Apinforma n. 8/2021

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 8 30 aprile 2021

IN PRIMO PIANO ASSISTENZA FISCALE PER IL MOD. 730/2021

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 8 30 aprile 2021

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Assistenza fiscale per il mod. 730/2021

8

Presentazione al CAF del modello 730

9

Dichiarazione Iva

16

Contributi a fondo perduto decreto Sostegni

18

Individuate le linee di contrasto all’evasione

22

Inail. Incentivi alle imprese

24

Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2021

32

Rinnovo CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

34

Conai: nuova autodichiarazione imballaggi uso pluriennale

35

Albo gestori ambientali. Proroga iscrizioni

36

SOA: rinnovo per l’Elettrica Friulana

37

Audizione in Regione su edilizia, cave e CUC

40

ANAC: Project financing

44

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


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ORGANIZZAZIONE

C.d.s. Aggiornamento delle sanzioni pecunarie

45

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Assistenza fiscale per il mod. 730/2021 operativo il servizio su appuntamento fino a settembre

Presso l’Associazione è operativo il Centro di Assistenza Fiscale CAF, utilizzabile dai lavoratori dipendenti e pensionati, per la compilazione, l’assistenza, la trasmissione o conferma del modello 730/2021. La presentazione del 730 può essere eseguita fino al 30 settembre 2021. L’amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei contribuenti il modello pre-compilato al quale è possibile accedere anche per il tramite il nostro CAF previa compilazione di apposita delega che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, potrà essere acquisita anche in modalità telematica. Anche quest’anno il servizio sarà strutturato in modo da limitare al massimo i contatti fisici, per questa ragione i contribuenti potranno inviare telematicamente copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento d’identità. Sarà comunque possibile definire telefonicamente un appuntamento. Come per gli anni passati il modello pre-compilato acquisito dal CAF potrà essere confermato dal contribuente, qualora lo stesso sia completo, oppure integrato con eventuali dati mancanti. Il Centro, oltre a raccogliere le dichiarazioni, sarà a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria alla corretta compilazione del modello. Il servizio è aperto a tutti gli interessati a questo

modello dichiarativo, come ad esempio dipendenti, pensionati e collaboratori. Il modello 730 permette il recupero di eventuali crediti d’imposta vantati nei confronti dell’Erario, direttamente in busta paga oppure di pagare le imposte dovute (saldi e acconti), alle scadenze previste dalla legge, con trattenute sulle retribuzioni senza ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti. È consentito accedere al modello 730 anche da parte dei contribuenti privi di un datore di lavoro, a patto che i propri redditi risultino tra quelli dichiarabili con la dichiarazione semplificata, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad effettuare il rimborso. Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Associazione e per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone, presso l’Associazione al numero telefonico 0432/507377. Il compenso per il servizio di assistenza fiscale è così determinato:

Modello 730/2021: - € 10,00 per solo scarico modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria; - € 30,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria; - € 60,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria congiunto; - € 60,00 per inserimento di un nuovo contribuente; - € 90,00 per inserimento di una nuova dichiarazione congiunta; - per elaborazioni massive il prezzo potrà essere concordato preventivamente con l’Associazione. I prezzi sono comprensivi di Iva.

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(PZ)


Presentazione al CAF del modello 730 la documentazione da presentare per la dichiarazione semplificata Premessa Con il modello 730 i lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati, possono dichiarare i propri redditi con una procedura che consente di ottenere i rimborsi oppure effettuare i versamenti delle somme a debito direttamente in busta paga. Possono presentare il modello 730 i soggetti che nel 2020 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Possono utilizzarlo anche i contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad eseguire il rimborso. Il 730 può essere presentato anche dagli eredi dei soggetti deceduti nel 2020

oppure nel 2021 ma entro il 30 settembre 2021. I contribuenti possono scaricarsi dal sito delle Entrate il proprio modello 730 precompilato telematicamente, procedendo alla conferma dei dati in esso indicati oppure modificandoli. In alternativa è possibile rivolgersi ad un CAF al quale è necessario rilasciare apposita delega affinché provveda allo scarico del modello precompilato o, alternativamente alla trasmissione autonoma del modello. Resta impregiudicata la possibilità, anche nei casi di ricorso al CAF, di confermare il modello predisposto dall’amministrazione, qualora lo stesso sia completo, oppure procedere alla sua integrazione qualora incompleto.

I nuovi termini di presentazione L’art. 16-bis del D.L. 124/2019 ha rivisto i termini di presentazione del modello 730 fissando il nuovo termine al 30 settembre 2021. In base alla data in cui il contribuente presenta al CAF la documentazione per il 730, sono previsti termini differenziati di trasmissione del modello all’amministrazione finanziaria.

DATA DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AL CAF

TERMINE ULTIMO DI INVIO 730 ALLE ENTRATE

Entro il 31 maggio

entro il 15 giugno

dal 1° giugno al 20 giugno

entro il 29 giugno

dal 21 giugno al 15 luglio

entro il 23 luglio

dal 16 luglio al 31 agosto

entro il 15 settembre

dal 1° settembre al 30 settembre

entro il 30 settembre

L’invio scaglionato delle dichiarazioni determinerà una tempistica differenziata per gli addebiti e accrediti risultanti dalle operazioni di conguaglio. Il conguaglio, infatti, deve essere eseguito nella prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione. Alla luce di questa nuova tempistica i contribuenti con posizioni a debito nei confronti dell’amministrazione finanziaria potranno scegliere di spedire la dichiarazione a settembre posticipando conseguentemente, senza sanzioni, il momento di versamento delle imposte a ottobre.

Per i soggetti autorizzati a presentare il 730 la scelta della sua presentazione risulta conveniente anche rispetto alla presentazione del modello unico che rimane vincolato alle ordinarie scadenze di giugno. Diversamente per i soggetti con posizioni a credito avranno convenienza ad anticipare il momento di presentazione del modello 730 per avere il rimborso il prima possibile.

I redditi interessati al modello Con il modello 730 possono essere dichiarati i seguenti redditi:

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di lavoro dipendente e assimilato; di collaborazione coordinata e continuativa; di terreni e fabbricati; di capitale; di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; redditi occasionali derivanti da attività commerciali; indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche; alcuni redditi diversi; alcuni redditi assoggettati a tassazione separata.

Soggetti che possono utilizzare il modello Per il modello 730, affinché il rimborso sia effettuato direttamente dal sostituto d’imposta, è richiesto che il rapporto di lavoro sia in vigore. Nei casi in cui manchi il sostituto d’imposta ma i redditi ricadano tra quelli dichiarabili tramite il modello 730, il conguaglio a credito sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle entrate. Qualora non sia possibile utilizzare il modello 730, ad esempio in presenza di redditi d’impresa, si dovrà presentare il modello REDDITI 2021. Il modello 730 può essere presentato, oltre che da pensionati e lavoratori dipendenti, anche da: - soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente; - soci di cooperative di produzione e lavoro; - sacerdoti della chiesa cattolica; - titolari di redditi di collaborazione; - giudici costituzionali, parlamentari nonché titolari di cariche pubbliche ed elettive; - soggetti impegnati in lavori socialmente utili; - lavoratori con contratto a tempo determinato se il rapporto di lavoro dura almeno dalla data di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; - i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti nel 2020 o entro il 30 settembre 2021; - produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione Irap, Iva e 770.

Chi non può utilizzare il modello Non possono utilizzare il modello 730 e conseguentemente devono presentare il modello REDDITI, i contribuenti che per il 2020 devono dichiarare:

- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; - redditi di lavoro autonomo per i quali è stata richiesta la partita Iva; - redditi diversi non compresi tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730, quali quelli derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende o dall’affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende; - i soggetti che devono presentare un’altra dichiarazione, come ad esempio Iva, Irap o il modello 770; - i soggetti che non sono residenti in Italia nel 2020 e/o nel 2021; - i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente erogati da soggetti non sostituti d’imposta, come ad esempio i collaboratori familiari; - i soggetti che nel 2020 hanno percepito redditi derivanti da TRUST; - i soggetti che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli indicati al rigo G4; - i soggetti che nel 2020 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata.

A chi si presenta Al contribuente è riconosciuta la facoltà di gestire in autonomia la propria dichiarazione, infatti, l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti il proprio modello 730/2021 precompilato. In questi casi l’accesso avviene nell’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate alla quale è possibile accedere tramite: - Fisconline attraverso l’username e la password rilasciate dall’Agenzia delle entrate; - credenziali INPS dove il PIN rilasciato dall’istituto consente l’accesso alla dichiarazione; - Carta Nazionale dei Servizi, inserendo la carta nel lettore e registrandosi, il sistema fornisce PIN e password di accesso a Fisconline; - Sistema pubblico di identità digitale (SPID) in questi casi è richiesta l’abilitazione ad Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it o Namirial; - Carta di identità digitale CIE; - per i soli dipendenti della pubblica amministrazione il portale Noipa. Qualora non si voglia gestire autonomamente la dichiarazione, il modello può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, se questi presta l’assistenza diretta, oppure ad un CAF.

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SISTEMI DI PESATURA PESA A PONTE METALLICA


Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, questi possono presentare il modello 730 direttamente all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta. Il 730 può inoltre essere presentato a un professionista abilitato. Ricordiamo che i sostituti d’imposta, anche se non prestano l’assistenza fiscale, sono obbligati a effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni modello 730.

