Apinforma 8/2020

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 8 30 aprile 2020

IN PRIMO PIANO CCNL UNIONMECCANICA CONFAPI

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 8 30 aprile 020

Sommario A fine giugno il versamento delle imposte

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

8

Stralcio versamento Irap

12

La prova delle cessioni comunitarie

13

Rettifica fattura errata

17

Il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio

18

Rimborso accise II trimestre 2020

22

Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile e maggio 2020

24

CCNL Unionmeccanica Confapi

25

ISPRA: i rifiuti costituiti da DPI usati

27

Accredia: come verificare la validità dei DPI

29

Conai

32

Trasporto rifiuti. Cessazione della qualifica di rifiuto

33

Proposte ANAC per agevolare la ripresa economica

34


RICOMINCIAMO A PROGETTARE IL TUO FUTURO. INSIEME. iopgroup.it


EXPORT MARKETING

La Confapi ha sottoscritto il Patto per l’Export

35

Comitato Sport Cultura Solidarietà

36

Revisione domiciliare dei veicoli oltre le 3,5 t

38

ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

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A fine giugno il versamento delle imposte per i soggetti isa invece il versamento slitta al 20 luglio 2020

caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma dovuta. In pratica le sanzioni e gli interessi non saranno dovute se lo scostamento è all’interno di un margine del 20%. Questa norma è applicabile ad entrambe le rate di acconto per l’anno in corso.

Soggetti ISA Premessa Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 274/PZ del 23 giugno 2020 per ricordare che, tra le diverse proroghe dei versamenti e degli adempimenti di natura fiscale e previdenziale adottati dal legislatore per contrastare l’emergenza Covid, non sono stati considerati i versamenti del saldo e del primo acconto delle imposte dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi riferita al 2019. Al momento della stesura del presente articolo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato stampa del 22 giugno ha anticipato che un DPCM sposterà il termine al 20 luglio limitatamente però ai soggetti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ISA. Per tutti gli altri contribuenti, il 30 giugno scade il termine previsto per il loro pagamento, con possibilità di slittamento al 30 luglio versando la maggiorazione dello 0,4%. Più precisamente il termine ordinario di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte è fissato al 30 giugno o all’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per le società di capitali. Tale termine può essere differito di 30 giorni applicando una maggiorazione dello 0,40%. Entro questi termini si dovrà pertanto provvedere al versamento del saldo 2019 e del primo acconto riferito all’anno in corso. In questa scadenza rientrano tutte le imposte risultanti dal modello Unico, quindi Irpef, Ires, Irap, addizionali, cedolare secca e imposte sostitutive.

Nuove regole per gli acconti Il decreto legge 23/2020 per il solo periodo d’imposta in corso e con riferimento al metodo previsionale di versamento degli acconti, ha previsto che non si applicheranno sanzioni e interessi in

Tradizionalmente le somme dovute a titolo di acconto si sono versate in due rate di cui la prima a giugno nella misura del 40% e la seconda a novembre nella misura del 60%. Da quest’anno, limitatamente ai contribuenti soggetti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA, entrambe le rate sono dovute nella misura del 50%. In pratica è stata incrementata la prima rata di acconto. Questa percentuale del 50% riguarda i soggetti ISA ma anche i contribuenti collegati, come ad esempio i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata trasparenti o i collaboratori delle imprese familiari nonché i contribuenti forfettari e minimi. Come anticipato, per questi contribuenti un DPCM di prossima emanazione differirà il termine ordinario di versamento al 20 luglio senza maggiorazione e poi dal 21 luglio al 20 agosto, in virtù della pausa estiva, per chi opterà di pagare con lo 0,40 in più.

Il saldo 2019 Con riferimento al saldo Irpef 2019 da effettuarsi entro le date sopra indicate, il versamento deve considerare gli acconti eventualmente versati nel corso del 2019 e il riferimento è il rigo RN45. L’imposta non deve essere versata qualora d’importo inferiore a 12 euro con riferimento all’Irpef e alle addizionali, mentre con riferimento all’Irap l’importo minimo è fissato a 10,33 euro, tali limiti rilevano anche ai fini della possibilità di effettuare compensazioni. Entro il termine di cui sopra si deve provvedere al versamento anche del saldo relativo alla cedolare secca, ricordando che l’aliquota ordinaria del 21% è ridotta al 10% con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate in comuni capoluoghi di provincia o ad alta tensione abitativa.

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Entro gli stessi termini le società di capitali considerate di comodo, sono tenute ad effettuare il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,50% utilizzando lo specifico codice tributo. Il saldo interessa anche l’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute oltre confine (IVAFE).

L’acconto Irpef per il 2020 Entro il 30 giugno o il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%, vanno versati anche gli acconti per il periodo d’imposta in corso. Tali termini, per i soggetti ISA, come abbiamo ricordato saranno rispettivamente il 20 luglio e il 20 agosto con la maggiorazione. L’importo dovuto può essere calcolato utilizzando il metodo storico oppure il metodo previsionale. Con il metodo storico si dovrà considerare il rigo differenza o il rigo imposta dovuta, al netto di eventuali saldi a credito risultanti dalla dichiarazione. Con il metodo previsionale gli acconti vanno versati sulla base di quello che presumibilmente sarà il reddito per l’anno in corso. La scelta dei due metodi riguarda la singola imposta e non tutte le imposte della dichiarazione, pertanto una ditta individuale potrebbe scegliere il metodo storico per l’acconto Irpef e il previsionale per l’acconto Irap. Per quanto riguarda l’Irpef il versamento dell’acconto va calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente prendendo a riferimento il rigo RN34 del modello Unico tenendo presente quanto segue: - se tale importo è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 51,65 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2020; - se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40% (50% per i soggetti Isa), entro il 30 giugno 2020 (20 luglio per i soggetti ISA) e il rimanente 60% (50% per i soggetti Isa) entro novembre 2020. Segnaliamo che all’interno del modello Unico PF è inserito un prospetto acconti 2020, nel quale, qualora si utilizzi il metodo previsionale, devono essere inseriti comunque gli importi determinati con il metodo storico e non i minori importi effettivamente versati.

L’acconto Ires per il 2020 Anche per le società di capitali l’acconto Ires è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta

nell’anno precedente rinvenibile nei righi RN17 o RN28 rispettivamente di Unico SC e ENC. Il versamento dell’acconto va eseguito secondo le seguenti modalità: - se inferiore a 20,66 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 20,66 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2020; - se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40% (50% per i soggetti Isa), entro il 30 giugno (20 luglio per i soggetti ISA) e il rimanente 60% (50% per i soggetti Isa) entro novembre 2020.

Acconto Irap Si ricorda che il primo acconto Irap 2020 non è dovuto da parte delle imprese con un volume di ricavi 2019 inferiore a 250 milioni di euro. Per quelle con ricavi superiori a 250 milioni di euro (si possono escludere quindi le persone fisiche e i contribuenti soggetti a ISA) l’acconto dell’Irap deve essere eseguito secondo le regole viste sopra, vale a dire che il parametro sul quale calcolarlo è il 100% dell’imposta dell’anno precedente. L’acconto non è dovuto se l’imposta a debito indicata nel rigo IR21 è inferiore a 20,66 euro per i soggetti Ires. Qualora l’acconto sia dovuto, andrà versato in due rate di cui la prima, parti al 40%, entro il 30 giugno 2020 e il rimanente 60% entro novembre di quest’anno.

Cedolare secca I contribuenti che hanno locato immobili abitativi per i quali hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, sono tenuti al versamento dell’acconto sul 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Come accennato la misura del 21% può essere ridotta al 10% con riferimento agli immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa, ai contratti a canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari e per quelli situati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Anche per la cedolare secca il primo acconto, pari al 40%, deve essere versato entro il 30 giugno 2020 mentre il rimanente 60% entro il mese di novembre. Il versamento deve essere eseguito come segue: - se l’importo del rigo RB11 campo 3 è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 51,65 ma inferiore a 271,07 il versamento del 95% va effettuato in unica soluzione entro novembre 2020;

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- se superiore a 271,07 il versamento va eseguito in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 30 giugno 2020 e il rimanente 60% entro novembre 2020.

