Apinforma 9/2021

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 9 15 maggio 2021

IN PRIMO PIANO IRAP AL 2,9% IN CASO DI WELFARE AZIENDALE

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements


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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 9 15 maggio 2021

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Campagna vaccinale in azienda. Aggiornamenti

8

Convertito in legge il Decreto Sostegni

9

A fine giugno il versamento delle imposte

14

Irap al 2,9% in caso di welfare aziendale

18

Convertito in legge il DL “Sostegni” 41/2021

20

“Decreto Sostegni Bis”: novità normative su lavoro e previdenza

21

Rinnovo CCNL Piccola e Media Industria Unionmeccanica

23

Infortuni elettrici nei cantieri edili

24

CONAI: modifica le tariffe

26

SOA: rinnovo per la Eucos srl

28

ANAC: nuova funzionalità di ricerca attestazioni SOA

30

Nuovo piano di sorveglianza per la sicurezza delle gallerie

32

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


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Misure urgenti a sostegno dell’economia, salute e servizi

33

Scadenze aziendali novembre 2018

34

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Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Campagna vaccinale in azienda. Aggiornamento con il 3 giugno 2021 si apre la campagna per la vaccinazione di massa della popolazione dai 16 anni in su

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Convertito in legge il Decreto Sostegni confermate le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria Premessa Con la legge 69 del 21 maggio 2021 è stato convertito il decreto legge n. 41/2021 (Sostegni), in vigore dal 23 marzo 2021, contenente misure urgenti per contrastare l’emergenza sanitaria ed economica. Il provvedimento prevede la conferma di tutte le disposizioni contenute nel decreto originario e l’introduzione di nuove. I contenuti del decreto sono stati anticipati in Apinforma n. 6/2021, mentre nella legge di conversione alcuni termini risultano superati.

Proroga termine versamento Irap erroneamente non versata (art. 1) Prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 Irap senza sanzioni e interessi, non versata per effetto dell’errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previste dal cosiddetto Temporary Framework

Contributo a fondo perduto (art. 1 commi 1 - 12) Confermato il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il contributo spetta a prescindere dal tipo di attività esercitata e quindi del codice Ateco, a condizione che abbiano subito un calo di fatturato. Rientrano anche i contribuenti in regime forfettario e i minimi. Sono invece esclusi dall’agevolazione:

- i soggetti che hanno cessato l’attività al 23 marzo 2021; - i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 24 marzo 2021; - gli Enti pubblici di cui all’art. 74, comma 2 del TUIR; - gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162 - bis del TUIR. L’accesso al contributo è riservato ai soggetti con un ammontare di ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR non superiori a 10.000.000 di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in generale quindi il 2019 e che hanno subito una riduzione del fatturato mensile medio 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019. È prevista l’applicazione di una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020. La percentuale da applicare è scalettata in base ai ricavi annui 2019 come segue: non superiore a 100.000 euro

60%

superiore a 100.000 e fino a 400.000 euro

50%

superiore a 400.000 e fino a 1.000.000 euro

40%

superiore a 1.000.000 e fino a 5.000.000 euro

30%

superiore a 5.000.000 e fino a 10.000.000 euro

20%

Il contributo è comunque riconosciuto a tutti i soggetti compresi quelli che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2020 per un importo: - non superiore a 150.000 euro; - non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti. Il contributo può essere utilizzato con due modalità: - richiedendo direttamente l’accredito nel conto corrente del beneficiario; - in compensazione tramite modello F24 utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Si segnala che la scelta della compensazione è irrevocabile, nel senso che non ci può essere un ripensamento per l’addebito in conto corrente e deve interessare l’intero ammontare del contributo.

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Il contributo non è assoggettato a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap.

Dichiarazione e registri Iva precompilati (art. 1 comma 10) È stata differita al 1° luglio 2021 la predisposizione, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle bozze dei registri Iva e delle dichiarazioni periodiche. La dichiarazione Iva precompilata invece sarà predisposta a partire dalle operazioni effettuate dall’1° gennaio 2022.

Compensazione somme iscritte a ruolo con credito P.A. (art. 1 comma 17 bis) Anche per il 2021, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione, entro il 31 ottobre 2021, le imprese e lavoratori autonomi potranno compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A. La compensazione è consentita a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

Rivalutazione beni d’impresa (art. 1 bis) La rivalutazione dei beni d’impresa prevista dal decreto Agosto viene estesa anche al bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020, vale a dire per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare a quello in corso al 31.12.2021. La rivalutazione è limitata però ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e avrà esclusivamente valenza civilistica. Non sarà possibile affrancare il saldo attivo e riconoscere il maggior valore agli effetti fiscali.

Contributo start up (art. 1 ter) Per il 2021 riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva nel 2018 ma la cui attività è iniziata nel 2019, per i quali il contributo di cui all’art. 1 è precluso.

Comuni con comprensori sciistici (art. 2) Confermato lo stanziamento di 700 milioni di euro a favore delle Regioni per il riconoscimen-

to di contributi a favore degli esercenti attività di vendita di beni e servizi le cui attività sono situate nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Tale contributo non è soggetto a tassazione e le modalità di fruizione saranno individuate da uno specifico provvedimento del Ministero del Turismo.

Contributi previdenziali professionisti (art. 3) Previsto l’esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali a favore dei professionisti che hanno subito una significativa contrazione del fatturato e che nel 2019 non hanno superato il reddito complessivo di 50.000 euro. La contrazione del fatturato 2020 deve essere almeno del 33% rispetto a quello del 2019. A questo proposito si ricorda che l’INPS ha differito al 20 agosto 2021 il termine di versamento della prima rata dei contributi IVS 2021.

Definizione agevolata irregolarità (art. 5 commi da 1 a 7) Prevista la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018. Le relative comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, potranno essere definite in via agevolata.

Notifiche cartelle pagamento dichiarazioni (art. 5 comma 8) Sono state prorogate con calendari differenziati le proroghe dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2019.

Controllo versamenti Iva (art. 5 comma 10) Confermata la ripartenza delle verifiche incrociate tra le liquidazioni periodiche Iva e i relativi versamenti. Tale attività riprenderà con riferimento alle liquidazioni riferite al terzo trimestre 2020.

