Apinforma 9/2023

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LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO CAMPAGNA BILANCI 2023 APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 9 15 maggio 2023

Misurare è conoscere. Ma sappiamo cos’è veramente la Misura?

Adeguatezza del Sistema di Misura alle tolleranze di lavorazione

La norma UNI EN ISO 10012 definisce che il rapporto tra l’accuratezza del Sistema di Misura e l’ampiezza della tolleranza prevista per un prodotto, o un apparecchio di misura, deve essere almeno 1/4, preferibilmente 1/10. La stessa norma fornisce le indicazioni necessarie per creare un Processo di Misura che rappresenti l’insieme di tutte le attività aventi lo scopo di misurare grandezze e ne definisca l’accuratezza complessiva. Il Processo di Misura deve considerare: gli aspetti legati alla gestione della strumentazione di misura; la competenza del personale che esegue le misurazioni; le caratteristiche del misurando e dell’ambiente in cui si eseguono le misurazioni; l’interpretazione ed elaborazione dei dati ottenuti.

Per la definizione dell’adeguatezza dei requisiti di misurazione vengono in aiuto le norme della serie UNI EN ISO 14253 “Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) – Verifica mediante misurazione dei pezzi e delle apparecchiature per misurazioni - Regole decisionali per provare la conformità o non conformità rispetto alle specifiche”. Tali norme stabiliscono le regole per determinare quando le caratteristiche di un pezzo lavorato o di una apparecchiatura di misurazione sono conformi o non conformi rispetto a una data tolleranza tenendo conto dell’incertezza di misura

L’adozione di un approccio alla Misura secondo le norme citate, consente all’Organizzazione di valutare correttamente la conformità di un prodotto, le criticità del sistema produttivo e di sostenere confronti con fornitori e clienti in maniera obiettiva e dimostrabile.

Paradossalmente la conoscenza dell’incertezza è l’unica e vera forma di certezza attribuibile ai risultati di una misurazione”

Ing. L. Thione

Riferibilità delle misure

Misurare è conoscere. La metrologia fornisce strumenti per la conoscenza oggettiva con cui poter assumere decisioni consapevoli circa la conformità o la non conformità dei prodotti. La Riferibilità metrologica, assieme a Ripetibilità e Riproducibilità, è una caratteristica fondamentale della Misura. Affermare quindi che l’indicazione fornita da uno strumento o da un campione di misura è metrologicamente riferibile, significa affermare che quel valore è riconducibile alla sua unità di misura fondamentale con la sua opportuna incertezza.

Il Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM) definisce la Riferibilità come la “Proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire al Sistema Internazionale di Misura (SI) attraverso una catena ininterrotta di confronti con campioni approvati, generalmente nazionali od internazionali.”

La Riferibilità viene garantita attraverso la taratura delle apparecchiature di misura da parte dei Laboratori Accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 dai Membri degli Accordi Internazionali di Mutuo riconoscimento (in Italia ACCREDIA), da Laboratori interni all’organizzazione o da Laboratori esterni non Accreditati ma in grado di dimostrare la “catena” metrologica.

Chi siamo

Il Laboratorio metrologico METLAB S.r.l. nasce nel 2007 e nell’anno successivo è divenuta Laboratorio Qualificato TÜV Italia per le tarature di apparecchi di misura in dotazione alle reti assistenziali delle più prestigiose case automobilistiche. Grazie alla collaborazione con importanti realtà industriali della zona, in poco tempo il Laboratorio si è affermato anche nel mondo industriale come valido partner per il supporto in ambito metrologico. Da giugno 2019 METLAB S.r.l. è diventato Laboratorio Accreditato di Taratura per la temperatura (Centro LAT n. 280) per la taratura di termometri a resistenza, termocoppie, catene termometriche in un campo di misura da -40 °C a 1100 °C. È tutt’ora in corso l’estensione dell’accreditamento per l’umidità relativa e per lo svolgimento delle attività accreditate in situ.

METLAB offre il servizio di taratura di molteplici tipi di strumenti di misura garantendo la Riferibilità delle Misure al Sistema Internazionale di Misura. Il Laboratorio è attivo nel supporto alle aziende per lo sviluppo di Sistemi di Misura e nella relativa formazione metrologica.

METLAB Srl - Via Cussignacco 78/41 - 33040 Pradamano, Udine Tel. / Fax +39 0432.655292 - info@metlab.it - www.metlab.it

notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe

Sommario

La nota di variazione Iva

Crediti energetici 2° trimestre 2023

Nuove regole per la ripartizione dei ricavi

Beni significativi e parti staccate

numero 9

15 maggio 2023

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Campagna bilanci 2023

Contributi per brevettazione

Avviso pubblici ISI Inail 2021. Ennesimo aggiornamento

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2023

Incentivi per le assunzioni

Nuova normativa per i rifiuti da apparecchiature elettriche

SOA: rinnovo per la Costruzioni Vidoni srl

Approvato il nuovo Codice dei contratti (terza parte)

Rottamazione-quater
8 12 13 16 21 22 23 24 26 27 28 29 31 33
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Autotrasporto. Riduzione dei pedaggi autostradali 2022 Poste. Aggiornamento contributo 2023 38 40

La nota di variazione Iva

eSteSA

AllA CoMPoSIzIone negozIAtA dellA CrISI d’IMPreSA

PREMESSA

La possibilità di emettere note di credito a fronte di procedure concorsuali è riconosciuta dall’art. 26 del DPR 633/72. In questi casi al cedente o prestatore di servizi è consentito recuperare l’Iva fin dal momento dell’apertura della procedura. Non era chiaro se questa possibilità poteva essere estesa alla nuova procedura della composizione negoziata della crisi d’impresa prevista dall’art. 12 del D. Lgs. n. 14/2019. Il dubbio è stato risolto dall’art. 38, comma 2 del D.L. 13/2023 (decreto PNRR 3) riconoscendo la possibilità di recuperare l’imposta e di emettere la nota di credito anche in questa procedura. Prima di analizzare la nota di credito ricordiamo sinteticamente i profili normativi e applicativi della composizione negoziata.

LA COMPOSIzIONE NEGOzIATA

La procedura prevede che alla presenza di uno stato di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, l’imprenditore qualora ritenga ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, può chiedere alla CCIAA la nomina di un esperto. La richiesta dell’esperto viene effettuata attraverso una Piattaforma telematica gestita da Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e dello Sviluppo economico.

Si tratta di una procedura da attivare su base volontaria, di tipo stragiudiziale che coinvolge un esperto terzo che viene incaricato di trovare le soluzioni più adeguate al risanamento dell’azienda, compreso il trasferimento dell’azienda o di suoi rami nonché di avviare trattative di riduzione dei debiti con i creditori. L’obiettivo è quello di prevenire la crisi, individuando il prima possibile soluzioni che portino ad evitare la crisi e risanare l’azienda.

L’utilizzo della composizione negoziata della crisi d’impresa consente l’accesso a misure premiali di natura tributaria consistenti nella riduzione degli interessi e delle sanzioni nonché la rateizzazione fino a 72 rate mensili delle imposte e dell’Iva. La procedura non coinvolge il Tribunale a meno che non siano richieste misure protettive del patrimonio, l’accensione di finanziamenti o la cessione aziendale o di suoi rami.

