strumentazioni; - hardware e software; - acquisizione di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate; - certificazione di qualità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti; - veicoli, limitatamente ad autoveicoli destinati al solo trasporto di cose, compresi i pick–up con non più di tre posti e ad autoveicoli per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l’attività principale svolta dall’impresa; g) spese per il pagamento di canoni per l’utilizzo di software a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto; h) spese per acquisizione di servizi e prestazioni
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specialistiche finalizzate all’individuazione di eventuali finanziatori dell’attività di impresa a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto; i) spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all’attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie; j) spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all’avvio ed allo sviluppo dell’impresa con particolare riguardo ai costi per l’acquisizione e l’attuazione di campagne promozionali, stampa e per la realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter, per il costo dell’affitto di stand e relativo allestimento; k) organizzazione di eventi anche per attività promozionali, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner; l) locazione dei locali adibiti all’esercizio dell’attività di impresa anche in coworking e relative spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e spese di gestione a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto; m) spese per l’utilizzo di locali ad uso ufficio, laboratorio, postazioni di lavoro oppure spazi coworking, nonché strumentazione di lavoro comprensivi di servizi quali fornitura di energia elettrica, riscaldamento e relative spese di gestione a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto. Sono ammissibili i costi relativi a oneri accessori quali spese di trasporto e di installazione. Le spese di cui alle lett. a), b), c) punto 2, e), g), h), i), j), k), l) e m) non possono essere di importo superiore al 30% del totale delle spese ammissibili. I beni devono essere nuovi di fabbrica e di ciò va riportata espressa dicitura nel documento di spesa o con dichiarazione rilasciata dal venditore. I beni devono venire consegnati, installati e messi a disposizione presso l’unità operativa in cui viene realizzato il progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, va allegato il relativo documento di trasporto. Le spese di cui alla lett. c), punti 1 e 2 sono ammissibili a condizione che la struttura produttiva e gli impianti siano di proprietà del beneficiario al momento di avvio delle opere ovvero che lo stesso
disponga di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione, previo assenso scritto del proprietario. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono nel dettaglio riportati nell’all. D al bando e devono essere rispettati pena l’inammissibilità delle stesse.
SPESE NON AMMESSE Non sono ammesse le spese diverse da quelle sopra indicate e, in particolare, a titolo esemplificativo, le spese relative a: - spese del personale; - viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci e titolari dell’impresa; - corsi di formazione del personale; - acquisto di terreni e fabbricati; - costruzione di fabbricati e beni immobili; - materiali presenti a magazzino e scorte; - impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all’attività d’impresa; - spese per locazione finanziaria; - operazioni di lease-back; - beni o materiali usati, minuteria metallica, ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario; - consulenze continuative o periodiche connesse all’attività ordinaria dell’impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali; - redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d’uso e manuali utente; - attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione; - omologazione ed attestazioni di conformità; - canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza; - IVA e ogni altro tributo o onere fiscale, salvo i casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario; - spese accessorie quali tasse, interessi debitori, valori bollati, aggi, spese bancarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari, ammende e penali; - noleggio; - spese relative all’acquisizione di beni, consulenze e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumono rilevanza ai fini della concessione del contributo.
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FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO, DIVIETO DI CUMULO E DEROGHE L’agevolazione consiste in un contributo, concesso secondo il regime “de minimis” nella misura massima del 60% della spesa ammessa per un importo massimo di 100.000 euro. I contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le medesime spese ammesse. In deroga a quanto così disposto i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o “de minimis” erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto posto dal regime “de minimis”. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità e uniformità non costituenti aiuti di stato. Le medesime spese sono cumulabili con i fondi di ingegneria finanziaria (sic).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Può essere presentata una sola domanda di contributo per soggetto proponente. La domanda è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area Agenzia regionale per il lavoro - Servizio politiche del lavoro responsabile dell’attuazione e della gestione dell’Attività 2.1.a prevista dal POR FESR 2014 - 2020, la quale funge da SRA. Va inoltrata esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG, accessibile sul sito web della Regione (www.regione.it) nella sezione dedicata al bando. Al sistema si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall’art. 65 co. 1 lett. b) del codice dell’amministrazione digitale (SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. Le modalità di accesso sono riportate nelle Linee guida per la predisposizione e la presentazione della domanda e relativa documentazione disponibili sul medesimo sito web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all’atto della convalida finale. Costituiscono parte integrante della domanda, pena inammissibilità della stessa, i documenti sottoelencati: a) il business plan; b) l’elenco delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (v. infra) attestanti i requisiti appres-
so elencati e delle attestazioni di presa visione della nota informativa e di assunzione di impegno verso gli obblighi previsti dal bando: - per le nuove imprese, il possesso dei requisiti di ammissibilità sopra ricordati; - per gli aspiranti imprenditori, il possesso dei requisiti di ammissibilità parimenti ricordati; - per le nuove imprese il rispetto dei divieti di cumulo dei contributi; - per le nuove imprese l’elenco dei contributi concessi a titolo “de minimis” nell’esercizio in corso e nei due anni precedenti; - l’assenza di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo fra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero fra coniugi, parenti o affini fino al secondo grado. La domanda è soggetta a imposta di bollo di 16,00 euro da versare tramite F23. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata: - dal legale rappresentante dell’impresa, dal lavoratore autonomo o dal soggetto (persona fisica) richiedente l’aiuto, da procuratore interno all’impresa; - da soggetto esterno delegato tramite procura da parte dal legale rappresentante dell’impresa, titolare del soggetto giuridico richiedente l’aiuto, dal lavoratore autonomo o dal soggetto (persona fisica) richiedente l’aiuto. La domanda va presentata dalle ore 10.00 del 19 aprile 2017 e fino alle ore 12.00 del 21 dicembre 2018 o, comunque, fino ad esaurimento delle risorse con chiusura intermedia dei termini ai fini della loro istruttoria il 30 giugno, il 30 settembre e il 21 dicembre 2018. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede la data e l’ora di convalida finale effettuata tramite il sistema FEG.
ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE Le domande vengono istruite e valutate, volta per volta, a seguito della chiusura dello sportello intermedio. Per ciascun periodo sono preliminarmente assoggettate a un’istruttoria di ammissibilità riguardante requisiti di carattere formale, senza il cui superamento non vengono ammesse alla valutazione di merito. I progetti che hanno superato l’istruttoria preliminare vengono sottoposte a una seconda verifica riguardante i requisiti di accesso e ammissibilità, inclusa la verifica della capacità amministrativa,
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finanziaria e operativa del progetto da realizzare secondo i parametri dell’all. B al bando. Ove in questa fase fossero constatate irregolarità e incompletezza la SRA assegna all’istante 20 giorni di tempo per provvedere alla loro regolarizzazione con eventuale proroga motivata di altri 10. Decorsa questa inutilmente l’istruttoria prosegue con i documenti presenti agli atti. I progetti vengono, quindi, sottoposti al parere della Commissione valutatrice, appositamente nominata dalla SRA, che valuta tecnicamente il business plan, assegnando un punteggio sulla base dei criteri indicati nelle sezioni 1 e 2 del citato all. B nonché del criterio “grado di innovazione dei processi e dei prodotti”, riportato nella sezione 3 del medesimo allegato. Solo i progetti che avranno raggiunto i 27 punti in applicazione dei criteri della sezione 2 dell’all. B accederanno alla successiva verifica amministrativa. Quest’ultima avviene sulla base di criteri soggettivi del soggetto proponente, sempre riportati nella sezione 3 dell’all. B. Il punteggio complessivo è la risultante della somma dei due punteggi parziali. In caso di mancato inserimento in graduatoria la SRA ne dà motivata comunicazione all’interessato, salvo il caso in cui questo rinunci o non abbia raggiunto la citata soglia minima di 27 punti. Anche a seguito di contatti intercorsi per le vie brevi con gli uffici regionali è chiarito che vengono stilate complessivamente 3 graduatorie, una in corrispondenza di ciascun periodo intermedio, sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto. A parità di punteggio, viene data priorità all’ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell’ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG. Ciascuna graduatoria è approvata con decreto del responsabile del procedimento della SRA unitamente all’elenco delle domande non ammesse ed è pubblicata sul B.U.R. e sul sito web www.regione. fvg.it nella sezione dedicata al bando. Con il medesimo atto è disposta l’assegnazione delle risorse nei limiti della disponibilità finanziaria. La pubblicazione sul sito web assolve l’onere di comunicazione dell’ammissione o meno al finanziamento. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto finanziabile, è disposta l’assegnazione parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Gli “aspiranti imprenditori” in posizione utile in graduatoria che non si costituiscono in
piccola o media impresa entro il termine prescritto sono esclusi dalla graduatoria.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Il provvedimento di concessione è adottato entro 90 giorni dal decreto di approvazione della graduatoria, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio e previa verifica del DURC e viene trasmesso via PEC al beneficiario. Nel caso di aspiranti imprenditori, il provvedimento di concessione è adottato a favore della nuova PMI che deve costituirsi entro il termine di 12 mesi dalla data del decreto di concessione. L’atto contiene le condizioni per il contributo al progetto, elenco delle spese dichiarate ammissibili e il termine per l’esecuzione, gli obblighi e i vincoli in capo al beneficiario, ai quali vanno aggiunti gli obblighi di pubblicità, per le cui forme e modalità si rinvia al testo del bando.
REALIZZAZIONE E VARIAZIONI DEL PROGETTO E VARIAZIONI E SOGGETTIVE Il beneficiario realizza l’attività conformemente al business plan presentato e ammesso a contributo. Nel caso in cui il progetto necessiti di variazioni rispetto all’originaria idea progettuale, ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all’approvazione delle variazioni entro 30 giorni dalla comunicazione. Le variazioni del progetto non comportano mai un aumento dell’importo del contributo concesso. Nemmeno devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto all’elenco del piano di spesa pari o superiori al 60%, pena la revoca del contributo concesso. Sono ammesse anche variazioni soggettive del beneficiario a seguito di trasformazioni societarie a fronte di specifica domanda alla SRA da parte del subentrante, mantenendo requisiti, condizioni e obblighi originariamente previsti in sede di concessione del contributo. La variazione delle dimensioni aziendali successivamente all’atto di concessione del contributo con comportano la revoca o la rideterminazione del medesimo.
RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO È riconosciuta l’erogazione anticipata del contributo nella misura massima del 70% e a fronte di richiesta alla SRA secondo fac-simile reperibile sul citato sito web della Regione e presentazione di fidejussione bancaria assicurativa prestata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di importo pari all’anticipo richiesto.
