notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 6 31 marzo 2021
IN PRIMO PIANO INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI GIOVANI E DONNE
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 6 31 marzo 2021
Sommario La rivalutazione dei beni e il riallineamento dei valori
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
8
Le altre misure del Decreto Sostegni
16
Le delibere assembleari delle srl e i poteri dei soci
20
Il regime Iva nella subfornitura
23
Emolumenti legati a obiettivi
25
Applicazione della TARI
28
Contributo Decreto Sostegni
29
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
30
Prospetto Aiuti di Stato
31
Contributi alle imprese artigiane 2021
32
Protocollo nazionale anticontagio da Covid-19
33
Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo 2021
55
Decreto “Riaperture” e novità in tema di lavoro
56
CIGO: chiarimenti Inps sulla copertura di fine marzo
57
Incentivi per assunzioni giovani under 36
59
Incentivi assunzioni donne 2021-2022
60
Nuovi congedi parentali Covid-19 fino al 30 giugno 2021
61
Dal 1° aprile debutta il nuovo flusso “Uniemens-CIG”
64
Proroga regime transitorio per i Responsabili Tecnici
65
Inail: oltre quota 150mila i contagi sul lavoro da Covid-19
66
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
LE SOCIETÀ BENEFIT a cura di Francesco Lagonigro, Elia Martignon HIDRA SOCIETA' BENEFIT
“Se lo sviluppo economico non ci rende anche felici, allora è un falso sviluppo” (Josè Pepe Mujica) Ad un anno dall’ inizio della pandemia da Covid-19 uno dei punti saldi sul quale si baserà la ripartenza è rappresentato dalla rinnovata e mai così forte attenzione di tutto l’occidente verso la sostenibilità ambientale, l’equità e la coesione sociale. Sull’ onda di questo cambiamento si dovranno concentrare le imprese per continuare ad avere successo nel futuro, recependo ed assecondando le nuove esigenze del mercato. Tra i modi e gli strumenti utili a cambiare il paradigma e ripensare l’impresa vi è la crescente diffusione della “trasformazione” aziendale delle società di capitali e di persone in Società Benefit.
Nascita delle SB ed introduzione in Italia
Le Società Benefit nascono negli Stati Uniti nel 2010 sulla spinta dell’organizzazione senza scopo di lucro B-Lab, che fonda la sua Mission aziendale sulla promozione dei valori e dell’innovazione incorporati nel modello benefit. La legge di stabilità del 2016 introduce per la prima volta a livello europeo una previsione normativa innovativa, istituendo ed attribuendo valore ad un modo nuovo di fare impresa. Le Società Benefit uniscono allo scopo di lucro l’obiettivo di migliorare il contesto sociale ed ambientale in cui operano, coniugando la necessità di perseguire risultati economici con quella di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei soci, attraverso un impegno responsabile e sostenibile delle risorse. Ognuna delle forme societarie previste dal Codice Civile può essere associata alla Società Benefit, impegnandosi nell’oggetto sociale a
perseguire una duplice finalità: profitto e beneficio comune.
Società Benefit e B-Corp due aspetti diversi del medesimo concetto Lo status di Società Benefit è una forma giuridica che implica l’impegno statutario a conciliare massimizzazione del profitto e impatto positivo su tutti gli stakeholder. Le B-Corp, invece, sono società certificate dall’istituto B Lab attraverso la misurazione d’impatto “B Impact Assessment”, strumento gratuito e pubblico che permette di valutare l’impatto aziendale e di ricevere la certificazione B–Corp attraverso il raggiungimento di determinati (elevati) risultati in merito ad impatto sociale, ambientale e di governace etica. Negli Usa tale certificazione ha valenza giuridica, al contrario la normativa italiana prevede che le BCorp siano obbligate a trasformarsi in Società Benefit entro i primi 3 anni dalla certificazione affinché non decada il loro diritto a riacquisire di anno in anno il “bollino”. Modelli di Business rinnovati per sopravvivere ai cambiamenti e continuare a crescere Come suggerivano nel modello del Prisma della Performance gli economisti Neely, Adams e Kennedy già nel 2002, un’azienda per sopravvivere, crescere e
prosperare nel tempo non può solamente concentrarsi su una aspettative per poi proporre a ciascuno di loro un’offerta di valore adeguata. Tale modello oggi è reso ancora più attuale dai cambiamenti costanti, nonché dalla globalizzazione e dalla rapida evoluzione tecnologica che si riflette sui mezzi di comunicazione, che ci permettono di diffondere sempre più rapidamente, volendo o meno, pareri, opinioni, recensioni e notizie. Il vantaggio competitivo che ogni azienda può trarre nasce dalla capacità di adattamento ai cambiamenti, dalla capacità di soddisfare le nuove e differenti esigenze di mercato partendo dalla crescente sensibilità degli stakeholder verso i temi chiave dei giorni nostri: sostenibilità e impatto sociale, economico ed ambientale dell’azienda, a livello territoriale e globale, lavorando sul concetto di “Shared Value” ( creazione di valore condiviso) che Porter e Kramer’s hanno ben spiegato nel 2011. La Società Benefit nasce quindi per creare un benessere diffuso utilizzando il profitto come mezzo chiave. Così, l’impegno di Hidra sb, nell’implementazione di una strategia di sviluppo sostenibile, è rivolto sia ai clienti, con l’offerta di servizi guidata dagli obiettivi di sviluppo sostenibile ( SDG’s) previsti dall’Agenda Onu 2030, sia agli altri Stakeholders ( Ambiente, Persone e Comunità Locale) con le azioni di Sostenibilità poste in essere e ben descritte nel nostro sito www.hidrasocietabenefit.it e nel nostro Report di Sostenibilità.
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Aumento dei prezzi delle materie prime
72
Unicredit e Confapi, partnership per il Superbonus 110%
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Business News
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Poste
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La rivalutazione dei beni e il riallineamento dei valori opportunità da valutare con molta cautela
di Davide David - www.studioturazzadavid.it Una delle principali misure poste in atto per alleggerire l’impatto della crisi epidemica da Covid-19 sul bilancio 2020 è certamente quella che consente di rivalutare le immobilizzazioni a titolo gratuito, per la rivalutazione civilistica, ovvero a costi significativamente bassi, per la rivalutazione con rilevanza anche fiscale. Oltre a ciò, vi è anche la possibilità, al medesimo costo previsto per la rivalutazione fiscale, di affrancare eventuali disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali (ipotesi che può sussistere, ad esempio, in caso operazioni straordinarie effettuate in passato o di passate rivalutazioni operate ai soli fini civilistici). Si esaminano di seguito i due istituti ed i relativi impatti sul bilancio 2020, tenendo conto anche di quanto indicato dall’OIC nel documento interpretativo n. 7 rilasciato nella versione definitiva a fine marzo 2021.
Rivalutazione delle immobilizzazioni L’art. 110 del Dl 104/2020 consente, anche in deroga all’art. 2426 c.c., di rivalutare: - le immobilizzazioni materiali; - le immobilizzazioni immateriali giuridicamente tutelabili (marchi, brevetti, diritti di concessione, licenze, ecc.); - le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in società controllate e in società collegate (ex art. 2359 c.c.), ivi comprese le partecipazioni a controllo congiunto (joint venture). Le principali attrattive della norma emergenziale rispetto alle più recedenti norme sulle rivalutazioni sono costituite:
- dalla possibilità di operare la rivalutazione anche ai soli fini civilistici, risparmiando così il costo dell’imposta sostitutiva; - dal ridottissimo importo dell’imposta sostitutiva dovuta in caso di opzione per la rivalutazione anche ai fini fiscali, pari al 3% dell’incremento di valore (a fronte di percentuali tra l’11% e il 16% delle precedenti leggi di rivalutazione); - dalla possibilità di scegliere i singoli beni da rivalutare, senza l’obbligo di operare la rivalutazione anche per tutti gli altri beni della medesima categoria omogenea; - dalla possibilità di beneficiare della rivalutazione fiscale, in particolare per la deduzione degli ammortamenti e per il plafond delle spese di manutenzione, già a decorrere dal 2021 (mentre le precedenti leggi di rivalutazione prevedevano, di norma, un periodo di sospensione di 3 anni), mentre per le plus/minusvalenze (per cessione o altro) il valore rivalutato rileverà solo a decorrere dal 1.01.2024 (per i soggetti con esercizio “solare”). Inoltre, le imprese dei settori alberghiero e termale possono anche scegliere di operare la rivalutazione fiscale a titolo non oneroso (senza quindi che sia dovuta l’imposta sostitutiva del 3%), avvalendosi della norma speciale di cui all’art. 6-bis del Dl 23/2020. La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (bilancio al 31.12.2020 per i soggetti “solari”). Le immobilizzazioni rivalutabili sono quelle risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (bilancio al 31.12.2019 per i soggetti “solari”). Al momento vi è invece ancora incertezza (per quanto concerne l’ambito fiscale) sulla possibilità di rivalutare anche i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio (31.12.2020 per i soggetti “solari”) anche se negli anni precedenti i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati a conto economico. Secondo parte della dottrina e sulla base anche di precedenti pronunciamenti di fonte ministeriale, tale possibilità parrebbe sussistere. Così, ad esempio, se nel 2019 sono stati sostenu-
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ti costi per 10.000 euro per la realizzazione di un bene immateriale che al 31.12.2020 risulta tutelato giuridicamente (brevetto, software, ecc.), imputando i costi a conto economico invece che a stato patrimoniale (ancorché capitalizzabili), dovrebbe essere ora possibile appostare nel bilancio 2020 tra le immobilizzazioni immateriali il valore del bene ottenuto (ancorché si tratti di un bene non risultante dal bilancio 2019). Il che dovrebbe valere anche per il know how interno non iscritto tra le immobilizzazioni nei bilanci precedenti; e ciò, a maggior ragione, laddove riconosciutone il valore per il patent box. Un altro aspetto di particolare interesse riguarda i fabbricati ed i terreni sottostanti, che, come anche confermato dall’OIC, sono da considerare beni separabili. Data la possibilità di effettuare la rivalutazione distintamente per ciascun bene risulta quindi possibile scegliere di rivalutare il solo fabbricato e non il terreno sottostante. Si è peraltro del parere che sia altresì consentito rivalutare sia civilisticamente che fiscalmente il fabbricato (con pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%) e solo civilisticamente il terreno (a titolo non oneroso). Il che evidentemente ha una sua convenienza, considerata la impossibilità di ammortizzare il terreno. In tale ipotesi sarà quanto mai opportuno dotarsi di una perizia o di altra documentazione attestante in modo adeguato e motivato il valore attribuibile al fabbricato e, distintamente, quello attribuibile al terreno. In generale e a valere per tutte le immobilizzazioni, il valore rivalutato non può superare il maggiore tra i seguenti due valori (sia ai fini civilistici che fiscali): a) valore di mercato, rappresentato dal prezzo che si percepirebbe per la vendita in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, al netto dei costi della vendita; b) valore d’uso, di norma rappresentato dal valore attuale dei flussi finanziari che si prevede di poter ritrarre dall’uso continuativo del bene oggetto di valutazione, al netto dei costi di dismissione che si prevede di sopportare al termine del periodo di utilizzo. Una rappresentazione di tali valori è contenuta nei paragrafi da 19 a 26 del principio contabile OIC 9. Occorre peraltro considerare che, dato il basso costo della rivalutazione fiscale e l’immediato recupero tramite gli ammortamenti alle aliquo-
te ordinarie, è presumibile una maggiore attenzione da parte dell’Agenzia delle entrate rispetto a quella posta per le precedenti rivalutazioni su eventuali superamenti del predetto valore massimo, con conseguenti recuperi per i maggiori ammortamenti dedotti o le minori plusvalenze realizzate. Anche per questo motivo, oltre logicamente a quanto attiene all’ambito civilistico e ancorché non vi siano specifici obblighi in proposito, è quanto mai opportuno raccogliere e conservare le migliori informazioni disponibili a dimostrazione della congruità del valore rivalutato (recenti transazioni per attività similari, perizie, listini, budget economici e finanziari a dimostrazione dei flussi finanziari attesi, ecc.). La rivalutazione si incrocia poi con la norma emergenziale sulla sospensione degli ammortamenti, disciplinata dall’art. 60 del Dl 104/2020. Nel caso, infatti, che si scelga di non ammortizzare (in tutto o in parte) nel 2020 il bene oggetto di rivalutazione, ciò andrà ad incidere sull’ammontare della rivalutazione (comportando, tra l’altro, una minore imposta sostitutiva per la rivalutazione fiscale). Se si sceglie invece di ammortizzare il bene (almeno in parte), per consolidato orientamento l’ammortamento 2020 andrà calcolato sul valore “ante” rivalutazione. Contabilmente la rivalutazione va operata secondo una delle seguenti modalità: a) rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento; b) rivalutazione del solo costo storico (valore lordo); c) riduzione del fondo ammortamento. Indipendentemente dalla modalità adottata, il saldo della rivalutazione va imputato ad una riserva appositamente denominata con richiamo della norma di riferimento (Dl 104/2020). Se la rivalutazione è operata anche ai fini fiscali, la riserva risulterà in sospensione d’imposta; con la conseguente tassazione in capo alla società (oltre che in capo ai soci) in caso di una sua futura tassazione. In ipotesi di distribuzione la riserva sarà però tassata in capo alla società solo ai fini IRES/IRPEF e non anche ai fini IRAP (cfr. circ. Agenzia delle entrate 57/2001) e l’imponibile da tassare andrà determinato scomputando dal saldo lordo della riserva l’imposta sostitutiva assolta per la rivalutazione (cfr. art. 13, comma 3, L. 342/2000). Se invece la rivalutazione è effettuata ai solo fini civilistici la riserva non sarà in sospensione d’imposta e quindi non verrà tassata in capo alla socie-
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tà in caso di distribuzione; rimanendo comunque tassata in capo ai soci. Da evidenziare che per i soggetti in contabilità semplificata (sia imprese individuali che società di persone), data l’assenza di una situazione patrimoniale, la distribuzione del saldo attivo di rivalutazione (anche in caso di rivalutazione fiscale) non comporterà alcuna tassazione; in buona sostanza non risulterà esserci una riserva in sospensione di imposta. La riserva in sospensione (per i soggetti in contabilità ordinaria) può essere affrancata con il pagamento di una imposta sostitutiva del 10%; rendendola così libera e quindi non tassabile in capo alla società in caso di distribuzione (ma comunque tassabile in capo ai soci). Per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 10%, secondo l’Agenzia delle entrate (circolare 14/E/2017) detta percentuale va applicata sull’importo della riserva al lordo dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale; mentre per la Cassazione l’importo va assunto al netto dell’imposta sostitutiva (da ultimo la sentenza 19772/2020). L’imposta sostitutiva per la rivalutazione (3%) ed eventualmente quella per l’affrancamento della riserva (10%) vanno versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui è effettuata la rivalutazione (2020 per i soggetti “solari”) e le altre entro il termine per il versamento del saldo dei periodi successivi. Sulla base del dettato normativo parrebbe che non siano dovuti interessi per la rateazione. Sempre per quanto concerne gli aspetti contabili, va tenuto anche conto che, in via di principio, la rivalutazione non è sufficiente a giustificare una modifica della durata del piano di ammortamento. Pertanto, adottando le modalità b) o c) più sopra indicate, negli anni successivi (dal 2021 in poi) andranno maggiorati i coefficienti di ammortamento in modo da mantenere la vita utile originariamente ipotizzata. Questo salvo che non sussistano dei validi motivi per rideterminare la durata della vita utile con un prolungamento nel tempo. Di seguito si propongono degli esempi di calcolo e contabilizzazione della rivalutazione.
