numero 9 15 maggio 2024
APINFORMA
numero 9 15 maggio 2024
La riforma dei versamenti fiscali
Credito d’imposta ricerca e sviluppo
Decreto Coesione
Le lavorazioni intracomunitarie
Inail. Incentivi alle imprese
Incentivi per la realizzazione di Proof of Concept
Autotrasporto. Riduzione dei pedaggi autostradali 2023
Booster for Life Science FVG - TRL Advancement
Revoca dimissioni “protette”
Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2024
Guida operativa per il rispetto dell’ambiente
SOA: rinnovo per l’Elettronica Impianti Cossettini Srl
InRail S .p. A . ww w.inr ail.it
UDINE | GENOVA | NOVA GORICA | Z AGABRIA
on the right traCk
InRail è la prima Impresa Ferroviaria privata attiva, grazie al proprio Certi cato di Sicurezza, su tutto il territorio italiano, sloveno e croato. Con una media di circa 150 treni a settimana, la Società è in grado di fornire servizi di trasporto per tutti i tipi di merce, come materie prime, rottami ferrosi, prodotti siderurgici, prodotti chimici, cereali, legname, auto e merci RID sia gas che liquidi. Con sede legale a Genova e sedi operative a Udine,
Nova Gorica e Zagabria, InRail si avvale oggi di un organico di oltre 230 dipendenti tra Istruttori accreditati per la formazione del Personale, agenti esperti per le attività di veri ca tecnica, di condotta e di formazione treno, nonché di una sala operativa multilingue incaricata di organizzare e presidiare il trafco che si interfaccia costantemente con le reti ferroviarie italiane ed estere, clienti, fornitori e altre Imprese. Controllata da S.T.R. 2 S.p.A. e soggetta alla Direzione e Coordinamento
di Autostrada del Brennero S.p.A., InRail è partner delle Imprese Ferroviarie RTC e Lokomotion.
ORGANIZZAZIONE
Limitazioni austriache al traffico autostradale di merci
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu
Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Guidiamo il tuo business verso il successo
•
•
•
Libera il potenziale della tua attività. Grazie alla nostra piattaforma intuitiva e ai servizi personalizzati, gestire la tua logistica non è mai stato così semplice. Dalla prenotazione delle spedizioni alla tracciabilità in tempo reale, siamo al tuo fianco in ogni fase del processo. Ottieni efficienza, risparmio e tranquillità. Scegli la facilità, scegli il successo
• CORRIERE ESPRESSO
• CONSEGNE PRIORITY
• CONSEGNE FIDUCIARIA
• TEMPERATURA CONTROLLATA
• TRASFERIMENTI TRA FILIALI
• B2C | GDO
La riforma dei versamenti fiscali
titolo di saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
i Chiarimenti
in una CirColare dell’agenzia delle entrate
PREMESSA
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 2 maggio 2024 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove regole in materia di versamenti previsti dal D. Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024, attuativo della riforma fiscale. Alcuni degli argomenti sono stati già analizzati nel precedente numero di Apinforma, nel presenta articolo analizzeremo le novità previste per i pagamenti rateali, gli addebiti in conto pagamenti futuri, i pagamenti tramite Pago PA e i versamenti dei condomini.
PAGAMENTI
RATEALI
L’art. 8 del decreto ha rivisto i termini di versamento rateale delle imposte introducendo le seguenti due novità:
- riconosciuto il comportamento concludente in sede di versamento come modalità di scelta della rateizzazione, in luogo dell’opzione da esercitare in sede di dichiarazione periodica. Sarà quindi la modalità di compilazione del modello F24 a determinare la scelta attraverso la compilazione dei campi “rateizzazione”, s’indicherà la rata per la quale si effettua il pagamento e il numero di rate complessivo prescelto;
- esteso dal 30 novembre al 16 dicembre il termine ultimo per completare la rateizzazione, aggiungendo sostanzialmente un’ulteriore rata.
Si ricorda che il comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 241/97 ha unificato i termini di pagamento per tutte le tipologie di contribuenti al 16 di ogni mese. Così sia per i titolari di partita Iva che per i contribuenti privati il termine di versamento rateale da quest’anno cade il 16 del mese. Le nuove regole infatti sono applicabili ai versamenti dovuti a
A questo proposito la circolare 9/2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che in caso di rateizzazione si deve:
- definire il numero di rate avendo cura di non superare la scadenza del 16 dicembre;
- dividere l’importo dovuto per il numero di rate;
- versare la prima rata senza aggiunta di interessi;
- versare le rate successive alla prima aggiungendo gli interessi.
In questo modo un soggetto privato, privo quindi di partita Iva e non interessato agli ISA (privo di partecipazione societaria) se vuole rateizzare il saldo Irpef risultante dal modello Redditi 2024 utilizzando il massimo numero di rate possibili, pari a 7, potrà calendarizzare i versamenti come indicato di seguito:
PRIMA RATA 01.07.2024 (il 30 giugno cade di domenica)
SECONDA RATA 16.07.2024
TERZA RATA 20.08.2024 (proroga di ferragosto)
QUARTA RATA 16.09.2024
QUINTA RATA 16.10.2024
SESTA RATA 18.11.2024 (il 16 novembre cade di sabato)
SETTIMA RATA 16.12.2024
ADDEbITO IN CONTO PAGAMENTI FUTURI
L’art. 1 del D.L. n. 1/2024 ha previsto la possibilità, alla presenza di pagamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi, anche dovuti a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni, di trasmettere in unica soluzione tutti modelli F24. Con l’invio cumulativo dei modelli F24 e l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto è possibile pagare alle scadenze previste senza dover calendarizzare le singole scadenze. Possono beneficiare della procedura in argomento le imposte sui redditi dovute a titolo di saldo e acconto, i contributi previdenziali INPS, le somme
dovute a seguito di controlli automatizzati o controlli formali delle dichiarazioni e le somme dovute per redditi assoggettati a tassazione separata.
La procedura prevede che per il nuovo servizio, denominato “I24”, l’addebito avvenga sul conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate.
La nuova procedura consente quindi al contribuente o intermediario, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, permettendo, previa autorizzazione all’addebito in un conto, di effettuare i pagamenti degli importi dovuti alle singole varie scadenze future.
È richiesto che il conto sia aperto sia nel momento dell’emissione della delega sia in quello dell’addebito.
L’Agenzia delle Entrate alle singole scadenze provvederà ad inviare agli intermediari della riscossione convenzionati gli F24, richiedendo l’addebito sul conto corrente indicato e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni con i prestatori di servizio di pagamento.
Questa modalità di pagamento preclude l’utilizzo in compensazione di eventuali crediti d’imposta disponibili in capo al contribuente che alla data futura prevista per il versamento, non siano più utilizzabili.
Questa procedura sarà operativa dopo l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che fornirà tutti i dettagli.
PAGAMENTO
TRAMITE PAGO PA
Prevista la possibilità di eseguire i pagamenti di imposte, contributi e altri tributi mediante il modello F24 utilizzando la piattaforma Pago PA. Questa estensione riguardante la modalità di pagamento lascia impregiudicato l’impianto complessivo, normativo, tecnico riguardante il sistema dei versamenti unitari. Anche questa nuova modalità è condizionata all’adozione di uno o più provvedimenti ministeriali.
VERSAMENTI RITENUTE CONDOMINIALI
L’art. 25 – ter del DPR 600/73 prevede che i condomini, in quanto sostituti d’imposta, devono operare una ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi liquidati per i contratti d’opera o di servizi effettuate nell’esercizio d’impresa. Le ritenute operate devono essere versate quando il relativo ammontare raggiunge l’importo di 500 euro. Nel caso non si raggiunga il limite di 500 euro il versamento deve comunque essere effettuato entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.
Il decreto 1/2024 intervenendo su questo impianto normativo ha previsto:
- l’unificazione delle scadenze dei versamenti sotto la soglia dei 500 euro al 16 giugno e al 16 dicembre;
- che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre sia effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
In questo modo il condominio sulle prestazioni pagate da gennaio ad aprile versa le ritenute entro il 16 del mese successivo se di importo superiore a 500 euro, se non si raggiunge tale importo si versano cumulativamente entro il 16 giugno, unitamente a quelle operate nel mese di maggio, indipendentemente dal loro ammontare.
Sulle prestazioni pagate da giugno a ottobre versa le ritenute entro il 16 del mese successivo se di importo superiore a 500 euro, se non si raggiunge tale importo si versano cumulativamente entro il 16 dicembre, unitamente a quello operate nel mese di novembre, indipendentemente dal loro ammontare.
Sulle prestazioni pagate a dicembre, le ritenute si versano entro il 16 gennaio dell’anno successivo, a prescindere dal loro ammontare.
Rimane la facoltà di versare le ritenute entro il 16 del mese successivo anche se di importo inferiore a 500 euro.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo
operativo
l’albo dei CertifiCatori
fondamentale
per evitare ConteStazioni
PREMESSA
La legge di Bilancio 2022 al comma 45 dell’art. 1 è intervenuta sul credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, prevedendo una proroga fino al 2031 con percentuali di beneficio differenziate in base all’ammontare di spesa sostenuta. In generale l’impianto normativo è rimasto immutato, confermando i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di R&S, di innovazione tecnologica, di design e innovazione estetica. Di seguiti i profili più importanti del credito d’imposta R&S.
SOGGETTI INTERESSATI
La norma prevede che possano accedere al bonus tutti i soggetti produttori di reddito d’impresa. Rientrano conseguentemente tutte le tipologie di imprese, siano essere costituite sotto forma di ditte individuali, di società di persone o di capitali. Non esiste alcuna distinzione di dimensione o di settore così come non assume rilevanza il regime contabile adottato.
Possano accedervi anche gli enti non commerciali qualora svolgano attività produttive di redditi d’impresa. Sono interessate anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in paesi non black list.
Sono invece esclusi i percettori di reddito di lavoro autonomo derivante dallo svolgimento di arti e professioni.