Sospensione compensazione crediti con ruoli (art. 5 comma 12 lett. a) Prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 la disposizione prevista dall’art. 145 del D.L. 34/2020 in base alla quale, in sede di erogazione

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di rimborsi fiscali, non è applicabile la compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo di cui all’art. 28-ter del DPR 602/73.

Crisi d’impresa e segnalazioni alle Entrate (art. 5 comma 14) È stato differito l’obbligo di segnalazione al debitore, da parte dell’Agenzia delle entrate, del superamento della soglia rilevante dell’esposizione debitoria per Iva non versata risultante dalle liquidazioni trimestrali e della conseguente segnalazione all’OCRI. Segnalazione evitabile qualora si pongano in essere specifici comportamenti per rientrare nei limiti previsti dalla norma. In particolare l’obbligo di segnalazione è stato posticipato alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2023.

Web tax (art. 5 comma 15) Prorogato il termine per il pagamento dell’imposta sui servizi digitali (web tax) e della relativa dichiarazione annuale.

Fatture elettroniche 2019 (art. 5 comma 16) La conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è considerata tempestiva se eseguita entro il 10 giugno 2021.

CU e dichiarazione precompilata (art. 5 commi da 19 a 22) Confermata la proroga a fine marzo del termine d’invio delle CU e CUPE e il differimento al 10 maggio 2021 della messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata a favore dei contribuenti.

Rivalutazione beni settore alberghiero e termale (art. 5 bis) Alle imprese operanti nel settore alberghiero e termale è consentita la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2019, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nello stesso ambito nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

Nuova detrazione 110% (art. 6 bis) L’Iva non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del superbonus del 110%, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio.

Raddoppio welfare aziendale (art. 6 quinquies) Il raddoppio del limite di esenzione da tassazione da 258,23 a 516,46 euro del valore dei beni o servizi ceduti dall’azienda ai lavoratori dipendenti, già prevista per il solo 2020 dal decreto Agosto, è stato esteso anche per il 2021.

Esenzione IMU (art. 6 sexies) Prevista l’esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1. L’agevolazione riguarda esclusivamente gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano attività di cui sono anche gestori.

Canoni locazione non riscossi (art. 6 septies) I canoni di locazione non percepiti dal 1° gennaio 2020 possono non essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi, se la mancata percezione è comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione.

Locazioni commerciali (art. 6 novies) Previsto un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza pandemica a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nel caso in cui il locatario abbia subito una significativa contrazione del fatturato o dei corrispettivi derivante dalle restrizioni sanitarie. Viene previsto che locatario e locatore collaborino tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

Indennità lavoratori del turismo e spettacolo (art. 10 commi da 1 a 9) Prevista una nuova indennità di 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di 1.000 euro del decreto Ristori. Si tratta dei lavoratori dipendenti e autonomi operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti balneari, venditori porta a porta e dello spettacolo.

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Reddito di ultima istanza professionisti (art. 13) Rifinanziato con 10 milioni di euro il reddito di ultima istanza di cui all’art. 44 del D.L. 18/2020 per riconoscere, per il mese di maggio 2020, l’indennità a favore di professionisti iscritti nelle rispettive Casse previdenziali.

Sostegno Enti del terzo settore (art. 14 comma 1) Confermato l’incremento di 100 milioni del fondo straordinario a favore degli Enti del terzo settore istituito dall’art. 13-quaterdecies del D.L. 137/2020. Il fondo è destinato a fronteggiare le crisi determinate dalla pandemia.

Statuti ONLUS (art. 14 comma 2) Confermato il differimento al 31 maggio 2021 del termine per l’adeguamento dello statuto delle ONLUS, ODV e APS al fine dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore.

Esonero contributi settore primario (art. 19) Confermata l’estensione alla retribuzione riferita al mese di gennaio 2021 dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per la quota a carico dei datori di lavoro, a favore dei soggetti che operano nelle filiere agricole, della pesca e acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra. L’esonero non opera per i premi INAIL.

Sospensione termini professionista (art. 22 bis) Il professionista abilitato che per motivi connessi all’emergenza pandemica, non ha trasmesso atti, documenti, istanze o non ha effettuato pagamenti entro i termini previsti, rendendosi inadempienti verso la P.A. non incorre in adempimento per la scadenza dei termini. Il predetto inadempimento conseguentemente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Fondo emergenza covid Regioni (art. 26) Confermata l’istituzione di un apposito fondo da ripartire tra Regioni e Province autonome per sostenere le categorie economiche maggiormente colpite dall’emergenza Covid - 19. La ripartizione

delle somme sarà gestita direttamente dagli Enti pubblici in sede di auto coordinamento.

Concessioni posteggi su aree pubbliche (art. 26 bis) Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche previste dal decreto Cura Italia, rimangono valide in deroga al termine previsto nelle stesse, per ulteriori 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza Covid-19. Di fatto vengono prorogate fino al 29 ottobre 2021.

Emergenza Covid – 19 (art. 28) Rivisti i massimali applicabili agli aiuti di Stato con riferimento agli interventi adottati per le misure a sostegno del settore economico a causa dell’emergenza Covid - 19. Per gli interventi erogati sottoforma di garanzie sui prestiti alle imprese a tassi d’interesse agevolati, è stato previsto che tali aiuti potranno continuare ad essere concessi fino al 31 dicembre 2021.

Esenzione canoni e tributi locali (art. 30 comma 1 lett. a) e b)) A favore degli esercizi pubblici titolari di concessioni o autorizzazioni riguardanti l’utilizzazione del suolo pubblico, già esonerati lo scorso anno dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’esonero è stato esteso fino al 31 dicembre 2021. Lo stesso esonero è stato riconosciuto anche ai titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Accordo di ristrutturazione del debito (art. 37 ter) Prevista la possibilità per l’imprenditore di richiedere al professionista il rinnovo della relazione nel caso in cui, dopo l’omologazione, sia necessario apportare modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi di ristrutturazione del debito. Si sottolinea che questa nuova disposizione si riferisce alle modifiche del piano di risanamento per assicurare l’esecuzione degli accordi e non alla modifica di questi ultimi. Per questi ultimi eventualmente è richiesto l’avvio di un nuovo procedimento di omologazione della transazione.