Le novità del 730/2021 Le principali novità previste dal 730 di quest’anno sono: - il riconoscimento, dal 1° luglio 2020, a favore dei lavoratori dipendenti, del trattamento integrativo (in presenza di un reddito complessivo fino a 28.000 euro) e di un’ulteriore detrazione di importo decrescente all’aumentare del reddito (con reddito complessivo tra 28.000 e 50.000 euro); - l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento degli oneri per i quali si richiede la detrazione del 19%; tale disposizione non si applica per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale; - la rimodulazione di determinate detrazioni per i contribuenti che presentano un reddito complessivo superiore a 120.000 euro; - la nuova detrazione del 30% per le erogazioni liberali effettuate per il contenimento e gestione dell’emergenza Covid -19; - la nuova detrazione del 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito di imposta relativo agli interventi sisma bonus agevolati al 110%; - il debutto della nuova detrazione “bonus facciate” pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici esistenti del centro storico e delle zone di completamento; - superbonus 110% spettante in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per specifici interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico effettuati su unità residenziali; - la detrazione del 20%, spettante in relazione al “Bonus vacanze” utilizzato entro il 31 dicembre 2020;

- il nuovo credito d’imposta spettante per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico e altri servizi di mobilità elettrica; - per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata: dall’intimazione di sfratto per morosità oppure, dall’ingiunzione di pagamento; - il limite delle spese veterinarie è aumentato, per l’anno 2020, a 500 euro mentre la franchigia è rimasta fissata a 129,11 euro, - possibilità di destinare il 2 per mille anche in favore delle associazioni culturali iscritte in apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Documentazione da presentare Nelle ipotesi in cui si intenda utilizzare un CAF è possibile presentare un modello 730/2021 precompilato dal contribuente unitamente alla relativa documentazione giustificativa. È inoltre richiesta la consegna del modello 730-1, completo dei dati anagrafici, anche nei casi in cui non si desideri esprimere la destinazione dell’8 o del 5 per mille. Per agevolare le operazioni di raccolta della documentazione, è necessario preparare tutti i documenti riguardanti i redditi e gli oneri inerenti alla dichiarazione stessa, nonché le relative fotocopie. Le fotocopie vengono trattenute dal CAF, mentre gli originali sono restituiti ai contribuenti.

Elenco documentazione da presentare al CAF Al CAF deve essere presentata la seguente documentazione: - copia documento d’identità valido del dichiarante e del coniuge in caso di dichiarazione congiunta; - dichiarazione dei redditi relativa al 2019 per compilare la delega di accesso alla precompilata; - dati anagrafici aggiornati (indirizzo e numero di telefono). Se la residenza è variata indicare data di variazione; - codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico (è necessario fornire fotocopia del tesserino); - notizie su coniuge e familiari a carico (reddito complessivo, grado di parentela); - dati del datore di lavoro o del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio;

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- dati relativi a terreni e fabbricati: è necessario presentare un documento da cui si possa desumere la rendita catastale (effettiva o presunta) attribuita al fabbricato, ad esempio: a) foglio catastale aggiornato, visura catastale aggiornata ed eventuali comunicazioni dell’Ufficio Tecnico Erariale per variazioni o attribuzioni di rendita; b) dichiarazione Ici/Imu; c) atti notarili riguardanti acquisti, vendite, donazioni; d) dichiarazione di successione; e) contratto di locazione immobili di proprietà o ricevute degli affitti; f) contratto multiproprietà; - CU 2021 attestante il reddito di lavoro dipendente, di pensione o di collaborazione coordinata e continuativa relativo al 2020 (dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio se diverso dal datore di lavoro del CU); - documentazione attestante il possesso di altri redditi: a) cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, maternità e altre indennità erogate da Inps o altri Enti; b) redditi da borse di studio o da stage; c) redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge (come da sentenza di separazione); d) certificazione redditi da compensi, indennità, gettoni di presenza per cariche elettive; e) certificazione redditi da lavoro occasionale; f) redditi da utili; g) certificazione riscatto premi assicurativi; h) certificazioni INAIL relative a indennità per inabilità temporanea; i) pensioni integrative corrisposte da Fondi Pensioni o Fondi di Previdenza Complementare; l) pensioni estere; - imposte e oneri rimborsati nel 2020 e già dedotti o detratti in anni precedenti; - documentazione probatoria degli oneri deducibili o detraibili: a) spese mediche (fatture di visite specialistiche, cure odontoiatriche ecc.); b) scontrini “parlanti” acquisto medicinali da banco, per i dispositivi medici la documentazione attestante la marcatura CE, anche per occhiali e lenti con gli estremi della normativa di riferimento; c) spese veterinarie; d) spese mediche e paramediche di assistenza ai portatori di handicap; e) ricevute o dichiarazioni di assicurazioni vita e/o infortuni pagate nel 2020;

f) contributi previdenziali volontari e obbligatori; g) contributi previdenziali ed assistenziali per addetti servizi domestici e familiari; h) contributi versati per il riscatto del corso di laurea proprio e dei familiari fiscalmente a carico; i) certificazioni interessi passivi su mutui ipotecari rilasciate dalla banca; l) copia del contratto di mutuo ipotecario e copia della compravendita; m) spese per intermediazione immobiliare; n) contratto di locazione relativo ad abitazione principale; o) spese funebri; p) tasse scolastiche relative alle Università e alle scuole di istruzione secondaria superiore; q) spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e per la pratica di attività sportiva per ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni; r) erogazioni liberali a favore di ONLUS, istituzioni religiose, organizzazioni non governative (ONG) ecc.; s) documentazione detrazione edilizia del 50% (copia comunicazione inizio lavori con ricevuta della raccomandata, bonifici bancari, fatture o dichiarazione dell’amministratore se trattasi di spese condominiali); t) documentazione detrazione 65% per spese sostenute per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici già esistenti nonché del Superbonus del 110%; u) spese per l’acquisto di mobili per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%; v) spese per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico; z) premi assicurativi per rischio eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo; - ricevute versamenti assegno corrisposto al coniuge, sentenza di separazione o divorzio e codice fiscale del beneficiario; - spese per canoni di locazione per studenti; - fatture, bonifici, ricevuta trasmissione telematica alle Entrate relativi alle spese sostenute per beneficiare del credito d’imposta per videosorveglianza; - documentazione riferita a crediti d’imposta di anni precedenti; - deleghe di versamento Irpef per acconti. Importante sottolineare che ai fini della compila-

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zione della delega per lo scarico del 730 precompilato dell’Agenzia delle entrate, è necessario allegare sia un documento d’identità valido, sia i redditi e il dato del rigo differenza riferiti al periodo d’imposta 2019.

Quando il 730 non basta Ci sono dei casi in cui oltre al modello 730, è necessario presentare anche dei quadri aggiuntivi del modello REDDITI PF nei modi e nei tempi previsti per quest’ultimo. I casi interessati a questo adempimento riguardano: - le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate nel corso del 2020, in questi casi si dovrà presentare il quadro RT del modello REDDITI 2021 PF. - gli investimenti in attività finanziarie all’estero, in questi casi si dovrà presentare, in aggiunta al modello 730, il quadro RW del modello REDDITI 2021 PF, anche ai fini del versamento dell’Ivie e dell’Ivafe; - l’incasso nel corso del 2020 di redditi di capitale di fonte estera, come ad esempio interessi, premi o altri proventi di obbligazioni e titoli similari pubblici e privati ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96 o non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dagli intermediari; - l’incasso di indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; - la rivalutazione del valore dei terreni nel corso del 2020; - il noleggio occasionale di imbarcazioni o navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%. Negli ultimi quattro casi si dovrà presentare il quadro RM del modello REDDITI 2021 PF.

Percettori Aiuti di Stato Tra i soggetti obbligati a presentare il modello REDDITI 2021 PF in aggiunta al modello 730, da quest’anno sono stati aggiunti i soggetti che devono compilare il prospetto degli Aiuti di Stato. Il problema riguarderà soprattutto i produttori agricoli in regime di esonero o sotto la soglia dei 7.000 euro di volume d’affari, non tenuti alla presentazione del Mod. 770, Irap e Iva. Questi contribuenti ordinariamente possono presentare il modello 730 ma se lo scorso anno sono stati destinatari di Aiuti di Stato o in regime “de minimis”, devono compilare anche il quadro RS del modello REDDITI 2021 PF.

Invio telematico del modello 730/4 Ricordiamo che la ricezione del modello 730/4 viene eseguita attraverso una procedura telematica che consente ai datori di lavoro di scaricare i conguagli da operare, direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate. A tal proposito i sostituti d’imposta devono comunicare con il modello CU le informazioni per la ricezione dei dati riguardanti l’assistenza fiscale prestata. In alternativa è possibile trasmettere telematicamente apposito modello qualora siano variati i dati comunicati nell’anno precedente.

Presso la Vostra Associazione il servizio è già operativo Si ricorda che presso l’Associazione è operativo il servizio del CAF per il ritiro e la compilazione del modello 730/2021, al quale è possibile rivolgersi per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo, previa presentazione di tutta la documentazione in originale e in fotocopia fissando un appuntamento e anticipando la documentazione via e-mail. (PZ)

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Dichiarazione Iva

come rimediare a errori e omissioni

Premessa Il 30 aprile scorso è scaduto il termine per inviare all’amministrazione finanziaria la dichiarazione Iva relativa al 2020. L’obbligo di presentazione riguarda tutti i soggetti passivi, anche in assenza di operazioni imponibili. Le dichiarazioni annuali devono essere trasmesse telematicamente e l’invio si considera tempestivo se il file viene accettato dal sistema. A questo proposito sono considerate tempestive le dichiarazioni presentate entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ripresentate entro 5 giorni successivi lo scarto. Può comunque capitare che la dichiarazione sia omessa, trasmessa in ritardo o sia infedele. Per ciascuna di queste violazioni sono previste specifiche sanzioni.

Dichiarazioni tardive Nel caso in cui la dichiarazione risulti trasmessa oltre la scadenza ma entro i novanta giorni successivi, la stessa non è considerata omessa ma tardiva. I contribuenti hanno quindi la possibilità di presentarla entro il 29 luglio 2021. In questi casi la sanzione prevista dall’art. 1 comma 1 del D.Lgs. 471/97 va da 250 a 2.000 euro. La soglia minima di 250 euro è prevista anche in caso di dichiarazione Iva per la quale non risultano dovute imposte. Eventualmente a questa sanzione andrà aggiunta quella per l’eventuale omesso o carente versamento. La violazione può essere sanata con il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 472/97 versando una sanzione ridotta a 1/10 di quella ordinaria, quindi versando l’importo di 25 euro utilizzando il codice tributo 8911.