Sono altresì esclusi si soggetti che effettuano attività di R&S su commissione di terzi. Il legislatore, infatti, ha inteso beneficiare le imprese che investono in ricerca, svolgendola direttamente o commissionandola a terzi e non i soggetti che hanno come attività principale questo tipo di attività.
ATTIVITà AMMISSIbILI
Le spese ammissibili variano in base alla tipologia di attività:
- ricerca fondamentale e sviluppo sperimentale comprende il costo del personale, l’ammortamento dei beni materiali e immateriali utilizzati, i costi di contratti di ricerca, le consulenze e le spese per materiali e forniture;
- innovazione tecnologica vanno considerate le stesse tipologie di spese individuate al punto precedente ma specifiche per l’innovazione tecnologica;
- design e ideazione estetica vanno considerate le stesse tipologie di spese individuate al primo punto ma specifiche per queste tipologie di attività.
LA MISURA
DEL CREDITO
Il credito d’imposta deve essere calcolato deducendo eventuali altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili.
La misura del credito è differenziata sulla base del tipo di investimento effettuato, più esattamente il bonus è pari:
A - al 10% delle spese sostenute per la ricerca fondamentale e lo sviluppo sperimentale fino ad un limite massimo di 5 milioni di euro e fino al 2031;
B - al 5% delle spese sostenute, nel limite di 2 milioni di euro, oppure 10% con limiti fino a 4 milioni di euro per attività legate alla transizione ecologica o all’innovazione digitale 4.0 e fino al 2025;
C - al 5% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 2 milioni di euro e fino al 2025.
COME ChIEDERE
IL CREDITO D’IMPOSTA
Le imprese interessate al credito devono inviare una specifica comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy indicando le informazioni rilevanti legate al progetto. Il modulo deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e inviato tramite PEC al Ministero.
Il riconoscimento del credito richiede il rilascio della seguente documentazione:
HORION
"Nel contesto lavorativo attuale, è emerso da una recente indagine del Sole24ore, quanto le dinamiche comunicative in azienda condizionino la produttività. L’81% dei lavoratori afferma di subire conseguenze importanti sul proprio stato fisico e sul rendimento professionale. Il welfare in azienda, se pienamente condiviso, può migliorare significativamente la proattività all’interno dell’azienda. HORION ha come obiettivo quello di accompagnare le imprese e le persone in un percorso di consapevolezza tramite l’innovazione, legata ai due core che operano sinergicamente:
HORION ACADEMY SUITE
HORION LONGEVITY &WELLNESS
I corsi di formazione di Horion Academy Suite valorizzano il rapporto esaltando l'interazione umana invitando i partecipanti a migliorare la proattività in azienda. Le tecnologie della Longevity consentono un profondo rilassamento. È stato provato scientificamente che l’utilizzo continuato di terapie come il Floating, possa portare ad una diminuzione dello stress, della depressione e dell'ansia, grazie alla deprivazione sensoriale che priva il sistema nervoso centrale da ogni forma di stimolo esterno.
- una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. In caso di mancanza del revisore la certificazione può essere rilasciata da un professionista esterno, in questo caso il costo della stessa può essere considerato nel calcolo del credito d’imposta fino ad un massimo di 5.000 euro; - una relazione tecnica asseverata che dettagli le attività effettuate, i loro obiettivi, i contenuti e i risultati. Questa relazione deve essere redatta dal responsabile aziendale dell’attività o dal responsabile del progetto e controfirmata dal legale rappresentante dell’impresa.
In caso di attività commissionata a terzi la relazione deve essere fornita dal soggetto che ha eseguito l’attività.
LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Il bonus è fruibile esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24 a partire dall’anno successivo a quello di maturazione e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Importante sottolineare che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini della tassazione Irpef e Ires né della base imponibile dell’Irap. Non rileva inoltre ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109 comma 5) del TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
Si segnala che non opera il blocco delle compensazioni disposto dal D.L. 78/2010 in presenza di ruoli scaduti d’importo superiore a 1.500 euro né il limite massimo di compensazione di 700.000 euro di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000.
LA CERTIFICAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE
Le imprese che beneficeranno del credito saranno tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la spettanza del bonus.
Per quanto riguarda i costi del personale sarà necessario conservare i fogli di presenza nominativi, dai quali risulti, per ogni giorno, le ore dedicate all’attività di R&S, firmati dal legale rappresentante o dal responsabile di funzione.
Per i beni strumentali e le attrezzature di laboratorio si dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti la misura e il periodo in cui detti beni sono stati utilizzati in attività di R&S, detta dichiarazione andrà sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa.
Con riferimento ai costi relativi ai contratti stipulati con le università, gli enti di ricerca e organi-
smi equiparati si dovranno conservare i contratti nonché produrre una relazione sottoscritta dalle parti interessate dalla quale si evinca l’attività di ricerca realizzata e i costi ad essa connessi. Tutta questa documentazione dovrà essere certificata da un revisore dei conti o dal collegio sindacale come già in precedenza indicato. Per le imprese non soggette a revisione viene prevista la possibilità di includere tra i costi agevolabili quelli relativi alla certificazione entro un limite massimo di 5.000 euro annui.
LA COMUNICAZIONE
Con il decreto direttoriale del 24 aprile 2024 il MIMIT ha approvato due nuovi modelli di comunicazione utilizzabili per comunicare le informazioni relative agli investimenti sia in via preventiva che consuntiva.
I modelli disponibili sul sito del GSE, sono relativi alla comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione sia dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1), sia per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Allegato 2).
ELENCO
CERTIFICATORI R&S
Dal 15 maggio 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato l’elenco dei soggetti autorizzati a certificare l’attività di ricerca e sviluppo al fine di beneficiare dei relativi crediti d’imposta. Operativa anche la piattaforma informatica a disposizione delle imprese per scegliere il certificatore e versare i diritti di segreteria.
La figura del certificatore assume una funzione di fondamentale importanza alla luce delle esperienze passate sul contenzioso per il credito R&S che ancora non ha trovato una soluzione definitiva. I certificatori, infatti, avranno il compito di asseverare il programma degli investimenti e avvallare il riconoscimento del credito d’imposta, sottraendo in questo modo, qualsiasi giudizio di merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La piattaforma consente di caricare le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate. A breve sarà disponibile anche il modello di certificazione da utilizzare, nonché le linee guida cui il certificatore è tenuto ad uniformarsi.
Si ribadisce che la certificazione produce effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, escludendo ogni possibilità di contestazione in merito alla qualificazione delle attività intraprese. (PZ)
Decreto Coesione
nuovi inCentivi per l’imprenditoria giovanile
PREMESSA
Con il decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024 il legislatore ha previsto nuove forme di incentivazione per la promozione dell’inclusione attiva e l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro. Gli incentivi riguardano l’avvio di nuove attività d’impresa o professionali prevedendo misure differenziate a seconda che la nuova attività sia localizzata nel Mezzogiorno o al Centro Nord Italia. Di seguito analizzeremo le agevolazioni previste per il Centro Nord.
REQUISITI SOGGETTIVI
L’art. 17 prevede che interessati all’agevolazione sono i soggetti di età inferiore a 35 anni che soddisfano i seguenti requisiti:
- si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;
- sono inoccupati, inattivi e disoccupati;
- sono disoccupati e destinatari di misure del programma di politica attiva Garanzia di Occupabilità dei lavori (GOL).
Possono accedere alle misure in argomento anche le imprese collettive a condizione che il controllo e l’amministrazione della società avvenga da parte di soggetti rientranti nelle categorie precedenti.
INIZIATIVE FINANZIAbILI
Sono agevolabili le seguenti iniziative:
- servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio dell’attività definita di concerto con la Regione e in coerenza con il Piano giovani, donne e lavoro e con il programma GOL;
- tutoraggio volto all’incremento delle compe-
tenze e al supporto nell’avvio e nello svolgimento delle predette attività;
- interventi a sostegno delle disposizioni del Regolamento UE n. 2831/2023 relativo agli aiuti “de minimis” riguardanti il riconoscimento di:
1 - un voucher di avvio a fondo perduto utilizzabile per l’acquisto di beni strumentali e servizi per l’avvio dell’attività, fino ad un importo massimo di 30.000 euro. In caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici, digitali, volti anche a garantire la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico il voucher può salire fino a 40.000 euro;
2 - un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento per l’avvio dell’attività quando questa prevede programmi di spesa fino a 120.000 euro;
3 - un contributo a fondo perduto fino al 60% dell’investimento per l’avvio dell’attività quando questa prevede programmi di spesa da 120.000 a 200.000 euro.
Le procedure operative per accedere ai benefici saranno definite da appositi decreti ministeriali.
SETTORI STRATEGICI
Per i soggetti disoccupati, con meno di 35 anni di età, che intraprendono attività rientranti nei settori strategici dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, sono previsti ulteriori benefici.
L’art. 21 prevede, infatti, per le attività rientranti nello sviluppo di nuove tecnologie, nella transizione digitale e in quella ecologica l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati nel limite massimo di 800 euro su base mensile per ogni lavoratore assunto.
L’esonero non riguarda i contributi INAIL.
L’esonero non è applicabile al lavoro domestico o all’apprendistato e non è cumulabile con altre agevolazioni della stessa natura.
È invece compatibile con la maggiorazione del costo previsto per le nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D. Lgs. 216/2023. L’articolo prevede appunto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato una maggiorazione del costo deducibile dal reddito d’impresa del 20%.
Questi soggetti possono inoltre chiedere all’INPS un contributo non soggetto ad imposizione per un importo mensile di 500 euro per la durata di
3 anni. L’efficacia dell’agevolazione richiede comunque l’autorizzazione della Comunità Europea. (PZ)
Le lavorazioni intracomunitarie
bENI
LAVORATI
negli intraStat
i dati StatiStiCi
della movimentazione dei beni
PREMESSA
Ai fini dell’inquadramento Iva le prestazioni di lavorazioni su beni mobili, sono comprese nelle prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7 – ter del DPR 633/72. Ciò significa che la territorialità Iva è individuata nel paese del committente il servizio. Gli artt. 38 e 41 del D.L. 331/93 richiedono che al termine della lavorazione i beni rientrino in nei paesi di partenza. In caso di lavorazione eseguita in altro paese comunitario, il mancato rientro nel nostro paese dei beni l’operazione si considera cessione intracomunitaria assimilata, rendendo obbligatoria l’identificazione o la nomina di un rappresentante fiscale nel paese in cui viene eseguita la lavorazione.
