NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 9 15 maggio 2018
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
A FINE GIUGNO IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 9 15 maggio 2018
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Invio semestrale spesometro
8
A fine giugno il versamento delle imposte
9
Riaddebito di spese
13
Buoni per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico
15
Indice mensile rivalutazione t.f.r aprile 2018
16
Lavoro, parità uomo/donna
18
Addetti alle attività di sicurezza sussidiaria
19
Le funzioni di direttore dei lavori (1a parte)
24
Circolare della Regione sull’agibilità degli edifici
27
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Truffe per sponsorizzazioni sportive
33
Autotrasporto. Istituzione del certificato di revisione
34
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
37
Autotrasporto. Rinnovo CQC
38
Autotrasporto c/t. Graduatoria CEMT 2018
39
Autotrasporto c/t. Commercio pallet usati
40
Autotrasporto c/t. Licenza comunitaria
41
Scadenze aziendali giugno 2018
42
ORGANIZZAZIONE
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Invio semestrale spesometro SENZA FORMALITÀ BASTA IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE L’art. 21 del D.L. 78/2010 ha previsto l’obbligo per i soggetti Iva, compresi i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, di inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e/o ricevute, delle bollette doganali e delle note di
variazioni a prescindere dal relativo importo. L’obbligo, adottato per contrastare l’evasione in materia di Iva, è obbligatorio dal 2017 e prevede la trasmissione entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Il D.L. 148/2017 ha tuttavia previsto la possibilità di trasmettere i dati con cadenza semestrale, ferma restando la periodicità trimestrale e nella Finanziaria per l’anno in corso è stato differito al 30 settembre il termine per l’invio dello spesometro riferito al secondo trimestre e al primo semestre. Considerando che il 30 settembre dell’anno in corso cade di domenica e che quindi si sposta a lunedì 1° ottobre, il quadro delle scadenze può essere riepilogato come segue.
SPESOMETRO 1° TRIMESTRE 2018
31.5.2018
SPESOMETRO 2° TRIMESTRE 2018
1.10.2018
In alternativa SPESOMETRO 1° SEMESTRE 2018
1.10.2018
SPESOMETRO 3° TRIMESTRE 2018
30.11.2018
SPESOMETRO 4° TRIMESTRE 2018
28.2.2019
In alternativa SPESOMETRO 2° SEMESTRE 2018 La scadenza del 31 maggio non riguarda pertanto i contribuenti che decidono di effettuare l’invio con cadenza semestrale. Per effettuare la scelta di effettuare l’invio semestrale in luogo di quello trimestrale, l’Agenzia delle entrate non ha previsto l’adozione di specifiche opzioni. Non sono state quindi previste formalità particolari per comunicare la periodicità con la quale si intende inviare lo spesometro.
28.2.2019 Sembrerebbe quindi che vadano seguite le regole generali in materia di Iva, vale a dire il comportamento concludente. In definitiva il contribuente che intende trasmettere i dati con cadenza semestrale potrà limitarsi a non eseguire alcun invio il 31 maggio ed eseguire un’unica trasmissione entro il 1° ottobre 2018 con i dati delle fatture riferite sia al primo che al secondo trimestre. (PZ)
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A fine giugno il versamento delle imposte SI DOVRÀ VERSARE IL SALDO 2017 E IL PRIMO ACCONTO RIFERITO AL 2018 PREMESSA Il versamento del saldo e degli acconti delle imposte deve essere eseguito entro determinate scadenze previste dall’art. 17 del DPR 435/2001. A tutti i contribuenti è inoltre riconosciuto il diritto di differire il pagamento di 30 giorni versando una maggiorazione nonché di rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto. Il termine ordinario di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte è fissato al 30 giugno o all’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per le società di capitali. Tale termine può essere differito di 30 giorni applicando una maggiorazione dello 0,40%. Segnaliamo che quest’anno il 30 giugno cade di sabato e conseguentemente il versamento slitta al 2 luglio. Entro questi termini si dovrà pertanto provvedere al versamento del saldo 2017 e del primo acconto riferito all’anno in corso. In questa scadenza rientrano tutte le imposte risultanti dal modello Unico, quindi Irpef, Ires, Irap, addizionali, cedolare secca e imposte sostitutive.
IL SALDO 2017 Con riferimento al saldo Irpef 2017 da effettuarsi entro le date sopra indicate, il versamento deve considerare gli acconti eventualmente versati nel corso del 2017 e il riferimento è il rigo RN45. L’imposta non deve essere versata qualora d’importo inferiore a 12 euro con riferimento all’Irpef e alle addizionali, mentre con riferimento all’Irap l’importo minimo è fissato a 10,33 euro, tali limiti rilevano anche ai fini della possibilità di effettuare compensazioni. Entro il termine di cui sopra si deve provvedere al versamento anche del saldo relativo alla cedolare secca, ricordando che l’aliquota ordinaria del 21% è ridotta al 10% con riferimento ai contratti di lo-
cazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate in comuni capoluoghi di provincia o ad alta tensione abitativa. Entro gli stessi termini le società di capitali considerate di comodo, sono tenute ad effettuare il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,50% utilizzando lo specifico codice tributo. Il saldo interessa anche l’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute oltre confine (IVAFE).
L’ACCONTO IRPEF PER IL 2018 Entro i termini del 2 luglio 2018 o del 31 luglio 2018 con la maggiorazione dello 0,40%, vanno versati anche gli acconti per il periodo d’imposta in corso. La determinazione dell’importo può essere calcolato utilizzando il metodo storico oppure il metodo previsionale. Con il metodo storico si dovrà considerare il rigo differenza o il rigo imposta dovuta, al netto di eventuali saldi a credito risultanti dalla dichiarazione. Con il metodo previsionale gli acconti vanno versati sulla base di quello che presumibilmente sarà il reddito per l’anno in corso. Ovviamente in questi casi si dovrà porre particolare attenzione ai calcoli perché in caso di errata determinazione dei versamenti, si renderanno applicabili le sanzioni per omesso o insufficiente versamento. La scelta dei due metodi riguarda la singola imposta e non tutte le imposte della dichiarazione, pertanto una ditta individuale potrebbe scegliere il metodo storico per l’acconto Irpef e il previsionale per l’acconto Irap. Per quanto riguarda l’Irpef il versamento dell’acconto va calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente prendendo a riferimento il rigo RN34 del modello Unico tenendo presente quanto segue: - se tale importo è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 51,65 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2018; - se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40%,
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entro il 2 luglio 2018 e il rimanente 60% entro novembre 2018. Segnaliamo che all’interno del modello Unico PF è inserito un prospetto acconti 2018, nel quale, qualora si utilizzi il metodo previsionale, devono essere inseriti comunque gli importi determinati con il metodo storico e non i minori importi effettivamente versati.
L’ACCONTO IRES PER IL 2018 Anche per le società di capitali l’acconto Ires è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta nell’anno precedente rinvenibile nei righi RN17 o RN28 rispettivamente di Unico SC e ENC. Il versamento dell’acconto va eseguito secondo le seguenti modalità: - se inferiore a 20,66 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 20,66 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2018; - se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 2 luglio e il rimanente 60% entro novembre 2018.
ACCONTO IRAP Anche l’acconto dell’Irap deve essere eseguito secondo le regole viste sopra, vale a dire che il parametro sul quale calcolarlo è il 100% dell’imposta dell’anno precedente. L’acconto non è dovuto se l’imposta a debito indicata nel rigo IR21 è inferiore a 51,65 euro per le persone fisiche e a 20,66 euro per i soggetti Ires. Qualora l’acconto sia dovuto, andrà versato in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 2 luglio 2018 e il rimanente 60% entro novembre di quest’anno.
CEDOLARE SECCA I contribuenti che hanno locato immobili abitativi per i quali hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, sono tenuti al versamento dell’acconto sul 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Come accennato la misura del 21% può essere ridotta al 10% con riferimento agli immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa, ai contratti a canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari e per quelli situati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Anche per la cedolare secca il primo acconto, pari al 40%, deve essere versato entro il 2 luglio 2018
mentre il rimanente 60% entro il mese di novembre. Il versamento deve essere eseguito come segue: - se l’importo del rigo RB11 campo 3 è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 51,65 ma inferiore a 271,07 il versamento del 95% va effettuato in unica soluzione entro novembre 2018; - se superiore a 271,07 il versamento va eseguito in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 2 luglio 2018 e il rimanente 60% entro novembre 2018.
TASSAZIONE SEPARATA Nell’ipotesi in cui nel corso del 2017 siano stati percepiti redditi assoggettabili a tassazione separata, si deve procedere al versamento di un importo a titolo di acconto pari al 20% di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e in particolare al rigo RM14, colonna 2. Sono esclusi dal versamento dell’acconto i redditi di capitale e quelli per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria.
I VERSAMENTI Gli importi a debito da versare possono essere compensati con eventuali importi a credito riferiti allo stesso tributo (verticale) o con altri tributi (orizzontale). Si ricorda che per compensare orizzontalmente importi a credito riguardanti le imposte dirette, indirette e Iva superiori a 5.000 euro, è richiesta l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione annuale. La compensazione non è consentita alla presenza di imposte erariali iscritte a ruolo dovute in tutto o in parte all’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente. L’importo massimo compensabile nell’anno ammonta a 700.000 euro elevato a 1.000.000 di euro per le imprese subappaltatrici che hanno realizzato almeno l’80% del proprio volume d’affari con l’applicazione del reverse charge. Ricordiamo che la compensazione di crediti inesistenti è sanzionata nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi, mentre per l’utilizzo di crediti esistenti ma non spettanti la sanzione è del 30%.