Esempio A. Costo storico (2015) = 100.000 B. Percentuale ammortamento = 10% (primo anno 5%) C. Fondo ammortamento “ante” ammortamento 2020 = 45.000
D. Ammortamento 2020 = 10.000 E. Fondo “post” ammortamento 2020 = 45.000 + 10.000 = 55.000 F. Valore netto contabile = 100.000 - 55.000 = 45.000 G. Valore economico = 70.000 H. Importo rivalutazione = 70.000 – 45.000 = 25.000 I. Coefficiente rivalutazione = G/F = 1,56 J. Imposta sostitutiva per la rivalutazione fiscale = 25.000 x 3% = 750 K. Riserva di rivalutazione = 25.000 – 750 = 24.250 L. Imposta sostitutiva per l’affrancamento della riserva = 25.000 x 10% = 2.500 (secondo l’Agenzia delle entrate) ovvero 24.250 x 10% = 2.450 (secondo la Cassazione) Nel caso la società scelga di non effettuare (o effettuare solo parzialmente) l’ammortamento per il 2020, il valore indicato alla lettera D sarà pari a zero (o al minor valore assunto per l’ammortamento), con tutto ciò che ne consegue sui calcoli successivi. Nello specifico, ipotizzando un ammortamento pari a zero, l’importo della rivalutazione (H) sarà pari a 15.000, il coefficiente di rivalutazione (I) sarà pari a 1,27, la riserva di rivalutazione (K) sarà pari a 14.550, l’imposta sostitutiva per la rivalutazione (J) ammonterà a 450 e quella sull’affrancamento della riserva sarà pari a 1.500 (per l’Agenzia delle entrate), ovvero ad 1.450 (per la Cassazione). Proseguendo l’esempio con i dati sopra indicati (compreso l’ammortamento 2020), le imputazioni contabili secondo le tre metodologie utilizzabili saranno le seguenti. 1° metodo - incremento “proporzionale” costo storico e del fondo (rimane invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti) Costo storico “rivalutato” = 100.000 x 1,56 = 155.555,56 Fondo ammortamento “rivalutato” = 55.000 x 1,56 = 85.555,56 Incremento costo storico = 155.555,56 – 100.000,00 = 55.555,56 Incremento fondo = 85.555,56 – 55.000,00 = 30.555,56 Importo rivalutazione = 55.555,53 – 30.555,56 = 25.000 Imposta sostitutiva = 25.000 x 3% = 750 Tale metodo non è applicabile per beni completamente ammortizzati.
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Scritture contabili al 31.12.2020 Immobilizzazioni
a
diversi
55.555,56
Fondo ammortamento
30.555,56
Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020
25.000,00
2° metodo - incremento costo storico (prolungamento periodo di ammortamento senza variazione del coefficiente o incremento del coefficiente
senza variazione del periodo di ammortamento) Costo storico “rivalutato” = 100.000 + 25.000 = 125.000
Scritture contabili al 31.12.2020 Immobilizzazioni
a
Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020
3° metodo - riduzione fondo ammortamento (prolungamento periodo di ammortamento senza variazione del coefficiente o incremento del
25.000,00
coefficiente senza variazione del periodo di ammortamento) Fondo ammortamento = 55.000 - 25.000 = 30.000
Scritture contabili al 31.12.2020 Fondo ammortamento
a
Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020
Per tutti e tre i metodi, in caso di scelta per la rivalutazione fiscale, la contabilizzazione dell’imposta Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020
a
Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020
a
Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020
a
6.975
lutazione, questa risulterà essere una riserva in sospensione d’imposta (da tassare in capo alla società in caso di distribuzione ai soci). In tale ipotesi, laddove si ritenga plausibile una futura distribuzione della riserva, nel bilancio 2020 andranno imputate le imposte differite per tale eventuale distribuzione. Riprendendo l’esempio precedente, le imposte differite possono essere così stimate: - Riserva di rivalutazione “in sospensione di imposta” = 25.000 - 750 = 24.250 - Imposte differite = 25.000 x 24% (Ires) - 750 = 5.250 La contabilizzazione sarà la seguente.
Fondo imposte differite
Le imposte differite relative alla riserva possono invece non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci; come nel caso in cui, dato anche l’andamento stori-
750,00
Riprendendo l’esempio precedente, le imposte differite possono essere così stimate: - importo rivalutazione = 25.000 - imposte differite = 25.000 x 27,9% (Ires + Irap) = 6.975 La contabilizzazione sarà la seguente.
Fondo imposte differite
In tale ipotesi, come anche nel caso della scelta della rivalutazione fiscale con affrancamento della riserva di rivalutazione, la riserva non risulterà in sospensione di imposta e non comporterà quindi una tassazione in capo alla società in caso di distribuzione. Di conseguenza non vi sarà alcuna imputazione di imposte differite nel bilancio 2020 riferibile alla eventuale distribuzione della riserva. Il riversamento della fiscalità differita a conto economico avverrà negli esercizi successivi in corrispondenza al realizzo del maggior valore attraverso gli ammortamenti o le plus/minusvalenze. Nel caso, invece, di scelta per la rivalutazione fiscale senza affrancamento della riserva di riva-
25.000,00
sostitutiva sarà la seguente.
Debiti per imposte sostitutive
Se invece non si opta per la rivalutazione fiscale e si sceglie quindi di operare una rivalutazione ai soli fini civilistici, occorrerà imputare al bilancio 2020 le imposte differite conseguenti al disallineamento temporaneo tra i valori civilistici e quelli fiscali.
5.250
co della distribuzione di dividendi, vi siano altre riserve di entità tale da non richiedere l’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta ai fini della distribuzione, ovvero, per policy della società, non
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vengano mai distribuite le riserve (ad esempio, perché i soci-amministratori sono remunerati con i compensi). In nota integrativa va poi data indicazione della rivalutazione effettuata e delle modalità adottate, specificando: - i criteri seguiti; - le metodologie adottate; - l’importo della rivalutazione, al lordo e al netto degli ammortamenti; - la conformità ai limiti entro i quali la rivalutazione, a norma di legge, può essere effettuate; - l’effetto della rivalutazione sul patrimonio netto. A norma dell’art. 11, comma 3, della L. 342/2000, il collegio sindacale deve indicare e motivare nella sua relazione i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni ed attestare che la rivalutazione non eccede i limiti previsti; ed altrettanto devono fare gli amministratori nella loro relazione.
Riallineamento dei valori fiscali Oltre alla rivalutazione dei beni ed alla relativa possibilità di dare valenza fiscale ai maggiori valori imputati a bilancio, di cui si è detto sopra, l’art. 110 del Dl 104/2020 consente anche, in termini significativamente vantaggiosi, di dare riconoscimento fiscale (riallineamento) ai maggiori valori iscritti in bilancio rispetto ai corrispondenti valori fiscali. Diversamente dalla rivalutazione, trattasi quindi del caso di maggiori valori civilistici già appostati a bilancio negli anni precedenti ma senza il relativo riconoscimento fiscale. Per il riallineamento è dovuta una imposta sostitutiva del 3% (pari a quella per la rivalutazione fiscale). Tra i casi da valutare per un eventuale riallineamento al 3% vi sono certamente quelli derivanti da operazioni straordinarie (conferimenti aziende, fusioni, scissioni) effettuate in neutralità d’imposta (con valori ordinariamente riallineabili “per opzione” con la ben più gravosa imposta sostitutiva prevista dall’art. 176 del TUIR; che va, a seconda dei valori, dal 12% al 16%, ovvero con quella del 16% prevista dall’art. 15, co. 10, del Dl 185/2008). Un altro caso che si può presentare è quello del disallineamento per precedenti rivalutazioni effettuate ai soli fini civilistici (come a suo tempo consentito, ad esempio, dall’art. 15 del Dl 185/2008). Il riallineamento è usufruibile per tutte le tipologie di beni rivalutabili e quindi per: - le immobilizzazioni materiali; - le immobilizzazioni immateriali giuridica-
mente tutelabili (marchi, brevetti, diritti di concessione, licenze, ecc.); - le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in società controllate e in società collegate (ex art. 2359 c.c.), ivi comprese le partecipazioni a controllo congiunto (joint venture). Possono inoltre essere riallineate anche le seguenti immobilizzazioni (ancorché non rivalutabili): - avviamento; - altre attività immateriali. Dovrebbero inoltre poter essere rivalutati, riprendendo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate in occasione di un precedente riallineamento (nella circolare 28/E/2009) anche gli “oneri pluriennali, ossia le spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell’articolo 108 del TUIR (ad es.: le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento, ecc.)”. Come per la rivalutazione possono essere oggetto di riallineamento le immobilizzazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (bilancio al 31.12.2019 per i soggetti “solari”). Il riallineamento può essere utilizzato anche congiuntamente alla rivalutazione, ottenendo il riconoscimento fiscale fino al valore di bilancio per poi incrementare detto valore con la rivalutazione. Il riallineamento va operato facendo riferimento all’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti “solari”). Per quanto concerne le imposte sostitutive e la tempistica per la rilevanza fiscale (per ammortamenti, plus/minusvalenze, ecc.) valgono le medesime disposizioni concernenti la rivalutazione; compresa la non onerosità per le imprese dei settori alberghiero e termale. Con riguardo al bilancio 2020, il riallineamento, avendo solo rilevanza fiscale, non modifica i valori patrimoniali e quindi non comporta alcuna imputazione contabile su detti valori. Si propone il seguente esempio: - avviamento di 100.000 iscritto nel 2018 a seguito di un conferimento in neutralità d’imposta con ammortamento in 10 quote costanti - ammortamenti 2018 e 2019 ripresi fiscalmente = 20.000 - ammortamento 2020 da riprendere fiscalmente = 10.000 - valore netto al 31.12.2020 = 100.000 - 30.000 = 70.000 (importo da riallineare) - imposta sostitutiva per riallineamento = 70.000 x 3% = 2.100 - ammortamenti civilistici anni successivi = 10.000 per anno (per i residui 7 anni).
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Un dubbio si pone per il calcolo dell’ammortamento deducibile (dal 2021 in poi), che non può superare 1/18 del valore dell’avviamento iscritto nell’attivo di bilancio (cfr. art. 103 TUIR). In merito, come sostenuto da buona parte della dottrina, è da ritenere che il limite di 1/18 vada applicato sul valore originario (100.000) fino al raggiungimento dell’importo riallineato (70.000). Ai sensi dell’art. 110 del Dl 104/2020, l’importo del riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva del 3%, deve essere vincolato in una riserva in sospensione d’imposta, affrancabile con il pagamento di una imposta sostitutiva del 10% (analogamente a quanto previsto per la riserva di rivalutazione). Affrancando la riserva, la sua eventuale distribuzione ai soci non comporterà alcuna tassazione in capo alla società. Se invece non si prevede di effettuare l’affrancamento e si ritiene plausibile una futura distribuzione della riserva, occorrerà imputare le imposte differite per tale eventuale distribuzione; alla pari di quanto già argomentato per la riserva di rivalutazione. Riprendendo l’esempio precedente, le imposte differite possono essere così stimate: - Riserva di riallineamento “in sospensione di imposta” = 70.000 – 2.100 = 67.900 - Imposte differite = 67.900 x 24% (Ires) = 16.296. Secondo alcuni autori il vincolo di sospensione dovrebbe essere deliberato dall’assemblea dei soci entro l’esercizio successivo a quello di riferimento (quindi per i soggetti “solari” entro il 31.12.2020). Tale tesi non pare però trovare alcun fondamento normativo, considerato anche che trattasi di un vincolo di natura preminentemente fiscale e che il vincolo risulterà dal quadro delle riserve presente della dichiarazione dei redditi.
