Apinforma 8-2022

Page 1

notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 8 30 aprile 2022

IN PRIMO PIANO OBBLIGO SOA PER I SUPERBONUS

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


ALFRIMAL® è la soluzione ecologica, atossica e funzionale che ritarda la combustione dei prodotti nel settore chimico, plastico, tessile ed elettrico.


UN RITARDANTE DI FIAMMA SOSTENIBILE PUÒ RENDERE PIÙ SICURI I TUOI PRODOTTI. E DA OGGI ANCHE PIÙ PERFORMANTI. Negli ultimi anni le aziende devono rispondere all’esigenza di integrare i loro prodotti con additivi pensati per rallentarne la combustione, per adeguarsi alle richieste del mercato e alle nuove normative in vigore. Al tempo stesso, la maggior sensibilizzazione dei consumatori nei confronti della salute e dell’ambiente ha portato alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative sempre più sostenibili. È così che nasce ALFRIMAL®, una linea completa di ritardanti di fiamma atossici, adatta a una vasta gamma di prodotti: chimici, tessili, elettrici, in plastica e gomma. ALFRIMAL® è a base di idrossido di alluminio (ATH), un minerale industriale che agisce in caso di incendio come ritardante di fiamma e soppressore di fumo. In questo modo i composti al quale viene aggiunto resistono più a lungo alla combustione e non emettono gas tossici. ALFRIMAL® sfrutta un’azione ritardante di fiamma strutturata in 3 differenti step e rappresenta una soluzione innovativa grazie alla sua particolare distribuzione granulometrica. Oltre ad essere atossico e funzionale, questo ritardante di fiamma offre il vantaggio di risultare versatile nell’applicazione in tutti i tipi di leganti organici. Questo permette di migliorare le proprietà meccaniche e della superficie dei composti al quale viene legato. L’ottimizzazione della formulazione è resa possibile grazie all’ALFRIMAL® Analysis, un sistema di valutazione ex ante che, avvalendosi del supporto specialistico e tecnico del team di ALFRIMAL®, permette di studiare caso per caso come aumentare le prestazioni di un composto. Le aziende che hanno saputo valorizzare i propri prodotti, rendendoli ancora più competitivi grazie ad ALFRIMAL®, si stanno già affacciando a nuovi mercati, assicurando un’offerta sostenibile e senza rischio. ALFRIMAL® viene prodotto da Alpha Calcit Füllstoff Gesellschaft, un Gruppo specializzato in ritardanti di fiamma con oltre 100 anni di storia. In Italia ALFRIMAL® è distribuito dalla sede Alpha di Viale Trento, 105 - 33077 Sacile, PN


notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 8 30 aprile 2022

Sommario Distribuzione dividendi

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

8

Dichiarazione Iva

12

Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA

14

I forfetari al debutto della e-fattura

17

Gli altri interventi del d.l. 36/2022

19

Bonus export digitale

22

Apprendistato professionalizzante

23

Inail. Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale

24

Linee guida per prevenire il Covid-19 nei cantieri

26

Obbligo SOA per i superbonus

27

Accesso al Fondo delle P.A. per il caro materiali

30

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News. Informazioni per l’internazionalizzazione

32

Scambi fra Soci

35

Autotrasporto c/t. Requisito dell’onorabilità

38

Documento unico di circolazione e di proprietà

39

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Distribuzione dividendi differenziazione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.

precedenza a quelli formati prima del 2007

Premessa Il regime di tassazione dei dividendi durante il periodo transitorio, che si chiude a fine anno, deve rispettare la presunzione di distribuzione prioritaria delle annualità più remote, a prescindere dalla partecipazione detenuta. È questo il chiarimento contenuto nella risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 163 del 30 marzo 2022. Il chiarimento offre l’occasione per analizzare alcuni aspetti del regime transitorio e riepilogare la normativa di riferimento, oggetto di una profonda modifica per quanto riguarda il regime impositivo negli ultimi anni. Ma prima di entrare nel merito è utile ricordare la differenza tra le partecipazioni qualificate e non qualificate. Le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie ovvero al 25% del capitale sociale. Quelle non qualificate rappresentano percentuali inferiori a tali valori.

La tassazione dei dividenti fino al 2018 La legge Finanziaria per il 2017 ha modificato il regime di tassazione dei dividendi a seguito della riduzione dell’imposizione Ires passata dal 27,5 al 24%. Tale riduzione aveva comportato un conseguente incremento dell’imposizione dei dividenti legati a partecipazioni qualificate al fine di mantenere invariato il gettito erariale. A fronte quindi di una riduzione della tassazione in capo alla società era stata aumentata la tassazione in capo ai soci. La legge Finanziaria per il 2018 è nuovamente intervenuta con riferimento alle partecipazioni detenute da persone fisiche, introducendo un’imposta sostitutiva unica del 26% ed eliminando la

Le modifiche della Finanziaria per il 2017 per le persone fisiche Come accennato, il D.M. 26 maggio 2017 a seguito della riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24%, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, in generale quindi dal 2017, ha ridefinito la percentuale di partecipazione al reddito complessivo dei dividendi riferiti a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche. Tale percentuale è stata aumentata dal 49,72% al 58,14% e ha interessato solo le partecipazioni qualificate. Per quelle non qualificate detenute da persone fisiche, il regime impositivo dei dividendi è rimasto invariato, mantenendo una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. La stessa percentuale di partecipazione al reddito complessivo del 58,14% è prevista anche per le partecipazioni detenute nell’esercizio d’impresa, da parte di imprese individuali o società di persone. In questi ultimi casi non si doveva distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate, perché il regime impositivo era uguale. La percentuale impositiva è applicabile agli utili prodotti nel 2017, mentre per quelli formatesi in periodi d’imposta precedenti, si continuavano ad applicare le vecchie percentuali. La percentuale di imponibilità del 58,14% si rende conseguentemente applicabile: - agli utili e proventi finanziari derivanti da partecipazioni qualificate e contratti di associazione in partecipazione detenuti da persone fisiche non in regime d’impresa; - agli utili legati a partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell’esercizio d’impresa, società in nome collettivo e in accomandita semplice. Per i dividendi formati con utili prodotti in esercizi precedenti e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, erano state confermate le vecchie percentuali di imponibilità che erano: - 40% per gli utili formati fino al 2007; - 49,72% per gli utili formati dal 2008 al 2016; - 58,14% per utili formati nel 2017. Il D.M. 26 maggio 2017 aveva introdotto anche

