Apinforma n. 6/2019

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 6 31 marzo 2019

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ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 6 31 marzo 2019

Sommario LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Crisi d’impresa

6

Irap azzerata per le nuove attività

7

Cessioni comunitarie

8

L’iscrizione al VIES per le operazioni comunitarie

9

Spese di sponsorizzazione

10

La contabilità separata Iva

14

Deposito bilanci e cariche sociali

16

Bando voucher digitali Impresa 4.0

17

Imprese artigiane

24

25 LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

CCNL Unital Confapi 18 aprile 2017

Diritto annuale Albo gestori ambientali

29

Nomina dell’Energy Manager

30

SOA: rinnovo per la Edilverde srl

31

Consultazioni preliminari di mercato: linee guida Anac

33

MISE: indicazioni per impiantisti

36



Riforma comunitaria del trasporto su strada

39

Trasporto su strada di merci pericolose

41

Autotrasporto. Cronotachigrafo

42

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

43

ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

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Crisi d’impresa

nuovo fardello per le pmi

Riportiamo di seguito il comunicato stampa del Presidente nazionale di Confapi, Maurizio Casasco, sul nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Crisi d’Impresa, Casasco: “Altro fardello per le Pmi, le nuove misure vengano riviste” Roma, 11 aprile 2019 – Mentre si parla di varare misure che favoriscano la crescita e lo sviluppo, Confapi sottolinea come l’entrata in vigore del nuovo codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, iniziato dal precedente Governo e varato da quello attuale, si concretizzi in un ulteriore fardello per le PMI. “In un momento nel quale le nostre piccole e medie industrie devono far fronte a nuovi venti di crisi e alla concorrenza internazionale - commenta il presidente di Confapi, Maurizio Casasco

- la misura introdotta rischia di avere un effetto dirompente sulle nostre industrie, soprattutto su quelle meno strutturate”. Con le modifiche introdotte al Codice Civile, infatti, vengono inaspriti i requisiti per l’obbligo di dotazione di un organo di controllo esterno: fatturato minimo di due milioni di euro o 10 dipendenti o attivo patrimoniale sempre di due milioni. Si riscontra inoltre l’ennesima abnorme estensione di responsabilità nei confronti degli organi societari dell’impresa in funzione di un non meglio definito momento della vita aziendale, gravando inoltre l’azienda di ulteriori oneri relativi all’adozione di appositi modelli e organi di controllo. Seppur condividendo la ratio generale della norma, tesa ad adeguare la materia della crisi d’impresa ai parametri europei, non si può fare a meno di sottolineare con forza l’ennesimo fardello burocratico, economico e di responsabilità che si riversa sulle piccole e medie industrie private. “Confapi si adopererà in tutte le sedi per promuovere una rivisitazione della norma – conclude Casasco - Le audizioni sul Def della prossima settimana saranno l’occasione per rimarcare questa paradossale situazione di grave pregiudizio delle imprese che rappresentiamo”.

Pag. 6 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 6 - 31 marzo 2019

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Irap azzerata per le nuove attività iniziativa regionale per favorire nuovi insediamenti in regione Il Regolamento attuativo delle novità introdotte con la finanziaria regionale per l’anno in corso, ha previsto l’azzeramento dell’aliquota Irap per i primi tre anni di attività e l’aliquota all’1% per il quarto e quinto anno. Con questa iniziativa la Regione vuole dare ulteriore impulso allo sviluppo economico e rendere sempre più competitivo il territorio regionale. L’iniziativa è finalizzata a favorire la costituzione di nuove realtà e creare il terreno fertile per attrarre imprese da fuori Regione. L’agevolazione è riconosciuta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, siano essi organizzati in società di capitali che di persone, nonché alle ditte

individuali. Rientrano nell’agevolazione anche gli esercenti arti e professioni. Viene previsto che per i soggetti che si costituiscono o trasferiscono un insediamento produttivo nel territorio regionale dal 1° gennaio 2019, l’aliquota Irap per i primi tre periodi d’imposta è azzerata. In pratica per il primo triennio non sarà dovuta l’Irap. La norma prevede inoltre che per gli stessi soggetti, l’aliquota ordinaria è ridotta del 2,9% per il quarto e quinto anno, risultando così dovuta per la differenza percentuale dell’1%. Le medesime aliquote differenziate si rendono applicabili rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio di attività anche per i soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l’insediamento produttivo nel territorio regionale a decorrere dall’1° gennaio 2015 e che fino al 2018 hanno beneficiato della riduzione dell’1% dell’aliquota Irap. Le nuove percentuali agevolate in argomento saranno applicabili già in sede di versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso. (PZ)

Pag. 7 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 6 - 31 marzo 2019


Cessioni comunitarie prove con i criteri del regolamento ue

Nell’ambito delle cessioni comunitarie di beni, uno dei requisiti più insidiosi da rispettare per beneficare del regime di non imponibilità ex art. 41 del D.L. 331/93, è quello della dimostrazione dell’effettivo trasferimento fisico dei beni dal territorio nazionale ad uno comunitario. Le altre condizioni da rispettare riguardano il requisito soggettivo, quello oggettivo e dell’onerosità dell’operazione. Rispettivamente lo scambio deve intervenire tra due soggetti in possesso di un valido codice identificativo comunitario, deve trattarsi di una cessione di beni e infine vi deve essere il pagamento di un corrispettivo. Per quanto riguarda il trasferimento fisico dei beni l’amministrazione finanziaria non ha assunto nel tempo posizioni chiare, nonostante i numerosi documenti di prassi emessi nel tempo, rimane un aspetto particolarmente insidioso per gli operatori. A livello europeo alcuni paesi hanno già da tempo adottato una documentazione ufficialmente riconosciuta dalle amministrazioni finanziarie valide per la prova in argomento. La nostra amministrazione finanziaria, punta molto sulla disponibilità di una copia della lettera di vettura camionistica internazionale (CMR), firmata per ricevuta dal destinatario. Questo documento tuttavia non sempre è nella disponibilità degli operatori nazionali. Ciò dipende dalle clausole contrattuali legate alla vendita comunitaria o più in generale internazionale, le quali spesso fanno riferimento alle clausole internazionali Incoterms. Sovente i nostri operatori sono costretti a subire dai propri clienti la clausola Ex Works (franco fabbrica), per il minor costo dei vettori

esteri. In questi casi la richiesta della CMR firmata a destino al fornitore italiano è ingiustificata, perché questa rappresenta la formalizzazione scritta di un contratto di trasporto che avviene tra il committente estero e il vettore. In questo quadro l’operatore nazionale che cede dei beni all’operatore comunitario con la clausola Ex Works, è estraneo al contratto di trasporto. In ogni caso se si dispone di questo documento firmato a destino, esso rappresenta la prova regina per quanto riguarda il requisito del trasferimento fisico dei beni. Abbiamo già segnalato che, al di là della specifica questione della CMR, sull’argomento vi sono numerosi documenti di prassi e copiosa giurisprudenza, ma quello che vogliamo evidenziare nel presente articolo, è la risposta n. 100 dell’8 aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate ad una domanda di interpello. La risposta dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte Ue e alcuni documenti di prassi interni, per la prima volta fa riferimento alle prescrizioni imposte agli operatori dal Regolamento Comunitario n. 2018/1912/UE la cui operatività entrerà in vigore il prossimo anno. Viene previsto che il contribuente nazionale per soddisfare la prova della cessione comunitaria è tenuto a predisporre, oltre al documento di trasporto firmato dal trasportatore, un documento da far timbrare, datare e firmare dal cessionario comunitario. In definitiva si richiede che nel documento siano riportati i seguenti dati: l’identificativo del cessionario; il riferimento alla fattura; la data del documento di trasporto; la destinazione delle merci e una dichiarazione del cessionario di attestazione di avvenuta ricezione delle merci nello stato di destinazione. Questa documentazione, conservata unitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria e contrattuale e ai modelli Intrastat, può costituire la prova dell’avvenuta cessione comunitaria.

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L’iscrizione al VIES per le operazioni comunitarie la corte di giustizia europea non la ritiene un requisito sostanziale La Corte di Giustizia Europea nella causa C-21/16 ha introdotto un principio importante nell’ambito degli scambi intracomunitari, destinato a rivedere le procedure attualmente in vigore nei singoli stati. Per la Corte Lussemburghese non viene meno il regime di non imponibilità ai fini Iva della cessione intracomunitaria qualora l’acquirente, pur titolare di un numero di partita Iva nazionale, non sia iscritto al VIES e quindi non sia abilitato alla realizzazione di operazioni transfrontaliere. Tale principio vale a patto che siano soddisfatte le condizioni sostanziali della specifica operazione e non sia presente alcun indizio di frode. Il sistema VIES (Vat information exchange system) è l’archivio informatizzato dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni comunitarie. L’archivio rappresenta uno strumento di contrasto alle frodi comunitarie e mette a disposizione degli operatori una dote informativa utile per conoscere la serietà della controparte con cui si realizzano le operazioni. Secondo la nostra amministrazione finanziaria, la mancata iscrizione al VIES fa venir meno la possibilità di considerare l’operazione come comunitaria, tale principio è contenuto nella circolare 39/2011. Secondo il documento di prassi, le cessioni o prestazioni comunitarie effettuate da un soggetto passivo nazionale non incluso nell’archivio, dovrebbe scontare l’imposta in Italia, mentre l’operazione speculare, nella quale l’acquirente è italiano, la controparte comunitaria dovrebbe applicare l’Iva nel suo paese. In quest’ultimo caso

l’acquirente italiano non iscritto al VIES non può applicare l’inversione contabile. Secondo consolidata giurisprudenza europea il regime di non imponibilità deve essere riconosciuto alla presenza dei requisiti soggettivi (operazione tra due soggetti Iva identificati in due paesi membri), onerosità dell’operazione e trasferimento fisico dei beni da un paese comunitario ad un altro. In definitiva, escludendo i casi di frode o evasione, l’amministrazione finanziaria di uno stato membro non può negare l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per il solo motivo che, al momento della cessione, l’acquirente non è iscritto al VIES. In sostanza deve prevalere la sostanza sulla forma e in ogni caso né la Direttiva Iva né la giurisprudenza della Corte condiziona il riconoscimento del regime di non imponibilità all’iscrizione nell’archivio. Conseguentemente gli stati membri non possono condizionare unilateralmente il riconoscimento del regime di non imponibilità all’iscrizione al VIES perché violerebbero i principi cardini del sistema comune dell’Iva. A livello nazionale alla luce di questo mutato quadro, la giurisprudenza di merito si è allineata, riconoscendo che in assenza di ipotesi di frode, la mancata iscrizione al VIES rappresenta una violazione di un requisito formale e non di una condizione sostanziale. Non è conseguentemente consentita la riqualificazione dell’operazione quale cessione interna soggetta a imposta con conseguente corollario di sanzioni e interessi. Anche se alcune sentenze della Cassazione registrano posizioni ancora oscillanti la questione è destinata ad essere superata dal prossimo anno. La direttiva 2018/1910, prevede infatti che dal 2020, il numero d’identificazione diventerà condizione sostanziale per l’applicazione del regime di non imponibilità e non più un mero requisito formale.

