Apinforma 6/2022

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 6 31 marzo 2022

IN PRIMO PIANO ENERGIE RINNOVABILI

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


La nostra professionalità a misura delle vostre esigenze. Il laboratorio metrologico METLAB si propone di dare supporto alle imprese per la risoluzione dei problemi associati alle misure, alla taratura degli apparecchi di misurazione e monitoraggio, alla loro scelta e gestione. Grazie alla propria professionalità, è attivo nella diffusione della cultura metrologica attraverso eventi formativi. Il laboratorio è accreditato secondo la norma UNICEI ISO IEC 17025 per la grandezza temperatura in un campo da -40 a 1100 °C, ed è in grado di eseguire tarature accreditate di termometri a resistenza, termocopie a metallo nobile, termocopie a metallo comune e catene termometriche. Dotato di quattro sale metrologiche, dove vengono utilizzati apparecchi e campioni riferiti agli standard nazionali ed internazionali certificati da enti riconosciuti in ambito EA (european co-operation for accreditation) esegue inoltre tarature con riferibilità al S.I. (Sistema Internazionale di Misura). METLAB dispone di un laboratorio mobile che permette di eseguire le tarature presso la sede del cliente. La corretta esecuzione viene garantita da istruzioni tecniche sviluppate in osservanza delle principali norme nazionali, europee ed internazionali e dall’esperienza operativa acquisita dai tecnici addetti alle prove. Le attività svolte sono documentate con il rilascio del rapporto di taratura riportante i dati relativi allo strumento verificato, ai campioni e alle istruzioni tecniche utilizzate, alle misure effettuate e alle incertezze calcolate in accordo alla linea guida EA-4/02. Per poter agevolare ulteriormente il cliente, il laboratorio offre la gestione dello scadenziario delle tarature e il servizio di ritiro e riconsegna degli strumenti presso la sua sede.

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 6 31 marzo 2022

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

Energie rinnovabili

8

Rottamazione-ter e saldo e stralcio

12

Credito Iva infrannuale

14

Le lavorazioni intracomunitarie

18

Regime Iva del margine

20

Decreto investimenti autotrasporto

22

Fondo impresa femminile

27

Voucher digitali I4.0

29

Emergenza Covid-19, approvate nuove linee guida

31

Energia Manager

34

Albo Gestori ambientali: versamento diritto d’iscrizione

35

Certificazioni F-Gas. Nuova scadenza

36

Autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria

37

Compensazione prezzi nei lavori pubblici

38

ANAC: qualificazione stazioni appaltanti

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EDILIZIA



ORGANIZZAZIONE

è attivo lo Sportello per la sicurezza informatica

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Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


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Energie rinnovabili convocata anche confapi fvg per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili La direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, attuata a livello domestico dal d.lgs. 199/2021, impone l’elaborazione di una disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri. A tale processo elaborativo, si prevede partecipino anche le regioni, attraverso la predisposizione di un documento tecnico e l’elaborazione di criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione degli impianti, da omologare poi sul piano nazionale. Lo scorso 5 aprile la Regione FVG ha così organizzato un tavolo di confronto regionale alla presenza dei principali stakeholder, che ha visto la partecipazione anche di Confapi FVG. L’Associazione ha fornito il proprio contributo sul tema, realizzando altresì un documento che tiene conto della propria recente indagine condotta sulla situazione e sugli orientamenti in tema di produzione di energia rinnovabile nelle PMI regionali. Per Confapi FVG il momento storico impone una straordinaria attenzione al tema dell’energia, e proprio per questo motivo devono essere superate le molteplici resistenze che negli ultimi decenni hanno impedito un equilibrato sviluppo delle fonti di energia alternative. In particolare, l’eccessiva burocrazia e i numerosi step autorizzativi generano oneri e tempistiche insostenibili, se si pensa che la realizzazione di un investimento fotovoltaico, ad esempio, richiede un iter procedurale di durata media di 5-6 anni. Nondimeno, per Confapi FVG è necessario che i Comuni siano maggiormente coinvolti in sede di autorizzazione, e più in particolare nella fase pre-

liminare di individuazione delle aree destinate a detti impianti, così da evitare successivi intoppi. Entro 180 giorni, il Ministero della transizione ecologica dovrà emanare un decreto che stabilisce principi e criteri uniformi per l’individuazione delle aree idonee e non idonee, a seguito del quale spetterà alla Regione la loro individuazione geografica. Alleghiamo, per completezza, l’indagine da noi realizzata a fine febbraio “Produzione di energia da fonti rinnovabili”. (EV)  Convocazione di stakeholder per l’individuazione di aree idonee ai sensi del D.lgs. 199/2021 DOCUMENTO In merito al tavolo di consultazione degli stakeholder, indetto per la raccolta di contributi e proposte per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, si trasmettono con il presente documento le proposte individuate nell’ambito dell’osservatorio delle piccole e medie imprese Associate. Il mondo delle PMI è particolarmente sensibile all’attivazione di iniziative per la produzione di energia rinnovabile. L’interesse è per impianti per l’autoconsumo e per le vendite al GSE, nella consapevolezza dell’importanza strategica degli stessi non solo per la tenuta del sistema produttivo territoriale ma anche per quello nazionale. Il momento storico impone una straordinaria attenzione al tema dell’energia ed è di tutta evidenza la necessità di superare le diverse resistenze che negli ultimi decenni hanno impedito un equilibrato sviluppo di fonti energetiche alternative. A oggi, si calcola che in Italia ci sono 35 miliardi di investimenti bloccati in relazione a impianti di energia da fotovoltaico. Solo il 9% dei progetti presentati ha, infatti, avuto l’autorizzazione alla realizzazione. Ciò è dovuto, in larga parte, all’ec-

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cessiva burocrazia e ai diversi step autorizzativi. È necessario intervenire con un forte processo di semplificazione e razionalizzazione che non può prescindere da una riduzione degli enti interessati, non solo in fase di avvio degli investimenti ma anche nella fase di gestione ordinaria (Stato, ENEA, Regioni, Comuni, Dogane, GSE, ARERA, Soprintendenza beni culturali e ambientali). Al momento, la stima per la realizzazione di un investimento fotovoltaico, qualora portato a termine, richiede comunque un iter procedurale la cui durata media è stimata in 5-6 anni. Sono tempi insostenibili, in un contesto internazionale dove tale parametro è indice di modernità e di facilità di attrazione degli investimenti nazionali ed esteri. Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri di identificazione dei terreni utilizzabili per la realizzazione degli impianti da destinare alla produzione di energia alternativa, Confapi FVG suggerisce i seguenti punti:

realizzazione di impianti di questo tipo. Se ciò non verrà fatto, si rischia di ripetere l’attuale operatività che prevede il coinvolgimento del Comune solo nella fase finale, che però diventa la più delicata, visto che in quel momento nascono sul territorio i “comitati contro” che bloccano l’investimento. In questo frangente, il Sindaco ha le mani legate, perché vivendo sul territorio non può essere insensibile alle richieste di tali comitati formati dai cittadini. A supporto di quanto sopra si allega la recente indagine “PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”, Indagine statistica di Confapi FVG su situazione e orientamenti delle PMI regionali condotta da CONFAPI FVG sull’argomento e conclusa lo scorso 23 febbraio 2022, dalla quale emerge la composizione degli investimenti e delle tipologie di fonti energetiche rinnovabili utilizzate. Udine, 4 aprile 2022

1. La realizzazione dell’impianto non comprometta un bene paesaggistico. 2. Sia dimostrato che la realizzazione dell’impianto non compromette le visuali da strade di interesse panoramico, né compromette visuali panoramiche. 3. La realizzazione dell’impianto non interrompa la connettività ecologica e non interessi paesaggi rurali storici. 4. Indipendentemente dalla classificazione urbanistica, il terreno sia già gravato da servitù funzionali per servizi interrati e/o aerei (elettrodotti, metanodotti e altre infrastrutture primarie) tali da compromettere l’utilizzo del terreno per usi agricoli e/o insediativi. 5. Il terreno è isolato e distante da insediamenti abitativi e/o aree densamente abitate. 6. Il terreno è situato in prossimità di una zona industriale o artigianale. 7. Il terreno si situa in aree degradate soggette a piani di recupero. 8. Impianti del tipo agrofotovoltaico sono sempre ammessi su terreni con destinazione ad uso agricolo. 9. Il terreno a destinazione agricola risulti abbandonato o non coltivato da almeno X anni. Per Confapi FVG, oltre ai punti soprarichiamati, non deve essere sottovalutata l’importanza che i Comuni rivestono in sede di autorizzazione. Diversamente da quanto avviene attualmente, è opportuno che questi siano preventivamente coinvolti nell’individuazione delle aree destinate alla