Pag. 8 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2022


una disposizione antielusiva, prevedendo che si considerano distribuiti prioritariamente gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e successivamente quelli formatesi fino al 31 dicembre 2016. In precedenza il contribuente, se aveva a disposizione riserve di utili formatesi in periodi con imponibilità diverse, poteva scegliere quale attribuire ai soci fissando in questo modo anche il regime fiscale conseguente. Le modifiche della legge di bilancio per il 2018 La legge di bilancio per il 2018 è nuovamente intervenuta sull’argomento e con riferimento ai soggetti persone fisiche, che non agiscano quindi in un regime d’impresa, ha introdotto una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, a prescindere dalla tipologia di partecipazione detenuta. La manovra ha quindi introdotto due modifiche, l’eliminazione della distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate e l’introduzione di una ritenuta unica a titolo d’imposta del 26%. Queste novità avrebbero interessato esclusivamente gli utili prodotti dal 1° gennaio 2018, mentre per quelli precedenti è stata prevista una disposizione transitoria. La norma transitoria prevede che per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, si sarebbe continuato ad applicare le vecchie percentuali viste sopra. Come ricordato il nuovo regime ha interessato esclusivamente le persone fisiche, conseguentemente per i dividendi corrisposti a ditte individuali e società di persone, si continueranno ad applicare le percentuali d’imposizione sopra ricordate. Questi ultimi soggetti al fine di evitare l’applicazione della ritenuta, all’atto della percezione dei dividendi devono dichiarare che la partecipazione è detenuta in regime d’impresa, senza necessità d’indicare anche la natura della partecipazione detenuta. Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate, eventuali delibere o distribuzioni di utili durante il periodo transitorio (2018 – 2022), sono tassate ai fini Irpef come segue: - se riferite a utili formati fino al 2007, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro ammontare; - se riferite a utili formati dal 2008 al 2016 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare; - se riferite a utili formati nel 2017 concorrono

alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare; - se riferite a utili formati a partire dal 2018 sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%, senza necessità di indicarli nella dichiarazione dei redditi. Come ricordato la disposizione transitoria, valida fino al 2022, ha cristallizzato la situazione, evitando la corsa alla distribuzione di utili formati in esercizi passati per fruire del regime più favorevole. Questo effetto sarà, infatti, conseguito automaticamente con l’applicazione del metodo FIFO, il quale considera distribuiti per primi gli utili formati in periodi più lontani. A partire dal 2023 tutte le riserve eventualmente non distribuite saranno gestite unitariamente assoggettandole alla ritenuta del 26% a titolo d’imposta.

I chiarimenti dell’amministrazione finanziaria Dopo aver analizzato il quadro impositivo pregresso, vediamo quali sono stati i chiarimenti contenuti nell’interpello n. 163/2022 e finalizzati a chiarire alcuni aspetti previsti dal regime transitorio, valido fino alla fine dell’anno in corso. Viene confermato che per la distribuzione di riserve di utili deliberate fino alla fine del 2022, si presume siano prioritariamente formate con utili prodotti fino al 31 dicembre 2007. Successivamente, con quelle formatesi fino al 31 dicembre 2016 e poi con quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Si conferma quindi l’applicazione del metodo LIFO a prescindere dalla circostanza che la delibera di distribuzione specifichi l’origine delle riserve utilizzate per la distribuzione. Tale presunzione è applicabile: - a tutte le tipologie di partecipazione, qualificate e non; - a prescindere da quanto indicato nella delibera di distribuzione; - a qualunque percettore, residente e non residente persona fisica o soggetto diverso. Non sarà quindi possibile pensare di distribuire riserve formate con utili prodotti fino al 2017 alle persone fisiche residenti in Italia detentrici di partecipazioni qualificate e le riserve post 2017 alle altre tipologie di soci. Fino al 31 dicembre 2022 le delibere di distribuzione di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 saranno assoggettati al regime di tassazione preesistente, senza possi-

Pag. 9 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2022


bilità di attribuire regimi differenziati e andranno dichiarati nel quadro RL del modello Redditi. Alla luce del quadro di cui sopra è importante fare alcune valutazioni di convenienza, perché la partecipazione al reddito parziale dei dividendi sarà consentito solo per le distribuzioni deliberate fino alla fine dell’anno in corso. Dal 1° gennaio 2023 il regime impositivo sarà in ogni caso quello della tassazione con ritenuta d’imposta del 26% a prescindere dall’epoca di costituzione delle riserve e della natura della partecipazione.

Dividendi percepiti da società di capitali Da ultimo si ricorda che non sono state modificate le regole di tassazione previste per le partecipazioni detenute dai soggetti Ires, i quali continueranno a mantenere un regime di esclusione da tassazione nella misura del 95% dei dividendi percepiti.

Pag. 10 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2022

(PZ)



Dichiarazione Iva come rimediare ad errori e omissioni

Premessa Il 2 maggio scorso è scaduto il termine per inviare all’amministrazione finanziaria la dichiarazione Iva relativa al 2021. L’obbligo di presentazione riguardava tutti i soggetti passivi, anche in assenza di operazioni imponibili. Le dichiarazioni annuali devono essere trasmesse telematicamente e l’invio si considera tempestivo se il file viene accettato dal sistema. A questo proposito sono considerate tempestive le dichiarazioni presentate entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ripresentate entro 5 giorni successivi lo scarto. Può comunque capitare che la dichiarazione sia trasmessa in ritardo, omessa, o sia infedele. Per ciascuna di queste violazioni sono previste specifiche sanzioni.

Dichiarazioni tardive Nel caso in cui la dichiarazione risulti trasmessa oltre la scadenza ma entro i novanta giorni successivi, la stessa non è considerata omessa ma tardiva. I contribuenti hanno quindi la possibilità di presentarla entro il 29 luglio 2022. In questi casi la sanzione prevista dall’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 471/97 va da 250 a 2.000 euro. La soglia minima di 250 euro è dovuta anche in assenza di imposte. Eventualmente a questa sanzione andrà aggiunta quella per l’eventuale omesso o carente versamento. La violazione può essere sanata con il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 comma 1 lett. c) del D. Lgs 472/97 versando una sanzione ridotta a 1/10 di quella ordinaria, quindi versando l’importo di 25 euro utilizzando il codice tributo 8911. Qualora l’imposta sia anch’essa versata in ritar-

do, la stessa potrà essere sanata applicando alla sanzione ordinaria del 30% le riduzioni previste dall’art. 13 citato.

Dichiarazioni omesse Decorso il termine di novanta giorni dalla scadenza la dichiarazione si considera omessa, tale violazione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 250 euro. La dichiarazione inviata oltre il termine di novanta giorni, ancorché considerata omessa, è utilizzata per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta e in essa indicata. La sanzione è calcolata in base all’imposta dovuta calcolata sottraendo dall’ammontare dell’Iva a debito: - tutti i versamenti effettuati e relativi al periodo d’imposta; - il credito dell’anno precedente non richiesto a rimborso; - l’imposta detraibile risultanti dalla liquidazione regolarmente eseguite. In base a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 471/97, se la dichiarazione omessa è comunque presentata dal contribuente entro il termine per la trasmissione della dichiarazione del periodo successivo e prima dell’avvio dell’attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, la sanzione si riduce dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

Dichiarazioni integrative Dopo la scadenza del termine è possibile rettificare o modificare i dati di una dichiarazione trasmessa presentandone una nuova compilata in ogni sua parte. Tale possibilità è riservata sia alle dichiarazioni a favore del contribuente sia per quelle a sfavore, importante che siano trasmesse entro i termini di scadenza previsti per l’accertamento, vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Sull’argomento è intervenuta la circolare dell’A-

Pag. 12 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2022


genzia delle entrate n. 42 del 2016 che ha distinto due ipotesi. La prima ipotesi riguarda la dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni ad integrazione di una precedente presentata nei termini. In questo caso la sanzione prevista è: - da 250 a 2.000 euro, sanabile in ogni caso con il ravvedimento operoso; - pari al 30% di quanto non versato se la dichiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo. Se invece la dichiarazione integrativa è presentata dopo 90 giorni la sanzione dovuta è: - dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo formale.