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Spese di sponsorizzazione devono essere in grado di sviluppare la rete commerciale Uno dei rilievi che spesso viene sollevato dall’amministrazione finanziaria nelle verifiche fiscali nei confronti delle imprese riguarda le spese di sponsorizzazione. La questione è stata, nel recente passato, oggetto di numerose sentenze della Suprema Corte che in qualche modo hanno aumentato l’incertezza tra gli operatori per individuare le condizioni per la loro deducibilità. Certo sarebbe auspicabile un intervento normativo che ponesse fine alle numerose liti aperte nel territorio nazionale, ma in attesa che ciò avvenga cerchiamo di riepilogare i termini della questione La normativa fiscale distingue le spese di pubblicità e quelle di rappresentanza, mentre le spese di sponsorizzazione vengono ricondotte all’una o all’altra categoria a seconda dei casi. Le verifiche dell’Agenzia delle entrate spesso chiamano in causa anche l’antieconomicità delle sponsorizzazioni perché sproporzionate rispetto all’utile conseguito dall’impresa oppure perché non in grado di generare un apprezzabile ritorno sui ricavi. È evidente che le contestazioni assumono effetti particolarmente pesanti per le imprese perché questi costi vengono riqualificati come spese di rappresentanza e conseguentemente assoggettati ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 108 del TUIR e al regime di indetraibilità dell’Iva previsto dall’art. 19 del DPR 633/72. Diversamente, qualora inquadrate come spese di pubblicità beneficerebbero della integrale deducibilità ai fini delle dirette (art. 108 c. 2 del TUIR) e della integrale detraibilità dell’Iva. Il tema della qualificazione giuridica delle sponsorizzazioni è al centro di un forte dibattito anche tra l’amministrazione finanziaria e le commissioni tributarie di ogni ordine e grado. L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 34 del 13 luglio 2009 aveva precisato che le spese di sponsorizzazione

sono frutto di un contratto a prestazioni corrispettive la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare e propagandare, a fronte della percezione di un corrispettivo, il marchio o il prodotto dell’impresa che sostiene il costo. Nonostante questa puntuale definizione, in costanza di regolari contratti di sponsorizzazione l’amministrazione continua a fare accertamenti basando la riqualificazione delle spese sulla presunta inidoneità delle stesse a raggiungere la platea di potenziali clienti e conseguentemente a generare ritorni economici. L’argomento è particolarmente caldo e quasi quotidianamente interessato da nuovi contributi di prassi, di dottrina o giurisprudenziali ma che, in attesa dell’auspicato intervento normativo proviamo a sintetizzare alla luce dei paletti posti dalla giurisprudenza. La deduzione delle spese di sponsorizzazione e in particolare quelle legate al proprio marchio, è legata alla dimostrazione dell’utilità delle stesse per lo sviluppo dell’attività commerciale. Devono inoltre essere idonee a influenzare le scelte della clientela, anche di quella potenziale, essere effettivamente sostenute e inoltre congrue rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa. La sentenza n. 24478/2014 della Corte di Cassazione ha stabilito che qualora l’amministrazione finanziaria consideri fittizi i costi di sponsorizzazione, ricade sull’impresa l’onere di provare l’effettiva realizzazione dell’obbligo negoziale, non essendo sufficiente la corretta rappresentazione contabile degli stessi. In questi casi si rende necessario dimostrare le modalità di divulgazione del messaggio pubblicitario allegando, ad esempio, il relativo materiale fotografico. Ovviamente la predisposizione del materiale fotografico non è di per sé sufficiente così come non fornisce la prova dell’inerenza l’aver controllato l’operato del fornitore nell’eventualità che il messaggio pubblicitario sia transitato on-line, né la verifica del provider sul traffico internet così come il numero delle pagine web salvate presso il server o ancora il numero di e-mail inviate ai clienti o potenziali tali. In questi casi è necessario fornire ulteriori prove che giustifichino l’inerenza del costo sostenuto con l’attività d’impresa e i ritorni in termini commercia-

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li, e quindi di maggiori ricavi, che gli stessi costi hanno generato nel futuro. È necessario, inoltre, che sussista un nesso geografico, ciò significa che si deve dimostrare il concreto vantaggio che nello specifico contesto territoriale ne può ritrarre l’attività in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi. Ne consegue che non è logico, dal punto di vista economico, sponsorizzare un evento localizzato in Italia nelle ipotesi in cui la clientela risieda per lo più all’estero. La Suprema Corte con la sentenza 25100/2014 ha, infatti, censurato il comportamento di un’impresa che operava per lo più sul mercato domestico, che aveva sponsorizzato due auto che avevano partecipato ad una gara svoltasi in un paese estero. La stessa Corte ha, inoltre, derubricato a spese di rappresentanza anche le somme che una società, operante in ambito internazionale, aveva speso per sostenere una modesta realtà dilettantistica locale. In questo caso la società non era stata in grado di dimostrare il nesso funzionale con il mercato di sbocco dei prodotti e l’idoneità della sponsorizzazione a condizionare le scelte economiche di una cerchia significativa di potenziali clienti. Ma gli stessi giudici per fattispecie simili hanno anche adottato soluzioni difformi, infatti, con la sentenza n. 3770/2015 hanno affermato che la pubblicità ha la funzione di sensibilizzare preventivamente

l’interesse dei consumatori verso beni o servizi non ancora offerti concretamente, concludendo che si deve escludere la sussistenza di un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa svolge la propria attività. Rimane comunque sempre necessario dimostrare il concreto vantaggio prospettico che la sponsorizzazione può apportare all’attività dell’impresa. Va sempre inoltre sanzionata l’erogazione di una sponsorizzazione rilevante e sproporzionata rispetto alle dimensioni aziendali o alle ridotte prestazioni pubblicitarie ricevute in cambio. Si devono inoltre segnalare alcune sentenze, 16327/2014, e 24478/2014 che hanno censurato il comportamento antieconomico tenuto dal contribuente e la mancata annotazione del corrispettivo nella contabilità dell’associazione che ha reso la prestazione considerando la sponsorizzazione inesistente. Da questa breve panoramica è facile comprendere la situazione di estrema fluttuazione della materia. Per evitare contestazioni da parte degli organi di controllo s’invitano le imprese a fare particolare attenzione alle sponsorizzazioni sia sotto l’aspetto formale (predisposizione contratto, tracciabilità dei pagamenti) sia sotto quello sostanziale (congruità e inerenza della spesa, antieconomicità, territorialità e ritorno commerciale). (PZ)

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Il tuo business ha un cuore. Proteggilo creando un ambiente di lavoro più sicuro.

In Italia le persone che muoiono per arresto cardiaco improvviso (A.C.I.) sono più di 200 al giorno, oltre 70 mila all’anno. Nell’80% dei casi l’arresto cardiaco colpisce in ambienti extra-ospedalieri (nelle abitazioni private, negli uffici pubblici, nelle strade e nelle piazze, sul lavoro, all’interno di impianti sportivi) senza dare segni premonitori. Per ogni minuto che passa, le probabilità di sopravvivere si abbassano del 10%. Se si considera che per l’arrivo dei soccorsi il tempo medio di attesa è superiore di 8-10 minuti, è importante che i presenti sul posto, dopo aver allertato i soccorsi, siano i primi a praticare la rianimazione cardiopolmonare e abbiano a disposizione il defibrillatore. Solo quindi avviando immediatamente la macchina dei soccorsi possono essere salvate più vite! MET-LIFE, divisone medicale di METLAB, opera nella ricerca e sviluppo scientifico relativamente alla prevenzione e tutela della salute; fornisce consulenza tecnica e scientifica per la diffusione delle soluzioni dedicate al primo soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso, accessibili a tutti, strutture organizzate e persone comuni; promuove e diffonde attivamente sul territorio

Regionale iniziative di carattere divulgativo e formativo per il miglioramento della salute individuale e sociale. Conviene fare prevenzione! Tra gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta rispetto a quelli minimi previsti per legge ritenuti idonei per ottenere lo sconto per prevenzione dell’Inail, il nuovo modello OT24 ha incluso l’adozione da parte delle aziende di defibrillatori semiautomatici (DAE) e l’organizzazione di corsi Blsd (Basic life support defibrillation) per insegnare ai dipendenti le manovre da compiere in caso di arresto cardiaco, che in molti casi possono salvare una vita! MET-LIFE distribuisce solo i migliori DAE. Il defibrillatore è un apparecchio salvavita e pertanto non devono esserci dubbi sulla sua affidabilità e sulla qualità delle prestazioni. Il LIFEPAK CR2 adotta le migliori tecnologie attualmente disponibili ed è stato studiato per un uso estremamente facile. L’apparecchio possiede caratteristiche di defibrillazione analoghe a quelle dei defibrillatori ospedalieri.