 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI Indagine statistica di Confapi FVG su situazione e orientamenti delle PMI regionali Alla luce del pesante rincaro del costo dell’energia Confapi FVG ha condotto una rapida indagine su un significativo campione di piccole e medie imprese (prevalentemente manifatturiere, ma anche dell’industria delle costruzioni e delle imprese di trasporto), energivore e non energivore, per verificare quante di esse siano dotate di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e quanto questa sia efficace in relazione ai fabbisogni produttivi. Dall’indagine sono emersi i seguenti tratti. A) Delle imprese intervistate, rappresentanti circa il 13% delle imprese associate, la maggioranza (58,9%), è dotata di almeno un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per differenza il restante 41,1% ne è privo. B) Delle imprese dotate di detti impianti si hanno le seguenti suddivisioni per fonti: - 83,7% fotovoltaico; - 4,7% solo idroelettrico;

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- 2,3 % solo da biomassa; - 4,7% fotovoltaico + idroelettrico; - 4,6% fotovoltaico + biomassa. Nessuna impresa ha dichiarato di essere dotata di un impianto eolico, anche se una ne è stata in possesso, avendolo poi dismesso. C) La destinazione dell’energia prodotta è risultata essere la seguente: - 27,9% al solo autoconsumo; - 11,6% esclusivamente al mercato; qui sono incluse tutte le imprese dotate di impianti idroelettrici; - 60,5% all’autoconsumo e per l’eccedenza al mercato. Dunque, l’88,4% delle imprese intervistate, dotate di Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, escluse le centraline idroelettriche, destina l’energia prodotta all’autoconsumo. D) Nell’ambito, poi, dei soli impianti fotovoltaici la quasi totalità delle imprese che li ha installati lo ha fatto sulle sole coperture dei capannoni (97,5%); solo il 2,5% ha ripartito l’impianto fra le coperture e il suolo. E) Si è chiesto anche alle imprese non dotate di impianti di produzione, se siano interessate a installarli; si sono avute le seguenti risposte: - 73,3% affermativo; - 26,7% negativo. Inoltre, delle imprese che sono già dotate di Impianti di autoproduzione, il 23,8% ha dichiarato di voler estendere/potenziare gli impianti già esistenti.

elettrica rispetto all’approvvigionamento sul mercato prevale nettamente il segno positivo: - 79,4% affermativo; - 15,1% negativo. Il restante 5,5% o non ha risposto o non sa. G) Il parere complessivo circa la capacità in futuro della produzione e autoproduzione da fonti rinnovabili di far fronte al fabbisogno del sistema produttivo nazionale, è il seguente: - 15,1% ottimista; - 8,2% pessimista; - 28,7% moderatamente ottimista; - 45,2% moderatamente pessimista. Il 2,8% non ha risposto o non sa. Riunendo in due gruppi gli ottimisti e i pessimisti si ha che la maggioranza delle imprese intervistate pari al 53,4% reputa che le fonti energetiche alternative non siano sufficienti a soddisfare le necessità del sistema produttivo nazionale, mentre lo saranno per la minoranza del 43,8%. A margine di queste risultanze è interessante segnalare alcuni commenti: 1) per un maggiore e più vasto e proficuo sviluppo dell’autoproduzione è necessario che si allentino i vincoli burocratici che in qualche modo ne limitano lo sviluppo su vasta scala; 2) è necessario promuovere l’attività di ricerca e sviluppo verso l’accumulazione dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici per migliorare l’utilizzo differito della medesima. Oggi, infatti, risulta che la maggior parte degli impianti non sono dotati di accumulatori perché hanno prezzi proibitivi.

F) Quanto all’apprezzamento delle imprese circa l’economicità dell’autoproduzione di energia

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Udine, 23 febbraio 2022



Rottamazione-ter e saldo e stralcio i chiarimenti delle entrate dopo il “sostegni-ter”

L’Agenzia delle Entrate–Riscossione, attraverso la pubblicazione di alcune FAQ sul proprio portale web (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it), ha voluto fornire importanti chiarimenti in tema di Rottamazione-ter e saldo e stralcio, alla luce delle ultime modifiche normative intervenute sul tema della “Definizione agevolata”. In particolare, è stato chiarito che, con la legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25 del 2022), è stata prevista la riammissione dei contribuenti decaduti dalla “Rottamazione-ter”, dalla “Rottamazione delle risorse proprie UE” e dal “Saldo e stralcio”, a causa del mancato o parziale pagamento, entro lo scorso 9 dicembre 2021, delle rate originariamente in scadenza negli anni 2020 e 2021. Il nuovo provvedimento normativo ha fissato, dunque, nuovi termini al fine di considerare tempestivo il pagamento delle rate scadute e, inoltre, per le rate in scadenza nell’anno 2022, viene stabilito che il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della “Definizione agevolata”, se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022. L’Agenzia delle Entrate–Riscossione chiarisce, pertanto, che i contribuenti sono riammessi ai benefici della “Definizione agevolata”, se effettuano il pagamento delle somme dovute per la “Rottamazione-ter”, il “Saldo e stralcio” e la “Rottamazione delle risorse proprie UE”, entro il: - 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; - 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nel 2021. A tale riguardo, viene evidenziato che la citata legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” ha previsto 5 giorni di tolleranza per l’effettuazione dei pagamenti e, di conseguenza, saranno consi-

derati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro il: - 9 maggio 2022, per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”; - 8 agosto 2022, per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”; - 5 dicembre 2022, per le tutte le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”. Con le FAQ in commento viene chiarito che, per effettuare il pagamento delle rate della “Definizione agevolata”, è necessario utilizzare i bollettini già inviati dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione, anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie. In caso di smarrimento dei bollettini di pagamento, è possibile richiederne una copia, compilando il form dedicato, disponibile nell’area pubblica del portale, oppure scaricare direttamente i moduli di pagamento dalla propria “area riservata”, accessibile con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. Per effettuare il versamento delle somme dovute è possibile: - utilizzare il servizio “Paga on-line” (disponibile sul sito web dell’Agenzai delle Entrate - Riscossione e sull’APP EquiClick); - scegliere i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA; - prenotare un appuntamento presso lo sportello territoriale con il servizio “Prenota un appuntamento allo sportello territoriale”, presente nell’area pubblica del portale. In caso di pagamento effettuato oltre i termini previsti o per importi parziali, le FAQ chiariscono che la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. La legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” ha previsto, inoltre, l’estinzione delle procedure esecutive avviate in seguito al mancato, parziale oppure tardivo pagamento delle rate in scadenza

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negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge (9 dicembre 2021). Viene chiarito, infine, che, nel caso in cui il contribuente sia decaduto dai benefici della “Definizione agevolata” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, lo stesso non può essere riammesso alla “definizione agevolata” avvalendosi della conversione in legge del “Decreto Sostegni-ter”, considerato che, ai sensi della citata legge, sono riammessi al beneficio solamente i soggetti che sono decaduti per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano in scadenza negli anni 2020 e 2021.

Le FAQ precisano, tuttavia, che i predetti soggetti esclusi possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973. La medesima possibilità è stata prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137 del 2020) anche per i debiti oggetto delle precedenti Rottamazioni (prima Rottamazione e “Rottamazione-bis”) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

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(C)


Credito Iva infrannuale entro il 2 maggio le richieste relative al primo trimestre

Premessa I soggetti passivi Iva hanno la possibilità, al verificarsi di specifiche condizioni, di richiedere il rimborso o la compensazione dei crediti Iva maturati in ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, mentre quello relativo al quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale. La richiesta relativa al primo trimestre deve essere presentata dal 1° al 30 aprile utilizzando il modello TR. Il diritto al rimborso trimestrale è disciplinato dall’art. 38-bis del DPR 633/72 il quale spetta esclusivamente ai soggetti Iva in possesso di specifici requisiti. Di seguito i termini e le condizioni poste dalla norma per la richiesta di rimborso o compensazione del credito infrannuale Iva.

Termini di presentazione Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, così per il primo trimestre 2022, andrebbe presentato entro il 30 aprile 2022, ma poiché tale termine cade di sabato, viene posticipato al 2 maggio 2022. Il modello TR deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dall’impresa o per il tramite di un intermediario abilitato.