Ravvedimento Il nuovo assetto sanzionatorio, inserito a seguito dell’introduzione, nel comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. 472/97, della lettera a – bis), prevede una incongruenza. Da un lato il contribuente che presenta la sua prima dichiarazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza, può regolarizzare la violazione versando 1/10 della sanzione minima di 250 euro. Dall’altro il contribuente che corregge una dichiarazione presentata nei termini ordinari, nei 90 giorni successivi alla scadenza, può regolarizzare al maggior costo di 1/9. A bene vedere il secondo caso dovrebbe avere una sanzione inferiore visto che il contribuente ha assunto un comportamento più diligente presentando comunque nei termini ordinari una dichiarazione che solo successivamente sarà corretta. Di più, l’Agenzia delle entrate qualifica la dichiarazione come inesatta nel primo caso e come infedele nel secondo. La dichiarazione può in ogni caso essere integrata fino alla scadenza dei termini per l’accertamento utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il corrispondente periodo d’imposta.

Con la dichiarazione integrativa è possibile rimediare anche alla carenza, nella dichiarazione originaria, del visto di conformità ai fini della compensazione orizzontale del credito per ammontare superiore a 5.000 euro.

Il credito delle integrative a favore L’eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito può essere: - portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale, - utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie; - richiesto a rimborso se sussistono i requisiti. È tuttavia necessario che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione annuale. Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire i versamenti di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa, o è chiesto il rimborso se esistono i requisiti. Così se la dichiarazione integrativa viene presentata nel periodo 1° maggio 2022 – 31 dicembre 2022, nella dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, ovvero la dichiarazione Iva 2023, andrà indicato nel quadro VN il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa e non chiesto a rimborso. Credito che sarà compensabile dal 1° gennaio 2023.

Pag. 13 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2022

(PZ)


Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA individuati i livelli per il riconoscimento dei benefici premiali e 28 nuovi modelli L’articolo 9-bis, comma 11 (alle lettere da a) ad f)), del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, riconosce determinati benefici fiscali ai contribuenti cui si applicano gli ISA. Ora, per quanto riguarda l’anno d’imposta 2021, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022, sono state approvate le differenziazioni dei termini di accesso al predetto “regime premiale” e sono dettate, altresì, le relative disposizioni di attuazione. In particolare, viene disposto che: - l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA (lettera a) del citato comma 11) è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2021, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: a) 50.000 euro annui risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2022; b) 50.000 euro annui maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, nell’ipotesi di credito IVA infrannuale; c) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2021. Il Provvedimento in esame dispone che i menzionati benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021. Viene disposto, inoltre, che le citate soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2023.

-

-

-

-

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA (lettera b) del citato comma 11) maturato per l’anno di imposta 2022 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui - ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021. Anche in tali casi, il Provvedimento in esame prevede che i benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021. Inoltre, le citate soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2023. L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative (lettera c) del citato comma 11) è riconosciuta: a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2021; b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021. L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (lettera d) del citato comma 11), è riconosciuta: a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2021; b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021. I termini di decadenza per l’attività di accertamento (lettera e) del citato comma 11) sono

Pag. 14 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2022


SISTEMI DI PESATURA PESA A PONTE METALLICA

• Fornitura sistemi di pesatura conformi alle agevolazioni previste da Industria 4.0, completi di relazione tecnica. • Assistenza, installazione e manutenzione di bilance, pese a ponte, linee di etichettatura e peso-prezzatura. • Verifiche periodiche di Legge con il Laboratorio Metrologico Accreditato. • Consulenza metrologica, controlli e tarature con pesi certificati LAT in riferimento ai sistemi di qualità


ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2021, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta. - L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (lettera f) del citato comma 11) è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9, sempre per il periodo di imposta 2021, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Il Provvedimento dispone, inoltre, che il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021. Nell’ipotesi di contribuenti che conseguano, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, il Provvedimento in esame dispone, infine, che gli stessi possano accedere ai benefici premiali in parola se:

a) applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti; b) il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso. Si segnala infine che è disponibile il software sul sito dell’Agenzia delle entrate nella versione definitiva 1.0.0 del 3 maggio 2022, che fornisce l’elaborazione del punteggio per il periodo d’imposta 2021. Si evidenzia che il software non considera le correzioni che avrebbero dovuto essere contenute in un decreto correttivo per definire gli elementi statistici volti a calmierare il risultato dei singoli indicatori al fine di considerare gli effetti negativi della pandemia. Mancano all’appello anche le ulteriori esclusioni legate all’emergenza sanitaria, si pensi alle attività con un calo di fatturato superiore al 33%, che avrebbero dovuto essere inserite nel software.

Pag. 16 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2022

(PZ)


I forfetari al debutto della e-fattura dal 1° luglio saranno interessati i contribuenti con ricavi superiori a 25.000 euro Premessa L’obbligo della fattura elettronica è stato esteso a tutte le transazioni in regime B2B ma fin dal suo esordio sono state previste alcune esclusioni. Queste hanno riguardato i contribuenti forfetari, i minimi e le operazioni effettuate noi confronti dei soggetti esteri. Il legislatore dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Comunità Europea, con il D.L. 36/2022 è nuovamente intervenuto abrogando l’esonero per i contribuenti forfetari e minimi con decorrenza 1° luglio 2022.

L’estensione della fattura elettronica Con la soppressione dell’esonero dal prossimo 1° luglio l’obbligo di emissione della fattura elettronica sarà esteso anche: - ai contribuenti minimi; - ai contribuenti forfetari; - ai contribuenti che adottano il regime forfetario delle associazioni sportive. L’estensione tuttavia non interessa tutti ma solo i contribuenti con ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Rimane quindi ancora una quota di contribuenti esonerati rappresentata da soggetti con ricavi inferiori al limite di cui sopra. I contribuenti che dal 1° luglio dovranno emettere le fatture elettroniche e tenuto conto che queste sono senza l’applicazione dell’Iva in virtù dello specifico regime applicato, dovranno utilizzare il codice natura “N2.2”. Si evidenzia che i soggetti con ricavi inferiori ai 25.000 euro l’appuntamento è solo rimandato, nel senso che saranno comunque obbligati a utilizzare la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2024.

Il passaggio alla fatturazione elettronica con collegata conservazione del documento con la stessa modalità non impone cambi di numerazione né la tenuta di registri sezionali.

