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AggIornAto Il Modello e PrevISte
SCAdenze SCAglIonAte
PREMESSA
Il legislatore per contenere l’incremento dei costi energetici dallo scorso anno ha previsto specifici crediti d’imposta a favore delle imprese differenziate a seconda della tipologia di fonte utilizzata elettricità o gas e dell’intensità di consumo. La legge di Bilancio per l’anno in corso ha mantenuto tali agevolazioni anche per il primo trimestre 2023 mentre il recente D.L. 34/2023 le ha ulteriormente confermate anche per il secondo trimestre 2023, ancorché con percentuali di beneficio ribassate del 25% (si veda anche Apinforma n. 7/2023).
I crediti oltre ad essere utilizzabili in compensazione tramite F24 possono essere anche ceduti a istituti bancari o altri intermediari.
L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
L’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione con il modello F24 è vincolato al rispetto si specifici termini temporali di seguito indicati.
- 30 settembre 2023 per la compensazione dei crediti relativi al 3° trimestre 2022 e di quelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- 31 dicembre 2023 entro questo termine devono essere compensati i crediti relativi al 1° trimestre 2023.
Termini ulteriori sono stati previsti per i settori agricolo e della pesca.
CEDIBILITà DEL CREDITO
Oltre alla compensazione diretta i crediti d’imposta possono essere anche ceduti a terzi, la cessione deve essere fatta per l’intero importo maturato nel trimestre o nel mese considerato escludendo conseguentemente cessioni parziali.
In caso di cessione il cedente deve richiedere il visto di conformità relativamente alla documentazione attestante l’esistenza del credito d’imposta.
Il visto può essere rilasciato da un professionista abilitato o da un CAF i quali sono anche tenuti all’invio telematico della comunicazione di cessione del credito.
I cessionari, vale a dire coloro che acquistano i crediti devono:
- accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, utilizzando la Piattaforma cessione crediti;
- utilizzare i crediti ricevuti esclusivamente in compensazione tramite modello F24, utilizzando appositi codici tributo espressamente istituiti dall’Agenzia delle entrate.
Ad ogni credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni al fine di garantire la tracciabilità delle cessioni e renderle più sicure.
I TERMINI DI UTILIZZO DEI CESSIONARI
I soggetti cessionari, vale a dire coloro che acquistano i crediti, devono utilizzarli in compensazione entro i seguenti termini:
- 30 settembre 2023 per i crediti relativi al 3° trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- 31 dicembre 2023 per i crediti relativi al 1° trimestre 2023.
Come si può notare i termini coincidono con quelli della compensazione diretta da parte del primo beneficiario.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
Come accennato la comunicazione di cessione deve essere trasmessa dal soggetto che appone il visto di conformità. Stante i termini di cui sopra la comunicazione deve essere effettuata qualche giorno prima della scadenza ultima prevista per la compensazione di cui sopra per consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.
Cessione crediti energetici
Il calendario previsto per l’invio telematico delle comunicazioni è:
- 20 settembre 2023 per i crediti relativi al 3° trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- 18 dicembre 2023 per i crediti relativi al 1° trimestre 2023.
LA COMUNICAZIONE
Il modello di comunicazione è composto ad un Frontespizio, dal quadro A utile per indicare la cessione del credito e dal quadro B contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel quadro A si deve indicare il codice identificativo del credito ceduto, corrispondente al codice
tributo da indicare nel modello F24, l’ammontare della spesa agevolata e del credito ceduto. Il campo anno non deve essere compilato. Per ogni modello può essere comunicata la cessione di una sola tipologia di credito, anche a favore di più cessionari. La parte “Il cedente comunica” deve essere compilata solo dopo aver acquisito l’accettazione da parte dei cessionari. Si dovranno riportare i loro codici fiscali, la data di cessione e il relativo importo. Al fine dell’accettazione o rifiuto, i crediti sono resi disponibili per i cessionari, sulla citata Piattaforma dopo 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione. (PZ)
Dichiarazione Iva
CoMe rIMedIAre A errorI e oMISSIonI
PREMESSA
Il 2 maggio scorso è scaduto il termine per inviare all’amministrazione finanziaria la dichiarazione Iva relativa al 2022. L’obbligo di presentazione riguarda tutti i soggetti passivi, anche in assenza di operazioni imponibili.
Le dichiarazioni annuali devono essere trasmesse telematicamente e l’invio si considera tempestivo se il file viene accettato dal sistema. A questo proposito sono considerate tempestive le dichiarazioni presentate entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ripresentate entro 5 giorni successivi lo scarto. Può comunque capitare che la dichiarazione sia omessa, trasmessa in ritardo o sia infedele. Per ciascuna di queste violazioni sono previste specifiche sanzioni e rimedi.
DIChIARAZIONI TARDIvE
Nel caso in cui la dichiarazione risulti trasmessa oltre la scadenza ma entro i novanta giorni successivi, la stessa non è considerata omessa ma tardiva. I contribuenti hanno quindi la possibilità di presentarla entro il 29 luglio 2023 che cadendo di sabato slitta automaticamente al successivo lunedì 31 luglio.
In questi casi la sanzione prevista dall’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 471/97 va’ da 250 a 2.000 euro. La soglia minima di 250 euro è prevista anche in caso di dichiarazione Iva per la quale non risultano dovute imposte.
Eventualmente a questa sanzione andrà aggiunta quella per l’eventuale omesso o carente versamento.
La violazione può essere sanata con il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 comma 1 lett. c) del D. Lgs 472/97 versando una sanzione ridot-
ta a 1/10 di quella ordinaria, quindi versando l’importo di 25 euro utilizzando il codice tributo 8911. Qualora l’imposta sia anch’essa versata in ritardo, la stessa potrà essere sanata applicando alla sanzione ordinaria del 30% le riduzioni previste dall’art. 13 citato.
DIChIARAZIONI OMESSE
Decorso il termine di novanta giorni dalla scadenza la dichiarazione si considera omessa, tale violazione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 250 euro.
La dichiarazione inviata oltre il termine di novanta giorni, ancorché considerata omessa è utilizzata per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta e in essa indicata.
La sanzione è calcolata in base all’imposta dovuta calcolata sottraendo dall’ammontare dell’Iva a debito:
- tutti i versamenti effettuati e relativi al periodo d’imposta;
- il credito dell’anno precedente non richiesto a rimborso;
- l’imposta detraibile risultante dalle liquidazioni regolarmente eseguite.
In base a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 471/97 se la dichiarazione omessa è comunque presentata dal contribuente entro il termine per la trasmissione della dichiarazione del periodo successivo e prima dell’avvio dell’attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, la sanzione si riduce dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.
DIChIARAZIONI INTEGRATIvE
Dopo la scadenza del termine è possibile rettificare o modificare i dati di una dichiarazione trasmessa presentandone una nuova compilata in ogni sua parte. Tale possibilità è riservata sia alle dichiarazioni a favore del contribuente sia per quelle a sfavore, importante che siano trasmesse entro i termini di scadenza previsti per l’accertamento, vale a dire fino al 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.
Sull’argomento è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 42 del 2016 che ha distinto due ipotesi.
La prima ipotesi riguarda la dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni ad integrazione di una precedente presentata nei termini.
In questo caso la sanzione prevista è:
- da 250 a 2.000 euro, sanabile in ogni caso con il ravvedimento operoso;
- pari al 30% di quanto non versato se la dichiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo.
Se invece la dichiarazione integrativa è presentata dopo 90 giorni la sanzione dovuta è:
- dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo formale.
RAvvEDIMENTO
Il nuovo assetto sanzionatorio, inserito a seguito dell’introduzione, nel comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. 472/97, della lettera a – bis), prevede una incongruenza.
Da un lato il contribuente che presenta la sua prima dichiarazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza, può regolarizzare la violazione versando 1/10 della sanzione minima di 250 euro.
Dall’altro il contribuente che corregge una dichiarazione presentata nei termini ordinari, nei 90 giorni successivi alla scadenza, può regolarizzare al maggior costo di 1/9.
A bene vedere il secondo caso dovrebbe avere una sanzione inferiore visto che il contribuente ha assunto un comportamento più diligente presentando comunque nei termini ordinari una dichiarazione che solo successivamente viene corretta.
