APINFORMA
numero 7 15 aprile 2024
IN PRIMO PIANO
APINFORMA
numero 7 15 aprile 2024
LAVORO
Il Decreto “Salva Conti”
Omaggi a dipendenti
Decreto Capitalizzazioni
Cessazione incarico tenuta scritture contabili
Registro dei titolari effettivi
Operatore economico autorizzato - AEO
Aggiornati gli ISA
Contributo per colonnine elettriche
Danni alle imprese da eventi atmosferici luglio/agosto 2023
SANILOG. Contribuzione per il 2° semestre 2024
Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo 2024
MUD 2024: presentazione entro il 1° luglio 2024
Trasporto rifiuti. Decadenza Responsabile Tecnico
Confapi Aniem News 28
SOA: rinnovo per la Maso Europe Srl
InRail S .p. A . ww w.inr ail.it
UDINE | GENOVA | NOVA GORICA | Z AGABRIA
on the right traCk
InRail è la prima Impresa Ferroviaria privata attiva, grazie al proprio Certi cato di Sicurezza, su tutto il territorio italiano, sloveno e croato. Con una media di circa 150 treni a settimana, la Società è in grado di fornire servizi di trasporto per tutti i tipi di merce, come materie prime, rottami ferrosi, prodotti siderurgici, prodotti chimici, cereali, legname, auto e merci RID sia gas che liquidi. Con sede legale a Genova e sedi operative a Udine,
Nova Gorica e Zagabria, InRail si avvale oggi di un organico di oltre 230 dipendenti tra Istruttori accreditati per la formazione del Personale, agenti esperti per le attività di veri ca tecnica, di condotta e di formazione treno, nonché di una sala operativa multilingue incaricata di organizzare e presidiare il trafco che si interfaccia costantemente con le reti ferroviarie italiane ed estere, clienti, fornitori e altre Imprese. Controllata da S.T.R. 2 S.p.A. e soggetta alla Direzione e Coordinamento
di Autostrada del Brennero S.p.A., InRail è partner delle Imprese Ferroviarie RTC e Lokomotion.
ORGANIZZAZIONE
Il fascino di Malina conquista l’America 45
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Il Decreto “Salva Conti”
diverSi gli interventi d’impatto Sulle impreSe
premessa
Con il decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024 il Governo è nuovamente intervenuto per arginare i pesanti effetti negativi sulla finanza pubblica dei bonus legati agli interventi di ristrutturazione edilizia, 110% in primis. Oltre a queste misure sono state adottate anche altre misure legate alla necessità di contenere la spesa pubblica. Tutte le nuove disposizioni sono operative dal 30 marzo 2024.
BLoCCo opzione
Cessione Crediti e sConto in Fattura (art. 1)
Il decreto legge n. 11/2023 ha ristretto il campo dei soggetti beneficiari delle agevolazioni edilizie, risparmio energetico e 110% (c.d. Superbonus) aventi il diritto di esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, con effetto dal 17 febbraio 2023. Erano comunque previste le seguenti deroghe:
- interventi per i quali era già stata presentata la CILA, fatta la richiesta di titolo abilitativo, approvata l’esecuzione dei lavori con delibera condominiale, i lavori erano già iniziati ovvero era stato stipulato un accordo tra le parti vincolante;
- interventi riguardanti il superamento delle barriere architettoniche;
- interventi su immobili danneggiati da specifici eventi sismici e meteorologici del Centro Italia. Il decreto “Salva conti” interviene sulle deroghe di cui sopra prevedendo:
- il venir meno dell’opzione sconto in fattura/ cessione del credito anche per le categorie residue (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e ONLUS);
- l’opzione, laddove esercitabile e relativamente
alle spese sostenute anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, continua ad essere esercitabile quando:
1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) e, in caso di condomini, risulti anche adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
2. risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, o risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo in tutti gli altri casi (e ove necessario);
3. siano già iniziati i lavori oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati con superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
In ogni caso, le deroghe previste nel provvedimento decadono laddove non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
remissione in Bonis (art. 2)
L’articolo in argomento dispone che, laddove l’esercizio delle opzioni di cui sopra, non sia comunicato tempestivamente all’Agenzia delle entrate, il beneficio è precluso. In pratica la “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del D.L. 16/2012 non è consentita, tale chiusura è necessaria per acquisire l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, al fine quantificarne l’incidenza sulla spesa pubblica.
trasmissione nuovi dati
reLativi aLLe spese aGevoLaBiLi FisCaLmente (art. 3)
I soggetti aventi accesso alle agevolazioni per l’efficientamento energetico e rischio sismico sono
tenuti a fornire all’ENEA, ovvero al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, informazioni integrative, rispetto a quelle già prescritte dalla normativa vigente, riguardanti dati catastali e spese sostenute. Le informazioni integrative dovranno riguardare anche gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento del rischio sismico. I dettagli da trasmettere saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio entro 60 giorni dalla vigenza del decreto. Prevista una sanzione di 10.000 euro per il mancato invio delle informazioni integrative oltre alla decadenza dall’agevolazione.
stretta suLL’utiLizzaBiLità deiCrediti ediLizi e Compensazioni di Crediti FisCaLi (art. 4)
In caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali, carichi affidati ad agenti di riscossione o atti di recupero emessi dall’Agenzia delle Entrate, inevasi e per i quali sia già scaduto il termine per il versamento delle somme all’Agenzia stessa e non vi sia una sospensione in corso:
- è sospesa, fino al versamento delle somme dovute, l’utilizzabilità in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta, in caso di importi superiori a 10.000 euro;
- a partire dal 1° luglio 2024, è esclusa la facoltà di avvalersi delle compensazioni, in caso di importi superiori a 100.000 euro, fatte salve di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La clausola non si applica per alcune tipologie di credito, quali i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e a premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Cessione dei Crediti aCe (art. 5)
Al fine di prevenire fenomeni fraudolenti, è stata modificata la normativa relativa alla cessione dei crediti ACE di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In particolare viene ridotta ad una, la possibilità di cessione del credito derivante dall’ACE (viene, dunque, meno la possibilità di successiva cessione del credito d’imposta).
Inoltre, per le medesime finalità, anche per le cessioni dei crediti ACE viene prevista:
- la responsabilità solidale del cessionario nelle ipotesi di concorso nella violazione;
- l’estensione dei controlli preventivi di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così da potenziare le funzioni di prevenzione antifrode dell’Amministrazione finanziaria.
Infine viene prevista, per i crediti che alla data del 30 marzo 2024, siano già stati oggetto di cessione, la possibilità di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti.
misure
per iL monitoraGGio di transizione 4.0 (art. 6)
Per fruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232 del 2016 (articolo 1, commi da 1057 -bis a 1058 -ter, della legge n. 178 del 2020), e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, nonché in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (articolo 1, commi 200, 201, 202, 203 quarto periodo, 203 -quinquies e 203 -sexies della legge n. 160 del 2019), le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (30 marzo 2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Dovrà inoltre essere prodotta una comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, comunicazione che andrà trasmessa anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.
Le comunicazioni telematiche di cui al presente comma saranno effettuate utilizzando il modello adottato con decreto direttoriale del 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, che sarà appositamente modificato, con apposito decreto, nelle modalità e nei termini di invio.
Il comma 2 prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunichi mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati, ricevuti dalle imprese, funzionali al monitoraggio degli oneri di copertura finanziaria.
Il comma 3 esplicita che i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2026, relativi all’anno 2023, che sono maturati e non ancora
fruiti, sono compensabili solo dopo aver effettuato la comunicazione telematica secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al precedente comma.
Alla luce di queste novità l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha stabilito che nelle more dell’adozione del previsto decreto di cui sopra, l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24 è sospeso. Più precisamente con riferimento al credito d’imposta 4.0 sono sospesi i codici tributo 6936 e 6937 con anno di riferimento il 2023 o il 2024.
Con riferimento all’attività di R&S sono sospesi i codici tributo 6938, 6939 e 6940 con anno di riferimento 2024. Si evidenzia comunque che in considerazione che l’anno di riferimento da riportare nel modello F24 per il credito d’imposta Industria 4.0, è quello dell’avvenuta interconnessione, possono risultare bloccati anche i crediti d’imposta relativi al 2022 qualora l’interconnessione sia realizzata nel 2023 o nel 2024.
Su questi aspetti l’Agenzia delle entrate con le FAQ del 16 aprile ha precisato che rimangono comunque liberamente compensabili i crediti d’imposta Industria 4.0 che, in quanto effettuati o comunque avviati con prenotazione ante 2023, non rientrano nella stretta in argomento. Per operare la compensazione si deve indicare come anno di riferimento, quello di effettuazione o di avvio dell’investimento e non quello dell’interconnessione.
Alla luce della sospensione di cui sopra è auspicabile che il decreto sia adottate in tempi brevi al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti.
disposizioni urGenti in materia FisCaLe (art. 7 Commi da 1 a 3)
I commi da 1 a 3 dell’articolo 7 intervengono sul D. Lgs. riguardante la Riforma fiscale che ha introdotto l’articolo 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), che sancisce il diritto al contraddittorio preventivo per gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.
Viene previsto che la nuova disciplina non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso sempre prima della predetta data, per i quali trova pertanto applicazione la disciplina vigente prima di tale data.