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Riduzione canoni di locazione (art. 42 comma 8) Confermata la disposizione contenuta nell’art. 9 - quater del D.L. 137/2020 che riconosce un con-

tributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili ad uso abitativo, in caso di riduzione del canone di locazione riferito a contratti in essere al 29 ottobre 2020. (PZ)

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A fine giugno il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% il termine slitta al 20 luglio 2021 Premessa Anche se l’emergenza Covid ha previsto diverse proroghe di versamenti e adempimenti di natura fiscale e previdenziale, i termini per i versamenti del saldo e del primo acconto delle imposte dovuti in relazione alla dichiarazione dei rediti riferita al 2020 non ha subito modifiche. I termini ordinari previsti dalla norma rimangono quindi quelli del 30 giugno o del 30 luglio versando la maggiorazione dello 0,4%. Per le società di capitali il D.L. 18/2020 ha previsto la possibilità di convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, vale a dire entro il 29 giugno 2021. Utilizzando tale possibilità il termine di versamento delle imposte slitta al 20 agosto 2021. Tale termine può essere ulteriormente differito di 30 giorni applicando una maggiorazione dello 0,40%. Entro questi termini si dovrà pertanto provvedere al versamento del saldo 2020 e del primo acconto riferito all’anno in corso. In queste scadenze rientrano tutte le imposte risultanti dal modello REDDITI, quindi Irpef, Ires, Irap, addizionali, cedolare secca e imposte sostitutive.

Il saldo 2020 Con riferimento al saldo Irpef 2020 da effettuarsi entro le date sopra indicate, il versamento deve considerare gli acconti eventualmente versati nel corso del 2020 e il riferimento è il rigo RN45. L’imposta non deve essere versata qualora d’importo inferiore a 12 euro con riferimento all’Irpef e alle addizionali, mentre con riferimento all’Irap l’importo minimo è fissato a 10,33 euro, tali limiti rilevano anche ai fini della possibilità di effettuare compensazioni. Entro il termine di cui sopra si deve provvedere al versamento anche del saldo relativo alla cedolare

secca, ricordando che l’aliquota ordinaria del 21% è ridotta al 10% con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato relativi a situazioni particolari. Entro gli stessi termini le società di capitali considerate di comodo, sono tenute ad effettuare il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,50% utilizzando lo specifico codice tributo. Il saldo interessa anche l’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute oltre confine (IVAFE).

L’acconto Irpef per il 2021 Entro il 30 giugno o il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%, vanno versati anche gli acconti per il periodo d’imposta in corso. L’importo dovuto può essere calcolato utilizzando il metodo storico oppure il metodo previsionale. Con il metodo storico si dovrà considerare il rigo differenza o il rigo imposta dovuta, al netto di eventuali saldi a credito risultanti dalla dichiarazione. Con il metodo previsionale gli acconti vanno versati sulla base di quello che presumibilmente sarà il reddito per l’anno in corso. La scelta dei due metodi riguarda la singola imposta e non tutte le imposte della dichiarazione, pertanto una ditta individuale potrebbe scegliere il metodo storico per l’acconto Irpef e il previsionale per l’acconto Irap. Per quanto riguarda l’Irpef il versamento dell’acconto va calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente prendendo a riferimento il rigo RN34 del modello REDDITI tenendo presente quanto segue: - se tale importo è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 51,65 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2021; - se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40% (50% per i soggetti Isa), entro il 30 giugno 2021 e il rimanente 60% (50% per i soggetti Isa) entro novembre 2021. Segnaliamo che all’interno del modello REDDITI PF è inserito un prospetto acconti 2021, nel quale,

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qualora si utilizzi il metodo previsionale, devono essere inseriti comunque gli importi determinati con il metodo storico e non i minori importi effettivamente versati.

versato in due rate di cui la prima, parti al 40%, entro il 30 giugno 2021 e il rimanente 60% entro novembre di quest’anno.

L’acconto e saldo Ires

I contribuenti che hanno locato immobili abitativi per i quali hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, sono tenuti al versamento dell’acconto sul 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Come accennato la misura del 21% può essere ridotta al 10% con riferimento agli immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa, ai contratti a canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari e per quelli situati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Anche per la cedolare secca il primo acconto, pari al 40%, deve essere versato entro il 30 giugno 2021 mentre il rimanente 60% entro il mese di novembre. Il versamento deve essere eseguito come segue: - se l’importo del rigo RB11 campo 3 è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 51,65 ma inferiore a 271,07 il versamento del 95% va effettuato in unica soluzione entro novembre 2021; - se superiore a 271,07 il versamento va eseguito in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 30 giugno 2021 e il rimanente 60% entro novembre 2021.

Come anticipato il D.L. 18/2020 ha previsto la possibilità di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio a prescindere dalla sussistenza di particolari esigenze. Di conseguenza il termine per l’approvazione del bilancio slitta al 29 giugno 2021 e, in base a quanto previsto dall’art. 17 del DPR 435/2001, le imposte relative possono essere versate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione. Così se il bilancio viene approvato entro il 29 giugno 2021, il pagamento delle imposte può essere effettuato entro fine luglio, ma poiché il 31 luglio cade di sabato e dal successivo primo agosto inizia la “proroga di Ferragosto” il versamento potrà essere fatto il 20 agosto 2021. Con la maggiorazione dello 0,40% il versamento potrà essere ulteriormente differito al 20 settembre 2021. La mancata approvazione del bilancio entro i 30 giorni successivi al termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio. Per quanto riguarda l’acconto Ires è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta nell’anno precedente rinvenibile nei righi RN17 o RN28 rispettivamente di REDDITI SC e ENC. Il versamento dell’acconto va eseguito secondo le seguenti modalità: - se inferiore a 20,66 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 20,66 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2020; - se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40% (50% per i soggetti Isa), entro la scadenza previsto per il saldo visto sopra e il rimanente 60% (50% per i soggetti Isa) entro novembre 2021.