OBBLIGO ENTRATEL/FISCONLINE Il decreto legge n. 50/2017 oltre a modificare a 5.000 euro il limite per il visto di conformità ha anche previsto l’obbligo di utilizzo del canale telematico per l’invio del modello F24. E’ stato previsto, limitatamente ai titolari di partita Iva, l’obbligo di utilizzare esclusivamente gli strumenti telematici messi a disposizione dalle
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Entrate per effettuare le compensazioni orizzontali con i modelli F24, risultanti da crediti d’imposta indicati nel quadro RU e riferiti alle imposte sopra indicate. E’ previsto l’uso generalizzato del modello F24 telematico per le compensazioni, in questi casi è obbligatorio l’utilizzo esclusivo di Fisconline o Entratel, escludendo quindi l’home banking.
RAVVEDIMENTO OPEROSO Ricordiamo che è sempre possibile sanare eventuali omissioni, ritardi o insufficienti versamenti con l’utilizzo del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Le sanzioni in questi casi sono così calcolate:
- - - -
0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14°; 1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo; 1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo; 3,75% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione annuale; - 4,29% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo; - 5% se la regolarizzazione viene eseguita entro i termini prescrizionali dell’accertamento. Oltre alla sanzione si dovrà provvedere al versamento degli interessi moratori calcolati, dal 1° gennaio 2017, nella misura dello 0,1%.
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(PZ)
Riaddebito di spese
IL TIPO DI MANDATO INDIVIDUA LE REGOLE IVA
PREMESSA L’anticipazione di spese per conto di altri soggetti in forza di particolari rapporti contrattuali o sulla base di prassi o consuetudini aziendali, può rappresentare aspetti di criticità sia sotto il profilo fiscale sia contabile. L’impresa che sostiene tali spese le deve riaddebitare al soggetto competente, previa emissione di regolare fattura. Il riaddebito può riguardare molteplici casistiche, si pensi alle spese di trasporto, ai rimborsi per soggiorni, alle spese anticipate per fiere, ai pagamenti di polizze assicurative per conto di società facenti parte di uno stesso gruppo o aggregazione di imprese e così via. In questi casi si rende necessario, soprattutto dal punto di vista Iva, inquadrare correttamente queste operazioni.
IL TIPO DI RAPPORTO SOTTOSTANTE Il riaddebito delle spese è riconducibile ad un rapporto di mandato, il nostro codice civile ne individua due tipologie, il mandato con rappresentanza e quello senza rappresentanza. La loro disciplina è contenuta negli articoli 1703 e seguenti del codice civile. Il mandato senza rappresentanza è il contratto in cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra. In questi casi il mandatario agisce in nome proprio, ma per conto del mandante. Il mandatario pur agendo nell’interesse del mandante, spende il proprio nome, per cui i terzi hanno rapporti solo con lui e non anche con il mandante. Per questo motivo il mandatario deve, in un momento successivo, fare in modo che gli effetti del negozio ricadano sul mandante. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli effetti del contratto ricadono immediatamente ed au-
tomaticamente nella sfera giuridica del mandante, che si obbliga in prima persona nei confronti del terzo. In questo caso non servono ulteriori adempimenti formali perché gli effetti dell’impegno assunto dal mandatario ricadono automaticamente sul mandante.
L’IVA NEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA Dal punto di vista della normativa Iva, il riaddebito del costo, dal mandatario al mandante, alla presenza di un contratto senza rappresentanza deve essere considerato alla stregua di una prestazione di servizi. In questo senso si esprime l’art. 3 comma 3 del DPR 633/72 che lo parifica al servizio ricevuto. Sull’argomento l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 6 del 2008, ha confermato che l’addebito mantiene la stessa natura della prestazione ricevuta, anche nell’ipotesi in cui il rimborso non sia eseguito alla pari ma sia applicato un ricarico sul costo. Questo significa che per questi riaddebiti si dovranno osservate tutte le prescrizioni normative previste per la prestazione di servizi, ancorché riaddebitati, come ad esempio il regime di esenzione, di non imponibilità, le aliquote applicabili ecc. Volendo esemplificare, si pensi all’anticipazione di un servizio pubblicitario, da parte di una società italiana, per conto di una società estera con la quale sono stati sottoscritti determinati vincoli contrattuali tra i quali è previsto il rimborso di questi costi. La società italiana dovrà riaddebitare questi costi alla società estera, ma trattandosi di una prestazione di servizi disciplinata dall’art. 7-ter del DPR 633/72, la fattura sarà emessa senza applicazione dell’Iva e qualora la società estera sia comunitaria andrà presentato anche il modello Intrastat. Si segnala tuttavia che la Corte di Giustizia Europea si è espressa in maniera difforme sull’argomento, infatti, nella causa C-224/2011, avente ad oggetto il riaddebito di un servizio assicurativo esente da Iva, ha stabilito che solamente il riaddebito alla pari, senza cioè ricarico, consente di mantenere la prestazione nell’alveo delle prestazioni esenti. Eventuali aumenti o ricarichi farebbero venir meno la natura di servizio assicurativo e con-
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seguentemente non potrebbero più beneficiare del regime di esenzione.
L’IVA NEL MANDATO CON RAPPRESENTANZA Il discorso cambia quando siamo di fronte ad un contratto di mandato con rappresentanza. In questi casi si tratta sostanzialmente di mere anticipazioni finanziarie effettuate dal mandatario per
conto del mandante. Più che di un riaddebito è più corretto parlare di restituzione dell’anticipazione che, ai sensi dell’art. 15, comma 1 n. 3 del DPR 633/72, è esclusa dalla base imponibile Iva. Gli effetti delle operazioni realizzate dal mandatario si producono in capo al mandante e a quest’ultimo vengono intestate anche le fatture dei fornitori.
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(PZ)
Buoni per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe - v., in particolare Apinforma n. 5/2018, pp. 17-18, ove si sono illustrate le nuove procedure per l’erogazione dei buoni (voucher) a sostegno della digitalizzazione e dell’ammodernamento tecnologico delle imprese introdotte dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 14 marzo 2018 -, per segnalare che il medesimo Ministro con decreto 23 marzo 2018, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 21 maggio 2018, ha provveduto a incrementare di 242.525.366,25 euro l’originale dotazione finanziaria di 100.000.000 euro di detta misura agevolativa. L’incremento proviene da economie realizzate nell’ambito di altri strumenti agevolativi. Va, però, precisato, che l’80% dei fondi aggiuntivi è riservato alle imprese del Mezzogiorno d’Italia e solo il 20%, pari a 48.505.073.24 euro, alle imprese del Centro-Nord. Comunque, il maggior stanziamento andrà a determinare un aumento dell’intensità contributiva, originariamente stimata nel 16% dell’importo richiesto (premesse
al d.d. 14 marzo 2018), che sarà prossimamente quantificato. Al momento, infatti, il Ministero sta procedendo alla verifica del rispetto dei parametri dimensionali delle imprese già ammesse a beneficio, dalla quale potrebbero originare altre risorse, e, quindi, a iscrivere l’aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Non appena saranno stati conclusi questi adempimenti, il Ministero aggiornerà, presumibilmente entro la prima quindicina del giugno 2018, l’elenco delle imprese ammesse, pubblicato in allegato al d.d. 14 marzo 2018, con l’importo del voucher assegnato a ciascuna impresa. Per tutti gli aspetti di carattere procedurale si rinvia al citato numero di Apinforma, rammentando qui solo che: - dal 14 marzo 2018 è possibile avviare il progetto d’investimento (data del primo titolo di spesa); - entro il 14 settembre 2018 il progetto va ultimato (data dell’ultimo titolo di spesa); - dal 14 settembre al 13 dicembre 2018 va inviata la richiesta di erogazione con rendiconto e relativa documentazione, sempre in modalità telematica. Si fa riserva di ritornare sull’argomento, non appena saranno intervenute novità. Frattanto le imprese possono rivolgersi per ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione.
PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 9 - 15 maggio 2018
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2018 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
101,50
0,395648
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
101,50
0,546736
MARZO
15.03
14.04
0,375
101,70
0,820104
APRILE
15.04
14.05
0,500
101,70
0,945104
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 16 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2018
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Lavoro, parità uomo/donna PROROGA DEL TERMINE PER L’INVIO DEL RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE Si fa seguito a quanto comunicato con le nostre circolari prot. n. 103/FT del 16 aprile e 140 del 17 maggio 2018 per informare che il Ministero del Lavoro ha prorogato al 30 giugno 2018 la scadenza per l’invio del rapporto biennale sulla situazione del personale femminile e maschile riferita al biennio 2016/2017, al quale sono tenute le imprese con più di 100 dipendenti. La proroga è stata motivata con i ritardi nell’implementazione del sistema informatico predisposto dal Ministero del Lavoro per effettuare il pre-
PAG. 18 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2018
detto invio, ed al quale si potrà accedere tramite SPID o con le credenziali di Cliclavoro. La proroga - fa sapere il Ministero - non riguarda le regioni dove sono già state previste apposite procedure telematiche per l’adempimento, per cui nelle stesse rimangono valide, per il biennio 2016-2017, le modalità e le scadenze in essere. La mancata trasmissione - anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’IIL competente - comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 515 € a 2580 € e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, raggiungibile dal seguente link: http://www.lavoro.gov.it/ strumenti-e-servizi/rapporto-periodico-situazione-personale/Pagine/default.aspx (FT)
Addetti alle attività di sicurezza sussidiaria COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE Riceviamo dalla Camera di Commercio di Udine e pubblichiamo la nota della Prefettura di Udine relativa alla costituzione di una commissione d’esame per la certificazione del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria (art. 6, d.m. 154/2009 e art. 3 del Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015). Gli operatori economici, una volta conseguito il titolo autorizzatorio, possono espletare i servizi di sicurezza sussidiaria solo impiegando guardie giurate che abbiano conseguito una specifica qualificazione professionale, che include anche il superamento di prove d’esame sostenute davanti alla Commissione in parola. Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Udine Area 1 Ordine e Sicurezza Prot. n. 0027587 del 24 aprile 2018 Oggetto: Costituzione delle Commissioni d’esame per la certificazione della formazione del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria, di cui all’art. 6 del d.m. 154/2009 e all’art. 3 del Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015 In considerazione della rilevanza che possono assumere i servizi di cui al d.m. n. 154/2009 nell’economia generale dei servizi di tutela della sicurezza delle infrastrutture del trasporto marittimo, ferroviario ed urbano, il Ministero dell’interno ha ritenuto utile diramare puntuali indirizzi con particolare riguardo all’operatività delle Commissioni in oggetto.
Occorre premettere che l’art. 18 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ha previsto che, nel settore del trasporto marittimo, ferroviario ed urbano, i servizi di sicurezza sussidiaria possano essere svolti anche da alcuni soggetti privati, in possesso di apposite autorizzazioni di polizia. Le previsioni di principio recate dalla cennata disposizione sono state completate dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.m. 15 settembre 2009, n. 154, e dal discendente disciplinare tecnico adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza il 24 febbraio 2015. Il complesso di questi provvedimenti ha delineato un sistema, per effetto del quale gli operatori economici, una volta conseguito il prescritto titolo autorizzatorio, possono espletare i servizi in argomento solo impiegando guardie giurate che abbiano conseguito una specifica qualificazione professionale, acquisita in due step: - la frequenza di un corso di formazione organizzato dai medesimi operatori; - il superamento di prove di esame, sostenute davanti a una Commissione d’esame nominata dal Prefetto. Il Ministero ha evidenziato come l’applicazione del pertinente quadro normativo risenta tuttora di alcune incertezze applicative o di difficoltà organizzative ed ha ritenuto opportuno rassegnare, nell’intento di contribuire alla più agevole individuazione delle soluzioni praticabili e capaci di fluidificare la costituzione e il funzionamento delle predette Commissioni d’esame. In questo contesto, ha ritenuto anche utile richiamare l’attenzione su alcuni “capisaldi” della disciplina dei servizi in argomento, il cui rispetto e uniforme applicazione sul territorio è fondamentale perché il concorso degli operatori privati possa determinare un effettivo upgrade del livello di sicurezza nelle infrastrutture del trasporto marittimo, ferroviario ed urbano.
COMPETENZA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE SERVIZI DI SICUREZZA SUSSIDIARIA In questo senso, ha soffermato l’attenzione sui cri-
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teri sulla base dei quali va individuata la Prefettura competente a rilasciare la particolare autorizzazione ad esercitare i servizi di sicurezza sussidiaria negli ambiti in argomento. Come si è ricordato, l’art. 18 del d.l. n. 144/2015 consente che - nell’abito dei porti, delle infrastrutture e dei mezzi del trasporto ferroviario ed urbano - i servizi di sicurezza che non implicano l’esercizio di pubbliche potestà o che non richiedano comunque per l’espletamento l’impiego delle Forze di polizia, possano essere espletati anche da guardie giurate operanti alle dipendenze di alcune categorie di operatori economici tassativamente individuati. Tali categorie di soggetti, meglio specificati nell’art. 1 del d.m. n. 154/2009, comprendono: a) gli enti e le società di gestione dei porti, le società ferroviarie e dei servizi di trasporto ferroviario in concessione, previo conseguimento del titolo di polizia di cui all’art. 133 TULPS (nel prosieguo indicati solo come “concessionari”); b) gli istituti di vigilanza autorizzati, a mente dell’art. 134 TULPS. In una precedente circolare, è stato precisato che, per i concessionari, il titolo di polizia ex art. 133 TULPS è rilasciato dalla Prefettura territorialmente competente per il luogo di sede legale dei concessionari ovvero del luogo dove insistono il porto o l’impianto portuale, ovvero l’infrastruttura del trasporto ferroviario o urbano.
PREFETTURA COMPETENTE PER L’AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI A BORDO TRENI E NAVE Ulteriori indicazioni sono state fornite relativamente all’individuazione della Prefettura competente a rilasciare il titolo ex art. 133 per lo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria a bordo dei mezzi di trasporto ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato d.m. n. 1548/2009. Come è evidente si tratta di prestazioni che non vengono rese “in sede fissa” all’interno di una determinata infrastruttura e sono, quindi, connotate da margini di aterritorialità. Conseguentemente, in assenza di più puntuali indicazioni normative, il Ministero ritiene che l’unico criterio discretivo cui fare riferimento sia quello del luogo di sede legale del concessionario, per cui sarà la Prefettura territorialmente competente per tale luogo a rilasciare la cennata autorizzazione. Relativamente agli istituti di vigilanza, la circolare del 26 febbraio 2015 chiarisce che essi devono presentare al Prefetto la comunicazione di cui
all’art. 257-ter r.d. n. 635/1940 al Prefetto che ha rilasciato l’autorizzazione ex art. 134 TULPS, sulla base dei quali essi operano.
PREFETTURA COMPETENTE A RILASCIARE L’AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE SERVIZI DI SICUREZZA SUSSIDIARIA A OPERATORI ECONOMICI NON IN POSSESSO DELLA LICENZA EX ART. 134 TULPS È naturalmente possibile l’abilitazione all’espletamento dei servizi di sicurezza sussidiaria sia richiesta da un operatore economico che non sia già in possesso della licenza ex art. 134 TULPS. In tal caso, il soggetto dovrà richiedere il rilascio della licenza prevista da questa disposizione del T.U. delle leggi di P.S. e la specifica abilitazione ad erogare le prestazioni in parola, rilasciata all’esito della verifica dei requisiti di cui all’art. 4 del ripetuto d.m. n. 154/2009. In tale ipotesi, la competenza a determinarsi sull’istanza si intesta al Prefetto del luogo di sede legale dell’impresa, facendo applicazione del criterio generale enunciato dall’art. 257-ter, comma 3, del r.d. n. 635/1940. Il Ministero ha richiamato, inoltre, l’attenzione sulle indicazioni recate dalla circolare del 26 febbraio 2015 relativamente agli specifici requisiti che i concessionari e gli istituti di vigilanza devono soddisfare per poter erogare i servizi di sicurezza sussidiaria in argomento, sottolineando come la loro sussistenza deve essere verificata attraverso gli organismi certificati di cui all’art. 256-quinquies del r.d. n. 635/1940 (art. 4 del d.m. n. 154/2009).
APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA SUSSIDIARIA Sono state svolte alcune considerazioni anche con riguardo al sistema di approvazione delle modalità di espletamento dei servizi di sicurezza sussidiaria (cd. “regolamento di servizio”). L’art. 3, comma 2, stabilisce che tali modalità siano approvate dal Questore, nell’esercizio dei poteri di vigilanza sui servizi assolti dalle guardie giurate, disciplinati dal r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e dal r.d.l. 12 novembre 1936, n. 2144. Anche in questo caso, in mancanza di più precise statuizioni del citato decreto ministeriale, si ritiene che il Questore competente all’approvazione debba essere individuato sulla base delle norme di ordine generale che governano il sistema della sicurezza privata.
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Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni del d.m. 1° dicembre 2010, n. 269, il quale individua il Questore competente ad approvare il “regolamento di servizio”, concernente l’impiego delle guardie giurate, in quello della Provincia nella quale l’operatore economico ha ottenuto la licenza ex art. 134 TULPS (Allegato D, Sez. V, punto 5.C). Occorre, peraltro, considerare che l’autorizzazione all’espletamento dei servizi sussidiari viene frequentemente richiesta per ambiti territoriali di carattere ultra-provinciale. In simili ipotesi, si evidenzia che il Questore della Provincia dove è stata rilasciata l’autorizzazione procederà ad approvare le modalità di svolgimento delle predette prestazioni d’intesa con i Questori delle altre Province in cui l’operatore economico è abilitato a svolgere le attività disciplinate dal d.m. n. 154/2009 (si veda sempre: Allegato D, Sez. V, punto 5.C, del d.m. n. 269/2010).