Società di comodo Un aspetto al quale prestare molta attenzione, sia per la rivalutazione che per il riallineamento, è certamente l’impatto negativo che potrebbero avere sul test di operatività di cui all’art. 30, comma 1, della legge 724/1994 (c.d. “disciplina sulle società di co-
modo”). È noto infatti che la richiamata disciplina prevede che se i ricavi effettivi non superano quelli ottenuti applicando dei coefficienti ad alcuni asset patrimoniali, la società è da considerare di comodo; con la conseguente determinazione di un reddito minimo da dichiarare e l’insorgere di limitazioni per l’utilizzo dei crediti IVA. Ebbene, i coefficienti per la determinazione sia dei ricavi presunti che del reddito minimo si applicano sul valore fiscale degli asset (e non su quello civilistico). Potrebbe quindi accadere che la rivalutazione operata anche ai fini fiscali od il riallineamento abbiano l’effetto di far diventare “di comodo” società che in precedenza non lo erano. E ciò già per i redditi da dichiarare per il 2021, dato che i valori rivalutati fiscalmente o riallineati avranno rilevanza fiscale da tale anno. Occorre peraltro considerare che per la determinazione dei ricavi minimi i valori fiscali degli asset vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti (quindi per il 2021 ed il 2022 l’effetto negativo sarà mitigato dai minori valori del 2019 e del 2020). Va inoltre tenuto conto che i valori vanno presi al lordo delle quote di ammortamento; da ciò consegue che l’effetto della rivalutazione si differenzierà a seconda del metodo contabile adottato. Se infatti si riprendono gli esempi di contabilizzazione più sopra riportati, ci si può accorgere che adottando il metodo con sola riduzione del fondo ammortamento non vi sarà, in pratica, alcun effetto negativo, dato che il valore lordo rimane inalterato. Diversamente, la rivalutazione sia del costo che del fondo sarà quella di maggiore impatto, in quanto è quella che comporta il maggiore innalzamento del valore lordo. Si colloca invece in una posizione intermedia la rivalutazione del solo costo storico. Per un immediato calcolo sull’impatto di rivalutazioni e riallineamenti ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società di comodo, si riportano le percentuali applicabili per la determinazione dei ricavi minimi.
Tipologia di beni
Percentuali
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari
2%
Immobili (diversi dai successivi) e navi
6%
Immobili A/10
5%
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti
4%
Immobili ubicati nei Comuni con meno di 1.000 abitanti
1%
Altre immobilizzazioni
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15%
Così se, ad esempio, si incrementa per 100.000 euro il costo lordo di un immobile non abitativo, a regime i ricavi minimi attesi si incrementeranno di 6.000 euro. Da ultimo si evidenzia che, come regola generale ed indipendentemente dalla rivalutazione, per i calcoli sulle società di comodo i beni in leasing vanno sempre assunti al costo sostenuto dal con-
cedente; e così anche dopo il riscatto (cfr. circ. Agenzia delle entrate n. 25/2007). Di conseguenza, per i beni riscattati entro il 31.12.2019 (quindi rivalutabili) la rivalutazione avrà un impatto negativo sul calcolo dei ricavi minimi solo se (e nella misura in cui) il valore lordo risultante dalla rivalutazione supererà il costo originariamente sostenuto dal concedente.
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Le altre misure del Decreto Sostegni misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria Premessa Con la nostra circolare prot. n. 106 del 25 marzo 2021 abbiamo anticipato le disposizioni relative al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 in vigore dal 23 marzo 2021 (Decreto Sostegni). Tale contributo rivolto alle attività imprenditoriali e professionali pesantemente colpite dalla pandemia, è strutturato in maniera diversa rispetto ai precedenti ristorni soprattutto per quanto riguarda le condizioni di accesso le quali prevedono il confronto delle medie mensili di fatturato. Il decreto tuttavia contiene anche altre disposizioni d’interesse per imprese e privati che di seguito analizziamo in maniera sintetica.
Dichiarazione e registri Iva precompilati (art. 1 comma 10) È stata differita al 1° luglio 2021 la predisposizione, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle bozze dei registri Iva e delle dichiarazioni periodiche. La dichiarazione Iva precompilata invece sarà predisposta a partire dalle operazioni effettuate dall’1° gennaio 2022.
Comuni con comprensori sciistici (art. 2) Stanziati 700 milioni di euro a favore delle Regioni per il riconoscimento di contributi a favore degli esercenti attività di vendita di beni e servizi le cui attività sono situate nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Tale contributo non è soggetto a tassazione e le modalità di fruizione saranno individuate da uno specifico provvedimento del Ministero del Turismo.
Contributi previdenziali professionisti (art. 3) Previsto l’esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali a favore dei professionisti che hanno subito una significativa contrazione del fatturato e che nel 2019 non hanno superato il reddito complessivo di 50.000 euro.
Definizione agevolata irregolarità (art. 5 commi da 1 a 7) Prevista la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018. Le relative comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, potranno essere definite in via agevolata.
Notifiche cartelle pagamento dichiarazioni (art. 5 comma 8) Sono state prorogate con calendari differenziati le proroghe dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2019.
Controllo versamenti Iva (art. 5 comma 10) Prevista la ripartenza delle verifiche incrociate tra le liquidazioni periodiche Iva e i relativi versamenti. Tale attività riprenderà con riferimento alle liquidazioni riferite al terzo trimestre 2020.
Sospensione compensazione crediti con ruoli (art. 5 comma 12 lett. a) Prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 la disposizione prevista dall’art. 145 del D.L. 34/2020 in base alla quale, in sede di erogazione di rimborsi fiscali, non è applicabile la compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo di cui all’art. 28-ter del DPR 602/73.
Crisi d’impresa e segnalazioni alle Entrate (art. 5 comma 14) È stato differito l’obbligo di segnalazione al debitore,
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da parte dell’Agenzia delle entrate, del superamento della soglia rilevante dell’esposizione debitoria per Iva non versata risultante dalle liquidazioni trimestrali e della conseguente segnalazione all’OCRI. Segnalazione evitabile qualora lo stesso non ponga in essere specifici comportamenti per rientrare nei limiti previsti dalla norma. In particolare l’obbligo di segnalazione è stato posticipato alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2023.
Web tax (art. 5 comma 15) Prorogato il termine per il pagamento dell’imposta sui servizi digitali (web tax) e della relativa dichiarazione annuale.
Fatture elettroniche 2019 (art. 5 comma 16) La conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è considerata tempestiva se eseguita entro il 10 giugno 2021.
Cu e dichiarazione precompilata (art. 5 commi da 19 a 22) Oltre a prorogare a fine marzo del termine d’invio delle CU e CUPE, è stato differito al 10 maggio 2021 il termine della messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata a favore dei contribuenti.
Indennità lavoratori del turismo e spettacolo (art. 10 commi da 1 a 9) Prevista una nuova indennità di 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di 1.000 euro del decreto Ristori. Si tratta dei lavoratori dipendenti e autonomi operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti balneari, venditori porta a porta e dello spettacolo.
Reddito di ultima istanza professionisti (art. 13) Rifinanziato con 10 milioni di euro il reddito di ultima istanza di cui all’art. 44 del D.L. 18/2020 per riconoscere, per il mese di maggio 2020, l’indennità a favore di professionisti iscritti nelle rispettive Casse previdenziali.
Sostegno Enti del terzo settore (art. 14 comma 1)
Incrementato di 10 milioni il fondo straordinario a favore degli Enti del terzo settore istituito dall’art. 13-quaterdecies del D.L. 137/2020. Il fondo è destinato a fronteggiare le crisi determinate dalla pandemia.
Statuti ONLUS (art. 14 comma 2) Differito al 31 maggio 2021 il termine per l’adeguamento dello statuto delle ONLUS, ODV e APS al fine dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore.
Esonero contributi settore primario (art. 19) Esteso alla retribuzione riferita al mese di gennaio 2021 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per la quota a carico dei datori di lavoro, a favore dei soggetti che operano nelle filiere agricole, della pesca e acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra. L’esonero non opera per i premi INAIL.
Fondo emergenza covid Regioni (art. 26) Previsto un apposito fondo da ripartire tra Regioni e Province autonome per sostenere le categorie economiche maggiormente colpite dall’emergenza Covid – 19. La ripartizione delle somme sarà gestita direttamente dagli Enti pubblici in sede di auto coordinamento.
Emergenza Covid – 19 (art. 28) Rivisti i massimali applicabili agli aiuti di Stato con riferimento agli interventi adottati per le misure a sostegno del settore economico a causa dell’emergenza Covid – 19. Per gli interventi erogati sottoforma di garanzie sui prestiti alle imprese a tassi d’interesse agevolati, è stato previsto che tali aiuti potranno continuare ad essere concessi fino al 31 dicembre 2021.
Esenzione canoni e tributi locali (art. 30 comma 1 lett. a) e b)) A favore degli esercizi pubblici titolari di concessioni o autorizzazioni riguardanti l’utilizzazione del suolo pubblico, già esonerati lo scorso anno dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’esonero è stato esteso fino al 30 giugno 2021. Lo stesso esonero è stato riconosciuto anche ai titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’u-
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tilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Riduzione canoni di locazione (art. 42 comma 8)
– quater del D.L. 137/2020 che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili ad uso abitativo, in caso di riduzione del canone di locazione riferito a contratti in essere al 29 ottobre 2020.
Confermata la disposizione contenuta nell’art. 9
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(PZ)
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Le delibere assembleari delle srl e i poteri dei soci la ripartizione delle competenze da valutare con attenzione nelle prossime assemblee Le competenze di amministratori e soci Con l’avvicinarsi dei termini di convocazione delle assemblee societarie è opportuno ricordare le modalità di funzionamento delle stesse con particolare riferimento alle società a responsabilità limitata. L’art. 2479 del codice civile prevede che le regole che disciplinano i rapporti tra amministratori e soci sono contenute nell’atto costitutivo. La ripartizione dei compiti tra assemblea dei soci e organo amministrativo può, entro certi limiti, essere individuata quindi nell’atto costitutivo. Al di fuori di specifiche funzioni riservate all’esclusiva competenza dei soci, è possibile stabilire quali compiti spettino all’assemblea e quali all’organo amministrativo delle società a responsabilità limitata. In questo modo è possibile attribuire i maggiori poteri all’una o all’altro a seconda della connotazione più o meno personalistica che s’intende attribuire alla società. Nell’atto costitutivo è inoltre consentito prevedere la possibilità che l’assunzione delle decisioni da parte dei soci sia presa al di fuori dell’ambito collegiale rappresentato dall’assemblea, con l’eccezione di alcune tassative ipotesi in cui rimane comunque obbligatoria la delibera assembleare, nonché di prevedere maggioranze assembleari diverse da quelle disposte dalla legge. Ai soci è attribuito il compito di decidere sugli argomenti riservati alla loro competenza dall’atto costitutivo o sottoposti alla loro attenzione da parte di uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Ad essi spettano inderogabilmente le decisioni attinenti: l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina degli amministratori qualora prevista dall’atto costitutivo; la nomina dei sindaci e del revisore; le modifiche dell’atto
costitutivo e le modifiche dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci. Al di fuori di tali fattispecie, le materie di competenza dei soci sono individuate dall’atto costitutivo che può anche riservare agli stessi competenze meramente gestorie, tipiche dell’organo amministrativo. Le decisioni dei soci possono essere adottate secondo due diverse modalità: - riunione assembleare; - consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, se previsto dall’atto costitutivo.
Convocazioni e delibere assembleari Circa la riunione assembleare le decisioni devono necessariamente essere assunte al loro interno. In questi casi la forma assembleare è sempre richiesta a prescindere dalle materie poste all’ordine del giorno. Ricordiamo che l’art. 3, comma 6 del D.L. 183/2020 “Milleproroghe” ha riconosciuto la possibilità per tutte le società di capitali, di tenere le assemblee a porte chiuse. Ad esse, in deroga ai relativi statuti, viene consentito utilizzare le modalità di voto a distanza, vale a dire per corrispondenza o elettronico. Ai soci inoltre, è consentita la partecipazione in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione a patto che sia garantita l’identificazione dei partecipanti. Per le SRL è inoltre consentito che il voto sia formulato tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le formalità per la convocazione sono determinate dall’atto costitutivo e in mancanza da lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell’adunanza. Le procedure di convocazione devono essere tali da assicurare la tempestiva informazione dei soci sulle materie da trattare. L’assemblea in presenza, in mancanza di diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve riunirsi presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le decisioni di modificare l’atto costitutivo e di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, devono essere approvate con il
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voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Il 3° comma dell’articolo 2479 del C.C. prevede inoltre che la consultazione scritta o consenso espresso per iscritto possa essere delegato alla scelta all’organo amministrativo. In questo modo non è richiesta una formale riunione assembleare ma è possibile, limitatamente a determinate materie, richiedere un consenso o dissenso scritto ai soci secondo modalità definite dallo statuto. Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie che riguardano le modifiche dell’atto costitutivo e le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle norme sul funzionamento della società, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare. L’assemblea in questi casi è soggetta alle regole ordinarie e quindi è convocata con avviso spedito ai soci, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati, otto giorni prima con lettera raccomandata. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. Tornando alla consultazione scritta, come ricordato è possibile che l’atto costitutivo non richieda la necessità di riunirsi per discutere di determinati argomenti. In questi casi le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La scelta della modalità di decisione da adottare è effettuata dall’organo amministrativo. Dai documenti sottoscritti dai soci devono in ogni caso risultare con chiarezza l’argomento oggetto della discussione e il consenso espresso. I documenti devono inoltre indicare la data della consultazione scritta o del consenso.