Se prima della data di entrata in vigore del decreto in esame l’amministrazione finanziaria abbia comunicato al contribuente lo schema d’atto, previ-
sto dal citato articolo 6-bis, per gli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa trova, comunque, applicazione la proroga dei termini di decadenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo 6-bis, con riferimento al termine concesso per eventuali controdeduzioni o accesso al fascicolo.
reGistro nazionaLe
deGLi aiuti di stato (art. 7 - Comma 4)
Per garantire una ordinata attività di alimentazione degli archivi del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto al Covid-19, che non sono subordinate a provvedimenti di concessione o il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti (si tratta principalmente di misure di tipo fiscale), i termini di scadenza di registrazione da parte degli Enti concedenti fissati - dall’art. 35 comma 1 del decreto-legge n. 73/2022 - al 31 marzo e al 30 settembre 2024, sono prorogati al 30 novembre 2024.
ravvedimento speCiaLe
(art. 7 Commi 6 e 7)
Il comma 6 proroga, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, il termine per il versamento delle somme dovute al fine di regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni fiscali, validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. Pertanto, entro la predetta data, dovrà essere effettuato il pagamento dell’importo dovuto, in un’unica soluzione oppure in quattro rate, di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 31 maggio 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, con applicazione degli interessi, nella misura del 2 per cento annuo, sulle rate successive alla prima. Viene, inoltre, previsto che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, gli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2024, anziché dal 1° aprile 2024.
Il comma 7 concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, ai sensi dell’articolo 1, commi da 174 a 178,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la possibilità di procedere alla regolarizzazione, nel rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalla norma, ponendo come condizione il versamento, entro il 31 maggio 2024, delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.
Il versamento può essere effettuato sia in un’unica soluzione oppure, in alternativa, versando, entro la predetta data del 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una
delle rate successive a quella in scadenza al 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.
Viene fatto salvo, anche in questi casi, l’obbligo della notifica della cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
(pz)
Omaggi a dipendenti
Chiarimento
Sul trattamento fiSCale
L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 89 dell’11 aprile 2024 ad una richiesta di interpello ha fornito dei chiarimenti in merito al regime impositivo Irpef applicabile al dipendente che riceve in omaggio beni aziendali. La società istante intendeva omaggiare occasionalmente i propri dipendenti, ad esempio in occasione di alcune festività o eventi aziendali particolari legati al lancio di nuovi articoli, con prodotti di merchandising (tazze, barattoli, grembiuli e spillette con il logo aziendale). Questi beni erano caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale attraverso l’utilizzo del logo e di esclusivi elementi di design. L’assegnazione ai dipendenti avrebbe avuto l’obiettivo di diffondere l’immagine dell’impresa al di fuori del luogo di lavoro con finalità quindi di marketing.
La società riteneva che più che un vantaggio per i dipendenti, l’assegnazione dei beni andasse a beneficio della strategia commerciale della azienda con la diffusione del marchio tra il pubblico, considerando anche il divieto di vendita a terzi di que-
sti omaggi. Questo inquadramento avrebbe dovuto escludere gli omaggi da qualsiasi imposizione in capo ai dipendenti.
L’Agenzia delle entrate non è stata dello stesso parere, dopo aver richiamato i chiarimenti emanati in passato sullo stesso argomento, ha stabilito che qualora il valore dei beni assegnati ai dipendenti superi il limite previsto dal terzo comma dell’art. 51 del TUIR, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente, concorrendo alla relativa formazione del reddito imponibile complessivo quale componente in natura ai sensi del terzo comma dell’art. 9 del TUIR.
A questo proposito ricordiamo che la legge di bilancio per l’anno in corso, per il solo 2024, ha incrementato il limite da 258,23 euro a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico e a 1.000 euro per gli altri la franchigia di cui al citato art. 51.
La risposta delle Entrate in argomento ricorda che l’interesse del datore di lavoro può considerarsi prevalente, con conseguente esenzione da tassazione in capo al dipendente, solo nel caso in cui il dipendente abbia l’obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso. Circostanza che nel caso analizzato non si realizzava perché i beni omaggiati rappresentavano un esclusivo arricchimento dei dipendenti non potendo essere considerati erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
(pz)
HORION
Il 14 marzo 2024
si è tenuta la premiazione alla camera dei Deputati a Roma per il “PREMIO AMERICA
INNOVAZIONE”
Un riconoscimento per gli innovatori artefici delle migliori start-up italiane. In questa occasione la start-up friulana “HORION BUSINESS CENTER” ha ricevuto il riconoscimento.
Horion è una start-up che offre corsi di formazione di comunicazione strategica mirati al wellbeing aziendale e trattamenti finalizzati alla longevità e al benessere psico-fisico.
Ha da poco inaugurato in Via Vittorio Veneto 32, Udine.
Decreto Capitalizzazioni
agevolati gli aumenti di Capitale in denaro per inveStimenti green
premessa
Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 43 del 19 gennaio 2024, il Governo è intervenuto per incentivare processi di capitalizzazione delle PMI attraverso strumenti contributivi. Il provvedimento, in vigore dal 20 aprile 2024, ha una disponibilità finanziaria di 80 milioni di euro e prevede, a favore delle imprese che incrementeranno il proprio patrimonio, forme di incentivazione a fondo perduto. L’incentivo alla capitalizzazione è collegato agli investimenti in beni strumentali, Investimenti 4.0 e investimenti green, previsti dal Decreto ministeriale del 22 aprile 2022.
soGGetti
interessati
Interessate agli incentivi per la capitalizzazione sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- sono costituite in forma di società di capitali; - non annoverano tra gli amministratori o i soci condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o senza il patteggiamento, per il reato di cui all’art. 2632 del codice civile. Sono escluse dall’agevolazione in argomento le PMI nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia.
La misura
deL ContriButo
A fronte dell’aumento di capitale il contributo in conto impianti di cui all’art. 11 del D.M. 22 aprile 2022 è incrementato al: - 5% per le micro e piccole imprese; - 3,575 per le medie imprese.
L’incentivo riguarda aumenti di capitale finalizzati alla realizzazione di investimenti in beni strumentali, compresi quelli 4.0 e gli investimenti green.
L’aumento di CapitaLe
La domanda di contributo deve essere supportata da una delibera di aumento di capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell’importo dell’investimento. L’aumento di capitale può essere effettuato solo con versamenti in denaro, esclusi quindi i conferimenti in natura e dalla delibera deve risultare che il versamento è eseguito in “conto aumento capitale”. L’aumento del capitale, a pena di revoca del contributo, deve essere sottoscritto entro e non oltre 30 giorni successivi alla concessione del contributo. Entro lo stesso termine la PMI deve versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre all’intero sovraprezzo se previsto.
Ai sensi degli articoli 2481 – bis e 2463 – bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio o da una società a responsabilità limitata semplificata, l’aumento di capitale, entro il termine di cui sopra, deve risultare interamente versato.
La domanda di contributo deve essere effettuata utilizzando gli schemi definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, impegnandosi all’aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalità sopra ricordate. Alla domanda, a pena di improcedibilità, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta adozione della delibera di aumento di capitale sociale.
Il MIMIT potrà effettuare in ogni fase del procedimento controlli, sia documentali che fisici, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dell’agevolazione secondo le modalità previste dalla norma. Se la PMI beneficiaria non adempie all’aumento di capitale, non potrà chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali 4.0 e green.
La destinazione deLLa CapitaLizzazione
L’aumento di capitale agevolato deve essere desti-
nato a specifici investimenti espressamente individuati dal decreto 22 aprile 2022. Si tratta degli investimenti previsti dalla Nuova Sabatini per i quali il legislatore ha previsto ulteriori specifiche agevolazioni sul fronte degli interessi passivi contratti per finanziare gli investimenti. Si tratta degli investimenti per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a basso impatto ambientale, realizzati nell’ambito di pro-
grammi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per questi investimenti è stato messo in campo un contributo in conto impianti, pari all’ammontare degli interessi calcolati, in via convenzionale, nella misura del 3,575, erogato dal Ministero dello Sviluppo economico.
Cessazione incarico tenuta scritture contabili
individuata la proCedura previSta dal deCreto
“SemplifiCazione adempimenti”
L’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 198619 del 17 aprile 2024 ha adottato il modello di comunicazione di cessazione dell’incarico di tenuta delle scritture contabili da parte del professionista che decide di rinunciare all’incarico. Si tratta di situazioni che si presentano al venir meno del rapporto fiduciario o di morosità del cliente. Questa possibilità è stata prevista dal Decreto Legislativo n. 1 del 2024 (Semplificazione adempimenti) che, introducendo all’art. 35 il comma 3 –bis al DPR 633/72, permette il recesso unilaterale dell’incarico di tenuta della contabilità da parte del professionista incaricato.
Il comma 3 del citato art. 35 prevede che il contribuente deve comunicare all’amministrazione finanziaria, entro 30 giorni, la variazione degli elementi risultanti dalla dichiarazione di inizio attività, compresa la variazione del luogo di tenuta delle scritture contabili.
Questa segnalazione riguarda per lo più i contribuenti che affidano a terzi l’incarico di tenuta e conservazione di libri, registri, scritture e documenti contabili.
La novità prevista dal comma 3 – bis consente, in caso di cessazione dell’incarico, al vecchio professionista di provvedere alla comunicazione in argomento autonomamente in caso di inerzia di quello
nuovo. Più precisamente se la comunicazione non viene effettuata dal nuovo professionista nei 30 giorni successivi, il vecchio può procedere direttamente alla variazione. La disposizione individua quindi la modalità con cui il vecchio commercialista, può liberarsi della responsabilità legata alla tenuta della contabilità, provvedendo lui stesso a comunicare la cessazione dell’incarico.
Anche se la norma è entrata in vigore lo scorso 13 gennaio, l’operatività della nuova procedura informatica non è ancora nota.