Di più, l’Agenzia delle entrate qualifica la dichiarazione come inesatta nel primo caso e come infedele nel secondo.
La dichiarazione può in ogni caso essere integrata
fino alla scadenza dei termini per l’accertamento utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il corrispondente periodo d’imposta.
Con la dichiarazione integrativa è possibile rimediare anche alla carenza, nella dichiarazione originaria, del visto di conformità ai fini della compensazione orizzontale del credito per ammontare superiore a 5.000 euro.
IL CREDITO DELLE INTEGRATIvE A FAvORE
L’eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito può essere:
- portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale,
- utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie;
- richiesto a rimborso se sussistono i requisiti. È tuttavia necessario che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione annuale. Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire i versamenti di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa, o è chiesto il rimborso se esistono i requisiti. Così se la dichiarazione integrativa relativa al 2022 viene presentata nel periodo 3 maggio 2023 – 31 dicembre 2023, nella dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, ovvero la dichiarazione Iva 2024, andrà indicato nel quadro VN il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa e non chiesto a rimborso. Credito che sarà compensabile dal 1° gennaio 2024. (PZ)
L’art. 8 del D.L. 73/2022 è intervenuto sull’art. 83 del TUIR stabilendo che la procedura di correzione degli errori contabili ha rilevanza anche fiscale. Successivamente la legge di bilancio per l’anno in corso (L. 197/2022), ha precisato che la rilevanza delle correzioni contabili anche ai fini fiscali, opera esclusivamente nei confronti dei soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
In definitiva si rende applicabile il principio di derivazione rafforzata anche per le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, riconoscendo agli stessi rilevanza fiscale. Così a partire dal 2022 gli errori di imputazione temporale che vengono corretti in contabilità, siano essi rilevanti (con correzione a patrimonio netto) o irrilevanti (con correzione a conto economico), rilevano anche ai fini fiscali (principio di derivazione rafforzata). Tale principio riguarda sia i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC) sia quelli internazionali (IAS). Per errore contabile si intende l’impropria o la mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili (OIC 29 par. 44).
Il momento di rilevazione dell’errore contabile è quello in cui si individua e sono disponibile le informazioni e i dati per il corretto trattamento. Questo momento assume rilevanza per la competenza temporale, vale dire l’individuazione dell’esercizio in cui deve essere contabilizzata la correzione. Per gli errori non rilevanti la correzione è contabilizzata nel conto economico mentre per quelli rilevanti deve essere contabilizzata nel saldo d’apertura del patrimonio netto e la rettifica deve essere rilevata negli utili portati a nuovo o in altra componente del patrimonio netto.
L’obbligo di correzione dovrebbe riguardare solo i costi perché la correzione di un componente positivo è sempre tassato e quindi si presta meno a possibili arbitraggi.
Volendo esemplificare i concetti di cui sopra si pensi ad una società di capitali soggetta a revisione legale che nel 2021 ha omesso di iscrivere un debito verso dipendenti di 18.000 euro.
Trattandosi di un errore non rilevante, il debito e il costo vengono registrati nel 2022 con la seguente registrazione:
Sopravvenienze passive a Debiti v/dipendenti 18.000
Questa registrazione, imputata sia a conto economico che patrimoniale, se fiscalmente rilevante, in applicazione del principio di derivazione rafforzata, viene iscritta nel periodo d’imposta in cui viene corretto l’errore. nel nostro esempio la voce di costo di 18.000 euro assume rilevanza fiscale nel 2022. Conseguentemente non è necessario apportare alcuna rettifica nella dichiarazione dei redditi. Questa soluzione riguarda i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione contabile non interessa quindi società di capitali non soggette a revisione, società di persone e ditte individuali. Si deve comunque ricordare che la normativa nazionale riconosce la possibilità di procedere con la revisione volontaria.
Per i soggetti non interessati alla revisione contabile, la registrazione contabile rimane la stessa vista sopra ma sul piano fiscale si rende applicabile l’art. 109 del TUIR che lega il periodo di competenza a quello in cui è stato commesso l’errore. Da qui emerge la sostanziale differenza rispetto ai soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, dove la registrazione contabile assume rilevanza quasi automaticamente anche ai fini fiscali mentre per i soggetti per i quali la derivazione rafforzata non opera, la registrazione contabile e disgiunta dal trattamento fiscale che segue esclusivamente le disposizioni contenute nel TUIR.
Per i soggetti non sottoposti a revisione contabile quindi, nel periodo d’imposta di correzione, la rettifica se rilevata a conto economico e se fiscalmente rilevante, deve essere ripresa fiscalmente con le
Il trattamento degli errori contabili
opportune variazioni in aumento o in diminuzione nel quadro RF.
Per il periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore si deve inoltre presentare una dichiarazione integrativa e, in caso di maggior reddito, versare l’imposta ai tempi evasa oltre agli interessi e sanzioni ridotte in applicazione del ravvedimento operoso. In caso invece di minor reddito, sempreché non si tratti di errore di competenza, occorre
riportare il maggior credito o la minore imposta nel quadro DI della dichiarazione del periodo d’imposta in cui è stato rilevato l’errore.
Da quanto sopra emergono procedure diverse a seconda che il bilancio sia soggetto o meno a revisione contabile. (PZ)
Irap e welfare aziendale
deduCIbIlItà legAtA
AllA StAbIlItà del rAPPorto
Il welfare aziendale ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più significativo e apprezzato sia da parte dei collaboratori che delle imprese. L’argomento genera rilevanti implicazioni anche sul fronte fiscale e contabile che devono essere gestite correttamente.
Questi oneri dal punto di vista contabile possono trovare collocazione nella voce B.9 riservata ad accogliere i costi del personale o nella voce B.7 relativa ai servizi. I principi contabili, in particolare l’OIC 12, non individuano precisi criteri contabili o regole da seguire per l’iscrizione a conto economico di questi costi, la scelta pertanto rimane nella discrezionalità del redattore del bilancio.
Nessun limite viene previsto alla piena deducibilità dei costi sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato in merito all’imposizione diretta, vale a dire l’Ires e Irpef.
La scelta fatta assume tuttavia importanza per quanto riguarda l’Irap in virtù del collegamento del prospetto del conto economico con la determinazione della base imponibile. In linea generale la scelta comporta una indeducibilità se il costo viene imputato alla voce B.9 e una deducibilità se imputato alla voce B.7.
A questo proposito si devono però ricordare le modifiche intervenute in materia di deducibilità dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato per quanto riguarda l’Irap. È stato infatti riformulato, ad opera dell’art. 10 del D.L. 73/2022 (decreto Semplificazioni), parte dell’art. 11 del D. Lgs. 446/97. In realtà non si è trattato dell’inserimento di una nuova deduzione bensì di un raggruppamento in un’unica deduzione delle varie deduzioni riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato previste in precedenza. In luogo di un analitico elenco di costi deducibili legati al personale assunto a tempo indeterminato quali contributi INAIL, contributi
previdenziali e assistenziali, indennità di trasferta e deduzioni forfettarie cui si aggiungeva, in modo da raggiungere la totalità del costo, la differenza tra il costo complessivo e i predetti costi deducibili; si è prevista la deducibilità integrale dell’intero costo dei dipendenti a tempo indeterminato.