Acconto Irap Il primo acconto Irap 2021 secondo le regole viste sopra, vale a dire che il parametro sul quale calcolarlo è il 100% dell’imposta dell’anno precedente. L’acconto non è dovuto se l’imposta a debito indicata nel rigo IR21 è inferiore a 20,66 euro per i soggetti Ires. Qualora l’acconto sia dovuto, andrà

Cedolare secca

Tassazione separata Nell’ipotesi in cui nel corso del 2020 siano stati percepiti redditi assoggettabili a tassazione separata, si deve procedere al versamento di un importo a titolo di acconto pari al 20% di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e in particolare al rigo RM14, colonna 4. Sono esclusi dal versamento dell’acconto i redditi di capitale e quelli per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria.

I versamenti Gli importi a debito da versare possono essere compensati con eventuali importi a credito riferiti allo stesso tributo (verticale) o con altri tributi (orizzontale). Si ricorda che per compensare orizzontalmente importi a credito riguardanti le imposte dirette, indirette e Iva superiori a 5.000 euro, è richiesta l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione annuale. La compensazione non è consentita alla presenza di imposte erariali iscritte a ruolo dovute in tutto o in parte all’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.

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L’importo massimo compensabili nell’anno ammonta a 700.000 euro. Ricordiamo che la compensazione di crediti inesistenti è sanzionata nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi, mentre per l’utilizzo di crediti esistenti ma non spettanti la sanzione è del 30%.

Obbligo Entratel/Fisconline Si ricorda che per le compensazioni orizzontali oltre al limite di 5.000 euro per il visto di conformità è previsto l’obbligo di utilizzo del canale telematico per l’invio del modello F24. Per i titolari di partita Iva, è obbligatorio utilizzare esclusivamente gli strumenti telematici messi a disposizione dalle Entrate per effettuare le compensazioni orizzontali con i modelli F24, risultanti da crediti d’imposta indicati nel quadro RU e riferiti alle imposte sopra indicate. Si deve utilizzare il modello F24 telematico utilizzando esclusivamente Fisconline o Entratel, escludendo quindi l’home banking.

Ravvedimento operoso Ricordiamo che è sempre possibile sanare eventuali omissioni, ritardi o insufficienti versamenti con l’utilizzo del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Le sanzioni in questi casi sono così calcolate: - 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14°; - 1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo; - 1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo; - 3,75% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione annuale; - 4,29% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo; - 5% se la regolarizzazione viene eseguita entro i termini prescrizionali dell’accertamento. Oltre alla sanzione si dovrà provvedere al versamento degli interessi moratori calcolati, dal 1° gennaio 2021, nella misura dello 0,01%.

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(PZ)


Irap al 2,9% in caso di welfare aziendale chiarimento in merito alla riduzione

Come comunicato con le nostre circolari prot. 57/ PZ-LOP del 22 febbraio 2021 e prot. n. 213/PZLOP del 25 maggio 2021, l’art. 14 commi 11 - 15 della L. R n. 29 del 28 dicembre 2018 ha riconosciuto la riduzione dell’aliquota Irap al 2,9% a favore delle imprese che hanno previsto strumenti di welfare aziendale in esecuzione di contratti collettivi a qualsiasi livello negoziale (nazionale, territoriale, aziendale) ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, per l’arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale. I contratti collettivi (a livello nazionale, territoriale e/o aziendale) devono disciplinare un sistema di welfare aziendale finalizzato al benessere dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e riferito

al profilo sanitario, sociale ed educativo. Il welfare in argomento è estensibile anche ai componenti del nucleo familiare dei dipendenti. Con riferimento al riconoscimento dei 150,00 euro di welfare aziendale previsti dall’art. 52 del CCNL Piccola e Media Industria Unionmeccanica Confapi sotto forma, in particolare, di “Beni e servizi in natura” (ad es. buoni spesa per generi alimentari, buoni spesa per shopping, buoni carburante etc.)., sentita per vie brevi la Regione FVG, si conferma l’accesso all’agevolazione al 2,9%. Questo è confermato anche laddove i 150,00 euro di welfare siano riconosciuti sotto forma di “Beni e servizi in natura” (come da esempi di cui sopra), tale misura di welfare aziendale rientra comunque nel profilo sociale e conseguentemente consente l’accesso all’agevolazione al 2,9%. L’agevolazione è utilizzabile per i periodi d’imposta 2020 e 2021 nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti “de minimis”. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l’Associazione o inviare una e-mail ai seguenti indirizzi: lavoro@confapifvg.it oppure a fisco@ confapifvg.it.

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(PZ-LOP)



Convertito in legge il DL “Sostegni” 41/2021 novità su lavoro e previdenza

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 212/ LOP del 25 maggio 2021 per ricordare che lo scorso 21 maggio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 69/2021 che ha modificato e integrato, tra l’altro, alcune previsioni normative in materia di lavoro e previdenza contenute nel Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, noto anche come “Decreto Sostegni”. Per quanto attiene ai profili lavoristici della legge in commento, al di là delle previsioni normative del Decreto Sostegni confermate in sede di conversione, si segnalano le seguenti novità in materia di lavoro e previdenza: 1. il nuovo comma 2-bis risolve definitivamente la questione relativa al buco nel periodo di copertura della cassa integrazione con causale COVID-19, stabilendo che i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito delle settimane previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bi-

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lancio 2021), e quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021 (a condizione di aver usufruito integralmente delle 12 settimane di trattamenti introdotti dalla L. n. 178/2020); 2. il nuovo comma 3-bis fissa il 30 giugno 2021 come data per la proroga dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. 3. Assenza di qualsiasi indicazione in tema di blocco dei licenziamenti, il cui doppio termine del 30 giugno e 31 ottobre 2021 rimane pertanto, ad oggi, invariato. 4. L’art. 6 della legge in commento conferma la proroga a tutto il 2021 della agevolazione relativa all’importo del fringe benefit “raddoppiato” per il welfare aziendale. È stato infatti stabilito che l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti e non sottoposti a tassazione in busta paga, per tutto il 2021, resta di 516,46 euro (valore raddoppiato rispetto al limite ordinario di 258,16) così come già previsto dal c.d. Decreto Agosto n. 104/2020. (LOP)