Tassazione separata Nell’ipotesi in cui nel corso del 2019 siano stati percepiti redditi assoggettabili a tassazione separata, si deve procedere al versamento di un importo a titolo di acconto pari al 20% di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e in particolare al rigo RM14, colonna 4. Sono esclusi dal versamento dell’acconto i redditi di capitale e quelli per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria.

I versamenti Gli importi a debito da versare possono essere compensati con eventuali importi a credito riferiti allo stesso tributo (verticale) o con altri tributi (orizzontale). Si ricorda che per compensare orizzontalmente importi a credito riguardanti le imposte dirette, indirette e Iva superiori a 5.000 euro, è richiesta l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione annuale. La compensazione non è consentita alla presenza di imposte erariali iscritte a ruolo dovute in tutto o in parte all’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente. L’importo massimo compensabile nell’anno ammonta a 700.000 euro elevato a 1.000.000 di euro per le imprese subappaltatrici che hanno realizzato almeno l’80% del proprio volume d’affari con l’applicazione del reverse charge. Ricordiamo che la compensazione di crediti inesistenti è sanzionata nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi, mentre per l’utilizzo di crediti esistenti ma non spettanti la sanzione è del 30%.

Obbligo Entratel/Fisconline Si ricorda che per le compensazioni orizzontali oltre al limite di 5.000 euro per il visto di conformità è previsto l’obbligo di utilizzo del canale telematico per l’invio del modello F24. Per i titolari di partita Iva, è obbligatorio utilizzare esclusivamente gli strumenti telematici messi a disposizione dalle Entrate per effettuare le compensazioni orizzontali con i modelli F24, risultanti da crediti d’imposta indicati nel quadro RU e riferiti alle imposte sopra indicate. Si deve utilizzare il modello F24 telematico utilizzando esclusivamente Fisconline o Entratel, escludendo quindi l’home banking.

Ravvedimento operoso Ricordiamo che è sempre possibile sanare eventuali omissioni, ritardi o insufficienti versamenti con l’utilizzo del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Le sanzioni in questi casi sono così calcolate: - 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14°; - 1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo; - 1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo; - 3,75% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione annuale; - 4,29% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo; - 5% se la regolarizzazione viene eseguita entro i termini prescrizionali dell’accertamento. Oltre alla sanzione si dovrà provvedere al versamento degli interessi moratori calcolati, dal 1° gennaio 2020, nella misura dello 0,05%.

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(PZ)



Stralcio versamento Irap aspetti contabili da adottare per i bilanci

L’art. 24 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Rilancio” ha abrogato il versamento del saldo e del primo acconto Irap di giugno per imprese e professionisti con volume di ricavi nel 2019 fino a 250 milioni di euro. Sono escluse banche, assicurazioni e pubblica amministrazione. Non si tratta di un differimento ma di un vero e proprio annullamento del versamento: - del saldo Irap per il 2019; - della prima rata di acconto per il 2020. Rimane l’obbligo di versamento delle rate di acconto per il 2019 per i contribuenti che non vi hanno provveduto. Si vuole evitare che i mancati versamenti per gli acconti si trasformino in maggiori importi dovuti a saldo che con lo stralcio non sarebbero più dovuti. Quindi eventuali mancati versamenti di acconti devono essere versati utilizzando il ravvedimento operoso. Gli acconti possono essere calcolati utilizzando sia il metodo storico sia quello previsionale. Per il 2020 l’Irap da pagare sarà pari all’imposta determinata ordinariamente al netto di quanto si sarebbe dovuto pagare con la prima rata. Per quanto riguarda la redazione dei bilanci l’annullamento del versamento Irap rende possibili due comportamenti. Nell’immediato l’aspetto più rilavante riguarda l’annullamento del versamento del saldo Irap relativo al 2019, soprattutto con riferimento ai contribuenti in regime di contabilità ordinaria e per l’impatto sul bilancio. Il primo comportamento prevede che si possa già

determinare il saldo del 2019 considerando l’effetto della norma conosciuta prima dell’approvazione del rendiconto, vale a dire il 19 maggio 2020. Con questa prima scelta è possibile alleggerire il conto economico relativo al 2019 ancorché per una norma approvata nel 2020. In pratica saranno imputati esclusivamente gli importi relativi agli acconti che, come precisa la norma, sono comunque dovuti. Con il secondo criterio si qualifica l’intervento come un aiuto dell’anno 2020 e conseguentemente lo sgravio non deve gravare sull’esercizio passato a livello di conto economico. Di conseguenza si dovrà rilevare il saldo dell’imposta 2019 salvo poi stornarlo registrando nel 2020 una insussistenza del passivo non tassabile. Entrambe le procedure di cui sopra sono legittime e supportabili con valide argomentazioni giuridico-contabili, tuttavia il secondo criterio sembra più convincente sia perché colloca la correzione contabile nell’esercizio in cui la norma è stata adottata sia perché rende confrontabili nel tempo i bilanci. Sull’argomento è intervenuto anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il quale confermando la percorribilità di entrambe le opzioni di cui sopra suggerisce di legare la scelta contabile al momento di approvazione del bilancio. Nel senso che se alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio) l’organo amministrativo (non quindi l’assemblea) non aveva ancora approvato il bilancio è preferibile imputare lo sconto del saldo 2019 allo stesso esercizio. Se invece è stato approvato successivamente è preferibile registrare l’insussistenza nel 2020. A prescindere dalla scelta fatta, la stessa dovrà essere indicata nella nota integrativa evidenziando, nel caso si scelga la prima opzione, gli effetti sul risultato d’esercizio. (PZ)

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La prova delle cessioni comunitarie circolare delle entrate sulla movimentazione dei beni L’Agenzia delle entrate con la circolare n 12 del 12 maggio 2020 è ritornata ad occuparsi della delicata questione della prova dell’effettiva uscita delle merci dal territorio nazionale nelle cessioni comunitarie. L’intervento di prassi si è reso necessario a seguito dell’introduzione del Regolamento UE 1912/2018, che ha modificato, dal 1° gennaio di quest’anno, il Regolamento UE 2011/282 introducendo un nuovo articolo 45-bis in materia di prova delle cessioni comunitarie. Prima di entrare nel merito dei chiarimenti forniti dalla circolare ricordiamo le condizioni da rispettare nelle vendite comunitarie. Le cessioni comunitarie per beneficiare del regime di non imponibilità Iva previsto dall’art. 41 del D.L. 331/93 devono rispettare le seguenti quattro condizioni: - si deve realizzare il trasferimento fisico della merce da un paese comunitario ad un altro; - la transazione deve intervenire tra due soggetti economici regolarmente iscritti al VIES; - si deve realizzare l’acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sui beni; - la cessione deve essere a titolo oneroso. Se la cessione rispetta queste condizioni la tassazione si realizza nello stato membro di destinazione, vale a dire nel paese nel quale i beni sono consumati secondo le aliquote ivi previste. Nel

tempo il legislatore e le autorità competenti hanno fornito diversi chiarimenti in merito alle quattro condizioni da rispettare, ma quella del trasferimento fisico da un paese comunitario ad un altro ha sempre presentato grosse criticità. Nel nostro Paese diversi interventi di prassi sono intervenuti sull’argomento, richiedendo sempre documentazione di non facile reperibilità per gli operatori, mentre a livello comunitario la normativa è rimasta molto differenziata. Per rimediare a questa situazione il legislatore comunitario è intervenuto prevedendo, dal 1° gennaio 2020 regole omogenee, ma che dal lato pratico non hanno raggiungono i risultati auspicati né tantomeno hanno semplificato l’attività degli operatori. In Italia i diversi pronunciamenti giurisprudenziali e i numerosi documenti di prassi hanno già individuato la dotazione documentale necessaria per la prova del trasferimento della merce. Ora parte di tale dotazione viene recepita nel Regolamento. Quest’ultimo prevede due situazioni, la prima riguarda i beni spediti o trasportati dal venditore o da terzi per suo conto (franco destino), mentre la seconda interessa la merce spedita e trasportata dal cessionario o da terzi per suo conto (franco partenza).

Beni spediti o trasportati dal venditore o da terzi per suo conto (franco destino) In questi casi il fornitore oltre a certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto, deve essere in possesso di 2 degli elementi di prova non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti dal venditore e dall’acquirente indicati nella seguente tabella:

TABELLA A - - - -

documento o lettera CMR riportante la firma; polizza di carico; fattura di trasporto aereo; fattura emessa dallo spedizioniere.