Moratoria sanzioni L’art. 18 comma 3 del D.L. 36/2022 ha introdotto un periodo transitorio di moratoria delle sanzioni, viene infatti previsto che nel periodo 1° luglio - 30 settembre 2022, l’emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non sarà assoggettato a sanzioni ex art. 6 comma 2 del D. Lgs. 471/97. La moratoria interessa solo le operazioni senza applicazione dell’Iva e non quelle eseguite dalle associazioni sportive in regime speciale ex legge 398/91, per le quali è invece previsto l’addebito dell’imposta. Tale disposizione prevede una sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, o da 250 a 2.000 euro nel caso in cui la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito.

Esterometro I soggetti tenuti all’emissione della fattura elettronica devono inviare l’esterometro in base al comma 3 – bis dell’art. 1 del D. Lgs. 127/2015. Il comma richiama in maniera generica i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica, ne discende che sempre dal 1° luglio 2022, i contribuenti minimi, i forfetari e le associazioni ex legge 398/91 con ricavi superiori a 25.000 euro, saranno tenuti all’invio dei dati con soggetti non residenti “Esterometro”. Si deve comunque ricordare che la legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto che i dati contenuti nell’Esterometro possono essere trasmessi tramite SDI utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica. Si pone l’accento sulla circostanza che la moratoria delle sanzioni riguarda solo l’emissione tardiva della fattura e non l’Esterometro.

Fattura elettronica e operazioni con San Marino Il D.L. 34/2019 ha esteso l’obbligo della fattura-

Pag. 17 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2022


zione elettronica anche con riferimento alle operazioni commerciali con San Marino. Il D.M. 21 giugno 2021 del MEF ha aggiornato le disposizioni riguardanti le cessioni di beni prevedendo: - la possibilità di emettere sia la fattura elettronica che quella cartacea nel periodo 1° ottobre 2021 - 30 giugno 2022; - l’obbligo dal 1° luglio 2022 di emettere e accettare la fattura in formato elettronico (rimangono comunque escluse le ipotesi in cui non è obbligatoria per legge). Da quanto sopra consegue che anche i contribuenti minimi, i forfetari e le associazioni ex legge 398/91 con ricavi superiori a 25.000 euro, dal 1° luglio 2022 dovranno adottare la fatturazione elettronica anche negli scambi commerciali con San Marino.

Sistema Tessera Sanitaria STS Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria STS è stato mantenuto per tutto il 2022 il divieto di emissione della fattura elettronica. L’invio di dati al STS riguarda le fatture relative a prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche.

Note di credito Utilizzando i chiarimenti contenuti nelle FAQ pubblicate in occasione del passaggio alla fatturazione elettronica, anche le note di variazione dovranno passare attraverso lo SDI. Dal 1° luglio 2022 sarà quindi elettronica anche la nota di variazione riferita a operazioni precedenti tale data. (PZ)

Pag. 18 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2022


Gli altri interventi del d.l. 36/2022 legati alla realizzazione del pnrr

Premessa Il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è in vigore dal 1° maggio 2022. Il provvedimento oltre a rendere obbligatoria la fatturazione elettronica per i forfetari (si veda l’articolo che precede) contiene altre disposizioni di particolare interesse per le imprese. Di seguito le più significative.

Sanzioni per mancata accettazione POS (art. 18, comma 1) È stato anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022, il termine per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non accettano i pagamenti elettronici (POS). Si tratta per lo più dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti al minuto e di prestazione di servizi, anche professionali. La sanzione è pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Trasmissione dati operazioni giornaliere saldate con pagamenti elettronici (art. 18, comma 4) L’articolo 5-novies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 (c.d. decreto “Fisco Lavoro”) ha introdotto per gli operatori finanziari (banche, poste, ecc.) l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronici utili per la

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. La norma in argomento estende il suddetto obbligo a tutti gli strumenti di pagamento elettronici e non solo quelli che garantiscano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, compresi quindi gli strumenti evoluti di incasso.

Differimento codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (art. 42) Viene differito ulteriormente dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Contestualmente viene abrogata la disposizione che prevedeva la proroga dell’entrata in vigore, al 31 dicembre 2023, delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui al Titolo II della Parte Prima del medesimo Codice. La disposizione è strettamente collegata allo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della Crisi in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, attualmente all’esame delle competenti commissioni parlamentari, il quale riscrive il citato Titolo II e introduce nuovi strumenti per la rilevazione tempestiva della crisi o dell’insolvenza. In particolare sarà recepita integralmente la più recente e dinamica disciplina della composizione negoziata della crisi (D.L. 24 agosto 2021, n. 118) in sostituzione del previgente sistema di allerta basato sul meccanismo degli indicatori e del procedimento di composizione assistita dinanzi all’OCRI.

Digitalizzazione “tour operator” (art. 38) Le risorse stanziate all’articolo 4 del D.L. n. 152/2021 per la misura di credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator vengono destinate ad incrementare le risorse già disponibili. Si vanno così ad aggiungere, ai 500 milioni di euro già stanziati nel periodo 20222025, ulteriori 98 milioni per la digitalizzazione delle agenzie e tour operator.

Pag. 19 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2022


Garanzie per finanziamenti nel settore turistico (art. 39) Viene previsto un intervento sul comma 3-bis dell’articolo 2 del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, avente ad oggetto la concessione di garanzie su finanziamenti erogati alle imprese alberghiere, agrituristiche, strutture ricettive all’aria aperta, del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, acquatici e faunistici, nonché per i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico (con una riserva del 50% dello stanziamento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica). In particolare, il comma 3-bis prevede che il

Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI, nell’attività di concessione di tali garanzie a valere sull’istituita “Sezione Speciale Turismo” del Fondo stesso - con una dotazione di 358 milioni di euro per il periodo 2021-2025 - adotti un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche e integri la propria composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Con l’articolo 39 del decreto in esame si dispone che l’operatività del Fondo per la richiamata attività sia immediatamente operativa anche in mancanza della prevista integrazione della composizione del Consiglio di gestione.

Pag. 20 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2022

(PZ)



Bonus export digitale la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedono l’automazione delle operazioni di trasferimento; - la realizzazione di servizi accessori all’e-commerce; spese per la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione del canale di export digitale; - digital marketing finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione; - servizi di CMS; spese per iscrizione o abbonamento a piattaforme SaaS; - servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano; - upgrade delle dotazioni di hardware finalizzate ad aumentare la presenza sui mercati esteri; - servizi connessi. Precisiamo che il contributo in oggetto può essere richiesto per l’acquisizione di soluzioni digitali fornite solamente da imprese iscritte nell’elenco delle società abilitate, che saranno debitamente riportate in un apposito elenco, consultabile dai soggetti beneficiari, entro 30 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione della domanda. Dal 10 maggio le imprese interessate possono già procedere con la compilazione della domanda, che potrà però essere inviata a partire dal 16 maggio 2022 e fino al 15 luglio 2022. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il sito di Invitalia, con identificazione del legale rappresentante tramite SPID e firma digitale. -

presentazione domande a partire dal 16 maggio 2022

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 211/ EV del 12 maggio 2022 per segnalare che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito “MAECI”), ha avviato un programma di sostegno a favore delle microimprese che intendono dotarsi di servizi e prodotti digitali funzionali all’aumento dell’export italiano, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 350 del 2003 e dalla legge n. 164/2014. La misura, che trova attuazione nella Delibera del direttore generale di ICE/Agenzia n. 21/21 del 25 novembre 2021, consiste in un contributo secondo il regime de minimis di ammontare pari a 4.000 euro, a fronte di spese ammesse non inferiori a 5.000 euro sostenute da microimprese nel campo nella digitalizzazione. Il contributo può essere richiesto da parte delle microimprese manifatturiere (codice ATECO C), anche organizzate in forma di reti e consorzi, che hanno avviato da almeno un anno la fatturazione di prodotti commerciali e che intendono sostenere spese per: - la realizzazione di sistemi di e-commerce vesto l’estero;