Il provvedimento in argomento ha quindi approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione di cessazione dell’incarico che dovrà essere predisposta e trasmessa con una procedura web che sarà messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Tale comunicazione andrà inviata a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’incarico, qualora il cliente non abbia provveduto a comunicare il nuovo depositario. Il vecchio consulente potrà inviare la comunicazione solo dopo aver informato il cliente a mezzo raccomandata AR o PEC i cui estremi andranno indicati nella comunicazione.
L’Agenzia delle entrate verificherà la correttezza e congruenza dei dati trasmessi e in caso di esito positivo rilascerà al vecchio professionista un’attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico con la conseguenza che da quel momento le scritture si intenderanno detenute presso il domicilio del contribuente mentre la comunicazione e l’attestazione saranno disponibili nelle aree riservate del consulente e del contribuente.
(pz)
Codutti Furniture
Dopo il grande successo di Milano, non perdetevi le nostre prossime novità !
Codutti è un brand made in Italy specializzato in mobili per ufficio di design di alta qualità Fondata nel 1954, l’azienda è diventata un punto di riferimento nel settore dell’arredamento per uffici, offrendo una gamma completa di soluzioni che spaziano dalle scrivanie direzionali alle aree meeting e aree comuni. Grazie alla produzione interna, Codutti è in grado di personalizzare ogni elemento, garantendo un’esperienza d’ufficio unica e ineguagliabile
L’azienda ha esposto le sue ultime creazioni al Fuori Salone di Milano presso il Caleido Contract Café, uno spazio dedicato ad architetti e interior designer che durante la Milano Design Week si è trasformato in un vero e proprio temporary café emozionale e coinvolgente, dove tutti i visitatori hanno potuto assaporare un caffé, immergendosi nelle nuove tendenze e creazioni di design made in Italy Progettato da MM Company, lo spazio di 100 metri quadrati ha ospitato l’azienda friulana, produttrice di arredo di alta gamma, assieme a quattro aziende venete: Sitia per le sedute e l'arredo contract, Olev per le lampade di design, Matteo Pala per i tappeti e Prodital Leather per i rivestimenti in pelle.
Codutti ha esposto la “2BE”, l’ultima collezione ideata e disegnata dal designer Daniele Canuti in un contesto del tutto nuovo, ed è stata apprezzata molto in quanto completamente personalizzabile nelle misure, nelle finiture e nei colori
Finito il Salone di Milano e la Design Week, la Codutti è pronta per altri due importanti eventi nel mondo del design:
International Contemporary Furniture Fair (ICFF) di New York, dal 19 al 21 maggio 2024
International Interior Exhibition (INDEX) di Dubai, dal 4 al 6 giugno 2024.
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Registro dei titolari effettivi
riparte l’operatività
dopo le Sentenze del tar
Dopo la sospensione della scadenza dell’11 dicembre 2023, per la comunicazione del titolare effettivo dell’impresa con personalità giuridica al Registro delle imprese delle Camera di commercio territorialmente competente, riparte l’operatività. La sospensione era stata decisa in via cautelativa dal Tar del Lazio con ordinanza della sezione IV del 7 dicembre 2023, in attesa del giudizio di merito. Il TAR del Lazio ha sciolto le riserve in questi giorni, con più sentenze (le n. 6837, 6839, 6840, 6841,
6844 e 6845) pubblicate il 9 aprile 2024, dove ha giudicato privi di fondamento tutti i motivi del ricorso sulla base del quale, in via cautelare, era stata decisa la sospensione in parola.
Pertanto, in considerazione di ciò, torna pienamente operativo l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi.
A questo proposito, ricordiamo che questo adempimento è stato previsto in un’ottica antiriciclaggio, nei confronti:
- degli amministratori di tutte le imprese dotate di personalità giuridica (s.r.l., s.p.a., società in accomandita per azioni e società cooperative);
- del fondatore, se in vita, oppure dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private (ad es. fondazioni, associazioni riconosciute in quanto munite di personalità giuridica).
Operatore economico autorizzato - AEO
suoi partner commerciali). Tra questi benefici, vengono approfonditi:
nuova proCedura SemplifiCata
Con la circolare n. 85 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sulle procedure e sulle modalità applicative per l’ottenimento e la gestione dell’autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO) previste dalla normativa doganale unionale, fornendo allo stesso tempo istruzioni agli Uffici per garantire uniformità procedurale e coerenza nel trattamento dei soggetti AEO.
La nuova circolare abroga e sostituisce la Circolare 36/D del 28 dicembre 2007, sempre sullo Status europeo dell’Operatore economico autorizzato.
La circolare contiene informazioni dettagliate sui requisiti, benefici, iter di rilascio e gestione dell’autorizzazione AEO.
Tra gli aspetti toccati nella circolare in esame, evidenziamo i seguenti:
- Definizione di Operatore Economico Autorizzato (AEO);
- Soggetti che possono diventare Operatore Economico Autorizzato, tra cui rientrano anche gli operatori del trasporto tranne quello che movimenta solo merci unionali, non vincolate a nessun altro regime doganale, all’interno del territorio doganale dell’Unione.
- Tipologie di autorizzazione AEO. Sono previste due tipologie autorizzative:
* AEOC (Semplificazioni doganali): consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni nel settore doganale;
* AEOS (Sicurezza): consente al titolare di beneficiare di agevolazioni attinenti alla sicurezza.
- I benefici connessi all’AEO, di cui può beneficiare solo il titolare dell’autorizzazione (e non i
* L’accesso agevolato alle semplificazioni doganali;
* Minori controlli fisici e documentali;
* Notifica preventiva all’AEO, se una spedizione viene selezionata per il controllo doganale;
* Trattamento prioritario in caso di controllo;
* Ulteriori agevolazioni.
In aggiunta a questi benefici immediati, l’ADM evidenzia che grazie allo status di AEO, l’operatore economico è ritenuto affidabile sul territorio dell’Unione Europea e, pertanto, può godere di specifici benefici connessi alla tipologia di autorizzazione ottenuta e al grado di affidabilità attribuito dall’Amministrazione doganale.
- Analisi dei requisiti e delle condizioni per il rilascio AEO. In particolare, vengono indicati i seguenti requisiti:
* Conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di precedenti di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente;
* Soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;
* Comprovata solvibilità finanziaria;
* Standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;
* Adeguati standard di sicurezza.
- Procedura di rilascio di un’autorizzazione AEO, per ciascuna delle fasi in cui si articola (presentazione dell’istanza, audit, esito dell’audit e rilascio dell’autorizzazione AEO);
- Attività doganale unionale in materia di AEO;
- Gestione dell’autorizzazione AEO, inclusi monitoraggio, riesame, sospensione, revoca e annullamento. (C)
Aggiornati gli ISA
il mef ha riviSto
88 indiCi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 marzo 2024, attraverso il quale è stata approvata la revisione di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), relativi alle attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017.
Con il medesimo D.M. sono state, inoltre approvate le modalità per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale, nonché indicate le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
I nuovi ISA troveranno applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023.
L’art. 3 individua le seguenti categorie di contribuenti a cui non si applicano gli ISA:
1. i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569;
2. i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
3. i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, con i limiti ivi indicati, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
4. le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore
delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
5. i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA. La norma rinvia, infine, ad un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’individuazione delle tipologie di contribuenti che, sebbene esclusi dall’applicazione degli ISA, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.
L’art. 4 disciplina invece la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale. Il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente viene espresso su una scala da 1 a 10, anche al fine di consentire l’accesso al regime premiale previsto sempre dal menzionato art. 9 bis del d.l. 50/2017, che riepiloghiamo di seguito:
1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70mila euro annui relativamente all’Iva, e per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva, per un importo non superiore a 70mila euro annui;
3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e alla dichiarazione ai fini Iva;
6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Tramite il programma informatico di ausilio all’applicazione degli ISA, è possibile indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati, rese disponibili dall’Agenzia delle en-
trate, e procedere, laddove l’informazione risulta modificabile, con l’inserimento dei dati ritenuti corretti dallo stesso contribuente.
Per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale, i contribuenti interessati possono indicare, nelle dichiarazioni fiscali, gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’Irap e, inoltre, determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’Iva.
Inoltre, sempre ai fini dell’Iva, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
Gli ulteriori componenti positivi non rilevano ai fini dell’individuazione degli altri dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Viene, infine, previsto che la dichiarazione dei maggiori importi, di cui agli ulteriori componenti positivi, non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
Contributo per colonnine elettriche
iniziative
FinanziaBiLi
preSentazione delle domande
fino alle ore 17.00 del 20 giugno 2024
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 171/MM del 2 maggio 2024 per rammentare che con Decreto Direttoriale n. 8 del 7 marzo 2024, il Dipartimento Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito “MASE”) ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di concessione e di erogazione del contributo alle imprese e ai professionisti per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica, come previsto dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020.
BeneFiCiari
Possono accedere ai contributi:
a) le imprese che, alla data della concessione del contributo e a quella di sua erogazione, abbiano sede nel territorio italiano, risultino attive e iscritte al Registro delle imprese, e presentino gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 4 del D.M. n. 358 del 25.8.2021, al quale si rinvia;
b) i professionisti che, alla data della concessione del contributo e a quella di sua erogazione, abbiano un volume d’affare, risultante dall’ultima dichiarazione I.v.a. (rigo VE50) trasmessa all’Agenzia delle Entrate, non inferiore al valore dell’infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo.
Per i professionisti in regime forfettario, il valore dell’infrastruttura, oggetto della domanda di agevolazione, non può essere superiore a euro 20.000,00.
