ALIMENTAREARIACOMPRESSA CHIMICO ENOLOGICO
FARMACEUTICO
LEGNO
PACKAGINGO SIDERURGICOIL&GAS
ORGANIZZAZIONE
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie
Industrie del Friuli Venezia
Giulia - Confapi FVG
Viale Ungheria, 28
33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu
Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità
Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Magazzino in movimento!
SCAFFALATURE ANTISISMICHE
I PRIMI IN ITALIA
Attenzione per la qualità, collaborazioni con prestigiose università e conformità alle direttive ASL in tema antisismico
VERIFICHE PERIODICHE
OBBLIGATORIE (D.Lgs. 81/2008)
E REDAZIONE DEL
REGISTRO DI CONTROLLO
SEI IN REGOLA?
Da 50 anni SACER opera in Friuli e in tutto il Nordest occupandosi di vendita, noleggio e assistenza di carrelli elevatori, attrezzature e accessori.
Con un gruppo di professionisti di grande esperienza commerciale, amministrativo e tecnico e una solida rete di partner, SACER è l’azienda d’eccellenza per le esigenze di movimentazione e organizzazione delle merci.
Plafond Iva
lA regolArIzzAzIone dello SPlAFonAMento
PREMESSA
L’art. 8 del DPR 633/72 riconosce ai soggetti che regolarmente effettuano operazioni non imponibili con l’estero, di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva nel limite delle operazioni attive realizzate nell’anno o nei 12 mesi precedenti. Si tratta di una possibilità offerta agli esportatori abituali che in assenza di questa possibilità si troverebbero sempre in una posizione Iva creditoria. Lo status di esportatore abituale si acquisisce quando il volume di operazioni con l’estero realizzate nell’anno precedente, supera il 10% del volume d’affari complessivo.
REGOlARIzzAzIONE DEllO SPlAFONAMENTO
Può accadere che l’esportatore abituale effettui acquisti senza Iva, in seguito a regolare trasmissione della dichiarazione d’intento, superiori al plafond disponibile.
Per questa violazione (splafonamento) la norma prevede una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta.
La regolarizzazione può essere fatta con diverse modalità:
- richiesta al fornitore di emettere una nota di addebito di sola Iva;
- emissione di un’autofattura e versamento dell’imposta, della sanzione ridotta e degli interessi;
- emissione di un’autofattura da contabilizzare in sede di liquidazione periodica e versamento della sanzione ridotta e degli interessi.
Per quanto riguarda le sanzioni, la regolarizzazione con il ravvedimento operoso ex art. 13 del D Lgs. 472/97, prevede:
1. la sanzione ridotta a 1/9 del minimo (11,11%) se eseguita entro 90 giorni dalla violazione;
2. la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (12,50%) se eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
Si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12/2010 ha riconosciuto la detrazione dell’Iva risultante dall’autofattura emessa dall’esportatore per la regolarizzazione dello splafonamento riscontrato nell’anno successivo a quello di effettuazione degli acquisti senza imposta.
lE MODAlITà DI REGOlARIzzAzIONE
In base alla scelta fatta per la regolarizzazione, le modalità operative di procedere sono differenziate come di seguito indicato.
1. Emissione nota di addebito da parte del fornitore
In questo caso l’esportatore abituale deve richiedere al proprio fornitore l’emissione di una nota di debito per la sola imposta, riferita alla o alle fatture emesse senza Iva.
Lo stesso esportatore abituale deve poi provvedere al versamento, tramite modello F24, della sanzione ridotta (codice tributo 8904) e dagli interessi di mora (codice tributo 1991) calcolati dal giorno della violazione. La nota di addebito ricevuta deve poi essere registrata nel registro Iva acquisti. In questo caso le istruzioni alla dichiarazione Iva prevedono di indicare l’imponibile nominale e l’imposta nel quadro VF nel rigo corrispondete all’aliquota applicata. In questo caso l’importo della fattura emessa senza Iva dal fornitore non deve essere indicato nel rigo VF17.
2. Emissione di un’autofattura da parte dell’esportatore e versamento dell’imposta
L’esportatore abituale che decide di utilizzare questa modalità deve:
- emettere un’autofattura utilizzando il tipo documento TD21 indicando sia nel campo cedente/prestatore che nel campo cessionario/ committente, sempre i dati del soggetto che emette la fattura. Nel campo 2.1.1.3 “Data” della sezione “Dati Generali” la data di effettuazione della regolarizzazione che deve co-
munque ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento. Si deve indicare l’importo eccedente il plafond e la relativa imposta nonché la fattura di riferimento nel campo 2.1.6 nel caso in cui l’esportatore emetta un’autofattura per ogni fornitore. È anche possibile emettere un documento unico riepilogativo e indicare i dati delle fatture e i relativi nominativi in un allegato alla fattura. È opportuno che la fattura abbia una numerazione speciale, sia trasmessa al SDI solo dal soggetto emittente e venga annotata negli acquisti.
- Versare l’Iva dovuta utilizzando il codice tributo del periodo di effettuazione dell’acquisto senza imposta, la sanzione ridotta con il codice tributo 8904 e gli interessi di mora con il codice tributo 1991.
- Come già ricordato si deve poi registrare l’autofattura nel solo registro Iva degli acquisti. Siccome in questo caso l’imposta regolarizzata viene indicata sia nel quadro VF che nei versamenti effettuati, si deve indicare la stessa anche nel quadro VE come posta a debito utilizzando il rigo “Variazioni e arrotondamenti d’imposta” (VE25).
L’Iva versata deve essere ricompresa a rigo VL30, sia nel campo 2 che 3. L’imponibile e la relativa
imposta dell’autofattura devono essere evidenziati nel quadro VF in corrispondenza dell’aliquota applicata. L’importo della fattura emessa dal fornitore in regime di non imponibilità non deve essere indicata nel rigo VF17.
3. Emissione di un’autofattura e contabilizzazione nella liquidazione periodica
Questa modalità di regolarizzazione può essere adottata solo ed esclusivamente entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è realizzato lo splafonamento.
In questo caso l’esportatore abituale deve:
- emettere un’autofattura utilizzando il tipo documento TD21, entro il 31.12 dell’anno di splafonamento;
- versare l’imposta in sede di liquidazione periodica annotando, entro i relativi termini:
1. la maggior imposta dell’autofattura nel registro delle fatture emesse;
2. l’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti.
3. versare la sanzione ridotta con il codice tributo 8904 e gli interessi con il codice tributo 1991.
Commesse infrannuali con ripresa fiscale
unA rISPoStA delle entrAte
ConFerMA
Il trAttAMento dIFFerenzIAto
PREMESSA
L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 93/E del 19 gennaio 2023 ad una domanda di interpello ha fornito un importante conferma in merito al trattamento contabile per le commesse infrannuali. La questione dibattuta riguarda il diverso trattamento tra norma civilistica e fiscale riservato ai lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale. I lavori in corso su ordinazione o su commessa sono contratti che formano un progetto unico e si protraggono nel tempo allo scopo di realizzare un servizio o un bene, mobile o immobile. Il problema si pone in sede di chiusura del bilancio perché in quel momento è necessario quantificare il valore dell’opera realizzata al 31.12. Prima di analizzare la risposta dell’Agenzia vediamo quali sono le regole da considerare.
lE NORME CONTAbIlI
I principi contabili, in particolare l’OIC 23, pur distinguendo le commesse di durata superiore e inferiore all’anno, riserva ad entrambe lo stesso trattamento contabile. Ciò perché il codice civile in entrambi i casi prevede che la valutazione possa essere eseguita sulla base dei costi sostenuti, vale a dire con il criterio della commessa completata (art. 2426 comma 1 n. 9) oppure dei corrispettivi contrattuali maturati o criterio della percentuale di completamento (art. 2426 comma 1 n. 11).