Pag. 22 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2022

(EV)


Apprendistato professionalizzante chiarimenti inl sulla possibilità di ricorrere alla fad

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 197/C del 3 maggio 2022 per ricordare che, con circolare n. 2 del 7 aprile 2022, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato, con particolare riguardo alla possibilità di ricorrere alla formazione a distanza (FAD) in modalità asincrona, nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziati dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione. Sulla base dell’art 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e delle linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, spetta alla normativa regionale definire gli strumenti per il riconoscimento di quella formazione, definita di base e trasversale, per l’acquisizione delle competenze basilari che l’apprendista deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. A seguito di richieste di chiarimenti formulate da alcuni Ispettorati territoriali, la Direzione Genera-

Pag. 23 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2022

le INL ha ritenuto ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning (intendendosi per tale una specifica ed evoluta forma di FAD, dove venga garantita l’interattività tra docenti e discenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti), esclusivamente in modalità sincrona. In questo modo, infatti, si assicura la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti. Peraltro, anche se con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG durante il periodo emergenziale, l’Ispettorato con la nota n 527 del 29 luglio 2020, aveva confermato la possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità e-learning o FAD nella sola modalità sincrona prevista “dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020”. In tal senso, la formazione si effettua mediante piattaforme telematiche che garantiscono il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output, in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. Per le stesse ragioni di cui sopra, l’INL ritiene che dette modalità vengano applicate anche quando la formazione sia erogata da organismi di formazione accreditati, nonostante sia finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione. (C)


Inail. Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 30 giugno 2022

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 196/C del 3 maggio 2022 per comunicare che l’Inail ha reso noto che, a seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 30 giugno 2022, sono state differite fino alla stessa data le disposizioni in materia di Sorveglianza sanitaria eccezionale. L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. Pertanto, sino al 30 giugno p.v., i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla

Pag. 24 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2022

nomina del medico competente, possono nominarne uno oppure fare richiesta ai servizi territoriali dell’Inail di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili, attraverso l’apposito servizio online disponibile dallo scorso 5 novembre, e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie. Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”. Una volta inoltrata la richiesta, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore che, all’esito della valutazione, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per lo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa, riservando invece il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura (in esenzione da iva) per il pagamento all’Inail della prestazione effettuata (fissata in € 50,85). Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione dedicata del sito Inail. (C)



Linee guida per prevenire il Covid-19 nei cantieri le misure resteranno in vigore FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Il Ministero della Salute con ordinanza firmata in data 6 maggio 2022 ha adottato le Linee Guida per consentire lo svolgimento delle attività in cantiere nella consapevolezza della necessità di contrastare adeguatamente il rischio sanitario da infezione COVID-19, alla luce del ripristino dell’ordinaria attività economico-sociale. Le linee guida sono state condivise anche con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Anci, Upi, Anas Spa, Rfi Spa, le Associazioni di categoria, fra cui la nostra CONFAPI ANIEM, e le federazioni del settore delle costruzioni di Cgil, Cisl e Uil, e resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2022. Le linee Guida contengono misure per prevenire i contagi nei cantieri e attuano le prescrizioni di legge e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. È raccomandato, ove possibile, il ricorso da parte delle imprese al lavoro agile per i soggetti che presentano particolari patologie e l’adozione di protocolli di sicurezza per evitare il contagio. Particolare attenzione viene riservata all’informazione sugli obblighi nei cantieri che dev’essere fornita dal datore di lavoro ai dipendenti e che riguarda l’uso delle mascherine messe a disposizione per le lavorazio-

ni, il rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti e la comunicazione tempestiva al datore di lavoro dell’eventuale comparsa di sintomi influenzali. Un’adeguata e corretta informazione deve essere assicurata dall’impresa anche agli altri soggetti che accedono al cantiere (tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi). I fornitori esterni, per le attività di carico e scarico, dovranno far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni laddove si possono verificare contatti per un tempo superiore ai 15 minuti. Deve inoltre essere assicurata la pulizia giornaliera di spogliatoi e aree comuni (mensa, cabina di guida o di pilotaggio) e l’accesso regolato e organizzato nei locali per evitare assembramenti. In caso una persona presente nel cantiere presenti febbre o altri sintomi influenzali, dovrà tempestivamente avvertire il datore di lavoro o il coordinatore della sicurezza, che procederà al suo isolamento. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente, sempre nel rispetto della privacy, segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitaria.

Pag. 26 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 8 - 30 aprile 2022

(CS)


Obbligo SOA per i superbonus da sempre l’associazione assiste le imprese per ottenere e mantenere l’attestazione La questione dei bonus edilizi è in continuo aggiornamento, le commissioni Industria e Finanze del Senato hanno approvato un emendamento al decreto Ucraina-bis che dispone una nuova stretta per le imprese. Tale modifica impone che, a partire dal mese di luglio 2023, per beneficiare dei bonus relativi alle riqualificazioni energetiche e antisismiche si debba essere in possesso della qualificazione Soa (Società organismo attestazione), la certificazione obbligatoria che serve alle aziende per poter partecipare a gare e appalti pubblici. Inoltre, già dal prossimo mese di gennaio, e quindi da inizio 2023, bisognerà dimostrare di averne fatto domanda, ossia di aver sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori autorizzati al rilasciano della Soa. È importante ricordare che, al fine di ottenere la predetta certificazione, si devono rispettare requisiti ben specifici, sia di tipo economico che tecnico. Occorre altresì dimostrare di essere regolari ai fini della normativa antimafia e del pagamento di tasse e contributi, e ancora, di non aver commesso alcun genere di infrazioni gravi in materia di sicurezza né aver ricevuto sanzioni interdittive. Questa norma si applicherà solamente per i lavori di importo superiore a 516mila euro e non si dovrebbe applicare ai lavori in corso di esecuzione.

Storia della qualificazione SOA A partire dal marzo 2000, con l’approvazione del d.p.r. 34 è stato rinnovato il sistema di Qualificazione delle imprese e, da allora, l’unico documento qualificante è la Certificazione SOA. Prima di questa data esisteva già un precedente percorso di Certificazione: l’iscrizione all’Albo Nazionale Pag. 27 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2022

dei Costruttori, di cui la nostra Associazione faceva parte nel comitato regionale del Friuli Venezia Giulia. La CONFAPI FVG ha rappresentato le imprese nell’Albo Nazionale Costruttori, e fin dai primi mesi del 2000 è stata tempestiva nel costituire con gli altri enti accreditati la SOANC di Roma, una delle prime SOA autorizzate a operare dall’Autorità dei Lavori Pubblici. Nel tempo la materia si è evoluta e l’Associazione ha seguito i cambiamenti legislativi, che hanno portato in questi ventidue anni al passaggio, prima all’AXSOA e poi ad aderire all’Argenta SOA, Società di Attestazione a cui anche adesso aderiamo. Ciò ha permesso alle imprese Associate assistite da CONFAPI FVG di qualificarsi senza risentire dei passaggi di Ente Certificatore e di Legislazione che nel tempo si sono verificati. Infatti, da sempre, al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione SOA.