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SICUREZZA SUSSIDIARIA DA PARTE DELLA COMMISSIONE NOMINATA DAL PREFETTO Come è noto, l’art. 6, comma 1, del d.m. n. 154/2009 prevede che i concessionari e gli istituti di vigilanza, specificamente autorizzati, possono impiegare nei servizi di sicurezza sussidiaria solo personale appositamente addestrato ad operare nei particolari “ambienti” cui fra riferimento l’art. 18 del d.l. n. 144/2005 (guardie giurate e direttore tecnico responsabile dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del d.m. n. 154/2009). In questo senso, viene previsto che i concessionari e gli istituti di vigilanza sono tenuti a curare la specifica formazione professionale delle guardie giurate, attraverso l’organizzazione di appositi corsi di preparazione i cui programmi e modalità di svolgimento sono stabiliti dal richiamato Disciplinare per la formazione per i servizi di sicurezza sussidiaria del Capo della Polizia, del 24 febbraio 2015 (nel prosieguo solo: “Disciplinare”). L’art. 6, comma 4, del ricordato Decreto Ministeriale prevede che, al termine del periodo di formazione in house, il possesso dello specifico bagaglio professionale debba essere accertato da una Commissione nominata dal Prefetto.
INTERPRETAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 4, DEL D.M. N. 154/2009 La previsione dell’art. 6, comma 4, del d.m. n.
154/2009, secondo cui la Commissione svolge l’accertamento della verifica dei requisiti professionali su richiesta dei concessionari o degli istituti di vigilanza ha dato luogo ad alcune incertezze applicative. Giova precisare che la norma si riferisce alle modalità temporali di organizzazione delle sessioni di esame da parte del citato organo collegiale. In questo senso, la disposizione chiarisce che tali sessioni devono tenersi ogni qual volta gli operatori economici avanzino la richiesta di verifica dei requisiti “addestrativi” nei confronti del proprio personale giurato. La norma non può essere interpretata nel senso che la Commissione deve essere costituita solo a seguito di richieste avanzate dagli operatori economici abilitati Gli organi collegiali in questione costituiscono, infatti, organismi di carattere permanente che, pertanto, devono essere istituiti obbligatoriamente presso ogni Prefettura indipendentemente dal fatto che pervengano o meno istanze di esame.
COMPETENZA TERRITORIALE DELLE COMMISSIONI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 4, DEL D.M. N. 154/2011 Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni in argomento, il Ministero ha anche precisato i criteri, sulla base dei quali individuare la Commissione prefettizia competente a svolgere l’esame nei confronti delle guardie giurate che i soggetti autorizzati intendono adibire allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria. L’art. 3, comma 2, del Disciplinare stabilisce che le prove di esame sono svolge dalla Commissione della Provincia ove: - ha sede l’istituto di vigilanza ovvero; - è ubicata la struttura presso la quale devono essere espletate le prestazioni di sicurezza sussidiaria. La norma consente una limitata facoltà di scelta circa il “foro” cui rivolgersi, allo scopo, per un verso, di consentire al personale giurato interessato di accedere con il minor sacrificio possibile allo svolgimento delle prove, per un altro, di evitare un sovraccarico di lavoro nei confronti delle Prefetture che hanno rilasciato autorizzazioni a valenza ultraprovinciale. Nel contempo, la soluzione adottata punta a decongestionare le attività delle Commissioni istituite presso le Prefetture che rilasciano le autorizzazioni a valenza ultraprovinciale, le quali, diversamente, finirebbero per essere gravate in maniera eccessiva, con possibili ricadute negative
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sulle possibilità di accesso degli operatori economici a questo “segmento” del mercato della sicurezza privata. Resta fermo che eventuali richieste rivolte a Prefetture diverse da quelle sopra indicate saranno improcedibili, e andranno immediatamente respinte con provvedimenti adottati nella forma semplificata prevista dall’art. 2, comma 3, secondo periodo della legge n. 241/1990.
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DI ESAME Ulteriori precisazioni sono state fornite circa i soggetti legittimati a presentare la richiesta di effettuazione delle prove di esame finalizzate all’accertamento dei requisiti in argomento. L’art. 3, comma 2, del Disciplinare stabilisce che la richiesta deve essere inoltrata alla Prefettura ove siede la Commissione competente dagli istituti di vigilanza ovvero dai concessionari; questi ultimi, peraltro, devono corredare la domanda con una dichiarazione di impegno ad assumere il personale da esaminare, una volta che esso abbia superato le prove ed abbia, quindi, conseguito la prescritta certificazione. Ne consegue che le guardie giurate non potranno presentare autonomamente l’istanza di partecipare alla seduta di esame che andrà quindi rigettata con le modalità semplificate previste dal richiamato art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990. Difatti, il personale giurato è legittimato a richiedere direttamente la prova di esame solo nella particolare ipotesi in cui richiedano di essere ammessi alla ripetizione di una prova di esame non superata in precedenza (art. 3, comma 5, del Disciplinare).
SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME Relativamente allo svolgimento delle prove d’esame il Disciplinare prevede che esse si articolino in una prova teorica vertente sulle materie del programma di formazione e sul livello di conoscenza di una lingua straniera (come detto, di preferenza l’inglese), nonché in una prova pratica finalizzata all’accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle tecniche di sicurezza (art. 3, comma 4, del Disciplinare del Capo della Polizia). Al candidato che abbia superato l’esame, la Commissione rilascia il “Certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria” recante l’indicazione dello specifico ambito di attività (portuale e/o ferroviaria e/o trasporto pubblico) che certifica l’idoneità allo svolgimento delle mansioni cui l’interessato dovrà essere abilitato nonché l’idoneità allo svolgimento mansioni cui l’interessato dovrà essere abilitato nonché l’idoneità all’utilizzo delle apparecchiature alle quali è stato abilitato (art. 5, comma 1, del Disciplinare del Capo della Polizia). Tale certificato ha carattere permanente ed ha validità su tutto il territorio nazionale ed è soggetto, con frequenza biennale, ad un corso di aggiornamento (art. 7, comma 1, del Disciplinare del Capo della Polizia). Nel far presente che in questo ambito provinciale la Commissione di cui all’art. 6, comma 4, del d.m. n. 154/2009 è già stata costituita, con provvedimento in data 8.11.2017, si prega la locale Camera di Commercio di partecipare i contenuti della presente alle filiazioni di associazioni di categoria potenzialmente interessate a questo “segmento” del mercato.
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(C)
Le funzioni del direttore dei lavori (1a parte) IL DIRETTORE DEI LAVORI, PREVIA DISPOSIZIONE DEL RUP, PROVVEDE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49, Pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2018, ha approvato le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell’articolo 111, comma 1, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016). Il decreto dispone soprattutto delle funzioni e compiti che deve svolgere il Direttore dei Lavori, questi sono correlati alle attività delle imprese, e questo è molto interessante per le aziende che si aggiudicano lavori pubblici.
IL DIRETTORE DEI LAVORI Rapporti con altre figure Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. Laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coorPAG. 24 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2018
dinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo Il direttore dei lavori impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei lavori. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.
FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE LAVORI NELLA FASE PRELIMINARE Attestazione dello stato dei luoghi Prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi in merito: a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.