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L’erogazione del contributo segue la presentazione e la positiva istruttoria del rendiconto. Questo è predisposto e presentato alla SRA previa sottoscrizione digitale, sempre attraverso il sistema FEG, nel termine di 15 mesi dalla data di concessione del contributo, prorogabile di altri 15 su richiesta motivata del beneficiario. Il rendiconto, in particolare, comprende: - una relazione dell’attività svolta; - una serie di dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso di determinati requisiti e l’osservanza di alcune condizioni, per i quali si rinvia al testo del bando: - le fatture relative alle spese sostenute con le relative quietanze a comprova della spesa sostenuta nonché eventuale ulteriore documentazione come prevista dall’allegato D al bando; - copia del certificato di collaudo finale o dichiarazione attestante la conformità dell’opera al progetto finanziato nel caso di realizzazione di opere edili comprensiva di dichiarazione da parte del tecnico di conformità delle opere alle disposizioni ambientali vigenti; - documento attestante l’indetraibilità dell’IVA. In sede di istruttoria di rendiconto si procede anche a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per l’assegnazione dei punteggi premiali relativi a: - incremento del livello occupazionale - ricadute ambientali - la partecipazione di persone dichiarate disabili - interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio - economico di cui all’all. C al bando. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione entro 3 mesi dalla data di sua concessione. A seguito di positiva istruttoria del rendiconto il contributo viene erogato nel termine di 90 giorni dal suo ricevimento. In caso di irregolarità o incompletezza del rendiconto, la SRA chiede di provvedere alla regolarizzazione o integrazione, assegnando il termine massimo di 30 giorni, prorogabile dietro motivata richiesta del beneficiario.
OBBLIGHI E VINCOLI; VERIFICHE CONTROLLI E REVOCHE Il beneficiario è a diversi obblighi e vincoli, per il cui dettaglio si rinvia alla lettura del bando. Qui si rammenta solo il vincolo di stabilità, per il quale l’attività dell’impresa non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni decorrenti dalla data di conclusione del progetto (v. sopra) e per la durata di 5 anni in uno Stato non appartenente all’Unione europea con conseguente riduzione del personale di almeno il 30% dalla data di concessione del contributo. L’inosservanza degli obblighi comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo nel quale il vincolo non è stato osservato o, nel caso anzidetto, la revoca totale del beneficio. Verifiche da parte delle autorità competenti possono essere svolte per tutta la durata del procedimento contributivo e di quella del vincolo di stabilità delle operazioni. Per la casistica dell’annullamento, delle revoche e della rideterminazione del contributo si rimanda al testo del bando. Qui fra le cause delle revoche si richiamano la spesa inferiore in sede di rendiconto del 60% del piano di spesa approvato, le modifiche rilevate in sede di rendiconto dei requisiti previsti per l’attribuzione dei punteggi premiali relativi al livello occupazionale, ricadute ambientali, persone disabili, aree di svantaggio socio-economico, se tali da collocare il progetto al di sotto della soglia minima prescritta o dell’ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, mentre fra le cause di riduzione del 10% del contributo si richiama l’inosservanza dell’incremento occupazionale nei 12 mesi successivi al rendiconto, qualora da questo sia dipeso un punteggio premiale e qualora il punteggio complessivo rideterminato si collochi al di sotto dell’ultima impresa utilmente posizionata o del punteggio minimo di valutazione. Per il testo del bando e ogni altra informazione o chiarimento gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Investimenti in zone montane CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TECNOLOGICI E NELL’ICT NELLE AREE INTERNE DELLA VAL CANALE E DELLE DOLOMITI FRIULANE Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 109/AdT del 17 aprile 2018 per ricordare che con quattro deliberazioni di pari data, 21 marzo 2018, nn. 756, 757, 758, 759, tutte pubblicate sul B.U.R. n. 14 del 4 aprile 2014, la Giunta regionale ha approvato altrettanti bandi recanti contributi in conto capitale a sostegno di iniziative economiche di cui all’Attività 2.3.b “Aree interne” del Piano operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020. Le aree interne in questione, definite aree strategiche (di seguito aree), sono quelle del Canal del Ferro - Val Canale, e delle Dolomiti friulane, così individuate: - Canal del Ferro - Val Canale, comuni di: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio; - Dolomiti friulane: comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro nonché Andreis. Le misure contributive per le due aree sono, fra loro, sostanzialmente speculari, si differenziano soprattutto per le dotazioni finanziare che ammontano a: - Attività 2.3.a.3, investimenti tecnologici nell’area delle Dolomiti friulane (deliberazione n. 756): 1.240.000 euro; - Attività 2.3.b.3, introduzione di servizi e tecnologie relative all’Information and Communications Technology (ICT) nell’area delle Dolomiti friulane (deliberazione n. 757): 200.000 euro; - Attività 2.3.a.4, aiuti agli investimenti tecnologici nell’area Canal del Ferro - Val Canale (deliberazione n. 758): 1.100.000 euro;