Con il metodo della commessa completata le rimanenze dei lavori in corso sono valutate al minore tra costo sostenuto e il valore presumibile di realizzo desumibile dall’andamento del mercato se inferiore. In questo metodo il ricavo e il conseguente utile sono iscritti solo nell’esercizio di conclusione, consegna e fatturazione dell’opera.
Con il metodo della percentuale di completamen-
to i ricavi e i margini di commessa vengono iscritti progressivamente in tutti gli esercizi in cui viene svolta la produzione, in proporzione all’avanzamento dei lavori.
Si deve evidenziare che il metodo della percentuale di completamento secondo l’OIC 23 è applicabile quando esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni reciproche e per l’appaltatore il diritto al corrispettivo matura con ragionevole certezza a mano a mano che i lavori vengono eseguiti. Contabilmente i lavori in corso su ordinazione sono iscritti alla voce C.I.3 “Lavori in corso su ordinazione” nell’attivo dello stato patrimoniale. Eventuali anticipi vanno iscritti tra i debiti alla voce D.II.1 “Crediti verso clienti.
Nel conto economico i lavori in corso sono rappresentati con la stessa tecnica delle rimanenze, per cui il valore dell’opera realizzata nell’esercizio deve essere iscritto alla voce A.3 “Variazione dei lavori in corso su ordinazione”, mentre eventuali corrispettivi fatturati a titolo definitivo sono rilevati alla voce A.1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
lE NORME FISCAlI
Le disposizioni di tipo fiscale distinguono in maniera marcata le commesse di durata inferiore o superiore ai 12 mesi. L’art. 92 comma 6 del TUIR prevede che i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso, salvo quanto previsto dal successivo art. 93 per le commesse ultrannuali. Il primo periodo del comma 2 dell’art. 93 del TUIR prevede che le commesse ultrannuali devono essere valorizzate sulla base dei corrispettivi pattuiti ovvero secondo la tecnica della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento lavori. La valutazione viene quindi fatta in base al corrispondente ricavo maturato alla fine di ogni esercizio. In questo modo, come anticipato, il margine della commessa concorre alla formazione del reddito d’impresa pro - quota durante gli esercizi di esecuzione dell’opera e non esclusivamente in quello finale di chiusura dei lavori.
La norma fiscale si limita ad enunciare il principio ma non individua i criteri operativi puntuali, delegando questo compito ai principi contabili. A questo proposito sono diversi i criteri utilizzabili ma quello preferibile è il metodo “cost to cost” in base al quale i costi sostenuti in un esercizio vengono rapportati ai costi complessivi stimati e la percentuale che ne risulta viene applicata ai ricavi preventivati.
Si pensi ad un’opera da realizzare in tre anni i cui sosti stimati ammontano a 150 mentre il corrispettivo pattuito 180. Se alla fine del primo esercizio l’impresa ha sostenuto costi per 30 si presume abbia realizzato a tale data il 20% della commessa (30/150) e questa percentuale sarà attribuita all’opera alla fine dell’anno (180 x 20%) quantificando il valore della commessa realizzata a 36.
È importante evidenziare che l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 93 del TUIR prevede che per la parte delle opere coperte da stati di avanzamento lavori, i lavori sono quantificati in base ai corrispettivi liquidati in ragione di ogni SAL.
Se durante lo svolgimento dell’attività vengono approvati SAL a titolo definitivo, i relativi importi devono essere considerati ricavi e non rimanenze finali e come tali contabilizzati.
Quanto sopra vale per le commesse di durata superiore ai 12 mesi mentre per quelle di durata inferiore, i lavori a fine anno vanno valorizzati in base ai costi sostenuti nell’esercizio e non sulla base dei ricavi maturati. A questo proposito sarà opportuno tenere evidenza documentale della quantificazione fatta con tale metodo.
lA RISPOSTA DEllE ENTRATE
Dopo aver analizzato le diverse regole previste dalle norme contabili e fiscali vediamo adesso la risposta n. 93 delle Entrate. La questione analiz-
zata nell’interpello riguardava il trattamento da riservare alle commesse infrannuali, vale dire di durata inferiore a 12 mesi. Nel caso analizzato la valorizzazione a fine esercizio della commessa veniva fatta in base ai corrispettivi contrattuali maturati e in particolare, conformemente a quanto previsto dall’art. 2426 comma 1 n. 11 del codice civile, con la percentuale di completamento (cost to cost) di cui sopra.
Ai fini Ires come abbiamo visto la valutazione di tali commesse deve avvenire tenendo conto solo delle spese sostenute. In questo modo il valore delle rimanenze riportato in bilancio risulta maggiore di quello fiscale, con conseguente necessità di operare, in sede di determinazione del reddito imponibile, una variazione in diminuzione.
La risposta delle Entrate oltre a confermare tale modalità di procedere ha ulteriormente precisato che per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, il principio di derivazione rafforzata trova applicazione con riferimento ai criteri di qualificazione, classificazione e competenza temporale. Nel caso in argomento siamo alla presenza di un criterio di valutazione che non può conseguentemente essere condizionato dalla derivazione rafforzata. I soggetti OIC adopter devono considerare esclusivamente le disposizioni del TUIR gestendo il disallineamento in sede di dichiarazione dei redditi con le variazioni in aumento e in diminuzione.
Ai fini Irap, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 446/1997, la base imponibile deriva direttamente dalla differenza delle voci A e B del conto economico secondo il principio della cosiddetta presa diretta dal bilancio. In altre parole la base imponibile coincide con il valore contabilizzato dalla società, non richiedendo alcuna variazione in rettifica.
Il nuovo Patent box
deduzIone del 110% deI CoStI
Per I benI IMMAterIAlI
PREMESSA
Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 con l’art. 6 ha semplificato il regime agevolativo del Patent box trasformandolo da una detassazione parziale dei redditi derivanti dai beni immateriali a una super deduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo.
Il nuovo Patent box è di più facile gestione e consente di ottenere una super deduzione dei costi sostenuti, similmente a quanto visto in passato per i super ammortamenti.
Di recente l’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 52643 del 15 febbraio 2023 ha fornito nuovi chiarimenti alla luce delle nuove regole previste per il Patent box.
SOGGETTI bENEFICIARI
Lo strumento individua i beneficiari effettivi come i soggetti titolari di reddito d’impresa che assumono la veste di investitori, vale a dire che oltre ad essere i titolari del diritto di sfruttamento economico del bene immateriale, sostengono anche i relativi costi di investimento, assumono i rischi e beneficiano dei risultati.
Ne consegue che non hanno diritto all’agevolazione i soggetti che non utilizzano il bene nel o nei processi produttivi anche se è stata ottenuta una privativa industriale o il bene è giuridicamente tutelato.
Possono beneficiare dell’agevolazione, rispettando le altre condizioni soggettive ed oggettive, i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in virtù di un contratto di licenza che conferisce il diritto allo sfruttamento economico e a patto che siano considerati investitori.
Sono invece esclusi i soggetti che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo
forfettario o sono in stato di liquidazione volontaria o assoggettati a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’attività economica.
Sono invece ammesse le reti d’impresa e i consorzi. Nel primo caso l’agevolazione spetta al consorzio stesso se si qualifica come soggetto investitore mentre nel caso delle reti si deve distinguere tra rete contratto e rete soggetto.
Nel primo caso gli effetti si produrranno sulle singole imprese retiste, mentre nel secondo caso, avendo la rete soggetto autonoma soggettività giuridica, potrà applicare in modo autonomo la maggiorazione del 110%.
MODAlITà DI ADESIONE
L’accesso al Patent box avviene mediante un’opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. L’opzione ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile. L’opzione viene esercitata nel quadro OP, mentre nel quadro RS vanno fornite le informazioni sulle tipologie e sul numero di beni agevolabili.