I requisiti Per usufruire della possibilità di richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale, è necessario che l’importo a credito maturato nel trimestre di riferimento sia superiore a € 2.582,28 e sia soddisfatto uno dei requisiti individuati dall’articolo 30 comma 3 lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72 di seguito richiamati: - effettuazione di operazioni che comportano l’applicazione di un’imposta con aliquota

media aumentata del 10%, inferiore a quella relativa agli acquisti e alle importazioni, escludendo dal calcolo quelle relative ai beni ammortizzabili. Segnaliamo che le operazioni attive rientranti nel regime del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-bis) e ater), vengono considerate “ad aliquota zero”. Le operazioni rientranti nel regime dello split payment, sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in base al requisito dell’aliquota media; - effettuazione di operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e delle cessioni comunitarie di beni e servizi per un ammontare superiore al 25% delle operazioni complessive. Tra le operazioni effettuate, da indicare al denominatore del rapporto e conseguentemente peggiorandolo, vanno indicate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies, del DPR 633/72; - operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35ter ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese, questi soggetti possono chiedere il rimborso o la compensazione anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 30; - effettuazione di operazioni non soggette a Iva ex articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate; - effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti o importazioni dei beni e servizi del periodo. In quest’ultimo caso il rimborso o la compensazione del credito riguarda esclusivamente l’Iva afferente agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

Contabilità presso terzi I contribuenti con contabilità presso terzi, come

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ad esempio i centri elaborazione dati o gli studi professionali, possono optare, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPR n. 100/98, per la liquidazione mensile posticipata. Per la liquidazione periodica di questi soggetti si deve fare riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente. La risoluzione delle Entrate n. 6 del 2011 ha precisato che per individuare i presupposti e l’ammontare rimborsabile, questi contribuenti devono considerare l’imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento. In questo modo per il rimborso del primo trimestre 2022 questi contribuenti dovranno considerare le operazioni registrate a gennaio, febbraio e marzo 2022 e non quelle di dicembre 2021 e gennaio, febbraio 2022 utilizzate per le liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Procedura Come ricordato la richiesta deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello TR il quale è stato recentemente aggiornato per adeguarlo al nuovo limite di 2 milioni di euro. La legge di Bilancio 2022, infatti, non ha solo confermato l’innalzamento al nuovo limite già previsto per il 2021, ma lo ha reso stabile, vale a dire a regime. Il modello TR deve essere inviato sia per le richieste di rimborso sia per le compensazioni orizzontali tramite modello F24, vale a dire con altre imposte o contributi. Come già ricordato la domanda deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel trimestre di riferimento, senza possibilità pertanto di riportare crediti relativi a periodi precedenti. La compensazione trimestrale d’importo superiore a 5.000 euro annui: - va effettuata almeno 10 giorni dopo la presentazione della domanda; - il modello TR deve essere munito del visto di conformità. In merito al rilascio del visto di conformità, il limite di 5.000 euro deve essere calcolato tenendo conto anche dei crediti trimestrali richiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Il limite di 5.000 euro deve essere considerato distintamente a seconda che il credito sia annuale o trimestrale. In definitiva il contribuente dispone di due plafond distinti, uno annuale e uno trimestrale i quali potranno essere compensati nello stesso anno solare.

La garanzia Il decreto legge 193/2016 ha rivisto le regole relative al rilascio della garanzia, aumentando da

15.000 a 30.000 euro il limite oltre il quale viene richiesto il rilascio della garanzia. L’importo deve considerare le richieste riferite all’intero anno e non solo al singolo trimestre. Per i rimborsi superiori ai 30.000 euro si deve ulteriormente distinguere se il soggetto è “a rischio” o meno. Nel primo caso si rende obbligatoria la presentazione della garanzia. Se invece il contribuente “non è a rischio” sarà possibile presentare la garanzia oppure un’istanza munita del visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva presente all’interno del modello TR. La garanzia deve essere commisurata sull’intero importo chiesto a rimborso, maggiorato degli interessi calcolati dal 30° giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della richiesta e fino al 120° giorno successivo alla stipula della garanzia. La durata della garanzia è triennale, partendo dalla data di erogazione del rimborso oppure, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.

Esonero visto di conformità e garanzia soggetti ISA I soggetti in linea con i livelli di affidabilità fiscale ISA sono esonerati dall’applicazione del visto di conformità o dalla garanzia qualora il rimborso non superi i 50.000 euro. Per i primi tre trimestri 2022 i livelli di affidabilità da rispettare sono: - per il 2020 aver ottenuto un livello di affidabilità almeno pari a 8; o - la media semplice dei livelli di affidabilità nel biennio 2019 – 2020 è stato almeno pari a 8,5. I soggetti esonerati in base alle risultanze ISA devono indicare il codice 5 nel rigo TD8 campo 3. Per gli stessi soggetti è altresì previsto l’esonero dall’applicazione del visto di conformità per le compensazioni inferiori a 50.000 euro.

Rimborso prioritario Per determinati contribuenti è prevista l’erogazione del rimborso in via prioritaria, vale a dire entro 3 mesi, a patto che la richiesta soddisfi la condizione dell’aliquota media. Al momento della richiesta devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: - l’attività deve essere esercitata da almeno tre anni; - l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia di almeno 10.000 per il rimborso annuale e

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di 3.000 euro per quello trimestrale, e in ogni caso sia superiore al 10% dell’imposta complessiva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce la richiesta. I soggetti ammessi al rimborso prioritario sono: - subappaltatori che effettuano in modo prevalente operazioni in reverse charge; - soggetti che effettuano attività per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; - i soggetti indicati nel codice Ateco 24.43.00, produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati; - i soggetti indicati nel codice Ateco 24.42.00, produzione di alluminio e semilavorati; - i soggetti indicati nel codice Ateco 30.30.09, fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi; - i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici applicando lo split payment; - i soggetti indicati nel codice Ateco 59.14.00, attività di proiezione cinematografica; - i soggetti che effettuano prestazioni di servizi ex art. 17 comma 6, lett. a-ter).

I codici per la compensazione Il recupero del credito Iva infrannuale tramite l’utilizzo in compensazione con altre imposte, contributi e premi con il modello F24, può essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo: - 6036 credito Iva primo trimestre; - 6037 credito Iva secondo trimestre; - 6038 credito Iva terzo trimestre. Il credito relativo al quarto trimestre può essere richiesto esclusivamente in sede di dichiarazione annuale.

Il rimborso In caso di richiesta di rimborso, questo deve essere eseguito entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari e, in caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme rimborsate si rendono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dal giorno di scadenza del loro pagamento. Gli interessi dovrebbero quindi decorrere dal giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre in riferimento per il quale si è richiesto il rimborso e vanno calcolati fino alla data in cui viene predisposto l’ordinativo di pagamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

Cessione del credito L’art. 5 comma 4 - ter del D.L. 70/88 prevede la possibilità di cedere a terzi i crediti emergenti dalle dichiarazioni infrannuali, conformemente a quanto previsto per quelli risultanti dalle dichiarazioni annuali.

Società di comodo Alle società non operative o di comodo l’art. 30 comma 4 della legge 742/94 preclude il rimborso del credito Iva. Tale esclusione tuttavia riguarda solo il credito annuale e no quello trimestrale. Tuttavia nel caso in cui la società a fine esercizio risulti non operativa o di comodo e abbia richiesto ed ottenuto nel medesimo esercizio un rimborso trimestrale, dovrà restituire, ai sensi dell’art. 38 – bis, comma 6 del DPR 633/72, quanto ricevuto maggiorato di interessi ma senza sanzioni.

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Stile aziendale Stefanutti Il nostro aspetto, il look, l’outfit possono influenzare i nostri interlocutori, rendendoli più o meno ben disposti nei nostri confronti. Nel mondo imprenditoriale, l’aspetto deve essere consono all’ambiente che si frequenta, alle persone con cui dovremo entrare in contatto ma soprattutto all’idea di noi che vogliamo dare agli altri. Se volete convincere i vostri futuri investitori parlando di innovazioni e di progetti per il futuro, indossate un abito sartoriale, indossate uno Stefanutti

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Le lavorazioni intracomunitarie negli intrastat i dati statistici della movimentazione dei beni

Premessa Ai fini dell’inquadramento Iva delle prestazioni di lavorazioni su beni mobili, queste sono comprese nelle prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7 – ter del DPR 633/72. Ciò significa che la territorialità Iva è individuata nel paese del committente il servizio. Giova ricordare a questo proposito che gli art. 38 e 41 del D.L. 331/93 richiedono che al termine della lavorazione i beni rientrino in Italia. In caso di mancato rientro nel nostro paese dei beni l’operazione si considera cessione intracomunitaria assimilata, rendendo obbligatoria l’identificazione o la nomina di un rappresentante fiscale nel paese in cui viene eseguita la lavorazione.

La lavorazione Per lavorazione s’intendono tutte le tipologie di lavori eseguiti su beni mobili materiali quali: trasformazioni, manipolazioni, esami qualitativi, taratura di strumenti, miglioramenti e perfezionamenti. Vi rientrano anche i servizi nei quali il prestatore nazionale, utilizzando in tutto o in parte beni forniti dal committente, soggetto passivo di altro stato membro, esegue per conto di quest’ultimo lavorazioni dirette a produrre un nuovo bene o ad apportare modifiche al bene ricevuto. Sono considerate lavorazioni anche le manipolazioni usuali, volte alla conservazione dei beni, al miglioramento della qualità commerciale, alla loro preparazione per la successiva distribuzione e vendita. Come accennato dal punto di vista Iva le lavorazioni su beni mobili rientrano nelle prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72. In altri termini nelle operazioni B2B trova applicazione l’ordinario criterio di tassazione nel paese di destinazione.