Più che di una modifica di tipo quantitativo si è quindi trattato di una semplificazione che non altera il risultato numerico finale. A questo proposito l’Agenzia aveva precisato che le modifiche, per i soggetti solari, erano applicabili dal 2021. Avendo carattere retroattivo consentivano di semplificare già la compilazione della dichiarazione Irap 2022, senza però modificare i conteggi dell’imposta dovuta. L’importo dell’imposta rimaneva inalterata proprio perché la norma non modificava l’ammontare degli oneri deducibili né i proventi imponibili. Alcuni prospetti rilasciati dalle case di software, proprio ai fini della deducibilità Irap dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato, non evidenziano tale costo. La ragione sembrerebbe collegata non tanto alla convinzione che i costi siano contabilizzati nella voce B.7, quanto alla loro natura figurativa, poiché transitando dai documenti dedicati ai dipendenti (Lul, cedolino, CU) non comportano un aggravio impositivo per il lavoratore a tempo indeterminato. Si ritiene comunque che l’irrilevanza reddituale per il percettore e la natura figurativa del costo non possano giustificare l’indeducibilità Irap. Il comma 4 – octies dell’art. 11 del D.Lgs. 446/1997, non fa distinzioni e pare difficile sostenere che gli oneri di welfare non facciano parte del costo complessivo del personale. Sarebbe comunque opportuno un chiarimento dell’amministrazione finanziaria similmente a quanto previsto per le indennità forfettarie di trasferta pagate ai dipendenti le quali devono essere annotate alla voce B9. In passato erano state considerate indeducibili dal comma 2 dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, ma dal 2008 tale norma è stata abrogata. Gli oneri legati al riconoscimento del welfare sono parte del costo complessivo sostenuto dalle aziende per i lavoratori subordinati, per cui, ove riferite a dipendenti a tempo indeterminato, sembra difficile sostenere l’indeducibilità ai fini Irap.
Diluizione bonus edilizi in 10 anni
2023 per il Superbonus, ovvero inviate fino al 31 marzo 2023 relativamente a Sismabonus e Bonus barriere architettoniche.
Ogni rata annale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, ulteriormente ripartita o richiesta a rimborso.
Con provvedimento n. 2023/132123 del 18 aprile 2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 9 del D.L. 176/2022 e delle successive modifiche apportate dal D.L. 11/2023. Si tratta delle procedure di ripartizione in 10 anni dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura delle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi. La nuova ripartizione (originariamente prevista in 4/5 anni) riguarda gli interventi legati al Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche. Il meccanismo prevede che la quota residua di ogni rata annuale dei crediti d’imposta in argomento, non utilizzate in compensazione, anche acquisiti per effetto di cessioni successive alla prima può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Più precisamente l’allungamento è esercitabile per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni relative al Superbonus delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022;
- agli anni 2023 e seguenti per le comunicazioni inviate tra il 1° novembre 2022 e il 31 marzo
La diluizione dovrà essere comunicata in via telematica accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia dove, dal 2 maggio 2023, è attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Fornitori e cessionari possono quindi esercitare l’opzione mentre dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
La comunicazione può riferirsi anche solo ad una parte del credito al momento disponibile e, con ulteriori e successive comunicazioni, potranno essere rateizzate anche in più soluzioni, la restante parte e gli eventuali altri crediti successivamente acquisiti. Nell’esempio riportato nel provvedimento delle Entrate, si evidenzia che il titolare del credito dovrà stimare la quota della rata del 2023, che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (ad esempio 60 a fronte di 100), e potrà utilizzare la quota residua non utilizzata (40) in dieci rate costanti di 4 ciascuna compensabili a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. In ogni caso e senza dover ricorrere a stime preventive, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere maggiori certezze circa i crediti non compensabili nell’anno e inviare la relativa comunicazione per la ripartizione decennale degli stessi.
Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)
IndIvIduAtI I lIvellI PreMIAlI
Per Il 2022
L’articolo 9-bis, comma 11 (alle lettere da a) ad f)), del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, riconosce determinati benefici fiscali ai contribuenti cui si applicano gli ISA.
Ora, per quanto riguarda l’anno d’imposta 2022, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2023, sono state approvate le differenziazioni dei termini di accesso al predetto “regime premiale” e sono dettate, altresì, le relative disposizioni di attuazione.
In particolare, viene disposto che:
1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA (lettera a) del citato comma 11) è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2023;
b) 50.000 euro annui maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024, nell’ipotesi di credito IVA infrannuale;
c) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2022.
Il Provvedimento in esame dispone che i menzionati benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022. Viene disposto, inoltre, che le citate soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2024.
2. L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA (lettera b) del citato comma 11) maturato per l’anno di imposta 2023 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022.
Anche in tali casi, il Provvedimento in esame prevede che i benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022. Inoltre, le citate soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2024.
3. L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative (lettera c) del citato comma 11) è riconosciuta:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2022;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.
4. L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (lettera d) del citato comma 11), è riconosciuta:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2022;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.
5. I termini di decadenza per l’attività di accertamento (lettera e) del citato comma 11) sono
ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2022, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.
6. L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (lettera f) del citato comma 11) è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9, sempre per il periodo di imposta 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Il Provvedimento dispone, inoltre, che il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ot-
tenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.
Nell’ipotesi di contribuenti che conseguano, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, il Provvedimento in esame dispone, infine, che gli stessi possano accedere ai benefici premiali in parola se:
a) applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
b) il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.
Servizio mensa diffusa
ChIArIMento
Sul trAttAMento fISCAle
Con la risposta all’interpello n. 301 del 21 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale dei servizi cd di mensa diffusa, ovvero quel servizio di mensa aziendale dove i dipendenti, anziché utilizzare la mensa interna, possono pranzare in ristoranti ed esercizi commerciali convenzionati, pagando il pasto con una card elettronica dotata di badge o mediante un’App.
Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia, segnaliamo i seguenti:
- nell’ambito delle prestazioni che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, individuate dall’art. 51, comma 2 del TUIR, il servizio di mensa diffusa non è assimilabile al servizio sostitutivo di mensa aziendale (cd ticket restaurant). In particolare, come l’Agenzia aveva già chiarito con la risoluzione n. 63 del 17 maggio 2005, il servizio di mensa diffusa consiste in un “sistema di mensa aziendale, che può essere definita ‘’diffusa’’ in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica.”
- Anche per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile e le relative modalità di detrazione,
l’Agenzia conferma le conclusioni della risoluzione n. 63/E del 2005. Pertanto, sia nell’ipotesi di mensa diffusa che per i ticket restaurant, il servizio è soggetto ad aliquota IVA del 4% in sede di fatturazione della prestazione da parte del Ristoratore al datore di lavoro, e l’IVA così addebitata è detraibile in capo sempre al datore.
- Circa le modalità di certificazione dei corrispettivi da parte dei Ristoratori, l’Agenzia ritiene possibile il ricorso alla fatturazione differita, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni.
- Ai fini IRES, sul presupposto che il servizio descritto dall’istante, reso mediante l’applicazione App, sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale, l’Agenzia ritiene che i relativi costi sostenuti dal datore di lavoro (rispetto ai dipendenti che vi beneficeranno) siano interamente deducibili, trattandosi di un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande (soggetta invece al limite del 75%, ai sensi dell’art. 109, comma 5 del TUIR). Lo stesso dicasi ai fini IRAP.
- Ai fini IRPEF l’Agenzia delle entrate sottolinea che se l’azienda offre il servizio di mensa diffusa con le caratteristiche sopra delineate, l’importo del pasto non concorre per l’intero a formare reddito di lavoro dipendente, senza le limitazioni previste per i buoni pasto (€ 4 al giorno, aumentato a € 8 nel caso dei ticket elettronici).
Rottamazione-quater prorogata al 30 giugno 2023
Con CoMunICAto del Mef dIfferIto AnChe Il PAgAMento
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 165/C del 28 aprile 2023 per ricordare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 68 del 21 aprile 2023, ha annunciato che è differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater), precedentemente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022).
Pertanto, i contribuenti avranno a disposizione due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura di rottamazione. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023), il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata.
Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitterà al 31 ottobre 2023.
Si ricorda che la nuova forma di definizione agevolata si applica ai carichi di importo superiore ai 1.000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
In particolare, è prevista la possibilità di estinguere tali debiti con il pagamento della sola somma capitale (oltre alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento), con esclusione degli interessi iscritti e delle sanzioni incluse nei carichi stessi, degli interessi di mora, delle sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura tributaria, e delle somme maturate a titolo di aggio.
Per procedere alla definizione in commento, il debitore deve comunicare all’Agente della riscossione, mediante apposita dichiarazione da trasmettere telematicamente entro la nuova data del 30 giugno 2023, la sua volontà di voler usufruire del beneficio, indicando anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato, con l’impegno di rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.