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La contabilità separata Iva in particolari casi può rappresentare una scelta obbligata Come noto, il comma 2 dell’art. 19 del DPR 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti afferenti operazioni esenti ai sensi dell’art.10. Per gli operatori che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti è inoltre stabilito che il diritto alla detrazione spetta limitatamente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti (c.d. pro-rata di detraibilità di cui all’art.19-bis del DPR 633). Al contribuente che esercita sia attività con Iva detraibile che attività esenti, è tuttavia riconosciuta la possibilità di optare, ai sensi del comma 3 dell’art. 36, per l’applicazione separata dell’imposta relativamente all’attività che dà luogo ad operazioni esenti. Il pro-rata di detraibilità in questo modo andrà ad incidere soltanto sull’attività esente, consentendo così la totale detraibilità dell’Iva sugli acquisti riferiti alle altre attività esercitate. Sempre con riferimento agli operatori che effettuano operazioni esenti, l’art.36-bis del DPR 633/1972 prevede poi, previa opzione, una particolare dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti (fatta eccezione per quelle indicate ai numeri 11, 18 e 19 dell’art.10), fermo restando l’obbligo di fatturare e registrare le altre operazioni eventualmente effettuate nonché l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dalla disciplina Iva. A fronte dell’agevolazione formale di cui sopra il comma 2 dello stesso art.36-bis dispone, per i contribuenti che intendono avvalersi della suddetta dispensa, la totale indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti, indipendentemente dal fatto che siano riferiti ad operazioni esenti o ad altre operazioni.

Il successivo comma 3 prevede, infine, che l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La ratio dell’art. 36-bis, è quella di agevolare quei soggetti che non hanno interesse alla detrazione dell’Iva, in quanto per il tipo di attività esercitata e per la natura delle operazioni poste in essere la detrazione stessa è preclusa ovvero fortemente limitata. In caso di opzione per la separazione dell’attività esente, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione ministeriale n. 3340882 del 1° novembre 1982, si deve seguire la seguente procedura: a) separazione, previa opzione esercitata ai sensi dell’art.36, di una attività esente dalle altre attività esercitate dalla stessa impresa; b) richiesta, relativamente alla sola attività esente, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art.36-bis, con conseguente indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale; c) distinta liquidazione dell’imposta relativa alle attività imponibili con conseguente detrazione dell’Iva sugli acquisti riferiti alle attività stesse. In definitiva è possibile “combinare” quanto disposto dall’art.36 con la dispensa di cui all’art.36-bis. La tenuta di una contabilità separata per le attività esenti e della dispensa dagli adempimenti formali, può essere giustificata valutando l’indetraibilità assoluta dell’Iva come un onere meno costoso di quello scaturente dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e di tenuta di contabilità separate, e ciò in base ad un criterio di convenienza che ha alla sua base l’assoluta prevalenza delle attività esenti. Non è certamente applicabile qualora il soggetto optante per la dispensa si sia nel contempo avvalso anche della norma del terzo comma dell’art.36 ed abbia tenuto due distinte contabilità, attraverso le quali è possibile individuare le singole operazioni in modo da attribuirle a ciascuna delle due distinte attività. In caso di separazione di attività, pertanto, l’opzione per la dispensa dagli adempimenti interessa

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la sola attività che dà luogo ad operazioni esenti, con la conseguenza che l’indetraibilità dell’Iva disposta dal secondo comma dell’art.36-bis riguarda i soli acquisti riferiti a detta attività. Con riferimento poi a come vada materialmente esercitata l’opzione per la separazione delle attività e la contestuale opzione per la dispensa dagli adempimenti va ricordato che con il DPR 10 novembre 1997, n.442, è stata completamente riformulata la disciplina delle opzioni. In particolare, il nuovo regolamento stabilisce che l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, fatto salvo l’obbligo di comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Tuttavia, la mancata, tardiva o irregolare comunicazione non inficia la validità dell’opzione o della revoca ma resta sanzionabile soltanto quale mero errore formale. Pertanto, nel caso in cui la scelta per la separazione dell’attività esente e per la dispensa dagli adempimenti sia desunta dai comportamenti con-

cludenti del contribuente, l’opzione si considera esercitata, a far data dal 1° gennaio dell’anno in cui la scelta stessa è stata effettivamente operata e, in particolare, dal fatto che: 1) sia stata tenuta una contabilità separata per l’attività che dà luogo alle operazioni esenti (con l’adozione di registri separati, di serie di fatturazione tra loro distinte, di una distinta registrazione degli acquisti e di autonome liquidazioni dell’Iva); 2) non si sia provveduto a fatturare e registrare le operazioni esenti; 3) non sia stata detratta l’Iva relativa agli acquisti riferiti all’attività esente. L’esercizio delle due opzioni va segnalato, a consuntivo, nella dichiarazione Iva al quadro VO. Il fatto che il quadro delle opzioni non consenta di “associare” espressamente la dispensa dagli adempimenti all’attività esente non rileva ai fini della validità dell’opzione in quanto la scelta fatta va desunta, come detto in precedenza, dal comportamento concludente del contribuente.

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Deposito bilanci e cariche sociali nuove disposizioni del conservatore del registro delle imprese Il Conservatore del Registro delle Imprese della CCIAA di Pordenone - Udine ha diffuso nuove disposizioni in merito ai verbali di nomina delle cariche sociali e di approvazione dei bilanci.

Verbali di nomina cariche sociali La Guida Nazionale agli adempimenti societari prevede per le cariche sociali che i verbali di nomina vadano allegati selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) - documento ad uso interno. Infatti l’allegazione ha finalità meramente istruttorie. I verbali di nomina infatti non sono oggetto di iscrizione. Proprio però per tale motivo, anche rispondendo ad un’esigenza di semplificazione, l’ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Pordenone - Udine non richiede più l’allegazione dei verbali di nomina, nemmeno a fini istruttori. La delibera infatti non è un atto destinato a valere nei confronti dei terzi, ma nei confronti della società tramite i suoi organi. Si veda a tale proposito la sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Spe-

cializzata in materia di impresa - B OTTAVA del 7 novembre 2012. Qualora venissero ugualmente allegati, l’ufficio registro delle imprese è autorizzato a non tenerne conto con conseguente offuscamento dei relativi file. Diventa pertanto sempre necessaria la sottoscrizione della modulistica, secondo le vigenti modalità, da parte degli amministratori e sindaci nominati, oltre alla corretta compilazione della modulistica stessa.

Verbali di approvazione del bilancio d’esercizio Come è noto in sede di deposito del bilancio d’esercizio deve essere depositato anche il relativo verbale di approvazione. Il verbale deve essere acquisito con i requisiti di forma necessari - sottoscrizione del presidente della assemblea e del segretario verbalizzante - ma non è necessario che il relativo file sia la scansione dal libro dei verbali. Ciò che permette di superare le precedenti indicazioni dello scrivente Registro delle Imprese è la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa - B OTTAVA del 7 novembre 2012. Da essa si ricava che la mancata trascrizione a libro non è causa di inesistenza del verbale; il verbale vale a prescindere dalla trascrizione nel libro verbali perché documenta in sé la volontà dei soci già formatasi e vigente.

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(C)


Bando voucher digitali Impresa 4.0 contributi della cciaa di pordenone-udine per consulenze, formazione, attrezzature. presentazione delle domande: 10 aprile - 15 luglio 2019 Premessa Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 114/ AdT del 28 marzo, n. 128/AdT del 9 aprile e n. 130/ AdT dell’11 aprile 2019, inerenti ai contributi per investimenti e consulenza nell’area dell’Impresa 4.0, definiti da Unioncamere con il concorso delle CCIAA territoriali nell’ambito del Piano nazionale Impresa 4.0 (ex Piano nazionale Industria 4.0) e del progetto Punto Impresa Digitale (PID), per segnalare che il Presidente della CCIAA di Pordenone - Udine (di seguito CCIAA) con determinazione n. 17 del 4 aprile 2019 ha licenziato il bando per il 2019 (di seguito bando) volto alla concessione di contributi per l’acquisizione di consulenze, di percorsi formativi e di beni focalizzati sulle tecnologie digitali in attuazione dell’anzidetto Piano Impresa 4.0. Possono presentare domanda le micro, le piccole imprese e le medie imprese di qualunque ramo di attività, aventi sede legale o unità locali dei territori delle ex province di Pordenone e Udine. I contributi verranno erogati secondo il regime “de minimis” sotto forma di buoni (voucher) a copertura del 70% delle spese ammissibili al netto dell’IVA nei limiti entro il limite di 5.000 euro o di 10.000 euro a seconda della tipologia delle iniziative (v. infra). Sono ammesse a beneficio tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2019. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 230.000 euro. Le domande devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dalle ore 08.00 del 10 aprile e sino alle ore 21.00 del 15 luglio 2019 ai seguenti indirizzi: - contributi.ud@pec.pnud.camcom.it per le imprese insediate nell’ex provincia di Udine; - cciaa@pn.legalmail.camcom.it per le imprese insediate nell’ex provincia di Pordenone.

Le istanze vengono esaminate secondo procedura valutativa a sportello. Di seguito si dà dettagliata illustrazione del bando, di cui si raccomanda sempre attenta lettura ai fini della presentazione della domanda, della realizzazione dell’iniziativa, del rendiconto nonché degli obblighi che ne discendono.