Qualora l’imposta sia anch’essa versata in ritardo la stessa potrà sanata applicando alla sanzione ordinaria del 30% le riduzioni previste dall’art. 13 citato.

Dichiarazioni omesse Decorso il termine di novanta giorni dalla scadenza la dichiarazione si considera omessa, tale violazione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 250 euro. La dichiarazione inviata oltre il termine di novanta giorni, ancorché considerata omessa è utilizzata per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta e in essa indicata. La sanzione è calcolata in base all’imposta dovuta calcolata sottraendo dall’ammontare dell’Iva a debito: - tutti i versamenti effettuati e relativi al periodo d’imposta; - il credito dell’anno precedente non richiesto a rimborso; - l’imposta detraibile risultanti dalla liquidazione regolarmente eseguite. In base a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 471/97 se la dichiarazione omessa è comunque presentata dal contribuente entro il termine per la trasmissione della dichiarazione del periodo successivo e prima dell’avvio dell’attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, la sanzione si riduce dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

Dichiarazioni integrative Dopo la scadenza del termine è possibile rettificare o modificare i dati di una dichiarazione trasmessa presentandone una nuova compilata in ogni sua parte. Tale possibilità è riservata sia alle dichiarazioni a favore del contribuente sia per quelle a sfavore, importante che siano trasmesse entro i termini di scadenza previsti per l’accertamento, vale a dire fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Sull’argomento è intervenuta la circolare dell’A-

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genzia delle entrate n. 42 del 2016 che ha distinto due ipotesi. La prima ipotesi riguarda la dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni ad integrazione di una precedente presentata nei termini. In questo caso la sanzione prevista è: - da 250 a 2.000 euro, sanabile in ogni caso con il ravvedimento operoso; - pari al 30% di quanto non versato se la dichiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo. Se invece la dichiarazione integrativa è presentata dopo 90 giorni la sanzione dovuta è: - dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo formale.

Ravvedimento Il nuovo assetto sanzionatorio, inserito a seguito dell’introduzione, nel comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97, della lettera a – bis), prevede una incongruenza. Da un lato il contribuente che presenta la sua prima dichiarazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza, può regolarizzare la violazione versando 1/10 della sanzione minima di 250 euro. Dall’altro il contribuente che corregge una dichiarazione presentata nei termini ordinari, nei 90 giorni successivi alla scadenza, può regolarizzare al maggior costo di 1/9. A bene vedere il secondo caso dovrebbe avere una sanzione inferiore visto che il contribuente ha assunto un comportamento più diligente presentando comunque nei termini ordinari una dichiarazione che solo successivamente sarà corretta. Di più, l’Agenzia delle entrate qualifica la dichiarazione come inesatta nel primo caso e come infedele nel secondo. La dichiarazione può in ogni caso essere integrata fino alla scadenza dei termini per l’accertamento

utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il corrispondente periodo d’imposta. Con la dichiarazione integrativa è possibile rimediare anche alla carenza, nella dichiarazione originaria, del visto di conformità ai fini della compensazione orizzontale del credito per ammontare superiore a 5.000 euro.

Il credito delle integrative a favore L’eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito può essere: - portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale, - utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie; - richiesto a rimborso se sussistono i requisiti. È tuttavia necessario che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione annuale. Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire i versamenti di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa, o è chiesto il rimborso se esistono i requisiti. Così se la dichiarazione integrativa viene presentata nel periodo 1° maggio 2021 – 31 dicembre 2021, nella dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, ovvero la dichiarazione Iva 2022, andrà indicato nel quadro VN il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa e non chiesto a rimborso. Credito che sarà compensabile dal 1° gennaio 2022. (PZ)

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Contributi a fondo perduto decreto Sostegni i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 205/C del 19 maggio 2021 per ricordare che, con la Circolare n. 5 del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19, previsto dal decreto “Sostegni”. Come noto, il decreto Sostegni (art. 1), riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, le cui modalità attuative sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021. A tale riguardo, si ricorda che l’istanza per il riconoscimento del beneficio in parola può essere presentata fino al prossimo 28 maggio 2021. Di seguito, si riporta una breve sintesi degli argomenti trattati dall’Agenzia delle Entrate.

Ambito soggettivo Per quanto concerne l’ambito soggettivo, con la Circolare in esame viene ricordato, innanzitutto, che il contributo a fondo perduto in parola spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Sono esclusi dalla fruizione dell’agevolazione: - i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021; - i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021; - gli enti pubblici; - gli intermediari finanziari e le società di partecipazione Ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, è necessario fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore

del decreto Rilancio (quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, 1 gennaio - 31 dicembre 2019). Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato, l’Agenzia chiarisce che il fatturato medio del 2020 deve tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.

Requisiti di accesso al contributo Per quanto riguarda, invece, i requisiti di accesso al contributo in parola, l’Agenzia delle Entrate evidenzia alcune differenze esistenti tra la disciplina prevista dal decreto “Sostegni” e quelle precedenti. In particolare, viene rilevato che una delle novità più rilevanti riguarda la nozione di “ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi”, che si determina dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni (2019 e 2020) per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno. Restano invece, confermate, rispetto alle agevolazioni previgenti, le modalità di individuazione del momento in cui si considerano rilevanti le operazioni di cessione di beni o le prestazioni di servizi, al fine di determinare la predetta riduzione del fatturato, e il calcolo semplificato del contributo per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, per i quali si prescinde dalla riduzione di fatturato. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in linea di principio, i contributi a fondo perduto Covid-19 hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici, a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19. Pertanto, stante il carattere di eccezionalità, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo in parola non concorra alla determinazione della soglia dei ricavi (di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto sostegni), non deve essere considerato ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio (di cui al comma 4 del medesimo articolo 1) e, infine, non deve essere incluso tra i ricavi di cui alle soglie di-

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mensionali per la determinazione delle percentuali (di cui al comma 5 del menzionato articolo 1). Per le stesse ragioni, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’esclusione dai parametri di calcolo sia applicabile anche a tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia COVID-19 (quali, ad esempio il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del citato decreto).

Calcolo della riduzione del fatturato medio mensile degli anni 2019 e 2020 Per quanto riguarda il calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, l’Agenzia delle Entrate ricorda che: - devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione nel periodo 2019 e 2020 di riferimento, nonché le fatture differite emesse nel mese di gennaio 2020 e 2021 e relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre dell’anno precedente; - occorre tenere conto delle note di variazione, con data gennaio 2020 e 2021; - è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa o compensi derivanti dall’esercizio

di arti o professioni, ovvero rappresentative di altri componenti di reddito che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.

Calcolo del contributo Per quanto concerne l’ammontare del contributo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che esso è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, rispetto al medesimo valore del 2019, le seguenti percentuali: - 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro; - 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro; - 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; - 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; - 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Viene, inoltre, ricordato che l’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

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Individuate le linee di contrasto all’evasione l’agenzia delle entrate ha approvato gli indirizzi operativi Con la Circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha indicato gli indirizzi operativi e le linee guida da seguire per la prevenzione ed il contrasto all’evasione fiscale, oltre che per la consulenza e i servizi in favore dei contribuenti. In particolare, per quanto riguarda il profilo della prevenzione, al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi fiscali, l’Agenzia rende noto che riprenderà l’invio delle lettere di compliance, al fine di consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione ed evitare, in tal modo, l’applicazione di sanzioni a seguito delle attività di controllo e di accertamento. Riguardo all’attività di contrasto all’evasione, l’Agenzia chiarisce che, alla luce dell’emergenza epidemiologica e della crisi economica in atto, l’attività di controllo è indirizzata, principalmente, verso i contribuenti che presentano una elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere fenomeni di frode attraverso l’utilizzo indebito di crediti d’imposta e altre agevolazioni, come quelle previste per fronteggiare le conseguenze connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19 (ad esempio, i contributi a fondo perduto, i ristori, ecc.). Particolare attenzione, inoltre, è riservata alle frodi in materia di IVA intracomunitaria, nonché a quelle realizzate tramite l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o attraverso l’utilizzo di dichiarazioni d’intento ideologicamente false. La Circolare in esame precisa, altresì, che, per tutta la durata del periodo di emergenza, le strutture operative dell’Agenzia delle Entrate assicurano un’applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo, delineando le varie fasi da seguire per la gestione del contraddittorio a distanza nell’ambito del procedimento di adesione. Per quanto riguarda, invece, i servizi ai contri-

buenti, gli Uffici daranno priorità all’erogazione dei rimborsi fiscali in favore di cittadini e imprese, alla gestione dei contributi a fondo perduto, comprese le autotutele, e a consolidare le nuove modalità di interlocuzione e assistenza agli utenti a distanza, in considerazione del fatto che tali attività contribuiscono anche alla ripresa delle attività economiche. Inoltre, in seguito alla ripresa delle attività di invio delle comunicazioni conseguenti al controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, di notifica degli avvisi di liquidazione e degli atti di accertamento delle imposte indirette, l’Agenzia rende noto che saranno attuate tutte le attenzioni possibili per una trattazione sistematica delle istanze di autotutela. A fronte della necessità di dare maggiore priorità alle lavorazioni relative ai servizi e ai rimborsi in favore dei contribuenti, l’Amministrazione finanziaria evidenzia la necessità di calibrare le risorse da destinare alle attività di controllo per il 2021. Pertanto, l’attività di controllo sarà improntata ad una significativa individuazione delle forme più insidiose di frodi ed evasioni rilevanti, effettuando la selezione delle posizioni da assoggettare a controllo. In conclusione, pertanto, con la Circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate fornisce gli indirizzi operativi per lo svolgimento, da parte degli Uffici, delle seguenti principali attività: - attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un’interlocuzione costante e preventiva tra Agenzia e contribuente, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali); - attività di controllo fiscale, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie di contribuenti, e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate; - attività mirate a garantire il presidio dell’attività di interpretazione delle norme tributarie,

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mediante l’emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli e consulenze giuridiche; - attività a rilevanza internazionale di contrasto alle condotte illecite; - attività intese alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, alla riduzione delle impugnazioni, all’incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione; - attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;

- attività relative ai servizi ai contribuenti, quali i servizi di assistenza e informazione all’utenza, la trattazione delle istanze in autotutela sui contributi a fondo perduto, l’erogazione dei rimborsi fiscali, la registrazione di atti e successioni, la ripresa degli invii delle comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali e di notifica degli avvisi di liquidazione e degli atti di accertamento.