A queste condizioni si aggiungono i requisiti richiesti ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 358 del 25.8.2021, scaricabile al link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/ bonus-colonnine/bonus-colonnine-imprese-eprofessionisti/normativa, e al quale si rinvia.
Sono ammissibili a contributo le spese per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del D.M. n. 358 del 25.8.2021, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 20 ottobre 2021.
Le spese possono comprendere:
a) l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
b) costi per la connessione alla rete elettrica nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera di cui al precedente punto a);
c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera di cui al punto a).
Presupposti di ammissibilità al contributo delle infrastrutture di ricarica:
- essere nuove di fabbrica;
- avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
- rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
- essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
- essere realizzate a regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.
Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.
dotazione Finanziaria
La dotazione finanziaria prevista dai Decreti direttoriali n. 160797 e n. 160809 del 10 ottobre 2023, di complessivi euro 87,5 milioni, è così ripartita:
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1. euro 70 milioni destinati alle iniziative, realizzate da imprese, aventi ad oggetto l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00;
2. euro 8,75 milioni destinati alle iniziative, realizzate da imprese, aventi ad oggetto l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00;
3. euro 8,75 milioni per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.
Il 5% delle risorse, di cui ai punti 1 e 2, è riservato alle imprese che, alla domanda di presentazione della domanda di contributo, risultano in possesso del rating di legalità.
presentazione deLLa domanda di ContriButo
Secondo il Decreto direttoriale n. 8 del 7 marzo 2024, il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è fissato alle ore 17:00 del 20 giugno 2024
Il termine finale può essere anticipato nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo. La modulistica e la documentazione da allegare per entrambe le modalità di presentazione delle domande di contributo di seguito riportate sono scaricabili al seguente link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-colonnine/bonus-colonnine-imprese-e-professionisti/normativa
A pena di inammissibilità, i soggetti richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica e allegare tutta la documentazione ivi richiesta debitamente compilata. La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente. Le domande di concessione ed erogazione s’intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito dell’emissione, da parte della piattaforma informatica, dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda. b) Nei casi di iniziative finanziabili aventi ad oggetto
- l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese
le domande di concessione ed erogazione del contributo e i relativi allegati devono essere presentati esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: CRE1@postacert.invitalia. it. Le domande di concessione del contributo sono compilate secondo lo schema dell’Allegato 2 corredate della documentazione prevista dall’art. 4 del Decreto direttoriale n. 8 del 7 marzo 2024, reperibile sul sito Invitalia.
intensità deLL’aiuto
Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e dei massimali stabiliti dal Regolamento de minimis può essere concesso un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili (D.M. n. 358 del 25 agosto 2021, art. 7).
In relazione all’acquisto e alla messa in opera delle infrastrutture di ricarica, si segnalano di seguito i costi specifici per i quali sono previsti degli importi massimi ammissibili:
a) Nei casi di iniziative finanziabili aventi ad oggetto
- l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese e
- l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti, le domande di concessione ed erogazione del contributo, a pena di irricevibilità, devono essere compilate e presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica Invitalia al seguente link: www.invitalia.it, sezione “Colonnine di ricarica elettrica”.
1. infrastruttura di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 2 kW inclusi: - wallbox con un solo punto di ricarica: euro 2.500,00 per singolo dispositivo; - colonnine con due punti di ricarica: euro 8.000,00 per singola colonnina.
2. Infrastruttura di ricarica in corrente continua:
- fino a 50 kW: euro/Kw 1.000,00; - oltre 50 kW: euro 50.000,00 per singola colonnina;
- oltre 100 kW: euro 75.000,00 per singola colonnina.
eroGazione
deL ContriButo
L’erogazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione.
a) Nei casi di iniziative finanziabili aventi ad oggetto
- l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese e
- l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti, Invitalia esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di ricevimento.
In relazione alle domande la cui istruttoria ha avuto esito positivo, il Ministero procede, entro 90 giorni, all’adozione di uno o più provvedimenti cumulativi di concessione ed erogazione, che verranno pubblicati sul sito del Ministero (www.mase.gov.it) e nella sezione del sito di Invitalia dedicata alla misura.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
Entro i successivi 90 giorni, salve richieste di integrazioni documentali, le agevolazioni sono concesse dal Ministero.
b) Nei casi di iniziative finanziabili aventi ad oggetto - l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese, le richieste di concessione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di ricevimento.
Entro 120 giorni dal 20 giugno 2024, termine ultimo per la presentazione delle domande, il MASE procede all’adozione, in relazione a ciascuna impresa beneficiaria, del decreto di concessione e alla sua notifica a mezzo PEC.
Entro 90 giorni dalla notificazione del decreto di concessione, le imprese devono presentare la richiesta di erogazione con allegata la documentazione prevista dall’art. 6 del Decreto direttoriale n. 160809 del 10 ottobre 2023, documentazione reperibile al seguente link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/ rafforziamo-le-imprese/bonus-colonnine/ bonus-colonnine-imprese-e-professionisti/ normativa
Le richieste di erogazione del contributo sono valutate da Invitalia secondo l’ordine cronologico di ricezione.
Nel caso in cui le spese indicate nella richiesta di erogazione ritenute ammissibili siano di importo inferiore a quelle indicate nella domanda di concessione, il contributo è erogato in diminuzione rispetto all’importo concesso.
Nel caso, viceversa, l’impresa indichi nella richiesta di erogazione spese diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate nella domanda di concessione, ove ritenute ammissibili, l’importo massimo erogabile non potrà essere superiore all’importo del contributo concesso.
Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione, Invitalia comunica al MASE l’esito dell’istruttoria, che, se positivo, consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione entro i successivi 30 giorni.
L’Ufficio economico rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento.
(mm)
Danni alle imprese da eventi atmosferici luglio/agosto 2023
rendiContazione e adempimenti
ConneSSi all’inCaSSo di indennizzo aSSiCurativo
Facciamo seguito alle nostre circolari n. 107/AdT del 5 marzo 2024 e n. 136/MM del 27 marzo 2024, con le quali abbiamo dato informativa in merito alle modalità di concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno alle attività economiche compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e alla pubblicazione sul sito della Regione FVG di un primo elenco di imprese beneficiarie, per dare comunicazione che, al momento, la funzionalità del Portale IOL per la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della riconduzione in pristino dei beni danneggiati dagli eventi in parola non è ancora attiva.
Dalle informazioni assunte per le vie brevi, nel Portale IOL saranno indicati i documenti necessari ai fini della Rendicontazione che, si ricorda, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2025. Come previsto dal c. 3 dell’art. 7 dell’Allegato C del Decreto n. 839/PC del 18 settembre 2023 e dalla FAQ n. 5.1 pubblicata sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia, le imprese beneficiarie di contributo, che sono state indennizzate dalla propria compagnia di assicurazione, devono darne senza ritardo corrispondente notifica documentata agli uffici istituzionali all’indirizzo PEC: economia@ certregione.fvg.it. Si raccomanda di indicare nella comunicazione il numero di pratica assegnato dalla Regione.
Data infine la fluidità della materia si raccomanda alle imprese interessate di tenersi in contatto con l’Ufficio Economico dell’Associazione, che rimane, in ogni caso, a disposizione per chiarimenti e ulteriori aggiornamenti.
(mm)
SANILOG. Contribuzione per il 2° semestre 2024
entro
il 16 maggio 2024
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 152/ AG del 15 aprile 2024 per comunicare che il Fondo Sanitario Integrativo Sanilog per gli addetti delle Imprese che applicano il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni, ha emesso la circolare nr. 1 del 9 aprile 2024, dove ricorda che entro e non oltre il 16 maggio 2024 le aziende dovranno versare la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024. In base al CCNL di cui sopra l’ammontare della contribuzione, interamente a carico dei datori di lavoro, è pari a € 150,00 annuali per ogni lavoratore, non in prova a tempo indeterminato compresi gli apprendisti e va versato in due rate semestrali anticipate di € 75,00 ciascuna. I contributi si versano tramite F24 con cadenza
semestrale anticipata. Le somme versate devono essere assoggettate sul piano previdenziale al contributo di solidarietà INPS del 10% (art. 9 bis della legge n. 166/91) mentre dal punto di vista fiscale, in base all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, sono deducibili dal reddito del dipendente fino a € 3.615,20.
Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale del versamento, dal 2 maggio entro e non oltre il 16 maggio p.v., l’azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del “II semestre 2024” ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.
Sanilog ricorda che il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda determina la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° luglio 2024, e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del Regolamento).
L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento (dott. Alessandro Giachin, tel. 0432.507377 - email lavoro@confapifvg.it).
(aG)
Indice mensile rivalutazione
t.f.r.
marzo 2024
MUD 2024: presentazione entro il 1° luglio 2024
Servizio dell’aSSoCiazione di Compilazione e preSentazione della diChiarazione mud
È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.
La scadenza per la presentazione del MUD è fissata entro centoventi giorni dalla pubblicazione ufficiale, quindi entro il 30 giugno 2024. Tuttavia, poiché tale data coincide con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Il nuovo modello riporta alcune modifiche che interessano esclusivamente Comuni e gestori del pubblico servizio di raccolta; per quanto riguarda le imprese restano sostanzialmente invariati i contenuti e le modalità di trasmissione previste nel 2023.