In alternativa il venditore deve essere in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui alla ta-

bella A unitamente ad uno qualsiasi dei documenti della seguente tabella B:

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TABELLA B - - -

polizza assicurativa relativa alla spedizione die beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità come ad esempio un notaio, che conferma l’arrivo dei beni nello stato membro di destinazione; ricevuta rilasciata dal depositario nello stato membro di destinazione che confermi il deposito in tale stato.

Beni spediti o trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto (franco partenza) Nei casi in cui la merce sia messa a disposizione presso la sede del venditore e il trasporto sia a cura dell’acquirente (clausola ex works), caso comune in Regione, si devono fornire le seguenti prove. Il venditore deve disporre di almeno 2 degli elementi di prova non contraddittori di cui alla precedente tabella A rilasciati da due parti diverse e indipendenti sia dal venditore che dal compratore. In alternativa uno qualsiasi degli elementi della tabella A in combinazione con uno qualsiasi degli elementi della tabella B. In questa ipotesi inoltre, l’acquirente deve mettere a disposizione del venditore entro il decimo giorno successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifica che i beni sono arrivati nel paese membro di destinazione. Tale dichiarazione deve riportare: - la data di rilascio, - il nome e l’indirizzo dell’acquirente; - la quantità e la natura della merce; - la data e il luogo di arrivo; - in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; - l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente. In merito al termine di dieci giorni per il rilascio della dichiarazione di presa in carico da parte dell’acquirente, non deve essere considerato perentorio, perché il rilascio oltre il suddetto termine non preclude la possibilità per il venditore di provare la cessione comunitaria. Venendo alla circolare n. 12/2020, questa sottolinea che nei casi in cui non operano le disposizioni del nuovo articolo 45-bis si rendono applicabili le norme e la prassi nazionale. Può riguardare i casi in cui le merci sono trasportate o spedite dal cedente o dal cessionario, senza quindi l’intervento di altri soggetti, come ad esempio lo spedizioniere e il trasportatore. Questo perché gli elementi di prova non contraddittori richiesti ai fini dell’applicazione della presunzione in commento devono pervenire da parti indipendenti dal venditore e dall’acquirente. È necessario che intervenga un

terzo estraneo al rapporto commerciale diretto. A questo proposito la circolare ricorda l’interpello n. 100 dell’8 aprile 2019, le risoluzioni 345 del 28 novembre 2007, 477 del 15 dicembre 2008 e 19 del 25 marzo 2013 che continuano ad essere validi nelle ipotesi in cui non siano applicabili le nuove prove documentali previste dal Regolamento. Si deve tuttavia segnalare che il nuovo set probatorio in vigore da gennaio di quest’anno, è di difficile attuazione e diventa impraticabile nei casi di vendite con la clausola ex works. In questa resa il vettore non ha alcun rapporto con il cedente nazionale, il quale si limita a consegnare la merce perdendo ogni controllo sulla movimentazione successiva. Si deve rimarcare che la clausola ex works è quella maggiormente utilizzata nel territorio regionale, non tanto per una scelta di natura commerciale, ma perché i nostri produttori la subiscono dai propri clienti, i quali per risparmiare sul trasporto preferiscono utilizzare i vettori esteri. Se poi il trasporto avviene con mezzi propri del cedente, senza quindi l’intervento di un vettore terzo, la prova diventa impossibile. Nessuno dei documenti di prassi sopra indicati né tantomeno la recente risposta n. 117/2020 dell’Agenzia delle entrate ad una domanda di interpello, hanno fornito chiarimenti esaustivi. Anche quest’ultima risposta, riferita ad una cessione con clausola ex works, richiama la seguente documentazione di prova: - CMR firmato dal trasportatore o dal cessionario per ricevuta; - documentazione bancaria attestante il pagamento della merce; - dichiarazione del cessionario di ricevimento dei beni; - corretta presentazione dei modelli Intrastat. Quest’ultima risposta delle Entrate consente di fornire la prova con maggior facilità atteso che la documentazione richiesta è più semplice da reperire rispetto a quella richiesta dal Regolamento Europeo. È un ulteriore passo ma ancora insufficiente perché come ricordato non risolve il caso di una vendita ex works con trasporto con mezzi dell’acquirente. In questi casi la richiesta della CMR firmata è impossibile da soddisfare.

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La CMR, infatti, non è altro che la formalizzazione scritta del contratto di trasporto, che nel caso di specie non esiste. Più precisamente il contratto non esiste perché il trasporto è effettuato in house, direttamente dall’acquirente. Tutte le precisazioni fin qui fornite dalla Entrate non hanno risolto le criticità legate a quest’ultimo caso perché richiamano sempre la CMR.

Si auspica quindi un intervento dell’amministrazione finanziaria per fare chiarezza su questi casi calandosi nell’operatività aziendale ed evitando agli operatori la ricerca di sfibranti ulteriori mezzi di prova.

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(PZ)


Rettifica fattura errata

senza nota di variazione se c’è l’autofattura

L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 133 del 18 maggio 2020 ad una domanda di interpello è intervenuta in merito alla regolarizzazione di una fattura. Il caso riguardava un contribuente che nel 2019 aveva erroneamente indicato una partita Iva errata su una fattura. Pensando di rettificare l’errore con l’emissione di una nota di variazione, il contribuente si era trovato nel cassetto fiscale una autofattura emessa dal cliente per correggere l’errore, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione delle Entrate n. 72/2019. Nella risposta le Entrate chiariscono che l’emissione della nota di credito non è necessaria, puntualizzando che la procedura di regolarizzazione

indicata nella citata risoluzione, presuppone che il committente abbia preventivamente comunicato al prestatore l’errore commesso, affinché quest’ultimo proceda alla correzione tramite l’emissione di una nota di variazione a storno totale ed emissione di una nuova fattura corretta. Solo in assenza di una correzione da parte del fornitore e per evitare di incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/97 il committente deve emettere l’autofattura. Nel caso esaminato il committente ha regolarizzato la fattura senza la preventiva segnalazione al fornitore. Per l’Agenzia anche se la procedura dal punto di vista formale non è in linea con la normativa vigente, il fornitore non deve emettere la nota di variazione per correggere lo stesso errore. La correzione, infatti, è già intervenuta con la trasmissione allo SDI dell’autofattura. In questi casi è quindi sufficiente annotare sul registro Iva che la fattura è stata regolarizzata dal committente, conservare l’autofattura ricevuta, senza necessità di annotarla nel registro Iva vendite. (PZ)

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Il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio al via le domande con i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate Premessa Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 260/PZ del 17 giugno 2020 per ricordare che con provvedimento prot. 0230439 del 10 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione la guida, il modello di domanda e le relative istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. 34/2020. Sull’argomento la stessa Agenzia ha fornito i chiarimenti necessari con la circolare n. 15 del 13 giugno 2020. Di seguito gli aspetti normativi e procedurali per l’accesso al contributo.

Soggetti interessati I beneficiari sono i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. Interessa anche le società di persone, comprese le società in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile dottato. Possono accedere al contributo anche le società di capitali, le cooperative, i Trust residenti che esercitano attività commerciali e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Rientrano nell’ambito di applicazione del bonus anche le società tra professionisti atteso che il reddito da loro prodotto si qualifica come reddito d’impresa. Siccome la norma non prevede distinzioni in merito al regime contabile adottato, rientrano nell’ambito soggettivo anche i contribuenti forfetari di cui all’art. 1, comma 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014. In caso di esercizio di più attività per determinare la soglia dei ricavi e la riduzione del fatturato si

deve fare riferimento rispettivamente alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto.

Soggetti esclusi Il contributo è escluso per i seguenti soggetti: - contribuenti la cui attività è cessata alla data di richiesta del contributo, in quanto privo del requisito di possesso della partita Iva. La cessazione dell’attività successivamente alla richiesta di contributo non comporta comunque la restituzione del contributo; - professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata e i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data e iscritti alla stessa Gestione separata, - gli esercenti arti e professioni iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il contributo Il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai contribuenti con ricavi, riferiti al 2019, inferiori a 5 milioni di euro. Per accedere al bonus l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019. L’ammontare del contributo è proporzionale al calo di fatturato: - 20% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 400.000 euro; - 15% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 1.000.000 di euro; - 10% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 5.000.000 di euro. Si pensi ad una piccola attività industriale che ha realizzato nel 2019 un volume complessivo di ricavi di 3.800.000 euro e che ad aprile 2020, per effetto della chiusura dell’attività, ha fatturato solo 10.000 euro. Lo scorso anno nel mese di aprile aveva fatturato 330.000 euro, in questo caso il bonus è pari a: 330.000 – 10.000 = 320.000 X 10% = 32.000 euro. In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.