Se il tentativo di risanamento non riesce è sempre possibile presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione dell’azienda.

SOGGETTI INTERESSATI

La procedura può essere utilizzata da tutti gli imprenditori e a prescindere dalla veste societaria assunta, le imprese individuali e quelle agricole. Non sono previste limitazioni dimensionali né di tipo oggettivo l’unica condizione posta dalla norma è l’iscrizione al Registro delle Imprese. Questa condizione porta tuttavia ad escludere le società di fatto.

ACCESSO ALLA COMPOSIzIONE NEGOzIATA

La richiesta di nomina dell’esperto è presentata tramite piattaforma telematica unitamente alla documentazione che deve comprendere anche un progetto di risanamento. Più precisamente la possibilità di arrivare al risanamento passa attraverso la piattaforma, accessibile dal sito della CCIAA, nella quale sono resi disponibili:

- le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;

- il test pratico di auto-diagnosi per verificare la situazione dell’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento stesso;

- un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Per quanto riguarda la documentazione da inserire nella piattaforma, oltre alla compilazione dell’apposito modello, questa riguarda:

- i bilanci degli ultimi 3 esercizi, per gli imprenditori non tenuti alla presentazione del bilancio le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva degli

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ultimi 3 periodi d’imposta, nonché la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima la presentazione della domanda;

- relazione chiara e sintetica dell’attività svolta completa di un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziativi industriali che si vogliono adottare;

- l’elenco dei creditori con le relative scadenze ed eventuali diritti reali o personali rilasciati a garanzia;

- dichiarazione circa la pendenza o meno di ricorsi per richiesta di fallimento o delle altre procedure di cui agli artt. 161 e 182 - bis del RD 267/42;

- certificato unico dei debiti tributari;

- situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate Riscossione;

- certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 comma 1 del D. Lgs n. 14/2019;

- estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione della domanda.

La Piattaforma è collegata anche con le banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Inps, dell’Inail e dell’Agente della riscossione.

L’esperto nominato può accedere alle banche dati previo consenso dell’imprenditore per reperire le informazioni e la documentazione per l’avvio delle trattative coni creditori.

LA PROCEDURA

Dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, questo deve immediatamente convocare l’imprenditore per verificare la concreta prospettiva di risanamento, tenuto conto anche delle informazioni fornite dall’organo di controllo se esistente.

L’esperto in caso di:

- sussistenza di una prospettiva di risanamento, incontra le parti interessate e presenta le strategie di intervento;

- assenza di prospettive di recupero dell’impresa, ne dà notizia all’imprenditore e alla CCIAA che archivia la domanda di composizione negoziata.

Nel caso in cui, decorsi 180 giorni dall’accettazione dell’incarico, non siano individuate soluzioni adeguate alla risoluzione della situazione di squilibrio, l’incarico dell’esperto viene considerato concluso. Le parti possono richiedere una proroga ma questa non può superare ulteriori 180 giorni.

La proroga è giustificata in caso di richiesta al Tribunale di misure protettive del patrimonio, di

autorizzazione a contrarre finanziamenti o di trasferimento dell’azienda.

Le misure protettive del patrimonio consentono, dal giorno di pubblicazione della richiesta nel Registro imprese, di impedire ogni prosecuzione o inizio di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio aziendale.

Si evidenzia che l’imprenditore durante la procedura mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. In caso di atti di natura straordinaria deve tuttavia avvisare preventivamente l’esperto.

LE TRATTATIvE

Qualora sussistano le condizioni per il risanamento le parti possono alternativamente:

- concludere un contratto con uno o più creditori qualora dalla relazione dell’esperto risulti idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni;

- concludere una convenzione di moratoria ex art. 62 del D. Lgs. n. 14/2019;

- siglare un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324 del citato decreto.

La sottoscrizione di accordi o convenzioni non richiede la successiva omologazione del Tribunale. Nel caso in cui la composizione negoziata non vada a buon fine, l’imprenditore può in alternativa a quanto previsto nei tre punti precedenti:

- predisporre un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3 lett. d) del RD n. 267/42;

- proporre una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;

- accedere alle procedure concorsuali quali: fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa.

Al fine di agevolare la composizione negoziata sono previsti alcuni effetti premiali di natura tributaria come ad esempio;

- l’applicazione degli interessi legali ai debiti tributari;

- la riduzione delle sanzioni tributarie,

- la possibilità di accedere ad un piano di rateizzazione di 72 rate mensili per imposte dirette, Iva e ritenute alla fonte;

- la sterilizzazione ai fini impositivi delle sopravvenienze attive e la possibilità di dedurre le perdite su crediti.

LA NOTA DI vARIAzIONE

Dopo questa breve analisi della composizione ne-

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goziata veniamo ora alla nota di credito. Come abbiamo visto le trattative possono portare ad un accordo con i debitori che preveda la riduzione dei crediti. Come anticipato in apertura il D.L. n. 13/2023 riconosce la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione dei fini Iva dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese dei contratti o degli accordi visti in precedenza. L’emissione della nota di credito è tuttavia legata alla pubblicazione nel Registro delle Imprese del contatto o accordo con cui si concludono le tratta-

PROCEDURA

Fallimento/liquidazione giudiziaria

tive ovvero alla domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione in caso di trattative infruttuose. Come accennato nella procedura in argomento gli accordi o i contratti sottoscritti tra le parti non sono soggetti ad omologazione da parte del Tribunale.

Alla luce di quanto sopra alla presenza di una procedura concorsuale il momento iniziale a decorrere dal quale è possibile emettere la nota di credito per il recupero dell’Iva viene riassunto nella seguente tabella.

data sentenza dichiarativa

Concordato preventivo data decreto di ammissione alla procedura

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria grandi imprese

Accordo di ristrutturazione dei debiti

Piano attestato di risanamento

data del provvedimento che ordina la liquidazione

data decreto che dispone la procedura

data decreto di omologa dell’accordo

data di pubblicazione del piano nel registro imprese

Composizione negoziata con contratto idoneo a garantire la continuità aziendale data pubblicazione nel Registro imprese del contratto

Composizione negoziata con accordo da cui risulta il piano di risanamento aziendale data pubblicazione nel Registro imprese dell’accordo

Composizione negoziata con richiesta di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

Il termine ultimo per l’emissione della nota di credito e recuperare l’Iva è il termine di presentazione della Dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per la sua emissione.

Ad esempio per un accordo di composizione nego-

data pubblicazione nel Registro imprese della richiesta di omologazione dell’accordo

ziale stipulato a marzo 2023 la nota di variazione può essere emessa al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2024 relativa al 2023, vale a dire entro il 30 aprile 2024.

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DATA INIzIALE DI EMISSIONE NOTA DI CREDITO
(Pz)

Insieme siamo una forza

Tutti insieme verso un unico obiettivo: lavorare per accompagnare, sostenere e proteggere tutti i prodotti friulani nel mondo.

friulpallet.com

friulpallet@friulpallet.com

FAEDIS UD

Crediti energetici

2° trimestre 2023

non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7017 Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7018 Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Con la risoluzione n. 20 del 10 maggio 2023 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d’imposta introdotti per il secondo trimestre 2023 per fronteggiare i rincari dei prodotti energetici. La compensazione andrà fatta utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2023.

