Apinforma 7/2021

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 7 15 aprile 2021

IN PRIMO PIANO COVID-19. TAMPONI RAPIDI E SERVIZIO INFERMIERISTICO

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 7 15 aprile 2021

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Campagna vaccinale in azienda

8

La tassa sui rifiuti - TARI

9

Nuove regole per le vendite a distanza ed e-commerce

12

Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)

16

Tenuta e conservazione documenti informatici

18

Lavoratori in smart working

21

Contributi a imprese colpite dall’emergenza Covid-19

22

Autotrasporto c/t. Contributi per investimenti 2020 e 2021

26

Decreto Sostegni e ammortizzatori sociali

28

Decreto Ristori: ulteriori chiarimenti su esonero contributivo

29

MUD 2021: presentazione entro il 16 giugno 2021

30

Accordo di collaborazione con il Catas SpA

32

SOA: rinnovo per Candusso Carpenterie e Lattonerie

33

Forte rincaro delle materie prime in edilizia

34

Legittimo impugnare il bando anche se non si partecipa

36

ANAC: FAQ in materia di contratti pubblici

37

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

41

Covid-19. Tamponi rapidi e servizio infermieristico

44

Emergenza Covid-19. C.d. decreto legge Riaperture

52

Proroghe di validità delle patenti, CQC e altre abilitazioni

55

Scadenze aziendali del mese di maggio 2021

58

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Campagna vaccinale in azienda

Pag. 8 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 7 - 15 aprile 2021


La tassa sui rifiuti - TARI le novità previste dal ministero della transizione ecologica Premessa Il Ministero della transizione ecologica (MITE) con la circolare n. 25359 del 12 aprile 2021 è intervenuto sulle novità, in vigore dal 1° gennaio 2021, in materia di prelievo sui rifiuti. Il chiarimento si è reso necessario per effetto del D. Lgs. 116/2020 che ha sottratto alla discrezionalità dei Comuni la possibilità di regolamentare la materia e ha abrogato la categoria dei rifiuti assimilati. Si tratta di una modifica importante soprattutto per il comparto industriale perché l’imposta, anche se continuerà ad essere applicata, inciderà in maniera minore sul conto economico. Prima di entrare nel merito del contenuto della circolare è opportuno richiamare sinteticamente i profili della TARI.

Il presupposto impositivo La tassa sui rifiuti grava sui possessori o detentori, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree pertinenziali o accessorie a locali tassati e le aree comuni condominiali. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

La quantificazione del tributo La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare da adottare e inserire nel portale www.finanze.gov.it a cura del Comune entro il 14 ottobre, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione. La tariffa è parametrata alla superficie dei locali, alle aree oggetto di tassazione e alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione all’utilizzo dell’immobile.

La tariffa è composta da una parte fissa, quantificata in base alle componenti essenziali del servizio, e una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. La tariffa è ulteriormente distinta nella fascia di utenza domestica e non domestica. La parte fissa è sempre dovuta mentre quella variabile non è dovuta se il contribuente dimostra di non produrre rifiuti suscettibili di smaltimento, in quanto riciclati o ceduti a terzi o di produrre esclusivamente rifiuti speciali o assimilabili agli urbani. La quota fissa è calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, comprensiva delle pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti, mentre la quota variabile è rapportata al numero degli occupanti e deve essere sommata a quella fissa. I Comuni che adottano sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere l’applicazione di una tariffa puntuale avente natura di corrispettivo.

Superficie soggetta al tributo Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, la superficie da considerare è quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte. Ciò vale sia per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto, sia per le altre unità immobiliari a destinazione speciale rientranti nelle categorie D ed E. A tal riguardo si devono considerare le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TARES. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella che in via continuativa e prevalente genera rifiuti speciali, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori. In questi casi si deve ricorrere ad operatori professionali. L’esclusione comprende anche le parti integranti del ciclo produttivo industriale che genera rifiuti speciali, come ad esempio magazzini e aree scoperte. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune deve prevedere riduzioni della quota variabile del

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tributo proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza quindi utilizzare i servizi comunali.

Quantità e qualità medie ordinarie Come accennato la tariffa è determinata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta. Questa determinazione viene effettuata dai singoli Comuni garantendo la copertura dei costi con due modalità alternative: - la prima, utilizzando i criteri previsti dal DPR 158/99, viene data rilevanza al numero dei componenti il nucleo familiare; - la seconda, basata sul principio che chi inquina paga previsto dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE. Questo secondo metodo moltiplica il costo del servizio per unità di superficie, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Quest’ultimo metodo dovrà essere adottato obbligatoriamente da tutti i Comuni. All’importo dovuto si applica un’addizionale del 5% (TEFA – tributo per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente) salva diversa delibera da parte della Provincia. Si segnala che i Comuni che realizzano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono applicare la TARIP, tariffa sempre composta da una componete fissa e una variabile. Questa è gestita dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti e avendo natura tributaria non dovrebbe essere assoggettata ad Iva.

Riduzioni Sono previste riduzioni obbligatorie per i seguenti casi. - zone in cui non viene effettuata la raccolta, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita; - mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione in situazione di grave violazione della normativa di riferimento, - raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, - per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE e titolari di pensioni estere. Sono poi possibili ulteriori riduzioni facoltative

che possono essere previste dai singoli Comuni per i seguenti casi: - abitazione con unico occupante, - abitazioni per uso stagionale o altro uso discontinuo, - immobili diversi dalle abitazioni utilizzati ad uso stagionale o non continuativo, - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero; - fabbricati rurali ad uso abitativo.

I regolamenti comunali Ai Comuni è riconosciuto il diritto di deliberare su: - i criteri di determinazione delle tariffe; - la classificazione delle categorie di attività; - le riduzioni tariffarie; - la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni; - l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali al fine di riconoscere percentuali di riduzione.

Versamento e dichiarazione Il tributo deve essere versato con il modello F24 o con bollettino di conto corrente postale o altre modalità elettroniche di pagamento interbancari o postali. Spetta al Comune anche fissare le scadenze, normalmente vengono previste due rate semestrali. I soggetti passivi TARI devono presentare una dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree scoperte. In caso di occupazione comune, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione produce effetti anche per le annualità successive, sempreché non si modifichino dei dati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo, in questi casi si deve ripresentare la dichiarazione.

La circolare del MITE Come anticipato in premessa, con la circolare n. 25359 del 12 aprile 2021 il Ministero della transizione ecologica (MITE) è intervenuto per correggere le incongruenze riscontrate in merito all’applicazione della TARI a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 116/2020. In particolare quest’ultimo decreto è intervenuto: - sulla definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria facendo venir meno i cosiddetti “rifiuti assimilati”;

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- sull’eliminazione del potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando in questo modo una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale. Con riferimento a quest’ultimo aspetto è stata coniata una nuova definizione di rifiuto urbano di matrice Unionale. Per i rifiuti non domestici invece viene previsto il conferimento al di fuori del servizio pubblico, in questi casi è richiesta la dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Il nuovo concetto di rifiuto urbano La prima modifica significativa è legata alla nuova definizione dei rifiuti speciali rispetto a quelli urbani. È stata tolta ai Comuni la possibilità di regolamentare l’assimilazione per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Per rifiuti urbani devono considerarsi esclusivamente quelli di cui alla nuova lettera b-ter) comma 1 dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, nell’ambito dei quali vengono ricompresi i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici prodotti dalle attività elencate nell’allegato L - quinquies del D. Lgs. 152/2006, rientranti nella descrizione contenuta nell’allegato L – quater dello stesso decreto. In questo modo è stata adottata una classificazione uniforme su tutto il territorio nazionale e allo stesso tempo è stata abrogata la categoria dei “rifiuti assimilati”. L’esenzione parziale della TARI Per le utenze non domestiche viene confermata la possibilità di affidare il servizio di smaltimento al di fuori del servizio pubblico. In questo modo le imprese che affideranno la raccolta ad operato-

ri privati, potranno beneficiare di uno sconto sul prelievo rifiuti beneficando dell’esenzione della quota variabile in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al recupero. Lo sconto è riconosciuto per qualsiasi tipologia di recupero e non solo per le ipotesi di riciclo. Esenzione totale della TARI Con riferimento alle attività industriali, le stesse sono state cancellate dalle attività del suddetto elenco L – quinquies ma poiché la qualifica di specialità è stata attribuita ai soli “rifiuti della produzione”, il MITE ha affermato che l’esclusione dalla tassa riguarda non l’intero insediamento ma solo le aree di lavorazione. A ciò si dovrebbero aggiungere i depositi di materie prime e prodotti finiti. In questi casi si tratta di un esonero dal prelievo TARI, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. La normativa sulla TARI, art. 1 comma 649 della legge 147/2013, limita l’agevolazione ai soli depositi “funzionalmente ed esclusivamente” connessi alle aree di formazione dei rifiuti speciali. Per la categoria delle industrie la circolare in argomento prevede l’assoggettamento alla TARI solo per le superfici diverse da quelle di lavorazione. Le imprese industriali conseguentemente dovrebbero frazionare l’insediamento tra le varie destinazioni d’uso ed applicare ad esse la tariffa deliberata per attività analoghe. Conseguentemente alla zona ufficio sarà abbinata la tariffa degli uffici, alla zona vendita la tariffa dei negozi e così via. Questa nuovo quadro normativo imporrà la presentazione di moltissime nuove denunce per segnalare la segmentazione degli spazi.

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(PZ)


Nuove regole per le vendite a distanza ed e-commerce iscrizione a l regime oss e ioss con effetto dal 1° luglio 2021 Premessa Dal 1° luglio 2021 entrerà in vigore la nuova disciplina Iva sul commercio transfrontaliero oggetto di importanti interventi in merito alle “vendite a distanza”. La Direttiva UE n. 2455 del 2017, le cui disposizioni sono in corso di recepimento nel nostro paese, avranno effetto dal prossimo primo luglio e consentiranno alle imprese di accentrare presso l’autorità fiscale di un solo paese, di solito quello di residenza, gli obblighi Iva per le transazioni b2c effettuate in tutti i paesi membri, evitando di aprire partite Iva in ogni paese di consumo. Il nuovo sistema denominato OSS (One stop shop) faciliterà l’assolvimento dell’imposta in alcune operazioni transfrontaliere verso consumatori finali è sostituirà l’attuale MOSS (Mini one stop shop) che resterà operativo fino al 30 giugno 2021.

Il regime OSS Si tratta di un regime facoltativo attivabile tramite un’opzione esercitabile nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate (la procedura è già operativa). Sono previste due versioni una “Ue” e una “non Ue”, le imprese con sede o stabile organizzazione all’interno dell’Unione devono attivare il regime OSS nel paese in cui sono stabilite, mentre quelle extra Ue possono scegliere il paese comunitario in cui registrarsi. Per entrambe le versioni è previsto che il soggetto passivo presenti alle autorità fiscali del paese in cui è registrato una dichiarazione trimestrale delle operazioni rientranti nel regime indicando l’ammontare delle operazioni effettuate in ciascun paese, le relative aliquote e la corrispondente imposta. Entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre oltre alla dichiarazione di cui sopra è richiesto il versamento dell’imposta complessivamente dovuta. Sarà l’autorità ricevente la dichiarazione a farsi carico della

ripartizione tra i vari paesi delle somme ricevute sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione. È importante sottolineare che in questo regime semplificato non è consentito detrarre l’imposta assolta sugli acquisti, fermo restando il diritto di recuperarla mediante richiesta di rimborso nei vari paesi secondo le modalità previste dalla Direttiva 2008/9 senza le condizionalità prevista dalla stessa quali l’assenza di operazioni nel paese di riferimento e per i soggetti extra Ue l’accordo di reciprocità. Tuttavia qualora il soggetto passivo nel paese di riferimento ponga in essere anche operazioni non rientranti nel regime semplificato, si potrà recuperare l’imposta sugli acquisti detraendola da quella dovuta per tali operazioni.

