Apinforma n. 7 del 15 aprile 2018

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 7 15 aprile 2018

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

IL CODICE LEI LEGAL ENTITY IDENTIFIER

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 7 15 aprile 2018

Sommario LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Casasco sui rapporti economici italo-francesi

6

Il codice LEI - Legal Entity Identifier

8

Imu e Tasi capannoni senza rendita

10

Fatturazione elettronica carburante

11

Autotrasporto. Incentivi agli investimenti 2016

13

CCNL Unionmeccanica Confapi

14

CCNL Unital Confapi

16

Prodotti chimici

17

ANAC: linee guida su procedure di affidamento (3a parte)

19

ANAC: i dati sulle varianti nei lavori pubblici

24

L’UCIT diventa regionale per il controllo impianti termici

26

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA



Autorità di regolazione dei trasporti

29

Autotrasporto. Divieto di riposo settimanale sul veicolo

30

Divieti di circolazione di veicoli industriali

32

Autotrasporto c/t. Locazione senza conducente del veicolo

33

Autotrasporto c/t. Registro Elettronico nazionale

34

Scadenze aziendali maggio 2018

35

ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Casasco sui rapporti economici italo-francesi IN UN SUO ARTICOLO APPARSO SU “IL TEMPO”

Per opportuna conoscenza si riporta un articolo del Presidente di Confapi Maurizio Casasco, pubblicato sul quotidiano romano “Il Tempo” del 1° maggio 2018. E’ dedicato ai rapporti fra l’industria italiana e francese, all’approccio tenuto dai rispettivi governi nel sostenere o promuovere le rispettive economie e al modo di interpretare in Italia le “privatizzazioni” per come si sono realizzate in questi anni.  L’intervento di Casasco (Confapi)

“PARIGI CURA I SUOI AFFARI. CAMBIAMO MARCIA NOI” di Maurizio Casasco, Presidente della Confapi Un po’ per celia, si può dire che ormai siamo di fronte ad una versione capovolta, riveduta e corretta, secondo le spietate leggi della globalizzazione, del “De bello Gallico”. Per fortuna non si tratta di guerra, ma è certo che si sono invertite le parti: una progressiva conquista di tante nostre aziende da parte dei “cugini francesi”. A guardare i dati - negli ultimi 20 anni più di 100 miliardi di acquisizioni sul territorio nazionale da parte di società d’Oltralpe - che hanno riguardato nostre imprese storiche nonché ogni settore produttivo. Man mano che aziende come Gucci, Brioni, Fendi o Bulgari passavano nelle mani alternative dei grandi gruppi francesi del lusso, Kering e Lvmh, sono stati in pochi a stracciarsi le vesti in nome di un “protezionismo” che appariva provinciale e fuori moda. Una storia iniziata ancora prima con le acquisizioni bancarie e assicurative: la Bnl controllata da Bnp-Paribas che fa campagna acqui-

sti anche con banche “minori” come Cariparma o Generali che cede a Groupama la Nuova Tirrenia. Un progressivo vacillare di confini che ha visto “invadere” settori che vanno dall’energia alla logistica, dall’alimentare alla grande distribuzione fino a toccare quelli che in ogni Stato che si rispetti vengono ritenuti ambiti strategici, come quelli delle telecomunicazioni e dei media. Non sempre con un conseguente benessere per le imprese acquisite come insegna il caso Parmalat / - Lactalis. Colpisce anche la notizia di questi giorni dell’arresto di Vincent Bolloré accusato di distribuzione di tangenti in Africa. Senza dubbio un uomo d’affari di successo che, partito da Mediobanca, ha tentato negli ultimi mesi persino l’assalto a Mediaset. Non siamo certo noi, piccoli e medi imprenditori, che abbiamo tanto contribuito con ingegno, coraggio e grande lavoro, a partire dagli anni duri del Dopoguerra, allo sviluppo industriale di questo nostro bel Paese, a rinnegare il motto libera impresa in libero stato. Certo che non mi stanco mai di dire che qui da noi tutti parlano di Pmi, ma i tanti Governi che si sono succeduti non hanno saputo varare politiche e misure di sistema per sostenere la colonna portante del nostro sistema produttivo ed economico. Ma non siamo certo noi che, in questi anni di crisi, abbiamo resistito senza aiuti ai venti di crisi dovendo contare tanti fallimenti e chiusure a dire “non passi lo straniero”. Se e quando ciò significa opportunità, sviluppo e prospettive nei nostri territori e permetta l’entrata dignitosa e meritocratica dei nostri giovani nel mondo del lavoro. Ma sentiamo che è il momento di chiedere e ribadire qualcosa. Innanzitutto reciprocità. E i dati anche qui non ci confortano. Le nostre aziende, nell’ultimo ventennio hanno acquisito in Francia imprese per un valore che è meno della metà di quei 100 miliardi e passa che possono vantare da noi i gruppi di Oltralpe. Tutt’altro che consolante il “caso” Fincantieri in cui Macron è arrivato a minacciare la nazionalizzazione di Stx. Una vicenda che si è conclusa con un pareggio che ha tutto il sapore di una sconfitta. E non si può certo dare la colpa a una presunta “grandeur” o alle aziende francesi che ben fanno i loro interessi. Bisogna innanzitutto

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guardare e risolvere i problemi in casa nostra. A livello politico: una storica e generalizzata scelleratezza nelle campagne di privatizzazione (valga per tutte Telecom), scarso coraggio, per usare un eufemismo, nell’alleggerire i fardelli che pesano come macigni sulle nostre imprese, vale a dire imposizione fiscale, burocrazia, costo del lavoro. A questo si aggiunge un’arretratezza ormai insopportabile di infrastrutture dovuta al totale disimpegno in investimenti in opere pubbliche. E

non ultima, la mancanza a tutt’oggi di un piano industriale nazionale che partendo da qui e da ora sappia disegnare strategie e misure per valorizzare i nostri settori di eccellenza. E attenzione ad omologarci; la nostra forza è la nostra identità: non possiamo fare ciò per cui non siamo nati. Da anni ci difendiamo da chi ci copia o cerca di copiarci. Siamo noi il modello. Ricordiamocelo.

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Da: “Il Tempo” - 1° maggio 2018


Il codice LEI - Legal Entity Identifier OBBLIGATORIO PER LE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI Il codice LEI - Legal Entity Identifier è un codice formato da 20 caratteri alfanumerici utilizzato per identificare le parti nelle operazioni finanziarie internazionali. Al codice LEI sono associate una serie di informazioni che consento l’identificazione del soggetto giuridico coinvolto nell’operazione come il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo, i dati relativi alla struttura della società al fine di migliorare la gestione del rischio. L’intento è anche quello di accrescere il grado di trasparenza e ridurre i rischi del sistema finanziario, in modo da promuovere una maggiore trasparenza dei mercati stessi. I destinatari del LEI sono monitorati a livello internazionale dalla Global Entity Foundation (GLEIF) al fine di creare un sistema globale e uniforme per l’identificazione dei soggetti giuridici operanti nei mercati finanziari. Per l’Italia il codice LEI comprende le imprese, il fondi pensione, le associazione e le fondazioni che operano finanziariamente sui mercati internazionali. Per quanto riguarda le imprese, sono tenute a richiederlo le società orientate all’esportazione che concludono contratti derivati. Non è pertanto richiesto per le normali rimesse finanziarie legate a transazioni commerciali di vendita di beni o prestazioni di servizi.