I nuovi codici tributo sono:

- 7015 Credito d’imposta a favore delle imprese

energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7016 Credito d’imposta a favore delle imprese

Nel campo “anno di riferimento” si deve indicare l’anno a cui si riferisce il credito (2023).

Dal prossimo mese di luglio e fino al 31 dicembre 2023, le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta in oggetto. Il credito è inoltre cedibile per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti quali banche e intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione. Solo nel caso di cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità.

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(Pz)
un ProvvedIMento dell’AgenzIA delle entrAte hA IStItuIto I relAtIvI CodICI trIbuto

per la ripartizione dei ricavi

interno contratti con prezzi dipendenti con altri contratti.

Con l’approvazione in via definitiva dell’OIC 34 è stata regolamentata la disciplina contabile dei contratti complessi, vale a dire quei contratti che a fronte di un corrispettivo unitario, prevedono la vendita congiunta di differenti beni, servizi o che contengono elementi di variabilità, come ad esempio incentivi e premi di risultato, sconti, abbuoni, penalità e resi.

Il nuovo criterio di contabilizzazione entrerà in vigore per i bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024, ma è bene comprendere la portata della modifica anche in previsione dell’adeguamento dei programmi di contabilizzazione.

Il caso può riguardare la fornitura di un impianto dove il contratto preveda, oltre alla fornitura dello stesso, l’assistenza tecnica per un certo periodo. Servizio che successivamente potrà essere reso attraverso la stipula di un separato contratto.

Il nuovo principio contabile alla presenza di contratti di questo tipo con corrispettivo unitario, prevede che questo venga ripartito tra le diverse prestazioni rese (vendita dell’impianto più servizio di assistenza tecnica), che vengono considerate unità elementari di contabilizzazione.

Il corrispettivo così ripartito deve essere contabilizzato coerentemente con la natura delle singole prestazioni, rilevando alla data del trasferimento dei rischi solo la parte del corrispettivo imputabile alla vendita dell’impianto.

L’OIC 34 richiede una analisi dettagliata del contratto di vendita che deve essere articolato nelle seguenti fasi.

1. Si deve verificare se esiste un gruppo di contratti che, poiché negoziati congiuntamente con lo stesso cliente e con lo stesso obiettivo commerciale, vada considerato come un contratto unico. Unitarietà che può essere riscontrata anche quando il contratto contiene al suo

2. L’analisi del contratto deve essere finalizzata ad identificare e valorizzare eventuali elementi di variabilità, distinguendo i corrispettivi aggiuntivi, come ad esempio incentivi o premi di risultato, dagli importi che possono portare ad una riduzione del ricavo, come sconti, abbuoni, penalità e resi. I corrispettivi aggiuntivi devono essere valutati solo se ragionevolmente possono considerarsi certi, considerando l’esperienza pregressa, i dati contrattuali e quelli previsionali. Le riduzioni invece, devono essere valutati sulla base dalla miglior stima possibile, tenendo conto dell’esperienza storica e di eventuali elaborazioni statistiche. Il prezzo complessivo del contratto dovrà conseguentemente considerare questi elementi di variabilità.

3. Nella terza fase si rende necessario individuare le diverse unità elementari di contabilizzazione disciplinate dal contratto e procedere alla separata valorizzazione di ognuna di esse. La valorizzazione deve essere fatta allocando il prezzo complessivo del contratto alle singole unità elementari di contabilizzazione in proporzione al rapporto tra il prezzo di vendita di ciascuna di esse e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione.

Qualora il prezzo di vendita da attribuire alle singole unità elementari di contabilizzazione non sia desumibile dal contratto, il prezzo di vendita attribuibile alle singole unità elementari può essere stimato considerando il loro prezzo di mercato, oppure i costi complessivi per adempiere il contratto incrementati di un margine, o ancora il metodo residuale.

Il metodo residuale consiste nell’imputare a una determinata unità elementare di contabilizzazione la differenza tra il prezzo complessivo del contratto e la somma dei prezzi di vendita a sé stanti che è stato possibile attribuire agli altri beni e servizi inclusi nel contratto.

Per la parte attribuibile ai servizi, i ricavi relativi possono essere rilevati secondo lo stato di avanzamento se l’importo è misurabile in maniera at-

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I PrInCIPI ContAbIlI dettAno nuove regole Per I ContrAttI CoMPleSSI Nuove regole

tendibile e se l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo maturi progressivamente all’esecuzione della prestazione. Diversamente il

ricavo andrà rilevato una volta definitivamente ultimata la prestazione.

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(Pz)

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per la distribuzione dei prodotti cessione del quinto, delegazione di pagamento, anticipo trattamento fine servizio e prestito personale di Prexta, la quale si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione dei finanziamenti, ovvero di altre Banche/Intermediari Finanziari collocati da Prexta. In tale ultima ipotesi questi ultimi, previa valutazione
dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento, saranno i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali.

Beni significativi e parti staccate

PoSSIbIlI CrItICItà

Per lA fAtturAzIone

nelle MAnutenzIonI edIlIzIe

PREMESSA

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata beneficiano dell’aliquota Iva agevolata del 10%. L’agevolazione tuttavia non sempre interessa l’intero intervento ma alla presenza di particolari beni, espressamente individuati dal legislatore, l’aliquota ridotta è applicabile alla fornitura dei beni fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello dei beni stessi. A questo proposito ricordiamo che la circolare n. 15 del 12 luglio 2018 ha fornito un’interpretazione autentica in merito alla quantificazione del valore dei beni significativi e alla determinazione della sussistenza o meno dell’autonomia funzionale delle parti staccate e loro fatturazione.

PRESTAzIONI INTERESSATE

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10% se realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa. In generale l’aliquota Iva del 10% si applica alle prestazioni di servizi complessivamente intesa, conseguentemente si estende anche ad eventuali forniture di beni, a condizione che non costituiscano una parte significativa dell’intervento stesso. La prestazione può riguardare prestazioni rientranti in un contratto di appalto, di fornitura con posa o altri accordi negoziali, mentre sono escluse le prestazioni professionali. L’aliquota ridotta si applica solo nei confronti del consumatore finale e non alle operazioni che costituiscono fasi intermedie dell’intervento. Risultano conseguentemente escluse le prestazioni rese nei confronti dell’appaltatore in relazione ad un contratto di subappalto.

Gli interventi devono inquadrarsi tra le manutenzioni ordinarie o straordinarie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001.

Per gli interventi di livello superiore di cui alle lettere c) e d) rispettivamente di restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia gli interventi beneficiano sempre dell’aliquota del 10% sull’intero importo, a prescindere dalla presenza o meno di beni significativi.

IL FUNzIONAMENTO DELL’INTERvENTO

Se l’intervento prevede quindi anche la fornitura di beni significativi, l’aliquota ridotta Iva del 10% si applica:

- al valore della prestazione, al netto del valore dei predetti beni;

- al valore dei beni fino alla concorrenza del valore della prestazione.

Si pensi ad un intervento di 10.000 euro che include un bene significativo di 7.000 euro, in questo caso l’aliquota agevolata del 10% sarà applicabile su 6.000 euro mentre la rimanete parte dell’intervento, pari a 4.000 euro, sconterà l’aliquota ordinaria del 22%. In pratica si deve fare la somma di 3.000 + 3.000 vale a dire il valore della prestazione al netto del bene significativo, più il valore della caldaia fino a concorrenza del valore precedente. Se il valore dei beni significativi è pari o inferiore al 50% del costo complessivo dell’intervento, l’aliquota del 10% trova applicazione sull’intero costo dell’intervento stesso.