Come ogni anno garantiamo il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2023. Il MUD va presentato entro il 1° LUGLIO 2024 dai seguenti soggetti, identificati sulla base del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dal DPCM del 17 dicembre 2014:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;
- commercianti e intermediari senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettere c, d e g) del Decreto Legislativo n. 152/2006. Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Le imprese che vorranno presentare la dichiarazione con la nostra assistenza sono pregate di contattare il perito Claudio Scialino, tel. 0432.507377, e-mail edilizia@confapifvg.it, per fissare l’appuntamento. Le Imprese interessate al servizio dovranno predisporre la seguente documentazione, indispensabile ai fini della compilazione della denuncia:
- copia della denuncia presentata nel 2023 per l’anno 2022 (se non compilata nel 2023 presso CONFAPI FVG);
- registri di carico e scarico dei rifiuti da dicembre 2022 a gennaio 2024 aggiornati con le indicazioni in chilogrammi o tonnellate dei rifiuti prodotti e smaltiti;
- copia dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti conferiti con il peso verificato a destino (4a copia) divisi per codice rifiuto;
- giacenze espresse in Kg al 31 dicembre 2023;
- numero medio dei dipendenti nell’anno 2023;
- nominativo del legale rappresentante;
- numero di iscrizione al R.E.A.;
- codice fiscale della ditta;
- codice ISTAT attività.
Le persone incaricate dall’impresa si presenteranno all’appuntamento in CONFAPI FVG portando la delega in originale, corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
(Cs)
Trasporto rifiuti. Decadenza
Responsabile Tecnico
Svolgimento Sedute d’eSame in modalità digitale
In data 15 aprile 2024 è terminato il periodo transitorio, stabilito dalla delibera n. 5 del 2023 del Comitato Nazionale Albo Gestori durante il quale le funzioni di RT, già svolte dal cd. RT Transitorio sino al 16 ottobre 2023, vengono esercitate provvisoriamente dal legale rappresentante dell’impresa.
Decorso il termine del 15 aprile 2024, le imprese che non hanno provveduto a nominare un RT idoneo verranno raggiunte da una PEC da parte della Sezione regionale competente, che avvierà il procedimento finalizzato alla loro cancellazione dall’Albo dei gestori ambientali.
Al riguardo, con circolare n. 1 del 15 aprile 2024, il Comitato Nazionale ha approvato una procedura comune che le Sezioni sono tenute ad osservare, nonché il testo PEC da inviare alle imprese che si trovano in tale situazione, per rendere uniforme il loro comportamento sul territorio nazionale.
Nella circolare si evidenzia che in forza della medesima:
“Decorso il termine di 30 giorni senza che l’impresa abbia provveduto alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvedono a deliberare la cancellazione delle suddette categorie ai sensi dell’art. 20, comma 1,
lettera b) del D.M. 120/2014 e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.” Si torna quindi a suggerire alle imprese che si trovano nella situazione sopra descritta di procedere senza indugio alla nomina di un nuovo RT idoneo, pena la loro cancellazione dall’Albo dei Gestori ambientali.
svoLGimento deLLe sedute d’esame rt in modaLità diGitaLe
Dopo quasi un anno di sperimentazione (avvenuta per lo più presso le Sezioni della Lombardia e della Toscana) il Comitato Nazionale ha deciso di consentire alle Sezioni regionali o provinciali che ne saranno in grado di “svolgere le prove relative alle verifiche di idoneità per responsabile tecnico anche in modalità digitale su apposito supporto informatico quali computer fisso, portatile o tablet”.
A tal fine, con delibera n. 1 del 9 aprile 2024, il Comitato ha dettato criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in modalità digitale (specificate nell’allegato A alla delibera), che produrrà un notevole risparmio di carta, ed ha deciso che le sedute già calendarizzate per quest’anno (pubblicate sul sito dell’Albo) e programmate in modalità cartacea, potranno essere svolte in modalità digitale. Modalità che, ovviamente, potrà essere applicata a tutte le sedute successive.
Resta comunque ferma la discrezionalità delle single Sezioni regionali o provinciali di stabilire quali sedute organizzare in modalità cartacea e quali in modalità digitale.
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Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
istituita Commissione suLLa siCurezza presso ministero Giustizia Si è insediata presso il Ministero della Giustizia, il 26 aprile scorso, una Commissione sulla sicurezza sul lavoro.
Alla luce dei recenti avvenimenti in tal senso, il Ministro Nordio e la Ministra Calderone avrebbero deciso di istituire un gruppo di lavoro con focus primario sulla prevenzione contro gli infortuni sui luoghi lavorativi; in particolare, la Commissioneentro un anno - dovrà analizzare l’attuale quadro normativo e proporre soluzioni normative relative all’aggiornamento delle competenze, alla formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, alla vigilanza e sorveglianza sui posti di lavoro, nonché in ambito di collaborazione tra lavoro e ricerca.
La Commissione sarà presieduta dal Viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e vedrà - oltre ai Sottosegretari e Capi uffici legislativi dei Ministeri - anche i seguenti componenti:
- Francesco Comparone - Vicecapo di Gabinetto del Ministero della Giustizia;
- Nicola Selvaggi - Vicecapo dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia;
- Silvia Berra - Responsabile dell’area ambiente, sicurezza, sostenibilità dell’Unione Industriale Biellese;
- Matteo Caputo - Ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore;
- Antonio Corbo - Consigliere della Corte di Cassazione;
- Cristiano Cupelli - Ordinario Università di Roma Tor Vergata;
- Fabrizio D’Ascenzo - Presidente dell’Inail;
- Emilio Ferrari - Ordinario Università degli Studi di Bologna;
- Giuseppe Nano - Ordinario del Politecnico di Milano;
- Michele Sarno - Avvocato del Foro di Salerno;
- Luigi Vimercati - Ordinario dell’Università degli Studi di Bari. (C)
SOA: rinnovo per la Maso Europe Srl
può eSeguire
impianti teCnologiCi (og11)
Continuano i rinnovi delle attestazioni SOA delle Imprese Associate. è il caso della Maso Europe Srl, rappresentata dal signor Stefano Maso, con sede in Tolmezzo (UD), via Torre Picotta n. 10. La Maso Europe ha mantenuto l’attestazione per la categoria relativa agli impianti tecnologici (OG11) per 516.000 Euro (II classifica).
Potrà eseguire gli impianti tecnologici (OG11) categoria che riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed inter-
connessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 fino ad un importo massimo di 619.200 Euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.
L’azienda è stata costituita nel dopoguerra, precisamente nel 1946, dai fratelli Bruno e Gino MASO, provenienti dalla vicina e confinante regione Veneto, che costituiscono con sede a Tolmezzo la ditta “F.lli Maso s.n.c.” creata per la realizzazione di impianti termoidraulici nel territorio della Carnia, Tarvisiano e bassa friulana divenendo in pochi anni l’azienda leader del settore termoidraulico.
L’azienda è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti termoidraulici ed elettrici e impianti speciali a risparmio energetico in ambito pubblico e privato oltre all’esecuzione di interven-
ti edili per la ristrutturazione di immobili e operazioni immobiliari di nuova costruzione.
Si propone al mercato come referente unico capace di fornire più servizi, integrando conoscenza, competenza tecnica, professionalità e affidabilità nell’esecuzione e nella gestione delle opere sia impiantistiche che edili chiavi in mano.
Dall’immediato dopoguerra ad oggi gli impianti si sono evoluti di pari passo alle nuove tecnologie e al confort degli ambienti e così anche la nostra azienda è cresciuta rinnovandosi costantemente nelle tecniche, nel modus operandi e nell’innovazione tecnologica globale dando ai giorni d’oggi prevalenza al concetto “responsabile” sul risparmio energetico globale come investimento attivo a servizio della clientela e alla salvaguardia del patrimonio edilizio. Gli ambiti operativi dell’azienda sono: residenziale, industriale, commerciale, l’edilizia scolastica e sportiva, il settore alberghiero e il wellness Sanitario ospedaliero.
Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.
(Cs)
Pubblicata la l.r. FVG
su infrastrutture e territorio
cazione portuale con specifiche modificazioni alla legge regionale 12/2012;
Si adegua la normativa
Sui lavori pubbliCi a Quella nazionale
Dopo la presentazione del Disegno di Legge Regionale n. 16, con audizione che si è svolta il 12 marzo 2024, è stata pubblicata sul B.U.R., 1° supplemento ordinario n. 7 dell’8 aprile 2024, la Legge Regionale n. 2 del 5 aprile 2024, riguardante le “misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio”.
premesse
La Legge costituisce uno strumento e un presupposto indispensabile per aggiornare la normativa di settore consentendo in maniera più agevole di conseguire gli obiettivi strategici di legislatura contenuti nel Piano strategico approvato dalla Giunta regionale ed elaborato sulla base del programma di governo del Presidente della Regione.
La Legge Regionale n. 2/2024 rappresenta un primo intervento normativo di carattere settoriale per una revisione sistematica delle principali leggi di settore di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
La Legge riguarda diversi ambiti materiali:
- introduce significative modificazioni alla legge regionale 14/2002 nel settore dei lavori pubblici, rendendola coerente con il d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore da luglio 2023);
- adegua la normativa regionale in materia di servitù militari rispetto al quadro normativo statale;
- recepisce le modificazioni introdotte a livello statale dal D.P.R. 380/2001 in materia edilizia e di adempimenti riguardanti la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche;
- provvede ad aggiornare e a semplificare alcune procedure in materia di portualità e di pianifi-
- introduce in materia paesaggistica rilevanti misure di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- introduce una norma organizzativa relativa ai procedimenti amministrativi riguardanti l’erogazione dei contributi per la casa;
- sviluppa progettualità già avviate volte a recuperare e valorizzare la documentazione sulle opere della Ricostruzione.