Cos’è la SOA La Certificazione SOA è un attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000, e conferma che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni. Una volta ottenuta, la Certificazione SOA vale cinque anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA, nel nostro caso da Argenta SOA al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi quindici esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, vengono presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi quindici anni e i cinque migliori documenti contabili tra gli ultimi dieci approvati e depositati. La SOA è una Certificazione che qualifica l’impresa per la partecipazione agli appalti pubblici in categorie di opere e classifiche di importo, entrambe


commisurate alle capacità ed all’esperienza che l’azienda ha dimostrato all’Organismo di Attestazione. In particolare, le categorie di opere sono 52 e riguardano tutte le tipologie di lavori: - 13 riguardanti opere di carattere generale; - 39 riguardanti opere specializzate. Le classifiche di importo per cui le imprese si qualificano sono 10: - I fino a euro 258.000 - II fino a euro 516.000 - III fino a euro 1.033.000 - III bis fino a euro 1.500.000 - IV fino a euro 2.582.000 - IV bis fino a euro 3.500.000 - V fino a euro 5.165.000 - VI fino a euro 10.329.000 - VII fino a euro 15.494.000 - VIII oltre euro 15.494.000 (illimitata). Ciascuna classifica abilita l’impresa in possesso di Certificazione SOA a concorre ad appalti di importi pari alla classifica accresciuta di un quinto. Per ottenere la Certificazione SOA in classifiche di importo maggiori della II (oltre i 516.000,00 euro) è obbligatorio disporre di un Sistema di Qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001). In base alla normativa vigente, gli Organismi di Attestazione SOA, sono tenuti a riscontrare la

Pag. 28 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2022

bontà, veridicità, correttezza e sostanza di tutti i documenti che l’impresa utilizza ai fini della dimostrazione dei requisiti utili alla propria Qualificazione; tale processo di verifica prevede che la SOA interroghi i sistemi informativi, le banche dati, gli Enti che hanno rilasciato dichiarazioni o certificati.

Assistenza di Confapi FVG L’Associazione da sempre fornisce questo servizio gratuitamente per le imprese Associate. Ricordiamo che ogni attestazione è una procedura personalizzata per dimostrare la presenza dei requisiti: la regolarità rispetto alle norme su antimafia, fiscalità, lavoratori, moralità professionale, referenze bancarie, il patrimonio, le attrezzature, l’esperienza tecnica e professionale degli addetti dei direttori tecnici e dei collaboratori. Ogni criterio di valutazione si basa su dichiarazioni sostitutive, atti notori e documenti degli organismi istituzionali competenti CONFAPI FVG assiste le aziende nel conseguimento della certificazione SOA, ma soprattutto, consiglia e indirizza alla ottimizzazione dei requisiti in possesso, al fine di raggiungere la miglior attestazione possibile per l’azienda. (CS)


Soluzioni di lubrificazione e servizi per l'industria Lubrificanti ad alte prestazioni, competenza delle persone e servizi tecnici Mobil ServSM

Advancing Productivity. Aiutarti a raggiungere gli obiettivi di sicurezza, di tutela ambientale e di produttività con le nostre innovative soluzioni di lubrificazione è una delle nostre massime priorità. Questo è quello che intendiamo per Advancing Productivity. Ed è così che vi aiutiamo a raggiungere una visione più ampia di successo.

GROUP

IL FUTURO VICINO A TE

FIORESE LUBRISERVICE S.R.L. Via Castion, 70 - 36028 Rossano Veneto (VI) Tel. +39 0424 540600 - lubrificanti@fioreselubriservice.it - www.fioreselubriservice.it Sede operativa: Via Cussignacco, 80 - 33040 Pradamano (UD) Tel. +39 0432-671440 - lubrificanti.fvg@fioreselubriservice.it


Accesso al Fondo delle P.A. per il caro materiali il riferimento è il secondo semestre 2021 per i lavori in esecuzione alla data del 25 luglio 2021 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto 5 aprile 2022, sulle “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”. Con questo decreto il Ministero ha modificato la precedente disciplina, contenuta nel DM 30 settembre 2021, concernente, appunto, le modalità di accesso al Fondo per le compensazioni 2021, istituito ai sensi del comma 8, dell’articolo 1-septies del DL 73/2021. A tale Fondo potranno presentare domanda di accesso le Stazioni Appaltanti che non dispongano di risorse proprie sufficienti a coprire integralmente le istanze compensative che saranno richieste per il secondo semestre 2021, vengono ridotti da 60 a 45 giorni i termini entro i quali le Amministrazioni devono presentare domanda di accesso al Fondo. Il Fondo per l’adeguamento dei prezzi, avente una dotazione complessiva pari a cento milioni di euro per il secondo semestre dell’anno 2021, è così ripartito: a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, deve intendersi, quale impresa in possesso dei requisiti per importi inferiori a 150mila euro o in possesso della qualificazione SOA nella prima o seconda classifica (258mila o 516mila euro) b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, deve intendersi, quale impresa in possesso della qualificazione SOA dalla terza alla sesta (da 1.033.000 a euro 10.329.000 euro) c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, deve intendersi, quale impresa in possesso della qualificazione SOA per importi superiori a 10.329.000. Entro quarantacinque giorni dalla data del 30 aprile (13 giugno) le Stazioni appaltanti inviano la richiesta di accesso al Fondo utilizzando la piatPag. 30 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2022

taforma raggiungibile attraverso il link https:// compensazioneprezzi.mit.gov.it compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l’apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il modulo disponibile sulla piattaforma contiene le seguenti informazioni: a) dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza; b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021; c) data di presentazione dell’istanza di compensazione da parte dell’appaltatore; d) categoria di appartenenza dell’impresa richiedente; e) importo della compensazione richiesta dall’impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell’anno 2021 effettuate con il decreto adottato in attuazione del decreto-legge n. 73 del 2021; f) entità delle risorse finanziarie; g) importo della compensazione; h) entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo; i) estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della stazione appaltante. Nell’ambito della ripartizione del Fondo la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, sulla base dei dati e delle informazioni fornite assegna a ciascuno delle Stazioni Appaltanti, le risorse in ragione dell’importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa. Nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo e tenuto conto della dotazione assegnata a ciascuna categoria di imprese, la Direzione


generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di compensazione presentate e nelle more dello svolgimento della relativa attività istruttoria, può riconoscere un’anticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto. Qualora all’esito dell’attività istruttoria di cui al primo periodo l’istanza di accesso al Fondo sia rigettata in tutto o in parte, la medesima Direzione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla ripetizione totale o parziale