LA LAVORAZIONE
Per lavorazione s’intendono tutte le tipologie di lavori eseguiti su beni mobili materiali quali: trasformazioni, manipolazioni, esami qualitativi, taratura di strumenti, miglioramenti e perfezionamenti. Vi rientrano anche i servizi nei quali il prestatore nazionale, utilizzando in tutto o in parte beni forniti dal committente, soggetto passivo di altro stato membro, esegue per conto di quest’ultimo lavorazioni dirette a produrre un nuovo bene o ad apportare modifiche al bene ricevuto. Sono considerate lavorazioni anche le manipolazioni usuali, volte alla conservazione dei beni, al miglioramento della qualità commerciale, alla loro preparazione per la successiva distribuzione e vendita.
Come accennato dal punto di vista Iva le lavorazioni su beni mobili rientrano nelle prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72. In altri termini nelle operazioni B2B trova applicazione l’ordinario criterio di tassazione nel paese di destinazione.
IN ITALIA PER CONTO DI SOGGETTO COMUNITARIO
Il prestatore italiano che esegue a titolo oneroso lavorazioni su beni ricevuti da soggetto comunitario, ai sensi dell’art. 38 del D.L. 331/93, per beneficiare del regime di sospensione impositiva al termine della stessa dovrà trasportarli nel paese di provenienza.
In pratica se un operatore economico austriaco invia dei beni in Italia per assoggettarli ad una lavorazione, e al termine della stessa i beni vengono rispediti all’operatore austriaco, l’operatore italiano dovrà:
- annotare i beni ricevuti nel registro di cui all’art. 50 comma 5) del D.L. 331/93;
- emettere la fattura senza Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72 per la lavorazione eseguita;
- presentare l’Intrastat 1-quater dei servizi e, se mensile, l’Intrastat 2-bis e 1-bis per la sola parte statistica indicando rispettivamente i codici 4 e 5 nella prima colonna della “natura transazione” e compilando sempre le colonne valore statistico.
In merito all’emissione della fattura, questa andrà emessa in formato XML, la fattura elettronica sarà di tipo TD01 con la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario.
Si evidenzia comunque che questa modalità non rappresenta la procedura legale di trasmissione della fattura. Per le operazioni con soggetti esteri, infatti, il documento legale valido rimane la copia direttamente inviata al cliente estero (cartacea o in formato pdf) mentre il file XML è un rigo dell’esterometro.
La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuarsi come ricordato con il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione della prestazione di servizi.
Se i beni al termine della lavorazione non vengono rispediti nel paese di provenienza, riprendendo il nostro esempio in Austria, ma vengono spediti in altro paese comunitario o extracomunitario (ad esempio Slovenia o Svizzera) non opera più il regi-
me di sospensione impositiva e l’introduzione dei beni nel nostro paese viene considerato acquisto comunitario, con obbligo per l’operatore austriaco di dotarsi di una posizione Iva in Italia. Il successivo trasporto dei beni lavorati in altro paese comunitario o extracomunitario (Slovenia o Svizzera) configurerà rispettivamente una cessione comunitaria o un’esportazione con assunzione, da parte della posizione Iva italiana dell’operatore austriaco, dei conseguenti obblighi amministrativi e fiscali (emissione di fattura in art. 41 o art. 8).
bENI TRASFERITI
IN AMbITO COMUNITARIO
PER LAVORAZIONI
Analogamente a quanto visto in precedenza, l’art. 41 del D.L. 331/93 disciplina i casi in cui i beni siano spediti dal nostro paese in altro paese comunitario per subire una lavorazione. Volendo anche in questo caso fare un esempio, si pensi ad un’impresa Italiana che invia in Francia dei beni per delle lavorazioni, al termine delle quali gli stessi beni vengono rispediti nel nostro paese. L’invio dei beni in Francia comporterà per l’operatore italiano il rispetto dei seguenti adempimenti:
- annotare i beni spediti nel registro di cui all’art. 50 comma 5) del D.L. 331/93;
- integrare la fattura estera relativa alla lavorazione con l’indicazione dell’imposta e registrarla sia nel registro degli acquisti e delle vendite;
- presentare l’Intrastat 2-quater dei servizi e, se mensile, l’Intrastat 1-bis e 2-bis per la sola parte statistica.
Anche in questo caso il reverse charge deve essere applicato in modalità elettronica utilizzando il tipo di documento - TD17 integrazione/autofattura per acquisto di servizi da soggetti esteri. Il file XML nel dettaglio andrà compilato come segue:
- Cedente Prestatore, i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza;
- Cessionario/Committente i dati del cessionario residente che effettua l’integrazione;
- Data della sezione “Dati Generali” la data di ricezione o comunque una data ricadente nel
mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero;
- per ogni operazione si dovrà compilare la sezione Dettaglio Linee rispettando l’obbligatorietà dei campi con l’indicazione dell’imponibile presente nella fattura, della relativa imposta calcolata dal cessionario;
- Dati fatture collegate andranno indicati gli estremi delle fatture di riferimento;
- Numero andrà indicato il numero attribuito al documento, preferibilmente nell’ambito di una numerazione progressiva dedicata.
I dati di cui sopra andranno trasmessi entro il 12° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.
Ritornando al nostro esempio qualora al termine della lavorazione in Francia i beni, invece di essere rispediti in Italia vengono consegnati in altro paese comunitario o extracomunitario (Austria o Svizzera), per il committente Italiano l’invio dei beni in Francia si configura come una cessione intracomunitaria con l’onere di identificarsi e acquisire una partita Iva francese.
Il successivo trasporto dei beni lavorati in altro paese comunitario o extracomunitario (Austria o Svizzera) configurerà rispettivamente una cessione comunitaria o un’esportazione con assunzione, da parte della posizione Iva assunta in Francia, dei conseguenti obblighi amministrativi e fiscali previsti in tali paesi.
MANUTENZIONI ESCLUSE
DAL MONITORAGGIO
STATISTICO
È importante evidenziare che gli interventi di manutenzione e riparazione sono esclusi dall’obbligo di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat ai fini statistici. Per interventi di riparazione s’intende il ripristino di un bene nella funzione originaria, senza modificarne in alcun modo la natura, anche se questo comporta lavori di ricostruzione o di miglioria. Per questi interventi si rende obbligatorio l’invio del solo modello Intrastat servizi.
ECOL360°
Recupera i rifiuti, sostieni l’ambiente
INSIEME POSSIAMO
AGIRE RESPONSABILMENTE
Con Recycla ogni rifiuto contribuisce all’economia circolare e all’abbattimento di CO2
RECYCLA è il referente certificato nella gestione e rivalorizzazione dei rifiuti industriali, trasformandoli in combustibile destinato alle imprese hard to abate come alternativa alle fonti fossili.
ECOL360° è il servizio ideato per la perfetta gestione trasparente e responsabile dei rifiuti. Comprende analisi dei processi e degli scarti industriali, pianificazione dei ritiri, fornitura dei supporti gestionali e imballi rigenerabili, gestione tecnico amministrativa e formazione su misura.
Per saperne di più chiama lo 0427. 735611 o vai su recycla.it
Inail. Incentivi alle imprese
reSe note le regole teCniChe
Sul funzionamento
dello Sportello informatiCo
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’Avviso pubblico ISI Inail 2023 e, in particolare, ad Apinforma n. 5/2024, pp. 31-37), per segnalare che il 14 maggio 2024 sul sito web dell’Inail (www. inail.it) sono state riportate le Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informa-
tico, recanti le istruzioni sul funzionamento dello sportello informatico e le modalità di “comportamento” relativamente alla fase d’invio alla domanda in formato telematico. Le istruzioni fanno riferimento al periodo successivo alla registrazione della domanda, la cui scadenza è prevista per le ore 18.00 del 30 maggio 2024.
Il calendario delle scadenze della procedura informatica, ancora parziale, è riportato sul sito web dell’Inail e resta invariato rispetto a quanto pubblicato sul citato numero di Apinforma. Lo si riprende per comodità di consultazione. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
(AdT)
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatici – il Click Day
Pubblicazione tabella temporale
Inizi periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico
Pubblicazione elenchi NCD (non click day)
Upload della documentazione per le donde degli elenchi NCD
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi cronologici provvisori, pena la decadenza della domanda)
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)
Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi
15 aprile 2024
30 maggio 2024, ore 18.00
16 maggio 2024
30 maggio 2024
3 giugno 2024
In aggiornamento
In aggiornamento
In aggiornamento
In aggiornamento
In aggiornamento
In aggiornamento
Incentivi per la realizzazione di Proof of Concept
pr feSr 2021-2027. bando per progetti di riCerCa induStriale o di Sviluppo Sperimentale.
apertura del SeCondo Sportello fino al 15 luglio 2024
Facciamo seguito alle nostre circolari n. 52/MM del 31 gennaio 2024 e n. 181/MM del 20 maggio 2024 per ricordare che
fino alle ore 16.00 del 15 luglio 2024
è possibile presentare domanda per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la realizzazione di progetti rappresentati da Proof of Concept (PoC), ossia progetti di ricerca
industriale o sviluppo sperimentale finalizzati al consolidamento e all’implementazione del potenziale innovativo dei risultati ottenuti da precedenti attività di ricerca e sviluppo nell’ambito delle aree di Strategia per la specializzazione intelligente della Regione FVG, tramite l’innalzamento del livello di maturità tecnologica per giungere a prodotti e servizi innovativi finalizzati all’ingresso sul mercato. Con deliberazione della Giunta regionale n. 499 del 5 aprile 2024 sono state assegnate ulteriori risorse pari a complessivi euro 4.000.000,00, portando così la dotazione finanziaria complessiva del bando a euro 8.000.000,00. Le risorse finanziarie disponibili per questo secondo sportello ammontano ad euro 3.809.744,00.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.