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I parametri dei ricavi e fatturato Da quanto sopra due sono i parametri da considerare, il primo è quello riferito ai ricavi per individuare la percentuale di contributo spettante. Il secondo riguarda il confronto di fatturato dei mesi di aprile 2020 rispetto al 2019. Per quanto riguarda il primo parametro si devono considerare i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica di cui all’art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR. Non sono invece considerati gli altri componenti positivi di reddito. Per agevolare i contribuenti la circolare n. 15/2020 riporta una tabella dove sono indicati i campi della dichiarazione dei redditi da considerare per la verifica dell’importo dei ricavi. Con riferimento al secondo parametro il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione considerando le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020. Il fatturato deve essere considerato senza l’Iva ad eccezione dei contribuenti che effettuano la ventilazione dei contributi. Si devono quindi considerare tutte le fatture immediate che hanno data di effettuazione dell’operazione di aprile e quelle differite i cui DDT siano stati emessi in aprile ancorché la fattura sia emessa a maggio. Parallelamente andranno escluse le fatture emesse entro il 15 aprile ma riferite ad operazioni effettuate a marzo. Devono essere considerate le fatture relative alla cessione di beni ammortizzabili e le note di variazione con data di aprile. Per le operazioni la cui imposta è calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con l’applicazione del regime del margine, l’importo può essere considerato al lordo dell’Iva.

Soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 Le imprese che si sono costituite dal 1° gennaio 2019 non devono valutare il requisito della differenza di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020. Per questi soggetti il contributo spetta in base alla soglia minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le società. La circolare n. 15/2020 ritiene che il contributo spetti solo alle imprese costituite fino al 30 aprile 2020.

Operazioni straordinarie Per le operazioni straordinarie gli “aventi causa” di

un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, si deve considerare gli effetti di tale evento sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia dei ricavi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. Fusione nel caso di fusione per incorporazione realizzata nel marzo 2020, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società, incorporante e incorporate, relative ad aprile 2019. Anche per l’individuazione del limite di ricavi si devono considerare i dati aggregati di tutti i soggetti partecipanti. Trasformazione per quelle omogenee progressive o regressive, l’art. 170 comma 2 del TUIR prevede che il periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, costituisce autonomo periodo d’imposta. In particolare: - in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi, occorre tener conto dell’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1 lettere a) e b) del TUIR riferiti al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi il 2019; - per il calcolo della riduzione del fatturato, si deve confrontare il dato relativo al mese di aprile 2020 con quello di aprile 2019. Conferimento e/o cessione per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, a seguito di un’operazione di conferimento o cessione d’azienda, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita. Ne consegue che, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi sia per il calcolo della riduzione di fatturato, si dovrà considerare unicamente i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento (conferente) nel periodo di riferimento (aprile 2019). Nel caso in cui il soggetto conferente abbia iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, valgono le regole già indicate per i soggetti neocostituiti.

Trattamento contabile Il contributo è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap nonché dal calcolo del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di reddito e degli interessi passivi. Rappresentando una integrazione ai mancati ricavi costituisce un contributo in conto esercizio da iscrivere alla voce A5 del conto economico se-

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condo il principio di competenza economica, vale a dire nell’esercizio in cui è sorto il diritto alla sua percezione. Se il contributo risulta di entità significativa, è opportuno fornire nella nota integrativa adeguata informativa. Tale informativa è utile anche per giustificare la variazione in diminuzione da farsi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Non essendo soggetto a tassazione il contributo non è neppure soggetto alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 28 comma 2 del DPR 600/1973.

La richiesta del contributo Il provvedimento del 10 giugno ha approvato il modello per la richiesta presentarsi telematicamente all’Agenzia delle entrate dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020. Nel caso in cui un erede continui l’attività del de cuius le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e fino al 24 agosto 2020. L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o da un suo intermediario preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del cassetto fiscale o del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. In questo caso nel modello si deve riportare il codice fiscale dell’intermediario. La trasmissione telematica da parte del richiedente può essere fatta utilizzando il software di compilazione predisposto sulla base delle specifiche tecniche e inviare il relativo file mediante Entratel/Fisconline. Con questo canale l’impresa potrà inviare anche più istanze con un’unica trasmissione. Una specifica procedura web è messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. Utilizzando questa procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta. Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente o il suo intermediario devono seguire la procedura indicata nella tabella inserita nella stessa pagina. Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate invia un messaggio in cui è contenuto il protocollo assegnato al file dell’istanza trasmessa. Il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza e se questi danno un esito negativo, il sistema rilascia una “ricevuta di scarto”. Se invece danno esito positivo viene rilasciata una ricevuta di “presa in carico” cui seguiranno ulteriori controlli più sostanziali al termine

dei quali sarà trasmessa una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento e l’emissione del mandato per il pagamento del contributo. È possibile trasmettere istanze successive se ci si accorge di aver commesso degli errori e tale facoltà è consentita fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli. È anche possibile inviare un’istanza di rinuncia totale al contributo, tale istanza può essere trasmessa anche successivamente al 13 agosto 2020. Si sottolinea che il contributo non viene concesso in base alla data di presentazione della richiesta, non opera quindi un click day, perché tutte le richieste saranno accolte. Esclusivamente nei casi in cui il contributo richiesto superi i 150.000 euro, è richiesta l’autocertificazione di regolarità antimafia del soggetto richiedente e l’invio del modello, firmato digitalmente dallo stesso, all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it

L’erogazione del contributo e controlli L’erogazione del contributo sarà eseguita mediante accredito diretto sul conto corrente dell’IBAN del soggetto beneficiario. L’Agenzia delle entrate procederà con i controlli in base ai poteri previsti dall’art. 31 e seguenti del DPR 600/73. In caso di indebita percezione del contributo, il soggetto percettore potrà restituirlo spontaneamente con i relativi interessi e sanzioni applicando le riduzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Una specifica risoluzione istituirà i codici tributo per effettuare i versamenti e fornire le istruzioni per la compilazione del modello F24. Se il contributo in tutto o in parte non spetta, saranno irrogabili: - la sanzione dal 100 al 200% prevista dall’art. 13 comma 5 del D.Lgs. 471/1997; - la reclusione da 6 mesi a 3 anni prevista dall’art. 316-ter del CP. In caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta, si applicano: - la reclusione da 2 a 6 anni, - la confisca dei beni e denaro prevista dall’art. 322-ter del CP.

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(PZ)


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Rimborso accise II trimestre 2020 domanda da presentare alle dogane entro il 31 luglio 2020 Con la nota del 24 giugno 2020 (prot. 201731/RU) l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato le istruzioni operative che consentono il recupero del secondo trimestre delle accise 2020, che spetta, tra gli altri, alle imprese di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate. La domanda va presentata, non più a pena di decadenza, all’Ufficio delle Dogane competente nel mese successivo a ciascun trimestre solare; la dichiarazione dovrà essere presentata tra il 01 luglio 2020 ed il 31 luglio 2020. La misura del beneficio è pari ad euro 0,21418 per i consumi effettuati dal 01 aprile 2020 al 30 giugno 2020. Si rammenta che sono esclusi dall’agevolazione in esame il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiore ed anche il montaggio di sistemi di riduzione del particolato su veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiore non consente di richiedere la misura per il gasolio consumato sui medesimi mezzi. Si rammenta che nell’eventualità in cui una società abbia sede legale e/o operativa in una Provincia diversa da quella nella quale sia presente il deposito interno di rifornimento degli automezzi, l’ufficio competente per la presentazione della domanda di recupero accise è quello in cui è ubicata la cisterna di rifornimento. La compensazione può essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso). L’importo del credito spettante deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021; qualora vi fossero eccedenze non utilizzate in compensazione la domanda di rimborso in denaro dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022. Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è 6740; anno di riferimento quello di presentazio-