Decisioni e quorum Le decisioni dei soci devono essere trascritte a cura degli amministratori nel libro soci (ora Registro Imprese) e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti della società.
Al fine dell’assunzione delle decisioni non è richiesto un quorum costitutivo, data l’assenza di una formale riunione che consenta di distinguere tra soci presenti e assenti, è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. È comunque possibile stabilire un quorum diverso ma in ogni caso maggiore di quello sopra indicato.
Il diritto di informazione dei soci Per quanto attiene il diritto d’informazione e di consultazione del socio di SRL l’articolo 2476 comma 2 del codice civile, consente a ciascuno socio di SRL che non partecipa all’amministrazione della società, sia di avere notizie dall’organo amministrativo in merito allo svolgimento degli affari sociali, sia di consultare la documentazione della società. Dal punto di vista soggettivo, l’esercizio da parte dei singoli soci del diritto di avere notizie in relazione allo svolgimento degli affari sociali e del diritto d’ispezione è consentito anche in presenza di collegio sindacale o del revisore. Il diritto inoltre è riconosciuto soltanto a coloro che non partecipano all’amministrazione della società. Il diritto di controllo viene tipicamente esercitato dai soci di minoranza nei confronti della società, la quale opera attraverso i suoi amministratori, che sono espressione della maggioranza. In questo modo i dati e le notizie raccolti dai soci possono condurre i quotisti a far valere le responsabilità dei gestori. Dal punto di vista oggettivo, il diritto di controllo è stato esteso anche ai libri sociali non obbligatori e a tutti documenti inerenti all’amministrazione, e non più ai soli libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2478 C.C.. Pertanto ciascun socio non coinvolto nell’attività gestoria ha diritto di ottenere dagli amministratori informazioni sullo svolgimento degli affari sociali senza particolar formalità e senza limiti di tempo, non soltanto in occasione delle adunanze assembleari, ma in qualsiasi momento dell’esercizio. Il diritto di avere notizie sullo svolgimento dell’attività della società rientra più propriamente nel diritto d’informazione spettante a ciascun socio, la cui funzione preminente, unitamente al diritto d’ispezione, è quella di consentire al socio un determinato controllo sull’amministrazione della società e di permettergli l’esercizio consapevole e corretto del diritto di voto. In altri termini tale diritto consente al socio della SRL di esercitare il controllo sull’operato dell’organo amministrativo, costituendo un valido strumento che gli consente di esercitare coscientemente il diritto di voto e di
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valutare un’eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori medesimi. Per quanto riguarda il diritto di consultazione si discute se vi rientri anche quello di ottenere copia della documentazione visionata. Sulla questione si ritiene che tale diritto comprenda anche la facoltà di prendere appunti nonché di chiedere il rilascio, a proprie spese, di copie integrali ovvero estratti di documenti sociali; non solo, ma parte della dottrina ritiene che il socio abbia anche la possibilità di registrare o microfilmare tutto ciò che lo stesso ritenga utile ai propri fini informativi. Non è possibile tuttavia avanzare richieste con modalità tali da risultare d’intralcio alla gestione della società o con finalità vessatorie o finalizzate a fini diversi da quelli prettamente informativi. È infine consentito ai soci soddisfare il diritto di informazione attraverso il ricorso a professionisti esterni di propria fiducia. Le società per evitare
di appesantire l’operatività aziendale possono regolamentare il diritto tale diritto. Diversamente da quanto previsto per i bilanci annuali dove espressamente è prevista la possibilità di prendere visione del bilancio nei quindici giorni precedenti la data fissata per l’assemblea presso la sede sociale, per l’ipotesi contemplata dall’articolo 2482-bis del C.C., riduzione del capitale per perdite, non esiste un analogo diritto d’informazione. In questi casi il socio ha tuttavia la possibilità di chiedere ed ottenere nel corso dell’assemblea, tutte le informazioni necessarie all’esercizio del voto. L’organo amministrativo in questi casi è tenuto a rispondere alle richieste di informazioni che siano pertinenti con le materie oggetto di discussione. Il diritto trova il limite nella non divulgazione di informazioni atte a pregiudicare l’assetto societario e le sue strategie di mercato a tutela di interessi superiori a quello del singolo socio (Corte d’Appello di Torino 18 giugno 1982). (PZ)
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Il regime Iva nella subfornitura è previsto il solo differimento del versamento dell’imposta
Il quinto comma dell’articolo 74 del DPR 633/72 prevede, per i soggetti che effettuano subforniture secondo quanto previsto dalla legge 192/1998 un particolare regime di liquidazione dell’Iva. In particolare nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento dell’Iva con cadenza trimestrale, senza alcun obbligo di versamento d’interessi. Viene quindi consentito ritardare, rispetto ai termini ordinari, il versamento dell’Iva dovuta sulle cessioni o sulle prestazioni di servizi effettuate. Il beneficio finanziario è di tutta evidenza, perché si può posticipare il versamento dell’imposta, senza doverla, come spesso accade, anticipare all’amministrazione prima ancora dell’incasso dal proprio cliente. Il contratto di subfornitura in argomento deve tuttavia rispettare alcune condizioni esplicitamente individuate dalla legge 18 giugno 1998 n. 192. Deve trattarsi di contratti stipulati in forma scritta da un soggetto imprenditore, nei quali lo stesso s’impegna ad effettuare per conto di un’impresa o committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal committente stesso, o s’impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. Il contratto deve specificatamente indicare: - i requisiti specifici del bene o servizio richiesti, - il prezzo pattuito, che deve essere determinato o determinabile;
- i termini e le modalità di consegna e di collaudo; - i termini di pagamento. Per quanto riguarda il termine di pagamento, si deve sottolineare che l’agevolazione opera solo se il contratto prevede un termine di pagamento successivo a quello di consegna del bene o di comunicazione di conclusione della prestazione. Il regime in parola prevede, per i soggetti mensili, il mantenimento delle scadenze ordinarie, differendo soltanto il versamento dell’Iva relativa alle fatture che hanno i requisiti richiesti. Per i soggetti trimestrali le fatture interessate alla subfornitura mantengono le ordinarie scadenze, ma su queste ultime non si applica la maggiorazione dell’1%. Il vantaggio non riguarda quindi tutte le fatture ma solo quelle legate alla subfornitura, mentre le altre restano assoggettate al regime ordinario. In pratica, i subfornitori che normalmente effettuano le liquidazioni mensilmente continuano a mantenere la loro scadenza naturale, differendo soltanto il versamento dell’Iva sulle fatture relative alla subfornitura. In caso di incasso frazionato della fattura, il differimento del versamento dell’Iva riguarda solamente il corrispettivo incassato dopo i termini stabiliti. Conseguentemente in caso di acconti anticipati, per l’Iva relativa non opera il differimento del versamento perché il pagamento avviene prima della consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione. Va precisato che la disciplina non prevede una deroga agli ordinari adempimenti di fatturazione e di liquidazione dell’imposta, ma si limita a disporre una dilazione dei termini di pagamento rispetto a quelli ordinari. Conseguentemente, i subfornitori, sono sempre tenuti ad emettere le fatture nei termini ordinari previsti dall’articolo 21 e registrare le stesse in base a quanto disposto dall’articolo 23, fatta salva la possibilità, qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 74 comma 5, di sospendere il versamento dell’imposta in sede di liquidazione periodica e rinviarne il versamento a fine trimestre. Pertanto, anche se nel contratto di subfornitura viene pattuito un termine di pagamento successivo alla consegna del bene o alla comunicazione di ultimazione della prestazione, i termini di
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emissione e di registrazione delle relative fatture rimangono quelli stabiliti, rispettivamente, dal combinato disposto degli articoli 6 e 21 del DPR 633/72 e dal successivo articolo 23. Resta salvo l’obbligo di indicare l’imposta nella li-
quidazione mensile di riferimento per poi sospendere il versamento fino al giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
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(PZ)
Emolumenti legati a obiettivi le entrate chiariscono il trattamento fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 223 del 29 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale che devono avere gli emolumenti legati ad obiettivi. In particolare, gli approfondimenti dell’Agenzia hanno riguardato l’applicazione del regime di tassazione separata, in deroga al principio di cassa sancito dall’art. 51 del TUIR per la determinazione del reddito da lavoro dipendente. Secondo l’art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR, sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto) Conseguentemente, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono, oppure qualora la corresponsione in un periodo d’imposta successivo possa considerarsi fisiologica; in altre parole, la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione debba avvenire in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione. Ciò accade, ad esempio, per gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati valutati dopo la fine dell’anno, oppure in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi (nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta). L’Agenzia ritiene che non si giustifichi l’applicazione della tassazione separata, qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costan-
te, come nel caso di un’amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione. Qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va invece sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzioni 16 marzo 2004, n. 43/E e 13 dicembre 2017, n. 151/E). Il legislatore ha ricompreso tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata il contratto collettivo, nel quale è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti. Pertanto, indipendentemente dalla complessità dell’iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata. Di conseguenza, in risposta al quesito formulato dall’istante, l’Agenzia è dell’avviso che qualora l’erogazione dei “compensi incentivanti la produttività” avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della “contrattazione articolata di ente”, si applica la tassazione separata. In relazione, invece, alle altre due tipologie di emolumenti, qualora il ritardo non sia dovuto ad una delle cause di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir si applica la tassazione ordinaria. Sulle modalità attraverso cui il personale dipendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, in luogo di quella separata, l’Agenzia ha affermato che ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubbli-
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ca 29 settembre 1973, n. 602 «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata». Pertanto, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il dies a quo da cui far decorrere il termine di quarantotto mesi è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura.
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(C)
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Applicazione della TARI chiarimenti del ministero della transizione ecologica
Si informa che il Ministero della Transizione Ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze, in data 12 Aprile 2021 ha emanato una circolare di chiarimento a proposito dell’applicazione delle disposizioni sulla TARI a norma del d.lgs. 116/2020. Questo decreto ha infatti previsto la possibilità, per le utenze non domestiche, di vedersi riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa per i quantitativi di rifiuti gestiti in maniera autonoma rispetto al servizio pubblico. Viene sottolineata l’esenzione, per le aree che producono rifiuti industriali, sia della quota variabile sia di quella fissa del tributo che nell’impianto della Tari servirebbe a finanziare i costi generali del servizio. L’esenzione si applica a tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, oltre che alle superfici dove avviene la lavorazione industriale. Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui
rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. La circolare, in linea con quanto disposto nel decreto legislativo 116/20, ribadisce che tutte le imprese - a prescindere dal codice Ateco di iscrizione in Camera di Commercio e, quindi, anche tutte le attività commerciali, che decidono di abbandonare il servizio pubblico - devono essere esonerare dalla quota variabile del tributo in proporzione ai quantitativi gestiti in via autonoma. A tal riguardo si specifica che la riduzione della quota variabile prevista deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all’allegato C della Parte quarta del TUA - al quale i rifiuti sono avviati. L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è, pertanto, sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero. Per ottenere lo sconto, della durata di cinque anni rinnovabili, occorre comunicare la propria scelta al Comune, o al gestore del servizio nelle aree in cui si paga la tariffa, entro il 31 maggio di ogni anno. (C)
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Contributo Decreto Sostegni istituito il codice tributo per la compensazione
Con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto spettante ai contribuenti che hanno scelto tale modalità di fruizione in luogo dell’accredito diretto sul conto corrente. Come noto, il decreto “Sostegni” (decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021), all’art. 1 prevede un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus. Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo che, nell’anno 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro: in tal caso, il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Circa le modalità di fruizione, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021 ha previsto che l’Amministrazione finanziaria possa erogare il contributo spettante: - mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica); - mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Quest’ultima forma di erogazione può essere espressa dal beneficiario nell’istanza di richiesta del contributo, è irrevocabile e riguarda l’intero importo spettante. Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, la risoluzione n. 24/E ha istituito il seguente codice tributo: - “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”. Il credito deve essere indicato nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Contestualmente, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), la risoluzione in esame ha istituito i seguenti codici tributo: - “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - CAPITALE - art. 1 DL n. 41 del 2021”; - “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - INTERESSI - art. 1 DL n. 41 del 2021”; - “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - SANZIONE - art. 1 DL n. 41 del 2021”. Ai fini della compilazione del modello F24 ELIDE, i suddetti codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
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(C)
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il contributo per gli oneri di funzionamento per il 2021
A partire dal 1° luglio e fino al 31 luglio 2021, le società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro sono chiamate a versare il contributo al funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM). Il contributo ammonta sempre allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 23 febbraio 2021 (data della delibera AGCM n. 28599) - voce A1 del conto economico “ricavi delle vendite e delle prestazioni”. La soglia massima di contribuzione non può essere superiore a cento volte la misura minima, quindi a 275.000 €. Il pagamento del contributo potrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine, verrà spedito a ciascuna società contribuente, tramite
posta elettronica certificata, o per posta ordinaria in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’avviso di pagamento PagoPA. Tale avviso potrà essere pagato: - presso gli sportelli bancari sul territorio nazionale dei prestatori di servizio di pagamento (PSP) abilitati; - attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai PSP abilitati; - presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati); - presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5. L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) all’indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/ it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSPattivi/ In caso di tardivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento, nonché le maggiori spese connesse alla riscossione coattiva tramite ruolo.