I BENI SIGNIFICATIvI

Abbiamo parlato di beni significati, questi sono individuati da un decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 e sono di seguito elencati:

- ascensori e montacarichi;

- infissi esterni ed interni,

- caldaie,

- videocitofoni;

- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

- sanitari e rubinetteria dei bagni;

- impianti di sicurezza.

L’individuazione dei beni significativi va intesa nel

PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 9 - 15 maggio 2023

loro significato generico e non in senso tecnico, comprendendo anche i beni che hanno la stessa funzionalità di quelli espressamente elencati ma che per motivi commerciali assumono una diversa denominazione.

LA qUANTIFICAzIONE DEL vALORE

La legge 205/2017 al comma 19 dell’art. 1 ha fornito un’interpretazione autentica in merito alla quantificazione del valore del bene. È stato chiarito che nel calcolo del valore del bene significativo non devono essere considerate le parti staccate, le quali andranno individuate sulla base della loro autonomia funzionale rispetto al bene principale. In questo modo nel bene significativo riferito alla caldaia ad esempio, non si dovrà considerato il bruciatore che rappresenta un componente staccato.

In secondo luogo il bene significativo è quello che risulta dall’accordo contrattuale stipulato tra le parti, ma tale valore non può essere inferiore a determinati importi.

A questo proposito si deve distinguere a seconda che il bene sia:

- prodotto dal prestatore stesso, in questo caso il valore minimo da indicare è rappresentato dal valore di produzione inteso come valore delle materie prime e della manodopera di produzione;

- acquistato da terzi, in questo caso l’importo minimo è costituito dal relativo valore di acquisto.

Il terzo chiarimento ha riguardato l’obbligo di indicare in fattura oltre al valore del servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi. Questo obbligo era già previsto dalla circolare delle Entrate n. 71 del 2000, ma non era supportato da una legge.

LE PARTI STACCATE

La circolare n. 15 del 2018 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito i termini riferiti alle parti staccate di un bene significativo. Per stabilire se il valore di una parte staccata di un bene significativo debba concorre o meno al valore dello stesso, si deve stabilire se abbia una propria autonomia funzionale. Se possiede un’autonomia funzionale non concorre al valore del bene significativo bensì a quello degli altri beni per i quali è riconosciuta l’aliquota del 10%, unitamente quindi al valore della manodopera.

Se viceversa non possiede l’autonomia funzionale ma è subordinato al montaggio con il bene signi-

ficativo, il relativo valore deve essere sommato al quello del bene significativo.

A questo proposito il documento di prassi propone alcuni casi d’interesse generale che ricordiamo di seguito.

Manutenzione con sostituzione di una parte staccata già installata precedentemente, in questi casi non si rende necessaria alcuna valutazione, l’intervento non riguarda un bene significativo e il valore della parte staccata viene attratta nel valore complessivo della prestazione di servizi e sconta per intero l’aliquota agevolata del 10%. La circolare propone come esempio la mera sostituzione del bruciatore di una caldaia già installata. Anche se il bruciatore non presenta una propria autonomia funzionale rispetto alla caldaia, il valore dello stesso confluisce indistintamente nel valore della prestazione di servizi. Ciò perché nell’ambito dell’intervento non viene fornito il bene significativo (caldaia) già installato, ma solo una componente staccata non rientrante nei beni significativi.

Tapparelle scuri e veneziane, è stato chiarito che questi elementi sono funzionalmente autonomi rispetto agli infissi. Mente gli infissi, infatti, consentono l’isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle hanno la funzione di proteggere gli infissi dagli agenti atmosferici e preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore. Questa autonomia funzionale li esclude dall’attrazione nel valore degli infissi confluendo invece nel valore della prestazione e beneficiando quindi dell’aliquota agevolata del 10%. In altri termini l’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione di infissi comprendenti le tapparelle, l’Iva al 10% comprenderà non solo il valore della manodopera ma anche quello delle tapparelle. Se però le tapparelle e gli altri sistemi oscuranti sono strutturalmente integrati negli infissi, il valore delle parti staccate (tapparelle e sistemi oscuranti) confluiscono nel valore degli infissi come bene significativo.

Zanzariere

Quanto detto per le tapparelle vale anche per gli interventi di manutenzione di zanzariere, queste tuttavia non concorrono all’isolamento e completamento dell’immobile, ma godono di una propria autonomia funzionale nel senso che il loro obiettivo è quello di proteggere gli ambienti interni da zanzare e altri insetti. Tale autonomia funzionale porta a considerare il loro corrispettivo nel valore della prestazione da assoggettare interamente all’aliquota Iva del 10%. In definitiva l’intervento

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manutentivo avente ad oggetto l’istallazione di infissi comprendenti le zanzariere, l’Iva al 10% dovrà comprendere il valore intero delle zanzariere. Anche in questo caso però, se le zanzariere sono strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore confluisce nel valore degli infissi come bene significativo.

Inferiate e grate di sicurezza

Gli interventi su inferriate e grate di sicurezza non possono essere fatte rientrate nelle categorie dei beni significativi ed inoltre non possono essere considerate parti separate degli infissi. Anche questi interventi non concorrono al completamento dell’immobile e godono di una propria autonomia funzionale, nel senso che il loro obiettivo è quello di proteggere da intrusioni e atti illeciti da parte di terzi. Tale autonomia funzionale porta a considerare il loro corrispettivo è sempre separato dagli infissi perché la loro autonomia funzionale li rende totalmente indipendenti dagli infissi e conseguentemente sono sempre assoggettati all’aliquota Iva del 10%.

IL vALORE DA IMPUTARE AI BENI SIGNIFICATIvI

Per valore del bene significato si deve intendere quello che risulta dall’accordo contrattuale stipulato tra le parti, valore che tuttavia non può essere inferiore a determinati importi.

Come già ricordato tale valore minimo deve essere distinto a seconda che il bene sia:

1) prodotto dal prestatore stesso, in questo caso il valore minimo da indicare è rappresentato dal valore di produzione inteso come costo delle materie prime e della manodopera di produzione (costi diretti e indiretti ad esclusione dei costi generali, amministrativi e di distribuzione);

2) acquistato da terzi, in questo caso l’importo minimo è costituito dal relativo valore di acquisto.

In definitiva il valore minimo deve essere inteso come costo sostenuto a monte dell’intervento, considerando appunto il costo di produzione o di acquisto. Assumono rilevanza oltre ai costi direttamente imputabili, anche quelli generali indiretti di produzione, come ad esempio l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, le manutenzioni e riparazioni, i consumi energetici ecc.

In caso di fornitura di beni significativi realizzata da una ditta individuale, il valore della manodopera impiegata dovrà considerare la remunerazione del titolare dell’impresa.

Non si deve quindi considerare il ricarico (markup) che eventualmente viene applicato sul bene ceduto. L’individuazione di una soglia minima vuole evitare che si possa trarre vantaggio dall’applicazione della normativa sui beni significativi. Si vuole cioè evitare che dalla contrattazione tra le parti, possa essere fissato un valore del bene significativo particolarmente basso, in modo da aumentare la parte dell’intervento assoggettabile all’Iva agevolata del 10%.