L’opzione può essere anche tardiva, esercitata cioè nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, alla quale si rende applicabile la “remissione in bonis” a patto che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività di accertamento.
Il vecchio e il nuovo Patent box possono convivere in relazione a beni diversi, fino al massimo al 2024.
AMbITO OGGETTIvO
I beni immateriali oggetto di agevolazione sono:
- software protetti da copyright;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- brevetti industriali;
- due o più dei citati beni collegati tra loro da un vincolo di complementarietà.
Il provvedimento dell’amministrazione finanziaria citato precisa che non è più possibile ottenere attraverso la presentazione di un interpello ordinario, un parere in merito all’inclusione o meno
di un determinato bene in quelli agevolabili. Si tratta infatti di una materia troppo tecnica che esula dalle competenze dell’amministrazione finanziaria.
L’Agenzia precisa inoltre che diversamente dal vecchio Patent box, i brevetti in corso di concessione non rientrano tra i beni agevolabili dovendo quindi attendere la registrazione definitiva.
L’agevolazione è invece riconosciuta per il bene immateriale registrato in anni precedenti al 2021 a patto che non sia già agevolato con il precedente regime del Patent box.
COSTI AGEvOlAbIlI
L’agevolazione è valida per quelle che vengono considerate attività rilevanti, ovvero attività considerate ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, tutela legale dei diritti sui beni immateriali e le attività classificabili come design e ideazione estetica.
Possono essere agevolate anche le spese sostenute per contratti di ricerca stipulati con università ed enti di ricerca od organismi equiparati, a patto che siano finalizzati alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali indicati in precedenza.
Tra le spese ammesse su cui si può applicare la maggiorazione del 110% troviamo:
- personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o altro tipo, che sia impiegato direttamente nello svolgimento di attività rilevanti;
- servizi di consulenza ed equivalenti, solo se inerenti all’attività produttiva;
- spese per materiali, servizi e forniture, se impiegati nelle attività rilevanti;
- quote di ammortamento, quote capitale e canoni di locazione finanziaria di beni immobili o immateriali strumentali alle attività rilevanti;
- spese connesse al mantenimento dei diritti sui beni materiali agevolati, rinnovo in scadenza, protezione, prevenzione di contraffazione e gestione dei contenziosi.
lE ATTIvITà RIlEvANTI
Ai fini dell’individuazione delle attività rilevanti da cui derivano i costi agevolabili, dal punto di vista tecnico si deve fare riferimento ai criteri elaborati dal Manuale di Frascati e di Oslo e ai concetti contenuti nel Codice delle proprietà industriale.
L’attività di ricerca e sviluppo può essere commissionata anche a soggetti terzi purché svolta sotto la direzione tecnica del contribuente/investitore e utilizzando personale di quest’ultimo.
Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratorio o strutture situate in Italia, nella UE o in stati aderenti alla Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia ha stipulato accordi di scambio di informazioni.
Con riferimento ai costi intercompany, richiamando la risposta n. 159 del 24 gennaio 2023, è confermato che i cost sostenuti da parte di un’entità facente parte di un gruppo, per prestazioni rese da soggetti terzi inerenti l’attività di ricerca e sviluppo e riaddebitate all’investitore, sono agevolabili fino a concorrenza dell’ammontare degli stessi purché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma.
l’AGEvOlAzIONE
Come anticipato il nuovo Patent box è stato trasformato in una deduzione maggiorata del 110% dei costi di ricerca e sviluppo valida sia ai fini Ires che Irap. Il momento di fruizione dell’agevolazione corrisponde al primo periodo d’imposta di effettivo utilizzo dell’asset. Ciò potrebbe verificarsi in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale o di tutela giuridica. Il set dei costi finalizzati alla composizione del meccanismo premiale oggetto della maggiorazione del 110% corrispondono sempre a quelli sostenuti negli 8 esercizi che precedono quelli in cui è ottenuto il titolo di privativa industriale.
CUMUlO
Qualora i costi rilevanti ai fini del Patent box assumano rilevanza anche ai fini del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, si dovrà decurtare dalla base di calcolo del credito R&S l’effetto fiscale derivante dal Patent box. Si dovrà conseguentemente togliere dal calcolo del credito d’imposta R&S il risparmio fiscale (Ires e Irap) derivante dal Patent box.
PENAlTy PROTECTION
In caso di rettifica dell’agevolazione da parte dell’amministrazione finanziaria è possibile ottenere la disapplicazione delle sanzioni qualora sia esibita idonea documentazione. Si tratta di una facoltà che presenta interessanti vantaggi.
La documentazione da produrre si compone di due sezioni: A e B.
La sezione A è simile al master file previsto per il transfer pricing e deve descrivere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente attraverso note, organigrammi e schede tecniche. La sezione B è equiparabile alla documentazio-
ne nazionale e riguarda le componenti di calcolo dell’agevolazione, prevedendo delle schede intestate ai beni immateriali, desunte anche dalla contabilità analitica, la predisposizione di prospetti contabili, fogli presenze e dichiarazioni dei responsabili aziendali. In questa sezione devono essere evidenziati i conteggi delle variazioni in di-
minuzione esposte nelle dichiarazioni dei redditi divisi per ogni bene immateriale agevolato. È infine richiesta la firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Rimborso accise autotrasportatori
Per Il PrIMo trIMeStre
entro Il 2 MAggIo 2o23
L’Agenzia delle Dogane (Direzione Accise - Energie e Alcoli) con nota del 27 marzo 2023, ha ufficializzato il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione acquistato nel primo trimestre di quest’anno (1° gennaio - 31 marzo 2023) e consumato dalle imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) su veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 5 o superiore.
L’importo che le imprese possono recuperare è ritornato ai livelli precedenti al 22 marzo 2022, ovvero 21,418 centesimi di € al litro. Infatti dal 1° gennaio 2023, con la cessazione degli sconti alla pompa che erano stati introdotti dal Governo per fronteggiare i rincari dei carburanti dovuti alla guerra in Ucraina, l’importo delle accise sul gasolio è ritornato ad € 617,40 per mille litri di prodotto con la conseguenza che gli autotrasportatori possono recuperare il differenziale con le accise sul gasolio commerciale (€ 403,22 per mille litri di prodotto) nella stessa misura in vigore fino al 21 marzo 2022.
La richiesta per il recupero delle accise potrà essere presentata dal 1° aprile e fino al 2 maggio 2023 all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative.
Le modalità di presentazione sono rimaste immutate, per cui l’impresa può decidere di avvalersi del:
- Servizio telematico doganale E.D.I., previa abilitazione all’uso di questo servizio da richiedere sempre all’Agenzia delle Dogane. In tal caso, l’impresa dovrà avvalersi del software corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente nella specifica sezione del
sito dell’Agenzia o, in alternativa, utilizzare il tracciato record presente sempre nella stessa sezione per predisporre autonomamente i file da inviare;
- oppure del formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto del modello di domanda deve essere riprodotto su supporto informatico (CD - rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.
In merito alla compensazione del credito d’imposta nel modello F24, il codice tributo da utilizzare è sempre il “6740” e può effettuarsi anche quando l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.
Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito.
La nota dell’Agenzia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella direttiva 74668/RU del 12 marzo 2020 e le seguenti, ulteriori, precisazioni:
- nella colonna “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1° gennaio” e “31 marzo” del 2023. In mancanza di indicazioni espresse, queste date vengono riportate in automatico;
- la colonna “MEZZO SPECIALE”, è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà inserire i chi-
lometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura. Infine, l’Agenzia ricorda che il credito d’imposta sulle accise relativo ai rifornimenti di gasolio dello scorso mese di dicembre (per i quali l’istanza alle
Dogane poteva essere presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023), potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2024, con possibilità di richiedere il rimborso in denaro dell’eventuale eccedenza non utilizzata in compensazione entro il 30 giugno 2025.