Imprese beneficiarie Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese, incluse le cooperative e i consorzi, secondo la definizione comunitaria, aventi sede legale o unità locali nelle ex province di Pordenone e Udine e i seguenti requisiti: a) iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Pordenone - Udine ed essere attive; b) in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; c) non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali; d) in regola con il regime “de minimis”; e) in regola con la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18; f) in regola con le condizioni previste dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, co. 6 (divieto di concessione di contributi da parte dell’amministrazione pubblica a chi le fornisca servizi); g) non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co.2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). I requisiti dimensionali e quelli previsti sub a), c), e), f) e g) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e devono sussistere al momento della concessione del contributo; i requisiti previsti sub b) e d) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo.

Iniziative agevolabili, ambiti tecnologici dell’Impresa 4.0 e localizzazione delle imprese Sono ammissibili le iniziative finalizzate all’acqui-

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sizione di consulenze, percorsi formativi, attrezzature e macchinari purché rientranti nell’ambito del Piano Impresa 4.0 e, più precisamente: a) acquisizione di servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste nei sotto riportati ambiti d’intervento ed erogati dai fornitori di seguito individuati; b) acquisizione di percorsi di formazione con durata minima di 16 ore, esclusivamente se riguardano una o più tecnologie tra quelle indicate nel sottostante Elenco 1 ed erogati dai fornitori di seguito descritti; ai fini dell’erogazione del voucher il destinatario dovrà frequentare almeno l’80% del monte ore complessivo; gli interventi formativi dovranno essere rivolti al personale delle imprese beneficiarie (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal Registro delle imprese o dal libro unico del lavoro; c) acquisto di attrezzature e macchinari, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui agli Elenchi 1 e 2; la spesa ammissibile per il presente punto c) non potrà essere, comunque, superiore al totale della spesa ammissibile per le iniziative di cui ai precedenti punti a) e b). Gli ambiti tecnologici entro i quali devono collocarsi i servizi di consulenza, formazione nonché le attrezzature e i macchinari sono definiti nei due sottostanti elenchi. Elenco 1: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente: - soluzioni per la manifattura avanzata, - manifattura additiva; - soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); - simulazione; - integrazione verticale e orizzontale; - Industrial internet e internet of things IoT (neologismi riferiti all’estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti); - Cloud computing (erogazione di servizi offerti a richiesta da un fornitore ad un cliente finale attraverso internet, come l’archiviazione, l’elaborazione o la trasmissione dati, a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili in remoto); - cybersicurezza e business continuity (capacità dell’impresa di continuare ad esercitare il proprio business a fronte di eventi avversi); - big data e analytics (processo di raccolta e

analisi di grandi volumi di dati per estrarre informazioni per comportamenti futuri); - soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori, come, ad es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping (modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino), di “azzeramento di magazzino” e di just in time; - software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field, incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento). Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1 e, cioè: - sistemi di e-commerce; - sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica; - sistemi EDI, electronic data interchange (interscambio di dati tra sistemi informativi); - geolocalizzazione; - tecnologie per l’in-store customer experience (modo in cui i clienti percepiscono l’interazione con l’impresa); - system integration applicata all’automazione dei processi. L’iniziativa deve essere riferita “prevalentemente” all’attività svolta dall’impresa nella sede o unità locale localizzata nelle ex province di Pordenone e Udine. Potrà essere ammessa a finanziamento per ciascuna impresa solamente una domanda di contributo, per localizzazione (ex provincia di appartenenza) delle sedi destinatarie dell’investimento. Pertanto, potranno essere ammesse a finanziamento non più di 2 domande di contributo per ogni impresa se le sedi o unità locali destinatarie dell’investimento sono localizzate nelle due ex province di Pordenone e Udine.

I fornitori dei servizi Perché le spese per acquisizione di servizi di con-

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sulenza e formazione nonché di attrezzature e macchinari possano essere ammesse a beneficio l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori secondo le sottostanti ripartizioni: 1. Acquisizione di servizi di consulenza e formazione: a) Digital Innovation Hub (DIH) ed ecosistema digitale per l’innovazione (EDI), di cui al Piano Impresa 4.0; b) centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, tecnopoli (sic), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali; c) incubatori certificati di cui all’art. 25 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e incubatori regionali accreditati; d) FabLab, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (//fab.cba.mit.edu/about/ charter/); e) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal decreto del Ministro per lo sviluppo economico 22 maggio 2017. 2. Acquisizione di soli servizi di formazione f) agenzie formative accreditate dalle Regioni, università e scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, istituti tecnici superiori. 3. Acquisizione di soli servizi di consulenza g) start-up innovative di cui all’art. 25 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e piccole e medie imprese innovative di cui all’art. 4 della legge 24 marzo 2015, n. 33; h) altri fornitori, a condizione che abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno 3 attività per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’Elenco 1; le spese per consulenze o forniture di servizi sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di fornitura di servizi svolga un’attività così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente coerente con le consulenze ammissibili. 4. Acquisto di attrezzature e macchinari i) fornitori di beni o servizi rispondenti ai requisiti di cui alla lett. h).

I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività: - assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, et c.); - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza o assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico; - formazione obbligatoria secondo la normativa vigente. Vige, inoltre, il divieto generale di contribuzione, per il quale non possono essere concessi incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici fra persone fisiche o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado, quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell’incentivo.

Spese ammissibili Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, ossia fatturate, pagate, documentate e quietanzate, a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il termine massimo previsto per la rendicontazione. L’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari a 7.142,86 euro, IVA e analoghe imposte estere escluse. Non sono ammissibili a contributo, oltre a quelle riconducibili ai servizi di consulenza e formazione esclusi, anche: - le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell’impresa; - spese relative al personale dipendente; - spese legali ed amministrative; - le spese di trasporto viaggio e alloggio; - l’acquisto di autoveicoli; - beni di consumo, scorte, materie prime, semilavorati; - spese relative ad opere realizzate in economia; - canoni di assistenza e manutenzione; - l’IVA e le analoghe imposte estere, gli oneri fiscali ed accessori; - le spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari; - operazioni in leasing o locazione operativa; - qualsiasi forma di auto-fatturazione o di compensazione; - ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili.

Forma e misura del contributo. Divieto di cumulo L’agevolazione consiste nella concessione secon-

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do il regime “de minimis” di un voucher d’importo pari al 70% della spesa ammessa al netto dell’IVA secondo le seguenti articolazioni: 1. voucher A dell’importo di 5.000 euro, a fronte di una spesa minima ammissibile pari a 7.142,86 euro, IVA esclusa; 2. 2. voucher B dell’importo di 10.000 euro, a fronte di una spesa minima ammissibile pari a 14.285,72 euro, IVA esclusa. I voucher sono erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%. L’agevolazione non è cumulabile con altri contributi pubblici ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese, ad eccezione – aggiungiamo noi – delle misure previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (superammortamento ed iperammortamento), le quali, essendo di portata generale, non ricadono fra gli aiuti di Stato.

Presentazione delle domande Le richieste dei voucher, redatte utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica allegata al bando e firmate dal legale rappresentante dell’impresa (v. infra), vanno trasmesse dalle ore 08.00 del 10 aprile alle ore 21.00 del 15 luglio 2019 esclusivamente ai seguenti indirizzi PEC: - contributi.ud@pec.pnud.camcom.it per le imprese insediate nell’ex provincia di Udine; - cciaa@pn.legalmail.camcom.it per le imprese insediate nell’ex provincia di Pordenone. A pena di esclusione, al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: - relazione illustrativa dell’iniziativa per la quale si chiede il voucher; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del regime “de minimis”; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese; - eventuali curriculum vitae o documentazione equipollente dei consulenti; - preventivi o fatture relativi ai servizi di consulenza/formazione; - documento di identità del legale rappresentante dell’impresa solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Alla domanda va applicata e annullata la marca da bollo e tutta la documentazione va scansita prima dell’invio attraverso la PEC. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di posta elettronica certificata; - firmata in originale, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC unitamente ad un do-

cumento d’identità del legale rappresentante in corso di validità ovvero, in alternativa - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC.

Istruttoria delle domande e concessione del contributo Le domande sono istruite secondo procedimento valutativo a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, come sopra temporalmente determinato: - dall’ufficio “Contributi” dell’Azienda Speciale Funzioni Delegate della CCIAA di Pordenone - Udine, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento localizzata nella ex provincia di Udine; - dall’ufficio “Agevolazioni” dell’Azienda Speciale ConCentro della CCIAA di Pordenone - Udine, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, viene data comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. A conclusione dell’istruttoria, la CCIAA procederà con determinazione del Segretario generale alla concessione del contributo entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sempre seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle medesime e fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Variazioni soggettive e d’iniziativa Sono ammesse variazioni soggettive o dell’iniziativa dopo la presentazione della domanda. L’eventuale ammissibilità di variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a qualsivoglia modifica societaria, comprese le variazioni di quote o azioni

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e compagine sociale, nonché di affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda, intercorrenti fra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui al bando, è subordinata al giudizio della CCIAA, che la valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati nel bando. Eventuali variazioni all’iniziativa ammessa ad incentivazione vanno inoltrate alla CCIAA mediante apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, accompagnata da una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario, comunque entro il limite di spesa ammessa. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione. La CCIAA provvederà alla valutazione della variazione proposta ed eventualmente ad approvarla con determinazione del Segretario generale. Le variazioni non comportano un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria.