LA FATTURAzIONE

La fattura relativa all’intervento realizzato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione anche il valore del bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento. Si deve cioè indicare in fattura il corrispettivo complessivo e il valore dei beni significativi, nonché la parte di imponibile con Iva al 10% e quella al 22%.

Dal punto di vista dei rapporti commerciali l’indicazione del valore del bene significativo, potrebbe essere fonte di equivoci con il cliente finale perché indirettamente consente di individuare il ricarico praticato.

Se ad esempio per la sostituzione di una porta che l’installatore cede al prezzo di listino di 1.000 euro ma che acquista a 700 euro e per la cui installazione e trasporto chiede un compensa di 300 euro, la fattura dovrà indicare:

- la parte dell’intervento soggetto all’aliquota del 10% pari a 1.200 euro;

- la parte dell’intervento soggetto all’aliquota del 22% pari a 100 euro;

- il valore del bene significativo pari a 700 euro. Dall’analisi della fattura il cliente finale potrebbe facilmente risalire al ricarico fatto sulla cessione della porta.

La questione è più evidente quando i beni significativi vengono prodotti in proprio, per ogni fornitura si devono individuare i costi di produzione di riferimento invadendo le più elementari regole di riservatezza commerciale.

INTERvENTI COMPLESSI

Per gli interventi di recupero complessi, avente cioè una pluralità di opere e servizi tra le quali sono comprese fornitura e installazione di beni significativi, a fronte del quale il committente ha definito un unico corrispettivo, rimane l’obbligo di evidenziare in fattura i beni significativi stessi. In questi casi si indicherà in fattura il corrispettivo relativo all’intervento e il valore imputabile ai beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento distintamente, vale a dire il valore di ciascun bene

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significativo, oppure indistintamente, indicando il valore complessivo dei beni significativi forniti. L’intervento di recupero deve essere considerato unitariamente, anche al fine di individuare il limite del valore entro il quale i beni significativi possono essere assoggettati ad Iva con applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

A questo proposito la circolare propone l’esempio di un intervento avente ad oggetto la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e

l’installazione di una caldaia. Il valore dei beni significativi (sanitari, infissi e caldaia) supera il 50% dell’intero intervento di recupero, ai fini dell’individuazione delle basi imponibili da assoggettare all’aliquota Iva del 22% e del 10%, si rende necessario tener conto del corrispettivo pattuito per la realizzazione dell’intervento nel suo complesso e il valore complessivo dei beni significativi.

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(Pz)

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte;

La legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo “fuori udienza”, con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti (commi da 206 a 212 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023). Questa possibilità è stata successivamente estesa dal decreto legge 34/2023 (art. 17, comma 2) alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023 e il termine per la sottoscrizione dell’accordo è stato prorogato al 30 settembre 2023 (dal 30 giugno).

Con la circolare 9/E del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’istituto in parola, tra i quali segnaliamo i seguenti:

- con riferimento alla pendenza della lite, l’Agenzia ritiene sufficiente che alla data del 15 febbraio 2023 sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte mentre non rileva la costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge;

- riguardo alle controversie riferite ad atti impositivi che al 15 febbraio 2023 sono in fase di reclamo o mediazione, viene precisato che, decorsi i novanta giorni di cui all’articolo 17bis, comma 2, Dlgs n. 546/1992, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite. La circolare specifica, inoltre, che ai fini della pendenza della lite innanzi alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello al

- la conciliazione agevolata è applicabile anche alle proposte presentate prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio), a condizione che l’accordo venga formalizzato entro il 30 settembre 2023. Inoltre, sono escluse da questa possibilità le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione;

- quanto alle modalità di pagamento, le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, devono essere versate entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo; le rate successive devono essere versate, insieme ai relativi interessi, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Al riguardo, la circolare in esame ricorda che il pagamento rateale può essere effettuato in un numero di rate più esteso, considerato che è consentita la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È invece, espressamente esclusa la compensazione;

- con riferimento alle somme già versate in pendenza di giudizio, l’Agenzia evidenzia che tali somme devono essere scalate da quanto dovuto a titolo di conciliazione; nel caso in cui le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto, per la conciliazione agevolata può essere riconosciuto il rimborso della differenza;

- infine, viene evidenziato che l’accordo si perfeziona con il pagamento della pretesa tributaria o della prima rata, altrimenti si decade dalla riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo. In tale ipotesi, nella fase di recupero delle residue somme dovute saranno applicate le sanzioni per omesso versamento nella misura ordinaria.

PAG. 21 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 9 - 15 maggio 2023
(C)
I nuovI ChIArIMentI dell’AgenzIA delle entrAte

Campagna bilanci 2023

I ChIArIMentI

Al fine di migliorare le informazioni economiche ricavabili dalla consultazione del Registro delle Imprese, il sistema camerale ha attivato alcune iniziative per migliorare la qualità dell’adempimento del deposito dei bilanci.

Nell’ottica di una continua semplificazione, da quest’anno DIRE sarà l’unico strumento camerale per la compilazione e l’invio delle istanze di deposito: si intende così garantire all’utenza un processo lineare, guidato, ricco di suggerimenti e supportato da numerosi controlli. Lo storico strumento FedraPlus, infatti, dallo scorso 18 aprile non supporta più le pratiche di bilancio ed entro giugno sarà spento completamente.

Un’altra novità è rappresentata dall’adeguamento del servizio di validazione dei bilanci delle società quotate, tenute a redigere le relazioni finanziarie annuali secondo il formato elettronico unico noto come ESEF (European Single Electronic Format), alla più recente Tassonomia pubblicata dall’ESMA (European Securities and Markets Authority). Le tassonomie per la redazione dei bilanci secondo i principi contabili italiani restano invece invariate. Si informa inoltre che in Atticheck, lo strumento a supporto dell’evasione delle pratiche di bilancio utilizzato dalla Camera di Commercio, sono stati introdotti alcuni nuovi controlli in fase di ricezione della pratica. Tali controlli sono il frutto dell’ormai consolidata collaborazione con il gruppo di lavoro camerale, coordinato da Unioncame-

re, impegnato nel continuo miglioramento e aggiornamento del processo di deposito dei bilanci al Registro Imprese e consentono, in caso di esito positivo, l’evasione automatica ed immediata delle pratiche di bilancio.

Sempre per migliorare l’informazione sui dati contenuti nelle visure, nelle mail che accompagnano la ricevuta di protocollo del deposito del bilancio, vengono segnalate alcune delle anomalie censite dal sistema, in particolare quelle sulla irregolarità dell’indirizzo PEC/Domicilio digitale dell’impresa e sul mancato deposito di uno o più bilanci.

Si informa inoltre che nei prossimi giorni la Camera procederà con un mailing per raggiungere le imprese che per almeno uno dei cinque esercizi precedenti a quello dell’ultimo bilancio depositato non hanno effettuato il deposito. La comunicazione arriverà alle società in possesso di domicilio digitale attivo per sollecitare il deposito al Registro delle Imprese di uno o più bilanci relativi ad esercizi trascorsi e per i quali è stato omesso l’adempimento.