Beni lavorati in Italia per conto di soggetto comunitario Il prestatore italiano che esegue a titolo oneroso lavorazioni su beni ricevuti da soggetto comunitario, ai sensi dell’art. 38, per beneficiare del regime di sospensione impositiva al termine della stessa dovrà trasportarli nel paese di provenienza. In pratica se un operatore economico austriaco invia dei beni in Italia per assoggettarli ad una lavorazione, e al termine della stessa i beni vengono rispediti all’operatore austriaco, l’operatore italiano dovrà: - annotare i beni ricevuti nel registro di cui all’art. 50 comma 5) del D.L. 331/93; - emettere la fattura senza Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72 per la lavorazione eseguita; - presentare l’Intrastat 1-quater dei servizi e, se mensile, l’Intrastat 2-bis e 1-bis per la sola parte statistica indicando rispettivamente i codici 4 e 5 nella prima colonna della “natura transazione” e compilando sempre le colonne valore statistico. In merito all’emissione della fattura dal 1° luglio 2022 questa andrà emessa in formato XML attualmente utilizzato per l’invio delle e-fatture. La fattura elettronica sarà di tipo TD01 con la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario, secondo le modalità già in vigore. Si evidenzia comunque che questa modalità non rappresenta la procedura legale di trasmissione della fattura. Per le operazioni con soggetti esteri, infatti, il documento legale valido rimane la copia direttamente inviata al cliente estero (cartacea o in formato pdf) mentre il file XML è un rigo dell’esterometro. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuarsi come ricordato con il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione della prestazione di servizi. Se i beni al termine della lavorazione non vengono rispediti nel paese di provenienza, riprendendo il nostro esempio in Austria, ma vengono spediti in altro paese comunitario o extracomunitario (ad esempio Slovenia o Svizzera) non opera più il regi-

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me di sospensione impositiva e l’introduzione dei beni nel nostro paese viene considerato acquisto comunitario, con obbligo per l’operatore austriaco di dotarsi di una posizione Iva in Italia. Il successivo trasporto dei beni lavorati in altro paese comunitario o extracomunitario (Slovenia o Svizzera) configurerà rispettivamente una cessione comunitaria o un’esportazione con assunzione, da parte della posizione Iva italiana dell’operatore austriaco, dei conseguenti obblighi amministrativi e fiscali (emissione di fattura in art. 41 o art. 8).

Beni trasferiti in ambito comunitario per lavorazioni Analogamente a quanto visto in precedenza, l’art. 41 del D.L. 331/93 disciplina i casi in cui i beni siano spediti dal nostro paese in altro paese comunitario per subire una lavorazione. Volendo anche in questo caso fare un esempio, si pensi ad un’impresa Italiana che invia in Francia dei beni per delle lavorazioni, al termine delle quali gli stessi beni vengono rispediti nel nostro paese. L’invio dei beni in Francia comporterà per l’operatore Italiano il rispetto dei seguenti adempimenti: - annotare i beni spediti nel registro di cui all’art. 50 comma 5) del D.L. 331/93; - integrare la fattura estera relativa alla lavorazione con l’indicazione dell’imposta e registrarla sia nel registro degli acquisti e delle vendite; - presentare l’Intrastat 2 –quater dei servizi e, se mensile, l’Intrastat 1-bis e 2-bis per la sola parte statistica. Anche in questo caso dal 1° luglio 2022 le modalità di integrazione delle fatture estere per la lavorazione cambieranno e dovrà essere utilizzato il tipo di documento - TD17 integrazione/autofattura per acquisto di servizi da soggetti esteri. Il file XML nel dettaglio andrà compilato come segue: - Cedente Prestatore, i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza; - Cessionario/Committente i dati del cessionario residente che effettua l’integrazione; - Data della sezione “Dati Generali” la data di ricezione o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero; - per ogni operazione si dovrà compilare la sezione Dettaglio Linee rispettando l’obbli-

gatorietà dei campi con l’indicazione dell’imponibile presente nella fattura, della relativa imposta calcolata dal cessionario o del codice Natura qualora l’operazione non sia imponibile. Può essere il caso, poco probabile dell’N3.5 nell’ipotesi di acquisti non imponibili con utilizzo del plafond; - Dati fatture collegate andranno indicati gli estremi delle fatture di riferimento e, se disponibile, il numero identificativo attribuito alla stessa SDI (ipotesi poco probabile perché significherebbe che il fornitore ha emesso la fattura tramite lo SDI, circostanza che escluderebbe l’obbligo della comunicazione da parte del cessionario); - Numero andrà indicato il numero attribuito al documento, preferibilmente nell’ambito di una numerazione progressiva dedicata. I dati di cui sopra andranno trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione. Ritornando al nostro esempio qualora al termine della lavorazione in Francia i beni, invece di essere rispediti in Italia vengono consegnati in altro paese comunitario o extracomunitario (Austria o Svizzera), per il committente Italiano l’invio dei beni in Francia si configura come una cessione intracomunitaria con l’onere di identificarsi e acquisire una partita Iva francese. Il successivo trasporto dei beni lavorati in altro paese comunitario o extracomunitario (Austria o Svizzera) configurerà rispettivamente una cessione comunitaria o un’esportazione con assunzione, da parte della posizione Iva assunta in Francia, dei conseguenti obblighi amministrativi e fiscali previsti in tali paesi.

Manutenzioni escluse dal monitoraggio statistico È importante evidenziare che gli interventi di manutenzione e riparazione sono esclusi dall’obbligo di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat ai fini statistici. Per interventi di riparazione s’intende il ripristino di un bene nella funzione originaria, senza modificarne in alcun modo la natura, anche se questo comporta lavori di ricostruzione o di miglioria. Per questi interventi si rende obbligatorio l’invio del solo modello Intrastat servizi.

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Regime Iva del margine pensATO PER EVITARE FENOMENI DI DOPPIA IMPOSIZIONE

Regime del margine L’art. 36 del D.L. 41/1995 prevede l’applicazione del regime del margine per le cessioni di beni mobili usati (esclusi quindi gli immobili), gli oggetti d’arte, antiquariato o da collezione a condizione che gli stessi siano stati in precedenza acquistati (sia in Italia sia in ambito comunitario) presso: - privati consumatori; - soggetti passivi Iva che non hanno potuto detrarre l’imposta all’atto dell’acquisto o dell’importazione; - soggetti passivi che hanno a loro volta applicato il regime del margine. In questi casi l’Iva sulla successiva cessione avviene applicando un regime speciale, detto del “margine”, commisurandola alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione. Si pensi ad un bene usato ceduto per 1.000 euro in precedenza acquistato da un soggetto che non aveva potuto detrarre l’imposta per 700 euro. In questo caso l’imposta deve essere versata sul margine positivo di 300 attraverso lo scorporo dell’imposta, nel nostro caso l’imposta a debito sarà di 54,10 corrispondente ad un imponibile di 245,90. In pratica la base imponibile non viene individuata nel corrispettivo, ma nella differenza tra prezzo di vendita e di acquisto, eventualmente aumentato delle spese di riparazione e accessorie. La norma individua tre distinti metodi di determinazione del margine. 1) Il metodo analitico, il margine deve essere calcolato con riferimento a ciascun bene ceduto in forma analitica. Questo metodo deve necessariamente essere applicato dai soggetti che cedono saltuariamente beni usati. In caso di margine negativo, ovviamente, non si deve

procedere allo scorporo e non sarà dovuto alcun versamento a titolo di Iva. 2) Metodo forfetario, in determinati casi il margine è calcolato in misura forfetaria sull’incasso derivante dalle cessioni al dettaglio dei beni interessati. Questa procedura si giustifica per la difficoltà di calcolo che s’incontrerebbe utilizzando il metodo analitico e riguarda: - le cessioni di oggetti d’arte dove il margine forfetario è fissato nella misura del 60%; - le cessioni effettuate da soggetti che esercitano esclusivamente il commercio ambulante, il margine i questi casi è del 50% ridotto al 25% per i prodotti editoriali; - le cessioni di prodotti di antiquariato, di francobolli da collezione, di parti di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche dove il margine è del 50%. 3) Metodo globale riguarda i commercianti che eseguono molte operazioni di questo tipo. In questi casi il margine è calcolato quale differenza tra il totale delle vendite e il totale degli acquisti effettuati nel periodo di riferimento che può essere mensile o trimestrale. In caso di presenza di diverse aliquote il margine positivo deve essere ripartito proporzionalmente sulla base della composizione dei corrispettivi lordi del periodo. Quest’ultimo metodo è il criterio tipico dei concessionari d’auto che, a fronte della cessione di un automezzo nuovo, provvedono al ritiro dell’usato. Con riferimento a questi ultimi soggetti sottolineiamo che la circolare n. 8 del 13 marzo 2009 dell’Agenzia delle entrate ha negato la possibilità di applicare il regime del margine nei casi in cui l’acquisto del veicolo usato sia stato effettuato presso un soggetto che ha detratto, all’atto dell’acquisto, l’Iva nella misura del 40%. In questi casi pertanto l’imposta deve essere applicata con le modalità ordinarie penalizzando fortemente i concessionari. È viceversa applicabile il regime del margine nei casi in cui al momento dell’acquisto il soggetto passivo si sia detratto l’imposta nelle misure del 10% o del 15%.