Rendiconto ed erogazione del contributo. I report di assessment Entro il 30 marzo 2020 le imprese sono tenute a presentare la documentazione attestante le spese sostenute con l’utilizzo dell’apposita modulistica. Il voucher è erogato in un’unica soluzione a fronte della presentazione del rendiconto finale e sulla base dell’istruttoria del rendiconto stesso. Al rendiconto andrà allegata la seguente documentazione: - copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, relativa a tutti i costi sostenuti per l’intero progetto oggetto del contributo; la CCIAA ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali; - regolare quietanza di pagamento relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente/fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento; - relazione illustrativa in ordine alle modalità di svolgimento dell’intero progetto per cui si richiede il contributo, all’avvenuta realizzazione dello stesso ed ai risultati conseguiti; - eventuale comprova tecnica e informatica della realizzazione e della funzionalità del progetto per cui si richiede il contributo alla data di conclusione dello stesso, compresi gli eventuali software e sito/i di e-commerce;

- report di self-assessment di maturità digitale compilato “Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www. puntoimpresadigitale.camcom.it) o il report “Zoom 4.0” di assessment guidato, realizzato dal digital promoter della CCIAA; - attestato/i di frequenza per ciascun partecipante in relazione all’attività formativa oggetto di contributo. Il self-assessment è un modello di autovalutazione tramite questionario on line che consente all’impresa di ottenere una situazione del suo livello di “maturazione digitale” attraverso l’analisi dei progetti interni. Lo “Zoom 4.0” è una valutazione guidata con il supporto di un digital promoter del PID che si recherà direttamente presso l’impresa per effettuare una ricognizione più approfondita dei processi produttivi al fine di fornire indicazioni sui percorsi di digitalizzazione in chiave Impresa 4.0 più opportuni da avviare; al termine della ricognizione l’impresa riceverà un report finale con indicazione del livello di digitalizzazione ottenuto in ciascuno processo oggetto di analisi e suggerimenti in merito alle tecnologie e/o alle strutture valutazione; è necessario, dunque, concordare un appuntamento con un digital promoter della CCIAA. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa. In nessun caso potrà essere erogato un importo superiore al contributo assegnato in sede di concessione.

Obblighi del beneficiario, controlli e revoche I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale del beneficio: - al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando; - a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste; - a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate. La CCIAA potrà svolgere, anche a campione, tutti

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i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal bando. In presenza di vizi originari di legittimità o di merito per cattiva fede del beneficiario l’atto di concessione può essere revocato, così come nel caso di rinuncia o di mancata osservanza delle condizioni prescritte.

In caso di revoca i contributi erogati vanno restituiti alla CCIAA, maggiorati degli interessi legali. Il bando e tutta la documentazione annessa, inclusa la modulistica, possono essere reperiti sul sito web della CCIAA di Pordenone - Udine www. pnud.camcom.it o anche richiesti, unitamente a ogni altra informazione, all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Imprese artigiane apertura della finestra per la presentazione di domande di contributo per il 2019: 18 aprile 2019 Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 133/AdT dell’11 aprile 2019 per ricordare per opportuna conoscenza che con decreto del Direttore centrale attività produttive 29 marzo 2019, n. 794, pubblicato sul B.U.R. n. 15 del 10 aprile 2019, sono stati fissati i termini di apertura e di chiusura per la presentazione di determinate domande di contributo per le sole imprese artigiane di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell’artigianato). Detti termini sono: apertura: 18 aprile 2019, ore 09.15; chiusura: 30 settembre 2019, ore 16.30. Gli strumenti agevolativi interessati ex l.r. 12/2002 sono, invece, i seguenti: - art. 42 bis: aiuti alle imprese di nuova costituzione (contributi sulle spese); - art. 54: finanziamenti a favore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura (contributi in conto capitale);

- art. 55: finanziamenti per l’adeguamento di strutture e impianti (contributi in conto capitale); - art. 55 bis: contributi per l’ammodernamento tecnologico (contributi in conto capitale); - art. 56, co. 1, lett. c): acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione per partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere (contributo sulle spese); - art. 60 bis: contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni (contributi sulle spese); - art. 62: successione nell’impresa (contributi sulle spese). Per quanto riguarda la presentazione delle domande ex art. 62 (successione nell’impresa), queste vanno presentate entro 6 mesi dalla data di cessazione dell’impresa del cedente o, nel caso in cui l’impresa non cessi l’attività, entro 6 mesi dalla data di modifica dell’assetto societario, anche al di fuori degli anzidetti termini. Il testo del decreto dirigenziale può essere richiesto all’ufficio economico dell’Associazione, a cui ci si può rivolgere per qualsivoglia altra informazione sugli strumenti agevolativi testé indicati e di altri ancora non qui ricompresi.

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(AdT)


CCNL Unital Confapi 18 aprile 2017 incrementi retributivi dal 1° marzo 2019

In relazione alle previsioni di cui al CCNL Unital 18 aprile 2017 si riporta il verbale di accordo re-

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lativo all’ultima tranche di incrementi retributivi contrattuali decorrenti dal 1° marzo 2019. Si ricorda che nel caso in cui le retribuzioni relative al mese di marzo siano già state elaborate, andranno corrisposti gli arretrati con la mensilità del mese di aprile. Riportiamo inoltre le tabelle retributive valide per le province di Pordenone e Udine e per l’area del Triangolo della Sedia. (FT)


TABELLA A LEGNO UDINE

Tabella unificata minimi retributivi in vigore dal 1° marzo 2019

Categoria

Qualifica

Paga base dal 01/03/2019

Contingenza 01/11/91

Premio produzione

EDR 01/01/93

TOTALE

AD3

quadri

1996,20

531,30

1,16

10,33

2538,99

AD2

impiegati

1857,38

528,03

1,16

10,33

2396,90

AD1

impiegati

1718,60

528,03

1,16

10,33

2258,12

AC4

impiegati

1579,84

528,03

1,16

10,33

2119,36

AC3

impiegati

1440,94

522,49

0,96

10,33

1974,72

AC2

intermedi

1440,94

522,49

0,96

10,33

1974,72

AC1

intermedi

1320,69

522,49

0,96

10,33

1854,47

AS3

operai

1440,98

522,49

0,96

10,33

1974,76

AS2

operai e impiegati

1302,18

522,49

0,96

10,33

1835,96

AS1

operai

1246,64

518,30

0,83

10,33

1776,10

AE3

impiegati

1177,25

518,30

0,83

10,33

1706,71

AE2

operai e impiegati

1107,82

515,30

0,78

10,33

1634,23

AE1

operai

932,03

512,79

0,75

10,33

1455,90

TABELLA B LEGNO MANZANO

Tabella unificata minimi retributivi in vigore dal 1° marzo 2019

Categoria

Qualifica

01/03/2019

Contingenza 01/11/91

Accordo zonale 01/07/81

Premio produzione

EDR 01/01/93

TOTALE

AD3

quadri

1996,20

531,30

27,37

8,91

10,33

2574,11

AD2

impiegati

1857,38

528,03

27,37

8,91

10,33

2432,02

AD1

impiegati

1718,60

528,03

27,37

8,91

10,33

2293,24

AC4

impiegati

1579,84

528,03

27,37

8,91

10,33

2154,48

AC3

impiegati

1440,94

522,49

27,37

8,71

10,33

2009,84

AC2

intermedi

1440,94

522,49

27,37

8,71

10,33

2009,84

AC1

intermedi

1320,69

522,49

27,37

8,71

10,33

1889,59

AS3

operai

1440,98

522,49

27,37

8,71

10,33

2009,88

AS2 (*)

operai e impiegati

1302,18

522,49

27,37

8,71

10,33

1871,08

AS1

operai

1246,64

518,30

27,37

8,57

10,33

1811,21

AE3

impiegati

1177,25

518,30

27,37

8,57

10,33

1741,82

AE2

operai e impiegati

1107,82

515,30

25,31

8,53

10,33

1667,29

AE1

operai

932,03

512,79

24,27

8,50

10,33

1487,92

(*) La categoria comprende gli operai altamente specializzati, già inquadrati in categoria Cs, accordo zonale 01/01/81

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TABELLA C LEGNO PORDENONE

Tabella minimi retributivi in vigore dal 1/03/2019

Categoria

Qualifica

Paga base dal 01/03/19

Contingenza 01/11/91

EDR 01/01/93

TOTALE

AD3

quadri

1996,20

531,30

10,33

2537,83

AD2

impiegati

1857,38

528,03

10,33

2395,74

AD1

impiegati

1718,60

528,03

10,33

2256,96

AC4

impiegati

1579,84

528,03

10,33

2118,20

AC3

impiegati

1440,94

522,49

10,33

1973,76

AC2

intermedi

1440,94

522,49

10,33

1973,76

AC1

intermedi

1320,69

522,49

10,33

1853,51

AS3

operai

1440,98

522,49

10,33

1973,80

AS2

operai e impiegati

1302,18

522,49

10,33

1835,00

AS1

operai

1246,64

518,30

10,33

1775,27

AE3

impiegati

1177,25

518,30

10,33

1705,88

AE2

operai e impiegati

1107,82

515,30

10,33

1633,45

AE1

operai

932,03

512,79

10,33

1455,15

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Diritto annuale Albo gestori ambientali scadenza: 30 aprile 2019

Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 131/AdT dell’11 aprile 2019 per ricordare che le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali (di seguito Albo), secondo quanto stabilito dall’art. 21 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120, sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione secondo importi diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza. Per il 2019 il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile 2019 mediante versamento alla relativa Sezione regionale ove le imprese sono iscritte. Per il pagamento dei diritti annuali, l’impresa deve accedere alla propria area riservata sul Portale dell’Albo, dove nella sezione “Diritti pagamenti” è

visualizzato in dettaglio l’importo dovuto, da versare mediante i canali elettronici messi a disposizione. Si accede alla pagina: www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx Il pagamento può essere effettuato esclusivamente per via telematica con le seguenti modalità: 1. carta di credito su circuito Visa/MasterCard; 2. MAV [pagamento mediante avviso, n.d.r.] elettronico bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto di credito sia online sia presso qualsiasi sportello bancario (esclusi Poste Italiane e Banco Posta). L’omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova dell’effettuazione del pagamento. Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi. Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono cancellate d’ufficio. (AdT)