In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell’attestazione. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell’incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili. La consegna dei lavori Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati di seguito. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. La stazione appaltante indica nel capitolato di apPAG. 25 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2018
palto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore e deve contenere: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) l’indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso; c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione
del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d’appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto: a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro; b) 0,50 per cento per l’eccedenza fino a 1.549.000 euro; c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’im-
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porto corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente sopra previste, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. (segue) (CS)
Circolare della Regione sull’agibilità degli edifici I PROCEDIMENTI VANNO CONCLUSI SULLA BASE DELLA DISCIPLINA VIGENTE ALL’EPOCA DELLA REALIZZAZIONE La Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con circolare prot. n. 26105 ha fornito delle precisazioni in merito alla Segnalazione certificata di agibilità come previsto dalla LR 19/2009 come modificata da LR 44/2017. Come noto, con la legge regionale 29/2017 è stato introdotto nell’ordinamento regionale l’istituto della segnalazione certificata di agibilità in luogo dello storico certificato di agibilità, che è stato espunto dalla disciplina di settore e non può più essere richiesto per le nuove pratiche di agibilità il cui iter prenda avvio successivamente all’entrata in vigore della legge stessa. Facendo seguito ai primi indirizzi operativi già forniti con la propria precedente nota circolare di agosto 2017, la Regione desidera precisare ulteriormente quanto segue. Con riferimento alle richieste di agibilità in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, tra cui: - istanze già presentate ma non ancora perfezionate, in quanto lacunose e pertanto da integrare - istanze già presentate e complete, ma in relazione alle quali non è mai stato emesso il certificato di agibilità giova precisarsi che ragioni di economicità dell’azione amministrativa e speditezza procedimentale nonché di logica e lettura storico-sistematica della disciplina, derivandone conseguentemente quale soluzione ottimale per la definizione delle pratiche in corso che le stesse siano perfezionate (previa presentazione delle integrazioni documentali dovute, ove necessarie) sulla base dell’istanza illo tempore depositata e della disciplina vigente all’epoca di avvio il procedimento ad istanza di parte, a nulla rilevando le modifiche nel frattempo intervenute PAG. 27 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2018
in materia e senza necessità di riaprire il procedimento mediante presentazione di nuove istanze o segnalazioni. Tale indirizzo risulta coerente con il principio, già contenuto nel comma 6 bis del previgente articolo 28 LR 19/2009 ed ora confermato nel comma 1 dell’articolo 27 vigente che prescrive in via generale che le agibilità richieste (ora segnalate) “ora per allora” in quanto riferite ad interventi risalenti nel tempo vengano determinate sulla base della disciplina (e relativa documentazione prescritta) vigente alla data di fine lavori (o, in alternativa e in via sussidiaria, della decadenza del titolo ovvero della dichiarazione di esecuzione dell’opera indicata nella domanda di sanatoria). I procedimenti già avviati ad istanza di parte e mai perfezionati vanno conseguentemente conclusi sulla base della disciplina vigente all’epoca della realizzazione, senza necessità di riproposizione di richieste né di presentazione di nuove segnalazioni certificate di agibilità, garantendosi così il dovuto seguito ed una imprescindibile risposta (stando agli indirizzi generali del procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990) alle richieste depositate e comprovate dalle risultanze degli archivi comunali (eventualmente, se necessario, previa integrazione documentale stabilita con riferimento alla disciplina illo tempore vigente). Una volta completata la documentazione richiesta dalla disciplina dell’epoca, quindi, spetta al Comune l’emissione di apposito certificato di agibilità redatto in base alla normativa del periodo di riferimento, determinata sempre sulla base di quanto stabilito dal citato comma 1 dell’articolo 27 (potrà essere applicato, ad esempio, il silenzio assenso soltanto nel periodo in cui questo risultava operativo). L’eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi stabiliti dalla legge e determinate mediante applicazione della disciplina di dettaglio (con relativi scaglioni sanzionatori) dettata all’interno dell’articolo 9, comma 6, del Regolamento di attuazione, che di seguito brevemente si ricorda: - euro 77,00 per la presentazione tardiva ma spontaneamente effettuata (a prescindere dal lasso di tempo trascorso e dal tipo di intervento da certificare);
- euro 150,00 per segnalazioni integrate fuori termine assegnato dal Comune procedente; - euro 150,00 per l’omessa presentazione della segnalazione per gli interventi di più limitata rilevanza edilizia (cfr. art. 27, comma 2, lettera c), LR 19/2009) ovvero nei casi in cui l’omessa presentazione della segnalazione per gli interventi “maggiori” (cfr. art. 27, comma 2, lettere a) e b) venga rilevata d’ufficio e l’interessato non provveda a presentarla entro il termine assegnato; - euro 464,00 negli ulteriori casi di omessa presentazione della domanda di agibilità per gli interventi di maggior rilevanza (ossia quelli previsti dall’articolo 27, comma 2, lettere a) e b) della legge: nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni nonché ristrutturazioni, totali o parziali). Con riferimento invece alle nuove pratiche di agibilità si desidera evidenziare quanto segue, in considerazione dei dubbi sorti in fase di prima applicazione del nuovo istituto e portati a conoscenza della scrivente Direzione. Il novellato articolo 27 riprende in larga parte le caratteristiche sostanziali del previgente certificato di agibilità (emesso a cura del Comune territorialmente competente) innovando precipuamente il taglio procedimentale dell’istituto nel senso indicato dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del Codice regionale dell’edilizia (ndr: “La Regione […] disciplina con la presente legge e con il suo regolamento di attuazione la materia dell’attività edilizia […] al fine di promuovere la semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi, con preferenza per le soluzioni che producono la responsabilizzazione del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori, con riduzione dei controlli amministrativi”). La nuova forma procedimentale non stravolge comunque le finalità e la ratio dell’istituto, che si mantengono per lo più immutate, rimanendo conseguentemente attuali le considerazioni e gli orientamenti già formulati in rapporto alla disciplina previgente. Premesso un tanto, la Regione Osserva che è compito della segnalazione certificata di agibilità quello di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche nonché la conformità dell’opera e degli impianti installati ai progetti presentati sulla base di quanto disposto dal Regolamento di attuazione (emanato con DPReg. 018/2012 e profondamente rivisitato con DPReg. 097/2015). PAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2018
La ratio dell’istituto continua a risiedere nell’esigenza di interesse collettivo di mettere a disposizione della collettività unicamente edifici o unità immobiliari idonei a garantire il soddisfacimento di condizioni minime in termini in primis di sicurezza, igiene e salubrità (in una parola: vivibilità degli ambienti) ma anche la promozione di standard qualitativi e di efficienza prestazionale, come nel caso dell’efficientamento energetico (quale conseguenza delle politiche di aiuti e incentivi che perseguono l’ottica dell’indipendenza energetica). Una volta attestate, come logico, l’interesse pubblico è indirizzato a perseguire il loro mantenimento se non, ove possibile, il loro miglioramento o implementazione. Ne consegue l’evidente corollario che manufatti edilizi in relazione ai quali sono già state attestate le condizioni tempo per tempo richieste dal legislatore non vadano nuovamente ispezionati in tutti gli aspetti connessi all’agibilità, residuando unicamente l’esigenza di un’attestazione del professionista comprovante il miglioramento delle condizioni già raggiunte e non venute meno – ma, anzi, migliorate - con l’intervento eseguito. In altre parole, a fronte di agibilità già rilasciate e quindi di condizioni già attestate l’intervento che non incida in pejus non necessita del rilascio di nuovo certificato (e quindi ad oggi, mutatis mutandis, non necessita di nuova presentazione di segnalazione certificata di agibilità), essendo non solo garantito il rispetto delle condizioni accertate all’epoca ma addirittura il miglioramento delle stesse. Per la Regione resta inteso che le nuove agibilità che vengono presentate ora con riferimento a date di fine lavori o di decadenza titoli precedenti all’introduzione dell’istituto della SCA vanno, comunque, presentate sotto forma di segnalazione certificata di agibilità, ancorché riferita alle norme allora vigenti. Discorso a parte, come evidenziato nella lettera del Regolamento di attuazione merita l’interessamento di strutture, evenienza che fa riemergere la necessità di certificazione “aggiornata” data la prioritaria incidenza che tali elementi possono avere sul piano dell’incolumità pubblica. In ragione di un tanto, la segnalazione certificata va depositata in ogni caso in cui vengano interessate strutture; ne deriva, a contrario, che in casi opposti un tanto non sia richiesto. Pertanto, qualora l’immobile sia già dotato di abitabilità/agibilità originaria l’emissione di un nuovo certificato (e oggi, pertanto, la presentazione di una segnalazione certificata di agibilità) va richiesta unicamente nei casi in cui l’intervento abbia
GDPR: obbligo oppure opportunità? Una possibilità di crescita secondo Nordest Servizi Quale imprenditore vorrebbe ritrovarsi da un momento all’altro senza poter accedere ai dati del proprio business, o peggio ancora, a dover ufficializzare di aver perso i dati dei propri clienti? Il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), in vigore dal prossimo 25 maggio, ci guida nel proteggerci da questo rischio e adeguare la sicurezza informatica aziendale agli standard legislativi. Nordest Servizi, insieme a Eurosystem, offre un valido supporto per tutta l’attività di allineamento legislativo e mantenimento della compliance in materia di nuova privacy, attraverso un approccio in outsourcing dei propri servizi. Massimo e Nicola Bosello, titolari di Nordest Servizi, ci raccontano le opportunità di quella che a molti, e a torto, sembra essere solo una noiosa incombenza. Nuova legge sulla privacy: obbligo oppure opportunità? Letteralmente è un obbligo ma, a seconda dell’approccio mentale con cui ci si avvicina, può trasformarsi in un’opportunità, non solo in termini di sicurezza ma anche di reputazione aziendale. L’allineamento al nuovo Regolamento comporta un innalzamento degli standard di protezione delle informazioni aziendali e conferisce una sorta di
riconoscimento positivo a quelle imprese che lo perseguono e che diventano, per questo motivo, più autorevoli e affidabili, elemento fondamentale per una buona reputazione aziendale. Ma perché diventi davvero un’opportunità è necessario che il top management abbracci positivamente questa operazione, contagiando il resto dei collaboratori. Ancora oggi, infatti, il fattore umano resta quello più vulnerabile alle minacce esterne. Quali sono gli step da affrontare per l’adeguamento alla normativa? Il percorso si compone di quattro fasi, che potremmo chiamare di Analisi, Decisione, Applicazione e Monitoraggio, e può essere guidato dalla consulenza di esperti che è bene abbiano competenze in ambito sia tecnico che consulenziale e legale. Nel dettaglio, l’Analisi fornisce una fotografia dello stato di sicurezza in azienda ed è una fase che permette di capire cosa bisogna fare per allinearsi alla legge e quali dati è necessario proteggere. Con la Decisione si identifica il livello di protezione a cui si vuole arrivare, che può dipendere dal budget a disposizione o dalla tipologia di azienda e dati trattati. Quando si arriva all’Applicazione, si stila la lista delle attività da svolgere, che noi di Nordest Servizi possiamo prendere in carico in modalità parziale o totale, attraverso un servizio di outsourcing. È questo il momento del percorso di adeguamento che richiede un maggior coinvolgimento del personale interno. Il Mantenimento, infine, permette un monitoraggio ciclico e un eventuale aggiornamento delle attività già effettuate. Come gestire, invece, il rischio del fattore umano? Colmando l’esigenza di acculturamento digitale che emerge dalla maggior parte delle aziende sul territorio nazionale e dei livelli interni di professionalità. Per farlo, Nordest Servizi ha fondato academIT (www.academit.it), un progetto formativo nato per elevare le competenze degli IT manager ma anche per accrescere la cultura informatica degli utenti finali ed evitare onerose perdite a titolari e imprenditori. Nella prossima programmazione sono previsti corsi di Risk Assessment e Business Continuity, nuova Privacy e Cybersecurity, in aula e in tutto il Triveneto.