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Inail. Incentivi alle imprese l’avviso isi inail 2020 per investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro Premessa Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento (v., da ultimo, la circolare associativa prot. n. 198/AdT del 18 maggio 2021 e Apinforma n. 4/2021, p. 27), per fornire un riepilogo dell’Avviso pubblico Isi Inail 2020 (di seguito Avviso), recante incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e pubblicato per estratto sulla G.U. n. 297 del 30 novembre 2020. L’Avviso completo degli allegati è riportato sul sito web dell’Inail (www.inail.it). Ricalca nei contenuti e nelle procedure il precedente del 2019, ma con una dotazione finanziaria ridotta per solo effetto dell’esclusione del settore della produzione agricola primaria (ex Asse %) che rientra in un Avviso apposito. Lo stanziamento complessivo ammonta, infatti, a 211.226.450 euro, mentre nell’Avviso 2019 fu di 261.226.450 euro, sempre ripartiti su singoli Avvisi a base regionale. Al Friuli - Venezia Giulia sono complessivamente destinati 3.493.756 euro rispetto ai 4.204.674 euro dell’Avviso 2019. La modulazione delle tipologie di progetto dell’Avviso 2020 è quasi identica a quella dell’Avviso 2019, come si va ora a specificare assieme al dettaglio degli stanziamenti previsti per il Friuli Venezia Giulia: - Asse 1, 1.537.456 euro ripartiti in: * Asse 1.1, 1.498.980 euro per i progetti di investimento (all. 1.1); * Asse 1.2, 38.476 euro per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 1.2); - Asse 2, 551.604 euro per i progetti volti alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (all. 2); - Asse 3, 954.496 euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (all. 3);

- Asse 4, 450.200 euro per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (codice Ateco 2007 A 03.1, codice Ateco 2007 C 31, all. 4). Per gli Assi 1, 2 e 3 l’entità dell’incentivo in conto capitale è mantenuto al 65% sui costi ammessi nel limite massimo di 130.000 euro per ciascuna impresa e in quello minimo di 5.000 euro; per le imprese fino a 50 dipendenti che presentino progetti di cui all’Asse 1.2 non è fissato un limite minimo d’incentivazione. Per l’Asse 4 i limiti, massimo e minimo, dell’incentivo scendono, rispettivamente, a 50.000 e a 2.000 euro. La procedura informatica preliminare per la compilazione delle domande decorre dal 1° giugno 2021 e resta aperta fino al 15 luglio 2021, ore 18.00. Di seguito si riportano gli elementi essenziali dell’Avviso per il Friuli Venezia Giulia, rinviando alla lettura del testo per i dettagli e gli approfondimenti. È il caso di rammentare che gli Avvisi regionali, al di là della ripartizione delle risorse, si differenziano per l’assegnazione di bonus di punteggi in funzione dell’appartenenza delle imprese a determinati settori Ateco 2007. Per il Friuli Venezia Giulia è attribuito un bonus di 5 punti alle imprese attive nei settori C 28 [fabbricazione di macchinari e attrezzature NCA, n.d.r.] e I 55 [attività dei servizi di alloggio n.d.r.].

Imprese beneficiarie Beneficiarie sono le imprese aventi unità produttiva, nella quale s’intenda realizzare il progetto, in Friuli Venezia Giulia, distinte per Assi, come appresso indicato. - Asse 1. Progetti d’investimento (all. 1.1 all’Avviso) e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 1.2 all’Avviso) Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, ma con esclusione delle micro e piccole imprese operanti nel settore della pesca (codice Ateco 2007 A 03.1) e nel settore della fabbricazione dei mobili (codici Ateco 2007 C

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31), alle quali sono riservate le agevolazioni dell’Asse 4 (all. 4 all’Avviso) - Asse 2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (all. 2 all’Avviso) Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane nonché alcune categorie di enti del Terzo settore, anche non iscritte al Registro delle imprese, ma iscritte nell’omonimo Registro unico nazionale, delle quali, però, qui non ci si occupa. Restano escluse micro e piccole imprese operanti nel settore della pesca (codice Ateco 2007 A 03.1) e nel settore della fabbricazione dei mobili (codici Ateco 2007 C 31), alle quali sono destinate le agevolazioni dell’Asse 4 (all. 4 all’Avviso). - Asse 3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (all. 3 all’Avviso) Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, con esclusione delle imprese operanti nella produzione agricola primaria per le ragioni anzidette. - Asse 4. Progetti per sole micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (all. 4 all’Avviso) Micro e piccole imprese esclusivamente operanti nel settore della pesca (codice Ateco 2007 A 03.1) e nel settore della fabbricazione dei mobili (codice Ateco 2007 C 31). Sono escluse dall’incentivo le imprese che abbiano ottenuto un provvedimento di concessione di contributo per uno degli Avvisi 2016, 2017 e 2018, ma è fatta salva la partecipazione agli Assi 1.1, 2, 3, 4 per i soggetti che abbiano ottenuto per uno degli Avvisi 2016, 2017, 2018 il provvedimento di concessione per progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Sono altresì escluse le imprese che abbiano chiesto e ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto di domanda, fatta eccezione per le agevolazioni derivanti da interventi pubblici di garanzia del credito. In sostanza, vige un generale divieto di cumulo con altre incentivazioni, anche a titolo “de minimis” relativamente alle medesime iniziative. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola unità produttiva in una sola Regione o provincia autonoma, riguardante una sola tipologia di progetto fra quelle ammesse.

Forma e misura dell’incentivo. Divieto di cumulo L’incentivo è concesso secondo il regime di aiuto

“de minimis”, che per la generalità delle imprese (diverse dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacultura) è quello dettato dal regolamento (UE) della Commissione n. 1407 del 18 dicembre 2013. Per gli Assi 1, 2 e 3 l’incentivo consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi del progetto al netto dell’IVA. L’importo contributivo massimo è pari a 130.000 euro, quello minimo a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 1.2) non è fissato un limite minimo di contributo. Per l’Asse 4 l’intensità percentuale del beneficio è sempre pari al 65%, ma il limite massimo e minimo sono posti, rispettivamente, a 50.000 e a 2.000 euro. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione fino al 50% del finanziamento, previa presentazione di garanzia fideiussoria. La garanzia ha durata di 12 mesi e sarà d’importo pari all’ammontare dell’anticipazione richiesta, maggiorato del 10%. I contributi di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo “de minimis”, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatta eccezione per gli interventi pubblici di garanzia sul credito e, con riserva di verifica di compatibilità da parte dell’Inail con l’Amministrazione finanziaria, per le agevolazioni fiscali.

Progetti ammissibili L’Avviso ha l’obiettivo di incentivare la realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per tali si intende il miglioramento documentato rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali (DVR) o, in mancanza, da relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. I progetti devono rispondere, caso per caso, alle condizioni e requisiti posti negli allegati all’Avviso, del quale formano parte integrante, e che riportano: - le tipologie di intervento ammissibili con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendiconto finale; - le spese ammissibili che concorrono a formare l’importo totale del progetto; - i parametri, associati sia a caratteristiche proprie delle imprese sia al progetto oggetto di domanda a cui sono attribuiti punteggi, utili

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ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti. I progetti devono osservare i seguenti criteri generali: - devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; l’eventuale variazione del luogo di lavoro è ammissibile solo qualora sia motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi che hanno consentito il raggiungimento della soglia di ammissione; - non possono determinare un ampliamento della sede produttiva; - non possono comportare l’acquisto di beni usati; - devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive alla data di pubblicazione dell’Avviso (30 novembre 2020). In più, i progetti di cui all’all. 1.2 (adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i lavoratori esclusivamente il datore di lavoro e i soci; inoltre, la tipologia di intervento e) del medesimo all. 1.2, riguardante l’adozione di un modello organizzativo e gestionale non asseverato, può essere richiesta solo se l’impresa non dispone già di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Nei casi in cui le tipologie di intervento ammissibili, così come definite negli allegati 1, 4 o 5, prevedano la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori o di macchine agricoli o forestali, questi devono essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2017. Per i dettagli si rinvia al testo degli allegati, raccomandando una attenta lettura degli stessi in funzione della fattispecie d’interesse dell’impresa.

Spese ammissibili Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione del medesimo e indispensabili alla sua completezza nonché le eventuali spese tecniche, così come previsto negli allegati all’Avviso. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente, i cui lavoratori o il titolare beneficiano del progetto. Sono ammesse anche le eventuali spese tecniche, entro i limiti fissati nei citati allegati. Le spese devono essere riferite a progetti non realizzati o in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda (15

luglio 2021). Per progetto in corso di realizzazione s’intende un progetto per la realizzazione del quale siano state assunte obbligazioni contrattuali in data pari o anteriore al 15 luglio 2021 con il soggetto che dovrà realizzarlo; non rientra in questa fattispecie la firma del preventivo per accettazione. Solo per i progetti di bonifica dall’amianto la data di presentazione del “piano di lavoro” può essere antecedente alla data di chiusura dell’anzidetta procedura informatica (15 luglio 2021). Non sono invece ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di: - dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio; - veicoli per il trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili; - ponteggi fissi. Sono, del pari, escluse le spese per: - trasporto del bene acquistato; - consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di contributo; - adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; - adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso del datore di lavoro; - manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; - compensi ai componenti degli organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. 231/2001; - acquisizioni tramite locazione finanziaria, ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore agricolo di cui all’Asse 5; - costi del personale interno (ad es., personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci); - costi autofatturati; - spese fatturate dai soci (persone fisiche o giuridiche) dell’impresa richiedente il contributo; - interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune; - costi connessi al contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese agricole di cui all’Asse 5. Per i progetti di cui agli allegati 1.1 (con esclusione degli interventi di cui alle lett. c, d, h), 2 o 4, nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto, il 65% del contributo dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita

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o con la permuta e quello della quota del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Domanda e procedure. L’accesso alla compilazione delle domande: le importanti novità Come per gli Avvisi precedenti, la procedura di presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà esclusivamente in modalità telematica. Formalmente, per assicurare sicurezza e trasparenza nonché per la transizione all’utilizzo esclusivo dell’identità digitale, la procedura resta piuttosto complessa, circostanza per la quale si raccomanda vivamente un’attenta lettura dell’Avviso in tutte le sue parti, inclusi gli allegati d’interesse. A partire dal 1° giugno 2021 le imprese interessate avranno tempo fino al 15 luglio 2021, ore 18.00 per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi on line” del sito web dell’Inail (www.inail.it), dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità, che resta fissata in 120 punti. Per accedere alla sezione l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line dell’Inail, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell’Istituto almeno 2 giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. Secondo quanto sul punto recita l’Avviso “l’accesso ai servizi on line è consentito ai soggetti registrati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, con le modalità di autenticazione previste dal portale www.inail. it, nella sezione accedi ai servizi on line e nella circolare Inail n. 36 del 19 ottobre 2020.” Sull’argomento si rinvia alla circolare associativa prot. n. 418/EI/mcs del 28 ottobre 2020. In breve, a partire dal 28 febbraio 2021, chi fosse già in possesso delle credenziali Inail potrà accedere al portale dell’Istituto fino alla scadenza di queste, e comunque non oltre il 30 settembre 2021; quanti, invece, non ne fossero in possesso potranno accedervi solo mediante il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) e la Carta nazionale dei servizi (Cns); infine, dopo il 30 settembre 2021 sarà possibile accedere al portale dell’Inail solo mediante gli anzidetti mezzi, atteso

che a questa data tutte le vecchie credenziali, se non già scadute, andranno a definitiva scadenza. L’accesso alla compilazione delle domande dei diversi Assi di incentivazione è disciplinato in funzione della gestione del rapporto assicurativo, come di seguito specificato: - domanda associata a rapporto assicurativo gestito da Inail; se la domanda è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese nell’art. 1 di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) il soggetto, che deve essere titolare di una posizione assicurativa attiva presso Inail, può accedere a tutti gli Assi; per l’Asse 4, però, deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l’appartenenza allo specifico settore (Codici Ateco 2007 A 03.1, C 31). La procedura è del tipo valutativo a sportello e la domanda può essere presentata alla sede Inail competente per territorio, avendo riguardo alla sede legale dell’impresa o all’unità locale ove opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’iniziativa. Per la presentazione della domanda è necessario osservare, poi, la seguente calendarizzazione: 1) Accesso alla procedura telematica (prerequisito) Prerequisito per accedere alla procedura on line di compilazione della domanda è che l’impresa sia registrata sul portale dell’Inail (v. sopra) e associata a una posizione assicurativa. 2) Compilazione e salvataggio on line della domanda: dal 1° giugno al 15 luglio 2021, ore 18.00 Dal 1° giugno al 15 luglio, ore 18.00 sul sito web dell’Inail (www.inail.it - sezione “accedi ai servizi on line”) le imprese registrate avranno a disposizione la procedura informatica che consentirà loro attraverso la compilazione di campi obbligatori di: - effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; - verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità; - salvare la domanda inserita; - effettuare la registrazione della domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”. La procedura non consentirà la registrazione della domanda nel caso di non corretta associazione della stessa alla tipologia di rapporto assicurativo così come sopra definito. Il punteggio minimo di ammissibilità è pari a

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120 punti (punteggio soglia). Dopo il 15 luglio 2021 le domande salvate non saranno più modificabili. 3) Download del codice identificativo: dal 20 luglio 2021 Dal 20 luglio 2021 le imprese, la cui domanda salvata in via definitiva tramite il tasto “invia” abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista (120 punti), e che abbiano soddisfatto i requisiti prescritti per il rilascio del codice identificativo, potranno accedere alla procedura informatica per il download di detto codice che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura mediante un’apposita funzionalità rilascerà un documento contenente il codice che dovrà essere conservato dall’impresa e utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. Sede Inail

4) Regole tecniche per l’inoltro della domanda e date dell’apertura dello sportello informatico Le domande inserite, alle quali sia stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on line utilizzando il codice identificativo attribuito e secondo regole tecniche che saranno pubblicate sul sito web dell’Inail 7 giorni prima dell’apertura dello sportello informatico La data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro telematico delle domande (c.d. click day) saranno parimenti pubblicate sul citato sito web www. inail.it, eventualmente con cadenze differenziate per ambiti territoriali o Assi. Le sedi Inail competenti a ricevere la domanda per il territorio del Friuli Venezia Giulia sono le seguenti:

Indirizzo

PEC

Trieste

Via del Teatro Romano, 18/20

trieste@postacert.inail.it

Udine

Piazza Duomo, 7

udine@postacert.inail.it

Pordenone

Via della Vecchia Ceramica, 3

pordenone@postacert.inail.it

Formazione degli elenchi cronologici provvisori e definitivi Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici dell’Inail. Al termine di ogni singola registrazione l’impresa troverà visualizzato un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio. Gli elenchi con l’ordine cronologico di arrivo di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito web dell’Inail entro 14 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio on line, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissione al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva, nonché di quelle provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi. L’orario di registrazione delle domande determina la priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle risorse disponibili. Detti elenchi, ancorché provvisori, costituiscono a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda (v. infra). In occasione della loro pubblicazione sarà comunicata la data prevista per la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi. A conclusione di questa fase c.d. di preistruttoria, sul sito web dell’Inail verranno pubblicati gli elenchi definitivi che evidenzieranno le domande:

- collocate in posizione utile ai fini della contribuzione; - decadute per mancato invio del modulo di domanda (modulo A) e dalla documentazione di completamento; - subentrate in posizione utile ai fini della contribuzione, ma da convalidarsi tramite l’invio del modulo di domanda e della documentazione di completamento; - risultate definitivamente non ammissibili per carenza di fondi. Gli elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento. A quest’ultimo riguardo i soggetti subentranti in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, entro il termine indicato contestualmente alla pubblicazione degli elenchi definitivi dovranno, a loro volta, provvedere all’invio della propria domanda (Modulo A) insieme alla documentazione a suo completamento sempre via PEC. Scaduto invano tale termine la domanda è considerata decaduta. Dal giorno successivo a quello della formale comunicazione degli esiti ed entro il termine comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici (almeno 30 giorni), le imprese collocate in posizione utile dovranno trasmettere alla sede Inail competente per territorio: - la domanda telematica generata dal sistema

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informatico (modulo A), sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di un documento d’identità valido del medesimo (si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio); - la perizia asseverata secondo i moduli predisposti (B1.1, B1.2, B2, B3, B4); - tutti gli altri documenti previsti per la specifica tipologia di progetto indicati negli allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 con riferimento ai parametri selezionati in domanda. I fac simili della modulistica saranno resi disponibili nella procedura informatica per la compilazione della domanda nonché pubblicati sul sito web dell’Inail prima dell’apertura della suddetta procedura.

Concessione ed erogazione del contributo Pubblicati gli elenchi definitivi, nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione utile, l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella graduatoria sotto indicata: 1° contributo richiesto minore; 2° importo del progetto maggiore; 3° data iscrizione alla CCIAA meno recente; 4° possesso del rating di legalità di cui al d.m. 20 febbraio 2014 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro. Beneficeranno del contributo le imprese che, in base a questi aggiuntivi criteri, rientreranno nella capienza delle risorse disponibili. L’istruttoria della domanda (c.d. verifica tecnica amministrativa) tiene conto dell’ordine del ricevimento della domanda on line, dell’effettivo raggiungimento della soglia iniziale di ammissione (120 punti) sulla scorta della rispondenza dei parametri dichiarati e dell’effettiva sussistenza di

tutti gli elementi dichiarati e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi. Qualora l’Inail ravvisi la non conformità o corrispondenza dei documenti richiesti ai requisiti posti dall’Avviso, invita l’impresa a integrare la documentazione o a fornire chiarimenti. L’Inail si riserva, inoltre, di richiedere altra documentazione riguardante il progetto, se funzionale alla verifica di conformità dei requisiti. Le risposte dovranno essere fornite entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’invito. Entro 120 giorni decorrenti dal termine formalmente comunicato per il perfezionamento della domanda (modulo A, perizia asseverata, documentazione specifica), fatta salva la loro sospensione per integrazione della documentazione o chiarimenti, la sede dell’Inail competente per territorio dà comunicazione dell’esito dell’istruttoria e della concessione o meno dell’incentivo. Nel caso di ammissione all’incentivo l’intervento deve essere realizzato e rendicontato entro 365 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, salvo proroga di 6 mesi a fronte di richiesta motivata. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto l’impresa beneficiaria deve inoltrare alla sede dell’Inail territorialmente competente la documentazione specificata negli allegati tecnici di riferimento. Entro 90 giorni dal ricevimento del rendiconto, salvo sospensione del termine per non più di 30 giorni per integrazione o chiarimenti della documentazione di spesa, e in presenza di esito positivo della verifica della rendicontazione, l’Inail provvederà all’erogazione del contributo. Infine, si rammenta che tutte le comunicazioni fra l’Inail e l’impresa devono avvenire mediante PEC. Si riepilogano, una volta ancora, le principali scadenze relative alla presentazione delle domande.

AVVISO ISI INAIL 2020 – CALENDARIO DELLE SCADENZE Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

1° giugno 2021

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

15 luglio 2021, ore 18.00

Download codici identificativi

dal 20 luglio 2021

Regole tecniche per l’inoltro della domanda in via telematica e entro la chiusura della procedura informatica sarà indicata date dell’apertura dello sportello la data di pubblicazione delle regole tecniche Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

entro 14 giorni dall’apertura dello sportello informatico

Upload della documentazione (efficace nei confronti degli am- il periodo di apertura della procedura sarà comunicato con messi agli elenchi, pena la decadenza della domanda) la pubblicazione degli elenchi cronologici Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi

alla data indicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori

Pag. 30 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2021


Per gli altri obblighi e adempimenti (conformità del progetto a quanto dichiarato in domanda, obblighi dei beneficiari, verifiche, et c.) si rinvia a una attenta lettura dell’Avviso. Questo con tutta la documentazione connessa è riportato sul più volte citato sito web dell’Inail. Per informazioni e assistenza sull’Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06-6001 del Contact center Inail.