Ad esempio: se l’ultimo bilancio depositato è relativo all’esercizio 2020, verrà segnalato se tra il 2015 e il 2019 sono stati omessi uno o più depositi. Si presume infatti che l’assemblea che ha approvato il bilancio del 2020 abbia anche approvato tutti i precedenti. Non è invece noto se il successivo bilancio 2021 non sia stato depositato per omissione o per mancata approvazione da parte dell’assemblea: per questo non sarà oggetto di segnalazione. Si ricorda inoltre che il deposito del bilancio d’esercizio al registro delle imprese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 2630 codice civile.

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(C)
dellA CCIAA Pn ud

Rottamazione-quater

l’AgenzIA delle entrAte

AggIornA le fAQ

Lo scorso 12 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate

Riscossione ha aggiornato le FAQ sulla Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), come modificata dal recente Decreto Legge n. 51/2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023).

In particolare, quest’ultimo decreto (recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”), ha stabilito il differimento

al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla suddetta Definizione agevolata (Rottamazione-quater), in precedenza fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (Apiflash n. 8/2023).

Di conseguenza, è stato differito al 30 settembre 2023 (dal 30 giugno), il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata.

La scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023. In caso di pagamento rateale, la seconda rata scadrà il 30 novembre e le restanti rate scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 9 - 15 maggio 2023
(C)

Contributi per brevettazione

dI ProdottI ProPrI, ACQuISIzIone dI brevettI e AttIvI IMMAterIAlI

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 179/ AdT del 16 maggio 2023 e a quanto pubblicato su Apinforma n. 17/2021, p. 35 sui contributi di cui all’epigrafe, per segnalare che sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) è stata data notizia dell’avvio della rendicontazione delle

iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali (marchi, brevetti, diritti di utilizzo, licenze, tecnologie e conoscenze tecniche non brevettate) relativi a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti a valere sull’avviso approvato dalla Giunta regionale n. 1448 del 24 settembre 2021, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (c.d. Rilancimpresa FVG). Sul medesimo sito sono riportate le procedure per la presentazione in via telematica del rendiconto unitamente alle linee guida. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 24 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 9 - 15 maggio 2023
(AdT)

Avviso pubblico ISI Inail 2021.

Ennesimo aggiornamento

CAlendArIo delle SCAdenze.

ProrogAto Al 12 gIugno 2023

l’uPloAd dellA doCuMentAzIone

delle IMPreSe SubentrAte

Si fa seguito alle precedenti circolari associative sul calendario delle scadenze per l’accesso alle agevolazioni di cui all’Avviso pubblico Isi Inail 2021 (da non confondersi con l’Avviso 2022) e, da ultimo, alle circolari prot. n. 139/AdT del 6 aprile

2023 e prot. n. 181/AdT del 18 maggio 2023, per segnalare che, l’Inail, con nota pubblicata sul proprio sito web (www.inail.it) il 17 maggio 2023, ha per l’ennesima volta aggiornato il calendario delle scadenze.

Con questo aggiornamento l’upload della documentazione da parte delle imprese subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento è differito dal 23 maggio alle ore 18.00 del 12 giugno 2023. Per altre informazioni e assistenza negli ultimi adempimenti le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 26 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 9 - 15 maggio 2023
(AdT)

Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2023

PAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2023 RAPPORTI CESSATI MESE DAL AL RIvAL. FISSA INDICE RIvALUTAzIONE GENNAIO 15.01 14.02 0,125 118,3 0,188452 FEBBRAIO 15.02 14.03 0,250 118,5 0,440355 MARZO 15.03 14.04 0,375 118,0 0,375000 APRILE 15.04 14.05 0,500 118,4 0,626904 MAGGIO 15.05 14.06 0,625 GIUGNO 15.06 14.07 0,750 LUGLIO 15.07 14.08 0,875 AGOSTO 15.08 14.09 1,000 SETTEMBRE 15.09 14.10 1,125 OTTOBRE 15.10 14.11 1,250 NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375 DICEMBRE 15.12 14.01 1,500 (C)

Incentivi per le assunzioni

ChIuSurA AntICIPAtA terMInI dI PreSentAzIone delle doMAnde

Fonte: Regione Autonoma FVG

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 59/

AG del 14 febbraio 2023 per comunicare che, con Deliberazione n. 748 del 12 maggio 2023, la Giunta regionale ha modificato il termine finale di presentazione delle domande di incentivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, per le stabilizzazioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di cui al Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 157/2022 (PAL 2023), anticipando la chiusura dello sportello alle ore 12.00 del 31 maggio 2023.

Successivamente a tale data, pertanto, non sarà più possibile presentare domande di incentivo.

PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2023

Nuova normativa per i rifiuti da apparecchiature elettriche

camente prodotti freddi;

Per tuttI I SoggettI

Il centro di coordinamento RAEE con comunicazione prot. n. 11/2023 informa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2023 del decreto n. 40 del 20 febbraio 2023, ripreso anche sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che pone rimedio a un precedente refuso:

Si segnala un refuso nell’Allegato 1 al citato decreto: il “Raggruppamento 2” include erroneamente il paragrafo “4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.”. Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel “Raggruppamento 4”, Il centro di coordinamento RAEE fornisce l’interpretazione applicativa del decreto in oggetto, per tutti i soggetti interessati alla gestione di AEE e RAEE, tenendo altresì conto dell’elenco aggiornato di AEE di cui alla delibera del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti del 19 luglio 2018, pubblicata al seguente link: Registro

AEE: Delibere del Comitato di Vigilanza. Pertanto, i raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati, in attesa della annunciata correzione, sono i seguenti.

RAGGRUPPAMENTO 1

- APPARECChIATURE PER LO SCAMBIO

DI TEMPERATURA CON FLUIDI

Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 1.1 Frigoriferi;

- 1.2 congelatori;

- 1.3 apparecchi che distribuiscono automati-

- 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;

- 1.5 radiatori a olio;

- 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall’acqua;

- 4.2 asciugatrici.

RAGGRUPPAMENTO 2

- ALTRI GRANDI BIANChI

Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 4.1 Lavatrici;

- 4.3 lavastoviglie;

- 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche.

RAGGRUPPAMENTO 3

- Tv E MONITOR

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:

-

-

-

-

-

2.1 Schermi;

2.2 televisori;

2.3 cornici digitali LCD;

2.4 monitor;

2.5 laptop, notebook.

RAGGRUPPAMENTO 4

- IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECChI DI ILLUMINAzIONE

(PRIvATI DELLE SORGENTI

LUMINOSE), PED E ALTRO

Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

PAG. 29 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 9 - 15 maggio 2023
dI
IntereSSAtI AllA geStIone
Aee e rAee

- 4.5 apparecchiature di illuminazione;

- 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese);

- 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;

-

4.8 grandi stampanti;

- 4.9 grandi copiatrici;

- 4.10 grandi macchine a gettoni;

- 4.11 grandi dispositivi medici;

- 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;

-

-

-

4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;

4.15 mainframe;

4.16 stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni.