- Attività 2.3.b.4 introduzione di servizi e tecnologie relative all’ITC nell’area Canal del Ferro - Val Canale (deliberazione n. 759): 340.000 euro. Beneficiarie in entrambe le aree sono le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori di attività. Gli investimenti ammessi a beneficio in entrambe le aree sono: - gli investimenti tecnologici; - l’introduzione di servizi e tecnologie relative all’ICT. Per gli investimenti tecnologici s’intendono i progetti d’investimento che, utilizzando i mutamenti della tecnologia al fine di aumentare la competitività aziendale o la capacità produttiva, la redditività e di ridurre l’impatto ambientale, mirano: a) alla realizzazione di un nuovo stabilimento; b) all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; c) alla diversificazione della produzione o dei servizi di uno stabilimento esistente; d) a un cambiamento del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Per gli investimenti tecnologici le spese ammissibili riguardano: 1. macchinari, impianti, strumenti, attrezzature, sensoristica e programmi informatici; 2. hardware e software e licenze d’uso funzionali ai beni di cui al punto 1; 3. servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica collegati agli investimenti di cui ai punti 1. e 2. nella misura massima del 20% della spesa relativa a questi due punti; 4. opere edili di adeguamento, purché collegate alle lett. a), c) e d) di cui sopra, nella misura massima del 30% della spesa ammessa; 5. opere impiantistiche necessarie all’installazione e collegamento dei macchinari, attrezzature, apparecchiature e sistemi nel limite del 30% della spesa ammessa. Il limite minimo di spesa è di 20.000 euro per la micro impresa e di 30.000 euro per la piccola e media impresa. Per introduzione di servizi e tecnologie relative all’ICT s’intendono i progetti di investimento in tecnologie dell’informazione e della comunicazione volti a introdurre:
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a) soluzioni tecnologiche innovative per la realizzazione di servizi d’informazione integrati (soluzioni ERP/MPR, sistemi di gestione documentali, sistemi di customer relationship management, tracciabilità del prodotto, piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, strumenti di business intelligence e di business analytics), per il commercio elettronico, la manifattura digitale, la sicurezza informatica e il cloud computing; b) soluzioni e applicazioni digitali che consentano uno scambio d’informazione fra macchine e oggetti, finalizzate alla realizzazione di un’automazione dei diversi processi aziendali; c) servizi innovativi delle imprese turistiche. Le spese ammissibili riguardano: 1. hardware, apparati di networking, attrezzature, strumentazioni e dispositivi tecnologici e interattivi di comunicazione e per la fabbricazione digitale, sistemi di sicurezza della connessione in rete; 2. software e licenze; 3. tecnologie e servizi di cloud computing, registrazioni di domini e di caselle di posta elettronica; 4. sistemi informatici e telematici di gestione aziendali e per applicazioni mobili, tecnologie di connettività; 5. siti web o potenziamento di siti web; 6. servizi di consulenza nei limiti del 30% delle spese di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5.; 7. installazione e impiantistica connesse al progetto; 8. consulenza di avviamento e affiancamento all’avviamento gestionale nel limite del 30% della spesa ammessa di cui ai punti 1., 2., 3. e 5. La spesa minima ammissibile è di 10.000 euro. Per tutte le Azioni i contributi in conto capitale sono concessi secondo il regime “de minimis” nel-
la misura dell’80% della spesa ammissibile fino a un massimo di 200.000 euro (limite massimo del regime “de minimis”). A questo riguardo bisogna prestare attenzione a non superare il plafond triennale dei contributi del regime “de minimis” (anno di esercizio in corso e due anni precedenti), pena la perdita dell’intero contributo concesso a valere sulle domande in oggetto. Le domande vanno rivolte, esclusivamente in formato telematico, utilizzando il sistema Front End Generalizzato (FEG), alla Presidenza della Giunta regionale, Servizio coordinamento politiche per la montagna, dalle ore 12.00 del 2 maggio alle ore 12.00 del 21 giugno 2018. Può essere presentata una sola domanda di contributo per bando. Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a bando di gara secondo i criteri di valutazione riportati all’all. 3 di ciascun bando e con attribuzione dei relativi punteggi. Il contributo viene concesso sulla base della graduatoria così formulata entro 180 giorni dalla data del termine ultimo per la presentazione della domanda e il contributo deve essere accettato o meno dall’impresa beneficiaria entro i successivi 15 giorni. Il progetto va realizzato e rendicontato entro i 12 mesi successivi alla data di accettazione del contributo. L’erogazione dei contributi avviene a conclusione del progetto, previa presentazione e positiva istruttoria del rendiconto del medesimo con possibilità di erogazione anticipata nella misura massima del 70%, accompagnata da fideiussione d’importo pari all’ammontare del contributo, maggiorata degli interessi legali. Per il testo dei bandi e un esame più approfondito dei medesimi, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo 2018 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
101,50
0,395648
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
101,50
0,546736
MARZO
15.03
14.04
0,375
101,70
0,820104
APRILE
15.04
14.05
0,500
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
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EBILOG
PIANO ATTIVITÀ 2018
Il Consiglio Direttivo di EBILOG - Ente Bilaterale del settore logistica, trasporto merci e spedizione - ha definito con circolare 1 del 2 marzo 2018 il piano di attività per il 2018. In continuità con lo scorso anno sono state confermate le seguenti iniziative.
PER I LAVORATORI DIPENDENTI - Borse di studio per l’anno accademico 2016/2017; - Interventi in materia di sospensione della patente per i conducenti professionali; - Interventi in materia di solidarietà 2018; - Contributi per l’acquisto di libri scolastici per l’anno scolastico 2018/2019; - Contributi per servizio mensa per asili nido, scuola di infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2017/2018; - Contributi in caso di malattie particolarmente gravi 2018; - Contributi per rette di frequenza all’Università per l’anno accademico 2017/2018.
PER LE AZIENDE - Contributi per percorsi di outplacement 2018; - Contributi per l’attivazione di tirocini 2018.
PAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2018
Tra i bandi per i lavoratori dipendenti si evidenziano in particolare: - interventi in materia di sospensione della patente per i conducenti professionali: contributo tra euro 500,00 ed euro 1000,00 per i conducenti a cui sia stata ritirata la patente di guida per motivi che non comportino il licenziamento; - interventi in materia di solidarietà 2018: contributo alle famiglie tra euro 10.000,00 ed euro 20.000,00 per i casi di decesso o invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro del lavoratore dipendente; - contributi in caso di malattie particolarmente gravi 2018: contributo di euro 800,00 mensili, e fino a 24 mensilità, per i dipendenti affetti da malattie particolarmente gravi i quali, pur conservando il posto di lavoro, non percepiscono alcun trattamento economico. L’iniziativa relativa ai contributi a favore delle imprese per la formazione obbligatoria, corsi di guida sicura ed economica e formazione ai conducenti sul corretto utilizzo del cronotachigrafo è stata confermata ma il regolamento attuativo è in fase di definizione e molto probabilmente sarà pubblicato entro il prossimo mese di aprile. Tutte le iniziative sono rivolte, ovviamente, alle imprese (dipendenti) iscritte ed in regola con i versamenti ad EBILOG. I bandi, con le relative domande di partecipazione, sono disponibili sul sito internet www.ebilog.it Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria della scrivente o direttamente la sede di EBILOG al numero telefonico 06.8081582. (C)
ARERA: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ELETTRICITÀ: DAL 1° MARZO PRESCRIZIONE RIDOTTA DA 5 A 2 ANNI PER FATTURE RITARDATE E DI CONGUAGLIO Attuando nella regolazione quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati. Il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all’emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (AGCM: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento AGCM si concluda con l’accertamento
di una violazione. È quanto prevede la deliberazione 97/2018/R/com, applicando nei tempi previsti le norme introdotte con la legge di bilancio 2018, che punta a ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori, agendo con disposizioni finalizzate a responsabilizzare sia i venditori sia i distributori. Famiglie e piccole imprese (clienti finali in bassa tensione) in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette “maxibollette”, cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale. La deliberazione individua il decorso del termine per la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 dal momento entro cui i venditori sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente. Considerata la portata della legge di bilancio sull’impianto regolatorio dell’Autorità, al fine di completare la definizione relativamente al settore dell’energia elettrica e anche per il settore gas, con la deliberazione viene anche avviato un procedimento per individuare un insieme di regole organiche da applicare nell’ambito di tutta la filiera. La delibera 97/2018/R/com è disponibile sul sito www.arera.it
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(C)
Comunicazione annuale per i gas fluorurati ENTRO IL 31 MAGGIO 2018
Il 31 maggio 2018 scade il termine per le comunicazioni dei dati sulle emissioni di gas fluorurati in atmosfera ed entro tale data gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di FGas devono presentare al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo Registro d’impianto (art. 16, comma 1 DPR 43/2012). Si precisa che gli operatori sono i proprietari dell’apparecchiatura o dell’impianto, qualora non abbiano delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Si ribadisce che, anche per quest’anno, l’entrata
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in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti. La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas. La Dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la Dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova. Maggiori informazioni per la compilazione della dichiarazione e l’elenco aggiornato delle sostanze si possono trovare sul sito dell’ISPRA http:// www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas, comunque, l’ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e assistenza in merito. (CS)
Possibile non utilizzare la Consip SE LA STAZIONE APPALTANTE DIMOSTRA UN EFFETTIVO RISPARMIO Nessun obbligo di adesione alla convenzione Consip se la stazione appaltante risparmia. Infatti, il Consiglio di Stato con sentenza del 28 marzo 2018 n. 1937 riconosce anche la possibilità per gli enti pubblici di non aderire alle convenzioni Consip. Questa possibilità viene riconosciuta nel caso la stazione appaltante dimostri un effettivo risparmio non utilizzando le convenzioni Consip ma appaltando i sevizi o le forniture in piena autonomia. Nel caso specifico, in una prima fase, l’impresa ricorrente aveva impugnato al Tar Lazio la scelta
PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2018
del ministero appaltante di non aderire alla convenzione Consip sul servizio integrato di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La contestazione si basava sul fatto che la Stazione Appaltante, nel caso specifico il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non aveva aderito alla convenzione Consip, che di norma è obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche. La scelta del Ente pubblico è stata ritenuta però legittima e giustificata dal Consiglio di Stato perché il Ministero ha dimostrato di aver acquisito regolarmente il servizio per proprio conto, spuntando condizioni economiche più favorevoli di quelle indicate dalla Consip. In conclusione, con questa sentenza si apre uno spiraglio per tutti gli enti pubblici che potrebbero svicolarsi dagli acquisti tramite Consip dimostrando di aver speso meno per acquisire il servizio, la fornitura o il lavoro appaltando il lavoro in proprio. (CS)
Documento di gara unico europeo in formato elettronico PER LE PROCEDURE DI GARA BANDITE DAL 18 APRILE LE STAZIONI APPALTANTI PREDISPORRANNO IL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO Dal 18 aprile il Documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 art. 85, comma 1). Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014. I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante. Fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche ex
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art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte. Dal 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto. I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (CS)
ANAC: linee guida su procedure di affidamento (2a parte) LE STAZIONI APPALTANTI TENGONO CONTO DELLE REALTÀ IMPRENDITORIALI DI MINORI DIMENSIONI Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 ha approvato l’aggiornamento delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Di seguito approfondiamo gli argomenti di maggior interesse per le imprese.
L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.
L’AVVIO DELLA PROCEDURA Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. PAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2018
La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto dei predetti atti può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura.
I REQUISITI GENERALI E SPECIALI L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di: a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace
di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
I CRITERI DI SELEZIONE, LA SCELTA DEL CONTRAENTE E L’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2018
Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa in forma sintetica. La stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario. La motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo delle presenti Linee guida. Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente.