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Nomina dell’Energy Manager scadenza: 30 aprile 2019

Come comunicato con circolare prot. n. 126/AdT dell’8 aprile scorso, si ricorda che le imprese del “comparto industriale” che nel 2018 hanno registrato un consumo di energia superiore a 10.000 t.e.p. (tonnellate equivalenti di petrolio) e le imprese degli altri settori che sempre nel 2018 hanno registrato un consumo di energia superiore a 1.000 t.e.p. devono procedere alla nomina dell’Energy Manager ai sensi dell’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Per “comparto industriale” si intendono le imprese appartenenti alle sezioni B, C, D, E ed F del Codice Ateco 2007. I restanti settori sono invece quelli civile, terziario e dei trasporti. L’Energy Manager è una figura con funzioni di supporto dell’impresa o di altro soggetto in merito al migliore utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza. L’Energy Manager o responsabile può essere anche un professionista esterno, qualora all’interno dell’impresa o di altro soggetto non sia possibile individuare una figura interna dotata di adeguate competenze e disponibilità di tempo per svolgere al meglio tale funzione. Le nomine dovranno essere inviate alla FIRE Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (F.I.R.E.) tramite la piattaforma web NEMO, raggiungibile dal seguente link: https://nemo.fire-italia.org/ clienti#compilazione. A questo proposito, prima di procedere all’invio, coloro che non ne fossero già in possesso devono richiedere alla FIRE il rilascio delle credenziali di accesso alla predetta piattaforma, tramite la procedura descritta nella pagina internet sopra citata, la quale prevede la compilazione, la firma del rappresentante legale e la stampa del “modulo anagrafica soggetto”, seguita dall’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della FIRE Italia (fireamministrazione@pec.it) insieme ad una copia del documento di identità del rappresentante legale. Ulteriori informazioni su questo adempimento sono disponibili nelle Linee guida

per la nomina dell’Energy Manager disponibili al seguente link: http://em.fire-italia.org/?p=1242. Sempre allo stesso link è possibile prelevare un’applicazione in formato excel a supporto del calcolo dei t.e.p. da utilizzare per verificare se si è o meno soggetti all’obbligo in esame. Restano confermati i contenuti della circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014, fra i quali ricordiamo i seguenti: - la valutazione dei consumi (punto 9 della circolare) “va riferita all’energia consumata … per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni o servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso…”; - per quanto riguarda le imprese che trasportano carburanti (punto 11 della circolare ministeriale) “i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi”; quindi, nel caso di trasporto di gasolio mediante autocisterna, rileva il combustibile consumato dal veicolo e non quello trasportato in cisterna per essere venduto; - non sono richiesti requisiti particolari per la designazione ad Energy Manager; tuttavia, la circolare sottolinea (punto 18) che questa figura offre un supporto sulle tematiche energetiche, per cui, soprattutto nelle grandi organizzazioni, è preferibile che venga indicato un profilo dirigenziale. Eventuali errori commessi nella compilazione del modello non saranno sanzionati, fatti salvi i casi di dichiarazioni false o mendaci, a condizione che la nomina venga inviata alla FIRE con la procedura prima descritta entro il 30 aprile p.v. Si ricorda, infine, che la violazione dell’obbligo di comunicazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 51.645,58 euro (art. 34, della legge 10/1991); l’invio tardivo non sana l’irregolarità, ma potrà essere tenuto in conto per limitare l’importo della sanzione. (AdT)

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SOA: rinnovo per la Edilverde srl i settori operativi principali sono le costruzioni edili e stradali L’Edilverde srl, con sede a Martignacco in zona industriale via Arturo Malignani n. 12, è un’impresa edile di costruzioni generali e di servizi, attiva da oltre vent’anni nel campo delle commesse pubbliche e delle opere private. L’azienda opera su tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia con collaborazioni estese anche al Nord-Est d’Italia. I settori operativi principali sono le costruzioni edili e stradali, infatti, con l’esperienza maturata nel corso degli anni, l’Edilverde è in grado di fornire un supporto tecnico qualificato, derivante dalla consolidata collaborazione con studi di progettazione specializzati, particolarmente attenti alla ricerca di nuovi materiali e nuove tecniche di costruzione. Da questo connubio si sviluppa la professionalità dell’impresa, che permette di risolvere situazioni complesse come i cantieri di ristrutturazione edilizia, o manutenzione delle infrastrutture stradali. In questi casi, infatti, è necessario conservare la fruibilità delle opere originarie, con dei by-pass per gli impianti, oppure preservando l’intelaiatura strutturale di un fabbricato, o garantendo il servizio all’utenza, quando si opera in ospedali e scuole. Ecco che solo adottando un piano operativo studiato su misura, con il supporto di tecnologie all’avanguardia, sarà possibile portare a compimento la commessa con minimo disagio per l’utenza e quindi piena soddisfazione per il committente. Un altro settore importante per l’Edilverde è quello del recupero dei materiali inerti, realizzato grazie a un impianto mobile di frantumazione, di proprietà dell’azienda, che consente la riqualificazione del materiale proveniente dalle demolizioni o degli scarti di lavorazione di alcuni cicli estrattivi come quello della pietra. Selezionando, frantumando e vagliando l’inerte è possibile utilizzarlo Pag. 31 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2019

per nuovi scopi: riempimenti, sottofondi, drenaggi, piani in quota a finire. Parallelamente ai lavori Edilverde opera nel ramo dei servizi, che si articola in: manutenzioni delle aree a verde, servizi invernali di sgombro neve e trattamento antighiaccio, e servizi stradali di pronto intervento, per il ripristino tempestivo della sicurezza viabile a seguito di incidenti o eventi climatici avversi. Inoltre, l’Edilverde possiede un gran numero di certificazioni tra cui: la certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015, la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 relativa al sistema di gestione ambientale, la certificazione DS OHSAS 18001:2007 relativa al sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori e la certificazione ISO 39001:2012 relativa al sistema di gestione del rischio sulla sicurezza stradale. Inoltre, è iscritta alle White List della Prefettura e al Rating di Legalità che viene attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una qualificazione pari a due stelle, infine, è iscritta anche all’Albo Gestori Ambientali, categoria 2 bis, per il trasporto in conto proprio. In questo periodo ha rinnovato la propria attestazione SOA per eseguire edifici civili e industriali rientranti nella categoria OG1 per la classifica III bis per un importo di 1.500.000 euro e per la categoria OG3 per la classifica IV bis per un importo di 3.500.000 euro. Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro edifici civili e industriali (OG1) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos


ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo massimo di 4.200.000 euro strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni specia-

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li, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Consultazioni preliminari di mercato: linee guida Anac le consultazioni consentono un esercizio di leale collaborazione tra pubblico e privato Adottate dall’Autorità nazionale anticorruzione con Delibera numero 161 del 6 marzo 2019 le Linee Guida n. 14 che recano “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”. Le nuove linee guida non sono vincolanti e sono state approvate dal Consiglio dell’Autorità il 6 marzo scorso dopo il parere del Consiglio di Stato, contengono indicazioni utili a soggetti pubblici e privati sulle modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto delle consultazioni preliminari di mercato, di cui agli articoli 66 e 67 del Codice. In considerazione della disciplina ancora poco utilizzata nella prassi, l’Autorità ha predisposto delle linee guida ad hoc per incentivare l’uso delle consultazioni preliminari e promuoverne il legittimo esercizio, tenuto conto che questo istituto consente alle amministrazioni pubbliche di ridurre le asimmetrie informative su determinati mercati e che una migliore conoscenza degli aspetti tecnici degli acquisti previsti dalle pubbliche amministrazioni permette al mercato di produrre offerte più efficacemente orientate al soddisfacimento del bisogno pubblico. Dal punto di vista dell’economicità e dell’efficienza dell’attività amministrativa, le consultazioni consentono di abbassare il rischio di gare deserte e rappresentano un esercizio di leale collaborazione tra pubblico e privato.

Premessa Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (decreto correttivo) e contengono indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto delle consultazioni preliminari di mercato, di cui agli articoli 66 e 67 Pag. 33 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2019

del Codice. Le presenti Linee guida sono da considerare non vincolanti.

Finalità e contesto dell’istituto Prima dell’avvio di una procedura selettiva, le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni del mercato finalizzate alla predisposizione degli atti di gara, allo svolgimento della relativa procedura, nonché a fornire informazioni agli operatori circa le procedure programmate e i requisiti relativi alle stesse. Non è consentito l’uso delle consultazioni per finalità meramente divulgative. Le consultazioni preliminari di mercato possono perseguire, altresì, lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione appaltante e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all’assetto del mercato, servendosi dell’ausilio di soggetti qualificati. La stazione appaltante può effettuare una consultazione parziale, limitatamente agli aspetti da chiarire di un determinato contratto. La consultazione si svolge dopo la programmazione e prima dell’avvio del procedimento per la selezione del contraente. In considerazione delle finalità proprie dell’istituto, non è consentito lo svolgimento di consultazioni in merito a procedure selettive già avviate, anche se sospese. Le consultazioni di mercato vanno preferite quando l’appalto presenta carattere di novità. È da escludersi l’applicazione dell’istituto nei casi di appalti di routine e appalti relativi a prestazioni standard.