La versione Ue I soggetti stabiliti o con stabile organizzazione nella Ue, possono avvalersi della versione estesa del regime Oss-Ue, attraverso la quale assolvere l’imposta dovuta nel paese di OS destinazione con riferimento alle seguenti operazioni: - prestazioni di servizi rese a committenti privati, imponibili, sulla base dei criteri di localizzazione, in paesi Ue diversi da quelli in cui è stabilito il fornitore; - cessioni intracomunitarie a distanza imponibili nel paese di destinazione dei beni; - cessioni intracomunitarie a distanza e vendite interne effettuate da soggetti passivi non stabiliti nella Ue, facilitate tramite un’interfaccia elettronica, in relazione alle quali il soggetto passivo “facilitatore” assume la veste di fornitore presunto ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2 della Direttiva Iva. In questi casi, infatti la nuova norma presume che il gestore dell’interfaccia elettronica, da un lato, abbia acquistato i beni dal fornitore extracomunitario e, dall’altro, li abbia venduti nella Ue. Questa versione può essere utilizzata anche dai soggetti che non dispongono di una stabile organizzazione nella Ue, che spediscono o trasportano i beni oggetto di vendita a partire dal territorio di uno stato membro. È stato chiarito inoltre che il fornitore extra Ue

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che effettua nell’area Unionale vendite di beni con partenza da un paese Ue sia tramite un sito proprio, sia tramite un’interfaccia elettronica di un soggetto terzo, può avvalersi del regime per le vendite effettuate tramite il proprio sito. Per quelle effettuate tramite interfaccia elettronica, invece, sarà quest’ultima che sarà considerata fornitore presunto. Il regime OSS deve essere attivato per tutte le cessioni e prestazioni che vi rientrano, non è possibile attivarlo solo per uno o per l’altra categoria di operazioni. La dichiarazione trimestrale relativa a questa versione sarà complessa poiché si dovrà specificare distintamente, sempre per ogni paese in cui è dovuta l’imposta, le tre tipologie di operazioni, vale a dire: prestazioni di servizi; vendite intracomunitarie a distanza; cessioni interne effettuate da fornitori presunti.

La versione non Ue Si tratta di una versione ridotta del regime OSS limitata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Possono aderire a questo regime le imprese extracomunitarie, prive di stabile organizzazione nella Ue che erogano servizi tassabili nella Comunità Europea verso privati consumatori. Questo regime può essere quindi utilizzato esclusivamente da imprese che non hanno né sede né stabili organizzazioni nella Ue ed esclusivamente per le prestazioni di servizi rese a privati consumatori e imponibili nella Ue. Possono conseguentemente rientrare, ad esempio, i servizi elettronici o relativi a beni immobili situati nella Ue, il noleggio a breve termine di mezzi di trasporto consegnati in un paese Ue. È irrilevante la circostanza che l’impresa sia eventualmente identificata in un paese comunitario ai fini dell’assolvimento dell’Iva su operazioni diverse da quelle rientranti nel regime stesso. La versione non UE è riservata alle sole prestazioni di servizi e non può essere utilizzata per altre tipologie di operazioni. Se l’impresa extra Ue effettua anche vendite intracomunitarie di beni a distanza, non può dichiararle in questo regime, ma potrà attivare il regime OSS Ue di cui sopra. In questi casi l’impresa potrà avvalersi di entrambe le versioni del regime semplificato. Si segnala che gli stati membri nei quali è dovuta l’imposta possono imporre la fatturazione delle prestazioni, ma non delle vendite a distanza.

Il regime IOSS Oltre ai due regimi di cui sopra è previsto anche un terzo sportello unico per l’importazione IOSS che

sarà utilizzato per riscuotere, dichiarare e versare l’Iva sulle vendite nella Ue di beni importati da paesi extracomunitari. Questi fornitori e le interfacce elettroniche potranno riscuotere, dichiarare e versare l’Iva direttamente alle autorità fiscali di loro scelta, piuttosto che addebitare l’Iva sulle importazioni al cliente al momento della consegna.

Il commercio elettronico Il nuovo sistema OSS avrà delle ripercussioni importanti sulla disciplina del commercio elettronico, che sempre dal 1° luglio prossimo sarà interessato anch’esso da significative modifiche. In particolare per la disciplina delle vendite a distanza il limite di valore entro la quale la cessione può essere tassata nel paese comunitario di partenza, scende da 35.000 euro annui a 10.000 euro. Quest’ultima soglia non sarà più riferita al singolo paese, come previsto dall’attuale disciplina, ma da luglio diventerà cumulativa per tutti i paesi comunitari. L’abbassamento delle soglie renderà conseguentemente più conveniente per gli operatori economici utilizzare il regime semplificato Oss Ue, che tra l’altro, consente di accedere all’esonero dall’obbligo di emissione della fattura. Sono considerate vendite intracomunitarie a distanza le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno stato membro diverso da quello di arrivo a destinazione dell’acquirente. A questo proposti devono essere soddisfate le seguenti condizioni: - il cessionario deve essere un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo che non è tenuto ad assoggettare all’Iva gli acquisti intracomunitari di beni o è un privato consumatore; - i beni sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni con montaggio o installazione a cura o per conto del fornitore. Non è più prevista l’esclusione per i beni soggetti ad accisa che conseguentemente potranno essere oggetto di vendite a distanza. Le vendite a distanza riguardano quindi le cessioni concluse presso la sede dell’impresa nel paese A, con la presenza fisica dell’acquirente privato consumatore, con il trasporto posto a carico del fornitore con consegna a destino nel paese B. Si evidenzia che i beni si considerano sempre trasportati per conto del fornitore anche nei seguenti casi: - la spedizione o il trasporto è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all’acquirente;

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- quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall’acquirente per poi trasferirle ad un terzo che organizza il trasporto dei beni; - quando il fornitore promuove il servizio di consegna di un terzo presso l’acquirente, mette in contatto l’acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna al consumatore. Se invece il trasporto viene organizzato direttamente dall’acquirente, l’operazione non rientra nella disciplina delle vendite a distanza e l’imposta è dovuta nel paese del fornitore. Le vendite intracomunitarie a distanza, in deroga alla regola che prevede la tassazione nel paese di partenza dei beni, si considerano tassate nel paese

di arrivo. Fanno eccezione le vendite sotto soglia vale a dire quando le vendite a distanza effettuate nell’anno precedente e in quello corrente, non superano il limite di 10.000 euro. Per queste vendite sotto soglia la cessione si considera effettuata nel paese di partenza dei beni salvo che il cedente non opti comunque per l’applicazione dell’imposta a destino. Oltre il limite di 10.000 euro oppure in caso di opzione, l’imposta è dovuta nel paese di arrivo dei beni. L’imposta dovuta nei paesi di arrivo dei beni da luglio potrà essere assolta con il regime semplificato Oss Ue di cui sopra, e in tal caso non è obbligatoria l’emissione della fattura. (PZ)

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Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) individuati i livelli di premialità per il 2020 In favore dei contribuenti per i quali si applicano gli ISA, la disciplina dettata dall’articolo 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50 del 2017, prevede il seguente regime premiale: a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva, e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap; b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva, per un importo non superiore a 50mila euro annui; c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative; d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e alla dichiarazione ai fini Iva; f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2021 vengono individuate, per il periodo d’imposta 2020, le condizioni in presenza delle quali si applicano i benefici sopra evidenziati. A tale riguardo, si precisa che l’individuazione delle soglie di accesso ai benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2019. Con riferimento al beneficio di cui alla lettera a), viene stabilito che l’accesso è subordinato all’at-

tribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente: - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2021; - alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50 mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022; - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2020. Tale beneficio - che trova comunque applicazione per la compensazione dei crediti di importo superiore a 5mila euro annui - è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020. Si precisa che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno, è pari a 50mila. Per il beneficio di cui alla precedente lettera b), viene previsto che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2021, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020. Lo stesso dicasi per le richieste di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022 Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti anche con l’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

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Al riguardo, si precisa che il beneficio riguarda i crediti di importo superiore a 30mila euro annui e, anche in tal caso, l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50mila euro. Il beneficio di cui alla lettera c) è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020. Per quanto riguarda il beneficio di cui alla lettera d), il Provvedimento in esame prevede che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020. Il beneficio di cui alla lettera e), che prevede la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di impo-

sta 2020, si applica ai contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Infine, per il beneficio di cui alla precedente lettera f), viene statuito che l’applicazione è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020. Per accedere a tutti i benefici sopra descritti è, inoltre, necessario che: - nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali; - nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

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(C)


Tenuta e conservazione documenti informatici importanti chiarimenti in una risposta delle entrate

Con la risposta ad interpello n. 236 del 9 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di conservazione a norma dei registri contabili e, in generale, dei documenti fiscali tenuti in formato digitale. L’istante è una società che, al fine di accedere alle semplificazioni amministrative previste dal decreto legge 34/2019 (di modifica all’art. 7, comma 4 quater del d.l. 357/1994), ha effettuato in modalità elettronica la tenuta di registri Iva, liquidazioni Iva, registro dei beni ammortizzabili, libro di magazzino e libro giornale. La semplificazione in parola prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, qualora in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi registri risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. L’agevolazione consiste, quindi, nell’esonero dall’obbligo di stampa dei registri contabili in caso di tenuta in formato digitale, a condizione che questi siano accessibili e possano essere stampati in caso di controlli. L’intenzione della società istante è di non procedere alla conservazione sostitutiva mediante l’apposizione di marcatura temporale e firma digitale, bensì di effettuare backup periodici al fine di garantire l’accesso e la stampa dei documenti tenuti digitalmente in caso di controlli e ispezioni. L’Agenzia delle Entrate non ritiene condivisibile quanto sostenuto dall’istante, visto che le modalità semplificate di tenuta dei registri non hanno modificato le norme in tema di conservazione dei documenti informatici disciplinate dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014: tenuta e conservazione

dei documenti restano, infatti, concetti ed adempimenti distinti, seppure eseguiti in continuità. Inoltre, sempre il predetto d.m. stabilisce che “Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione”; pertanto, il processo di conservazione dei documenti informatici, non può prescindere dall’apposizione della marca temporale e della firma digitale. Qualora, nel rispetto della legislazione vigente, i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico, l’Agenzia delle Entrate specifica che: - ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; - entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del citato d.m. 17 giugno 2014 - e, quindi, anche del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso d.m. rinvia - laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario. Relativamente all’imposta di bollo, nell’ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili e i libri sociali, indipendentemente dalla successiva conservazione, avvenga in modalità elettronica occorre far riferimento all’art. 6, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014: «l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica», ovvero mediante modello F24, con il codice tributo “2501” denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”, (cfr. risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014).