“Decreto Sostegni Bis”: novità normative su lavoro e previdenza pubblicato in gazzetta ufficiale il d.l. 73/2021 Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 217/LOP del 27 maggio 2021 per ricordare che il Governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021 il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergen-

za da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (noto anche come “Decreto Sostegni Bis”). Il provvedimento, che è entrato ufficialmente in vigore il 26 maggio 2021, interviene tra l’altro in materia di NASPI, contratto di espansione, blocco dei licenziamenti, trattamenti di integrazione salariale e contratto di rioccupazione, prevedendo importanti novità normative per imprese e lavoratori nell’ottica di sostenere il sistema produttivo nell’attuale fase della emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, con riferimento ai profili lavoristici e previdenziali, si descrivono le seguenti novità normative:

Argomenti

Novità normative

NASPI (art. 38)

È prevista la sospensione fino al 31 dicembre 2021 della riduzione del 3% mensile dell’importo del sussidio, che ricorre normalmente a partire dal 4 mese di fruizione. La prestazione NASPI è confermata nell’importo spettante alla data del 26 maggio 2021, indipendentemente se il disoccupato abbia giù subito una parziale riduzione dell’importo pieno previsto per i primi tre mesi.

Contratto di espansione (art. 39)

È prevista una significativa riduzione del requisito dimensionale della impresa che passa da 500/250 unità a 100 unità come platea di potenziali beneficiari del contratto di espansione. Il contratto di espansione, che è un contratto di natura gestionale, consente la riduzione dell’orario di lavoro nelle aziende interessate da processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, attraverso il coinvolgimento e la eventuale sottoscrizione di uno specifico accordo da parte delle OO.SS. e del Ministero del Lavoro. Si tratta di uno strumento contrattuale finalizzato a programmare una staffetta generazionale attraverso l’assunzione di nuovi profili professionali e l’accompagnamento alla pensione per i lavoratori più anziani (ossia lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o alla pensione anticipata).

Blocco licenziamenti (art. 40)

Rimane inalterato, per le imprese destinatarie della CIGO, il blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021, mentre per le imprese destinatarie di FIS e CIGD il blocco è fissato alla data del 31 ottobre 2021. Tuttavia, per le imprese che ricorrono dal 1° luglio 2021 a trattamenti di integrazione salariale, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo/licenziamenti collettivi sono preclusi per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.

Trattamenti di integrazione salariale (art. 40)

È previsto un regime particolare per la Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), la cui regolazione è contenuta nell’art. 40, comma 1, d.l. 73/2021, prevedendo lo stanziamento di complessivi 557,8 milioni di euro per il 2021, con l’applicazione delle seguenti disposizioni: - Sono destinatarie le imprese che hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre 2019. - È richiesta la stipulazione di accordi collettivi aziendali ai sensi dell’art. 51 d.lgs. 81/2015, riguardanti la riduzione dell’attività lavorativa e finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa successiva all’emergenza epidemiologica. - Può essere richiesta per un massimo di 26 settimane fino al 31 dicembre 2021 e la riduzione media oraria non può essere inferiore all’80 per cento dell’orario giornaliero. - Ai lavoratori è riconosciuto un trattamento di integrazione salariale pari al 70 per cento della retribuzione globale senza l’applicazione del tetto massimale previsto dall’art. 3, comma 5, d.lgs. 148/2015. - Non è dovuto alcun contributo addizionale. È introdotta una ulteriore agevolazione contributiva per l›utilizzo della Cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causali NON COVID dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 ovvero l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 d.lgs. 148/2015.

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Argomenti

Novità normative

Contratto di rioccupazione (Art. 41)

Dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, i datori di lavoro potranno assumere lavoratori attraverso il contratto di rioccupazione, che è un contratto a tempo indeterminato per il quale è riconosciuto un esonero contributivo nel caso di assunzione di un lavoratore disoccupato. Tale esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi e in misura del 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi destinati all’INAIL, nel limite massimale di agevolazione contributiva pari a 6.000 euro su base annua. Tale contratto deve contenere il progetto individuale di inserimento di durata di sei mesi al termine del quale le parti possono decidere liberamente se recedere o meno dal rapporto. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come un ordinario contratto a tempo indeterminato. In caso di licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento, ovvero nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo/licenziamento collettivo effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, è prevista la revoca del beneficio contributivo già fruito. Si precisa, altresì, che l’applicazione del beneficio in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Sul punto si attendono ulteriori circolari esplicative da parte degli istituti competenti.

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Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)


Rinnovo CCNL Piccola e Media Industria Unionmeccanica novità e impatti economici

In data 26 maggio 2021 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA UNIONMECCANICA, scaduto il 31 ottobre 2020, con nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2024. Il rinnovo prevede novità, in sostanza, sulla com-

ponente economico-retributiva con incrementi mensili complessivi pari a 104,00 euro lordi per la vigenza del rinnovo, parametrati al 5° livello, nonché un aumento di 50,00 euro per il welfare dal 1° gennaio 2022 per un importo totale pari a euro 200,00 su base annua. È previsto altresì un incremento mensile di 3,00 euro per l’assistenza sanitaria integrativa (EBM Salute) per un totale di aumento annuo pari a 36,00, euro passando quindi dagli attuali 60,00 euro annui a 96,00 euro annui. Non è prevista, invece, alcuna una tantum come indennità di vacanza contrattuale, dal momento che è il CCNL è stato rinnovo dopo soli 7 mesi dalla scadenza. Gli aumenti saranno così scaglionati:

Aumento tabellare (*)

EBM Salute

Welfare

€ 23,00 mensili da giugno 2021

€ 3,00 mensili da gennaio 2022

€ 200 annui dal 1° gennaio 2022 (incremento pari a € 4,16 su base mensile)

€ 23,00 mensili da giugno 2022 € 25,00 mensili da giugno 2023 € 33,00 mensili da giugno 2024 (*) da riparametrare in funzione del livello di inquadramento avendo come parametro il 5 livello (si veda anche il testo di rinnovo del CCNL)