Il filo conduttore della nuova legge regionale è quello di rendere più fluida l’applicazione della normativa di settore e conseguentemente più agile l’azione amministrativa di attuazione, anche nel contesto più ampio delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riguardo al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso la semplificazione, reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure complesse, quali quelle elencate nel c.d. Piano Territoriale regionale (D.G.R. 952/2022).
La legge intende promuovere:
- la semplificazione del quadro normativo e del relativo assetto dei procedimenti amministrativi, tramite l’aggiornamento di disposizioni legislative o la loro abrogazione in quanto obsolete e non più coerenti con le esigenze attuali, dando in questo modo anche certezza del diritto;
- la continuazione del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e in particolare il suo rafforzamento in materia di adempimenti riguardanti le costruzioni in zona sismica;
- l’espresso recepimento nella legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici dei principi generali introdotti nel nuovo Codice dei contratti pubblici; in particolare il principio del risultato e il principio della fiducia, se richiamati all’interno della legge di settore, possono innervare in via trasversale anche altri settori amministrativi e favorire l’attività della Direzione centrale nel perseguire gli obiettivi del Piano strategico.
Sempre nel settore dei lavori pubblici, le disposizioni contenute nel disegno di legge si
pongono in continuità con le modificazioni introdotte nella legge di stabilità 2024 volte a rafforzare il modello organizzativo della Rete di stazioni appaltanti, soprattutto in ordine al rafforzamento della sua capacità tecnica e amministrativa e anche con un aggiornamento o l’introduzione di nuove applicazioni web per il monitoraggio delle opere pubbliche;
- la rivisitazione del procedimento di conformazione urbanistica al Piano Paesaggistico Regionale in linea con l’obiettivo di legislatura di adottare un Piano di Governo del Territorio, valorizzando strumenti di gestione della pianificazione moderni e non ancora sviluppati a livello regionale.
In ogni caso, la semplificazione e l’aggiornamento della normativa e dei procedimenti amministrativi non possono di per sé soli essere sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infatti, non si può prescindere da una costante formazione e aggiornamento del personale preposto, e in particolare delle professionalità tecniche coinvolte nei vari processi.
Lavori puBBLiCi
Si segnala, in particolare, le disposizioni in materia di lavori pubblici, contenute nel capo II, dove si adegua la legge regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
L’adeguamento della legislazione regionale è finalizzato a una rilettura complessiva della normativa in materia di lavori pubblici, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge statale e più precisamente dal combinato disposto di cui all’articolo 2 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) e all’articolo 224, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
Nello specifico si dispone che: “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. Inoltre, laddove la normativa statale risulti già di per sé valida e adeguata alle esigenze e aspettative dei soggetti interessati e degli operatori, sia inutile e controproducente legiferare a livello regionale, duplicando senza alcun vantaggio la fonte normativa e rischiando peraltro di veder impugnate le norme regionali di fronte alla Corte costituzionale.
Alcune previsioni di modifica della LR 14/2002 contribuiscano all’accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere; in particolare si fa riferimento al recepimento nella normativa regionale della riduzione da tre a due dei livelli di progettazione e alla semplificazione nell’iter di approvazione dei progetti di competenza regionale, per i quali l’approvazione viene demandata al direttore di servizio competente anziché alla Giunta regionale.
pianiFiCazione e paesaGGio
In conseguenza dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) gli strumenti urbanistici comunali vigenti sono soggetti alle procedure di adeguamento e conformazione al PPR stesso, ai sensi della legge regionale 5/2007.
In attuazione del PPR è richiesta la coerenza con gli indirizzi, il perseguimento degli obiettivi, l’applicazione delle direttive, l’osservanza delle prescrizioni d’uso e delle misure di salvaguardia e utilizzazione, nonché delle linee guida delle relative Norme tecniche di attuazione (NTA).
La conformazione al PPR ha effetto sull’assetto dei suoli attraverso il perseguimento di puntuali tutele e salvaguardie dei beni tutelati, unitamente alla valorizzazione di tutti gli altri territori che manifestano caratteri distintivi e identitari del profilo paesaggistico attuale e archeologico.
In sede di conformazione, ad essere considerato è l’intero territorio comunale attraverso i vari strumenti grafici, normativi e descrittivi del PRGC. La conformazione conferisce al PRGC rispondenza al PPR, sia al livello operativo dell’azzonamento e delle norme di attuazione, sia a quello strutturale e strategico. La conformazione del PRGC al PPR richiede:
- la verifica di coerenza del livello strutturale e strategico del PRGC;
- la verifica di coerenza del PRGC rispetto agli indirizzi, nonché l’applicazione delle direttive, prescrizioni d’uso, misure di salvaguardia e utilizzazione, linee guida del PPR;
- la verifica di coerenza interna del PRGC tra i livelli strutturale e strategico e quello operativo.
Ad oggi, i Comuni della Regione sono 215, i Comuni conformati al PPR sono 4 e la motivazione risiede principalmente nella complessità dell’iter procedurale disciplinato. Per “piano regolatore comunale conformato al PPR”, si intende lo strumento urbanistico comunale vigente per effetto della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
Costruzione in zona sismiCa
Lo scopo della nuova Legge Regionale è quella di adeguare la legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) alle modifiche introdotte a livello statale dalle leggi 55/2019, 120/2020 e dal Dlgs. 36/2023.
La Regione Friuli Venezia Giulia è un territorio connotato da una prevalenza di aree ad alta e medio-alta sismicità che impongono l’avvio di un elevato numero di procedure autorizzatorie sulle costruzioni a tutela e garanzia della pubblica incolumità.
Sono state apportate modifiche puntuali per quanto riguarda la definizione delle categorie di intervento, i tempi e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi di autorizzazione, attestazione di rispondenza e di deposito, anche con riferimento alla digitalizzazione degli stessi. Recependo la nuova classificazione, prevista dalla normativa nazionale, gli interventi sono stati distinti, con riferimento alla pubblica incolumità, in “rilevanti”, di “minore rilevanza” e “privi di rile-
vanza”; si è disposto il rimando dell’elencazione degli interventi ricadenti in ciascuna categoria e dei relativi procedimenti di vigilanza e controllo ad apposito Regolamento regionale, nel rispetto della discrezionalità che la norma nazionale consente.
Cinquantesimo anniversario
deL terremoto deL 1976
In vista degli eventi collegati al cinquantennale del terremoto del 1976, è prevista la conclusione di un progetto unitario e coordinato di recupero, studio, archiviazione, conservazione e valorizzazione della documentazione tecnico amministrativa relativa alle opere della Ricostruzione, finalizzato all’istituzione di un archivio storico, anche digitalizzato, della documentazione sul terremoto. La Regione ha già avviato la fase preliminare tramite apposito accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Udine e che ora richiede un’implementazione per poterlo ultimare e rendere l’archivio pienamente fruibile.
Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
sanediL: riunione teCniCa suLLa possiBiLità di estendere La poLizza aGLi imprenditori
Lo scorso 4 aprile si è riunita la commissione tecnica di Sanedil per valutare la proposta di estendere la polizza assicurativa ai titolari di impresa (per Confapi Aniem ha partecipato il dott. Giuseppe Petracca), ipotesi avanzata soprattutto dagli artigiani.
Il costo della polizza dovrebbe essere a carico delle Edilcasse presso le quali le aziende sono iscritte, coperto dall’aliquota dell’1,05 destinata alle imprese. Si stima che il numero delle imprese dovrebbe aggirarsi intorno a 60/70.000 e la copertura annuale dovrebbe essere garantita alle aziende in regola con i versamenti. Ogni titolare di impresa avrebbe diritto ad una polizza con la possibilità di estenderla volontariamente a parenti o eventuali soci. L’adesione dovrebbe essere obbligatoria.
Sono in corso valutazioni sul numero delle aziende interessate, attraverso l’acquisizione dei dati dai fondi di previdenza di settore, ciò anche al fine di ottenere un preventivo sia in termini di costo che di coperture assicurative garantite (la compagnia con la quale si sono avviati i contatti è Unipol che già gestisce le polizze dei lavoratori).
La riunione è stata aggiornata al 22 aprile in vista dell’incontro con la compagnia assicurativa fissato per il 7 maggio.
in Gazzetta
iL nuovo deCreto LeGGe
CHe Limita
sConto in Fattura
e Cessione deL Credito
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 è
stato pubblicato il decreto legge n. 39 contenente le misure urgenti che impattano sulla disciplina del superbonus e, soprattutto, sulle nuove limitazioni all’accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito.
Le limitazioni vanno a coinvolgere le Cilas presentate entro il 16 febbraio del 2023 (data che era stata fissata dal D.L. 11/2023). L’art. 1 comma 5, in particolare, prevede che per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal DL 11/2023, rimane ferma la possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura qualora alla data di entrata in vigore del DL. 39/2024 (30 marzo 2024), siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.
Nessuna modifica è invece intervenuta per il Sismabonus acquisti (art. 16, comma 1-septies DL 63/2013), per il bonus al 50% per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (art.16-bis comma 3 DPR 917/1986) e per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni (art.16-bis comma 1 lettera d) DPR 917/1986).