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Il comma 2 dell’articolo 6 prevede, inoltre, che “il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio”. Da ultimo, il successivo comma 3 al medesimo ar-

ticolo dispone che “l’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”. (C)

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Lavoratori in smart working i chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi spese

Con la risposta a interpello n. 314 del 3 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi spese, erogati dai datori di lavoro ai lavoratori in smart working in conseguenza di un accordo sindacale di secondo livello o di un regolamento aziendale Ciò in quanto la società istante ha ritenuto di dover tenere indenni i dipendenti, dalle spese affrontate per ragioni lavorative quando operano presso la propria abitazione, riconoscendo loro un rimborso 0,50 euro per ogni giorno di lavoro da casa. L’Agenzia ha ricordato una serie di regole alla base dell’esenzione Irpef di rimborsi spese. In particolare, il principio di mera reintegrazione patrimoniale del dipendente, fa sì che i rimborsi siano esenti quando si tratti di spese di competenza del datore ma anticipate. per suo conto, dal dipenden-

te (es per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore come la carta per la stampante). In questo caso, infatti, si tratta di somme che non rappresentano un arricchimento per il lavoratore, ma che si riferiscono a spese sostenute nell’interesse esclusivo datoriale. Quando il rimborso ha natura forfettaria, l’esenzione Irpef scatta solo quando il legislatore ha previsto un criterio volto a determinarne la quota riferibile all’uso nell’interesse del datore; diversamente “i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, vanno individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili per evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.” Ciò è avvenuto nel caso analizzato dall’Agenzia, visto che l’azienda aveva dimostrato che l’importo del rimborso giornaliero fissato in euro 0,50, risultava inferiore rispetto al risultato relativo al costo giornaliero stimato (pari a euro 0,5135) e a quello risparmiato dalla Società (pari a euro 0,5105). Di conseguenza, tali rimborsi potevano riferirsi a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore.

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(C)


Contributi a imprese colpite dall’emergenza Covid-19 presentazione delle domande: 10 maggio - 30 settembre 2021

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 180/ AdT del 3 maggio 2021 per rammentare che con deliberazione n. 53 del 15 aprile 2021, resa pubblica sul sito web www.pnud.camcom.it, la Giunta della CCIAA di Pordenone e Udine ha licenziato un bando per la concessione e contestuale erogazione di buoni (voucher), finalizzati a sostenere le imprese delle ex province di Pordenone e Udine appartenenti ad alcuni settori economici danneggiati dall’emergenza Covid-2019 nell’attivazione di crediti straordinari. A tal fine sono stati stanziati 100.000 euro per le imprese del territorio dell’ex provincia di Udine e 50.000 euro per quelle del territorio dell’ex provincia di Pordenone.

Imprese beneficiarie Beneficiarie sono le imprese delle ex province di Pordenone e Udine aventi codice ATECO 2007, primario o prevalente, di cui all’allegato B del bando, che per comodità di consultazione si unisce alla presente circolare. L’elenco include in larga prevalenza imprese del ramo terziario e di attività a questo connesse e solo in piccola misura imprese del ramo manifatturiero.

Tipologia e intensità del contributo L’agevolazione consiste in un voucher a fondo perduto, concesso secondo il regime “de minimis”, in relazione all’attivazione di operazioni finanziarie, volte a ottenere un crediato straordinario per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 concesso da banche e da altri intermediari finanziari dal 1° novembre 2020 e fino al 30 settembre 2021 e, comunque, prima della data di presentazione della domanda, con i seguenti importi: 1. voucher A dell’importo di 500 euro erogabile

per singola impresa a fronte di finanziamenti di importo inferiore o pari a 15.000 euro; 2. voucher B dell’importo di 1.000 euro per singola impresa a fronte di finanziamenti di importo superiore a 15.000 euro. Si tratta in sostanza di una misura a sostegno di un’operazione finanziaria posta in essere per fronteggiare i danni causati dall’epidemia da Covid-19.

Presentazione domande Le imprese interessate presentano una domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Pordenone Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al bando e parimenti pubblicata sul sito web www.pnud.camcom.it. dalle ore 09.00 del 10 maggio al 30 settembre 2021. Le domande vanno esclusivamente inviate mediante posta elettronica certificata (PEC), firmate in originale dal legale rappresentante con copia di un documento d’identità ovvero in formato digitale a: - per Pordenone, contributi.pn@pec.pnud. camcom.it; - per Udine, contributi.ud@pec.pnud.camcom.it Alla domanda va unito un allegato tecnico, parimenti reperibile sul citato sito web, recante le caratteristiche dell’operazione finanziaria connessa ad esigenze economiche derivanti dall’emergenza Covid-2019. È ammessa a contributo una sola domanda per impresa.

Concessione ed erogazione dei voucher I voucher sono concessi ed erogati contestualmente secondo il procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino all’esaurimento dei fondi entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande. Per ogni informazione e il testo del bando gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Allegato B) CODICI ATECO 2007 ammissibili a contribuzione 10.11.00 10.12.00 10.13.00 10.32.00 10.51.20 10.71.20 10.85.01 10.85.02 10.85.05 10.85.09 10.89.09 11.05.00 11.07.00 13.92.10 13.92.20 13.99.10 13.99.20 14.13.10 14.13.20 14.14.00 14.19.10 14.19.29 14.20.00 14.39.00 15.11.00 15.12.09 15.20.10 15.20.20 18.12.00 18.14.00 32.12.10 32.12.20 46.11.02 46.11.04 46.16.01 46.16.02 46.16.03 46.16.04 46.16.05 46.16.06 46.16.07 46.16.08 46.16.09 46.17.01 46.17.02 46.17.03 46.17.04 46.17.05 46.17.06 46.17.07 46.17.09 46.18.97 46.19.01 46.22.00

Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) Produzione di succhi di frutta e di ortaggi Produzione dei derivati del latte Produzione di pasticceria fresca Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips Produzione di piatti pronti a base di pasta Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari Produzione di altri prodotti alimentari nca Produzione di birra Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento Fabbricazione di articoli in materie tessili nca Fabbricazione di ricami Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti Confezione in serie di abbigliamento esterno Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari Confezione di articoli in pelliccia Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria Fabbricazione di calzature Fabbricazione di parti in cuoio per calzature Altra stampa Legatoria e servizi connessi Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale Agenti e rappresentanti di fiori e piante Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento Agenti e rappresentanti di pellicce Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio… Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno Commercio all'ingrosso di fiori e piante

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46.24.10 46.31.10 46.31.20 46.32.10 46.32.20 46.34.10 46.34.20 46.38.10 46.38.20 46.38.30 46.38.90 46.39.20 46.44.10 46.44.20 46.44.40 47.19.90 47.24.20 47.51.10 47.51.20 47.64.10 47.71.10 47.71.20 47.71.30 47.71.40 47.71.50 47.72.10 47.72.20 47.76.10 47.77.00 47.78.20 47.78.34 47.78.35 47.78.36 47.78.99 47.82.01 47.82.02 47.89.01 47.89.03 47.89.04 47.89.05 47.89.09 49.32.10 49.32.20 49.39.09 55.10.00 55.10.00 55.10.00 55.10.00 55.10.00 55.10.00 55.20.30 55.20.51 55.20.52 56.10.11 56.10.12 56.10.20 56.10.30 56.10.41

Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero Commercio al dettaglio di confezioni per adulti Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte Commercio al dettaglio di calzature e accessori Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio Commercio al dettaglio di fiori e piante Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori Commercio al dettaglio di bomboniere Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici… Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca Trasporto con taxi Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca Alberghi (0 - 30 posti letto) Alberghi (31 - 60 posti letto) Alberghi (60+ posti letto) Alberghi Montagna ( 0 - 30 posti letto) Alberghi Montagna ( 31 - 60 posti letto) Alberghi Montagna (60+ posti letto) Rifugi di montagna Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence Attività di alloggio connesse alle aziende agricole Ristorazione con somministrazione Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto Gelaterie e pasticcerie Gelaterie e pasticcerie ambulanti

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56.10.42 56.21.00 56.30.00 73.11.01 73.11.02 73.12.00 73.20.00 74.10.10 74.20.11 74.20.19 74.20.20 74.30.00 74.90.93 74.90.99 77.21.09 77.39.94 77.39.99 79.11.00 79.12.00 79.90.19 79.90.20 82.99.99 85.51.00 93.11.20 93.11.90 93.13.00 93.19.92 93.21.00 96.09.03 96.09.05

Ristorazione ambulante Catering per eventi, banqueting Bar e altri esercizi simili senza cucina Ideazione di campagne pubblicitarie Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari Ricerche di mercato e sondaggi di opinione Attività di design di moda e design industriale Attività di fotoreporter Altre attività di riprese fotografiche Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa Traduzione e interpretariato Altre attività di consulenza tecnica nca Altre attività professionali nca Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand… Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca Attività delle agenzie di viaggio Attività dei tour operator Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca Attività delle guide e degli accompagnatori turistici Altri servizi di sostegno alle imprese nca Corsi sportivi e ricreativi Gestione di piscine Gestione di altri impianti sportivi nca Gestione di palestre Attività delle guide alpine Parchi di divertimento e parchi tematici Agenzie matrimoniali e d'incontro Organizzazione di feste e cerimonie

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Autotrasporto c/t. Contributi per investimenti 2020 e 2021 conferma della presentazione delle nuove domande dal 14 maggio 2021, ore 10.00 Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe (v., in particolare, la circolare associativa prot. n. 351/AdT del 9 settembre 2020 e n. 190/AdT del 10 maggio 2021), per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale del trasporto stradale (di seguito Ministero) ha confermato che le nuove domande per i contributi agli investimenti potranno essere presentate a partire dal 14 maggio 2021, ore 10.00, e fino al termine del 14 agosto 2021 – anziché 30 giugno 2021 –, ore 08.00. La nota – per precisione un’errata corrige, la quale proroga solo il termine ultimo di presentazione delle domande dal 30 giugno al 14 agosto 2021 e non anche il termine iniziale, come erroneamente indicato in una precedente disposizione – è stata pubblicata sul sito web del Ministero (www.mit. gov.it) nonché su quello della RAM spa (www. ramspa.it), società che gestisce per conto del Ministero l’istruttoria e la rendicontazione delle domande di contributo presentate dalle imprese, il 27 aprile 2021. Si rammenta che anche questa nuova domanda, come quella presentata nel primo periodo (dal 1° ottobre al 16 novembre 2020) va inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo della RAM: ram.investimenti2020@legalmail.it, allegando: - il modello di domanda debitamente compilato

e sottoscritto con firma dal legale rappresentante dell’impresa; - copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; - copia del contratto di acquisizione dei veicoli oggetto d’incentivazione, con data successiva al 28 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), con firma digitale del legale rappresentante della stessa impresa. Solo successivamente al termine per la presentazione di tali istanze, cioè dopo il 14 agosto 2021, la RAM pubblicherà l’elenco delle domande pervenute, con le risorse da queste richieste. Si ricorda che hanno diritto a presentare la nuova domanda anche le imprese che hanno già presentato richiesta per il primo periodo d’incentivazione, che andava dal 1° ottobre al 16 novembre 2020, a condizione che producano la documentazione richiesta per la rendicontazione di tutti gli investimenti fatti entro il termine del 30 luglio 2021 (come prorogato dal menzionato decreto dirigenziale 26 aprile 2021). La rendicontazione degli investimenti prenotati con la seconda domanda andrà invece completata entro il termine finale del 14 marzo 2022. Si suggerisce, quindi, a tutte le imprese interessate di inviare la nuova domanda per i contributi agli investimenti nel primo giorno utile del 14 maggio 2021, alle ore 10,00, in quanto, trattandosi di domande con procedura a sportello (in sostanza click-day), le risorse verranno assegnate fino ad esaurimento alle imprese che presenteranno le richieste secondo ordine cronologico. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)



Decreto Sostegni e ammortizzatori sociali istruzioni operative e contabili nella circolare inps 72/2021