Pag. 31 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2022

dell’importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere comunica alle Stazioni Appaltanti l’assegnazione delle risorse agli stessi attribuite, al fine della loro corresponsione all’impresa che ha presentato istanza di compensazione. (CS)


Business News. Informazioni per l’internazionalizzazione a cura di informest consulting srl

Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

BONUS EXPORT DIGITALE SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICROIMPRESE MANIFATTURIERE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A partire dal 10 maggio 2022, sono disponibili contributi a fondo perduto a favore di microimprese e reti e consorzi di microimprese per lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione ed attività di esportazione attraverso soluzioni digitali (BONUS EXPORT DIGITALE). INFORMEST Consulting già accreditata per i servizi di internazionalizzazione d’impresa presso il MISE, SACE SIMEST, Regione del Veneto, Regione Lombardia, INVITALIA (TEM) segue sia l’istruttoria per l’ottenimento del contributo sia soprattutto i servizi di consulenza di export digitale per lo sviluppo delle imprese sui mercati esteri mediante strumenti digitali, anche integrati con azioni di export marketing tradizionale. Possono beneficiare del contributo le microimprese (meno di 10 dipendenti e fino a 2M. di fatturato) e le reti e consorzi di microimprese appartenenti al settore manifatturiero (cod. ATECO primario: C), con sede legale nel territorio nazionale. Nell’ambito del Bonus Export Digitale sono ammissibili le spese sostenute per usufruire di servizi esclusivamente resi da fornitori iscritti all’elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l’export certificato da

INVITALIA. Le spese ammissibili devono essere finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione delle microimprese attraverso: 1) SERVIZI DI CONSULENZA PER COMUNICAZIONE DIGITALE/ONLINE (strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale; Servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano finalizzati ad aumentare la presenza sui mercati esteri; Upgrade delle dotazioni di hardware per lo sviluppo di processi organizzativi); 2) SERVIZI DI DIGITAL MARKETING (Realizzazione di siti e/o app mobile verso l’estero; Sistemi di e-commerce con CRM, Digital marketing finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione: campagne di promozione digitale, SEO, backlink, SEM, campagne di content marketing, inbound marketing, couponing, rafforzamento presenza canali social; lead generation e nurturing); 3) SERVIZI DI ECOMMERCE (sistemi di e-commerce verso l’estero, incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce; Servizi accessori; CMS). Il contributo è concesso in regime “de minimis”: 4.000 euro alle microimprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 5.000 euro; 22.500 euro alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 25.000 euro. Le microimprese possono presentare le domande di incentivo esclusivamente mediante procedura informatica; è possibile presentare la domanda dal 16 maggio al 15 luglio 2022. Le aziende interessate a maggiori informazioni sulle opportunità offerte dal Bonus Export Digitale, possono inviare una e-mail all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it (0432 629743).

VENEZIA, 01-02 LUGLIO 2022: EVENTO INTERNAZIONALE DI INCONTRI B2B TRA PRODUTTORI AGROALIMENTARI E VITIVINICOLI E BUYERS INTERNAZIONALI – ‘LOVE 4 ITALIAN FOOD’ INFORMEST Consulting organizza la quinta edizione dell’evento di incontri internazionali nel

Pag. 32 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 1 - 15 gennaio 2018


BLUE GOLD

Esperienza di lusso nell’abbraccio dell’acqua curativa Donat WELLNESS

A

per un minimo di 2 persone in stanza

in appartamento fino a 70 mq

ZZ C O N O A PENSI

in

IO

EUR /a PERSONA

GG

IO

GG

NE

d i MASS

5

ME

in

m + 45

ZZ C O N O A PENSI

ME

m + 45

per un minimo di 2 persone in stanza

  H E T C T AC

760

EUR /a PERSONA

in camera 20 mq

Casinò in stile mediterraneo con cento slot machine.

PERNOTTAMENTI

PERNOTTAMENTI

380

CASINÒ

O

  H E T C T AC

O

P

Quest’acqua minerale unica e salutare con il più alto contenuto di magnesio al mondo è di casa da noi, a Rogaška Slatina.

Rilassatevi in coppia in un’intima e romantica spa con champagne e musica rilassante a lume di candela.

P

DONAT Mg

5

RELAX

• mondo delle saune • piscina coperta e scoperta, jacuzzi, idromassaggi • massaggi, trattamento di viso e corpo, bagni • fitness

Serate musicali, attività ricreative ed escursioni nei dintorni.

NE

INTRATTENIMENTO

d i M A S SA

Mezza pensione a partire da euro 70 / persona / giorno

IL PACCHETTO INCLUDE: • mezza pensione o pensione completa, • 45 min di massaggio, • possibilità di preparare cibi dietetici, • bottiglia di acqua minerale Donat Mg in stanza il giorno dell’arrivo, • ingresso gratuito nel prestigioso mondo delle saune (sauna finlandese, bagno turco, sauna alle erbe, sauna a infrarossi e biosauna, sauna russa),

• accesso gratuito alla piscina coperta e scoperta dell’hotel (a seconda della stagione), • accesso gratuito al centro fitness, • accappatoio, telo piscina e telo sauna, • accesso gratuito al Casinò Fontana, • Wi-FI gratuito.

GRAND HOTEL DONAT Superior - Zdraviliški trg 10 - 3250 Rogaška Slatina - Slovenia t. +386 (0)3 811 30 00 m. +386 (0)51 696 269 info@ghdonat.com www.ghdonat.com Hoteli in turizem Rogaška d.o.o., Zdraviliški trg 10 - 3250 Rogaška Slatina, Slovenia


settore delle specialità ed eccellenze agroalimentari ‘LOVE 4 ITALIAN FOOD’ che avrà luogo il 1 e il 2 luglio a Portogruaro, in provincia di Venezia. L’iniziativa prevede l’organizzazione di incontri B2B tra l’eccellenza della produzione agroalimentare e vitivinicola italiana e selezionati buyers internazionali provenienti dai Paesi dell’Europa Centro Orientale e dal Nord Europa (Area Benelux, Danimarca, Area Baltica, Polonia). L’evento coinvolgerà produttori italiani del settore agroalimentare e vitivinicolo e buyers appositamente selezionati e bene inseriti nel canale agroalimentare, interessati a sviluppare relazioni commerciali stabili per la promozione e vendita di prodotti

enogastronomici tipici. Alle aziende partecipanti saranno garantiti incontri preliminarmente definiti sulla base dei prodotti e degli interessi delle parti, con i buyers selezionati (importatori, distributori operanti sul canale HORECA, catene di negozi specializzati come enoteche, negozi di delikatessen, ecc.). Gli incontri B2B tra i produttori partecipanti e i buyers esteri saranno organizzati sulla base di un’agenda personalizzata di incontri d’affari, con degustazioni e visite aziendali. Le aziende interessate alla partecipazione possono contattarci alla email udine@informestconsulting.it oppure chiedere della dr.ssa Federica Vidoni al numero 0432 629743.