Si segnala che a dal 1° al 31 luglio 2023 le società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro sono chiamate a versare il contributo al funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
Il contributo ammonta allo 0,058 per mille del fatturato voce A1 del conto economico “ricavi delle vendite e delle prestazioni” risultante dall’ultimo bilancio approvato, come da deliberazione dell’AGCM n. 30499 del 7 marzo 2023.
L’importo minimo di contribuzione ammonta a 2.900 euro, che corrisponde allo 0,058 per mille del fatturato minimo soggetto a contribuzione (50 milioni di euro). La soglia massima di contribuzione, invece, non può essere superiore a cento volte la misura minima, quindi a 290.000 euro.
Il pagamento potrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine, verrà
spedito a ciascuna società contribuente, tramite posta elettronica certificata, o per posta ordinaria in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’avviso di pagamento PagoPA che potrà essere pagato:
- agli sportelli bancari sul territorio nazionale dei prestatori di servizio di pagamento (PSP) abilitati;
- attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai PSP abilitati;
- agli sportelli ATM della propria banca (se abilitati);
- ai punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.
L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito web PagoPa (https://www.pagopa.gov. it/).
In caso di tardivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente fra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento, nonché le maggiori spese connesse alla riscossione coattiva tramite ruolo
Il testo della delibera dell’AGCM e altre informazioni sono reperibili sul sito web dell’Autorità (www.agcm.it) o possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
(AdT)Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti 2022
ProrogA SCAdenze
rendIContAzIonI: dAl 1° APrIle
Al 1° SetteMbre 2023 e dAl 1°
SetteMbre Al 1° dICeMbre 2023
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 120/AdT del 28 marzo 2023 e a quanto pubblicato su Apinforma n. 6/2022, pp. 22-26 in ordine ai contributi a sostegno degli investimenti delle imprese di autotrasporto cose in conto terzi e, in particolare, alle modalità di rendiconto degli investimenti eseguiti, per segnalare che il Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto prot. n. 0000127 del 22 marzo 2023, in considerazione delle problematiche le-
gate alla generalizzata carenza di materie prime, che ha rallentato la produzione e la consegna dei veicoli industriali richiesti, ha prorogato le scadenze della presentazione dei rendiconti alle seguenti date:
- dal 1° aprile al 1° settembre 2023, relativamente alle domande di contributo presentate dal 2 maggio al 10 giugno 2022;
- dal 1° settembre al 1° dicembre 2023, relativamente alle domande di contributo presentate dal 3 ottobre al 16 novembre 2022.
Si tratta, in buona sostanza, della richiesta di recepimento delle istanze delle Associazioni nazionali di categoria, sollecitata anche dalla scrivente Associazione.
Copia del decreto e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
Contributi per il conseguimento della CQC
- disoccupati o inoccupati e occupati;
PreSentAzIone delle doMAnde
dA PArte deI CAndIdAtI
dAl 23 MArzo
Al 30 SetteMbre 2023
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 126/ AdT del 30 marzo 2023 per segnalare per opportuna conoscenza che con due decreti del 13 marzo 2023 del Direttore centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono stati approvati altrettanti bandi per la concessione di contributi volti al conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o persone da parte di soggetti disoccupati o inoccupati e occupati, con priorità di finanziamento per queste due ultime categorie. Si tratta di:
- “Bando ordinario CQC”, per il conseguimento della CQC merci o persone ovvero della sua estensione anche congiuntamente a una patente tra quelle delle categorie C, CE, oppure D, DE, oppure E, avente una dotazione di 250.000 euro;
- “Bando TPL” diretto a far fronte alla grave carenza di lavoratori qualificati da impiegare presso le imprese del Trasporto pubblico locale (TPL) regionale, ai fini del conseguimento della CQC persone o dell’estensione di una CQC merci già posseduta, anche congiuntamente al corso per il rilascio delle patenti delle categorie D, DE, oppure E, avente una dotazione di 400.000 euro.
Entrambi i contributi sono cumulabili con altri benefici previsti dalla Stato per il conseguimento della CQC purché, sommati, non superino il 100% della spesa sostenuta. Qui ci si occupa del solo bando riguardante la CQC in via ordinaria (v. sotto) licenziato con decreto 13 marzo 2023, n. 10961, pubblicato sul B.U.R. n. 12 del 22 marzo 2023.
bENEFICIARI
Possono accedere ai benefici i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- compimento 18 anni d’età;
- residenti da almeno 5 anni nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- in possesso dell’idoneità psicofisica alla guida. I soggetti disoccupati o inoccupati, al momento della presentazione della domanda di contributo, devono aver già dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa – DID.
MISURA DEl CONTRIbUTO E CUMUlAbIlITà CON AlTRI bENEFICI
Il contributo è concesso ai beneficiari, nei limiti delle risorse disponibili, successivamente all’avvenuto conseguimento della CQC, sino ad un massimo di 3.500 euro ciascuno, nei seguenti limiti percentuali:
- per i soggetti disoccupati o inoccupati: 80% della somma preventivata ed effettivamente sostenuta, con possibilità di ottenere un’integrazione dell’ulteriore 20% nei casi di cui alla lettera f).
- per i soggetti occupati: 50% della somma preventivata e effettivamente sostenuta.
Il contributo regionale è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC, a condizione che l’importo massimo concedibile non sia superiore al 100% della spesa effettivamente sostenuta. Sul punto si veda la circolare associativa prot. n. 50/AdT del 7 febbraio 2023.
PRESENTAzIONE DEllA DOMANDA DI CONTRIbUTO
La domanda di contributo, soggetta a imposta di bollo, va presentata unicamente in modalità online sull’apposita sezione dedicata al Servizio Motorizzazione civile regionale del sito web della Regione (www.regione.fvg.it). La procedura online è disponibile a partire dalle ore 09.00 di mercoledì 23 marzo e fino alle ore 24.00 del 30 settembre 2023. Per maggiori informazioni tecnico-operative si vedano le linee guida per la compilazione della domanda presenti sul sito web della Motorizzazione civile www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/in-
frastrutture-lavori-pubblici/motorizzazione-civile/FOGLIA60/
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- copia di un documento d’identità valido del richiedente;
- attestazione di avvenuta iscrizione, su carta intestata, rilasciata dall’autoscuola o dagli altri soggetti abilitati di cui all’art. 3 del Bando con data successiva al 01.01.2023 e utilizzando esclusivamente il fac-simile di cui all’Allegato 1 del bando;
- preventivo dettagliato di spesa predisposto su carta intestata e sottoscritto da un’autoscuola o da uno dei soggetti abilitati, comprendente le generalità del richiedente, nonché l’esatta indicazione delle specifiche prestazioni finalizzate al conseguimento della CQC da erogarsi successivamente all’iscrizione e dei relativi costi.
INTEGRAzIONE DEl CONTRIbUTO PER I SOGGETTI DISOCCUPATI O INOCCUPATI
Entro il 30 giugno 2025 i beneficiari disoccupati o inoccupati potranno richiedere un’ulteriore integrazione del contributo ottenuto per un importo pari al 20% della somma già validamente rendicontata qualora, entro 6 mesi dal giorno di conseguimento della CQC, sottoscrivano con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci o persone con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducenti, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno 6 mesi. L’eventuale interruzione anticipata del contratto di lavoro prima dei 6 mesi dalla sua stipula non dà luogo all’integrazione del contributo.
ASSEGNAzIONE E PRIORITà DI CONCESSIONE DEl CONTRIbUTO
Le domande presentate vengono valutate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione determinato dal numero di protocollazione, fatti salvi i criteri di priorità a favore dei soggetti disoccupati o inoccupati. Le domande di questi verranno prioritariamente ammesse a contributo sulla base dei fondi disponibi-
li, secondo l’ordine di presentazione determinato dal numero di protocollazione.