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una rilevanza strutturale, alla luce di quanto previsto nel Regolamento di attuazione. Resta infatti ferma la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento di attuazione, secondo cui qualsiasi intervento edilizio (a prescindere dalla rilevanza dal punto di vista edilizio) non necessita di rilascio di un nuovo certificato (e oggi, quindi, non richiede la presentazione di una nuova segnalazione certificata di agibilità) qualora eseguito su edificio o unità immobiliare esistenti (o loro parti) già in possesso del certificato di agibilità/abitabilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’intervento stesso rilevi ai fini delle caratteristiche strutturali dell’edificio o dell’unità immobiliare. In ragione del combinato disposto tra quanto prevede la legge e quanto dispone il Regolamento di attuazione, quindi, la nuova agibilità è dovuta e non può essere sostituita dalla mera attestazione del professionista incaricato esclusivamente nell’ipotesi in cui sussiste un interessamento della struttura dell’edificio/Unità Immobiliare e conseguentemente sempre assoggettata a segnalazione certificata di agibilità la tipologia edilizia della nuova costruzione nella definizione data dal Codice regionale dell’edilizia, al netto degli ampliamenti i quali, in limitate ipotesi eccezionali, possono non interessare la struttura dell’edificio e, conseguentemente, non necessitare di apposita segnalazione certificata di agibilità. Per la Regione stando a quanto letteralmente dispone il Regolamento di attuazione, “la non rilevanza dell’intervento ai fini delle caratteristiche strutturali ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, ai fini del presente articolo, sono asseverate dal progettista dell’intervento edilizio o da altro professionista abilitato all’atto della dichiarazione della fine dei lavori o in sede di sanatoria”: tale indirizzo è stato trasposto nella più recente versione della modulistica edilizia di fine lavori, con la quale è stata distinta l’ipotesi in cui è necessaria la nuova agibilità da quella in cui è sufficiente la mera presentazione della comunicazione di ultimazione delle opere, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico incaricato che asseveri i contenuti di cui sopra (tra cui, appunto l’eventuale non rilevanza strutturale). La regione sottolinea nella circolare che a latere le recenti modifiche apportate al Regolamento in materia di normativa tecnica per le costruzioni (sismica e strutture) hanno ribadito l’irrilevanza strutturale delle opere minori di cui all’art. 4 bis del DPReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. (come modificato dal DPReg. 19 marzo 2018, n. 056/ Pres., pubblicato sul BUR n. 14 del 4 aprile 2018 ed in vigore dal 5 aprile u.s.), introducendo anche PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2018
la possibilità che il progettista dichiari la non rilevanza strutturale conformemente a quanto disposto dall’art. 4, comma 3 del Regolamento di cui all’art. 2 della L.R. 19/2009, in cui la non rilevanza dell’intervento ai fini delle caratteristiche strutturali è asseverata dal progettista o altro professionista abilitato. In sintesi, quindi, considerato l’elemento discriminante costituito dal rilievo strutturale dell’opera, a seguito di procedimenti edilizi aventi ad oggetto edifici/unità immobiliari esistenti o loro parti, già in possesso dell’originario certificato di agibilità, si possono riscontrare le seguenti casistiche: 1) intervento con rilevanza strutturale: richiede una nuova agibilità con riferimento alla porzione oggetto di intervento strutturale, impregiudicata l’agibilità già attestata sulle eventuali restanti porzioni di immobile non interessate dall’intervento eseguito; 2) intervento ricompreso tra quelli elencati all’articolo 27, comma 2, LR 19/2009 ma privo di rilevanza strutturale: non è necessario il deposito di una nuova segnalazione certificata di agibilità ma è richiesta in ogni caso l’asseverazione del progettista dell’intervento edilizio o di altro professionista abilitato, in sede di deposito della dichiarazione di fine dei lavori (o nell’ipotesi di sanatoria), che attesti, oltre all’irrilevanza a fini strutturali, anche il mantenimento, a seguito delle opere realizzate, delle condizioni di sicurezza (v. impiantistica o sicurezza incendi, ove dovuto) nonché di igiene e salubrità (dandosi evidentemente per accertata la conformità dell’opera dal punto di vista urbanistico, non incidendo tali interventi sotto questo profilo); 3) per quanto concerne le specifiche ipotesi di interventi edilizi eseguibili in attività edilizia libera di cui all’articolo 16, per i quali non è prevista la presentazione di alcuna comunicazione/segnalazione/altro atto comunque denominato né una specifica attività di riscontro o certificativa da parte del Comune territorialmente competente, agli stessi non segue l’emissione o presentazione di nuova agibilità. Per la Direzione Regionale né deriva che, in tutti i casi in cui sia necessario il rinnovo dell’agibilità mediante nuova segnalazione certificata (nei casi di rilievo strutturale) ovvero sia richiesta dal Regolamento la presentazione dell’asseverazione del professionista (nei casi in cui l’intervento non rilevi strutturalmente ma incida sulle ulteriori condizioni di legge), il mancato adempimento (presentazione SCA o asseverazione) fa venir meno l’efficacia dell’agibilità originaria, che rimane subordinata al
perfezionamento della pratica in corso (mediante presentazione della dichiarazione di fine lavori corredata dall’asseverazione richiesta ovvero con deposito dalla SCA, a seconda delle ipotesi). A tale conclusione risulta doversi pervenire in ossequio alla logica finalizzata alla “messa a disposizione” di immobili idonei ad assolvere alla funzione dichiarata secondo standard di sicurezza, efficienza e salubrità, non essendo possibile constatare l’idoneità dell’immobile al suo utilizzo - successivamente all’attuazione dell’intervento che lo ha interessato - in assenza dell’attestazione di un soggetto abilitato. Quello che muta nella nuova disciplina è il soggetto certificatore, che non è più l’Ente pubblico bensì il tecnico incaricato dal titolare dell’intervento edilizio: l’asseverazione è infatti redatta e sottoscritta a cura di un tecnico abilitato e deve essere corredata dalla documentazione espressamente richiesta dal Regolamento di attuazione ed elencata nell’articolo 4 dello stesso. Va evidenziato che il primo comma dell’articolo 27 della legge richiede a guisa di conditio sine qua non che l’asseverazione con la quale il professionista incaricato attesta la sussistenza delle condizioni di legge sia comprovata dalla documentazione necessaria, riferita alle tre scadenze temporali espressamente indicate (elemento di rilievo per agibilità intervenute ora per allora, stabilendosi che la disciplina di riferimento sia quella coeva all’epoca dei fatti). In assenza di idonea e completa documentazione l’agibilità non può quindi ritenersi attestata. E’ stata infatti ripresa la formulazione già presente nella LR 52/1991 secondo cui “L’utilizzo delle costruzioni […] può essere iniziato dalla data di presentazione al Comune della segnalazione certificata di agibilità”, completa della documentazione dovuta: ne deriva che, in caso di mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità ovvero di presentazione di segnalazione incompleta (in quanto non debitamente corredata della documentazione necessaria) l’utilizzo delle costruzioni è interdetto fino all’espletamento delle prestazioni richieste ed al perfezionamento della pratica in corso (presentazione della segnalazione o della documentazione mancante, con eventuale necessità di conformazione dell’immobile alle prescrizioni disposte all’esito delle verifiche effettuate dall’Amministrazione comunale in sede di controllo della segnalazione stessa). Nulla è cambiato in relazione al termine ordinario per la presentazione (oggi) della segnalazione (allora dell’istanza), che viene confermato in trenta giorni dall’ultimazione dei lavori. PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2018
Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 27 ha disposto la necessità che il Comune si doti di apposito strumento con il quale vengano definite “le modalità di svolgimento dei controlli sulle segnalazioni certificate di agibilità, che in ogni caso non possono interessare una quota inferiore al 20 per cento delle segnalazioni pervenute”, con indicazione degli arrotondamenti dovuti all’applicazione della misura percentuale stabilita. La nuova formulazione sui controlli a campione ha espressamente indicato che le modalità di svolgimento dei controlli “tengono conto anche dell’entità dell’intervento”, conseguendone che “l’effettuazione dei controlli considerata la rilevanza delle opere al fine di consentire agli uffici tecnici comunali di concentrare la vigilanza sulle opere di più immediata rilevanza, in primis, per la sicurezza e incolumità pubblica. La Regione evidenzia che l’elencazione di interventi soggetti ad agibilità, già inclusa nel Regolamento di attuazione, è attualmente sostituita (per criterio gerarchico, prima che cronologico) da quella stabilita dalla legge, che incide nel dettaglio delle opere astrattamente soggette ad attestazione di agibilità. In quanto, il Regolamento di attuazione precisa quali opere siano definitivamente assoggettate a certificazione/segnalazione certificata di agibilità introducendo la discriminante della rilevanza strutturale, da cui scaturisce la necessità o meno di rilascio/attestazione di nuova agibilità (come detto, unicamente nel caso di edifici o unità immobiliari già esistenti e originariamente dotati di abitabilità/agibilità, non nel caso di nuove costruzioni). Va da sé che eventuali cambi di destinazione d’uso ancorché senza opere, qualora comportino modifiche (peggiorative, in quanto in aumento) dei carichi strutturali, vanno assistite da segnalazione certificata di agibilità al pari degli altri interventi ricompresi in regime di SCIA e quelli specificatamente indicati dalla legge all’interno dell’elenco delle opere ricomprese in attività edilizia libera asseverata, nel caso di interessamento delle strutture. Nella circolare viene approfondita l’ipotesi di agibilità connessa all’istituto del condono edilizio di cui alla legge 47/1985. L’articolo 35 della legge 47/1985 dispone che “a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni”: per tenore letterale del-