Ambito di applicazione Le consultazioni preliminari di mercato possono essere svolte per la predisposizione di appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 66, del Codice, indipendentemente dal valore della commessa, nonché delle concessioni, in considerazione del richiamo operato dall’articolo 164 del Codice. La disciplina si applica anche agli appalti da affidare nei settori speciali, in forza del rinvio contenuto nell’articolo 122 del Codice. Le stazioni appaltanti procedenti curano, altresì,


che la procedura di consultazione non si sovrapponga ai procedimenti di progettazione e ai concorsi di progettazione. La consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico. Le stazioni appaltanti esplicitano, negli atti di avvio della consultazione preliminare, le precise e distinte finalità della stessa. Alle stazioni appaltanti non è consentito in alcun modo, in corso di consultazione preliminare, mutare la natura del relativo procedimento. Le stazioni appaltanti curano, in particolare, che le consultazioni preliminari di mercato siano tenute distinte dal dialogo competitivo che consiste in una vera e propria procedura di scelta del contraente, con cui la stazione appaltante instaura un dialogo con i partecipanti al fine di individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Le stazioni appaltanti curano altresì che le consultazioni preliminari di mercato siano tenute distinte dalle indagini di mercato, quali ad esempio quelle preliminari allo svolgimento delle procedure negoziate, nei casi previsti all’articolo 63, comma 6, ovvero all’articolo 36 del Codice, che costituiscono procedimenti finalizzati a selezionare gli operatori economici da invitare al procedimento di gara. Diversamente dalle procedure menzionate, la consultazione preliminare di mercato non può costituire condizione di accesso alla successiva gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Il procedimento di consultazione La procedura di consultazione preliminare di mercato si svolge nel rispetto degli articoli 66 e 67, nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza. Le stazioni appaltanti pubblicano un avviso, denominato atto o avviso di consultazione preliminare di mercato, con il quale rendono manifesto al mercato l’avvio del procedimento di consultazione. L’avviso di consultazione è pubblicato nel profilo di committente, nella sezione amministrazione trasparente, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, secondo un criterio di proporzionalità. L’avviso contiene la corretta e adeguata esplicitazione dei presupposti e delle finalità che, in concreto, giustificano il ricorso alla consultazione Pag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2019

preliminare. In particolare, la consultazione può riguardare ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione del procedimento selettivo, ferma restando la necessità di evitare che gli apporti informativi forniti costituiscano offerte tecniche o economiche. In ogni caso i contributi non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della consultazione che abbiano l’effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva fase di selezione. La consultazione può altresì essere introdotta, in aggiunta o in alternativa all’avviso pubblico, mediante lettera di consultazione, nella misura in cui sia indirizzata ad autorità indipendenti. In casi eccezionali, dipendenti dalla particolarità del prodotto/servizio/opera, la stazione appaltante, in aggiunta all’avviso pubblico, può indirizzare la consultazione anche a soggetti determinati. In ogni caso, la stazione appaltante conserva sempre la facoltà, al di fuori del procedimento di consultazione preliminare di cui agli articoli 66 e 67 del Codice dei contratti pubblici, di interpellare soggetti pubblici, ad esempio per richiedere pareri normativi o tecnici. Gli avvisi o le lettere di consultazione, comunque denominati, specificano le esigenze informative e conoscitive della stazione appaltante procedente, le tipologie di contributi richiesti, la forma di contributo ammissibile, i tempi previsti per la presentazione dei contributi e, ove possibile, quelli per la pubblicazione della procedura selettiva e per lo svolgimento del contratto, nonché gli effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione e le modalità di svolgimento della procedura. Gli atti di consultazione, comunque denominati, chiariscono, in ogni caso, che il contributo è prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese. Possono prendere parte alla consultazione preliminare, ai sensi dell’articolo 66, comma 2, del Codice, tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi. Per la partecipazione alla consultazione, la stazione appaltante non richiede il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice, né procede alla relativa verifica. I soggetti che partecipano alla consultazione forniscono consulenze, relazioni, dati, informazioni e altri documenti tecnici idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo alla stazione appaltante procedente, relativamente all’individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali indicate dalle stazioni appaltanti.


I contributi si conformano ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza. La stazione può indirizzare la consultazione formulando domande o indicando questioni specifiche, anche attraverso la predisposizione di un questionario. I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. I partecipanti precisano altresì se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima.

Il procedimento selettivo a valle della consultazione Le stazioni appaltanti esaminano criticamente i contributi ricevuti, li valutano in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze dell’amministrazione, e li utilizzano ai fini dell’eventuale procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Le stazioni appaltanti individuano misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente o di un’impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare. Le misure adottate dalla stazione appaltante sono volte a evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite in consultazione, comportino una lesione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione. Costituiscono misure adeguate minime, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del Codice: - la comunicazione da parte del RUP agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura; - la fissazione di termini adeguati per la presentazione delle offerte. Costituiscono misure adeguate ulteriori: - la convocazione, adeguatamente pubblicizzata, di un evento pubblico ove svolgere una consultazione collettiva aperta. In attuazione di quanto previsto ai precedenti paragrafi, la stazione appaltante: rende disponibili, in tempo utile alla partecipa-

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zione al procedimento selettivo, a richiesta dei potenziali concorrenti, le informazioni acquisite o scambiate nel corso della consultazione da operatori economici o da imprese collegate agli stessi, ovvero da soggetti terzi che le abbiano fornite nell’interesse di specifici operatori economici. In ogni caso, la stazione appaltante, secondo periodo, può limitarsi a mettere a disposizione estratti, sunti o documenti che non contengano informazioni coperte da diritti di privativa, rivelatori di segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque non diffondibili in applicazione della pertinente normativa di riferimento. fissa congrui termini di ricezione delle offerte, che consentano agli operatori economici di esaminare il materiale acquisito ai sensi del punto precedente, di valutare le specifiche della documentazione di gara e di partecipare al procedimento selettivo.

L’esclusione dal procedimento selettivo Ai fini della procedura selettiva, la stazione appaltante elabora, in conformità alle disposizioni dell’articolo 68 del Codice, il contenuto di dati, documenti e informazioni ricevuti attraverso la consultazione preliminare. La stazione appaltante procede a escludere dalla gara il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. L’esclusione avviene, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80, comma 5, lettera e) del Codice, laddove le misure minime adottate dalla stazione appaltante non siano state in grado di eliminare il vantaggio competitivo derivante dalla partecipazione del concorrente alla consultazione preliminare. L’esclusione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. e) può essere disposta ove sia dimostrato che questi abbia intenzionalmente influenzato l’esito dell’indagine di mercato. Non è imputabile all’operatore economico l’eventuale effetto distorsivo della concorrenza derivante da scelte errate della stazione appaltante. Il provvedimento di esclusione fornisce le ragioni sottese, motivando espressamente sulle ragioni che non hanno consentito di garantire in altro modo il rispetto del principio di parità di trattamento. (CS)


MISE: indicazioni per impiantisti le imprese di installazione impianti possono abilitarsi anche per ambiti di ciascun settore (abilitazioni limitate) Il Ministero dello Sviluppo Economico, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica con circolare n. 3717 del 13 marzo 2019 ha chiarito in merito alle abilitazioni piene o limitate relative al D.M. 37/2008 sulla abilitazione per l’installazione di impianti tecnologici. Con circolari e lettere circolari il Ministero ha proceduto, nel tempo, a fornire indicazioni o a chiarire questioni sorte con l’emanazione del decreto 37/2008, anche al fine di dirimere contrasti interpretativi tra le diverse Camere di commercio consentendo un’uniforme applicazione del decreto nell’intero territorio nazionale. Tenuto conto delle richieste pervenute il Ministero ha ritenuto opportuno fornire, in via definitiva, chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”). Ciò si rende necessario poiché, le Camere di commercio talvolta non utilizzano lo stesso metro di giudizio, cioè a volte si verificano casi in cui la stessa istanza (SCIA) presentata dagli operatori economici del settore viene valutata tra le varie Camere di commercio in maniera difforme. Il Ministero ritiene dunque opportuno rappresentare quanto segue, restando inteso che affinché un soggetto possa essere abilitato a svolgere l’attività di settore occorre che lo stesso abbia, ovviamente, i necessari requisiti tecnico professionali previsti dal decreto in parola: 1. per la lettera A di cui all’art.1, comma 2 (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere) può Pag. 36 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2019

essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera (dunque l’impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impianti ivi indicati) che un abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica” ovvero limitatamente agli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o di quelli “per l’automazione di porte, cancelli e barriere”; è ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti in parola; 2. analogamente, anche per le lettere B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e C (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) di cui all’art.1, comma 2, può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti; resta inteso - relativamente agli impianti di cui alla lettera C - che l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione) per il quale l’interessato fosse abilitato; ne consegue dunque che, ad esempio, l’abilitazione all’installazione degli impianti di riscaldamento ricompre anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione predette; al contrario si rappresenta che non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione in parola, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C; 3. per le lettere D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ed E (impianti per la


Gli obiettivi non sempre si possono raggiungere da soli

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distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) è invece possibile consentire solo un’abilitazione piena; per gli impianti di cui alla lettera E vanno riproposte le medesime considerazioni che sono state formulate, al punto 2 che precede della presente Circolare, in relazione alle opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione; 4. per gli impianti di protezione antincendio di cui alla lettera G (cioè gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio) si ribadisce quanto affermato con lettera circolare n.547894 del 20 febbraio 2004, ovverosia che la lettera g sia inscindibile e che dunque la relativa abilitazione non possa essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto antincendio; pertanto è possibile concedere solo un’abilitazione piena, che riguardi cioè tutti gli impianti antincendio; ne consegue che eventuali situazioni ancora in essere

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in contrasto con le predette direttive vadano definitivamente risolte da codeste Camere nel senso indicato. Si ritiene di dover far rinvio, in relazione all’esatta definizione degli impianti di cui sopra, a quanto stabilito dall’art.2 del decreto in parola. Si rappresenta, in generale, che le indicazioni che precedono furono affermate già con circolare n. 3439-C del 27 marzo 1998 (che, pur se relativa alla legge 46/90 è stata da sempre considerata applicabile in tal senso anche in regime di d.m. 37/2008), laddove venne specificato che potessero essere riconosciute abilitazioni limitate rispetto alle attività indicate dalle varie lettere di cui all’art. 1 della L. 46/90, purché tali limitazioni venissero fatte nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera. Resta ovviamente inteso che da visura deve risultare l’esatta corrispondenza tra l’attività esercitata e l’abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse “limitata” a singole voci di una o più tipologie di impianti (lettere). (CS)