- 5.24 apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, altre apparecchiature per la pulizia nonché altre apparecchiature di piccole dimensioni;

- 6.1 telefoni cellulari;

- 6.2 navigatori satellitari (GPS);

- 6.3 calcolatrici tascabili;

- 6.4 router;

- 6.5 PC;

- 6.6 stampanti;

- 6.7 telefoni;

-

-

5.1 aspirapolvere;

-

-

-

-

-

-

5.2 scope meccaniche;

5.3 macchine per cucire;

5.4 apparecchiature di illuminazione;

5.5 forni a microonde;

5.6 ventilatori elettrici;

5.7 ferri da stiro;

- 5.8 tostapane;

- 5.9 coltelli elettrici;

- 5.10 bollitori elettrici;

- 5.11 sveglie e orologi;

- 5.12 rasoi elettrici;

- 5.13 bilance;

- 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;

- 5.15 calcolatrici;

-

5.16 apparecchi radio;

- 5.17 videocamere, videoregistratori;

- 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini;

-

5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;

- 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;

- 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;

- 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;

- 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;

6.8 Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.

RAGGRUPPAMENTO 4

- SEzIONE A

“PANNELLI FOTOvOLTAICI”

I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:

- 4.14 pannelli fotovoltaici.

RAGGRUPPAMENTO 5

- SORGENTI LUMINOSE

Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 3.1 Tubi fluorescenti;

- 3.2 lampade fluorescenti compatte;

- 3.3 lampade fluorescenti;

- 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;

- 3.5 LED.

PAG. 30 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 9 - 15 maggio 2023
(CS)

SOA: rinnovo per la Costruzioni Vidoni srl

Può eSeguIre oPere StrutturAlI SPeCIAlI (oS21)

Rinnovo per l’impresa Costruzioni Vidoni srl, rappresentata dal perito Corrado Vidoni e gestita insieme alla moglie Cinzia Ceconi e dai due figli Elia ed Elisa, con sede a Majano sulla strada Provinciale del Sottobosco numero 104 a Tiveriacco.

L’impresa Costruzioni Vidoni srl, negli ultimi anni è cresciuta molto, rinnovando l’attestazione e qualificandosi per le categorie: OG1 per la classifica III bis, OG3 per la classifica IV, OG6 e OG8 per la classifica V, OG13 e OS21 per la classifica II.

Potrà eseguire fino ad un importo di 1.800.000 Euro edifici civili e industriali (OG1): categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché

delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 3.098.400 Euro: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3), categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”.

È abilitata ad eseguire fino ad un importo di 6.198.000 Euro: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi; e opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (OG8) categoria che riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Potrà eseguire opere di ingegneria naturalistica (OG 13) fino ad un importo di 619.200 Euro, categoria che riguarda: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esem-

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plificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

Infine, potrà eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro: opere strutturali speciali (OS21), categoria che riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da ren-

dere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Questa categoria comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

L’azienda negli ultimi anni ha realizzato opere significative tra le quali segnaliamo i lavori di sistemazione della rotatoria in Comune di Bertiolo sulla intersezione tra la strada Regionale e quella Provinciale, in Comune di Cercivento ha eseguito i lavori di sistemazione delle sponde del torrente Gladegna, in Comune di Sutrio l’intervento sulle piste di sci nordico e per il Consorzio di bonifica della Venezia Giulia i lavori di messa in sicurezza dell’argine del fiume Isonzo.

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

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(CS)

Approvato il nuovo Codice dei contratti (terza parte)

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

glI AffIdAMentI e Il PrInCIPIo dI rotAzIone

Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12. Il Decreto è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquisteranno invece efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.

Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs. 50/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 78/2022.

Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa terza parte affrontiamo la disciplina degli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee.

SOGLIE DI RILEvANzA EUROPEA

In primis si segnala che l’articolo 14 prevede che per l’applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;

c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa;

CONTRATTI DI LAvORI, SERvIzI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEvANzA EUROPEA

L’Articolo 48 prevede che l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea elencate nel capitolo precedente si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I (argomenti trattati nella prima parte).

Per questi contratti la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.

PRINCIPIO DI ROTAzIONE

DEGLI AFFIDAMENTI

Gli affidamenti avvengono nel rispetto del consolidato principio di rotazione.

Si ricorda che in applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

È possibile derogare a questo principio in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure di affidamento negoziate senza bando, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque

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consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO

L’articolo 50 dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie sopracitate con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie sopraindicate, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla parte individuate per gli appalti di progettazione.

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie sopraindicate.

Per la selezione degli operatori da invitare alle

procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell’ambito delle procedure di affidamento.

ELENChI

DEGLI OPERATORI ECONOMICI

E INDAGINI DI MERCATO

DI IMPORTO INFERIORE

ALLE SOGLIE

DI RILEvANzA EUROPEA

Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell’allegato II.1 del Nuovo Codice dei Contratti, che prevede che gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea sopracitate sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;

b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di merca-

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La comunicazione ha radici profonde

Concessionaria esclusiva per la pubblicità su Apinforma

to o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consen-

titi solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato. In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la revisione di un maggiore termine, non superiore a

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novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell’istanza di iscrizione.

La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata, ad esempio semestrale, o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall’elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

AFFIDAMENTI PROCEDURE NEGOzIATE SENzA BANDO

Per gli affidamenti con procedure negoziate senza bando, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso

delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.

Per questi contratti la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REqUISITI

L’articolo 52 prevede che nelle procedure di affidamento diretto, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento. (continua) (CS)

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Autotrasporto. Riduzione dei pedaggi autostradali 2022

LE DUE FASI: LA PRENOTAzIONE E L’INvIO DELLA DOMANDA

PrenotAzIone dellA doMAndA:

5 - 11 gIugno 2023

PREMESSA

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 182/ AdT del 17 maggio 2023 per rammentare che con deliberazione n. 6 del 4 maggio 2023, pubblicata sulla G.U. n. 112 del 15 maggio 2023 (di seguito delibera), il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato centrale e Albo) ha approvato le disposizioni applicative per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali relativamente all’anno 2022 a favore delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi e in conto proprio che abbiano avuto pedaggi minimi annui di almeno 200.000 euro a pagamento differito. Le risorse complessivamente disponibili per il 2022 ammontano a 148.541.587 euro – furono circa 180 milioni per il 2021 – e la delibera stabilisce che, come negli ultimi 3 anni, la domanda vada presentata in via telematica, attraverso l’applicativo “PEDAGGI” del sito web dell’Albo (www. alboautotrasporto.it), in due fasi:

- la prenotazione della domanda: dalle ore 09.00 del 5 giugno e fino alle ore 14.00 dell’11 giugno 2023;

- l’inserimento dati, la firma digitale e l’invio della domanda: dal 26 giugno alle ore 14.00 del 21 luglio 2023 (termine ultimo).

A quest’ultimo riguardo occorre precisare che la scadenza del 21 luglio 2023 è valida solo per la firma e l’invio della domanda, mentre tutti i dati vanno inseriti e validati dalla piattaforma al più tardi entro il 20 luglio 2023.

Si fa notare anche che con la delibera in oggetto non si ammettono più al beneficio gli autoveicoli di categoria ecologica Euro 4, e che l’agevolazione è riservata ai soli veicoli italiani e a quelli immatricolati in Paesi dell’Unione Europea che “circolano in Italia con licenza comunitaria”.

Nella prima fase, i soggetti richiedenti (imprese, cooperative e consorzi) inseriscono i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici clienti a loro imputabili come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.