Copia del tutto, comunque, può essere richiesta, unitamente a ogni informazione, all’ufficio economico dell’Associazione, la quale resta, comunque, a disposizione delle imprese per ogni altra informazione o assistenza, come pure per l’eventuale ottenimento del punteggio previsto per condivisione del progetto con le parti sociali.

Pag. 31 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2021

(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2021 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

102,9

0,564883

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

103,0

0,763196

MARZO

15.03

14.04

0,375

103,3

1,108138

APRILE

15.04

14.05

0,500

103,7

1,526393

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

Pag. 32 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2021



Rinnovo CCNL logistica, trasporto merci e spedizione novità e impatti economici

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 203/ LOP del 19 maggio 2021 per comunicare che in data 18 maggio 2021 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL LOGISTICA, TRASPOR-

TO MERCI E SPEDIZIONE, scaduto il 31 dicembre 2019, con nuova scadenza fissata al 31 marzo 2024. Il rinnovo prevede novità, in sostanza, solo sulla componente economico-retributiva con incrementi mensili complessivi pari a 104,00 euro lordi per la vigenza del rinnovo, parametrati al 3° livello super del personale non viaggiante e al livello B3 del personale viaggiante, nonché il riconoscimento di un importo di 230,00 euro lordi a titolo di “una tantum” come indennità di vacanza contrattuale, con erogazione su tre rate. Gli aumenti e l’una tantum saranno pertanto così scaglionati:

UNA TANTUM

AUMENTO TABELLARE (*)

EDR (*)

SANILOG

EBILOG

€ 100,00 a luglio 2021

€ 15,00 da ottobre 2021

€ 10,00 da gennaio 2022

Incremento da gennaio 2022 di € 2,5

Incremento da gennaio 2022 di € 1,5

€ 50,00 ad ottobre 2021

€ 25,00 da ottobre 2022

€ 80,00 ad aprile 2022

€ 20,00 da ottobre 2023 € 30,00 da marzo 2024

(*) da riparametrare in funzione del livello di inquadramento avendo come parametro il 3° livello super del personale non viaggiante e il livello B3 del personale viaggiante

Le organizzazioni sindacali si sono riservate di sciogliere la riserva sul rinnovo contrattuale, a se-

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guito della consultazione dei lavoratori entro il 15 giugno p.v. (LOP)


Conai: nuova autodichiarazione imballaggi uso pluriennale da utilizzare per usufruire della totale esenzione del contributo ambientale Il Conai con circolare del 4 maggio 2021 in riferimento agli imballaggi riutilizzabili impiegati in circuiti controllati e monitorati, ritiene opportuno ricordare che nella Guida Conai 2021 è stato aggiunto un nuovo modulo di autodichiarazione (6.11) da rilasciare ai fornitori di tali tipologie di imballaggi (quali, pallet, casse, etc.) per usufruire della totale esenzione del contributo ambientale Conai prevista alla lettera a) della Circolare Conai del 5 aprile 2012. In particolare, l’esenzione riguarda gli imballaggi strutturalmente concepiti per un uso general-

mente pluriennale adibiti alla movimentazione di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti): i) sia nell’ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico); ii) sia tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) purché appartenenti al medesimo soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale. Il nuovo modulo sostituisce di fatto le autocertificazioni a testo libero finora utilizzate dalle imprese utilizzatrici di tali imballaggi, le quali hanno in alcuni casi manifestato al Conai l’esigenza di disporre di un modulo univoco che possa superare rischi di dubbi interpretativi in merito alla specifica agevolazione contributiva. Il modulo è disponibile anche nel sito Conai al servizio dichiarazioni on line di Conai, “Area Autodichiarazioni per casi particolari” al link: 6_11_imbaggi_riutilizzabili_istruzioni.pdf . (CS)

Pag. 35 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 8 - 30 aprile 2021


Albo gestori ambientali. Proroga iscrizioni quelle con scadenza nel 2020 e sino al 31 luglio 2021 sono prorogate fino al 29 ottobre 2021 Con circolare n. 6 dell’11 maggio 2021, il Comitato Nazionale, in applicazione delle ultime disposizioni legislative sulla proroga di validità degli atti amministrativi (art. 3-bis della legge 159/2020 di conversione del decreto legge 125/2020) ha stabilito che tutte le iscrizioni all’albo nazionale dei gestori ambientali “in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 30 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto”. Pertanto tutte le imprese di trasporto rifiuti, iscritte all’albo con provvedimenti d’iscrizione aventi scadenza tra il 30 gennaio dello scorso anno ed il prossimo 31 luglio 2021, vedranno prorogate di validità dette iscrizioni sino al novantesimo gior-

no successivo alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 luglio prossimo), cioè fino al 29 ottobre 2021. “Resta inteso” - aggiunte la circolare del Comitato Nazionale - “che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve: a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni; b) prestare, per i casi previsti (iscrizione nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fidejussione, o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione a quella del 29 luglio 2021; c) comunicare la variazione dell’iscrizione.” Si riporta la circolare n. 3 dell’11 febbraio 2021 che dispone il rinvio e sottolinea che ciascuna impresa iscritta all’albo può verificare la scadenza della sua iscrizione all’interno della propria area riservata sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it.

Pag. 36 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 8 - 30 aprile 2021

(C)


SOA: rinnovo per l’Elettrica Friulana potrà eseguire impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata e continua Verifica triennale positiva per l’Elettrica Friulana snc di Tonizzo Ugo & C., con sede a Gradisca di Sedegliano (UD) in via Maggiore n. 34, che ha ottenuto l’attestazione per le categorie OG10 prima classifica di importo pari a 258.000 euro e OS30 per la seconda classifica d’importo pari 516.000 euro. Nello specifico settore degli impianti ad uso religioso sicuramente l’Elettrica Friulana snc di Gradisca di Sedegliano è l’azienda leader nel settore. L’esperienza trentennale del titolare Ugo Tonizzo permette alla sua ditta, fondata nel lontano 1978, di riuscire a dare voce, suono e canto alle liturgie di tutta Europa. Pionieri assoluti dell’audio digitale con la prima installazione di questo genere realizzata nel 1994, l’Elettrica Friulana unisce la capacità di innovarsi assieme alla precisione certosina dei suoi lavori che vengono realizzati su misura dopo un attento progetto condiviso e si integrano perfettamente agli ambienti ecclesiastici, risultano da sempre discreti e poco appariscenti (assecondando in questo modo anche le rigide normative in materia di Conservazione delle Belle Arti). Il fiore all’occhiello dell’azienda è sicuramente il rivoluzionario diffusore a colonna digitale, un capolavoro di innovazione tecnologica, qualità costruttiva e semplicità d’uso. Tra gli innumerevoli interventi basti ricordare l’impianto del Santuario della Madonna di Fatima in Portogallo, la Basilica di Lichen Stary in Polonia e il Duomo di Colonia in Germania. Gli ultimi impianti audio, videosorveglianza, elettrico, illuminazione artistica, antintrusione e antincendio sono stati installati al Santuario di Castelmonte, Duomo di Udine, Chiesa di Pieve di Cadore, Santuario Monte Grisa a Trieste, Basilica di Aquileia. L’Elettrica Friulana grazie alla qualità delle sue inPag. 37 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2021

stallazioni è un perfetto biglietto da visita di un’eccellenza del nostro Medio Friuli. In Trentino Alto Adige i lavori più significativi all’interno degli edifici di culto sono stati: a MERANO, DOBBIACO, BRESSANONE, SELVA VAL GARDENA, S. MICHELE APPIANO, BOLZANO, Sesto, CHIUSA, MALLES, VARNA, MONGUELFO. In Veneto: VERONA, Vittorio Veneto, Conegliano, Motta di Livenza, Oderzo, Pieve di Cadore, Auronzo di Cadore, Belluno, S. Pietro di Cadore, S. Michele, VICENZA, Bassano del Grappa, VENEZIA, MURANO e BURANO. In Lombardia: Milano, Rescaldina, CAORSO e Buguggiate. In Provincia di UDINE: Chiesa Beata Vergine delle Grazie, il Duomo, il tempio Ossario, la Chiesa San Giorgio Maggiore e il Seminario Arcivescovile Beato Luigi Scrosoppi tutti nella città di Udine. Inoltre in Provincia: l’Abbazia S. Gallo a Moggio Udinese, la Chiesa S. Maria oltre But e S. Martino Vescovo a Tolmezzo, la Chiesa S. Martino Vescovo a Cercivento, la Chiesa Decanale dei SS. Pietro e Paolo a Tarvisio, il Santuario della B.V. di CASTELMONTE, la Chiesa Santa Maria Assunta a Gemona del Friuli, la Chiesa San Lorenzo Martire a Buja, la Chiesa S. Silvestro a Premariacco e la Chiesa S. Maria Maggiore a Codroipo. In Provincia di PORDENONE i lavori più significativi sono stati: il Duomo di Pordenone, il Seminario Diocesano di Concordia a Pordenone, la Chiesa Don Bosco a Pordenone. In Provincia, invece: la Chiesa di S. Michele Arcangelo a Sacile, la Chiesa di S. Pietro Apostolo a Travesio, la Chiesa Arcipretale S. Maria Maggiore a Spilimbergo, il Santuario Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento, la Chiesa Gesù Crocifisso a Vajont e la Chiesa di Roveredo in Piano. A TRIESTE i lavori più significativi sono stati: la Chiesa Ns. Signora della Provvidenza e di Sion, la Cattedrale S. Giusto Martire, la Chiesa S. Giovanni Bosco, la Chiesa S. Lorenzo Servola, la Comunità Religiosa Serbo – Ortodossa, la Chiesa San Luigi Gonzaga, la Chiesa di Monte Grisa, la Chiesa S. Maria Maggiore e la Chiesa Immacolato Cuore di Maria. In provincia di GORIZIA i lavori più significativi sono stati: il Duomo di Gorizia, la Chiesa S. An-