Riforma comunitaria del trasporto su strada approvata la posizione del parlamento europeo

Il 4 aprile 2019 il Parlamento Europeo ha approvato ufficialmente la propria posizione in prima lettura, sulle proposte del c.d. Primo pacchetto mobilità relative, tra l’altro, all’applicazione delle norme sul distacco ai trasporti internazionali e di cabotaggio, alla revisione delle norme sul medesimo cabotaggio e a quelle sui tempi di guida, di pausa e di riposo. Questa posizione - occorre rammentare - costituisce la base per le future trattative con il Consiglio europeo e la Commissione europea, che, tuttavia, in conseguenze delle oramai imminenti elezioni europee, molto probabilmente saranno rimandati alla prossima legislatura. Dal comunicato stampa diffuso al termine della seduta, e dalle altre informazioni di varia fonte si apprende quanto segue:

Revisione della normativa sul cabotaggio (Report Ertug) Il testo sopprime il limite di 3 trasporti di cabotaggio entro una settimana dallo scarico del trasporto internazionale in entrata nello Stato ospitante e stabilisce soltanto un limite di 3 giorni dove è consentito effettuare un numero illimitato di trasporti in cabotaggio, trascorso il quale il veicolo deve far ritorno nello Stato di immatricolazione per rimanerci non meno di 60 ore, prima di poter eseguire una nuova operazione di cabotaggio. Per facilitare il controllo, la proposta prevede la registrazione del passaggio alle frontiere mediante il tachigrafo, la cui nuova versione “intelligente” sarà adottata nel 2021.

cuzione dei trasporti in modo che i conducenti possano tornare a casa a intervalli regolari e, almeno, ogni 4 settimane. Per lo svolgimento dei riposi settimanali, è confermata la previsione attuale fondata sulle due settimane consecutive, accompagnata dal divieto di prendere il riposo settimanale regolare nella cabina del camion. Viene anticipata anche l’obbligatorietà del montaggio del tachigrafo digitale satellitare per i veicoli che effettuano trasporti intracomunitari. altrimenti prevista per il 2035.

Distacco dei conducenti impiegati in operazioni di cabotaggio o in un trasporto internazionale (Report Kyllonen) E’ stata approvata la posizione sostenuta dai Paesi occidentali che prevede l’applicazione delle norme comunitarie sul distacco dei lavoratori, che sono state modificate nel 2018 escludendo l’autotrasporto, anche ai lavoratori del trasporto stradale, allo scopo di evitare l’onere burocratico causato dalle diverse disposizioni nazionali e di garantire un’equa remunerazione del personale viaggiante. Le norme si applicano a partire dal primo giorno di presenza nello Stato ospitante, fatte salve le operazioni di transito e quelle bilaterali e quelle che prevedano un’attività di carico o scarico supplementare in ciascuna direttrice ovvero nessuna in uscita e due sulla via del ritorno.

Tecnologie digitali Il Parlamento europeo ha, inoltre, auspicato che le tecnologie digitali vengano utilizzate per semplificare la vita dei conducenti e per ridurre i tempi dei controlli su strada. Le autorità nazionali dovrebbero, invece, concentrarli sulle imprese a più alto rischio di violazioni e ridurli su quelle che risultano osservare maggiormente la legge.

Tempi di guida, di pausa e di riposo (Report Ertug)

Contrasto alle società fittizie, le c.d. letter box

Le imprese dovranno organizzare i tempi di ese-

Le società fittizie, note anche come letter box (cas-

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setta delle lettere), sono enti costituiti in un Paese terzo insediando solo una sede legale per sfruttare un migliore regime fiscale, previdenziale o contrattuale. Per contrastare questo fenomeno, l’impresa deve avere un’attività sostanziale ed effettiva nel Paese di stabilimento in cui è registrata. Peraltro, visto il ricorso sempre più massiccio ai veicoli commerciali leggeri (di massa complessiva fino a 3,5 t), il Parlamento ritiene che la normativa sul trasporto

andrebbe estesa anche alle imprese che utilizzano questa categoria di veicoli. Così, anche ad esse dovrebbero applicarsi le norme sull’installazione dei tachigrafi, sull’accesso alla professione di autotrasportatore e sull’accesso al mercato del trasporto su strada. Copia della documentazione può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Trasporto su strada di merci pericolose recepimento in italia dell’a.d.r. edizione 2019

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 5 aprile 2019) è stata recepita anche la direttiva (UE) della commissione europea n.2018/1846 del 26 novembre 2018, che ha aggiorna gli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN). Per quanto riguarda la versione 2019 dell’ADR, le prescrizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2019, ma saranno obbligatorie dal 1° luglio 2019; fino questa data possono essere osservate su base volontaria. Una versione aggiornata dell’accordo è disponibile in lingua inglese sul sito web della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE), al seguente link: www.unece.org/trans/ danger/publi/adr/adr2019/19contentse. Tra le novità introdotte nella versione 2019, si segnalano quelle relative: - alle imprese che prendono parte al trasporto nel ruolo di speditori, per le quali la sottosezione 1.8.3.1 stabilisce l’obbligo di nominare il consulente in materia di sicurezza per il trasporto di merci pericolose, da cui erano stati fino ad oggi esentati; la nomina andrà fatta entro il 31 dicembre 2022, grazie alla proroga prevista dalla sottosezione 1.6.1.44;

- alle esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto (sottosezione 1.1.3.6), per le quali la sottosezione 5.4.1.1.1 stabilisce che nel documento di trasporto occorre riportare anche il valore calcolato delle merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto, in aggiunta al dato della quantità totale; - al nuovo modello di certificato di formazione del consulente introdotto nella sottosezione 1.8.3.18, fermo restando che l’impiego diventerà obbligatorio dal 31 dicembre 2020 (disposizione transitoria 1.6.1.46); - agli elementi di fissaggio (sezione 9.7.3), che devono essere progettati per resistere a sollecitazioni statiche e dinamiche in condizioni normali di carico; la disposizione, inoltre, specifica che i mezzi di fissaggio comprendono anche i supporti utilizzati per il montaggio dell’equipaggiamento di struttura al veicolo, stabilendo che quelli utilizzati sui veicoli-cisterna, sui veicoli a batteria, sui veicoli che trasportano contenitori-cisterna, cisterne smontabili, cisterne mobili, contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) o CGEM “UN”, devono essere in grado di assorbire, al carico massimo ammissibile, le forze statiche applicate separatamente e riportate sempre nella disposizione (ad es., nel senso di marcia, il doppio della massa totale moltiplicata per l’accelerazione gravitazionale [g]; trasversalmente al senso di marcia, la massa totale moltiplicata per l’accelerazione gravitazionale [g] et c.); I veicoli immatricolati fino al 1° gennaio 2021, anche se non conformi alle nuove prescrizioni dettate nella sezione 9.7.3, potranno ancora essere utilizzati (vedi sottosezione 1.6.5.22).

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(AdT)


Autotrasporto. Cronotachigrafo veicoli impiegati in attività di manutenzione e controllo della rete stradale. chiarimenti ministeriali Con circolare prot. 3000/A/3346/19/111/20/3 del 12 aprile 2019 il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) ha fornito precisazioni sulla documentazione che deve essere tenuta bordo dei veicoli impiegati nell’ambito della manutenzione e controllo della rete stradale per i quali, a norma del decreto del ministro dei trasporti 20 giugno 2007, l’Italia ha proceduto ad esentarli dal montaggio del tachigrafo e dal rispetto dei tempi di guida, di pausa e di riposo, avvalendosi della facoltà concessa dal regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2006. Il Ministero dell’interno si era già occupato di questa materia con la circolare congiunta con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2012, in cui veniva indicata la documentazione da tenere sul veicolo in occasione di un controllo su strada per motivare la mancanza o la mancata attivazione del tachigrafo, e, cioè: a) nel caso di veicolo in disponibilità di un’im-

presa diversa da quella che gestisce la manutenzione della rete (appalto diretto) occorre provare il rapporto che interviene tra questi due soggetti, tramite una dichiarazione redatta su carta intestata del gestore o del concessionario del servizio di manutenzione, datata e sottoscritta da un suo responsabile che se ne assume la responsabilità, da cui risulti che l’attività viene svolta in nome e per suo conto, da parte dell’impresa che utilizza il veicolo. b) nel caso di veicolo in disponibilità dell’impresa a seguito di un contratto di subappalto devono trovarsi a bordo due dichiarazioni: la prima per comprovare il rapporto di subappalto, la seconda per dimostrare il rapporto che lega l’impresa subappaltante con quella che gestisce o è concessionaria del servizio di manutenzione della rete. Ora, la circolare in esame nulla aggiunge alla nota del 2012. Si limita a chiarire che in nessuna delle due fattispecie è richiesto la presenza a bordo del veicolo del contratto di appalto o di subappalto. Alla nota sono, comunque, allegati due modelli recanti le informazioni minime da inserire nelle dichiarazioni atte a dimostrare la titolarità allo svolgimento del servizio e il conseguente esonero dal montaggio e dall’uso del tachigrafo. La nota, i modelli e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il marzo 2019 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 4/2019, p. 41, per segnalare che il 15 aprile 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di marzo 2019. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel marzo 2019 (pari a 1.495,22 euro in aumento rispetto al mese di febbraio 2019 quando ammontava 1.465,66 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:

- 1,225 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 1,011 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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