(MM)
Autotrasporto. Riduzione dei pedaggi autostradali 2023
LE DUE FASI: LA PRENOTAZIONE E L’INVIO DELLA DOMANDA
prenotazione della domanda:
5 - 11 giugno 2024
PREMESSA
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 194/ MM del 23 maggio 2024 per rammentare che con deliberazione n. 2 del 7 maggio 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla G.U. n. 116 del 20 maggio 2024 (di seguito delibera), il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato centrale e Albo) ha approvato le disposizioni applicative per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali relativamente all’anno 2023 a favore delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi e in conto proprio che abbiano avuto pedaggi minimi annui di almeno 200.000 euro a pagamento differito.
Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 146.041.587,00 euro.
La delibera stabilisce che la domanda va presentata in via telematica, attraverso l’applicativo “PEDAGGI” del sito web dell’Albo (www.alboautotrasporto.it), in due fasi:
- la prenotazione della domanda: dalle ore 9.00 del 5 giugno e fino alle ore 14.00 dell’11 giugno 2024;
- l’inserimento dati, la firma digitale e l’invio della domanda: dalle ore 9.00 del 24 giugno alle ore 14.00 del 23 luglio 2024 (termine ultimo).
A quest’ultimo riguardo occorre precisare che la scadenza del 23 luglio 2024 è valida solo per la firma e l’invio della domanda, mentre tutti i dati vanno inseriti e validati dalla piattaforma al più tardi entro il 22 luglio 2024.
L’agevolazione è riservata ai soli veicoli italiani e a quelli immatricolati in Paesi dell’Unione Europea che “circolano in Italia con licenza comunitaria” di categoria Euro 6 o a trazione alternativa ed Euro 5.
Nella prima fase, i soggetti richiedenti (imprese, cooperative e consorzi) inseriscono i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici clienti a loro imputabili come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.
Il procedimento per richiedere la riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l’apposito applicativo “PEDAGGI” presente sul portale dell’Albo e raggiungibile all’indirizzo internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestionepedaggi. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall’indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti.
Nella seconda fase, le sole imprese che abbiano presentato domanda di prenotazione in tempo utile devono compilare i vari dati dell’istanza, verificare le targhe dei veicoli in loro disponibilità o che comunque fanno capo al soggetto interessato (soprattutto nei casi di raggruppamenti) e, infine, firmare digitalmente la richiesta, inviandola al sistema informatizzato del citato portale dell’Albo. La presentazione della domanda richiede l’assolvimento dell’imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA. All’uopo l’impresa inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale dell’Albo gli estremi della data di effettuazione e dell’identificativo. La ricevuta del predetto pagamento va conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, salvo essere esibita, su sua richiesta, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento dell’imposta di bollo, il Comitato centrale ne dà segnalazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Tutte le operazioni da svolgere in entrambe le fasi sono dettagliatamente descritte nella delibera e riprese nel relativo Manuale utente Impresa, sempre disponibile sul citato sito web dell’Albo e a cui si rinvia per gli aspetti procedurali.
RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE
Come per gli anni precedenti, l’intero stanzia-
mento verrà suddiviso fra le imprese beneficiarie attraverso un sistema di calcolo che differenzia le percentuali di riduzione in funzione del “fatturato” in pedaggi dell’impresa e della categoria ecologica dei veicoli utilizzati in autostrada. Le singole percentuali di sconto sono state definite con la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 maggio 2023.
Il beneficio sarà riconosciuto ai veicoli Euro 5 e categorie superiori, individuati nella classe B (2 assi e altezza > 1,3 m), 3 (3 assi), 4 (4 assi) e 5 (5 assi) del sistema di classificazione assi sagoma o in quelle 2, 3 e 4 del sistema volumetrico in uso in alcuni tratti autostradali, secondo gli scaglioni di “fatturato” e le percentuali indicate nella seguente tabella:
Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con ingresso in autostrada dopo le 22.00 ed entro le ore 2.00, ovvero uscita prima delle ore 06.00), la riduzione compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alle imprese, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando, comunque, il limite percentuale massimo di riduzione del 13%.
EROGAZIONE
DEI bENEFICI
Al termine della seconda fase, cioè, dopo il 23 luglio 2024, il Comitato Centrale, tramite il CED del Ministero, provvederà a trasmettere l’elenco
dei soggetti che hanno presentato la domanda completa ai providers che hanno gestito i pedaggi autostradali (Telepass spa, DKV Euro Service GmbH+Co, Axxes sas ed Unipoltech spa) per la definitiva elaborazione dei pedaggi effettuati nel 2023. Questi ultimi forniranno quindi i dati sui pedaggi effettuati dai diversi apparati di pagamento entro la metà del settembre 2024. Nel rispetto di tali tempistiche, l’erogazione dei benefici alle imprese avverrà entro la fine del successivo mese di ottobre.
L’Ufficio Trasporti dell’Associazione rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento. (MM)
Booster for Life Science FVG - TRL Advancement
finanziamenti finalizzati
alla realizzazione di progetti di riCerCa, Sviluppo e innovazione nel Settore delle SCienze della vita
Con Decreto del Presidente della Regione n. 177/ Pres. del 18 ottobre 2023, è stato adottato il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 22/2022, art. 7 c. 56, che definisce i contenuti, i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti finalizzati all’attrazione di investimenti al sostegno delle start-up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore regionale delle Scienze della Vita di cui alle Traiettorie di Sviluppo:
1. sistemi e soluzioni per il mantenimento della salute e il supporto alla cura (nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, nutrizione medica, cosmetica funzionale);
2. soluzioni e sistemi biomedicali innovativi (sviluppo integrato di dispositivi medici);
3. soluzioni e sistemi di active & assisted living per il supporto alla fragilità;
4. soluzioni e sistemi per terapie innovative (sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci per una medicina personalizzata e sostenibile).
Il Bando, che va sotto il nome di “Booster for life science - Trl advancement”, è rivolto a sostenere progetti di validazione di idee e tecnologie in-
novative che prevedano il raggiungimento di un Technology readiness level (c.d. “Trl”) 6, 7 o 8, ovvero di un’alta maturità tecnologica dell’idea rispetto all’obiettivo di inserimento nel mercato.
I beneficiari possono essere PMI, grandi imprese, start-up innovative, spin-off, Università e organismi di ricerca. Il beneficiario deve essere insediato in Friuli Venezia Giulia o impegnarsi a costituire la sede sul territorio regionale prima dell’avvio del progetto che deve in ogni caso essere realizzato in regione.
I contributi vanno da euro 200.000,00 a euro 400.000,00 e 500.000,00 a seconda del Trl raggiungibile e secondo diverse percentuali di intensità dell’aiuto pubblico in relazione alla tipologia di soggetto richiedente.
Per la presentazione delle domande è prevista l’apertura di sportelli periodici annuali, fino all’esaurimento delle risorse stanziate, secondo le seguenti scadenze:
a) dall’1 luglio 2024 al 30 settembre 2024; b) dal 4 novembre 2024 al 31 gennaio 2025; c) dal 3 marzo 2025 al 3 giugno 2025; d) dall’1 luglio 2025 al 30 settembre 2025; e) dal 3 novembre 2025 al 2 febbraio 2026.
L’avviso del bando e la modulistica allo stesso allegata sono reperibili al seguente link: https:// call4fvg.clusterscienzedellavitafvg.it/it/page/landing-page-bando-c-it
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.
Revoca dimissioni
“protette”
nota inl
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 08/05/2024, n. 862, ha fornito indicazioni circa la possibilità di revocare le dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.
Si tratta delle dimissioni frutto della volontà di estinzione del rapporto da parte di lavoratori padri e lavoratrici madri, presentate entro i primi tre anni di vita dei figli, e che quindi necessitano dell’obbligatorio passaggio dinanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che deve apporre la convalida ai sensi dell’articolo 55, D.Lgs. 151/2001. La finalità è quella di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro spiega che il citato articolo 55 del D.Lgs. 151/2001 non disci-
plina l’istituto della revoca e che non può essere applicabile la disciplina prevista per le ordinarie dimissioni telematiche, con la possibilità di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione.
Le dimissioni “protette” costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è condizionata dalla procedura della convalida presso la sede dell’Ispettorato territorialmente competente in base alla residenza della lavoratrice o del lavoratore. Se la revoca interviene prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, o in un momento successivo, ma antecedente alla decorrenza della data di dimissioni, allora si ritiene che la revoca sia efficace.
Diversamente, se la revoca interviene dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, per l’Ispettorato il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.
Infine viene precisato che la revoca delle dimissioni richiederà comunque un esame istruttorio dell’Ispettorato, al fine di valutarne la fondatezza delle motivazioni addotte.
L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento (dott. Alessandro Giachin, tel. 0432.507377 – email lavoro@confapifvg.it). (AG)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2024
Guida operativa per il rispetto dell’ambiente
le miSure del pnrr non devono arreCare danno agli obiettivi ambientali
La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024 ha pubblicato l’aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)
La Guida dopo essere stata pubblicata per la prima volta a dicembre 2021, aggiornata nell’ottobre 2022, viene riaggiornata con un’ultima versione nel 2024.
Il Regolamento (UE) 2021/2411, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.
Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/8522
Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).
Secondo la guida, un’attività economica arreca un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono
stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.
Il Regolamento (UE) 2020/852 e il Regolamento Delegato 2021/21394 descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo”, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali; ovvero per ogni attività economica sono stati raccolti i criteri cosiddetti DNSH.