LA STIPULA DEL CONTRATTO Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016. (segue) (CS)
Gli obiettivi non sempre si possono raggiungere da soli
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Presentazione progetti in zona sismica in FVG L’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DEVE ESSERE COMPILATA SECONDO IL MODELLO DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE Con Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 066/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 4 aprile 2018, la Regione ha approvato il Regolamento concernente le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell’ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 16/2009. Il presente regolamento disciplina anche le fasi successive alla presentazione e trasmissione dei progetti, dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione all’inizio dei lavori strutturali e/o deposito del progetto al deposito del certificato di collaudo statico e di rispondenza dell’opera alla normativa tecnica o asseverazione del direttore dei lavori nei casi previsti. Per tutto quanto non espressamente specificato nel regolamento si rinvia alla normativa tecnica vigente e secondo quanto specificato nelle relative circolari applicative. La modulistica citata nel regolamento, fermi restando la non modificabilità di impostazione e di traccia ed il vincolo rappresentato dal contenuto delle versioni disponibili on-line al momento della presentazione alla struttura tecnica regionale territorialmente competente, è disponibile sul sito istituzionale della Regione anche in formato compilabile, allo scopo di facilitarne la stesura, nonché l’eventuale sottoscrizione digitale e invio telematico. Nelle more di utilizzo di un applicativo informatico che consenta la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra la Regione e i soggetti interessati dai procedimenti disciplinati dal regolamento, l’istanza e tutta la documentazione prevista, in duplice copia, sono firmate in originale e deposiPAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2018
tate in formato cartaceo alle strutture tecniche regionali territorialmente competenti. L’eventuale deposito di copie cartacee di originali sottoscritti digitalmente è corredato di apposita dichiarazione attestante la conformità della copia cartacea all’originale sottoscritto digitalmente. Per le opere o interventi la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono la Classificazione sismica e le Norme tecniche ovvero quelle vigenti ed applicabili al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione o deposito del progetto delle opere o interventi stessi, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l’applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica previgenti. L’istanza di autorizzazione o deposito del progetto deve essere compilata secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscritta in originale da tutti i costruttori che interverranno nell’esecuzione delle strutture, o delle parti strutturali, dell’opera oggetto di intervento e bollata secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo. Essa deve contenere esplicita dichiarazione circa la tipologia di intervento oggetto di istanza o di deposito che si intende effettuare, coerentemente con quanto asseverato dal progettista strutturale e sottoscritto, per presa visione, dal committente. L’istanza di autorizzazione o deposito del progetto può essere presentata anche dal committente che esegue in proprio i lavori, purché all’atto di presentazione dichiari formalmente di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento. Nel caso di lavori pubblici, l’istanza di autorizzazione o deposito del progetto deve essere presentata dal responsabile del procedimento prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori, fatte salve discipline specifiche di esecuzione e di affidamento dei lavori stessi. Subito dopo l’espletamento delle procedure di scelta del contraente e dell’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori, qualora non già incaricato al momento della presentazione dell’istanza, e comunque prima dell’inizio dei lavori strutturali, il responsabile del procedimento presenta la comunicazione del nominativo del costruttore e
del direttore dei lavori, compilata e sottoscritta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, e il direttore dei lavori sottoscrive gli elaborati progettuali. Nel caso di interventi di natura privatistica, ad esclusione degli interventi di limitata importanza statica, l’istanza di autorizzazione o deposito del progetto può essere presentata dal committente qualora il costruttore non risulti già individuato. Successivamente alla sua individuazione e comunque prima dell’inizio dei lavori strutturali, il committente presenta la comunicazione del nominativo del costruttore, compilata e sottoscritta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, per rendere efficace l’autorizzazione all’inizio dei lavori. Nel caso di opere minori, l’istanza o deposito della documentazione sono effettuati dal committente congiuntamente al tecnico abilitato. Fatte salve le disposizioni contenute nella Legge e nei relativi regolamenti attuativi, all’istanza di autorizzazione o deposito del progetto è allegato duplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti: a) elenco degli elaborati e documenti; b) relazione di calcolo delle strutture; c) relazione sui materiali; d) elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi delle strutture; e) piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera; f) elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme; g) asseverazione del progettista strutturale; h) attestazione del Sindaco (o suo delegato) o asseverazione del progettista strutturale sull’osservanza delle previsioni contenute all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico;
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i) relazione geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni e relazioni specialistiche o eventuale dichiarazione del progettista strutturale, opportunamente motivata, sulla non necessità delle stesse o di alcune di esse nei casi consentiti dalle Norme tecniche; j) dichiarazione su vita nominale e classe d’uso dell’opera oggetto di intervento; k) nomina del collaudatore in corso d’opera e contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico e di favorevole revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il progetto riguardante le strutture deve essere informato a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti secondo quanto previsto dalla normativa tecnica applicata e deve inoltre definire compiutamente l’intervento da realizzare. La relazione di calcolo delle strutture, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori. Essa deve riguardare sia le strutture in elevazione che quelle di fondazione e comprendere: a) l’indice dettagliato; b) la descrizione generale dell’opera, del suo uso, della sua funzione; c) la descrizione del contesto, anche con l’ausilio di estratti planimetrici; d) la classificazione della zona di intervento e le norme di riferimento; e) la classificazione dell’opera; f) la descrizione della struttura; g) gli schemi di calcolo; h) le analisi dei carichi; i) le analisi delle sollecitazioni; j) il giudizio motivato di accettabilità dei risultati; k) le verifiche. (CS)