ne della dichiarazione. A tal proposito si ribadisce che con la risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha integrato le istruzioni originarie di compilazione del modello F24 (contenute nella risoluzione n. 133/E del 30 aprile 2002, istitutiva del suddetto codice), nel modo seguente: - nel campo “rateazione/regione/prov/mese – rif”, è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo luglio-settembre 2015); - nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”. Si ricorda che, a partire dallo scorso trimestre è scattata la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso, per il cui riscontro l’Agenzia ha introdotto delle novità nel quadro A-1 del modello, ed in particolare: - nel campo “TARGA” non vanno indicati i dati (targa, titolo di possesso, ecc..) riferiti a semirimorchi e rimorchi, eccettuati i mezzi speciali più avanti descritti; - nella colonna “KM PERCORSI”, vanno indicati i chilometri effettivamente percorsi dal mezzo nel trimestre di riferimento, e quindi la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto della domanda di recupero delle accise, e quello rilevato alla fine del trimestre precedente. Non occorre più riportare il totale dei chilometri registrato dal contachilometri alla fine del trimestre, fermo restando che l’esercente deve tenerne contabilizzazione da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane. Qualora l’inizio e/o la fine del possesso non coincidano con la durata del trimestre, nella colonna in questione andranno riportati i Km effettivamente percorsi nel periodo di riferimento; - è stata introdotta la colonna denominata “Mezzi Speciali”, riservata ai semirimorchi o rimorchi per trasporti specifici, muniti di attrezzature permanentemente installate alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta

Pag. 22 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2020


di circolazione o da idonea documentazione. In questo caso, il possessore del rimorchio/ semirimorchio ed intestatario delle fatture di acquisto del gasolio utilizzato per azionare queste attrezzature, è chiamato a compilare il Quadro A -1, riportando nella citata colonna uno dei seguenti valori: 1 - per i gruppi refrigeranti; 2 - per i sistemi pneumatici di scarico. Inoltre, per questi mezzi, nella colonna “Km percorsi” andranno specificate le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, registrate dal contatore di cui è fornito l’impianto speciale; anche in questo caso occorrerà riportare la differenza tra la fine del trimestre attuale e la fine di quello precedente oppure, in caso inizio/fine possesso nel corso del trimestre, le ore di funzionamento nel periodo di effettivo possesso. Per i mezzi speciali privi del contatore, l’esercente dovrà darne notizia all’Ufficio delle dogane competente a ricevere la domanda di rimborso, al fine di adottare un sistema di rilevazione anche indiretta dei consumi fino al

termine accordato dallo stesso Ufficio. Se non già presentate, alla dichiarazione occorre allegare le carte di circolazione dei mezzi speciali, insieme agli eventuali attestati (es. certificati ATP) che ne sono parte integrante. Si precisa, infine, che sul sito internet dell’Agenzia delle Dogana al link: https://www.adm.gov. it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2020 è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa dell’apposita dichiarazione al competente Ufficio delle Dogane. In ultimo, si raccomanda alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele.

Pag. 23 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2020

(C)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile e maggio 2020 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

102,7

0,271341

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

102,5

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

102,6

0,448171

APRILE

15.04

14.05

0,500

102,5

0,500000

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

102,3

0,625000

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

Pag. 24 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2020


CCNL Unionmeccanica Confapi adeguamento minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità dal 1° giugno 2020 In attuazione di quanto previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL del 3 luglio 2017, in data 10 giugno 2020 Unionmeccanica Confapi e FIM Cisl, FIOM Cgil e UILM Uil hanno sottoscritto

il verbale di accordo in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità con decorrenza dal 1° giugno 2020. Sulla base della dinamica inflativa consuntivata relativa all’anno 2019, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata dall’ISTAT l’8 giugno 2020, pari allo 0,7%, sono stati definiti gli incrementi dei minimi retributivi applicando tale valore ai minimi in vigore al 31 maggio 2019. Pertanto a decorrere dal 1° giugno 2020 gli importi dei nuovi minimi mensili saranno i seguenti:

Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2020 Livello

Minimi CCNL dal 01.11.2017 €

1

1.309,74

Aumenti dal 01.06.2019 €

Minimi CCNL dal 01.06.2018 €

Aumenti dal 01.06.2018 € 11,7876

1.321,53

10,5722

Minimi CCNL dal 01.06.2019 € 1.332,10

Aumenti dal 01.06.2020 €

Minimi CCNL dal 01.06.2020 €

9,32

1.341,42

2

1.446.45

13,018

1.459,47

11,6758

1.471,15

10,30

1.481,45

3

1.604,89

14,444

1.619,33

12,9546

1.632,28

11,43

1.643,71

4

1.674,46

15,0702

1.689,53

13,5163

1.703,05

11,92

1.714,97

5

1.793,68

16,1431

1.809,82

14,4785

1.824,30

12,77

1.837,07

6

1.923,15

17,3084

1.940,46

15,5237

1.955,98

13,69

1.969,67

7

2.063,22

18,569

2.081,79

16,6543

2.098,44

14,69

2.113,13

8

2.243,72

20,1935

2.263,91

18,1113

2.282,03

15,97

2.298,00

8Q

2.243,72

20,1935

2.263,91

18,1113

2.282,03

15,97

2.298,00

9

2.495,24

22,4572

2.517,70

20,1416

2.537,84

17,76

2.555,60

9Q

2.495,24

22,4572

2.517,70

20,1416

2.537,84

17,76

2.555,60

Trasferte e Reperibilità Le parti, sulla base della dinamica inflattiva consuntivata 2019 misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT e pari allo 0,7%, hanno altresì proceduto all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e Indennità di trasferta

Fino al 31.10.2017 €

dell’indennità di reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2019. Di conseguenza, a far data dal 1° giugno 2020 le suddette indennità risultano le seguenti. (C)

Dal 01.11.2017 €

Dal 01.06.2018 €

Dal 01.06.2019 €

Dal 01.06.2020 €

Trasferta intera

42,80

42,85

43,24

43,59

43,90

Quota pasto meridiano o serale

11,72

11,73

11,79

11,84

11,89

Quota pernottamento

19,36

19,39

19,66

19,91

20,12

Pag. 25 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2020


Indennità di reperibilità dal 1° novembre 2017 16 h (gg lavorato) €

24 h (gg libero) €

24 h (festive) €

6 gg €

6 gg con festivo €

6 gg con festivo e gg libero €

Superiore al 5° livello

6,59

10,82

11,41

43,75

44,34

48,57

4° e 5° livello

5,73

9,00

9,64

37,65

38,29

41,56

1°, 2°, 3° livello

4,82

7,23

7,82

31,33

31,92

34,32

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2018 16 h (gg lavorato) €

24 h (gg libero) €

24 h (festive) €

6 gg €

6 gg con festivo €

6 gg con festivo e gg libero €

Superiore al 5° livello

6,65

10,92

11,51

44,16

44,76

49,03

4° e 5° livello

5,78

9,08

9,73

37,99

38,63

41,93

1°, 2°, 3° livello

4,86

7,30

7,89

31,61

32,21

34,63

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2019 16 h (gg lavorato) €

24 h (gg libero) €

24 h (festive) €

6 gg €

6 gg con festivo €

6 gg con festivo e gg libero €

Superiore al 5° livello

6,70

11,01

11,60

44,51

45,10

49,41

4° e 5° livello

5,83

9,15

9,81

38,30

38,96

42,28

1°, 2°, 3° livello

4,90

7,36

7,95

31,86

32,45

34,91

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2020 16 h (gg lavorato) €

24 h (gg libero) €

24 h (festive) €

6 gg €

6 gg con festivo €

6 gg con festivo e gg libero €

Superiore al 5° livello

6,75

11,09

11,68

44,84

45,43

49,77

4° e 5° livello

5,87

9,21

9,88

38,56

39,23

42,57

1°, 2°, 3° livello

4,93

7,41

8,01

32,06

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ISPRA: i rifiuti costituiti da DPI usati la classificazione di un rifiuto è un onere del produttore, cioè l’azienda