Domicilio digitale società di persone
CoMunICAzIone
La CCIAA PN UD ci ha comunicato l’avvio dei procedimenti d’ufficio per l’assegnazione dei domicili digitali nei confronti delle società di persone. Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020, il possesso del domicilio digitale è prerequisito essenziale per l’iscrizione al Registro delle Imprese. Tutte le imprese già iscritte al Registro che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale devono regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio. Proseguendo nell’attività già intrapresa nei confronti delle imprese individuali, si informa che la CCIAA PN UD ha avviato procedimenti per l’assegnazione dei domicili digitali anche nei confronti delle società di persone inadempienti con diffida ad adempiere.
L’iter di avvio dell’assegnazione interessa complessivamente 206 società di persone (67 per la provincia di Pordenone e 139 per la provincia di Udine) attualmente prive di proprio domicilio digitale.
Sul sito camerale (sezione “trasparenza” - Albo camerale) dal 24 aprile fino al 7 giugno 2023 resterà pubblicata la Determinazione del Conservatore n. 2023000021 del 24 aprile 2023 completa della comunicazione di avvio e di diffida ad adempiere e
di n. 2 elenchi, uno per la provincia di Pordenone e uno per quella di Udine, delle società di persone prive di domicilio digitale, non soggette a procedure concorsuali e non assoggettabili a procedure di cancellazione d’ufficio.
Nel termine assegnato, cioè fino al 7 giugno 2023, le imprese possono regolarizzarsi dotandosi di proprio domicilio digitale da iscrivere al Registro delle Imprese.
La domanda di iscrizione del domicilio digitale è gratuita e può essere predisposta in totale autonomia, in modo semplice e intuitivo, tramite il sito https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/ do/Welcome.action se un legale rappresentante è in possesso di firma digitale. È possibile predisporre anche una ordinaria pratica telematica Comunica comunque non soggetta ad imposta di bollo e diritti di segreteria.
In caso di mancato adempimento, ai sensi della normativa in oggetto, la Camera di Commercio assegnerà d’ufficio un domicilio digitale (PEC) che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore https://impresa.italia.it/cadi/ app/login; lo stesso sarà attivo solo in ricezione, automaticamente inserito nelle visure e nei certificati e consultabile negli elenchi INI-PEC.
La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporterà inoltre la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa, raddoppiata rispetto agli ordinari importi di cui all’art. 2630 c.c. quindi a titolo di oblazione euro 412,00 per ogni legale rappresentante.
Si raccomanda, quindi, la consultazione degli elenchi di cui sopra, disponibili sul sito internet della Camera di Commercio.
ContrIbutI. terMInI Per lA
PreSentAzIone delle doMAnde:
dAlle ore 10.00 del 16 MAggIo 2023
Alle ore 16.00 del 29 gIugno 2023
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 173/ RO dell’8 maggio 2023 per comunicare che la Regione Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 640 della Giunta regionale del 29 marzo 2023, ha approvato un bando contenente aiuti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimenti produttivi.
1. A ChI è RIvOLTO
Possono presentare domanda e beneficiare degli Aiuti per gli investimenti produttivi le imprese iscritte nel Registro delle imprese e i liberi professionisti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del Bando, aventi dimensione di PMI e sede operativa nella quale è realizzato il progetto attiva nel territorio regionale. Possono presentare la domanda anche i soggetti che, pur non avendo sede operativa nel territorio regionale nella quale è da realizzare il progetto al momento della presentazione della domanda, si impegnano, mediante apposita dichiarazione, ad attivarla entro la data di rendicontazione del progetto.
2. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili i progetti che, utilizzando i mutamenti della tecnologia, sono finalizzati all’ottimizzazione e all’ammodernamento:
a) dei processi produttivi del beneficiario;
b) della capacità produttiva del beneficiario;
c) dei modelli organizzativi e di business del beneficiario;
d) delle linee di prodotto e di servizio del beneficiario.
Sono inoltre ammissibili i progetti concernenti:
a) la realizzazione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature
elettroniche che governino una o più fasi del ciclo tecnologico;
b) la realizzazione di sistemi di automazione e robotica industriale, anche collaborativa, che, tramite l’interazione tra parti meccaniche e dispositivi elettronici, permettono il governo e il controllo di una o più fasi del ciclo produttivo;
c) l’acquisto di sensoristica e attrezzature di controllo dei macchinari e degli impianti per la gestione e tracciabilità dei dati relativi alla produzione, anche a fini predittivi e per la manutenzione e la diagnostica avanzata;
d) l’acquisto di apparecchiature elettroniche nonché sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, al miglior utilizzo delle risorse energetiche e/o al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori;
e) l’acquisto di apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi tecnologicamente avanzati ed informatizzati;
f) l’acquisto di hardware e software per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi suddetti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi.
Ai fini della realizzazione dei progetti sono ammissibili le seguenti spese:
a) acquisto e installazione di macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica, nonché l’eventuale quota capitale dei canoni della locazione finanziaria diretta alla loro acquisizione;
b) acquisto e installazione di hardware e di beni immateriali quali software e licenze d’uso, funzionali all’utilizzo dei beni di cui alla lettera a), nonché l’eventuale quota capitale dei canoni della locazione finanziaria diretta alla loro acquisizione;
c) acquisizione di servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di ottimizzazione e ammodernamento contemplati dal progetto, nel limite del 30% della spesa ammessa di cui alle lettere a) e b).
Non sono ammissibili i progetti che contemplano la mera sostituzione di beni.
Sono ammissibili i progetti avviati successiva-
Investimenti innovativi, tecnologici e digitali
mente alla data di presentazione della domanda, ma possono essere ammessi anche progetti avviati a partire dal 1° gennaio 2022, solamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis), alle seguenti condizioni:
- nel caso di fornitura di beni, la data dell’ordine giuridicamente vincolante ovvero, in assenza di ordine giuridicamente vincolante, la data del documento di trasporto o, in assenza di documento di trasporto, la data della fattura o di documento contabile avente forza probatoria equivalente relativa ad almeno un bene ammissibile deve essere successiva alla data di presentazione della domanda;
- nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in assenza di contratto giuridicamente vincolante, la data della fattura o del documento contabile avente forza probatoria equivalente relativa ad almeno un servizio ammissibile deve essere successiva alla data di presentazione della domanda.
3. REGIME E INTENSITà DI AIUTO
Gli aiuti per gli investimenti produttivi sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis). In tal caso l’intensità massima è pari al 40 % della spesa ammissibile. Su espressa indicazione del soggetto richiedente gli aiuti possono essere concessi anche ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 (esenzione). In particolare:
- per le spese per l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica e l’acquisto e l’installazione di hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso - inclusa l’acquisizione di licenze d’uso mediante canone periodico nel limite massimo di dodici mesi, funzionali all’utilizzo dei beni predetti, con un’intensità massima pari al 20% della spesa nel caso di medie imprese e del 10% in caso di piccole imprese;
- per le spese per l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica e l’acquisto e l’installazione di hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso - inclusa l’acquisizione di licenze d’uso mediante canone periodico nel limite massimo di dodici mesi, funzionali all’utilizzo dei beni predetti, nei limiti del 35% per le piccole imprese e del 25% per le medie imprese se l’investimento avviene nei comuni delle ex province di Gorizia e Udine individuati
nell’Allegato A del Bando; nei limiti del 30% per le piccole imprese e del 20% per le medie imprese se l’investimento avviene nei comuni della ex provincia di Pordenone individuati nell’Allegato A del Bando;
- per l’acquisizione di servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di ottimizzazione e ammodernamento contemplati dal Progetto, nel limite del 30 per cento della spesa ammessa di cui alle lettere a) e b), forniti da soggetti in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente.
4. LIMITE DI SPESA AMMISSIBILE
Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:
a) 25.000 euro, nel caso in cui il richiedente sia una microimpresa;
b) 37.500 euro, nel caso in cui il richiedente sia una piccola impresa;
c) 50.000 euro, nel caso in cui il richiedente sia una media impresa.
Il limite massimo di aiuto concedibile per domanda è pari a 500.000 euro.
Nel caso in cui l’aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, il limite massimo di contributo concedibile è pari a 200.000 euro. Gli aiuti per gli investimenti produttivi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 70 per cento dell’importo concesso. L’erogazione in via anticipata dev’essere richiesta, a pena di inammissibilità, unitamente alla presentazione della domanda dell’aiuto per gli investimenti produttivi.