Per derivati s’intendono i contratti o titoli il cui prezzo è basato sul valore di mercato di un altro strumento finanziario come le azioni, le obbligazioni, gli indici finanziari oppure di “comodity”, come ad esempio il prezzo del petrolio. Non devono dotarsi del codice neppure le persone fisiche. In Italia il codice LEI viene rilasciato da Info Camere, è a titolo oneroso e ha la durata di un anno dalla data del rilascio e può essere rinnovato annualmente. Il rinnovo può essere effettuato a partire da 40 giorni prima della data di scadenza e fino alla data di scadenza. Qualsiasi richiesta di rinnovo presentata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza è assimilabile ad una richiesta di rinnovo, sebbene in quel momento risulti scaduto. Le richieste presentate dopo il termine di 30 giorni è considerata non tempestiva e viene trattata come richiesta di prima attivazione. L’obbligo di dotarsi del codice in argomento secondo la Direttiva MiFID 2 (Marker in Finanzial Instruments Directive), è scattato lo scorso 3 gennaio 2018 per tutte le società italiane che pongono in essere transazioni finanziarie con l’estero, tuttavia è stato previsto un periodo transitorio di 6 mesi per consentire l’adozione del nuovo codice a tutte le imprese interessate. Il costo di attivazione del codice LEI è di 122 euro mentre il rinnovo annuale ammonta a 85,40 euro. La richiesta del codice e il suo rinnovo possono essere effettuati direttamente dal sito di InfoCamere: https://lei-italy.infocamere.it

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(PZ)



Imu e Tasi capannoni senza rendita PUBBLICATI I COEFFICIENTI 2018 DA APPLICARE SUI VALORI CONTABILI E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2018 il provvedimento che approva i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, privi di rendita catastale, da utilizzare per il 2018 ai fini del calcolo dell’Imu e della Tasi. Tali coefficienti devono essere utilizzati per determinare la base imponibile degli edifici: - classificabili nel gruppo D; - privi di iscrizione catastale; - che appartengono a imprese; - distintamente contabilizzati. Vanno applicati per ciascun anno di formazione sui costi storici, al lordo delle quote di ammortamento così come risultanti dalle scritture contabili. Tale stratificazione riguarda sia i fabbricati facenti

parte del magazzino, come nel caso delle imprese di costruzioni, sia i fabbricati patrimonio e strumentali. L’utilizzo dei coefficienti è giustificato dal fatto che per questi immobili non è applicabile il criterio generale di determinazione dell’Imu e della Tasi basato sulla moltiplicazione della rendita catastale per le aliquote stabilite dal comune, in quanto gli immobili in questione sono sforniti di rendita catastale. Il valore da assumere con l’applicazione dei coefficienti deve essere seguita fino all’anno in cui detti immobili vengono iscritti in catasto con attribuzione della rendita. Il valore dell’immobile deve essere fissato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione applicando i coefficienti che sono aggiornati annualmente con apposito decreto ministeriale. I coefficienti andranno quindi applicati al valore dell’immobile che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, alla somma che ne risulta, va poi applicata l’aliquota deliberata dal Comune. Di seguito riportiamo i coefficienti da utilizzare quest’anno. (PZ)

2018

1,01

2005

1,26

1992

1,79

2017

1,01

2004

1,33

1991

1,83

2016

1,01

2003

1,37

1990

1,91

2015

1,02

2002

1,42

1989

2,00

2014

1,02

2001

1,46

1988

2,09

2013

1,02

2000

1,51

1987

2,26

2012

1,05

1999

1,53

1986

2,44

2011

1,08

1998

1,55

1985

2,61

2010

1,09

1997

1,59

1984

2,79

2009

1,10

1996

1,64

1983

2,96

2008

1,15

1995

1,69

1982 e precedenti

3,13

2007

1,19

1994

1,74

2006

1,22

1993

1,78

PAG. 10 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2018


Fatturazione elettronica carburante I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, in vista dell’entrata in vigore, dal 1° luglio 2018, dell’obbligo previsto dalla Legge di bilancio 2018 di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione, ha fornito alcuni chiarimenti. In particolare, il 30 aprile l’Agenzia ha emesso due documenti: 1. la circolare n. 8/E, dal titolo “legge 27 dicembre 2017, n. 205 - novità in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburante” (d’ora in poi: “circolare”); 2. il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n 89757/2018, che contiene le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche (d’ora in poi: “provvedimento”). Nel rimandare gli interessati all’attenta lettura dei predetti documenti, evidenziamo di seguito alcuni degli aspetti più importanti ivi affrontati: - L’anticipazione al 1° luglio della fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio destinati all’utilizzo come carburanti per motori per uso autotrazione. Di conseguenza, l’anticipo non coinvolge le cessioni di benzina effettuate per altre finalità (motori per gruppi elettrogeni; impianti di riscaldamento ecc. - vedi p.1 della circolare); - L’emissione della fattura avverrà tramite il Sistema di Interscambio (SdI), nel rispetto dei formati e delle regole tecniche stabilite dal provvedimento (vedi sempre il punto 1 della circolare). A questo proposito, segnaliamo che, per rendere il processo di fatturazione elettronica più spedito, il par. 8 del provvedimento prevede che l’Agenzia metta a disposizione degli operatori una serie di strumenti, quali: * un software installabile su PC, per la predisposizione della fattura elettronica; * una procedura web e un’app per la reda-

zione e trasmissione al SdI della fattura elettronica; * un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile per acquisire in automatico le informazioni del cessionario acquirente necessarie all’elaborazione della fattura, tra cui l’indirizzo telematico in cui dovrà essere inviata dallo SdI. In particolare (vedi pag. 20 delle motivazioni del provvedimento), il QRCode, “... al pari della tessera sanitaria per i clienti privati, potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per consentire a quest’ultimo - se dotato di apposito lettore - di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario/committente”; * un servizio di registrazione grazie al quale il cessionario acquirente, o un intermediario abilitato per suo conto, può indicare al SdI il canale e l’indirizzo telematico preferito per ricevere il file della fattura, tra quelli indicati al punto 3.1 del provvedimento; * un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il SdI, in un’area riservata del sito internet delle Entrate. - Quanto al contenuto della fattura (par. 1.1 della circolare), le Entrate hanno chiarito che le informazioni previste obbligatoriamente dalla normativa IVA possono essere integrate per le opportune finalità, con l’inserimento ad esempio della targa e del modello del veicolo rifornito; in particolare, per quanto riguarda la targa, può essere specificata utilizzando il campo “mezzo di trasporto” del file della fattura elettronica (vedi anche pag. 16 delle motivazioni del provvedimento); - sempre la circolare (par.1.4) ha confermato la possibilità di emettere un documento riepilogativo, in presenza dei requisiti stabiliti dall’art. 6.1 D.P.R. 695/1996 (fatture di importo inferiore a 300 €, emesse nel corso del mese tra gli stessi soggetti). Per quanto concerne gli strumenti di pagamento elettronici, la circolare chiarisce che: - l’utilizzo a partire dal prossimo 1° luglio è sem-