Con la pandemia negli ambienti di lavoro si sono utilizzate e lo saranno in futuro molte mascherine, l’ISPRA, l’Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale, con una nota reperibile al link: https://www.isprambiente.gov.it/files2020/notizie/rapporto-ispra-dpi-usati_1905.pdf ha pubblicato un vademecum per la gestione dei Dispositivi Protezione Individuale (DPI) come rifiuti. La classificazione di un rifiuto è un onere del produttore che è chiamato ad individuare il pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti e a valutare, qualora ne ricadano le condizioni, la sussistenza di pericolosità. L’attribuzione del codice è attuata applicando la procedura e i criteri stabiliti nel paragrafo “ELENCO DEI RIFIUTI” dall’allegato alla decisione 2000/532/CE e, pertanto “per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue: - identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti è da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire

il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase”. Tenuto conto della procedura sopra indicata, si può rilevare come la classificazione si basi sull’individuazione dell’attività generatrice, per alcune tipologie di rifiuti, e della funzione che rivestiva il prodotto d’origine, per altre tipologie (ad esempio, per i rifiuti di imballaggio, qualsiasi sia la loro origine, si fa sempre riferimento alla voce 15 01 dell’elenco europeo). Il criterio di individuazione del codice relativo ai rifiuti costituiti da DPI usati è quello della funzione del prodotto, tenuto conto che tale fattispecie di rifiuto non è ascrivibile ad uno specifico settore produttivo ovvero ad una specifica fonte ma può, indifferentemente, essere generato nell’ambito di un qualunque settore economico. Più in particolare, questi rifiuti possono essere ricondotti al capitolo 15, sub-capitolo 15 02 dell’elenco europeo e, nello specifico, alla seguente coppia di voci specchio: - 15 02 02: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose; - 15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02. Il capitolo 15 individua, infatti, tipologie di rifiuti comuni a tutte le attività (imballaggi e, per l’appunto, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi) e i relativi codici vanno utilizzati a prescindere dal settore di origine a meno che non sia diversamente specificato nell’elenco. Quest’ultima precisazione appare opportuna, in quanto i rifiuti costituiti da DPI, possono essere anche ricondotti al capitolo 18, relativo al settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate e, in particolare, facendo riferimento alle attività di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani e tenendo conto delle disposizioni contenute nel DPR 254/2003, ai seguenti codici del sub-capitolo 18 01: - 18 01 03: rifiuti che devono essere raccolti e

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smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni; - 18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici). La tabella 4.2 dell’allegato I al DPR 254/2003 riporta un elenco delle tipologie di rifiuti sanitari e la relativa classificazione; in tale elenco, rientrano i guanti monouso, gli indumenti protettivi, le mascherine, che sono da intendersi pericolosi e, quindi classificati con il codice 18 01 03* (articolo 2, comma 1, lettera d) del DPR) “presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: 2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; 2b) siano contaminati da: 2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile; 2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura

il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti; 2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico”. Secondo il documento ISPRA questo non significa che automaticamente dovranno esser smaltiti come rifiuti speciali ma che andrà fatta una corretta valutazione al fine di individuarne le corrette modalità di smaltimento. Il documento ISPRA potete trovare una serie di possibili casistiche per la valutazione della tipologia del rifiuto prodotto: - DPI usati prodotti dalle utenze domestiche; - DPI prodotti dalle utenze produttive assimilate alle utenze domestiche (anche a seguito specifiche ordinanze regionali); - DPI prodotti dalle utenze produttive non assimilate alle utenze domestiche; - DPI prodotti dalle strutture sanitarie.

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Accredia: come verificare la validità dei DPI qualora il dpi non dovesse risultare correttamente marcato ce e non “validato” da inail, è possibile segnalarlo alle autorità A seguito all’emergenza sanitaria Coronavirus, Accredia sta ricevendo numerose richieste di conferma/validità/affidabilità di documenti che dovrebbero attestare la conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle norme applicabili. Ricordiamo che Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Accredia ha pubblicato sul proprio sito un articolo che fornisce alcune indicazioni per riconoscere un certificato valido di attestazione della conformità di un DPI, emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

Controllare gli elementi essenziali che il certificato deve contenere Se il documento da verificare è un certificato UE, emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 sui DPI da un organismo notificato, questo deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) nome e numero di identificazione dell’organismo notificato; b) nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, nome e indirizzo di quest’ultimo; c) identificazione del DPI oggetto del certificato (numero del Tipo); d) dichiarazione in cui si attesta che il Tipo di

DPI soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili; e) se le norme armonizzate sono state applicate in tutto o in parte, i riferimenti di tali norme o parti di esse; f) se sono state applicate altre specifiche tecniche, i loro riferimenti; g) se del caso, il livello di prestazioni o la classe di protezione del DPI; h) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, la gamma delle variazioni consentite dei parametri pertinenti sulla base del modello di base approvato; i) la data di rilascio, la data di scadenza e, se del caso, la data o le date di rinnovo; j) le eventuali condizioni connesse al rilascio del certificato; k) per i DPI della categoria III, una dichiarazione secondo cui il certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 19, lettera c). Le informazioni di cui ai punti e), f), g), h) potrebbero anche non essere sempre presenti in base alle scelte progettuali e costruttive dei diversi fabbricanti.

Verificare on line la notifica dell’organismo che ha emesso il certificato Per essere sicuri che il certificato che contiene gli elementi sopra riportati sia stato emesso da un organismo notificato per tale tipologia di DPI, si può effettuare un controllo sul database della Commissione europea che riporta l’elenco degli organismi notificati in Europa per il Regolamento UE 425/2016 al seguente Database NANDO al link : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive. notifiedbody&sort=country&dir_ id=155501&pro_id=155522 Bisogna verificare se nella specifica notifica è riportato il DPI oggetto della ricerca (Equipment providing respiratory system protection). Se il documento su cui si vogliono eseguire accertamenti, non contiene le informazioni sopra riportate o non è stato emesso da un organismo notifi-

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cato per lo specifico DPI, quel documento non è un certificato per marcatura CE di un DPI. In questo periodo di emergenza è possibile che, benché non marcati CE, alcuni DPI siano immessi in commercio in forza di quanto previsto dall’art. 15 del DL 18/2020 “Cura Italia”. L’elenco di tali DPI è pubblico e consultabile sul sito di Inail. Qualora il DPI oggetto di approfondimento non dovesse risultare correttamente marcato CE e non “validato” da INAIL, è possibile segnalarlo alle Autorità preposte alla Sorveglianza del mercato. Per i DPI le segnalazioni vanno inviate al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli indirizzi pubblicati sui relativi siti. Per i Dispositivi Medici (mascherine chirurgiche) viene specificato che le Autorità preposte alla Sorveglianza del mercato sono il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità.

Controllare che il certificato riporti il logo Accredia e contattare l’organismo che ha emesso il certificato Per accertarsi della reale emissione di un certificato (che deve riportare il nostro logo nel caso di DPI certificati da parte di organismi accreditati da Accredia) si deve in ogni caso contattare il soggetto che lo ha emesso ed è l’unico che può dichiararne l’emissione, lo stato di vigenza, la corrispondenza al DPI oggetto della certificazione o addirittura la falsità.

Tale verifica può essere generalmente eseguita direttamente on line sul sito web dell’organismo interessato o inviando una e-mail.

Attenzione a documenti somiglianti ma che non sono certificati ai sensi del Regolamento UE 425/2016 DPI Secondo Accredia stanno circolando documenti simili a dei certificati del Tipo di DPI ai sensi del Regolamento UE 425/2016 DPI ma che non lo sono. Diciture generiche sui facsimili di certificati presentati a supporto di DPI del tipo FFP2 e FFP3 che contengano diciture come “Qualified Certificate”, “Protective Mask” o “Contrasto COVID-19” non sono previste dalla legislazione vigente e anzi rappresentano un elemento che può confondere i consumatori finali e di cui bisogna diffidare ponendo la massima attenzione alla reale conformità del DPI che viene proposto.

Esempi di documenti che non sono certificati di conformità di DPI Sul link: https://www.accredia.it/mascherine/ Accredia ha pubblicato sei casi diversi di certificazioni che non certificano la conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale.