In base a queste disposizioni gli investimenti e le riforme del PNRR non devono, per esempio:
- produrre significative emissioni di gas ad effetto serra, tali da non permettere il contenimento dell’innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030. Sono pertanto escluse iniziative connesse con l’utilizzo di fonti fossili;
- essere esposte agli eventuali rischi indotti dal cambiamento del clima, quali ad es. innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi;
- compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche con una indebita pressione sulla risorsa;
- utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i quali non è possibile il recupero;
- introdurre sostanze pericolose, quali ad es.
quelle elencate nella cosiddetta Authorization List del Regolamento UE REACH5 ; - compromettere i siti ricadenti nella rete Natura 20006
Gli interventi del PNRR devono dunque rispettare il principio DNSH e, sulla base di quanto previsto dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza, almeno il 37% delle risorse complessive del Piano deve
contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, come definito dal cd. tagging climatico.
La guida operativa aggiornata, che è composta da 360 pagine, è disponibile al link: Guida-Operativa_terza-edizione.pdf (mef.gov.it).
SOA: rinnovo per l’Elettronica Impianti Cossettini Srl
l’impreSa ha Superato i SeSSant’anni di attività
Rinnovo per l’Elettronica Impianti Cossettini Srl, rappresentata dal sig. Silvano Cossettini, con sede in Udine in via Caccia n. 64. La ditta, super specializzata nella semaforica stradale, ha rinnovato l’attestazione per le categorie OG10 per 516.000 Euro.
L’impresa nasce a Udine nel 1960 come ditta individuale, operando soprattutto, nel settore dell’impiantistica Elettrica e Semaforica, crescendo costantemente e assumendo anche l’incarico del Servizio di manutenzione degli impianti Semaforici e dei segnali stradali luminosi della Città di Udine.
In seguito ha esteso il proprio raggio di azione fino a raggiungere quasi un centinaio di impianti dislocati in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia e parte della Regione Veneto. È in grado di eseguire la progettazione, realizza-
zione, posa in opera e manutenzione di impianti semaforici e sistemi di sicurezza stradale, di qualunque dimensione e complessità, lavorazioni effettuate da parte del personale qualificato che si avvale delle più moderne attrezzature. Negli ultimi anni l’azienda oltre al “core business “della segnaletica luminosa, ha esteso la propria attività al settore di impianti di illuminazione pubblica, assumendo diversi appalti di opere pubbliche per conto Amministrazioni Comunali e Regionali, Consorzi e Multiutility.
I lusinghieri risultati conseguiti confermano l’esatta impostazione della strategia aziendale, che punta a sollevare il Committente, sia pubblico che privato, da ogni problema tecnico sia durante la fase realizzativa dell’impianto, sia dopo la consegna, assicurando una manutenzione puntuale ed un pronto intervento quando viene chiamata. L’impresa esegue la corretta installazione di gli impianti, realizzati in conformità alle vigenti normative CEI e del Codice della Strada, quali:
- impianti semaforici con centralini elettronici che implementano funzioni di micro e macro regolazione, sistema di gestione dinamica del piano semaforico;
- sistemi di controllo e dissuasori di velocità;
- segnaletica luminosa ed illuminazione per la-
messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali;
- impianti di Illuminazione Pubblica Stradale; - impianti Elettrici ad uso ospedaliero e relativi impianti di rete e trasmissione dati;
- impianti per la trasformazione e distribuzione dell’energia a bassa e media tensione, compreso cabine di M.T. /B.T.; Con il rinnovo dell’attestazione SOA l’Elettronica Impianti Cossettini srl si è qualificata per eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. La categoria OG10 comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’im-
Comune di San Daniele del Friuli (UD). Impianto semaforico con countdown
porto superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, presso l’Associazione è attivo un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.
Digitalizzazione dei contratti pubblici (2a parte)
l’obbligo di riCorrere eSCluSivamente a piattaforme digitali
Dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali.
La digitalizzazione dell’intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento. Indicazioni dettagliate relativamente all’avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023. Nella prima parte abbiamo trattato i seguenti argomenti: ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), piattaforme di approvvigionamento digitale, l’acquisizione del CIG e affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. In questo articolo approfondiremo: il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), la pubblicità legale e la trasparenza dei contratti pubblici.
FASCICOLO VIRTUALE
DELL’OPERATORE ECONOMICO (FVOE)
Una delle sezioni della BDNCP è il Fascicolo vir-
tuale dell’operatore economico (FVOE) che consente alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte degli operatori economici. La verifica può essere svolta durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto. Mediante il FVOE possono essere verificati i requisiti dei partecipanti, degli ausiliari, dei subappaltatori.
Il FVOE, da un lato, acquisisce dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, dall’altro consente agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, di inserire informazioni e certificazioni la cui produzione è carico degli operatori stessi e che sono necessarie alla comprova.
Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), con delibera n. 262 del 20 giugno 2023.
Tale provvedimento e i relativi allegati indicano anche i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso il FVOE, nonché i dati e le informazioni disponibili.
Il FVOE si evolve dalla versione FVOE 1.0, nella quale era richiesto il PassOE da parte dell’operatore economico per autorizzare l’accesso al relativo fascicolo, alla versione FVOE 2.0 nella quale il PassOE non è più richiesto dal momento che sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi.
La documentazione di gara relativa alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 non deve più prevedere la presentazione del PassOE da parte degli operatori economici.
Ulteriori indicazioni relative alle modalità di verifica tramite il FVOE 1.0 e il FVOE 2.0 sono contenute nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.
PUbbLICITà LEGALE
L’avvio della digitalizzazione prevede notevoli novità in tema di pubblicità legale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici in ambito europeo e in ambito nazionale.
Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 l’ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l’unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione.
Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest’ultima.
La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione. Con l’avvio della digitalizzazione, infatti, non è più richiesta una diversificazione delle forme di pubblicazione, né di svolgere ulteriori adempimenti per garantire la pubblicità legale.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano, sulla piattaforma, i bandi e gli avvisi secondo i nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti “efoms”) o secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP. Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di pubblicazione, interagendo in modalità interoperabile con la BDNCP trasmettono a quest’ultima, tutti i dati necessari alla pubblicazione. La BDNCP, a sua volta, trasmette i dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE affinché quest’ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e procede alla pubblicazione nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa. Le modalità di attuazione della pubblicità legale nella BDNCP sono disciplinate dal provvedimento ex articolo 27 del Codice adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 263 del 20 giugno 2023. Ulteriori indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023 sono contenute nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.
TRASPARENZA
DEI CONTRATTI PUbbLICI
L’articolo 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.
La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica anche l’assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP. In concreto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l’insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto. Quei dati del ciclo di vita del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, non devono essere pubblicati in forma integrale anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione. In AT deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP.
Il collegamento ipertestuale che va riportato in AT e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall’ANAC sul portale dati aperti dell’ANAC stessa.
Rimane fermo l’obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, tutto l’insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tali dati e atti sono individuati dall’allegato alla delibera n. 264/2023.
Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in
cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti. Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione integrale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma garantisca che la pubblicazione rispetti i termini e i criteri di qualità delle informa-
zioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3).
Ulteriori indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023, e non ancora concluse a quella data, sono contenute nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023. (fine) (CS)
Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
SICUREZZA
E PATENTE A CREDITI:
INCONTRO DELLE PARTI SOCIALI
CON IL MINISTRO CALDERONE
E IL SOTTOSEGRETARIO DURIGON
Lo scorso 7 maggio si è svolto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro sui recenti provvedimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei cantieri edili.
La riunione, presieduta dalla Ministra del lavoro Calderone e dal Sottosegretario Durigon, è stata convocata per avviare un confronto sulla fase attuativa seguente all’entrata in vigore della legge n. 56/2024 (che ha convertito in legge il D.L. n. 19/2024 che ha introdotto la “patente a crediti”) e sulle ulteriori misure inserite nel cosiddetto “decreto primo maggio” che ha esteso le misure sulla verifica della congruità a tutti gli appalti pubblici e a quelli privati di importo superiore a 70.000 euro. L’intenzione è quella di procedere a una serie di incontri per definire il decreto attuativo sulla patente a crediti, partendo dall’Avviso comune sottoscritto dalle parti sociali nel 2011 che andrà comunque aggiornato e contestualizzato sulla base di quanto previsto dall’attuale normativa. Tale documento prevedeva anche requisiti minimi per l’accesso al settore, indicando, in particolare, i requisiti del responsabile tecnico, del servizio di prevenzione e protezione e i requisiti di capacita tecnico finanziaria dell’operatore economico. Nel corso della riunione, il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano ha espresso il convincimento che la patente non debba diventare uno strumento unicamente repressivo nei confronti delle imprese, ma che debba costituire un elemento finalizzato a stimolare i percorsi formativi e di qualificazione degli operatori, valorizzandone storicità e investimenti costanti in materia di prevenzione e
sicurezza. Altri tavoli specifici di confronto saranno attivati dal Ministero sul “decreto formazione” e sul “protocollo per le emergenze climatiche”.
NUOVO ACCORDO SULLA CONGRUITà
Le parti sociali nazionali, ad integrazione delle tabelle allegate all’Accordo del 30 gennaio 2024, hanno stabilito che:
- la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”. La suddetta percentuale si applica anche ai lavori in corso.
- per gli appalti pubblici, anche in corso, aventi a oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, per i quali sia richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:
* OG 2
Sottocategoria lavori stradali: 13,77%; * OS 2-A
Sottocategoria lavori stradali: 13,77%.
DISEGNO DI LEGGE QUADRO
SULLA “RICOSTRUZIONE
POST CALAMITà”
Alla Camera è in discussione un disegno di legge presentato dal Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci per definire una legge quadro in materia di ricostruzione post calamità che consenta di superare l’attuale sistema normativo ritenuto poco organico, frammentario, stratificato nel tempo e differenziato per territori.
Il provvedimento intende introdurre una normativa uniforme che garantisca il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dal sistema di protezione civile nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, prevedendo il cosiddetto “stato di ricostruzione di rilievo nazionale” che fa seguito allo “stato di emergenza”. L’obiettivo del disegno di legge è, in sostanza, quello di definire un modello unico per la ricostruzione in una prospettiva di semplificazione,
di coordinamento e di accelerazione delle relative procedure amministrative.