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(C)
Prospetto Aiuti di Stato individuate le modalità di correzione
L’Agenzia delle Entrate ha emesso la Risoluzione n. 26 del 15 aprile 2021, fornendo chiarimenti sulla modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato, e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) presente nelle dichiarazioni fiscali dal periodo d’imposta 2018 In particolare, alcuni contribuenti hanno lamentato di essere incorsi in errore durante la compilazione di questo prospetto, avendo inserito
l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione (su cui è calcolata l’agevolazione) in luogo dell’importo dell’aiuto spettante; a seguito di questo sbaglio, il maggiore importo erroneamente dichiarato è stato di conseguenza iscritto come aiuto individuale in RNA. In questi casi, l’Agenzia ritiene che il contribuente possa presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto, a seguito della quale l’Agenzia delle entrate effettuerà la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo dell’aiuto individuale, precedentemente iscritto in RNA. Quanto all’aspetto sanzionatorio, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa prevista dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000), in relazione alla quale si potrà beneficiare della riduzione prevista all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 in materia di ravvedimento.
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(C)
Contributi alle imprese artigiane 2021 apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande: 22 aprile - 31 ottobre 2021 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 163/ AdT del 22 aprile 2021 per segnalare che, a partire dal 22 aprile 2021, data in cui sono entrate in vigore le modifiche apportate al Testo unico sugli incentivi alle imprese artigiane (decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33), e fino al 31 ottobre 2021 le imprese artigiane possono presentare al Centro assistenza tecnica artigianato (CATA), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 per i seguenti canali contributivi: a) incentivi alle imprese di nuova costituzione; b) finanziamenti a favore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura;
c) contributi per l’ammodernamento tecnologico; d) incentivi per le consulenze concernenti l’innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti; e) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere; f) incentivi per la diffusione e la promozione del commercio elettronico; g) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 60 bis della legge regionale 12/2002. Il contributo sarà liquidato dal CATA entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. Per ogni informazione di dettaglio su ciascun canale contributivo gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. I modelli per la presentazione delle domande di contributo sono disponibili sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) e su quello del CATA (www.cata.fvg.it) oppure possono sempre essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Protocollo nazionale anticontagio da Covid-19 nuovo protocollo sottoscritto il 6 aprile 2021 da governo e parti sociali
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 135/ LOP dell’8 aprile 2021 per ricordare che il 6 aprile 2021, il Governo e le Parti sociali (tra cui anche
CONFAPI) hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” con l’obiettivo di aggiornare alcune previsioni dei precedenti Protocolli, anche in considerazione del perdurare della emergenza epidemiologica. Il nuovo Protocollo, che recepisce in larga parte i contenuti dei precedenti Protocolli condivisi sottoscritti il 14 marzo 2020 e il 24 aprile 2020, contiene diversi profili di novità sul piano normativo, che sono sintetizzati nella seguente tabella.
MATERIA
CONTENUTO
Rischio Biologico
È stato confermato il principio secondo cui la pandemia ha natura di rischio biologico generico. In questo senso, il contrasto al virus viene attuato attraverso i provvedimenti della pubblica autorità e i protocolli, escludendo pertanto la necessità di effettuare la valutazione dei rischi e l’aggiornamento del relativo documento di valutazione.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 (Punto 6, Protocollo Anti-contagio da COVID-19, 6 aprile 2021). I precedenti Protocolli, diversamente, non prevedevano in ogni caso l’obbligatorietà dell’uso della mascherina, ma solo nell’ipotesi residuale in cui non fosse possibile il distanziamento interpersonale di un metro nel luogo di lavoro. Laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia (Punto 1, Protocollo Anti-contagio da COVID-19, 6 aprile 2021). Per la riammissione al lavoro dopo il contagio, d’ora in avanti, si prevede che: “La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Modalità di ingresso in azienda
La circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020 prevede: 1. per i casi positivi asintomatici, la riduzione dei tempi dell’isolamento fiduciario a 10 giorni ed il rientro in comunità a seguito di un solo test molecolare negativo; 2. per i casi positivi sintomatici, la riduzione dei tempi dell’isolamento fiduciario a 10 giorni, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi; 3. per i casi positivi a lungo termine, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, la possibilità di interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Organizzazione trasferte
Viene meno il riferimento alla sospensione/annullamento delle trasferte e si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione” (Punto 8, Protocollo Anti-contagio da COVID-19, 6 aprile 2021).
Smartworking
Viene meno l’uso della parola Smartworking e si distingue tra “Lavoro Agile” e “Lavoro da remoto”
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Si riporta il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
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della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. (LOP)
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Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro __________
6 aprile 2021 1 Pag. 36 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
Oggi, 6 aprile 2021, è stato sottoscritto - all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza - il presente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
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Premessa Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL. Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Pertanto, le Parti convengono sul possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile o da remoto e agli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le Parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva continueranno a risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure straordinarie finora adottate dal Governo, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le 3 Pag. 38 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV2/COVID-19 In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e premesso che il dPCM in data 2 marzo 2021 prevede misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID–19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano: • il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato dPCM 2 marzo 2021; • che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; • che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 4 Pag. 39 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
• che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; • che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; • che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; • che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020; e ritenuto, altresì, opportuno: • garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese; • raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; • assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale; • favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
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si stabilisce che le imprese adottano il presente Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 1.INFORMAZIONE • L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi. • In particolare, le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 6 Pag. 41 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. L’azienda fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia. 2.MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA • Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. • Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 1
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del dPCM 2 marzo 2021 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
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contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. • Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia: o agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; o all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; o all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; o all’articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124. • La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. • Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente. • Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al dPCM vigente.
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Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
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3.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI • Per l’accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. • Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. • Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2. • Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.). • Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive. • In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
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• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA • L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020. • Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione. • Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. • L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali. • Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020. 5.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI • E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. • L’azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani. • E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS 10 Pag. 45 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) • E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone. • I detergenti per le mani, di cui sopra, devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente. • Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. • Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei. 7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK) • L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
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• Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. • Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) Con riferimento a quanto previsto dal dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto; • procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; • assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; • utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione. 12 Pag. 47 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari. È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 9.GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). • Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE • Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
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LE AREE DI EMOTIONHALL COS’È EMOTIONHALL EmotionHall è un’esperienza immersiva unica e coinvolgente, supportata da tecnologie multimediali audio e video di ultima generazione, con una superficie di quasi 2000 metri quadri che può ospitare tutto quello che hai in mente: dalle convention, passando per i workshop ed i team building, alle cene di gala e gli eventi b2b, dai concerti alle mostre.
Grazie alla sua struttura modulare, EmotionHall offre una moltitudine di possibilità per rendere il tuo evento dinamico ed accattivante: attraverso suggestioni visive ed audio di forte impatto, posizionate nell’area di accoglienza, si passa ad una seconda sala, configurabile in base alle più specifiche esigenze; per poi essere catapultati nella sala immersiva dove gli aspetti emozionali avranno il sopravvento. EmotionHall si trova all’interno della Food Court, al secondo piano del Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO).
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• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali. • Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto. 11.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA • Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. • II lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica. • L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di 14 Pag. 50 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 12.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS • La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo). • La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020. • Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. • Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. • Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021. 15 Pag. 51 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
• Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19. • La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 13.AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE • È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. • Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali. • Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19. *****
16 Pag. 52 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero della salute Ministero dello sviluppo economico Commissario Straordinario emergenza Covid INAIL CGIL CISL UIL UGL CONFSAL CISAL USB CONFINDUSTRIA CONFAPI CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia 17 Pag. 53 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
CONFESERCENTI CONFARTIGIANATO CNA CASARTIGIANI ALLEANZA COOPERATIVE ABI ANIA CONFAGRICOLTURA COLDIRETTI CIA CONFSERVIZI FEDERDISTRIBUZIONE CONFPROFESSIONI CONFIMI CONFETRA 18 Pag. 54 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo 2021 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,9
0,564883
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
103,0
0,763196
MARZO
15.03
14.04
0,375
103,3
1,108138
APRILE
15.04
14.05
0,500
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 55 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
Decreto “Riaperture” e novità in tema di lavoro decreto legge 22 aprile 2021, n. 52
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 165/ Argomenti
LOP del 23 aprile 2021 per comunicare che il Governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 riguardante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (il c.d. “Decreto Riaperture”). Atteso che il Decreto è vigente dal 23 aprile 2021, con riferimento ai profili lavoristici si segnalano le seguenti novità normative: Contenuto
Sono consentiti gli spostamenti in ingresso e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa per: 1. Comprovate esigenze lavorative; 2. Situazioni di necessità o per motivi di salute; 3. Rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Mobilità territoriale (art. 2)
Oltre alle giustificazioni sopracitate, è possibile spostarsi tra territori, indipendentemente dal colore attribuito agli stessi, previo rilascio della certificazione verde COVID-19. Si tratta di un’attestazione formale comprovante: 1. lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; 2. guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2; 3. l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2. Per i punti 1 e 2, la certificazione verde copre un periodo di 6 mesi ai fini della mobilità territoriale, mentre per il punto 3 la copertura temporale è 48 ore.
Proroga Lavoro Agile (art. 11)
È prevista la proroga al 31 luglio 2021 del regime “semplificato” di gestione del Lavoro Agile. Si ricorda, a tal riguardo, che le modalità di comunicazione del Lavoro Agile restano quelle in uso durante tutto il periodo pandemico, attraverso l’utilizzo della procedura telematica per la quale non è necessario allegare alcun accordo individuale con il lavoratore. La comunicazione avviene con modulistica e applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’interno del Portale Cliclavoro.
Il testo del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, è disponibile al seguente link: https://www.gazzet-
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taufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg (LOP)
CIGO: chiarimenti Inps sulla copertura di fine marzo comunicato stampa
Diverse nostre imprese associate ci hanno richiesto delucidazioni in merito alla copertura dei giorni lavorativi compresi nella settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021, in quanto i periodi di CIGO previsti dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) e i periodi introdotti dal Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (il c.d. “Decreto Sostegni”) sembravano aver creato tra i due periodi un vuoto di copertura nei giorni lavorativi di fine marzo. Posto che la Legge di Bilancio 2021 ha riconosciuto 12 settimane di CIGO con causale “Covid-19” per il periodo 4 gennaio - 31 marzo 2021 e il successivo Decreto Sostegni prevede ulteriori 13 set-
Pag. 57 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
timane nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2021, tra le imprese è emerso il dubbio circa la copertura per i trattamenti di integrazione salariale dei giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021. Se da un lato, infatti, le prime dodici settimane decorrenti dal 4 gennaio terminavano il 28 marzo 2021, dall’altro lato le ulteriori tredici settimane comprendono i periodi decorrenti dal 1° aprile (compreso). Come comunicato con circolare associativa prot. n. 156/LOP del 19 aprile 2021, al fine di colmare tale vuoto interpretativo, l’INPS è intervenuta il 16 aprile con un comunicato stampa in cui ha chiarito definitivamente che i citati periodi previsti dal Decreto Sostegni comprendono anche i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile. Ciò significa che, ai sensi del Decreto Sostegni, sarà possibile richiedere periodi di integrazione salariale anche per i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021, fermo restando il rispetto della durata massima di 13 settimane fino al 30 giugno 2021. Si riporta il citato Comunicato stampa dell’INPS. (LOP)
Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione Ufficio Relazioni con i Media
Comunicato stampa Roma, 16 aprile 2021
Chiarimenti sui periodi di copertura CIG settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021
Sarà a breve chiarito in una circolare Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021. Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1 gennaio - 31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2021. Il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato il 4 gennaio e le 12 settimane decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021. Dunque, nella prossima circolare in corso di emanazione da parte di Inps verrà chiarito, con parere conforme del Ministero del lavoro, che le 13 settimane del DL sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1 aprile. Ciò significa che sono coperti dalla “Cig Covid” del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021. Non risultano pertanto periodi di scopertura per i lavoratori, salvo per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di “Cig Covid” terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021.