Le organizzazioni sindacali si sono riservate di sciogliere la riserva sul rinnovo contrattuale, a seguito della consultazione dei lavoratori entro il mese di giugno 2021. Il testo dell’ipotesi di rinnovo del CCNL PICCO-

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LA E MEDIA INDUSTRIA UNIONMECCANICA è disponibile al seguente link: https://www.confapifvg.it/it/circolare#4231 (LOP)


Infortuni elettrici nei cantieri edili si invitano le imprese a sensibilizzare le proprie maestranze E-distribuzione ci ha inviato una lettera per sensibilizzare le imprese sulla problematica relativa agli infortuni dovuti all’elettricità. Il ripetersi di infortuni elettrici per folgorazione, alcuni con esito fatale, che continuano a coinvolgere gli operatori del settore edile e di ingegneria civile che operano presso i cantieri ed in particolare coloro che utilizzano attrezzature quali pompe per lo scarico del calcestruzzo, autobetoniere, autocestelli, autogrù, trabattelli, ecc., ci induce a rinnovare la Vostra attenzione sui rischi derivanti da tali attività eseguite in prossimità delle linee aeree per la distribuzione elettrica. A tal proposito viene rinnovata l’attenzione sui seguenti aspetti: - le linee elettriche di e-distribuzione sono da considerarsi permanentemente in tensione; - le attrezzature sono in genere buoni conduttori di elettricità e pertanto, l’avvicinamento o il contatto con le linee elettriche aeree è causa di scariche elettriche le cui conseguenze possono risultare gravi o addirittura fatali; - nei cantieri sono applicabili le disposizioni

del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare gli artt. 83 e 117, che vietano l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni. Si invitano, pertanto, le Imprese a sensibilizzare adeguatamente le proprie maestranze ed in particolare le figure che ricoprono ruoli di responsabilità in materia di sicurezza (datori di lavoro, responsabili SPP, dirigenti, preposti, ecc.) sul tema oggetto della presente lettera e sulle necessarie cautele da adottare. Per quanto riguarda eventuali richieste di fuori servizio o messa in sicurezza di impianti interferenti è possibile contattare le strutture di e-distribuzione competenti per provincia ai seguenti recapiti: Zona di Udine - Monfalcone - Pordenone Casella Postale 5555 - 85100 Potenza Ricordiamo, infine, il riferimento telefonico di e-distribuzione 803.500 per la segnalazione dei guasti.

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(CS)



CONAI: modifica le tariffe per gli imballaggi in carta e cartone il contributo viene più che dimezzato Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ci informa che il Consiglio di amministrazione valutando lo scenario attuale della filiera del recupero e del riciclo degli imballaggi a base cellulosica, ne ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale.

Imballaggi in carta e cartone

questo caso per gli imballaggi in carta e cartone, l’intervento del sistema CONAI. È iniziato infatti un fenomeno di riduzione delle quantità veicolate tramite le convenzioni ANCICONAI. Gli alti valori inducono alcuni operatori ad affidare al libero mercato gli imballaggi da raccolta differenziata in carta e cartone. È in casi come questo che il sistema CONAI si ritrae lasciando spazio al mercato. Ed è invece quando il mercato soffre, come avvenuto lo scorso anno con l’inizio dell’emergenza sanitaria e il lockdown, che torna ad avere margini di intervento più ampi, garantendo la continuità del ritiro dei materiali da raccolta differenziata a qualsiasi condizione economico-finanziaria. Il Consorzio conferma anche in questo caso il suo ruolo di sussidiarietà al mercato.

Il contributo base passerà da 55 EUR/tonnellata a 25 EUR/tonnellata a partire dal 1° luglio 2021 per tutti gli imballaggi in carta e cartone. Il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di pack è di oltre 135 milioni di euro, su un immesso al consumo pari a 4,5 milioni di tonnellate. La variazione del contributo è dovuta principalmente all’aumento dei valori di mercato della materia prima seconda: con l’inizio del 2021 le quotazioni della carta ottenuta con il macero sono aumentate significativamente con aumento conseguente dei ricavi consortili da vendita dei maceri. Un riequilibrio sui consumi interni di carta da macero per circa un milione di tonnellate, grazie all’apertura di tre nuove cartiere, ha inoltre contribuito a rendere ancora più appetibile la carta da riciclo, allontanando l’ipotesi di una flessione nei suoi valori di mercato. Una situazione economica positiva che mette COMIECO, il Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, nella condizione di continuare a garantire le attività di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio in carta e cartone anche con un contributo ambientale più che dimezzato.

Procedure forfettarie/semplificate

Sussidiarietà al mercato

Gli altri imballaggi poliaccoppiati: quattro fasce

Il contesto favorevole rende meno necessario, in

La variazione avrà effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate di dichiarazione per importazione di imballaggi pieni. Dal 1° luglio 2021, il Contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 107,00 a 101,00 EUR/tonnellata. Resteranno invece invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in EUR) per i prodotti alimentari imballati (0,20%) e per i prodotti non alimentari imballati (0,10%). I nuovi valori delle altre procedure forfettarie/ semplificate interessate dalla variazione saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

Poliaccoppiati per liquidi Per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi il contributo ambientale si ridurrà da 75 EUR/tonnellata a 45 EUR/tonnellata, essendo rimasto invariato il contributo aggiuntivo di 20 EUR/tonnellata.