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dal 1° luglio 2020 adesione online

Dal 1° luglio 2020 le imprese che dovranno iscriversi a Conai lo potranno fare esclusivamente accedendo al servizio “Adesione Online” dal portale impresainungiorno.gov.it, disponibile direttamente dal sito internet www.conai.org, utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN attivo, oppure le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). L’adesione online a Conai può essere effettuata anche da un soggetto terzo, purché munito di delega rilasciata dall’impresa consorzianda o di copia del documento di identità del legale rappresentante di detta impresa. L’utilizzo del sistema Adesione online è particolar-

mente semplice poiché i dati anagrafici vengono automaticamente valorizzati riprendendo quelli presenti nel Registro Imprese. Il pagamento della quota di partecipazione può avvenire con bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito. Tale ultima modalità è l’unica valida per il pagamento cumulativo di più adesioni. Il servizio Adesione on line può essere utilizzato anche per comunicare variazioni anagrafiche (intervenute dopo l’adesione) o il recesso. In tale ultimo caso la comunicazione deve essere effettuata prima della cancellazione dell’impresa dal Registro Imprese. Sul nostro sito è possibile scaricare una breve guida su come accedere ed utilizzare il servizio Adesione online. Ricordiamo che per ogni ulteriore informazione e chiarimento è sempre disponibile il numero verde del CONAI: 800.337799. Si ricorda che l’Associazione è sempre disponibile per ogni valutazione sull’adesione o meno al CONAI, (Claudio Scialino - Ufficio ambiente e sicurezza, tel. 0432 507377).

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Trasporto rifiuti. Cessazione della qualifica di rifiuto istituzione del registro nazionale delle autorizzazioni ordinarie e delle procedure semplificate delle operazioni di recupero (recer) In base al Testo Unico ambientale “un rifiuto cessa di essere tale, quando è sottoposto a un’operazione di recupero”, da effettuarsi secondo le condizioni ed i criteri indicati dall’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 (TUA) La stessa disposizione stabilisce poi, che per opportune necessità di trasparenza e pubblicità nei confronti di tutti i soggetti che operano nella gestione dei rifiuti, vengano rese note le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti (ad es. Regioni, Province, ecc…) per le operazioni di recupero, siano esse autorizzazioni ordinarie o procedure semplificate, attraverso l’istituzione di un apposito registro nazionale. Orbene, con decreto 21 aprile 2020, sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020, il Ministro dell’Ambiente ha disciplinato l’organizzazione ed il funzionamento del citato Registro nazionale delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate concluse (Recer). Detto Registro opererà presso la piattaforma telematica “Monitor-piani”, istituita presso l’Albo

gestori ambientali, e sarà interoperabile con il Catasto rifiuti ed il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il Recer verrà organizzato in due sezioni: 1. autorizzazioni ordinarie, in cui saranno raccolti i provvedimenti rilasciati dalle Autorità competenti per autorizzare espressamente le operazioni di recupero dei rifiuti (ai sensi artt. 208, 209 e 211 del TUA); 2. procedure semplificate, destinata invece a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate di recupero dei rifiuti concluse in conformità al menzionato articolo 184-ter. Al momento si prevede che solo le Autorità competenti inseriscano i dati sulle autorizzazioni rilasciate o le procedure semplificate concluse in detto registro, e che la sua consultazione sia riservata solo ai soggetti istituzionali (quali Ministero Ambiente, ISPRA e le diverse ARPA regionali). L’operatività del REcer, anche per questa prima fase, verrà comunque comunicata dallo stesso Ministero dell’Ambiente con apposito link sul suo sito (verosimilmente non prima del prossimo autunno). In un secondo momento (forse nel prossimo anno) la consultazione del Recer sarà estesa a tutti i soggetti che operano nella gestione dei rifiuti, tra cui i vettori, che potranno quindi verificare se l’impianto a cui trasportano i rifiuti opera per operazioni di recupero o di smaltimento e quindi il loro necessario provvedimento autorizzativo.

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Proposte ANAC per agevolare la ripresa economica ricorrere motivatamente alle procedure di urgenza ed emergenza già consentite dal codice In vista dell’emanazione di un intervento normativo di semplificazione in materia di appalti, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha elaborato un documento, inviato alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri competenti, contenente varie proposte per velocizzare le procedure e favorire la ripresa economica. Nello specifico, l’Anac reputa necessario in primo luogo realizzare tempestivamente la previsione, contenuta nel Codice, di una piena digitalizzazione delle gare, che in circa un terzo dei casi sono ancora svolte in modalità cartacea. Molteplici i vantaggi che ne deriverebbero: semplificazioni per la trasparenza, maggior controllo, tutela della concorrenza, garanzia dell’inviolabilità e della segretezza delle offerte, tracciabilità delle operazioni di gara e un continuo monitoraggio dell’appalto, riducendo peraltro al minimo gli errori operativi, con una significativa diminuzione del contenzioso. Secondo l’ANAC sarebbe inoltre possibile ottenere consistenti risparmi in termini di tempi e costi (le commissioni di gara potrebbero lavorare a distanza, eliminando la necessità delle sedute pubbliche o limitandone il numero) e si darebbe attuazione al principio dell’invio unico dei dati, espressamente previsto dal Codice, snellendo gli obblighi di comunicazione e rendendo disponibili informa-

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zioni sui contratti pubblici per le varie finalità ai soggetti istituzionali e ai cittadini. Per tali ragioni l’Anac ritiene che un adeguato livello di digitalizzazione e la disponibilità di personale tecnico debbano divenire requisiti fondamentali nel processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, affinché gli acquisti più complessi vengano svolti soltanto da amministrazioni dotate delle competenze necessarie, favorendo le economie di scala e contenendo i costi amministrativi per le imprese. Per sostenere la diffusione delle piattaforme potrebbe essere utile mettere gratuitamente a disposizione le tecnologie telematiche e il supporto tecnico, prevedere politiche di incentivazione legate ai risultati raggiunti e assumere nuove risorse con competenze specifiche. L’Anac suggerisce anche di semplificare e ridurre notevolmente i tempi di verifica dei requisiti nei casi in cui l’aggiudicatario di un appalto, entro un intervallo di tempo prestabilito (ad es. 6 mesi), sia già stato esaminato con esito positivo in una procedura di gara. Infine, per superare la grave situazione economica e fronteggiare i danni subiti dalle attività produttive, l’Autorità suggerisce di introdurre una norma che fino al 31 dicembre permetta alle amministrazioni di ricorrere motivatamente alle procedure di urgenza ed emergenza già consentite dal Codice. I settori che si prestano maggiormente a tali semplificazioni, per dimensione economica o per connessione diretta con attività in grado di far superare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria, ad avviso dell’Autorità sono le seguenti: manutenzioni, ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, interventi sulla rete viaria, approvvigionamenti nel settore sanitario, informatico e dei trasporti. (CS)


La Confapi ha sottoscritto il Patto per l’Export con l’obiettivo di individuare le strategie per il rilancio del nostro “Made in Italy” Lo scorso 8 giugno la Confapi nazionale assieme ad altre associazioni datoriali, alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha sottoscritto il Patto per l’Export. Il Patto si basa su tre principi: - punto di riferimento istituzionale unitario al servizio del Sistema Paese; - coordinamento delle azioni ed esecuzione tempestiva; - monitoraggio trasparente ed adeguamento costante. Per il loro raggiungimento sono stati individuati sei Pilastri strategici su cui costruire e potenziare l’ingresso nei mercati internazionali: - comunicazione; - promozione integrata; - formazione/informazione; - E-commerce; - sistema fieristico; - finanza. Disponibili 1,4 miliardi di euro per l’attuazione dei Pilastri Strategici da attuarsi sulla base degli step di seguito indicati:

- adozione delle misure del Piano straordinario di promozione del Made in Italy per il sistema fieristico, per ampliare le intese con la Grande Distribuzione organizzata e le piattaforme internazionali di e-commerce e per favorire in generale l’accesso delle PMI all’economia digitale, - incremento delle operazioni a valere sul fondo 394/81, grazie anche ai vantaggi ulteriori derivanti dalla creazione, in questa situazione di emergenza, di una componente a fondo perduto, dall’elevazione dei limiti massimi di finanziamento e dalle concrete facilitazioni promosse in materia sia di esenzione della prestazione di garanzie sia di aumento della quota di aiuti de minimis; - lancio del Piano straordinario di comunicazione strategica; - pubblicazione del bando su Temporary/Digital Export manager; - avvio, in collaborazione con primarie università italiane e con il coinvolgimento di esperti aziendali, di corsi online per PMI sui temi della digitalizzazione delle imprese; - avvio delle attività di promozione integrata all’estero, con particolare focus sui settori più colpiti dall’emergenza in corso; - rafforzamento delle attività di contrasto al falso Made in Italy ed all’Italian sounding anche attraverso azioni di tutela legale e con campagne specifiche ai consumatori. (C)