La fattura In tutti i casi in cui si renda applicabile il regime

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del margine, le fatture devono indicare il prezzo di cessione senza esposizione dell’imposta e riportare il riferimento normativo recato dall’art. 36 del decreto legge 41/95. In caso di fattura elettronica, va indicato nel campo “Natura” il codice N5. È opportuno ricordare che per i beni rientranti nel regime del margine non è possibile detrarre l’imposta relativa agli acquisti di detti beni ed è necessario effettuare apposita annotazione, nel registro delle fatture di vendita o dei corrispettivi, dei calcoli del margine effettuati e dell’imposta dovuta.

La cessione del contratto di leasing Ai fini Iva la cessione di un contratto di leasing è considerata una prestazione di servizi alla quale

tuttavia deve essere applicata la stessa aliquota Iva che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni. Segnaliamo che il comma 10 - bis dell’art. 36 del D.L. 41/95 prevede l’applicazione del regime del margine alle cessioni dei contratti di leasing acquistati presso privati o soggetti senza diritto alla detrazione dell’imposta. Conseguentemente in caso di acquisto di un contratto di leasing da parte di un soggetto passivo Iva: - da un soggetto privato; - da un soggetto passivo Iva che non ha potuto detrarre l’Iva; - da un soggetto passivo che applica il regime del margine; alla successiva cessione di tale contratto sarà applicabile il regime del margine. (PZ)

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Decreto investimenti autotrasporto presentazione domande dal 2 maggio al 10 giugno e dal 3 ottobre al 16 novembre 2022 Facciamo seguito alle circolari associative prot. n. 39/EV del 26 gennaio 2022 e n. 165/EV del 13 aprile 2022 per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato sul proprio sito web il decreto direttoriale n. 155 del 12 aprile 2022, concernente le disposizioni di attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021. Il nuovo provvedimento in questione, emanato a seguito dell’intervento delle Associazioni nazionali dell’autotrasporto, sostituisce il precedente d.d. 7 aprile 2022 n. 147, che aveva previsto scadenze temporali più ravvicinate. L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di incentivo avviene su due periodi distinti: dalle ore 10.00 del 2 maggio 2022 alle ore 16.00 del 10 giugno 2022 e dalle ore 10.00 del 3 ottobre 2022 alle ore 16.00 del 16 novembre 2022. Il decreto, inoltre, definisce le modalità operative connesse agli incentivi per il ricambio del parco veicolare da parte delle imprese di autotrasporto merci, in vigore per gli acquisti eseguiti dal 16 dicembre 2021, con riferimento all’iter procedimentale relativo a: - presentazione delle domande di ammissione per la prenotazione di risorse; - rendicontazione degli investimenti oggetto delle richieste di contributo; - istruttoria procedimentale. Ora che il quadro è completo, possiamo fornire una panoramica complessiva sullo strumento contributivo in questione, tenendo conto di quanto indicato nei due decreti.

Rinnovo parco veicolare - d.m. 18 novembre 2021, n. 459 Si tratta di una misura a cui possono accedere le

imprese di autotrasporto che hanno effettuato investimenti a partire dal 16 dicembre 2021, nel limite massimo di contribuzione per ciascuna impresa pari a € 550.000,00. Lo stanziamento delle risorse per il biennio 2021-2022 ammonta a 50 milioni di euro ed è suddiviso nelle diverse tipologie di beni, come segue: a) € 5.000.000 acquisizione di autoveicoli, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; b) € 35.000.000: - per la radiazione per rottamazione di veicoli commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a partire da 3,5 ton comprese; - per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-final (massa pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t), con contestuale rottamazione di veicoli della stessa tipologia; c) € 10.000.000: - per l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica; - per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti

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a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Nel dettaglio, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, delle sottostanti tipologie di beni, a cui si deve sommare una maggiorazione del 10% laddove le acquisizioni dovessero essere effettuate da piccole e medie imprese o da reti di imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta. 1) Autoveicoli a trazione alternativa a) Veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 7 t, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 t. Il contributo è determinato in € 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in € 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t fino a 7 t e in € 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel; b) Veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t. Il contributo è determinato in € 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore superiore a 7 ton e fino a 16 t, e in € 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 t; c) dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t per il trasporto merci, come veicoli elettrici. Il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a € 2.000. Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo

pari a € 1.000 per ciascun veicolo rottamato, a condizione che quest’ultimo sia stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno rispetto all’entrata in vigore del d.m. 2) Autoveicoli euro VI con contestuale rottamazione per radiazione a) È finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli per il trasporto merci nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo è determinato in € 7.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton e fino a 16 ton; € 15.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 t. b) Il contributo per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-Final ed Euro VI (massa pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7 t), con contestuale rottamazione, è determinato in € 3.000 per ogni autoveicolo. 3) Rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale a) Le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC595-5 e IMO. È richiesto che i predetti rimorchi e semirimorchi siano dotati di almeno un dispositivo innovativo conforme a quelli previsti nell’allegato I del d.m. b) Rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 ton allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

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c) Sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 ton allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate - ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla precedente lettera - con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. Nei sopraelencati casi a), b) e c), il contributo viene determinato come segue: - per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 ton allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli. In caso di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti, il contributo unitario si accresce risultando pari a 7.000 €. - per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in € 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale. Anche in questo caso, in presenza di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi più anziani, il contributo unitario si incrementa ammontando a €. 5.000.

Modalità operative - d.d. 12 aprile 2022, n. 155 Il d.d. prevede due periodi distinti di incentivazione, per ciascuno dei quali l’impresa ha diritto a presentare una sola domanda diretta alla prenotazione delle risorse, anche per più tipologie di intervento previste dal d.m.: 1) dalle ore 10.00 del 2 maggio 2022 e fino alle ore 16.00 del 10 giugno 2022;

2) dalle ore 10.00 del 3 ottobre 2022 e fino alle ore 16.00 del 16 novembre 2022. Le risorse finanziarie, che come ricordato ammontano a 50 milioni di euro, sono equamente ripartite nei due periodi in questione, con RAM S.p.A. che, in qualità di soggetto gestore, predisporrà ed aggiornerà periodicamente degli appositi contatori sul proprio sito internet, aventi lo scopo di segnalare le risorse disponibili in funzione delle istanze pervenute. L’erogazione dei contributi, come di consueto, avverrà fino ad esaurimento delle risorse, con una graduatoria delle domande formata in ordine cronologico (c.d. click-day). L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente dall’indirizzo PEC dell’impresa, all’indirizzo ram. investimenti2022@legalmail.it a pena di inammissibilità, unitamente a: a) modello di istanza debitamente compilato, reperibile sul sito internet del RAM, firmato digitalmente dal legale rappresentanze o procuratore dell’impresa; b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore dell’impresa; c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetti d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva al 16 dicembre 2021 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il soggetto gestore RAM pubblicherà sul proprio sito web entro il 20 giugno 2022 l’elenco delle domande pervenute (ovvero entro il 1° dicembre, con riferimento al secondo periodo). L’elenco ha solo valore di ordine di prenotazione, e rimane valido in attesa che siano verificati i requisiti dell’impresa istante e della documentazione allegata. Per quanto attiene alla fase di rendicontazione, tutti coloro che hanno prenotato le risorse nei due periodi sopra indicati, hanno l’onere di dimostrare il perfezionamento dell’investimento e l’avvio del medesimo a partire dal 16 dicembre 2021. La rendicontazione, si precisa, richiede la trasmissione della prova documentale dell’intero pagamento del prezzo ovvero, nel caso di acquisti in leasing, la prova di pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione, dimostrando altresì la piena disponibilità del bene attraverso verbale di presa in consegna. Le imprese che hanno presentato istanza nel primo periodo di incentivazione dovranno inviare la documentazione richiesta a partire dalle ore 10.00 del 4 luglio 2022 ed entro le ore 16.00 del 1° aprile 2023; mentre le imprese che hanno presentato istanza nel secondo periodo dovranno trasmettere la documentazione pertinente dalle

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ore 10.00 del 1° dicembre 2022 ed entro le ore 16.00 del 1° settembre 2023. Importante sottolineare che l’impresa che non dia seguito alla prenotazione delle risorse nel primo periodo mediante rendicontazione nei termini sarà esclusa dalla presentazione di una nuova domanda durante la seconda fase.