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 175/ LOP del 3 maggio 2021 per ricordare che, come anticipato nel comunicato stampa del 16 aprile, l’INPS ha fornito gli attesi chiarimenti in merito alla copertura dei giorni 29, 30 e 31 marzo, ribadendo come queste tre giornate rientrino nell’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 8, Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (il c.d. “Decreto Sostegni”) e Ammortizzatore sociale

Periodo complessivo

CIGO

25 settimane complessive (1° gennaio - 30 giugno 2021)

Assegno Ordinario (FIS) CIGD

40 settimane complessive (1° gennaio - 31 dicembre 2021)

L’Istituto precisa come, in caso di ricorso alla CIGO, i datori hanno a disposizione 25 settimane complessive di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, di cui 12 settimane da fruire tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 e 13 settimane dal 1° aprile al 30 giugno 2021. D’altra parte, sono previste 40 settimane complessive per i trattamenti di FIS e CIGD, di cui 12 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e 28 settimane dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. A tal riguardo, solo con riferimento al FIS e alla CIGD, si evidenzia come le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021 si aggiungono (e non sono ricomprese) alle 28 settimane introdotte dal Decreto Sostegni, cosicché il datore di lavoro potrà richiedere nel corso del 2021 fino a un massimo di 40 settimane complessive entro il 31 dicembre 2021, con l’avvertenza che le prime 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021

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pertanto non debbano essere ricompresi nei periodi previsti dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021). L’Istituto chiarisce come nel caso in cui sia già stata trasmessa domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 – DL 41/21” per i soli periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro possono inviare una domanda integrativa di trattamenti CIGO, FIS e CIGD, con la medesima causale, anche per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021 (compresi). Si ricorda che le nuove domande di ammortizzatori sociali spettano a tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 ed il numero massimo complessivo di settimane così come l’arco temporale di utilizzo resta differenziato per i diversi trattamenti, come evidenziato nella tabella sottostante: Numero massimo di settimane richiedibili

Arco temporale di utilizzo

12 settimane

1° gennaio - 31 marzo 2021

13 settimane

1° aprile - 30 giugno 2021

12 settimane

1° gennaio - 30 giugno 2021

28 settimane

1° aprile - 31 dicembre 2021

possono essere collocate entro e non oltre il 30 giugno 2021. Si ricorda inoltre che, per le dodici settimane previste dalla Legge di bilancio, la platea di destinatari riguarda solo i lavoratori in forza al 4 gennaio 2021, mentre per le restanti 28 settimane introdotte dal Decreto Sostegni i destinatari sono i lavoratori in forza al 23 marzo 2021. La Circolare fornisce, da ultimo, le istruzioni operative sulle modalità di esposizione del conguaglio relativamente alle domande di integrazione salariale, nonché le istruzioni contabili. Il testo della Circolare INPS 72/2021 è consultabile al seguente link: https://servizi2.inps.it/ Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtua lUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20 72%20del%2029-04-2021.htm (LOP)


Decreto Ristori: ulteriori chiarimenti su esonero contributivo messaggio inps n. 1836/2021

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 191/LOP del 10 maggio 2021 per ricordare che, con il messaggio n. 1836/2021, l’INPS è intervenuta nuovamente in materia di esoneri contributivi in favore dei datori di lavoro che non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, a condizione che abbiano fruito dei medesimi trattamenti nel mese di giugno 2020 (come previsto dall’art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). Poiché la misura è stata autorizzata dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021, l’Istituto ha fornito in questo messaggio dettagliate istruzioni operative per la presentazione della domanda. I datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art. 3 DL 104/20 e art. 12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria

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dello sgravio art. 3 DL 104/2020 e dello sgravio art. 12 DL 137/2020”. Nell’istanza dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. Si ricorda, altresì, che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, non può superare la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di spettanza teorica dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane), né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021). Da ultimo, l’INPS ha fornito nella parte finale del documento le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, nonché le istruzioni contabili. Il Messaggio Inps n. 1836/2021 è disponibile al seguente link: https://servizi2.inps.it/Servizi/ CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl= %2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%20 1836%20del%2006-05-2021.htm. (LOP)


MUD 2021: presentazione entro il 16 giugno 2021 servizio dell’associazione di compilazione e presentazione della dichiarazione mud Come ogni anno garantiamo il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2020. Il MUD va presentato entro il 16 giugno 2021 dai seguenti soggetti, identificati sulla base del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dal DPCM del 17 dicembre 2014: - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; - commercianti e intermediari senza detenzione; - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettere c, d e g). Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Le imprese che vorranno presentare la dichiarazione con la nostra assistenza sono pregate di contattare

il perito Claudio Scialino, tel. 0432.507377, e-mail edilizia@confapifvg.it possibilmente entro il prossimo 20 maggio, per fissare l’appuntamento. L’appuntamento si terrà in presenza nella nostra sede, in Udine, Viale Ungheria con ingresso al n. civico 38; le persone che accederanno presso gli uffici dell’Associazione dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’incontro e attenersi scrupolosamente alle direttive che verranno impartite. Le Imprese interessate al servizio dovranno predisporre la seguente documentazione, indispensabile ai fini della compilazione della denuncia: - copia della denuncia presentata nel 2020 per l’anno 2019 (se non compilata nel 2020 presso CONFAPI FVG); - registri di carico e scarico dei rifiuti da dicembre 2019 a gennaio 2021 aggiornati con le indicazioni in chilogrammi o tonnellate dei rifiuti prodotti e smaltiti; - copia dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti conferiti con il peso verificato a destino (4a copia) divisi per codice rifiuto; - giacenze espresse in Kg al 31 dicembre 2020; - numero medio dei dipendenti nell’anno 2020; - nominativo del legale rappresentante; - numero di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte); - codice fiscale della ditta; - codice ISTAT attività. Chiediamo, inoltre, alle persone incaricate dall’impresa di presentarsi all’appuntamento in CONFAPI FVG per la compilazione del MUD, concordato con il nostro p.i. Claudio Scialino, con la delega in originale, corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

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(CS)



Accordo di collaborazione con il Catas SpA novità sportello “catas contact point”

Abbiamo rinnovato l’accordo di collaborazione con il CATAS SpA a beneficio delle Imprese Associate. Novità dell’Accordo è l’attivazione di uno Sportello periodico di incontro e ascolto personalizzato con gli esperti CATAS. Di seguito la descrizione dell’Accordo e delle condizioni esclusive per gli Associati.

Abbonamento L’accordo prevede la possibilità per le imprese di sottoscrivere un “Abbonamento sostenitore”, la cui decorrenza va dal 1° gennaio al 31 dicembre e il quale offre i seguenti vantaggi: - sconto del 50% sulle tariffe delle prove come da proprio Tariffario in corso di validità; - accesso all’area MyCATAS del sito web dell’Istituto (www.catas.com) con servizi esclusivi per gli abbonati; - partecipazione a condizioni agevolate alle periodiche riunioni informative sullo stato della normazione nazionale ed europea ed a tutte le altre riunioni e seminari organizzati da CATAS; - assistenza tecnica telefonica gratuita; - utilizzo del logo CATAS Member all’interno del proprio materiale promozionale.

Condizioni economiche CATAS si impegna ad applicare agli Associati di Confapi FVG, per le attività di prova - escluse le certificazioni di prodotto, le prove a queste associate e le prove di reazione al fuoco inerenti alle procedure di omologazione ministeriale - le seguenti condizioni: - per le aziende che sono nuovi clienti CATAS (questa categoria di aziende comprende quelle aziende che non hanno mai eseguito prove, o che comunque non hanno ottenuto servizi ad

opera del CATAS e non risultano, pertanto, già registrate all’interno del database di CATAS in qualità di Clienti), per i soli servizi offerti in occasione del primo contatto, saranno applicate le tariffe previste nel tariffario annuale per le aziende abbonate (sconto del 50% sulla tariffa non abbonati), senza che le stesse debbano sottoscrivere la quota di abbonamento per l’anno relativo; - assistenza tecnica telefonica negli ambiti afferenti alle attività di CATAS; - alle aziende già clienti CATAS, ma non abbonate saranno applicate le tariffe delle prove scontate al: * 20% rispetto alle tariffe previste per i non abbonati; - alle aziende abbonate Catas saranno applicate le tariffe delle prove scontate di un ulteriore 2% rispetto alle tariffe previste per gli abbonati.

Sportello con gli esperti CATAS “CATAS Contact Point” La novità dell’Accordo è l’attivazione di uno sportello periodico di incontro e ascolto personalizzato con gli esperti CATAS. L’attività potrà svolgersi in loco o da remoto, attraverso incontri one-to-one dedicati alla singola impresa Associata e di durata definita. Le tariffe per le prove, l’abbonamento e gli altri servizi offerti si intenderanno quelle in corso di validità. Eventuali aggiornamenti o revisioni annuali delle stesse saranno debitamente comunicati. Per l’applicazione delle condizioni sopra indicate le aziende dovranno dimostrare di essere associate a Confapi FVG in fase di definizione dell’ordine. Le condizioni sopra indicate non saranno cumulabili con eventuali altre convenzioni stipulate separatamente con CATAS o con altre politiche di sconto in corso di validità. Per ulteriori informazioni, per la dichiarazione di adesione e i chiarimenti che fossero necessari Vi potrete rivolgere all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione: 0432 507377 - sicurezza@confapifvg.it.

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(LCP-SC)


SOA: rinnovo per Candusso Carpenterie e Lattonerie opera da oltre quaranta anni nel campo della carpenteria e della lattoneria

La Candusso Carpenterie e Lattonerie srl rappresentata dal signor Roberto Candusso, con sede in Moruzzo (UD) via Divisione Julia n. 3/2, ha provveduto al rinnovo quinquennale dell’attestazione, mantenendo tutte le iscrizioni possedute, ed in particolare, per le categorie OG1, OS 6, OS 18A e OS 33 per 516.000 Euro. L’azienda opera da oltre quaranta anni nel campo della carpenteria e della lattoneria civile ed industriale. È in grado di fornire in opera: strutture metalliche, capannoni, soppalchi, tettoie agricole, scale in ferro, portoni, ringhiere e opere fabbrili su misura. Esegue la lavorazione artigianale del ferro ed installazione di lattonerie, grondaie, rivestimenti in pannelli metallici, coperture in rame a doppia aggraffatura. È specializzata anche nella bonifica e sovraccopertura di tetti in eternit e coperture metalliche in genere. La ditta ha un Ufficio Tecnico all’avanguardia per la ricerca di soluzioni innovative per il settore specifico, e dispone di personale altamente specializzato e di ed adeguate attrezzature a garanzia di lavorazioni che alla fine dell’opera risultano di elevata qualità per dare concrete risposte alle esigenze della clientela sia essa privata che pubblica. Con il rinnovo la qualificazione ha potuto qualifi-