Solo in caso di disponibilità di fondi, dopo la concessione del contributo ai soggetti disoccupati, si procederà alle concessioni in favore degli altri richiedenti seguendo l’ordine di presentazione delle loro domande dato dal numero di acquisizione al protocollo.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze si procederà alla pubblicazione sulla pagina dedicata del sito web della Regione dell’elenco dei beneficiari ammessi al contributo e di quelli esclusi; tale pubblicazione ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.
TERMINI PER Il CONSEGUIMENTO
DEllA CQC, RENDICONTAzIONE DEllE SPESE SOSTENUTE E lIQUIDAzIONE DEl CONTRIbUTO
I beneficiari del contributo, ammessi in graduatoria, devono conseguire la CQC e presentare il relativo rendiconto delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 secondo modalità che saranno rese note in un secondo momento mediante pubblicazione sul citato sito web della Regione. Ai fini della liquidazione dovrà essere prodotta la documentazione a comprova della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario che potrà essere costituita esclusivamente da copia dei documenti di seguito indicati:
- fattura quietanzata;
- scontrino fiscale c.d. “parlante” (documento commerciale a valenza fiscale), comprovante il pagamento del corrispettivo e integrato, su specifica richiesta del beneficiario, con il proprio codice fiscale;
- ricevuta fiscale.
Dopo di che, il contributo viene erogato mediante accredito sul conto corrente intestato (o cointestato) al beneficiario, indicato in sede di domanda. Per altre informazioni e per il testo del bando, a cui si rinvia per gli approfondimenti, gli interessati possono anche rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Si invitano, infine, le imprese a divulgare la presente circolare ai potenziali candidati con i quali dovessero entrare in contatto. (AdT)
Proroga comunicazione lavoro usurante
asportazione dell’amianto, di lavorazione del vetro cavo, svolti dai palombari o in spazi ristretti;
FIno Al 17 APrIle 2023
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 121/ EI del 29 marzo e n. 123/AG del 31 marzo 2023 per segnalare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 29 marzo 2023, ha reso noto lo slittamento del termine per l’invio della comunicazione telematica per lavoro usurante. Tale adempimento, inizialmente fissato come di consueto per il 31 marzo 2023 (ed in relazione ai dati ed alle situazioni inerenti all’anno 2022), viene quindi spostato al 17 aprile 2023.
I lavori che rientrano nel novero di quelli considerati usuranti, così come fissati dall’art. 1, del D.Lgs. n. 67/2011, sono raggruppati in quattro macro-categorie:
1. lavori in galleria, cava o miniera, ad alte temperature, in cassoni ad aria compressa, di
2. lavori notturni, ovvero quelli che prevedono almeno 6 ore di lavoro durante la notte per almeno 64 giorni l’anno, o almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un intero anno lavorativo;
3. lavori a catena o in serie, ovvero quelli che richiedono la ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti singole di un prodotto finale;
4. conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con capienza superiore a 9 posti.
Si ricorda che detto adempimento non riguarda i lavori gravosi, così individuati dalla legge 232/2016 e successivamente ampliati dalla legge 234/2021. Alcuni esempi di lavori gravosi sono: conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di mezzi pesanti e camion, professori di scuola primaria e pre-primaria, tecnici della salute, addetti alla gestione dei magazzini.
Albo gestori ambientali: verifiche RT entro il 16.10.23
rIMozIone
del nuMero ChIuSo
Per le verIFIChe dI IdoneItà
Per I reSPonSAbIlI teCnICI
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ufficio Albo Nazionale Gestori Ambientali con comunicazione n. 45305 del 24 marzo 2023 relativa alle Verifiche di idoneità per Responsabili tecnici ricorda che il 16 ottobre 2023 scadrà il requisito di idoneità di 13.000 Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio per 16.000 imprese iscritte all’Albo nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10.
Lo scorso 14 febbraio l’albo gestori ambientali ha inviato una comunicazione ai 5.200 RT registrati nella piattaforma invitandoli a sostenere l’esame per tempo. Nei prossimi mesi l’Albo invierà loro analoghe comunicazioni 6 e 2 mesi prima della scadenza prevista.
Vengono invitate, pertanto, le imprese a verificare con congruo anticipo la scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico per poter proseguire nella propria attività, effettuando il controllo attraverso la propria area riservata sul sito albonazionalegestoriambientali dove le imprese (già iscritte o che si devono iscrivere all’Albo) hanno a disposizione la funzionalità di “Ricerca RT”.
Si ricorda infatti che, al verificarsi della perdita del requisito d’idoneità previsto dall’art. 13, comma 1, del DM 120/2014, in assenza di nomina di nuovo RT, saranno applicate le limitazioni e le sanzioni previste dalla Delibera n. 1/2020 che, decorsi i termini previsti, determinano il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo.
I responsabili tecnici che rientrano nella casistica citata possono rinnovare il proprio requisito di idoneità mediante il superamento dell’esame relativo al modulo o ai moduli in scadenza, presso le sedi delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo.
Per prenotare l’esame è necessario iscriversi alle sessioni di verifica sul sito dell’Albo all’indirizzo https://www.albonazionalegestoriambientali. it/RT/.
L’iscrizione deve essere effettuata tra i 60 e i 40 giorni prima della data dell’esame.
Il mancato superamento della prova d’esame entro il termine del 16 ottobre 2023 comporta la perdita del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste per la verifica di aggiornamento. Si invitano pertanto imprese e responsabili tecnici interessati a programmare con adeguato anticipo le azioni necessarie al mantenimento dei propri requisiti per evitare interruzioni della propria attività.
L’Albo informa che in base ai dati ad oggi disponibili si ha la certezza che entro il 16 ottobre saranno minimo 13.000 i candidati che dovranno sostenere la verifica (senza calcolare le verifiche iniziali, impossibili ad oggi da prevedere).
Per “dimensionare” l’impatto previsto si invitano i responsabili tecnici a considerare che, nel corso dei 12 mesi del 2022, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo hanno ospitato circa 4.000 candidati ripartiti su oltre 60 date di verifiche. Per sensibilizzare i soggetti interessati, il 14 febbraio scorso è stata inviata una mail massiva ai 5.200 RT registrati nel sistema per segnalare la scadenza. Verranno inviate comunicazioni di “reminder” agli stessi soggetti, 180 e 60 giorni prima della scadenza.
Inoltre, l’art. 3 della Delibera 1/2020 art. 3 prevede l’invio di PEC alle imprese 60 e 30 giorni prima della scadenza del requisito di idoneità del Responsabile tecnico.
Considerato quanto sopra, il Comitato nazionale rileva la necessità di rimuovere il numero massimo di partecipanti per le verifiche di idoneità. Inoltre, il Comitato, sentite le Sezioni regionali e provinciali, valuterà un incremento del numero di sessioni delle verifiche per il 2023; allo stesso tempo si chiede a tutte le Sezioni la massima collaborazione al fine di consentire a tutti i soggetti che ne faranno richiesta di sostenere le verifiche, reperendo sul territorio sedi idonee all’organizzazione delle stesse.
Durc di congruità in edilizia
Per una più puntuale informazione, di seguito approfondiamo gli argomenti più importanti.
Sono CoInvolte
AnChe le IMPreSe non edIlI
Dal 1° novembre 2021 è entrato in vigore il decreto del Ministero del lavoro n. 143/2021 che definisce il nuovo obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata sul valore dei lavori edili come previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Il Durc di congruità dell’incidenza della manodopera è stato introdotto dall’articolo 8 comma 10bis Decreto Semplificazioni del 2020 (D.L. n. 76 del 16 luglio 2020), e si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, eseguito da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Alla CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) è stato affidato l’incarico di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse.