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pre indispensabile per la deduzione dei costi del carburante acquistato e per la detrazione IVA, a prescindere dal “quantum” e dal veicolo rifornito (compresi i rifornimenti relativi agli autocarri, trattori stradali, ecc.- vedi par. 2 circolare); - per quanto riguarda l’uso di carte e buoni carburante (par. 2.1.1 della circolare), per i cd “buoni multiuso” l’obbligo di pagamento con moneta elettronica non si accompagna all’emissione della fatturazione elettronica. Più precisamente, “laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti - impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. bianche (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. - ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA… e conseguentemente, a quello di fatturazione elettronica”; - è possibile pagare il carburante mediante carte di credito, di debito e prepagate, anche se emesse da operatori finanziari non tenuti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art.

7.6 D.P.R. 605/1973 (par.2.1.2 della circolare). Inoltre, l’Agenzia ritiene validi - sempre ai fini della deducibilità del costo/detrazione IVA - i pagamenti effettuati dal soggetto passivo in via mediata, ma comunque riconducibili al medesimo (es rifornimento del veicolo aziendale effettuato dal dipendente in trasferta con una sua carta di credito/debito/prepagata, e successivamente rimborsatogli dal datore; acquisto del carburante con pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito del cessionario, oppure attingendo ad una provvista costituita dal cessionario presso il cedente). L’anticipo della fatturazione elettronica al 1° luglio p.v., scatterà anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nell’ambito di un appalto con una pubblica amministrazione. Per esse, l’Agenzia ha preannunciato dei chiarimenti specifici non prima, tuttavia, di aver evidenziato che l’obbligo in esame non si applicherà ai passaggi successivi (quindi, laddove il servizio venga ulteriormente subappaltato).

PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2018

(C)


Autotrasporto. Incentivi agli investimenti 2016 AGGIORNAMENTI SULL’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 101/ AdT del 13 aprile e n. 119/AdT del 3 maggio 2018, inerenti all’argomento in epigrafe, per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità con nota prot. U 0007431 del 20 aprile 2018 ha chiarito che in caso di domande “miste”, comprendenti richieste di contributi per autoveicoli Euro 6 e contestuali radiazioni per

esportazioni (non le altre radiazioni), l’erogazione dei contributi viene sospesa solo per la parte relativa a questa tipologia d’investimenti in attesa degli esiti del ricorso pendente al Consiglio di Stato e non per le restanti tipologie di investimenti (autoveicoli a trazione alternativa, rimorchi e semirimorchi per trasporto intermodale, gruppi di 8 casse mobili con un ”portacasse”). In merito, poi, ai pagamenti dei contributi il Ministero ha precisato che, nessuna erogazione è stata sinora effettuata e probabilmente i primi incentivi verranno riconosciuti solo a partire dal prossimo mese di maggio. Per il testo della nota e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2018

(AdT)


CCNL Unionmeccanica Confapi ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA: EBM SALUTE. ULTERIORE PROROGA DEI VERSAMENTI Facciamo seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 124/FT del 4 maggio 2018 per ricordare che in data 2 maggio 2018 è stato siglato tra Confapi e Fim, Fiom e Uilm un accordo che: - dà atto della costituzione del Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa EBM SALUTE previsto dal CCNL 3 luglio 2017;

PAG. 14 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2018

- preannuncia la stipula di apposita convenzione finalizzata alla gestione delle prestazioni di assistenza sanitaria; - informa della richiesta agli Organi Competenti dell’apposito codice di versamento; - differisce il primo versamento riferito alla retribuzione del mese di aprile 2018 e comprensivo degli arretrati di gennaio, febbraio e marzo, al mese di giugno riferito alle retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 per un importo complessivo pari a €. 25. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ulteriori informazioni al riguardo. (FT)


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CCNL Unital Confapi DAL 1° MARZO 2018 I NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI PER IL SETTORE LEGNO - ARREDAMENTO Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 125/FT del 4 maggio 2018 per ricordare che l’accordo di rinnovo del CCNL UNITAL CONFAPI per gli addetti dell’industria del legno,

del sughero, del mobile e dell’arredamento, e per le industrie boschive e forestali siglato il 18 aprile 2017, prevede che a decorrere dal 1° marzo 2018 trovi applicazione la seconda rata dell’aumento retributivo, come ratificato dal relativo accordo di verifica dell’indice Istat. Nella tabella sottostante si riportano i valori degli incrementi e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° marzo 2018. Si ricorda altresì di corrispondere ai lavoratori gli arretrati relativi al mese di marzo 2018. (FT)

CATEGORIA

QUALIFICA

PAGA BASE MAGGIO 2017

AUMENTI

PAGA BASE MARZO 2018

AD3

quadri

1919,71

32,58

1952,29

AD2

impiegati

1785,78

30,76

1816,54

AD1

impiegati

1651,84

28,98

1680,82

AC4

impiegati

1517,92

27,20

1545,12

AC3

impiegati

1383,98

25,31

1409,29

AC2

intermedi

1383,98

25,31

1409,29

AC1

intermedi

1267,91

23,78

1291,69

AS3

operai

1383,98

25,35

1409,33

AS2

operai e impiegati

1250,04

23,55

1273,59

AS1

operai

1196,47

22,80

1219,27

AE3

impiegati

1129,51

21,91

1151,42

AE2

operai e impiegati

1062,54

20,98

1083,52

AE1

operai

892,89

18,72

911,61

PAG. 16 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2018


Prodotti chimici

REGOLAMENTO REACH

SCADENZA REACH 2018: PREPARARSI SUBITO È UNA PRIORITÀ SOPRATTUTTO PER LE PMI Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo, in una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate l’anno, devono essere registrate entro il 31 maggio 2018 presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Si tratta dell’ultimo termine di registrazione stabilito dal regolamento CE n. 1907/2006 (cd. REACH) per le sostanze chimiche già esistenti. Un obbligo per le imprese che consentirà però di raccogliere enormi quantità di dati sulle sostanze fabbricate o usate in Europa, migliorando, in ultima analisi, la salute dell’uomo e dell’ambiente. La scadenza del 2018 coinvolgerà decine di migliaia di imprese di tutte le dimensioni che, se inadempienti, non potranno più immettere legalmente sul mercato le sostanze chimiche prodotte o importate. Registrare le sostanze è un processo che richiede tempo. E’ importante che sin d’ora le imprese comincino a valutare il proprio portafoglio, analizzare i volumi di vendita e produzione delle sostanze, verificare l’esistenza di obblighi ai sensi del REACH e, nel caso, pianificare la gestione delle loro registrazioni per l’ultimo termine fissato. Un’identificazione corretta delle sostanze in questa fase è essenziale. L’ECHA, gli Stati membri e le associazioni di settore sono a disposizione dei potenziali dichiaranti per offrire assistenza mirata. Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione delle imprese l’Helpdesk REACH, (www.reach.mise.gov.it) che fornisce gratuitamente informazioni e assistenza diretta, mediante la risposta a quesiti specifici che possono essere