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carsi fino ad un importo massimo di 619.200 Euro per la categoria OG 1 che comprende: edifici civili e industriali e riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie Può eseguire fino allo stesso importo: la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili (OS 6); e potrà eseguire anche la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio (OS 18A). Ha potuto qualificarsi fino ad un importo massimo di 619.200 Euro anche per la categoria OS 33, posseduta da pochissime imprese specializzate, che comprende le coperture speciali e riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Forte rincaro delle materie prime in edilizia come confapi fvg abbiamo interessato l’assessore regionale del friuli venezia giulia graziano pizzimenti Il rincaro dei prezzi delle materie prime è senz’altro un aspetto delicato che va a gravare sull’intera economia regionale, nazionale, europea e mondiale. Questa problematica sta diventando ogni giorno più insostenibile anche per le imprese dell’edilizia, in particolare per le quelle di piccole e medie dimensioni. A livello Nazionale il comparto delle materie prime ha chiuso il 2020 registrando importanti aumenti di prezzo. Dal minimo toccato lo scorso 23 marzo 2020, nel pieno della crisi pandemica, l’indice LME (che raggruppa gli andamenti dei metalli non ferrosi) ha chiuso lo scorso anno con un rincaro del 52% trainato in particolare dal rame (+47%) nichel (+51%) e zinco (+51%) e alluminio (+26%). La fase rialzista è proseguita nei primi tre mesi dell’anno con un ulteriore aumento generalizzato di oltre il 13%. Particolarmente grave la situazione nel settore degli acciai sia sul fronte delle materie prime sia su quello del semilavorato. Sul primo fronte, il minerale di ferro ha chiuso il 2020 con un rialzo di oltre il 70% rispetti ai minimi di marzo per effetto della domanda infrastrutturale cinese. In accelerazione anche il prezzo del rottame ferroso balzato del 68%. L’aumento dei prezzi delle materie prime siderurgiche ha così aperto la strada a importanti aumenti di prezzo da parte dei produttori di laminati tanto che il prezzo delcoils a caldo in Italia è passato dai € 370/t di giugno agli attuali € 700/t. Stesso discorso nel settore dell’inox con la comune lega “304” passata da € 1900/t del secondo trimestre agli attuali € 2800/t. (+50%). Gli aumenti hanno riguardato anche il comparto delle plastiche. Complice anche il forte rialzo del prezzo del Brent dai minimi raggiunto lo scorso aprile (+148%), polimeri di riferimento per l’industria manifatturiera quali l’etilene, il polipropilene Pag. 34 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2021

e lo PVC hanno riportato rispettivamente incrementi di prezzi del 58%, 34% e 42%. I rialzi non hanno risparmiato neppure il settore del legno. La tipologia utilizzata per la produzione di pallet, se a fine 2020 viaggiava su una quotazione superiore di oltre il 20% su base annua, alla fine di questo mese, quando ci sarà il prossimo rilevamento, registrerà un rincaro complessivo del 30%. Questi pesanti rincari rischiano di tarpare le ali al settore dell’edilizia, oggi che si cominciavano ad intravedere i primi segnali di ripresa, soprattutto grazie ai superbonus fiscali. I prezzari regionali sono diventati oggi ancora più importanti alla luce della verifica di congruità dei costi per l’accesso al superbonus 110%. Tra gli adempimenti previsti dal Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per accedere al superbonus 110% c’è l’asseverazione tecnica degli interventi e la verifica di congruità dei costi. Anche il settore degli appalti pubblici sta affrontando questa problematica, visto che nei progetti e computi metrici, redatti dai professionisti, i prezzi devono essere compatibili con il prezzario regionale, come previsto dal Codice degli appalti. Questa situazione di inadeguatezza dei prezzari ha delle ripercussioni sulle imprese pesantissime, in quanto esse si trovano a dover onorare contratti firmati da tempo con prezzi ormai superati. Come CONFAPI FVG, e per essere più incisivi, insieme alle altre Associazioni Regionali rappresentative del comparto delle costruzioni quali: CONFARTIGIANATO FVG e ANCE FVG abbiamo chiesto, con una lettera indirizzata all’Assessore Regionale del Friuli Venezia Giulia Graziano Pizzimenti con competenze in materia di Infrastrutture e Territorio, di provvedere con urgenza alla revisione del prezziario regionale 2020, che attualmente risulta pesantemente inadeguato. Abbiamo suggerito che nel frattempo, visto i tempi tecnici che comporta fare l’aggiornamento, l’eventuale introduzione di un’appendice che integri il prezzario attualmente in vigore con la percentuale di incremento dei prezzi aumentati, sull’esempio di quanto fatto con l’introduzione dei costi COVID nel 2020. In riferimento invece ai lavori pubblici in corso, vista la competenza Nazionale, abbiamo invece,


chiesto al Governo e in particolare al Ministro Giorgetti tramite la nostra Associazione CONFAPI Nazionale di emanare un provvedimento urgente al fine di consentire alle stazioni appaltanti la revisione dei prezzi. Abbiamo suggerito, inoltre, che anche la Regione, con una circolare indirizzata a tutte le Stazioni Appaltanti, sensibilizzi sulla questione i RUP, i Direttori dei Lavori e i progettisti delle opere pubbliche Regionali anche evidenziano la possibilità concessa

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dal Codice dei Contratti (articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) che recita: “I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi”. (CS)


Legittimo impugnare il bando anche se non si partecipa in precedenza l’esito di una procedura di gara era impugnabile solamente da colui che vi aveva partecipato Con la sentenza n. 2093 dell’11 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la legittimazione e l’interesse all’impugnativa di chi non abbia partecipato alla gara a causa dell’incertezza del bando, tale da non poter consentire di formulare un’offerta consapevole. Tale pronuncia si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale nonostante l’esito di una procedura di gara sia impugnabile solamente da colui che vi ha partecipato, è possibile impugnare direttamente le clausole del bando assumendone l’immediato carattere escludente, senza aver partecipato: in tale ipotesi infatti la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento formale (ex multis, Cons. Stato, Ad. Plen. 26 aprile 2018, n. 4; sez. V, 23 agosto 2019, n. 5789; 18 luglio 2019, n. 5057; 8 marzo 2019, n. 1736).

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Tutte le ipotesi di clausole escludenti individuate dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. plen. 7 aprile 2001, n. 3; Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293; Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421; Cons. Stato, Sez. III, 28/9/2020 n. 5708) sono accomunate dal fatto di impedire in modo macroscopico, ovvero di rendere estremamente ed inutilmente difficoltoso ad un operatore economico di formulare un’offerta corretta, adeguata e consapevole, configurandosi pertanto come una concreta ed effettiva lesione dell’interesse legittimo dell’impresa a concorrere con gli altri operatori per l’aggiudicazione di una commessa pubblica. Da tale principio, “si evince così che dinanzi all’incertezza del bando di gara, tale da non poter consentire di formulare un’offerta consapevole, sussiste la legittimazione e l’interesse all’impugnativa da parte dell’operatore del settore che non abbia partecipato alla gara.” Di seguito il link alla pronuncia: https://www. giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds &nrg=202008168&nomeFile=202102093_11. html&subDir=Provvedimenti (C)


ANAC: FAQ in materia di contratti pubblici in particolare sulle varianti

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha recentemente aggiornato le FAQ in materia di contratti pubblici e nel dettaglio le FAQ relative alle Varianti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Le FAQ sono aggiornate al 26 marzo 2021 e sono le 18 seguenti. FAQ.1 - In quali casi le integrazioni all’oggetto del contratto assumono la connotazione di varianti in corso d’opera? R. Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche: a. derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d’interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario (Cfr. art.106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016); b. derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: (i) al di sopra dei valori fissati all’art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 10 % ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (cfr. art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016). Pag. 37 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2021

FAQ.2 - Quali sono le soglie e le condizioni per la trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti in corso d’opera? R. L’obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando: - importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell’importo originario del contratto; - se il superamento del 10% è determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d); - nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria nei settori speciali; - negli interventi emergenziali sottoposti a deroga; - varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30 gg. decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario). FAQ.3 - Da quale data decorre il termine di 30 giorni per ottemperare all’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera? R. Il termine inizia a decorrere dalla data di perfezionamento della variante in corso d’opera da parte della Stazione Appaltante, così come disposto dall’ art. 106, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Il termine perfezionamento va riferito al provvedimento di approvazione della variante (o modifica) da parte dell’organo decisorio deputato a ciò dalla Stazione Appaltante. Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4 unitamente al numero di protocollo. FAQ.4 - Che cosa s’intende per “autorizzazione della variante a cura del RdP” di cui all’art 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016? R. In mancanza di un regolamento specifico della stazione appaltante o di indicazioni nelle linee guida dell’Anac, per “autorizzazione” s’intende


l’atto tramite il quale il RdP dà il suo nulla-osta al direttore dei lavori per l’elaborazione della variante. Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4-bis unitamente al numero di protocollo. FAQ. 5) Dove devono essere indicate nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera le modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 1, lett. a), b) ed e) intervenute precedentemente all’approvazione della variante? R. Le modifiche di cui all’art. 106 co. 1 lett. a), b) ed e) devono essere comunicate all’interno del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 7 – bis. Trattandosi di mera informazione, le modifiche non vanno documentate con atti da allegare al modulo: semmai le esigenze istruttorie lo richiedessero, l’ufficio competente ne farà esplicita richiesta. FAQ. 6) - Le modifiche ex art. 106 comma 1, lett. a), b) ed e), d.lgs. 50/2016 devono essere trasmesse all’autorità? R. No, l’obbligo vige esclusivamente per le varianti in corso d’opera. Le modifiche ex art. 106 comma 1, lett.a), b) ed e), d.lgs. 50/2016 devono essere indicate nel modello se presenti, in caso di trasmissione della variante. Vedasi anche punto 5). FAQ.7 - Se presenti, è necessario trasmettere la documentazione relativa alle modifiche del contratto? R. No, va trasmessa all’Autorità solo la documentazione riguardante le varianti in corso d’opera. Vedasi punti 5) e 6). FAQ.8 - Come si deve calcolare l’importo complessivo netto delle sole lavorazioni in aumento della variante? R. L’importo da indicare è quello che deriva dalla somma di ogni singola lavorazione tenendo conto sia di quelle in aumento che in diminuzione. Tale valore è quello che va confrontato con la soglia rivelatrice del 10 % ecc. Il Modulo richiede anche l’importo delle sole lavorazioni in aumento poiché esse possono rivelare variazioni sostanziali del progetto che potrebbero. Sul punto si rinvia all’esempio esplicativo contenuto nel Comunicato del 17/02/2016 paragrafo 5. FAQ.9 - I dati identificativi della stazione appaltante sono tutti obbligatori? R. Si, è necessario identificare la stazione appaltante attraverso tutti i dati richiesti nel modulo. Pag. 38 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2021

FAQ.10 - Al fine di descrivere la variante in corso d’opera è possibile allegare una relazione al modulo? R. La descrizione della variante deve essere presentata in forma concisa esclusivamente all’interno del modello fornito dall’Autorità, oltre che nella documentazione del progetto e della variante. FAQ.11 - È obbligatorio indicare il protocollo e la data del provvedimento di approvazione della variante in corso d’opera? R. Sì, la stazione appaltante dovrà indicare nel modello il numero di protocollo e la data del provvedimento di approvazione della variante. FAQ.12 - Quali sono i criteri per la predisposizione della relazione del RdP sulla variante? R. La relazione deve rispettare le indicazioni fornite nel comunicato del 17.3.2015 e all’art. 161, commi 7 e 8, dPR 207/2010, ovvero degli atti attuativi del d.lgs.50/2016 (linee guida o DDMM). FAQ.13 - Quali sono gli allegati obbligatori alla trasmissione della variante in corso d’opera? R. Gli allegati da trasmettere all’Autorità sono elencati nel modello al punto 11, lettera A. Gli atti elencati nel punto 11 B) vanno prodotti se posti in essere. FAQ. 14 - Quali sono le modalità di trasmissione degli allegati? R. Gli allegati da trasmettere sono quelli posti in essere dalla Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori. Si precisa che l’elenco della documentazione va allegato alla nota di trasmissione della variante. Inoltre, i documenti elettronici contenuti nel supporto informatico devono avere un nome che consenta di identificarne chiaramente il contenuto. FAQ.15 - Qual è la modalità di invio del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera? R. Il modulo va inoltrato all’indirizzo pec dell’Autorità protocollo@pec.anticorruzione.it unitamente a all’indice dettagliato dei documenti. Si precisa altresì, che la comunicazione dovrà contenere il modulo debitamente compilato a firma dal R.d.P. L’invio mediante raccomandata ed eventuale supporto informatico potrà essere utilizzato a discrezione della stazione appaltante, ad esempio in ragione della voluminosità della documentazione. FAQ.16 - In riferimento al punto 12 ultimo capo-


LE AREE DI EMOTIONHALL COS’È EMOTIONHALL EmotionHall è un’esperienza immersiva unica e coinvolgente, supportata da tecnologie multimediali audio e video di ultima generazione, con una superficie di quasi 2000 metri quadri che può ospitare tutto quello che hai in mente: dalle convention, passando per i workshop ed i team building, alle cene di gala e gli eventi b2b, dai concerti alle mostre.