Gli articoli del provvedimento sono pertanto finalizzati a disciplinare, in particolare:
- le dichiarazioni dello “stato di ricostruzione”,
- la nomina e le funzioni del Commissario e della Cabina di coordinamento per la ricostruzione;
- l’istituzione dei fondi di finanziamento degli interventi e delle attività necessarie per la ricostruzione dei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione;
- gli interventi sui centri storici;
- la ricostruzione privata e la procedura per la concessione dei contributi;
- la ricostruzione pubblica;
- i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali;
- le disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso;
- la tutela dei lavoratori.
ANAC: ILLEGITTIMI
I CRITERI DI TIPO SOGGETTIVO NELL’OEPV
L’Anac (Parere n.219 del 23 aprile 2024) ha sostenuto l’impossibilità di prevedere nel bando di gara elementi di valutazione dell’offerta tecnica esclusivamente di tipo soggettivo (come, ad esempio, le certificazioni ISO).
L’Autorità ha evidenziato che l’articolo 108 del D.lgs. 36/2023, ponendosi in sostanziale continuità con l’articolo 95 del Codice 50/2016, dispone che:
“I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.”
L’art. 108, al comma 4, diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa (art. 95, comma 6, d.lgs. 50/2016), non contempla un’elencazione esemplificativa dei possibili elementi dell’offerta tecnica; è dunque venuto meno ogni riferimento espresso a criteri di natura soggettiva dei concorrenti, come quelli relativi all’organizzazione, alle qualifiche e all’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto.
Secondo Anac sussiste l’impossibilità di prevedere nel bando elementi di valutazione delle offerte tecniche esclusivamente di tipo soggettivo (es. ri-
chieste certificazioni ISO che attengono precipuamente a requisiti soggettivi dei concorrenti).
Le stazioni appaltanti anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, “devono stabilire criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e tali criteri devono consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta”
In tale contesto, l’Autorità ritiene tuttavia che “possono essere previsti nel bando di gara, elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, qualora gli stessi consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità della stessa, purché il punteggio attribuito a tali criteri non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo dell’offerta medesima, nei termini indicati”.
ESCLUSIONE AUTOMATICA
SOTTO SOGLIA DEVE ESSERE PREVISTA NEI DOCUMENTI DI GARA
Il Tar Campania (Sent. n. 3001 dell’8 maggio 2024), intervenendo sull’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare sotto soglia, ha sostenuto la necessità che questa sia prevista negli atti di gara.
I Giudici hanno richiamato, infatti, la necessità di procedere a una corretta applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023. Tale norma stabilisce che in caso di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e non aventi un interesse transfrontaliero certo, “le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica”.
Pertanto “nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia deve essere espressamente prevista nella lex specialis (analogamente a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del d.lgs 50/2016), atteso che l’articolo 54 del d.lgs. 36/2023 derogherebbe esplicitamente all’articolo 110, stesso decreto, dedicato al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse”.
Ad avviso del Collegio giudicante, la mancata previsione negli atti di gara dell’esclusione automatica delle offerte anomale, con la mancata indicazione del metodo per l’individuazione delle stesse, non poteva essere colmata, ovvero sanata ex post dalla stazione appaltante con la comunicazione inviata successivamente alla ricorrente.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
DA COMPUTARE
SULL’IMPORTO TOTALE
DELL’ACCORDO QUADRO
Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n.3663 del 22 aprile 2024) negli accordi quadro, caratterizzati da una pluralità di interventi, i requisiti di qualificazione devono essere verificati rispetto all’importo totale dell’accordo quadro e non all’importo dei singoli interventi.
Il contratto oggetto della gara rientrava “nel genus del partenariato pubblico-privato con finanziamento privato degli interventi e trasferimento del rischio operativo (il conseguimento del risparmio energetico) in capo al concessionario”. Nella procedura aperta, finalizzata all’individuazione del soggetto con cui la Provincia di Savona avrebbe dovuto stipulare il “Contratto Quadro” a valle del quale stipulare i “Contratti Attuativi”, l’aggiudicatario aveva dimostrato il possesso dell’attestazione SOA (OG10) per una classifica di importo commisurata ai singoli autonomi interventi da eseguire in favore di ogni ente concedente.
L’aggiudicazione veniva impugnata davanti al giudice amministrativo da parte del concorrente secondo classificato secondo il quale l’importo da prendere in considerazione doveva essere quello complessivo dell’Accordo quadro; tesi condivisa dal Tar Liguria che accoglieva il ricorso.
Per il Consiglio di Stato l’indicazione del Disciplinare “all’importo dei lavori di riqualificazione”, è chiara nell’esprimere la volontà di valutare i requisiti degli operatori rispetto all’importo totale degli interventi complessivi e non all’importo dei singoli interventi.
Tale conclusione è ulteriormente supportata dall’esigenza di dare corretta applicazione al principio di proporzionalità (art. 10, comma 3 del Dlgs 36) che impone di definire requisiti “attinenti e proporzionati” all’oggetto del contratto, tenendo conto dell’interesse pubblico alla massima partecipazione alle gare e favorendo l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, anche il Consiglio di Stato ha condiviso la tesi dell’impresa ricorrente e il giudizio del Tar, ritenendoli più aderenti al principio di proporzionalità dei requisiti.
DIRETTIVA “CASE GREEN” IN GAZZETTA: ENTRO DUE ANNI IL RECEPIMENTO
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dello scorso 8 maggio è stata pubblicata la c.d. Direttiva “case green” (Dir. 2024/1275): la Direttiva entrerà in vigore il 29 maggio 2024 e gli Stati membri
dovranno recepirla entro i successivi due anni (29 maggio 2026).
Il provvedimento, composto da 38 articoli e 10 allegati, prevede, requisiti minimi di prestazione energetica, distinguendo tra edifici esistenti e edifici di nuova costruzione.
L’art. 7 dispone che siano a emissioni zero, a decorrere dal 1° gennaio 2028 gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici e a decorrere dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione.
Il consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare residenziale dovrà diminuire:
a) di almeno il 16 % rispetto al 2020 entro il 2030;
b) di almeno il 20-22 % rispetto al 2020 entro il 2035;
c) entro il 2040, e successivamente ogni cinque anni, dovrà risultare equivalente o inferiore al valore determinato a livello nazionale conseguente a un progressivo calo del consumo medio di energia primaria in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero.
L’art. 13 prevede la previsione di nuovi incentivi e finanziamenti per favorire il passaggio a sistemi di riscaldamento non basati sui combustibili fossili e la sostituzione delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili negli edifici esistenti. Inoltre, come specificato nell’art. 17, dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non potranno più offrire incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
In merito ai possibili incentivi a sostegno della riqualificazione energetica, lo stesso art. 17 dispone che gli Stati membri predispongano finanziamenti e misure di sostegno al fine di realizzare gli investimenti necessari per trasformare il parco immobiliare in edifici a emissioni zero entro il 2050. In questo ambito, gli Stati:
- provvedono affinché le procedure di domanda e la concessione di finanziamenti pubblici siano agevoli e semplificate;
- valutano e, se del caso, affrontano gli ostacoli relativi ai costi iniziali delle ristrutturazioni;
- promuovono lo sviluppo e l’uso efficaci di strumenti d’investimento e di finanziamento abilitanti, quali prestiti per l’efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, contratti di rendimento energetico, regimi finanziari in funzione del risparmio, incentivi fiscali, ad esempio aliquote fiscali ridotte sui lavori e sui materiali di ristrutturazione, sistemi di detrazioni fiscali, sistemi di detrazioni in fattura, fondi di garanzia, fondi
Hai bisogno di mosse vincenti
destinati a ristrutturazioni profonde, fondi destinati alle ristrutturazioni che garantiscono una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati e norme relative al portafoglio di mutui ipotecari.
Cambia, infine, anche l’attestato di prestazione energetica (Ape) che, entro il 29 maggio 2026, dovrà essere conforme al modello indicato dalla Direttiva (All.V).
D.L. SUPERbONUS:
LA GIUNTA DI CONFAPI ANIEM
SOLLECITA LA RIChIESTA DI UN “TAVOLO DI CRISI”
Una riunione di Giunta, convocata urgentemente per valutare effetti e possibili ulteriori iniziative a seguito dell’approvazione del Senato della legge di conversione del d.l. n.39/2024 (a seguire si propone una sintesi delle misure), si è svolta lunedì 20 maggio.
Nel corso dell’incontro è stata condivisa la necessità e l’urgenza di rappresentare lo sconcerto del nostro sistema imprenditoriale per l’ennesimo intervento legislativo che mette in discussione programmazioni, piani finanziari e investimenti già attivati sulla base di norme e condizioni previsti da precedenti normative. Non è tollerabile la continua e retroattiva modifica di regole che sta determinando la crisi dell’intero settore dell’edilizia privata.
Confapi Aniem intende quindi farsi promotrice dell’immediata richiesta di apertura di un “tavolo di crisi”, che possa valutare tempestivamente gli effetti delle recenti misure introdotte, proporre interventi correttivi, avviare una politica economico/fiscale in grado di superare la logica degli interventi spot e condividere misure strutturali anche per far fronte agli impegni previsti dalla direttiva europea sulle case green.
SENATO APPROVA
CONVERSIONE D.L.
SUPERbONUS
Come anticipato, il Senato (101 voti favorevoli e 64 contrari) ha approvato la conversione in legge del d.l. n.39/2024 che ha nuovamente modificato la disciplina su superbonus, cessione crediti e sconto in fattura.
Confermate le anticipazioni sui contenuti dell’emendamento del Governo. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera dei Deputati per l’ultima votazione prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Stop a sconto e cessione credito: al previsto blocco generalizzato si prevedono eccezioni
per l’utilizzo delle opzioni da parte degli enti del terzo settore e per gli interventi effettuati nel cratere sismico (presentazione Cilas, adozione delibere assembleari, avvio lavori o accordi vincolanti). Viene altresì previsto che per l’utilizzo delle stesse opzioni è necessario che al 30 marzo 2024 siano state “sostenute spese”, “documentate da fattura” per “lavori già effettuati”.