inviati accedendo al servizio “contatta Helpdesk”. In alternativa, le imprese possono avvalersi del supporto dell’ECHA, consultando il sito dedicato REACH 2018, (www.reach.gov.it) e formulando eventuali ulteriori quesiti direttamente all’Helpdesk ECHA (per aspetti legati all›utilizzo di IUCLID e REACH-IT). L’ECHA ha in programma una serie di webinar (seminari web) con l’obiettivo di fornire una panoramica generale sulle sostanze che devono essere registrate, sulle informazioni necessarie e sugli elementi che incidono sui costi della registrazione.

IL REGOLAMENTO REACH

Ricordiamo che dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria fino allora in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione. REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Il Regolamento prevede, in particolare, la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno. La registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze e preparati (miscele di due o più sostanze), l’obbligo di presentare all’Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze. In base al principio NO DATA NO MARKET, senza la comunicazione dei dati richiesti all’Agenzia europea non sarà più possibile effettuare né l’importazione né la commercializzazione della sostanza chimica. Per maggiori informazioni sul Regolamento, si rinvia alla sezione il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

AUTORITÀ COINVOLTE L’Autorità competente per l’Italia per gli adempimenti previsti dal Regolamento è il Ministero della salute, che opera d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del

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mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

HELPDESK Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) è l’Autorità incaricata dell’attivazione e della gestione dell’Helpdesk nazionale REACH. Il servizio di supporto alle imprese è, quindi, pubblico e gratuito. Ai sensi dell’art. 124 del Regolamento, l’Helpdesk è il servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione del Regolamento in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche. L’Helpdesk nazionale mette gratuitamente a disposizione dell’utente, attraverso il proprio sito web, le informazioni e novità riguardanti l’applicazione del Regolamento REACH e ha, inoltre, sviluppato una serie di strumenti per agevolare le imprese e tutti i soggetti interessati nella comprensione del Regolamento e dei relativi obblighi. Per poter accedere alle risposte ai quesiti più frequenti, elaborate dall’ECHA, è possibile cliccare sulla voce FAQ (in italiano). In caso di quesiti specifici non già disponibili tra le FAQ, l’utente potrà fare apposita richiesta all’Helpdesk nazionale tramite la sezione Contatta l’Helpdesk, attraverso la compilazione di un apposito formulario. Infine è opportuno segnalare che l’Helpdesk na-

zionale REACH è venuto a conoscenza di soggetti che offrono i propri servizi di assistenza alle imprese a pagamento presentandosi come Helpdesk REACH. Vi invitiamo a prestare molta attenzione alle offerte ricevute, ricordandovi che l’Helpdesk nazionale REACH è un servizio pubblico e gratuito a servizio delle imprese.

CORSO DI FORMAZIONE MULTIMEDIALE REACH Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta il primo corso di formazione multimediale sul Regolamento REACH realizzato dall’Helpdesk nazionale. L’accesso è gratuito e aperto a tutti gli utenti. Maggiori informazioni sulla pagina web http://reach.mise.gov.it/formazione

FAQ Per agevolare le imprese nelle procedure di registrazione delle sostanze e nei loro obblighi rispetto al Regolamento REACH, l’ECHA ha pubblicato delle FAQ che vengono regolarmente aggiornate.

NAVIGATOR ECHA Al fine di consentire ai soggetti coinvolti di trovare una rapida risposta alle domande relative alle loro sostanze chimiche e di determinare rapidamente ciò che esse sono tenute a fare ai sensi del Regolamento REACH, si invitano gli utenti ad utilizzare lo strumento interattivo NAVIGATOR, disponibile anche in italiano, predisposto dall’ECHA. (C)

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ANAC: linee guida su procedure di affidamento (3a parte) LE STAZIONI APPALTANTI TENGONO CONTO DELLE REALTÀ IMPRENDITORIALI DI MINORI DIMENSIONI Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 ha approvato l’aggiornamento delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Di seguito approfondiamo gli argomenti di maggior interesse per le imprese. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA I lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari. La procedura prende avvio con la determina a PAG. 19 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2018

contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. Successivamente la procedura si articola in tre fasi: a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; c) stipulazione del contratto.

L’INDAGINE DI MERCATO E L’ELENCO DEI FORNITORI In via preliminare, si indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità


di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. L’avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice PAG. 20 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2018

che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata - ad esempio semestrale - o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante. Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni


Nordest Servizi: profilare il cliente per una vendita più efficace con una soluzione CRM Ogni azienda possiede al suo interno, a volte senza esserne del tutto consapevole, una grande quantità di informazioni che riguarda i propri clienti e che attraversa diversi uffici, dal marketing alle vendite all’amministrazione. Nordest Servizi, insieme ad Eurosystem, offre una soluzione CRM che permette di raccogliere queste informazioni e valorizzare quelle più utili nel processo commerciale, verso clienti che, sempre di più, si aspettano di essere seguiti con proposte personalizzate. Massimo e Nicola Bosello, titolari di Nordest Servizi, ci raccontano come adottare una strategia di vendita più efficace, utilizzando un software CRM. Perché un’azienda dovrebbe pensare di introdurre un CRM? Per ordinare, riportare alla luce e sfruttare una conoscenza che molto spesso è già insita nelle aziende e che riguarda la loro principale fonte di business, il cliente. Quanti imprenditori o direttori commerciali possono dire di conoscere a fondo i propri clienti, le trattative in cui sono coinvolti o i temi a cui sono più sensibili? Quando il mercato si allarga, mantenere il controllo di tutti questi dati diventa difficile se non si è supportati da software per la gestione commerciale, sistemi CRM che permettono di trarre valore dalle informazioni per rendere più efficace la strategia di proposizione.