5. COME SI PRESENTA
LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda dell’aiuto per gli investimenti produttivi dev’essere presentata alla Camera di commercio competente in riferimento al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede operativa nella quale è realizzato il progetto. La domanda dev’essere presentata esclusivamente tramite il sistema informatico, previa autenticazione con SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta di identità elettronica o CNS - Carta nazionale dei servizi.
Ciascun soggetto può presentare un solo progetto a valere sul bando.
6. RENDICONTAZIONE
I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro 12 mesi decorrenti dalla data di notificazione della concessione dell’aiuto per gli investimenti produttivi.
Nei casi in cui i progetti siano stati avviati a partire dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del Bando, ai soli fini del riconoscimento delle spese pagate prima della data successiva a quella della presentazione della domanda, il progetto deve essere concluso e rendicontato entro 6 mesi decorrenti dalla data di notificazione della concessione dell’aiuto per gli investimenti produttivi. Qualora il progetto sia rendicontato successivamente, e comunque entro il termine di cui al
primo capoverso, le spese pagate prima della data successiva a quella della presentazione della domanda non saranno ammesse.
Alla data di rendicontazione i beni acquisiti per la realizzazione del progetto devono essere funzionanti nella sede operativa.1
La rendicontazione è presentata con le modalità indicate all’articolo 23 del Bando.
Per qualsiasi necessità relativa al Bando, le Imprese Associate possono rivolgersi all’Ufficio Economia dell’Associazione, anche via email all’indirizzo economia@confapifvg.it.
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Pubblicato in G.U. il Decreto Lavoro
dl 4 MAggIo 2023, n. 48. le PrInCIPAlI novItà
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto
Art. 23 - Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso omesso versamento delle ritenute previdenziali
Legge 4 maggio 2023, n. 48, contenente misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
Nella tabella che segue si evidenziano le principali novità del Decreto con i primi commenti, riservandosi ulteriori approfondimenti.
L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (AG-EI)
Sono state modificate le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Dal 5 maggio 2023 non si pagherà più la sanzione da 10.000 a 50.000 euro, bensì una sanzione che andrà da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
A partire dal 5 maggio 2023 le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi) sono così definite:
1. fattispecie previste dai contratti collettivi (anche aziendali);
Art. 24 - Disciplina del contratto di lavoro a termine
2. in assenza di contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti (fino al 30 aprile 2024);
3. esigenze sostitutive di altri lavoratori.
L’ipotesi di cui al punto 2) dovrà essere sicuramente oggetto di ulteriori chiarimenti.
Si interviene nuovamente dopo il D.lgs. 104/2020 - Decreto Trasparenza sul diritto all’informazione e alla trasparenza sugli elementi essenziali del contratto di lavoro con una semplificazione a favore delle Aziende.
di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro
Le informazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) e r) del D.lgs. 152/1997 potranno infatti essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo del contratto collettivo, anche aziendale, applicato nell’Azienda.
Si inserisce inoltre l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare, o mettere a disposizione tramite web, al lavoratore il CCNL applicato ed eventuali accordi di secondo livello e/o regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Le lettere h), i), l), m), n), o), p) e r) fanno riferimento: al periodo di prova, alla formazione obbligatoria, alle ferie e ai permessi, ai termini per il recesso del lavoratore, alla retribuzione, all’orario di lavoro.
Viene riconosciuto un nuovo incentivo ai datori di lavoro che assumono dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 giovani che alla data dell’assunzione:
- non abbiano compiuto 30 anni;
- che non lavorino e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
Art. 27 - Incentivi all’occupazione giova-
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
Detto incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda e per un periodo di 12 mesi, ed è cumulabile con gli altri incentivi attualmente in essere.
Si attendono sul punto le necessarie misure attuative.
Deve essere chiarito se per assunzioni a tempo indeterminato e per il contratto di apprendistato professionalizzante gli incentivi valgono anche in caso di utilizzo della somministrazione.
Art. 30 - Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione
Si prevede che le imprese che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, possano richiedere, anche qualora si trovino in stato di liquidazione, in via eccezionale, un trattamento di cigs al Ministero del lavoro in continuità di tutele già autorizzate, fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.
Art. 39 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a
Viene introdotto un ulteriore esonero parziale dei contributi previdenziali che si somma a quello previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022, art. 1, comma 281) per i periodi paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, nella misura di 4 punti percentuali di riduzione che non si applica però alla tredicesima.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Dal 1° luglio l’esonero contributivo verrà così riconosciuto:
- di 6 punti percentuali, per le retribuzioni con imponibile contributivo non eccedenti l’importo mensile di 2.692 euro;
- di 7 punti percentuali, per le retribuzioni con imponibile contributivo, non eccedenti l’importo mensile di 1.923 euro.
Limitatamente al periodo di imposta 2023 viene innalzata la soglia non soggetta a contribuzione previdenziale e a imposizione fiscale a 3.000,00 euro, per i cd “fringe benefit” ex art. 51 comma 3. Detta misura si applica solo ai lavoratori dipendenti con figli i quali si trovano nella condizione dell’art. 12, comma 2, del TUIR, cioè che possiedano un reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. Sul punto si attendono chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro. Sono esenti fino a 3.000 euro anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Per gli altri lavoratori dipendenti la soglia di esenzione rimane 258,23 euro.
Ticket di licenziamento lavoratore dimissionario
le IStruzIonI oPerAtIve dell’InPS
L’Inps, con messaggio 12 aprile 2023, n. 1356, ha reso note le modalità operative per quanto concerne il ticket licenziamento successivo alla cessazione del rapporto da parte del lavoratore padre durante il periodo protetto in quanto interessato dal congedo obbligatorio, ovvero da quello facoltativo, di paternità.
Il citato messaggio riprende la circolare nr. 32 del 20 marzo 2023, che in ragione delle novità introdotte dal Dlgs 105/2022, ha esteso anche al lavoratore padre le tutele previste in materia di divieto di licenziamento sino al compimento dell’anno di età del figlio, con conseguente possibilità di acces-
so alla NASPI in ipotesi di presentazione delle dimissioni.
Il datore di lavoro che quindi riceve le dimissioni del lavoratore padre (genitore di figli entro il primo anno di vita), che abbia fruito di almeno uno dei congedi (obbligatorio ovvero alternativo) di cui agli artt. 27 – bis e 28 del D.Lgs. n. 105/2022, è tenuto al versamento del ticket licenziamento. Viene poi chiarito che tale obbligo ha efficacia retroattiva ed intervenga quindi per tutte le dimissioni che si collocano dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022), sebbene per i recessi anteriori alla pubblicazione del messaggio Inps n. 1356/2023 è stato concesso un arco temporale (entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio medesimo) per sanare senza aggravio di sanzioni ed interessi il versamento del ticket, cioè entro il 16 luglio 2023. L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
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I valori indicativi relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). I valori di emissioni CO₂ nel ciclo combinato sono rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale applicazione dell’Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo. Eventuali equipaggiamenti e accessori aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi e a consultare il sito audi.it. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria Scopri di più su audi.it una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.
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Impianti di videosorveglianza e geolocalizzazione
più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo o in assenza delle RSA/RSU, potranno presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL), con la nota 2572 del 14 aprile 2023, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle corrette procedure che le Imprese devono adottare se intendono installare impianti di videosorveglianza e di geolocalizzazione.
L’INL ribadisce il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza e che l’installazione di un sistema audiovisivo deve essere necessariamente e prioritariamente preceduta dall’accordo con le RSU/RSA presenti in Azienda.
La procedura di autorizzazione dell’Ispettorato territoriale infatti è eventuale e successiva rispetto al mancato accordo con le RSU/RSA o in caso di loro assenza. In questo ultimo caso l’INL precisa che la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di assenza delle RSU/RSA.
Il mancato rispetto della procedura di autorizzazione non può in ogni caso essere supplita dal consenso, anche informato, dei singoli lavoratori, rendendo quindi l’installazione illegittima e penalmente sanzionata.