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per la diversificazione contributiva Dopo aver agito nel 2018 sui poliaccoppiati per liquidi, CONAI prosegue nel percorso di diversificazione del contributo per gli imballaggi compositi, o poliaccoppiati, con prevalenza di carta e cartone, per correlare il CAC alla loro effettiva riciclabilità e ai loro impatti ambientali, così come ai costi emergenti legati alla gestione del loro fine vita. Il consiglio di amministrazione CONAI ha così stabilito l’estensione della diversificazione contributiva anche agli altri imballaggi compositi a base carta diversi dai contenitori per liquidi. La nuova diversificazione, oggetto di studio da circa un anno, come anticipato a settembre 2020 con l’avvio della nuova modulistica dichiarativa, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. Gli imballaggi compositi a prevalenza carta, diversi da quelli per liquidi, sono stati divisi in quattro tipologie in base al peso della componente carta sul totale del peso dell’imballaggio. Le prime due tipologie, A e B, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all’80%, pagheranno il CAC carta (dal 1° luglio 2021 ridotto a 25 EUR/tonnellata) e non sarà applicato loro nessun contributo aggiuntivo. La terza tipologia, C, è quella che qualifica gli imballaggi in cui la componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%. Le operazioni di riciclo di questi imballaggi sono complesse e onerose: su 100 kg di imballaggi, più di 60 kg diventa-

no scarto non riciclabile allo stato delle tecnologie attuali. Gli imballaggi in questa fascia pagheranno dal 1° gennaio 2022 un extra-CAC di 110 EUR/tonnellata. La quarta tipologia, D, è quella degli imballaggi compositi in cui la componente carta è inferiore al 60%: una percentuale che compromette la riciclabilità dell’imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica. Per questi imballaggi il contributo extra sarà pertanto di 240 EUR/tonnellata. Rientreranno in fascia D anche quegli imballaggi la cui componente carta non verrà esplicitata. Poiché si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone, l’invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l’impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita. La diversificazione contributiva è una delle leve impiegate per orientare le aziende verso imballaggi sempre più riciclabili. Per domande e chiarimenti il CONAI è a disposizione delle aziende consorziate il numero verde CONAI 800 337799.

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(CS)


SOA: rinnovo per la Eucos srl azienda fondata nel 1903

Rinnovo dell’attestazione SOA per la EUCOS srl, con sede a Tavagnacco (UD) in via Galileo Galilei n. 3. La EUCOS opera nel campo delle installazioni impiantistiche del settore civile, terziario ed industriale, nella costruzione di impianti di riscaldamento, condizionamento, idraulici, antincendio, elettrici, automazione e regolazione di impianti speciali, energie rinnovabili e cogenerazione. La capacità e la duttilità del suo servizio la pone nelle condizioni di proporre soluzioni tecnologiche all’avanguardia ed integrate con servizi di consulenza e progettazione. Esercita sia nel settore privato che nel pubblico, ed è specializzata nel settore dell’installazione e costruzione di impianti ma anche nella manutenzione e conduzione degli stessi. L’azienda fu fondata nel lontano 1903 a Udine come ditta Saltarini, e per quattro generazioni proseguì la sua attività nel settore degli impianti termoidraulici. Negli ultimi anni ha ampliato la propria attività estendendo le competenze a tutti i settori dell’impiantistica moderna. Entrano quindi nella Società due nuovi soci che si affiancano alla proprietà e viene sviluppato un progetto imprenditoriale volto ad incrementare le cooperazioni, rafforzando così la competitività e la qualità dei servizi offerti. La Società attualmente è amministrata da due giovani professionisti con esperienza nel settore: Marco Saltarini Modotti e Guido Casarin. L’azienda si trasforma e cresce, adattando la com-

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petitività dei servizi in conformità con le richieste di un mercato in continua evoluzione. La differenziazione dell’offerta consente alla Società di ripresentarsi sul mercato con una nuova immagine, il rebranding porta alla nascita di EUCOS (EU dal greco “ben fatto” e COS da “costruzioni”). EUCOS provvede inoltre al coordinamento di numerose collaborazioni esterne per l’espletamento di mansioni tecniche specifiche, sia di progettazione che di costruzione, potendo così offrire alla propria clientela prestazioni “chiavi in mano”. Nel 2017 l’azienda ha raggiunto un altro importante traguardo, infatti, si è certificata qualità secondo la norma ISO 9001:2015 con il TUV Rheinland per l’installazione e manutenzione di impiantitermo sanitari, trasporto ed utilizzazione del gas, climatizzazione, antincendio ed elettrici. Con l’esecuzione di consistenti lavori di realizzazione di impianti ha potuto rinnovare l’attestazione SOA nella categoria OS28 per la II classifica pari a 516.000 euro. L’azienda può eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro impianti termici e di condizionamento categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


NON ESSERE UNA GOCCIA NELL’OCEANO

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ANAC: nuova funzionalità di ricerca attestazioni SOA la nuova versione permette di ricercare le imprese anche attraverso il codice fiscale del direttore tecnico Con il Comunicato del Presidente in data 5 maggio 2021, l’ANAC ha informato su una nuova funzionalità per la ricerca delle attestazioni di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro, rilasciate alle imprese dagli Organismi di attestazione (SOA). La nuova piattaforma viene resa fruibile a tutti nell’ottica di fornire strumenti sempre più efficaci di supporto e semplificazione in favore degli operatori di settore. Le aggiornate funzionalità di ricerca sono disponibili nella nuova pagina di libera consultazione delle attestazioni di qualificazione al link: SOA ricerca Attestazioni, comunque sempre raggiungibile dalla sezione “Servizi” del sito istituzionale ANAC. La nuova versione del servizio fornito, oltre a consentire la consultazione del Casellario delle attestazioni di qualificazione, attraverso le già note chiavi di ricerca (principalmente denominazione e codice fiscale dell’impresa), permette di ricercare le imprese qualificate anche attraverso il codice fiscale dei soggetti incaricati della Direzione Tecnica, rilevandone l’eventuale presenza nelle attestazioni già pubblicate nel Casellario. Con tale funzionalità, tutti i soggetti interessati, ed in primis gli operatori economici e gli stessi direttori tecnici incaricati, oltre alle SOA, possono verificare se il soggetto designato a tale incarico risulti già presente in un attestato di qualificazione. Infatti, se utilizzando come chiave di ricerca il codice fiscale del Direttore Tecnico, il servizio restituisse una o più attestazioni rilasciate a una o più imprese, sarà possibile verificare, contestualmente, se le attestazioni dell’impresa o delle imprese restituite sono ancora in corso di validità; detta funzionalità, se correttamente utilizzata, consentirà agli operatori di settore maggiormente interessati (Imprese, Pag. 30 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2021