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Comitato Sport Cultura Solidarietà presenti per sostenere realtà del territorio impegnate nel sociale Dall’anno di sua costituzione, novembre 2005, aderiamo al Comitato Sport Cultura Solidarietà con sede in Udine. Il Comitato ha l’obiettivo di realizzare azioni ed iniziative per sostenere e promuovere realtà del territorio concretamente impegnate nel sociale - in particolare nell’area dell’assistenza sociale e dell’aiuto alle persone svantaggiate - e promuovere la cultura della solidarietà sociale. Il Comitato svolge la sua attività nel segno della continuità rispetto al precedente progetto denominato Sport Solidarietà, che ha operato con alcune associazioni in rete a partire dal 1996. I componenti che hanno dato vita al Comitato Sport Cultura Solidarietà sono espressione significativa della società civile del territorio: sono rappresentate le Istituzioni Pubbliche, le Associazioni di Categoria, l’Azienda Sanitaria n. 4 Friuli Centrale, l’Università di Udine, gli organismi associativi, in primis la Nuova Atletica dal Friuli e l’Associazione Comunità del MELOGRANO. Sono inoltre parte attiva e propositiva nel Collegio degli Aderenti il mondo associativo e quello im-

prenditoriale. L’adesione al Collegio è aperta alla partecipazione di nuovi aderenti che ne condividano i principi e l’azione. I principi statutari si realizzano in sostanza attraverso il contributo e le competenze di tutti gli aderenti per sostenere in modo concreto e partecipato a progetti e iniziative di organizzazioni impegnate seriamente al servizio del sociale. Si vuole così contribuire ad accrescere la cultura etica e solidale per migliorare la qualità della vita della comunità di appartenenza. È una scommessa da condividere, in cui tutti gli interessati possono essere attivi protagonisti fin da subito. Abbiamo citato l’Associazione Comunità del MELOGRANO, da ventiquattro anni a sostegno della qualità della vita e dell’integrazione sociale delle persone adulte con disabilità intellettive e delle loro famiglie. Quest’anno si presenta con un look più moderno, ma fedele all’anima del Melograno: l’arancione è sempre il colore identificativo; le forme sono state rivisitate; i chicchi indicano quanto articolato sia il progetto del Melograno che, fin dalla sua nasci-

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ta, si sviluppa in sinergia con il territorio da cui “riceve” e a cui “dona”.

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sone adulte con disabilità intellettive. Per sostenere l’Associazione Comunità del Melograno scrivere 940 570 30 309 L’Associazione Comunità del MELOGRANO ha sede in Via della Libertà, 8 – Lovaria di Pradamano (UD) - www.assmelograno.org

Un gesto a sostegno del progetto dedicato alle per-

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(EDF)


Revisione domiciliare dei veicoli oltre le 3,5 t emegenza covid-19. le istruzioni del ministero delle infrastrutture e dei trasporti Con nota prot. U 0014290 del 22 maggio 2020 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) ha diramato le istruzioni per la ripresa dell’attività di revisione nelle sedi predisposte dall’utenza, a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle linee guida fornite dal Ministero il 20 maggio scorso. Le istruzioni ministeriali prevedono ora quanto segue.

cuni controlli semplici o strumentali, andrebbe a rendere più fluida ed efficace l’attività, senza pregiudicare la qualità della medesima.

Attività di supporto Il Ministero ritiene che alle disposizioni vigenti, che già permettono agli Ispettori di potersi avvalere di personale di supporto, è ora possibile aggiungere un’altra unità incaricata dal Centro revisioni, a cui affidare l’esecuzione delle prove strumentali, la stampa e la sottoscrizione dei relativi referti da allegare al mod. TT2100, sempre in presenza e con la supervisione dell’Ispettore. Al personale di supporto può essere affidata, tra le altre, la verifica amministrativa dei documenti di circolazione e di quelli integrativi, il cui esito dovrà essere riportato e sottoscritto per attestazione dallo stesso collaboratore sul mod. TT2100.

Nastro operativo

Metodologia di svolgimento delle prove Ferma restando la centralità della figura dell’ispettore, ovvero del soggetto responsabile del procedimento abilitato a condurre e certificare il controllo tecnico di revisione, il Ministero riconosce che un supporto operativo di personale ausiliario - costituito, tradizionalmente, da un dipendente dell’ufficio della Motorizzazione civile -, possa consentire il perseguimento di maggiori standard di efficienza nello svolgimento dell’attività. Quindi, la costituzione di un team di lavoro coordinato e supervisionato dall’ispettore, dove il personale di supporto prepara o esegue materialmente al-

Dopo aver ricordato che i tempi minimi occorrenti per lo svolgimento delle attività di revisione (autobus, 30 minuti; autoveicoli > 3,5 t 20 minuti; rimorchi/semirimorchi > 3,5 t 25 min; autoveicoli > 3,5 t + rimorchi/semirimorchi > 3,5 t + ADR 30 minuti) si riferiscono all’operatività dell’ispettore che opera senza avvalersi di collaboratori, il Ministero asserisce che l’apporto del personale di supporto permette la riduzione proporzionale dei tempi, con l’aggiunta di uno slot di durata pari a 15 minuti per ogni ora di nastro operativo, per ciascun collaboratore aggiunto. Di conseguenza, il nastro operativo verrà incrementato secondo le seguenti specifiche:

Durata nastro operativo (ore)

Consistenza team

Incremento nastro (minuti)

Durata nominale nastro operativo (minuti)

6

Ispettore + 1 collaboratore

90

450

6

Ispettore + 2 collaboratore

180

540

4

Ispettore + 1 collaboratore

90

300

4

Ispettore + 2 collaboratore

180

360

Modello TT2100 Sul piano formale, il modello TT 2100 dovrà essere firmato sia dal tecnico che dall’eventuale sup-

porto dell’Amministrazione. Il modello conterrà: - i dati ricavati dal sistema informativo nazionale (dati del proprietario e dati del veicolo,

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data e orario di prenotazione, eventuale autorizzazione alla circolazione); - i controlli da effettuare con la trascrizione dei dati risultanti dalle verifiche, suddivisi per competenze; - l’esito della revisione (regolare, ripetere, sospeso) con l’indicazione puntuale delle eventuali irregolarità riscontrate. Il modello andrà integrato con le dichiarazioni di assunzione di responsabilità che dovranno essere obbligatoriamente compilate, quando ricorre il caso, dai soggetti interessati. Nel caso di trasporto di cose si dovrà dichiarare l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi e del Registro elettronico nazionale (REN) ovvero la licenza di trasporto in conto proprio. Il proprietario o utilizzatore del veicolo dovrà dichiarare, inoltre, di: - aver sottoposto il veicolo a corretta manutenzione e di essere a conoscenza della responsabilità derivante da difetti di manutenzione, ai sensi dell’art. 2054 del codice civile e del co. 1 dell’art. 79 del codice della strada; - aver sottoposto il cronotachigrafo a manutenzione o a taratura e che lo stesso risulta regolarmente funzionante; - aver verificato i dispositivi interni all’abitacolo del veicolo e gli stessi risultano regolarmente funzionanti; dovrà inoltre indicare il valore let-

to dal contachilometri alla data della revisione.

Altre disposizioni in vigore fino al novantesimo giorno dalla fine dell’emergenza Al fine di ottimizzare le sedute durante la fase di ripresa e fino a 90 giorni successivi dalla fine dell’emergenza epidemiologica (al momento 31 luglio 2020 e, quindi, fino al 29 ottobre 2020), viene stabilito quanto segue: - lo spostamento dei veicoli da una seduta ad un’altra potrà avvenire fino al giorno precedente l’effettuazione della stessa e senza alcun limite; - qualora nello slot, sia in sede che fuori sede, residui una frazione temporale non sufficiente alla prenotazione di un veicolo, sarà consentito lo sforamento per un tempo massimo di 15 minuti; - potrà essere evitata, per le sedute fuori sede, la presentazione dell’elenco dei veicoli da sottoporre a revisione; - gli slot già aperti, secondo le precedenti disposizioni potranno essere integrati su richiesta dei soggetti richiedenti le sedute. Altre informazioni e copia della nota e delle Linee guida ministeriali possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


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