Le Imprese con più unità produttive ubicate nella stessa provincia – in caso di mancato accordo con le RSU/RSA o in loro assenza – possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’Ispettorato territoriale competente. Mentre le imprese con unità produttive ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente
Per quanto riguarda i sistemi di geolocalizzazione (GPS) installati sugli autoveicoli o su altri dispositivi (palmari, cellulari, pc, etc.) l’INL riconosce la loro rilevanza ai fini della sicurezza del lavoro e della tutela del patrimonio aziendale, ma al contempo sussiste l’esigenza di preservare i diritti dei lavoratori, anche in relazione al tema del trattamento dei dati personali.
Il Garante per la protezione dei dati personali è più volte intervenuto sul tema (vedasi provv. nr. 370/2011, 247/2017) sottolineando che vanno applicati i principi di liceità, necessità e proporzionalità e prescrivendo misure specifiche di tutela dei diritti degli interessati come, ad esempio, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro, l’utilizzo di procedure di pseudonimizzazione dei dati personali, tempi di conservazione dei dati proporzionati rispetto alle finalità.
Secondo l’INL i dati raccolti e trattati devono quindi essere limitati a quelli necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive.
Infine nella nota viene prevista l’estensione delle previsioni di cui sopra anche ai lavoratori eteroorganizzati che effettuano prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali, e la specificazione secondo la quale, anche di fronte a fattispecie nelle quali siano previste disposizioni normative che favoriscono – se non addirittura impongono – l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, deve sempre essere garantito il rispetto dell’iter autorizzativo stabilito dall’art. 4 comma 1 Legge n. 300/1970.
L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Informatizzazione Albo nazionale Gestori Ambientali
Dal 15 giugno 2023 entreranno in vigore nuove modalità digitali di attestazione dell’iscrizione (alternative e non sostitutive alle attuali): associazioni, imprese, pubbliche amministrazioni ed enti di controllo con il webinar del 3 maggio (vedi ns. circolare n. 158 del 26 aprile 2023) sono state informate sulle novità per velocizzare i controlli ed eliminare i documenti cartacei all’interno dei veicoli. Sono state illustrate le nuove modalità digitali di attestazione dell’iscrizione e delle informazioni contenute nelle autorizzazioni, introdotte dalle recenti delibere. (Delibera n. 1 del 13/02/2023 e n. 3 del 7 febbraio 2022).
Infatti, dal 15 giugno le imprese e gli enti potranno a scelta dimostrare la loro iscrizione e rendere disponibili i contenuti della propria autorizzazione all’Albo nazionale gestori ambientali esibendo l’apposito attestato - QR code (in formato digitale o cartaceo) leggibile tramite applicazione per dispositivi mobili messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo. Le modalità con cui le imprese e gli enti iscritti possono dimostrare la loro iscrizione e rendere disponibili i contenuti dell’autorizzazione sono strutturate nel modo seguente:
1. Attestato QR code - Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, accedendo alla propria area riservata sul sito web dell’Albo nazionale dei gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it possono generare un attestato contenente un QR Code che identifica univocamente il soggetto iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, il codice fiscale ed il numero di iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali. Il QR Code riportato in tale documento conterrà gli estremi identificativi del soggetto iscritto cifrati in formato leggibile tramite l’apposita applicazione messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo. Il documento potrà essere esibito agli enti di controllo e alle pubbliche amministrazioni in formato digitale (o in formato cartaceo) per dimostrare la propria iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Il QR Code sarà, inoltre, disponibile anche tramite l’apposita applicazione che i soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali potranno, eventualmente, utilizzare anche per consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata.
2. Modalità verifica attestato QR code - Le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo che devono verificare l’iscrizione di un soggetto iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali potranno svolgere tale attività tramite l’apposita applicazione per dispositivi mobili basati sui principali sistemi operativi (Android, IOS): inquadrando il QR code identificativo in possesso del soggetto iscritto, sarà visualizzata la situazione autorizzativa aggiornata alla data dell’interrogazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo sarà possibile consultare le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’impresa;
- il numero iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;
- le categorie di iscrizione e relativa validità;
- i veicoli e relativi codici dell’EER autorizzati;
- le pertinenti prescrizioni.
Per utilizzare l’apposita applicazione per dispositivi mobili, le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo devono registrarsi nel portale https://bancadati.albonazionalegestoriambientali.it al fine di ottenere le credenziali di utilizzo della stessa.
l’AtteStAzIone dIgItAle dell’ISCrIzIone
Protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni
- lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore; - lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Dal 21 febbraio 2023 è in vigore il nuovo valore limite di esposizione ai gas di scarico dei motori diesel in un periodo di 8 ore, pari a 0,05 mg di carbonio elementare/m3 di aria. Tale valore scaturisce dal recepimento della direttiva (UE) 2019/130 e della direttiva (U.E.) 2019/983, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o tossici durante il lavoro, avvenuto con decreto interministeriale (Ministeri del Lavoro e della Salute) dell’11 febbraio 2021. Questo decreto ha sostituito gli Allegati XLII e XLIII del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni), aggiornandone il contenuto in conformità alle disposizioni introdotte dalle direttive sopra citate. In particolare, all’Allegato XLII (che contiene l’elenco delle sostanze, miscele e processi lavorativi) sono state aggiunte due nuove voci:
All’allegato XLIII sui valori limite di esposizione professionale sono state aggiunte nuove sostanze, tra cui le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, le miscele di idrocarburi e gli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna.
I datori di lavoro sono chiamati ad aggiornare il documento di valutazione del rischio cancerogeno, indicando i fattori determinanti dell’esposizione e le misure tecniche, organizzative e procedurali applicate per la riduzione del rischio. Qualora, all’esito della valutazione del rischio fosse riscontrato il superamento del predetto limite di emissione, i datori devono adottare una serie di misure preventive e protettive previste dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro, tra cui la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio (art. 242) e la compilazione del Registro delle esposizioni ad agenti cancerogeni in formato elettronico sul sito Inail (art. 243).
Approvato il nuovo Codice dei contratti (seconda parte)
dAl ConflItto dI IntereSSI
All’APPAlto IntegrAto
Il Consiglio dei Ministri lo aveva approvato, in via definitiva, nella seduta del 28 marzo 2023, il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.
Il Decreto ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquisteranno invece efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.
Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs. 50/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 78/2022.
Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa seconda parte affrontiamo l’argomento relativo al conflitto di interessi, le fasi delle procedure di affidamento, Il contratto e la sua stipulazione, la digitalizzazione l’appalto integrato.
CONFLITTO D’INTERESSI
L’ articolo 16 interviene sulla controversa disciplina del conflitto di interessi, stabilendo che la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto di interessi sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi.
Si specifica anche che si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in
qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro.
Il personale dell’Amministrazione Pubblica che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti sopraindicati siano rispettati.
FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
L’articolo 17 regola le fasi delle procedure di affidamento e prescrive che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
In caso di affidamento diretto, con l’atto si individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato al Codice I.3 che prevede i seguenti termini massimi:
1) Se viene utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior
rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:
a) procedura aperta: nove mesi;
b) procedura ristretta: dieci mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
e) dialogo competitivo: sette mesi;
f) partenariato per l’innovazione: nove mesi.
2) Per le gare in cui viene utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) procedura aperta: cinque mesi;
b) procedura ristretta: sei mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi. Si segnala che tali termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, e non dalla determinazione a contrarre come previsto dai decreti legge “Semplificazione 1 e 2”, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso se non a seguito di provvedimento cautelare.
Viene previsto anche che ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere però agli offerenti il differimento del termine.
L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto viene stipulato.
L’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni d’urgenza, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, o nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE
L’articolo 18 specifica che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.
Il legislatore ricorda anche che i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto. Divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso, è però fatta eccezione:
a) se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare;
b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;
c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Tale termine non si applica nei casi:
a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
b) di appalti basati su un accordo quadro;
c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notifica-
to. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto per causa dell’Amministrazione costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
DIGITALIZZAZIONE
Il titolo I, parte II, del nuovo Codice appalti, dagli articoli 19 al 36 è dedicato alla digitalizzazione del ciclo-vita dei contratti e rappresenta un’assoluta novità rispetto al vecchio Codice. Infatti, il legislatore ha ritenuto di disciplinare in maniera organica l’intero ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, articolandolo in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
Segnaliamo anche che l’intero sistema digitale sarà basato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), su cui graverà una quantità assai considerevole di dati.