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Incentivi per assunzioni giovani under 36 ulteriori chiarimenti nella circolare inps n. 56
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 147/LOP del 14 aprile 2021 per ricordare che l’INPS è intervenuta nuovamente in materia di incentivi occupazionali previsti dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) con riguardo, in tal caso, agli sgravi contributivi per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel biennio 2021-2022. È bene sottolineare anzitutto come, per il biennio 2021-2022, l’INPS abbia chiarito che l’incentivo introdotto dalla Legge di bilancio 2021 si aggiunge (e non sostituisce) a quello già previsto dalla Legge 205/2017, ponendosi con esso, in sostanza, in un regime di alternatività. In altri termini, il datore di lavoro, per il solo biennio 2021-2022, avrà la facoltà di poter richiedere alternativamente l’esonero contributivo di cui alla Legge 205/2017, oppure l’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2021. Come ribadisce l’Istituto, il nuovo incentivo introdotto dalla Legge di bilancio 2021 si applica a tutti i datori del settore privato e interessa le lavoratrici e i lavoratori con meno di 36 anni alla data dell’evento incentivato (ad esempio, il requisito è rispettato allorché il lavoratore, alla data di assunzione, abbia un’età inferiore a 35 anni e 364 giorni). Inoltre, come ulteriore requisito, il lavoratore beneficiario non deve essere stato titolare nella sua intera vita lavorativa, né con il datore di lavoro, né con altri datori di lavoro, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Legge di bilancio 2021 stabilisce altresì che l’incentivo spetta nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo annuo di importo pari a 6.000,00 euro. La soglia massima
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di esonero riferita alla paga mensile, invece, è pari a 500,00 euro, mentre per rapporti instaurati e risolti nel corso del mese l’esonero va riproporzionato in misura pari a 16,12 euro per ciascun giorno lavorativo. Si ricorda, tra l’altro, che l’incentivo non spetta nel caso in cui: 1. l’assunzione abbia violato il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. 2. L’assunzione sia avvenuta in corso di sospensioni dovute a crisi o riorganizzazione aziendale. A tal riguardo, l’Istituto specifica espressamente come a fronte di attivazione di ammortizzatori sociali con causale COVID-19, il datore di lavoro può accedere comunque alla agevolazione contributiva in commento, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni. 3. Nei precedenti sei mesi e nei successivi nove mesi alla data di assunzione o trasformazione, il datore di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e/o licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/1991, nei confronti dei lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva rispetto a quella del lavoratore neo-assunto. Si precisa, altresì, che l’applicazione del beneficio contributivo in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. La Circolare in commento conclude pertanto che, all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’Istituto emanerà le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. La Circolare INPS n. 56 è disponibile al seguente link: https://servizi2.inps.it/Servizi/ CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=% 2FCircolari%2FCircolare%20numero%2056%20 del%2012-04-2021.htm (LOP)
Incentivi assunzioni donne 2021-2022 ulteriori chiarimenti inps. messaggio n. 1421
Come anticipato con circolare associativa prot. n. 133/LOP dell’8 aprile 2021, si ricorda che, con il Messaggio n. 1421, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli incentivi previsti per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 20212022 di cui all’art. 1, comma 16, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021). Com’è noto l’incentivo spetta nei seguenti casi: - le assunzioni a tempo determinato; - le assunzioni a tempo indeterminato; - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Il messaggio ribadisce come, ai fini dell’accesso all’incentivo, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende
Pag. 60 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
richiedere il beneficio e non già alla data di presentazione dell’istanza. A tal riguardo, ad esempio, qualora si richieda il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere solo alla data di assunzione, mentre non rileva l’eventuale requisito sopraggiunto alla data di proroga o trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Qualora si richieda il beneficio, invece, per una trasformazione a tempo indeterminato relativamente a un contratto a termine per il quale non è stato in precedenza richiesto il beneficio, il requisito deve sussistere alla data di trasformazione e non a quella di assunzione. Da ultimo, si ribadisce come l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a termine, fino al limite complessivo di 12 mesi. Per quanto non trattato in questa sede, si rinvia alla nostra circolare di febbraio (Circolare n. 64/2021). Il Messaggio INPS n. 1421 è disponibile al seguente link: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201421%20del%2006-042021.pdf Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)
Nuovi congedi parentali Covid-19 fino al 30 giugno 2021 chiarimenti interpretativi e istruzioni amministrative nella circolare inps n. 63 A circa un mese di distanza dalla entrata in vigore del Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, l’INPS è intervenuta in materia di congedi parentali per figli minori nell’ipotesi di sospensione delle attività didattiche in presenza, oppure nel caso di infezione da Covid-19 del figlio oppure nel caso di quarantena. Si tratta, come denominato dall’INPS, del nuovo “congedo 2021 per genitori” fruibile dal genitore lavoratore con figlio convivente minore di 14 anni mediante astensione dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla sospensione dell’attività didattica in presenza, o alla durata della infezione e della quarantena del figlio. In ogni caso, come già illustrato nella nostra Circolare n. 90, il genitore può richiedere tale congedo solo a condizione che: 1) la sua prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile; 2) che l’altro genitore non fruisca, negli stessi giorni, del medesimo “congedo 2021 per genitori”. Sul punto, la Circolare INPS n. 63 è intervenuta su una molteplicità di tematiche inerenti alla fruizione del nuovo “congedo 2021 per genitori”, ricapitolando i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, esplicitando le diverse situazioni di compatibilità e incompatibilità in merito alla fruizione del medesimo, fornendo da ultimo le istruzioni amministrative e contabili per le denunce contributive e relativo conguaglio nel flusso Uniemens. Con riferimento alle diverse situazioni di compatibilità, l’Istituto precisa come il singolo genitore lavoratore possa fruire del congedo in esame anche laddove l’altro genitore lavoratore convivente stia fruendo, tra l’altro, di giorni di ferie, di giorni congedo di maternità/paternità (ma solo per un figlio diverso da quello per cui si chiede il conPag. 61 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
gedo Covid-19), nonché di giorni di malattia e di permessi ai sensi della legge 104/1991. Peraltro, anche laddove l’altro genitore sia riconosciuto come soggetto fragile, il lavoratore richiedente ha comunque diritto al congedo, indipendentemente se l’altro genitore, ancorché soggetto fragile, stia svolgendo attività lavorativa (anche eventualmente in modalità agile). Preme sottolineare in questa sede come l’Istituto abbia confermato come il “congedo 2021 per genitori” ha efficacia retroattiva nella misura in cui può essere richiesto per periodi che vanno dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, con la possibilità di convertire, anche successivamente, eventuali congedi parentali ordinari giù fruiti nell’intervallo temporale di vigenza, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto-legge 30/2021. In tali casi, i lavoratori dovranno dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro della presentazione di nuova domanda all’INPS sostitutiva della precedente al fine della corretta corresponsione della indennità per il nuovo congedo. Per le giornate di congedo fruite è prevista infatti una indennità pari al 50 per cento della retribuzione con relativa copertura della contribuzione figurativa, superiore alla indennità del 30% prevista per il congedo parentale ordinario. In attesa degli aggiornamenti informatici, l’Istituto conferma come le lavoratrici e i lavoratori potranno fruire del nuovo congedo con richiesta diretta al proprio datore di lavoro, regolarizzando in un secondo momento la domanda non appena questa sarà resa disponibile dall’INPS, la quale fornirà contestualmente anche le indicazioni di dettaglio sulle modalità di presentazione della domanda medesima attraverso pubblicazione di un apposito messaggio. Da ultimo, la Circolare in commento fornisce nel dettaglio le istruzioni operative sulle modalità di esposizione dei codici nell’ambito del flusso Uniemens e le istruzioni contabili con i relativi codici. Per i lavoratori del settore privato, in particolare, l’INPS specifica che la fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera, mentre il codice di riferimento nell’ambito del flusso Uniemens è il seguente:
- MZ2: DL N. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021 per genitori. In attesa di ulteriore messaggio INPS sul punto, si rinvia alla Circolare n. 63, consultabile al seguente link: https://servizi2.inps.it/Servizi/
Pag. 62 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=% 2FCircolari%2FCircolare%20numero%2063%20 del%2014-04-2021.htm Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)
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Dal 1° aprile debutta il nuovo flusso “Uniemens-CIG” modalità, caratteristiche e vantaggi nella circolare inps n. 62 Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 154/LOP del 19 aprile 2021 per comunicare che, con la circolare n. 62, l’INPS ha fornito le indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale tramite flusso “UniEmensCIG” per le domande di ammortizzatori sociali riconducibili sia alla causale da Covid-19, sia a causali ordinarie. In particolare, il nuovo flusso “UniEmens-Cig” riguarderà le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021 in attuazione del comma 5, art. 8, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 con cui si prevede il superamento del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”). Si precisa come il nuovo flusso “UniEmens-Cig” si applicherà alle domande di ammortizzatori sociali mediante pagamento diretto da parte dell’INPS, con l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere i dati necessari all’Istituto – sia per il pagamento, sia per il saldo degli stessi – entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di
Pag. 64 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2021
integrazione salariale, oppure entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda, il datore di lavoro inadempiente dovrà farsi carico del pagamento della prestazione e degli oneri a essa connessi. Nell’ottica di prevedere un graduale passaggio alla nuova modalità di trasmissione dei dati, l’INPS ha previsto un semestre transitorio nel quale ciascun datore di lavoro potrà scegliere se optare per il nuovo flusso telematico “Uniemens-Cig”, oppure continuare con il vecchio modello “SR41”. La scelta sarà effettuata in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da aprile 2021. Una volta effettuata la scelta, le successive richieste di pagamento saranno inviate con la medesima modalità utilizzata per il primo invio. Dopo i primi sei mesi di regime transitorio, è previsto il passaggio definitivo al sistema di trasmissione dati tramite flusso “UniEmens-Cig” e la dismissione del vecchio modello “SR41”. Nell’allegato n. 1 l’INPS spiega nel dettaglio la struttura e la composizione dell’“UniEmens-Cig” con l’illustrazione delle varie sezioni che lo compongono utile per la gestione informatica del nuovo flusso. La Circolare Inps n. 62 e l’allegato n. 1 sono consultabili al seguente link: https://servizi2.inps.it/ Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtua lUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20 62%20del%2014-04-2021.htm (LOP)
Proroga regime transitorio per i Responsabili Tecnici trasporto rifiuti. disposizione eccezionale per l’emergenza da pandemia Con delibera n. 1 del 10 marzo 2021, il Comitato Nazionale Albo gestori ha prorogato sin d’ora il termine del 16 ottobre 2022 (scadenza del regime transitorio per i vecchi Responsabili Tecnici -RT), per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione delle verifiche di aggiornamento, dovuta all’emergenza sanitaria. A tale decisione il Comitato è giunto partendo dalla norma che ha sospeso le verifiche per RT, disposta sin dal DPCM 3 novembre 2020 e tuttora vigente (da ultimo art. 24, del DPCM 2 marzo 2021), che ha impedito persino d’iniziare le verifiche di aggiornamento per gli RT in regime transitorio (che in base alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 dovevano partire il 2 gennaio 2021). In conseguenza di ciò, tutti gli RT già operanti dalla data del 16 ottobre 2017 potranno continuare ad operare, senza sottoporsi alla necessaria veri-
fica di aggiornamento, oltre la data del 16 ottobre 2022 e sino al nuovo termine (comunque successivo al 1° gennaio 2023), che verrà reso noto con una prossima deliberazione (art. 1, comma 1). Il Comitato ha inoltre disposto, al fine di non penalizzare l’attività delle imprese in questo particolare contesto di emergenza sanitaria ed economica, che possa essere consentito, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, ai Responsabili tecnici in regime transitorio di assumere l’incarico per le classi superiori della loro stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza professionale maturata, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico (ad es. un RT della categoria 4, classe e – trasporto rifiuti speciali non pericolosi limitato tra 3 e 6 mila tonnellate annue – può svolgere l’incarico anche per un’impresa in classe a), con trasporto annuo di rifiuti superiore a 200mila tonnellate, se vanta almeno 5 anni di esperienza nella funzione svolta). Tale previsione si applica dalla data di entrata in vigore della delibera in esame (10 marzo 2021) e fino ai 6 mesi successivi alla ripresa delle verifiche d’idoneità (commi 2 e 3, dell’art. 1).
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(C)
Inail: oltre quota 150mila i contagi sul lavoro da Covid-19 circa un terzo dei decessi riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale Fonte: Inail Roma, 23 marzo 2021 Online il nuovo report mensile curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto e le schede regionali aggiornate: alla data dello scorso 28 febbraio segnalate 8.891 infezioni di origine professionale in più rispetto al 31 gennaio (+6,0%). Con il 64,4% delle denunce, l’incidenza della “seconda ondata” del periodo ottobre 2020-febbraio 2021 è il doppio rispetto a quella del trimestre marzo-maggio 2020 I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 156.766, pari a circa un quarto del complesso delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute all’Istituto dal gennaio 2020 e al 5,4% del totale dei contagiati comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Rispetto alle 147.875 denunce rilevate dal monitoraggio mensile precedente, i casi in più sono 8.891 (+6,0%). Come sottolineato dal 14esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, la “seconda ondata” di contagi – i cui effetti non sono evidentemente terminati nello scorso anno, proseguendo soprattutto a gennaio e, in misura più contenuta, a febbraio – ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo e non solo per la presenza di due mesi in più: il periodo ottobre 2020-febbraio 2021 incide, infatti, per il 64,4% sul totale delle denunce di infortunio da Covid-19, esattamente il doppio rispetto al 32,2% del trimestre marzo-maggio 2020. Le denunce si sono concentrate nei mesi di no-
vembre (24,5%), marzo (18,1%), ottobre (15,3%), dicembre (15,2%), aprile (11,7%), maggio (2,4%) e settembre (1,2%) del 2020, e nei mesi di gennaio (7,7%) e febbraio (1,7%) del 2021, per un totale del 97,8%. Il restante 2,2% riguarda gli altri mesi dell’anno scorso: febbraio (0,7%), giugno e agosto (0,6% per entrambi) e luglio (0,3%), oltre a 19 casi relativi al gennaio 2020. A differenza del complesso dei contagi, per i casi mortali è la prima ondata ad avere avuto un impatto più significativo della seconda: il 67,8% dei decessi, infatti, è stato denunciato nel trimestre marzomaggio 2020 contro il 29,6% del periodo ottobre 2020-febbraio 2021. Le morti da Covid-19 segnalate all’Istituto allo scorso 28 febbraio sono 499, circa un terzo del totale dei decessi sul lavoro denunciati all’Inail dal gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,5% rispetto al numero dei deceduti nazionali da Covid-19 registrati dall’Iss alla fine di febbraio. Rispetto ai 461 casi rilevati dal monitoraggio al 31 gennaio, i decessi sono 38 in più, di cui otto a febbraio e sei a gennaio del 2021, 14 a dicembre e sette a novembre dello scorso anno, mentre i restanti tre decessi sono riconducibili ai mesi precedenti. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni prima non disponibili. L’analisi territoriale, approfondita anche attraverso le schede regionali, evidenzia una distribuzione delle denunce del 44,6% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 26,5%), del 24,3% nel Nord-Est (Veneto 10,7%), del 14,5% al Centro (Lazio 6,1%), del 12,1% al Sud (Campania 5,5%) e del 4,5% nelle Isole (Sicilia 3,0%). Le province con il maggior numero di contagi dall’inizio della pandemia sono Milano (10,2%), Torino (7,1%), Roma (4,8%), Napoli (3,7%), Brescia (2,7%), Varese e Verona (2,6% per entrambe) e Genova (2,5%). Milano è anche la provincia che registra il maggior numero di infezioni di origine professionale accadute nel solo mese di febbraio 2021, seguita da Ancona, Roma, Torino, Napoli, Brescia, Perugia e dalla provincia autonoma di Bolzano. Le province che registrano i maggiori incrementi percentuali rispetto alla rilevazione di gennaio sono però quelle di Vibo Valentia (+34,1%), Campobasso (+26,2%), Lecco (+20,5%), Crotone (+20,5%), Reggio Calabria (+19,4%), Perugia (+18,1%), Ancona (+16,7%) e Isernia (+16,3%).