Il procedimento per richiedere la riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di inammissibilità, attraverso l’apposito applicativo “PEDAGGI” presente sul portale dell’Albo e raggiungibile all’indirizzo internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestionepedaggi. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall’indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti.

Nella seconda fase, le sole imprese che abbiano presentato domanda di prenotazione in tempo utile devono compilare i vari dati dell’istanza, verificare le targhe dei veicoli in loro disponibilità o che comunque fanno capo al soggetto interessato (soprattutto nei casi di raggruppamenti) e, infine, firmare digitalmente la richiesta, inviandola al sistema informatizzato del citato portale dell’Albo. La presentazione della domanda richiede l’assolvimento dell’imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA. All’uopo l’impresa inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale dell’Albo gli estremi della data di effettuazione e dell’identificativo. La ricevuta del predetto pagamento va conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, salvo essere esibita, su sua richiesta, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento dell’imposta di bollo, il Comitato centrale ne dà segnalazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Tutte le operazioni da svolgere in entrambe le fasi sono dettagliatamente descritte nella delibera e riprese nel relativo Manuale utente Impresa, sempre disponibile sul citato sito web dell’Albo e a cui si rinvia per gli aspetti procedurali.

RIPARTIzIONE DELLE RISORSE

Come per gli anni precedenti, l’intero stanziamen-

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to verrà suddiviso fra le imprese beneficiarie attraverso un sistema di calcolo che differenzia le percentuali di riduzione in funzione del “fatturato” in pedaggi dell’impresa e della categoria ecologica dei veicoli utilizzati in autostrada. Le singole percentuali di sconto sono state definite con la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 giugno 2022, eliminando dal beneficio i veicoli di categoria ecologica Euro 4 e riducendo la percentuale massima per i veicoli di categoria Euro 5.

Di conseguenza, come anticipato, per i pedaggi 2022 il beneficio sarà riconosciuto ai veicoli Euro 5 e categorie superiori, individuati nella classe B (2 assi e altezza > 1,3 m), 3 (3 assi), 4 (4 assi) e 5 (5 assi) del sistema di classificazione assi sagoma o in quelle 2, 3 e 4 del sistema volumetrico in uso in alcuni tratti autostradali, come ad es. sulla Pedemontana Lombarda, secondo gli scaglioni di “fatturato” e le percentuali indicate nella seguente tabella:

Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con ingresso in autostrada dopo le 22.00 ed entro le ore 02.00, ovvero uscita prima delle ore 06.00), la riduzione compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alle imprese, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando, comunque, il limite percentuale massimo di riduzione del 13%.

EROGAzIONE DEI BENEFICI

Al termine della seconda fase, cioè, dopo il 21 luglio 2023, il Comitato Centrale, tramite il CED del Ministero, provvederà a trasmettere l’elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda completa ai providers che hanno gestito i pedaggi au-

tostradali 2021 (Telepass spa, DKV Euro Service GmbH+Co, Axxes sas ed Unipoltech spa) per la definitiva elaborazione dei pedaggi effettuati nel 2022. Questi ultimi forniranno quindi i dati sui pedaggi effettuati dai diversi apparati di pagamento entro la metà del settembre 2023. Nel rispetto di tali tempistiche, l’erogazione dei benefici alle imprese avverrà entro la fine del successivo mese di ottobre, con importi presumibilmente inferiori a quelli dell’anno precedente in ragione del minore stanziamento complessivo (v. sopra).

Copia di tutti gli atti e documenti citati e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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FATTURATO (IN EURO) CATEGORIA ECOLOGICA DEL vEICOLO PERCENTUALE DI RIDUzIONE 200.000 – 400.000 Euro 6 o a trazione alternativa 5% 200.000 – 400.000 Euro 5 3% 400.001 – 1.200.000 Euro 6 o a trazione alternativa 7% 400.001 – 1.200.000 Euro 5 5% 1.200.001 – 2.500.000 Euro 6 o a trazione alternativa 9% 1.200.001 – 2.500.000 Euro 5 7% 2.500.001 – 5.000.000 Euro 6 o a trazione alternativa 11% 2.500.001 – 5.000.000 Euro 5 9% > 5.000.000 Euro 6 o a trazione alternativa 13% > 5.000.000 Euro 5 11%
(AdT)

Poste. Aggiornamento contributo 2023

Per I tItolArI

AutorIzzAzIonI generAlI e lICenze IndIvIduAlI

AI

ServIzI PoStAlI

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 175/ AdT del 9 maggio 2023 per ricordare che, con comunicato pubblicato sulla G.U. n. 101 del 2 maggio 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito Ministero) prende atto della pubblicazione sul sito web del medesimo Ministero, del decreto di concerto con il Ministero dell’economia e finanze 9 marzo 2023, che aggiorna il contributo dovuto per lo stesso anno dalle imprese titolari di autorizzazioni generali e licenze individuali per i servizi postali, per l’attività di controllo e verifica della permanenza dei requisiti svolta dal predetto Ministero. L’aggiornamento è stato fatto tenendo conto del tasso di inflazione programmato previsto per il 2023, pari al 4,3%, con il risultato che il nuovo importo ammonta a 351 euro rispetto ai precedenti 337 euro.

Gli operatori titolari sia di licenza individuale e/o speciale sia di autorizzazione generale sono tenuti al pagamento di un solo contributo annuale. Il pagamento delle somme potrà essere gestito tramite il nuovo portale https://licenzepostali.mise. gov.it, e andrà effettuato mediante la piattaforma digitale PagoPA. Coloro che alla scadenza del 31 gennaio 2023 avessero corrisposto il vecchio importo sono chiamati ad integrare la differenza, tenuto conto che per i pagamenti effettuati entro il 31 luglio 2023 non si applicano gli interessi legali. E’, invece, dovuta una maggiorazione dello

0,50% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il mancato pagamento comporta la segnalazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’avvio del procedimento sanzionatorio con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative da 5.000 a 100.000 euro.

Si ricorda anche che:

- l’importo è unico indipendentemente dal numero delle filiali dell’impresa versante;

- l’autorizzazione generale, così come la licenza individuale, non occorre per l’attività di solo autotrasporto.

In seguito, con comunicazione del 3 maggio 2023 il Ministero è ritornato sul punto, facendo presente che i versamenti effettuati prima della pubblicazione del decreto di rivalutazione – quella del 2 maggio 2023 – non devono essere integrati. Infatti – spiega il Ministero – “la rivalutazione delle tariffe relative ai contributi ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale MIMIT/MEF con il quale sono stati determinati gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 dagli operatori per l’offerta al pubblico di servizi postali.”

In conclusione, il nuovo importo va versato da coloro che, invece, sempre alla data del 2 maggio 2023 non avevano pagato il contributo in esame, fermo restando che per i versamenti eseguiti entro il 31 luglio 2023 non si applicano gli interessi legali. Resta, invece, la maggiorazione dello 0,50% per ogni mese o frazione di ritardo, come pure è confermato che il pagamento delle somme dovrà essere gestito tramite il nuovo portale https:// licenzepostali.mise.gov.it, e andrà effettuato mediante la piattaforma digitale PagoPA.

Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 40 - APINFORMA / Organizzazione - numero 9 - 15 maggio 2023
(AdT)
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