Pag. 34 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 1 - 15 gennaio 2018


Scambi fra Soci

locazione di fabbricati in zona artigianale udinese

L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.  Azienda Associata informa sulla disponibilità di cessione in locazione dei seguenti fabbricati:

diverse aziende o anche ad una singola azienda, considerando che, però, non sono comunicanti tra loro, ma solo adiacenti. Le due unità sono spazi di 55 mq. molto luminosi, divisi in 2 vani tra loro comunicanti, parzialmente arredati. Predisposti per connessione Internet e telefonia con cablaggio diretto a scrivanie già presente. Possibilità di utilizzo di uno spazio magazzino autonomo, separato dagli uffici, ma nello stesso stabile. Parcheggio coperto antistante agli uffici, più ampio parcheggio scoperto per eventuali ospiti. Possibilità di utilizzo, nei medesimi locali, di ampia sala riunioni dotata di spazio bar/cucina (attrezzata con elettrodomestici e bancone bar), videoproiettore, schermo e connessione Internet. L’area Partigross dove sono ubicati gli uffici è un’ampia area facilmente raggiungibile anche da mezzi pesanti, vicina alla dogana e al mercato ortofrutticolo. Al suo interno vi è un bar/trattoria aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 con orario continuato. Vi sono anche altre attività commerciali quali un negozio di cartoleria ed accessori per la casa (AZ Casa), Cauduro Cancelleria (ex Trost).

1^ DISPONIBILITÀ

2^ DISPONIBILITÀ

In Zona Artigianale Udinese (all’interno del complesso Partigross) in area protetta con veloce accesso al casello autostradale e alla tangenziale, a 5 minuti di auto dal centro città, disponiamo di 2 unità ufficio che possono essere affittate a due

In zona artigianale udinese (all’interno del complesso Partigross) in area protetta con veloce accesso al casello autostradale e alla tangenziale, a 5 minuti di auto dal centro città, disponiamo di area espositiva/magazzino mq. 1500 - Altezza 3,5 mt.

Pag. 35 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2022


Parcheggio coperto antistante agli uffici, più ampio parcheggio scoperto per eventuali ospiti. L’area Partigross dove sono ubicati gli uffici è un’ampia area facilmente raggiungibile anche da mezzi pesanti, vicina alla dogana e al mercato ortofrutticolo.

Al suo interno vi è un bar/trattoria aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 con orario continuato. Vi sono anche altre attività commerciali quali un negozio di cartoleria ed accessori per la casa (AZ Casa), Cauduro Cancelleria (ex Trost). (CS)

Pag. 36 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2022


ABBIAMO IN MENTE PER VOI SOLO OTTIME PROSPETTIVE

per la tua comunicazione su Apinforma contatta:

ufficio@scriptamanent.sm | 0432 505 900


Autotrasporto c/t. Requisito dell’onorabilità -

nuove disposizioni comunitarie che possono portarne alla perdita

Con regolamento di esecuzione (UE) della Commissione europea 2022/694 del 2 maggio 2022, pubblicato sulla GUUE L 129 del 3 maggio 2022, sono state introdotte nuove infrazioni in più materie - quali le discipline sui tempi di guida, di pausa e di riposo, sul tachigrafo; sul cabotaggio stradale e sul distacco dei lavoratori - che possono comportare la perdita del requisito dell’onorabilità di un’impresa dell’autotrasporto di cose per conto di terzi. Il reg. (UE) 2022/694, che va a modificare il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2016/403 del 16 marzo 2016 di pari argomento, entrerà in vigore il 23 maggio 2022. L’esigenza della modifica si sarebbe resa necessaria dall’introduzione di modificazioni apportate dai regolamenti (UE) del Parlamento e del Consiglio europei n. 1054/2020 e n. 1055/2020, facenti parte del c.d. Pacchetto mobilità, secondo quanto appresso precisato: - il reg. (UE) 1055/2020 ha modificato il reg. (CE) n. 1071/2009 e ha aggiunto all’elenco delle infrazioni gravi, che possono comportare la perdita dell’onorabilità, altre riguardanti la legislazione sulle obbligazioni contrattuali, sul cabotaggio e sul distacco dei lavoratori nel trasporto su strada; - il reg. (UE) 2020/1055 ha introdotto, in ordine al rischio di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, un criterio supplementare nel definire il livello di gravità delle infrazioni gravi;

il reg. (UE) 2020/1055 ha ancora modificato il regolamento (CE) n. 1071/2009, determinando la frequenza del ripetersi dell’evento, oltre la quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, con cui si tiene conto del numero di veicoli anziché del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto; - il reg. (UE) 2020/1054 ha introdotto nuove disposizioni relative alle infrazioni che comportano rischi per la vita o di lesioni gravi o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, da aggiungere all’elenco delle infrazioni gravi della normativa dell’Unione europea che può incidere sull’onorabilità dell’impresa di trasporti su strada o del gestore dei trasporti. Contestualmente, con il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione europea 2022/695 del 2 maggio 2022, pubblicato sulla GUUE L 129 del 3 maggio 2022, sono state adottate nuove modalità di applicazione della direttiva (CE) del Parlamento del Consiglio europeo 2006/22/CE del 16 marzo 2022 in merito al calcolo del fattore di rischio delle imprese di autotrasporto. Questo regolamento individua, infatti, una formula comune a tutti gli Stati membri per calcolare il suddetto fattore, al fine di orientare i controlli verso quelle imprese che presentano un fattore di rischio più elevato. La formula prende in considerazione il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni, i risultati dei controlli in cui non sono state rilevate infrazioni e se l’impresa di autotrasporto utilizza il tachigrafo intelligente su tutti i suoi veicoli. Copia degli atti citati può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione. Ma quanti volessero approfondire i contenuti dei medesimi possono richiedere allo stesso ufficio una specifica nota illustrativa.

Pag. 38 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2022

(AdT)


Documento unico di circolazione e di proprietà possibilità di utilizzo della fotocopia autenticata. note ministeriali

Il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) con nota prot. 300/ STRAD/1/0000014970.U/2022 del 6 maggio 2022, in ordine alla validità di una copia autenticata del documento unico di circolazione e di proprietà, ha ribadito che si applica quanto già chiarito dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con nota n. 12982 del 20 aprile 2022 per la carta di circolazione dei veicoli adibiti a

locazione senza conducente o in leasing con facoltà di acquisto, e, cioè, che essa può essere sostituita da fotocopia autenticata da parte dello stesso proprietario. Infatti - argomentano entrambi i Ministeri -, sebbene questa interpretazione non faccia espresso riferimento al documento unico, in realtà l’attuale formulazione dell’art. 180, co. 4 del codice della strada (c.d.s.) consente l’utilizzo di una fotocopia autenticata del documento unico ai fini della circolazione del veicolo. Infatti, “il DU [documento unico, n.d.r.] costituisce solo una specie del medesimo genere, rappresentato appunto dalla carta di circolazione e, di conseguenza, quanto previsto dall’art 180, comma 4, c.d.s., risulta applicabile, ad ogni effetto di legge, anche ai veicoli muniti di DU.” Copia della nota del Ministero dell’interno e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

Pag. 39 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2022

(AdT)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.