Quali attività si possono gestire e automatizzare? Le imprese, dalle più piccole alle più strutturate, possono sfruttare il CRM in modo semplice per profilare i clienti, classificarli in base a caratteristiche (dimensioni, area geografica, numero sedi, ecc.) e storia (dai primi agli ultimi acquisti), tracciarne le attività (telefonate, incontri, richieste di preventivi, ecc.), le abitudini e le ricorrenze di rilievo, in alcuni casi anche personali, come compleanni e promozioni: informazioni che aiutano l’azienda partner ad essere più propositiva e a confezionare proposte di vendita così personalizzate da rendersi difficili da rifiutare. Tempi e modalità di un progetto, come si procede? L’implementazione di un progetto CRM ben strutturato può andare dai 3 agli 8 mesi, a seconda delle dimensioni e della struttura aziendale. Noi di Nordest Servizi riteniamo fondamentale la prima fase di analisi, che serve a mappare l’organizzazione marketing e commerciale dell’azienda, a capirne i processi interni, le aree critiche e quelle di miglioramento. Segue la personalizzazione della soluzione in base alle esigenze evidenziate, la fase di start up, in cui si implementa e fa utilizzare il software e, a seguito dei feedback interni, si perfeziona il progetto. Come funziona l’integrazione con altri software di gestione aziendale? La soluzione CRM che proponiamo si integra perfettamente con gli applicativi già presenti in azienda, come soluzioni ERP o di Business Intelligence, ma anche con fonti dati esterne ad essa, come istituti ed enti che possono fornire informazioni di carattere finanziario sui clienti. Il CRM diventa quindi centrale all’interno di un sistema di governance che integra più software e dati, con l’obiettivo di semplificare la gestione dell'azienda e incrementare la produttività.

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appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni. Le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico. Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui l’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed i requisiti speciali richiesti dall’avviso. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/ finanziaria e tecnico/professionale.

IL CONFRONTO COMPETITIVO Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell’affidamento. PAG. 22 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2018

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno: a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;


c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; f) la misura delle penali; g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; h) l’eventuale richiesta di garanzie; i) il nominativo del RUP; j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000. La stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti. L’invito all’af-

PAG. 23 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2018

fidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 4.2.6. delle presenti Linee guida. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

LA STIPULA DEL CONTRATTO Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016. (segue) (CS)


ANAC: i dati sulle varianti nei lavori pubblici È CONFERMATA LA RELAZIONE ESISTENTE TRA RIBASSI ELEVATI DI AGGIUDICAZIONE E VARIANTI Con Comunicato del Presidente del 1° marzo 2018, l’ANAC, a distanza di più di tre anni dal Comunicato del Presidente del 24 novembre 2014 recante “Prime valutazioni sulle varianti in corso d’opera trasmesse dalle Stazioni Appaltanti”, ritiene necessario un aggiornamento dell’analisi a suo tempo effettuata, in considerazione della maggiore significatività statistica del numero di varianti ad oggi comunicate all’Autorità. Il numero delle varianti complessivamente registrate nella Banca Dati dell’Autorità alla data del 30 maggio 2017 risulta essere pari a n. 614. Tra queste il numero di varianti comunicate successivamente alla data del Comunicato del 24 novembre 2014 risulta essere pari a n. 386. Le varianti che superano il 10% dell’importo contrattuale

risultano complessivamente n. 400 di cui solo n. 14 relative al periodo oggetto del comunicato anzidetto. Sulla base di tali dati, come sopra complessivamente riportati, l’Autorità formula di seguito un’analisi di dettaglio. Le n. 400 varianti esaminate hanno evidenziato la seguente distribuzione percentuale di stazioni appaltanti che hanno comunicato la redazione di varianti di importo superiore al limite percentuale stabilito dalla norma per la comunicazione all’ANAC: 1. Comuni e Province: 58% 2. Società pubbliche e concessionari: 22% 3. Scuole e Università: 8% 4. Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere: 4,8% 5. Ministeri: 3,3% 6. Altri: 3,9% Per quanto riguarda gli importi netti delle varianti suddivise per fasce d’importo (tabella sotto) si evidenzia una parcellizzazione nelle due fasce inferiori a € 200.000,00 (41% circa in termini di numerosità) a fronte di una modesta incidenza percentuale sul totale degli importi delle varianti (0,74%).

NUMERO VARIANTI

PERCENTUALE SU NUMERO

SOMMA IMPORTI

PERCENTUALI SU IMPORTI

<= 40.000 €

76

19,00%

1.535.833,95 €

0,11%

> 40.000 € e <= 200.000 €

89

22,25%

8.445.966,91 €

0,63%

> 200.000 € e <= 500.000 €

29

7,25%

9.963.014,03 €

0,74%

> 500.000 € e <= 1.000.000 €

43

31.851.403,09 €

2,38%

FASCIA

10,75%

> 1.000.000 € e <= 5.000.000 € 1 21

30,25%

270.931.842,17 €

20,20%

> 5.000.000 €

42

10,50%

1.018.330.692,54 €

75,93%

Totale complessivo

400

100,00%

1.341.058.752,69 €

100,00%

Considerando anche le fasce d’importo fino a € 5.000.000, e dunque tutte le fasce di importo tranne la massima, rileva una elevata incidenza del numero di varianti (89,50%) a fronte di una non rilevante incidenza sugli importi (circa il 24%). In altre parole, il 10,50% di varianti appartenenti alla fascia di importi superiori a € PAG. 24 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2018

5.000.000,00 hanno una incidenza in termini di importo del 75,93%. Il numero delle varianti presenti in banca dati è doppio negli appalti aggiudicati a mezzo di procedura aperta o ristretta rispetto agli appalti affidati mediante procedura negoziata, rispettivamente il 44% e il 22%; la parte restante risulta distribui-


ta sulle altre tipologie di affidamento. Per quanto riguarda le procedure utilizzate dalle stazioni appaltanti per l’affidamento dei lavori, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, procedure rilevabili dalla Banca Dati (BDNCP), risulta che sul totale degli appalti aggiudicati nel 2016 il 18,5% è stato aggiudicato a mezzo di procedura aperta, il 76,08% a mezzo di procedura negoziata e la restante percentuale frazionato in numerose altre tipologie quali ad esempio sistemi dinamici di acquisizione, ecc. Diverso, invece, è il caso del criterio di selezione delle offerte. A tal riguardo l’ANAC ha notato che circa il 28% delle varianti esaminate afferiscono ad appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a fronte di una ripartizione ordinaria tra i due criteri nei lavori pubblici nella misura del 12,6% all’offerta economicamente più vantaggiosa e dell’87,4% al prezzo più basso prima dell’entrata in vigore del nuovo codice (gli appalti ricadono in tale periodo) che non prevedeva una preferenza tra i due criteri. Il dato mostra una maggiore ricorrenza delle varianti negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le varianti esaminate presentano la seguente distribuzione in relazione al ribasso di aggiudicazione dell’appalto: - 58,25 % con ribasso tra 10 e 20%; - 17,75 % con ribasso tra 20 e 30%; - 24 % con ribasso oltre il 30%. Il valore medio del ribasso di aggiudicazione per i contratti “variati” oggetto di analisi da parte ANAC si attesta sul 25,69%, a fronte di un valore medio ordinario del ribasso, nel periodo in cui si riferiscono gli affidamenti, per gli appalti di lavori pari al 19,74%, come determinato in Banca Dati. Ne consegue che le varianti ricorrono in misura sensibilmente maggiore in corrispondenza di appalti aggiudicati con ribassi aggressivi.