Grazie alla sua struttura modulare, EmotionHall offre una moltitudine di possibilità per rendere il tuo evento dinamico ed accattivante: attraverso suggestioni visive ed audio di forte impatto, posizionate nell’area di accoglienza, si passa ad una seconda sala, configurabile in base alle più specifiche esigenze; per poi essere catapultati nella sala immersiva dove gli aspetti emozionali avranno il sopravvento. EmotionHall si trova all’interno della Food Court, al secondo piano del Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO).

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verso del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera, quale tipo di supporto informatico deve essere inoltrato e come? R. Per supporto informatico s’intende CD-ROM ovvero DVD non riscrivibile, da inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R presso la sede istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione contestualmente all’invio del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera, nei casi indicati dal punto 15. FAQ.17 - Sono previste sanzioni per la mancata trasmissione della variante? R. Sì. La mancata trasmissione della variante nei tempi previsti comporta l’avvio d’ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, co. 13 D.lgs. 50/2016. È ovvio poi che

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la variante deve essere trasmessa con l’apposito modulo. FAQ.18 - Una volta superata la soglia di rilevanza ed avendo già trasmesso una variante, successivamente, vanno trasmesse tutte le ulteriori varianti a prescindere dalla loro entità oppure devono essere trasmesse solo in occasione del nuovo superamento della soglia di rilevanza? R. Le varianti approvate dopo una precedente trasmissione, devono essere comunicate solo e soltanto se esse nell’insieme e/o per effetto delle altre condizioni di cui al Comunicato pubblicato il 4 marzo 2016 (non modificate nell’ultimo Comunicato del 2 dicembre 2016), superino la soglia di rilevanza. (C)


Business News informazioni per l’internazionalizzazione a cura di informest consulting srl Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE INVITALIA - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI 20.000 EURO PROROGA PER RISORSE ANCORA DISPONIBILI Il termine di presentazione delle domande di contributo a valere sul VOUCHER Internazionalizzazione INVITALIA è prorogato fino ad esaurimento risorse (decreto del 20/4/2021). Il Voucher INTERNAZIONALIZZAZIONE di INVITALIA è rivolto alle micro e piccole imprese manifatturiere per progetti di espansione o consolidamento sui mercati esteri. Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri. La consulenza deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso analisi sui mercati esteri, individuazione e acquisizione di nuovi clienti, assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione, incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce, integrazione dei canali di marketing online, gestione evoluta dei flussi logistici. Il contributo è concesso in regime “de minimis”: 20.000 euro alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di

importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000 euro; 40.000 euro alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 60.000 euro. È possibile ricevere un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se si raggiungono i seguenti risultati sui volumi di vendita all’estero: incremento di almeno il 15% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell’esercizio 2022, rispetto allo stesso volume d’affari registrato nell’esercizio 2021; incidenza - nell’esercizio 2022 - almeno pari al 6% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale volume d’affari. Informest Consulting già accreditata presso il MISE, Regione del Veneto, Regione Lombardia, segue sia l’istruttoria per l’ottenimento del contributo sia soprattutto l’introduzione dell’azienda presso nuovi clienti esteri (mercati di riferimento: GERMANIA, FRANCIA, CENTRO EST EUROPA, SCANDINAVIA, NORDAMERICA, FEDERAZIONE RUSSA E PAESI EUROASIATICI) (http://www.informestconsulting.it/it/dicono-di-noi). Le aziende interessate possono inviare una e-mail di conferma di partecipazione all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it (0432 629743).

STATI UNITI E CANADA PROGRAMMA DI INSERIMENTO COMMERCIALE E INCENTIVI FINANZIARI RAFFORZATI DAL COVID19 INFORMEST Consulting, nell’ambito delle proprie iniziative finalizzate allo sviluppo dell’export delle PMI italiane, ha attivato due presidi commerciali permanenti in NORD AMERICA, finalizzati alla selezione, individuazione, presentazione di nuovi clienti e all’inserimento commerciale di prodotti e servizi Made in Italy in tale mercato. Negli STATI UNITI il presidio è localizzato nel Washington DC (le attività commerciali si concentrano soprattutto nella East Coast e nel Midwest; in CANADA a Toronto con operatività nell’Ontario e Quebec. Le migliori relazioni commerciali ed opportunità sono attive in tre macro comparti: il primo è quello delle attrezzature, macchinari, tecnologie e soluzioni nella meccanica, nella meccatronica con applicazioni nei più svariati campi

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applicativi; il secondo è l’arredamento nell’ambito della filiera Abitare, per il quale si registra una crescente domanda; il terzo è l’agroalimentare e vitivinicolo per le specialità italiane destinate ai canali della distribuzione specializzata, alla GDO di piccola-media dimensione, al canale HORECA (settore più penalizzato per COVID, ma ora in ripresa). Specificamente per i due comparti sono attive relazioni con aziende di importazione, distribuzione, agenzie commerciali e di rappresentanza organizzate su base regionale; sono inoltre attivabili servizi di consulenza ad hoc nella gestione degli aspetti doganali, logistici, di certificazione. È attivo l’accordo di Libero Scambio UE-Canada (CETA) che facilita accordi e transazioni commerciali con il Canada, soprattutto riguardo alla certificazione dei prodotti da esportare. L’iniziativa di sviluppo commerciale è indirizzata sia ad imprese già inserite, che ad imprese che intendono affacciarsi concretamente per la prima volta nel mercato Nord Americano. Sono disponibili soluzioni per operare secondo la logica della rete di imprese non concorrenziali tra loro ma con medesimo canale commerciale (a solo titolo esemplificativo https://www.projects-informest.eu/look-eunet/2020/09/14/the-european-business-networks/). I progetti aziendali possono essere sostenuti da incentivi pubblici a supporto della liquidità e rafforzati finanziariamente dalle misure derivanti dal Covid19. Le aziende interessate possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.

PROGETTI DI SVILUPPO ABITATIVO SERBIA 21 - RICHIESTE PER AZIENDE ITALIANE DEL SETTORE ARREDO INTERNI ED ESTERNI, COMPLEMENTI, FINESTRE, PORTE ACCESSORI

È in svolgimento il progetto SVILUPPO ABITATIVO SERBIA 21. INFORMEST Consulting con il suo ufficio di Belgrado è in contatto con Studi di Architettura, Società di Costruzioni, Investitori immobiliari locali che richiedono prodotti e soluzioni Made in Italy nell’ambito dell’arredamento per Hotel, Residenze, Appartamenti di lusso, complementi d’arredo, oltre che finestre, porte, accessori. Le richieste riguardano porte e sedie per interni, cucine, divani, arredo bagno; la finalità è quella di completare l’offerta in corso ed integrarla con i prodotti indicati e non con prodotti in concorrenza. Attualmente solo nella città di Belgrado si stanno costruendo centinaia di condo-

mini ad uso abitativo, che per tipo di utenza, dovranno essere arredati con soluzioni di alto livello. Localmente non è presente un’offerta in linea con quanto ricercato, né in termini di qualità né di design. In generale, cittadini serbi possono acquistare il loro primo appartamento partecipando con solo 10% di valore del primo immobile, che secondo la legge non viene tassato fino a 60 mq della superficie. Questo incentivo ha avviato una notevole domanda e l’avvio di numerosi progetti di costruzione in tutta la Serbia. Si menzionano alcuni progetti a titolo esemplificativo, ma ve ne sono attivi, in costruzione, ed in completamento, numerose decine che abbiamo a disposizione: per esempio: https://www.galens.rs/ - https://www. west65.rs/sr/home. Si evidenzia inoltre la conversione industriale di una ex fabbrica, dove su oltre 72 ettari sono previsti quartieri residenziali per più di 20.000 abitanti: si tratta della più grande costruzione negli ultimi 50 anni a Nuova Belgrado. Oltre agli investimenti delle aziende private, sono aumentati in modo significativo gli investimenti diretti da parte dallo Stato Serbo, attualmente presente su più di 62.000 diversi cantieri attivi. Lo Stato sta già costruendo edifici per i membri delle forze di sicurezza in una dozzina di città, e attualmente solo a Belgrado oltre 1.000 appartamenti ad uso civile, a Novi Sad più di 500, ed altri nelle principali città; il completamento è previsto per il 2021. Il Governo ha inoltre lanciato un’iniziativa per ampliare il progetto affermando che tali appartamenti potrebbero essere acquistati da operatori sanitari e scolastici a prezzi preferenziali. Pertanto, il numero di unità abitative dovrebbe aumentare in modo significativo nel prossimo periodo. La maggior parte degli appartamenti viene venduta già durante la costruzione. INFORMEST Consulting con la propria struttura in SERBIA è in grado di seguire le aziende italiane dalla fase di primo contatto commerciale, durante la trattativa fino alla conclusione dei contratti, sia per le soluzioni di arredo interni ed esterni su misura (Interior designer, Architetti), sia per i prodotti a catalogo con fornitura stabile (Buyer, Distributori che forniscono i Costruttori). Le aziende interessate possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it

IL PARTNERING OPPORTUNITIES DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST

Informest Consulting è partner locale del Consorzio Friend Europe (www.friendeurope.it) nell’ambito della rete Enterprise Europe Network (EEN)

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e promuove i servizi del Network alle PMI del Triveneto. Il Network EEN è la più grande rete a supporto delle PMI a livello mondiale, presente in più di 60 Paesi e composta da oltre 600 membri, e mette a disposizione delle aziende informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Partnering Opportunities Database (POD) della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende europee ed internazionali che richiedono o offrono servizi e/o prodotti di tutti i settori merceologici alimentato giornalmente da partner

locali che filtrano le richieste. In qualità di partner EEN, Informest Consulting offre alle aziende un servizio gratuito di inserimento nel database europeo delle PMI ‘cerco e offro prodotti’, il quale consente alle aziende iscritte di avere una visibilità nell’intera Area Europea e anche in altri Paesi extra UE aderenti al progetto. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. Le aziende interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito ed anonimo del proprio profilo nel database, richiedendo il modulo ed inviandolo all’indirizzo office@informestconsulting.it (C)

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Covid-19. Tamponi rapidi e servizio infermieristico acquisto tamponi rapidi antigenici rinofaringei

L’Associazione ormai da tempo si è attivata per l’acquisto dei test rapidi da effettuarsi in azienda con un servizio infermieristico dedicato o attraverso la convenzionata Friuli Coram, piuttosto che con il medico competente.