Si recepisce l’esigenza di definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR).
Partendo dal Codice di amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005, viene costituito il sistema nazionale di approvvigionamento digitale (eprocurement), composto da piattaforme telematiche certificate, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti e la confluenza delle informazioni sulla BDNCP.
Gli obblighi informativi verso la BDNCP, attraverso le piattaforme telematiche, riguarderanno anche gli affidamenti diretti a società in house. Tutte le gare dovranno transitare attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti.
Diventerà centrale la BDNCP e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, già reso operativo dall’ANAC a metà del 2022, nonché l’Anagrafe dell’Operatore Economico. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico sarà utilizzato
per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali disciplinati dagli articoli 94 e 95 e speciali dell’articolo 99 del Nuovo Codice.
Sarà l’ANAC a rendere pubblici gli atti, che verranno riportati sul portale istituzionale, e anche i dati relativi ai singoli appalti, con anche l’elenco degli operatori economici invitati. Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazione dovranno avvenire mediante le piattaforme dell’ecosistema nazionale sui contratti pubblici e solo per quanto non ivi previsto attraverso l’utilizzo del domicilio digitale.
Vengono anche disciplinati i sistemi dinamici di acquisizione dei lavori e le aste elettroniche, da cui sono sottratti solo i lavori che hanno per oggetto anche prestazioni intellettuali, come la progettazione.
Viene prevista la digitalizzazione integrale dell’accesso agli atti per gli offerenti alla gara e per l’accesso civico, che consentirà a tutti i cittadini di richiedere la documentazione di gara.
PREZZARI
Il comma 13 dell’articolo 41 in attinenza a quanto attualmente previsto dal attuale Codice (d.lgs. n. 50/2016), conferma la regola in base alla quale per i contratti relativi ai lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che in base alla natura o all’oggetto dell’appalto sono autorizzati a non applicare quelli regionali.
Si prevede anche che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative delle differenti aree territoriali.
Si prevede anche che in mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
APPALTO INTEGRATO
Il vecchio Codice vietava, di fatto, il ricorso all’ap-
palto integrato, ammettendolo solo ove l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto di affidamento sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo.
Il nuovo Codice ne amplia l’applicazione e prevede, invece, che negli appalti di lavori la stazione appaltante, se qualificata, può stabilire che il contratto abbia ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
Viene specificato che l’appalto integrato viene escluso per opere di manutenzione ordinaria.
La scelta del ricorso all’appalto integrato deve fare riferimento alle esigenze tecniche della Pubblica Amministrazione, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per
la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
L’offerta sarà valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
L’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.
Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista. (continua)
La comunicazione ha radici profonde
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Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina
lA PArteCIPAzIone dellA ConfAPI
Lo scorso 26 aprile si è tenuta a Roma la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina alla quale la Confapi ha partecipato anche con una delegazione di imprese.
A margine della Conferenza, presso la nostra sede, Confapi ha sottoscritto un accordo con la Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (organizzazione privata che rappresenta le aziende del Paese) il cui obiettivo è quello di rafforzare la collaborazione e promuovere ulteriormente il commercio e gli scambi economici tra i due Paesi, nonostante il contesto, già in questa fase. Per i progetti che verranno definiti saranno erogate garanzie e risorse pubbliche (nazionali, europee ed internazionali). Le modalità non sono ancora stabilite ma abbiamo comunicato alla rappresentanza ucraina l’interesse delle nostre imprese a partecipare al processo di ricostruzione con il loro know how, forniture e prodotti.
A tal proposito inviamo di seguito le richieste specifiche che sono state avanzate dal Presidente della Camera di Commercio ucraina Gennadiy Chyzhykov.
Ci vengono richiesti contatti con imprese che producono:
1) macchinari, fornitura in opera manutenzione di componenti presso centrali di produzione energia, raffinerie, industrie chimiche e petrolchimiche ed impianti di produzione oil e gas.
2) impianti industriali di trattamento d’aria, impianti di filtrazione finalizzati ad abbattere gli
inquinanti contenuti nell’aria tramite processi chimici, meccanici, o di bio-filtrazione trasporto, sistemi di insonorizzazione.
3) macchinari ed impianti per industria alimentare: trasporto, pulitura, stoccaggio, miscelazione materie prime, macinazione, vagliatura, miscelazione con aggiunta di grassi o liquidi, cubettatura, scarico alla rinfusa o insacco.
4) forni industriali per il trattamento termico dei materiali
5) opere elettromeccaniche ed impianti per la depurazione delle acque
6) strutture meccaniche e strutture in acciaio, strutture idrauliche, stazioni, apparecchiature. In relazione al questa specifica richiesta risulta necessario avere anche personale che si occupi della progettazione personalizzata, dell’installazione e manutenzione dei propri prodotti
Con riferimento al settore delle infrastrutture si ipotizza un investimento di circa 70-80 miliardi di dollari. Si stima necessità di:
- Materiali da costruzione
- Servizi di costruzione
- Macchine edili (macchine, gru, escavatori)
- Servizi di ingegneria
- Risorse grezze (argilla, sabbia, gesso, alabastro, pietrisco)
In relazione alla settore della trasformazione agricola si stimano investimenti dai 5 ai 10 miliardi di dollari che saranno utilizzati per modernizzare i processi per aumentare la produttività con un uso più intensivo delle moderne tecnologie. Altro settore in cui si concentreranno gli investimenti sarà la medicina e riabilitazione.
Prossimamente sarà organizzata una riunione di approfondimento, ma le aziende interessate possono contattare per ulteriori chiarimenti l’ufficio estero dell’Associazione al n. 0432.507377.
Report (e record) di Sostenibilità per Geostream
bonIfICA deI SuolI e delle ACQue dI fAldA
L’attenzione all’ambiente fa parte del DNA di Geostream fin dalla sua fondazione, più di 20 anni fa: mission dell’azienda è infatti creare soluzioni e tecnologie capaci di ridare vita al suolo e alle acque, ripristinando siti degradati e fortemente antropizzati per restituire alla natura e al territorio aree più sane e fruibili.
zero infortuni negli ultimi dieci anni, l’azienda applica pratiche di sviluppo e produzione sostenibile per proteggere l’ambiente e consegnarlo migliore alle generazioni di domani.
La crisi di alcuni settori industriali con il conseguente decentramento e la perdita di funzioni di vaste superfici produttive hanno infatti lasciato intere aree inquinate e degradate. Negli anni recenti, gli interventi di riqualificazione urbana e l’approccio adottato per la bonifica dei suoli e delle acque di falda hanno visto una particolare attenzione per ciò che riguarda la metodologia di risanamento sempre più vicina ai principi della sostenibilità
Questa impresa nostra Associata è specializzata nella progettazione e installazione di impianti di bonifica del terreno e delle acque di falda, nonché delle acque di processo di attività industriali; iscritta all’Albo gestori ambientali, propone inoltre servizi di MISE (Messa in Sicurezza d’Emergenza) di aree a rischio di contaminazione.
Da poco questo Gruppo internazionale (Geostream opera in Europa, Sud America e Medio Oriente) ha presentato anche il suo primo Report di Sostenibilità: con oltre 1.200 progetti realizzati e
La gestione accurata e attenta della risorsa idrica e in particolare delle acque di processo è un tema che può riguardare da vicino diverse tipologie di Imprese: dalle cartiere all’industria petrolchimica, dalle raffinerie alle industrie minerarie, senza dimenticare l’attività delle acciaierie, che prevede l’utilizzo di una grande quantità di acqua destinata al raffreddamento degli impianti e al trattamento dei prodotti semilavorati e finiti.
Anche i Comuni, i Consorzi Industriali e le Pubbliche Amministrazioni in genere possono usufruire dei servizi di bonifica dei terreni a seguito di incidenti, allagamenti o calamità naturali. Una delle tecniche più innovative è il desorbimento termico, un processo di depurazione del suolo inquinato che rimuove i contaminanti organici volatili e
semivolatili vaporizzandoli, senza ossidazione né distruzione degli stessi.