In merito all’istituto della remissione in bonis, è stata mantenuta solo la possibilità di trasmettere la comunicazione dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2024 (invece del 15 ottobre 2024). Nel caso in cui non si fosse provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle entrate entro tale termine:
- in caso di sconto in fattura, l’intero credito non potrà più essere trasferito sul cassetto dell’impresa ai fini di un utilizzo in compensazione o successiva cessione a terzi;
- in caso di cessione diretta del credito, potrà essere portata in dichiarazione la prima rata del credito (prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023) e potranno essere cedute esclusivamente le restanti rate residue. Come già anticipato, per gli interventi nelle aree della ricostruzione, si conferma l’utilizzo delle opzioni per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ma limitatamente a 400 milioni di euro per l’anno 2024, di
Hai bisogno di mosse vincenti
cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Per gli immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi in regioni diverse e da eventi meteorologici nella regione Marche, è stata eliminata la possibilità di beneficiare della cessione del credito o sconto in fattura, qualora la presentazione della CILAS (e per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori), o la presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, sia avvenuta successivamente al 29 marzo 2024. Una nuova comunicazione all’Enea dovrà essere trasmessa dai soggetti che hanno presentato la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori.
La comunicazione (le cui modalità saranno determinate con successivo Dpcm) dovrà contenere dovranno le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
a. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b. l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto (30 marzo 2024);
c. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;
d. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.
In caso di mancata presentazione di tale comunicazione, è prevista una sanzione di euro 10.000,00. In luogo di tale sanzione, per i soggetti che hanno presentato una CILAS ovvero l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo successivamente al 29 marzo 2024 l’omesso invio di tale comunicazione comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale (senza possibilità di beneficiare della remissione in bonis per il tardivo invio.
L’art. 4 introduce il divieto di compensazioni con l’impossibilità di utilizzare in compensazione i crediti derivanti dai bonus edilizi per i contribuenti che hanno debiti nei confronti dell’erario. Viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali e ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Le modalità di attuazione e la decorrenza della suddetta disposizione saranno definite con regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2024, in presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti da bonus, fatta eccezione per i crediti relativi ai contributi previdenziali e assicurativi.
anaC: aGGiornamento deL CoeFFiCiente “r” per L’attestazione soa
L’Anac (comunicato del Presidente del 14 febbraio 2024) ha provveduto ad aggiornare il coefficiente “R” per l’anno 2024 utile per la definizione delle tariffe applicate dalle Soa.
Il valore del coefficiente “R” risulta pari a 1,516, calcolato sulla base della media annua riferita al 2023 dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
Il coefficiente si riferisce alle formule presenti nella Tabella B – Parte I dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti) relativa a “corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione”.
mit: no aL sorteGGio neLLe proCedure neGoziate
Il Ministero delle Infrastrutture (Parere n. 2294/20249) ha precisato che nelle procedure negoziate non è possibile ricorrere al sorteggio o ad altro metodo di estrazione casuale, salvo eccezioni adeguatamente motivate.
Ciò alla luce di quanto previsto dal Codice dei Contratti (art. 50, comma 2 e art. 4, comma 1) e dalla stessa Relazione Illustrativa nella quale viene specificato che “si è ritenuto di prevedere espressamente nel codice il divieto del sorteggio, costituente uno dei criteri della legge delega”. Tuttavia, la stazione appaltante “potrà valutare e, quindi, motivare adeguatamente e in termini puntuali nella determina, la eventuale extrema ratio di ricorrere al sorteggio in presenza di un preciso dato oggettivo, che giustifichi il ricorso a tale rimedio semplificatorio e che denoti l’impossibilità di utilizzare altri metodi”.
I requisiti di qualificazione, salvo diversa indicazione contenuta nell’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, devono essere posseduti dall’aggiudicatario entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura negoziata, e non entro la data di manifestazione di interesse.
piano Casa: iL ministro saLvini preannunCia norme per reGoLarizzare piCCoLe diFFormità
Lo scorso 4 aprile il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha preannunciato un “pacchetto di norme contenente una serie di misure che mirano a regolarizzare piccole difformità o irregolarità strutturali” nella casa. Secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri tali difformità coinvolgerebbero quasi l’80% del patrimonio immobiliare italiano. In particolare, si legge ancora nella nota del Ministero, si tratta di:
- difformità di natura formale, legate alle incertezze interpretative della disciplina vigente;
- difformità edilizie “interne, riguardanti singole unità immobiliari, a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche;
- cambi di destinazione d’uso degli immobili tra categorie omogenee;
- difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi a causa della disciplina della “doppia conformità” che non consente di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi, risalenti nel tempo. Alla luce della semplificazione e dell’efficienza amministrativa si è previsto anche di intervenire sulle procedure amministrative per garantire ai cittadini risposte certe in tempi certi.
ConsiGLio di stato:
La riLevanza temporaLe deLL’iLLeCito proFessionaLe
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 2931 del 28 marzo 2024) è intervenuto sulla rilevanza temporale dell’illecito professionale previsto dall’art. 98 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023).
Riprendendo quanto già affermato dalla giurisprudenza, i Giudici hanno sostenuto che l’illecito professionale configura uno strumento di anticipazione della tutela della posizione contrattuale della committente pubblica rispetto ai possibili rischi di inaffidabilità dell’operatore, ed opera, quindi, a prescindere da un eventuale accertamento definitivo in sede penale.
“Per tale ragione, il dies a quo per il calcolo del termine triennale di rilevanza, non può essere ancorato alla pronuncia con efficacia di giudicato, bensì al momento in cui gli elementi infor-
mativi a disposizione della stazione appaltante siano adeguati alla percezione del fatto ed all’apprezzamento della sua incidenza sulla moralità del concorrente”.
In tale ottica, in assenza di un accertamento definitivo, contenuto in una sentenza o in un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, deve aversi riguardo alla data dell’accertamento del fatto, idoneo a conferire a quest’ultimo una qualificazione giuridica rilevante per le norme in materia di esclusione dalle gare d’appalto e non, dunque, alla mera commissione del fatto in sé.
audizione
ConFapi aniem su deCreto superBonus
L’11 aprile 2024 si è svolta presso la Commissione Finanze del Senato l’audizione di Confapi Aniem sulla conversione in legge del d.l. n. 39/2024, che ha introdotto nuove limitazioni all’accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito mettendo anche a rischio i lavori sulla ricostruzione nelle aree del cratere.
Il Presidente Giorgio Delpiano, intervenendo in audizione, dopo aver sottolineato le differenze tra il superbonus ordinario e quello utilizzato nella ricostruzione post sisma, ha evidenziato l’irrisolta criticità relativa alla cessione dei crediti. In particolare, nelle aree interessate alla ricostruzione, i plafond, oltre ad essere esauriti, sono stati concessi dalle banche talvolta anche ad imprese che non avevano neanche sottoscritto un contratto. In tale contesto è assolutamente necessario privilegiare le pratiche in corso o in fase di avvio lavori; è stato proposto che sia l’Ufficio Speciale per la ricostruzione ad indirizzare l’impresa verso un determinato istituto per la parte in accollo.
Entrando nel merito del decreto legge n. 39, Confapi Aniem ha criticato l’ennesimo provvedimento che genera destabilizzazione penalizzando anche iniziative economiche già avviate sulla base di condizioni che ora vengono modificate in modo sostanziale.
In particolare, assume rilevanza prioritaria:
- garantire la realizzazione dei lavori di ricostruzione nelle aree sismiche per l’intero arco temporale 2024-2025, prevedendo risorse adeguate o precisando che quanto stanziato sia riferito unicamente alle nuove pratiche;
- eliminare le limitazioni introdotte che consentono l’accesso solo ai lavori già effettuati e oggetto di fatturazione, dando la possibilità di emettere fattura entro il 30 aprile 2024;
- riaprire i termini per la “remissione in bonis” consentendo una deroga almeno fino al 15
giugno 2024 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il Decreto n. 39 ha, di fatto, azzerato la possibilità di correggere errori e mancanze e lo ha fatto non fornendo un adeguato preavviso a cittadini ed operatori; - estendere le deroghe alle altre regioni colpite dalle emergenze (sisma e/o alluvioni).
Il Presidente della Commissione, Sen. Massimo Garavaglia ha preso atto delle osservazioni e degli emendamenti presentati da Confapi Aniem, riservandosi una successiva valutazione e esprimendo comunque l’esigenza fondamentale che le modifiche abbiano la necessaria copertura economica. Si segnala infine, che nell’ambito della conversione in legge del decreto PNRR (d.l. 2 marzo 2024, n. 19), è stato approvato un emendamento che affida al commissario alla ricostruzione il compito di provvedere a una ricognizione dei fabbisogni per la riedificazione o riparazione degli edifici danneggiati dai terremoti del 2022 e del 2023 in alcune aree di Marche e Umbria.
patente a Crediti:
L’emendamento presentato daL ministero deL Lavoro
Il Ministero del Lavoro e il Governo hanno riformulato l’articolo sulla patente a crediti. Nel testo sull’introduzione della patente a crediti, riformulato e approvato alla Camera, si segnalano i seguenti contenuti:
- sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- i requisiti richiesti per il rilascio della patente sono:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- sono rilevanti le sentenze e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive;
- la patente con punteggio inferiore a quindici
crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto;
- in mancanza della patente o del documento equivalente si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000;
- l’applicazione della patente può essere estesa ad altri settori individuati con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- al personale impiegato nell’appalto e subappalto deve essere corrisposto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative;
- non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Il testo di conversione del decreto dovrebbe approdare nell’Aula di Palazzo Montecitorio, dove è atteso il voto di fiducia, che permetterà la trasmissione al Senato del provvedimento.
direttiva
Case Green deFinitivamente approvata
L’Ecofin (il Consiglio europeo composto dai ministri dell’economia e delle finanze di tutti gli Stati membri) ha approvato la direttiva Epbd (la Energy performance of buildings directive) con i voti contrari di Italia e Ungheria. Il testo dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta e essere recepito dagli Stati membri entro due anni con l’obiettivo di pervenire a emissioni zero entro il 2050.