Organismi di attestazione SOA e Direttori Tecnici) di attivarsi per evitare il rilascio di attestazioni di qualificazione in carenza del requisito di unicità di incarico. Tale nuova funzionalità costituisce uno strumento sicuramente utile per le Imprese qualificate o che intendono conseguire un’attestazione di qualificazione e che sono pertanto invitate a svolgere tale accertamento preliminarmente alla sottoscrizione di un contratto di attestazione. In particolare, la consultazione viene raccomandata nel caso in cui le Imprese intendano conseguire una prima attestazione, ovvero rinnovare quella già posseduta, oppure procedere al cambio o all’inserimento di un direttore tecnico, o all’effettuazione della verifica triennale. Anche se gli esiti della consultazione restituiti dal servizio in uso non possono rivestire un concreto valore certificativo, si consiglia alle Imprese di avere cura, per quanto possibile, di registrare con idonee modalità la ricerca effettuata comprensiva dell’indicazione della data/ora di effettuazione della consultazione; ad esempio, mediante salvataggio e/o stampa delle informazioni restituite. L’ANAC ritiene utile precisare che tale attività di verifica dovrà essere svolta nell’imminenza della stipula del contratto di attestazione, affinché le imprese, nella eventualità che le ricerche effettuate non abbiano rilevato evidenti criticità riguardo al rispetto del principio di unicità d’incarico, possano procedere alla sottoscrizione del contratto di attestazione ed alle correlate dichiarazioni sostitutive, con il ragionevole convincimento di non incorrere nella violazione di detto principio. A questo scopo, le SOA, nella fase che precede l’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente norma, saranno tenute a ricordare alle Imprese la necessità di svolgere, per la loro stessa tutela, tali verifiche, oltre che a dimostrazione di aver operato con la possibile diligenza, rammentando alle stesse che il successivo venire in rilievo di eventuali violazioni del principio di unicità d’incarico, comporterà la sospensione dell’istruttoria di attestazione e l’avvio dei procedimenti finalizzati ad accertare l‘imputabilità soggettiva collegata alla dichiarazione mendace.


In quella sede, secondo l’Autorità, le ipotizzabili iniziative assunte dalle imprese, che siano state espressive della necessaria diligenza, potranno es-

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sere tenute in debita considerazione nella valutazione complessiva del loro comportamento. (CS)


Nuovo piano di sorveglianza per la sicurezza delle gallerie i gestori autostradali dovranno predisporre uno specifico “piano di sorveglianza dell’opera” Con la circolare n. 152 del 9 aprile 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha varato il nuovo Piano di Sorveglianza per la sicurezza delle gallerie, aggiornando gli obblighi e le modalità di verifica indicati dalla Circolare n. 6736-61-A1 del 19 luglio 1967. In particolare, la circolare stabilisce che i gestori autostradali e della rete stradale nazionale che abbiano effettuato le indagini e controlli per le gallerie indicati dal Concedente, secondo le modalità previste dal Manuale di Ispezione delle Gallerie ed abbiano realizzato interventi finalizzati al ripristino dell’efficienza delle strutture, dovranno

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predisporre per ciascuna galleria uno specifico “Piano di Sorveglianza dell’Opera”, in cui dovranno essere riportate le attività di verifica periodica e gli interventi di ripristino programmati, sulla base dell’effettivo stato di conoscenza dei manufatti. Per gli interventi già eseguiti, il “Piano di Sorveglianza dell’Opera” tiene conto delle prescrizioni individuate nella fase di progettazione e riportate nel Piano di Manutenzione redatto ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 207/2010 che specifica che: “il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico”, e che “il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificità dell’intervento”. (CS)


Misure urgenti a sostegno dell’economia, salute e servizi decadenza dell’obbligo di contribuzione all’autorità di regolazione dei trasporti per il 2021 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 211/ AdT del 25 maggio 2021 per informare che la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 21 della G.U. n. 120 del 21 maggio 2021, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (c.d. decreto “Soste-

gni), all’art. 37 bis dispone l’esenzione per l’anno 2021 dall’obbligo di contribuzione all’Autorità di regolazione dei trasporti delle imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi. Si tratta di un importante risultato, ma ancora parziale per un definitivo superamento del problema, in quanto restano ancora aperte le contribuzioni per gli anni 2020 e 2019. Su queste ultime, ferme restando le precedenti comunicazioni della scrivente Associazione, si invitano le imprese interessate a prendere contatto con l’ufficio trasporti della medesima. Il testo della norma può essere richiesto al citato ufficio, come pure, più in generale, un’ampia nota a commento della legge citata.

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(AdT)


Scadenze aziendali del mese di giugno 2021 I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

il calendario delle scadenze per il mese di giugno 2021

Martedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione e trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di maggio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione

Mercoledì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di maggio. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 4^ rata dell’Iva, relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2021 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva. - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IMU - PRIMA RATA 2021 - Scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imu dovuta per il 2021. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 o tramite bollettino di c/c postale.

Venerdì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di maggio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

Mercoledì 30 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021, delle imposte do-

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vute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone, senza alcuna maggiorazione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2020 e non hanno beneficiato della proroga di 180 giorni per l’approvazione del bilancio e lo hanno approvato entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta. VERSAMENTO IRAP 2020 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021 dell’Irap. CEDOLARE SECCA - Scade il termine per il versamento del primo acconto riferito alle locazioni per le quali si è optato per il regime della cedolare secca. REDDITI 2021 CARTACEO - Scade il termine per la presentazione del modello REDDITI 2021 cartaceo alle Poste da parte di persone fisiche non soggette ad Iva. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione telematica è stata generalizzata anche per le persone fisiche, tranne poche eccezioni.

per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2021 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 maggio 2021. ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata pari al 40% dell’imposta sostitutiva dell’8% per l’immobile strumentale posseduto al 31 ottobre 2019 estromesso dall’imprenditore individuale entro il 31 maggio 2020. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Scade il termine per il versamento della terza e della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute rispettivamente al 1° gennaio 2019 e al 1° gennaio 2020 non in regime d’impresa. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2021. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850. STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli ISA e dell’eventuale maggiorazione del 3%. IVIE/IVAFE - Scade il termine per il versamento del saldo 2020 dell’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione.

DICHIARAZIONE IMU - TASI - Scade il termine per la presentazione al Comune, qualora prevista, delle dichiarazioni Imu, relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA - Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine

(PZ)

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