Costo per le Imprese Associate

- Euro 5 a tampone. Il prezzo è esente IVA per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID (art. 1, co. 452/453 Legge 178/2020).

Costo per le Imprese non Associate - Euro 5 a tampone con un incremento del 10% sul prezzo per l’attività dell’Associazione a favore delle imprese non associate. Il prezzo è esente IVA per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID (art. 1, co. 452/453 Legge 178/2020). Questo test rapido è un dispositivo medico conforme alla normativa CE 98/79/EC, approvato dal Ministero della Salute e distribuito in Italia. Si tratta di un test immunocromatografico rapido per il rilevamento quantitativo degli antigeni SARS-CoV-2 presenti nella rinofaringe umana.

Caratteristiche: Risultati del test: pronto in 15 minuti

Performance Valore CT< 33 - Sensibilità relativa: 98,00% - Specificità relativa: 99,7%

Valor CT < 37 - Sensibilità relativa: 92,00% - Specificità relativa: 99,7%

Il kit è così composto - - - - - - -

25 involucri per i test 25 reagenti estrazione 25 tamponi sterili 25 tubi di estrazione 25 puntali contagocce 1 work station 1 foglietto illustrativo

Per acquistarli le Imprese dovranno compilare e restituire all’indirizzo email direttore@confapifvg.it l’allegata conferma d’ordine e provvedere al pagamento secondo le istruzioni ivi contenute. Tutte le prenotazioni ricevute dalle Imprese nell’arco della settimana saranno raccolte in un unico ordine settimanale che trasmetteremo al fornitore ogni venerdì, pertanto le Imprese interessate a questo servizio potranno farci pervenire il modulo di conferma ordine entro ogni venerdì mattina. I tamponi rapidi potranno essere ritirati presso i nostri Uffici oppure, su richiesta, recapitati tramite corriere, con spese a carico dell’azienda. All’atto dell’acquisto l’Impresa dovrà dichiarare che gli esami saranno svolti da professionista sanitario abilitato alla professione medica o infermieristica e iscritto al relativo albo professionale, con l’ausilio di dispositivi di protezione individuale adeguati e in ambiente idoneo alla sua esecuzione o dal medico competente, o da Friuli Coram convenzionata con l’Associazione, pertanto contestualmente all’ordine siete pregati di inviarci anche la dichiarazione allegata a questa nostra.

Prenotazioni servizio infermieristico Il servizio con infermiera professionale è alternativo rispetto alla possibilità di fare il tampone con la nostra convenzionata Friuli Coram o con il medico competente. Il servizio è a pagamento.

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Costo per le Imprese Associate: - 10,00 euro a tampone, oltre alle seguenti spese una tantum: - 25,00 euro di spese per l’organizzazione del servizio (nella stessa voce aggiungeremo il 4% di Cassa previdenziale); - eventuale trasferta per le distanze più lunghe che l’infermiera dovrà coprire (importo tra i 10/25 euro). Costo per le Imprese non Associate: - 10,00 euro a tampone, oltre alle seguenti spese una tantum: - 25,00 euro di spese per l’organizzazione del servizio (nella stessa voce aggiungeremo il 4% di Cassa previdenziale); - eventuale trasferta per le distanze più lunghe che l’infermiera dovrà coprire (importo tra i 10/25 euro) oltre alla maggiorazione del 10% sul totale di spesa per l’attività dell’Associazione a favore delle Imprese non associate.

Unicredit Spa - ag. di Udine - Via Vittorio Veneto IBAN: IT 97 E 02008 12310 000040033100 Intestato a: Apiservizi S.r.l. CON UNICO SOCIO - Viale Ungheria, 28 - 33100 Udine P.IVA/C.F.: 01793740307 Seguirà fattura.

Le imprese interessate possono prenotare compilando i modelli qui allegati da trasmettere a: direttore@confapifvg.it, provvedendo al pagamento anticipato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Per ogni altra informazione e/o chiarimento potete telefonare al numero 0432/507377 - signora Barbara Vergolin.

Chi acquista da noi il tampone rapido ha tre opzioni per fare il tampone in azienda: 1. farlo fare dal proprio medico competente con il tracciamento di tutti i tamponi effettuati; 2. farlo fare da Friuli Coram con il tracciamento di tutti i tamponi effettuati; 3. farlo fare dall’infermiera senza tracciamento, sottoponendo gli eventuali casi di positività a tampone molecolare presso Friuli Coram, che effettuerà il tracciamento e la procedura conseguente. L’opzione 3 è pensata per contenere i costi.

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(LCP-BV)


33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 - fax 0432 295922 e-mail: info@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG

EMERGENZA COVID-19 CONFERMA D’ORDINE TEST RAPIDI ANTIGENICI RINOFARINGEI Azienda ______________________________________________________________________ Indirizzo _____________________________________________________________________________ Tel. __________________________

e-mail ________________________________________

P.I./C.F. _________________________________ Codice SDI _____________

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Confermiamo l’ordine di: Quantità (multipli di 25)

Descrizione Test rapidi rinofaringei antigenici – COVID-19

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alle seguenti condizioni: Consegna: 10 giorni lavorativi dai venerdì (giornata in cui parte il nostro ordine al fornitore) Modalità di consegna:  Ritiro in Associazione  Consegna tramite corriere (con spese a vostro carico) Pagamento: contestualmente all’ordine alle seguenti coordinate bancarie: Unicredit Spa – ag. di Udine – Via Vittorio Veneto IBAN: IT 97 E 02008 12310 000040033100 Intestato a: Apiservizi S.r.l. CON UNICO SOCIO - Viale Ungheria, 28 – 33100 Udine P.IVA/C.F.: 01793740307 Si allega: - copia della contabile del bonifico; - dichiarazione di responsabilità datata e sottoscritta. Data, _____________________

Timbro e firma _______________________________

SA 8000:2014 Certified Social Accountability System

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ISO 9001:2015 Certified Quality System


33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 - fax 0432 295922 e-mail: info@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ Gentile Associato, con riferimento al test in oggetto (di seguito, “Test”) siamo a sottoporTi, per Tua rigorosa osservanza, le seguenti condizioni, funzionali a garantirne il corretto uso in ossequio alla normativa di riferimento e alle indicazioni del produttore. Il Test deve essere effettuato da un professionista sanitario abilitato alla professione medica o infermieristica e iscritto al relativo albo professionale, con l’ausilio di dispositivi di protezione individuale adeguati e in ambiente idoneo alla sua esecuzione. Il professionista sanitario deve essere qualificato ed esperto nel settore, svolgere la propria attività nell’ambito e nei limiti imposti dalla propria professione ed osservare tutte le disposizioni vigenti di carattere nazionale, regionale/provinciale e locale di riferimento. Nell’effettuazione del Test il professionista sanitario è tenuto al rigoroso rispetto delle modalità indicate all’interno del foglietto illustrativo e della guida rapida contenuti nella scatola del Test. Confapi FVG e Apiservizi Srl con u.s. non sono responsabili per un utilizzo difforme rispetto a quanto sopra precisato nonché per la mancata osservanza della normativa vigente. Ti chiediamo, quindi, l’impegno a trasferire quanto sopra ai professionisti sanitari che verranno dotati dei Test. Confapi FVG e Apiservizi Srl con u.s. non forniscono alcuna garanzia circa il funzionamento ed i risultati dei Test per i quali non saranno in alcun modo responsabili, segnalando in ogni caso che il Test non può considerarsi analogo al classico “tampone molecolare” e che il suo esito deve essere confermato dal suddetto tampone molecolare.

Dichiari, pertanto, sin da ora di manlevare Confapi FVG e Apiservizi Srl con u.s. da qualsiasi responsabilità civile o penale, anche nei confronti di terzi, riguardo l’uso improprio dei Test e/o la violazione delle indicazioni contenute nel foglietto illustrativo, con particolare riferimento alle precauzioni ed alle limitazioni ivi previste. Le obbligazioni, garanzie di impegni che accetterai con la presente dichiarazione avranno effetto e permarranno in relazione a tutti gli acquisti di Test anche successivi. La presente dovrà restituirsi firmata per presa visione ed accettazione. Udine, 9 marzo 2021

Il Direttore Lucia c. Piu

Per presa visione ed accettazione __________________________________ Timbro e firma del legale rappresentante

SA 8000:2014 Certified Social Accountability System

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Data ___________________________

ISO 9001:2015 Certified Quality System


Da restituire a CONFAPI FVG tramite e-mail: direttore@confapifvg.it

SERVIZIO INFERMIERISTICO PER TEST RAPIDI ANTIGENICI RINOFARINGEI

AZIENDA ______________________________________________________________________________________________________ INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________________ TEL. ____________________________

E-MAIL: _________________________________________________

DATA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ________________________________________________ ORA: ____________________ INFERMIERA ADDETTA AL SERVIZIO: GABRIELLA CROSILLA

ELENCO LAVORATORI DA SOTTOPORRE AL TEST

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N.

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Pagamento anticipato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Unicredit Spa – ag. di Udine – Via Vittorio Veneto IBAN: IT 97 E 02008 12310 000040033100 Intestato a: Apiservizi S.r.l. CON UNICO SOCIO - Viale Ungheria, 28 – 33100 Udine P.IVA/C.F.: 01793740307

Si allega: - copia della contabile del bonifico;

Data:

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Firma _______________________________________


Emergenza Covid-19. C.d. decreto legge Riaperture rio nazionale: “zona bianca”, “zona gialla”, “zona arancione” e “zona rossa”).

principali disposizioni e nota ministeriale

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 185/ AdT del 6 maggio 2021 per rammentare che, con il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 e noto come “Decreto riaperture” il Governo ha adottato una serie di misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Su questo provvedimento, lo scorso 24 aprile 2021 il Capo di gabinetto del Ministro dell’interno ha diramato la circolare prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. contenente indicazioni applicative ed elementi di chiarimento per una graduale ripresa delle attività economiche. Di seguito, si riporta un riepilogo delle previsioni di maggiore interesse del d.l. 52/2021 che tengono conto anche dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’interno.

Proroga dello stato di emergenza per l’epidemia da Covid-19 al 31 luglio 2021 Il d.l. 52/2021 recepisce la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla proroga dello stato di emergenza per l’epidemia da Covid-19 dal 30 aprile al 31 luglio 2021. Le nuove misure si applicano dal 1° maggio al 31 luglio 2021, fatta eccezione per quelle relative agli spostamenti, alle attività dei servizi di ristorazione, agli spettacoli e allo sport all’aperto che hanno trovato, invece, attuazione a partire dal 26 aprile 2021. Le disposizioni in oggetto aggiornano le misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 che, ove non modificato, continua a trovare applicazione (in particolare per le diverse zone di rischio del territo-

Rispristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 1) Dal 1° maggio al 31 luglio continuano ad applicarsi le misure contenute nel d.P.C.m. del 2 marzo 2021 mentre, a partire dal 26 aprile 2021, tornano ad essere applicabili le prescrizioni previste per la “zona gialla” nei territori che ne rispetteranno i relativi requisiti. Tornano, quindi, ad essere consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone “bianca” e “gialla”. Nei territori in cui si registra un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, si conferma l’applicazione delle misure previste per la “zona rossa”, che possono trovare applicazione anche a livello provinciale o nelle aree in cui la circolazione di varianti del virus determina un alto rischio di diffusione o induce a malattia grave.