la disposizione speciale (“viene altresì rilasciato”, in aggiunta quindi al rilascio del provvedimento in sanatoria e per effetto dello stesso), l’emissione del certificato di agibilità risulta atto dovuto ex lege quale conseguenza del perfezionamento del processo di condono edilizio, non necessitando di specifica istanza volta al suo rilascio (né, tanto meno, di presentazione di SCA). Tale orientamento trova conferma nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 30/7/1985, n. 3357/25 (pubblicata in GU 8 agosto 1985 n. 186), la quale al punto 9 “Procedimenti per la sanatoria/la domanda di concessione (art. 35)” stabilisce espressamente che “ai soggetti che hanno presentato istanza di concessione sarà accordato, alle condizioni di legge, il certificato di abitabilità”. Dello stesso indirizzo anche la sentenza n. 2703/2014 della Sezione V del Consiglio di Stato, la quale ha richiamato, a contrario, per gli immobili provvisti di sanatoria edilizia la possibilità di “invocare la norma dell’art. 35, comma 14, legge n. 47/1985 sull’abitabilità ex lege discendente dall’ottenimento del condono (qualora l’istanza sia completa degli elementi previsti dal legislatore in merito al versamento dell’oblazione, adempimenti sotto il profilo sismico-strutturale, eventuali perizie e rilievi fotografici, ecc., ovvero possa essere oggi integrata e perfezionata). La Regione coglie infine l’occasione per evidenziare che con la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 20182020), articolo 5, comma 6, è venuto meno il divieto generale di aumento di unità immobiliari in precedenza collegato all’applicazione della disposizione speciale (bonus volumetrico di 200 mc in deroga) di cui all’articolo 39 bis della LR 19/2009, demandandosi ora l’eventuale apposizione di detto divieto al singolo strumento urbanistico comunale, che può liberamente disporne. Dopo la sop-
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pressione del divieto in precedenza stabilito dalla lettera d) del comma 3 dell’articolo 39 bis, quindi, in caso di assenza di divieto espresso stabilito a livello locale non sussiste più alcun impedimento all’incremento del numero di unità immobiliari per effetto di interventi che beneficiano dell’applicazione della disposizione speciale in argomento. Il nuovo testo della lettera d) del comma 3 dell’articolo 39 bis è infatti il seguente: “d) l’ampliamento, anche in corpo distaccato quale realizzazione di manufatti edilizi connessi all’edificio o all’unità immobiliare esistente mediante collegamento di natura fisica o funzionale, può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 4”. Rimane invece ferma la condizione fissata dal comma 6, la quale prescrive la necessità di scomputo di eventuali bonus volumetrici (di cui l’immobile abbia già usufruito per effetto dell’applicazione di disposizioni derogatorie) che devono quindi essere detratti dal bonus volumetrico concesso dall’articolo in analisi (nella quota massima di legge o nella minor quota stabilita dallo strumento urbanistico comunale): ne deriva che, nell’ipotesi di frazionamenti, gli eventuali bonus volumetrici già sfruttati dall’edificio o unità immobiliare di origine vanno detratti pro-quota, dovendosi individuare per differenza la quota residua ancora spettante al singolo cespite al fine di escludere un effetto distorsivo della disposizione di favore (che in caso opposto consentirebbe la proliferazione di bonus edificatori sulla base di un numero indeterminato di frazionamenti da cui originerebbero un numero altrettanto indeterminato di volumi aggiunti in deroga, di natura prettamente speculativa e non coerenti con le logiche dell’istituto). (CS)
Truffe per sponsorizzazioni sportive ATTENZIONE ALLE FALSE VENDITE DI SPAZI PUBBLICITARI Sulla base di segnalazioni recentemente pervenute all’Associazione si mettono in guardia le imprese da tentativi di truffe riguardanti la vendita di spazi pubblicitari su calendari di partite di calcio o anche di altre discipline sportive. Secondo quanto segnalatoci da imprese associate, la truffa consisterebbe nella richiesta di formale sottoscrizione di una conferma d’ordine da parte di persone - anche distinte e soprattutto con buo-
ne capacità persuasive - che si presentano fisicamente in azienda, per l’inserimento di uno spazio pubblicitario con tanto di logo dell’impresa su detti calendari. La richiesta di sottoscrizione farebbe seguito a un ipotetico accordo telefonico già intervenuto con il titolare dell’impresa o suoi rappresentanti. Qualora si presentassero queste evenienze, si suggerisce di non prendere minimamente in considerazione la cosa e rigettare ogni genere di richiesta, avvertendo in caso di petulante insistenza, che ci si rivolgerebbe alle autorità di Polizia. Della cosa sarà anche gradita una segnalazione all’Associazione. Preventivamente è il caso anche di prestare attenzione a ambigue telefonate di simile tenore, alle quali è preferibile non dare seguito alcuno.
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(AdT)
Autotrasporto. Istituzione del certificato di revisione PROROGA DELL’ENTRATA IN VIGORE DAL 20 MAGGIO AL 31 MARZO 2019 PREMESSA Con due decreti di pari data, 19 maggio 2017, n. 214 e 215 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (in seguito Ministero) ha recepito altrettante direttive del parlamento e del Consiglio europeo, rispettivamente n. 2014/45/UE del 3 aprile 2014 e n. 2014/47/UE del 3 aprile 2014 in materia di: - revisioni di veicoli a motore e loro rimorchi (d.m. 214); - controlli tecnici su strada di veicoli industriali di massa complessiva superiore a 3,5 t (d.m. 215). Il d.m. 214/2017 prevede fra l’altro che le carenze riscontrate in sede di revisione siano classificate in lievi, gravi e pericolose, queste ultime possono giustificare il divieto di utilizzo del veicolo su strade pubbliche. Il d.m. 215/2017 prevede la possibilità per il personale della Motorizzazione civile di eseguire controlli sul corretto fissaggio del carico, al fine di appurare eventuali interferenze sulla sicurezza del veicolo, delle persone e dell’ambiente (art. 13 e all. III del d.m. 215/2017). Entrambe le normative, già illustrate su Apinforma n.10/2017, pp. 29-32, avrebbero dovuto entrare in vigore il 20 maggio 2018, ma per il d.m. 214/2017 è stata introdotta una proroga, di cui ora si dirà.
L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 214/2017 E IL DIFFERIMENTO DELL’ADOZIONE DEL CERTIFICATO DI REVISIONE Con decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale 18 maggio 2018, sono state dettate disposizioni in ordine all’entrata in vigore del d.m. 214/2017, la più rilevante delle quali prevede il differimento dal 20
maggio 2018 al 31 marzo 2019 dell’adozione del certificato di revisione, atteso che le procedure informatiche necessarie alla produzione e alla stampa di questo documento, non sono ancora state adeguate. Pertanto, fino a nuove disposizioni, rimangono in vigore le procedure vigenti sul rilascio del tagliando di revisione (art. 4). Le altre disposizioni prevedono: - il graduale allineamento delle revisioni dei rimorchi di massa fino alle 3,5 ton (categorie O1 e O2) alla cadenza quadriennale/biennale prevista dal d.m. 214/2017, secondo il calendario fissato all’all. 1 del d.d. 214/2017 (art.1); - la modifica del certificato di revisione che, a partire dal 1° giugno 2018, riporterà anche la data della successiva verifica (art.2); - per i trattori agricoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati in prevalenza su strade pubbliche con velocità massima di costruzione superiore a 40 km/h - per i quali il d.m. 214/2017 ha introdotto una cadenza delle revisioni quadriennale/biennale -, il rinvio ad uno specifico decreto, in corso di definizione, per fissare le modalità del controllo tecnico (art. 3); - l’applicazione della metodologia finora in uso, per valutare le carenze del veicolo riscontrate in occasione della revisione, in attesa degli adeguamenti informatici richiesti dal d.m 214/2017, che, come detto, classificano questa carenze in lievi, gravi e pericolose (art.5); - l’utilizzo delle procedure, impianti ed attrezzature attualmente in uso per le revisioni, fino all’emanazione di nuove disposizioni che dovrà avvenire non oltre il 20 maggio 2023 (art.6); - la continuità operativa per gli ispettori autorizzati o abilitati al 20 maggio 2018, con esclusione, pertanto, dal possesso delle specifiche competenze richieste dall’all. IV, punto 1 del d.m. 214/2017, fino a che non sarà stato adottato un provvedimento ad hoc da parte del Ministero (art. 7).
ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 215/2017 AL 20 MAGGIO 2018 Viceversa il d.m. 215/2017 entra regolarmente in vigore il 20 maggio 2018.
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Gli obiettivi non sempre si possono raggiungere da soli
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E’ ancora il caso di rammentare che il metodo di controllo su strada del corretto fissaggio del carico “consiste in un esame visivo dell’utilizzazione corretta di procedimenti appropriati in misura adeguata per fissare il carico e/o nella misurazione delle forze di tensione, nel calcolo dell’efficienza della fissazione e nel controllo di certificati, se del caso” (all. III, sez. 2.2 del d.m. 215/2017). Le eventuali carenze nel fissaggio sono parimenti classificate in lievi, gravi e pericolose. In presenza delle ultime due fattispecie l’ispettore della Moto-
rizzazione civile ne dispone la rettifica prima che il veicolo possa proseguire la circolazione su strada (art. 14, co. 1 del d.m. 215/2017), mentre le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 79 del codice della strada, che prevedono una sanzione amministrativa da 85 a 338 euro. Copia di tutti gli atti citati possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione, unitamente a ogni informazione. (AdT)
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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER L’APRILE 2018 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 6/2018, p. 41, per segnalare che l’11 maggio 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di aprile 2018. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’aprile aprile 2018 (pari a 1446,49 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,185 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);
- 0,971 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto. Rinnovo CQC VALIDITÀ DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER IL TRASPORTO SIA DI PERSONE CHE DI COSE Con nota prot. U 0004779 del 5 marzo 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione ha fornito un chiarimento in ordine alla validità dei corsi di formazione per la Carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone e di cose. Premesso che la CQC va rinnovata ogni 5 anni, frequentando un corso di 35 ore predisposti da organismi autorizzati, la nota chiarisce, in primo luogo, che i corsi di formazione periodica possono essere utilmente frequentati a partire da 3 anni e 6 mesi prima della scadenza della CQC (art. 13, co. 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013). Così, ad esempio, si ha che: - per le CQC persone, con scadenza 9 settembre 2020, il corso può partire dal 9 marzo 2017; - per le CQC merci, con scadenza 9 settembre
2021, il corso può partire dal 9 marzo 2018. In secondo luogo, nel caso in cui un soggetto sia titolare di entrambe le CQC (persone e merci) la disciplina prevista per il loro rinnovo (art. 13, co. 2 del d.m. 20 settembre 2013) consente allo stesso titolare di seguire solo un corso di formazione periodica - normalmente quello per la CQC persone, che scade prima - e di essere esentato dall’obbligo di frequenza al corso per l’altra categoria. Orbene, con la nota in commento il Ministero ha confermato che in questa fattispecie la frequenza di un corso di formazione periodica consente al titolare di rinnovare anche l’altra, sebbene il corso seguito si sia svolto prima del limite minino per la partenza della formazione periodica prevista per l’altra categoria di CQC. Ha anche ribadito che, quale che sia il periodo in cui si è frequentato il corso di aggiornamento, il nuovo periodo quinquennale di validità delle due categorie di CQC decorre dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio della Motorizzazione civile competente. Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Graduatoria CEMT 2018 LE ASSEGNAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI SU STRADA PER IL 2018 Si segnala che con decreto del Direttore della Divisione 3 (autotrasporto internazionale di merci) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2018, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2018, è stata approvata la graduatoria di merito per l’assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT (Conferenza europea dei Mi-
nistri dei trasporti) per il 2018. Alle imprese ammesse in graduatoria - 34 rispetto alle 45 del 2017 - sono state assegnate complessivamente 178 autorizzazioni CEMT annuali, così ripartite: - 17 senza limitazioni territoriali, utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore; - 4 utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore non valide per la Grecia; - 157 utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore non valide per la Grecia, per l’Austria e per la Federazione Russa. Il decreto con l’elenco delle imprese ammesse ed escluse (2) può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Autotrasporto c/t. Commercio pallet usati TENUTA DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE. PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO E CIRCOLARE MINISTERIALE Con circolare prot. 557/PAS/ U/004040/12900.A(24)BIS del 21 marzo 2018 (di seguito circolare), il Ministero dell’interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza ha diramato istruzioni circa l’applicazione dell’art. 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), il quale, a carico degli esercenti che compiono operazioni su cose antiche o usate, prevede l’obbligo di tenuta di un registro delle operazioni giornaliere, dove annotare le generalità delle controparti delle operazioni di compravendita. L’argomento interessa da vicino anche le imprese coinvolte nel commercio di bancali (pallet) visto che, a seguito di una modifica introdotta con legge 22 febbraio 2010, n. 10 all’art. 11 bis decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, “per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n 773.” La circolare è stata emanata per uniformarsi al parere del Consiglio di Stato del 2 marzo 2018, emesso su richiesta sempre del Ministero dell’interno,
con il quale il Consiglio di Stato ha escluso che l’art. 128 del TULPS sia stato interessato da abrogazioni - espresse o tacite - dovute all’abrogazione dell’art. 126 del TULPS ad opera dell’art. 6.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. decreto SCIA 2), confermandone quindi la vigenza. Il Ministero ha così recepito orientamento, sostenendo che “coloro i quali esercitano il commercio di cose … usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato art. 128 del TULPS.” In buona sostanza, Consiglio di stato e Ministero hanno confermato che l’interscambio differito dei pallet rientra nella compravendita con gli adempimenti del TULPS che ne conseguono. Ne resta escluso, invece, l’interscambio contestuale. La mancata tenuta del registro comporta la sanzione prevista dall’art. 17 bis, co. 3 del TULPS (pagamento di una somma da 154 a 1.032 euro), con possibile applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività fino ad un massimo di 3 mesi (art. 17 quater del TULPS). Le irregolarità relative alla vidimazione del registro, all’esibizione agli agenti di PS e alla compilazione, danno invece luogo alla contravvenzione penale di cui all’art. 221 TULPS (arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 103 euro). Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Licenza comunitaria SEMPLIFICAZIONI NEL RILASCIO DELLE COPIE CONFORMI
Con circolare prot. n. 8990 del 16 maggio 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità ha chiarito che i competenti uffici della Motorizzazione, all’atto della richiesta di rilascio delle copie certificate conformi della licenza comunitaria, non devono chiedere all’impresa di
esibire l’originale della predetta licenza. In particolare, il Ministero ricorda che all’interno del modulo di richiesta delle copie conformi, l’impresa è chiamata a dichiarare - sotto la propria responsabilità - di essere titolare della licenza comunitaria, di cui deve indicarne numero e data di scadenza. A quel punto, l’ufficio verifica la correttezza di queste informazioni accedendo al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), dove compaiono i dati delle licenze comunitarie rilasciate, onde per cui lo stesso non deve chiedere all’impresa di esibire l’originale. Copia della circolare ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Scadenze aziendali giugno 2018 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI GIUGNO 2018
VENERDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di maggio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione
SABATO 16 (POSTICIPA A LUNEDÌ 18) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di maggio. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 4a rata dell’Iva, relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2018 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24.
INPS – CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE - Scade il termine per il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40% dell’imposta sostitutiva Irpef, relativa ai beni immobili strumentali degli imprenditori individuali. L’immobile doveva essere posseduto alla data del 31 ottobre 2016 ed estromesso entro il 31 maggio 2017, il codice tributo da utilizzare è l’1127. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA - Scade il termine per il versamento della seconda rata, pari al 40% dell’imposta sostitutiva Irpef/Ires, per le assegnazioni o cessioni di beni ai soci effettuate entro il 30 settembre 2017. I codici tributo sono rispettivamente il 1836 e il 1837. IMU - TASI - PRIMA RATA 2018 - Scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imu e della Tasi dovuta per il 2018. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 o tramite bollettino di c/c postale. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codi-
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ce tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2017. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2018. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
LUNEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di maggio. I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
SABATO 30 (POSTICIPA A LUNEDÌ 2) VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO SOCIETA’ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone, senza alcuna maggiorazione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2017, senza alcuna maggiorazione. MODELLO IRAP 2017 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2017 e del primo acconto per il 2018 dell’Irap dovuta da parte di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, UNICO 2018 CARTACEO - Scade il termine per la presentazione del modello Unico 2018 cartaceo alle Poste da parte di persone fisiche non soggette ad Iva. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione telematica è stata generalizzata anche per le persone fisiche, tranne poche eccezioni. DICHIARAZIONE IMU - TASI - Scade il termine per la presentazione al Comune, qualora prevista, delle dichiarazioni Imu e Tasi, relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta. CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2018 e
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versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 maggio 2018. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2018. Scadono anche i termini per i versamenti della rate successive alla prima delle rivalutazioni relative al biennio precedente. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2018. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850.
STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3%. IVIE/IVAFE - Scade il termine per il versamento del saldo 2017 dell’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. (PZ-FT)
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