drea Apostolo a Gorizia, la Chiesa Arcipretale S. Eufemia a Grado e la Chiesa Maria Madre della Chiesa a Ronchi dei Legionari. In totale sono oltre 2.000 le installazioni dell’Elettrica Friulana dalla sua fondazione e continuano ad aumentare di anno in anno. Importante sottolineare come oltre all’aspetto acustico venga curato anche quello inerente alla sicurezza: moderni impianti di videosorveglianza ed allarme antintrusione in tempo reale e controllabili direttamente dai tablet, sono un vero deterrente per i malintenzionati e un ottimo sistema per preservare gli edifici storici e talvolta anche quelli privati. In questo ultimo periodo anche in considerazione della pandemia, l’azienda ha intensificato la costruzione degli impianti negli edifici di culto per la trasmissione della messa in diretta streaming audio e video, tramite utilizzo dello smartphone o tablet o PC, che permette a chi impossibilitato ad andarci di persona di seguire la celebrazione da qualsiasi posto si trovi purché dotato di connessione internet. Con un semplice click sul proprio smartphone, tablet, o PC connesso a Internet è possibile vedere e ascoltare la Santa Messa, o altre celebrazioni religiose, in live streaming, senza costi di servizio, senza limiti di accesso o limiti di tempo e da ogni parte del mondo. In questo ultimo anno, l’Elettrica Friulana ha installato molti impianti streaming come a d esempio negli edifici religiosi del Friuli Venezia Giulia di: Prepotto, Udine, Cividale del Friuli, Codroipo, Mortegliano, Tarcento, Aquileia, Lignano Sabbiadoro, Pordenone, S. Vito al Tagliamento, Zoppola, Trieste. In Trentino a: Merano, S. Michele Appiano, Bolzano. In Veneto: a Belluno, Pieve di Cadore, Treviso, Concordia Sagittaria, Borso del Grappa e Verona.

Pag. 38 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2021

Con il rinnovo dell’attestazione SOA potrà eseguire fino ad un importo di 309.600 euro: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata e continua, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. Questa categoria comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione. Inoltre, sempre fino ad un importo di 619.200 Euro, potrà eseguire impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)



Audizione in Regione su edilizia, cave e CUC limitare l’utilizzo delle centrali di committenza

La Regione Friuli Venezia Giulia ha proposto alla nostra Associazione per le osservazioni il disegno di legge n. 130/2021 relativo alle “Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)”. La Confapi FVG è intervenuta in audizione con un proprio documento relativo alle materie del settore delle costruzioni. Di seguito illustriamo i temi più significativi del nostro intervento.

FORMAZIONE LAVORATORI EDILIZIA (modifiche all’articolo 8 della legge regionale 26/2020) L’articolato del DDL 130 dispone, in particolare, al fine di promuovere la più ampia diffusione della cultura della sicurezza e della regolarità lavorativa, con particolare riferimento al settore edile, sull’intero territorio regionale, viene previsto che i progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro realizzati dalle Casse Edili regionali, per i quali è previsto il sostegno regionale, possano avere come destinatari, oltre ai lavoratori edili iscritti alle Casse Edili e ai lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse medesime, anche le scuole secondarie di primo e secondo grado, i loro studenti e le rispettive famiglie, nonché i lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile. Pag. 40 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2021

Il nostro intervento ha segnalato che il settore delle costruzioni nella nostra Regione ha avuto negli ultimi 10 anni quasi un dimezzamento degli operai iscritti alle Casse Edili, e in considerazione della ripresa economica del comparto, dovuta anche agli incentivi statali quali sisma bonus, eco bonus e bonus facciate, si prevede per le imprese un notevole incremento della propria attività. Questa auspicata ripresa del settore delle costruzioni comporterà per le imprese l’assunzione di un rilevante numero di lavoratori dell’edilizia e dell’impiantistica. Abbiamo pienamente condiviso l’intendimento della Regione in merito alla possibilità di incentivare le casse edili e le scuole secondarie di primo e secondo grado che si occuperanno della formazione dei lavoratori del comparto come pure dei i lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (modifiche alla legge regionale 26/2014) Il Disegno di Legge riprende la questione relativa alla centralizzazione degli appalti nella nostra Regione. Sostanzialmente le modifiche del Disegno di Legge 130 non mutano il quadro normativo vigente, ma conformano la legge regionale 26/2014 alle modifiche legislative che hanno visto l’abolizione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) sostituite dagli Enti di Decentramento Regionale (EDR). Inoltre, viene regolamentata la funzionalità della Centrale Unica di Committenza (CUC) alla successiva approvazione delle Linee guida e ad un Regolamento da emanarsi entro 180 giorni. Abbiamo chiesto che su questi due documenti il coinvolgimento della nostra Associazione vista l’importanza che la Centralizzazione degli appalti ha sul tessuto economico della nostra Regione. Con la discussione di questo argomento abbiamo avuto però l’opportunità di spiegare alla IV Commissione Regionale gli effetti dell’introduzione delle CUC e le problematiche che sono derivate dalla centralizzazione degli appalti. Infatti, abbiamo spiegato, che nel 2014 con l’ap-


provazione della Legge Regionale n. 26/2014 c’è stata l’istituzione della centrale unica di committenza regionale per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali. L’azione della centrale unica di committenza regionale doveva essere volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l’ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell’efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l’economicità di gestione. Dopo tre anni dall’istituzione della centrale unica di committenza Regionale abbiamo sperimentato l’operatività dell’Ente con la pubblicazione dei bandi europei del dicembre 2017 (Giunta Serracchiani), in cui erano previste delle gare per i servizi di manutenzione degli immobili pubblici che si sono concluse solo a maggio del 2019 con la Giunta Regionale successiva guidata dal Governatore Fedriga. Infatti solo nel 2019 la CUC aveva aggiudicato a una rete temporanea di impresa con aziende di fuori Regione il contratto, del valore di quasi 30 milioni di euro, che assegnava per quattro anni la gestione di tre dei cinque lotti previsti nel bando per la gestione dei servizi di manutenzione energetica inerenti immobili e impianti in Friuli Venezia Giulia (tra i quali la manutenzione di impianti elettrici, di sicurezza e controllo accessi, idrico sanitari, di riscaldamento e raffreddamento, elevatori e antincendio, oltre al piccolo mantenimento edile) di proprietà dell’a Amministrazione regionale, dei vari enti collegati, tra cui i Comuni e le UTI (Unioni Territoriali Infracomunali). Gli altri due lotti del valore complessivo di circa 10,5 milioni sono invece stati aggiudicati a una rete temporanea di impresa sempre con sede fuori Regione. A quel tempo avevamo segnalato a tutti i rappresentanti della politica regionale quanto la centralizzazione degli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture rischiava di dare il colpo di grazia alle piccole e medie imprese della Regione, già messe a dura prova da una crisi che perdurava da parecchi anni. Abbiamo denunciato le conseguenze negative sul tessuto imprenditoriale locale della normativa sull’affidamento degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni sui soggetti aggregatori. Pag. 41 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2021

Ricordiamo, che da maggio 2019, con l’aggiudicazione definitiva alle aziende extra regionali, tutti gli enti locali, sono stati obbligati ad affidare la manutenzione degli edifici pubblici alle aziende vincitrici del bando, non potendo cioè decidere a chi affidare il servizio. Fino a quella data erano le piccole e medie imprese locali quelle alle quali le Stazioni Appaltanti facevano ricorso, grazie alla capacità delle stesse di rispondere con maggiore prontezza alle necessità dell’ente pubblico, vista anche la prossimità con quest’ultimo. Abbiamo segnalato che a quel tempo, non sono state previste neppure “soglie di salvaguardia” per le assegnazioni dei lavori di importi non elevati (40.000 euro era la soglia a cui alle imprese poteva essere affidato: il lavoro, servizio o fornitura direttamente senza svolgere una gara). Avendo raccolto le preoccupazioni delle imprese, molte a rischio di chiusura per effetto della centralizzazione dell’affidamento degli appalti pubblici, nel 2019 abbiamo portato avanti molte iniziative che denunciavano la problematica emersa con gli affidamenti, e incontrato molti Consiglieri Regionali sia della maggioranza che dell’opposizione per valutare le iniziative da fare e per cercare di limitare la portata di questi accordi quadro stipulati dalla Regione con queste importanti aziende di fuori Regione. Per segnalare la questione è stato interessato anche il Governatore Fedriga. Nel gennaio del 2020 con Delibera n. 84 la Giunta Regionale sembrava aver risolto la questione più delicata, che era quella di non aver originariamente definito per i Comuni una soglia minima entro cui potevano muoversi in autonomia, senza dover ricorrere alla gestione centralizzata della Stazione Appaltante. In particolare, definiva le soglie sotto le quali i Comuni non erano obbligati a fare contratti in convenzione, infatti, la delibera fissava il tetto di 40 mila euro per alcune realtà merceologiche. Per altre, invece, in cui si sono registrate i maggiori disagi, come il settore delle manutenzioni, si recepiva le disposizioni europee in materia, alzando la soglia a 214 mila euro. Dopo la soddisfazione di aver raggiunto l’importante obiettivo del ridimensionamento della Centralizzazione degli appalti, a gennaio del 2021 riscontriamo la pubblicazione di una Gara Europea a procedura aperta per la stipula di una convenzione per le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti loro asserviti, in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con le stesse caratteristiche di quello pubblicato nel 2017 e di un importo superiore al precedente.


L’appalto anche in considerazione dei requisiti richiesti per la partecipazione estromette di fatto le imprese locali. Abbiamo rimarcato, in audizione, che le Linee guida e il Regolamento di futura approvazione devono prevedere delle tutele per le imprese del territorio. Siamo convinti, e i fatti lo hanno dimostrato, che la centralizzazione del servizio appalti, con il suo elevato grado di standardizzazione, non riuscirà a soddisfare efficacemente i bisogni operativi di molte amministrazioni locali, e finirà per rappresentare un potente fattore di decrescita a carico delle piccole e medie imprese della Regione e, più in generale, del mondo del lavoro che ruota attorno all’affidamento degli appalti pubblici. In ultimo, abbiamo ricordato che non va dimenticato, che le imprese di fuori Regione non contribuiscono al pagamento delle tasse in Friuli Venezia Giulia.