- Spalma crediti: vengono ripartite in dieci anni le detrazioni relative alle spese sostenute dal 2024 rientranti nel superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus, ma solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione, non per i crediti relativi a cessione o sconto in fattura. Le imprese che hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno a utilizzarli in quattro rate.
- Blocco delle compensazioni: dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti con i contributi previdenziali e contributivi. In particolare il blocco riguarda i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazioni, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi ricompresi nei bonus edilizi, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione, inoltre, non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni (dovranno dichiarare tale condizione mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da inviarsi in via telematica, entro il 31 dicembre 2024).
Non si consente più l’utilizzo in compensazione dei bonus edilizi anche in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.
- Rate residue detrazioni: per i contribuenti che abbiano utilizzato le detrazioni in dichiarazione dei redditi (per agevolazioni rientranti nei bonus edilizi), viene eliminata la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite.
- Riduzione bonus ristrutturazioni: il bonus ristrutturazioni, attualmente al 50% per tutto il 2024, scende al 36% dal 2025, con tetto di spesa che passa da 96.000 a 48.000 euro, e al 30% dal 2028.
- Ricostruzione post sisma: il fondo da 400 milioni di euro, dedicato alla cessione dei crediti nelle quattro regioni colpite dal terremoto (Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche), riguarderà i nuovi lavori, successivi all’entrata in vigore del decreto. Si prevede, inoltre, la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
- No alla remissione in bonis: la comunicazione per l’esercizio delle opzioni relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, resta consentita fino allo scorso 4 aprile 2024.
AGENZIA ENTRATE:
PER LO SCONTO IN FATTURA
INTEGRALE SI FA RIFERIMENTO
ALLA DATA DELLA FATTURA
Con la Risposta n.103/2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i lavori superbonus che hanno fatto ricorso integralmente allo sconto in fattura, si deve far riferimento alla data indicata nella fattura per definire il momento di sostenimento delle spese.
Tale principio vale anche in caso di trasmissione successiva, purché vengano rispettati i 12 giorni
dall’effettuazione dell’operazione richiesti a norma di legge.
La fattura con sconto datata 31 dicembre 2023, scartata dal Sistema di interscambio e nuovamente inviata nei primi giorni del 2024, si considera emessa nel 2023 con possibilità di applicazione dell’aliquota vigente al 2023, nel caso di specie pari al 110%.
LA RELAZIONE
ANNUALE ANAC:
90% APPALTI SENZA GARA
Lo scorso 14 maggio si è svolta, presso la Camera dei deputati, l’illustrazione della Relazione annuale ANAC. Il Presidente Giuseppe Busìa ha anzitutto espresso la necessità di una regolamentazione in materia di lobbying e di esercizio della rappresentanza di interessi al fine di garantire una maggior trasparenza.
Sul fronte del mercato, il Presidente dell’Anac ha evidenziato come il PNRR rappresenti un’opportunità irripetibile per colmare le lacune e i ritardi storici del Paese. Alla sua attuazione il Governo attribuisce ben il 90% (+0,9%) della pur modesta crescita attesa per il 2024 (+1%) e certamente positiva è la funzione di impulso data dallo stesso PNRR alla contrattualistica pubblica, confermata dall’andamento del 2023. In questo contesto, il nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce un passaggio fondamentale, richiesto anche dalla Commissione europea; tuttavia, si è assistito al ripetuto ricorso a deroghe e discipline parallele, spesso legate alla nomina di Commissari. Il rilevo principale riguarda lo scarso ricorso alle procedure concorrenziali: il 90% degli appalti indetti lo scorso anno risulta assegnato senza gara, con la formula dell’affidamento diretto a imprese di fiducia dell’amministrazione, dunque in totale assenza di concorrenza.
L’Autorità precisa, in particolare che “nel 2023, gli affidamenti diretti hanno rappresentato, per numero, oltre il 90% del totale (78% se si escludono dall’insieme i contratti sotto i 40.000 euro, registrandosi naturalmente la massima concentrazione nei rapporti di piccole dimensioni ed essendo naturalmente diverse le percentuali per valore). La percentuale sale oltre il 95% se si considerano anche le procedure negoziate”. In tale contesto, il Presidente dell’Anac ha ricordato come il nuovo Codice appalti non imponga l’obbligo di avvisi o bandi per i lavori fino a 5 milioni di euro.
“In sede di discussione della normativa avevamo evidenziato il conseguente rischio di affidamenti agli operatori più vicini e collegati, invece che a quelli più meritevoli, con un prevedibile aumen-
to dei costi. Auspichiamo che tale orientamento trovi adesso riconoscimento normativo, nel presupposto che, se non vi sono particolari profili di urgenza, sia opportuno verificare cosa propone il mercato, così da offrire ai cittadini le soluzioni migliori e più convenienti”.
Subappalto e sicurezza sono stati oggetto di ulteriori passaggi della Relazione annuale. Sul primo aspetto è stato sottolineato che “quando non vi è una giustificazione legata a lavorazioni o funzioni particolari, nei subappalti a cascata a perdere qualcosa sono spesso sia i lavoratori, sia le imprese subappaltatrici, sia la stessa stazione appaltante”.
La sicurezza sul lavoro, inoltre, dovrà figurare fra i primi requisiti reputazionali da valutare nel “sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni degli operatori economici (Reputazione dell’impresa), che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi”. Particolare attenzione è stata altresì riservata al tema della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti, processo avviato dallo scorso 1° gennaio e che dal 1° gennaio 2025 prevede che tutti i lavori sopra il milione di euro saranno obbligatoriamente soggetti alla progettazione digitale basata sulla modellistica BIM (Building Information Modeling).
L’Autorità ha infine rilevato alcune preoccupanti criticità; sono state introdotte disposizioni che, oltre a limitare il grado di controllabilità delle procedure, rischiano di provocare significativi aumenti dei costi dei contratti. Si pensi ai mancati risparmi derivanti dalla compressione della concorrenza e alle disposizioni sull’ annullamento degli affidamenti finanziati dal PNRR.
CONSIGLIO DI STATO:
LIMITAZIONI AL SUbAPPALTO
PER MOTIVI TECNICI
SONO LEGITTIME
In merito alla possibilità di prevedere un tetto massimo al subappalto, il Consiglio di Stato (Sent. n. 4161 del 9 maggio 2024) ha ritenuto legittima tale possibilità se motivata da ragioni tecniche. I Giudici hanno osservato che, secondo la Corte di Giustizia UE, non è coerente con il diritto europeo una normativa che vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto per una quota parte che superi una percentuale fissa dell’importo dell’appalto pubblico. A contrario, da ciò si desume che
deve ritenersi consentita una limitazione specifica del subappalto adeguatamente motivazione. Nel caso specifico esaminato dal Collegio giudicante la procedura di appalto limitava il subappalto al 30% per la categoria OS28 (impianti termici e condizionamento) e OS 30 (impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, reti di trasmissione dati) il Consiglio ha ritenuto legittima la scelta dell’amministrazione che, nei documenti di gara, aveva espresso le ragioni di tale vincolo che risiedevano «nella complessità tecnica delle lavorazioni, che richiede la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore, ai fini della corretta esecuzione del complesso impiantistico».
SORTEGGIO
NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AMMESSO SOLO
IN CASO DI URGENZA
Il Tar Palermo (Sent. n. 1634/2024) interviene sulle modalità di scelta dei soggetti da invitare alle procedure negoziate.
I Giudici evidenziano anzitutto quanto previsto dall’articolo 50 comma 2 del codice appalti (Decreto Legislativo n. 36/2023) nel quale si dispone che “per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”. Dopo aver pertanto rilevato che il sorteggio costituisce un metodo utilizzabile solo in via residuale, la sentenza ne giustifica l’utilizzo nelle ipotesi “in cui il ricorso ai criteri è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura”.
Nel caso specifico, il ricorso al sorteggio è motivato dall’assenza di criteri specifici, “né, risulta che la stazione appaltante si sia dotata di un apposito regolamento”, come peraltro previsto dal comma 3 dell’art. 1 dell’allegato II.1 dal Codice Appalti (art.1, comma 3, allegato II.1).
Il criterio dell’estrazione risulta quindi ammissibile anche in relazione alla dichiarata necessità “di realizzare l’intervento di carattere emergenziale”.
Business News
informazioni per l’internazionalizzazione a Cura di informeSt ConSulting Srl
Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.
ARREDO MADE IN ITALY
DI FASCIA ALTA
NEGLI STATI UNITI | PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI INSERIMENTO COMMERCIALE
IN FLORIDA E CALIFORNIA
Prosegue il programma Arredo STATI UNITI, rafforzato dagli interessi crescenti dei buyer americani verso le soluzioni delle aziende italiane appartenenti alla Filiera Abitare che hanno partecipato alle precedenti edizioni del programma; il mercato statunitense conferma l’elevato interesse ed apprezzamento verso il Made in Italy, capacità di acquisto, in quantità e valore. Il mercato americano continua a rappresentare in modo crescente una delle principali destinazioni per l’arredamento italiano di fascia alta; nel 2023 le esportazioni italiane di soluzioni d’arredo verso gli USA sono cresciute di oltre il 20%. Il potenziale del mercato americano per le PMI italiane che offrono soluzioni d’arredo di fascia alta (filiera abitare ed affini) è legato a diversi fattori, tra cui la crescente domanda di prodotti di alta qualità e design e lo sviluppo del mercato immobiliare, sia residenziale che commerciale. Le soluzioni Made in Italy sono richieste dai clienti statunitensi per l’arredamento di ville ed abitazioni di lusso, ma anche per l’arredamento di hotel, ristoranti ed ambienti commerciali di alto livello.