Il provvedimento impone dal 2020 al 2030 un taglio del 16% dei consumi medi e del 20-22% al 2035, almeno il 55% del quale ottenuto attraverso interventi di ristrutturazione. Dal 2025, inoltre, non potranno più essere concessi incentivi per le caldaie alimentate esclusivamente a metano.
La Commissione Ue dovrà effettuare una prima verifica entro il 2028 anche per valutare le eventuali correzioni da apportare.
Per quanto riguarda l’impatto della direttiva sul nostro patrimonio immobiliare, emergono due elementi. Le case italiane sono in media più vecchie degli altri Paesi europei: l’84,5% risale a prima del
1990, rispetto al 75,3% della Germania, al 65,6% della Francia e al 59,4% della Spagna. L’impatto del superbonus, tuttavia, dovrebbe supportarci nel perseguimento del primo obiettivo relativo alla riduzione del 16% dei consumi dal 2020 al 2030.
anaC: possiBiLi
Le Gare ordinarie
neL sottosoGLia, ma saLvaGuardando iL prinCipio deL risuLtato
Secondo un parere dell’Anac (n. 13 del 13 marzo 2024), negli appalti sottosoglia è possibile utilizzare le procedure ordinarie al posto delle procedure negoziate o dell’affidamento diretto, ma purché sia salvaguardato il principio del risultato. Nel quesito specifico la questione riguardava la possibilità “di ricorrere ad una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore a un milione di euro …. in considerazione della peculiarità dell’opera interessata dai lavori” che appare “maggiormente idonea a soddisfare l’esigenza della stazione appaltante di una più ampia concorrenza”.
L’Autorità, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero infrastrutture e trasporti ha ritenuto che “debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi”. Unico limite: il principio di risultato che impone al Rup di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante. In sostanza, pur potendo il Rup scostarsi dalla disposizione, è comunque tenuto a chiarire, almeno a livello interno, le ragioni per le quali sceglie di operare con una dinamica di affidamento maggiormente dispendiosa in termini di tempo e lavoro. Il Rup quindi, preventivamente, in sede di predisposizione della decisione a contrarre, deve chiarire che il risultato, dell’affidamento e di una esecuzione tempestiva del contratto, lo si persegue meglio/in modo più efficace.
CLausoLa territoriaLe neGLi appaLti:
vaLorizzare
La prossimità deGLi impianti
Con iL Citerio deLL’oepv
Nel parere n. 146 del 20 marzo 2024, l’Anac è in-
tervenuta sull’applicazione del principio di prossimità territoriale, sostenendo, in particolare, che “nelle procedure di gara dirette all’affidamento dei servizi di recupero dei rifiuti urbani, in relazione alle quali il legislatore ha imposto che sia privilegiato il principio di prossimità degli impianti, l’ubicazione dello stabilimento del concorrente deve essere adeguatamente valorizzato in sede di offerta tecnica attraverso l’attribuzione di un punteggio proporzionato”.
L’Autorità si è pronunciata sulla legittimità di una procedura che prevedeva il criterio del prezzo più basso, ma con la valorizzazione anche di ulteriori costi correlati all’espletamento del servizio, condizionati dalla sede del concorrente o, meglio, dalla sua distanza dalla sede della stazione appaltante. L’Anac ha chiesto l’annullamento della procedura di gara e l’espletamento di una nuova procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo che all’elemento dell’ubicazione dello stabilimento del concorrente sia destinato, in sede di offerta tecnica, un punteggio proporzionato.
Riprendendo anche i contenuti di una precedente delibera (n. 1 del 10 gennaio 2024), il criterio di selezione è stato ritenuto non legittimo in quanto la valorizzazione della distanza dal sito di conferimento determina un confronto qualitativo tra le diverse offerte, introducendo di fatto un criterio premiale non compatibile con il criterio del prezzo più basso.
Quando il criterio di aggiudicazione prescelto è il minor prezzo, la stazione appaltante non può effettuare alcun tipo di comparazione tra le offerte basata sulla componente qualitativa o sui requisiti tecnici dei prodotti o delle prestazioni proposte.
riaprire i termini in Caso di modiFiCHe aL Bando
Secondo l’Anac (parere n. 147 del 20 marzo 2024) “in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l’esito della gara, la stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione”.
Il caso riguardava una procedura negoziata senza bando nell’ambito della quale sono state introdotti correttivi che avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a ripubblicare gli atti e fissare nuovi termini.
possiBiLe
La sostituzione deLLa Consorziata eseCutriCe dopo aGGiudiCazione
L’Anac (parere n. 145 del 20 marzo 2024) è anche intervenuta sull’ipotesi che un consorzio stabile sostituisca l’impresa esecutrice dopo l’aggiudicazione precisando che ciò è irrilevante, configurandosi unicamente come “sostituzione interna” e tale da non comportare violazione dei principi posti a tutela della continuità nel possesso dei requisiti, elusione del divieto di modifiche soggettive e violazione della par condicio.
L’Anac, in particolare, ha ritenuto che il consorzio può “designare anche ditte consorziate successivamente alla presentazione dell’offerta purché ciò non sia finalizzato ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata”.
Le modifiche soggettive del consorzio stabile non rilevano all’esterno purché l’impresa originariamente designata, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, risulti in possesso dei requisiti di ordine generale, il consorzio abbia sempre mantenuto la continuità del possesso dei requisiti di ordine speciale e generale e la nuova impresa designata sia in possesso dei requisiti di ordine generale.
report enea:
oLtre 22 miLiardi di detrazioni
neL primo trimestre
Nell’ultimo report di Enea, aggiornato al 31 marzo 2024 emergono numeri sempre più imponenti
sull’ammontare delle detrazioni relative al superbonus che hanno superato i 122 miliardi di euro sui lavori conclusi, il 66,6% rappresentato dai condomini.
Solo nel primo trimestre del 2024, il totale delle detrazioni ha oltrepassato i 22,5 miliardi di euro (7,8 miliardi a marzo): sul dato incidono le asseverazioni presentate a fine 2023 che concedevano 90 giorni per la comunicazione dei dati.
iLLeCito proFessionaLe: oBBLiGo diCHiarativo e Contraddittorio
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 3336 del 12 aprile 2024) ha precisato che oggetto dell’obbligo dichiarativo è qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere all’Amministrazione di valutare se il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’Amministrazione.
L’ente appaltante dovrà valutare, ponendo il fatto dichiarato in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata.
Per fatti qualificabili come illecito professionale non può esservi pertanto alcun automatismo espulsivo, ma è da avviare un procedimento in contraddittorio valutando, nel suo complesso, la situazione dell’operatore economico che è stato considerato non affidabile.
Il fascino di Malina conquista l’America
le Sedie prodotte a San giovanni al natiSone nei migliori loCali uSa
La nostra associata Malina Srl ha festeggiato i 50 anni di attività e, oltre ai consueti eventi aziendali, ha avuto l’occasione di ospitare una troupe di videomaker americani per la realizzazione di alcuni cortometraggi dedicati alle eccellenze italiane. La serie di video si intitola “Bellissimo Segreto” ed è stata ideata da una società americana che importa nel mercato d’oltreoceano le più belle realizzazioni di design, sia per quel che riguarda l’arredo sia nell’ambito dell’oggettistica. Tra queste, spiccano in particolare le sedute di Malina, scelte dalla società USA per i clienti più esigenti dell’upper class. Pierino Fazzolari, fondatore e titolare dell’azienda, è particolarmente orgoglioso di questa collaborazione, che dura da oltre 30 anni e che nel corso del tempo si è consolidata e perfezionata, per adattarsi ai gusti del mercato americano. Ormai infatti ben l’80% del fatturato di Malina è dato dall’export negli USA, per giunta con un set di prodotti molto contenuto, parliamo infatti di appena 5-6 modelli.
Il processo è semplice: l’idea originaria per il design della sedia nasce a San Giovanni al Natisone, dalla mente dello stesso Fazzolari. Prende poi vita nello studio Delfinetti Design di Cantù, e viene poi declinata con particolari finiture e ulteriori dettagli grazie ai suggerimenti del cliente USA, per seguire i trend americani; la maggior parte dei tessuti viene acquistata dalla Brianza, in America tra l’altro sono particolarmente richiesti quelli anti-macchia.
Tutta la produzione delle sedie (dalla fase in segheria al prodotto finito) avviene poi nello stabilimento di Malina che, dalla sua fondazione nel 1973, ha sfornato oltre 450 modelli, mantenendo sempre coerenza con la propria identità pur sapendosi adeguare ai cambiamenti del mercato. Forse è questa caratteristica che l’ha resa una delle aziende del Manzanese che ha saputo trovare sviluppo nella continuità: in 51 anni di Impresa, un record di bilanci sempre positivi.
Inoltre, l’edizione di feb-
braio dello studio Plimsoll “Sedie e sedute (Italia, 2024)”, che analizza le 190 più grandi società del settore, posiziona Malina Srl al 1° posto tra le Imprese con maggior margine di profitto. Se la solidità aziendale rende Malina un partner affidabile, non da meno lo sono i suoi prodotti: è stata selezionata soprattutto per la cura artigianale con cui ogni sedia viene ideata, progettata e fab-
bricata. Mani e macchinari che lavorano operosamente attorno a un complemento d’arredo per renderlo davvero speciale e in grado di durare nel tempo, affrontando la mutevolezza delle mode pur interpretando lo spirito contemporaneo.
Un Made in Italy, anzi un Made in Friuli, così amato in America da farci un film. (sF)