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Concentrando l’attenzione sui soli casi mortali, la percentuale del Nord-Ovest sale al 47,5% (prima la Lombardia con il 33,9%), mentre il Sud, con il 20,9% dei decessi denunciati (contro il 12,1% riscontrato sul complesso delle denunce), precede il Centro (14,8%), il Nord-Est (12,2% rispetto al 24,3% delle denunce totali) e le Isole (4,6%). Le province che contano più casi mortali dall’inizio della pandemia sono quelle di Bergamo e Milano (9,0% per entrambe), Napoli (6,8%), Roma (6,2%), Brescia (5,2%), Torino (4,0%), Cremona (3,8%) e Genova (3,2%). A morire sono soprattutto gli uomini (83,0%) e i lavoratori nelle fasce di età 50-64 anni (71,4%), over 64 anni (19,0%) e 35-49 anni (8,6%), mentre tra gli under 34 si registra l’1% dei decessi. Il rapporto tra i generi si inverte prendendo in considerazione tutti i contagi sul lavoro da Covid-19. La quota femminile sul totale, infatti, è pari al 69,6%. Il numero delle lavoratrici contagiate supera quello dei lavoratori in tutte le regioni, a eccezione della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne sul complesso delle infezioni di origine professionale è, rispettivamente, del 47,0% e del 45,3%. L’età media dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni per entrambi i sessi (59 per i deceduti). Il 42,1% del totale delle denunce riguarda la classe 50-64 anni. Seguono le fasce 35-49 anni (36,8%), under 34 anni (19,2%) e over 64 anni (1,9%). L’86,0% delle denunce riguarda lavoratori italiani. Il restante 14,0% sono stranieri, concentrati soprattutto tra i lavoratori rumeni (pari al 21,0% dei contagiati stranieri), peruviani (13,2%), albanesi (8,0%), moldavi (4,4%) ed ecuadoriani (4,3%). Nove morti su 10 sono italiani (90,4%), mentre le comunità straniere con più casi mortali sono quelle peruviana (con il 18,8% dei decessi dei lavoratori stranieri), albanese (12,5%) e rumena (10,4%). La stragrande maggioranza dei contagi e dei decessi (rispettivamente 97,6% e 91,4%) ricade nell’Industria e servizi, con i restanti casi distribuiti nelle gestioni assicurative per Conto dello Stato (amministrazioni centrali dello Stato, scuole e università statali), Agricoltura e Navigazione. Il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – si conferma al primo posto tra le attività produttive con il 68,4% delle denunce e il 27,1% dei casi mortali codificati, seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), con il 9,2% dei contagi e il 10,0% dei casi mortali. Gli altri settori più colpiti sono il noleggio e servizi
di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), al secondo posto per numero di decessi con il 12,3% del totale, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il trasporto e magazzinaggio (11,7% dei decessi), le altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…), le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale) e il commercio all’ingrosso e al dettaglio. Dall’analisi per professione dell’infortunato emerge come circa un terzo dei decessi riguardi il personale sanitario e socio-assistenziale. La categoria dei tecnici della salute, in particolare, è quella più coinvolta dai contagi, con il 39,0% delle denunce complessive, l’82,8% delle quali relative a infermieri, e l’11,7% dei casi mortali codificati (il 68,4% infermieri). Seguono gli operatori socio-sanitari con il 19,3% delle denunce (e il 4,9% dei decessi), i medici con il 9,0% (6,8% dei decessi), gli operatori socio-assistenziali con il 7,3% (2,9% dei decessi) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,8% (4,1% dei decessi). Tra le altre professioni spiccano gli impiegati amministrativi, con il 4,0% delle denunce e l’11,1% dei casi mortali, gli addetti ai servizi di pulizia, i conduttori di veicoli e i direttori e dirigenti amministrativi e sanitari. L’andamento dei contagi per mese di accadimento mostra per le professioni sanitarie una progressiva riduzione dell’incidenza dei casi tra le prime due fasi della pandemia e un incremento nella terza. I tecnici della salute (prevalentemente infermieri), in particolare, sono passati dal 39,2% del primo periodo, fino a maggio compreso, al 23,5% del trimestre giugno-settembre, per poi ritornare al 39,5% nel periodo ottobre 2020-febbraio 2021. Allo stesso modo i medici, scesi dal 10,1% della fase di “lockdown” al 5,5% di quella “post lockdown”, hanno fatto registrare un’incidenza dell’8,6% nella “seconda ondata” dei contagi. Altre professioni, con la ripresa delle attività, hanno visto invece aumentare l’incidenza delle infezioni tra le prime due fasi e registrato una riduzione nella terza. È il caso, per esempio, degli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione (passati dallo 0,6% del primo periodo al 3,7% di giugno-settembre e allo 0,6% tra ottobre e febbraio), degli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (passati dallo 0,6% all’1,5% e poi allo 0,8%) e degli artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari (dallo 0,2% al 4,3% fino allo 0,1%).
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute all'Inail (periodo di accadimento gennaio 2020 – 28 febbraio 2021) FRIULI V. G. Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19
GORIZIA
% FRIULI V. G.
3.579
156.766
2,3%
4
499
0,8%
di cui con esito mortale Genere
ITALIA
UDINE
FRIULI V. G.
%
PORDENONE
TRIESTE
Donne
222
528
737
1.168
2.655
74,2%
Uomini
81
154
295
394
924
25,8%
79
146
255
368
848
23,7%
da 35 a 49 anni
110
274
367
579
1.330
37,2%
da 50 a 64 anni
110
256
392
598
1.356
37,9%
4
6
18
17
45
1,2%
303
682
1.032
1.562
3.579
100,0%
Classe di età fino a 34 anni
oltre i 64 anni Totale incidenza sul totale
8,5%
19,1%
28,8%
43,6%
100,0%
7,4%
5,4%
5,5%
10,8%
7,9%
Variazione % rispetto rilevazione mese precedente di cui con esito mortale
-
1
2
1
4
Nota: i dati al 28 febbraio 2021 aggiornano, integrano e in alcuni casi rettificano i dati elaborati precedentemente. La rilevazione delle denunce di infortunio da Covid-19 è per mese e luogo del contagio. L’analisi delle denunce di infortunio con esito mortale da Covid-19 è per mese di decesso dell’infortunato e luogo del contagio.
-
Rispetto alla data di rilevazione del 31 gennaio 2021 le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono aumentate di 262 casi (+7,9%), di cui 61 avvenuti a febbraio 2021 e 88 a gennaio 2021, 53 a dicembre scorso, 54 a novembre, i restanti sono riconducibili a ottobre. L’aumento (di poco superiore a quello nazionale pari al +6,0%) ha interessato tutte le province ma più intensamente quella di Udine, in testa ai contagi denunciati nella regione.
-
L’analisi nella regione per mese dell’evento individua ancora novembre 2020 come il mese più critico per le denunce, concentrando il 27,8% dei 3.579 casi pervenuti da inizio epidemia, seguito da dicembre e marzo 2020 e gennaio 2021. L’andamento regionale dei contagi denunciati è analogo a quello nazionale con un’intensità maggiore tra novembre 2020 e gennaio 2021.
-
Gli eventi mortali sono aumentati di un caso.
Le professioni - tra i tecnici della salute l’81,2% sono infermieri, il 6,4% assistenti sanitari, altrettanti fisioterapisti e il 2,8% tecnici sanitari di radiologia; - tra le professioni qualificate nei servizi sanitari, tutti operatori socio sanitari; - tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 55,5% sono operatori socio assistenziali, il 19,3% assistenti socio sanitari con funzioni di sostegno, il 13,0% assistentiaccompagnatori per disabili; - tra i medici oltre il 50% è composto da medici internisti, generici, geriatri e anestesisti-rianimatori; Consulenza Statistico Attuariale
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19 - tra il personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli, oltre il 40% sono addetti alle pulizie negli ospedali e ambulatori; - tra gli impiegati, soprattutto amministrativi; - tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari, oltre la metà è costituita da ausiliari ospedalieri e portantini, seguiti dagli inservienti in case di riposo. L’attività economica - la gestione Industria e servizi registra il 98,5% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato (1,1%), l’Agricoltura (0,4%) e un caso nella Navigazione; - il 68,7% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda i settori della “Sanità e assistenza sociale” (66,4% delle denunce) e degli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” (2,3%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio assistenziali; - il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra l’8,6% delle denunce codificate, tra i più colpiti gli addetti alle pulizie e disinfezione di locali e attrezzature; - il settore "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” registra il 7,7% delle denunce codificate; - le “Attività manifatturiere, settore ampio e articolato, contano per il 4,1%; - il “Trasporto e magazzinaggio”, incide per il 3,2% (soprattutto servizi postali e di corriere); - nei “Servizi di informazione e comunicazione” (1,9%) si rilevano numerosi contagi a novembre nell’ambito delle produzioni cinematografiche e televisive. I decessi Tre decessi fanno riferimento alla gestione Industria e servizi, il quarto a quella dei dipendenti del Conto Stato.
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
(Denunce in complesso: 3.579, periodo di accadimento gennaio 2020 – 28 febbraio 2021)
Nota: il valore di febbraio 2021 è da intendersi provvisorio e soggetto ad aumentare nelle prossime rilevazioni per effetto del consolidamento particolarmente influente sull’ultimo mese della serie.
Consulenza Statistico Attuariale
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
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Aumento dei prezzi delle materie prime ci siamo attivati a livello nazionale per denunciare la situazione
Nei giorni scorsi Confapi Aniem ha partecipato ad un tavolo di confronto con le parti sociali e il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibile prof. Enrico Giovannini per affrontare il problema dell’aumento dei prezzi delle materie prime che ci è stato segnalato anche da numerose imprese associate.
Reperibilità delle materie prime/ Aumenti prezzi Il comparto delle materie prime ha chiuso il 2020 registrando importanti aumenti di prezzo. Dal minimo toccato lo scorso 23 marzo, nel pieno della crisi pandemica, l’indice LME (che raggruppa gli andamenti dei metalli non ferrosi) ha chiuso lo scorso anno con un rincaro del 52% trainato in particolare dal rame (+47%) nichel (+51%) e zinco (+51%) e alluminio (+26%). La fase rialzista è proseguita nei primi due mesi dell’anno con un ulteriore aumento generalizzato del 13%. Particolarmente grave la situazione nel settore degli acciai sia sul fronte delle materie prime sia su quello del semilavorato. Sul primo fronte, il minerale di ferro ha chiuso il 2020 con un rialzo di oltre il 70% rispetti ai minimi di marzo per effetto della domanda infrastrutturale cinese. In accelerazione anche il prezzo del rottame ferroso balzato del 68%. L’aumento dei prezzi delle materie prime siderurgiche ha così aperto la strada a importanti aumenti di prezzo da parte dei produttori di laminati tanto che il prezzo del coils a caldo in Italia è passato dai €370/t di giugno agli attuali €700/t. Stesso discorso nel settore dell’inox con la comune lega “304” passata da €1900/t del secondo trimestre agli attuali €2800/t. (+50%). Gli aumenti hanno riguardato anche il comparto delle plastiche. Complice anche il forte rialzo del Pag. 72 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2021
prezzo del Brent dai minimi raggiunto lo scorso aprile (+148%), polimeri di riferimento per l’industria manifatturiera quali l’etilene, il polipropilene e lo PVC hanno riportato rispettivamente incrementi di prezzi del 58%, 34% e 42%. I rialzi non hanno risparmiato neppure il settore del legno. La tipologia utilizzata per la produzione di pallet, se a fine 2020 viaggiava su una quotazione superiore di oltre il 20% su base annua, alla fine di questo mese, quando ci sarà il prossimo rilevamento, registrerà un rincaro complessivo del 30%.