Dall’entrata in vigore la CNCE ha istituito la piattaforma Ediconnect consultabile al link: congruitanazionale.it in cui imprese e committenti possono richiedere le attestazioni, previa registrazione, inserendo i dati dei cantieri.
Dal 2021, anno in cui è stata approvata la normativa, su questo argomento abbiamo più volte informato le aziende (vedi Apinforma n. 14/2021; n. 12/2022; n. 2/2023; n. 4/2023, e circolare n. 255/CSC del 14 giugno 2022), ma a oggi riscontriamo ancora la mancata applicazione di questo adempimento soprattutto dalle imprese appartenenti alla filiera non prettamente edile, quali le aziende meccaniche, legno, manufatti in cemento, ecc., che comunque sono obbligate ad adempiere alle normative sopraindicate sulla congruità in edilizia.
OPERE IN CUI È PREvISTO l’ObblIGO
Il Durc di congruità è obbligatorio per:
- i cantieri pubblici edili (tutti) a prescindere dall’importo;
- i cantieri privati edili il cui importo sia pari o superiore a 70mila euro, al netto dell’IVA inclusi gli oneri di sicurezza e di discarica. La CNCE con la Comunicazione n. 821/2022 ha chiarito che le spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione e collaudi non devono essere considerate.
Si dovrà sempre fare riferimento al valore complessivo dell’opera espresso nel contratto d’appalto. Per il costo dei lavori edili deve farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto o dal contratto.
L’opera è soggetta a congruità, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti anche se questi di importo inferiore ai 70.000 euro (faq 3 della comunicazione CNCE n. 837 del 8 febbraio 2023). Per il raggiungimento della soglia di 70.000 euro concorrono anche le attività non edili, anche se svolte esclusivamente da lavoratori autonomi (faq 2, della comunicazione CNCE n. 798 del 10 novembre 2021).
Il Decreto riporta, sempre all’art. 2, le lavorazioni che rientrano nell’ambito del settore edile (tenuto anche conto dell’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008), nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
CHI FA lA RICHIESTA
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in
occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
CHI DEvE DIMOSTRARlA
La congruità deve essere presentata dalle imprese affidatarie dei lavori (anche se non edili), in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, per la parte di lavori di propria competenza.
L’incidenza della manodopera deve essere calcolata sul valore dei lavori edili, rispettando le percentuali delle tabelle di seguito pubblicate.
Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile.
L’inserimento dei dati deve avvenire tramite il portale CNCE al link: CNCE edilconnect.
DA QUANDO È ObblIGATORIO
Il Decreto si applica ai lavori edili per i quali è stata presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021.
MANCATA CONGRUITà
Sempre secondo il D.M. n. 143/2021, qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di congruità, la Cassa Edile/Edilcassa procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
bONUS FISCAlI
Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla norma-
tiva fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”. In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 lettera d) “Casi di diniego della detrazione” che stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”. Ne segue che, in caso di Superbonus, Ecobonus, bonus ristrutturazione e bonus facciate, nel caso non si ottenesse il DURC di congruità, il committente, in caso di verifiche perderebbe i benefici. Tale disposizione è stata confermata anche dalle FAQ n. 6 del CNCE dove si specifica che: “In caso di mancata congruità, l’impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi alla luce di quanto previsto dal DM 41/1998”.
CHI È CONGRUO
La congruità non riguarda la singola impresa, bensì l’opera nel suo complesso, pertanto, tutta la manodopera edile impiegata nel cantiere concorre al raggiungimento della percentuale di congruità. Comunque, la non congruità ha effetti soltanto sull’impresa affidataria e non sul subappaltatore, anche se la mancata denuncia di ore in Cassa Edile/Edilcassa per il cantiere è riferibile a quest’ultimo, ne consegue che l’impresa affidataria è responsabile in solido con il subappaltatore per i trattamenti spettanti ai lavoratori impiegati nel subappalto.
IMPRESE NON EDIlI
Se in un cantiere edile risulta affidataria un’impresa inquadrata con il Ccnl metalmeccanica o altro, questa deve provvedere all’inserimento del cantiere sul portale, l’impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l’incidenza della manodopera. Però, le attività non edili non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile.
I lavori edili, sul quale si calcolerà la congruità,
sono comunque tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.
L’ufficio edilizia dell’Associazione è a disposizione per ulteriori chiarimenti. (CS)
Decreto caro materiali
deFInIte le SCAdenze Per l’ACCeSSo Al Fondo
Per le StAzIonI APPAltAntI
Con la pubblicazione in G.U. n. 55 del 6 marzo 2023 del Decreto 1° febbraio 2023 si disciplinano le modalità di accesso al Fondo MIT per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzioni in materia di appalti pubblici di lavori.
Dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2023 si apre la prima delle quattro finestre temporali in cui le Stazioni Appaltanti potranno richiedere l’assegnazione delle risorse tramite la piattaforma telematica dedicata gestita dal Ministero e consultabile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/.
Le altre finestre previste dal decreto partiranno dal:
- 1° luglio 2023 fino al 31 luglio 2023;
- 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.
Nella domanda di accesso al Fondo, oltre all’entità del contributo richiesto, le stazioni appaltanti dovranno indicare “il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento” e “l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure”.
Potranno essere inviate le istanze per gli interventi previsti dall’articolo 26, commi 6-bis e 6- ter del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:
- appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai SAL eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità
dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’istanza di accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione dei lavori pubblici deve essere presentata dalle Stazioni Appaltanti attraverso la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/ login, attiva dal 1° aprile 2023 al 31 gennaio 2024. Nell’istanza le Pubbliche Amministrazioni dovranno precisare i seguenti dati relativi al progetto:
- i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
- il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6- bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
- l’entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 26 comma 6 bis, quarto periodo, del dl 50/2022, per l’accesso al Fondo, le stazioni appaltanti utilizzano:
- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente, relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle pro-
cedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.
Inoltre, il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:
- entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
- entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024. Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stessa. (CS)
TUTTOFOOD, Milano 8-11 maggio 2023
A TUTTOFOOD 2023 saranno organizzati numerosi eventi, molti dei quali in collaborazione con alcune tra le più autorevoli associazioni di categoria italiane ed estere. Tra i principali:
- Retail Plaza by TUTTOFOOD,un format unico in cui le grandi insegne della distribuzione italiana e mondiale interagiscono con le aziende, in collaborazione con Retail Institute;
In poche edizioni TUTTOFOOD è diventata la piattaforma per la filiera agroalimentare più importante in Italia e tra le prime in Europa. Si tiene con cadenza biennale (anni dispari) nel quartiere fieramilano di Rho. L’edizione 2023 è in programma dall’8 all’11 maggio. Presenta una panoramica completa dell’innovazione nel settore, coniugata con affondi verticali nei singoli comparti, articolati nelle aree: TUTTODAIRY, TUTTODRINK, TUTTOFROZEN, TUTTOFRUIT, TUTTOGROCERY, TUTTOHEALTH, TUTTOMEAT, TUTTOOIL, TUTTOPASTA, TUTTOSEAFOOD, TUTTOSWEET, TUTTOWINE. I settori TUTTOGROCERY, TUTTOSEAFOOD e TUTTOFROZEN vedono la partecipazione di tutti i grandi nomi del settore. Top player e forte presenza estera anche nei settori TUTTOMEAT e TUTTODAIRY.
Novità di quest’anno è il Green Trail: un percorso trasversale identificato da una specifica identità visiva e da una segnaletica dedicata, che aiuterà a scoprire prodotti green, plant-based, km zero, ma anche salutistici, rich-in e free-from attraverso tutte le aree della manifestazione.