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L’importo medio percentuale delle varianti è del 19% sull’importo dei lavori, prendendo in considerazione esclusivamente quelle inviate all’Autorità ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. con legge n. 114/2014. La percentuale risulta molto più elevata (28% circa) se si considerano gli appalti di importo superiore ai 20 milioni di euro generalmente gestiti da grandi stazioni appaltanti. Su n. 186 appalti di importo superiore a € 1.000.000 (appalti per i quali è stato altresì individuato il ribasso di aggiudicazione nella banca dati BDNCP) ANAC ha riscontrato che in numerosi casi la variante ha assorbito il ribasso di aggiudicazione, in tutto o in parte. In particolare, n. 119 appalti (per una percentuale del 64% del totale degli appalti) evidenziano varianti la cui percentuale sull’importo contrattuale si colloca tra il 50% ed il 150% del ribasso di aggiudicazione. In altre parole, tali dati, secondo l’ANAC, sembrerebbero avvalorare il sospetto che per il tramite delle varianti le imprese cerchino di recuperare il ribasso offerto in gara. I dati sopra riportati rappresentano un quadro di aggiornamento rispetto al Comunicato del Presidente del 24 novembre 2014 che mette in evidenza l’evoluzione dell’informazione di carattere statistico a suo tempo pubblicata. In particolare, è confermata la relazione esistente tra ribassi elevati di aggiudicazione e varianti. Inoltre, per gli appalti di importo elevato (superiore ai 20 milioni) l’incidenza dell’importo medio delle varianti è superiore rispetto all’analoga percentuale di varianti per tutti gli appalti (28% contro 19%). Ciò avvalora la previsione del Codice dei contratti circa l’esigenza della qualificazione delle stazioni appaltanti per le attività di progettazione ed esecuzione degli appalti. (CS)


L’UCIT diventa regionale per il controllo impianti termici ESCLUSI SOLO I TERRITORI DI COMPETENZA DEI COMUNI DI PORDENONE, TRIESTE E UDINE Con la Deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia del 21 marzo 2018, n. 799 è stato Approvato il contratto con UCIT Srl per il servizio di controllo degli impianti termici nel territorio di competenza della Regione (esclusi i territori di competenza dei Comuni di Pordenone, Trieste e Udine) e definizione tariffe. Con questo atto la Regione Friuli Venezia Giulia affida alla Società UCIT SRL l’effettuazione del servizio di controllo e dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, ai sensi della L. n° 10 del 9 gennaio 1991, e successivi decreti attuativi, del D.Lgs. n. 192/05 e del D.Lgs. n. 152/06. Alla Deliberà viene allegato il contratto di servizio tra UCIT e Regione che prevede quanto sotto descritto. La Società UCIT erogherà il servizio strumentale in questione in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D.L. n. 223/06. L’UCIT, per effetto del contratto di servizio e per tutta la sua durata, si assumerà ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, sollevando la Regione da qualsiasi danno che potrebbe eventualmente derivare alla stessa o a terzi in relazione alla gestione dei servizi affidati, siano essi esercitati direttamente o tramite subaffidatari. Per tutta la durata del contratto, l’UCIT non potrà inderogabilmente svolgere le funzioni di responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici oggetto del contratto, né avvalersi a qualsiasi titolo per le proprie finalità di soggetti terzi che rivestano tali ruoli. La Società assume il servizio affidato, in piena autonomia di mezzi e gestionale, provvedendo a tal scopo ad effettuare, tra l’altro: - l’esecuzione delle verifiche tecniche periodiche agli impianti termici in base al Regolamento approvato dalla Giunta regionale ed alle normative e disposizioni tecniche applicaPAG. 26 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2018

bili in materia e, nelle more dell’approvazione del regolamento regionale, in base ai Regolamenti provinciali in vigore; - la costituzione e la gestione del Catasto degli impianti termici oggetto del servizio, con l’aggiornamento costante del relativo archivio informatico contenente i dati identificativi degli stessi, unitamente agli estremi ed ai risultati dei controlli effettuati e delle comunicazioni di legge da parte di utenti, installatori e manutentori; si precisa che tale Catasto sarà sempre a disposizione della Regione Friuli Venezia Giulia e rimarrà comunque di sua esclusiva proprietà; - la gestione organizzativa dell’attività (calendarizzazione delle visite, spedizione avvisi agli utenti, rapporti contrattuali con tecniciverificatori e fornitori esterni, collaborazione con Insiel spa per l’aggiornamento e lo sviluppo del sito web dedicato e dei software gestionali, etc.); - la gestione amministrativa e contabile dell’attività (redazione rendiconti, recupero crediti, contenzioso legale, predisposizione verbali di accertamento, etc.); - le attività di comunicazione (nei confronti di cittadini, amministratori locali, manutentori, associazioni di categoria, Comitato di Consulenza e Garanzia, altri Enti Pubblici o soggetti istituzionali, etc.) volte a fornire informazioni specifiche o a supportare in generale iniziative di sensibilizzazione sul tema della sicurezza degli impianti e del risparmio energetico, preventivamente concordate con la Regione. La Società non potrà effettuare altre attività che non siano specificamente finalizzate o funzionali ai servizi affidati. L’affidamento del servizi ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La Giunta ha inoltre approvato per il territorio di competenza regionale (esclusi i territori di competenza dei Comuni di Pordenone, Trieste e Udine) le tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera c) del DPR 74/2013. Pertanto dal 1° maggio 2018 saranno in vigore le seguenti tariffe:



TABELLA A DI CUI PER IL SERVIZIO SVOLTO DA UCIT (€)

PERIODICITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO

POTENZA TERMICA NOMINALE AL FOCOLARE

TOTALE (€)

DI CUI PER IL PROGRAMMA GESTIONALE (€)

Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza inferiore a 35 kW

13,00

1,00

12,00

Almeno ogni 48 mesi

Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza da 35 kW a 350 kW

40,00

1,00

39,00

Almeno ogni 24 mesi

Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza superiore a 350 kW

55,00

1,00

54,00

Almeno ogni 24 mesi

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza inferiore a 35 kW

13,00

1,00

12,00

Almeno ogni 24 mesi

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza da 35 kW a 350 kW

40,00

1,00

39,00

Almeno ogni 12 mesi

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza superiore a 350 kW

55,00

1,00

54,00

Almeno ogni 12 mesi

Impianti alimentati da teleriscaldamento -Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza. Potenza inferiore a 35 kW