Attraverso l’esperto commerciale con base a Miami, Informest Consulting Srl mette a disposizione delle PMI italiane relazioni attive con buyer statunitensi (studi di interior designer, studi di architettura, general contractors, distributori e dealers con showroom, progettisti e costruttori di yacht) interessati a proporre progetti d’arredo che richiedono soluzioni Made in Italy per la realizzazione di residenze e ville di pregio in Florida e California e nella East Coast. Sulla base di azioni di sviluppo export già realizzate, Informest Consulting Srl ha verificato che i buyers ricercano produzioni creative, innovative, sostenibili e con design accattivante, ed apprezzano la capacità delle aziende italiane di offrire soluzioni personalizzate abbinate a prodotti a catalogo, in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.
A seguito dei risultati e degli ordinativi acquisiti dalle imprese partecipanti alle precedenti edizioni, INFORMEST Consulting prosegue con il programma strutturato di inserimento e sviluppo commerciale del mercato americano. In particolare, l’iniziativa prevede il coinvolgimento di un gruppo di PMI, non concorrenti tra loro, che propongono soluzioni di pregio per l’arredo (filiera abitare ed affini) di ville, palazzi e hotel di lusso: soluzioni di arredamento per zona giorno e zona notte, complementi di arredo, sistemi d’illuminazione, serramenti interni ed esterni, pavimenti e rivestimenti, tappezzeria e decorazioni, ceramiche, arredi e complementi per l’esterno. Il programma, che prevede un percorso personalizzato di inserimento commerciale per ciascuna azienda partecipante, è finalizzato allo sviluppo di collaborazioni commerciali con buyer statunitensi concretamente interessati ai prodotti Made in Italy di fascia alta, alla riduzione dei costi di partecipazione ed all’acquisizione di ordini in modo continuativo.
Per ulteriori informazioni potete inviare una e-mail di richiesta a consulenzapd@informestconsulting. it oppure telefonare allo 0421 280440.
FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON CONTRIbUTI
A FONDO PERDUTO
PER FIERE ED EVENTI | SELEZIONE CLIENTI |
PIANI DIGITAL MARKETING |
FINO A TRE FIERE IN DUE ANNI
Lo strumento è pensato per le aziende per le quali la partecipazione a fiere ed eventi di carattere internazionale per promuovere il business all’estero è strategica sia in fase di ingresso sia in fase di consolidamento della presenza in un mercato estero. Con una linea di finanziamento agevolato dedicata alle Fiere internazionali, il Fondo 394 sostiene la partecipazione delle imprese italiane ad eventi internazionali, anche in Italia (tra cui: fiere, mostre, eventi e missioni imprenditoriali o di sistema), per la promozione di beni e/o servizi prodotti in Italia o a marchio italiano registrato. L’agevolazione è prevista per la partecipazione fino a 3 eventi di carattere internazionale (anche in Paesi diversi), anche virtuali. L’intervento SIMEST prevede un finanziamento a tasso agevolato a cui si può aggiungere una quota di cofinanziamento a fondo perduto (al verificarsi delle condizioni richieste dall’operatività del Fondo 394) per la copertura di: spese per l’area espositiva (affitto ed allestimento stand, utilities, ecc.), spese logistiche, spese promozionali (pubblicità, organizzazione business meetings, azioni di animazione allo stand, ecc. - inclusi selezione di buyers esteri, interpretariato ed organizzazione di incontri B2B presso gli stand), spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera (incluse le consulenze in ambito digitale), spese digitali (web-design, digital marketing, traduzioni, ecc.).
Il finanziamento prevede 2 anni di preammortamento e 2 anni di rimborso. INFORMEST Consulting, già soggetto accreditato presso il Ministero Sviluppo Economico, SACE e SIMEST per l’esecuzione di servizi di Export Manager, segue sia l’istruttoria per l’ottenimento del contributo, sia le attività operative di selezione buyers esteri, organizzazione di workshop ed incontri B2B presso l’area espositiva dell’azienda, anche con assistenza dei Corrispondenti Commerciali esteri e di interpreti durante le trattative in fiera (https://informestconsulting.it/chi-siamo/dicono-di-noi/ ). Le aziende interessate ad approfondire possono inviare una richiesta all›indirizzo consulenza@ informestconsulting.it (0432 629743).
NUOVA CONSULENZA
GRATUITA PER LE MICRO
E PMI | ASSICURAZIONE
DEL CREDITO E CESSIONE
DEL CREDITO
PER SINGOLE OPERAZIONI COMMERCIALI
INFORMEST Consulting e Gruppo SACE S.p.A.,
il maggior gruppo assicurativo-finanziario italiano direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno siglato una partnership operativa finalizzata a facilitare l’accesso ai servizi e strumenti di Export Credit alle MPMI e PMI.
In qualità di partner di SACE in ambito export credit, INFORMEST Consulting offre alle imprese una consulenza gratuita - anche su singole operazioni export - ed un più rapido accesso ai prodotti SACE, individuando le soluzioni più adatte a supportare le iniziative commerciali e migliorando la fruizione dei prodotti assicurativi. Gli strumenti di export credit di immediato utilizzo per sostenere e rendere più competitiva la MPMI e PMI sui mercati esteri - anche su singole transazioni commerciali - riguardano:
1) la valutazione cliente estero, che permette di conoscere la capacità dei clienti/partner commerciali di far fronte ai propri impegni di pagamento;
2) il parere di assicurabilità, che consente di scegliere la copertura più adatta in base alle esigenze di business, per singola commessa o transazioni ripetute;
3) l’istruttoria Easy factoring che consente alle aziende italiane di avviare una valutazione preliminare volta ad ottenere liquidità dai crediti commerciali in tempi rapidi.
In quest’ambito, INFORMEST Consulting interviene offrendo supporto alle imprese che hanno interesse ai servizi di valutazione dell’affidabilità di un cliente estero, e nel supporto nella gestione delle pratiche di assicurazione del credito a breve e a medio-lungo termine, sia per coperture assicurative di singole commesse sia nell’ambito di coperture per intero fatturato o segmenti omogenei di fatturato, di cessione del credito domestico (nel caso in cui l’impresa abbia interesse ad incassare i crediti derivanti dalla vendita di prodotti o servizi e di coprire il rischio di insolvenza del debitore).
Le imprese interessate ad approfondire le opportunità dei nuovi servizi di export credit possono inviare un’email a consulenza@informestconsulting.it (tel. 0432 629743).
RIChIESTE
DI COLLAbORAZIONE
DALL’EUROPA -
DA ENTERPRISE EUROPE NETWORK
* Azienda commerciale rumena ricerca nuove collaborazioni con produttori e agenti di commercio di prodotti da forno, pasticceria e Ho.Re.Ca., inclusi latticini, delikatessen, dolci e prodotti a base di cioccolato.
* Azienda irlandese specializzata in cartoline personalizzate, stampe e prodotti da regalo è alla ricerca di un accordo di collaborazione con un produttore di beni in ceramica per una nuova gamma di prodotti lifestyle come piatti, tazze e alzate per torte. Il partner ideale ha la capacità di produrre anche articoli stagionali,
come decorazioni di Natale, decorazioni pendenti, ecc.
* Azienda polacca di riciclaggio dei rifiuti cerca fornitori di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.
Informazioni: office@informestconsulting.it (C)
Limitazioni austriache al traffico autostradale di merci
la “CenSura”
della CommiSSione europea
Per opportuna conoscenza e documentazione si riporta il testo integrale del comunicato stampa diffuso il 14 maggio 2024 dalla Commissione europea, a seguito del parere motivato espresso contro i divieti austriaci sul traffico di merci su strada riguardante le autostrade A 12 e A 13.
Si precisa che il pronunciamento della Commissione europea non riguarda l’Autostrada dei Tauri, l’A 10, che è rimasta chiusa per lavori nei fine settimana dei primi mesi del 2024 con motivazioni aventi, quantomeno in parte, carattere pretestuoso e su cui le Associazioni nazionali di categoria sono parimenti intervenute.
Ecco il testo in oggetto.
“La Commissione ha adottato oggi un parere motivato nell’ambito di un procedimento avviato dall’Italia nei confronti dell’Austria a norma dell’articolo 259 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.”
“Nel suo ricorso l’Italia ha sostenuto che l’Austria viola il diritto dell’Unione in quanto impone determinate misure che limitano il traffico stradale sull’asse del Brennero. Dopo aver attentamente valutato le osservazioni scritte e orali di entrambi gli Stati membri, la Commissione ritiene che alcune misure in vigore in Austria impongano restrizioni al trasporto di merci sulle autostrade A12 [Autostrada dell’Inn] e A13 [Autostrada del Brennero] e di conseguenza limitino la libera circolazione delle merci di cui agli articoli 34 e 35 TFUE [Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea]: un divieto di transito notturno, un divieto settoriale di circolazione per alcune tipologie di merci “compatibili con il trasporto su rotaia”, un divieto di circolazione invernale nelle giornate di sabato e il razionamento dei veicoli pesanti che entrano in autostrada (noto come ‘sistema di dosaggio’).”
Pur prendendo atto di alcune spiegazioni fornite dall’Austria in relazione a considerazioni di natura ambientale, la Commissione ritiene che le misure austriache non siano coerenti e non possano quindi essere giustificate appieno in funzione del conseguimento degli obiettivi prefissati (tutela dell’ambiente, sicurezza stradale, fluidità del traffico o sicurezza dell’approvvigionamento). Alcune di tali misure hanno inoltre maggiori probabilità di incidere sulle imprese straniere piuttosto che su quelle austriache. Per quanto riguarda la contestazione dell’Italia nei confronti dell’Austria in merito a una presunta mancanza di leale cooperazione, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia fornito elementi di prova sufficienti a sostegno di tale affermazione.”
“A seguito dell’adozione del parere motivato della Commissione, l’Italia potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE. Le parti hanno comunque la possibilità di giungere a una composizione amichevole della controversia e la Commissione rimane pronta a sostenerle in tale sforzo.”
L’Associazione continuerà a seguire la vicenda, promuovendo a livello nazionale tutte le iniziative utili a contrastare ogni misura di penalizzazione del traffico su strada attraverso l’Austria anche con riguardo all’Autostrada dei Tauri (A 10) di particolare interesse e importanza per l’economia del Friuli Venezia Giulia.
Per ogni informazione e segnalazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
(AdT)