Misure relative agli spostamenti (art. 2) Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle zone arancione e rossa, oltre che per i già previsti motivi di lavoro, necessità e salute, nonché per il rientro alla residenza, domicilio o abitazione, sono liberamente consentiti ai soggetti muniti di specifiche certificazioni verdi Covid-19 (v. infra), disciplinate dall’art. 9 del d.l. in esame, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l’effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella “zona gialla” e, in ambito comunale della “zona arancione”, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti prescritti - il di-

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vieto di spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo resta confermato -, e nel limite di 4 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale possibilità, ammessa nella “zona arancione” nell’ambito comunale, è esclusa nella zona rossa. Con ordinanze del Ministro della salute, sono individuati i casi nei quali le certificazioni verdi Covid-19 consentono di derogare ai divieti di spostamento da e per l’estero e alle misure sanitarie previste per detti spostamenti.

Attività dei servizi di ristorazione (art. 4) Dal 26 aprile, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, saranno consentite esclusivamente all’aperto anche a cena, rispettando i limiti orari agli spostamenti e con le modalità previste dal d.P.C.m. 2 marzo 2021 e dai protocolli e linee guida ad esso allegati. Rimane consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati. Dal 1° giugno 2021, nelle “zone gialle”, le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio saranno consentite anche al chiuso, ma con consumo al tavolo, dalle 05.00 alle 18.00, rispettando i limiti e con le modalità previste dal d.P.C.m. 2 marzo 2021.

Fiere, convegni e congressi (art. 7) Dal 15 giugno 2021, in “zona gialla”, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dal d.P.C.m. 2 marzo 2021, fatta salva la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non comportino afflusso di pubblico. Dal 1° luglio 2021, in “zona gialla”, sono inoltre consentiti convegni e i congressi nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dal d.P.C.m. 2 marzo 2021. Il d.l. 52/2021 consente la partecipazione alle fiere anche con provenienza da Paesi esteri, nel rispetto degli obblighi previsti in relazione al territorio di provenienza. Inoltre, per particolari eventi, è previsto che le linee guida possano limitare l’accesso solo ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi-COVID-19.

Certificazioni verdi Covid-19 (art. 9) In attesa delle disposizioni attuative del certifica-

to verde interoperabile europeo per la libera circolazione all’interno dell’Unione europea, il d.l. 52/2021 ha introdotto in ambito nazionale le certificazioni verdi Covid-19 per attestare rispettivamente: 1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; 2. guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto; 3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARSCoV-2. Le prime due certificazioni, in formato cartaceo o digitale, rimangono valide per 6 mesi, rispettivamente dalla data di completamento del ciclo vaccinale e da quella di avvenuta guarigione. La certificazione verde di negatività al virus SARS-CoV-2 ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato da parte delle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di famiglia o pediatri di libera scelta. Le certificazioni verdi Covid-19 riportano esclusivamente i dati indicati nell’allegato I del d.l. 52/2021 e possono essere rese disponibili all’interessato via web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, come previsto dal d.P.C.m. 8 agosto 2013. Coloro che hanno già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto in commento, possono richiedere la relativa certificazione Covid-19 alla struttura sanitaria che ha effettuato il vaccino, ovvero alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente. Ai fini della disciplina recata dal decreto in esame, è riconosciuta la validità delle certificazioni verdi rilasciate dagli altri Stati membri dell’Unione europea nonché di quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta dall’Unione europea e convalidate da un suo Stato membro, se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con d.P.C.m. saranno individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e la piattaforma nazionale, per l’emissione del certificato verde digitale europeo, nonché fra quella e le piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea. Lo stesso d.P.C.m. individuerà i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi Covid-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni e altro. In attesa di tale d.P.C.m., le certificazioni verdi rilasciate a partire dall’entrata in vigore del d.l. 52/2021 da parte delle strutture sanitarie pubbli-

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che e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri, devono contenere gli elementi indicati nell’allegato I del decreto in commento.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 11) Sono prorogati fino al 31 luglio 2021 una serie di termini previsti dalle disposizioni legislative contenute nell’allegato 2 del d.l. in commento, tra le quali si evidenzia l’art. 73 della legge 24 aprile 2020, n. 27 sulle semplificazioni degli organi collegiali, l’art. 83 della legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di sorveglianza sanitaria e l’art. 90, commi 3 e 4, della medesima legge sul lavoro agile.

Sanzioni (art. 13) Le violazioni alle disposizioni sopra evidenziate sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro; non si applica-

no le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Se i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.), falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.), anche se relativi a documenti informatici, hanno ad oggetto le certificazioni verdi, si applicano le pene previste dagli articoli citati.

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(AdT)


Proroghe di validità delle patenti, CQC e altre abilitazioni a seguito della proroga dello stato di emergenza per l’epidemia da covid-19 al 31 luglio 2021. nota ministeriale Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 182/ AdT del 4 maggio 2021 per rammentare che, in forza dell’art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 che ha prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in oggetto nonché del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, che ha riguardato anche lo svolgimento delle prove teoriche per il conseguimento delle patenti di guida, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione (di seguito Ministero) con nota prot. 0014832 del 3 maggio 2021 ha

aggiornato le proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, di propria competenza. Occorre rammentare, infatti, che l’art. 103, co. 2 della legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, … (omissis) …in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.” Nella stessa nota il Ministero ha tenuto conto anche delle proroghe a livello comunitario previste dal regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2021/267 del 16 gennaio 2021, (v. circolare associativa prot. n. 68/AdT del 1° marzo 2021), per il necessario coordinamento.

Patenti di guida Per la circolazione nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo con patenti italiane nonché per la circolazione in Italia con le patenti rilasciate in altro Stato della UE o dello SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono ora le seguenti:

Scadenza originaria 1° febbraio - 31 maggio 2020 1° giugno - 31 agosto 2020 1° settembre - 30 giugno 2021

Scadenza prorogata 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria* 1° luglio 2021* 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria**

*

Si applicano i 7 mesi di proroga decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui al reg. (UE) 2020/698 e, a seguire, gli altri 6 mesi di cui al reg. (UE) 2021/267, ma non oltre il 1° luglio 2021. ** Si applicano i 10 mesi di proroga di cui al reg. (UE) 2021/267.

Si rammenta che alcuni Stati membri, giusta la facoltà riconosciuta dal reg. (UE) 2020/698, hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità dif-

ferenti e che la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267. Per la circolazione sul suolo italiano, la validità delle patenti italiane è così prorogata:

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Scadenza originaria 31 gennaio - 29 dicembre 2020 30 dicembre 2020 - 30 giugno 2021 1° luglio 2021 - 31 luglio 2021***

Scadenza prorogata 29 ottobre 2021* 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria** 29 ottobre 2021

* Si applicano le disposizioni della legge 27/2020. ** Si applicano i 10 mesi di proroga di cui al reg. (UE) 2021/267. *** Le patenti in scadenza nel mese di luglio rientrano nel campo di applicazione della normativa italiana.

Carta di qualificazione del conducente (CQC) Per la circolazione nella UE o nello SEE con documenti comprovanti la qualificazione della CQC

rilasciati in Italia, e per la circolazione in Italia con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in altro Stato UE o dello SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono le seguenti:

Scadenza originaria 1° febbraio - 31 maggio 2020 1° giugno - 31 agosto 2020 1° settembre 2020 - 30 giugno 2021

Scadenza prorogata 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria* 1° luglio 2021* 10 mesi a decorrere dalla scadenza originaria**

*

Si applicano i 7 mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui al reg. (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori 6 mesi di cui al reg. 2021/267, ma non oltre il 1° luglio 2021. ** Si applicano i 10 mesi di proroga di cui reg. (UE) 2021/267.

Per completezza espositiva si rappresenta che: - nessuno degli Stati membri ha beneficiato della facoltà riconosciuta dal reg. (UE) 2020/698 di non adottare le proroghe su esposte; - secondo il reg. (UE) 2021/267, alcuni Stati membri, giusta la facoltà riconosciuta dai regolamenti in parola, potrebbero decidere di

non adottate le proroghe su esposte o potrebbero aver avuto autorizzazione ad adottarle con modalità differenti; del che è dato conto nelle pubblicazioni della GUUE. Per la circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

Scadenza originaria 31 gennaio - 29 dicembre 2020 30 dicembre 2020 - 30 giugno 2021 1° luglio - 31 luglio 2021***

Scadenza prorogata 29 ottobre 2021* 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria** 29 ottobre 2021

*

Si applicano le disposizioni della legge 27/2020; in questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee. ** Si applicano i 10 mesi di proroga di cui al reg. (UE) 2021/267. *** Le CQC in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale.

Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE (per il primo ottenimento della CQC) in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2021 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021. Per il calcolo del biennio dalla scadenza della CQC ai fini dell’obbligo di sostenere l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 29 ottobre 2021. Il titolare di CQC il cui termine biennale scade fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, con proroga al 29 ottobre

2021, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 638 giorni successivi alla scadenza dei 2 anni senza sottoporsi a esame di ripristino.

Attestazioni sanitarie Gli attestati sanitari, rilasciati ai conducenti che hanno compiuto più di 65 anni, per la guida di autotreni ed autoarticolati con massa complessiva superiore a 20 t, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, rimangono validi fino al 29 ottobre 2021. Fino a questa data, i conducenti

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titolari di patente CE che hanno compiuto 65 anni dopo il 31 gennaio 2020 possono condurre i veicoli di cui sopra anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale. I permessi provvisori di guida rilasciati a coloro che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni medico locali, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, sono validi fino al 29 ottobre 2021.

Prove tecniche per il conseguimento delle patenti di guida e attestazioni sanitarie La nota ministeriale interviene anche sulle proroghe delle prove di controllo delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida poste dall’art. 122, co. 1 del codice della strada, chiarendo che il termine previsto dal d.l. 56/2021 stabilisce che: - per le domande presentate fra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, la prova può essere espletata entro il 31 dicembre 2021; - per le domande presentate fra il 1° gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31 luglio 2021) la prova può essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda. In merito, poi, alla seguente proroga disposta dal d.l. 56/2021 relativa alle attestazioni sanitarie - “i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada per essere alle-

gati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021” -, il Ministero precisa ancora che: - la finalità dell’art. 103, co. 2, della legge 27/2020 (legge di conversione del d.l. 18/2020) consente che detta proroga vada riconosciuta ai predetti certificati medici quando allegati ad una qualunque istanza (ad es. conversione o duplicato) relativa a qualunque documento di abilitazione alla guida (ad es. i certificati di abilitazione professionale KA o KB); - la proroga in parola riguarda, però, la validità della certificazione medica, quale atto formale ai fini della presentazione presso gli uffici della Motorizzazione e non la validità temporale di quanto nella certificazione medica attestato. La materia nel suo insieme resta complicata per il sovrapporsi di normative italiana e comunitaria. In ogni caso, informazioni e copia della nota ministeriale possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Scadenze aziendali del mese di maggio 2021 il calendario delle scadenze per il mese di maggio 2021

Sabato 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di aprile. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Domenica 16 (posticipa a lunedì 17) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di aprile. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2021. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 3^ rata dell’Iva, relativa al 2020 con la maggiorazione dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2020 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e inte-

ressi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva. - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

Martedì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi relativi al mese di aprile. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

Lunedì 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2021 e

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versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 aprile 2021. LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per l’invio telematico da parte di tutti i soggetti passivi Iva, delle liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo (per i mensili) e del primo trimestre 2021 (per i trimestrali).

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo riferite al I° trimestre senza Iva, come ad esempio operazioni esenti o fuori campo, per un importo superiore a 250 euro.

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(PZ)


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