13,00

1,00

12,00

Almeno ogni 48 mesi

Impianti alimentati da teleriscaldamento -Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza. Potenza superiore a 35 kW

110,00

1,00ww

109,00

Almeno ogni 48 mesi

Impianti cogenerativi: Microcogenerazione Pel<50 e Microcogenerazione Pel≥50

55,00

1,00

54,00

Almeno ogni 24 mesi

Generatori alimentati con qualsiasi tipologia di combustibile: a partire dal secondo generatore, avente potenza superiore ai 35 kW, installato dove già insiste un generatore sopra i 35 kW. Il contributo ridotto non può essere attribuito al generatore avente la potenza termica al focolare maggiore, cui compete il contributo intero

CONTRIBUTO RIDOTTO

PERIODICITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO

25,00

Secondo la periodicità definita per tipologia di combustibile e potenza termica nominale utile

Per gli effetti della L.R. 26/2014 e con decorrenza dall’1 gennaio 2017, la Regione ha assunto le funzioni, già di competenza delle Province, definite dall’art. 9 del D.P.R. 74/2013 in merito agli accertamenti ed alle ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli imAUTORITÀ

1,00

24,00

pianti termici. Pertanto allo stato attuale i compiti di ispezione sugli impianti termici ai sensi dell’art 9 del D.P.R. 74/2013 sono assolti da diverse autorità, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, così come illustrato dal seguente prospetto. (CS) AMBITO DI COMPETENZA

Regione F.V.G.

territorio regionale ad esclusione dei territori dei Comuni di Pordenone, Trieste e Udine

Comune di Pordenone

proprio territorio comunale

Comune di Trieste

proprio territorio comunale

Comune di Udine

proprio territorio comunale

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Autorità di regolazione dei trasporti IL TAR DEL PIEMONTE ACCOGLIE IL RICORSO CONTRO IL PRETESO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL 2018 Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 104/AdT del 16 aprile e n. 122/AdT del 4 maggio 2018, aventi ad oggetto il ricorso pendente al TAR del Piemonte contro la richiesta di contributo dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) alle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, per segnalare che con sentenza n. 00256/2018 REG.RIC, pubblicata il 2 maggio 2018, il TAR Piemonte ha annullato la lett. i) dell’art. 1, della deliberazione dell’Autorità n. 145/2017 del 15 dicembre 2017 che assoggettava al pagamento del contributo per il proprio funzionamento i servizi di trasporto merci su strada, connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, svolti da imprese di autotrasporto di cose c/t con fatturato superiore a 5.000.000 euro e che avessero in disponibilità al 31 dicembre 2017 almeno 10 veicoli, ciascuno di massa complessiva superiore a 16 t. Il ricorso era stato presentato da un’Associazione nazionale aderente a Conftrasporto, anche su intervento della scrivente Associazione. Di conseguenza, per effetto di questa pronuncia, le predette imprese non devono versare all’Auto-

rità il contributo richiesto per l’anno 2018 e, se già effettuato, hanno il diritto di chiederne la restituzione. Resta pur sempre aperta la possibilità che l’Autorità impugni, a sua volta, la sentenza del TAR del Piemonte davanti al Consiglio di Stato, nel qual caso ci si riserva di informare le imprese sugli sviluppi. Le motivazioni dell’annullamento rispecchiano quelle della precedente sentenza del TAR del Piemonte del 21 aprile 2017, emessa sempre in accoglimento di un ricorso dell’Associazione nazionale di categoria aderente a Conftrasporto, dal momento che ad oggi l’Autorità non ha svolto alcun tipo di intervento diretto nel settore dell’autotrasporto merci, mentre “la platea degli obbligati [...] deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali.” Il TAR Piemonte ha, inoltre, respinto il tentativo dell’Autorità di includere tra gli obbligati le imprese di autotrasporto cose c/t, in qualità di fruitori di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e interporti, quindi, di strutture rispetto alle quali l’Autorità ha invece esercitato dei poteri di regolazione, in quanto “le imprese di autotrasporto sono e restano utenti/beneficiari (come in generale lo sono tutti gli utenti dei trasporti), e non certo destinatari della disciplina regolatoria.” Copia della sentenza ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto. Divieto di riposo settimanale sul veicolo PRECISAZIONI E ISTRUZIONI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 123/AdT del 4 maggio 2018 per segnalare che, con circolare prot. n. 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018, il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) si è pronunciato in ordine al divieto di prendere il riposo settimanale ordinario nella cabina del veicolo alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea, datata 20 dicembre 2017, che già lo aveva confermato (v. Apinforma n. 1/2018, pp. 72-73). Il Ministero - dopo aver preso atto della mancanza in Italia di una specifica sanzione amministrativa in tema (a differenza di quanto accade in altri Paesi dell’Unione europea, ad es. Germania, Francia e Belgio), pur recando il reg. (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2006, art. 8, par. 8 “manifestamente il divieto, per i conducenti, di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo di un veicolo”, e dopo essersi consultato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ha precisato che, se detto riposo è svolto a bordo del veicolo, va considerato come non goduto. Ha aggiunto che la sanzione da applicare al conducente sorpreso a svolgerlo è quella prevista

dall’art. 174, co. 7 del codice della strada (c.d.s.), nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%), consistente nel pagamento di una somma di denaro da 425 a 1.701 euro, accompagnato dal ritiro temporaneo dei documenti di guida e dall’intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta. A questo proposito, si rammenta che la sanzione è aumentata di un terzo, qualora la violazione venga commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00 (art. 195, co. 2 bis del c.d.s), mentre, ai sensi dell’art. 202, commi 1 e 2 bis del c.d.s, il pagamento può essere effettuato nella misura ridotta del 30%, a condizione che sia eseguito immediatamente nelle mani dell’agente accertatore. Qualora, poi, il conducente non si avvalga di tale facoltà, è tenuto a versare una cauzione nelle mani dell’agente accertatore pari alla metà dal massimo edittale; se non vi provvede è disposto il fermo del veicolo fino a che la cauzione non sia versata e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni (art. 202 del c.d.s., commi 2 ter e 2 quater). La violazione - precisa, però, il Ministero, diversamente da come si regolano altre autorità di Paesi europei, come il Regno Unito - può essere accertata esclusivamente nel momento in cui è commessa, quindi, in flagranza, per cui esclude contestazioni a posteriori sulla base dell’analisi delle registrazioni del tachigrafo relative alle giornate precedenti il controllo su strada. Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 30 - APINFORMA / Organizzazione - numero 7 - 15 aprile 2018

(AdT)