- Taste Arena in collaborazione con Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, un viaggio internazionale che mixa i sapori del mondo con la genuinità italiana;
- Evolution Plaza, il palcoscenico dove condividere le più recenti innovazioni delle tecnologie digitali riguardanti e-commerce, food delivery, app, tecnologie di supporto e blockchain;
- Start Up Area, in collaborazione con ICE Agenzia, una vetrina in cui le realtà più giovani e dinamiche presenteranno implementazioni di prodotti nuovi, oppure significativamente migliorati;
- l’Enoteca a cura dell’Unione Italiana Vini, un’area-evento dedicata a degustazioni, convegni e seminari nell’ambito del settore TUTTOWINE.
UnionAlimentari, l’Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare, sarà presente alla manifestazione nello stand 6 padiglione K56. Ogni informazione aggiuntiva può essere richiesta al p.i. Claudio Scialino, tel. 0432.507377 - email: edilizia@confapifvg.it.
InForMAzIonI
Per l’InternAzIonAlIzzAzIone
A CurA dI
InForMeSt ConSultIng Srl
Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.
PROGRAMMA STRUTTURATO
DI INSERIMENTO
COMMERCIAlE IN USA PER l’ARREDO
MADE IN ITAly
DI FASCIA AlTA
L’arredo italiano di fascia alta si attesta tra i segmenti più performanti del mondo del lusso, nonostante la contrazione pre-covid; seppur inferiore rispetto ad altri settori del luxury, la ripresa del settore arredo di fascia alta è stata comunque più decisa. La ricerca Altagamma-Bain 2022, a tal proposito, indica un ulteriore margine di sviluppo dagli attuali 40 miliardi ad un valore di mercato stimato di circa 60 miliardi di euro nel 2026. Il mercato statunitense rappresenta una delle principali destinazioni dell’arredamento di fascia alta italiano, con un enorme potenziale legato al significativo sviluppo immobiliare e alla trasformazione delle abitudini di consumo, come il crescente ruolo “ibrido” dell’ambiente domestico. Il mercato USA rappresenta quindi un’eccellente opportunità per le PMI italiane appartenenti alla filiera abitare, al settore Ho.Re.Ca. ed al settore ufficio, che si contraddistinguono per le produzioni creative, innovative e con design accattivante.
INFORMEST Consulting conta relazioni con numerosi buyers interessati ad incontrare imprese del settore arredamento ed affini, con realizza-
zioni Made in Italy e personalizzabili, esclusive o a catalogo a seconda del canale distributivo (interior designer e architetti, distributori e dealers con showroom, progettisti e costruttori di yacht) per la realizzazione di residenze e ville di pregio nella East Coast ed in Florida.
Viste le numerose manifestazioni di interesse raccolte, INFORMEST Consulting attiva un nuovo programma strutturato di inserimento e sviluppo commerciale per un gruppo ristretto di imprese italiane non concorrenti tra loro ed appartenenti alla filiera abitare (arredo casa), al settore Ho.Re. Ca. e ufficio: arredo personalizzato, interior & outdoor design come pavimentazioni di pregio e parquet, accessori e decorazioni, soluzioni per l’arredo di residenze di pregio e per il contract di hall e suite di strutture ricettive di alto livello, arredamento Ho.Re.Ca., arredo ufficio.
Il programma, che prevede un percorso personalizzato di inserimento commerciale per ciascuna azienda partecipante, è finalizzato allo sviluppo di collaborazioni commerciali, alla diluizione dei costi, all’acquisizione di ordini in modo continuativo da parte dei buyers americani concretamente interessati ai prodotti Made in Italy di fascia alta. Per ulteriori informazioni potete inviare una email di richiesta a consulenza@informestconsulting.it oppure telefonare allo 0432.629743.
SETTORE
AGROAlIMENTARE
E vITIvINICOlO.
PROGETTO
DI PARTECIPAzIONE CONGIUNTA
A TUTTOFOOD 2023
OPPURE A FIERA
INTERNAzIONAlE
CON CONTRIbUTO
A FONDO PERDUTO
E AzIONI DI
DIGITAl EXPORT MARKETING
INFORMEST Consulting propone ad aziende agroalimentari e vitivinicole che producono specialità enogastronomiche anche artigianali o regionali, un progetto che prevede la partecipazione chiavi-in-mano ad una fiera internazionale all’estero o anche in Italia (es: TUTTOFOOD nel
maggio 2023) o ad un evento internazionale con la presenza di buyer del Centro e Nord Europa che cercano prodotti enogastronomici italiani. Le aziende selezionate potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto a supporto delle attività.
Il progetto prevede la partecipazione chiavi-inmano congiunta di aziende che offrono prodotti agroalimentari complementari ed interessate ad entrare in contatto con nuovi clienti esteri e l’organizzazione di incontri B2B con i buyer interessati; l’obiettivo è infatti quello di ottimizzare i canali commerciali proponendo ai buyer esteri un’offerta completa di prodotti e specialità italiane. Il progetto e la copertura a fondo perduto hanno l’obiettivo di supportare la promozione, la visibi-
lità e la presenza delle imprese produttrici di specialità enogastronomiche regionali sul mercato internazionale. Saranno previste azioni di promozione di marketing digitale, preliminari agli incontri B2B con i buyer; tali azioni permetteranno di aumentare la visibilità delle aziende e dei prodotti Made in Italy nei canali online e nei mercati esteri. Inoltre saranno organizzate campagne di promozione digitale a livello internazionale tramite mail marketing con invito potenziali buyers presso lo stand della fiera o all’evento. Le aziende interessate ad approfondire e alla partecipazione possono inviare una richiesta a consulenza@informestconsulting.it.
Camisa: pmi da 75 anni motore sistema produttivo del Paese
ConFAPI hA CelebrAto
I SuoI 75 AnnI
Con urSo, tAjAnI e SAlvInI
Confapi compie 75 anni. La Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata è nata, infatti, nel 1947 insieme alla Costituzione Italiana: 75 anni di grandi imprese proiettate verso il futuro. Per celebrare questo anniversario si è svolto presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma un evento al quale hanno partecipato più di mille imprenditori provenienti da tutta Italia, fra cui il nostro Presidente Massimo Paniccia.
“Le piccole e medie industrie rappresentano la forza più sana e costruttrice della nazione, oggi come nel 1947, anno in cui Confapi venne costituita. Da 75 anni le imprenditrici e gli imprenditori portano avanti con coraggio le loro aziende, sono in grado di conoscere prima della politica gli orientamenti, le difficoltà, i punti di caduta e di crisi del sistema produttivo. Ed è per questo ruolo di ‘vigili antenne’ che chiediamo anche all’attuale Governo di ascoltarci come lo chiedevano gli imprenditori nel 1947”. Lo ha detto il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, aprendo i lavori alla presenza dei ministri Adolfo Urso, Antonio Tajani e Matteo Salvini.
Numerosi i punti toccati da Camisa nel suo discorso, a partire dall’orario di lavoro. “Lavorare quaranta ore in quattro giorni invece che cinque – ha detto – cambia poco. Altro discorso è se l’orario comporta un aggravio di costi per l’impresa: ora non ce lo possiamo permettere. In merito al salario minimo, poi, riteniamo che la contrattazione collettiva rappresenti uno strumento formidabile, da migliorare ma certo da preservare. Tutti i
contratti dell’industria che Confapi sigla con Cgil, Cisl e Uil sono oltre la soglia minima ipotizzata. Bisogna agire, piuttosto, su quei contratti ‘pirata’, moltiplicatisi negli ultimi anni, e che sono stipulati da organizzazioni non rappresentative e che prevedono livelli retributivi largamente inferiori a quelli del settore di riferimento”.