Con una solida esperienza in diversi campi, il Gruppo si occupa anche di: tecnologie di filtrazione, pro-
cessi tecnologici di flocculazione – coagulazione e sedimentazione, microfiltrazione e ultrafiltrazione, osmosi inversa, separazione e purificazione in fase libera (olio e grasso), resina a scambio ionico, filtrazione potenziata sui carboni attivi.
Da considerare sono anche le soluzioni di Geostream per il rilevamento e la mitigazione dell’intrusione di vapori interstiziali in ambienti indoor, un problema con ricadute sia ambientali che sociali. Le sostanze chimiche volatili contenute nei rifiuti interrati o nelle acque sotterranee contaminate, infatti, possono emettere vapori che migrano attraverso il sottosuolo e negli spazi aerei degli edifici sovrastanti, rappresentando un pericolo per la sicurezza, la salute e il benessere delle persone.
Visibilità sui canali social media di Confapi FVG
fACebook, InStAgrAM, lInkedIn
Con piacere invitiamo le nostre Imprese Associate a taggarci o menzionarci sui social media qualora vogliano dare maggiore visibilità ai propri contenuti: in questo modo l’Associazione potrà averne immediata notifica e, se l’argomento sarà ritenuto d’interesse comune, il post in oggetto verrà ricondiviso sui canali social di Confapi FVG.
Invitiamo pertanto gli Associati e i Loro collaboratori a seguire l’Associazione su:
www.facebook.com/confapifvg
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Per segnalarci i singoli contenuti, sarà poi possibile utilizzare la mention @ConfapiFVG e/o l’hashtag #ConfapiFVG all’interno del post.
Nuovi servizi per l’autotrasporto
denominate D24 e costituisce un’alternativa anche agli impianti di distribuzione aziendali sotto il profilo della flessibilità di utilizzo e di vantaggio economico e funzionale.
Le imprese interessate, tramite il portale Diesel 24, possono monitorare tutte le attività delle tessere in tempo reale ed in assoluta autonomia possono agire su di esse, bloccandole, sbloccandole o limitandole.
Si segnala che si è recentemente associata l’impresa Gasolio 24 Srl, partecipata da società austriache, la cui attività consiste nella fornitura di servizi e soluzioni per le imprese di autotrasporto professionale (di cose e di persone) o meno.
In collaborazione con la Diesel 24 International GmbH di Klagenfurt, la Gasolio 24 offre la possibilità alle imprese di rifornirsi in autonomia e sicurezza attraverso una importante rete di rifornimento in Italia e in tutta Europa, senza alcuna commissione, canone o maggiorazione1
Ad oggi la rete di distributori è presente soprattutto nel nord Italia e presidia i valichi di confine più importanti, a breve anche il Monte Bianco. La rete di distributori continua ad essere in espansione, anche nella provincia di Udine, ed entro l’estate potrà contare su oltre 400 stazioni (di cui 60 anche autostradali).
L’operatività si ha mediante l’utilizzo di tessere
La tessera D24 permette di usufruire dei diversi servizi a livello internazionale, come il pagamento di parcheggi, lavaggi, assistenza stradale e altro. Ai possessori è inoltre offerta assistenza in caso di sanzioni e assistenza fiscale per il recupero dell’IVA relativa alle spese sostenute all’estero.
Le imprese interessate ad approfondire i servizi offerti e prendere visione delle stazioni convenzionate possono visitare il sito www.diesel24.com.
Si riporta di seguito un grafico recante le stazioni di servizio presenti nell’Italia settentrionale, fermo restando che una carta completa è reperibile sul sito web citato.
Per altre informazioni le imprese possono anche rivolgersi all’Ufficio Economia dell’Associazione (referente: dott. Augusto de Toro, email economia@confapifvg.it).
Riforma del processo penale. Lesioni stradali
effettI SullA ProCedIbIlItà
Per Il reAto dI leSIonI
PerSonAlI grAvI o grAvISSIMe.
APPlICAzIone dellA MISurA dell’ArreSto In flAgrAnzA
Si segnala come la circolare prot. n. 300/ STRAD/0000036140.U/2022 del 31 ottobre 2022 del Ministero dell’interno, Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) abbia evidenziato gli effetti della riforma del processo penale adottata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”), in vigore dal 1 novembre 2022, sulla procedibilità, d’ufficio o su querela di parte, del reato di lesioni stradali gravi o gravissime previsto all’art. 590 bis del codice penale (c.p.). Il Ministero ricorda come l’art. 2, co. 1, lett. c) del d.lgs. 150/2022 abbia introdotto il nuovo co. 9 all’art. 590 bis del c.p., che prevede la procedibilità del reato a querela della persona offesa, ad eccezione dei casi in cui ricorrano una o più circostanze aggravanti contenute nel medesimo art. 590 bis del c.p. Vi si legge che le uniche ipotesi dove continua ad applicarsi la procedibilità d’ufficio per le predette lesioni sono quelle che risultano aggravate da:
- guida in stato di ebbrezza (art. 590 bis, commi 2, 3 e 4 del c.p.);
- guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti (art. 590 bis, co. 2 del c.p.);
- condotte di guida particolarmente pericolose (art. 590 bis, co. 5 del c.p.);
- guida senza patente o con patente sospesa o revocata (art. 590 bis, co. 6 del c.p.);
- guida di veicolo di proprietà del conducente
privo di assicurazione (art. 590 bis, co. 6 del c.p.).
Diventano invece punibili a querela della persona offesa le ipotesi di lesioni stradali non aggravate dalle condotte di cui sopra (ipotesi semplice di cui all’art. 590 bis, co. 1 del c.p.) nonché quelle aggravate dalla fuga del conducente.
A seguito di queste novità di ordine procedurale, il superamento dei 40 giorni di malattia o la prognosi riservata non fanno più automaticamente sorgere l’obbligo da parte dell’organo di polizia che ha proceduto ai rilievi di comunicare la notizia all’autorità giudiziaria, come pure l’obbligo di referto in capo al sanitario che abbia prestato la propria assistenza. Tali obblighi sussistono solo quando il reato risulti aggravato da una delle condotte sopra indicate.
Di conseguenza la persona che abbia subito lesioni a seguito di un incidente stradale, fatte salve le fattispecie procedibili d’ufficio, deve essere messa nelle condizioni di decidere se procedere nei confronti della persona colpevole. Pertanto, l’organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi deve fornirle le informazioni sulle modalità e i termini per la presentazione della querela.
Per quanto riguarda la misura precautelare dell’arresto facoltativo in flagranza, il Ministero ha ricordato che per il reato di cui all’art. 590 bis il Ministero ha anche ricordato che per il reato di cui all’art. 590 bis l’arresto in flagranza è consentito nella sola ipotesi di fuga aggravata. Pertanto, si potrà procedere all’arresto nei soli casi in cui il conducente, datosi alla fuga, abbia posto in essere una condotta integrante una o più delle circostanze aggravanti sopra elencate. Negli altri casi, per poter eseguire la misura, sarà necessario acquisire la querela da parte della persona offesa.
Copia della nota ministeriale può essere richiesta unitamente ad altre informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Scadenze aziendali del mese di maggio 2023
Il CAlendArIo delle SCAdenze
Per Il MeSe dI MAggIo 2023
LUNEDì 15
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di aprile. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
MARTEDì 16
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di aprile. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2023. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 3^ rata dell’Iva, relativa al 2022 con la maggiorazione dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2023 utilizzando il codice tributo 6099.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;
- obbligazioni e titoli similari;
- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;
- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
- provvigioni;
- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:
- 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.
Il contributo così calcolato è posto:
- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,
- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
GIOvEDì 25
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi relativi al mese di aprile.
I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni.
La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
MERCOLEDì 31
CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2023 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 aprile 2023.
LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per l’invio telematico da parte di tutti i soggetti passivi Iva,
delle liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo (per i mensili) e del primo trimestre 2023 (per i trimestrali).
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo riferite al I° trimestre senza Iva, come ad esempio operazioni esenti o fuori campo, per un importo superiore a 5.000 euro.
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del
mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE
- Scade il termine per effettuare l’estromissione dell’immobile strumentale posseduto al 31 ottobre 2022 da parte dell’imprenditore individuale, con effetto dal 1° gennaio 2023.