Pesatura container prima dell’imbarco EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SOLAS 74. NUOVO DECRETO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Il 1° luglio 2016 sono entrate in vigore gli emendamenti alla convenzione SOLAS 74 che, tra l’altro, hanno introdotto la pesatura obbligatoria dei container prima dell’imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali, mediante l’acquisizione della “massa lorda del container verificata” - VGM (Regola VI/2 - Verified Gross Mass (v. Apinforma n. 10/2016, pp. 44-45). In particolare, le linee guida per la loro applicazione erano state adottate con decreto del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto (CCPP) del 5 maggio 2016, n. 447. Queste sono state sostituite dalle nuove linee guida elaborate con decreto dirigenziale del CCPP n. 367/2018 del 9 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. n. 93 del 21 aprile 2018. Tra le novità del nuovo decreto vanno evidenziate le definizioni delle figure dello shipper e della “persona autorizzata”, che nelle precedenti linee guida generavano alcuni dubbi interpretativi. Lo shipper è il soggetto così qualificato dalla polizza di carico marittima o dalla lettera di vettura marittima o da altro documento di trasporto multimodale o il soggetto in nome o per conto del quale è stipulato un contratto di trasporto con il vettore marittimo, che ha l’onere di documentare la VGM. Sullo stesso ricade la responsabilità di: - ottenere e documentare la massa lorda verificata di un contenitore, anche quando delega un suo rappresentante ad acquisire la VGM per suo conto; - documentare e comunicare la VGM solo in base alle linee guida della Capitaneria di Porto. La “persona autorizzata” è il soggetto autorizzato dallo shipper che sottoscrive per conto dello stesso il dato e la documentazione VGM, e che è deputata altresì alla trasmissione del dato VGM. Altre utili precisazioni hanno interessato:
- l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla VGM, dalla quale sono state escluse le navi impiegate in viaggi nazionali e le navi Ro/Ro (siano esse da carico o passeggeri) impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora i contenitori siano imbarcati su rotabili; - lo shipping document, documento originato dallo shipper o dalla “persona autorizzata” a fornire la VGM, sul quale la firma dello shipper o della persona autorizzata può essere digitale o autografa; - le bindelle di pesatura, che non possono essere considerate quali shipping document ai fini dell’imbarco del contenitore; - i metodi per ottenere la VGM del contenitore; - la trasmissione del dato VGM, ove è di interesse per le imprese di autotrasporto la disposizione per la quale “salvo quanto eventualmente previsto da ordinanze locali, è facoltà del terminalista o, nel caso di banchine pubbliche, dell’Autorità di Sistema Portuale e, laddove non istituita, dell’Autorità Marittima, accettare l’ingresso di contenitori sprovvisti di VGM nelle aree di propria competenza. Qualora il terminalista intenda rifiutare i container sprovvisti di VGM deve darne comunicazione preventiva all’Autorità Marittima e all’Autorità di Sistema portuale laddove presente”; - le tolleranze ammesse per ciascun contenitore successivamente alla pesatura, che sono pari a +/- 5% della massa lorda verificata per i contenitori il cui VGM sia uguale o inferiore a 10 t, e a +/- 3% per quelli il cui VGM sia superiore a 10 t. In attesa di pubblicazione del decreto sulla G.U., il CCPP ha diramato una nota, di cui si riporta integralmente il testo, nella quale si rinvengono i principali motivi che hanno dato origine all’adozione delle nuove linee guida. “Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, in data odierna (n.d.r. 9.4.u.s), ha emanato un nuovo decreto dirigenziale a firma del Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, con lo scopo di definire alcuni elementi essenziali per la pesatura dei container che imbarcheranno a bordo delle navi che approdano nei porti italiani.” “Le principali novità, volte ad aumentare la sicu-
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rezza delle navi nei nostri mari, riguarderanno l’individuazione degli standard nazionali degli strumenti di pesatura dei container, la necessità che il responsabile della pesatura (cd. Shipper) sia in possesso di idonea certificazione e una possibile tolleranza sulla eventuale differenza di peso tra quanto dichiarato nelle apposite certificazioni (cd. Shipping document) e quanto accertato in fase di controllo da parte del personale delle Capitanerie di porto.” “La nuova norma, si inserisce in un quadro più ampio, avviato il 1° luglio 2016, data di entrata in vigore delle modifiche alla Regola VI/2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare ‘SOLAS 74, come emendata’, con la quale si stabilisce per la prima volta la necessità di accertare il peso di ogni singolo container imbarcato.” “Necessità scaturita dai diversi incidenti che hanno coinvolto nei mari internazionali alcune portacontainer che, a causa dell’errato o eccessivo peso dei contenitori (non soggetti all’epoca alla pesatura) e della conseguente non corretta distribuzione all’interno della nave, hanno subito gravissimi problemi di stabilità, arrivando in
casi estremi al cedimento strutturale dello scafo e all’affondamento, con ingenti rischi e danni per la nave, l’equipaggio e per l’ambiente marino.” “Nel solco di tali esperienze e delle normative internazionali entrate in vigore, il Corpo delle Capitanerie di Porto, in qualità di Autorità competente per la sicurezza della navigazione, già nel 2016 aveva approvato un primo decreto dirigenziale volto a fornire le prime istruzioni tecniche sullo svolgimento delle pesature.” “Dopo un periodo transitorio e di accurata sperimentazione, si è giunti oggi ad individuare in maniera dettagliata, grazie all’attuale decreto e ad una articolata consultazione con le altre Amministrazioni interessate e con i diversi soggetti a vario titolo coinvolti, tutti gli elementi tecnici per stabilire il reale peso del contenitori e permettere a tutto il ciclo nave, dai terminalisti portuali al personale di bordo, di operare garantendo produttività e sicurezza.” Il testo del decreto può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione.