Per il Presidente di Confapi “quella dei giovani è la categoria che più di ogni altra sta pagando le crisi del mercato del lavoro in Italia e al Sud in particolare. Dobbiamo garantire un futuro ai nostri giovani e incentivare il lavoro femminile costruendo nuove politiche industriali senza sfasciare quanto di buono è stato fatto finora, sfruttando al meglio le nuove tecnologie per consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti un pianeta in salute. Per farlo è necessario che il mondo della scuola diventi più funzionale al sistema produttivo e agevoli l’assunzione di giovani da parte delle imprese, fornendo loro quelle competenze tecniche e professionali che sono il vulnus dell’attuale incontro tra domanda e offerta”.
Camisa ha affrontato anche il tema della riforma fiscale. “Dobbiamo diminuire – ha sottolineato –la forbice di tassazione tra la piccola e la grande impresa: grazie a patent box o altre normative, il tax rate per le grandi industrie spesso non va oltre il 25%, mentre le Pmi devono sopportare un 60% e oltre di pressione fiscale. Le piccole e medie industrie italiane non devono pagare più tasse della grande industria e delle multinazionali. La recente legge delega in materia fiscale è apprezzabile per il tentativo di sburocratizzare e alleggerire gli adempimenti fiscali sia a carico delle persone fisiche sia
degli imprenditori. Impieghiamo 238 ore per pagare le imposte, il 46% in più della media dei Paesi Ocse. Effettuiamo in media in un anno 89 operazioni tra dichiarazioni e adempimenti vari: più del doppio di altri Paesi”. Per quanto riguarda il Superbonus, invece, Camisa ha ricordato che “il Governo ci sta lavorando alacremente. La soluzione verso cui si sta andando, quella della piattaforma per smaltire i crediti incagliati gestita dalla società pubblica Enel X insieme alla possibilità di smaltire le detrazioni fiscali in dieci anni invece che in quattro, è fra quelle che avevamo richiesto”. Il suo invito, comunque, è “di fare presto perché i nostri imprenditori sono disperati. Su 19 miliardi di crediti, tre si riferiscono ad imprese Confapi”. Camisa si è soffermato anche sul cosiddetto ‘Payback sanitario. “Ci aspettiamo soluzioni - ha detto - Se non si interviene tempestivamente il rischio è di far cadere sulle imprese fornitrici le eccedenze non programmabili della sanità regionale. In un momento così difficile mettiamo in ginocchio le piccole e medie industrie del settore che dovrebbero restituire alle Regioni 2,5 miliardi di euro”. Tra i punti trattati dal Presidente di Confapi anche l’export e la questione automotive.
“La piccola e media industria - ha detto - contribuisce per il 48% all’export complessivo del Made in Italy, che va difeso e tutelato. È questo il momento di guardare a nuovi mercati vicini e ancora inesplorati: ne stiamo discutendo nell’ambito della Cabina di regia per l’internazionalizzazione, coordinata dai Ministri Tajani e Urso, ai quali promettiamo di portare l’esperienza della piccola e media industria. Chi guarda e opera in mercati esteri ha
bisogno di nuove misure a supporto, prime fra tutte linee di finanziamento mirate all’acquisto oppure all’anticipo sull’approvvigionamento delle materie prime come sostegno concreto alle esigenze di liquidità”.
Per quanto riguarda l’automotive, infine, il Presidente ha ribadito la posizione più volte espressa da Confapi. “Sosteniamo il Governo - ha dettonella sua presa di posizione contro l’accordo in Europa per utilizzare gli e-fuel nella transizione e bocciare i biocarburanti sui quali molte delle nostre imprese hanno già puntato e che, oltretutto, sarebbero sicuramente più economici”.
I lavori sono proseguiti con la tavola rotonda “Il mercato del lavoro del futuro: nuove regole di ingaggio?”, moderata da Nicola Porro, a cui hanno preso parte Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Carolina Sansoni, co-founder di Talkin Pills, Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore associato dell’Università Bocconi, e Carlo Pisani, professore ordinario dell’Università Tor Vergata.
È stato inoltre presentato il sondaggio focalizzato sul mondo del lavoro e delle imprese realizzato da YouTrend e dal Centro Studi di Confapi, per i risultati del quale si rinvia al testo pubblicato a pagina 38 di questo stesso notiziario.
L’evento è stato un’occasione per riaffermare il ruolo vitale delle piccole e medie industrie nel tessuto produttivo italiano nonché per conferire riconoscimenti alle aziende associate che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy.
Lavoro. Sondaggio YouTrend-Confapi
alle grandi imprese nelle PMI si lavora meglio, c’è maggiore contatto col territorio e i rapporti di lavoro sono più umani.
Per 82% ItAlIAnI
Per i più giovani la parola più associata al lavoro ideale è “tempo libero”
Roma, 29 marzo 2023 - In occasione del 75° anniversario di Confapi, la Confederazione italiana della piccola e media industria privata, sono stati presentati i dati di un sondaggio realizzato da YouTrend, in collaborazione con il Centro Studi Confapi, sulla percezione delle piccole e medie imprese tra la popolazione italiana.
Spicca la fiducia degli italiani nelle PMI: per il 45% degli intervistati sono essenziali per l’economia italiana e la creazione di lavoro e per il 37% sono importanti pur mostrando potenzialità di miglioramento. Il 30% degli italiani dichiara inoltre che, potendo scegliere, preferirebbe lavorare in una piccola o media azienda: si tratta di un dato superiore a quello della pubblica amministrazione (23%), del lavoro autonomo (19%), della grande impresa (16%) e del terzo settore/non profit (4%). Per la maggioranza degli italiani, inoltre, rispetto
Più in generale, per il 57% degli italiani l’automazione e la tecnologia sono uno dei principali fattori che influenzeranno il mondo del lavoro in futuro, motivo per cui per il 60% degli intervistati – 69% tra i giovani nella fascia 18-34 anni – le abilità digitali saranno indispensabili in futuro nel mondo lavorativo. Le aspettative degli italiani su come evolveranno negli anni a venire le condizioni di lavoro in Italia sono però più improntate al pessimismo che all’ottimismo: per il 24% miglioreranno, per il 28% non cambieranno e per il 41% peggioreranno (il rimanente 7% non sa).
La parola più associata dai giovani (fascia 25-44 anni) al lavoro ideale è “tempo libero”, indicata dal 39% del campione, mentre in assoluto per gli italiani le tre caratteristiche percepite come più importanti sono il fare un lavoro che soddisfi (42%), l’avere un impiego stabile (39%) e ricevere un buon salario (37%). Per quanto riguarda gli interventi percepiti come prioritari per il mondo del lavoro, gli italiani indicano soprattutto le agevolazioni per le aziende che assumono giovani (38%), maggiori investimenti in istruzione e formazione (37%) e maggiori tutele per i precari (37%).
Infine, per il 34% degli italiani l’attuale situazione della manifattura italiana è positiva e presenta buone opportunità per i giovani, mentre per il 45% è negativa e ne presenta poche.
Scadenze aziendali del mese di aprile 2023
- 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
Il CAlendArIo delle SCAdenze Per Il MeSe dI APrIle 2023
SAbATO 15
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di marzo. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
DOMENICA 16 (POSTICIPA A lUNEDì 17)
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di marzo. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione;
- obbligazioni e titoli similari;
- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
- provvigioni;
- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:
- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.
Il contributo così calcolato è posto:
- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,
- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IVA ANNUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Iva annuale relativa al 2022 con la maggiorazione dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2023 utilizzando il codice tributo 6099.
MARTEDì 25 (POSTICIPA A MERCOlEDì 26)
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di marzo.
I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni;
- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti.
La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALIScade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al primo trimestre 2023.
I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni;
La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
DOMENICA 30 (POSTICIPA A MARTEDì 2 MAGGIO)
CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione d’immobili con decorrenza 1° aprile 2023 e versamento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 marzo 2023.
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - Scade il ter-
mine per la trasmissione della dichiarazione annuale Iva.
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente e del trimestre precedente relative alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.