Cumulo L’aiuto è concesso in regime d’esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, sicché la possibilità di

cumulo con altri aiuti di Stato è da ritenersi esclusa in caso di identità di costi ammissibili e di beni oggetto di incentivi. È invece permessa la cumulabilità con altri aiuti concessi in regime de minimis, ma solamente nel limite dell’intensità consentita a norma del regolamento di esenzione. Copia dei decreti, congiuntamente a qualsiasi altra informazione o chiarimento, possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (EV)

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Fondo impresa femminile contributi per nascita, sviluppo e consolidamento

Segnaliamo che il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha pubblicato sul proprio sito web il decreto direttoriale 30 marzo 2022, che individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile, di cui al precedente decreto MISE del 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021. Si tratta di un incentivo, a valere sulle risorse PNRR e sugli stanziamenti della legge di bilancio Nascita di imprese femminili

Tipologia di contributo

Spese ammissibili

Contributi a fondo perduto pari a: 80% delle spese ammissibili e comunque fino a 50.000,00 euro, per spese non superiori a 100.000,00 euro; 50% delle spese ammissibili, per spe- se superiori a 100.000,00 euro e fino a 250.000,00 euro.

2021, che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti agevolati per sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di: - società cooperative o società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti della compagine sociale; - società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in maniera non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; - imprese individuali la cui titolare sia una donna; - lavoratrici autonome. Sono ammissibili ad agevolazione le spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, relative alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, nonché alla fornitura di servizi e al commercio e turismo, come ricapitolate nella tabella che segue: Sviluppo e consolidamento di imprese femminili per le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36, si prevede un contributo a fondo perduto per il 50% dell’ammontare complessivo, e per il restante 50% in forma di finanziamento a tasso zero, fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili; per le imprese costituite da oltre 36 mesi, ferma restando la copertura dell’80% delle spese ammissibili, mentre la contribuzione a fondo perduto rimane limitata alle esigenze di capitale circolante.

Spese relative a: a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività di impresa e a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata; b) immobilizzazioni immateriali necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa; c) servizi iCloud; d) personale dipendente assunto dopo la data di presentazione della domanda; e) esigenze di capitale circolante.

Le domande possono essere compilate e inoltrate esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online di Invitalia, che verrà attivata in prossimità delle date di apertura dello sportello. Per quanto attiene alle nuove imprese, la compila-

zione sarà possibile a partire dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022, mentre la presentazione della domanda sarà possibile dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022. Per quanto riguarda le imprese avviate, la com-

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pilazione sarà invece possibile a partire dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022, con l’avvio della fase di presentazione della domanda fissato per le ore 10.00 del 7 giugno 2022. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE). Inoltre, è importante disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante della società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità di socio

o soggetto referente della società costituenda. La compilazione, firmata digitalmente, si concluderà con il rilascio del “codice di predisposizione della domanda”, che servirà in fase di presentazione della domanda. Per qualsiasi ulteriore informazione, nonché per i fac-simile della documentazione (che sarà pubblicata a partire dal 20 aprile 2022), è possibile fare riferimento all’Ufficio economico dell’Associazione. (EV)

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Voucher digitali I4.0

contributi per strategie di comunicazione e marketing digitale

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 172/ EV del 19 aprile 2022 per segnalare che la Camera di commercio di Pordenone - Udine (CCIAA PNUD) ha pubblicato sul proprio sito web un bando relativo alla concessione e alla contestuale erogazione di contributi per le strategie di comunicazione e marketing digitale per i mercati globali per le PMI delle ex province di Pordenone e Udine. L’aiuto rientra nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0 ed è finalizzato al miglioramento della presenza online delle imprese, all’apertura dei propri servizi su nuovi mercati di esportazione e allo sviluppo/consolidamento della presenza su canali di prenotazione, vendita e pagamento online. Le spese ammissibili a contributo devono essere sostenute – fatturate e pagate – a partire dal 1° gennaio 2021 e prima della presentazione della domanda, e possono consistere in: 1. spese sostenute per l’acquisizione di servizi di consulenza strategica in materia di utilizzo

di strumenti e canali digitali per la comunicazione e il marketing digitale (es. Consulenza in social media marketing, redazione di un piano di marketing digitale, predisposizione di una Campagna Ads, Consulenza in Content Marketing, Consulenza SEO e User Experience, realizzazione di video promozionali e di comunicazione aziendale, acquisto licenze d’uso/noleggio di software di monitoraggio e analisi Social Media, Costruzione sito web Ecommerce, App mobili ecc.); 2. spese per i servizi/canoni volti a favorire l’accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali (B2B, B2C, I2C) e a favorire una maggiore competitività grazie al marketing digitale e l’acquisizione di forme di smart payment (es. acquisizione e utilizzo di forme di smart payment, campagne di promozione attraverso attività di digital e social media marketing, traduzioni di testi aziendali finalizzate alla predisposizione di portfolio clienti, ecc.) 3. spese sostenute per l’acquisto di dispositivi (es. PC, schermi, stampanti, ecc.) connesse a un preciso progetto di strategia di comunicazione e marketing digitale. L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale sotto forma di voucher secondo il regime “de minimis”, nella percentuale massima del 70% e con riferimento a un importo di spesa ammessa pari ad almeno € 4.285,72, come indicato nella tabella che segue:

CONTRIBUTO

VALORE

SPESA MINIMA AMMISSIBILE

Voucher A

3.000,00 euro

4.285,72 euro (IVA esclusa)

Voucher B

7.000,00 euro

10.000,00 euro (IVA esclusa)

Voucher C

10.000,00 euro

14.285,72 euro (IVA esclusa)

Precisiamo che ciascuna impresa può presentare soltanto una domanda di contributo per localizzazione (ex provincia di appartenenza) delle sedi destinatarie dell’investimento. Pertanto, al massimo potranno essere ammesse due domande di contributo per ogni impresa, se le sedi/unità locali destinatarie dell’investimento sono localizzate nelle due ex province di Pordenone e Udine. Le imprese interessate possono presentare do-

manda di contributo alla CCIAA PN – UD utilizzando la relativa modulistica a partire dalle ore 09.00 del 02 maggio 2022 ed entro il 01 luglio 2022, inoltrando una PEC all’indirizzo di riferimento, che per le imprese con sede destinataria dell’investimento nell’ex provincia di Udine è contributi.ud@pec.pnud.camcom.it, mentre per le imprese con sede destinataria dell’investimento nell’ex provincia di Pordenone è contributi.pn@

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pec.pnud.camcom.it. I contributi sono concessi e contestualmente liquidati secondo procedimento valutativo a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Più dettagliate informazioni tecniche e operative circa il contributo, la relativa procedura e la modulistica, possono essere richieste all’Ufficio economico dell’Associazione. (EV)

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Emergenza Covid-19, approvate nuove linee guida pubblicate le “linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 158/CSC del 7 aprile 2022 per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022, con allegate le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali dopo la fine dello stato di emergenza (avvenuta, come noto, lo scorso 31 marzo).

Premesse Le nuove Linee guida sono applicabili dal 1° aprile 2022 e lo resteranno fino al prossimo 31 dicembre, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia. Si evidenzia che al punto 5 dell’allegato all’Ordinanza si dispone che restano applicati gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente; inoltre, si precisa che le Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Il venir meno dello stato di emergenza non coincide con la fine della pandemia e del contagio, si ritiene pertanto opportuno, per le aziende, continuare ad applicare i Protocolli e, in prospettiva, di adeguarli alla situazione sanitaria, al fine di mantenere sia i livelli di sicurezza fin qui garantiti per i lavoratori, sia la tutela assicurata all’impresa.

Principi di carattere generale Le linee guida contengono, anzitutto, i seguenti principi di carattere generale che devono essere applicati, adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali: - Certificazione verde COVID-19: obbligo di Pag. 31 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2022

possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente. - Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente. - Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti. - Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza. - Aerazione: Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per quanto concerne le misure specifiche relative a singoli settori di attività, la maggior parte sono dedicate ai servizi di ristorazione, a quelli alla persona e al commercio.