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(AdT)
Autotrasporto. Limiti di massa nei trasporti combinati CHIARIMENTI MINISTERIALI
Con circolare prot. 300/A/2536/18/108/5/1 del 26 marzo 2018 il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia dello Stato (di seguito Ministero) ha fornito un chiarimento importante sui limiti di massa previsti nei trasporti combinati strada/mare e strada/ ferrovia fra due Stati dell’Unione europea. Recentemente, la direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2015/719 del 29 aprile 2015 in materia di pesi e dimensioni di veicoli pesanti, recepita in Italia con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 aprile 2017 (v. Apinforma 9/2017, pp. 42-43), allo scopo di agevolare i trasporti combinati di container e casse mobili fino a 45 piedi di lunghezza, ha aumentato la massa complessiva ammissibile degli autoarticolati a 5 o 6 assi, portandola dalle precedenti 40 t a: - 42 t per i veicoli a motore a due assi con semirimorchio a 3 assi; - 44 t per i veicoli a motore a 3 assi, con semirimorchio a 2 o 3 assi. La lettura della norma lasciava, però, il dubbio circa l’applicabilità di queste facilitazioni anche ai
semirimorchi utilizzati nel quadro di un trasporto combinato, senza rottura di carico nel cambio di modalità di trasporto, visto che questi non sono stati espressamente citati dalla normativa di riferimento. Il dubbio è stato dissipato dal Ministero dell’interno, il quale con la nota citata ha accolto la tesi dell’applicabilità dei limiti di massa previsti per i trasporti nazionali, anche ai trasporti combinati effettuati con semirimorchi. Più precisamente, alla tratta stradale iniziale/finale effettuata in Italia dal complesso veicolare, è “… possibile applicare il limite di massa previsto dall’art. 62 CDS per le tratte stradali iniziali/terminali effettuate in ambito nazionale. Infatti - prosegue il Ministero - il tratto stradale finale o iniziale del trasporto intermodale che si sviluppa interamente nel nostro Paese, da chiunque effettuato, si deve ritenere interamente sottoposto alle richiamate norme nazionali in materia, che consentono ai complessi veicolari a cinque o più assi di raggiungere la massa a pieno carico di 44 ton.” Ovviamente, ha precisato il Ministero, possono beneficiare di questa apertura, soltanto quei veicoli tecnicamente idonei a poter raggiungere la predetta massa limite dell’art. 62 del codice della strada. Resta fermo, invece, che i trasporti internazionali c.d. tuttostrada rimangono assoggettati al limite di massa complessiva massima delle 40 t. Copia della circolare ministeriale può essere richiesta, unitamente ad altre informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL MARZO 2018 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 5/2018, p. 44, per segnalare che il 16 aprile 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di marzo 2018. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel marzo 2018 (pari a 1423,58 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,166 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);
- 0,952 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Vettori abusivi. Confisca della merce ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CHE NE ESCLUDE L’APPLICAZIONE AUTOMATICA Con ordinanza n. 4866 del 1° marzo 2018 la II Sezione della Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione della normativa che prevede la confisca della merce trasportata da parte del vettore abusivo, pronunciandosi su un ricorso avverso una sentenza della Corte di appello di Bari del 2013. Serve premettere che questa sanzione è stata introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, art. 7, co. 2, il quale dispone che nelle ipotesi di trasporto abusivo sanzionate dall’art. 26 della legge 4 giugno 1978, n. 298 alle sanzioni amministrative ivi previste si aggiunge quella accessoria della confisca della merce trasportata. La Suprema corte ha sancito che l’applicazione della confisca della merce, andando a colpire il suo proprietario, è possibile soltanto se questi abbia avuto delle responsabilità, quanto meno sotto il profilo della colpa, nell’iter che ha portato all’affidamento del trasporto ad un vettore privo delle necessarie autorizzazioni per svolgere tale attività. Con il che il proprietario della merce può evitare la confisca, dimostrando di non aver avuto respon-
sabilità, nemmeno a titolo di colpa, nell’assegnazione del viaggio ad un soggetto irregolare. La Corte di Cassazione è giunta a questa conclusione, partendo dall’analisi della legge 1° marzo 2005, n. 32, che è all’origine del d.legs. 286/2005, la quale fra i criteri di delega enunciati all’art. 2, co. 2, lett. b), punto 3 include fra i principi e i criteri generali, a cui il decreto delegato si deve attenere, la “responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci…”. Ebbene, per la Suprema corte, il richiamo alla responsabilità soggettiva anche nei confronti del proprietario della merce, esclude che la confisca possa automaticamente applicarsi in assenza di dolo o colpa del diretto interessato, quindi, in maniera oggettiva, e conclude che il proprietario, il committente e il vettore “rispondono ciascuno per fatto proprio, sicché la relativa responsabilità resta regolata dai principi generali in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, da quello della responsabilità almeno per colpa, sancito – per l’appunto – dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, principi ai quali il legislatore non ha inteso derogare anche nella speciale materia della disciplina degli autotrasporti.” Copia dell’ordinanza della Corte di Cassazione e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESI DI DICEMBRE 2017, GENNAIO E FEBBRAIO 2018
(C)
ANNI E MESI
INDICI
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
0,4
0,4
n. 25 del 31 gennaio 2017
(Base 2015 = 100) 2016
2017
2018
Dicembre
100,3
Media
99,9
Gennaio
100,6
0,9
1,2
n. 55 del 7 marzo 2017
Febbraio
101,0
1,5
1,3
n. 72 del 27 marzo 2017
Marzo
101,0
1,4
1,1
n. 99 del 29 aprile 2017
Aprile
101,3
1,7
1,3
n. 230 del 2 ottobre 2017
Maggio
101,1
1,4
1,0
n. 148 del 27 giugno 2017
Giugno
101,0
1,1
0,8
n. 177 del 31 luglio 2017
Luglio
101,0
1,0
0,9
n. 202 del 30 agosto 2017
Agosto
101,4
1,2
1,1
n. 230 del 2 ottobre 2017
Settembre
101,1
1,1
1,2
n. 252 del 27 ottobre 2017
Ottobre
100,9
0,9
0,8
n. 278 del 28 novembre 2017
Novembre
100,8
0,8
0,9
n. 4 del 5 gennaio 2018
Dicembre
101,1
0,8
1,2
n. 26 del 1° febbraio 2018
Media
101,0
Gennaio
101,5
0,9
1,8
n. 62 del 15 marzo 2018
Febbraio
101,5
0,5
2,0
n. 75 del 30 marzo 2018
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