Le cause dell’aumento dei prezzi Il forte aumento della spesa infrastrutturale in Cina. L’unico paese oltre agli Usa che ha adottato una politica economica realmente espansiva supply side per far fronte alla crisi deflazionistica sviluppatisi a causa delle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia. Questa divergenza di performance è già di per sé sufficiente per spiegare la sorpresa di molte imprese europee davanti ai rialzi dei prezzi delle commodities. La crisi dei container. L’aumento delle esportazioni cinesi legato a un’ingente domanda da parte dei consumatori americani di materiale high tech ha dato il via alla crisi di vuoti in tutta la Cina, mentre i porti statunitensi si trovano sopraffatti da un’ondata di container dall’Asia. Da novembre il costo della spedizione di un container di 40 piedi dall’Asia all’Europa è aumentato di oltre tre volte, da circa $ 2.200 a oltre $ 7.900. In Europa, la definitiva uscita del Regno Unito dalla UE ha ulteriormente complicato e ritardato il transito dei container e delle merci. Restrizioni sull’offerta. La diffusione della pandemia e la conseguente adozioni di politiche di lockdown volte a scongiurane la diffusione ha sortito come effetto quella del marcato rallentamento delle attività di estrazione, raffinazione e raccolta di rottame. A determinare la riduzione dell’offerta di legname è giunta in particolare l’interruzione della produzione in Svezia, Germania, Irlanda Stati Uniti e Canada. Nel mercato italiano degli acciai al carbonio con-
tinua a pesare anche l’incertezza relativa all’Ilva di Taranto il cui calo produttivo dagli 8 mln di tonnellate del 2012 ai 5 mln di tonnellate attuali ha aumentano la tensione sull’offerta sul mercato italiano i cui prezzi sono allineati con quelli vigenti in Germania a fronte invece dello spread medio di €50/t. che sempre storicamente ha sostenuto le importanti industrie utilizzatrici nostrane, nella competizione tra i due sistemi manifatturieri più importanti del continente (italiano e tedesco). Dazi all’import. Ad esacerbare la restrizione sul lato dell’offerta siderurgica giungono anche dai dazi UE alle importazioni varate negli ultimi anni dalla Commissione Europa. Una tensione, quella a cui si sta assistendo sul mercato europeo dell’acciaio, che sta spingendo gli utilizzatori ad accet-
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tare le continue richieste di prezzo da parte dei fornitori con consegne non antecedenti al mese di settembre. Il problema Europeo delle misure di salvaguardia. La necessità di garantire un equilibrio tra domanda ed offerta. L’Italia è un Paese trasformatore di materiale prime delle quali non può esserci una carenza strutturale dal lato dell’offerta. La Commissione Europea a partire dall’ottobre 2019 ha imposto quote di salvaguardia all’importazione di 26 categorie di prodotti siderurgici. Tuttavia si è dimostrata carente l’analisi della capacità produttiva necessaria a tutelare i consumi di prodotti siderurgici; oggi c’è infatti una fortissima asimmetria tra domanda ed offerta. (CS)
Unicredit e Confapi, partnership per il Superbonus 110% le imprese esecutrici dei lavori associate a confapi possono accedere anche ai servizi di consulenza su aspetti tecnici e fiscali offerti dalla banca UniCredit e Confapi hanno sottoscritto un accordo per offrire al sistema Confapi tutti i vantaggi introdotti dal Superbonus 110%, semplificando l’iter di accesso per le imprese associate e favorendo quindi la riduzione dei tempi e costi di lavorazione delle pratiche di riqualificazione energetica e sismica degli immobili. Più nello specifico, la partnership prevede che le imprese esecutrici dei lavori di riqualificazione energetica e sismica associate a Confapi possano accedere agli avanzati servizi di consulenza su aspetti tecnici e fiscali offerti dalla banca, oltre all’opportunità di cedere i crediti maturati. Sarà infine possibile per le imprese associate attivare, secondo le proprie necessità e previa valutazione del merito di credito, linee di credi-
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to dedicate per sostenere il costo dei lavori. Nel contempo UniCredit potrà avvalersi, grazie all’intervento di Confapi, di un maggiore livello di conoscenza sia dell’impresa esecutrice dei lavori sia della sostenibilità dell’operazione di sviluppo immobiliare, così da poter velocizzare ulteriormente i tempi di attivazione della pratica di Superbonus 110%. L’acquisto del credito dall’impresa che svolge i lavori viene effettuato dalla Banca al valore di 100 euro per ogni 110 di credito fiscale. Oltre a ciò UniCredit metterà a disposizione dei committenti dei lavori, siano essi condomini o privati la possibilità di cedere i crediti fiscali alla banca attivando una linea di credito o un finanziamento dedicato in attesa che tali crediti arrivino a maturazione. In questo caso l’acquisto del credito viene effettuato al valore di 102 euro per ogni 110 euro, destinando i proventi derivanti dalla cessione di tali crediti, diventati liquidi ed esigibili, alla riduzione o estinzione del finanziamento concesso. Alleghiamo alla presente il testo integrale dell’accordo quadro, e l’elenco dei referenti di Unicredit, completo dei relativi contatti per ogni regione o area territoriale di riferimento. L’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento. (CS)
Business News informazioni per l’internazionalizzazione a cura di informest consulting srl Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.
STATI UNITI E CANADA PROGRAMMA DI INSERIMENTO COMMERCIALE E INCENTIVI FINANZIARI RAFFORZATI DAL COVID-19 INFORMEST Consulting, nell’ambito delle proprie iniziative finalizzate allo sviluppo dell’export delle PMI italiane, ha attivato due presidi commerciali permanenti in NORD AMERICA, finalizzati alla selezione, individuazione, presentazione di nuovi clienti e all’inserimento commerciale di prodotti e servizi Made in Italy in tale mercato. Negli Stati Uniti il presidio è localizzato nel Washington DC (le attività commerciali si concentrano soprattutto nella East Coast e nel Midwest; in Canada a Toronto con operatività nell’Ontario e Quebec. Le migliori relazioni commerciali ed opportunità sono attive in tre macro comparti: il primo è quello delle attrezzature, macchinari, tecnologie e soluzioni nella meccanica, nella meccatronica con applicazioni nei più svariati campi applicativi; il secondo è l’arredamento nell’ambito della filiera Abitare, per il quale si registra una crescente domanda; il terzo è l’agroalimentare e vitivinicolo per le specialità italiane destinate ai canali della distribuzione specializzata, alla GDO di piccola-media dimensione, al canale HORECA (settore più penalizzato per COVID, ma ora in ripresa). Specificamente per i tre comparti sono at-
tive relazioni con aziende di importazione, distribuzione, agenzie commerciali e di rappresentanza organizzate su base regionale; sono inoltre attivabili servizi di consulenza ad hoc nella gestione degli aspetti doganali, logistici, di certificazione. E’ attivo l’accordo di Libero Scambio UE-Canada (CETA) che facilita accordi e transazioni commerciali con il Canada, soprattutto riguardo alla certificazione dei prodotti da esportare. L’iniziativa di sviluppo commerciale è indirizzata sia ad imprese già inserite, che ad imprese che intendono affacciarsi concretamente per la prima volta nel mercato Nord Americano. Sono disponibili soluzioni per operare secondo la logica della rete di imprese non concorrenziali tra loro ma con medesimo canale commerciale (a solo titolo esemplificativo https://www.projects-informest.eu/look-eunet/2020/09/14/the-european-business-networks/). I progetti aziendali possono essere sostenuti da incentivi pubblici a supporto della liquidità e rafforzati finanziariamente dalle misure derivanti dal Covid-19. Le aziende interessate possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.
INTERNAZIONALIZZAZIONE RIAPERTURA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - SIMEST A decorrere dal 3 giugno 2021 è riaperta l’attività di ricezione da parte di SIMEST di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 e relativo cofinanziamento a fondo perduto. Il Fondo 394, con ampliamenti degli interventi e soprattutto con l’introduzione di una quota a fondo perduto, ha registrato nel 2020 un successo di domande senza precedenti. In particolare, lo strumento Internazionalizzazione TEM è finalizzato alla realizzazione di programmi di inserimento commerciale, a supporto della liquidità per progetti export, con importi finanziati da min. Euro 25.000, max. Euro 150.000. Per tutto il periodo 2021 è possibile accedere alla liquidità senza necessità di presentare garanzie e ottenere fino al 50% a fondo perduto. Sono ammissibili le spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate in export management (TEM); inoltre le spese strettamente connesse alla realizzazio-
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ne del progetto export per attività promozionali (cataloghi, sito web, social media, ecc.) per certificazioni di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o forme di tutela del Made in ITALY; spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori e/o titolari dell’impresa richiedente; spese di viaggio e soggiorno di potenziali partner locali (esclusa la clientela attuale). Informest Consulting è un soggetto accreditato presso il Ministero Sviluppo Economico per l’esecuzione di servizi di Temporary Export Manager che possono essere inseriti in una azione operativa di sviluppo mercati esteri. Informest Consulting segue sia l’istruttoria per l’ottenimento del contributo, sia soprattutto la selezione personalizzata di nuovi clienti esteri e l’introduzione dell’azienda e dei suoi prodotti presso i nuovi clienti selezionati (http://www.informestconsulting.it/it/dicono-di-noi). Le aziende interessate ad approfondire possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it(0432 629743).
ABITARE SERBIA 21 OPPORTUNITÀ DI ACQUISIZIONE DI UN SITO PRODUTTIVO CON ANNESSO TERRENO EDIFICABILE
INFORMEST Consulting propone un’opportunità di acquisizione di un capannone industriale con una superficie complessiva di 4000 mq disposto su due lati. Il terreno circostante, anch’esso oggetto della compravendita, è di 15.000 mq. La struttura è ubicata nella cittadina di Bela Crkva, nel nord-est della Repubblica di Serbia, al confine con la Romania e distante circa 90 chilometri dalla capitale Belgrado. I sistemi di riscaldamento e condizionamento non sono presenti all’interno del capannone. Il terreno circostante la struttura
è edificabile. E’ possibile visionare l’area cliccando il link. Per ulteriori informazioni e/o approfondimenti contattare l’ufficio di Informest Consulting di Portogruaro allo 0421 280440 e-mail: consulenzapd@informestconsulting.it Ricordiamo che l’opportunità di acquisizione si inserisce nell’ambito del programma di sviluppo abitativo SERBIA 21. Solo nella città di Belgrado si stanno costruendo centinaia di condomini ad uso abitativo, che per tipo di utenza, dovranno essere arredati con soluzioni di alto livello. In generale, cittadini serbi possono acquistare il loro primo appartamento partecipando con solo 10% di valore del primo immobile, che secondo la legge non viene tassato fino a 60 mq della superficie. Si menzionano alcuni progetti a titolo esemplificativo, ma ve ne sono attivi, in costruzione, ed in completamento, numerose decine che abbiamo a disposizione: per esempio: https://www.galens.rs/ - https:// www.west65.rs/sr/home. Si evidenzia inoltre la conversione industriale di una ex fabbrica, dove su oltre 72 ettari sono previsti quartieri residenziali per più di 20.000 abitanti. La maggior parte degli appartamenti viene venduta già durante la costruzione. Localmente non è presente un’offerta di arredamento in linea con quanto ricercato, né in termini di qualità né di design. INFORMEST Consulting con la propria struttura in SERBIA è in grado di seguire le aziende italiane dalla fase di primo contatto commerciale, durante la trattativa fino alla conclusione dei contratti, sia per le soluzioni di arredo interni ed esterni su misura (Interior designer, Architetti), sia per i prodotti a catalogo con fornitura stabile (Buyer, Distributori che forniscono i Costruttori). Le aziende interessate possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.
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(C)
Poste
contributo 2021 per autorizzazioni generali e licenze individuali
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 130/ AdT del 6 aprile 2021 per rammentare che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2021, reperibile al link https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/GabM15-2-2021-DECRETO-postali.pdf è stato aggiornato l’importo del contributo annuale dovuto per l’anno 2021 dalle imprese titolari di autorizzazioni generali e licenze individuali per i servizi postali, per l’attività di controllo e verifica della permanenza dei requisiti svolta dal predetto Ministero. Il nuovo importo ammonta a 320,00 euro (dai 319,00 euro del 2020) e, per coloro che avevano già provveduto a cautelarsi versando l’ammontare stabilito per la precedente annualità entro il 31 gennaio, sarà sufficiente pagare la differenza. Coloro che invece abbiano preferito attendere l’emanazione del decreto, potranno procedere tenendo conto che, fino al 31 luglio 2021, è prevista una maggiorazione dello 0.50% per ogni mese o
frazione fino all’effettiva data di versamento; maggiorazione che, peraltro, non dovrebbe essere richiesta, essendo stato comunicato dal Ministero dello sviluppo economico soltanto in questi giorni l’importo da versare Si rammenta che gli operatori titolari sia di licenza individuale sia di licenza speciale sia di autorizzazione generale sono tenuti al pagamento di un solo contributo annuale. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto può essere effettuato con le seguenti modalità: - versamento su conto corrente postale n. 3338588 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo; - con bonifico bancario o postale indicando le coordinate bancarie in formato IBAN del conto da accreditare IT89C0760114500000003338588, la causale del versamento ed il codice fiscale del versante. La causale del versamento deve contenere l’indicazione che l’importo deve essere acquisito all’entrata del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 2569, art. 14. Si ricorda infine che l’importo è unico indipendentemente dal numero delle filiali dell’impresa versante. Copia del decreto e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)