Corsi di formazione Viene abrogato l’obbligo di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività di formazione, per un periodo di quattordici giorni. Di contro, vengono confermate le disposizioni inerenti a: - privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei; - privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni, laddove possibile; - organizzare gli spazi destinati all’attività in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di ri-


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schio), anche in relazione alle specificità del corso; nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività; la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila; garantire la regolare igienizzazione degli ambienti, degli strumenti e delle attrezzature ad

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ogni cambio di utente e comunque a fine giornata; - in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda, potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale. Il provvedimento completo è consultabile al link: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/de ttaglioAtto?id=86679 (CS)



Energy Manager

nomina on line entro il 30 aprile 2022

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 166/ CSC del 13 aprile 2022 per ricordare che le imprese del “comparto industriale” che nel 2021 hanno registrato un consumo di energia superiore a 10.000 t.e.p. (tonnellate equivalenti di petrolio) e le imprese degli altri settori che sempre nel 2021 hanno registrato un consumo di energia superiore a 1.000 t.e.p. devono procedere alla nomina dell’Energy manager ai sensi dell’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Per “comparto industriale” si intendono le imprese appartenenti alle sezioni B, C, D, E ed F del Codice Ateco 2007. I restanti settori sono invece quelli civile, terziario e dei trasporti. L’Energy Manager è una figura con funzioni di supporto dell’impresa o di altro soggetto in merito al migliore utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza. L’Energy Manager o responsabile può essere anche un professionista esterno, qualora all’interno dell’impresa o di altro soggetto non sia possibile individuare una figura interna dotata di adeguate competenze e disponibilità di tempo per svolgere al meglio tale funzione. La piattaforma NEMO, dedicata all’invio della nomina dell’Energy Manager, è stata aggiornata e migliorata; la piattaforma è attiva dal 1° marzo 2022. I soggetti accreditati negli anni precedenti, già in possesso di credenziali, devono: 1. resettare la password seguendo questo collegamento: https://nemo.fire-italia.org/site/ forgot-password; 2. inserire in modo accurato il nome utente (Partita IVA) e l’e-mail del referente del soggetto nominante. Tutte le informazioni sulla procedura di nomina sono disponibili nelle apposite Linee guida pubblicate dalla FIRE al seguente link: http://em.fireitalia.org/?p=1242.

Sempre allo stesso link è possibile prelevare un’applicazione in formato excel a supporto del calcolo dei t.e.p. da utilizzare per verificare se si è o meno soggetti all’obbligo in esame. Restano confermati i contenuti della circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014, fra i quali ricordiamo i seguenti: - la valutazione dei consumi (punto 9 della circolare) “va riferita all’energia consumata … per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni o servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti e ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso…”; - per quanto riguarda le imprese che trasportano carburanti (punto 11 della circolare ministeriale) “i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi”; quindi, nel caso di trasporto di gasolio mediante autocisterna, rileva il combustibile consumato dal veicolo e non quello trasportato in cisterna per essere venduto; - non sono richiesti requisiti particolari per la designazione ad Energy Manager; tuttavia, la circolare sottolinea (punto 18) che questa figura offre un supporto sulle tematiche energetiche, per cui, soprattutto nelle grandi organizzazioni, è preferibile che venga indicato un profilo dirigenziale. Eventuali errori commessi nella compilazione del modello non saranno sanzionati, fatti salvi i casi di dichiarazioni false o mendaci, a condizione che la nomina venga inviata alla FIRE con la procedura prima descritta entro il 30 aprile 2022. Si ricorda, infine, che la violazione dell’obbligo di comunicazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 51.645,58 euro (art. 34, della legge 10/1991); l’invio tardivo non sana l’irregolarità, ma potrà essere tenuto in conto per limitare l’importo della sanzione.

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(CS)


Albo Gestori ambientali: versamento diritti d’iscrizione scadenza del 30 aprile 2022

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 167/ CSC del 13 aprile 2022 per rammentare che entro il prossimo 30 aprile 2022 le imprese che svolgono servizi di trasporto dei rifiuti devono effettuare il versamento dei diritti d’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, in base alla categoria e alla classe per cui sono iscritte. Pertanto, entro il 30 aprile 2022, le imprese iscritte all’Albo dei Gestori ambientali dovranno corrispondere il diritto annuale d’iscrizione, mediante versamento alla relativa Sezione regionale ove sono iscritte, in

base all’articolo 24 del DM 120/2014. Per eseguire il pagamento l’impresa deve accedere alla propria area riservata: nella sezione “DIRITTI” è visualizzato in dettaglio l’importo dovuto. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito su circuito Visa/MasterCard. Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo. Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. La sospensione decorre dalla data in cui l’impresa riceve notifica del provvedimento nella propria casella di posta elettronica certificata. Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni. Il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

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(CS)


Certificati F-Gas. Nuova scadenza con la fine dello stato di emergenza saranno validi fino al 29 giugno 2022 La certificazione F-Gas è un documento obbligatorio che ha lo scopo di formare personale specializzato e di dare tracciabilità agli interventi interessanti i gas fluorurati, come il corretto smaltimento, in modo da evitare la dispersione incontrollata nell’ambiente. La certificazione d’impresa ha una durata di 5 anni, durante i quali l’Organismo di Certificazione effettuerà delle verifiche periodiche per accertare la sussistenza dei requisiti. Al termine dei 5 anni, l’azienda dovrà sottoporsi ad un nuovo iter di certificazione. La certificazione delle singole

persone, ossia il “Patentino F-Gas”, ha invece una validità di 10 anni. A seguito della pubblicazione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza“, fissata al 31 marzo 2022 e in considerazione di quanto stabilito dal Ministero della Transizione Ecologica nella Circolare del 24 dicembre 2020, i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), avranno validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza (29 giugno 2022). Oltre tale data (29 giugno 2022), tutti i certificati scaduti non saranno più validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, così come previsto dalla normativa vigente. (CS)

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Autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria aggiornamento del regolamento

Con nota del 7 aprile 2022 il Ministero della Salute ha aggiornato il documento per le istanze in situazioni di emergenza per prodotti fitosanitari. La Commissione Europea ha adottato, nella riunione del Comitato Permanente Piante Animali e Alimenti e Mangimi- Sezione Fitosanitaria, Legislazione del 26 gennaio 2021, la nuova linea guida “GUIDANCE ON EMERGENCY AUTHORISATIONS ACCORDING TO ARTICLE 53 OF REGULATION (EC) NO 1107/2009 (SANCO/10087/2013 rev.1) al fine di armonizzare maggiormente l’applicazione dell’ art.53 del Reg. 1107/2009. Pertanto, prendendo spunto dalla Linea guida Europea, la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute, ha aggiornato il documento del 18 gennaio 2016, relativo alla precedente “Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’art. 53 del regolamento (ce) 1107/2009” fissando i criteri per la presentazione e per l’esame delle istanze in un’ottica di massima trasparenza. La linea operativa, pur non rappresentando un vincolo giuridico, individua una procedura che ha lo scopo di uniformare l’iter di rilascio delle autorizzazioni da parte di questo Ministero, nonché di facilitare il compito di tutti i soggetti interessati. L’art. 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede la possibilità di autorizzare, in deroga ai re-

quisiti di sicurezza sanitaria e ambientale stabiliti dagli Art. 28 e 29 dello stesso Regolamento, l’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, per un periodo non superiore a 120 giorni e per un uso limitato e controllato “…ove tale provvedimento appaia necessario a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole.” La seguente procedura si applica alle richieste di autorizzazione presentate ai sensi dell’Art.53 del citato Regolamento per l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di sintesi, naturali o microorganismi: I. Approvate (presenti in prodotti fitosanitari autorizzati per colture/avversità diverse da quelle oggetto della richiesta) ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009. II. Approvate (ma non presenti in prodotti fitosanitari autorizzati in Italia) ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009. III. In corso di approvazione (nuove sostanze per le quali è stata presentata una domanda che lo Stato Membro Relatore ha ritenuto ammissibile). IV. Non approvate ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009. In linea generale i fitoregolatori non sono considerati prodotti fitosanitari atti a far fronte a situazioni di emergenza fitosanitaria, tuttavia qualora sia giustificata dal Portatore d’Interesse la loro utilità per far fronte a situazione di emergenza, potranno essere valutate le relative istanze. Nel caso di sostanze non approvate, è esclusa la possibilità di presentare domande ai sensi dell’Art. 53 del Reg. (CE) 1107/2009, per le quali sostanze non è fissato un LMR secondo il Regolamento (CE) 396/2005 e s.m.i. o internazionale (CODEX – ALIMENTARIUS FAO).