Gli obiettivi non sempre si possono raggiungere da soli

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Divieti di circolazione di veicoli industriali PRECISAZIONI MINISTERIALI SUL RIENTRO DI VEICOLI IN VIGENZA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE Nel rispondere a un quesito sull’applicazione della deroga ai divieti di circolazione per i veicoli industriali fuori dai centri abitati, prevista dall’art. 3, co. 2, lett. b) del calendario 2018 dei divieti di circolazione (v. Apinforma n. 1/2018, pp. 72-73), relativamente ai “veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondaria, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 Km dal-

le medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali”, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la sicurezza stradale ha precisato che la deroga è applicabile anche a veicoli che circolino carichi, a patto che vengano rispettate le anzidette condizioni e che l’autista dimostri all’organo di controllo su strada con “le modalità e documentazioni appropriate” di trovarsi in un percorso di rientro alla sede dell’impresa. Il Ministero ha anche evidenziato che il testo della deroga non pone come condizione essenziale, che il veicolo viaggi a vuoto, “in quanto il medesimo potrebbe essere carico e far ritorno in sede per un’eventuale rottura del medesimo carico ovvero per essere predisposto ad un nuovo trasporto il giorno seguente.” Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto c/t. Locazione senza conducente del veicolo CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO SULLA FATTISPECIE DELLA LOCAZIONE DI UN VEICOLO IN LEASING Con circolare prot. 300/A/3531/18/113/2 del 30 aprile 2018 il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ha riconosciuto la legittimità della locazione senza conducente del veicolo acquisito, a sua volta, dal locatore (impresa di autotrasporto cose in conto terzi) con la formula della locazione finanziaria. Su questa interpretazione sussistevano ancora delle perplessità da parte del Ministero dell’interno, nonostante, in diverse occasioni, altre autorità pubbliche l’avessero già ammessa e, segnatamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto concerne il rilascio delle copie conformi della licenza comunitaria, e l’Agenzia delle dogane per la domanda di recupero delle accise sul gasolio consumato su questi mezzi.

Il Ministero dell’interno è giunto a questa conclusione dopo aver interpellato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base alla considerazione che l’impresa di autotrasporto in conto terzi locatrice del mezzo ottenuto in leasing, benché formalmente non intestataria del veicolo, ne ha comunque la disponibilità visto che la sua denominazione risulta dalla carta di circolazione insieme alla scadenza del contratto di leasing. Di conseguenza, detta impresa può esercitare “tutti i poteri del proprietario in ragione della peculiare natura giuridica del leasing” tra cui, ai sensi dell’art. 84 del codice della strada, vi è anche quello di poter locare il mezzo ad altra impresa italiana di autotrasporto di cose in conto di terzi. Pertanto - conclude il Ministero - “nessuna sanzione è applicabile all’impresa di autotrasporto in conto terzi che ha acquistato in leasing un veicolo e lo ha ceduto in locazione ai sensi dell’art. 84 c.d.s ad altra impresa di trasporto, nel rispetto delle condizioni richieste dalla predetta norma.” Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Registro Elettronico nazionale COMPLETAMENTO DEI DATI INSERITI CON DATI DELLE COPIE CONFORMI DELLE LICENZE COMUNITARIE Con decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2018, è stato modificato il pari decreto 10 novembre 2015, recante i dati che deve contenere il Registro Elettronico nazionale delle imprese autorizzate all’esercizio della professione di autotrasportatore (REN), includendo, oltre ai dati generali dell’impresa e al tipo di autorizzazione posseduta (nazionale o internazionale), anche il numero di serie delle copie certificate conformi della Licenza comunitaria e le date di loro scadenza. Ciò allo scopo di rendere accessibili al pubblico, a fini di consultazione, anche quest’ultima tipologia di dati. Il REN è consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, voce “AUTOTRASPORTO”, sottovoce “Ricerca imprese iscritte al REN - Autoriz-

zate all’esercizio della Professione Trasporto Merci” e che, dopo aver inserito il numero di partita IVA (o anche la denominazione o il numero REN) di un’impresa vengono visualizzati i seguenti dati: - denominazione impresa, forma giuridica, sede legale, partita Iva e/o codice fiscale, numero e data iscrizione REN, numero Albo conto terzi e stato della relativa iscrizione, - gestore dei trasporti (nome e cognome) e numero autoveicoli; - numero di Licenza comunitaria e relativa scadenza e, da ora in poi, anche il numero di serie delle copie certificate conformi della Licenza comunitaria e loro scadenze. Analogo servizio è fornito dall’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto cose per conto di terzi (sito www.alboautotrasporto.it, voce “Imprese Iscritte”) dove oltre ai dati di ciascun impresa è possibile verificare la composizione del suo parco veicolare (distinto in: trattori, semirimorchi, veicoli a motore e rimorchi) e il tipo di attestato del suo gestore dei trasporti (nazionale o nazionale ed internazionale). Copia del decreto e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Scadenze aziendali maggio 2018 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI MAGGIO 2018 LUNEDÌ 7 ELENCO BENEFICIARI 5 PER MILLE - Scade il termine per l’invio telematico da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive della domanda d’iscrizione dei soggetti beneficiare del 5 per mille Irpef per il 2018.

MARTEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di aprile. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. ROTTAMAZIONE RUOLI - Scade il termine per presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione.

MERCOLEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di aprile. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2018. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 3a rata dell’Iva, relativa al 2017 con la maggiorazione dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2018 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24).

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ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2017 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2018 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

tributi on-line per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al 1° trimestre 2018 (1° gennaio - 31 marzo) al Fondo di Previdenza e al Fondo Assistenza. Qualora il contributo al Fondo di Previdenza non raggiunga l’importo minimale, lo stesso va integrato a carico del preponente. FONDAPI - Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi per il bimestre marzo/ aprile 2018; il bonifico deve essere ordinato con data valuta e disponibilità massima per il beneficiario il giorno 21.

VENERDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di aprile. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

GIOVEDÌ 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2018 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 aprile 2018. LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per l’invio telematico da parte di tutti i soggetti passivi Iva, delle liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo per i mensili e del primo trimestre 2018.

INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale).

SPESOMETRO - Per i soggetti che non effettuano l’opzione per l’invio semestrale, scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo trimestre 2018.

FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre marzo/aprile 2018.

LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

SECONDA RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della seconda rata del premio INAIL relativo all’autoliquidazione 2018/2019.

DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente.

MARTEDÌ 22

DIFFERIMENTO PER FERIE COLLETTIVE - In considerazione della situazione di difficoltà orga-

CONTRIBUTI ENASARCO - Versamento dei con-

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nizzativa che può determinarsi in occasione della chiusura delle aziende per ferie collettive i Comitati provinciali dell’INPS possono autorizzare il differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. In questo caso le aziende interessate al differimento per ferie collettive devono presentare la domanda all’INPS entro il 31 maggio.

FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi trimestrali (2° trimestre 2018) a carico azienda e dirigente all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali.

PAG. 37 - APINFORMA / Organizzazione - numero 7 - 15 aprile 2018

(PZ-FT)


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