ATTIVITÀ ESTRATTIVE (modifiche Alla legge regionale 12/2016) In merito alle disposizioni in materia di attività estrattive (modifiche alla L.R. 12/2016), abbiamo espresso un sostanziale apprezzamento in particolare: - per la previsione dell’utilizzo dello strumento della conferenza dei servizi quando il procedimento autorizzativo non comporta l’obbligo di V.I.A. - per la volontà di garantire tempi certi e brevi di risposta alle imprese che emerge con chiarezza dall’articolato e dal richiamo al meccanismo del “silenzio assenso”. Si tratta in generale di provvedimenti di semplificazione delle procedure che valutiamo molto positivamente pur consci che la gestione delle attività estrattive rimane fortemente condizionata dalla mancanza del previsto Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). Abbiamo ribadito quindi la disponibilità delle Associazioni a collaborare per una rapida adozione del PRAE augurandoci che, assieme alle imprescindibili necessità di tutela dell’ambiente, tenga adeguatamente conto della necessità di valorizza-

Pag. 42 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2021

re le materie prime regionali anche in un’ottica di riduzione dell’impatto ambientale delle movimentazioni e di recupero di materiali e stilemi tipici dell’architettura regionale. Si è fatto presente però che i progetti di PRAE che negli anni si sono susseguiti lasciavano alle amministrazioni comunali l’onere di individuare eventuali aree D4 nel territorio di propria pertinenza richiedendo un preventivo studio geologico sull’area che si vuole sottoporre a variazione di destinazione d’uso. È difficile pensare che una amministrazione comunale abbia l’interesse politico e le risorse economiche necessarie agli studi di fattibilità che il Progetto di PRAE prevede per l’individuazione di nuove zone D4. In assenza di strumenti concreti che possano incentivare e sostenere le Amministrazioni comunali in questa attività, il PRAE tradisce la previsione normativa di essere uno strumento utile per uno sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e mette in seria difficoltà nel progettare il proprio sviluppo le imprese che operano in questo settore ed investono in tecnologia ed occupazione. Nella gestione del complesso percorso che deve portare alla redazione ed approvazione del Piano regionale della Attività estrattive (PRAE) riteniamo fondamentale sottolineare che il suo scopo è di assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione. Il Piano, quindi, non deve essere una semplice raccolta di vincoli finalizzati alla tutela ambientale e neppure una serie di enunciazioni di principio, come per i PRAE che ci sono stati presentati in questi anni, ma deve costituire uno strumento che promuove e facilita un utilizzo sostenibile delle sostanze minerali che sono presenti nel territorio. Considerata la strategicità del settore per il suo impatto sull’edilizia e sulle opere pubbliche, si sottolinea come il PRAE dovrà essere predisposto con una particolare attenzione a sostenere lo sviluppo del settore con uno snellimento delle procedure e senza introdurre inasprimenti nei vincoli per le autorizzazioni. (CS)


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ANAC: Project financing le stazioni appaltanti sono tenute a concludere i procedimenti mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato L’Anac ha definito delle indicazioni per le stazioni appaltanti in relazione ai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a concludere i procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata presentate dagli operatori economici (art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016), mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso e mo-

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tivato (ai sensi della legge 241/1990), sia nei casi sia di valutazione positiva che negativa. È questa la principale indicazione che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla luce della giurisprudenza, fornisce alle stazioni appaltanti con una delibera di carattere generale. L’atto dell’Anac, deliberato dal Consiglio dell’Autorità il 21 aprile scorso, è stato adottato a seguito di una segnalazione sulla mancata trasparenza dell’azione amministrativa di una ASL sugli esiti delle proposte degli operatori economici per la realizzazione dei lavori di nuova costruzione di un ospedale. L’Autorità interviene anche sugli obblighi di trasparenza chiarendo che poiché a legislazione vigente non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione degli atti citati, ritiene importante che ne sia garantita la pubblicazione come “dati ulteriori” nella sezione “amministrazione trasparente” dei siti web istituzionali (art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013). (C)


C.d.s. Aggiornamento delle sanzioni pecuniarie per la prima volta in 20 anni è di segno negativo

Si segnala che con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 323 di pari data, sono stati aggiornati, come ogni biennio, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada (c.d.s.) sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo. Questa nei due anni precedenti (1° dicembre 2018 – 30 novembre

2020), e per la prima volta nel corso degli ultimi 20 anni, è risultata negativa, pari, cioè a - 0,2%. Stanti l’esigua entità della variazione e l’aggiornamento dell’importo della sanzione all’euro (senza centesimi), l’aggiornamento di questo biennio non fa segnare alcuna modifica nelle sanzioni con un minimo inferiore a 250 euro, mentre diminuisce di pochi euro per quelle superiori. L’aggiornamento non riguarda le sanzioni amministrative introdotte nell’ultimo biennio. Si riporta di seguito la tabella ministeriale con l’aggiornamento delle sanzioni del c.d.s., ricordando che il pagamento delle sanzioni in parola entro 5 giorni consente una riduzione del 30% del minimo delle medesime. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


31-12-2020

Serie generale - n. 323

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tabella A (articolo 1) AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA efficaci fino al 31 dicembre 2020

efficaci dal 1° gennaio 2021

minimo

massimo

minimo

massimo

€ 25 € 26 € 39

€ 100 € 102 € 159

€ 25 € 26 € 39

€ 100 € 102 € 159

€ 40 € 41 € 41 € 41

€ 164 € 165 € 167 € 168

€ 40 € 41 € 41 € 41

€ 164 € 165 € 167 € 168

€ 42 € 52 € 79 € 80

€ 173 € 102 € 317 € 318

€ 42 € 52 € 79 € 80

€ 173 € 102 € 316 € 317

€ 82 € 83 € 83

€ 330 € 328 € 333

€ 82 € 83 € 83

€ 329 € 327 € 332

€ 85 € 86 € 87 € 102

€ 338 € 339 € 345 € 207

€ 85 € 86 € 87 € 102

€ 337 € 338 € 344 € 207

€ 108 € 130 € 158 € 158

€ 434 € 260 € 636 € 639

€ 108 € 130 € 158 € 158

€ 433 € 259 € 635 € 638

€ 159 € 160 € 164

€ 642 € 646 € 659

€ 159 € 160 € 164

€ 641 € 645 € 658

€ 165 € 167 € 168 € 168

€ 661 € 666 € 673 € 679

€ 165 € 167 € 168 € 168

€ 660 € 665 € 672 € 678

€ 173 € 218 € 223 € 250

€ 695 € 870 € 445 € 1.000

€ 173 € 218 € 223 € 250

€ 694 € 868 € 444 € 998

€ 272 € 292 € 303

€ 1.086 € 1.168 € 1.210

€ 271 € 291 € 302

€ 1.084 € 1.166 € 1.208

€ 326 € 328 € 334 € 341 € 364 € 380

€ 1.304 € 1.311 € 1.334 € 1.365 € 1.817 € 1.522

€ 325 € 327 € 333 € 340 € 363 € 379

€ 1.301 € 1.308 € 1.331 € 1.362 € 1.813 € 1.519

Pag. 46 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2021


31-12-2020

Serie generale - n. 323

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA efficaci fino al 31 dicembre 2020

efficaci dal 1° gennaio 2021

minimo

massimo

minimo

massimo

€ 397

€ 1.587

€ 396

€ 1.584

€ 398 € 409

€ 1.595 € 1.637

€ 397 € 408

€ 1.592 € 1.634

€ 410

€ 1.646

€ 409

€ 1.643

€ 415 € 422

€ 1.668 € 1.694

€ 414 € 421

€ 1.665 € 1.691

€ 431

€ 1.734

€ 430

€ 1.731

€ 434 € 544

€ 1.738 € 2.174

€ 433 € 543

€ 1.735 € 2.170

€ 683

€ 2.733

€ 682

€ 2.728

€ 712 € 728

€ 2.848 € 3.636

€ 711 € 727

€ 2.842 € 3.629

€ 771 € 776

€ 3.101 € 3.111

€ 769 € 774

€ 3.095 € 3.105

€ 793

€ 3.175

€ 791

€ 3.169

€ 796 € 827

€ 3.212 € 3.312

€ 794 € 825

€ 3.206 € 3.305

€ 833

€ 3.335

€ 831

€ 3.328

€ 847 € 868

€ 3.389 € 3.471

€ 845 € 866

€ 3.382 € 3.464

€ 923

€ 3.690

€ 921

€ 3.683

€ 969 € 1.023

€ 3.875 € 4.092

€ 967 € 1.021

€ 3.867 € 4.084

€ 1.086 € 1.086 € 1.210

€ 3.260 € 4.348 € 12.108

€ 1.084 € 1.084 € 1.208

€ 3.253 € 4.339 € 12.084

€ 1.365 € 1.420

€ 5.467 € 14.196

€ 1.362 € 1.417

€ 5.456 € 14.168

€ 1.816

€ 7.264

€ 1.812

€ 7.249

€ 1.818 € 1.875

€ 7.276 € 7.503

€ 1.814 € 1.871

€ 7.261 € 7.488

€ 1.923

€ 7.694

€ 1.919

€ 7.679

€ 1.988 € 2.002

€ 7.953

€ 1.984

€ 7.937

€ 8.009

€ 1.998

€ 7.993

€ 2.034 € 2.050 € 2.733 € 4.843 € 5.110 € 11.130

€ 8.136 € 8.202 € 10.935 € 19.371 € 30.660 € 16.694

€ 2.030 € 2.046 € 2.728 € 4.833 € 5.100 € 11.108

€ 8.120 € 8.186 € 10.913 € 19.332 € 30.599 € 16.661

Pag. 47 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2021 20A07415


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