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(C)


Compensazione prezzi nei lavori pubblici le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare i pagamenti il più tempestivamente possibile Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), Enrico Giovannini, con circolare del 5 aprile 2022 ha indirizzato alle principali stazioni appaltanti pubbliche chiarimenti interpretativi sulle modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”, a seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 1-septies ha previsto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all’articolo 133 del d.lgs. n. 163/2006 e all’articolo 106, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, l’adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo e al secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni, eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni. Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice Pag. 38 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2022

dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016. Ai fini del riconoscimento della compensazione, le stazioni appaltanti sono state autorizzate ad utilizzare, nei limiti del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme disponibili per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono utilizzare le somme derivanti da ribassi d’asta e quelle ancora disponibili relativamente ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021. Con decreto ministeriale del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono state disciplinate le “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”. Con decreto dell’11 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, si è provveduto, ai sensi del comma 1 del citato articolo 1-septies, alla “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. Come noto, il meccanismo di compensazione di prezzi sopra descritto è stato esteso: - al secondo semestre dell’anno 2021 dall’articolo 1, commi 398 e 399, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha altresì previsto l’adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto secondo semestre entro il 31 marzo 2022 ed incremen-


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tato la dotazione del fondo ministeriale di ulteriori 100 milioni di euro; - al primo semestre dell’anno 2022 dall’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che ha altresì previsto l’adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto primo semestre entro il 30 settembre 2022, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ed incrementato la dotazione del fondo ministeriale di ulteriori 150 milioni di euro. Da ultimo, l’articolo 23 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo di cui all’articolo cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 (la cui dotazione è stata contestualmente incrementata di ulteriori 120 milioni di euro per l’anno 2022) di un’anticipazione in favore delle stazioni appaltanti di una somma pari al 50 per cento dell’importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione dalle stesse presentate. La circolare chiarisce che in considerazione di alcune criticità emerse in relazione alle compensazioni relative al primo semestre 2021 e dell’avvenuta adozione del decreto direttoriale di rilevazione dei prezzi dei principali materiali da costruzione relativi al secondo semestre 2021, ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori economici ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione ed indicate dal comma 6, dell’articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 e dal comma 7 dell’articolo

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25 del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili a detti fini e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato articolo 1-septies. Infatti, l’intervento del Fondo è ammesso esclusivamente in caso di assenza ovvero di incapienza delle risorse indicate dai sopra menzionati articoli 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 e 25, comma 7, del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili ai fini del riconoscimento delle compensazioni richieste dagli operatori economici. Ne deriva che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale in favore delle stazioni appaltanti richiedenti, secondo il Ministro, non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori economici. Infine, la circolare chiarisce, che allo scopo di ridurre i tempi di trasferimento agli operatori economici delle risorse assegnate alle stazioni appaltanti a valere sulla dotazione del Fondo ministeriale, con decreto ministeriale del 5 aprile 2022, è stata aggiornata, relativamente al secondo semestre 2021, la disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 30 settembre 2021, prevedendosi, in sintesi: la diminuzione, da sessanta a quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazione dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse di detto Fondo, nonché l’istituzione di una piattaforma dedicata da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti. (CS)


ANAC: qualificazione stazioni appaltanti approvate le nuove linee guida

Con delibera N. 141 del 30 marzo 2022 l’ANAC ha approvato le Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.». previste dall’articolo 38 del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) In data 17 dicembre 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo di intesa avente ad oggetto “l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”. Con l’approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia si prevede che l’Autorità completi l’esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti. Le Linee guida rappresentano una prima attuazione del suddetto protocollo ed in particolare una prima individuazione dei requisiti necessari per l’implementazione futura del sistema di qualificazione. L’obiettivo delle Linee guida è di individuare le modalità operative per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento dell’entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici. Attraverso le Linee guida vengono individuati i dati necessari per dimostrare il possesso dei requisiti, di base e premianti, alcuni dei quali già acquisiti dall’Autorità tramite l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) o la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) o acquisibili dall’Autorità mediante il collegamento con banche dati detenute Pag. 41 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2022

da altre amministrazioni, altri che dovranno essere acquisiti attraverso dichiarazioni rese dalle stazioni appaltanti. Con le Linee guida sono individuati i pesi attribuiti a ciascun requisito base, mentre non sono definite le modalità per l’attribuzione dei punteggi relativi a ciascun requisito. Tali modalità verranno individuate a seguito delle informazioni provenienti dai dati inviati dalle stazioni appaltanti su base volontaria e dalla consultazione pubblica con gli stakeholders, attività queste che saranno avviate appena pubblicato l’attuale schema delle Linee guida. Anche i pesi potranno essere riconsiderati a seguito delle suddette attività. Tale scelta risponde all’esigenza di fondare il sistema di qualificazione sulla base di dati oggettivi, in modo da creare un sistema che tenga conto delle caratteristiche del contesto in cui operano attualmente le stazioni appaltanti, anche con riferimento agli ambiti territoriali, nonché eventualmente ai percorsi di aggregazione e di convenzionamento avviati tra più amministrazioni. A seguito della consultazione e della raccolta dei dati sarà valutato se attribuire un punteggio, come requisito base o requisito premiante, anche al numero di enti convenzionati con la centrale di committenza. Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del Codice, nonché dell’articolo 51, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 77/2021, la qualificazione sarà necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a 150.000 euro per i lavori e a 139.000 per i servizi e forniture. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, essere dotate di personalità giuridica e avere la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesterà la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il pro-


cesso di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e può riguardare uno o entrambi i seguenti ambiti: a) capacità di progettazione delle gare e di affidamento; b) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. La qualificazione può riguardare: - i lavori; - i servizi e le forniture; - entrambe le tipologie contrattuali. Per i lavori di importo a base di gara pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti e le centrali di committenza sono qualificate in uno dei seguenti livelli: a) livello base (L3) per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro; b) livello medio (L2) per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria; c) livello alto (L1) per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore a 139.000 euro, se sono in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i predetti servizi. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore a 139.000 euro le stazioni appaltanti e le centrali di committenza sono qualificate in uno dei seguenti livelli: a) livello base (SF3) per importi pari o superiori a 139.000 euro e inferiori a 750.000 euro; b) livello medio (SF2) per importi pari o superiori a 750.000 euro e inferiori a 5.000.000 di euro; c) livello alto (SF1) per importi pari o superiori a 5 milioni di euro. Per ciascun requisito di base individuato all’articolo 38, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti pubblici nonché all’articolo 4 del Protocollo vengono individuati i pesi che l’ANAC ritiene di attribuire per la qualificazione per l’affidamento dei lavori e le informazioni necessarie da acquisire per la loro valutazione. Per fare degli esempi sull’attribuzione dei punteg-

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gi, al requisito relativo “alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze” è attribuito un peso pari a 20 punti su 100. Per poter valutare tale requisito sarà necessario acquisire da parte dell’Autorità informazioni in merito al numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, con la specificazione della qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza. Al requisito relativo “al sistema di formazione e aggiornamento del personale” è attribuito un peso pari a 20 punti su 100. Per poter valutare tale requisito è necessario acquisire informazioni sul livello di formazione raggiunto, per numero di ore di formazione e attestato conseguito nell’ultimo triennio. Al requisito relativo “al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio” è attribuito un peso pari a 40 punti su 100. Per poter valutare tale requisito si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP considerando oltre al numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/ amministrazioni, e ai relativi importi, informazioni qualitative quali i tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate, per le gare svolte nel quinquennio antecedente. Le stazioni appaltanti potranno comunicare le informazioni da autodichiarare accedendo ad AUSA a partire dal 15 aprile e fino al 22 maggio 2022, in modo da permettere all’Autorità di effettuare le necessarie elaborazioni sui dati raccolti per definire le modalità di attribuzione dei punteggi. Le stazioni appaltanti possono, altresì, inserire nella BDNCP le informazioni mancanti per le procedure di gare avviate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sarà anche avviata una consultazione pubblica, aperta a tutti i soggetti interessati, chiusa questa fase, le modifiche alle linee guida sono approvate dall’Anac, sentite la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza Unificata. L’Autorità, a partire dal 23 maggio 2022, inizierà l’analisi e l’elaborazione dei dati comunicati e delle osservazioni pervenuta, al fine di predisporre una relazione, che deve essere presentata, in accordo con la Presidenza del Consiglio, alla Cabina di Regia entro il 30 giugno 2022. (CS)


è attivo lo Sportello per la sicurezza informatica la cyber security sempre più strategica per le imprese

Negli ultimi 2 anni gli attacchi hacker alla sicurezza informatica delle imprese hanno registrato una crescita esponenziale bloccando l’operatività delle aziende colpite con importanti conseguenze economiche. Il tema sta diventando sempre più strategico anche per le nostre imprese associate, considerando che la pandemia e il contesto internazionale sempre più complesso e digitalizzato hanno incrementato i casi, imponendo l’adozione di misure per blocca-

re l’attacco, proteggere il patrimonio informativo e la sicurezza dei dati. Un efficace sistema di Cyber Security (Sicurezza Informatica) è lo strumento che le imprese hanno a disposizione per difendere i propri sistemi informatici, ma più in generale il proprio know how. Per questo abbiamo attivato uno Sportello dedicato per assistere le imprese che si trovino ad affrontare il problema o che siano interessate in via preventiva alla valutazione dell’affidabilità del proprio sistema di sicurezza. L’attivazione dello Sportello e la consulenza fornita nel primo incontro saranno gratuiti. Per fissare l’appuntamento o per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare il dott. Paolo Zorzenone al n. 0432/507377 e-mail: fisco@confapifvg.it.

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(PZ)


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